XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Attuazione del principio del ripudio della guerra - A.C. 4072 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 695 | ||
Data: | 24/01/05 | ||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; testo del progetto di legge di iniziativa popolare; normativa di riferimento. | ||
Descrittori: |
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Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Attuazione del principio del ripudio della guerra A.C. 4072
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n. 695
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24 gennaio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File: ES0359.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Art. 1 (Ripudio della guerra)
§ Art. 2 (Prevenzione dei conflitti)
§ Art. 3 (Impossibilità di ulteriori interventi armati)
§ Art. 4 (Armi vietate dalle convenzioni internazionali)
Normativa
§ Costituzione (artt. 11, 52 e 80)
§ Statuto dell’ONU (Cap. VI e cap. VII)
§ Codice Penale (art. 435)
§ L. 8 ottobre 1974, n. 618 (1) Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972
§ L. 24 aprile 1975, n. 131 Ratifica ed esecuzione del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1 luglio 1968
§ L. 18 novembre 1995, n. 496 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 (stralci)
§ L. 26 marzo 1999, n. 106 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla L. 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona
Numero del progetto di legge |
4072 |
Titolo |
Norme per l’attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dall’articolo 11 della Costituzione e dallo Statuto dell’ONU |
Iniziativa |
popolare |
Settore d’intervento |
Politica estera; diritto internazionale |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
5 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
17 giugno 2003 |
§ annuncio |
18 giugno 2003 |
§ assegnazione |
21 luglio 2003 |
Commissione competente |
III Commissione Affari esteri |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, II, IV, X Commissione |
La proposta di legge in esame è volta all’attuazione dell’articolo 11 della Costituzione e contiene inoltre alcune disposizioni relative agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione di alcune Convenzioni internazionali in materia di armamenti e dalla Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale.
In particolare, l’art. 1 del provvedimento esclude che gli obiettivi di pace e di giustizia menzionati dall’art. 11 Cost. possano essere perseguiti attraverso la guerra, reca una definizione della guerra oggetto di ripudio da parte dello stesso art. 11 e prevede che la difesa della patria di cui all’art. 52 Cost. si eserciti nell’ambito dell’art. 51 dello Statuto dell’ONU in materia di autotutela individuale e collettiva.
L’art. 2 stabilisce che l’Italia collabori alla risoluzione pacifica delle controversie internazionali a norma del Capo VI dello Statuto dell’ONU e che fornisca alle Nazioni Unite formazioni non armate e contingenti militari per lo svolgimento di missioni per il mantenimento della pace.
L’art. 3 impedisce di svolgere interventi militari in contrasto con il contenuto dei precedenti due articoli. Prevede inoltre che le condotte poste in essere nel corso di interventi non conformi ai predetti articoli siano regolate dal diritto penale comune.
L’art. 4, in attuazione di alcuni accordi internazionali specificatamente indicati, vieta la produzione, l’introduzione ed il transito nel territorio nazionale delle armi biologiche, chimiche e nucleari nonché la loro fornitura ai paesi esteri. Un analogo divieto viene posto per le mine anti-uomo, le bombe a grappolo, i proiettili e le munizioni all’uranio impoverito ed ogni altro sistema d’arma vietato dalle convenzioni internazionali.
L’art. 5 impegna l’Italia alla piena collaborazione con la Corte penale internazionale e fa divieto di stipulare accordi internazionali volti a sottrarre cittadini di Stati terzi alla giurisdizione della Corte.
Il provvedimento è volto a dare attuazione all’articolo 11 della Costituzione chiarendone la portata. L’attribuzione di un simile compito alla legge ordinaria, e quindi al Parlamento, appare giustificato da molteplici ragioni. L’art. 78 Cost. riserva alle Camere la deliberazione dello stato di guerra ed è quindi opportuno riconoscere alle stesse Camere il compito di chiarire quando un intervento militare assume le caratteristiche della guerra. Le limitazioni di sovranità cui fa riferimento l’art. 11 derivano (e altre potrebbero derivarne) dalla sottoscrizione di Trattati la cui ratifica è stata autorizzata dal Parlamento a norma dell’art. 80 Cost.. L’ambito su cui incide il provvedimento risulta in parte (v. la sezione coordinamento con la normativa vigente) interessato da norme di legge ovvero da accordi internazionali la cui ratifica è autorizzata con legge.
La legge 14 novembre 2000, n. 331, all’art. 1, stabilisce i compiti delle Forze armate. In particolare, il c. 2 prevede che l’ordinamento e l’attività delle Forze armate siano conformi agli articoli 11e 52 della Costituzione ed alla legge. Il c. 4 prevede che le Forze armate operino al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità delle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte. Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge identificano invece, come accennato, i compiti delle Forze armate con la legittima difesa e la partecipazione alle missioni di mantenimento della pace dell’ONU.
Le formule attualmente utilizzate dall’ordinamento per definire i compiti delle Forze armate in materia di tutela della pace e della sicurezza internazionale appaiono maggiormente elastiche e suscettibili di giustificare una più ampia gamma di interventi rispetto a quelle contenute nel provvedimento in esame.
L’art. 4, c. 1, del provvedimento dispone che, in attuazione di alcune Convenzioni internazionali, siano vietati la produzione, l’introduzione ed il transito nel territorio nazionale delle armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la loro fornitura ai paesi esteri.
Le Convenzioni richiamate, con l’eccezione della legge relativa alla ratifica di quella sulle armi chimiche (v. la scheda di lettura), non sembrano peraltro prevedere divieti relativi al transito di armamenti. La disposizione in commento risulterebbe pertanto operare un’estensione dell’ambito di applicazione delle Convenzioni in questione. A riguardo va ricordato come sul territorio nazionale insistano basi NATO in relazioni alle quali andrebbero verificati gli effetti dell’imposizione del predetto divieto di transito che riguarderebbe anche le armi nucleari.
Il provvedimento appare idoneo ad incidere in maniera significativa sui compiti spettanti alle Forze armate italiane. A parte l’esercizio della legittima difesa, in forma individuale o collettiva, le Forze armate italiane sembrerebbero destinate a svolgere le sole missioni di peace keeping organizzate e dirette dalle Nazioni Unite. In tal modo verrebbe, in particolare, limitato il potere del Governo di disporre delle Forze armate e lo stesso potere del Parlamento di autorizzarne l’impiego. La prassi internazionale, e la stessa prassi delle Nazioni Unite, conosce una più ampia tipologia di missioni (si pensi alle missioni autorizzate ma non svolte dall’ONU ed in particolare alle missioni di peace enforcing) rispetto a quelle considerate dalla proposta di legge.
La proposta di legge è volta ad attuare l’articolo 11 della Costituzione tenendo conto, come chiarisce la relazione, dell’evoluzione degli scenari internazionali e del ruolo attualmente svolto dalle Nazioni Unite.
Il comma 1 dell’articolo intende chiarire come l’obiettivo di realizzare un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni, indicato dalla seconda parte dell’art. 11 Cost., non possa essere perseguito attraverso la guerra, che la prima parte del medesimo articolo ripudia quale mezzo di strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Obiettivi di pace e di giustizia non possono e non debbono, quindi, secondo i proponenti essere perseguiti attraverso il ricorso alla guerra. La finalità della disposizione è chiarita dalla relazione che accompagna la proposta ove si esprimono giudizi fortemente negativi in ordine agli interventi militari effettuati a partire dalla fine degli anni ’80 da Stati, coalizioni di Stati o dalla NATO in situazioni di crisi e di conflitto che, in taluni casi, hanno comportato un uso massiccio della forza e l’utilizzo di ingenti apparati bellici. Ponendo il divieto ora esaminato, sembra si voglia escludere che l’Italia possa prendere parte a questo genere di interventi.
Il comma 2 reca una definizione di guerra. La guerra viene identificata con l’intervento armato di uno o più Stati che, a causa del ricorso massiccio alla violenza, sia idoneo a provocare la morte o il ferimento di persone innocenti o a produrre gravi distruzioni o alterazioni dell’ambiente naturale.
Tale comma è volto a precisare la portata del comma 1. La guerra viene identificata in base agli effetti materiali sulle persone (il riferimento è alle “persone innocenti” e sembra quindi limitato ai civili senza includere il personale militare), sui beni e sull’ambiente che essa è idonea a produrre. Viene implicitamente escluso che le finalità perseguite da un intervento militare con le caratteristiche menzionate dal comma in esame possano autorizzare a non considerarlo una guerra ai sensi della Costituzione.
Nel diritto internazionale umanitario, la nozione di guerra è ormai stata sostituita da quella di conflitto armato. La dichiarazione di guerra e lo stato di guerra sono istituti del tutto superati dalla prassi internazionali e gli Stati evitano in tutti i modi di definire il ricorso alla forza armata una guerra in senso classico. La guerra tradizionalmente intesa aveva tra l’altro lo scopo di annientare o di sottomettere totalmente il nemico, mentre le odierne azioni belliche perseguono sovente scopi limitati e circoscritti. Va inoltre ricordato come il diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati, basato sulle quattro Convenzioni stipulate a Ginevra nel 1949 e sul I Protocollo addizionale del 1977, si basi sul principio secondo il quale la violenza non deve essere diretta contro i civili e la popolazione civile. Solo i militari e, conseguentemente, solo gli obiettivi militari (ossia quelli che contribuiscono efficacemente all’azione militare e la cui distruzione recherebbe un effettivo vantaggio militare – v. il I Protocollo addizionale cit.) e non gli obiettivi civili possono divenire oggetto della violenza bellica. E’ inoltre vietato l’uso di armi capaci di provocare mali superflui e sofferenze inutili; l’uso di mezzi e metodi di combattimento indiscriminati nonché l’impiego di metodi e mezzi che possono provocare danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale. Va d’altro canto considerato come l’art. 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, oltre a vietare la semplice minaccia della forza, precluda l’uso della forza militare nelle relazioni tra Stati in tutte le sue diverse forme e sembri rivestire una portata più ampia della nozione di guerra fatta propria dal comma in esame. Ad esempio, a norma dell’art. 2 par. 4 cit., deve ritenersi vietata la rappresaglia (una reazione armata limitata e circoscritta in risposta ad un atto illecito).
La “guerra” di cui il comma in esame intende escludere la legittimità ai sensi della Costituzione appare pertanto, almeno in alcune delle sue manifestazioni, doversi ritenere comunque in contrasto con il diritto internazionale pattizio (le quattro Convenzioni di Ginevra prima ricordate).
La definizione di guerra in esame non sembra per altro verso comprendere l’intero spettro delle condotte proibite dal diritto internazionale ed in particolare dalla Carta delle Nazioni Unite.
Il comma 3 prevede che la difesa della patria (art. 52 Cost.) si eserciti nel quadro dell’art. 51 dello Statuto dell’ONU in materia di legittima difesa. Il tal modo il contenuto di una disposizione costituzionale, la nozione di difesa della patria, viene fatto sostanzialmente coincidere con il disposto di una norma di natura pattizia.
L’art. 51 cit.rappresenta la fondamentale eccezione al divieto del ricorso alla forza previsto dall’art. 2, paragrafo 4, dello Statuto (le altre due eccezioni - le misure contro Stati ex nemici ed il consenso dell’avente diritto - hanno una rilevanza assai minore e la prima ha ormai esaurito ogni funzione). L’art. 51 consente ad uno Stato aggredito militarmente di reagire all’attacco con strumenti militari (legittima difesa individuale). Secondo la dottrina prevalente la reazione è ammessa solo dopo che l’attaccio ha avuto luogo e non in presenza di una semplice minaccia, sia pure imminente (c.d. legittima difesa preventiva). Inoltre, la legittima difesa è ammessa sino a quando il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie a mantenere la pace e la sicurezza. Le misure adottate in via di autotutela devono essere portate immediatamente a conoscenza del Consiglio che è sempre libero di adottare le azioni che ritenga appropriate. L’art. 51 riconosce altresì il diritto di uno Stato che non abbia subito un attacco armato di intervenire a favore di uno Stato che abbia subito un tale attacco (legittima difesa collettiva). E’ stata questa la base giuridica utilizzata nel secondo dopoguerra per sottoscrivere patti militari per l’organizzazione della difesa collettiva. Tra questi va segnalato il Trattato istitutivo della NATO concluso nel 1949, che ha collocato l’Alleanza, in quanto patto di difesa collettiva, nell’ambito definito dall’art. 51 cit. La NATO, come chiarisce il casus foederis contenuto nell’art. 5 del Trattato, va pertanto collocata nel quadro del sistema di sicurezza collettiva definito dalla Carta delle Nazioni Unite[1].
Art. 2
(Prevenzione dei conflitti)
Il comma 1 impegna l’Italia a cooperare alla soluzione pacifica delle controversie internazionali a norma del Capo VI dello Statuto dell’ONU. In tal modo un obbligo pattizio assume una rilevanza costituzionale.
Il Capitolo VI della Carta (artt. 33-38), dedicato alla soluzione pacifica delle controversie, disciplina la funzione conciliativa del Consiglio di sicurezza che ha come oggetto le controversie o le situazioni la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale. Le parti di una controversia devono perseguire una soluzione mediante negoziati, inchiesta e mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, o altri mezzi pacifici di loro scelta. Ogni membro dell’ONU può sottoporre al Consiglio di sicurezza qualsiasi controversia o situazione della natura indicata. Se le parti di una controversia non riescono a comporla con mezzi pacifici, esse devono sottoporla al Consiglio di sicurezza, al quale spetta raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.
Il comma 2 prevede che, sino a quando non verranno attuati gli artt. 43 ss. della Carta dell’ONU, che obbligano gli Stati membri a mettere permanentemente a disposizione del Consiglio di sicurezza dei contingenti armati, l’Italia potrà fornire solo contingenti non armati, ovvero contingenti per il mantenimento della pace (caschi blu) con il consenso delle parti interessate. I relativi accordi dovranno essere autorizzati ai sensi dell’art. 80 della Costituzione.
Il comma prevede che, sino all’attuazione degli artt. anzidetti, il contributo dell’Italia al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sia limitato alle attività di prevenzione di carattere civile (osservatori, assistenza tecnica, institutions building) ed all’attività di peace keeping (che si distingue dal più impegnativo, dal punto di vista militare, peace enforcing proprio in quanto presuppone necessariamente il consenso delle parti interessate). Inoltre, il riferimento ai caschi blu sembrerebbe implicare la necessità di svolgere l’attività di mantenimento della pace nel quadro di contingenti organizzati e diretti dalle Nazioni Unite. Risulterebbe quindi preclusa la partecipazione a missioni di mantenimento della pace non svolte sotto l’egida dell’ONU nonché la partecipazione a missioni autorizzate ma non effettuate direttamente dalle Nazioni Unite (una tipologia quest’ultima ampiamente affermatasi a partire dagli inizi degli anni ’90 e che ha limitato l’impiego dei c.d. caschi blu). L’uso del termine “mantenimento” della pace ed il riferimento al “consenso delle parti” induce inoltre a ritenere che si intenda escludere la possibilità che l’Italia partecipi a missioni di peace enforcing, anche qualora risultassero svolte dalle Nazioni Unite. Tali missioni, presupponendo una violazione della pace e la necessità di ristabilirla, richiedono in linea di massima un uso più massiccio della forza militare, non limitato alla legittima difesa, ed il loro svolgimento non è subordinato al consenso delle parti in conflitto. Al fine di consentire alle Nazioni Unite di effettuare missioni di mantenimento della pace, alcuni Stati membri hanno concluso accordi denominati Stand-by Arrangements , con i quali vengono messi a disposizione dell’Organizzazione contingenti addestrati per il peace-keeping, che restano tuttavia sotto comando nazionale e la cui assegnazione alle Nazioni Unite per lo svolgimento di una determinata missione comporta la stipulazione di un accordo ad hoc. La forma più evoluta di tali accordi è costituta dalla Shirbrig (Stand by Forces Hig Readiness Brigade), una Brigata di pronto intervento formata nel 1996 e composta attualmente da 16 nazioni della quale l’Italia è entrata a far parte nel 1999.
Art. 3
(Impossibilità di ulteriori interventi armati)
Il comma 1 dispone che le forze armate nazionali non possano compiere interventi militari all’estero in contrasto con gli articoli 1 e 2. L’intento, come suggerisce la rubrica dell’articolo, appare quello di limitare gli interventi militari dell’Italia all’estero alla legittima difesa, come disciplinata dall’art. 51 della Carta dell’ONU (v. art. 1, c. 3, del provvedimento), ed alla partecipazione alle missioni per il mantenimento della pace dell’ONU (v. art. 2, c. 2, del provvedimento).
Qualora si intendesse effettivamente conseguire tale obiettivo a livello costituzionale, sembrerebbe tuttavia opportuno escludere anche la possibilità di interventi armati in contrasto con l’art. 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite (si veda quanto osservato con riferimento all’art. 1).
Il comma 2 prevede che i fatti commessi nel corso di missioni militari all’estero svolte in violazione degli artt. 1 e 2 siano regolati dal diritto penale comune. Sembrerebbe pertanto che tali fatti non possano venire disciplinati né dal codice militare di pace né dal codice militare di guerra ma esclusivamente dal diritto penale comune. Con ciò sembra si voglia evidenziare come tale genere di missioni si porrebbe del tutto al di fuori dalla legalità e le Forze armate non risulterebbero più agire in veste istituzionale. Il comma 3 aggiunge che i fatti illeciti e le conseguenze dannose connesse ad operazioni militari non potranno in ogni caso essere sottratti al sindacato giurisdizionale. Tale disposizione sembra voler evitare la possibilità che gli autori dei fatti suddetti vengano giudicati, per qualunque ragione, non perseguibili o non punibili.
Il Codice penale di guerra, all’art. 9, prevede che le disposizioni da esso recate si applichino ai corpi militari all’estero. Tuttavia, sino al 2001, i singoli provvedimenti legislativi volti a disciplinare e finanziare le singole missioni militari all’estero hanno costantemente escluso l’applicazione della legge penale di guerra, disponendo espressamente l’applicazione del Codice penale militare di pace. Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante la disciplina della partecipazione di personale militare italiano all’operazione “Enduring Freedom” in Afghanistan, organizzata a seguito dei tragici eventi dell’11 settembre 2001, ha previsto per la prima volta l’applicazione del Codice penale di guerra ad un contingente nazionale all’estero. E’ stato infatti considerato come, pur risalendo agli anni quaranta del secolo scorso e ponendo problemi di compatibilità con la Costituzione, il codice di guerra, a differenza di quello relativo al tempo di pace, non tralasci di prendere in considerazione situazioni e beni giuridici quali: l’imputazione allo Stato degli atti dei componenti del contingente nello svolgimento dell’impegno, con connesse responsabilità e doveri; la condizione dei catturati; la tutela degli infermi, dei feriti e della popolazione. Va tra l’altro rilevato come tali situazioni e beni, con riferimento ad ogni specie di conflitto armato, siano oggetto di considerazione e di tutela da parte della quattro Convenzioni di Ginevra in materia di diritto internazionale umanitario dei conflitti armati sottoscritte dall’Italia, che sembrerebbero destinate a trovare applicazione anche alle fattispecie disciplinate dalle disposizioni in esame.
Art. 4
(Armi vietate dalle convenzioni internazionali)
Il comma 1 vieta la produzione, l’introduzione, il transito e la fornitura a Paesi esteri di armi biologiche, chimiche e nucleari. Tale divieto viene posto in attuazione delle norme contenute nel Trattato di non proliferazione nucleare, nella Convenzione che vieta la fabbricazione e l’immagazzinamento di armi batteriologiche e tossiche e nella Convenzione che mette al bando la produzione, lo sviluppo e l’immagazzinamento delle armi chimiche, di cui l’Italia è parte.
Il Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968, entrato in vigore il 5 marzo 1970, è stato ratificato dall’Italia con la legge 24 aprile 1975n, n. 131. Il Trattato impegna gli Stati Parte militarmente nucleari a non trasferire armi nucleari o altri congegni esplosivi e a non assistere incoraggiare o indurre in alcun modo gli Stati militarmente non nucleari a fabbricare o acquisire tali armi o congegni. Gli Stati militarmente non nucleari Parte del Trattato si impegnano a non ricevere il trasferimento di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari e a non fabbricarli o acquisirli.
La Convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972, è stata ratificata dall’Italia con la legge 8 ottobre 1974, n. 618. Entrata in vigore il 26 marzo 1975, la Convenzione impegna le Parti a non fabbricare, immagazzinare, acquistare o conservare: 1) agenti microbiologici o biologici e tossine che non siano destinati a scopi pacifici; 2) armi, attrezzature o vettori destinati all’uso di tali agenti o tossine a scopi offensivi o in conflitti armati. E’ fatto inoltre obbligo agli Stati Parte di distruggere o convertire ad usi pacifici gli agenti sopra menzionati e divieto di trasferirli ad alcuno.
La Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, è stata ratificata dall’Italia con la legge 18 novembre 1995, n. 496. La Convenzione proibisce qualsiasi attività rivolta a sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento e uso di armi chimiche e di materiali ad esse collegati; a tal fine introduce un sistema di verifiche che si concretizzano in dichiarazioni ed ispezioni attraverso le quali l’OPAC (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) acquisisce informazioni su attività rilevanti ai fini della Convezione stessa, e compie sopralluoghi sia di routine sia su richiesta di una delle Parti. Gli Stati Parte si sono impegnati ad astenersi e ad impedire le attività sopra menzionate, a distruggere le armi chimiche esistenti, a tenere sotto controllo l’impiego di determinate sostanze chimiche per uso civile, a non effettuare preparativi militari per realizzare armi chimiche e a non incoraggiare altri Paesi ad intraprendere attività vietate.
La legge di ratifica della Convenzione ribadisce, all’articolo 3, che sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione, a qualsiasi titolo, l’acquisto, l’importazione, l’esportazione, il transito, la detenzione e l’uso dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell’annesso sui composti chimici della Convenzione, nonché di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche. Una deroga a tale divieto è consentita in alcuni casi, ai sensi della parte IV dell’annesso sulle verifiche.
La Convenzione è entrata in vigore il 29 aprile 1997 ed è stata ratificata, ad oggi da 167 Paesi, fra i quali Stati Uniti, Cina, Federazione Russa e da tutti i Membri dell’Unione europea.
Il comma 1 in esame ribadisce quindi le disposizioni contenute nei Trattati citati nei quali, però, non sembra venire esplicitato il divieto di transito delle armi e dei materiali in questione. Come già citato, tuttavia, la legge 496/1995, che ha autorizzato alla ratifica la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche, all’articolo 3, vieta espressamente di far transitare i materiali chimici elencati nella tabella 1 della Convenzione.
Il comma 2 prevede l’estensione delle previsioni di cui al precedente comma anche “alle mine anti-uomo, alle bombe a grappolo, ai proiettili e alle munizioni all'uranio impoverito e a ogni altro sistema d'arma il cui uso sia vietato dalle convenzioni internazionali”.
Lo strumento internazionale fondamentale in tema di limitazione o divieto nell’uso di armi convenzionali con effetti indiscriminati o eccessivamente dannosi è la Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980, con tre Protocolli annessi, ratificata dall’Italia con legge 14 dicembre 1994, n. 715. In particolare, i tre Protocolli concernono il divieto di utilizzazione “di qualunque arma il cui effetto principale è di colpire mediante schegge non individuabili nel corpo umano attraverso raggi X” (Protocollo I); il divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi (Protocollo II); il divieto o la limitazione dell'impiego delle armi incendiarie (Protocollo III). Il regime inaugurato dalla Convenzione è stato successivamente integrato da emendamenti e ulteriori Protocolli: il Protocollo IV sul divieto dell’uso di armi laser accecanti (Vienna, 13 ottobre 1995) e la revisione del Protocollo II (Ginevra, 3 maggio 1996), ratificati dall’Italia con legge 30 luglio 1998, n. 290.
Per quanto riguarda le armi esplicitamente menzionate dall’articolo (mine anti-uomo (rectius, mine antipersona), bombe a grappolo e proiettili e munizioni all’uranio impoverito), solo nei confronti delle mine antipersona risultano poste espresse limitazioni da parte di accordi internazionali.
Il particolare settore delle mine anti-uomo ha visto in tempi recenti una larga mobilitazione internazionale, alla quale l’Italia ha attivamente partecipato. La campagna per la messa al bando delle mine antipersona ha preso le mosse dall’insoddisfazione di numerosi soggetti internazionali, statuali e non, per l’esito della revisione del citato Protocollo II alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980, ed ha condotto alla firma della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (Ottawa, 3 dicembre 1997), ratificata dall’Italia con legge 26 marzo 1999, n. 106. Tale legge ha anche apportato modifiche alla normativa nazionale in materia dettata, poco prima della firma della Convenzione, dalla legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante disciplina della messa al bando delle mine antipersona e, per taluni aspetti, più avanzata della stessa Convenzione.
L’articolo 1 della Convenzione di Ottawa contiene l’impegno delle Parti a non usare mine antipersona; a non sviluppare, produrre, o acquisire in altro modo, ad accumulare riserve, a conservare o a trasferire ad alcuno, direttamente od indirettamente, mine antipersona; a non aiutare, incoraggiare od indurre comunque nessuno ad impegnarsi in qualsiasi attività vietata ad una Parte secondo la Convenzione. Inoltre, ciascuna Parte si impegna a distruggere od ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona secondo le disposizioni della Convenzione.
La legge n. 374/1997 cit., spingendosi oltre la stessa Convenzione, prevede la messa al bando, oltre che delle mine antipersona propriamente dette, di tutte le mine adattabili, mediante specifiche predisposizioni, in modo da produrre i medesimi effetti delle mine antipersona.
Per quanto concerne le mine antipersona, sembrerebbe pertanto da valutare l’opportunità di fare riferimento anche alla disciplina posta dalla legge n. 374 del 1997.
Riguardo alle bombe a grappolo ed ai proiettili ed alle munizioni all’uranio impoverito – non sussistendo un espresso divieto al loro utilizzo -, il problema della loro liceità, allo stato attuale del diritto internazionale, sembra dover essere affrontato sulla base dei principi generali posti dal I Protocollo addizionale alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 in materia di diritto internazionale umanitario dei conflitti armati. Il I Protocollo, all’art. 35, vieta l’impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili[2] nonché l’impiego di metodi o mezzi concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale. L’art. 51 vieta altresì l’uso di mezzi e metodi di combattimento indiscriminati. Va inoltre ricordato come, ai sensi dell’art.. 48, solo i combattenti e non la popolazione civile possono essere oggetto della violenza bellica e, pertanto, le Parti di un conflitto armato devono sempre distinguere tra popolazione civile e combattenti da un lato e obiettivi civili e militari dall’altro.
La liceità delle bombe a grappolo e dei proiettili all’uranio impoverito non può ritenersi tassativamente esclusa dal diritto internazionale, pattizio e consuetudinario. Tuttavia, con riferimento a tali tipologie di armamenti, dovrà essere verificato il rispetto degli anzidetti principi di portata generale.
Per quanto concerne l’uranio impoverito, ha destato allarme nell’ultimo decennio l’utilizzazione di questa sostanza non solo nella fabbricazione di proiettili, ma anche nella realizzazione di strutture corazzate: nell’uno e nell’altro caso l’utilizzazione dell’uranio impoverito è stata giustificata, rispettivamente, con la maggiore capacità di penetrazione e resistenza che conferisce rispettivamente ai proiettili ed alle strutture corazzate. Tuttavia, si sono lamentati casi di danni alla salute, ed in particolare di patologie tumorali, determinati dall’uranio impoverito, sui quali la letteratura scientifica non si è ancora consolidata, ma che hanno provocato, tra l’altro, numerose iniziative parlamentari. L’attività del Parlamento, già dalla XIII legislatura, ha visto lo svolgimento di numerosi atti di sindacato ispettivo: ancor più rilevanti sono stati gli atti di indirizzo (risoluzione approvata dalla Commissione Affari esteri della Camera l’11 novembre 1999) e le comunicazioni del Governo, rese presso le Commissioni Affari esteri (20 gennaio 2000) e Difesa (21 dicembre 2000) della Camera, Affari esteri del Senato (17 gennaio 2001), nonché all’Assemblea del Senato (10 gennaio 2001), che ha approvato due risoluzioni. Si ricorda inoltre l’Indagine conoscitiva della Commissione Difesa della Camera, deliberata e svolta nel gennaio-febbraio 2001, e interrotta per la fine della XIII Legislatura. Sulla materia ha lavorato anche una Commissione governativa, istituita dal Ministro della difesa per indagare sull’incidenza di neoplasie maligne tra i militari italiani impiegati in Bosnia e nel Kossovo, la quale ha presentato nel giugno 2002 una relazione finale. Nella XIV legislatura, a partire dal D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, è stata introdotta nei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali cui l’Italia partecipa, una norma (art. 13-ter) volta alla realizzazione di uno studio epidemiologico per l’accertamento dei livelli di uranio e altre sostanze tossiche nei campioni biologici dei militari impiegati nelle operazioni internazionali. La norma è stata ribadita nella legge 30 luglio 2004, n. 208 (art. 8), nonché nel D.L. 19 gennaio 2005, n. 3 (art. 17), attualmente all’esame del Senato. Sempre il Senato, con deliberazione del 17 novembre 2004, ha istituito una Commissione di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, nonché sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale
Il comma 3 prevede la punibilità di eventuali violazioni a quanto disposto nell’articolo 4 in commento - salvo che il fatto costituisca reato più grave - in base all’art. 435 del Codice penale, che contempla una pena edittale da uno a cinque anni di reclusione per chiunque, allo scopo di compiere attentati contro la pubblica incolumità, produce, acquista o detiene materie esplodenti, asfissianti, tossiche, infiammabili o accecanti.
