XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005)
Serie: Dossier di verifica    Numero: 29
Data: 28/02/05
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Riferimenti:
L n.311 del 30/12/04     

Commi da 5 a 14 e 295-296. 13

Limite all’incremento delle spese della P.A.13

Commi da 15 a 17. 23

Limitazione ai pagamenti per spese di conto capitale.. 23

Commi 18-20. 25

Disposizioni sulla tesoreria.. 25

Commi 21-27 e 30-41. 26

Patto di stabilità interno per gli enti territoriali26

Commi 42-45 e 50-51. 37

Altre disposizioni varie riguardanti gli enti locali37

Commi 46 e 48-49. 39

Disposizioni in materia  di segretari comunali e provinciali39

Comma 57. 40

Limite alle spese di enti della pubblica amministrazione.. 40

Commi 58-64. 42

Disposizioni in materia di finanza regionale e locale.. 42

Commi 65-67. 44

Altre disposizioni riguardanti gli enti locali44

Commi 68-70. 45

Norme in materia di ricorso al debito da parte degli enti locali45

Commi 71-74. 49

Rinegoziazione dei mutui49

Commi 75-78. 50

Contabilizzazione del debito e gestione degli attivi finanziari50

Commi da 79 a 80. 51

Superamento della tesoreria unica.. 51

Commi 83-86. 53

Assicurazione contro i rischi in agricoltura.. 53

Commi da 88 a 91. 55

Rinnovi contrattuali del pubblico impiego.. 55

Commi 93 e 94. 61

Dotazioni organiche delle Amministrazioni pubbliche.. 61

Commi da  95 a 105 e comma 107. 64

Blocco delle assunzioni64

Comma 110. 69

Programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica.. 69

Comma 116. 70

Limite alla spesa per contratti di lavoro a tempo determinato.. 70

Commi da 117 a 120. 72

Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato.. 72

Comma 121. 74

Proroga dei contratti di formazione e lavoro.. 74

Comma 122. 74

Contratti a tempo determinato degli enti di ricerca.. 74

Comma 123. 75

Proroga della durata di comandi75

Comma 126. 75

Finanziamento per LSU impegnati presso istituti scolastici75

Comma 127. 76

Personale in organico di diritto nella scuola.. 76

Commi 128 e 129. 77

Lingua straniera nella scuola primaria e supplenze brevi77

Commi 130 e 131. 82

Riforma dei cicli scolastici, edilizia e attrezzature.. 82

Commi 132-134. 83

Divieto di estensione dei giudicati alle pubbliche amministrazioni83

Commi 137 e 138. 84

Cessione del quinto dello stipendio per i dipendenti privati84

Commi 139-141. 85

Trasferimenti alle gestioni previdenziali INPS per il 2005. 85

Comma 142. 87

Proroga di termini per terremotati di Catania, Ragusa e Siracusa.. 87

Commi 143-145. 87

Compensazioni a copertura dei disavanzi del bilancio INPS. 87

Comma 146. 92

Cassa integrazione guadagni per l’indotto automobilistico.. 92

Comma 147. 93

Massimale per i trattamenti speciali di disoccupazione agricola.. 93

Comma 148. 95

Disciplina delle prestazioni di malattia per gli autoferrotranvieri95

Comma 149. 96

Invio telematico all’INPS dei certificati di malattia.. 96

Comma 150. 97

Riduzione dell’età pensionabile per il personale degli enti lirici97

Comma 151. 98

Fondi interprofessionali per la formazione.. 98

Comma 152. 99

Istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali99

Commi 153 e 154. 100

Istituzione del Fondo per le politiche giovanili100

Comma 155. 100

Proroghe di ammortizzatori sociali100

Comma 156. 101

Proroga dell’attività di formazione nell’ambito dell’apprendistato   101

Commi 157 e 158. 102

Gestione pensionistica degli associati in partecipazione.. 102

Comma 160. 102

Responsabilità sociale delle imprese.. 102

Comma 161. 103

Utilizzo  di personale a tempo determinato dell’ENPALS. 103

Comma 162. 103

Disposizioni in materia di contratti di solidarietà.. 103

Comma 163. 104

Interventi nel settore idrogeologico e forestale in Calabria.. 104

Commi 164 e 165. 104

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale.. 104

Commi 166-168. 111

Disposizioni in materia di spesa farmaceutica.. 111

Commi 169-171. 112

Standard e tariffe per le prestazioni sanitarie.. 112

Commi 173, 176 e 181. 113

Adempimenti regionali per il finanziamento integrativo del SSN.. 113

Commi 174,  175 e 180. 114

Misure per il ripiano degli eventuali disavanzi regionali114

Commi 177 e 178. 115

Personale a rapporto convenzionale con il SSN.. 115

Commi 182 e 183. 116

Disposizioni in materia di spesa farmaceutica.. 116

Comma 184. 117

Anticipazioni di quote del finanziamento del SSN alle regioni S.O.117

Comma 185. 118

Accelerazione delle procedure per l’introduzione della TS. 118

Comma 186. 119

Disposizioni relative al Nuovo Sistema Informativo Sanitario.. 119

Comma 188. 119

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria.. 119

Commi 192-198. 120

Razionalizzazione dei processi operativi nella P.A.120

Comma 199. 122

Riassegnazione di somme al Ministero dell’ambiente.. 122

Comma 200. 122

Prosecuzione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico.. 122

Comma 202. 123

Fondo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali123

Comma 203. 124

Prosecuzione degli interventi di ricostruzione.. 124

Comma 205. 125

Prosecuzione del progetto “PC ai giovani”. 125

Commi da 206 a 208. 126

Misure a sostegno dell’innovazione e delle tecnologie.. 126

Commi da 211 a 212. 127

Proroga degli incentivi per utilizzo di decoder e ADSL.. 127

Commi da 215 a 218 e comma 221. 129

Misure per l’attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate   129

Commi da 222 a 223. 130

Promozione di fondi comuni di investimento nel Mezzogiorno.. 130

Commi 224-229. 131

Gestioni liquidatorie enti disciolti131

Commi 230 e 232. 132

Utilizzo del Fondo promozione made in Italy.. 132

Comma  233. 137

Proroga Fondo missioni internazionali137

Comma  234. 138

Contributo all’Istituto per la promozione industriale.. 138

Comma 235. 141

Agevolazione sui pedaggi autostradali141

Comma 236. 142

Disposizioni in materia di nautica da diporto.. 142

Comma  238. 143

Tariffe nel settore della motorizzazione.. 143

Commi 239 e 527. 144

Accredito contributivo per aspettativa per cariche elettive e sindacali144

Comma 253. 145

Collaborazioni rese in favore di cori, bande e filodrammatiche.. 145

Commi 262-264. 145

Disposizioni in materia di Attività Socialmente Utili (ASU)145

Comma 272. 147

Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.. 147

Comma 280. 148

Imposta di bollo per le dichiarazioni di conformità dei veicoli148

Commi  281-287. 149

Finanziamento dello sport attraverso le entrate dei giochi149

Commi  288-289. 156

Disposizioni in materia di scommesse.. 156

Commi  290-294. 158

Gioco con partecipazione a distanza.. 158

Comma 298. 161

Versamento di una quota delle tariffe elettriche.. 161

Comma 299. 163

Riduzione trasferimenti correnti ad imprese pubbliche.. 163

Comma 300. 164

Aumento delle imposte sugli affari164

Comma 301. 166

Disposizioni in materia di versamenti in acconto delle imposte.. 166

Comma 302. 167

Maggiori entrate a carico della attività di riscossione.. 167

Commi  da 303 a 305. 168

Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali168

Commi da 306 a 325. 169

Interventi in materia di giustizia.. 169

Commi da 326 a 331. 172

Prestazioni ai fini di giustizia.. 172

Commi 332-339. 173

Misure per l’emersione di redditi immobiliari173

Comma 340. 180

Disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti solidi urbani180

Comma 341. 183

Accertamento ai fini dell’imposta di registro per le locazioni183

Commi 342-343. 185

Accertamento ai fini delle imposte dirette per le locazioni185

Commi 347- 348. 188

Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive.. 188

Commi 349-353. 194

Attuazione della riforma dell’IRE.. 194

Commi da 354 a 361. 204

Fondo rotativo per il sostegno delle imprese.. 204

Commi 362-366. 209

Debiti di fornitura delle amministrazioni statali209

Commi da 367 a 375. 212

Contrasto all’elusione in materia catastale e  norme sulla trasmissione telematica degli atti212

Comma 376. 215

Proroga dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni215

Commi 377-386. 216

Contrasto all’evasione in materia di IVA.. 216

Commi 387-411. 218

Concordato fiscale, revisione degli studi di settore ed accertamento   218

Comma 412. 229

Versamento delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata   229

Commi 414-425. 230

Norme in materia di attività di riscossione.. 230

Commi 426-427. 232

Sanatoria per i concessionari della riscossione.. 232

Commi 429-432. 234

Obblighi IVA per le imprese della grande distribuzione.. 234

Commi 433-438. 234

Dismissione di beni del patrimonio e del demanio di non rilevante valore economico.. 234

Comma 439. 236

Condizione di reciprocità per l’utilizzo di beni immobili non statali236

Commi 440 e 445. 238

Abrogazione di norme su immobili statali238

Commi 441  e 442. 239

Disposizioni in materia di immobili statali239

Comma 443. 242

Dismissione degli immobili della difesa.. 242

Comma 444. 244

Disposizioni in materia di immobili statali244

Commi 446-448. 244

Razionalizzazione degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato.. 244

Commi 450 e 451. 246

Dismissioni di immobili e di tratti della rete stradale nazionale.. 246

Commi 460-463 e 465-466. 252

Regime di tassazione delle società cooperative.. 252

Comma 464. 258

Tassazione degli utili netti delle società cooperative.. 258

Comma 467. 259

Riduzione IVA sulle prestazioni socio-assistenziali rese da cooperative   259

Comma 468. 260

Quota di utili destinata a fondi mutualistici260

Comma 469. 261

Proroga dell’esenzione IVA sui servizi261

Comma 470. 262

Pubblicità nell’ambito di attività sportive dilettantistiche.. 262

Comma 471. 263

Liquidazione e versamento dell’IVA per particolari settori263

Commi 473-478. 264

Affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta.. 264

Commi 480-483. 267

Esenzioni dall’imposta sulla pubblicità e sanatoria per attività politiche   267

Commi da 485 a 487. 270

Disposizioni concernenti la tassazione dei tabacchi270

Commi  488-494. 274

Disposizioni in materia di lotto e enalotto.. 274

Comma 497. 283

Esenzione dall’IVA sulle giocate con apparecchi da intrattenimento   283

Comma 498. 284

Nuova scommessa ippica.. 284

Comma 503. 286

Proroga detraibilità IVA per ciclomotori ed autoveicoli286

Comma 504. 288

Redditi prodotti in zone di frontiera.. 288

Comma 505. 290

Disposizioni in materia di fondi sanitari integrativi290

Comma 506. 292

Proroga del regime speciale per l’agricoltura.. 292

Comma 507. 294

Proroga agevolazioni per terremotati del Belice.. 294

Comma 508. 295

Proroga della detrazione IRPEF in campo boschivo.. 295

Comma 509. 297

Aliquota IRAP per il settore agricolo e per la piccola pesca.. 297

Comma 510. 299

Agevolazioni per la pesca costiera e nelle acque interne.. 299

Comma  511. 301

Proroga al 2005 di agevolazioni sulle accise sui prodotti energetici301

Commi 513 e 514. 309

Disposizioni in materia di accise sugli oli minerali309

Commi da 515 a 517. 310

Agevolazioni nel settore dell’autotrasporto.. 310

Comma 520. 313

Proroga della agevolazione di accisa sulle fonti energetiche a ridotto impatto ambientale.. 313

Commi 521-522. 314

Agevolazioni fiscali per il biodiesel.. 314

Comma 523. 315

Proroga di termini relativi alla tariffa dei rifiuti urbani315

Comma 536. 316

Disposizioni in favore di perseguitati per motivi politici o razziali316

Comma 540. 317

Rideterminazione della rendita catastale di opifici317

Comma 550. 317

Compensazioni per variazioni di prezzo dei materiali da costruzione   317

Commi da 553 a 556. 320

Reti di collegamento delle Forze di polizia.. 320

Comma 559. 321

Disposizioni per l’erogazione degli assegni al nucleo familiare.. 321

Comma 566. 321

Eccedenze di spesa.. 321

TABELLA.. 343

Disposizioni recanti assegnazioni di spesa annuali o pluriennali343

 



 

 

PREMESSA

 

Commi da 5 a 14 e 295-296

Limite all’incremento delle spese della P.A.

Le norme:

·       stabiliscono che per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche non possa superare il limite del 2% rispetto alle previsioni aggiornate dell’anno precedente, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica (comma 5);

·       stabiliscono altresì che non sono sottoposte a tale vincolo alcune tipologie di spese e gli oneri per gli Organi costituzionali e per il Consiglio superiore della Magistratura (comma 6);

·       dispongono, in relazione al vincolo previsto dal comma 5, che per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa del bilancio dello Stato, salvo alcune tipologie espressamente individuate dalla norma, possano essere incrementate entro il predetto limite del 2% rispetto alle previsioni iniziali dell’esercizio precedente, come ridotte per effetto dell’intervento di contenimento operato con il D.L. n. 168/2004[1]. Si intendono corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di cassa e di competenza del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo un apposito elenco allegato alla legge. Analogo limite vige per le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste. Per gli oneri di personale viene precisato che la percentuale del 2% va riferita alla “dinamica complessiva tendenziale” dei livelli di spesa (commi 8 e 9);

·       stabiliscono che per il triennio 2005-2007 la spesa delle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza a soggetti estranei all’ente non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004. Sono inoltre dettate norme sulle modalità di attuazione della disposizione, in cui tra l’altro si dispone l’obbligo di motivare l’atto di affidamento degli incarichi in questione (che, in assenza dei necessari presupposti, costituisce illecito disciplinare) e la trasmissione alla Corte dei conti dell’atto medesimo (comma 11).

La norma sembra in parte riproporre una analoga disposizione dettata per l’anno 2004 dall’articolo 1, comma 9, del D.L. n.168/2004[2], prima citato, con la quale si dispone che la spesa per consulenze delle amministrazioni pubbliche non deve essere superiore a quella mediamente sostenuta nel biennio 2002-2003, ridotta del 15%. A tale disposizione erano ascritti effetti di risparmio, considerati congiuntamente a quelli derivanti da altri commi del medesimo articolo 1[3];

·       prevedono che per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per mezzi di trasporto superiori rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 come ridotta in base al D.L. n. 168/2004. Con apposita relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 giugno 2005 il Ministro medesimo dovrà far conoscere i risparmi di spesa conseguiti dalla norma in esame (commi 12-14).

A tal fine le amministrazioni trasmettono entro il 31 marzo 2005 alla Ragioneria generale dello Stato una documentazione da cui risulti la consistenza e la destinazione dei mezzi; in mancanza di tale documentazione la predetta percentuale si riduce al 50%. Sono consentite, con decreto del Ministro dell’economia, deroghe per specifiche situazioni o particolari tipologie di trasporto;

·       dispongono una ulteriore riduzione, rispetto a quella già derivante dal comma 8, degli stanziamenti per consumi intermedi, per un importo pari a 700 milioni di euro nel 2005 ed a 1300 milioni a decorrere dal 2006 (comma 295);

·       prevedono che le dotazioni indicate nella tabella C siano rideterminate in coerenza con le disposizioni dettate dai commi 8 - 14 (comma 10) e stabiliscono una ulteriore riduzione delle dotazioni di parte corrente della Tabella C, escluso il settore universitario, pari a 650 milioni per il 2005 ed a 850 milioni a decorrere dal 2006 (comma 296).

Le disposizioni di ulteriore riduzione della spesa dettate dai commi 295 e 296 sono state introdotte mediante l’emendamento recante la revisione delle aliquote fiscali (em.16.100 Senato) con la finalità di concorrere alla copertura delle minori entrate derivanti dalla revisione medesima.

La relazione tecnica  al testo iniziale, riferibile ora ai commi da 5 a 14 - che permane valida anche dopo le modifiche introdotte durante l’esame parlamentare - non ascrive effetti finanziari al comma 5, precisando tuttavia che quest’ultimo è strettamente strumentale al conseguimento degli obiettivi di risparmio perseguiti dai commi 8 e 9.

Per quanto concerne tali disposizioni, la relazione afferma che le categorie del bilancio dello Stato interessate dalla norma sono quelle dei consumi intermedi, dei trasferimenti correnti a famiglie ed imprese, degli investimenti fissi lordi, dei contributi agli investimenti delle imprese e di quelli agli investimenti delle famiglie. Precisa tuttavia che la disposizione determina effetti di minore spesa solo per le due categorie dei consumi intermedi (categoria 2) e degli investimenti fissi lordi (categoria 21), in quanto per le altre categorie gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il 2005 risultano già inferiori al limite di spesa derivante dalla norma (vale a dire gli stanziamenti iniziali 2004, al netto degli effetti della  manovra effettuata con il D.L. n.168, incrementati del 2%), secondo quanto risulta da specifiche tabelle relative a ciascuna delle categorie interessate.

Per quanto concerne i consumi intermedi, l’applicazione della disposizione in esame viene stimata produrre una minore spesa per il 2005, rispetto agli andamenti tendenziali, pari a 1.130 milioni di euro annui, secondo quanto evidenziato dalla tabella che segue:

(mln. di euro)

Prev.2004 al netto manovra(*)

Incremento del 2%

Prev, 2005 a legisl.vigente

Effetti finanziaria 2005

Prev. 2005 più effetti finanziaria

Riduzione da apportare

10.657

10.870

11.610

390

12.000

-1.130

  (*) Vale a dire ridotte degli effetti di contenimento derivanti dal D.L. n.168/2004.

 

Per quanto concerne gli investimenti fissi lordi, la relazione stima per il 2005 una minore spesa di parte capitale pari a 800 milioni di euro annui, come risulta dalla tabella seguente:

Prev.2004 al netto  manovra(*)

Incremento del 2%

Prev. 2005 a legisl.vigente

Effetti finanziaria 2005

Prev. 2005 più effetti finanziaria

Riduzione da apportare

5.269

5.373

6.349

-175

6.174

-800

 (*) Vale a dire ridotte degli effetti di contenimento derivanti dal D.L. n.168/2004.

 

Per entrambe le categorie la relazione non fornisce indicazioni in ordine ai dati in base ai quali sono stati stimati i risparmi per gli anni 2005 e 2007 che, sulla base di quanto riporta l’allegato 7, sono di ammontare identico a quelli del 2005.

La relazione precisa che la riduzione verrà apportata linearmente alle spese della categoria aventi carattere discrezionale e, se necessario, a quelle legislativamente predeterminate.

Il 6 e il 12 ottobre 2004 il Governo ha presentato presso la V Commissione una documentazione integrativa in ordine ai criteri di conseguimento dei risparmi previsti dall’articolo 3, nella quale si specifica, per ciascuna u.p.b. dei Ministeri interessati, l’ammontare della riduzione degli stanziamenti – sia per la categoria dei consumi intermedi che per quella degli investimenti – rispetto all’importo iscritto nelle previsioni per il 2005.

Per quanto riguarda il comma 295 la relazione tecnica[4] precisa che le ulteriori riduzioni della spesa nella categoria dei consumi intermedi previste al comma medesimo equivalgono ad un taglio dell’11,8% nel 2005 e del 21,7% per gli anni successivi.

Per quanto concerne, infine, le riduzioni di spesa disposte sulla tabella C dal comma 296, la relazione tecnica[5] nulla aggiunge al contenuto delle norme, limitandosi ad indicare l’importo delle dotazioni di tabella C destinate al settore universitario – pari a 7.805,9 milioni di euro[6] - non soggette a riduzioni, ed a precisare che rimangono parimenti esclusi gli importi relativi al fondo di riserva (118,5 milioni) ed agli accordi internazionali (32,2 milioni). La relazione precisa inoltre che gli importi delle riduzioni disposte dalla norma equivalgono ad un taglio del 6,5% nel 2005 e dell’8,5% dal 2006[7].

 

Gli effetti complessivi del comma 8 - come successivamente meglio precisati nella Nota fornita dal Governo in risposta alle osservazioni di questo Servizio[8] - nonchè del comma 295  in esame sono così riportati nell'allegato 7:

Cons. interm

Saldo netto da finanz.

Fabb.settore statale

Indebit.netto P.A.

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

comma 8

1.130

1.130

1.130

734,5

1.000

1.500

1.200

1.000

1.000

comma 295

700

1300

1300

455

1.215

1.300

700

1.300

1.300

Totale**

1.830

2.430

2.430

1.189,5

2.215

2.800

1.900

2.300

2.300

Investim.

800

800

800

320

650

850

320

650

850

**Importi risultanti dalle relazioni tecniche. Gli importi iscritti nell’allegato 7 risultano inferiori, in media, di circa 1 milione di euro[9], in relazione all’esatto ammontare delle riduzioni di spesa  contenute nell’elenco n. 2 allegato alla legge finanziaria.

Va segnalato che:

§       le minori spese per i consumi intermedi sono di parte corrente;

§       le minori spese per investimenti sono di parte capitale.

Le riduzioni di spesa operate dal comma 296 sulla Tabella C non sono  riportate nell’Allegato 7 suddetto, in quanto effettuate direttamente a valere sulla Tabella medesima.

 

Al riguardo per quanto concerne la categoria dei consumi intermedi, il Servizio Bilancio ha avanzato diverse richieste di chiarimenti[10], attinenti principalmente a:

a) l’effettivo conseguimento del dato di spesa stimato per il 2004, individuato sulla base all’intervento di contenimento operato con il D.L. n. 168/2004, sulla cui piena realizzabilità sono state tuttavia avanzate numerose questioni nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento[11]. Qualora infatti, si dovesse registrare, al 31 dicembre 2004, una spesa più elevata rispetto all’obiettivo fissato, anche i risparmi ottenibili nel 2005 con la norma in esame potrebbero risultare minori di quanto indicato nella relazione tecnica[12]. Tale richiesta di chiarimenti è stata formulata anche alla luce della reiterazione, negli ultimi anni, degli interventi restrittivi della spesa per consumi intermedi, sulla quale il legislatore è intervenuto ininterrottamente con le manovre di finanza pubblica, a partire da quella relativa al 1999[13];

b) i possibili effetti della misura sulla funzionalità delle amministrazioni interessate, considerato che, a seguito degli interventi restrittivi operati prima dell’entrata in vigore delle norme in esame, le dotazioni di bilancio da iscrivere per l’anno 2005 dovrebbero risultare assai prossime alle esigenze minime di funzionamento delle amministrazioni dello Stato e, pertanto, per alcuni dei Ministeri interessati dalla norma l’elevata percentuale di riduzione delle dotazioni medesime potrebbe risultare quantomeno di problematica applicazione (ad esempio, per il Ministero dell’ambiente, è prevista una riduzione del 28%, per quello della difesa della difesa del 21,2%, per quello dei beni ed attività culturali, del 22,8%);

c) l’eventualità che, qualora gli obiettivi di risparmio disposti con il predetto D.L. n. 168 siano effettivamente conseguibili nel 2004, potrebbero comunque emergere profili di criticità relativi all’effettiva realizzabilità dei risparmi previsti, per effetto della norma in esame, per il 2005. Ciò in quanto a seguito di un intervento di contenimento delle spese – analogo a quello effettuato dal D.L. 168 - operato nel corso del 2002 dalla L. n. 246/2002[14], nel corso dell’anno successivo si è registrato un forte “rimbalzo” della spesa in questione, che lo stesso Ministero dell’economia ha chiarito derivare da un recupero rispetto alle riduzioni operate nel corso del 2002[15].

Tale andamento è stato confermato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 2003[16], in cui si precisa che per la quota di tale categoria ascrivibile allo Stato, a fronte di una diminuzione del 12,1% nel 2002 si è registrato un aumento del 21,3% nel 2003.

E’ stato pertanto richiesto  se, nell’ambito dei criteri in base ai quali sono stati stimati gli effetti ascritti alla norma in esame, sia stata considerata o meno l’eventualità di un possibile analogo effetto di rimbalzo sulle spese per il 2005;

d) alla realizzabilità dell’obiettivo di contenimento della crescita della spesa entro il limite del 2% anche per quanto concerne gli oneri per il personale delle amministrazioni pubbliche. La relazione tecnica non ascrive alcun effetto di risparmio all’applicazione del predetto limite su tale aggregato di spesa, ritenendosi, evidentemente, che il relativo andamento tendenziale si situi all’interno della predetta percentuale di crescita.

Tale ipotesi trova conferma, oltre che nelle precisazioni rese dal Ministro dell’economia e delle finanze[17], nel dato previsionale 2005 contenuto nel d.d.l. di bilancio, in cui la spesa per i redditi da lavoro dipendente (bilancio dello Stato) è stabilita con un incremento del 2% rispetto alle risultanze dell’assestato.

Su tale aspetto va tuttavia rammentato che, in base al criterio della legislazione vigente, la previsione tendenziale non comprende i rinnovi contrattuali e, per tale ragione, indica un livello di spesa inferiore a quello che poi si determina in corso d’anno[18]; pertanto, un limite di spesa parametrato sul dato tendenziale potrebbe costituire un obiettivo non agevolmente conseguibile. Tale problematica verrebbe meno, o comunque si porrebbe in termini diversi, qualora la “dinamica tendenziale complessiva” della spesa per il personale cui fa riferimento l’articolo 3 fosse stata individuata includendo criteri di valutazione ulteriori rispetto a quello della legislazione vigente.

In proposito il Ministro dell’economia e delle finanze ha affermato, nell’ambito delle precisazioni sopra citate, che ai fini della costruzione del tendenziale si è tenuto conto degli automatismi previsti, includendo il differenziale (pari al 3,7% nel biennio 2005-2006) tra inflazione effettiva e programmata.

Sempre in materia di personale è stato segnalato, infine, che il riferimento dell’incremento del 2% alla “dinamica tendenziale complessiva” della spesa per il personale potrebbe determinare alcune problematiche in fase applicativa.

Ad esempio in sede di rinnovo dei contratti qualora un singolo comparto ottenga un aumento superiore al 2 per cento occorrerebbe individuare gli altri comparti che, successivamente, sarebbero tenuti ad erogare incrementi più contenuti al fine di garantire il rispetto del vincolo. Specifiche questioni potrebbero poi concernere gli stanziamenti per retribuzioni in termini di cassa, dal momento che l’ormai frequente ritardo nella sottoscrizione dei contratti comporta aumenti notevoli delle successive erogazioni, per pagamento di arretrati riferiti ad anni precedenti.

Nella Nota di risposta alle suddette osservazioni[19] il Governo:

1) in relazione al precedente punto a), ha confermato il conseguimento degli obiettivi di contenimento affidati al D.L n. 168/2004, in quanto in attuazione di tale norma gli stanziamenti di competenza dei capitoli interessati sono stati ridotti con atto amministrativo, impedendo in tal modo l’assunzione di impegni da parte delle amministrazioni;

2) per quanto concerne il punto c), ha escluso la possibilità di un effetto di “rimbalzo” della spesa in questione sui conti 2005, in considerazione del carattere strutturale della manovra di contenimento della spesa in questione sia per il 2004 che per il triennio 2005-2007;

3) quanto alle spese di personale (punto d), ha precisato che: per i rinnovi contrattuali 2004-2005 la legge finanziaria ha già approntato le relative risorse; per gli anni successivi al 2005 l’ammontare della spese preso in considerazione comprende la sola indennità di vacanza contrattuale, oltre al tasso di inflazione programmata (3,7% per il biennio 2004-2005) più lo 0,2% annuo di produttività; nella costruzione del tendenziale di spesa si è tenuto conto[20] del possibile disallineamento tra scadenza naturale del contratto e momento dell’effettivo rinnovo ed erogazione dei relativi benefici.

 

Pur prendendo atto di tali chiarimenti, alcune delle suddette osservazioni sono state tuttavia riproposte dal Servizio Bilancio in occasione dell’esame delle modifiche introdotte dal Senato[21], con riguardo all’ulteriore intervento di contenimento effettuato mediante il comma 295 (e con il comma 296 per quanto riguarda la Tabella C).

In particolare è stato osservato che a seguito delle riduzioni disposte da tale norma – che si aggiungono a quelle già disposte dai commi 8 e 9 dell’articolo - le dotazioni di competenza per l’anno 2005 della categoria dei consumi intermedi, con riferimento alla componente non obbligatoria, si riducono, rispetto agli stanziamenti iniziali[22], a circa il 26,8% per il 2005 ed al 35,6% per gli anni successivi. Poiché è da presumere che gli stanziamenti iniziali della categoria in esame siano iscritti in bilancio sulla base delle effettive necessità di spesa dei ministeri interessati, la consistenza della riduzione derivante dalle norme in esame sembra poter incidere negativamente sulla funzionalità degli stessi. Ove si consideri, peraltro, che la riduzione degli stanziamenti non può comunque pregiudicare il livello minimo di risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali di ciascuna amministrazione, si pone anche la questione della effettiva realizzabilità dei risparmi ascritti alle disposizioni in esame. Tale questione, già posta in relazione ai predetti commi 8 e 9[23], è stata avanzata nuovamente rispetto agli ulteriori risparmi ora perseguiti dal comma 295 in questione. Tale problematica verrebbe meno solo nell’ipotesi - che peraltro non appare plausibile – in cui gli stanziamenti in questione risultassero iscritti in bilancio per importi largamente eccedenti le occorrenze finanziarie delle amministrazioni interessate.

Analoga questione è stata posta in ordine ai tagli disposti dal comma 296 a valere sulla Tabella C, che ammontano ora, a regime, all’8,5% degli stanziamenti iniziali.

 

Per quanto concerne le riduzioni di spesa di conto capitale relativa alla categoria degli investimenti fissi lordi, é stato chiesto un chiarimento in ordine alla eventualità che le stesse possano determinare interruzioni o ritardi nel completamento di alcuni investimenti in corso e, quindi, nel conseguimento di eventuali effetti finanziari positivi per la finanza pubblica[24]. Questa problematica va riferita, in particolare, a quegli investimenti al cui completamento siano comunque connessi obiettivi di redditività economica per le pubbliche amministrazioni[25]. Nell’ambito di tali chiarimenti è stata segnalata l’opportunità di considerare che un analogo intervento di contenimento sulla categoria in esame è stato già operato nel corso del 2004 con il già citato D.L. n.168, al quale la corrispondente relazione tecnica ha ascritto un effetto di risparmio per il medesimo anno pari a 882 milioni di euro.

Nella Nota di risposta prima citata, il Governo ha precisato che l’intervento non comporterà interruzioni o ritardi nel completamento dei programmi già avviati, tenuto conto che le Amministrazioni, avendo partecipato collegialmente alla predisposizione della manovra strutturale, sono in grado di adeguare i programmi di attività alle risorse disponibili.

Un’ultima considerazione è stata infine posta in ordine ai criteri utilizzati nella relazione tecnica sia per le quantificazioni concernenti i consumi intermedi, sia per quelle relative agli investimenti fissi lordi. Per entrambe le categorie, infatti, l’allegato 7 reca un identico ammontare di risparmi per il biennio 2006-2007, proiettando agli esercizi successivi il risparmio quantificato per il 2005; ciò nonostante che il criterio di calcolo indicato dalla relazione tecnica per il medesimo anno 2005 faccia riferimento a degli elementi che intervengono sulle spese in esame – quali ad esempio l’incidenza del d.d.l. finanziaria 2005 - il cui ammontare è presumibile non rimanga identico negli anni 2006 e 2007; anni, questi ultimi, per i quali inoltre varia anche la base di riferimento - vale a dire l’andamento tendenziale annuo della spesa - rispetto alla quale individuare risparmi.

Sul punto nella Nota già citata il Governo ha precisato che, in considerazione della nuova regola di bilancio introdotta dai commi 5 e seguenti (2% di incremento massimo in ciascun anno rispetto al precedente), si è ritenuto di confermare, per il secondo e terzo anno del triennio, la riduzione dell’anno 2005 al fine di controllare la dinamica della spesa, in particolare di quella corrente, che in via tendenziale si presenta con una evoluzione del 3,4 – 4% annuo.

 

Commi da 15 a 17

Limitazione ai pagamenti per spese di conto capitale

Le norme dispongono, al fine del rispetto del limite del 2 per cento nell’ambito delle spese di conto capitale delle Amministrazioni centrali dello Stato, una limitazione dei pagamenti per alcuni settori di spesa, per i quali non è sufficiente, per il conseguimento del predetto vincolo di spesa, la sola riduzione delle autorizzazioni di cassa.

Ciò in quanto in tali settori vengono anche utilizzati fondi extra bilancio o conti correnti di tesoreria in cui sono depositate apposite giacenze per spese di investimento.

Tali settori vengono individuati: a) nella spesa per le aree sottoutilizzate di cui al FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), per la quale si fissa il limite di 6.550 milioni di euro; b) nel Fondo investimenti-incentivi alle imprese presso il Ministero delle attività produttive, il cui limite viene stabilito in 2.750 milioni di euro, 1.750 dei quali finanziati a carico del FAS; c) nella legge obiettivo n. 166/2002 per la quale si dispone un tetto di 450 milioni, di cui 100 a carico del FAS medesimo (comma 1).

Pertanto, il limite complessivo di spesa risulta pari a: 6.550 mln + 1.000 mln + 350 mln = 7.900 mln.

 Si dispone inoltre che, nell’ambito del suddetto limite complessivo di spesa, pari a 7.900 milioni, al fine di garantire gli obiettivi del FAS i predetti limiti settoriali possano essere modificati dal Ministro dell’economia e delle finanze; al medesimo fine almeno il 30 per cento della spesa in conto capitale delle Amministrazioni centrali deve essere destinata al Mezzogiorno (comma 3).

La relazione tecnica precisa che i settori di spesa individuati dalla norma consistono in fondi gestiti in parte fuori bilancio e sui conti correnti di tesoreria, che presentano notevoli giacenze di cassa.

I risparmi che derivano dai limiti di spesa posti dalla norma determinano un risparmio in termini di fabbisogno e di indebitamento netto così riportati[26] nell’allegato 7:

 

Fabbisogno

Indebitamento

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Minori spese

1900

409

-

1.740

300

-

Va rammentato che l’Allegato 7 riporta, nell’ambito delle minori spese di conto capitale, gli effetti in questione unitamente a quelli derivanti dal comma 8.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato[27] che - tenuto conto della rilevanza degli effetti di risparmio ascritti alla norma - appariva necessario che venissero fornite più circostanziate informazioni sui dati e i parametri sottostanti la quantificazione, con riguardo, tra l’altro all’ammontare della spesa erogabile nell’ambito dei settori in esame in assenza dell’intervento di contenimento; tale ammontare costituisce infatti il parametro rispetto al quale stimare gli effetti di risparmio indicati dalla relazione tecnica.

 

Nella già citata Nota di risposta del Governo è stato puntualizzato che l’impatto sui saldi di finanza pubblica è stato calcolato come differenziale tra i tetti di spesa fissati dalla norma ed il livello tendenziale inglobato nelle previsioni in sede di predisposizione del DPEF. Si tratta di effetti di risparmio fortemente decrescenti in conseguenza della limitazione dei pagamenti per gli incentivi alle imprese disposta per il 2004 con il D.L. n. 168 del medesimo anno, che ha determinato un corrispondente incremento delle previsioni 2005; i medesimi effetti tendono pertanto ad azzerarsi negli anni successivi, in ragione dell’evoluzione dei corrispondenti stanziamenti – che tendono anche essi ad esaurirsi – e dell’applicazione della regola del 2 per cento prevista dai precedenti commi. Quanto infine, al differenziale tra fabbisogno ed indebitamento, esso è determinato dal diverso trattamento contabile (in termini di contabilità nazionale) che hanno alcune spese erogate dal FIT[28], classificate come partite finanziarie (erogazioni di prestiti e partecipazioni al capitale).

Le precisazioni fornite dal Governo sono state peraltro oggetto di ulteriori richieste di chiarimenti nel corso dell’esame presso il Senato[29].

 

Commi 18-20

Disposizioni sulla tesoreria

Le norme:

·       prevedono, per il triennio 2005-2007, che i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato – fatta eccezione per alcuni enti elencati dalla disposizione in esame - non possono effettuare prelevamenti superiori all’importo prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente, aumentato del 2% (comma 18).

La relazione illustrativa precisa che il tal modo viene prorogato l’attuale sistema di controllo bimestrale dei flussi di cassa, impedendo che il venir meno dei vincoli possa consentire l’immediato utilizzo delle risorse derivanti da giacenze di tesoreria;

·       stabiliscono che in presenza di straordinarie occorrenze gli enti interessati possono comunque chiedere al Ministero dell’economia deroghe al suddetto vincolo, purché le eccedenze di spesa riconosciute in deroga siano poi assorbite in corso d’anno (comma 19);

·       prorogano per il medesimo triennio 2005-2007 la disciplina sui flussi di tesoreria prevista dall’articolo 66 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) (comma 20).

La relazione tecnica precisa che le norme non recano effetti finanziari diretti, in quanto sono finalizzate a concorrere alla realizzazione degli obiettivi finanziari stabiliti nei commi precedenti[30].

Tale finalità delle disposizioni è stata confermata da una relazione tecnica aggiuntiva del 1° dicembre 2004 riferita ad alcune modifiche introdotte al testo originario del comma 18[31].

Nulla da osservare al riguardo.

 

Commi 21-27 e 30-41

Patto di stabilità interno per gli enti territoriali

La normativa vigente, concernente il contributo degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevedeva, con riferimento all’esercizio 2005:

-         per le regioni a statuto ordinario[32] un limite alla crescita della spesa corrente, dato dall’applicazione alla spesa registrata nel 2004 di un incremento pari al tasso di inflazione programmato;

-         per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti un limite alla crescita del saldo del disavanzo finanziario - calcolato come differenza tra le entrate finali e le spese finali, ad esclusione dei trasferimenti[33] e delle movimentazioni di carattere finanziario – dato dall’applicazione di un tasso di incremento pari al 7,8% al corrispondente saldo registrato nel 2003.

A decorrere dall’esercizio 2006, non erano previsti vincoli a carico delle regioni, mentre era demandata alla legge finanziaria la determinazione del tasso di crescita da applicare al saldo finanziario delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

 

Le norme sostituiscono integralmente la disciplina prima vigente, disponendo un vincolo alla crescita delle spese per tutti gli enti territoriali, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e delle comunità montane, isolane nonché delle unioni di comuni con popolazioni sino ai 10.000 abitanti[34].

L’aggregato di spesa soggetto al vincolo è costituito dal complesso delle spese, sia correnti che in conto capitale, al netto delle voci inerenti il personale, la sanità, le poste di carattere finanziario, le spese per trasferimenti ad altri enti della P.A. e gli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile[35]. Per il solo esercizio 2005 è inoltre prevista l’esclusione dal vincolo delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione Europea[36], ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale[37].

Il tetto massimo di spesa, valido sia per competenza che per cassa, è pari:

-        per il 2005 all’ammontare medio, stabilito per classi demografiche, delle spese sostenute dagli enti locali soggetti al patto negli anni 2001, 2002, 2003, aumentato dell’11,5 per cento. Tale percentuale di incremento viene ridotta al 10 per cento per gli enti locali[38] che nel medesimo periodo abbiano registrato una media delle spese correnti superiore a quella della propria classe demografica[39]. Per le regioni a statuto ordinario il tetto di spesa è pari all’ammontare delle spese dell’anno 2003 incrementato del 4,8 per cento[40]. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano concordano entro il 31 marzo di ciascun anno con il Ministero dell’economia e delle finanze limiti di crescita della spesa coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. Dette regioni e province autonome provvedono a disciplinare le modalità applicative del patto di stabilità interno per gli enti locali siti nei rispettivi territori. In caso contrario si applica la disciplina prevista dalle norme in esame[41].

-        per gli anni 2006 e 2007 all’ammontare di spesa registrato in ciascun anno precedente incrementato del 2%.

La possibilità di eccedere tale tetto di spesa è prevista in caso di spese di investimento finanziate:

-        con proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e da erogazioni liberali; le regioni possono destinare le nuove entrate a copertura di disavanzi pregressi[42];

-        con le risorse di un apposito fondo, istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa e dotato per l’anno 2005 di 250 mln di euro. Le anticipazioni erogate dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle risorse di detto fondo devono essere rimborsate entro il 31 dicembre 2006. Gli oneri per interessi, a carico del bilancio statale, sono valutati dalla norma in 10 mln di euro.

Viene infine ampliato il campo di applicazione delle procedure di monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno[43] e inasprite le sanzioni in caso di inadempienza[44].

 

Le relazioni tecniche[45] quantificano nel seguente modo gli effetti finanziari  derivanti dal complesso delle disposizioni descritte:

(segno -: riduzione di spesa)                          (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Patto di stabilità interno - quantificazione iniziale

0

0

0

-1.270

-2.057

-3.024

-1.270

-2.057

-3.024

Modifiche apportate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esclusione enti locali minori

 

 

 

115

193

302

115

193

302

Crescita differenziata per enti virtuosi e non

 

 

 

-319

-364

-372

-319

-364

-372

Esclusione spese per minori affidati

 

 

 

9

18

27

9

18

27

Interessi CDP-fondo anticipazioni

10

0

0

0

10

0

0

10

0

Esclusione spese cofinanziate UE

0

0

0

200

0

0

200

0

0

Fondo anticipazioni  CDP SPA

0

0

0

0

250

0

250

0

0

Esclusione spese per calamità naturali

0

0

0

4

5

6

4

5

6

Quantificazione finale

10

0

0

-1.261

-1.945

-3.061

-1.011

-2.195

-3.061

 

 

La quantificazione iniziale è ottenuta per differenza fra gli andamenti tendenziali e quelli programmatici, conseguenti all’applicazione della norma contenuta nel testo originario[46].

Le valutazioni operate con riferimento ai comparti delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane sono basate su dati e stime specifiche per ciascun comparto. La stima dell’effetto della norma per gli altri comparti di enti territoriali (unioni di comuni, città metropolitane, comunità isolane, consorzi di funzioni cui partecipano enti locali) è effettuata in maniera forfetaria.

La stima degli andamenti tendenziali per il periodo 2003-2007 si basa:

-        per il 2003, sui risultati dei conti economici delle Amministrazioni locali pubblicati dall’ISTAT[47];

In particolare per ciascun comparto di enti territoriali viene considerato l’ammontare delle uscite complessive al netto delle sole spese per redditi da lavoro dipendente. Unicamente per le regioni viene detratta anche la voce di spesa relativa alla sanità.

-      per gli anni 2004-2007 sulle proiezioni incorporate nell’ultimo DPEF.

 

La stima degli andamenti programmatici per il triennio 2005-2007 è ottenuta applicando al dato tendenziale per il 2004 un incremento del 2% per ciascun anno di proiezione.

 

In dettaglio, le elaborazioni effettuate dalla relazione tecnica riferita al testo originario sono riportate nelle tabelle seguenti:

Regioni

 

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

Andamento tendenziale

(ISTAT)

(DPEF)

(DPEF)

(DPEF)

(DPEF)

uscite complessive

 125.495

 135.135

 139.054

 

 

- redditi da lavoro dipendente

     5.072

     5.335

     5.461

 

 

- sanità

   81.324

   89.645

   92.434

 

 

aggregato di spesa soggetto a vincolo

   39.099

   40.155

   41.159

42029

42917

Variazioni tendenziali

 

2,7%

2,5%

2,1%

2,1%

Andamento programmatico

 

 

 

 

 

aggregato di spesa soggetto a vincolo

   39.099

   40.155

   40.958

   41.777

   42.613

Variazioni programmatiche

 

2,7%

2%

2%

2%

Effetto manovra

 

 

201

252

304

 

Comuni e province

 

2003

2004

2005

2006

2007

Andamento tendenziale

(ISTAT)

(DPEF)

(DPEF)

(DPEF)

(DPEF)

uscite complessive

   66.990

   69.796

   72.280

 

 

redditi da lavoro dipendente

   16.727

   18.160

   18.572

 

 

aggregato di spesa soggetto a vincolo

   50.263

   51.636

   53.708

   55.474

   57.439

Variazioni tendenziali

 

2,73%

4,0%

3,3%

3,5%

Andamento programmatico

 

 

 

 

 

aggregato di spesa soggetto a vincolo

   50.263

   51.636

   52.669

   53.722

   54.797

Variazioni programmatiche

 

2,73%

2%

2%

2%

Effetto manovra

 

 

1.039

1.752

2.642

 

Comunità montane

 

2003

2004

2005

2006

2007

Andamento tendenziale

(ISTAT)

(DPEF)

(DPEF)

(DPEF)

(DPEF)

uscite complessive

     1.728

     1.791

     1.845

 

 

redditi da lavoro dipendente

        452

        480

        484

 

 

aggregato di spesa soggetto a vincolo

     1.276

     1.311

     1.361

     1.407

     1.455

Variazioni tendenziali

 

2,74%

3,8%

3,4%

3,4%

Andamento programmatico

 

 

 

 

 

aggregato di spesa soggetto a vincolo

     1.276

     1.311

     1.337

     1.364

     1.391

Variazioni programmatiche

 

2,74%

2%

2%

2%

Effetto manovra

 

 

24

43

64

 

Totale effetti

 

2003

2004

2005

2006

2007

Risparmi di spesa(*)

 

 

1264

2047

3010

(*) Gli effetti complessivi stimati sono incrementati forfettariamente fino agli importi di 1.270 mln per il 2005, 2.057 mln per il 2006 e 3.024 mln per il 2007 per tenere conto dei risparmi degli altri enti locali soggetti alle norme del patto per i quali non si dispone di dati di riferimento.

 

Con riferimento alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, la relazione tecnica[48] presentata al Senato, oltre ad indicare gli effetti ascritti alle singole modifiche, sopra riportati, fornisce le seguenti informazioni:

·       l’adozione di un diverso metodo di calcolo, rispetto al testo originario, per determinare la spesa programmatica per il 2005 per gli enti locali - prevedendo che il tasso di incremento sia pari all’11,5% (in luogo del 4,8%) e sia applicato alla spesa media sostenuta nel triennio 2001-2003 (anziché a quella riferita al 2003) – risulta neutrale in termini finanziari. La previsione di un vincolo più stringente, dato da un tasso di crescita massimo del 10%, per gli enti non virtuosi determina invece maggiori risparmi rispetto alle quantificazioni originarie[49];

·       i minori risparmi, pari a 200 mln per il 2005, dovuti all’esclusione dai vincoli di crescita per tale esercizio delle spese in conto capitale cofinanziate dai fondi europei sono ripartite per 50 mln a carico di province e comuni e per 50 mln a carico delle regioni;

·       la possibilità di eccedere il tetto di spesa per le spese in conto capitale finanziate con il fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, dotato per l’anno 2005 di 250 mln di euro, determina un corrispondente aumento dell’indebitamento netto per tale esercizio[50], mentre sul fabbisogno di cassa gli effetti si registreranno solo nel 2006, in relazione al rimborso delle anticipazioni erogate dalla Cassa. I relativi interessi passivi, indicati in misura pari a 10 mln di euro, sono imputati all’esercizio 2005[51] con riferimento al saldo netto da finanziare (in relazione all’accensione delle anticipazioni) mentre gravano sul fabbisogno e sull’indebitamento per l’anno 2006.

 

Con riferimento alle quantificazioni iniziali il Servizio Bilancio della Camera aveva segnalato la necessità di acquisire alcuni chiarimenti. Di seguito si riportano le richieste formulate relative a parti del testo ancora attuali, dando conto delle corrispondenti risposte pervenute, laddove disponibili.

In primo luogo erano stati richiesti chiarimenti sui criteri di costruzione degli andamenti tendenziali, la cui evoluzione determina in misura fondamentale l’entità dei risparmi stimati.

In particolare si era segnalato che gli andamenti tendenziali per il periodo 2005-2007, assunti dalla relazione tecnica per le spese dei diversi comparti delle amministrazioni territoriali, risultavano generalmente inferiori rispetto alla dinamica di tali spese riscontrata, sulla base dei citati dati ISTAT, per il periodo 2002-2003[52].

Qualora gli andamenti tendenziali fossero stati costruiti sulla base di tassi di crescita delle spese più prossimi a quelli riscontrati per il passato, si sarebbe realizzata – teoricamente – una quota dei risparmi significativamente superiore a quella stimata dalla relazione tecnica; allo stesso tempo, tuttavia, sarebbe apparso problematico il conseguimento del più elevato ammontare di risparmio, in quanto la spesa obiettivo prevista dalla relazione tecnica sarebbe risultata di difficile realizzabilità.

 

Sul punto il Governo ha precisato[53] che i criteri di costruzione degli andamenti tendenziali ipotizzano il sostanziale rispetto per il 2005, da parte dei diversi comparti di enti territoriali, dei vincoli previsti dall’art. 29 della legge n. 289/2002. Pertanto:

-        per gli enti locali è stato ipotizzato un tasso di crescita delle spese complessive per il 2005, rispetto al 2003, del 7,9%, sostanzialmente in linea con il vincolo previsto dalla citata legge 289, che fissava un limite al peggioramento del saldo di bilancio del 7,8%.

Viene peraltro sottolineato che il vincolo previsto dalla legge n. 289 si riferisce ad un aggregato parzialmente disomogeneo – in quanto riferito al saldo di bilancio – rispetto a quello ora considerato nella legge finanziaria, concernente il complesso delle spese;

-        per le regioni è stato ipotizzato un tasso di crescita delle spese per il 2005, rispetto al 2003, del 5,5% a fronte di un vincolo posto dalla normativa vigente del 3,3%[54]. Ciò in relazione al fatto che non sono state considerate, nella legislazione vigente, le spese di personale[55], quelle in conto capitale ed ulteriori voci di spesa corrente, nonché l’estensione del vincolo al comparto delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

 

In secondo luogo, assumendo i dati della relazione tecnica, si formulavano le seguenti osservazioni con riferimento alla metodologia adottata per la quantificazione dei risparmi. In particolare, si osservava che:

·        non appare cautelativo attribuire un effetto positivo sui saldi della PA commisurato all’intero ammontare dei tagli operati alla crescita della spesa. L’ammontare che il limite alla crescita delle spese determina sui conti della PA è dato dalla misura in cui detti tagli si riflettono in un miglioramento dei saldi di bilancio degli enti territoriali. Tale misura potrebbe risultare più contenuta rispetto alle stime potenziali operate dalla relazione, qualora si tenga conto delle politiche di bilancio che possono venire adottate dagli enti locali.

A titolo esemplificativo, qualora i limiti posti alla spesa corrente comportino una dinamica delle spese inferiore a quella delle entrate proprie dell’ente locale, questo potrebbe decidere, in assenza di un vincolo normativo che imponga di migliorare i saldi di bilancio[56], di concedere sgravi fiscali a favore dei propri cittadini, mantenendo invariati i propri risultati di bilancio. Ciò vanificherebbe, per l’ente considerato, i risparmi previsti sulla base dei criteri della relazione tecnica, che prendono unicamente in considerazione il lato della spesa;

 

Su tale aspetto, nella già citata Nota, il Governo ha evidenziato che una politica degli enti locali volta a concedere sgravi tributari appare di difficile, pur se possibile, praticabilità[57];

 

·        la conseguibilità dei risparmi stimati appare condizionata dall’effettiva possibilità da parte degli enti territoriali interessati di rispettare i vincoli disposti, con particolare riguardo ad eventuali esigenze di spesa inderogabili[58]. Sarebbe pertanto risultato opportuno, in base ad un criterio di prudenzialità, operare un abbattimento dei risparmi di spesa potenziali.

·        Con riferimento alla metodologia di calcolo adottata si segnalava infine la presenza di alcuni fattori di sovrastima, con un’incidenza complessiva peraltro compresa entro limiti contenuti[59].

In primo luogo va considerato che l’effetto della norma non è calcolato, come previsto dalla disposizione, applicando un tasso di crescita massimo del 4,8 per cento ai risultati del 2003, bensì applicando un tasso di crescita massimo del 2 per cento ai risultati stimati per il 2004. Tale procedura fa sì che il calcolo operato dalla relazione tecnica sconti l’applicazione di un vincolo leggermente più stringente di quello previsto dalla norma con una conseguente lieve sovrastima dei risparmi[60].

In secondo luogo, l’ammontare delle spese a cui viene applicato il vincolo disposto dalla norma risulta comprensivo dei trasferimenti ad altri enti pubblici che sono invece espressamente esclusi dalla disposizione[61]. Anche l’incidenza di tale fattore di sovrastima dei risparmi si mantiene entro limiti contenuti[62].

 

In risposta a tale quesito nella nota governativa è stato chiarito che l’adozione di alcune assunzioni semplificatrici è stata dettata da motivi gestionali e operativi e che non si ritiene che ciò possa generare discrasie significative nelle quantificazioni, in quanto non sussistono rilevanti disomogeneirìtà sotto il profilo sostanziale tra i risultati ottenibili con l’applicazione delle diverse metodologie.

 

·        Un ultimo chiarimento veniva richiesto in ordine ai profili contabili. Infatti, le stime della relazione tecnica – espresse in termini di competenza economica – risultano ulteriormente condizionate dalla effettiva possibilità di definire in sede attuativa criteri idonei a consentire agli enti territoriali di pervenire a risultati espressi nei medesimi termini. Qualora invece in sede attuativa i vincoli disposti dalla norma fossero espressi in termini di competenza giuridica e di cassa, si potrebbero rilevare discrasie significative fra i risultati ottenibili e le stime proposte.

 

In merito alle modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento da parte della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, il Servizio Bilancio ha espresso le seguenti ulteriori osservazioni.

In primo luogo, si è segnalata l’opportunità di un aggiornamento delle quantificazioni originariamente formulate, volto a confermare che le modifiche introdotte ai criteri di calcolo dei limiti di spesa producessero risparmi equivalenti a quelli originariamente stimati.

 In particolare veniva richiesto di dimostrare l’equivalenza, sotto il profilo degli effetti finanziari, tra il criterio originario, che prevedeva l’applicazione di un tasso di crescita del 4,8 per cento alle spese sostenute nel 2003, e quello disposto con le modifiche introdotte dalla Commissione, che prevede l’applicazione di una crescita dell’11,5 per cento[63] alla media della spesa sostenuta nel triennio 2001-2003, calcolata per classi dimensionali.

 

In relazione a tale aspetto la relazione tecnica pervenuta al Senato si è limitata a confermare la neutralità finanziaria della nuova procedura rispetto a quella originariamente prevista, senza fornire in proposito dimostrazioni quantitative.

 

Inoltre sono stati richiesti chiarimenti sugli effetti, sia di riduzione dei risparmi che di maggior gettito, derivanti dalle diverse modifiche introdotte.

 

Sul punto la relazione tecnica pervenuta al Senato, sopra descritta, si è limitata a fornire le variazioni finanziarie derivanti da ciascuna disposizione, senza fornire indicazioni sui criteri sottostanti le stime.

 

E’ stato ancora segnalato come la disposizione relativa alla possibilità di eccedere i vincoli di spesa solo nel caso di spese per investimento finanziate con i proventi delle dismissioni immobiliari potesse non risultare equivalente, sotto il profilo finanziario, alla formulazione originaria, che prevedeva che l’eccedenza di spesa per investimenti andasse finanziata mediante maggiori entrate derivanti da incrementi di aliquote.

Infatti, mentre queste ultime non risultano sicuramente scontate nelle previsioni a legislazione vigente, i proventi derivanti da dismissioni immobiliari potrebbero, almeno in parte, essere già considerati negli andamenti tendenziali. Essi infatti, pur costituendo un’entrata di carattere straordinario per i singoli enti, presentano un andamento piuttosto regolare per l’intero comparto degli enti territoriali e pertanto potrebbero essere oggetto di stima in sede di previsione;

Da ultimo, con riferimento alle quantificazioni fornite dalla citata relazione tecnica pervenuta al Senato - che non ha costituito oggetto di verifica da parte di questo Servizio[64] - si osserva che le disposizioni che consentono, per il solo 2005, di effettuare spese in eccedenza rispetto ai limiti (quali le spese per investimenti cofinanziate dalla UE e quelle finanziate con il fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa), cui la relazione tecnica ascrive un effetto di peggioramento dell’indebitamento netto per il 2005 per complessivi 450 mln di euro[65], appaiono suscettibili di determinare un analogo effetto di peggioramento dei saldi anche per gli anni successivi. Infatti, poiché il vincolo disposto per il 2006 prevede un incremento massimo del 2 per cento della spesa sostenuta nell’esercizio precedente, esso si applicherà ad una base di calcolo maggiore di 450 mln di euro rispetto a quella che si sarebbe avuta in assenza delle citate disposizioni.

 

Commi 42-45 e 50-51

Altre disposizioni varie riguardanti gli enti locali

Le norme, introdotte nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento:

a.      regolamentano la possibilità di ricorrere a consulenze di soggetti estranei all’amministrazione (comma 42);

b.     dispongono che per il 2005 i proventi correlati agli oneri di urbanizzazione possano essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006 (comma 43);

c.      riducono, dal 25 al 12 per cento, il livello massimo dell’indebitamento degli enti locali[66], rapportato all’ammontare relativo ai primi tre titoli delle entrate[67]. Per gli enti che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, non siano in linea con i nuovi limiti di indebitamento, è previsto un percorso di riallineamento mediante la fissazione di obiettivi intermedi per il periodo 2008-2013 (commi 44-45);

d.     elevano i limiti minimo e massimo entro i quali i comuni definiscono i diritti di segreteria per il rilascio della documentazione relativa all’inizio di lavori edili (comma 50);

e.      consentono, entro il limite dello 0,1 per cento complessivo per il triennio 2005-2007, l’aumento delle addizionali comunali all’IRPEF ai soli enti che non si siano finora avvalsi di tale facoltà. Fino al 31/12/2006 restano peraltro sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali IRPEF e delle maggiorazioni IRAP[68] eventualmente deliberati.

 

La relazione tecnica pervenuta al Senato non ascrive effetti finanziari alle disposizioni descritte.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio aveva richiesto[69] che fosse chiarito:

- se fossero eventualmente attribuiti effetti positivi alla disposizione che prevede una maggiorazione dei diritti di segreteria degli enti locali;

- se fossero eventualmente ascritti effetti di risparmio alle altre misure di carattere restrittivo.

A tale proposito si segnalava peraltro che tali ultime disposizioni avrebbero potuto non consentire l’acquisizione in via immediata di un effetto di contenimento della spesa aggiuntivo rispetto a quelli già stimati con riferimento al patto di stabilità: in particolare, per i risparmi connessi alla regolamentazione delle consulenze esterne si evidenziava la possibilità che essi fossero già assorbiti dai risparmi stimati con riferimento ai vincoli complessivi alla crescita delle spese, mentre, per i limiti posti all’indebitamento, si rilevava come essi non risultassero immediatamente operativi, configurando piuttosto obiettivi di medio periodo.

 

La relazione tecnica pervenuta al Senato, non considerando le disposizioni descritte, non chiariva le ragioni per le quali non fossero ascritti effetti alla disposizione che prevede una maggiorazione dei diritti di segreteria degli enti locali, mentre implicitamente confermava che gli effetti positivi ascrivibili dalle altre disposizioni dovevano ritenersi compresi nei risparmi di spesa quantificati in relazione al patto di stabilità interno.

 

Commi 46 e 48-49

Disposizioni in materia  di segretari comunali e provinciali

Le norme:

·       riducono da quattro a due anni il periodo di durata massima della disponibilità previsto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 267/2000[70]per i segretari comunali e provinciali privi di incarico (comma 46).

In base al medesimo articolo 101, decorso il periodo massimo di collocamento in disponibilità, il segretario viene collocato d’ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, conservando il trattamento economico in godimento;

·       al fine di rendere più agevole il collocamento in mobilità degli interessati consentono ai segretari comunali e provinciali collocati nelle fasce professionali A e B di essere inquadrati nella categoria o area professionale più alta prevista presso l’amministrazione di destinazione (vale a dire come funzionari apicali) (comma 48).

Tale modalità d’inquadramento risulta attualmente prevista (art.32 del vigente C.C.N.L.) per i segretari di fascia C, costituente la fascia di ingresso nel ruolo in esame (per i titolari di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti), cui seguono, in ordine crescente,  la fascia B (comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti) e la fascia A (comuni con popolazione superiore al predetto limite). La medesima norma contrattuale prevede che i segretari di fascia A e B siano inquadrati in posizione dirigenziale presso le amministrazioni di destinazione;

·       prevedono, ai fini della mobilità disciplinata dal comma precedente, che i segretari, che abbiano svolto servizio effettivo almeno per tre anni e che si trovino in servizio presso altre amministrazioni alla data del 1° gennaio 2005, possano essere inquadrati nei ruoli delle amministrazioni medesime, ovvero di altre amministrazioni in cui sussistano carenze di organico[71]. A tale inquadramento si procede nel limite del contingente per le nuove assunzioni stabilito dal comma 96 della legge in esame (comma 49).

La relazione tecnica non considera le norme.

Nulla da osservare al riguardo considerato che le norme sono finalizzate a favorire il processo di riallocazione dei segretari comunali e provinciali[72].

 

Comma 57

Limite alle spese di enti della pubblica amministrazione

La norma estende agli enti della pubblica amministrazione diversi da quelli per i quali sono dettate specifiche disposizioni in altri articoli della legge finanziaria in esame (quali le regioni, gli enti territoriali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, ecc.) il vincolo generale alla crescita della spesa per il triennio 2005-2007 - al netto di quella per il personale - stabilito dal precedente comma 5.

Tale limite è parametrato, per il 2005, sulla spesa sostenuta nel 2003, rispetto alla quale l’aumento deve essere contenuto entro il 4,5%: per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2% all’importo risultante per il 2005.

La relazione tecnica quantifica un risparmio di spesa di 120 milioni di euro nel 2005, 210 milioni nel 2006 e 295 milioni nel 2007, sulla base del seguente raffronto tra spesa tendenziale e spesa programmata:

(mln di euro)

 

2005

2006

2007

spesa tendenziale

11.600

11.920

12.240

spesa programmata

11.480

11.710

11.945

risparmio

120

210

295

 

Gli effetti complessivi di risparmio dell’articolo in esame sono così riportati nell'allegato 7:

 

Saldo netto da finanz.

Fabb. settore statale

Indebit. Netto P.A.

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Minori spese correnti

-

-

-

100

170

235

100

170

235

minori spese c. capitale

-

-

-

20

40

60

20

40

60

 

Al riguardo il Servizio Bilancio[73] ha richiesto chiarimenti in ordine ai criteri in base ai quali è stata determinata la spesa tendenziale indicata nella relazione tecnica, che costituisce il dato su cui  vengono calcolati i risparmi ascritti alla norma.

Sotto il profilo finanziario gli enti in esame costituiscono un aggregato diversificato, per cui nell’ambito dei documenti di bilancio non è possibile riscontrare gli andamenti di spesa degli enti medesimi  per i periodi pregressi, al fine di valutare la congruità del dato previsionale.

E’ stato inoltre rammentato che una parte significativa dell’aggregato amministrativo considerato dalla norma – vale a dire gli enti previdenziali – è stata sottoposta all’ intervento di contenimento operato con il D.L. 168/2004 in precedenza citato, per cui per la quota dei risparmi derivante da tali enti si pone il medesimo problema già segnalato per il precedente comma 8, vale a dire la eventualità di una espansione, nel 2005, della spesa effettiva per consumi e servizi, con possibili effetti riduttivi dei risparmi previsti dalla relazione tecnica riferita alla norma in esame.

Nella Nota di risposta del 18-10-2004 già citata, il Governo ha precisato che, tenendo conto del livello dei finanziamenti assicurato per gli anni 2003 e 2004 e considerando le misure di contenimento adottate nel 2004 con il D.L. n. 168, è stato ipotizzato per l’anno 2004 un livello di spesa per gli enti interessati pari a circa 11.256 milioni, con un incremento del 2,4 per cento rispetto all’anno 2003 (anno, quest’ultimo, già certificato dall’ISTAT e comprensivo di una quota di recupero delle limitazioni imposte nel 2002 con il c.d. “provvedimento taglia-spese”).

Nella medesima nota viene segnalato inoltre che, trattandosi di enti il cui finanziamento è assicurato principalmente da contributi statali e quindi soggetto alla regola del 2% annuo per il triennio 2005-2007, l’evoluzione della spesa tendenziale ante manovra determina necessariamente l’ammontare dei risparmi attesi.  Ciò anche in considerazione del fatto che gli enti in questione non hanno una significativa capacità di indebitarsi per il finanziamento delle loro spese, potendo ricorrere sostanzialmente al solo utilizzo degli eventuali avanzi di amministrazione.

 

Commi 58-64

Disposizioni in materia di finanza regionale e locale

Le norme:

-        riconoscono alle regioni, a decorrere dal 2003, l’importo annuo di 342,583 mln di euro, a compensazione delle minori entrate conseguenti alla riduzione della compartecipazione al gettito dell’accisa sulle benzine, non compensata da un equivalente aumento del gettito delle tasse automobilistiche.

Si ricorda in proposito che l’art. 17, comma 22, della L. n. 449/1997 aveva disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la riduzione dell’aliquota di compartecipazione delle regioni al gettito dell’accisa sulla benzina a compensazione del maggiore introito che le regioni avrebbero dovuto ottenere dal gettito delle tasse automobilistiche. Tale riduzione risultò invece eccessiva rendendo necessaria, a decorrere dal 1998, la corresponsione annua alle regione dell’importo di 342,583 mln di euro a compensazione del minor gettito da esse conseguito.

Con riferimento alle modalità di erogazione dell’importo riconosciuto a favore delle regioni, la norma dispone che, per l’esercizio 2003, l’importo venga ripartito con decreto ministeriale su proposta della Conferenza  Stato-Regioni, mentre, per gli anni successivi, tale importo concorra a determinare l’aliquota definitiva della compartecipazione all’IVA (comma 58);

-        dispongono che, ai fini delle determinazione della citata aliquota definitiva di compartecipazione all’IVA, si tenga altresì conto dei trasferimenti attribuiti per il 2004 alle regioni a statuto ordinario a rifinanziamento del fondo per gli asili nido. Tale fondo, il cui rifinanziamento annuale era finora demandato alla legge finanziaria, viene conseguentemente soppresso (comma 59);

-        prevedono l’ampliamento delle finalità per le quali può essere utilizzato il Fondo per il finanziamento delle funzioni conferite dalle regioni agli enti locali[74] (comma 60);

-        autorizzano il Ministero dell’economia e delle finanze ad operare le compensazioni interregionali delle discrasie riscontrate nella ripartizione delle somme erogate a compensazione delle minori entrate per le regioni derivanti dalla citata riduzione dell’aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sulle benzine (comma 62);

-        fissano, in conformità con quanto già previsto nelle leggi finanziarie precedenti, i criteri di attribuzione agli enti locali dei trasferimenti statali già iscritti in bilancio (commi 63 e 64).

 

La relazione tecnica ascrive effetti finanziari in termini di maggiori spese correnti, unicamente alle disposizioni di cui al comma 58, per il quale tali effetti sono iscritti a titolo di regolazione debitoria, ed al comma 59, nella seguente misura:

 

Saldo netto da finanziare

 

2005

2006

2007

Comma 58: compensazione perdita di gettito accisa sulla benzina (regolazione debitoria)*

342,6

 356,3

369,1

Comma 59: finanziamento asili nido mediante compartecipazione IVA

    125,6

130,6

135,3

(*) Tali importi, pur iscritti nell’allegato 7, non sono tuttavia computati ai fini dei totali del saldo netto da finanziare, in quanto regolazione debitoria.

 

La relazione tecnica chiarisce che, poiché a decorrere dal 2005 entrambe le tipologie di oneri concorreranno a determinare l’aliquota di compartecipazione delle regioni al gettito IVA, si prevede una dinamica dei relativi importi coerente con quella delle imposte indirette considerata nel DPEF 2005-2008.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato che non appaiono chiare le ragioni in base alle quali i maggiori oneri previsti per il comma 58 siano stati classificati come regolazioni debitorie – ed in quanto tali non contabilizzati nel saldo netto da finanziare – anche per gli importi iscritti negli anni 2006 e 2007, nei quali le spese in esame sembrano da classificarsi come spese a regime[75].

La mancata considerazione di effetti ai fini dei saldi del fabbisogno del settore statale e dell’indebitamento netto appare invece coerente con la presenza di vincoli alla crescita della spesa degli enti territoriali dovuti all’operare del patto di stabilità interno.

 

In riferimento a tale questione il Governo ha affermato che gli oneri in questione possono definirsi quali regolazioni debitorie in quanto a fronte di minori entrate per la riduzione dell’aliquota di compartecipazione delle regioni al gettito dell’accisa sulla benzina, non adeguatamente compensate dal gettito delle tasse automobilistiche, le stesse regioni hanno sostenuto il medesimo livello di spese, cui hanno fatto fronte indebitandosi. Viene inoltre evidenziato che la partita in questione è stata sempre trattata, nelle leggi finanziarie precedenti, come regolazione debitoria, senza che sia mai stata sollevata alcuna obiezione.

 

Deve rilevarsi che tale risposta sembra riferibile alle somme relative ad esercizi già conclusi mentre la richiesta di chiarimenti sopra riportata riguarda le somme relative ad esercizi futuri. Per tali esercizi viene infatti riconosciuto alle regioni il diritto ad un incremento dei trasferimenti al fine di evitare che si verifichi nuovamente l’emersione di una posizione debitoria delle regioni, oggetto di successiva regolazione.

 

Commi 65-67

Altre disposizioni riguardanti gli enti locali

Le norme, introdotte dall’Assemblea della Camera dei deputati in prima lettura, prevedono:

-        la proroga per l'anno 2005 delle disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF, di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289[76] (comma 65);

-        la facoltà per gli enti locali di utilizzare le plusvalenze realizzate con l'alienazione di beni patrimoniali, compresi i beni immobili, per il rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui (comma 66);

-        la proroga al 31 dicembre 2005 dei termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili in scadenza al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive (comma 67).

 

Le relazioni tecniche non ascrivono effetti alle disposizioni.

 

Al riguardo il Servizio bilancio del Senato[77] ha, fra l’altro, richiesto chiarimenti in merito agli effetti combinati della disposizione di cui al comma 66 - che consente agli enti locali di utilizzare le plusvalenze patrimoniali per il rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui - e della disposizione di cui al comma 26, che consente la possibilità di eccedere i vincoli all'incremento della spesa in conto capitale nel limite dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e mobili.

 

Commi 68-70

Norme in materia di ricorso al debito da parte degli enti locali

Le norme, non modificate nel corso dell’esame parlamentare rispetto al testo iniziale, modificano il decreto legislativo n. 267 del 2000[78] e l’articolo 41  della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), recante disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali.

In particolare, in materia di mutui contratti dagli enti locali:

·       fissano una durata minima del periodo di ammortamento non inferiore a cinque anni, in luogo dei dieci attualmente previsti;

·       prevedono una più flessibile decorrenza dell’ammortamento;

·       sopprimono la facoltà di contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell’accensione, di un fondo di ammortamento del debito o previa conclusione di swap per l’ammortamento del debito.

Le norme, inoltre, accanto ai mutui ed ai prestiti obbligazionari, autorizzano gli enti locali a contrarre aperture di credito a medio-lungo termine, come strumento di finanziamento degli investimenti.

Ferme restando le condizioni ed i limiti posti dalla normativa vigente all’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento da parte dei predetti enti, le norme dettano una specifica disciplina per il ricorso a tale nuovo strumento.

In particolare, i contratti di apertura di credito devono essere stipulati, pena la nullità, in forma pubblica e contenere le seguenti clausole:

·       la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, anche parziali, dell’importo del contratto. L’erogazione dell’intero importo reso disponibile al momento della contrazione dell’apertura di credito avviene nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l’ente di disciplinare contrattualmente le condizioni di un eventuale utilizzo parziale;

·       gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L’ammortamento di tali importi ha una durata non inferiore a cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell’erogazione;

·       le rate di ammortamento devono comprendere sin dal primo anno la quota capitale e la quota interessi;

·       gli interessi di preammortamento devono essere corrisposti unitamente alla prima rata;

·       deve essere indicata la natura delle spese da finanziare;

·       deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile, i cui criteri di individuazione sono demandati ad apposito decreto ministeriale.

Le norme, infine, prevedono, nell’ipotesi di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, la possibilità per gli enti capofila di rilasciare una garanzia fideiussoria riferita all’insieme delle operazioni stesse. Contestualmente, gli altri enti emittenti rilasciano, in favore dell’ente capofila, una garanzia fideiussoria per la quota di emissione di propria pertinenza[79].

 

Il prospetto riepilogativo assegna alle norme i seguenti effetti di riduzione della spesa corrente (milioni di euro):

 

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

0

0

0

20

20

20

20

20

20

 

La relazione tecnica ascrive tali effetti esclusivamente alle disposizioni che autorizzano gli enti locali a contrarre aperture di credito e ne disciplinano l’utilizzo, in conseguenza della maggiore flessibilità di tale strumento, che può determinare minori oneri rispetto alla contrazione dei mutui.

La stima degli effetti positivi sul debito e sull’indebitamento netto è effettuata ipotizzando che gli enti locali ricorrano attualmente ai mutui bancari in misura di 1.000 milioni di euro annui. Le altre ipotesi alla base della quantificazione sono le seguenti:

·        ipotesi minima: aperture di credito pari a 350 milioni di euro corrispondenti ad 1/3 degli attuali mutui contratti annualmente;

·       ipotesi massima: aperture di credito pari a 1.000 milioni di euro corrispondenti al totale degli attuali mutui contratti annualmente;

·       tasso applicato alle aperture di credito pari al 4 per cento annuo per dieci anni;

·       erogazione nel primo anno pari al 25 per cento dell’intera apertura di credito accordata;

·       effetto sull’indebitamento netto ottenuto come media aritmetica degli effetti risultanti dalle due ipotesi estreme.

Effetti sul debito: nell’ipotesi minima si ha una riduzione di debito di circa 265 milioni di euro in quanto dei 350 milioni di euro di aperture di credito annue, solo 85 milioni circa sono effettivamente erogate nel  primo anno. Nell’ipotesi massima il risparmio in termini di debito è di 750 milioni di euro in quanto dei 1.000 milioni di aperture di credito, solo 250 sono effettivamente utilizzati.

Effetti sull’ indebitamento netto e sul fabbisogno: il risparmio annuo in termini di interessi è di 10 milioni di euro nell’ipotesi minima e di 30 milioni di euro nell’ipotesi massima.

La media dei due effetti risulta, pertanto, di 20 milioni di euro annui.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato[80] che la quantificazione del risparmio di spesa annuo per interessi passivi appariva sovrastimata.

Tale stima era ottenuta, infatti, come media degli effetti di risparmio connessi alle due ipotesi, minima e massima, formulate dalla relazione tecnica circa il tasso di sostituzione il ricorso agli attuali mutui e l’utilizzo del nuovo strumento di indebitamento autorizzato.

L’ipotesi massima, che prevede la completa sostituzione dei mutui attualmente accesi ogni anno con aperture di credito, potrebbe rivelarsi, tuttavia, scarsamente realistica.

Infatti, non tutte le tipologie degli investimenti degli enti locali per i quali è espressamente consentito il ricorso all’indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) sembrano generare un profilo di erogazione delle risorse compatibile con l’utilizzo ottimale di un finanziamento acceso mediante contratto di apertura di credito.

 

In risposta a tale osservazione[81], il Governo ha ribadito la correttezza della stima, affermando che proprio in considerazione della irrealizzabilità dell’ipotesi massima si è assunto un importo medio.

Rispetto a tale assunto si potrebbe peraltro osservare quanto segue:

·        il valore medio dipende dal valore dei termini considerati nella media, che dovrebbero rappresentare i valori che una variabile ha assunto o può plausibilmente assumere;

·        ove si condividesse il criterio utilizzato dalla relazione tecnica, si dovrebbe coerentemente assumere un valore minimo pari a zero, corrispondente all’ipotesi che nessuno degli attuali mutui contratti annualmente sia sostituito con aperture di credito.

 

Commi 71-74

Rinegoziazione dei mutui

Le norme, modificate in Commissione alla Camera, nel corso dell’esame in prima lettura, prevedono, per lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, l’obbligo di provvedere, ove consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con onere di ammortamento a totale o parziale carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione dei mutui stessi, nel caso in cui le nuove condizioni di finanziamento assicurino una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

La valutazione della convenienza dell’operazione di rifinanziamento deve tenere conto dell’onere per commissioni bancarie.

Nel caso di mutui a tasso fisso, ai fini della valutazione delle condizioni di rifinanziamento, i soggetti interessati monitorano i tassi di mercato e si attivano quando il tasso swap con scadenza pari alla durata media residua del mutuo sia inferiore almeno di un punto percentuale al tasso del mutuo.

Gli stanziamenti del bilancio dello Stato previsti per il pagamento degli oneri di ammortamento sono adeguati ai nuovi piani di ammortamento.

In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell’emissione sia costituito un fondo o attivata una operazione di swap per l’ammortamento del debito.

Si segnala che la Commissione Bilancio della Camera ha soppresso la disposizione del testo iniziale che vietava di includere il costo delle commissioni nel piano d’ammortamento dei mutui rinegoziati.

 

La relazione tecnica iniziale non quantifica alcun effetto finanziario derivante dalle disposizioni.

Afferma tuttavia che le norme consentono di rimodulare il costo dell’indebitamento allorché sussiste un disallineamento tra il costo dei mutui in essere e i livelli correnti di mercato, con conseguente risparmio per il complesso della finanza pubblica.

 

Al riguardo, in merito alla soppressione del divieto di includere il costo delle commissioni nel piano di ammortamento, il Servizio Bilancio ha rilevato che tale modifica, introdotta alla Camera durante l’esame in Commissione, è suscettibile di ridurre gli effetti di risparmio, peraltro non quantificati dalla relazione tecnica, della spesa di ammortamento dei mutui a totale o parziale carico del bilancio dello Stato.

