XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Titolo: | Accordo con la Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica - A.C. 5584 | ||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 707 | ||||||
Data: | 10/02/05 | ||||||
Abstract: | Scheda di sintesi; testo e iter al Senato del disegno di legge di ratifica; documentazione. | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Accordo con la Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica A.C. 5584
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n. 707
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10 febbraio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File: ES0365.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
- III Commissione (Affari esteri)
§ Pareri resi alla III Commissione (Affari esteri, emigrazione)
- I Commissione (Affari costituzionali)
- VII Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)
- X Commissione (Industria, commercio, turismo)
- XII Commissione (Igiene e sanità)
- XIII Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Documentazione
§ Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Cina (inclusa la Regione amministrativa speciale di Hong Kong)
§ Scheda Paese sulla Cina (a cura del MAE)
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
5584 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica |
Iniziativa |
Governo |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Pechino, 9 giugno 1998 |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ trasmissione alla Camera |
3 febbraio 2005 |
§ annuncio |
7 febbraio 2005 |
§ assegnazione |
7 febbraio 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, V, VI, VII e X Commissione |
Oneri finanziari |
Sì |
L’Accordo sottoscritto dall'Italia e dalla Cina il 9 giugno 1998 a Pechino riguarda la cooperazione bilaterale nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia e sostituisce – come precisato nell’Analisi tecnico-normativa allegata ad disegno di legge di ratifica presentato al Senato (A.S. 2962) – il precedente Accordo in materia, firmato a Roma il 6 ottobre 1978.
L’Accordo era già stato presentato al Parlamento per la ratifica nella scorsa legislatura ed esaminato dal Senato. Prima di essere nuovamente ripresentato alle Camere nella presente legislatura, come afferma la relazione introduttiva al disegno di legge (A.S. 2962), è stato riesaminato per verificare l’opportunità di concludere la procedura di ratifica alla luce della situazione internazionale nei confronti della Cina.
L'Accordo, che reca disposizioni simili a quelle contenute in analoghe intese concluse con altri Stati in materia culturale, rientra nelle attività internazionali finalizzate a migliorare la conoscenza reciproca e a rafforzare i legami di amicizia tra paesi, in una concezione della collaborazione culturale come strumento di politica estera.
L'accordo in esame si compone di un breve preambolo, di 10 articoli e di un Allegato, che è parte integrante dell’Accordo.
L'articolo I impegna le Parti a favorire la cooperazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali. In particolare, l’articolo II stabilisce che tale cooperazione avverrà specialmente in alcune aree, fra le quali: agricoltura, pesca, allevamento del bestiame e alimentazione; meteorologia; scienze di base; tecnologie dell’informazione; energia e ambiente; astronomia; sanità e biotecnologie; ingegneria e telecomunicazioni.
Durante l’esame del provvedimento presentato al Senato nella scorsa legislatura, i lavori subirono un rallentamento a causa delle obiezioni sollevate da più parti circa alcune disposizioni contenute sia nell’articolo II (che prevede la collaborazione nel settore delle biotecnologie) che nell’Allegato I (laddove si fa riferimento a "nuove varietà vegetali" per quel che concerne la protezione della proprietà intellettuale). In seguito, tuttavia, come richiamato dal relatore del provvedimento nella seduta della 3° Commissione del 6 marzo 2001, il quadro normativo di riferimento è divenuto più rassicurante rispetto ai rischi di un utilizzo distorto delle biotecnologie, in rapporto all’adozione da parte della Commissione europea di una specifica direttiva (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44/CE del 6 luglio 1998). La Commissione ha pertanto conferito al relatore il mandato di riferire favorevolmente all’Assemblea. Si ricorda, inoltre, che è stato presentato alla Camera il disegno di legge “Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche” volto a recepire nell'ordinamento interno tale direttiva, con la quale gli Stati membri sono stati investiti del compito di tutelare le invenzioni biotecnologiche mediante il diritto nazionale dei brevetti, nel rispetto degli obblighi internazionali sottoscritti (A.C. 2031ter). Il provvedimento risultava dallo stralcio, deliberato dalla Camera il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2031, "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza".
Dopo un iter molto complesso, durante il quale sono state sollevate perplessità in ordine all'opportunità di procedere al recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico italiano, basate su preoccupazioni di natura etica e di rischio ambientale soprattutto per i prodotti agricoli, il disegno di legge - modificato sia alla Camera che al Senato - è stato da ultimo approvato, con le modifiche apportate dalla Camera in seconda lettura, dalle Commissioni 10a e 12a del Senato. Nella stessa seduta, il 3 marzo 2004, le Commissioni 10 a e 12 a hanno approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad interpretare, in sede di attuazione della delega, la norma relativa alla clonazione umana in modo da non vietare la brevettabilità dei procedimenti che riguardano la coltura e la riproduzione di cellule da impiegare per fini meramente terapeutici.
L’articolo III elenca le forme di cooperazione scientifica e tecnologica, che si attueranno, tra l’altro, attraverso lo scambio di esperti, di informazioni e di conoscenze, lo sviluppo di progetti di ricerca, lo stabilimento di centri e laboratori, l’organizzazione di seminari e di corsi di formazione.
L’articolo IV rinvia, per le questioni attinenti alle spese derivanti dall’attuazione dell’Accordo, ai programmi di cooperazione successivamente concordati tra le Parti.
Le Parti vengono inoltre impegnate a promuovere forme di collaborazione fra Ministeri, governi locali, istituzioni scientifiche e imprese dei due Paesi.
L’articolo V prevede che le Parti partecipino congiuntamente ai programmi dell’Unione europea o di altre Organizzazioni multilaterali.
Viene istituita, dall’articolo VI, una Commissione Mista per la scienza e la tecnologia, che potrà eventualmente essere affiancata da Sottocommissioni, con il compito di monitorare lo stato della collaborazione fra le Parti.
L’articolo VII prevede che ogni Parte favorisca la circolazione di personale e apparecchiature, provenienti dall’altra Parte, necessari per la realizzazione dei progetti previsti dall’Accordo.
Le disposizioni a tutela della proprietà intellettuale sono contenute nell’Allegato I, cui l’articolo VIII fa rinvio.
In base all’Allegato I, le Parti si impegnano affinché venga assicurata una adeguata protezione della proprietà intellettuale, attraverso la notifica tempestiva degli eventi riguardanti tale materia, tra cui invenzioni, nuove varietà vegetali, opere tutelate dal diritto d’autore, intrapresi in conformità del presente Accordo. L’Allegato definisce poi il campo di applicazione delle disposizioni in esso contenute che riguardano, essenzialmente, la ripartizione dei diritti e dei proventi tra le Parti e la tutela delle informazioni confidenziali di lavoro.