L’articolo 5, comma 1, stabilisce la piena collaborazione del nostro Paese con l’attività della Corte penale internazionale, come previsto del resto dal relativo Statuto - approvato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite il 17 luglio 1998 a Roma e ratificato dall’Italia con legge 12 luglio 1999, n. 232 – agli articoli 88 e seguenti.
La Corte penale internazionale è un’istituzione permanente che può esercitare la giurisdizione sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale. La Corte ha sede a l’Aja ed è composta da 18 giudici, scelti tra persone che, nei diversi Paesi, risultino in possesso dei relativi requisiti di nomina ai più alti uffici giudiziari .
In base allo Statuto, la Corte può:
· giudicare singoli individui accusati di genocidio, di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra;
· emettere sentenze di condanna alla reclusione fino a trenta anni o anche di ergastolo (in questo caso sulla base dell’estrema gravità del crimine e della situazione personale del condannato);
· esercitare la sua giurisdizione in modo complementare rispetto a quella degli Stati.
La Corte potrà giudicare solo i crimini commessi dopo l’entrata in vigore dello Statuto ed avrà, inizialmente, competenza sui cosiddetti core-crimes ossia sul genocidio, sui crimini contro l’umanità e di guerra.
Uno dei principi fondamentali previsti dallo Statuto è la complementarità della giurisdizione della Corte penale internazionale rispetto a quelle degli Stati parte. In ragione di tale principio, gli Stati parte si impegnano ad inserire nei rispettivi ordinamenti nazionali le norme incriminatrici di cui all’art. 5 dello Statuto precisando la giurisdizione anche della Corte per la cognizione delle stesse.
E’ previsto che la Corte avrà giurisdizione circa i reati di sua competenza quando siano avvenuti nel territorio di uno Stato aderente allo Statuto o che, in base ad un apposito accordo, abbia accettato la giurisdizione della Corte, oppure quando l’autore del crimine sia cittadino di uno di tali Stati. Tali criteri non saranno invece vincolanti - e la giurisdizione della Corte non sarà quindi soggetta a limiti - nel caso in cui sia lo stesso Consiglio di sicurezza dell’ONU a sottoporre al Procuratore presso la Corte uno o più dei fatti criminosi previsti dall’art. 5 dello Statuto, che abbiano comportato una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali.
Particolare rilievo assumono le disposizioni recate dal capitolo IX dello Statuto “Cooperazione internazionale e assistenza giudiziaria” (articolo 86 e ss.). Apposite procedure di cooperazione tra la Corte e gli Stati dovranno infatti disciplinare lo svolgimento di atti di indagine sul territorio di uno Stato. L’articolo 86 stabilisce a tal fine un generale obbligo di cooperazione con la Corte per gli Stati parti. Le modalità di tale cooperazione sono poi disciplinate dalle norme successive che modulano un complesso di regole dovute alla molteplicità e complessità dei problemi di diritto interno ed internazionale in materia.
Il comma 2 vieta a conclusione di “accordi internazionali volti a sottrarre i cittadini di Paesi terzi alla giurisdizione della Corte penale internazionale”.
La norma ha lo scopo di impedire l’eventualità che l’Italia, alla stregua di altri Paesi firmatari della Convenzione istitutiva, concluda accordi bilaterali con l’effetto di limitare i poteri di intervento della Corte penale internazionale, in quanto recanti l’impegno a escludere la possibilità di perseguire i cittadini di uno Stato non Parte della Convenzione ai sensi dello Statuto della Corte per i reati ivi previsti.
La prassi di tali accordi bilaterali si è sviluppata soprattutto per iniziativa degli Stati Uniti che hanno concluso tale tipo di accordi con 46 paesi (v. www.state.gov., ove sono riportati i trattati in vigore per gli Stati Uniti d’America).
N. 4072
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE |
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Norme per l'attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della Costituzione e dallo Statuto dell'Onu |
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Presentata il 17 giugno 2003
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Onorevoli Deputati!
1. Un ricorso crescente alla guerra.
A partire dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso, dopo la conclusione della "guerra fredda", abbiamo assistito a un ricorso crescente alla forza militare, quasi esclusivamente da parte delle potenze occidentali: l'occupazione di Panama per il controllo del canale, la guerra del Golfo, l'invasione di Haiti, gli interventi militari in Somalia e in Ruanda, le due guerre balcaniche della Bosnia e del Kosovo, l'Afghanistan. Da ultimo, il progetto degli Stati Uniti di un attacco militare contro l'Iraq: un attacco che potrà avere conseguenze incalcolabili in termini di perdite di vite umane, di distruzioni di strutture civili, di devastazioni ambientali.
Nel corso di questi conflitti, anche a causa dell'uso di armi di distruzione di massa sempre più potenti e sofisticate, centinaia di migliaia di persone innocenti hanno perso la vita, sono state mutilate o ferite, hanno visto distrutti i loro affetti e i loro beni. Alte centinaia di migliaia di civili sono morti per fame o per malattie a causa degli embarghi, primo fra tutti quello contro l'Iraq. A questo flagello vanno aggiunte le persecuzione del popolo palestinese, le continue violenze contro i ceceni, i curdi, i tibetani e molti altri popoli emarginati ed oppressi, e, infine, le atrocità del terrorismo internazionale. All'escalation di odio, di dolore, di distruzione e di morte ha corrisposto l'inerzia i l'impotenza delle istituzioni internazionali che dovrebbero operare per la pace, anzitutto delle Nazioni Unite.
Le Nazioni Unite sono ormai sottoposte a un permanente ricatto da parte delle massime potenze mondiali, che se ne servono come di uno strumento di legittimazione delle proprie strategie egemoniche. Ma lo Statuto dell'ONU non può essere usato, se non sulla base di una conclamata violazione dello spirito e della lettera delle sue norme, per giustificare la guerra, e tanto meno una "guerra preventiva" come quella che Stati Uniti e Gran Bretagna hanno scatenato contro l'Iraq. Lo Statuto fu un patto solenne con il quale fu messo al bando, come è scritto nel suo preambolo, il ripetersi del "flagello della guerra", che per due volte nel corso di una stessa generazione aveva causato indicibili sofferenze all'umanità. In esso fu definito, contro le minacce alla pace, un complesso di misure, tra le quali l'uso controllato della forza nelle forme e alle condizioni stabilite dal capitolo VII. Fu insomma progettato, al fine di "conseguire con mezzi pacifici la soluzione delle controversie internazionali", il monopolio della forza in capo al Consiglio di sicurezza, attraverso l'istituzione - che però non è stata mai attuata - di organismi militari permanenti alle sue dipendenze, chiamati a svolgere, di fatto, funzioni di polizia internazionale. Oggi quel patto è stato dimenticato.
In tutti i casi citati le potenze occidentali hanno infatti usato la forza militare ignorando il diritto internazionale e violando i diritti più elementari delle persone. Il bombardamento della televisione di Belgrado, la strage di Mazar-i-Sharif, il lager di Guantanamo sono esempi di un uso criminale della forza internazionale che, molto probabilmente, nessuna Corte penale internazionale avrà mai il potere di sanzionare. E dopo l'attentato terroristico subìto l'11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno elaborato una teoria militare e inaugurato una pratica bellica che presentano aspetti eversivi non solo dello Statuto dell'ONU, ma anche del diritto internazionale generale: basta pensare al carattere preventivo, unilaterale, spazialmente indefinito e temporalmente indeterminato della "nuova guerra" dichiarata dal presidente Bush contro l'"asse del male".
Il nostro Paese, per volontà sia di governi di centro-sinistra sia di governi di centro-destra, è stato corresponsabile di una larga parte di questi gravissimi illeciti internazionali, partecipando sistematicamente, con le proprie strutture militari, le proprie armi e le proprie basi, alle aggressioni decise dalle potenze occidentali contro Stati sovrani e contro i loro popoli, per lo più deboli e poveri. Nel farlo i nostri governi e i nostri rappresentanti parlamentari - spesso votando in complicità bipartisan- hanno apertamente violato la Costituzione repubblicana.
2. Contro la normalizzazione costituzionale della guerra.
La nostra Costituzione, all'articolo 11, stabilisce che "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controverzie internazionali". Questa norma non solo è stata ripetutamente violata nel corso dell'ultimo decennio, ma si è affermata una tendenza a considerarla normativamente inesistente, come se fosse ormai del tutto desueta. E' in corso, in altre parole, un'operazione politica e giuridica di normalizzazione costituzionale della guerra che intende privare l'articolo 11 della Costituzione di ogni valore vincolante. Esso conserva al più - si sostiene - un significato programmatico: è un nobile auspicio per tempi migliori. E' ormai un coro unanime in questo senso: il presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi ha apertamente sostenuto questa tesi, ispirandosi ad un documento del Pentagono, nel suo discorso alla Camera dei deputati del 25 settembre scorso. Massimo D'Alema, sin dalla partecipazione dell'Italia alla guerra per il Kosovo, ha dichiarato che la sinistra deve liberarsi di ogni arcaico "tabù pacifista". Più recentemente, una delle massime autorità dello Stato - il presidente della Camera dei deputati, Pier Ferdinando Casini - ha sostenuto che il ripudio costituzionale della guerra non ha più il suo significato originario, che i tempi sono cambiati, che i princìpi costituzionali vanno interpretati in modo flessibile. Per sconfiggere il terrorismo internazionale anche l'Italia deve impegnarsi ad usare lo strumento della guerra.
Si tratta di una tendenza molto grave e tanto più pericolosa perché è largamente sostenuta dai grandi mezzi di comunicazione di massa, controllati dal duplice monopolio multimediale, pubblico e privato, di cui è titolare il presidente del Consiglio dei ministri italiano. Contro gli apologeti della guerra, la pace deve essere considerata un bene fondamentale del popolo italiano: un bene che né il Parlamento, né il Governo dovrebbero mai mettere in discussione. Parlamento e Governo dovrebbero, al contrario, impegnarsi a realizzarlo collaborando alla costruzione delle condizioni politiche ed economiche generali che rendano meno spietati e violenti - meno "terroristici" - i rapporti fra le nazioni.
Il ripudio della guerra appartiene in dote al popolo italiano. E al popolo italiano spetta oggi la responsabilità di ripristinarlo, delegittimando le scelte in senso contrario del governo e del Parlamento. Per questo, oggi più che mai, è importante che una larga mobilitazione politica impugni la bandiera dell'articolo 11 della Costituzione, una bandiera che i bipartisan di casa nostra hanno irresponsabilmente ammainato.
Uno strumento che può promuovere una vasta iniziativa popolare contro la guerra è quello apprestato dall'articolo 71 della Costituzione: una proposta di legge di iniziativa popolare, redatta in articoli, e firmata da almeno cinquantamila elettori.
3. Una iniziativa di legge popolare contro la guerra.
Il progetto di legge di iniziativa popolare che viene qui presentato, - recante "Norme per l'attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della Costituzione e dallo Statuto dell'ONU" - chiede al Parlamento l'approvazione di una serie di garanzie che rendano operante l'articolo 11 della Costituzione, ne consentano una effettiva applicazione e prevedano rigorose sanzioni delle sue violazioni. Il progetto si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 (Ripudio della guerra) si richiama direttamente alla prescrizione dell'articolo 11 della Costituzione che bandisce l'uso della guerra in ogni sua forma (comma 1) e propone una definizione di "guerra" (comma 2) coerente con il dettato costituzionale e con lo Statuto dell'ONU. Al comma 3, richiamando congiuntamente l'articolo 52 della Costituzione e l'articolo 51 dello Statuto dell'ONU, viene affermato un principio di grande valore. L'uso della forza militare, consentito dall'articolo 52, per la difesa della patria da aggressioni esterne, è la sola eccezione ammessa sia all'articolo 11 della nostra Costituzione, sia alla generale normativa dello Statuto dell'ONU, che riserva al Consiglio di sicurezza il potere di usare la forza internazionale. L'eccezione prevista dall'articolo 51 dello Statuto dell'ONU riguarda il diritto di difesa di uno Stato attaccato militarmente da un altro Stato. In questo caso lo Stato aggredito può usare la forza per difendersi dall'attacco in atto, in attesa che intervenga direttamente il Consiglio di sicurezza e prenda, a sua discrezione, le misure necessarie per il ristabilimento della pace.
E' chiaro, fra l'altro, che un atto terroristico, per grave che sia, non rientra tra i presupposti della guerra di legittima difesa, previsti dalla Costituzione italiana e dallo Statuto dell'ONU. E' infatti un atto criminale, che richiede l'identificazione, la cattura e la punizione dei colpevoli, e non certo la risposta illegittima della guerra, idonea a provocare migliaia di vittime innocenti e non, come l'esperienza dimostra, a sconfiggere le organizzazioni terroristiche.
L'articolo 2 (Prevenzione del conflitti), al comma 1, conferma l'impegno dell'Italia alla cooperazione internazionale per il mantenimento della pace, incluse le missioni di peacekeeping, e cioè di interposizione armata con il consenso delle parti interessate. Ma afferma anche, al comma 2, un principio di grande importanza. Afferma che qualsiasi "missione" che comporti l'uso della forza e non risponda alle rigorose previsioni degli articoli 43, 45 e 47 dello Statuto dell'ONU deve essere considerata illegale. Questi articoli prevedono che l'uso della forza, eventualmente deliberato dal Consiglio di sicurezza, deve essere affidato a contingenti militari posti sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza, con l'assistenza di un Comitato di stato maggiore permanente. Queste previsioni, come è noto, non sono mai divenute effettive ed è invalsa la prassi di "appaltare" l'uso della forza alle grandi potenze interessate ad esercitarla. La conseguenza è stata che il Consiglio di sicurezza si è spesso limitato a legittimare ex ante o, più spesso, ex post guerre di aggressione che le potenze interessate avrebbero comunque condotto - o avevano già condotto - in ossequio alle proprie convenienze strategiche.
L'articolo 3 (Inammissibilità di ulteriori interventi armati), al comma 1, vieta qualsiasi intervento militare all'estero da parte delle forze armate italiane in violazione delle norme contenute nei due articoli precedenti e, ai commi 2 e 3, prevede specifiche sanzioni per tali violazioni.
L'articolo 4 (Armi vietate delle convenzioni internazionali), ai commi 1 e 2, in applicazione di vari trattati internazionali ratificati dal nostro Paese, vieta non solo l'uso ma anche la produzione, il transito nel nostro Paese e l'esportazione di armi biologiche, chimiche e nucleari ed estende questo divieto alle "bombe a grappolo", ai proiettili all'uranio impoverito e alla mine anti-uomo. Bombe a grappolo e proiettili all'uranio impoverito sono stati largamente usati dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna sia nella guerra del Golfo del 1991, sia nelle due guerre balcaniche, dal 1992 al 1999, sia, infine, in Afghanistan, con effetti che, secondo molti osservatori, sono stati gravissimi - e lo sono ancora - per le vite umane e per l'ambiente naturale. Le mine anti-uomo sono state recentemente bandite da un trattato multilaterale al quale solo gli Stati Uniti, fra i Paesi occidentali, si sono rifiutati ad aderire. Le industrie belliche italiane ne hanno prodotto per decenni grandissime quantità e le mine italiane, fra le più pericolose, sono ancora sparse, in centinaia di migliaia, nel territorio dell'Afghanistan.
L'articolo 5 (Cooperazione con la Corte penale internazionale), al comma 1, conferma la collaborazione del nostro paese con la Corte penale internazionale recentemente entrata in funzione (luglio 2002), nonostante l'opposizione degli Stati Uniti, La Corte ha il compito di perseguire gravi illeciti internazionali come i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, il genocidio, i crimini contro la pace. Nello stesso tempo, vietando, al comma 2, che l'Italia possa stipulare accordi per sottrarre cittadini di Paesi terzi alla giurisdizione della Corte, questo articolo intende reagire sia al sabotaggio della Corte che gli Stati Uniti hanno orchestrato sfruttando l'articolo 98 del suo Statuto, sia alla complicità del Governo italiano con il sabotaggio statunitense.
proposta di legge d’iniziativa popolare ¾¾¾
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Art. 1.
(Ripudio della guerra).
1. La realizzazione di un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, di cui all'articolo 11 della Costituzione, non può essere perseguita facendo ricorso allo strumento della guerra. 2. Per "guerra" si intende qualunque intervento armato di uno o più Stati che, a causa del ricorso massiccio alla violenza, sia idoneo a provocare la morte, la mutilazione o il ferimento di persone innocenti o a produrre distruzioni indiscriminate o a causare gravi alterazioni dell'ambiente naturale. 3. La difesa della patria, di cui all'articolo 52 della Costituzione, si esercita nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 51 dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU).
Art. 2.
(Prevenzione dei conflitti).
1. L'Italia coopera alla soluzione pacifica delle controversie internazionali, a norma del capo VI dello Statuto dell'ONU. 2. Fino a quando non avranno attuazione gli articoli 43, 45 e 47 dello Statuto dell'ONU, l'Italia potrà fornire soltanto formazioni non armate, nonché contingenti militari per il mantenimento della pace ("caschi blu") con il consenso delle parti interessate. I relativi accordi dovranno essere autorizzati dalle Camere in conformità all'articolo 80 della Costituzione. Art. 3.
(Inammissibilità di ulteriori interventi armati).
1. Le forze armate italiane non possono compiere interventi militari all'estero in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. 2. I fatti commessi nel corso di operazioni militari all'estero, eseguite in violazione delle disposizioni di cui sopra, sono regolati dal diritto penale comune. 3. I fatti illeciti e le conseguenze dannose connesse ad operazioni militari non possono essere sottratti al sindacato giurisdizionale.
Art. 4.
(Armi vietate dalle convenzioni internazionali).
1. In attuazione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ratificato ai sensi della legge 24 aprile 1975, n. 131, della Convenzione che vieta la fabbricazione e l'immagazzinamento di armi batteriologiche e tossiche, ratificata ai sensi della legge 8 ottobre 1974, n. 618, della Convenzione che mette al bando la produzione, lo sviluppo e l'immagazzinamento delle armi chimiche, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496, sono vietati la produzione, l'introduzione e il transito nel territorio nazionale delle armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la loro fornitura ai Paesi esteri. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende alle mine anti-uomo, alle bombe a grappolo, ai proiettili alle munizioni all'uranio impoverito e a ogni altro sistema d'arma il cui uso sia vietato dalle convenzioni internazionali. 3. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, le violazioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 435 del codice penale.
Art. 5.
(Cooperazione con la Corte penale internazionale).
1. L'Italia fornisce piena collaborazione all'attività della Corte penale internazionale, istituita a Roma il 17 luglio 1998, ai sensi degli articoli 88 e seguenti dello statuto istitutivo della medesima Corte, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. 2. E' fatto divieto di stipulare accordi internazionali volti a sottrarre i cittadini di Paesi terzi alla giurisdizione della Corte penale internazionale.
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Costituzione
(artt. 11,
52 e 80)
Costituzione della Repubblica italiana.
La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
(omissis)
Art. 52.
La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
(omissis)
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali (78) che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi (79).
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(78) Vedi art. 87, comma ottavo.
(79) Vedi artt. 72, comma quarto, 75, comma secondo, e V disp. trans. fin.
Statuto
dell’ONU
(Cap. VI e cap. VII)
Capitolo VI
SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE
Articolo 33
Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o altri mezzi pacifici di loro scelta.
Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.
Articolo 34
Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 35
Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell'articolo 34 all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.
Uno stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico previsti dal presente Statuto.
I procedimenti dell'Assemblea Generale rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12.
Articolo 36
Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell'articolo 33, o di una situazione di natura analoga, raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.
Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedura per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.
Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte.
Articolo 37
Se le parti di una controversia della natura indicata nell'articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell'articolo 36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.
Articolo 38
Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della controversia.
Capitolo VII
AZIONE RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE ED AGLI ATTI DI AGGRESSIONE
Articolo 39
Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
Articolo 40
Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.
Articolo 41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.
Articolo 42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 43
Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi.
L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.
Articolo 44
Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell'articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l'impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.
Articolo 45
Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di un'azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti dall'articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 46
I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 47
E' costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo.
Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o dai loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività.
Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.
Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.
Articolo 48
L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.
Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano Membri.
Articolo 49
I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 50
Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.
Articolo 51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
Art. 435.
Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (1)
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 28, 29, 32, 449, 678].
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(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228.) Vedi, anche, l'art. 57, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
L. 8 ottobre 1974, n. 618 (1)
Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto,
produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche
(biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione,
firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1974, n. 316.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV della convenzione stessa.
Traduzione non ufficiale (2)
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE SULLA INTERDIZIONE DELLA MESSA A PUNTO, PRODUZIONE E IMMAGAZZINAMENTO DELLE ARMI BATTERIOLOGICHE (BIOLOGICHE) E TOSSINICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE
Gli Stati parti della presente convenzione,
decisi ad agire in vista della realizzazione di reali progressi nella via del disarmo generale e completo, ivi compresi il divieto e la soppressione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa, ed essendo convinti che il divieto di messa a punto, di fabbricazione e di immagazzinamento di armi chimiche e batteriologiche (biologiche) nonché la loro distruzione, mediante misure efficaci, contribuiranno alla realizzazione del disarmo generale e completo sotto uno stretto ed efficace controllo internazionale,
riconoscendo la grande importanza del protocollo concernente il divieto di uso in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, nonché il ruolo che detto protocollo ha svolto e continua a svolgere attenuando gli orrori della guerra,
riaffermando la loro fedeltà ai principi ed agli obiettivi di tale protocollo, ed invitando tutti gli Stati ad uniformarvisi strettamente,
ricordando che l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato in più occasioni tutti gli atti contrari ai principi ed agli obiettivi del protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925.
desiderosi di contribuire all'aumento della fiducia tra i popoli e al risanamento dell'atmosfera internazionale in generale,
desiderosi inoltre di contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite,
convinti dell'importanza e dell'urgenza di eliminare dagli arsenali degli Stati, con misure efficaci, armi di distruzione di massa altrettanto pericolose di quelle che comportano l'utilizzazione di agenti chimici o batteriologici (biologici),
riconoscendo che un'intesa sul divieto delle armi batteriologiche (biologiche) o con tossine rappresenta una prima tappa possibile verso la realizzazione di un accordo su delle misure efficaci tendenti a vietare anche la messa a punto, la fabbricazione e l'immagazzinamento di armi chimiche, ed essendo decisi a continuare dei negoziati a tal fine,
decisi, nell'interesse dell'intera umanità, ad escludere completamente la possibilità di vedere agenti batteriologici (biologici) o tossine utilizzati in quanto armi,
convinti che la coscienza dell'umanità condannerebbe l'uso di tali metodi e che nessuno sforzo debba essere risparmiato per diminuire tale rischio,
hanno convenuto quanto segue:
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(2) Della presente convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale in italiano.
Articolo I
Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a non mettere mai e in nessuna circostanza a punto, fabbricare, immagazzinare, acquistare in qualsiasi modo, conservare:
1) agenti microbiologici o altri agenti biologici, nonché tossine quale ne sia l'origine o il sistema di produzione, del tipo ed in quantità che non siano destinate ad uso profilattico, protettivi o ad altri scopi pacifici;
2) armi, attrezzature o vettori destinati all'uso di tali agenti o tossine a scopi offensivi o in conflitti armati.
Articolo II
Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a distruggere o a convertire ad usi pacifici, il più rapidamente possibile ed in ogni caso non oltre nove mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione, tutti gli agenti, tossine, armi, attrezzature e vettori di cui all'articolo I della convenzione, che si trovino in suo possesso o sotto la sua giurisdizione o controllo. Nel corso dell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo, sarà opportuno prendere tutte le misure precauzionali necessarie per proteggere le popolazioni e l'ambiente.
Articolo III
Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a non trasferire ad alcuno, né direttamente né indirettamente, un qualsiasi agente, tossina, arma, attrezzatura o vettore di cui all'articolo I della convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un organizzazione internazionale a fabbricare o ad acquisire in ogni altro modo uno qualsiasi dei detti agenti, tossine, armi, attrezzature o vettori.
Articolo IV
Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna ad adottare, secondo le procedure previste dalla propria Costituzione, le misure necessarie per vietare ed impedire la messa a punto, la fabbricazione, l'immagazzinamento, l'acquisizione o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, delle attrezzature e dei vettori di cui all'articolo I della convenzione, sul territorio di un tale Stato, sotto la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo in qualsiasi luogo.
Articolo V
Gli Stati parti della presente convenzione si impegnano a consultarsi ed a collaborare tra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero eventualmente sorgere relativamente all'obiettivo della convenzione, o relativamente all'applicazione delle disposizioni in essa contenute.
Le consultazioni e la collaborazione previste nel presente articolo potranno anche essere intraprese mediante appropriate procedure internazionali nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta.
Articolo VI
1. Ogni Stato parte della presente convenzione che constati che un'altra Parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della convenzione, può presentare denuncia al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale denuncia deve fornire tutte le prove possibili circa la sua fondatezza e contenere la richiesta di esame da parte del Consiglio di sicurezza.
2. Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a collaborare ad ogni inchiesta che possa intraprendere il Consiglio di sicurezza conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite a seguito di una denuncia ricevuta. Il Consiglio di sicurezza fa conoscere agli Stati parti della convenzione i risultati dell'inchiesta.
Articolo VII
Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a fornire assistenza, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, ad ogni Parte della convenzione che ne faccia richiesta, se il Consiglio di sicurezza decide che tale Parte è stata esposta ad un pericolo a seguito di una violazione della convenzione, od a facilitare l'assistenza formata alla detta Parte.
Articolo VIII
Nessuna disposizione della presente convenzione sarà interpretata come suscettibile di limitare o di diminuire in qualunque modo gli impegni assunti da qualunque Stato in base al protocollo concernente il divieto di uso in guerra, di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925.
Articolo IX
Ogni Stato parte della presente convenzione conferma l'obiettivo riconosciuto di un divieto efficace delle armi chimiche e, a tale scopo, si impegna a proseguire, in uno spirito di buona volontà, dei negoziati al fine di giungere, in una data vicina, ad un accordo su delle misure efficaci in vista di una proibizione della loro messa a punto, fabbricazione ed immagazzinamento e in vista della loro distruzione, e su delle misure appropriate concernenti l'attrezzatura e i vettori particolarmente destinati alla fabbricazione o all'uso di agenti chimici a fini di armamento.
Articolo X
1. Gli Stati parti della presente convenzione si impegnano a facilitare il più vasto scambio possibile di attrezzature, di materiali e di informazioni scientifiche e tecniche connesse con l'impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a scopi pacifici ed hanno il diritto di partecipare a tale scambio. Le Parti della convenzione che sono in grado di farlo, coopereranno altresì apportando, individualmente o congiuntamente, con altri Stati od organizzazioni internazionali, il proprio concorso alla futura estensione ed all'applicazione delle scoperte scientifiche, nel campo della batteriologia (biologia), in vista della prevenzione delle malattie o ad altri scopi pacifici.
2. La presente convenzione sarà applicata in modo da evitare ogni impedimento allo sviluppo economico o tecnico degli Stati parti della convenzione od alla cooperazione internazionale nel campo delle attività batteriologiche (biologiche) pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, nonché di materiale che serva per la messa a punto, l'uso e la produzione di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a scopi più pacifici in conformità delle disposizioni della convenzione.
Articolo XI
Ogni Stato parte può proporre gli emendamenti alla presente convenzione. Tali emendamenti entreranno in vigore, nei confronti di ogni Stato parte che li avrà accettati, a partire dalla data della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati parti della convenzione e, in seguito, nei confronti di ciascuno degli altri Stati parti, alla data in cui tale Stato li avrà accettati.
Articolo XII
Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, o prima di tale data se una maggioranza delle Parti della convenzione lo richieda sottoponendo una proposta a tale scopo ai Governi depositari, una conferenza degli Stati parti della convenzione avrà luogo a Ginevra (Svizzera), al fine di esaminare il funzionamento della convenzione in vista di accertarsi che gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni della convenzione, ivi comprese quelle relative ai negoziati sulle armi chimiche, siano in via di realizzazione. In occasione di tale esame, sarà tenuto conto di tutte le realizzazioni scientifiche e tecniche che hanno rapporto con la convenzione.
Articolo XIII
1. La presente convenzione viene conclusa a tempo indeterminato.
2. Ogni Stato parte della presente convenzione ha, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, il diritto di denunciare la convenzione se ritiene che eventi straordinari, attinenti all'oggetto della convenzione, abbiano messo in pericolo gli interessi superiori del Paese. Esso notificherà tale rinuncia a tutti gli altri Stati parti della convenzione nonché al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con un preavviso di tre mesi. Indicherà in tale notifica quali siano gli eventi straordinari che ritiene abbiano messo in pericolo i propri interessi superiori.
