| XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
| Titolo: | A.C. 5310-bis/B Legge finanziaria 2005 (Approvato dal Senato A.S. 3223) | ||
| Serie: | Dossier di verifica Numero: 28 | ||
| Data: | 18/12/04 | ||
| Descrittori: |
| ||
Modifiche apportate alle disposizioni sul patto di stabilità interno
Dotazioni organiche delle Amministrazioni pubbliche
ARTICOLO 1, commi da 97 a 107 e comma 109
Proroga dell’esenzione IVA sui servizi
Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria e supplenze brevi
Cessione del quinto dello stipendio ai dipendenti privati
Proroga di termini per terremotati di Catania, Ragusa e Siracusa
Cassa integrazione guadagni per l’indotto automobilistico
Introduzione del massimale per i trattamenti speciali di disoccupazione agricola
Modifiche alla disciplina delle prestazioni di malattia per gli autoferrotranvieri
Invio telematico all’INPS dei certificati di malattia
Fondi interprofessionali per la formazione
Proroghe di ammortizzatori sociali
Proroga al 2005 dell’attività di formazione nell’ambito dell’apprendistato
Disposizioni in materia della gestione pensionistica degli associati in partecipazione
Costituzione della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese
Disposizioni in materia di personale a tempo determinato dell’ENPALS
Disposizioni in materia di contratti di solidarietà
Contributo agli interventi nel settore idrogeologico e forestale in Calabria
Disposizioni in materia di finanziamento del Servizio sanitario nazionale
Misure per il ripiano degli eventuali disavanzi regionali
Disposizioni in materia di personale a rapporto convenzionale con il SSN
Disposizioni in materia di spesa farmaceutica
Accelerazione delle procedure per l’introduzione della tessera sanitaria
Disposizioni in materia di edilizia sanitaria
Agevolazione sui pedaggi autostradali
Disposizioni in materia di indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale
Imposta di bollo per le dichiarazioni di conformità dei veicoli
Finanziamento dello sport attraverso le entrate dei giochi
Disposizioni in materia di scommesse
Gioco con partecipazione a distanza
Riduzioni delle spese per consumi intermedi e delle autorizzazioni di Tabella C.
Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
Versamento di una quota delle tariffe elettriche
Riduzione trasferimenti correnti ad imprese
Aumento delle imposte sugli affari
Disposizioni in materia di versamenti in acconto delle imposte
Maggiori entrate a carico della attività di riscossione
ARTICOLO 1, commi da 329 a 334
Prestazioni ai fini di giustizia
Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive
Attuazione della riforma dell’IRE
ARTICOLO 1, commi da 357 a 364
Fondo rotativo per il sostegno all'investimento ed all'innovazione
Debiti di fornitura delle amministrazioni statali
ARTICOLI 1, commi da 370 a 378
Contrasto all’elusione in materia catastale e norme sulla trasmissione telematica degli atti
Disposizioni in materia di pianificazione fiscale concordata, studi di settore ed accertamento
Sanatoria per i concessionari della riscossione
Disposizioni in materia di alienazioni di immobili pubblici di modesto valore
Disposizioni in materia di immobili statali
Modifiche apportate alla disposizione relativa alla dismissione della rete viaria
Tassazione degli utili netti delle società cooperative
Pubblicità nell’ambito di attività sportive dilettantistiche
Esenzioni dall’imposta sulla pubblicità e sanatoria per attività politiche
Disposizioni concernenti la tassazione dei tabacchi
Disposizioni in materia di lotto e enalotto
Proroga della agevolazione di accisa sulle fonti energetiche a ridotto impatto ambientale
Agevolazioni fiscali per il biodiesel
Luoghi di installazione dei videogiochi
ARTICOLO 1, commi da 545 a 547
Assunzioni in deroga di personale nella Polizia di Stato e nell’Arma dei carabinieri
Assunzioni di vigili del fuoco
Compensazioni per variazioni di prezzo dei materiali da costruzione
Disposizioni in materia di erogazione degli assegni al nucleo familiare
Modifiche apportate alle disposizioni sul patto di stabilità interno
Le modifiche apportate al Senato, prevedono, fra l’altro, l’esclusione, ai fini del patto di stabilità interno, delle spese in conto capitale derivanti dalle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall’Unione europea.
Alla disposizione non sono ascritti effetti di carattere finanziario.
Al riguardo appare opportuno che sia confermato che la mancata indicazione di effetti derivi dal fatto che gli stessi risultino già considerati nell’ambito della quantificazione operata con riferimento all’esclusione del patto stesso degli interventi cofinanziati dall’Unione europea disposta dalla Camera[1].
Le norme quantificano gli ulteriori oneri posti a carico del bilancio dello Stato derivanti dalla contrattazione nazionale.
Gli oneri sono stati determinati ipotizzando un incremento medio delle retribuzioni del 4,31 per cento. Dal momento che la precedente legge finanziaria per il 2004[2] aveva già disposto lo stanziamento delle risorse necessarie al recupero dell’inflazione programmata, a suo tempo stimata, per gli anni 2004 e 2005, pari al 3,6 per cento, la norma dispone lo stanziamento delle somme necessarie a corrispondere il residuo 0,71 per cento.
Sono indicate distintamente le somme destinate al personale delle amministrazioni dello Stato e al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico. Gli stanziamenti, al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, sono pari a 292 milioni di euro per l’anno 2005 e a 396 milioni a decorrere dall’anno 2006 per il personale contrattualizzato, mentre per il personale in regime di diritto pubblico[3], lo stanziamento è pari a 119 milioni di euro per l’anno 2005 e a 139 milioni di euro per l’anno 2006, di cui rispettivamente 105 e 139 milioni destinati alle FF.AA e alle Forze di polizia (commi da 90 a 92).
Il testo licenziato dalla Camera prevedeva uno stanziamento, a decorrere dall’anno 2005, pari a 56 milioni per il personale contrattualizzato, e a 22 milioni per il personale in regime di diritto pubblico. Lo stanziamento era pari allo 0,1 per cento delle retribuzioni in essere. La norma del Senato dispone un incremento dello stanziamento pari allo 0,61 per cento del monte salari.
Sono posti a carico dei rispettivi bilanci, tenuto conto anche dei risparmi derivanti dal blocco delle assunzioni, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali relativi al medesimo biennio 2004-2005 per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallo Stato e quelli conseguenti alla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari (comma 93).
In conseguenza dell’incremento degli stanziamenti, viene soppressa la norma che prevedeva la possibilità di riconoscere ulteriori incrementi delle retribuzioni in relazione alla contestuale individuazione di misure di contenimento della spesa di personale.
La relazione tecnica afferma che la copertura dei maggiori oneri recata dalle norme in esame è effettuata mediante le economie derivanti dal blocco delle assunzioni per l’anno 2005, disposto dai commi 97 e seguenti.
La relazione fornisce, per singolo settore di intervento, il quadro delle risorse aggiuntive previste dall’emendamento (pari allo 0,61%), sommate a quelle stanziate dall’originario disegno di legge (0,1%).
Oneri lordi a carico delle amministrazioni statali
(mln di euro)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
Personale contrattualizzato |
292 |
396 |
396 |
|
di cui stanziati dal testo base |
56 |
56 |
56 |
|
di cui aggiunti al Senato |
236 |
340 |
340 |
|
Personale non contrattualizzato |
119 |
159 |
159 |
|
di cui stanziati dal testo base |
22 |
22 |
22 |
|
di cui aggiunti al Senato |
97 |
137 |
137 |
|
Totale |
411 |
555 |
555 |
|
di cui risorse stanziate dal testo base |
78 |
78 |
78 |
|
di cui risorse aggiunte al Senato* |
333 |
477 |
477 |
Tale importo corrisponde alle risorse destinate ai rinnovi contrattuali in questione – al netto del fondo per le nuove assunzioni – della relazione tecnica relativa ai commi da 97 a 107.
In relazione alle amministrazione del settore pubblico non statale i dati possono essere riepilogati come segue.
(mln. di euro)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
Amministrazioni non statali |
332 |
452 |
452 |
|
di cui in relazione alle norme del testo base |
64 |
64 |
64 |
|
di cui in relazione alle modifiche del Senato |
268 |
388 |
388 |
La relazione tecnica afferma che l’ulteriore incremento dello 0,61 per cento è da mettere in relazione al recupero del differenziale tra l’inflazione effettiva e quella programmata verificatosi nel corso del biennio precedente.
L’onere lordo a regime derivante dai rinnovi contrattuali è riepilogabile come segue.
(mln di euro)
|
2006 (*) |
2006 (**) |
Totale |
|
|
Contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato (comma 90) |
1.970 |
396 |
2.366 |
|
Rimanente personale statale in regime di diritto pubblico (comma 91) |
1.010 |
159 |
1.169 |
|
Amministrazioni del settore pubblico non statale (comma 93) |
2.350 |
452 |
2.802 |
|
TOTALE |
5.330 |
1.007 |
6.337 |
(*) Somme già stanziate dalla legge 350/2003 (finanziaria 2004)
(**) Ulteriori somme stanziate dalla norma in esame
Di seguito sono riportati gli effetti netti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.
(Maggiori spese in mln di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
ANNO |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Incremento salari di 0,61% |
212 |
303 |
303 |
417 |
653 |
653 |
417 |
653 |
653 |
Al riguardo, tenuto conto che, secondo i dati contenuti nella relazione tecnica, l’onere corrispondente all’incremento dello 0,71 per cento previsto dalla medesima relazione ammonta a 555 milioni annui, non risulta chiaro quali siano le ragioni in base alle quali l’onere relativo al primo anno ammonti ad un importo inferiore, pari a 411 milioni di euro. Ai fini di tale chiarimento va considerato che la fattispecie oggetto delle norme in esame appare identica nel triennio, concernendo il biennio economico 2004-2005.
La relazione tecnica parla di un incremento delle risorse atto a riconoscere un ulteriore 0,61 per cento di incremento retributivo. Considerato che il testo base del disegno di legge finanziaria stanziava le somme necessarie a liquidare uno 0,1 per cento aggiuntivo, la misura dell’incremento ulteriore può essere ricavata in proporzione.
Ad esempio per il personale contrattualizzato del settore statale il testo base stanziava 56 milioni di euro (0,1 per cento). La norma licenziata dal Senato stanzia 292 milioni per l’anno 205 e 396 a decorrere dal 2006.
L’ulteriore 0,61 per cento è pari a = 56 : 0,1 x 0,61 = 340 milioni di euro
Per cui lo stanziamento deve essere pari a 341 + 56 = 396 milioni di euro pari allo stanziamento a regime ma non a quello per l’anno 2005.
Dotazioni organiche delle Amministrazioni pubbliche
Le norme stabiliscono che:
· le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
· le agenzie fiscali ad eccezione di quella del demanio;
· gli enti pubblici non economici;
· gli enti di ricerca;
· gli enti di cui all’articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[4];
sono tenute a rideterminare le dotazione organiche apportando una riduzione al numero dei posti previsti non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva.
La rideterminazione delle essere effettuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
· accrescere l'efficienza delle amministrazioni anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
· razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta;
· realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti[5];
· tenendo conto del processo di riforma delle amministrazioni;
· considerando i processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;
· rispettando le norme in materia di patto di stabilità interno per gli enti pubblici contenute negli articoli da 28 a 36 della legge 28 dicembre 2001, n. 448[6].
A tal fine le Amministrazioni dovranno procedere alla riorganizzazione dei propri uffici e ridurre il numero dei dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto.
Qualora le amministrazioni non provvedano alla rideterminazione entro il 30 aprile 2005 la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono a tali adempimenti non possono assumere nuovo personale[7].
Al termine del triennio 2005-2007 le Amministrazioni interessate dovranno effettuare una nuova riduzione delle dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni di blocco delle assunzioni previste nei commi 97 e seguenti.
Si chiarisce che la riduzione delle dotazioni organiche non si applica con riferimento ad alcune procedure previste da norme vigenti quali quelle sulla mobilità o quelle concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004.
Le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale operano la riduzione delle dotazioni organiche in base ai principi dettati dalla norma in esame e secondo l’ambito di applicazione da definire previo accordo con il Governo in sede di Conferenza unificata.
Le disposizioni descritte non si applicano, a norma del comma 96, alle Forze armate , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali, alle università, al comparto scuola e alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e militare.
La relazione tecnica chiarisce che non vengono stimate economie per le misure di razionalizzazione degli organici.
Nulla da osservare al riguardo, sotto il profilo finanziario, considerato che alla norma non sono attribuiti effetti e che la riduzione delle dotazioni organiche attiene alle dotazioni di diritto che, allo stato attuale, sono, di norma, assai più ampie di quelle di fatto. Va inoltre ricordato che solamente su tali ultime sono determinati gli stanziamenti di bilancio di ciascun anno.
Tuttavia al fine di chiarire l’esatta portata normativa delle disposizioni in esame sarebbe opportuno che il Governo chiarisse:
· in quale modo ed, eventualmente, in quale misura la rideterminazione delle dotazioni organiche potrà o dovrà riguardare il personale dirigente. Si consideri che il blocco delle assunzioni riguarda il solo personale a tempo indeterminato e dunque non sembra concernere i dirigenti;
· se nel caso in cui la rideterminazione delle dotazioni organiche determini la presenza di posizioni in soprannumero risulti comunque applicabile a partire dal 2008 l’autorizzazione ad assumere entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente, ovvero se le assunzioni risultino comunque bloccate in presenza di posizioni soprannumerarie;
· infine, considerato che nelle piante organiche di molte Amministrazioni le posizioni non coperte, e dunque più facilmente sopprimibili, sono soprattutto quelle relative alle professionalità meno elevate, se la rideterminazione delle dotazioni organiche non rischi di determinare l’eliminazione, soprattutto, dei posti relativi ai profili A1 e B1 con la conseguenza di innalzare, nel lungo periodo, il costo medio del personale in servizio nel pubblico impiego.
ARTICOLO 1, commi da 97 a 107 e comma 109
Le norme stabiliscono che le Amministrazioni pubbliche, salvo le deroghe di seguito specificate, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato[8] per gli anni 2005, 2006 e 2007 ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni di segretari comunali e provinciali, nonché al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[9]. Sono tuttavia fatte salve le assunzioni già autorizzate, in relazione ai provvedimenti di professionalizzazione delle Forze Armate, nonché a disposizioni di settore contenute nella legge 24 dicembre 2004, n. 350 ed in successive leggi speciali approvate nel corso del 2004. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni già autorizzate dal decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 e, per le autonomie e gli enti del S.S.N., quelle previste dal D.P.C.M. 27 luglio 2004[10] (comma 97).
Le amministrazioni interessate dal blocco possono procedere, nel corso degli anni 2005, 2006, e 2007, ad assunzioni autorizzate a seguito di apposita procedura[11] solo per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio. A tal fine viene costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per il 2005, 160 milioni di euro per il 2006, 280 milioni di euro per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dal 2008[12] (comma 98)
Saranno stabiliti con DPCM[13] i limiti ed i criteri per le assunzioni a tempo determinato presso le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). Sino alla emanazione del decreto vige il blocco alle assunzioni. Nel corso degli anni 2005, 2006, 2007 le assunzioni devono essere contenute, rispettivamente, nel 20 per cento, nel 20 per cento e nel 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno precedente; i limiti descritti non si applicano al personale infermieristico del SSN. Le province ed i comuni che non abbiano rispettato in un determinato anno le regole del patto di stabilità interno non possono procedere, nell’anno successivo, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (comma 100).
Sono esclusi dal blocco il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali (comma 103). E’ altresì esclusa dal blocco l’Agenzia del demanio (comma 97).
A decorrere dal 2008 le Amministrazioni interessate dal blocco possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente (comma 105).
A decorrere dal 2005, le Università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente e non, tenuto conto delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci, sia relativamente al personale a tempo indeterminato che determinato. I programmi sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca (comma 107).
Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del SSN le economie derivanti dalle disposizioni in esame per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi (comma 109).
La relazione tecnica fornisce alcuni chiarimenti in merito ai parametri ed ai criteri utilizzati per la quantificazione dei risparmi derivanti dall’applicazione delle norme in esame.
In particolare si chiarisce che:
· i risparmi sono calcolati al netto della riduzione di personale già prevista per gli anni 2005 e 2006 a norma dell’articolo 3, comma 69[14] della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
· le economie derivanti dal blocco delle assunzioni per il 2005 sono destinate a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle norme che dispongono gli stanziamenti per i rinnovi contrattuali;
· l’effetto delle norme sul saldo netto da finanziarie è pari al 64 per cento delle economie lorde stimate;
· l’effetto delle norme sull’indebitamento netto è pari al 52 per cento delle economie lorde stimate;
· la differenza tra i due saldi è dovuta alla minore contribuzione aggiuntiva posta a carico del bilancio dello Stato. Si rammenta che tale contribuzione corrisponde al 16% del totale delle retribuzioni lorde;
· gli effetti finanziari derivanti da ciascun anno di blocco delle assunzioni si producono per il 60 per cento sin dal primo esercizio (e sono pari, ovviamente, al 100 per cento a regime);
· il tasso di cessazione ipotizzato è pari al 2,5 per cento.
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale e Indebitamento netto della P.A. |
||||||
|
ANNO |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Totale settore statale |
239,0 |
630,0 |
1.052,0 |
1.232,0 |
194,0 |
512,0 |
854,0 |
1.001,0 |
|
Fondo deroghe per assunzioni |
-27,0 |
-106,0 |
-186,0 |
-238,0 |
-20,0 |
-82,0 |
-143,0 |
-18,0 |
|
Ricerca e enti pubblici non economici |
25,0 |
66,0 |
114,0 |
136,0 |
21,0 |
54,0 |
93,0 |
112,0 |
|
Esclusione Agenzia del demanio |
-0,4 |
-1,0 |
-1,8 |
-1,8 |
-0,3 |
-0,8 |
-1,5 |
-1,5 |
|
Totale Stato, ricerca e enti pubblici non ec. |
236,6 |
589,0 |
977,2 |
1.128,2 |
194,7 |
483,2 |
802,5 |
926,5 |
|
Sanità ed enti locali |
- |
- |
- |
- |
223,0 |
600,0 |
891,0 |
985,0 |
|
Totale generale economie |
236,6 |
589,0 |
977,2 |
1.128,2 |
417,7 |
1.083,2 |
1.693,5 |
1.911,5 |
La relazione tecnica infine fornisce il prospetto delle economie lorde derivanti dal blocco delle assunzioni per l’anno 2005.
(mln di euro)
|
|
Economie lorde |
||||
|
ANNO |
2005 |
2006 |
2007 |
|
||
|
Totale settore statale |
373 |
597 |
597 |
|
||
|
Fondo deroghe per assunzioni |
-40 |
-120 |
-120 |
|
||
|
Ricerca e enti pubblici non economici |
40 |
63 |
63 |
|
||
|
Totale Stato, ricerca e enti pubblici non ec. |
373 |
540 |
540 |
|
||
|
Sanità ed enti locali |
428 |
713 |
713 |
|
||
|
Totale generale economie |
801 |
1.253 |
1.253 |
|
||
Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca in base a quali ipotesi i risparmi riferiti a ciascun anno sono conseguibili nel corso del primo anno nella misura del 60 per cento delle cessazioni e, del secondo anno, nella misura del 100 per cento. Deve infatti tenersi conto che, in assenza del blocco in esame, la sostituzione del personale cessato – sulla cui mancata effettuazione si basa la quantificazione dei risparmi – non sembra, di norma, consentire un tasso di sostituzione pari né al 60 per cento predetto, nel primo anno, né al 100 per cento nell’anno successivo. Ciò in quanto di fatto, l’espletamento delle procedure concorsuali richiede tempi che possono anche superare il biennio, poiché possono avviarsi solo in presenza di un numero di cessazioni di ammontare significativo per ciascuna delle professionalità da mettere a concorso. Tale considerazione sembra trovare conferma ove si rilevi che i risparmi in esame sembrano far riferimento alle sole procedure che sarebbero state deliberate a partire dal 2005. La quantificazione dei risparmi contenuta nella relazione tecnica potrebbe pertanto risultare sovrastimata.
Si osserva, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce alcuni degli elementi necessari per la verifica delle quantificazioni quali:
· il numero delle assunzioni che non verranno effettuate con riferimento a ciascun comparto del pubblico impiego;
Qualora il costo medio di una assunzione fosse paragonabile a quello ipotizzato per le assunzioni in deroga, il blocco delle assunzioni determinerebbe una riduzione di personale, per ciascun anno, stimabile complessivamente tra le 31.500 e le 36.500 unità.
· la retribuzione di riferimento media annua lorda per il personale di ciascun comparto interessato dal blocco.