L’articolo IX stabilisce la cessazione della validità dell’Accordo del 1978 a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
L’articolo 10, infine, reca le clausole di rito relative alla ratifica, all’entrata in vigore, alla durata dell’Accordo, prevista in cinque anni automaticamente rinnovabili, salvo denuncia scritta inoltrata per le vie diplomatiche, che non avrà effetto sull'esecuzione dei programmi in corso.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra Italia e Cina del 9 giugno 1998.
L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo [1], che sono valutati in 402.720 euro per il 2005, in 393.530 euro per il 2006 e in 402.720 euro annui a decorrere dal 2007. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica presentato al Senato (A.S. 2962) fornisce una dettagliata previsione delle spese derivanti da ciascun articolo dell’Accordo, riconducibili allo scambio di esperti e docenti, allo svolgimento di corsi di formazione e di conferenze, alla realizzazione di progetti congiunti tra Università e alla partecipazione di funzionari alle riunioni della Commissione mista.
La relazione precisa altresì che l’onere annuo a carico del bilancio dello Stato è da iscrivere per 78.064 euro nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per la restante quota in quello del Ministero degli Affari esteri.
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Oltre alla relazione tecnica, il ddl di autorizzazione alla ratifica è corredato di una analisi tecnico-normativa (ATN) e di una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
La ATN afferma che non si ravvisano profili di incompatibilità del disegno di legge con l’ordinamento nazionale o comunitario, né incide sul quadro normativo vigente.
N. 5584
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 2 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 2962) presentato dal ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) con il ministro delle attività produttive (MARZANO) con il ministro della salute (SIRCHIA) con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI) con il ministro delle politiche agricole e forestali (ALEMANNO) e con il ministro delle comunicazioni (GASPARRI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 febbraio 2005
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 402.720 per l'anno 2005, di euro 393.530 per l'anno 2006 e di euro 402.720 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 2962
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) col Ministro delle attività produttive (MARZANO) col Ministro della salute (SIRCHIA) col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MORATTI) col Ministro delle politiche agricole e forestali (ALEMANNO) e col Ministro delle comunicazioni (GASPARRI) |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2004……….. |
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998
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Onorevoli Senatori. – L’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Pechino il 9 giugno 1998, sarà lo strumento adatto a far compiere un ulteriore salto di qualità alla cooperazione bilaterale nell’applicazione della ricerca scientifica al processo di sviluppo tecnologico ed industriale in atto in Cina.
Le principali linee guida del nuovo Accordo riguardano la possibilità di concludere intese dirette con strutture locali, l’apertura alla partecipazione di Paesi terzi e di organizzazioni internazionali in specifici progetti miranti a favorire la realizzazione di programmi di grande spessore e suscettibili di attirare il finanziamento multilaterale, la creazione di sottocommissioni miste per la gestione di settori prioritari di collaborazione, la possibilità di importazione in esenzione fiscale di apparecchiature per le finalità dell’Accordo e facilitazioni per l’ingresso del personale coinvolto nelle attività bilaterali.
Le risorse finanziarie aggiuntive che verranno messe a disposizione della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale saranno utilizzate per la realizzazione di progetti interessanti i settori prioritari, in particolare l’agricoltura, le infrastrutture e le industrie fondamentali, le industrie a tecnologia avanzata, la ricerca di base, le biotecnologie ed il settore sanitario.
Il bilancio di venticinque anni di cooperazione nel campo scientifico e tecnologico con la Cina è uno dei più positivi per il dinamismo e la diversificazione che è stata impressa alle relazioni bilaterali in questo settore, come risulta dalla pubblicazione che il Ministero per la scienza e la tecnologia cinese ha curato nella ricorrenza celebrativa del ventennale, per segnalare i principali sviluppi e gli esiti più significativi della collaborazione fra i due Paesi.
Il presente Accordo, già presentato in Parlamento nella precedente legislatura, ha dovuto essere riesaminato al momento dell’inizio di quella attuale, anche per verificare l’opportunità di concludere le procedure di ratifica alla luce della situazione internazionale nei confronti della Cina.
Nel frattempo, tuttavia, in attuazione del precedente Accordo in materia, firmato a Roma il 6 ottobre 1978, la cooperazione bilaterale ha potuto giovarsi delle biennali riunioni della Commissione mista e della firma di Protocolli esecutivi di quell’Accordo, da ultimo l’XI Protocollo firmato dal rappresentante del Governo italiano nel novembre 2003, mentre l’interesse prioritario dell’Italia ad espandere la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia tra l’Italia e la Cina è stato ribadito nel corso di una recente visita in Italia del vice Ministro cinese della scienza e della tecnica.
L’Accordo in questione è formato da un preambolo e da dieci articoli.
Nel preambolo sono indicate le premesse maturate nel quadro del precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale, che hanno convinto le Parti a stipulare un nuovo accordo quadro: benefìci apportati ai due Paesi dalla cooperazione scientifica e tecnologica impostata sul principio di reciprocità, foriero di equilibrati vantaggi alle Parti contraenti; contributo offerto dalla cooperazione bilaterale nel settore scientifico e tecnologico allo sviluppo economico e sociale dei due Paesi; bilancio positivo della cooperazione attuata nel quadro dell’Accordo precedente.
Le premesse del preambolo costituiscono la base dell’obiettivo generale dell’Accordo che è sancito nell’articolo I: promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in aree di reciproco interesse, su base paritaria e per il reciproco vantaggio.
Sulla base delle priorità fissate dalle rispettive politiche di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica ed intendendo queste priorità in un quadro di reciproca complementarità, l’articolo II dell’Accordo indica i particolari settori che maggiormente si prestano allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare: l’agricoltura, le scienze della terra, le scienze di base, le tecnologie dell’informazione, l’energia e l’ambiente, i materiali avanzati e superconduttivi, la medicina e le biotecnologie, ingegneria e telecomunicazioni, le tecnologie applicate alla conservazione del patrimonio culturale.
L’articolo III stabilisce le attività mediante le quali potrà aver luogo la collaborazione, tra i due Paesi nelle forme qui diversificate, consentite da una cooperazione che ha raggiunto un alto grado di maturazione ed interessa un così ampio spettro di settori. In particolare, la collaborazione si attuerà attraverso lo scambio di personale scientifico e tecnico, lo scambio di documentazione e di informazioni, l’organizzazione congiunta di seminari e conferenze, la realizzazione di progetti di ricerca e di formazione e la traduzione di testi scientifici.
L’articolo IV rinvia la definizione della ripartizione degli oneri sostenuti dalle due Parti per l’attività prevista dall’Accordo ai programmi esecutivi che saranno concordati dalle Parti per il tramite della Commissione mista prevista dall’articolo VI, alle collaborazioni dirette fra istituzioni dei due Paesi regolate da apposite convenzioni (di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo) ed alle intese specifiche interessanti settori particolari (di cui al paragrafo 3). Il riferimento a tali collaborazioni dirette ad intese specifiche è naturale conseguenza del carattere di quadro.