Articolo XIV
1. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni Stato che non avrà firmato la convenzione prima della sua entrata in vigore in conformità del paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.
2. La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che sono attualmente designate quali Governi depositari.
3. La presente convenzione entrerà in vigore quando ventidue Governi, compresi i Governi che sono designati come i Governi depositari della convenzione, avranno depositato gli strumenti di ratifica.
4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, quest'ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratitica o di adesione.
5. I Governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente convenzione o vi avranno aderito della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della convenzione, nonché del ricevimento di ogni altra comunicazione.
6. La presente convenzione sarà registrata dai governi depositari in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo XV
La presente convenzione, i cui testi inglese, francese, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate della convenzione saranno inviate dai Governi depositari ai Governi degli Stati che avranno firmato la convenzione o che vi avranno aderito.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.
(Seguono le firme).
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L. 24 aprile 1975, n. 131
Ratifica ed esecuzione del trattato contro la proliferazione delle armi
nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1 luglio 1968
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1975, n. 113.
(2) Del presente trattato si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale in italiano.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington, il 1 luglio 1968.
2. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IX del trattato stesso.
Traduzione non ufficiale
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel trattato.
TRATTATO CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI
Gli Stati che concludono questo trattato, da ora in avanti chiamati «Parti del trattato»,
considerando le conseguenze devastatrici che investirebbero l'intera umanità a causa di una guerra nucleare e la necessità che ne consegue di compiere ogni sforzo per impedire il pericolo di una simile guerra e di prendere le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli,
ritenendo che la proliferazione delle armi nucleari aumenterebbe seriamente il pericolo di una guerra nucleare,
in conformità con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che auspicano la conclusione di un accordo sulla prevenzione dell'ulteriore disseminazione delle armi nucleari,
impegnandosi a cooperare nel facilitare l'applicazione di controlli A.I.E.A. sulle attività nucleari pacifiche,
esprimendo il loro appoggio alla ricerca, allo sviluppo e ad altri sforzi intesi a promuovere l'applicazione, nel quadro del sistema di controlli dell'A.I.E.A., del principio di un controllo efficace del flusso di materiale fonte e di materiali fissili speciali mediante l'impiego di strumenti e di altre tecniche in taluni punti strategici,
affermando il principio che i benefici delle applicazioni pacifiche della tecnologia nucleare, incluso qualsiasi derivato tecnologico che i Paesi militarmente nucleari possano ricavare dallo sviluppo di congegni nucleari esplosivi, dovrebbero essere accessibili per scopi pacifici a tutte le Parti del trattato, siano esse o meno militarmente nucleari,
convinti che, in applicazione di questo principio, tutte le parti del trattato hanno il diritto di partecipare ad uno scambio quanto più ampio possibile di informazioni scientifiche e di contribuire da sole o in cooperazione con altri Stati all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia atomica per scopi pacifici,
dichiarando la loro intenzione di conseguire al più presto possibile l'arresto della corsa alle armi nucleari e di adottare misure efficaci nella direzione del disarmo nucleare,
sollecitando la cooperazione di tutti gli Stati per il raggiungimento di questo obiettivo,
ricordando che le Parti contraenti del trattato del 1963 per il bando degli esperimenti nucleri nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei hanno, nel preambolo di detto trattato, espresso la determinazione di cercare di assicurare la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali di armi nucleari per sempre e di seguitare i negoziati a questo fine,
desiderando promuovere l'alleggerimento della tensione internazionale e il rafforzamento della fiducia tra gli Stati al fine di facilitare la cessazione della fabbricazione delle armi nucleari, la liquidazione di tutte le esistenti riserve delle stesse, e l'eliminazione degli arsenali nazionali delle armi nucleari e dei loro vettori a seguito di un trattato di disarmo generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale,
ricordando che, in armonia con lo statuto delle Nazioni Unite, gli Stati debbono astenersi nei loro rapporti internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualsiasi altro modo in contrasto con gli scopi delle Nazioni Unite, e che lo stabilimento e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale debbono essere promossi con il minimo di diversione verso gli armamenti delle risorse umane ed economiche mondiali,
hanno concordato quanto segue:
Articolo I
Ciascuno degli Stati militarmente nucleari Parte del trattato si impegna a non trasferire a qualsiasi destinatario armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari ovvero il controllo su tali armi o, congegni esplosivi direttamente, o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, incoraggiare o indurre in alcun modo, alcuno Stato militarmente non nucleare a fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi.
Articolo II
Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari Parte del trattato si impegna a non ricevere il trasferimento, da parte di qualsiasi trasferente, di armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, o il controllo su tali armi o altri congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; a non fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari; e a non ricercare qualunque assistenza nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.
Articolo III
1. Ciascuno Stato non militarmente nucleare Parte del trattato si impegna ad accettare i controlli, quali saranno fissati in un accordo da negoziare e concludere con l'A.I.E.A. in conformità con lo statuto della A.I.E.A. e con il sistema di controlli dell'Agenzia al solo fine dell'accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti col presente trattato in vista di impedire la diversione dell'energia nucleare dalle utilizzazioni pacifiche ad armi nucleari o ad altri congegni esplosivi nucleari. Le procedure relative ai controlli disposti da questo articolo saranno seguite riguardo al materiale fonte ed al materiale fissile speciale, venga esso prodotto, trattato o impiegato in un impianto nucleare principale oppure al di fuori di qualsiasi tale impianto. I controlli disposti dal presente articolo si applicheranno a tutto il materiale fonte o materiale fissile speciale in tutte le attività nucleari pacifiche all'interno del territorio di tale Stato, sotto la giurisdizione di esso, o svolte sotto il suo controllo dovunque.
2. Ciascuno Stato Parte del trattato si impegna a non fornire: a) materiale fonte o materiale fissile speciale, oppure b) attrezzature o materiali specialmente progettati o preparati per trattare, utilizzare o produrre materiale fissile speciale, ad alcun Stato non militarmente nucleare a fini pacifici, a meno che il materiale fonte o materiale fissile speciale sia sottoposto ai controlli disposti dal presente articolo.
3. I controlli disposti dal presente articolo saranno resi operanti in modo che risultino conformi all'articolo 4 del presente trattato, ed evitino di ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico delle Parti, o la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di materiale nucleare e di attrezzature per trattare, utilizzare o produrre materiale nucleare per scopi pacifici secondo quanto disposto dal presente articolo e in conformità col principio sui controlli enunciato nel preambolo del trattato.
4. Gli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato concluderanno accordi coll'A.I.E.A. al fine di far fronte alle disposizioni di questo articolo sia individualmente sia insieme ad altri Stati in conformità con lo statuto dell'A.I.E.A. I negoziati per tali accordi avranno inizio entro 180 giorni dall'entrata in vigore originaria del presente trattato. Per gli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratifica o adesione dopo tale periodo di 180 giorni, i negoziati per i detti accordi avranno inizio non più tardi della data di tale deposito. Tali accordi entreranno in vigore non più tardi di diciotto mesi dalla data di inizio dei negoziati.
Articolo IV
1. Nessuna disposizione del presente trattato sarà interpretata nel senso di pregiudicare il diritto inalienabile di tutte le Parti contraenti di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazione e in conformità agli articoli I e II del presente trattato.
2. Tutte le Parti contraenti si impegnano a facilitare, ed hanno il diritto di partecipare, al più completo scambio possibile di equipaggiamenti, materiali, e informazioni scientifiche e tecniche per gli usi pacifici dell'energia nucleare. Le Parti che ne hanno la possibilità coopereranno inoltre nel contribuire da sole o con altri Stati o organizzazioni internazionali all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia per scopi pacifici, specialmente nel territorio dei Paesi non nucleari Parti del trattato, con la dovuta considerazione per le necessità delle aree in via di sviluppo del mondo.
Articolo V
Ciascuna Parte del trattato si impegna ad adottare misure appropriate per assicurare che, in conformità al presente trattato, sotto apposita osservazione internazionale e attraverso apposite procedure internazionali, i potenziali benefici derivanti da qualsiasi applicazione pacifica delle esplosioni nucleari siano rese disponibili agli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato su una base non discriminatoria e che il costo per tali Parti dei congegni esplosivi impiegati sarà quanto più possibile basso ed escluderà qualsiasi spesa per ricerca e sviluppo. Gli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato potranno ottenere tali benefici in base a uno speciale accordo o accordi internazionali, attraverso un apposito organismo internazionale con adeguata rappresentanza di Stati non militarmente nucleari.
Negoziati a tal fine inizieranno il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del trattato.
Gli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato che lo desiderino, possono anche ottenere tali benefici in base ad accordi bilaterali.
Articolo VI
Ciascuna delle Parti del trattato si impegna a condurre quanto prima i negoziati in buona fede su efficaci misure relative alla cessazione della corsa alle armi nucleari e al disarmo nucleare, e su un trattato di disarmo generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale.
Articolo VII
Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica il diritto di qualsiasi gruppo di Stati di concludere trattati regionali allo scopo di assicurare l'assenza totale di armi nucleari nei loro rispettivi territori.
Articolo VIII
1. Ognuna delle Parti del trattato può proporre degli emendamenti al trattato stesso. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto ai Governi depositari che lo comunicheranno a tutte le altre Parti. Qualora ne siano stati richiesti da almeno un terzo delle Parti, i Governi depositari convocheranno una conferenza, alla quale saranno invitate tutte le Parti del trattato per esaminare l'emendamento proposto.
2. Ogni emendamento al presente trattato dovrà essere approvato da una maggioranza di voti di tutte le Parti contraenti, inclusi i voti di tutti gli Stati militarmente nucleari Parti del trattato e di tutte le altre Parti che, alla data in cui l'emendamento viene comunicato, sono membri del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. L'emendamento entrerà in vigore per ciascuna Parte che avrà depositato il suo strumento di ratifica dell'emendamento al momento in cui il deposito di tali strumenti di ratifica sarà stato effettuato dalla maggioranza delle Parti, inclusi tutti gli Stati militarmente nucleari Parti del trattato e tutte le altre Parti che, al momento in cui l'emendamento viene comunicato siano membri del Consiglio dei governatori dell'A.I.E.A. Successivamente, esso entrerà in vigore per qualsiasi altra Parte contraente al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica dell'emendamento.
3. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente trattato, sarà tenuta a Ginevra, Svizzera, una conferenza delle Parti per esaminare il funzionamento del trattato, allo scopo di accertare che le finalità del preambolo e le disposizioni del trattato stesso si stanno realizzando. Successivamente, ad intervalli di cinque anni, una maggioranza delle Parti del trattato potrà ottenere, sottoponendo una proposta a questo etfetto ai Governi depositari, la convocazione di ulteriori conferenze aventi il medesimo obiettivo di riesaminare il funzionamento del trattato.
Articolo IX
1. Il presente trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato, che non abbia firmato il trattato prima della sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, potrà aderirvi in qualsiasi momento.
2. Il presente trattato sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e di adesione verranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che vengono designati come Governi depositari.
3. Il presente trattato entrerà in vigore dopo la ratifica e il deposito degli strumenti di ratifica, da parte degli Stati i cui Governi sono designati come depositari del trattato e di quaranta altri Stati firmatari del presente trattato. Ai fini del presente trattato, si intende per Stato militarmente nucleare uno Stato che abbia fabbricata e fatta esplodere un'arma nucleare o altro congegno nucleare esplosivo prima del 1 gennaio 1967.
4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati dopo l'entrata in vigore del presente trattato, esso entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di adesione.
5. I Governi depositari informeranno immediatamente tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, dell'entrata in vigore del presente trattato e della data di ricevuta di ogni richiesta per indire una conferenza o di altre comunicazioni.
6. Il presente trattato verrà registrato dai Governi depositari in conformità all'articolo 102 dello statuto delle Nazioni Unite.
Articolo X
1. Ogni Parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recedere dal trattato se deciderà che eventi straordinari relativi alla materia oggetto del trattato stesso avranno messo in pericolo i supremi interessi del suo Paese. Essa dovrà notificare tale recesso tre mesi prima a tutte le altre Parti contraenti e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica dovrà contenere una dichiarazione circa gli eventi straordinari che essa ritiene abbiano messo in pericolo i supremi interessi del Paese.
2. Venticinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato, sarà convocata una conferenza per decidere se il trattato continuerà ad essere in vigore indefinitamente, oppure se sarà prorogato per un ulteriore definito periodo o per più periodi. Questa decisione sarà presa dalla maggioranza delle Parti del trattato.
Il presente trattato, i cui testi in lingua inglese, russa, francese, spagnola e cinese tanno egualmente fede, verrà depositato negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente autenticate del presente trattato verranno trasmesse dai Governi depositari agli Stati firmatari o aderenti.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato.
Fatto in tre originali, nelle città di Washington, Londra e Mosca, il 1 luglio 1968.
(Seguono le firme)
L. 18 novembre 1995, n. 496
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo,
produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e
sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993
(stralci)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 1995, n. 276, S.O.
(2) Si riporta il testo della traduzione non ufficiale. Per il regolamento vedi il D.P.R. 16 luglio 1997, n. 289, riportato al n. H/VI.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 4 aprile 1997, n. 37877; Circ. 30 luglio 1997, n. 358420; Circ. 22 gennaio 1998, n. 775036; Circ. 2 febbraio 1999, n. 775043;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 18 gennaio 2002, n. 764037;
- Ministero delle finanze: Circ. 4 agosto 1997, n. 222/D.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 (2/a).
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(2/a) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 1996, n. 31.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXI della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della Convenzione, nonché di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.
2. Le attività che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi della parte IV dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5.
4. Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato previsto dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222 (3), e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabili te. A tali fini il comitato, quando è chiamato ad esprimere il suo parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, è integrato da un rappresentante del Ministero della sanità e può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca.
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(3) Riportata alla voce Commercio con l'estero.
Art. 4.
1. Le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della Convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della Convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, in conformità a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della Convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, comma 4. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte (4).
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(4) Così modificato dall'art. 2, L. 4 aprile 1997, n. 93, riportata al n. H/V.
Art. 5.
1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato consultivo cui spetta esprimere pareri al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 3.
2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica dirigenziale, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, difesa, sanità e università e ricerca scientifica e tecnologica. Nello stesso decreto sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi.
3. Il comitato si avvale della consulenza di tre esperti del settore designati dai Ministri della difesa, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nominati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto, con il Ministro del tesoro, è determinato l'importo del gettone di presenza per la partecipazione di detti esperti alle riunioni del comitato.
4. Il comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti (5).
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(5) Vedi, anche, l'art. 3, L. 4 aprile 1997, n. 93, riportata al n. H/V.
Art. 6.
1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile alle dichiarazioni iniziali ed a quelle periodiche previste dall'articolo VI della convenzione e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, tutti i soggetti che:
a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano, vendono o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
b) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
c) producono, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
d) svolgono le attività elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.
2. Ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantità inferiore al 15 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantità inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sulla base di tutti i parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati parte, come previsto dalle disposizioni di cui ai citati paragrafi 5 (5/a).
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire all'Autorità nazionale ed agli altri Ministeri competenti ogni informazione, dato e documentazione da questi ritenuti necessari o utili ai fini dell'applicazione della convenzione.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione. Nel registro vanno annotate, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni indicate al comma 1, lettere a), b) e c), nonché, per i composti chimici di cui alla tabella 2, le operazioni di acquisto, vendita e deposito, e, per i composti chimici di cui alla tabella 3, le operazioni di acquisto e di vendita.
5. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro la data del 20 aprile 1997; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche saranno forniti almeno trenta giorni prima dei termini stabiliti nella convenzione (6).
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(5/a) A parziale variante di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 agosto 2001.
(6) Così sostituito dall'art. 4, L. 4 aprile 1997, n. 93, riportata al n. H/V. Vedi, anche, l'art. 6, L. 8 aprile 1998, n. 89, riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
Art. 7.
1. L'autorità nazionale di cui all'articolo 9 e le amministrazioni interessate assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio degli adempimenti di rispettiva competenza per l'applicazione della presente legge, conformemente alle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali o sul segreto d'ufficio.
Art. 8.
1. Le persone fisiche, gli enti o le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo o del nucleo di scorta nei luoghi da ispezionare in esecuzione degli obblighi previsti dalla Convenzione, nonché ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire, su richiesta tutte le informazioni che si rendano necessarie per il buon esito dell'ispezione stessa. All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorità nazionale (7).
1-bis. Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laboratori di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformità alle norme UNIEN di riferimento alla serie 45.000 (8).
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(7) Periodo aggiunto dall'art. 5, L. 4 aprile 1997, n. 93, riportata al n. H/V.
(8) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 4 aprile 1997, n. 93, riportata al n. H/V.
Art. 9.
1. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli affari esteri è designato come Autorità nazionale.
2. Per l'adempimento dei compiti spettanti all'Autorità nazionale, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio di livello dirigenziale che:
a) cura i rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, mantiene i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati Parte e stipula gli accordi di impianto;
b) promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti;
c) presenta annualmente al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione della convenzione e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;
d) riceve i dati delle Amministrazioni interessate circa la produzione, il possesso, l'utilizzo, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione dei composti chimici di cui alla convenzione, anche ai fini del rispetto del contingente previsto per i composti della tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione stessa, nonché quelli relativi al rinvenimento e alla distruzione di armi chimiche;
e) informa le Amministrazioni interessate sulla situazione nazionale.
3. Con il regolamento di cui al comma 2, presso il Ministero degli affari esteri è istituito e disciplinato un comitato consultivo presieduto dal capo dell'ufficio di cui al medesimo comma 2 e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonché da rappresentanti delle associazioni industriali di categoria interessate all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione.
4. Per lo svolgimento delle sue attività, il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonché di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unità, per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione. Della stessa facoltà può avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unità. Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attività di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge (8/a).
5. Il Ministero degli affari esteri può richiedere alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici ogni informazione, dato o documentazione ritenuti necessari od utili all'attuazione della convenzione. Esso dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attività dei soggetti agli obblighi previsti dalla convenzione stessa (9).
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(8/a) Vedi, anche, l'art. 25, L. 16 gennaio 2003, n. 3.
(9) Così sostituito dall'art. 6, L. 4 aprile 1997, n. 93, riportata al n. H/V.
Art. 10.
1. Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa i composti chimici di cui alla tabella 1 allegata alla Convenzione, in violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 100 a 500 milioni di lire.
2. Chiunque esporta i composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 allegate alla Convenzione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire (10).
3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 (11), alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (11), alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (12), e alla legge 27 febbraio 1992, n. 222 (12) (13) (13/a).
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(10) Comma così modificato dall'art. 7, L. 4 aprile 1997, n. 93, riportata al n. H/V.
(11) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(12) Riportata alla voce Commercio con l'estero.
(13) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 4 aprile 1997, n. 93, riportata al n. H/V.
(13/a) I delitti previsti in questo articolo, consumati o tentati, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Art. 11.
1. Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
1-bis. Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato (14).
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(14) Comma aggiunto dall'art. 7, L. 4 aprile 1997, n. 93, riportata al n. H/V.
Art. 12.
1. Chiunque impedisce l'esecuzione della ispezione di cui all'articolo 8 o comunque ne ostacola l'effettuazione è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che compongono la scorta del nucleo ispettivo presentano immediatamente un rapporto al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, il quale, ascoltati i soggetti che si siano opposti all'ispezione, ne dispone l'esecuzione coatta entro 48 ore.
Art. 13.
1. È punito con le sanzioni di cui all'articolo 10 il cittadino italiano che commette all'estero una delle violazioni ivi previste.
Art. 14.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19951997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (15), un decreto interministeriale, adottato di concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della difesa, dell'interno, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per disciplinare, le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, i termini entro cui i relativi procedimenti si concluderanno con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 nonché i soggetti, le forme e le modalità per l'esercizio del controllo e delle verifiche previsti dall'articolo VI della Convenzione e relativi annessi.
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(15) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
Art. 16.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1.
Traduzione non ufficiale
Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione
Preambolo
Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
determinati ad agire al fine di raggiungere un effettivo progresso verso un disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale, inclusa la proibizione e l'eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa;
desiderando contribuire alla realizzazione degli scopi e dei princìpi della Carta delle Nazioni Unite;
ribadendo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente condannato tutte le azioni contrarie ai princìpi ed obiettivi del Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (Protocollo di Ginevra del 1925);
riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce i princìpi e gli obiettivi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, nonché la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972;
tenendo presente l'obiettivo contenuto nell'articolo IX della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio di armi batteriologiche/biologiche e tossiche e loro distruzione;
determinati, per il bene dell'umanità intera, ad eliminare completamente la possibilità dell'uso di armi chimiche attraverso l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925;
riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi pertinenti e nei relativi princìpi del diritto internazionale, dell'uso degli erbicidi come metodo di guerra;
considerando che i risultati conseguiti nel campo della chimica dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell'umanità;
desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici nonché la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attività chimiche per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parte;
convinti che la completa ed effettiva proibizione dello sviluppo, produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione, trasferimento ed uso di armi chimiche e loro distribuzione, rappresenta un passo necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Obblighi generali
1. Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione non dovrà mai, in qualunque circostanza:
a) sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche a chiunque;
b) fare uso di armi chimiche;
c) intraprendere qualsiasi preparativo militare per l'uso di armi chimiche;
d) assistere, incoraggiare o indurre chiunque in qualsiasi maniera, ad intraprendere qualsiasi attività proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere le armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.
3. Ciascun Stato Parte s'impegna a distruggere tutte le armi chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.
4. Ciascun Stato Parte s'impegna a distruggere qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso o ubicato in qualunque località sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.
5. Ciascun Stato Parte s'impegna a non impiegare agenti chimici di ordine pubblico come strumento di guerra.
Articolo II
Definizioni e criteri
Ai fini della presente Convenzione:
1. Per «armi chimiche» s'intende quanto segue, insieme, o separatamente:
a) composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, sempre che i tipi ed i quantitativi siano compatibili con tali scopi;
b) munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare la morte o altri danni attraverso proprietà tossiche dei composti chimici specificati nel capoverso a), per via della fuoriuscita di questi ultimi a seguito dell'impiego di tali munizioni e dispositivi;
c) qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere impiegato in connessione diretta con l'impiego di munizioni e di dispositivi di cui al capoverso b).
2. Per «composti chimici» s'intende:
ogni contenuto chimico il quale, attraverso la sua azione chimica sui processi vitali può causare la morte, l'incapacità temporanea o un pregiudizio permanente ad esseri umani o animali. Sono compresi tutti i composti chimici, a prescindere dalla loro origine o metodo di produzione, ed a prescindere se essi sono prodotti in impianti, in munizioni o altrove.
(Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i composti chimici che sono stati individuati ai fini dell'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici).
3. Per «precursore» s'intende:
ogni reagente chimico presente in ogni fase della produzione, con qualunque metodo, di un composto chimico tossico. È compreso qualunque componente chiave di un sistema chimico binario o di un sistema chimico a componenti multiple.
(Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i precursori che sono stati individuati per l'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici).
4. Per «componente chiave di sistemi chimici binari o a componenti multipli» (d'ora in avanti denominato «componente chiave») s'intende:
il precursore che svolge il ruolo più importante nel determinare le proprietà tossiche del prodotto finale e che reagisce rapidamente con altri composti chimici nel sistema binario o a componenti multiple.
5. Per «armi chimiche obsolete» s'intendono:
a) armi chimiche prodotte anteriormente al 1925; oppure
b) armi chimiche prodotte nel periodo tra il 1925 ed il 1946 che si sono deteriorate in maniera tale da non poter più essere utilizzate con armi chimiche.
6. Per «armi chimiche abbandonate» s'intendono:
armi chimiche, incluse le armi chimiche obsolete, abbandonate da uno Stato dopo il 1 gennaio 1925 sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest'ultimo.
7. Per «agente per il controllo dell'ordine pubblico» s'intende:
ogni composto chimico non elencato in una Tabella che può produrre rapidamente negli esseri umani irritazione sensoria o effetti fisici inabilitanti che scompaiono dopo un breve periodo di tempo a seguito della cessazione dell'esposizione.
8. Per «impianto di produzione di armi chimiche» s'intende:
a) ogni equipaggiamento, nonché ogni edificio che alloggia tale equipaggiamento e che è stato designato, costruito o utilizzato in qualsiasi momento dal 1 gennaio 1946:
i) come parte della fase di produzione dei composti chimici («fase tecnologica finale») laddove i flussi di materiali contengano, quando l'equipaggiamento è in funzione:
- ogni composto chimico elencato alla Tabella 1 nell'Annesso sui composti chimici; oppure
- ogni altro composto chimico - in misura superiore ad 1 tonnellata l'anno sul territorio di uno Stato Parte o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte - che non può essere utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, ma che può essere utilizzato a scopo di fabbricazione di armi chimiche; oppure
ii) per caricare armi chimiche, compresa, tra l'altro, la carica dei composti chimici elencati alla Tabella 1 in munizioni, dispositivi o contenitori per l'immagazzinaggio alla rinfusa; la carica di composti chimici in contenitori che sono parti di munizioni e di dispositivi assemblati binari o in sotto-munizioni chimiche che sono parte di munizioni e di dispositivi assemblati unitari, nonché la carica dei contenitori e delle sotto-munizioni chimiche nelle rispettive munizioni e dispositivi;
b) non significa:
i) qualsiasi impianto avente una capacità di produzione per la sintesi di composti chimici specificati nel capoverso a) i) inferiore ad 1 tonnellata;
ii) qualsiasi impianto nel quale un composto chimico specificato nel capoverso a) i) (è o) è stato prodotto in quanto composto collaterale derivante inevitabilmente da attività per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione, a patto che il composto chimico non superi il 3 per cento del prodotto totale e che l'impianto sia sottoposto a dichiarazione e ad ispezione in base l'Annesso sull'Attuazione e la Verifica (d'ora in avanti denominato come «Annesso sulla Verifica»); oppure
iii) un impianto singolo su scala ridotta per la produzione dei composti chimici elencati nella Tabella 1 per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione come riferito nella Parte VI dell'Annesso sulla Verifica.
9. Per «scopi non proibiti in base alla presente Convenzione» s'intendono:
a) gli scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici;
b) gli scopi di protezione, in particolare quegli scopi direttamente collegati alla protezione contro i composti chimici e le armi chimiche;
c) gli scopi militari non connessi con l'uso delle armi chimiche e non dipendenti dall'uso delle proprietà tossiche dei composti chimici come sistema d'arma;
d) attuazione delle leggi anche al fine del controllo dei disordini interni.
10. Per «capacità di produzione» s'intende:
il quantitativo annuale potenziale previsto per la fabbricazione di uno specifico composto chimico in base ai processi tecnologici attualmente utilizzati o, se un processo non è ancora operativo, pianificato per essere utilizzato negli impianti pertinenti. Tale quantitativo deve essere pari alla capacità prefissata oppure, se la capacità prefissata non è disponibile, alla capacità progettata. La capacità prefissata consiste nel prodotto in condizioni ottimali per una quantità massima nell'impianto di produzione, come dimostrato da uno o più periodi di funzionamento di prova. La capacità progettata corrisponde alla produzione del prodotto calcolata in teoria.
11. Per «Organizzazione» s'intende l'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche istituita in conformità con l'Articolo VIII della presente Convenzione.
12. Ai fini dell'Articolo VI:
a) per «produzione» di un composto chimico, s'intende la sua formazione attraverso una reazione chimica;
b) per «lavorazione» di un composto chimico s'intende un processo fisico, come formulazione, estrazione e purificazione, in cui un composto chimico non è trasformato in un altro composto chimico;
c) per «consumo» di un composto chimico s'intende la sua trasformazione in un altro composto chimico attraverso una reazione chimica.
