XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Titolo: | Legge 23 dicembre 2006 n. 266 (Legge finanziaria 2006) | ||
Serie: | Dossier di verifica Numero: 36 | ||
Data: | 29/03/06 | ||
Riferimenti: |
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INDICE
Contenimento dei consumi intermedi della p.a.
Frazionamento della spesa del bilancio dello Stato per dodicesimi
Spese per consulenze, rappresentanza ed autovetture
Esclusione di enti territoriali e ASL da specifiche disposizioni di contenimento della spesa
Spesa per investimenti fissi lordi
Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese
Finanziamento alle emittenti radiotelevisive locali
Sospensione di impegni di spesa e titoli di pagamento
Limitazioni e monitoraggio per la compravendita di immobili
Interessi corrisposti a Poste Italiane S.p.A.
Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati
Rideterminazione della quota del fondo patrimoniale dell’Istituto del credito sportivo
Agevolazione IVA sui consumi di energia elettrica per usi irrigui
Disposizioni riguardanti le Camere di commercio
Versamento accantonamenti enti pubblici
Debiti pregressi delle amministrazioni statali
Riduzione dei costi della politica
Finanziamento delle Authorities
Autofinanziamento delle Agenzie fiscali
Finanziamento opere strategiche e interventi infrastrutturali
Incorporazione della Infrastrutture SpA nella Cassa depositi e prestiti
Trasferimento attività e rapporti giuridici di Enti soppressi
Possibilità per gli autotrasportatori di utilizzare in compensazione il contributo al SSN
Contributi al settore dell’autotrasporto
Deduzione delle spese non documentate per gli autotrasportatori
Esonero dei contributi INPS per imprese di autotrasporto
Istituzione del Fondo per il sostegno di iniziative a favore dell’autotrasporto merci
Differimento della decorrenza degli investimenti per l’innovazione del sistema dell’autotrasporto
Soppressione del credito di imposta relativa all’accisa sul gasolio
Utilizzazione di somme residuate dal programma di ristrutturazione dell’autotrasporto
Contributo di solidarietà nazionale in favore della regione Sicilia
Proroga al 2006 di agevolazioni sulle accise sui prodotti energetici
Aumento dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti
Proroga della detrazione IRPEF in campo boschivo
Proroga di agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca
Agevolazioni per la pesca costiera e nelle acque interne
Agevolazioni tributarie per la proprietà contadina
Detrazione IRPEF per ristrutturazioni edilizie
Ristrutturazioni effettuate da imprese
Redditi prodotti in zone di frontiera
Disposizioni in materia di fondi sanitari integrativi
Clausola di salvaguardia per i contribuenti
Proroga detraibilità IVA per ciclomotori ed autoveicoli
Proroga agevolazioni per terremotati del Belice
Agevolazione per il riordino delle IPAB
Esenzione dall’imposta sulla pubblicità per manifestazioni sportive
Deduzione forfetaria per gli impianti di distribuzione carburanti
Obblighi di documentazione Iva per esercizi di grandi dimensioni
Tassazione delle municipalizzate
Esclusione di rimborsi per esenzioni ICI a favore di enti ecclesiastici e no profit
Limite di versamento e di rimborso delle imposte
Patto di stabilità interno per gli enti territoriali
Retribuzione pensionabile dei membri delle autorità indipendenti
Compartecipazione locale all’IRE e trasferimenti per gli enti locali
Disposizioni per il controllo della spesa degli enti locali
Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni
Sospensione delle addizionali IRPEF ed IRAP
Controlli della Corte dei conti
Ulteriori funzioni di controllo della Corte dei conti
Assunzioni di personale per la Corte dei conti
Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005.
Risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007.
Limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato
Risorse per la contrattazione integrativa ed il lavoro straordinario
Contenimento degli oneri di personale delle Regioni ed enti locali
Norme di interpretazione autentica in materia di personale PPAA..
Determinazione dell’equo indennizzo per infortunio sul lavoro
Blocco della rivalutazione delle indennità e compensi nelle PPAA..
Soppressione e contenimento di indennità di trasferta..
Esclusione del rimborso delle spese di cura
Istituzione di Ispettorati del lavoro
Giudizi di responsabilità di fronte alla Corte dei conti
Incentivazione della produttività del personale del Ministero degli affari esteri.
Proroga contratti a tempo determinato
Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione
Assunzioni in deroga della polizia penitenziaria
Contributo per la proroga di contratti LSU
Disposizioni concernenti le Forze di polizia
Riordinamento dei ruoli delle Forze di polizia e armate
Trasferimenti alle gestioni previdenziali INPS per il 2006
Compensazioni a copertura dei disavanzi del bilancio INPS
Soppressione del contributo a carico dello Stato all’ENPALS
Norme in materia di benefici ai lavoratori minerari siciliani
Rimodulazione delle risorse per il finanziamento della riforma della previdenza complementare
Indennità agli eredi delle vittime del disastro di Ustica
Disciplina delle prestazioni di malattia per gli autoferrotranvieri
Aumento del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale
Ulteriori misure per il contenimento della spesa sanitaria
Modifiche alla disciplina sulla tessera sanitaria
Disposizioni in materia di addizionali per la copertura dei disavanzi sanitari
Concorso dello Stato al finanziamento dei disavanzi sanitari
Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni
Completamento e miglioramento dell’offerta sanitaria
Agevolazioni fiscali per le ASP
Nuova disciplina giuridica ed economica dei medici specializzandi
Disposizioni in materia di IVA su prestazioni socio assistenziali
Ulteriori norme per il controllo della spesa sanitaria
Norme in materia di edilizia sanitaria
Misure per incentivare la ricerca farmaceutica
Modificazioni al D.Lgs. n. 56/2000
Ammortamento di beni strumentali per l’esercizio di attività regolate
Fondo famiglia ed assegni per i figli
Detrazione fiscale per la frequenza di asili nido
Istituzione di un Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa
5 per mille per volontariato e ricerca
Promozione della ricerca nel campo delle biotecnologie
Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie
Soppressione della tassa sui brevetti
Detassazione delle liberalità in favore dell’attività di ricerca
Obblighi Iva per i soggetti esterni alla Comunità europea..
Disposizioni in materia di finanziamento del Fondo per l’innovazione
Riduzione del costo del lavoro
Contributi previdenziali per le province di Catania, Siracusa e Ragusa
Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL
Revisione della fascia di protezione sociale delle tariffe elettriche
Disposizioni in materia di strumenti del debito pubblico
Destinazione di sanzioni al fondo per la prevenzione dell’usura..
Previsione di un limite alla rinegoziazione dei mutui
Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale
Promozione all’estero del settore turistico
Dismissioni degli immobili pubblici in uso a fondazioni
Deroga ai limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato
Contratti a tempo determinato presso il Ministero della salute
Parziale deroga dai limiti sul personale a tempo determinato per il SSN
Incremento delle risorse del Ministero delle politiche agricole e forestali
Misure per il contenimento della spesa farmaceutica
Disposizioni in materia di razionalizzazione degli acquisti del SSN
Proroga di ammortizzatori sociali
Proroga di trattamenti di sostegno del salario
Credito d’imposta per nuovi investimenti e per assunzioni
Accesso al FAS per l’integrazione di filiera nel settore agricolo
Risorse per accordi per lo sviluppo agroalimentare
Incentivi per i servizi idrici integrati
Disposizioni in materia di agricoltura
Premio di concentrazione alle imprese
Agevolazioni per il biodiesel e Fondo per le filiere agro-energetiche
Produzione di energia elettrica da parte di aziende agricole.
Remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ippiche
Destinazione di risorse per l’attività dell’ISMEA
Proroga delle convenzioni per svolgere attività socialmente utili
Disposizioni per la tutela dell'ambiente
Disposizioni in materia di bonifiche e danno ambientale
Disciplina fiscale dell’indennità di occupazione di terreni con determinate caratteristiche
Proroga dei finanziamenti per eventi alluvionali del novembre 1994
Finanziamento di infrastrutture per l’Autorità portuale di Manfredonia
Addizionale sulla produzione e distribuzione di materiale pornografico
Personale delle società concessionarie della riscossione
Rivalutazione volontaria dei beni d’impresa
Rivalutazione volontaria delle aree fabbricabili
Attività dei concessionari della riscossione
Canoni di locazioni delle amministrazioni statali
Utilizzabilità delle risorse INAIL
Ritenuta sui fondi comuni di investimento immobiliare
Alienazione immobili della difesa
Versamento di una quota delle tariffe elettriche
Sospensione dei trasferimenti erariali per funzioni amministrative trasferite
Imposta sostitutiva plusvalenze da cessione immobili e base imponibile imposta di registro
Programmazione fiscale e concordato fiscale
Regime fiscale dell’ammortamento dell’avviamento
Potenziamento della vigilanza del rispetto degli obblighi contributivi
Disposizioni in materia di giochi
Determinazione del prezzo delle sigarette e tassazione dei tabacchi
Misure per favorire l’emersione contributiva delle imprese.
Monitoraggio della spesa ambientale
Attribuzione di nuovi compiti all’IPSEMA
Disposizioni concernenti il Ministero della difesa
Finanziamento di interventi per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali
Finanziamento del piano programmatico dell’istruzione
Sostegno alle piccole e medie imprese
Utilizzabilità delle risorse da parte dell’ENAC
Insediamenti turistici di qualità
Divieto di assunzione per le fondazioni lirico-sinfoniche
Contratti a tempo determinato del Ministero dei beni e le attività culturali
Alienazione di immobili degli IACP
Disposizioni recanti assegnazioni di spesa annuali o pluriennali
COMMA 6
Contenimento dei consumi intermedi della p.a.
La norma dispone, a decorrere dal 2006, una rideterminazione delle dotazioni delle unità previsionali di base dei ministeri concernenti i consumi intermedi, con esclusione dei comparti della sicurezza pubblica e del soccorso. A tal fine le dotazioni medesime sono stabilite secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla legge in esame (comma 6).
La relazione tecnica, nel precisare che i conseguenti adeguamenti degli stanziamenti verranno effettuati in maniera lineare, agendo sulle spese non aventi natura obbligatoria, ne quantifica i relativi effetti in 1.445 milioni di euro annui, così riportati nell’allegato 7 al d.d.l.
Minori spese correnti (mln di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
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2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Cons.intermedi |
1445 |
1445 |
1445 |
900 |
1200 |
1450 |
1445 |
1445 |
1445 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato[1] che il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla relazione tecnica presentava numerosi profili problematici, di seguito riepilogati, sui quali sono stati richiesti chiarimenti al Governo.
1. La categoria dei consumi intermedi è oggetto di specifici interventi di contenimento a decorrere dalla manovra di finanza pubblica relativa al 1999; è pertanto da ritenere che nel corso degli anni le relative dotazioni iniziali di bilancio siano ormai divenute prossime alle esigenze minime di funzionamento delle amministrazioni interessate. In ogni caso, poiché i risultati attesi da ciascun intervento dovrebbero risultare scontati nelle previsioni di bilancio per ciascun anno di riferimento, il margine per la realizzabilità di ulteriori risparmi - non potendo ovviamente ipotizzarsi che le previsioni iniziali siano in ciascun esercizio sovradimensionate rispetto alle effettive necessità di spesa - dovrebbe essere ormai esiguo.
Tale considerazione trova particolare rilievo per il 2006, per il quale la legge n.311/2004 ha disposto, ai commi 8 e 295 dell’articolo 1, una riduzione di spesa nella categoria in esame per l’anno 2006 (e 2007) pari a circa 2.430 milioni di euro, determinando in tal modo un obiettivo di spesa molto stringente.
Ciò in quanto si tratta di un obiettivo riferito ad una base 2004 particolarmente bassa, in quanto già ridotta degli effetti ascritti al D.L. n.168/2004[2], e tale da comportare che il valore programmatico 2005 per i consumi intermedi risulti fissato ad un livello inferiore agli stanziamenti iniziali 2004[3].
2. Si tratta di una problematica che sembra trovare conferma nei risultati concretamente conseguiti dagli interventi di riduzione delle spese in questione, che hanno inciso in misura inferiore a quanto preventivato, considerato che nell’ultimo quadriennio il livello di spesa è risultato nominalmente costante – gli impegni di spesa del 2004 sono ancora prossimi ai livelli del 2001[4] – e, quindi, la riduzione medesima è avvenuta esclusivamente in termini reali. Ciò è dipeso anche dal fatto che le amministrazioni interessate, dovendo comunque provvedere all’assolvimento dei propri compiti istituzionali, hanno di fatto traslato parte delle necessità di spesa agli anni successivi.
In altri termini “emergenze gestionali riconducibili alla carenza di mezzi finanziari inducono le amministrazioni a procedere (...) attraverso acquisizioni di beni e servizi non sorrette dalla assunzione dei relativi impegni, scaricandone l’impatto sugli esercizi successivi con il ricorso ad atti di riconoscimento di debito o alla copertura ex post delle obbligazioni contratte”[5].
3. Tale situazione potrebbe verificarsi anche per il 2006, nel quale uno specifico intervento “taglia spese” operato dal D.L. n.211/2005[6] è suscettibile di determinare un “rimbalzo” della spesa nell’anno successivo, come finora si è registrato per i due analoghi precedenti interventi “taglia spese” finora intervenuti, vale a dire il D.L. n.194/2002[7] e il D.L. n.168/2004[8].
Nel primo caso, con riferimento alla spesa delle amministrazioni dello Stato, a fronte di una diminuzione del 12,1 % nel 2002 si è registrato un aumento del 21,3 nel 2003[9];nel secondo caso, in presenza di una diminuzione della spesa medesima per il 2004 del 4,5% rispetto all’anno precedente[10], gli andamenti finora registrati nel 2005, evidenziano che – nonostante i vincoli introdotti dalla legge finanziaria per il 2005 – gli stanziamenti di competenza risultano crescenti dagli iniziali 11.363 milioni di euro a 12.698 milioni, con un incremento dell’11,7%[11]. Tale andamento sembra confermare lo spostamento di parte della spesa all’anno in corso[12], anche se ovviamente a seguito del provvedimento in esame il risultato definitivo dovrebbe mostrare un dato di crescita più contenuto.[13]
4. Queste considerazioni – che, comportando la necessità di aggiustamenti in corso d’anno sia in sede di variazioni di bilancio, sia in sede di assestamento[14] determinerebbero un risultato di risparmio inferiore a quanto preventivato[15] - rendono necessaria l’adozione di una estrema prudenzialità nell’ascrivere effetti certi di risparmio alle misure di contenimento recate dal comma 5 in esame.
Sotto il profilo contabile è stata infine rilevata l’opportunità di una conferma da parte del Governo circa il fatto che l’identità degli effetti di risparmio ascritti ai fini del saldo netto da finanziare e dell’indebitamento netto derivi dal considerare che per la categoria dei consumi intermedi gli importi previsti per gli impegni che determinano l’effetto sull’indebitamento sono sostanzialmente coincidenti con quelli di previsione della spesa, che rilevano ai fini del saldo netto.[16]
Nella Nota di risposta alle predette osservazioni[17] il Governo, nel rilevare preliminarmente, quanto al punto 2, che gli interventi finora effettuati hanno comunque determinato una riduzione delle dotazioni di competenza e cassa – dando luogo a risparmi di spesa – ha precisato che agli interventi medesimi le amministrazioni interessate hanno risposto con una razionalizzazione dei processi di spesa che non ne hanno compromesso l’operatività funzionale. Per quanto riguarda la questione del presunto rimbalzo della spesa, viene segnalato che questo si è parzialmente verificato per il 2003 ma non per il 2005, atteso che il presunto incremento rispetto alle previsioni iniziali è dovuto alla semplice adozione di atti amministrativi relativi a dotazioni di bilancio che ogni anno ricorrono quotidianamente e che consentono alle amministrazioni di espletare al meglio i propri fini istituzionali. Anche le predette variazioni sono scontate nei tendenziali di spesa e sono sottoposte alle limitazioni di crescita delle spese (regola del 2 per cento).
Frazionamento della spesa del bilancio dello Stato per dodicesimi
La norma, introdotta alla Camera, dispone che, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, le Amministrazioni dello Stato - escluso il comparto della sicurezza e del soccorso - possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. Restano escluse le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse, o aventi natura obbligatoria, o non frazionabili in dodicesimi, nonché una serie di altre fattispecie di spesa[18].
Al riguardo, il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni in ordine ai profili finanziari, dal momento che le norme appaiono finalizzate ad introdurre ulteriori strumenti di controllo e di monitoraggio degli andamenti di spesa.
Sotto il profilo della disciplina contabile può tuttavia evidenziarsi come la tecnica di gestione del bilancio per il 2006 derivante dalla norma risulta analoga a quella prevista - in base all’articolo 81, comma 2 della Costituzione - per l’esercizio provvisorio, ai sensi del quale tale modalità di gestione è limitata al massimo a quattro mesi. L’estensione di tale periodo temporale all’intero esercizio annuale dovrebbe risultare in taluni casi problematica, qualora in relazione alla effettiva misura in cui un'ordinaria attività di gestione possa essere suddivisa esattamente in dodici parti, senza riflessi sulla necessaria flessibilità richiesta dalle svariate tipologie di spesa non obbligatoria presenti nel bilancio dello Stato. Tale questione potrebbe porsi con riferimento, ad esempio, alla spesa in conto capitale nonché a quella per consumi intermedi, che rappresentano i comparti di spesa più discrezionali, anche in relazione alla tempistica di assunzione degli impegni[19].
Spese per consulenze, rappresentanza ed autovetture
Le norme dispongono che la spesa annua per studi e consulenze (comma 9), quella per relazioni pubbliche, convegni e rappresentanza (comma 10), nonché per l’acquisto ed esercizio di autovetture, ad esclusione di quelle per la sicurezza pubblica (comma 11), da parte delle amministrazioni pubbliche non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2004 (comma 9).
La relazione tecnica ascrive alle norme un effetto complessivo di risparmio pari a 100 milioni annui, così evidenziati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari:
(mln di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
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2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Consul.e rappres. |
70 |
70 |
70 |
45 |
65 |
70 |
70 |
70 |
70 |
Autovetture |
30 |
30 |
30 |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato[20] che per le norme in esame possono prospettarsi difficoltà – per motivi analoghi a quelli già segnalati per il comma 6 - nella realizzazione dei previsti risparmi di spesa, considerato che:
· per quanto riguarda gli studi e le consulenze la base 2004 è già stata sottoposta ad un intervento di risparmio ad opera del D.L. n.168/2004 già citato, con cui si è stabilito che la relativa spesa per il medesimo anno dovesse risultare inferiore del 15% a quella annua media del biennio 2001-2002. La legge finanziaria 2005 (L. 311/2004, comma 11 dell’articolo 1) ha poi mantenuto la base medesima come limite della spesa 2005;
· per quanto riguarda le autovetture la medesima legge 311/2004, al comma 14, ha disposto che la base 2004, come incisa dalle riduzioni operate per le spese discrezionali dal D.L. n. 168 citato, costituisse, ridotta del 10%, limite alla spesa 2005.
Considerato l’elevato ammontare della riduzione prevista (50%), è stata evidenziata la necessità di un chiarimento in ordine alla possibilità che il conseguimento degli ulteriori risparmi previsti dai commi in questione potesse incidere - a meno di ritenere che il dato di spesa 2004 sia risultato largamente eccedente le reali necessità di spesa delle amministrazioni interessate - sull’espletamento delle corrispondenti attività da parte delle amministrazioni medesime.
Tale richiesta è stata considerata nell’ambito della risposta contenuta nella Nota del Governo relativa al comma 6, cui si rinvia.
Esclusione di enti territoriali e ASL da specifiche disposizioni di contenimento della spesa
La norma, esclude le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e quelli del servizio sanitario nazionale, dalle disposizioni dei commi 9, 10 e 11, relative al contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture.
La relazione tecnica non considera la norma e l’allegato 7 non ascrive effetti finanziari alla disposizione in esame.
Nulla da osservare al riguardo.
Infatti, all’applicazione delle disposizioni in esame per gli enti locali non erano precedentemente ascritti effetti finanziari[21] e pertanto le stesse disposizioni rappresentavano specifiche modalità di realizzazione dei risparmi ascritti al patto di stabilità interno.
COMMA 13
Spesa per investimenti fissi lordi
La norma ridetermina, a decorrere dal 2006, le dotazioni delle unità previsionali di base dei Ministeri relative alle spese per investimenti fissi lordi[22], sulla base degli importi stabiliti nell’elenco 2 allegato alla legge in esame.
La relazione tecnica, nel precisare che i conseguenti adeguamenti verranno effettuati in maniera lineare, agendo sulle spese non aventi natura obbligatoria, quantifica in 1.136 milioni di euro annui i risparmi (conto capitale) prodotti dalla rideterminazione in questione, con i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
1.136 |
1.136 |
1.136 |
360 |
750 |
1.100 |
360 |
750 |
1.100 |
Al riguardo, per quanto concerne i risparmi ascritti alla categoria in esame il Servizio Bilancio ha espresso considerazioni in parte analoghe a quelle formulate sul precedente comma 6 in materia di consumi intermedi, dovendosi considerare che: a) tale categoria è già stata oggetto di un analogo intervento di contenimento nel corso del 2004 ad opera del D.L. n. 168/2004, per una minore spesa stimata pari a 882 milioni di euro; b) un ulteriore intervento di risparmio – riferito ad una base 2004 comunque già ridotta degli effetti prodotti dal medesimo D.L. n. 168 - è stato previsto dalla legge finanziaria 2005[23], con un impatto sui saldi di finanza pubblica per 800 milioni di euro, che pertanto risulta già scontato nei dati tendenziali.
Inoltre, la questione della effettiva realizzabilità degli effetti di risparmio previsti dalla relazione tecnica – questione anche essa già rilevata per il precedente comma 6 - si pone anche per la categoria di spesa in esame, sulla base dei dati allo stato riscontrabili sugli andamenti per il 2005.
La Corte dei conti segnala in proposito[24] che alla data del 30 settembre 2005 gli stanziamenti di competenza per gli investimenti fissi lordi risultavano superiori del 9,5% rispetto agli stanziamenti iniziali dell’anno (da 5.462 a 5.979 milioni di euro). Sulla base, inoltre, dei dati più aggiornati contenuti nell’audizione del Ragioniere Generale dello Stato già citata, risulta che a fronte di previsioni definitive 2005 per la categoria in esame pari a 6.096 milioni, gli stanziamenti al 31 ottobre risultano pari a 6.127 milioni (+0,5%).
Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese
Le norme istituiscono, a decorrere dal 2006, nello stato di previsione di ciascun Ministero, un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi - indicati nell'elenco 3 allegato alla legge - delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle somme iscritte nella tabella C e delle spese classificate come obbligatorie; sono altresì esclusi i trasferimenti destinati al comparto della radiodiffusione televisiva locale[25] (comma 15).
Le disposizioni prevedono inoltre la presentazione annuale al Parlamento, da parte dei Ministri interessati, di una relazione in cui si individua la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo (comma 16).
La relazione tecnica, riferita al testo originario del d.d.l., si limita a ribadire il contenuto della norma, precisando che la stessa mira a razionalizzare le risorse stanziate per i trasferimenti correnti alle imprese e al contempo a rideterminare le stesse in modo da far conseguire un effetto positivo sui conti pubblici di 1.150 milioni di euro.
Tale importo risulta ora fissato ad un importo minore, pari a circa 960 milioni di euro nel 2006 – come evidenziato nell’allegato 7 di seguito riportato – a seguito di alcune modifiche apportate[26] all’elenco 3, a copertura di finanziamenti destinati alle emittenti locali ed alle scuole paritarie.
Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così riportati nell’allegato 7:
Minori spese correnti (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Fondo trasferimenti |
959,5 |
1.120,9 |
1.120,9 |
809,5 |
1.020,9 |
1.120,9 |
959,5 |
1.120,9 |
1.120,9 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato che, poiché la relazione tecnica non fornisce il quadro degli stanziamenti previsti dalla normativa vigente, non risultano verificabili gli effetti di risparmio ascritti alla disposizione[27]. Sul punto sono pertanto stati richiesti gli opportuni chiarimenti.
Tali chiarimenti sono stati richiesti anche al fine di precisare le motivazioni per le quali gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono stati modificati nel testo approvato dal Senato in prima lettura a seguito dell’emendamento 4.100 del Governo. Su questo ultimo aspetto nella Nota di risposta trasmessa dal Governo è stato precisato che le modifiche sui saldi derivano dall’esclusione dalla rideterminazione dei trasferimenti contenuta nell’elenco 3 di quelli a favore delle scuole non statali e delle emittenti locali.
Finanziamento alle emittenti radiotelevisive locali
Normativa vigente. I contributi destinati all’emittenza locale, qualificati come finanziamento annuale dall’articolo 52, comma 18, della legge n.448/2001, che ne ha stabilito la misura in circa 62,4 mln di euro, sono stati aumentati in ciascuna delle leggi finanziarie degli anni successivi. Sulla base dell’ultimo incremento finora intervenuto, ad opera della legge n.311/2004, l’importo di tale finanziamento è previsto in circa 95,35 milioni di euro.
La norma stabilisce che il finanziamento annuale previsto dalla normativa vigente per il settore della radiodiffusione televisiva locale resta determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall’anno 2006.
Alla disposizione non risultano ascritti effetti finanziari.
Al riguardo, il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni, in quanto la norma concorre al perseguimento degli effetti di risparmio già previsti per il precedente comma 15.
Nel testo del disegno di legge approvato dal Senato in prima lettura (A.C.6177) l’importo di 98.678.000 euro predetto risultava infatti iscritto nell’elenco delle rideterminazioni dei trasferimenti correnti alle imprese recate nell’elenco 3 previsto dal comma 15, voce Ministero delle comunicazioni. L’emendamento che ha introdotto il comma 19 in argomento ha soppresso tale voce, disponendo la rideterminazione medesima, per lo stesso importo, espressamente nel testo della disposizione.
COMMA 20
La norma prevede che nel bilancio dello Stato per l’anno 2006 le autorizzazioni di spesa “direttamente regolate per legge” siano ridotte in misura pari al 10% dell’ammontare previsto a legislazione vigente, ad eccezione delle autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, di quelle inerenti le tabelle C) ed F), nonché dei fondi per i trasferimenti correnti alle imprese. Vengono inoltre istituiti nello stato di previsione di ciascun Ministero due fondi – l’uno di parte corrente, l’altro di parte capitale – allo scopo di provvedere a sopravvenute esigenze per le spese oggetto della predetta riduzione. La dotazione di tali fondi è costituita dal 10% degli stanziamenti, come risultanti dopo la riduzione medesima.
La relazione tecnica, nel precisare che la dotazione dei predetti fondi costituisce una ulteriore decurtazione delle unità previsionali di base interessate dalla riduzione del 10%, afferma che:
· per quanto concerne le spese correnti le uniche u.p.b. interessate dal taglio sono quelle destinate ai consumi intermedi(cat. 2) ed alle altre uscite (cat. 12);
· con riguardo alle spese in conto capitale, l’intervento concerne le categorie degli investimenti fissi (cat. 21) e degli altri trasferimenti (cat. 26).
Per tutte le altre categorie di spesa (trasferimenti correnti a famiglie e all’estero, interessi passivi, poste correttive delle entrate ecc.) i corrispondenti stanziamenti rimangono esclusi dalla riduzione in ragione della loro natura giuridicamente obbligatoria.
La norma determina effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica che risultano così quantificati nell’allegato 7:
(mln di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
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sp.corrente |
21* |
22* |
20 |
10 |
15 |
20 |
21 |
22 |
20 |
c.capitale |
20** |
18** |
18** |
8 |
15 |
18 |
8° |
15° |
18° |
* La Rt indica un importo di 20 milioni
** La Rt indica per ciascun anno un importo di 15 milioni
° La Rt indica un importo pari, rispettivamente, a 5,10 e 15 milioni.
In ordine a tali differenze, peraltro, nella Nota di risposta del Governo ha trasmesso alcuni dati che confermano gli effetti finanziari iscritti nell’allegato 7.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato[28] preliminarmente come in base ai dati presenti nel d.d.l. di bilancio non risultasse possibile verificare la quantificazione riportata nella relazione tecnica, chiedendo conseguentemente i necessari elementi informativi.
Ciò in quanto la tabella 1 dell’A.S. 3614, recante il bilancio di previsione per il 2006 presenta una analisi degli oneri obbligatori ricomprendendo in una unica indicazione le voci “fattori legislativi e spese obbligatorie”: il che non consente di individuare distintamente la quota di spesa “regolata direttamente per legge”, cui fa riferimento la norma in esame, con esclusione – è da presumere – della parte di spesa obbligatoria connessa agli oneri inderogabili.
E’ stato inoltre rilevato che le disposizioni in questione, incidendo sulle medesime categorie già oggetto delle misure previste dai commi 6, 9 ed 11 della legge in esame – benché con riferimento a spese di differente qualificazione giuridica - portano a riproporre i medesimi problemi di sostenibilità dell’intervento da parte delle amministrazioni interessate e, conseguentemente, di effettiva realizzazione, a consuntivo, dei risparmi attesi.
E’ stato inoltre richiesto un chiarimento sulle ragioni in base alle quali alla norma vengono ascritti effetti finanziari[29] anche per il 2007 ed il 2008, atteso che la stessa fa riferimento al solo anno 2006.
Qualora ciò dipenda dall’operare della regola incrementale del 2% prevista dal comma 8 dell’articolo 1 della legge n.311/2004, va infatti rammentato che tale regola vige limitatamente al triennio 2005-2007 – e pertanto non per il 2008 - e che, peraltro, la efficacia della stessa a decorrere dal 2006 non appare del tutto chiara, alla luce delle deroghe implicite recate a tale regola dalle disposizioni di minore spesa recate dai commi 6, 9, 11 e 13 della legge in esame[30]. Appare infine necessario un chiarimento sulle ragioni per le quali gli effetti stimati nell’allegato 7 differiscono apprezzabilmente da quelli indicati nella relazione tecnica.
E’ stata infine chiesta conferma in ordine al fatto che l’assenza di effetti finanziari, nella relazione tecnica, connessi alla ulteriore decurtazione del 10% destinata ai fondi di parte corrente e di parte capitale derivi dal ritenere (come appare ragionevole) che le dotazioni dei fondi in questione verranno integralmente spese nell’anno di riferimento.
Sembra peraltro opportuna anche una considerazione di natura ordinamentale circa i riflessi negativi – sotto il profilo della certezza e della trasparenza delle previsioni contabili – che la norma in esame, unitamente a quelle recate dai commi 9 e 13, è suscettibile di determinare sulla struttura del bilancio con riguardo alle categorie dei consumi intermedi e degli investimenti fissi. Sulla base della vigente tripartizione degli stanziamenti di bilancio in quota discrezionale (adeguamento al fabbisogno), fattori legislativi ed oneri inderogabili risulterebbe infatti che per il 2006 la quota discrezionale viene normata dai commi 5 e 9 della legge in esame, quella dipendente da fattori legislativi dal comma 13, e, infine, quella obbligatoria (oneri inderogabili) dalle ordinarie determinazioni di bilancio.
Sospensione di impegni di spesa e titoli di pagamento
La norma, introdotta alla Camera, dispone che, a fronte di un andamento della spesa segnalato dall’Ufficio centrale del bilancio come tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni, il Ministro dispone con proprio decreto[31], anche in via temporanea, la sospensione dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli i bilancio. Sono esclusi i capitoli concernenti spese relative a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o obbligatorie[32] .
Analoga sospensione è disposta, su segnalazione del servizio di controllo interno, quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e di realizzazione dei programmi, la prosecuzione dell’attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia.
Al riguardo, il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni dal momento che la norma appare finalizzata ad introdurre strumenti di controllo e di monitoraggio degli andamenti di spesa ulteriori rispetto a quanto già disposto dal decreto-legge n. 194/2002[33].
Si segnalano, tuttavia, rispetto al decreto-legge ora ricordato, due differenze:
a. la facoltà di sospensione è in capo al ministro dell'economia (articolo 1, comma 3 del decreto-legge 194/2002), mentre nel caso della norma in esame il potere è riconosciuto al singolo ministro di spesa;
b. la sospensione dell'impegno o del pagamento avviene da parte del singolo ministro su segnalazione dell'ufficio centrale del bilancio di ciascun dicastero, che dipende però non dal ministro stesso, ma dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Limitazioni e monitoraggio per la compravendita di immobili
Le norme prevedono:
- al comma 23, che a decorrere dal 2006 le somme spese per l’acquisto di immobili dagli enti della PA di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, ad esclusione degli enti territoriali e degli enti del servizio sanitario nazionale, non possano essere superiori alla spesa media sostenuta per analogo motivo nel precedente triennio;
- al comma 24, che i trasferimenti erariali spettanti a qualsiasi titolo agli enti territoriali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, siano ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità;
- al comma 25, che le limitazioni di cui ai due commi precedenti non si applichino per l'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili;
- al comma 26, che gli enti della PA di cui al citato articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 forniscano trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze e all'Agenzia del territorio informazioni in merito alle compravendite di immobili effettuate per esigenze di attività istituzionale o finalità abitative. L'Agenzia del territorio verifica la congruità dei valori degli immobili e segnala agli organi competenti eventuali responsabilità in caso di scostamenti rilevanti.
La relazione tecnica non considera le norme e l'allegato 7 non associa alle stesse alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, si è segnalato che l'attività di verifica, da parte dell'Agenzia del territorio, della congruità dei valori degli immobili acquisiti dagli enti territoriali, prevista dal comma 26, potrebbe determinare l’insorgenza di oneri connessi sia al presumibile aggravio operativo dovuto all'espletamento di detti compiti da parte degli uffici, sia all’eventualità che sia necessario avvalersi di professionalità specialistiche nel campo della valutazione del valore di mercato degli immobili acquisiti.
Non sono state formulate osservazioni con riferimento alle disposizioni che limitano l’ammontare della spesa da destinare all’acquisto di immobili.
Appare infatti corretto non attribuire alle stesse effetti di risparmio ulteriori rispetto a quelli altrove quantificati con riferimento alle misure di contenimento della spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali: le disposizioni in esame rappresentano infatti una delle modalità di realizzazione di tali risparmi.
COMMA 31
Interessi corrisposti a Poste Italiane S.p.A.
La norma prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la società Poste Italiane S.p.A. determinino con apposita convenzione il tasso di interesse da corrispondersi a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato, sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste Italiane S.p.A. dall’anno 2005.
La relazione tecnica afferma che il tasso fisso oggi corrisposto a Poste Italiane S.p.A. è del 4.35%, e che il risultato di risparmio stimato in almeno 150 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2005 (per tale anno la stima concerne il saldo di indebitamento) è raggiungibile parametrando la remunerazione del conto ai tassi dei titoli di Stato, ponderandoli in relazione alla stabilità delle giacenze nel corso del tempo.
La decorrenza a partire dal 2005 si rende necessaria poiché quanto spettante a Poste Italiane S.p.A. può essere calcolato solo dopo la chiusura dell’anno, quando sono note le giacenze relative all’intero esercizio trascorso. Pertanto, tale calcolo può essere effettuato solo all’inizio dell’anno successivo e, quindi, il predetto risparmio in termini di saldo netto da finanziare si determinerà a decorrere dal 2006.
Gli effetti della norma sui saldi risultano dalla tabella che segue:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
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Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
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2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Risparmio interessi Poste |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Al riguardo, il Servizio bilancio dello Stato ha richiesto:
- che venissero forniti i parametri e le ipotesi sottostanti la quantificazione della RT, al fine di verificare l’effettiva realizzabilità dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica;
- che fosse chiarito se per l’anno 2005 si determinino effetti anche sul fabbisogno, oltre che su quello l’indebitamento;
- che fosse chiarito se, ai fini della quantificazione dei risparmi attesi, si sia tenuto conto dell’eventualità che - in sede di stipula della nuova convenzione con Poste S.p.A. – possano determinarsi poste onerose per il bilancio dello Stato, in relazione all’onere a carico della società medesima derivante dalla riduzione del tasso fisso attualmente corrisposto.
COMMI 32-37
La norma dispone che per l’anno 2006:
· i pagamenti per spese di investimento dell’ANAS Spa, comprese quelle relative all’accensione di mutui, non possono superare il limite complessivo di 1,7 miliardi di euro (comma 32).
Si segnala che l’articolo 3 del D.L. n. 68/2006[34], già convertito, in attesa di pubblicazione, prevede un incremento del limite delle spese di investimento dell’ANAS di 213 milioni di euro;
· le erogazioni del Fondo innovazione tecnologica (FIT) non devono superare l’importo complessivo di 1,9 miliardi di euro (comma 33).
Il richiamato importo di 1,9 miliardi è stato ridotto di 50 milioni di euro dall’articolo 01, comma 13, del decreto legge n. 2/2006[35] convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006.
Si segnala, inoltre, che gli articoli 2 e 3 del richiamato D.L. n. 68/2006 prevedono ulteriori riduzioni delle disponibilità del FIT per complessivi 150 milioni di euro;
· i pagamenti per spese relative ad investimenti fissi lordi non possono superare il 95% del corrispondente importo erogato nel 2004 (comma 34).
La percentuale sopra indicata è stata ridotta dall’articolo 01, comma 13, del decreto legge n. 2/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006, che ha disposto una rideterminazione della percentuale in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti di 130 milioni di euro.
Si segnala, inoltre, che l’articolo 3 del D.L. n. 68/2006 prevede una ulteriore riduzione della medesima percentuale, in misura corrispondente ad una riduzione di spesa pari a 113 milioni di euro;
· i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all’80% di quello del 2005. Sono escluse alcune tipologie di contabilità speciali, quali le contabilità intestate ad organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, quelle istituite per interventi di emergenza, per le aree depresse ecc. (commi 35-37).
La relazione tecnica quantifica, con riferimento a ciascuna delle suddette disposizioni, i seguenti effetti di risparmio:
· quanto al comma 32, poiché nel conto economico della P.A. il dato tendenziale di riferimento si attesta a 2 miliardi di euro, il limite di 1,7 miliardi determinerà una economia di spesa di 300 milioni nel 2006, cui corrisponderà un effetto contrario di recupero (maggiore spesa) negli anni successivi di 100 milioni annui;
· per il comma 33, in presenza di un dato tendenziale del conto economico pari a 3,1 miliardi, il tetto di 1,9 miliardi comporta una economia di 1,2 miliardi, con un successivo recupero di 0,2 miliardi nel 2007 e di 0,3 miliardi nel 2008;
· sul comma 34, a fronte di un dato tendenziale di spesa per investimenti fissi lordi, come diminuito della minor spesa operata dal comma 9 della legge finanziaria in esame, che è pari a 5.740 milioni (vale a dire 6.100 milioni – costituente il tendenziale iniziale - meno i 360 milioni da risparmiare a norma del comma 13) il limite del 95% della spesa 2004 determina un importo di 5.403 milioni[36]: l’economia di spesa sarà dunque pari a circa 337 milioni di euro (5.740 – 5.403);
· con riferimento ai commi 35-37, l’economia di spesa è pari a 400 milioni di euro, sulla base di una spesa stimata per le contabilità speciali pari nel 2005 a 2.000 milioni di euro[37].
Gli effetti predetti sono computati solo sui saldi di fabbisogno ed indebitamento, secondo quanto riporta l’allegato 7 alla legge finanziaria.
Segno meno= peggioramento (mln di euro)
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Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||
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2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
ANAS |
300 |
-100 |
-100 |
300 |
-100 |
-100 |
FIT |
1.200 |
-200 |
-300 |
1.200 |
-200 |
-300 |
Inv.fissi |
336 |
-100 |
-100 |
336 |
-100 |
-100 |
Cont.spec. |
400 |
|
|
400 |
|
|
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato[38]:
con riguardo al comma 32, i risparmi ascritti alla norma derivano dal livello di spesa contenuto nel dato tendenziale. In assenza, tuttavia, di indicazioni in ordine ai criteri mediante i quali viene elaborato tale quadro – che nella attuale struttura dei documenti di bilancio è articolato sulle macro componenti del conto economico della P.A[39].– gli andamenti delle specifiche categorie o delle singole voci di spesa non risultano riscontrabili e, conseguentemente, ogni quantificazione basata sulla evoluzione tendenziale delle predette categorie o voci, come quella in esame, non è verificabile. Pur in considerazione della necessaria sinteticità che connota i conti di finanza pubblica, apparirebbe opportuno acquisire informazioni di maggior dettaglio sui dati in questione.
Appare inoltre necessaria una conferma in ordine alla sostenibilità della riduzione imposta all’ANAS, anche tenuto conto che la società in esame è stata oggetto di una riduzione di trasferimenti ai sensi dell’articolo 1, comma 299, della legge n. 311/2004[40].
Per quanto concerne il comma 33 – per il quale vale comunque quanto detto sopra in ordine ai dati tendenziali – appare necessario un chiarimento in ordine alla reale praticabilità della riduzione proposta[41], considerato che la stessa comporta un taglio ai pagamenti, rispetto agli importi tendenziali del FIT, per il 2006, pari a circa il 39%; a tal fine va anche considerato che il Fondo in questione è già stato oggetto di una analoga limitazione per il 2005[42] - con effetti anche per il 2006 - ad opera dell’articolo 1, comma 15, della L. n.311/2004. Inoltre, ritenendo condivisibile la previsione di un effetto di “rimbalzo” del taglio negli anni successivi – effetto non considerato in precedenti analoghi interventi sui pagamenti[43] - non risulta chiaro per quale motivo, a fronte di un risparmio di 1,2 miliardi, il recupero sia indicato pari a soli 0,5 mld nel biennio 2007-2008.
Ciò a differenza di quanto effettuato per il comma 32, nel quale, invece, il recupero appare integrale, considerato che la relazione tecnica lo quantifica in 100 milioni “annui”, e pertanto, è da ritenere, comprensivo anche della quota 2009 non evidenziata nell’allegato 7.
Con riferimento al comma 34,[44] appare in primo luogo necessaria una conferma in ordine al fatto che il dato di cassa a legislazione vigente per la categoria degli investimenti fissi lordi risulta pari a 6.100 milioni, come riporta la relazione tecnica, anziché a 5.544 milioni, come risulterebbe dalla RPP 2006[45].
Anche per la categoria in questione si pone inoltre una questione di realizzabilità dei risparmi previsti, considerato che: a) il dato 2004 cui si fa riferimento risulta a seguito di un consistente intervento di contenimento operato per l’anno medesimo dal D.L n.168/2004 di cui s’è detto nel precedente comma 9; b) l’evoluzione dei pagamenti della categoria in questione per il 2005 sembra evidenziarne una certa resistenza agli interventi di contenimento, considerato che secondo i dati al 30 settembre 2005 essi registrano – nonostante le misure poste dalla legge n.311/2004[46] - un incremento del 9,3 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente[47].
Da ultimo, nell’allegato 7 si registra un effetto di rimbalzo (recupero dei pagamenti non effettuati nel 2006) negli anni successivi - pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008 - non considerato dalla relazione tecnica, e su cui appare pertanto necessario un chiarimento.
In ordine al comma 35, si segnala che, come già per i commi 32 e 33 che precedono, non risulta verificabile il dato sull’ammontare della spesa indicato dalla relazione tecnica per il 2005, per il quale appare pertanto necessario acquisire le necessarie informazioni. Si evidenzia, inoltre, che- a differenza di quanto operato per i commi che precedono - non vengono contabilizzati effetti di recupero della minore spesa 2006 per gli anni successivi, senza che ne risulti indicata la ragione.
Nella Nota di risposta, il Governo ha rinviato ad alcuni elementi emersi sulle disposizioni in questione nel corso dell’esame presso il Senato, con riferimento tra l’altro ai criteri di costruzione dei quadri tendenziali di spesa: criteri in cui si scontano ipotesi che derivano sia dalla legislazione vigente, sia dalle esigenze discrezionali delle amministrazioni e dalle loro effettive capacità di spesa, spesso tra loro divergenti in ragione delle diverse procedure di spesa applicabili. Nel rinviare a tali elementi, è stata comunque confermata la conseguibilità degli effetti di risparmio scontati nell’Allegato 7.
COMMI 38-40
Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati
La normativa vigente[48] prevede che siano estinte, con riversamento del corrispondente saldo contabile al bilancio dello Stato, le contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 585 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che non abbiano registrato movimentazioni per almeno dodici mesi.
La norma dispone che, per l’anno 2006, il 60% delle somme giacenti sulle citate contabilità speciali e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, non movimentati da oltre un anno, sia versato all’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006. Un importo pari a un sesto delle somme riversate all’erario è contestualmente iscritto in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate, su loro motivata richiesta.
E’ previsto che dalla norma debbano derivare maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato per un importo non inferiore a 1,6 mld di euro. A tal fine la quota del 60% può essere incrementata con decreto ministeriale.
La relazione tecnica evidenzia che la norma estende ai conti correnti di tesoreria quanto già previsto dalla normativa vigente per le contabilità speciali non movimentate. Si sottolinea che la norma salvaguarda, per i titolari dei conti, la copertura degli impegni eventualmente sopravvenuti e non prevedibili. Altra garanzia viene fornita con l’istituzione del Fondo cui le Amministrazioni interessate potranno ricorrere avanzando apposita richiesta.
Le maggiori entrate per il bilancio dello Stato, ai soli fini del saldo netto da finanziare, sono indicate in misura pari a 1.920 mln di euro per il 2006, di cui 920 derivanti dalle contabilità speciali e 1 mld circa dai conti correnti.
Al netto delle maggiori spese derivanti dalla riassegnazione di un sesto di 1.920 mln - pari a 320 mln ai fini del saldo netto da finanziare, con effetti diluiti nel tempo anche sugli altri saldi – la norma garantisce un effetto positivo minimo sul saldo netto da finanziare per l’esercizio 2006 di 1.575 mln di euro.
Di seguito si riportano gli effetti della disposizione riepilogati nell’allegato 7:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Acquisizione parziale giacenze contab. di tesoreria |
1.920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fondo utilizzo giacenze tesoreria |
-320 |
0 |
0 |
-50 |
-100 |
-170 |
-50 |
-100 |
-170 |
Totale |
1.600 |
0 |
0 |
-50 |
-100 |
-170 |
-50 |
-100 |
-170 |
Al riguardo, il Servizio bilancio dello Stato ha osservato che, con riferimento alle contabilità speciali, per le quali la norma sembra configurare – come conferma anche la relazione tecnica - solo un’accelerazione di una procedura già prevista dalla normativa vigente, il carattere aggiuntivo dell’entrata sembrerebbe derivare dalla possibilità di acquisire nel corso del 2006 un riversamento che, tramite le procedure ordinarie, si sarebbe conseguito solo successivamente. In tal caso non è chiaro per quale ragione alle maggiori entrate previste nel 2006 non corrispondano minori entrate per gli esercizi successivi per la riduzione degli importi che sarebbero stati riversati sulla base della normativa vigente.
Rideterminazione della quota del fondo patrimoniale dell’Istituto del credito sportivo
La norma ridetermina nella misura di 450 milioni di euro la quota - già stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2005 - del fondo patrimonialedell’Istituto per il credito sportivo[49] da restituirsi allo Stato; la restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
La relazione tecnica e l’Allegato 7 non considerano la disposizione.
Al riguardo, considerato che la norma incrementa un importo da versare allo Stato da parte di un ente pubblico economico non risultano chiare le ragioni in base alle quali non siano stati scontati effetti di maggiore entrata nell’allegato 7.
COMMA 42
Agevolazione IVA sui consumi di energia elettrica per usi irrigui
La norma[50], prevede l’applicazione del regime agevolato dell’IVA al 10% per l’energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione. A tal fine viene aggiornata la tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633[51].
Al riguardo, si osserva che la norma dispone un regime IVA di miglior favore per i consumi elettrici in questione, determinando una perdita di gettito.
Anche il rappresentante del Governo ha rilevato, con riferimento alla norma in questione, profili di onerosità[52].
COMMI 43-45
Disposizioni riguardanti le Camere di commercio
La norma dispone:
- la sospensione, a partire dal 1° gennaio 2006, dei trasferimenti dello Stato per l’esercizio delle funzioni - precedentemente esercitate dagli uffici metrici provinciali - trasferite alle Camere di commercio ad opera dell’art. 20 della legge n. 59/1997; è altresì prevista la soppressione delle tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura[53];
- la previsione che al finanziamento delle funzioni di cui al punto precedente si provveda mediante i proventi delle Camere di commercio[54], sulla base di criteri stabiliti con decreto ministeriale;
- l’esclusione delle Camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dal sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. L’accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in 5 annualità entro il 30 giugno degli anni dal 2006 al 2010.
La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti derivanti dalla norma:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Riduzione trasferimenti alle Camere di comm. |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
Proventi derivanti da nuove tariffe |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Maggiore spesa per interessi su titoli di Stato |
-5,2 |
-10,5 |
-15,8 |
-5,2 |
-10,5 |
-15,8 |
-5,2 |
-10,5 |
-15,8 |
Risparmio interessi su giacenze di tesoreria |
4,2 |
8,4 |
12,6 |
4,2 |
8,4 |
12,6 |
4,2 |
8,4 |
12,6 |
Totale |
4,2 |
3,1 |
2 |
4,2 |
3,1 |
2 |
4,2 |
3,1 |
2 |
La relazione tecnica evidenzia, in particolare, che l’effetto finanziario negativo derivante dall’emissione supplementare di titoli pubblici, necessaria per fronteggiare il fabbisogno conseguente alla prevista fuoriuscita delle Camere di commercio dal sistema di tesoreria unica, è più che compensato dai risparmi di spesa scaturenti dalla soppressione dei trasferimenti dello Stato a favore delle stesse camere di commercio, nonché dal venir meno degli interessi passivi da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere alle stesse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Al riguardo, il Servizio bilancio dello Stato ha osservato che la norma non sembra assicurare effetti compensativi sul saldo del fabbisogno del settore statale. Infatti, al venir meno delle giacenze di cassa delle camere di commercio presso la tesoreria unica dovrebbe corrispondere un equivalente peggioramento del saldo del fabbisogno. La relazione tecnica non considera tale peggioramento, limitandosi a quantificare i maggiori oneri connessi al pagamento degli interessi sull’incremento del debito pubblico. Tale procedura non appare corretta in quanto le entrate derivanti dall’aumento del debito pubblico non sembrano poter configurare una posta compensativa ai fini del saldo del fabbisogno.
Il Servizio bilancio dello Stato ha inoltre richiesto che fosse confermato che i proventi sostitutivi dei soppressi trasferimenti statali - finalizzati al finanziamento delle funzioni precedentemente esercitate dagli uffici metrici provinciali – siano posti a carico di soggetti esterni al comparto della PA.
In risposta alle osservazioni espresse il Governo ha affermato che la norma originariamente formulata, tesa a far uscire le Camere di commercio dal sistema della tesoreria unica[55], avrebbe comportato un effetto peggiorativo sul fabbisogno del settore statale di circa 1.200 mln di euro. Invece l’attuale formulazione, prevedendo la fuoriuscita nell’arco di un quinquennio, determina un effetto peggiorativo del suddetto saldo limitato a 240 mln. Viene peraltro sottolineato che la norma comporta comunque effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto.
Al riguardo, si sottolinea che, sulla base delle risposte fornite dal Governo, viene confermato che la norma determina un effetto peggiorativo sul saldo del fabbisogno del settore statale. In merito all’ammontare di tale effetto peggiorativo si sottolinea che l’importo di 240 mln di euro, indicato dal Governo, pari al 20% dell’effetto complessivo, appare riferibile al solo 2006, mentre per gli esercizi successivi tale importo si cumula con le successive quote, fino ad arrivare all’effetto peggiorativo a regime di 1200 mln di euro a decorrere dal 2009.
COMMA 46
La norma nel testo iniziale, stabiliva, al primo periodo, che a decorrere dal 2006, le riassegnazioni di entrate destinate alle singole amministrazioni[56] non potessero superare l'ammontare di quelle effettuate nel 2005. Al secondo periodo si escludono dall’applicazione della disposizione le riassegnazioni che non presentano impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e per quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
Nel corso dell’esame presso la Camera è stato precisato che il vincolo disposto nel primo periodo opera sulle riassegnazioni in questione al netto di quelle di cui al secondo periodo.
La relazione tecnica al testo originario ribadisce il contenuto della norma, precisando che l'effetto correttivo sui saldi è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, 200 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, stimati in termini di indebitamento netto.
Il prospetto riepilogativo allegato alla stessa relazione ascrive i medesimi effetti sui saldi, in corrispondenza della norma in esame; tali effetti sono poi stati ridotti come segue, con riferimento alla modifica apportata nel testo iniziale dalla Camera:
Minori spese correnti (mln.di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto p.a. |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Riassegnazione (testo iniziale) |
- |
. |
. |
60 |
150 |
250 |
100 |
200 |
300 |
Riassegnazione (testo finale). |
- |
- |
- |
50 |
139 |
238 |
90 |
189 |
288 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato[57] che la relazione non reca gli elementi necessari per verificare la congruità degli effetti di risparmio ascritti alla norma. A tal fine sono stati richiesti i dati circa le riassegnazioni in questione, con riguardo sia alle risultanze 2004 che a quelle prevedibili per il 2005, al fine di consentire una valutazione degli effetti predetti. E’ stata altresì segnalata l’opportunità di fornire specifiche indicazioni in ordine alle entrate per le quali la riassegnazione non produrrebbe alcun impatto sui conti della p.a., che risultano escluse dalla norma in questione[58].
Non risultano inoltre chiare le ragioni in base alle quali gli effetti sui saldi sono stati ridotti a seguito della modifica apportata nel corso dell’esame presso la Camera, atteso che la stessa non sembra avere una portata innovativa rispetto al contenuto della norma.
COMMI 48-49
Versamento accantonamenti enti pubblici
La norma dispone il versamento al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno 2006, degli accantonamenti degli enti pubblici effettuati in attuazione degli interventi di contenimento della spesa di cui al D.L. n.194/2002[59] e al D.L. n.168/2004[60].
La relazione tecnica ne stima l’effetto correttivo, contabilizzato sul solo saldo netto da finanziare per il 2006, in complessivi 415,9 milioni di euro, così risultanti:
· importo accantonato a norma del D.L. n.194/2002: 281,4 milioni.
La relazione precisa che tale dato è riferito ai soli enti che hanno accantonato le somme, mancando il dato relativo agli altri enti che non hanno effettuato l’accantonamento, per i quali varrà comunque l’obbligo di versamento all’erario;
· importo accantonato a norma del D.L. n.168/2004: 134,5 milioni.
L’Allegato 7 riporta gli effetti finanziari della disposizione conformemente a quanto risulta nella relazione tecnica.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che a legislazione vigente gli importi in questione risultano stimati a carico dei bilanci degli enti interessati, e pertanto gli effetti degli stessi risultano già contabilizzati sui conti della P.A.
COMMA 50
Debiti pregressi delle amministrazioni statali
La norma dispone l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 170 milioni di euro per il 2006 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, allo scopo di far fronte ai debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di società, enti, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari[61].
Viene fatta salva la disposizione di cui all’art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che prevede l’obbligo di trasmissione agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti dei provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche.
La relazione tecnica precisa che la quantificazione del fondo tiene conto delle esigenze segnalate dalle amministrazioni interessate con riferimento alle partite in sofferenza.
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-170 |
-200 |
-200 |
-70 |
-180 |
-250 |
-170 |
-200 |
-200 |
Al riguardo,il Servizio Bilancio - pur essendo il predetto onere limitato all’entità dello stanziamento – ha ravvisato l’opportunità di acquisire ulteriori elementi di informazione circa gli elementi sottostanti la quantificazione della spesa autorizzata per le finalità della norma in esame.
Ciò con riguardo alla reale esposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, all’effettiva entità delle “partite in sofferenza”, cui fa riferimento la relazione tecnica.
Ciò premesso, è stata inoltre rilevata la necessità di chiarimenti circa il coordinamento delle disposizioni in esame con:
· la disciplina generale in materia di iscrizione in bilancio dei residui passivi in relazione ad impegni di spesa assunti dalle amministrazioni pubbliche in precedenti esercizi finanziari;
· le disposizioni recate dai commi 362-366 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), cui sono stati ascritti effetti di maggiore spesa, già scontati nei saldi di finanza pubblica.
Tali disposizioni hanno previsto l’istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, ceduti dai fornitori alla Cassa Depositi e Prestiti Spa sulla base di idonei titoli giuridici. A tal fine, la norma ha disposto che la CDP Spa, in relazione ai crediti ad essa ceduti dai fornitori, effettui pagamenti a valere su un apposito Fondo istituito presso la gestione separata della stessa Cassa, con una dotazione di 2.000 mln di euro, che costituiscono patrimonio separato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del D.L. n. 269 del 2003. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento delle somme erogate dalla CDP Spa in un periodo massimo di 15 anni, a carico del Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione. I relativi oneri sono stati valutati in 70 mln di euro annui a decorrere dal 2006, comprensivi delle spese per interessi e delle commissioni per la gestione del Fondo.
Infine, è stata evidenziata l’utilità di acquisire ulteriori elementi circa la contabilizzazione degli effetti della norma sui tre saldi e, in particolare in merito:
· all'omologo impatto stimato sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento, nonostante i diversi criteri che presiedono alla determinazione di tali grandezze;
· al più contenuto effetto previsto in termini di fabbisogno, imputabile presumibilmente alla più contenuta dinamica stimata per le erogazioni di cassa nonché alla natura delle spese in questione, che essendo in gran parte riferite a consumi intermedi, incidono sull’indebitamento netto in termini di competenza.
Riduzione dei costi della politica
Le norme dispongono:
· la riduzione del 10% dell’ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale[62] e ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia (comma 52);
· la riduzione del 10% del trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato[63] (comma 53); i relativi emolumenti non possono superare - per un periodo di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore della legge finanziaria - gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti del 10% ai sensi del comma 53 (comma 55);
· la riduzione del 10%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, dei seguenti emolumenti:
a) indennità di funzione spettanti a sindaci, presidenti delle province, delle regioni, delle comunità montane, dei consigli circoscrizionali comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e dei consigli di presidenza degli enti citati;
b) indennità e gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti sopra citati in ragione della carica rivestita (comma 54);
· la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, dei compensi corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni[64] (comma 56); per un periodo di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore della legge finanziaria, ciascuna pubblica amministrazione non può stipulare contratti di consulenza che superino nel loro complesso l’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, ridotti del 10% (comma 57); entro il 30 novembre 2006, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione sull’attuazione delle disposizioni e sui conseguenti effetti finanziari (comma 61);
· la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, degli emolumenti corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali presenti nelle pubbliche amministrazioni, e nelle società e negli enti da esse controllati (comma 58). Tali emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti del 10%, per un periodo di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore della legge finanziaria (comma 59);
· la riduzione del 10%, rispetto all’importo complessivo erogato nel corso del 2005, dei compensi percepiti dai componenti gli organi di autogoverno delle magistrature[65] e dai componenti del CNEL: tale riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. I relativi stanziamenti sono proporzionalmente ridotti nei limiti del 10% dell’importo complessivamente assegnato nell’esercizio 2005 (comma 62);
· la devoluzione per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2006, al Fondo nazionale per le politiche sociali[66], delle economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché delle eventuali economie comunicate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati (comma 63).
Il comma 60[67] estende l’applicazione della riduzione del 10% delle indennità, compensi, gettoni ed emolumenti corrisposti ai componenti degli organi collegiali del Ministero dell’economia e delle finanze. Si dispone, altresì, la riduzione del 10%, a decorrere dal 1º gennaio 2006, dell’indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore e al prorettore della Scuola superiore dell’economia e delle finanze; tale indennità non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. Si stabilisce che i risparmi derivanti dalle disposizioni sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Il comma 64[68], esclude le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale dall’applicazione delle disposizioni dei commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63, in materia di contenimento delle speseper indennità,compensi e retribuzioni corrisposti per incarichi di consulenza, nonché indennità, compensi, gettoni e retribuzioni corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organicollegiali.
La relazione tecnica al disegno di legge originario fa derivare dalle disposizioni dei commi 52-55 una minore spesa annua lorda di 15,6 milioni di euro per i parlamentari nazionali e figure assimilate - cioè parlamentari europei, e sottosegretari che non sono membri del Parlamento - e di 7,8 milioni di euro per i consiglieri delle 15 regioni a statuto ordinario. La relativa quantificazione viene riassunta nelle seguenti tabelle:
Ricalcolo dell’indennità dei ministri tecnici[69]:
Indennità ministri e sottosegretari tecnici |
2005 a |
2005 ridotta b = a - 10% |
Risparmio annuo c = (a – b) x 12 |
Indennità parl. mensile lorda |
12.434 |
11.191 |
14.921 |
ritenute assistenz. e previd.13,10%)* |
-1.629 |
-1.466 |
|
Indennità parl. mensile netta |
10.805 |
9.725 |
|
Ind. ministro/sott. tecnico mensile |
10.805 |
9.725 |
|
Indennità ministro/sottosegretario tecnico mensile lorda (x100:90,25)** |
11.973 |
10.775 |
14.367 |
*Previdenza 8,60% + assistenza sanitaria 4,50% = 13,10%
** 90,25=100 – 9,75 (pensione)
Riduzione del 10% dell’indennità parlamentare (importi annui lordi):
Categorie |
Unità
a |
Calcolo indennità parlam. annua lorda 2005
|
Indennità parlam. annua lorda 2005 |
Minore spesa unitaria b |
Minore spesa complessiva a x b |
Parlamentari nazionali (630 dep., 315 sen., 5 sen. a vita) Parlam. europei Ministri/sottosegr non parlam.* |
950 77 20 |
12.434 x 12 mesi 12.434 x 12 mesi 11.973 x 12 mesi |
149.212 149.212 143.673 |
14.921 14.921 14.367 |
14.175.125 1.148.931 287.346 |
|
1.047 |
|
|
|
15.611.402 |
Consiglieri regionali (50 x 15 regioni) |
750 |
(12.434x12mesi)x70%
|
104.448 |
10.445 |
7.833.615 |
ECONOMIE TOTALI |
23.445.018 |
* Le unità indicate sono quelle considerate dalla legge 418/1999.
In ordine alle disposizioni dei commi 56 e 57, relative ai contratti di consulenza, la relazione tecnica ne sottolinea la natura rafforzativa delle norme generali di contenimento di tali tipologie di spesa, rappresentata dall’introduzione del parametro costituito dall’ammontare di tali spese al 30 settembre 2005. La relazione richiama, altresì, l’applicazione di analoghe limitazioni, disposte dai successivi commi 58, 59 e 61, per i componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, sempre con riferimento agli importi risultanti al 30 settembre 2005, e ribadisce che la rideterminazione dei compensi si applica, ai sensi del comma 62, anche ai componenti degli organi della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, ai componenti del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma di cui al comma 63 in ordine all’affluenza al Fondo nazionale per le politiche sociali, per un periodo di tre anni, delle somme derivanti dall’applicazione della disciplina, unitamente alle eventuali economie di spesa di Camera e Senato.
L’allegato 7, pur indicando, con riferimento ai commi 52-63, la voce “costo della politica” tra le minori spese correnti stimate per le pubbliche amministrazioni, non ascrive alle norme effetti finanziari.
In relazione al comma 60[70] la relazione tecnica e l’allegato 7 stimano effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica che risultano così quantificati:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Minori spese correnti |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
Al riguardo, il Servizio bilancio[71], con riferimento ai profili di quantificazione connessi alle disposizioni di cui ai commi 52-59 e 61-63 – pur considerando che alle norme non viene attribuito alcun effetto sui saldi di finanza pubblica, stante la destinazione dei risparmi da esse derivanti al fondo nazionale per le politiche sociali - ha rilevato quanto segue:
- non appare chiaro il coordinamento della norma di cui al comma 57, che vieta a ciascuna pubblica amministrazione, a decorrere dal 2006 e per tre anni, la stipula di contratti di consulenza di importo complessivo superiore al totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005 ridotto del 10 per cento, con la disposizione di cui al comma 9 della legge finanziaria, che dispone la riduzione della spesa per consulenze, nel triennio 2006-2008, del 50% rispetto al dato riferibile al 2004;
- con riferimento al comma 60 (riduzione del 10% dei compensi dei componenti delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze), alla cui attuazione è ascritto un risparmio di 1,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio, non sono noti gli elementi sottesi alla quantificazione delle minori spese previste. In ordine a tale comma si rileva peraltro che la iscrizione di tali effetti nell’Allegato 7, non appare coerente con quanto stabilito dal comma 63, che ricomprende anche i risparmi conseguiti ai sensi del comma 60 medesimo tra le somme da conferire al Fondo nazionale per le politiche sociali.
Finanziamento delle Authorities
La norma prevede che, a partire dal 2007, la CONSOB, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione finanzino attraverso il mercato le loro spese di funzionamento, limitatamente alla parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato (comma 65).
Inoltre, una quota del finanziamento previsto per il 2006 per l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, pari a 3,5 milioni, è corrisposta a titolo di anticipazione, da restituire entro il 31 dicembre 2006 (comma 67)[72].
In conseguenza dell’introduzione delle norme in esame, sono stati rideterminati gli importi di cui alla tabella C concernenti le Autorità medesime in esame allo scopo di stabilire la misura del contributo statale. I dati sono riepilogati nella tabella che segue.
(mln di euro)
Autorità |
Capitolo |
2006 |
2007 |
2008 |
CONSOB |
1560 (MEF) |
13,4 |
13,0 |
13,0 |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni |
1575(MEF) |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici |
1702(MEF) |
7,5(*) |
4,0 |
4,0 |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione |
4332 (Min. Lav.) |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Totale al netto della anticipazione |
22,2 |
21,8 |
21,8 |
(*) Il finanziamento include i 3,5 milioni di euro erogati a titolo di anticipazione a norma del comma 67
Sono disposte le necessarie modifiche ed integrazioni della normativa vigente al fine di assicurare che le Authorities in questione possano provvedere già a decorrere dall’anno 2006 all’autofinanziamento per quanto necessario (commi da 66 a 68).
Sono altresì apportate modifiche a norme relative al funzionamento di taluni organismi. In particolare:
viene integrato il disposto dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di tutela della concorrenza e del mercato, prevedendo che l'Autorità del settore determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni da versare da parte degli operatori per ogni singola operazione di acquisizione di imprese, tenendo conto della rilevanza economica dell’operazione e comunque in misura non superiore all’1,2 per cento del valore della transazione interessata (comma 69);
viene modificata la legge quadro in materia di lavori pubblici (legge n. 109/1994) prevedendo che l'ammontare da versare all'Autorità di vigilanza del settore, in relazione alla risoluzione di controversie in materia di lavori pubblici, sia elevato dall’uno per diecimila all’uno per mille del valore della controversia e che i corrispettivi dovuti alla camera arbitrale per la decisione delle controversie siano direttamente versati all'Autorità dei lavori pubblici (commi 70 e 71).
La relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge evidenzia come gli stanziamenti attualmente previsti, nel bilancio a legislazione vigente, in favore degli organismi in questione, siano i seguenti:
(mln di euro)
Autorità |
Capitolo |
2006 |
2007 |
2008 |
CONSOB |
1560 (MEF) |
24,7 |
24,8 |
24,8 |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni |
1575(MEF) |
20,9 |
21,3 |
21,3 |
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici |
1702(MEF) |
18 |
18,4 |
18,4 |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione |
4332 (Min. Lav.) |
1,96 |
2 |
2 |
Totale |
65,6 |
66,5 |
66,5 |
N.B. Gli stanziamenti indicati tengono conto dell'autorizzazione prevista in tabella C della L.F. 2005 e delle riduzioni apportate con il decreto-legge n. 106 del 2005.
Per l’esercizio 2006, gli stanziamenti iscritti, compreso quanto erogato a titolo di anticipazione, nella Tabella C della finanziaria sono, come già indicato, i seguenti.
(mln di euro)
Autorità |
Capitolo |
2006 |
2007 |
2008 |
CONSOB |
1560 (MEF) |
13,4 |
13,0 |
13,0 |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni |
1575(MEF) |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici |
1702(MEF) |
(*) 7,5 |
4,0 |
4,0 |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione |
4332 (Min. Lav.) |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Totale al netto della anticipazione |
22,2 |
21,8 |
21,8 |
Pertanto, i commi da 65 a 68 dell’articolo 1 in esame danno luogo ad un effetto positivo pari alla differenza tra i finanziamenti erogati in base alla legislazione vigente al 31 dicembre 2005 e a quelli erogati in conseguenza dell’approvazione delle norme in esame. Tale effetto è pari a 43,4 milioni per il 2006 ed a 44,7 milioni a decorrere dal 2007.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti (iscritti fra le maggiori entrate).
(mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
3,5(*) |
|
|
43,4 |
44,7 |
44,7 |
43,4 |
44,7 |
44,7 |
(*) Importo dell’anticipazione concessa all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che la stessa è tenuta a restituire entro il 31 dicembre 2006.
La mancata indicazione nell’allegato anche degli effetti, con riguardo al saldo netto da finanziare, di riduzione della spesa deriva presumibilmente dalla circostanza che tali effetti di risparmio sono riconducibili alle quantificazioni operate nelle tabelle allegate alla finanziaria (nella fattispecie la tabella C), le cui conseguenze finanziarie non sono esposte nell’allegato 7. Per quanto riguarda invece i saldi di fabbisogno ed indebitamento si tratta di maggiori entrate derivanti dalla sostituzione di finanziamenti statali con finanziamenti dai settori di mercato interessati.
Al riguardo, si osserva che non sono stati forniti gli elementi e dati quantitativi volti a dar conto (eventualmente sulla base di ipotesi applicative delle norme in esame), dell’applicabilità, sotto il profilo finanziario, dei meccanismi di autofinanziamento delle Autorità mediante contribuzione degli operatori di mercato.
Inoltre, a fronte dei predetti effetti di miglioramento dei saldi, potrebbero prodursi conseguenze di minor gettito, collegate alla possibilità per gli operatori interessati di deduzione delle contribuzioni destinate al finanziamento delle Autorità in questione.
Autofinanziamento delle Agenzie fiscali
Normativa vigente – L’articolo 59 del D. Lgs. 300/1999 (Riforma dell’organizzazione del Governo) prevede che il Ministro delle finanze determini annualmente gli obiettivi della gestione tributaria e le condizioni di operatività delle Agenzie fiscali. Sulla base di tali indirizzi, il ministro e ciascuna Agenzia stipulano una convenzione con la quale vengono fissati i servizi dovuti, gli obiettivi da raggiungere e le risorse disponibili (distinte per oneri di gestione, spese di investimento e incentivi connessi agli obiettivi di recupero del gettito).
L’articolo 70, comma 2, del medesimo D. Lgs. 300/1999 prevede che i finanziamenti alle Agenzie fiscali a carico del bilancio dello Stato siano determinati annualmente nella tabella C della legge finanziaria e siano accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.
La norma sostituisce l’articolo 70, comma 2, del D. Lgs. 300/1999, disponendo quanto segue:
i finanziamenti alle Agenzie fiscali a carico del bilancio dello Stato sono determinati in modo da tenere conto dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all’evasione[73] (comma 72).
Restano invariate le disposizioni della legge finanziaria 2004 concernenti gli incentivi alla produttività per il personale delle Agenzie[74](comma 76).
per il 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali[75] sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente (comma 73);
a decorrere dal 2007 le dotazioni sono rideterminate applicando specifiche percentuali alla media delle somme incassate nell’ultimo triennio a titolo di imposte dirette e indirette[76]. Tali dotazioni non possono comunque eccedere il finanziamento dell’anno precedente incrementato del 5 per cento (comma 74).
Le percentuali da applicare alla media delle somme incassate sono le seguenti: Agenzia delle entrate 0,71 per cento; Agenzia del territorio 0,13 per cento; Agenzia delle dogane 0,15 per cento. Nella prima formulazione del testo – alla quale è riferita la relazione tecnica – la percentuale da applicare agli incassi dell’Agenzia delle entrate era inferiore (0,65 per cento);
le predette dotazioni possono essere integrate[77] di un importo calcolato in base all’incremento percentuale dei versamenti dell’ultimo esercizio[78], raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata[79] (comma 75);
il Ministro dell’economia può inoltre modificare annualmente le percentuali di cui ai commi precedenti, nonché aggiornare l’elenco delle UPB, in relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo esercizio e alla verifica dei risultati dell’esercizio precedente (comma 77).
Come detto, per le indicazioni delle unità previsionali di base i cui incassi saranno considerati – a decorrere dal 2007 – ai fini del calcolo delle dotazioni spettanti alle Agenzie fiscali, il comma 74 rinvia ad un allegato alla legge (elenco 4).
Quest’ultimo, suddiviso nei due titoli di entrata (tributarie e extratributarie) fa riferimento per le entrate tributarie a 28 UPB, riguardanti le imposte dirette, le imposte indirette e i proventi dei giochi: sono ricomprese le UPB riguardanti introiti sia per l’attività ordinaria di gestione sia per le attività di accertamento e di controllo. Per le entrate extratributarie l’elenco fa riferimento a 6 capitoli di entrata riguardanti le attività di controllo e di repressione delle irregolarità e degli illeciti.
La relazione tecnica, riferita al testo originario, dà conto degli stanziamenti previsti per le Agenzie fiscali dal bilancio a legislazione vigente 2006 (pari a 3.484,1 milioni di euro), ai quali viene applicata la percentuale massima di crescita della dotazione finanziaria (5 per cento rispetto all’anno precedente[80]). Conseguentemente la RT quantifica i seguenti maggiori oneri nel triennio:
|
2006 |
2007 |
2008 |
Commi 72-77 |
- |
174,2 |
183 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
Maggiori spese correnti (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Commi 72-77 Agenzie fiscali |
- |
174,2 |
183,0 |
- |
104,5 |
107,7 |
- |
104,5 |
107,7 |
Al riguardo, si osserva che, rispetto alla formulazione originaria, nel testo definitivo del comma 74 la quota delle somme incassate nell’ultimo triennio da destinare al finanziamento dell’Agenzia delle entrate è stata incrementata dallo 0,65 allo 0,71 per cento. Poiché, peraltro, la stessa norma fissa un tetto massimo del 5 per cento per l’incremento annuale della predetta quota, la modifica non dovrebbe determinare, in termini di competenza, un aumento dell’onere complessivo quantificato dalla relazione tecnica e indicato nell’Allegato 7.
Non è chiaro, tuttavia, quali effetti la modifica della percentuale possa determinare sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, tenuto conto del diverso impatto che l’allegato 7 ha registrato per questi saldi di finanza pubblica.
In ordine alla portata applicativa della norma, il Servizio Bilancio ha osservato[81] che mentre l’elenco 4 fa riferimento – per l’individuazione degli stanziamenti annuali da destinare alle Agenzie fiscali – agli incassi registrati per la normale attività di gestione e per le attività di accertamento e di controllo, il comma 72 prevede che la dotazione annuale delle Agenzie sia correlata al solo “incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero del gettito nella lotta all’evasione”. Non era chiaro, quindi, se con il comma 72 si intendesse escludere – per il finanziamento delle Agenzie – il parametro del normale aumento del gettito per effetto della crescita del reddito.
Sempre sotto il profilo applicativo, tenuto conto della variabilità degli andamenti di spesa registrati per tali enti (nel 2005 – per esempio – gli stanziamenti iniziali destinati alle Agenzie sono stati integrati in corso d’anno[82]), il Servizio bilancio ha chiesto chiarimenti in ordine all’effettiva congruità del limite massimo all’incremento delle dotazioni annuali (5 per cento rispetto all’esercizio precedente) rispetto alle esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali degli enti.
Va peraltro segnalato che, in assenza di precisazioni ulteriori in ordine alle modalità attuative della presente disciplina, il limite massimo del 5 per cento dovrebbe essere considerato inderogabile non soltanto ai fini dell’applicazione delle percentuali di incasso da destinare al finanziamento delle Agenzie (comma 74), ma anche ai fini dell’applicazione del comma 77, che consente al Ministro dell'economia di modificare annualmente le predette percentuali degli incassi. Tale inderogabilità discende dalla metodologia di calcolo dell’onere adottata dalla relazione tecnica, che proprio a tale limite ha fatto riferimento per individuare il tetto massimo di spesa (poi incluso nell’Allegato 7).
Sono stati, inoltre, richiesti chiarimenti circa le ragioni del differente impatto della disciplina in esame sul fabbisogno e sull’indebitamento rispetto all’effetto registrato sul SNF. Sul punto è stato chiesto di precisare, in particolare, se lo scarto fra i saldi fosse riconducibile all’operatività – a legislazione vigente – del limite incrementale del 2% per le spese in questione.
