XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Accordo con la Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale - A.C. 5586 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 719 | ||||
Data: | 23/02/05 | ||||
Abstract: | Scheda di sintesi; testo e iter al Senato del disegno di legge di ratifica; normativa di riferimento; puibblicistica; documentazione. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Accordo con la Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale A.C. 5586
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n. 719
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23 febbraio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ES0370
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
- III Commissione (Affari esteri, emigrazione)
§ Pareri resi alla III Commissione (Affari esteri, emigrazione)
- I Commissione (Affari costituzionali)
Relazione della III Commissione (Affari esteri, emigrazione)
Normativa di riferimento
§ L. 4 marzo 1997, n. 83. Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994 (stralci)
Pubblicistica
§ M. Genovese, La transizione moldava, in: Acque&Terre 4-5/2004
§ P. Sartori, Emergenza transnistria: un buco nero da riempire subito, in: Limes, n. 6/2004
Documentazione
§ Elenco degli Accordi bilaterali dell’Italia sulla cooperazione amministrativa in materia doganale
§ Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Moldova
§ Scheda Paese sulla Moldova
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
5586 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri; |
Firma dell’Accordo |
Roma, 27 novembre 2003 |
Iter al Senato |
SI’ |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ Trasmissione alla Camera |
3 febbraio 2005 |
§ annuncio |
7 febbraio 2005 |
§ assegnazione |
7 febbraio 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VI e XIV |
Oneri finanziari |
SI’ |
La cooperazione doganale tra Italia e Moldova si inserisce nel contesto del partenariato di Chisinau con l'Unione europea, sancito dall'Accordo di cooperazione ormai in vigore dal 1° luglio 1998 (l'Italia lo ha ratificato con la legge 4 marzo 1997, n. 83): l'Accordo UE-Moldova tratta della cooperazione doganale all'articolo 73, e in un Protocollo annesso all'Accordo, relativo alla reciproca assistenza amministrativa tra le autorità doganali.
L'Accordo italo-moldavo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa nel settore doganale, firmato il 27 novembre 2003 a Roma, si compone di un Preambolo e di 26 articoli: esso corrisponde in diversi punti al Protocollo di cui sopra già in vigore tra UE e Moldova, secondo un modello oramai pressoché standardizzato di questa specie di Accordi.
Nel Preambolo dell'Accordo tra Italia e Moldova in esame si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, anche con un esplicito richiamo alle pertinenti Convenzioni delle Nazioni Unite.
Dopo l'articolo recante le specifiche definizioni (articolo 1), viene individuato il campo di applicazione dell'Accordo (articolo 2): la reciproca assistenza nel settore doganale viene assicurata per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, che agiscono nei limiti dei rispettivi ordinamenti giuridici e delle proprie possibilità. In nessun caso le disposizioni dell'Accordo potranno costituire pregiudizio agli obblighi assunti dalle Parti, nella materia della cooperazione doganale, in base ad altri Accordi internazionali. Inoltre, viene esplicitato che l'Accordo riguarda la sola reciproca assistenza amministrativa tra le Parti, e non concerne l'assistenza in campo penale. In particolare, poi, il comma 3 salvaguarda gli obblighi dell’Italia verso l’Unione europea.
Ai sensi degli articoli 3, lett. a)-c), e 13 le Amministrazioni doganali si scambiano tutte le notizie o informazioni utili per la corretta applicazione della legislazione doganale e il perseguimento delle relative infrazioni, comprese quelle sulle nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale, nonché su nuovi metodi per l'aggiramento di essa. Qualora una delle due Amministrazioni doganali non fosse in grado di adempiere a una richiesta dell'altra, dovrà trasmetterla prontamente all'autorità nazionale competente.
Nel concreto svolgimento della mutua assistenza, le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti:
a) si scambiano informazioni sulla regolarità e legittimità delle operazioni di import-export tra i due paesi (art. 5), nonché documenti vari, in copia e, se indispensabile, in originale (art. 10);
b) si forniscono informazioni ed esercitano eventualmente una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto o locali in qualche modo connessi a infrazioni doganali vere o presunte (art. 7); tali previsioni riguardano anche gli stupefacenti e I loro precursori, a norma delle Convenzioni ONU sulla lotta alla droga (art. 9);
c) si informano vicendevolmente in merito ad eventuali attività che costituiscano infrazione alle rispettive legislazioni doganali, e in casi gravi di pericolo per la sicurezza, la salute pubblica o altri interessi vitali di una delle Parti, anche con iniziative unilaterali di informazione (art. 4);
d) si comunicano informazioni utili all’esatta determinazione di dazi e diritti doganali, quali la classificazione tariffaria o l’origine delle merci, nonché eventuali divieti, restrizioni o controlli [art. 3, lett. d)-e)];
e) collaborano caso per caso, e nei limiti della legislazione in vigore nei rispettivi territori, nell'effettuazione di consegne controllate di merci intatte o manipolate, onde pervenire all'individuazione dei responsabili di traffici illeciti (art. 8); anche tali previsioni si applicano inoltre agli stupefacenti e ai loro precursori.
E' previsto (art. 11) che gli agenti doganali di una Parte contraente possano, a richiesta dell'altra Parte, comparire come esperti o testimoni nel corso di procedimenti giudiziari intentati nel territorio della Parte richiedente per infrazioni doganali.