Articolo III
Dichiarazioni
1. Ciascuno Stato Parte sottoporrà all'Organizzazione non dopo 30 giorni che la presente Convenzione sarà entrata in vigore nei suoi confronti, le seguenti dichiarazioni nelle quali:
a) per quanto riguarda le armi chimiche:
i) dichiarerà se detiene o possiede armi chimiche o se vi sono altre armi chimiche ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
ii) specificherà la precisa ubicazione, la quantità globale e l'inventario dettagliato delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con la Parte IV (A), paragrafi da 1 a 3, dell'Annesso sulle Verifiche, tranne che per le armi chimiche di cui al capoverso iii);
iii) renderà conto di qualsiasi eventuale arma chimica presente sul suo territorio detenuta e posseduta da un altro Stato ed ubicata in qualunque luogo sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato, in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 4, dell'Annesso sulle Verifiche;
iv) dichiarerà se ha trasferito o ricevuto direttamente o indirettamente, qualsiasi arma chimica dal 1 gennaio 1946 e specificherà il trasferimento o la ricezione di tali armi, in conformità con la Parte IV (A) paragrafo 5, dell'Annesso sulle Verifiche;
v) fornirà un piano generale per la distruzione delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 6, dell'Annesso sulle Verifiche;
b) per quanto riguarda le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate:
i) dichiarerà se ha sul suo territorio armi chimiche obsolete e fornirà tutte le informazioni disponibili in conformità con la Parte IV (B), paragrafo 3, dell'Annesso sulle Verifiche;
ii) dichiarerà se vi sono armi chimiche abbandonate, sul suo territorio e fornirà tutte le informazioni disponibili secondo la Parte IV (B), paragrafo 8, dell'Annesso sulle Verifiche;
iii) dichiarerà se ha abbandonato armi chimiche sul territorio di altri Stati e fornirà tutte le informazioni disponibili in conformità con la Parte IV (B), paragrafo 10, dell'Annesso sulle Verifiche;
c) per quanto riguarda gli impianti di produzione di armi chimiche:
i) dichiarerà se ha o se ha avuto qualsiasi impianto di produzione di armi chimiche in proprietà o a titolo di possesso, o se tale impianto è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946;
ii) specificherà ogni eventuale impianto di produzione di armi chimiche che ha o ha avuto in proprietà o a titolo di possesso, o se tale impianto è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946, in conformità con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche, tranne per quegli impianti di cui al capoverso iii);
iii) renderà conto di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche sul suo territorio che un altro Stato ha o ha avuto in proprietà o a titolo di possesso, o che è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro Stato in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946, in conformità con la Parte V, paragrafo 2 dell'Annesso sulle Verifiche;
iv) dichiarerà se ha trasferito o ricevuto, direttamente o indirettamente, qualunque eventuale equipaggiamento per la produzione di composti chimici sino al 1 gennaio 1946 e specificherà il trasferimento o la ricezione di tale equipaggiamento, in conformità con la Parte V, paragrafi da 3 a 5 dell'Annesso sulle Verifiche;
v) fornirà il suo piano generale per la distruzione di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in conformità con la Parte V, paragrafo 6 dell'Annesso sulle Verifiche;
vi) specificherà le azioni da intraprendere per la chiusura di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in conformità con la Parte V, paragrafo 1 i) dell'Annesso sulle Verifiche;
vii) fornirà un piano generale per qualsiasi eventuale conversione temporanea di qualsiasi eventuale impianto di produzione di armi chimiche in proprietà o a titolo di possesso, o che sia stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in impianto di distruzione di armi chimiche in conformità con la Parte V, paragrafo 7 dell'Annesso sulle Verifiche;
d) per quanto riguarda gli altri impianti:
specificherà la localizzazione precisa, la natura e la portata generale delle attività di qualsiasi eventuale impianto o stabilimento che abbia in proprietà o a titolo di possesso o che sia stato ubicato in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, e che sia stato designato, costruito o utilizzato sino dal 1 gennaio 1946 innanzitutto per lo sviluppo di armi chimiche. Tale dichiarazione includerà tra l'altro, laboratori, prove e siti di valutazione;
e) per quanto riguarda gli agenti chimici per il controllo dei disordini pubblici: specificherà gli agenti chimici, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS), qualora attribuito, di ciascun composto chimico che detiene ai fini del controllo dell'ordine pubblico. Tale dichiarazione sarà aggiornata non oltre 30 giorni dopo che ogni cambiamento sia divenuto effettivo.
2. Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulla verifica, non si applicheranno, a discrezione dello Stato Parte alle armi chimiche sotterrate nel suo territorio anteriormente al 1 gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1 gennaio 1985.
Articolo IV
Armi chimiche
1. Le disposizioni del presente Articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a tutte le armi chimiche di proprietà o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicate in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo tranne le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate cui si applica la Parte IV (B) dell'Annesso sulle Verifiche.
2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente Articolo sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche.
3. Tutti i luoghi in cui le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono immagazzinate o distrutte saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco, in conformità con la Parte IV, (A) dell'Annesso sulle Verifiche.
4. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'Articolo II paragrafo 1 a), fornirà l'accesso alle armi chimiche specificate al paragrafo 1 ai fini di una verifica sistematica della dichiarazione per mezzo di un'ispezione in loco. Successivamente ciascuno Stato Parte non rimuoverà alcuna di queste armi chimiche, salvo per trasportarle in un impianto di distruzione di armi chimiche. Esso fornirà l'accesso a tali armi chimiche al fine di una sistematica verifica in loco.
5. Ciascuno Stato Parte, fornirà l'accesso agli impianti di distruzione di armi chimiche ed alle loro zone di immagazzinaggio che ha in proprietà o a titolo di possesso ai fini di una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco.
6. Ciascuno Stato Parte distruggerà tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 in conformità con l'Annesso sulle Verifiche, e secondo il tasso convenuto e la sequenza di distruzione (in appresso riferita come «l'ordine di distruzione»). Tale distruzione avrà inizio non oltre due anni dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti e dovrà terminare non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Non è vietato ad uno Stato Parte distruggere tali armi chimiche ad un ritmo più rapido.
7. Ciascun Stato Parte:
a) presenterà piani dettagliati per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1 non oltre 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 29 dell'Annesso sulle Verifiche; i piani dettagliati includeranno tutti gli stock da distruggere durante il successivo piano annuale di distruzione;
b) presenterà annualmente dichiarazioni in relazione all'attuazione dei piani per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1, non oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione;
c) certificherà, non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione è stato completato, che tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono state distrutte.
8. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 6, esso distruggerà, il prima possibile, le armi chimiche specificate al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.
9. Tutte le armi chimiche rinvenute da uno Stato Parte dopo la dichiarazione iniziale di armi chimiche saranno notificate, conservate al sicuro e distrutte in conformità con la Parte IV (A) dell'Annesso sulla Verifica.
10. Ciascun Stato Parte, durante il trasporto, la campionatura, l'immagazzinaggio e la distruzione delle armi chimiche accorderà la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte trasporterà, preleverà campioni, immagazzinerà e distruggerà le armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.
11. Ogni Stato Parte che ha sul suo territorio armi chimiche che sono di proprietà o possedute da un altro Stato, farà tutti gli sforzi per garantire che tali armi chimiche siano rimosse dal suo territorio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti. Se esse non sono rimosse entro un anno, lo Stato Parte può chiedere all'Organizzazione ed agli altri Stati Parte di fornire assistenza per la distruzione di tali armi chimiche.
12. Ciascuno Stato Parte si impegna a cooperare con altri Stati Parte che chiedono informazioni o assistenza su base bilaterale, o attraverso il Segretariato Tecnico per quanto riguarda metodi e tecnologie per una distruzione efficace e sicura delle armi chimiche.
13. Nello svolgere le attività di verifica in conformità con il presente Articolo e con la Parte IV (A) dell'Annesso sulle Verifiche, l'Organizzazione dovrà considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica dell'immagazzinaggio delle armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte.
A tal fine il Consiglio Esecutivo deciderà di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformità a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:
a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compilate con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte IV (A) dell'Annesso sulle Verifiche;
b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione;
c) le Parti all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attività di verifica.
14. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 13, l'Organizzazione avrà il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale.
15. Nulla nei paragrafi 13 e 14 pregiudicherà l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformità con l'Articolo III, il presente Articolo e la Parte IV (A) dell'Annesso sulle Verifiche.
16. Ciascuno Stato Parte si farà carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che è tenuto a distruggere. Esso si farà ugualmente carico dei costi di verifica dell'immagazzinaggio e della distruzione di tali armi chimiche a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'organizzazione secondo il paragrafo 13, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformità con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite, come specificato all'Articolo VIII, paragrafo 7.
17. Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulle Verifiche non si applicheranno, a discrezione di uno Stato Parte, alle armi chimiche sotterrate sul suo territorio anteriormente al 1 gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1 gennaio 1985.
Articolo V
Impianti di produzione di armi chimiche
1. Le disposizioni del presente Articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a qualsiasi, ed a tutti gli impianti di produzione di armi chimiche di proprietà o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicati in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.
2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente Articolo sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche.
3. Tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumenti in loco in conformità con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche.
4. Ciascuno Stato Parte cesserà immediatamente ogni attività negli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1, salvo le attività necessarie per la chiusura.
5. Nessun Stato Parte costruirà qualsiasi nuovo impianto di produzione di armi chimiche o modificherà qualsiasi impianto esistente ai fini della produzione di armi chimiche o per qualsiasi altra attività proibita in base alla presente Convenzione.
6. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'Articolo III, paragrafo 1 c), fornirà l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, al fine di una sistematica verifica della dichiarazione per mezzo di ispezioni in loco.
7. Ciascun Stato Parte:
a) chiuderà, non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 in conformità con la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche, e ne darà notifica; e
b) fornirà l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, successivamente alla chiusura ai fini di una sistematica verifica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumentazione in loco al fine di garantire che l'impianto rimanga chiuso e che sia successivamente distrutto.
8. Ciascun Stato Parte distruggerà tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, e connessi servizi ed equipaggiamenti, in conformità con l'Annesso sulle Verifiche e secondo un tasso ed una sequenza di distruzione convenuti (in appresso riferito come «ordine di distruzione»). Tale distruzione avrà inizio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e terminerà non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere tali impianti ad un ritmo più rapido.
9. Ciascuno Stato Parte:
a) presenterà piani dettagliati per la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 180 giorni prima dell'inizio della distruzione di ciascun impianto;
b) presenterà dichiarazioni annualmente relative all'attuazione dei suoi piani per la distruzione di tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 90 giorni dopo la fine di ciascun periodo di distruzione;
c) certificherà non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione è stato completato, che tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 siano stati distrutti.
10. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 8, esso distruggerà, il prima possibile, gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.
11. Ciascun Stato Parte, durante la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche accorderà la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte distruggerà gli impianti di produzione di armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.
12. Gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 possono essere temporaneamente trasformati per la distruzione delle armi chimiche in conformità con la Parte V, paragrafo 18 e 25 dell'Annesso sulla Verifica. Tali impianti trasformati dovranno essere distrutti non appena non sono più in funzione per la distruzione delle armi chimiche ma in ogni caso non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
13. Uno Stato Parte può chiedere, in casi eccezionali di urgente necessità, il permesso di utilizzare l'impianto di distruzione di armi chimiche come specificato al paragrafo 1 per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, la Conferenza degli Stati Parte deciderà se approvare o meno la richiesta e stabilirà le condizioni alle quali l'approvazione è condizionata in conformità con la Parte V, Sezione D dell'Annesso sulle Verifiche.
14. L'impianto di produzione di armi chimiche sarà trasformato in modo tale che l'impianto non possa essere riconvertito in un impianto di produzione di armi chimiche più di quanto non lo sia ogni altro impianto utilizzato a fini industriali, agricoli, sanitari, farmaceutici o ogni altro scopo pacifico che non comprende i composti chimici elencati alla Tabella 1.
15. Tutti gli impianti trasformati saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco, in conformità con la Parte V Sezione D, dell'Annesso sulle Verifiche.
16. Nello svolgere le attività di verifica in conformità con il presente Articolo e con la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche, l'Organizzazione dovrà considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica degli impianti di produzione di armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte.
A tal fine il Consiglio Esecutivo deciderà di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformità a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:
a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte V dell'Annesso sulle Verifiche;
b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione;
c) le Parti all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attività di verifica.
17. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 16, l'Organizzazione avrà il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale.
18. Nulla nei paragrafi 16 e 17 pregiudicherà l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformità con l'Articolo III, il presente Articolo e la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche.
19. Ciascuno Stato Parte si farà carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che è tenuto a distruggere. Esso si farà ugualmente carico dei costi della verifica in base al presente Articolo, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'Organizzazione secondo il paragrafo 16, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformità con la tabella di valutazione delle Nazioni Unite, come specificato all'Articolo VIII, paragrafo 7.
Articolo VI
Attività non vietata dalla presente Convenzione
1. Ogni Stato Parte ha diritto, sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione, di sviluppare, produrre, acquisire in altro modo, conservare, trasferire ed utilizzare composti chimici tossici e loro precursori per scopi non vietati dalla presente Convenzione.
2. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie affinché i composti chimici tossici ed i loro precursori siano sviluppati, prodotti, acquisiti in altro modo, conservati, trasferiti o utilizzati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo unicamente per scopi non vietati dalla presente Convenzione. A tal fine, ed al fine di accertare che le attività siano conformi agli obblighi contratti ai sensi della presente Convenzione, ogni Stato Parte sottopone i componenti chimici tossici ed i loro precursori iscritti nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Annesso sui composti chimici, nonché gli impianti connessi a tali composti chimici e gli altri impianti specificati nell'Annesso sulle Verifiche situati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, alle misure di verifica disposte nell'Annesso sulle Verifiche.
3. Ogni Stato Parte sottopone i composti chimici elencati nella Tabella 1 (di seguito denominati «Composti chimici della Tabella 1») ai divieti sulla loro produzione, acquisizione, conservazione, trasferimento e sulla loro utilizzazione, così come specificati nella Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche. Esso sottopone tali composti chimici della Tabella 1 e gli impianti di cui alla Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche, ad una verifica sistematica mediante ispezioni in loco ed un monitoraggio per mezzo di strumenti installati sul posto, in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
4. Ogni Stato Parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 2 (di seguito denominati «Composti chimici della Tabella 2») e gli impianti specificati nella Parte VII dell'Annesso sulle Verifiche, ad un controllo dati e ad una verifica in loco in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
5. Ogni Stato Parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 3 (in appresso denominati «Composti chimici della Tabella 3») e gli impianti specificati alla Parte VIII dell'Annesso sulle Verifiche ad un controllo dati e ad una verifica in loco, in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
6. Ogni Stato Parte sottopone gli impianti di cui alla Parte IX dell'Annesso sulle Verifiche, ad un controllo dati ed eventualmente a verifiche in loco, in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle verifiche, a meno che la Conferenza degli Stati Parte non decida diversamente, in conformità con la Parte IX, paragrafo 22 dell'Annesso sulle Verifiche.
7. Ogni Stato Parte effettua, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, una dichiarazione iniziale concernente i composti chimici e gli impianti pertinenti, in conformità con l'Annesso sulle Verifiche.
8. Ogni Stato Parte effettua dichiarazioni annuali relative ai composti chimici ed agli impianti pertinenti, in conformità con l'Annesso sulle Verifiche.
9. Ai fini della verifica in loco, ciascuno Stato Parte autorizza agli ispettori l'accesso ai suoi impianti come stabilito nell'Annesso sulle Verifiche.
10. Nell'eseguire le attività di verifica, il Segretario Tecnico evita ogni indebita interferenza nelle attività chimiche svolte dallo Stato Parte per scopi non vietati dalla presente Convenzione ed, in particolare, si conforma alle disposizioni enunciate nell'Annesso sulla protezione delle informazioni riservate (in appresso denominato «Annesso sulla tutela della riservatezza»).
11. Le disposizioni del presente Articolo sono applicate in maniera da evitare di intralciare lo sviluppo economico o tecnologico degli Stati Parti, nonché la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per scopi non vietati dalla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, nonché di composti chimici e di materiale ai fini della produzione, del trattamento o dell'utilizzazione di composti chimici per scopi non vietati dalla presente Convenzione.
Articolo VII
Misure di attuazione a livello nazionale
Impegni generali
1. Ciascun Stato Parte, in conformità con le sue procedure costituzionali adotterà i provvedimenti necessari per attuare i suoi obblighi in base alla presente Convenzione. In particolare:
a) farà divieto alle persone fisiche e giuridiche in qualunque luogo sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione come riconosciute dal diritto internazionale, di intraprendere qualsiasi attività vietata ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione, e prevederà l'applicazione di disposizioni penali per quanto riguarda tali attività;
b) non consentirà in qualsiasi luogo sotto il suo controllo, attività proibite agli Stati Parte della presente Convenzione;
c) estenderà la sua legislazione penale attuata in base al capoverso a) ad ogni attività proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione ed intrapresa in qualsiasi luogo da persone fisiche aventi la nazionalità di detto Stato, secondo il diritto internazionale.
2. Ciascuno Stato Parte coopererà con gli altri Stati Parte e metterà a disposizione forme appropriate di assistenza legale al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi in base al paragrafo 1.
3. Ciascuno Stato Parte, nell'attuazione dei suoi obblighi in base alla presente Convenzione, assegnerà la massima priorità al compito di garantire la sicurezza delle persone e di proteggere l'ambiente e coopererà nella misura appropriata con gli altri Stati Parte al riguardo.
Rapporti tra lo Stato Parte e l'Organizzazione
4. Al fine di adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione ciascun Stato Parte designerà o istituirà un'Autorità Nazionale che dovrà servire come punto focale nazionale di collegamento effettivo con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte. Ciascuno Stato Parte notificherà l'Organizzazione della costituzione della sua Autorità nazionale nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti.
5. Ciascun Stato Parte informerà l'Organizzazione delle misure amministrative e legislative adottate per attuare la presente Convenzione.
6. Ciascun Stato Parte tratterà come riservate e con la dovuta cautela le informazioni ed i dati che riceve a titolo riservato dell'Organizzazione in connessione con l'attuazione della presente Convenzione. Esso tratterà tali informazioni e dati unicamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base alla presente Convenzione ed in conformità con le disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Tutela della riservatezza.
7. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione nell'esercizio di tutte le sue funzioni ed in particolare a fornire assistenza al Segretariato Tecnico.
Articolo VIII
L'Organizzazione
A. Disposizioni generali
1. Gli Stati Parte alla presente Convenzione istituiscono l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche per conseguire l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, per assicurare l'attuazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative ad una verifica internazionale della sua osservanza e per rappresentare un'istanza per la consultazione e la cooperazione tra gli Stati Parte.
2. Tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione saranno membri dell'Organizzazione. Nessuno Stato Parte potrà essere privato della sua qualità di membro dell'Organizzazione.
3. La sede del Quartiere Generale dell'Organizzazione sarà all'Aja, Regno dei Paesi Bassi.
4. Vengono qui istituiti gli organi dell'Organizzazione: la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico.
5. L'Organizzazione condurrà le attività di verifica disposte dalla presente Convenzione con la minore intrusione possibile compatibilmente con il compimento tempestivo ed efficiente degli obiettivi relativi. Essa richiederà unicamente le informazioni ed i dati necessari per adempiere alle sue responsabilità in base alla presente Convenzione. Essa adotterà ogni precauzione per proteggere la riservatezza delle informazioni sulle attività civili e militari e sugli impianti di cui viene a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione e, in particolare, si atterrà alle disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Protezione della Riservatezza.
6. Nell'intraprendere le attività di verifica, l'Organizzazione prenderà in considerazione provvedimenti per sfruttare i benefici dei progressi scientifici e tecnologici.
7. I costi delle attività dell'Organizzazione saranno pagati dagli Stati Parte in conformità con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite, modificata in maniera da tener conto delle differenze tra l'appartenenza alle Nazioni Unite ed alla presente Organizzazione, con riserva delle disposizioni degli Articoli IV e V. I contributi finanziari degli Stati Parte alla Commissione Preparatoria saranno dedotti in maniera appropriata dai loro contributi al bilancio regolare. Il bilancio dell'Organizzazione comprenderà due capitoli separati, uno relativo ai costi amministrativi e di altra natura, ed uno relativo ai costi di verifica.
8. Un membro dell'Organizzazione che è in arretrato nel pagamento del suo contributo finanziario all'Organizzazione perderà il diritto di voto nell'Organizzazione qualora l'importo dei suoi arretrati sia pari o eccedente all'importo del contributo dovuto per i precedenti due anni completi. La Conferenza degli Stati Parte, tuttavia, potrà consentire a tale membro di votare se ritiene che l'inadempimento dei pagamenti sia dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà del membro.
B. La Conferenza degli Stati Parte
Composizione, procedure e processi decisionali
9. La Conferenza degli Stati Parte (di seguito denominata «la Conferenza») sarà composta da tutti i membri della presente Organizzazione. Ciascun membro avrà un rappresentante nella Conferenza, che potrà essere accompagnato da supplenti e da consiglieri.
10. La prima sessione della Conferenza sarà convocata dal Depositario non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
11. La Conferenza si riunirà in sessioni regolari che avranno luogo annualmente salvo se decide diversamente.
12. Saranno convocate sessioni speciali della Conferenza:
a) quando deciso dalla Conferenza;
b) quando richiesto dal Consiglio Esecutivo;
c) quando richiesto da ogni membro e appoggiato da un terzo dei membri;
d) in conformità con il paragrafo 22, per effettuare una revisione del funzionamento della presente Convenzione.
Fatto salvo il capoverso d), la sessione speciale sarà convocata non oltre 30 giorni dopo che il Direttore Generale avrà ricevuto la richiesta del Segretariato Tecnico, salvo se diversamente specificato nella richiesta.
13. La Conferenza sarà inoltre convocata sotto forma di una Conferenza di Emendamento secondo l'Articolo XV, paragrafo 2.
14. Le sessioni della Conferenza si svolgeranno presso la sede dell'Organizzazione, a meno che la Conferenza non decida diversamente.
15. La Conferenza adotterà il proprio regolamento di procedura. All'inizio di ciascuna sessione regolare, essa eleggerà il suo Presidente e tutti gli altri funzionari che potrebbero essere necessari. Essi rimarranno in carica fino a quando un nuovo Presidente ed altri funzionari non saranno eletti nella successiva sessione regolare.
16. La maggioranza dei membri dell'Organizzazione costituirà il quorum della Conferenza.
17. Ciascun membro dell'Organizzazione avrà un voto nella Conferenza.
18. La Conferenza adotterà decisioni su questioni di procedura a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Le decisioni sulle questioni di sostanza dovranno essere adottate per consenso nella misura del possibile. Qualora non si riesca a raggiungere un consenso nella decisione di un problema, il Presidente rimanderà ogni votazione per 24 ore e durante questo periodo farà ogni sforzo per agevolare l'ottenimento di un consenso e farà rapporto alla Conferenza al riguardo. Qualora non sia stato possibile pervenire ad un consenso al termine delle 24 ore, la Conferenza adotterà le decisioni con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sarà trattata come sostanziale, salvo se diversamente deciso dalla Conferenza, con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali.
Poteri e funzioni
19. La Conferenza è l'organo principale dell'Organizzazione. Esso considererà tutte le questioni, problemi o decisioni che rientrano negli scopi della presente Convenzione, comprese quelle relative ai poteri ed alle funzioni del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico. Essa può emanare raccomandazioni ed adottare decisioni su qualsiasi questione, problema o decisione connessa alla presente Convenzione sollevata da uno Stato Parte o portata alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.
20. La Conferenza vigilerà sull'attuazione della presente Convenzione e agirà al fine di promuoverne i fini. La Conferenza provvederà ad esaminare l'osservanza della presente Convenzione. Essa dovrà anche vigilare sulle attività del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico e potrà enunciare direttive in conformità con la presente Convenzione all'uno o all'altro organo nell'esercizio delle loro funzioni.
21. La Conferenza:
a) considererà ed adotterà nelle sue sessioni ordinarie, il rapporto, il programma ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione, presentati dal Consiglio Esecutivo, e prenderà in considerazione altri rapporti;
b) deciderà in merito alla scala di ripartizione dei contributi finanziari che dovranno essere pagati dagli Stati Parte in conformità con il paragrafo 7;
c) eleggerà i membri del Consiglio Esecutivo;
d) nominerà il Direttore Generale del Segretariato Tecnico (d'ora in poi denominato «Direttore Generale»);
e) approverà le regole di procedura del Consiglio Esecutivo presentate da quest'ultimo;
f) istituirà quegli organi sussidiari che riterrà necessari per l'esercizio delle sue funzioni in conformità con la presente Convenzione;
g) rafforzerà la cooperazione internazionale a scopi pacifici nel campo delle attività chimiche;
h) passerà in rassegna gli sviluppi scientifici e tecnologici che potrebbero pregiudicare il funzionamento della presente Convenzione ed in tale contesto, darà istruzioni al Direttore Generale al fine di istituire un Organo di consulenza scientifica per consentirgli, nello svolgimento delle sue funzioni, di fornire pareri specializzati nei settori della scienza e della tecnologia pertinenti alla presente Convenzione, alla Conferenza, al Consiglio Esecutivo o agli Stati Parte. L'Organo di consulenza scientifica sarà composto da esperti indipendenti nominati in conformità con il regolamento interno approvato dalla Conferenza;
i) esaminerà ed approverà nella sua prima sessione ogni progetto di accordo, disposizioni e direttive sviluppate dalla Commissione preparatoria;
j) istituirà nella sua prima sessione il Fondo volontario di assistenza in conformità con l'Articolo X;
k) prenderà i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza della presente Convenzione e risanare e rimediare ad ogni situazione che contravvenga alle disposizioni della presente Convenzione, in conformità con l'Articolo XII.
22. La Conferenza, non oltre un anno dopo lo scadere del quinto e del decimo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ed ogni altro momento entro tale periodo di tempo che potrà essere stabilito, potrà convenire, nel corso di sessioni speciali, di effettuare revisioni del funzionamento della presente Convenzione. Tali revisioni terranno conto di ogni sviluppo scientifico e tecnologico pertinente. Ad intervalli quinquennali successivi, se non diversamente deciso, saranno convocate ulteriori sessioni della Conferenza con lo stesso obiettivo.
C. Il Consiglio Esecutivo
Composizione, procedure e processo decisionale
23. Il Consiglio Esecutivo è composto da 41 membri. Ciascuno Stato Parte avrà diritto, in conformità con un principio di avvicendamento, di prestare servizio presso il Consiglio Esecutivo. I membri del Consiglio Esecutivo saranno eletti dalla Conferenza per un periodo di due anni. Al fine di assicurare il funzionamento effettivo della presente Convenzione, tenendo in debita considerazione particolarmente l'equa ripartizione geografica, l'importanza dell'industria chimica nonché gli interessi politici e di sicurezza, il Consiglio Esecutivo sarà composto come segue:
a) nove Stati Parte dell'Africa designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi nove Stati Parte, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali maggiormente significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potrà convenire di tener conto anche di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri;
b) nove Stati Parte dell'Asia designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che di questi nove Stati Parte, quattro membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali maggiormente significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potrà convenire di tener conto anche di altri fattori regionali nella designazione di questi quattro membri;
c) cinque Stati Parte dell'Europa Orientale designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi cinque Stati Parte, un membro sarà, di regola, costituito dallo Stato Parte dotato dell'industria chimica nazionale maggiormente significativa nella regione, sulla base di dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questo singolo membro;
d) sette Stati Parte dell'America Latina e dei Caraibi designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi sette Stati Parte, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali più significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potrà convenire di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri;
e) dieci Stati Parte dell'Europa Occidentale ed altri Stati, designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi dieci Stati Parte, cinque membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali più significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi cinque membri;
f) un ulteriore Stato Parte designato a rotazione dagli Stati Parte situati nelle regioni dell'Asia, dell'America Latina e dei Caraibi. Come criterio per questa designazione, rimane inteso che tale Stato Parte sarà un membro di tali regioni selezionato in base al principio di avvicendamento.
24. Per la prima elezione del Consiglio Esecutivo, 20 membri saranno eletti con un mandato di un anno, tenendo in considerazione le proporzioni numeriche di cui al paragrafo 23.
25. Successivamente alla completa attuazione degli Articoli IV e V, la Conferenza, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Esecutivo, può riesaminare la composizione del Consiglio Esecutivo tenendo conto dei mutamenti che potrebbero essersi verificati nei riguardi dei princìpi specificati al paragrafo 23 che disciplinano la sua composizione.
26. Il Consiglio Esecutivo elaborerà il proprio regolamento interno di procedura e lo sottoporrà alla Conferenza per approvazione.
27. Il Consiglio Esecutivo eleggerà, tra i suoi membri, il proprio Presidente.
28. Il Consiglio Esecutivo si riunirà in sessioni ordinarie. Tra le sessioni ordinarie, esso si riunirà ogni qualvolta si renda necessario per l'adempimento dei suoi poteri e delle sue funzioni.
29. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo avrà diritto ad un voto. Salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo adotterà decisioni su questioni di merito con una maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri. Il Consiglio Esecutivo adotterà le sue decisioni su questioni di procedura con una maggioranza semplice di tutti i suoi membri. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sarà trattata come di merito, salvo quando diversamente deciso dal Consiglio Esecutivo con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni di merito.
Poteri e funzioni
30. Il Consiglio Esecutivo è l'organo esecutivo dell'Organizzazione. Esso è responsabile nei confronti della Conferenza. Il Consiglio Esecutivo eserciterà i poteri e le funzioni che gli sono conferite in base alla presente Convenzione, nonché le funzioni che gli vengono delegate dalla Conferenza. Ciò facendo, esso agirà in conformità con le raccomandazioni decisioni e direttive della Conferenza e garantirà una loro adeguata e continua attuazione.
31. Il Consiglio Esecutivo promuoverà l'attuazione effettiva nonché l'osservanza della presente Convenzione. Esso farà opera di supervisione sulle attività del Segretariato Tecnico, coopererà con l'Autorità nazionale di ciascuno Stato Parte ed agevolerà le consultazioni e la cooperazione tra gli Stati Parte dietro loro richiesta.