 

Commi 75-78

Contabilizzazione del debito e gestione degli attivi finanziari

Le norme, non modificate nel corso dell’esame parlamentare:

·       introducono regole contabili volte ad evitare duplicazioni nella registrazione di operazioni di indebitamento da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte (commi 75 - 76);

·        autorizzano il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro a procedere alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di propria competenza (comma 78).

 

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo assegnano alla norma di cui al comma 78 un effetto sui saldi di minore spesa corrente per 1.500 mln di euro annui dal 2005.

La relazione precisa inoltre che, poiché al Ministero dell’economia e delle finanze, in seguito alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, sono state attribuite posizioni attive, sarà possibile, nel 2005, effettuare operazioni di ristrutturazione del profilo finanziario dei flussi associati a tali attività. Tali operazioni consentiranno di ridurre la spesa netta per interessi.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha rilevato[82] come il cospicuo effetto finanziario associato alla disposizione non risultasse suffragato dagli elementi informativi necessari per verificarne la congruità.

In particolare sono stati richiesti chiarimenti sui seguenti aspetti:

·        a quale ammontare di nuove posizioni finanziarie attive trasferite al Ministero dell’economia e delle finanze ci si riferisse[83];

·        quali fossero i margini di gestione economica - finalizzata ad una riduzione della spesa per interessi netti - di tali posizioni attive, posto che le medesime sono a servizio ed a garanzia delle funzioni, e quindi della gestione delle posizioni attive e passive, trasferite dalla Cassa al Ministero dell’economia e delle finanze;

·        a quali operazioni di ristrutturazione del profilo finanziario dei flussi associati alle attività si intendesse ricorrere.

Il Governo ha precisato[84] al riguardo che il Ministero dell’economia e delle finanze, in seguito alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, è subentrato nella titolarità di mutui erogati a soggetti diversi (principalmente ricompresi nell’aggregato delle P.A.), il cui onere per ammortamento è sostenuto in alcuni casi integralmente dallo Stato, in altri con il concorso dello Stato ed in altri ancora in via esclusiva dai beneficiari del mutuo.

L’ammontare di tali posizioni è stimabile in 39 miliardi di euro, di cui 11 miliardi con oneri integralmente a carico dello Stato.

La norma in questione consentirebbe un risparmio della spesa per interessi in virtù della possibilità di stipulare uno o più contratti derivati sui tassi di interesse che dovrebbe consentire la trasformazione della quasi totalità delle posizioni in portafoglio da tasso fisso a tasso variabile.

Il Governo ha, inoltre, precisato che in tal modo lo Stato potrà beneficiare dell’eventuale risalita dei tassi d’interesse per effetto della ripresa economica. Risulterà, peraltro, immutata la posizione debitoria dei soggetti contraenti i mutui, in capo ai quali l’onere rimarrà invariato.

In merito alle precisazioni del Governo, il Servizio Bilancio del Senato[85] ha osservato che la quantificazione dei risparmi attesi in termini di minori interessi appare poco prudenziale, almeno nella misura in cui tali risparmi sono connessi alla stipula di contratti derivati, i cui benefici finanziari sono subordinati al verificarsi di ipotesi, allo stato, prive di certezza.

 

Commi da 79 a 80

Superamento della tesoreria unica

Normativa vigente: l’articolo 28, commi 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

prevede che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni pubbliche debbano essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale[86] e che il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisca, con propri decreti, la codificazione, le modalità ed tempi per l'attuazione delle disposizioni.

Il progetto SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici) trae origine dal citato articolo 28 ed ha l’obiettivo di rilevare ed elaborare le informazioni delle riscossioni e dei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche realizzando un vero e proprio budget di cassa "preventivo-consuntivo” leggibile in rete.

 

La norma, modificata nel corso dell’esame parlamentare, ha l’obiettivo di rendere operativa, a partire dal 2005, la sperimentazione del SIOPE con il coinvolgimento di un determinato numero di enti i cui tesorieri siano in grado di trasmettere all’archivio della Banca d’Italia, attraverso il collegamento telematico, le informazioni relative ad ogni operazione di incasso e di pagamento secondo una codifica gestionale. A tal fine prevede l’individuazione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università. Tale scelta, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche[87] (comma 1).

Con il decreto vengono definite le modalità, i criteri ed i tempi della sperimentazione e, in relazione ai risultati registrati sulla medesima, la norma prevede la sua estensione ad altri enti nel corso del 2005.

La disposizione è finalizzata, inoltre, ad aggiornare la normativa degli enti locali per legittimare l’utilizzo di strumenti informatici per gli incassi ed i pagamenti.

 

La relazione tecnica relativa al testo originario si limita ad affermare che l’obiettivo della norma è quello di conseguire un monitoraggio in tempo reale degli andamenti della finanza pubblica e di consentire eventuali interventi correttivi con la necessaria tempestività.

 

L’allegato 7 non attribuisce alla norma in esame alcun effetto sui saldi.

Al riguardo, non sono state formulate specifiche osservazioni.

 

Commi 83-86

Assicurazione contro i rischi in agricoltura

Normativa vigente: l’articolo 1 del decreto legislativo n. 102/2004[88] ha disposto la destinazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) a due diverse finalità: interventi volti ad incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali (incentivi assicurativi)[89] e interventi finalizzati alla ripresa economica dell’impresa danneggiata (interventi compensativi ed indennizzativi)[90]. Al finanziamento del fondo si provvede, ai sensi dell’articolo 15 del medesimo decreto legislativo, tramite la tabella D della legge finanziaria.

Le norme in esame modificano la ripartizione delle risorse del FSN, incrementando di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 lo stanziamento destinato agli incentivi assicurativi e riducendo, nel contempo, per un corrispondente importo, le risorse da destinare ad interventi compensativi ed indennizzativi (comma 83)[91].

Viene disposto che alla dotazione finanziaria del FSN destinata agli incentivi assicurativi si provveda tramite la tabella D allegata alla legge finanziaria (riguardante il rifinanziamento delle misure di sostegno dell’economia), mentre per gli interventi di natura indennizzatoria si provvederà a valere sulle dotazioni finanziarie del Fondo di protezione civile, come determinato dalla tabella C della legge finanziaria (comma 84).

Sono inoltre incrementate, ciascuna di 50 milioni di euro per l’anno 2005, le dotazioni del Fondo di riassicurazione dei rischi e del Fondo di investimento nel capitale di rischio, entrambi operanti presso l’Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) (commi 85 e 86).

Si ricorda che il Fondo di riassicurazione dei rischi - operante presso l’ISMEA ai sensi della legge 388/2000, art. 127, comma 3 - assume in riassicurazione i rischi agricoli coperti da polizze agevolate con contributo pubblico, mentre il Fondo di investimento nel capitale di rischio – ai sensi del decreto interministeriale n. 182 del 2004 e della legge n. 289/2002, articolo 66, comma 3 – è stato istituito presso l’ISMEA per facilitare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari.

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto delle norme, afferma che l’incremento delle dotazioni del Fondo di riassicurazione rischi e del Fondo di investimento nel capitale di rischio istituito presso l’ISMEA non comporta effetti sul livello di indebitamento in quanto si tratta di partite finanziarie.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

 

Segno meno = peggioramento              (mln. di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Interventi compensativi (co.83)

50

50

--

--

--

--

--

--

--

Incentivi assicurativi (co.83)

-50

-50

--

-50

-50

--

-50

-50

--

F. garanzia ISMEA (co. 85)

-50

--

--

-50

--

--

--

--

--

F. cap. rischio (co. 86)

-50

--

--

-10

-20

-20

--

--

--

 

Al riguardo il Servizio Bilancio[92] ha chiesto chiarimenti in meritoagli effetti ascritti alle disposizioni in relazione ai diversi saldi di finanza pubblica.

In particolare, con riferimento alla diversa ripartizione delle risorse tra interventi indennizzatori ed incentivi assicurativi (comma 83), è stato osservato che, ai fini del  fabbisogno e dell’indebitamento, sono state computate soltanto le maggiori spese (50 milioni nel 2005 e 50 milioni nel 2006), mentre non sono stati scontati i risparmi, di identico importo, riferiti alle minori somme da destinare agli interventi compensativi.

Per quanto riguarda, invece, il trasferimento ai fondi di cui ai commi 85 e 86, sono state richieste informazioni di dettaglio circa i criteri sottostanti la qualificazione di tali poste come partite finanziarie, in quanto tali prive di effetti in termini di indebitamento netto della P.A.

La Nota del Governo[93] ha chiarito, con riguardo alle osservazioni relative al comma 83, che gli interventi assicurativi, essendo contributi diretti ad imprese, impattano sia sul fabbisogno che sull’indebitamento netto, mentre la spesa per gli interventi compensativi viene imputata ad un capitolo considerato, dal punto di vista del fabbisogno e dell’indebitamento, una “partita duplicativa”, il cui ammontare è neutralizzato da un corrispondente importo in entrata.

Per quanto riguarda, invece, i commi 85 e 86, è stato confermato che si tratta di partite finanziarie con effetti solo sul fabbisogno.

 

Commi da 88 a 91

Rinnovi contrattuali del pubblico impiego

Normativa vigente: Le modalità di stanziamento delle risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego sono disciplinate dall'articolo 48 del D.Lgs n. 165/2001. Questo prevede che il Ministro del tesoro quantifichi l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468/1978, determinando allo stesso modo gli eventuali oneri aggiuntivi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Per le amministrazioni non statali e per gli altri enti pubblici, l'autorizzazione di spesa per il rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i relativi bilanci e gli stanziamenti non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

Le norme quantificano gli ulteriori oneri posti a carico del bilancio dello Stato per l’anno 2005, derivanti dalla contrattazione nazionale.

Gli oneri sono stati determinati ipotizzando un incremento medio delle retribuzioni del 4,31 per cento. Dal momento che la precedente legge finanziaria per il 2004[94] aveva già disposto lo stanziamento delle risorse necessarie al recupero dell’inflazione programmata, a suo tempo stimata, per gli anni 2004 e 2005,  pari al 3,6 per cento, la norma dispone lo stanziamento delle somme necessarie a corrispondere il residuo 0,71 per cento.

Lo 0,71 per cento di ulteriore incremento deriva:

·       per lo 0,1 per cento dalla revisione  del tasso di inflazione programmato dell’anno 2005, stimato dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007 pari all’1,5 per cento;

·       per lo 0,61 per cento a titolo di recupero della maggiore inflazione effettivamente rilevata, con riferimento al biennio contrattuale appena concluso, rispetto a quella programmata.

Sono indicate distintamente le somme destinate al personale contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato e al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico. Gli stanziamenti, al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, sono pari a 292 milioni di euro per l’anno 2005 e a 396 milioni a decorrere dall’anno 2006 per il personale contrattualizzato, mentre per il personale in regime di diritto pubblico[95], lo stanziamento è pari a 119 milioni di euro per l’anno 2005 e a 159 milioni di euro per l’anno 2006, di cui rispettivamente 105 e 139 milioni destinati alle FF.AA e alle Forze di polizia (commi da 88 a 90).

Il testo licenziato in prima lettura dalla Camera prevedeva uno stanziamento, a decorrere dall’anno 2005, pari a 56 milioni, per il personale contrattualizzato, e a 22 milioni, per il personale in regime di diritto pubblico. Lo stanziamento era pari allo 0,1 per cento delle retribuzioni in essere. La norma modificata dal Senato dispone un ulteriore incremento dello stanziamento pari allo 0,61 per cento del monte salari[96]; le somme necessarie derivano, secondo la relazione tecnica[97], dai risparmi derivanti dal blocco delle assunzioni per il 2005.

Sono posti a carico dei rispettivi bilanci, tenuto conto anche dei risparmi derivanti dal blocco delle assunzioni, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali relativi al medesimo biennio 2004-2005 per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallo Stato e quelli conseguenti alla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari (comma 91).

 

La relazione tecnica quantifica degli oneri considerando i seguenti dati di riferimento:

 

Settore

Personale

Retribuzione media

(euro)

 

 

 

Stato

1.978.041

27.781

Pubblico non statale

1.539.766

29.553

 

L’onere lordo a regime derivante dai rinnovi contrattuali è riepilogabile come segue.

(mln di euro)

 

Anno 2005

Anno 2006


Risorse legge finanziaria 2004 (*)

Nuove risorse

Totale

2005

Nuove risorse

Totale a regime

Personale statale contrattualizzato (comma 88)

1.970

292

2.262

104

2.366

Rimanente personale statale in regime di diritto pubblico (comma 89)

1.010

119

1.129

40

1.169

Amministrazioni del settore pubblico non statale (comma 91)

2.350

332

2.682

120

2.802

TOTALE

5.330

743

6.073

264

6.337

(*) Somme già stanziate dalla legge 350/2003

 

La relazione tecnica indica l’onere che grava sulle amministrazioni del settore pubblico non statale, senza precisare i criteri utilizzati per determinarlo. Tali criteri possono tuttavia essere ricavati considerando che lo stanziamento già disposto dalla legge finanziaria per il 2004, pari a 2.350 milioni di euro, serve a corrispondere un aumento a regime del 3,6 per cento. Dividendo la somma di 2.350 milioni di euro per 36, si ottiene la cifra necessaria ad erogare un aumento corrispondente ad un decimo di punto percentuale, ossia circa 64 milioni di euro. Considerato che la norma in esame dispone un incremento delle somme pari allo 0,71 per cento, i maggiori stanziamenti dovrebbero corrispondere a: 64 mln x 7,1= 454 mln, cifra prossima al totale delle nuove risorse indicate dalla RT (332+120=452 mln).

 

La relazione fornisce, per singolo settore di intervento, il quadro delle risorse aggiuntive previste dall’emendamento (pari allo 0,61%), sommate a quelle stanziate dall’originario disegno di legge (0,1%).

 

Oneri lordi a carico delle amministrazioni statali

(mln di euro)

 

2005

2006

2007

Personale contrattualizzato

292

396

396

di cui stanziati dal testo base

56

56

56

di cui aggiunti al Senato

236

340

340

Personale non contrattualizzato

119

159

159

di cui stanziati dal testo base

22

22

22

di cui aggiunti al Senato

97

137

137

Totale

411

555

555

di cui risorse stanziate dal testo base

78

78

78

di cui risorse aggiunte con le modifiche introdotte dal Senato

333

477

477

 

In relazione alle amministrazioni del settore pubblico non statale i dati possono essere riepilogati come segue.

 

(mln. di euro)

 

2005

2006

2007

Amministrazioni non statali

332

452

452

di cui, in relazione alle norme del testo base

64

64

64

di cui, in relazione alle modifiche del Senato

268

388

388

 

 

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

 

Segno meno = peggioramento              (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Rinnovi*

contrat. (0,1%)

 

-78

-78

-78

-80

-80

-80

-80

-80

-80

Minor apporto INPDAP

50,2

50,2

50,2

-

-

-

-

-

-

Contr. aggiun-

tiva INPDAP

-14

-14

-14

-

-

-

-

-

-

IRPEF

16

16

16

-

-

-

-

-

-

Fondo sanitario

12,1

12,1

12,1

-

-

-

-

-

-

Rinnovi**

contrat. (0,6%)

-333

-477

-477

-417

-653

-653

-417

-653

-653

Minor apporto INPDAP

99,3

142,3

142,3

-

-

-

-

-

-

Contr. aggiun-

tiva INPDAP

-37,9

-54,3

-54,3

-

-

-

-

-

-

IRPEF

39,9

57,2

57,2

-

-

-

-

-

-

Fondo sanitario

20,1

28,9

28,9

-

-

-

-

-

-

*Importi stanziati nel testo iniziale

**Ulteriori importi stanziati nel corso dell’esame presso il Senato

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato[98] che, tra i dati valutati al fine di determinare le risorse necessarie per i rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2004-2005, la relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame – analogamente a quella relativa al disegno di legge finanziaria 2004 - non ha considerato i differenziali tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso effettivo, relativi agli anni 2002 (per la parte non anticipata) e 2003.

Il recupero dello scarto tra i due tassi è espressamente previsto nella gran parte degli accordi contrattuali vigenti. Ad esempio i contratti collettivi 2002-2005 dei comparti scuola e ministeri dispongono che gli stipendi tabellari siano incrementati per il biennio 2002-2003 del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale del biennio precedente.

Su tale aspetto il Governo ha replicato[99], rammentando che il riconoscimento del differenziale di inflazione non costituisce un automatismo, essendo la sua determinazione subordinata alla verifica tra le parti.[100]

La relazione tecnica, inoltre, non indicava i criteri in base ai quali erano stati determinati gli effetti indotti conseguenti agli incrementi contrattuali in esame. Tali criteri sono stati poi precisati nel documento di replica del Governo sopra citato con riferimento alle risorse già previste nel testo base, ma non sono stati nuovamente specificati – pur essendo mutati in senso maggiormente prudenziale[101] - con riferimento all’incremento degli stanziamenti disposti presso il Senato. L’indicazione di tali criteri apparirebbe invece sempre opportuna, anche in considerazione del consistente ammontare degli effetti medesimi.

In relazione al tetto all’incremento della spesa per il personale fissato dal comma 8, il Servizio Bilancio ha rilevato l’opportunità di chiarire se sia stato considerato che tutto il personale contrattualizzato è in attesa del rinnovo contrattuale relativo al biennio economico 2004/2005.

E’ stato in proposito rilevato che, pur in presenza delle misure di contenimento della spesa per il pubblico impiego previste nelle leggi finanziarie degli ultimi anni (vincoli alle dotazioni di personale, blocco delle assunzioni) l’andamento della spesa per il personale pubblico è stato, nell’ultimo quinquennio, il seguente, come riportato nella documentazione predisposta dalla Corte dei conti:

Variazioni % rispetto all’anno precedente

 

2000

2001

2002

2003

2004

Consuntivo

4,7

6,1

4,1

5,3

6,3*

(*)Il consuntivo 2004 è ipotizzato sulla base del dato relativo al 1° semestre calcolato dall’ISTAT.

 

Sul punto il Governo ha affermato che il tendenziale è stato stimato prevedendo che nel corso del 2004 si chiudesse la tornata contrattuale 2002-2003 e si effettuassero i rinnovi per il biennio economico 2004-2005 in parte dei comparti del settore statale.[102]

Inoltre, tenuto conto che, secondo i dati contenuti nella relazione tecnica, l’onere corrispondente all’incremento dello 0,71 per cento previsto dalla medesima relazione ammonta a 555 milioni annui, il Servizio Bilancio ha segnalato l’opportunità di chiarire le ragioni in base alle quali l’onere relativo al primo anno ammonti ad un importo inferiore, pari a 411 milioni di euro. Si consideri, a tal proposito, che la somma da erogare in ciascun anno del triennio di bilancio 2005-2007 dovrebbe risultare identica, concernendo il biennio economico 2004-2005.

La relazione tecnica parla di un incremento delle risorse atto a riconoscere un ulteriore 0,61 per cento di incremento retributivo. Considerato che il testo base del disegno di legge finanziaria stanziava le somme necessarie a liquidare uno 0,1 per cento aggiuntivo, la misura dell’incremento ulteriore può essere ricavata per proporzione.

Ad esempio per il personale contrattualizzato del settore statale il testo base stanziava 56 milioni di euro (0,1 per cento). La norma licenziata dal Senato stanzia 292 milioni per l’anno 205 e 396 a decorrere dal 2006.

L’ulteriore 0,61 per cento è pari a =    56 : 0,1 x 0,61 = 340 milioni di euro

Per cui lo stanziamento deve essere = 341 + 56 = 396 milioni di euro, pari allo stanziamento a regime, ma non a quello per l’anno 2005.

 

Commi 93 e 94

Dotazioni organiche delle Amministrazioni pubbliche

Le norme stabiliscono che sono tenute a rideterminare le dotazione organiche, apportando una riduzione al numero dei posti previsti non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva:

·       le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

·       le agenzie fiscali ad eccezione di quella del demanio;

·       gli enti pubblici non economici;

·       gli enti di ricerca;

·       gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[103].

La rideterminazione deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

·        accrescere l'efficienza delle amministrazioni anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

·        razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta;

·        realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti[104];

·        tenere conto del processo di riforma delle amministrazioni;

·        considerare i processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

·        rispettare le norme in materia di patto di stabilità interno per gli enti pubblici contenute negli articoli da 28 a 36 della legge 28 dicembre 2001, n. 448[105].

A tal fine le Amministrazioni dovranno procedere alla riorganizzazione dei propri uffici e ridurre il numero dei dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto.

Qualora le amministrazioni non provvedano alla rideterminazione entro il 30 aprile 2005, la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono a tali adempimenti non possono assumere nuovo personale[106].

Al termine del triennio 2005-2007 le Amministrazioni interessate dovranno effettuare una nuova riduzione delle dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni di blocco delle assunzioni previste dai commi 94 e seguenti.

Si chiarisce che la riduzione delle dotazioni organiche non si applica con riferimento ad alcune procedure previste da norme vigenti, quali quelle sulla mobilità o quelle concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004.

Le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale operano la riduzione delle dotazioni organiche in base ai principi dettati dalla norma in esame e secondo l’ambito di applicazione da definire previo accordo con il Governo in sede di Conferenza unificata.

Le disposizioni descritte non si applicano, a norma del comma 94, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali, alle università, al comparto scuola e alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e militare.

 

La relazione tecnica chiarisce che non vengono stimate economie per le misure di razionalizzazione degli organici.

 

Al riguardo, sotto il profilo finanziario, va considerato che alla norma non sono attribuiti effetti e che la riduzione delle dotazioni organiche attiene alle dotazioni di diritto che, allo stato attuale, sono, di norma, assai più ampie di quelle di fatto. Va inoltre ricordato che solamente con riferimento a queste ultime sono determinati gli stanziamenti di bilancio di ciascun anno.

Al fine di chiarire l’esatta portata normativa delle disposizioni il Servizio Bilancio ha peraltro  richiesto di chiarire:

·        in quale modo, ed eventualmente in quale misura, la rideterminazione delle dotazioni organiche potrà o dovrà riguardare il personale dirigente. Si consideri che il blocco delle assunzioni riguarda il solo personale a tempo indeterminato e dunque non sembra concernere i dirigenti;

·        se, nel caso in cui la rideterminazione delle dotazioni organiche determini la presenza di posizioni in soprannumero, risulti comunque applicabile a partire dal 2008 l’autorizzazione ad assumere entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente, ovvero se le assunzioni risultino comunque bloccate in presenza di posizioni soprannumerarie;

·        infine, considerato che nelle piante organiche di molte Amministrazioni le posizioni non coperte, e dunque più facilmente sopprimibili, sono soprattutto quelle relative alle professionalità meno elevate, se la rideterminazione delle dotazioni organiche non rischi di determinare l’eliminazione, soprattutto, dei posti relativi ai profili A1 e B1 con la conseguenza di innalzare, nel lungo periodo, il costo medio del personale in servizio nel pubblico impiego.

 

Commi da  95 a 105 e comma 107

Blocco delle assunzioni

Le norme stabiliscono che le Amministrazioni pubbliche, salvo le deroghe di seguito specificate, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato[107] per gli anni 2005, 2006 e 2007 ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni di segretari comunali e provinciali, nonché al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[108]. Sono tuttavia fatte salve le assunzioni già autorizzate, in relazione ai provvedimenti di professionalizzazione delle Forze Armate, nonché a disposizioni di settore contenute nella legge 24 dicembre 2004, n. 350 ed in successive leggi speciali approvate nel corso del 2004. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni già autorizzate dal decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 e, per le autonomie e gli enti del SSN, quelle previste dal DPCM 27 luglio 2004[109] (comma 95).

Le Amministrazioni interessate dal blocco possono procedere, nel corso degli anni 2005, 2006, e 2007, ad assunzioni autorizzate a seguito di apposita procedura[110] solo per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio. A tal fine viene costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per il 2005, 160 milioni di euro per il 2006, 280 milioni di euro per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dal 2008[111] (comma 96).

Saranno stabiliti con DPCM[112] i limiti ed i criteri per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). Sino alla emanazione del decreto vige il blocco delle assunzioni. In base ai criteri e limiti fissati dovrà essere garantita la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per il 2005, 572 milioni di euro per il 2006, 850 milioni di euro per il 2007 e 940 milioni di euro a decorrere dal 2008 da parte delle Regioni e delle autonomie locali ed a 215 milioni di euro per il 2005, 579 milioni di euro per il 2006, 860 milioni di euro per il 2007 e 949 milioni di euro a decorrere dal 2008 da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale. Le province ed i comuni che non abbiano rispettato in un determinato anno le regole del patto di stabilità interno non possono procedere, nell’anno successivo, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (comma 98).

Sono esclusi dal blocco il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali (comma 101). E’ altresì esclusa dal blocco l’Agenzia del demanio (comma 95).

A decorrere dal 2008 le Amministrazioni interessate dal blocco possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente (comma 103).

A decorrere dal 2005, le Università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente e non, tenuto conto delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci, sia relativamente al personale a tempo indeterminato che determinato. I programmi sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca (comma 105).

Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del SSN, le economie derivanti dalle disposizioni in esame per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi (comma 107).

 

La relazione tecnica fornisce alcuni chiarimenti in merito ai parametri ed ai criteri utilizzati per la quantificazione dei risparmi derivanti dall’applicazione delle norme in esame.

In particolare:

·        i risparmi sono calcolati al netto della riduzione di personale già prevista per gli anni 2005 e 2006 a norma dell’articolo 3, comma 69[113], della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

·        le economie derivanti dal blocco delle assunzioni per il 2005 sono destinate a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle norme che dispongono gli stanziamenti per i rinnovi contrattuali;

·        l’effetto delle norme sul saldo netto da finanziarie è pari al 64 per cento delle economie lorde stimate;

·        l’effetto delle norme sull’indebitamento netto è pari al 52 per cento delle economie lorde stimate;

·        la differenza tra i due saldi è dovuta alla minore contribuzione aggiuntiva posta a carico del bilancio dello Stato. Si rammenta che tale contribuzione corrisponde al 16% del totale delle retribuzioni lorde;

·        gli effetti finanziari derivanti da ciascun anno di blocco delle assunzioni si producono per il 60 per cento sin dal primo esercizio (e sono pari, ovviamente, al 100 per cento a regime);

·        il tasso di cessazione ipotizzato è pari al 2,5 per cento.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

Segno meno = peggioramento                        (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale e Indebitamento netto della P.A.

ANNO

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

Totale settore statale

239,0

630,0

1.052,0

1.232,0

194,0

512,0

854,0

1.001,0

Fondo deroghe per assunzioni

-27,0

-106,0

-186,0

-238,0

-20,0

-82,0

-143,0

-18,0

Ricerca e enti pubblici non economici

25,0

66,0

114,0

136,0

21,0

54,0

93,0

112,0

Esclusione Agenzia del demanio

-0,4

-1,0

-1,8

-1,8

-0,3

-0,8

-1,5

-1,5

Totale Stato, ricerca e enti pubblici non ec.

236,6

589,0

977,2

1.128,2

194,7

483,2

802,5

926,5

Sanità ed enti locali

-

-

-

-

223,0

600,0

891,0

985,0

Totale generale economie

236,6

589,0

977,2

1.128,2

417,7

1.083,2

1.693,5

1.911,5

 

La relazione tecnica infine fornisce il prospetto delle economie lorde derivanti dal blocco delle assunzioni per l’anno 2005 riepilogato nella tabella che segue.

 

(mln di euro)

 

Economie lorde

ANNO

2005

2006

2007

Totale settore statale (*)

373

597

597

Fondo deroghe per assunzioni (*)

-40

-120

-120

Ricerca e enti pubblici non economici

40

63

63

Totale Stato, ricerca e enti pubblici non ec.

373

540

540

Sanità ed enti locali

428

713

713

Totale generale economie

801

1.253

1.253

(*) Si rammenta che le economie derivanti dalle due voci in questione, pari a 333 milioni per il 2005 e 477 milioni a decorrere dal 2006, sono state destinate a finanziare i rinnovi contrattuali del personale statale. Cfr. in proposito i dati riportati ai commi 88-91 del presente dossier.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha segnalato la necessità di chiarire in base a quali ipotesi i risparmi riferiti a ciascun anno siano conseguibili nel corso del primo anno nella misura del 60 per cento delle cessazioni e, dal secondo anno, nella misura del 100 per cento. Deve infatti tenersi conto che, in assenza del blocco in esame, la sostituzione del personale cessato – sulla cui mancata effettuazione si basa la quantificazione dei risparmi – non sembra, di norma, consentire un tasso di sostituzione pari né al 60 per cento predetto, nel primo anno, né al 100 per cento nell’anno successivo. Ciò in quanto di fatto, l’espletamento delle procedure concorsuali richiede tempi che possono anche superare il biennio, poiché possono avviarsi solo in presenza di un numero di cessazioni di ammontare significativo per ciascuna delle professionalità da mettere a concorso. Tale considerazione sembra trovare conferma ove si rilevi che i risparmi in esame sembrano far riferimento alle sole procedure che sarebbero state deliberate a partire dal 2005. La quantificazione dei risparmi contenuta nella relazione tecnica potrebbe pertanto risultare sovrastimata.

Si è osservato, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce alcuni degli elementi necessari per la verifica delle quantificazioni quali:

§        il numero delle assunzioni che non verranno effettuate con riferimento a ciascun comparto del pubblico impiego;

Qualora il costo medio di una assunzione fosse paragonabile a quello ipotizzato per le assunzioni in deroga, il blocco delle assunzioni determinerebbe una riduzione di personale, per ciascun anno, stimabile complessivamente tra le 31.500 e le 36.500 unità.

§        la retribuzione di riferimento media annua lorda per il personale di ciascun comparto interessato dal blocco.

Il Servizio Bilancio ha altresì rilevato la necessità che fosse chiarito in quale misura il blocco delle assunzioni fosse destinato a coinvolgere le Forze armate. Si è osservato che da un lato le disposizioni sembrano applicarsi anche al comparto in questione, dall’altro la deroga che fa salve le assunzioni già autorizzate, in relazione ai provvedimenti di professionalizzazione delle Forze Armate, sembra determinare l’esclusione del comparto dal blocco.

La professionalizzazione delle Forze armate ha definito un obiettivo di consistenza organica dei ruoli ed un’ipotetica evoluzione dei ruoli stessi nel tempo per il  raggiungimento, appunto, di tale consistenza. Il fare salve le assunzioni già autorizzate in relazione alla professionalizzazione sembra, pertanto, di fatto escludere le Forze armate dal blocco.

Il Servizio Bilancio ha inoltre segnalato l’opportunità di un chiarimento in ordine ai motivi in base ai quali i risparmi derivanti dall’applicazione del blocco delle assunzioni agli enti territoriali sono contabilizzati per intero sull’indebitamento netto della PA e sul fabbisogno, dal momento che parte delle economie – che in base al comma 107 devono restare acquisite a miglioramento dei saldi - potrebbe essere utilizzata, soprattutto dagli enti rientranti nei parametri del Patto di stabilità interno, per finanziare spese. Tale ipotesi appare verosimile qualora si consideri che le norme sul patto di stabilità previste nel provvedimento in esame prefigurano la possibilità che le spese degli enti possano crescere, seppur entro limiti predefiniti; e in tal caso, i risparmi derivanti dal blocco potrebbero concorrere a finanziare la crescita di dette spese.

Per le suddette ragioni è stato infine ritenuto necessario che fosse chiarita l’effettiva portata normativa, soprattutto sotto il profilo finanziario, del vincolo posto dal comma 107 in questione, in relazione agli obblighi di bilancio degli enti territoriali. Analogo chiarimento è stato richiesto, sempre con riferimento al comma 107, per le economie derivanti dal blocco delle assunzioni per l’anno 2008, dal momento che le norme sul blocco non sembrano esplicare effetti su tale anno, in quanto per l’anno medesimo viene prevista la possibilità di assumere nell’ambito delle cessazioni.

 

Comma 110

Programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica

Normativa vigente: l’articolo 4, comma 150, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha dettato una disciplina per la rilocalizzazione degli interventi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (recante un programma straordinario di edilizia per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata) mediante sottoscrizione di accordi di programma. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell’accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18.

 

La norma, allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda abitativa e di favorire la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, consente di aumentare il limite numerico degli alloggi da realizzare nell’ambito dei programmi di edilizia sopra indicati, da concedere in locazione o in godimento ai predetti dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.

 

La relazione tecnica non considera la norma, alla quale non sono attribuite conseguenze finanziarie nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che la realizzazione degli alloggi in questione avvenga comunque nell’ambito delle disponibilità derivanti dagli stanziamenti già iscritti in bilancio per i programmi in questione.

 

Comma 116

Limite alla spesa per contratti di lavoro a tempo determinato

La norma stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possano avvalersi, per l’anno 2005, di personale a tempo determinato[114] nel limite di spesa costituito dalla spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005 ed assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124[115], la spesa non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Tali limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno e nei confronti del personale infermieristico del SSN. Per il comparto scuola e per le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche norme di settore.

 

La relazione tecnica quantifica le economie di spesa, conseguenti all’introduzione del limite al ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, nella cifra lorda di  220 milioni di euro per il 2005, sulla base dei seguenti dati:

Spesa media annua sostenuta nel triennio 1999-2001         353 milioni;

Spesa sostenuta nell’anno 2001 (tendenziale)                   573 milioni;

Minore spesa determinata dalla norma                            220 milioni.

 

La relazione tecnica afferma che il dato del 2001 può essere assunto come dato tendenziale anche in via prudenziale dal momento che il fenomeno negli ultimi anni ha mostrato un trend crescente.

Per quanto concerne la spesa per il personale assunto a tempo determinato nel Corpo forestale dello Stato, si conferma, per il 2005, la spesa sostenuta nel 2004, pari a circa 28 milioni di euro.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

 

Segno meno = peggioramento                        (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Personale a tempo determinato (*)

0

0

0

160

0

0

160

0

0

Personale della forestale

- 28,2

0

0

0

0

0

0

0

0

(*) L’effetto è considerato al netto delle entrate fiscali e contributive che sarebbero state introitate a seguito della maggiore spesa che si sarebbe determinata in assenza della norma in esame (220 milioni di euro)

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato che l’assunzione del dato 2001 per determinare la spesa tendenziale potrebbe comportare una sovrastima del risparmio ascritto alla norma.

Ciò in quanto per gli anni 2003 e 2004 le corrispondenti leggi finanziarie hanno previsto una analoga norma di contenimento della spesa per contratti a tempo determinato e, di conseguenza, le Amministrazioni pubbliche dovrebbero avere ridefinito la propria struttura organizzativa in funzione di un minor ricorso a personale temporaneamente assunto. Il dato 2001 potrebbe pertanto costituire un picco di spesa ed il tendenziale considerato nella RT, riferito a tale anno, risulterebbe sovrastimato: di conseguenza sarebbero sovrastimati i risparmi calcolati su tale dato.

In proposito il Governo ha replicato[116] che i ripetuti blocchi delle assunzioni hanno accresciuto  il bisogno di avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile per cui, in assenza di vincoli, si assisterebbe ad un notevole incremento della spesa.

 

Commi da 117 a 120

Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato

La norma stabilisce la possibilità di proroga, fino al 31 dicembre 2005, dei contratti a tempo determinato relativi al personale in servizio presso:

·       i Ministeri per i beni culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio[117] (comma 117, primo periodo);

·       il Ministero dell'economia e delle finanze[118] (comma 117, secondo periodo);

·       gli organi della magistratura amministrativa (comma 118);

·       l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL[119].  L’onere dei contratti in questione è posto a carico dei bilanci degli enti stessi (comma 118);

·       l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT). A tale fine è fissato un limite massimo di spesa corrispondente allo stanziamento dell’anno 2004 per la stessa tipologia di contratti. Gli oneri gravano sul bilancio dell’Agenzia (comma 119, periodi primo e secondo);

·       il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). Gli oneri fanno carico sul bilancio del Centro (comma 119, periodi terzo e quarto);

·       il Ministero degli affari esteri. I rapporti prorogabili nel 2005 sono quelli che interessano i soggetti incaricati di completare e aggiornare i dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero. Le proroghe possono essere disposte fino al completamente dell’ultimo rinnovo semestrale autorizzato a norma dell’articolo 1-bis  del decreto legge 31 marzo 2003, n. 52[120] (comma 120).

 

La relazione tecnica contiene un prospetto che riepiloga, per ciascuna delle Amministrazioni statali in questione, il numero dei contratti prorogabili, il costo medio pro capite e la spesa complessiva. Non sono indicati gli oneri relativi ai contratti del personale INPS, INPDAP, INAIL, APAT e CNIPA in quanto posti a carico del bilancio dei singoli enti. I dati sono i seguenti:

(in euro)

Amministrazione

Unità di personale

Onere

Ministero della salute

101

2.329.397

Ministero beni culturali

2.111

43.659.606

Ministero affari esteri

66

1.080.810

TAR e Consiglio di Stato

57

1.311.000

Ministero della giustizia

1.610

44.482.690

Agenzia del territorio

1.531

53.585.000

Totale

5.476

146.448.503

 

La tabella allegata alla relazione tecnica include anche gli oneri per il personale del Corpo forestale dello Stato qui non considerati. Per tale categoria di personale si rinvia a quanto riportato nel precedente  comma 116.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

Segno meno = peggioramento                        (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Beni culturali, Giustizia, Salute, Agen. Territorio

- 144,1

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR

- 1,3

0

0

0

0

0

0

0

0

Affari esteri

- 1,1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 121

Proroga dei contratti di formazione e lavoro

La norma prevede che le procedure di conversione dei contratti di formazione e lavoro presso le pubbliche amministrazioni, individuati a norma dell’articolo 34, comma 18, della legge n. 289 del 2002[121], avvengano nell’ambito della vigente normativa limitativa delle assunzioni. A tal fine stabilisce la proroga al 31.12.2005 dei contratti di formazione e lavoro in questione.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che i contratti in esame siano destinati ad essere trasformati in contratti a tempo indeterminato.

La relazione tecnica non ha reso disponibili i dati sul numero e sulla distribuzione nelle pubbliche amministrazioni del personale in esame, nonostante si tratti del terzo intervento di proroga.

 

Comma 122

Contratti a tempo determinato degli enti di ricerca

La norma fa salve le assunzioni a tempo determinato effettuate per l’anno 2005 dagli enti di ricerca[122] i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 123

Proroga della durata di comandi

La norma stabilisce la proroga dei comandi[123] del  personale delle Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al 31 dicembre 2005.

 

La relazione tecnica quantifica un maggior onere di 9 milioni di euro per il 2005, considerato che le unità di personale interessato sono 349 e la retribuzione media annua è pari a 25.000 euro.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

 

Segno meno = peggioramento                        (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Proroga dei comandi

- 9,0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 126

Finanziamento per LSU impegnati presso istituti scolastici

La norma dispone che le istituzioni scolastiche proseguano, per l’anno 2005, l’affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi, esternalizzati[124] dalle scuole ai lavoratori socialmente utili, autorizzando la spesa di 375 milioni di euro.

 

La relazione tecnica sottolinea che l’importo di 375 milioni di euro costituisce limite massimo di spesa[125].

La medesima relazione precisa che l’impatto di tale importo su fabbisogno e indebitamento netto è dato dal differenziale di spesa rispetto al consuntivo 2003, pari a circa 75 milioni di euro; la restante parte è già inglobata nei tendenziali di spesa.

 

Di seguito sono riportati gli effetti della norma in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

 

Segno meno=peggioramento (mln di euro)

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

- 375

0

0

- 75

0

0

- 75

0

0

 

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto di quanto precisato nella relazione tecnica in ordine all’inserimento della disposizione in esame nella previsione tendenziale di spesa.

Peraltro deve rilevarsi come, sotto il profilo strettamente contabile, non appare condivisibile scontare gli effetti della disposizione medesima nella costruzione dei dati tendenziali, tenuto conto che questi andrebbero redatti in base al criterio della legislazione vigente[126].

 

Comma 127

Personale in organico di diritto nella scuola

La norma stabilisce che, per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non possa superare quella complessivamente determinata per l’anno 2004-2005.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, alla quale pertanto non è ascritto alcun effetto.

Nulla da osservare al riguardo.

Il Servizio Bilancio del Senato, precisato che l’effetto finanziario prodotto sul bilancio dello Stato dalle dotazioni organiche del personale, che si determina poi negli stanziamenti a legislazione vigente, è riconducibile alla dotazione di fatto e non già a quella di diritto, e che nel caso specifico del comparto scuola la determinazione annuale degli organici risulta legata a procedure di monitoraggio da parte degli organi amministrativi competenti connesse, tra l’altro, al rapporto studenti/docenti[127], aveva chiesto chiarimenti in ordine alle conseguenze di un eventuale disallineamento tra i due organici.[128] Nella nota depositata presso il Senato il Governo[129] ha sostenuto che il riferimento all’organico di diritto, presente nella norma, appare in linea con le finalità di contenimento della consistenza numerica dell’organico del personale docente proprie della norma medesima, atteso che le disposizioni dell’articolo 22 della legge 448/2001, finalizzate al conseguimento di economie di spesa nel settore scolastico, fanno riferimento al medesimo organico di diritto, e considerato che le economie quantificate per effetto del processo di contenimento, disposte dal medesimo articolo 22, tengono conto degli effetti indotti dalla riduzione dell’organico di diritto.

 

Commi 128 e 129

Lingua straniera nella scuola primaria e supplenze brevi

Le norme dettano le seguenti disposizioni:

·       al fine di garantire il recupero all’insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria viene impartito dai docenti, di classe o di istituto, in possesso dei requisiti richiesti[130]. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è tenuto ad adottare ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento di tale obiettivo (comma 128).

Nell’originario disegno di legge[131] il recupero all’insegnamento sul posto comune di docenti specialisti di lingua straniera era oggetto di una previsione normativa generale, e l’anno scolastico oggetto di tale normativa (2005-2006), nonché il numero dei docenti interessati (7.100 unità), dati entrambi non presenti nella norma, erano esposti dalla relazione tecnica. La previsione di un ulteriore recupero, per un identico numero di docenze, anche per l’anno scolastico 2006-2007 è stato introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, nell’ambito delle disposizioni contenute nell’emendamento 16.100, relativo alle modifiche delle aliquote fiscali.

·       la spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Per assicurare il rispetto di tali limiti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta ogni idonea misura (comma 129).

 

Quanto alle disposizioni del comma 128, la relazione tecnica al testo originario, nella quale si considerava il recupero all’insegnamento sul posto comune di 7.100 docenti per l’anno scolastico 2005-2006, stimava un’economia lorda di spesa di circa 90 milioni di euro per il 2005 e di circa 234,3 milioni di euro a decorrere dal 2006, determinata come di seguito indicato:

 

 (mln di euro)

Anno

Retribuzione lorda pro-capite

Docenti

Montante

2005

(33.000 : 13a) x 5b = 12.692

7.100

90,1

dal 2006

33.000

7.100

234,3

a 12 mensilità di stipendio + tredicesima mensilità.

b 4 mesi (settembre-dicembre) + tredicesima mensilità.

In base allo scomputo degli effetti indotti riportati nell’allegato 7 della disposizione derivano economie nette pari a 57 milioni di euro per il 2005 e 149 milioni di euro per il 2006.

 

La relazione tecnica all’emendamento 16.100 presentato al Senato, con il quale, il recupero di 7.100 unità di personale è stato previsto anche per il successivo anno scolastico 2006-2007, asserisce che da tale ulteriore recupero di docenti consegue un’ulteriore economia netta di spesa di 57 milioni di euro per l’anno 2006 e di 149 milioni di euro[132], in ragione d’anno, a decorrere dal 2007, considerando gli identici parametri della relazione tecnica al d.d.l. iniziale, vale a dire una retribuzione annua lorda pro-capite, comprensiva degli oneri riflessi,pari a 33.000 euro.

 

La relazione tecnica, in merito alle disposizioni del comma 129,   ribadisce che la riduzione della spesa per supplenze brevi è “conseguibile attraverso l’adozione di misure organizzative e gestionali consentite dall’ordinamento”. La medesima relazione, dopo aver ricordato che a legislazione vigente le dotazioni di bilancio per tali supplenze sono stimate in circa 856 milioni di euro annui, comprensivi degli oneri sociali e dell’IRAP a carico dello Stato, ascrive alla rideterminazione di tali dotazioni (766 milioni di euro per l’anno 2005 e 565 milioni di euro a decorrere dal 2006) una economia netta sul saldo netto da finanziare di 57 milioni per il 2005 e di 184 milioni a decorrere dal 2006.

Di seguito si riportano gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica, come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria:

Segno meno=peggioramento       (mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

MINORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insegnamento a.s. 2005-2006 (comma 128)

 

90

 

234,3

 

234,3

 

57

 

150

 

150

 

57

 

150

 

150

Insegnamento a.s. 2006-2007

(comma 128) esupplenze brevi (comma 129)

(comma 128)

(comma 129)

 

 

 

 

90

-

90

 

 

 

 

381

90

291

 

 

 

 

525

234,3

291

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

198

 

 

 

 

 

 

273

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

198

 

 

 

 

 

 

273

 

EFFETTI INDOTTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insegnamento a.s. 2005-2006 (comma 128):

-apporto Inpdap

 -contribuz. agg.           

 -FSN

 -IRPEF

 

 

 

-31,7

8,9

-7,7

-10,1

 

 

 

-82,5

 23,1

-19,9

-26,3

 

 

 

-82,5

23,1

-19,9

-26,3

 

 

 

 

 

 

Insegnamento a.s. 2006-2007

(comma 128) esupplenze brevi (comma 129)

-apporto Inpdap

 -contribuz. agg.

  -FSN

 -IRPEF

 

 

 

 

 

-26,8

10,2

-5,4

-10,8

 

 

 

 

 

-113,7

 43,4

-23

-45,7

 

 

 

 

 

-156,6

59,8

-31,8

-62,9

 

 

 

 

 

 

Gli importi iscritti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento derivano sostanzialmente dallo scorporo, rispetto alle economie nette risultanti dal saldo netto da finanziare, degli importi corrispondenti alla contribuzione aggiuntiva INPDAP che non viene considerata nei saldi medesimi.

In merito alle disposizioni del comma 128, relative all’insegnamento della lingua straniera, il Servizio Bilancio[133] ha rilevato che la riduzione di 14.200 unità di insegnanti specialisti per la lingua straniera nel corso di due anni scolastici (2005-2006 e 2006-2007) rappresenta un intervento di notevole ampiezza, la cui realizzazione può comportare aspetti problematici connessi alla difficoltà di reperire figure professionali sostitutive nell’ambito dei docenti facenti parte degli organici degli istituti[134], e che tale aspetto potrebbe ostacolare il conseguimento di parte dei risparmi ascritti alla disposizione.

Il Servizio bilancio, inoltre, aveva chiesto chiarimenti volti ad escludere che gli effetti di risparmio ascritti alla norma in esame fossero già scontati ai sensi della vigente disciplina relativa alla riduzione del personale scolastico, dettata dall’articolo 22 della legge finanziaria 2002[135].

Il Governo ha precisato[136] che la riduzione di personale disposta dalla norma (7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007) non è finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo di razionalizzazione del personale docente previsto dal citato articolo 22 per i motivi di seguito indicati:

·        il processo di razionalizzazione previsto da tale articolo si conclude nell’anno scolastico 2004-2005, mentre la riduzione di personale relativa al primo dei due anni scolastici interessati, 2005-2006, dovrà essere conseguita in tale medesimo anno scolastico;

·        risulta in corso di perfezionamento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca[137] con il quale sono stati definiti modalità e criteri per il conseguimento della terza ed ultima tranche di riduzione del personale (circa 12.260 unità) da conseguire nell’anno scolastico 2004-2005 ai sensi della normativa di riferimento.

Quanto alle disposizioni del comma 132, relative alle supplenze brevi, il Servizio Bilancio, pur considerando che la norma si configura come limite di spesa, ha chiesto alcuni chiarimenti sulle modalità applicative.

Chiarimenti riferiti, in particolare, alle concrete modalità attraverso le quali tale limite troverebbe effettiva applicazione dal momento che, a legislazione vigente[138], la nomina di supplenti temporanei in assenza dei docenti titolari è prerogativa dei capi di istituto al fine di garantire il normale svolgimento del servizio scolastico.

 

Commi 130 e 131

Riforma dei cicli scolastici, edilizia e attrezzature

Le norme destinano l’importo di 110 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 per l’attuazione del piano programmatico[139] concernente la riforma dei cicli scolastici, destinando le risorse ai seguenti interventi:

·       anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia;

·        iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

·       interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione (comma 130).

Si rammenta che tale importo si aggiunge a quello di 90 milioni di euro stanziato a decorrere dal 2004 dall’articolo 3, comma 92, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003).

Si autorizza la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte di specifiche istituzioni scolastiche[140] (comma 131).

Si rammenta che la legge finanziaria 2004[141] destinava al piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici delle zone soggette a rischio sismico il 10 per cento delle risorse destinate ad opere strategiche di interesse nazionale[142] che risultassero disponibili al 1° gennaio 2004.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Di seguito si riportano gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica, come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge:

Segno meno = peggioramento       (mln di euro)

 

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Riforma cicli sco-lastici

(comma 130)

 

-110

 

-110

 

-110

 

-110

 

-110

 

-110

 

-110

 

-110

 

-110

Attrezzature ed edilizia scolastica (comma 131)

 

-10

 

-10

 

-10

 

-5

 

-10

 

-12

 

-5

 

-10

 

-12

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Commi 132-134

Divieto di estensione dei giudicati alle pubbliche amministrazioni

La norma – approvata nel testo originario del disegno di legge -  dispone quanto segue:

Ÿ       salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni pubbliche non possono adottare nel triennio 2005-2007 provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche (comma 132)[143];

Ÿ       il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio può intervenire[144] nei processi per controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare rilevanti oneri aggiuntivi (comma 133);

Ÿ       al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi, l'ARAN e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio[145] possono intervenire nei giudizi per controversie relative ai rapporti di lavoro dipendente nelle pubbliche amministrazioni (comma 134).

 

La relazione tecnica[146] non fornisce una quantificazione degli effetti finanziari attesi dalla norma, pur chiarendo che essa è volta ad evitare l’insorgenza di maggiori spese derivanti da giudizi nei quali è parte la pubblica amministrazione.

Nella relazione tecnica, infatti, è fatto presente che il comma 132 incide su un fenomeno fortemente oscillante, sia per il numero dei potenziali beneficiari sia per l’entità dei benefici. I commi 133 e 134 offrono strumenti atti a garantire la possibilità di un più attento monitoraggio delle vicende giudiziali di cui è parte l’amministrazione pubblica, allo scopo di arginare i frequenti pesanti effetti finanziari che ne scaturiscono anche in ragione del mancato appello di molte sentenze suscettibili di essere riformate in secondo grado. Pertanto, secondo la relazione tecnica, l’impatto derivante dall’applicazione delle richiamate disposizioni potrà essere rilevato solo a consuntivo.

Al riguardo il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni.

 

Commi 137 e 138

Cessione del quinto dello stipendio per i dipendenti privati

La norma estende ai lavoratori dipendenti del settore privato le seguenti fattispecie recate dal DPR n. 180/1950[147]:

a)     il divieto di sequestro, pignoramento o cessione di stipendi, salari, paghe, gratifiche, pensioni, indennità e compensi di qualsiasi specie che il datore di lavoro corrisponde ai propri dipendenti in conseguenza dell’opera prestata[148];

b)     la possibilità di cedere una limitata quota della retribuzione mensile per beneficiare dell’erogazione di un prestito, a tassi agevolati, da restituire mediante trattenuta mensile (cosiddetta cessione del quinto dello stipendio)[149].

Contestualmente, la disposizione sopprime l’esenzione dall’imposta di bollo dei documenti e degli atti relativi alla cessione della quota di stipendio[150].

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha evidenziato la necessità, in ordine ai profili fiscali, di chiarire se anche ai prestiti erogati a dipendenti privati si applica la determinazione convenzionale del reddito, ai fini della determinazione dell’imponibile, con presumibili effetti di minori entrate.

Infatti,a normativa vigente, per tutte le forme di finanziamento erogate dal datore di lavoro, compresi i prestiti concessi sotto forma di cessione del quinto dello stipendio, è previsto un valore convenzionale del reddito, assunto pari al 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti.

Andrebbe, in particolare, chiarito se tali minori entrate, ove si verificassero, siano da ritenersi compensate dall’effetto positivo derivante dalla soppressione dell’esenzione dall’imposta di bollo sugli atti e sui documenti relativi alla concessione dei prestiti in esame.

 

Commi 139-141

Trasferimenti alle gestioni previdenziali INPS per il 2005

Normativa vigente: la legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) dispone, tra l’altro, la separazione tra area assistenziale ed area previdenziale e, a questo fine, istituisce la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, finanziata con trasferimenti dello Stato.

La norma, con riferimento ai trasferimenti a carico dello Stato in favore dell’INPS ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989 e dell’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997, dispone:

a)     l’incremento di 532,37 milioni di euro per il 2005 a titolo di adeguamento della quota assistenziale a carico dello Stato corrisposta per il concorso agli oneri per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali[151]. Con tale aumento, la quota complessiva di spesa assistenziale per il 2005 a carico dello Stato è pari a 15.740,39 milioni di euro[152];

b)     l’aumento di 131,55 milioni di euro nel 2005 dei trasferimenti dello Stato all’INPS dovuti, ai sensi dell’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997[153], come concorso alle spese sostenute per le pensioni di invalidità erogate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 222/1984[154]. Con tale incremento, il concorso alle spese per pensioni di invalidità ammonta a 3.889,53 milioni di euro nel 2005[155].

 

La relazione tecnica precisa che gli importi dei trasferimenti fissati per il 2004[156] sono stati adeguati tenendo conto delle variazioni dei prezzi indicate nel quadro macroeconomico tendenziale contenuto nel DPEF 2005-2008, pari al 2,3 per cento per il 2004 e al 2,0 per cento nel 2005 ed applicando a tali variazioni l’incremento di un punto percentuale.

Quanto alla ripartizione delle somme tra le gestioni (comma 141), la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

Gli effetti della norma sono riportati nell’Allegato 7 sul solo saldo netto da finanziare, ove tuttavia gli stessi sono tra loro compensativi, in quanto ad una maggiore spesa a carico dello Stato per trasferimenti all’INPS corrisponde un equivalente maggiore entrata per l’istituto per la quota dei trattamenti in questione a carico dello Stato, secondo il seguente prospetto:

 

 

Saldo netto da finanziare

 

2005

2006

2007

Maggiori spese corr.

- 663,9

- 663,9

- 663,9

Minori spese corr.

663,9

663,9

663,9

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 142

Proroga di termini per terremotati di Catania, Ragusa e Siracusa

La norma dispone l’ulteriore proroga del termine per il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dal 30 giugno 2005[157]  al 30 giugno 2006 per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.

 

Dall’Allegato 7, con riferimento a tutti e tre i saldi, risulta che gli effetti di maggiore onere per interessi sono pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 .

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato la mancanza dei i dati alla base della quantificazione degli oneri, in termini di interessi per il ricorso al mercato, conseguente a tale differimento.

Si segnala che la relazione tecnica all’articolo 2, comma 66 , della legge n. 350/2002 (che prorogava tale termine dal 15 dicembre 2003 al 30 giugno 2005, limitatamente alle somme dovute per contributi), quantificava i relativi oneri in 1 milione di euro per il 2004 e 0,5 milioni di euro per il 2005.

 

Commi 143-145

Compensazioni a copertura dei disavanzi del bilancio INPS

La norma dispone:

a)     con riferimento agli esercizi finanziari precedenti il 2004[158], per la copertura dei maggiori oneri di 7.581,83 milioni di euro (derivanti dall’assunzione a carico dello Stato del finanziamento della GIAS[159]), l’utilizzazione delle seguenti somme trasferite dallo Stato all’INPS che, in base al consuntivo 2003, sono risultate di importo superiore rispetto alle effettive esigenze dell’Istituto (comma 143):

 

(mln di euro)

5.700

Si tratta di somme, da utilizzare per un importo non superiore a quello indicato, trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali[160] e risultate eccedenti[161].

307,51

Si tratta di somme che, sulla base del consuntivo 2003, risultano trasferite alla GIAS in eccedenza[162].

1.574,32

Si tratta delle somme trasferite all’INPS ed accantonate presso la GIAS[163], come risulta dal consuntivo del 2003, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:

-         804,98 milioni di euro per il finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi[164];

-         457,71 milioni di euro per il finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati;

-         300,66 milioni di euro per il finanziamento degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap grave[165];

-         10,97 milioni di euro per il finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

I complessivi effetti contabili delle compensazioni sono definiti con Conferenza dei servizi (comma 144);

b)     con riferimento agli esercizi a decorrere dal 2004 della sola Gestione per gli invalidi civili, per il finanziamento dei maggiori oneri valutati in 1.326 milioni di euro nel 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005, sono utilizzate le seguenti disponibilità (comma 145):

(mln di euro)

Esercizio 2004

245

Minori oneri accertati per l’attuazione dell’incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati[166].

70

Minori oneri accertati relativi alle prestazioni economiche per la tubercolosi[167].

160

Minori oneri accertati relativi all’assistenza ai portatori di handicap grave e alla contribuzione figurativa in favore di sordomuti ed invalidi[168].

305

Minori oneri accertati nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati[169].

780

Totale eccedenze utilizzate in concorso con altre risorse

 

Esercizi a decorrere dal 2005

245

Minori oneri accertati per l’attuazione dell’incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati[170].

277

Minori oneri accertati relativi alle prestazioni economiche per la tubercolosi[171].

305

Minori oneri accertati nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati[172].

827

Totale eccedenze utilizzate

 

La relazione tecnica preliminarmente evidenzia che dalle disposizioni non deriva alcun effetto sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tutte le prestazioni interessate alla compensazione sono considerate, nel medesimo Conto, secondo il loro effettivo ammontare.

Essa precisa, quindi, quali sono le maggiori occorrenze finanziarie per le quali è previsto il rifinanziamento in base alla norma in esame:

a)    esercizi fino al 2003

(mln di euro)

4.635

Si tratta di somme riferite ad oneri accertati nell’esercizio 2003 e negli esercizi precedenti e corrispondenti a prestazioni per le quali l’INPS richiede allo Stato il rimborso in base ai risultati di consuntivo[173]. Tra esse si segnalano:

-         2.722 milioni di euro per sgravi per il Mezzogiorno[174];

-         1.660 milioni di euro per il contributo dello Stato degli oneri per agevolazioni contributive per particolari categorie e settori produttivi;

-         164 milioni di euro per sgravi contributivi a favore degli artigiani e commercianti[175];

-         68 milioni di euro per l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/1991[176];

-         21 milioni di euro per numerose altre voci di minore entità.

2.947

Si tratta di somme per il rifinanziamento della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti[177]

Con riferimento alle maggiori occorrenze (+ 2.722 mln) per il finanziamento degli sgravi per il Mezzogiorno, la relazione tecnica precisa che il maggiore ricorso all’istituto rispetto alle previsioni è da ascrivere in parte anche all’effetto di attrazione verso tale regime a seguito della cumulabilità con il beneficio del cosiddetto credito di imposta per nuovi assunti introdotto dalla legge n. 388/2000.

Per quanto riguarda la Gestione degli invalidi civili (+2.947 mln), la relazione tecnica rileva che, per gli anni 2002 e 2003, si è verificata un’accelerazione gestionale delle nuove liquidazioni, con le relative spettanze arretrate[178]. Ciò ha portato a registrare un notevole incremento del tasso di crescita della spesa, notevolmente superiore al precedente andamento di tale comparto.

La relazione precisa peraltro che nel 2004, tale tasso di incremento sembra tuttavia in fase di contenimento, come risulta dalla seguente tabella basata sui dati di Contabilità nazionale:

 

2002

2003

Genn.-ago. 2004

+23,4%

+9,1%

+2,5%

 

b)    esercizi a decorrere dal 2004 – Gestione invalidità civili

Per quanto riguarda l’esercizio 2004, la relazione tecnica precisa che, pur in presenza della già accennata dinamica più contenuta nella crescita della spesa, si rende comunque necessario un rifinanziamento del capitolo di bilancio[179] per un ammontare complessivo di 1.326 milioni di euro, soprattutto a causa del trascinamento dei maggiori oneri 2002 e 2003[180] per l’incremento delle pratiche liquidate. Di tale ammontare, la quota di 780 milioni di euro è costituita dalle riduzioni di trasferimenti all’INPS elencate dalla norma, mentre la rimanente quota di 546 milioni di euro è rifinanziata dal successivo articolo 37, comma 7, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468/1978[181].

Per gli anni successivi, la dinamica della spesa dovrebbe rallentare, anche per il progressivo operare del regime di maggiore efficienza nel procedimento concessivo dell’INPS, in particolare con riferimento alle Regioni che hanno stipulato le relative convenzioni con l’Istituto. Conseguentemente, si prevede che le esigenze di rifinanziamento siano pari a 827 milioni di euro annui, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione di trasferimenti all’INPS previsti su altri capitoli di spesa[182]. Su tali ultimi capitoli, le disponibilità rimaste sono comunque sufficienti a coprire i relativi effettivi oneri, come risulta dalle serie storiche e dagli elementi di monitoraggio.

 

Il Servizio Bilancio ha segnalato che tra le regolazioni debitorie e contabili relative all’assestato 2004 sono compresi i 933 milioni di euro che, sulla base della legge n. 350/2003, avrebbero dovuto essere erogati a copertura delle eccedenze di spesa per il 2003[183].

Con riferimento alle spese per invalidità civile disposta dal comma 145, il Servizio Bilancio aveva segnalato che la legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004)[184], per gli stessi motivi addotti dalla relazione tecnica in esame[185], aveva disposto la copertura delle eccedenze di spesa degli anni 2003-2006, come risulta dalla seguente tabella:

(mln di euro)

 

2003

2004

2005

2006

Maggiori oneri

933

910

1.019

1.019

Eccedenze da coprire

 

1.843

1.019

1.019

Dal momento che, come risulta dall’allegato 1 di tale legge, si trattava di un rifinanziamento di carattere permanente, il Servizio Bilancio aveva segnalato l’opportunità di precisare la natura dei maggiori oneri indicati dal comma 145 in esame, per verificare se si tratta di ulteriori oneri della stessa natura di quelli già rifinanziati ma non quantificati e non coperti dalla citata legge n. 350/2003.

A tale riguardo, il Governo[186] ha fatto presente che si tratta di ulteriori maggiori oneri, rispetto a quelli rifinanziati dalla legge n. 350/2003, rilevati dal monitoraggio della spesa relativa all’anno 2003 ed ai primi mesi del 2004.

 

Comma 146

Cassa integrazione guadagni per l’indotto automobilistico

La norma, con riferimento alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese del settore automobilistico, dispone l’esclusione dal computo del limite massimo di utilizzo della cassa integrazione ordinaria dei periodi di fruizione di tale trattamento relativi al 2003 e al 2004[187], nel limite di 1.100 unità annue.

L’allegato 7 ascrive nei saldi di finanza pubblica un onere pari a 20 milioni di euro annui nel triennio 2005-2007[188].

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato la necessità di acquisire i dati e le informazioni in base ai quali è stato stimato l’onere individuato nell’allegato 7 per le norme in esame.

 

Comma 147

Massimale per i trattamenti speciali di disoccupazione agricola

Normativa vigente:ai lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato spetta un trattamento speciale di disoccupazione la cui percentuale di commisurazione alla retribuzione varia a seconda delle giornate lavorate nell’anno di richiesta dell’indennità. In particolare, per coloro che hanno effettuato almeno 101 giornate di lavoro agricolo, il trattamento è pari al 40 per cento della retribuzione media; per coloro che abbiano effettuato almeno 151 giornate di lavoro agricolo, il trattamento di disoccupazione è commisurato al 66 per cento della retribuzione media. In ogni caso, la durata del trattamento è di 90 giorni.

La norma dispone l’estensione ai trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006 della disciplina dell’importo massimo, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 427/1980.

In tal modo, analogamente a quanto già avviene per i trattamenti di disoccupazione ordinaria e per l’indennità speciale di disoccupazione nel settore dell’edilizia, l’ammontare dell’’indennità non potrà superare un limite massimo, variabile a seconda della retribuzione di riferimento[189], aggiornato, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, all’80 per cento dell’indice ISTAT.

 

La relazione tecnica integrativa relativa al testo originario dell’emendamento che ha introdotto la norma in esame, che prevedeva la decorrenza della nuova disciplina dal 2005, quantifica in 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 i risparmi derivanti dalla norma. A seguito della modifica, tali risparmi decorrono ora dal 2006, come riportato nell’Allegato 7[190]. Viene precisato che la disposizione interessa sostanzialmente i trattamenti di disoccupazione speciale al 66 per cento, dal momento che, sulla base dei dati amministrativi dell’INPS, i trattamenti di disoccupazione speciale al 40 per cento interessano meno dello 0,1 per cento della platea dei beneficiari.

La quantificazione si basa sui seguenti parametri, di fonte INPS, relativi ai dati del consuntivo 2002, per i quali è stata effettuata un’analisi per importo della prestazione (le prestazioni 2002 erogate nel 2003 sono suscettibili di modifiche per riliquidazioni ancora in corso e le prestazioni di competenza 2003 devono essere ancora erogate):

a)     tetto basso giornaliero 2001 (per liquidazioni anno 2002): 25,33 euro;

b)     tetto alto giornaliero 2001 (per liquidazioni anno 2002): 30,44;

c)      beneficiari disoccupazione agricola al 66 per cento: 187.893 liquidazioni 2002, di cui:

-        133 con prestazione inferiore al tetto basso;

-        27.115 con stima opzione trattamento disoccupazione ordinaria più favorevole a seguito dell’applicazione del tetto basso;

-        20.111 con stima opzione trattamento disoccupazione ordinaria più favorevole a seguito dell’applicazione del tetto alto;

-        135.733 con prestazione limitata dall’introduzione del tetto basso;

-        4.801 con prestazione limitata dall’introduzione del tetto alto;

d)     giornate indennizzate di disoccupazione speciale agricola al 66 per cento: 16.650 per liquidazioni 2002, di cui:

-        11,8 con prestazione inferiore al tetto basso;

-        2.440,4 con stima opzione trattamento disoccupazione ordinaria più favorevole a seguito dell’applicazione tetto basso;

-        1.810,0 con stima opzione trattamento di disoccupazione ordinaria più favorevole a seguito dell’applicazione del tetto alto;

-        11.962,4 con prestazione limitata dall’introduzione del tetto basso;

-        425,4 con prestazione limitata dall’introduzione del tetto alto;

e)     retribuzione giornaliera di riferimento dei beneficiari di disoccupazione speciale agricola al 66 per cento: 50,32 euro per le liquidazioni 2002, assumendo i seguenti importi:

-        35,62 euro con prestazione inferiore al tetto basso;

-        52,05 euro con stima opzione trattamento disoccupazione ordinaria più favorevole a seguito dell’applicazione del tetto basso;

-        84,93 euro con stima opzione trattamento di disoccupazione ordinaria più favorevole a seguito dell’applicazione del tetto alto;

-        44,54 euro con prestazione limitata dall’introduzione del tetto basso;

-        55,89 euro con prestazione limitata dall’introduzione del tetto alto;

f)      giornate individuali per coloro che optano per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola: 180.

Sulla base di tali parametri, i minori oneri ammontano a 68 milioni di euro annui che, tenuto conto dello sviluppo sia degli importi nominali dei tetti sia delle retribuzioni medie di riferimento, nonché della registrazione a consuntivo 2003 di un numero complessivo di liquidazioni per trattamento di disoccupazione speciale al 66 per cento per circa 200.000 beneficiari, è prudenzialmente rideterminato in 70 milioni di euro annui per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2005.

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui saldi:

 

Segno meno=peggioramento

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

0

70

70

0

70

70

0

70

70

 

La quantificazione risulta corretta.

 

Comma 148

Disciplina delle prestazioni di malattia per gli autoferrotranvieri

Normativa vigente: la disciplina generale, relativa agli operai e al settore del terziario, prevede che l’indennità a carico dell’INPS spetta nella misura pari al 50 per cento della retribuzione media globale giornaliera, dal quarto al ventesimo giorno di malattia, e nella misura del 66,66 per cento, dal ventunesimo al centottantesimo giorno.

I trattamenti di malattia spettanti ai dipendenti dalle aziende di trasporto pubblico, che hanno conservato il trattamento di maggior favore previsto dalle ex Casse di soccorso, consistono nell’erogazione di un sussidio di malattia di misura pari al 100 per cento della retribuzione a cominciare dal quarto giorno e fino al 180° giorno di malattia e nella corresponsione di parte dello stipendio per la durata di un anno in caso di aspettativa per motivi di salute.

La norma dispone l’abrogazione dell’allegato B al Regio Decreto n. 148/1931[191], contenente lo statuto tipo delle Casse di soccorso per il personale e, in particolare, la disciplina relativa all’indennità di malattia[192]. In conseguenza di tale abrogazione, i trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai dipendenti delle aziende di pubblico trasporto sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti di malattia aggiuntivi rispetto al settore dell’industria o comunque diversi, previsti ed applicati alla data del 1° gennaio 2005, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.

 

La relazione tecnica integrativa valuta prudenzialmente in 36 milioni di euro annui i minori oneri per l’INPS, sulla base dei dati amministrativi forniti dall’istituto previdenziale, peraltro non esplicitati, relativamente alla situazione dei contributi e delle prestazioni per malattia nel 2003.

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui saldi:

Segno meno=peggioramento

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

36

36

36

36

36

36

36

36

36

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato la necessità di acquisire i dati e i parametri alla base della stima degli effetti della disposizione, in mancanza dei quali non appare possibile verificarne la congruità nonché di verificare l’impatto che la disposizione potrebbe avere sui bilanci delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale.

Il Governo, in risposta ad una analoga richiesta di chiarimenti del Servizio Bilancio del Senato, ha precisato che i risparmi annui quantificati sulla base dei dati forniti dall’INPS ammonterebbero a 40 milioni di euro, corrispondenti al disavanzo di gestione del settore. Tale ammontare però è stato ridotto a 36 milioni di euro per ragioni prudenziali.

 

Comma 149

Invio telematico all’INPS dei certificati di malattia

Normativa vigente: i commi 1 e 2 del decreto-legge n. 663/1979[193] dispongono che, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige e consegna al lavoratore in duplice copia il certificato che deve essere consegnato o trasmesso, entro due giorni, rispettivamente, all’INPS e al datore di lavoro.

La norma, sostituendo i commi 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 663/1978, dispone che, in caso di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS in via telematica on-line il certificato, secondo le specifiche tecniche e le procedure determinate dall’Istituto previdenziale. Il lavoratore è tenuto a trasmettere entro due giorni il certificato al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo non ne abbia richiesto all’INPS la trasmissione in via telematica.

La norma rinvia ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione delle modalità tecniche, operative e di regolamentazione per l’avvio delle nuove procedure.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato la necessità di chiarire le modalità di attuazione delle disposizioni in esame allo scopo di verificare che da esse non derivino nuovi oneri a carico del Servizio sanitario nazionale[194].

 

Comma 150

Riduzione dell’età pensionabile per il personale degli enti lirici

Normativa vigente: sulla base dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992, per gli artisti lirici, i professori d’orchestra, gli orchestrali, i coristi e i concertisti, che risultavano iscritti all’ENPALS alla data del 31 dicembre 1995, restavano fermi i limiti di età pensionabile di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.

L’articolo 1, comma 54, della legge n. 243/2004 innalza tali limiti di età a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.

La norma, abrogando l’articolo 1, comma 54, della legge n. 243/2004, dispone l’abbassamento dell’età pensionabile per il personale degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche da 65 a 60 anni per gli uomini e da 60 a 55 anni per le donne.

 

La relazione tecnica integrativa quantifica gli oneri in 0,2 milioni di euro nel 2005, 0,4 milioni di euro nel 2006 e circa 1 milione di euro nel 2006, sulla base di 15 soggetti interessati all’anno e di un importo annuo del trattamento pensionistico di vecchiaia pari a 15.000 euro.

L’allegato 7 riporta tali effetti sui saldi:

Segno meno=peggioramento

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

-0,2

-0,4

-1,0

-0,2

-0,4

-1,0

-0,2

-0,4

-1,0

 

La quantificazione, sulla base dei dati e dei parametri forniti, risulta corretta.

 

Comma 151

Fondi interprofessionali per la formazione

Normativa vigente: l’articolo 118 della legge n. 388/2000 prevede la possibilità di istituire per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nonché, sulla base di accordi tra le parti sociali, in altri settori economici, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali. Ai fondi afferiscono progressivamente le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo dello 0,30 per cento sui contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione, versato dai datori di lavoro all’INPS. L’INPS, con cadenza bimestrale, provvede a versare ai fondi indicati dai datori di lavoro il gettito del contributo integrativo.

La norma, modificando l’articolo 118 della legge n. 388/2000, dispone:

a)     il trasferimento immediato ai fondi del contributo integrativo;

b)     l’adozione da parte dei fondi paritetici, nel finanziamento dei piani formativi, del criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti ai fondi stessi;

c)     le nuove modalità di versamento da parte dell’INPS del contributo integrativo, le procedure per l’adesione ai fondi e le disdette nonché i compiti dell’INPS in materia di comunicazione al Ministero del lavoro ed ai fondi del gettito del contributo.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato la necessità di appurare l’esistenza o meno di eventuali costi amministrativi aggiuntivi a carico dell’INPS per l’espletamento delle nuove procedure nonché di eventuali effetti negativi di cassa, sempre a carico dell’istituto previdenziale, recati dal versamento in unica soluzione, invece che su base bimestrale del contributo integrativo a carico del datore di lavoro.

 

Comma 152

Istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali

La norma, sostituendo il testo originario (contenente l’incremento di 10 milioni di euro per il 2005 del Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali), dispone l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione, per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005.

La norma rinvia ad un successivo decreto di natura non regolamentare la determinazione dell’entità e dei criteri del rimborso, nonché delle modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2005.

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui saldi[195]:

 

Segno meno=peggioramento

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

-10,0

0,0

0,0

-5,0

-5,0

0,0

-5,0

-5,0

0,0

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio, pur non avanzando rilievi sulla disposizione, nel presupposto che l’onere per il 2005 è limitato all’entità dell’autorizzazione di spesa, ha rilevato l’opportunità di appurare se i rimborsi che si avranno nel 2005 potranno riguardare tutte le adozioni internazionali concluse prima del 31 dicembre di tale anno[196].

 

Commi 153 e 154

Istituzione del Fondo per le politiche giovanili

La norma, al fine di promuovere le politiche giovanili, dispone l’istituzione di un Fondo speciale cui è destinata una quota di 500.000 euro per il 2005 nell’ambito del Fondo nazionale delle politiche sociali.

Il 70 per cento della quota del Fondo è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma, e il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum regionali e locali.

 

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui saldi:

Segno meno=peggioramento

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato l’opportunità di verificare le modalità di funzionamento del Fondo a decorrere dal 2006, dal momento che la disposizione autorizza il finanziamento limitatamente al 2005 mentre gli effetti sui saldi si producono, per lo stesso ammontare annuo, per tutto il triennio 2005-2007[197].

 

Comma 155

Proroghe di ammortizzatori sociali

La norma dispone, nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione:

a)     la possibilità di concedere anche senza soluzione di continuità, entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla normativa vigente in materia, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa entro il 30 giugno 2005[198];

b)     la possibilità di prorogare i trattamenti di sostegno del salario già concessi sulla base dell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge n. 350/2003, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione almeno del 10 per cento del numero dei beneficiari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento per la prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.

 

La relazione tecnica integrativa precisa che il Fondo per l’occupazione presenta le occorrenti disponibilità.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 156

Proroga dell’attività di formazione nell’ambito dell’apprendistato

La norma dispone la proroga nel 2005 del finanziamento dell’attività di formazione nell’ambito dell’apprendistato, per una somma pari a 100 milioni di euro, nell’ambito delle risorse per la formazione[199].

 

La relazione tecnica precisa che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto essa è diretta soltanto ad individuare la parte di risorse da destinare a formazione attraverso apprendistato.

 

Nulla da osservare al riguardo[200].

 

Commi 157 e 158

Gestione pensionistica degli associati in partecipazione

Normativa vigente: l’articolo 43 del decreto-legge n. 269/2003[201] dispone l’obbligo per gli  associati in partecipazione di iscriversi in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il contributo è pari a quello relativo agli iscritti alla gestione dei collaboratori coordinati e continuativi (ora lavoratori a progetto)[202].

La norma, modificando l’articolo 43 del decreto-legge n. 269/2003, dispone la soppressione della gestione relativa agli associati in partecipazione e la loro confluenza nella gestione dei collaboratori coordinati e continuativi.

La norma, inoltre, introduce modifiche alla struttura del comitato amministratore del Fondo per la gestione speciale dei collaboratori coordinati e continuativi, istituito dall’articolo 58 della legge n. 144/1999.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 160

Responsabilità sociale delle imprese

La norma dispone la costituzione della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese da parte del Ministero del lavoro e di altri soggetti pubblici e privati. Per lo svolgimento delle attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di 1 milione di euro nel 2005.

 

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui saldi:

Segno meno=peggioramento

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

-1,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

0,0

 

Nulla da osservare con riferimento all’anno 2005 in quanto l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

Con riferimento agli anni a decorrere dal 2006, peraltro, il Servizio Bilancio ha rilevato l’opportunità di acquisire informazioni sulle modalità di finanziamento della Fondazione, al fine di escludere maggiori oneri a carico del Ministero del lavoro.

 

Comma 161

Utilizzo  di personale a tempo determinato dell’ENPALS

La norma autorizza l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell’anno 2004 con contratto a tempo determinato, nel limite massimo della spesa complessivamente stanziata per il 2004. Gli oneri continuano ad essere a carico del bilancio dell’ENPALS.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che gli oneri in questione non comportino squilibri nel bilancio dell’ente previdenziale.

 

Comma 162

Disposizioni in materia di contratti di solidarietà

La norma, modificando il comma 136 dell’articolo 3 della legge n. 350/2003, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2005 della possibilità, per le imprese non ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria[203], di stipulare contratti di solidarietà con l’integrazione del reddito perduto a causa della riduzione dell’orario. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel 2005 a carico del Fondo per l’occupazione[204].