Funzionari di una delle due Parti, con il consenso e le eventuali condizioni dell'altra Parte, possono (artt. 14 e 16) consultare documenti, farne copia e assistere a indagini, nel territorio della Parte adita, su infrazioni doganali di proprio interesse: i funzionari devono, in ogni momento, essere in grado di fornire prova documentale della loro qualificazione temporanea, e godono delle stesse tutele dei funzionari doganali locali (pur essendo, come questi, responsabili delle proprie azioni).
Per l'articolo 17, le informazioni ottenute grazie all'applicazione del presente Accordo potranno essere utilizzate solo per gli scopi da esso previsti, salvo che la Parte che le ha trasmesse ne autorizzi diverse utilizzazioni. Inoltre, le informazioni ricevute in base al presente Accordo godranno di un livello di riservatezza non inferiore a quello assicurato per lo stesso tipo di informazioni dalla legislazione della Parte ricevente.
Rilevante il disposto dell’articolo 18, per il quale non saranno comunicati dati personali nel quadro della collaborazione prevista dall’Accordo, fintantoché non sia intervenuta un’esplicita intesa, tra le Parti, suscettibile di assicurare a tali informazioni un livello di protezione conforme ai requisiti della legislazione della Parte contraente che le fornisce.
L'articolo 19 contempla casi di mancata concessione dell'assistenza amministrativa, possibile quando da essa potrebbe derivare pregiudizio per interessi vitali della Parte adita, o anche contrasto con norme di legge nazionali. Il diniego dell'assistenza deve essere comunque motivato, così come un eventuale differimento di essa in ragione della possibile interferenza con indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso nel territorio della Parte adita.
I costi derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in base all'articolo 20, vengono sostenuti in proprio dalle due Amministrazioni doganali, salvo quelli per indennità da versare a esperti o testimoni, o a interpreti e traduttori non appartenenti ad amministrazioni dello Stato, che ricadono sulla Parte richiedente, e salvo altresì il caso di spese di natura particolarmente eccessiva, per la cui eventualità le Parti si consultano specificamente.
Le Parti assumono l’impegno (articolo 23) di comporre congiuntamente eventuali controversie in merito all’applicazione dell’Accordo: in mancanza di intesa, si procederà per via diplomatica.
L’articolo 25 prevede che la durata dell'Accordo è illimitata, salvo denuncia di una delle Parti inoltrata per via diplomatica, che avrà effetto tre mesi dopo la notifica. Ai sensi infine dell’articolo 26 le Parti si riservano la facoltà, a richiesta o dopo cinque anni dall’entrata in vigore, di riesaminare congiuntamente l’Accordo.
Il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-moldavo sulla cooperazione delle amministrazioni doganali e il relativo ordine di esecuzione.
L’articolo 3 reca invece la norma di spesa finalizzata alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo, valutati in 18.190 euro annui a decorrere dal 2005[1], da reperire a carico dei fondi ascritti (triennio 2005-2007) alla UPB "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
In base a quanto specificato nella relazione tecnica allegata all’A.S. 3007, tale ammontare è destinato:
a) a coprire le spese di viaggio e di missione di quattro funzionari che si recheranno a Chisinau con diversi incarichi (artt. 11, 14 e 15 dell'Accordo);
b) a coprire le spese di viaggio e di missione di tre funzionari che si recheranno a Chisinau per gli incontri annuali delle Parti (art. 26 dell'Accordo).
L’articolo 26 prevede in realtà la mera facoltà delle Parti di richiedere tali incontri, che in via automatica sono previsti solo dopo cinque anni dall’entrata in vigore dell’Accordo (salvo diverso avviso delle Parti).
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono osservazioni di particolare rilievo.
N. 5586
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 2 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 3007)
presentato dal ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il ministro dell'interno (PISANU) con il ministro della giustizia (CASTELLI) con il ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 febbraio 2005
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disegno di legge ¾¾¾ |
Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.190 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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INSERIRE TESTO ACCORDO
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3007
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto col Ministro dell’interno (PISANU) col Ministro della giustizia (CASTELLI) col Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2004 |
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003 ¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – Con l’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica di Moldova si impegnano a fornirsi, sia su richiesta, sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l’interscambio commerciale tra i due Paesi.
L’Accordo si compone di ventisei articoli.
L’articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell’Accordo.
L’articolo 2 delimita il campo di applicazione dell’Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
Gli articoli 3 e 4 disciplinano la comunicazione e lo scambio, su richiesta o spontanea, delle informazioni e dei documenti, elencando casi e finalità.
L’articolo 5 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.
L’articolo 6 prevede che l’amministrazione adita possa effettuare notifiche a persone residenti o domiciliate nel suo territorio relativamente a decisioni formali adottate dall’altra Parte contraente nei loro confronti.
L’articolo 7 prescrive l’impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
L’articolo 8 prevede la possibilità, in conformità alle rispettive legislazioni, di ricorrere al metodo delle consegne controllate.
L’articolo 9 dispone che le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 si applichino anche a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori.
L’articolo 10 precisa in quali casi le informazioni possono essere richieste in originale.
L’articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell’Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di esperti o testimoni in giudizi instaurati davanti alle competenti Autorità dell’altra Parte contraente.