Sarebbe altresì opportuno che il Governo chiarisse in quale misura il blocco delle assunzioni è destinato a coinvolgere le Forze armate. Si osserva che da un lato le disposizioni sembrano applicarsi anche al comparto in questione, dall’altro la deroga che fa salve le assunzioni già autorizzate, in relazione ai provvedimenti di professionalizzazione delle Forze Armate, sembra determinare l’esclusione del comparto dal blocco.
La professionalizzazione delle Forze armate ha definito un obiettivo di consistenza organica dei ruoli ed un’ipotetica evoluzione dei ruoli stessi nel tempo per il raggiungimento, appunto, di tale consistenza. Il fare salve le assunzioni già autorizzate in relazione alla professionalizzazione sembra, pertanto,di fatto escludere le Forze armate dal blocco.
Si consideri infatti che, nella realtà, l’espletamento delle procedure concorsuali richiede spesso anni, anche per la necessità che si determinino cessazioni di ammontare significativo per le professionalità da mettere a concorso e che il blocco delle assunzioni sembra far riferimento alle sole procedure che sarebbero state deliberate a partire dal 2005.
Appare inoltre necessario che il Governo chiarisca per quali motivi i risparmi derivanti dall’applicazione del blocco delle assunzioni agli enti territoriali siano contabilizzati per intero sull’indebitamento netto della PA e sul fabbisogno dal momento che parte delle economie – che in base al comma 109 devono restare acquisite a miglioramento dei saldi - potrebbe essere utilizzata, soprattutto dagli enti rientranti nei parametri del Patto di stabilità interno, per finanziare spese. Tale ipotesi appare verosimile qualora si consideri che le norme sul patto di stabilità previste nel d.d.l. in esame prefigurano la possibilità che le spese degli enti possano crescere, seppur entro limiti predefiniti; e in tal caso, i risparmi derivanti dal blocco potrebbero concorrere a finanziare la crescita di dette spese.
Per quanto appena esposto, appare di conseguenza opportuno che il Governo chiarisca l’effettiva portata normativa, soprattutto sotto il profilo finanziario del vincolo posto dal comma 109 in questione, in relazione agli obblighi di bilancio degli enti territoriali. Analogo chiarimento dovrebbe essere fornito, sempre con riferimento al comma 109, per le economie derivanti dal blocco delle assunzioni per l’anno 2008, dal momento che le norme sul blocco non sembrano esplicare effetti su tale anno, in quanto per l’anno medesimo viene prevista la possibilità di assumere nell’ambito delle cessazioni.
Proroga dell’esenzione IVA sui servizi
L’articolo 6, comma 4, della legge n. 133 del 1999[15] esenta dall’IVA le prestazioni di servizi di carattere ausiliario rese da consorzi costituiti da banche nei confronti dei consorziati o soci, a determinate condizioni. L’esenzione, disposta originariamente fino al 31 dicembre 2000, è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2004.
La norma dispone l’ulteriore proroga di un anno della predetta esenzione, fino al 31 dicembre 2005.
Né la relazione tecnica né l’Allegato 7 considerano la norma.
Al riguardo si osserva che in occasione dell’ultima proroga disposta per l’esenzione in esame, alla stessa è stata ascritta una perdita di gettito pari ad 1 milione di euro. E’ pertanto da ritenere che la norma determini una minore entrata di analogo ammontare per il 2005.
L’articolo 2-bis del D.L. n. 355/2003, recante differimento di termini previsti da varie disposizioni legislative, ha prorogato l’esenzione dal 31.12.2003 al 31.12.2004, prevedendo espressamente, al comma 2, una minore entrata annua di 1 milione di euro.
Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
ARTICOLO 1, commi 131 e 132
Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria e supplenze brevi
Le norme dispongono:
· al fine di garantire il recupero all’insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, che l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria viene impartito dagli stessi docenti di classe, o d’istituto, in possesso dei requisiti richiesti[16]. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è tenuto ad adottare ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento di tale obiettivo (comma 131);
· che la spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Per assicurare il rispetto di tali limiti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta ogni idonea misura (comma 132).
La relazione tecnica, quanto alle disposizioni del comma 131, ribadisce che anche per l’anno scolastico 2006-2007 si prevede “un ulteriore recupero di 7.100 docenti all’insegnamento nelle classi della scuola primaria, attualmente impegnati esclusivamente nell’insegnamento della lingua straniera”. Considerando una retribuzione annua lorda pro-capite, comprensiva degli oneri riflessi,pari a 33.000 euro, la medesima relazione stima un’ulteriore economia netta di spesa di 57 milioni di euro per l’anno 2006 e di 149 milioni di euro, in ragione d’anno, a decorrere dal 2007.
Si rammenta che la previsione relativa al recupero all’insegnamento nelle classi di circa 7.100 docenti attualmente impegnati esclusivamente per l’insegnamento della lingua straniera “a decorrere dall’anno scolastico 2005-2006” non è presente nell’originaria formulazione della norma, come approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati[17], ma è riportata nella relazione tecnica. Con riferimento alla retribuzione annua lorda pro-capite di euro 33.000, comprensiva degli oneri riflessi, la medesima relazione stima un’economia di spesa di circa 90 milioni di euro per il 2005 e di circa 234,3 milioni di euro a decorrere dal 2006, determinata come di seguito indicato:
(mln di euro)
|
Anno |
Retribuzione lorda pro-capite |
Docenti |
Montante |
|
2005 |
(33.000 : 13a) x 5b = 12.692 |
7.100 |
90,1 |
|
dal 2006 |
33.000 |
7.100 |
234,3 |
a 12 mensilità di stipendio + tredicesima mensilità.
b 4 mesi (settembre-dicembre) + tredicesima mensilità.
In merito alle disposizioni del comma 132 la relazione tecnica ribadisce che la riduzione della spesa per supplenze brevi è “conseguibile attraverso l’adozione di misure organizzative e gestionali consentite dall’ordinamento”. La medesima relazione, dopo aver ricordato che a legislazione vigente le dotazioni di bilancio per tali supplenze sono stimate in circa 856 milioni di euro annui, comprensivi degli oneri sociali e dell’IRAP a carico dello Stato, ascrive alla rideterminazione di tali dotazioni (766 milioni di euro per l’anno 2005 e 565 milioni di euro a decorrere dal 2006) un effetto sul saldo netto da finanziare di 57 milioni per il 2005 e di 184 milioni a decorrere dal 2006.
Di seguito si riportano gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica, come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria:
Segno meno = peggioramento
|
|
Saldo netto da fin. |
Fabb. settore statale |
Indeb. netto P.A. |
||||||
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Minori spese correnti |
90 |
381 |
525 |
47 |
198 |
273 |
47 |
198 |
273 |
|
Effetti indotti: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRPEF |
-10,8 |
-45,7 |
-62,9 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
Apporto Inpdap |
-26,8 |
-113,7 |
-156,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Contribuzione aggiuntiva |
10,2 |
43,4 |
59,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
FSN |
-5,4 |
-23 |
-31,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nulla da osservare in ordine alla quantificazione.
Si rileva, peraltro, che la riduzione di 14.200 unità di insegnanti specialisti per la lingua straniera nel corso di due anni scolastici (2005-2006 e 2006-2007) rappresenta un intervento di notevole ampiezza, la cui realizzazione può comportare aspetti problematici connessi alla difficoltà di reperire figure professionali sostitutive nell’ambito dei docenti facenti parte degli organici degli istituti[18]. Tale aspetto potrebbe ostacolare il conseguimento di parte dei risparmi ascritti alla disposizione in esame.
Non si hanno inoltre osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, quanto alle disposizioni del comma 132, relative alle supplenze brevi, atteso che la norma si configura come limite di spesa.
Sarebbe tuttavia opportuno acquisire chiarimenti in ordine alle concrete modalità attraverso le quali tale limite troverebbe effettiva applicazione dal momento che, a legislazione vigente[19], la nomina di supplenti temporanei in assenza dei docenti titolari è prerogativa dei capi di istituto al fine di garantire il normale svolgimento del servizio scolastico.
Cessione del quinto dello stipendio ai dipendenti privati
La norma estende ai lavoratori dipendenti del settore privato le seguenti fattispecie recate dal DPR n. 180/1950[20]:
a) il divieto di sequestro, pignoramento o cessione di stipendi, salari, paghe, gratifiche, pensioni, indennità e compensi di qualsiasi specie che il datore di lavoro corrisponde ai propri dipendenti in conseguenza dell’opera prestata[21];
b) la possibilità di cedere una limitata quota della retribuzione mensile per beneficiare dell’erogazione di un prestito, a tassi agevolati, da restituire mediante trattenuta mensile (cosiddetta cessione del quinto dello stipendio)[22].
Contestualmente, la disposizione sopprime l’esenzione dall’imposta di bollo dei documenti e degli atti relativi alla cessione della quota di stipendio[23].
Al riguardo appare necessario, in ordine ai profili fiscali chiarire se anche ai prestiti erogati a dipendenti privati si applica la determinazione convenzionale del reddito, ai fini della determinazione dell’imponibile, con presumibili effetti di minori entrate.
Infatti,a normativa vigente, per tutte le forme di finanziamento erogate dal datore di lavoro, compresi i prestiti concessi sotto forma di cessione del quinto dello stipendio, è previsto un valore convenzionale del reddito, assunto pari al 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti.
Andrebbe, in particolare, chiarito se tali minori entrate siano da ritenersi compensate dall’effetto positivo derivante dalla soppressione dell’esenzione dall’imposta di bollo sugli atti e sui documenti relativi alla concessione dei prestiti in esame.
Proroga di termini per terremotati di Catania, Ragusa e Siracusa
La norma dispone l’ulteriore proroga del termine per il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dal 30 giugno 2005[24] al 30 giugno 2006 per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.
Al riguardo appare opportuno acquisire la quantificazione degli oneri, in termini di interessi per il ricorso al mercato, conseguente a tale differimento.
Si segnala che la relazione tecnica all’articolo 2, comma 66 , della legge n. 350/2002 (che prorogava tale termine dal 15 dicembre 2003 al 30 giugno 2005, limitatamente alle somme dovute per contributi), quantificava i relativi oneri in 1 milione di euro per il 2004 e 0,5 milioni di euro per il 2005.
Cassa integrazione guadagni per l’indotto automobilistico
La norma, con riferimento alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese del settore automobilistico, dispone l’esclusione dal computo del limite massimo di utilizzo della cassa integrazione ordinaria dei periodi di fruizione di tale trattamento relativi al 2003 e al 2004[25], nel limite di 1.100 unità annue.
L’allegato 7 ascrive nei saldi di finanza pubblica un onere pari a 20 milioni di euro annui nel triennio 2005-2007[26].
Al riguardo appare necessario che vengano forniti i dati e le informazioni in base ai quali è stato stimato l’onere individuato nell’allegato 7 per le norme in esame.
Introduzione del massimale per i trattamenti speciali di disoccupazione agricola
Normativa vigente:ai lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato spetta un trattamento speciale di disoccupazione la cui percentuale di commisurazione alla retribuzione varia a seconda delle giornate lavorate nell’anno di richiesta dell’indennità. In particolare, per coloro che hanno effettuato almeno 101 giornate di lavoro agricolo, il trattamento è pari al 40 per cento della retribuzione media; per coloro che abbiano effettuato almeno 151 giornate di lavoro agricolo, il trattamento di disoccupazione è commisurato al 66 per cento della retribuzione media. In ogni caso, la durata del trattamento è di 90 giorni.
La norma dispone l’estensione ai trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006 della disciplina dell’importo massimo, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 427/1980.
In tal modo, analogamente a quanto già avviene per i trattamenti di disoccupazione ordinaria e per l’indennità speciale di disoccupazione nel settore dell’edilizia, l’ammontare dell’’indennità non potrà superare un limite massimo, variabile a seconda della retribuzione di riferimento[27], aggiornato, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, all’80 per cento dell’indice ISTAT.
Si segnala che il testo approvato dalla Commissione Bilancio del Senato prevedeva l’applicazione della nuova disciplina fin dal 2005.
La relazione tecnica relativa al testo approvato dalla Commissione Bilancio del Senato quantifica in 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 i risparmi derivanti dalla norma. A seguito della modifica, tali risparmi decorrono ora dal 2006, come riportato nell’Allegato 7. Viene precisato che la disposizione interessa sostanzialmente i trattamenti di disoccupazione speciale al 66 per cento, dal momento che, sulla base dei dati amministrativi dell’INPS, i trattamenti di disoccupazione speciale al 40 per cento interessano meno dello 0,1 per cento.
La quantificazione si basa sui seguenti parametri, di fonte INPS, relativi ai dati del consuntivo 2002, per i quali è stata effettuata un’analisi per importo della prestazione (le prestazioni 2002 erogate nel 2003 sono suscettibili di modifiche per riliquidazioni ancora in corso e le prestazioni di competenza 2003 devono essere ancora erogate):
a) tetto basso giornaliero 2001 (per liquidazioni anno 2002): 25,33 euro;
b) tetto alto giornaliero 2001 (per liquidazioni anno 2002): 30,44;
c) beneficiari disoccupazione agricola al 66 per cento: 187.893 liquidazioni 2002, di cui:
- 133 con prestazione inferiore al tetto basso;
- 27.115 con stima opzione trattamento disoccupazione ordinaria più favorevole a seguito dell’applicazione del tetto basso;
- 20.111 con stima opzione trattamento disoccupazione ordinaria più favorevole a seguito dell’applicazione del tetto alto;
- 135.733 con prestazione limitata dall’introduzione del tetto basso;
- 4.801 con prestazione limitata dall’introduzione del tetto alto;
d) giornate indennizzate di disoccupazione speciale agricola al 66 per cento: 16.650 per liquidazioni 2002, di cui:
- 11,8 con prestazione inferiore al tetto basso;
- 2.440,4 con stima opzione trattamento disoccupazione ordinaria più favorevole a seguito dell’applicazione tetto basso;
- 1.810,0 con stima opzione trattamento di disoccupazione ordinaria più favorevole a seguito dell’applicazione del tetto alto;
- 11.962,4 con prestazione limitata dall’introduzione del tetto basso;
- 425,4 con prestazione limitata dall’introduzione del tetto alto;
e) retribuzione giornaliera di riferimento dei beneficiari di disoccupazione speciale agricola al 66 per cento: 50,32 euro per le liquidazioni 2002, assumendo i seguenti importi:
- 35,62 euro con prestazione inferiore al tetto basso;
- 52,05 euro con stima opzione trattamento disoccupazione ordinaria più favorevole a seguito dell’applicazione del tetto basso;
- 84,93 euro con stima opzione trattamento di disoccupazione ordinaria più favorevole a seguito dell’applicazione del tetto alto;
- 44,54 euro con prestazione limitata dall’introduzione del tetto basso;
- 55,89 euro con prestazione limitata dall’introduzione del tetto alto;
f) giornate individuali per coloro che optano per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola: 180.
Sulla base di tali parametri, i minori oneri ammontano a 68 milioni di euro annui che, tenuto conto dello sviluppo sia degli importi nominali dei tetti sia delle retribuzioni medie di riferimento, nonché della registrazione a consuntivo 2003 di un numero complessivo di liquidazioni per trattamento di disoccupazione speciale al 66 per cento per circa 200.000 beneficiari, è prudenzialmente rideterminato in 70 milioni di euro annui per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2005.
La quantificazione risulta corretta.
Si segnala tuttavia che lo sviluppo degli effetti nel corso degli anni dovrebbe avere un andamento moderatamente crescente, pur nella costanza del numero dei soggetti beneficiari, a causa dell’incremento annuo delle prestazioni.
Modifiche alla disciplina delle prestazioni di malattia per gli autoferrotranvieri
Normativa vigente: la disciplina generale, relativa agli operai e al settore del terziario, prevede che l’indennità a carico dell’INPS spetta nella misura pari al 50 per cento della retribuzione media globale giornaliera, dal quarto al ventesimo giorno di malattia, e nella misura del 66,66 per cento, dal ventunesimo al centoottantesimo giorno.
I trattamenti di malattia spettanti ai dipendenti dalle aziende di trasporto pubblico, che hanno conservato il trattamento di maggior favore previsto dalle ex Casse di soccorso, consistono nell’erogazione di un sussidio di malattia di misura pari al 100 per cento della retribuzione a cominciare dal quarto giorno e fino al 180° giorno di malattia e nella corresponsione di parte dello stipendio per la durata di un anno in caso di aspettativa per motivi di salute.
La norma dispone l’abrogazione dell’allegato B al Regio Decreto n. 148/1931[28], contenente lo statuto tipo delle Casse di soccorso per il personale e, in particolare, la disciplina relativa all’indennità di malattia[29]. In conseguenza di tale abrogazione, i trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai dipendenti delle aziende di pubblico trasporto sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti di malattia aggiuntivi rispetto al settore dell’industria o comunque diversi, previsti ed applicati alla data del 1° gennaio 2005, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.
La relazione tecnica valuta prudenzialmente in 36 milioni di euro annui i minori oneri per l’INPS, sulla base dei dati amministrativi forniti dall’istituto previdenziale, peraltro non esplicitati, relativamente alla situazione dei contributi e delle prestazioni per malattia nel 2003.
Al riguardo appare necessario acquisire i dati e i parametri alla base della stima degli effetti della disposizione, in mancanza dei quali non appare possibile verificarne la congruità.
Appare necessario inoltre un chiarimento in ordine all’impatto che la disposizione potrebbe avere sui bilanci delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale.
Invio telematico all’INPS dei certificati di malattia
Normativa vigente: i commi 1 e 2 del decreto-legge n. 663/1979[30] dispone che, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige e consegna al lavoratore in duplice copia il certificato che deve essere consegnato o trasmesso, entro due giorni, rispettivamente, all’INPS e al datore di lavoro.
La norma, sostituendo i commi 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 663/1978, dispone che, in caso di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS in via telematica on-line il certificato, secondo le specifiche tecniche e le procedure determinate dall’Istituto previdenziale. Il lavoratore è tenuto a trasmettere entro due giorni il certificato al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo non ne abbia richiesto all’INPS la trasmissione in via telematica.
La norma rinvia ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione delle modalità tecniche, operative e di regolamentazione per l’avvio delle nuove procedure.
Al riguardo appare necessario un chiarimento sulle modalità di attuazione delle disposizioni in esame allo scopo di verificare che da esse non derivino nuovi oneri a carico del Servizio sanitario nazionale[31].
Normativa vigente: sulla base dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992, per gli artisti lirici , i professori d’orchestra, gli orchestrali, i coristi e i concertisti, che risultavano iscritti all’ENPALS alla data del 31 dicembre 1995, restavano fermi i limiti di età pensionabile di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.
L’articolo 1, comma 54, della legge n. 243/2004 innalza tali limiti di età a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.
La norma, abrogando l’articolo 1, comma 5, della legge n. 243/2004, dispone l’abbassamento dell’età pensionabile per il personale degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche da 65 a 60 anni per gli uomini e da 60 a 55 anni per le donne.
La relazione tecnica quantifica gli oneri in 0,2 milioni di euro nel 2005, 0,4 milioni di euro nel 2006 e circa 1 milione di euro nel 2006, sulla base di 15 soggetti interessati all’anno ed un importo annuo del trattamento pensionistico di vecchiaia pari a 15.000 euro.
La quantificazione, sulla base dei dati e dei parametri forniti, risulta corretta.
Fondi interprofessionali per la formazione
Normativa vigente: l’articolo 118 della legge n. 388/2000 prevede la possibilità di istituire per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nonché, sulla base di accordi tra le parti sociali, in altri settori economici, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali. Ai fondi afferiscono progressivamente le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo dello 0,30 per cento sui contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione, versato dai datori di lavoro all’INPS. L’INPS, con cadenza bimestrale, provvede a versare ai fondi indicati dai datori di lavoro il gettito del contributo integrativo.
La norma, modificando l’articolo 118 della legge n. 388/2000, dispone:
a) il trasferimento immediato ai fondi del contributo integrativo;
b) l’adozione da parte dei fondi paritetici, nel finanziamento dei piani formativi, del criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti ai fondi stessi;
c) le nuove modalità di versamento da parte dell’INPS del contributo integrativo, le procedure per l’adesione ai fondi e le disdette nonché i compiti dell’INPS in materia di comunicazione al Ministero del lavoro ed ai fondi del gettito del contributo.
Al riguardo appare necessario un chiarimento sugli eventuali costi amministrativi aggiuntivi a carico dell’INPS per l’espletamento delle nuove procedure nonché sugli eventuali effetti negativi di cassa, sempre a carico dell’istituto previdenziale, recati dal versamento per intero e non bimestrale del contributo integrativo a carico del datore di lavoro.