 

La relazione tecnica integrativa precisa che il Fondo per l’occupazione presenta le occorrenti disponibilità.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 163

Interventi nel settore idrogeologico e forestale in Calabria

La norma dispone l’erogazione di un ulteriore contributo di 160.102.000 euro a favore della regione Calabria per la prosecuzione degli interventi a carattere idrogeologico e forestale[205], nonché la nomina di un Commissario straordinario con funzioni di vigilanza sulle modalità di spesa del contributo stesso.

 

La relazione tecnica integrativa precisa che l’ammontare del contributo è calcolato in relazione al personale già utilizzato e comprende anche le spese per il Commissario straordinario.

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui saldi, classificandoli tra le maggiori spese in conto capitale:

Segno meno=peggioramento

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

-160,1

0,0

0,0

-160,1

0,0

0,0

-160,1

0,0

0,0

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato l’opportunità di chiarire le ragioni in base alle quali le spese in esame sono state qualificate di conto capitale, dal momento che si tratta in massima parte costi di personale.

 

Commi 164 e 165

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale

La norma, nel testo originario, disponeva la determinazione in 88.250 milioni di euro nel 2005, 90.014 milioni di euro nel 2006 e 91.813 milioni di euro nel 2007 del livello complessivo della spesa del SSN, al cui finanziamento concorre lo Stato. In tali importi è compreso l’ulteriore finanziamento a carico dello Stato all’ospedale Bambino Gesù, pari a 50 milioni di euro annui.

Nel testo definitivo della legge, il livello complessivo della spesa del SSN, al cui finanziamento concorre lo Stato, è stato ridotto di 55 milioni di euro nel 2005 e di 54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, rimanendo quindi determinato in 88.195 milioni di euro nel 2005, 89.960 milioni di euro nel 2006 e 91.759 milioni di euro nel 2007. Contestualmente, è stato disposto il concorso dello Stato[206] ai disavanzi del SSN per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine, è autorizzata l’ulteriore spesa di 2 miliardi di euro, di cui 50 milioni sono destinati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per il 2003, derivanti dal finanziamento dell’ospedale “Bambino Gesù” (comma 164).

 La norma ribadisce inoltre l’obbligo, già previsto dalla legislazione vigente, dell’Agenzia del farmaco di garantire per la quota a proprio carico il livello della spesa farmaceutica, stabilito dalla legislazione vigente nel 16 per cento del totale della spesa sanitaria a carico del SSN[207]. A tal fine, l’AIFA stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci, individua le specialità medicinali per le quali possono essere prescritte confezioni di avvio[208] e predispone l’elenco dei farmaci per i quali è autorizzata la prescrizione e la vendita per unità posologiche[209] (comma 165).

La legge finanziaria, nei commi successivi a quello in esame, prevede una serie di misure finalizzate a mantenere la spesa sanitaria entro i limiti dei finanziamenti tra cui si segnala l’obbligo di contenere la crescita annua della spesa sanitaria entro il limite del 2 per cento[210] (cfr. infra).

 

La relazione tecnica al testo originario quantificava in 4.250 milioni di euro il contenimento della spesa rispetto all’andamento tendenziale. Tale ammontare è il risultato della differenza tra la spesa sanitaria tendenziale per il 2005 (92.500 milioni di euro), quale risulta dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008[211], ed il finanziamento disposto dalla norma in esame (88.250 milioni di euro nel testo originario).

L’impatto della norma sui saldi della finanza pubblica risultava dalla seguente tabella:

Segno meno=peggioramento

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

-2.860

-2.917,2

-2975,5

4.250,0

4.250,0

4.250,0

4.250,0

4.250,0

4.250,0

 

La relazione tecnica precisava che il contenimento della spesa dell’ammontare indicato di 4.250 milioni di euro annui rispetto al tendenziale si realizzerà nel presupposto che le Regioni nel loro complesso, anche sulla base dei vincoli stringenti contestualmente introdotti, mantengano la crescita entro il livello di finanziamento programmato.

Circa 2.000 milioni di euro dei risparmi attesi per il 2005 sono ricondotti dalla relazione tecnica al settore farmaceutico e sono da realizzarsi da parte dell’Agenzia del farmaco e da parte delle Regioni. Con riferimento all’AIFA, in particolare, la relazione tecnica sottolinea che l’Agenzia concorre al rispetto del tetto di spesa farmaceutica programmato mediante l’adozione delle misure a proprio carico (60 per cento)[212].

La relazione tecnica integrativa quantifica l’onere per interessi in 55 milioni di euro per gli anni 2005-2007, applicando il tasso medio del 2,75 per cento a 2 miliardi di euro, corrispondenti all’ammontare delle emissioni dei titoli di Stato quinquennali necessari per l’ulteriore concorso dello Stato ai disavanzi pregressi del SSN stabilito al comma 164.

A tale onere si fa fronte mediante la corrispondente riduzione degli importi del finanziamento complessivo previsto per gli anni 2005-2007.

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti finanziari:

1.     finanziamento del SSN

Segno meno=peggioramento

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

-2860,0

-2.917,2

-2.975,5

4.305,0

4.304,0

4.304,0

4.305,0

4.304,0

4.304,0

Il livello delle minori spese iscritte a livello di fabbisogno e di indebitamento netto, rispetto al testo originario, risulta aumentato di 55 milioni di euro nel 2005 e 54 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007, in conseguenza della riduzione disposta dalla norma, di cui dà conto l’allegato 7, classificandola tra le minori spese di natura corrente iscritte a livello di saldo netto da finanziare.

Di conseguenza, gli effetti complessivi della norma sui saldi sono quelli che risultano dalla tabella che segue:

Segno meno=peggioramento

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

-2805,0

-2.863,2

-2.921,5

4.305,0

4.304,0

4.304,0

4.305,0

4.304,0

4.304,0

 

2.     ripiano dei disavanzi

-        oneri per interessi (classificati tra le maggiori spese correnti):

Segno meno=peggioramento

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

-55,0

-55,0

-55,0

-55,0

-55,0

-55,0

-55,0

-55,0

-55,0

-       oneri per regolazioni debitorie (classificati tra le maggiori spese in conto capitale):

Segno meno=peggioramento

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

-2.000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Al riguardo sono emersi i seguenti profili di problematicità:

a)     classificazione delle spese per il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi sanitari degli anni 2001-2003 (2 miliardi di euro): in merito alla classificazione di tali spese tra le regolazioni debitorie – in quanto tali escluse dal computo del saldo netto da finanziare - si è osservato che l’obbligo per lo Stato di ripianare i disavanzi sanitari non discende dalla vigente normativa che, anzi, esclude espressamente tale intervento dello Stato. Pertanto, quest’ultimo si giustifica soltanto alla luce della disposizione derogatoria ora introdotta. Ne consegue che le relative spese non sembrano classificabili nell’ambito della categoria delle regolazioni debitorie in senso proprio, che presuppongono un obbligo di spesa già esistente sulla base della vigente normativa. Ove dovesse essere confermata la inidoneità della predetta classificazione per le spese in questione occorrerebbe apprestare una corrispondente copertura. Non appaiono chiare, inoltre, le modalità di contabilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che l’allegato 7 considera i predetti effetti solo ai fini del saldo netto da finanziare;

b)     copertura degli oneri per interessi: secondo quanto risulta dall’allegato 7, per gli anni 2006 e 2007, la riduzione del finanziamento complessivo prevista dalla disposizione in esame comporta un risparmio di 54 milioni di euro, riducendosi in tale modo di un milione di euro all’anno la quantificazione degli oneri per interessi quantificati dalla relazione tecnica[213].

 

In relazione agli ulteriori profili problematici evidenziati dal Servizio Bilancio il Governo ha trasmesso i seguenti approfondimenti:

a)     determinazione del livello di finanziamento

Il Servizio Bilancio aveva rilevato, quanto ai parametri utilizzati per individuare l’ammontare del finanziamento per il 2005, l’affermazione del Ministro dell’economia dalla quale si evinceva che il finanziamento originario di 88.250 milioni di euro corrisponde alla spesa sanitaria effettivamente realizzata nel 2004, incrementata del 2 per cento[214]. Ciò significa che tale spesa sarebbe pari a 86.520 milioni di euro, un ammontare significativamente più basso della spesa tendenziale, pubblicata nel DPEF, pari a 89.650 milioni di euro[215]. Tale differenza potrebbe dipendere dall’esclusione dal conteggio dell’incidenza sull’esercizio 2004 di oneri di personale pregressi[216]. Sul punto, pertanto, e sul dato di partenza cui è stato parametrato il finanziamento del 2005[217] sono stati richiesti chiarimenti[218]. Qualora infatti i valori tendenziali riportati nel DPEF per il 2005 debbano ritenersi di ammontare inferiore – sulla base di un tendenziale 2004 inferiore a quanto previsto – anche l’importo dei risparmi ascritto alla norma (che costituisce un differenziale tra tendenziale ed obiettivo programmatico) sarà inferiore a quanto previsto dalla relazione tecnica. Naturalmente a tale minore importo corrisponderà una eguale riduzione dell’indebitamento tendenziale.

Il Governo ha precisato che il livello di finanziamento del SSN è il risultato dell’incremento di circa l’8,2 per cento, ove si faccia riferimento al livello di finanziamento del 2004, pari a 81.560 milioni di euro[219], e di circa il 3,6 per cento, ove si faccia riferimento al livello di finanziamento assicurato a legislazione vigente per lo stesso anno 2005, pari a circa 85.150 milioni di euro[220]. Tale adeguamento è la conseguenza, da un lato, degli andamento effettivi della spesa, superiori al livello di finanziamento stabilito e che, nel 2005, risulterebbero pari a 92.500 milioni di euro, considerando anche la corresponsione degli oneri contrattuali del personale e per convenzioni per il biennio 2004-2005[221]; dall’altro, del contenimento della spesa entro i livelli programmati che si presuppone le regioni, nel loro complesso, mantengano entro i limiti fissati, sulla base dei vincoli stringenti posti dalle disposizioni in esame;

b)     effetti sul saldo netto da finanziare

Il Servizio Bilancio ha richiesto indicazioni circa i criteri in base ai quali è stato stimato l’effetto di maggiore spesa in termini di saldo netto da finanziare: in particolare il Servizio ha chiesto conferma del fatto che, come appare presumibile, tale maggiore spesa corrisponde all’aumento del finanziamento dello Stato rispetto a quello del 2004.

Il Governo ha precisato che l’entità degli effetti di maggiore spesa sul saldo netto da finanziare corrisponde all’aumento del finanziamento dello Stato rispetto al livello assicurato a legislazione vigente per il 2005[222]. In particolare, sul versante del bilancio dello Stato, l’incremento del livello di spesa comporta un adeguamento dello stanziamento del capitolo di spesa la cui entità tiene conto che, sulla base della normativa vigente, aumenta anche il concorso al finanziamento del nuovo livello di spesa da parte delle regioni a statuto speciale per un importo pari a 250 milioni di euro[223];

c)     realizzabilità degli obiettivi e ruolo dell’AIFA

Il Servizio Bilancio ha valutato l’opportunità di acquisire i dati sulla spesa complessiva anche per valutare la realizzabilità del contenimento della crescita della spesa sanitaria entro il 2 per cento annuo[224], soprattutto alla luce dell’andamento del comparto nell’ultimo triennio[225].

Sempre al fine di valutare la realizzabilità degli obiettivi, è apparso opportuno acquisire dati anche sull’andamento dei diversi settori della spesa, in particolare di quella farmaceutica (settore nel quale si dovrebbero realizzare 2.000 milioni di euro di risparmi) che, come risulta dai dati disponibili alla data di redazione del Dossier[226], nel periodo gennaio-luglio 2004, risulta aumentata del 10,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente[227]. Per tale voce di spesa, inoltre, non appariva chiara la modalità con la quale si possa realizzare il risparmio complessivo di 2.000 milioni di euro previsto dalla relazione tecnica.

Il Governo ha evidenziato che tra i compiti dell’AIFA vi è quello di procedere, in caso di superamento del tetto di spesa farmaceutica, al recupero del 60 per cento del disavanzo con un complesso di interventi[228], restando il recupero del rimanente 40 per cento a carico delle regioni;

d)     risparmi da conseguire

Il Servizio Bilancio ha evidenziato la opportunità di chiarire se i 4.304 milioni di euro di minori spese nel 2006 e 2007 siano il trascinamento delle misure adottate nel 2005 o se siano il risultato di ulteriori misure da adottare negli esercizi successivi[229].

Il Governo ha precisato che l’entità dei risparmi è indicata costante negli anni 2006 e 2007 per motivi di prudenzialità. Fermi restando l’autonomia regionale e i vincoli stringenti posti dalle norme in esame[230], i settori di intervento dovrebbero riguardare:

-         la spesa farmaceutica per circa 2.000 milioni di euro[231];

-         i costi della produzione per oltre 1.000 milioni di euro, comprendendo quindi i beni e sevizi e le prestazioni da produttori market;

-         il rimanente potrebbe essere realizzato dalle regioni anche mediante altre misure di copertura[232].

 

Commi 166-168

Disposizioni in materia di spesa farmaceutica

Le norme dispongono:

a)     l’introduzione dell’ulteriore classe di medicinali c-bis), relativa ai farmaci, a totale carico dell’assistito, non soggetti a obbligo di ricetta medica e con accesso alla pubblicità al pubblico (i cosiddetti farmaci OTC)[233] (comma 166);

b)     la soppressione dell’obbligo per il medico prescrittore di controfirmare sulla ricetta l’indicazione della nota di riferimento del farmaco prescritto[234] (comma 167);

c)     l’adozione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, di un piano di comunicazione per la diffusione dei farmaci generici presso il pubblico, i medici, i farmacisti e gli operatori di settore (comma 168).

 

L’allegato 7 riporta gli effetti sui saldi del comma 168, classificandoli tra le spese correnti :

Segno meno=peggioramento

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Commi 169-171

Standard e tariffe per le prestazioni sanitarie

Le norme dispongono:

a)     la fissazione con regolamento degli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza e l’individuazione, sempre con regolamento, delle tipologie di assistenza e dei servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale (comma 169);

b)     la determinazione con decreto del Ministro della salute delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e il loro aggiornamento biennale[235]. Eventuali importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali[236] (comma 170).

E’, infine, vietato, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente (comma 171).

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che le disposizioni sono volte a determinare effetti, peraltro non quantificati, di contenimento della spesa sanitaria.

 

Commi 173, 176 e 181

Adempimenti regionali per il finanziamento integrativo del SSN

La norma subordina l’accesso da parte delle Regioni al finanziamento integrativo del SSN disposto dal comma 164 alla stipula di una specifica intesa con lo Stato che, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, preveda (comma 173):

a)     gli adempimenti già previsti dalla legislazione vigente;

b)     i casi di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell’economia ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;

c)     ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria;

d)     il rispetto degli obblighi di programmazione per garantire la razionalizzazione delle strutture ospedaliere, riequilibrando l’offerta di posti letto, promuovendo il ricorso al day hospital, nonché realizzando gli interventi di prevenzione;

e)     l’applicazione di un vincolo di crescita alle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale[237], secondo modalità che garantiscano complessivamente una crescita di tali voci non superiore al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell’anno precedente[238];

f)      la realizzazione da parte delle regioni di forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti della spesa con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e la previsione dell’obbligatorietà dell’adozione di misure per il ripristino degli eventuali squilibri delle singole strutture aziendali[239].

La norma dispone inoltre la preclusione, in caso di inadempimento regionale, dell’accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005-2007, con conseguente immediato recupero delle somme versate (comma 176), e condiziona l’erogazione, nell’ambito del finanziamento complessivo, di una quota pari a 1.000 milioni di euro nel 2005, 1.200 milioni di euro nel 2006 e 1.400 milioni di euro nel 2007, al rispetto da parte delle regioni sia degli adempimenti previsti dal comma 173 sia del raggiungimento dell’obiettivo per la quota a loro carico della spesa farmaceutica[240] (comma 181).

 

La relazione tecnica al testo originario nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

Il Servizio Bilancio aveva ritenuto opportuno richiedere una specificazione sul contenuto dell’aggregato “voci dei costi di produzione”, sulla cui percentuale di crescita complessiva, non superiore al 2%, si basa parte consistente dei risparmi di spesa previsti dalla relazione tecnica[241].

Il Governo ha precisato che nell’aggregato “voci dei costi di produzione” rientrano le voci di costo contenute nel conto economico[242] delle aziende sanitarie e IRCCS[243].

 

Commi 174,  175 e 180

Misure per il ripiano degli eventuali disavanzi regionali

Le norme dispongono che, tra i provvedimenti che il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta per il ripiano dell’eventuale disavanzo della spesa sanitaria, sono compresi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota IRAP entro le misure stabilite dalla normativa vigente[244]. Tali incrementi possono essere adottati anche per la copertura dei disavanzi accertati o stimati negli esercizi a decorrere dal 2004 (comma 174).

Per tali finalità, in deroga alla sospensione fino al 31 dicembre 2005[245] degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota IRAP, le regioni possono deliberare la ripresa degli effetti degli aumenti già deliberati, anche antecedentemente al 31 dicembre 2003 e in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Le regioni, inoltre, possono anche disporre, nei limiti ed in conformità con la normativa statale, nuovi aumenti e nuove maggiorazioni o modificare quelli già deliberati ed oggetto della sospensione in atto per il 2005(comma 175).

Infine, nel caso si evidenzino in corso d’anno situazioni di squilibrio nell’andamento della spesa sanitaria, la regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale di durata non superiore al triennio (comma 180).

Alla stipulazione di un apposito accordo con i Ministri della salute e dell’economia, per l’individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, è subordinata la riattribuzione alla regione del finanziamento.

 

La relazione tecnica integrativa[246] precisa che, analogamente a quanto sottolineato in relazione al comma 61, le disposizioni in esame non comportano aumenti del gettito delle regioni, in quanto le previsioni di entrata non scontano eventuali aumenti delle addizionali in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Commi 177 e 178

Personale a rapporto convenzionale con il SSN

Le norme dispongono:

a)     la definizione da parte delle regioni delle fattispecie per l’eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati[247], in modo da assicurare una riduzione della spesa di almeno il 20 per cento[248] (comma 177).

Tale trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna ASL alla data del 31 ottobre 2004.

b)     il rinvio ad apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali[249] per la disciplina del rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti. La durata di tali accordi è di quattro anni, per la parte normativa, e di due anni, per la parte economica[250] (comma 178).

In sede di prima applicazione, la durata, sia per la parte normativa sia per la parte economica, è fino al 31 dicembre 2005.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che non risultano forniti dati od informazioni circa le modalità mediante le quali sia realizzabile l’obiettivo di riduzione della spesa previsto al comma 177.

 

Commi 182 e 183

Disposizioni in materia di spesa farmaceutica

Le norme dispongono:

a)     per il 2004: l’obbligo di ripiano a carico delle regioni dello 40 per cento dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutica[251] si intende adempiuto anche qualora la regione, pur non adottando alcun provvedimento di ripiano, abbia mantenuto in equilibrio il complessivo sistema sanitario regionale[252]; la definizione delle eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti di parziale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche[253], nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell’accesso all’integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato[254] (comma 182);

b)     a decorrere dal 2005: l’obbligo per le regioni che non adottano misure volte al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica di adottare, nell’esercizio successivo a quello in cui si è verificato lo sfondamento, misure di contenimento pari al 50 per cento del disavanzo (comma 183).

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato che non risulta chiaro il  coordinamento con la normativa vigente delle disposizioni relative agli anni successivi al 2005 recate dal comma 183.

In particolare, si fa riferimento alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 269/2003, nella parte in cui pone a carico delle regioni il ripiano del 40 per cento del disavanzo, lasciando il restante 60 per cento a carico dei produttori.

 

Comma 184

Anticipazioni di quote del finanziamento del SSN alle regioni S.O.

La norma dispone le modalità con le quali erogare in via anticipata alle regioni a statuto ordinario l’incremento del finanziamento a carico dello Stato, nella misura del 95 per cento delle risorse loro spettanti a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla delibera CIPE, al netto delle entrate proprie regionali, per le regioni a statuto ordinario, e al netto delle entrate proprie regionali e delle partecipazioni regionali, per la Sicilia e la Sardegna.

 

La relazione tecnica al testo originario afferma che dalla norma sulle anticipazioni non derivano conseguenze finanziarie particolari, tenuto conto che queste sono autorizzate nei limiti delle previste dotazioni di competenza e di cassa.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 185

Accelerazione delle procedure per l’introduzione della TS

Normativa vigente: l’articolo 50 del decreto-legge n. 326/2003[255] dispone l’introduzione della Tessera sanitaria (TS), la cui generazione e consegna ai soggetti titolari di codice fiscale è a cura del Ministero dell’economia e delle finanze a decorrere dal 1° gennaio 2004. La disposizione, che reca anche la procedura per l’individuazione delle caratteristiche della tessera, le competenze per la sua generazione e gestione, gli adempimenti a carico dei diversi soggetti componenti il SSN, dispone l’autorizzazione di spesa complessiva di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, di cui 4,4 milioni di euro per il 2004, a titolo di credito di imposta in favore delle farmacie che si dovranno dotare dei necessari supporti informatici per la gestione delle tessere.

Con i decreti ministeriali 30 giugno 2004 e 28 ottobre 2004 si è avviata la sperimentazione della tessera sanitaria in Abruzzo[256], Umbria[257], Emilia Romagna[258], Veneto[259] e Lazio[260].

La norma dispone il termine del 31 dicembre 2005 per la generazione e la consegna a tutti i soggetti destinatari della tessera sanitaria.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha richiesto[261] chiarimenti in ordine alla compatibilità della nuova scadenza introdotta dalla disposizione in esame rispetto alle procedure, anche temporali, disposte dalla normativa vigente (decreto-legge e decreti ministeriali di attuazione), con riguardo anche alla congruità del tetto di spesa annuale di 50 milioni di euro.

A tale proposito si segnala che, sulla base dell’articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dei decreti di attuazione citati, tale normativa va raccordata ed armonizzata nella sua attuazione con il più complessivo sistema di monitoraggio previsto dall’articolo 87 della legge n. 388/2000 e che la progressività della consegna della TS deve essere coerente con il programma di applicazione di cui al comma 6 del citato art. 50[262] (credito di imposta alle farmacie). Inoltre, si ricorda che, come affermato in premessa al DM 28.10.2004, si è ritenuto di dovere proseguire nella fase di sperimentazione al fine di raccogliere significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema.

 

Comma 186

Disposizioni relative al Nuovo Sistema Informativo Sanitario

La norma dispone che il Ministero della salute garantisce la prosecuzione delle azioni in corso per la definizione e l’implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti di beni e servizi nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell’ordinario stanziamento di bilancio.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato la opportunità di acquisire chiarimenti sulle modalità di attuazione della disposizione in esame, con particolare riferimento alla possibilità di ampliare i servizi richiesti nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Comma 188

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria

La norma dispone che le regioni che, alla data del 1° gennaio 2005, abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti nel campo dell’edilizia sanitaria e dell’ammodernamento tecnologico[263] destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha richiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di stornare ad altri progetti, sia pure della medesima tipologia, risorse attualmente destinate a programmi ancora in corso, senza compromettere la realizzabilità di questi ultimi.

 

Commi 192-198

Razionalizzazione dei processi operativi nella P.A.

Le norme, allo scopo di contenere la spesa pubblica attraverso la razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione, dispongono:

·       la stipula da parte del CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione) di contratti-quadro per l’acquisizione di applicativi informatici[264] e per l’erogazione di servizi di carattere generale, con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, manutenzione e gestione (comma 192);

·       l’obbligo all’utilizzo di tali applicativi e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo 1 del D.Lgs. 39/1993[265], le quali dovranno inoltre uniformare le procedure e le prassi amministrative in corso (comma 193);

·       l’individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, degli interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 193 (comma 194);

·       l’assegnazione al CNIPA, ai fini della copertura delle spese connesse alle disposizioni del comma 193, di finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico[266] (comma 196);

·       che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria, la trasmissione dei cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente per via telematica, purché il personale sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall’amministrazione, che gli uffici cassa delle amministrazioni anche periferiche dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate, e che tutti i contatti, con il personale e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono tramite trasmissione telematica dei dati (commi 197 e  198).

 

La relazione tecnica afferma che, per l’anno 2005, i costi derivanti dalle misure di razionalizzazione previste dalle norme[267] sono coperti, sulla base del comma 196, mediante utilizzazione delle risorse iscritte nel Fondo per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all’articolo 27, comma 2, della citata legge 3/2003.

La medesima relazione fornisce una stima, definita prudenziale, dei risparmi di spesa su fabbisogno e indebitamento pari a 20 milioni di euro per l’anno 2005, 30 milioni di euro per il 2006 e 50 milioni di euro per l’anno 2007.

 

Di seguito si riportano gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica, come indicati nell’allegato 7 del disegno di legge finanziaria:

 

(mln di euro)

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

0

0

0

20

30

50

20

30

50

 

Il Servizio Bilancio, rilevato che l’obbligo di adeguamento delle procedure e delle prassi amministrative gravante sulle pubbliche amministrazioni, sebbene a lungo termine possa costituire un vantaggio, nel breve periodo è suscettibile di determinare costi di adeguamento, ha chiesto al Governo un chiarimento in proposito, anche al fine di precisare la congruità delle risorse utilizzabili nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 27 della L. 3/2003, e in  considerazione sia della natura vincolante delle norme sia della brevità dei termini previsti dalle stesse per l’adeguamento delle procedure.

Il Governo ha replicato che le esigenze finanziarie del CNIPA potranno essere valutate effettivamente solo al momento della loro emersione e che in ogni caso a tali esigenze si farà fronte mediante utilizzo delle risorse sul fondo per i progetti strategici, nei limiti degli stanziamenti disponibili.

 

Comma 199

Riassegnazione di somme al Ministero dell’ambiente

La norma autorizza, per l’anno 2005 e successivi, la riassegnazione - con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio delle somme da versare in entrata derivanti dalle revoche e dalle economie dei finanziamenti di cui alla legge n. 344 del 1997[268], ai fini della realizzazione di interventi finalizzati a progetti inseriti in accordi di programma quadro.

 

In merito a tale disposizione non sono state formulate osservazioni.

 

Comma 200

Prosecuzione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico

La norma autorizza, nei limiti delle risorse finanziarie non utilizzate, la prosecuzione degli interventi:

·       per il risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico[269];

·       per lo sviluppo di infrastrutture finalizzate al sostegno dell’intermodalità per il completamento di iniziative comprese in contratti d’area[270].

A tal fine dette risorse vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi fino al completamento delle iniziative previste.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato[271] che, pur essendo la prosecuzione degli interventi autorizzata a valere su risorse già stanziate in base alla vigente normativa, per quanto concerne il periodo di utilizzo della somma in questione, il riferimento agli “anni successivi” sembra introdurre una deroga al regime ordinario relativo al mantenimento delle somme in bilancio.

 

Comma 202

Fondo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali

Le norme sono finalizzate a consentire l’avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi, derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati. Le norme, ampiamente modificate rispetto al testo originario, prevedono, in particolare:

·       l’istituzione di un Fondo di garanzia, la cui gestione è affidata alla Consap S.p.a.. A tal fine è prevista una autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2005;

·       l’attribuzione al Fondo della finalità di favorire l’avvio del regime assicurativo volontario attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni volta ad aumentare la capacità riassicurativa del mercato e di sostenere il consorzio o l’unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali;

·       il rinvio ad un apposito regolamento per la costituzione della Compagnia di riassicurazioni e per la definizione  delle forme, delle condizioni e delle modalità di attuazione del suddetto Fondo, nonché delle misure volte ad incentivare la diffusione delle coperture assicurative in questione. Tali misure non debbono, comunque, determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

·       l’esclusione dall’intervento del Fondo per i danni prodotti da calamità naturali a fabbricati abusivi.

In tale ambito sono compresi anche i fabbricati per i quali, pur essendo stata presentata domanda di definizione dell’illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri accessori.

Le norme, nel testo iniziale, prevedevano l’introduzione, con atto regolamentare di un regime assicurativo finalizzato a garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione dei beni immobili privati destinati ad uso abitativo, distrutti o danneggiati da calamità naturali principalmente attraverso l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati residenziali privati contro l’incendio e graduale estensione dell’obbligo assicurativo alle polizze incendio già in essere. Erano previsti incentivi fiscali nel rispetto del principio di invarianza del gettito. Le norme autorizzavano, inoltre, la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2005 per l’intervento dello Stato a garanzia delle attività del consorzio riassicurativo, finalizzata in particolare all’istituzione di un apposito fondo di garanzia gestito dalla Consap S.p.a.

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato, riferiti al testo originario, assegnavano alla disposizione un effetto di maggior spesa in conto capitale di 50 milioni di euro nel 2005 su saldo netto e fabbisogno. Tale quantificazione risulta congrua nonostante le modifiche apportate, in quanto queste ultime non alterano l’ammontare degli oneri previsti in riferimento al testo iniziale.

La stessa relazione tecnica precisava, tra l’altro, che non risultavano quantificabili gli eventuali effetti positivi sulla spesa pubblica derivanti dal nuovo regime.

 

In proposito il Servizio bilancio ha, tuttavia, segnalato[272] che la nuova formulazione delle disposizioni, prevedendo l’avvio di un regime assicurativo volontario ed eliminando l’esplicita previsione di incentivi di natura fiscale alla sottoscrizione delle nuove polizze assicurative, potrebbe rendere più problematico il conseguimento degli effetti positivi sulla spesa pubblica, peraltro non quantificati, che la relazione tecnica ascriveva al regime introdotto dalle norme nel testo iniziale.

 

Comma 203

Prosecuzione degli interventi di ricostruzione

Le norme, ampiamente modificate rispetto al testo iniziale, autorizzano la spesa di 58,5 milioni annui per quindici anni a decorrere dal 2005 per l’erogazione di contributi per la prosecuzione dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992[273].

Nell’ambito delle risorse complessive le norme fissano le seguenti destinazioni:

·        almeno il 5 per cento per ciascuno degli anni 205, 2006, 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia;

·        il 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni di Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997;

·        il 5 per cento per gli interventi di ricostruzione dei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004;

·        il 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004;

·        4 milioni di euro annui per le esigenze derivanti dagli eventi atmosferici verificatisi il 31 ottobre ed il 1à novembre 2004 in Friuli Venezia Giulia;

·        5 milioni di euro annui per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. i) della legge n. 448 del 1998.

 

Il prospetto riepilogativo assegna alla norma un effetto di maggior spesa in conto capitale di 58,5 milioni di euro annui per quindici anni dal 2005.

 

Nulla da osservare al riguardo, essendo l’onere limitato all’entità degli stanziamenti annui determinati dalle norme stesse.

 

Comma 205

Prosecuzione del progetto “PC ai giovani”

Normativa vigente: l’articolo 27, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un “fondo speciale” denominato “PC ai giovani” nel quale sono affluite le disponibilità del soppresso fondo di garanzia per il progetto “PC studenti”[274].

Il nuovo fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto denominato “PC ai giovani” promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, finalizzato ad incentivare l’utilizzo di strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003.

L’articolo 4, comma 9, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 ha attuato la prosecuzione del programma estendendo i benefici ai giovani nati nel 1988 e che compiono sedici anni nel 2004.

 

La norma, non modificata nel corso dell’esame parlamentare. attua la prosecuzione del programma “PC ai giovani”, prevedendo che le risorse nel predetto Fondo di cui all’articolo 27 della L. 289/2002 siano destinate – fino all’esaurimento delle risorse stesse - all’acquisizione di strumenti informatici e digitali, per i giovani che compiono sedici anni nell’anno 2005, ed alla frequenza di corsi di formazione in materia informatica.

La relazione illustrativa al provvedimento precisa che il programma, attuato dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha coinvolto al momento circa 45.000 giovani e prevede come in passato un bonus di 175 euro per l’acquisto di un PC ed il rimborso delle spese per la certificazione di un titolo di formazione in materia informatica.

 

La relazione tecnica relativa al testo originario precisa che l’adesione al rinnovo del programma “PC giovani” – calcolata sulla base di esperienze precedenti – è dell’ordine del dieci per cento dei potenziali beneficiari e quindi il costo prevedibile è di circa 20 milioni di euro.

L’attuale disponibilità del fondo – al netto dei prevedibili esborsi per i progetti 2004 in itinere – è di circa 33 milioni di euro, che consentono di finanziare la proroga senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e che comunque per motivi di cautela è stato introdotto il dispositivo di sospendere il progetto in caso di esaurimento delle risorse.

 

L’allegato 7 non riporta alcun effetto sui saldi in relazione alla norma in esame.

 

In merito il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni per profili di quantificazione, in quanto la norma si limita a ridefinire la destinazione di risorse già stanziate.

 

Commi da 206 a 208

Misure a sostegno dell’innovazione e delle tecnologie

Normativa vigente: l’articolo 4, comma 11, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto la possibilità, per i docenti delle scuole pubbliche, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché per i docenti presso le università statali, di acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, usufruendo di una riduzione di costo e della rateizzazione. I benefici per l’acquisto sono ottenuti previa un apposita indagine di mercato svolta dalla CONSIP (Concessionaria servizi informatici pubblici Spa).

 

La norma proroga a tutto l’anno 2005 i benefici previsti dal citato articolo 4, comma 11, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 ed estende[275] tali benefici al personale dirigente ed al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonché al personale dirigente ed al personale docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado e delle università non statali e delle università telematiche[276]. Prevede infine la possibilità, per tutti i dipendenti pubblici, di acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad un’apposita indagine di mercato svolta dalla CONSIP.

 

La relazione tecnica relativa al testo originario precisa che le agevolazioni previste dai citati commi non comportano oneri per la finanza pubblica in quanto non sono previsti contributi di alcun genere da parte dello Stato ma solo sconti e facilitazioni di pagamento da parte dei venditori .

Secondo la relazione, anzi, dall’attuazione delle disposizioni in esame deriva un beneficio per il bilancio dello Stato in termini di maggior gettito IVA derivante dalle compravendite.

 

L’allegato 7 non attribuisce alle norme in esame alcun effetto sui saldi.

 

In merito a tale disposizione non sono state formulate osservazioni.

 

Commi da 211 a 212

Proroga degli incentivi per utilizzo di decoder e ADSL

Normativa vigente: l’articolo 4, comma 1, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto la concessione, per il 2004 e nel limite di spesa di 110 milioni di euro, di un contributo statale di 150 euro a ciascun utente, in regola con il pagamento del canone per il servizio pubblico, che acquisti o noleggi un apparecchio per la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB).

L’articolo 4, comma 2, della legge medesima n. 350 ha previsto la concessione, per il 2004 e nel limite di spesa di 30 milioni di euro, di un contributo statale di 75 euro alle persone fisiche e giuridiche che acquistano, noleggiano o detengono in comodato un apparecchio per la trasmissione o la ricezione a banda larga dei dati via Internet (ADSL).

 

Le norme, modificate nel corso dell’esame parlamentare, prorogano per l’anno 2005 i benefici previsti dal citato articolo 4, comma 1, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004), concedendo un rifinanziamento pari a 110 milioni di euro e prevedendo però che la concessione del contributo statale nella misura ridotta di 70 euro per ciascun utente. Prevedono, inoltre, per l’anno 2005 la proroga dei benefici di cui al citato articolo 4, comma 2, della legge n.  350 del 24 dicembre 2003 disponendo a tal fine un rifinanziamento di 30 milioni di euro.

L’importo del contributo statale è, anche in questo caso, ridotto da 75 a 50 euro per ogni utente, tranne nei casi in cui l’accesso alla rete fissa avviene nell’ambito delle aree depresse del territorio nazionale[277], per le quali il contributo rimane invariato.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario precisa che l’ammontare dell’onere proposto per ciascun intervento, pari rispettivamente a 110 milioni di euro, ed a 30 milioni di euro costituisce un limite massimo di spesa.

 

La tabella che segue riassume gli effetti dei maggiori oneri recati dalle norme sui  saldi di finanza pubblica.

 

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Co.211

110

---

---

---

---

---

---

---

---

Co.212

 30

---

---

---

---

---

---

---

---

 

Al riguardo il Servizio Bilancio[278] ha rilevato l’opportunità che venissero forniti chiarimenti in relazione all’assenza di effetti finanziari sul fabbisogno e sull’indebitamento, dal momento che la medesima disposizione nella legge finanziaria 2004 prevedeva effetti anche in relazione a tali saldi.

 

Nella Nota di risposta alle osservazioni del Servizio trasmessa il 18 ottobre 2004, il Governo ha in merito precisato che non sono stati previsti effetti finanziari sul fabbisogno e sull’indebitamento in quanto sono stati già considerati nei tendenziali di spesa per il 2005.

 

Commi da 215 a 218 e comma 221

Misure per l’attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate

La norma[279], al fine di attrarre nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate del Sud e del Centro Nord, autorizza la società Sviluppo Italia a concedere agevolazioni alle sole imprese che siano in grado di produrre effetti economici addizionali a quelli già in essere sul mercato e durevoli nel tempo (comma 215 ).

Le predette agevolazioni consistono (comma216):

a)     in un contributo in conto interessi, a valere su mutui di durata compresa tra cinque e dieci anni per un importo non superiore al cinquanta per cento degli investimenti ammissibili al finanziamento;

b)     in un contributo in conto capitale fino ad un limite massimo del venti per cento degli investimenti ammissibili al finanziamento;

c)     nella partecipazione temporanea al capitale sociale delle imprese beneficiarie, nel limite massimo del quindici per cento del complessivo capitale sociale[280].

Tali agevolazioni sono finanziate con le risorse previste dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289[281] - legge finanziaria 2003 (commi 217).

 

In merito a tale disposizione non sono state formulate osservazioni.

 

Commi da 222 a 223

Promozione di fondi comuni di investimento nel Mezzogiorno

La norma[282] prevede, al fine di favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese innovative localizzate nel Mezzogiorno, la facoltà di sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento - da parte del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie – nella misura non superiore al cinquanta per cento del patrimonio del fondo medesimo.

Tali fondi comuni di investimento sono promossi e gestiti da una o più società di Gestione del Risparmio (SGR)[283].

Tali iniziative sono finanziate con le risorse previste dalla legge n. 208/1998[284] e stanziate con la delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20, punto 4.1.2, in attuazione dell’articolo 61 della legge n. 289/2002 concernente il Fondo per le aree sottoutilizzate (comma 2).

La delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20 prevede al punto 4.1 il finanziamento programmi di sviluppo nel Mezzogiorno per un importo complessivo di 500 milioni di euro. Nell’ambito di tali programmi, il punto 4.1.2 destina 135 milioni di euro al finanziamento di quattro progetti relativi ad interventi di finanza innovativa per lo sviluppo dell’high tech nel Mezzogiorno (nel limite massimo di 100 milioni di euro) e, per la restante quota di 35 milioni di euro, per la realizzazione di un piano integrato di tre progetti concernenti la formazione della società del Sud all’utilizzo della rete, all’integrazione dell’e-government regionale e centrale nelle regioni meridionali nonché per il ponte digitale dell’area dello stretto.

 

Alla norma non sono state attribuiti effetti finanziari. In merito a tale disposizione il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni[285] nel presupposto che, per effetto dell’applicazione della norma in esame, non si determinino esigenze di ulteriori finanziamenti con riferimento a finalità di spesa già previste dalla vigente normativa.

 

Commi 224-229

Gestioni liquidatorie enti disciolti

Le norme hanno la finalità di accelerare la realizzazione delle procedure di liquidazione degli enti pubblici disciolti, anche con riguardo all’alienazione del relativo patrimonio immobiliare. A tale scopo si dispone:

·       che gli immobili degli enti disciolti – la cui disciplina liquidatoria risale alla legge n. 1404/1956 – possano essere alienati anche nell’ambito delle attività di gestione della liquidazione già affidata in base al D.L. n. 63/2002[286] a società direttamente controllata dallo Stato. La società esercita i poteri finora attribuiti all’Ispettorato per gli enti disciolti, e può revocare gli incarichi di Commissario liquidatore in essere: La medesima società riferisce annualmente al Parlamento sullo stato delle liquidazioni non esaurite ento il 2005 (commi 224, 226 e 229);

·       che la predetta società “può” avvalersi – e non più, come prevede la normativa vigente “deve” avvalersi - dell’Avvocatura dello Stato(comma 225);

·       che nelle procedure liquidatorie presso i consorzi agrari il commissario non può cessare fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari, e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure medesime, qualora non vi siano procedimenti contenziosi pendenti (comma 227);

·       che l’Ufficio stralcio istituito dall’art. 119 del DPR n. 616/1977 per l’esercizio nelle regioni a statuto speciale delle funzioni amministrative degli enti pubblici disciolti sia soppresso, con passaggio delle residue funzioni alle regioni interessate(comma 228).

La relazione tecnica[287] afferma che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto esse non prevedono alcuna modifica al corrispettivo da erogare alla società di gestione della liquidazione quale compenso per la propria attività, regolato dalla apposita convenzione già prevista dall’art. 9, comma 1-bis, del D.L. n. 63/2002. La relazione segnala che, al contrario, la modifiche normative apportate sono suscettibili di determinare risparmi per il bilancio dello Stato - prudenzialmente non considerati - in quanto attualmente l’Ufficio stralcio, soppresso dalle norme in esame, comporta un onere annuo di circa 51.000 euro.

 

In merito a tali disposizioni non sono state formulate osservazioni.

 

Commi 230 e 232

Utilizzo del Fondo promozione made in Italy

Normativa vigente: con la legge 350/2003 (finanziaria 2004) è stato istituito[288] presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la promozione del made in Italy, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni per il 2005 e 20 milioni a decorrere dal 2006. Nell’ambito delle dotazioni del Fondo sono perseguite le seguenti finalità:

-          realizzazione di una campagna promozionale del made in Italy (art. 4 comma 61);

-          istituzione di un marchio a tutela delle merci italiane (art. 4 comma 61);

-          potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del made in Italy in Europa, a cura della Scuola superiore dell’economia e delle finanze[289] (art. 4 comma 61);

-          istituzione e finanziamento della “Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy”[290] (art. 4 commi 68-70);

-          istituzione e finanziamento del Fondo per l’assistenza legale internazionale alle imprese[291] (art. 4 commi 76-78).

 

Le norme, modificate nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato[292]:

Ÿ     destinano le risorse del Fondo per la promozione del made in Italy alle attività previste dai commi 61, 68, 76, 77 dell’articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché del comma 232 del presente articolo (comma 230, primo periodo).

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, la predetta disposizione persegue obiettivi di accorpamento di una serie di interventi in un unico Fondo. Essa sembra tuttavia determinare l’effetto di rendere permanenti due specifiche finalità[293] per le quali, in base alla normativa vigente, sono previste dotazioni finanziarie solo triennali;

Ÿ     prevedono che il riparto delle predette risorse sia stabilito con decreto del ministro delle attività produttive[294], ferma restando l’autorizzazione di spesa già disposta[295] a favore della “Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy” (comma 230, secondo periodo);

Ÿ     dispongono uno stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2005 a favore della richiamata Esposizione permanente del design italiano (comma 230, terzo periodo); stabiliscono che per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione del made in Italy il Ministero delle attività produttive possa promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e possa avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero (comma 232, primo periodo);

Ÿ       dispongono che le risorse (5 milioni di euro annui) destinate alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze[296] dalla legge 350/2003 (finanziaria 2004)[297] per le attività formative connesse alla diffusione del made in Italy e per l’adeguamento delle dotazioni organiche della Scuola medesima siano incrementate di 5 milioni, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge 350/2003[298] nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista (comma 232, secondo periodo e prima parte del terzo periodo);

Ÿ       stabiliscono infine[299] che possano essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze anche le risorse destinate alla Scuola per gli esercizi finanziari successivi al 2004, ivi comprese quelle finalizzate alle attività formative connesse alla diffusione del made in Italy e all’adeguamento delle dotazioni organiche[300] (comma 232, terzo periodo, seconda parte ).

Il precedente testo dell’articolo 4, comma 61, quarto periodo, della legge n. 350 del 2003 limitava invece tale possibilità esclusivamente alle risorse assegnate alla Scuola per il 2004.

 

Come accennato, il testo dei commi 230 e 232[301] è stato modificato dal Senato in seconda lettura.

In particolare, durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato, nella seduta dell’8 dicembre 2004, sono state introdotte le seguenti modifiche:

con un emendamento[302] è stato introdotto - al primo periodo del comma 230 -  il riferimento all’attuale comma 232;

con un emendamento[303] è stata soppressa - al primo periodo del comma 232 - una delle finalizzazioni del Fondo made in Italy prevista nel testo originario: la formazione di studenti in materia di internazionalizzazione[304].

Nella seduta del 10 dicembre 2004 sono state introdotte - sempre dalla Commissione bilancio - le seguenti modifiche:

con un emendamento[305] è stato disposto fra l’altro - al terzo periodo del comma 230 – uno stanziamento di 10 milioni per il 2005 a favore dell’Esposizione permanente del design italiano;

con un emendamento[306] sono stati disposti – al comma 232, terzo periodo - un incremento (di 5 milioni annui) delle risorse destinate alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze, nonché la possibilità di riassegnare alla Scuola medesima, anche negli esercizi successivi al 2004, i finanziamenti non spesi.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

Maggiori spese in conto capitale

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamanto

netto PA

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Fondo made

in Italy*

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Esposizione permanente made

in Italy**

10

-

-

5

5

-

5

5

-

  *V. Comma 230, terzo periodo

** V. Comma 232, terzo periodo

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge[307], si limita a rilevare che le disposizioni in esame non comportano oneri a carico della finanza pubblica, sottolineando che le misure in esse contenute sono volte a razionalizzare e a semplificare le procedure previste da norme vigenti.

 

La relazione illustrativa, riferita al testo originario del disegno di legge, indica quale finalità principale delle norme l’esigenza di ricondurre sotto un unico Fondo il finanziamento e la gestione degli interventi in materia di promozione del made in Italy, di assistenza legale internazionale alle imprese, di formazione nel campo dell’internazionalizzazione e di realizzazione dell’Esposizione permanente del made in Italy.

 

Al riguardo si osserva che a seguito delle modifiche del prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato conseguenti all’approvazione definitiva del testo non è chiaro se gli effetti finanziari ascritti al comma 232 dall’Allegato 7 siano del tutto coerenti rispetto al tenore letterale della norma.

 

Se, infatti, l’incremento di 5 milioni di euro all’anno delle risorse destinate alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze fosse interpretato[308] come crescita del finanziamento assegnato alla Scuola nell’ambito di un unico Fondo con dotazione predeterminata[309], tale modifica non dovrebbe comportare oneri, in quanto si tradurrebbe sostanzialmente nella destinazione di una maggiore quota del Fondo ad una specifica finalità, con effetti neutrali sul bilancio dello Stato.

Si ricorda che nel corso dell’esame in prima lettura presso la Camera dei deputati il Servizio bilancio ha domandato se per effetto del richiamo contenuto nell’attuale comma 230, primo periodo (concernente la destinazione di parte del Fondo per il made in Italy a finalità relative all’assistenza legale alle imprese), dovesse intendersi come non più operativo l’apposito Fondo per l’assistenza legale internazionale alle imprese previsto dall’articolo 4, commi 76-78, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004).

 

Nella nota trasmessa alla Commissione bilancio in data 18 ottobre 2004 il Governo ha ulteriormente chiarito che l'inclusione nel comma 230, primo periodo, del Fondo per l'assistenza legale alle imprese[310]  persegue la finalità di estendere anche a questo Fondo la possibilità di essere rifinanziato tramite le risorse del Fondo per il made in Italy, senza ulteriori oneri per il bilancio. Si intende peraltro – precisava la nota del Governo - che il Fondo per l'assistenza legale alle imprese non viene soppresso e resta operativo, in ragione della specificità degli interventi da attuare.

 

Ulteriori osservazioni formulate durante l’esame del disegno di legge in prima lettura[311] non trovano più riscontro alla luce delle modifiche intervenute nel corso dell’iter.

 

Comma  233

Proroga Fondo missioni internazionali

La norma conferma, per l’anno 2005, il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per le esigenze connesse alla proroga delle missioni internazionali di pace.

Il “Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace” è stato istituito – con una dotazione iniziale di 1.200 milioni per il solo 2004 – con l’articolo 3, comma 8, della legge 350/2003 (finanziaria 2004). Con tale strumento di finanziamento si è inteso superare la precedente prassi – ritenuta sostanzialmente non conforme alla vigente disciplina contabile – in base alla quale le spese per le missioni internazionali venivano imputate al Fondo di riserva per le spese impreviste.

Per la proroga delle missioni internazionali sono state autorizzate complessivamente nel corso del 2004 spese per circa 1.160 milioni di euro, a valere sul predetto Fondo di riserva per le missioni internazionali. Le relative autorizzazioni di spesa sono contenute nei seguenti provvedimenti: decreto-legge 9/2004 (recante la proroga semestrale fino al 31 giugno 2004); legge 160/2004 (recante la proroga semestrale fino al 31 dicembre 2004 della sola missione in Iraq); decreto-legge 160/2004 (recante la proroga semestrale fino al 31 dicembre 2004 delle altre missioni).

 

La relazione tecnica rileva che la dotazione del Fondo per il 2005 è stata fissata nel medesimo ammontare dell’anno 2004. Precisa, inoltre, che “la norma non determina impatto sui conti pubblici in quanto già inglobato nei tendenziali di spesa”.

 

La tabella che segue riassume gli effetti[312] delle maggiori spese (di natura corrente) recate dalla norma sui tre saldi di finanza pubblica.

 

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 1.200

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Al riguardo il Servizio bilancio ha richiesto chiarimenti in ordine all’assenza di effetti ascritti alla norma in relazione al fabbisogno e all’indebitamento.

 

Nella nota trasmessa alla Commissione bilancio in data 18 ottobre 2004 il Governo ha precisato che in sede di elaborazione del DPEF, tenuto conto della situazione internazionale, i relativi saldi tendenziali già scontavano l'impatto sui conti pubblici derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace. Con il disegno di legge finanziaria – ha precisato quindi la nota - si sono reperite le risorse necessarie per la formale copertura finanziaria.

 

Comma  234

Contributo all’Istituto per la promozione industriale

La norma assegna all’Istituto per la promozione industriale (IPI) un finanziamento di 25 milioni di euro annui, a decorrere dal 2005, per l’adozione di programmi pluriennali di intervento d'intesa con il Ministero delle attività produttive. Si intendono corrispondentemente ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa:

-          articolo 52 della legge 448/1998[313], per 16,5 milioni di euro;

-          articolo 60, comma 3, della legge 289/2002[314], per 8,5 milioni di euro.

Si rammenta che l’IPI è un’agenzia governativa per la promozione della crescita e della competitività delle piccole e medie imprese nel contesto internazionale, istituita con la legge n. 104/95. La natura giuridica dell’ente - posto sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive - è di associazione riconosciuta di diritto privato. Il Ministero delle attività produttive è titolare di una partecipazione di maggioranza nell’IPI stesso.

 

La relazione tecnica precisa che il contributo in esame costituisce limite massimo di spesa per il bilancio dello Stato.

Secondo la RT l’ammontare delle risorse destinate all’IPI a decorrere dal 2005 è stato determinato sulla base della serie storica dei contributi attribuiti all’Istituto negli ultimi dieci anni, opportunamente attualizzati. In particolare, le attività previste per gli anni 2005 e seguenti riguardano: programmi a cofinanziamento comunitario (costo: 1,76 milioni), strumenti della programmazione negoziata (2,84 milioni), interventi riguardanti la legge 488/1992 (3,06 milioni), innovazione (3,5 milioni), accordi di programma (1,7 milioni), supporto alla definizione delle politiche in materia di industria e servizi - protezione dei consumatori (12,13 milioni). Il costo totale dei predetti interventi ammonta a 25 milioni.

La copertura del relativo onere continua ad essere assicurata, secondo la RT, a valere sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese[315] e del Fondo istituito presso il Ministero delle attività produttive per l’assistenza tecnica e la gestione degli incentivi[316]. Le relative autorizzazioni di spesa sono pertanto ridotte, rispettivamente, di 16,5 milioni e di 8,5 milioni a decorrere dal 2005.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (Allegato 7), riferito al testo originario del disegno di legge[317], riportava i seguenti effetti compensativi (di maggiore spesa e, per un pari importo, di risparmio di spesa) recati dalla norma sui tre saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Contributo IPI*

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Incentivi imprese **

 -25

 -25

 -25

 -25

 -25

 -25

 -25

 -25

 -25

  * Maggiori spese correnti

** Minori spese in conto capitale

 

 

A seguito dell’approvazione definitiva del disegno di legge, le medesime voci dell’allegato 7 riportano i seguenti effetti di maggiore spesa e di risparmio di spesa:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Contributo IPI *

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Incentivi imprese**

 -50

 -75

 -

 -75

 -75

 -

 -75

 -75

 -

  * Maggiori spese correnti

** Minori spese in conto capitale

 

Le nuove quantificazioni contenute nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato discendono dalle modifiche intervenute in seconda lettura durante l’esame presso il Senato, e specificamente dall’emendamento recante riduzioni delle imposte sui redditi e dell’IRAP[318].  In particolare, con l’emendamento è stata prevista[319] la parziale copertura dell’onere derivante dalla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazione, per una quota di 25 milioni nel 2005 e di 50 milioni nel 2006, a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate. Per gli esercizi 2005 e 2006 l’allegato 7 registra dunque – nel saldo netto - la somma delle due compensazioni  sotto l’unica voce “Incentivi alle imprese”.

 

Al riguardo si osserva che, a seguito della modifica del prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (allegato 7) conseguente all’approvazione definitiva del testo, la compensazione del contributo all’IPI - originariamente indicata per tutto il triennio - non è stata riportata con riferimento all’esercizio 2007.

Infatti, mentre per gli anni 2005 e 2006 l’allegato 7 incorpora sia la riduzione del Fondo unico per gli incentivi alle imprese compensativa del finanziamento all’IPI sia gli effetti della modifica intervenuta in seconda lettura durante l’esame presso il Senato, per l’esercizio 2007 la compensazione del finanziamento all’IPI non è più riportata[320]. Si ricorda, peraltro, che il contributo assegnato all’IPI in base al presente comma ha carattere permanente [321].

 

Comma 235

Agevolazione sui pedaggi autostradali

Normativa vigente: l’articolo 2, comma 3, del D.L. 451/1998 ha assegnato delle risorse al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione[322]. La disposizione prevedeva una apposita direttiva del Ministero dei trasporti e della navigazione al fine dell’attuazione di un sistema di riduzione compensata dei pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l’utilizzo delle risorse assegnate dallo stesso articolo.

L’articolo 36 della legge n.144/1999 prevede misure per il conseguimento della continuità territoriale per la Sardegna e per le isole minori della Sicilia dotate di scali aereoportuali per le quali è stato previsto, a decorrere dall’anno 2001, un onere di 100 miliardi di lire annue.

La norma, introducendo il comma 5 bis nell’ambito dell’articolo 36 della citata legge n. 144/1999, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti modifichi le direttive emanate in materia di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, limitatamente alle imprese di trasporto operanti nelle aree interessate dalla continuità territoriale, tenendo conto dei costi marittimi e delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere l’imbarco.

Si dispone che nelle stesse direttive sia introdotto il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, poiché la norma prevede che con le direttive in questione sia introdotto il rimborso parziale dei costi marittimi alle imprese, il Servizio Bilancio[323] ha chiesto che fosse chiarito se il conseguente onere, peraltro non quantificato, trovasse copertura nell’ambito delle risorse già destinate, in base alla vigente normativa, agli interventi per il conseguimento della continuità territoriale. In tale ipotesi sarebbe stato necessario confermare l’idoneità delle risorse medesime a far fronte anche alle nuove misure introdotte dalla norma in oggetto.

 

Comma 236

Disposizioni in materia di nautica da diporto

Legislazione vigente: il vigente testo della legge finanziaria 2001[324], come modificato dalla legge finanziaria 2002[325] e dalla finanziaria 2003[326], istituisce un fondo – di lire 1,5 miliardi per il 2001 ed euro 5.164.589,99 a decorrere dal 2002 – per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. La dotazione annua complessiva del fondo è così ripartita:

·        l’80% è destinato a misure di sostegno e incentivazione per l’alta formazione professionale, tramite l’istituzione di un forum permanente, realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate o convenzionate con istituti di istruzione universitaria; il 50% di tale percentuale può essere destinato dagli enti citati alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture.

·        Il 20% è destinato al finanziamento di programmi di studio e ricerca per la promozione dei trasporti marittimi sicuri.

Le modalità di attuazione delle disposizioni sopra menzionate sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[327].

 

La norma interviene in via interpretativa sulla predetta disciplina precisando che il fondo deve intendersi destinato anche al settore della nautica da diporto.

 

In merito a tale disposizione non sono state formulate osservazioni.

 

Comma  238

Tariffe nel settore della motorizzazione

La norma, stabilisce un incremento, per un ammontare complessivo di 24 milioni di euro, delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione. 

In particolare, la disposizione prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture[328] sia fissato un aumento dei diritti dovuti all’amministrazione per le operazioni in materia di motorizzazione[329], in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dal 2005.

La norma prevede, inoltre, che una quota delle relative maggiori entrate sia riassegnata al Ministero delle infrastrutture per il finanziamento delle attività finalizzate alle realizzazione di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici[330].

La riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture interessa specificamente una quota di 20 milioni per il 2005 e di 12 milioni a decorrere dall'anno 2006.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione determina un miglioramento del fabbisogno e dell’indebitamento pari a 4 milioni di euro nel 2005 e a 12 milioni di euro a decorrere dal 2006.

 

La tabella che segue riassume gli effetti[331] delle maggiori entrate recate dalla norma sui tre saldi di finanza pubblica.

 

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 4

12

12

 4

12

12

 4

12

12

 

La tabella recante l’illustrazione degli effetti dell’articolato sui saldi di finanza pubblica  indica pertanto[332] un effetto di maggior gettito corrispondente, per ciascun anno, alla differenza fra l’ammontare totale degli aumenti di tariffa (24 milioni) e la quota riassegnata al Ministero delle infrastrutture (20 milioni per il 2005 e di 12 milioni a decorrere dal 2006).

 

Al riguardo  il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni.

 

Commi 239 e 527

Accredito contributivo per aspettativa per cariche elettive e sindacali

Le norme dispongono:

a)     la proroga al 31 marzo 2005[333]. del termine per la presentazione della domanda di accredito della copertura figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003 da parte di coloro chiamati a ricoprire cariche elettive e sindacali[334] (comma 239);

b)     la precisazione che la proroga del termine si intende anche per coloro che ricoprono cariche sindacali (comma 527).

 

Al riguardo si osserva che la disposizione, appare suscettibile di recare oneri a carico degli istituti previdenziali.

 

Comma 253

Collaborazioni rese in favore di cori, bande e filodrammatiche

La norma estende alle collaborazioni non professionali, rese in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici, il regime di agevolazione fiscale ai fini IRPEF, già previsto dall’articolo 69, comma 2, del TUIR, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società sportive dilettantistiche.

La norma citata prevede che le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi percepiti nell’ambito di tali collaborazioni non concorrano a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro.

 

La disposizione, introdotta dalla V Commissione del Senato, non risulta corredata di una specifica quantificazione.

Nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato trasmesso il 28 dicembre 2004, all’emendamento che ha introdotto la disposizione, contenente, peraltro, anche altre norme di carattere agevolativo, è assegnato un effetto complessivo di minore entrata di 4,6 milioni di euro nel 2005 e di 7,2 milioni di euro annui dal 2006.

 

Al riguardo, si assicura che la disposizione non è corredata dei dati e degli elementi necessari per valutare la congruità dei relativi effetti finanziari.

 

Commi 262-264

Disposizioni in materia di Attività Socialmente Utili (ASU)

Le norme dispongono, limitatamente al 2005 e con oneri a carico del Fondo per l’occupazione:

a)     nel limite di 22 milioni di euro, la proroga delle convenzioni stipulate, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di lavori socialmente utili, dal Ministero del lavoro con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili riferiti a lavoratori ASU nella disponibilità dei comuni da almeno un triennio[335];

b)     nel limite di 36 milioni di euro, la proroga delle convenzioni riferite ai lavoratori medesimi, utilizzate sulla base di convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997 e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti[336];

c)     la copertura a carico del Fondo per l’occupazione del 50 per cento degli assegni e dei sussidi erogati in base alle convenzioni prorogate[337];

d)     nel limite di 98 milioni di euro, la concessione da parte del Ministro del lavoro di contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo, in prosecuzione degli interventi per favorire l’occupazione[338];

e)     nel limite di 1 milione di euro, la proroga delle convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti[339].

 

Al riguardo il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni.

 

Comma 272

Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale

Normativa vigente: il decreto legislativo n. 207/1996 dispone l’erogazione di un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, fino al 31 dicembre 2004, ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche. Tale indennizzo, che può essere richiesto entro il 31 gennaio 2005, è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali dell'INPS. Il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione. L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali. L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno di età, se donna. Per tali finalità è istituito presso l’INPS un apposito fondo alimentato fino al 31 dicembre 2006 da un contributo pari allo 0,09 per cento a carico degli iscritti alla gestione previdenziale dei commercianti.

La norma proroga al 31 dicembre 2007 la possibilità di concedere l’indennizzo in esame, prorogando contestualmente l’obbligo del versamento del contributo al fondo. Le domande per l’erogazione di tale misura possono essere presentate fino al 31 gennaio 2008.

 

L’allegato 7 non riporta alcun effetto sui saldi in relazione alla norma in esame.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato l’opportunità di acquisire i dati relativi alla situazione contabile del fondo per l’erogazione dell’indennizzo in esame, allo scopo di verificare che la proroga della disciplina non comporti oneri a carico della gestione dei commercianti dell’INPS.

Il Servizio Bilancio ha, inoltre rilevato la necessità di escludere la possibilità, su cui occorrerebbe conferma, che si verifichino riduzioni di entrate tributarie derivanti dalla deducibilità del contributo prorogato in base alla norma in esame.

 

Comma 280

Imposta di bollo per le dichiarazioni di conformità dei veicoli

La norma, introdotta al Senato, prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2005, le dichiarazioni di conformità[340] rilasciate dai produttori di veicoli sono assoggettate all’imposta di bollo[341].

La disposizione prevede inoltre che, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, una quota :

·       pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 già destinata al funzionamento e all’implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

·       pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 già destinata alla realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

La relazione tecnica[342] - afferma che i veicoli immatricolati in Italia nelle ultime annualità sono circa 3,1 milioni all’anno[343]; considerando che l’imposta di bollo prevista è di 11 euro per ogni veicolo l’incremento di gettito annuo è pari a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

MAGGIORI ENTRATE

 

34

34

34

34

34

34

34

34

34

MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

Al riguardo il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni.

 

Commi  281-287

Finanziamento dello sport attraverso le entrate dei giochi

Le norme, introdotte dal Senato durante l’esame in seconda lettura[344]

Ÿ     prevedono che a partire dal  1° gennaio  2005 una quota delle entrate erariali e extraerariali derivanti dai giochi[345] sia destinata al CONI  per il finanziamento dello sport (comma 281);

Ÿ     dispongono che con provvedimento del Ministero dell’economia-Amministrazione dei monopoli di Stato[346], da emanarsi entro il 31 marzo 2005, siano disciplinate le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle predette entrate, nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI (comma 282, primo periodo);

Ÿ     stabiliscono che per il quadriennio 2005-2008 le risorse a favore del CONI siano determinate – secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 138/2002[347] - in misura pari a 450 milioni di euro annui (comma 282, secondo e terzo periodo).

Tali risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008;

Ÿ     dispongono che – per assicurare l’incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva - a partire dal 1° gennaio 2005 sia rideterminata la posta di gioco dei concorsi pronostici di cui all’articolo 5 del decreto del ministro dell’economia 179/2003 (comma 283).

In particolare, rispetto al testo dell’articolo 5 richiamato, con la nuova disciplina la posta di gioco dei concorsi pronostici è così ripartita:

 

Decr. minist. 179/2003 (art.5)

Art. 1    c. 288

Aggio al punto vendita

8   per cento

8   per cento

Montepremi

34,65 per cento

50  per cento

Contributo al CONI

18,77  per cento

-

Contributo all’ ICS*

 2,45   per cento

 2,45   per cento

Imposta unica

30,42   per cento

33,84   per cento

Contributo alle spese di gestione  AAMS**

5,71   per cento

5,71   per cento

*Istituto per il credito sportivo           **Amministrazione autonoma monopoli di Stato

 

 

Ÿ     prevedono che a partire dal 1° gennaio 2005 l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli[348] sia fissata  nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

In precedenza tale aliquota era fissata[349] al 20,20 per cento.

Dispongono, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2005 nessuna quota di prelievo determinata sul prelievo lordo sia riconosciuta a favore del CONI sulle medesime scommesse; dispongono, infine, che le vincite non riscosse e i rimborsi non richiesti entro i termini di legge siano acquisiti dall’erario (comma 284);

Ÿ     stabiliscono una nuova ripartizione della posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse di cavalli[350]; dispongono inoltre che a partire dal 1° gennaio 2005 sia abrogato il comma 2, lettera a), dell’articolo 16 della legge 133/1999 e continui invece ad applicarsi il comma 2, lettera b), del medesimo articolo (comma 285).

L’articolo 16, comma 1, della legge 133/1999 demanda al Ministro delle finanze la disciplina dei giochi, concorsi pronostici e scommesse, con particolare riferimento alla corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo. L'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Il comma 2 dell’articolo 16 prevede che il ministro delle finanze destini annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese: al CONI e all'UNIRE[351], rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento [comma 2, lettera a)]; a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua [comma 2, lettera b)].

 

Conseguentemente, la disciplina di ripartizione della posta di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse di cavalli risulta così variata rispetto all’articolo 12 del decreto ministeriale 278/1999 attualmente vigente:

 

Decreto minist. 278/1999

Art. 1    c. 290

Aggio al punto vendita

8   per cento

8   per cento

Vincite

57  per cento

57  per cento

Imposta unica

6,75   per cento

20   per cento

Contributo alle spese di gestione 

5,71   per cento

5,71   per cento

Fondo  di  riserva

2,54   per cento

2,54   per cento

Contributo CONI

fino a 20 per cento*

­-

Contributo all’ UNIRE

Finalità socio-culturali

quota residua (in parte o per intero) *

quota residua (in parte o per intero) *

*Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decr. min. 278/1999, il residuo 20% rispetto alle quote di ripartizione previste dallo

    stesso comma 2 deve essere destinato alle finalità previste dall’art. 16, comma 2, della legge 133/1999.

 

Ÿ     prevedono che con uno o più decreti il ministro dell’economia provveda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli e su eventi non sportivi, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori nonché per quelli relativi al contenzioso e al riparto dei proventi (comma 286);

Ÿ     dispongono che con provvedimenti del Ministero dell’economia-Amministrazione dei monopoli di Stato siano stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi per armonizzare le modalità di distribuzione delle scommesse a quelle dei concorsi pronostici, secondo principi di economicità ed efficienza delle reti di vendita, nonché di salvaguardia della trasparenza e della buona fede dei partecipanti (comma 287).

 

In relazione alle norme in esame l’allegato  7 [352] espone i seguenti effetti finanziari:

a)     maggior gettito tributario

(milioni di euro)

 

2005

2006

2007

Finanziamento sport – giochi

223

275

334

 

b)     maggiori spese correnti

(milioni di euro)

 

2005

2006

2007

Finanziamento sport – CONI

222,6

221,4

220,9

 

La relazione tecnica presentata al Senato[353] esponeva distintamente gli effetti di maggior gettito attesi dalle norme con riguardo:

-          alla nuova ripartizione della posta dei concorsi pronostici su base sportiva (comma 283);

-          alle modifiche della disciplina sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli (comma 284);

-          alle modifiche della disciplina in materia di scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse di cavalli (comma 285).

 

A.    Comma 283 - Nuova ripartizione della posta dei concorsi pronostici su base sportiva. La relazione tecnica ipotizzava un aumento della raccolta, derivante sia dall’espansione del gioco incentivata dall’incremento dei montepremi sia dal miglioramento della rete distributiva: veniva pertanto stimato un ampliamento del volume di gioco, che dovrebbe passare dai 500 milioni annui (2004) a 550 milioni (nel 2005), 600 milioni (nel 2006) e 620 milioni (nel 2007). Applicando ai nuovi volumi di gioco la diversa ripartizione delle poste (con un incremento dell’imposta unica e l’azzeramento
del contributo attualmente riconosciuto al CONI), la RT indicava i seguenti effetti di gettito:

(milioni di euro)

 

Legisl. vigente 2004

2005

2006

2007

Raccolta prevista

500

550

600

620

Aliquota d’imposta

30,42%

33,84%

33,84%

33,84%

Prelievo CONI

18,77%

-

-

-

Prelievo ICS

2,45%

2,45%

2,45%

2,45%

Gettito complessivo

258,20

199,60

217,74

225,00

Differenza

-

-58,60

-40,46

-33,20

 

B.              Comma 284 - Modifiche alla disciplina sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli. Anche nel caso delle scommesse la relazione tecnica ipotizzava un consistente incremento della raccolta, incentivato sia dalle misure di aumento delle vincite sia dall’ammodernamento della rete  di vendita, nonché dalla riforma del comparto che sarà effettuata, in base ai commi 286 e 287, per ottenere un miglioramento della diffusione e dell’organizzazione delle vendite. La RT precisava, inoltre, che il previsto aumento dei volumi di gioco avrebbe compensato ampiamente la riduzione del prelievo a favore dell’erario e del CONI. Seguendo la medesima metodologia già utilizzata per il calcolo degli effetti finanziari delle misure in materia di concorsi pronostici, la RT indicava quindi i seguenti effetti di gettito:

(milioni di euro)

 

Legisl. vigente 2004

2005

2006

2007

Raccolta prevista

1.300

2.200

2.500

3.000

Aliquota d’imposta

4,89%

9,90%

9,90%

9,90%

Prelievo CONI

10%

-

-

-

Gettito complessivo

193,57

217,80

247,50

297,00

Differenza

-

+24,23

+53,93

-103,43

 

C.              Comma 285 - Modifiche alla disciplina in materia di scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse di cavalli. In base a presupposti analoghi (graduale incremento della domanda, efficienza della rete distributiva) rispetto a quelli già illustrati con riferimento alle scommesse a quota fissa, la relazione tecnica indicava i seguenti effetti di gettito derivanti dalle nuove scommesse a totalizzatore:

 

(milioni di euro)

 

2005

2006

2007

Raccolta prevista

130*

150

160

Aliquota d’imposta

26,75%

26,75%

26,75%

Gettito complessivo

34,77

40,12

42,80

Differenza

+34,77

+40,12

+42,80

*La RT precisava che, trattandosi di scommesse di recente istituzione, il dato sulla raccolta era stato ricavato prudenzialmente applicando un coefficiente del 6% al mercato delle scommesse sportive a quota fissa.

 

Il Servizio bilancio ha segnalato che la relazione tecnica presentata al Senato[354] non dava conto della differenza fra il finanziamento di 450 milioni a favore del CONI, espressamente previsto per il quadriennio 2005-2008 dal secondo periodo del comma 282, e l’onere (pari a circa 222 milioni per ciascun esercizio del triennio) esposto nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge (allegato 7) e indicato con la dizione “Finanziamento dello sport - CONI”.

Non è chiaro se la differenza tra il finanziamento a favore del CONI e l’onere riportato nell’allegato 7 possa essere pari al contributo straordinario per i Giochi olimpici di Torino 2006 e di Pechino 2008 [la disposizione di finanziamento (comma 282, secondo periodo) esplica infatti i suoi effetti “per il quadriennio 2005-2008”]. L’ammontare del predetto contributo straordinario non risulta tuttavia riportato in alcuna versione dell’allegato 7 (né in quella riferita all’emendamento governativo né in quella riferita al testo definitivo della legge).

Inoltre, il Servizio del bilancio ha osservato quanto segue[355]:

A.     Con riferimento al comma 283 (nuova ripartizione della posta dei concorsi pronostici su base sportiva) è stato richiesto un chiarimento in ordine ai criteri adottati per il calcolo degli effetti finanziari connessi all’introduzione del nuovo regime[356].

Infatti, dai parametri desumibili dalla RT[357] si potrebbe ricavare la seguente nuova ripartizione delle poste dei concorsi pronostici su base sportiva (con le variazioni della raccolta complessiva ipotizzate dalla stessa RT):

(milioni di euro)

 

Normativa previgente

Legge 311/2004

 

 

2004

 

2005

2006

2007

A – Raccolta

 

500

 

550

600

620

B – Aggio

8%

40

8%

44

48

49,6

C-Montepremi

34,65%

173,2

50 %

225

300

310

D - CONI*

18,77%

53,5

-

-

-

-

E – ICS

2,45%

12,2

2,45%

13,4

14,7

15,1

F – Imposta

      unica**  

30,42%

139

33,84%

170

185

190

G -  AAMS

5,71%

28,5

5,71%

31,4

34,2

35,4

D+E+F+G

 

234,2

 

216

235,7

243,5

Differenza

-

 

-18,2

+1,5

+9,3

   * Percentuale sul prelievo al netto delle imposte e delle spese.

** Valori approssimativi, in quanto l’imposta si applica sul totale della raccolta diminuito degli aggi

      e dei diritti fissi (non sono disponibili i dati relativi ai diritti fissi).

 

B.     Con riferimento al comma 284 (modifiche alla disciplina sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli), è stato sottolineato che l’effettivo conseguimento dei risultati di gettito ascritti alla norma è subordinato – secondo la relazione tecnica – ad un incremento della raccolta molto significativo (da 1,3 miliardi nel 2004 a 3 miliardi di euro nel 2007): tale ipotesi di crescita del volume di gioco non appariva suffragata dai necessari parametri ed elementi informativi. Non è chiaro, inoltre, sulla base di quanto desumibile dal testo del comma 284[358] e dai dati forniti dalla relazione tecnica[359], quale sarebbe il carico fiscale gravante sulle scommesse.

C.     Con riferimento al comma 285 (modifiche alla disciplina in materia di scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse di cavalli) è stato osservato che la previsione di gettito indicata dalla relazione tecnica sconta un’aliquota di imposta (26,75%) che non corrisponde a quella contenuta nel testo della norma (20%). La quantificazione del gettito risulterebbe pertanto sovrastimata.

Applicando l’aliquota del 20% ai volumi di raccolta ipotizzati dalla RT si ricava un gettito inferiore a quello previsto di circa 9 milioni (per ciascun anno).

È stata peraltro segnalata l’opportunità di chiarire se tale sovrastima potesse trovare compensazione nelle previsioni di raccolta delle scommesse, le quali apparivano invece prudenziali (tenuto conto che si fa riferimento esclusivamente alle nuove scommesse a totalizzatore, di recente istituzione[360]).

Non essendo disponibili dati sulla raccolta negli anni passati, occorreva comunque considerare i presumibili effetti di sostituzione che avrebbero potuto verificarsi all’interno dello stesso mercato delle scommesse sportive.

 

Commi  288-289

Disposizioni in materia di scommesse

Le norme, introdotte dal Senato durante l’esame in seconda lettura[361]:

Ÿ     dispongono che ciascun concessionario per le scommesse[362] utilizzi e remuneri i servizi di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'operatore deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell'economia-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di trecento concessionari.

Il rapporto tra l'operatore e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. L'operatore potrà assumere l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto dovuto per l'esercizio della concessione (comma 288).

In questo caso la convenzione stabilirà: il termine entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento; l'anticipazione al concessionario delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse vincenti; la retribuzione del servizio prestato dall'operatore, in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle somme versate; la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario;

Ÿ     stabiliscono che, a decorrere dal 1° febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli sarà fissata in 1 euro e che l'importo di ciascuna scommessa non potrà essere inferiore a 3 euro (comma 289).

 

La relazione tecnica presentata al Senato precisava che la nuova disciplina di cui al comma 288 è volta a semplificare l’attuale sistema di trasmissione delle scommesse al totalizzatore nazionale. In particolare, la possibilità di affidare a nuovi operatori convenzionati con l’Amministrazione dei monopoli il versamento – mediante anticipazione - delle quote dovute dai concessionari avrebbe garantito maggiore certezza e celerità ai pagamenti. La relazione stimava quindi un beneficio economico per l’erario di circa 15 milioni di euro, tenuto conto del volume di raccolta di scommesse a quota fissa previste per il 2004, pari a circa 1,3 miliardi di euro.

Tale maggior gettito era collegato – secondo la relazione tecnica - ad una migliore gestione finanziaria, ad una riduzione dei costi amministrativi e ad una diminuzione dei mancati versamenti.

Quanto al comma 289, la relazione precisava che la riduzione della posta minima di gioco avrebbe consentito di aumentare la raccolta, in quanto veniva rimosso il vincolo – in precedenza esistente per i giocatori – ad effettuare unicamente scommesse da 3 euro o per cifre multiple di 3. Anche per questa disposizione la RT stimava un beneficio economico di circa 15 milioni di euro, tenuto conto del volume di raccolta di scommesse a quota fissa previste per il 2004 (circa 1,3 miliardi di euro).

 

Con riferimento ai commi 288 e 289 (“Scommesse a totalizzatore e a libro”) l’allegato 7, recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dell’articolato, riporta una stima di maggior gettito complessivo per 30 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2005-2007.

 

Al riguardo il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni.

 

Commi  290-294

Gioco con partecipazione a distanza

Le norme,introdotte dal Senato[363]:

Ÿ     prevedono che il Ministero dell'economia–Amministrazione dei monopoli di Stato adotti i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell'economia-Amministrazione dei monopoli anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.

La disposizione è volta espressamente ad assicurare la tutela della fede pubblica e a realizzare una più efficace azione di contrasto al gioco illegale.