L’articolo 12 descrive le procedure e le formalità che devono essere seguite e rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni delle richieste.
L’articolo 13 indica come debba agire l’Amministrazione adita per ottenere le informazioni richieste.
Gli articoli 14 e 15 prevedono la possibilità che funzionari assistano ad indagini condotte nel territorio dell’altra Parte contraente.
L’articolo 16 stabilisce lo status e il ruolo dei funzionari di un’Amministrazione che assistono alle indagini condotte nel territorio dell’altra Parte contraente.
L’articolo 17 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all’utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
L’articolo 18 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita.
L’articolo 19 disciplina i casi in cui l’assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
L’articolo 20 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall’esecuzione dell’Accordo.
L’articolo 21 stabilisce che le Amministrazioni doganali concordino intese per agevolare l’applicazione dell’Accordo.
L’articolo 22 definisce l’ambito territoriale di applicazione dell’Accordo.
L’articolo 23 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell’Accordo, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo.
L’articolo 24 disciplina l’entrata in vigore.
L’articolo 25 disciplina la durata dell’Accordo e la cessazione dell’Accordo.
L’articolo 26 prevede il riesame dell’Accordo.
L’attuazione dell’Accordo tra l’Italia e la Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:
Articolo 11:
È previsto il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti.
Nell’ipotesi dell’invio annuo a Chisinau di due funzionari per un periodo di tre giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento
(euro 139 al giorno x 2 persone x 3 giorni)
euro 834
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 104, cui si aggiungono euro 31, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l’importo complessivo di euro 135 viene ridotto di euro 35, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 100 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 139 x 2 persone x 3 giorni) » 834
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno
Roma-Chisinau
(euro 1.291 x 2 persone = euro 2.582 + euro 129 quale maggiorazione del 5 per cento)
» 2.711
Totale onere (articolo 11) euro 4.379
Articoli 14 e 15:
È previsto l’invio di funzionari in Moldova per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A tale fine, nell’ipotesi dell’invio di due funzionari a Chisinau, con una permanenza di sei giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento
(euro 139 al giorno x 2 persone x 6 giorni)
euro 1.668
diaria giornaliera
(euro 139 x 2 persone x 6 giorni)
» 1.668
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Chisinau (euro 1.291 x 2 persone = euro 2.582 + euro 129 quale maggiorazione del 5 per cento) » 2.711
Totale onere (articoli 14-15) euro 6.407
Articolo 26:
Al fine di esaminare i programmi operativi, è previsto l’incontro delle Parti contraenti che si riuniranno annualmente a Chisinau, salvo diverso accordo fra le Parti medesime.
Nell’ipotesi dell’invio di tre funzionari a Chisinau, con una permanenza di quattro giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento
(euro 139 x 3 persone x 4 giorni)
euro 1.668
diaria giornaliera
(euro 139 x 3 persone x 4 giorni) » 1.668
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Chisinau (euro 1.291 x 3 persone = euro 3.873 + euro 194 quale maggiorazione del 5 per cento) » 4.067
Totale onere (articolo 26) euro 7.403
Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle dogane, a decorrere dal 2004, ammonta ad euro 18.189, in cifra tonda euro 18.190.
Si
fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati
dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e
loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione
dell’indicato provvedimento.
Si precisa, inoltre, che non è
prevista alcune spesa aggiuntiva per interpreti e traduttori (articolo 20,
paragrafo 2) in quarto dette funzioni sono svolte dai funzionari di ruolo in
servizio presso l’Agenzia delle dogane.
Peraltro, tenuto conto della
esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi, l’ipotesi prevista
dalla disposizione dell’articolo 20, paragrafo 3, relativa a spese di natura
«elevata o straordinaria», è del tutto eventuale e non richiede alcuna
quantificazione di onere aggiuntivo.
Analisi tecnico-normativa
A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
Analisi dell’impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente
Il presente provvedimento non interviene su preesistenti disposizioni normative.
Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l’innovazione della legislazione vigente, accertamento dell’esistenza, nella materia oggetto dell’intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione
Il provvedimento si rende necessario al fine di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando in tal modo la società da tale minaccia. Il provvedimento, inoltre, consente di semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo più trasparente l’interscambio commerciale tra i due Paesi e meno oneroso il compito degli operatori.
Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario
Non si rilevano profili problematici sotto tale aspetto.
Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale
Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie né di quelle a statuto speciale.
Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali
Il
presente provvedimento non presenta profili suscettibili di determinare
riflessi sull’assetto normativo in materie di competenza delle regioni e degli
enti locali né in relazione a processi di trasferimento di funzioni alle
regioni ed agli enti locali e, pertanto, non contrasta con le fonti di cui
sopra.
B) Elementi di drafting e linguaggio normativo
Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso
Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.
Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.
Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti
Le disposizioni del disegno al legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo
Dalle
disposizioni del disegno di legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.
C) Ulteriori elementi da allegare alla relazione
Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto
Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti che riguardano la materia del presente provvedimento.
Verifica dell’esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter
Non risultano provvedimenti analoghi all’esame del Parlamento.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
L’importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell’ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi ha indotto il Governo italiano ad assumere l’iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la Repubblica di Moldova.