Si segnala che l’emendamento con il quale sono state introdotte le disposizioni in esame non recava l’indicazione della copertura finanziaria.
Proroghe di ammortizzatori sociali
La norma dispone, nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione:
a) la possibilità di concedere anche senza soluzione di continuità, entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla normativa vigente in materia, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa entro il 30 giugno 2005[32];
b) la possibilità di prorogare i trattamenti di sostegno del salario già concessi sulla base dell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge n. 350/2003, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione almeno del 10 per cento del numero dei beneficiari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento per la prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.
Nulla da osservare nel presupposto che il Fondo per l’occupazione presenti le necessarie disponibilità.
Proroga al 2005 dell’attività di formazione nell’ambito dell’apprendistato
La norma dispone la proroga nel 2005 del finanziamento dell’attività di formazione nell’ambito dell’apprendistato, per una somma pari a 100 milioni di euro, nell’ambito delle risorse per la formazione[33].
Nulla da osservare al riguardo nel presupposto dell’esistenza delle disponibilità necessarie[34].
Disposizioni in materia della gestione pensionistica degli associati in partecipazione
Normativa vigente: l’articolo 43 del decreto-legge n. 269/2003[35] dispone l’obbligo per gli associati in partecipazione di iscriversi in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il contributo è pari a quello relativo agli iscritti alla gestione dei collaboratori coordinati e continuativi (ora lavoratori a progetto)[36].
La norma, modificando l’articolo 43 del decreto-legge n. 269/2003, dispone la soppressione della gestione relativa agli associati in partecipazione e la loro confluenza nella gestione dei collaboratori coordinati e continuativi.
La norma, inoltre, introduce modifiche alla struttura del comitato amministratore del Fondo per la gestione speciale dei collaboratori coordinati e continuativi, istituito dall’articolo 58 della legge n. 144/1999.
Nulla da osservare al riguardo.
Costituzione della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese
La norma dispone la costituzione della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese da parte del Ministero del lavoro e di altri soggetti pubblici e privati. Per lo svolgimento delle attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di 1 milione di euro nel 2005.
Nulla da osservare con riferimento all’anno 2005 in quanto l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
Appare opportuno un chiarimento sulle modalità di finanziamento della Fondazione per gli anni a decorrere dal 2006, al fine di escludere maggiori oneri a carico del Ministero del lavoro.
Disposizioni in materia di personale a tempo determinato dell’ENPALS
La norma autorizza l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell’anno 2004 con contratto a tempo determinato, nel limite massimo della spesa complessivamente stanziata per il 2004. Gli oneri continuano ad essere a carico del bilancio dell’ENPALS.
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che gli oneri in questione non comportino squilibri nel bilancio dell’ente previdenziale.
Disposizioni in materia di contratti di solidarietà
La norma, modificando il comma 136 dell’articolo 3 della legge n. 350/2003, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2005 della possibilità, per le imprese non ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria[37], di stipulare contratti di solidarietà con l’integrazione del reddito perduto a causa della riduzione dell’orario. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel 2005 a carico del Fondo per l’occupazione[38].
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto dell’esistenza delle necessarie disponibilità presso il Fondo per l’occupazione.
Contributo agli interventi nel settore idrogeologico e forestale in Calabria
La norma dispone l’erogazione di un ulteriore contributo di 160.102.000 euro a favore della regione Calabria per la prosecuzione degli interventi a carattere idrogeologico e forestale[39], nonché la nomina di un Commissario straordinario con funzioni di vigilanza sulle modalità di spesa del contributo stesso.
La relazione tecnica precisa che l’ammontare del contributo è calcolato in relazione al personale già utilizzato e comprende anche le spese per il Commissario straordinario.
Nulla da osservare al riguardo, dal momento che l’onere è limitato all’entità del finanziamento.
Disposizioni in materia di finanziamento del Servizio sanitario nazionale
La norma, rispetto al testo originario, dispone:
a) la riduzione del livello complessivo della spesa del SSN, al cui finanziamento concorre lo Stato, di 55 milioni di euro nel 2005 e di 54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007[40];
b) il concorso dello Stato[41] ai disavanzi del SSN per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro, di cui 50 milioni sono destinati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per il 2003, derivanti dal finanziamento dell’ospedale “Bambino Gesù”.
La relazione tecnica quantifica l’onere per interessi in 55 milioni di euro per gli anni 2005-2007, applicando il tasso medio del 2,75 per cento a 2 miliardi di euro, corrispondenti all’ammontare delle emissioni dei titoli di Stato quinquennali.
A tale onere si fa fronte mediante la corrispondente riduzione degli importi del finanziamento complessivo previsto per gli anni 2005-2007.
Al riguardo, in merito alla classificazione delle spese per il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi sanitari degli anni 2001-2003 tra le regolazioni debitorie – in quanto tali escluse dal computo del saldo netto da finanziare - si osserva che l’obbligo per lo Stato di ripianare i disavanzi sanitari non discende dalla vigente normativa che, anzi, esclude espressamente tale intervento dello Stato. Pertanto, quest’ultimo si giustifica soltanto alla luce della disposizione derogatoria ora introdotta. Ne consegue che le relative spese non sembrano classificabili nell’ambito della categoria delle regolazioni debitorie in senso proprio, che presuppongono un obbligo di spesa già esistente sulla base della vigente normativa. Ove dovesse essere confermata la inidoneità della predetta classificazione per le spese in questione occorrerebbe apprestare una corrispondente copertura. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Appare altresì necessario un chiarimento circa le modalità di contabilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che l’allegato 7 considera i predetti effetti solo ai fini del saldo netto da finanziare.
Si osserva, inoltre, che, per gli anni 2006 e 2007, la riduzione del finanziamento complessivo prevista dalla disposizione in esame comporta un risparmio di 54 milioni di euro, riducendosi in tale modo di un milione di euro all’anno la copertura degli oneri per interessi quantificati dalla relazione tecnica.
A tale proposito si segnala che anche dall’allegato 7 emerge tale differenza tra i maggiori risparmi derivanti dalla riduzione del finanziamento (55 milioni di euro nel 2005 e 54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007) e i maggiori oneri per spesa per interessi, pari a 55 milioni di euro annui.
Conseguentemente, il livello dei risparmi di spesa sanitaria che si dovranno realizzare nel triennio 2005-2007[42], aumenta da 4.250 milioni di euro annui a 4.305 milioni di euro nel 2005 e 4.304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007[43]. Sulla problematicità relativa alla effettiva realizzabilità di tali risparmi, si veda il Dossier n. 25 dell’ottobre 2004.
Misure per il ripiano degli eventuali disavanzi regionali
Le norme dispongono che, tra i provvedimenti che il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta per il ripiano dell’eventuale disavanzo della spesa sanitaria, sono compresi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota IRAP entro le misure stabilite dalla normativa vigente[44]. Tali incrementi possono essere adottati anche per la copertura dei disavanzi accertati o stimati negli esercizi a decorrere dal 2004 (comma 177).
Per tali finalità, in deroga alla sospensione fino al 31 dicembre 2005[45] degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota IRAP, le regioni possono deliberare la ripresa degli effetti degli aumenti già deliberati, anche antecedentemente al 31 dicembre 2003 e in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Le regioni, inoltre, possono anche disporre, nei limiti ed in conformità con la normativa statale, nuovi aumenti e nuove maggiorazioni o modificare quelli già deliberati ed oggetto della sospensione in atto per il 2005(comma 178).
La relazione tecnica precisa che, analogamente a quanto sottolineato in relazione al comma 63, le disposizioni in esame non comportano aumenti del gettito delle regioni.
Nulla da osservare al riguardo.
Disposizioni in materia di personale a rapporto convenzionale con il SSN
Le norme dispongono:
a) la definizione da parte delle regioni delle fattispecie per l’eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati[46], in modo da assicurare una riduzione della spesa di almeno il 20 per cento[47].
Tale trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna ASL alla data del 31 ottobre 2004 (comma 180).
b) il rinvio ad apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali[48] per la disciplina del rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti. La durata di tali accordi è di quattro anni, per la parte normativa, e di due anni, per la parte economica[49].
In sede di prima applicazione, la durata, sia per la parte normativa sia per la parte economica, è fino al 31 dicembre 2005 (comma 181).
Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti sugli effetti finanziari della disposizione recata dal comma 180.
Disposizioni in materia di spesa farmaceutica
Le norme dispongono:
a) per il 2004: l’obbligo di ripiano a carico delle regioni dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutica si intende adempiuto anche qualora la regione, pur non adottando alcun provvedimento di ripiano, abbia mantenuto in equilibrio il complessivo sistema sanitario regionale[50]; la definizione delle eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti di parziale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche[51], nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell’accesso all’integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato[52];
b) a decorrere dal 2005: l’obbligo per le regioni che non adottano misure volte al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica di adottare, nell’esercizio successivo a quello in cui si è verificato lo sfondamento, misure di contenimento pari al 50 per cento del disavanzo.
Al riguardo appaiono necessari chiarimenti sulle modalità di coordinamento delle disposizioni relative agli anni successivi al 2005 con la normativa vigente.
In particolare, si fa riferimento alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 269/2003, nella parte in cui pone a carico delle regioni il ripiano del 40 per cento del disavanzo, lasciando il restante 60 per cento a carico dei produttori.
Accelerazione delle procedure per l’introduzione della tessera sanitaria
Normativa vigente: l’articolo 50 del decreto-legge n. 326/2003[53] dispone l’introduzione della Tessera sanitaria (TS), la cui generazione e consegna ai soggetti titolari di codice fiscale è a cura del Ministero dell’economia e delle finanze a decorrere dal 1° gennaio 2004. La disposizione, che reca anche la procedura per l’individuazione delle caratteristiche della tessera, le competenze per la sua generazione e gestione, gli adempimenti a carico dei diversi soggetti componenti il SSN, dispone l’autorizzazione di spesa complessiva di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, di cui 4,4 milioni di euro per il 2004, a titolo di credito di imposta in favore delle farmacie che si dovranno dotare dei necessari supporti informatici per la gestione delle tessere.
Con i decreti ministeriali 30 giugno 2004 e 28 ottobre 2004 si è avviata la sperimentazione della tessera sanitaria in Abruzzo[54], Umbria[55], Emilia Romagna[56], Veneto[57] e Lazio[58].
La norma dispone il termine del 31 dicembre 2005 per la generazione e la consegna a tutti i soggetti destinatari della tessera sanitaria.
Al riguardo appare necessario un chiarimento sulla compatibilità della scadenza introdotta dalla disposizione in esame con le procedure, anche temporali, disposte dalla normativa vigente (decreto-legge e decreti ministeriali di attuazione), anche al fine di verificare la congruità del tetto di spesa annuale di 50 milioni di euro.
A tale proposito si segnala che sulla base dell’articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dei decreti di attuazione citati, tale normativa va raccordata ed armonizzata nella sua attuazione con il più complessivo sistema di monitoraggio previsto dall’articolo 87 della legge n. 388/2000 e che la progressività della consegna della TS deve essere coerente con il programma di applicazione di cui al comma 6 del citato art. 50[59] (credito di imposta alle farmacie). Inoltre, si ricorda che, come affermato in premessa al DM 28.10.2004, si è ritenuto di dovere proseguire nella fase di sperimentazione al fine di raccogliere significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema.
Disposizioni in materia di edilizia sanitaria
La norma dispone che le regioni che, alla data del 1° gennaio 2005, abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti nel campo dell’edilizia sanitaria e dell’ammodernamento tecnologico[60] destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
Al riguardo appare necessario un chiarimento sulla possibilità di stornare ad altri progetti, sia pure della medesima tipologia, risorse attualmente destinate a programmi ancora in corso, senza compromettere la realizzabilità di questi ultimi.
Agevolazione sui pedaggi autostradali
Normativa vigente: l’articolo 2, comma 3, del D.L. 451/1998 ha assegnato delle risorse al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione. Tale norma è stata successivamente più volte rifinanziata, da ultimo prevedendo un onere a regime pari a 10.329.138 euro a decorrere dall’anno 2003[61]. La disposizione prevedeva una apposita direttiva del ministero dei trasporti e della navigazione al fine dell’attuazione di un sistema di riduzione compensata dei pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l’utilizzo delle risorse assegnate dallo stesso articolo.
L’articolo 36 della legge n.144/1999 prevede misure per il conseguimento della continuità territoriale per la Sardegna e per le isole minori della Sicilia dotate di scali aereoportuali per le quali è stato previsto, a decorrere dall’anno 2001, un onere di 100 miliardi di lire annue.
La norma, introducendo il comma 5 bis nell’ambito dell’articolo 36 della citata legge n. 144/1999, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti modifichi le direttive emanate in materia di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, limitatamente alle imprese di trasporto operanti nelle aree interessate dalla continuità territoriale, tenendo conto dei costi marittimi e delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere l’imbarco.
Si prevede che nelle stesse direttive sia introdotto il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo, poiché la norma prevede che con le direttive in questione sia introdotto il rimborso parziale dei costi marittimi alle imprese, andrebbe chiarito se il conseguente onere, peraltro non quantificato, trovi copertura nell’ambito delle risorse già destinate, in base alla vigente normativa, agli interventi per il conseguimento della continuità territoriale. In tal caso andrebbe confermata l’idoneità delle risorse medesime anche alle nuove misure introdotte dalla norma in oggetto.
Disposizioni in materia di indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale
Normativa vigente: il decreto legislativo n. 207/1996 dispone l’erogazione di un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, fino al 31 dicembre 2004, ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche. Tale indennizzo, che può essere richiesto entro il 31 gennaio 2005, è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali dell'INPS. Il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione. L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali. L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno di età, se donna. Per tali finalità è istituito presso l’INPS un apposito fondo alimentato fino al 31 dicembre 2006 da un contributo pari allo 0,09 per cento a carico degli iscritti alla gestione previdenziale dei commercianti.
La norma proroga al 31 dicembre 2007 la possibilità di concedere l’indennizzo in esame, prorogando contestualmente l’obbligo del versamento del contributo al fondo. Le domande per l’erogazione di tale misura possono essere presentate fino al 31 gennaio 2008.
Al riguardo appare opportuna l’acquisizione dei dati relativi alla situazione contabile del fondo per l’erogazione dell’indennizzo in esame, allo scopo di verificare che la proroga della disciplina non comporti squilibri a carico della gestione dei commercianti dell’INPS.
Imposta di bollo per le dichiarazioni di conformità dei veicoli
La norma prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2005, le dichiarazioni di conformità[62] rilasciate dai produttori di veicoli sono assoggettate all’imposta di bollo[63].
La disposizione prevede inoltre che, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, una quota :
- pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 è destinata al funzionamento e all’implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 è destinata alla realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La relazione tecnica[64] - afferma che i veicoli immatricolati in Italia per le ultime annualità sono circa 3,1 milioni all’anno[65]; considerando che l’imposta di bollo prevista è di 11 euro per ogni veicolo l’incremento di gettito annuo è pari a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.
(mln di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||||||
|
ANNO |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
||||
|
MAGGIORI ENTRATE*
|
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
||||
|
MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
||||
*Lo stanziamento è stato erroneamente sommato alla voce “tariffe nel settore della motorizzazione”(articolo 1, comma 241) che ha stanziamenti per il triennio rispettivamente pari a 4 milioni di euro e 12 milioni di euro a decorrere dal 2006.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 1 commi 284-290
Finanziamento dello sport attraverso le entrate dei giochi
Le norme, introdotte dal Senato[66]:
prevedono che a partire dal 1° gennaio 2005 una quota delle entrate erariali e extraerariali derivanti dai giochi[67] sia destinata al CONI per il finanziamento dello sport (comma 284);
dispongono che con provvedimento del Ministero dell’economia-Amministrazione dei monopoli di Stato[68], da emanarsi entro il 31 marzo 2005, siano disciplinate le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle predette entrate, nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI (comma 285, primo periodo);
stabiliscono che per il quadriennio 2005-2008 le risorse a favore del CONI siano determinate – secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 138/2002[69] - in misura pari a 450 milioni di euro annui (comma 285, secondo e terzo periodo).
Tali risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.
dispongono che – per assicurare l’incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva - a partire dal 1° gennaio 2005 sia rideterminata la posta di gioco dei concorsi pronostici di cui all’articolo 5 del decreto del ministro dell’economia 179/2003 (comma 286).
In particolare, rispetto al testo dell’articolo 5 richiamato, con la nuova disciplina la posta di gioco dei concorsi pronostici è così ripartita:
|
|
Decr. minist. 179/2003 (art.5) |
Art. 1 c. 286 |
|
Aggio al punto vendita |
8 per cento |
8 per cento |
|
Montepremi |
34,65 per cento |
50 per cento |
|
Contributo al CONI |
18,77 per cento |
- |
|
Contributo all’ ICS* |
2,45 per cento |
2,45 per cento |
|
Imposta unica |
30,42 per cento |
33,84 per cento |
|
Contributo alle spese di gestione AAMS** |
5,71 per cento |
5,71 per cento |
*Istituto per il credito sportivo **Amministrazione autonoma monopoli di Stato
prevedono che a partire dal 1° gennaio 2005 l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli[70] sia fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.
Attualmente tale aliquota è fissata[71] al 20,20 per cento.
Dispongono, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2005 nessuna quota di prelievo determinata sul prelievo lordo sia riconosciuta a favore del CONI sulle medesime scommesse; dispongono, infine, che le vincite non riscosse e i rimborsi non richiesti entro i termini di legge siano acquisiti dall’erario (comma 287);
stabiliscono una nuova ripartizione della posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse di cavalli[72]; dispongono inoltre che a partire dal 1° gennaio 2005 sia abrogato il comma 2, lettera a), dell’articolo 16 della legge 133/1999 e continui invece ad applicarsi il comma 2, lettera b), del medesimo articolo (comma 288).
L’articolo 16 della legge 133/1999 demanda al ministro delle finanze la disciplina dei giochi, concorsi pronostici e scommesse, con particolare riferimento alla corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo. L'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Il comma 2 dell’articolo 16 prevede che il ministro delle finanze destini annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese: al CONI e all'UNIRE[73], rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento [comma 2, lettera a)]; a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua [comma 2, lettera b)].
Conseguentemente, la disciplina di ripartizione della posta di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse di cavalli risulta così variata rispetto all’articolo 12 del decreto ministeriale 278/1999 attualmente vigente:
|
|
Decreto minist. 278/1999 |
Art. 1 c. 288 |
|
Aggio al punto vendita |
8 per cento |
8 per cento |
|
Vincite |
57 per cento |
57 per cento |
|
Imposta unica |
6,75 per cento |
20 per cento |
|
Contributo alle spese di gestione |
5,71 per cento |
5,71 per cento |
|
Fondo di riserva |
2,54 per cento |
2,54 per cento |
|
Contributo CONI |
fino a 20 per cento* |
- |
|
Contributo all’ UNIRE |
||
|
Finalità socio-culturali |
quota residua (in parte o per intero) * |
quota residua (in parte o per intero) * |
*Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decr. min. 278/1999, il residuo 20% rispetto alle quote di ripartizione previste dallo stesso comma 2 deve essere destinato alle finalità previste dall’art. 16, comma 2, della legge 133/1999.
prevedono che con uno o più decreti il ministro dell’economia provveda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli e su eventi non sportivi, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori nonché per quelli relativi al contenzioso e al riparto dei proventi (comma 289);
dispongono che con provvedimenti del Ministero dell’economia-Amministrazione dei monopoli di Stato siano stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi per armonizzare le modalità di distribuzione delle scommesse a quelle dei concorsi pronostici, secondo principi di economicità ed efficienza delle reti di vendita, nonché di salvaguardia della trasparenza e della buona fede dei partecipanti (comma 290).
In relazione alle norme in esame l’allegato 7 [74] espone i seguenti effetti finanziari:
a) maggior gettito tributario
(milioni di euro)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
Finanziamento sport – giochi |
223 |
275 |
334 |
b) maggiori spese correnti
(milioni di euro)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
Finanziamento sport – CONI |
222,6 |
221,4 |
220,9 |
La relazione tecnica presentata al Senato espone distintamente gli effetti di maggior gettito attesi dalle norme con riguardo:
- alla nuova ripartizione della posta dei concorsi pronostici su base sportiva (comma 286);
- alle modifiche della disciplina sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli (comma 287);
- alle modifiche della disciplina in materia di scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse di cavalli (comma 288).