Si è osservato, infine, che gli effetti della norma sul fabbisogno e sull’indebitamento sono stati presentati in misura identica per le due grandezze, nonostante queste rispondano – in particolare per la spesa corrente – a criteri di contabilizzazione sostanzialmente differenti.
Finanziamento opere strategiche e interventi infrastrutturali
La norma prevede un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007 per le seguenti finalità:
· interventi di realizzazione del programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici[83](lett. a);
· programma nazionale degli interventi nel settore idrico[84], nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili (lett. b);
· potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse disponibili (lett. c);
· circonvallazione orbitale (GRAP)[85] in misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili (lett. d);
· realizzazione delle opere di cui al “sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese” in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili (lettera e);
· completamento del “sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 – del Tonale e della Mendola”, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili (lettera f);
· realizzazione delle opere di cui al sistema “Accessibilità della Valtellina” per un importo pari a 13 milioni di euro annui (lettera g);
· manutenzione straordinaria e del potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza delle autorità portuali di recente istituzione e comunque successive al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (lettera h);
· interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al documento di Programmazione economica finanziaria 2006-2009 in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili (lett. i);
· realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all‘1 per cento delle risorse disponibili (lett. l);
· realizzazione delle opere ammodernamento alla SS12, con collegamento alla SP 450, per uno stanziamento di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell’ANAS (lett. m);
· opere complementari all’autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all’1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo (lett. n);
· interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonché per gli interventi di restauro della Domus Aurea (lett. o).
Il contributo quindicennale di 200 milioni di euro annui include altresì quello, sempre quindicennale, di 3 milioni di euro annui in favore delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova di cui al comma 92.
Si rileva, inoltre, che l’art. 30 del D.L. 17 gennaio 2006, n. 6, ha modificato il comma in esame disponendo un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007 in favore del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera per l’adeguamento della propria componente aeronavale, con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma in esame.
Si segnala, infine, che la lettera h) prevede una finalità relativa ad un finanziamento triennale, laddove la norma in esame dispone in merito alla concessione di contributi quindicennali. Per gli anni successivi al 2008 l’importo in questione è pertanto disponibile per le altre finalità previste dalla norma.
La relazione tecnica non considera la norma.
La tabella che segue riassume gli effetti della norma in esame sui tre saldi di finanza pubblica come riportati nell’Allegato 7 alla legge finanziaria.
Maggiori spese in conto capitale (mln. di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
Al riguardo si osserva che, con riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento, la previsione di effetti derivanti dalla norma in esame solo a decorrere dal 2007 non appare prudenziale. Benché infatti per le opere in questione la spesa effettiva si realizza con un consistente intervallo temporale rispetto all’anno in cui vengono stanziate le risorse, è da presumere che questa parte dell’onere si verifichi già dal 2007, in relazione ad interventi che richiedono una minore attività preparatoria (indizione dei bandi, progettazione, ecc.).
COMMI 79-83
Incorporazione della Infrastrutture SpA nella Cassa depositi e prestiti
Normativa vigente. L’articolo 8 del D.L.n. 63/2002[86] ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a costituire una società finanziaria per azioni denominata «Infrastrutture S.p.a.», con capitale iniziale pari a 1 milione di euro. E’ previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possa essere disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti nonché per gli strumenti derivati impiegati e le garanzie concesse dalla società. Alla società è stato attribuito il finanziamento, in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari, di infrastrutture e grandi opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica e di investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la società concede garanzie per le medesime finalità e può assumere partecipazioni, che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. È preclusa invece alla stessa società la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari. Infrastrutture S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti.
La società raccoglie la provvista necessaria mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti; alle operazioni della stessa si applica un regime fiscale agevolato[87].
L’articolo 75 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha poi disposto che Infrastrutture Spa finanzi prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocità/alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del «Sistema alta velocità/alta capacità».
Con la comunicazione del 23 maggio 2005, Eurostat ha ritenuto che il debito contratto da Infrastrutture Spa per il finanziamento dell’alta velocità - in base alle caratteristiche presentate - debba essere riclassificato come debito delle pubbliche amministrazioni. Ciò ha comportato un corrispondente incremento di tale aggregato per il 2004.
Le norme dispongono – con effetto dal 1° gennaio 2006 - la fusione per incorporazione della società Infrastrutture S.p.A. nella Cassa depositi e prestiti S.p.A., con assunzione da parte di quest’ultima di tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi, incluso il patrimonio separato, di Infrastrutture S.p.A. (comma 79).
L’atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti non subisce modificazioni (comma 80). Le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della disposizione in esame sono integralmente garantiti dallo Stato (comma 80).
Quest’ultima previsione, non presente nel testo approvato dalla Commissione Bilancio (6177-A), è stata introdotta con il maxiemendamento governativo presentato presso l’Assemblea della Camera.
La Cassa depositi e prestiti continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le funzioni già assegnate ad Infrastrutture S.p.A. dall’articolo 75 della legge n. 289/2002, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture S.p.A., ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato (commi 81 e 82).
La pubblicazione della disposizione in esame nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle iscrizioni di cui all’articolo 2504 del codice civile[88], omessa ogni altra formalità (comma 83).
La relazione tecnica non considera le disposizioni.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha evidenziato la necessità[89] di acquisire chiarimenti in ordine ai possibili riflessi della norma sui saldi di finanza pubblica e sul debito, in relazione alla situazione e alla posizione debitoria della società incorporata. Viene in rilievo, in proposito, anche la previsione – introdotta con il maxiemendamento governativo prima citato - relativa alla garanzia statale sulle obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa.
E’ stato inoltre evidenziato come eventuali riflessi sul debito delle pubbliche amministrazioni potranno essere valutati anche sulla base delle caratteristiche effettive delle forme di finanziamento del Sistema alta velocità che saranno realizzate.
La norma dispone che:
- a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, i finanziamenti concessi al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avvengano, a titolo di contributo in conto impianti, e siano separatamente evidenziati, nel sistema di contabilità regolatoria, i relativi oneri di ammortamento. I suddetti contributi in conto impianti si considerano fiscalmente irrilevanti e conseguentemente non riducono il valore fiscale del bene. La disposizione specifica che la descritta modifica del sistema di finanziamento avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria (comma 86);
- il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri connessi, nonché degli oneri di finanziamento della infrastruttura medesima, siano ammortizzati con il metodo delle quote variabili in base ai volumi di produzione, sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Ai fini fiscali le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto al precedente comma 86 (comma 87);
- i beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa e alle società dalla stessa integralmente controllate, si presumono costruiti in conformità alle legge vigente al momento della loro edificazione. La suddetta società può pertanto proporre, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, ai comuni in cui sono situati gli immobili, il rilascio di una documentazione sostitutiva di quella attestante la regolarità urbanistica degli stessi, previo il versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe dovuta in base all’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società da essa controllate è attribuita la stessa facoltà previo pagamento di una somma pari al triplo di quella sopra indicata (comma 88).
La relazione tecnica non considera le disposizioni e l’Allegato 7 e non ascrive alle stesse alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 86-87 si è osservato che non è chiaro se dalle norme possano derivare effetti sui saldi dovuti al nuovo regime giuridico dei contributi erogati e dei relativi ammortamenti ai fini fiscali.
In particolare non è chiaro se dal suddetto nuovo regime possano discendere effetti negativi di gettito connessi:
- all’irrilevanza ai fini fiscali dei suddetti contributi e alla conseguente possibilità di ammortamento integrale degli investimenti effettuati e dei connessi oneri accessori e finanziari;
- al criterio di ammortamento basato sul rapporto fra quantità prodotta nell’esercizio e quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Tale criterio sembrerebbe infatti suscettibile di minimizzare i fenomeni di incapienza degli oneri ammortizzabili.
Con riferimento alla sanatoria urbanistica degli immobili, di cui al comma 88, si segnala che la norma sembra configurare una parziale rinuncia agli introiti che sarebbero derivati dall’applicazione delle procedure ordinarie di regolarizzazione delle irregolarità urbanistiche e dalle relative sanzioni.
COMMI 89-91
Trasferimento attività e rapporti giuridici di Enti soppressi
Normativa vigente. L’articolo 9 del D.L. n.63/2002[90] ha disposto la soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 1404/1956, affidando la gestione della relativa liquidazione, finora svolta da un apposito Ispettorato del Ministero dell’economia e delle finanze[91], ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato [92]: con un apposito D.M. vengono individuate le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa, o per le quali la gestione liquidatoria resta comunque distinta. Ulteriori disposizioni volte ad accelerare la procedura di liquidazione in questione sono state poi dettate dai commi 224-229 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004.
Le norme, “al fine di ridurre l’onere economico derivante dall’esercizio di funzioni che possono essere svolte più proficuamente da soggetti di diritto privato” stabiliscono:
- che il complesso dei rapporti attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge n. 1404/1956 la cui liquidazione è stata affidata alla società istituita dall’articolo 9 del D.L. n. 63/2002 sopra citato venga trasferito alla società stessa, ove costituiscono un patrimonio separato. Il trasferimento è a titolo oneroso, secondo un corrispettivo che verrà appositamente determinato tra il Ministero dell’economia e la società predetta (comma 89) ;
- che la garanzia circa il soddisfacimento delle pretese creditorie rimanga a carico dello Stato, con l’eccezione delle partite riconducibili a liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazione coatte amministrative, per le quali, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n.63/2002, lo Stato risponde nei limiti dell’attivo della singola liquidazione (commi 90 e 91).
La relazione tecnica non considera le disposizioni, cui non sono ascritti effetti finanziari nell’Allegato 7.
Nulla da osservare sotto i profili della quantificazione, atteso che la mancata previsione di eventuali effetti finanziari positivi appare ispirata a criteri di prudenzialità, attese le difficoltà che si sono finora riscontrate nelle procedure liquidatorie.
In relazione a tale aspetto, infatti, si rileva che le disposizioni in esame costituiscono un ulteriore intervento sulla vigente disciplina sulla liquidazione degli enti disciolti, come inizialmente ridefinita dagli articoli 28 e 29 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002), poi modificata dal D.L. n. 63/2002 e dalla legge n. 311/2004. Tale intervento sembra rappresentare una conferma della mancata realizzazione – in tutto o in parte - dei risparmi a suo tempo ascritti alla disciplina in questione dalla legge n. 448/2001, sui quali sarebbe opportuno venissero fornite indicazioni.
La norma autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali. Dispone inoltre l’erogazione di un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l’importo di 2 milioni di euro, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno, in provincia di Foggia, colpiti da eventi sismici. Autorizza, quindi, la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, dei quali 17 sono destinati alle seguenti finalità:
§ per la ricostruzione delle zone colpite da eventi sismici nel territorio del Molise, nella misura di 10 milioni di euro annui;
§ per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria, nella misura di 4 milioni di euro annui;
§ per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, nella misura di 2 milioni di euro annui;
§ per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del Fiume Po, nella misura di 1 milioni di euro annui.
La norma autorizza infine la spesa di ulteriori 15 milioni di euro, per l’anno 2006, per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise.
La relazione tecnica, nulla aggiunge al contenuto della norma.
La tabella che segue riassume gli effetti della norma in esame sui tre saldi di finanza pubblica come riportati nell’Allegato 7 alla legge finanziaria.
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Protezione civile |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
Terremoto Molise |
15 |
- |
- |
5 |
10 |
- |
5 |
10 |
- |
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che tutte le finalizzazioni di spesa, esclusa quella di 15 milioni per il 2006 in favore del Molise, ma ivi compresa quella di 2 milioni in favore della Puglia, per la quale è prevista una specifica autorizzazione, rientrino nel contributo complessivo di 26 milioni di euro annui.
Possibilità per gli autotrasportatori di utilizzare in compensazione il contributo al SSN
Le norme, introdotte alla Camera, consentono di utilizzare in compensazione dei versamenti di imposte e contributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, le somme versate nel periodo d’imposta 2005, a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Le somme versate possono essere utilizzate in compensazione nel limite individuale di 300 euro per ciascun veicolo e nel limite complessivo di spesa di 75 milioni di euro.
In caso di utilizzo, la quota portata in compensazione non concorre a formare il reddito d’impresa ai fini delle imposte sul reddito, né il valore della produzione netta ai fini IRAP.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall’Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 “Fondi di bilancio” le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi delle norme in esame e dei successivi commi 104 e 111.
La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.
L’allegato 7 relativo alla legge finanziaria 2006, ascrive alle medesime i seguenti effetti onerosi sui saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
Effetti |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno Settore statale |
Indebitamento netto |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Minori entrate |
|
|
|
75,0 |
|
|
75,0 |
|
|
Maggiori Spese |
75,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Al riguardo, si osserva che non risultano chiari[93] taluni aspetti delle disposizioni, con riguardo, in particolare alla platea dei soggetti interessati: le agevolazioni, infatti non sembrerebbero indirizzate ai soli autotrasportatori, ma anche ad altre imprese che, pur svolgendo attività diverse dall’autotrasporto, utilizzano la tipologia di automezzi individuati dalle norme.
Contributi al settore dell’autotrasporto
Le norme autorizzano le seguenti spese in favore del settore dell’autotrasporto:
a) il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro al comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori per gli interventi finalizzati alla sicurezza ambientale e della circolazione relativamente all’anno 2005[94] (comma 104);
b) il rimborso per ulteriori 50 milioni di euro dei premi INAIL relativi al 2005 per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi[95] (comma 105).
La relazione tecnica, con riferimento al rimborso dei premi INAIL, precisa che la norma è volta a raddoppiare l’incidenza percentuale della riduzione dei premi INAIL, dal momento che l’importo della fiscalizzazione per il 2005 è pari a circa 50 milioni di euro.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti finanziari sui saldi:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Maggiori spese correnti (c.104) |
-30,0 |
0,0 |
0,0 |
-30,0 |
0,0 |
0,0 |
-30,0 |
0,0 |
0,0 |
Maggiori spese correnti (c.105) |
-50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Minori entrate (c.105) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-50,0 |
0,0 |
0,0 |
-50,0 |
0,0 |
0,0 |
Totale |
-80,0 |
0,0 |
0,0 |
-80,0 |
0,0 |
0,0 |
-80,0 |
0,0 |
0,0 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni, dal momento che gli oneri sono limitati all’entità degli stanziamenti.
Deduzione delle spese non documentate per gli autotrasportatori
Le norme dispongono che, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria per le spese non documentate di cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, spetti anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti.
Per tale finalità, nonché per l’adeguamento annuale degli importi delle deduzioni forfetarie, previsto dall’articolo 2, comma 1-bis del decreto legge n. 451 del 1998, relativo al 2005, le norme autorizzano la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2006.
L’Allegato 7 alla legge finanziaria assegna alla disposizione i seguenti effetti ai fini dei saldi:
(mln di euro)
Effetti |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno Settore statale |
Indebitamento netto |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Minori entrate |
101,0 |
-43,0 |
0,0 |
120,0 |
-52,0 |
0,0 |
120,0 |
-52,0 |
0,0 |
Maggiori spese correnti[96] |
19,0 |
-9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti di gettito per competenza nell’esercizio 2005:
(mln di euro)
|
Competenza 2005 |
Perdita di gettito IRPEF |
57,6 |
Perdita di gettito IRAP |
10,5 |
Totale |
68,1 |
Per cassa, considerando una percentuale di acconto effettivo del 75 per cento ai fini IRPEF e dell’85 per cento ai fini IRAP si hanno i seguenti effetti:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
2006 |
2007 |
IRPEF |
-101 |
43 |
IRAP |
-19 |
9 |
Totale IRPEF/IRAP |
-120 |
52 |
La relazione tecnica ricorda che, a decorrere dal 2003, l’articolo 21, comma 13 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ha aumentato di 10.329.137,98 gli stanziamenti destinati alla copertura del minore gettito derivante dall’adeguamento delle misure delle deduzioni forfetarie spettanti per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune di residenza, ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti, e per i trasporti effettuati oltre tale ambito. In base alla legislazione previgente, e sulla scorta dei dati e della metodologia utilizzata dalla relazione tecnica al d.d.l. finanziaria per il 2003, spetterebbe, nel caso di trasporti all’interno della regione, una deduzione unitaria di 37,39 euro, con una spesa complessiva deducibile di 304,8 milioni di euro; nel caso di trasporti eccedenti tale ambito, una deduzione unitaria di 61,31 euro, cui corrisponde una spesa complessiva deducibile di 152,1 milioni di euro.
Lo stanziamento recato dalla norma in esame consentirebbe di incrementare tali deduzioni unitarie, rispettivamente a 56 ed a 92 euro, cui corrisponde un incremento di spesa complessiva deducibile di 227,94 milioni di euro. Tale maggior spesa deducibile da luogo a minori entrate a titolo di IRPEF per competenza 2005 pari a 50,14 milioni di euro, scontando un’aliquota marginale media effettiva del 22 per cento, nonché ad un minore gettito IRAP di 9,11 milioni di euro, scontando un’aliquota del 4 per cento.
La relazione tecnica stima, inoltre, che il riconoscimento della deduzione forfetaria per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune di residenza dell’impresa, comporti un aumento di spesa deducibile pari a 33,8 milioni di euro per il periodo d’imposta 2005, cui corrispondono rispettivamente 7,43 milioni di euro di minori entrate a titolo di IRPEF e 1,35 milioni di entrate a titolo di IRAP.
Al riguardo, si osserva[97] che la stima presentata nella relazione tecnica fa riferimento a dati ed ipotesi già a suo tempo utilizzati per quantificare l’effetto della misura di analogo tenore recata dall’articolo 21, comma 13, della legge finanziaria 2003, anziché – come sarebbe stato opportuno - a dati di consuntivo desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti interessati. L’utilizzo di tali dati avrebbe, infatti, consentito di verificare l’effettiva possibilità di configurare tali misure nell’ambito di un tetto di spesa il cui importo è vincolante.
Esonero dei contributi INPS per imprese di autotrasporto
La norma, relativamente al 2005, riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS dai datori di lavoro per i dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, nel limite massimo di 20 ore mensili individuali di orario ordinario, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
La relazione tecnica calcola le minori entrate contributive sui seguenti parametri:
- 153.000 soggetti
- 240 ore annue
- 10 euro di retribuzione media oraria
- 32,50 per cento di aliquota contributiva media datori di lavoro.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti finanziari sui saldi:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Maggiori spese correnti |
-120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Minori entrate |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-120,0 |
0,0 |
0,0 |
-120,0 |
0,0 |
0,0 |
Totale |
-120,0 |
0,0 |
0,0 |
-120,0 |
0,0 |
0,0 |
-120,0 |
0,0 |
0,0 |
La quantificazione, sulla base dati forniti, risulta corretta.
Si segnala che la spesa, essendo riferita al 2005, si configura come un rimborso delle somme già versate. Appare tuttavia opportuno che venga chiarito se l’entità del rimborso al datore di lavoro sia calcolata tenendo conto della deduzione fiscale relativa ai contributi pagati.
Istituzione del Fondo per il sostegno di iniziative a favore dell’autotrasporto merci
La norma dispone l’istituzione , presso il Ministero delle infrastrutture, del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l’anno 2006.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti finanziari sui saldi:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Maggiori spese correnti |
-80,0 |
0,0 |
0,0 |
-80,0 |
0,0 |
0,0 |
-80,0 |
0,0 |
0,0 |
Al riguardo il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
Differimento della decorrenza degli investimenti per l’innovazione del sistema dell’autotrasporto
La norma differisce dal 2003 al 2006 la decorrenza del limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, corrispondente ad una spesa di 20 milioni di euro, finalizzati all’innovazione del sistema dell’autotrasporto di merci[98].
La relazione tecnica precisa che il differimento non reca ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto resta invariato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità, l’importo complessivo delle somme stanziate quali annualità.
Il differimento ha lo scopo di evitare che le annualità del limite di impegno, attesa l’impossibilità di assunzione dell’impegno contabile entro il 31 dicembre 2005[99], costituiscano, ai sensi della vigente normativa contabile, economie di bilancio.
Al riguardo, il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni, nel presupposto che le nuove annualità della spesa in esame siano state considerate nella previsione a legislazione vigente[100].
Soppressione del credito di imposta relativa all’accisa sul gasolio
La norma abroga la lettera e) del comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 448/1998 che destinava quota parte dei proventi derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica alla compensazione della riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, anche mediante credito d'imposta.
La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.
Al riguardo il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni.
Utilizzazione di somme residuate dal programma di ristrutturazione dell’autotrasporto
La norma, a copertura della quota di 140 milioni di euro degli oneri complessivamente derivanti dai commi da 103 a 111 (pari a 475 milioni di euro nel 2006), dispone l’utilizzazione delle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti in relazione a limiti di impegno quindicennali di 50 miliardi di lire a decorrere dal 1997, 1998 e 1999 per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità. A tale fine, le somme sono mantenute nel conto residui per essere versate, nel 2006, all’entrata del bilancio dello Stato.
La quota restante degli oneri recate dalle disposizioni in esame, pari a 335 milioni di euro, è coperta con le maggiori entrate recate dal provvedimento in esame.
La relazione tecnica non considera la norma in esame.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti finanziari sui saldi:
(mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Maggiori entrate |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
Al riguardo si osserva che sono utilizzate risorse di conto capitale per la copertura anche di spese correnti.
Contributo di solidarietà nazionale in favore della regione Sicilia
La norma[101] dispone la corresponsione alla Regione siciliana di un contributo di solidarietà nazionale di 94 milioni di euro per l’anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 per 15 anni. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di 282 milioni di euro per l’anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge n. 289/2002[102]. L’erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
La relazione tecnica precisa che, dovendo essere destinato agli investimenti, il contributo quindicennale può essere attualizzato dalla Regione nel 2007 nell’importo di circa 110 milioni.
Secondo la relazione tecnica, non si registrano effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto in quanto le spese regionali (escluse quelle per personale e sanità) sono regolate dal patto di stabilità interno.
Gli effetti della norma sui saldi risultano dalla tabella che segue:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Contributo annuo |
-94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Contributo quindicennale |
|
-10 |
-10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totale |
-94 |
-10 |
-10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nel corso dell’esame presso la V Commissione della Camera del D.L. 203/2005[103] - in cui all’articolo 5, commi 3-bis e 3-ter, venivano corrisposti analoghi contributi quindicennali alla Regione Sicilia – sono state formulate richieste di chiarimento circa il mancato rilievo di tali oneri ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto della P.A..
Tali rilievi, che possono avanzarsi anche rispetto alla norma in esame, consideravano che, in base a quanto affermato dalla relativa relazione tecnica, la mancata contabilizzazione ai fini di tali saldi presuppone, di fatto, che i contributi erogati dal bilancio dello Stato non siano utilizzati dalla regione, sussistendo un vincolo all’incremento delle spese di quest’ultima.
A tale proposito si è osservato quanto segue:
la regione potrebbe comunque utilizzare le risorse assegnate, attivando strumenti di spesa che non rientrano tra quelli monitorati dal patto, ad esempio costituendo società per azioni strumentali alla realizzazione degli investimenti. In tal caso le norme inciderebbero anche sul fabbisogno, modificando il saldo delle partite finanziarie;
le norme in esame costituiscono comunque presupposto giuridico all’impegno ed alla spesa dei relativi contributi da parte della regione, per cui può presupporsi che tale spesa, anche se in tempi successivi, possa in ogni caso realizzarsi;
nel caso in cui i contributi non possano in ogni caso essere utilizzati effettivamente dalla regione, andrebbe chiarita allora la finalità delle norme, che avrebbero il solo effetto di peggiorare il saldo netto da finanziare, introducendo, per gli esercizi successivi al 2006, un ulteriore elemento di irrigidimento del bilancio dello Stato a legislazione vigente.
Nella nota di risposta trasmessa dal Ministro dell’economia[104] sul D.L. n. 203 in questione è stato sottolineato che le regole del patto di stabilità interno incidono esclusivamente sulla spesa, e quindi ulteriori disponibilità di finanziamenti in entrata non costituiscono un elemento che porta automaticamente ad un mancato rispetto in termini di impegni e di pagamenti, dal momento che rientrerà nella discrezionalità della Regione scegliere quali tipologie di spese privilegiare, pur nel rispetto degli obiettivi concordati.
In ordine poi all’ipotesi (di cui al punto a)) di utilizzo da parte della Regione di società per azioni strumentali alla realizzazione degli investimenti, e del conseguente rischio di peggioramento del fabbisogno del settore statale, il Governo ha rilevato che tale evenienza può riguardare tutti gli enti territoriali soggetti al Patto di stabilità interno, essendo escluse le operazioni finanziarie dal Patto stesso.
Circa i riflessi che le risorse assegnate potrebbero avere sulla spesa degli esercizi successivi (punto b)), il Governo ha affermato che non dovrebbero sussistere impatti negativi in termini ai saldi di finanza pubblica, in quanto detti riflessi dovranno comunque essere considerati negli specifici accordi relativi agli anni futuri.
Sulla possibilità di un effettivo utilizzo da parte della Regione nel 2006 delle risorse in questione (punto c)), il Governo ha ribadito che rientra nella discrezionalità della stessa stabilire quali spese effettuare e quali rinviare, nell’ambito degli obiettivi programmatici definiti in sede di accordo.
Al riguardo, è stato osservato che al trasferimento delle somme in questione, con conseguente peggioramento del saldo netto da finanziare, sembrerebbe non corrispondere – in base alle precisazioni fornite dal Governo sulle analoghe disposizioni del D.L. 203/2005 – un aumento della capacità di spesa della regione. Su tale questione è stato richiesto uno specifico chiarimento[105].
COMMA 115
Proroga al 2006 di agevolazioni sulle accise sui prodotti energetici
La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2006 di talune agevolazioni in materia di accise sui prodotti energetici relative ai seguenti campi di applicazione:
- oli emulsionati, inclusi quelli prodotti dallo stesso soggetto che li utilizza [comma 115, lettera a)].
Viene prorogata per tutto il 2006 la riduzione delle aliquote prevista[106] per le emulsioni stabilizzate con oli da gas ovvero con olio combustibile denso e acqua, anche se autoprodotte e utilizzate dai medesimi soggetti per uso personale nei limiti del fabbisogno[107]. La disposizione, inoltre, aumenta da 0,24516/litro a 0,25670/litro l’aliquota dell’emulsione di olio da gas usata come carburante[108];
- gas metano per usi industriali oltre limiti minimi di consumo [comma 115, lettera b)].
La proroga al 31 dicembre 2006 interessa la riduzione del 40 per cento dell’aliquota di accisa prevista – in caso di consumi superiori ad 1,2 milioni di metri cubi all’anno – per il gas metano per combustione per uso industriale (con esclusione del settore termoelettrico)[109];
- gasolio e GPL impiegati per il riscaldamento nelle zone montane [comma 115, lettera c) e lettera f)].
Viene ulteriormente prorogato, per tutto il 2006, l’incremento dell’agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per il riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, della legge n. 448 del 1998[110]. In particolare, la lettera c) del comma 1 si riferisce ai comuni rientranti nelle zone più fredde (la cosiddetta zona climatica F[111]), mentre la lettera f) del comma 1 fa riferimento ai comuni o alle frazioni di comuni non metanizzati che rientrano nelle aree con climi freddi (cosiddetta zona climatica E[112]). Si prevede pertanto la medesima agevolazione (incremento della riduzione di costo dei combustibili) nelle due aree richiamate, ma i soggetti destinatari (comuni zona F, comuni e frazioni zona E) sono individuati distintamente con la lettera c) e con la lettera f) del comma 1. In particolare, relativamente alle zone richiamate, l’agevolazione consiste in un aumento dell’importo della riduzione minima di costo: tale aumento ammonta a 0.025822 euro (50 lire) per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed a 0.025822 euro (50 lire) per chilogrammo di GPL;
- calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa o da energia geotermica [comma 115, lettera d)].
La norma proroga fino al 31 dicembre 2006 le seguenti agevolazioni:
- credito di imposta pari a 20 lire per ogni chilowattora di calore fornito[113], da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F[114];
- aumento di 30 lire per chilowattora del predetto credito di imposta[115];
- gas metano per usi civili nei comuni rientranti nelle aree a clima più freddo [comma 115, lettera e)].
La disposizione conferma per il 2006[116] le particolari aliquote d’accisa sul gas metano per riscaldamento domestico a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, nelle province con il 70 per cento dei comuni nella zona climatica F (Aosta, Belluno, Bolzano e Trento);
- gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno locale nelle province di Trieste e Udine [comma 115, lettera g];
La norma proroga al 31 dicembre 2006 il regime agevolato[117], concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine individuati dal D.M. 30 luglio 1993. Tale agevolazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2005 all’articolo 1, comma 511, lettera g), della legge finanziaria 311/2004, che – prolungando i termini della originaria disposizione agevolativa – ha conseguentemente confermato il quantitativo di gasolio per il quale si applica il regime agevolato (fissato[118] in 23 milioni di litri per la provincia di Trieste e 5 milioni di litri per i comuni della provincia di Udine). In base al medesimo meccanismo, anche la presente proroga conferma i predetti quantitativi;
- gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra [comma 115, lettera h)].
La norma proroga per l’anno 2006 l’esenzione dell’accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni in serra. Si tratta dell’ulteriore proroga di un’agevolazione più volte concessa da precedenti disposizioni e da ultimo, per l’anno 2005, dall’articolo 1, comma 511, lettera h), della legge finanziaria 311/2004. La disposizione esclude il settore delle coltivazioni dalle aliquote sul carburante previste dall’attuale legislazione (10 per cento per le serre florovivaistiche, 22 per cento per le altre serre).
La relazione tecnica fornisce le seguenti quantificazioni.
a) Oli emulsionati
Il costo delle proroghe di cui alla lettera a) (riduzioni di accisa sugli oli emulsionati, anche per autoconsumo) è stimato per il 2006 in complessivi 8,90 milioni di euro. In particolare, la RT e il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (allegato 7) quantificano le seguenti minori entrate[119]:
(milioni di euro – importi arrotondati)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Comma 115 lett. a) |
8,9 |
-4,9 |
2,1 |
Si ricorda che in occasione della precedente proroga della medesima agevolazione, per l’anno 2005, sono state quantificate minori entrate per 9,95 milioni. La stima non scontava, inoltre, alcun recupero di gettito relativamente alle imposte dirette (a differenza di quanto ora previsto per l’anno 2007).
b) Metano per usi industriali
Il costo della proroga viene stimato in 88,76 milioni di euro (valore identico a quello quantificato per la precedente proroga dell’agevolazione). In particolare, la RT e il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (allegato 7) quantificano le seguenti minori entrate[120]:
(milioni di euro – importi arrotondati)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Comma 115 lett.b) |
88,8 |
-48,9 |
21,2 |
c) Gasolio da riscaldamento nelle zone montane
Per il comma 115, lettera c), sono indicati i seguenti effetti:
- minori accise: 45,75 milioni di euro;
- minore IVA: 6,13 milioni di euro;
Per il calcolo dell’IVA la RT considera che un terzo del consumo è imputabile alle imprese e che quindi la contrazione di gettito annuale IVA va calcolata sui restanti due terzi (cioè solo sui consumatori finali). Il calcolo è così effettuato:
45,75 milioni di euro x 20 per cento x due terzi = 6,13 milioni di euro.
- maggiori imposte dirette (imprese): 8,32 milioni nel 2007
Per il comma 115, lettera f), sono indicati i seguenti effetti:
- minori accise: 15,94 milioni di euro;
- minore IVA: 2,13 milioni di euro;
Per il calcolo dell’IVA la RT tiene conto dei medesimi parametri utilizzati per la precedente lettera c): un terzo del consumo imputabile alle imprese; contrazione di gettito IVA da calcolare sui restanti due terzi (consumatori finali). Il calcolo è così effettuato:
15,94 milioni di euro x 20 per cento x due terzi = 2,13 milioni di euro.
- maggiori imposte dirette (imprese): 2,90 milioni nel 2007.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (allegato 7) quantifica pertanto le seguenti minori entrate:
(milioni di euro – importi arrotondati)
|
2006 |
2007 |
2008 |
comma 115 lett. c) |
51,9 |
-8,3 |
3,6 |
Comma 115 lett. f) |
18,1 |
-2,9 |
1,4 |
In occasione della precedente proroga della medesima agevolazione, per l’anno 2005, sono state quantificate minori entrate per 54,9 milioni per la lettera c) e per 19,1 milioni per la lettera f). Le stime non scontavano, inoltre, alcun recupero di gettito nell’anno successivo (imposte dirette).
d) Reti di teleriscaldamento
La perdita di gettito di cassa connessa alla proroga dell’agevolazione è valutata dalla relazione tecnica pari a 11 milioni di euro nel 2006 e a 12 milioni di euro nel 2007. Tali effetti finanziari sono riportati anche dalla tabella recante l’illustrazione degli effetti dell’articolato (allegato 7), secondo diverse modalità contabili sui tre saldi[121].
L’onere si presenta in linea con le stime relative alla precedente proroga della medesima agevolazione (11,1 milioni di minor gettito nel 2005 e 12 milioni nel 2006).
La relazione tecnica pone alla base della previsione di minor gettito i seguenti dati[122]:
crediti d’imposta spettanti nel periodo d’imposta 2002: 15,4 milioni (da dichiarazioni dei redditi Unico 2003);
crediti utilizzati a compensazione nello stesso periodo d’imposta: 12,6 milioni (5,2 residui della precedente dichiarazione + 7,4 sorti nell’esercizio 2002);
crediti sorti nel 2002 e non compensati sul Mod. F24: 8 milioni (=15,4 – 7,4);
crediti sorti nel periodo 2002 richiesti a rimborso: 4,1 milioni;
crediti sorti nel periodo 2002 da riportare nella dichiarazione successiva: 3,9 milioni.
In ordine alla stima per il 2006, la relazione tecnica precisa che dai dati relativi al versamento sul Mod. F 24, negli ultimi anni è emerso un incremento medio annuale di circa il 50 per cento dell’utilizzo del credito d’imposta. Nell’ipotesi che nel 2006 la dinamica dell’utilizzo del credito di imposta sia simile a quella riscontrata nel triennio precedente, la proroga delle agevolazioni per il 2006 produrrebbe una perdita di gettito di competenza 2005 pari a circa 23,1 milioni di euro (15,4 x 150%). Si ottiene pertanto una perdita di gettito di cassa pari a 11,1 milioni di euro nel 2005 (7,4 x 150%) e 12 milioni di euro nel 2006 (8 x 150%).
Si segnala che la RT riferita alla precedente proroga aveva evidenziato un’analoga dinamica di incremento dell’utilizzo del credito d’imposta. In particolare, nella RT si rilevava che dal confronto fra il periodo gennaio-agosto 2002 e lo stesso periodo del 2004 era emerso un incremento annuale di circa il 50% nell’utilizzo del credito d’imposta; conseguentemente l’onere 2005 era stato calcolato moltiplicando per 150% la perdita di gettito 2002 (quest’ultima pari a 15,4 milioni di euro).
e) Gas metano per usi civili
La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti connessi alla proroga dell’agevolazione:
- minori accise: 18,39 milioni di euro;
- minore IVA: 2,46 milioni di euro;
Per il calcolo dell’IVA la RT considera che un terzo del consumo è imputabile alle imprese e che quindi la contrazione di gettito annuale IVA va calcolata sui restanti due terzi (cioè solo sui consumatori finali). Il calcolo è così effettuato:
18,38 milioni di euro x 20 per cento x due terzi = 2,46 milioni di euro.
- maggiori imposte dirette (imprese): 3,34 milioni nel 2007.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (allegato 7) quantifica pertanto le seguenti minori entrate:
(milioni di euro – importi arrotondati)
|
2006 |
2007 |
2008 |
comma 115 lett. e) |
20,9 |
-3,3 |
1,5 |
Si ricorda che per l’anno 2005 sono state quantificate, per la medesima agevolazione, minori entrate per 17,71 milioni. La stima non scontava, tuttavia, alcun recupero di gettito relativamente alle imposte dirette.
g) Gasolio per autotrazione a Trieste e Udine
Si ricorda che la presente proroga conferma i quantitativi di consumo fissati dall’articolo 21, comma 6, della legge 289/2002: 23 milioni di litri per la provincia di Trieste e 5 milioni di litri per i comuni della provincia di Udine.
La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti connessi alla proroga dell’agevolazione:
- minori accise: 11,56 milioni di euro;
- minore IVA: 1,71 milioni di euro;
Per il calcolo dell’IVA la RT considera che il 26% del consumo è imputabile agli autotrasportatori e che quindi la contrazione di gettito annuale IVA va calcolata sul restante 74% (cioè solo sui consumatori finali). Il calcolo è così effettuato:
11,56 milioni di euro x 20 per cento x 74 per cento = 1,71 milioni di euro.
- maggiori imposte dirette (imprese): 1,66 milioni nel 2007.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (allegato 7) quantifica pertanto le seguenti minori entrate:
(milioni di euro – importi arrotondati)
|
2006 |
2007 |
2008 |
comma 115 lett. g) |
13,3 |
-1,7 |
0,7 |
Si ricorda che per l’anno 2005 sono state quantificate, per la medesima agevolazione, minori entrate per 13,55 milioni. La stima non scontava, tuttavia, alcun recupero di gettito IRES nell’anno successivo.
h) Gasolio per riscalmento serre
La relazione tecnica indica un consumo del gasolio agricolo per serre dell’ordine di 322 milioni di litri per il florovivaismo e di 106 milioni di litri per le altre serre[123]. Da questo dato sul consumo si ricava una contrazione annuale di gettito pari a 27,49 milioni di euro (22,91 milioni di euro per minore introito da accise e 4,58 milioni di euro per minore introito da IVA).
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (allegato 7) quantifica le seguenti minori entrate:
(milioni di euro – importi arrotondati)
|
2006 |
2007 |
2008 |
comma 115 lett. h) |
22,9 |
-12,6 |
5,5 |
Si ricorda che per l’anno 2005 sono state quantificate, per la medesima agevolazione, minori entrate per 26,8 milioni. La differenza rispetto alla presente proroga sembrerebbe derivare dal mancato computo dell’IVA fra i costi del primo anno. Se tale ipotesi fosse confermata, la quantificazione apparirebbe in linea con le precedenti proroghe, tenuto conto – peraltro – che in via generale i beni intermedi non dovrebbero concorrere a formare la base imponibile dell’IVA (e quindi la relativa agevolazione non dovrebbe trovare applicazione per questa imposta).
Si segnala inoltre che anche nel caso in esame la precedente stima non scontava alcun recupero di gettito IRES nell’anno successivo.
Al riguardo, il Servizio bilancio ha rilevato[124] che i parametri posti alla base delle quantificazioni relative al comma in esame non sono stati aggiornati rispetto alle precedenti proroghe delle medesime agevolazioni. Si segnalava pertanto l’opportunità di acquisire elementi informativi circa l’evoluzione dei consumi relativi ai prodotti oggetto delle agevolazioni.
Il Servizio bilancio ha osservato, inoltre, che l’ipotesi di recupero di gettito a titolo di imposte sui redditi che la relazione tecnica ha adottato – per la prima volta con riferimento alle agevolazioni in esame – per quantificare effetti positivi nel secondo esercizio del triennio non appare prudenziale, in quanto presuppone che la diminuzione di un costo per le aziende si traduca (per intero) in un incremento del reddito sottoposto a tassazione.
In realtà una relazione diretta fra l’emergere di maggiori disponibilità e l’aumento delle basi imponibili potrebbe verificarsi solo nei casi di mancato utilizzo delle medesime risorse da parte delle aziende.
Con riferimento alla perdita di gettito IVA è stato osservato che nella quantificazione degli effetti di minore entrata derivanti dalle proroghe in esame la relazione tecnica ha incluso l’IVA per la sola quota di pertinenza dei consumatori finali (nei casi in cui questi risultino fra i destinatari dell’agevolazione). Invece, nei casi in cui le uniche destinatarie dell’agevolazione siano le imprese, non è stata prevista alcuna perdita di gettito IVA in quanto – in via generale – i beni intermedi non concorrono a formare la base imponibile di questa imposta. Sulla base di tali premesse, il riferimento all’IVA contenuto nella relazione tecnica per le agevolazioni di cui alle lettere a) (oli emulsionati) e b) (metano per usi industriali) va presumibilmente inteso come effetto nullo. Lo stesso vale per l’agevolazione di cui alla lettera h) (gasolio riscaldamento serre), per la quale la RT indica un effetto di perdita di gettito IVA (4,58 milioni) che però non viene incluso nel calcolo dell’onere 2006 (limitato alla sola misura della minore accisa).
Nello specifico, è stato altresì segnalato che:
con riferimento alla proroga di cui alla lettera a) (riduzioni di accisa sugli oli emulsionati) l’onere 2006 (8,90 milioni di euro) è significativamente più basso di quello quantificato in occasione della precedente proroga della medesima agevolazione, per l’anno 2005 (minori entrate per 9,95 milioni). La stima 2005 non scontava, inoltre, alcun recupero di gettito relativamente alle imposte dirette per l’esercizio successivo. È stato quindi richiesto se tale differenza fosse da ricondurre ad una previsione di contrazione dei consumi di questi combustibili.
relativamente alla proroga dell’agevolazione relativa al gas metano per usi industriali [lettera b)], la perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica (88,8 milioni) risultava in linea con quella indicata nella precedente proroga (contenuta nella legge finanziaria per il 2005), ma appariva non coerente con i dati di consumo forniti dal Governo in quell’occasione.
Si ricorda, infatti, che – a seguito di chiarimenti richiesti nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria 2005 – il Governo ha indicato[125] un consumo annuale di 26,5 miliardi di metri cubi di gas metano per usi industriali[126]. Assumendo i medesimi parametri di calcolo utilizzati dalla RT con riferimento alle precedenti proroghe, si otterrebbe il seguente onere:
|
Aliquota vigente sul gas metano per usi industriali |
Aliquota ridotta del 40 per cento |
Consumo annuo stimato |
Gettito |
|
0,012498 euro/m3 |
|
26,5 miliardi di m3 |
331,2 milioni |
|
|
0,007499 euro/m3 |
26,5 miliardi di m3 |
198,7 milioni |
Minore gettito accisa |
|
|
|
132,5 milioni* |
*Si tratta di un dato di minor gettito sensibilmente superiore a quello indicato nell’allegato 7 (88,8 milioni).
In sostanza, qualora dovesse essere confermata la previsione di consumo di gas metano per usi industriali indicata dal Governo in occasione della precedente proroga della relativa agevolazione [lettera b)], la perdita di gettito per il 2006 risulterebbe sottostimata.
in ordine alla quantificazione del minor gettito connesso alle agevolazioni per le reti di teleriscaldamento [lettera d)], si fa presente che l’onere (11 milioni di euro nel 2006 e 12 milioni nel 2007) sembrerebbe non considerare l’anno 2005 ai fini del calcolo dell’incremento dei consumi medi annuali. Tale mancata inclusione del 2005 parrebbe determinare una sottostima del costo dell’agevolazione.
Infatti la relazione tecnica precisa - come segnalato in precedenza – che negli ultimi anni è emerso un incremento medio annuale di circa il 50 per cento dell’utilizzo del credito d’imposta. Poiché la RT riferita alla precedente proroga aveva evidenziato un’analoga dinamica di incremento dell’utilizzo del credito d’imposta (e l’onere 2005 era stato calcolato moltiplicando per 150% la perdita di gettito 2002), applicando il medesimo parametro l’onere 2006 dovrebbe essere stimato moltiplicando il valore 2002 (15,4 milioni di euro) per 200% (cioè ricomprendendo nel calcolo anche l’ulteriore periodo d’imposta 2005) e non per 150% come in occasione della precedente proroga. Se tale ipotesi fosse confermata, la perdita di gettito di competenza 2006 per la presente agevolazione risulterebbe sottostimata di 7,7 milioni di euro[127].
Il Governo ha fornito i seguenti chiarimenti nella nota di risposta trasmessa alla Commissione bilancio in data 24 novembre 2005:
recupero di gettito a titolo di imposte dirette: data l’impossibilità di valutare gli effetti indotti, si è soliti stimare gli effetti – ha precisato la Nota di risposta - utilizzando un quadro macroeconomico statico. Pertanto sono stati confermati gli effetti ipotizzati dalla relazione tecnica;
perdita di gettito agevolazioni metano usi industriali: è stata confermata la quantificazione indicata dalla relazione tecnica, in quanto il dato sui consumi richiamato dalla Nota del Servizio bilancio (22,6 miliardi di metri cubi[128]) riguarda la totalità degli operatori industriali, mentre le imprese interessate dall’agevolazione (consumi superiori a 1,2 milioni di metri cubi) utilizzano circa 17,7 miliardi di metri cubi all’anno;
minor gettito connesso alle agevolazioni per le reti di teleriscaldamento: anche in questo caso è stata confermata la quantificazione indicata dalla relazione tecnica. In particolare, la Nota afferma che in base ai più recenti dati disponibili (relativi alle agevolazioni 2005) risulta un utilizzo in linea con quanto evidenziato nel corso del 2004: circa 12 milioni di euro di crediti d’imposta portati a compensazione.
Tuttavia la Nota ribadisce che i dati precedenti (ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi Unico 2003 e dai modelli F24 degli anni 2002-2003-2004) mostrano un incremento annuale del 50 per cento nell’utilizzo del credito d’imposta.
Ne consegue pertanto, secondo la Nota, che sono da considerare corrette le stime formulate nella relazione tecnica (circa 11 milioni di cassa portati a compensazione nel 2006 e circa 12 milioni di cassa portati a compensazione nel 2007).
Nulla da osservare in ordine alle ulteriori precisazioni fornite dalla nota di risposta del Governo.
In particolare, la perdita di gettito calcolabile in base al nuovo dato di utilizzo del metano per usi industriali [lettera b)] contenuto nella nota di risposta del Governo (17,7 miliardi di metri cubi all’anno) è sostanzialmente in linea rispetto alla stima contenuta nella relazione tecnica e nell’allegato 7 (88,8 milioni di euro nel 2006). Infatti, utilizzando il medesimo procedimento di calcolo illustrato in precedenza (differenza fra gettito ad aliquota ordinaria e gettito ad aliquota ridotta), si ottiene un minore gettito di 88,4 milioni di euro nel 2006[129].
Aumento dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti
Normativa vigente: l’articolo 62 del D. Lgs. 504/1995 dispone che gli oli lubrificanti siano sottoposti ad imposta di consumo anche quando sono destinati o messi in vendita per usi diversi dalla combustione o carburazione. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati già immessi in consumo sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale. L’allegato I del predetto D. Lgs. 504/1995 fissa in euro 650,74 per tonnellata l’aliquota dell'imposta di consumo per gli oli lubrificanti.
La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti (allegato I del D. Lgs. 504/1995) sia aumentata da euro 650,74 per tonnellata ad euro 842 per tonnellata[130].
La relazione tecnica[131] precisa che il consumo di oli lubrificanti è pari a circa 492.000 tonnellate all’anno[132] e che la quantità imputabile agli oli rigenerati (con aliquota ridotta del 50%) ammonta a circa 112.000 tonnellate. L’incremento di gettito annuo può pertanto essere stimato in 83,39 milioni di euro.
A |
B |
A + B |
Aumento dell’aliquota ordinaria: € 191,26
Tonnellate sottoposte all’aliquota ordinaria: (492.000-112.000)→ 380.000
Aumento del gettito dell’aliquota ordinaria (€ 191,26×380.000 T.)= € 72,67 milioni |
Aumento dell’aliquota ridotta: € 95,63 euro
Tonnellate sottoposte all’aliquota ridotta: 112.000
Aumento del gettito dell’aliquota ridotta (€ 95,63×112.000 T.)= € 10,72 milioni |
AUMENTO del GETTITO TOTALE (in termini di competenza)
(72,67+10,71) milioni di euro= € 83,39 milioni di euro |
La relazione tecnica ipotizza, quindi, che il 60% del consumo sia imputabile alle imprese. L’incremento di gettito annuo è pertanto stimato pari a circa 90,06 milioni di euro nel 2006 comprensivi delle accise e dell’IVA relativa ai consumatori finali[133].
Considerando gli effetti legati al maggior recupero delle imprese in termini di imposte dirette, la RT quantifica i seguenti effetti di cassa (maggiori entrate) nel triennio:
(mln. di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
comma 116 |
90,1 |
62,5 |
74,4 |
L’Allegato 7 riporta i medesimi effetti con riguardo ai tre saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, si osserva che per il primo esercizio del triennio la relazione tecnica non sembra tenere conto degli effetti che il maggiore onere sostenuto dalle imprese a titolo di accisa potrebbe generare in termini di minore imposizione diretta.
A parità di reddito un incremento dell’accisa produce, in quanto componente di reddito negativo, una riduzione della base imponibile IRES-IRE e IRAP. D’altra parte, potrebbero verificarsi anche effetti di segno opposto, qualora l’aumento di questa componente di costo fosse parzialmente o totalmente traslato sui prezzi di cessione dei beni prodotti.
COMMA 117
Proroga della detrazione IRPEF in campo boschivo
La norma reca la proroga al 31 dicembre 2006 della detrazione ai fini IRPEF per gli interventi in campo boschivo, introdotta dalla legge finanziaria 2002.
L’agevolazione è stata originariamente prevista, per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, dall’art. 9, comma 6, della legge finanziaria 448/2001 limitatamente al periodo di imposta 2002. La legge finanziaria 2003 (legge 289/2002, art. 19, comma 3) ha prorogato il beneficio fiscale al 31 dicembre 2003 fino all’importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.
Le successive leggi finanziarie (legge 350/2003 e legge 311/2004) hanno disposto ulteriori proroghe dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2005.
Per effetto della norma in esame, sarà quindi possibile detrarre dall’IRPEF dovuta il 36% delle spese sostenute nel corso del 2006 (fino all’importo complessivo di 100.000 euro) per la realizzazione delle predette opere di salvaguardia. La detrazione può essere fruita, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote annuali di pari importo.
La relazione tecnica, analogamente a quanto previsto dalle precedenti tre leggi finanziarie, rinvia alla quantificazione effettuata per la finanziaria 2002.
Tale quantificazione fa peraltro riferimento ad un testo della norma che non contemplava il limite di 100.000 euro di spese detraibili, introdotto nel corso dell’esame parlamentare della legge finanziaria 2003, limite che, teoricamente, dovrebbe ridurre la perdita di gettito.
Si ricorda che la RT alla norma originaria, richiamata ai fini della quantificazione degli effetti della norma in esame, stimava il minor gettito prendendo in considerazione le dichiarazioni IVA presentate nel 1997 da soggetti che svolgono attività con codice “02.01.2 – Consorzi di forestazione, rimboschimento”. Il volume complessivo, pari a 21,7 mln di euro, veniva abbattuto del 75% per considerare la sola parte di base imponibile attribuibile ai privati.
Per quanto attiene alla norma in esame, riproponendo il medesimo procedimento e considerando la possibilità di ripartire in 5 anni tale detrazione, si ottiene, con un acconto del 75%, il seguente effetto di cassa:
(mln di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Saldo 2006 |
- |
-0,6 |
|
Acconto 2007 |
|
-0,4 |
+0,4 |
Saldo 2007 |
|
|
-0,6 |
Acconto 2008 |
|
|
-0,4 |
TOTALE |
- |
-1 |
-0,6 |
L’Allegato 7 indica quindi, in corrispondenza della norma, i seguenti effetti di minore entrata:
(mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
- |
1,0 |
0,6 |
- |
1,0 |
0,6 |
- |
1,0 |
0,6 |
La quantificazione appare corretta, tenuto conto dell’impostazione prudenziale per la quale viene riproposta la medesima stima di minor gettito indicata prima dell’introduzione di un massimale di spesa detraibile.
Il Servizio bilancio ha tuttavia segnalato l’opportunità - ai fini di una più compiuta valutazione sulla congruità della quantificazione originaria, richiamata dalle relazioni tecniche alle norme di proroga finora intervenute - di acquisire dal Governo elementi informativi circa gli oneri effettivamente emersi nel periodo di costante applicazione dell’agevolazione.
COMMA 118
Proroga di agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca
Normativa vigente: l’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997[134] - come modificato da ultimo dalla legge finanziaria 2005[135] - stabilisce che l’aliquota IRAP applicata ai soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative di piccola pesca e loro consorzi per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i sei successivi, è fissata nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2005 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.
La norma stabilisce, per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca e per i loro consorzi:
che per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2005 l’aliquota IRAP sia fissata ancora all’1,9 per cento, in luogo del 3,75 per cento;
che per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2006 l’aliquota sia fissata al 3,75 per cento, in luogo della misura ordinaria del 4,25 per cento.
La relazione tecnica assegna alla disposizione i seguenti effetti di entrata per cassa a titolo di IRAP:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
-388,5 |
+73,0 |
+48,5 |
Per competenza la norma produce una perdita di gettito di 210 milioni di euro nel 2005 e di 57 milioni di euro nel 2006. L’andamento del gettito per cassa sconta una percentuale di acconto dell’85 per cento.
La relazione tecnica asserisce che l’analisi degli effetti finanziari si è avvalsa del Modello previsionale IRAP, la cui base di dati - costituita dalle dichiarazioni dei redditi Unico 2003 di tutti i contribuenti IRAP privati[136] - è stata estrapolata sulla base dell’andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT e in base alle previsioni dell’ultima Relazione Previsionale e Programmatica.
La stima ha tenuto conto, per ogni singolo contribuente, delle modifiche normative all’IRAP intervenute successivamente all’anno di imposta 2002[137].
Con riguardo ai saldi di finanza pubblica le disposizioni esplicano effetti di peggioramento per il 2006 e di miglioramento per gli esercizi successivi in termini di spesa[138] ovvero di entrata, secondo quanto specificato nella tabella che segue.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Entrate |
|
|
|
-388,5 |
73,0 |
48,5 |
-388,5 |
73,0 |
48,5 |
Spese correnti |
-388,5 |
73,0 |
48,5 |
|
|
|
|
|
|
A livello di saldo netto e di fabbisogno le minori entrate IRAP per il 2005 danno luogo a maggiori trasferimenti alle regioni, mentre le maggiori entrate IRAP negli esercizi successivi determinano una riduzione di tali spese.
Al riguardo, il Servizio bilancio ha segnalato la necessità di un chiarimento da parte del Governo al fine di precisare se i dati ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi UNICO 2004 confermino le quantificazioni proposte, riferite ad una base dati 2003. È stato inoltre richiesto al Governo di fornire gli elementi quantitativi necessari per una puntuale verifica delle stime riportate nella relazione tecnica, anche in considerazione dei rilevanti effetti finanziari ascritti alla norma.
Nella nota di risposta trasmessa alla Commissione bilancio in data 24 novembre 2005 il Governo ha precisato che per la stima della variazione di gettito in esame è stato utilizzato il Modello IRAP aggiornato con i dati delle ultime dichiarazioni dei redditi complete a disposizione (Modello Unico 2003).
In particolare, si è tenuto conto della legislazione IRAP vigente nell’anno d’imposta 2005, estrapolando i dati sia in termini di disciplina sia in termini di valore aggiunto. Relativamente al reddito e al fatturato, sono stati utilizzati – estrapolati al 2005 - i dati delle ultime dichiarazioni dei redditi complete a disposizione (Modello Unico 2003), in attesa del completamento dell’aggiornamento della base dati.
Agevolazioni per la pesca costiera e nelle acque interne
Normativa vigente: L’articolo 11 della legge n. 388 del 2000[139] (legge finanziaria per il 2001) ha esteso agli anni 2001, 2002 e 2003 i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge n. 457 del 1997[140] nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L’articolo 2, comma 5, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per l’anno 2004) e l’articolo 1, comma 510, della legge 311 del 2004 (finanziaria 2005) hanno prorogato, rispettivamente, per l’anno 2004 e per l’anno 2005 i benefici del citato articolo 11.
Tali benefici consistono:
nell’attribuzione di un credito d’imposta in misura corrispondente all’IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo, da far valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile;
nell’esclusione dell’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzo delle navi dalla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;
nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il personale imbarcato.
La norma proroga per l’anno 2006 le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge n. 388 del 2000.
La relazione tecnica afferma che alla stima della variazione di gettito conseguente alla proposta in esame si è proceduto :
elaborando le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle società di capitali, società di persone e persone fisiche esercenti l’attività di pesca in acque marine e lagunari o l’attività di pesca in acque dolci;
simulando in capo ad ogni singolo contribuente la legislazione IRE/IRES vigente nel 2006;
considerando solo le tipologie di contribuenti aventi reddito di impresa in contabilità ordinaria o semplificata.
La quantificazione si basa sui seguenti dati e parametri:
Reddito imprese esercenti attività di pesca costiera e nelle acque interne o lagunari |
52,2 milioni di euro
|
Monte retributivo lavoratori imbarcati |
163 milioni di euro con una retribuzione media a dipendente di circa 7.000 euro |
Aliquota media netta IRPEF lavoratori |
12,5% |
Aliquota contributiva lavoratori pesca[141] |
37,08% |
Aliquota contributiva lavoratori cooperative di piccola pesca[142] |
21,06% |
Misura delle agevolazioni |
70% |
I calcoli alla base della stima sono i seguenti:
Credito d’imposta: 163 ml *12,5%*70% = 14,3 milioni di euro
Esonero contributi: 39,8 milioni di euro
Esclusione dalla tassazione del 56% del reddito: 14,5 milioni di euro così ripartiti:
0,7 milioni di euro per le società di capitali ;
7,1 milioni di euro per le persone fisiche;
6,7 milioni di euro per le società di persone.
Il costo complessivo dei benefici per competenza nel 2006 è stimato in complessivi 68,6 milioni di euro. Le stime di cassa scontano un ammontare di retribuzioni corrisposte nell’anno pari a 11/13 del totale ed una percentuale di acconto effettivo ai fini IRPEF/IRPEG del 75%.
Gli effetti in termini di cassa risultano, pertanto, i seguenti:
(mln di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Credito di imposta |
-12,1 |
-2,2 |
|
Esonero contributivo |
-33,7 |
- 6,1 |
|
Saldo IRE/IRES 2006 |
|
- 14,5 |
|
Acconto IRE/IRES 2007 |
|
- 10,9 |
+10,9 |
TOTALE |
-45,8 |
-33,7 |
+10,9 |
Con riguardo ai saldi di finanza pubblica le disposizioni esplicano i seguenti effetti, che risultano riportati nell’allegato 7:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Minori entrate |
- |
-25,4 |
10,9 |
-45,8 |
-33,7 |
10,9 |
-45,8 |
-33,7 |
10,9 |
Maggiori spese correnti – Sgravi contributivi |
-33,7 |
-6,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Maggiori spese correnti - Credito d’imposta |
-12,1 |
-2,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Al riguardo, il Servizio bilancio ha rilevato la necessità di procedere ad un aggiornamento dei dati, in quanto quelli utilizzati sono gli stessi considerati nella quantificazione della analoga norma contenuta nella legge finanziaria per il 2005.
Nella nota di risposta del Governo trasmessa alla Commissione bilancio in data 24 novembre 2005 è stato precisato che i dati utilizzati sono rilevati dalle ultime dichiarazioni dei redditi a disposizione (Modello Unico 2003) opportunamente estrapolati al 2005. Non risulta, invece, ancora completato l’aggiornamento della base dati relativa alle dichiarazioni degli anni successivi.
COMMA 120
Agevolazioni tributarie per la proprietà contadina
La norma proroga al 31 dicembre 2006 le agevolazioni tributarie previste per l’accorpamento della proprietà contadina il cui termine[143] scade il 31 dicembre 2005. Tali agevolazioni consistono nell’applicazione ai trasferimenti di terreni agricoli dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa di 129,11 euro (in luogo, rispettivamente, delle aliquote dell’8 per cento e del 2 per cento) e dell’imposta catastale nella misura ordinaria dell’1 per cento.
La relazione tecnica assegna alla disposizione un effetto di perdita di gettito di 71 milioni di euro nel 2006.
La stima si basa sugli ultimi dati disponibili[144] relativi ai trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l’arrotondamento della proprietà contadina, da cui risultano 22.782 trasferimenti per un valore complessivo dichiarato di 1.076 milioni di euro. Da tali dati sono stati scorporati i trasferimenti di terreni situati in comunità montane, che incidono per il 30 per cento.
La riduzione di gettito per la proroga delle agevolazioni per il 2006, pari a 71 milioni di euro, è stata quindi ottenuta come differenza tra il gettito che si sarebbe realizzato a legislazione vigente, quindi in assenza delle agevolazioni, e quello che si otterrà a legislazione variata. In particolare:
Legislazione vigente: 1.076 milioni *70%*(8%+2%+1%) = 83 milioni di euro
Legislazione variata: 22.782*70%*(129,11*2) + 1.076 milioni*70%*1% = 12 milioni di euro.
Di seguito si riportano gli effetti della norma come indicati nell’allegato 7:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
-71 |
0 |
0 |
-71 |
0 |
0 |
-71 |
0 |
0 |
Al riguardo, il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni in merito alla quantificazione effettuata, che appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi assunti dalla relazione tecnica.
COMMA 121, lettera a)
Detrazione IRPEF per ristrutturazioni edilizie
La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2006 dei termini per la detrazione di imposta ai fini IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia[145], richiamati nel comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni.
L’ultima proroga delle agevolazioni in esame è stata disposta per gli anni 2004 e 2005 dall'articolo 23-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004.
La detrazione fiscale spetta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, nei limiti di un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente – secondo quanto precisato con le modifiche al testo originario (introdotte con l’emendamento 1.2000) - da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Per i soggetti proprietari di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque o tre quote annuali di pari importo.
La relazione tecnica quantifica l’onere sulla base dell’elaborazione dei dati contenuti nelle dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2003. Da tale elaborazione risulterebbe un ammontare di spese per ristrutturazioni pari a 5,2 miliardi di euro. Detto ammontare viene ricalcolato in 5,673 miliardi considerando una aliquota IVA al 20 per cento sulle ristrutturazioni, ossia quella vigente per il 2006, in luogo della aliquota agevolata al 10 per cento prevista in precedenza. La quota detraibile, pari al 41 per cento dell’ammontare delle spese corrisponde a 2.326 milioni di euro.
La relazione tecnica ipotizza, sempre sulla base della predetta elaborazione, che la platea di soggetti di età superiore ai 75 anni costituisca il 2 per cento del totale dei soggetti interessati dalla norma in esame. Per tutti loro si considera una ripartizione della spesa in 5 anni.
La stima della variazione di gettito IRE in competenza 2006 ammonterebbe a 238 milioni di euro così determinati:
2.326 milioni x 98/100 x 10 quote + 2.326 milioni x 2/100 x 5 quote = 238 milioni di euro
Tenendo conto delle modalità di versamento, per cassa[146] gli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica, il cui totale è indicato nell’allegato 7, sono i seguenti:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Ristrutturazioni testo originario |
-29 |
-306 |
-191 |
-29 |
-306 |
-191 |
-29 |
-306 |
-191 |
Ristrutturazioni maxi Governo |
-7 |
-75 |
-47 |
-7 |
-75 |
-47 |
-7 |
-75 |
-47 |
Totale |
-36 |
-381 |
-238 |
-36 |
-381 |
-238 |
-36 |
-381 |
-238 |
Al riguardo, il Servizio bilancio ha formulato le seguenti osservazioni:
- sono stati chiesti chiarimenti in merito alla stima degli effetti di cassa, che sono stati valutati in misura pari al solo 15% delle somme di competenza. In particolare, si è osservato che la predetta percentuale potrebbe risultare sottostimata, in considerazione della facoltà concessa ai contribuenti di applicare il metodo previsionale per la determinazione dell’acconto d’imposta;
- nella quantificazione non sono stati considerati gli effetti relativi all’assenza della proroga dell’agevolazione IVA (aliquota ridotta) sulle operazioni di ristrutturazione;
- è stata chiesto al Governo di confermare la stima effettuata anche sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni relative all’anno 2004.
Nella nota di risposta trasmessa alla Commissione bilancio in data 24 novembre 2005 il Governo ha precisato:
- la percentuale del 15% è stata scelta considerando sia la percentuale di contribuenti che utilizzano il metodo previsionale per la determinazione dell’acconto sia il criterio di prudenzialità adottato dai contribuenti al fine di evitare di incorrere in sanzioni;
- la mancata proroga dell’aliquota agevolata IVA non è stata ritenuta suscettibile di modificare l’ammontare complessivo delle spese in oggetto;
- i dati utilizzati sono i più recenti disponibili e si riferiscono alle ultime dichiarazioni dei redditi a disposizioni. Si tratta, in particolare, di quelle presentate nel 2003 e relative al periodo d’imposta 2002.
COMMA 121, lettera b)
Ristrutturazioni effettuate da imprese
La norma proroga i termini di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 448/2001[147], relativo alla fruizione della detrazione IRPEF nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardino interi fabbricati e siano eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano altresì alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. L'agevolazione è stata da ultimo prorogata dall’articolo 23-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355.
La norma in esame stabilisce che, per poter beneficiare della agevolazione, la ristrutturazione deve essere eseguita entro il 31 dicembre 2006 e la successiva alienazione o assegnazione deve avvenire entro il 30 giugno 2007.
La detrazione dall’IRPEF relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, per un importo pari, al massimo, al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 60.000 euro.
La relazione tecnica[148], calcola l’ammontare della detrazione al 41 per cento sulla quota di spese di manutenzione, sostenute dalle imprese che ristrutturano i fabbricati, imputabili alle unità abitative acquistate dai privati.
La relazione parte dai dati relativi alle dichiarazioni I.V.A presentate nel 1999 per l'anno d'imposta 1998, e, selezionando le categorie di attività componenti il settore "costruzioni", più consone alla materia che si sta affrontando, trae un ammontare pari a circa 26.000 milioni di euro di fatturazioni per interventi edili ad aliquota I.V.A. del 10%.
Tale ammontare non include, tuttavia, solamente gli interventi di restauro di cui all’articolo 31, lettere c) e d) della legge 457/1978, ma anche interventi in favore di strutture pubbliche (scuole, ospedali etc.). Per tale motivo viene operata una riduzione di almeno un 75% dello stesso (6.000 milioni di euro). Ricalcolando tale ultimo importo con una aliquota IVA al 20 per cento, in luogo dell’aliquota agevolata a suo tempo vigente, si ottiene un ammontare di 6.600 milioni di euro.
Per stimare l'effetto erariale della norma, si considera solo l’ammontare del fatturato per manutenzione residenziale, a carico delle imprese di costruzione, di ristrutturazione e di gestione immobiliare, che si ritiene essere il 50%, cioè 3.300 milioni di euro.
Siccome il 92% delle unità immobiliari è posseduto da persone fisiche (fonte ISTAT), ne consegue che l’8 per cento di tale ammontare (264 mln di euro) sarà relativo ad interventi su immobili di proprietà di persone giuridiche.
Ai fini della stima, per considerare l'effetto derivante dall'introduzione del tetto massimo del 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto di vendita in quanto considerato marginale e, soprattutto, del dimezzamento del limite originariamente previsto dall'art. 1 della legge 449/97, si riduce tale importo a 198 milioni di euro (3/4).
Ipotizzando una vendita totale di tali immobili nel periodo di vigenza dell'agevolazione (entro il 30/6/2007), sarà oggetto dell'agevolazione l'intero ammontare di 198 milioni di euro.
La proroga dell'agevolazione in oggetto, tenendo conto della ripartizione in 5 anni (come previsto dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 449/97) e della percentuale di detraibilità del 41%, produrrà una riduzione annuale di gettito di competenza IRPEF pari a circa 16 milioni di euro (198 milioni di euro x 41% / 5).
Tenendo conto delle modalità di versamento, per cassa[149] gli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica, il cui totale è indicato nell’allegato 7, sono i seguenti:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Ristrutturazioni imprese testo originario |
-2 |
-21 |
-13 |
-2 |
-21 |
-13 |
-2 |
-21 |
-13 |
Ristrutturazioni imprese maxi Governo |
-0,5 |
-5 |
-3 |
-0,5 |
-5 |
-3 |
-0,5 |
-5 |
-3 |
Totale |
-2.5 |
-26 |
-16 |
-2.5 |
-26 |
-16 |
-2.5 |
-26 |
-16 |
Al riguardo, il Servizio bilancio ha osservato che potrebbe risultare sottostimata la percentuale degli effetti di cassa (15%) rispetto a quelli di competenza, in considerazione della possibilità per i contribuenti di determinare l’acconto delle imposte da versare applicando il metodo previsionale.
In merito ai dati utilizzati, inoltre, è stata rilevata la necessità di aggiornare le informazioni in quanto si è fatto riferimento dalle dichiarazioni IVA presentate nel 1999.
Nella nota di risposta trasmessa alla Commissione bilancio in data 24 novembre 2005 il Governo, per quanto concerne la stima degli effetti di cassa in misura pari al 15% degli effetti di competenza, ha rinviato a quanto indicato alle analoghe osservazioni effettuate in merito al comma 121, lettera a) concernente le detrazioni d’imposta sulle ristrutturazioni edilizie.
COMMA 122
Redditi prodotti in zone di frontiera
La norma proroga per il 2006 l’inclusione nella base imponibile IRPEF dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato[150] esclusivamente per la parte di reddito eccedente gli 8.000 euro.
Tali redditi erano esclusi dalla base imponibile IRPEF, ai sensi dell’articolo 9, comma 23, della legge n. 448/01 (legge finanziaria 2002), fino alla data del 31 dicembre 2002. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto, per il 2003, l’inclusione nella base imponibile IRPEF dei redditi in parola per la parte di reddito eccedente gli 8.000 euro. L’articolo 2, comma 12, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e l’articolo 1, comma 504 delle legge 311 del 2004 (finanziaria 2005) hanno prorogato tale disposizione, rispettivamente, per gli anni 2004 e 2005.
La relazione tecnica individua in 11.000 unità il numero dei soggetti interessati dalla norma in esame[151].
La medesima ipotizza un reddito medio pro-capite pari a circa 25.000 euro e calcola una riduzione media di gettito IRPEF, con l’attuazione della norma, pari a circa 2.400 euro per ogni lavoratore frontaliero, per un totale di perdita di gettito IRPEF pari a circa 27 milioni di euro (2.500*11.000) per l’anno 2006.
Tenendo conto delle modalità di versamento, per cassa, gli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica, indicati nell’allegato 7, sono i seguenti:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Gettito IRPEF |
0 |
-48 |
+20 |
0 |
-48 |
+20 |
0 |
-48 |
+20 |
Al riguardo il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni.
Disposizioni in materia di fondi sanitari integrativi
Normativa vigente: il decreto legislativo n. 41/2000[152] ha introdotto nell’ordinamento i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (cosiddetti Fondi doc), finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal SSN. Essi, nell’intenzione del legislatore, sono destinati a sostituire gradualmente i Fondi esistenti (cosiddetti Fondi non doc), che hanno la finalità di sostituire, e non solo di integrare, il SSN. A tale scopo, il decreto legislativo, modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)[153], ha introdotto incentivi fiscali che prevedevano, tra l’altro, l’annuale incremento delle deduzioni fiscali per i fondi doc e la contestuale riduzione di quelle relative ai fondi non doc. In particolare, per i fondi non doc, l’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a tali fondi per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro fino al 2002 e a 3.098,74 euro per l’anno 2003, diminuiti negli anni successivi in ragione di 258,23 euro annui fino a 1.807,60 euro[154]. Viceversa, per i fondi doc, l’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR prevede la deducibilità (sia dal reddito da lavoro dipendente sia dal reddito da lavoro autonomo) dei contributi versati ai fondi doc per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro per il 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004, questo importo è fissato in 1.549,37 euro, aumentato a 1.807,60 euro per il 2005 e il 2006 e a 2.065,83 euro a decorrere dal 2007.
Per gli anni 2003 e 2004 il limite di deduciblità dei contributi ai fondi non doc è rimasto fissato a 3.615,20 euro, sulla base dell’articolo 3, comma 118, della legge n. 350/2003 mentre, per l’anno 2005, un intervento di natura analoga è stato disposto dall’articolo 1, comma 505 della legge 311/2004.
La norma dispone che il limite di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi ai fondi non doc rimane fissato, anche per il 2006, a 3.615,20 euro.
La relazione tecnica afferma che i soggetti iscritti ai fondi sanitari integrativi che contribuiscono per un ammontare superiore ai 2.324 euro, ossia la platea interessata dagli effetti della norma, siano stimabili in 10.000 unità.
Ipotizzando che tutta la platea versi un contributo almeno pari all’importo massimo ammesso in deduzione, la riduzione di base imponibile ammonterebbe a 12,91 milioni di euro così determinati:
3.615 euro (limite di deducibilità proposto) - 2324 euro (limite vigente) = 1291 euro di maggiore deducibilità;
1291 euro x 10.000 (soggetti interessati) = 12,91 milioni di euro (diminuzione della base imponibile).
Alla minore base imponibile la relazione tecnica applica l’aliquota marginale IRPEF media del 43 per cento[155] e l’aliquota media dell’addizionale regionale ottenendo la seguente perdita di gettito di competenza:
minor gettito IRPEF 2006: 12,91 milioni di euro x 43 : 100 = 5,6 milioni di euro;
minor addizionale regionale: 12,91 milioni di euro x 1,55 : 100 = 0,2 milioni di euro.
Gli effetti in termini di cassa risultano, secondo la relazione tecnica, i seguenti:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
IRPEF |
-4,0 |
-2,2 |
0 |
Addizionale regionale |
0 |
-0,2 |
0 |
TOTALE |
-4,0 |
-2,4 |
0 |
Con riguardo ai saldi di finanza pubblica le disposizioni esplicano i seguenti effetti, riportati nell’allegato 7:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Minori entrate |
4 |
2,4 |
- |
4 |
2,4 |
- |
4 |
2,4 |
- |
Al riguardo, il Servizio bilancio ha osservato che la platea interessata dalla disposizione (indicata in 10.000 soggetti) coincide con quella indicata nelle relazioni tecniche allegate ai disegni di legge finanziaria per il 2004 e il 2005, nelle quali si affermava che gli iscritti ai fondi sanitari integrativi che contribuivano con un ammontare superiore a 3.615,20 euro annui fossero, appunto, 10.000. Si è rilevata, pertanto, la necessità di aggiornare tale dato che, in considerazione delle agevolazioni fiscali introdotte, potrebbe risultare crescente.
Si è, inoltre, rilevato che la relazione tecnica e l’allegato 7 non sembrano scontare l’effetto positivo sui saldi 2008 determinato dal recupero a saldo dell’acconto versato nel 2007 e pari, secondo i dati implicitamente forniti dalla relazione tecnica, a 0,6 milioni di euro.
Nella nota di risposta trasmessa alla Commissione bilancio in data 24 novembre 2005 il Governo ha confermato la stima del numero dei soggetti in 10.000 unità ed ha sottolineato la elevata prudenzialità della quantificazione con particolare riferimento alla ipotesi utilizzata in base alla quale tutti i soggetti contribuiscono nella misura massima deducibile.
Clausola di salvaguardia per i contribuenti
La norma consente ai contribuenti, anche per il 2006, di scegliere se applicare, in sede di dichiarazione, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle vigenti al 31 dicembre 2004 se più convenienti.
La relazione tecnica richiama, in proposito, le risposte fornite dal Governo ad integrazione della relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria per il 2005. In tale sede il Governo evidenziava che nella stima della variazione di gettito di cassa si era proceduto ipotizzando, in via prudenziale, che l’effetto di minor gettito della clausola di salvaguardia fosse proseguito anche negli anni successivi al 2005[156].
Al riguardo il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni.
Proroga detraibilità IVA per ciclomotori ed autoveicoli
La norma proroga al 31 dicembre 2006 il regime di parziale indetraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto, l’importazione e acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del DPR n. 633 del 1972[157].
Tale regime è stato, da ultimo, prorogato sino al 31 dicembre 2005, con l’articolo 1, comma 503, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
La percentuale di indetraibilità è fissata, per il 2006, nella misura del 85 per cento dell’ammontare IVA pagato salvo il caso di veicoli con propulsori non a combustione interna. In tale ultima ipotesi detta percentuale è pari al 50 per cento.
La norma vigente fissava le percentuali di indetraibilità, rispettivamente, al 90 ed al 50 per cento.
Conseguentemente, per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è detratta solo in parte, si stabilisce che la base imponibile è assunta per il 15 ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare, a seconda dei casi.