I
negoziati di tale Atto sono stati condotti dal Ministero degli affari esteri
con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze –
elaborato conformemente al testo standard redatto dall’Organizzazione Mondiale
delle Dogane (OMD) – e, comunque, improntato al rispetto dei princìpi di
completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento
di cooperazione amministrativa.
Tale Accordo, per la sua forza
intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta
applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi
di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli
stupefacenti, salvaguardando così la società da tale minaccia e, dall’altra, di
agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima
transazione, rendendo così più trasparente l’interscambio commerciale tra i due
Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.
Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con la Repubblica di Moldova dei proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003. Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 24 dell’Accordo stesso. Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.190 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
martedì 2 NOVEMBRE 2004
207a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(3007) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003
(Esame e rinvio)
Introduce l’esame il presidente relatore PROVERA(LP) sottolineando che l’accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, rientra nella consolidata tipologia delle intese con cui i Governi si impegnano a fornirsi, sia su richiesta, sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Ciò consentirà di realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l’interscambio commerciale tra Italia e Moldova.
L’accordo si compone di ventisei articoli, dei quali svolge una breve illustrazione. L’articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell’Accordo. L’articolo 2 delimita il campo di applicazione dell’accordo. Gli articoli 3 e 4 disciplinano la comunicazione e lo scambio, su richiesta o spontanea, delle informazioni e dei documenti. L’articolo 5 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci. L’articolo 6 prevede che l’amministrazione adita possa effettuare notifiche a persone residenti o domiciliate nel suo territorio relativamente a decisioni formali adottate dall’altra Parte contraente nei loro confronti. L’articolo 7 prescrive l’impegno di ciascuna amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale. L’articolo 8 prevede la possibilità, in conformità alle rispettive legislazioni, di ricorrere al metodo delle consegne controllate. L’articolo 9 dispone che le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 si applichino anche a stupefacenti e, tra l'altro, sostanze psicotrope. Evidenzia, quindi, l’importanza dell’articolo 11 che prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell’amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di esperti o testimoni in giudizi instaurati davanti alle competenti autorità dell’altra Parte. Tra l'altro, gli articoli 14 e 15 prevedono la possibilità che funzionari assistano ad indagini condotte nel territorio dell’altra Parte contraente. L’articolo 16 stabilisce lo status e il ruolo dei funzionari di un’Aministrazione che assistono alle indagini condotte nel territorio dell’altra Parte contraente. L’articolo 17 detta le regole che devono essere osservate dalle amministrazioni doganali in ordine all’utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti. Precisa poi che l'articolo 18 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita; mentre l’articolo 19 disciplina i casi in cui l’assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni. L’articolo 20 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall’esecuzione dell’Accordo. Infine si sofferma sul contenuto dell’articolo 21 il quale stabilisce che le amministrazioni doganali concordino intese per agevolare l’applicazione dell’Accordo.
In via generale, rileva che i rapporti tra Italia e Moldova si sono ultimamente contraddistinti per un intensità nuova anche nella prospettiva di combattere la piaga del traffico di minori e di organi che, purtroppo, ha trovato terreno di diffusione da questo ed altri paesi di quell'area. Al di là di ciò, l'interesse della Commissione negli ultimi mesi nei confronti dei rapporti bilaterali è stata continua, anche nella prospettiva di ottenere ragguagli ed informazioni sulla nota questione della Transnistria. Anche alla luce di questi riferimenti e di una continuità nel consolidamento dei rapporti tra i due paesi, auspica che si possa pervenire alla pronta ratifica dell'Accordo.
Non essendovi senatori che intendono intervenire, il sottosegretario BACCINI , nell’esprimere l’auspicio di una celere ratifica, assicura che il Governo italiano nella fase dell’esecuzione dell’accordo, si farà carico di incentivare il sempre più pieno sviluppo del principio di legalità nell’ordinamento giuridico moldavo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
mercoledì 17 NOVEMBRE 2004
211a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(3007) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 novembre 2004.
Il relatore presidente PROVERA (LP) dà lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio, favorevole ma condizionato al recepimento di un emendamento volto a coprire gli anni cui si riferisce la copertura finanziaria.
Ricorda inoltre il parere formulato dalla Commissione giustizia che ha rilevato alcune incongruenze con principi fondamentali dell’ordinamento italiano di talune disposizioni dell’Accordo in titolo, la cui interpretazione dovrebbe essere resa coerente con gli stessi anche utilizzando gli strumenti previsti dagli articoli 19 e 21 dell’Accordo medesimo. A tal fine preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in occasione dell’esame in Assemblea.
Verificata la presenza del numero legale il relatore presidente PROVERA (LP) pone ai voti l’emendamento 3.1 volto a recepire le indicazioni espresse dalla stessa Commissione bilancio. Tale emendamento risulta, quindi approvato.
La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame come emendato.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3007
Art. 3
3.1
Il RELATORE PROVERA
Al comma 1 sostituire le parole: "a decorrere dal 2004" con le altre: "a decorrere dal 2005", le parole: "bilancio triennale 2004-2006" con le seguenti: "bilancio triennale 2005-2007" nonché le parole: "per l’anno 2004" con le altre: "per l’anno 2005".