32. Il Consiglio Esecutivo:
a) esaminerà e sottoporrà alla Conferenza il progetto di programma ed il progetto di bilancio dell'Organizzazione;
b) esaminerà e sottoporrà alla Conferenza il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione, il rapporto sullo svolgimento delle sue attività ed ogni rapporto speciale che ritenga opportuno o che la Conferenza dovesse richiedere;
c) prenderà provvedimenti per le sessioni della Conferenza compresa la preparazione di un progetto di ordine del giorno.
33. Il Consiglio Esecutivo può chiedere la convocazione di una sessione speciale della Conferenza.
34. Il Consiglio Esecutivo:
a) stipulerà accordi o intese con gli Stati e le Organizzazioni internazionali per conto dell'Organizzazione, con riserva dell'approvazione preliminare da parte della Conferenza;
b) stipulerà accordi con gli Stati Parte per conto dell'Organizzazione in connessione con l'Articolo X e farà opera di supervisione sul Fondo volontario di cui all'Articolo X;
c) approverà gli accordi o le intese connesse all'attuazione delle attività di verifica, negoziati dal Segretariato Tecnico con gli Stati Parte.
35. Il Consiglio Esecutivo esaminerà ogni questione o problema nell'ambito della sua competenza che riguarda la presente Convenzione e la sua attuazione, compresi dubbi relativi all'osservanza di tale Convenzione, e casi di nonosservanza, e, se del caso, informerà gli Stati Parte e sottoporrà il problema o il caso all'attenzione della Conferenza.
36. Nel prendere in esame casi di dubbi o preoccupazioni relative all'osservanza e di casi di non-osservanza, compreso tra l'altro, l'abuso dei diritti previsti in base alla presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo, si consulterà con gli Stati Parte coinvolti, e, se del caso, chiederà allo Stato Parte di adottare provvedimenti per risanare la situazione entro un termine specificato. Se il Consiglio Esecutivo ritiene che vi sia necessità di un'ulteriore azione, esso adotterà, tra l'altro uno o più delle seguenti misure:
a) informerà tutti gli Stati Parte del problema o della questione;
b) sottoporrà il problema o la questione all'attenzione della Conferenza;
c) formulerà raccomandazioni alla Conferenza sulle misure per risanare la situazione ed assicurare l'osservanza.
Il Consiglio Esecutivo, in casi di particolare gravità ed urgenza, sottoporrà il problema o la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, direttamente all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ed informerà contestualmente tutti gli Stati Parte di tale passo.
D. Segretariato Tecnico
37. Il Segretariato Tecnico assisterà la Conferenza ed il Consiglio Esecutivo nell'esercizio delle loro funzioni. Il Segretariato Tecnico effettuerà le misure di verifica disposte dalla presente Convenzione. Esso svolgerà le altre funzioni che gli sono demandate in base alla presente Convenzione, nonché le funzioni che gli sono delegate dalla Conferenza e dal Consiglio Esecutivo.
38. Il Segretariato Tecnico:
a) preparerà e sottoporrà al Consiglio Esecutivo un progetto di programma ed il progetto di bilancio preventivo dell'Organizzazione;
b) preparerà e sottoporrà al Consiglio Esecutivo un progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione ed ogni altro rapporto che la Conferenza o il Consiglio Esecutivo possono richiedere;
c) fornirà un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al Consiglio esecutivo ed al Consiglio Esecutivo;
d) inoltrerà comunicazioni per conto dell'Organizzazione agli Stati Parte e le riceverà da loro, in relazione a questioni pertinenti all'attuazione della presente Convenzione;
e) fornirà assistenza tecnica e valutazioni tecniche agli Stati Parte per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, inclusa la valutazione dei composti chimici inclusi nelle tabelle o non inclusi.
39. Il Segretariato Tecnico:
a) negozierà accordi o intese con gli Stati Parte relative all'attuazione delle attività di verifica, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio Esecutivo;
b) non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, coordinerà l'istituzione ed il mantenimento, da parte degli Stati Parte, di depositi permanenti di emergenza e di assistenza umanitaria in conformità con l'Articolo X, paragrafi 7 b) e c). Il Segretariato Tecnico può ispezionare i materiali giacenti in detti depositi. L'elenco dei materiali che dovranno essere immagazzinati sarà considerato ed approvato dalla Conferenza ai sensi del paragrafo 21 i) sopra;
c) amministrerà il fondo volontario di cui all'Articolo X, compilerà le dichiarazioni rese dagli Stati Parte e registrerà, se richiesto, accordi bilaterali conclusi tra gli Stati Parte o tra uno Stato parte e l'Organizzazione ai fini dell'Articolo X.
40. Il Segretariato Tecnico informerà il Consiglio Esecutivo di qualsiasi problema sorto nell'adempimento delle sue funzioni, compresi dubbi, ambiguità o incertezze riguardo all'osservanza della presente Convenzione di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle attività di verifica e che non sia stato in grado di risolvere o di chiarire attraverso consultazioni con lo Stato Parte interessato.
41. Il Segretariato Tecnico includerà un Direttore Generale che ne sarà il capo ed il principale funzionario amministrativo, gli ispettori ed il personale scientifico, tecnico e di altra natura che potrebbe essere richiesto.
42. L'Ispettorato sarà una unità del Segretariato Tecnico e agirà sotto la supervisione del Direttore Generale.
43. Il Direttore Generale sarà nominato dalla Conferenza su proposta del Consiglio Esecutivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile per un ulteriore mandato, ma non oltre.
44. Il Direttore Generale sarà responsabile nei confronti della Conferenza e del Consiglio Esecutivo per quanto riguarda la nomina del personale, e l'organizzazione ed il funzionamento del Segretariato Tecnico. Il criterio principale per l'assunzione del personale e la determinazione delle condizioni di servizio sarà la necessità di garantire il massimo livello di efficienza, di competenza e di integrità. Solo i cittadini degli Stati Parte potranno prestare servizio in qualità di Direttore Generale, di ispettori o di altri membri del personale professionale ed impiegatizio. Si terrà in debita considerazione l'importanza di reclutare il personale su una base geografica la più ampia possibile. Le assunzioni saranno basate sul principio del minimo necessario per consentire un corretto espletamento delle responsabilità del Segretariato Tecnico.
45. Il Direttore Generale sarà responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Organo scientifico di consulenza di cui al paragrafo 21 h). Il Direttore Generale, in consultazione con gli Stati Parte, nominerà i membri dell'Organo scientifico di consulenza, che presteranno servizio nella loro capacità individuale. I membri dell'Organo saranno nominati in base alla loro competenza nei particolari settori scientifici pertinenti all'attuazione della presente Convenzione. Il Direttore Generale può anche, se del caso, in consultazione con i membri dell'Organo, istituire gruppi di lavoro provvisori di esperti scientifici per fornire raccomandazioni su punti specifici. Riguardo a quanto sopra, gli Stati Parte possono sottoporre liste di esperti al Direttore Generale.
46. Nell'espletamento delle loro funzioni, il Direttore Generale, gli ispettori e gli altri membri del personale non cercheranno o riceveranno istruzioni da qualunque Governo o da ogni altra fonte esterna all'Organizzazione. Essi si asterranno da ogni azione che potrebbe incidere sul loro status di funzionari internazionali responsabili solo dinnanzi alla Conferenza ed al Consiglio Esecutivo.
47. Ciascuno Stato Parte rispetterà il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore Generale, degli ispettori e degli altri membri del personale e non tenterà di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilità.
E. Privilegi ed immunità
48. L'Organizzazione godrà, sul territorio ed in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, di quella capacità giuridica e di quei privilegi ed immunità necessari all'esercizio delle sue funzioni.
49. I delegati degli Stati Parte, assieme ai loro supplenti e consiglieri, i rappresentanti designati presso il Consiglio Esecutivo assieme ai loro supplenti e consiglieri, il Direttore Generale, ed il personale dell'Organizzazione, godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l'Organizzazione.
50. La capacità giuridica, i privilegi e le immunità di cui nel presente Articolo saranno definiti in accordi tra l'Organizzazione e gli Stati Parte, come pure in un accordo tra l'Organizzazione e lo Stato in cui la sede dell'Organizzazione ha luogo. Tali accordi dovranno essere considerati ed approvati dalla Conferenza secondo il paragrafo 21 i).
51. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 48 e 49, i privilegi e le immunità di cui godono il Direttore Generale ed il personale del Segretariato Tecnico durante la conduzione delle attività di verifica saranno quelli stabiliti nella Parte II, Sezione B dell'Annesso sulle Verifiche.
Articolo IX
Consultazioni, cooperazione ed investigazioni
1. Gli Stati Parte si consulteranno e coopereranno, direttamente tra di loro, o attraverso l'Organizzazione o tramite altre procedure internazionali appropriate, comprese le procedure nel quadro delle Nazioni Unite ed in conformità con la sua Carta, su qualsiasi questione che possa essere sollevata in relazione all'oggetto ed agli scopi o all'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Senza pregiudicare il diritto di ogni Stato Parte di richiedere un'ispezione su sfida, gli Stati Parte dovranno, quando possibile, fare innanzitutto ogni sforzo per chiarire e risolvere mediante lo scambio di informazioni e consultazioni tra loro, ogni circostanza la quale possa dare adito a dubbi circa l'osservanza della Convenzione o che possa far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Uno Stato Parte che riceve una richiesta da un altro Stato Parte al fine di chiarire qualunque questione che lo Stato Parte richiedente ritiene possa causare tali dubbi o preoccupazioni, fornirà allo Stato Parte richiedente il prima possibile, ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo la richiesta, informazioni sufficienti a chiarire il dubbio o la preoccupazione sollevata assieme ad una spiegazione su come le informazioni fornite risolvono la questione. Nulla nella presente Convenzione pregiudicherà il diritto di due o più Stati Parte di stabilire di comune accordo ispezioni, o ogni altra procedura tra di loro per chiarire e risolvere ogni questione la quale possa suscitare dubbi circa l'osservanza della Convenzione o far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Tali provvedimenti non dovranno pregiudicare i diritti e gli obblighi di ogni Stato Parte in base alle altre disponibilità della presente Convenzione.
Procedura per richiedere un chiarimento
3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di fornire assistenza per chiarire qualunque questione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione di un altro Stato Parte. Il Consiglio Esecutivo fornirà appropriate informazioni in suo possesso relative a tale preoccupazione.
4. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere chiarimenti da un altro Stato Parte su qualunque situazione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione. In tal caso, è disposto quanto segue:
a) il Consiglio Esecutivo inoltrerà la richiesta di chiarimenti allo Stato Parte interessato tramite il Direttore Generale non oltre 24 ore dopo averla ricevuta;
b) lo Stato Parte richiesto fornirà i chiarimenti al Consiglio Esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo aver ricevuto la relativa richiesta;
c) il Consiglio Esecutivo prenderà nota dei chiarimenti e li inoltrerà allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averli ricevuti;
d) se lo Stato Parte richiedente ritiene che i chiarimenti sono insufficienti, avrà diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere dallo Stato Parte richiesto ulteriori chiarimenti;
e) al fine di ottenere gli ulteriori chiarimenti richiesti secondo il capoverso d), il Consiglio Esecutivo può invitare il Direttore Generale a costituire un gruppo di esperti provenienti dal Segretariato Tecnico o, se un personale appropriato non è disponibile presso il Segretariato Tecnico, di altra provenienza per esaminare tutte le informazioni ed i dati disponibili pertinenti alla situazione che è causa della preoccupazione. Tale gruppo di esperti sottoporrà al Consiglio Esecutivo una relazione sui fatti investigati;
f) se lo Stato Parte richiedente considera che i chiarimenti ottenuti in base ai capoversi d) ed e) sono insoddisfacenti, avrà il diritto di richiedere una sessione speciale del Consiglio Esecutivo alla quale gli Stati Parte coinvolti che non sono membri del Consiglio Esecutivo avranno diritto di partecipare. In tale sessione speciale, il Consiglio Esecutivo prenderà in considerazione la questione e potrà raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.
5. Ciascuno Stato Parte avrà anche il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di chiarire qualunque situazione che è stata considerata ambigua o che ha fatto sorgere preoccupazioni circa un'eventuale inosservanza della presente Convenzione. Il Consiglio Esecutivo risponderà fornendo tutta l'assistenza appropriata.
6. Il Consiglio Esecutivo informerà gli Stati Parte circa qualsiasi richiesta di chiarimento fornita nel presente Articolo.
7. Se i dubbi o la preoccupazione di uno Stato Parte circa un'eventuale non-conformità non sono stati risolti entro 60 giorni dopo la presentazione della domanda di chiarimenti al Consiglio Esecutivo, o se tale Stato Parte ritiene che i suoi dubbi giustificano un'immediata considerazione del problema, fermo restando il suo diritto di richiedere un'ispezione su sfida, esso può richiedere una sessione speciale della Conferenza in conformità con l'Articolo VIII, paragrafo 12 c). In tale sessione speciale la Conferenza esaminerà la situazione e potrà raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.
Procedure per le ispezioni su sfida
8. Ciascuno Stato Parte ha il diritto di chiedere un'ispezione su sfida in loco di qualsiasi impianto o sito sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di ogni altro Stato Parte, unicamente al fine di chiarire e di risolvere ogni questione relativa ad un'eventuale inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione, e che questa ispezione sia condotta ovunque, senza indugio, da una squadra ispettiva designata dal Direttore Generale ed in conformità con l'Annesso sulle Verifiche.
9. Ciascun Stato Parte ha l'obbligo di limitare la richiesta d'ispezione all'ambito della presente Convenzione e di fornire nella richiesta d'ispezione tutte le informazioni appropriate in base alle quali è sorta una preoccupazione riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione, come specificato nell'Annesso sulle Verifiche. Ciascuno Stato Parte si asterrà da richieste d'ispezione senza fondamento, curando di evitare gli abusi. L'ispezione su sfida sarà effettuata unicamente allo scopo di determinare i fatti relativi all'eventuale inosservanza.
10. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, ciascun Stato Parte consentirà al Segretariato Tecnico di condurre ispezioni su sfida in loco secondo il paragrafo 8.
11. A seguito di una richiesta di ispezione su sfida di un impianto o di un sito, ed in conformità con le procedure disposte nell'Annesso sulle verifiche, lo Stato Parte ispezionato avrà:
a) il diritto e l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare la sua osservanza della presente Convenzione, ed a tal fine, mettere in grado la squadra ispettiva di adempiere al suo mandato;
b) l'obbligo di fornire l'accesso all'interno del sito richiesto unicamente allo scopo di determinare i fatti pertinenti alla preoccupazione circa l'eventuale inosservanza;
c) il diritto di adottare provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati, non connessi alla presente Convenzione.
12. Per quanto riguarda gli osservatori, è disposto quanto segue:
a) lo Stato Parte richiedente può, con riserva dell'accordo dello Stato Parte ispezionato, inviare un rappresentante il quale può essere un cittadino sia dello Stato Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo, per osservare la conduzione dell'ispezione su sfida;
b) lo Stato Parte ispezionato in tal caso concederà l'accesso all'osservatore in conformità con l'Annesso sulle Verifiche;
c) lo Stato Parte ispezionato, di regola, dovrà accettare l'osservatore proposto; qualora lo Stato Parte ispezionato manifestasse un rifiuto, tale fatto dovrà essere segnalato nel rapporto finale.
13. Lo Stato Parte richiedente presenterà una richiesta d'ispezione per un'ispezione su sfida in loco al Consiglio Esecutivo, e contestualmente al Direttore Generale per immediata trattazione.
14. Il Direttore Generale si accerterà immediatamente che la richiesta d'ispezione è conforme ai criteri specificati alla Parte X, paragrafo 4 dell'Annesso sulle Verifiche e, se necessario, fornirà assistenza allo Stato Parte richiedente per compilare in maniera adeguata la richiesta d'ispezione. Quando la richiesta d'ispezione soddisfa i criteri stabiliti, possono aver inizio i preparativi per l'ispezione su sfida.
15. Il Direttore Generale trasmetterà la richiesta d'ispezione allo Stato Parte ispezionando non meno di 12 ore prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva al punto di entrata.
16. Dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, il Consiglio Esecutivo prenderà conoscenza dei provvedimenti del Direttore Generale relativi alla richiesta e manterrà il caso sotto esame per l'intera durata della procedura d'ispezione. Le sue deliberazioni tuttavia non ritarderanno il processo d'ispezione.
17. Il Consiglio Esecutivo, non oltre 12 ore dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, può decidere a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi membri di opporsi allo svolgimento dell'ispezione su sfida qualora consideri che la richiesta d'ispezione sia frivola, abusiva o che esuli chiaramente dall'ambito della Convenzione come prescritto al paragrafo 8. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato non hanno voce in capitolo in questa decisione. Se il Consiglio Esecutivo decide contro l'ispezione su sfida, i preparativi saranno interrotti, nessuna ulteriore azione connessa alla richiesta d'ispezione sarà intrapresa e gli Stati Parte interessati saranno informati in merito.
18. Il Direttore Generale emetterà un mandato d'ispezione per la conduzione dell'ispezione su sfida. Il mandato ispettivo consiste nella richiesta d'ispezione di cui ai paragrafi 8) e 9) tradotta in termini operativi, e dovrà essere conforme alla richiesta d'ispezione.
19. L'ispezione su sfida sarà condotta in conformità con la Parte X, oppure, in caso di uso asserito secondo la Parte XI dell'Annesso sulle verifiche. La squadra ispettiva sarà guidata dal principio di condurre l'ispezione su sfida con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l'adempimento effettivo e tempestivo della propria missione.
20. Lo Stato Parte ispezionato assisterà la squadra ispettiva durante tutta l'ispezione su sfida ed agevolerà il suo compito. Se lo Stato Parte ispezionato propone, secondo la Parte X, Sezione C dell'Annesso sulle Verifiche, procedure per dimostrare l'osservanza della Convenzione, alternative ad un accesso completo e globale, esso dovrà fare ogni ragionevole sforzo, attraverso consultazioni con la squadra ispettiva, per raggiungere un accordo sulle modalità per determinare i fatti, al fine di dimostrare la propria osservanza.
21. Il rapporto finale dovrà riportare le risultanze fattuali delle investigazioni nonché una valutazione da parte della squadra ispettiva del grado e della natura dell'accesso e della cooperazione concessi per una soddisfacente attuazione dell'ispezione su sfida. Il Direttore Generale trasmetterà prontamente il rapporto finale della squadra ispettiva allo Stato Parte richiedente, al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte. Il Direttore Generale inoltre trasmetterà prontamente al Consiglio Esecutivo le valutazioni dello Stato Parte richiedente e dello Stato Parte ispezionato, nonché le opinioni degli altri Stati Parte che potranno essere inoltrate al Direttore Generale a tal fine, e successivamente le farà avere a tutti gli Stati Parte.
22. Il Consiglio Esecutivo, in conformità con i propri poteri e funzioni, esaminerà il rapporto finale della squadra ispettiva non appena gli sarà stato presentato e prenderà in esame ogni eventuale preoccupazione riguardo al fatto che:
a) si sia effettivamente verificata una inosservanza;
b) la richiesta rientrava nell'ambito della presente Convenzione;
c) vi siano stati abusi del diritto di chiedere un'ispezione su sfida.
23. Qualora il Consiglio Esecutivo addivenga alla conclusione, nell'ambito dei propri poteri e funzioni, che ulteriori provvedimenti potrebbero essere necessari riguardo al Paragrafo 22, esso adotterà tutte le misure appropriate per risanare la situazione e garantire l'osservanza della presente Convenzione, comprese raccomandazioni specifiche alla Conferenza. In caso di abusi, il Consiglio Esecutivo esaminerà se lo Stato Parte richiedente debba farsi carico eventuali oneri economici derivanti dall'ispezione su sfida.
24. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato avranno il diritto di partecipare al processo di esame. Il Consiglio Esecutivo porterà a conoscenza degli Stati Parte e della successiva sessione della Conferenza i risultati dell'esame.
25. Se il Consiglio Esecutivo ha effettuato specifiche raccomandazioni alla Conferenza, la Conferenza prenderà provvedimenti in conformità con l'Articolo XII.
Articolo X
Assistenza e protezione contro le armi chimiche
1. Ai fini del presente Articolo, per «Assistenza» s'intende il coordinamento e la consegna agli Stati Parte di quanto necessario alla protezione contro le armi chimiche, compresi, inter alia, quanto segue:
- equipaggiamento per le rilevazioni e sistemi di allarme; equipaggiamento di protezione; equipaggiamento di decontaminazione e decontaminanti; antidoti medici e cure; ed ogni consiglio su qualunque di queste misure protettive.
2. Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di impedire il diritto di ogni Stato Parte di svolgere ricerca, sviluppare, produrre, acquistare, trasferire o utilizzare mezzi di protezione contro le armi chimiche per scopi non proibiti secondo la presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte s'impegna ad agevolare, ed avrà diritto di partecipare allo scambio più completo possibile di equipaggiamento, materiale ed informazioni scientifiche e tecnologiche sui mezzi di protezione contro le armi chimiche.
4. Per accrescere la trasparenza dei programmi nazionali relativi a fini di protezione, ciascuno Stato Parte fornirà annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sul suo programma, secondo procedure che dovranno essere esaminate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21 i).
5. Il Segretariato Tecnico istituirà, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, e manterrà per l'uso di ogni Stato Parte richiedente, una banca dati contenente informazioni liberamente disponibili sui vari mezzi di protezione contro le armi chimiche nonché ogni altra informazione che potrà essere fornita dagli Stati Parte.
Il Segretariato Tecnico, inoltre, nell'ambito delle risorse che ha a disposizione, e su richiesta di uno Stato Parte fornirà pareri di esperti ed assisterà lo Stato Parte nell'individuare come i suoi programmi per lo sviluppo ed il miglioramento di una capacità di protezione contro le armi chimiche possano essere attuati.
6. Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di frapporre ostacoli al diritto degli Stati Parte di richiedere e di fornire assistenza a livello bilaterale, e di stipulare accordi individuali con gli altri Stati Parte riguardo alla fornitura di aiuti di emergenza.
7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a fornire assistenza attraverso l'Organizzazione ed a tal fine intende adottare una o più delle seguenti misure:
a) contribuire al fondo volontario di assistenza che dovrà essere istituito dalla Conferenza nella sua prima sessione;
b) stipulare, se possibile non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, accordi con l'Organizzazione riguardo alla fornitura, su richiesta, di assistenza;
c) dichiarare, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, il tipo di assistenza che potrebbe fornire in risposta ad un appello da parte dell'Organizzazione. Se tuttavia, uno Stato Parte non è successivamente in grado di fornire l'assistenza prevista nella sua dichiarazione, esso resta obbligato a fornire assistenza secondo il presente paragrafo.
8. Ciascuno Stato Parte ha diritto di chiedere e, con riserva delle procedure stabilite ai paragrafi 9, 10 e 11, di ricevere assistenza e protezione contro l'uso o la minaccia di uso di armi chimiche qualora consideri che:
a) si sia fatto uso a suo danno di armi chimiche;
b) siano stati usati a suo danno agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra; oppure
c) sia minacciato da azioni o attività di qualsiasi Stato, proibite per gli Stati Parte dall'Articolo I.
9. La richiesta, accompagnata dalle informazioni pertinenti, sarà sottoposta al Direttore Generale il quale la trasmetterà immediatamente al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parte. Il Direttore Generale inoltrerà immediatamente la richiesta agli Stati Parte che si siano offerti, in conformità con i paragrafi 7 b) e c) di inviare un'assistenza di emergenza in caso di uso di armi chimiche e di uso di agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra o un'assistenza umanitaria in caso di grave minaccia di uso di armi chimiche o in caso di grave minaccia di uso di agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra, allo Stato Parte interessato non oltre 12 ore dopo la ricezione della richiesta. Il Direttore Generale, non oltre 24 ore dopo aver ricevuto la richiesta, aprirà un'inchiesta al fine di fornire fondate evidenze per ulteriori provvedimenti. Egli dovrà completare l'inchiesta entro 72 ore ed inoltrare un rapporto al Consiglio Esecutivo. Qualora occorrano tempi supplementari per completare l'inchiesta, entro lo stesso periodo sarà inviato un rapporto provvisorio. Il tempo aggiuntivo necessario per l'inchiesta non dovrà oltrepassare 72 ore. Tuttavia la durata dell'inchiesta potrà essere estesa per periodi analoghi. Alla fine di ciascun periodo addizionale dovranno essere sottoposti i rapporti elaborati al Consiglio Esecutivo. L'inchiesta dovrà stabilire nei modi dovuti ed in conformità con le richieste e le informazioni che accompagnano la richiesta, i fatti pertinenti relativi alla richiesta nonché il tipo e la portata dell'assistenza e della protezione supplementari richieste.
10. Il Consiglio Esecutivo si riunirà non oltre 24 ore dopo aver ricevuto un rapporto d'inchiesta, per esaminare la situazione. Nelle successive 24 ore deciderà a maggioranza semplice se impartire o meno istruzioni al Segretariato Tecnico per fornire assistenza supplementare. Il Segretariato Tecnico trasmetterà immediatamente a tutti gli Stati Parte ed Organizzazioni internazionali pertinenti il rapporto d'inchiesta e le decisioni adottate dal Consiglio Esecutivo. Qualora il Consiglio Esecutivo abbia deciso in tal senso, il Direttore Generale fornirà un'assistenza immediata. A tal fine, il Diretto Generale potrà cooperare con lo Stato Parte richiedente, altri Stati Parte e le Organizzazioni internazionali pertinenti. Gli Stati Parte faranno ogni possibile sforzo per fornire assistenza.
11. Qualora le informazioni provenienti da inchieste in corso o da altre fonti affidabili provino in maniera sufficiente che l'uso di armi chimiche ha causato vittime e che sono indispensabili provvedimenti immediati, il Direttore Generale ne darà notifica a tutti gli Stati Parte ed adotterà urgenti misure di assistenza, avvalendosi delle risorse che la Conferenza ha messo a disposizione per le emergenze. Il Direttore Generale manterrà il Consiglio Esecutivo informato dalle azioni intraprese in conformità con il presente paragrafo.
Articolo XI
Sviluppo economico e tecnologico
1. Le disposizioni della presente Convenzione saranno attuate in modo da evitare di frapporre ostacoli allo sviluppo economico o tecnologico degli Stati Parte, nonché alla cooperazione internazionale nel campo delle attività chimiche per fini non proibiti in base alla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, composti chimici ed attrezzature e strumentazioni per la produzione, la lavorazione o l'uso di composti chimici per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione.
2. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione e senza pregiudizio per i princìpi e le regole applicabili nel diritto internazionale, gli Stati Parte:
a) avranno il diritto, individualmente o collettivamente, di condurre ricerca su composti chimici, di svilupparli, produrli, acquistarli, conservarli, trasferirli ed usarli;
b) agevoleranno, ed avranno diritto di instaurare tra di loro lo scambio più completo possibile di composti chimici, attrezzature ed informazioni scientifiche e tecniche relative allo sviluppo e all'applicazione della chimica per scopi non proibiti dalla presente Convenzione;
c) non manterranno tra di loro alcuna restrizione, comprese quelle previste da qualsiasi accordo internazionale, incompatibile con gli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, che limiterebbe o impedirebbe il commercio, lo sviluppo e la promozione di conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo della chimica per scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici;
d) non utilizzeranno la presente Convenzione come base per applicare qualsiasi provvedimento diverso da quelli previsti o consentiti in base alla presente Convenzione né useranno qualsiasi altro accordo internazionale per il perseguimento di un obiettivo incompatibile con tale Convenzione;
e) si impegnano a riformare i propri regolamenti nazionali esistenti nel campo del commercio per i composti chimici al fine di renderli compatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
Articolo XII
Provvedimenti per risolvere una situazione ed assicurare l'osservanza, ivi comprese le sanzioni
1. La Conferenza adotterà le necessarie misure stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 per assicurare l'osservanza della presente Convenzione e risolvere e portare rimedio ad ogni situazione che contravvenga con le disposizioni della presente Convenzione. Nel considerare i provvedimenti da adottare in conformità con il presente paragrafo, la Conferenza terrà conto di tutte le informazioni e raccomandazioni sui problemi presentati dal Consiglio Esecutivo.
2. Nei casi in cui uno Stato Parte sia stato richiesto dal Consiglio Esecutivo di adottare provvedimenti per risolvere una situazione che presenta problemi per quanto riguarda l'osservanza della Convenzione, e qualora lo Stato Parte manchi di eseguire la richiesta entro il termine specificato, la Conferenza potrà, tra l'altro, dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, limitare o sospendere i diritti ed i privilegi dello Stato Parte in base alla presente Convenzione fino a quando non avrà intrapreso le azioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione.
3. Qualora gravi danni all'oggetto ed allo scopo della presente Convenzione derivino da attività proibite in base alla presente Convenzione, in particolare dall'Articolo I, la Conferenza potrà raccomandare misure collettive agli Stati Parte in conformità con il diritto internazionale.