Per lo svolgimento delle relative attività di diffusione e di gestione, il Ministero dell'economia può costituire società di scopo o può procedere all'individuazione[364] di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria (commi 290 e 291);

Ÿ     dispongono che il Ministero dell'economia-Amministrazione dei monopoli di Stato disciplini le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonché i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche (comma 292);

Ÿ     prevedono che il Ministero dell'economia-Amministrazione dei monopoli di Stato possa organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni. A tal fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco (commi 293 e 294).

 

La relazione tecnica presentata al Senato illustra nel dettaglio i benefici derivanti per l’erario da una disciplina finalizzata a contrastare il mercato illegale dei giochi telematici, ad assumere il governo dei mezzi di pagamento per la partecipazione ai giochi a distanza, nonché ad ampliare la raccolta nel settore delle lotterie e dei concorsi. In particolare, le predette misure sono volte a conseguire maggiori entrate erariali sia attraverso l’espansione del mercato dei giochi sia attraverso la gestione (diretta o in concessione) degli strumenti di pagamento a distanza.

In attuazione delle richiamate misure la RT stima che avrebbero potuto essere realizzati i seguenti effetti, in termini di crescita dei volumi della raccolta e di incremento del gettito erariale:

 

(milioni di euro)

 

2005

2006

2007

Lotterie telematiche

 

 

 

Raccolta prevista

100

600

1.000

Aliquota d’imposta

30%

30%

30%

(A)    Gettito

30

180

300

 

 

 

 

Gioco telematico

 

 

 

Raccolta prevista

50

150

300

Aliquota d’imposta

35%

35%

35%

(B)    Gettito

17,5

52,5

105

 

 

 

 

Giochi europei

 

 

 

Raccolta prevista

-

60

300

Aliquota d’imposta

-

30%

30%

(C)    Gettito

-

18

90

 

 

 

 

Gettito complessivo

(A+B+C)   

+47,5  

+250,5

+495

 

La relazione tecnica precisa che tutti i dati riferiti all’anno 2005 sono stati stimati sulla base di una prevedibile operatività del sistema a partire dal mese di settembre.

 

L’allegato 7, recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge, riporta analoghi importi – con riferimento ai commi 290-294 (“Giochi”) – sui tre saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, tenuto conto dell’impatto innovativo delle misure previste dai commi 290-294 – le quali richiedono, nella fase attuativa, significativi adempimenti di carattere amministrativo e gestionale -, e considerato altresì che gli effetti finanziari connessi alle predette misure dipenderanno a regime dalla maggiore o minore propensione alla spesa da parte dei cittadini, il Servizio del bilancio ha osservato[365] che l’utilizzo dei relativi effetti di gettito a copertura di oneri di natura certa andrebbe effettuato applicando i necessari criteri di prudenzialità.

E’ stato sottolineato, in proposito, che la disciplina in esame non contiene indicazioni riguardo alle successive determinazioni che dovranno essere assunte in via amministrativa, alcune delle quali (aliquote di imposizione, compensi di intermediazione, ripartizione degli oneri gestionali) avranno effetti diretti sul conseguimento del gettito previsto.

 

Comma 298

Versamento di una quota delle tariffe elettriche

La norma prevede un gettito pari a 100 mln di euro, a far data dal 1° gennaio 2005, da ottenersi mediante i versamenti all’entrata del bilancio dello Stato delle seguenti somme:

-      70% degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per Kw/h consumato[366].

Si rammenta che tale contributo, in base all’articolo 4 del D.L. n. 314/2003, è destinato a misure di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e, una volta realizzato il deposito nazionale, a favore del territorio che lo ospita[367].

Durante l’esame presso il Senato del comma in questione è stato osservato che la destinazione di tali risorse al bilancio dello Stato determina una riduzione di pari importo delle entrate degli enti suddetti, per cui la misura non sembrava poter avere effetti positivi ai fini dell’indebitamento netto della P.A. Il Governo ha chiarito[368] che la norma non dà luogo a minori entrate di bilancio, in quanto i contributi sono destinati a misure compensative correlate ai siti che ospitano le centrali e gli impianti del ciclo del combustibile nucleare; pertanto alle minori entrate per gli enti territoriali corrisponderanno minori spese per gli enti medesimi; la norma pertanto non determina effetti negativi sul saldo di indebitamento.

-      l'ulteriore quota occorrente per conseguire il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, destinata al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali nucleari dismesse.

Tale componente è attualmente pari a 0,05 centesimi di euro per Kw/h consumato ed è destinata alla Sogin (Società Gestione Impianti Nucleari spa). In merito a tale punto, durante l’esame presso il Senato sono stati chiesti chiarimenti sull’effettiva maggiore entrata ai fini del conto della P.A., in quanto trattasi di società partecipata integralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze[369]. Il Governo ha precisato che si tratta di una maggiore entrata che impatta positivamente su tutti i saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che l’importo annuale da versare all’entrata del bilancio dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 2005 non dovrà essere inferiore a 100 milioni di euro e sarà composto per 40 milioni di euro dal 70% delle entrate derivanti dal primo contributo ricordato (0,015 centesimi di euro Kw/h), mentre per i restanti 60 milioni si provvederà con quota parte degli importi derivanti dal secondo contributo indicato.

Gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica sono di eguale importo ed ammontano a 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2005 al 2007.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio[370] ha chiesto chiarimenti in ordine all’eventualità che la riduzione delle risorse destinate alla compensazione territoriale, attuata dalla norma in esame, possa comportare oneri per il bilancio dello Stato per la necessità di reperire ulteriori fonti di finanziamento per le medesime finalità.

Ciò in quanto l’articolo 4 del D.L. N. 314/2003 prevede misure di compensazione territoriale il cui importo annuo è definito mediante la determinazione di una quota della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per Kw/h consumato e con percentuali di assegnazioni ai diversi comuni già definite nella norma.

Con riferimento, invece, al versamento all’entrata di 60 milioni di euro derivante dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, poiché tale componente è destinata alla Sogin S.p.a. per lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse, sono stati richiesti chiarimenti in merito agli eventuali effetti sul bilancio della Sogin S.p.a. conseguenti alla riduzione di risorse stabilita dalla norma.

Ciò al fine di escludere eventuali futuri interventi finanziari a carico del bilancio dello Stato, in considerazione del fatto che si tratta di una società interamente partecipata dallo Stato.

 

Comma 299

Riduzione trasferimenti correnti ad imprese pubbliche

La norma, introdotta al Senato prevede la riduzione dei trasferimenti in conto corrente, dovuti, essenzialmente per oneri di servizio, alle Ferrovie dello Stato Spa (per 90 mln di euro nel 2005, 100 nel 2006 e 90 nel 2007), alle Poste italiane Spa (per 40 mln di euro nel 2005, 50 nel 2006 e 40 nel 2007), all'ANAS Spa (in misura identica a quella prevista per le Poste) e ad altre imprese pubbliche per i contratti di programma stipulati con le stesse (per 90 mln di euro nel 2005, 130 nel 2006 e 90 nel 2007).

 

La relazione tecnica[371] nel riepilogare gli importi destinati ai contratti di programma degli enti in questione[372], precisa che le citate riduzioni hanno un carattere permanente.

Nella relazione, si precisa inoltre che le “altre imprese pubbliche”, cui fa riferimento la norma, sono quelle di cui al Fondo contratti di programma (relativo al CONI, ENAV ecc.).

Viene, infine, chiarito che l'effetto sull'indebitamento netto e sul fabbisogno è pari alla riduzione degli stanziamenti, trattandosi di somme il cui ammontare è determinato nei contratti di servizio o di programma, che sarebbero quindi erogate negli anni di competenza.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanzapubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

 

                                                                          (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Minori spese correnti per trasferimenti ad imprese 

260

330

260

 260

330

260

260

330

260

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha richiesto chiarimenti circa la coerenza del dettato della norma, che non fa riferimento a riduzioni di spesa per gli anni successivi al 2007, con le indicazioni della relazione tecnica, che attribuisce invece carattere permanente ai risparmi sopra indicati.[373]

 

Comma 300

Aumento delle imposte sugli affari

La norma dispone l’aumento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972 siano aggiornati. Tale adeguamento, da operarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2005, anche tenendo conto dell’aumento dei prezzi al consumo[374], deve assicurare un maggior gettito pari a 1.120 mln di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 1.320 mln di euro a decorrere dall’anno 2007.

La norma in esame è stata recentemente modificata ad opera dell’art. 7 del DL 31 gennaio 2005, n. 7[375] che ha fra l’altro previsto:

 

-         l’esclusione dalle fattispecie oggetto di aggiornamento tariffario delle tasse di concessioni governative relative agli abbonamenti televisivi e al servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione;

-         la soppressione della norma di delegificazione contenuta nel testo iniziale[376];

-         la predisposizione di allegati contenenti le modifiche tariffarie da apportare alle imposte di registro ipotecaria e catastale, alle tasse sulle concessioni governative e all’imposta di bollo, con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005;

-         una norma di delegificazione limitata all’aggiornamento degli importi in misura fissa dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa residuali, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati. Il relativo aggiornamento sarà operato, con effetti a decorrere dal 1° giugno 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il citato decreto n. 7/2005 non modifica l’ammontare delle maggiori entrate che, in base a quanto previsto dalla legge finanziaria, devono essere assicurate dagli aumenti disposti. La relazione tecnica allegata al citato decreto n. 7/2005 non dà conto di come gli aumenti disposti consentano il conseguimento delle maggiori entrate previste dalla legge finanziaria.

 

La relazione tecnica non considera la norma, i cui effetti sono determinati, negli importi predetti, nei tre saldi di finanza pubblica riportati nell’allegato 7. Sono invece considerati, nell’ambito della relazione tecnica allegata all’emendamento introduttivo della disposizione[377], gli effetti indotti attesi dalla disposizione in termini di minore IVA e minori imposte sui risparmi, per i quali si rinvia a quanto considerato nella parte del presente dossier relativa agli effetti medesimi per i commi 352 e 356.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato[378] che la relazione tecnica omette di considerare, nell’ambito degli effetti derivanti dalla disposizione, quelli di minor gettito dovuti alla deducibilità delle imposte indirette pagate da soggetti titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo.

 

Comma 301

Disposizioni in materia di versamenti in acconto delle imposte

La norma, introdotta presso la 5a Commissione al Senato, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, aumenta dal 98 al 99 per cento la misura del versamento in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dal 99 al 100 per cento quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997[379], risultano parimenti aumentate di un punto dal 2006 le percentuali di acconto IRAP, rispettivamente per i contribuenti persone fisiche e per i contribuenti persone giuridiche.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato assegna alla disposizione i seguenti effetti sui saldi.

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanz.

Fabbisogno

Indebitamento netto

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Maggiori entrate

 

421

 

 

640

 

 

640

 

Minori spese

 

219

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

640

 

 

640

 

 

640

 

 

La relazione tecnica all’emendamento sulla riforma fiscale, presentata al Senato, stima tali effetti sulla base delle seguenti previsioni di ammontare di versamenti in acconto per l’anno 2006:

·       IRPEF                             19.895 milioni di euro

·       IRES                               22.239 milioni di euro

·       IRAP persone fisiche         5.370 milioni di euro

·       IRAP persone giuridiche    16.481 milioni di euro

Tali ammontari sono stati ridotti di 700 milioni di euro per effetto della riforma IRPEF di cui al comma 349 e di 230 milioni[380] di euro per le modifiche introdotte in materia di IRAP dal comma 347.

Nel corso dell’iter al Senato, il Governo, nella nota di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio, ha precisato che le previsioni di gettito degli acconti 2006 sono state effettuate in base al quadro macroeconomico elaborato dal Ministero dell’economia e delle finanze ed in base alle stime degli effetti finanziari introdotti dalla nuova disciplina IRES.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio[381] ha richiesto chiarimenti sui criteri utilizzati per scorporare dalle previsioni di versamento in acconto per il 2006 gli effetti di riduzione di gettito delle disposizioni contenute nel testo in esame, con particolare riguardo alla riforma IRPEF. Tali effetti sono valutati dalla relazione tecnica in 700 milioni di euro per il 2006.

Tali chiarimenti sono stati richiesti in quanto la ricostruzione dei dati dei minori versamenti per cassa conseguenti alla riforma IRPEF, effettuata in base alle informazioni della relazione tecnica relativa alla medesima riforma ed a quelle fornite successivamente nel corso del dibattito al Senato, considerando la percentuale di acconto a legislazione vigente, evidenzia minori versamenti in acconto per il 2006 per circa 870 milioni di euro.

 

Comma 302

Maggiori entrate a carico della attività di riscossione

L’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 341/2003[382] come recentemente modificato dall’articolo 7 del D.L. n. 282/2004[383], prevede che le banche, che nell’anno precedente abbiano riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro, sono tenute al versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il penultimo giorno lavorativo dell’anno, dell’1,50% di quanto riscosso nell’anno precedente, ridotto dell’ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate.

Per il 2003, in applicazione della disposizione, sono state determinate entrate per un importo pari a circa 2.691 milioni di euro[384].Per il 2004 tale importo risulta stabilito in circa 4.379 milioni[385]

La norma dispone che per l’anno 2006 il suddetto versamento venga determinato con apposito decreto annuale in modo da garantire maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro.

Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dell’articolato (Allegato 7 ) tale importo è  iscritto per l’anno 2006 sui tre saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo il Servizio del bilancio ha segnalato[386] - nel presupposto che l’ammontare in questione debba intendersi, come appare presumibile, aggiuntivo rispetto alle entrate già iscritte nelle previsioni di bilancio per l’ anno 2006 - la necessità[387] che vengano forniti i dati in base ai quali si ritiene che tale ammontare di gettito sia effettivamente conseguibile, tenuto conto degli andamenti delle riscossioni: ciò in quanto l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 341, su cui interviene la norma in esame, correla il gettito da versare all’entrata a quanto verrà riscosso nell’anno 2005.

 

Commi  da 303 a 305

Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali

La norma, modificata rispetto al testo iniziale, prevede la concessione in uso di beni culturali da restaurare[388]  a soggetti privati dietro pagamento di un canone[389] e la detrazione dallo stesso delle spese sostenute dal concessionario nel limite massimo dell’ammontare del canone medesimo.

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi di restauro necessari alla conservazione degli immobili, indicati dall’ufficio competente, ed a rendere fruibile il bene per il pubblico con le modalità ed i tempi stabiliti nell’atto di concessione o in apposita convenzione.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, si limita a affermare che la norma in esame consente di risparmiare prevedibili oneri futuri che si sarebbero resi necessari per la conservazione dei predetti beni.

Alla norma non vengono comunque ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni.

 

Commi da 306 a 325

Interventi in materia di giustizia

Le norme introducono una serie di interventi diretti alrecupero di risorse finanziarie per l’amministrazione della giustizia.

 

1 . Revisione degli importi dovuti a titolo di contributo unificato (commi da 306 a 309)

I processi di valore inferiore a 1.100 euro, esenti in base alla normativa vigente[390], sono assoggettati ad un prelievo di 30 euro. Il contributo dovuto in relazione ai restanti scaglioni di valore dei procedimenti è aumentato in una misura compresa tra circa il 10 ed il 20 per cento[391]. E’ altresì aumentato il contributo da versare per i processi esecutivi immobiliari nonché per quelli di opposizione agli atti esecutivi.

Le maggiori entrate, derivanti dalle disposizioni descritte, sono destinate al pagamento dei debiti pregressi del Ministero della giustizia e al funzionamento degli uffici giudiziari.

 

2. Limite alle indennità percepibili dai giudici di pace (commi 310 e 311)

La norma stabilisce che le indennità percepibili dai giudici di pace e dai giudici tributari non possono superare l’importo di 72.000 euro lordi l’anno.

In base alla normativa vigente non è previsto alcun tetto alle indennità in questione, che vengono erogate in relazione al numero di procedimenti espletati da ciascun giudice.

 

3. Disposizioni relative alla custodia giudiziaria di autoveicoli (commi da 312 a 321)

Le norme dispongono che i veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di provvedimenti di sequestro, siano alienati al titolare del deposito al verificarsi delle condizioni e con le modalità previste dalla norma medesima.

I compensi spettanti ai custodi vengono ridimensionati e fissati forfetariamente[392]. Gli importi fissati subiscono una riduzione del 20% per ogni anno di custodia e sono corrisposti in cinque ratei annui. Le norme introdotte si applicano anche procedure di alienazione o rottamazione già avviate ed ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge, purché ricorrano le condizioni previste dalle norme in esame.

La relazione illustrativa chiarisce che le norme sono finalizzate alla drastica riduzione dei costi connessi alle custodie giudiziarie che derivano dalla circostanza che “i corpi di reato rimangono sottoposti a vincolo anche molto tempo dopo la definizione del giudizio, con oneri di custodia a carico dell’erario anche dopo la cessazione delle esigenze processuali”.

 

4. Semplificazione della procedura per la liquidazione di spese in caso di gratuito patrocinio (comma 322)

La norma abroga la disposizione che richiedeva l’acquisizione del parere del consiglio dell’ordine[393] preliminarmente alla liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore in caso di gratuito patrocinio.

Tale disposizione, ha la finalità di ridurre i costi legati al suddetto istituto, dal momento che le spese sostenute dal difensore per ottenere il parere, rientrando tra quelle previste all’articolo 75 del medesimo DPR 115/2002, sono a carico dello Stato.

 

5. Adeguamento del contributo forfetario dovuto per le notificazioni (commi 323 e 324)

La norma adegua l’importo del contributo forfettario[394] che la prima parte che si costituisce in giudizio deve versare anticipatamente per le notificazioni eseguite dai funzionari di cancelleria. Tale contributo è fissato in euro 8,00.

Gli attuali importi vanno da un minimo di 2,46 ad un massimo di 4,93 euro e sono fissati nella tabella di cui all’allegato 1 del citato DPR 115/2002.

 

La relazione tecnica quantifica il maggior gettito derivante dalla modifica delle norme sul contributo unificato (commi da 306 a 309) in 59.386.280 euro a decorrere dal 2005. Tale importo non è iscritto nei saldi in quanto, secondo quanto prevedono le norme medesime, è riassegnato al Ministero della Giustizia stesso. Di seguito sono esposti i dati alla base della stima.

 

Tipo di procedimento

Numero procedimenti

Contributo

Totale

(*)

vecchio

nuovo

diff.

Valore fino a 1.110 euro

918.804

0

30

30

27.564.120

Valore tra 1.110 e 5.200

1.376.460

62

70

8

11.046.331

Valore tra 5.200 e 26.000

681.775

155

170

15

10.563.229

Valore tra 26.000 e 52.000

52.617

310

340

30

1.585.142

Valore tra 52.000 e 260.000

55.987

414

500

86

4.814.854

Valore tra 260.000 e 520.000

7.842

672

800

128

1.003.775

Valore oltre 520.000

5.999

930

1110

180

1.082.090

Esecuzione immobiliare

38.372

155

200

45

1.726.740

 

 

 

 

 

59.386.280

(*) I valori esposti nella colonna dei totali sono pari a quelli desumibili dalla relazione tecnica. I valori esatti, determinati moltiplicando la differenza del nuovo contributo rispetto al vecchio per il numero dei procedimenti, risultano leggermente differenti.

 

Per le altre norme, non sono quantificati effetti di risparmio; la relazione tecnica precisa che le stesse sono comunque finalizzate alla riduzione delle spese poste a carico del Ministero della giustizia, al fine di contenerle nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservatoche la relazione tecnica, nel fornire i necessari dati sulle maggiori entrate derivanti dai contributi unificati, non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla occorrenza di spesa cui sono destinate le entrate medesime, costituita dal pagamento dei debiti pregressi nonché dalle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari.

Sono state pertanto richieste informazioni circa l’entità e le cause da cui derivano tali esigenze di spesa, tenuto presente che analoghe necessità, riferite a debiti pregressi, sono state oggetto di una specifica destinazione di risorse (per 823 milioni) anche nella legge finanziaria 2004[395]. Ciò al fine di valutare la congruità delle nuove risorse apprestate dalla norma rispetto alle finalità di spesa cui esse sono destinate.

 

Commi da 326 a 331

Prestazioni ai fini di giustizia

Le norme recano modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia[396] ed al Codice delle comunicazioni elettroniche[397]. In particolare si inseriscono fra le spese di giustizia ripetibili da parte dell’erario[398] quelle relative alle prestazioni[399] a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni avanzate dall’autorità giudiziaria (comma 326).

Le spese relative alle prestazioni in esame e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime dovranno essere  recuperate in misura fissa[400] stabilita con decreto adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 327).

Per contro, dal momento che le prestazioni sono obbligatorie per gli operatori[401], si prevede il rimborso dei costi da costoro sostenuti in forma di canone annuo, determinato anche in base al numero e alla tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente (comma 328).

Si stabilisce, infine, che dall’attuazione delle disposizioni sopra illustrate non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 331).

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che i decreti attuativi delle norme in esame realizzino una compensatività tra i canoni liquidati agli operatori e le somme ripetibili da parte dell’erario a fronte delle prestazioni richieste, al fine di rispettare la clausola di invarianza finanziaria.

 

Commi 332-339

Misure per l’emersione di redditi immobiliari

Le norme, solo marginalmente modificate nel corso dell’iter, prevedono interventi per l’emersione ai fini fiscali di attività economiche legate al settore immobiliare (commi da 332 a 334), nonché modalità di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari (commi da 335 a 339).

Il primo gruppo di disposizioni prevede in particolare l’obbligo di indicare il codice fiscale:

·       negli atti di denuncia di inizio attività, di richiesta di permesso di costruzione ed in ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni;

·       nei contratti relativi alla somministrazione di servizi idrici e del gas.[402]

Inoltre, le banche e gli altri intermediari finanziari hanno l’obbligo di rilevare e tenere in evidenza il codice fiscale dei soggetti con i quali effettuano operazioni.

Si prevede l’invio telematico dei dati all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti esterni sopra indicati.

In particolare dal 1° aprile 2005 è previsto l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria i dati catastali identificativi degli immobili nei quali è erogato il servizio di pubblica utilità ai fini dei controlli sulla corretta applicazione dei tributi erariali e locali.

Il secondo gruppo di disposizioni prevede due diverse procedure di  revisione parziale del classamento delle unità immobiliari, in presenza di situazioni di significativo disallineamento tra il valore catastale e quello di mercato. La prima procedura ha ad oggetto porzioni omogenee di territorio comunale, la seconda singole unità immobiliari.

 

 

In particolare:

·        i comuni richiedono agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari situate in microzone comunali nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato e quello catastale rilevante ai fini ICI si discosti in modo significativo dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali. L’Agenzia del territorio, verificata la sussistenza dei presupposti, attiva la procedura di revisione;

·       i comuni, ove constatino la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto o la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali, richiedono direttamente ai titolari dei diritti reali sugli immobili la presentazione degli atti di aggiornamento. La richiesta è comunicata anche agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Questi ultimi, se i soggetti interessati non hanno ottemperato alla richiesta del comune entro novanta giorni dalla notificazione, procedono all’iscrizione in catasto degli immobili non dichiarati o alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze e la relativa rendita. Le rendite catastali attribuite producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale ovvero dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.

E’ previsto un inasprimento delle sanzioni per inadempienza degli obblighi di dichiarazione al catasto di nuove costruzioni o di variazioni delle unità immobiliari già censite.

Le modalità tecniche per l’avvio della procedura sopra delineata sono demandate ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Il prospetto riepilogativo iniziale quantifica i seguenti effetti delle norme sui saldi (milioni di euro). Tale quantificazione risulta confermata anche in riferimento al testo approvato definitivamente.

 

 

Saldo netto da fin.

Fabb. Settore statale

Indeb. netto P.A.

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Imposta registro

11,1

33,3

37,0

11,1

33,3

37,0

11,1

33,3

37,0

Imposte redditi

-

33,0

84,8

-

33,0

84,8

-

33,0

84,8

ICI e addizionali

-

-

-

112,7

339,1

378,5

112,7

339,1

378,5

IRAP

-

-

-

-

-0,2

-0,5

-

-0,2

-0,5

Spesa FSN*

 

-0,2

-0,5

-

-

-

-

-

-

Revisione clas.: effetto su add.

-

0,6

2,0

-

-

-

-

-

-

Entrate nette

11,1

66,7

123,3

123,8

405,2

499,8

123,8

405,2

499,8

*La maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato a titolo di contributo al FSN è posta a compensazione delle minori entrate IRAP derivanti dalla deducibilità della maggiore imposta di registro gravante sulle imprese, per effetto della revisione dei classamenti.

 

La relazione tecnica iniziale ascrive tali effetti netti di maggiore entrata alle disposizioni in materia di revisione parziale dei classamenti delle unità immobiliari.

Gli effetti indotti delle misure di emersione delle attività relative al settore edilizio sono, invece, considerati a potenziamento degli effetti delle norme in materia di accertamento ai fini delle imposte di registro e dirette gravanti sulle locazioni immobiliari, di cui ai successivi commi 341 e 342.

La quantificazione considera separatamente gli effetti di gettito derivanti dalle due diverse procedure di revisione attivabili dai comuni.

In particolare:

Procedura relativa alle singole unità immobiliari

Il maggior gettito ascrivibile all’operatività di tale procedura è stimato in termini di cassa nelle seguenti misure per singolo tributo:

(mln di euro)

Tributo

2005

2006

2007

ICI

56,43

169,30

188,10

IRPEF

 

18,11

46,58

Addizionale reg. Irpef

 

0,34

1,04

Addizionale com. Irpef

 

0,12

0,36

Imposta registro

11,10

33,30

37,00

Totale

67,53

221,17

273,08

L’ammontare delle unità immobiliari potenzialmente revisionabili è stato valutato in base ad alcune sperimentazioni condotte nell’ambito di un progetto di revisione degli estimi catastali. Tali unità ammonterebbero a 2.500.000, prudenzialmente ridotte a circa 1.000.000, di cui 250.000 fabbricati rurali, attualmente censiti nel catasto dei terreni.

I restanti immobili risultano ora censiti nelle categorie catastali A3, A4, A5 (abitazioni economiche, popolari ed ultra popolari) o nelle categorie C2 e C6 (magazzini, rimesse).

Per ciascuna classe di immobili sono formulate ipotesi circa la percentuale di passaggio alle categorie catastali superiori. Sulla base dei differenziali di rendita media tra le attuali e le nuove categorie catastali sono stimati gli incrementi di base imponibile ai fini Irpef, ICI e delle addizionali, nonché ai fini dell’imposta di registro sulle vendite immobiliari.

La quantificazione si basa, inoltre, sulle seguenti ipotesi:

·        progressiva revisione di tutte le unità interessate nello spazio di un triennio con la seguente distribuzione cumulata: 30 per cento nel 2005, 90 per cento nel 2006, 100 per cento nel 2007;

·        l’effetto di ripresa in termini di Irpef è limitato al 31 per cento delle unità abitative, in quanto diverse dalle abitazioni principali, ed al 10 per cento degli immobili commerciali, in quanto non locati;

·        ai fini dell’imposta di registro, si è ipotizzato che annualmente siano oggetto di compravendita il 2,64 per cento dello stock di negozi ed il 2,05 per cento delle abitazioni, di cui circa il 51 per cento sconta l’aliquota agevolata del 3 per cento.

 

Procedura relativa a porzioni omogenee di territorio comunale

In base alle sperimentazioni condotte nell’ambito del progetto di revisione degli estimi catastali, si ritiene i comuni possano intervenire in circa 2.000 delle 15.000 microzone attualmente esistenti. In tali microzone il numero di unità soggette a revisione del classamento, con un incremento di rendita di circa il 30 per cento, è stimato nel 50 per cento delle unità di categoria A e C.

Il numero di unità immobiliari potenzialmente interessato risulta pari a 3.950.000 unità di cui 1.970.000 operativamente revisionabili (50 per cento). Per ciascuna categoria catastale si è calcolato l’incremento di rendita e, sulla base delle ipotesi adottate nel punto precedente, l’incremento di base imponibile per tipo di imposta. Il maggior gettito in termini di cassa è stimato nelle seguenti misure per singolo istituto:

 

(mln di euro)

Riepilogo

2005

2006

2007

ICI

63,80

191,50

212,80

IRPEF

 

18,48

47,52

Addizionale reg. Irpef

 

0,34

1,06

Addizionale com. Irpef

 

0,12

0,36

 

 

 

 

Totale

63,80

210,44

261,74

 

Ai fini del calcolo degli effetti complessivi sul gettito, per evitare l’effetto di sovrapposizione delle due modalità di intervento, si è ridotta la stima di maggior gettito ascrivibile alla prima modalità di intervento, operata dai comuni sulle singole unità immobiliari, ad un ammontare pari ai 13/15 della stima stessa, ipotizzando che 2/15 ricadano nelle microzone oggetto di revisione in base alla seconda procedura.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha formulato le seguenti osservazioni[403]:

·        la parte della relazione tecnica riferita alla modalità di intervento operata su microzone comunali non risultava corredata di tutti gli elementi necessari per una puntuale verifica. In particolare non è fornita la distribuzione delle unità operativamente revisionabili per categoria catastale.

·        apparivano, inoltre, necessari chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti della quantificazione con profili di criticità in merito alla possibilità di conseguire gli effetti quantificati nei tempi e negli ammontari stimati.

In particolare:

·        entrambe le modalità di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari prevedono un’apposita procedura di attivazione e di realizzazione, che necessita di tempi tecnici per l’espletamento.

Nel caso di revisione per microzone comunali, oltre all’attività di individuazione da parte dei comuni delle zone di più elevato disallineamento, è richiesta una verifica dei presupposti da parte dell’Agenzia del territorio e l’attivazione del procedimento di revisione  con apposito provvedimento direttoriale. Nel caso di revisione per singole unità immobiliari, oltre ad un provvedimento che, nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore delle norme in esame, ne fissi in linea generale le modalità tecniche ed applicative, è in particolare prevista la possibilità, per i titolari di diritti reali sugli immobili, di produrre i documenti richiesti nel termine di novanta giorni dalla notifica della richiesta.

Sulla base di tali considerazioni, non appare del tutto condivisibile l’ipotesi adottata di pervenire alla revisione del classamento del 90 per cento degli immobili interessati nell’arco di due anni ed al 100 per cento in un triennio, considerato anche che, sulla base dei dati assunti dalla relazione tecnica, il solo complesso delle unità immobiliari operativamente revisionabile, per le quali quindi le procedure avranno esito positivo, ammonterebbe a poco meno di tre milioni;

·        la relazione tecnica, pur accennandovi, tuttavia non quantifica gli oneri che le norme comportano per le Amministrazioni interessate sia in  termini di maggiori risorse umane necessarie, sia in termini di spese di funzionamento benché, secondo le indicazioni rinvenibili nella relazione medesima, potrebbe trattarsi di oneri di importo anche consistente.

La relazione tecnica, in particolare, quantifica gli effetti in termini di maggior numero di ore lavoro per la sola Agenzia del territorio. Le ore di lavoro necessarie per l’espletamento della procedura di riclassamento condotta dai comuni sulle singole unità abitative, che coinvolgerà in misura minore l’Agenzia, risulterebbero pari a circa 300.000, al netto di 500.000 ore necessarie per l’accertamento d’ufficio in caso di inadempienza dei privati, il cui onere dovrebbe essere recuperato a carico degli interessati in base al disposto della norma stessa.

L’intervento previsto di revisione per microzone omogenee, richiederebbe, invece, secondo la relazione tecnica, un rilevante impegno da parte dell’Agenzia, stimabile in un monte ore aggiuntivo di circa 1.500.000 ore.

Si osservava, inoltre, che il rilevante onere amministrativo che le disposizioni in esame affidano ai comuni ai fini del conseguimento del gettito atteso dalla norma pone non soltanto il problema della quantificazione dei corrispondenti maggiori oneri ma anche la questione della concreta possibilità, per gli enti locali di organizzare le risorse umane e strumentali necessarie per l’attuazione della norma. Ciò anche in relazione ad altri compiti affidati dal provvedimento, quali ad esempio l’attività prevista dal comma 340 in ordine all’accertamento ai fini TARSU.

 

Nella nota trasmessa il 18 ottobre 2004 il Governo ha fornito un’articolata risposta alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio. In particolare:

·       nella quantificazione degli effetti del riclassamento per microzone, non si è ritenuto di formulare un’ipotesi circa la distribuzione per categorie catastali delle unità immobiliari operativamente revisionabili, in quanto la stima si basa sul numero delle microzone comunali revisionabili, ipotizzando direttamente che il 50 per cento degli immobili sia oggetto di riclassamento, con un incremento medio della rendita del 30 per cento;

·       le ipotesi circa la tempistica del perfezionamento delle operazioni di riclassamento appaiono verosimili considerando il plausibile verificarsi di un fenomeno di presentazione spontanea da parte del contribuente delle dichiarazioni di variazione catastale;

In base all’articolo 74 della legge n. 342 del 2000, infatti, in caso di presentazione spontanea, gli atti attributivi o modificativi delle rendite avrebbero efficacia fiscale solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti interessati. In caso, invece, di attribuzione a seguito della notificazione della richiesta del comune, le nuove rendite, ai sensi del comma 337, decorrerebbero dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia. Tale circostanza rappresenta, pertanto, un incentivo alla presentazione spontanea della denuncia di variazione catastale.

·       anche i costi della procedura, dovrebbero risentire positivamente dell’effetto delle denunce spontanee. Con riferimento all’Agenzia del territorio, le risorse attivabili sono quelle già disponibili, considerando l’utilizzo dei lavoratori a tempo determinato e la riprogrammazione degli impegni complessivi. Quanto ai comuni, si ritiene che tali amministrazioni siano consapevoli dei costi e delle risorse necessarie, dal momento che la stessa ANCI ha formulato la richiesta di inserire nel disegno di legge finanziaria norme analoghe a quelle in esame.

 

Comma 340

Disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti solidi urbani

La norma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la superficie dichiarata ai fini del pagamento della TARSU non possa essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale. Per gli immobili già denunciati ai fini della TARSU, i comuni modificano d’ufficio, dandone notizia agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, previa acquisizione delle relative informazioni presso l’Agenzia del territorio[404].

 

La relazione tecnica ascrive alla norma un effetto di maggior gettito per i comuni a titolo di TARSU e un minor gettito per l’erario dovuto alla deducibilità della tassa comunale, da parte dei contribuenti titolari di redditi d’impresa, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Di seguito sono riportati gli effetti stimati:

Segno meno=peggioramento

 

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

TARSU

0

0

0

165,0

220,0

165,0

165,0

220,0

165,0

IRAP

0

0

0

0

-2,0

-1,7

0

-2,0

-1,7

IRE/IRES

0,0

-11,7

-10,6

0,0

-11,7

-10,6

0,0

-11,7

-10,6

Totale

0

-11,7

-10,6

165

206,3

152,7

165

206,3

152,7

 

Con riferimento al gettito Tarsu la relazione tecnica non fornisce alcun elemento alla base della stima, limitandosi ad affermare che l’andamento del gettito tiene conto del progressivo adeguamento dei comuni alla prevista trasformazione della tassa in tariffa[405].

Con riferimento all’effetto dovuto alla deducibilità del tributo locale dai tributi erariali la relazione tecnica fornisce maggiori informazioni, specificando l’aliquota applicata (il 27% per IRE-IRES e il 4,25% per l’IRAP) e descrivendo il procedimento utilizzato per la stima degli effetti di cassa.

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato come, non essendo indicati i dati e i metodi alla base della quantificazione operata, la stessa non risultasse suscettibile di verifica. Pertanto, il suddetto Servizio ha formulato alcune richieste di informazioni sui dati e i criteri alla base della stima. Di seguito si riportano i rilievi formulati e i corrispondenti chiarimenti forniti dal Governo.

·        Non risulta indicato quale sia attualmente l’incidenza media della superficie dichiarata ai fini TARSU rispetto a quella dichiarata ai fini catastali e quale sia conseguentemente l’incremento di tale incidenza ipotizzato in conseguenza della norma in esame; non è chiaro inoltre come il  parametro della superficie, che è solo una delle determinanti del costo del tributo, sia stato ponderato al fine di pervenire ad una stima del maggior gettito.

Su tale aspetto il Governo ha precisato che per valutare gli effetti di gettito si è ipotizzato che la norma in esame possa far emergere, nel corso del tempo, un recupero di evasione pari a circa il 15% del gettito TARSU. Essendo quest’ultimo pari a circa 4.382 mln di euro, si stima un’emersione di gettito teorica di circa 660 mln di euro.

·        La relazione non sembra inoltre aver considerato l’entità dei costi amministrativi che potrebbero derivare agli enti territoriali dall’attuazione delle procedure necessarie all’acquisizione delle informazioni relative alla superficie catastale degli immobili, alla rideterminazione degli importi a carico di ciascun contribuente e alle relative notifiche.

Su tale aspetto il Governo ha affermato che i suddetti costi non sono quantificati atteso che l’acquisizione delle informazioni relative alla superficie catastale degli immobili sono fornite dall’Agenzia del territorio e i costi per il trasferimento dei dati sono sostanzialmente irrisori.

·        Non risulta chiaro quali siano gli elementi alla base dell’evoluzione per cassa del maggior gettito stimato. Infatti tale evoluzione, che sconta un incremento di gettito di un terzo nel 2006 rispetto a quello quantificato sia per l’anno precedente che per quello successivo, non risulta coerente con l’ipotesi di slittamenti di cassa dovuti a meccanismi di saldo e acconto[406], né risulta comprensibile alla luce del passaggio di parte dei comuni al regime tariffario a decorrere dal 2006[407].

Si dovrebbe infine precisare se, ed eventualmente con quali criteri, si sia tenuto conto dei comuni che già hanno optato (o opteranno nel triennio), anche in assenza di un obbligo normativo, per il passaggio dal regime della tassa a quello della tariffa. L’aumento proposto risulta infatti applicabile unicamente nei comuni che non abbiano ancora operato tale conversione. Ciò, sia in ragione del tenore letterale della disposizione, che modifica la normativa relativa alla tassa, sia in ragione del fatto che i comuni in regime tariffario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, sono già tenuti a coprire il 100 per cento dei costi del servizio mediante i proventi della tariffa e pertanto per essi la norma in esame non può produrre effetti di gettito[408].

Il risposta a tale problematica il Governo ha chiarito che l’evoluzione del gettito per cassa si spiega considerando che:

-         da un lato si è ipotizzato un recupero di gettito crescente nel tempo (1/4 nel 2005, 2/3 nel 2006 e il 100% a decorrere dal 2007) scontando la necessità per i comuni di adottare tutte le disposizioni tecnico-organizzative necessarie all’attuazione della norma;

-         dall’altro lato si è ipotizzata una progressiva riduzione delle maggiori entrate imputabili alla norma per il venir meno del gettito di quei comuni che nel triennio prossimo passeranno dal regime della tassa a quello tariffario, per adeguarsi alle disposizioni normative di cui all’art. 11 del DPR n. 158/1999, e non saranno pertanto più soggetti alla disposizione in esame. Per considerare tale gruppo di comuni la stima degli effetti di gettito per il 2005 è stata effettuata al netto dei comuni che in questi anni hanno già operato la conversione a tariffa, mentre la valutazione per gli anni successivi è stata effettuata ipotizzando la possibile conversione di un nuovo gruppo di comuni pari al 50% per il 2006 e ad un ulteriore 25% per il 2007[409].

 

Comma 341

Accertamento ai fini dell’imposta di registro per le locazioni

La norma, non modificata nel corso dell’esame parlamentare, inibisce l’attività di accertamento degli uffici ai fini dell’imposta di registro e, quindi, la liquidazione dell’imposta complementare sul maggior imponibile accertato, nel caso in cui il canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto di ammontare non inferiore al 10 per cento del valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del DPR n. 131 del 1986[410].

Tale valore si ottiene moltiplicando il reddito risultante in catasto, aumentato del 5%, per i coefficienti di moltiplicazione previsti ai soli fini dell’imposta di registro dal citato articolo 52 del DPR n. 131 del 1986[411].

La norma non si applica ai contratti di locazione a canone concordato ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998 (comma 343).

 

La relazione tecnica iniziale ed il prospetto riepilogativo assegnano alla disposizione i seguenti effetti di maggiore entrata (milioni di euro):

 

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

10,7

12,0

13,3

10,7

12,0

13,3

10,7

12,0

13,3

 

La relazione afferma che la disposizione mira a far emergere base imponibile, ai fini della registrazione dei contratti di locazione, in conseguenza dell’incentivo legato al mancato accertamento da parte degli uffici, ove il canone rientri nella misura indicata, con conseguente recupero di gettito a titolo di imposta di registro.

La quantificazione si basa sui seguenti dati ed ipotesi:

·        aumento del valore dei canoni iscritti nei contratti registrati con conseguente aumento del 5% dell’imposta di registro assolta;

·        attuale gettito dell’imposta di registro pari annualmente a 145 milioni di euro, di cui 103 milioni di euro versati per prima annualità e 42 milioni di euro versati in unica soluzione alla registrazione per l’intero periodo di durata del contratto;

·        diverso andamento temporale dell’emersione di base imponibile in relazione alle due diverse modalità di versamento dell’imposta. Nel caso di versamento per prima annualità l’emersione del 5 per cento di base imponibile si avrà dal 2005 in ragione dell’1,25 per cento annuo, ipotizzando il rinnovo dei contratti ogni quattro anni. Nel caso di versamento dell’imposta alla registrazione in unica soluzione, l’emersione del 5 per cento di base imponibile si avrà annualmente.

La relazione tecnica ipotizza, inoltre, che le misure circa l’obbligo di indicazione e di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi agli immobili in occasione della stipula o del rinnovo dei contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità (commi da 332 a 334), nonché quelle volte a semplificare gli adempimenti di comunicazione alla pubblica sicurezza (commi 344 e 345) determinino l’emersione di nuovi contratti.

Si stima che il valore di tali contratti sia tale da determinare un incremento del 5 per cento dell’ammontare dell’imposta di registro attualmente assolta annualmente.

L’effetto finanziario delle disposizioni si esplica a regime dal 2008 assicurando un maggior gettito annuo di 14,6 milioni di euro.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni.

 

Commi 342-343

Accertamento ai fini delle imposte dirette per le locazioni

Le norme, non modificate nel corso dell’esame parlamentare, prevedono l’inapplicabilità di talune disposizioni in materia di accertamento[412] con riferimento ai redditi, derivanti dalla locazione di fabbricati, se dichiarati in misura non inferiore al maggiore degli importi rappresentati dal canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15 per cento, ed il 10 per cento del valore dell’immobile, come determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del DPR n. 131 del 1986.

Inoltre, nel caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salvo prova contraria debitamente documentata, la sussistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta precedenti a quello nel corso del quale è stato accertato il rapporto. Per la determinazione del reddito derivante dal relativo canone annuale, si assume il 10 per cento del valore dell’immobile.

Le norme in esame non trovano applicazione in riferimento ai contratti ad uso abitativo a canone concordato  introdotti dalla legge n. 431 del 1998.

 

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo riferiti al testo iniziale del disegno di legge assegnano alle norme i seguenti effetti di maggiore entrata sui saldi di finanza pubblica (milioni di euro):

 

 

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Imposte dirette

294

365

379

294

365

379

294

365

379

Add. regionale

5,8

9,7

11,7

5,8

9,7

11,7

5,8

9,7

11,7

 

La quantificazione si basa sulle seguenti ipotesi:

·         le norme indurrebbero un’emersione di base imponibile relativamente alle locazioni attualmente già dichiarate pari al 5 per cento, con una progressione dell’1,25 per cento annuo, in ragione dell’ipotesi di durata quadriennale dei contratti;

·         indurrebbero, altresì, un’emersione di base imponibile relativamente ai nuovi contratti di locazione stipulati nel primo anno di applicazione pari al 5% , stabile negli anni successivi, anche per effetto delle misure volte a favorire l’emersione, contenute in altre disposizioni del provvedimento (commi 344-346);

·        l’ammontare dei redditi dichiarati per locazione, aggiornato al 2005, è stimato in 15.500 milioni di euro sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2000;

·        l’aliquota marginale media di prelievo applicabile alla quota di nuova base imponibile emersa è stimata in misura del 29 per cento;

·        l’aliquota implicita dell’addizionale regionale è pari allo 0,9 per cento;

·        ai fini della valutazione degli effetti di cassa, si suppone che la norma di presunzione dell’esistenza del rapporto di locazione nei quattro periodi d’imposta precedenti, in caso di accertamento di omessa registrazione del contratto, induca i contribuenti a dichiarare già nel 2005, con riferimento al periodo d’imposta 2004, i redditi in oggetto, con effetti sui versamenti IRPEF pari a:

-         l’intero importo stimato di competenza 2005 nel caso di locazioni già dichiarate;

-         la metà dell’importo stimato a regime nel caso di nuove locazioni.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha richiesto[413] chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della quantificazione suscettibili di determinare un effetto di sovrastima delle maggiori entrate previste dalla relazione tecnica.

In particolare:

§        le norme si riferiscono ai redditi di fabbricati derivanti da locazione, indipendentemente dalla tipologia degli immobili locati. Considerano pertanto sia i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, sia quelli ad uso commerciale.

La relazione tecnica sembra, pertanto, utilizzare, come dato di base per la quantificazione, l’intero ammontare dei redditi da locazione attualmente dichiarato.

Tuttavia, per gli immobili ad uso commerciale, il canone di locazione costituisce per il conduttore un onere deducibile dal reddito d’impresa. Tale considerazione determina due diverse conseguenze ai fini di una corretta quantificazione degli effetti delle norme: da un lato, in riferimento alla quota di immobili locati ad uso commerciale si sarebbe dovuta adottare una percentuale di emersione inferiore rispetto alle locazioni ad uso abitativo, in ragione di una minore possibilità di evasione connessa ai contrapposti interessi del locatore e del conduttore; dall’altro, si sarebbero dovuti depurare gli effetti di maggiore entrata connessi all’emersione di redditi da locazione di immobili ad uso commerciale delle minori imposte in capo ai conduttori per i maggiori canoni deducibili dal reddito d’impresa;

§        potrebbe configurarsi l’eventualità di un riallineamento verso il limite minimo di importo dei contratti di locazione fissato dalla norma, relativamente a una quota, seppur limitata, di contribuenti che attualmente già dichiarano importi superiori a tale limite, con possibili effetti negativi sul gettito.

 

Nella Nota di risposta trasmessa il 18 ottobre 2004, il Governo ha affermato che il valore pari al 5 per cento di emersione di base imponibile indicato nella relazione tecnica è ottenuto, in via prudenziale, come valore medio ponderato considerando anche i fattori richiamati nell’osservazione formulata dal Servizio. Pertanto, dato il valore prudenziale della quantificazione, non dovrebbero sussistere effetti di sovrastima delle maggiori entrate.

 

Commi 347- 348

Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive

La norma modifica i criteri di determinazione della base imponibile IRAP, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche, prevedendo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2004[414]:

a.      la possibilità di portare in deduzione il costo del lavoro sostenuto dalle imprese per il personale addetto all’attività di ricerca e sviluppo;

b.     l’incremento di un importo pari a 500 euro della deduzione forfetaria di cui all’art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 446/1997;

c.      la possibilità di portare in deduzione il costo del lavoro relativo agli incrementi di personale dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato, rispetto alla consistenza media relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004. La norma fissa, quale limite di deducibilità del suddetto costo, la somma di 20.000 euro per ogni nuovo dipendente assunto nel limite massimo dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di costo relative dell’articolo 2425 del codice civile[415]. La soglia di deducibilità è elevata a 40.000 euro per ciascuna nuova assunzione che abbia luogo nella aree ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

 

La relazione tecnica[416] quantifica i seguenti effetti di gettito derivanti dalla disposizione:

(mln. di euro)

 

2005

2006

2007

2008

Personale addetto a R&S

 

-181

-98

-98

Aumento deduzione forfetaria

 

-124

-67

-67

Incrementi di personale a tempo indeterminato

 

-315

-484

-655

Totale articolo

 

-620

-649

-820

 

a. Con riferimento al personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, la quantificazione si basa sul numero di addetti nel 2000[417], distinti fra ricercatori e tecnici o altro personale, pari rispettivamente a circa 26.100 e 37.900 unità.

Viene assunto, come costo del lavoro per i ricercatori, quello medio di un ricercatore di III livello EPR (circa 40.000 euro) mentre per i tecnici e per l’altro personale si assume un importo ridotto del 40%, pari a circa 24.000 Euro. Il costo del lavoro complessivamente ottenuto viene rivalutato del 12,5% per tenere conto dell’andamento, nel periodo 2001 – 2004, del costo del lavoro per dipendente della intera economia[418], e del 5% per tenere conto di un possibile effetto incentivante derivante dalla norma in esame. La i perdita di gettito di competenza annua ai fini IRAP è pertanto stimata in 98 milioni di euro dal 2005[419].

In termini di cassa la perdita di gettito, con un acconto dell’85% , si articola nel modo seguente (in milioni di euro):

 

CASSA

2005

2006

2007 e segg.

Saldo IRAP 2005

 

- 98

 

Acconto IRAP 2006

 

- 83

+ 83

Saldo IRAP 2006

 

 

- 98

Acconto IRAP 2007

 

 

- 83

TOTALE

-

-181

- 98

 

b. Con riferimento all’incremento della deduzione forfettaria la relazione tecnica si limita ad affermare che la stima delle minori entrate è stata effettuata sulla base del modello previsionale IRAP, basato sui dati del Modello Unico 2003 di tutti i contribuenti IRAP privati, aggiornando i relativi dati agli esercizi 2004 e 2005 e tenendo conto di tutte le modifiche normative relative all’IRAP intervenute successivamente all’esercizio 2002.

L’elaborazione è stata condotta in capo ad ogni singolo contribuente, tenendo conto, quale normativa di confronto, delle altre agevolazioni già presenti nel disegno di legge finanziaria attualmente in esame.

Il risultato di tali elaborazioni, non riportate, conduce ad una stima della perdita di gettito di competenza pari a circa 67 mln di euro a decorrere dal 2005. Per cassa ne conseguono minori entrate pari a 124 mln per l’esercizio 2006 e a 67 mln di euro a decorrere dal 2007

 

c. Con riferimento al costo del lavoro relativo agli incrementi di personale dipendente, la relazione tecnica utilizza ai fini della stima il modello previsionale Irap, la cui base dati è costituita dall’universo delle dichiarazioni dei redditi Unico 2003 di tutti i contribuenti IRAP privati. Tale base dati è stata opportunamente aggiornata al 2004 e 2005[420] tenendo conto di tutte le modifiche normative intercorse successivamente all'anno di imposta 2002. Da tale base dati sono state enucleate le informazioni contenute nel quadro RU relative in particolare in particolare al prospetto dei crediti di imposta per incentivi occupazionali di cui all’articolo 7 della legge n. 388 del 2000.

Tale disposizione prevedeva infatti una norma agevolativa analoga a quella in esame (cd. bonus assunzioni), concernente il riconoscimento di un credito d'imposta pari a 413,17 euro mensili per ciascun lavoratore incrementale con contratto a tempo indeterminato, incrementato del 50% per le assunzioni incrementali effettuate nelle aree del Mezzogiorno.

Partendo dalle risultanze del suddetto provvedimento nelle dichiarazioni dei redditi, è stato stimato il numero di dipendenti assunti per i quali si è potuto godere dell'agevolazione. Si è poi proceduto attribuendo a ciascun dipendente il costo medio del personale relativo al datore di lavoro che lo ha assunto e individuando la deduzione disposta dalla normativa in esame. Al fine di considerare il diverso limite di deducibilità ammesso nelle aree di cui all'obiettivo 1 e 2 è stata considerata una distribuzione regionale dei lavoratori dipendenti in base al prospetto della ripartizione regionale del valore della produzione Irap. I risultati così individuati sono stati abbattuti di un 30% per considerare il ridotto effetto incentivante della norma in esame rispetto a quella presa a riferimento, di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000.

Applicando la metodologia esposta la relazione tecnica quantifica la perdita di gettito di competenza in misura pari a 170 mln di euro nel 2005, 340 mln nel 2006 e 510 mln a partire dal 2007.

Ne consegue il seguente andamento per cassa, che sconta una percentuale di acconto effettivo dell’85%:

 

 

2005

2006

2007

2008

Saldo Irap 2005

 

- 170

 

 

Acconto Irap 2006

 

- 145

+ 145

 

Saldo Irap 2006

 

 

- 340

 

Acconto Irap 2007

 

 

- 289

+ 289

Saldo Irap 2007

 

 

 

- 510

Acconto Irap 2008

 

 

 

- 434

TOTALE

-

- 315

- 484

- 655

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha formulato le seguenti osservazioni:

a.     con riferimento alla deducibilità degli oneri relativi al personale addetto ai settori della ricerca e sviluppo la quantificazione risulta, sulla base degli elementi informativi disponibili, sostanzialmente corretta.

Si segnala peraltro che, a differenza degli importi relativi al costo del lavoro, che sono stati opportunamente rivalutati, non è stato apportato alcun aggiornamento ai dati Istat relativi al numero di addetti relativi all’esercizio 2000. Peraltro, in assenza di dati specifici riferiti alla dinamica dell’occupazione nel settore in questione, non è possibile fornire indicazioni in merito alla significatività di tale mancato aggiornamento.

b.     con riferimento all’incremento della deduzione forfettaria la quantificazione risulta sostanzialmente in linea con quella operata dalla relazione tecnica alla legge finanziaria per il 2003[421].

c.      con riferimento alla parziale deducibilità del costo del lavoro relativo agli incrementi di personale dipendente si è osservato in via preliminare che la relazione tecnica si limita a fornire indicazioni metodologiche in merito alla procedura adottata per la stima, senza tuttavia fornire le informazioni quantitative relative ai dati utilizzati e alle elaborazioni effettuate. In assenza di tali informazioni, come già rilevato dal Servizio bilancio del Senato[422], la stima non risulta suscettibile di puntuale verifica.

Nondimeno, si sono segnalati alcuni profili problematici nella metodologia seguita che potrebbero influenzare l’attendibilità della stima prodotta.

In primo luogo si è osservati che i dati del modello Unico 2003, presi a base della stima, relativi ai crediti di imposta per gli incrementi occupazionali maturati nell’esercizio 2002, non sembrano costituire una base idonea per la quantificazione per la presenza di diversi fattori sia di sovrastima che di sottostima del numero di potenziali beneficiari.

Fra i fattori di sovrastima si ricordano in particolare i seguenti:

-        il 2002 rappresentava il secondo esercizio di fruizione dell’agevolazione disposta dalla legge n. 388/2000, per cui potevano beneficiare dell’agevolazione incrementi occupazionali riferiti ad un periodo temporale più largo[423] rispetto a quello utile ai fini del beneficio disposto per il 2005 dalla norma in esame.

-        la relazione tecnica non fa riferimento all’eventuale applicazione, ai dati relativi al 2002, di un abbattimento al fine di tenere conto del più modesto andamento tendenziale dell’occupazione prevista per il 2005 rispetto ai risultati conseguiti nel 2002[424];

-        l’agevolazione in vigore nel 2002, configurandosi come credito d’imposta, non veniva limitata da eventuali profili di incapienza, che invece potrebbero parzialmente limitare la possibilità di fruire pienamente della deducibiltà disposta dalla norma in esame.

Peraltro, la considerazione di profili di incapienza, costituendo un elemento consuetudinario nelle quantificazioni relative all’IRAP, potrebbe essere stato considerato nella stima e meramente omesso nella descrizione, al pari di altri elementi dati per impliciti (quali l’aliquota media considerata).

Fra i fattori di sottostima si ricordano in particolare i seguenti:

-        l’agevolazione applicabile per il 2002 riguardava nuovi assunti aventi particolari requisiti (età non inferiore a 25 anni, disoccupati da almeno 2 anni o disabili). Analoghe limitazioni non sono riproposte dalla norma in esame.

-         nel corso dell’esercizio 2002 furono emanati in successione diversi provvedimenti[425] che, in ragione della dinamica riscontrata nella fruizione dei crediti d’imposta largamente eccedentaria rispetto alle risorse allo scopo destinate, disposero il blocco a metà esercizio della possibilità di fruire dei crediti stessi.

Pertanto i dati esposti nel modello unico 2003, non comprendono né i crediti riferiti agli incrementi occupazionali registrati nella seconda metà dell’esercizio 2002, né i crediti relativi al secondo semestre 2002 ma riferiti agli incrementi occupazionali registrati nella prima metà dell’anno, la cui fruizione venne rinviata, dai citati provvedimenti di blocco, alle annualità successive;

-        un’ulteriore fattore di sottostima sembra risiedere nell’applicazione di un abbattimento del 30% alla platea dei beneficiari dell’agevolazione in vigore nell’esercizio 2002. Tale abbattimento viene motivato dalla relazione tecnica in funzione del minor effetto incentivante della norma in esame rispetto a quella in vigore nel 2002, dovuto alla inferiore portata quantitativa dell’agevolazione.

Si è osservato in proposito che tale abbattimento sembra applicabile non alla totalità della platea dei beneficiari dell’agevolazione del 2002, ma solo alla quota dei beneficiari ascrivibile all’effetto incentivante della disposizione.

Si ricorda in proposito che, con riguardo alla platea dei beneficiari di qualsiasi agevolazione applicabile - a livello delle singole imprese - agli incrementi occupazionali registrati in un determinato anno, la crescita dell’occupazione può essere idealmente suddivisa in tre parti: una quota di incrementi occupazionali compensativi dei decrementi registrati da altre unità produttive[426]; una quota di incrementi occupazionali corrispondenti all’aumento tendenziale dell’occupazione, previsto anche in assenza dell’agevolazione; una quota ulteriore di incrementi occupazionali pari all’eccedenza dell’incremento occupazionale effettivamente registrato rispetto a quello tendenziale previsto. Solo quest’ultima componente risulta influenzata dalla portata incentivante dell’agevolazione.

 

Commi 349-353

Attuazione della riforma dell’IRE

Le norme, introdotte in 5a Commissione al Senato, recano modifiche al TUIR in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2005:

● le attuali detrazioni dall’imposta per carichi di famiglia, di cui all’articolo 13 del TUIR, sono sostituite da deduzioni dal reddito complessivo per oneri di famiglia, così modulate:

·       3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

·       2.900 euro per ciascun figlio, nonché per ogni altra persona convivente indicata nell’articolo 433 del codice civile[427]. L’importo di tale deduzione è aumentato nel caso di figli di età inferiore a tre anni, per il primo figlio nel caso di famiglie monoparentali e per ogni figlio portatore di handicap;

● è prevista una deduzione fino a 1.820 euro delle spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Tali spese sono deducibili anche se sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile.

La Circolare n. 2 dell’Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2005 ha chiarito che la disposizione non prevede che il familiare assistito sia a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa. Pertanto la deduzione compete anche se il familiare non sia nelle condizioni per essere considerato a carico. Non è necessario, inoltre, che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l’onere. Lo stato di non autosufficienza deve ricollegarsi all’esistenza di patologie e, pertanto, deve risultare da certificazione medica;

● le deduzioni per oneri familiari e per gli addetti all’assistenza spettano in ragione decrescente al crescere del reddito. In particolare, esse spettano per la quota corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle deduzioni stesse e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR e diminuito dell’ammontare del reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Le deduzioni spettano per intero se detto rapporto è maggiore o uguale all’unità; non si ha diritto alle deduzioni se il rapporto è minore o uguale a zero; per valori del rapporto maggiori di zero ed inferiori all’unità, le deduzioni spettano per la quota corrispondente al valore del suddetto rapporto;

● l’imposta lorda si determina applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR, delle deduzioni per assicurare la progressività dell’imposta, di cui all’articolo 11 del TUIR, e delle deduzioni di cui ai punti precedenti, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

·       fino a 26.000 euro, 23 per cento;

·       oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;

·       oltre 33.500 euro, 39 per cento;

● sul reddito imponibile eccedente l’importo di 100.000 euro è dovuto un contributo di solidarietà del 4 per cento.

La previsione del contributo di solidarietà non è stata inserita sotto forma di modifica al TUIR. La circolare n. 2 del 3 gennaio 2005, tuttavia, in attuazione dell’ordine del giorno n. 5310-bis-B/VI/1, approvato dalla Commissione finanze della Camera il 20 dicembre 2004, ha stabilito che il contributo di solidarietà va interpretato e gestito a tutti gli effetti come un’ulteriore aliquota d’imposta. Di conseguenza, il contributo:

·        concorre insieme all’IRPEF all’importo sul quale possono essere fatte valere eventuali detrazioni d’imposta;

·        deve essere considerato nell’imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero;

·        rileva ai fini dell’aliquota media da applicare al TFR ed alle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale;

·        concorre alla definizione dell’aliquota media da applicare nel calcolo della tassazione separata;

·        deve essere considerato nella determinazione della misura degli acconti d’imposta;

·        deve essere considerato dai sostituti d’imposta nel momento in cui operano le ritenute;

● sono soppresse le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, di pensione e di lavoro autonomo, di cui all’articolo 14 del TUIR;

● è introdotta una clausola di salvaguardia, in base alla quale i contribuenti possono, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, applicare le disposizioni del TUIR in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle vigenti al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti della legge approvata in via definitiva così quantifica gli effetti di minore gettito per cassa attribuiti alle disposizioni:

(mln. di euro)

 

2005

2006

2007

IRPEF

4.136,0

6.538,1

5.829,7

Addizionale regionale

 

28,0

28,0

Tassazione del TFR

125,0

125,0

125,0

Minori entrate complessive

4.261,0

6.691,1

5.982,7

La relazione tecnica presentata in Assemblea al Senato precisa che gli effetti in termini di minore IRPEF sono stati stimati in base ad elaborazioni mediante utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF. Il minor gettito rispetto alla normativa vigente si cifrerebbe per competenza in 5.832 milioni di euro annui.

In tale ammontare sono compresi gli effetti di minore gettito della nuova deduzione per le spese di assistenza personale dei soggetti non autosufficienti, stimati per competenza in 80 milioni di euro annui, in base al numero delle badanti ricavabile da dati CENSIS, CARITAS e Ministero dell’interno.

Il minore gettito a titolo di addizionale regionale è stimato in 28 milioni di euro annui.

L’effetto delle modifiche introdotte sulla tassazione del TFR, stimato in 125 milioni di euro annui, si basa sull’elaborazione dei dati provvisori relativi ai trattamenti erogati nel 2001.

Nel corso del dibattito presso la Commissione Bilancio del Senato[428], il rappresentante del Governo, in risposta ad alcune osservazioni formulate dalla Commissione, aveva fornito indicazioni circa le modalità di stima degli effetti delle disposizioni. Tali indicazioni sono state confermate in una nota di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato trasmessa il 2 dicembre 2004.

In particolare è stato precisato quanto segue:

·        il modello di microsimulazione Irpef si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche disponibili presso l’Anagrafe tributaria e misura gli effetti delle modifiche proposte sui redditi dichiarati da ciascun contribuente, proiettati all’anno di entrata a regime della riforma;

·        la perdita di gettito dovuta alla deduzione per le spese di assistenza personale dei soggetti non autosufficienti si basa su una stima della Caritas, su dati del Ministero dell’interno, relativa al 2003. Da tale stima risulta che le badanti regolarizzate e non regolarizzate sono circa 500.000. Da una elaborazione del Censis si ricava che circa il 23 per cento di tale personale risulta regolarmente assunto. Prudenzialmente, si è tuttavia ipotizzato che le badanti regolari siano circa 250.000, pari al 50 per cento del totale. In base al modello di simulazione Irpef è stata attribuita la relativa deduzione decrescente al crescere del reddito, escludendo i contribuenti per i quali la deduzione risultava incapiente. Dal calcolo deriva una perdita di gettito media pro capite di 320 euro, che moltiplicata per il numero delle badanti regolari determina la perdita di gettito annua per competenza di 80 milioni di euro;

·        l’esiguo ammontare della perdita di gettito stimata in riferimento all’addizionale regionale deriva dal fatto che tale imposta si applica ad una base imponibile al lordo delle deduzioni per carichi di famiglia e tipologia di reddito. Pertanto la riduzione di gettito dell’addizionale, in presenza della riduzione di gettito Irpef, non risulta proporzionale alla riduzione Irpef;

·        la stima della perdita di gettito per cassa si basa sull’ipotesi che la quota di minore gettito afferente ai lavoratori dipendenti si realizzi nel 2005 nella misura di 11/13 della variazione di gettito di competenza di tali soggetti. Dal 2006 la quota dell’acconto utilizzata per l’autotassazione tiene conto dell’aumento dal 98 al 99 per cento della percentuale di acconto teorico di cui al comma 7 dell’articolo 35-quater del provvedimento in esame.

Si segnala, infine, che rispetto alla quantificazione proposta nella relazione tecnica iniziale allegata al testo presentato presso la Commissione bilancio, la quantificazione sopra illustrata, allegata al testo proposto all’esame dell’Assemblea del Senato, stima un ulteriore effetto di minore entrata per cassa di 2,1 milioni di euro nel 2005, di 3,3 milioni di euro nel 2006 e di 3 milioni di euro nel 2007.

Nel corso dell’esame in Aula al Senato, nella seduta del 15 dicembre scorso, è stato chiarito che tale differenza deriva esclusivamente da ragioni tecniche e non da modifiche normative introdotte rispetto al testo approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, in quanto risultato di una diversa stima dell’aggregato di partenza.

Nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato sui saldi, relativo al testo definitivamente approvato dal Senato, sopra riportato, il suddetto differenziale rispetto alla quantificazione iniziale degli effetti dell’emendamento di riforma si riduce a 1,1 milioni di euro nel 2006 ed a 0,7 milioni di euro nel 2007 e risulta imputato al calcolo del contributo di solidarietà IRPEF.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha rilevato che, in merito alla stima degli effetti sul gettito elaborata in base al modello di microsimulazione IRPEF, le precisazioni fornite dal Governo in sede di esame al Senato nulla aggiungono al contenuto della relazione tecnica, permanendo, pertanto, la quantificazione sprovvista degli elementi informativi necessari alla verifica della congruità della stessa.

Sono stati, inoltre, evidenziati taluni aspetti, suscettibili di ulteriori approfondimenti. In particolare:

·        la stima del minor gettito IRPEF per cassa sembra scontare l’ipotesi che una quota di contribuenti in regime di autotassazione, cui corrisponde circa il 22 per cento del minore gettito di competenza di tali soggetti nel 2005, applichi già in sede di calcolo del versamento in acconto per il 2005 le modifiche introdotte dalla nuova normativa. Sarebbe stato, pertanto, opportuno acquisire conferma di tale ipotesi e informazioni sui dati che ne giustificassero statisticamente l’adozione.

Il calcolo dei minori versamenti IRPEF per cassa è stato ricostruito induttivamente sulla base delle precisazioni fornite nel corso dell’esame al Senato e di ipotesi adottate in precedenti relazioni tecniche di analogo contenuto. Tale calcolo sconta, pertanto, le seguenti ipotesi:

Quota di lavoratori dipendenti                                                         80%

Quota di minore gettito afferente i lavoratori dipendenti nel 2005           11/13

Percentuale acconto per contribuenti in autotassazione nel 2005            75%

Percentuale acconto per contribuenti in autotassazione dal 2006            77%

·        la stima delle minori entrate per la deduzione delle spese sostenute per l’assistenza personale nei casi di non autosufficienza potrebbe risultare sottostimata in relazione alla difficoltà di individuare nell’ambito dei lavoratori domestici quelli impiegati per l’esclusiva attività di assistenza personale. Si è osservato, inoltre, che la percentuale di incidenza dei lavoratori domestici regolari desunta dallo studio del Censis, citata dal rappresentante del Governo nel corso del dibattito al Senato, si riferiva all’anno 2000 e non scontava, pertanto gli effetti della successiva regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari.

In proposito si segnalava che, in base ai dati INPS[429], nel 2002 risultavano 224.402 lavoratori domestici regolarmente iscritti alla gestione previdenziale, di cui 126.379 stranieri. Al 31 gennaio 2004, per effetto della legge n. 189 del 2002, risultavano regolarizzati 596.494 lavoratori extracomunitari, di cui 271.334 come colf e badanti[430].

Il Servizio Bilancio ha chiesto, infine, chiarimenti sulle motivazioni di carattere metodologico cui ricondurre le lievi differenze riscontrate nelle successive quantificazioni delle disposizioni proposte, dal momento che il testo delle norme in esame non aveva subito sostanziali modifiche nel corso dell’iter parlamentare.

 

Effetti indotti della riforma

 

La relazione tecnica presentata al Senato in riferimento alle norme di riforma dell’IRE previste nei commi da 349 a 353 in esame, quantifica, quali effetti indiretti di maggiore entrata della riduzione del carico fiscale, i seguenti importi in termini di IVA e di ritenute sugli interessi[431]:

(mln. di euro)

 

 

2005

2006

2007

Nuova curva addizionale regionale TFR

IVA

421,4

661,6

591,6

Imposta sui risparmi

0

3,9

9,9

TOTALE

421,4

665,5

601,5

Indirette+sigarette+giochi+acconto Irpef

IVA

-59,4

-242,7

-247,1

Imposta sui risparmi

0

-0,6

-3,5

TOTALE

-59,4

-243,3

-250,6

TOTALE

IVA

362,0

418,9

344,5

Imposta sui risparmi

0

3,3

6,4

TOTALE

362,0

422,2

350,9

 

Tali ammontari risultano confermati nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato approvato definitivamente.

La relazione tecnica precisa, in particolare, che la rimodulazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e le modifiche sulle imposte indirette producono complessivamente un minor gettito per la finanza pubblica, corrispondente a maggiori risorse disponibili per i contribuenti. Tali risorse saranno necessariamente utilizzate, da una parte, per incrementare i consumi, dall’altra, per aumentare il livello medio di risparmio.

In particolare, la quantificazione si è basata sulle informazioni desunte dalla rilevazione della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane e tenendo conto della propensione media al consumo stimata dall’Istat pari all’87,3 per cento, seguendo la metodologia di seguito illustrata per i due tipi di interventi.

Per la determinazione dei consumi, si è adottata una propensione media al consumo del 75,9 per cento, inferiore a quella stimata dall’ISTAT per tenere conto della minore propensione al consumo delle fasce alte di reddito maggiormente interessate dalla rimodulazione dell’IRE. Si è proceduto, quindi, scorporando dall’aggregato determinato sulla base dei dati della Banca d’Italia l’IVA, applicando il coefficiente del 15 per cento quale valore medio dell’aliquota; per la determinazione dei risparmi, si è ipotizzato che questi siano investiti al tasso del 3 per cento annuo e siano soggetti all’imposta sostituiva del 12,5 per cento.

a)     Rimodulazione delle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

La rimodulazione comporta:

-        un incremento dei consumi pari a 4.536 milioni di euro, corrispondente, al netto dell’IVA, ad un gettito di competenza pari a 591 milioni di euro;

-        un incremento dei risparmi pari a 1.446 milioni di euro che, investiti al tasso del 3 per cento annuo e soggetti all’imposta sostitutiva del 12,5 per cento, producono un maggior gettito in termini di competenza pari a 5,4 milioni di euro.

In termini di cassa, gli effetti della misura, sia sul gettito IVA sia sull’imposta sostitutiva sui redditi da capitale, sono pertanto i seguenti:

(mln. di euro)

 

2005

2006

2007

IVA

421,4

661,6

591,6

Imposta sui risparmi

0

3,9

9,9

TOTALE

421,4

665,5

601,5

 

b)     Modifiche relative alle imposte indirette[432]

La stima dei minori consumi è stata effettuata considerando il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi, quello relativo ai giochi, quello relativo alle imposte indirette sugli affari e quello relativo all’incremento di un punto percentuale dell’acconto sull’Irpef. Tale gettito ammonta a 618 milioni di euro nel 2005, 2.620 milioni nel 2006 e 2928 milioni nel 2007.

La propensione marginale al consumo (79 per cento) è stata calcolata ipotizzando che per ciascun contribuente il prelievo per le maggiori imposte sia in relazione diretta con l’ammontare del proprio reddito, ad eccezione dell’incremento dell’attività di gioco[433].

Sulle entrate per le attività di gioco si è ipotizzato che il maggior prelievo gravi sui risparmi e, solo residualmente sui consumi.

Gli effetti indiretti di riduzione di gettito delle suddette della misura in termini di cassa sono pertanto i seguenti:

(mln di euro)

 

2005

2006

2007

IVA

-59,4

-242,7

-247,1

Imposta sui risparmi

0

-0,6

-3,5

Totale

-59,6

-243,3

-250,6

 

In merito alla possibilità di utilizzare gli effetti netti di maggior gettito sopra indicati a parziale compensazione delle misure di minore entrata recate dalle modifiche introdotte, il Governo ha, inoltre, precisato quanto segue:

·       il bilancio programmatico dello Stato presentato ad ottobre ha registrato gli effetti conseguenti al solo disegno di legge finanziaria iniziale, assumendo come base di riferimento il PIL tendenziale del triennio 2005-2007 e non quello programmatico;

·       pertanto, i medesimi effetti possono essere utilizzati a copertura nei limiti in cui determinino un miglioramento del saldo netto da finanziare e del risparmio pubblico.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha individuato taluni profili di problematicità. In particolare:

·        non apparivano del tutto chiari i criteri utilizzati per la costruzione del quadro programmatico per il triennio 2005-2007. Infatti, ai fini della possibilità di utilizzare gli effetti indotti di maggior entrata a compensazione delle minori entrate recate dalle modifiche introdotte, il Governo ha precisato che tale quadro ha registrato gli effetti conseguenti al solo disegno di legge finanziaria nel testo iniziale, vale a dire senza scontare gli effetti delle norme fiscali ora introdotte.

Nell’ambito di tale quadro[434], la pressione fiscale per il 2005 risulta pari al 41,2 per cento, valore identico a quello che il Governo ha indicato per l’anno 2005 anche dopo l’introduzione delle misure fiscali medesime[435].

Sarebbe stato, pertanto, necessario chiarire sulla base di quali valutazioni, in presenza di due diversi quadri macroeconomici e di finanza pubblica, si registrasse un identico livello di pressione fiscale;

·        in merito ai criteri di utilizzo nell’ambito del procedimento di quantificazione degli effetti fiscali indotti di misure che incidono sul reddito disponibile dei contribuenti, il Servizio ha richiesto di chiarire per quale motivo, nel quadro degli effetti del disegno di legge finanziaria iniziale, non fossero stati considerati gli effetti fiscali indotti di segno negativo conseguenti alle misure tributarie di maggiore entrata, pari nel 2005 ad oltre 5,5 mld di euro, recate dal provvedimento. La considerazione di tali effetti avrebbe potuto avere riflessi anche sul quadro di copertura del disegno di legge finanziaria;

·        si è osservato, inoltre, come il calcolo degli effetti indotti si limitasse a considerare le conseguenze delle sole modifiche tributarie. Tuttavia, nello stesso emendamento introduttivo delle agevolazioni fiscali, erano presenti altri interventi suscettibili di modificare, a livello aggregato, il reddito disponibile delle famiglie. In particolare ci si riferiva, a titolo esemplificativo, alle misure di riduzione delle spese delle amministrazioni pubbliche per redditi da lavoro dipendente di cui agli artt. 16-bis e 18[436] e alle misure previdenziali di cui all’art. 21-bis[437].

·        si è richiesta, infine, la motivazione per cui, nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato approvato in via definitiva, la stima complessiva degli effetti indotti conseguenti alla manovra IRE in esame non sia stata ridotta al fine di tener conto, nel 2005, dell’ulteriore incremento di 550 milioni di euro dell’imposizione indiretta, di cui al comma 300.

 

Commi da 354 a 361

Fondo rotativo per il sostegno delle imprese

Le norme, introdotte al Senato prevedono l’istituzione di un "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese",  presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati nella forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale, e stabiliscono  in 6.000 milioni di euro la dotazione iniziale del Fondo , che verrà alimentato con le risorse del risparmio postale[438] (comma 354). 

Le disposizioni inoltre prevedono:

-        che il riparto delle risorse del Fondo avvenga con delibere del CIPE, il quale dovrà altresì stabilire i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati ed approvare una convenzione tipo che regola i rapporti tra la CDP e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti[439] (commi 355 e 356);

-        l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per la determinazione del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione. La differenza tra tale tasso e quello del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di cui al comma 363[440], sono posti a carico del bilancio statale, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 364 (comma 358);

-        la possibilità che sia fornita la garanzia dello Stato - da inserire nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge n. 468 del 1978 - sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato, nonché dei relativi interessi[441] (comma 359);

-        il rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti delle spese di gestione del Fondo, pari allo 0,4% dei finanziamenti erogati annualmente (comma 360). 

Per le finalità dell’articolo è autorizzata la spesa di 80 mln di euro per il l’anno 2005 e di 150 mln di euro annui a decorrere dal 2006, cui si provvede con una riduzione delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate e del Fondo per gli incentivi alle imprese, nonché con quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli aumenti impositivi disposti dal comma 300[442], secondo la seguente tabella (comma 361):

 

 (mln. di euro)

Anno

Onere

Copertura

 

 

Fondo aree sottoutilizzate

Fondo unico

 incentivi imprese

Maggiori entrate

Comma 300

2005

80

55

25

 

2006

150

100

50

 

2007

150

100

 

50

2008

150

 

 

150

      

La relazione tecnica[443]  provvede alla quantificazione dell'onere a carico del bilancio statale sulla base dei seguenti dati e parametri:

Dotazione iniziale del fondo *

6.000 milioni di euro

 

Erogazione media annuale

800 milioni di euro

Erogazione per il triennio 2005/2007**

nel 2005 euro 2.700 milioni

nel 2006 euro 3.000 milioni

nel 2007 euro 400 milioni

Durata media dei prestiti agevolati

9 anni

Differenziale tasso di interesse

2%

Commissione gestione del Fondo alla CDP

0,40%

* nel terzo anno è previsto un rifinanziamento

** nei primi tre anni sono previste erogazioni superiori alla media in relazione alla previsione del comma 359 di far accedere ai finanziamenti agevolati anche programmi di investimento di imprese che manifestano formale opzione, le quali alla data di emanazione del decreto ministeriale, previsto al comma 360, non abbiano presentato richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato di avanzamento dei programmi.