La relazione tecnica valuta gli effetti di gettito derivanti dalla proroga, per il solo anno d'imposta 2006, della detrazione IVA pari al 15% dell'imposta assolta sull'acquisto di ciclomotori, motocicli ed autovetture, precisando che i canoni di locazione finanziaria seguono, in ogni caso, la disciplina prevista per l'acquisto o l'importazione del bene oggetto del contratto.
La relazione tecnica afferma che la stima non può essere basata sui dati tratti dalle dichiarazioni IVA, in quanto il campo corrispondente agli “acquisti ed importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell’imposta” comprende tutti gli acquisti indetraibili menzionati nell’articolo 19-bis 1, comma 1.
Per tale motivo viene preso come base il dato ISTAT di contabilità nazionale relativo alla spesa delle imprese per investimenti di imprese in autovetture per l’anno 2004, e da questo vengono sottratti gli acquisti:
relativi ai “consumatori finali”[158], che non godrebbero in ogni caso del diritto alla detrazione;
effettuati da agenti e rappresentanti di commercio, già esclusi dalla limitazione del diritto a detrazione dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c);
effettuati da imprese di noleggio ed autoscuole, perché pienamente detraibili.
La spesa lorda risultante ammonterebbe a 8.230 milioni di euro determinata assumendo un numero di autovetture acquistate pari a 467.000 ed un costo medio per auto di 17.625 euro[159].
L’IVA relativa alla spesa lorda sopra calcolata risulta pari:
8.230 milioni : 120 (di cui cento a titolo di prezzo e 20 a titolo di IVA) x 20 (aliquota iva) = 1.372 milioni di euro.
Nell’ipotesi di una detrazione IVA pari al 15 per cento prefigurato dalla norma, la perdita di gettito ammonterebbe a:
1.372 : 100 x 15 = 206 milioni di euro
Per quanto riguarda i ciclomotori, in mancanza di dati sugli acquisti da parte delle imprese, si considera il 5,2 per cento[160] della spesa per le autovetture, risultando in tal modo pari a circa 11 milioni di euro l’importo dell’IVA detraibile.
Complessivamente, quindi, l’IVA detraibile per effetto della norma in esame ammonta a 217 milioni di euro.
Occorre inoltre valutare l’effetto erariale positivo della minore deducibilità ai fini delle imposte dirette della quota di imposta divenuta detraibile ai fini IVA senza, tuttavia, intaccare la disciplina della deducibilità delle autovetture ai fini delle imposte dirette pari al 50 per cento dei costi, per le imprese. Applicando un’aliquota media del 26% ai 217 milioni di euro, e tenendo conto delle quote di ammortamento per l’acquisto delle autovetture pari al 12,5% nel primo anno e 25% nei successivi, si ottiene la competenza annuale di tale effetto, che è pari a 3,5 milioni di euro nel primo anno e 7 milioni negli anni successivi.
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Acquisti autovetture (217/2 x 26% = 28 mln) |
3,5 mln (28 x 12,5%) |
7 mln (28 x 25%) |
7 mln (28 x 25%) |
7 mln (28 x 25%) |
In termini di cassa, con un acconto dei 75%, l'effetto complessivo è esposto nella tabella seguente:
(mln. di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
I.V.A. |
-217 |
|
|
|
II.DD. saldo 2006 |
|
3,5 |
|
|
II.DD. acc. 2007 |
|
2,8 |
-2,8 |
|
II.DD. saldo 2007 |
|
|
7,0 |
|
II.DD. acc. 2008 |
|
|
5,2 |
-5,2 |
II.DD. saldo 2008 |
|
|
|
7,0 |
II.DD. acc. 2009 |
|
|
|
5,2 |
TOTALE |
-217 |
6,3 |
9,4 |
7,0 |
Gli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica, peggiorativi per il 2006 e migliorativi per il 2007 e 2008, come indicati nell’allegato 7, sono dunque i seguenti:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Agevolazione IVA |
-217 |
6,3 |
9,4 |
-217 |
6,3 |
9,4 |
-217 |
6,3 |
9,4 |
Al riguardo,il Servizio bilancio ha evidenziato una possibile sottostima della quantificazione. Infatti, gli acquisti di autovetture considerati riguardano esclusivamente quelle che danno diritto ad una detrazione del 15%, mentre non sono stati presi in considerazione gli acquisti di veicoli con propulsori non a combustione interna per i quali la misura della detrazione IVA è fissata al 50%.
Nella nota di risposta trasmessa alla Commissione bilancio in data 24 novembre 2005 il Governo ha precisato che sono stati ritenuti del tutto trascurabili gli effetti derivanti dagli acquisti effettuati dalle imprese di veicolo con propulsioni non a combustione interna (principalmente auto elettriche).
Proroga agevolazioni per terremotati del Belice
La norma proroga fino al 31 dicembre 2006 il termine per l’esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa per gli atti, i contratti, i documenti e le formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.
La norma originaria, recata dall’articolo 43, comma 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, prevedeva tale esenzione a decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 2002, disponendo, altresì, che non si sarebbe fatto luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate. Il termine del 31 dicembre 2002 è stato successivamente differito prima al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma 19 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003) e successivamente al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 507 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).
La legge finanziaria 2004 disponeva che all’onere derivante dalla proroga si provvedesse nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2004[161], mentre la norma in esame, come quella contenuta nella legge finanziaria per il 2005, non fissa espressamente alcun limite di importo.
La relazione tecnica stima un minor gettito pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2006, ossia pari al limite massimo dell’onere fissato dalla analoga norma contenuta nella legge finanziaria di due anni fa. Non sono forniti dati o elementi volti a suffragare la stima formulata.
Con riguardo ai saldi di finanza pubblica la norma esplica i seguenti effetti di riduzione del gettito, come indicati nell’allegato 7.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Esenzione Belice |
-1,5 |
0 |
0 |
-1,5 |
0 |
0 |
-1,5 |
0 |
0 |
Al riguardo, il Servizio bilancio ha chiesto chiarimenti in merito alla ipotesi assunta, che stima la perdita di gettito uguale a quella fissata dalla relazione tecnica allegata alla legge finanziaria 2004.
Agevolazione per il riordino delle IPAB
La norma proroga a tutto il 2006 l’agevolazione[162] per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche private. In particolare per gli atti relativi al riordino è prevista l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Si rammenta che un’analoga proroga era stata prevista per gli anni 2004 e 2005 dall’articolo 2, comma 24 della legge 350/2003 (finanziaria 2004).
La relazione tecnica costruisce la quantificazione in base al numero attuale di IPAB esistenti pari a 4.226. Dal momento che l’atto di trasformazione sconterebbe un’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 168 euro, l’onere massimo[163] derivante dalla norma in esame ammonta a 2 milioni di euro per il 2006.
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Agevolazione IPAB |
-2,0 |
0 |
0 |
-2,0 |
0 |
0 |
-2,0 |
0 |
0 |
Al riguardo, il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni.
Esenzione dall’imposta sulla pubblicità per manifestazioni sportive
Normativa vigente. L’articolo 90, comma 11-bis, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), introdotto dal comma 470 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), ha stabilito che, per le associazioni sportive dilettantistiche, la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, sia da considerare, ai fini dell’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti, di cui al DPR n. 640 del 1972, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato.
Al comma 470 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 era ascritta, nel prospetto relativo agli effetti finanziari, una riduzione di gettito pari a 5 milioni di euro annui, senza peraltro che la relativa relazione tecnica indicasse a quale imposta si riferisse tale riduzione.
La norma introdotta alla Camera, stabilisce che la disposizione di cui al citato comma 11-bis dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002 si interpreti nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle società sportive dilettantistiche, rivolta all’interno di impianti di capienza inferiore ai tremila posti, utilizzati dalle medesime società per manifestazioni sportive, sia esente dall’imposta comunale sulla pubblicità di cui al D. Lgs. n. 507 del 1993.
Si segnala che la versione iniziale dell’emendamento che ha introdotto la norma esentava la pubblicità comunque realizzata dalle società sportive dilettantistiche nei medesimi impianti e prevedeva una copertura di 3 milioni di euro annui dal 2006, a valere sugli stanziamenti destinati al Ministero dell’economia e delle finanze nella Tabella A. A seguito di una riformulazione dell’emendamento intervenuta nel corso dell’esame, l’esenzione è stata limitata alla pubblicità rivolta all’interno dei suddetti impianti sportivi ed è stata espunta la clausola di copertura.
La relazione tecnica osserva che, sebbene formulata in modo tecnicamente non corretto, la disposizione era prevista nel citato comma 470 della legge finanziaria 2005, che integrava l’articolo 90 della legge n. 289 del 2002. Pertanto i relativi effetti economici sono da considerarsi già compresi in quelli stimati a suo tempo per tale disposizione.
Al riguardo, è stato rilevato che la norma contenuta nella legge finanziaria per il 2005 faceva espressamente riferimento all’esonero dall’imposta sugli spettacoli e non anche a quella sulla pubblicità.
COMMA 129
Deduzione forfetaria per gli impianti di distribuzione carburanti
La norma proroga di un anno, ossia sino al 31 dicembre 2006, le agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione delle reti distributive di carburanti[164]. A tale fine il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, nella seguente misura:
· 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;
· 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 e fino a 2.065.827,60 euro;
· 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.
Tale regime agevolativo è stato, da ultimo, prorogato per gli anni 2004 e 2005 dall’articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).
La relazione tecnica afferma che alla stima della variazione di gettito conseguente alla proposta in esame si è proceduto :
· elaborando tutte le dichiarazioni dei redditi UNICO 2003 dei contribuenti che possono usufruire della deduzione forfetaria in esame ed, in particolare, le persone fisiche e le società di persone esercenti attività di commercio al dettaglio di carburanti;
· estrapolando i dati elaborati al 2006 sulla base dell’andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT (per l’anno 2003 e 2004) ed in base alle previsioni 2005 e anni seguenti contenute nell’ultima Relazione previsionale e programmatica;
· la variazione di gettito è stata calcolata tenendo conto della legislazione vigente dall’anno di imposta 2004 e stimando in capo ai singoli contribuenti persone fisiche e soci di società di persone[165] la nuova imposta conseguente alla abrogazione della agevolazione in esame.
Sulla base di quanto esposto si stima che la norma produca una perdita di gettito in competenza, nel 2006, pari circa 48 milioni di euro.
I 48 milioni di euro sono così ripartiti:
minor gettito IRE proveniente dagli 11.900 imprenditori individuali pari a 22 milioni di euro;
minor gettito IRE proveniente dalle 4.400 imprese in forma associata pari a circa 26 milioni di euro.
In termini di cassa, con un acconto del 75 per cento, l'effetto complessivo è esposto nella tabella seguente:
(mln di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Saldo 2006 |
|
-48 |
|
Acconto 2007 |
|
-36 |
36 |
TOTALE |
0 |
-84 |
36 |
Gli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica, come indicati nell’allegato 7, sono i seguenti:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Distribuzione carburanti |
0 |
-84 |
36 |
0 |
-84 |
36 |
0 |
-84 |
36 |
Al riguardo, il Servizio bilancio ha chiesto una conferma in ordine alla coerenza dei dati desumibili dall’elaborazione delle dichiarazioni UNICO 2004 rispetto alle ipotesi utilizzate per la quantificazione basata sui dati UNICO 2003.
Nella nota di risposta trasmessa alla Commissione bilancio in data 24 novembre 2005 il Governo ha precisato che i dati utilizzati sono rilevati dalle ultime dichiarazioni dei redditi a disposizione (Modello Unico 2003) opportunamente estrapolati al 2005. Non risulta, invece, ancora completato l’aggiornamento della base dati relativa alle dichiarazioni degli anni successivi.
COMMA 130
Obblighi di documentazione Iva per esercizi di grandi dimensioni
Normativa vigente. I commi da 429 a 432 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) prevedono che le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
A tali fini si intendono come imprese di grande distribuzione commerciale, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.
Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica degli ammontari dei corrispettivi sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.
Sono previste sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni recate dalle suddette disposizioni.
La relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2005 non attribuiva alcun effetto sui saldi di finanza pubblica alle norme sopra descritte.
La norma, introdotta dalla Camera, estende l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 anche alle imprese operanti con esercizi nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività mista di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, aventi le medesime caratteristiche dimensionali previste per le imprese di grande distribuzione commerciale.
Nulla da osservare al riguardo, in quanto la norma non appare suscettibile di determinare effetti finanziari diretti.
La norma, introdotta dalla Camera, dispone che ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003[166], il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002.
Pertanto, le svalutazioni dedotte anteriormente a tale periodo d’imposta, non riducono il valore fiscale delle partecipazioni, determinando, in caso di cessione, una plusvalenza più bassa (ovvero una minusvalenza più elevata), con conseguenti effetti negativi in termini di gettito.
L’Allegato 7 e la relazione tecnica assegnano alla disposizione il seguente effetto di minore gettito per cassa a titolo di IRES:
(mln di euro)
Effetti |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno Settore statale |
Indebitamento netto |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Minori entrate |
|
106,0 |
51,0 |
|
106,0 |
51,0 |
|
106,0 |
51,0 |
La relazione tecnica, in particolare, illustrando il contenuto della disposizione, precisa come la medesima si applichi anche nel caso di partecipazioni non aventi i requisiti per l’esenzione delle relative plusvalenze (pex). Anzi, in tal caso, essendo le eventuali minusvalenze deducibili, l’effetto di minore gettito risulterebbe amplificato, in quanto alle eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione si aggiungono quelle da valutazione dedotte nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2002, che riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
La quantificazione si basa sulla stima di maggior gettito a suo tempo valutata, con riferimento alle partecipazioni che si qualificano per l’esenzione, in relazione all’incremento della quota delle plusvalenze soggette a tassazione, rispettivamente pari al 9 per cento nel 2006[167] ed al 16 per cento dal 2008, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 203 del 2005. Tale stima prevede un incremento di gettito di 83, 5 milioni di euro circa nel 2006 e di 148,5 milioni di euro nel 2007.
La relazione tecnica ritiene che la disposizione in esame sia suscettibile di determinare minori entrate tali da ridurre l’effetto di maggiore entrata a suo tempo stimato di circa due terzi, pari a 55 milioni di euro nel 2006.
Nel 2007 si prevede un minore effetto di riduzione del gettito atteso, in considerazione della transitorietà del regime di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 344 del 2003, in misura pari ad un terzo del maggior gettito atteso, corrispondente a circa 50 milioni di euro.
Si ritiene che la norma, pur se di carattere generale, trovi applicazione soprattutto in riferimento alle partecipazioni che si qualificano per l’esenzione, tuttavia, in via prudenziale, la relazione tecnica stima un effetto di minore gettito ascrivibile alle partecipazioni che non si qualificano per l’esenzione pari a circa 5 milioni di euro.
Pertanto, per competenza la perdita di gettito si cifra in 60 milioni di euro nel 2006 ed in 55 milioni di euro nel 2007.
Si segnala che, in seguito, l’articolo 6 del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006[168] ha disposto che il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni di cui sopra sia assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi d’imposta, riconoscendo rilievo fiscale anche alle svalutazioni dedotte nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2002. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione, che fa venir meno l’effetto di maggior gettito ascritto alla norma del comma 131 in esame, sono destinate, nel testo iniziale del decreto legge, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, dall’articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004[169]. La relativa relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, ma si limita a disciplinare la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla modifica introdotta.
Il Senato, che ha esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 2 del 2006 in prima lettura, non ha modificato il contenuto dell’articolo 6. Tuttavia, nell’articolo 4-bis, comma 7 del medesimo disegno di legge, introdotto al Senato, è stata prevista una riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’articolo 4-bis (Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento) del medesimo disegno di legge pari a 800.000 euro nel 2006 ed a 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2007.
Al riguardo, appare opportuno evidenziare taluni profili problematici in merito agli effetti della disposizione del comma 131 in esame, in considerazione anche della successiva introduzione della norma dell’articolo 6 del decreto legge n. 2 del 2006 e dell’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica - cui le maggiori entrate ascritte a quest’ultima disposizione affluiscono. In particolare andrebbe chiarito quanto segue:
· se la disposizione di cui all’articolo 1, comma 131, della legge finanziaria 2006, per la quale si sarebbe determinato un effetto di minore gettito, abbia prodotto o meno effetti sostanziali, nel periodo di vigenza. Tale disposizione, infatti, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, è stata in seguito modificata dalla norma del successivo decreto legge n. 2 del 2006, la cui decorrenza non appare del tutto chiara. Il decreto legge è entrato in vigore dal 12 gennaio 2006, tuttavia, il riferimento diretto all’articolo 1, comma 131, in esame, potrebbe farne supporre l’efficacia dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore della legge finanziaria.
Il chiarimento appare necessario al fine di precisare se le maggiori entrate che affluiranno al Fondo, in conseguenza dell’articolo 6 del decreto legge n. 2 del 2006, siano da computarsi in misura integralmente corrispondente al recupero del minore gettito prodotto dal comma 131, ovvero se si debba considerare in detrazione una quota relativa agli effetti prodotti per il periodo d’applicazione di tale comma;
· in quale misura la disposizione in esame avrebbe assicurato un maggior gettito di carattere permanente. La relazione tecnica afferma, infatti, che tale disposizione, pur riferendosi a tutte le partecipazioni, avrebbe trovato applicazione soprattutto nei confronti delle cessioni di partecipazioni aventi i requisiti per la pex[170]. Le relative minori entrate ad essa ascritte avevano quindi carattere di transitorietà in relazione all’applicazione del regime transitorio previsto per tale tipologia di partecipazioni dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 344 del 2003. Pertanto, anche gran parte delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del successivo articolo 6 del decreto legge n. 2 del 2006 dovrebbero esaurirsi nel 2008 e potrebbero non consentire, quindi, una volta affluite al Fondo, l’utilizzo a copertura di maggiori oneri di carattere permanente.
Tassazione delle municipalizzate
Normativa vigente La Commissione europea, con decisione n. 2003/193/CE, ha qualificato come aiuti di Stato illegittimi[171] le agevolazioni fiscali introdotte in favore delle società per azioni a maggioranza pubblica che svolgono servizi pubblici locali[172].
L'articolo 27 della legge n. 62/2005[173] ha disposto il recupero delle imposte non corrisposte da effettuarsi a cura dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate[174] sono state determinate le modalità e i termini per l’attuazione dell’articolo 27. In particolare, venivano individuate, tra l’altro, le seguenti fasi procedurali:
- entro l’11 luglio 2005, le società interessate dovevano presentare alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate una dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta nei quali è stato fruito il regime di esenzione;
- entro sei mesi dal termine indicato nel precedente punto, l’Agenzia delle entrate doveva inviare ai contribuenti avviso di notificazione relativamente alle imposte non corrisposte e relativi interessi;
- le somme complessivamente dovute a seguito di notifica dell'avviso di accertamento dovevano essere versate dalle società beneficiarie entro il termine previsto per la proposizione del ricorso;
- in caso di mancato o parziale versamento, l’Agenzia delle entrate avrebbe provveduto alla riscossione coattiva ai sensi del DPR n. 602/1973.
La norma interviene modificando l’articolo 27 della legge n. 62/2005, e stabilisce:
- il passaggio delle competenze dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’interno;
- la sostituzione del riferimento alle imposte non corrisposte con quello degli aiuti equivalenti alle medesime imposte.
Gli effetti della richiamata modifica comportano una limitazione degli importi suscettibili di ripetizione. Infatti, ai fini della determinazione delle somme dovute, occorre considerare i regimi fiscali agevolati di cui il contribuente avrebbe fruire, le agevolazioni fiscali sulle attività non concorrenziali e le somme già restituite mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate;
- lo slittamento dei termini per il versamento delle somme, in quanto la nuova scadenza viene vincolata ad un regolamento da emanare su proposta del Ministro dell’interno senza, peraltro, che venga previsto il termine di emanazione (comma 6, secondo periodo).
Più in particolare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, devono essere determinate, attraverso un provvedimento dirigenziale del Ministero dell’interno, le modalità applicative delle disposizioni in commento (comma 6, primo periodo); inoltre entro sessanta giorni dalla medesima data i beneficiari presentano le dichiarazioni dei redditi (comma 3). Infine, entro sei mesi dal termine di cui al comma 6 il Ministero dell’interno provvede alla notifica degli avvisi ai contribuenti per il versamento delle somme dovute, comprensive di interessi (comma 5).
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo, appare necessario un chiarimento in ordine alla possibilità, per il Ministero dell’interno, di svolgere le attività necessarie alle nuove competenze attribuite dalla norma con le risorse umane e finanziarie già disponibili.
In merito allo slittamento del termine per il versamento delle somme dovute dai contribuenti non si rilevano effetti finanziari in quanto si tratta di recupero di imposte precedentemente non versate in applicazione di apposite disposizioni normative.
Esclusione di rimborsi per esenzioni ICI a favore di enti ecclesiastici e no profit
La norma modifica l’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 203 del 2005, in materia di esenzione dal pagamento dell’ICI da parte degli enti no profit; in particolare, si prevede che gli eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge non danno luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardonon sono state formulate osservazioni.
Si segnala, peraltro, che la norma sembra suscettibile di limitare solo parzialmente gli effetti onerosi derivanti dal citato articolo 7, comma 2-bis, mentre sembra confermare implicitamente l’esistenza di un minor gettito per gli esercizi futuri per il venir meno di versamenti che venivano effettuati in passato sulla base di un’interpretazione della normativa ICI diversa da quella sancita dal citato art. 7, comma 2 bis.
Limite di versamento e di rimborso delle imposte
La norma, introdotta dal Senato, prevede che, dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e in riferimento alla singola imposta ed addizionale, non siano eseguiti i versamenti dei debiti o i rimborsi dei crediti d’imposta se l’importo risultante dalla dichiarazione dei redditi non supera il limite di 12 euro.
Se la dichiarazione del modello 730 viene comunque presentata, non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta, nessun compenso a carico del bilancio dello Stato.
L’articolo 2 della legge n. 121 del 1986[175] fissava tale limite, in riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1987, ad euro 10,33.
La relazione tecnica non considera la norma.
L’Allegato 7 alla legge finanziaria assegna alla disposizione i seguenti effetti netti ai fini dei saldi:
(mln di euro)
Effetti |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno Settore statale |
Indebitamento netto |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Minori entrate |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Maggiori Spese[176] |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
Al riguardo, si segnala che, nella nota di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera[177], il Governo ha fornito i dati analitici relativi alla perdita di gettito derivante dalla disposizione, per ciascuna tipologia di imposta.
Le elaborazioni sono state effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi ed IVA presentate nel 2003. Da tali elaborazioni risulta che la norma comporta le seguenti perdite di gettito annue dal 2006:
· IRE 100.000 euro
· Addizionale regionale 220.000 euro
· Addizionale comunale 50.000 euro
· IRAP 80.000 euro
· IRES 20.000 euro
· IVA 50.000 euro
· Totale 520.000 euro
Si ricorda, peraltro, che il comma in esame è stato, in seguito, interamente sostituito dall’articolo 3-bis del decreto legge n. 4 del 10 gennaio 2006[178], introdotto in sede di esame parlamentare.
Il nuovo testo del comma 137 prevede quanto segue:
· dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e in riferimento alla singola imposta ed addizionale, non sono eseguiti i versamenti dei debiti o i rimborsi dei crediti d’imposta se l’importo risultante dalla dichiarazione dei redditi non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello 730;
· ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello 730 dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all’articolo 1, comma 4, del DPR n. 600 del 1973[179], salvo che dalla dichiarazione emerga un importo dovuto o rimborsabile superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale. E’ abrogato l’articolo 2 della legge n. 121 del 1986;
· l’onere derivante dalle disposizioni è valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2006.
Al riguardo, si rileva che non appare chiara la portata innovativa della disposizione in relazione al testo sostituito.
In particolare, data l’introduzione di una clausola di copertura, il cui inserimento, peraltro, recepisce il parere espresso dalla Commissione bilancio della Camera[180], sembrerebbe che la norma debba interpretarsi nel senso che i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione, siano tenuti a tale dichiarazione solo nel caso in cui emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a 12 euro per ciascuna delle imposte o addizionali e non per almeno una di esse.
Trattandosi di disposizione interamente sostitutiva, non è chiaro se l’onere ivi previsto assorba quello, già scontato nei saldi, previsto in riferimento alla disposizione contenuta nella legge finanziaria in esame, ovvero debba considerarsi interamente aggiuntivo.
Patto di stabilità interno per gli enti territoriali
La legislazione vigente prevede che tutti gli enti territoriali – ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e delle comunità montane, isolane nonché delle unioni di comuni con popolazioni sino ai 10.000 abitanti – siano soggetti, per il 2006 e il 2007, al vincolo di crescita del 2 per cento, applicabile al complesso delle spese, sia correnti che in conto capitale, al netto di alcune voci[181]. La possibilità di eccedere tale tetto di spesa è prevista in caso di spese di investimento finanziate con proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e da erogazioni liberali.
Le norme, nel testo originario, ridefiniscono le modalità applicative del patto di stabilità interno per il triennio 2006-2008 prevedendo vincoli all’andamento della spesa distinti per regioni ed enti locali e differenziati per tipologia di spesa. I diversi massimali posti all’evoluzione della spesa sono sintetizzati dalla tabella seguente:
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Vincoli sulla spesa |
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2006/2004 |
2007/2006 |
2008/2007 |
Regioni a statuto o. |
Spesa corrente |
- 3,8% |
0,4% |
2,5% |
Spesa in conto capitale |
+ 6,9% |
4,0% |
4,0% |
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Enti locali[182] |
Spesa corrente |
- 6,7% |
- 0,3% |
1,9% |
Spesa in conto capitale |
+10,0% |
4,0% |
4,0% |
I vincoli posti alla spesa in conto capitale possono essere superati nei limiti di corrispondenti riduzioni di spesa corrente, aggiuntive rispetto a quelle indicate nella tabella.
Il complesso delle spese correnti, sia per la gestione di competenza che di cassa, è calcolato al netto delle seguenti voci:
- spese per il personale e per la sanità, cui si applica la disciplina specifica del settore;
- spese per trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche;
- limitatamente alle province e ai comuni[183] le spese di carattere sociale[184].
Il complesso delle spese di conto capitale, sia per la gestione di competenza che di cassa, è calcolato al netto delle seguenti voci:
- spese per trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche;
- spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano concordano entro il 31 marzo di ciascun anno con il Ministero dell’economia e delle finanze limiti di crescita della spesa coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Dette regioni e province autonome provvedono a disciplinare le modalità applicative del patto di stabilità interno per gli enti locali siti nei rispettivi territori ai quali, nel caso in cui le predette regioni e province non provvedano, si applica la disciplina prevista dalle norme in esame.
Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
Con decreto ministeriale sono apportate variazioni, in aumento e in diminuzione, ai limiti di spesa previsti dalla norma in esame applicabili ai singoli enti territoriali a seconda che essi presentino un livello di spesa annua pro capite, rispettivamente, inferiore o superiore alla spesa media pro capite del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza[185].
Le modifiche apportate nel corso dell’esame del provvedimento presso la Camera dei deputati:
- escludono dal patto di stabilità interno, limitatamente all’anno 2006, i comuni con popolazione compresa fra 3000 e 5000 abitanti;
- restringono i vincoli alla crescita della spesa in conto capitale sia per le regioni[186] che per gli enti locali[187];
- riformulano i vincoli alla crescita della spesa di parte corrente degli enti locali prevedendo vincoli meno stringenti per gli enti virtuosi e le comunità montane e vincoli più stringenti per gli enti non virtuosi[188]. E’ inoltre fissata in via normativa la ripartizione delle classi demografiche degli enti e la correlata spesa media pro capite;
- escludono dai vincoli sugli enti locali:
· le spese, correnti e in conto capitale, derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite dalle regioni, a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti. Conseguentemente si prevede che il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo dei limiti alla crescita delle spese, sia ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti di parte corrente e in conto capitale;
· le spese per interessi passivi;
· le spese, correnti e in conto capitale, per calamità naturali;
· le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
· le spese in conto capitale sostenute nei limiti dei proventi per erogazioni liberali derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche e, limitatamente ai comuni, dei proventi derivanti dalla partecipazione degli stessi alla lotta all’evasione;
· limitatamente all’esercizio 2006, le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea;
- sopprimono l’esclusione da vincoli, prevista invece nel testo originario, delle spese in conto capitale derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie e da conferimenti di capitale;
- estendono ai comuni con popolazione compresa fra 20.000 e 30.000 abitanti gli adempimenti relativi al monitoraggio del rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno.
Di seguito sono riepilogati in una tabella i vincoli sulla spesa corrente e in conto capitale per i diversi comparti di enti territoriali, risultanti dal testo definitivamente approvato:
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Vincoli |
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2006/2004 |
2007/2006 |
2008/2007 |
Regioni a statuto o. |
Spesa corrente |
- 3,8% |
+ 0,4% |
+ 2,5% |
Spesa in conto capitale |
+ 4,8% |
+ 4,0% |
+ 4,0% |
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Enti locali |
Spesa corrente |
- 6,5% o - 8% |
- 0,3% |
+ 1,9% |
Spesa in conto capitale |
+8,1% |
+ 4,0% |
+ 4,0% |
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Comunità montane |
Spesa corrente |
- 6,5% |
- 0,3% |
+ 1,9% |
Spesa in conto capitale |
+8,1% |
+ 4,0% |
+ 4,0% |
La relazione tecnica riferita al testo originario quantifica nel modo seguente gli effetti di risparmio derivanti dalla norma, computati sia ai fini dell’indebitamento netto che del fabbisogno:
mln di euro; segno meno = peggioramento
Nell’Allegato 7, dove erano inizialmente iscritti gli importi arrotondati per difetto, risultano attualmente iscritti i valori non arrotondati.
La stima dei differenziali di spesa rispetto alla normativa vigente – sia di parte corrente che in conto capitale - è ottenuta confrontando la spesa tendenziale prevista nel DPEF, che sconta il rispetto della normativa vigente, con l’ammontare di spesa corrispondente all’applicazione dei vincoli previsti dalla norma in esame. Per gli enti locali in senso stretto l’aggregato di spesa riferibile agli enti con più di 3.000 abitanti è stimato pari all’89,2% della spesa complessiva del comparto.
L’ammontare della spesa sociale degli enti locali è stimato applicando al complesso della spesa corrente l’incidenza percentuale di tale tipologia di spesa, desumibile dai conti consuntivi degli enti locali di fonte Istat. L’effetto di maggiore spesa dovuto all’esclusione di tale tipologia di spesa dal patto di stabilità interno è valutato confrontando un andamento tendenziale che sconta l’applicazione dei vincoli previsti dalla normativa vigente con una evoluzione della spesa in linea con il tasso medio di crescita delle spese correnti registrato negli ultimi anni in base ai dati di contabilità nazionale.
Gli effetti della manovra sugli enti territoriali non tengono conto degli ulteriori effetti di risparmio, sia pur contenuti, che deriveranno dall’applicazione dei vincoli in esame alle comunità montane con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per le quali non si dispone di dati statistici.
Più in dettaglio, le elaborazioni effettuate dalla relazione tecnica, separatamente per il comparto delle regioni e per quello degli enti locali in senso stretto, sono riportate nelle seguenti tabelle:
Regioni e province autonome di Trento e Bolzano
Province e Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti
La relazione tecnica riferita alle modifiche apportate alla Camera afferma che le stesse producono effetti compensativi e non determinano pertanto variazioni sui saldi di finanza pubblica.
In particolare:
- l’esclusione dal patto di stabilità interno, per il solo 2006, dei comuni fino a 5.000 abitanti è compensata da una maggiore percentuale di riduzione delle spese correnti degli altri enti locali per l’anno 2006 rispetto al 2004. E’ altresì neutrale l’effetto finanziario della individuazione delle due percentuali di variazione per gli enti virtuosi e non virtuosi;
- l’esclusione dalle regole del patto delle spese per interessi passivi a decorrere dal 2006 e di quelle cofinanziate per il solo anno 2006 è compensata da una minore crescita delle spese in conto capitale.
Al riguardo, con riferimento al testo originario, il Servizio bilancio dello Stato ha osservato che l’ammontare dei risparmi derivanti dal patto di stabilità potrebbe rivelarsi più contenuto rispetto all’ammontare della riduzione della spesa quantificato dalla relazione tecnica, ciò sia con riferimento all’indebitamento netto, sia, in misura maggiore, con riferimento al fabbisogno della P.A. Infatti l’effetto di risparmio si realizza nella misura in cui la minore spesa, derivante dagli effetti del vincolo, si traduca in un miglioramento dei saldi di bilancio. L’assunzione della relazione tecnica, in base alla quale la minore spesa si tradurrà integralmente in un miglioramento dei saldi, non sembra tenere conto delle politiche che gli enti territoriali potrebbero adottare al fine di ottimizzare la propria capacità di spesa – in funzione dell’ammontare delle risorse disponibili - pure in presenza dei vincoli disposti dalle norme.
Ciò con particolare riferimento agli enti che, trovandosi già in una situazione di pareggio di bilancio con riferimento agli anni pregressi, dovessero trovarsi, a causa dei vincoli previsti dalla norma, con un esubero di risorse spendibili.
Potrebbe pertanto verificarsi, almeno in parte, una situazione in cui si registra un generale rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità, analogamente a quanto avvenuto per il passato, senza che ciò sia indicativo dell’ottenimento in misura piena dei risparmi ascritti a tale strumento normativo.
In risposta alle osservazioni formulate, il Governo ha affermato che le ipotesi evidenziate, circa la possibilità che l’importo della manovra non tenga conto di eventuali effetti indotti correlati alle entrate, appaiono di difficile, pur se possibile, praticabilità. Infatti una politica volta a concedere sgravi tributari a favore dei cittadini amministrati, o a ridurre altre fonti di entrate proprie, annullerebbe di fatto la possibilità di espandere le spese in conto capitale nei limiti ammessi dal patto, per il venire meno di un adeguato livello di fonti di finanziamento.
Riguardo alle modifiche apportate alla Camera dei deputati, è rilevato in via preliminare che la compensatività, affermata dalla relazione tecnica, degli effetti finanziari da esse prodotti non risulta verificabile in assenza di informazioni di carattere quantitativo sugli effetti derivanti da ciascuna modificata apportata. Si segnala peraltro, con riferimento alle singole voci citate dalla relazione tecnica, che:
- non appare chiaro come si possa verificare la compensazione dei minori risparmi dovuti all’esclusione dai vincoli dei comuni fino a 5.000 abitanti con la maggiore percentuale di riduzione delle spese correnti degli altri enti locali dal momento che tale percentuale, con riferimento agli enti virtuosi non risulta maggiore ma minore (passando da -6,7 a – 6,5 per cento) e la relazione tecnica afferma che tale riduzione trova compensazione nel vincolo più stringente imposto agli enti non virtuosi;
- la compensazione dell’esclusione della spesa per interessi con l’inasprimento dei vincoli posti all’andamento della spesa in conto capitale sembra configurare una dequalificazione della spesa, prevedendo la compensazione di una maggiore spesa corrente con una minore spesa in conto capitale.
Con riferimento alle altre voci non nominate dalla relazione tecnica si segnala che appaiono suscettibili di ridurre i risparmi le seguenti voci:
- l’esclusione dal vincolo della spesa in conto capitale dei comuni nei limiti dei proventi derivanti dalla partecipazione degli stessi alla lotta all’evasione. Tale forma di compensazione appare suscettibile di vanificare parte degli effetti positivi sui saldi ascritti, dalla relazione tecnica al DL n. 203/2005, al contributo dei comuni nell’azione di contrasto all’evasione;
- l’esclusione della spesa corrente e in conto capitale derivante da calamità naturali;
- l’esclusione delle spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio.
Appare invece suscettibile di aumentare i risparmi, con effetti positivi in particolare sul fabbisogno del settore statale, la disposizione che prevede che concorrano ai limiti del patto di stabilità interno anche le spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, nonché da conferimenti di capitale.
Tale disposizione sembra infatti suscettibile di limitare una possibile strategia degli enti territoriali volta ad affidare a soggetti esterni alla PA, eventualmente appositamente costituiti, l’erogazione di servizi, e a finanziare tali attività mediante conferimenti, esclusi, nella versione originaria delle disposizioni, dai vincoli del patto di stabilità interno.
COMMA 151
Retribuzione pensionabile dei membri delle autorità indipendenti
Normativa vigente: l’articolo 39 della legge n. 488/1999 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il trattamento economico dei componenti delle autorità indipendenti costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente goduto all’atto della nomina, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile[189]; b) nel limite di tale massimale, negli altri casi. La norma rinvia, infine, ad un successivo DPCM l’individuazione delle autorità e degli organismi i cui componenti sono interessati alla norma in esame.
La norma rinvia al 15 gennaio 2006 la decorrenza delle disposizioni dell’articolo 39 della legge n. 488/1999, data entro la quale dovrà anche essere emanato il DPCM.
La relazione tecnica non considera la norma, alla quale non sono attribuiti effetti nell’allegato 7.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha segnalato che dall’applicazione della disposizione originaria, recata dall’articolo 39 citato, conseguivano effetti immediati di perdita di gettito contributivo pari a circa 0,5 milioni di euro annui, al netto degli effetti fiscali[190]. E’ stata quindi richiesta al Governo la conferma che tale perdita di gettito, pur non essendosi mai prodotta per la mancata attuazione della disposizione ora oggetto della proroga, sia stata comunque scontata nei saldi – adeguandone gli importi all’anno 2006 - con riferimento all’andamento tendenziale della spesa. In caso contrario la disposizione determinerebbe effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, di corrispondente ammontare.
Compartecipazione locale all’IRE e trasferimenti per gli enti locali
La norma conferma per l’esercizio 2006:
- le disposizioni vigenti per il 2005[191] in materia di compartecipazione dei comuni e delle province al gettito IRE (comma 152).
E’ pertanto confermata l’attribuzione della compartecipazione in misura rispettivamente, pari al 6,5% e all’1% per comuni e province, con corrispondente riduzione dei trasferimenti e fino a concorrenza del relativo importo[192];
- le disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2005[193] in materia di criteri di attribuzione ad ogni singolo ente locale dei trasferimenti erariali (comma 153);
- l’importo previsto dalla legge finanziaria per il 2005[194] con riferimento ai contributi ed alle altre provvidenze in favore degli enti locali (comma 154).
La relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri per il bilancio dello Stato in quanto:
- la compartecipazione al gettito IRE, pari a 6,6 mld, viene corrisposta fino a concorrenza e con corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a ciascun ente per l’anno 2006;
- le altre disposizioni contenute nell’articolo sono esclusivamente finalizzate ad autorizzare il Ministero dell’interno a ripartire tra gli enti interessati i trasferimenti già iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2006 (per complessivi 11,5 mld, al lordo della compartecipazione all’IRE). In assenza di tali disposizioni, la relazione evidenzia che il settore degli enti locali registrerebbe dal 1° gennaio 2006 un consistente vuoto di risorse finanziarie.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Disposizioni per il controllo della spesa degli enti locali
Le norme, introdotte dalla Camera, dispongono:
· ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari e del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai fini dell’acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale, espletano le funzioni centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale (commi 157 e 158);
· resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni Consip Spa, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente (comma 159);
· gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della Consip Spa, anche al fine di conseguire l’armonizzazione dei sistemi (comma 160).
La relazione tecnica non considera la disposizione e l’allegato 7 non associa effetti sui saldi di finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di disposizioni intese a favorire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio.
COMMA 163
Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni
La norma vigente[195] prevede che un ammontare pari al 50 per cento dell'imposta sostitutiva teoricamente applicabile agli interessi passivi dei prestiti obbligazionari – indipendentemente dal fatto che l’imposta sostitutiva stessa trovi o meno effettiva applicazione – sia trasferito agli enti territoriali emittenti.
La norma dispone che sia retrocesso agli enti territoriali emittenti l’ammontare dell’imposta sostitutiva effettivamente incassato dall’erario.
La relazione tecnica evidenzia che il gettito effettivo dell’imposta sostitutiva sulle emissioni obbligazionarie dei comuni risulta estremamente esiguo in quanto la quasi totalità dei sottoscrittori dei suddetti titoli è rappresentata da cosiddetti “lordisti”[196]. Ne consegue che la norma comporta il sostanziale azzeramento delle somme da retrocedere ai comuni a titolo di imposta sostitutiva, con un risparmio - a decorrere dal 2007 e ai soli fini del saldo netto da finanziare - pari all’intero importo stanziato a tale titolo nel bilancio dello Stato per l’anno 2006.
Minori spese correnti (mln di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
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ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Retrocessione imposta sostitutiva proventi obbligaz. obblzbbligazionari. |
0 |
35 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Al riguardo non è stata formulata alcuna osservazione per il profilo della quantificazione, stante l’ammontare trascurabile di titoli del debito pubblico locale collocati presso soggetti diversi dagli investitori istituzionali.
Si segnala peraltro che la norma appare suscettibile di concorrere al conseguimento di parte dei risparmi sul fabbisogno del settore statale e sull’indebitamento netto ascritti al patto di stabilità interno.
COMMA 165
Sospensione delle addizionali IRPEF ed IRAP
La norma dispone che gli aumenti – rispetto alle aliquote vigenti per l’anno 2002 - delle addizionali Irpef regionali e comunali e la maggiorazione Irap eventualmente deliberati dagli enti interessati restino sospesi fino al 31 dicembre 2006[197].
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Controlli della Corte dei conti
Le norme dispongono:
§ la trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, da parte degli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria (comma 166);
§ l’elaborazione da parte della Corte dei conti di criteri e linee guida cui gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria devono attenersi nella predisposizione della relazione di cui al comma precedente (comma 167);
§ l’adozione da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - in caso di accertamento di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto - di specifica pronuncia e verifica dell’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive (comma 168);
§ la possibilità per la Corte dei conti di avvalersi, per l’esercizio dei compiti di cui ai commi precedenti, della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche; inoltre, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo - e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 175 - la Corte potrà avvalersi di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, , collocato in posizione di fuori ruolo o di comando (comma 169);
§ l’applicazione delle precedenti disposizioni di cui ai commi 166 e 167 anche agli enti del SSN e la trasmissione da parte della Corte dei conti di segnalazioni alla regione interessata nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal precedente comma 166 (comma 170).
Si rammenta che le disposizioni in esame sono state introdotte a seguito dell’approvazione di un emendamento presso la Commissione bilancio della Camera e successivamente modificate con il maxiemendamento.
La relazione tecnica[198], con riferimento alla disposizione di cui al comma 169, valuta la spesa per i dieci esperti in 500.000 euro annui[199], corrispondenti ad un compenso unitario di 50.000 euro. Quanto alle 50 unità di personale degli enti locali, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, la relazione tecnica, affermando che trattasi di personale di categoria D, stima una spesa annua lorda pari a 2.000.000 di euro, a fronte di un costo unitario annuo di euro 40.000. All’onere complessivo di 2.500.000 euro (da considerarsi onere complessivo a regime al termine delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 175), indica una copertura a valere sul fondo per il funzionamento della Corte dei conti, come integrato dalle disposizioni del comma 18.
L’Allegato 7 non riporta effetti sui saldi collegati alle disposizioni in esame.
Nulla da osservare al riguardo, sulla base dei dati e dei criteri indicati dalla relazione tecnica.
Ulteriori funzioni di controllo della Corte dei conti
Le norme dispongono:
§ che nella formulazione delle previsioni di spesa si tenga conto degli esiti del controllo della Corte dei conti e che vengano indicate nelle note preliminari della spesa le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte (comma 171).
Tale disposizione reca con sé la modifica dell’art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, con l’aggiunta di un apposito comma;
§ che a seguito delle relazioni di controllo elaborate dalla Corte dei conti sulla gestione delle singole amministrazioni pubbliche, queste trasmettano - entro sei mesi dalla data di ricevimento - alla Corte stessa ed agli organi elettivi di riferimento le misure adottate (comma 172);
§ che gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 (spese delle pubbliche amministrazioni per consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, spese di rappresentanza) di importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione (comma 173).
La relazione tecnica non considera le norme.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che le disposizioni sono volte al contenimento della spesa.
Assunzioni di personale per la Corte dei conti
La norma[200] dispone che la Corte dei conti può avviare un concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell’area C[201], da destinare alle sezioni regionali di controllo; le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2005[202].
La relazione tecnica precisa che le 50 unità di personale sono destinate a sostituire l’equivalente contingente di personale degli enti locali, in posizione di comando o fuori ruolo, di cui la Corte dei conti è autorizzata ad avvalersi, ai sensi del comma 169, fino al termine delle procedure concorsuali. La relazione sottolinea che il personale comandato appartiene alla categoria D, e che la relativa spesa, gravante sul bilancio della Corte, è valutabile in 2 milioni di euro lordi l’anno, sulla base di un costo unitario annuo di 40.000 euro.
Applicando i medesimi parametri anche al personale amministrativo appartenente all’area C del quale è prevista l’assunzione a tempo indeterminato (50 unità x un costo annuo unitario di 40.000 euro), la relazione quantifica un onere complessivo lordo, a regime, di 2 milioni di euro annui. La copertura del relativo onere è posta a valere sulle risorse del fondo per il funzionamento della Corte dei conti, come integrato dal comma 18 della legge in esame.
Si rammenta che ai sensi del comma 18 citato il fondo è incrementato, a decorrere dal 2006, di 10 milioni di euro.
L’allegato 7 non riporta oneri.
Nulla da osservare al riguardo.
Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005
La norma provvede all’adeguamento delle risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2004-2005, dando seguito al protocollo d’intesa fra Governo e parti sociali del 27 maggio 2005.
Si ricorda che, nell’ambito del succitato protocollo, il Governo si è impegnato a rideterminare, in sede di legge finanziaria per l’anno 2006, le risorse finanziarie indicate nelle leggi finanziarie 2004 e 2005, destinate ai rinnovi contrattuali del biennio economico 2004-2005 per il personale delle amministrazioni dello Stato[203], allo scopo di attribuire incrementi retributivi a regime del 5,01 per cento per ciascun comparto di contrattazione. Lo stanziamento aggiuntivo da predisporre è dunque pari allo 0,7 per cento dal momento che gli stanziamenti già effettuati consentivano di erogare aumenti pari al 4,31 per cento. E’ stato, inoltre, stabilito che parte delle risorse finanziarie aggiuntive, in misura comunque non inferiore allo 0,5 per cento di incremento retributivo, debba essere destinata dai CCNL alla incentivazione della produttività dei dipendenti.
A tal fine sono incrementate di 390 milioni di euro a decorrere dal 2006 le risorse per la contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio statale. Dette risorse devono essere destinate anche alla incentivazione della produttività (comma 176).
Sono parimenti incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dal 2006 le risorse per i miglioramenti economici e l’incentivazione della produttività del personale statale in regime di diritto pubblico[204]. Parte di queste risorse, pari a 136 milioni di euro, sono destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia (comma 177).
In deroga alla legislazione vigente[205], si stabilisce che i maggiori oneri derivanti dall’attuazione del citato protocollo d’intesa fra Governo e parti sociali del 27 maggio 2005 sono posti a carico del bilancio dello Stato, anche quando si riferiscono al personale pubblico dipendente da enti non appartenenti all’amministrazione statale. La disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome, e agli enti locali del Friuli, della Valle d’Aosta e delle province autonome. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono dettate apposite disposizioni dal comma 182. L’onere conseguente ammonta a 220 milioni di euro a decorrere dal 2006 (comma 178).
Gli importi indicati dai commi 176, 177 e 178 comprensivi degli oneri contributivi e dell’IRAP, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (comma 181).
Infine, sempre al fine di consentire che i maggiori oneri di personale derivanti dall’attuazione del protocollo d’intesa fra Governo e parti sociali del 27 maggio 2005 siano posti a carico del bilancio dello Stato, il concorso statale al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006 (comma 182).
La relazione tecnica quantifica gli oneri considerando i seguenti dati di riferimento:
Settore |
Unità di Personale |
Retribuzione media (euro) |
Oneri riflessi |
Stato |
1.978.041 |
29.258 |
38,38 % |
Pubblico non statale |
1.539.766 |
31.034 |
37,00 % |
L’onere lordo a regime derivante dagli accordi recati dal Protocollo di intesa è riepilogabile come segue.
(mln di euro)
Dal 2006 |
|
Personale statale contrattualizzato (comma 176) |
390 |
Rimanente personale statale in regime di diritto pubblico (comma 177) |
155 |
Amministrazioni del settore pubblico non statale (comma 178) |
220 |
Servizio sanitario nazionale (comma 182) |
213 |
TOTALE |
978 |
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’Allegato 7 alla legge finanziaria.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Rinnovi contrat. (maggiori spese correnti)
|
-978 |
-978 |
-978 |
-502 |
-502 |
-502 |
-502 |
-502 |
-502 |
Apporto INPDAP (minori spese correnti) |
162,6 |
162,6 |
162,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Contr. aggiun- tiva INPDAP (minori spese correnti) |
-62 |
-62 |
-62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
IRPEF (maggiori entrate) |
69,9 |
69,9 |
69,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fondo sanitario (minori spese) |
33 |
33 |
33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Si rileva che l’ammontare degli effetti indotti[206] è stato calcolato in relazione non al totale delle maggiori erogazioni, pari, appunto, a 978 milioni di euro, ma con riferimento alle sole somme destinate alle amministrazioni statali che ammontano a soli 545 milioni di euro (di cui 390 milioni per il personale statale contrattualizzato e 155 per il personale statale in regime di diritto pubblico).
Gli effetti indotti relativi ai rimanenti 433 milioni (di cui 220 milioni per il personale degli enti non statali e 213 per il personale del Servizio sanitario nazionale) sono stati calcolati al solo fine di determinare l’effetto netto da scontare sul fabbisogno e sull’indebitamento ma non a riduzione dell’onere riferito al saldo netto da finanziare.
Nulla da osservare al riguardo.
Risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007
Le norme dettano disposizioni relative ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il biennio 2006-2007.
Si stabilisce che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale, non in regime di diritto pubblico, posti a carico del bilancio statale sono quantificati pari a 222 milioni per l’anno 2006 ed a 322 milioni a decorrere dall’anno 2007 (comma 183).
La formulazione della corrispondente norma contenuta nel testo originario del disegno di legge, come presentato al Senato in data 30 settembre 2005, quantificava un onere di 230 milioni per l’anno 2006 e di 335 milioni a decorrere dall’anno 2007(articolo 27, comma 1, AS 3613).
Per quanto concerne i miglioramenti economici da corrispondere al personale statale in regime pubblicistico l’onere quantificato ammonta a 108 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 183 milioni di euro per l’anno 2007 di cui, rispettivamente, 70 e 105 milioni di euro destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia (comma 184).
La formulazione della corrispondente norma contenuta nel testo originario del disegno di legge, come presentato al Senato in data 30 settembre 2005 quantificava un onere di 100 milioni per l’anno 2006 e di 170 milioni a decorrere dall’anno 2007(articolo 27, comma 2, AS 3613).
Gli importi indicati sono comprensivi degli oneri contributivi e dell’IRAP e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (comma 185).
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici non statali e per i professori e ricercatori universitari, l’onere derivante dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 è posto a carico dei rispettivi bilanci (comma 186).
La relazione tecnica precisa che l’onere derivante dalle norme in esame è stato riferito esclusivamente all’indennità di vacanza contrattuale, come definita dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 2003.
Detto accordo stabiliva una durata quadriennale dei CCNL, per la materia normativa, e biennale, per la materia retributiva. La dinamica degli effetti economici del contratto era stabilito dovesse essere coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune dal Governo e dalle parti sociali.
Quale meccanismo di salvaguardia, si stabiliva altresì che, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti, ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato, venisse corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Detto elemento era fissato nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi detto importo veniva elevato al 50% dell'inflazione programmata.
I dati di riferimento utilizzati sono i seguenti:
Settore |
Unità di personale |
Oneri riflessi |
Stato |
1.978.041 |
38,38 % |
Pubblico non statale |
1.539.766 |
37,00 % |
L’onere lordo a regime è riepilogabile come segue:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
|
Personale statale contrattualizzato (comma 183) |
222 |
322 |
Rimanente personale statale in regime di diritto pubblico (comma 184) |
108 |
183 |
Amministrazioni del settore pubblico non statale (comma 186) |
320 |
550 |
TOTALE |
650 |
1055 |
Nell’Allegato 7 alla legge finanziaria non sono riportati effetti sui saldi di finanza pubblica, riferiti alle norme in esame.
L’assenza di effetti è giustificata dal fatto che l’effetto complessivo del costo della indennità di vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa del Documento di programmazione economico-finanziaria.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato che:
· i criteri adottati per il calcolo degli effetti sui saldi di finanza pubblica differiscono da quanto ordinariamente riscontrabile nelle precedenti manovre finanziarie annuali, nelle quali risultano sempre iscritte le risorse necessarie a concedere incrementi stipendiali pari all’inflazione programmata[207].
Sul punto il Governo ha dichiarato, nella nota di risposta in precedenza già citata, che la determinazione delle risorse è stata effettuata privilegiando la compatibilità rispetto agli obiettivi di finanza pubblica;
· i criteri per la determinazione della spesa tendenziale differiscono da quelli adottati con riferimento ad altre norme concernenti la spesa per retribuzioni nel pubblico impiego. Ai fini della determinazione degli effetti delle norme in esame, il tendenziale è stimato sulla base delle previsioni di spesa del DPEF, che – come è noto - tengono conto della sola indennità di vacanza contrattuale. Al contrario nelle quantificazioni relative a norme suscettibili di determinare risparmi nell’ambito del pubblico impiego il tendenziale è stimato in base ai dati relativi alla crescita storica di voci di spesa[208].
Nella predetta nota di risposta sul punto è stato precisato che la stima tendenziale per i redditi da lavoro del pubblico impiego riportata nel DPEF tiene conto degli effetti della crescita storica scontando, come effetto riduttivo, la sola ipotesi di riduzione del numero dei dipendenti per gli anni 2006 e 2007;
· il calcolo dell’onere non risulta effettuato, come invece afferma la relazione tecnica, in base all’accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, il quale fa riferimento al tasso di inflazione programmata e non alla indennità di vacanza contrattuale.
Si rammenta, peraltro, che nessun contratto collettivo nazionale di lavoro successivo al 1993 è stato sottoscritto con riferimento alla sola indennità di vacanza contrattuale.
Limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato
La norma stabilisce che, a decorrere dall’anno 2006, le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato[209] nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2003. Il mancato rispetto dei limiti fissati nella norma in esame determina responsabilità erariale (comma 187).
Le Amministrazioni interessate sono le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, ad esclusione di quella del demanio, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università, e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i comparti della scuola e delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Per gli enti di ricerca, le università, le scuole superiori ad ordinamento speciale ed altri enti appositamente elencati[210] sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico né dei bilanci di funzionamento, né del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università (comma 188).
La relazione tecnica stima, per Ministeri, Agenzie, Aziende autonome, Enti pubblici non economici, Enti di Ricerca ed Università, economie lorde pari circa a 450 milioni di euro annui.
In particolare, dalla limitazione dei contratti a tempo determinato conseguirebbero economie lorde pari a 272 milioni di euro mentre da quella dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa conseguirebbero 182,4 milioni di euro.
Il dettaglio gli effetti ipotizzati sono riassunti nella tabella che segue.
COMPARTO |
2003 |
2005 |
2006 |
Risparmi |
Ministeri e Agenzie |
216.876.250 |
240.973.611 |
130.125.750 |
110.847.861 |
Aziende autonome |
46.980.714 |
52.200.793 |
28.188.428 |
24.012.365 |
Enti pubblici non economici |
46.057.576 |
51.175.085 |
27.634.546 |
23.540.539 |
Istituzioni ed enti di Ricerca |
173.479.988 |
192.755.542 |
104.087.993 |
88.667.549 |
Università |
405.786.354 |
450.873.726 |
243.471.812 |
207.401.914 |
TOTALE |
889.180.882 |
987.978.758 |
533.508.529 |
454.470.229 |
Le cifre esposte includono gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’Allegato 7 alla legge finanziaria.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Limite all’utilizzo
|
0 |
0 |
0 |
236,9 |
236,9 |
236,9 |
236,9 |
236,9q |
236,9 |
Gli effetti sono stimati scontando[211] le somme trattenute a titolo di contribuzione e di imposta sulle retribuzioni liquidate. Per quanto concerne la contribuzione sono stati utilizzati i parametri contributivi propri dei lavoratori dipendenti che sono superiori a quelli cui sono soggetti i collaboratori coordinati e continuativi. Ne consegue che l’effetto netto della norma, qualora le ipotesi di quantificazione assunte si rivelino corrette, è stato valutato in termini prudenziali.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha rilevato che per una più piena comprensione degli effetti ascrivibili alle norme in esame sarebbe stato utile conoscere i dati di consuntivo degli effetti prodotti da norme di tenore analogo contenute nella legge finanziaria precedente[212]. Ciò al fine di valutare la effettiva realizzabilità dei risparmi ipotizzati.
Si osserva, infatti, che la relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria per il 2005 ipotizzava un dato di spesa tendenziale per il 2005 di 572 milioni di euro a fronte del quale si ipotizzavano risparmi per 219 milioni di euro, in quanto si valutava un dato di consuntivo 2005, a seguito del limite all’utilizzo di personale a tempo determinato, pari a 353 milioni di euro.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria in esame stima un dato di preconsuntivo 2005 di 988 milioni di euro e dunque superiore di circa 635 milioni alle ipotesi di risultato formulate con il disegno di legge finanziaria 2005.
Sono state altresì richieste precisazioni in merito ai dati di preconsuntivo 2005, contenuti nella relazione tecnica, i quali, come sopra indicato, risultano sensibilmente superiori ai dati considerati nella relazione tecnica allegata alla precedente legge finanziaria. Tali precisazioni appaiono necessarie, considerato che le risultanze di tale dato rilevano sia ai fini del riscontro dei risparmi di spesa ipotizzati dalla legge finanziaria 2005 sia in quanto le risultanze medesime costituiscono il parametro rispetto al quale sono stimati i risparmi in esame per il 2006.
Con riferimento al comparto delle università è stato chiesto di chiarire se la norma non consentisse alle stesse di destinare i risparmi stimati ad altre spese quali assunzioni a tempo indeterminato. Ciò in quanto le università:
· non sono soggette al blocco delle assunzioni, ma solo al rispetto di determinati limiti di spesa per il personale;
· sono dotate di autonomia gestionale.
COMMI 189-197
Risorse per la contrattazione integrativa ed il lavoro straordinario
Le norme stabiliscono che, a decorrere dal 2006, la dotazione complessiva degli stanziamenti destinati alla contrattazione integrativa per le amministrazioni dello Stato, le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, non possa eccedere l'ammontare previsto nel 2004, come certificato dall'organo di controllo (comma 189). E’ altresì vietata la costituzione di fondi in mancanza della prevista certificazione dell'organo di controllo circa la compatibilità dei fondi relativi al biennio precedente (comma 190).
L'ammontare dei fondi destinati alla contrattazione integrativa può essere incrementato degli importi previsti dai contratti collettivi nazionali che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004 (comma 191).
La norma in questione si rende, probabilmente, necessaria considerato che la contrattazione per i rinnovi dei CCNL relativi al biennio economico 2004-2005 è ancora in itinere per molti comparti. Di conseguenza il dimensionamento dei fondi riferiti al 2004 non include, ad oggi, le risorse che saranno destinate alla contrattazione integrativa stanziate per il biennio economico sopra citato.
Al decorrere dal 2006 le eventuali risorse aggiuntive destinate alla costituzione di fondi dovranno coprire tutti gli oneri accessori, inclusa la componente a carico delle amministrazioni (comma 192).
A decorrere dal 2006 gli stanziamenti destinati alle progressioni economiche sono portati in deduzione degli importi stanziati nei fondi e ad integrazione dei pertinenti capitoli stipendiali sino all'ulteriore passaggio o cessazione dal servizio dei dipendenti interessati (comma 193). Sempre a decorrere dal 2006 le amministrazioni, ai fini della contrattazione integrativa, devono tenere conto della rideterminazione delle dotazioni organiche e delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo determinato (comma 194).
Le economie di bilancio derivanti dalle norme in esame concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio e non possono essere utilizzate al fine di incrementare i fondi negli anni successivi (comma 195).
Infine si stabilisce che gli stanziamenti finalizzati alla copertura del lavoro straordinario sono ridotti, per il triennio 2006-2008, del 10 per cento rispetto al 2004, fatta eccezione per gli stanziamenti delle Forze di polizia (ivi compresa la Polizia penitenziaria), del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del personale della Protezione civile, del personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi[213] e delle Forze armate, sia pure limitatamente alla quota riconducibile al personale impegnato in attività operative (comma 197).
La relazione tecnica stima economie pari a 210 milioni di euro annui lordi a decorrere dal 2006 in relazione ai limiti posti alla crescita della spesa di personale per fattori diversi dai rinnovi contrattuali (in particolare la contrattazione integrativa) e pari a 7 milioni di euro annui lordi per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in relazione al taglio degli stanziamenti destinati alla remunerazione del lavoro straordinario.
La stima dei risparmi di spesa di personale per fattori diversi dai rinnovi contrattuali, pari a 210 milioni di euro annui, si basa sull'analisi della crescita storica delle voci di spesa interessate nonché sulle proiezioni tendenziali delle stesse sugli esercizi futuri. In assenza di interventi, la crescita che si sarebbe verificata è stata valutata prudenzialmente pari a circa l'1 per cento annuo della spesa complessiva dei comparti interessati.
La relazione tecnica stima che le limitazioni previste dalle norme in esame possano ragionevolmente incidere sul predetto andamento tendenziale nella misura dello 0,5 per cento e ciò tenuto conto sia della serie storica degli incrementi dei fondi di alcuni comparti sia dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a legislazione vigente.
Pertanto, a decorrere dall'anno 2006, le disposizioni in esame, nel ricondurre l'ammontare dei fondi previsti nel limite massimo degli stessi registrato nell'anno 2004, consentirebbero di recuperare gli effetti espansivi assunti per gli anni 2005 e 2006 nelle previsioni tendenziali di spesa per la contrattazione integrativa.
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’Allegato 7 alla legge finanziaria.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Contrattazione integrativa
|
0 |
0 |
0 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
Riduzione straordinario |
7 |
7 |
7 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
Minor apporto INPDAP |
-2,1 |
-2,1 |
-2,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Contr. aggiun- tiva INPDAP |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
IRPEF |
-0,9 |
-0,9 |
-0,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fondo sanitario |
-0,4 |
-0,4 |
-0,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Gli effetti sul fabbisogno e indebitamento sono stati calcolati al netto degli effetti indotti ossia non considerando tra i risparmi le somme che sarebbero affluite all’entrata a titolo di imposte o contributi da trattenere su quanto liquidato. Inoltre, per quanto concerne la contrattazione integrativa, presumibilmente per motivi prudenziali, non sono stati considerati effetti sul saldo netto da finanziare.
Per quanto concerne la spesa per il pagamento del lavoro straordinario, la relazione tecnica stima le economie sulla base della somme relative all'anno 2004 assegnate al Fondo per lavoro straordinario iscritto nel bilancio del Ministero dell'Economia e Finanze, anche tenendo conto di stanziamenti di bilancio relativi ad alcune Amministrazioni che prevedono apposite risorse per particolari esigenze di lavoro. Tali somme ammonterebbero a circa 70 milioni di euro e di conseguenza i risparmi, da determinare nella misura del 10 per cento del totale, a 7 milioni di euro lordi per ciascuno dei tre anni considerati dalla norma.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha richiesto[214] che venissero fornite informazioni sui criteri di costruzione del dato di spesa tendenziale 2006, in relazione al quale sono quantificati i risparmi in questione, ossia se questo sconti anche gli interventi recati dalla legge 311/2004, volti al contenimento della spesa.
In proposito nella nota di risposta già citata, il Governo ha confermato che nella costruzione del tendenziale è stata scontata una ipotesi di riduzione del numero dei dipendenti delle PP. AA. Pari allo 0,5% per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
COMMI 198-206
Contenimento degli oneri di personale delle Regioni ed enti locali
La norma impone alle regioni, agli enti locali[215] ed agli enti del servizio sanitario nazionale di adottare misure necessarie a garantire che le spese per il personale non siano superiori per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 al corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1 per cento[216] (comma 198).
Nelle spese di personale sono inclusi gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e l'IRAP sulle retribuzioni. L'aggregato sottoposto alla riduzione comprende anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Le spese di personale sostenute negli anni 2004, 2006, 2007 e 2008 sono considerate al netto degli arretrati relativi ad anni precedenti erogati per rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Gli enti locali di cui al già citato articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (sono dunque escluse le Regioni) possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali[217].
Si stabilisce, altresì, che al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrano le economie di spesa[218] di personale riferibili all'anno 2005 (comma 202).
Per gli enti del servizio sanitario nazionale è stabilito che le disposizioni in esame costituiscano strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che subordina l’accesso da parte delle regioni al finanziamento integrativo del SSN anche al rispetto “di ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria” (comma 203).
Il monitoraggio dell'azione di contenimento delle spese derivante dalle norme in esame è effettuato mediante le stesse procedure[219] previste per il Patto di stabilità per gli enti che vi sono sottoposti. Per gli altri enti è prevista una procedura ad hoc (comma 204).
Per le regioni e le autonomie locali le economie derivanti dall’attuazione delle disposizioni in esame restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi (comma 205).
La relazione tecnica stima le economie annue derivanti dalle disposizioni in esame in 907 milioni di euro lordi per il comparto regioni ed enti locali e in 800 milioni di euro lordi per gli enti del SSN. Il risparmio complessivo ammonta a 1.707 milioni a decorrere dal 2006.
Il criterio adottato per giungere alla stima si basa sulla crescita storica del costo del personale al netto dei rinnovi contrattuali e della spesa per assunzioni a tempo indeterminato, valutata prudenzialmente in circa l'1% annuo della spesa complessiva dei due comparti. Si afferma altresì che le disposizioni in esame tendono a limitare la crescita storica in modo da consentire, a decorrere dal 2006, un livello di spesa pari a quello del 2004 ridotto dell'1%, recuperando gli effetti espansivi assunti nel tendenziale per il 2005 e il 2006 pari, come già accennato, all’1 per cento annuo del monte salari. La tabella che segue riepiloga i risparmi ipotizzati.
(mln di euro)
|
Base di calcolo 2004 |
Risparmi su speso nel 2005 |
Risparmi sul tendenziale di crescita 2006 |
Risparmio per riduzione 1% speso nel 2004 |
Risparmio complessivo dal 2006 |
Enti locali |
22.600 |
340 |
340 |
227 |
907 |
SSN |
34.000 |
230 |
230 |
340 |
800 |
Totale lordo |
56.600 |
570 |
570 |
567 |
1.707 |
L'Allegato 7 riporta, in termini di fabbisogno e di indebitamento, un impatto dovuto a minori spese correnti di 465,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Tale dato rappresenta l'effetto al netto degli effetti indotti della misura di contenimento in esame.
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Spese di personale
|
- |
- |
- |
465,2 |
465,2 |
465,2 |
465,2 |
465,2q |
465,2 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha richiesto[220] che venissero forniti ulteriori elementi informativi al fine di confermare l’effettiva possibilità di conseguire i risparmi ipotizzati. In particolare, è stato rilevato che la relazione tecnica non indica l’ammontare complessivo della spesa per oneri di personale su cui possono operare gli enti interessati, bensì un più ampio aggregato che include esborsi che non possono essere in alcun modo compressi dagli enti in questione.
E’ stato altresì ritenuto opportuno un chiarimento in ordine alle ragioni per le quali la spesa storica riscontrata negli ultimi anni sia crescente, nonostante i recenti interventi normativi volti a contenere gli andamenti della spesa in questione. A tal fine va considerato che il valore della spesa storica costituisce l’elemento su cui si basa l’individuazione del dato tendenziale 2006.
Si rammenta che l’effetto netto sul fabbisogno ed indebitamento ammonta a 465,2 milioni di euro, a fronte di un effetto lordo atteso di 1.707 milioni di euro, dal momento che non include le economie relative al comparto sanità che sono inglobate nei risparmi indicati con riferimento alle norme in materia di sanità stessa.
Norme di interpretazione autentica in materia di personale PPAA
La norma detta l’interpretazione autentica dell’art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109[221], stabilendo che la quota dell’importo posto a base di gara per la realizzazione di un'opera, che può essere utilizzata per la remunerazione di determinati soggetti[222], debba intendersi comprensiva anche degli oneri assistenziali e previdenziali posti a carico dell’amministrazione (comma 207). Analogamente devono essere considerati onnicomprensivi, ossia inclusivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, i compensi professionali dovuti al personale dell’avvocatura interna delle pubbliche amministrazioni (comma 208).
E’ disposta, altresì, l’interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97[223], che detta disposizioni in materia di trasferimento d’ufficio dei magistrati.
La norma oggetto di interpretazione autentica afferma che ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità, spetta l’indennità prevista per i magistrati di cassazione con funzioni direttive, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.
Il provvedimento stabilisce che, ai fini della corresponsione del beneficio economico, la domanda, la disponibilità o il consenso comunque manifestati dal magistrato al trasferimento sono equivalenti alla domanda di trasferimento di sede (comma 209).
La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui ai commi 207 e 208 determinano un contenimento della spesa per oneri sociali, pari al 32,7% dell'importo erogato, “che le amministrazioni dovrebbero sostenere ove in sede di giudicato risultassero soccombenti”. Pertanto la norma, pur non producendo effetti finanziari diretti ed immediati, eviterebbe future maggiori spese.
La relazione tecnica non stima effetti finanziari in relazione anche alle norme recate dal comma 209, affermando che le eventuali economie potranno essere verificate solo a consuntivo.
Nulla da osservare al riguardo.
COMMI 210-211
Determinazione dell’equo indennizzo per infortunio sul lavoro
La norma prevede che per la determinazione dell’equo indennizzo, spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni a seguito della perdita dell’integrità fisica per causa di servizio, deve essere considerato il solo importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda. Sono espressamente escluse, ai fini della determinazione dell’indennità, tutte le altre voci retributive, anche se aventi carattere fisso e continuativo (comma 210). Le nuove modalità di determinazione dell’equo indennizzo si applicano alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2006 (comma 211).
La relazione tecnica ipotizza che le disposizioni in esame siano suscettibili di determinare risparmi nella misura di un terzo della spesa complessiva sostenuta nel 2004, pari a 163,8 milioni lordi, così determinate:
· per quanto concerne il comparto Ministeri sono state considerate le 2.300 unità di personale a cui è stata riconosciuta la causa di servizio (pari all’1 per cento del personale) e l’importo medio attribuito pari a 6.000 euro. La spesa sostenuta ammontava dunque a 13,8 milioni di euro;
· per gli altri comparti della Pubblica Amministrazione, con esclusione delle Forze armate e di polizia, la percentuale degli infortunati è stata prudenzialmente ridotta allo 0,8 per cento. Applicando la percentuale al numero degli impiegati si determina una platea aggiuntiva di 20.000 beneficiari. Stimando per un beneficio medio sempre pari a 6.000 euro la spesa annuale ammonterebbe a 120 milioni di euro;
Le economie, come accennato, risulterebbe pari ad un terzo dell’importo complessivo di 163,8 milioni di euro, ossia a 54,6 milioni di euro lordi a decorrere dal 2006.
L'Allegato 7 alla legge finanziaria riporta, in termini di fabbisogno e di indebitamento, un impatto in termini di minore spesa corrente di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Tale dato rappresenta l'effetto al netto di quanto, presumibilmente, trattenuto a titolo di imposta.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Equo indennizzo |
- |
- |
- |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Nulla da osservare al riguardo.
Blocco della rivalutazione delle indennità e compensi nelle PPAA
La norma stabilisce che per il triennio 2006-2008 gli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa non siano incrementati in relazione alla variazione del costo della vita in deroga alla legislazione vigente.
L’intervento è disposto prorogando gli effetti dell’art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289[224], che aveva bloccato gli stessi incrementi per il triennio 2003-2005. Tale norma, a sua volta, dispone la proroga di ulteriori disposizioni che hanno impedito la rivalutazione degli importi in questione a partire dal 1993[225].
La relazione tecnica valuta in via prudenziale l’economia derivante dalle disposizioni in 121 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, così suddivise fra settore statale e settore pubblico:
(mln. di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Settore statale |
77 |
77 |
77 |
Settore pubblico |
44 |
44 |
44 |
Totale |
121 |
121 |
121 |
La relazione precisa altresì che la stima è stata effettuata applicando la variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sulle somme quantificate in occasione del precedente blocco per il periodo 2000-2002, previsto dall’articolo 22 della legge n. 488/1999[226].
A tal proposito si rileva che la relazione tecnica allegata alla legge 488 suddetta (AC 6557 della XIII legislatura) stimava minori spese per 200 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 soltanto sul fabbisogno e sull’indebitamento netto. I risparmi attesi provenivano per 130 miliardi di lire dal settore Stato e 70 miliardi di lire dal restante settore pubblico.
L'Allegato 7 riporta, in termini di fabbisogno e di indebitamento, un impatto in termini di minore spesa corrente di 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Tale dato rappresenta l'effetto al netto degli oneri riflessi che gravano sulle somme liquidate.
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Minori spese correnti |
- |
- |
- |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
Nulla da osservare al riguardo.
Soppressione e contenimento di indennità di trasferta
La norma sopprime una serie di indennità di trasferta, previste a livello sia legislativo che contrattuale (comma 213).
Si tratta delle seguenti indennità:
le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri[227];
le indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri[228];
le indennità supplementari per dipendenti statali[229];
l’indennità per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale[230];
le indennità recate da analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali.
Le altre pubbliche amministrazioni[231] non direttamente destinatarie delle norme soppresse devono adottare conseguenti determinazioni, anche in deroga alle specifiche norme di legge e contrattuali vigenti, sulla base dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto della propria autonomia organizzativa (comma 214).
Le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio o comunque rapportate a indennità di trasferta restano stabilite nella misura fissata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 215).
La relazione tecnica stima una minore spesa per le amministrazioni statali pari ad 7 milioni lordi annui a decorrere dal 2006. L’indennità di trasferta incide, secondo le stime della relazione tecnica, per una misura pari a circa il 5 per cento della intera spesa per missioni che, nelle amministrazioni statali, ammonta a circa 140 milioni di euro lordi annui.
Prudenzialmente per i restanti settori del pubblico impiego, si calcola un'economia di circa 5 milioni di euro lordi annui a decorrere dal 2006.
L'Allegato 7 riporta, in termini di fabbisogno e di indebitamento, un impatto in termini di minore spesa corrente di 12 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008.
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Indennità di trasferta |
- |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Gli effetti sul fabbisogno e indebitamento sono stati calcolati pari all’intero importo dei risparmi in quanto, come anche confermato per le vie brevi dai competenti uffici, le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta sono esenti da imposizione fiscale e contributiva. Inoltre, presumibilmente per motivi prudenziali, non sono stati considerati effetti di risparmio sul saldo netto da finanziare.
Nulla da osservare al riguardo.
Esclusione del rimborso delle spese di cura
La norma riformula l’art. 68, comma 8 del testo unico degli impiegati civili dello Stato di cui al DPR 10 gennaio 1957, n. 3. In base alla nuova formulazione, per l'infermità riconosciuta al dipendente da causa di servizio è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato. Non sono più a carico di questa le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi previste dalla attuale formulazione della norma citata (comma 219).
Sono soppresse conseguentemente (comma 220) le seguenti normative:
- il Capo III, articoli da 42 a 47, del DPR 686/1957[232], che disciplina le modalità per ottenere il rimborso delle spese di cura;
- la legge 1140 del 1957, recante la disciplina delle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati;
- la legge n. 1116 del 1962, recante norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio;
- i decreti attuativi delle leggi citate.
Sono soppresse le clausole dei contratti collettivi e dei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali che comunque pongono le spese di cura a carico della pubblica amministrazione (comma 221). Tale ultimo comma è stato modificato nel corso dell’esame al Senato in modo da lasciare impregiudicate le prestazioni dovute dall’Amministrazione della Difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.
La relazione tecnica, redatta con riferimento al testo originario della norma, stima la minore spesa derivante dalla soppressione dei rimborsi per spese di cura, in via prudenziale, in 49,3 milioni di euro a decorrere dal 2006.
Per la quantificazione di tale risparmio sono stati considerati, come parametri di riferimento, i dati utilizzati anche per la determinazione dei risparmi per l'equo indennizzo. I beneficiari di tutte le amministrazioni pubbliche, escluso il personale delle Forze armate e di polizia, ammonterebbero a 22.300 unità con un onere medio di 1.500 euro ed una spesa complessiva di 33,5 milioni di euro. A tale importo va sommata la spesa complessiva sostenuta per il personale militare, desunta dai dati di bilancio, pari a 14,8 milioni. Il totale ammonta, secondo la relazione tecnica, a 49,3 milioni di euro.