A. Comma 286 - Nuova ripartizione della posta dei concorsi pronostici su base sportiva. La relazione tecnica ipotizza un aumento della raccolta, derivante sia dall’espansione del gioco incentivata dall’incremento dei montepremi sia dal miglioramento della rete distributiva: viene pertanto stimato un ampliamento del volume di gioco, che dovrebbe passare dagli attuali 500 milioni annui (2004) a 550 milioni (nel 2005), 600 milioni (nel 2006) e 620 milioni (nel 2007). Applicando ai nuovi volumi di gioco la diversa ripartizione delle poste (con un incremento dell’imposta unica e l’azzeramento del contributo attualmente riconosciuto al CONI), la RT indica i seguenti effetti di gettito:
(milioni di euro)
|
|
Legisl. vigente |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Raccolta prevista |
500 |
550 |
600 |
620 |
|
Aliquota d’imposta |
30,42% |
33,84% |
33,84% |
33,84% |
|
Prelievo CONI |
18,77% |
- |
- |
- |
|
Prelievo ICS |
2,45% |
2,45% |
2,45% |
2,45% |
|
Gettito complessivo |
258,20 |
199,60 |
217,74 |
225,00 |
|
Differenza |
- |
-58,60 |
-40,46 |
-33,20 |
B. Comma 287 - Modifiche alla disciplina sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli. Anche nel caso delle scommesse la relazione tecnica ipotizza un consistente incremento della raccolta, incentivato sia dalle misure di aumento delle vincite sia dall’ammodernamento della rete di vendita, nonché dalla riforma del comparto che sarà effettuata, in base ai commi 291 e 292, per ottenere un miglioramento della diffusione e dell’organizzazione delle vendite. La RT precisa, inoltre, che il previsto aumento dei volumi di gioco dovrebbe compensare ampiamente la riduzione del prelievo a favore dell’erario e del CONI. Seguendo la medesima metodologia già utilizzata per il calcolo degli effetti finanziari delle misure in materia di concorsi pronostici, la RT indica quindi i seguenti effetti di gettito:
(milioni di euro)
|
|
Legisl. vigente |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Raccolta prevista |
1.300 |
2.200 |
2.500 |
3.000 |
|
Aliquota d’imposta |
4,89% |
9,90% |
9,90% |
9,90% |
|
Prelievo CONI |
10% |
- |
- |
- |
|
Gettito complessivo |
193,57 |
217,80 |
247,50 |
297,00 |
|
Differenza |
- |
+24,23 |
+53,93 |
-103,43 |
C. Comma 288 - Modifiche alla disciplina in materia di scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse di cavalli. In base a presupposti analoghi (graduale incremento della domanda, efficienza della rete distributiva) rispetto a quelli già illustrati con riferimento alle scommesse a quota fissa, la relazione tecnica indica i seguenti effetti di gettito derivanti dalle nuove scommesse a totalizzatore:
(milioni di euro)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
Raccolta prevista |
130* |
150 |
160 |
|
Aliquota d’imposta |
26,75% |
26,75% |
26,75% |
|
Gettito complessivo |
34,77 |
40,12 |
42,80 |
|
Differenza |
+34,77 |
+40,12 |
+42,80 |
*Trattandosi di scommesse di recente istituzione, il dato sulla raccolta è stato ricavato prudenzialmente applicando un coefficiente del 6% al mercato delle scommesse sportive a quota fissa.
Al riguardo si segnala preliminarmente che la relazione tecnica presentata al Senato[75] non dà conto della differenza fra il finanziamento di 450 milioni a favore del CONI, espressamente previsto per il quadriennio 2005-2008 dal secondo periodo del comma 287, e l’onere (pari a circa 222 milioni per ciascun esercizio del triennio) esposto nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge (allegato 7) e indicato con la dizione “Finanziamento dello sport - CONI”. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
Ciò premesso, si osserva quanto segue:
A. Con riferimento al comma 286 (nuova ripartizione della posta dei concorsi pronostici su base sportiva) appare opportuno un chiarimento in ordine ai criteri adottati per il calcolo degli effetti finanziari connessi all’introduzione del nuovo regime. Infatti l’aumento del gettito da imposta e l’azzeramento del contributo al CONI, previsti con la nuova ripartizione delle poste, dovrebbero determinare un incremento di disponibilità per l’erario, soltanto parzialmente compensato dai minori introiti dovuti all’aumento del montepremi[76].
Per calcolare questo maggior gettito netto sembrerebbero doversi applicare ai nuovi volumi di gioco (crescenti) stimati per gli anni 2005-2007 la ripartizione delle quote prevista dalla norma in esame. Poiché tutti i valori di ripartizione delle poste sono rappresentati da percentuali sul totale della raccolta, anche il maggior gettito netto disponibile per l’erario dovrebbe essere costituito da un valore percentuale sulla raccolta complessiva. In base ai parametri desumibili dalla RT[77], tale incremento del gettito potrebbe essere stimato attorno al 6-6,50% della raccolta, interamente acquisibile dall’erario e utilizzabile per il finanziamento delle attività previste dai commi 284 e 285: applicando questa percentuale alla raccolta complessiva prevista nel triennio, si ottiene un risultato di maggior gettito pari a circa 36 milioni nel 2005 e a circa 40 milioni nel 2006 e nel 2007.
B. Con riferimento al comma 287 (modifiche alla disciplina sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli), si segnala che l’effettivo conseguimento dei risultati di gettito ascritti alla norma è subordinato – secondo la relazione tecnica – ad un incremento della raccolta molto significativo (dagli attuali 1,3 miliardi a 3 miliardi di euro nel 2007). Tale ipotesi di crescita del volume di gioco allo stato non appare suffragata dai necessari parametri ed elementi informativi. Non è chiaro, inoltre, sulla base di quanto desumibile dal testo del comma 287[78] e dai dati forniti dalla relazione tecnica[79], quale sarebbe il carico fiscale gravante sulle scommesse. Sul punto appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.
C. Con riferimento al comma 290 (modifiche alla disciplina in materia di scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse di cavalli) si segnala che la previsione di gettito indicata dalla relazione tecnica sconta un’aliquota di imposta (26,75%) che non corrisponde a quella contenuta nel testo della norma (20%). La quantificazione del gettito risulta pertanto sovrastimata.
Applicando l’aliquota del 20% ai volumi di raccolta ipotizzati dalla RT si ricaverebbe un gettito inferiore a quello previsto di circa 9 milioni (per ciascun anno).
Andrebbe peraltro chiarito se tale sovrastima possa trovare compensazione nelle previsioni di raccolta delle scommesse, le quali appaiono invece prudenziali (tenuto conto che si fa riferimento esclusivamente alle nuove scommesse a totalizzatore, di recente istituzione[80]).
Non essendo disponibili dati sulla raccolta negli anni passati, occorre peraltro considerare i presumibili effetti di sostituzione che potranno verificarsi all’interno dello stesso mercato delle scommesse sportive.
Disposizioni in materia di scommesse
Le norme :
dispongono che ciascun concessionario per le scommesse[81] utilizzi e remuneri i servizi di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
L'operatore deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell'economia-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di trecento concessionari.
Il rapporto tra l'operatore e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. L'operatore potrà assumere l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto dovuto per l'esercizio della concessione (comma 291).
In questo caso la convenzione stabilirà: il termine entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento; l'anticipazione al concessionario delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse vincenti; la retribuzione del servizio prestato dall'operatore, in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle somme versate; la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario;
stabiliscono che, a decorrere dal 1° febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli sarà fissata in 1 euro e che l'importo di ciascuna scommessa non potrà essere inferiore a 3 euro (comma 292).
La relazione tecnica presentata al Senato precisa che la nuova disciplina di cui al comma 291 è volta a semplificare l’attuale sistema di trasmissione delle scommesse al totalizzatore nazionale. In particolare, la possibilità di affidare a nuovi operatori convenzionati con l’Amministrazione dei monopoli il versamento – mediante anticipazione - delle quote dovute dai concessionari garantirà maggiore certezza e celerità ai pagamenti. La relazione stima quindi un beneficio economico per l’erario di circa 15 milioni di euro, tenuto conto del volume di raccolta di scommesse a quota fissa previste per il 2004, pari a circa 1,3 miliardi di euro.
Tale maggior gettito è collegato – secondo la relazione tecnica - ad una migliore gestione finanziaria, ad una riduzione dei costi amministrativi e ad una diminuzione dei mancati versamenti.
Quanto al comma 292, la relazione precisa che la riduzione della posta minima di gioco dovrebbe consentire di aumentare la raccolta, in quanto sarà rimosso il vincolo – attualmente esistente per i giocatori – ad effettuare unicamente scommesse da 3 euro o per cifre multiple di 3. Anche per questa disposizione la RT stima un beneficio economico di circa 15 milioni di euro, tenuto conto del volume di raccolta di scommesse a quota fissa previste per il 2004 (circa 1,3 miliardi di euro).
L’allegato 7, recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge, riporta – con riferimento ai commi 291 e 292 (“Scommesse a totalizzatore e a libro”) - una stima di maggior gettito complessivo per 30 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2005-2007.
Nulla da osservare al riguardo.
Gioco con partecipazione a distanza
Le norme,introdotte dal Senato[82]:
prevedono che il Ministero dell'economia–Amministrazione dei monopoli di Stato adotti i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell'economia-Amministrazione dei monopoli anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.
La disposizione è volta espressamente ad assicurare la tutela della fede pubblica e a realizzare una più efficace azione di contrasto al gioco illegale.
Per lo svolgimento delle relative attività di diffusione e di gestione, il Ministero dell'economia può costituire società di scopo o può procedere all'individuazione[83] di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria (commi 293 e 294);
dispongono che il Ministero dell'economia-Amministrazione dei monopoli di Stato disciplini le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonché i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche (comma 295);
prevedono che il Ministero dell'economia-Amministrazione dei monopoli di Stato possa organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni. A tal fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco (commi 296 e 297).
La relazione tecnica presentata al Senato illustra nel dettaglio i benefici derivanti per l’erario da una disciplina finalizzata a contrastare il mercato illegale dei giochi telematici, ad assumere il governo dei mezzi di pagamento per la partecipazione ai giochi a distanza, nonché ad ampliare la raccolta nel settore delle lotterie e dei concorsi. In particolare, le predette misure sono volte a conseguire maggiori entrate erariali sia attraverso l’espansione del mercato dei giochi sia attraverso la gestione (diretta o in concessione) degli strumenti di pagamento a distanza.
In attuazione delle richiamate misure la RT stima che potranno essere realizzati i seguenti effetti, in termini di crescita dei volumi della raccolta e di incremento del gettito erariale:
(milioni di euro)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
Lotterie telematiche |
|
|
|
|
Raccolta prevista |
100 |
600 |
1.000 |
|
Aliquota d’imposta |
30% |
30% |
30% |
|
(A) Gettito |
30 |
180 |
300 |
|
|
|
|
|
|
Gioco telematico |
|
|
|
|
Raccolta prevista |
50 |
150 |
300 |
|
Aliquota d’imposta |
35% |
35% |
35% |
|
(B) Gettito |
17,5 |
52,5 |
105 |
|
|
|
|
|
|
Giochi europei |
|
|
|
|
Raccolta prevista |
- |
60 |
300 |
|
Aliquota d’imposta |
- |
30% |
30% |
|
(C) Gettito |
- |
18 |
90 |
|
|
|
|
|
|
Gettito complessivo (A+B+C) |
+47,5 |
+250,5 |
+495 |
La relazione tecnica precisa che tutti i dati riferiti all’anno 2005 sono stati stimati sulla base di una prevedibile operatività del sistema a partire dal mese di settembre.
L’allegato 7, recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge, riporta analoghi importi – con riferimento ai commi 293-297 (“Giochi”) – sui tre saldi di bilancio e di finanza pubblica.
Al riguardo, tenuto conto dell’impatto innovativo delle misure previste dai commi 293-297 – le quali richiederanno, nella fase attuativa, significativi adempimenti di carattere amministrativo e gestionale -, e considerato altresì che gli effetti finanziari connessi alle predette misure dipenderanno a regime dalla maggiore o minore propensione alla spesa da parte dei cittadini, l’utilizzo dei relativi effetti di gettito a copertura di oneri di natura certa andrebbe effettuato applicando i necessari criteri di prudenzialità.
Si sottolinea, in proposito, che la disciplina in esame non contiene indicazioni riguardo alle successive determinazioni che dovranno essere assunte in via amministrativa, alcune delle quali (aliquote di imposizione, compensi di intermediazione, ripartizione degli oneri gestionali) avranno effetti diretti sul conseguimento del gettito previsto.
Riduzioni delle spese per consumi intermedi e delle autorizzazioni di Tabella C.
Le norme dispongono:
· una ulteriore riduzione, rispetto a quella già derivante dal comma 8, degli stanziamenti per consumi intermedi, per un importo pari a 700 milioni di euro nel 2005 ed a 1300 milioni a decorrere dal 2006;
· una riduzione delle dotazioni di parte corrente della Tabella C, escluso il settore universitario, pari a 650 milioni per il 2005 ed a 850 milioni a decorrere dal 2006.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme, limitandosi ad indicare l’importo delle dotazioni di tabella C destinate al settore universitario – pari a 7.805,9 milioni di euro[84] - non soggette a riduzioni, ed a precisare che rimangono parimenti esclusi gli importi relativi al fondo di riserva(118,5 milioni) ed agli accordi internazionali (32,2 milioni). La relazione precisa inoltre che gli importi delle riduzioni disposte dalla norma equivalgono ad un taglio del 6,5% nel 2005 e dell’8,5% dal 2006[85].
Gli effetti delle disposizioni sono così riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato sui saldi di finanza:
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento |
|||||||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
Cons.inter. |
700 |
1.300 |
1.300 |
1300 |
455 |
1.215 |
1.300 |
1.300 |
700 |
1.300 |
1.300 |
1.300 |
|
Tab.C |
650 |
850 |
850 |
850 |
600 |
850 |
850 |
850 |
600 |
850 |
850 |
850 |
Al riguardo si osserva che, a seguito delle riduzioni disposte dalla norma – che si aggiungono a quelle già disposte dai commi 8 e 9 dell’articolo - le dotazioni di competenza per l’anno 2005 della categoria dei consumi intermedi, con riferimento alla componente non obbligatoria, si riducono, rispetto agli stanziamenti iniziali[86], a circa il 26,8% per il 2005 ed al 35,6% per gli anni successivi. Poiché è da presumere che gli stanziamenti iniziali della categoria in esame siano iscritti in bilancio sulla base delle effettive necessità di spesa dei ministeri interessati, la consistenza della riduzione derivante dalle norme in esame sembra poter incidere negativamente sulla funzionalità degli stessi. Ove si consideri, peraltro, che la riduzione degli stanziamenti non può comunque pregiudicare il livello minimo di risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali di ciascuna amministrazione, si pone anche la questione della effettiva realizzabilità dei risparmi ascritti alle disposizioni in esame. Tale questione, già posta in relazione al testo originario dei predetti commi 8 e 9[87], va avanzata nuovamente rispetto agli ulteriori risparmi ora perseguiti dal comma in questione. Tale problematica verrebbe meno solo nell’ipotesi - che peraltro non appare plausibile – in cui gli stanziamenti in questione risultassero iscritti in bilancio per importi largamente eccedenti le occorrenze finanziarie delle amministrazioni interessate.
Analoga questione va posta in ordine ai tagli disposti dal comma 299 a valere sulla Tabella C che ammontano ora, a regime, all’8,5% degli stanziamenti iniziali.
Su tali aspetti appare opportuno un chiarimento.
Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
La norma riduce di 2 mld l’autorizzazione di spesa relativa al suddetto fondo, alimentato, nel corso del 2005, dal gettito della seconda e terza rata del condono edilizio.
La costituzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica è stata disposta dall’art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004. La dotazione del fondo risulta condizionata dall’afflusso del gettito delle due rate del condono edilizio rinviate, ad opera del primo comma del medesimo articolo, all’esercizio 2005. Tale gettito è valutato dalla norma in 2.215,5 mln di euro.
La relazione tecnica riporta le stime prodotte in relazione al citato art. 10 del DL n. 282/2004, inerenti la quantificazione del gettito del condono edilizio previsto per il 2005.
La quantificazione, a partire dalla stima del gettito del condono edilizio contenuta nella relazione tecnica allegata al testo originario del DL n. 269/2003, pari a 3.165 mln di euro complessivi, prevede che una quota pari al 30% di tale importo (949,5 mln) sarà incassata entro la scadenza della prima rata (10/12/2004), mentre la restante parte, per i a 2.215,5 mln, sarà incassata nel corso del 2005 in due rate di pari importo. A corredo della previsione di incasso per il 2004, viene evidenziato che al settembre 2004 già risultavano incassati 476 mln di euro e che i versamenti effettuati alla scadenza della prima rata risulteranno comprensivi dei pagamenti degli abusi fino a 1.700 euro per i quali il versamento andrà effettuato in un’unica soluzione.
La relazione tecnica afferma infine che può ritenersi compensativo degli effetti limitativi della normativa statale, derivanti dalle sopravvenute leggi regionali, l’abbattimento del 20% a suo tempo operato dalla relazione tecnica al citato DL n. 269 rispetto ai dati di Legambiente-CRESME. Tale abbattimento era stato infatti operato in ragione dell’incertezza del quadro normativo in assenza della relativa normativa regionale.
Al riguardo si osserva, in via preliminare, che l’utilizzo della riduzione di spesa disposta dalla norma a compensazione delle minori entrate derivanti dalla riforma dell’IRE, prevista dall’emendamento introduttivo della disposizione[88], presenta profili problematici. Infatti, dati gli elementi di incertezza che contraddistinguono necessariamente le stime degli interventi di natura condonistica, quali anche quello edilizio in esame, le cui entrate sono destinate ad alimentare il fondo in questione, la possibilità di utilizzare le stesse a compensazione di minori entrate relativamente certe, quali quelle derivati dalla riforma IRE, dovrebbe essere sottoposta a limitazioni di carattere cautelativo. Ciò anche, in considerazione del fatto che, nel caso specifico non risulta applicabile una condizione di previa acquisizione delle entrate prima del loro utilizzo a compensazione (in quanto le minori entrate IRE inizieranno a manifestarsi già dai primi mesi dell’esercizio 2005, mentre il gettito del condono è previsto affluire solo a decorrere dal mese di maggio), né risulta praticabile l’ipotesi di una clausola di salvaguardia volta a limitare l’ammontare delle minori entrate all’entità delle risorse disponibili.
Con riferimento alla quantificazione contenuta nella relazione tecnica, si riportano di seguito le osservazioni già formulate in sede di verifica della relazione tecnica allegata al DL n. 282/2004, il cui contenuto è riprodotto dalla relazione tecnica attualmente in esame.
Con riferimento al procedimento di stima adottato si osserva:
- la quantificazione si basa sulle previsioni di gettito contenute nella relazione tecnica allegata al testo originario del DL n. 269/2003, senza tenere conto degli effetti riduttivi del gettito conseguenti alle modifiche apportate in sede parlamentare al citato decreto, nel corso del relativo procedimento di conversione.
In proposito si ricorda che il rappresentante del Governo, nella seduta dell'Assemblea del Senato del 30 ottobre 2003, affermò che la fissazione del limite complessivo di 3000 mc per le nuove costruzioni residenziali ammesse alla sanatoria avrebbe determinato una riduzione del gettito di 300 mln di euro. Gli effetti del condono, aggiornati al fine di tenere conto di tale informazione, sarebbero pertanto pari a 2.865 mln di euro. Ripartendo tale somma tra gli esercizi 2004 e 2005 sulla base dei criteri adottati dalla relazione tecnica si perverrebbe rispettivamente per i due esercizi agli importi di 860 e 2005 mln di euro, inferiori rispettivamente di 90 e di 210 mln di euro rispetto alla quantificazione operata dalla relazione tecnica.
- il criterio di ripartizione del gettito adottato dalla relazione tecnica sembra contenere un elemento di incoerenza: infatti, pur evidenziando che il gettito previsto per il 2004 sarà comprensivo dei versamenti relativi ad abusi minori, effettuati in un’unica soluzione, la relazione tecnica stima la quota di gettito relativa al 2004 in misura pari all’incidenza della prima rata sul gettito complessivo (30%). Laddove i versamenti di importo minimo risultassero quantitativamente significativi, tale ripartizione dovrebbe tenerne conto attribuendo al 2004 una quota del gettito complessivo superiore al citato 30%; pertanto dovrebbero risultare corrispondentemente ridotte le quote di gettito attribuite al 2005.
Si osserva inoltre che, essendo scaduti i termini per il versamento della prima rata, risulterebbe ora possibile aggiornare la quantificazione sulla base dei dati effettivi di gettito conseguiti.