4. La Conferenza sottoporrà, in casi di particolare gravità, la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Articolo XIII
Relazione con altri accordi internazionali
Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di limitare in qualsiasi maniera o di diminuire gli obblighi assunti da ogni Stato in base al Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o di altri gas, e di metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, ed in base alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.
Articolo XIV
Risoluzione delle controversie
1. Qualora sorgano controversie riguardo all'attuazione o all'interpretazione della presente Convenzione, esse saranno risolte in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione ed in conformità con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
2. Quando una controversia sorga tra due o più Stati Parte, o tra uno o più Stati Parte e l'Organizzazione, concernente l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione, le Parti interessate si consulteranno reciprocamente in vista di una soluzione rapida della controversia per mezzo di negoziati o di altri mezzi pacifici a discrezione delle Parti, compreso il ricorso ad appropriati organi della presente Convenzione, nonché il ricorso di comune accordo alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità con lo Statuto della Corte. Gli Stati Parte coinvolti manterranno il Consiglio Esecutivo informato delle azioni intraprese.
3. Il Consiglio Esecutivo può contribuire alla soluzione di una controversia con qualsiasi mezzo gli sembri appropriato compresa l'offerta di buoni uffici, raccomandando agli Stati Parte alla controversia di iniziare il processo di soluzione di loro scelta, raccomandando un limite di tempo per ogni procedura stabilita.
4. La Conferenza esaminerà le questioni connesse alle controversie sollevate dagli Stati Parte o portate alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo. La Conferenza, se lo ritiene opportuno, istituirà o affiderà a degli organi le funzioni connesse alla soluzione di queste controversie in conformità con l'Articolo VIII, paragrafo 21 f).
5. Sia la Conferenza che il Consiglio Esecutivo hanno il potere soggetto ad autorizzazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di richiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che sorga nell'ambito delle attività dell'Organizzazione. Un accordo tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite sarà concluso a tal fine in conformità con l'Articolo VIII, paragrafo 34 a).
6. Il presente Articolo non pregiudica l'Articolo IX o le disposizioni relative a misure volte a risolvere una situazione e ad assicurare l'osservanza della Convenzione, comprese le sanzioni.
Articolo XV
Emendamenti
1. Ogni Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Ogni Stato Parte può anche proporre modifiche, come specificato al paragrafo 4 degli Annessi alla presente Convenzione. Le proposte di emendamento saranno soggette alle procedure previste ai paragrafi 21 e 3. Le proposte di modifiche, come specificato al paragrafo 4, saranno soggette alle procedure del paragrafo 5.
2. Il testo di una proposta d'emendamento sarà sottoposto al Direttore Generale per essere divulgato a tutti gli Stati Parte ed al Depositario. La proposta di emendamento sarà esaminata unicamente da una Conferenza di Revisione. Tale Conferenza di Revisione sarà convocata se un terzo o più degli Stati Parte notifica al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo la sua divulgazione di essere favorevole ad un ulteriore esame della proposta. La Conferenza di Revisione avrà luogo immediatamente dopo una regolare sessione della Conferenza a meno che gli Stati Parte richiedenti non richiedano una riunione più ravvicinata. In nessun caso la Conferenza di Revisione potrà aver luogo prima di 60 giorni dalla data di divulgazione della proposta di emendamento.
3. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione da tutti gli Stati Parte di cui al capoverso b) seguente:
a) se sono stati adottati dalla Conferenza di Revisione, mediante un voto affermativo della maggioranza di tutti gli Stati Parte senza che nessun Stato Parte abbia espresso un voto negativo; e
b) se sono stati ratificati o accettati da tutti gli Stati Parte che hanno espresso un voto positivo alla Conferenza di revisione.
4. Al fine di garantire l'efficienza e l'effettività della presente Convenzione, le disposizioni degli Annessi potranno essere modificate secondo il paragrafo 5, sempre che le modifiche proposte siano unicamente attinenti a questioni di carattere amministrativo o tecnico. Ogni modifica dell'Annesso sui composti chimici dovrà essere effettuato in conformità con il paragrafo 5. Le Sezioni A e C dell'Annesso sulla Riservatezza, Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, nonché le definizioni alla Parte I dell'Annesso sulle Verifiche che sono attinenti esclusivamente alle ispezioni su sfida, non dovranno essere soggette a modifiche secondo il paragrafo 5.
5. Le modifiche proposte di cui al paragrafo 4 dovranno essere effettuate in conformità con le seguenti procedure:
a) il testo delle modifiche proposte, dovrà essere trasmesso insieme alle necessarie informazioni, al Direttore Generale. Informazioni supplementari per la valutazione della proposta possono essere fornite da ogni Stato Parte e dal Direttore Generale. Il Direttore Generale comunicherà sollecitamente queste proposte ed informazioni a tutti gli Stati Parte, al Consiglio Esecutivo ed al Depositario;
b) non oltre 60 giorni dopo aver ricevuto la proposta, il Direttore Generale la valuterà per determinare tutte le sue possibili conseguenze sulle disposizioni e sull'attuazione della presente Convenzione, e comunicherà tali informazioni a tutti gli Stati Parte ed al Consiglio Esecutivo;
c) il Consiglio Esecutivo esaminerà la proposta alla luce delle informazioni di cui dispone, ivi compreso se la proposta è conforme ai criteri del paragrafo 4. Non oltre 90 giorni dopo averla ricevuta, il Consiglio Esecutivo notificherà la sua raccomandazione con adeguate spiegazioni a tutti gli Stati Parte, per considerazione. Gli Stati Parte ne accuseranno ricevuta entro 10 giorni;
d) se il Consiglio Esecutivo raccomanda a tutti gli Stati Parte di adottare la proposta essa sarà considerata come approvata se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione. Se il Consiglio Esecutivo raccomanda di respingere la proposta essa sarà considerata respinta se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione;
e) se una raccomandazione del Consiglio Esecutivo non ottiene l'approvazione come previsto al capoverso d), una decisione sulla proposta, relativa anche alla sua conformità o meno ai criteri del paragrafo 4, sarà esaminata come questione sostanziale dalla Conferenza nella sua seduta successiva;
f) il Direttore Generale notificherà a tutti gli Stati Parte ed al Depositario, qualunque decisione in base al presente paragrafo;
g) le modifiche approvate in base alla presente procedura entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte 180 giorni dopo la data di notifica, comunicata dal Direttore Generale, della loro approvazione a meno che un diverso periodo di tempo sia raccomandato dal Consiglio Esecutivo o deciso dalla Conferenza.
Articolo XVI
Durata e ritiro
1. La presente Convenzione avrà durata illimitata.
2. Ciascun Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, avrà diritto di denunciare la presente Convenzione qualora ritenga che eventi straordinari, connessi all'oggetto della presente Convenzione, hanno messo a repentaglio gli interessi supremi del suo Paese. Esso notificherà tale rinuncia 90 giorni in anticipo a tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio Esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica includerà una dichiarazione degli eventi straordinari che a suo parere hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi.
3. Il ritiro di uno Stato Parte da questa Convenzione non pregiudicherà in nessun modo l'obbligo degli Stati di continuare ad eseguire gli obblighi assunti in base a qualunque norma pertinente di diritto internazionale, in particolare il Protocollo di Ginevra del 1925.
Articolo XVII
Statuto degli Annessi
Gli Annessi formano parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione include gli Annessi.
Articolo XVIII
Firma
La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati prima della sua entrata in vigore.
Articolo XIX
Ratifica
La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati Firmatari secondo le loro rispettive procedure costituzionali.
Articolo XX
Adesione
Qualunque Stato che non firma la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore, può aderirvi in qualsiasi momento successivamente.
Articolo XXI
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore 180 giorni dopo la data di deposito del 65mo strumento di ratifica, ma in nessun caso prima di due anni dopo la sua apertura alla firma.
2. Per tutti gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione sono depositati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrerà in vigore il 30mo giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.
Articolo XXII
Riserve
Gli articoli della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve. Gli Annessi della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve incompatibili con il suo oggetto e con il suo scopo.
Articolo XXIII
Depositario
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato dal presente strumento quale Depositario della Convenzione e dovrà, tra l'altro:
a) informare sollecitamente tutti gli Stati firmatari ed aderenti della data di ciascuna firma, della data di deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione e della data di entrata in vigore della presente Convenzione, e della ricevuta di altre notifiche;
b) trasmettere copie debitamente certificate della presente Convenzione ai Governi di tutti gli Stati firmatari ed aderenti;
c) registrare la presente Convenzione in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo XXIV
Testi autentici
La presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Parigi, il 13.1.1993
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ANNESSO SUI COMPOSTI CHIMICI
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| Tabella 1 |(N. Registro |
| | CAS) |
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| A. COMPOSTI CHIMICI TOSSICI | |
|1) Alchile (Me, Et. n-Pr o i-Pr) fosfonofluori-| |
| dati di O-alchile (C. compreso il cicloalchile)| |
| es. Sarin: metilfosfonofluoridato di O-isopro-| |
| prile | (107-44-8) |
| Soman: metilfosfonofluoridato di pinacolile | (96-64-O) |
|2) N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfora-| |
| midocianidati di O-alchile (C. compreso il ci-| |
| cloalchile) | |
| es. Tabun: N,N-dimetilfosforamidocianato di| |
| O-etile | (77-81-6) |
|3) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonotioati| |
| di O-alchile (H o C. compreso il cicloalchile e| |
| di S-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile| |
| e sali alchilati o protonati corrispondenti | |
| es. VX: metilfosfonothioati di O-etile S-2-| |
| diisopropilaminoetile | (50782-69-9)|
|4) Solfoipriti: | |
| Solfuro di 1-cloroetile e di clorometile | (2625-76-5) |
| Iprite: solfuro di bis (2-cloroetile) | (505-60-2) |
| Bis (2-cloroetiltio)metano | (63869-13-6)|
| Sesquiprite: 1,2 bis (2-cloroetiltio)etano | (3563-36-8) |
| 1,3 Bis (2-cloroetiltio)n-propano | (63905-10-2)|
| 1,4 Bis (2-cloroetiltio)n-butano |(142868-93-7)|
| 1,5 Bis (2-cloroetiltio)n-pentano |(142868-94-8)|
| Etere di bis (2-cloroetiltiometile) | (63918-90-1)|
| Iprite-O: etere di bis (2-cloroetiltioetile) | (63918-89-8)|
|5) Lewisiti: | |
| Lewisite 1: 2-Clorovinildicloroarsina | (541-25-3) |
| Lewisite 2: Bis(2-clorovinil)cloroarsina |(40334-69-8) |
| Lewisite 3: Tris(2-clorovinil)arsina | (40334-70-1)|
|6) Azotoipriti | |
| HN1: Bis(2-cloroetile)etilammina | (538-07-8) |
| HN1: Bis(2-cloroetile)metilammina | (51-75-2) |
| HN1: Tris(2-cloroetile)ammina | (555-77-1) |
|7) Saxitossina | (35523-89-8)|
|8) Ricina | (9009-86-3) |
| | |
| B. PRECURSORI | |
|9) Fosfonil di-fluoruri d'alchile (Me, Et, n-Pr| |
| o i-Pr) | |
| es. DF: difluoruro di metilfosfonile | (676-99-3) |
|10) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfoniti di| |
| O-alchile (H o C compreso il cicloalchile) e di| |
| O 2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile| |
| e sali alchinati o protonati corrispondenti | |
| es. QL: metilfosfonite di O-etile e O-2 diiso-| |
| propilaminoetile | (5785-11-8) |
|11) Cloro Sarin: metilfosfonocloridrato di O-| |
| isopropile | (1445-76-7) |
|12) Cloro Soman: metilfosfonocloridrato di O-pi-| |
| nacolile | (7040-57-5) |
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ANNESSO SULL’ATTUAZIONE E LA VERIFICA
(Annesso sulle Verifiche)
(omissis)
PARTE IV (A)
Distruzione delle armi chimiche e verifica della loro distruzione in conformità dell'articolo IV
A. Dichiarazioni
Armi chimiche
1. La dichiarazione di armi chimiche presentata da uno Stato Parte in conformità con l'Articolo III, paragrafo 1, paragrafo 1 a) ii) deve contenere le seguenti informazioni:
a) quantità globale di ciascun composto chimico dichiarato;
b) ubicazione precisa di ogni impianto di stoccaggio delle armi chimiche, indicata mediante:
i) la sua denominazione;
ii) dati geografici;
iii) un diagramma preciso del sito, con una cartolina dei limiti di recinzione dell'impianto e l'ubicazione di silos/aree di stoccaggio all'interno dell'impianto;
c) l'inventario dettagliato di ciascun impianto di stoccaggio di armi chimiche, che specifichi:
i) i composti chimici definiti come armi chimiche secondo l'articolo II;
ii) munizioni e componenti non cariche, nonché dispositivi e materiali definiti come armi chimiche;
iii) materiale specificamente concepito per essere utilizzato direttamente in connessione con l'utilizzazione delle munizioni, componenti, dispositivi e materiali di cui al punto ii);
iv) composti chimici specificamente concepiti per essere utilizzati in connessione diretta con l'utilizzazione di munizioni, componenti, dispositivi o materiale di cui al punto ii).
2. Per la dichiarazione dei composti chimici di cui al paragrafo 1 c) i) è previsto quanto segue:
a) i composti chimici sono dichiarati in conformità con le tabelle figuranti nell'Annesso sui composti chimici;
b) trattandosi di un composto chimico non elencato nelle Tabelle dell'Annesso sui composti chimici, dovranno essere fornite le informazioni necessarie per una eventuale iscrizione del composto chimico nella Tabella appropriata, compresa la tossicità del prodotto allo stato puro. Trattandosi di un precursore, dovranno essere indicate la tossicità e la natura del prodotto finale principale o dei prodotti finali principali;
c) i composti chimici sono identificati con la loro denominazione chimica, secondo la nomenclatura in vigore dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (UICPA), la loro formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito. Per un precursore, devono essere indicate la tossicità e l'identità del prodotto principale finale, o dei prodotti principali finali;
d) trattandosi di una miscela di due o più prodotti chimici, ciascun prodotto chimico sarà identificato e la percentuale di ciascuno sarà fornita, e la miscela sarà dichiarata nella categoria del composto chimico più tossico. Se un componente di un'arma chimica binaria consiste nella miscela di due o più prodotti chimici, ciascun composto chimico sarà identificato e sarà indicata la percentuale di ciascuno;
e) le armi chimiche binarie sono dichiarate secondo il prodotto finale pertinente, nell'ambito delle categorie di armi chimiche specificate al paragrafo 16. Le informazioni supplementari seguenti sono fornite per ciascun tipo di munizione/dispositivo chimico binario:
i) denominazione chimica del prodotto finale tossico;
ii) composizione chimica e quantitativo di ciascun componente;
iii) rapporto ponderato effettivo tra i componenti;
iv) indicazione del componente considerato come il componente-chiave;
v) quantità prevista del prodotto finale tossico, calcolato su una base stoechiometrica a partire dal componente chiave, ponendo un rendimento del 100 per cento. Una quantità dichiarata (in tonnellate) del componente chiave destinato ad un prodotto finale tossico specifico è considerata come equivalente alla quantità (in tonnellate) di detto prodotto finale calcolata su una base stoechiometrica, ponendo un rendimento del 100%;
f) per quanto concerne le armi chimiche a componenti multiple, la dichiarazione è analoga quella prevista per le armi chimiche binarie;
g) per ciascun composto chimico, deve essere dichiarato il tipo di stoccaggio (munizioni, componenti, dispositivi, materiali o contenitori per prodotti alla rinfusa). Per ciascun tipo di stoccaggio, deve essere specificato quanto segue:
i) tipo;
ii) dimensioni o calibro;
iii) numero degli elementi;
iv) peso nominale della carica chimica per elemento;
h) per ciascun composto chimico deve essere dichiarato il peso totale attuale sul sito di stoccaggio;
i) inoltre, per i composti chimici immagazzinati alla rinfusa, deve essere dichiarata la percentuale del composto puro, se è nota.
3. Per ciascun tipo di munizioni e di componenti non cariche, di dispositivi o di materiale di cui al paragrafo 1 c) ii), devono essere fornite le seguenti informazioni:
a) numero degli elementi;
b) volume nominale della carica per elemento;
c) carica chimica prevista per questi elementi.
Dichiarazioni di armi chimiche presentate secondo l'Articolo III, paragrafo 1 a) iii)
4. La dichiarazione di armi chimiche secondo l'Articolo III, paragrafo 1 a) iii), deve contenere tutte le informazioni previste nei paragrafi 1 a 3 precedenti. Lo Stato Parte sul cui territorio si trovano le armi chimiche deve adottare, di concerto con l'altro Stato, i provvedimenti necessari con l'altro Stato per garantire che le dichiarazioni siano effettuate. Se lo Stato Parte sul cui territorio le armi chimiche sono localizzate, non è in grado di adempiere ai suoi obblighi in base al presente paragrafo, esso dovrà darne spiegazioni.
Dichiarazioni di quantitativi trasferiti o ricevuti anteriormente
5. Uno Stato Parte che ha trasferito o ricevuto armi chimiche a partire dal 1 gennaio 1946 deve dichiarare questi trasferimenti o quantitativi ricevuti secondo l'Articolo III, paragrafo 1 a) iv) a condizione che il quantitativo trasferito o ricevuto superi una tonnellata annua per composto all'anno in contenitori e/o sotto forma di munizioni. Tale dichiarazione sarà effettuata secondo le modalità d'inventario specificate ai paragrafi 1 e 2. Tale dichiarazione deve altresì indicare i paesi fornitori, i paesi destinatari, le date dei trasferimenti o di ricevimento, e con la maggior precisione possibile, l'ubicazione attuale degli elementi trasferiti. Se non tutte le informazioni specificate sono disponibili per i trasferimenti effettuati e per i quantitativi ricevuti durante il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1946 ed il 1 gennaio 1970, lo Stato Parte dovrà fornire ogni informazione ancora in suo possesso e dichiarare i motivi per i quali non può presentare una dichiarazione completa.
Presentazione del piano generale di distruzione delle armi chimiche
6. Il piano generale di distruzione delle armi chimiche presentato secondo l'Articolo III, paragrafo 1 a) v) fornisce un panorama del programma nazionale di distruzione delle armi chimiche dello Stato Parte, nonché informazioni sugli sforzi di tale Stato Parte per conseguire gli obiettivi di distruzione stabiliti nella Convenzione. Il piano prevede:
a) un programma generale di distruzione, indicante i tipi e le quantità approssimative di armi chimiche da distruggere durante ciascun periodo annuale di distruzione in ogni impianto di distruzione esistente e, se possibile, per ogni installazione di distruzione di armi chimiche prevista;
b) il numero degli impianti di distruzione di armi chimiche esistenti o previste che saranno in funzione per tutto il periodo di distruzione;
c) per ciascun impianto di distruzione di armi chimiche esistente o previsto:
i) denominazione e localizzazione;
ii) tipi e quantità approssimative di armi chimiche da distruggere, nonché il tipo (ad esempio agenti nervini o agenti vescicanti) e la quantità approssimativa di carica chimica;
d) i piani ed i programmi di formazione del personale per il funzionamento degli impianti di distruzione;
e) norme nazionali in materia di sicurezza e di emissioni cui devono conformarsi gli impianti di distruzione esistenti;
f) informazioni sulla elaborazione di nuovi metodi per la distruzione di armi chimiche e per il miglioramento dei metodi esistenti;
g) stime dei costi di distruzione delle armi chimiche;
h) ogni questione tale da avere un impatto negativo sul programma di distruzione nazionale.
B. Provvedimenti di chiusura e di allestimento degli impianti di stoccaggio
7. Al più tardi al momento della presentazione della sua dichiarazione di armi chimiche, uno Stato Parte adotta i provvedimenti che ritiene opportuni per chiudere i suoi impianti di stoccaggio, ed impedisce ogni spostamento delle armi chimiche al di fuori degli impianti, salvo ai fini della loro distruzione.
8. Lo Stato parte vigila affinché le armi chimiche nei suoi impianti di stoccaggio siano configurate in modo tale che sia possibile accedervi agevolmente ai fini della verifica secondo i paragrafi 37 e 49.
9. Per tutto il tempo in cui un impianto di stoccaggio rimane chiuso ad ogni spostamento di armi chimiche fuori dall'impianto, salvo che per fini di distruzione, lo Stato Parte può proseguire, nell'impianto, le attività di manutenzione corrente, compresa la manutenzione corrente delle armi chimiche; i controlli di sicurezza e le attività collegate alla sicurezza fisica; nonché la preparazione delle armi chimiche ai fini della loro distruzione.
10. Non fanno parte delle attività di manutenzione delle armi chimiche:
a) la sostituzione di agenti o di corpi di munizione;
b) la modifica delle caratteristiche originali delle munizioni, di loro parti o componenti.
11. Tutte le attività di manutenzione sono soggette al monitoraggio del Segretariato Tecnico.
C. Distruzione
Princìpi e metodi di distruzione delle armi chimiche
12. Per «distruzione di armi chimiche» si intende un processo con il quale i composti chimici sono trasformati in maniera essenziale irreversibile in una forma che non si presta alla produzione di armi chimiche e che rende, in maniera irreversibile, le munizioni ed altri dispositivi inutilizzabili in quanto tali.
13. Ciascun Stato Parte determina come distruggerà le armi chimiche, fermo restando che i seguenti metodi non potranno essere utilizzati: riversamento in qualunque tipo di acque, infossamento o combustione all'aria aperta. Le armi chimiche saranno distrutte unicamente in impianti specificamente designati ed appositamente concepiti ed equipaggiati.
14. Ciascuno Stato Parte si accerterà che i suoi impianti di distruzione di armi chimiche siano costruiti e gestiti in maniera da garantire la distruzione delle armi chimiche, e che il processo di distruzione possa essere verificato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Ordine di distruzione
15. L'ordine di distruzione delle armi chimiche è basato sugli obblighi specificati nell'Articolo I e negli altri Articoli della presente Convenzione, in particolare gli obblighi relativi alla verifica sistematica in loco. Esso tiene conto dell'interesse degli Stati Parte a poter beneficiare di una sicurezza non diminuita nel periodo di distruzione; di un rafforzamento della fiducia all'inizio della fase di distruzione; della graduale acquisizione di esperienza nel corso della distruzione delle armi chimiche, nonché del principio di fattibilità a prescindere dalla composizione effettiva degli arsenali e dei metodi scelti per la distruzione delle armi chimiche. L'ordine di distruzione è basato su un principio di livellamento.
16. Ai fini della distruzione, le armi chimiche dichiarate da ogni Stato Parte saranno divise in tre categorie:
Categoria 1: Armi chimiche fabbricate con i composti chimici della Tabella 1 e loro parti e componenti;
Categoria 2: Armi chimiche fabbricate con tutti gli altri composti chimici e loro parti e componenti;
Categoria 3: Munizioni e dispositivi non carichi, e materiale specificamente concepito per essere utilizzato direttamente in connessione con l'utilizzazione di armi chimiche.
17. Lo Stato Parte inizierà:
a) la distruzione delle armi chimiche della categoria 1 non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per tali armi e completerà tale distruzione non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Lo Stato Parte distruggerà le armi chimiche in conformità con le seguenti scadenze di distruzione:
i) Fase 1: non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, dovranno essere terminate le prove del primo impianto di distruzione. Almeno l'1 per cento delle armi chimiche della Categoria 1 dovrà essere distrutto non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione;
ii) Fase 2: almeno il 20 per cento delle armi chimiche della Categoria 1 dovrà essere distrutto non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione;
iii) Fase 3: almeno il 45 per cento delle armi chimiche della Categoria 1 dovrà essere distrutto non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione;
iv) Fase 4: tutti i composti chimici della Categoria 1 dovranno essere distrutti non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione;
b) la distruzione delle armi chimiche della Categoria 2 non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti e completerà la distruzione non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Le armi chimiche della Categoria 2 saranno distrutte con eguali incrementi annuali per tutto il periodo di distruzione. Il fattore di comparazione per queste armi è il peso dei prodotti chimici della Categoria 2;
c) la distruzione delle armi chimiche della Categoria 3 non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti armi e completerà la distruzione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Le armi chimiche della Categoria 3 saranno distrutte gradualmente con uguali incrementi annuali, per tutto il periodo di distruzione. Il fattore di comparazione per munizioni e dispositivi non carichi è espresso mediante il volume di carica nominale (m3), e, per il materiale, dal numero di elementi.
18. Per la distruzione delle armi chimiche binarie, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai fini dell'ordine di distruzione, la quantità dichiarata (in tonnellate) del componente chiave destinato ad uno specifico prodotto tossico finale è considerata come equivalente alla quantità (in tonnellate) di tale prodotto finale tossico calcolato su una base stoechiometrica, nell'ipotesi di un rendimento del 100%;
b) l'esigenza di distruggere una determinata quantità del componente chiave comporterà quella di distruggere una quantità corrispondente dell'altro componente, calcolata in base al rapporto di peso effettivo tra i componenti nel tipo considerato di munizioni/dispositivo chimico binario;
c) se la quantità dichiarata dell'altro componente è superiore a quella necessaria, in considerazione del rapporto di peso effettivo tra i componenti, l'eccedenza sarà distrutta nel corso dei primi due anni successivi all'inizio delle operazioni di distruzione;
d) alla fine di ogni anno di applicazione, lo Stato Parte può conservare una quantità dell'altro componente dichiarato, determinata sulla base del rapporto di peso effettivo tra i componenti presenti nel tipo considerato di munizione/dispositivo chimico binario.
19. Per quanto concerne le armi chimiche a componenti multipli, l'ordine di distruzione sarà analogo a quello previsto per le armi chimiche binarie.
Modifiche delle scadenze intermedie di distruzione
20. Il Consiglio esecutivo riesaminerà i piani generali di distruzione delle armi chimiche, presentati in conformità con l'Articolo III, paragrafo 1 a) v), ed in conformità con il paragrafo 6, tra l'altro, per valutare la loro conformità con l'ordine di distruzione stabilito nei paragrafi da 15 a 19. Il Consiglio esecutivo si consulterà con ogni Stato Parte il cui piano non è conforme, al fine di renderlo tale.
21. Qualora uno Stato Parte ritenga, a causa di circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà, di non poter raggiungere il livello di distruzione fissato per la Fase 1, la Fase 2 o la Fase 3 dell'ordine di distruzione delle armi chimiche della Categoria 1, esso può proporre che tali livelli siano modificati. Questa proposta dovrà essere fatta non oltre 120 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e dovrà contenere una spiegazione dettagliata dei motivi per i quali è presentata.
22. Ciascuno Stato Parte dovrà adottare tutti i necessari provvedimenti per garantire che le armi chimiche della Categoria 1 siano distrutte entro i termini di distruzione di cui al paragrafo 17 a), così come modificati in conformità con il paragrafo 21. Tuttavia, se uno Stato Parte ritiene che non riuscirà a distruggere la percentuale richiesta di armi chimiche della Categoria 1 entro il termine fissato per una delle fasi di distruzione intermedie, può chiedere al Consiglio esecutivo di raccomandare alla Conferenza di concedere allo Stato in questione una proroga del termine che detto Stato è tenuto a rispettare. Tale richiesta deve essere effettuata almeno 180 giorni prima dello scadere del termine di distruzione intermedio e dovrà contenere un esposto dettagliato dei motivi di tale richiesta nonché i piani che lo Stato Parte intende seguire al fine di essere in grado di adempiere al suo obbligo di rispettare il successivo termine di distruzione.
23. Qualora una proroga venga accordata, persiste per lo Stato Parte l'obbligo di conseguire il livello cumulativo fissato per la fase di distruzione successiva entro il termine stabilito per questa fase. Le proroghe concesse in conformità con la presente sezione, non modificano in alcun modo l'obbligo in cui si trova lo Stato Parte di completare la distruzione di tutte le armi chimiche della Categoria 1 non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Proroga del termine ultimo per il completamento della distruzione
24. Qualora uno Stato Parte ritenga di non essere in grado di completare la distruzione di tutte le armi chimiche della Categoria 1 non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, esso può chiedere al Consiglio esecutivo una proroga del termine ultimo di completamento della distruzione di tali armi chimiche. Tale richiesta dovrà essere effettuata non oltre nove anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
25. La richiesta dovrà contenere:
a) la durata della proroga richiesta;
b) un esposto dettagliato delle ragioni per le quali si richiede una proroga;
c) un piano di distruzione dettagliato per il periodo corrispondente alla proroga proposta e per il resto del periodo di distruzione iniziale di 10 anni.
26. La Conferenza, nella sua successiva sessione, adotterà una decisione in merito a tale richiesta, in base alla raccomandazione formulata dal Consiglio esecutivo. Qualunque proroga sarà concessa per il minimo necessario, ed in ogni caso lo Stato Parte è tenuto a terminare la distruzione di tutte le sue armi chimiche al massimo 15 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Il Consiglio esecutivo stabilisce le condizioni per la concessione della proroga, comprese le specifiche misure di verifica ritenute necessarie, nonché i provvedimenti specifici che lo Stato Parte deve prendere per risolvere i problemi nel suo programma di distruzione. I costi della verifica durante il periodo di proroga saranno ripartiti in conformità con il paragrafo 16 dell'Articolo IV.