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’Allegato 7.
Segno meno = peggioramento (mln. di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Spese di cura
|
- |
- |
- |
49,3 |
49,3 |
49,3 |
49,3 |
49,3 |
49,3 |
La relazione tecnica è stata successivamente integrata al fine di considerare i minori risparmi dovuti al permanere delle prestazioni dovute al personale delle Forze armate o di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale. A tal fine si è considerata una spesa media di 1.500 euro per persona ed una platea di 11.362 soggetti, ossia l’intero contingente previsto dai provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali[233] e di quelle in Iraq[234]. L’onere conseguente ammonta a 17 milioni di euro annui.
Gli effetti della modifica in esame sui saldi di finanza pubblica sono di seguito riepilogati.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Spese di cura Difesa
|
- |
- |
- |
-17,0 |
-17,0 |
-17,0 |
-17,0 |
-17,0 |
-17,0 |
La versione definitiva dell’Allegato 7, riferito alla legge 26/2005, riporta conseguentemente i seguenti effetti di minore spesa corrente:
(mln. di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Spese di cura
|
- |
- |
- |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato[235] che i minori risparmi conseguenti al ripristino del riconoscimento delle spese di cura al personale in missione all’estero sono stati sovrastimati, in quanto si ipotizza che l’intero contingente debba avvalersi di cure per infermità derivante da causa di servizio.
Nella Nota di risposta il Governo ha precisato che la stima del minore risparmio è stata effettuata secondo criteri di prudenzialità.
COMMA 222
Istituzione di Ispettorati del lavoro
La norma modifica gli articoli 3 ed 11 della legge 11 luglio 1961, n. 628, stabilendo che gli Ispettorati regionali del lavoro ed gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione abbiano sede, oltre che nei capoluoghi regionali come previsto a legislazione vigente, anche presso le città sedi di Corte d’appello.
In base alla norma verrebbero istituiti 10 uffici nelle città di Bolzano, Brescia, Sassari, Salerno, Taranto, Lecce, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanisetta.
La relazione tecnica precisa che gli uffici di nuova istituzione sono di livello dirigenziale non generale. La relazione tecnica reca una ipotesi di dotazione organica da cui si evince che il costo complessivo da sostenere per la retribuzione del personale dei 10 nuovi uffici ammonta a 9.606.410 a decorrere dal 2006. Di seguito è riportato il dettaglio relativo ai costi di personale per l’istituzione di un singolo ufficio.
Qualifica |
unità |
Costo |
Dirigente di seconda fascia |
1 |
90.000 |
Area C |
8 |
287.480 |
Area B |
18 |
509.058 |
Area A |
3 |
74.103 |
Totale |
|
960.641 |
Per gli oneri di funzionamento si stima una spesa complessiva di 4.800.000 euro a decorrere dal 2006. Tali oneri includono le spese di primo impianto, per i locali e le attrezzature, gli arredi e le apparecchiature tecniche e informatiche.
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’Allegato 7 (maggiori spese correnti):
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Ispettorati del lavoro |
-14,4 |
-14,4 |
-14,4 |
-7,2 |
-8,2 |
-9,2 |
-9,2 |
-9,2 |
-9,2 |
Nulla da osservare al riguardo.
Normativa vigente: l’articolo 17 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001[236] dispone che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplini l’istituzione dell’area della Vicedirigenza. Il successivo comma 2 prevede che la disposizione si applichi, ove compatibile, al personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche[237] appartenenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri.
La norma prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per l’anno 2006 e di 20 milioni di euro per l’anno 2007 per l’attuazione dell’istituto della Vicedirigenza.
La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma stanzia le risorse finalizzate all’istituzione dell’area separata della Vicedirigenza da parte della contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
Vengono, inoltre, riportati i parametri ed i calcoli per la determinazione degli effetti netti della norma.
La tabella che segue riassume gli effetti recati dalla norma sui tre saldi di finanza pubblica, come riportati nell’allegato 7:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Maggiori spese (stanziamento) |
-15 |
-20 |
-20 |
-8 |
-10 |
-10 |
-8 |
-10 |
-10 |
Minori spese (INPDAP) |
4,5 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minori spese (Contr.aggiunt.) |
1,7 |
2,3 |
2,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minori spese (Fondo sanit.)
|
0,9 |
1,2 |
1,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maggiori entrate (IRPEF) |
1,9 |
2,6 |
2,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EFFETTO NETTO |
-9,4 |
-12,5 |
-12,5 |
-8 |
-10 |
-10 |
-8 |
-10 |
-10 |
Nulla da osservare al riguardo.
COMMI 228-230
Le norme, al fine di potenziare l’attuazione della mobilità, dispongono la costituzione[238] di un fondo con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2006; il fondo è destinato alle amministrazioni che attivano processi di mobilità per il personale non dirigenziale, con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento (comma 228). I criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo sono definiti con DPCM[239] e la loro assegnazione è subordinata all’effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.
Si stabilisce che i vincitori dei concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ai cinque anni; tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (comma 230).
La relazione tecnica precisa che il fondo rappresenta un limite invalicabiledi spesa dal quale trarre le risorse - attraverso l’erogazione di specifici contributi finanziari - dirette alle amministrazioni che ottemperano alle previsioni della norma.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiore spesa corrente:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
-20 |
-20 |
-20 |
-10,4 |
-10,4 |
-10,4 |
-10,4 |
-10,4 |
-10,4 |
Al riguardo il Servizio Bilancio ha chiesto chiarimenti[240], in relazione all’impatto della misura sui saldi di finanza pubblica, sui criteri in base ai quali la stima degli effetti su fabbisogno e indebitamento corrisponde a circa la metà dell’impatto sul saldo netto.
Nella Nota di risposta il Governo ha rappresentato che, trattandosi di erogazioni al personale, gli effetti riportati sono al netto di contributi e ritenute erariali.
COMMI 231-233
Giudizi di responsabilità di fronte alla Corte dei conti
Le norme proposte[241] , introdotte con l’emendamento 1.4550, si riferiscono alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame.
In particolare si prevede la possibilità, per i soggetti nei confronti dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna, di chiedere alla competente Sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza (comma 231). La Sezione delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado (comma 232).
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato[242] che, nonostante alle disposizioni non sia ascritto alcun effetto finanziario, le stesse prefigurano situazioni in cui il danno economico causato allo Stato dai soggetti condannati in primo grado, e quantificato nella relativa sentenza della Corte dei conti, non venga ristorato per l’intero importo.
Incentivazione della produttività del personale del Ministero degli affari esteri.
La norma è diretta a rendere permanente, nell’ambito del fondo unico di amministrazione del Ministero degli affari esteri, l’autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro, prevista dal comma 2, dell’art. 4-bis del d.l. n. 3/2005, convertito dalla legge n. 37/2005 per il solo anno 2005.
Tali risorse sono da destinarsi all’incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all’incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi alle attività di supporto delle missioni umanitarie.
La norma è stata introdotta in sede di prima lettura al Senato, a seguito dell’approvazione del maxi-emendamento presentato dal Governo.
La relazione tecnica quantifica nel dettaglio l’effetto netto della norma.
Di seguito sono riportati gli effetti della norma in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 alla legge finanziaria e corrispondenti alla relazione tecnica.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Personale MAE
|
-3 |
-3 |
-3 |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
Minor apporto INPDAP |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Contr. aggiun- tiva INPDAP |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fondo sanitario |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
IRPEF |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nulla da osservare al riguardo.
COMMI 237-245
Proroga contratti a tempo determinato
Le norme autorizzano la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dei contratti a tempo determinato relativi al personale in servizio presso:
· i Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, e l’Agenzia del territorio[243] (comma 237, primo periodo);
· il Ministero dell’economia e delle finanze[244] (comma 237, secondo periodo);
· il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro[245] (comma 238);
· gli organi della magistratura amministrativa (comma 239);
· l’INPS, l’INPDAP, e l’INAIL. Gli oneri relativi a tali contratti - la cui precedente proroga è stata disposta dall’articolo 1, comma 118 della legge 311/2004 - continuano a essere posti a carico dei bilanci degli enti medesimi (comma 239);
· l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT). A tale fine è fissato un limite massimo di spesa corrispondente allo stanziamento dell’anno 2005 per la stessa tipologia di contratti[246]: i relativi oneri continuano a gravare sul bilancio dell’Agenzia (comma 240, primo e secondo periodo);
· il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). I relativi oneri continuano a gravare sul bilancio del Centro (comma 240, terzo periodo);
· l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). A tale fine è fissato un limite massimo di spesa corrispondente allo stanziamento dell’anno 2005[247] e gli oneri relativi permangono a carico del bilancio dell’ente (comma 241);
· il Corpo forestale dello Stato[248], nel limite della spesa sostenuta per l’anno 2005[249] (comma 242).
Si prevede che le procedure di conversione dei contratti di formazione e lavoro[250] in rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvengano nell’ambito della vigente normativa limitativa delle assunzioni. A tale fine i contratti di formazione e lavoro in questione vengono prorogati fino al 31 dicembre 2006 (comma 243).
Si dispone la proroga al 31 dicembre 2006 dei comandi[251] del personale della società Poste italiane Spa e dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa (comma 244).
Si autorizza la spesa di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per la proroga dell’affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi, affidati dalle scuole ai lavoratori socialmente utili[252](comma 245).
La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 237 a 244, che vengono considerati unitariamente, ascrive una spesa, al lordo, di circa 179 milioni di euro alla proroga, per il 2006, dei contratti a termine già instaurati con le amministrazioni e gli enti analiticamente evidenziati nella tabella seguente:
Proroga contratti a termine
Amministrazione |
Unità |
Costo medio pro capite |
Spesa annua complessiva |
Corpo forestale |
1.007 |
28.053 |
28.249.000 |
Amministrazione penitenziaria |
176 |
34.091 |
6.000.000 |
Ministero salute |
93 |
|
2.140.000 |
diplomati amministrativi |
20 |
18.931 |
379.000 |
tecnici sanitari |
34 |
19.018 |
647.000 |
laureati amministrativi |
20 |
25.239 |
505.000 |
medici |
19 |
32.048 |
609.000 |
Beni ed attività culturali |
2.072 |
|
42.984.000 |
assistenti museali |
648 |
13.524 |
8.764.000 |
addetti sorveglianza |
1.418 |
24.018 |
34.058.000 |
tecnici sanitari |
6 |
27.048 |
162.000 |
Ministero economia e finanze |
11 |
32.000 |
352.000 |
Ministero giustizia |
1.595 |
27.629 |
44.068.000 |
Agenzia del territorio |
1.531 |
35.000 |
53.585.000 |
TAR e Consiglio di Stato |
57 |
23.000 |
1.311.000 |
TOTALE |
6.542 |
|
178.689.000 |
Con riferimento agli oneri relativi alla proroga dei contratti del personale di INPS, INPDAP, INAIL (comma 239), dell’APAT e del CNIPA (comma 240) e dell’ENPALS (comma 241), la relazione tecnica precisa che essi non sono riportati nella tabella in quanto continuano ad essere posti a carico del bilancio degli enti interessati.
In ordine alle disposizioni del comma 243 (proroga dei contratti di formazione e lavoro), la relazione tecnica asserisce che la disposizione non comporta maggiori oneri trattandosi di personale in servizio da alcuni anni presso le diverse amministrazioni, che non può essere formalmente assunto a tempo indeterminato per effetto delle disposizioni limitative in materia, ma che va “comunque mantenuto in servizio avendo superato le previste prove selettive”.
In relazione alla proroga dei comandi fino al 31 dicembre 2006, disposta dal comma 244, la relazione tecnica specifica che essa riguarda circa 350 unità per una spesa complessiva di circa 9 milioni di euro.
L’Allegato 7 espone, quali effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica, le seguenti maggiori spese correnti:
Proroga contratti a tempo determinato e comandi (commi 237-244)
Segno meno = peggioramento (mln. di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
-187,4 |
- |
- |
-16,4 |
- |
- |
-16,4 |
- |
-
|
Gli effetti indotti riportati nell’Allegato 7 sono stati calcolati, come indicato dalla relazione tecnica, sulla base di un importo lordo pari a 31,9 milioni di euro per il 2006, come esposto nella seguente tabella:
Effetti indotti (commi 237-244)
Segno meno = peggioramento (mln. di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Importo lordo indicato dalla r.t. |
-31,9 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
MINORI SPESE (Inpdap) |
9,5 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
MAGGIORI SPESE (Contr. aggiunt.) |
-3,6 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
MINORI SPESE (Fondo sanitario) |
1,9 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
MAGGIORI ENTRATE (IRPEF) |
3,8 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
EFFETTO NETTO |
-20.3 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Con riferimento al comma 245 (proroga contratti per servizi amministrativi e di pulizia nelle scuole) la relazione tecnica ribadisce che la norma consente alle scuole, anche per il triennio 2006-2008, l’affidamento dei servizi in questione e sottolinea che a tale fine è stanziato l’importo annuo di 370 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa.
L’allegato 7 espone le maggiori spese correnti di seguito riportate:
Proroga affidamento servizi (comma 245)
Segno meno = peggioramento (milioni di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
-370 |
-370 |
-370 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
La relazione tecnica, precisa che degli oneri recati dalle disposizioni in esame hanno un’incidenza solo parziale su fabbisogno e indebitamento netto, in quanto sono già in gran parte considerati nei tendenziali di spesa.
Al riguardo, con riferimento ai profili di impatto sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni relative alla proroga dei contratti a tempo determinato (commi 237-242), il Servizio bilancio ha formulato le seguenti osservazioni[253]. L’Allegato 7 riporta un effetto peggiorativo sul saldo netto da finanziare, riferito all’anno 2006, pari a 187,4 milioni di euro (circa 179 per la proroga dei contratti a tempo determinato e circa 9 milioni di euro per la proroga dei comandi), e un effetto su fabbisogno e indebitamento, per il medesimo 2006, pari 16,4 milioni di euro. La relazione tecnica afferma l’incidenza solo parziale degli oneri in questione su fabbisogno e indebitamento, in quanto “già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa”. Su tale indicazione appare necessario un chiarimento, considerato che gli effetti di una decisione normativa su nuove assunzioni nel pubblico impiego, quale quella recata dai commi in esame, non sembrerebbero computabili negli andamenti tendenziali, alla luce delle ordinarie regole di costruzione delle previsioni tendenziali medesime, basate sul criterio della legislazione vigente.
Andrebbero altresì acquisite informazioni sugli elementi in base ai quali sia stato adottato l’importo di 31,9 milioni di euro quale base di calcolo degli effetti indotti recati dalle disposizioni; a tal fine va rammentato che in occasione delle precedenti proroghe dei contratti in esame, non era stato indicato nelle relazioni tecniche alcun effetto indotto.
Nessuna osservazione è stata formulata con riferimento al comma 243 (proroga di contratti di formazione e lavoro) nel presupposto, sul quale si era ritenuta comunque necessaria una conferma da parte del Governo, che i contratti in questione fossero comunque destinati, in assenza della norma, ad essere trasformati in contratti a tempo indeterminato e che tale circostanza fosse stata considerata ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di spesa.
Il Servizio bilancio aveva inoltre rilevato l’indisponibilità, nonostante si tratti del quarto intervento di proroga, di informazioni relative al numero e alla distribuzione nelle pubbliche amministrazioni del personale di cui trattasi[254].
In relazione al comma 245 (affidamento dei servizi nella scuola per il triennio 2006-2008 nel limite di 370 milioni di euro l’anno), il Servizio bilancio aveva chiesto indicazioni in ordine alla riduzione delle risorse, che risultano inferiori rispetto a quelle destinate al medesimo scopo dalle leggi finanziarie per il 2004[255] e per il 2005[256], che stanziavano entrambe 375 milioni di euro per ciascun anno[257].
Nella Nota di risposta, il Governo ha rappresentato che la richiesta di finanziamento permanente, pari a circa 375 milioni di euro l’anno, a suo tempo formulata dal competente Ministero, non è mai stata modificata; pertanto lo stanziamento, che costituisce limite massimo di spesa per ciascuno degli anni del triennio, di fatto conferma il finanziamento già assicurato negli anni passati.
COMMI 246-252
Le norme dettano le seguenti disposizioni:
· per l’anno 2006 è assicurata l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare in compiti di ordine e sicurezza pubblica - di cui 1.500 per la Polizia di Stato - a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 96 della legge n. 311/2004[258] (comma 246);
· i Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia e delle finanze, l’Agenzia del territorio, e il Corpo forestale dello Stato - per assicurare la prosecuzione delle attività svolte dal personale a tempo determinato operante presso tali amministrazioni[259] - sono autorizzati ad avviare[260] procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli viene considerato prioritariamente il servizio prestato presso le amministrazioni che bandiscono il concorso (comma 247); il bando di concorso deve essere preventivamente inviato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia (comma 248);
· le assunzioni a tempo indeterminato conseguenti ai concorsi sono effettuate, per gli anni 2007 e 2008, in deroga alle disposizioni limitative in materia di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 311/2004, e secondo le modalità previste dal comma 250 del presente articolo: per i medesimi anni 2007 e 2008 le amministrazioni in questione possono continuare ad avvalersi del personale in servizio a tempo determinato fino al completamento della sostituzione dello stesso con i vincitori di concorso (comma 249);
· le amministrazioni devono predisporre di piani di sostituzione che indichino, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato, nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247 (7.000 unità); tali piani devono essere corredati di relazione tecnica, che evidenzi il costo dell’operazione, e approvati con apposito DPCM (comma 250);
· per la copertura finanziaria delle assunzioni a tempo indeterminato (comma 249) nonché per la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato fino al completamento delle procedure concorsuali, è istituito, a decorrere dall’anno 2007, un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro, sul quale saranno trasferite le risorse in favore delle amministrazioni interessate. Gli enti con autonomia di bilancio sono tenuti ad attuare le disposizioni nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci (comma 251);
· a partire dall’avvio delle procedure di assunzione, le amministrazioni interessate non possono più avvalersi del personale a tempo determinato (comma 252);
La relazione tecnica, con riferimento al comma 246 considera per le 2.500 unità di personale da assumere un costo medio unitario di 35.000 euro - tenuto conto che tale personale sarà immesso nelle qualifiche iniziali - e quantifica una spesa annua lorda di 87,5 milioni di euro.
In ordine ai commi da 247 a 252, la relazione tecnica, ribadito che le norme prevedono la possibilità, per le amministrazioni e i gli enti evidenziati nella tabella seguente, di sostituire durante il biennio 2007-2008 il personale già assunto con contratto a termine con personale da assumersi a tempo indeterminato, stima una spesa, al lordo, di circa 178,7 milioni di euro a carico di un apposito fondo istituito a decorrere dall’anno 2007.
La relazione fa presente, altresì, che gli oneri relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso l’INPS, l’INPDAP, l’INAIL, l’APAT, il CNIPA e l’ENPALS non sono evidenziati in tabella in quanto posti a carico del bilancio degli stessi enti.
Stabilizzazione personale a tempo determinato (co. 247-252)
Amministrazione |
Unità |
Costo medio pro capite |
Spesa annua complessiva |
Corpo forestale |
1.007 |
28.053 |
28.249.000 |
Amministrazione penitenziaria |
176 |
34.091 |
6.000.000 |
Ministero salute |
93 |
|
2.140.000 |
diplomati amministrativi |
20 |
18.931 |
379.000 |
tecnici sanitari |
34 |
19.018 |
647.000 |
laureati amministrativi |
20 |
25.239 |
505.000 |
medici |
19 |
32.048 |
609.000 |
Beni ed attività culturali |
2.072 |
|
42.984.000 |
assistenti museali |
648 |
13.524 |
8.764.000 |
addetti sorveglianza |
1.418 |
24.018 |
34.058.000 |
tecnici sanitari |
6 |
27.048 |
162.000 |
Ministero economia e finanze |
11 |
32.000 |
352.000 |
Ministero giustizia |
1.595 |
27.629 |
44.068.000 |
Agenzia del territorio |
1.531 |
35.000 |
53.585.000 |
TAR e Consiglio di Stato |
57 |
23.000 |
1.311.000 |
TOTALE arrotondato |
6.542 |
|
178.689.000 |
Si tratta, come risulta dall’identità della tabella in esame rispetto a quella riportata ai commi 237-245, delle medesime unità di personale i cui contratti a tempo determinato sono prorogati per il 2006.
La relazione tecnica precisa che tali oneri incidono solo parzialmente su fabbisogno e indebitamento netto in quanto già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
Fondo assunzioni (comma 251)
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
0 |
-180 |
-180 |
0 |
-12,8 |
-12,8 |
0 |
-12,8 |
-12,8 |
L’Allegato 7 riporta effetti indotti, come indicato dalla relazione tecnica, sulla base di un importo lordo pari a 24,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, come esposto nella seguente tabella:
Effetti indotti ascritti al comma 251
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Importo lordo indicato dalla r.t. |
0 |
-24,5 |
-24,5 |
|
|
|
|
|
|
MINORI SPESE CORRENTI (Inpdap) |
0 |
7,3 |
7,3 |
|
|
|
|
|
|
MINORI SPESE CORRENTI (Contr. aggiunt.) |
0 |
-2,8 |
-2,8 |
|
|
|
|
|
|
MINORI SPESE CORRENTI (Fondo sanitario) |
0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
MAGGIORI ENTRATE (IRPEF) |
0 |
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
|
EFFETTO NETTO |
0 |
-15,6 |
-15,6 |
|
|
|
|
|
|
Il Servizio bilancio, con riferimento al comma 246, aveva chiesto chiarimenti[261] con riguardo ai seguenti profili:
· la necessità di acquisire più dettagliati parametri di quantificazione delle singole componenti di spesa da sostenere per i neoassunti, atteso che la l'autorizzazione all'assunzione di 2.500 unità di personale non appare corredata da indicazioni sulle qualifiche e i livelli funzionali interessati, limitandosi la relazione tecnica a fornire una stima dell’onere unitario medio annuo (35.000 euro), basato sul presupposto che il personale interessato appartiene qualifiche iniziali; ciò anche in considerazione del fatto che la spesa in questione appare finalizzata all’assunzione di un prefissato numero di unità di personale stabilito dalla norma, e non è configurata come limite massimo di spesa[262];
· la compatibilità della decorrenza delle assunzioni delle 2.500 unità di personale con le risorse finanziarie disponibili, atteso che il fondo[263] cui la norma imputa l’onere (quantificato dalla relazione tecnica in 87,5 milioni di euro l’anno) è costruito in modo da consentire, per ogni anno, assunzioni il cui costo a regime è pari a 120 milioni di euro, ma che determinino per il primo anno oneri limitati a 40 milioni di euro.
Nella Nota di risposta, il Governo, a tale proposito, ha precisato:
il costo medio unitario annuo di 35.000 euro, considerato dalla relazione tecnica, rappresenta la media dei trattamenti economici delle qualifiche iniziali del ruolo agenti ed assistenti (31.400 euro annui a regime), e del ruolo ispettori (39.000 euro annui a regime), che sono le due categorie specificamente preposte allo svolgimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica previsti dalla norma: l’individuazione delle categorie di personale da assumere avverrà in sede di emanazione del provvedimento di ripartizione delle 2.500 unità previste, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
le assunzioni per l’anno iniziale avranno una decorrenza compatibile con le disponibilità finanziarie.
Il Servizio bilancio, con riferimento al comma 247, aveva richiesto chiarimenti in ordine alle risorse con le quali fare fronte agli oneri connessi alle unità di personale (circa 458) la cui assunzione appare autorizzata dalla norma - che prevede un contingente complessivo non superiore alle 7.000 unità - tenuto conto del fatto che la relazione tecnica, per la sola “stabilizzazione” delle 6.542 unità di personale precario presso le amministrazioni centrali, quantifica un onere di 178.689.000 di euro, somma che risulta assai prossima alla capienza del fondo (di cui al comma 251) pari a 180 milioni di euro a decorrere dal 2007. Chiarimenti erano stati richiesti, altresì, con riferimento alle risorse destinate a fare fronte agli eventuali oneri previdenziali connessi alla ricostruzione delle carriere del personale assunto a tempo indeterminato, nel caso in cui tale personale dovesse coincidere, in tutto o in parte, con il personale da anni in servizio presso le amministrazioni interessate con contratto a tempo determinato.
Nella Nota di risposta il Governo, premesso il carattere prudenziale dell’indicazione delle 7.000 unità ha precisato che, come indicato dall’ultimo periodo del comma 251, gli enti con autonomia di bilancio - menzionati nella relazione tecnica ma non considerati nel calcolo dell’onere - devono attuare le disposizioni nell’ambito delle risorse dei propri bilanci. Con riferimento agli oneri connessi alla ricostruzione di carriera, il Governo ha precisato che tale fattispecie si applica, nell’ambito del personale contrattualizzato, esclusivamente al comparto scuola, non interessato dalle disposizioni.
In relazione ai commi 247-252, premesso che andrebbe chiarita la compatibilità delle assunzioni in questione con la riduzione degli organici del 5 per cento disposta anche per il 2006-2007 dalla legge finanziaria 2005[264], il Servizio Bilancio ha inoltre osservato che non appaiono chiare le ragioni per le quali nell’allegato 7 alla costituzione del fondo (di cui al comma 251) è ascritto un effetto sul saldo netto da finanziare di 180 milioni di euro per ciascun anno 2007 e 2008, e un impatto su fabbisogno e indebitamento di soli 12,8 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati, limitandosi la relazione tecnica ad affermare che tale limitata incidenza su fabbisogno e indebitamento deriva dal fatto che tali oneri sono già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa. Sul punto è stato inoltre rinviato a quanto già osservato per il comma 237. Non sono noti, altresì, gli elementi di dettaglio sottesi all’adozione dell’importo di 24,5 milioni di euro quale importo lordo ai fini del calcolo degli effetti indotti.
Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione
La norma, modificando il comma 4, dell’art. 1, della l. n. 3/2003[265], dispone l’istituzione delle figure di vice commissario vicario e vice commissario aggiunto e di una struttura di cinque esperti, scelti tra i magistrati ordinari e gli avvocati dello Stato collocati fuori ruolo in aspettativa retribuita, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a supporto dell’attività svolta dall’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione (comma 254).
Autorizza inoltre la spesa di euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2006 per le finalità di cui sopra (comma 255).
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo, si osserva che pur trattandosi di un onere limitato all’ammontare dello stanziamento, risulterebbe comunque opportuna l’acquisizione di una quantificazione degli oneri connessi sia alle due nuove figure dei vice commissari, sia ai cinque esperti. Ciò anche al fine di valutare la congruità dello stanziamento.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
Segno meno= peggioramento (mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebimento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
COMMA 257
Assunzioni in deroga della polizia penitenziaria
Normativa vigente: l’articolo 1, comma 96, della legge finanziaria 2005[266], ha disposto che le amministrazioni interessate al blocco delle assunzioni, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio, possono procedere, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007 ad assunzioni autorizzate a seguito di apposita procedura[267]. A tale fine è stato costituito un apposito fondo con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per il 2005, 160 milioni di euro per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni a decorrere dal 2008[268]. Il successivo comma 97 ha individuato i soggetti la cui immissione in servizio è considerata prioritariamente.
La norma, introdotta presso il Senato, include tra le assunzioni considerate prioritarie ai sensi del comma 97 della finanziaria 2005, e da effettuare a valere sul fondo di cui al ricordato comma 96 della legge finanziaria 2005, le assunzioni del personale della polizia penitenziaria.
La relazione tecnica non considera la disposizione e l’Allegato 7 non stima oneri.
Nulla da osservare al riguardo.
COMMA 258
Contributo per la proroga di contratti LSU
Normativa vigente: l’articolo 8-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203[269], ha disposto l’erogazione di un contributo di 18 milioni di euro nel 2006 in favore dei comuni del Mezzogiorno[270] con più di 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, abbiano avviato iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili[271]. Il contributo è finalizzato alla proroga per l’anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto, e il relativo onere è posto a carico del Fondo per l’occupazione. Gli interventi sono effettuati nei limiti delle risorse indicate e, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. La norma ha disposto, infine, il reintegro di pari importo del Fondo per l’occupazione per il 2006, in sede di riparto delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate[272].
La norma, introdotta alla Camera:
· estende l’ambito dei comuni beneficiari dell’erogazione - situati nelle zone obiettivo 1 - da quelli con almeno 300.000 a quelli con almeno 230.000 abitanti;
· precisa che il contributo complessivo di 18 milioni di euro ha carattere di una tantum;
· specifica che le risorse sono destinate alla proroga nel 2006 dei rapporti di lavoro LSU in atto (e non più solo di quelli a tempo determinato).
La relazione tecnica non considera la disposizione e l’Allegato 7 non ascrive oneri alla medesima.
Al riguardo, non sono state formulate osservazioni, atteso che la norma configura l’onere come limite di spesa.
COMMI 259, 260 e 262
Disposizioni concernenti le Forze di polizia
Le norme dispongono, allo scopo di incrementare la funzionalità dell’Amministrazione di pubblica sicurezza, alcuni interventi concernenti le Forze di polizia.
In particolare si prevede che:
· ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B che non sia stato possibile inquadrare nella qualifica di prefetto[273], a causa del collocamento d’ufficio a riposo per raggiungimento del limite di età, sia corrisposto il trattamento di quiescenza e la buonuscita spettante ai prefetti destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale (comma 259, lettera b);
· a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il trattamento di quiescenza e l’indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di livello B con analoga anzianità di servizio (comma 260, lettera a);
· a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza è attribuita a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio (comma 260, lettera b).
All’onere derivante dall’attuazione dei commi in esame, pari a 918.000 euro per il 2006, a 1.063.000 euro per il 2007 ed a 2.221.000 euro a decorrere dal 2008 si provvede a valere sul fondo per le esigenze correnti del Ministero dell’interno di cui all’articolo 1, comma 151 della legge 350 del 2003 (comma 262).
La relazione tecnica, afferma che la quasi totalità dei dirigenti generali di livello B consegue, già a legislazione vigente, il trattamento pensionistico da prefetto[274]. Pertanto, per i dirigenti generali in esame, l’effetto finanziario di maggior rilievo della norma in esame consiste nell’inglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio, attualmente non previsto per i dirigenti delle Forze di polizia[275]. L’onere per il 2006 è stimato pari a circa 110.000 euro considerato un maggior onere annuo unitario per trattamento pensionistico di 9.709 euro e per trattamento di fine rapporto di 44.057 euro.
Più precisamente l’onere per il 2006 ammonta a 9.709 x 2 + 44.057 x 2 = 107.532 euro.
Tenendo conto dell’esiguo numero di interessati si stima che l’onere per l’anno 2007 ed a regime non vari.
Per quanto concerne il riconoscimento del trattamento da dirigente generale di livello B di cui al comma 260 lettera a), la relazione tecnica determina l’onere in 159.483 euro per il 2006, in 199.740 euro per il 2007 ed in 521.892 euro a decorrere dal 2008.
L’onere è stimato sulla base dei seguenti parametri:
maggior onere unitario annuo per trattamento pensionistico = 13.423 euro;
maggior onere unitario annuo per trattamento di fine rapporto = 39.734 euro;
media di cessazioni per anno = 3 unità;
onere a regime dopo 10 anni ossia con 30 unità in pensione nell’anno.
Pertanto l’onere di ciascun anno è pari a:
per l’anno 2006 3 unità x 13.423 + 3 unità x 39.734 = 159.471
per l’anno 2007 6 unità x 13.423 + 3 unità x 39.734 = 199.740
per l’anno 2008 (fatto pari all’onere massimo a regime dopo 10 anni) 30 unità x 13.423 + 3 unità x 39.734 = 521.892.
Per quanto concerne il riconoscimento del trattamento da dirigente generale di cui al comma 260 lettera b), la relazione tecnica determina l’onere in 650.445 euro per il 2006, in 754.950 euro per il 2007 ed in 1.590.990 euro a decorrere dal 2008.
L’onere è stimato sulla base dei seguenti parametri:
maggior onere unitario annuo per trattamento pensionistico = 6.967 euro;
maggior onere unitario annuo per trattamento di fine rapporto = 36.396 euro;
media di cessazioni per anno = 15 unità;
onere a regime dopo 10 anni ossia con 150 unità in pensione nell’anno.
Pertanto l’onere di ciascun anno è pari a:
per l’anno 2006 15 unità x 6.967 + 15 unità x 36.396 = 650.445
per l’anno 2007 30 unità x 6.967 + 15 unità x 36.396 = 754.950
per l’anno 2008 (fatto pari all’onere massimo a regime dopo 10 anni) 150 unità x 6.967 + 15 unità x 36.396 = 1.590.990.
L’onere lordo ammonta, come già accennato, a 918.000 euro per il 2006, a 1.063.000 euro per il 2007 ed a 2.221.000 euro a decorrere dal 2008
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’Allegato 7 alla legge finanziaria.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Dirigenti PS.
|
-0,9 |
-1,1 |
-2,2 |
-0,5 |
-0,5 |
-1,1 |
-0,5 |
-0,5 |
-1,1 |
Minor apporto INPDAP |
0,3 |
0,3 |
0,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Contr. aggiun- tiva INPDAP |
-0,1 |
-0,1 |
-0,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
IRPEF |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fondo sanitario |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato[276] che la norma in esame appare suscettibile di determinare richieste emulative da parte del personale delle Forze armate e di polizia per il quale, ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza e della buonuscita, non risulta attualmente considerata l’indennità integrativa speciale.
Per il personale delle Forze armate e di polizia l’indennità integrativa speciale non è utile ai fini del calcoli in questione, diversamente da quanto avviene per i prefetti.
Nella Nota di risposta, il Governo ha affermato di non poter escludere che la norma possa dar luogo a richieste emulative.
Riordinamento dei ruoli delle Forze di polizia e armate
La norma stabilisce:
· la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. La sospensione è disposta fino alla approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.
· la alimentazione del ruolo dei commissari, nel rispetto della disciplina autorizzatoria delle assunzioni[277], nell’ambito della dotazione organica vigente anteriormente alla entrata in vigore del citato decreto legislativo 334/2000;
· l’affidamento agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza denominati “sostituti commissari” delle funzioni di vice dirigente di cui all’articolo 31-quater, comma 6 del DPR 24 aprile 1982, n. 335.
La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato[278] che la norma in questione comporta l’attribuzione delle funzioni di vice dirigente ope legis a tutti agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza denominati sostituti commissari.
A legislazione vigente, come recata dal citato articolo 31-quater, comma 6, del DPR 335/1982, tali funzioni potevano essere attribuite solo in casi eccezionali e puntualmente individuati.
Poiché il personale in questione appartiene ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente della Polizia di Stato, da tale situazione potrebbe conseguire un eventuale elemento di sperequazione rispetto a tutte le altre Forze di polizia e armate, sul quale appare necessario un chiarimento da parte del Governo.
Considerato, peraltro, che nelle Forze armate le funzioni di vicedirigente sono assegnate ai gradi di maggiore e tenente-colonnello e che la norma prefigura un futuro riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia, appare possibile che:
· che l’attribuzione di funzioni costituisca premessa per un successivo riconoscimento economico delle stesse.
Si consideri anche che la legge finanziaria in esame reca una specifica norma per la valorizzazione economica del personale vice dirigente del comparto Ministeri;
· che si determini la possibilità di richieste emulative da parte di personale appartenente ad altri Corpi delle Forze armate e di Polizia per i quali esista una qualche forma di riconoscimento economico per l’assolvimento delle funzioni di vice dirigente.
La possibilità che dalle norme in esame possano derivare richieste emulative è stata confermata dal Governo, nella Nota di risposta alle osservazioni del Servizio.
Si osserva, inoltre, che la disposizione che prevede, pur nel rispetto delle procedure di autorizzazione alle assunzioni, il ripristino della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 334/2000, è suscettibile di determinare oneri privi di adeguata compensazione. Infatti la norma si limita a sospendere – senza indicare il termine della sospensione stessa - gli effetti dell’articolo 24 del citato decreto legislativo ma non dispone, appunto a fini compensativi, la soppressione del ruolo direttivo speciale. Anche su tale aspetto appare necessario un chiarimento.
Sul punto il Governo ha dichiarato nella Nota di risposta prima citata che, in conseguenza della sospensione, il ruolo speciale non verrà alimentato.
COMMI 263-265
Trasferimenti alle gestioni previdenziali INPS per il 2006
Normativa vigente: la legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) dispone, tra l’altro, la separazione tra area assistenziale ed area previdenziale e, a questo fine, istituisce la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, finanziata con trasferimenti dello Stato.
La norma, con riferimento ai trasferimenti a carico dello Stato in favore dell’INPS ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989 e dell’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997, dispone:
a) l’incremento di 440,84 milioni di euro per il 2006 a titolo di adeguamento della quota assistenziale a carico dello Stato corrisposta per il concorso agli oneri per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali[279]. Con tale aumento, la quota complessiva di spesa assistenziale per il 2006 a carico dello Stato è pari a 16.181,23 milioni di euro[280];
b) l’aumento di 108,93 milioni di euro nel 2006 dei trasferimenti dello Stato all’INPS dovuti, ai sensi dell’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997[281], come concorso alle spese sostenute per le pensioni di invalidità erogate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 222/1984[282]. Con tale incremento, il concorso alle spese per pensioni di invalidità ammonta a 3.992,46 milioni di euro nel 2006[283].
La relazione tecnica precisa che gli importi dei trasferimenti fissati per il 2005[284] sono stati adeguati, in coerenza con i contenuti del DPEF 2006-2009, nella misura del 2,1 per cento per il 2005 e del 2,0 per cento nel 2006 ed applicando a tali variazioni l’incremento di un punto percentuale.
Gli effetti della norma sono riportati nell’Allegato 7 sul solo saldo netto da finanziare e assumono carattere compensativo, in quanto ad una maggiore spesa a carico dello Stato per trasferimenti all’INPS corrisponde un’equivalente maggiore entrata per l’istituto per la quota dei trattamenti in questione a carico dello Stato, secondo il seguente prospetto:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
||
|
2006 |
2007 |
2008 |
Maggiori spese corr. |
- 549,8 |
- 549,8 |
- 549,8 |
Minori spese corr. |
549,8 |
549,8 |
549,8 |
Al riguardo il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni.
COMMA 266
Compensazioni a copertura dei disavanzi del bilancio INPS
Normativa vigente: l’articolo 1, commi 143-145, della legge n. 311/2005 prevedeva l’utilizzazione di disponibilità finanziarie non utilizzate e risultanti dai consuntivi dell’INPS sia per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’assunzione a carico dello Stato del finanziamento della GIAS[285], riferiti agli esercizi finanziari precedenti l’anno 2004 e di ammontare pari a 7.581,83 milioni di euro, sia per la copertura dei maggiori oneri a carico della sola Gestione per gli invalidi civili, pari a 1.326 milioni di euro nel 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005.
La norma dispone, per il finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per gli invalidi civili, valutati in 369 milioni di euro per il 2004 e 300 milioni di euro per il 2005, l’utilizzo delle seguenti disponibilità risultanti dal bilancio consuntivo dell’INPS per il 2004:
(mln di euro)
Esercizio 2004 |
|
228,69 |
Somme trasferite alla Gias, in eccedenza rispetto agli oneri e provvidenze varie. In particolare: - per erogazioni pensionistiche: a) maggiorazioni sociali[286]: 172,380 b) maggiorazioni sociali a favore di cittadini residenti all’estero[287]: 46,518 c) convenzione sicurezza sociale con la Santa Sede[288]: 9,394 - per interventi a sostegno della famiglia: a) spese di amministrazione: 0,396 |
140,31 |
Risorse trasferite alla Gias e accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri. In particolare: - Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi[289]: 14,533 - Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati[290] |
|
|
Esercizio 2005 |
|
117,95 |
Risorse trasferite alla Gias e accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri. In particolare: - Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi[291]: 2,038 - Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap[292]: 19,155 - Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per indennità ai lavoratori colpiti da talassemia e depranocitosi[293]: 1,971 - Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità[294]: 94,786 |
182,05 |
Somme trasferite dallo Stato all’INPS a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali[295] |
669,00 |
Totale eccedenze utilizzate |
La relazione tecnica preliminarmente evidenzia che dalle disposizioni, che costituiscono, di fatto, una regolazione di effetti contabili, non deriva alcun effetto né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto, da un lato, la norma dispone l’imputazione di somme già trasferite all’INPS e non utilizzate; dall’altro lato, i maggiori importi corrisposti alla Gestione invalidi civili sono già stati considerati, nel Conto delle Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito dei complessivi risultati e previsioni. Essa precisa, quindi, che le maggiori occorrenze finanziarie per le quali è previsto il rifinanziamento in base alla norma in esame sono costituite, per il 2004, da pagamenti per pignoramenti conseguenti a giudizi promossi contro l’INPS in materia di invalidità civile. Per il 2005, la relazione tecnica precisa che, tenuto conto degli elementi di consuntivo 2004 e sulla base degli elementi di monitoraggio, si prevede che la Gestione degli invalidi civili presenti maggiori esigenze pari a 300 milioni di euro.
L’Allegato 7 non ascrive effetti finanziari al comma in esame.
Nella Nota di risposta, alle osservazioni del Servizio Bilancio, il Governo ha precisato che le maggiori esigenze in esame, già previste e contabilizzate nell’ambito del complessivo Conto delle Pubbliche Amministrazioni, tenuto conto degli elementi di consuntivo 2004, in parte, sono riconducibili a spese di giustizia (registrazione di una maggiore onere per contabilizzazione in termini di prestazioni a seguito di pagamenti effettuati per pignoramenti conseguenti a giudizi promossi contro l’INPS in materia di invalidità) e, in parte, sono emerse dal monitoraggio delle prestazioni.
COMMA 267
Soppressione del contributo a carico dello Stato all’ENPALS
La norma dispone la soppressione del contributo a carico dello Stato a favore dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo destinato ad assicurare la correntezza delle prestazioni[296].
La relazione tecnica quantifica la minore spesa in 65,59 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
La relazione tecnica precisa che la soppressione del contributo non compromette la correntezza delle prestazioni, dal momento che i risultati dei bilanci dell’ENPALS mostrano, negli ultimi anni, in conseguenza delle modifiche al sistema previdenziale introdotte con i decreti di armonizzazione previsti dalla legge n. 335/1995, un costante avanzo gestionale.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti con riferimento al solo saldo netto da finanziare.
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
||
|
2006 |
2007 |
2008 |
Minori spese corr. |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Al riguardo il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni.
COMMA 268
Norme in materia di benefici ai lavoratori minerari siciliani
Normativa vigente: sulla base delle leggi della Regione siciliana n. 42/1975 e 27/1984, i lavoratori licenziati dell’industria solfifera siciliana sono stati ammessi a beneficiare di un‘indennità mensile, denominata “prepensionamento”, fino al compimento dell’età pensionabile, pari all’80 per cento dell’ultima retribuzione percepita, con contribuzione volontaria presso l’INPS a carico della Regione siciliana. La Regione stessa si è fatta carico anche della differenza contributiva dovuta a seguito dell’entrata in vigore delle leggi nazionali n. 214/1982 e n. 105/1991, con le quali sono state elevate le basi di calcolo del contributo volontario, al fine di assicurare un trattamento pensionistico più elevato.
L’accesso ai benefici del prepensionamento è stato in seguito disposto da leggi regionali anche per i lavoratori del settore dei sali alcalini dipendenti dalla ITALKALI Spa e per quelli del settore dei sali potassici dipendenti dalla società ISPEA e dal gruppo Ente minerario siciliano (EMS), senza difformità di trattamento in materia di versamenti volontari e ai fini del successivo calcolo della pensione.
Tuttavia, sulla base di un successivo orientamento dell’INPS[297], i benefici riguardanti la base di calcolo per la contribuzione volontaria sono stati in via interpretativa circoscritti ai soli lavoratori del settore dell’estrazione dello zolfo, pur continuando la Regione siciliana a versare all’INPS i contributi volontari, per i settori dei sali alcalini e potassici, con riferimento ad una base di calcolo più ampia.
La norma, fornendo un’interpretazione autentica quanto ai soggetti beneficiari della legge n. 214/1982[298], dispone che la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria IVS è determinata dall’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata, con riferimento a tutti i soggetti beneficiari dei provvedimenti della Regione siciliana adottati ai sensi della legge regionale n. 42/1975 e successive modificazioni[299].
La relazione tecnica quantifica gli oneri per i maggiori importi di trattamento pensionistico in 1,1 milioni di euro nel 2006, 1,3 milioni di euro nel 2007 e 2,0 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
La quantificazione si basa sulle più recenti indicazioni fornite dalla società RESAIS s.p.a. (che gestisce, in nome e per conto della regione Sicilia, gli ex minatori prepensionati della società ITALKALI s.p.a.) alla Direzione regionale dell’INPS per la Sicilia.
Ciò premesso, le ipotesi ed i parametri adottati dalla relazione tecnica sono i seguenti:
- 445 soggetti interessati, di cui:
a. 130 già pensionati che hanno versato un contributo VV[300] a classe, sulla base del quale è stata liquidata la pensione. Essi potrebbero, sulla base della nuova normativa, optare per il versamento a percentuale e, di conseguenza, la pensione dovrebbe essere ricostituita;
b. 44 già pensionati che hanno versato un contributo VV a percentuale, sulla base del quale è stata liquidata la pensione;
c. 106 già pensionati che hanno versato un contributo VV a percentuale ma la cui pensione è stata liquidata sulla base della contribuzione a classe;
d. 80 ex lavoratori, percettori dell’indennità di prepensionamento, che versano un contributo VV a classe e che potrebbero avere la convenienza a versare a percentuale;
e. 85 ex lavoratori, percettori di indennità di prepensionamento, che attualmente versano un contributo VV a percentuale;
- tasso di inflazione pari a 1,6 per cento per il 2005 e 1,5 per cento per il periodo 2006-2050;
- età media degli ex lavoratori, percettori dell’indennità di prepensionamento: 56 anni;
- anzianità contributiva media: 34,5 anni;
- differenziale medio di contribuzione volontaria: 1.756 euro annui (in moneta 2005);
- differenziale medio di retribuzione pensionabile: 6.271 euro annui[301] (in moneta 2005);
- differenziale medio di pensione: 4.327 euro annui[302] (in moneta 2005).
Gli effetti della disposizione sono riassunti nella tabella che segue:
(importi in euro - 2005)
Anni |
Maggior gettito per contributi |
Maggiori rate di pensione |
differenziale |
2005 |
250.230 |
1.261.321 |
-1.011.091 |
2006 |
208.086 |
1.356.515 |
-1.148.429 |
2007 |
168.576 |
1.443.055 |
-1.274.479 |
2008 |
132.578 |
1.516.614 |
-1.384.036 |
2009-2015 |
368.760 |
11.328.089 |
-10.959.329 |
Totale |
1.128.230 |
16.905.594 |
-15.777.364 |
Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, nell’ultimo esercizio del bilancio triennale è indicata la copertura corrispondente all’onere a regime, valutato in 2 milioni di euro annui.
L’Allegato 7 riporta, infatti, i seguenti maggiori oneri, con importi eguali per i tre i saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
1,1 |
1,3 |
2,0 |
La quantificazione risulta corretta.
Rimodulazione delle risorse per il finanziamento della riforma della previdenza complementare
Normativa vigente: sulla base del testo originario dello schema di decreto legislativo recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, approvato successivamente con decorrenza degli effetti dall’anno 2008[303], l’articolo 8 del decreto-legge n. 203/2205, disponeva, nel testo originario, l’istituzione di un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle aziende che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari, alimentato da un contributo a carico dello Stato di 154 milioni di euro nel 2006, 347 milioni di euro nel 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011 (comma 1). Il comma 2, sempre del testo originario, riconosceva ai datori di lavoro che versano il TFR a forme di previdenza complementare l’esonero dal versamento dei contributi sociali secondo punti percentuali crescenti ogni anno, fino alla misura di 0,28 punti percentuali dal 2014. L’onere corrispondente era valutato in 46 milioni di euro per il 2006, 53 milioni di euro per il 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dal 2008.
Le corrispondenti autorizzazioni di spesa erano state in precedenza disposte dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 35/2005[304] che, per l’avvio dell’intera riforma del sistema di previdenza complementare stanziava, relativamente agli anni 2006 e 2007, 200 milioni di euro e 530 milioni di euro.
La norma, sulla base del differimento al 2008 della decorrenza degli effetti del decreto legislativo di riforma della previdenza complementare, modifica conseguentemente l’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 203/2005[305], rinviando al 2008 l’istituzione del Fondo di garanzia e l’esonero contributivo (comma 269).
Contestualmente, è ridotta di 197 milioni di euro nel 2006 e 527 milioni di euro nel 2007 l’autorizzazione di spesa complessiva, per il graduale avvio della riforma della previdenza complementare, disposta dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 35/2005 (comma 270).
I risparmi complessivamente recati dalle disposizioni in esame concorrono al miglioramento dei saldi (comma 271).
La relazione tecnica quantifica in 397 milioni di euro nel 2006 e 927 milioni di euro nel 2007 le economie recate dalle disposizioni in esame.
In particolare, di tali ammontari, 200 milioni di euro nel 2006 e 400 milioni di euro nel 2007 sono riconducibili al comma 269 e i restanti 197 milioni di euro nel 2006 e 527 milioni di euro nel 2007 sono ascrivibili al comma 270.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti finanziari sui saldi:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Minori spese correnti |
118 |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minori spese c/capitale |
154 |
347 |
0 |
154 |
347 |
0 |
154 |
347 |
0 |
Minori entrate |
0 |
-21 |
0 |
0 |
-21 |
0 |
0 |
-21 |
0 |
Maggiori entrate |
125 |
411 |
0 |
243 |
601 |
0 |
243 |
601 |
0 |
Totale |
397 |
927 |
0 |
397 |
927 |
0 |
397 |
927 |
0 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni.
COMMA 272
Indennità agli eredi delle vittime del disastro di Ustica
La norma dispone il riconoscimento a favore degli eredi delle vittime dell’evento occorso a Ustica il 27 giugno 1980 di un’indennità, nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
L’Allegato 7 riporta i seguenti maggiori oneri, aventi i medesimi effetti sui tutti e tre i saldi:
Segno meno = peggioramento
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
-8,0 |
-8,0 |
-8,0 |
Al riguardo il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni.
COMMA 273
Disciplina delle prestazioni di malattia per gli autoferrotranvieri
Normativa vigente: l’articolo 1, comma 148, della legge n. 311/2004 dispone che i trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai dipendenti delle aziende di pubblico trasporto sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori dell’industria. Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall’INPS sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria.
La norma dispone che le somme eventualmente residuate da precedenti autorizzazioni di spesa relative al trasporto pubblico locale sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva in materia di trattamenti aggiuntivi di malattia per gli autoferrotranvieri.
In particolare, la norma fa riferimento all’articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge n. 355/2003[306] (che prevede la ricognizione annuale e la individuazione, da parte del Ministro dell’economia, delle risorse al fine dell’emanazione di provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale) e all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 16/2005[307] (che reca l’autorizzazione di spesa per il finanziamento del rinnovo del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale).
La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.
Al riguardo, il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni, trattandosi di una destinazione di risorse di carattere eventuale, in quanto subordinata al verificarsi di disponibilità su somme già stanziate in bilancio.
Aumento del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale
Normativa vigente: l’articolo 1, comma 164, della legge n. 311/2004 determina in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007 il livello complessivo della spesa del SSN, al cui finanziamento concorre lo Stato. La medesima legge individua, inoltre, una serie di strumenti, formalizzati successivamente dall’Intesa tra Stato e Regioni del 23 marzo 2005, volti al rispetto dei livelli prefissati di finanziamento, mediante la razionalizzazione ed il controllo della spesa sanitaria.
La norma, fermi restando gli obblighi posti a carico dalle regioni dall’Intesa del 23 marzo 2005, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 311/2004 (comma 274), incrementa di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato (comma 278).
La norma, infine, rinvia ad un successivo decreto ministeriale la ripartizione dell’ulteriore finanziamento in esame tra le regioni secondo criteri e modalità che prevedano, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi per individuare gli obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.
La relazione tecnica fornisce il seguente quadro, relativamente al finanziamento del SSN ed al livello di spesa effettiva stimato per il 2006, rispetto ai quali si aggiunge l’ulteriore finanziamento di 1.000 milioni di euro disposto dalla norma in esame:
(mln. di euro)
a) Finanziamento complessivo per il 2006 |
|
Finanziamento finanziaria 2005 (l. 311/2004) |
89.960 |
Ulteriori entrate proprie regionali[308] |
850 |
Risorse aggiuntiva delle Regioni a S.S. |
500 |
Maggiori risorse conseguenti manovra 2005 |
1.250 |
TOTALE |
+92.560 |
b) Spesa effettiva per il 2006 |
|
Tendenziale DPEF 2006-2009[309] |
95.610 |
Copertura contratti 2006-2007[310] |
500 |
TOTALE |
-96.110 |
c) Scostamento (a-b) |
-3.550 |
La relazione precisa che le ulteriori entrate e le risorse aggiuntive considerate nell’ambito del finanziamento 2006 (sopra quantificate per complessivi 2.600 milioni di euro) hanno carattere di strutturalità.
Date queste premesse, con il finanziamento aggiuntivo di 1.000 milioni di euro, disposto dalla norma in esame, la riduzione di spesa sanitaria, rispetto all’andamento tendenziale, richiesta alle regioni ammonta a 2.500 milioni di euro annui[311], che si aggiungono ai 1.250 milioni di euro di minori spese che le regioni dovrebbero realizzare in applicazione delle misure di razionalizzazione previste dalla legge n. 311/2004 e dalla Intesa del 23 marzo 2005.
Circa le misure che concorrono al raggiungimento degli obiettivi, la relazione tecnica fa riferimento a quanto contenuto nei successivi commi 196-213, per i quali si rinvia alla relativa scheda di commento riportata nel presente dossier.
Con riferimento ai saldi di finanza pubblica, gli effetti finanziari sono i seguenti:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Minori spese |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
Maggiori spese |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
0 |
0 |
0 |
In relazione ai profili problematici evidenziati dal Servizio Bilancio, il Governo ha trasmesso i seguenti approfondimenti:
a) l’iscrizione della maggiore spesa oltre che sul saldo netto anche sul fabbisogno[312] deriva dal fatto che, trattandosi di somme che vengono erogate per cassa, si produce un impatto anche su tale saldo;
b) la valutazione della strutturalità delle risorse aggiuntive, quantificate in 2.600 milioni di euro, deriva da quanto risulta dal Tavolo di monitoraggio degli adempimenti regionali per gli anni 2003 e 2004, da cui emergerebbe anche la replicabilità per gli anni seguenti.
Il Governo, tuttavia, non ha chiarito né la natura di tali risorse aggiuntive né i motivi per i quali esse non sembrano essere state considerate nell’andamento tendenziale della spesa sanitaria per il 2006, pur essendosi evidenziate in sede di Tavolo di monitoraggio degli adempimenti regionali;
c) il maggior onere di circa 1.810 milioni di euro recato dall’eventuale slittamento al 2006 del perfezionamento dei rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005 trova copertura nelle corrispondenti somme che le Regioni sono tenute ad accantonare sulla base dell’articolo 9 del decreto-legge n. 203/2005[313].
COMMA 275
Ulteriori misure per il contenimento della spesa sanitaria
La norma include tra gli adempimenti regionali[314] al cui assolvimento è subordinato l’accesso al finanziamento integrativo annuo al SSN disposto dall’articolo 1, comma 164, della legge n. 311/2004, le seguenti ulteriori misure:
a) l’adozione, entro il 31 marzo 2006, di provvedimenti per il controllo delle prescrizioni informatizzate dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, mediante il supporto della tessere sanitaria, subordinando a tale verifica l’accesso dei medici all’indennità di collaborazione informatica (lettera a);
b) l’adozione da parte delle regioni, quale parametro reddituale per l’eventuale erogazione di prestazioni sanitarie esenti o a costo agevolato, della situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell’assistito, individuata con il DM 22 gennaio 1993[315] (lettera b).
La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.
Al riguardo, il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni, in quanto la norma è suscettibile di recare effetti di contenimento della spesa sanitaria.
COMMA 276
Modifiche alla disciplina sulla tessera sanitaria
La norma, modificando l’articolo 50 del decreto-legge n. 269/2003[316], dispone, tra l’altro:
a) l’anticipo al 31 marzo 2006 del termine per la generazione e la consegna ai soggetti destinatari da parte del Ministero dell’economia della tessera sanitaria[317] (lettera a);
b) un contributo per il 2006 e 2007, nei limiti di 10 milioni di euro, nell’ambito delle risorse complessivamente stanziate per la tessera sanitaria[318], per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui ai decreti attuativi della normativa[319] (lettera b);
c) le sanzioni amministrative per il mancato o incompleto rispetto degli obblighi disposti dalla normativa relativa alla lettura ottica delle ricette per la prescrizione di farmaci quale mezzo per il controllo della spesa sanitaria (lettera c).
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
Il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni, dal momento che la norma è finalizzata al perseguimento di effetti di contenimento della spesa.
Disposizioni in materia di addizionali per la copertura dei disavanzi sanitari
La norma, modificando l’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, dispone che, qualora il commissario ad acta non adotti entro il 31 maggio i provvedimenti necessari per il ripiano dei disavanzi della spesa sanitaria, si applicano comunque nella regione interessata, con riferimento all’anno di imposta 2006, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura massima prevista dalla normativa vigente.
La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.
Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la disposizione è volta al ripiano dei disavanzi di spesa sanitaria.
COMMI 279-282
Concorso dello Stato al finanziamento dei disavanzi sanitari
La norma dispone:
a) l’autorizzazione alla spesa, a titolo di regolazione debitoria, di 2.000 milioni di euro per il 2006 per il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del SSN per gli anni 2002, 2003 e 2004[320], in deroga alla normativa vigente[321] (comma 279);
b) la subordinazione dell’accesso a tale finanziamento all’approvazione da parte delle regioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 ed alla stipula di un’Intesa con lo Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa (comma 280).
Tale intesa deve contemplare:
- l’elenco delle prestazioni per le quali sono fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;
- l’applicazione, in caso di inadempienza delle regioni, dei parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard[322];
- il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, con l’indicazione sia delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati sia delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;
- la destinazione di una quota del finanziamento di cui all’articolo 1, comma 34, della legge n. 662/1996 alla realizzazione di specifici progetti regionali per il perseguimento dell’obiettivo del PSN per la riduzione delle liste di attesa, compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), in collegamento con gli ambulatori dei medici di base, dei pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio;
- l’attivazione, nell’ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa;
- l’attribuzione del compito di certificare la realizzazione degli interventi in esame al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA[323];
c) l’ulteriore adempimento, da parte delle regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nel 2005 un incremento del disavanzo, rispetto al 2001, pari o superiore la 200 per cento, della stipula di un apposito accordo con i Ministeri della salute e dell’economia per l’adeguamento alle indicazioni del PSN 2006-2008 e il perseguimento dell’equilibrio economico (comma 281);
d) il divieto alle aziende sanitarie ed ospedaliere di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni (comma 282).
La relazione tecnica quantifica in 50 milioni di euro annui[324] a decorrere dal 2006 l’onere per interessi applicando il tasso medio del 2,75 per cento a 2.000 milioni di euro nel 2006, corrispondenti all’ammontare delle emissioni dei titoli di Stato quinquennali necessari per il concorso dello Stato ai disavanzi del SSN.
Gli effetti della norma sono classificati tra le maggiori spese correnti, come risulta dalla tabella che segue:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Ripiano disav. |
-2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maggiori spese |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
La somma destinata al concorso al ripiano dei disavanzi regionali, essendo considerata una regolazione debitoria[325], risulta tuttavia esclusa dal computo del saldo netto da finanziare e degli altri saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato che, dal momento che l’obbligo dello Stato di ripianare i disavanzi sanitari non discende dalla vigente normativa – che, anzi, esclude espressamente tale intervento – ma da una disposizione di carattere derogatorio introdotta dal comma in esame, suscita perplessità la classificazione della maggiore spesa di 2.000 milioni di euro, per il concorso ai disavanzi disposto dalla medesima norma, nell’ambito della categoria delle regolazioni debitorie in senso proprio. Queste ultime, presuppongono, infatti, erogazioni corrispondenti ad obblighi di spesa imposti dalla vigente normativa. Ove dovesse essere non confermata tale classificazione occorrerebbe, quindi, apprestare una corrispondente copertura[326].
Ciò in quanto la classificazione della somma in questione come regolazione debitoria comporta che la spesa non risulti inclusa tra gli oneri correnti soggetti a copertura, né concorra a determinare l’ammontare complessivo delle spese incluse nei saldi della manovra. Su tali questioni appaiono necessari chiarimenti tenuto conto sia dell’elevato ammontare delle somme in esame, sia del fatto che un’analoga disposizione, che autorizzava il concorso dello Stato al finanziamento dei disavanzi sanitari per un pari importo, era già presente nella finanziaria 2005[327]. Tale importo, peraltro, era anche esso riferito agli anni 2002 e 2003 cui si riferisce anche la presente disposizione.
Sul punto, il Governo ha ribadito la natura di regolazione debitoria dell’importo in esame in quanto corrispondente a somme già contabilizzate nei risultati di esercizio delle aziende sanitarie.
COMMI 283-284
Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni
La norma dispone l’istituzione della Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni con compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per gli utenti del SSN, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee guida, di forme di controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni, nonché di promozione di analoghi organismi regionali e aziendali.
La composizione della Commissione è fissata con decreto del Ministro della salute e comprende la partecipazione di esperti, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti delle regioni e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Ad essi spetta il solo trattamento di missione, per il finanziamento del quale è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dal 2006 (comma 283).
La norma prevede, infine, che, sulla base di criteri fissati dalla Commissione in esame, le regioni applichino sanzioni amministrative ai soggetti che violano il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, di cui al precedente comma 282 (comma 284).
La relazione tecnica precisa che lo stanziamento di 100.000 euro annui consente di costituire una Commissione composta da non più di 15 componenti, nell’ipotesi estrema che a tutti i componenti spetti il trattamento di missione, pari mediamente a 400 euro, e nell’ipotesi di 16 riunioni annuali.
Gli effetti della norma sui saldi sono classificati tra le maggiori spese correnti, come risulta dalla tabella che segue:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Maggiori spese |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
Il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni al riguardo, nel presupposto che il numero dei componenti la Commissione e quello delle riunioni annuali, non stabiliti dalla norma – che peraltro configura l’onere come limite massimo di spesa – rappresentino parametri inderogabili ai fini dell’attuazione della norma stessa.
COMMI 285-298
Completamento e miglioramento dell’offerta sanitaria
Le norme dispongono:
a) l’obbligo per le regioni di destinare le risorse residue finalizzate all’edilizia ospedaliera ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti, con almeno 250 posti letto, ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione, con almeno 120 posti letto (comma 285).
E’ prevista, inoltre, la promozione e il coordinamento da parte dell’Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo[328] della cessione, a titolo di donazione, di apparecchiature e altri materiali dismessi dalle strutture sanitarie a beneficio delle strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo o in transizione (commi 286 e 287);
b) la realizzazione di un Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS) per verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini.
Tale struttura, realizzata presso il Ministero della salute, si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR)[329]. Ad essa sono ricondotte alcune attività attualmente esercitate da altre strutture, in particolare: l’accesso a tutte le strutture sanitarie[330]; le attività del sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale[331]; le attività del sistema di monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere[332]; le attività dell’Agenzia dei servizi sanitari regionali nonché del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA[333].
Per le finalità in esame, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche e private nonché di esperti, nel limite massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (commi 288 e 289).
Sono previste, inoltre, l’attribuzione alla Commissione unica sui dispositivi medici[334] di ulteriori funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici (comma 290); nonché la definizione con decreto dei criteri e delle modalità di
certificazione dei bilanci delle strutture sanitarie (comma 291);
c) la promozione, da parte del Ministero della salute, di attività di razionalizzazione delle prestazioni sanitarie.
In particolare, si prevede: una rimodulazione delle prestazioni comprese nei LEA, per incrementare l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale, con conseguente riduzione di quelle in regime di ricovero ospedaliero[335]; in materia di assistenza protesica, l’inserimento nel livello essenziale di assistenza integrativa della fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per le piaghe da decubito; l’istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del SSN (commi 292 e 293).
E’ prevista, inoltre, la sottrazione all’esecuzione forzata dei fondi destinati a servizi e finalità di sanità pubblica, al pagamento di emolumenti al personale sanitario e alle forniture di beni e servizi (comma 294);
d) l’imputazione direttamente al bilancio dell’Agenzia italiana del farmaco delle risorse attualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato e poi riassegnate all’Agenzia[336] nonché l’assegnazione ad essa di nuove entrate (commi 295 e 296).
In particolare, la norma dispone che i versamenti effettuati dalle industrie farmaceutiche al Ministero della salute per manifestazioni svolte all’estero affluiscono per il 60 per cento al bilancio dell’Agenzia[337] così come, tutti i versamenti da parte degli stabilimenti farmaceutici, per la copertura delle spese per le attività ispettive nelle officine farmaceutiche[338].
La norma dispone, infine, il trasferimento in proprietà all’Agenzia dei beni mobili del Ministero della salute in uso all’Agenzia stessa alla data del 31 dicembre 2004[339];
e) la determinazione, dal 1° gennaio 2006, della dotazione organica complessiva dell’Agenzia italiana del farmaco in 190 unità, con oneri a carico del bilancio dell’Agenzia stessa nonché la precisazione che il contributo versato annualmente dalle aziende farmaceutiche è pari al 5 per cento delle spese autocertificate, decurtate delle spese per il personale addetto[340] (commi 297 e 298).
La relazione tecnica precisa che tutte le disposizioni in esame concorrono al potenziamento degli strumenti programmatici per il controllo della spesa sanitaria.
Con riferimento alle singole disposizioni, essa, in particolare, precisa:
- edilizia sanitaria (comma 285): la norma è finalizzata a impedire che vengano distratte risorse per ospedali di piccole dimensioni, caratterizzati da elevati costi ed elevata inefficienza, derivanti dalle dimensioni stesse;
- donazione apparecchiature dismesse (commi 286 e 287): la relazione tecnica, nulla aggiungendo al contenuto della norma, puntualizza che essa non reca oneri a carico della finanza pubblica;
- realizzazione del SiVeAS (commi 288 e 289): con riferimento all’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro annui, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma[341];
- certificazione dei bilanci (comma 291): la norma introduce uno strumento di miglioramento della qualità dei bilanci e di verifica più attenta e sistematica della loro corrispondenza alle scritture contabili e alla contabilità analitica, permettendo una migliore programmazione, gestione e controllo aziendale, anche mediante l’emersione di errori contabili e di comportamenti scorretti che hanno impatto sui risultati di bilancio;
- rimodulazione delle prestazioni in regime ambulatoriale (commi 292 e 293): la relazione tecnica precisa che la disposizione consente di realizzare un contenimento dei costi dell’assistenza ospedaliera caratterizzata da un alto impiego di personale e beni e servizi di alta specializzazione, con conseguenti maggiori costi rispetto all’attività erogata in regime ambulatoriale[342];
- disposizioni finanziarie sull’AIFA (commi 295 e 296): la relazione tecnica si limita da escludere che dalle disposizioni conseguano oneri a carico della finanza pubblica;
- ulteriori disposizioni sull’AIFA (commi 297 e 298): la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
Date queste premesse, sono iscritti sui saldi, tra le maggiori spese correnti, unicamente gli effetti derivanti dalla realizzazione del SiVeAS (comma 288), come risulta dalla tabella che segue:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
-10 |
-10 |
-10 |
-6 |
-8 |
-10 |
-10 |
-10 |
-10 |
Al riguardo, con riferimento all’utilizzazione di esperti da parte del SiVeAS (comma 289), si è ritenuto necessario richiedere un chiarimento sulle ragioni alla base dell’iscrizione degli effetti sul fabbisogno per un ammontare inferiore all’autorizzazione di spesa per i primi due esercizi del triennio.
Il Governo, in relazione alle ulteriori richieste formulate dal Servizio Bilancio, ha precisato quanto segue:
a) la possibilità del SiVeAS di avvalersi di esperti è limitata all’autorizzazione di 10 milioni di euro annui (comma 288);
b) l’inserimento nel livello essenziale di assistenza integrativa della fornitura di prodotti monouso ai soggetti stomizzati e l’istituzione del repertorio dei presidi protesici e ortesici (commi 292 e 293), avvenendo in coerenza con le risorse programmate per il SSN, comporteranno risparmi, prudenzialmente non scontati dalla relazione tecnica, in quanto l’incremento delle prestazioni in regime ambulatoriale, a scapito di quelle in regime di ricovero ospedaliero, determina un complessivo contenimento dei costi;
c) le disposizioni finanziarie sull’AIFA (commi 295 e 296) non comportano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto con riferimento alle somme versate dal Ministero della salute, già di spettanza dell’AIFA, è disposta l’acquisizione diretta, senza modifica dell’ammontare complessivo[343]. Con riferimento al trasferimento all’Agenzia dei beni mobili di proprietà del Ministero della salute, il Governo ha precisato che si tratta di beni attualmente in uso all’AIFA a titolo di comodato gratuito. L’attribuzione della proprietà all’AIFA ha un’incidenza irrilevante sul patrimonio dello Stato[344];
d) l’ampliamento della dotazione organica dell’AIFA (comma 297) è a carico del bilancio dell’Agenzia stessa, nei limiti delle risorse disponibili derivanti dal 20 per cento delle somme di spettanza dell’AIFA[345].
COMMA 299
Agevolazioni fiscali per le ASP
La norma dispone la possibilità per le regioni di estendere il regime agevolato in materia di riduzione o esenzione dall’IRAP applicabile alle ONLUS[346] anche alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
La relazione tecnica precisa che le conseguenze negative in termini di gettito ascrivibili alla disposizione in esame sono trascurabili.
Ciò in quanto:
a) la disposizione non prevede un obbligo in capo alle regioni ma una facoltà;
b) la perdita di gettito, intesa come rinuncia allo stesso, inciderebbe sulla quota di IRAP di diretta responsabilità dell’ente locale, non vincolata al finanziamento della spesa sanitaria;
c) l’IRAP attribuibile ei soggetti potenzialmente beneficiari della disposizione è sostanzialmente di entità trascurabile;
d) a livello di Pubblica Amministrazione nel suo complesso, la modifica si sostanzia in una partita di giro.
Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.
COMMA 300
Nuova disciplina giuridica ed economica dei medici specializzandi
La norma introduce numerose modifiche al decreto legislativo n. 368/1999[347] applicabili a decorrere dall’anno accademico 2006-2007.
In particolare, si segnalano:
a) la trasformazione della tipologia del contratto stipulato dagli specializzandi da contratto di formazione lavoro a contratto di lavoro di formazione specialistica[348] (lettera a);
b) la nuova disciplina per la determinazione della parte variabile del trattamento economico degli specializzandi, che prevede, come già a legislazione vigente, una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e una parte variabile. Tale trattamento è determinato annualmente con DPCM, avuto riguardo al percorso formativo degli ultimi tre anni e nei limiti delle risorse disponibili[349]. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa[350] (lettera b, punto 2);
c) la ripartizione e l’assegnazione dei finanziamenti con DPCM, nei limiti delle risorse disponibili (lettera b, punto 2);
d) la modifica della disciplina previdenziale, con l’applicazione ai medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, delle disposizioni relative ai collaboratori coordinati e continuativi (ora lavoratori a progetto)[351] (lettera c).
La copertura dei complessivi oneri relativi alla nuova disciplina in esame è disposta nei limiti delle risorse previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 428/1990[352] e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 90/2001[353], incrementate di 70 milioni di euro nel 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 (lettera d).
La relazione tecnica precisa che l’entità ridotta degli oneri relativi al primo anno discende dal fatto che le spese relative all’anno accademico 2006-2007 si produrranno solo alla fine dell’anno 2006.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiore spesa corrente sui saldi:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
-70 |
-300 |
-300 |
-35 |
-150 |
-150 |
-35 |
-150 |
-150 |
Il Servizio Bilancio, dopo avere preliminarmente rilevato che la disposizione introduce precisi vincoli (la quota del trattamento variabile, il numero delle borse di studio da assegnare, la necessità di prevedere la copertura degli oneri previdenziali) a cui i successivi DPCM dovranno attenersi per la determinazione del trattamento economico, ha richiesto al Governo una conferma della compatibilità di tali vincoli con il limite massimo di spesa.
COMMA 306
Disposizioni in materia di IVA su prestazioni socio assistenziali
La norma dispone l’abrogazione del regime agevolato IVA per le prestazioni socio assistenziali rese da cooperative[354].
La relazione tecnica precisa che la disposizione soppressa prevedeva uno stanziamento pari a 10 milioni di euro annui.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiori entrate sui saldi:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.
COMMI 307-309
Ulteriori norme per il controllo della spesa sanitaria
Le norme dispongono la possibilità per il Ministero della salute di distaccare presso l’Agenzia per i servizi sanitari regionali fino a dieci unità di personale di ruolo del ministero stesso, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, per consentire all’Agenzia di fare fronte ai compiti previsti dai precedenti commi in materia di liste di attesa[355] (comma 308).
Sono disposte, inoltre, l’esclusione dei farmaci di automedicazione dal novero delle specialità medicinali per le quali devono essere previste anche confezioni monodose, in considerazione del fatto che tali farmaci già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici[356] (comma 307), nonché l’esclusione, limitatamente agli anni 2006-2008, degli organi dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali dalle procedure di conferma, revoca o modifica delle cariche previste per gli organi di analoga natura dopo le elezioni politiche (comma 309).
L’Allegato 7 non ascrive effetti sui saldi alle disposizioni in esame.
Il Governo, in risposta alla richiesta del Servizio Bilancio, ha confermato che il distacco presso l’ASSR di dieci unità di personale del Ministero della salute non pregiudica l’espletamento delle attività del Ministero stesso. Ciò in ragione dell’esiguo numero di unità per il quale è consentito il distacco, sia in quanto la norma non configura un obbligo per il Ministero della salute, che potrà valutare di esercitare la facoltà di distacco anche sulla base delle proprie esigenze. Inoltre, tale distacco deve avvenire nell’ambito di una collaborazione tra il Ministero della salute e l’Agenzia per i servizi sanitari regionali e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
COMMI 310-312
Norme in materia di edilizia sanitaria
La norma dispone la risoluzione degli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e la revoca dei relativi impegni di spesa, limitatamente alla parte degli interventi per i quali la richiesta di finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione (comma 310).
Le risorse in tal modo resesi disponibili sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all’attività libero professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli IRCCS, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed all’Istituto superiore di sanità (comma 311).
In fase di prima attuazione, la risoluzione degli Accordi e la conseguente revoca degli impegni di spesa può essere disposta limitatamente ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili (comma 312).
L’Allegato 7 non ascrive effetti finanziari alla disposizione.
Il Governo, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal Servizio Bilancio, ha precisato che la revoca degli impegni di spesa ed il reimpiego delle corrispondenti risorse deve avvenire necessariamente nell’ambito dello stesso esercizio finanziario, in coerenza con la finalità della disposizione, volta a velocizzare la realizzazione delle opere previste dagli Accordi di programma[357].
COMMI 313-317
Misure per incentivare la ricerca farmaceutica
Normativa vigente: l’articolo 58 della legge n. 289/2002 prevede il riconoscimento di un premio di prezzo alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico, nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento. La misura del premio è determinata su criteri prestabiliti (tra cui si segnala quello che dispone che l’entità del premio sia fissato nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica) e nell’ambito delle disponibilità finanziarie fissate per la spesa farmaceutica.
Le norme dispongono:
a) l’individuazione da parte del Ministero della salute dei criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco con le singole aziende farmaceutiche di appositi Accordi di programma che, prevedono, in particolare, l’attribuzione temporanea del premio di prezzo (comma 313).
Tali accordi determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda sulla base di appositi criteri (comma 314). Sulla base degli impegni definiti dagli accordi, viene attribuito il premio di prezzo che non può superare il 10 per cento dell’impegno economico derivante dagli investimenti[358] (comma 315);
b) la possibilità per la Conferenza Stato-Regioni di fissare un importo aggiuntivo, rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente, fino ad un ammontare complessivo annuo di 100 milioni di euro, nel rispetto del livello complessivo di spesa del SSN stabilito dal precedente comma 278. A tale fine è prevista la conseguente riduzione dei finanziamenti previsti per la ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all’articolo 50 della legge n. 448/1998 (comma 316).