L’articolo V stabilisce un collegamento tra attività di cooperazione bilaterale e programmi dell’Unione europea e di altri organismi multilaterali, costituendo fra i tre livelli della cooperazione (bilaterale, regionale europea e multilaterale) un opportuno nesso di complementarità teso a valorizzare e predisporre la partecipazione delle istituzioni delle due Parti ad ambiti sempre più vasti di collaborazione.
Il coordinamento e la verifica delle attività di collaborazione sono affidati dall’articolo VI ad una Commissione mista che si riunirà almeno ogni due anni per la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione, per l’individuazione delle priorità e per la definizione del programma esecutivo. Lo stesso articolo prevede la costituzione, laddove se ne presenti la necessità, di Sottocommissioni con l’incarico di seguire le attività di settori specifici. Nei periodi intercorrenti tra le riunioni della Commissione mista o delle Sottocommissioni, saranno gli uffici scientifici delle Ambasciate dei due Paesi a tenersi in raccordo costante per seguire la realizzazione dei programmi concordati e individuare nuove possibilità di cooperazione.
L’articolo VII indica le facilitazioni che le autorità delle due Parti si impegnano ad accordare per promuovere gli sviluppi della collaborazione per quanto concerne l’ingresso e l’uscita dal territorio del personale qualificato e l’introduzione, in esenzione da imposte, delle apparecchiature necessarie per la realizzazione dei progetti e programmi previsti dall’Accordo.
La delicata materia relativa ai diritti sulla proprietà intellettuale viene regolata nell’Allegato all’Accordo al quale fa riferimento l’articolo VIII. I diritti sulle invenzioni, modelli industriali, nuove varietà vegetali sono inclusi nell’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificata ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 424. I diritti sulla proprietà intellettuale sono soggetti alla legislazione nazionale.
L’articolo IX prescrive, come di prammatica, la cessazione della validità del precedente Accordo del 1978 alla data di entrata in vigore del presente, fermo restando che le attività condotte nell’ambito dell’Accordo precedente dovranno essere portate a termine anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.
Nell’articolo X sono definite le clausole comunemente presenti in analoghi accordi bilaterali di cooperazione. In particolare, viene definita la durata quinquennale dell’Accordo, tacitamente rinnovabile, con possibilità di conclusione dei programmi e delle intese preventivamente concordati.
Si fa presente che gli articoli III e VI dell’Accordo comportano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato che vengono quantificati nell’allegata relazione tecnica.
Relazione tecnica
L’attuazione
dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica
popolare di Cina comporta i seguenti oneri in relazione ai
sotto indicati articoli:
Articolo III, paragrafo primo, lettera a)
(Scambio di esperti e docenti)
Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica, viene previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:
n. 15 esperti, docenti o ricercatori per 10 giorni:
Spesa giornaliera per vitto e alloggio
(euro 92,96 x 15 persone x 10 giorni) euro 13.944
Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica e tecnologica (articolo III, lettera a), si prevede che l’Italia possa inviare in Cina 30 docenti o ricercatori.
I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificabili:
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Pechino
(euro 1.498 x 30 persone) euro 44.940
Totale onere (articolo III, lettera a) euro 58.884
Articolo III, paragrafo primo, lettera h)
(Corsi di formazione)
Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, è prevista la concessione di indennità mensili per consentire la partecipazione di 40 esperti, docenti e ricercatori ai corsi di formazione in materia scientifica e tecnologica presso università o Istituti di ricerca in Italia.
La relativa spesa è così quantificabile:
indennità per soggiorni di lunga durata
(euro
1.291 x 40 persone x 1 mese) euro 51.640
Spese di assicurazione
(euro 25,82 x 55 persone)
» 1.420
Totale onere (articolo III, lettera h) euro 53.060
Articolo III, paragrafo primo, lettere b), c), d) e g)
(Conferenze, corsi di formazione, attività
di ricerca congiunta, pubblicazioni)
Per contribuire alla diffusione delle attività e conoscenze nei settori scientifici e tecnologici, sono previste apposite conferenze, nonchè un contributo per corsi di formazione, per attività di ricerca congiunta ed invio di pubblicazioni.
La relativa spesa è così quantificabile:
contributo
per conferenze in Italia euro 25.823
contribuito per conferenze in Cina » 25.823
contributo per corsi di formazione in Cina
ed in Italia » 113.620
contributo per attività di ricerca congiunta
» 25.823
invio di pubblicazioni » 15.494
Totale onere (articolo III, lettere b), c), d) e g) euro 206.583
Articolo III, paragrafo primo, lettera d)
(Collaborazione tra le Istituzioni universitarie)
Al fine di migliorare la collaborazione fra le Istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, mediante la realizzazione di appositi progetti ed attività congiunte in materia scientifica e tecnologica, è previsto, da parte italiana, l’apporto di un contributo, quantificato in euro 75.000.
Totale onere (articolo III, lettera d) euro 75.000
Il suddetto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della istruzione, dell’università e della ricerca.
Articolo VI
(Commissione mista)
Al fine di esaminare i programmi operativi, è costituita una Commissione mista che si riunirà alternativamente a Pechino ed a Roma.
Nell’ipotesi dell’invio in missione di tre funzionari (due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) per un periodo di cinque giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificata:
Spese di missione:
pernottamento (139 al giorno x 3 persone x 5 giorni) euro 2.085
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 118,25, cui si aggiungono euro 35,50, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l’importo complessivo di euro 153,75 è ridotto di euro 39,50, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 114,25 + euro 45, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = euro 159,25 x 3 persone x 5 giorni) » 2.390
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma – Pechino (euro 1.498 x 3 persone = euro 4.494 + euro 225 quale maggiorazione del 5 per cento) » 4.719
Totale onere (articolo VI) Euro 9.194
Di detto onere, l’importo di euro 3.064 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Pertanto, l’onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per euro 78.064 e per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dall’anno 2004 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:
2004 2005 2006
Articolo III, paragrafo primo, lettera a)
(Scambio di esperti
e
docenti) euro
58.884 euro 58.884 euro 58.884
Articolo III, paragrafo primo, lettera h)
(Corsi
di formazione) » 53.060 » 53.060 » 53.060
Articolo III, paragrafo primo, lettere b, c, d, g)
(Conferenza, corsi di
formazione, attività
di ricerca congiunte,
pubblicazioni) » 206.583 » 206.583 » 206.583
Articolo III, paragrafo primo, lettera d)
(Collaborazione tra le
Istituzioni universitarie) » 75.000 » 75.000 » 75.000
Articolo VI
(Commissione mista) » 9.194 » – » 9.194
Totale euro
402.721 euro 393.527 euro 402.721
In cifra tonda euro
402.720 euro 393.530 euro 402.720
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente agli scambi di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle indennità per i corsi di formazione in materia scientifica, al contributo per le conferenze, alle attività di ricerca, alle pubblicazioni, all’apporto per la collaborazione fra le istituzioni universitarie, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.