27. Se la proroga è concessa, lo Stato Parte adotterà appropriate misure per rispettare tutte le scadenze successive.
28. Lo Stato Parte continuerà a presentare piani di distruzione annuali dettagliati in conformità con il paragrafo 29, nonché rapporti annuali sulla distruzione delle armi chimiche della Categoria 1 in conformità con il paragrafo 36, fino a quando tutte le armi chimiche della Categoria 1 non siano state distrutte. Inoltre lo Stato Parte dovrà fare rapporto al Consiglio esecutivo sulle sue attività di distruzione ad intervalli di 90 giorni al massimo per tutto il periodo della proroga. Il Consiglio esecutivo passerà in rassegna i progressi compiuti per quanto concerne la distruzione ed adotterà le misure necessarie per avere la prova scritta di questi progressi. Il Consiglio esecutivo fornisce agli Stati Parte, su richiesta, tutte le informazioni relative alle attività di distruzione svolte durante il periodo di proroga.
Piani di distruzione annuali dettagliati
29. I piani di distruzione annuali dettagliati che saranno presentati al Segretariato Tecnico non oltre 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformità con l'Articolo IV, paragrafo 7 a), dovranno specificare:
a) la quantità di ciascun tipo specifico di arma chimica da distruggere in ciascun impianto di distruzione e le date alle quali la distruzione di ciascun specifico tipo di armi chimiche deve essere terminata;
b) per ciascun impianto di distruzione di armi chimiche, uno schema dettagliato del sito indicante ogni modifica apportata agli schemi precedentemente forniti;
c) un programma dettagliato delle attività in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche per l'anno successivo, indicando i tempi richiesti per la progettazione, la costruzione o la modificazione dell'impianto, la sistemazione ed il controllo del materiale, la formazione degli operatori, nonché le operazioni di distruzione per ogni particolare tipo di armi chimiche, specificando i periodi di inattività previsti.
30. Lo Stato Parte fornisce informazioni dettagliate riguardo a ciascuno dei suoi impianti di distruzione di armi chimiche, al fine di aiutare il Segretariato Tecnico ad elaborare procedure d'ispezione preliminari da utilizzare nell'impianto.
31. Le informazioni dettagliate su ciascuno degli impianti di distruzione comportano i seguenti elementi:
a) denominazione, indirizzo e ubicazione;
b) schemi dettagliati e planimetrie dell'impianto;
c) schemi della sistemazione dell'impianto, schemi di processi e schemi della apparecchiature e delle tubature;
d) descrizioni tecniche dettagliate del materiale, inclusi gli schemi di progettazione e le specifiche degli strumenti necessari per: estrarre la carica chimica dalle munizioni, dai dispositivi e dai contenitori; immagazzinare provvisoriamente la carica chimica estratta; distruggere l'agente chimico; e distruggere le munizioni, i dispositivi ed i contenitori;
e) descrizioni tecniche dettagliate del procedimento di distruzione, compreso il tasso di scorrimento del materiale, le temperature e le pressioni, nonché il rendimento previsto dell'operazione di distruzione;
f) capacità progettata di impianto per ciascun tipo specifico di armi chimiche;
g) descrizione dettagliata dei prodotti per la distruzione, e metodo di eliminazione definitiva di tali prodotti;
h) descrizione tecnica dettagliata delle misure volte ad agevolare le ispezioni effettuate in conformità con la presente Convenzione;
i) descrizione dettagliata di ogni zona di immagazzinaggio provvisorio nell'impianto di distruzione che sarà utilizzata per il passaggio delle armi chimiche direttamente nell'installazione di distruzione, compresi gli schemi del sito e dell'impianto nonché le informazioni sulla capacità di stoccaggio per ciascun tipo specifico di arma chimica da distruggere nell'impianto;
j) descrizione dettagliata delle misure sanitarie e di sicurezza in vigore nell'impianto;
k) descrizione dettagliata dell'alloggio e dei locali di lavoro per gli ispettori;
l) misure suggerite per la verifica internazionale.
32. Lo Stato Parte fornisce, per ciascuno dei suoi impianti di distruzione di armi chimiche, i manuali di funzionamento dell'impianto, i piani di sicurezza e sanitari, i manuali per le operazioni di laboratorio e per l'assicurazione ed il controllo di qualità dei laboratori e le autorizzazioni per le attività potenzialmente inquinanti, salvo se questo materiale è già stato fornito in precedenza.
33. Lo Stato Parte notificherà sollecitamente il Segretariato Tecnico di ogni sviluppo che potrebbe pregiudicare le attività di ispezione nei suoi impianti di distruzione.
34. I termini per la presentazione delle informazioni specificate nei paragrafi 30 e 32, saranno esaminati ed approvati dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21 i).
35. Dopo aver esaminato le informazioni dettagliate su ciascuna installazione di distruzione dello Stato Parte, il Segretariato Tecnico inizia, se del caso, consultazioni con lo Stato Parte interessato al fine di accertarsi che gli impianti di distruzione di armi chimiche di detto Stato sono stati progettati in modo da effettuare la distruzione delle armi chimiche, consentire una pianificazione anticipata delle misure di verifica da applicare, accertare che l'attuazione delle misure di verifica è compatibile con il buon funzionamento degli impianti e che il funzionamento dell'impianto consente una adeguata verifica.
Rapporti annuali sulla distruzione
36. Dovranno essere presentate al Segretariato Tecnico in conformità con l'Articolo IV, paragrafo 7 b), non oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione, informazioni relative all'attuazione dei piani per la distruzione delle armi chimiche, che specificheranno i quantitativi effettivi di armi chimiche distrutte durante l'anno precedente in ciascun impianto di distruzione. Se del caso, dovranno essere indicate le ragioni per le quali gli obiettivi di distruzione non sono stati raggiunti.
D. Verifica
Verifica delle dichiarazioni di armi chimiche mediante una ispezione in loco
37. La verifica delle dichiarazioni di armi chimiche ha come scopo di confermare mediante una ispezione in loco l'esattezza delle dichiarazioni pertinenti effettuate in conformità con l'Articolo III.
38. Gli ispettori effettueranno tale verifica sollecitamente dopo che una dichiarazione sia stata presentata. In particolare essi dovranno verificare la quantità e la natura dei composti chimici, il tipo ed il numero di munizioni, di dispositivi e di altro materiale.
39. Gli ispettori utilizzeranno, se del caso, sigilli e contrassegni regolamentari, o altre procedure convenute per inventariare gli stocks al fine di agevolare un accurato inventario delle armi chimiche in ciascun impianto di stoccaggio.
40. Mano a mano che l'inventario progredisce, gli ispettori appongono i sigilli del tipo convenuto nella misura necessaria per indicare chiaramente l'eventuale rimozione di stock e per assicurare la chiusura dell'impianto di stoccaggio durante l'inventario. Tali sigilli saranno tolti dopo il completamento dell'inventario, salvo se diversamente convenuto.
Verifica sistematica degli impianti di stoccaggio
41. Lo scopo della verifica sistematica degli impianti di stoccaggio dovrà essere di vigilare che non avvenga nessuna rimozione non individuata da tali impianti.
42. La verifica sistematica avrà inizio il prima possibile dopo la presentazione della dichiarazione di armi chimiche e continuerà fino a quando tutte le armi chimiche non saranno state rimosse dall'impianto di stoccaggio. Tale verifica accompagnerà, in conformità con l'accordo d'impianto, l'ispezione in loco e il monitoraggio con strumentazione fissa.
43. Quando tutte le armi chimiche saranno state rimosse dall'impianto di stoccaggio, il Segretariato Tecnico confermerà la dichiarazione dello Stato Parte a tal fine. Dopo questa conferma, il Segretariato Tecnico porrà fine alla verifica sistematica dell'impianto di stoccaggio ed eliminerà con sollecitudine ogni strumento di monitoraggio installato dagli ispettori.
Ispezioni e visite
44. L'impianto di stoccaggio da ispezionare sarà scelto dal Segretariato Tecnico in modo tale che non sia possibile prevedere esattamente quando esso deve essere ispezionato. Le direttive per determinare la frequenza delle ispezioni sistematiche in loco saranno elaborate dal Segretariato Tecnico, in considerazione delle Raccomandazioni che saranno considerate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21 i).
45. Il Segretariato Tecnico notificherà allo Stato Parte la sua decisione d'ispezionare o di visitare l'impianto di stoccaggio 48 ore prima dell'arrivo previsto dalla squadra d'ispezione nell'impianto per ispezioni sistematiche o visite. In caso di ispezioni o di visite per risolvere problemi urgenti, questo termine potrà essere abbreviato.
46. Lo Stato Parte ispezionato dovrà effettuare i preparativi necessari per l'arrivo degli ispettori e garantire il loro sollecito trasporto dal punto di entrata dell'impianto di stoccaggio. L'accordo d'impianto specificherà le misure amministrative per gli ispettori.
47. All'arrivo della squadra d'ispezione nell'impianto di stoccaggio per provvedere all'ispezione, lo Stato Parte ispezionato fornisce i seguenti dati sull'impianto:
a) il numero degli edifici di stoccaggio e dei luoghi di stoccaggio;
b) per ciascun edificio e luogo di stoccaggio, il tipo ed il numero di identificazione o designazione con cui è indicato nello schema del sito;
c) per ciascun edificio e luogo di stoccaggio nell'impianto, il numero di elementi di ciascun tipo specifico di arma chimica, e, per i contenitori che non sono parti di munizioni binarie, la quantità effettiva di carica chimica in ogni contenitore.
48. Nel procedere ad un inventario, entro il periodo di tempo disponibile, gli ispettori hanno diritto:
a) di utilizzare qualunque dei seguenti mezzi d'ispezione:
i) inventario di tutte le armi chimiche immagazzinate nell'impianto;
ii) inventario di tutte le armi chimiche immagazzinate in determinati edifici o luoghi dell'impianto, a discrezione degli ispettori;
iii) inventario di tutte le armi chimiche di uno o più tipi specifici immagazzinati nell'impianto a discrezione degli ispettori;
b) di controllare tutti gli elementi inventariati riscontrabili con gli atti d'ufficio approvati.
49. In conformità con gli accordi d'impianto, gli ispettori:
a) hanno liberamente accesso a tutte le parti degli impianti di stoccaggio, comprese le munizioni, i dispositivi, i contenitori alla rinfusa o altri contenitori. Nello svolgere la loro attività, gli ispettori dovranno attenersi ai regolamenti di sicurezza nell'impianto. Gli elementi da ispezionare saranno prescelti dagli ispettori;
b) hanno diritto, durante la prima ispezione e ad ogni successiva ispezione di ogni impianto di stoccaggio di armi chimiche, di designare le munizioni, i dispositivi ed i contenitori da cui prelevare campioni, ed apporre su queste munizioni, dispositivi e contenitori un unico cartellino che rivelerebbe ogni tentativo effettuato per toglierlo o alterarlo. Un campione sarà prelevato da ogni elemento in tal modo etichettato in un impianto di stoccaggio di armi chimiche o in un impianto di distruzione di armi chimiche non appena ciò sarà fattibile da un punto di vista pratico, in considerazione dei corrispondenti programmi di distruzione ed in ogni caso prima che le operazioni di distruzione siano state terminate.
Verifica sistematica della distruzione delle armi chimiche
50. La verifica della distruzione delle armi chimiche ha come scopo:
a) confermare la natura e la quantità degli stock di armi chimiche da distruggere;
b) di confermare che questi stocks sono stati distrutti.
51. Le operazioni di distruzione delle armi chimiche effettuate durante i 390 giorni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione sono regolamentate da provvedimenti di verifica transitori. Tali provvedimenti di verifica, che comportano un accordo d'impianto transitorio, disposizioni relative alla verifica mediante un'ispezione in loco ed un monitoraggio con strumentazione fissa, nonché uno scadenzario per l'applicazione delle misure, sono convenuti tra l'Organizzazione e lo Stato Parte ispezionato. Tali provvedimenti saranno approvati dal Consiglio esecutivo non oltre 60 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte, in considerazione delle raccomandazioni del Segretariato Tecnico basate su una valutazione delle informazioni dettagliate relative all'impianto fornite in conformità con il paragrafo 31 ed una visita all'impianto. Il Consiglio esecutivo, nella sua prima sessione, istituirà le direttive per tali provvedimenti transitori di verifica, basati su raccomandazioni da considerare e da approvare da parte della Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21 i). I provvedimenti di verifica transitori hanno come scopo di garantire, in tutto il periodo di transizione, la verifica della distruzione delle armi chimiche secondo gli obiettivi enunciati al paragrafo 50 e di evitare che siano intralciate le operazioni di distruzione in corso.
52. Le disposizioni dei paragrafi 53 e 61 si applicano alle operazioni di distruzione delle armi chimiche che avranno inizio non prima di 390 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
53. Il Segretariato Tecnico stabilisce, in base alla presente Convenzione, informazioni dettagliate relative all'impianto di distruzione e, a seconda dei casi, all'esperienza acquisita in precedenti ispezioni, un progetto di piano d'ispezione delle operazioni di distruzione delle armi chimiche in ciascuno degli impianti di distruzione. Il piano sarà completato e presentato allo Stato Parte ispezionato per le sue osservazioni, almeno 270 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell'impianto ai sensi della presente Convenzione. Ogni divergenza tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte ispezionato dovrà essere regolata per via di consultazioni. Il Consiglio esecutivo sarà investito di ogni questione irrisolta e dovrà prendere misure appropriate in vista di agevolare la completa ed intera applicazione della Convenzione.
54. Il Segretariato Tecnico effettuerà una visita iniziale in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche dello Stato Parte ispezionato almeno 240 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell'impianto, ai sensi della presente Convenzione, ai fini di una ricognizione dell'impianto e per valutare la pertinenza del piano d'ispezione.
55. Trattandosi di un impianto esistente in cui le operazioni di distruzione delle armi chimiche hanno già iniziato, lo Stato Parte ispezionato non è tenuto a decontaminarlo prima che il Segretariato Tecnico proceda alla visita iniziale. La visita non dura più di cinque giorni e le persone incaricate di effettuarla non saranno superiori a 15.
56. Una volta stabiliti i piani di verifica dettagliati, essi saranno comunicati, accompagnati da una appropriata raccomandazione del Segretariato Tecnico, al Consiglio esecutivo per esame. Il Consiglio esaminerà i piani in vista di approvarli, compatibilmente con gli obiettivi della verifica e con gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Tale esame dovrebbe altresì confermare che i piani di verifica della distruzione corrispondono agli obiettivi della verifica e che sono efficaci e realizzabili. Esso dovrebbe essere completato almeno 180 giorni prima dell'inizio del periodo di distruzione.
57. Ciascun membro del Consiglio esecutivo può consultare il Segretariato Tecnico a proposito di ogni problema relativo alla pertinenza del piano di verifica. Se nessun membro del Consiglio esecutivo solleva obiezioni, il piano sarà eseguito.
58. Se vi sono difficoltà, il Consiglio esecutivo inizierà consultazioni con lo Stato Parte in vista di risolverle. Qualora permangano difficoltà irrisolte, esse saranno deferite alla Conferenza.
59. Per l'impianto di distruzione di armi chimiche, l'accordo dettagliato specifica, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'impianto di distruzione e delle sue modalità operative:
a) dettagliate procedure d'ispezione in loco;
b) disposizioni relative alla verifica per mezzo di un monitoraggio continuo mediante strumenti in loco ed in presenza di ispettori.
60. Gli ispettori dovranno poter avere accesso a ciascun impianto di distruzione di armi chimiche almeno 60 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell'impianto, in conformità con la presente Convenzione, per sorvegliare la sistemazione del materiale d'ispezione, ispezionare tale materiale e sottoporlo a prove di funzionamento, nonché per effettuare un esame tecnico finale dell'impianto. Trattandosi di un impianto in cui le operazioni di distruzione delle armi chimiche hanno già iniziato, queste operazioni saranno interrotte ai fini della sistemazione e delle prove del materiale d'ispezione; l'interruzione sarà del tempo minimo necessario e al massimo 60 giorni. In base ai risultati delle prove e dell'esame, lo Stato Parte ed il Segretario Tecnico possono convenire di completare l'accordo di installazione dettagliato o apportarvi modifiche.
61. Lo Stato Parte ispezionato notifica per iscritto, al capo della squadra di ispezione presso l'impianto di distruzione di armi chimiche, il trasferimento di un quantitativo di armi chimiche da un impianto di stoccaggio di tali armi a destinazione di un impianto di distruzione, almeno quattro ore prima del trasferimento. Nella notifica è specificata la denominazione dell'impianto di stoccaggio, l'ora di partenza e di arrivo prevista, i tipi specifici e le quantità di armi chimiche trasportate, indicando se elementi contrassegnati con il cartellino sono stati spostati, nonché il mezzo di trasporto. Tale notifica può includere una o più spedizioni. Il capo della squadra d'ispezione dovrà essere immediatamente notificato, per iscritto, di qualsiasi modifica di questi dati.
Impianti di stoccaggio di armi chimiche situate negli impianti di distruzione delle armi chimiche
62. Gli ispettori si accertano dell'arrivo delle armi chimiche nell'impianto di distruzione e del loro immagazzinaggio. Essi controllano l'inventario di ciascun invio seguendo procedure convenute compatibili con i regolamenti di sicurezza in vigore nell'impianto, prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio. Essi utilizzano, se opportuno, sigilli, contrassegni o altre procedure convenute di controllo degli stock per facilitare un accurato inventario delle armi chimiche prima della loro distruzione.
63. Dal momento in cui le armi chimiche vengono immagazzinate negli impianti di stoccaggio situati presso gli impianti di distruzione e per tutto il tempo in cui vi rimarranno, tali impianti di stoccaggio saranno soggetti ad una verifica sistematica, in conformità ad accordi di impianto pertinenti.
64. Alla fine di una fase di distruzione attiva, gli ispettori effettueranno un inventario delle armi chimiche rimosse dall'installazione di stoccaggio per essere distrutte. Essi verificheranno l'esattezza dell'inventario delle armi chimiche rimanenti, avvalendosi delle procedure di controllo degli inventari di cui al paragrafo 62.
Misure di verifica sistematica in loco negli impianti di distruzione di armi chimiche
65. Gli ispettori hanno accesso, per svolgere le loro attività, agli impianti di distruzione di armi chimiche ed agli impianti di stoccaggio di armi chimiche ivi situati per tutta la fase di distruzione attiva.
66. Al fine di accertarsi che nessuna arma chimica sia stata sottratta e che il processo di distruzione è stato completato, gli ispettori hanno diritto, in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche, di verificare personalmente e tramite un monitoraggio con strumentazione fissa in loco:
a) la consegna delle armi chimiche presso l'impianto;
b) la zona d'immagazzinaggio temporaneo delle armi chimiche nonché il tipo specifico e la quantità di armi chimiche immagazzinate in tale zona;
c) il tipo specifico e la quantità di armi chimiche da distruggere;
d) il processo di distruzione;
e) il prodotto finale della distruzione;
f) l'asportazione delle parti metalliche;
g) l'integrità del processo di distruzione e dell'impianto nel suo insieme.
67. Gli ispettori hanno diritto di etichettare ai fini della campionatura, le munizioni, i dispositivi o i contenitori che si trovano nelle zone d'immagazzinaggio temporaneo degli impianti di distruzione di armi chimiche.
68. I dati derivanti dalla gestione corrente dell'impianto, debitamente autenticati, sono utilizzati per le esigenze dell'ispezione nella misura in cui corrispondono a tali esigenze.
69. Dopo il completamento di ciascun periodo di distruzione, il Segretariato Tecnico conferma la dichiarazione dello Stato Parte che riporta il completamento della distruzione della quantità designata di armi chimiche.
70. Gli ispettori, in conformità con gli accordi di impianto:
a) hanno liberamente accesso a tutte le parti degli impianti di distruzione e degli impianti di stoccaggio di armi chimiche ivi situate, comprese le munizioni, i dispositivi, i contenitori di stoccaggio o altri contenitori ivi situati. Gli elementi da ispezionare sono scelti dagli ispettori secondo il piano di verifica accettato dallo Stato Parte ispezionato ed approvato dal Consiglio esecutivo;
b) sorvegliano l'analisi sistematica in loco dei campioni durante il processo di distruzione;
c) ricevono, se necessario, campioni prelevati a loro richiesta da ogni dispositivo, contenitore di stoccaggio ed altri contenitori presso l'impianto di distruzione o l'impianto di stoccaggio ivi contenuto.
PARTE IV (B)
Armi chimiche obsolete e armi chimiche abbandonate
A. Disposizioni generali
1. Le armi chimiche obsolete dovranno essere distrutte ai sensi della sezione B.
2. Le armi chimiche abbandonate, comprese quelle che corrispondono anche alla definizione dell'Articolo II, paragrafo 5 b), saranno distrutte ai sensi della sezione C.
B. Regime applicabile alle armi chimiche obsolete
3. Lo Stato Parte che ha sul suo territorio armi chimiche obsolete così come definite all'Articolo II, paragrafo 5 a) fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, indicando in particolar modo, nella misura del possibile, l'ubicazione, il tipo, la quantità e lo stato attuale di conservazione di tali armi chimiche obsolete.
Trattandosi di armi chimiche obsolete come definite nell'Articolo II, paragrafo 5 b), lo Stato Parte presenterà al Segretariato Tecnico una dichiarazione secondo l'Articolo III, paragrafo 1 b) i), comprese per quanto possibile, le informazioni specificate nella Parte IV A), paragrafi 1 a 3, del presente Annesso.
4. Uno Stato Parte che rinviene armi chimiche obsolete dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, fornisce al Segretariato Tecnico le informazioni specificate al paragrafo 3 non oltre 180 giorni dopo la scoperta delle armi chimiche obsolete.
5. Il Segretariato Tecnico condurrà una ispezione iniziale, ed ogni ulteriore ispezione che potrà essere necessaria, al fine di verificare le informazioni fornite in conformità con i paragrafi 3 e 4 ed in particolare al fine di determinare se le armi chimiche corrispondono alla definizione di armi chimiche obsolete secondo l'Articolo II, paragrafo 5. La Conferenza esamina ed approva secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21 i) le direttive da seguire per determinare se le armi chimiche fabbricate tra il 1925 ed il 1946 possono ancora essere utilizzate in quanto tali.
6. Lo Stato Parte tratterà le armi chimiche obsolete che il Segretariato Tecnico ha confermato corrispondere alla definizione dell'Articolo II, paragrafo 5 a) come rifiuti tossici. Esso informerà il Segretariato Tecnico dei provvedimenti intrapresi per distruggere o eliminare in ogni altro modo tali armi chimiche obsolete come rifiuti tossici, in conformità con la sua legislazione nazionale.
7. Fermo restando quanto disposto ai paragrafi 3 a 5, lo Stato Parte distruggerà le armi chimiche obsolete per le quali il Segretario Tecnico ha stabilito che corrispondono alla definizione di cui nell'Articolo II, paragrafo 5 b) in conformità con l'Articolo IV e con la Parte IV A) del presente Annesso. Su richiesta di uno Stato Parte, il Consiglio esecutivo può, tuttavia, modificare le disposizioni relative alle scadenze ed all'ordine di distruzione di tali vecchie armi chimiche obsolete, qualora determini che ciò non costituisce un rischio per l'oggetto e per i fini della presente Convenzione. La richiesta dovrà contenere specifiche proposte per la modifica delle scadenze e dell'ordine di distruzione, nonché spiegazioni dettagliate dei motivi di tali proposte di modifica.
C. Regime applicabile alle armi chimiche abbandonate
8. Lo Stato Parte sul di cui territorio si trovano armi chimiche abbandonate (di seguito denominato «Stato Parte territoriale») fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone concernenti tali armi chimiche abbandonate. Tali informazioni dovranno includere, nella misura del possibile, l'ubicazione, il tipo, la quantità e le condizioni attuali di conservazione delle armi chimiche abbandonate nonché informazioni sulle circostanze dell'abbandono.
9. Lo Stato Parte che scopre armi chimiche abbandonate dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 180 giorni dopo la loro scoperta, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone in merito a tali armi. Nella misura del possibile, indica in particolare l'ubicazione, il tipo, la quantità e le condizioni attuali di conservazione delle armi chimiche abbandonate nonché informazioni sulle circostanze dell'abbandono.
10. Lo Stato Parte che ha abbandonato armi chimiche sul territorio di un altro Stato Parte (di seguito denominato «Stato Parte abbandonante») fornisce al Segretariato Tecnico non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone in merito a tali armi chimiche abbandonate. Nella misura del possibile, indicherà in particolare la localizzazione, il tipo, e la quantità di queste armi e fornirà precisazioni sulle circostanze dell'abbandono e sulle condizioni di conservazione delle armi chimiche abbandonate.
11. Il Segretariato Tecnico procede ad una ispezione iniziale e ad ogni ulteriore ispezione eventualmente necessaria per verificare l'esattezza di tutte le informazioni pertinenti che gli sono state fornite secondo i paragrafi da 8 a 10, e per determinare se è necessaria la verifica sistematica prevista ai paragrafi 41 e 43. Quarta Parte A) del presente Annesso. Se del caso, verifica l'origine delle armi chimiche abbandonate e stabilisce i fatti connessi con l'abbandono e l'identità dello Stato abbandonante.
12. Il Segretariato Tecnico presenta il suo rapporto al Consiglio esecutivo, allo Stato Parte territoriale ed allo Stato Parte abbandonante o allo Stato Parte dichiarato dallo Stato Parte territoriale o individuato dal Segretariato Tecnico come l'autore dell'abbandono delle armi chimiche. Se uno degli Stati Parte direttamente interessati non è soddisfatto per quanto riguarda il rapporto, avrà diritto di dirimere la questione in conformità con le disposizioni della presente Convenzione o di deferire il caso al Consiglio esecutivo affinché sia risolto rapidamente.
13. In applicazione dell'Articolo I, paragrafo 3, lo Stato Parte territoriale avrà diritto di chiedere allo Stato Parte stabilito autore dell'abbandono secondo i paragrafi 8 a 12, di iniziare consultazioni per la cooperazione alla distruzione delle armi chimiche abbandonate in cooperazione con lo Stato Parte territoriale. Esso informerà immediatamente il Segretariato Tecnico della sua richiesta.
14. Le consultazioni tra lo Stato Parte territoriale e lo Stato Parte abbandonante al fine di decidere di comune accordo un piano di distruzione, avranno inizio non oltre 30 giorni dopo che il Segretariato Tecnico è stato informato della richiesta di cui al paragrafo 13. Il piano di distruzione convenuto congiuntamente è trasmesso al Segretariato Tecnico non oltre 180 giorni dopo che quest'ultimo è stato informato della richiesta di cui al paragrafo 13. Su richiesta dello Stato Parte abbandonante e dello Stato Parte territoriale, il Consiglio esecutivo può prorogare il termine di inoltro del piano di distruzione convenuto.
15. Lo Stato Parte abbandonante fornisce tutte le risorse necessarie per la distruzione di armi chimiche abbandonate, e cioè mezzi finanziari e tecnici, servizi di esperti, installazioni ed altre risorse. Lo Stato Parte territoriale fornirà un'adeguata cooperazione.
16. Qualora non sia possibile individuare lo Stato Parte autore dell'abbandono o qualora questo non sia uno Stato Parte, lo Stato Parte territoriale può chiedere, per la distruzione delle armi chimiche abbandonate, all'Organizzazione e ad altri Stati Parte di fornirgli assistenza a tal fine.
17. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi da 8 a 16, l'Articolo IV e la Parte IV A) del presente Annesso si applicheranno anche alla distruzione delle armi chimiche abbandonate. In caso di armi chimiche abbandonate che corrispondono anche alla definizione delle armi chimiche obsolete di cui all'Articolo II, paragrafo 5 b), il Consiglio esecutivo, su richiesta dello Stato Parte territoriale, individualmente o assieme allo Stato Parte abbandonante, può modificare o in casi eccezionali sospendere l'attuazione delle disposizioni relative alla distruzione, qualora determini che ciò non rappresenta un pericolo per gli scopi e l'obiettivo della presente Convenzione. In caso di armi chimiche abbandonate che non corrispondono alla definizione delle armi chimiche obsolete all'Articolo II, paragrafo 5 b), il Consiglio esecutivo, a richiesta dello Stato Parte territoriale, individualmente o assieme allo Stato Parte abbandonante può, in circostanze eccezionali, modificare le disposizioni relative alle scadenze ed all'ordine di distruzione di tali armi, qualora determini che ciò non costituisce un rischio per l'oggetto e per i fini della presente Convenzione. Ogni richiesta di cui al presente paragrafo dovrà contenere specifiche proposte per l'adeguamento o la sospensione delle disposizioni relative alla distruzione, nonché spiegazioni dettagliate dei motivi di tali proposte.