Tale norma autorizza, per il finanziamento di tale programma decennale, previsto dall’articolo 20 della legge n. 67/1988, la spesa di 619 milioni di euro per l'anno 1999, di lire 601 milioni di euro per l'anno 2000 e di 671 milioni di euro per l'anno 2001.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti sui saldi, con riferimento alla riduzione dei finanziamenti previsti per la edilizia sanitaria.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
100 |
- |
- |
- |
50 |
50 |
- |
50 |
50 |
Il Governo, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal Servizio Bilancio, ha precisato che la necessità di copertura discende dal fatto che la disposizione introduce, pur nell’ambito del finanziamento complessivo del SSN, una nuova ragione di spesa. Inoltre, non avendo essa un carattere continuativo, ma limitato al 2006, la relazione tecnica ha ipotizzato un riparto di erogazione delle somme per investimenti nel corso del 2007 e del 2008.
COMMI 320-324
Modificazioni al D.Lgs. n. 56/2000
La norma dispone che, a decorrere dal 2002, le specifiche tecniche dell’allegato A del D.Lgs. n. 56/2000 possano essere determinate con decreto ministeriale in modo da ottenere quote annuali per ciascuna regione che rispettino i seguenti criteri:
- un più graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dell’attribuzione secondo i criteri stabiliti dall’art. 7, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
In proposito la normativa vigente prevede che l’ammontare attribuito secondo il criterio della spesa storica sia ridotto annualmente del 5% per gli esercizi 2002 e 2003 e del 9% a decorrere dal 2004, fino all’azzeramento nel 2013. La norma prevede invece che tale ammontare sia ridotto del 5% per l’esercizio 2002 e dell’1,5% annuo nel triennio 2003-2005;
- la previsione di un tetto massimo, a partire dall'anno 2003, alla somma delle differenze positive tra gli importi attribuiti in base al decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi: tale somma di differenze non può essere superiore a quella relativa al 2002 incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.
La norma dispone inoltre che le risorse da assegnare alle regioni a statuto ordinario con riferimento al periodo 2002-2005 siano corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto ministeriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
Il Senato ha inoltre disposto che alla determinazione, in via definitiva, della compartecipazione regionale all'IVA, dell'addizionale regionale IRPEF e della compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 56/2000, si provveda nel quadro delle misure di attuazione dell’art. 119 della Costituzione. Conseguentemente il fondo di garanzia di cui all’art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 56/2000 – finalizzato a compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel DPEF - è attribuito alle regioni fino al predetto termine, tenendo conto che l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dall’anno 2004.
Il Senato ha infine disposto che, dall'anno 2006, nella determinazione delle aliquote provvisorie delle compartecipazioni e delle addizionali regionali si tenga conto delle somme da corrispondere per il finanziamento delle funzioni conferite.
La relazione tecnica rileva che le modifiche introdotte rimuovono alcuni impedimenti all'erogazione a favore delle regioni di somme già stanziate nei bilanci per gli anni dal 2002 al 2004 per un importo pari a circa 11 mld di euro. Per l’anno 2005, l’importo da erogare alle regioni, rispetto alle somme già corrisposte in via di anticipazione, sarà determinato nel primi mesi dell’anno 2006, in relazione alla disponibilità di dati definitivi.
La relazione tecnica sottolinea che la norma non determina effetti negativi né sull'indebitamento netto, in quanto le somme da erogare alle regioni si riferiscono ad esercizi pregressi, né sul fabbisogno, in quanto l’andamento tendenziale 2006-2008 già sconta tali effetti.
Al riguardo, il Servizio bilancio dello Stato ha segnalato la necessità, data la rilevanza delle somme coinvolte, di acquisire chiarimenti in merito all’entità agli importi annuali già scontati nel fabbisogno tendenziale del triennio di previsione relativi all’erogazione graduale delle somme previste dalla norma in esame. Tale informazione appare utile al fine di conoscere l’incidenza di tale possibile fattore qualora si determinino scostamenti fra gli andamenti di cassa e quelli di competenza economica.
Si segnala infatti che l’erogazione solo parziale delle risorse stanziate in bilancio a favore delle regioni negli esercizi 2002-2005 potrebbe essersi tradotta per tali esercizi in minori pagamenti per cassa di tali enti (o delle ASL) e in un conseguente aumento dei debiti di fornitura[359]. In tal caso i risultati conseguiti, in termini di andamento del fabbisogno del settore statale e del debito pubblico, negli esercizi considerati sconterebbero gli effetti di miglioramento temporaneo dovuti al rinvio agli esercizi futuri di parte delle erogazioni per cassa corrispondenti alle spese sostenute. Effetti di segno opposto dovrebbero invece verificarsi negli esercizi in cui le regioni potranno disporre delle somme necessarie per effettuare i pagamenti riferiti ad anni pregressi.
Con riferimento alle modifiche apportate al Senato si segnala che l’attribuzione alle regioni, fino alla data di attuazione dell’art. 119 della costituzione, del fondo di garanzia di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 56/2000, finalizzato a compensare gli scarti fra le previsioni del DPEF e il gettito effettivo dell’IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, sembra poter determinare l’emersione di maggiori oneri da finanziare annualmente in sede di legge finanziaria. Si segnala infatti che non sembra contestualmente prorogata la disposizione di cui al comma 4 del citato articolo 13, che prevede che per le regioni che realizzino un gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a quello previsto, si provveda al recupero delle eventuali maggiori entrate.
Ammortamento di beni strumentali per l’esercizio di attività regolate
Le norme, introdotte al Senato ed in seguito modificate in Assemblea alla Camera, inseriscono nel TUIR l’articolo 102-bis, recante criteri per l’ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate.
Norme di analogo tenore sono state introdotte al Senato all’articolo 11-quater del testo del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 203 del 30 settembre 1995[360], con efficacia limitata al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge medesimo.
Le norme in esame hanno efficacia permanente a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005. Sono interessate dalla disposizione le aziende che operano nei seguenti settori:
a) trasporto e distribuzione di gas naturale;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica (comma 1, art. 102-bis TUIR).
Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate, di cui sopra, sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili[361], così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas[362] e riducendo il risultato del 20 per cento[363]. Relativamente all’attività di trasporto e distribuzione di gas naturale, per i fabbricati iscritti a bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni (comma 2, art. 102-bis TUIR).
La normativa vigente ammette la deduzione fiscale in misura non superiore a quella risultante applicando al costo dei beni i coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 1988.
Tale decreto fornisce, per i vari settori produttivi, coefficienti distinti per categorie di beni omogenei.
Le norme in esame allineano i coefficienti di ammortamento fiscale alla durata delle vite utili dei beni e prevedono un ulteriore abbattimento del 20 per cento, producendo, in via generale, una riduzione delle quote annue di ammortamento deducibili.
Per il gruppo XVII (industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua), ad esempio, i fabbricati hanno attualmente coefficienti del 3% per l’energia idroelettrica, del 4% per l’energia termoelettrica, e del 5,5% per il gas naturale.
La norma in esame, invece, per i fabbricati iscritti a bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004, assume una vita utile pari a 50 anni, corrispondente ad un coefficiente di deducibilità in ogni caso più basso (2%). Sulle quote ottenute applicando tale percentuale occorre, inoltre, praticare l’ulteriore riduzione del 20 per cento.
Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore (comma 4, art. 102-bis del TUIR).
Le norme, infine, modificano le disposizioni di cui all’articolo 11-quater del decreto legge n. 203 del 2005 che, come si è detto, ha in un primo momento introdotto in via transitoria il nuovo regime per il periodo d’imposta 2005. In particolare:
· sopprimono il secondo periodo del comma 10. Tale disposizione prevedeva che per il periodo d’imposta successivo (2006), nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’IRES e dell’IRAP, si assumesse, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il nuovo regime[364]. L’abrogazione ha lo scopo di acquisire all’erario il maggior gettito recato dalle disposizioni in esame già a regime dal 2006;
· allineano le misure delle quote di ammortamento previste per il periodo d’imposta 2005 a quelle introdotte a regime dalle norme in esame, introducendo, anche per il 2005, l’abbattimento del 20 per cento delle quote, non previsto dal decreto legge n. 203 del 2005.
L’Allegato 7 relativo alla versione definitiva delle disposizioni assegna alle medesime i seguenti effetti di maggiore entrata o di riduzione di spesa sui saldi:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto PA |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Maggiore IRES |
790 |
877 |
877 |
790 |
877 |
877 |
790 |
877 |
877 |
Maggiore IRAP |
|
|
|
102 |
113 |
113 |
102 |
113 |
113 |
Minori spese* |
102 |
113 |
113 |
|
|
|
|
|
|
Riduzione 20%[365] |
180,0 |
95,0 |
95,0 |
180,0 |
95,0 |
95,0 |
180,0 |
95,0 |
95,0 |
*Minori trasferimenti da bilancio al FSN a compensazione delle maggiori entrate IRAP affluite alle regioni per effetto delle norme.
La relazione tecnica alle modifiche introdotte al Senato al provvedimento in esame utilizza la stessa stima di gettito annuo per competenza a titolo di IRES ed IRAP quantificata dalla relazione tecnica presentata al Senato alle modifiche al decreto legge n. 203 del 2005.
Tale stima si basa sui bilanci civilistici dell’anno 2004 delle principali società operanti nei settori interessati dalla disposizione in esame.
In particolare, sono stati presi in considerazione i dati relativi:
- alla quota di ammortamenti ordinari ai fini fiscali eccedente la quota di ammortamenti economico-tecnica[366];
- alla quota di ammortamenti anticipati;
- allo stanziamento delle imposte differite riferite agli ammortamenti anticipati ed agli ammortamenti eccedenti la quota economico tecnica del periodo non rilevati a Conto Economico ma dedotti esclusivamente in sede di dichiarazioni dei redditi.
I dati esaminati hanno evidenziato, per il periodo di imposta 2004, un ammontare di ammortamenti fiscali eccedenti (ordinari ed anticipati) pari a circa 2,66 miliardi di euro.
Ipotizzando, in via prudenziale:
§ la riduzione degli importi di recupero di gettito IRAP e IRES del 5% per tenere conto sia delle minori plusvalenze in caso di dismissioni di beni strumentali che delle eventuali quote di ammortamenti ordinari aggiuntive in conseguenza della abolizione degli ammortamenti anticipati;
§ un incremento del 5% per tenere conto degli altri soggetti operanti nei settori;
si perviene a stimare un maggior gettito IRES e IRAP per competenza pari rispettivamente a 877 mln di euro ed a 113 mln di euro in ragione d’anno.
In termini di cassa, in sede di versamento degli acconti, tenuto conto sia del numero ridotto di contribuenti interessati che della loro maggiore redditività, la relazione tecnica utilizza percentuali superiori a quelle ordinariamente utilizzate pari al 90 per cento sia per l’IRES che per L’IRAP, corrispondenti al 90 per cento dell’aliquota teorica.
La relazione tecnica alle modifiche introdotte alla Camera ha stimato che l’indeducibilità fiscale del 20 per cento degli ammortamenti calcolati secondo la vita utile dei beni, introdotta alla Camera a far tempo dal periodo d’imposta 2005, recuperi a tassazione 254 milioni di euro, cui corrisponde per competenza dal 2005, un recupero di gettito Ires annuo pari a 84 milioni di euro ed un recupero Irap annuo pari a circa 11 milioni di euro.
Complessivamente, per cassa, utilizzando le stesse percentuali di acconto effettivo stimate nella relazione tecnica presentata al Senato, si ha un recupero di gettito di 180 milioni di euro nel 2006 e di 95 milioni di euro annui dal 2007.
Al riguardo, si segnala che, in riferimento al testo pervenuto dal Senato, il Servizio bilancio della Camera aveva rilevato che la quantificazione delle maggiori entrate erariali avrebbe potuto rivelarsi sovrastimata. Infatti, la relazione tecnica non considerava l’effetto di perdita di gettito conseguente al necessario prolungamento della durata del periodo di ammortamento ai fini fiscali. Le norme, infatti, hanno un duplice effetto in quanto, oltre a determinare la riduzione dell’ammontare unitario delle quote annue deducibili, considerata dalla relazione tecnica, producono un aumento del numero delle quote deducibili necessarie per ammortizzare il valore residuo dei beni.
Tale effetto di minore entrata potrebbe realizzarsi già nel triennio considerato dalla relazione tecnica, ove in tale periodo di tempo si fosse concluso, a legislazione vigente, il periodo di ammortamento ai fini fiscali di una parte dei beni interessati.
Nella nota di risposta alle osservazioni del Servizio bilancio[367], il Governo ha affermato che, nei confronti dei nuovi beni d’investimento, in tutto o in parte destinati al rinnovo e rimpiazzo di quelli interamente ammortizzati, le norme in esame comportano nell’immediato una diluizione dei tempi di ammortamento fiscale, con recupero di gettito superiore a quanto eventualmente perso a causa del rinvio nella deduzione delle quote di ammortamento sui beni più vecchi, anche in considerazione del prevedibile maggior valore dei nuovi beni d’investimento.
COMMA 329
La norma demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio - da adottare entro il 28 febbraio 2006 - l'aggiornamento degli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. Si dispone inoltre che l’attuazione dell’articolo in esame dovrà assicurare maggiori entrate non inferiori a 100 mln per l'anno 2006 e 200 mln a partire dal 2007.
La relazione tecnicanon considera la norma.
L’allegato 7 espone effetti sui tre saldi di identico ammontare, in termini di maggiori entrate, pari a 100 mln per il 2006 e a 200 mln annui per gli anni successivi.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato, dal punto di vista metodologico, che l’ammontare degli introiti derivanti da sanzioni è condizionato da elementi non del tutto prevedibili, quali il comportamento dei soggetti interessati ed il numero effettivo delle infrazioni soggette a sanzioni. E’ stato pertanto evidenziato come non appaia compatibile con la natura stessa delle entrate in questione l’indicazione in via normativa di un effetto di maggiore gettito, derivante dall’aggiornamento degli importi delle sanzioni, che appare invece verificabile solo a posteriori. Tale criterio è del resto quello abitualmente utilizzato nelle relazioni tecniche, che di norma non quantificano effetti a seguito di interventi di modifica delle sanzioni.
In ogni caso, la relazione tecnica non forniva elementi e dati quantitativi volti a suffragare - sulla base di ipotesi, supportate da evidenze statistiche, circa la presumibile frequenza delle infrazioni in relazione a determinate percentuali di variazione dell’ammontare delle relative sanzioni - l’effettiva probabilità di conseguire l’effetto di maggiore entrata sancito dalla norma.
E’ stato pertanto rilevato che non sembrava rispondere a criteri di prudenzialità l’attribuzione alla norma di effetti, di ammontare peraltro non trascurabile, che concorrono a determinare il complessivo miglioramento dei saldi ascrivibile alla manovra di finanza pubblica.
Fondo famiglia ed assegni per i figli
Le norme:
· istituiscono, presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per realizzare interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l’anno 2006. Il Fondo è destinato alle finalità previste dalla presente legge (comma 330);
· dispongono la concessione di un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2005 e per ogni figlio nato o adottato nel 2006, ad eccezione dei primogeniti (commi 331 e 332);
· prevedono che tali assegni siano riscuotibili dall’esercente la patria potestà sui figli, purché residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo anno non superiore a 50.000 euro, riferito all’anno 2004 per i nati nel 2005 e al 2005 per i nati nel 2006 (comma 333).
La condizione reddituale sarà autocertificata dall’esercente la patria potestà e verificata dall’Agenzia delle entrate. L’attuazione della fase di erogazione del contributo è demandata alla Sogei S.p.a.;
· per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 viene autorizzata una spesa di 696 milioni di euro per l’anno 2006 (comma 334).
La relazione tecnica riporta la seguente tabella riassuntiva dei maggiori oneri, determinati dalle disposizioni del comma 334 in 696 milioni di euro per l’anno 2006:
(mln. di euro)
|
2006 |
Comma 331 |
467 |
Comma 332 |
229 |
TOTALE |
696 |
La quantificazione relativa al comma 331 si basa sui seguenti parametri:
560.000 nati previsti nell’anno 2005, di cui circa 525.000 riferibili ad un esercente la patria potestà residente, cittadino o comunitario;
circa 5.000 adottati per anno;
12% circa di riduzione dei beneficiari per l’applicazione del requisito reddituale.
Ne risulta una platea di beneficiari di 467.000 unità ed un costo complessivo di 467 milioni di euro.
La quantificazione relativa al comma 332, invece, si basa sui seguenti parametri:
560.000 nati previsti nell’anno 2006, di cui circa 525.000 riferibili ad un esercente la patria potestà residente, cittadino o comunitario;
255.000 nati secondi ed ulteriori riferibili ad un esercente la patria potestà residente, cittadino o comunitario, corrispondenti a circa il 45 % del totale complessivo (stima aggiornata tenuto conto degli elementi di monitoraggio relativi all’applicazione della misura con riferimento all’anno 2004);
circa 5.000 adottati per anno;
12% circa di riduzione dei beneficiari per l’applicazione del requisito reddituale.
Ne risulta una platea di beneficiari di 229.000 unità ed un costo complessivo di 229 milioni di euro[368].
La tabella che segue riassume gli effetti delle maggiori spese recate dalla norma sui tre saldi di finanza pubblica, come riportato nell’Allegato 7:
(mln di euro)
Maggiori spese |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Comma 331 |
-467 |
0 |
0 |
-467 |
0 |
0 |
-467 |
0 |
0 |
Comma 332 |
-229 |
0 |
0 |
-229 |
0 |
0 |
-229 |
0 |
0 |
EFFETTO NETTO |
-696 |
0 |
0 |
-696 |
0 |
0 |
-696 |
0 |
0 |
Al riguardo si è rilevata la sostanziale correttezza della quantificazione.
COMMA 335
Detrazione fiscale per la frequenza di asili nido
La norma[369] prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2005, una detrazione del 19 per cento dell’imposta lorda, secondo le disposizioni dell’articolo 15 del TUIR[370], per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
La relazione tecnica afferma che la valutazione degli effetti sul gettito IRE si fonda su elaborazioni effettuate mediante utilizzo del modello di microsimulazione IRE in base all’ipotesi che la detrazione venga fruita per il 15 per cento dei figli a carico minori di tre anni; ne è risultata una perdita di gettito, competenza annua 2005, pari a circa 17 milioni di euro di IRE, circa 0,3 milioni di euro di addizionale regionale, e circa 0,1 milioni di euro di addizionale comunale.
La relazione espone il seguente andamento del gettito di cassa:
(mln di euro)
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
IRE |
- |
-30 |
+12 |
0 |
Addizionale regionale |
- |
-0,3 |
0 |
0 |
Addizionale comunale* |
- |
-0,1 |
0 |
0 |
TOTALE |
- |
-30,4 |
+12 |
0 |
*Importo non riportato, presumibilmente per motivi di arrotondamento, nell’allegato 7.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
MINORI ENTRATE detrazione IRE |
-30 |
12 |
0 |
-30,4 |
12 |
0 |
-30,4 |
12 |
0 |
MAGGIORE SPESA CORRENTE addizionale regionale FSN
|
-0,3
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Il Servizio bilancio, ha rilevato[371] una sottostima nella quantificazione della perdita di gettito di competenza annua 2005, posta dalla relazione tecnica in 17 milioni di euro. Dall’applicazione del parametro utilizzato dalla relazione tecnica – fruizione della detrazione da parte del 15% dei soggetti di età inferiore ai tre anni[372] – alla platea degli interessati, assumendo l’importo cui la detrazione va applicata (632 euro annui per ogni soggetto), deriverebbe una perdita di gettito superiore.
Secondo calcoli del Servizio bilancio essa ammonterebbe a circa 30,8 milioni di euro, così determinata:
euro 632 x 256.840 soggetti[373] x 19%= 30.841.347.
Il Governo ha rilevato, in tale calcolo, i seguenti elementi di sovrastima:
1. i bambini di tre anni compiuti “dovrebbero essere per la gran parte esclusi dal calcolo poiché l’iscrizione agli asili nido è in genere effettuata fino al compimento del terzo anno di età”;
2. non sono stati considerati i soggetti incapienti, che non fruendo in tutto o in parte della detrazione, abbattono i costi per l’erario derivanti dalla disposizione.
Al riguardo, in ordine al secondo punto, non sono noti gli elementi sottesi all’attribuzione al fenomeno dell’incapienza fiscale di un abbattimento di tale ampiezza del gettito, anche in considerazione del fatto che, per essere applicabile, il criterio dell’incapienza deve riguardare entrambi i genitori.
Infatti, con riguardo alla platea dei bambini frequentanti l’asilo nido (ritenuta sovrastimata), assumendo il dato indicato dal Governo nella medesima nota di replica alle osservazioni del Servizio bilancio, pari a 175.000 unità, la perdita di gettito connessa alla disposizione risulta comunque superiore rispetto a quella indicata dalla relazione tecnica (come detto, 17 milioni di euro), attestandosi intorno ai 21 milioni di euro.
Del resto, anche il Servizio bilancio del Senato ha osservato che, sulla base dei dati forniti dalla RT in relazione al comma 331 (bonus per i figli nati o adottati nel 2005), la perdita di gettito risulterebbe superiore a quella preventivata. Infatti, la RT relativa al citato comma 331 utilizza come parametro per la quantificazione i “nati previsti anno 2005: 560.000 circa all’anno". Dalla moltiplicazione di tale valore per tre annualità, discenderebbe un numero di bambini ricompreso nella fascia idonea alla frequenza degli asili nido pari a circa 1.680.000 soggetti, dei quali il 15% (percentuale stimata in RT), cioè 252.000, effettivamente frequentanti. Applicando a tale platea il tetto di spesa previsto dalla norma (632 euro) e apportando la detrazione del 19%, si otterrebbe una perdita di gettito pari a circa 30.260.160 di euro, superiore a quella indicata dalla relazione tecnica e assai prossima alla stima del Servizio bilancio della Camera.
COMMA 336
Istituzione di un Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa
La norma[374] istituisce, presso il Ministero dell’economia e finanze, un fondo dotato, nel 2006, di 10 milioni di euro per la concessione di garanzia di ultima istanza agli intermediari finanziari bancari e non, per la contrazione di mutui diretti all’acquisto o alla costruzione della prima casa da parte dei soggetti privati che rientrino in determinate condizioni.
La relazione tecnica non considera la norma.
Di seguito sono riportati gli effetti della norma in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’Allegato 7.
Segno meno= peggioramento (mln. di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
-10 |
0 |
0 |
-2 |
-4 |
-4 |
-2 |
-4 |
-4 |
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
COMMI 337-340
5 per mille per volontariato e ricerca
Le norme stabiliscono che per l’anno finanziario 2006[375], e a titolo iniziale e sperimentale, fermo restando il meccanismo dell’8 per mille[376], una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al perseguimento delle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)[377], nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali[378] e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in settori precisamente individuati[379] ;
b) finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria e dell’università;
c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente (commi 337 e 338).
Alla determinazione dell’importo corrispondente alla quota del 5 per mille si provvede sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’Irpef, in riferimento alle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (comma 339).
La relazione tecnica, assumendo che l’ammontare degli incassi in conto competenza per il 2005, anno d’imposta sulla cui base potrà essere espressa la volontà dei contribuenti, è stimato pari a 131.911 milioni di euro, ne trae una quota del 5 per mille pari a 660 milioni di euro. Nel presupposto che la nuova opportunità di destinazione di una parte del gettito IRE da parte dei contribuente, rappresentata dal 5 per mille, venga scelta dalla stessa quota di contribuenti che opera una scelta in relazione all’otto per mille - corrispondenti a circa il 41 per cento del totale dei contribuenti - la relazione tecnica quantifica una maggiore spesa di circa 270 milioni di euro.
La relazione afferma, infine, che l’acquisizione dei dati relativi alle scelte effettivamente operate e alla spesa corrispondente non potrà aversi prima del 2007, dal momento che l’inoltro di tali scelte (effettuate attraverso la dichiarazione dei redditi dell’anno 2005 presentata a maggio 2006), scade alla fine del 2006 medesimo.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiore spesa corrente:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
0 |
-270 |
0 |
0 |
-70 |
-130 |
0 |
-70 |
-130 |
Al riguardo in relazione ai dati contenuti nell'allegato 7, che mostrano un effetto della norma sul saldo netto da finanziare pari a 270 milioni di euro nel 2007 - importo che appare coerente con la stima effettuata dalla relazione tecnica -, e previsioni di fabbisogno e di indebitamento per importi rispettivamente pari a 70 milioni di euro per il 2007 e 130 milioni di euro per il 2008, il Servizio bilancio[380] ha chiesto una conferma, che tale differenza derivi dai tempi occorrenti per le decisioni di spesa, in relazione allo svolgimento delle connesse procedure di attribuzione delle risorse.
Nessuna osservazione è stata formulata in ordine alla quantificazione della maggiore spesa, che appare ampiamente prudenziale, essendo stata calcolata nel presupposto che la scelta di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito al volontariato e alla ricerca venga effettuata dalla medesima percentuale di contribuenti operanti la scelta sulla destinazione dell’istituto dell’8 per mille, ormai di consolidata applicazione nell’ordinamento. A ciò va aggiunto che la destinazione delle somme alla finalità in questione avviene – sulla base di quanto desumibile dal tenore della disposizione – esclusivamente su scelta espressa dal contribuente.
COMMA 341
Promozione della ricerca nel campo delle biotecnologie
La norma[381]autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri a costituire una fondazione allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie. All’onere di 30 milioni per l’anno 2006, di 60 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 180 milioni per l’anno 2009 si provvede mediante la riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate[382].
La relazione tecnicanon considera la disposizione.
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’Allegato 7.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Riduzione del FAS |
30 |
60 |
60 |
10 |
20 |
20 |
10 |
20 |
20 |
Fondazione biotecnologie |
-10 |
-20 |
-20 |
-10 |
-20 |
-20 |
-10 |
-20 |
-20 |
La copertura sul saldo netto da finanziare risulta in eccedenza rispetto all’onere previsto dalla norma in quanto si è proceduto alla copertura di spese di natura corrente a valere su somme che hanno natura di conto capitale. Per tradizione contabile, in considerazione del differente e più celere ritmo di realizzabilità delle spese correnti rispetto a quelle di conto capitale, la copertura viene disposta nel rapporto di uno a tre.
Al riguardo,si è rilevato che, da un punto di vista formale, dal tenore letterale della norma non si evince che il finanziamento della fondazione sia disposto nella misura pari ad un terzo delle somme poste a copertura. Tale conclusione è ricavabile solo dall’esame delle cifre indicate nell’Allegato 7 e confermata dall’adozione di analogo criterio per quanto concerne, ad esempio, il contributo di solidarietà alla Sicilia di cui al comma 114.
COMMI 343-345
Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie
Le norme dispongono la costituzione, a decorrere dall’anno 2006, di un fondo per l’indennizzo degli investitori vittime di frodi finanziarie che hanno sofferto un danno ingiusto, non altrimenti risarcito (comma 343). Il diritto all’indennizzo è riconosciuto anche ai risparmiatori che abbiano subito un danno derivante dal default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina (comma 344). Il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari dormienti all’interno del sistema bancario e finanziario, nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti da un apposito regolamento, che provvederà altresì alla definizione delle modalità di rilevazione dei predetti rapporti (comma 345).
Nella relazione illustrativa si legge che il fondo è alimentato con le risorse - valori, denaro e altri beni mobili – depositate e risultanti giacenti da almeno dieci anni presso le banche e gli istituti di credito presenti sul territorio nazionale che, a partire dal 2006, sono sottoposti all’obbligo “di comunicare ogni anno, entro la fine del mese di marzo, l’eventuale esistenza di beni o somme di denaro giacenti oltre i termini indicati, dandone conto nei rapporti dei revisori dei bilanci dei medesimi istituti”. La relazione asserisce, inoltre, che alla Banca d’Italia sono riservati i necessari poteri di verifica e controllo in ordine all’adempimento di tali obblighi.
La relazione tecnica non considera la disposizione e l’Allegato 7 nonascrive effetti alla medesima.
Al riguardo, il Servizio bilancio[383], chiesta conferma in ordine alla circostanza che l’istituzione del fondo non comporti di per sé il sorgere, in capo ai risparmiatori, di un diritto soggettivo all’indennizzo, ha richiesto – benché la norma non produca effetti sui saldi, provenendo la dotazione del fondo dai conti correnti e dai rapporti bancari dormienti - informazioni sull’individuazione e sulla stima delle risorse finanziarie.
Il testo della norma si limita, infatti, a demandare a un regolamento l’individuazione delle risorse dormienti; l’indicazione della corrispondenza di tali risorse con quelle "depositate e risultanti giacenti da almeno dieci anni" è presente soltanto nella relazione illustrativa, e non anche nel testo della norma. Inoltre, dal testo medesimo non è desumibile alcuna indicazione relativa all’ammontare del fondo.
Non è chiaro, altresì, se la costituzione e la gestione finanziaria del Fondo possano comportare oneri, né quale ne sia, eventualmente, il presumibile ammontare e le corrispondenti modalità di copertura.
COMMI 351-352
Soppressione della tassa sui brevetti
Le norme :
sopprimono la tassa di concessione governativa sui brevetti[384] (comma 351);
Si tratta, in particolare, dei brevetti per invenzioni industriali, delle licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali, delle trascrizioni di atti relativi ai brevetti, dei brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
esentano totalmente dall’imposta di bollo le istanze, gli atti e i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia dei brevetti di cui al comma precedente (comma 352).
La relazione tecnica riporta i seguenti dati e parametri:
- entrate per i brevetti da invenzioni, tenuto conto anche degli aumenti introdotti con il decreto-legge 7/2005: 38 milioni di euro;
- gettito medio dovuto al pagamento dell’imposta di bollo per i brevetti: 1,2 milioni di euro (dati 2003);
- stima delle entrate per il 2005 considerando gli incrementi dell’imposta di bollo intercorsi dal 2003: 2 milioni di euro.
Il minore gettito annuo, quantificato quindi in circa 40 milioni di euro, verrà in parte attenuato dal recupero delle imposte dirette e dell’IRAP dovuto alla minore deducibilità, per le imprese, degli oneri tributari in questione. Per calcolare tale recupero la RT ipotizza che circa la metà dei brevetti sia da imputare alle imprese ed applica un’aliquota marginale media IRE-IRES del 27% e un’aliquota IRAP del 4,25%.
Gli effetti di cassa sono così esposti:
(minori entrate - mln di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
tassa concessioni governative |
38 |
27,5 |
32,1 |
imposta di bollo |
2 |
1,4 |
1,7 |
TOTALE |
40 |
28,9 |
33,8 |
Il totale è riportato nell’Allegato 7 nei medesimi importi per i tre saldi.
Al riguardo, il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni, nel presupposto che i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica risultino corretti.
Con riferimento alla quota di detassazione utilizzabile dalle imprese, la correttezza della quantificazione è subordinata sia alla percentuale di aziende interessate dalla presente agevolazione sia alla rinuncia, da parte delle stesse, a reimpiegare le risorse resesi disponibili per effettuare investimenti da portare a loro volta in deduzione. Sotto il primo profilo, in particolare, una minore incidenza delle imprese nel complesso delle attività oggetto della presente disciplina (la RT ipotizza che circa la metà dei brevetti sia da imputare alle imprese) determinerebbe un minore recupero di gettito IRES/IRAP nel secondo anno e – quindi – un aumento della perdita di gettito (da collocare entro il limite massimo di circa 12 milioni di euro[385]).
Nella nota di risposta trasmessa alla Commissione bilancio in data 24 novembre 2005 il Governo ha evidenziato la difficoltà di quantificare un possibile effetto indotto, sia esso positivo o negativo, in quanto gli effetti sono solitamente stimati utilizzando un quadro macroeconomico statico.
COMMI 353-355
Detassazione delle liberalità in favore dell’attività di ricerca
Le norme disciplinano i criteri di deducibilità fiscale delle liberalità in favore dell’attività di ricerca, già oggetto delle disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, lett. c) del TUIR ed all’articolo 14, comma 8 del decreto legge n. 35 del 2005[386], norme di cui è contestualmente disposta l’abrogazione.
Dal confronto tra il testo delle norme vigenti e quello proposto dalle norme in esame risulta che queste ultime, di fatto, estendono ai trasferimenti a titolo gratuito in favore delle fondazioni ed associazioni regolarmente riconosciute ai sensi del DPR n. 361 del 2000, aventi per oggetto statutario lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, individuate con apposito DPCM, l’esenzione da tasse ed imposte indirette, diverse dall’IVA, e da diritti dovuti a qualunque titolo.
Per gli atti di donazione effettuati in favore dei medesimi soggetti, gli onorari notarili sono ridotti del 90 per cento.
La relazione tecnica non assegna alle disposizioni alcun effetto finanziario, affermando che si tratta di una riscrittura di norme già presenti nell’ordinamento tributario.
Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera ha osservato che l’estensione della platea degli atti di trasferimento cui si applica l’esenzione dalle imposte indirette, di fatto introdotta dal combinato disposto delle norme in esame, rispetto al testo delle disposizioni attualmente in vigore, poteva determinare effetti di minore gettito. Sul punto era, pertanto, evidenziata la necessità di un chiarimento.
Nella nota di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio, l’Amministrazione finanziaria sembra confermare la possibilità di un’estensione della platea degli atti di trasferimento soggetti ad agevolazione. Precisa, peraltro, che si tratta di atti di trasferimento gratuito in favore di fondazioni e associazioni che devono conformare il loro statuto ai presupposti richiesti dal regolamento di cui al DPR n. 361 del 2000, ferma restando la finalità statutaria di promozione dell’attività di ricerca scientifica, ed essere contemplate nell’apposito DPCM, adottato su proposta dei ministeri interessati, previsto dallo stesso comma 353.
COMMA 356
Obblighi Iva per i soggetti esterni alla Comunità europea
Normativa vigente: L’articolo 38-quater del DPR n. 633 del 1972 prevede che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possano essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
La norma, introdotta alla Camera, prevede che l’apposizione sulla fattura degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente avvenga prima di ottenere il visto doganale, anziché, come previsto dalla normativa vigente, al momento di emissione della fattura.
Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.
Disposizioni in materia di finanziamento del Fondo per l’innovazione
Le norme dispongono:
§ l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l’innovazione[387], nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario (comma 357);
§ il finanziamento del fondo attraverso successivi provvedimenti legislativi e verifica delle relative coperture finanziarie con la Commissione europea in termini di compatibilità con gli impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di stabilità e crescita (comma 358);
§ la ripartizione delle risorse del fondo tra gli interventi di cui al comma 357, con riserva del 15 per cento dell’importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario (comma 359);
§ che le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell’art. 11-ter della l. 468/1978 (comma 360).
La relazione tecnica al testo iniziale si limita sostanzialmente a descrivere il contenuto della norma.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Riduzione del costo del lavoro
La norma dispone a favore dei datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un esonero dal versamento dei contributi sociali alla Gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti[388]; tale esonero è disposto nel limite massimo di un punto percentuale, riducendo, prioritariamente, l’aliquota contributiva per assegni al nucleo familiare e, laddove non vi sia capienza, riducendo prima l’aliquota contributiva per maternità e poi quella per disoccupazione, escludendo, in ogni caso il contributo al Fondo di garanzia per il TFR,[389] nonché il contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria[390].
La relazione tecnica quantifica le seguenti minori entrate:
(mln di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Al lordo degli effetti fiscali |
1.996 |
2.429 |
2.518 |
Al netto degli effetti fiscali |
1.996 |
1.556 |
1.829 |
La quantificazione si basa sui seguenti parametri:
- monte retributivo stimato (anno 2006): 236.000 milioni di euro
- slittamento contributi: 2/13
- esonero contributivo: 1,0 punti percentuali
Gli effetti della norma sui saldi sono classificati come risulta dalla tabella che segue:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Minori entrate contributive |
0 |
0 |
0 |
-1.996 |
-1.556 |
-1.829 |
-1.996 |
-1.556 |
-1.829 |
Maggiori entrate fiscali |
0 |
873 |
689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maggiori spese correnti |
-1.996 |
-2429 |
-2.518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Al riguardo si è segnalato che la quantificazione, sulla base dei parametri adottati, appare corretta.
COMMA 363
Contributi previdenziali per le province di Catania, Siracusa e Ragusa
La norma dispone il differimento dal 30 giugno 2006 al 30 settembre 2006 del termine per il versamento dei contributi previdenziali sospesi in conseguenza del sisma del 1990 nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa[391].
Si segnala che l’articolo 1-ter del decreto-legge n. 2/2006[392] dispone la riduzione, nei limiti di 52 milioni di euro nel 2006, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, dovuti dalle imprese, anche agricole e agroalimentari, delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpite dal sisma del dicembre 1990. A tale fine, il termine per il versamento è fissato al 30 settembre 2006 e quello per la rateizzazione è fissato al 1° ottobre 2006.
La relazione tecnica quantifica in 1 milione di euro nel 2006 l’onere per il ricorso al mercato conseguente al differimento.
In particolare, la quantificazione si basa sui seguenti parametri:
- contributi sospesi: 200 milioni di euro
- tasso d’interesse annuo medio di approvvigionamento: 2 per cento
- periodo di differimento: 3 mesi
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiore spesa corrente sui saldi:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
-1 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
Al riguardo si è segnalato che la quantificazione, sulla base dei parametri adottati, risulta corretta. Si segnala, tuttavia, che gli effetti della disposizione in esame risultano superati dall’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 2/2006.
COMMI 364-365
Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL
Normativa vigente: l’articolo 3 del decreto legislativo n. 38/2000[393] disciplina la procedura per l’approvazione, con decreto ministeriale, delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
La norma dispone la rideterminazione dei premi assicurativi dovuti all’INAIL in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale, tenuto conto dell’andamento infortunistico nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni, senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
La rideterminazione è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno.
La relazione illustrativa precisa che la disposizione è volta ad introdurre elementi di flessibilità nella rideterminazione dei premi assicurativi.
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non conseguono effetti per la finanza pubblica.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
COMMI 366-372
Le norme definiscono i distretti quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e su quello funzionale, con la finalità di accrescere lo sviluppo e l’efficienza organizzativa e produttiva delle aree e dei settori di riferimento.
Le disposizioni che rilevano direttamente per i profili finanziari, sono le seguenti:
· comma 368, lettera a), in cui si prevede che il regime fiscale dei distretti consenta sia la tassazione su base consolidata – riferibile alle sole imposte sul reddito – sia la tassazione su base unitaria, - che è applicabile a tutti i tributi, compresi quelli locali – concernente il distretto nella sua unità complessiva.
Per le imprese appartenenti al distretto che aderiscono al primo dei predetti due regimi, risulterà applicabile la disciplina del TUIR sul consolidato fiscale, attualmente consentita solo per i gruppi di imprese; la determinazione del reddito unitario imponibile avverrà su base concordataria per almeno un triennio. In caso di opzione per la tassazione su base unitaria, si dispone l’individuazione del distretto come soggetto passivo delle imposte, di qualsiasi genere: in tal caso i distretti possono concordare con l’Agenzia delle entrate, in via preventiva e vincolante, l’ammontare delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti al distretto.
La medesima disposizione stabilisce inoltre che la ripartizione dei carichi impositivi sia esercitata direttamente dal distretto, che vi provvede in base a criteri di mutualità; i versamenti effettuati tra le società del distretto, finalizzati a regolare le relative posizioni fiscali, non concorrono a formare la base imponibile.
I medesimi regimi fiscali opzionali hanno valore anche per quanto concerne l’imposizione fiscale locale;
· comma 368, lettera c), in cui si prevede per i distretti la possibilità di procedere ad operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i crediti concessi da banche o intermediari finanziari alle imprese del distretto. Con decreto del Ministro dell’economia verranno individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti e le condizioni per le emissioni dei titoli. Al fine di favorire il finanziamento dei distretti, con successivo decreto, verranno individuate le misure occorrenti per assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi – anche con riferimento ai fondi di garanzia interconsortile di cui all’articolo 13, comma 20, del D.L. n.269/2003[394] - quale strumento di riduzione del rischio di credito ed agevolare la costituzione di agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, nonché favorire la costituzione di fondi d’investimento in capitale di rischio delle imprese del distretto;
· comma 368, lettera d), che istituisce l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
· comma 369, in cui si prevede che le norme di agevolazione dei distretti si applichino ai distretti rurali ed agroalimentari di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.228/2001, già agli altri distretti industriali ed ai consorzi di sviluppo e per il commercio estero già previsti dalla normativa vigente;
· comma 371, il quale stabilisce che le disposizioni in esame trovano applicazioni in via sperimentale nei riguardi di uno e più distretti individuati con i decreti applicativi, al fine della progressiva applicazione integrale della nuova disciplina;
· comma 372, che reca una autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
La relazione tecnica non considera la disposizione, i cui effetti sono indicati, nell’allegato 7, per l’importo di 50 milioni (minori entrate nel triennio di riferimento), ai tre saldi di finanza pubblica.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato che, pur in considerazione del fatto che la disciplina introdotta dalla norma in esame – definita di carattere sperimentale - trova applicazione su realtà ancora non individuabili, non essendo, pertanto, possibile quantificare il minor gettito, risulterebbe comunque opportuno acquisire una ipotesi di quantificazione, almeno con riferimento alle realtà distrettuali già sussistenti in base alla normativa vigente, richiamata dal comma 369. Ciò anche al fine di fornire elementi di valutazione in ordine alla congruità del limite di spesa stabilito dal comma 372. Per la medesima ragione è stata rilevata la necessità di individuare le risorse da destinare alla costituzione ed al funzionamento dell’Agenzia prevista dal comma 368, i cui oneri vengono fatti rientrare – secondo quanto desumibile dal disposto normativo - nel medesimo limite di spesa.
Revisione della fascia di protezione sociale delle tariffe elettriche
La norma prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive[395] siano definiti i criteri per l’applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, disponendo inoltre una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
Si ricorda che attualmente la tariffa sociale sulle utenze domestiche con potenza impegnata fino a 3 kW prevede tariffe agevolate per consumi inferiori a 1800 kWh annui, che vengono progressivamente recuperate qualora si superi tale consumo. Inoltre sulle tariffe dell’energia elettrica viene applicata sia l’’IVA che alcune imposte erariali proporzionali al consumo, e queste ultime non gravano sui primi 1800 kWh consumati per le utenze domestiche.
Al riguardo, poiché la norma non prevede una clausola di invarianza degli oneri, il Servizio Bilancio ha chiesto conferma che la nuova ridefinizione della fascia di protezione sociale possa avvenire senza aggravio di oneri per la finanza pubblica ed a invarianza di gettito.
Disposizioni in materia di strumenti del debito pubblico
Le norme modificano il D.P.R. n. 398/2003[396], al fine di includere nella definizione di debito pubblico interno ed estero anche i prodotti finanziari oltre che gli strumenti finanziari, già previsti dall’articolo 1 del d.lgs. n. 58/1998[397].
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
COMMI 385-386
Destinazione di sanzioni al fondo per la prevenzione dell’usura
La norma – introdotta dalla Camera dei Deputati - destina al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura[398] il gettito, eccedente rispetto alla media degli importi riscossi nel biennio 2002-2003, derivante dalle sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio[399], dalla normativa in materia valutaria[400] e della normativa in materia di usura[401].
Al riguardo si è segnalato che la norma, destinando a finalità di spesa il gettito delle sanzioni indicate eccedente quello realizzato in media nel biennio 2003-2004, comporta la rinuncia all’acquisizione all’erario dell’importo corrispondente al tasso di crescita reale e nominale delle sanzioni stesse.
COMMA 388
Previsione di un limite alla rinegoziazione dei mutui
La normativa vigente (articolo 1, comma 71, delle legge n. 311 del 2004) prevede che lo Stato e gli enti territoriali debbano provvedere alla conversione dei mutui, con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato, in titoli obbligazionari o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, tenendo conto anche delle commissioni.[402]
La norma[403] prevede che lo Stato e gli enti territoriali siano tenuti a verificare che l’incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente.
Al riguardo, il Servizio bilancio dello Stato ha osservato che il vincolo introdotto dalla norma in esame appare suscettibile, da un lato, di limitare gli effetti di incremento dello stock di debito della PA e, dall’altro, di limitare i risparmi di spesa per interessi per la mancata rinegoziazione dei mutui che non rientrino nel vincolo previsto dalla norma. È stata pertanto evidenziata la necessità di chiarimenti circa gli effetti finanziari complessivi della norma.
COMMI 390-392
Le norme prevedono che l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli possa essere effettuata dai:
· dirigenti del comune di residenza del venditore;
· funzionari di cancelleria;
· funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
· funzionari incaricati dell'ACI;
· titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate;
· notai iscritti all’albo (comma 390).
La relazione illustrativa asserisce che la norma, in tema di semplificazione amministrativa, mira a snellire ulteriormente alcune procedure riguardanti il trasferimento di autoveicoli.
La disciplina delle modalità applicative delle attività poste in essere dai soggetti previsti dal comma 390 è affidata ad un decreto di natura non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 391).
Per effetto delle nuove disposizioni, la norma provvede contestualmente alla soppressione dei commi da 2 a 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2005 (comma 392).
La relazione tecnica non considera la norma e l’allegato 7 non ascrive oneri alle disposizioni.
Al riguardo, il Servizio bilancio[404] ha chiesto conferma che dalle previsioni in esame non derivi alcun aggravio di oneri per le amministrazioni interessate, dal momento che la norma non reca la clausola di invarianza finanziaria.
COMMI 393-394
Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale
Normativa vigente: Il comma 3-bis dell’articolo 18 del D.Lgs. 422/1997 dispone che le regioni possono prevedere un periodo transitorio, che dovrà concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003 (tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2005 dall'art. 23, del D.L 24 dicembre 2003, n. 355[405], nel corso del quale vi è la possibilità di mantenere tutti gli affidamenti per i servizi di trasporto agli attuali concessionari e alle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi; la stessa norma reca inoltre l’obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi verranno affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali, come previste dal comma 2 del medesimo articolo 18.
Le norme intervengono sul regime transitorio attualmente disciplinato dall’articolo 18, comma 3-bis del D.Lgs. 422/1997, sopra richiamato.
In particolare:
· è disposta la proroga del predetto regime transitorio al 31 dicembre 2006[406] (comma 394);
· è prevista la possibilità per le regioni di disporre un’eventuale proroga dell’affidamento, fino ad un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del predetto periodo transitorio, soddisfino determinate condizioni. Restano ferme le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate e concluse. Nei confronti dei soggetti i cui contratti vengono prorogati gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio in modo da assicurare l’equilibrio economico e finanziario attraverso il sistema delle compensazioni economiche[407]. La disciplina è in parte estesa anche ai servizi automobilistici di competenza regionale.
Durante il periodo di proroga le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l’integrazione dei servizi su gomma e su ferro, individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto. E’ disposto altresì che i soggetti titolari dell’affidamento dei servizi che siano società a capitale interamente pubblico debbano affidare con procedure ad evidenza pubblica – entro dodici mesi dall’entrata in vigore della disposizione in esame – una quota di almeno il 20 per cento dei servizi esercitati a soggetti privati o a società, purché non partecipate della regione o degli stessi enti locali affidatari di servizi.
Infine, si dispone che le società che usufruiscono dell’ulteriore proroga non possano, per la durata della proroga stessa, partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l’affidamento di servizi (comma 393).
Le norme recano una disciplina analoga a quella contenuta nell’articolo 2 del progetto di legge A.C. 3053, sul quale la Commissione Bilancio ha espresso, nella seduta del 14 settembre 2005, parere favorevole con condizioni, non riferite peraltro alle disposizioni in esame.
Al riguardo, non sono state formulate osservazioni in ordine ai profili di quantificazione.
Talune questioni[408], sollevate nel corso dell’iter parlamentare, attengono agli eventuali effetti delle integrazioni dei contratti – peraltro soltanto facoltative – e alla possibilità che il rinvio delle procedure concorsuali inibisca la realizzazione di condizioni contrattuali eventualmente più vantaggiose per gli enti coinvolti.
COMMI 396-397
Promozione all’estero del settore turistico
Le norme stabiliscono[409] che i contributi di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549[410], concessi dal Ministero del commercio con l’estero, sono finalizzati anche alle attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico, al fine di incrementare i flussi turistici verso l’Italia.
Il testo vigente prevedeva che fossero incentivati:
lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale;
la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
Si stabilisce[411], altresì, che il fondo rotativo istituitopresso il Mediocredito centrale[412] finanzi le imprese esportatrici anche a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico, sempre al fine di acquisire flussi turistici verso l’Italia.
La relazione tecnica non considera la norma e l’allegato 7 non ascrive oneri.
Al riguardo il Servizio bilancio[413] ha chiesto conferma che gli stanziamenti gestiti dal Ministero del commercio con l’estero ed il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale rechino le disponibilità necessarie a finanziare le ulteriori finalità previste dalla norma in esame.
COMMA 400
Dismissioni degli immobili pubblici in uso a fondazioni
La norma, dispone che, al fine di favorire la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo, attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione fa venire meno il vincolo di destinazione e l'eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita. Resta ferma l’osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché gli eventuali vincoli artistici, storici, architettonici e paesaggistici.
Al riguardo, non è stata formulata alcuna osservazione trattandosi di disposizione ordinamentale finalizzata ad agevolare il conseguimento di entrate da dismissioni immobiliari.
COMMA 401
Deroga ai limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato
La norma stabilisce che i limiti, fissati dalla presente legge finanziaria, per l’impiego di personale a tempo determinato[414] nelle pubbliche amministrazioni non si applicano al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed, in particolare, al personale assunto:
· per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffusive degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari o che comporti rischi per il benessere degli animali da allevamento[415];
· per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze[416].
La relazione tecnica[417] affermache non devono essere considerati oneri aggiuntivi con riferimento alla deroga prevista per il personale assunto per la lotta alla influenza aviaria. Tale affermazione è giustificata dal fatto che al momento dell’approvazione del disegno di legge finanziaria 2006 i dati di spesa 2005 per personale a tempo determinato non includevano il personale in questione. Pertanto, dal momento che le economie recate dal comma 121[418] sono state calcolate su tale base, ne consegue che la deroga disposta non ha effetto sulla loro misura.
Viceversa, per gli interventi nel settore della veterinaria disposti ai sensi del decreto legge 429/1996, si stima che il mantenimento in servizio del personale interessato determini una spesa di personale pari a 2.788.992 euro a decorrere dal 2006. Ne deriva che i maggiori oneri possono essere quantificati in 1.464.000 in ragione di anno.
La relazione tecnica non fornisce informazioni sui motivi che determinano un onere minore della spesa quantificata sebbene sia presumibile che l’abbattimento sia da giustificare con la “nettizzazione” dell’onere dovuta all’incasso dell’IRE e dei contributi pagati sulle retribuzioni corrisposte.
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 alla legge finanziaria.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Tempi determinati Min. salute
|
0 |
0 |
0 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
Al riguardo, si è sottolineata l’insufficienza di elementi informativi atti a ricostruire i criteri adottati per la determinazione dell’effetto sui saldi come esposto nell’allegato 7. Le cifre esposte nell’allegato in questione non sembrano trovare riscontro nelle quantificazioni proposte dalla relazione tecnica nell’ambito della quale, peraltro, sembra essere già stata effettuata la nettizzazione dell’onere in relazione agli effetti indotti: tale onere (1,4 milioni) dovrebbe pertanto risultare interamente iscritto nei saldi sopradetti.
Contratti a tempo determinato presso il Ministero della salute
La norma autorizza il Ministero della salute a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto legge 8 agosto 1996, n. 429[419], a veterinari, chimici e farmacisti, previo superamento di un’apposita prova per l’accertamento di idoneità.
La relazione tecnica quantifica l’onere lordo annuale in 6,7 milioni di euro, senza fornire altre indicazioni quantitative.
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’ allegato 7 alla legge finanziaria.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Contratti Min. Salute
|
-6,7 |
-6,7 |
-6,7 |
-3,4 |
-3,4 |
-3,4 |
-3,4 |
-3,4 |
-3,4 |
Minor apporto INPDAP |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Contr. aggiun- tiva INPDAP |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
IRPEF |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fondo sanitario |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Al riguardo, si è rilevata la carenza dei dati posti alla base della quantificazione dell’onere. Tale indicazione risulta particolarmente necessaria considerato che la norma non prefigura un limite di spesa.
Sul punto il Governo ha fatto presente che più dettagliati elementi di risposta, in merito alla platea dei destinatari della norma, avrebbero potuto essere forniti dal Ministero della salute. Tali elementi non sono stati peraltro trasmessi nel corso dell’iter parlamentare.
Sarebbe stato peraltro opportuno, al fine di evitare possibili sovrastime di oneri, chiarire se il personale interessato dalle norme recate dal comma sia diverso da quello interessato dalle norme di cui al precedente comma 401.
COMMA 403
Parziale deroga dai limiti sul personale a tempo determinato per il SSN
La norma consente agli enti del Servizio sanitario nazionale di assumere, a tempo determinato e per l’anno 2006, fino ad un massimo di 300 unità di personale, in deroga alle norme che limitano le assunzioni a tempo determinato per tali enti[420].
Tali assunzioni sono finalizzate allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie connesse al controllo dell’influenza aviaria e devono concernere personale veterinario e tecnico.
La deroga è, peraltro, subordinata alla preventiva definizione di un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione di misure compensative aggiuntive rispetto a quelle già previste nel testo della legge in esame[421].
La relazione tecnica ribadisce la neutralità finanziaria della norma in relazione alla necessità di definire preventivamente un accordo atto a individuare misure compensative degli oneri recati.
Al riguardo, pur in considerazione del rinvio al futuro accordo previsto dalla norma, si è rilevato che appare comunque necessario quantificare l’onere determinato dalle assunzioni in questione, anche al fine dell’individuazione dell’ammontare delle misure compensative da definire nell’accordo medesimo. Ciò in quanto le assunzioni predette risultano di fatto consentite dalla norma in esame, subordinatamente all’accordo stesso.
Nella nota fornita dal Governo in risposta alle osservazioni del Servizio bilancio, si stima un onere lordo massimo di 21.300.000 euro. L’onere è stimato ipotizzando l’assunzione di solo personale veterinario (la cui retribuzione è superiore a quella fissata per il personale tecnico) con una spesa annua pro capite di 71.000 euro.
Incremento delle risorse del Ministero delle politiche agricole e forestali
La norma dispone un incremento delle risorse destinate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali[422] per un importo di 1.550.000 euro annui a partire dall’anno 2006.
Al corrispondente onere si provvede, a decorrere dall’anno 2006, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 228/2001, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2.
Si tratta di risorse, pari a 68.963 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002, destinate al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo alle cooperative ed ai loro consorzi.
La relazione tecnica indica i parametri ed i calcoli per la determinazione degli effetti netti della norma.
La tabella che segue riassume gli effetti delle maggiori spese recate dalla norma sui tre saldi di finanza pubblica, come riportato nell’allegato 7:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Maggiori spese correnti (stanziamento) |
-1,55 |
-1,55 |
-1,55 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
Minori spese correnti (INPDAP) |
0,46 |
0,46 |
0,46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maggiori spese correnti (Contr.aggiunt.) |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minori spese correnti (Fondo sanitario)
|
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maggiori entrate (IRPEF) forestale |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EFFETTO NETTO indicato in RT |
-0,98 |
-0,98 |
-0,98 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
Minori spese correnti (rid. autor. D.leg.vo n.228/2001) |
1,55 |
1,55 |
1,55 |
|
|
|
|
|
|
EFFETTO NETTO risultante dall’allegato 7 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
Si rileva che la relazione tecnica, nel sommare algebricamente gli effetti sul saldo netto da finanziare, riporta un valore di -0,97 contro -0,98 che risulta essere il valore della somma effettiva.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni, rilevandosi la correttezza della quantificazione sulla base dei parametri forniti dalla relazione tecnica.
COMMA 408
Misure per il contenimento della spesa farmaceutica
Normativa vigente: l’articolo 48 del decreto-legge n. 269/2003[423] dispone l’istituzione dell’Agenzia Italiana del Farmaco tra i cui compiti è prevista anche l’adozione di diverse misure per il contenimento della spesa farmaceutica.
La norma, modificando l’articolo 48 del decreto-legge n. 269/2003, include, tra le misure per il contenimento della spesa farmaceutica adottabili dall’AIFA, la temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal SSN, nella misura del 60 per cento del superamento del tetto di spesa prefissato[424].
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Disposizioni in materia di razionalizzazione degli acquisti del SSN
La norma prevede le procedure di individuazione, rinviata ad un successivo decreto ministeriale, e di classificazione dei dispositivi medici, le modalità di alimentazione della relativa banca dati, nel quadro dell’istituzione del repertorio generale dei dispositivi protesici e ortesici, prevista dal precedente comma 292.
In particolare, è previsto il pagamento, da parte delle aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici, di un importo pari al 5 per cento delle spese autocertificate sostenute per le attività di promozione, nonché il versamento di una tariffa di 100 euro per ogni dispositivo medico inserito nel repertorio o per ogni modifica delle informazioni relative a dispositivi inseriti. Tali importi, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.
L’Allegato 7 non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esame.
Al riguardonon sono state formulate osservazioni.
COMMA 410
Proroga di ammortizzatori sociali
La norma dispone, nel limite complessivo di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione:
a) la possibilità di concedere, anche senza soluzione di continuità, entro il 31 dicembre 2006, anche in deroga alla normativa vigente in materia, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa entro il 30 giugno 2006, ed anche nei confronti delle imprese agricole ed agroalimentari interessate dall’influenza aviaria;
b) la possibilità di prorogare i trattamenti di sostegno del salario già concessi sulla base dell’articolo 1, comma 155, della legge n. 311/2004, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione almeno del 10 per cento del numero dei destintari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento per la prima proroga, del 30 per cento per la seconda proroga e del 40 per cento per le proroghe successive[425];
c) la proroga al 31 dicembre 2006 della possibilità di prorogare i trattamenti di sostegno del salario disposta dall’articolo 3, comma 137, della legge n. 350/2003[426], sempre nell’ambito del limite di spesa stabilito da tale disposizione[427];
d) la proroga dal 31 dicembre 2005[428] al 31 dicembre 2006 della possibilità, prevista dal quarto periodo del comma 137 dell’articolo 3 della legge n. 350/2003, fermo restando il già previsto limite di spesa di 360 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, per il Ministro del lavoro di concedere o prorogare, anche senza soluzione di continuità e in deroga alla normativa vigente, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.
Dalla lettura della disposizione, sembrerebbe che, anche in questo caso, le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo possono essere utilizzate per trattamenti in deroga alla vigente normativa ovvero per programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti in tali crisi.
La relazione tecnica precisa che il Fondo per l’occupazione presenta le occorrenti disponibilità, in considerazione del rifinanziamento di 500 milioni di euro per l’anno 2006 di cui alla tabella D della legge finanziaria in esame.
Il Governo, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal Servizio Bilancio, ha precisato che la destinazione di risorse disposta dalla norma in esame non pregiudica gli altri interventi a carico del Fondo per l’occupazione a legislazione vigente.
COMMA 411
Proroga di trattamenti di sostegno del salario
La norma dispone:
la possibilità di impiegare le risorse finanziarie attribuite, sulla base dell’articolo 1, comma 155, della legge n. 311/2005[429], con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali e non completamente utilizzate per il finanziamento di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente ovvero per il finanziamento di azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti in tali crisi (primo periodo);
la possibilità di prorogare i trattamenti concessi sulla base del citato articolo 1, comma 155, della legge n. 311/2005, nell’ambito delle risorse fissate[430], qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione di almeno il 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005.
In tal caso, la misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento per la prima proroga, del 30 per cento per la seconda proroga e del 40 per cento per le successive proroghe (secondo e terzo periodo);
la possibilità o di utilizzare le risorse finanziare attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali per trattamenti di sostegno del salario in deroga alla normativa vigente oppure di destinarle a programmi di reimpiego, sulla base di programmi predisposti dalle regioni, d’intesa con le province e con il supporto tecnica delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato[431].
La relazione tecnica non considera la norma in esame.
Al riguardo, è stata evidenziata la necessità di un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari delle norme, anche con riguardo alla sussistenza delle necessarie disponibilità sul Fondo per l’occupazione.
Credito d’imposta per nuovi investimenti e per assunzioni
Normativa vigente La legge n. 388/2000[432] ha introdotto delle agevolazioni fiscali, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti o nuove assunzioni di lavoratori. Le richiamate disposizioni sono state oggetto di numerosi interventi normativi resi necessari, tra l’altro, dall’esigenza di garantire la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalla fruizione dell’agevolazione. In particolare, la legge n. 289/2002[433] ha disposto che i contribuenti interessati possono fruire del beneficio solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate rilasciata a seguito di istanza presentata dal contribuente stesso. L’Agenzia delle entrate, alla quale è affidato il monitoraggio del credito d’imposta, rilascia le autorizzazioni in base all’ordine cronologico di ricezione delle istanze e in considerazione delle risorse finanziarie residue disponibili.
La norma interviene sulle modalità procedurali concernenti la concessione di agevolazioni al fine di incentivare nuovi investimenti e nuove assunzioni di personale disposta negli articoli 62 e 63 della legge n. 289/2002 .
In particolare, per quanto riguarda l’incentivazione agli investimenti, si dispone che le risorse derivanti da rinunce o da revoche sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all’agevolazione secondo l’ordine cronologico di presentazione, in precedenza non accolte per insufficienza di disponibilità.
In merito al beneficio relativo all’incremento del personale dipendente, si concede al contribuente la facoltà di presentare l’istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni.
Il contribuente si impegna, una volta ricevuta la concessione del beneficio a procedere all’assunzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Accesso al FAS per l’integrazione di filiera nel settore agricolo
Normativa vigente: l’articolo 66, comma 1, della legge finanziaria 289/2002 prevede che il Ministero delle politiche agricole promuova contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere per la realizzazione di programmi di investimenti interprofessionali. Tali iniziative promozionali sono finalizzate a favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare, nonché il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, e sono attuate nel limite finanziario complessivo fissato dal CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo) della stessa legge 289/2002.
L’articolo 10-ter, comma 8, del decreto-legge 203/2005[434] dispone che gli interventi di cui alla legge 700/1983 (Risanamento e sviluppo del settore bieticolo-saccarifero) ed alla legge 266/1997 (Sostegno alle attività produttive) possono accedere alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)[435] secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura, integra l’articolo 10-ter, comma 8, del decreto-legge 203/2005 prevedendo che gli interventi richiamati da detto articolo possano avere accesso alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in attuazione dell'articolo 66, comma 1, della legge finanziaria 289/2002 (quindi per favorire l'integrazione di filiera del sistema agroalimentare e per rafforzare i distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate).
La relazione tecnica e l’allegato 7 non considerano la norma.
Al riguardo il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni, nel presupposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate rechi le necessarie disponibilità a fronte degli interventi già previsti a legislazione vigente.
Si segnala peraltro che, successivamente all’approvazione della presente legge, l’articolo 01, comma 13, lettera b), del decreto legge 2/2006[436] ha previsto la copertura degli oneri recati dai commi 1, 2, 3 e 15 del medesimo articolo (misure in materia di previdenza agricola) mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate come rideterminato dalle tabelle D e F della legge finanziaria 266/2005. La copertura in questione, a valere sul FAS, è pari a 262 milioni di euro per l’anno 2006, 288 milioni per il 2007, a 315 milioni per il 2008 e a 113 milioni a decorrere dal 2009.
Risorse per accordi per lo sviluppo agroalimentare
Normativa vigente: l’articolo 2, comma 132-ter, della legge 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che per le finalità previste dalla medesima legge[437] l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa si avvalga dei propri fondi, eventualmente integrati con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate[438], secondo i criteri stabiliti dal CIPE .
La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura, sopprime la parte dell’articolo 2, comma 132-ter, della legge 662/1996 nella quale si prevede che l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa possa integrare i propri fondi con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
La relazione tecnica e l’allegato 7 non considerano la norma.
Al riguardo il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni, nel presupposto che l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare possa operare a valere sui propri fondi.
Incentivi per i servizi idrici integrati
Le norme prevedono che una quota – pari a 300 milioni di euro – della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate[439] sia destinata, come “riserva premiale” ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione ottimale del territorio, affidino, entro il 30 settembre 2006, il servizio idrico integrato a un soggetto gestore[440]. La riserva premiale dovrà compensare le spese in conto capitale e dovrà essere assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate[441].
Il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è stato istituito dall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289[442].
Il comma 1 dell’articolo 61 dispone anche l’assegnazione di risorse aggiuntive al Fondo per 400 milioni di euro per l'anno 2003, 650 milioni per l'anno 2004, e 7.000 milioni di euro per il 2005.
La tabella D allegata alla legge n. 266/2005[443] ha previsto, quali risorse aggiuntive per il FAS 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e 8.300 milioni di euro per l’anno 2008.
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo,si è evidenziata la necessità di chiarire se la disposizione debba intendersi
riferita ad una sola o a più annualità, se la nuova destinazione
“premiale” trovi capienza nell’ambito della dotazione aggiuntiva del FAS e se
la medesima nuova destinazione non rechi pregiudizio agli interventi già
previsti a legislazione vigente.
COMMA 417
Disposizioni in materia di agricoltura
La norma consente al CIPE di destinare parte delle risorse del Fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 3-ter del decreto legge n. 22/2005 (Interventi urgenti nel settore agroalimentare)[444] ad interventi volti alla ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli.
La tabella D allegata alla legge finanziaria in commento ha previsto un rifinanziamento del Fondo aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002[445] pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 8.300 milioni di euro per l’anno 2008.
La relazione tecnica non considera la disposizione.
Al riguardo, il Servizio del bilancio ha chiesto una conferma in merito alla compatibilità della nuova finalità con la realizzazione delle finalità cui sono attualmente destinate le risorse in questione.
COMMI 418-419
Premio di concentrazione alle imprese
Normativa vigente: l’articolo 9 del decreto legge 35/2005 (Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) attribuisce alle piccole e medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione un contributo nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze inerenti all'operazione di concentrazione. Il comma 1 dell’articolo 9 detta le condizioni per l’accesso al contributo; il comma 2 prevede – fra l’altro - che il contributo non sia concedibile nel caso in cui il processo di concentrazione interessi imprese tra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Per le richiamate finalità, il comma 3 stanzia 34 milioni per il 2005, 110 milioni per il 2006 e 57 milioni per il 2007, precisando che il contributo è concesso fino ad esaurimento di questi limiti di spesa.
Le norme :
dispongono che ai fini dell’accesso al contributo di cui all’articolo 9 del decreto legge 35/2005 la concentrazione si consideri realizzata anche attraverso (comma 418):
- il controllo di società di cui all’articolo 2359 del codice civile[446];
- la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività di direzione e coordinamento;
- la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice civile;
estendono il premio di concentrazione agli imprenditori agricoli (comma 419).
La relazione tecnica [447] precisa che le disposizioni in esame non incidono sullo stanziamento complessivo destinato al finanziamento del premio di concentrazione (fissato dall’articolo 9, comma 3, del decreto legge 35/2005) e che – tenuto anche conto delle procedure telematiche previste dalla medesima disciplina per il monitoraggio dell’utilizzo dei fondi disponibili – non possono determinare oneri in misura superiore a quanto a suo tempo autorizzato, salvo un più rapido esaurirsi delle risorse.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 7) non reca pertanto effetti finanziari riferiti alle disposizioni in esame.
Al riguardo il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni. Le norme in esame configurano infatti un’estensione a nuovi soggetti del premio di concentrazione previsto dal decreto legge 35/2005, beneficio che opera nell’ambito di un limite massimo di spesa annuale.
Ciò premesso, è stata tuttavia segnalata l’opportunità di acquisire elementi informativi sia in ordine alla platea delle imprese già rientranti – ai sensi della normativa vigente - nelle fattispecie ammesse al beneficio sia in ordine al presumibile impatto del presente ampliamento. Si ricorda, in proposito, che anche la relazione tecnica riferita al decreto-legge 35/2005 non aveva fornito una stima sulla platea delle imprese potenzialmente interessate ad accedere al beneficio.
COMMI 421-422
Agevolazioni per il biodiesel e Fondo per le filiere agro-energetiche
Normativa vigente – L’articolo 21, comma 6, del D. Lgs. 504/1995[448] ha previsto che nell'ambito di un programma della durata di sei anni (1° gennaio 2005-31 dicembre 2010) il biodiesel sia esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. La misura dell’agevolazione può essere rideterminata annualmente[449].
Il comma 6-bis del medesimo articolo 21 ha stabilito, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale e nell'ambito di un progetto sperimentale, accise ridotte applicabili su determinati prodotti impiegati come carburanti. Il progetto sperimentale è stato successivamente finanziato dalla legge 388/2000[450], che ne ha stabilito la durata in un triennio (2003-2005).
Il comma 6-ter ha rinviato ad un decreto del Ministro delle finanze la fissazione, entro un determinato limite complessivo di spesa (comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto), dei criteri di ripartizione dell'agevolazione di cui al comma precedente tra le varie tipologie e tra gli operatori.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 520, della legge finanziaria 311/2004 ha prolungato per due anni (2006 e 2007) il progetto sperimentale di cui al predetto comma 6-bis, (già previsto – come detto - per il triennio 2003-2005 dalla legge finanziaria 388/2000). Il comma 520 ha inoltre incrementato per il 2005 (riformulando l’art. 21, comma 6-ter, del predetto D. Lgs. 504/1995) l’importo delle risorse destinate allo scopo da 15,5 milioni a 73 milioni di euro annui, stanziando tale ultimo importo anche per gli anni 2006 e 2007.
Le norme:
integrano l'articolo 21, comma 6, del D. Lgs. 504/1995 prevedendo che nell’ambito del contingente di biodiesel esentato dall'accisa (200.000 tonnellate all’anno), una quota di 20.000 tonnellate sia utilizzata a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera (comma 421).
È previsto, inoltre, che la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale sia determinata con decreto ministeriale;
- nella misura massima di 10 milioni di euro, per aumentare fino a 20.000 tonnellate il contingente annuale di biodiesel esentato da accisa[451] nell’ambito del programma pluriennale 2005-2010;
- fino a 5 milioni di euro, per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole nel campo bioenergetico;
- per il restante importo, alla costituzione di un Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche.
La relazione tecnica non considera le norme.
L’Allegato 7 indica i seguenti effetti finanziari (di minore entrata per il comma 421 e di maggiore spesa in conto capitale per il comma 422):
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
||||
comma 421* |
-10 |
- |
- |
-10 |
- |
- |
-10 |
- |
- |
|
||||
comma 422** |
-5 |
- |
- |
-5 |
- |
- |
-5 |
- |
- |
|
||||
comma 422***
|
-42,5 |
- |
- |
-20 |
-22,5 |
- |
-20 |
-22,5 |
- |
|
||||
*Gli effetti di minore entrata ascritti al comma 421 sono riferiti alla previsione – contenuta nel successivo comma 422 – di un aumento, nel 2006, del contingente annuale di biodiesel esentato da accisa.
** Fondo ricerca bioenergia.
*** Bioetanolo – Fondo filiere agroenergetiche.
Al riguardo, il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni con riferimento al comma 421.
In ordine al comma 422, con riguardo agli effetti finanziari indicati nella versione definitiva dell’allegato 7, si osserva che in assenza di ulteriori precisazioni s’intende che le risorse disponibili per l’attuazione della norma (quota residua dell’importo di 73 milioni di euro non utilizzato nel 2005) ammontano complessivamente a 57,5 milioni, destinate nella misura di 10 milioni all’aumento del contingente di biodiesel esente da accisa, nella misura di 5 milioni a programmi di ricerca e nella misura di 42,5 milioni al finanziamento del Fondo per la promozione delle filiere agroenergetiche.
Si ricorda che in ordine al comma 422, al quale in una prima versione dell’allegato 7 non erano stati ascritti effetti finanziari, il Servizio bilancio aveva rilevato[452] che la norma:
determinava il venir meno di economie di spesa che si sarebbero realizzate al termine dell’esercizio 2005;
non recava indicazioni circa l’ammontare dell’importo che si presumeva di destinare al nuovo Fondo per le filiere agroenergetiche[453]. In proposito era stato osservato che non era stata conosciuta la situazione di utilizzo, alla fine del 2005, delle risorse stanziate per l’attuazione del predetto articolo 21, comma 6-ter, del D. Lgs. 504/1995. Tali indicazioni apparivano opportune anche in considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 520, della legge finanziaria 311/2004 reca risorse anche per gli anni 2006 e 2007 e che pertanto, qualora dovessero registrarsi anche per tali anni disponibilità non utilizzate, potrebbe determinarsi l’eventualità – subordinatamente all’intervento di una apposita norma – di proroga dell’attività del Fondo;
non forniva elementi in ordine alle modalità di costituzione e di funzionamento del Fondo per le filiere agroenergetiche, né circa l’ amministrazione - ed il corrispondente stato di previsione – presso cui lo stesso verrà istituito.
Si rammenta, peraltro, che la relazione tecnica riferita al testo della legge finanziaria 311/2004 (articolo 1, commi 521-22) aveva quantificato, per l’esenzione dall’accisa di un contingente annuale di biodiesel di 200 mila tonnellate, una perdita di gettito di 115,9 milioni di euro. Poiché - come detto - per fronteggiare l’incremento del predetto contingente entro il limite di ulteriori 20 mila tonnellate la norma in esame prevede un aumento dell’onere di 10 milioni di euro, si osserva che tale maggiore onere appare approssimativamente in linea con la precedente quantificazione, pure in presenza di una limitata sottostima[454]. Un’eventuale carenza di copertura può tuttavia essere esclusa dal momento che l’onere previsto dal comma 422 in esame è configurato quale limite massimo di spesa.
COMMA 423
Produzione di energia elettrica da parte di aziende agricole
Normativa vigente – Con riguardo al trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla produzione di energia elettrica effettuata dalle aziende agricole, la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 17 del 15 febbraio 2005 ha chiarito che, ai fini dell’imposizione diretta, tali attività sono tassabili analiticamente come redditi d’impresa ai sensi dell’articolo 56 del TUIR. Tali redditi non sarebbero, infatti, riconducibili alle categorie dei redditi agrari di cui all’articolo 32 del TUIR o dei redditi forfettizzati, derivanti da altre attività agricole, disciplinati dall’articolo 56-bis del TUIR.
La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato, è stata dapprima approvata in via definitiva (legge 266/2005) e poi successivamente integrata dall’articolo 2-quater, comma 11, del decreto-legge 2/2006[455].
Nell’attuale formulazione, risultante dalle integrazioni apportate – da ultimo - nell’ambito dell’esame parlamentare del predetto decreto-legge 2/2006, la norma dispone che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
a. La formulazione originaria della norma[456], alla quale era riferita la relazione tecnica, prevedeva un ambito applicativo più limitato dell’agevolazione in esame, disponendo:
- che l’agevolazione avesse ad oggetto la sola produzione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali effettuata dalle aziende agricole;
- che l’agevolazione consistesse nell’inquadramento della produzione elettrica nell’ambito del reddito agrario (con determinazione forfetaria – e non più analitica - del reddito[457]).
b. Con la seconda formulazione della norma (poi recepita nella legge 266/2005) sono stati modificati:
- l’ambito delle attività qualificabili come “connesse” (non più solo la produzione, ma anche la cessione di energia elettrica);
- le fonti ammesse all’agevolazione (non più solo i biocombustibili agro-forestali, ma in generale le “fonti rinnovabili” agro-forestali);
- il regime di inquadramento fiscale (non più inquadramento nell’ambito del reddito agrario, ma definizione della produzione di energia quale attività connessa produttiva di reddito agrario ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile).
c. L’attuale formulazione della norma (come modificata dal predetto decreto-legge 2/2006) estende ulteriormente l’ambito applicativo dell’agevolazione all’energia calorica (oltre che all’energia elettrica) e alle fonti fotovoltaiche (oltre che alle fonti rinnovabili agro-forestali).
La relazione tecnica (riferita alla formulazione originaria della norma[458]) assegna alla disposizione un effetto di minore entrata a titolo di IRPEF di 1,9 milioni di euro nel 2007 e di 1,1 milioni di euro annui dal 2008. La relazione tecnica precisa che la norma ha l’effetto di attrarre i redditi derivanti dall’attività di produzione di energia elettrica, ora tassabili come reddito d’impresa in base al criterio analitico, nell’ambito di applicazione dell’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.