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 2 novembre 2004
205a Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 14,30.
(3007) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MAGNALBO' (AN) illustra il disegno di legge in titolo, concernente l’accordo tra l’Italia e la Moldova sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali. Propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Concorda la Sottocommissione.
GIUSTIZIA (2a)
Sottocommissione per i pareri
mercoledì 3 novembre 2004
125a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:
alla 3a Commissione:
(3007) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003: parere di nulla osta con osservazioni.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDì 9 NOVEMBRE 2004
388a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 16.
(3007) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore NOCCO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, corredato di relazione tecnica, segnalando, per quanto di competenza, la clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, che pone l’onere derivante dall’attuazione del provvedimento, a decorrere dal 2004, a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006. Rileva pertanto che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005, vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi successivi al 2004 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, osserva che occorre valutare se l’approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell’iter del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall’esercizio finanziario 2005.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare alle considerazioni del relatore in una successiva seduta.
Il senatore MARINO (Misto-Com), posto che esiste uno specifico fondo per le spese di missione nell’ambito del Ministero degli affari esteri, chiede chiarimenti sulla necessità di porre in atto, per tali esigenze, la complessa procedura correlata alla definizione e alla verifica delle clausole di copertura finanziaria dei disegni di legge di ratifica degli accordi internazionali.
Il presidente AZZOLLINI rileva che i fondi citati dal senatore Marino dovrebbero coprire esclusivamente le spese di missione correlate ad attività previste dalla legislazione vigente, mentre le nuove iniziative necessitano di una appropriata copertura nell’ambito delle leggi che le autorizzano.
Il senatore MORANDO (DS-U) esprime le proprie perplessità per la facilità con la quale, in pendenza della sessione di bilancio, la Commissione bilancio e il Governo acconsentono allo sviluppo dell’iter di numerosi disegni di legge di ratifica di accordi internazionali. In assenza della verifica della preventiva approvazione, in via definitiva, della nuova legge finanziaria e stante la presentazione, in sede di discussione della suddetta legge finanziaria, di emendamenti coperti con riferimento ai fondi speciali, esiste infatti il rischio di approvare provvedimenti in relazione alla cui copertura, per gli oneri che decorrono dal 2005, potrebbero non sussistere risorse finanziarie disponibili.
Il presidente AZZOLLINI rileva la fondatezza della questione sollevata dal senatore Morando e, dopo aver invitato il Governo a valutare con la massima attenzione le implicazioni che ne derivano per gli aspetti di competenza della Commissione bilancio, propone, infine, di rinviare il seguito dell’esame.
Conviene la Sottocommissione ed il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDì 10 NOVEMBRE 2004
389a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,30.
(3007) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione al disegno di legge in titolo, fa presente che l’approvazione resta subordinata alla preventiva approvazione del disegno di legge finanziaria 2005 negli attuali termini per quanto concerne la dotazione dell’accantonamento di fondo speciale richiamato ai fini della copertura. Ritiene, inoltre, che sia necessario aggiornare la clausola finanziaria di cui all’articolo 3 con la decorrenza dell’onere all’anno 2005 e l’imputazione della spesa al bilancio triennale 2005-2007.
Su proposta del PRESIDENTE, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la Sottocommissione conviene, infine, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, - riservandosi di riesaminare il testo del provvedimento in sede di formulazione del parere per l’Assemblea al fine di verificare se, incidendo l’onere previsto dall’articolo 3, comma 1, anche sugli accantonamenti relativi agli anni 2005 e 2006 del fondo speciale di parte corrente previsto dal disegno di legge finanziaria 2005, sussistano le risorse necessarie a coprire i suddetti oneri a partire dall’esercizio finanziario 2005 - esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’articolo 3, comma 1, sia riformulato nel senso di sostituire, rispettivamente, le parole: «a decorrere dal 2004», con le altre: «a decorrere dal 2005», le parole: «bilancio triennale 2004-2006», con le seguenti: «bilancio triennale 2005-2007», e le parole: «per l’anno 2004», con le altre: «per l’anno 2005».”.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDì 1° FEBBRAIO 2005
416a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,25.
(3007-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003
(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che il testo recepisce la condizione di riformulazione della clausola finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, posta dalla Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nel parere reso alla Commissione di merito in data 29 novembre 2004, e che lo stanziamento richiamato a copertura presenta adeguate disponibilità.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore.
La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3007-A
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore PROVERA) Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 2004 SUL DISEGNO DI LEGGE |
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003
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presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell’interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell’economia e delle finanze
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2004
Onorevoli Senatori. – L’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali rientra nella consolidata tipologia delle intese con cui i Governi si impegnano a fornirsi, sia su richiesta, sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Ciò consentirà di realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l’interscambio commerciale tra Italia e Moldova.