Ai fini dell’aggiornamento delle stime, sarebbe in particolare necessario che fosse specificato quale sia l’ammontare del gettito conseguito riferibile esclusivamente alle oblazioni relative al condono, al netto pertanto degli importi versati a titolo di sanatoria per l’occupazione di aree demaniali, non modificati dalla norma in esame[89], nonché dell’anticipazione degli oneri concessori a favore dei comuni, destinati alla compensazione degli oneri a carico degli stessi enti. Inoltre, laddove disponibile, sarebbe utile conoscere la quota dei versamenti relativa alle infrazioni di importo minore, definite in un’unica soluzione. Tali importi andrebbero infatti scomputati dal gettito delle oblazioni, al fine di pervenire ad una stima delle sole somme riferite alla prima rata di versamenti da completare nel corso del 2005.
Versamento di una quota delle tariffe elettriche
La norma prevede un gettito pari a 100 mln di euro, a far data dal 1° gennaio 2005, da ottenersi mediante i versamenti all’entrata del bilancio dello Stato delle seguenti somme:
- 70% degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per Kw/h consumato[90].
Si rammenta che tale contributo, in base all’articolo 4 del D.L. n. 314/2003, è destinato a misure di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e, una volta realizzato il deposito nazionale, a favore del territorio che lo ospita. E’ prevista una ripartizione del tributo medesimo, in ragione del 20% in favore del comune in cui è ubicato il deposito, in misura del 30% in favore dei comuni confinanti, e in misura del 25% sia alla Regione che alla Provincia.
Durante l’esame presso il Senato del comma in questione è stato osservato che la destinazione di tali risorse al bilancio dello Stato determina una riduzione di pari importo delle entrate degli enti suddetti, per cui la misura non dovrebbe avere effetti positivi ai fini dell’indebitamento netto della P.A. Il Governo ha chiarito che non ci sono effetti sull’indebitamento netto della P.A., quali minori entrate di bilancio, in quanto i contributi sono destinati a misure compensative correlate ai siti che ospitano le centrali e gli impianti del ciclo del combustibile nucleare; pertanto alle minori entrate per gli enti territoriali corrisponderanno minori spese per gli enti medesimi;
- l'ulteriore quota a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, destinata al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali nucleari dismesse.
Tale componente è attualmente pari a 0,05 centesimi di euro per Kw/h consumato ed è destinata alla Sogin (Società Gestione Impianti Nucleari spa). In merito a tale punto durante l’esame presso il Senato sono stati chiesti chiarimenti sull’effettiva maggiore entrata ai fini del conto della P.A., in quanto trattasi di società partecipata integralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze[91]. Il Governo ha precisato che si tratta di una maggiore entrata che impatta positivamente su tutti i saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che l’importo annuale da versare all’entrata del bilancio dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 2005 non dovrà essere inferiore a 100 milioni di euro e sarà composto per 40 milioni di euro dal 70% delle entrate derivanti dal primo contributo ricordato (0,015 cent Kw/h), mentre per i restanti 60 milioni si provvederà con quota parte degli importi derivanti dal secondo contributo indicato.
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica.
(mln. di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
ANNO |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
SOGIN |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Al riguardo si osserva che, poiché l’articolo 4 del D.L. N. 314/2003 prevede misure di compensazione territoriale il cui importo annuo è definito mediante la determinazione di una quota della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per Kw/h consumato e con percentuali di assegnazioni ai diversi comuni già definite nella norma, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato del 70% di tale contributo non esclude, comunque, la possibilità di stabilire misure di compensazione territoriale. Appare, pertanto, opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all’eventualità che la riduzione delle risorse destinate alla compensazione territoriale, attuata dalla norma in esame, possa comportare oneri per il bilancio dello Stato per la necessità di reperire ulteriori fonti di finanziamento per le medesime finalità.
Con riferimento, invece, al versamento all’entrata di 60 milioni di euro derivante dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, si evidenzia che tale componente è relativa allo smantellamento delle centrali nucleari dismesse e che attualmente risulta destinata alla Sogin S.p.a. Appare, pertanto, necessario che il Governo chiarisca se la sottrazione di risorse alla Sogin possa, anche in futuro, compromettere l’equilibrio di bilancio della società. Ciò al fine di escludere eventuali futuri interventi finanziari a carico del bilancio dello Stato, in considerazione del fatto che si tratta di una società interamente partecipata dallo Stato.
Riduzione trasferimenti correnti ad imprese
La norma prevede la riduzione dei trasferimenti in conto corrente, dovuti essenzialmente per oneri di servizio, alle Ferrovie dello Stato spa (per 90 mln di euro nel 2005, 100 nel 2006 e 90 nel 2007), alle Poste italiane spa (per 40 mln di euro nel 2005, 50 nel 2006 e 40 nel 2007), all'ANAS spa (in misura identica a quella prevista per le Poste) e ad altre imprese pubbliche per i contratti di programma stipulati con le stesse (per 90 mln di euro nel 2005, 130 nel 2006 e 90 nel 2007).
La relazione tecnica oltre a precisare gli importi destinati ai contratti di programma degli enti in questione[92] precisa che le citate riduzioni hanno un carattere permanente.
Elenca inoltre alcune delle altre imprese pubbliche (CONI, ENAV ecc.) a cui verranno operate le riduzioni medesime.
Viene infine chiarito che l'effetto sull'indebitamento netto e sul fabbisogno è pari alla riduzione degli stanziamenti, trattandosi di somme il cui ammontare è determinato nei contratti di servizio o di programma, per cui sarebbero erogate negli anni di competenza.
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.
(mln di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||||||
|
ANNO |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
||||
|
Minori spese correnti Trasferimenti ad imprese |
260 |
330 |
260 |
260 |
330 |
260 |
260 |
330 |
260 |
|
||||
Al riguardo si osserva che il dispositivo del comma in esame non reca alcun riferimento agli anni successivi al 2007, per cui l'attribuzione di effetti di carattere permanente da parte della relazione tecnica non appare coerente con il dettato normativo.
Sul punto appare necessario un chiarimento del Governo.
Si rammenta peraltro che nella predisposizione della relazione tecnica dell’articolo 72 della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002), che trasformava i contributi a fondo perduto - iscritti in bilancio negli stanziamenti dei trasferimenti alle imprese di conto corrente e parte capitale – in fondi rotativi, venivano esclusi da tale meccanismo gli stanziamenti destinati ai contratti di programma in quanto considerate quote vincolate.
Aumento delle imposte sugli affari
La norma dispone l’aumento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972 siano aggiornati. Tale adeguamento, da operarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2005, anche tenendo conto dell’aumento dei prezzi al consumo[93], deve assicurare un maggior gettito pari a 1.120 mln di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 1.320 mln di euro a decorrere dall’anno 2007.
La relazione tecnica non considera la norma, i cui effetti sono considerati, negli importi predetti, nei saldi di finanza pubblica riportati nell’allegato 7. Sono invece considerati, nell’ambito della relazione tecnica relativa allegata all’emendamento introduttivo della disposizione[94], gli effetti indotti attesi dalla disposizione in termini di minore IVA e minori imposte sui risparmi, per i quali si rinvia a quanto considerato nella parte del presente dossier relativa agli effetti medesimi per i commi 352 e 356.
Al riguardo si osserva che la relazione tecnica omette di considerare, nell’ambito degli effetti derivanti dalla disposizione, quelli di minor gettito dovuti alla deducibilità delle imposte indirette pagate da soggetti titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
Disposizioni in materia di versamenti in acconto delle imposte
La norma, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, aumenta dal 98 al 99 per cento la misura del versamento in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dal 99 al 100 per cento quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997[95], risultano parimenti aumentate di un punto dal 2006 le percentuali di acconto IRAP, rispettivamente per i contribuenti persone fisiche e per i contribuenti persone giuridiche.
Il prospetto riepilogativo degli effetti delle modifiche introdotte, trasmesso al Senato, assegna alla disposizione i seguenti effetti sui saldi.
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanz. |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
Maggiori entrate |
|
421 |
|
|
640 |
|
|
604 |
|
|
Minori spese |
|
219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
|
640 |
|
|
640 |
|
|
640 |
|
La relazione tecnica stima tali effetti sulla base delle seguenti previsioni di ammontare di versamenti in acconto per l’anno 2006:
· IRPEF 19.895 milioni di euro
· IRES 22.239 milioni di euro
· IRAP persone fisiche 5.370 milioni di euro
· IRAP persone giuridiche 16.481 milioni di euro
Tali ammontari sono stati ridotti di 700 milioni di euro per effetto della riforma IRPEF di cui al comma 352 e di 230 milioni[96] di euro per le modifiche introdotte in materia di IRAP dal comma 350.
Nel corso del dibattito al Senato, il rappresentante del Governo ha precisato che le previsioni di gettito degli acconti 2006 sono state effettuate in base al quadro macroeconomico elaborato dal Ministero dell’economia e delle finanze ed in base alle stime degli effetti finanziari introdotti dalla nuova disciplina IRES.
Al riguardo appaiono necessari chiarimenti sui criteri utilizzati per scorporare dalle previsioni di versamento in acconto per il 2006 gli effetti di riduzione di gettito delle disposizioni contenute nel testo in esame, con particolare riguardo alla riforma IRPEF, di cui al comma 352. Tali effetti sono valutati in 700 milioni di euro per il 2006.
Infatti, la ricostruzione dei dati dei minori versamenti per cassa conseguenti alla riforma IRPEF, effettuata in base alle informazioni della relazione tecnica ed a quelle fornite successivamente nel corso del dibattito al Senato, considerando la percentuale di acconto a legislazione vigente, evidenzia minori versamenti in acconto per il 2006 per circa 870 milioni di euro.
Maggiori entrate a carico della attività di riscossione
L’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 341/2003[97] come recentemente modificato dall’articolo 7 del D.L. n. 282/2004, attualmente in fase di conversione, prevede che le banche, che nell’anno precedente abbiano riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro, sono tenute al versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il penultimo giorno lavorativo dell’anno, dell’1,50% di quanto riscosso nell’anno precedente, ridotto dell’ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate.
La norma dispone che per l’anno 2006 il suddetto versamento venga determinato con apposito decreto annuale in modo da garantire maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro.
Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca quale siano le ragioni in base alle quali, a fronte di una ammontare di entrate per il 2003 prodotte dalla norma in esame di importo pari a circa 2.771 milioni di euro[98], viene ora fissato, per l’anno 2006, un ammontare di gettito sensibilmente inferiore.
Qualora l’ammontare in questione debba invece intendersi come aggiuntivo rispetto alle entrate già iscritte nelle previsioni di bilancio per il medesimo anno 2006, oltre alla opportunità di una più idonea formulazione della norma in tal senso, si evidenzia la necessità che vengano forniti i dati in base ai quali si ritiene che tale ammontare di gettito sia effettivamente conseguibile, tenuto conto degli andamenti delle riscossioni: ciò in quanto l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 341, su cui interviene la norma in esame, correla il gettito da versare all’entrata a quanto verrà riscosso nell’anno 2005.
ARTICOLO 1, commi da 329 a 334
Prestazioni ai fini di giustizia
Le normerecano modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia[99] ed al Codice delle comunicazioni elettroniche[100]. In particolare si inseriscono fra le spese di giustizia ripetibili da parte dell’erario[101] quelle relative alle prestazioni[102] a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni avanzate dall’autorità giudiziaria (comma 329).
Le spese relative alle prestazioni in esame e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime dovranno essere recuperate in misura fissa[103] stabilita con decreto adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 330).
Per contro, dal momento che le prestazioni sono obbligatorie per gli operatori[104], si prevede il rimborso dei costi da costoro sostenuti in forma di canone annuo, determinato anche in base al numero e alla tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente (comma 333).
Si stabilisce, infine, che dall’attuazione delle disposizioni sopra illustrate non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 334).
Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che i decreti attuativi delle norme in esame realizzino una compensatività tra i canoni liquidati agli operatori e le somme ripetibili da parte dell’erario a fronte delle prestazioni richieste, al fine di rispettare la clausola di invarianza finanziaria.
Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive
La norma modifica i criteri di determinazione della base imponibile IRAP, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche, prevedendo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2004[105]:
a. la possibilità di portare in deduzione il costo del lavoro sostenuto dalle imprese per il personale addetto all’attività di ricerca e sviluppo;
b. l’incremento di un importo pari a 500 euro della deduzione orfetaria di cui all’art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 446/1997;
c. la possibilità di portare in deduzione il costo del lavoro relativo agli incrementi di personale dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato, rispetto alla consistenza media relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004. La norma fissa, quale limite di deducibilità del suddetto costo, la somma di 20.000 euro per ogni nuovo dipendente assunto nel limite massimo dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di costo relative dell’articolo 2425 del codice civile[106]. La soglia di deducibilità è elevata a 40.000 euro per ciascuna nuova assunzione che abbia luogo nella aree ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.
La relazione tecnica[107] quantifica i seguenti effetti di gettito derivanti dalla disposizione:
(mln. di euro)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Personale addetto a R&S |
|
-181 |
-98 |
-98 |
|
Aumento deduzione forfettaria |
|
-124 |
-67 |
-67 |
|
Incrementi di personale a tempo indeterminato |
|
-315 |
-484 |
-655 |
|
Totale articolo |
|
-620 |
-649 |
-820 |
a. Con riferimento al personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, la quantificazione si basa sul numero di addetti nel 2000[108], distinti fra ricercatori e tecnici o altro personale, pari rispettivamente a circa 26.100 e 37.900 unità.
Viene assunto, come costo del lavoro per i ricercatori, quello medio di un ricercatore di III livello EPR (circa 40.000 euro) mentre per i tecnici e per l’altro personale si assume un importo ridotto del 40%, pari a circa 24.000 Euro. Il costo del lavoro complessivamente ottenuto viene rivalutato del 12,5% per tenere conto dell’andamento, nel periodo 2001 – 2004, del costo del lavoro per dipendente della intera economia[109], e del 5% per tenere conto di un possibile effetto incentivante derivante dalla norma in esame. La i perdita di gettito di competenza annua ai fini IRAP è pertanto stimata in 98 milioni di euro dal 2005[110].
In termini di cassa la perdita di gettito, con un acconto dell’85% , si articola nel modo seguente (in milioni di euro):
|
CASSA |
2005 |
2006 |
2007 e segg. |
|
Saldo IRAP 2005 |
|
- 98 |
|
|
Acconto IRAP 2006 |
|
- 83 |
+ 83 |
|
Saldo IRAP 2006 |
|
|
- 98 |
|
Acconto IRAP 2007 |
|
|
- 83 |
|
TOTALE |
- |
-181 |
- 98 |
b. Con riferimento all’incremento della deduzione forfettaria la relazione tecnica si limita ad affermare che la stima delle minori entrate è stata effettuata sulla base del modello previsionale IRAP, basato sui dati del Modello Unico 2003 di tutti i contribuenti IRAP privati, aggiornando i relativi dati agli esercizi 2004 e 2005 e tenendo conto di tutte le modifiche normative relative all’IRAP intervenute successivamente all’esercizio 2002.
L’elaborazione è stata condotta in capo ad ogni singolo contribuente, tenendo conto, quale normativa di confronto, delle altre agevolazioni già presenti nel disegno di legge finanziaria attualmente in esame.
Il risultato di tali elaborazioni, non riportate, conduce ad una stima della perdita di gettito di competenza pari a circa 67 mln di euro a decorrere dal 2005. Per cassa ne conseguono minori entrate pari a 124 mln per l’esercizio 2006 e a 67 mln di euro a decorrere dal 2007
c. Con riferimento al costo del lavoro relativo agli incrementi di personale dipendente, la relazione tecnica utilizza ai fini della stima il modello previsionale Irap, la cui base dati è costituita dall’universo delle dichiarazioni dei redditi Unico 2003 di tutti i contribuenti IRAP privati. Tale base dati è stata opportunamente aggiornata al 2004 e 2005[111] tenendo conto di tutte le modifiche normative intercorse successivamente all'anno di imposta 2002. Da tale base dati sono state enucleate le informazioni contenute nel quadro RU relative in particolare in particolare al prospetto dei crediti di imposta per incentivi occupazionali di cui all’articolo 7 della legge n. 388 del 2000.
Tale disposizione prevedeva infatti una norma agevolativa analoga a quella in esame (cd. bonus assunzioni), concernente il riconoscimento di un credito d'imposta pari a 413,17 euro mensili per ciascun lavoratore incrementale con contratto a tempo indeterminato, incrementato del 50% per le assunzioni incrementali effettuate nelle aree del Mezzogiorno.
Partendo dalle risultanze del suddetto provvedimento nelle dichiarazioni dei redditi, è stato stimato il numero di dipendenti assunti per i quali si è potuto godere dell'agevolazione. Si è poi proceduto attribuendo a ciascun dipendente il costo medio del personale relativo al datore di lavoro che lo ha assunto e individuando la deduzione disposta dalla normativa in esame. Al fine di considerare il diverso limite di deducibilità ammesso nelle aree di cui all'obiettivo 1 e 2 è stata considerata una distribuzione regionale dei lavoratori dipendenti in base al prospetto della ripartizione regionale del valore della produzione Irap. I risultati così individuati sono stati abbattuti di un 30% per considerare il ridotto effetto incentivante della norma in esame rispetto a quella presa a riferimento, di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000.
Applicando la metodologia esposta la relazione tecnica quantifica la perdita di gettito di competenza in misura pari a 170 mln di euro nel 2005, 340 mln nel 2006 e 510 mln a partire dal 2007.
Ne consegue il seguente andamento per cassa, che sconta una percentuale di acconto effettivo dell’85%:
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Saldo Irap 2005 |
|
- 170 |
|
|
|
Acconto Irap 2006 |
|
- 145 |
+ 145 |
|
|
Saldo Irap 2006 |
|
|
- 340 |
|
|
Acconto Irap 2007 |
|
|
- 289 |
+ 289 |
|
Saldo Irap 2007 |
|
|
|
- 510 |
|
Acconto Irap 2008 |
|
|
|
- 434 |
|
TOTALE |
- |
- 315 |
- 484 |
- 655 |
Al riguardo si osserva:
a. con riferimento alla deducibilità degli oneri relativi al personale addetto ai settori della ricerca e sviluppo la quantificazione risulta, sulla base degli elementi informativi disponibili, sostanzialmente corretta.
Si segnala peraltro che, a differenza degli importi relativi al costo del lavoro, che sono stati opportunamente rivalutati, non è stato apportato alcun aggiornamento ai dati Istat relativi al numero di addetti relativi all’esercizio 2000. Peraltro, in assenza di dati specifici riferiti alla dinamica dell’occupazione nel settore in questione, non è possibile fornire indicazioni in merito alla significatività di tale mancato aggiornamento.
b. con riferimento all’incremento della deduzione forfettaria la quantificazione risulta sostanzialmente in linea con quella operata dalla relazione tecnica alla legge finanziaria per il 2003[112].
c. con riferimento alla parziale deducibilità del costo del lavoro relativo agli incrementi di personale dipendente si osserva in via preliminare che la relazione tecnica si limita a fornire indicazioni metodologiche in merito alla procedura adottata per la stima, senza tuttavia fornire le informazioni quantitative relative ai dati utilizzati e alle elaborazioni effettuate. In assenza di tali informazioni, come già rilevato dal Servizio bilancio del Senato[113], la stima non risulta suscettibile di puntuale verifica.
Nondimeno, si segnalano di seguito alcuni profili problematici nella metodologia seguita che potrebbero influenzare l’attendibilità della stima prodotta.
In primo luogo si osserva che i dati del modello Unico 2003, presi a base della stima, relativi ai crediti di imposta per gli incrementi occupazionali maturati nell’esercizio 2002, non sembrano costituire una base idonea per la quantificazione per la presenza di diversi fattori sia di sovrastima che di sottostima del numero di potenziali beneficiari.
Fra i fattori di sovrastima si ricordano in particolare i seguenti:
- il 2002 rappresentava il secondo esercizio di fruizione dell’agevolazione disposta dalla legge n. 388/2000, per cui potevano beneficiare dell’agevolazione incrementi occupazionali riferiti ad un periodo temporale più largo[114] rispetto a quello utile ai fini del beneficio disposto per il 2005 dalla norma in esame.
- la relazione tecnica non fa riferimento all’eventuale applicazione, ai dati relativi al 2002, di un abbattimento al fine di tenere conto del più modesto andamento tendenziale dell’occupazione prevista per il 2005 rispetto ai risultati conseguiti nel 2002[115];
- l’agevolazione in vigore nel 2002, configurandosi come credito d’imposta, non veniva limitata da eventuali profili di incapienza, che invece potrebbero parzialmente limitare la possibilità di fruire pienamente della deducibiltà disposta dalla norma in esame.