 

La relazione afferma, inoltre, che i calcoli alla base della stima degli oneri a carico del bilancio dello Stato, previsti in 80 milioni di euro per il 2005, 150 milioni di euro a decorrere dal 2006, sono stati effettuati ipotizzando  rimborsi con quota di capitale fissa da parte delle imprese.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato[444] il Governo ha fornito una previsione del funzionamento del Fondo, per l’arco temporale 2005-2020, di cui si riporta l’andamento del primo quinquennio.

 

Anni

2005

2006

2007

2008

2009

Dotazione iniziale fondo

6.000,0

2.675,0

1.244,4

795,1

695,6

Erogazione nell’anno

3.500,0

3.800,0

1.200,0

900,0

850,0

Erogato complessivo

3.500,0

7.300,0

8.500,0

9.400,0

10.250,0

Erogato netto

3.325,0

6.755,6

7.204,9

7.304,4

7.342,8

Aumento dotazione Fondo da CDP

 

 

2.000,0

 

 

Rimborso anticipi da parte imprese

175,0

369,4

750,6

800,5

811,6

Rimborso cumulato da parte imprese

175,0

544,4

1.295,1

2.095,6

2.907,2

Compensi CDP (0,4%)

14,0

15,2

4,8

3,6

3,4

Differenziale interessi da Stato a CDP ( 2,0%)

66,5

135,1

144,1

146,1

146,9

Totale uscite Stato

80,5

150,3

148,9

149,7

150,3

 

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

 

(mln di euro)

 

Saldo netto

da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Maggiori spese correnti

Contributi c/interessi

80

150

150

150*

150

150

150*

150

150

*Gli effetti per l’anno 2005 sul fabbisogno del settore statale e sull’indebitamento netto sono imputati, presumibilmente per errore, per 150 milioni e non per il medesimo importo del saldo netto da finanziare.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio[445] ha segnalato l’opportunità di disporre di chiarimenti sui seguenti punti:

-        l’individuazione delle risorse con cui si farà fronte alle erogazioni dei finanziamenti nell’anno 2006, che ammontano a 3.800 milioni di euro a fronte di risorse disponibili per 3.044 mln. di euro[446];

-        le modalità di copertura adottate. In merito si è rilevato preliminarmente che l'utilizzo a tal fine del fondo per le aree sottoutilizzate e di quello per gli incentivi alle imprese va valutato rispetto alla vigente disciplina contabile, trattandosi di risorse di conto capitale a fronte di interventi di natura corrente, che sono di norma classificati come contributi in conto interessi. Inoltre, la riduzione delle risorse del fondo aree sottoutilizzate e del fondo unico incentivi alle imprese potrebbe pregiudicare il finanziamento degli altri interventi già previsti a valere sui due fondi.

Per quanto concerne infine la possibile prestazione di garanzia da parte dello Stato prevista dal comma 359, il Servizio Bilancio ha rilevato che, qualora la stessa venisse effettivamente concessa, l’ampiezza della platea dei possibili destinatari[447] potrebbe rendere concretamente necessario l’intervento della garanzia, con possibilità di oneri a carico del bilancio dello Stato[448].

Potrebbe a tal fine apparire prudenziale, pur non sussistendo legislativamente un obbligo formale di copertura della garanzia medesima, provvedere - a fronte della norma in esame - ad un opportuno incremento del Fondo di riserva predetto, atteso che questo viene dotato con riferimento alla legislazione vigente e non può ricomprendere obbligazioni derivanti da successivi interventi legislativi[449].

 

Nella nota trasmessa dal Governo al Senato il 2 dicembre 2004, veniva sottolineata l’impossibilità di quantificare a priori un eventuale onere in termini finanziari e di poter indicare preventivamente una specifica modalità di copertura. La nota inoltre confermava un esubero di anticipazioni nei primi tre anni di funzionamento del citato Fondo, da parte della CDP, rispetto alla dotazione iniziale del medesimo, ma sottolineava che è stato previsto, come già precisato nella RT, un rifinanziamento del Fondo, da parte della CDP, di 2.000 milioni di euro.

 

Commi 362-366

Debiti di fornitura delle amministrazioni statali

Le norme prevedono l’istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato,  ceduti dai fornitori alla Cassa Depositi e Prestiti Spa sulla base di idonei titoli giuridici (comma 362).

Il comma 363 dispone che la CDP Spa, in relazione ai crediti ad essa ceduti dai fornitori, effettui pagamenti a valere su un apposito Fondo istituito presso la gestione separata della stessa Cassa, con una dotazione di 2.000 mln di euro, che costituiscono patrimonio separato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del D.L. n. 269 del 2003. La Cassa può inoltre effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l’autorizzazione del soggetto ceduto.

Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento delle somme erogate dalla CDP Spa in un periodo massimo di 15 anni, a carico del Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione (comma 364). Ai sensi del comma 366, gli oneri sono valutati in 70 mln di euro annui a decorrere dal 2006 e ad essi si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 300, relativo all’aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, e di altre tasse e diritti speciali.

Si ricorda che tale aggiornamento dovrà assicurare un maggior gettito annuo pari a 1.120 milioni di euro per il 2005 ed il 2006 e a 1.320 milioni di euro a decorrere dal 2007.

Il comma 365 stabilisce che la CDP Spa predispone una rendicontazione annuale sull’amministrazione del Fondo, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. E’ rinviata ad un decreto del Ministro dell’economia[450] la disciplina delle modalità applicative dell’articolo in esame, con riguardo alle condizioni generali per l’accesso al Fondo, alla natura dei crediti e  ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità ed ai tempi di erogazione alla CDP Spa di quanto ad essa dovuto.

 

La relazione tecnica originaria  nulla aggiunge al contenuto della norma. La relazione tecnica integrativa precisa che nello stato di previsione del Ministero dell’economia è prevista la costituzione di un apposito fondo (Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura) alla cui dotazione si provvede con la riassegnazione delle somme in conto residui passivi, previamente versate in entrata, dei predetti crediti ceduti. Si precisa inoltre che il pagamento, a decorrere dal 2006, delle somme dovute alla CDP Spa per gli oneri di gestione - stimati in 70 mln di euro annui – farà carico ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia.

Tali oneri figurano nel riepilogo degli effetti finanziari dell’emendamento introduttivo della norma in esame, che espone un effetto di 70 mln di euro a decorrere dal 2006 relativamente ai tre saldi di finanza pubblica.

Con nota del Ministero dell’economia[451], in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato, è stato chiarito che la platea dei fornitori ammessi al pagamento del credito presso la Cassa potrà essere individuata soltanto successivamente all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’attuale comma 365, “cui è sostanzialmente demandata la definizione del perimetro applicativo della norma”. E’ stato altresì precisato che l’importo di 70 milioni di euro annui copre complessivamente le spese per interessi e commissione per le spese di gestione del Fondo.

 

Al riguardo, Il Servizio Bilancio ha evidenziato l’impossibilità di procedere ad una compiuta verifica degli effetti finanziari della norma, in mancanza dei necessari dati ed elementi integrativi di valutazione. In particolare, è stata sottolineata la necessità di chiarimenti in ordine:

·        all’importo complessivo dei debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, oggetto di cessione alla CDP e alla misura degli eventuali interessi moratori da corrispondere ai creditori per effetto del ritardato pagamento dei predetti debiti;

·        all’importo dei residui passivi che saranno trasferiti all’apposito Fondo, da costituire preso il Ministero dell’economia, al fine di verificare quale sia il rapporto tra l’entità dei debiti in questione e quella delle risorse destinate a farvi fronte;

·        ai dati ed elementi sottostanti la quantificazione degli oneri per interessi e spese di gestione da corrispondere alla CDP Spa, stimati complessivamente in 70 milioni di euro annui;

·        all’inclusione o meno, in quest’ultimo importo, del “compenso” da riconoscere alla stessa Cassa, previsto dal comma 365, la cui entità andrebbe comunque distintamente indicata. In caso di mancata inclusione nel predetto importo di tale compenso, sono stati richiesti chiarimenti circa le risorse con le quali far fronte al pagamento del medesimo;

·        agli eventuali effetti positivi, in termini di fabbisogno, derivanti dalla possibilità di far fronte con pagamenti dilazionati – nei confronti della CDP – a debiti già scaduti ed esigibili.

E’ stato infine segnalato che dal tenore letterale della disposizione di cui al comma 364 non appare chiaro il termine iniziale di versamento delle rate relative al pagamento delle somme anticipate dalla CDP Spa, tenuto conto che la decorrenza dal 2006 sembra riferita esclusivamente alla corresponsione degli oneri di gestione.

 

Commi da 367 a 375

Contrasto all’elusione in materia catastale e  norme sulla trasmissione telematica degli atti

Le norme:

·       recano disposizioni finalizzate al contrasto dell’elusione nel settore della utilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie. A tal fine ne viene vietata la riutilizzazione commerciale, e sono precisate le fattispecie che danno luogo a tale forma vietata di utilizzo. La riutilizzazione è consentita nei soli casi in cui venga operata in base a specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del territorio (commi 367-372);

·       demandano l’accertamento delle violazioni delle norme in esame al Corpo della guardia di finanza, che a tal fine effettua un programma straordinario di qualificazione – continua e ricorrente – per il personale dell’amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali, nel limite di spesa annuo di 5 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle norme medesime (comma 373);

·       prevedono che alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si possa provvedere, a decorrere dal 1° marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico sottoscritto con firma elettronica dal tecnico responsabile ovvero dal soggetto interessato (commi 374-375).

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

Una nota tecnica ascrive alle disposizioni in esame un maggior gettito pari a 68,2 milioni nel 2005, 74,5 milioni nel 2006 e 81,6 milioni a decorrere dal 2007.

 

I dati e le ipotesi alla base della quantificazione operata dalla nota tecnica sono i seguenti:

A) Norme anti elusione

Secondo una valutazione dei siti web che forniscono informazioni di natura catastale ed ipotecaria – costituenti la riutilizzazione commerciale dei relativi documenti, ora vietata dalla norma – può stimarsi un volume di minori introiti per l’erario pari a 90 milioni di euro. La norma medesima determinerà un recupero di almeno il 75% di tale importo, vale a dire di 68 milioni di euro[452]; tale importo sarà crescente nel tempo, nei termini seguenti:

(mln. di euro)

2005

2006

2007

+68

+74

+80

 

B) Invio telematico degli atti

Questa misura determina risparmi sia per riduzione di superfici di archiviazione, sia per un minor numero di sportelli, attualmente necessari per il rilascio materiale delle certificazioni.

I risparmi per la riduzione delle superfici da attrezzare per archiviazione cartacea  sono così quantificati:

(mln. di euro)

Anni

2005

2006

2007

Risparmio 2005

Risparmio 2006

Risparmio 2007

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

Risparmio Totale

0,1

0,3

0,5

Tale stima si basa sui seguenti dati ed ipotesi: - flusso annuale di 1.500.000 nuove pratiche, con una densità di archiviazione pari a 750 atti a metro quadro; ne deriva una occupazione aggiuntiva annuale di superfici da archiviazione atti pari a 2.000 mq, con un costo di attrezzaggio pari a 100 euro  per mq.

 

I risparmi per minor costo delle postazioni sono quantificati nei termini seguenti:

(mln. di euro)

Anni

2005

2006

2007

Risparmio su utilizzo

0

0,2

1,0

Risparmio su postazioni lavoro

0,1

0,1

0,1

Totale

0,1

0,3

1,1

Tale stima si basa su un confronto tra minor spesa per la riduzione di circa 260 postazioni (260.000 euro) e le nuove spese di postazioni interne per il potenziamento della trasmissione telematica, pari a 160.000 euro.

 

Gli effetti finanziari complessivamente derivanti dalle norme in esame possono pertanto riepilogarsi come segue:

(mln. di euro)

 

2005

2006

2007

Maggiori entrate

68,0

74,0

80,0

Minori spese

0,2

0,6

1,6

Effetto complessivo

68,2

74,5

81,6

Analoghi effetti (arrotondati rispettivamente a 68, 74 ed 80 milioni di euro) sono contabilizzati nell’allegato 7 sui tre saldi di finanza pubblica, unitamente alle maggiori spese per 5 milioni annui derivanti dal comma 373, secondo quanto segue:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanz.

Fabb. settore statale

Indebit. netto P.A.

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Entrate antielusione.

68

74

80

68

74

80

68

74

80

Oneri formaz.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

Al riguardo è stato osservato nel corso dell’iter che non è stata fornita alcuna indicazione circa le ipotesi per le quali, sulla base di un gettito complessivo di entrate per visure pari a 150 milioni di euro, le norme in esame siano suscettibili di determinare un effetto aggiuntivo pari al 45% del gettito medesimo. Ad una prima valutazione tale effetto potrebbe risultare sovrastimato, tenuto conto che già in base alla vigente normativa sussiste la necessità di una frequente richiesta delle visure, la cui riutilizzabilità commerciale è pertanto limitata nel tempo, in quanto le stesse devono recare i dati catastali risultanti al momento dell’effettuazione degli atti cui sono destinate.

A tal fine va inoltre considerato che, qualora si ipotizzasse una costo medio per visura pari a 50 euro, il maggior gettito previsto comporterebbe la richiesta di  un numero di nuove visure che appare eccessivamente elevato, in quanto pari a circa 1.360.000 atti.

Non risulta chiaro, inoltre, in base a quali criteri la relazione stima un cospicuo incremento del gettito (nel corso dei due anni successivi al primo, per un totale del 18 per cento).

 

Comma 376

Proroga dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni

La norma, introdotta dalla 5a Commissione al Senato, dispone la riapertura, fino al 30 giugno 2005, del termine, scaduto il 30 settembre 2004, a decorrere dal quale è possibile versare, in forma rateizzata, l’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati mobiliari e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2003.

 

Da una nota trasmessa dal Governo il 15 novembre 2004, riferita, peraltro, ad una proroga annuale del suddetto termine al 30 settembre 2005, si desume il seguente effetto di maggior gettito, confermato nel prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi del testo del disegno di legge approvato in via definitiva.

(mln. di euro)

 

2005

2006

2007

Sostitutiva terreni

27

7

7

Sostitutiva fabbricati

18

4,5

5

Totale

45

11,5

12

 

La stima tiene conto sia delle minori imposte sostitutive sulle plusvalenze realizzabili in caso di vendita dei beni, sia della rateizzazione in tre anni con rate di pari importo.

Il calcolo si basa sui dati di gettito dell’imposta sostitutiva versata nel mese di settembre 2004, termine ultimo previsto dalla normativa vigente. Tale dato è stato dimezzato considerando che la maggior parte dei contribuenti interessati si sia avvalso della possibilità di rivalutazione e delle relative proroghe.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato che la misura non appare suscettibile di ampliare la platea dei soggetti beneficiari della rivalutazione agevolata, in quanto, essendo ormai scaduto il termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva, è presumibile che i contribuenti interessati si siano già avvalsi della possibilità offerta dalla normativa vigente.

Infatti la norma in esame non interviene sullo stock di beni potenzialmente oggetto di rivalutazione, restando questi ultimi quelli posseduti dai contribuenti al 1° luglio 2003.

 

Commi 377-386

Contrasto all’evasione in materia di IVA

Le norme prevedono:

§       la riduzione - da 50 milioni di lire a 10.000 euro - del limite di volume d’affari stabilito per l’esonero dalla presentazione in via telematica delle dichiarazioni IVA[453] (comma 377);

§       la comunicazione - da parte dei soggetti d’imposta che effettuano acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi – del numero identificativo intracomunitario o del codice fiscale del fornitore e del numero del telaio, anche nel caso di cessioni intracomunitarie o di esportazione di tali veicoli[454] (comma 378)[455].

§       l’obbligo, gravante sul prestatore o cedente, di trasmettere in via telematica i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute dai propri clienti (comma 381)[456]. La mancata trasmissione dei dati, o la loro trasmissione inesatta o incompleta, comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché la responsabilità solidale con il soggetto acquirente in merito all’imposta evasa (commi 383 e 384)[457].

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 746/1983, l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta deve risultare da apposita dichiarazione che deve essere consegnata o spedita al fornitore o prestatore ovvero presentata in dogana.

La relazione introduttiva chiarisce che la notifica all’ufficio finanziario delle cessioni effettuate senza applicazione dell’imposta permetterà di contrastare i fenomeni di frode;

§       la responsabilità solidale del cessionario[458] per il pagamento dell’imposta non versata dal cedente, nel caso in cui la cessione sia stata effettuata a prezzi inferiori al valore normale[459] (comma 386)[460].

 

La relazione tecnica afferma che le norme sono finalizzate a rendere più efficace l’azione di controllo per quanto attiene ai fenomeni di frode con riferimento al settore dell’IVA (frodi carosello, abuso del regime del margine, irregolare utilizzo dei depositi IVA, etc).

Le misure previste - intervenendo sia dal lato del miglioramento dei flussi informativi che da quello della responsabilità solidale tra gli operatori IVA, per specifiche ipotesi, nel caso di evasione del tributo – consentiranno un maggior gettito dell’imposta stimato in circa 190 milioni di euro annui, valore pari a circa il 5 per cento dell’imposta accertata, attualmente prevista in 3,8 miliardi di euro.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame, di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria[461].

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Recupero IVA intracomunitaria su veicoli

 

 

a su veicoli

innovi contrattuali

190

190

190

190

190

190

190

190

190

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha chiesto informazioni più dettagliate circa i parametri e le valutazioni alla base della stima della relazione tecnica, al fine di evidenziare le ragioni in base alle quali sia stato ipotizzato un recupero del 5 per cento, anziché in altra misura, quale ordine di grandezza del maggior gettito previsto.

Ulteriori richieste di chiarimenti riguardavano eventuali oneri connessi alle attività tecnico-amministrative relative al trattamento dei dati di cui si richiede la trasmissione da parte dei contribuenti.

La nota di risposta alle osservazioni del Servizio[462] conferma la congruità della misura del maggior gettito imputato alle disposizioni, pari al 5% dell’imposta accertata annualmente, in quanto essa rappresenta un adeguamento di lieve entità delle somme evase se rapportata all’ammontare delle somme accertate.

La nota afferma inoltre che le disposizioni, oltre a riferirsi a particolari fenomeni di evasione collegati agli acquisti intracomunitari di autoveicoli e motoveicoli, contemplano adempimenti particolarmente efficaci per il contrasto all’evasione con riferimento all’intera platea dei soggetti IVA (oltre 5 milioni, con un gettito annuo superiore ai 100 miliardi di euro); pertanto il recupero di gettito erariale, stimato rispetto all’ammontare dell’intero gettito IVA, risulta essere una quota percentuale inferiore al 2 per mille.

 

Commi 387-411

Concordato fiscale, revisione degli studi di settore ed accertamento

Le norme del disegno di legge iniziale prevedevano, in particolare:

·       l’introduzione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2005, dell’istituto della pianificazione fiscale concordata, cui potevano accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore. L’adesione al nuovo istituto fiscale determinava la definizione preventiva, per un triennio, della base imponibile caratteristica dell’attività svolta[463], ed era realizzata mediante accettazione di importi proposti individualmente ad ogni contribuente dall’Amministrazione finanziaria.

Era prevista l’esclusione da tale istituto per le seguenti categorie di contribuenti:

-        coloro che si erano avvalsi di regimi forfetari di determinazione dell’imponibile o dell’imposta per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003;

-        coloro che non erano in attività al 1° gennaio 2002;

-         coloro che avevano dichiarato ricavi e compensi superiori a 5.164.569,00 euro nel periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003;

-        coloro che avevano omesso di presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 ed al 31 dicembre 2003.

Per i periodi d’imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d’impresa o di arti o professioni:

-        erano inibiti i poteri di accertamento analitico di cui all’articolo 39 del DPR 600 del 1973;

-        con esclusione dell’aliquota del 23 per cento, erano ridotte di 4 punti percentuali le aliquote marginali d’imposta sul reddito dichiarato eccedente quello definito;

-        non erano dovuti contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarata eccedente quella definita.

·       la revisione degli studi di settore, sentite le associazioni professionali e di categoria, entro il quarto anno successivo a quello di entrata in vigore dello studio di settore o dell’ultima revisione. Era inoltre previsto l’aggiornamento annuale delle risultanze degli studi, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sulla base di elaborazioni ISTAT sui dati di contabilità nazionale, che individuavano indici, differenziati per settore, aree territoriali e livello dimensionale dei soggetti interessati.

Gli indici erano comunicati annualmente dall’ISTAT all’Agenzia entro il mese di gennaio. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia, previa consultazione delle associazioni professionali e di categoria, sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro il marzo successivo ed avrebbe avuto effetto in riferimento ai redditi del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente;

·       strumenti volti ad aumentare i poteri di accertamento dell’Amministrazione sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA.

Oltre ad accelerare lo scambio di informazioni con soggetti esterni attraverso l’utilizzo dello strumento telematico e ad ampliare l’ambito degli elementi su cui può fondarsi l’azione accertatrice, erano previste in particolare:

-        la possibilità di procedere all’accertamento sulla base degli studi di settore e dei parametri senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento sia alle medesime categorie reddituali oggetto dell’accertamento che, come già previsto dalla normativa vigente, con riferimento alle altre categorie reddituali. Inoltre, tali accertamenti erano effettuati senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice relativamente ad altre operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

-        la possibilità, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, di procedere ad accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni[464];

-       la possibilità, per i contribuenti non congrui con gli studi di settore, di adeguarsi[465], in sede di dichiarazione annuale, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, senza aggravio di interessi e sanzioni. Ai fini IVA l’adeguamento doveva essere operato nei termini di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

 

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo allegati al disegno di legge iniziale assegnavano alle norme i seguenti effetti sui saldi (milioni di euro):

 

 

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Maggiori entrate

IIDD e IVA

3.314

1.607

1.816

3.314

1.607

1.816

3.314

1.607

1.816

IRAP

0

0

0

494

169

214

494

169

214

Minori spese correnti

FSN*

  494

  169

  214

0

0

0

0

0

0

*    Le maggiori entrate a titolo di IRAP determinano minori trasferimenti correnti al FSN a valere sul bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica ascriveva gli effetti finanziari alla norma che consentiva la possibilità di adeguarsi in sede di dichiarazione ai valori di congruità determinati in base all’applicazione degli studi di settore. L’effetto di tale norma in termini di maggiore propensione all’adeguamento da parte dei contribuenti non congrui sarebbe stato potenziato dall’introduzione delle disposizioni che ampliavano significativamente l’efficacia degli studi di settore come strumento di accertamento.

Come ribadito anche in una successiva nota del Governo pervenuta alla V Commissione della Camera[466], particolarmente efficace in tal senso sarebbe risultata la norma, la cui entrata in vigore era disposta con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, relativa alla possibilità di effettuare accertamenti sulla base degli studi di settore anche nei confronti di contribuenti in contabilità ordinaria e di esercenti arti e professioni.

Tali contribuenti, più numerosi di oltre il 30 per cento rispetto a quelli in contabilità semplificata, presentano attualmente una percentuale di adeguamento del 28 per cento, a fronte di una percentuale di adeguamento dei contribuenti non congrui in contabilità semplificata pari al 52 per cento. La norma proposta in materia di accertamento avrebbe dovuto, equiparando le due categorie di contribuenti, ridurre il differenziale attualmente esistente tra le diverse propensioni ad adeguarsi[467].

Pertanto la relazione tecnica ipotizzava che già nel 2005, relativamente al periodo di imposta 2004, una maggiore quota di contribuenti non congrui avrebbe provveduto ad adeguarsi.

Ai fini della individuazione della platea di contribuenti non congrui e della determinazione della maggiore base imponibile che sarebbe emersa dall’adeguamento di una quota dei medesimi, la relazione ipotizzava, inoltre, che già con riferimento all’anno d’imposta 2004, si provvedesse ad una revisione degli studi sulla base delle variazioni economiche registrate in ciascun settore.

La quantificazione si basava, inoltre, sulle seguenti ipotesi:

·       una platea dei contribuenti assoggettabili agli studi di settore nel 2005 (al netto di 260.000 contribuenti aderenti al concordato preventivo e, quindi, esclusi) pari a 2.811.000 unità, di cui 924.000, corrispondenti al 33 per cento, non congrui rispetto agli studi di settore;

·       una quota di adesione agli studi di settore a legislazione vigente pari al 41 per cento. Si supponeva che per effetto delle norme sull’accertamento tale quota aumentasse in misura pari al 20 per cento dei contribuenti non congrui non spontaneamente adeguatisi (59% per cento dei non congrui). La nuova percentuale di adesione agli studi di settore risultava pertanto complessivamente pari a circa il 52 per cento. Il maggior numero dei contribuenti che si adeguano era pari a 109.000 unità (20%*59%*924.000);

·       ai contribuenti che si adeguano era attribuito un maggior ricavo medio di 20,91 migliaia di euro pro capite, cui corrispondeva un recupero complessivo di base imponibile pari a 2,28 miliardi di euro;

·       si supponeva che la revisione degli studi di settore avrebbe comportato il passaggio di una percentuale di contribuenti interessati, prudenzialmente stimata nel 5,8 per cento, da una situazione di congruità ad una situazione di incongruità. I contribuenti non congrui, ora pari al 38,8 per cento della platea di contribuenti, per adeguarsi ai nuovi valori teorici avrebbero dovuto adeguare i propri ricavi per circa 7,7 miliardi di euro. Considerando un tasso di adeguamento del 52%, per effetto delle norme di potenziamento dell’accertamento, si perveniva ad un incremento della base imponibile di 3,99 miliardi di euro;

·       ai fini del calcolo delle maggiori imposte, si consideravano una aliquota marginale media IRPEF/IRES del 22,2 per cento, un’aliquota IRAP del 4,25 per cento ed una aliquota media IVA del 14 per cento.

Considerando il meccanismo di saldo ed acconto, le maggiori entrate complessive per cassa erano stimate nei seguenti ammontari (milioni di euro):

 

 

2005

2006

2007

IIDD e IVA

3.314

1.607

1.816

IRAP

494

169

214

Totale

3.808

1.776

2.030

 

In riferimento a tale quantificazione il Servizio Bilancio ha rilevato[468] che il maggior gettito attribuito alle disposizioni del disegno di legge appariva principalmente determinato dalla stima dell’effetto che il rafforzamento dei poteri di accertamento avrebbe prodotto in termini di incremento delle percentuale di adeguamento spontaneo dei contribuenti non congrui agli studi di settore.

Tale stima, la cui ragionevolezza era stata ribadita dal Governo[469], peraltro non risultava oggettivamente suffragata da elementi informativi che ne giustificassero la congruità, anche in considerazione dei seguenti elementi:

·       il maggior tasso di adeguamento spontaneo si sarebbe applicato ad una quota di contribuenti che non si erano adeguati spontaneamente a precedenti misure di definizione concordata della base imponibile e di sanatoria;

·       l’adeguamento agli studi di settore, sulla base dei calcoli e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, comportava in media un cospicuo effetto di emersione di base imponibile in capo a ciascun contribuente non congruo, anche a seguito della contestuale revisione degli studi stessi e, quindi, un altrettanto cospicuo aggravio in termini di maggiori imposte da versare.

Si chiedevano, inoltre, chiarimenti circa la possibilità che il maggior gettito stimato per cassa si realizzasse nella sua totalità sin dal 2005, in riferimento al periodo d’imposta 2004. Ciò soprattutto con riguardo alla procedura di revisione degli studi di settore i cui termini di compimento, per una applicazione delle relative risultanze sin dal periodo d’imposta 2004, apparivano abbastanza stretti, in relazione alla complessità di definizione degli indici teorici differenziati e delle procedure consultive prescritte dalla norma.

 

Nella Nota di risposta alle predette osservazioni del Servizio, trasmessa il 18 ottobre 2004, il Governo ha affermato quanto segue:

·       la stima di una significativa crescita della percentuale di adeguamento spontaneo dei contribuenti non congrui agli studi di settore deve considerarsi prudenziale, in quanto sicuramente influenzata dai contribuenti in contabilità ordinaria, cui le norme estendevano la possibilità di accertamento sulla base degli studi di settore. Anche i contribuenti in contabilità semplificata sarebbero comunque indotti ad adeguarsi in ragione delle altre modifiche introdotte per una più efficace e celere azione di accertamento;

·       quanto al maggior ricavo medio di 20,91 migliaia di euro assunto nella relazione tecnica, si evidenziava che per i contribuenti in contabilità ordinaria attualmente non adeguati il maggior ricavo medio richiesto per l’adeguamento è pari a circa 44,98 migliaia di euro.

 

Le norme in esame, non modificate dalla Camera, sono state successivamente ampiamente modificate dal Senato.

In particolare, le modifiche introdotte in materia di revisione degli studi di settore (attuali commi da 399 a 401) ed in materia di accertamento in base agli studi di settore nei confronti degli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria (commi da 407 a 411), rispetto al testo approvato dalla Camera, comportano effetti finanziari e sono corredate da una relazione tecnica trasmessa al Senato.

Con riferimento alle disposizioni modificate ma non considerate nella relazione tecnica si segnala che:

·        le modifiche apportate alle disposizioni sull’introduzione dell’istituto della pianificazione fiscale concordata (commi da 387 a 398) non appaiono suscettibili di recare effetti finanziari, in quanto al testo iniziale di tali disposizioni non risultava originariamente ascritto alcun effetto sui saldi;

·        alle integrazioni di cui ai commi da 402 a 406, volte a rendere più efficace l’attività di accertamento, non sono stati ascritti specifici effetti di gettito.

 

Le norme di cui ai commi da 399 a 401 presentano, rispetto al testo approvato dalla Camera, le seguenti modifiche:

·       è soppressa la previsione di un aggiornamento annuale delle risultanze degli studi di settore sulla base delle elaborazioni ISTAT;

·       gli studi di settore sono, di norma, soggetti a revisione ogni quattro anni. La revisione può essere disposta anticipatamente in considerazione anche degli andamenti dei dati di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998[470]. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno;

·       entro il mese di febbraio 2005, l’Agenzia delle entrate è tenuta a completare l’attività di revisione degli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004;

·       gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore, programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei contribuenti cui non si applicano gli studi di settore.

Le norme di cui ai commi da 407 a 411 presentano, rispetto al testo approvato dalla Camera, le seguenti modifiche:

·       è ridotta la possibilità di procedere ad accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria e degli esercenti arti e professioni.

Tale attività è ora possibile quando in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi e dei ricavi determinabili in base agli studi di settore risulti superiore agli ammontari dichiarati per gli stessi periodi d’imposta.

·       l’accertamento in base agli studi di settore è comunque possibile nei confronti dei medesimi contribuenti quando emergano significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere della citata commissione di esperti di cui al comma 7 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998;

·       l’adeguamento agli studi di settore può essere operato dal contribuente non congruo, per i periodi d’imposta diversi da quello di prima applicazione e di revisione dello studio, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, una maggiorazione pari al 3 per cento della differenza tra i ricavi o compensi risultanti dagli studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non supera il 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

 

La relazione tecnica presentata al Senato[471], riferita alle modifiche introdotte, attribuisce alle medesime un effetto complessivo netto di minore entrata, rispetto a quanto indicato in riferimento al testo iniziale del provvedimento, di 250 milioni di euro a decorrere dal 2005.

In particolare:

·        si stima che il passaggio da un meccanismo automatico ad un meccanismo concertato di revisione degli studi di settore possa potenzialmente produrre un effetto negativo sul gettito o in termini di rallentamento nella predisposizione delle revisioni o nella misura delle stesse. Tale effetto è stimato in 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2005. Tuttavia già per l’anno d’imposta 2004, per espressa previsione normativa viene accelerata la revisione da completare entro il febbraio 2005;

·        si stima che le integrazioni apportate alle disposizioni in materia di accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria e degli esercenti arti e professioni abbiano effetti in termini di gettito di portata marginale e di segno opposto.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che in via cautelativa non sono state considerate le maggiori entrate connesse ai seguenti fattori:

·        l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei contribuenti con elevato volume d’affari, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore;

·        l’adeguamento agli studi di settore in dichiarazione, mediante versamento della maggiorazione del 3 per cento. Le maggiori entrate derivanti da tale versamento sono stimabili in circa 150 milioni di euro annui dal 2005.

Nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato sui saldi, riferito al testo definitivamente approvato dal Senato, alle norme in esame sono attribuiti i seguenti effetti:

(mln. di euro)

 

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Maggiori entrate

Adeguamento studi settore

1.884

798

931

1.859

773

906

1.859

773

906

Amp. Platea

1.205

584

660

1.205

584

660

1.205

584

660

IRAP

0

0

0

494

169

214

494

169

214

Minori spese correnti

FSN*

  494

  169

  214

0

0

0

0

0

0

*Le maggiori entrate a titolo di IRAP determinano minori trasferimenti correnti al FSN a valere sul bilancio dello Stato.

 

Rispetto agli ammontari quantificati in riferimento al testo iniziale, nel prospetto risultano non modificati gli effetti ascrivibili all’ampliamento della platea dei soggetti che si adeguano agli studi di settore e gli effetti in termini di IRAP, mentre gli effetti riferiti alla revisione degli studi di settore risultano annualmente ridotti di 225 milioni di euro per effetto delle modifiche introdotte al Senato.

 

Al riguardo, per quanto attiene alla stima degli effetti delle modifiche introdotte dal Senato, il Servizio ha rilevato[472] la carenza degli elementi informativi per una verifica tecnica delle quantificazioni, in quanto la medesima si limitava a fornire i risultati netti complessivi dell’elaborazione, senza esplicitarne i presupposti in termini di ipotesi e di parametri adottati.

La conoscenza di tali elementi appariva necessaria in quanto le modifiche intervenivano proprio su quelle disposizioni alle quali la relazione tecnica al testo iniziale attribuiva particolare efficacia ai fini del conseguimento del cospicuo effetto di maggiore entrata stimato.

Inoltre, si osservava che, nel testo originario, per i contribuenti non congrui con gli studi di settore era prevista la possibilità di adeguarsi in sede di dichiarazione annuale senza aggravio di interessi e sanzioni. Nel testo modificato tale adeguamento avrebbe comportato il versamento di una maggiorazione. Tale circostanza avrebbe potuto incidere sulle percentuali di adeguamento stimate, con conseguenti effetti negativi sul gettito.

In riferimento ai dati del prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato approvato in via definitiva, venivano, infine, richiesti chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

·        il motivo per il quale non fosse stata ridotta, rispetto alle stime iniziali, la quantificazione del maggior gettito IRAP, dal momento che la mancata revisione automatica degli studi di settore avrebbe inciso sia sul gettito delle imposte dirette e dell’IVA, che sul gettito IRAP;

·        il motivo per il quale, nel prospetto, la quantificazione del maggior gettito imputabile all’adeguamento degli studi di settore fosse stata ridotta, per effetto delle modifiche introdotte, di 225 milioni di euro annui, anziché di 250 milioni di euro, come stimato nella relazione tecnica trasmessa al Senato. Inoltre, trattandosi di dati di cassa e di una riduzione in larga parte ascrivibile ad imposte dirette, non risultava chiaro per quale motivo non si fosse tenuto conto delle modalità di versamento, secondo il meccanismo di saldo ed acconto.

 

Comma 412

Versamento delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

Le norme, non modificate nel corso dell’esame parlamentare, dispongono che l’Agenzia delle entrate comunichi ai contribuenti, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l’esito dell’attività di liquidazione delle imposte, compiuta a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, con riferimento ai redditi soggetti a tassazione separata.

L’imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d’imposta 2001, è versata dal contribuente mediante modello F24, allegato alla comunicazione e precompilato dall’Agenzia.

Nel caso di mancato pagamento nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si procede all’iscrizione a ruolo, con l’applicazione di interessi e sanzioni.

 

La relazione tecnica al testo iniziale ed il prospetto riepilogativo aggiornato assegnano alle norme un effetto sui saldi di maggiore entrata per 140 milioni di euro nel 2005.

La relazione, in particolare, precisa che la nuova procedura comporta un vantaggio per l’erario, poiché le relative imposte sono incassate con un anno di anticipo.

La stima si basa sulla considerazione che l’ammontare degli importi richiesti ogni anno in sede di liquidazione, con riferimento ai redditi soggetti a tassazione separata, è pari a circa 280 milioni di euro, nonché sul fatto che mediamente viene incassato solo il 50 per cento dell’importo richiesto ai contribuenti.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha rilevato[473] che la quantificazione non appariva ispirata ad un criterio di prudenzialità, in quanto presupponeva che tutti i contribuenti che avrebbero comunque versato l’imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito della attività di liquidazione, versassero nei termini previsti dalla nuova procedura.

Si segnalava in proposito che il comma 3 dell’articolo 36-bis del DPR n. 600 prevede un termine di 30 giorni successivo al ricevimento della comunicazione, entro il quale il contribuente può fornire all’Amministrazione finanziaria i chiarimenti necessari, nel caso in cui rilevi dati o elementi non correttamente considerati nell’attività di liquidazione.

 

Nella Nota di risposta alle osservazioni del Servizio trasmessa il 18 ottobre 2004, il Governo ha precisato che, nella stima del 50 per cento degli importi mediamente incassati annualmente dalla liquidazione delle imposte relative a redditi soggetti a tassazione separata, sono stati considerati anche i contribuenti che, fornendo all’Amministrazione gli opportuni chiarimenti, non effettueranno i relativi versamenti.

 

Commi 414-425

Norme in materia di attività di riscossione

Le norme, sostanzialmente non modificate nel corso dell’esame parlamentare[474], sono finalizzate a rafforzare gli strumenti relativi all’attività di riscossione ed ad accelerarne le procedure.

In particolare:

·       sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni i sostituti d’imposta che non versino, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta (comma 414);

·       i concessionari della riscossione possono utilizzare tutti gli strumenti previsti dalle norme ordinarie per la tutela del credito iscritto a ruolo (comma 415);

·       l’Agenzia delle entrate è autorizzata ad emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente in riferimento ai crediti d’imposta indebitamente utilizzati. Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute nei termini prescritti dall’ufficio, l’amministrazione procede alla riscossione coattiva (commi 421-422);

·       i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nel 2003 (comma 424);

 

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo allegati al testo iniziale assegnano alle disposizioni un effetto sui saldi di recupero di gettito per 350 milioni di euro annui dal 2005.

La relazione, in particolare, si limita a ribadire le finalità delle disposizioni in termini di ampliamento degli strumenti a tutela del credito erariale e di riduzione dei tempi di riscossione.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato che la stima degli effetti delle norme risultava basata su ipotesi di modifica dei comportamenti dei contribuenti in presenza delle variazioni al sistema sanzionatorio e di riscossione introdotto dalle norme medesime, non suffragate, peraltro da dati quantitativi.

In particolare non erano individuabili gli effetti finanziari attribuibili alle singole disposizioni ed i dati e le ipotesi sulla base dei quali tali effetti venivano stimati.

Risultava pertanto necessario, ai fini dell’attività di verifica, disporre di una quantificazione di carattere analitico corredata di tutti gli elementi informativi disponibili.

 

Nella nota di risposta alle osservazioni del Servizio trasmessa il 18 ottobre 2004, il Governo ha sostanzialmente confermato la stima di recupero di gettito, limitandosi a precisare che tale valutazione si fonda sull’efficacia di azioni di controllo già condotte dall’Amministrazione finanziaria, che hanno determinato incrementi di gettito sia in termini di versamenti spontanei che di versamenti coattivi.

Si tratta, in particolare:

·        della campagna di controlli in materia di corretto utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti ed occupazione, che ha dato luogo a versamenti spontanei per 50 milioni di euro da parte dei soggetti beneficiari, in concomitanza con l’avvio dei controlli stessi;

·        dell’attività di controllo nei confronti delle società calcistiche, che ha determinato l’iscrizione a ruolo per omessi versamenti per oltre 400 milioni di euro.

 

Commi 426-427

Sanatoria per i concessionari della riscossione

Le norme, modificate nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato, dispongono:

·       il recupero, mediante ruolo, delle somme dovute, per inadempimento, dall’incaricato del servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante del soggetto o del debitore delle entrate riscosse (comma 426, primo periodo);

·       che, in attesa della riforma organica del settore della riscossione e fermi restando i casi di responsabilità penale, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione e ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione sia consentito di sanare le irregolarità connesse all’esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004. La sanatoria è ammessa dietro versamento di una somma fissata nella misura di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. Il versamento delle somme dovute è previsto in 3 rate, la prima delle quali, pari al 40% del totale, con scadenza il 30 giugno 2005 e le due restanti, pari ciascuna al 30% del totale, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 e il 31 dicembre 2006. Le modalità applicative delle disposizioni sono demandate ad apposito decreto ministeriale (comma 426, secondo, terzo e quarto periodo);

·       la proroga al 31 dicembre 2006 della durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione (comma 427).

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato indica effetti di incremento del gettito per 70 milioni di euro nel 2005 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007, contabilizzati nella stessa misura sui tre saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha richiesto chiarimenti[475] circa i dati ed il procedimento sotteso alla quantificazione del gettito derivante dalla sanatoria.

La determinazione di tale importo potrebbe derivare dal seguente procedimento di calcolo: considerato che la popolazione residente in Italia al 31/12/2003 è pari a circa 57,9 milioni di abitanti, il pagamento di un’oblazione pari a 3 euro per ciascun abitante darebbe luogo ad un gettito di circa 173,7 milioni di euro, importo prossimo alla somma degli effetti indicati nel prospetto riepilogativo (170 milioni di euro).

Il Servizio Bilancio ha peraltro rilevato, che, qualora risulti confermata tale ricostruzione, la stima si baserebbe su un’ipotesi di totale adesione dei concessionari alla sanatoria, che potrebbe rivelarsi scarsamente prudenziale. Sul punto sono stati quindi richiesti chiarimenti.

Ulteriori chiarimenti sono stati richiesti in merito alla ripartizione delle entrate attese nel triennio 2005-2007, che non sembra coerente con il tenore letterale della norma.

Infatti mentre appare corretta la contabilizzazione per il 2005 di 70 milioni (pari a circa il 40% degli incassi complessivamente previsti), per quanto attiene al rimanente 60% (circa 100 milioni) non appaiono chiare le ragioni della suddivisione del medesimo in parti eguali tra il 2006 ed il 2007, tenuto conto che l’ultimo versamento andrà effettuato entro il 31 dicembre 2006.

Infine, con riferimento alla proroga della durata delle concessioni all’esercizio 2006, il Servizio Bilancio ha fatto presente di non avere osservazioni da formulare circa la mancata indicazione di oneri connessi alla corresponsione ai concessionari del corrispettivo del servizio di riscossione, nel presupposto – sul quale è stata richiesta una conferma da parte del Governo - che i relativi importi risultino già iscritti nel bilancio a legislazione vigente.

 

Commi 429-432

Obblighi IVA per le imprese della grande distribuzione

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, dispongono che le imprese della grande distribuzione possano trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

Per imprese della grande distribuzione commerciale si intendono le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La trasmissione telematica sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.

Alla norma, non corredata di relazione tecnica, non sono stati attribuiti effetti sui saldi.

 

Al riguardo la norma non appare suscettibile di determinare effetti finanziari diretti. Va peraltro evidenziata la possibilità che si verifichino comportamenti di evasione fiscale da parte dei contribuenti interessati.

 

Commi 433-438

Dismissione di beni del patrimonio e del demanio di non rilevante valore economico

Le norme, nel testo originario, dispongono:

-        la possibilità di autorizzare, in via amministrativa, l’Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata, anche in blocco, quote indivise di beni immobili, fondi interclusi e diritti reali su immobili, a prezzi di mercato, tenendo conto della particolare condizione giuridica dei beni stessi;

-        il trasferimento di diritto, a titolo oneroso, ai comuni che le richiedono, delle aree del demanio o del patrimonio dello Stato, sulle quali gli stessi enti locali abbiano realizzato opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Il corrispettivo è fissato sulla base di parametri indicati dalla norma, soggetti ad aggiornamento nella misura dell’8 per cento annuo. E’ previsto inoltre il versamento da parte dei comuni di ulteriori somme, commisurate ad un terzo del corrispettivo previsto per il trasferimento, da corrispondere per ciascun anno di occupazione pregressa delle aree soggette al trasferimento, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento si estinguono i giudizi pendenti;

-        la possibilità di alienare a trattativa privata, a seguito di asta pubblica telematica andata deserta, gli immobili, non facenti parte delle procedure di dismissione previste dal DL n. 351/2001, di importo non superiore ai 200.000 euro. E’ escluso inoltre, per gli immobili di importo inferiore a 500.000 euro, il diritto di prelazione degli enti locali, mentre, per gli immobili di importo superiore, viene previsto un limite di 15 giorni per l’esercizio di tale diritto. Viene invece fatto salvo il diritto di prelazione dei concessionari, dei conduttori e dei meri detentori degli immobili oggetto di alienazione, a condizione che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall’Amministrazione competente.

Il Senato ha disposto:

-        la riduzione da 200.000 a 100.000 del valore massimo degli immobili cedibili a trattativa privata se non aggiudicati mediante asta telematica;

-        la riduzione da 500.000 a 250.000 del valore massimo degli immobili per i quali è escluso il diritto di prelazione degli enti locali.

 

La relazione tecnica, allegata al testo originario, quantificava le maggiori entrate derivanti dalle norme in 105 mln di euro per il 2005, computabili ai soli fini del fabbisogno del settore statale e dell’indebitamento netto[476]. Le disposizioni sono infatti ritenute idonee ad agevolare l’alienazione dei cespiti di non rilevante valore economico e non suscettibili di uso pubblico. Il valore riportato costituisce una stima di massima a corredo della quale non sono forniti elementi informativi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alle modifiche apportate al Senato un effetto riduttivo delle maggiori entrate quantificate con riferimento al testo originario della disposizione pari a 15 mln di euro nel 2005. La quantificazione delle maggiori entrate complessivamente derivanti dalla dismissione degli immobili di modesto ammontare, iscritta ai soli fini del fabbisogno dell’indebitamento netto per il 2005, viene infatti ridotta da 105 a 90 mln di euro.

 

Al riguardo, il Servizio bilancio dello Stato ha osservato, sia con riferimento al testo originario che alle modifiche apportate al Senato, che, pur trattandosi di una stima di massima, appare necessario acquisire le informazioni che hanno indotto a definire l’ordine di grandezza delle maggiori entrate. In assenza di tali elementi informativi la quantificazione proposta non risulta suscettibile di verifica.

In particolare sarebbe opportuno che fossero indicate distintamente, corredandole dei sottostanti elementi di stima, le quantificazioni operate con riferimento alle norme di cui al comma 433 (cessione in blocco, a trattativa privata, di quote indivise di beni immobili, fondi interclusi e diritti reali su immobili) e a quelle di cui ai commi 436-438 (procedure per l’alienazione a trattativa privata di immobili di modesto valore). Le norme, di cui ai commi 434 e 435, infatti, riguardando transazioni immobiliari fra lo Stato e i comuni, non appaiono idonee a produrre effetti ai fini dei saldi considerati.

 

Comma 439

Condizione di reciprocità per l’utilizzo di beni immobili non statali

La norma stabilisce una condizione di reciprocità in favore delle amministrazioni statali riguardo alla fruizione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in favore di enti locali nonché altri enti, pubblici e privati, che utilizzino beni immobili di proprietà statale.

Pertanto, tali agevolazioni troveranno applicazione anche nei confronti delle amministrazioni statali che utilizzino, per usi governativi, beni dei predetti enti.

 

La relazione tecnica chiarisce che la norma si riferisce principalmente all’applicazione della legge n. 390 del 1986 che consente all’amministrazione finanziaria di dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi ad una serie di enti[477], pubblici e privati, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie. Si applica un canone ricognitorio annuo sottoposto a limiti di ammontare[478]; sono a carico del locatario gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonché gli oneri, le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.

Pertanto, per effetto della norma in esame, le predette agevolazioni troveranno applicazione anche nei confronti delle amministrazioni statali che utilizzino, per usi governativi, beni dei predetti enti. Peraltro la norma assume una portata generale ed è quindi suscettibile di trovare applicazione in tutti i casi in cui sussistano condizioni agevolative previste dalla normativa vigente per l’utilizzo di beni statali da parte di enti pubblici o privati. La relazione chiarisce altresì che la condizione di reciprocità non impatta a livello normativo in modo rilevante ma è dettata dalla necessità di assicurare condizioni di equità tra lo Stato e gli altri enti.

Viene quindi indicata una stima, definita prudenziale, dei risparmi conseguibili dell’ordine di 180 mln di euro. La relazione tecnica non espone peraltro gli elementi ed i parametri alla base della quantificazione.

Alla disposizione non sono inoltre attribuiti effetti di miglioramento dei saldi di finanza pubblica nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha svolto considerazioni, rispetto alle quali il Governo ha fornito taluni elementi di risposta.

In particolare, nella nota del 18 ottobre 2004, il Governo ha confermato l’ipotesi formulata dal Servizio Bilancio secondo la quale il mancato computo degli effetti della norma ai fini del saldo netto da finanziare è dovuto a ragioni di prudenzialità. Quanto all’impatto delle disposizioni in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Governo ha fatto presente che i relativi risparmi sono destinati a consolidarsi nell’ambito del conto economico della P.A.

In merito a tale profilo, il Servizio Bilancio aveva peraltro evidenziato che la norma fa riferimento anche all’applicazione di agevolazioni nell’utilizzo di beni di proprietà di enti privati, dalle quali potrebbe quindi anche derivare un risparmio netto – seppur probabilmente di ammontare contenuto - per il settore della pubblica amministrazione.

Il Governo ha inoltre chiarito il procedimento seguito per il calcolo dell’ammontare dei risparmi, precisando che l’importo di 180 mln di euro è stato definito considerando per ogni ambito provinciale un immobile di proprietà di enti locali o di enti pubblici o privati in affitto da parte di Amministrazioni statali, prevedendo inoltre un costo complessivo per affitti, lavori, ecc. a carico dello Stato pari a 200 milioni di euro. Pertanto, l'importo indicato è stato raggiunto abbattendo il suddetto costo del 90%.

In proposito, il Servizio Bilancio aveva altresì chiesto di chiarire se la condizione di reciprocità debba intendersi applicabile anche per i profili relativi agli oneri che incombono, in base alla legge n. 390/1986, al locatario, e, in tal caso, se i risparmi conseguibili per l’applicazione alle amministrazioni statali di un canone agevolato siano stati considerati al netto di eventuali spese a carico delle amministrazioni stesse in ragione delle attività di manutenzione ovvero in ragione di eventuali contribuzioni od obblighi gravanti sugli immobili locati.

 

Commi 440 e 445

Abrogazione di norme su immobili statali

Le norme recano l’abrogazione delle seguenti disposizioni:

·       regio decreto 10 settembre 1923, n. 2000[479], che autorizza la permuta, senza limiti di valore, di immobili adibiti a pubblici uffici, o comunque ad usi governativi, con immobili di minor valore, anche da costruire, aventi la medesima o analoga destinazione, con conguaglio in denaro a favore dell’amministrazione demaniale (comma 440);

·       articolo 17, comma 65, della legge n. 127/1997[480], che rimette ad un successivo regolamento – finora non ancora emanato – la disciplina delle modalità di acquisizione gratuita da parte di comuni, province, regioni che ne facciano richiesta di beni immobili dello Stato iscritti nel demanio civile e militare, risultanti inutilizzati da almeno dieci anni (comma 445);

 

La relazione tecnica evidenzia che le norme abrogate sono ormai superate da discipline successivamente intervenute e che, comunque, non risultano più coerenti con il nuovo quadro normativo in materia. La loro abrogazione risponde quindi essenzialmente ad esigenze di razionalizzazione e semplificazione del contesto procedurale e normativo. In particolare, larelazione attribuisce al comma 440 effetti di riduzione dei costi di gestione per l’amministrazione, senza peraltro quantificarli, mentre considera neutrale in termini economico-finanziari il comma 445, in quanto  privo di conseguenze per l’Erario.

Anche l’allegato 7 non attribuisce alle norme effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio non ha formulato osservazioni, ritenendo, con riferimento al comma 440, che il mancato computo degli effetti delle disposizioni sul saldo netto da finanziare fosse sostanzialmente attribuibile a ragioni di prudenzialità.

Tale circostanza appare confermata dalle precisazioni fornite nella nota del 18 ottobre 2004[481], con riferimento ad una serie di disposizioni in materia di immobili statali.

 

Commi 441  e 442

 

Disposizioni in materia di immobili statali

La norma dispone il trasferimento in proprietà – a titolo gratuito e nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2005 - degli immobili di cui all’articolo 2 della legge n. 449/1997 ai comuni nel cui territorio gli immobili stessi sono ubicati.

L’articolo 2 della legge n. 449/1997 ha già previsto il trasferimento gratuito – sia pure a richiesta -  in favore dei comuni di alloggi di proprietà dello Stato costruiti per sopperire ad esigenze abitative pubbliche. E’ stabilita l’esenzione fiscale per le relative operazioni di trascrizione e di voltura catastale. All’articolo 2 non sono stati ascritti specifici effetti di risparmio.

Sono esclusi dal trasferimento gli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi della legge n. 137/1952 nonché gli alloggi di proprietà statale realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954, recante misure per l’eliminazione delle abitazioni malsane (comma 441).

Viene inoltre dettata una norma di interpretazione autentica  (comma 442), dell’articolo 1, comma 27, della legge n. 560/1993, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Tale norma fa salvo il diritto, maturato dall’assegnatario alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 560/1993, all’acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.

La norma in esame – introdotta nel corso dell’esame presso il Senato - prevede che il citato articolo 1, comma 27, si interpreti nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi della citata legge n. 640/1954 sono ceduti in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge. Per le condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.

 

La relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria  evidenzia come la precedente normativa di cui all’articolo 2 della legge n. 449/1997 – che prevedeva il trasferimento dei beni a richiesta dei comuni - non abbia prodotto gli effetti sperati[482] in quanto non tutti i comuni si sono avvalsi della predetta facoltà, che in altri casi è stata invece esercitata in modo parziale e frammentario. Si rende quindi necessario procedere al trasferimento ope legis, escludendo gli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 137/1952, già sottratti alle disposizioni della legge n. 449/1997, che potranno essere alienati direttamente agli aventi diritto.

La relazione inoltre – tenuto conto di un numero di alloggi interessati pari a circa 40.000 - stima un risparmio di 47,5 mln di euro, dovuti al venir meno di oneri per ICI e spese di manutenzione; tali risparmi non sono peraltro evidenziati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria e pertanto non risultano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha svolto considerazioni in merito alle quali il Governo ha fornito taluni elementi di risposta con la nota del 18 ottobre 2004.

In particolare, il Governo ha chiarito che il mancato computo degli effetti della norma ai fini del saldo netto da finanziare è attribuibile a “motivi di prudenza”, mentre non è stato indicato l’impatto della norma in termini di indebitamento e di fabbisogno in ragione del fatto che i predetti risparmi sono destinati a consolidarsi nel conto economico della P.A. In merito al procedimento di quantificazione dei medesimi risparmi, è stato chiarito che sono stati considerati:  un valore unitario degli alloggi pari a 50.000 euro, un’aliquota ICI media del 4 per mille e una percentuale del 2% di spese di manutenzione[483].

In merito alle disposizioni di cui al comma 442, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, il Servizio Bilancio ha segnalato la necessità di chiarimenti circa l’eventuale inclusione degli immobili ivi indicati  in programmi di cessione e/o cartolarizzazione, i cui effetti siano già stati scontati nelle previsioni di bilancio. In tale ipotesi infatti, per escludere effetti negativi per la finanza pubblica,  le nuove condizioni di vendita prefigurate dalle disposizioni in esame dovrebbero dar luogo ad un gettito almeno equivalente a quello conseguibile sulla base della vigente normativa. Anche su tale aspetto è stata evidenziata la necessità di acquisire i relativi chiarimenti da parte del Governo.

 

Comma 443

Dismissione degli immobili della difesa

La normativa vigente[484] prevede procedure per l’individuazione e la dismissione di beni in uso all’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, le cui entrate è previsto che siano destinate alle necessità dell’Amministrazione medesima. In particolare, l’art 44 della L. n. 448/1998 prevedeva che tale riassegnazione di risorse dovesse avvenire nel limite di 1.400 mld di lire, mentre l’art. 43 della L. n. 388/2000 prevedeva la possibilità di destinare alle medesime finalità ulteriori incassi relativi a dismissioni di beni del Ministero della difesa anche se non ricompresi nei programmi di dismissione precedentemente definiti. L’art. 27 del DL n. 269/2003 ha disposto una procedura per l’individuazione di tali beni.

 

La norma integra il citato art. 27 del DL n. 269/2003, prevedendo che, in sede di prima applicazione delle procedure ivi previste per l’individuazione degli immobili della difesa da dismettere, sia predisposto entro il 28 febbraio 2005, da parte del Ministero della difesa, un elenco di immobili da consegnare all’Agenzia del demanio, per essere assoggettati alle procedure di dismissione e valorizzazione di cui al DL n. 351/2001.

La Cassa depositi e prestiti concede al Ministero stesso, entro trenta giorni dall’emanazione del decreto contenente l’elenco dei beni, anticipazioni finanziarie della quota del valore dei beni destinata al Ministero medesimo, per un importo non inferiore a 954 milioni di euro e non superiore a 1.357 mln di euro. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.

Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi.

A valere sulle somme riassegnate al Ministero della difesa a seguito delle procedure di dismissione e valorizzazione degli immobili, l’importo di 30 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 è destinato all’ammodernamento degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto.

 

La relazione tecnica afferma la neutralità della disposizione sotto il profilo finanziario in quanto le somme di cui è prevista l’anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti, unitamente ai relativi oneri finanziari, saranno rimborsate a valere sugli introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili. Inoltre le somme anticipate saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa del Ministero della difesa.

 

Al riguardo, con riferimento all’esercizio 2005, il Servizio Bilancio ha osservato che ai fini della neutralità finanziaria in termini di indebitamento netto  appare essenziale che le dismissioni immobiliari in questione vengano effettuate entro la fine dell’esercizio stesso per un importo almeno pari a quello delle anticipazioni erogate dalla Cassa depositi e prestiti. In caso contrario infatti, l’importo delle anticipazioni, costituendo una mera partita finanziaria a fronte dell’incremento dello stock di debito dello Stato, non potrebbe essere portato a copertura della spesa da parte del Ministero della difesa a titolo di consumi intermedi e di investimenti. Tali ultime spese concorrerebbero pertanto ad incrementare l’indebitamento netto dello Stato.

Ciò salvo che il limite alla crescita delle spese previsto dai commi 5 e seguenti del presente provvedimento non renda di fatto impossibile utilizzare gli importi ricevuti a titolo di anticipazione ad incremento delle spese per consumi intermedi ed investimenti.

Con riferimento alle somme da destinare all’ammodernamento degli arsenali militari della marina, ai fini della neutralità finanziaria della disposizione appare necessario che le entrate per dismissioni immobiliari, ulteriori rispetto a quelle occorrenti a rimborsare le anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, presentino un profilo temporale coerente con quello della spesa prevista, non essendo possibile, sotto il profilo contabile, compensare la spesa di ciascun esercizio con le maggiori entrate eventualmente conseguite nell’anno precedente.

 

In riferimento a tali osservazioni, la Nota di risposta del Governo ha confermato l’impegno a realizzare le dismissioni immobiliari entro l’anno 2005.

 

Comma 444

Disposizioni in materia di immobili statali

La norma dispone che le finalità di cui all’articolo 29 della legge n. 28/1999, relativo al programma di costruzione, ammodernamento ed acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio della Guardia di finanza, possano essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l’utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004 .

L’articolo 29 citato ha autorizzato la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione. Per l’attuazione del programma il Corpo della Guardia di finanza è stato autorizzato ad assumere impegni pluriennali nell’ambito di limiti di impegno ventennali.

 

La relazione tecnica  e  l’allegato 7 non attribuiscono effetti alla norma.

 

Al riguardo,  pur non essendo ascritti effetti alla disposizione ai fini dei saldi di finanza pubblica, il Servizio Bilancio ha segnalato che, a fronte dei vantaggi derivanti dalla immediata disponibilità degli immobili acquisiti in locazione, tale modalità di utilizzo degli stanziamenti - a differenza di altre previste dal testo originario della legge 28/1999 (acquisto, costruzione) - determina un esborso cui non corrisponde alcun incremento patrimoniale.

 

Commi 446-448

Razionalizzazione degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato

Le norme prevedono una procedura per la programmazione e il monitoraggio degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, allo scopo di contenere e ottimizzare la spesa pubblica destinata a tali interventi.

Viene in particolare previsto l’obbligo, a carico delle amministrazioni dello Stato e delle Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, di comunicare:

-         entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali relativi all'esecuzione degli interventi edilizi su immobili di proprietà dello Stato;

-         i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi di cui al punto precedente, entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi;

-         con cadenza trimestrale, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali, nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge n. 109 del 1994;

-         entro il 31 ottobre di ciascun anno, la previsione dei fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché delle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione delle stesse finalità.

E’ inoltre previsto che l’Agenzia del demanio fornisca alle amministrazioni interessate il necessario supporto informatico, elabori le linee guida tecnico-operative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo e presenti annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni in esame.

 

La relazione tecnica segnala che in materia è stata già emanata una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri[485] rivolta a tutti i Ministeri ma rimasta disattesa probabilmente in ragione della natura secondaria della fonte. Pertanto, al recepimento del contenuto di detta circolare in una norma di rango primario, viene ascritto un effetto di risparmio quantificato in 70 mln di euro annui, computabili sia ai fini del fabbisogno del settore statale che a quelli dell’indebitamento netto[486].

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha segnalato la necessità di acquisire le informazioni che hanno indotto a definire l’ordine di grandezza dei risparmi. In assenza di tali elementi informativi la quantificazione proposta non risulta suscettibile di verifica.

 

Nella nota di risposta del Governo è stato precisato che il risparmio indicato nella relazione tecnica è da attribuire alla razionalizzazione degli spazi utilizzati, nonché alla razionalizzazione degli interventi manutentivi.

 

Commi 450 e 451

Dismissioni di immobili e di tratti della rete stradale nazionale

La norma dispone che, con decreto ministeriale, possano essere attuati:

-        programmi di dismissioni immobiliari da realizzare mediante cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari o mediante cessioni dirette;

-         cessioni, a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di tratti della rete stradale nazionale suscettibili di assoggettamento a tariffa. E’ previsto che il prezzo sia fissato con modalità concordate tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le società interessate.

Il Senato ha identificato nella società Infrastrutture s.p.a. il futuro acquirente dei tratti di rete stradale nazionale e ha specificato che, a seguito della cessione, gli stessi non potranno essere sottoposti a pedaggio a carico degli utenti, ma saranno assoggettati a pedaggio figurativo[487]. Le modifiche apportate al Senato hanno inoltre specificato che le modalità di gestione delle strade cedute rimarranno invariate e saranno disciplinate da apposita convenzione. E stato disposto che con decreto ministeriale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, verranno ridefiniti i rapporti finanziari tra ANAS s.p.a., Infrastrutture s.p.a. e i Ministeri interessati.

La norma fa salva l’applicazione della normativa vigente prevista a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

 

La relazione tecnica quantifica l’effetto migliorativo sui saldi derivante dalla norma in complessivi 7 mld di euro per il 2005, computabili sia ai fini del saldo netto da finanziare che a quelli dell’indebitamento netto e del fabbisogno, derivanti per 4 mld da dismissioni di immobili e per 3 mld dalla vendita di una quota della rete viaria ordinaria di proprietà dello Stato.

Con riferimento agli immobili, la relazione tecnica afferma inoltre che l’allocazione delle cessioni tra i singoli strumenti previsti dalla norma è attualmente di difficile determinazione. E’ in ogni caso prevista l’attivazione di ulteriori operazioni di cartolarizzazione di immobili residenziali e ulteriori fondi immobiliari su immobili dello Stato e immobili di altri enti. Per quanto concerne questi ultimi, la relazione ricorda che, a seguito del collocamento del fondo immobiliare attualmente in fase di strutturazione, resteranno nella disponibilità dello Stato immobili ad uso governativo per un valore complessivo di oltre 20 mld di euro, fra i quali identificare gli immobili che non abbiano particolare pregio architettonico o rilevante valore storico o simbolico.

Con riferimento alla rete viaria, la relazione tecnica specifica che si prevede di effettuare la cessione di 1.500 km di strade statali, tra quelle in esercizio e quelle in costruzione. Il ricavo della cessione, assunto pari a 3 mld di euro, corrisponde al valore attribuibile all’insieme delle infrastrutture cedute nelle seguenti ipotesi:

-        un ricavo medio da pedaggio per km di circa 0,68[488];

-        una durata quarantennale della concessione, in analogia con quella del Gruppo Autostrade;

-        un rendimento del capitale investito per la società acquirente intorno al 7,5%.

Un comunicato del Ministro dell’economia e delle finanze[489] chiarisce che la remunerazione dell’investimento della società acquirente avverrà attraverso “pedaggi ombra” pagati dall’Erario in funzione del traffico effettivo.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha formulato richieste di chiarimenti in merito ai seguenti profili.

Dismissioni immobiliari.

In primo luogo, poiché la relazione tecnica fa riferimento alla generalità delle dismissioni immobiliari che verranno attuate nell’esercizio 2005, senza far cenno a quelle già previste a legislazione vigente, non è chiaro se l’importo di 4 mld deve considerarsi comprensivo di quello di 1 mld già scontato nei saldi di bilancio a legislazione vigente, a seguito dell’approvazione del DL n. 269/2003. In tal caso l’effetto ascrivibile alla norma dovrebbe essere limitato a 3 mld di euro.

Infatti la relazione tecnica al citato dl n. 269 stimava entrate da dismissioni immobiliari pari a 1 mld per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 a titolo di cessione di immobili adibiti ad usi pubblici. Successivamente il DL 168/2004 ha disposto l’anticipazione di tali incassi al 2004, senza prevedere alcuna copertura per il 2005 e il 2006, nel presupposto che le maggiori entrate già previste per tali esercizi fossero comunque confermate.

Qualora invece si tratti di dismissioni ulteriori rispetto a quelle già scontate in base alla legislazione vigente, le cessioni di immobili complessivamente previste per il 2005 ammonterebbero a 5 mld, che sommate ai 3 mld previsti in relazione alla cessione di quota parte della rete viaria, darebbero luogo ad un ammontare complessivo di cessioni di asset immobiliari pari a 8 mld. Tale importo non risulterebbe peraltro in linea con le indicazioni di finanza pubblica fornite dal Governo[490] che cifrano in 7 mld di euro le misure non strutturali relative al 2005.

Si è inoltre osservato che non è chiaro se, ed eventualmente in quale misura, gli incassi per immobili stimati per l’esercizio 2005 derivino dallo slittamento a tale esercizio di parte delle dismissioni già scontate nelle previsioni di bilancio per il 2004.

A tale proposito non si disponeva di una quantificazione ufficiale delle dismissioni immobiliari iscritte nei conti previsionali di finanza pubblica per il 2004 nonché delle realizzazioni già conseguite nel corso dell’anno e di quelle che si prevedeva di conseguire entro la fine dell’esercizio.

Una ricostruzione dell’ammontare di dismissioni immobiliari previste per il 2004, operata dal Servizio Bilancio, permetteva di pervenire ad un ammontare di 9,6 mld di euro[491].

Non è chiaro se tale importo risulti confermato per l’esercizio in corso e se le dismissioni previste per il 2005 debbano considerarsi ulteriori rispetto ad esso.

 

Un’ulteriore richiesta di informazioni è stata formulata in merito ai futuri oneri per affitto connessi alle dismissioni di immobili ad uso governativo previste dalla norma in esame, nonché in merito a quelli già iscritti nel bilancio a legislazione vigente con riferimento agli immobili di cui è previsto il conferimento ai fondi immobiliari entro la fine dell’esercizio in corso. Non è chiaro infatti per quali ragioni non risultano espressamente iscritte, tra gli effetti onerosi, le spese per affitto relative agli immobili considerati dalla norma in esame.

Tale ragione potrebbe risiedere nell’adozione di un criterio contabile per il quale nel primo esercizio le maggiori entrate derivanti dalla dismissione sono iscritte al netto dei relativi oneri per riaffitto e, negli esercizi successivi, delle relative somme si tiene conto nel bilancio di previsione. Si segnala in proposito che tale orientamento contabile, nell’eventualità che sia stato adottato, non apparirebbe pienamente condivisibile in quanto esso:

-        per il primo esercizio non consente di conoscere l’importo delle diverse poste di entrata e di uscita parzialmente compensative, ma solo del loro effetto netto[492];

-        negli anni successivi al primo non consente di dare separata evidenza ad oneri di carattere permanente strettamente ascrivibili all’effetto della disposizione, il cui importo non viene inoltre portato a concorrenza dell’effetto netto della manovra.

 

Dismissione di parte della rete viaria statale.

In primo luogo, con riferimento alla quantificazione operata dalla relazione tecnica, il Servizio Bilancio ha formulato una richiesta di chiarimenti in merito ai criteri utilizzati nella determinazione dell’incasso previsto. In particolare:

-        non è chiaro quale sia il valore individuato dalla cifra di 0,68 indicato quale ricavo medio da pedaggio per Km utilizzato dalla relazione tecnica per stimare il valore attuale dell’investimento;

Non appare infatti plausibile che esso debba intendersi come 0,68 euro, in quanto risulterebbe essere largamente superiore a quelli indicati dalla società Autostrade per l’Italia s.p.a. Tale società, nel corso della recente audizione presso le Commissioni VIII e IX della Camera[493], ha indicato rispettivamente in 5,45 centesimi e in 13 centesimi i pedaggi medi per Km pagati dalle autovetture e dai veicoli pesanti in Italia.

-        non è chiaro perché, al fine di stimare la redditività dell’investimento per la società acquirente si utilizzi il parametro del ricavo medio per km in luogo di quello del profitto medio per km. Il primo valore infatti costituisce un incasso lordo, finalizzato principalmente alla copertura dei diversi costi della società acquirente, e solo in via residuale alla remunerazione del capitale investito;

Tali fattori lascerebbero supporre l’esistenza di una sovrastima nella quantificazione, ma non essendo noti gli altri parametri utilizzati nella stima, quali ad esempio l’ammontare annuo dei chilometri complessivamente percorsi[494] sulla rete oggetto di cessione, non può escludersi la presenza di altri fattori di segno compensativo rispetto a quelli indicati.

Inoltre, al fine di individuare eventuali ulteriori flussi di finanza pubblica che potrebbero conseguire dall’operazione, il Servizio bilancio dello Stato ha formulato una richiesta di informazioni in merito ai profili giuridici, economici e contabili dell’operazione che si intende effettuare. In particolare non è chiara la ragione per la quale non sono indicati oneri in relazione alla necessità di corrispondere annualmente, a titolo di pedaggio ombra, le somme necessarie a garantire la remuneratività dell’investimento per la società acquirente.

In proposito si segnala che dai dati contenuti nella relazione tecnica è possibile risalire ad una stima dell’ammontare annuo di oneri per “pedaggi ombra” di 238 mln annui[495]. Peraltro tale importo risulterebbe inferiore a quello desumibile, per mero riproporzionamento, dalle informazioni contenute nell’Allegato al DPEF 2005-2008 relativo al Programma infrastrutture strategiche. In tale documento infatti, si afferma che, per quanto concerne l’ANAS, la rete stradale con caratteristiche vicine a quelle autostradali è oggi pari a circa 4.200 Km. Nel documento si afferma inoltre che, nell’ipotesi di tariffazione di tale rete viaria, si potrebbe alla fine del prossimo biennio disporre annualmente di risorse pari a circa 1,1-1,4 mld di euro, da utilizzare a parziale copertura del Programma infrastrutture strategiche. Riproporzionando tale importo con riferimento ad una rete di 1.500 km si perviene ad un flusso annuo di pedaggi di 390-400 mln di euro annui, consistentemente superiore al sopraddetto importo.

Tale chiarimento si rende ancora più necessario a seguito della modifica apportata al Senato che ha sancito normativamente l’intenzione, già manifestata dal Governo, di sottoporre a pedaggio figurativo, con oneri a carico dello Stato, la rete viaria ceduta, nonché di mantenere invariate le modalità di gestione della rete stessa, previa una ridefinizione dei rapporti finanziari tra ANAS s.p.a., Infrastrutture s.p.a. e i Ministeri interessati. Poiché alla suddetta ridefinizione dei rapporti non sono ascritte variazioni di spesa, il Servizio bilancio dello Stato ha segnalato l’opportunità di corredare la disposizione di una clausola di invarianza finanziaria.

Sotto il profilo patrimoniale il Servizio Bilancio ha richiesto di chiarire se l’operazione configuri il trasferimento della proprietà della rete viaria - come sembrerebbe desumersi dal tenore letterale della disposizione - o del solo diritto di sfruttamento economico della rete in regime di concessione (analogamente a quanto previsto attualmente con riferimento al Gruppo Autostrade[496]).

Nel secondo caso infatti, al termine del periodo di concessione, le opere gestite dalla società concessionaria, comprese quelle di nuova realizzazione eventualmente realizzate con finanziamento privato, verrebbero nuovamente devolute allo Stato, senza oneri a carico di quest’ultimo.

Un’ultima segnalazione ha riguardato l’opportunità di acquisire elementi di valutazione circa gli eventuali riflessi dell’operazione in esame riguardo all’obiettivo di esternalizzazione dell’ANAS dal comparto della p.a., già considerato suscettibile di produrre risparmi dalla relazione trimestrale di cassa dell’aprile 2004.

 

Commi 460-463 e 465-466

Regime di tassazione delle società cooperative

Le norme, non modificate nel corso dell’esame parlamentare, innovano il regime di tassazione delle cooperative. Le disposizioni, che si applicano a decorrere dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003 (comma 466), operano nei seguenti ambiti:

 

Tassazione degli utili destinati a riserva indivisibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente e limitazione di agevolazioni fiscali  (commi 460-463)

Normativa vigente – L’articolo 12 della legge n. 904 del 1977[497] dispone che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento.

L’articolo 6 del decreto legge n. 63 del 2002[498] ha previsto, in particolare, al comma 1 che l’articolo 12 della legge n. 904 del 1977 si applichi in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

L’articolo 2545-ter del codice civile stabilisce in proposito che deve essere destinato al fondo di riserva legale almeno il 30 per cento degli utili netti annuali. Per le banche di credito cooperativo la quota di riserva legale minima è fissata al 70 per cento degli utili netti annuali.

Una quota pari all’1 per cento degli utili netti delle banche di credito cooperativo ed al 3 per cento degli utili netti delle altre cooperative è obbligatoriamente destinata ai fondi mutualistici.

Le norme in esame stabiliscono che, fermo restando quanto previsto in proposito dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2002, l’articolo 12 della legge n. 904 del 1997 non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente:

·       per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

·       per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative.

Con riferimento alle cooperative agricole e di piccola pesca, alla suddetta quota del 20 per cento degli utili netti non si applicano neanche le disposizioni dell’articolo 10 del DPR n. 601 del 1973[499].

La norma citata prevede l’esenzione dalle imposte per i redditi conseguiti dalle cooperative agricole e loro consorzi mediante l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.

Prevede inoltra la completa esenzione dei redditi conseguiti dalle cooperative di piccola pesca.

Le norme limitano, inoltre, le agevolazioni di cui all’articolo 11 dello stesso DPR n. 601 del 1973, stabilendo che è esente dalle imposte sui redditi una quota del reddito imponibile delle società cooperative di produzionee dilavoro e loro consorzi corrispondente all’IRAP assolta sul reddito imponibile.

L’articolo 11 del DPR n. 601 del 1973 stabilisce in particolare che i redditi delle societàcooperative di produzione e lavoroe loro consorzi sono esenti dalleimposte suiredditise l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme erogate ai soci a titolo di integrazione delle retribuzioni, non è inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per cento, ma non al 25 per cento, dell'ammontare complessivo degli altri costi, le imposte sui redditisono ridotte alla metà.

Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20 per cento.

 

Le norme sopra esaminate ripropongono, con l’esclusione della limitazione alle cooperative a mutualità permanente, disposizioni di analogo tenore introdotte, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001, dal comma 4 dell’articolo 6 del citato decreto legge n. 63 del 2002.

 

Indeducibilità degli interessi passivi (comma 465)

La norma dispone che gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi, alle condizioni previste dall’articolo 13 del DPR n. 601 del 1973, sono indeducibili in capo alla società per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, incrementata di 0,90 punti percentuali.

Tra le condizioni recate dall’articolo 13 del DPR n. 601 del 1973, è prevista l’esenzione degli interessi corrisposti ai soci purchè non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.

La relazione tecnica al testo iniziale ed il prospetto riepilogativo assegnano alle disposizioni i seguenti effetti di maggiore entrata sui saldi di finanza pubblica (milioni di euro):

 

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

465,7

255,4

262,3

465,7

255,4

262,3

465,7

255,4

262,3

 

La relazione tecnica così quantifica gli effetti in termini di recupero di gettito per cassa ascrivibili alle diverse tipologie di interventi:

(mln. di euro)

 

2005

2006

2007

Riserve indivisibili

339,3

186,0

191,0

Limite esenzioni

61,0

33,6

34,5

Indeducibilità interessi

65,4

35,8

36,8

Totale

465,7

255,4

262,3

La quantificazione si basa sui seguenti dati:

1.      Ripresa a tassazione di una quota degli utili destinati a riserve indivisibili

In base ai dati delle dichiarazioni UNICO 2003 estrapolate al 2004, il recupero di gettito massimo teorico di competenza da parte di tutte le cooperative, tranne quelle sociali escluse espressamente dalle norme, risulta pari a 212 milioni di euro, di cui 124,8 milioni di pertinenza delle banche di credito cooperativo. Ipotizzando che la totalità di queste ultime rientri nel requisito della mutualità prevalente e che solo il 75 per cento delle altre cooperative presenti tale requisito, si ottiene un recupero di gettito per competenza di circa 191 milioni di euro annui. Per cassa si considera una percentuale effettiva di acconto di circa il 77,6 per cento per il 2005, in considerazione del temporaneo innalzamento di 3 punti percentuali dell’aliquota di acconto legale IRES.