L’Accordo si compone di ventisei articoli, dei quali si svolge una breve illustrazione. L’articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell’Accordo. L’articolo 2 delimita il campo di applicazione dell’Accordo. Gli articoli 3 e 4 disciplinano la comunicazione e lo scambio, su richiesta o spontanea, delle informazioni e dei documenti. L’articolo 5 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci. L’articolo 6 prevede che l’amministrazione adita possa effettuare notifiche a persone residenti o domiciliate nel suo territorio relativamente a decisioni formali adottate dall’altra Parte contraente nei loro confronti. L’articolo 7 prescrive l’impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale. L’articolo 8 prevede la possibilità, in conformità alle rispettive legislazioni, di ricorrere al metodo delle consegne controllate. L’articolo 9 dispone che le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 si applichino anche a stupefacenti e, tra l’altro, sostanze psicotrope. Evidenzia, quindi, l’importanza dell’articolo 11 che prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell’Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di esperti o testimoni in giudizi instaurati davanti alle competenti Autorità dell’altra Parte. Tra l’altro, gli articoli 14 e 15 prevedono la possibilità che funzionari assistano ad indagini condotte nel territorio dell’altra Parte contraente. L’articolo 16 stabilisce lo status e il ruolo dei funzionari di un’Amministrazione che assistono alle indagini condotte nel territorio dell’altra Parte contraente. L’articolo 17 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all’utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti. L’articolo 18 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita; mentre l’articolo 19 disciplina i casi in cui l’assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni. L’articolo 20 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall’esecuzione dell’Accordo. Vi è infine l’articolo 21 il quale stabilisce che le Amministrazioni doganali concordino intese per agevolare l’applicazione dell’Accordo.
In via generale, vi è da sottolineare come i rapporti tra Italia e Moldova si siano ultimamente contraddistinti per una intensità nuova anche nella prospettiva di combattere la piaga del traffico di minori e di organi, che, purtroppo, ha trovato terreno di diffusione da questo ed altri Paesi di quell’area.
Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge.
Provera, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Valditara)
2 novembre 2004
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Nocco)
10 novembre 2004
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, – riservandosi di riesaminare il testo del provvedimento in sede di formulazione del parere per l’Assemblea al fine di verificare se, incidendo l’onere previsto dall’articolo 3, comma 1, anche sugli accantonamenti relativi agli anni 2005 e 2006 del fondo speciale di parte corrente previsto dal disegno di legge finanziaria 2005, sussistano le risorse necessarie a coprire i suddetti oneri a partire dall’esercizio finanziario 2005 – esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’articolo 3, comma 1, sia riformulato nel senso di sostituire, rispettivamente, le parole: «a decorrere dal 2004», con le altre: «a decorrere dal 2005», le parole: «bilancio triennale 2004-2006», con le seguenti: «bilancio triennale 2005-2007», e le parole: «per l’anno 2004», con le altre: «per l’anno 2005».
DISEGNO DI LEGGE Testo d’iniziativa del Governo —-
Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003.
Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 24 dell’Accordo stesso.
Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.190 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Commissione —-
Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) Identico
Art. 2. (Ordine di esecuzione) Identico
Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.190 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Identico.
Art. 4. (Entrata in vigore) Identico.
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Approvazione del disegno di legge:
(3007) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3007.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Pianetta, se intende integrarla.
PIANETTA, f. f. relatore. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta".
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
L.
4 marzo 1997, n. 83.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le
Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza
tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e
dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994 (stralci)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1997, n. 76, S.O.
(2) Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che il giorno 29 maggio 1998 si sono concluse le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo che di conseguenza è avvenuta il 1° luglio 1998 (comunicato in Gazz. Uff. 12 ottobre 1998, n. 238). Vedi, anche, la L. 26 gennaio 1999, n. 21, riportata al n. A/XCIV.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 105 dell'accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 73
Dogane
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale moldavo a quello della Comunità.
2. La cooperazione comprenderà:
- scambi di informazioni;
- il miglioramento dei metodi di lavoro;
- l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Moldavia;
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 76, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.
PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo e' limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;
c) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
d) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) "infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.
ARTICOLO 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;
c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.
d) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra Parte.
ARTICOLO 4
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano nell'ambito delle loro competenze assistenza reciproca, in conformita' delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora senza previa richiesta qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti:
- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti:
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.
ARTICOLO 5
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - consegnare tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
ARTICOLO 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda;
b) la misura richiesta;
c) l'oggetto e il motivo della domanda;
d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.
ARTICOLO 7
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda e' stata indirizzata da parte di detta autorita', procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel suo territorio.
ARTICOLO 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
ARTICOLO 9
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa:
a) pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
ARTICOLO 10
Obbligo di osservare la riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie.
2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa.
Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.
3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorita' doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorita' giudiziarie. Le altre persone o autorita' possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorita' che le fornisce.
4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed e' tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.
5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata puo' ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.
ARTICOLO 11
Uso delle informazioni
1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.
3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 12
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autori; dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.
ARTICOLO 13
Spese di assistenza
Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
ARTICOLO 14
Esecuzione
1. La gestione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Moldavia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 15
Complementarita'
1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e la Moldavia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.
2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunita'.