18. Gli Stati Parte possono concludere tra di loro accordi o intese relativi alla distruzione delle armi chimiche abbandonate. Il Consiglio esecutivo può, su richiesta dello Stato Parte territoriale, individualmente o insieme allo Stato Parte abbandonante, decidere che determinate disposizioni di tali accordi o intese prevalgano rispetto a quella della presente sezione, qualora ritenga che l'accordo o l'intesa garantiscono la distruzione delle armi chimiche abbandonate secondo il paragrafo 17.
L. 26 marzo 1999, n. 106
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio,
di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro
distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla L. 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della
messa al bando delle mine antipersona
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 aprile 1999, n. 94, S.O.
(2) Riportata al n. V/XIV.
(3) Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che in data 23 aprile 1999 si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della presente convezione; di conseguenza tale atto è entrato in vigore il 1° ottobre 1999 (comunicato in Gazz. Uff. 18 maggio 1999, n. 114).
1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata «convenzione».
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.
3. 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374 (2), dopo le parole: «operazioni di sminamento» sono inserite le seguenti: «e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine».
2. (4).
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(2) Riportata al n. V/XIV.
(4) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 1, L. 29 ottobre 1997, n. 374, riportata al n. V/XIV.
4. 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374 (2), le parole da: «diecimila unità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine».
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(2) Riportata al n. V/XIV.
5. 1. È consentita la cooperazione ad attività militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della convenzione, purché le attività dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della convenzione.
2. Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della convenzione.
6. 1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374 (2), sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra località ove ciò si renda necessario per la loro custodia.
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(2) Riportata al n. V/XIV.
7. 1. Il Ministero della difesa è designato quale autorità nazionale competente a presentare per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della convenzione, nonché a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della convenzione stessa.
8. 1. I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della convenzione sono tenuti a consentire l"accesso della squadra ispettiva nei luoghi designati, ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno.
9. 1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374 (2), non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.
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(2) Riportata al n. V/XIV.
10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Traduzione non ufficiale
Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione
Preambolo
Le Parti,
Risolute a porre fine alle sofferenze ed alle vittime causate da mine antipersona, che uccidono o menomano centinaia di persone ogni settimana, perlopiù civili, innocenti ed indifesi ed in particolare i bambini, che ritardano lo sviluppo economico e la ricostruzione, che impediscono il rimpatrio dei profughi e dei rifugiati politici trasferiti all'interno dello Stato, e che hanno altre gravi conseguenze per anni dopo la loro collocazione,
Ritenuto che è necessario fare il possibile per contribuire in modo efficiente e coordinato a far fronte alla necessità di rimozione di mine antipersona poste in tutto il mondo, e per assicurare la loro distruzione,
Desiderose di fare il possibile per dare assistenza per la cura e la riabilitazione, compresa la reintegrazione sociale ed economica delle vittime delle mine,
Riconosciuto che il bando totale di mine antiuomo costituirebbe un'imponente misura che contribuirebbe a ridare fiducia,
Accolta con favore l'adozione del Protocollo sui divieti o le restrizioni sull'uso di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3 maggio 1996, ed allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati.
Basandosi sul principio di diritto internazionale umanitario secondo cui il diritto delle Parti ad un conflitto armato per scegliere i metodi od i mezzi per fare la guerra non è illimitato, sul principio che vieta l'impiego nei conflitti armati di armi, proiettili, materiali e metodi per fare la guerra di natura tale da causare danni superflui o sofferenze inutili e sul principio che debba essere fatta una distinzione tra civili e combattenti,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Obblighi generali
1. Ciascuna Parte si impegna in ogni possibile caso a quanto segue:
a) non usare mine antipersona;
b) non sviluppare, produrre, o acquisire in altro modo, ad accumulare riserve, a conservare o a trasferire ad alcuno, direttamente od indirettamente, mine antipersona;
c) a non aiutare, incoraggiare od indurre comunque nessuno ad impegnarsi in qualsiasi attività vietata ad una Parte secondo la presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte si impegna a distruggere od ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona secondo le disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 2
Definizioni
1. Per «mina antipersona» si intende una mina progettata per essere fatta esplodere quando si trova in presenza, prossimità, o contatto di una persona e che sia capace di rendere invalide, di ferire o di uccidere una o più persone. Le mine progettate in modo per essere fatte esplodere quando si trovano in presenza, prossimità contatto di un veicolo, e che siano dotate di dispositivi «anti-handling», non sono considerate mine antipersona proprio per il fatto di essere dotate di questi congegni.
2. Per «mina» s'intende una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o vicino al suolo o ad altra superficie ed in modo da esplodere in presenza o prossimità di o contatto con una persona od un veicolo.
3. Per «Dispositivo anti-handling» si intende un dispositivo che serve a proteggere una mina e che è parte di, collegato a, aggregato a o posto sotto la mina o che si attiva quando viene fatto un tentativo di alterazione o un'azione deliberata di manomissione della mina.
4. «Trasferimento» riguarda, oltre al movimento fisico di mine antipersona nel o dal territorio nazionale, il trasferimento della proprietà delle mine e del loro controllo, ma non riguarda il trasferimento di aree con mine antipersona già posizionate.
5. Per «zona minata» s'intende una zona considerata pericolosa per la presenza o la sospetta presenza di mine.
Articolo 3
Eccezioni
1. Fermi restando gli obblighi generali di cui all'art. 1, è consentita la conservazione od il trasferimento di un certo numero di mine antipersona per lo sviluppo ed il «training» nelle tecniche di ricerca, di rimozione e di distruzione delle mine. La quantità delle mine non deve superare il numero minimo assolutamente necessario per gli scopi suddetti.
2. È consentito il trasferimento di mine antipersona ai fini della distruzione.
Articolo 4
Distruzione di mine antiuomo accumulate in riserve
Salvo quanto previsto nell'articolo 3, ciascuna Parte si impegna a distruggere o ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona accumulate in riserve di sua proprietà o in proprio possesso, o che sono nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, il prima possibile ma non oltre 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte.
Articolo 5
Distruzione di mine antiuomo in zone minate
1. Ciascuna Parte si impegna a distruggere o ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, il prima possibile e non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per ciascuna Parte.
2. Ciascuna Parte farà ogni sforzo possibile per individuare tutte le aree nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo nelle quali è risaputo o si sospetta che siano collocate mine antipersona ed assicurerà il prima possibile che tutte le mine antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo abbiano il perimetro segnato, siano monitorate e protette da confini o in altro modo, per assicurare l'effettiva esclusione di civili, finché tutte le mine antipersona ivi contenute non siano state distrutte. La demarcazione dovrà conformarsi alle norme stabilite nel Protocollo sui divieti o le restrizioni sull'uso di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati.
3. Se una Parte ritiene che non sarà in grado di distruggere o di assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona di cui si fa riferimento al comma 1, entro il periodo di tempo stabilito, può sottoporre una richiesta durante una riunione delle Parti o una Conferenza di riesame di proroga del termine massimo per completare la distruzione di dette mine antipersona, fino a 10 anni.
4. Ciascuna richiesta contiene:
a) La durata della proroga proposta;
b) Una spiegazione dettagliata dei motivi per la proroga proposta, incluso:
i) La preparazione e lo «status» del lavoro gestito nell'ambito dei programmi nazionali di bonifica;
ii) I mezzi finanziari e tecnici disponibili alla Parte per la distruzione di tutte le mine; e
iii) Circostanze che ostacolano la capacità della Parte di distruggere tutte le mine antipersona nelle zone minate;
c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali della proroga; e
d) Qualsiasi altra informazione pertinente alla richiesta di proroga proposta.
5. Nell'incontro o nella Conferenza di revisione le Parti, prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel comma 4, valuteranno la richiesta e decideranno a maggioranza dei voti delle Parti presenti e votanti se concedere o meno la richiesta di un periodo di proroga.
6. Detta proroga può essere rinnovata su presentazione di una nuova richiesta secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente Articolo. Nel richiedere un'ulteriore periodo di proroga una Parte deve fornire ulteriori e pertinenti informazioni su ciò che è stato fatto secondo il presente Articolo.
Articolo 6
Cooperazione ed assistenza internazionale
1. Nell'adempiere i propri obblighi secondo la presente Convenzione ciascuna Parte ha il diritto di cercare e ricevere assistenza, se fattibile, da altre Parti e nella misura in cui ciò sia possibile.
2. Ciascuna Parte si impegna a facilitare ed avrà il diritto di partecipare nella maggiore misura possibile allo scambio di attrezzature, di materiali e di informazioni scientifiche e tecnologiche riguardanti l'attuazione della presente Convenzione. Le Parti non imporranno restrizioni indebite sulla norma riguardante le attrezzature per la rimozione delle mine e le informazioni tecnologiche connesse per scopi umanitari.
3. Ciascuna Parte in condizione di fare ciò, fornirà assistenza per la cura e la riabilitazione, per la reintegrazione economico e sociale delle vittime delle mine e per programmi finalizzati ad una sensibilizzazione nei confronti delle mine. Tale assistenza può essere fornita, inter alia, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali, regionali o nazionali, il Comitato internazionale delle Croce Rossa, le società nazionali della Croce e della Mezzaluna rosse e la loro Federazione internazionale, le organizzazioni non governative, o su un principio di bilateralità.
4. Ciascuna Parte in condizione di fare ciò fornirà assistenza per la rimozione delle mine e le attività connesse. Una tale assistenza può essere fornita, inter alia, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali o regionali, le istituzioni o le organizzazioni non governative, o secondo un principio di bilateralità, o contribuendo al Fondo fiduciario volontario delle Nazioni Unite per l'assistenza nella rimozione delle mine, o ad altri fondi regionali che trattano il programma di bonifica.
5. Ciascuna Parte in condizione di farlo fornirà assistenza per la distruzione di mine antipersona accumulate in riserve.
6. Ciascuna Parte si impegna a fornire informazioni alla base dati sulla rimozione di mine istituita nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, in particolare informazioni riguardanti vari mezzi e tecnologie per la rimozione di mine, e liste di esperti, agenzie di esperti o punti nazionali di contatto sulla rimozione di mine.
7. Le Parti possono richiedere alle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, ad altre Parti o ad altri fori intergovernativi o non governativi competenti, di assistere le proprie autorità nell'elaborazione di un programma nazionale di bonifica per determinare, inter alia:
a) L'ampiezza e l'ambito di applicazione del problema delle mine antipersona;
b) Le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane richieste per l'attuazione del programma;
c) Il numero previsto di anni necessari a distruggere tutte le mine antipersona nelle zone minate nella giurisdizione o sotto il controllo della Parte interessata;
d) le attività di sensibilizzazione nei confronti della problematica delle mine per ridurre l'incidenza delle ferite o delle morti connesse alle mine;
e) Assistenza alle vittime delle mine;
f) Il rapporto tra il Governo della Parte interessata e le entità governative, intergovernative o non governative pertinenti che lavoreranno per l'attuazione del programma.
8. Ciascuna Parte che da e riceve assistenza secondo le disposizioni del presente articolo, coopereranno con la prospettiva di assicurare la completa e pronta attuazione dei programmi di assistenza concordati.
Articolo 7
Misure di trasparenza
1. Ciascuna Parte farà una relazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non appena possibile, ed in ogni caso, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte sui seguenti punti:
a) Le misure nazionali di attuazione di cui si fa riferimento nell'articolo 9;
b) Il totale di tutte le mine antipersona accumulate in riserve in proprio possesso, o nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, che comprenda una ripartizione del tipo, della quantità e, se possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine antipersona accumulate in riserve;
c) Nella misura possibile, la collocazione di tutte le zone minate che contengono, o si sospetta che contengano, mine antipersona nell'ambito della propria giurisdizione o controllo, che includano più particolari possibili riguardanti il tipo e la quantità di ciascun tipo di mine antipersona in ogni area minata e quando sono state collocate;
d) I tipi, le quantità e, se possibile, il numero dei lotti di tutte le mine antipersona conservate o trasferite per lo sviluppo ed il training nelle tecniche di distruzione, rimozione e scoperta delle mine, o trasferite a scopo di distruzione, e le istituzioni autorizzate da una Parte per conservare o trasferire mine antipersona, secondo l'articolo 3;
e) Lo «status» dei programmi di conversione degli impianti o di annullamento di commesse per la produzione di mine antipersona;
f) Lo «status» dei programmi per la distruzione di mine antipersona secondo gli articoli 4 e 5, incluso i dettagli dei metodi che saranno usati nella distruzione, la collocazione di tutti i luoghi di distruzione e la sicurezza applicabile e le norme ambientali da osservare;
g) I tipi e le quantità di tutte le mine antipersona distrutte dopo l'entrata in vigore della Convenzione per quella Parte, che includano una ripartizione della quantità di ciascun tipo di mine antipersona distrutte, secondo gli articoli 4 e 5, rispettivamente, e se possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine antipersona in caso di distruzione secondo l'articolo 4;
h) Le caratteristiche tecniche di ciascun tipo di mine antipersona prodotte, nella misura in cui si conoscono, e quelle attualmente possedute da o di proprietà di una Parte, fornendo, laddove sia ragionevolmente possibile, suddette categorie di informazioni che possano facilitare l'individuazione e la rimozione di mine antipersona; queste informazioni devono includere almeno le dimensioni, il punto di fusione, il contenuto esplosivo, il contenuto metallico, le fotografie a colori ed altre informazioni che possano agevolare la rimozione di mine; e
i) Le misure prese per dare un avvertimento immediato ed efficace alla popolazione in relazione a tutte le aree individuate nel comma 2 dell'articolo 5.
2. Le informazioni date in conformità al presente Articolo saranno aggiornate annualmente dalle Parti, coprendo l'ultimo anno solare, e saranno riferite al Segretario Generale delle Nazioni Unite non oltre il 30 aprile di ciascun anno.
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà tali relazioni ricevute alle Parti.
Articolo 8
Facilitazioni e chiarimenti riguardo all'esecuzione
1. Le Parti concordano nel consultarsi e cooperare per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, e per lavorare insieme in uno spirito di cooperazione per facilitare l'esecuzione delle Parti degli obblighi di cui alla presente Convenzione.
2. Se una o più Parti desiderano chiarire e cercare di risolvere questioni relative all'esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione di un'altra Parte, possono sottoporre, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, una Richiesta di chiarimenti su quel punto a quella Parte. Suddetta richiesta, sarà accompagnata da tutte le informazioni appropriate. Ciascuna Parte si asterrà da richieste di chiarimenti ingiustificate, curandosi di evitare inganni. Una Parte che riceve una richiesta di chiarimenti fornirà, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro 28 giorni alla Parte richiedente tutte le informazioni che aiuteranno a chiarire questo punto.
3. Se la parte richiedente non riceve una risposta tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite entro quel periodo di tempo, o ritiene che la risposta alla richiesta di chiarimenti sia insoddisfacente, può sottoporre la questione tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti nel successivo incontro. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà la questione, accompagnata da tutte le informazioni appropriate riguardanti la richiesta di chiarimenti, a tutte le Parti. Tali informazioni saranno presentate alla Parte richiesta che avrà il diritto di rispondere.
4. In attesa della convocazione di un'incontro delle Parti, una qualsiasi delle Parti interessate può richiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di interessarsi per facilitare i chiarimenti richiesti.
5. La Parte richiedente può proporre tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite la convocazione di un incontro speciale delle Parti per esaminare la questione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunicherà successivamente questa proposta e tutte le informazioni presentate dalle Parti interessate, a tutte le Parti con una richiesta in cui è indicato se esse sono favorevoli al predetto incontro speciale delle Parti, allo scopo di esaminare la questione. Nel caso in cui entro 14 giorni dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo delle Parti sono favorevoli al predetto incontro speciale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà quest'incontro speciale delle Parti entro ulteriori 14 giorni. Il quorum di quest'incontro consisterà nella maggioranza delle Parti.
6. Le Parti, nell'ambito della riunione o della riunione speciale, nel caso in cui questa si verifichi, determineranno se esaminare ulteriormente la questione, prendendo in considerazione tutte le informazioni presentate dalle Parti interessate. Le Parti nella loro riunione o riunione speciale faranno ogni sforzo per raggiungere una decisione all'unanimità. Se, nonostante gli sforzi a tal fine non viene raggiunto nessun accordo, la decisione sarà presa a maggioranza delle Parti presenti e votanti.
7. Tutte le Parti coopereranno interamente con le Parti in sede di riunione o di riunione speciale per portare a termine il riesame della questione, incluso tutte le missioni inquirenti autorizzate secondo il comma 8.
8. Se vengono richiesti ulteriori chiarimenti, le Parti in riunione o in riunione speciale autorizzeranno una missione inquirente e decideranno sul suo mandato a maggioranza delle Parti presenti e votanti. In qualsiasi momento la Parte richiesta può ospitare una missione inquirente nel proprio territorio. Detta missione avrà luogo senza una decisione delle Parti in riunione o in riunione speciale che autorizzi tale missione. La missione, composta da non più di 9 esperti, nominata ed approvata secondo quanto previsto dai commi 9 e 10, può raccogliere ulteriori informazioni sul luogo od in altri luoghi direttamente connessi alle questioni inerenti l'esecuzione nell'ambito della giurisdizione o controllo della Parte richiesta.
9. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite preparerà ed aggiornerà una lista dei nomi, delle nazionalità e di altri dati pertinenti di esperti qualificati forniti dalle Parti e la comunicherà a tutte le Parti. Gli esperti inclusi in questa lista saranno considerati nominati per tutte le missioni inquirenti a meno che una Parte dichiari la propria mancata accettazione per iscritto. In caso di non accettazione, l'esperto non parteciperà alle missioni inquirenti sul territorio od in qualsiasi altro luogo nell'ambito della giurisdizione o controllo della Parte che si oppone, se la non accettazione è stata dichiarata precedente alla nomina dell'esperto per tali missioni.
10. Su richiesta delle Parti in riunione od in riunione speciale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in seguito a consultazioni con la Parte richiesta, nomina i membri della missione, compreso il leader. I cittadini delle Parti che richiedono la missione d'inchiesta o che sono direttamente interessati ad essa, non saranno nominati nella missione. I membri della missione d'inchiesta godranno dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo 6 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946.
11. Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione d'inchiesta arriveranno nel territorio della Parte richiesta alla prima opportunità. La Parte richiesta adotterà ogni misura amministrativa necessaria per ricevere, trasportare ed accogliere la missione, e sarà responsabile di garantire la sicurezza della missione nella maggiore misura possibile mentre si trova nei territorio sotto il proprio controllo.
12. Fatta salva la sovranità della Parte richiesta, la missione d'inchiesta può portare nel territorio della Parte richiesta le attrezzature necessarie che saranno usate esclusivamente per raccogliere le informazioni sulla presunta questione di esecuzione. Prima del suo arrivo, la missione informerà la parte richiesta dell'attrezzatura che intende utilizzare nel corso della missione d'inchiesta.
13. La Parte richiesta, farà ogni sforzo per assicurare che alla missione d'inchiesta venga data l'opportunità di parlare con tutte le persone interessate che possono dare informazioni connesse alla presunta questione di esecuzione.
14. La Parte richiesta permetterà l'accesso alla missione d'inchiesta in tutte le aree e gli impianti sotto il proprio controllo dove ci si aspetta che fatti pertinenti alla questione di esecuzione siano raccolti. Ciò sarà soggetto agli accordi che la Parte richiesta ritenga necessari per:
a) La protezione di aree, informazioni ed attrezzature sensibili;
b) La protezione di qualsiasi obbligo costituzionale che la Parte richiesta possa avere in materia di diritti di proprietà, perquisizioni e sequestri, od altri diritti costituzionali; o
c) La protezione e la sicurezza fisica dei membri della missione d'inchiesta.
Nel caso in cui la Parte richiesta concluda tali accordi, farà ogni ragionevole sforzo per dimostrare con mezzi alternativi la propria conformità alla presente Convenzione.
15. La missione d'inchiesta può rimanere nel territorio della Parte interessata per non più di 14 giorni, ed in un luogo specifico per non più di 7 giorni, a meno che sia concordato diversamente.
16. Tutte le informazioni riservate e non connesse all'oggetto della missione d'inchiesta, saranno trattate secondo un principio di riservatezza.
17. La missione d'inchiesta riferirà, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti in riunione o in riunione speciale, i risultati delle proprie inchieste.
18. Le Parti in riunione o in riunione speciale esamineranno tutte le informazioni pertinenti, inclusa la relazione presentata dalla missione d'inchiesta, e può richiedere alla Parte richiesta di adottare misure per affrontare la questione di esecuzione entro uno specifico periodo di tempo. La Parte richiesta riferirà sulle misure prese in risposta a questa richiesta.
19. Le Parti in riunione o in riunione speciale possono suggerire alle Parti interessate modi e mezzi per chiarire o risolvere ulteriormente il problema in esame, incluso l'avvio di procedure idonee in conformità al diritto internazionale. Nei casi in cui si è deciso che la questione in oggetto sia dovuta a circostanze che vanno al di là del controllo della Parte richiesta, le Parti in riunione o in riunione speciale possono raccomandare misure idonee, incluso l'uso di misure di cooperazione di cui si fa riferimento nell'art. 6.
20. Le Parti in riunione o in riunione speciale faranno ogni sforzo per raggiungere le proprie decisioni di cui si fa riferimento nei commi 18 e 19 all'unanimità, o a maggioranza dei 2 terzi delle Parti presenti e votanti.
Articolo 9
Misure di attuazione nazionali
Ciascuna Parte adotterà tutte le misure giuridiche, amministrative e di altro tipo appropriate, incluso l'imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attività vietata ad una Parte secondo la presente Convenzione intrapresa da persone o sul territorio nell'ambito della propria giurisdizione o controllo.
Articolo 10
Risoluzione di dispute
1. Le Parti si consulteranno e coopereranno per risolvere qualsiasi disputa che possa insorgere riguardo all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione. Ciascuna Parte può portare tale disputa di fronte alle Parti in riunione.
2. Le Parti in riunione possono contribuire alla risoluzione della disputa con qualsiasi mezzo che ritengano appropriato, anche offrendo buoni uffici, invitando le Parti ad una disputa ad iniziare la procedura di risoluzione a loro scelta e raccomandando un termine di prescrizione per ogni procedura concordata.
3. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni della presente Convenzione sulle facilitazioni ed i chiarimenti di esecuzione.
Articolo 11
Incontri delle Parti
1. Le Parti si incontreranno regolarmente per esaminare ogni questione relativa all'applicazione o all'attuazione della presente Convenzione, incluso:
a) L'efficacia e lo status della presente Convenzione;
b) Le problematiche che emergono dalle relazioni presentate secondo le disposizioni della presente Convenzione;
c) La cooperazione e l'assistenza internazionale secondo l'articolo 6;
d) Lo sviluppo di tecnologie per eliminare le mine antipersona;
e) Le presentazioni di proposte delle Parti di cui all'articolo 8, e
f) Decisioni relative alle proposte delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 5.
2. Il primo incontro delle Parti sarà convocato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. I successivi incontri saranno convocati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite annualmente fino alla prima Conferenza di revisione.
3. Secondo le condizioni stabilite dall'articolo 8, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà un incontro speciale delle Parti.
4. Gli stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce rossa e le organizzazioni non governative interessate, possono essere invitate a presiedere a questi incontri in qualità di osservatori secondo le Regole di procedura concordate.
Articolo 12
Conferenze di revisione
1. Una Conferenza di revisione sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Ulteriori Conferenze di revisione saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite se così richiesto da una o più Parti, purché l'intervallo tra le Conferenze di revisione non sia minore in ogni caso di 5 anni. Tutte le Parti alla presente Convenzione saranno invitate a Ciascuna Conferenza di revisione.
2. Lo scopo della conferenza di revisione sarà:
a) Riesaminare l'efficacia e lo status della presente Convenzione;
b) Esaminare la necessità di incontri delle Parti e l'intervallo tra ulteriori incontri delle Parti di cui al comma 2 dell'articolo 11;
c) prendere decisioni sulle proposte delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 5; e
d) Adottare, se necessario nel proprio rapporto finale, le conclusioni connesse all'attuazione della presente Convenzione.
3. Gli Stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni Unite, altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitate a partecipare ad ogni Conferenza di revisione in qualità di osservatori secondo quanto previsto dalle Regole di Procedura concordate.
Articolo 13
Emendamenti
1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore della presente convenzione ogni Parte può proporre emendamenti alla stessa. Qualsiasi proposta di emendamento sarà comunicata al Depositario, che la renderà nota a tutte le parti e cercherà di ottenere le loro opinioni sulla possibilità che debba essere convocata una Conferenza sull'emendamento per esaminare la proposta. Se una maggioranza delle Parti comunica al depositario non oltre 30 giorni dopo la comunicazione che essi sono a favore di un ulteriore esame della proposta, il Depositario convocherà una Conferenza sull'emendamento alla quale saranno invitate tutte le Parti.
2. Gli stati non parti alla presente Convenzione, come pure le Nazioni Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali pertinenti, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa ed organizzazioni non governative pertinenti possono essere invitati a partecipare ad ogni conferenza sull'emendamento in qualità di osservatori secondo quanto previsto dalle regole di Procedura concordate.
3. La Conferenza sugli emendamenti sarà tenuta immediatamente dopo un incontro delle Parti od una Conferenza di revisione a meno che una maggioranza delle parti chieda che sia tenuta prima.
4. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti alla Conferenza sugli emendamenti. Il depositario comunicherà gli emendamenti così adottati alle Parti.
5. Un emendamento alla presente Convenzione entrerà in vigore per tutte le Parti alla presente Convenzione che lo hanno accettato, in seguito al deposito presso il Depositario degli strumenti di accettazione a maggioranza delle Parti Successivamente entrerà in vigore per ogni Parte restante alla data del deposito del proprio strumento di accettazione.
Articolo 14
Costi
1. I costi degli incontri delle Parti, degli incontri speciali delle Parti, delle Conferenze di riesame e delle conferenze sugli emendamenti saranno sostenuti dalle Parti e dagli stati non Parti alla presente Convenzione che vi partecipano, secondo la tabella di valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata.
2. I costi a cui è esposto il Segretario Generale delle Nazioni Unite secondo gli articoli 7 e 8 di qualsiasi missione inquirente saranno sostenuti dalle Parti secondo la tabella di valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata.
Articolo 15
Firma
La presente Convenzione, fatta a Oslo, Norvegia, il 20 settembre 1997, sarà aperta alla firma a Ottawa, Canada, da tutti gli Stati dal 3 dicembre 1997 al 4 dicembre 1997, e nella sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 5 dicembre 1997 fino alla sua entrata in vigore.
Articolo 16
Ratifica, accettazione, approvazione o accesso
1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari.
2. Sarà aperta all'accesso da qualsiasi Stato che non abbia firmato la Convenzione.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accesso saranno depositati presso il Depositario.
Articolo 17
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al mese in cui il 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso è stato depositato.
2. Per ogni Stato che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso dopo la data del deposito del 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese dopo la data in cui quello Stato ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione approvazione o accesso.
Articolo 18
Applicazione provvisoria
Ciascuna Parte può nel momento della propria ratifica, accettazione, approvazione o accesso, dichiarare che applicherà temporaneamente il paragrafo 1 dell'Articolo 1 della presente Convenzione in attesa della propria entrata in vigore.
Articolo 19
Riserve
Gli articoli della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve.
Articolo 20
Durata e Recesso
1. La presente Convenzione sarà di durata illimitata.
2. Ciascuna Parte, nell'esercitare la propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recesso dalla presente Convenzione. Darà preavviso di tale recesso a tutte le altre Parti, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Detto strumento di recesso includerà una completa spiegazione delle ragioni di questo recesso.
3. Tale recesso avrà effetto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di recesso da parte del Depositario. Se, tuttavia, alla scadenza del periodo di sei mesi, la Parte che si ritira si impegna in un conflitto armato, il recesso non avrà effetto prima della fine del conflitto armato.
4. Il recesso di una Parte dalla presente Convenzione non intaccherà in alcun modo il dovere degli Stati di continuare ad adempiere agli obblighi assunti secondo le regole pertinenti del diritto internazionale.
Articolo 21
Depositario
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è con il presente documento nominato Depositario della presente Convenzione.
Articolo 22
Testi autentici
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente identici, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
[1] Con il Documento sul nuovo concetto strategico adottato a Washington dal Consiglio atlantico nel 1999, la NATO è divenuta anche uno strumento di sicurezza collettiva. E’ stata infatti convenuto che l’Alleanza,, come del resto aveva già cominciato a fare, potrà svolgere anche missioni “fuori area”, definite anche come missioni “non articolo 5”. Il Documento riconosce la responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza dell’ONU nel mantenimento della pace e della sicurezza ma sottolinea al contempo la necessità di salvaguardare la “flessibilità operativa” della NATO, alludendo alla possibilità che l’Alleanza agisca in modo autonomo in casi particolari quando, ad esempio, il Consiglio di sicurezza risulti paralizzato dal diritto di veto.
[2] La disposizione è posta a protezione del personale militare e non dei civili per i quali il I Protocollo prevede altri strumenti di tutela.