Si precisa, infine, che dalla attuazione delle disposizioni dell’articolo VII non derivano maggiori oneri, ovvero minori entrate a carico del bilancio dello Stato, in quanto l’esenzione fiscale per i materiali e le apparecchiature introdotte dagli esperti cinesi sono necessari alla realizzazione dei progetti comuni; peraltro, il Governo cinese, in base al principio della reciprocità, concede analoga facilitazione per gli stessi materiali ed apparecchiature esportate dai nostri esperti in Cina.
Analisi tecnico-normativa
Impatto normativo
Il presente Accordo sostituisce il precedente in materia, firmato a Roma il 6 ottobre 1978, che ha nel frattempo mantenuto la sua validità anche attraverso le riunioni di una Commissione mista e la firma di Protocolli esecutivi dello stesso Accordo. L’evoluzione nel frattempo avutasi nei rapporti italo-cinesi in campo scientifico e tecnologico ha evidenziato l’opportunità di predisporre un nuovo Accordo, destinato a creare condizioni adeguate allo sviluppo attuale della cooperazione bilaterale in ambito scientifico, tecnologico ed industriale con la Cina.
La ratifica legislativa dell’Accordo in esame è resa necessaria dalla sussistenza di oneri previsti a carico del bilancio dello Stato dagli articoli III e VI dell’Atto, che ricollega l’autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all’articolo 80 della Costituzione.
Impatto comunitario
Le disposizioni dell’Accordo non presentano profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario, anzi stabiliscono un collegamento tra attività di cooperazione bilaterale e programmi dell’Unione europea, costituendo un opportuno nesso di complementarietà teso a valorizzare e predisporre la partecipazione delle istituzioni delle due Parti ad ambiti sempre più vasti di collaborazione.
Valutazione dell’impatto regolamentare ed amministrativo
L’esecuzione dell’Accordo in oggetto non richiede l’adozione di regolamenti e atti amministrativi (decreti ministeriali o interministeriali) e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione e la regolare convocazione di una Commissione mista preposta alla sua attuazione consente contemporaneamente di applicare soddisfacentemente l’Accordo e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto finanziario e normativo.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
Motivi che hanno condotto alla stipula dell’Accordo
Nell’ambito dello sviluppo delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Cina è stato firmato il presente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, onde disporre dello strumento giuridico che consentisse un sostanziale miglioramento di qualità della cooperazione bilaterale, indirizzata verso le applicazioni della ricerca scientifica al processo di sviluppo tecnologico ed industriale in atto in Cina.
Soggetti diretti dell’Accordo
Le Parti contraenti sono l’Italia e la Cina; mentre, nell’ambito di ciascuno Stato, sono da considerare destinatari dell’atto le rispettive Amministrazioni statali, le università, i centri di ricerca ed imprese, gli scienziati, gli esperti ed i docenti.
Obiettivi dell’Accordo e risultati attesi
Il recepimento dell’Accordo in questione nel nostro ordinamento giuridico intende perseguire i seguenti obiettivi: la possibilità di pervenire ad intese dirette con strutture locali, nonché quella di far partecipare Paesi terzi ed organizzazioni internazionali a progetti di grande spessore, suscettibili di attirare il finanziamento multilaterale.
I settori di prioritario interesse per le Parti potranno essere sviluppati grazie alle risorse finanziarie che scaturiranno dal provvedimento in parola. L’incremento della cooperazione nel campo scientifico e tecnologico con la Cina costituisce ormai una priorità politica ed economica; il presente Accordo è l’indispensabile strumento atto a soddisfare tale esigenza.
Modalità d’attuazione
Oltre all’istituzione di una Commissione mista che verificherà lo sviluppo della cooperazione bilaterale e l’elaborazione di programmi esecutivi, l’Accordo prevede altresì la possibilità di istituire delle Sottocommissioni per la supervisione ed il controllo della cooperazione bilaterale in settori specifici e che riferiscano alla citata Commissione mista.
L’attuazione dell’Accordo, di competenza del Ministero degli affari esteri, avverrà attraverso gli strumenti tipici della collaborazione internazionale in tale settore e, in particolare, attraverso le riunioni della Commissione mista, precedute e seguite da scambi di informazioni con le Amministrazioni e gli organismi competenti.
Trattandosi di attività svolte nell’ambito delle competenze istituzionali della suddetta Amministrazione, non si ritiene che l’Accordo richieda l’introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998. Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo X dell’Accordo stesso. Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 402.720 per l’anno 2004, di euro 393.530 per l’anno 2005 e di euro 402.720 annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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AFFARI ESTERI (3a)
mercoledì 30 GIUGNO 2004
191a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PROVERA
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE REFERENTE
(2962) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998
(Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore presidente PROVERA (LP) in sostituzione del relatore designato Calogero Sodano, sottolineando come l’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Pechino il 9 giugno 1998, sia volto a consentire un ulteriore salto di qualità alla cooperazione bilaterale nell’applicazione della ricerca scientifica al processo di sviluppo tecnologico ed industriale in atto in Cina.
Le principali linee guida del nuovo Accordo riguardano la possibilità di concludere intese dirette con strutture locali, l’apertura alla partecipazione di Paesi terzi e di organizzazioni internazionali in specifici progetti miranti a favorire la realizzazione di programmi suscettibili di attirare il finanziamento multilaterale, la creazione di sottocommissioni miste per la gestione di settori prioritari di collaborazione, la possibilità di importazione in esenzione fiscale di apparecchiature per le finalità dell’Accordo e facilitazioni per l’ingresso del personale coinvolto nelle attività bilaterali.
Le risorse finanziarie aggiuntive che verranno messe a disposizione della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale saranno utilizzate per la realizzazione di progetti in alcuni settori prioritari: l’agricoltura, le infrastrutture e le industrie fondamentali, le industrie a tecnologia avanzata, la ricerca di base, le biotecnologie ed il settore sanitario. Ricorda, quindi, che il bilancio di venticinque anni di cooperazione nel campo scientifico e tecnologico con la Cina è uno dei più positivi per il dinamismo e la diversificazione che è stata impressa alle relazioni bilaterali in questo settore, come risulta dalla pubblicazione che il Ministero per la scienza e la tecnologia cinese ha curato nella ricorrenza celebrativa del ventennale, per segnalare i principali sviluppi e gli esiti più significativi della collaborazione fra i due Paesi.
Il presente Accordo, già presentato in Parlamento nella precedente legislatura, ha dovuto essere riesaminato al momento dell’inizio di quella attuale, anche per verificare l’opportunità di concludere le procedure di ratifica alla luce dei complessi rapporti di molti Paesi nei confronti della Cina. Nel frattempo, tuttavia, in attuazione del precedente Accordo in materia, firmato a Roma il 6 ottobre 1978, la cooperazione bilaterale ha potuto giovarsi delle biennali riunioni della Commissione mista e della firma di Protocolli esecutivi di quell’Accordo, da ultimo l’XI Protocollo firmato dal rappresentante del Governo italiano nel novembre 2003, mentre l’interesse prioritario dell’Italia ad espandere la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia tra l’Italia e la Cina è stato ribadito nel corso di una recente visita in Italia del vice Ministro cinese della scienza e della tecnica. Sul piano contenutistico, l’Accordo in questione è formato da un preambolo e da dieci articoli.