Elenco degli Accordi bilaterali dell’Italia sulla cooperazione amministrativa in materia doganale
ACCORDI IN VIGORE
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Spagna 10 luglio 1982, n. 561
Stati Uniti 27 ottobre 1988, n. 497
Algeria 11 febbraio 1989, n. 73
Finlandia 9 ottobre 1989, n. 358
Marocco 18 agosto 1993, n. 339
Tunisia 18 agosto 1993, n. 341
Austria 12 maggio 1995, n. 215
Federazione Russa 2 aprile 2002, n. 71
Israele 20 marzo 2003, n. 74
Malta 18 giugno 2003, n. 164
Repubblica Slovacca 19 agosto 2003, n. 246
Turchia 19 agosto 2003, n. 250
Slovenia 24 ottobre 2003, n. 303
ACCORDI AUTORIZZATI ALLA RATIFICA, MA NON ANCORA IN VIGORE
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Macedonia 31 ottobre 2002, n. 255
Albania 18 giugno 2003, n. 160
Uzbekistan 19 agosto 2003, n. 247
Cipro 3 maggio 2004, n. 137
Ucraina 19 luglio 2004, n. 198
Croazia 29 dicembre 2004, n. 323
Non risultano attualmente in Parlamento, eccezion fatta per l’Accordo con la Moldova all’esame della Camera, altri disegni di legge di ratifica di Accordi sulla cooperazione amministrativa doganale.
Si segnala invece che sono stati firmati altri Accordi di cooperazione doganale con i seguenti Paesi, che verranno presentati in Parlamento per l’autorizzazione alla ratifica:
Repubblica ceca (1° aprile 1999)
Unione Serbia-Montenegro (29 marzo 2002)
Bielorussia (18 aprile 2003)
Norvegia (16 giugno 2004)
Iran (11 ottobre 2004)
Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Moldova
ACCORDI IN VIGORE
TITOLO PROTOCOLLO SULLO STABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE.
LUOGO-DATA
MOSCA.
21.02.1992.
IN VIGORE SI 21.02.1992.
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI PRINCIPI DELLE RELAZIONI.
LUOGO-DATA
CHISINAU.
20.03.1997.
IN VIGORE SI 20.03.1997
TITOLO PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONI TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ITALIANO E QUELLO DELLA MOLDOVA.
LUOGO-DATA
CHISINAU.
20.03.1997.
IN VIGORE SI 20.03.1997
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA.
LUOGO-DATA
CHISINAU.
20.03.1997.
IN VIGORE SI 20.03.1997
TITOLO ACCORDO CONCERNENTE I SERVIZI AEREI, CON ANNESSA TABELLA DELLE ROTTE.
LUOGO-DATA
ROMA.
15.09.1997.
IN VIGORE SI 18.06.2001
TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
19.09.1997.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 262 DEL 27.07.1999
IN VIGORE SI 27.01.2000
TITOLO CONVENZIONE SANITARIA VETERINARIA.
LUOGO-DATA
ROMA.
19.09.1997.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 376 DEL 14.10.1999
IN VIGORE SI 12.04.2000
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA A CONSULTAZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI ECONOMICI.
LUOGO-DATA
ROMA.
26.07.1999
IN VIGORE SI data imprecisata
TITOLO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI.
LUOGO-DATA
ROMA.
23.02.2000.
IN VIGORE SI 18.06.2001
TITOLO ACCORDO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE IRREGOLARE.
LUOGO-DATA
ROMA.
03.07.2002
IN VIGORE SI 01.05.2004
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.
LUOGO-DATA
ROMA.
03.07.2002
IN VIGORE SI data imprecisata
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA IN MATERIA DI COOPERAZIONE INDUSTRIALE E DI SVILUPPO DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
LUOGO-DATA
ROMA.
27.11.2003
IN VIGORE SI 22.04.2004
TITOLO ACCORDO IN MATERIA DI LAVORO ED ANNESSO PROTOCOLLO ESECUTIVO
LUOGO-DATA
ROMA.
27.11.2003
IN VIGORE SI 01.05.2004
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE TECNICA
LUOGO-DATA
ROMA.
27.11.2003
IN VIGORE SI 01.05.2004
ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE
TITOLO ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO.
LUOGO-DATA
ROMA.
19.09.1997.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 148 DEL 27.03.2001
TITOLO ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI.
LUOGO-DATA
ROMA.
19.09.1997.
TITOLO CONVENZIONE CONSOLARE.
LUOGO-DATA
ROMA.
23.02.2000.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 212 DEL 27.07.2004
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA IN MATERIA DI SALUTE E DI SCIENZE MEDICHE.
LUOGO-DATA
ROMA.
16.11.2000
TITOLO CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO.
LUOGO-DATA
ROMA.
03.07.2002
TITOLO ACCORDO SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
27.11.2003
TITOLO ACCORDO SULLA CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA, CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
ROMA.