2.      Limitazione al regime di esenzione per le cooperative agricole, di piccola pesca e di produzione e di lavoro

In base ai dati delle dichiarazioni UNICO 2003, riferiti al periodo d’imposta 2002, primo periodo, in cui erano in vigore le norme di carattere transitorio introdotte dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 63 del 2002 ed ora riproposte, si desume che circa 3.000 cooperative presentavano nel 2002 un reddito esente di ammontare inferiore al 2001, per effetto della limitazione delle agevolazioni allora introdotta. Ipotizzando che la reintroduzione delle disposizioni limitative della portata degli articoli 10 e 11 del DPR n. 601 del 1973 comporti un recupero di base imponibile in misura pari a quanto avvenuto nel 2002 rispetto al periodo d’imposta 2001, si ottiene una stima di recupero di gettito per competenza pari a 34,5 milioni di euro da parte di 2.079 cooperative. Nel passaggio ai dati di cassa sono stati adottati gli stessi criteri di cui al punto precedente.

3.      Indeducibilità degli interessi

In base ai dati delle dichiarazioni UNICO 2003 società di capitali ed enti commerciali si desume che l’ammontare degli interessi corrisposti nel 2002 ai soci persone fisiche da società cooperative nei limiti previsti dalla normativa vigente è stato pari a 159,2 milioni di euro da parte di 1.830 cooperative.

Ai fini della quantificazione, si stima che esista una quota di interessi che supera la misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi (1,6 per cento) aumentata di 0,9 punti percentuali, pari alla somma evidenziata per il 2002. Rendendo indeducibile tale somma ed ipotizzando una capienza del 70 per cento, si ottiene un recupero di gettito per competenza di 36,8 milioni di euro (159,2*70%*33%).

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio[500] ha rilevato la necessità di chiarimenti su alcune delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, suscettibili di determinare una sovrastima dell’effetto di recupero di gettito ascritto alle disposizioni.

In particolare, è stato rilevato che:

§        nella quantificazione degli effetti della limitazione alle esenzioni di cui agli articoli 10 ed 11 del DPR n. 601 del 1973, si ipotizza che, poiché le norme riproducono un regime transitorio introdotto per i periodi d’imposta 2002 e 2003 dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 63 del 2002, il recupero di materia imponibile sarà pari a quello realizzato in riferimento al 2002. Non è tuttavia chiaro, dal tenore della relazione tecnica, se si sia tenuto conto del fatto che, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 10 del citato DPR riguardanti le cooperative agricole e di piccola pesca, la quota di utili netti ripresa a tassazione in base alle norme in esame (20%) risulta inferiore a quella prevista dalla disciplina transitoria dell’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 63 del 2002 (30,8%)[501]; pertanto gli effetti ascrivibili alla disposizione in esame dovrebbero risultare inferiori a quelli conseguiti con il D.L. n. 63 medesimo;

§        ai fini della quantificazione degli effetti della norma relativa alla indeducibilità degli interessi passivi sulle somme versate dai soci, la relazione tecnica stima che la quota di interessi che supera la misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi (1,6 per cento), aumentata di 0,9 punti percentuali, sia pari alla somma portata in deduzione per il periodo d’imposta 2002, nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 13 del DPR n. 601 del 1973. Poiché tali limiti in termini di misura degli interessi corrisposti risultavano allora meno stringenti di quelli posti dalla norma in esame, la quota di interessi ora deducibili non può che essere inferiore all’ammontare allora dedotto: pertanto l’effetto in termini di indeducibilità degli interessi non può che essere calcolato come differenziale tra gli effetti di gettito derivanti dal precedente limite e quelli connessi al nuovo limite.

Nella Nota di risposta alle osservazioni del Servizio trasmessa il 18 ottobre 2004, il Governo ha precisato quanto segue:

§        con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 10 del DPR n. 601 del 1973, riguardanti le cooperative agricole e di piccola pesca, è stata confermata la congruità della stima, anche in relazione al fatto che i dati di base utilizzati riferiti al 2002 non erano stati assoggettati ad alcuna rivalutazione monetaria;

§        ai fini della quantificazione degli effetti della norma relativa alla indeducibilità degli interessi passivi sulle somme versate dai soci, il dato utilizzato è stato assunto come mero termine di paragone per stimare un ordine di grandezza degli interessi qualificati come non deducibili in quanto eccedenti i limiti indicati.

 

Comma 464

Tassazione degli utili netti delle società cooperative

La norma, modificata dal Senato, prevede che, a decorrere dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2004, per le società cooperative e loro consorzi, diverse da quelle a mutualità prevalente, l’esenzione di cui all’articolo 12 della legge n. 904 del 1977 si applichi limitatamente alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.

Normativa vigente. L’articolo 12 della legge n. 904 del 1977[502] dispone che non concorrano a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento.

L’articolo 6 del decreto legge n. 63 del 2002[503] ha previsto, in particolare, al comma 1, che l’articolo 12 della legge n. 904 del 1977 si applichi in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

L’articolo 2545-ter del codice civile stabilisce in proposito che deve essere destinato al fondo di riserva legale almeno il 30 per cento degli utili netti annuali. Per le banche di credito cooperativo la quota di riserva legale minima è fissata al 70 per cento degli utili netti annuali.

Una quota, pari all’1 per cento degli utili netti delle banche di credito cooperativo ed al 3 per cento degli utili netti delle altre cooperative, è obbligatoriamente destinata ai fondi mutualistici.

 

Nel testo iniziale, la norma si limitava a confermare che per le società cooperative e loro consorzi, diverse da quelle a mutualità prevalente, l’esenzione di cui all’articolo 12 della legge n. 904 del 1977 si applica esclusivamente alla quota degli utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo statuto preveda l’indivisibilità della predetta riserva.

Alla disposizione non era assegnato specificatamente alcun effetto finanziario.

Al testo definitivamente approvato risultano attribuiti, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, effetti di riduzione di gettito pari a 6,6 milioni di euro nel 2005, 3,6 milioni di euro nel 2006 e 3,7 milioni di euro nel 2007.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio[504] ha rilevato la carenza degli elementi informativi alla base della quantificazione, che, ad una prima analisi, appariva sottostimata rispetto alla incidenza della modifica introdotta.

Infatti la norma, nel testo iniziale, si limitava a confermare quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 63, che dispone in ogni caso l’applicazione dell’agevolazione di cui all’articolo 12 della legge n. 904 del 1977 alla quota di utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

Poiché la norma definitivamente approvata non abroga espressamente tale disposizione, l’esenzione di cui al citato articolo 12 della legge n. 904 del 1977, si applicherebbe, oltre alla quota di utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria, ad un’ulteriore quota del 30 per cento degli utili netti, purché destinata a riserva indivisibile.

 

Comma 467

Riduzione IVA sulle prestazioni socio-assistenziali rese da cooperative

La norma dispone che le prestazioni sanitarie, educative ed assistenziali, di cui ai numeri 18-21 dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972, rese da cooperative e loro consorzi, siano soggette all’aliquota IVA del 10%, nel limite di spesa di 10 mln di euro annui. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione alla disposizione.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato indica in 10 mln annui di minori entrate l’effetto della disposizione.

 

La disposizione, introdotta dal Senato, non ha costituito oggetto di verifica da parte del Servizio bilancio dello Stato nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento. Deve peraltro rilevarsi che la configurazione dell’onere derivante dalla disposizione quale tetto di spesa potrebbe presentare profili problematici in ordine ai seguenti aspetti:

- la norma definisce l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni socio-assistenziali rese da determinati soggetti (le cooperative e i loro consorzi) nei confronti di altri soggetti (minori, malati e anziani). Una disparità di trattamento di questi ultimi motivata dalla insufficienza di risorse potrebbe essere oggetto di contenzioso qualora fosse riconosciuto un diritto soggettivo dei beneficiari della prestazione all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata fissata dalla norma;

- ’applicazione dell’aliquota agevolata nei limiti delle risorse stanziate potrebbe risultare di difficile praticabilità in quanto, per la natura delle prestazioni erogate, non è possibile condizionare l’applicazione dell’agevolazione ad una previa domanda da parte del beneficiario. Pertanto, l’eventuale raggiungimento del limite di spesa potrebbe essere conosciuto solo a seguito dell’esame delle dichiarazioni periodiche IVA, o di altra apposita documentazione. I tempi di raccolta ed elaborazione di tali informazioni potrebbero non risultare idonei ad impedire che le prestazioni agevolate siano rese anche a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili.

 

Comma 468

Quota di utili destinata a fondi mutualistici

La norma, introdotta dalla 5a Commissione del Senato durante l’esame in seconda lettura, sopprime il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1992[505].

La disposizione soppressa imponeva alle Casse rurali ed artigiane di calcolare la quota del 3 per cento, obbligatoriamente destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

Tale quota non è imponibile ai sensi del medesimo articolo 11, comma 9, della legge n. 59 del 1992.

La disposizione non risulta corredata di una specifica quantificazione.

Nel prospetto riepilogativo definitivo degli effetti dell’articolato trasmesso il 28 dicembre 2004, all’emendamento che ha introdotto la disposizione, contenente, peraltro, anche altre norme di carattere agevolativo, è assegnato un effetto complessivo di minore entrata di 4,6 milioni di euro nel 2005 e di 7,2 milioni di euro annui dal 2006.

 

Al riguardo, non si dispone di dati ed elementi ai fini della valutazione degli effetti finanziari della norma.

 

Comma 469

Proroga dell’esenzione IVA sui servizi

L’articolo 6, comma 4, della legge n. 133 del 1999[506] esenta dall’IVA le prestazioni di servizi di carattere ausiliario rese da consorzi costituiti da banche, esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima  - cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche - nei confronti dei consorziati o soci. L’esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50% del relativo ammontare. L’esenzione medesima, disposta originariamente fino al 31 dicembre 2000, è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2004.

La norma, modificando il comma 1 del predetto articolo 6 della legge n. 133/1999 – e contestualmente sopprimendone il comma 4 – rende permanente l’esenzione  prevista dal medesimo articolo; inoltre ne amplia la platea dei soggetti beneficiari, che ora  ricomprende anche i consorzi, cui partecipano soggetti diversi da banche, costituiti entro la data del 1° gennaio 2005.

La relazione tecnica non considera la disposizione, i cui effetti sono così riportati nell’allegato 7:

 

Saldo netto da finanz.

Fabb. settore statale

Indebit. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Minori

entrate

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

Al riguardo non risultano forniti i dati in base ai quali è stato calcolato il minore gettito.

Va rammentato che l’articolo 2-bis del D.L. n. 355/2003, recante differimento di termini previsti da varie disposizioni legislative, ha prorogato l’esenzione in esame - senza però ampliarne la platea dei beneficiari, come invece opera il comma 469 in esame, dal 31.12.2003 al 31.12.2004, prevedendo espressamente, al comma 2, una minore entrata annua di 1 milione di euro.

 

Comma 470

Pubblicità nell’ambito di attività sportive dilettantistiche

La norma, introducendo il comma 11-bis all’articolo 90 della legge finanziaria 2003[507], stabilisce che per le associazioni sportive dilettantistiche la pubblicità, realizzata in qualunque modo negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative all’imposta sugli spettacoli[508], in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

L’allegato 7 al disegno di legge finanziaria ascrive alla norma minori effetti  sui tre saldi di finanza pubblica pari a 5 milioni di euro.

 

Il Servizio Bilancio dello Stato ha richiesto chiarimenti in ordine ai dati e agli elementi che sono alla base della stima dell’effetto peggiorativo sui saldi; in mancanza di tali dati non risulta infatti possibile procedere ad una verifica della quantificazione stessa.

I predetti effetti potrebbero peraltro derivare dall’applicazione dello speciale regime IVA previsto in ragione del carattere di occasionalità attribuito per legge ad ogni forma di attività promozionale avente i requisiti disposti dalla norma. Tale carattere consente di qualificare le stesse attività come prestazioni di pubblicità in luogo di prestazioni di sponsorizzazione[509]. Ciò determina un minor gettito IVA in quanto, ai sensi dell’art. 74, sesto comma, del DPR n. 633/1972[510], le prestazioni di pubblicità comportanto il diritto ad una detrazione forfettaria del 50% dell’IVA relativa alle stesse, mentre le attività di sponsorizzazione consentono una detrazione forfettaria dell’IVA limitata al 10% del relativo importo.

 

Comma 471

Liquidazione e versamento dell’IVA per particolari settori

La normativa vigente prevede modalità semplificate di liquidazione e versamento dell’IVA con riferimento ad alcune categorie di contribuenti che prestano servizio al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo unitario limitato, tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi. In particolare per i settori delle telecomunicazioni, della somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e simili, della raccolta dei rifiuti solidi urbani, di fognatura e di depurazione è previsto che la liquidazione e il versamento dell’imposta avvenga con cadenza trimestrale anziché mensile.

 

La norma prevede che i contribuenti operanti nei settori indicati, che abbiano versato nell’anno precedente un ammontare di IVA superiore a 2 mln di euro, liquidino e versino l’IVA con cadenza mensile anziché trimestrale.

Resta loro concessa la facoltà di registrare le operazioni effettuate con un margine temporale più ampio di quello ordinariamente concesso[511].

 

La relazione tecnica ascrive alla disposizione un effetto di maggiore entrata di 291 mln di euro per il 2005, computabili ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica presi in considerazione.

Ai fini della stima sono stati individuati i contribuenti appartenenti alle attività interessate dalla norma, attraverso i relativi codici attività, ed enucleati coloro che effettuano versamenti trimestrali[512] e che espongono un ammontare di IVA versato superiore a 2 mln di euro.  Per tali contribuenti sono risultati versamenti riferiti all’ultimo trimestre 2003 pari a 1.133 mln di euro di cui 797 versati entro la fine del 2003 a titolo di acconto e i restanti 336 nel febbraio successivo a titolo di saldo.

Nell’ipotesi di distribuzione lineare del debito d’imposta (pari a 378 mln di euro al mese) è stato stimato che il passaggio ad un regime di versamenti a cadenza mensile comporterà un recupero di gettito nel primo anno di applicazione secondo il seguente schema:

Mese

Versamento

Ottobre 2005

378

Novembre 2005

378

Acconto dicembre 2005

332

Totale gettito 2005

1.088

Saldo dicembre 2005 versato a gennaio 2006

45

Totale gettito relativo all’ultimo trimestre 2005

1.133

 

La differenza fra il gettito conseguibile in base alla norma nel 2005, pari a 1.088 mln di euro, con quello conseguibile sulla base della normativa vigente, 797 mln, determina un maggior gettito di 291 mln di euro.

 

Nulla da osservare al riguardo[513].

 

Commi 473-478

Affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta

Le norme, non modificate nel corso dell’esame parlamentare, prevedono la possibilità di “affrancare” riserve e fondi in sospensione d'imposta, rendendole liberamente distribuibili ai soci, con il versamento di un’imposta sostitutiva.

Analoghe disposizioni erano recate dall’articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), e sono state prorogate di un anno dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282[514].

Il citato articolo 4 della legge n. 448 del 2001 consentiva di affrancare le riserve e gli altri fondi in sospensione d’imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. L’affrancamento era effettuato con il versamento di un’impostasostitutiva del 19 per cento.

L’imposta sostitutiva doveva essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2001 e versata in tre rate annuali, nella misura del 45%, del 35% e del 20%, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi degli esercizi in corso, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 2001, del 31 dicembre 2002, e del 31 dicembre 2003. Sull’importo delle rate successive alla prima erano dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente alle rate.

Le riserve e i fondi assoggettati all'imposta sostitutiva non concorrevanoa formare il reddito imponibile dell'impresa. Si prevedeva, inoltre, l’indeducibilità dell’imposta sostitutiva e la sua imputazione, in tutto o in parte, alle riserve o ad altri fondi del bilancio o del rendiconto.

Le norme in esame prevedono, in particolare:

·       lo smobilizzo delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, risultanti nel bilancio o nel rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 mediante assoggettamento ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP nella misura del 10 per cento. Non è ammesso l’affrancamento delle riserve per ammortamenti anticipati;

·       i saldi attivi di rivalutazione[515] scontano l’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 4 per cento;

·       le riserve ed i fondi assoggettati ad imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente ed in caso di distribuzione dei saldi attivi di rivalutazione non spetta il credito d’imposta previsto dalle relative norme che hanno consentito la rivalutazione;

·       l’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 ed è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio;

·       l’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata in tutto o in parte alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto.

 

La relazione tecnica iniziale assegna alla disposizione un effetto di maggiore entrata sui saldi per 270 milioni di euro nel 2005. Tale quantificazione è confermata nel prospetto riepilogativo degli effetti della legge definitivamente approvata.

La relazione tecnica, in particolare, precisa che ai fini della quantificazione sono stati utilizzati i più recenti dati disponibili in dichiarazione, relativi all’ammontare di riserve in sospensione di imposta affrancate in sede di rivalutazione volontaria. Gli effetti di riproposizione del provvedimento sono stati valutati considerando che le più contenute aliquote dell’imposta sostitutiva previste determineranno una maggiore convenienza fiscale e, quindi, una maggiore adesione al provvedimento.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha segnalato la carenza di elementi informativi alla base della quantificazione degli effetti delle norme, necessari per valutarne la congruità.

Peraltro, veniva osservato che la stima appariva condotta sulla base dell’ammontare delle riserve e dei fondi già affrancati in occasione di un precedente analogo intervento normativo, attraverso l’adozione di un più elevato coefficiente di adesione, e non su una valutazione dell’effettivo ammontare esistente delle riserve ancora interessate all’affrancamento.

Si richiedeva, pertanto, anche in considerazione del cospicuo effetto di maggior entrata assegnato alle norme, di poter disporre, ai fini dell’attività di verifica, di un’analitica descrizione dei dati e delle ipotesi che avevano concorso all’elaborazione della stima.

 

Nella Nota di risposta alle osservazioni del Servizio, trasmessa il 18 ottobre 2004, il Governo ha fornito le ipotesi ed i dati alla base della quantificazione.

In particolare, nella Nota si precisa che:

·        sulla base dei dati di gettito dell’imposta sostitutiva versata in seguito ai recenti provvedimenti di rivalutazione volontaria dei beni d’impresa (a tutto agosto 2004), si desume che l’ammontare delle riserve da rivalutazione monetaria in sospensione d’imposta, e quindi potenzialmente affrancabili, ammonta a 46,7 miliardi di euro;

·        l’imposta sostitutiva versata a tutto agosto 2004 in seguito a precedenti provvedimenti di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta risulta pari a 1,261 milioni di euro. Poiché l’imposta sostitutiva si applicava nella misura del 19 per cento ne consegue che le riserve ed i fondi in sospensione d’imposta affrancati nei periodi d’imposta 2001 e 2002 sono stati non inferiori a 6,6 miliardi di euro (1,261/19%). Tale dato si riferisce a tutti i tipi di riserve, non solo quelle da rivalutazione monetaria;

·        le riserve da rivalutazione minime potenzialmente affrancabili risultano pertanto pari a circa 40 miliardi di euro;

·        la relazione tecnica ipotizza che il 13 per cento di tale ammontare, pari a circa 5,25 miliardi di euro, sia oggetto di affrancamento per effetto delle norme in questione. Di tale ammontare, l’80 per cento è costituito da riserve da rivalutazione, ad aliquota del 4 per cento, ed il restante 20 per cento da altre riserve, ad aliquota del 10 per cento;

·        il coefficiente di smobilizzo utilizzato (13 per cento) tiene conto sia della maggiore convenienza relativa, rispetto alle precedenti analoghe misure, indotta dalla minore aliquota di imposta sostitutiva, sia del mutato quadro normativo. L’introduzione dell’IRES, infatti, può indurre le imprese a disinquinare il bilancio distribuendo inoltre liberamente risorse ai soci.

 

Commi 480-483

Esenzioni dall’imposta sulla pubblicità e sanatoria per attività politiche

Le norme (comma 480):

·       dispongono l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità dei soggetti di cui all’articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993.

Va segnalato peraltro che tale norma non individua specificamente dei soggetti, ma indica le tipologie di manifesti che, in ragione dell’appartenenza a determinate categorie di soggetti (Stato, enti pubblici territoriali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro) o dell’attinenza a specifiche attività (attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, festeggiamenti patriottici, religiosi, ecc[516]) beneficiano della riduzione alla metà della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni;

·       dispongono l’esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni dei predetti soggetti, qualora i medesimi effettuino le affissioni in appositi spazi che, in base alla norma in esame, i comuni dovranno loro riservare, nella misura del 10% degli spazi totali. Il comune non fornisce il personale per tali affissioni;

·       prevedono una sanatoria delle “violazioni ripetute e continuate” delle norme in materia di affissioni e pubblicità, commesse fino alla data di entrata in vigore della norma in esame, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari. Le violazioni potranno essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il pagamento di una imposta pari complessivamente a 100 euro per ogni anno e per ogni provincia in cui è avvenuta la violazione. Il versamento dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2005;

·       intervengono sul vigente regime sanzionatorio[517], disponendo che se il manifesto riguarda l’attività dei soggetti elencati nell’articolo 20, prima illustrato, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto dell’affissione e non sussiste responsabilità solidale ;

·       affermano il medesimo principio anche con riferimento alle violazioni delle norma in materia di propaganda elettorale[518] stabilendo che le sanzioni previste dalle norme richiamate siano a carico dell’esecutore materiale, senza responsabilità solidale del committente.

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento introduttivo della norma, precisa che l’esenzione dal diritto di affissione prevista dalla norma in esame riguarda soltanto una quota, pari al 10%, degli spazi pubblicitari dei comuni e fa comunque riferimento ad attività già soggette a tariffa agevolata. In base alla relazione, la norma determina quindi una minore entrata per i comuni che, anche in considerazione dell’elevata morosità, risulta “attualmente non quantificabile e, comunque, sostanzialmente compensata dal fatto che il Comune per tali affissioni non dovrà fornire personale”; tale onere sarà infatti a carico dei soggetti che procedono all’affissione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato non ascrive infatti alla norma specifiche conseguenze sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha evidenziato come le norme, secondo quanto indicato dalla stessa relazione tecnica, siano suscettibili di determinare minori entrate per i comuni, che, analogamente a quanto previsto in occasione di precedenti agevolazioni in materia[519] dovrebbero essere oggetto di apposita quantificazione. Andrebbero altresì indicate le risorse da destinare ai comuni in relazione al venir meno di tali future risorse, non rilevando, sotto il profilo della conformità alla normativa contabile, la situazione di evasione e/o morosità nel pagamento delle imposte in questione determinatasi in passato, situazione che peraltro potrebbe riguardare solo parte degli enti interessati dall’applicazione della norma in esame.

Quanto agli effetti compensativi della perdita di gettito, individuati dalla relazione tecnica nei risparmi conseguibili per il mancato impiego di personale dei comuni, è stata evidenziata da parte del Servizio Bilancio la necessità che tali potenziali risparmi siano anch’essi oggetto di quantificazione al fine di verificare il grado di compensatività dei medesimi rispetto ai mancati introiti collegati all’introduzione dell’esenzione.

In merito alla modifica della disciplina sanzionatoria, è stato ancora rilevato che il venir meno di forme di responsabilità solidale è suscettibile di rendere più difficile l’acquisizione da parte degli enti interessati degli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni.

Infine, è stata sottolineata l’esigenza di un più generale chiarimento circa l’interpretazione delle norme in esame, che, al fine di delimitare l’ambito applicativo dei benefici introdotti, fanno riferimento ai “soggetti di cui all’articolo 20” del citato decreto legislativo n. 507/1993. Poiché quest’ultima disposizione, come già segnalato, indica in modo promiscuo sia attività che soggetti ai quali si applica in misura ridotta la tariffa per il servizio di pubblica affissione, è stata evidenziata la necessità – ai fini di una più puntuale definizione dell’effettivo ambito applicativo della norma e, quindi, dei relativi effetti finanziari - che il Governo precisi se il rinvio al medesimo articolo 20 debba intendersi come riferito ai soli soggetti ivi indicati ovvero a tutte le tipologie di manifesti elencate dalla stessa norma, siano esse individuate in base al soggetto ovvero in base all’attività cui si riferiscono.

 

Commi da 485 a 487

Disposizioni concernenti la tassazione dei tabacchi

Normativa vigente: l’articolo 21, comma 8, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003)[520], prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze possa disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2003, l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sigarette.

Il successivo comma 9 del medesimo articolo dispone che tali decreti debbano assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Il Ministro dell’economia e delle finanze non ha tuttavia esercitato il potere conferito dalle suddette norme entro il termine prescritto. Tale potere è stato peraltro sospeso per il 2003 e prorogato per il 2004 dall’articolo 1, commi 7 e 8, del decreto legge 10 dicembre 2003 n. 341[521], che ha disposto la copertura degli effetti finanziari di maggior entrata previsti per tale esercizio (nella misura non inferiore a 435 milioni di euro) con le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 del medesimo decreto legge n. 341 del 2003, in materia di riscossione dei versamenti unitari.

L’articolo 2, comma 62 della legge 27 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) dispone che dal 2004 i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze[522] emanati al fine di aumentare l’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sigarette devono assicurare maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro.

 

La norma, nel testo iniziale, dispone l’aumento dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati[523] -  per il solo anno 2005 - al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro.

Si rammenta che il VII rapporto sul tabacco, pubblicato da NOMISMA nel 2001, ha indicato che il mercato dei tabacchi lavorati assume un valore globale di 12.562,81 milioni di euro, di cui 9.256 sono già destinati al gettito erariale (circa il 75 per cento ). Di conseguenza il conseguimento di un ulteriore gettito di 500 milioni di euro comporterebbe l’incremento del livello di tassazione di circa ulteriori 4 punti percentuali.

 

Nel prospetto riepilogativo degli effetti del disegno di legge finanziaria 2005, presentato alla Camera, alla disposizione è associato un effetto di maggiore entrata sui saldi di 500 milioni di euro per l’anno 2005.

 

La relazione tecnica  ribadisce il contenuto della norma.

 

In relazione al testo iniziale della norma, il Servizio Bilancio aveva formulato alcune osservazioni[524] in merito alla quantificazione del maggior gettito ad essa ascritto. Si rilevava in particolare la necessità di chiarire il rapporto che intercorre tra le maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame e quelle già previste a legislazione vigente a seguito della citata norma contenuta nella legge finanziaria 2004.

In particolare si richiedeva di chiarire se le maggiori entrate a titolo di tassazione dei tabacchi previste dal comma in esame concorressero o meno alla realizzazione dei 650 milioni di euro già scontati per gli anni 2005 e 2006 nei saldi o se rappresentassero invece entrate aggiuntive[525].

 

Nella Nota di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio trasmessa il 18 ottobre 2004, il Governo ha affermato che le maggiori entrate di 500 milioni di euro, rappresentano per l’anno 2005 entrate aggiuntive rispetto ai 650 milioni di euro già previsti dalla legge finanziaria 2004.

 

Nel testo definitivamente approvato,le norme: 

 

§        dispongono che l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati possa essere aumentata fino ad assicurare un gettito complessivo di 500 milioni per l’anno 2005 e di 1 miliardo a decorrere dal 2006 (comma 485);

§        prevedono che con provvedimento amministrativo possano essere individuati i criteri di determinazione di un prezzo minimo di vendita dei tabacchi lavorati (comma 486).

Il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati prevedeva che potessero essere individuati i criteri di determinazione di un prezzo minimo di vendita delle sigarette tenuto conto anche delle variazioni dei prezzi d vendita al dettaglio;

Ÿ       dispongono che la vendita al pubblico di sigarette sia consentita esclusivamente in pacchetti da dieci o da venti pezzi (comma 487).

 

Una nota tecnica esplicativa del Ministero dell’economia non attribuisce alcun effetto finanziario al venir meno della obbligatorietà dell’aumento, per il 2005, dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati.

Il conseguimento dei risultati di gettito ascritti al comma 485 si fonda pertanto sul presupposto che la norma sia interpretata non come facoltà ma come un adempimento necessario affinché sia in ogni caso assicurato tutto il gettito già scontato (500 milioni per il 2005; 1.000 milioni a decorrere dal 2006) nel saldo di bilancio indicato dal disegno di legge finanziaria. 

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge (allegato n. 7) espone un maggior gettito pari a 500 milioni nel 2005 e di 1 miliardo di euro a decorrere dal 2006.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha sottolineato[526] che le leggi finanziarie per il 2003 e per il 2004[527] hanno già previsto misure volte ad assicurare un rilevante incremento degli introiti derivanti dalla tassazione dei tabacchi. Appare pertanto opportuno un chiarimento in ordine ai risultati di gettito già acquisiti nel 2004 in base alle norme richiamate, tenuto conto che le maggiori entrate previste per il 2005 (500 milioni) e in via permanente per gli esercizi successivi (1 miliardo) dovrebbero risultare interamente aggiuntive rispetto a quelle conseguibili a legislazione vigente.

Si segnala che, nello stato di previsione dell’entrata per il 2005, il capitolo 1601 (“Imposta sul consumo dei tabacchi”) reca una previsione assestata di gettito 2004 pari a 9,096 miliardi di euro e una previsione per il 2005 pari a 8,95 miliardi di euro.

Si rammenta, inoltre, che a partire dal 10 gennaio 2005, entra in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 (attuativo dell’articolo 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 come modificato dall’articolo 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306) concernente il divieto di fumo.

 

Commi  488-494

Disposizioni in materia di lotto e enalotto

Le norme sono state approvate in prima lettura dalla Camera dei deputati[528]; sono state quindi modificate dal Senato[529] durante l’esame in seconda lettura. Quest’ultima formulazione è stata poi recepita nel testo definitivo.

 

Normativa previgente: L’articolo 2, comma 9, della legge 699/1967 prevedeva che sulle vincite del gioco del lotto fosse trattenuta una quota dell’1 per cento da destinare al finanziamento del “Fondo per il trattamento quiescenza e assegni straordinari del personale del lotto”. Successivamente tale Fondo è stato soppresso[530] e la predetta ritenuta (1% sulle vincite) è stata devoluta al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze[531]. In seguito - con l’articolo 17, comma 4, della legge 25/1986 – è stato istituito il Fondo di previdenza per il personale dell’Amministrazione dei monopoli di Stato, alimentato a sua volta da una ritenuta del 2 per cento sulle vincite al gioco del lotto.

In merito alla destinazione delle predette ritenute è quindi intervenuto l’articolo 3, comma 84, della legge n. 662/1996, che ha disposto che le ritenute medesime sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.

 

 

  1. TESTO ORIGINARIO

 

Le norme, nel testo originario:

a)     sostituivano le percentuali delle ritenute previste dalle leggi 699/1967 e 25/1986 con una ritenuta unica del 10 per cento;

b)     istituivano una ulteriore estrazione settimanale del concorso Enalotto[532], anche non abbinata all'estrazione del lotto;

c)     prevedevano la possibilità di istituire ulteriori estrazioni settimanali del gioco del lotto (comma 21).

 

  1.  RELAZIONE TECNICA riferita al TESTO ORIGINARIO

 

La relazione tecnica, riferita al disegno di legge originario, riportava le stime che seguono.

a)     Confermava che l’incremento complessivo delle ritenute sulle vincite del gioco del lotto sarebbe ammontato - in base alla nuova disciplina - a 7 punti percentuali[533]. Ai fini della quantificazione degli effetti di maggior gettito recati dalla disposizione, la RT ipotizzava che a decorrere dal 2005 la raccolta si sarebbe attestata – in considerazione della significativa crescita delle giocate registrata nel primo semestre del 2004 - su un valore più elevato rispetto ai dati 2003 (passando da 6,94 a 8 miliardi).

Partendo dai dati sulla raccolta al 30 giugno 2004 (circa 4,425 miliardi di euro nei primi sei mesi dell’anno), la RT stimava che nell’arco dell’intero 2004 la raccolta potesse raggiungere il valore complessivo di circa 9 miliardi.

La relazione tecnica ipotizzava, quindi, che negli anni 2005 e seguenti la percentuale di vincite, in rapporto alla raccolta totale, potesse restare invariata rispetto a quella registrata nel 2003.

In base ai dati sulla raccolta e sulle vincite nel 2003 riportati nella RT[534], questo valore corrisponde al 62,2 per cento.

Sulla base dei presupposti richiamati, la RT stimava, a partire dal 1° gennaio 2005, un maggiore gettito pari a circa 348 milioni di euro[535] annui.

Il prospetto recante l’illustrazione degli effetti finanziari dell’articolato (allegato 7) riportava pertanto analogo importo sui tre saldi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007:

 

(mln di euro)

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

348

348

348

348

348

348

348

348

348

 

 

b)     Con riferimento all’istituzione di una ulteriore estrazione settimanale del concorso Enalotto la RT partiva dal dato sul volume di gioco di una singola estrazione del Superenalotto, che risulta mediamente pari a circa 20 milioni di euro. La RT ipotizzava quindi che una terza estrazione settimanale potesse produrre un volume di gioco pari a circa il 25% del volume medio. Conseguentemente si sarebbe verificato un maggiore volume di gioco, afferente alla terza estrazione, pari a circa 260 milioni, cui corrisponde un maggior gettito per l’erario pari a circa 135 milioni.

Il risultato di gettito è così ottenuto:

-          20 milioni=volume di gioco per una giocata;

-          25% di 20 milioni=5 milioni;

-          5 milioni x 52 settimane=260 milioni;

-          gettito per l‘erario=135 milioni.

Il valore di 135 milioni veniva quindi prudenzialmente ridotto a 120 milioni (=maggiore gettito annuo), per tenere conto della possibile redistribuzione delle giocate su tre estrazioni.

Secondo la RT, l’introduzione di una terza estrazione settimanale, date le basse probabilità di vincita, produrrebbe due effetti divergenti:

-          contribuirebbe all’innalzamento del jackpot;

-          potrebbe causare fenomeni di erosione nei confronti delle restanti due estrazioni settimanali (soprattutto per i concorsi per i quali non risulterà presente un jackpot elevato).

 

La relazione illustrativa precisava che per il concorso Superenalotto esiste una dimostrata domanda aggiuntiva quantificabile in un incremento dei volumi di gioco (e conseguentemente delle entrate erariali) di circa il 15%.

 

 

c)     La relazione tecnica non ascriveva, infine, effetti finanziari alla norma recante la possibilità di istituire ulteriori estrazioni settimanali del gioco del lotto.

 

Il prospetto recante l’illustrazione degli effetti finanziari dell’articolato (allegato 7) riportava pertanto – con riferimento alle norme sui nuovi concorsi lotto e Enalotto - i seguenti effetti di maggiore entrata riferiti alla sola terza estrazione settimanale Enalotto:

 

(mln di euro)

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

120

120

120

120

120

120

120

120

120

 

In relazione alla prima versione del testo, il Servizio del Bilancio aveva formulato le seguenti osservazioni:

a)     in merito alla quantificazione del maggior gettito derivante dall’applicazione della nuova ritenuta del 10% sulle vincite, si rilevava che la relazione tecnica aveva assunto implicitamente, come parametro di calcolo, un rapporto fra vincite e raccolta totale di giocate significativamente più elevato rispetto a quello incorporato nel bilancio di previsione per il 2005 (valore desumibile dai relativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata)[536].

Infatti la relazione tecnica ipotizzava che il rapporto fra vincite e raccolta totale nel 2005 si attesti al 62,2 per cento. Il bilancio di previsione per il 2005, invece, pur confermando sostanzialmente la stima sull’ammontare della raccolta riportata nella relazione tecnica[537], contiene una previsione di gettito della ritenuta (collegata alle vincite) dalla quale può ricavarsi che il rapporto fra vincite e raccolta è stato stimato, nella previsione 2005, del 42,5%. 

Il Servizio del Bilancio segnalava quindi la possibilità che un rapporto troppo elevato fra vincite e raccolta determinasse una sovrastima del maggior gettito[538] derivante dal prelievo sulle vincite. Sottolineava, inoltre, che riduzioni - sia pur contenute - del gettito sarebbero potute derivare da un possibile effetto di disincentivo alle giocate conseguente all’incremento delle ritenute.

 

b)      riguardo dell’introduzione della terza estrazione settimanale Superenalotto, la relazione tecnica ipotizzava un incremento delle giocate pari a circa il 25% del volume medio di gioco, mentre la relazione illustrativa faceva riferimento ad una “dimostrata domanda aggiuntiva” quantificabile in un incremento dei volumi di gioco di circa il 15%. Sul punto appariva pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo, al fine di escludere una eventuale sovrastima del gettito atteso.

 

Il Governo aveva fornito le seguenti risposte nella nota trasmessa alla Commissione Bilancio in data 18 ottobre 2004:

a)      La relazione tecnica assume, correttamente, come ipotesi per il 2005, il valore percentuale tra raccolta e vincite verificato nel corso del 2004 (62%). Il valore atteso dall'aumento dell'imposta sulle vincite del lotto è, quindi, ipotizzato in via prudenziale su una raccolta di 8.0 miliardi di euro (valore medio tra i circa 7.0 miliardi del 2003 e i circa 10.0 miliardi del 2004) e sulla base di un rapporto percentuale vincite/raccolta (62%) corrispondente a quello già realizzatosi nel 2003 e nel corso del 2004. Peraltro un eventuale scostamento in basso del rapporto percentuale fra vincite e raccolta, tale da determinare un valore dell'imposta sulle vincite inferiore a quello ipotizzato, sarebbe compensato dal corrispondente maggiore utile erariale realizzatosi.

 

b)      In merito all’aumento delle estrazioni Enalotto la relazione tecnica ipotizza che il valore complessivo di ogni ulteriore estrazione sia pari al 25% di una delle due estrazioni settimanali già operative. Poiché il valore medio della raccolta per estrazione è attualmente di 20 milioni, la raccolta relativa ad ogni ulteriore estrazione è prevista pari a 5 milioni. Su base settimanale l'incremento della raccolta ipotizzata (5 milioni sui 40 attuali) è pari al 15% con il conseguente massimo gettito di 135 milioni.

 

 

  1.  MODIFICHE APPORTATE dal SENATO

 

Nel testo modificato dal Senato e successivamente approvato in via definitiva, le norme:

Ÿ       aumentano dal 3% al 6% la ritenuta sulle vincite del gioco del lotto (comma 488);

Si ricorda che il testo licenziato in prima lettura dalla Camera prevedeva invece una ritenuta del 10%, con un aumento – quindi - di 7 punti percentuali rispetto all’aliquota previgente.

Ÿ       aumentano le tipologie di puntata che possono essere effettuate dai giocatori del lotto e, contemporaneamente, incrementano significativamente l’ammontare dei premi di vincita (commi da 489 a 493);

Ÿ       prevedono che può essere istituita un’ulteriore estrazione settimanale del lotto abbinata al concorso Enalotto (comma 494).

Il testo licenziato in prima lettura dalla Camera prevedeva invece, con norma di carattere immediatamente precettivo, l’istituzione di una nuova estrazione settimanale dell’Enalotto. Veniva riconosciuta, inoltre, all’amministrazione competente la facoltà di istituire ulteriori estrazioni settimanali del lotto.

Si segnala che il testo dell’emendamento approvato dal Senato - recante anche altre disposizioni[539] suscettibili di determinare un incremento delle entrate erariali - conteneva una parte consequenziale con la quale si destinava un maggior gettito di 6 milioni nel 2005, 71 milioni nel 2006 e 74 milioni nel 2007 al finanziamento del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (tabella C). Non è chiaro, riguardo a questa parte consequenziale, in quale proporzione scontasse gli effetti delle diverse disposizioni previste dall’emendamento.

 

 

In relazione alle norme, nella loro versione definitiva, l’allegato 7  [540] espone – con riferimento ai tre saldi finanziari - i seguenti effetti di maggior gettito tributario[541]:

 

(milioni di euro)

 

2005

2006

2007

Commi 488-494

(lotto)

395

442

445

Comma 494

(enalotto)

120

120

120

 

 

Si ricorda che la quantificazione (allegato 7) degli effetti finanziari di questa parte del testo, nella precedente formulazione[542], era la seguente:

(milioni di euro)

 

2005

2006

2007

Lotto

(solo aumento ritenuta)

348

348

348

Enalotto

(terzo concorso settimanale)

120

120

120

 

In relazione alle norme sul lotto [ritenuta fiscale sulle vincite al 6% invece che al 10%; nuove misure finalizzate all’aumento della raccolta (e quindi del gettito) per l’erario] la differenza rispetto al testo iniziale indicata dall’allegato 7 è pertanto la seguente: +47 milioni nel 2005, +94 milioni nel 2006, +97 milioni nel 2007. Di tale differenza dà conto la nota tecnica trasmessa al Senato, dalla quale non si ricavano – tuttavia - risultati esattamente coincidenti con gli effetti indicati nell’allegato 7.

 

 

  1. NOTA TECNICA riferita alle MODIFICHE APPORTATE

dal SENATO

 

Una nota tecnica trasmessa al Senato durante l’esame in seconda lettura espone nel dettaglio una serie di dati sugli attuali andamenti della raccolta dei giochi e sui possibili sviluppi – sia di mercato sia di gettito tributario - connessi alla richiamata modifica della disciplina.

In base a questi presupposti, la nota quantifica  i seguenti effetti finanziari:

-          è stimato un effetto di perdita di gettito[543], connesso alla diminuzione dal 10% al 6% della ritenuta sulle vincite, pari a 162 milioni.

Secondo i calcoli effettuati dagli uffici sulla base delle stime riportate sia nella richiamata nota tecnica sia nella relazione tecnica riferita al disegno di legge originario[544], tale minor gettito ammonterebbe invece a 199 milioni[545].

 

-          viene stimato un maggior gettito, complessivamente derivante dalle misure in materia di tipologia delle giocate e di entità delle vincite, pari a 16 milioni [+53 milioni  per l’incremento della raccolta; -37 milioni per l’aumento dei premi];

-          viene stimato un maggior gettito complessivo [raccolta netta+ritenute sulle vincite], derivante dall’istituzione di una terza estrazione del lotto, pari – a regime - a 243 milioni (202 milioni per il 2005);

-          è previsto un maggior gettito di 18 milioni connesso all’incremento della raccolta di giocate derivante dall’introduzione della undicesima ruota del lotto (la ruota nazionale);

-          è stimato un maggior gettito – a regime - di 120 milioni (100 milioni per il 2005) a seguito  dell’introduzione di un terzo concorso settimanale del Superenalotto.

 

La nota tecnica precisava, inoltre, che la disposizione contenuta nel comma 494(“... può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto”) va interpretata non come facoltà ma “nel senso della certezza” dell’istituzione dei due nuovi concorsi.

 

Sulla base dei dati contenuti nella richiamata nota tecnica, alle norme in esame possono pertanto essere ascritti i seguenti effetti finanziari:

 

(segno +=maggior gettito;      (segno -)  =minor gettito

c.  488

Modifica ritenuta vincite lotto

(dal 3% al 6%)

+186 milioni*

 cc.  489-490

Introduzione undicesima ruota nazionale

+18 milioni

cc.  491-492

Aumento dei premi

-37 milioni

 cc. 489-493

Incremento della raccolta connesso all’introduzione di nuove giocate

e all’aumento delle vincite

+53 milioni

c.  494

Introduzione terza estrazione lotto

+201 milioni nel 2005

+243 milioni a regime

 

TOTALE

+421 milioni nel 2005

+443 milioni a regime

c.  494

Introduzione terzo concorso Superenalotto

+100 milioni nel 2005

+120 milioni  a regime

 

 

 

 *Cifra calcolata sottraendo dalla precedente quantificazione del maggior gettito (+348 milioni,

    equivalenti ad un aumento di 7 punti percentuali della ritenuta sulle vincite) l’indicazione di

    perdita di gettito (-162 milioni,  equivalenti ad una diminuzione di 4 punti percentuali della

    ritenuta sulle vincite) connessa alla modifica apportata al testo in seconda lettura.

 

Con riferimento al comma 488, si ricorda che in base ai dati contenuti nella RT originaria (=49,7 milioni di gettito in più o in meno per ogni punto percentuale di aumento o di diminuzione dell’aliquota della ritenuta) la perdita di gettito conseguente alla modifica del testo originario (diminuzione di 4 punti percentuali della ritenuta sulle vincite) dovrebbe ammontare a circa 199 milioni e non a 162 milioni (come indicato nella nota tecnica trasmessa al Senato). Le stime della nota tecnica risultano comunque sostanzialmente in linea rispetto alla quantificazione indicata nell’allegato 7 anche scontando questo divario di previsione.

 

Al riguardo si osserva che sulla base dei dati contenuti nella nota tecnica trasmessa al Senato si ottengono risultati sostanzialmente in linea – anche se non esattamente coincidenti – con gli effetti finanziari indicati nell’allegato 7. Pertanto il Servizio bilancio non ha formulato osservazioni in proposito.

Si fa presente peraltro che il conseguimento degli effetti di maggior gettito connessi all’attuazione del comma 494 (istituzione della terza estrazione settimanale del lotto abbinata al terzo concorso settimanale enalotto) si fonda sul presupposto – peraltro espressamente indicato dalla nota tecnica trasmessa al Senato - che la disposizione[546] sia interpretata non in senso facoltativo ma come vincolante. Qualora, infatti, difficoltà di carattere organizzativo impedissero o ritardassero l’emanazione del provvedimento di attuazione, potrebbe determinarsi anche una riduzione del gettito atteso nel 2005.

 

Comma 497

Esenzione dall’IVA sulle giocate con apparecchi da intrattenimento

La norma prevede che alla raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento[547] si applichi l’esenzione dall’IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, numero 6, del DPR  633/1972[548].

La predetta esenzione riguarda anche i rapporti tra i concessionari della rete telematica e i terzi incaricati della raccolta.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Anche il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato non contiene riferimenti alla norma.

 

Nulla da osservare, nel presupposto – sul quale è stata richiesta la conferma del Governo - che ai predetti apparecchi da intrattenimento non sia stata applicata l’IVA negli esercizi precedenti.

 

Comma 498

Nuova scommessa ippica

La norma introdotta al Senatoprevede l’istituzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall’UNIRE. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le relative disposizioni attuative, tenendo conto che la raccolta dovrà essere ripartita assegnando il 72% come montepremi e compenso per l’attività di gestione, l’8% come compenso dell’attività dei punti vendita, il 6% come entrate erariali sotto forma di imposta unica, il 14% come prelievo a favore dell’UNIRE.

La norma non indica l’aliquota dell’imposta unica applicabile. Si ricorda che, con i D.M. 4 giugno 2004 e 11 giugno 2004, l'aliquota dell'imposta unica per le scommesse su competizioni sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa è stata fissata nella misura del 15,70 per cento. Per la scommessa TRIS l’aliquota è invece fissata nella misura del 22,50%. Le aliquote si applicano a quote di prelievo stabilite per ciascuna scommessa; pertanto, se rapportata alla raccolta complessiva, l’incidenza del prelievo erariale si attesta su una percentuale più bassa rispetto alle predette aliquote.

La noma non è corredata di relazione tecnica.

Una nota tecnica trasmessa alla Camera indica in circa 2 mld di euro la raccolta complessiva presso le agenzie ippiche, concentrata in buona parte in un numero limitato di tipologie, che raccolgono tra i 250 e i 600 milioni di euro. Inoltre, la scommessa TRIS, effettuata presso ricevitorie, fattura circa 600 mln di euro annui. Sulla base di tali valori e delle analoghe esperienze internazionali, si stima per la nuova scommessa una raccolta compresa tra un minimo corrispondente alla raccolta di una singola scommessa (250 mln) ed un massimo corrispondente alla raccolta della TRIS (600 mln). Considerando in via prudenziale i valori minimi, si ipotizza una raccolta pari a 200 e 250 mln, rispettivamente, per gli anni 2006 e 2007. Per il 2005 il valore atteso della raccolta è pari a 100 mln (il 50% della raccolta prevista per il 2006), al fine di tener conto della tempistica per l’introduzione della scommessa, prevista entro i primi tre mesi del 2005. Considerando la ripartizione percentuale della raccolta, che prevede la destinazione all’erario nella misura del 6%, gli effetti di maggiore entrata sul gettito erariale sono così stimati:

 

Effetti sul gettito erariale                    (mln di euro)

2005

2006

2007

+6

+12

+15

Si ricorda che la norma risulta introdotta da un emendamento[549] che include anche altre disposizioni e che quantifica complessivamente maggiori entrate tali da determinare un incremento della tabella C pari a 6 milioni di euro per il 2005, 71 milioni di euro per il 2006 e 74 milioni di euro per il 2007.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio[550] ha chiesto di specificare l’effetto finanziario della disposizione, in quanto lo stesso non risultava desumibile né dall’Allegato 7, che indicava un importo generale relativo giochi, né dall’emendamento introduttivo, che ne quantificava gli effetti unitamente a quelli di altre disposizioni.

In caso di conferma della quantificazione richiamata, è stato rilevato che la nota tecnica fonda la quantificazione sul presupposto che la nuova scommessa determini una raccolta aggiuntiva di ammontare sostanzialmente corrispondente ai valori annui della raccolta registrata per le scommesse esistenti[551]. Non viene quindi considerato il possibile effetto di sostituzione determinato dalla nuova scommessa rispetto ai volumi di gioco e di raccolta già previsti sulla base della vigente legislazione: scontando tale effetto la raccolta netta aggiuntiva potrebbe attestarsi su valori inferiori rispetto a quelli  ipotizzati dalla nota tecnica, con conseguente riduzione dell’incremento atteso del gettito erariale.

Ai fini di una più completa valutazione degli effetti finanziari della norma, sono stati inoltre chiesti chiarimenti in merito alla misura dell’aliquota dell’imposta unica applicabile, cui corrisponde una previsione di maggior gettito erariale pari al 6% della raccolta ipotizzata, ed in merito all’effetto della norma in termini di indebitamento netto, tenuto conto che su tale saldo dovrebbero incidere anche le somme assegnate all’UNIRE, ente appartenente al comparto della pubblica amministrazione in base al sistema di contabilità europea.

 

Comma 503

Proroga detraibilità IVA per ciclomotori ed autoveicoli

La norma, non modificata nel corso dell’esame parlamentare, proroga al 31 dicembre 2005 il regime di parziale indetraibilità dell’IVA (nel limite del 90 per cento del relativo importo) assolta sull’acquisto, l’importazione e acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del DPR n. 633 del 1972[552].

Tale regime è stato, da ultimo, prorogato sino al 31 dicembre 2004, con l’articolo 2, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

 

La relazione tecnica riferita al testo originario[553],valuta gli effetti di gettito derivanti dalla proroga, per il solo anno d'imposta 2005, della detrazione IVA pari al 10% dell'imposta assolta sull'acquisto di ciclomotori, motocicli ed autovetture, precisando che i canoni di locazione finanziaria seguono, in ogni caso, la disciplina prevista per l'acquisto o l'importazione del bene oggetto del contratto.

La relazione tecnica afferma che la stima non può essere basata sui dati tratti dalle dichiarazioni IVA, in quanto il campo corrispondente agli “acquisti ed importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell’imposta” comprende tutti gli acquisti indetraibili menzionati nell’articolo 19-bis 1, comma 1.

Per tale motivo viene preso come base il dato ISTAT di contabilità nazionale relativo alla spesa delle imprese per investimenti di imprese in autovetture per l’anno 2003, e da questo vengono sottratti gli acquisti:

-         relativi ai “consumatori finali”[554], che non godrebbero in ogni caso del diritto alla detrazione;

-         effettuati da agenti e rappresentanti di commercio, già esclusi dalla limitazione del diritto a detrazione dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c);

-         effettuati da imprese di noleggio ed autoscuole, perché pienamente detraibili;

-         per autovetture di cilindrata superiore a 2.000 c.c (che non rientrano nei beni inclusi nella lettera c) dell’articolo 19-bis1).

L’ammontare della spesa per l’acquisto di autovetture indicate nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), risulta così di 9.757 mln di euro. L’IVA relativa a tale spesa lorda è quindi di 1.626 mln di euro, e il 10 per cento di tale importo costituisce l'IVA detraibile per quanto riguarda le autovetture.

Per quanto riguarda i ciclomotori, in mancanza di dati sugli acquisti da parte delle imprese, si considera il 7,2 per cento[555] della spesa per le autovetture, risultando in tal modo pari a circa 12 mln di euro l’importo dell’IVA detraibile.

Complessivamente, quindi, l’IVA detraibile per effetto della norma in esame ammonta a 175 mln di euro.

Occorre inoltre valutare l’effetto erariale positivo della minore deducibilità ai fini delle imposte dirette della quota di imposta divenuta detraibile ai fini IVA. Applicando un’aliquota media del 27% ai 175 mln di euro, e infine le quote di ammortamento per l’acquisto delle autovetture del 12,5% nel primo anno e 25% nei successivi, si ottiene la competenza annuale di tale effetto, che è pari a 5,9 mln di euro nel primo anno e 11,8 mln negli anni successivi:

 

2005

2006

2007

2008

Acquisti autovetture

(175 x 27% = 47 mln)

5,9 mln

(47 x 12,5%)

11,8 mln

(47 x 25%)

11,8 mln

(47 x 25%)

11,8 mln

(47 x 25%)

 

In termini di cassa, con un acconto dei 75%, l'effetto complessivo è esposto nella tabella seguente:

 

2005

2006

2007

2008

I.V.A.

-175

 

 

 

II.DD. saldo 2004

 

+5,9

 

 

II.DD.  acc. 2005

 

+4,4

-4,4

 

II.DD.  saldo 2005

 

 

+ 11,8

 

II.DD.  acc. 2006

 

 

+8,8

- 8,8

II.DD.  saldo 2006

 

 

 

+ 11,8

II.DD. acc. 2007

 

 

 

+8,8

TOTALE

-175

+10,3

+16,2

+ 11,8

 

Gli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica, peggiorativi per il 2005 e migliorativi per il 2006 e 2007, sono dunque i seguenti:

 (mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

-175

10,3

16,2

-175

10,3

16,2

-175

10,3

16,2

 

In merito a tale disposizione non sono state formulate osservazioni.

 

Comma 504

Redditi prodotti in zone di frontiera

La norma, non modificata nel corso dell’esame parlamentare,  proroga per il 2005 l’inclusione nella base imponibile IRPEF dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato[556] esclusivamente per la parte di reddito eccedente gli 8.000 euro.

Tali redditi erano esclusi dalla base imponibile IRPEF, ai sensi dell’articolo 9, comma 23, della legge n. 448/01 (legge finanziaria 2002), fino alla data del 31 dicembre 2002. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto, per il 2003, l’inclusione nella base imponibile IRPEF dei redditi in parola per la parte di reddito eccedente gli 8.000 euro. L’articolo 2, comma 12, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) ha prorogato tale disposizione per l’anno 2004 .

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, individua in 11.000 unità il numero dei soggetti interessati dalla norma in esame[557].

La medesima ipotizza un reddito medio pro-capite pari a circa 20.000 euro e calcola una riduzione media di gettito IRPEF, con l’attuazione della norma, pari a circa 2.500 euro per ogni lavoratore frontaliero,  per un totale di perdita di gettito IRPEF pari a circa 28 milioni di euro (2.500*11.000) per l’anno 2005.

Tenendo conto delle modalità di versamento, per cassa, gli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

0

-49

+21

0

-49

+21

0

-49

+21

In merito a tale disposizione non sono state formulate osservazioni.

 

 

 

 

 

                                                                           

Comma 505

Disposizioni in materia di fondi sanitari integrativi

Normativa vigente: il decreto legislativo n. 41/2000[558] ha introdotto nell’ordinamento i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (cosiddetti Fondi doc), finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal SSN. Essi, nell’intenzione del legislatore, sono destinati a sostituire gradualmente i Fondi esistenti (cosiddetti Fondi non doc), che hanno la finalità di sostituire, e non solo di integrare, il SSN. A tale scopo, il decreto legislativo, modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)[559], ha introdotto incentivi fiscali che prevedevano, tra l’altro, l’annuale incremento delle deduzioni fiscali per i fondi doc e la contestuale riduzione di quelle relative ai fondi non doc. In particolare, per i fondi non doc, l’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a tali fondi per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro fino al 2002 e a 3.098,74 euro per l’anno 2003, diminuiti negli anni successivi in ragione di 258,23 euro annui fino a 1.807,60 euro[560]. Viceversa, per i fondi doc, l’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR prevede la deducibilità (sia dal reddito da lavoro dipendente sia dal reddito da lavoro autonomo) dei contributi versati ai fondi doc per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro per il 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004, questo importo è fissato in 1.549,37 euro, aumentato a 1.807,60 euro per il 2005 e il 2006 e a 2.065,83 euro a decorrere dal 2007.

Per gli anni 2003 e 2004 il limite di deduciblità dei contributi ai fondi non doc è rimasto fissato a 3.615,20 euro, sulla base dell’articolo 3, comma 118, della legge n. 350/2003.

Attualmente non risultano ancora emanati i necessari decreti attuativi.

 

La norma dispone che il limite di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi ai fondi non doc rimane fissato, anche per il 2005, a 3.615,20 euro.

 

La relazione tecnica al testo originario e l’allegato 7 indicano i seguenti effetti di cassa:

a)     IRPEF

Segno meno= peggioramento  (mln di euro)

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

-3,3

-1,8

0,4

-3,3

-1,8

0,4

-3,3

-1,8

0,4

 

b)     addizionale regionale

Segno meno= peggioramento  (mln di euro)

Saldo netto da fin.

Fabb. settore statale

Indeb. netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

0,0

- 0,1

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

-0,1

0,0

 

In particolare, la stima si basa su una platea di 10.000 soggetti interessati, in quanto contribuenti ai fondi in esame per un ammontare superiore a 3.615,20 euro.

La minore base imponibile determinata dalla maggiore deducibilità consentita rispetto alla legislazione vigente è quantificata in 10,3 milioni di euro nel 2005. Alla minore base imponibile la relazione tecnica applica l’aliquota marginale IRPEF media del 45 per cento[561] e l’aliquota dell’addizionale regionale.

 

La quantificazione risulta corretta[562].

Sul numero di soggetti interessati e sull’aliquota utilizzata, si segnala che si tratta di parametri già adottati dalla relazione tecnica alla legge n. 350/2003 e che, come risulta da una nota del Ministero dell’economia e delle finanze, è stato desunto dalle informazioni sugli iscritti ai singoli fondi sanitari integrativi, considerando prudenzialmente la totalità di coloro che versano un premio medio annuo superiore al limite precedentemente previsto dalla normativa in materia. In tal modo risulterebbero prudenzialmente considerati anche coloro che versano un contributo intermedio tra il limite prima previsto e quello ora in vigore. Quanto all’aliquota marginale IRPEF considerata, essa è stata posta prudenzialmente al 45 per cento anche in considerazione dei livelli di reddito medio-alti dei soggetti interessati.

 

 

Comma 506

Proroga del regime speciale per l’agricoltura

La norma proroga al 2005 l’applicazione del regime speciale IVA per gli imprenditori agricoli con volume d’affari superiore a 40 mln di lire[563], con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 313/1997 (lettera a).

Tale regime prevede che l'imposta si applichi con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione.

Viene inoltre abrogato il comma 5-bis del citato articolo 11, recante il termine - più volte prorogato e da ultimo fissato al 1° gennaio 2005 - a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che impone, nel caso di soggetti che esercitano più attività, di considerare unitariamente le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati al regime speciale dell’IVA in agricoltura. Per effetto della disposizione abrogativa in esame, la norma ora illustrata troverà quindi immediata applicazione (lettera b).

Si fa presente che, nel testo originario del disegno di legge finanziaria, il termine iniziale di applicazione della disciplina illustrata veniva prorogato al 1° gennaio 2006. A seguito delle modifiche apportate dal Senato la proroga è stata sostituita dall’abrogazione della norma originaria, introduttiva del predetto termine iniziale.

 

La relazione tecnica, analogamente a quella riferita alla precedente legge finanziaria, quantifica le minori entrate derivanti dalla disposizione in 242 mln di euro per il 2005.

La stima si basa sulle dichiarazioni IVA riferite all’anno d’imposta 2001[564], da cui sono stati estrapolati i dati relativi ai soggetti che hanno dichiarato un volume d’affari superiore ai 40 mln di lire (20.658,28 euro).

Per tali contribuenti la perdita di gettito è stata stimata in misura pari alla differenza fra l’IVA che avrebbero dovuto versare se avessero applicato l’imposta secondo il regime ordinario e l’IVA effettivamente versata.

 

Con riguardo ai saldi di finanza pubblica la norma esplica i seguenti effetti di riduzione del gettito:

(mln di euro)

Effetti

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

242,0

-

-

242,0

-

-

242,0

-

-

 

Tali effetti dovrebbero intendersi riferiti esclusivamente alla lettera a), tenuto conto che gli importi indicati nell’allegato 7 non risultano modificati a seguito delle modifiche apportate dal Senato alla lettera b), prima illustrate.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha richiamato le considerazioni già svolte in occasione dell’esame della legge finanziaria 2004 circa la possibilità di una sottostima della quantificazione, che si basa su dati desunti dalle dichiarazioni relative al 2001 e non attualizzati.

A differenza di quanto operato in occasione delle proroghe del regime speciale precedenti a quella disposta dalla legge finanziaria 2004, la relazione tecnica a quest’ultima legge e quella riferita alla norma in esame effettuano infatti la stima sulla base di dati più recenti ora disponibili (2001), pervenendo, già solo su questa base, senza considerare eventuali aggiornamenti, ad un importo pari ad oltre il triplo di quello quantificato annualmente fino al 2003[565].

E’ stata quindi segnalata la necessità di una conferma da parte del Governo circa il perdurare dell’attendibilità dei dati utilizzati ai fini della stima.

A tale richiesta il Governo ha risposto nella nota del 18 ottobre 2004, precisando che la stima indicata nella relazione tecnica è stata effettuata utilizzando l’ultima annualità disponibile e ha ritenuto, alla luce della sostanziale stabilità del mercato agricolo, di confermare la stima stessa.

 

Comma 507

Proroga agevolazioni per terremotati del Belice

La norma proroga fino al 31 dicembre 2005 il termine per l’esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa per gli atti, i contratti, i documenti e le formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.

La norma originaria, recata dalla legge n. 166 del 2002, prevedeva tale esenzione a decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 2002, disponendo altresì che non si sarebbe fatto luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate. Il termine del 31 dicembre 2002 è stato successivamente differito al 31 dicembre 2004 dalla legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003).

La legge finanziaria 2004 disponeva che all’onere derivante dalla proroga si provvedesse nel limite massimo di 1,5 mln di euro per il 2004[566], mentre la norma in esame non fissa espressamente alcun limite di importo.

 

La relazione tecnica stima un minor gettito pari a 1,5 mln di euro per l’anno 2005, ossia pari al limite massimo dell’onere fissato dalla analoga norma contenuta nella precedente legge finanziaria. Non sono forniti dati o elementi volti a suffragare la stima formulata.

 

Con riguardo ai saldi di finanza pubblica la norma esplica i seguenti effetti di riduzione del gettito:

(mln di euro)

Effetti

Saldo netto da

finanziare

Fabbisogno settore

statale

Indebitamento netto

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Minori entrate

1,5

-

-

1,5

-

-

1,5

-

-

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha rilevato come, in assenza di ulteriori indicazioni nell’ambito della relazione tecnica, debba probabilmente presumersi che il limite fissato dalla precedente legge finanziaria sia risultato

congruo rispetto agli oneri riscontrati nell’effettiva applicazione della norma. Sul punto il Servizio ha peraltro segnalato la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo.

 

Comma 508

Proroga della detrazione IRPEF in campo boschivo

La norma reca la proroga al 31 dicembre 2005 della detrazione ai fini IRPEF per gli interventi in campo boschivo, introdotta dalla legge finanziaria 2002.

L’agevolazione è stata infatti originariamente prevista, per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, dall’art. 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) limitatamente al periodo di imposta 2002. La legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002, art. 19, comma 3) ha prorogato il beneficio fiscale al 31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico. La successiva legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003) ha disposto l’ulteriore proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2004.

Pertanto, per effetto della norma in esame, sarà possibile detrarre dall’IRPEF dovuta il 36% delle spese sostenute nel corso del 2005 (fino all'importo complessivo di 100.000 euro) per la realizzazione delle predette opere di salvaguardia. La detrazione può essere fruita, a scelta del contribuente, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo.

 

La relazione tecnica rinvia alla quantificazione effettuata per la finanziaria 2002, analogamente a quanto previsto dalle precedenti due leggi finanziarie.

Tale quantificazione fa peraltro riferimento ad un testo della norma che non contemplava il limite di 100.000 euro di spese detraibili, introdotto nel corso dell’esame parlamentare della legge finanziaria 2003, limite che, teoricamente, dovrebbe ridurre la perdita di gettito.

Si ricorda che la RT alla norma originaria, richiamata ai fini della quantificazione degli effetti della norma in esame, stimava il minor gettito prendendo in considerazione le dichiarazioni IVA presentate nel 1997 da soggetti che svolgono attività con codice “02.01.2 – Consorzi di forestazione, rimboschimento”. Il volume complessivo, pari a 21,7 mln di euro, veniva abbattuto del 75% per considerare la sola parte di base imponibile attribuibile ai privati.

Per quanto attiene alla norma in esame, riproponendo il medesimo procedimento e considerando la possibilità di ripartire in 5 anni tale detrazione, si ottiene, con un acconto del 75%, il seguente effetto di cassa.

(mln di euro)

 

2005

2006

2007

Saldo 2005

-

-0,6

 

Acconto 2006

 

-0,4

+0,4

Saldo 2006

 

 

-0,6

Acconto 2007

 

 

-0,4

TOTALE

-

-1

-0,6

 

L’allegato 7 indica quindi, in corrispondenza della norma, i seguenti effetti, peggiorativi dei saldi:

 

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

0

-1,0

-0,6

0

-1,0

-0,6

0

-1,0

-0,6

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha rilevato la correttezza della quantificazione, ritenuta sufficientemente prudenziale, in quanto ripropone la stessa stima della perdita di gettito effettuata prima dell’introduzione di un massimale di spesa detraibile.

Il Servizio ha rilevato peraltro l’opportunità, ai fini di una più compiuta valutazione sulla congruità della quantificazione originaria - richiamata dalle relazioni tecniche alle norme di proroga finora intervenute – di acquisire dal Governo elementi informativi circa gli oneri effettivamente emersi nel periodo di costante applicazione dell’agevolazione.

 

 

Comma 509

Aliquota IRAP per il settore agricolo e per la piccola pesca

Normativa vigente: l’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997[567] - come modificato da ultimo dalla legge finanziaria 2004[568] - stabilisce che l’aliquota IRAP applicata ai soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative di piccola pesca e loro consorzi per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i cinque successivi, è fissata nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.

 

La norma stabilisce che per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004 l’aliquota IRAP per i soggetti in questione sia fissata ancora all’1,9 per cento, in luogo del 3,75 per cento. Per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2005 l’aliquota è fissata al 3,75 per cento, in luogo della misura ordinaria del 4,25 per cento.

 

La relazione tecnica al ddl finanziaria assegna alla disposizione i seguenti effetti di entrata per cassa a titolo di IRAP.

(mln di euro)

2005

2006

2007

-386,1

+73,1

+47,9

 

Per competenza la norma produce una perdita di gettito di 208,7 milioni di euro nel 2004 e di 56,4 milioni di euro nel 2005. L’andamento del gettito per cassa sconta una percentuale di acconto dell’85 per cento.

La relazione tecnica asserisce che l’analisi degli effetti finanziari si è avvalsa del Modello previsionale IRAP, la cui base di dati - costituita dalle dichiarazioni dei redditi Unico 2003 di tutti i contribuenti IRAP privati[569] - è stata estrapolata al 2004 e 2005 sulla base dell’andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT (per il 2003) e in base alle previsioni 2004 e 2005 della Relazione Previsionale e Programmatica 2004.

La stima ha tenuto conto, per ogni singolo contribuente, delle modifiche normative all’IRAP intervenute successivamente all’anno di imposta 2002[570].

 

Con riguardo ai saldi di finanza pubblica le disposizioni esplicano effetti di peggioramento per il 2005 e di miglioramento per gli esercizi successivi in termini di spesa ovvero di entrata, secondo quanto specificato nella tabella che segue.

(mln di euro)

Effetti

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Entrate

 

 

 

-386,1

73,1

47,9

-386,1

73,1

47,9

Spese correnti

-386,1

73,1

47,9

 

 

 

 

 

 

A livello di saldo netto e di fabbisogno le minori entrate IRAP per il 2005 danno luogo a maggiori trasferimenti alle regioni, mentre le maggiori entrate IRAP negli esercizi successivi determinano una riduzione di tali spese.

 

Il Servizio Bilancio ha osservato che la relazione tecnica al ddl finanziaria non forniva gli elementi quantitativi necessari per una puntuale verifica delle quantificazioni riportate dalla medesima relazione. Il Governo, dopo aver ribadito i criteri sottesi alla quantificazione proposta, ha fornito gli importi posti alla base della quantificazione della perdita di gettito di competenza 2004, che la relazione stima in 208,7 milioni di euro.  Tale ammontare risulta così costituito:

·        118,2 milioni di euro da parte di circa 230.100 persone fisiche (si passa da una imposta di 3.162,6 a 3.044,4 milioni di euro);

·        48 milioni di euro da parte di circa 48.000 società di persone (si passa da una imposta di 2.852,9 a 2.804,9 milioni di euro);

·        41,7 milioni di euro da parte di circa 41.700 società di capitali (si passa da una imposta di 17.204,9 a 17.163,2 milioni di euro);

·        0,8 milioni di euro da parte di circa 300 enti non commerciali (si passa da una imposta di 303,8 a 303 milioni di euro).

 

Comma 510

Agevolazioni per la pesca costiera e nelle acque interne

Normativa vigente: L’articolo 11 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha esteso per gli anni 2001, 2002 e 2003 i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge n. 457 del 1997[571] nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L’articolo 2, comma 5, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per l’anno 2004) ha prorogato per l’anno 2004 i benefici del citato articolo 11.

Tali benefici consistono:

1.      nell’attribuzione di un credito d’imposta in misura corrispondente all’IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo, da far valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile;

2.      nell’esclusione dell’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzo delle navi dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF ed IRPEG;

3.      nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il personale imbarcato.

 

La norma, non modificata nel corso dell’esame parlamentare, proroga per l’anno 2005 le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge n. 388 del 2000.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, afferma che alla stima della variazione di gettito conseguente alla proposta in esame si è proceduto :

·       elaborando le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle società di capitali, società di persone e persone fisiche esercenti l’attività di pesca in acque marine e lagunari o l’attività di pesca in acque dolci;

·       si è simulato in capo ad ogni singolo contribuente la legislazione IRE/IRES vigente nel 2005;

·        sono state considerate solo le tipologie di contribuenti aventi reddito di impresa in contabilità ordinaria o semplificata.

 

La quantificazione si basa sui seguenti dati e parametri:

Reddito imprese esercenti attività di pesca costiera e nelle acque interne o lagunari

51,2 milioni di euro

 

Monte retributivo lavoratori imbarcati

160 milioni di euro con una retribuzione media a dipendente di circa 7.000 euro

Aliquota media netta IRPEF lavoratori

12,5%

Aliquota contributiva lavoratori pesca[572]

37,08%

Aliquota contributiva lavoratori cooperative di piccola pesca[573]

21,06%

Misura delle agevolazioni

70%

I calcoli alla base della stima sono i seguenti:

Credito d’imposta: 160 ml *12,5%*70% = 14 milioni di euro

Esonero contributi39 milioni di euro

Esclusione dalla tassazione del 56% del reddito: 14,2 milioni di euro così  ripartiti:

§        0,6 milioni di euro per le società di capitali ;

§        7 milioni di euro per le persone fisiche;

§        6,6 milioni di euro per le società di persone.

Il costo complessivo dei benefici per competenza nel 2005 è stimato in complessivi 67,4 milioni di euro. Le stime di cassa scontano un ammontare di retribuzioni corrisposte nell’anno pari a 11/13 del totale ed una percentuale di acconto effettivo ai fini IRPEF/IRPEG del 75%. 

Gli effetti in termini di cassa risultano, pertanto, i seguenti:

(mln di euro)

 

2005

2006

2007

Credito di imposta

-11,8

-2,2

 

Esonero contributivo

-33

- 6

 

Saldo IRE/IRES 2005

 

- 14,2

 

Acconto IRE/IRES 2006

 

- 10,7       

+10,7

TOTALE

-44,8

-33,1

+10,7

 

Con riguardo ai saldi di finanza pubblica le disposizioni esplicano i seguenti effetti:

 

Effetti

Saldo netto da

finanziare

Fabbisogno settore

statale

Indebitamento netto

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Entrate

-

-24,9

10,7

-44,8

-33,1

10,7

-44,8

-33,1

10,7

Sgravi

-33

- 6

-

-

-

-

-

-

-

Credito d’imposta

- 11,8

- 2,2

-

-

-

-

-

-

-

(mln di euro)

Al riguardo, il Servizio Bilancio[574] ha rilevato che la quantificazione degli effetti della norma risultava priva di alcuni dati e informazioni necessari ai fini di una puntuale verifica della quantificazione medesima.

Si faceva  riferimento, in particolare, all’ammontare della base imponibile ed alle aliquote utilizzate per il calcolo dell’esclusione dalla tassazione del 56% del reddito nonché all’ammontare delle basi imponibili sulle quali sono state calcolate le aliquote contributive, che la RT afferma essere rimaste le medesime di quelle utilizzate per la  legge finanziaria 2004.

Nella Nota di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio trasmessa il 18 ottobre 2004, il Governo ha sintetizzato i dati già contenuti nella relazione tecnica e ha in merito precisato che la medesima fornisce gli elementi necessari ai fini di una puntuale verifica della quantificazione.

 

Comma  511

Proroga al 2005 di agevolazioni sulle accise sui prodotti energetici

La norma – approvata nel testo originario del disegno di legge - dispone la proroga al 31 dicembre 2005 di talune agevolazioni in materia di accise sui prodotti energetici, con riferimento ai seguenti campi di applicazione:

-     oli emulsionati, inclusi quelli prodotti dallo stesso soggetto che li utilizza [comma 511, lettera a)].

Viene prorogata per tutto il 2005 la riduzione delle aliquote prevista[575] per le emulsioni stabilizzate con oli da gas ovvero con olio combustibile denso e acqua, anche se autoprodotte e utilizzate dai medesimi soggetti per uso personale nei limiti del fabbisogno[576]. La disposizione, inoltre, aumenta da 0,24516/litro a 0,25670/litro l’aliquota dell’emulsione di olio da gas usata come carburante[577];

 

-         gas metano per usi industriali oltre limiti minimi di consumo [comma 511, lettera b)].

La proroga al 31 dicembre 2005 interessa la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa prevista - in caso di consumi superiori ad 1,2 milioni di metri cubi all’anno - per il gas metano per combustione per uso industriale (con esclusione del settore termoelettrico)[578];

 

-         gasolio e GPL impiegati per il riscaldamento nelle zone montane [comma 511, lettera c) e lettera f)].

Viene ulteriormente prorogato, per tutto il 2005, l’incremento dell’agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per il riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, della legge n. 448 del 1998[579]. In particolare, la lettera c) del comma 37 si riferisce ai comuni rientranti nelle zone più fredde (la cosiddetta zona climatica F[580]), mentre la lettera f) del comma 37 fa riferimento ai comuni o alle frazioni di comuni non metanizzati che rientrano nelle aree con climi freddi (cosiddetta zona climatica E[581]). Si prevede pertanto la medesima agevolazione (incremento della riduzione di costo dei combustibili) nelle due aree richiamate, ma i soggetti destinatari (comuni zona F; comuni e frazioni zona E) sono individuati distintamente con la lettera c) e con la lettera f) del comma 511. In particolare, relativamente alle zone richiamate, l’agevolazione consiste in un aumento dell’importo della riduzione minima di costo: tale aumento ammonta a 0.025822 euro (50 lire) per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed a 0.025822 euro (50 lire) per chilogrammo di GPL;

 

-         calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa o da energia geotermica [comma 511, lettera d)].

La norma proroga fino al 31 dicembre 2005 le seguenti agevolazioni: credito di imposta pari a 20 lire per ogni kWh di calore fornito[582], da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F[583]; aumento di 30 lire per chilowattora del predetto credito d’imposta[584]

 

-         gas metano per usi civili nei comuni rientranti nelle aree a clima più freddo  [comma 511, lettera e)].

La disposizione conferma per il 2005[585] le particolari aliquote d'accisa sul gas metano per riscaldamento domestico a tariffa T 2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, nelle province con il 70 per cento dei comuni nella zona climatica F ( Aosta, Belluno, Bolzano e Trento);

 

-         gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno locale nelle province di Trieste e Udine [comma 511, lettera g)];

La norma proroga al 31 dicembre 2005 il regime agevolato[586], concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine individuati dal D.M. 30 luglio 1993. Tale agevolazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) che ha confermato il quantitativo di gasolio per il quale si applica il regime agevolato (fissato[587] in 23 milioni di litri per la provincia di Trieste e 5 milioni per i comuni della provincia di Udine);

 

-          gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra [comma 511, lettera h)].

La norma proroga per l’anno 2005 l’esenzione dall’accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni in serra. Si tratta dell’ulteriore proroga di un’agevolazione più volte concessa da precedenti disposizioni e da ultimo, per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 4, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004). La disposizione in esame esclude quindi il settore delle coltivazioni dalle aliquote sul carburante previste dall'attuale legislazione (10 per cento per le serre florovivaistiche, 22 per cento per le altre serre).

 

La relazione tecnica fornisce le seguenti quantificazioni.

 

a)       OLI  EMULSIONATI

Il costo delle proroghe di cui alla lettera a) (riduzioni di accisa sugli oli  emulsionati, anche per autoconsumo) è stimato per il 2005 in complessivi 9,95 milioni di euro.

Si ricorda che in occasione della precedente proroga, per l’anno 2004, della medesima agevolazione sono state quantificate minori entrate per 8,86 milioni[588].

 

b)  METANO  per USI  INDUSTRIALI

Il costo della proroga viene stimato in 88, 76 milioni di euro.