Tale ultima disposizione prevede che per le attività dirette alla manipolazione, conservazione trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 32, comma 2, lett. c) del TUIR , ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.
La quantificazione si basa sui seguenti dati e parametri:
produzione di energia elettrica da biocombustibili agro forestali (2004) |
1 milione di megawatt |
Tariffa per megawatt |
71,41 euro |
Ammontare complessivo dei corrispettivi |
71,4 milioni di euro |
Redditività media (ricavi/reddito imponibile positivo) del settore agricolo (UNICO 2003) |
23% |
Aliquota marginale media IRPEF del settore |
20% |
Aliquota forfetaria ex art. 56-bis, co. 2, TUIR |
15% |
In base a tali parametri si stima una perdita di gettito annua per competenza a titolo di IRPEF di 1,1 milioni di euro [71,4 mln €*(23%-15%)*20%]. Alla quantificazione per il primo esercizio (1,9 milioni) si giunge applicando all’onere di competenza un acconto del 75%.
La relazione tecnica(riferita alla seconda formulazione della norma, poi recepita nella legge 266/2005[459]) assegna alla disposizione un effetto di minore entrata a titolo di IRPEF pari a 3,3 milioni di euro nel 2007 e a 1,9 milioni di euro annui dal 2008. La quantificazione è basata sui medesimi dati posti alla base della precedente stima, con la sola modifica riguardante il coefficiente di redditività dei corrispettivi delle operazioni soggette a tassazione (=15% nella precedente versione del testo; 10% nella versione recepita con la legge 266/2005). In base a tali parametri, il nuovo calcolo è così effettuato: 71,4 mln € *(23%-10%)*20% = perdita annuale di gettito IRPEF per competenza 1,9 milioni.
Applicando all’onere di competenza un acconto del 75% si ottiene la quantificazione per il primo esercizio (3,3 milioni).
L’Allegato 7 (riferito alla seconda formulazione della norma poi recepita nella legge 266/2005)[460], indica i seguenti effetti finanziari di minore entrata:
(mln di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
||||
comma 423* |
- |
5,2 |
3 |
- |
5,2 |
3 |
- |
5,2 |
3 |
|
||||
*Biocombustibili–reddito agrario.
Si segnala che, con riferimento al comma 423 in esame (nel testo risultante dall’esame parlamentare della legge finanziaria 2006[461]) , la circolare dell’Agenzia delle entrate 6/2006 ha fornito le seguenti precisazioni[462]:
Campo di applicazione: Per “fonti rinnovabili agro-forestali” si intendono le biomasse e i materiali organici utilizzati a fini energetici, le colture energetiche dedicate sia arboree sia erbacee, i residui agricoli e forestali.
Imposte sui redditi: il comma 423, dato il tenore letterale della disposizione, fa inequivocabilmente rientrare i relativi redditi fra i redditi agrari stimati catastalmente. Infatti vengono superate, limitatamente a questa tipologia di attività, le disposizioni generali relative alla tassazione dei redditi ottenuti dalle attività di fornitura di beni o servizi (soggetti alla disciplina dei redditi d'impresa determinati analiticamente[463] o assoggettabili al regime forfetario di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del TUIR).
Disciplina IVA: il comma 423 ha effetti solo ai fini delle imposte sui redditi e non anche ai fini dell'IVA, in ordine alla quale l'art. 34-bis del DPR 633/1972[464] prevede (per gli imprenditori agricoli esercenti le attività agricole connesse di cui all'art. 2135 del c.c. dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi) un regime forfetizzato di detrazione dell'IVA[465] limitatamente alle cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I, allegata al DPR 633/1972.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la norma in esame modifica il regime di tassazione della produzione di energia elettrica da parte di aziende agricole. Il testo che, a conclusione dell’esame parlamentare, ha disposto l’inquadramento di tale attività nell’ambito agricolo scaturisce da successive variazioni (di cui si è dato conto nella presente nota), con le quali si è provveduto a mutare sia l’inquadramento fiscale dell’attività in parola (sottoposta, in un primo testo, al regime forfetario e nel testo definitivo al regime catastale) sia l’ambito applicativo dell’agevolazione (progressivamente esteso ad ulteriori attività e ad ulteriori fonti di produzione). A tali modifiche, alle quali sono ascritti effetti onerosi crescenti, è corrisposta una variazione della quantificazione dell’onere a regime, stimato nella prima versione in 1,1 milioni di euro e successivamente - nella formulazione approvata con la legge 266/2005[466] - in 3 milioni di euro (allegato 7).
Ciò premesso, si osserva che :
con riferimento alla formulazione della norma recepita nel testo della legge finanziaria 266/2005[467], la quantificazione riportata nell’allegato 7 (3 milioni di euro annui per competenza) è superiore rispetto alla stima contenuta nella corrispondente relazione tecnica (1,9 milioni all’anno per competenza);
tale ultima quantificazione non è stata successivamente aggiornata in corrispondenza dell’ulteriore modifica intervenuta con l’approvazione dell’articolo 2-quater, comma 11, del decreto-legge 2/2006. Non è chiaro, quindi, se l’onere di 3 milioni di euro annui per competenza possa essere considerato congruente rispetto alle ulteriori variazioni introdotte nel testo (relative, come detto, all’ambito applicativo dell’agevolazione[468]) o se, al contrario, queste possano determinare effetti di minore gettito superiori a quelli ascritti, dall’allegato 7, alla disposizione approvata nell’ambito della legge finanziaria 266/2005.
COMMA 425
Remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ippiche
Normativa vigente - L’articolo 12 del regolamento DPR 169/1998 prevede in via generale che quote dell'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli siano destinate all'UNIRE, al montepremi e al finanziamento delle provvidenze per l'allevamento. In particolare, il comma 2, lettera d), dispone che l’UNIRE destini quota dei proventi derivanti dalle scommesse – fra l’altro – alla remunerazione degli ippodromi per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse.
La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura[469], reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 2, lettera d), del DPR 169/1998: quest’ultima va interpretata nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse abbia ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE.
Al riguardo, il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che la disposizione in esame sembra determinare un contenimento dei costi da remunerazione per l’UNIRE[470].
Destinazione di risorse per l’attività dell’ISMEA
La norma - nel modificare l’articolo 1-quinquies del D.L. 182/2005 - autorizza l’ISMEA ad utilizzare le risorse del Fondo per le agevolazioni per le aziende agricole montane[471] non più per fini di garanzie creditizie in agricoltura[472] ma per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Al riguardo, benché la norma si limita a stabilire una diversa destinazione di risorse finanziarie, è stato richiesto un chiarimento circa le nuove finalità a cui le stesse sono destinate.
COMMA 430
Proroga delle convenzioni per svolgere attività socialmente utili
La norma autorizza il Ministro del lavoro, limitatamente al 2006 e con oneri a carico del Fondo per l’occupazione, rifinanziato, per tali finalità, per un importo pari a 49 milioni di euro (provvedendo al relativo onere mediante riduzione, per l’importo di 150 milioni di euro, per l’anno 2006, del Fondo per le aree sottoutilizzate), a:
a) prorogare, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente in materia di LSU, direttamente con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva relativamente a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità dei comuni da almeno un triennio.
In presenza di tali convenzioni, la norma dispone la proroga dal 31 dicembre 2005[473] al 31 dicembre 2006 del termine entro il quale le risorse del Fondo per l’occupazione, impegnate per attività socialmente utili, sono destinate al pagamento degli assegni e dei sussidi[474];
b) stipulare, nel limite complessivo di 1 milione di euro, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili per l’attuazione di misure di politica attiva relativamente a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità, da almeno sette anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti.
Si segnala che non appare chiaro il riferimento alla erogazione del contributo previsto dall’articolo 3, comma 82 della legge n. 350/2003 e dall’articolo 1, comma 263, della legge n. 311/2004, dal momento che tali disposizioni si limitano a prorogare il termine per la stipula delle convenzioni, analogamente a quanto disposto dalla norma in esame.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiori spese in conto capitale[475]:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
-29 |
0 |
0 |
-29 |
0 |
0 |
-29 |
0 |
0 |
Nulla da osservare al riguardo, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
Disposizioni per la tutela dell'ambiente
La normadispone la confluenza, a decorrere dal 2006, del Fondo per la tutela ambientale nel Fondo per la difesa del suolo e la tutela ambientale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Stabilisce, inoltre, che il 50 per cento delle risorse deve essere utilizzato per la prevenzione di rischi idrogeologici di cui al decreto legge n. 180/1998[476].
La relazione tecnicanon considera la disposizione.
Al riguardo, il Servizio bilancio ha chiesto conferma al Governo in merito alla compatibilità della destinazione di risorse prevista dalla norma rispetto al perseguimento delle altre finalità istituzionali del Fondo.
Disposizioni in materia di bonifiche e danno ambientale
Le normerecano disposizioni in materia di:
1) stipula di accordi di programma per la bonifica delle aree inquinate per le quali sono in corso procedure fallimentari (commi da 434 a 437);
2) disciplina generale in materia di danno ambientale (commi da 439 a 443 e commi 449-450).
In proposito si segnala che il recente parere della Commissione bilancio sullo “Schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale” (596) ha evidenziato, in materia di risarcimento del danno e di sistema delle bonifiche; “il rischio di un possibile affievolimento dei presidi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa quella recentemente inserita dalla legge finanziaria per il 2006, a tutela della finanza pubblica”.
In merito agli accordi di programma di cui al punto 1) si dispone, tra l’altro, che:
- negli accordi deve essere individuato il soggetto pubblico al quale, decorsi 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento e in mancanza di interventi attinenti alla messa in sicurezza e alla bonifica del suolo, deve essere trasferita la proprietà dell’area (comma 436);
- è fatta salva la disciplina vigente in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l’inquinamento (comma 437);
- le somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito di sottoscrizione di accordi transattivi sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente (comma 438)[477].
In merito alla disciplina generale in materia di danno ambientale, di cui al punto 2) si dispone, tra l’altro, che:
- nei casi di accertamento di danno ambientale, gli organi pubblici preposti avviano le procedure di ripristino a carico del responsabile; ove quest’ultimo non provveda nei termini, il Ministro dell’ambiente e del territorio, con apposita ordinanza, ingiunge il pagamento del valore economico accertato del danno (comma 439), la cui quantificazione avviene sulla base di specifiche modalità (comma 440). Per la riscossione delle somme si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. n. 112/1999[478] (comma 441). Avverso l’ordinanza è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (comma 443);
- dalla disciplina in argomento sono esclusi i danni ambientali relativi a procedure transattive in essere alla data del 1° gennaio 2006 a condizione che trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, nonché quelli relativi a situazioni di inquinamento per le quali è in corso una procedura di bonifica ai sensi del d.lgs. n. 22/1997[479] (comma 442);
- le somme riscosse per risarcimento danno ambientale sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per il finanziamento, anche in via di anticipazione, di interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale (commi 449 e 450).
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo, per quanto concerne gli accordi di programma, il Servizio bilancio ha chiesto chiarimenti in merito alle implicazioni finanziarie del comma 436, al fine di precisare se si tratti o meno di trasferimento a titolo oneroso e in tale ultimo caso, in merito alle risorse con le quali far fronte a tale eventuale onere.
Con riferimento, invece, alla disciplina generale del danno ambientale, il Servizio bilancio ha chiesto precisazioni in merito agli effetti finanziari del comma 449. Infatti, la norma prefigura un nuovo intervento di spesa – i cui effetti non sono peraltro scontati nell’allegato 7 – da finanziare mediante somme derivanti dalla riscossione dei crediti per danno ambientale, che sembrerebbero, almeno in parte, già previste sulla base della legislazione vigente e attualmente non finalizzate agli interventi in esame.
Inoltre, è stato chiesto un chiarimento circa l’eventualità che la nuova disciplina sul risarcimento del danno sia suscettibile di determinare minori introiti per la pubblica amministrazione. Ciò anche con riferimento alle procedure transattive in corso di perfezionamento al 1° gennaio 2006 che risultano escluse dalla nuova disciplina, se portate a termine entro il 28 febbraio 2006.
Disciplina fiscale dell’indennità di occupazione di terreni con determinate caratteristiche
Normativa vigente L’articolo 35 del D.P.R. n. 327 del 2001[480] stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati redditi diversi le indennità di esproprio, i corrispettivi per cessione volontaria e i risarcimenti del danno per acquisizione coattiva, inclusi gli interessi per ritardato pagamento, riscossi da persone fisiche non esercenti attività d’impresa relativamente a terreni situati nelle zone A, B, C, D[481] sui quali sia stata realizzata un’opera pubblica (commi 1 e 6). Ai sensi del medesimo comma 6, inoltre, sono considerati redditi diversi anche le indennità di occupazione.
La normareca disposizioni di carattere interpretativo in merito al regime di tassazione, ai fini IRPEF, delle indennità di occupazione di cui all’articolo 35, comma 6, del D.P.R. n. 327 del 2001. In particolare, viene precisato che le indennità di occupazione sono considerate redditi diversi solamente se percepite in relazione a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C o D. In altre parole, le indennità di occupazione riferite a terreni situati nelle zone E ed F non devono considerarsi redditi diversi e, pertanto, non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo, si è evidenziata la necessità di chiarire se dalla norma possano derivare effetti di riduzione di gettito.
COMMI 445- 448
Proroga dei finanziamenti per eventi alluvionali del novembre 1994
Le norme modificano l’articolo 1-bis, del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220[482] prevedendo che la durata dei finanziamenti concessi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionale del mese di novembre 1994 - proprietari di immobili nell’ambito del territorio delle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana - sia fissata in venticinque anni anziché quindici anni (comma 445).
All’attuazione degli interventi previsti dal comma 445si provvede nei limiti delle risorse disponibili presso il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a.[483] e presso il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. -Artigiancassa[484] (commi 446 e 447).
Le disposizioni prevedono infine che eventuali esigenze di trasferimento tra Mediocredito centrale S.pa. e Artigiancassa saranno autorizzate preventivamente dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro (comma 448).
La relazione tecnica non quantifica la norma.
Al riguardo,il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni, in considerazione del fatto che la proroga deve effettuarsi nell’ambito delle risorse disponibili e nel presupposto che la proroga medesima sia subordinata alle effettive disponibilità presso Mediocredito centrale S.p.A. e Artigiancassa S.p.A.
Finanziamento di infrastrutture per l’Autorità portuale di Manfredonia
La norma dispone che le risorse stanziate per le infrastrutture diportistiche nelle aree del Basso Adriatico, per le quali alla data del 1° gennaio 2006 non sia stato adottato alcun provvedimento di attuazione, devono essere destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali per l’Autorità portuale di Manfredonia.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo, il Servizio del bilancio non ha formulato osservazioni, nel presupposto che restino fermi i vincoli di spesa previsti dall’Autorità portuale stabiliti dalla legge n. 311 del 2004[485].
Normativa vigente L’articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge n. 138/2002[486] dispone la facoltà per l’ANAS di subconcedere ad una o più società da essa costituite i propri compiti di gestione e manutenzione relativamente a tratte stradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo.
La norma estende la richiamata facoltà di subconcessione da parte dell’ANAS anche relativamente alle tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a corrispettivi di servizi.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo, il Servizio del bilancio non ha formulato osservazioni.
COMMI 454-465
Le norme intervengono, da un lato, al fine di razionalizzare e contenere l’intervento dello Stato in relazione a provvidenze in favore di imprese editrici (commi da 454 a 461), dall’altro, allo scopo di prevedere ulteriori interventi agevolativi in favore delle stesse imprese (commi da 462 a 465).
In particolare, per quanto riguarda le misure di razionalizzazione, si prevede che:
· a decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, alle imprese editoriali non è più corrisposta l’anticipazione[487], pari al 50 per cento dei contributi[488] spettanti per l’anno precedente. I contributi sono, peraltro, erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento (comma 454, inserito nel corso dell’esame al Senato);
· a decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo di alcuni contributi previsti a sostegno delle imprese editoriali[489], i costi per le collaborazioni, anche giornalistiche, sono ammessi fino al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili (comma 455);
· a decorrere dal 1° gennaio 2002 alcune categorie di pubblicazioni sono escluse dalla possibilità di cumulare più contributi per una medesima pubblicazione[490] (comma 456);
· a decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, sia elevato da 3 a 5 anni il requisito temporale[491] che le imprese editrici di giornali quotidianidevono possedere per l’accesso ai contributi medesimi (comma 457);
· a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini dell’accesso ad alcuni contributi[492] per l’editoria, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti o poligrafici (comma 458);
· le agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 2-bis, della legge 250/1990[493] si applicano solo alle imprese che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai predetti contributi (comma 459);
· a decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi per l’editoria[494] sono riconosciuti solo alle imprese proprietarie della testata per la quale si richiedono i contributi e alle società cooperative editrici i cui soci non partecipino ad altre cooperative richiedenti i medesimi contributi (comma 460). Una modifica introdotta nel corso dell’esame presso il Senato ha stabilito che i nuovi requisiti richiesti non si applicano alle imprese che, alla data di entrata in vigore delle norme, abbiano già maturato il diritto ai contributi;
· le imprese che richiedono i contributi per l’editoria[495] decadono dal diritto ai contributi medesimi qualora non trasmettano l’intera documentazione necessaria entro un anno dalla richiesta (comma 461).
Nel corso dell’esame presso il Senato è stata soppressa la norma che configurava alcuni contributi[496] concessi alle imprese editoriali come limiti di spesa disponendo che in caso di insufficienza degli stanziamenti i contributi siano proporzionalmente ridotti tra tutti gli aventi diritto.
Gli ulteriori interventi agevolativi disposti sono i seguenti:
· l’entità del contribuito riservato all'editoria periodica per non vedenti[497] è fissata in 1 milione di euro (comma 462);
· alle finalità proprie del Fondo per le agevolazioni di credito delle imprese editoriali presso la Presidenza del Consiglio[498] sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008 (comma 463);
· il limite massimo degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese editrici fino a tutto il dicembre 2004[499], è incrementato di 20 milioni di euro (comma 464);
· il contributo per copia stampata, riconosciuto alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, è elevato da 200 lire a 0,20 centesimi di euro (comma 465).
La relazione tecnica, senza fornire elementi di dettaglio, si limita a quantificare l’effetto derivante dalle norme contenute nei singoli commi.
I risparmi attesi sono riepilogati nella tabella che segue:
(euro)
Comma 455 |
5.000.000 |
Comma 456 |
15.000.000 |
Comma 457 |
5.000.000 |
Comma 458 |
1.000.000 |
Comma 459 |
5.000.000 |
Comma 460 |
3.000.000 |
Comma 461 |
2.000.000 |
Totale risparmi |
36.000.000 |
La relazione tecnica, inoltre, chiarisce che scopo della norma di cui all’ex comma 1 dell’articolo 63, soppressa nel corso dell’esame, sarebbe stato quello di non riconoscere ai contributi indicati la natura di diritto soggettivo. Pertanto alla norma erano da ricondurre effetti di contenimento delle spese previste a legislazione vigente in quanto, in assenza di tale disposizione, l'amministrazione deve necessariamente provvedere ad integrare le risorse per soddisfare le richieste eccedenti la dotazione dello stanziamento.
La relazione precisa inoltre che sono fonte di nuovi oneri le disposizioni di cui ai commi da 462 a 464, che determinano gli effetti di seguito riepilogati:
(euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Comma 462 |
510.000 |
510.000 |
510.000 |
Comma 463 |
20.000.000 |
10.000.000 |
5.000.0000 |
Comma 464 |
20.000.000 |
0 |
0 |
Totale spese |
40.510.000 |
10.510.000 |
5.510.000 |
Non sono considerati oneri in relazione alla disposizione che aumenta il contributo per copia stampata, riconosciuto alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali (comma 465). La relazione tecnica non fornisce indicazioni in merito ma è presumibile che in virtù della norma che configurava lo stanziamento per i contributi all’editoria come tetto di spesa, poi soppressa nel corso dell’esame al Senato[500], la maggior agevolazione fosse destinata a non produrre effetti.
L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Razionalizzazione contributi
|
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
Editoria non vedenti |
-0,51 |
-0,51 |
-0,51 |
-0,51 |
-0,51 |
-0,51 |
-0,51 |
-0,51 |
-0,51 |
Credito agevolato |
-20,0 |
-10,0 |
-5,0 |
-20,0 |
-10,0 |
-5,0 |
-20,0 |
-10,0 |
-5,0 |
Credito di imposta |
-20,0 |
0 |
0 |
-20,0 |
0 |
0 |
-20,0 |
0 |
0 |
Al riguardo, come osservato dal Servizio bilancio[501], non sono noti i parametri in base ai quali sono stati quantificati gli effetti finanziari ascritti alle disposizioni; la relazione tecnica, infatti, si limita ad indicare l’effetto finanziario derivante dalle norme (minori spese per i commi da 455 a 461, maggiori spese per i commi da 462 a 464) e non esplicita i dati e i parametri in base ai quali tali effetti sono stati quantificati. L’acquisizione di tali informazioni sarebbe opportuna anche in considerazione del fatto che la soppressione della norma che vincolava l’erogazione dei contributi alla capienza degli stanziamenti è suscettibile di incidere in senso negativo sia sui risparmi di spesa, sia sul prodursi di maggiori oneri: ciò in quanto l’erogazione dei contributi medesimi risulta ora prefigurata, in sostanza, come un diritto soggettivo degli interessati che siano in possesso dei requisiti richiesti.
A tale fine, il Servizio bilancio ha segnalato l’opportunità, per le norme che intervengono sui benefici concernenti gli anni precedenti al 2006, di indicare - ove presenti - gli effetti finanziari relativi a ciascuno di tali anni.
E’ stato inoltre rilevato, con riferimento al comma 461, che stabilisce la decadenza dal diritto ai contributi a danno delle imprese editrici che non provvedono a trasmettere l’intera documentazione necessaria entro un anno dalla richiesta, che non appare prudenziale, in assenza di specifiche indicazioni, l’iscrizione in bilancio di risparmi a fronte di una norma con natura sanzionatoria.
Infine, con riferimento al comma 464, che incrementa il limite massimo degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese editrici, non è chiaro se lo stanziamento addizionale sia stato determinato in relazione agli eventuali maggiori oneri emersi dall’applicazione della norma agevolativa[502]. In tal caso, peraltro, va rilevato che mentre l’agevolazione al credito d’imposta è stabilita fino all’anno 2008, l’incremento dello stanziamento è disposto fino al 2005.
Addizionale sulla produzione e distribuzione di materiale pornografico
Le norme, introdotte in Commissione alla Camera ed in seguito ampiamente modificate in Assemblea, istituiscono un’addizionale del 25 per cento sul reddito delle imprese, degli esercenti arti e professioni, nonché su quello prodotto in forma associata derivante dall’attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza.
L’addizionale è indeducibile dalle imposte sui redditi e si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi e compensi derivanti da tali attività, rispetto all’ammontare totale dei ricavi e compensi[503]. Per tutte le modalità riguardanti la dichiarazione, il versamento, l’accertamento, la riscossione dell’addizionale si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell’addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame nel periodo d’imposta precedente.
Per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ed ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o prodotta su supporto informatico o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con apposito DPCM.
Le norme prevedono, inoltre, un aumento dell’aliquota IVA dal 10 al 20 per cento sui corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico.
L’Allegato 7 attribuisce alle disposizioni i seguenti effetti di maggior gettito:
(mln di euro)
Effetti |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno Settore statale |
Indebitamento netto |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Addizionale + IVA |
155,8 |
147,3 |
183,5 |
155,8 |
147,3 |
183,5 |
155,8 |
147,3 |
183,5 |
La relazione tecnica stima un maggior gettito per competenza a titolo di addizionale pari a 121 milioni di euro nel 2005, 133 milioni di euro nel 2006 ed a 147 milioni di euro nel 2007.
La stima si basa sui seguenti parametri:
Valore del fatturato globale del mercato pornografico nel 2004 (Fonte: Eurispes- IV° Rapporto sulla pornografia, anno 2005) |
1.101 milioni di euro |
Tasso annuo di crescita del fatturato |
10 per cento |
Redditività media delle imprese del settore (Fonte Cerved 2003) |
40 per cento |
Aliquota addizionale |
25 per cento |
Per cassa, ai fini della determinazione dell’acconto effettivo, si è considerata una redditività del 90 per cento per le imprese di settore.
Ai fini del calcolo dell’incremento del 10 per cento dell’aliquota IVA sui corrispettivi per la ricezione di programmi di contenuto pornografico, la relazione tecnica stima un maggior gettito in ragione d’anno di 25 milioni euro.
La quantificazione si basa sul dato di fatturato nel 2004 del settore interessato[504] (televisioni digitali, satellitari e web television), pari a 247 milioni di euro.
Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera ha osservato che la quantificazione proposta poteva recare elementi di sovrastima in relazione al dato di partenza utilizzato, riferito al fatturato dell’intero settore e, quindi, anche ad attività non esplicitamente considerate nell’elenco contenuto nella norma, nonché alle possibili difficoltà applicative connesse all’elevata incidenza della tassa introdotta.
Tali perplessità sono state ribadite dal Servizio bilancio del Senato che ha segnalato, in particolare, l’assenza nelle norme di un criterio discriminatorio atto ad individuare il contenuto pornografico dei materiali e la facile possibilità di eludere l’imposta. Ha, inoltre, segnalato che l’onerosità del prelievo, incrementando il costo dei prodotti, potrebbe non garantire le percentuali di crescita del fatturato di settore ipotizzate nella quantificazione.
COMMA 468
Personale delle società concessionarie della riscossione
Normativa vigente: L’articolo 3, comma 24, del decreto legge n. 203 del 2005, prevede che fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a. o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie del servizio di riscossione possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali.
La norma[505], dispone che se la titolarità delle attività di cui al comma 24 dell’articolo 3 del decreto legge n. 203 del 2005 non è trasferita alla Riscossione S.p.a. o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tale attività è trasferito, con le stesse garanzie previste per il personale delle aziende di riscossione partecipate da Riscossione S.p.a., ai soggetti che esercitano le medesime attività.
Al riguardo, non sono state formulate osservazioni in quanto dalla disposizione non sembrano derivare maggiori oneri, anche indiretti, a carico degli enti locali per i quali l’attività di riscossione è svolta.
COMMI 469- 472
Rivalutazione volontaria dei beni d’impresa
Le norme prevedono che la rivalutazione volontaria, introdotta dagli articoli da 10 a 16 della legge n. 342 del 2000[506], possa essere eseguita, con riferimento ai beni[507], ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al successivo comma 473, ed alle partecipazioni[508] risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scada successivamente al 1° gennaio 2006.
Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione
Sui maggiori valori è dovuta un’imposta sostitutiva del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili.
L’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione nel termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta in riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
E’ previsto, inoltre, (comma 472)[509] che il saldo di rivalutazione derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui sopra possa essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva del 7 per cento. Tale imposta deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, in base ai seguenti importi:
· 10 per cento nel 2006;
· 45 per cento nel 2007;
· 45 per cento nel 2008.
I saldi di rivalutazione assoggettati ad imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito d’impresa.
La relazione tecnica assegna alle disposizioni in materia di rivalutazione (commi 469-471) i seguenti effetti di gettito per cassa[510]. Tali effetti sono di maggiore entrata a titolo di imposta sostitutiva; di minore entrata a titolo di IRES e 4di IRAP, in relazione alle minori plusvalenze realizzate nel caso di cessione dei cespiti rivalutati e di maggiori quote di ammortamento dedotte.
(mln di euro)
Cassa |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Imposta sostitutiva |
601,7 |
|
|
|
IRES (plusvalenze e ammortamenti |
|
|
|
-481,4 |
IRAP (ammortamenti) |
|
|
|
-71,7 |
Totale |
601,7 |
|
|
-553.1 |
L’Allegato 7 relativo agli effetti sui saldi di finanza pubblica registra il solo effetto di maggiore entrata relativo al 2006, essendo l’esercizio 2009, dal quale decorrono gli effetti di minore entrata[511], esterno al periodo di previsione.
La relazione tecnica considera i risultati conseguiti in seguito alle rivalutazioni effettuate ai sensi della legge n. 488 del 2001, che consentiva la rivalutazione nell’esercizio 2001 dei beni presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000. tale provvedimento, infatti, presentava modalità simili relativamente alla decorrenza differita del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati (secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la valutazione è stata eseguita).
In base alle dichiarazioni UNICO 2002 presentate dalle società di capitali ed enti commerciali, dalle società di persone e dalle persone fisiche risultano i seguenti ammontari di rivalutazione:
Beni ammortizzabili 1.500 milioni di euro
Beni non ammortizzabili 600 milioni di euro
Partecipazioni 80 milioni di euro
Quanto al riconoscimento fiscale di beni già rivalutati in sede civilistica si sono avuti i seguenti risultati:
Beni ammortizzabili 150 milioni di euro
Beni non ammortizzabili e partecipazioni 75 milioni di euro
Sussistono tuttavia, in base a quanto afferma la relazione tecnica, taluni elementi che fanno ritenere che le adesioni alla rivalutazione in esame possano risultare superiori a quelle riscontrate in relazione alle analoghe norme del 2001. In particolare:
- il provvedimento in esame interviene dopo due anni dall’ultima rivalutazione (articolo 2 della legge n. 350 del 2003), mentre le norme della 488 del 2001 seguivano di un anno la rivalutazione disposta dalla legge n. 342 del 2000;
- negli ultimi esercizi si è verificato un notevole incremento del valore dei beni immobili, strumentali e non, con corrispondente incremento della base potenzialmente rivalutabile;
- dal 2005 le imprese che applicano gli IAS sono tenute ad adottare nella valutazione dei beni il principio del fair value: l’adozione di tale principio non è tuttavia riconosciuta fiscalmente. Le imprese avrebbero pertanto interesse ad adeguare anche fiscalmente il valore dei beni, al fine di evitare un costoso doppio binario;
- analoghe esigenze di riallineamento tra valori civilistici e valori fiscali possono derivare dall’obbligo di disinquinamento dei bilanci derivante dalla riforma del diritto societario;
- le nuove aliquote di imposta sostitutiva sono notevolmente inferiori a quelle previste nei precedenti provvedimenti.
In considerazione di tali elementi, la relazione tecnica stima un importo rivalutabile di circa 5,2 miliardi di euro. Sulla base di tale stima, gli effetti di gettito in termini di competenza, considerando le aliquote dell’imposta sostitutiva del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, sono i seguenti:
(mln di euro)
Competenza |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Imposta sostitutiva |
601,7 |
|
|
|
IRES (plusvalenze e ammortamenti) |
|
|
|
-275,1 |
IRAP (ammortamenti) |
|
|
|
-38,8 |
Totale |
601,7 |
|
|
-313,9 |
La relazione tecnica[512] assegna alle disposizioni in materia di affrancamento dei saldi di rivalutazione (comma 472) un effetto neutrale nel triennio ai fini dei saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica in particolare precisa che tale effetto è la risultante dei seguenti andamenti:
- maggior gettito a titolo di imposta sostitutiva per la rivalutazione. Si stima in particolare che la possibilità di liberare i saldi di rivalutazione previo pagamento dell’imposta sostitutiva del 7 per cento in luogo dell’imposizione piena possa indurre ulteriori adesioni alla rivalutazione;
- maggior gettito a titolo di imposta sostitutiva per l’affrancamento dei saldi attivi da rivalutazione;
- riduzione di gettito IRES ed IRAP conseguente alle maggiori deduzioni fiscali fruibili.
Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera ha osservato, in particolare, che, quanto agli elementi elencati dalla relazione tecnica a sostegno di un maggior interesse da parte dei contribuenti alla rivalutazione in esame, non risultavano sufficientemente valutate, ai fini del tasso di adesione, alcune circostanze la cui considerazione avrebbe potuto operare nel senso opposto.
Si tratta dei seguenti elementi:
- il lungo periodo intercorrente tra l’effettuazione della rivalutazione con il versamento dell’imposta sostitutiva e la percezione dei relativi benefici fiscali, che richiederebbe comunque la gestione amministrativamente onerosa di un doppio binario contabile e porterebbe ad includere nell’ambito dei beni suscettibili di rivalutazione i soli beni per i quali si preveda una permanenza temporale nell’ambito dell’impresa tale da consentire il recupero dei successivi vantaggi fiscali;
- il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva, senza la possibilità di rateizzazione prevista invece dai precedenti analoghi provvedimenti.
Infine si segnalava che, poiché il saldo attivo risultante dalla rivalutazione deve essere imputato a capitale o accantonato in una riserva speciale, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, per le imprese che effettuano la rivalutazione e non si avvalgono della possibilità di affrancare i relativi saldi attivi si sarebbe determinato un incremento del patrimonio netto contabile.
Tale circostanza avrebbe inciso sui parametri fissati ai fini della thin capitalization e del pro rata patrimoniale di cui agli articoli 97 e 98 del TUIR, elevando la soglia di deducibilità della remunerazione dei finanziamenti erogati dai soci, con effetti negativi sul gettito IRES.
Nella Nota di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio[513], l’Amministrazione finanziaria ha chiarito quanto segue:
il rinvio al terzo esercizio successivo per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori ed il pagamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva non dovrebbero disincentivare l’adesione in considerazione delle ridotte aliquote previste per la rivalutazione;
non si è tenuto conto degli effetti indiretti sulla thin capitalization ed il pro rata patrimoniale in quanto ritenuti di scarsa rilevanza quantitativa e di carattere compensativo.
COMMI 473- 476
Rivalutazione volontaria delle aree fabbricabili
Le norme estendono la disciplina in materia di rivalutazione facoltativa, introdotta dagli articoli da 10 a 15 della legge n. 342 del 2000, alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali in seguito alla demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
Tali beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004. La rivalutazione, che deve essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo, deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tale fine si considerano in distinte categorie le aree fabbricabili aventi diversa destinazione urbanistica.
La rivalutazione si effettua a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area, anche previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione.
Sui maggiori valori è dovuta un’imposta sostitutiva nella misura del 19 per cento che deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi, secondo i seguenti importi: 40 per cento nel 2006, 35 per cento nel 2007 e 25 per cento nel 2008.
L’Allegato 7 assegna alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi:
(mln di euro)
Effetti finanziari |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Maggiori entrate |
310,7 |
34,2 |
36,7 |
310,7 |
0,3 |
18,4 |
310,7 |
0,3 |
18,4 |
Maggiori spese[514] |
0,0 |
-33,9 |
-18,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
La relazione tecnica quantifica i singoli effetti delle disposizioni per cassa[515] come segue:
(mln di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Imposta sostitutiva |
266,2 |
232,9 |
166,4 |
|
Maggiore IVA |
44,5 |
26,7 |
17,8 |
|
Minore IRES/IRE |
|
-225,4 |
-147,5 |
-158,1 |
Minore IRAP |
|
-33,9 |
-18,3 |
-18,3 |
Totale |
310,7 |
0,3 |
18,4 |
-176,4 |
Ai fini della quantificazione in termini di gettito, la relazione tecnica ipotizza che siano interessate alla rivalutazione le imprese che intendono cedere le aree fabbricabili, in relazione al risparmio di imposte che le medesime realizzerebbero in termini di minori plusvalenze, nel caso di rivalutazione di aree costituenti immobilizzazioni o in termini di minori ricavi, nel caso di rivalutazione di aree costituenti “beni merce”.
In particolare si ipotizza che :
· nel periodo di vigenza dell’agevolazione sia rivalutato un valore di aree edificabili in misura pari a cinque volte il flusso annuo tendenziale di cessioni poste in essere, anche alla luce del periodo di cinque anni per l’utilizzazione edificatoria indicato dalla norma;
· una volta riconosciuti gli effetti fiscali della rivalutazione, sussista una quota di contribuenti che anticipano la cessione delle aree, rispetto a quanto pianificato a legislazione vigente.
La relazione tecnica individua i seguenti effetti ascrivibili alle norme in esame:
· maggiori entrate a titolo di imposta sostitutiva che si realizzano per competenza nell’esercizio nel cui bilancio si effettua la rivalutazione e per cassa nei tre esercizi successivi, in seguito alla rateizzazione obbligatoria;
· minori entrate a titolo di IRES/IRE a causa dei minori ricavi per la cessione di beni merce o di minori plusvalenze nel caso di cessione di beni patrimoniali. Nel caso di ricavi, la perdita di gettito si determina, per competenza, nell’anno di realizzo; nel caso di plusvalenze, la perdita si determina nell’anno di realizzo e nei quattro successivi, essendo le medesime ripartibili in cinque anni;
· minori entrate IRAP in conseguenza dei minori ricavi per la cessione di beni merce;
· maggiori entrate, di carattere temporaneo, a titolo di IVA, in connessione all’ipotesi assunta dalla relazione tecnica stessa, che nel triennio successivo all’esercizio in cui si effettua la rivalutazione delle aree fabbricabili siano effettuate cessioni in misura superiore al tendenziale, anticipando quanto previsto per i periodi successivi. Negli esercizi successivi al triennio si avranno pertanto cessioni in misura inferiore al tendenziale, con conseguente riassorbimento delle maggiori entrate realizzate in precedenza. La misura delle anticipazioni è assunta in circa il 50 per cento delle cessioni tendenziali nel 2006, nel 30 per cento nel 2007 e nel 20 per cento nel 2008.
La quantificazione si basa sui seguenti dati e parametri:
Gettito ICI 2004 aree edificabili |
252,3 milioni di euro |
Aliquota media ICI |
6 per mille |
Valore di libro delle aree edificabili |
42 miliardi di euro (252,3/0,006) |
Percentuale di cessione di aree edificabili poste in essere da imprese |
55% |
Valore di vendita delle aree edificabili cedute da imprese |
2 miliardi di euro |
Percentuale delle cessioni effettuate da imprese di costruzione (beni merce) |
64% |
Consistenza delle aree fabbricabili iscritte nel bilancio delle imprese a valore di libro |
23,3 miliardi di euro (42*55%) |
Maggior valore emerso dalla rivalutazione |
50% del valore di libro |
Valore di libro corrispondente al valore di cessione dichiarato dalle imprese |
1,33 milioni di euro (2mld/150%) |
Incidenza delle cessioni sullo stock di aree detenute da imprese |
5,8% arrotondato a 6% (1,33/23,3) |
Quota rivalutata rispetto allo stock esistente (5 volte il flusso annuo di cessioni) |
30% |
Aliquote d’imposta utilizzate |
IRES costruttori = 27,4% IRES altre imprese = 22% IRAP = 4,25% IVA = 20% |
% di indetraibilità ai fini IVA media ponderata applicabile agli acquirenti delle aree fabbricabili |
22% |
Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato che la quantificazione appariva sostanzialmente corretta, sulla base delle ipotesi e dei parametri assunti dalla relazione tecnica. Tali ipotesi e parametri, tuttavia, non risultavano suffragati da elementi oggettivi che ne attestassero la correttezza.
COMMA 477
Attività dei concessionari della riscossione
Normativa vigente: L’articolo 4, comma 2-decies, del decreto legge n. 209 del 2002[516] prevede che, con regolamento emanato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti criteri e modalità con i quali il Ministero dell’economia e delle finanze, con il supporto dell’Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività l’efficienza e l’efficacia dell’attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi dello stesso articolo 4, oltre che sul corretto esercizio, da parte dei medesimi, delle facoltà, di cui ai commi 2-octies e 2-nonies dell’articolo 4 medesimo:
· di accedere, nell’ambito dell’attività di riscossione mediante ruolo, ai dati detenuti da uffici pubblici ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze, procedendo al relativo trattamento dei dati medesimi;
· di procedere all’attività di recupero dei crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche.
La norma in esame[517] dispone, in via interpretativa, che fino all’adozione del regolamento di cui al citato comma 2-decies dell’articolo 4 del decreto legge n. 209 del 2002, non possono essere esercitate dai concessionari esclusivamente le attività di accesso ai dati degli uffici pubblici e delle Finanze, nonché di recupero dei crediti (commi 2-octies e 2-nonies dell’articolo 4 del decreto legge n. 209 del 2002), ferma restando, per i concessionari iscritti all’albo, la possibilità di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, comprese le attività di riscossione coattiva e di nomina dei funzionari responsabili per la riscossione.
Al riguardonon è stata formulata alcuna osservazione, nel presupposto che la norma non limitasse nei confronti dei concessionari della riscossione l’esercizio di attività attualmente già esercitate.
COMMI 478 e 479
Canoni di locazioni delle amministrazioni statali
Le normedispongono:
· che i contratti di locazione stipulati, per proprie esigenze allocative, dalle Amministrazioni dello Stato con i proprietari privati siano rinnovabili, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni[518]. Il rinnovo è disposto a fronte di una riduzione, a partire da gennaio 2006, del canone annuo in misura pari al 10 per cento. In caso contrario le Amministrazioni dovranno valutare ipotesi meno onerose, alla scadenza contrattuale (comma 478);
· al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio, che, nell’ambito dell’Agenzia medesima, operi la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico - economico - estimativa relative a vendite, permute, locazioni e concessioni degli immobili dello Stato, acquisti di immobili per le esigenze di amministrazioni statali e rilascio del nulla osta per le locazioni passive riguardanti le medesime amministrazioni (comma 480).
Nella versione originaria (C. 6177) quest’ultima disposizione era riferita agli acquisti e al rilascio di nulla osta per le locazioni passive di tutte le pubbliche amministrazioni. La Commissione Bilancio della Camera[519] ha modificato la disposizione, riferendola alle sole amministrazioni dello Stato.
La relazione tecnica, - relativa al testo originario - con riferimento al comma 478, stima, sulla base dei “contratti in scadenza nel 2006 e di quelli ad imminente scadenza”, il relativo risparmio di spesa, conseguente al rinnovo dei contratti e alla riduzione del canone in circa 10 mln di euro, qualora aderisca l'80 per cento dei proprietari.
Tenendo conto dei tempi tecnici necessari per l’attuazione della norma, il saldo netto da finanziare migliorerebbe di 5 mln di euro nel 2006 e di 10 mln di euro a partire dal 2007.
Quanto alle disposizioni del comma 479, relative all'ottimizzazione dell'attività dell'Agenzia del demanio, tramite la Commissione sopra richiamata, il risparmio di spesa è stimato in 60 mln di euro, importo determinato “sulla base degli abbattimenti dei valori effettuati dalla Commissione operante dal 2001, storicizzando la decurtazione effettuata sui valori degli acquisti, delle locazioni passive e delle permute”. In via prudenziale, gli effetti riferiti a tale attività sono stimati dalla relazione tecnica, in termini di indebitamento netto, pari a 30 mln di euro per il 2006 ed a 60 mln a decorrere dal 2007.
L’allegato 7 espone tali effetti in termini di minori spese come segue:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
|
||||||||||
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
||||
|
Co. 478 |
|
|
|
5 |
10 |
10 |
5 |
10 |
10 |
||||
|
Co. 479 |
|
|
|
30 |
60 |
60 |
30 |
60 |
60 |
||||
Al riguardo è stato rilevato quanto segue.
Sono stati richiesti in primo luogo chiarimenti circa le ragioni della mancata indicazione nell’allegato 7, in corrispondenza delle norme in esame, di risparmi in termini di saldo netto da finanziare, anche in considerazione degli effetti, ai fini di tale saldo, espressamente attribuiti dalla relazione tecnica alle disposizioni del comma 478.
In relazione all'individuazione di un risparmio di spesa di 10 mln di euro annui, a regime, attribuiti a tale comma, è stato osservato come, in mancanza di indicazioni a sostegno della previsione di un’adesione di una quota dei proprietari pari all’80% dei contratti in scadenza, tale ipotesi sembrerebbe non rispondere a criteri di prudenzialità. Non sono stati inoltre riportati nella relazione tecnica i dati quantitativi sui quali si basa la stima del risparmio di spesa.
Non è stato ancora esplicitato se e in quale misura la stima sconti anche effetti di risparmio collegati alla disposizione che impone alle amministrazioni interessate, nel caso di mancata adesione da parte dei proprietari, di valutare "ipotesi meno onerose", la cui effettiva praticabilità potrebbe essere ostacolata da fattori di carattere pratico e logistico.
Ulteriori chiarimenti sono stati richiesti riguardo al significato ed alle conseguenze finanziarie della disposizione che indica il 1° gennaio 2006 come termine di decorrenza della riduzione del 10 per cento del canone annuo, tenuto conto che la norma è destinata a trovare applicazione per i contratti che verranno a scadenza successivamente alla predetta data.
Per quanto attiene invece alla stima di un risparmio di circa 60 mln di euro annui derivante dall'attività della Commissione nell'ambito dell'Agenzia, è stato osservato come né la norma né la RT precisino quali siano le attività dalle quali dovrebbe scaturire il predetto effetto. Non è pertanto chiaro in quale misura l’effetto positivo sui saldi possa essere effettivamente ricondotto alla norma in esame, tenuto conto che, come precisato dalla stessa relazione tecnica, la Commissione già opera dal 2001 all’interno dell’Agenzia.
La relazione tecnica non esplicita inoltre gli elementi, anche di carattere quantitativo, e la procedura di calcolo che hanno consentito di pervenire alla quantificazione dell’indicato effetto di miglioramento dei saldi, classificato nell’allegato 7 come risparmio di spesa corrente.
Infine, riguardo alla modifica apportata nel corso dell’esame presso la Camera, che ha ridotto l’ambito applicativo del comma 479 alle sole amministrazioni dello Stato, è stata ravvisata la necessità di un chiarimento in ordine alla possibilità che la predetta modifica, restringendo l’ambito di operatività della Commissione, determinasse una potenziale riduzione degli effetti di risparmio ascritti alla norma dalla relazione tecnica.
COMMA 480
Utilizzabilità delle risorse INAIL
La norma prevede che per l’anno 2006 le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici inseriti nel conto economico della P.A. possono presentare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria in esame, specifici progetti da finanziare – nel rispetto del patto di stabilità e crescita - anche a valere alle risorse iscritte nel bilancio INAIL che risultino disponibili per investimenti.
La relazione tecnica non considera la disposizione.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha richiesto[520] un chiarimento sul vincolo di carattere finanziario- che la norma riferisce in via generale al “rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita”- stabilito ai fini dell’ammissibilità al finanziamento dei progetti in esame. Ciò al fine di escludere che l’utilizzo delle risorse INAIL possa determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno ed indebitamento della P.A.
COMMA 481
Ritenuta sui fondi comuni di investimento immobiliare
Normativa vigente: L’articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 351 del 2001[521] dispone che sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento immobiliare la società di gestione del risparmio operi una ritenuta del 12,50 per cento.
Le norme[522] dispongono che, qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata, la ritenuta del 12,5 per cento sia applicata, alle medesime condizioni previste dalla normativa vigente, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti al suddetto sistema o a sistemi esteri a loro volta aderenti al sistema di deposito accentrato.
Qualora si tratti di soggetto non residente, il medesimo è tenuto a nominare un idoneo rappresentante fiscale, cui spetta il compito di versamento della ritenuta e di eventuale comunicazione all’Amministrazione finanziaria delle informazioni utili a comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la ritenuta.
La relazione tecnica[523] afferma che le disposizioni hanno carattere procedurale, avendo lo scopo di razionalizzare il meccanismo di applicazione della ritenuta, trasferendo l’obbligo di prelievo dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo alla società di gestione accentrata, che è l’unica a conoscere con esattezza i dati dell’investitore, in caso di deposito accentrato.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Alienazione immobili della difesa
La norma attribuisce ad un decreto del Ministero della difesa l'individuazione degli immobili militari da alienare e i cui proventi, in base al precedente comma 5, sono destinati alla riduzione del debito pubblico. La
procedura è soggetta alle seguenti condizioni:
- l'alienazione è effettuata direttamente dal Ministero della difesa, che può avvalersi del supporto di società pubblica o a partecipazione pubblica;
- la determinazione del valore del bene da porre all'asta avviene con decreto della Direzione generale dei lavori e del demanio ed è sottoposta al parere di una apposita commissione nominata dal Ministero della difesa;
- con la medesima determinazione vengono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, compresa tra il 5 ed il 15 per cento, del ricavato derivante dalla vendita degli immobili valorizzati;
- si attribuisce al Ministero della difesa la facoltà di non approvare i contratti di trasferimento degli immobili qualora sopraggiungano esigenze di carattere istituzionale;
- le alienazioni e permute possono essere effettuate mediante trattativa privata qualora il valore del bene sia inferiore a 400.000 euro;
- per i beni da dismettere con perdita della demanialità il Ministero della difesa effettua una comunicazione di un elenco al Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia circa il riconoscimento dell'interesse storico-artistico del bene.
La relazione tecnica non considera la disposizione.
Al riguardo si è osservato[524] che non è chiaro in quale modo la disposizione, circa la destinazione di una quota parte del ricavato della vendita agli enti territoriali interessati al procedimento, si coordini con quanto statuito al precedente comma 5 (fatto salvo dalla norma in esame), che subordina l'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi, rispetto alla loro destinazione alla riduzione del debito, alla previa verifica della Commissione UE.
In linea generale è stata poi rilevata l’opportunità di acquisire conferma che il programma di dismissioni immobiliari della Difesa prefigurato dalla norma sia da intendersi come aggiuntivo rispetto a quelli già previsti da precedenti norme. Qualora infatti la disposizione riguardasse anche le alienazioni già previste, la riserva di una quota del ricavato tra il 5% e il 15% agli enti territoriali interessati sembrerebbe suscettibile di determinare effetti finanziari.
Le norme – nel modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 79 del 1999[525] e abrogare i commi 3 e 5 dell'articolo 12 e l'articolo 16 del medesimo d. lgs. - dispongono che ai fini dell'attribuzione, a titolo oneroso e per un periodo trentennale, delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico sia indetta, da parte dell'amministrazione competente, una gara ad evidenza pubblica (commi 483-484).
I requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata relativi alla procedura di gara siano determinati con provvedimento del Ministero delle attività produttive, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale.
Viene, inoltre, prevista la proroga delle grandi concessioni di derivazione idroelettrica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di 10 anni rispetto alle date di scadenza previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del d. lgs. n. 79/1999. Le proroghe sono condizionate all'effettuazione di congrui interventi di ammodernamento degli impianti, nei termini specificati dal successivo comma 487 (comma 485).
A fronte della proroga è previsto il versamento, da parte del soggetto titolare della concessione, di un canone aggiuntivo unico per quattro anni a decorrere dal 2006 pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata. Le somme derivanti dal canone affluiranno, per l’importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato e, per 10 milioni di euro per ciascun anno, ai Comuni interessati (comma 486).
I titolari di concessione, a pena di nullità della proroga, sono tenuti ad autocertificare l'entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati, la cui congruità può essere verificata dalle amministrazioni competenti, mentre la non effettuazione degli investimenti è causa di decadenza dalla concessione (comma 488).
Viene, inoltre, stabilito che nel bando di gara per concessioni idroelettriche possa essere previsto, a determinate condizioni, il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda che esercita la concessione dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità ed a un prezzo predeterminato dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente (comma 489). Nei casi di mancato accordo tra le parti si provvede alle relative determinazioni tramite tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed uno designato dal presidente del tribunale territorialmente competente (comma 490).
Viene, altresì, sancita la la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia, dando un termine alle Regioni e Province autonome entro il quale armonizzare i propri ordinamenti alle norme in esame (commi 491-492).
La relazione tecnica non considera i commi in esame.
La tabella che segue riassume gli effetti delle maggiori entrate recate dalla norma sui tre saldi di finanza pubblica, come riportato nell’Allegato 7:
(mln di euro)
Maggiori entrate |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Comma 486 |
50 |
50 |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
EFFETTO NETTO |
50 |
50 |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Al riguardo, - con riferimento al versamento del canone aggiuntivo nella misura di 3.600 euro per MW che, secondo le norme in esame, comporterebbe per un quadriennio un maggiore afflusso di 50 milioni di euro per l'entrata del bilancio dello Stato e di 10 milioni di euro per i Comuni interessati – il Servizio Bilancio ha rilevato che non risulta possibile una valutazione della congruità degli effetti ascritti alle norme, in assenza di elementi di valutazione quali il numero di concessionari coinvolti e le quantità di MW di potenza nominale installata.
Inoltre, poiché l'assenza di autocertificazione da parte dei titolari la concessione e la mancata effettuazione degli investimenti, causando la nullità della proroga o la decadenza della concessione, fanno venir meno il versamento del canone aggiuntivo e, di conseguenza, i risparmi associati alle disposizioni sia per il bilancio dello Stato che per quello dei Comuni interessati, non risulta chiaro se nella quantificazione delle entrate previste si sia tenuto conto prudenzialmente della possibilità della decadenza della concessione[526].
Inoltre la proroga stabilita al comma 485, rinviando di dieci anni il rinnovo contrattuale delle concessioni, potrebbe inibire la possibilità di addivenire a condizioni contrattuali più favorevoli per le amministrazioni interessate.
Riguardo, invece, alla previsione nel bando di gara del trasferimento della titolarità del ramo d’azienda e all’organo competente in caso di mancato accordo tra le parti, si è rilevato che la procedura indicata pone a carico delle parti gli oneri relativi ai due soggetti terzi scelti dalle stesse, mentre non viene disposto in merito alle spese relative al soggetto scelto da parte del tribunale competente.
Versamento di una quota delle tariffe elettriche
La norma dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota parte degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, garantendo maggiori entrate pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
Si tratta di una componente tariffaria destinata al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali nucleari dismesse, attualmente pari a 0,06 centesimi di euro per Kw/h consumato, e introitata dalla Sogin (Società Gestione Impianti Nucleari S.p.a.)[527].
Viene fatto salvo il disposto dell'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria per il 2005.
Si ricorda che tale disposizione prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sarebbe stato assicurato al bilancio dello Stato un gettito annuo pari a 100 mln di euro mediante il versamento di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'aliquota della componente della tariffa elettrica[528], nonché di una ulteriore quota, ad eventuale integrazione della precedente, derivante dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, quota quest’ultima destinata alla Sogin S.p.a. per lo smantellamento delle centrali nucleari. La relazione tecnica stimava tale ultima quota in 60 milioni di euro annui. A tale proposito il Servizio bilancio aveva richiesto chiarimenti in merito ad eventuali effetti della norma sul bilancio della Sogin S.p.a., anche al fine di escludere eventuali futuri interventi finanziari a carico del bilancio dello Stato.
Si ricorda che, in una recente relazione sull’attività della Sogin[529], la Corte dei conti - nel constatare che le misure recentemente poste a carico della componente A2 della tariffa elettrica (misure di compensazione territoriale[530] e versamenti all’entrata del bilancio dello Stato) hanno fortemente inciso sulle future disponibilità finanziarie della società originariamente destinate a copertura dei costi relativi alla missione istituzionale – ha espresso preoccupazione in merito al rischio di esaurimento entro due anni delle risorse finanziarie liquide della Sogin, e alla conseguente necessità per la società di ricorrere all’indebitamento al fine di mantenere il programma di attività e garantire la sicurezza degli impianti.
Dalla stessa relazione si evince che l’esigenza di garantire l’espletamento delle attività della Sogin finalizzate alla messa in sicurezza degli impianti, che per loro natura non potrebbero essere ridotte o compresse, potrebbe essere assolta mediante un ulteriore aggravio degli oneri generali del sistema elettrico, misura che renderebbe problematica la manovra volta a contenere l’evoluzione della crescita delle tariffe.
La relazione tecnica non considera la norma in questione, mentre l'Allegato 7 quantifica le maggiori entrate in 35 milioni di euro per anno.
Al riguardo - poiché il versamento al bilancio dello Stato di una ulteriore quota parte degli introiti della componente tariffaria A2, disposto dalla norma, riduce ulteriormente le risorse finanziarie della Sogin destinate a copertura dei costi relativi allo smantellamento delle centrali nucleari – si è ritenuto di evidenziare che la norma stessa determinerà un ulteriore peggioramento della situazione finanziaria della Sogin, che, alla luce dei citati rilievi della Corte dei conti, già risentirebbe delle precedenti misure di riduzione delle risorse destinate ai fini istituzionali.
Sospensione dei trasferimenti erariali per funzioni amministrative trasferite
La norma dispone la sospensione dei trasferimenti erariali effettuati in favore degli enti ai quali, in attuazione della legge n. 59/1997[531], sono state trasferite funzioni amministrative e che, in virtù del richiamato trasferimento di funzioni, fruiscono del relativo integrale finanziamento. Una quota parte dei trasferimenti sospesi, pari a 10 milioni di euro annui, viene utilizzata per incrementare i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e Bolzano.
La relazione tecnica indica in 30 milioni di euro il risparmio dovuto alla sospensione dei trasferimenti agli enti. Pertanto, gli effetti migliorativi in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, al netto dei 10 milioni utilizzati, è pari a 20 milioni di euro.
L’Allegato 7 relativo alla legge finanziaria 2006, ascrive i seguenti effetti:
(mln di euro)
Effetti |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno Settore statale |
Indebitamento netto |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Minori spese correnti |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Al riguardo, si è ritenuto di segnalare che non risultano individuati gli enti interessati alla sospensione dei trasferimenti erariali né quelli cui fa capo l’incremento dei trasferimenti.
Non risulta chiaro, inoltre, se la sospensione dei trasferimenti debba intendersi a tempo indeterminato o temporaneo.
Infine, in merito agli effetti sui saldi, si segnala che la relazione tecnica evidenzia “effetti migliorativi in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno”, mentre l’allegato 7 mostra un impatto positivo su tutti e tre i saldi.
Imposta sostitutiva plusvalenze da cessione immobili e base imponibile imposta di registro
Le norme[532] recano rilevanti novità in materia di cessioni di immobili poste in essere da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività commerciale e di contrasto all’evasione nel settore delle vendite immobiliari.
In particolare:
· l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza sono tenute a destinare quote significative delle loro risorse, nel quadro delle attività di contrasto all’evasione fiscale, al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle disposizioni in materia di accertamento e controllo delle dichiarazioni e di liquidazione dell’imposta di registro;
· in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, sulle plusvalenze realizzate, in luogo dell’imposizione progressiva personale sui redditi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. b), si applica un’imposta sostitutiva del 12,5 per cento.
L’imposta si applica all’atto della cessione, su richiesta della parte venditrice resa al notaio. Quest’ultimo, oltre ad applicare ed a versare l’imposta, ricevendone apposita provvista dal cedente, comunica all’Agenzia delle entrate i dati relativi alla cessione secondo modalità stabilite con provvedimento direttoriale;
· per le sole cessioni fra persone fisiche non effettuate nell’esercizio di attività commerciale, artistica o professionale, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale è costituita, in luogo del valore del bene alla data dell’atto, dal valore dell’immobile determinato dal reddito catastale moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 4 dell’articolo 52 del DPR n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. L’applicazione della disposizione avviene su richiesta della parte acquirente resa al notaio. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.
I contribuenti che si avvalgono della disposizione relativa all’imposta sostitutiva ed alla base imponibile ai fini dell’imposta di registro non sono soggetti ai controlli sulle vendite immobiliari da parte dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, di cui sopra; inoltre ai medesimi non si applicano le norme in materia di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento presuntivo di cui all’articolo 38 del DPR n. 600 del 1973.
L’Allegato 7 e la relazione tecnica assegnano alle disposizioni in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(mln. di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Introduzione imposta sostitutiva |
|||
Gettito sostitutiva |
512,0 |
512,0 |
512,0 |
Minore gettito IRE |
|
-32,4 |
-18,5 |
Nuova base imponibile imposta di registro, ipotecarie e catastali |
|||
Minore gettito |
-62,0 |
-62,0 |
-62,0 |
Lotta all’evasione settore vendite immobiliari |
|||
Maggior gettito |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
TOTALE |
500,0 |
467,6 |
481,5 |
La quantificazione si basa sui seguenti dati e parametri:
· Introduzione dell’imposta sostitutiva – si ipotizza che il numero di trasferimenti immobiliari potenzialmente interessato dalla disposizione sia pari al 6 per cento dei trasferimenti realizzati nel 2004, corrispondenti, in base ai dati Censis[533] a circa un milione. Si ritiene che la quota di adesione sia pari a due terzi dei trasferimenti interessati, cui corrispondono in valore assoluto 40.000 trasferimenti. Tale stima tiene conto sia dell’effetto deterrente dell’intensificazione delle attività di contrasto all’evasione, sia della possibilità di vendita che le norme offrono ai contribuenti costretti ad attendere cinque anni al fine di evitare la tassazione delle plusvalenze emerse in sede di cessione.
Ai fini del calcolo della base imponibile, la relazione tecnica stima un valore medio a transazione di 102.400 euro. Tale dato si basa sui dati dell’imposta di registro relativi al 2001 ed aggiornati al 2005; tiene, inoltre, conto del più elevato valore catastale degli immobili nei grandi centri urbani, caratterizzati da un più elevato numero di transazioni. Considerando una plusvalenza del 100 per cento, in seguito alla recente vivace dinamica del mercato immobiliare, si stima un maggior gettito a titolo di imposta sostitutiva di 512 milioni di euro (102.400 euro*40.000*12,5%).
Tale maggior gettito deve essere tuttavia depurato dell’attuale imposta a titolo di IRE versata sulle plusvalenze dichiarate pari a 18,5 milioni di euro (dichiarazioni dei redditi UNICO 2004).
· Nuova base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale – Si stima una perdita di gettito di circa 62 milioni di euro. La stima si basa su un ammontare complessivo di trasferimenti immobiliari soggetti ad imposta di registro i cui aventi causa sono persone fisiche pari a 43.200 milioni di euro. Si suppone che le prime case, che rappresentano il 60 per cento dei trasferimenti, siano generalmente registrate con il valore catastale e che solo il 10 per cento del valore attribuibile agli altri immobili sia superiore a quello catastale per una misura pari al 33 per cento.
· Lotta all’evasione nel settore delle vendite immobiliari – la relazione tecnica stima che dall’intensificazione dell’attività di accertamento possa derivare un recupero di gettito di almeno 50 milioni di euro annui.
Al riguardo, il Servizio Bilancio dello Stato ha rilevato che la quantificazione delle maggiori entrate ascritte alle disposizioni relative all’introduzione dell’imposta sostitutiva ed alla lotta all’evasione nel settore delle vendite immobiliari non apparivano ispirate ad un criterio di prudenzialità. In particolare:
· l’applicazione del nuovo criterio di tassazione sostitutiva resta subordinato alla spontanea adesione da parte del venditore, che potrebbe non essere supportata da una valutazione di oggettiva convenienza. Infatti, il pagamento dell’imposta sostitutiva rappresenterebbe comunque un aggravio per i contribuenti rispetto ad una situazione attuale in cui le plusvalenze in questione, dichiarate ai fini dell’imposizione progressiva, risultano di importo irrisorio: la relazione tecnica stessa afferma che le plusvalenze attualmente dichiarate (UNICO 2004) danno luogo ad un gettito ad aliquota marginale pari ad appena 18,5 milioni di euro. La norma, peraltro, non appare presentare contenuti incentivanti per coloro che hanno particolare interesse ad alienare l’immobile prima dei cinque anni, tenuto conto che tali soggetti possono comunque evitare l’emersione di plusvalenze, limitandosi a continuare a dichiarare un valore della transazione di poco superiore a quello catastale.
Possibili elementi di incentivazione al ricorso alla disciplina in esame potrebbero, invece, riguardare soggetti che, indipendentemente da valutazioni di convenienza meramente economica, intenderebbero privilegiare l’interesse ad una piena trasparenza, ai fini dei rapporti con il fisco, della transazione immobiliare;
· quanto alla valenza deterrente delle norme di contrasto all’evasione, dalla cui applicazione sarebbero esclusi i contribuenti che applicano la sostitutiva, si segnala che tali norme, che nulla innovano in materia di strumenti normativi dell’attività di controllo esercitata dall’Amministrazione finanziaria, si limitano ad imporre ai relativi organi un maggiore impegno di risorse, senza fissarne il quantum e senza potenziarne le relative dotazioni. E’ da ritenersi, pertanto, che le maggiori risorse orientate alla lotta all’evasione nel settore immobiliare comporteranno la sottrazione di risorse in altri settori dell’attività accertatrice.
Si è, infine, segnalato, sempre in merito agli effetti dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, che i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria sono stati più volte oggetto di provvedimenti di rivalutazione volontaria. Appare pertanto poco plausibile che la vendita di tali cespiti possa produrre l’emersione di plusvalenze di consistente ammontare.
Analoghe perplessità sono state espresse anche dal Servizio bilancio del Senato.
Programmazione fiscale e concordato fiscale
Le norme in esame introducono due diversi istituti di natura fiscale. I commi da 499 a 509 disciplinano lo strumento della programmazione fiscale triennale; i commi da 510 a 520 disciplinano la proposta di adeguamento per i periodi d’imposta 2003 e 2004, che l’Agenzia delle entrate prospetta ai contribuenti destinatari della proposta di programmazione triennale.
In particolare:
Programmazione fiscale triennale: l’istituto è introdotto a regime dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2006. Possono accedervi i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004. L’accettazione della programmazione fiscale comporta la determinazione preventiva per un triennio della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, con una riduzione dell’imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata, ed ai fini IRAP. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata dall’Agenzia delle entrate, in base ad elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, nonché degli andamenti settoriali dell’economia. La programmazione si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi e dei compensi alle risultanze degli studi di settore e dei parametri per ciascun periodo d’imposta, mediante accettazione, entro il 16 ottobre 2006, di importi che individuano la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli eventuali componenti negativi o positivi di reddito di carattere straordinario. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica:
· sono inibiti i poteri di accertamento sia analitico che induttivo (art. 39 DPR 600 del 1973);
· per la parte dichiarata eccedente quella programmata, su cui si applica l’aliquota del 23 per cento, le aliquote marginali applicabili ai fini IRE e quella applicabile ai fini IRES sono ridotte di 4 punti percentuali;
· i contributi previdenziali si applicano esclusivamente alla quota di imponibile programmata, salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi e le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato;
· l’IRAP si applica esclusivamente sulla quota programmata.
Ai fini IVA, sui maggiori ricavi e compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili, tenendo conto delle operazioni non soggette all’imposta e dei regimi speciali, si applica l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili, ed il volume d’affari dichiarato.
Concordato fiscale per i periodi pregressi: ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione fiscale, l’Agenzia delle entrate formula anche una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo nonché della base imponibile IRAP , relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2003 e 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi individuati in seguito ad elaborazioni dell’anagrafe tributaria.
A tali importi si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP pari al 28 per cento, nel caso di società di capitali che non abbiano optato per la trasparenza fiscale, e del 23 per cento per le altre tipologie di contribuenti.
Ai fini IVA, l’accettazione della proposta di adeguamento comporta il pagamento dell’imposta, determinata applicando sui maggiori ricavi e compensi l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili, ed il volume d’affari dichiarato.
L’adeguamento si perfeziona mediante versamento delle relative imposte entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione della programmazione fiscale. Per ciascuno dei due periodi d’imposta gli importi calcolati a titolo di maggior ricavo o compenso non possono risultare inferiori a 3.000 euro per le società di capitali ed a 1.500 euro per gli altri contribuenti. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e sanzioni. In caso di importi elevati è prevista la possibilità di rateizzazione (comma 514).
Nei confronti dei contribuenti che aderiscono alla proposta di adeguamento si applica la disposizione di cui all’articolo 2, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 218 del 1997.
La norma citata prevede la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di esercitare un’azione accertatrice ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA solo se sopraggiunga la conoscenza di nuovi elementi che consentano di accertare maggior reddito per importi superiori almeno al 50 per cento del reddito concordato e, comunque, non inferiori a 77.468,58 euro.
Le norme in esame abrogano, inoltre, le disposizioni in materia di pianificazione fiscale concordata di cui all’articolo 1, commi da 387 a 398, della legge n. 311 del 2004 ( legge finanziaria 2005)[534].
Dispongono, inoltre, che i contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione fiscale siano tenuti ad effettuare i versamenti in acconto delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d’imposta, tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
E’ previsto, altresì, che l’Agenzia delle entrate ed il Corpo della Guardia di finanza programmino l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto all’evasione, nei confronti dei contribuenti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.
L’Allegato 7 assegna alle norme in esame i seguenti effetti sui saldi:
(mln di euro)
Istituti fiscali |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno Settore statale |
Indebitamento netto |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Maggiori entrate |
|||||||||
Programmazione |
940 |
990 |
990 |
1.040 |
1.100 |
1.100 |
1.040 |
1.100 |
1.100 |
Adeguamento |
990 |
|
|
990 |
|
|
990 |
|
|
Minori spese |
|||||||||
Programmazione IRAP[535] |
100 |
110 |
110 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica precisa che la stima del gettito derivante dall’adeguamento per i periodi d’imposta 2003 e 2004 e dalla programmazione fiscale per i periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008 è stata effettuata su un campione di 900.000 contribuenti selezionati dalla banca dati degli studi di settore relativa al periodo d’imposta 2003, ultimo periodo disponibile.
I maggiori ricavi da congruità e da coerenza, derivanti dall’applicazione della metodologia di programmazione fiscale, sono stati depurati della componente di variazione imputabile all’andamento del PIL, stimata in base ai dati ISTAT in riferimento al 2004 ed alle previsioni contenute nella RPP per il 2006 e per i periodi successivi.
I risultati campionari sono stati estesi alla platea dei contribuenti che hanno applicato gli studi di settore nel 2003, pari ad oltre tre milioni di soggetti. Si è ipotizzata un’adesione decrescente al crescere delle maggiori imposte dovute in relazione all’accettazione dei due istituti fiscali.
Gli effetti di gettito risultano complessivamente i seguenti per il triennio 2006-2008:
Adeguamento fiscale per i periodi d’imposta 2003-2004 |
|
Maggior gettito IVA |
310 milioni di euro |
Maggiore imposta sostitutiva |
680 milioni di euro |
Totale |
990 milioni di euro |
Programmazione fiscale per il triennio 2006-2008 |
|
Maggior gettito IVA |
1.170 milioni di euro |
Maggiore gettito II.DD. ed addizionali |
1.800 milioni di euro |
Maggior gettito IRAP |
330 milioni di euro |
Totale maggiori imposte nel triennio |
3.300 milioni di euro |
Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica non contiene indicazioni sufficienti ad illustrare le variabili ed i procedimenti sulla cui base è costruita la quantificazione del maggior gettito, rendendo di fatto impossibile qualsiasi verifica delle relativa congruità.
E’ stata altresì segnalata la necessità di acquisire dati[536] relativi alle conseguenze, in termini di maggior gettito effettivamente realizzato, di precedenti analoghe misure, al fine di valutare la capacità di tali strumenti a dar luogo agli ammontari di gettito stimati ex ante.
Il medesimo Servizio ha inoltre formulato le seguenti osservazioni in merito al possibile grado di adesione dei contribuenti ai nuovi istituti fiscali introdotti:
· i contribuenti che, aderendo ai recenti precedenti istituti di sanatoria fiscale, si sono resi congrui e coerenti ai fini degli studi di settore potrebbero essere poco interessati ad ambedue le forme di proposta formulate dall’Agenzia delle entrate: è pertanto presumibile che aderiscano esclusivamente coloro che abbiano una reale convenienza economica in termini di risparmio d’imposta;
· può scoraggiare l’adesione la circostanza di dover accettare, per un triennio, una base imponibile che, soprattutto in periodi di ciclo economico non favorevole, potrebbe, nella realtà, presentarsi di importo variabile;
· l’aliquota del 23 per cento, che si applica alla quota di reddito programmato nel triennio, potrebbe risultare meno appetibile per i soggetti persone fisiche (con aliquota media generalmente individuata tra il 25 ed il 28 per cento) rispetto alle società (aliquota legale del 33 per cento). Tale circostanza, di cui non è chiaro se si sia tenuto conto o meno nella quantificazione, potrebbe determinare tassi di adesione fortemente differenziati tra le due categorie di contribuenti.
Si segnala che, in merito alle modalità di attuazione delle norme in esame, la Circolare dell’Agenzia delle entrate n.6/E del 13 febbraio 2006, ha, in particolare, chiarito che i contribuenti che abbiano aderito alla programmazione fiscale possono avvalersi della definizione anche per uno solo dei periodi d’imposta interessati (2003 e 2004).
Regime fiscale dell’ammortamento dell’avviamento
La norma[537] modifica il comma 3, dell’articolo 103 del TUIR, disponendo che le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio siano deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del valore stesso, anziché ad un ventesimo come previsto da testo vigente.
Il comma 3 dell’articolo 103 del TUIR era stato a sua volta modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, che, a far tempo dal periodo d’imposta in corso alla data (3 dicembre 2005) di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge medesimo, aveva innalzato il periodo di ammortamento fiscale dell’avviamento da dieci a venti anni.
L’Allegato 7 assegna alla disposizione i seguenti effetti di minore entrata:
(mln di euro)
Effetti |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno Settore statale |
Indebitamento netto |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Minori entrate |
185,0 |
105,0 |
105,0 |
185,0 |
105,0 |
105,0 |
185,0 |
105,0 |
105,0 |
La relazione tecnica quantifica la perdita di gettito a titolo di IRES, IRE ed IRAP per competenza in 105 milioni di euro annui dal 2005. La medesima relazione precisa che sono stati adottati i medesimi dati e criteri di quantificazione a suo tempo utilizzati per la quantificazione degli effetti dell’allungamento da dieci a venti anni del periodo di ammortamento fiscale dell’avviamento, introdotto dal decreto legge n. 203 del 2005.
Al riguardo il Servizio bilancio del Senato ha osservato che la quantificazione risulta sostanzialmente corretta. Tuttavia, come rilevato in riferimento alla quantificazione originaria, i riflessi sul gettito andrebbero analizzati nel loro flusso finanziario, per tutto il periodo considerato, atteso che la modifica concerne esclusivamente una diversa distribuzione temporale del medesimo gettito previsto.
Si segnala, che la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 13 febbraio 2006 ha chiarito un aspetto riguardante il periodo d’imposta a decorrere da quale si applica la norma in esame. Ha precisato, infatti, che la medesima, entrata in vigore dal 1° gennaio 2006, deve intendersi sostitutiva della norma di cui all’articolo 5-bis del decreto legge n. 203 del 2005 e, pertanto, come scontato nella stessa relazione tecnica, si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2005. Inoltre, come previsto dal comma 2 dell’articolo 5-bis del decreto legge n. 203, la norma si applica anche alle residue quote di ammortamento del costo sostenuto per l’avviamento in periodi d’imposta precedenti al 2005 e non ancora completamente ammortizzato.
COMMI 523-524
Potenziamento della vigilanza del rispetto degli obblighi contributivi
La norma dispone:
a) il conseguimento, da parte del Ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, fermo restando l’espletamento delle ordinarie attività ispettive, di maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili.
Tale potenziamento dell’attività di vigilanza sarà realizzato attraverso appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nonché attraverso un incremento dell’impiego delle risorse del personale ispettivo in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno 2005 (comma 523);
b) l’autorizzazione al Ministero del lavoro, in deroga al vigente divieto di procedere a nuove assunzioni[538], ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi, rispettivamente, con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e 16 novembre 2004.
Il conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per il 2006 e 30,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, è coperto a valere del Fondo per l’occupazione[539].
La norma dispone, a tale fine, la riduzione, a decorrere dal 2005, da 25,8 milioni di euro annui a 5 milioni di euro annui, della finalizzazione di una quota del Fondo alla corresponsione di contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità in relazione a dipendenti genitori di figli minori[540] e la riduzione, a decorrere dal 2009, da 51,6 milioni di euro a 5,16 milioni di euro annui, della finalizzazione di una quota del Fondo al riconoscimento di agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro[541] (comma 524).
La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti[542]:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
Assunzioni |
-20,0 |
-30,5 |
-30,5 |
-10,40 |
-15,90 |
-15,90 |
-10,40 |
-15,90 |
-15,90 |
Apporto INPDAP |
6,0 |
9,1 |
9,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Contribuzione aggiuntiva |
-2,3 |
-3,5 |
-3,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FSN |
1,2 |
1,8 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irpeg-Irpef |
2,4 |
3,7 |
3,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fondo occupazione |
20,0 |
30,5 |
30,5 |
20,0 |
30,5 |
30,5 |
20,0 |
30,5 |
30,5 |
Al riguardo, si è ritenuto di segnalare che la norma sembra determinare un irrigidimento nella gestione del Fondo medesimo, ponendo a carico dello stesso – che in relazione alla sua finalità viene rifinanziato sulla base delle previsioni delle effettive esigenze di sostegno e sviluppo occupazionale – un onere di carattere permanente.