Le premesse del preambolo costituiscono la base dell’obiettivo generale dell’Accordo che, sancito nell’articolo I, consiste nella promozione e lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in aree di reciproco interesse, su base paritaria e per il reciproco vantaggio. Sulla base delle priorità fissate dalle rispettive politiche di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica ed intendendo queste priorità in un quadro di reciproca complementarità, l’articolo II dell’Accordo indica i particolari settori che maggiormente si prestano allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica. L’articolo III stabilisce le attività mediante le quali potrà aver luogo la collaborazione, tra i due Paesi nelle forme qui diversificate, consentite da una cooperazione che ha raggiunto un alto grado di maturazione ed interessa un così ampio spettro di settori.
L’articolo IV rinvia la definizione della ripartizione degli oneri sostenuti dalle due Parti per l’attività prevista dall’Accordo ai programmi esecutivi che saranno concordati dalle Parti per il tramite della Commissione mista prevista dall’articolo VI, alle collaborazioni dirette fra istituzioni dei due Paesi regolate da apposite convenzioni ed alle intese specifiche interessanti settori particolari.L’articolo V stabilisce un collegamento tra attività di cooperazione bilaterale e programmi dell’Unione europea e di altri organismi multilaterali, costituendo fra i tre livelli della cooperazione (bilaterale, regionale europea e multilaterale) un opportuno nesso di complementarità teso a valorizzare e predisporre la partecipazione delle istituzioni delle due Parti ad ambiti sempre più vasti di collaborazione.
Il coordinamento e la verifica delle attività di collaborazione sono affidati dall’articolo VI ad una Commissione mista che si riunirà almeno ogni due anni per la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione, per l’individuazione delle priorità e per la definizione del programma esecutivo.
L’articolo VII indica le facilitazioni che le autorità delle due Parti si impegnano ad accordare per promuovere gli sviluppi della collaborazione per quanto concerne l’ingresso e l’uscita dal territorio del personale qualificato e l’introduzione, in esenzione da imposte, delle apparecchiature necessarie per la realizzazione dei progetti e programmi previsti dall’Accordo. Svolge quindi dei brevi rilievi circa la delicata materia dei diritti sulla proprietà intellettuale che viene regolata nell’Allegato all’Accordo al quale fa riferimento l’articolo VIII. L’articolo IX prescrive, infine, la cessazione della validità del precedente Accordo del 1978 alla data di entrata in vigore del presente.
Infine, sottolinea la significatività dell'Accordo dovendosi tener conto del ruolo della Cina nel contesto delle relazioni internazionali; infatti, al di là della complessa situazione presente, il sistema Paese Cina appare ormai prossimo a sviluppi del tutto originali per il suo ruolo nei consessi internazionali di segno multilaterale. Si riferisce alle prospettive di riforma del Consiglio di sicurezza ONU di cui la Cina è membro permanente e accenna anche al tentativo di rilancio dei negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio, entrambi contesti nei quali la posizione cinese si configura sin da ora come tra le più incisive e rilevanti. Anche per queste ragioni, dunque, auspica una pronta ratifica dell'Accordo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI ESTERI (3a)
mercoledì 21 luglio 2004
194a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(2962) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 30 giugno 2004.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 6 luglio 2004
190a Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 14,35.
(2962) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore MAGNALBO’(AN) illustra il disegno di legge in titolo, osservando che non vengono in rilievo aspetti problematici che investono questioni di costituzionalità; propone pertanto di esprimere un parere favorevole.
La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 29 giugno 2004
341a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Vegas e per la difesa Cicu.
La seduta inizia alle ore 14,55.
(2962) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore GRILLOTTI (AN) riferisce sul provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che in relazione agli interventi di cooperazione scientifica e tecnologica previsti dall’articolo III dell’Accordo, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla copertura finanziaria degli oneri connessi alle attività di cui alle lettere e) (progetti di sviluppo tecnologico e dimostrativi) ed i) (traduzione di testi scientifici e pubblicazioni), posto che le stesse non sembrerebbero ricomprese tra le voci di spesa espressamente indicate nella relazione tecnica. Inoltre, con riferimento alla Commissione mista di cui all’articolo VII dell’Accordo, che si riunirà alternativamente a Pechino e a Roma, ritiene necessario acquisire conferma che, come indicato nella relazione tecnica, la prima delle suddette riunioni avverrà a Pechino, al fine di garantire la corrispondenza temporale tra la manifestazione degli oneri e la relativa clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 3 del disegno di legge in titolo.
Il sottosegretario VEGAS conferma che la prima riunione della Commissione mista avverrà a Pechino. In merito agli interventi di cooperazione scientifica e tecnologica segnalati dal relatore, precisa che essi hanno natura programmatica, mentre in relazione agli oneri per le traduzioni e le pubblicazioni, fa presente che essi sono comunque ricompresi nell’ambito dei limiti di spesa autorizzati con il presente provvedimento.
Preso atto dei chiarimenti offerti dal sottosegretario Vegas, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 29 GIUGNO 2004
58a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 3a Commissione:
(2962) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998: parere favorevole.
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)
Sottocommissione per i pareri
mercoledì 30 GIUGNO 2004
57a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:
alla 3ª Commissione:
(2962) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998: parere favorevole.
IGIENE E SANITA’ (12a)
Sottocommissione per i pareri
mercoledì 30 GIUGNO 2004
44a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Tomassini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 3a Commissione:
(2962) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998: parere favorevole.
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 29 GIUGNO 2004
37a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 3a Commissione:
(2962) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998: parere favorevole.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 1° FEBBRAIO 2005
416a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,25.
(2962-A) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998
(Parere all’Assemblea. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che la Commissione, in occasione dell’esame per la Commissione di merito nell’anno 2004, ha già reso parere di nulla osta sul suddetto disegno di legge. Tuttavia, essendo l’esercizio 2004 decorso senza che il provvedimento in esame venisse approvato in via definitiva, segnala che occorre chiarire preliminarmente in quali anni le riunioni della Commissione mista di cui all’articolo VI dell’Accordo oggetto del provvedimento stesso si terranno in Cina e, quindi, in quali anni avranno luogo i connessi oneri, riformulando in maniera corrispondente l’articolo 3, comma 1, al fine di aggiornare la decorrenza degli oneri al 2005 e la relativa copertura con riferimento al bilancio triennale 2005-2007, posto che gli accantonamenti richiamati a tal fine presentano adeguate disponibilità.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che la prima riunione della suddetta Commissione si terrà nel 2005 in Cina.