 

c)-f)  GASOLIO da RISCALDAMENTO nelle ZONE MONTANE

L'onere derivante dalla proroga a tutto il 2005 dell'incremento della riduzione minima di prezzo è stimato in 54,9 milioni di euro per la lettera c)  (comuni rientranti nella zona climatica F) e in 19,13 milioni di euro per la lettera f)  (frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E).

L’onere stimato per il 2005 (74 milioni) appare in linea rispetto a quello quantificato in relazione al precedente provvedimento di proroga riferito all’anno 2004 (73,3 milioni)[589].

 

 d) RETI di TELERISCALDAMENTO

La perdita di gettito di cassa connessa alla proroga dell’agevolazione è valutata dalla relazione tecnica pari a 11,1 milioni di euro nel 2005 e a 12 milioni di euro nel 2006[590].

L’onere si presenta sostanzialmente in linea con le stime relative alla precedente proroga della medesima agevolazione (13,20 milioni di minor gettito).

La relazione tecnica pone alla base della previsione di minor gettito i seguenti dati:

-          crediti d’imposta spettanti nel periodo d’imposta 2002: 15,4 milioni (da dichiarazioni dei redditi Unico 2003);

-          crediti utilizzati a compensazione  nello stesso periodo d’imposta: 12,6 milioni (5,2 residui della precedente dichiarazione+7,4 sorti nell’esercizio 2002);

-          crediti sorti nel periodo 2002 e non compensati sul Mod. F 24   :  8 milioni (= 15,4 - 7,4);

-          crediti sorti nel periodo 2002 richiesti a rimborso: 4,1 milioni;

-          crediti sorti nel periodo 2002 da riportare nella dichiarazione successiva: 3,9 milioni.

In ordine alla stima per il 2005, la relazione tecnica precisa che dai dati relativi al versamento sul Mod. F 24 (aggiornati con i versamenti di agosto 2004), confrontando il periodo gennaio-agosto 2002 con lo stesso periodo del 2004, è emerso un incremento di circa il 50 per cento dell'utilizzo del credito d’imposta. Nell'ipotesi che nel 2005 la dinamica dell'utilizzo del credito di imposta sia simile a quella riscontrata nelle dichiarazioni dell'anno di imposta 2002, la proroga delle agevolazioni per il 2005 produrrebbe una perdita di gettito di competenza 2004 pari a circa 23,1 milioni di euro (15,4 x 150%).  Si ottiene pertanto una perdita di gettito di cassa pari a 11, 1 milioni di euro nel 2005 (7, 4 x150%) e 12 milioni di euro nel 2006 (8 x 150%).

 

e) GAS METANO per USI CIVILI 

La perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica ammonta a 17,71 milioni di euro.

Si ricorda che per l’anno 2004 sono state quantificate, per la medesima agevolazione, minori entrate per 15,58 milioni[591].

 

g) GASOLIO per AUTOTRAZIONE a TRIESTE e UDINE

La relazione tecnica stima un costo per l'erario di 13, 55 milioni di euro.

La quantificazione coincide con quella effettuata in occasione dell’analoga proroga annuale disposta dalla legge finanziaria per il 2004.

 

h) GASOLIO per RISCALDAMENTO SERRE  

La relazione tecnica indica un consumo del gasolio agricolo per serre dell'ordine di 322 milioni di litri per il florovivaismo e di 106 milioni di litri per le altre serre[592]. Da questo dato sul consumo si ricava una contrazione annuale di gettito pari a circa 26, 8 milioni di euro (22,3 milioni di euro per minore introito da accise e  4,5 milioni di euro per minore introito da IVA).

 

 

L’allegato 7, recante l’illustrazione degli effetti dell’articolato indica i seguenti effetti recati dalla norma sui tre saldi di finanza pubblica.

 

MINORI ENTRATE

(mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

Emulsioni stabilizzate

c. 511  a)

10,0

-

-

10,0

-

-

10,0

-

-

 

Metano usi industriali

c. 511  b)

 88,8

-

-

 88,8

-

-

 88,8

-

-

 

Gasolio riscaldamento zone montane

c. 511  c)

54,9

-

-

 54,9

-

-

 54,9

-

-

 

Teleriscaldamento con biomasse

c. 511  d)

-

-

-

 11,1

 12,0

-

 11,1

12,0

-

 

Metano usi civili

c. 511  e)

17,7

-

-

 17,7

-

-

 17,7

-

-

 

Gasolio e Gpl riscaldamento zona climatica E

c. 511  f)

19,1

-

-

 19,1

-

-

 19,1

-

-

 

Gasolio Trieste e Udine

c. 511  g)

13,6

-

-

 13,6

-

-

 13,6

-

-

 

Gasolio serre

c. 511  h)

26,8

-

-

 26,8

-

-

 26,8

-

-

 

Totale minori entrate

230,9

-

-

242,0

12,0

-

242,0

12,0

-

 

 

MAGGIORI SPESE CORRENTI

(mln. di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Teleriscaldamento

con biomasse

c. 511  d)

11,1

12,0

-

-

-

-

-

-

-

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato quanto segue:

Ÿ        relativamente alla proroga dell’agevolazione relativa al gas metano per usi industriali [lettera b)], la perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica (88,76 milioni) è inferiore alla quantificazione che era stata indicata dal Governo (110,6 milioni) in occasione della precedente proroga dell’agevolazione in esame[593].

Tenuto conto, quindi, che la relazione tecnica non fornisce elementi informativi in ordine alla quantificazione dell’onere per il 2005, è stata segnalata l’opportunità di acquisire i dati posti alla base della quantificazione, con particolare riferimento al consumo annuo atteso nel 2005 per il metano ad uso industriale;

Ÿ        in merito all’esenzione dall’accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sottoserre [lettera h)], la stima contenuta nella relazione tecnica indica un effetto di minor gettito superiore a quello quantificato per la precedente proroga annuale, disposta dalla legge finanziaria per il 2004.

Infatti, rispetto alla stima utilizzata per il 2004, il dato sui consumi risulta in crescita del 14,5%, mentre la perdita di gettito aumenta di oltre il 40%[594]. La differenza rispetto alla precedente stima sembra in parte imputabile al calcolo della quota di minor gettito IVA. Anche con riferimento a quest’ultimo aspetto, tuttavia, il Servizio Bilancio ha segnalato l’opportunità di un chiarimento, tenuto conto che i beni intermedi non concorrono a formare la base imponibile dell’IVA (e quindi l’agevolazione per questa imposta non troverebbe applicazione).

Ÿ        per le restanti misure agevolative[595] gli oneri stimati dalla relazione tecnica per il 2005 appaiono in linea rispetto a quelli quantificati per i precedenti provvedimenti di proroga riferiti all’anno 2004.

 

 

Il Governo ha fornito i seguenti chiarimenti nella nota trasmessa alla Commissione bilancio in data 18 ottobre 2004:

Ÿ       relativamente alla proroga dell’agevolazione relativa al gas metano per usi industriali [lettera b)], è stato precisato che i dati presi a base del calcolo dell’onere 2005 sono di fonte ENI e che i consumi sono stati stimati in 26.500 milioni di metri cubi;

Ÿ       in merito all’esenzione dall’accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sottoserre [lettera h)], è stato precisato che i dati presi a base del calcolo dell’onere 2005 sono stati forniti dall'Agenzia delle Dogane, e risultano quindi aggiornati rispetto a quelli utilizzati per valutare gli effetti della precedente proroga (legge finanziaria 2004). In sede di relazione tecnica, inoltre, nel valutare gli effetti erariali della proroga è stata evidenziato - oltre alla stima delle minori accise - anche il minor introito IVA che la disposizione potrebbe comportare: infatti, se è vero che in generale i beni intermedi non concorrono a formare la base imponibile IVA, nel caso particolare si ritiene preponderante - anche per motivi prudenziali - l'applicazione del regime speciale agricolo IVA da parte degli utilizzatori del gasolio in questione, i quali quindi restano comunque gravati dall'IVA assolta sugli acquisti, in quanto la detrazione è calcolata forfetariamente applicando le percentuali di compensazione all'ammontare delle loro cessioni.

 

In merito ai dati forniti con la nota trasmessa il 18 ottobre 2004, si fa presente che qualora dovesse essere confermata la previsione di consumo di gas metano per usi industriali utilizzata dal Governo per quantificare gli effetti della proroga della relativa agevolazione [lettera b)], la perdita di gettito per il 2005 risulterebbe sottostimata.

Infatti il consumo previsto (circa 26,5 miliardi di metri cubi) è significativamente più elevato rispetto a quello posto alla base delle stime inerenti alla precedente proroga[596] dell’agevolazione (circa 14,75 miliardi di metri cubi). Assumendo quindi i medesimi parametri di calcolo utilizzati dalla RT con riferimento alla passata proroga, si otterrebbe il seguente onere:

 

 

 

Aliquota vigente

sul gas metano per usi

industriali

Aliquota ridotta

del 40 per cento

Consumo annuo

stimato

Gettito

 

0,012498 euro/m³

 

26,5 miliardi di m³

331,2 milioni

 

 

0,007499 euro/m³

26,5 miliardi di m³

198,7 milioni

Minore gettito

accisa

 

 

 

132,5 milioni*

*Si tratta di un dato di minor gettito sensibilmente superiore a quello indicato nell’allegato 7 (88,8 milioni).

 

Commi 513 e 514

Disposizioni in materia di accise sugli oli minerali

La norma stabilisceche per il 2004 non si fa luogo all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (comma 513).

Tale ultima norma, in applicazione del Protocollo di Kyoto,ha previsto un aumento del carico fiscale sulle emissioni di anidride carbonica, attraverso, tra l’altro, la rimodulazione graduale delle accise sui prodotti petroliferi. Venivano fissate una serie di “aliquote obiettivo” delle accise sui prodotti petroliferi, riportate nell’allegato 1 previsto dal comma 4 dello stesso articolo ed annesso alla legge n. 448/1998, da raggiungere entro il 31 dicembre 2004 con aumenti annuali decisi da una commissione istituita presso il CIPE e stabiliti normativamente, appunto, con DPCM. La prima variazione alla misura delle accise è stata introdotta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999. Successivamente, anche in conseguenza dell’incremento di prezzo dei prodotti petroliferi, non si è fatto luogo ad ulteriori rimodulazione di accise.

Si dispone, inoltre, l’abrogazione del citato comma 4 dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998 e dell’annesso allegato 1. In tale modo siimpedisce l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2005, della aliquote di accisa “obiettivo” individuate nell’allegato stesso che risultano superiori a quelle previste in base alla legislazione vigente.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non produce effetti finanziari dal momento che gli aumenti di gettito che sarebbero derivati dal progressivo aumento delle accise sui prodotti petroliferi sono già destinati[597], a legislazione vigente, a finanziare specifiche misure.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Commi da 515 a 517

Agevolazioni nel settore dell’autotrasporto

Le norme dispongono per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004:

·       la riduzione di 33,21391 euro per mille litri dell'aliquota prevista[598] per il gasolio per autotrazione (comma 515, primo periodo).

La riduzione è riconosciuta, a norma del comma 515, agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e, a norma del comma 516, ad altri soggetti che esercitano l’attività di trasporto pubblico;

·       che la compensazione degli oneri che gravano sul bilancio dello Stato e che derivano da agevolazioni di accisa concesse ad alcune categorie di autotrasportatori sia fissata nella misura di 16,03656 euro per mille litri di gasolio per autotrazione (comma 515, secondo periodo).

L’articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce la destinazione delle entrate della carbon tax, prevedendo che parte dei relativi proventi compensino oneri agevolativi concessi in relazione ad aumenti dell’accisa applicata sul gasolio da autotrazione. In base alla vigente normativa i crediti d’imposta indicati dalla norma in esame sono stabiliti nella misura di 17,177 euro per mille litri di gasolio, ossia nella misura massima degli incrementi di accisa disposti in applicazione delle norme che introducevano la carbon-tax.

Sono quindi disciplinate le modalità di rimborso di quanto spettante in relazione alla riduzione (comma 517).

Si prevede, infine, che il credito d’imposta riconosciuto a causa della riduzione di aliquota non concorra alla formazione del valore aggiunto ai fini dell’applicazione dell’IRAP, oltre che della determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRPEG.

 

La relazione tecnica quantifica separatamente gli effetti finanziari relativi alle due riduzioni di accisa disposte dal comma 515.

Per quanto concerne la riduzione disposta dal primo periodo, il maggior onere è quantificato in 127,8 milioni di euro per il 2005.

La stima della perdita di gettito è ricavata dall’esame delle dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle persone fisiche, delle società di persone, delle società di capitali e degli enti non commerciali.

L’agevolazione in esame è infatti stata concessa per la prima volta per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2000 e poi successivamente più volte prorogata fino a tutto il 2003. Il 2002, anno di produzione dei redditi dichiarati con Unico 2003 è stato, dunque, interamente interessato dalla riduzione dell’accisa sul gasolio da autotrasporto.

In particolare nella sezione relativa al credito di imposta concesso agli autotrasportatori contenuta nel quadro RU sono state esposte somme per un totale complessivo di 166,5 milioni di euro.

Dal momento che la riduzione di accisa disposta per il 2002 era di importo superiore (43,27908 euro in luogo degli attuali 33,21391), l’onere generato dai crediti di imposta deve essere riproporzionato come segue:

166,5 : 43,27908 x 33,21391 = 127, 8 milioni di euro.

L’onere 2004 è assunto pari a 127,8 milioni dal momento che la relazione tecnica presume che i consumi per il gasolio agevolato del 2004 siano analoghi a quelli riscontrati per il 2002.

Per effetto del secondo periodo del comma 515, i crediti d’imposta concessi ad alcune categorie di autotrasportatori in relazione ad aumenti dell’accisa sul gasolio per autotrazione sono ridotti da 17,177 euro a 16,03656 euro per mille litri.

Considerato che l’ammontare dei crediti d’imposta concessi nell’anno 2002 è pari a 92,5 milioni di euro, il recupero di gettito è determinato in proporzione alla riduzione del credito ossia secondo il seguente calcolo:

92,5 – 92,5 : 17,177 x 16,0365 = 6,1 milioni di euro per il 2005.

Si precisa che i crediti d’imposta in esame sono stati concessi utilizzando i proventi della carbon tax. La stessa norma istitutiva della carbon tax definisce le finalità a cui devono essere destinate le nuove entrate generate.

 

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

 

Segno meno = peggioramento              (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Gasolio per autotrazione

-127,8

0

0

-127,8

0

0

-127,8

0

0

Riduzione dei crediti d’imposta

6,1

0

0

6,1

0

0

6,1

0

0

L’allegato 7 mostra che l’effetto sul saldo netto da finanziare è stato ascritto fra i dati relativi alle spese. L’effetto sugli altri due saldi è imputato a titolo di entrata.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha richiesto che fossero indicati gli elementi in base ai quali è stato stimato che i consumi di gasolio agevolato per autotrazione per il 2004 fossero analoghi a quelli del 2002. Ciò in quanto qualora il trend dei consumi risultasse crescente la quantificazione non risulterebbe prudenziale.

Dall’analisi dei dati contenuti nei volumi del  “Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti”[599] pubblicati negli ultimi anni si riscontra una costante crescita nel consumo di carburante[600] per autotrasporto merci. In particolare, per il periodo 1998-2002 si riscontra una crescita dell’ammontare complessivo degli acquisiti effettuati pari a circa il 60 per cento a fronte di un incremento dei prezzi, per lo stesso periodo, di circa il 20 per cento. Trend crescenti nel consumo di gasolio sono stati riscontrati nel corso dell’ultimo biennio e sono ipotizzati negli anni a venire negli studi e nei report statistici pubblicati dall’Unione petrolifera italiana sul proprio sito.

In proposito il Governo ha replicato che i dati per le stime sono ricavati dall’analisi dei versamenti con F24 relativi ai codici tributo attinenti al credito d’imposta sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori ossia sull’ammontare delle agevolazioni concesse a fronte di analoghe norme vigenti negli anni precedenti.

Il Servizio Bilancio ha inoltre osservato che la previsione di risparmi collegati alla riduzione dei crediti di imposta appare possibile soltanto a condizione che le somme risparmiate non siano, come disposto dalla norme sulla carbon tax, nuovamente destinate, prima della fine dell’anno, ad un’altra tra le possibili finalità elencate dalle medesime norme.

 

Comma 520

Proroga della agevolazione di accisa sulle fonti energetiche a ridotto impatto ambientale

La norma prolunga il progetto sperimentale, volto ad incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, previsto per il triennio 2003-2005 dall’articolo 22 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001), per due ulteriori anni (2006 e 2007), incrementando l’importo delle risorse alle scopo destinate da 15.493.706 euro a 73.000.000 di euro annui.

Il progetto riguarda i seguenti tipi di carburante da utilizzare da soli o in miscela:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola;

c) additivi e riformulati prodotti da biomasse.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari quantifica le minori entrate in 57,5 mln di  euro per il 2005 e in 73 mln di euro per gli esercizi 2006 e 2007.

 

Nulla da osservare al riguardo.

Infatti per il 2005 risultavano già stanziate, sulla base della legislazione vigente, risorse pari a 15.493.706 euro.

 

Commi 521-522

Agevolazioni fiscali per il biodiesel

La norma dispone che, nell’ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010[601], il biodiesel puro o miscelato con oli minerali sia esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate[602]. Con provvedimento ministeriale sono fissate:

-        le disposizioni relative all’attuazione di detto programma pluriennale;

-        la rideterminazione annua dell’entità dell’agevolazione, da effettuarsi tenendo conto dei costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno precedente, al fine di evitare la sovra compensazione dei costi addizionali legati alla produzione;

-        l’indicazione dell’eventuale quantitativo del contingente che risultasse non immesso in consumo al termine di ogni anno e la sua ripartizione tra gli operatori proporzionalmente alla quote loro assegnate. L’ammontare ripartito deve essere immesso in consumo entro il successivo 30 giugno.

La relazione tecnica, riferita al testo originario, si limitava ad affermare che dalla norma erano attesi effetti di minor gettito pari a 173,84 mln di euro  annui, computabili ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Si ricorda che la disposizione inserita nel disegno di legge originario prevedeva il termine del 30 giugno 2010 ed il limite al contingente annuo di 300.000 tonnellate.

La relazione tecnica riferita al testo modificato indica effetti sui saldi di finanza pubblica pari a 115,9 milioni di euro per ciascun anno.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio[603] ha osservato che, benché la relazione tecnica non fornisca gli elementi a corredo della stima, quest’ultima risulta ricostruibile sulla base del contingente di consumo previsto dalla norma e dell’aliquota applicabile sul combustibile in questione. Su tali basi si perviene ad una stima della perdita di gettito leggermente inferiore a quella operata dalla relazione tecnica che può pertanto ritenersi prudenziale.

Infatti tale quantificazione risulta coerente con l’adozione di un peso specifico per il prodotto in questione di 0,835 kg per litro[604].

Qualora si adottasse invece il peso specifico fornito dall’Unione petrolifera, che indica valori compresi fra lo 0,86 e lo 0,9, si perverrebbe ad una stima del minor gettito inferiore rispetto a quella quantificata dalla relazione tecnica.

 

Comma 523

Proroga di termini relativi alla tariffa dei rifiuti urbani

La norma  reca l’ulteriore proroga di un anno dell’entrata in vigore della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani[605], in sostituzione dell’attuale tassa sui rifiuti. In particolare, viene estesa la durata massima della fase di transizione al nuovo regime da quattro a cinque anni, per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%, e da cinque a sei anni per i comuni che nel predetto anno abbiano raggiunto una copertura dei costi compresa tra il 55 e l’85%. Entro i medesimi termini i comuni dovranno provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa.

Il primo dei due termini indicati, inizialmente fissato in tre anni (a decorrere dal 2000) dal D.P.R. n. 158/1999[606], è stato prorogato a quattro anni dall’articolo 31, comma 21, della legge finanziaria 2003 (l. 27 dicembre 2002, n. 289). La legge finanziaria 2004 (l.n. 350/2003) ha quindi disposto un’ulteriore proroga di un anno del predetto termine, che verrebbe quindi a scadenza nell’anno in corso. Per quanto attiene al secondo termine - relativo ai comuni che, nell’anno 1999, avevano raggiunto una copertura dei costi compresa tra il 55 e l’85% - quella in esame è la prima proroga rispetto alla scadenza prevista dalla norma originaria. Ai sensi della vigente normativa (art. 49, commi 1-bis  e 16 del D.Lgs. n. 22/1997) resta comunque salva la facoltà per i comuni di dare applicazione in via sperimentale alla tariffa anche prima della scadenza dei termini relativi al periodo transitorio.

 

La relazione tecnica e l’allegato 7 non recano specifiche indicazioni riferite alla norma in esame né ascrivono alla medesima effetti sui saldi.

 

Al riguardo, Il Servizio Bilancio, secondo quanto già osservato in occasione dell’esame del disegno di legge finanziaria 2004, ha evidenziato la necessità di chiarimenti da parte del Governo circa gli eventuali effetti della norma sul gettito IVA, tenuto conto che tale imposta, che non si applica sulla tassa per i rifiuti urbani, si applicherebbe alla tariffa. Pertanto, l’ulteriore rinvio di un anno del termine per l’introduzione della tariffa medesima potrebbe comportare effetti di riduzione del gettito IVA qualora le previsioni di maggiori introiti per il passaggio alla tariffa siano già state scontate nel bilancio a legislazione vigente.

 

Comma 536

Disposizioni in favore di perseguitati per motivi politici o razziali

Normativa vigente: sulla base dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 96/1955[607], i perseguitati politici antifascisti o razziali, se dipendenti pubblici, possono rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo. Inoltre, la stessa disposizione prevede che tali soggetti, sulla base dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992[608], possono richiedere all’amministrazione di appartenenza di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. I periodi di proseguimento dell’attività lavorativa non danno luogo né alla corresponsione degli incentivi al posticipo al pensionamento[609] né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.

La norma dispone che i soggetti che abbiano esercitato la facoltà del trattenimento in servizio fino ai 67 anni di età possono fare richiesta alle amministrazioni di appartenenza di trattenersi ulteriormente in servizio fino a 73 anni, senza beneficiare di incentivi ed alle condizione di sospensione dei versamenti contributivi disposti dalla normativa vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che la disposizione non comporta oneri di natura pensionistica.

 

Comma 540

Rideterminazione della rendita catastale di opifici

La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato, fornisce l’interpretazione autentica delle modalità di determinazione delle superfici di edifici industriali o commerciali sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, stabilendo che gli stesso sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale, anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento.

 

Le relazioni tecniche e il prospetto riepilogativo degli oneri non prendono in considerazione la disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che le variazioni finanziarie ascrivibili alla disposizione non risultino significative ai fini dei saldi del provvedimento.

 

Comma 550

Compensazioni per variazioni di prezzo dei materiali da costruzione

La norma, novellando la legge quadro in materia di lavori pubblici (legge n. 109/1994) ed in deroga al divieto di revisione dei prezzi di appalto disposto dall’articolo 26, comma 3, della medesima legge, dispone che:

·       il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilevi con proprio decreto, a partire dal 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno di ogni anno, le variazioni percentuali annue dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (capoverso 4-ter);

·       qualora il prezzo dei materiali di costruzione subisca, per effetto di circostanze eccezionali, variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta, si faccia luogo a compensazioni, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies dell’articolo 26 della legge n. 109/1994, introdotto dalla stessa norma in esame (capoverso 4-bis).

Il comma 4-sexies richiamato dispone infatti che per le predette finalità di compensazione possano essere utilizzate le seguenti risorse: somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento in misura non inferiore all’1% del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative ad impegni contrattuali già assunti; eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per il medesimo intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono essere inoltre utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati nei limiti della residua spesa autorizzata. L’utilizzo delle deve essere autorizzato dal CIPE qualora gli interventi siano stati da esso finanziati (capoverso 4-sexies).

Le predette disposizioni si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004 (capoverso 4-quinquies).

Si dispone infine che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedano ad aggiornare annualmente i propri prezzari con particolare riguardo alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano comunque di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza dei soggetti interessati, all’aggiornamento dei prezzari provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capoverso 4-septies).

 

La norma non è corredata di relazione tecnica e alla stessa non sono attribuiti effetti nel prospetto riepilogativo relativo all’impatto dell’articolato sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, Il Servizio Bilancio, al fine di escludere possibili riflessi sulla finanza pubblica, ha evidenziato la necessità che il Governo confermasse che:

·        l’indicazione del limite delle risorse di cui al capoverso 4-sexies operi come limite massimo di spesa e che pertanto la compensazione del prezzo possa essere corrisposta subordinatamente alla disponibilità delle risorse medesime;

·        la clausola di non onerosità di cui al capoverso 4-sexies - relativa all’accantonamento di apposite somme per imprevisti in misura non inferiore all’1% del totale dell’importo dei lavori – sia effettivamente idonea ad evitare nuovi oneri per la finanza pubblica;

·        l’utilizzo delle somme derivanti da ribassi d’asta non determini conseguenze per la finanza pubblica.

E’ stata altresì rilevata l’opportunità di una conferma da parte del Governo che le attività di rilevazione dei prezzi demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possano essere esercitate con le risorse, anche finanziarie, già in dotazione al Ministero medesimo.

 

Commi da 553 a 556

Reti di collegamento delle Forze di polizia

Le norme, introdotte dal Senato, recano disposizionifinalizzate ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo. A tale scopo si stanziano 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, destinati all’integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorità di altri Paesi. Lo stanziamento è definito dalla norma come limite di spesa (comma 553).

Un regolamento del Ministro dell’interno[610] disciplinerà il servizio degli ufficiali di collegamento e definirà inoltre:

·       le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati;

·       il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione;

·       le linee guida per l’eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualità di esperti, a norma dell’art. 168 del D.P.R. 18/1967[611].

Sempre con decreto del Ministro dell’interno[612] sarà determinato il trattamento economico degli ufficiali di collegamento che non dovrà risultare inferiore a quello previsto per gli esperti di cui al già citato art. 168 del D.P.R. 18/1967 (comma 556).

 

Nulla da osservare al riguardo in quanto lo stanziamento è configurato come limite di spesa.

Sarebbe peraltro opportuno che fossero stati forniti gli elementi alla base della quantificazione anche al fine di accertare se la misura minima del trattamento da corrispondere, di cui al comma 556, risulti compatibile con il limite di spesa fissato.

 

Comma 559

Disposizioni per l’erogazione degli assegni al nucleo familiare

La norma dispone che, fermi restando i requisiti vigenti, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l’assegno al nucleo familiare è erogato al coniuge dell’avente diritto.

La norma rinvia ad un successivo decreto interministeriale l’adozione delle disposizioni di attuazione.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato[613] che la disposizione, appare suscettibile di produrre maggiori spese a carico della finanza pubblica in relazione ad attività di carattere tecnico-amministrativo, necessarie per la sua applicazione. Si sono segnalati, ad esempio, i costi che l’amministrazione dovrà sostenere per erogare l’assegno ad un soggetto diverso dal titolare del diritto[614], o attraverso le proprie strutture[615] o attraverso strutture esterne, ad esempio le Poste, alle quali dovrà essere corrisposto il relativo compenso per il servizio[616].

 

Comma 566

Eccedenze di spesa

Normativa vigente: l’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni, indica tra i contenuti tipici della legge finanziaria anche le norme recanti misure correttive delle leggi nella cui attuazione si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle leggi stesse al fine della copertura finanziaria[617].

La norma, in applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni, dispone le misure correttive di una serie di leggi di spesa, elencate nell’Allegato 1[618] al disegno di legge finanziaria 2005.

Alle leggi elencate non si applicano i vincoli di crescita disposti dal precedente articolo 3.

 

L’allegato 7 al disegno di legge riporta gli effetti finanziari della norma, come risulta dalla seguente tabella:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

eccedenze spesa

3.236,5

242,4

237,4

508,1

150,4

150,4

508,1

150,4

150,4

di cui regolaz.debit.

1.105,9

0

0

0

0

0

0

0

0

 

L’importo relativo alle eccedenze di spesa 2005 ingloba la quota di 2.974,2 mln. di euro concernenti esigenze relative ad anni pregressi, secondo quanto specificato in una nota tecnica integrativa del d.d.l. in esame, trasmessa il 6 ottobre 2004. Tale fattore spiega l’andamento discendente delle eccedenze in questione per gli anni successivi al 2005.

Di seguito, la relazione tecnica, integrata dagli elementi forniti dal Governo il 6 ottobre 2004[619], fornisce per ciascuna delle predette voci i dati alla base della quantificazione del maggior fabbisogno di spesa.

 

Al riguardo, nel rinviare alle considerazioni di seguito svolte per ciascuna delle voci in esame, il Servizio Bilancio ha segnalato, sotto un profilo generale, la necessità di un chiarimento in ordine ai criteri in base ai quali gli importi scritti nei saldi di fabbisogno ed indebitamento siano consistentemente inferiori – in particolare per il 2005[620] – all’onere riportato nel saldo netto da finanziare.

 

 

1.     Buonuscita postali

L’articolo 53, comma 6, lettera a) della legge n. 449/1997, ha disposto, a decorrere dalla data di trasformazione dell’Ente poste italiane in società per azioni (avvenuta il 27 febbraio 1998), la trasformazione dell’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti in trattamento di fine rapporto e, a decorrere dal 1° gennaio 2000[621], la soppressione, a cura del Commissario liquidatore, della gestione separata istituita presso l’IPOST per l’erogazione dell’indennità medesima.

Successivamente, il comma 8 dell’articolo 68 della legge n. 388/2000 ha disposto, al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni previdenziali, di porre a carico del bilancio dello Stato l’eventuale differenza tra l’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della società Poste italiane SpA, maturata fino al 27 febbraio 1998, e l’ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall’INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell’IPOST.

In seguito, l’attuazione del piano di esodo del personale in esubero, concordato tra le Poste italiane SpA e i sindacati, ha determinato, a partire dalla seconda metà del 2001, un incremento degli oneri per indennità di buonuscita, rispetto alle previsioni di spesa effettuate con la legge n. 388/2000[622].

A tale scopo, oltre alle risorse stanziate in bilancio da tale normativa, pari a 54 milioni di euro annui, l’articolo 4, comma 246[623] della legge finanziaria 2004 (L. n. 350/2003), ha stanziato risorse aggiuntive pari a 214 milioni di euro per il 2004 e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2005. Tuttavia, il Commissario liquidatore dell’IPOST ha evidenziato un ulteriore fabbisogno di 319,8 milioni di euro per il 2004 e di 170 milioni di euro per il 2005, con una tendenza alla riduzione per gli anni successivi.

A tali eccedenze si sommano ulteriori occorrenze relative al 2004 per circa 51,8 milioni di euro. Pertanto, il fabbisogno totale, da aggiungersi agli stanziamenti già iscritti nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ammonta a 127,8 milioni di euro per il 2005 (di cui, 51,8 relativi al 2004 e i restanti 76 relativi al 2005) e in 71 e 66 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, come risulta dalla seguente tabella:

(mln di euro)

2004

2005

2006

2007

51,8

(a valere del 2005)

127,8

(51,8+76)

71

66

La relazione tecnica integrativa trasmessa il 6 ottobre 2004 precisa che le spese in esame sono già state sostenute in anni precedenti per un ammontare di 52[624] milioni di euro, corrispondenti all’importo indicato nel d.d.l. finanziaria come regolazione debitoria.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha segnalato l’opportunità, alla luce del reiterato verificarsi di maggiori occorrenze finanziarie per la voce di spesa in esame, già considerata nella precedente legge finanziaria, di un chiarimento sui motivi alla base di tale andamento della spesa, anche alla luce del fatto che la norma è relativa a diritti soggettivi.

Il Servizio Bilancio ha ricordato altresì che, in sede di approvazione della legge n. 388/2000 che ha posto a carico del bilancio dello Stato l’eventuale differenza tra indennità erogate e contributi, la relazione tecnica allegata affermava che la norma in esame, avendo esclusivamente finalità di trasparenza, non avrebbe recato nuovi oneri, essendo tale spesa già a carico dello Stato.

 

2.     Federalismo amministrativo

La relazione tecnica precisa che l’eccedenza di spesa complessiva di 77,405 milioni di euro a valere del 2005 deriva:

-        per 77,387 milioni di euro, dal confronto tra l’onere complessivamente rendicontato dalle regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di salute umana[625], pari a 550,120  milioni di euro, e le risorse complessivamente attribuite dal Ministero dell’economia a tale titolo per gli anni 2001, 2002 e 2003, pari a 422,733 milioni di euro (di cui 419,091 milioni di euro già erogati);

-        per 0,018 milioni di euro, da variazioni di bilancio predisposte nell’esercizio finanziario 2003. I tempi di perfezionamento di tali variazioni da parte della Corte dei conti non hanno consentito di assumere i relativi impegni entro il 31 dicembre 2003 ai fini della conseguente assegnazione in favore delle regioni delle risorse relative ai Servizi Tecnici Nazionali.

Pertanto, come risulta dalla integrazione della relazione tecnica trasmessa il 6 ottobre, le eccedenze di spesa, relative agli anni pregressi, sono quelle indicate dalla seguente tabella:

(mln di euro)

2005

2006

2007

77,4

-

-

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha segnalato l’opportunità di un chiarimento sulle ragioni dello scostamento tra le risorse attribuite dal Ministero dell’economia e le spese sostenute dalle Regioni a statuto ordinario, anche alla luce del fatto che la relazione tecnica allegata alla legge n. 59/1997[626] considerava che dal trasferimento di funzioni sarebbero derivate complessivamente economie.

 

3.     Federalismo fiscale – Compartecipazione IVA

Il decreto legislativo n. 56/2000 ha istituito, sulla base della delega dell’articolo 10 della legge n. 133/1999, la compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all’IVA. L’articolo 2, comma 2, in particolare, ha previsto la rideterminazione della compartecipazione per ciascun anno sulla base del gettito IVA complessivamente realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

In applicazione di tale normativa, il DPCM del 7 maggio 2004 ha rideterminato l’aliquota nella misura del 38,69 per cento per il 2003, sulla base del gettito IVA affluito sul capitolo 1203 dello stato di previsione dell’Entrata, emergente dai dati di consuntivo del 2002.

A tale aliquota corrisponde un importo della compartecipazione pari a 32.522.220.000 euro, con un maggiore onere di 740.010.000 euro rispetto alle assegnazioni di bilancio nello stanziamento del capitolo 2862/Economia per il 2003, pari a 31.782.210.000 euro, come risulta dalla tabella seguente:

(mln di euro)

2005

2006

2007

740

-

-

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha segnalato l’opportunità di un chiarimento sulle ragioni in base alle quali dalla rideterminazione dell’aliquota effettuata dal D.P.C.M. predetto sia derivato un importo della compartecipazione eccedente le corrispondenti risorse di bilancio, tenuto conto che l’art. 10 della L. 133/1999 (in base al quale è stato emanato il D.lgs. 56/2000) pone il vincolo dell’invarianza della spesa.

 

4.     Compensi concessionari

La relazione tecnica precisa che, pur essendo il compenso[627] per i concessionari della riscossione per il 2001 pari a circa 619,7 milioni di euro[628], l’assegnazione sul pertinente capitolo di spesa è stata, per presumibili esigenze di bilancio, pari a 373,3 milioni di euro circa[629]. La dotazione per l’anno precedente, invece, era risultata sufficiente per il pagamento integrale dei compensi.

Per tale eccedenza di spesa per il 2001, pertanto, il rifinanziamento è quello risultante dalla tabella seguente:

(mln di euro)

2005

2006

2007

238,4

-

-

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha segnalato l’opportunità di chiarimenti sui motivi alla base della sottostima dell’ammontare complessivo dei compensi, che ha reso necessario il rifinanziamento in esame. Ciò anche al fine di esplicitare i motivi per i quali l’importo in questione è qualificato come eccedenza di spesa, atteso che lo scostamento rilevato dalla relazione tecnica non sembra riconducibile ad una errata previsione di spesa da parte delle norme di riferimento.

Il Servizio Bilancio ha segnalato inoltre che l’entità del rifinanziamento disposto appare leggermente inferiore del risultato della differenza trai due valori (compensi da erogare ed assegnazione sul capitolo) esposti dalla relazione tecnica[630].

 

5.     Rimborso concessionari procedure esecutive

La relazione tecnica precisa che l’esigenza di spesa deriva dalla necessità di finanziare adeguatamente il relativo capitolo di bilancio, la cui dotazione nel 2004 (41,7 milioni di euro)[631] è stata inferiore alla spesa annua quantificata a titolo di rimborso ai concessionari delle spese per procedure esecutive dal decreto ministeriale 21 novembre 2000 (51,6 milioni di euro). Per il 2005, il rifinanziamento tiene conto anche dei rimborsi maturati fino al 2004 e non ancora erogati, tenuto conto del termine del 1° ottobre 2004 per la presentazione da parte dei concessionari delle relative comunicazioni[632].

Pertanto, la spesa (di carattere permanente) per reintegrare il pertinente capitolo risulta dalla tabella seguente (nel 2005 sono comprese le esigenze relative ad esercizi finanziari pregressi):

(mln di euro)

2005

2006

2007

103,1

51,6

51,6

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha segnalato l’opportunità di chiarimenti in merito agli oneri per gli esercizi finanziari precedenti il 2005, tenuto conto che la relazione tecnica fornisce specifiche indicazioni solo su quelli relativi al 2004 (pari a 9,9 milioni). Come già osservato per il punto 4 precedente, non risultano inoltre chiari i motivi per i quali le somme in questione siano classificate come eccedenze di spesa.

 

6.     Compensi ai concessionari

Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 138/2002[633] dispone che, per gli anni 2002 e 2003, la parte fissa della remunerazione dei concessionari della riscossione sia pari, rispettivamente, a 370 milioni di euro e a 335 milioni di euro.

La relazione tecnica precisa che lo stanziamento previsto per il 2003, pari a 468 milioni di euro e destinato per 335 milioni di euro al pagamento della parte fissa per l’anno 2002 e, per il rimanente ammontare di 133 milioni al pagamento della componente variabile della remunerazione spettante ai concessionari per il 2002[634], si è rivelato insufficiente con riferimento alla parte variabile del compenso (che avrebbe dovuto essere pari a 172,5 milioni di euro[635]). Infatti, tale parte del compenso è calcolata a consuntivo, nell’anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle somme effettivamente riscosse.

Sulla base di tali premesse, pertanto, l’esigenza di spesa, relativa al 2003, risulta dalla tabella che segue:

(mln di euro)

2005

2006

2007

39,5

-

-

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

7.     Agevolazioni tariffarie elettorali

La relazione tecnica afferma che, sulla base delle disposizioni del decreto-legge n. 194/2002[636], lo stanziamento del capitolo 1496, pari a 15,4 milioni di euro annui e destinato al rimborso degli oneri sostenuti da Poste Italiane Spa per agevolazioni tariffarie in occasione di elezioni[637], costituisce un tetto di spesa. Tuttavia, gli oneri effettivamente sostenuti da Poste Italiane Spa per agevolazioni elettorali concesse nel 2004 risultano superiori allo stanziamento per un ammontare di 39,5 milioni di euro.

Pertanto, le maggiori eccedenze da coprire, relative all’esercizio 2004, risultano dalla tabella che segue:

(mln di euro)

2005

2006

2007

39,5

-

-

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato che gli oneri in esame sono relativi alla nuova disciplina in materia di agevolazioni tariffarie recata dal decreto-legge n. 353/2003 a cui non era stata allegata alcuna relazione tecnica dal momento che la relazione illustrativa specificava che tale disciplina non avrebbe comportato oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Si è osserva inoltre che, come emerge sia dal dibattito per l’approvazione del decreto-legge sia dalla relazione tecnica alla norma in esame, gli stanziamenti di cui si è richiesto l’aumento costituiscono tetti di spesa. In particolare il capitolo 1496, presentava disponibilità iniziali nel 2004 pari a 15,4 milioni di euro, come specificato dalla relazione tecnica ma, nel corso del 2004, la sua dotazione è stata aumenta con una serie di atti amministrativi di cui dà conto la legge di assestamento, fino a 34,5 milioni di euro. Il Servizio Bilancio, pertanto, ha ravvisato la necessità di chiarire se l’eccedenza di spesa di 39,5, di cui alla norma in esame, sia aggiuntiva rispetto allo stanziamento iniziale o rispetto a quello assestato.

Il Servizio Bilancio ha evidenziato, infine, la necessità di chiarire comunque se, in assenza di interventi di modifica alla legislazione sostanziale, le ragioni che hanno causato una spesa per agevolazioni tariffarie da parte di Poste Italiane superiore agli stanziamenti di bilancio non possano ripetersi in occasione di altre consultazioni elettorali, nonostante che le dotazioni siano configurate come tetti di spesa.

 

8.     Agevolazioni tariffarie editoria

La relazione tecnica afferma che i maggiori oneri sostenuti dalle Poste Italiane Spa per tali agevolazioni sono stati pari a 34,5 milioni di euro nel 2003 e 46 milioni di euro nel 2004.

Dalla tabella che segue, risulta comunque che il maggior fabbisogno di 46 milioni di euro è previsto costante, a decorrere dal 2006,mentre il fabbisogno 2005 risulta dai maggiori oneri dei due anni precedenti.

(mln di euro)

2005

2006

2007

80,5

46

46

 

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha segnalato l’opportunità di chiarimenti sulle ragioni dello scostamento determinatosi rispetto alle previsioni legislative, nonostante che queste (art. 3 del D.L. n. 352/2003) dispongono la concessione delle agevolazioni in questione nei limiti dei fondi stanziati.

Il Servizio Bilancio ha inoltre ravvisato la necessità di chiarire se il fabbisogno del 2005 trovi integrale copertura nei finanziamenti iniziali, dal momento che l’eccedenza di spesa per tale anno è ricondotta esclusivamente ai precedenti esercizi 2003 e 2004.

 

9.     CONI Servizi Spa

L’articolo 4 del decreto-legge n. 138/2002[638] prevede la possibilità per lo Stato di integrare i finanziamenti istituzionali del CONI[639] per soddisfare ulteriori necessità finanziarie.

La relazione tecnica precisa che nel corso del 2004 si è manifestata l’esigenza di ripianare il disavanzo finanziario del CONI per il 2003, pari a 68,3 milioni di euro. Le corrispondenti risorse, da considerarsi eccedenze da finanziare ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468/1978, si dovrebbero aggiungere al già esistente stanziamento di 120 milioni di euro assegnati al capitolo 1895 quale finanziamento ulteriore rispetto alle ordinarie fonti di finanziamento.

La relazione tecnica, infine, precisa che a tali maggiori esigenze corrispondono crediti per 68,2 milioni di euro vantati dal CONI verso lo Stato e inseriti nel bilancio consuntivo per il 2003. A tale proposito, infatti, la relazione tecnica integrativa del 6 ottobre 2004 precisa che, in termini di contabilità nazionale, l’importo di 68,3 milioni di euro verrà imputato all’anno 2003 sulla base del principio della competenza economica che regola la contabilizzazione di tale partita.

(mln di euro)

2005

2006

2007

68,3

-

-

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha segnalato l’opportunità di chiarimenti sulle ragioni in base alle quali la relazione tecnica qualifica gli oneri in questione come eccedenze di spesa, atteso che il D.L. 138/2002 configura come eventuale l’integrazione delle risorse del CONI.

 

10.  Immigrati regolarizzati

La relazione tecnica precisa che, a seguito del monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari[640], è stato fissato a 579 milioni di euro il maggiore onere da coprire per il 2004 da ricondurre alla maggiore spesa sanitaria. A decorrere dall’esercizio successivo, tale importo è inglobato nel livello di spesa complessivo cui concorre lo Stato[641].

Pertanto l’eccedenza di spesa risulta dalla tabella seguente:

(mln di euro)

2005

2006

2007

579

-

-

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

11.  Rimborsi INAIL degli oneri sostenuti per la silicosi

L’articolo 1 della legge n. 1115/1962 dispone che l’INAIL corrisponde ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose polmonari contratta nelle miniere di carbone in Belgio e non indennizzati da quello Stato[642] prestazioni di carattere economico, sanitario ed assistenziale.

La relazione tecnica precisa che, dai dati di consuntivo dell’INAIL, risulta che tale Istituto ha speso 3.418 milioni di euro per le provvidenze agli aventi diritto. Si tratta di un importo, maggiore di quello stanziato nel 2000, già erogato e, come tale, da coprire sulla base dell’articolo 11, comma 3, lettera i- quater, della legge n. 468/1978, come risulta dalla seguente tabella:

(mln di euro)

2005

2006

2007

34,8

-

-

La relazione tecnica integrativa precisa che, trattandosi di spese già sostenute, esse hanno già impattato in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle PA.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha segnalato l’opportunità di precisare gli esercizi finanziari a cui sono riferite le eccedenze di spesa in esame, considerato che la relazione fa riferimento a maggiori occorrenze rispetto ad uno stanziamento riferito all’anno 2000.

 

12.  Spesa per invalidità civile

La relazione tecnica precisa che, sulla base dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468/1978, appare necessario coprire l’eccedenza di spesa di 546 milioni di euro relativa al 2004. Tale ammontare costituisce l’importo residuo del disavanzo totale di 1.326 milioni di euro, una quota del quale, pari a 780 milioni di euro, ha trovato copertura sulla base del precedente articolo 20, comma 3[643].

Come per il punto precedente, la relazione tecnica del 6 ottobre 2004 precisa che si tratta di spese che hanno già avuto effetto in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle PA.

(mln di euro)

2005

2006

2007

546

-

-

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

13.  Spese di giustizia

Dalla lettura delle relazioni tecniche, risulta che, per il 2003, le eccedenze di spesa, pari complessivamente a 365 milioni di euro, sono riconducibili, in parte, a somme anticipate da Poste Italiane spa, che hanno già avuto effetto sul fabbisogno 2003 (esborso di cassa a carico del settore statale[644]) e sull’indebitamento netto della PA[645]; e, per la parte residua alle ritenute ed alle imposte rimaste da versare nel medesimo periodo, come risulta dalla tabella seguente, che dà conto anche dell’ammontare dello stanziamento di bilancio:

 

a) Spese di giustizia anticipate nel 2003 da Poste Italiane spa

596.000.000

b) Ritenute ed imposte nell’anno 2003

60.763.922

c) Totale spese  di giustizia nel 2003 (a+b)

656.763.922

d) Stanziamento iscritto in bilancio per l’anno 2003

291.763.922

Eccedenze di spesa per il 2003 (c-d)

365.000.000

 

Per il 2002, le eccedenze di spesa, pari a 8,5 milioni di euro, sono riconducibili all’impossibilità di versare le ritenute e le imposte afferenti i pagamenti effettuati per spese di giustizia a partire dal 1° luglio 2002 nel capitolo 1361 appositamente istituito nell’esercizio corrente per consentire l’estinzione del debito pregresso formatosi verso Poste Italiane Spa fino al 31 dicembre 2002.

(mln di euro)

2005

2006

2007

373,5

-

-

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha segnalato l’opportunità di chiarimenti sia sui motivi dell’entità dello scostamento verificatosi nel 2003 tra finanziamenti ordinari e spese effettive sia sulla natura delle eccedenze di spesa per il 2002. Nell’ambito di tali chiarimenti è apparso necessario, in particolare, precisare se le maggiori spese in questione siano destinate a riproporsi anche per l’anno 2004, quando ne saranno noti i dati di consuntivo.

 

14.  Convenzione Biodiversità

La relazione tecnica precisa che le maggiori risorse finanziarie per l’esecuzione della Convenzione sulla Biodiversità[646] sono necessarie per assolvere agli impegni riguardanti principalmente la conservazione e l’uso sostenibile del patrimonio italiano della diversità biologica.

Dalla tabella che segue si evince che l’eccedenza di spesa riguarderà solo il 2005:

(mln di euro)

2005

2006

2007

6,2

-

-

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

15.  Finanziamento del PAM

La relazione tecnica afferma che le maggiori risorse sono necessarie per il pagamento del contributo obbligatorio riguardante l’impegno assunto dall’Italia nei confronti delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), in applicazione della legge n. 113/1995[647].

(mln di euro)

2005

2006

2007

0,2

0,2

0,2

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

16.  Sovvenzioni alle società di navigazione

La legge n. 169/1975 dispone la concessione di sovvenzioni ad apposite società di navigazione a carattere regionale per l’esercizio delle linee marittime per l’espletamento dei servizi postali e commerciali nelle isole minori. Al capitale delle società di navigazione partecipa in misura non inferiore al 51 per cento la società Tirrenia. A tali società, per l’esercizio delle linee marittime citate, il Ministro delle infrastrutture è autorizzato a concedere sovvenzioni, soggette a revisione annuale[648].

La relazione tecnica precisa che nell’esercizio finanziario 2003 la spesa complessiva è stata superiore di 26,9 milioni di euro allo stanziamento del relativo capitolo, pari a 155 milioni di euro.

Tale eccedenza di spesa è ritenuta di ammontare costante nel corso degli anni in considerazione del fatto che è in corso di definizione una proposta della Società Tirrenia di contenimento dei costi di servizio, che dovrebbe compensare gli ulteriori incrementi di fabbisogno preventivati dalla Società stessa.

Per il 2005, l’ammontare dell’eccedenza di spesa da finanziare comprende, oltre i 26,9 milioni di euro relativi a tale anno, anche le quote di pari importo relative al 2003 e al 2004, non corrisposte per insufficienza dello stanziamento.

(mln di euro)

2005

2006

2007

80,7

26,9

26,9

 

Al riguardo come già rilevato nel punto 9 precedente il Servizio Bilancio ha osservato che non appaiono chiare le ragioni in base alle quali gli importi in esame sono classificati come eccedenze di spesa, atteso che l’articolo 2 della legge n. 159/1975 si limita ad autorizzare la concessione di sovvenzioni da parte del Ministero competente.

 

17.  Introiti delle contravvenzioni

L’articolo 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992[649] dispone che il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada di spettanza dello Stato è devoluto al Ministero dell’istruzione per favorire l’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole e per organizzare i corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

La relazione tecnica, sulla base di quanto spetta al Ministero delle infrastrutture, precisa che l’ammontare delle contravvenzioni spettante al Ministero dell’istruzione per il 2003 è pari a 15 milioni di euro. Tale ammontare, costante nel corso degli esercizi finanziari, nel 2005 è doppio, inglobando anche le maggiori occorrenze per il 2004.

(mln di euro)

2005

2006

2007

30

15

15

 

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osserva che la normativa cui fa riferimento la relazione tecnica concerne una devoluzione di proventi da sanzioni nei confronti delle amministrazioni previste dalla normativa medesima, tra cui il Ministero dell’istruzione.

Pertanto la quota di spettanza di tale Ministero non può essere qualificata come eccedenza di spesa. Tale considerazione vale, oltre che per il 2004, anche, ed a maggior ragione, per gli anni successivi, nel corso dei quali non sembrano al momento individuabili le ragioni per la previsione di una spesa superiore rispetto alla dotazione.

 

18.  Partecipazione al mantenimento dell’Ufficio Internazionale dei pesi e misure di Parigi

La relazione tecnica afferma che si rende necessaria un’integrazione annua di 413.734 euro del contributo annuale all’Ufficio, determinato in 656.469 euro per il 2004, considerando che, a legislazione vigente, sull’apposito capitolo risultano stanziati 242.735 euro.

(mln di euro)

2005

2006

2007

0,4

0,4

0,4

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

19.  Partecipazione al mantenimento dell’Organizzazione Internazionale di metrologia legale

La relazione tecnica afferma che si rende necessaria un’integrazione annua di 26.109 euro del contributo annuale all’Organizzazione, determinato in 56.064 euro per il 2004, considerando che, a legislazione vigente, sull’apposito capitolo risultano stanziati 29.955 euro.

(mln di euro)

2005

2006

2007

0,02

0,02

0,02

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

20.  Armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze Armate con quello delle Forze di Polizia

La relazione tecnica precisa, che dai dati di spesa relativi all’attuazione della legge n. 295/2002[650], è emerso che le somme stanziate[651] non sono adeguate agli effettivi oneri. Alla quantificazione dell’onere aggiuntivo di 21 milioni di euro annui si è pervenuti sulla base dell’effettivo numero degli ufficiali che, avendo un’anzianità di servizio pari o superiore ai 15 o 25 anni, risultano in godimento del trattamento economico, rispettivamente previsto per il grado di colonnello o brigadiere generale, nonché delle misure delle indennità operative loro spettanti[652].

Come risulta dalla seguente tabella, sul 2005 gravano anche i maggiori oneri relativi al 2002 e al 2003.

(mln di euro)

2005

2006

2007

60,8

21

21

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

21.  Ministeri degli affari esteri e dell’interno

La relazione tecnica precisa che i maggiori oneri annui sono dovuti all’oscillazione delle spese connesse all’applicazione degli accordi internazionali in esame che prevedono, tra l’altro, l’erogazione di contributi ad enti ed organismi internazionali la cui quantificazione è determinata annualmente in relazione ai bilanci degli enti medesimi.

Di seguito si dà conto delle singole eccedenze di spesa.

 

Concessione di un contributo al Centro Internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo[653]

(mln di euro)

2005

2006

2007

1,3

1,3

1,3

 

 

 

 

 

Ratifica ed esecuzione dell’atto costitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO)[654]

 

(mln di euro)

2005

2006

2007

0,4

0,4

0,4

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa[655]

(mln di euro)

2005

2006

2007

5,2

5,2

5,2

 

Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB)[656]

(mln di euro)

2005

2006

2007

2

2

2

 

Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d’Europa e dell’Accordo relativo alla creazione della commissione preparatoria del Consiglio d’Europa[657]

(mln di euro)

2005

2006

2007

0,5

0,5

0,5

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l’Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall’inquinamento[658]

La relazione tecnica integrativa del 6 ottobre 2004 precisa che l’eccedenza di spesa deriva dai maggiori oneri per spese di ricerca sullo stato dell’inquinamento delle acque di confine.

(mln di euro)

2005

2006

2007

0,07

0,07

0,07

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Ripartizione dei servizi dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’interno – Concessione contributo all’Interpol

La relazione tecnica integrativa del 6 ottobre 2004 precisa che l’eccedenza di spesa deriva dai maggiori oneri connessi al funzionamento dell’organismo internazionale cui lo Stato italiano concorre alla copertura delle relative spese.

(mln di euro)

2005

2006

2007

0,6

0,6

0,6

 

Nulla da osservare al riguardo.



 

 

 

Tabella delle

disposizioni recanti assegnazioni di spesa annuali o pluriennali

 

 

 

La presente tabella riporta le disposizioni recanti assegnazioni di risorse qualificate come limiti massimi di spesa, non esaminate dalle relazioni tecniche e sulle quali non sono emersi profili problematici nel corso dell’iter parlamentare. Per tali ragioni le disposizioni medesime non sono state considerate nell’ambito del presente dossier.



TABELLA

Disposizioni recanti assegnazioni di spesa annuali o pluriennali

 (migliaia di euro)

Comma

Titolo

2005

2006

2007

28 e 29

Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell’ambiente e dei beni culturali

201.500

176.500

170.500

52

Fondo per il rimborso agli enti locali per l’abolizione del credito d’imposta IRPEG

10.000

 

 

54-56

Fondo per l’insediamento dei comuni montani sotto dotati, con popolazione fino a 1.000 abitanti

5.000

 

 

87

Stanziamento per Piano nazionale agricoltura biologica

3.000

 

 

106

Dipartimento nazionale politiche antidroga

6.000

6.000

6.000

108

Finanziamento “Autostrada del mare”

10.000

 

 

111

Fondo acquisto prima casa giovani coppie

10.000

 

 

112

Aumento contributo Federazione ciechi

350

 

 

113

Aumento contributo Associazione vittime civili di guerra

250

 

 

115

Finanziamento degli interventi per la formazione professionale

2.000

 

 

135

Fondo per la Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici

1.000

1.000

1.000

152

Istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali

10.000

 

 

160

Costituzione della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese

1.000

 

 

187

Finanziamento alla fondazione “Centro San Raffaele del Monte Tabor”

15.000

 

 

204

Sisma Brescia

30.000

 

 

242

Alto Commissario per il contrasto della corruzione all’interno della P.A.

5.418

5.418

5.418

245

Contributo per pescatori e fermo biologico

5.000

5.000

5.000

246

Infrastrutture aeroportuali

1.000

 

 

247

Centro di geormofologia integrata per l’area del Mediterraneo

1.500

1.500

1.500

248

Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili

10.000

 

 

249

Istituto nazionale di astrofisica

2.000

2.000

 

250

Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government

10.000

 

 

251

Progetti pilota nel settore aeronautico

30.000

30.000

30.000

252

Fondo rotativo interventi nel capitale di rischio delle imprese

10.000

 

 

254

Capitanerie di porto

10.000

10.000

10.000

256

Campionati mondiali di sci alpino

2.000

 

 

257

Riconversioni reti da pesca derivanti

260

 

 

258

Ammodernamento flotta peschereccia nelle regioni obiettivo 1.

320

 

 

259

Contributo credito peschereccio

833

 

 

260

Comitato nazionale per la celebrazione di Cristoforo Colombo

1.000

1.000

 

261

Monitoraggio politiche pubbliche

3.000

3.000

 

265-268

Contributo straordinario per interventi di deindustrializzazione

32.000

52.000

72.000

269

Continuità territoriale Trapani Pantelleria e Lampedusa

10.000

10.000

10.000

278

Attività di ricerche, formazione e studi della Scuola di Ateneo per la formazione europea “Jean Monnet”

2.000

2.000

2.000

279

Convenzione sulla diversità biologica

2.000

 

 

452

Interventi infrastrutturali per l’attuazione della Convenzione Italia-Francia

5.000

5.000

5.000

453

Strada statale per l’accesso alla Valtellina

2.000

2.000

2.000

455

Istituzione del Fondo per la viabilità

12.000

5.000

 

456

Contributo per infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali

10.000

10.000

10.000

457

Progettazione e realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre

3.000

 

 

458

Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino

3.000

3.000

3.000

459

Fiera del Levante di Bari, Fiera di Verona, Fiera di Foggia e Fiera di Padova

3.000

3.000

3.000

479

Fondo bieticolo nazionale

10.000

 

 

484

Proroga del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici

0

95.000

 

518

Riduzione premi INAIL per autotrasporto

15.000

 

 

519

Finanziamento albo autotrasportatori

20.000

 

 

525

Riduzioni dell’autorizzazione di spesa per il fondo progettazione OOPP

-15.000

 

 

526

Riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per la realizzazione di grandi opere

-50.000

 

 

530

Risorse per il calcio femminile

1.770

 

 

535

Contributo al Fondo per la concessione dell’assegno sostitutivo ai grandi invalidi

10.000

15.000

15.000

537

Finanziamento al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

4.500

 

 

538

Finanziamento ordinario delle università statali

11.000

 

 

544

Finanziamento programma di cooperazione AENEAS in materia di flussi migratori

23.000

20.000

 

547

Potenziamento soccorso tecnico in materia di rischi nucleare e batteriologico

5.000

6.000

1.000

548 lett. a)

Investimenti nel settore della pubblica sicurezza

37.000

 

 

548 lett. b)

Spese di funzionamento per il centro di responsabilità sicurezza pubblica

53.000

 

 

 

 



[1] Recante “Interventi urgenti di contenimento della spesa pubblica”, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191.

[2] Recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito dalla legge n. 191/2004.

[3] Effetti stimati pari a 100 milioni di euro, che tuttavia derivano per la gran parte da altre norme del medesimo articolo 1, che la relazione tecnica considera unitamente al comma 9 in esame, non specificando la quota di tali risparmi a scrivibile al medesimo.

[4] Si tratta della relazione tecnica concernente l’emendamento 16.100 del Senato, contenente le misure di riduzione fiscale.

[5] Si tratta della medesima relazione di cui alla nota che precede.

[6] Concernenti il Fondo ordinario (6.684 mln.),il piano triennale università (122,5 mln.), le università non statali(124,4 mln.),il diritto allo studio(147 mln.) e lo sport (8 mln.)

[7] La relazione, va precisato, fa riferimento ad un importo del 4 e del 6% per i predetti anni, in riferimento alla riduzione, rispettivamente per 400 e per 600 milioni, disposta dal testo originario della norma in esame, come recato dall’emendamento 16.0.100 sulle aliquote fiscali:ne deriva che il taglio è pari all’1% ogni 100 milioni.

[8] Nota depositata presso la V^ Commissione della Camera dei deputati il 19.10.2004.

[9] Ad esempio 1.829,4 anziché 1,300; 2.298,7 anziché 2.300; ecc..

[10] Cfr. dossier n.25 dell’ottobre 2004.

[11] Provvedimento che, si rammenta, ha disposto una riduzione – da operarsi da parte delle amministrazioni interessate nel secondo semestre dell’anno in corso - del 36% delle spesa per la categoria in esame, come risultante dagli importi iscritti nelle previsioni 2004. Sul punto si rinvia anche a quanto segnalato nella Nota n. 320 dei Servizi Bilancio e Commissioni della Camera.

[12] Si rammenta, inoltre, che i risparmi in questione sono iscritti, per il loro intero ammontare, anche nel prospetto di copertura.

[13]Pur in presenza di tali interventi, peraltro, la categoria in esame ha mantenuto un andamento di spesa sempre crescente, ad eccezione che per l’anno 2002, di cui si dirà nel punto C seguente: nell’ultimo quinquennio per il quale sono disponibili dati definitivi, l’andamento della spesa è infatti il seguente:

Incremento % della spesa per consumi intermedi – bilancio dello Stato

2000 su 1999

2001 su 2000

2002 su 2001

2003 su 2002

4,8

3,8

-12,1

21,3

 

[14] Di conversione del D.L. n. 194/2002, c.d. decreto “tagliaspese”, cui è stata data attuazione con provvedimenti amministrativi emanati nel corso del 2002.

[15] Cfr. Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l’anno 2004 e situazione di cassa al 31 dicembre 2003 (Doc XXV, n. 12): La Relazione precisa che una parte di tale aumento è tuttavia dovuto alla spesa per le missioni internazionali di pace.

[16] Doc XI n. 3.

[17] Nell’audizione presso la V Commissione del 6 ottobre 2004.

[18] Come segnalato anche dalla Corte dei conti nell’audizione presso la V Commissione dell’8 ottobre 2004.

[19] Depositata presso la V^ Commissione della Camera il 18.10.2004. Le considerazioni espresse in tale documento sono state poi ribadite nella nota del 2 dicembre 2004, trasmessa presso la V^Commissione del Senato in corrispondenza di analoghi rilievi formulati sulle norme in esame – con riguardo in particolare ai commi 295 e 296 – dal Servizio Bilancio del Senato nelle Note di lettura n. 120 e 121.

[20] Sulla base di specifiche precisazioni indicate nella Nota  di risposta in commento.

[21] Cfr. dossier n.28 del dicembre 2004

[22] Come risultanti dalla documentazione depositata dal Governo presso la V Commissione della Camera il 18 ed il 27 ottobre 2004.

[23] Già previsti dall’articolo 3 del d.d.l, per il quale si rinvia al dossier n. 25 di questo Servizio. In relazione alle questioni poste in tale dossier, peraltro, un nota del Governo depositata presso la V Commisssione della Camera in data 18 ottobre 2004, ha confermato la realizzabilità degli effetti di risparmio previsti per tale articolo.

[24] Con riferimento ad esempio, a corrispettivi per l’utilizzo delle opere realizzate.

[25] Ad esempio in relazione ai risparmi di spese per locazioni di immobili.

[26] Secondo quanto precisato nella Nota di risposta del Governo alle osservazioni del Servizio Bilancio depositata presso la V^ Commissione della Camera il 18.10.2004, che ha in tal senso corretto gli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica, che risultavano incongrui in conseguenza di un mero errore materiale.

[27] Cfr. Dossier n. 25.

[28] Fondo innovazione tecnologica.

[29] Cfr. Nota di lettura n. 120 del novembre 2004 del Servizio Bilancio del Senato.

[30] Vale a dire i commi da 5 a 17.

[31] Articolo 5 del d.d.l iniziale, come approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato.

[32] Non sono previsti vincoli specifici per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, per le quali i limiti alla crescite delle spese correnti per il 2005 sono definiti mediante accordi con il Ministero dell’economia e delle finanze.

[33] In particolare sono esclusi dal computo del saldo i trasferimenti provenienti dallo Stato (anche sottoforma di compartecipazione ai tributi erariali), dall’Unione europea e dagli altri enti territoriali.

[34] Tali esclusioni sono state previste nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura, da parte della Commissione bilancio della Camera dei deputati.

[35] Tale voce di spesa è stata esclusa nel corso dell’esame del provvedimento da parte della Commissione Bilancio della Camera dei deputati.

[36] Tale esclusione è stata introdotta nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura, da parte dell’Assemblea della Camera dei deputati.

[37] Tale specificazione è stata introdotta dal Senato.

[38] Ad esclusione delle comunità montane e delle unioni di comuni che applicano in ogni caso la percentuale di incremento dell’11,5%.

[39] La media delle spese correnti per ciascuna classe demografica è individuata con decreto ministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

[40] Il criterio previsto per le regioni era originariamente esteso a tutti gli enti soggetti al patto di stabilità interno. Il criterio relativo agli enti locali è stato modificato nel corso dell’esame del provvedimento da parte della Commissione bilancio della Camera dei Deputati.

[41] Tali specifiche previsioni per gli enti territoriali dotati di autonomia speciale sono state introdotte nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura da parte della Commissione Bilancio della Camera dei deputati.

[42] Il testo originario prevedeva che la possibilità di eccedere i tetti previsti fosse limitata alle spese per investimento finanziate con maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali. Tale disposizione è stata modificata dalla Commissione bilancio della Camere dei deputati.

[43] Viene in particolare prevista l’estensione del monitoraggio trimestrale per via telematica ai comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 60.000 abitanti nonché alle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

[44] Viene tra l’altro previsto l’obbligo di corredare i mutui e i prestiti obbligazionari, posti in essere dagli enti territoriali, di apposita documentazione attestante il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente.

[45] Oltre alla relazione tecnica allegata al testo iniziale, nel corso dell’esame presso il Senato, è stata presentata una relazione tecnica riferita alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

[46] Che prevedeva per il 2005 un tetto di spesa per tutti gli enti territoriali pari all’ammontare delle spese dell’anno 2003 incrementato del 4,8 per cento.

[47] Tali dati sono disponibili sul sito dell’ISTAT.

[48] Tale relazione si limita a dare conto degli effetti ascritti alle singole modifiche, senza fornire indicazioni sui dati e le elaborazioni alla base delle stime.

[49] L’importo dei maggiori risparmi è riportato nella tabella sopra descritta.

[50] Infatti, pur essendo finanziate per cassa da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, tali spese determinato una riduzione dei risparmi inizialmente quantificati.

[51] La relazione tecnica, pur imputando, nelle tabelle, tali oneri al saldo netto da finanziare del 2005, afferma nel testo, presumibilmente per un refuso, che essi gravano sul saldo netto da finanziare del 2006.

[52] Infatti, a fronte di una crescita tendenziale annua delle spese, assunta dalla relazione tecnica per il triennio di proiezione, pari in media al 2,2% per le regioni e al 3,6% per comuni e comunità montane, i dati di consuntivo evidenziano, a livello dell’intero comparto delle Amministrazioni locali, tassi di crescita delle spese complessive del 5,4% per il 2002 e del 4,5% per il 2003. Lo scarto fra andamenti retrospettivi e previsioni permane anche analizzando più in dettaglio gli andamenti dei singoli comparti di enti territoriali ed escludendo dalla spesa complessiva le voci non soggette ai vincoli previsti dalla norma.

[53] Nella nota trasmessa alla Commissione Bilancio della Camera il 18.10.2004

[54] Pari alla somma dei tassi di inflazione programmati per gli anni 2004-2005.

[55] Tali spese sono escluse anche dalle norme in esame.

[56] Vincolo non più previsto dalla nuova disciplina in esame.

[57] Ciò anche in considerazione dell’impossibilità, in caso di riduzione di entrate proprie, di beneficiare della facoltà di eccedere il limite di spesa per le spese d’investimento finanziate da maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali. Tale possibilità è stata soppressa nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento.

[58] Con riferimento, ad esempio, agli obblighi contrattuali per il pagamento degli stati di avanzamento di lavori liquidabili, ovvero per quegli enti che non abbiano effettuato investimenti significativi nel 2003, ai quali la norma impedirebbe di farne per l’intero triennio 2005-2007. Tale questione si pone in particolare per gli  enti territoriali di piccole dimensioni, per i quali la spesa per investimenti non presenta un carattere di continuità.

[59] Tali fattori di sottostima, complessivamente considerati, non eccedono infatti il 7 per cento della stima operata.

[60] Cifrabile in circa 25 mln annui per il complesso degli enti territoriali.

[61] Per le regioni tale fattore di sovrastima dei risparmi risulta parzialmente compensato dall’esclusione, a titolo di spesa sanitaria, di un aggregato più ampio della spesa attribuibile alle sole regioni. L’importo considerato, infatti, tratto dal quadro delle previsioni a legislazione vigente contenuto nel DPEF, corrisponde alla spesa complessiva per la sanità di tutte le istituzioni pubbliche, comprese quelle non facenti capo alle regioni (cfr. il Conto consolidato sanità relativo al complesso delle istituzioni .pubbliche, pubblicato dall’ISTAT).

[62] Escludendo infatti i trasferimenti, sia in c/capitale che in c/corrente ad altri enti pubblici si perviene infatti ad una quantificazione dei risparmi inferiore, rispetto alle stime della relazione tecnica, di circa 70 mln di euro per il 2005, di circa 100 mln di euro per il 2006 e di circa 130 mln di euro per il 2007.

[63] Ridotto al 10 per gli enti con spese correnti superiori alla media.

[64] In sede di esame del provvedimento in terza lettura da parte della Camera dei deputati, l’esame parlamentare ha infatti riguardato unicamente le disposizioni introdotte o modificate dal Senato.

[65] 200 mln per le spese per investimenti cofinanziate dalla UE e 250 mln per quelle finanziate con il fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa.

[66] Incrementato della spesa per interessi.

[67] Entrate tributarie, trasferimenti ed entrate extratributarie.

[68] Di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 289/2002.

[69] Cfr. Dossier n. 27 del novembre 2004.

[70] Recante il T.U. dell’ordinamento degli enti locali.

[71] Previo consenso dell’interessato.

[72] In quanto, in sostanza, consentono ai segretari aventi diritto all’inquadramento in posizione dirigenziale (fascia A e B) di ottenere il medesimo inquadramento, presso le amministrazioni di destinazione, dei segretari di fascia professionale inferiore (fascia C).

[73] Cfr. Nota di verifica n. 25 già citata.

[74] In particolare viene stabilito che detto fondo - originariamente istituito, dall’art. 52, comma 8, della legge n. 388/2000, per finanziare il trasferimento di funzioni dalle regioni agli enti locali ai sensi della legge n. 59/1997 - sia utilizzabile anche per il finanziamento delle funzioni trasferite ai sensi della legge n. 131/2003 di recepimento delle modifiche al Titolo V della Costituzione apportate dalla legge costituzionale n. 3/2001.

[75] In quanto derivano, per ciascuno degli anni predetti, dall’incremento dell’aliquota di compartecipazione delle regioni al gettito IVA dell’anno precedente.

[76] Il gettito della compartecipazione è attribuito, dalla citata disposizione, sino a concorrenza dei trasferimenti statali da ridurre.

[77] Il Servizio Bilancio della Camera non ha esaminato la norma in quanto in terza lettura l’esame parlamentare è stato limitato alle parti del provvedimento modificate o introdotte dal Senato.

[78] Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[79] La garanzia prestata dall’ente capofila concorre al raggiungimento del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per la sola quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell’ente medesimo.

[80] Cfr. il dossier di verifica  n. 25, ottobre 2004.

[81] Nota del 18 ottobre 2004.

[82] Dossier n. 25, ottobre 2004.

[83] In seguito alla trasformazione della Cassa in società per azioni, ai sensi del DM 5 dicembre 2003, sono state trasferite al Ministero dell’economia e delle finanze, oltre ad una quota dei mutui accesi dagli enti locali presso la Cassa, le giacenze esistenti alla data di trasformazione su tre conti correnti fruttiferi intrattenuti dalla Cassa presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Tali disponibilità, al netto dell’ammontare interamente versato del capitale sociale della Cassa S.p.a., della somma affluita al conto corrente fruttifero presso la tesoreria centrale denominato “CDP S.p.a. – Gestione separata” nonché delle somme necessarie all’acquisto delle partecipazioni in aziende pubbliche cedute alla Cassa, poi affluite ad apposito capitolo del bilancio dello Stato relativo al fondo ammortamento titoli di Stato, sono state accreditate in cinque distinti conti infruttiferi intestati al Ministero dell’economia e delle finanze a servizio delle funzioni trasferite al Ministero medesimo.

[84] Nota del 18 ottobre 2004.

[85] Nota di lettura n. 120, novembre 2004.

[86] Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea (ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203).

[87] Gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici  (SIOPE).

[88] Recante “interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole”.

[89] Per i quali è iscritto un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

[90] Per i quali lo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[91] La relazione illustrativa, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, specifica che saranno incrementate le risorse iscritte sul cap. 7439/MIPAF, destinate ad incentivi assicurativi, con corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul cap. 7411/MEF, destinate ad interventi compensativi ed indennizzatori, senza comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

[92] Dossier n. 25, ottobre 2004.

[93] Nota del 18 ottobre 2004.

[94] Si tratta della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

[95] Si tratta del personale delle forze armate e di polizia dello Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia. Va precisato che il personale in regime di diritto pubblico ricomprende anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati ed i procuratori dello Stato: tuttavia tali categorie non sono destinatarie, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, delle somme in questione, in quanto i loro aumenti, derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

[96] Pari a 333 milioni per il 2005 e 477 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007, come evidenziato nella tabella alla pagina seguente.

[97] Si tratta della relazione tecnica all’emendamento 16.100 presentato al Senato, recante le disposizioni di riduzione delle aliquote fiscali.

[98] Cfr. Dossier n. 25 dell’ottobre 2004

[99] Nella nota di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio depositato presso la V Commissione della Camera dei Deputati il 18.10.2004.

[100] Peraltro, l’incremento delle risorse disposto con le modifiche approvate al Senato appare destinato proprio al recupero del maggior differenziale tra i tassi di inflazione programmato ed effettivo.

[101] Da informazioni ottenute per le vie brevi risulta che la maggiore prudenzialità nello stimare gli effetti indotti è dovuta al fatto che il finanziamento deriva dai risparmi conseguenti al blocco delle assunzioni. Ad esempio per i neoassunti l’effetto indotto positivo derivante dalla tassazione è minore. 

[102] Non è stato fornito, però, un preciso dato numerico stimato.

 

[103] Si tratta di una seria eterogenea di enti pubblici tra cui si citano gli enti lirici, il CNR, l’ENEA, il CONI, il CNEL.

[104] Tale criterio insieme a quelli esposti nei punti precedenti sono contenuti nell’articolo 1, comma 1 del citato D. Lgs. 165/2001.

[105] Gli ultimi tre criteri sono indicati nell’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[106] A fini sanzionatori si richiama l’articolo 6 comma 6 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[107] Per assunzione si intende, a norma del comma 101, anche il trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

[108] Si tratta dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[109] Per tutte le amministrazioni soggette al blocco delle assunzioni, è infine stabilita la possibilità di ricorso in ogni caso a procedure di mobilità, sia di comparto che intercompartimentale.

[110] La procedura è quella disciplinata dall’articolo 39, comma 3-ter, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449.

[111] La norma chiarisce che lo stanziamento è costruito in modo da consentire, per ogni anno, assunzioni il cui costo a regime è pari a 120 milioni di euro ma che determinino oneri per il primo anno di assunzione pari a soli 40 milioni di euro.

[112] Emanato previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata.

[113] La norma prevede una riduzione dell’1% del personale in servizio al 31.12.2004 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 presso le Amministrazioni dello Stato (esclusi i comparti scuola e sicurezza) e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità.

[114] Da reclutare anche con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

[115] Recante “Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste”.

[116] Nella già citata Nota depositata presso la V Commissione della Camera dei Deputati il 18/10/2004.

[117] I contratti in questione erano stati, da ultimo, prorogati ai sensi dell’articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

[118] Si tratta del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge n. 449 del 1997 ossia di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonché di personale a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non oltre un triennio.

[119] Ci si riferisce ai contratti già prorogati ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

[120] Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. Il proseguimento dei rapporti contrattuali autorizzato da tale norma è previsto per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti in questione.

[121] Tali contratti sono stati già prorogati per il 2004 a norma dell’articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

[122] Tra cui sono inclusi gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di Sanità, L’istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, le Università e le Scuole superiori ad ordinamento speciale.

[123] Gia prorogati per il 2003 dall'articolo 34, comma 20, della legge n. 289 del 2002 e per il 2004 dall’articolo 3, comma 64 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

[124] Ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001).

[125] Tale onere è identico a quello destinato al medesimo scopo dalla legge finanziaria per il 2004 (legge 350/2003, articolo 3, comma 93); nella seguente tabella si riepilogano i dati di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che corredava quel provvedimento:

Servizio

Unità

Costo unitario

Onere

Pulizia

15.600

22.425

349.986.000

Amministrativo

 1.000

25.000

  25.000.000

Totale

16.600

 

374.986.000

 

[126] Come osservato dal Servizio Bilancio del Senato (cfr. nota di lettura n. 120, pag. 78).

[127] Ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), articolo 22, commi 1-3.

[128] Da tale circostanza, infatti, nel caso in cui l’organico di fatto dovesse presentare posizioni soprannumerarie rispetto all’organico di diritto, potrebbero derivare oneri a carico della finanza pubblica.

[129] Il 2 dicembre 2004.

[130] O che abbiano conseguito una specifica formazione attraverso la partecipazione obbligatoria ad appositi corsi, attivati nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente; solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti.

[131] A.C. 5310-bis, articolo 16, comma 3.

[132] Cifra che viene iscritta nell’allegato 7, nei saldi di fabbisogno ed indebitamento, arrotondata a 150 milioni di euro, come risulta nelle pagine che seguono.