Peraltro, la considerazione di profili di incapienza, costituendo un elemento consuetudinario nelle quantificazioni relative all’IRAP, potrebbe essere stato considerato nella stima e meramente omesso nella descrizione, al pari di altri elementi dati per impliciti (quali l’aliquota media considerata).
Fra i fattori di sottostima si ricordano in particolare i seguenti:
- l’agevolazione applicabile per il 2002 riguardava nuovi assunti aventi particolari requisiti (età non inferiore a 25 anni, disoccupati da almeno 2 anni o disabili). Analoghe limitazioni non sono riproposte dalla norma in esame.
- nel corso dell’esercizio 2002 furono emanati in successione diversi provvedimenti[116] che, in ragione della dinamica riscontrata nella fruizione dei crediti d’imposta largamente eccedentaria rispetto alle risorse allo scopo destinate, disposero il blocco a metà esercizio della possibilità di fruire dei crediti stessi.
Pertanto i dati esposti nel modello unico 2003, non comprendono né i crediti riferiti agli incrementi occupazionali registrati nella seconda metà dell’esercizio 2002, né i crediti relativi al secondo semestre 2002 ma riferiti agli incrementi occupazionali registrati nella prima metà dell’anno, la cui fruizione venne rinviata, dai citati provvedimenti di blocco, alle annualità successive;
- un’ulteriore fattore di sottostima sembra risiedere nell’applicazione di un abbattimento del 30% alla platea dei beneficiari dell’agevolazione in vigore nell’esercizio 2002. Tale abbattimento viene motivato dalla relazione tecnica in funzione del minor effetto incentivante della norma in esame rispetto a quella in vigore nel 2002, dovuto alla inferiore portata quantitativa dell’agevolazione.
Si osserva in proposito che tale abbattimento sembra applicabile, non alla totalità della platea dei beneficiari dell’agevolazione del 2002, ma solo alla quota dei beneficiari ascrivibile all’effetto incentivante della disposizione.
Si ricorda in proposito che la platea dei beneficiari di qualsiasi agevolazione applicabile, a livello delle singole imprese, agli incrementi occupazionali registrati in un determinato anno può essere idealmente suddivisa in tre parti: una quota di incrementi occupazionali compensativi dei decrementi registrati da altre unità produttive[117], una quota di incrementi occupazionali corrispondenti all’aumento tendenziale dell’occupazione, previsto anche in assenza dell’agevolazione, ed infine una quota ulteriore di incrementi occupazionali pari all’eccedenza dell’incremento occupazionale effettivamente registrato rispetto a quello tendenziale previsto. Solo quest’ultima componente risulta influenzata dalla portata incentivante dell’agevolazione.
Attuazione della riforma dell’IRE
Le norme introducono modifiche al TUIR in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2005:
● le attuali detrazioni dall’imposta per carichi di famiglia, di cui all’articolo 13 del TUIR, sono sostituite da deduzioni dal reddito complessivo per oneri di famiglia, così modulate:
· 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
· 2.900 euro per ciascun figlio, nonché per ogni altra persona convivente indicata nell’articolo 433 del codice civile[118]. L’importo di tale deduzione è aumentato nel caso di figli di età inferiore a tre anni, per il primo figlio nel caso di famiglie monoparentali e per ogni figlio portatore di handicap;
● è prevista una deduzione fino a 1.820 euro delle spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Tali spese sono deducibili anche se sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile;
● le deduzioni di cui al punto precedente spettano in ragione decrescente al crescere del reddito. In particolare, esse spettano per la quota corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle deduzioni stesse e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR e diminuito dell’ammontare del reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Le deduzioni spettano per intero se detto rapporto è maggiore o uguale all’unità; non si ha diritto alle deduzioni se il rapporto è minore o uguale a zero; per valori del rapporto maggiori di zero ed inferiori all’unità, le deduzioni spettano per la quota corrispondente al valore del suddetto rapporto;
● l’imposta lorda si determina applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR, delle deduzioni per assicurare la progressività dell’imposta, di cui all’articolo 11 del TUIR, e delle deduzioni di cui ai punti precedenti, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
· fino a 26.000 euro, 23 per cento;
· oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
· oltre 33.500 euro, 39 per cento;
● sul reddito imponibile eccedente l’importo di 100.000 euro è dovuto un contributo di solidarietà del 4 per cento;
● sono soppresse le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, di pensione e di lavoro autonomo, di cui all’articolo 14 del TUIR;
● è introdotta una clausola di salvaguardia, in base alla quale i contribuenti possono, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, applicare le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle vigenti al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
La relazione tecnica presentata al Senato, nel corso dell’esame in Assemblea, così quantifica gli effetti di minore gettito per cassa attribuiti alle disposizioni:
(mln. di euro)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
IRPEF |
4.138,1 |
6.540,3 |
5.832 |
|
Addizionale regionale |
|
28 |
28 |
|
Tassazione del TFR |
125,0 |
125 |
125 |
|
Minori entrate complessive |
4.263,1 |
6.693,3 |
5.985 |
Gli effetti in termini di minore IRPEF sono stati stimati in base ad elaborazioni mediante utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF. Il minor gettito rispetto alla normativa vigente si cifrerebbe per competenza in 5.832 milioni di euro annui.
In tale ammontare sono compresi gli effetti di minore gettito della nuova deduzione per le spese di assistenza personale dei soggetti non autosufficienti, stimati per competenza in 80 milioni di euro annui, in base al numero delle badanti ricavabile da dati CENSIS, CARITAS e Ministero degli interni.
Il minore gettito a titolo di addizionale regionale è stimato in 28 milioni di euro annui.
L’effetto delle modifiche introdotte sulla tassazione del TFR, stimato in 125 milioni di euro annui, si basa su l’elaborazione dei dati provvisori relativi ai trattamenti erogati nel 2001.
Nel corso del dibattito presso la Commissione Bilancio del Senato[119], il rappresentante del Governo, in risposta ad alcune osservazioni formulate dalla Commissione, aveva fornito alcune indicazioni circa le modalità di stima degli effetti delle disposizioni.
In particolare ha precisato quanto segue:
· il modello di microsimulazione Irpef si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche disponibili presso l’Anagrafe tributaria e misura gli effetti delle modifiche proposte sui redditi dichiarati da ciascun contribuente, proiettati all’anno di entrata a regime della riforma;
· la perdita di gettito dovuta alla deduzione per le spese di assistenza personale dei soggetti non autosufficienti si basa su una stima della Caritas, su dati del Ministero dell’interno, relativa al 2003. Da tale stima risulta che le badanti regolarizzate e non regolarizzate sono circa 500.000. Da una elaborazione del Censis si ricava che circa il 23 per cento di tale personale risulta regolarmente assunto. Prudenzialmente, si è tuttavia ipotizzato che le badanti regolari siano circa 250.000, pari al 50 per cento del totale. In base al modello di simulazione Irpef è stata attribuita la relativa deduzione decrescente al crescere del reddito, escludendo i contribuenti per i quali la deduzione risultava incapiente. Dal calcolo deriva una perdita di gettito media pro capite di 320 euro, che moltiplicata per il numero delle badanti regolari determina la perdita di gettito annua per competenza di 80 milioni di euro;
· l’esiguo ammontare della perdita di gettito stimata in riferimento all’addizionale regionale deriva dal fatto che tale imposta si applica ad una base imponibile al lordo delle deduzioni per carichi di famiglia e tipologia di reddito. Pertanto la riduzione di gettito dell’addizionale, in presenza della riduzione di gettito Irpef, non risulta proporzionale alla riduzione Irpef;
· la stima della perdita di gettito per cassa si basa sull’ipotesi che la quota di minore gettito afferente ai lavoratori dipendenti si realizzi nel 2005 nella misura di 11/13 della variazione di gettito di competenza di tali soggetti. Dal 2006 la quota dell’acconto utilizzata per l’autotassazione tiene conto dell’aumento dal 98 al 99 per cento della percentuale di acconto teorico di cui al comma 7 dell’articolo 35-quater del provvedimento in esame.
Si segnala, infine, che rispetto alla quantificazione proposta nella relazione tecnica allegata al testo presentato presso la Commissione bilancio, la quantificazione sopra illustrata, allegata al testo proposto all’esame dell’Assemblea del Senato, stima un ulteriore effetto di minore entrata per cassa di 2,1 milioni di euro nel 2005, di 3,3 milioni di euro nel 2006 e di 3 milioni di euro nel 2007.
Nel corso dell’esame in Aula al Senato, nella seduta del 15 dicembre scorso, è stato chiarito che tale differenza deriva esclusivamente da ragioni tecniche e non da modifiche normative introdotte rispetto al testo approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, in quanto risultato di una diversa stima dell’aggregato di partenza.
Nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato sui saldi, relativo al testo definitivamente approvato dal Senato, il suddetto differenziale rispetto alla quantificazione iniziale degli effetti dell’emendamento di riforma si riduce a 1,1 milioni di euro nel 2006 ed a 0,7 milioni di euro nel 2007 e risulta imputato al calcolo del contributo di solidarietà IRPEF.
In base a tale prospetto gli effetti di minore entrata per cassa della riforma risultano pertanto i seguenti:
(mln. di euro)
|
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
IRE |
4.136 |
6.537 |
5.829 |
4.136 |
6.537 |
5.829 |
4.136 |
6.537 |
5.829 |
|
IRE-TFR |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
|
Addizionale Regionale |
|
|
|
|
28 |
28 |
|
28 |
28 |
|
Calcolo Contrib. Solid. |
|
1,1 |
0,7 |
|
1,1 |
0,7 |
|
1,1 |
0,7 |
Al riguardo si rileva preliminarmente che in merito alla stima degli effetti sul gettito elaborata in base al modello di microsimulazione IRPEF, le precisazioni fornite dal Governo in sede di esame al Senato nulla aggiungono al contenuto della relazione tecnica. La quantificazione permane, pertanto, sprovvista degli elementi informativi necessari alla verifica della congruità della stessa.
Si evidenziano, inoltre, i seguenti aspetti, sui quali appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti:
· la stima del minor gettito IRPEF per cassa sembra scontare l’ipotesi che una quota di contribuenti in regime di autotassazione, cui corrisponde circa il 22 per cento del minore gettito di competenza di tali soggetti nel 2005, applichi già in sede di calcolo del versamento in acconto per il 2005 le modifiche introdotte dalla nuova normativa. Appare, pertanto, opportuno acquisire conferma di tale ipotesi e informazioni sui dati che ne giustifichino statisticamente l’adozione.
Il calcolo dei minori versamenti IRPEF per cassa è stato ricostruito induttivamente sulla base delle precisazioni fornite nel corso dell’esame al Senato e di ipotesi adottate in precedenti relazioni tecniche di analogo contenuto. Tale calcolo sconta, pertanto, le seguenti ipotesi:
Quota di lavoratori dipendenti 80%
Quota di minore gettito afferente i lavoratori dipendenti nel 2005 11/13
Percentuale acconto per contribuenti in autotassazione nel 2005 75%
Percentuale acconto per contribuenti in autotassazione dal 2006 77%
· la stima delle minori entrate per la deduzione delle spese sostenute per l’assistenza personale nei casi di non autosufficienza potrebbe risultare sottostimata in relazione alla difficoltà di individuare nell’ambito dei lavoratori domestici quelli impiegati per l’esclusiva attività di assistenza personale. Si osserva, inoltre, che la percentuale di incidenza dei lavoratori domestici regolari desunta dallo studio del Censis, citata dal rappresentante del Governo nel corso del dibattito al Senato, si riferisce all’anno 2000 e non sconta, pertanto gli effetti della successiva regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari.
In proposito si segnala che, in base ai dati INPS[120], nel 2002 risultavano 224.402 lavoratori domestici regolarmente iscritti alla gestione previdenziale, di cui 126.379 stranieri. Al 31 gennaio 2004, per effetto della legge n. 189 del 2002, risultavano regolarizzati 596.494 lavoratori extracomunitari, di cui 271.334 come colf e badanti[121].
Appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca a quali motivazioni di carattere metodologico siano riconducibili le lievi differenze riscontrate nelle successive quantificazioni delle disposizioni proposte, dal momento che il testo delle norme in esame non sembra aver subito sostanziali modifiche nel corso dell’esame al Senato.
La relazione tecnica presentata al Senato in riferimento alle norme di riforma dell’IRE previste nei commi da 352 a 356 in esame, quantifica, quali effetti indiretti di maggiore entrata della riduzione del carico fiscale, i seguenti importi in termini di IVA e di ritenute sugli interessi[122]:
(mln. di euro)
|
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
Nuova curva addizionale regionale TFR |
IVA |
421,4 |
661,6 |
591,6 |
|
Imposta sui risparmi |
0 |
3,9 |
9,9 |
|
|
TOTALE |
421,4 |
665,5 |
601,5 |
|
|
Indirette+sigarette+giochi+acconto Irpef |
IVA |
-59,4 |
-242,7 |
-247,1 |
|
Imposta sui risparmi |
0 |
-0,6 |
-3,5 |
|
|
TOTALE |
-59,4 |
-243,3 |
-250,6 |
|
|
TOTALE |
IVA |
362,0 |
418,9 |
344,5 |
|
Imposta sui risparmi |
0 |
3,3 |
6,4 |
|
|
TOTALE |
362,0 |
422,2 |
350,9 |
Tali ammontari risultano confermati nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato approvato definitivamente dal Senato (Allegato 7).
La relazione tecnica precisa, in particolare, che la rimodulazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e le modifiche sulle imposte indirette producono complessivamente un minor gettito per la finanza pubblica, corrispondente a maggiori risorse disponibili per i contribuenti. Tali risorse saranno necessariamente utilizzate, da una parte, ad incrementare i consumi, dall’altra, ad aumentare il livello medio di risparmio.
In particolare, la quantificazione si è basata sulle informazioni desunte dalla rilevazione della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane e tenendo conto della propensione media al consumo stimata dall’Istat pari all’87,3 per cento, seguendo la metodologia di seguito illustrata per i due tipi di interventi.
Per la determinazione dei consumi, si è adottata una propensione media al consumo del 75,9 per cento, inferiore a quella stimata dall’ISTAT per tenere conto della minore propensione al consumo delle fasce alte di reddito maggiormente interessate dalla rimodulazione dell’IRE. Si è proceduto, quindi, scorporando dall’aggregato determinato sulla base dei dati della Banca d’Italia l’IVA, applicando il coefficiente del 15 per cento quale valore medio dell’aliquota; per la determinazione dei risparmi, si è ipotizzato che questi siano investiti al tasso del 3 per cento annuo e siano soggetti all’imposta sostituiva del 12,5 per cento.
a) Rimodulazione delle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
La rimodulazione comporta:
- un incremento dei consumi pari a 4.536 milioni di euro, corrispondente, al netto dell’IVA, ad un gettito di competenza pari a 591 milioni di euro;
- un incremento dei risparmi pari a 1.446 milioni di euro che, investiti al tasso del 3 per cento annuo e soggetti all’imposta sostitutiva del 12,5 per cento, producono un maggior gettito in termini di competenza pari a 5,4 milioni di euro.
In termini di cassa, gli effetti della misura, sia sul gettito IVA sia sull’imposta sostitutiva sui redditi da capitale, sono pertanto i seguenti:
(mln. di euro)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
IVA |
421,4 |
661,6 |
591,6 |
|
Imposta sui risparmi |
0 |
3,9 |
9,9 |
|
TOTALE |
421,4 |
665,5 |
601,5 |
b) Modifiche relative alle imposte indirette
La stima dei minori consumi è stata effettuata considerando il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi, quello relativo ai giochi, quello relativo alle imposte indirette sugli affari e quello relativo all’incremento di un punto percentuale dell’acconto sull’Irpef. Tale gettito ammonta a 618 milioni di euro nel 2005, 2.620 milioni nel 2006 e 2928 milioni nel 2007.
La propensione marginale al consumo (79 per cento) è stata calcolata ipotizzando che per ciascun contribuente il prelievo per le maggiori imposte sia in relazione diretta con l’ammontare del proprio reddito, ad eccezione dell’incremento dell’attività di gioco[123].
Sulle entrate per le attività di gioco si è ipotizzato che il maggior prelievo gravi sui risparmi e, solo residualmente sui consumi.
Gli effetti indiretti di riduzione di gettito delle suddette della misura in termini di cassa sono pertanto i seguenti:
(mln di euro)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
IVA |
-59,4 |
-242,7 |
-247,1 |
|
Imposta sui risparmi |
0 |
-0,6 |
-3,5 |
|
Totale |
-59,6 |
-243,3 |
-250,6 |
In merito alla possibilità di utilizzare gli effetti in esame a parziale compensazione delle misure di minore entrata recate dalle modifiche introdotte, il Governo ha, inoltre, precisato quanto segue:
· il bilancio programmatico dello Stato presentato ad ottobre ha registrato gli effetti conseguenti al solo disegno di legge finanziaria iniziale, assumendo come base di riferimento il PIL tendenziale del triennio 2005-2007 e non quello programmatico;
· pertanto, i medesimi effetti possono essere utilizzati a copertura nei limiti in cui determinino un miglioramento del saldo netto da finanziare e del risparmio pubblico.
Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione sui seguenti aspetti, che appaiono presentare profili di problematicità. In particolare:
· andrebbero meglio chiariti i criteri utilizzati per la costruzione del quadro programmatico per il triennio 2005-2007. Infatti, ai fini della possibilità di utilizzare gli effetti indotti di maggior entrata a compensazione delle minori entrate recate dalle modifiche introdotte, il Governo ha precisato che tale quadro ha registrato gli effetti conseguenti al solo disegno di legge finanziaria nel testo iniziale, vale a dire senza scontare gli effetti delle norme fiscali ora introdotte.
Nell’ambito di tale quadro[124], la pressione fiscale per il 2005 risulta pari al 41,2 per cento, valore identico a quello che il Governo ha indicato per l’anno 2005 anche dopo l’introduzione delle misure fiscali medesime[125].
Andrebbe pertanto chiarito sulla base di quali valutazioni, in presenza di due diversi quadri macroeconomici e di finanza pubblica, si registri un identico livello di pressione fiscale;
· in merito ai criteri di utilizzo nell’ambito del procedimento di quantificazione degli effetti fiscali indotti di misure che incidono sul reddito disponibile dei contribuenti, andrebbe chiarito per quale motivo, nel quadro degli effetti del disegno di legge finanziaria iniziale, non siano stati considerati gli effetti fiscali indotti di segno negativo conseguenti alle misure tributarie di maggiore entrata, pari nel 2005 ad oltre 5,5 mld di euro, recate dal provvedimento. La considerazione di tali effetti avrebbe potuto avere riflessi anche sul quadro di copertura del disegno di legge finanziaria;
· occorre inoltre osservare come il calcolo degli effetti indotti si limita a considerare le conseguenze delle sole modifiche tributarie. Tuttavia, nello stesso emendamento introduttivo delle agevolazioni fiscali, sono presenti altri interventi suscettibili di modificare, a livello aggregato, il reddito disponibile delle famiglie. In particolare si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle misure di riduzione delle spese delle amministrazioni pubbliche per redditi da lavoro dipendente di cui agli artt. 16-bis e 18[126] e alle misure previdenziali di cui all’art. 21-bis[127].
· andrebbe, inoltre, chiarito per quale motivo, nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato approvato dal Senato, la stima complessiva degli effetti indotti conseguenti alla manovra IRE in esame non sia stata ridotta al fine di tener conto, nel 2005, dell’ulteriore incremento di 550 milioni di euro dell’imposizione indiretta, di cui al comma 303.
ARTICOLO 1, commi da 357 a 364
Fondo rotativo per il sostegno all'investimento ed all'innovazione
Le norme prevedono l’istituzione di un "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese", presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti spa, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati nella forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale, e stabiliscono in 6.000 milioni di euro la dotazione iniziale del Fondo , che verrà alimentato con le risorse del risparmio postale[128] (comma 357).
Le disposizioni inoltre prevedono:
- che il riparto delle risorse del Fondo avvenga con delibere del CIPE, il quale dovrà altresì stabilire i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati ed approvare una convenzione tipo che regola i rapporti tra la CDP e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti[129] (commi 358 e 359);
- l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per la determinazione del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione. La differenza tra tale tasso e quello del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di cui al comma 363, sono posti a carico del bilancio statale, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 364 (comma 361);
- la possibilità che sia fornita la garanzia dello Stato - da inserire nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge n. 468 del 1978 - sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato, nonché dei relativi interessi[130] (comma 362);
- il rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti delle spese di gestione del Fondo, pari allo 0,4% dei finanziamenti erogati annualmente (comma 363).