Su proposta del RELATORE la Sottocommissione conviene, quindi, di formulare un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all’articolo VI dell’Accordo oggetto del provvedimento in esame avverrà in Cina e a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell’articolo 3 sia sostituito dal seguente: “1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 402.720 per l’anno 2005, di euro 393.530 per l’anno 2006 e di euro 402.720 annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.”.
Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(2962) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2962.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
SODANO Calogero, relatore. No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non ho niente da aggiungere, signor Presidente.
PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo VI dell'Accordo oggetto del provvedimento in esame avverrà in Cina e a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: "1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 402.720 per l'anno 2005, di euro 393.530 per l'anno 2006 e di euro 402.720 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"".
Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.
SODANO Calogero, relatore. Signor Presidente, l'emendamento all'articolo 3 così recita: "Sostituire il comma 1 con il seguente: "Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 402.720 per l'anno 2005, di euro 393.530 per l'anno 2006 e di euro 402.720 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediate corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per gli affari esteri".
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
RIGONI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIGONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per sottolineare l'importanza della ratifica di questo Accordo, firmato a Pechino nel 1998 dal precedente Governo di centro-sinistra. Sarà questo lo strumento più adatto per far compiere un ulteriore salto di qualità alla cooperazione bilaterale fra l'Italia e la Repubblica popolare di Cina nell'applicazione della ricerca scientifica al processo di sviluppo tecnologico e industriale. Sono settori di grande importanza e di grande rilievo per il nostro Paese. Il bilancio ormai più che ventennale di cooperazione nel campo scientifico e tecnologico con la Cina è uno dei più positivi per il dinamismo e per l'azione che il nostro Paese ha compiuto negli anni e sta realizzando in questo periodo, anche rispetto alla diversificazione che è stata impressa alle relazioni bilaterali in questo settore.
L'Accordo mostra l'interesse prioritario dell'Italia ad espandere la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia, in particolare con Paesi come la Cina che rivestono grande importanza per le relazioni diplomatiche e industriali. Il nostro Paese si sta distinguendo per l'attenzione ad una maggiore integrazione nello sviluppo economico e sociale anche della Cina.
Per tutte queste ragioni ritengo opportuno approvare la ratifica dell'accordo internazionale e dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Margherita.
GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC). Signor Presidente, esprimo una valutazione positiva della legge di ratifica di un accordo che cerca di rimediare ad una progressiva riduzione della capacità dell'Italia di essere presente nella realtà della Repubblica popolare cinese. Siamo in condizioni piuttosto arretrate; basti pensare che i nostri investimenti sono inferiori a quelli dell'Olanda, che è un paese più piccolo dell'Italia. Con l'accordo si assume un impegno a perseguire con più decisione itinerari e iniziative per stimolare e ravvivare la cooperazione. Ritengo che ciò sia utile e vantaggioso sia per l'Italia, sia per la Repubblica popolare cinese.
Vi sono settori nei quali la cooperazione trova ancora impacci: sono i settori (ad esempio, quello spaziale) in cui vi è una duplicità di uso tecnologico per scopi civili e militari. Credo che si debba procedere a chiarire meglio le possibilità di cooperazione e a superare le difficoltà che si frappongono alla cooperazione, senza troppi limiti. La Repubblica popolare cinese ha l'obiettivo di essere partner dell'Europa in una visione multipolare del mondo e ciò coincide con i nostri obiettivi di politica estera. Credo che questo Accordo sia soltanto un primo passo per ulteriori progressi. (Applausi dal Gruppo UDC).
PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.
È approvato.
ELENCO DEGLI ACCORDI BILATERALI TRA ITALIA E CINA (inclusa la Regione amministrativa speciale di Hong Kong)
TITOLO ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
08.10.1972.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 385 DEL 05.06.1974 - GU N. 225 DEL 29.08.1974.
IN VIGORE SI 14.02.1975.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AI MARCHI DI FABBRICA.
LUOGO-DATA
PECHINO.
05.01.1973 - 08.01.1973.
IN VIGORE SI 08.01.1973.
TITOLO ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO CIVILE, CON N. 2 ANNESSI, UN ADDENDUM E UNO SCAMBIO DI NOTE.
LUOGO-DATA
PECHINO.
08.01.1973.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 411 DEL 20.03.1974 - GU N. 135 DEL 09.09.1974.
IN VIGORE SI 29.01.1975. PROVVISORIAMENTE DAL 08.01.1973.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L'IMPORTAZIONE DI CARNI SUINE CINESI, CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
25.09.1973.
IN VIGORE SI 25.09.1973.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA PER LA PROMOZIONE COMMERCIALE E LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE TRA I DUE PAESI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
29.01.1975.
IN VIGORE SI 29.01.1975.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L'IMPORTAZIONE DI POLLAME E CONIGLI CONGELATI.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.04.1978.
IN VIGORE SI 05.04.1978 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
06.10.1978.
IN VIGORE SI 06.10.1978 - COMUNICATO IN GU N. 326 DEL 22.11.1976.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
IN VIGORE SI 06.10.1978. COMUNICATO IN GU N. 326 DEL 22.11.1978.
TITOLO ACCORDO CONCERNENTE LA MODIFICA DEL PUNTO 5 LETT. H, DELLO SCAMBIO DI NOTE DEL 05.04.1978 RELATIVO ALL'IMPORTAZIONE DI POLLAME E DI CONIGLI.
LUOGO-DATA
ROMA.
16.08.1978 - 15.05.1979
IN VIGORE SI 15.05.1979.
TITOLO DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COOPERAZIONE NEI SETTORI ECONOMICO E COMMERCIALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
06.11.1979.
IN VIGORE SI 06.11.1979.
TITOLO DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
06.11.1979.
IN VIGORE SI 06.11.1979.
TITOLO PROTOCOLLO SULLO STABILIMENTO RECIPROCO DI CONSOLATI GENERALI.
LUOGO-DATA
ROMA.
06.11.1979.
IN VIGORE SI 06.11.1979.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE A PECHINO DI UN CENTRO DI PRONTO SOCCORSO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
04.11.1983.
IN VIGORE SI 04.11.1983.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO RELATIVO AL POTENZIAMENTO DEL CENTRO CLINICO RADIOLOGICO DI TIANSIN.
LUOGO-DATA
PECHINO.
04.11.1983.
IN VIGORE SI 04.11.1983.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA E SCIENZE APPLICATE ALLO SPAZIO.
LUOGO-DATA
ROMA.
10.03.1984.
IN VIGORE SI 10.03.1984.
TITOLO ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI CON PROTOCOLLO.
LUOGO-DATA
ROMA.
28.01.1985.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 109 DEL 03.03.1987 - GU N. 70 SO DEL 25.03.1987.
IN VIGORE SI 28.08.1987.
TITOLO ACCORDO FINANZIARIO RIGUARDANTE IL "SECOND POWER PROJECT".
LUOGO-DATA
PECHINO.
07.06.1985.