COMMI 525-549
Disposizioni in materia di giochi
Le norme prevedono quanto segue.
Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento (commi 525-534)
Viene modificata la disciplina in materia di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito, con particolare riferimento al livello massimo delle vincite e ad alcuni parametri di idoneità. Le modifiche interessano essenzialmente i tradizionali apparecchi elettronici con vincite in denaro (tipologia “AWP”: amusement with prize). Viene inoltre introdotta una nuova tipologia di apparecchi da gioco, i cosiddetti video lottery terminal (VLT), da collegare ad un sistema di elaborazione della rete telematica (comma 525).
In particolare, l’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[543] (disciplina vigente in materia di giochi e di apparecchi da gioco) è modificato nelle seguenti parti:
- oltre che con la moneta metallica, gli apparecchi da gioco possono essere attivati con strumenti di pagamento elettronico;
- la vincita massima in denaro è elevata da 50 a 100 euro;
- il costo massimo di una partita è portato da 0,50 a 1 euro;
- sono modificate alcune caratteristiche tecniche degli apparecchi[544];
- è introdotta una nuova tipologia di apparecchi da gioco (VLT) attivabili esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica (si rinvia quindi ad un regolamento ministeriale per la determinazione: del costo e delle modalità di pagamento di ciascuna partita; della percentuale minima da destinare a vincite; dell’importo massimo delle vincite; delle caratteristiche tecniche degli apparecchi e degli esercizi pubblici che li possono ospitare).
Ai nuovi apparecchi VLT si applica un prelievo erariale unico - da fissare con regolamento ministeriale - con aliquota minima dell’8 per cento e massima del 12 per cento (comma 526).
Si rinvia a provvedimenti del Ministero dell’economia-Amministrazione Monopoli la definizione dei termini e delle modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento previsti dal richiamato articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (comma 527).
Le vigenti norme autorizzatorie per l’esercizio degli apparecchi da gioco sono coordinate con la nuova disciplina proposta nel provvedimento in esame (commi 528-529 e comma 534).
Entro il 1° luglio 2006 il canone di concessione per la conduzione della rete telematica è fissato allo 0,8 per cento delle somme giocate, mentre il compenso massimo da riconoscere ai concessionari della rete telematica è fissato allo 0,5 per cento delle somme giocate (comma 530).
La relazione illustrativa al ddl. finanziaria 2006 (AS 3613) precisa che con la disposizione in esame il canone corrisposto dai concessionari all’Amministrazione dei monopoli di Stato per la conduzione della rete telematica è aumentato (→ 0,8 per cento), in quanto a normativa vigente esso sarebbe fissato allo 0,3 per cento.
A partire dal 1° luglio 2006 il prelievo erariale unico sulla raccolta con apparecchi AWP è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate (comma 531).
Attualmente il prelievo è fissato[545] al 13,5 per cento delle somme giocate.
Il termine della concessione per la gestione della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010, al fine di consentire i necessari adeguamenti della stessa (comma 532).
Sono fissati il termine (31 gennaio 2006) entro il quale l’Amministrazione dei Monopoli è tenuta a definire i requisiti dei terzi incaricati - dai concessionari della rete telematica - della raccolta della giocate, e il termine (31 marzo 2006) entro il quale i concessionari sono tenuti a presentare all’amministrazione l’elenco dei soggetti incaricati (comma 533).
Contrasto al gioco illegale (commi 535-548)
Sono dettate norme sanzionatorie e di controllo finalizzate al contrasto delle pratiche illegali nel settore degli apparecchi da intrattenimento.
Versamenti all’erario da parte dei concessionari del Bingo (comma 549)
È prorogato al 31 dicembre 2007 il termine[546] entro il quale i concessionari del gioco del Bingo possono effettuare i versamenti del prelievo erariale entro 90 giorni dal ritiro delle cartelle.
Tali condizioni di versamento sono più favorevoli rispetto a quelle previste dalla normativa vigente[547], che dispone che il versamento del prelievo erariale da parte del concessionario sia effettuato in via anticipata al momento del ritiro delle cartelle da utilizzare per il gioco.
Il comma 549 non modifica, inoltre, la disposizione in base alla quale i versamenti vanno comunque effettuati entro il 15 dicembre di ciascun anno (articolo 8, comma 14, del DL 147/2003). La norma precisa, infine, che i versamenti non possono essere in ogni caso differiti nei 365 giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.
EFFETTI QUANTIFICATI dalla RELAZIONE TECNICA
(mln. di euro)
Norme |
Oggetto |
2006 |
2007 |
2008 |
commi 525-534 |
Sostegno al gioco legale |
365 |
520 |
573 |
commi 535-548 |
Contrasto del gioco illegale |
75 |
150 |
150 |
TOTALE |
|
440 |
670 |
723 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 7) indica i medesimi importi sui tre saldi di finanza pubblica (“maggiori entrate”).
Si segnala che l’allegato 7 riferito al testo originario (A.S. 3613) riportava – sempre fra le maggiori entrate – anche gli effetti di due norme[548] [articolo 66, comma 26 (Modifiche delle aliquote dell’imposta unica sulle scommesse) e comma 29 (Diffusione del gioco a distanza)] che sono state successivamente inserite nel decreto legge 203/2005[549]. Si ricorda che gli effetti finanziari ascritti alle due norme (e ora incorporati tra quelli relativi al D.L. 203) sono i seguenti:
(mln. di euro)
D.L. 203/2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Modifica aliquote imposta unica scommesse |
10 |
10 |
10 |
Diffusione del gioco a distanza |
150 |
200 |
200 |
La relazione tecnica riporta i seguenti dati e parametri.
Commi 525-534
Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento
A. Apparecchi elettronici AWP
Per i tradizionali apparecchi elettronici con vincita in denaro (AWP) la RT ipotizza un’estensione dei luoghi dedicati all’esercizio del gioco[550]; gli effetti di tale ampliamento dovrebbero sommarsi alle misure incentivanti introdotte dalla disciplina in esame (nuove modalità di gioco, aumento della vincita massima, riduzione dell’aliquota di prelievo erariale).
Per l’anno 2005 le informazioni disponibili consentono di stimare una raccolta complessiva di circa 11,5 miliardi di euro, con un numero circa 150 mila apparecchi operativi (rendimento annuo per ciascun apparecchio = 76.700 euro all’anno).
Partendo da questo dato, la RT ipotizza:
a. che l’estensione dei luoghi dedicati all’esercizio del gioco determini un incremento di circa 2.000 apparecchi, con ulteriori successivi incrementi annui in ragione del consolidamento della rete distributiva;
b. che gli apparecchi conseguano un volume di gioco superiore di oltre il 30 per cento rispetto a quello attualmente rilevato dagli apparecchi collegati in rete;
c. un incremento complessivo, nel triennio 2006-2009, del 20 per cento degli apparecchi rispetto al parco esistente (= 30.000 unità);
d. un andamento non costante dell’introduzione dei predetti nuovi apparecchi (13.000 nel primo anno, 14.000 nel secondo anno, 3.000 nel terzo anno), dovuta al fatto che il 2007 dovrebbe essere l’anno di maggiore attrattività per gli operatori del settore, a causa dell’aliquota ridotta del prelievo unico e della produzione di nuovi apparecchi;
e. un ulteriore incremento del 15 per cento della raccolta media annua per ciascun apparecchio (come effetto della riduzione della durata dei giochi e dell’aumento del costo delle partite).
Pertanto gli effetti stimati dalla RT sono i seguenti:
(maggior gettito - milioni di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Estensione tipologie esercizi |
33 |
50 |
77 |
Maggiore attrattività |
282 |
320 |
346 |
TOTALE |
315 |
370 |
423 |
La relazione tecnica non espone i calcoli posti alla base della presente quantificazione. Si segnala tuttavia che dalle predette ipotesi di incremento del numero degli apparecchi e di crescita della raccolta potrebbero ricavarsi implicitamente – partendo dai dati sulla raccolta e sul numero di apparecchi operativi nel 2005 contenuti nella stessa RT – le seguenti ipotesi di maggiore gettito:
a. incremento di 2.000 apparecchi = aumento della raccolta pari a circa 150
milioni di euro [2.000×76.700 euro];
b. aumento del volume di gioco del 30% per gli apparecchi collegati in rete: in assenza di dati sul numero di apparecchi collegati in rete posto alla base della presente ipotesi, non è possibile ricavare una conseguente ipotesi di incremento della raccolta[551];
c.– d. introduzione di 13.000 nuovi apparecchi nel primo anno = aumento della
raccolta pari a circa 1 miliardo di euro [13.000×76.700 euro];
e. ulteriore incremento della raccolta media annua nella misura del 15% = aumento della raccolta pari a circa 1,7 miliardi di euro [11,5 miliardi di euro×15%].
Applicando all’aumento totale della raccolta ricavabile dai dati esposti (circa 3 miliardi di euro[552]) l’aliquota del prelievo erariale del 12% (apparecchi AWP) si otterrebbe un maggior gettito erariale pari a circa 360 milioni annui a regime. Applicando invece la medesima ipotesi adottata dalla RT per la quantificazione degli effetti dei successivi commi 535-548 (rendimento erariale medio del 10 per cento), il maggior gettito risulterebbe pari a circa 300 milioni annui.
B. Nuovi apparecchi VLT
Per i nuovi apparecchi VLT la relazione tecnica prevede una produttività sensibilmente maggiore rispetto agli apparecchi già operanti (AWP): ipotizza quindi una raccolta media mensile (13.000 euro) più che doppia rispetto a quella attualmente raggiunta dagli apparecchi AWP (circa 6.400 euro[553]). Ipotizza inoltre che nell’anno 2006 saranno istallati 12.000 nuovi apparecchi VLT, i quali nel 2006 potranno essere operativi per non più di quattro mesi.
Sulla base dei predetti dati, la RT calcola così il maggior gettito
2006:
12.000 × 13.000 × 4 (mesi) = 624 milioni (raccolta complessiva)
624 milioni × 8% (aliquota minima di prelievo erariale) = 50 milioni
La RT precisa che prudenzialmente per gli anni successivi al 2006 non sono stati ipotizzati incrementi del gettito, al fine di tenere conto dei possibili effetti complessivi della nuova modalità di gioco e dell’estensione della rete di distribuzione (che dovrà avere caratteristiche specifiche). Pertanto il maggior gettito per ciascuno degli anni 2006 e 2007 ammonterebbe a 150 milioni [12.000×13.000×12 (mesi)× 8%].
Pertanto gli effetti stimati dalla RT sono i seguenti:
(maggior gettito - milioni di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Nuovi apparecchi VLT |
50 |
150 |
150 |
Commi 535-548
Contrasto al gioco illegale
La RT ipotizza - in base alle stime dell’attuale mercato illegale – che, a seguito dell’adozione delle misure di contrasto previste dalle norme in esame, circa 500 milioni di euro per il primo anno e circa 750 milioni negli anni successivi si spostino verso il mercato legale, in particolare verso i comparti delle scommesse e degli apparecchi da intrattenimento. Applicando un rendimento erariale medio del 10 per cento, la RT stima un maggior gettito per l’erario pari a circa 50 milioni nel 2006 e 75 milioni negli anni successivi.
La RT precisa che la somma del gettito derivante da scommesse e da apparecchi da intrattenimento è pari a circa 1,8 miliardi di euro; pertanto il maggior gettito stimato a regime risulta essere pari a poco più del 5% dell’attuale gettito del comparto.
La RT ipotizza, inoltre, che dall’attuazione dei commi 541-547 (introduzione o inasprimento delle sanzioni per irregolarità) dovrebbe conseguire un maggiore gettito a regime pari a circa 75 milioni (25 milioni nel primo anno).
Pertanto gli effetti stimati dalla RT sono i seguenti:
(maggior gettito - milioni di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Contrasto al gioco illegale |
50 |
75 |
75 |
Inasprimento sanzioni |
25 |
75 |
75 |
TOTALE |
75 |
150 |
150 |
Comma 549
Versamenti all’erario da parte dei concessionari del Bingo
La RT non considera la norma.
Al riguardo, il Servizio bilancio ha osservato preliminarmente che le norme in materia di sostegno al gioco e di contrasto delle pratiche illegali di gioco si collocano in un ambito di iniziative attraverso le quali si intende favorire la crescita del mercato legale del comparto[554]. Poiché tali interventi - che hanno preso avvio principalmente con il decreto legge 269/2003 e con la legge finanziaria 311/2004[555] - sono frequentemente connessi a modifiche nella struttura e nell’entità degli introiti erariali collegati al settore, una stima prudenziale dei relativi effetti finanziari implica una valutazione preliminare sia dell’efficacia delle misure già adottate sia, in generale, della propensione alla spesa – nell’ambito dei settori in esame - dei soggetti destinatari della disciplina (tenuto anche conto che le relative entrate concorrono a finanziare spese certe).
Si ricorda che nella materia dei videogiochi il decreto legge 269/2003 ha introdotto norme finalizzate ad un incremento della raccolta e del gettito a cui erano stati ascritti effetti di maggiore entrata pari complessivamente a 520 milioni di euro nel 2004, 1.412 milioni nel 2005 e 1.455 milioni nel 2006. Successivamente la legge finanziaria 311/2004 ha introdotto una serie di norme in materia di giochi e scommesse alle quali erano stati ascritti ulteriori effetti di incremento del gettito (interamente aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente), pari complessivamente a 816 milioni di euro nel 2005, 1.118 milioni nel 2006 e 1.424 milioni nel 2007.
Si ricorda infine che la Corte dei conti[556] ha sollevato la questione del “rischio di aleatorietà” delle entrate da giochi, che per loro natura sono “di tipo più o meno volontario”. Nello specifico, la Corte ha ritenuto che nel 2005 e negli anni successivi difficilmente potranno verificarsi, dopo la progressione registrata nel 2004, i nuovi consistenti incrementi previsti per i proventi del lotto e degli altri giochi[557].
Con particolare riguardo alle norme in esame - alle quali vengono ascritti rilevanti effetti di gettito[558] –, il Servizio bilancio ha rilevato che la relazione tecnica attribuisce ad un insieme di misure incentivanti risultati di aumento dei volumi di raccolta che per loro natura appaiono verificabili soltanto a consuntivo.
Infatti per la nuova disciplina sui giochi tramite apparecchi elettronici (commi 525-548) gli effetti di una serie di parametri posti alla base delle quantificazioni (nuove modalità di gioco, aumento delle vincite, riduzione del prelievo erariale) non appaiono direttamente misurabili, in quanto attengono al maggiore o minore riscontro che le innovazioni introdotte possono avere presso i giocatori (e una maggiore o minore adesione alle offerte di gioco può dipendere anche da fattori esterni allo stesso mercato dei giochi).
Il Servizio bilancio ha osservato, inoltre, che la RT non sembra considerare gli effetti di sostituzione che dovrebbero presumibilmente verificarsi a fronte di una compresenza, nell’ambito del medesimo mercato, di offerte innovative e di offerte preesistenti.
Nello specifico, il Servizio bilancio ha osservato quanto segue.
Commi 525-534
Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento
Con riferimento agli apparecchi da gioco AWP, fatto salvo quanto rilevato in premessa con riguardo alle ipotesi di incremento della raccolta, è stato osservato che la relazione tecnica non espone i calcoli posti alla base della quantificazione.
Si segnalava, inoltre, che in assenza di un aumento dei volumi di gioco la riduzione del prelievo erariale unico prevista dal comma 531 avrebbe determinato una perdita di gettito. Appariva pertanto necessario acquisire elementi informativi in ordine al livello minimo di aumento della raccolta necessario per compensare la riduzione dell’aliquota.
Si faceva presente, inoltre, che la riduzione del prelievo unico non sembrava costituire un incentivo alla partecipazione ai giochi, in quanto il tributo non viene corrisposto dai giocatori ma dal concessionario (con eventuale recupero sui gestori).
Riguardo alla raccolta media mensile dei nuovi apparecchi VLT, è stato osservato che l’ipotesi di un raddoppio del volume di gioco rispetto a quello attualmente assicurato dagli apparecchi AWP non appare prudenziale, tenuto conto dell’impatto totalmente innovativo dell’offerta commerciale delle videolotterie.
Commi 535-548
Contrasto al gioco illegale
In ordine alla possibile efficacia delle misure di contrasto previste dalle norme in esame (dalle quali secondo la RT dovrebbe conseguire un significativo spostamento della domanda verso il mercato legale), il Servizio bilancio ha osservato che la RT non forniva elementi di informazione che consentissero di verificare la predetta ipotesi.
È stato segnalato, inoltre, che l’iscrizione a miglioramento dei saldi di effetti di maggior gettito connessi all’inasprimento di sanzioni, oltre a non rientrare di norma nella prassi contabile[559], appare in contrasto con gli stessi obiettivi della misura in questione, finalizzata a ridurre l’area di irregolarità che dovrebbe invece costituire il presupposto per un accrescimento del gettito delle sanzioni.
Comma 549
Versamenti all’erario da parte dei concessionari del Bingo
Il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni, tenuto conto che per ciascun singolo esercizio sono da escludere effetti di cassa (infatti il differimento dei versamenti non supera l’anno solare[560]).
NOTA di RISPOSTA del GOVERNO
Il Governo ha confermato la quantificazione degli effetti di maggior gettito stimati dalla RT, fornendo i seguenti chiarimenti nella nota di risposta trasmessa alla Commissione bilancio in data 24 novembre 2005.
Risposta all’osservazione preliminare del Servizio bilancio
Per l’anno 2005 l’insieme delle norme previste dalla legge finanziaria per il 2005, sommate agli effetti della legislazione vigente, ha determinato un obiettivo complessivo di entrate erariali dai giochi pari a 5,9 miliardi di euro derivanti da una raccolta (vale a dire la spesa effettuata dai giocatori) pari a circa 28 miliardi di euro. Al 31 ottobre 2005 l’andamento delle entrate erariali (circa 4,9 miliardi di euro) fa presumere il pieno raggiungimento dell’obiettivo[561].
In particolare, l’attuazione delle misure previste dalla legge finanziaria per il 2005 è piena per quanto riguarda il lotto e l’Enalotto ed ancora parziale, in quanto condizionata per lo sviluppo del settore delle scommesse (fortemente aggredito nel 2005 dalla concorrenza illegale ed irregolare estera, soprattutto via internet) e del gioco telematico (anch’esso condizionato da complesse situazioni di mercato). Parte delle norme previste dal DL 203/2005 e dalla legge finanziaria per il 2006 tendono a superare le criticità di mercato accennate, per il pieno dispiegamento degli effetti delle norme previste dall’ordinamento.
Commi 525-534
Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento
Riguardo ai commi da 525 a 534, vengono forniti dati in ordine alla consistenza media degli apparecchi da intrattenimento, ossia al numero di macchine di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS presenti (o che si prevede saranno presenti) presso gli esercizi autorizzati per i dodici mesi.
Anche in caso di crescita contenuta della redditività per singolo apparecchio (connessa alla maggiore attrattività derivante dall’introduzione delle modifiche tecniche previste dalla norma), la riduzione del prelievo unico non determina perdite in termini di gettito.
APPARECCHI (nr. medio)
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
AWP |
150.000 |
163.000 |
177.000 |
180.000 |
AWP in nuove tipologie di esercizi |
|
2.500[562] |
4.200 |
6.500 |
VLT |
|
4.000[563] |
12.000 |
12.000 |
Totale |
150.000 |
169.500 |
193.200 |
198.500 |
La stima è definita dalla nota in esame come “sicuramente prudenziale”. Infatti la consistenza media di 150.000 apparecchi del 2005 deriva da un andamento che parte da 121.000 apparecchi AWP il 1° gennaio per raggiungere 170.000 al 31 dicembre (il dato di consistenza al 21 novembre 2005 è pari a 172.638). Pertanto la consistenza media ipotizzata per il 2007 conferma, adottando un opportuno carattere di prudenzialità, la consistenza puntuale prevista al 31 dicembre 2005. La nota precisa che tale previsione incorpora al suo interno gli effetti di sostituzione tra apparecchi AWP e VLT richiamati dal Servizio Bilancio.
Il 2006 si configura come un periodo di razionalizzazione del parco apparecchi, mentre per gli anni successivi si stima un incremento contenuto del numero di apparecchi. Anche in questo caso la stima è definita “prudenziale”, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e, in particolare, della specifica domanda di gioco con apparecchi da intrattenimento. Infatti, all’incremento del numero di apparecchi contribuisce anche, ed in maniera significativa, la maggiore attrattività degli stessi, derivanti dalle variazioni dei parametri e dall’inasprimento del contrasto al gioco illegale (che, inevitabilmente, porterà ad un ampio riposizionamento dei giocatori e degli operatori nell’ambito del mercato legale).
A partire dal 2007, l’incremento del parco apparecchi è stato interamente imputato alle macchine AWP (che determinano un minor gettito per lo Stato, rispetto alle VLT), per la nuova tipologia di apparecchi.
Riguardo alla problematicità dell’ipotesi di raddoppio del volume di raccolta media mensile degli apparecchi VLT, rispetto alle macchine AWP, la nota del Governo precisa che la definizione di dettaglio del business model per l’introduzione delle VLT (demandata ad un regolamento ministeriale) realizzerà una “sintonizzazione fine” dei vari parametri, con l’obiettivo di individuare modalità di gioco a più elevata componente aleatoria rispetto alle AWP (guadagnando alla raccolta nuovi giocatori, oggi dedicati pressoché esclusivamente al gioco illegale) e di prevedere punti vendita specifici per le VLT (definendo insieme con specifiche prescrizioni dedicate alla sicurezza del giocatore ed al controllo del gioco, condizioni di particolare attrattività commerciale).
Inoltre, le VLT consentono di installare diversi giochi su ciascun apparecchio (mentre le AWP offrono un solo gioco), determinando una raccolta media su ciascuno degli apparecchi di nuova introduzione ben superiore a quella delle attuali AWP, così come dimostrano i casi di VLT esistenti nel Nord America e nel Nord Europa (giocata media per apparecchio di circa 160.000 euro per anno). Ne deriva che, data la diversa tipologia e la ricerca particolarmente mirata di location, detti apparecchi conseguiranno un volume di gioco medio praticamente doppio rispetto a quello attuale delle AWP.
Per quanto riguarda l’osservazione relativa alla riduzione del prelievo unico, che non può costituire incentivo alla partecipazione al gioco, la nota del Governo precisa che la diminuzione di 1,5% del prelievo rimane disponibile agli operatori, i quali possono scegliere di elevare il payout (vincite per importi superiori al 75%) al fine di accrescere ulteriormente l’attrattività del gioco ovvero generare risorse destinabili all’allargamento del parco gestito.
Commi 535-548
(Contrasto al gioco illegale)
La nota del Governo conferma che la stima di 500 milioni di euro sottratti al mercato illegale dei giochi gestito da operatori di gioco on line è da considerare relativamente prudenziale rispetto agli effetti complessivi che l’applicazione puntuale della norma potrebbe avere nei prossimi anni.
Infatti il dato di mercato del primo anno, dedotto da varie fonti per definizione non ufficiali, è coerente con l’incrocio di due valutazioni economiche basate su studi realizzati da AAMS, con il contributo della Sogei e dei suoi consulenti:
dai bilanci ufficiali pubblicati da grandi operatori del settore (per lo più quotati in Borsa) emerge una raccolta Internet a livello europeo superiore a 7 mld di euro;
le analisi di mercato effettuate a livello europeo fanno supporre che oltre il 10 per cento di tale raccolta provenga dall’Italia; da tale analisi si ottiene un valore del gioco su internet confluito sugli operatori quotati in Borsa superiore ai 700 milioni di euro per anno;
da rilevazioni effettuate con il contributo di istituti di ricerca specializzati, gli operatori che raccolgono illegalmente gioco via internet hanno realizzato in Italia, nei primi otto mesi del 2005, investimenti pubblicitari dei propri servizi (attraverso mezzi palesi: televisione, stampa, affissioni, pubblicità via internet) quantificabili in circa 4,2 milioni di euro. Ipotizzando un valore prudenziale di 7 milioni di euro in un anno (investimenti pubblicitari sottostimati, in quanto non vengono considerati altri strumenti di comunicazione, come le sponsorizzazioni), e che gli investimenti in marketing e comunicazione rappresentino mediamente il 10 per cento dei profitti lordi di un’azienda del settore dei giochi, e che i profitti lordi siano pari al 10 per cento della raccolta, è possibile stimare che la raccolta degli operatori illegali in Italia (ovviamente riferita solo a quelli che hanno effettuato promozione), sia pari ad oltre 700 milioni di euro;
ulteriori analisi effettuate da AAMS fanno ipotizzare che il gioco illegale convogliato su operatori di dimensioni minori di quelli citati ai punti precedenti sia pari ad almeno il 30 per cento del volume raccolto dai player principali.
Pertanto si può stimare che il gioco illegale via internet abbia volumi compresi tra 900 e 1.000 milioni di euro per anno. Riguardo a questi volumi, l’intervento proposto, impedendo di fatto il gioco sull’estero (commi 535-539), otterrebbe l’immediato effetto di convogliare il gioco sulle forme lecite più simili esistenti in Italia, vale a dire i giochi da ricevitoria e gli apparecchi da intrattenimento. Ipotizzando, prudenzialmente, che una quota di circa 200-300 milioni di euro di quanto oggi destinato a tali forme di gioco sia convogliata su altre forme di divertimento, ovvero sia implicitamente contenuta negli incrementi di altri giochi già oggetto di valutazione nell’ambito degli altri commi sui giochi (in particolare lotterie e scommesse), è possibile definire la raccolta aggiuntiva, derivante dai commi in oggetto, in 500 milioni di euro per il 2006 e 750 milioni di euro per gli anni successivi (nei quali gli effetti dei provvedimenti previsti andranno a regime).
Relativamente all’osservazione formulata in ordine alla prassi contabile di non iscrivere a miglioramento dei saldi gli effetti di maggior gettito connessi a nuove o modificate sanzioni, la nota del Governo precisa che le ampie dimensioni del mercato degli apparecchi da intrattenimento, peraltro in ulteriore espansione, determinano la persistenza di una componente di illegalità “fisiologica”. L’evoluzione della regolazione tecnica – e specificamente le disposizioni che prevedono la presenza necessaria di nuovi strumenti di collegamento alla rete telematica nei punti vendita autorizzati alla raccolta degli apparecchi con vincite in denaro – segna un mutamento sostanziale delle logiche di controllo sul territorio: vale a dire che la sola presenza di apparecchi in locali sprovvisti delle tecnologie di comunicazione comporterà una situazione passibile di sanzione[564].
La stessa pianificazione dei controlli potrà avvalersi maggiormente delle informazioni presenti nelle banche dati, focalizzandole sui punti vendita “a rischio” ed aumentando l’efficienza e l’efficacia di tutte le azioni di controllo sul territorio.
Lo specifico campo di applicazione delle disposizioni sanzionatorie comprende, inoltre, tutte le situazioni di irregolarità amministrativa degli apparecchi, dalle quali conseguono evasioni ed elusioni del gettito.
La revisione e l’inasprimento delle sanzioni dovrebbero indurre, altresì, un crescente apporto di gettito da emersione per gli apparecchi senza vincite in denaro (di cui all’articolo 110, comma 7, del TULPS). Infatti, poiché le nuove disposizioni sanzionatorie si applicano a tutte le tipologie di apparecchi, indipendentemente dalla possibilità o meno di vincite in danaro, esse risulteranno maggiormente dissuasive per gli operatori (gestori ed anche esercenti, soggetti a specifiche sanzioni) di apparecchi senza vincita in denaro. Tali apparecchi sono assoggettati al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’IVA su base imponibile forfetaria predeterminata; in termini quantitativi, quest’ultima componente può essere quantificata in circa 7,5 milioni di euro, pari al 10 per cento del gettito annuale di tali categorie di apparecchi (=75 milioni di euro).
Con riferimento ai commi 541-547 [e al maggior gettito da sanzioni previsto nel passaggio dal 2006 (25 milioni) al 2007 (75 milioni)], la nota del Governo stima che l’introduzione di nuovi apparecchi leciti con vincita in danaro in sostituzione di altre, anche diverse, offerte di gioco non lecite comporterà l’introduzione, a partire dal 2007, di circa 5.500 apparecchi nuovi (meno del 5 per cento del parco oggi esistente). Nell’ipotesi di redditività erariale pari a quella degli apparecchi già operativi (=76.700 euro all’anno per ciascun apparecchio), l’introduzione dei nuovi apparecchi comporterà, all’aliquota del 12 per cento, un maggior gettito superiore a 50 milioni di euro, da aggiungere ai circa 25 milioni di euro per anno, stimati in relazione agli effetti specifici delle sanzioni.
COMMI 550-551
Determinazione del prezzo delle sigarette e tassazione dei tabacchi
Le norme stabiliscono che siano aggiornate ogni tre mesi, e non più semestralmente come previsto dalla legislazione vigente, le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette (comma 550).
La disposizione ripropone integralmente l’articolo 36, comma 1, del ddl. AS 3533 (Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) attualmente in seconda lettura presso il Senato. La norma originaria, presentata in prima lettura alla Camera[565], prevedeva una rilevazione mensile e non trimestrale del prezzo delle sigarette più vendute; a quest’ultima norma erano stati ascritti effetti di maggior gettito per 15 milioni di euro nel 2005 e 30 milioni nel 2006.
Si ricorda che il prezzo di vendita delle sigarette è determinato dalla somma di quattro componenti: aggio del rivenditore, IVA, imposta di consumo (accisa), ricavo del produttore. Le tabelle di ripartizione indicano analiticamente il valore assunto dalle quattro componenti per ciascun prezzo di vendita effettivamente praticato dai rivenditori. Tali tabelle sono fissate con decreto del Ministro delle finanze ogni sei mesi con riferimento alla classe di prezzo più richiesta (MPPC[566]). Considerati i criteri per la determinazione dell’accisa[567] ed il meccanismo di minimum tax successivamente introdotto[568], il sistema di tassazione è informato ai seguenti principi:
- le sigarette il cui prezzo è inferiore a quello della classe di prezzo più richiesta sono assoggettate ad un’incidenza di imposta di consumo crescente al decrescere del prezzo;
- le sigarette il cui prezzo è superiore a quello della classe di prezzo più richiesta sono assoggettate ad un’incidenza di imposta di consumo decrescente al crescere del prezzo.
Questo sistema consente ai produttori di adottare politiche, volte ad aumentare i propri ricavi, tanto più efficaci quanto più distanti nel tempo sono due successivi decreti di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette. Infatti solo con l’emanazione di un nuovo decreto viene riposizionata la classe di prezzo più richiesta.
Stabiliscono, inoltre, che con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia–Amministrazione dei monopoli possa essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni successivi (comma 551).
L’aumento tiene conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti ai sensi della normativa vigente.
La relazione tecnica afferma che la norma per l’introduzione di un criterio di calcolo trimestrale per la determinazione della classe di prezzo della sigaretta più venduta determina incrementi del gettito connessi alla velocizzazione dell’adeguamento verso l’alto del prezzo di vendita. La RT stima che l’automatismo introdotto generi maggiori entrate erariali per 90 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2006, fermi restando gli attuali livelli di consumo. La RT non fornisce indicazioni sugli elementi che hanno determinato la stima del maggior gettito.
Come detto, la precedente relazione tecnica (AC 5736) - riferita alla previsione di un calcolo mensile e non trimestrale del prezzo delle sigarette più vendute - quantificava effetti di maggior gettito per 15 milioni di euro (anno 2005) e per 30 milioni a decorrere dal 2006.
Al riguardo, il Servizio bilancio ha segnalato che - tenuto conto di quanto affermato dalla RT (secondo la quale “l’introduzione di un criterio di calcolo trimestrale determina incrementi del gettito connessi alla velocizzazione dell’adeguamento verso l’alto del prezzo di vendita”) - la quantificazione del maggior gettito indicata dalla relazione tecnica (+90 milioni nel caso di rilevazione trimestrale del prezzo) non appare coerente con la precedente stima riferita al disegno di legge AC 5736 (+30 milioni nel caso di rilevazione mensile).
Un’estensione dei tempi di rilevazione del prezzo delle sigarette più vendute (da un mese a tre mesi) dovrebbe infatti comportare – stando a quanto affermato dalla RT - una riduzione dell’effetto positivo[569].
Ciò premesso, il Servizio bilancio ha segnalato l’opportunità che il Governo fornisse gli elementi sulla base dei quali era stato determinato l’incremento di gettito ipotizzato, tenuto anche conto del succedersi negli ultimi anni di diverse norme in materia di tassazione dei tabacchi.
In proposito appariva necessario precisare:
se fossero stati già conseguiti gli obiettivi di maggior gettito previsti a legislazione vigente.
La legge finanziaria 350/2003 poneva obiettivi di maggiore gettito, derivante dall’imposta di consumo sui tabacchi, per 650 milioni di euro nel 2005. Successivamente l’articolo 1, comma 485, della legge finanziaria 311/2004 ha stabilito la necessità di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l’anno 2005 ed a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006.
Inoltre, nel comunicato del 1° aprile 2005, il Ministero dell’economia ha affermato che il calo degli introiti connessi al consumo del tabacco è stata una delle cause che hanno determinato l’incremento del disavanzo del settore statale relativo al marzo 2005 rispetto allo stesso dato registrato nel marzo 2004;
se l’incremento del gettito complessivo fosse stato ipotizzato scontando gli andamenti sfavorevoli determinati dalla contrazione dei consumi e illustrati dalla precedente relazione tecnica in materia (riferita all’AC 5736).
La relazione tecnica all’AC 5736 aveva rilevato, infatti, un andamento negativo dei consumi a seguito dell’introduzione del divieto di fumo nei locali pubblici. Qualora questi effetti negativi non fossero stati pienamente compensati, secondo la RT l’iscrizione a bilancio di nuove entrate non avrebbe risposto al reale andamento del gettito;
in base a quale ipotesi si era ritenuto che la maggiore entrata avesse natura permanente.
Infatti già a legislazione vigente era previsto un meccanismo di adeguamento della ripartizione del prezzo. Il meccanismo aveva però periodicità semestrale e non trimestrale come stabilito dalle norme in esame. Ne consegue che il maggior gettito andava stimato in relazione ai minori introiti che si avrebbero nell’intervallo temporale intercorrente tra l’emanazione di un decreto in base alla nuova procedura temporale e l’emanazione del decreto secondo la cadenza vigente[570]. In pratica – a parità di livelli di consumo - se in un determinato anno pochi produttori (o nessun produttore) incrementano i prezzi il maggior gettito è prossimo o pari a zero. Viceversa la previsione di un’entrata di natura permanente prefigura un mercato delle sigarette nel quale i produttori aumentano di continuo i prezzi.
Il Governo ha fornito i seguenti chiarimenti nella nota di risposta trasmessa alla Commissione bilancio in data 24 novembre 2005.
Relativamente alla osservazione sull’incremento di gettito, quantificato in 90 milioni di euro, la nota afferma che l’apparente incoerenza rispetto al dato fornito nella precedente relazione tecnica (AC 5736) è legata al fatto che la stima iniziale teneva conto esclusivamente dell’incremento dei prezzi delle sigarette della classe di prezzo più richiesta (MPPC) escludendo gli aumenti dei prezzi dovuti alla volontà dei produttori di adeguare i propri ricavi alla nuova situazione impositiva (fermi restando i livelli di consumo registrati nel 2005).
Circa l’osservazione relativa al conseguimento dell’obiettivo di maggior gettito previsto per il 2005, il Governo ha precisato che tale obiettivo, sulla base dei dati disponibili, poteva essere presumibilmente conseguito (o, comunque, sarebbe stato conseguito un risultato finale molto vicino a quello stimato).
Infine, per quanto riguarda l’osservazione relativa al carattere di permanenza della maggiore entrata, il Governo rileva che, sulla base dell’attuale configurazione del mercato italiano delle sigarette, l’anticipazione degli interventi sul Most Popular Price Class (MPPC) comporta un conseguente adeguamento dei prezzi al consumo da parte dei produttori senza che a ciò consegua, almeno nel medio periodo, una significativa diminuzione dei consumi. Tale comportamento è realizzato dai produttori, come già detto, per mantenere inalterato il proprio margine economico. Anche se è presumibile che tale meccanismo non abbia carattere permanente, si può tuttavia prevedere che esso permanga nel triennio in esame.
Al riguardo, si osserva che la nota di risposta del 24 novembre 2005, pur confermando la stima di maggiore gettito contenuta nella relazione tecnica, non fornisce puntuali elementi di informazione in ordine all’evoluzione dei prezzi e dei consumi posta alla base della predetta quantificazione, limitandosi a confermare che l’incremento dei prezzi va riferito a tutte le sigarette (e non solo a quelle della classe di prezzo più richiesta) e che gli obiettivi di maggior gettito previsti per il 2005 dovrebbero essere presumibilmente conseguiti.
Tuttavia la nota conferma anche che l’ipotesi contenuta nella relazione tecnica presuppone il verificarsi delle seguenti condizioni:
che i livelli di consumo registrati nel 2005 rimangano almeno inalterati nel successivo triennio 2006-2008;
che nel triennio in esame i prezzi al consumo praticati dai produttori tendano comunque ad adeguarsi verso l’alto (senza che da ciò consegua una significativa diminuzione dei consumi).
In ordine a quest’ultima eventualità la nota del Governo fa presente tuttavia che “è presumibile ipotizzare che tale meccanismo non abbia carattere permanente”.
Poiché entrambe le condizioni richiamate non appaiono coerenti rispetto alle ipotesi di andamento sfavorevole dei consumi prospettate dalla precedente relazione tecnica in materia[571], si segnala la necessità di una verifica a consuntivo dei dati sugli incassi, al fine di riscontrarne la congruenza rispetto agli obiettivi di gettito fissati dal testo in esame.
COMMA 553
Misure per favorire l’emersione contributiva delle imprese
La norma dispone, quale condizione per l’accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, la presentazione da parte delle imprese di tutti i settori del documento unico di regolarità contributiva[572].
La norma in esame appare avere un ambito applicativo più ristretto, rispetto a quella di contenuto sostanzialmente analogo recata dal decreto-legge n. 203/2005[573], in quanto mentre quest’ultima richiedeva il documento di regolarità contributiva a tutte le imprese, la norma in questione lo richiede solo a quelle che effettuano investimenti[574].
La relazione tecnica non considera la norma in esame.
La relazione tecnica al richiamato decreto-legge n. 203/2005, sulla base dell’esperienza amministrativa dell’INPS, quantifica i seguenti effetti di recupero di contribuzione omessa:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
50 |
50 |
50 |
Il Governo ha precisato che tale quantificazione è prudenziale in quanto riferita al solo settore agricolo, che usufruisce di aiuti comunitari, considerando che, attualmente, circa il 25 per cento dei contributi oggetto di tariffazione per tale settore risultano non riscossi dall’INPS[575].
Al riguardonon sono state formulate osservazioni.
COMMA 557
Monitoraggio della spesa ambientale
La norma dispone – per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale - la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) in favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Ciò in conformità ai principi di cui all’articolo 1, comma 8, della legge n. 308/2004.
Tale legge ha delegato il Governo ad adottare decreti di riordino normativo nel settore ambientale, attraverso la redazione di testi unici. Il comma 8 dell’articolo 1 di tale legge – espressamente richiamato dalla norma in esame – pone i principi ed i criteri della delega, tra cui “l’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica”.
Si dispone altresì che con regolamento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, in conformità alla convenzione in essere, siano definiti criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle predette attività.
Per le finalità in questione viene infine destinata, a valere sul capitolo 7090 “Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale”, una somma non inferiore all’uno per cento e non superiore al due per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo e determinata nel suo ammontare annuo secondo modalità e criteri definiti con il regolamento sopra indicato.
Sulla materia in esame interviene anche l’art. 55 dello schema di decreto legislativo, recante norme in materia ambientale, già sottoposto ai pareri delle competenti Commissioni parlamentari ma non ancora entrato in vigore.
La relazione tecnica non considera la norma, alla quale non sono inoltre attribuiti effetti nell’allegato 7.
Al riguardo, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della norma e tenuto conto che la stessa fa riferimento alla prosecuzione di iniziative ed attività già in corso, sono state richieste indicazioni circa l’entità delle risorse annue attualmente necessarie per l’espletamento di tali attività; è stato altresì richiesto di precisare se le stesse possano ritenersi sufficienti anche per il prosieguo delle medesime attività, tenuto conto anche della circostanza che non è indicato alcun termine di operatività della norma in esame.
COMMA 567
Attribuzione di nuovi compiti all’IPSEMA
La norma dispone che, per i lavoratori marittimi assicurati presso l’IPSEMA, la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate dall’IPSEMA, ai fini dell’accesso ai benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente[576], anche se restano valide le domande di certificazione già presentate all’INAIL.
La relazione tecnica precisa che, dal momento che restano invariati i requisiti circa l’intensità e la durata dell’esposizione all’amianto richiesti per il riconoscimento dei benefici previdenziali, la disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha richiesto al Governo di confermare che la norma non avrebbe prodotto aggravi a carico dell’Istituto.
Disposizioni concernenti il Ministero della difesa
Le norme dettano le seguenti disposizioni:
· il Ministero della difesa, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto dei mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato[577](comma 568);
· la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità, è rimessa a un decreto ministeriale (comma 569);
· per consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell’industria nazionale, è autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2006, per l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (comma 570);
· lo stanziamento di cui al comma 570 è iscritto nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, che provvede all’individuazione sia delle procedure attuative per l’erogazione dei contributi, sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi (comma 571).
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni recate dal comma 570.
L’allegato 7, con riferimento al medesimo comma 570, riporta le seguenti maggiori spese di conto capitale:
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
-55 |
-55 |
-55 |
-55 |
-55 |
-55 |
-55 |
-55 |
-55 |
Al riguardo, con riferimento al comma 568, si è evidenziata l’opportunità di un chiarimento in quanto, benché la disposizione appaia finalizzata al contenimento delle spese, non è chiaro se la stipula delle convenzioni e dei contratti avvenga nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero della difesa.
Nulla da osservare in ordine alle disposizioni del comma 570, atteso che la norma configura l’onere come tetto di spesa.
Finanziamento di interventi per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali
La norma autorizza una spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2006 per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali[578]. La copertura di tale onere è prevista a valere sulle risorse, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2006, dall’articolo 11-quaterdecies, comma 2, del decreto legge n. 203/2005[579] stanziate per l’organizzazione e l’adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo, il Servizio bilancio ha richiesto chiarimenti in merito alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul D.L. n. 203/2005.
Normativa vigente L’articolo 1, comma 275, della legge n. 311/2004[580] ha disposto l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, per le operazioni relative ad immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione, effettuate in favore di fondazioni o società.
La norma modifica il comma 275 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 intervenendo sulla qualifica dei soggetti in favore dei quali le operazioni immobiliari devono avvenire ai fini della fruizione dell’esenzione fiscale. In particolare, la norma da un lato circoscrive l’ambito soggettivo limitandolo alle società di cartolarizzazione, dall’altro lo estende includendo nello stesso anche le associazioni riconosciute.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo, è stato richiesto un chiarimento circa l’assenza di valutazioni degli effetti finanziari derivante dalla modifica dell’ambito soggettivo di riferimento della norma.
Finanziamento del piano programmatico dell’istruzione
Normativa vigente: il comma 10, primo periodo, dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[581], autorizza, a favore della fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT), ai fini della sua valorizzazione, la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014: gli importi riportati nella Tabella F della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) sono pari a 124 milioni di euro per il 2006, e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Il secondo periodo del medesimo comma 10 stabilisce che tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto.
La norma, al fine di assicurare l’attuazione del piano programmatico dell’istruzione[582], e di garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del paese e per l’alta formazione tecnologica, autorizza la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e ridetermina in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, l’autorizzazione di spesa di cui al citato comma 10 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 269-2003.
Si dispone quindi la soppressione del primo periodo di tale disposizione.
La relazione tecnica ribadisce che la copertura dell’onere viene assicurata dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
L’allegato 7 ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
Segno meno=peggioramento (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
IIT MINORI SPESE CONTO CAPITALE |
44
|
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
Piano programm. scuola MAGGIORI SPESE CORRENTI |
-44 |
-44 |
-44 |
-44 |
-44 |
-44 |
-44 |
-44 |
-44 |
Al riguardo, è emersa l’opportunità di chiarire la ragione per la quale alla rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4, comma 10, decreto-legge 269/2003, si accompagna (secondo periodo del comma 578 in esame) la soppressione del primo periodo del medesimo articolo 4, comma 10, che stabilisce le finalità e l'ammontare dell'autorizzazione di spesa a legislazione vigente. L'effetto di questa disposizione dovrebbe far venir meno, infatti, tutta l'autorizzazione di spesa parzialmente utilizzata per coprire gli oneri del comma in esame.
Sotto il profilo contabile, inoltre, pur tenuto conto della sostanziale omogeneità degli obiettivi cui le risorse sono destinate, si rileva che l’utilizzo di risorse di conto capitale - quali quelle destinate all’IIT – per fare fronte a spese di natura corrente (piano programmatico scuola) comporta la dequalificazione della spesa.
Sostegno alle piccole e medie imprese
La norma, al fine di favorire il sostegno e lo sviluppo delle piccole medie imprese, introduce la possibilità per le società per azioni a ristretta base azionaria di finanziarsi attraverso la emissione di titoli a medio lungo termine, la cui disciplina è rimessa ad un decreto regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze[583].
Con il medesimo decreto, inoltre, si prevede la possibilità di disciplinare forme di incentivi fiscali in favore dei certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento delle PMI. Tale disciplina deve, in ogni caso, garantire l’invarianza del gettito fiscale.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha manifestato perplessità circa la possibilità che siano disciplinate particolari forme di incentivi fiscali senza che ciò comporti un aggravio a carico della finanza pubblica. Si è evidenziato, inoltre, che la previsione di tale disciplina è rimessa ad un decreto regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.
Utilizzabilità delle risorse da parte dell’ENAC
La norma autorizza l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente iscritte nel proprio bilancio, derivanti da trasferimenti statali ed inerenti al biennio 2004/2005, per far fronte a spese di investimento per infrastrutture aeroportuali.
Sono escluse dalla utilizzabilità in questione le somme destinate a spese obbligatorie.
La relazione tecnica non considera la disposizione.
Al riguardo, si è osservato che la norma appare suscettibile di determinare effetti onerosi qualora, come potrebbe desumersi dalla sua formulazione, la stessa sia da intendersi come derogatoria rispetto ai vincoli di spesa stabiliti dalla legge finanziaria 2005 per gli enti previsti nell’Allegato 1 alla medesima legge, in cui l’ente in questione è ricompreso. Non risulta inoltre chiaro se gli effetti in questione siano circoscritti al solo 2006, atteso che la norma non precisa il periodo entro il quale effettuare le spese di investimento cui sono destinate le disponibilità di bilancio.
Insediamenti turistici di qualità
Le norme sono finalizzate alla promozione ed allo sviluppo del turismo di qualità, per il quale si prevede che:
· i soggetti promotori presentino alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale. Tale realizzazione può avvenire anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti (comma 583);
· ai canoni di concessione per gli insediamenti in questione non si applichino le disposizioni in materia di determinazione dei canoni demaniali marittimi recate dal D.L. n.400/1993[584]. Si dispone che il canone venga determinato all’atto della concessione ed è attribuito in misura pari al 20% alla regione ed in identica misura al comune o ai comuni interessati (comma 584);
· la valutazione delle proposte per la realizzazione degli insediamenti in esame è demandata alle Regioni, che provvedono ad individuare quelle di pubblico interesse e trasmettono la documentazione alle altre amministrazioni competenti. A seguito della acquisizione delle valutazioni di tali amministrazioni, la regione competente promuove tra tutti i soggetti pubblici interessati dalla proposta un accordo di programma, la cui stipula sostituisce ogni altra autorizzazione ai fini di consentire la realizzazione e l’esercizio delle opere richieste (commi 586 e 588-592);
· la realizzazione di infrastrutture e servizi connessi possa essere affidata al soggetto realizzatore dell’insediamento turistico, applicandosi in tal caso l’articolo 104 del TUIR[585](comma 587).
Tale norma consente la deduzione di quote di ammortamento finanziario differenziate, determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell’economia, da calcolare sull’investimento complessivo realizzato, includendo anche, in deroga all’articolo 110, comma 1, del TUIR, la quota degli interessi passivi;
· al fine di favorire la realizzazione degli insediamenti turistici i comuni interessati possono concedere agevolazioni e/o esenzioni in ordine ai tributi ad essi dovuti, ivi inclusa l’ICI (comma 593).
Al riguardo, il Servizio bilancio[586] ha richiesto chiarimenti sugli effetti finanziari di alcune delle disposizioni in esame che recano misure agevolative.
A tal fine si segnalano:
· il comma 584, che rimettendo alle parti interessate la determinazione del canone di concessione potrebbe comportare che si stabilisca in taluni casi un importo del canone medesimo inferiore a quello risultante dall’applicazione del D.L. n.440/1993 prima citato, con effetti riduttivi del gettito di spettanza dell’erario; ciò anche in relazione alla destinazione del complessivo 40% del canone alla regione ed agli enti locali interessati;
· il comma 587, che consente l’applicazione del regime derogatorio in materia di tassazione ( sia ai fini delle imposte dirette che Irap), recato dall’articolo 104 Tuir, al soggetto realizzatore dell’insediamento turistico.
Divieto di assunzione per le fondazioni lirico-sinfoniche
La norma dispone che per gli anni 2006 e 2007 le fondazioni lirico-sinfoniche non possono assumere personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell’organico funzionale approvato.
La relazione tecnica non considera la disposizione.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Contratti a tempo determinato del Ministero dei beni e le attività culturali
La normaautorizza, per l’anno 2006,la trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nell’anno 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali[587], in contratti a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità.
La relazione tecnica[588]non considera la disposizione.
Con riferimento alla norma in esame non sono scontati effetti finanziari nell’allegato 7.
Al riguardo si è rilevato che la norma può risultare finanziariamente neutra solo a condizione che:
· la trasformazione del contratto riguardi solo la natura del rapporto (da contratto di co. co co. a contratto a tempo determinato) senza che gli altri elementi, quali la durata e la retribuzione, subiscano variazioni;
· la trasformazione avvenga nell’ambito delle limitazioni alla stipula di contratti a tempo determinato di cui al comma 187. In caso contrario sarebbe necessario valutare la maggior spesa autorizzata al fine di ridurre i risparmi contabilizzati in relazione alle norme di cui al citato comma 187 dell’articolo 1 della legge in esame.
Si rileva, peraltro, che le due forme di rapporto a tempo determinato considerate dalla norma in esame sono soggette ad un regime di contribuzione previdenziale differente. In particolare, i contratti a tempo determinato sono soggetti ad una aliquota contributiva maggiore. Con riguardo a tale aspetto si presume che l’allegato 7 non sconti maggiori oneri in relazione all’incremento di contribuzione in quanto i maggiori esborsi determinerebbero una semplice partita di giro tra Amministrazioni dello Stato (Ministero dei beni culturali e ambientali e Inpdap).
COMMI 597-600
Alienazione di immobili degli IACP
Le norme[589] rimettono ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da emanare previo accordo tra Governo e regioni e predisposto sulla base di una proposta dei Ministri competenti, da presentare in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni – la semplificazione della disciplina in materia di alienazione di immobili di proprietà degli IACP (comma 597).
I principi fissati dall’accordo dovranno consentire, tra l’altro, che (comma 598):
· il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge n. 513/1977 (lett. a);
· i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l’acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e ad azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno (lett. c).
Sono infine riconosciute:
· la possibilità di applicare agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta tramite le regioni, le disposizioni del decreto-legge n. 351/2001[590], in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (comma 599);
· la facoltà per gli enti e gli Istituti proprietari di affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell’edilizia residenziale pubblica la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili (comma 600).
Le norme non sono corredate di relazione tecnica e l’allegato 7 non ascrive alle medesime effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, è stato osservato che le norme in esame assumono una valenza prevalentemente programmatica, in quanto la disciplina puntuale della materia è rimessa al successivo D.P.C.M., subordinato peraltro ad un previo accordo tra Governo e Regioni. Pertanto, le stesse non sembrano suscettibili di determinare effetti finanziari immediati e diretti sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, il possibile impatto delle stesse sulla finanza pubblica resta sostanzialmente condizionato dai contenuti della futura disciplina, sia per i motivi già indicati, sia perché, in base al tenore delle disposizioni, non risultano chiari taluni aspetti della disciplina stessa, tra cui quelli relativi al sistema di definizione del prezzo di vendita degli immobili.
Infatti, la lettera a) del comma 598 si limita a richiamare un criterio di determinazione “in proporzione al canone dovuto e computato” ai sensi delle vigenti leggi regionali; inoltre, in mancanza di tali norme regionali, si fa rinvio alla legge n. 513/1977, che peraltro reca disposizioni sia in materia di determinazione dei canoni minimi di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, sia in materia di prezzo di vendita dei medesimi immobili, determinato in base al valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della predetta legge n. 513/1977, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione e con l’applicazione di taluni coefficienti di riduzione. Non appaiono quindi univocamente individuabili le disposizioni della predetta legge cui si intende effettivamente rinviare.
Analogamente, non appaiono univocamente individuabili le disposizioni del D.L. n. 351/2001 oggetto del rinvio contenuto al comma 599, posto che il citato decreto-legge reca disposizioni diverse in materia di valorizzazione, cartolarizzazione e vendita del patrimonio immobiliare pubblico, tra cui anche talune relative alla determinazione del prezzo di vendita, commisurato in linea generale ai valori di mercato, che non appaiono compatibili con i criteri fissati dal precedente comma 598.
Il sistema prefigurato sembra tuttavia suscettibile di determinare una riduzione del prezzo di vendita degli alloggi rispetto al criterio richiamato dalla vigente normativa (legge n. 560 del 1993), che fa riferimentoal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali e computando talune riduzioni, ovvero, in alternativa, al valore determinato da parte dell’ufficio tecnico erariale. Su tali aspetti è stata evidenziata la necessità di chiarimenti.
Inoltre, nella destinazione dei proventi delle alienazioni sono introdotte ulteriori finalità, rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, indicate alla lettera c) del comma 598.
In proposito, sembrerebbero comunque applicabili, in quanto disposizioni di carattere speciale, le previsioni dell’articolo 2, commi 80 e seguenti, della legge n. 662/1996 relative alla destinazione dei proventi degli IACP, inclusi quelli derivanti da alienazione di immobili, ai piani di risanamento degli Istituti in dissesto finanziario.
Pertanto le norme che saranno adottate in applicazione dei principi enunciati dai commi in esame non determineranno effetti negativi sui bilanci degli enti interessati, nella misura in cui la futura disciplina non riguarderà piani di vendita per i quali risultino già scontati nei bilanci degli enti medesimi introiti sulla base dei criteri definiti dalla previgente normativa. Peraltro, la necessità di un previo accordo con le regioni dovrebbe costituire una garanzia procedurale in tal senso. Sul punto è stata peraltro evidenziata la necessità di una conferma da parte del Governo.
In merito, infine, alle disposizioni di cui al comma 600, relativo all’affidamento da parte degli enti a società con esperienza in materia immobiliare di attività inerenti agli alloggi in questione, non sono state formulate osservazioni tenuto conto che la previsione è configurata come mera facoltà, esercitabile quindi nei limiti delle risorse disponibili da parte degli enti medesimi.
COMMA 607
Normativa vigente: l’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni, indica tra i contenuti tipici della legge finanziaria anche le norme recanti misure correttive delle leggi nella cui attuazione si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle leggi stesse al fine della copertura finanziaria[591].
La norma, in applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni, dispone le misure correttive di una serie di leggi di spesa, elencate nell’Allegato 1 alla legge finanziaria 2006.
L’allegato 7 alla legge riporta gli effetti finanziari della norma, come risulta dalla seguente tabella:
(mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
eccedenze spesa |
2.711,6 |
695,1 |
756,1 |
589,0 |
380,0 |
380,0 |
589,0 |
380,0 |
380,0 |
di cui regolaz.debit. |
403,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Di seguito, la relazione tecnica fornisce per ciascuna delle voci di spesa i dati alla base della quantificazione del maggior fabbisogno.
Al riguardo, nel rinviare alle considerazioni di seguito svolte per ciascuna delle voci in esame, si è segnalata, sotto un profilo generale, la necessità di un chiarimento in ordine ai criteri in base ai quali gli importi iscritti nei saldi di fabbisogno ed indebitamento sono consistentemente inferiori rispetto a quelli indicati ai fini del saldo netto da finanziare. Qualora tale differenza fosse imputabile, come potrebbe presumersi, al fatto che solo alcune categorie di spesa in questione hanno rilievo ai fini dell’indebitamento (quali i trasferimenti alle famiglie, ovvero i consumi intermedi ecc.), tale circostanza andrebbe confermata nell’ambito del richiesto chiarimento.
Andrebbero altresì chiarite le ragioni della dinamica fortemente decrescente delle eccedenze negli anni successivi al 2006. Tale andamento è stato già riscontrato nelle ultime due leggi finanziarie, che hanno esposto valori delle eccedenze cospicui per il primo anno del triennio di riferimento e molto più ridotti per gli anni successivi. Tale dinamica, che riflette gli andamenti di molte delle voci in questione, è stata poi, in entrambi i casi, rettificata nella finanziaria dell’anno successivo, nella quale gli importi riferiti al primo esercizio risultano più elevati rispetto alla previsione, per quel medesimo anno, contenuta nella precedente legge finanziaria. Poiché i settori interessati in molti casi sono i medesimi di anno in anno (come ad esempio l’IPOST, la compartecipazione IVA per il federalismo fiscale, le agevolazioni postali, le spese di giustizia, ecc.), il riproporre, analoga configurazione della previsione di spesa potrebbe comportare che la stessa, alla luce delle precedenti esperienze, possa risultare di ridotta significatività per gli anni successivi al primo.
Va infine considerato che non sempre la relazione tecnica, come sarà di seguito evidenziato con riferimento a talune voci, dà conto delle ragioni sottostanti lo scostamento registrato tra spese effettive e spese finanziate dalla norma originaria.
1. Fondo spese elettorali dei partiti e movimenti politici
Sulla base delle leggi n. 157/1999 e 156/2002, lo stanziamento del fondo per le spese elettorali dei partiti e movimenti politici[592] è fissato per un ammontare annuo pari a 160.819.045 euro. Tale importo, ripartito in quattro diversi fondi per il finanziamento delle campagne relative alle elezioni per il rinnovo del Senato, della Camera, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, è fissato, per ogni anno di legislatura, in base all’ammontare risultante dalla moltiplicazione dell’importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati. Si tratta, pertanto, di un importo variabile, che dipende sia dal numero degli elettori sia dalla cadenza dei rinnovi degli organi in questione.
L’importo iscritto a bilancio è quindi da intendersi una previsione di spesa, ai sensi dell’articolo 11-ter della legge n. 468/1978, e, nel corso del 2005, in occasione del rinnovo dei consigli regionali, si è dovuto provvedere ad integrare il fondo per l’importo di 39 milioni di euro a valere sul fondo per le spese obbligatorie.
L’ammontare di tale maggiore occorrenza si stima costante, sulla base di 50 milioni di iscritti nelle liste elettorali per ciascuno dei quattro fondi, senza considerare eventuali elezioni anticipate, referendum ed elezioni suppletive.
Pertanto, il fabbisogno totale, da aggiungersi agli stanziamenti già iscritti nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ammonta a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, come risulta dalla seguente tabella:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
40 |
40 |
40 |
Al riguardonon è stata formulata alcuna osservazione.
2. Pensioni, assegni di guerra e pensioni privilegiate
La relazione tecnica precisa che, per le pensioni e gli assegni di guerra, gli assegni di medaglia e le pensioni privilegiate tabellari, i pagamenti sono effettuati dalle strutture periferiche del Ministero dell’economia attraverso l’emissione di ruoli di spesa fissa. Tale modalità di pagamento rende difficile conoscere presuntivamente l’effettivo andamento della spesa, tenuto conto, in particolare, dell’eterogeneità dei benefici da erogare, dell’evoluzione del numero degli aventi diritto, della suddivisione territoriale delle corresponsioni e dei recenti ampliamenti della platea dei beneficiari e delle tipologie di benefici[593]. Stando così le cose, per il 2004, i complessivi stanziamenti di bilancio[594], pari a 1.534,1 milioni di euro (di cui, 1.054,1 milioni per le pensioni di guerra[595] e 480 milioni per le pensioni privilegiate[596]) sono risultati insufficienti per un importo pari a 185 milioni di euro (di cui, 65 milioni di euro per le pensioni di guerra e 120 milioni di euro per le pensioni privilegiate). Tale eccedenza sembra essere confermata anche per l’esercizio in corso e ad essa si potrà fare fronte mediante il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie[597]. Pertanto, gli effetti finanziari, permanenti, risultano dalla tabella che segue:
(mln di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Pensioni di guerra |
65 |
65 |
65 |
Pensioni privilegiate |
120 |
120 |
120 |
Al riguardo, si è ritenuto necessario richiedere un chiarimento sulle cause che hanno determinato l’aumento delle spese, con particolare riferimento alla categoria delle pensioni privilegiate, il cui andamento, rispetto agli stanziamenti vigenti, risulta cresciuto di circa un terzo. Ciò, anche allo scopo di verificare la congruità delle coperture che sono state previste dalle disposizioni (quali la L. 288/2002 citata dalla relazione tecnica) che hanno determinato sia l’aumento della platea dei beneficiari che l’introduzione di nuove tipologie di benefici.
3. Agevolazioni tariffarie Poste Italiane Spa
La relazione tecnica precisa che le somme da assegnare alle Poste italiane Spa conseguono dalle agevolazioni tariffarie riconosciute da tale società rispettivamente alle imprese editrici[598] ed in occasione di elezioni[599]. Benché, ai sensi della normativa vigente, ambedue le autorizzazioni di spesa in base alle quali le Poste italiane praticano le agevolazioni sono definite in termini di limiti di spesa, le spese effettive sostenute dalle Poste italiane si sono rivelate superiori di 10,7 milioni di euro, con riferimento all’editoria per gli anni antecedenti il 2004, e di 22,5 milioni di euro, con riferimento alle consultazioni elettorali tenutesi nel 2004. Poiché tali maggiori spese costituiscono un credito delle Poste italiane nei confronti dello Stato, si ritiene che esse debbano essere classificate come eccedenze di spesa relativamente ad esercizi pregressi, come risulta dalla tabella che segue:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
33,2 |
0 |
0 |
Al riguardo, con riferimento ad ambedue le tipologie di agevolazioni, è stato chiesto un chiarimento sui motivi che hanno determinato spese superiori ai relativi stanziamenti di bilancio, nonostante le dotazioni siano in tutti e due i casi configurate come tetti di spesa e nonostante che le medesime agevolazioni siano già state oggetto di rifinanziamento, in qualità di eccedenze, sulla base della legge n. 311/2004[600].
Per quanto riguarda poi le agevolazioni elettorali, appare necessario ricordare che il decreto-legge n. 353/2003[601] non recava la relazione tecnica, in quanto la relazione illustrativa specificava che la nuova disciplina in materia di agevolazioni tariffarie non avrebbe comportato oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. Agevolazioni tariffarie gestori telefonici
La relazione tecnica precisa che tali eccedenze di spesa, pari a 18.068.608 milioni di euro per gli anni 1997 e 1999, derivano da tariffe agevolate che, in base alla legge n. 416/1981, i gestori telefonici (in prevalenza Telecom) praticano in favore del settore dell’editoria[602]. Il rifinanzimento, pertanto, risulta dalla tabella che segue:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
18 |
0 |
0 |
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
5. Somme da rimborsare all’IPOST per trattamenti di quiescenza
Sulla base del decreto-legge n. 487/1993[603], l’onere relativo al trattamento di quiescenza dei dipendenti di Poste italiane andati in pensione a decorrere dal 1° agosto 1994 è ripartito tra il Ministero dell’economia, l’INPDAP e l’IPOST, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l’Amministrazione delle poste e l’Ente Poste Italiane. Lo stanziamento iniziale destinato a tale scopo si è più volte rivelato insufficiente al punto che già la legge n. 350/2003[604] aveva disposto i rifinanziamenti dell’autorizzazione di spesa. In tal modo, l’attuale stanziamento del capitolo 1620/Economia risulta pari a 690 milioni di euro per il 2005, 750 milioni di euro per il 2006 e 810 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. Tuttavia, il Commissario liquidatore dell’IPOST ha evidenziato un maggior fabbisogno di 10 milioni di euro per il 2005 e un’ulteriore crescita a regime e di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, come risulta dalla tabella che segue[605]:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
10 |
0 |
60 |
Al riguardo non sono state formulate osservazioni sulla base dell’ipotesi, indicata dalla relazione tecnica, circa il presumibile andamento della spesa in questione.
6. Accordi internazionali – Fondo Europeo di Sviluppo (FES)
Sul capitolo 1647/Economia sono iscritte le risorse, pari a 350 milioni di euro annui, destinate ad assicurare la partecipazione italiana al Fondo Europeo di Sviluppo, mediante la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di programmi di sviluppo dei Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Tale stanziamento, pur non essendo espressamente qualificato come tetto di spesa, costituisce, ai sensi del decreto-legge n. 194/2002, un limite di spesa. Esso, peraltro, si è rivelato insufficiente a fronte di una maggiore capacità di assorbimento dei Paesi beneficiari e della prevista attivazione di molti progetti già approvati. Pertanto, la relazione tecnica precisa che è da ritenere che le erogazioni del FES avranno tendenzialmente un profilo ascendente, come evidenziato già nell’esercizio in corso, con un fabbisogno effettivo di 362 milioni di euro (con un’eccedenza, pertanto, pari a 12 milioni di euro). Date queste premesse, è da ritenere che per il 2006 il fabbisogno sarà pari a 450 milioni di euro, con un maggior onere, rispetto allo stanziamento iniziale, di 100 milioni di euro, come risulta dalla tabella che segue:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
112 |
0 |
0 |
Al riguardo, in considerazione dei motivi che hanno comportato, secondo quanto riferisce la relazione tecnica, la necessità del rifinanziamento in esame, è apparso necessario richiedere un chiarimento sulle ragioni per le quali non si ritenga che tale rifinanziamento possa avere, anche parzialmente, carattere permanente.
7. Federalismo fiscale – Compartecipazione IVA. Federalismo amministrativo
Per quanto riguarda il federalismo fiscale[606], il decreto legislativo n. 56/2000 ha istituito, sulla base della delega dell’articolo 10 della legge n. 133/1999, la compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all’IVA. L’articolo 2, comma 2, in particolare, ha previsto la rideterminazione della compartecipazione per ciascun anno sulla base del gettito IVA complessivamente realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. Con riferimento all’esercizio 2005, l’ammontare della compartecipazione è stabilito sulla base del gettito IVA del 2003. Tuttavia, in conseguenza di quanto deliberato dal CIPE in sede di riparto del fabbisogno sanitario 2005 si è determinato un maggior onere di 767.829.165 euro, da considerarsi, pertanto, quale eccedenza di spesa.
Per quanto concerne il federalismo amministrativo[607], si è verificato per il 2005[608] un fabbisogno aggiuntivo di 116.610.368,66 euro in relazione alle risorse da trasferire alle regioni in materia di salute umana[609] per oneri certificati dalle regioni per il 2003. Per gli anni 2007 e 2008 il maggior fabbisogno è valutato in 100 milioni di euro annui. Pertanto, il rifinanziamento complessivo risulta dalla tabella che segue:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
884,4 |
100 |
100 |
Al riguardo con riferimento al federalismo fiscale, si è segnalato che nella precedente legge finanziaria era già stata registrata una eccedenza – anche in tal caso limitata al solo primo anno per esigenze degli anni pregressi – pari a 740 milioni. È apparso, pertanto, necessario richiedere un chiarimento - che tenesse conto anche delle modifiche al D.Lgs n. 56/2000 previste dalla legge . finanziaria in esame[610] - circa l’eventualità che l’eccedenza in questione si riproponga negli anni successivi.
8. Trasferimenti all’INPS
Sulla base del rendiconto dell’INPS per il 2003 risulta necessario integrare le autorizzazioni di spesa relative ad agevolazioni contributive e prestazioni erogate in tale anno per un importo pari a 337,9 milioni di euro. Trattandosi di agevolazioni e prestazioni già erogate nel 2003, il rifinanziamento in esame costituisce una regolazione di effetti contabili e, come tale, non ha alcun effetto sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni. Le autorizzazioni di spesa da integrare e i relativi ammontari risultano dalla tabella che segue:
(mln di euro)
|
2006 |
Agevolazioni a familiari di handicappati[611] |
37,829 |
Pensionamenti anticipati settore piccola pesca[612] |
9,004 |
Provvidenze a favore di rimpatriati dalla Libia[613] |
2,090 |
Sgravi contributivi[614] |
266,032 |
Ricostituzione AGO periodi lavorativi in Libia[615] |
3,355 |
Contributi in forma capitaria ad imprese |
19,590[616] |
TOTALE |
337,900 |
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
9. Spese di giustizia
La relazione tecnica precisa che, dai dati comunicati dai funzionari delegati alla gestione delle spese di giustizia, relativi al rimborso delle anticipazioni effettuate da Poste italiane Spa nonché alle ritenute ed alle imposte da versare, è emerso un debito di 203 milioni, ripartito come segue:
162 milioni di euro per l’estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa e il versamento delle ritenute ed imposte dell’esercizio 2004:
17 milioni di euro per l’estinzione delle anticipazioni effettuate per compensi alla magistratura onoraria e il versamento di ritenute ed imposte dell’esercizio 2004;
24 milioni di euro per le anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa nonché per imposte relative all’esercizio 2003.
Tenuto presente che tali esigenze si stanno manifestando anche nel corso del corrente esercizio, si prevede un aumento delle occorrenze finanziarie per spese di giustizia anche per il 2005 pari a 200 milioni di euro nonché, per un corrispondente ammontare, a decorrere dal 2006, come risulta dalla tabella che segue:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
603 |
200 |
200 |
Al riguardo, nel ricordare che le spese di giustizia sono state rifinanziate già con le leggi n. 350/2003 e n. 311/2004, si è rilevato che quest’ultima legge già esponeva spese – classificate come regolazioni debitorie – relative all’esercizio 2003 rispetto al quale interviene nuovamente la legge in esame. Su tale questione il Servizio Bilancio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti.
Appariva inoltre opportuna una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che il rifinanziamento in esame riveste carattere permanente, secondo quanto evidenzia la relazione tecnica, dal momento che la tabella riassuntiva (Allegato 1) prevede come anno terminale il 2008.
Si segnala infine che, come risulta dall’Allegato 7 e dal quadro di copertura della legge finanziaria, le spese in esame, relative agli esercizi finanziari precedenti al 2006 (403 milioni), sono qualificate come regolazioni debitorie, e, come tali, non sono soggette al vincolo di copertura delle spese correnti stabilito per la legge finanziaria né concorrono ad incrementare il complesso delle spese comprese nei saldi della manovra. Poiché analoga qualificazione è riscontrabile anche nelle due precedenti leggi finanziarie, potrebbe ravvisarsi l’opportunità – al fine di ridurre l’incidenza di tale posta contabile nell’ambito delle regolazioni in questione – di una diversa determinazione delle risorse destinate a tale categoria di spesa in sede di previsione di bilancio.
10.Fondo ordinario enti locali
L’articolo 64 della legge n. 388/2000 ha disposto un aumento dei trasferimenti statali a favore dei comuni che hanno subito una contrazione del gettito ICI a causa dei minori imponibili derivanti dall’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D. A tale fine, a decorrere dal 2001, si è provveduto ad incrementare di 12.911.423 euro la dotazione del capitolo 1316 del Ministero dell’interno. Dal momento che la norma non ha proceduto alla quantificazione dell’onere e gli stanziamenti si sono rivelati insufficienti[617], si è ritenuto necessario integrare la dotazione del capitolo 1316 del complessivo importo di 377.808.000 euro per il 2006 (di cui, 286.870.000 per gli anni 2005 e precedenti[618]) e di 90.939.000 euro annui a decorrere dal 2006, come risulta dalla tabella che segue:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
377,808 |
90,939 |
90,939 |
La relazione tecnica, infine, precisa che i rimborsi in esame non hanno effetto sull’indebitamento netto dal momento che le spese degli enti locali sono regolate (Patto di stabilità interno) da dinamiche predeterminate che non hanno alcuna correlazione con il volume delle entrate.
Al riguardo, in ordine alla mancata considerazione di effetti sull’indebitamento, si rinvia a quanto osservato nel comma 114 del provvedimento in esame.
11.Convenzioni e accordi internazionali
Le eccedenze di spesa in esame derivano dall’aumento, a decorrere dal 2005, della quota associativa al Segretariato della Convenzione sulla sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa, per un importo pari a 147.000 euro annui, nonché dall’aumento del fabbisogno finanziario per il pagamento del contributo obbligatorio al Segretariato Generale della Commissione dell’accordo italo-franco-monegasco RA.MO.GE.[619], per un importo pari a 18.000 euro per il 2005 e 15.000 euro annui a decorrere dal 2006, come risulta dalla tabella che segue:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
327 |
162 |
162 |
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
12. Sovvenzioni società di navigazione
La legge n. 169/1975 dispone la concessione di sovvenzioni ad apposite società di navigazione a carattere regionale per l’esercizio delle linee marittime per l’espletamento dei servizi postali e commerciali nelle isole minori. Al capitale delle società di navigazione partecipa in misura non inferiore al 51 per cento la società Tirrenia. A tale società, per l’esercizio delle linee marittime citate, il Ministro delle infrastrutture è autorizzato a concedere sovvenzioni, soggette a revisione annuale[620].
La relazione tecnica precisa che, rispetto allo stanziamento iscritto per il 2005, pari a 181.900.000 euro, si è verificato, nel corso dell’esercizio corrente, un maggior fabbisogno di 29.900.000 euro, dovuto all’aumento del costo del combustibile, a cui si sono aggiunti il deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro (valuta di riferimento nelle quotazioni dei combustibili) e l’andamento negativo del traffico, come risulta dalla tabella che segue:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
29,900 |
0 |
0 |
La maggiore occorrenza risulta limitata al 2005, dal momento che a decorrere dal 2006, alle Società del gruppo Tirrenia dovrebbe essere applicato un nuovo regime di convenzioni dal quale conseguirebbe un fabbisogno finanziario complessivo minore rispetto all’attuale stanziamento di 211.8000.000 (al netto dell’incremento in esame).
Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera ha osservato che non appaiono chiare le ragioni per le quali l’importo in esame sia classificato come eccedenza di spesa, atteso che l’articolo 2 della legge n. 159/1975 prevede la mera autorizzazione al Ministro alla concessione di sovvenzioni alle società di navigazione. L’incremento dell’ammontare delle concessioni previsto dalla norma sembra pertanto configurarsi come una nuova spesa, piuttosto che come una eccedenza risultante dalla normativa vigente. Inoltre la legge finanziaria 2005 già disponeva, al comma 566 – sempre come eccedenza di spesa – importi a copertura di fabbisogni 2005, sui quali ora interviene nuovamente la norma in esame.
13.Indennizzo vittime trasfusioni
La legge n. 210/1992 dispone il diritto ad un indennizzo da parte dello Stato per chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica. Lo stanziamento iniziale, pari a 27.191.084 euro annui, si è tuttavia dimostrato insufficiente e, pertanto, negli anni 2003-2005 sono state necessarie integrazioni a valere sul fondo per le spese obbligatorie per importi pari a 73.400.000 euro nel 2003, 80.000.000 euro nel 2004 e 25.000.000 euro nel 2005 (dato al 1° settembre 2005).
Al fine, pertanto, di evitare ritardi nelle erogazioni delle somme dovute ai soggetti danneggiati, si è ritenuto necessaria un’integrazione permanente dello stanziamento, come risulta dalla tabella che segue:
(mln di euro)
2006 |
2007 |
2008 |
80 |
80 |
80 |
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Disposizioni recanti assegnazioni di spesa annuali o pluriennali
La presente tabella riporta le disposizioni recanti assegnazioni di risorse qualificate come limiti massimi di spesa, non esaminate dalle relazioni tecniche e sulle quali non sono emersi profili problematici nel corso dell’iter parlamentare. Per tali ragioni le disposizioni medesime non sono state considerate nell’ambito del presente dossier.