Per le finalità dell’articolo è autorizzata la spesa di 80 mln di euro per il l’anno 2005 e di 150 mln di euro annui a decorrere dal 2006, cui si provvede con una riduzione delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate e del Fondo per gli incentivi alle imprese, nonché con quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli aumenti impositivi disposti dal comma 303, secondo la seguente tabella (comma 364):
(mln. di euro)
|
Anno |
Onere |
Copertura |
||
|
|
|
Fondo aree sottoutilizzate |
Fondo unico incentivi imprese |
Maggiori entrate Comma 315 |
|
2005 |
80 |
55 |
25 |
|
|
2006 |
150 |
100 |
50 |
|
|
2007 |
150 |
100 |
|
50 |
|
2008 |
150 |
|
|
150 |
La relazione tecnica provvede alla quantificazione dell'onere a carico del bilancio statale sulla base dei seguenti dati e parametri:
|
Dotazione iniziale del fondo * |
6.000 milioni di euro
|
|
Erogazione media annuale |
800 milioni di euro |
|
Erogazione per il triennio 2005/2007** |
nel 2005 euro 2.700 milioni nel 2006 euro 3.000 milioni nel 2007 euro 400 milioni |
|
Durata media dei prestiti agevolati |
9 anni |
|
Differenziale tasso di interesse |
2% |
|
Commissione gestione del Fondo alla CDP |
0,40% |
* nel terzo anno è previsto un rifinanziamento
** nei primi tre anni sono previste erogazioni superiori alla media in relazione alla previsione del comma 359 di far accedere ai finanziamenti agevolati anche a programmi di investimento di imprese che manifestano formale opzione che alla data di emanazione del decreto ministeriale, previsto al comma 360, non abbiano presentato richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato di avanzamento dei programmi.
La RT afferma inoltre che i calcoli alla base della stima degli oneri a carico del bilancio dello Stato, previsti per 80 milioni di euro per il 2005, 150 milioni di euro a decorrere dal 2006) sono stati effettuati ipotizzando rimborsi a quota di capitale fissa da parte delle imprese.
Nel corso dell’esame presso il Senato[131] il Governo ha fornito è stata fornita una previsione per l’arco temporale 2005-2020 del funzionamento del Fondo, di cui si riporta l’andamento del primo quinquennio.
|
Anni |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dotazione iniziale fondo |
6.000,0 |
2.675,0 |
1.244,4 |
795,1 |
695,6 |
|
Erogazione nell’anno |
3.500,0 |
3.800,0 |
1.200,0 |
900,0 |
850,0 |
|
Erogato complessivo |
3.500,0 |
7.300,0 |
8.500,0 |
9.400,0 |
10.250,0 |
|
Erogato netto |
3.325,0 |
6.755,6 |
7.204,9 |
7.304,4 |
7.342,8 |
|
Aumento dotazione Fondo da CDP |
|
|
2.000,0 |
|
|
|
Rimborso anticipi da parte imprese |
175,0 |
369,4 |
750,6 |
800,5 |
811,6 |
|
Rimborso cumulato da parte imprese |
175,0 |
544,4 |
1.295,1 |
2.095,6 |
2.907,2 |
|
Compensi CDP (0,4%) |
14,0 |
15,2 |
4,8 |
3,6 |
3,4 |
|
Differenziale interessi da Stato a CDP ( 2,0%) |
66,5 |
135,1 |
144,1 |
146,1 |
146,9 |
|
Totale uscite Stato |
80,5 |
150,3 |
148,9 |
149,7 |
150,3 |
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||||||
|
ANNO |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
||||
|
Maggiori spese correnti Contributi c/interessi |
80 |
150 |
150 |
150* |
150 |
150 |
150* |
150 |
150 |
|
||||
*Gli effetti per l’anno 2005 sul fabbisogno del settore statale e sull’indebitamento netto sono presumibilmente imputati erroneamente per 150 milioni e non per il medesimo importo del saldo netto da finanziare.
Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti sui seguenti punti:
- andrebbe chiarito con quali risorse si farà fronte alle erogazioni dei finanziamenti nell’anno 2006 che ammontano a 3.800 milioni di euro a fronte di risorse disponibili a 3.044 mln. di euro[132];
- per quanto attiene infine alla modalità di copertura adottata, si rileva preliminarmente che l'utilizzo a tal fine del fondo per le aree sottoutilizzate e di quello per gli incentivi alle imprese va valutato rispetto alla vigente disciplina contabile, trattandosi di risorse di conto capitale a fronte di interventi di natura corrente, che sono di norma classificati come contributi in conto interesse. Inoltre, la riduzione delle risorse a valere sui due citati fondi (fondo aree sottoutilizzate e fondo unico incentivi alle imprese) potrebbe pregiudicare il finanziamento degli altri interventi già previsti sui due fondi medesimi.
Per quanto concerne infine la possibile prestazione di garanzia da parte dello Stato prevista dal comma 362, deve rilevarsi che, qualora la stessa venisse effettivamente concessa, l’ampiezza della platea dei possibili destinatari[133] potrebbe rendere concretamente necessario l’intervento della garanzia, con possibilità di oneri a carico del bilancio dello Stato.
A tale onere si farebbe fronte a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, secondo la vigente normativa contabile.
Potrebbe a tal fine apparire prudenziale, pur non sussistendo legislativamente un obbligo formale di copertura della garanzia medesima, provvedere a fronte della norma in esame, ad un opportuno incremento del Fondo di riserva predetto, atteso che questo viene dotato con riferimento alla legislazione vigente, e non può ricomprendere obbligazioni derivanti da necessari interventi legislativi[134].
Debiti di fornitura delle amministrazioni statali
Le norme prevedono l’istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, ceduti dai fornitori alla Cassa Depositi e Prestiti Spa sulla base di idonei titoli giuridici (comma 365).
Il comma 366 dispone che la CDP Spa, in relazione ai crediti ad essa ceduti dai fornitori, effettui pagamenti a valere su un apposito Fondo istituito presso la gestione separata della stessa Cassa, con una dotazione di 2.000 mln di euro, che costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del D.L. n. 269 del 2003. La Cassa può inoltre effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l’autorizzazione del soggetto ceduto.
Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento delle somme erogate dalla CDP Spa in un periodo massimo di 15 anni, a carico del Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione (comma 367). Ai sensi del comma 369, questi ultimi oneri sono valutati in 70 mln di euro annui a decorrere dal 2006 e ad essi si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 303, relativo all’aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, e di altre tasse e diritti speciali.
Si ricorda che tale aggiornamento dovrà assicurare un maggior gettito annuo pari a 1.120 milioni di euro per il 2005 ed il 2006 e a 1.320 milioni di euro a decorrere dal 2007.
Il comma 368 stabilisce che la CDP Spa predisponga una rendicontazione annuale sull’amministrazione del Fondo, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. E’ rinviata ad un decreto del Ministro dell’economia[135] la disciplina delle modalità applicative dell’articolo in esame, con riguardo alle condizioni generali per l’accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità ed ai tempi di erogazione alla CDP Spa di quanto ad essa dovuto.
La relazione tecnica originaria nulla aggiunge al contenuto della norma. La relazione tecnica integrativa precisa che nello stato di previsione del Ministero dell’economia è prevista la costituzione di un apposito fondo (Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura) alla cui dotazione si provvede con la riassegnazione delle somme in conto residui passivi, previamente versate in entrate, dei predetti crediti ceduti. Si precisa inoltre che il pagamento, a decorrere dal 2006, delle somme dovute alla CDP Spa per gli oneri di gestione - stimati in 70 mln di euro annui – farà carico ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia.
Tali oneri figurano nel riepilogo degli effetti finanziari dell’emendamento introduttivo della norma in esame, che espone un effetto di 70 mln di euro a decorrere dal 2006 relativamente ai tre saldi di finanza pubblica.
Con nota del Ministero dell’economia e delle finanze, di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato, è stato chiarito che la platea dei fornitori ammessi al pagamento del credito presso la Cassa potrà essere effettuata soltanto successivamente all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 4, “cui è sostanzialmente demandata la definizione del perimetro applicativo della norma”. E’ stato altresì precisato che l’importo di 70 milioni di euro annui copre complessivamente le spese per interessi e commissione per le spese di gestione del Fondo.
Al riguardo, si osserva che non appare possibile procedere ad una compiuta verifica degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, in mancanza dei necessari dati ed elementi integrativi di valutazione. In particolare:
· andrebbe determinato l’importo complessivo dei debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, oggetto di cessione alla CDP, precisando altresì se ed eventualmente in quale misura debbano essere corrisposti ai creditori anche interessi moratori per effetto del ritardato pagamento dei predetti debiti;
· andrebbe altresì definito l’importo dei residui passivi che saranno trasferiti all’apposito Fondo, da costituire preso il Ministero dell’economia, al fine di verificare quale sia il rapporto tra l’entità dei debiti in questione e quella delle risorse destinate a farvi fronte;
· occorrerebbe infine precisare in base a quali dati ed elementi si sia proceduto alla quantificazione degli oneri per interessi e spese di gestione da corrispondere alla CDP Spa, stimati complessivamente in 70 milioni di euro annui, e se tale importo sia comprensivo anche del “compenso” previsto dal comma 368 – la cui entità andrebbe comunque distintamente indicata - da riconoscere alla stessa Cassa. In caso contrario, andrebbero indicate le risorse con le quali far fronte al pagamento di tale compenso.
Va infine segnalato che dal tenore letterale della disposizione di cui al comma 380 non appare chiaro il termine iniziale di versamento delle rate relative al pagamento delle somme anticipate dalla CDP Spa, tenuto conto che la decorrenza dal 2006 sembra riferita esclusivamente alla corresponsione degli oneri gestione.
In ordine ai predetti profili, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo. Nell’ambito di tali chiarimenti andrebbe altresì precisato in quale misura la norma produce effetti positivi in termini di fabbisogno dovuti alla possibilità di far fronte con pagamenti dilazionati – nei confronti della CDP – a debiti già scaduti ed esigibili.
ARTICOLI 1, commi da 370 a 378
Contrasto all’elusione in materia catastale e norme sulla trasmissione telematica degli atti
Le norme:
· recano disposizioni finalizzate al contrasto dell’elusione nel settore della utilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie. A tal fine viene vietata la riutilizzazione commerciale di tali elementi, e sono precisate le fattispecie che danno luogo a tale forma vietata di utilizzo. La riutilizzazione è consentita nei soli casi in cui venga operata in base a specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del territorio (commi 383-389);
· prevedono che alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si possa provvedere, a decorrere dal 1° marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico sottoscritto con firma elettronica dal tecnico responsabile ovvero dal soggetto interessato (commi 390-391).
La norma non è corredata di relazione tecnica.
Una nota tecnica ascrive alle disposizioni in esame un maggior gettito pari a 68,2 milioni nel 2005, 74,5 milioni nel 2006 e 81,6 milioni a decorrere dal 2007.
Analoghi effetti (arrotondati rispettivamente a 68, 74 ed 80 milioni di euro) sono contabilizzati nell’allegato 7 sui tre saldi di finanza pubblica.
I dati e le ipotesi alla base della quantificazione operata dalla nota tecnica sono i seguenti:
A) Norme anti elusione:
Secondo una valutazione dei siti web che forniscono informazioni di natura catastale ed ipotecaria – costituenti la riutilizzazione commerciale dei relativi documenti, ora vietata dalla norma – può stimarsi un volume di minori introiti per l’erario pari a 90 milioni di euro. La norma medesima determinerà un recupero di almeno il 75% di tale importo, vale a dire di 68 milioni di euro[136]; tale importo sarà crescente nel tempo, nei termini seguenti:
(mln. di euro)
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
+68 |
+74 |
+80 |
B) Invio telematico degli atti.
Questa misura determina risparmi sia per riduzione di superfici di archiviazione, sia per un minor numero di sportelli, attualmente necessari per il rilascio materiale delle certificazioni.
I risparmi per la riduzione delle superfici da attrezzare per archiviazione cartacea sono così quantificati:
(mln. di euro)
|
Anni |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Risparmio 2005 Risparmio 2006 Risparmio 2007 |
0,1 |
0,1 0,2 |
0,1 0,2 0,2 |
|
Risparmio Totale |
0,1 |
0,3 |
0,5 |
Tale stima si basa sui seguenti dati ed ipotesi: - flusso annuale di 1.500.000 nuove pratiche, con una densità di archiviazione pari a 750 atti a metro quadro;ne deriva una occupazione aggiuntiva annuale di superfici da archiviazione atti pari a 2.000 mq, con un costo di attrezzaggio pari a 100 euro per mq.
I risparmi per minor costo delle postazioni sono quantificati nei termini seguenti
(mln. di euro)
|
Anni |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Risparmio su utilizzo |
0 |
0,2 |
1,0 |
|
Risparmio su postazioni lavoro |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Totale |
0,1 |
0,3 |
1,1 |
Tale stima si basa su un confronto tra minor spesa per la riduzione di circa 260 postazioni (260.000 euro) e le nuove spese di postazioni interne per il potenziamento della trasmissione telematica, pari a 160.000 euro.
Gli effetti finanziari complessivamente derivanti dalle norme in esame possono pertanto riepilogarsi come segue
(mln. di euro)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
Maggiori entrate |
68,0 |
74,0 |
80,0 |
|
Minori spese |
0,2 |
0,6 |
1,6 |
|
Effetto complessivo |
68,2 |
74,5 |
81,6 |
Al riguardo si osserva che la nota non fornisce alcuna indicazione circa le ipotesi in base alle quali, sulla base di un gettito complessivo di entrate per visure pari a 150 milioni di euro, le norme in esame siano suscettibili di determinare un effetto aggiuntivo pari al 45% del gettito medesimo. Ad una prima valutazione tale effetto potrebbe risultare sovrastimato, tenuto conto che già in base alla vigente normativa sussiste la necessità di una frequente richiesta delle visure, la cui riutilizzabilità commerciale è limitata nel tempo, in quanto le stesse devono recare i dati catastali risultanti al momento dell’effettuazione degli atti cui sono destinate.
A tal fine va inoltre considerato che, qualora si ipotizzasse una costo medio per visura pari a 50 euro, il maggior gettito previsto comporterebbe la richiesta di un numero di nuove visure che appare eccessivamente elevato, in quanto pari a circa 1.360.000 atti.
Non risulta inoltre chiaro quale siano i criteri in base ai quali la relazione stima un incremento del gettito del 18% nel corso dei due anni successivi al primo.
La norma dispone la riapertura, fino al 30 giugno 2005, del termine, scaduto il 30 settembre 2004, a decorrere dal quale è possibile versare, in forma rateizzata, l’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati mobiliari e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2003.
Da una nota trasmessa dal Governo il 15 novembre 2004, riferita, peraltro, ad una proroga annuale del suddetto termine al 30 settembre 2005, si desume il seguente effetto di maggior gettito, confermato nel prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi del testo del disegno di legge approvato dal Senato.
(mln. di euro)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
Sostitutiva terreni |
27 |
7 |
7 |
|
Sostitutiva fabbricati |
18 |
4,5 |
5 |
|
Totale |
45 |
11,5 |
12 |
La stima tiene conto sia delle minori imposte sostitutive sulle plusvalenze realizzabili in caso di vendita dei beni, sia della rateizzazione in tre anni con rate di pari importo.
Il calcolo si basa sui dati di gettito dell’imposta sostitutiva versata nel mese di settembre 2004, termine ultimo previsto dalla normativa vigente. Tale dato è stato dimezzato considerando che la maggior parte dei contribuenti interessati si sia avvalso della possibilità di rivalutazione e delle relative proroghe.
Al riguardo si rileva che la misura non appare suscettibile di ampliare la platea dei soggetti beneficiari della rivalutazione agevolata, in quanto, essendo ormai scaduto il termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva, è presumibile che i contribuenti interessati si siano gia avvalsi della possibilità offerta dalla normativa vigente.
Infatti la norma in esame non interviene sullo stock di beni oggetto di rivalutazione, restando questi ultimi quelli posseduti dai contribuenti al 1° luglio 2003.
Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Disposizioni in materia di pianificazione fiscale concordata, studi di settore ed accertamento
Le norme considerate sono state modificate nel corso dell’esame presso il Senato.
Ai fini della presente analisi sono state considerate le sole disposizioni dei commi da 402 a 404, in materia di revisione degli studi di settore, e dei commi da 412 a 414, in materia di accertamento in base agli studi di settore nei confronti degli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria.
Ciò in quanto le modifiche introdotte a tali disposizioni, rispetto al testo approvato dalla Camera, comportano effetti finanziari e sono corredate da una relazione tecnica trasmessa al Senato.
Con riferimento alle restanti disposizioni si segnala che:
· le modifiche apportate ai commi da 390 a 401, recanti disposizioni sull’introduzione dell’istituto della pianificazione fiscale concordata, non appaiono suscettibili di recare effetti finanziari, in quanto al testo iniziale di tali disposizioni non risultava originariamente ascritto alcun effetto sui saldi;
· alle integrazioni di cui ai commi da 405 a 411, volte a rendere più efficace l’attività di accertamento, non sono stati ascritti specifici effetti di gettito.
Le norme di cui ai commi da 402 a 404 presentano, rispetto al testo approvato dalla Camera, le seguenti modifiche:
· è soppressa la previsione di un aggiornamento annuale delle risultanze degli studi di settore sulla base delle elaborazioni ISTAT;
· gli studi di settore sono, di norma, soggetti a revisione ogni quattro anni. La revisione può essere disposta anticipatamente in considerazione anche degli andamenti dei dati di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998[137]. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno;
· entro il mese di febbraio 2005, l’Agenzia delle entrate è tenuta a completare l’attività di revisione degli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004;
· gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore, programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei contribuenti cui non si applicano gli studi di settore.
Le norme di cui ai commi da 412 a 414 presentano, rispetto al testo approvato dalla Camera, le seguenti modifiche:
· è ridotta la possibilità di procedere ad accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria e degli esercenti arti e professioni.
Tale attività è ora possibile quando in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi e dei ricavi determinabili in base agli studi di settore risulti superiore agli ammontari dichiarati per gli stessi periodi d’imposta.
· l’accertamento in base agli studi di settore è comunque possibile nei confronti dei medesimi contribuenti quando emergano significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere della citata commissione di esperti di cui al comma 7 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998;
· l’adeguamento agli studi di settore può essere operato dal contribuente non congruo, per i periodi d’imposta diversi da quello di prima applicazione e di revisione dello studio, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, una maggiorazione pari al 3 per cento della differenza tra i ricavi o compensi risultanti dagli studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non supera il 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
In proposito, si ricorda che alle disposizioni cui si riferiscono le modifiche sopra elencate, la relazione tecnica al testo originario, non modificato nel corso dell’esame alla Camera, assegnava gli effetti di maggior gettito indicati nella tabella che segue.
La medesima relazione collegava esplicitamente tali effetti alla disposizione che consentiva l’adeguamento in dichiarazione agli studi di settore senza aggravio di interessi e sanzioni, alle norme che ampliavano l’efficacia degli studi di settore come strumento di accertamento, soprattutto nei confronti degli imprenditori e degli esercenti arti e professioni in contabilità ordinaria, ed all’introduzione della previsione della revisione degli studi nonché al loro aggiornamento automatico annuale.
(mln. di euro)
|
|
Saldo netto da fin. |
Fabb. settore statale |
Indeb. netto P.A. |
||||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
Maggiori entrate |
|||||||||
|
Adeg. studi settore |
2.109 |
1.023 |
1.156 |
2.109 |
1.023 |
1.156 |
2.109 |
1.023 |
1.156 |
|
Amp. platea |
1.205 |
584 |
660 |
1.205 |
584 |
660 |
1.205 |
584 |
660 |
|
IRAP |
0 |
0 |
0 |
494 |
169 |
214 |
494 |
169 |
214 |
|
Minori spese correnti |
|||||||||
|
FSN* |
494 |
169 |
214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
· Le maggiori entrate a titolo di IRAP determinano minori trasferimenti correnti al FSN a valere sul bilancio dello Stato.
La relazione tecnica presentata al Senato[138], riferita alle modifiche in esame, attribuisce alla medesime un effetto complessivo netto di minore entrata, rispetto a quanto indicato in riferimento al testo iniziale del provvedimento, di 250 milioni di euro a decorrere dal 2005.
In particolare:
· si stima che il passaggio da un meccanismo automatico ad un meccanismo concertato di revisione degli studi di settore possa potenzialmente produrre un effetto negativo sul gettito o in termini di rallentamento nella predisposizione delle revisioni o nella misura delle stesse. Tale effetto è stimato in 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2005. Tuttavia già per l’anno d’imposta 2004, per espressa previsione normativa viene accelerata la revisione da completare entro il febbraio 2005;
· si stima che le integrazioni apportate alle disposizioni in materia di accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria e degli esercenti arti e professioni abbiano effetti in termini di gettito di portata marginale e di segno opposto.