IN VIGORE SI 07.06.1985.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA SUL "PROGETTO TRATTORI DI MEDIA POTENZA".
LUOGO-DATA
PECHINO.
07.06.1985.
IN VIGORE SI 07.06.1985.
TITOLO PROTOCOLLO RELATIVO AL CENTRO DI ARTI GRAFICHE DI SHANGAI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
07.06.1985.
IN VIGORE SI 07.06.1985.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RICERCA E ADDESTRAMENTO PER APPLICAZIONE DI FONTI DI ENERGIA NUOVE E RINNOVABILI IN AGRICOLTURA IN LOCALITA' CHIANG-PING.
LUOGO-DATA
PECHINO.
05.10.1985.
IN VIGORE SI 05.10.1985.
TITOLO CONVENZIONE CONSOLARE.
LUOGO-DATA
ROMA.
19.06.1986.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 175 DEL 23.06.1990 - GU N. 161 SO DEL 12.07.1990.
IN VIGORE SI 19.06.1991.
TITOLO ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE.
LUOGO-DATA
PECHINO.
31.10.1986.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 376 DEL 31.10.1989 - GU N. 274 SO DEL 23.11.1989.
IN VIGORE SI 13.12.1990.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO CHENG-DU PER L'ALIMENTAZIONE INFANTILE, CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
31.10.1986.
IN VIGORE SI 31.10.1986. COMUNICATO IN GU N. 67 SO DEL 21.03.1987.
TITOLO PROTOCOLLO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PRESSO "L'UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS" DI PECHINO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
31.10.1986.
IN VIGORE SI 31.10.1986. COMUNICATO IN GU N. 67 SO DEL 21.03.1987.
TITOLO PROTOCOLLO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DIPARTIMENTO D'EMERGENZA PRESSO L'OSPEDALE 301 DI PECHINO, CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
31.10.1986.
IN VIGORE SI 31.10.1986. COMUNICATO IN GU N. 67 SO DEL 21.03.1987.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.10.1987.
IN VIGORE SI 05.10.1987. COMUNICATO IN GU N. 11 SO DEL 15.01.1988.
TITOLO PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO DI VACCINAZIONI E PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI MATERNO-INFANTILI, NONCHE' DI ALTRE ATTIVITA' DI MEDICINA COMUNITARIA IN CINA, CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
NEW YORK.
24.12.1987.
IN VIGORE SI 24.12.1987. COMUNICATO IN GU N. 88 SO DEL 15.04.1988.
TITOLO PROTOCOLLO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI MEDICINA D'URGENZA A TAIYUAN.
LUOGO-DATA
PECHINO.
16.09.1988.
IN VIGORE SI 16.09.1988. COMUNICATO IN GU N. 88 SO DEL 15.04.1989.
TITOLO TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
20.05.1991.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 199 DEL 04.03.1994 - GU N. 71 SO DEL 26.04.1994.
IN VIGORE SI 01.01.1995.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA
LUOGO-DATA
ROMA.
28.05.1991.
IN VIGORE SI data imprecisata
TITOLO PROTOCOLLO SULLA ESPLORAZIONE E L'USO E SULLO STUDIO DELLO SPAZIO EXTRATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
16.09.1991.
IN VIGORE SI 16.09.1991. COMUNICATO IN GU N. 11 SO DEL 15.01.1992.
TITOLO PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AL PROGETTO "CENTRO PER LA PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI A XIAN".
LUOGO-DATA
PECHINO.
09.06.1992.
IN VIGORE SI 09.06.1992 - COMUNICATO IN GU N. 11 SO DEL 15.01.1993.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UNA INTESA IN MATERIA DI APERTURA DEI TRASPORTI AEREI TRA L'ITALIA E TAIWAN.
LUOGO-DATA
PECHINO.
21.11.1994 / 02.12.1994.
IN VIGORE SI 02.12.1994 - COMUNICATO IN GU N. 164 SO DEL 15.07.1995.
TITOLO PROTOCOLLO D'INTESA NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE BILATERALE ALLO SVILUPPO, CON DUE ANNESSI.
LUOGO-DATA
ROMA.
13.07.1995.
IN VIGORE SI 13.07.1995 - GU N. 11 SO DEL 15.01.1996.
TITOLO ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI HONG KONG PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.
LUOGO-DATA
ROMA.
28.11.1995.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 225 DEL 01.07.1997 - COMUNICATO IN GU N. 167 SO DEL
19.07.1997.
IN VIGORE SI 02.02.1998.
TITOLO ALLEGATO ALL'ACCORDO PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA FIRMATA A ROMA IL 6.10.1978
LUOGO-DATA
PECHINO.
15.12.1995.
IN VIGORE SI data imprecisata
TITOLO MOU CONCERNENTE IL PROGETTO DI COOPERAZIONE SANITARIA SU POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PER IL TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE D'URGENZA NELLA REGIONE DI DAXIANLIN, CON ANNESSO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
07.06.1996.
IN VIGORE SI 11.07.1997.
TITOLO MOU CONCERNENTE IL PROGETTO DI COOPERAZIONE SANITARIA SU SVILUPPO DELLA MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO NELLA REGIONE AUTONOMA TIBETANA CON ANNESSO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
07.06.1996.
IN VIGORE SI 11.07.1997.
TITOLO MOU CONCERNENTE IL PROGETTO DI COOPERAZIONE SANITARIA SU RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SANITARI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE PATOLOGIE D'URGENZA PRESSO L'OSPEDALE DI PECHINO CON ANNESSO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
07.06.1996.
IN VIGORE SI 11.07.1997.
TITOLO ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI HONG KONG (ORA GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA DI HONG KONG) IN MATERIA DI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATA TABELLA DI ROTTA.
ROMA.
09.10.1996.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 378 DEL 09.10.1997 - COMUNICATO IN GU N. 257 SO DEL
04.11.1997.
IN VIGORE SI 19.01.1998.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE.
LUOGO-DATA
PECHINO.
14.01.1997 - 15.01.1997.
IN VIGORE SI 15.01.1997 - COMUNICATO IN GU N. 163 SO DEL 15.07.1997.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO RELATIVO ALLO STATUS DI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA AD HONG KONG DOPO IL 01.07.1997.
LUOGO-DATA
PECHINO.
05.06.1997.
IN VIGORE SI 01.07.1997 - COMUNICATO IN GU N. 241 SO DEL 15.10.1997.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN'INTESA TECNICA TRA IL MINISTERO DEL LAVORO ITALIANO ED IL MINISTERO DEL PERSONALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA.
LUOGO-DATA
PECHINO.
11.08.1997.
IN VIGORE SI 11.08.1997 - COMUNICATO IN GU N. 11 SO DEL 15.01.1998.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO IN MERITO AL RECIPROCO STABILIMENTO DI CONSOLATI GENERALI A CANTON ED A FIRENZE.
LUOGO-DATA
PECHINO.
03.11.1997.