(milioni di euro)
Comma |
Titolo |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
|
|
|
17 |
Fondo per la salvaguardia dei beni culturali |
10 |
|
|
18 |
Fondo per il funzionamento della Corte dei conti |
10 |
10 |
10 |
27 |
Fondo per l’acquisto di beni e servizi per la pubblica sicurezza |
100 |
|
|
28 |
Fondo per infrastrutture e investimenti per la pubblica sicurezza |
100 |
|
|
29 |
Fondo spese di funzionamento dell’Arma dei carabinieri |
50 |
|
|
30 |
Interventi volti alla soluzione delle crisi aziendali |
20 |
|
|
47 |
Spese di funzionamento del Consiglio di Stato e dei TAR |
17 |
|
|
84 |
Interventi nel settore ferroviario – contributi quindicennali |
100 |
115 |
115 |
92 |
contributo pluriennale per le fiere (a valere sulle risorse di cui al comma 78) |
3 |
3 |
3 |
93 |
Dotazione infrastrutturale della Guardia di Finanza |
41,5 |
41,5 |
41,5 |
95 |
Contributo per la acquisizione delle fregate FREMM |
30 |
60 |
135 |
96 |
Contratto di programma con le Poste |
40 |
40 |
40 |
97 |
Fondo riserva proroga missioni internazionali di pace |
1.000 |
|
|
98 |
Cancellazione del debito dei paesi altamente indebitati |
30 |
29 |
4 |
99 |
Contributo vaccini per paesi in difficoltà |
3 |
6 |
27,5 |
101 |
Contributo campionati mondiali di ciclismo |
2 |
2 |
2 |
135 |
Consorzi interuniversitari |
3 |
3 |
3 |
136 |
Completamento opere infrastrutturali Fiera di Milano |
2,5 |
10 |
10 |
162 |
fondo nazionale per la montagna |
20 |
|
|
234 |
Rinnovo dei seggi Consiglio Sicurezza Nazioni Unite |
3 |
3 |
3 |
235 |
Alto Commissario anticontraffazione |
1 |
|
|
304 |
Ricerca oncologica |
100 |
|
|
342 |
Contributo all’Istituto di geofisica e vulcanologia |
1 |
1 |
1 |
348 |
Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali |
10 |
10 |
10 |
349 |
Contrasto sfruttamento ed abuso sessuale minori |
2 |
2 |
2 |
350 |
Fondo per la realizzazione di progetti regionali in materia di sicurezza |
2 |
|
|
378 |
Istituzione Banca del Mezzogiorno |
5 |
|
|
398 |
Interventi di sostegno al settore turistico |
10 |
|
|
405 |
Fondo bieticolo nazionale |
10 |
|
|
426 |
Promozione e sviluppo cultura enogastronomica |
3 |
|
|
427 |
Frodi alimentari – Agecontrol SpA |
13 |
|
|
429 |
Contributo Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale nelle imprese |
3 |
3 |
3 |
431 |
Contributo al centro sperimentale di cinematografia (a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla l. 163/85) |
2 |
2 |
2 |
433 |
Attuazione del Protocollo di Kyoto |
100 |
|
|
554 |
Fondo per spese sostenute dalle famiglie per le esigenze degli studenti universitari |
25 |
|
|
556 |
Fondo nazionale per le comunità giovanili |
5 |
|
|
562 |
Vittime del dovere |
10 |
10 |
10 |
566 |
Programma ONU monitoraggio climatico (Share Asia) |
1,8 |
|
|
580 |
Comitato italiano paraolimpico |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
581 |
Ricerca nel settore oncologico (a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti e ricerca di cui alla l. 311/2004) |
50 |
|
|
[1] Dossier n. 33 del 22 novembre 2005.
[2] Recante interventi di contenimento della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2004.
[3] Come rilevato anche dalla Corte dei conti, nell’analisi speciale – allegata al rendiconto generale dello Stato per il 2004 – relativa agli interventi di contenimento della spesa operati con il D.L. n.168/2004 e sulla regola del 2 per cento introdotta dalla legge finanziaria per il 2005. Tale valutazione trova conferma nei dati contenuti nella documentazione allegata all’audizione del Ragioniere Generale dello Stato del 10 novembre presso la V Commissione della Camera: a fronte di un risultato 2004 pari a 13.249 milioni, il limite di spesa 2005 risulta di 12.896 milioni.
[4] Secondo quanto riferisce la Corte dei conti nella citata analisi.
[5] Ibidem.
[6]Non convertito in legge, ma il cui contenuto, per le norme che qui interessano, è stato trasfuso nel D.L. n.203/1995 (Legge n.248/2005).
[7]Recante misure urgenti per il contenimento, il controllo e la trasparenza della spesa pubblica, convertito dalla legge n. 246/2002.
[8] Recante interventi di contenimento della spesa pubblica, convertito dalla L. n.191/2004.
[9] Dati della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 2003; il dato medesimo risulta rivisto al 21,4% negli aggiornamenti contenuti nella Relazione dell’anno successivo (Allegato CN-32).
[10] Come risulta dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese 2004 (Allegato CN-32). La diminuzione è comunque inferiore ai risultati attesi dall’intervento operato con il D.L. n. 168, considerato che la stessa si verifica rispetto ad un parametro (la spesa 2003) anormalmente elevato, per quanto sopra detto. Gli insufficienti risultati del 2004 sono confermati dalla Corte dei conti, nella relazione già citata, la quale osserva che il dato finale 2004 è risultato superiore di circa 1.500 milioni alle previsioni iniziali.
[11] Corte dei conti “Elementi per l’audizione sulla legge finanziaria per l’anno 2006”.
[12] Spostamento peraltro non confermato dal Governo, che nella nota di risposta (del 7 novembre 2005) del Ministero dell’economia alle osservazioni prospettate nel corso dell’esame presso la V Commissione del D.L. 211/2005 predetto, ha precisato che “il presunto incremento rispetto alle previsioni iniziali è dovuto alla semplice adozione di atti amministrativi relativi a variazioni di bilancio che ogni anno ricorrono quotidianamente e che consentono alle amministrazioni di espletare meglio i loro fini istituzionali. Anche le predette variazioni sono scontate nei tendenziali di spesa e sono sottoposte alle limitazioni di crescita delle spese (2 per cento)”
[13] Come evidenzia anche la documentazione allegata all’audizione del Ragioniere Generale dello Stato prima citata: per la previsione di spesa della categoria in esame, rispetto al limite 2005 di 12.896 milioni di euro, i dati al 31 ottobre mostrano un dato di spesa inferiore a tale valore, in quanto pari a 12.317 milioni.
[14] Circostanza del resto verificatasi per l’anno in corso, nel d.d.l. di assestamento 2005 (C..6119, poi divenuto Legge n.233/2005). A tale riguardo la Corte dei conti, nell’analisi speciale prima citata, ma anche nell’audizione del 13 ottobre 2005 sulla legge finanziaria 2006 segnala sostanzialmente che l’introduzione di manovre di contenimento della spesa senza tener conto dei meccanismi di alimentazione delle risorse attraverso i fondi di riserva e da ripartire può rappresentare un limite al conseguimento della riduzione di spesa prospettata.
[16] In tal senso risultano fornite alcune indicazioni nel corso dell’esame delle norme presso la V^ Commissione del Senato. Per quanto concerne i minori importi iscritti a fabbisogno, gli stessi dovrebbero derivare dalla considerazione che i pagamenti vengano effettuati con tempi più diluiti rispetto all’iscrizione degli impegni.
[17] Trasmessa alla Commissione Bilancio della Camera il 24 novembre 2005.
[18] Si tratta delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate - comprese le regolazioni contabili -, ad accordi internazionali, ad obbligazioni derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative a limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
[19] Con riferimento alla spesa per consumi intermedi si pone, ad esempio, il problema della possibilità di conciliare il limite in questione con gli impegni in essere sul piano contrattuale con terzi. Per la spesa in conto capitale si pone la questione delle modalità con cui si possa conciliare la disposizione con le peculiarità gestionali di tale spesa e con i limiti di impegnabilità di cui alla tabella F, in particolare. Sul punto si rinvia anche alla nota di lettura n. 175 del Servizio bilancio del Senato.
[20] Dossier n. 33 del 22 novembre 2005.
[21] Ciò si desume dal fatto che, nell’allegato 7 riferito al testo originario, gli effetti ascritti ai commi 9-11 della legge in esame erano quantificati nella stessa misura ai fini di tutti e tre i saldi di finanza pubblica considerati. Qualora i risparmi quantificati fossero stati comprensivi anche della quota di risparmi ascrivibile agli enti territoriali si sarebbe dovuto avere un effetto sui saldi dell’indebitamento netto e del fabbisogno della PA di importo superiore rispetto a quello quantificato sul saldo netto da finanziare.
[22] Ad esclusione delle spese nel comparto “della sicurezza pubblica e del soccorso”.
[23] Articolo 1, comma 8, della legge n.311/2004.
[24] Nell’audizione del 13 ottobre 2005 sulla legge finanziaria 2006, in precedenza citata
[25] Tale ultima esclusione, non prevista nel testo originario, è stata introdotta nel corso dell’esame parlamentare, contestualmente all’inserimento nel testo del successivo comma 19, per il quale si rinvia più avanti nel presente dossier.
[26] Con il maxiemendamento 4.100 introdotto presso il Senato (prima lettura).
[27] Peraltro, da una prima ricostruzione delle risorse in questione - riferita all’effetto di risparmio stimato rispetto al testo iniziale della norma (1.150 milioni nel 2006; per gli altri due anni gli importi non sono mutati) sembra essere stato operato un taglio lineare delle dotazioni di bilancio a legislazione vigente pari al 29,5 per cento degli stanziamenti. Tale ricostruzione è stata effettuata dal Servizio Studi del Senato (scheda di lettura n. 804/1), da cui emerge che il totale complessivo delle risorse in questione ammonta a 3.899,7 milioni, mentre quello risultante dall’elenco 3 è pari a 2.749,3 milioni, con una decurtazione pari, pertanto, a 1.150,4 milioni.
[28] Dossier n.33 in precedenza citato.
[29] Vale a dire sul saldo netto.
[30] Ovviamente una eventuale riconsiderazione del numero di annualità in cui si determinano gli effetti finanziari della norma comporterà conseguenti modifiche anche sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.
[31] Il decreto è comunicato, anche per via informatica, al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne dà comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
[32] Si tratta delle medesime fattispecie ricordate con riferimento al comma 7.
[33]D.L. 6 settembre 2002, n. 194 recante “Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica”, convertito dalla L. 246/2002.
[34] Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà.
[35] Interventi urgenti per i settori agricoltura, agroindustria, pesca nonché in materia di fiscalità d’impresa
[36] Vale a dire: spesa 2004, pari a 5.688 milioni, *95% =5.403 circa.
[37] L’80% di 2.000 milioni è infatti pari a 1.600 milioni. Il risparmio è dunque: 2.000-1.600= 400.
[38] Dossier n. 33 già citato.
[39] Cfr. Tavola IV.4 del DPEF 2006-2009 (Doc.LVII, n.5), nonché Tabella 15 della Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2006, Sezione II^.
[40] Riduzione pari a 50 milioni di euro nel 2006 ed a 40 milioni di euro nel 2007.
[41] La richiesta di chiarimenti in questione, come anche quella relativa al successivo comma 34, trova ulteriori motivazioni alla luce dei successivi interventi di riduzione operati dal D.L. n.2/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006, e D.L. n.68/2006, già convertito, in attesa di pubblicazione.
[42] I cui effetti ( 1740 milioni di euro per il 2005 e 300 milioni per il 2006) risultano però quantificati cumulativamente a quelli concernenti altri settori di spesa, e, pertanto, non è possibile evidenziarne la quota imputabile specificamente al FIT.
[43]Quale ad esempio quello analogo previsto dall’articolo 1, commi 15-17, della legge n.311/2004.
[44] Vedi nota precedente.
[45] Cfr. Tabella n. 7 della Relazione previsionale e programmatica per il 2006, Sezione II^.
[46] Cfr. quanto rilevato per il comma 13.
[47] Come segnalato dalla Corte dei conti nell’audizione sulla legge finanziaria 2006 prima citata.
[49] Costituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50.
[50] Introdotta con l’emendamento 1.4554, recante, oltre a disposizioni a carattere oneroso, riduzioni di spesa a valere sulle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria.
[51] Recante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
[52] Si veda il resoconto della seduta di mercoledì 7 dicembre 2005.
[53] Sulla base della normativa vigente (cfr. l’art. 16 della L. n. 836/1973), tali tariffe, finalizzate alla liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale, sono determinate da ciascuna amministrazione di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché a quelle del materiale e degli strumenti.
[54] La norma fa riferimento ai proventi indicati all’art. 18, comma 1, lettera c) della L. n. 580/1993, costituiti dai proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale.
[55] Si segnala che tale formulazione non è stata mai recepita in nessun passaggio parlamentare del disegno di legge finanziaria per il 2006.
[56] Secondo quanto emerso nel corso dell’esame presso il Senato (prima lettura) tale tipologia di entrate in genere finanzia spese di natura corrente, ed in particolare i consumi intermedi.
[57] Dossier n. 33 del novembre 2005.
[58] Gli ultimi dati sulle entrate in esame risalgono infatti al 2001, e non appaiono pertanto utilizzabili ai fini della verifica della relazione tecnica (Corte dei conti, Sezioni contabili di controllo, Relazione concernente l’indagine sulle entrate riaccertabili, Delibera 4/2004).
[59] Convertito dalla L. n. 191/2002. Gli accantonamenti sono stati disposti in osservanza delle specifiche disposizioni dettate in proposito dal D.M. 29 novembre 2002.
[60] Convertito dalla L. n. 191/2004.
[62] La legge n. 1261 del 1965 ha disposto che gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare delle quote mensili costituenti l’indennità che spetta ai membri del Parlamento in misura tale che tali quote non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate. L’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384 ha stabilito la corresponsione della medesima indennità ai membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
[63] Ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
[64] Di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2.
[65] Magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonché Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana
[66] Di cui alla legge 27 dicembre 1997, articolo 59, comma 44.
[67] Non previsto nel testo originario, ed introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati
[68] Non previsto nel testo originario delle norme, ed introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati
[69] Si rammenta che ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta un’indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali (legge 9 novembre 1999, n. 418, articolo 1, comma 1). Poiché l’indennità non rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai fini fiscali, l’importo mensile va assoggettato a ritenuta pensionistica dell’8,75% e a contributo aggiuntivo dell’1% (da versare a gestione separata Stato dell’INPDAP) (cfr. circolare n. 50 dell’8 febbraio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).
[70] Introdotto, come già accennato, con il maxi emendamento del Governo.
[71] Cfr. Dossier n. 33 (22 novembre 2005), p. 37.
[72] La norma detta testualmente che “…le risorse per il funzionamento dell’Autorità sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro…..”.
[73] La norma peraltro mantiene inalterata la previsione di cui all’articolo 70, comma 2, del d.lgs. 300/1999, disponendo che i finanziamenti siano accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.
[74] L’articolo 3, comma 165, della legge 350/2003 [che ha interamente riformulato l’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 79/1997 (richiamato dalla norma in esame)] prevede la costituzione di fondi – alimentati da una percentuale delle somme acquisite attraverso controlli fiscali, vendite immobiliari e risparmi di spesa sugli interessi del debito pubblico – destinati al personale delle Agenzie che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività definiti nell’ambito delle convenzioni triennali stipulate fra il ministro dell’economia e ciascuna Agenzia.
[75] Con esclusione dell’Agenzia del demanio.
[76] La norma precisa che si tratta degli importi iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata indicate nell’elenco 4 allegato alla legge in esame. Tali UPB riguardano le imposte dirette e indirette di pertinenza statale, nonché alcuni capitoli di entrate extratributarie.
[77] Con decreto del Ministro dell’economia.
[78] Si tratta degli importi a consuntivo delle medesime UPB indicate nell’allegato 4.
[79] La norma precisa che tale incremento va considerato “al netto degli effetti prodotti da fattori normativi e al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo, in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74”.
[80] Limite massimo disposto dai commi 74 e 75.
[81] Cfr. il dossier di verifica n. 33, novembre 2005.
[82] Cfr. le variazioni di spesa autorizzate per l’anno in corso con riferimento alle tre Agenzie nel bilancio di assestamento 2005.
[83] Di cui alla legge n. 443 del 2001 concernente “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.
[84] Per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 2000 (legge finanziaria 2001) concernente il patrimonio idrico nazionale.
[85] Prevista nell’intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e Regione veneto e correlata alle opere del Passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economica finanziaria 2006-2009.
[86] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002.
[89] Dossier n. 35 del dicembre 2005
[90] Recante disposizioni finanziarie urgenti, convertito dalla legge n. 112/2002.
[91] Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti.
[92] Che risulta essere la Fintecna S.p.a.
[93] Come segnalato dal Servizio Bilancio del Senato, nota di lettura n. 175 del dicembre 2005.
[94] Articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 451/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/1999. La relazione tecnica precisa che l’intervento in esame è finalizzato alla riduzione dei costi dei pedaggi autostradali sostenuti dagli autotrasportatori.
[95] Articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 451/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/1999.
[96] Le maggiori spese derivano per il bilancio dello Stato per il 2006 da maggiori trasferimenti agli enti locali a compensazione del minore gettito dell’IRAP e delle addizionali. Le minori spese per il 2007 conseguono a minori trasferimenti in seguito al recupero delle minori imposte a titolo di IRAP ed addizionali versate in acconto nel 2006.
[97] Come segnalato dal Servizio Bilancio del Senato nella Nota citata in precedenza
[98] Articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 209/2202, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/2002.
[99] L’impossibilità dipende dalla mancata emanazione del regolamento, in via di perfezionamento, previsto per la disciplina delle modalità di ripartizione e di erogazione delle somme.
[100] Cfr. Servizio Bilancio del Senato.
[101] Non previsto nel testo originario ed introdotta nel corso dell’esame presso il Senato con il maxiemendamento del Governo 1.2000
[102] Legge finanziaria 2003.
[103] Cfr. la nota di verifica del Servizio Bilancio della Camera n. 433 del 16 novembre 2005.
[104] Nota del 17 novembre 2005 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.
[105] Dossier n. 33 del novembre 2005
[106] Dall’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 388/2000. In particolare, si tratta dell’ultima di una serie di proroghe che hanno prolungato il regime agevolativo dal 2001 fino a tutto il 2005; l’ultima proroga, fino al 31 dicembre 2005, è stata disposta con l’articolo 1, comma 511, lettera a), della legge finanziaria 311/2004.
[107] Come previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 452 del 2001 (legge n. 16 del 2002).
[108] Prevista dall’articolo 24, comma 1, lettera d), numero 1), della legge 388/2000.
[109] Prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 356/2001 (legge 418/2001). Detta agevolazione è stata prorogata, da ultimo, per tutto il 2005, dall’articolo 1, comma 511, lettera b), della legge finanziaria 311/2004.
[110] La precedente proroga dell’agevolazione (fino al 31 dicembre 2005) è stata disposta con l’articolo 1, comma 511, lettere c)e f), della legge finanziaria 311/2004.
[111] Individuata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993. Questi comuni rientrano nella disciplina agevolativa di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), numero 1), della legge 448/1998.
[112] Individuata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993. Questi comuni e frazioni rientrano nella disciplina agevolativa di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 448/1998.
[113] Agevolazione prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 448/1998. V. sopra: illustrazione lettere c) ed f) del comma in esame.
[114] Di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993. V. sopra: illustrazione lettere c) ed f) del comma in esame.
[115] Introdotto con l’articolo 6 del decreto-legge 356/2001 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 511, lettera d), della legge finanziaria 311/2004.
[116] La precedente proroga, al 31 dicembre 2005, è stata disposta con l’articolo 1, comma 511, lettera e), della legge finanziaria 311/2004.
[117] Si tratta dell’estensione alle province di Trieste e Udine del regime di franchigia per una serie di merci precedentemente riconosciuto al territorio di Gorizia. Nello specifico, la norma prorogata è l’articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 417/1991.
[118] Dall’articolo 21, comma 6, della legge 289/2002. Quest’ultima disposizione, prorogando a tutto il 2004 la presente agevolazione, ha anche individuato i quantitativi massimi ammissibili (rispettivamente, 23 milioni di litri e 5 milioni di litri per i due ambiti territoriali interessati).
[119] La RT evidenzia che il totale del consumo dei prodotti oggetto di agevolazione è imputabile alle imprese e che la stima delle minori entrate tiene conto degli effetti riscontrabili in termini di accise, di imposte dirette e di IVA.
[120] La RT evidenzia che il totale del consumo dei prodotti oggetto di agevolazione è imputabile alle imprese e che la stima delle minori entrate tiene conto degli effetti riguardanti le accise, le imposte dirette e l’IVA.
[121] Infatti, conformemente alla prassi di registrazione contabile dei crediti d’imposta nel bilancio dello Stato, l’allegato 7 indica un effetto di maggiore spesa corrente (di 11 milioni nel 2006 e di 12 milioni nel 2007) solo sul saldo netto da finanziare. Per il fabbisogno e per l’indebitamento netto, invece, l’allegato 7 riporta le medesime quantificazioni come “minori entrate”.
[122] Si tratta dei medesimi dati utilizzati dalla RT riguardante la precedente proroga dell’agevolazione (cfr. AC 5310 – dis. l. finanziaria 2005)
[123] I dati sono di fonte Agenzia delle Dogane. La RT non specifica a quale anno tali consumi siano riferiti. Si segnala tuttavia che si tratta dei medesimi dati utilizzati per quantificare gli effetti delle precedente proroga (AC 5310 – legge finanziaria 2005).
[124] Cfr. il dossier di verifica n. 33, novembre 2005. Scheda relativa al comma 76 (AC 6177).
[125] Nota trasmessa alla Commissione bilancio della Camera il 18 ottobre 2004.
[126] La predetta Nota ha precisato che i dati erano di fonte ENI. Tale previsione di consumo era significativamente più elevata rispetto a quella posta alla base delle precedenti stime inerenti alla medesima proroga (circa 14,75 miliardi di metri cubi).
[127] = Differenza fra la maggiore stima conseguente all’applicazione del valore di crescita del consumo del 50% anche all’anno 2005 (15,4 x 200% = 30,8 milioni di euro) e la stima indicata dalla RT (15,4 x 150% = 23,1 milioni di euro).
[128] Dato contenuto in una nota del Governo trasmessa alla Commissione bilancio (18 ottobre 2004) in occasione dell’esame della legge finanziaria per il 2005. La nota non precisava che il dato sul consumo si riferiva al totale delle imprese e non – come era presumibile in assenza di indicazioni – alle sole imprese interessate dall’agevolazione.
[129] (Consumo×aliquota ordinaria)-(Consumo×aliquota ridotta)=Perdita di gettito→
→ (17,7 miliardi di m³ × 0,012498 €/m³)-(17,7 miliardi di m³ × 0,007499 €/m³)=€ 88,4 milioni
[130] L’aumento ammonta pertanto a euro 191,26 per tonnellata.
[131] Riferita al maxiemendamento del Governo presentato alla Camera nel corso dell’esame in seconda lettura.
[132] Fonte: Agenzia delle dogane.
[133] (83,39 mln €) + (83,39 mln € × 20% × 40% = 6,67 mln €) = 90,06 mln €.
[134] “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazione dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”.
[135] Articolo 1, comma 509, della legge n. 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).
[136] Si tratta delle società di capitali, società di persone, persone fisiche titolari di partita IVA ed enti non commerciali.
[137] Tali modifiche consistono:
- nell’elevazione dal 70% al 100% della deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro (D. Lgs. n. 446/97, articolo 11, comma 1, lettera a);
- nel riconoscimento di una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 2.000 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta, fino a un massimo di cinque; tale deduzione è disposta dall’articolo 5, comma 2, lettera e) della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003), che introducendo il comma 4 bis-1 all’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997, ha stabilito che essa spetta a tutti i contribuenti IRAP, di cui all’articolo 3, lettere da a) ad e) – escluse le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis – con componenti positivi IRAP non superiori a 400.000 euro;
- nella riduzione dell’aliquota IRAP per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi a 1,9% nel 2004 e 3,75% nel 2005, disposta dall’articolo 1, comma 509, della legge 311/2004 (finanziaria 2005), che ha modificato l’articolo 45 del D. Lgs. 446/1997;
- nella possibilità, a partire dal periodo di imposta 2005, per i soggetti di cui all’articolo 3, lettere da a) ad e) del D. Lgs. 446/1997 che incrementano il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, di dedurre, entro determinati limiti, il costo del lavoro dei neo assunti incrementali. Tale possibilità è, ora, normata all’articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies del citato D. Lgs. 446/1997;
- nella elevazione da 7.500 a 8.000 euro della deduzione forfetaria di cui all’articolo 11, comma 4-bis del D. Lgs 446/1997 a favore dei contribuenti IRAP privati con base imponibile IRAP inferiore a 180.759,91 euro. L’elevazione è stata disposta dall’articolo 1, comma 347 della legge 311/2004;
- nella facoltà riconosciuta alle regioni, a norma dell’articolo 16, comma 2 del D. Lgs. 446/1997, di variare l’aliquota ordinaria IRAP fino ad un massimo di un punto percentuale.
[138] L’allegato 7 indica un effetto di maggiore spesa corrente solo sul saldo netto da finanziare, mentre sul fabbisogno e sull’indebitamento netto le medesime quantificazioni sono riportate come minori entrate.
[139] Legge finanziaria 2001.
[140] Recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998.
[141] La RT afferma essere rimasta la medesima utilizzata per la legge finanziaria 2005 che a sua volta utilizzava quelle indicate nella relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria 2004.
[142] La RT afferma essere rimasta la medesima utilizzata per la legge finanziaria 2005 che a sua volta utilizzava quelle indicate nella relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria 2004.
[143] Ai sensi dell’articolo 1, comma 571 della legge 311/2004 (finanziaria per il 2005).
[144] Che sono gli identici a quelli contenuti nella relazione tecnica che disponeva la proroga della stessa agevolazione per l’anno 2005 contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2004.
[145] Tale agevolazione IRPEF è stata introdotta dall'art. 1, della legge n. 449/97 (Finanziaria 1998).
[146] L'andamento di cassa dovrebbe ritenersi stimato, in base ad una ricostruzione effettuata dal Servizio bilancio, considerando un acconto pari al 75% ed una probabile contrazione del versamento dell’acconto di novembre 2006, stimabile in un 15% del credito maturato. I risultati sono esposti nella tabella che segue.
(mln di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Acconto 2006 |
-36 |
+36 |
|
Saldo 2006 |
|
-238 |
|
Acconto 2007 |
|
-179 |
+189 |
Saldo 2007 |
|
|
- 238 |
Acconto 2008 |
|
|
- 179 |
Totale |
-36 |
-381 |
-238 |
[147] Legge finanziaria per il 2002.
[148] Allegata al testo dell’emendamento 1.2000 del Governo, presentato al Senato.
[149] L'andamento di cassa dovrebbe ritenersi stimato, in base ad una ricostruzione effettuata dal Servizio bilancio, considerando un acconto pari al 75% ed una probabile contrazione del versamento dell’acconto di novembre 2006, stimabile in un 15% del credito maturato. I risultati sono esposti nella tabella che segue.
(mln di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
Acconto 2006 |
-2,5 |
+2,5 |
|
Saldo 2006 |
|
-16 |
|
Acconto 2007 |
|
-12 |
+12 |
Saldo 2007 |
|
|
- 16 |
Acconto 2008 |
|
|
- 12 |
Totale |
-2,5 |
-26 |
-16 |
[151] Escludendo i frontalieri con la Svizzera e con lo Stato del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia. Il numero dei soggetti è tratto da uno studio pubblicato dalla Direzione generale degli studi dell’Unione Europea dal titolo “I lavoratori frontalieri nell’Unione Europea”.
[152] Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria.
[153] DPR n. 917/1986.
[154] Fermi restando tali limiti, dal 1° gennaio 2003 l’importo è determinato dalla differenza tra 3.356,96 euro e l’importo dei contributi versati ai Fondi doc, i cui valori sono fissati dall’articolo 10, comma 1, lettera e-ter, del TUIR.
[155] Tale aliquota tiene conto della realtà di reddito medio-alto a cui i fondi fanno riferimento.
[156] Si veda al riguardo la nota fornita dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 2 dicembre 2004, protocollo n. 143480.
[158] Enti pubblici e privati, settori esenti con IVA non detraibile (banche, assicurazioni, taxi, ospedali, ecc.).
[159] 467.000 vetture x 17.625 euro di costo medio = circa 8.230 milioni di euro.
[160] Dato elaborato utilizzando i dati dell’indagine ISTAT sui consumi delle famiglie ed ipotizzando che il rapporto esistente tra la spesa in ciclomotori-motocicli e quella in autovetture sia simile a quella delle imprese.
[161] In proposito, il Servizio Bilancio aveva rilevato come i meccanismi di applicazione dell’agevolazione potessero risultare non compatibili con la determinazione di un limite massimo di spesa.
[162] Attualmente prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001.
[163] Che sconta il riordino di tutte le IPAB esistenti.
[164] Di cui all’articolo 21, co.1, L. 448/1998.
[165] La relazione tecnica afferma che il numero delle società di capitali e trascurabile.
[166] “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”.
[167] La disposizione è entrata in vigore di fatto dal 3 dicembre 2005.
[168] “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa” A.S. 3723/XIV ed A.C. 6352/XIV. Cfr. Nota di verifica del Servizio bilancio della camera n. 478 del 15 febbraio 2006.
[169] “Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica”, ora legge n. 307 del 2004.
[170] Partecipation exemption: si tratta dell’esecuzione delle plusvalenze sulle partecipazioni aventi alcuni requisiti specifici previsti dal TUIR.
[171] È considerato aiuto di Stato qualunque beneficio concesso dallo Stato che, conferendo un vantaggio economico al beneficiario e favorendo soltanto alcune imprese o alcune produzioni, minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi fra gli Stati membri.
[172] In favore delle ex municipalizzate che, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono state trasformate in società per azioni, la legge n. 549/1995, articolo 3, comma 70 e il decreto legge n. 331/1993, articolo 66, comma 14 hanno introdotto una esenzione triennale dall’Irpeg.
[173] Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.
[174] Emanato, ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 27, il 1° giugno 2005.
[175] Conversione in legge del decreto legge n. 57 del 1986, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
[176] Le maggiori spese derivano per il bilancio dello Stato da maggiori trasferimenti agli enti locali a compensazione del minore gettito dell’IRAP e delle addizionali.
[177] Nota del Dipartimento delle politiche fiscali del 24 novembre 2005.
[178] Recante “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”. Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
[179] La norma citata elenca i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale i quali hanno tuttavia facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.
[180] Seduta del 23 febbraio 2006.
[181] Sono escluse dal vincolo del patto di stabilità interno le spese per il personale, la sanità, le poste di carattere finanziario, le spese per trasferimenti ad altri enti della P.A. e gli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile. Per il solo esercizio 2005 è inoltre prevista l’esclusione dal vincolo delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione Europea, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale.
[182] Gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno sono le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
[183] Tale limitazione è stata introdotta con una modifica apportata dalla Camera dei Deputati.
[184] Risultanti dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al DPR n. 194/1996.
[185] Individuata ai sensi dell’art. 1, comma 22, lettera a) delle L. n.. 311/2004.
[186] Il testo trasmesso dal Senato prevede la possibilità di incrementare la spesa in conto capitale delle regioni nel 2006, rispetto al corrispondente ammontare del 2004, del 6,9%, mentre la modifica introdotta limita la possibilità di aumento al 4,8%.
[187] Il testo trasmesso dal Senato prevede la possibilità di incrementare la spesa in conto capitale degli enti locali nel 2006, rispetto al corrispondente ammontare del 2004, del 10%, mentre la modifica introdotta limita la possibilità di aumento all’8,1%.
[188] Il testo trasmesso dal Senato prevedeva che le spese correnti degli enti locali nel 2006 non potessero eccedere quelle registrate nel 2004 ridotte del 6,7%. La modifica introdotta prevede che tale ultima percentuale sia così sostituita:
a) 6,5% per gli enti che nel 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) 8% per i restanti enti locali.
[189] Cfr. l’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
[190] Tali effetti, nel tempo, sarebbero stati bilanciati da una riduzione progressiva della spesa per trattamenti pensionistici.
[191] Cfr. da ultimo l’art. 1, comma 65, della Legge n. 311/2004.
[192] Il gettito della compartecipazione è attribuito sino a concorrenza dei trasferimenti statali da ridurre.
[193] Cfr. art. 1, co. 63 della L. n. 311/2004.
[194] Cfr. art. 1, co. 64 della L. n. 311/2004.
[196] Si tratta di società ed enti commerciali per i quali gli interessi derivanti dai titoli in questione percepiti al lordo delle relative imposte concorrono a formare il reddito imponibile ai fini della tassazione ordinaria
[197] Per le sospensioni deliberate negli anni precedenti cfr. l’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n.289/2002, l’art. 2, comma 21 della L. n. 250/2003 e l’art. 1, comma 61 della L. n. 311/2004.
[198] Allegata all’emendamento 1.2000 del Governo, presentato alla Camera.
[199] Va rammentato che la precedente formulazione del comma 169[199], (co.109-septies A.C. 6177-A) copriva l’onere derivante dall’impiego del nucleo di dieci esperti a valere sulle ordinarie risorse di bilancio della Corte dei conti.
[200] Introdotta presso le Camere con il maxi emendamento del Governo 1.2000.
[201] In possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali.
[202] Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
[203] Di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 165/200[203].
[204] Ossia i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. Sono in regime di diritto pubblico anche il personale,del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e di leva, ed il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
[205] Articolo 48, comma 2 del decreto legislativo 165/2001.
[206] Con il termine effetti indotti ci si riferisce alle seguenti voci: minor apporto Inpdap, contribuzione aggiuntiva Inpdap, tassazione IRPEF, contributo al fondo sanitario.
[207] Ovviamente si parla dell’inflazione programmata con riferimento agli anni del biennio oggetto di rinnovo contrattuale.
[208] Dati che ovviamente sono superiori ai tassi di incremento prodotti dall’indennità di vacanza contrattuale. Si veda in proposito la relazione tecnica relativa alle disposizioni contenute negli articoli 29 e 30 del testo originario della legge finanziaria in esame (AS. 3613).
[209] O con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
[210] Nell’elenco previsto nel testo originario del disegno di disegno di legge finanziaria sono stati successivamente aggiunti gli istituti Zooprofilattici sperimentali. Tale aggiunta non determina una variazione degli effetti finanziari recati dalla norma dal momento che le assunzioni, effettuabili in deroga, sono possibili solo se interamente finanziate con risorse autonomamente reperite dagli Istituti stessi.
[211] Vale a dire utilizzando gli effetti di risparmio lordi.
[212] Articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
[213] Tale categoria di personale non era prevista nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del disegno di legge finanziaria. A fronte di questa esclusione aggiuntiva è stato quantificato un ulteriore onere permanente di 28.000 euro annui.
[214] Dossier n. 33 del novembre 2005.
[215] Espressamente elencati all’articolo1, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 il quale reca il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
[216] Fermo restando il conseguimento delle economie di personale da conseguire, a legislazione vigente, in base all’articolo 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).
[217] Da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle altre disposizioni normative vigenti.
[218] Individuate a norma dell'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
[219] Articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
[220] Dossier n. 35 del novembre 2005
[221] Legge quadro in materia di lavori pubblici.
[222] Ossia tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.
[223] Recante norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.
[224] Legge finanziaria per il 2003.
[225] La prima norma in tal senso è recata dall’articolo 7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384.
[226] Legge finanziaria per il 2000.
[227] Articolo 1, comma 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.
[228] Articolo 1, comma 1 del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513.
[229] Articolo 14, commi 1 e 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
[230] Articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.
[231] A tal proposito è richiamato l’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4 del medesimo decreto.
[232] Recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
[233] Di cui al decreto legge 28 giugno 2005, n. 111.
[234] Di cui al decreto legge 28 giugno 2005, n. 112.
[235] Dossier n. 33 del novembre 2005
[236] Recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
[237] Così come definite dall’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
[238] Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
[239] Da adottare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.
[240] Cfr. Dossier n. 33 (22 novembre 2005), pag. 120.
[241] Introdotte nel corso dell’esame presso la Camera con emendamenti di iniziativa parlamentare (1.4550)
[242] Nel dossier n. 35 del dicembre 2005
[243] I contratti in questione erano stati da ultimo prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004).
[244] Si tratta del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ossia di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonché di personale a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non oltre un triennio.
[245] Si tratta del personale civile con professionalità nei settori socio-educativo, tecnico e contabile, la cui acquisizione con contratto a tempo determinato è stata autorizzata dall’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che a tale fine ha stanziato risorse, in termini di limite di spesa, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
[246] Tale limite di spesa risulta identico a quello disposto dalla precedente proroga (legge 311/2004, articolo 1, comma 119) che, a sua volta, poneva come limite massimo di spesa lo stanziamento del 2004.
[247] Tale limite di spesa è identico a quello disposto dalla proroga precedentemente disposta dalla legge 311/2004 (articolo 1, comma 161) che, a sua volta, poneva come limite massimo di spesa lo stanziamento del 2004.
[248] Si tratta del personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124.
[249] Tale spesa è pari a circa 28 milioni di euro. Il limite disposto dalla norma in esame riprende quello posto dalla legge 311/2004 (articolo 1, comma 116, secondo periodo), che si riferiva a sua volta alla spesa sostenuta nel 2004.
[250] Individuati a norma dell’articolo 34, comma 18 della legge 289/2002. Si rammenta che l’articolo 34 citato, disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2003 della conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nel 2002 o in scadenza nel 2003, stabiliva la proroga, fino alla stessa data del 31 dicembre 2003, dei rapporti in essere con il personale interessato alla conversione. Un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2004 è stata disposta dalla legge 350/2003 (articolo 3, comma 63), e a prorogare sino al 31 dicembre 2005 ha provveduto l’articolo 1, comma 121, della legge 311/2004.
[251] Già prorogati, per il 2003 dall’articolo 34, comma 20, della legge 289/2002, per il 2004 dall’articolo 3, comma 64, della legge 350/2003 e per il 2005 dall’articolo 1, comma 123 della legge 311/2004.
[252] Ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001).
[253] Cfr. Dossier n. 33 (22 novembre 2005).
[254] Analoga osservazione era stata formulata in occasione del precedente, identico provvedimento di proroga, disposta dall’articolo 1, comma 121 della legge 311/2004. Si veda il Dossier n. 29, febbraio 2005, predisposto dal Servizio bilancio dello Stato, p. 74.
[255] Legge 350/2003, articolo 3, comma 93.
[256] Legge 311/2004, articolo 1, comma 126
[257] Si rammenta che, ad oggi, gli unici dati di quantificazione disponibili risalgono alla relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge finanziaria 2004, riportati nella seguente tabella:
Servizio |
Unità |
Costo unitario |
Onere |
Pulizia |
15.600 |
22.425 |
349.986.000 |
Amministrativo |
1.000 |
25.000 |
25.000 |
Totale |
16.600 |
|
374.986.000 |
[258] Ai sensi di tale comma, il fondo è stato costituito per fare fronte alle assunzioni cui possono procedere, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni interessate al blocco per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio. La dotazione finanziaria del fondo è pari a 40 milioni di euro per il 2005, 160 milioni di euro per il 2006, 280 milioni di euro per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dal 2008; lo stanziamento è costruito in modo da consentire, per ogni anno, assunzioni il cui costo a regime è pari a 120 milioni di euro ma che determinino, per il primo anno di assunzione, oneri pari a soli 40 milioni di euro.
[259] Richiamate ai commi da 237 a 242 della legge finanziaria in esame.
[260] In deroga all’articolo 34-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
[261] Si veda il Dossier n. 33 (22 novembre 2005).
[262] Si veda la Nota di lettura n. 165, ottobre 2005, predisposta dal Servizio bilancio del Senato.
[263] Di cui alla legge 311/2004, articolo 1, comma 96.
[264] Articolo 1, comma 93, legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si veda anche la Nota di lettura n. 165, (Servizio bilancio del Senato), ottobre 2005, pp. 129-131.
[265] “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.
[266] Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
[267] Disciplinata dall’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[268]La norma ha chiarito che lo stanziamento è costruito in modo da consentire, per ogni anno, assunzioni il cui costo a regime è pari a 120 milioni di euro, ma che determinino, per il primo anno di assunzione, oneri pari a soli 40 milioni di euro.
[269]“Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
[270]Aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
[271] Cfr. il decreto legislativo n. 81/2000.
[272]Articolo 61, comma 1, della legge n. 289/2002.
[273] In base a quanto stabilito dall’articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121 che viene novellato dalla norma in esame.
[274] In quanto così inquadrato, nell’ambito dei posti riservati nella dotazione organica dei prefetti, a norma dell’articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
[275] A differenza di quanto avviene per i prefetti.
[276] Dossier n. 33 del novembre 2005
[277] Di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[278] Dossier n. 35 del dicembre 2005
[279] Tale adeguamento è pari, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989, alla variazione, maggiorata di un punto percentuale, dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall’ISTAT.
[280] Per il 2005, il totale complessivo a carico dello Stato è stato pari a 15.740,39 milioni di euro.
[281] Tale norma dispone, a decorrere dal 1998, il contributo dello Stato di 6.000 mld di lire annue (3 miliardi di euro circa) a titolo di concorso all’onere pensionistico relativo alle pensioni di invalidità liquidate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 222/1984. Tale contributo, adeguato annualmente al tasso di inflazione programmato aumentato di un punto percentuale, è erogato esclusivamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali e alla gestione artigiani.
[282] “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”.
[283] Per il 2005 l’importo complessivo è stato pari a 3.889,53 milioni di euro.
[284] Articolo 1, commi 139, 140 e 141, della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005).
[285] Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 88/1989.
[286] Articolo 38 della legge n. 448/2001.
[287] Articolo 38 della legge n. 289/2002.
[288] Legge n. 244/2003.
[289] Articolo 3, comma 14, della legge n. 448/1998.
[290] Articolo 8 della legge n. 451/1994.
[291] Articolo 3, comma 14, della legge n. 448/1998.
[292] Articolo 80, comma 2, della legge n. 388/2000.
[293] Articolo 39, comma 1, della legge n. 448/2001.
[294] Legge n. 53/2000.
[295] Articolo 35, comma 3, della legge n. 448/1998.
[296] Articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996.
[297] Lettera del 3 febbraio 2001 (Ufficio VV n. 27/VV/500674).
[298] Tale legge dispone che, in favore dei lavoratori dell’industria solfifera siciliana prepensionati in base alle leggi regionali n. 42/1975 e n. 100/1979, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria IVS è elevata all’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata all’interessato, al netto degli assegni familiari. In precedenza, infatti, la base di calcolo era costituita dalle retribuzioni medie settimanali percepite nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva antecedenti la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale disposizione è stata confermata, in via di interpretazione autentica, con la successiva legge n. 105/1991 che dispone l’applicazione della nuova base di calcolo quando ciò costituisce effettivamente un’elevazione della stessa.
[299] La norma, pertanto, interessa anche i lavoratori dei settori dei sali alcalini e potassici.
[300] La sigla VV indica i versamenti volontari.
[301] Tale ammontare corrisponde al differenziale medio di contribuzione volontaria e in relazione ad un’aliquota media di prelievo contributivo pari al 28 per cento.
[302] Tale ammontare corrisponde ad un’aliquota di rendimento pensionistico del 2 per cento l’anno ed un’anzianità media di 34,5 anni.
[303] Decreto legislativo n. 252/2005.
[304] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005.
[305] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005.
[306] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47/2004.
[307] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005.
[308] La relazione tecnica precisa che si tratta di entrate proprie delle regioni ulteriori rispetto a quelle cristallizzate nel riparto del fabbisogno sanitario in sede CIPE.
[309] Si segnala che la Relazione Previsionale e Programmatica, Sezione II, nel capitolo relativo alla costruzione del bilancio a legislazione vigente per il 2006, precisa che, relativamente alla spesa sanitaria, si è tenuto conto del livello di spesa, delle diverse componenti del suo finanziamento (IRAP, concorso regioni a statuto speciale, entrate proprie, addizionale IRPEF) nonché delle modalità di finanziamento stabilite con decreto legislativo n. 56/2000, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale.
[310] La relazione tecnica precisa che il tendenziale ingloba solo il riconoscimento della vacanza contrattuale.
[311] La relazione tecnica arrotonda tale cifra che, in realtà, sarebbe pari a 2.550 milioni di euro.
[312] L’analogo intervento disposto con la legge finanziaria 2005 (comma 164 dell’articolo unico della legge. 311/2004) risultava scontato sul solo saldo netto da finanziare.
[313] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005.
[314] Articolo 1, comma 164, della legge n. 311/2004.
[315]Modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa.
[316] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.
[317] Tale termine era stato, da ultimo, fissato al 30 giugno 2006.
[318] 50 milioni di euro annui (comma 12 dell’articolo 50).
[319] Decreto 24 giugno 2004 e decreto 27 luglio 2005.
[320] Si segnala che l’articolo 1, comma 164, della legge n. 311/2004 ha disposto l’erogazione da parte dello Stato di 2.000 milioni di euro a titolo di concorso per il ripiano dei disavanzi del SSN per gli anni 2001, 2002 e 2003.
[321] L’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001 dispone che i disavanzi di spesa sanitaria sono coperti a carico delle regioni.
[322] L’articolo 1, comma 169, della legge n. 311/2004 prevede la fissazione con regolamento degli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e, possibilmente, di esito) e quantitativi di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza e l’individuazione, sempre con regolamento, delle tipologie di assistenza e dei servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale.
[323] Tale Comitato è previsto dall’articolo 9 della Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
[324] E’ questo l’onere recato dalla disposizione in esame a cui si dà copertura.
[325] Cfr. il prospetto di copertura allegato alla legge in esame.
[326] Analoghe osservazioni sono state svolte per l’articolo 1, comma 164, della legge n. 311/2004, dello stesso tenore, che autorizzava il concorso dello Stato per il ripiano dei disavanzi sanitari 2002-2003 (cfr. il Dossier n. 29/XIV).
[327] Articolo 1, comma 164, della legge n. 311/2004.
[328] Si tratta di un’associazione fondata nel febbraio 2004 dal Ministro della Salute, dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, dal Ministro degli Italiani nel Mondo e da quello dell’Innovazione e le Tecnologie al fine di sostenere le iniziative e le attività del Progetto Integrazione e Promozione degli Ospedali e dei Centri Sanitari Italiani nel Mondo (IPOCM).
[329] Articolo 2 del decreto-legge n. 528/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 733/1984, e articolo 4 della legge n. 37/1989.
[330] Articolo 1, comma 172, della legge n. 311/2004.
[331] Articolo 9 del decreto legislativo n. 56/2000.
[332] Articolo 87 della legge n. 388/2000.
[333] Articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
[334] Articolo 57 della legge n. 289/2002.
[335] A tale fine, con DPCM sono individuate le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale.
[336] La norma fa riferimento, in particolare: alla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe spettanti al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta degli interessati nonché eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca (comma 207, lettera a);
[337] Comma 207, lettera b), capoverso 10-bis. La norma fa riferimento all’articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 541/1992.
[338] Comma 207, lettera b), capoverso 10-ter. La norma fa riferimento all’articolo 7, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 178/1991.
[339] Comma 207, lettera c). Si rinvia, infine, ad un successivo decreto ministeriale per la disciplina delle modalità di versamento delle entrate oggetto della disposizione (comma 208).
[340] Articolo 48, comma 18, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.
[341] Analogamente, con riferimento al successivo comma 290, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
[342] La relazione tecnica, tuttavia, nulla precisa in merito alle disposizioni in materia di assistenza protesica.
[343] Il Governo ha inoltre precisato che una parte delle risorse trasferite sono relative all’esercizio di funzioni attualmente attribuite dal Ministero della salute all’AIFA.
[344] Il Governo, a tale proposito, si richiama a quanto avvenuto per le Agenzie fiscali.
[345] Articolo 48, comma 8, lettera b) del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.
[346] Articolo 21 del decreto legislativo n. 460/1997.
[347] Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE.
[348] La norma modifica l’articolo 37, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 368/1999.
[349] Cfr. le successive lettere d) ed e).
[350] Contestualmente, la norma abroga la disposizione in base alla quale il trattamento economico è determinato, ogni tre anni, nei limiti dei fondi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 428/1990 e delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti (articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999.
[351] Secondo il D.lgs. n. 276/2003.
[352] Attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE in materia di medici specializzandi.
[353] Ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 188/2001).
[354] Articolo 1, comma 467, della legge n. 311/2004.
[355] La norma dispone inoltre che l’Agenzia, nel programma annuale di attività, prevede, negli anni 2006, 207 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti in esame, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
[356] Modifica dell’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 87/2005, convertito, con modificazioni, alla legge n. 149/2005.
[357] La contemporaneità giustifica l’assenza di effetti sui saldi.
[358] Contestualmente, la norma dispone una limitata modifica alla procedura per la determinazione del premio di prezzo (comma 317).
[359] Si ricorda che tali debiti non sono computati ai fini della determinazione dello stock di debito pubblico, né sono conteggiate a tale titolo le relative operazioni di cartolarizzazione effettuate a fronte delle prestazioni di garanzia rese da parte delle regioni stesse.
[360] “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, ora legge n. 248 del 2005.
[362] Per i beni non classificabili nelle categorie omogenee individuate da tale Autorità, continua ad applicarsi l’articolo 102 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917/1986.
[363] Tale ulteriore abbattimento, non previsto nel testo introdotto al Senato, è stato inserito in Aula alla Camera.
[364] Il primo periodo del medesimo comma prevede, invece, che nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2005 si assuma quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni relative al nuovo regime di ammortamento.
[365] L’effetto di maggiore entrata è riferito sia all’IRES che all’IRAP.
[366] Tale quota è determinata in relazione alla vita utile dei beni interessati.
[367] Nota del Dipartimento delle politiche fiscali del 24 novembre 2005.
[368] Si rammenta che per un’analoga disposizione dettata dall’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, era stato stimato un onere pari a 284 milioni di euro.
[369] Introdotta al Senato.
[370] Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 27 dicembre 1986, n. 917.
[371] Cfr. Dossier n. 33 (22 novembre 2005), pp. 172-173.
[372] Tale percentuale corrisponde a quanto recentemente indicato dall’ISTAT che, con riferimento all’anno 2002, ha rilevato essere iscritti all’asilo nido “meno del 15% dei bambini nelle età corrispondenti”.Cfr. ISTAT, Statistiche in breve, “La prima indagine sulle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione e la formazione. Anno 2002”, 24 maggio 2005.
[373] Il dato Istat, relativo alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni,residente al 1 gennaio 2004, è di 2.153.592 unità., così composto:
età |
soggetti |
0 |
540.183 |
1 |
538.616 |
2 |
534.563 |
3 |
540.230 |
totale |
2.153.592 |
Tale valore, va depurato di 270.091 unità, corrispondenti al 50% della prima classe di età; infatti, possono essere iscritti all’asilo nido, la cui attività inizia a settembre, i bimbi che abbiano tre mesi di età, e siano quindi nati entro giugno. La platea dei potenziali frequentanti l’asilo nido risulta pertanto pari a circa 1.883.501 soggetti (2.153.592 – 270.091); il 15% di tale valore – corrispondente ai soggetti effettivamente frequentanti l’asilo nido – è pari a 256.841.
[374] Introdotta nel corso dell’esame presso la V Commissione della Camera.
[375] L’articolo 31, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, ha specificato che la disposizione si applica al periodo di imposta 2005.
[376] Di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
[377] Di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”).
[378] Previsti dall’articolo 7, commi 1-4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.
[379] I settori in questione, individuati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del citato D. Lgs. 460/1997, riguardano l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria, la beneficenza, l’istruzione, la formazione, lo sport dilettantistico, la tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, la promozione della cultura e dell’arte, la tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o da esse affidata a università.
[380] Cfr. Dossier n. 33 (22 novembre 2005), pp. 174-175.
[381] Introdotta nel corso dell’esame alla Camera.
[382] Di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[383] Cfr. Dossier n. 33 (22 novembre 2005), p. 176.
[384] La norma abroga gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995.
[385] Dato dalla differenza fra l’effetto di competenza (40 milioni) e l’importo iscritto per il secondo anno (28,9 milioni).
[386] “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, ora legge n. 80 del 2005.
[387] Elaborato nel quadro del rilancio della strategia di Lisbona deciso al Consiglio europeo dei Capi di Stato e di governo del 16 e 17 giugno 2005.
[388] L’articolo 24 della legge n. 88/1989 ha disposto l’istituzione presso l’Inps di un’unica gestione in cui fare confluire i versamenti dei contributi sociali, in particolare, quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, per la cassa per l'integrazione guadagni, per gli assegni familiari, per i trattamenti economici di malattia ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni.
[389] Articolo 2 della legge n. 297/1982.
[390] Articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978.
[391] Contestualmente, il termine per la rateizzazione è differito al 1° ottobre 2006.
[392] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006.
[393] Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
[394] Recante misure urgenti per il controllo della spesa pubblica, convertito dalla L. n.326/2003.
[395] D’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
[396] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico.
[397] Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
[398] Di cui all’art. 15 della L. n. 108/1996.
[399] Cfr. in particolare l’art. 5 del DL n. 143/1991 e l’art. 7 del D.Lgs. n. 56/2004.
[400] Cfr. in particolare il DPR n. 148/1988 e
[401] Cfr. la L. n. 108/1996.
[402] Tale disciplina è stata integrata dall’articolo 2 del d.l. n. 250 del 2005, che ha introdotto ulteriori vincoli alla rinegoziazione dei mutui a carico diretto dello Stato.
[403] Introdotta dalla Camera dei Deputati.
[404] Cfr. Dossier n. 33 (22 novembre 2005), p. 185.
[405] Convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
[406] A tal fine viene introdotta una novella al comma 3-bis dell’articolo 18 del D.Lgs. 422/1997, va peraltro evidenziato come il termine indicato da tale norma sia già stato oggetto di una proroga – come in precedenza segnalato – mediante una modifica non testuale recata dal D.L. n. 355/2003.
[407] Previste dal Regolamento CEE 1191/69 relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.
[408] Si veda in proposito il dossier del Servizio del bilancio del Senato, n. 175 del dicembre 2006.
[409] Novellando l’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
[410] La norma stabilisce che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla stessa legge 549/1995, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa
[411] Integrando l’articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251.
[412] Già destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.
[413] Cfr. Dossier n. 33 (22 novembre 2005), p.186.
[414] Articolo 1, comma 187.
[415] La norma richiamata è l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 429 che reca disposizioni per il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina.
[416] La norma richiamata è l’articolo 1, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria.
[417] Allegata all’emendamento del Governo con cui è stata introdotta, al Senato, la norma in esame.
[418] Che limita l’utilizzo del personale a tempo determinato.
[419] Recante disposizioni per il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina.
[420] Articolo 1, comma 198.
[421] In particolare ci si riferisce all’articolo 1, commi da 198 a 206 e 278.
[422] Compresi quelli inerenti l’attività dell’Ispettorato centrale repressione frodi.
[423] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.
[424] Articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 269/2003.
[425] La norma, in sostanza, proroga al 2006 quanto disposto dall’articolo 1, comma 155, della legge n. 311/2004.
[426] Come modificato dall’articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005.
[427] 360 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione.
[428] Tale termine era stato fissato dal decreto-legge n. 7/2005.
[429] Il tetto massimo di risorse utilizzabili è fissato da tale disposizione in 310 milioni di euro nel 2005 a carico del Fondo per l’occupazione.
[430] Cfr. la nota precedente.
[431] Tale clausola di invarianza sembra riferibile a tale ultima disposizione, in quanto i precedenti punti sono totalmente a carico del Fondo per l’occupazione.
[432] Legge finanziaria per il 2001.
[433] Legge finanziaria per il 2003.
[434] Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
[435] Di cui agli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 289/2002.
[436] Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa. Il D.L. è stato convertito nella legge 81/2006.
[437] La norma precisa che si tratta delle seguenti finalità previste dai commi 132 e 132-bis della legge 662/1996:
- stipula di accordi nell’ambito di operazioni di acquisizione di partecipazioni azionarie nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (comma 132);
- erogazione di finanziamenti a società e organismi operanti nei medesimi settori (comma 132);
- studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali (comma 132-bis).
[438] Di cui agli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 289/2002.
[439] Di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nel Fondo confluiscono le risorse già allocate nel Fondo per le aree depresse, relative sia all’intervento straordinario nel Mezzogiorno che all’intervento ordinario nelle aree depresse, nel Fondo per l’imprenditoria giovanile e le risorse iscritte in bilancio per i crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni.
[441] Le norme riproducono un testo analogo a quello presente nel progetto di legge “Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” (c.d. ddl competitività) già approvato dalla Camera dei deputati (AC n. 5736) e trasmesso al Senato per l’esame (AS 3533). La relazione tecnica non considerava le norme in commento.
[442] Legge finanziaria per il 2003.
[443] Legge finanziaria per il 2006.
[444] Il richiamato comma 3-ter ha disposto, per l’anno 2005, l’aumento di 120 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa effettuabile, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al D. Lgs. n. 102/2004 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i) delle legge 7 marzo 2003, n. 38), per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali. Al relativo onere si è provveduto riducendo di 120 milioni di euro l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1 della legge finanziaria 2003 (Fondo aree sottoutilizzate), come rideterminata dalle tabelle D ed F della legge finanziaria 2005.
[445] Legge finanziaria per il 2003.
[446] Tale previsione appare in contrasto con il richiamato comma 2 dell’articolo 9, in relazione al quale non è prevista alcuna modifica esplicita.
[447] Riferita al maxiemendamento presentato dal Governo nel corso dell’esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati.
[448] Si tratta del Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi. Il riferimento è all’articolo 21, comma 6-ter, del predetto Testo unico come modificato dall’articolo 1, comma 520, della legge finanziaria 311/2004.
[449] Previa verifica dei costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi.
[450] Legge finanziaria 2001: articolo 22, comma 2.
[451] Come ricordato, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del D. Lgs. 504/1995, il contingente esente da accisa è di 200.000 tonnellate all’anno. Questa parte del comma 422 contiene un richiamo esplicito al precedente comma 421 [dal quale consegue l’iscrizione dei relativi effetti finanziari nell’allegato 7 (10 milioni nel 2006) sotto la voce “comma 421”].
[452] V. Servizio bilancio dello Stato - Dossier di verifica n. 33 – Legge finanziaria 2006 (AC 6177).
[453] Mentre per le altre due finalizzazioni (esenzione da accisa del biodiesel e ricerca nel campo bioenergetico) sono indicati limiti massimi di spesa.
[454] Poiché la quota di 20 mila tonnellate rappresenta un decimo del totale di 200.000 tonnellate, l’onere indicato dal testo (limite massimo di 10 milioni) è proporzionato rispetto alla perdita di gettito totale (115,9 milioni/10 = 11,5 milioni).
[455] Legge n. 81 del 2006: Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità.
[456] Introdotta nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato (maxiemendamento del Governo, corredato di relazione tecnica).
[457] Come precisato dalla relazione tecnica.
[458]V. lettera “a.” della precedente illustrazione.
[459]Maxiemendamento del Governo presentato alla Camera nel corso dell’esame in seconda lettura. V. lettera “b.” della precedente illustrazione.
[460]V. lettera “b.” della precedente illustrazione.
[461]V. lettera “b.” della precedente illustrazione.
[462] Cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate 13 febbraio 2006, n. 6.
[463] Ai sensi dell’articolo 56 del TUIR.
[464] Introdotto dall'art. 2, comma 7, della legge finanziaria 350/2003.
[465] In misura pari al 50% dell'imposta applicata sulle operazioni imponibili.
[466] V. lettera “b.” della precedente illustrazione.
[467] V. lettera “b.” della precedente illustrazione.
[468] Come illustrato in precedenza, l’ambito applicativo dell’agevolazione è stato da ultimo ampliato (DL 2/2006) con riferimento alle fonti considerate: infatti il regime fiscale più vantaggioso relativo alle attività agricole si applica non solo alle fonti rinnovabili agro-forestali, ma anche alle fonti fotovoltaiche; e non solo all’energia elettrica, ma anche all’energia calorica.
[469] Commissione bilancio della Camera: emendamento 1.4553 (nuova formulazione) del relatore.
[470] Si ricorda che l’UNIRE rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.
[471] Articolo 5 bis, comma 4, della legge n. 97 del 1994.
[472] Articolo 17 del D. Lgs. n.102/2004.
[473] Cfr. l’articolo 1, comma 262, della legge n. 311/2004.
[474] Cfr. l’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2000.
[475] Si segnala che l’allegato 7, in realtà, espone in forma accorpata gli effetti complessivi recati dal comma 430 in esame e dai successivi comma 523 e 524.
[476] Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania
[477] Sono, in ogni caso, fatte salve le limitazioni in materia di riassegnazione delle entrate di cui ai commi 46 e 47 dell’articolo 1 in esame.
[478] Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.
[479] Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
[480] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
[481] L’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 individua le seguenti zone territoriali omogenee: A) parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); C) parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); D) parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; E) parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); F) parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
[482] Concernente “Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994”.
[483] Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691. Tale decreto legge riguardava “Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994”.
[484] Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691.
[485] Legge finanziaria 2005.
[486] Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.
[487] Di cui all’articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250.
[488] Erogati a norma dell’articolo 3, commi 2, 8, 10 e 11,della legge 7 agosto 1990, n. 250.
[489] Ossia quelli previsti dall'articolo 3, commi 2, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250.
[490] Le finalità sono desunte dall’analisi della relazione tecnica. In pratica sembrerebbe che i contributi di cui all’articolo 3, commi 2-ter e 2-quater, della legge 250/1990 non siano cumulabili con quelli di cui al comma 11 del medesimo articolo.
[491] A norma dell’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 250/1990.
[492] Di cui all’articolo 2, commi 2 e 2-quater, della legge 250/1990.
[493] Vale a dire i contributi destinati ad alcune tipologie di imprese editrici di quotidiani.
[494] Di cui all’articolo 3, commi 2, 8, 10 e 11, della legge 250/1990.
[495] Di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 250/1990, all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
[496] Si trattava dell’ex art. 63 comma 1, del testo base. I contributi oggetto della norma erano quelli di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 250/1990, 23, comma 3, delle legge 223/1990 e 7, comma 3, della legge 112/2004.
[497] Di cui all’articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542.
[498] Di cui all’articolo 5 delle legge 7 marzo 2001, n. 62.
[499] Di cui all’articolo 8 della legge 62/2001. Tale norma prevede che il credito d’imposta sia riferito al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi successivi (vale a dire fino al 31 dicembre 2008).
[500] Si tratta dell’ex articolo 63, comma 1 del testo originario del disegno di legge finanziaria 2006.
[501] Cfr. Dossier n. 33 (22 novembre 2005), pp. 204-205.
[502] Il già citato articolo 8 della legge 62/2001.
[503] Ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività pornografiche e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi, compensi ed altri proventi derivanti dalle attività di natura pornografica e l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi o compensi.
[504] Eurispes, IV° Rapporto sulla pornografia in Italia, anno 2005.
[505] Introdotta alla Camera.
[506] Recante “Misure in materia fiscale”, provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2000.
[507] Si tratta dei beni materiali ed immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
[508] Si tratta delle partecipazioni in società controllate ed in società collegate costituenti immobilizzazioni.
[509] Norma introdotta nel corso dell’esame, in prima lettura al Senato.
[510] L’andamento del gettito per cassa sconta una percentuale di acconto del 75 per cento ai fini IRES e dell’85 per cento ai fini IRAP.
[511] Tali effetti di minore entrata perdurano per tutta la durata del periodo medio di ammortamento ipotizzato.
[512] Riferita alle modifiche introdotte in prima lettura al Senato.
[513] Nota del Dipartimento delle politiche fiscali del 24 novembre 2005.
[514] Si tratta di maggiori trasferimenti alle regioni a compensazione del minore gettito IRAP.
[515] Le stime scontano un acconto del 75 per cento ai fini IRES/IRE e dell’85 per cento ai fini IRAP.
[516] “Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti di imposta per assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo”, ora Legge n. 265 del 2002.
[517] Introdotta in Commissione alla Camera.
[518] La versione originaria della norma disponeva invece la proroga per sei anni, alla scadenza, dei predetti contratti.
[519] Cfr. C. 6177-A.
[520] Dossier n.35 del dicembre 2005.
[521] “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”, ora legge n. 410 del 2001.
[522] Introdotte dalla Commissione alla Camera.
[523] Si tratta della relazione tecnica presentata alla Camera il 14 dicembre 2005.
[524] V. dossier del Servizio bilancio del Senato n. 175.
[525] Recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”.
[526] Del medesimo avviso anche il Servizio bilancio del Senato, vedi nota di lettura n. 175.
[527] Tale società risulta integralmente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
[528] Di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003.
[529] Cfr. Corte dei conti - Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Sogin per l’esercizio 2003.
[530] Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 46 del 27 marzo 2004, con la quale è stato posto transitoriamente a carico del Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue il contributo annuo per le misure di compensazione territoriale a favore dei Comuni che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile, previsto dall’articolo 4, legge 368/2003 e stimato in circa 40-45 milioni di euro annuo.
[531] Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
[532] Introdotte in Aula alla Camera.
[533] Censis, Rapporto sulla ricchezza delle famiglie italiane.
[534] All’introduzione di tale istituto, analogo a quello introdotto dalle norme in esame, la relazione tecnica al d.d.l. finanziaria per il 2005 non assegnava specifici effetti di maggiore entrata.
[535] Le minori spese correnti derivano per il bilancio dello Stato da minori trasferimenti agli enti locali a compensazione del maggior gettito dell’IRAP e delle addizionali.
[536] V. dossier n. 175 del Servizio Bilancio del Senato
[537] Introdotta alla Camera.
[538] Articolo 1, comma 95, della legge n. 311/2004.
[539] Articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993.
[540] Articolo 9, comma 1, della legge n. 53/2000.
[541] Articolo 3,comma 8, della legge n. 448/1998.
[542] Si segnala che l’allegato 7 espone gli effetti delle disposizioni in esame insieme a quelli del precedente comma 430. Inoltre gli effetti indotti delle disposizioni in esame sono riportati sul solo saldo netto da finanziare.
[543] Regio decreto 773/1931.
[544] a) Gli apparecchi idonei per il gioco lecito devono essere obbligatoriamente collegati alla rete telematica gestita dai concessionari dell’Amministrazione dei monopoli di Stato. b) Gli apparecchi leciti non devono più essere caratterizzati da una componente di abilità o trattenimento “preponderante” rispetto all’elemento aleatorio (diviene infatti sufficiente una compresenza dei due fattori). c) È diminuita da 7 a 4 secondi la durata minima di una partita. d) È elevata la misurazione del ciclo di gioco (da 14 mila a 140 mila partite) al fine di aumentare la varietà delle combinazioni. e) È eliminato l’obbligo di erogazione delle vincite subito dopo il loro conseguimento (per consentire al partecipante di rigiocare la somma vinta).
[545] Articolo 39, comma 13, del decreto legge 269/2006.
[546] In precedenza fissato [dall’articolo 8, comma 14, del decreto legge 147/2003 (Proroga termini)] al 31 dicembre 2005.
[547] Art. 7 del decreto ministeriale 29/2000. Il versamento è effettuato presso l’affidatario del controllo centralizzato del gioco, che ogni dieci giorni provvede al riversamento delle somme alla tesoreria provinciale dello Stato e alla presentazione del relativo rendiconto al Ministero dell’economia.
[548] Non inserite nel maxiemendamento al ddl. finanziaria, approvato dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura. Sul punto si veda la nota di verifica n. 433 del 16 novembre 2005 (A.C. 6176 – d.l. 203/2005).
[549] Provvedimento collegato in materia fiscale (AC 6176), convertito nella legge 248/2005. A seguito del loro inserimento nel decreto legge, le predette norme del ddl. finanziaria hanno assunto le seguente nuova numerazione: articolo 11-quinquiesdecies comma 12 (Modifiche delle aliquote dell’imposta unica sulle scommesse) e articolo 11-quinquiesdecies comma 11 (Diffusione del gioco a distanza)].
[550] È presumibile che tale ipotesi si basi sulle previsioni contenute:
- nel comma 525, cpv. 6, lett. b), n. 6) [individuazione degli esercizi pubblici nei quali possono essere installati gli apparecchi VLT];
- nel comma 541 [possibilità di installare gli apparecchi da gioco negli esercizi commerciali, negli esercizi pubblici e nelle aree aperte al pubblico]
[551] Se l’aumento del 30% del volume di gioco riguardasse la totalità dei 150.000 apparecchi operativi, si dovrebbe ipotizzare un incremento della raccolta pari a circa 3,4 miliardi di euro [11,5 miliardi × 30%].
[552] Con esclusione della lettera “b.”, per la quale – come detto - mancano i dati necessari per ricavare l’ipotesi di effetti finanziari.
[553] Questa cifra, pur non esplicitata dalla RT, è ricavabile da due dati forniti dalla stessa RT:
-attuale raccolta complessiva degli apparecchi AWP: 11,5 miliardi di euro;
-numero di apparecchi AWP mediamente operativi: 150.000.
Dunque il calcolo è il seguente:
11,5 miliardi di euro / 150.000 (apparecchi) / 12 (mesi) = 6.388 euro al mese per
ciascun apparecchio.
[554] Cfr. quanto rilevato dal Servizio del bilancio con riferimento alle norme in materia di giochi e scommesse contenute nel decreto-legge 203/2005 (AC 6176 - articolo 11-quinquiesdecies): Nota di verifica n. 433 del 16 novembre 2005.
[555] Articolo 39, commi 6-13, del decreto legge 269/2003; articolo 1, commi 281-294, della legge finanziaria 311/2004.
[556] Audizione del 5 maggio 2005 nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’andamento dei saldi di finanza pubblica (Camera dei deputati - Commissione bilancio).
[557] Audizione del 22 luglio 2005 nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del DPEF 2006-2009 (Commissioni bilancio di Camera e Senato). Nell’occasione la Corte ha sottolineato “il drastico ridimensionamento degli importi contabilizzati nel mese di giugno 2005 (351 milioni) rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente (1,2 miliardi) e alla media nello stesso mese dell’ultimo triennio (1,4 miliardi)”.
[558] Si tratta complessivamente (commi 525-548) di un incremento del gettito di circa 1,8 miliardi nel triennio 2006-08.
[559] Infatti tali entrate sono di regola quantificate a consuntivo. Sul punto cfr. la scheda riferita al comma 329, al quale sono stati ascritti effetti di incremento del gettito connessi all’inasprimento di sanzioni.
[560] L’esclusione di effetti di cassa è stata a suo tempo confermata da una nota del Governo riferita al decreto-legge 45/2003, decaduto il 23 maggio 2003 (Disposizioni urgenti relative all' UNIRE ed alle scommesse ippiche).
[561] La nota di risposta precisa che l’unico rischio rispetto al conseguimento di tale risultato è dato da un’eventuale vincita straordinaria al gioco del lotto (caso sempre possibile date le caratteristiche intrinseche del gioco).
[562] Per mero errore materiale, questo valore è stato riportato nella Relazione tecnica pari a 2.000.
[563] Il valore è stato calcolato come media sui 12 mesi e, per il primo anno, considerando esclusivamente l’ultimo quadrimestre.
[564] La nota del Governo si riferisce presumibilmente al comma 530, lett. a), in base al quale l’installazione degli apparecchi AWP è consentita esclusivamente in esercizi pubblici dotati di connessione in rete.
[565] Articolo 14, comma 9, del ddl AC 5736.
[566] Most Popular Price Class.
[567] Articolo 6 della legge 76/1985.
[568] Articolo 4, comma 1, del decreto legge 24/2004.
[569] In altri termini l’effetto di maggior gettito permane, in quanto la normativa vigente prevede che le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette siano aggiornate semestralmente, ma rispetto all’ipotesi di un calcolo con cadenza mensile dovrebbe risultare attenuato.
[570] Se, per esempio, una variazione dei prezzi di mercato delle sigarette si verifica il 5 febbraio, in base alle nuove norme è possibile incrementare il gettito a partire dal 1° marzo mentre, a legislazione vigente solo a partire dal 1° luglio. A partire da tale ultima data il gettito introitato nel periodo successivo è invariato indipendentemente dalle norme in vigore. Per determinare un ulteriore incremento di gettito occorre che dopo il 1° luglio intervenga un’altra variazione (positiva) dei prezzi di mercato.
[571] Andamenti sfavorevoli da ricondurre, fra l’altro, all’introduzione del divieto di fumo nei locali pubblici.
[572] L’obbligo della presentazione di tale documentazione era previsto per le imprese affidatarie di appalti pubblici (articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 210/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266/2002).
[573] Ora legge 2 dicembre 2005, n. 248.
[574] Al riguardo si segnala che il Decreto legge n. 2/2006 (in corso di correzione) dispone, all’art.1, la sospensione fino al 31 luglio 2006, della applicazione delle disposizioni sul documento di regolarità contributiva, di cui al DL 203/2005, limitatamente alle imprese del settore agricolo.
[575] Cfr. la nota tecnica del Governo del 19 ottobre 2005.
[576] Legge n. 257/1992, come modificata dall’articolo 47 del decreto-legge n. 269/2003.
[577] E nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.
[578] Tali interventi sono stati finanziati dall’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e dall’articolo 11-bis, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n.203.
[579] Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
[580] Legge finanziaria 2005.
[581] Recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
[582] Di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
[583]Si dispone, in ogni caso, che il tasso di interesse sia fissato secondo ordinarie condizioni di mercato e che i titoli non siano rimborsabili prima della scadenza fissata.
[584] Convertito dalla legge n.494/1993.
[585] D.P.R. n.917/1986.
[586] Dossier n.35 del dicembre 2005.
[587] In forza dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
[588] Allegata all’emendamento del Governo, con il quale la norma è stata introdotta alla Camera.
[589] Introdotte alla Camera.
[590] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/2001.
[591] Si tratta delle iniziative legislative previste, in presenza di scostamenti rispetto alle previsioni, dell’articolo 11-ter, comma 7, della stessa legge n. 468/1978.
[592] Capitolo 1638/Economia.
[593] La relazione tecnica, a questo proposito, cita la legge n. 288/2002 in materia di grandi invalidi di guerra e per servizio (Provvidenze in favore dei grandi invalidi). Tale legge dispone, a copertura dei benefici previsti, la copertura annua pari a 7.746.853 euro.
[594] Tali stanziamenti sono da considerarsi, ai sensi del decreto-legge n. 194/2002, un limite di spesa.
[595] Capitolo 1316/Economia.
[596] Capitolo 2198/Economia.
[597] Articolo 7, comma 2, della legge n. 468/1978.
[598] Articolo 3 del decreto-legge n. 353/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2004).
[599] Legge n. 5115/1993 e successive modificazioni.
[600] Legge finanziaria per il 2005.
[601] Relativo alle imprese editrici, citato nelle note precedenti.
[602] Si segnala che per il rimborso di tali agevolazioni è autorizzata la spesa annua di 32.020.328 euro, considerata limite di spesa, ai sensi del decreto-legge n. 194/2002.
[603] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71/1994.
[604] Legge finanziaria per il 2004.
[605] In tal modo, pertanto, le occorrenze finanziarie per il pagamento del trattamento di quiescenza in esame ammonterebbero a 700 milioni di euro per il 2005, 750 milioni di euro per il 2006, 810 milioni di euro per il 2007 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
[606] Capitolo 2862/Economia.
[607] Capitolo 2856/Economia.
[608] Con riferimento al bilancio dello Stato.
[609] Decreto legislativo n. 112/1998.
[610] Art. 1, commi 320-324
[611] Articoli 19 e 20 della legge n. 53/2000 e legge n. 104/1992.
[612] Articolo 1 della legge n. 640/1996 e articolo 43, comma 1, della legge n. 448/2000.
[613] Articolo 23-bis della legge n. 485/1972.
[614] Articolo 37 della legge n. 88/1989.
[615] Decreto-legge n. 103/1991 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/1991).
[616] Tale ammontare è stato correttamente riqualificato tra le spese in conto capitale.
[617] La legge n. 350/2003, infatti, ha provveduto alla copertura delle maggiori occorrenze finanziarie relative agli esercizi 2001, 2002 e 2003, nonché alla integrazione degli stanziamenti per gli anni 2005 e 2006.
[618] Sulla base del rifinanziamento complessivo gravante sul 2006, sembrerebbe che la norma riguardi, oltre a tale anno, anche il 2003, il 2004 e il 2005.
[619] In materia di protezione delle acque del litorale mediterraneo.
[620] Articoli 1, 2 e 4 della legge citata.