[133] Cr. Dossier n. 28 del dicembre 2004

[134] Su tale aspetto sono state avanzate perplessità nel corso dibattito in Commissione bilancio durante l’esame, in prima lettura, del disegno di legge finanziaria. Si veda la seduta del 29 ottobre 2004.

[135] Legge 448/2001. Si rammenta che, in base alle quantificazioni contenute nella relazione tecnica a tale provvedimento, è previsto un obiettivo di riduzione di personale per l’anno scolastico 2004-2005 di 12.260 unità, che alla data del 19 maggio 2004 (come si evince dall’allegato al resoconto della seduta del 19 maggio 2004 della VII Commissione) risultava conseguito limitatamente a 5.300 unità.

[136] Nella nota del 18 ottobre 2004.

[137] Da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 della legge 448/2001.

[138] Recata dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale 25/05/2000, n. 201.

[139] Previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 20 marzo 2003, n. 53. L’articolo 7 di tale legge dispone che all’attuazione del piano programmatico si provvede nell’ambito dei finanziamenti da iscrivere annualmente in sede di legge finanziaria. Il piano programmatico è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 12 settembre 2003. Esso richiama e specifica gli obiettivi già individuati dalla legge 53/2003 e stima l’importo complessivo dei finanziamenti necessari in 8.320 milioni di euro per il quinquennio 2004-2008. Secondo quanto affermato nel documento, oltre alle somme già iscritte in bilancio ed ammontanti per lo stesso periodo a 4.283 milioni di euro, dovrebbero essere destinati all’attuazione della legge ulteriori 4.037 milioni di euro.

[140] Si tratta delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, individuati dall’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

[141] Articolo 3, comma 91, legge 350/2003.

[142] Di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

[143] Come indicato anche dalla relazione illustrativa il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale (comma 1) è già stato previsto, per il precedente triennio 2002-2004, dall’articolo 23 della legge 448/2001 (finanziaria 2003), ultima di una serie di norme, recanti analogo divieto, che hanno operato a partire dal 1995: legge 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 22, comma 34); legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 1, comma 45); legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 24).

[144] Ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile (intervento volontario nel processo).

[145] L’ARAN per il personale in regime di diritto privato, il Dipartimento della funzione pubblica per il personale in regime di diritto pubblico.

[146] Riferita all’articolo 17 del disegno di legge originario (A.C. 5310).

[147] Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.

[148] Articolo 1 del DPR n. 180/1950.

[149] Titolo III del DPR n. 180/1950. Sulla base di tale disciplina, attualmente il dipendente pubblico ottiene un finanziamento a tasso fisso, molto basso, con ammortamento a rate mensili costanti, pari al 20 per cento dello stipendio, trattenute mensilmente dal datore di lavoro che provvede a riversarle mensilmente all’istituto creditizio finanziatore. La garanzia relativa a tali prestiti è fornita dall’INPDAP.

[150] Articolo 34. La disposizione sopprime inoltre l’articolo 34 (riguardante i soli dipendenti pubblici in quanto esclude altra garanzia al prestito diversa da quella del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato) e modifica l’articolo 54 in conseguenza dell’estensione della disciplina ai dipendenti del settore privato.

[151] Tale adeguamento è pari, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989, alla variazione, maggiorata di un punto percentuale, dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall’ISTAT.

[152] Per il 2004, il totale complessivo a carico dello Stato è stato pari a 15.208,02 milioni di euro.

[153] Tale norma dispone, a decorrere dal 1998, il contributo dello Stato di 6.000 mld di lire annue (3 miliardi di euro circa) a titolo di concorso all’onere pensionistico relativo alle pensioni di invalidità liquidate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 222/1984. Tale contributo, adeguato annualmente al tasso di inflazione programmato aumentato di un punto percentuale, è erogato esclusivamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali e alla gestione artigiani.

[154] “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”.

[155] Per il 2004 l’importo complessivo è stato pari a 3.757,98 milioni di euro.

[156] Articolo 3, commi 95, 96 e 97, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004).

[157] Tale termine, più volte prorogato, era stato da ultimo fissato dall’articolo 2, comma 66, della legge n. 350/2003.

[158] La relazione di accompagnamento al disegno di legge nel testo originario precisa che si tratta di maggiori oneri accertati dal bilancio consuntivo dell’INPS per il 2003.

[159] Si tratta della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 88/1989.

[160] Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge n. 448/1998.

[161] La norma non precisa a quale esercizio finanziario si faccia riferimento.

[162] Tra le somme trasferite per il finanziamento di prestazioni e provvidenze varie, sono comprese anche quelle trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri per la riduzione del contributo a carico dei datori di lavoro per la maternità posti a carico del bilancio dello Stato dall’articolo 49, comma 1, della legge n. 488/1999. Viceversa, non sono comprese le disponibilità non utilizzate per l’anno 2003 per il finanziamento dell’aumento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, disposto dall’articolo 38 della legge n. 448/2001. Tali disponibilità, sulla base dell’articolo 1 del decreto-legge n. 73/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2003), sono state destinate al finanziamento di altre finalità.

[163] La relazione tecnica precisa che si tratta di somme accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di oneri futuri. Tali Fondi si riferiscono a prestazioni per le quali i trasferimenti correnti previsti dal bilancio dello Stato risultano sufficienti, come risulta dalle serie storiche e dalle previsioni di spesa per il prossimo triennio, a coprire i relativi oneri.

[164] Tali prestazioni sono poste a carico dello Stato sulla base dell’articolo 3, comma 14, della legge n. 448/1998.

[165] Articolo 80, comma 2, della legge n. 388/2000.

[166] Articolo 38 della legge n. 448/2001.

[167] Articolo 3, comma 14, della legge n. 448/1998.

[168] Articolo 80, commi 2 e 3, della legge n. 388/2000.

[169] La norma precisa che si tratta di minori oneri di tale ammontare nell’ambito della somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle leggi n. 415/1991 e 500/1992 per il finanziamento della GIAS.

[170] Articolo 38 della legge n. 448/2001.

[171] Articolo 3, comma 14, della legge n. 448/1998.

[172] La norma precisa che si tratta di minori oneri di tale ammontare nell’ambito della somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle leggi n. 415/1991 e 500/1992 per il finanziamento della GIAS.

[173] L’articolo 37 della legge n. 88/1989 prevede l’assunzione a carico dello Stato degli oneri per il finanziamento della Gias.

[174] Articolo 3, comma 5, della legge n. 448/1998.

[175] Articolo 3, comma 9, della legge n. 448/1998.

[176] Relativa a sgravi contributivi su retribuzioni non assoggettate a contribuzione sulla disoccupazione involontaria.

[177] Articolo 130 del decreto legislativo n. 112/1998.

[178] Ciò è stato in parte dovuto anche all’effetto della progressiva operatività delle convenzioni che alcune Regioni hanno stipulato con l’INPS per la fase concessiva (la fase erogativa è per la generalità delle Regioni attribuita all’INPS).

[179] 3.1.2.28 – capitolo 2310.

[180] La relazione tecnica, per un mero errore materiale, fa riferimento agli esercizi 2003 e 2003.

[181] Cfr. infra.

[182] Come indicate nella tabella che si è in precedenza riportata

[183] Il Servizio Bilancio, dal momento che nell’elencazione delle somme utilizzate la norma non sempre precisa l’esercizio finanziario cui sono state imputate, ha altresì rilevato l’opportunità di acquisire la certezza che si tratta di eccedenze verificatesi nell’esercizio finanziario 2003.

[184] Articolo 4, comma 246.

[185] Cfr. A.S. 2512.

[186] Nella nota di risposta alle osservazioni del Servizio depositata il 18 ottobre 2004 presso la V Commissione della Camera.

[187] L’integrazione salariale ordinaria può essere concessa fino ad un massimo di tre mesi continuativi (13 settimane nella prassi amministrativa).

[188] Si segnala infatti che l’emendamento che ha introdotto la disposizione in esame recava una copertura di 20 milioni di euro annui nel triennio 2005-2007

[189] Per il 2004, i limiti sono i seguenti: 806,78 euro per le retribuzioni fino a 1.745,40 euro; 969,66 euro per le retribuzioni superiori a 1.745,40 euro.

[190] Cfr. infra.

[191] Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

[192] Articolo 11 dell’Allegato B.

[193] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1980.

[194] In particolare, si fa riferimento agli oneri connessi al rinnovo delle convenzioni tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale.

[195] L’allegato 7, inoltre, con riferimento al Fondo rotativo per gli asili nido aziendali, precisa la mancanza di effetti su tutti e tre i saldi.

[196] Andrebbe chiarito se esiste un termine a quo ed uno ad quem.

[197] Ciò appare corrispondere all’emendamento con il quale la disposizione è stata introdotta, che recava la copertura a valere sulla tabella C per l’intero triennio 2005-2007.

[198] La norma, in sostanza, proroga al 2005 quanto disposto dall’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge n. 350/2003.

[199] La norma modifica l’articolo 118, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’articolo 47, comma 2, della legge n. 289/2002 e come modificato dall’articolo 3, comma 137, terzo periodo, della legge n. 350/2003.

[200] Ai sensi dell’articolo 118, comma 16, della legge n. 388/2000, le risorse per la formazione sono, in parte, a carico del Fondo per l’occupazione e, per la restante parte, a carico del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

[201] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

[202] Articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

[203] La relazione tecnica al comma 136 dell’articolo 3 della legge n. 350/2003 precisava che si tratta delle agenzie di viaggio e delle imprese del settore del trasporto aereo.

[204] Per la proroga fino al 2004 disposta dal citato articolo 3 della legge n. 350/2003 era stanziata la somma massima di 18 milioni di euro.

[205] Cfr. gli articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993.

[206] In deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001.

[207] L’articolo 48, comma 1, del deceto-legge n. 269/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003) stabilisce tale livello con riferimento alla spesa farmaceutica complessiva, compresa, cioè quella dispensata in ambito ospedaliero. Il livello massimo di spesa farmaceutica territoriale rimane fissato al 13 per cento dall’articolo 5 del decreto-legge n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001. Il ripiano dell’eventuale sfondamento è posto a carico, per il 40 per cento, delle Regioni e, per il rimanente 60, per cento dei produttori mediante la revisione della quota di spettanza (articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge n. 269/2003).

[208] Per confezioni di avvio si intendono le confezioni contenenti un numero di farmaci idoneo ad iniziare la terapia nel caso in cui il paziente non abbia mai fatto uso dei medicinali prescritti, al fine di verificarne la tollerabilità e l’efficacia.

[209] Le disposizioni in materia di confezionamento ottimale dei farmaci sono state introdotte nel testo nel corso dell’iter di approvazione della legge.

[210] Comma 173, lettera e).

[211] Cfr. il Conto delle Amministrazioni Pubbliche, pag. 25.

[212] Cfr. gli interventi disposti in materia dai commi successivi.

[213] Anche dall’allegato 7 emerge tale differenza tra i maggiori risparmi derivanti dalla riduzione del finanziamento (55 milioni di euro nel 2005 e 54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007) e i maggiori oneri per spesa per interessi, pari a 55 milioni di euro annui.

[214] Cfr. Resoconto della seduta dell’Assemblea del 4 ottobre 2004.

[215]Cfr. Conto delle Amministrazioni Pubbliche, DPEF 2005-2008, Quadro delle previsioni a legislazione vigente.

[216] Cfr. l’Audizione della Corte dei conti presso le Commissioni Bilancio riunite della Camera e del Senato dell’8 ottobre 2004.

[217] Si ricorda che è stato più volte sottolineato l’intendimento di fissare il finanziamento per il 2005 ad un livello ragionevole per rendere fattibile il suo rispetto. Lo stesso Ministro dell’economia, nell’intervento prima citato, ha specificato che per tale motivo non si è tenuto conto del fondo sanitario dell’anno scorso (2003 o 2004) in quanto notoriamente troppo basso rispetto alle effettive esigenze.

[218] Cfr. infra.

[219] A tale ammontare, stabilito dall’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001, sono stati aggiunti per il 2004, con la legge n. 350/2003, 550 milioni di euro a titolo di concorso per i rinnovi contrattuali, di cui 275 milioni per arretrati.

[220] Tale ammontare è stato determinato rivalutando al tasso di crescita previsto per il PIL, secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001, il livello di finanziamento dell’anno 2004.

[221] Per il 2004, la previsione di spesa di 89.650 milioni di euro scontava la corresponsione per intero degli oneri contrattuali e per convenzioni con riferimento agli anni precedenti il 2004.

[222] Pari a 85.150 milioni di euro.

[223] Partecipazione delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e province autonome di Trento e Bolzano, in via residuale, fino a totale copertura del fabbisogno e Sicilia e Sardegna nella misura, rispettivamente, del 42,5 per cento e del 29 per cento del relativo fabbisogno.

[224] cfr. infra.

[225] Sulla base degli ultimi dati disponibili, infatti, nel settore sanitario si è registrata una crescita delle uscite correnti pari al +10,6 per cento nel 2001, +5,5 per cento nel 2002 e +3,2 per cento nel 2003 (Istat, aprile 2004).

[226] Si fa ovviamente riferimento al momento in cui il Dossier originario è stato pubblicato, vale a dire nell’ottobre 2004.

[227] Cfr. Federfarma. Alla data del 19 gennaio 2005, gli ultimi dati disponibili sull’andamento della spesa farmaceutica (sempre di fonte Federfarma) riguardano il periodo gennaio-novembre 2004. In tale periodo, la spesa sarebbe aumentata dell’8,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2003. Sulla base di tali dati e stimando una frenata della crescita nel mese di dicembre (che pare confermata dai primi dati che affluiscono), l’AIFA ha stimato per il 2004 una spesa netta SSN di circa 12.000 milioni di euro, con un incremento del +7,4% rispetto al 2003. Lo sforamento del tetto di spesa sarebbe pari a 1.277 milioni di euro. La spesa farmaceutica si attesterebbe al 14,6% della spesa sanitaria, superando di 1,6 punti percentuali il tetto del 13% (fonte AIFA).

[228] Il Governo enumera la revisione del prontuario, la valutazione del costo-efficacia dei farmaci e la ridefinizione della quota di spettanza per il produttore.

[229] Ma, in questo caso, gli importi dovrebbero essere crescenti.

[230] Si fa, in particolare riferimento, all’obbligo di sottoscrivere una specifica intesa con il Governo, previsto dal successivo comma 173, per accedere al finanziamento.

[231] Il Governo precisa che tale importo, indicato dalla relazione tecnica, deriva dal confronto tra l’importo della spesa farmaceutica inglobato nelle stime tendenziali 2005 (16.155 milioni di euro con riferimento al tetto del 16 per cento, di cui 12.523 milioni di euro con riferimento al tetto del 13 per cento) e l’importo derivante dalla realizzazione dell’obiettivo del 16 per cento e del 13 per cento (14.120 milioni di euro con riferimento al tetto del 16 per cento e 11.473 milioni di euro cn riferimento al tetto del 13 per cento).

[232] Il Governo indica, a titolo di esempio, l’introduzione di forme di compartecipazione alla spesa.

[233] L’articolo 8 della legge n. 537/1993 dispone, contestualmente alla soppressione del Prontuario farmaceutico, la classificazione dei farmaci in tre fasce: la a) a totale carico del Servizio sanitario nazionale; la b) solo in parte a carico del Servizio sanitario nazionale e la c) a totale carico dell’assistito. Successivamente, l’articolo 85, comma 1, della legge n. 388/2000 ha disposto la soppressione della classe b). La norma in esame aggiunge la lettera c-bis) al citato articolo 8 della legge n. 537/1993.

[234] Cfr. l’articolo 70, comma 2, della legge n. 448/1998.

[235] La determinazione delle tariffe per l’assistenza ospedaliera attualmente applicate è stata fatta con decreto ministeriale 30 giugno 1997. Ciascuna regione, sulla base dei criteri ivi contenuti, ha provveduto alla determinazione delle tariffe da applicare nel proprio territorio.

[236] La norma sembrerebbe innovare la procedura attualmente prevista per la determinazione delle tariffe, coinvolgendo anche il Ministero dell’economia. Per quanto riguarda invece il contenuto proprio delle modifiche, esso non appare discostarsi da quanto previsto dalla legislazione vigente (articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni), che tuttavia non risulta ancora avere avuto attuazione.

[237] A tale voce si applica la specifica normativa di settore.

[238] La crescita è al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi.

[239] La norma fa riferimento all’equilibrio economico-finanziario delle aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

[240] Cfr. supra. La disposizione, per come formulata, sembra determinare un effetto positivo di cassa pari, per ciascun anno, agli importi indicati nel comma in esame, in quanto gli stessi saranno erogati nel corso dell’anno successivo a quello di competenza: l’erogazione è infattisubordinata al rispetto del tetto di spesa farmaceutica.

[241] Cfr. supra.

[242] Per esempio, i costi per beni, servizi, prestazioni sanitarie, convenzioni, personale (ma su quest’ultima voce la normativa in esame non ha effetti).

[243] Ai sensi di quanto definito per i relativi schemi di bilancio dal DM 11 febbraio 2002 e dal DM 8 aprile 2002.

[244] L’aliquota dell’addizionale IRPEF può essere aumentata dalle regioni per un aliquota compresa tra lo 0,90 per cento e l’1,4 per cento. Per l’IRAP le regioni hanno la facoltà di variare, in più o in meno, l’aliquota entro il limite dell’1 per cento.

[245] Cfr. il precedente comma 61.

[246] Trasmessa al Senato il 14 dicembre 2004.

[247] L’attuale disciplina dei rapporti convenzionali in esame, relativamente ad incarichi a tempo determinato, è contenuta nel protocollo aggiuntivo al DPR n. 271/2000, per ciò che riguarda i rapporti tra il SSN e i medici specialisti ambulatoriali interni, e nel protocollo aggiuntivo al DPR n. 466/2001, per ciò che riguarda i rapporti tra il SSN e i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali.

[248] L’attuale disciplina, alla cui sostituzione è evidentemente (ma non esplicitamente) volta la disposizione in esame, è contenuta nel comma 8 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Essa prevede, tra l’altro, la possibilità per le regioni di individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l’instaurarsi di un rapporto di impiego. Inoltre, in sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto, è previsto che l’accordo collettivo nazionale disciplini l’adeguamento di tali rapporti alle esigenze di flessibilità operativa.

[249] Stipulati ai sensi dell’articolo 52, comma 27, della legge n. 289/2002 (che prevede che la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi sia rappresentata da una struttura tecnica interregionale appositamente costituita per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN) con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

[250] Anche in questo caso, la disposizione evidentemente modifica la disciplina vigente recata dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992 che prevede la durata triennale delle convenzioni in esame.

[251] Cfr. l’articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

[252] La norma dispone che il Ministero della salute verifichi l’avvenuta erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

[253] Cfr. l’articolo 1 del decreto-legge n. 156/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 202/2004.

[254] Cfr. l’Accordo dell’8 agosto 2001.

[255] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

[256] Dal luglio 2004.

[257] Dal novembre 2004.

[258] Dal gennaio 2005.

[259] Dal febbraio 2005.

[260] Dal marzo 2005.

[261] Dossier n. 28 del dicembre 2004.

[262] Cfr. la premessa del DM 30 giugno 2004.

[263] In attuazione dell’articolo 20 della legge n. 67/1988.

[264] La cui individuazione è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

[265] Recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera m), della L. 23 ottobre 1992, n. 421. Si tratta delle amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali.

[266] Di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

[267] La relazione precisa che tali misure consistono:

·        nella standardizzazione delle procedure informatiche, da applicare, ad esempio, alla gestione del personale, ai sistemi di contabilità e controllo di gestione, al mandato e protocollo informatico;

·        nella razionalizzazione delle infrastrutture di base (accorpamento dei centri di calcolo, semplificazione delle reti, costituzione di centri di backup, adozione della telefonia su Internet).

[268] Recante “Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’occupazione in campo ambientale”. Le norme prevedono una serie di interventi in campo ambientale, per i quali sono previsti specifici stanziamenti.

[269] Di cui all’articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

[270] Di cui all’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 265.

[271] Dossier n. 27, novembre 2004.

[272] Dossier n. 27, novembre 2004

[273] Recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”.

[274]  Tale fondo di garanzia era stato creato per la copertura dei rischi connessi ad operazioni di credito al consumo effettuate ai fini dell’attuazione del programma “PC per gli studenti”, diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche. La dotazione del Fondo era stata stabilita in 55 miliardi di lire per l’anno 2001 e in 125 miliardi di lire per il 2002.

[275] Tale disposizione, non presente nel testo originario  è stata inserita nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.

[276] Riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca  del 17 aprile 2003.

[277] Si tratta delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo o con difficoltà strutturali e che rientrano negli obiettivi 1 e 2  del regolamento  del Consiglio 1260 del 21 giugno 1999 concernente disposizioni generali sui Fondi strutturali.

[278] Dossier n. 25, ottobre 2004.

[279] Introdotta durante l’esame presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

[280] Il cumulo delle agevolazioni concedibili non potrà valicare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto e comunque l‘efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

[281] A tal fine viene esteso per le predette finalità l’elenco delle leggi che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate  (allegato 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 /legge finanziaria 2003) e previsto che il Cipe definirà la riprogrammazione delle risorse del citato Fondo per le aree sottoutilizzate nonché le procedure di assegnazione, le condizioni e i limiti delle predette agevolazioni (comma 218).

[282] Introdotta durante l’esame presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

[283] Di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”.

[284] Concernente l’attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”.

[285] Dossier n. 27, novembre 2004.

[286] A norma dell’articolo 9, comma 1-bis, lettera c) del D.L. n. 63/2002, convertito dalla legge n.112/2002. La società in questione è la Fintecna s.p.a.

[287] Al d.d.l iniziale, che non comprendeva i commi 227 e 229.

[288] Ai sensi dell’articolo 4, comma 61.

[289] A tal fine, e per l’adeguamento delle relative dotazioni organiche della Scuola, è previsto un finanziamento non superiore a 5 milioni di euro annui.

[290] A tal fine è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse del Fondo per il made in Italy (art. 4 comma 70).

[291] Con una dotazione di 2 milioni, 4 milioni e 2 milioni per il triennio 2004-2006, a valere sul medesimo Fondo per il made in Italy.

[292] Sulle modifiche introdotte dal Senato si veda il seguito della presente scheda (commi 230 e 232).

[293] Esposizione permanente del made in Italy (articolo 4, commi 68-70, della legge 350/2003);

    assistenza legale internazionale alle imprese (articolo 4, commi 76-78, della legge 350/2003).  

    Infatti le restanti finalità del Fondo sono già assistite dalla natura permanente della dotazione

    finanziaria prevista dalla legge 350/2003 (20 milioni di euro a decorrere dal 2006).

[294] Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[295] Dall’art. 4 comma 70 della legge 350/2003. Cfr. nota 3.

[296] Già “Scuola centrale tributaria” del Ministero delle finanze, così sostituita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001 (articolo 20) e dal decreto ministeriale n. 80 del 2002 (articolo 1). Il regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell’economia e delle finanze è stato emanato con il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301.

[297] Articolo 4, comma 61, secondo periodo: si tratta di uno stanziamento di 5 milioni di euro annui.

[298] Articolo 4, comma 61, secondo periodo: la norma prevede sia lo svolgimento, da parte della Scuola, di attività di supporto formativo e scientifico sia l’adeguamento delle dotazioni organiche della Scuola medesima.

[299] Riformulando l’articolo 4, comma 61, quarto periodo, della legge n. 350 del 2003.

[300] Ai sensi dell’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003.

[301] Originariamente articolo 29, commi 4 e 5 del disegno di legge AC  5310.

[302] Emendamento 35.2 del relatore.

[303] Emendamento Izzo 35.21.

[304] Si segnala in proposito che l’articolo 3 del disegno di legge di iniziativa governativa AC 4610, attualmente in fase di terza lettura presso la Camera dei deputati, prevede uno stanziamento di 3,3 milioni - per ciascuno degli anni 2004 e 2005 - per investimenti nel campo della formazione del personale operante nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese.

[305] Emendamento 35.1002 (testo 2) del relatore.

[306] Emendamento Ferrara 35.29.

[307]Recante due ulteriori finalizzazioni del Fondo per la promozione del made in Italy (finanziamento aggiuntivo del Fondo per i progetti strategici nel settore informatico; realizzazione di attività di formazione in materia di internazionalizzazione) successivamente soppresse nel corso dell’esame parlamentare.

[308] Come sembra doversi desumere dalla modifica testuale contenuta nel terzo periodo del comma 232, la quale lascia inalterato l’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 350/2003 (finanziaria 2004) variando esclusivamente la quantificazione del finanziamento destinato alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze (che passa da 5 a 10 milioni all’anno).

[309] Il Fondo per la promozione del made in Italy, finalizzato al finanziamento di una molteplicità di interventi, fra i quali rientrano le attività della Scuola.

[310] Articolo 4, commi 76-78, della legge 350/2003.

[311] Dossier n. 25 (ottobre 2004).

[312]Come riportati nell’allegato 7, recante l’illustrazione degli effetti dell’articolato sui saldi di finanza pubblica.

[313] L’articolo 52 della legge 448/1998 (collegato alla legge finanziaria 1999) ha costituito il Fondo unico per gli incentivi alle imprese, facendovi confluire le autorizzazioni legislative di spesa e i rifinanziamenti relativi agli interventi agevolativi in favore delle imprese gestiti dall’ex Ministero dell’industria, ora Ministero delle attività produttive.

[314] L’articolo 60, comma 3, della legge 289/2002 289 (legge finanziaria 2003), ha istituito presso il Ministero delle attività produttive, un apposito Fondo finalizzato alla gestione delle iniziative e delle attività di assistenza tecnica afferenti alla legge 488/1992 e alla programmazione negoziata, in cui sono confluite: le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all’articolo 52 della legge 448/98, per la parte relativa alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 488 del 1992; le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma. Un ulteriore periodo del comma 3 dell’articolo 60 ha disposto che anche gli oneri relativi al funzionamento dell’Istituto per la promozione industriale, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa relative alla legge n. 488/1992 e agli interventi di programmazione negoziata, gravassero sull’apposito Fondo costituito dal medesimo comma 3 presso il Ministero delle attività produttive.

[315] Art. 52 legge 448/1998.

[316] Tali iniziative riguardano la legge 488/1992 e gli strumenti della programmazione negoziata (art. 60, comma 3, legge 289/2002).

[317] Si ricorda che la norma in esame è stata approvata in un testo identico a quello contenuto nel disegno di legge originario.

[318] Si tratta dell’emendamento 16.100 del Governo, approvato dalla Commissione bilancio del Senato –  durante l’esame in seconda lettura - nella seduta notturna del 2 dicembre 2004.

[319] Dal comma 9 del capoverso “Art. 38-quater” (Fondo rotativo per il sostegno all’investimento ed all’innovazione) – poi divenuto comma 361 nel testo definitivo della legge 311/2004 -dell’emendamento 16.100 del Governo.

[320] Mentre era indicata nella prima versione dell’allegato 7, riferita al testo originario del disegno di legge.

[321] Si tratta, come detto, di un finanziamento di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

[322] Tale norma è stata successivamente più volte rifinanziata, da ultimo prevedendo un onere a regime pari a 10.329.138 euro a decorrere dall’anno 2003 (comma 2 dell’articolo 16 del D.L. n. 269/2003).

[323] Dossier n. 28, dicembre 2004.

[324] Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 145, comma 40.

[325] Legge 28 dicembre 2001, n. 488, articolo 22, comma 14.

[326] Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 80, comma 13.

[327] Cfr. D.M. 17 aprile 2003.

[328] E’ previsto che il decreto sia emanato entro il 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[329] Di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870

[330] Si tratta delle attività di progettazione e di gestione dei lavori pubblici previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (articolo 2, commi 3, 4 e 5).

[331] Come riportati nell’allegato 7, recante l’illustrazione degli effetti dell’articolato sui saldi di finanza pubblica.

[332] Nella versione aggiornata a seguito dell’osservazione formulata dal Servizio del bilancio (v. Dossier n. 25 - Legge finanziaria 2005  - AC 5310)

[333] L’articolo 44, comma 9 quinquies, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, poneva il termine al 31 marzo 2004.

[334] Cfr. l’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996.

[335] Si segnala che l’articolo 3, comma 76, della legge n. 350/2003 ha disposto la medesima proroga, limitatamente al 2004, nel limite di spesa di 47 milioni di euro.

[336] Si segnala che la medesima proroga, relativa al 2004, era stata disposta dall’articolo 3, comma 76, della legge n. 350/2003, nel limite complessivo di 20,9 milioni di euro.

[337] La proroga di tale disposizione al 31 dicembre 2004 era stata disposta dall’articolo 3, comma 77, della legge n. 350/2003.

[338] Cfr. l’articolo 3 del decreto-legge n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997.

[339] La proroga al 31 dicembre 2004, nel limite di 1 milione di euro, era stata disposta dall’articolo 3, comma 82, della legge n. 350/2003.

[340] Previste all’articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti il rilascio di una dichiarazione di conformità da parte dei costruttori dei veicoli e da parte dei costruttori che hanno allestito o trasformato un veicolo ma che non hanno costruito l’autotelaio.

[341]Prevista all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, che attualmente ammonta ad euro 11.

[342] Allegata all’emendamento 35.1001 (testo 2) che ha introdotto la norma.

[343] Dati estratti da recenti pubblicazioni dell’ACI.

[344] Le norme in esame sono state introdotte con il maxiemendamento governativo 16.100 recante misure di riduzione del prelievo fiscale, approvato dalla 5ª Commissione del Senato nella seduta notturna del 2 dicembre 2004. Si ricorda che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascritti al richiamato maxiemendamento in materia tributaria, le norme in esame sono state incluse fra le misure poste a copertura  della riduzione fiscale IRE e IRAP.

[345] Si tratta, in particolare: dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse, del lotto, dell’enalotto, del bingo, degli apparecchi da divertimento e da intrattenimento, delle lotterie a estrazione istantanea e differita, nonché di eventuali giochi che potranno essere istituiti successivamente al 1° gennaio 2005.

[346] D’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

[347]Ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 138/2002 (con il quale è stata affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione unitaria di tutti i giochi, scommesse e concorsi pronostici), l'Amministrazione dei monopoli di Stato è tenuta a versare al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi - calcolati al netto di imposte e di spese - sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI. L’articolo 4 fissa, inoltre, nella misura dell'8 per cento del costo di ciascuna colonna il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip.

[348] Di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 504/1998.

[349] Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 504/1998.

[350]Attualmente la ripartizione della posta unitaria di gioco delle scommesse è disciplinata dall’articolo 12 del decreto del ministro dell’economia 278/1999.

[351] Unione nazionale per l'incremento delle razze equine.

[352] Recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dell’articolato. Nel caso specifico, le indicazioni riportate nell’allegato 7 riferito al testo definitivo della legge sono identiche a quelle contenute nella versione dell’allegato riferita al predetto maxiemendamento governativo in materia tributaria.

[353] E riferita al maxiemendamento governativo 16.100 recante misure di riduzione del prelievo fiscale, approvato dalla 5ª Commissione del Senato nella seduta notturna del 2 dicembre 2004.

[354] E riferita, come detto, al maxiemendamento del Governo in materia fiscale.

[355] Dossier n. 28 (dicembre 2004).

[356] Sul punto si veda il precedente quadro di raffronto relativo alle modifiche introdotte con il comma 288 rispetto alla legislazione vigente (art. 5 del decreto ministeriale 179/2003).

[357]    - Aumento dell’imposta unica dal 30,42% al  33,84% ;

       - azzeramento del contributo al CONI del 18,77%;

       - aumento del montepremi dal 34,65% al 50% .

Le predette percentuali si applicano tuttavia su basi di calcolo non uniformi: per esempio, nel caso dei concorsi pronostici l’imposta unica si applica sul totale della raccolta diminuito dei diritti fissi  e dei compensi ai ricevitori (art. 2, comma 1, decr. lgs. 504/1998); il contributo al CONI era invece determinato - dalla normativa vigente fino al 2004 – come quota di prelievo su giochi, scommesse e concorsi pronostici al netto delle imposte e delle spese (art. 4, comma 1, decreto-legge. 138/2002). I diritti fissi, infine, che vengono parzialmente incassati dall’erario, sono disciplinati dall’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 412/1991.

[358] Il quale prevede che a decorrere dal 2005 l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia fissata al 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Tale aliquota risulta attualmente fissata al 20,20 per cento.

[359] La RT fa riferimento ad una diminuzione del prelievo, mentre nella relativa tabella espone - al contrario - un aumento dell’aliquota d’imposta.

[360] Le nuove scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dai cavalli sono state disciplinate con decreto del ministro dell’economia 229/2004.

[361] La modifica è stata introdotta, durante l’esame in Assemblea, nell’ambito del maxiemendamento governativo sul quale è stata posta la questione di fiducia.

[362] Si tratta, in particolare, dei concessionari per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della ricevuta di scommessa, nonché per l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione.

[363] Le norme sono state introdotte con il maxiemendamento governativo 16.100 recante misure di riduzione del prelievo fiscale, approvato dalla 5ª Commissione nella seduta notturna del 2 dicembre 2004. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascritti al richiamato maxiemendamento in materia tributaria, le norme sono state incluse fra le misure poste a copertura della riduzione fiscale IRE e IRAP.

[364] Attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

[365] Dossier n. 28 (dicembre 2004).

[366] Prevista dall’articolo 4, comma 1 bis, del decreto legge n. 314/2003, recante disposizioni urgenti per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, convertito dalla  legge n. 368/2003.

[367] E’ prevista una ripartizione del tributo medesimo, in ragione del 20% in favore del comune in cui è ubicato il deposito, in misura del 30% in favore dei comuni confinanti, e in misura del 25% sia alla Regione che alla Provincia.

[368] Nota del 2 dicembre 2004.

[369] Ai sensi del d.lgs. n. 79 del 1999.

[370] Dossier n. 28, dicembre 2004.

[371] Allegata al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato sulla riforma fiscale.

[372] Gli stanziamenti complessivi destinati ai contratti di programma delle FS Spa, dell’ANAS Spa, e delle Poste Spa sono rispettivamente paro a 1.860 milioni di euro, 450 milioni di euro e 400 milioni di euro

[373] Si rammentava inoltre che nella predisposizione della relazione tecnica dell’articolo 72 della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002), che trasformava i contributi a fondo perduto - iscritti in bilancio negli stanziamenti dei trasferimenti alle imprese di conto corrente e parte capitale – in fondi rotativi, venivano esclusi da tale meccanismo gli stanziamenti destinati ai contratti di programma,  in quanto considerati quote vincolate.

[374] Nonché dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto.

[375] Recante disposizioni urgenti in materia di ricerca, opere pubbliche, pubblico impiego e per semplificare alcuni adempimenti in materia di bollo e tasse di concessione

[376] Tale modifica appare presumibilmente volta ad evitare un possibile contenzioso connesso alla forzatura, imputabile alla delegificazione stessa, del principio di riserva di legge per le norme di carattere tributario, di cui all’art. 53 della Costituzione.

[377] Cfr. l’emendamento numero 16.0.100 approvato in Commissione.

[378] Cfr. dossier n. 28 del dicembre 2004.

[379] Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef ed istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[380] Dai calcoli della relazione tecnica si desume che le disposizioni determinano un effetto di minore versamento in acconto IRAP pari a 60 milioni di euro per i contribuenti persone fisiche ed a 170 milioni di euro per i contribuenti persone giuridiche.

[381] Dossier n. 28, dicembre 2004.

[382] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2004.

[383] Convertito dalla Legge n.307/2004.

[384] Secondo quanto risulta dal D.M. 15.12. 2003, con sui sono state determinati gli importi da versare da parte di ciascuna delle banche interessate. Si segnala che tale importo appare sostanzialmente in linea con le quantificazioni recate dalla relazione tecnica al D.L. 341 citato, che, con riferimento al testo originario del medesimo (in cui la percentuale di acconto risultava dell’1% e concerneva il solo anno 2003) stimava per il 2003  maggiori entrate per circa 2.691 milioni di euro

[385]  Secondo quanto risulta dal D.M. 10 dicembre 2004.

[386] Nel Dossier n.28 del dicembre 2004.

[387] Oltre alla opportunità di una più idonea formulazione della norma in tal senso.

[388] I beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono individuati - mediante procedimento ad evidenza pubblica - con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente.

[389] Fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela.

[390] In base all’articolo 10, comma 4 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 relativo alle spese di giustizia.

[391] La misura del contributo in relazione al valore è fissata all’articolo 13, i commi 1 e 2, del citato DPR 30 maggio 2002, n. 115.

[392] In deroga a quanto previsto dalle tabelle di cui all’articolo 59 e 276 del TU n. 115/2002

[393] Articolo 82, comma 1 del DPR 30 maggio 2002, n. 115.

[394] Articolo 30, comma 1 del DPR 30 maggio 2002, n. 115.

[395] Articolo 3, comma 12, L. 350/2003.

[396] Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[397] Contenuto nel D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[398] Modificando l’articolo 2 del D.P.R. 115/2002.

[399] Previste dall’articolo 96 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[400] Stabilita con decreto adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura del recupero può essere rideterminata annualmente.

[401] L’art. 1, comma 1. lett. u, del Codice delle comunicazioni elettroniche definisce come “operatori” le imprese autorizzate a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata.

[402] Per i contratti di somministrazione di energia elettrica tale obbligo è già previsto dall’articolo 6, primo comma, lett. g-ter, del DPR 605 del 1973.

[403] Dossier n. 25, ottobre 2004.

[404] E’ prevista in proposito che, con provvedimento del Direttore della suddetta Agenzia, sentita la conferenza Stato-Città, siano fissate le modalità d’interscambio delle informazioni.

[405] Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997.

[406] Tali meccanismi prevederebbero infatti una riduzione del gettito quantificato per il 2005 (decurtato della quota che slitta all’esercizio successivo), rispetto a quello quantificato per il 2007, che dovrebbe rappresentare il gettito calcolato su base annua.

[407] Tale passaggio sarebbe comunque operante a legislazione vigente e inoltre non spiegherebbe la riduzione del gettito ascritta al 2007 rispetto al 2006.

[408] In quanto ai sensi dell’articolo 61 del D.Lgs. n. 507/1993 il gettito complessivo della TARSU non può in ogni caso superare il costo del servizio.

[409] Utilizzando i dati e i criteri indicati nelle risposte del Governo si ottiene che il gettito stimato risulta dai seguenti calcoli:

2005: 4382 * 15% * 1/4 = 164,3

2006: 4382 * 15% * 2/3 * 50% = 219,1

2007: 4382 * 15% * 100% * 25% = 164,3.

[410] Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.

[411] Si ricorda che tali moltiplicatori sono stati rivalutati del 10 per cento dall’articolo 2, comma 63, della 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e, limitatamente agli immobili diversi dalla prima casa di abitazione, di un ulteriore 10 per cento dall’articolo 1-bis del decreto legge n. 168 del 2004 (legge n. 191 del 2004).

[412] Si tratta degli articoli 32, comma 1, n.7); 38; 40; e 41-bis del DPR n. 600 del 1973 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.

[413] Dossier n. 25, ottobre 2004.

[414] Con riferimento alla deducibilità degli oneri relativi agli incrementi di personale dipendente, la decorrenza della disposizione agevolativa risulta subordinata alla preventiva approvazione della stessa da parte della Commissione europea.

[415] Tali voci comprendono: salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi.

[416] Sulla norma in esame il Governo ha presentato due distinte relazioni tecniche, una riferita alle lettere a) e c), introdotte in Commissione con l’emendamento Senato 16.100, concernente modifica delle aliquote fiscali, e un’altra riferita alla lettera b), introdotta con un distinto emendamento.

[417] Dato tratto dall’Annuario statistico 2003 ISTAT, tavola 21.5.

[418] Tavola II.6, DPEF 2003-2006, 2004-2007 e 2005-2008

[419] (26,1 x 40 + 37,9 x 24) x 1,125 x 1,05 x 4,25% = 98 mln.

[420] Per l’anno 2003 sulla base dell’andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT e per gli anni 2004 e 2005 in base alle previsioni della R.P.P. 2004.

[421] La relazione tecnica alla n. 289/2002 indicava in  circa 3.300.000 di soggetti i beneficiari della deduzione forfettaria, di cui 323.000 venivano di fatto esentati dall’imposta per effetto dell’incremento della deduzione operato in tale occasione.

[422] Cfr. la Nota di lettura n. 121/2004. A seguito di tale segnalazione non risultano peraltro pervenuti elementi informativi integrativi di carattere quantitativi.

[423] Nel 2002, in base alla legge n. 388/2000, potevano beneficiavano del credito d’imposta gli incrementi occupazionali riscontrati nello stesso esercizio 2002 rispetto alla consistenza media del periodo 1999-2000, mentre sulla base della norma attualmente in esame, nel 2005 potranno beneficiare della deducibilità dall’IRAP gli incrementi occupazionali rilevati per il medesimo esercizio 2005 rispetto alla consistenza media dell’esercizio 2004.

[424] L’abbattimento del 30% operato dalla relazione tecnica, di cui si dirà in seguito, viene infatti motivato dal diverso effetto incentivante delle due disposizioni.

[425] Cfr. in particolare i decreti-legge nn. 138, 209 e 253 del 2003.

[426] Tale componente di beneficiari fa sì che l’agevolazione sia goduta da un certo numero di imprese anche in assenza di un incremento dell’occupazione registrato a livello macroeconomico. Sulla base di dati forniti dall’ISTAT, tratti dall’archivio ASIA (Archivio Statistico delle Imprese attive), relativi agli incrementi occupazionali registrati nel periodo 1999-2001, è possibile stimare che gli incrementi occupazionali meramente compensativi dei decrementi registrati in altre aziende incidano per circa il 70 per cento del totale degli occupati incrementali. Il restante 30 per cento è invece costituito dagli incrementi occupazionali non compensati da decrementi, i quali si traducono in un incremento dell’occupazione a livello aggregato.

[427] L’articolo del codice civile citato elenca le persone tenute all’obbligo di prestare alimenti. Esse sono nell’ordine: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; i suoceri; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani.

[428] Senato della Repubblica, Commissione Bilancio, seduta  pomeridiana del 2 dicembre 2004.

[429] Cfr. www.inps.it

[430] Cfr. Camera dei deputati, Commissione sulla gestione degli enti previdenziali, Audizione del presidente dell’INPS, Resoconto stenografico del 7 aprile 2004.

[431] Nel corso del dibattito al Senato, il Governo, in risposta ad alcune osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio, ha fornito indicazioni integrative sulla metodologia utilizzata per la stima di tali effetti. Cfr. Nota in risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato del 2 dicembre 2004.

[432] Per gli effetti indotti connessi all’incremento di gettito di alcune imposte indirette (nei settori degli affari, dei tabacchi e dei giochi) e dirette (acconti IRPEF) la relazione tecnica fa riferimento a norme contenute in altre parti del testo (commi 300, 301, 485, 488 ss.)

[433] Tale componente non è riferibile all’intera platea dei contribuenti e per essa è ipotizzabile una diversa distribuzione fra propensione al consumo e al risparmio.

[434] Cfr. Relazione previsionale e programmatica per il 2005, Sez. II, pag. 48.

[435] Cfr. Ministero Economia e delle finanze - Comunicato stampa del 15.12.2004. In tale comunicato la pressione fiscale è stimata in diminuzione nel 2005 dal 41,8% al 41,2% del PIL, e la pressione tributaria in senso stretto (tasse sul PIL) viene stimata in diminuzione dal 28,6% al 28%.

[436] Ora, articolo 1, commi da 95 a 107 e da 127 a 131.

[437] Ora articolo 1, commi 147 e 148.

[438] Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti sulla base delle dinamiche delle erogazioni e del rimborso delle somme concesse e nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio statale fissati dal comma 364.

[439] In modo che siano rispettati i limiti annuali di spesa e gli importi assegnati dal CIPE.

[440] Relativi al pagamento di debiti di fornitura delle amministrazioni statali.

[441] Ai relativi eventuali oneri si provvede a valere sull'u.p.b. 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine).

[442] Aggiornamento degli importi fissi di imposte indirette (registro, concessioni governative, bollo, ipotecaria e catastale).

[443] Allegata al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato sulla riforma fiscale.

[444] Nella risposta del Governo al dossier n. 121 del Servizio bilancio dello Stato del Senato del 2 dicembre 2004.

[445] Dossier n. 28, dicembre 2004.

[446] Pari alla somma della dotazione residua del fondo (2.675 mln. di euro) e degli importi rimborsati da parte delle imprese nel corso del medesimo esercizio 2006.

[447] Da uno studio pubblicato dall’ISTAT nel giugno 2003 relativo ai fallimenti di imprese in Italia fino all’anno 2001 i fallimenti dichiarati negli anni 2000 e 2001 sono 11.641 e 10.747 con un quoziente del 28,2 e 25,5 imprese ogni 10.000 imprese attive.

[448] A tale onere si farebbe fronte a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, secondo la vigente normativa contabile.

[449] Come segnalato più volte dalla Corte dei conti nelle relazioni quadrimestrali sulle leggi di spesa (Doc. XLVIII):cfr. ad esempio la terza relazione del 2001.

[450] Da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

[451] Nota del 2 dicembre 2004.

[452] La nota precisa che tale importo corrisponde altresì al 45% delle entrate per visure, che, pertanto, dovrebbero ammontare a circa 150 milioni di euro.

[453] Modifica dell’articolo 3, comma 2, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, recante il regolamento sulle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.

[454] Modifica dell’articolo 1 del DPR 19 settembre 2000, n. 358, che istituisce e disciplina lo sportello telematico dell’automobilista.

[455] La relazione introduttiva afferma che le norme consentiranno di realizzare una tracciatura dei veicoli di provenienza intracomunitaria, permettendo controlli più tempestivi per contrastare il fenomeno delle frodi IVA nel settore del commercio degli autoveicoli.

[456] Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 746/1983, recante “disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 17/1984.

[457] Modifica all’articolo7 del decreto legislativo n. 471/1997, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

[458] La responsabilità solidale opera nel caso in cui il cessionario sia soggetto agli obblighi IVA.

[459]I beni per i quali opera la disposizione saranno individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode.

[460] Modifiche al DPR n. 633/1972, con introduzione dell’articolo 60-bis.

[461] Si segnala che nell’allegato 7 si fa esplicito riferimento ai commi 379 e 386.

[462] Nota del 18 ottobre 2004.

[463] Esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

[464] L’articolo 10, commi 2  della legge n. 146 del 1998 dispone che l’accertamento in base agli studi di settore trova applicazione nei confronti di tali contribuenti solo se in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi, compreso quello da accertare, i ricavi ed i compensi determinati sulla base degli studi di settore risultano superiori a quelli dichiarati per i medesimi periodi d’imposta. Inoltre, l’azione di accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti di contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, è ammessa quando dal verbale di ispezione risulta l’inattendibilità della contabilità ordinaria.

[465] A legislazione vigente tale possibilità è ammessa nel primo anno di applicazione degli sudi di settore e, in base a specifiche disposizioni, per i periodi d’imposta 2001 e 2002.

[466] Cfr. Nota del 6 ottobre 2004.

[467] Di fatto nei calcoli della relazione tecnica tale differenziale si annulla in quanto si suppone, per effetto delle norme introdotte, una percentuale di adeguamento della totalità dei contribuenti non congrui pari al 52%.

[468] Dossier n. 25, ottobre 2004.

[469] Nella citata nota del 6 ottobre 2004.

[470] Si tratta di una commissione i cui membri sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.

[471] La relazione tecnica, trasmessa il 9 dicembre 2004, si riferisce all’emendamento 40.500 del Governo, approvato dalla Commissione bilancio e risulta positivamente verificata dai competenti uffici.

[472] Dossier n. 28, dicembre 2004.

[473] Dossier n. 25, ottobre 2004.

[474] E’ stata soppressa la norma che prevedeva il versamento dell’ICI mediante modello F24.

[475] Dossier n. 28, dicembre 2004

[476] La mancata indicazione di effetti ai fini del saldo netto da finanziare è presumibilmente da ascriversi a ragioni di carattere cautelativo.

[477] Si tratta di istituzioni culturali,  enti pubblici; associazioni di promozione sociale, enti, istituti, fondazioni o associazioni riconosciute; cooperative sociali, associazioni di volontariato ed associazioni di promozione che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie.

[478] Il canone non può essere superiore al 10 per cento del canone di mercato e non può essere inferiore a 100.000 lire annue (51,65 euro).

[479] Convertito dalla legge n. 473/1925.

[480] Recante misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (cosiddetta “legge Bassanini-bis”).

[481] Risposte del Governo al dossier n. 25 del Servizio Bilancio.

 

[482] Secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, le finalità della norma consistevano essenzialmente nella riunificazione a livello locale della titolarità dei beni e dell’intera gestione dell’edilizia residenziale pubblica, in ragione del trasferimento a livello locale delle relative competenze amministrative.

[483] Pertanto, tenuto conto che gli alloggi dovrebbero essere circa 40.000, il procedimento per il calcolo dei risparmi potrebbe essere il seguente:

risparmio ICI =40.000*50.000*4/1000=8 mln;

risparmio spese manutenzione = 40.000*50.000*2%= 40 mln

totale= 48 mln circa

 

[484] Cfr. in particolare l’art. 3, comma 112, della L. n. 662/1996, l’art. 44 della L. n. 448/1998, l’art. 43 della L. n. 388/2000 e l’art. 27 del DL n. 269/2003.

[485] Datata  7 marzo 2003.

[486] La mancata indicazione di effetti ai fini del saldo netto da finanziare è presumibilmente da ascriversi a ragioni di carattere cautelativo.

[487] La norma traduce quindi in dettato normativo l’intenzione già manifestata dal Governo con comunicato del Ministero delle finanze del 7 ottobre 2004, di sottoporre a pedaggio figurativo della rete viaria ceduta.

[488] La relazione non specifica l’unità di misura.

[489] Cfr. il comunicato pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze il 5 ottobre 2004.

[490] Cfr. le Linee guida a corredo del DPEF 2005-2008.

[491] La ricostruzione è stata operata dal Servizio Bilancio nel Dossier n. 22/2004, pg 68 e segg. In sede di esame della relazione di cassa al 31.12.2003 in base ai dati in essa contenuti, di seguito si riporta lo schema che, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella Relazione trimestrale di cassa, consentiva di pervenire alla stima sopra riportata:

Ammontare della spesa in conto capitale per il 2003

53,1 mld

Previsione della spesa in conto capitale per il 2004 prescindendo dall'effetto delle dismissioni immobiliari e dell'esternalizzazione dell'ANAS (+2,9%)

54,6 mld

Spesa in conto capitale effettivamente prevista per il 2004

45,6 mld

Riduzione della spesa in conto capitale ascrivibile congiuntamente all'esternalizzazione dell'ANAS e alle dismissioni immobiliari

9,0 mld

Di cui: quota ascrivibile all'esternazionalizzazione dell'ANAS

2,1 mld

quota ascrivibile alle dismissioni immobiliari (ricavata per differenza)(*)

6,9 mld

Ammontare delle dismissioni immobiliari effettuate nel 2003

2,7 mld

Ammontare complessivo delle dismissioni immobiliari previsto per il 2004

9,6 mld

(*)L'importo di 6,9 mld di dismissioni immobiliari spiega la variazione della spesa in conto capitale ascrivibile alle dismissioni immobiliari. Si tratta pertanto dell'incremento delle dismissioni immobiliari rispetto all'anno precedente. Pertanto per avere l'importo complessivo delle dismissioni previste per il 2004 occorre sommare quelle effettuate nel 2003 (2,7 mld) alla variazione prevista per il 2004 (6,9 mld), pervenendo all'importo complessivo di 9,6 mld.

[492] Peraltro, per il primo anno gli oneri connessi al riaffitto degli immobili ceduti sono in genere di importo modesto o addirittura inesistente in quanto le operazioni vengono generalmente attuate in chiusura di esercizio; ciò anche per consentire agli investitori una valutazione economica delle analoghe operazioni attuate nel corso dell’esercizio precedente.

[493] Cfr. l’audizione del 30 settembre 2004 nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sullo stato e sulle prospettive di sviluppo del settore autostradale.

[494] Cosiddetti chilometri-veicolo.

[495] Tale stima corrisponde al flusso di rendimenti annui coerente con gli altri valori indicati dalla relazione tecnica (valore attuale dell’investimento pari a 3 mld, durata quarantennale, tasso di rendimento del 7,5%).

[496] Il riferimento a tale fattispecie, operato dalla relazione tecnica, potrebbe peraltro essere meramente finalizzato a definire il periodo temporale preso in considerazione per stimare la redditività dell’infrastruttura e il suo conseguente valore economico.

[497] Recante: “Modificazioni alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale”.

[498] Recante: “Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002.

[499] Recante “Disciplina delle agevolazioni tributarie”.

[500] Dossier n. 25, ottobre 2004.

[501] Il comma 4 dell’articolo 6 citato, in riferimento alle cooperative agricole, escludeva dalla tassazione il 60 per cento della quota di utili netti annuali rimanente una volta esclusi gli utili destinati a riserva minima obbligatoria (20% ai sensi dell’articolo 2536 del c.c. allora vigente) ed ai fondi mutualistici (3%). La quota ripresa a tassazione risultava pertanto pari:

(100%-60%)*(100%-20%-3%) = 40%*77% = 30,8%, invece del 20% ripreso dalla norma in esame.

[502] Recante: “Modificazioni alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale”.

[503] Recante: “Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002.

[504] Dossier n. 28, dicembre 2004.

[505] Recante “Nuove norme in materia di società cooperative”.

[506] Recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

[507] Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[508] Di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 640.

[509] Ciò sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. in proposito le sentenze della Corte di cassazione nn. 428 e 429 del 19 gennaio 1996 e n. 6958 del 1° agosto 1996).

[510] “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”.

[511] Tali contribuenti possono infatti effettuare le annotazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, laddove la generalità dei contribuenti deve annotare le fatture emesse entro quindici giorni e l’ammontare giornaliero dei corrispettivi entro il giorno non festivo successivo a quello di riferimento.

[512] In particolare sono stati individuati coloro che effettuano il versamento relativo all’ultimo trimestre dell’esercizio nel mese di febbraio dell’anno successivo. Infatti, mentre per la generalità dei contribuenti a regime di versamento trimestrale, il versamento relativo all’ultimo trimestre dell’anno deve essere effettuato nel mese di marzo dell’esercizio successivo, per le categorie in esame la normativa in vigore prevede che tale versamento sia effettuato nel mese di febbraio.

[513] Infatti l’eventuale sottostima derivante dall’aver considerato un coefficiente di acconto per il mese di dicembre (88 per cento) superiore a quello riscontrabile sulla base dei dati trimestrali relativi all’ultimo trimestre 2003 e dal non aver considerato un possibile fattore di incremento stagionale per il mese di dicembre, potrebbe essere compensato dalla mancata considerazione di un coefficiente di adeguamento annuo del gettito.

[514] Convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

[515] Costituiti ai sensi delle leggi n. 408 del 1990, n. 413 del 1991 e n. 342 del 2000.

[516] Sono ricompresi tra i manifesti che beneficiano dell’agevolazione anche quelli relativi a spettacoli viaggianti e di beneficenza e gli annunci mortuari.

[517] Previsto in materia dal D.Lgs. n. 507/1993 (articoli 20 e 23) e su quello relativo alla pubblicità su strade e veicoli (articolo 23 del D.Lgs. n. 285/1992).

[518] Articoli 6 e 8 della legge n. 212/1956 e articolo 15, commi 3 e 19, della legge n. 515/1993.

[519] Si fa riferimento, in particolare, all’esenzione dall’imposta sulla pubblicità prevista dall’articolo 10 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. La relazione tecnica allegata a tale provvedimento ha provveduto alla quantificazione delle minori entrate derivanti per i comuni dalla disposizione agevolativa, minori entrate destinate ad essere compensate, in base alla norma della finanziaria 2002,  con trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato.

 

[520] Come modificato dall’articolo 39, comma 4, del decreto legge n. 269 del 2003 recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici”.

[521] Recante “Disposizioni in materia di riscossione dei versamenti unitari”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2004. Nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 341 del 2003 si affermava che, pur se non ha avuto luogo nel 2003 l’emanazione dei decreti autorizzati dalla legge finanziaria 2003, sull’andamento del gettito dell’accisa ha influito positivamente l’effetto congiunto dell’aumento dei prezzi e della variazione dei consumi.

[522] Di cui al comma 8 dell’articolo 21 della legge n. 289 del 2002.

[523] Di cui all’articolo 28, comma 1 del decreto-legge del 31 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427  concernente le aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati.

[524] Dossier n. 25, ottobre 2004.

[525] Si segnala che in relazione all’A.C. 3459 “Disposizioni per l’incentivazione del finanziamento privato degli organismi non lucrativi “ il Governo, con nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 settembre 2004 presentata presso la V Commissione, ha segnalato che a tale data non tutti i decreti che disponevano l’aumento di imposta previsto dalla finanziaria 2004 erano stati emanati. In tale sede, inoltre il Governo ha sottolineato che il prezzo di vendita delle sigarette è determinato dai produttori - che in caso di riduzione dei consumi chiederebbero un aumento del prezzo di vendita - con conseguente aumento dell’inflazione e che comunque una forte riduzione dei consumi potrebbe determinare un effetto di riduzione di gettito superiore all’aumento della tassazione.

La medesima nota sollevava, inoltre, perplessità circa l’opportunità di prevedere l’aumento dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati per il solo anno 2005 – a differenza delle misure previste nella scorsa finanziaria - in quanto poiché il prezzo di vendita delle sigarette è determinato dai produttori, questi avrebbero presumibilmente deciso di tenere invariato il prezzo.

[526] Dossier n. 28 del dicembre 2004

[527] Si tratta, in particolare: dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) e dell’articolo 2, comma 62, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004).

[528] Nella prima versione si trattava dell’articolo 36, commi 19 e 20, del disegno di legge presentato dal Governo (AC 5310) .

[529] Il testo licenziato dalla Camera in prima lettura è stato modificato dall’emendamento Ferrara 42.83 (testo2), approvato dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta antimeridiana del 10 dicembre 2004.

[530] Dall’articolo 29, comma 1, della legge 312/1980.

[531] Legge 528/1982 (“Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto”) - articoli 21 e ss. Con queste norme si è provveduto a sopprimere il ruolo del personale del lotto, che è stato contestualmente inquadrato nell’amministrazione del Ministero delle finanze. 

[532] Si ricorda che nel 1997 il regolamento del concorso pronostico Enalotto è stato modificato: l’Enalotto è stato sostituito con il Superenalotto. Questo gioco è abbinato alle estrazioni del lotto ed è gestito, dal 1996, dalla società Sisal per conto dello Stato. Attualmente vengono effettuate due estrazioni settimanali.

[533] La RT precisa che l’attuale ritenuta complessiva sulle vincite del lotto (pari al 3 per cento del totale) affluisce al capo V del capitolo 2328 dello stato di previsione dell’entrata.

[534] Nell’anno 2003 la raccolta complessiva del gioco del lotto si è attestata intorno ai 6,940 miliardi; le vincite sono state pari a circa 4,320 miliardi. Ne è derivato un gettito (=3% delle vincite) pari a circa 130 milioni, iscritto nel capitolo 2328 dello stato di previsione dell’entrata.

[535]  8 miliardi x 62,2% = 4,97 miliardi;  4,97 miliardix10%= 497 milioni ;

   497 milioni – (3% di 4,97 miliardi) = 348 milioni

[536] Si tratta del capitolo 1801 “Proventi del lotto”, che include le seguenti due voci di entrata: “provento relativo alla tradizionale estrazione del gioco del lotto” e “provento relativo alla nuova estrazione infrasettimanale del gioco”. La somma di queste due voci – che integrano la raccolta totale delle giocate -  ammonta a 8,1 miliardi per il 2004 e a 8,5 miliardi per il 2005. Il capitolo 2328 “Ritenute dell’1% e del 2% sulle vincite al gioco del lotto” – il cui ammontare evidentemente viene ricavato calcolando il 3% del totale delle vincite – riporta un gettito pari a 129 milioni (previsione assestata) per il 2004 e a 108,5 milioni per il 2005.

[537] La RT ipotizza una raccolta totale di 9 miliardi nel 2004 e di 8 miliardi nel 2005. Il bilancio di previsione prevede per il 2004 una raccolta totale di 8,1 miliardi e per il 2005 una raccolta totale di 8,5 miliardi.

[538] Ciò in quanto l’ammontare del gettito delle ritenute è tanto maggiore quanto sarà più alta la crescita delle vincite, e poiché queste ultime rappresentano una frazione percentuale della raccolta, da una valutazione inesatta del rapporto fra vincite e raccolta possono discendere errate previsioni di gettito.

[539] Per esempio l’istituzione di una nuova scommessa ippica (v. comma 498).

[540] Recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge.

[541] Effetti di maggior gettito non rispetto alla prima versione del testo, ma rispetto alla disciplina previgente (ritenuta del 3% sulle vincite del lotto; due soli concorsi settimanali lotto-enalotto; minore ammontare dei premi e tipologie di puntata più limitate).

[542] Cfr. sopra: A- TESTO ORIGINARIO     B- RELAZIONE TECNICA riferita al TESTO ORIGINARIO.

[543] Rispetto al testo del disegno di legge presentato in prima lettura alla Camera.

[544] Il maggior gettito di 348 milioni indicato dalla RT originaria per un aumento di 7 punti percentuali - dal 3% al 10% - dell’aliquota vigente equivale infatti ad una variazione di 49,71 milioni di gettito per ogni punto percentuale in aumento o in diminuzione.

[545] In pratica si tratta – sulla base dei parametri contenuti nella relazione tecnica originaria - di 49,7 milioni di gettito in più o in meno per ogni punto percentuale di aumento o di diminuzione dell’aliquota della ritenuta.

[546] La quale, come detto, prevede testualmente: “Con provvedimento direttoriale del Ministero ... può  essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto”

[547] Di cui all'articolo 10, comma 6, del Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza. In  base a questa norma, sono considerati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, e come tali idonei per il gioco lecito, quelli aventi le seguenti caratteristiche:

-si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica;

-gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento

 aleatorio;

-il costo della partita non supera 50 centesimi di euro;

-la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi;

-sono distribuite vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate

 dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche;

-le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo

 complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate.

-gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

[548]  Recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”. L’articolo 10 (Operazioni esenti dall'imposta) include fra le esenzioni, al comma 1, numero 6), “le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato ... ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate” e, al comma 1, numero 7) “le operazioni relative all'esercizio delle scommesse ... nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate”.

 

[549] Em. 42.83 Ferrara, testo 2., approvato dalla 5a Commissione del Senato nella seduta antimeridiana del 10 dicembre 2004.

[550] Dossier n. 28, dicembre 2004.

[551] Per ragioni prudenziali si assumono come riferimenti per la quantificazione i risultati minimi della raccolta riferita alle scommesse esistenti.

[552] L'articolo 19-bis 1 del DPR n. 633 del 1972 dispone, al comma 1, lettera c), l'esclusione della detrazione IVA per l'acquisto o l'importazione, la manutenzione e riparazione, la locazione finanziaria o il noleggio di ciclomotori, motocicli ed autovetture, come indicati alle lettere a) e c) dell’articolo 54 del codice della strada, non adibiti ad uso pubblico e che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, salvo che per gli agenti ed i rappresentanti di commercio. Tuttavia, limitatamente all’acquisto, all’importazione e all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di tali veicoli l’indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare, e al 50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna, ad esempio, motori elettrici (articolo 30, comma 4, legge n. 388/2000). L’IVA continuerà, invece, ad essere integralmente detratta per le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione degli stessi veicoli.

[553] Si segnala che la relazione tecnica ripropone la medesima quantificazione operata per la precedente proroga, utilizzando dati ISTAT più aggiornati.

[554] Enti pubblici e privati, settori esenti con IVA non detraibile (banche, assicurazioni, taxi, ospedali, ecc.).

[555] Dato elaborato utilizzando i dati dell’indagine ISTAT sui consumi delle famiglie ed ipotizzando che il rapporto esistente tra la spesa in ciclomotori-motocicli e quella in autovetture sia simile a quella delle imprese.

[556] La norma si riferisce ai redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, San Marino) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.

[557] Escludendo i frontalieri con la Svizzera e con lo Stato del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia. Il numero dei soggetti è tratto da uno studio pubblicato dalla Direzione generale degli studi dell’Unione Europea dal titolo “I lavoratori frontalieri nell’Unione Europea”.

[558] Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria.

[559] DPR n. 917/1986.

[560] Fermi restando tali limiti, dal 1° gennaio 2003 l’importo è determinato dalla differenza tra 3.356,96 euro e l’importo dei contributi versati ai Fondi doc, i cui valori sono fissati dall’articolo 10, comma 1, lettera e-ter, del TUIR.

[561] Tale aliquota tiene conto della realtà di reddito medio-alto a cui i fondi fanno riferimento.

[562] Dalla relazione tecnica si deduce che i 10.000 soggetti interessati, sono stati considerati per il 70 per cento lavoratori dipendenti e per il rimanente 30 per cento di lavoratori autonomi.

[563] Pari a 26.658,28 euro. Il termine era stato da ultimo prorogato fino al 2004 dall’articolo 2, comma 2, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003).

[564] Quadro G, sez. 5, contenente il prospetto relativo al regime speciale dell’agricoltura. Si tratta degli stessi dati posti alla base della quantificazione allegata alla precedente proroga disposta dalla finanziaria 2004.

[565] La relazione tecnica alla legge finanziaria per il 2003 quantificava le minori entrate derivanti dalla proroga del regime speciale per l’agricoltura in misura pari a quelle quantificate nel 1993 (77,47 mln di euro) già in tale occasione, il Servizio bilancio aveva in proposito segnalato l’opportunità di un aggiornamento dei dati.

[566] In proposito, il Servizio Bilancio aveva rilevato come i meccanismi di applicazione dell’agevolazione potessero risultare non compatibili con la determinazione di un limite massimo di spesa.

[567] “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazione dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”.

[568] Legge 350/2003, articolo 2, comma 1.

[569] Si tratta delle società di capitali, società di persone, persone fisiche titolari di partita IVA ed enti non commerciali.

[570] Tali modifiche consistono:

·        nell’elevazione dal 70% al 100% della deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro (D. Lgs. n. 446/97, articolo 5, comma 2, lettera a));

·        nell’elevazione, da 10 milioni di lire a 7.500 euro, della deduzione prevista dall’articolo 11, comma 4 bis del D. Lgs. n. 446/97;

·        nel riconoscimento di una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 2.000 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta, fino a un massimo di cinque; tale deduzione è disposta dall’articolo 5, comma 2, lettera e) della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003), che introducendo il comma 4 bis-1 all’articolo 11 del D.Lgs. 446/97, ha stabilito che essa spetta a tutti i contribuenti IRAP, di cui all’articolo 3, lettere da a) ad e) – escluse le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis – con componenti positivi IRAP non superiori a 400.000 euro;

·        nella riduzione dell’aliquota IRAP per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi a 1,9% nel 2003 e 3,75% nel 2004, disposta dall’articolo 2, comma 1, della legge 350/2003 (finanziaria 2004), che ha modificato l’articolo 45 del D.Lgs. 446/97;

·        nella facoltà riconosciuta alle regioni di variare – anche in modo differenziato per settori di attività e per categorie di soggetti passivi - l’aliquota ordinaria IRAP fino a un massimo di un punto percentuale; tale facoltà, che può essere esercitata a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto dell’IRAP (a partire dall’anno di imposta 2001) è attribuita ai sensi dell’articolo 16, comma 2 del D. Lgs. 446/97.

[571] Recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998.

[572] La RT afferma essere rimasta la medesima utilizzata per la  legge finanziaria 2004.

[573] La RT afferma essere rimasta la medesima utilizzata per la  legge finanziaria 2004.

[574] Dossier n. 25, ottobre 2004.

[575] Dall'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 388/2000. In particolare, si tratta dell’ultima di una serie di proroghe che hanno prolungato il regime agevolativo dal 2001 fino a tutto il 2004; l’ultima proroga, fino al 31 dicembre 2004, è stata disposta con l’articolo 17, comma 1, lettera a),  del decreto-legge 269/2003 (legge 326/2003).

[576] Come previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 452 del 2001 (legge  n. 16 del 2002).

[577] Prevista dall’articolo 24, comma 1, lettera d), numero 1), della legge 388/2000.

[578] Prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 356/2001 (legge 418/2001). Detta agevolazione è stata prorogata, da ultimo, per tutto il 2004, dall’articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 269/2003 (legge 326/2003).

[579] La precedente proroga dell’agevolazione (fino al 31 dicembre 2004) è stata disposta con l’articolo 2, comma 12, lettera d), e comma 13 della legge 350/2003 (finanziaria 2004).

[580] Individuata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993. Questi comuni rientrano nella disciplina agevolativa di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), numero 1), della legge 448/1998.

[581] Individuata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993. Questi comuni e frazioni rientrano nella disciplina agevolativa di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 448/1998.

[582] Agevolazione prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 448/1998. V. supra: illustrazione lettere c) ed f) del comma in esame.

[583] Di cui al decreto del presidente della Repubblica n.. 412 del 1993. V. supra: illustrazione lettere c) ed f) del comma in esame.

[584] Introdotto con l’articolo 6 del decreto legge 356/ 2001 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2004 dall’articolo 17, comma 1, del decreto legge 269/2003.

[585] La precedente proroga, al 31 dicembre 2004, è stata disposta con l’articolo 25 del decreto-legge 269/2003 (legge 326/2003).

[586] Di cui all’articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 417/1991.

[587] Dall’articolo 21, comma 6, della legge 289/2002.

[588] V. Nota preliminare allo Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2005 - Elementi conoscitivi in ordine alle disposizioni introdotte nell’esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio.

[589] Corrispondente alla somma degli oneri ascritti all’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 350/2003 [= 51,3 milioni] e all’articolo 2, comma 13, della legge 350/2003 [= 22 milioni]. 

[590] Si segnala che, conformemente alla prassi di registrazione contabile dei crediti d’imposta nel bilancio dello Stato, la tabella recante l’illustrazione degli effetti dell’articolato sui saldi di finanza pubblica indica un effetto di maggiore spesa corrente (di 11,1 milioni nel 2005 e di 12 milioni nel 2006) solo sul saldo netto da finanziare (mentre per il fabbisogno e per l’indebitamento netto riporta le medesime quantificazioni come “minori entrate”).

[591] V. nota preliminare allo Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2005.

[592] I dati sono di fonte Agenzia delle Dogane. La RT non specifica a quale anno tali consumi siano riferiti.

[593]Articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 269/2003 (legge 326/2003). La stima di 88,76 milioni non si discosta eccessivamente, tuttavia, dalla quantificazione che era stata individuata dal Servizio del Bilancio (73,7 milioni) in sede di verifica della relazione tecnica riferita alla norma recante l’ultima proroga annuale. V. Servizio Bilancio dello Stato–Servizio Commissioni: Nota di verifica n. 237 del 5 novembre 2003 (decreto-legge 269/2003).

[594] Stima consumi 2004: 374 milioni di litri; stima consumi 2005: 428 milioni di litri. Quantificazione oneri 2004: 19 milioni; quantificazione oneri 2005:  26,8 milioni.

[595] Lettere a), c), d), e), f), g) del comma 511, relative a:  oli emulsionati; gasolio da riscaldamento nelle zone montane; reti di teleriscaldamento;  gas metano per usi civili; gasolio per autotrazione a Trieste e Udine.

[596] Articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 269/2003 (legge 326/2003).

[597] A norma dell’articolo 8 comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

[598] Nell'allegato I al decreto legislativo n. 504 del 1995 contenente il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi.

[599] Elaborato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[600] Per la precisione la voce carburante include altri prodotti oltre il gasolio sebbene tale prodotto sia quello di gran lunga più utilizzato per l’autotrasporto merci.

[601] Nel testo originario del disegno di legge si prevedeva una scadenza al 30 giugno 2010.

[602] Nel testo originario del disegno di legge si prevedeva un contingente annuo di 30.000 tonnellate.

[603] Dossier n. 25, ottobre 2004.

[604]Si riporta di seguito il procedimento utilizzato per la verifica della quantificazione operata dalla relazione tecnica:

Contingente previsto dalla norma in kg                                       200.000.000

Medesimo contingente espresso in litri                                        239.520.958

Aliquota di accisa applicabile in euro per litro                                           0,40321391

Minor gettito a titolo di accisa                                                      96.578.182

Corrispondente minor gettito a titolo di IVA                                            19.315.637

Totale minor gettito                                                                      115.893.819

[605] Prevista dall’art. 49 del decreto legislativo n. 22/1997, relativo alla gestione dei rifiuti.

[606] Recante il regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato relativo alla definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

[607] Come modificata dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 92/2003.

[608]Come integrato dall’articolo 1-quater del decreto-legge n. 136/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/2004.

[609] Tali incentivi sono disposti dalla legge n. 243/2004.

[610] Adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell’economia e delle finanze.

[611] D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

[612] Adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell’economia e delle finanze.

[613] Dossier n. 28 del dicembre 2004.

[614] A tale proposito si segnala che la disposizione non esclude che il soggetto a cui verrà erogato l’assegno sia, a sua volta, già percettore di reddito, sia pure non da lavoro dipendente.

[615] In tal caso, si dovranno prevedere i maggiori costi in termini di personale, strutture e macchinari.

[616] A tale riguardo si segnala che il presidente dell’INPS ha stimato che l’attuazione della disposizione in esame, qualora gravasse sull’Istituto per i lavoratori del settore privato, costerebbe oltre 60 milioni di euro all’anno (pari a 4-5 milioni di prestazioni mensili per 13 mesi) – cfr. Sole 24 Ore del 20 gennaio 2005.

[617] Articolo 11-ter, comma 7, della stessa legge n. 468/1978.

[618] Nel presente dossier è riportata la versione aggiornata dell’Allegato 1, trasmessa dal Governo il 6 ottobre 2004.

[619] La nuova versione dell’allegato 1 al disegno di legge finanziaria, trasmessa il 6 ottobre 2004, è riportata nel presente dossier.

[620] Per tale anno, infatti, al netto delle regolazioni debitorie la maggiore spesa prevista sul saldo netto da finanziare è pari a 2.131,5 milioni.

[621] La norma, precisamente, dispone a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell’Ente poste italiane.

[622] Per tale descrizione, si è fatto riferimento alla relazione tecnica del disegno di legge finanziaria per il 2004.

[623] In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468/1978.

[624] Importo arrotondato dei 51,8 milioni per il 2004 prima indicati.

[625]  Ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 (situazione al 31 dicembre 2002).

[626] Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

[627] Da erogare in base agli articoli 58 del decreto legislativo n. 112/1999 e 77 della legge n. 342/2000.

[628] Pari a 1.200 miliardi di lire circa.

[629] Pari a 723 miliardi di lire.

[630] In realtà, la differenza tra i due valori è pari a 246,4 milioni di euro, ammontare più elevato dei 238,4 milioni di euro assegnati con la norma in esame.

[631] In realtà, la relazione tecnica sembrerebbe adombrare che la sottostima della dotazione del capitolo sia stata una costante, ma tale interpretazione non è coerente con il fatto che le esigenze pregresse al 2004 sono pari a quelle annue.

[632] Articolo 59, comma 4-ter, lettera d) e comma 4-quater, del decreto legislativo n. 112/1999.

[633] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 179/2002.

[634] Da erogarsi, sulla base dell’articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 138/2002, nell’anno successivo a quello di riferimento.

[635] Si tratta di una cifra ricavata dai dati forniti dalla relazione tecnica.

[636] Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/2002).

[637] La relazione tecnica cita la legge n. 515/1993 e le successive modificazioni. Si tratta di una normativa, più volte prorogata fino al 2003 e ora sostituita dalla disciplina recata dal decreto-legge n. 353/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2004.

[638] Convertito, con modificazioni, ,dalla legge n. 178/2002.

[639] Si tratta delle somme versate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato corrispondenti ad una quota dei prelievi su giochi e scommesse.

[640] Cfr. l’articolo 3, comma 142, della legge n. 350/2003, l’articolo 33, della legge n. 189/2002 e il decreto-legge n. 195/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2002.

[641] Cfr. il precedente articolo 22, comma 1, del disegno di legge in esame.

[642] La relazione tecnica include tra i beneficiari anche i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia.

[643] Cfr. infra.

[644] Poste Italiane usufruisce di anticipazioni di tesoreria.

[645] Rettifica in aumento del livello degli impegno del bilancio dello Stato in sede di passaggio alla contabilità nazionale SEC 95.

[646] La Convenzione è stata fatta a Rio de Janeiro e ratificata dalla legge n. 124/1994. Tale legge prevedeva la copertura per 671.300 euro annui (1,3 miliardi di lire).

[647] Concessione dei contributi ordinari al Piano d’Azione per il Mediterraneo (PAM) e di un contributo straordinario all’Istituto latino americano. La spesa autorizzata da tale legge è pari a 1,1 milioni di euro annui (1,2 miliardi di lire).

[648] Articoli 1, 2 e 4 della legge citata.

[649] Nuovo codice della strada.

[650] Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia.

[651] L’articolo 4 stanzia 6,6 milioni di euro annui.

[652] La relazione tecnica a tale provvedimento basava i suoi calcoli sul numero di 7.420 ufficiali interessati (cfr. A.C. 2164).

[653] Legge n. 932/1965. Si tratta di una legge già rifinanziata dalla legge n. 350/2003, sulla base dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468/1978, per 0,5 milioni di euro annui.

[654] Legge n. 972/1984.

[655] Legge n. 170/1997. Si tratta di una legge già rifinanziata dalla legge n. 350/2003, sulla base dell’articolo 11 ,comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468/1978, per 0,07 milioni di euro annui.

[656] Legge n. 288/2000.

[657] Legge n. 433/1949. Si tratta di una legge già rifinanziata dalla legge n. 350/2003, sulla base dell’articolo 11 ,comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468/1978, per 0,7 milioni di euro annui.

[658] Legge n. 527/1978.