IN VIGORE SI 03.11.1997 - COMUNICATO IN GU N. 87 SO DEL 15.04.1998.
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO PRESSO L'OSPEDALE PEDIATRICO DI PECHINO E PRESSO L'OSPEDALE DI TAIYAN, CON TRE ALLEGATI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
12.08.1998.
IN VIGORE SI 21.05.1999
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ITALIANO ED IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DELL'INFORMAZIONE CINESE SULLA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI E DI INFORMAZIONI.
LUOGO-DATA
GINEVRA.
12.10.1999.
IN VIGORE SI 12.10.1999.
TITOLO ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE.
LUOGO-DATA
HONG KONG.
18.12.1999.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 149 DEL 11.07.2002
IN VIGORE SI 14.12.2002
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ITALIANO E QUELLO DELLA CINA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SANITÀ E DELLE SCIENZE MEDICHE.
LUOGO-DATA
ROMA.
19.04.2000.
IN VIGORE SI 19.04.2000.
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE AMBIENTALE TRA IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'AMMINISTRAZIONE STATALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
LUOGO-DATA
PECHINO.
19.10.2000.
IN VIGORE SI 19.10.2000.
TITOLO MEMORANDUM D’INTESA RELATIVO ALL'INIZIATIVA "CENTRO PER LA PRODUZIONE DI PIANTE DA FRUTTO NELLA PROVINCIA DEL SICHUAN"
LUOGO-DATA
PECHINO.
16.11.2000.
IN VIGORE SI 10.01.2002
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ.
LUOGO-DATA
ROMA.
04.04.2001.
IN VIGORE SI data imprecisata
TITOLO ACCORDO TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ITALIANO PER ED IN NOME DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLE FINANZE PER ED IN NOME DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE NELLE PROVINCE DELLO SHAANXI E DEL SICHUAN, RELATIVO ALLA COMPONENTE A CREDITO DI AIUTO, CON TRE ALLEGATI E UN MANUALE DELLE PROCEDURE.
LUOGO-DATA
ROMA.
11.10.2001.
IN VIGORE SI 05.06.2002
TITOLO ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE NELLE PROVINCE DELLO SHAANXI E DEL SICHUAN, CON TRE ALLEGATI E UN MANUALE DELLE PROCEDURE
LUOGO-DATA
PECHINO.
13.11.2001.
IN VIGORE SI 13.12.2001
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI FORMAZIONE NEL CAMPO DEL RESTAURO E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AL CHINA NATIONAL INSTITUTE OF CULTURAL PROPERTY (CNICP) DI PECHINO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
22.02.2002.
IN VIGORE SI 28.06.2002
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UFFICIO PER LA TECNOLOGIA DELLA INFORMAZIONE E LA TRASMISSIONE DEL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, NEL CAMPO DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
23.05.2002.
IN VIGORE SI 20.09.2002
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA PER LA COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG..
LUOGO-DATA
ROMA.
23.05.2002.
IN VIGORE SI 25.09.2002
TITOLO PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI.
LUOGO-DATA
ROMA.
03.06.2002.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 26 DEL 10.01.2004
IN VIGORE SI data imprecisata
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DEI DIPARTIMENTI DI MEDICINA DI EMERGENZA E DELLE CURE DI EMERGENZA IN OSTETRICIA NELLA REGIONE AUTONOMA DEL TIBET".
LUOGO-DATA
PECHINO.
25.06.2002.
IN VIGORE SI data imprecisata
TITOLO M.o.U. RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "PROGETTO DI EDUCAZIONE DI BASE NELLE PROVINCE DI HAINAN E JILIN"
LUOGO-DATA
PECHINO.
15.01.2003
IN VIGORE SI 13.05.2004
TITOLO M.o.U. RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "ASSISTENZA SANITARIA PER DONNE E BAMBINI NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA MONGOLIA INTERNA"
LUOGO-DATA
PECHINO.
15.01.2003
IN VIGORE SI 19.04.2004
TITOLO M.o.U. RELATIVO AL PROGETTO DI SOSTEGNO AL MUSEO DI SHAANXI DI XIAN", CON ANNESSO TECNICO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
05.09.2003
IN VIGORE SI data imprecisata
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
30.01.2004
IN VIGORE SI data imprecisata
TITOLO M.o.U. SUL
PROGETTO “TECHNICAL ASSISTANCE, TRAINING AND SUPPORT TO CONTROL AND TREAT SARS
EPIDEMIC IN
LUOGO-DATA
PECHINO.
30.01.2004
IN VIGORE SI data imprecisata
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE PER L'ESTENSIONE AL 31.12.2005 DEL MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO AL PROGETTO PER LA PRODUZIONE DI PIANTE DA FRUTTO NELLA PROVINCIA DI SICHUAN DEL 16.11.2000.
LUOGO-DATA
PECHINO.
16.02-25.02 2004
IN VIGORE SI data imprecisata
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO AL "PROGETTO DI ASSISTENZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO PER L'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME E DI MEDICINA VETERINARIA DELLA PROVINCIA DEL QINGHAI-XINING".
LUOGO-DATA
PECHINO.
15.03.2004
IN VIGORE SI data imprecisata
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER L’ISTITUZIONE DEL COMITATO GOVERNATIVO ITALIA-CINA.
LUOGO-DATA
ROMA.
07.05.2004
IN VIGORE SI data imprecisata
Accordi firmati, ma non ancora in vigore
TITOLO ACCORDO PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON UN ALLEGATO
LUOGO-DATA
PECHINO.
09.06.1998.
TITOLO ACCORDO TRA L’ITALIA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE CONCERNENTE LA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE
LUOGO-DATA
ROMA.
28.10.1998.
TITOLO ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E L'OMOLOGO CINESE NEL CAMPO DELLA TECNOLOGIA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI MILITARI
LUOGO-DATA
ROMA.
26.02.1999.
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELL'OSPEDALE PEDIATRICO JIANGXI DI NANCHANG E DELL'OSPEDALE MUNICIPALE DI GIUYANG".
LUOGO-DATA
PECHINO.
25.06.2002.
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI "SUPPORTO ISTITUZIONALE AL MINISTERO DELLA SANITÀ CINESE ED AL CENTRO DI MEDICINA DI EMERGENZA DI SHANGAI".
LUOGO-DATA
PECHINO.
25.06.2002.
TITOLO ACCORDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CREDITO AGEVOLATO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI PER LE AREE RURALI DELLE TRE GOLE, NELLA MUNICIPALITÀ DI CHONGQING", CON ANNESSI A, B, C, NONCHÉ MANUALE DELLE ISTRUZIONI (ANNESSO D), CON TRE ALLEGATI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
25.06.2002.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA.
LUOGO-DATA
PECHINO.
30.01.2004
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE.
LUOGO-DATA
PECHINO.
08.06.2004
[1] Il Senato ha emendato il disegno di legge originario, operando l’aggiornamento della copertura al triennio 2005-2007.