27.11.2003
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MOLDOVA[2] |
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Cenni storici: |
Regione in precedenza appartenuta alla Romania, la Moldova venne integrata nell’Unione Sovietica alla fine della II Guerra Mondiale. Sebbene formalmente indipendente dal 1991, in conseguenza del dissolvimento dell’URSS, la Moldova ha registrato la permanenza di truppe russe sul proprio territorio a est del fiume Dnjiestr (Transnistria), a sostegno della minoranza slava – ivi concentrata – della popolazione della Moldova, che aveva proclamato una repubblica della Transnistria. Una delle conseguenze della situazione in Transnistria è nella difficoltà di un efficace controllo delle frontiere con l’Ucraina |
Superficie: |
33.843 kmq. |
Risorse naturali: |
lignite, fosfati, gesso |
Popolazione: |
4.446.455 |
Tasso di crescita demografica: |
0,18% annuo |
Mortalità infantile: |
41 per mille nati vivi |
Aspettativa di vita: |
Anni 65 |
Gruppi etnici: |
Romeni/moldavi 64,5%, ucraini 13,8%, russi 13%, ebrei 1,5%, bulgari 2%, gagauzi (turcofoni) e altri 5,2% - stime 1989 |
Religioni: |
Cristiana ortodossa 98%, ebraica 1,5%, battista e altre 0,5% (2000) |
Lingue: |
Romeno/moldavo (ufficiale), russo, gagauz (dialetto turco) |
Forma di governo: |
Repubblica |
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Capitale: |
Chisinau |
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Divisioni amministrative: |
32 contee, 3 municipalità, una unità territoriale e una unità territoriale autonoma |
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Costituzione: |
28 luglio 1994 |
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Potere esecutivo: |
Capo dello Stato: Presidente Vladimir VORONIN (dal 4 aprile 2001) |
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Potere legislativo: |
Il Parlamento è unicamerale,
eletto per 4 anni, e annovera 101 membri.
Partito comunista della Moldova 71 seggi Blocco elettorale “Alleanza Braghis” 19 seggi Partito democratico cristiano popolare 11 seggi
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Cenni sull’economia: |
Nonostante i recenti progressi, la Moldova resta il Paese più povero d’Europa. Dotata di un clima favorevole e di buoni terreni agricoli, la Moldova ha un punto debole nella mancanza di minerali, e la sua economia riposa essenzialmente sulla produzione di frutta, verdure, vino e tabacco. Dal punto di vista energetico, la Moldova dipende quasi interamente dalla Russia, e nei primi anni dopo la dissoluzione dell’URSS la penuria energetica ha determinato gravi cali produttivi. Nel tentativo di incentivare la crescita, la Moldova ha intrapreso un ambizioso programma di riforme, introducendo una moneta convertibile, bloccando i crediti privilegiati alle aziende di Stato, sostenendo un costante processo di privatizzazione delle terre, rimuovendo i vincoli alle esportazioni e liberalizzando prezzi e tassi di interesse. Nel contempo la Moldova ha concluso Accordi con la Banca Mondiale e il Fondo monetario internazionale, volti alla riduzione della povertà. A partire dal 2000 l’economia è tornata a crescere con notevoli ritmi, ma ulteriori riforme economiche non incontrano l’appoggio delle forze politiche prevalenti, e l’economia rimane nel complesso troppo vulnerabile ai prezzi internazionali dei combustibili e alle fluttuazioni dei raccolti. |
PIL: |
7,7 miliardi di dollari USA (stime 2003) |
Tasso di crescita reale del PIL: |
6,3% (stime 2003) |
PIL pro-capite |
1.800 dollari USA (stime 2003) |
Composizione settoriale del PIL: |
agricoltura: 21% |
Tasso di inflazione: |
11,6% (stime 2003) |
Distribuzione settoriale della forza-lavoro: |
agricoltura: 40% |
Tasso di disoccupazione: |
8% (stime 2002) - circa un quarto della popolazione in età lavorativa è emigrata |
Debito pubblico: |
88,4% del PIL (2003) |
Tasso di crescita della produzione industriale: |
17% (stime 2003) |
Esportazioni |
790 milioni di dollari USA (stime 2003) |
Importazioni: |
1.340 milioni di dollari USA (stime 2003) |
Debito estero: |
1.515 milioni di dollari USA (2003) |
Moneta: |
Moldovan leu (MDL); lei per 1 dollaro USA = 13,94 (2003) |
Spese militari in % sul PIL: |
0,4% (2002) |
MOLDOVA: PRINCIPALI CARICHE DI Stato e di Governo
Presidente |
Vladimir VORONIN |
Presidente del Parlamento |
Eugenia OSTAPCIUC |
Primo Ministro |
Vasile TARLEV |
Primo vice Ministro |
Vasile IOVV |
Vice Ministro |
Valerian CRISTEA |
Vice Ministro |
Marian LUPU |
Vice Ministro |
Andrei STRATAN |
Vice Ministro |
Dmitrii TODOROGLO |
Min. dell’agricoltura e dell’industria alimentare |
Dmitrii TODOROGLO |
Min. di gabinetto |
Mihai PETRACHE |
Min. della cultura |
Veaceslav MADAN |
Min. della difesa |
Valeriu PLESCA |
Min. dell’economia e delle riforme |
Marian LUPU |
Min. dell’istruzione |
Valentin BENIUC |
Min. per l’energia |
Ion LESANU |
Min. dell’ambiente, dell’edilizia e dello sviluppo del territorio |
Gheorghe DUCA |
Min. delle finanze |
Zinaida GRECIANI |
Min. degli Affari esteri |
Andrei STRATAN |
Min. della salute |
Andrei GHERMAN |
Min. dell’industria |
Mihail GARSTEA |
Min. dell’interno |
Gheorghe PAPUC |
Min. della giustizia |
Vasile DOLGHIERU |
Min. del lavoro e della protezione sociale |
Valerian REVENCO |
Min. della reintegrazione |
Vasile SOVA |
Min. dei trasporti e delle comunicazioni |
Vasile ZGARDAN |