La relazione tecnica precisa, inoltre, che in via cautelativa non sono state considerate le maggiori entrate connesse con i seguenti fattori:
· l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei contribuenti con elevato volume d’affari, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore;
· l’adeguamento agli studi di settore in dichiarazione, mediante versamento della maggiorazione del 3 per cento. Le maggiori entrate derivanti da tale versamento sono stimabili in circa 150 milioni di euro annui dal 2005.
Nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato sui saldi, riferito al testo definitivamente approvato dal Senato, alle norme in esame sono attribuiti i seguenti effetti:
(mln. di euro)
|
|
Saldo netto da fin. |
Fabb. settore statale |
Indeb. netto P.A. |
||||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
Maggiori entrate |
|||||||||
|
Adeguamento studi settore |
1.888 |
798 |
931 |
1.859 |
773 |
906 |
1.859 |
773 |
906 |
|
Amp. Platea |
1.205 |
584 |
660 |
1.205 |
584 |
660 |
1.205 |
584 |
660 |
|
IRAP |
0 |
0 |
0 |
494 |
169 |
214 |
494 |
169 |
214 |
|
Minori spese correnti |
|||||||||
|
FSN* |
494 |
169 |
214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
· Le maggiori entrate a titolo di IRAP determinano minori trasferimenti correnti al FSN a valere sul bilancio dello Stato.
Rispetto agli ammontari quantificati in riferimento al testo iniziale, nel prospetto risultano non modificati gli effetti ascrivibili all’ampliamento della platea dei soggetti che si adeguano agli studi di settore e gli effetti in termini di IRAP, mentre gli effetti riferiti alla revisione degli studi di settore risultano annualmente ridotti di 225 milioni di euro per effetto delle modifiche introdotte al Senato.
Al riguardo, si osserva che la stima degli effetti delle modifiche introdotte dal Senato non appare corredata degli elementi informativi per una verifica tecnica delle quantificazioni, in quanto si limita a fornire i risultati netti complessivi dell’elaborazione senza esplicitarne i presupposti in termini di ipotesi e di parametri adottati.
La conoscenza di tali elementi appare necessaria in quanto le modifiche intervengono proprio su quelle disposizioni alle quali la relazione tecnica al testo iniziale attribuiva particolare efficacia ai fini del conseguimento del cospicuo effetto di maggior entrata stimato.
In particolare, alla revisione degli studi di settore, riferita all’anno d’imposta 2004, la relazione tecnica iniziale attribuiva un effetto in termini di gettito per competenza di circa 1,6 mld di euro nel 2005. Dati i tempi tecnici necessari per la revisione concertata, è da presumersi ragionevolmente che gran parte del gettito acquisibile in riferimento al periodo d’imposta 2004 fosse ascrivibile all’effetto di aggiornamento automatico degli studi in base alla variazione economica del settore evidenziata dagli indici ISTAT. Tale aggiornamento è ora soppresso per effetto delle modifiche, mentre non può ascriversi un effetto implementativo del gettito alla revisione degli studi già in precedenza programmata con effetto dal periodo d’imposta 2004.
Inoltre, si osserva che, nel testo originario, per i contribuenti non congrui con gli studi di settore era prevista la possibilità di adeguarsi in sede di dichiarazione annuale senza aggravio di interessi e sanzioni.
Nel testo modificato tale adeguamento comporta il versamento di una maggiorazione. Tale circostanza potrebbe incidere sulle percentuali di adeguamento stimate, con conseguenti effetti negativi sul gettito.
Appare, infine, necessario che il Governo, in relazione ai dati che compaiono nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato approvato del Senato, fornisca chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:
· il motivo per il quale non è stata ridotta , rispetto alle stime iniziali, la quantificazione del maggior gettito IRAP, dal momento che la mancata revisione automatica degli studi di settore incide sia sul gettito delle imposte dirette e dell’IVA, che sul gettito IRAP;
· il motivo per il quale, nel prospetto, la quantificazione del maggior gettito imputabile all’adeguamento degli studi di settore sia stata ridotta, per effetto delle modifiche introdotte, di 225 milioni di euro annui, anziché di 250 milioni di euro, come stimato nella relazione tecnica trasmessa al Senato. Inoltre, trattandosi di dati di cassa e di una riduzione in larga parte ascrivibile ad imposte dirette, non è chiaro per quale motivo non si sia tenuto conto delle modalità di versamento, secondo il meccanismo di saldo ed acconto.
Sanatoria per i concessionari della riscossione
Le modifiche apportate dal Senato alle norme in esame dispongono:
· che il recupero mediante ruolo delle somme dovute, per inadempimento - già previsto dal testo originario del disegno di legge - sia effettuato anche per le somme dovute dal garante del soggetto incaricato del servizio di intermediazione all’incasso (comma 429);
· che, in attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione e ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione sia consentito di sanare le irregolarità connesse all’esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004[139]. La sanatoria è ammessa dietro versamento di una somma fissata nella misura di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. Il versamento delle somme dovute è previsto in 3 rate, la prima delle quali, pari al 40%, con scadenza il 30 giugno 2005 e le due restanti, pari ciascuna al 30% del totale, con pagamento, rispettivamente, entro il 30 giugno 3006 e tra il 21 e il 31 dicembre 2006. Le modalità applicative delle disposizioni sono demandate ad apposito decreto ministeriale (comma 429);
· la proroga al 31 dicembre 2006 della durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, già disposta dal testo originario limitatamente al 31 dicembre 2005 (comma 430).
La norma non è corredata di relazione tecnica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti delle modifiche apportate dall’Assemblea del Senato – che peraltro si è limitata a modificare il termine entro il quale devono essere state compiute le irregolarità ammesse alla sanatoria – indica, in corrispondenza del comma 442, effetti di incremento del gettito per 70 milioni nel 2005 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Tali effetti sono contabilizzati nella stessa misura sui tre saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa i dati ed il procedimento sotteso alla quantificazione degli effetti imputati alla norma di sanatoria.
La determinazione degli oneri potrebbe derivare dal seguente procedimento di calcolo: considerato che la popolazione residente in Italia al 31/12/2003 è pari a circa 57,9 milioni di abitanti, il pagamento di un’oblazione pari a 3 euro per ciascun abitante darebbe luogo ad un gettito di circa 173,7 milioni di euro, importo prossimo alla somma degli introiti indicati nel prospetto riepilogativo (170 milioni di euro).
Peraltro, ove risulti confermata tale ricostruzione, la stima si baserebbe su un’ipotesi di totale adesione dei concessionari alla sanatoria, che potrebbe rivelarsi scarsamente prudenziale.
Va inoltre rilevato che non appare coerente con il tenore letterale della norma la ripartizione delle entrate attese nel triennio 2005-2007.
Infatti mentre appare corretta la contabilizzazione per il 2005 di 70 milioni (pari a circa il 40% degli incassi complessivamente previsti), per quanto attiene al rimanente 60% (circa 100 milioni) non appaiono chiare le ragioni della suddivisione del medesimo in parti eguali tra il 2006 ed il 2007, tenuto conto che l’ultimo versamento andrà effettuato entro il 31 dicembre 2006.
In ordine ai predetti profili appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Infine, con riferimento alla proroga della durata delle concessioni all’esercizio 2006, non si hanno osservazioni da formulare circa la mancata indicazione di oneri connessi alla corresponsione ai concessionari del corrispettivo del servizio di riscossione, nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo - che i relativi importi siano già iscritti nel bilancio a legislazione vigente.
Ciò in analogia con quanto operato dalla relazione tecnica riferita al testo originario del disegno di legge finanziaria che, con riferimento alla proroga delle concessioni all’esercizio 2005, disposta dall’articolo 34, comma 37, non quantifica maggiori oneri rispetto a quelli già scontati nel bilancio a legislazione vigente.
Disposizioni in materia di alienazioni di immobili pubblici di modesto valore
Le norme:
- riducono da 200.000 a 100.000 il valore massimo degli immobili cedibili a trattativa privata se non aggiudicati mediante asta telematica;
- riducono da 500.000 a 250.000 il valore massimo degli immobili per i quali è escluso il diritto di prelazione degli enti locali.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla norma un effetto riduttivo delle maggiori entrate quantificate con riferimento al testo originario della disposizione pari a 15 mln di euro nel 2005. La quantificazione delle maggiori entrate complessivamente derivanti dalla dismissione degli immobili di modesto ammontare, iscritta ai soli fini dell’indebitamento netto per il 2005, viene infatti ridotta da 105 a 90 mln di euro.
Al riguardo appare necessario che siano fornite informazioni in merito ai criteri utilizzati per la stima degli effetti ascritti alle modifiche apportate al Senato.
Disposizioni in materia di immobili statali
La norma, nel testo già approvato dalla Camera, dispone il trasferimento in proprietà – a titolo gratuito e nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2005 - degli immobili di cui all’articolo 2 della legge n. 449/1997 ai comuni nel cui territorio gli immobili stessi sono ubicati.
L’articolo 2 della legge n. 449/1997 ha già previsto il trasferimento gratuito – sia pur a richiesta - in favore dei comuni di alloggi di proprietà dello Stato costruiti per sopperire ad esigenze abitative pubbliche. E’ stabilita l’esenzione fiscale per le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale. All’articolo 2 non sono stati ascritti specifici effetti di risparmio.
Sono esclusi dal trasferimento gli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi della legge n. 137/1952 (comma 444).
Le modifiche introdotte dal Senato :
· escludono dall’ambito applicativo delle disposizioni di cui al comma 11 anche gli alloggi di proprietà statale realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954, recante misure per l’eliminazione delle abitazioni malsane;
· introducono un ulteriore comma (comma 445), recante una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 27, della legge n. 560/1993, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Tale norma fa salvo il diritto, maturato dall’assegnatario alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 560/1993, all’acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.
La norma in esame prevede che quest’ultima disposizione si interpreti nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale, realizzati ai sensi della citata legge n. 640/1954), siano ceduti in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge. Per le condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.
La relazione tecnica originaria al disegno di legge finanziaria – tenuto conto di un numero di alloggi interessati pari a circa 40.000 - stimava un risparmio di 47,5 mln di euro, dovuti al venir meno di oneri per ICI e spese di manutenzione, peraltro non evidenziati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria e pertanto non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
In risposta alle osservazioni formulate nel dossier del Servizio Bilancio della Camera[140], il Governo ha chiarito che il mancato computo degli effetti della norma ai fini del saldo netto da finanziare è attribuibile a “motivi di prudenza”, mentre non è stato indicato l’impatto della norma in termini di indebitamento e di fabbisogno in ragione del fatto che i predetti risparmi sono destinati a consolidarsi nel conto economico della P.A. In merito al procedimento di quantificazione dei medesimi risparmi, è stato chiarito che sono stati considerati: un valore unitario degli alloggi pari a 50.000 euro, un’aliquota ICI media del 4 per mille e una percentuale del 2% di spese di manutenzione[141].
Al riguardo, si osserva che le le disposizioni del comma 445, introdotte dal Senato, potrebbero determinare introiti per il bilancio dello Stato, collegato alla vendita a soggetti privati di immobili attualmente di proprietà statale. Ciò a condizione peraltro che gli immobili in questione non risultino compresi in programmi di cessione e/o cartolarizzazione, i cui effetti siano già stati scontati nelle previsioni di bilancio. In quest’ultima ipotesi infatti, affinché non si determinino effetti negativi la finanza pubblica, è necessario che le nuove condizioni di vendita prefigurate dalle disposizioni in esame diano luogo ad un gettito almeno equivalente a quello conseguibile sulla base della vigente normativa.
In ordine a tali aspetti, è necessario pertanto acquisire chiarimenti da parte del Governo.
Modifiche apportate alla disposizione relativa alla dismissione della rete viaria
La norma identifica nella società Infrastrutture s.p.a. il futuro acquirente dei tratti di rete stradale nazionale e specifica che, a seguito della cessione, gli stessi non potranno essere sottoposti a pedaggio a carico degli utenti, ma saranno assoggettati a pedaggio figurativo[142]. La norma specifica inoltre che le modalità di gestione delle strade cedute rimarranno invariate e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto ministeriale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, verranno ridefiniti i rapporti finanziari tra ANAS s.p.a., Infrastrutture s.p.a. e i Ministeri interessati.
La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.
Si ricorda che la relazione tecnica al testo originario non prevedeva oneri per il bilancio dello Stato a titolo di corresponsione di pedaggi figurativi alla società acquirente.
Al riguardo appare opportuno che sia chiarito quali siano i motivi che inducono a ritenere priva di effetti finanziari negativi per lo Stato tale modalità di remunerazione della società acquirente.
In assenza di informazioni al riguardo si potrebbe ipotizzare che il Governo ritenga che i maggiori oneri per i pedaggi figurativi possano trovare integrale compensazione in eventuali risparmi connessi ad una maggiore efficienza nei costi di gestione della rete viaria ceduta. Conseguentemente, l’importo degli attuali trasferimenti, destinati all’ANAS per la gestione dei tratti stradali oggetto di cessione, dovrebbero risultare capienti anche per le erogazioni, in favore di Infrastrutture s.p.a, a titolo di pedaggi figurativi. In tal caso, peraltro, al fine di escludere profili onerosi per il bilancio dello Stato, risulterebbe opportuno che, in relazione alla prevista ridefinizione dei rapporti finanziari tra Anas s.p.a, Infrastrutture s.p.a. e i Ministeri interessati, venisse specificato che tale ridefinizione debba avvenire nell’ambito degli attuali stanziamenti di bilancio.
Tassazione degli utili netti delle società cooperative
La norma, nel testo approvato dalla Camera, conferma che per le società cooperative e loro consorzi, diverse da quelle a mutualità permanente, l’esenzione di cui all’articolo 12 della legge n. 904 del 1977 si applica esclusivamente alla quota degli utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo statuto preveda l’indivisibilità della predetta riserva.
L’articolo 12 della legge n. 904 del 1977[143] dispone che non concorrano a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento.
L’articolo 6 del decreto legge n. 63 del 2002[144] ha previsto, in particolare, al comma 1 che l’articolo 12 della legge n. 904 del 1977 si applichi in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.
L’articolo 2545-ter del codice civile stabilisce in proposito che deve essere destinato al fondo di riserva legale almeno il 30 per cento degli utili netti annuali. Per le banche di credito cooperativo la quota di riserva legale minima è fissata al 70 per cento degli utili netti annuali.
Una quota, pari all’1 per cento degli utili netti delle banche di credito cooperativo ed al 3 per cento degli utili netti delle altre cooperative, è obbligatoriamente destinata ai fondi mutualistici.
Alla disposizione, nel testo iniziale, non era assegnato specificatamente alcun effetto finanziario.
Il Senato ha modificato il comma in esame prevedendo che, a decorrere dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2004, per le società cooperative e loro consorzi, diverse da quelle a mutualità permanente, l’esenzione di cui all’articolo 12 della legge n. 904 del 1977 si applichi limitatamente alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.
Alla modifica introdotta risultano attribuiti, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del testo approvato dal Senato, effetti di riduzione di gettito pari a 6,6 milioni di euro nel 2005, 3,6 milioni di euro nel 2006 e 3,7 milioni di euro nel 2007.
Al riguardo è necessario che il Governo fornisca gli elementi informativi alla base della quantificazione, che, ad una prima analisi, sembrerebbe sottostimata rispetto alla incidenza della modifica introdotta.
Infatti la norma, nel testo approvato dalla Camera, si limitava a confermare quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 63, che dispone in ogni caso l’applicazione dell’agevolazione di cui all’articolo 12 della legge n. 904 del 1977 alla quota di utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.
Poiché la norma modificata dal Senato non abroga espressamente tale disposizione, l’esenzione di cui al citato articolo 12 della legge n. 904 del 1977, si applicherebbe, oltre alla quota di utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria, ad un’ulteriore quota del 30 per cento degli utili netti, purché destinata a riserva indivisibile.
Pubblicità nell’ambito di attività sportive dilettantistiche
La norma, introducendo il comma 11-bis all’articolo 90 della legge finanziaria 2003[145], stabilisce che per le associazioni sportive dilettantistiche la pubblicità realizzata in qualunque modo negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative all’imposta sugli spettacoli[146], in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato.
La relazione tecnica non considera la norma.
L’allegato 7 al disegno di legge finanziaria ascrive alla norma minori effetti sui tre saldi di finanza pubblica pari a 5 milioni di euro.
Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti in ordine ai dati e agli elementi che sono alla base della stima dell’effetto peggiorativo sui saldi; in mancanza di tali dati non risulta infatti possibile procedere ad una verifica della quantificazione stessa.
I predetti effetti potrebbero peraltro derivare dall’applicazione dello speciale regime IVA previsto in ragione del carattere di occasionalità attribuito per legge ad ogni forma di attività promozionale avente i requisiti disposti dalla norma. Tale carattere consente di qualificare le stesse attività come prestazioni di pubblicità in luogo di prestazioni di sponsorizzazione[147]. Ciò determina un minor gettito IVA in quanto, ai sensi dell’art. 74, sesto comma, del DPR n. 633/1972[148], le prestazioni di pubblicità comportanto il diritto ad una detrazione forfettaria del 50% dell’IVA relativa alle stesse, mentre le attività di sponsorizzazione consentono una detrazione forfettaria dell’IVA limitata al 10% del relativo importo.
Esenzioni dall’imposta sulla pubblicità e sanatoria per attività politiche
Le norme (comma 483):
· dispongono l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità dei soggetti di cui all’articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993.
Va segnalato peraltro che tale norma non individua specificamente dei soggetti, ma indica le tipologie di manifesti che, in ragione dell’appartenenza a determinate categorie di soggetti (Stato, enti pubblici territoriali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro) o dell’attinenza a specifiche attività (attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, festeggiamenti patriottici, religiosi, ecc[149]) beneficiano della riduzione alla metà della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni;
· dispongono l’esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni dei predetti soggetti, qualora i medesimi effettuino le affissioni in appositi spazi che, in base alla norma in esame, i comuni dovranno loro riservare, nella misura del 10% degli spazi totali. Il comune non fornisce il personale per tali affissioni.
· confermano l’agevolazione consistente nella riduzione alla metà della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni nei casi previsti dal citato articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993, limitata peraltro alle persone fisiche ;
· prevedono una sanatoria delle “violazioni ripetute e continuate” delle norme in materia di affissioni e pubblicità, commesse fino alla data di entrata in vigore della norma in esame, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari. Le violazioni potranno essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il pagamento di una imposta pari complessivamente a 100 euro per ogni anno e per ogni provincia in cui è avvenuta la violazione. Il versamento dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2005;
· intervengono sul vigente regime sanzionatorio[150], disponendo che se il manifesto riguarda l’attività dei soggetti elencati nell’articolo 20, prima illustrato, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto dell’affissione e non sussiste responsabilità solidale ;
· affermano il medesimo principio anche con riferimento alle violazioni delle norma in materia di propaganda elettorale[151] stabilendo che le sanzioni previste dalle norme richiamate sia applicano all’esecutore materiale, senza responsabilità solidale del committente.
La relazione tecnica, riferita all’emendamento introduttivo della norma, precisa che l’esenzione dal diritto di affissione prevista dalla norma in esame riguarda soltanto una quota, pari al 10%, degli spazi pubblicitari dei comuni e fa comunque riferimento ad attività già soggette a tariffa agevolata. In base alla relazione, la norma determina quindi una minore entrata per i comuni che, anche in considerazione dell’elevata morosità, risulta “attualmente non quantificabile e, comunque, sostanzialmente compensata dal fatto che il Comune per tali affissioni non dovrà fornire personale”; tale onere sarà infatti a carico dei soggetti che procedono all’affissione.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’emendamento non ascrive infatti alla norma specifiche conseguenze sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, va considerato che le norme, come evidenziato dalla stessa relazione tecnica, sono suscettibili di determinare minori entrate per i comuni, che, analogamente a quanto previsto in occasione di precedenti agevolazioni in materia[152] dovrebbero essere oggetto di apposita quantificazione. Andrebbero altresì indicate le risorse da destinare ai comuni in relazione al venir meno di tali future risorse, non rilevando, sotto il profilo della conformità alla normativa contabile, la situazione di evasione e/o morosità nel pagamento delle imposte in questione determinatasi in passato, situazione che peraltro potrebbe riguardare solo parte degli enti interessati dall’applicazione della norma in esame.
Quanto agli effetti compensativi della perdita di gettito, individuati dalla relazione tecnica nei risparmi conseguibili per il mancato impiego di personale dei comuni, appare necessario che tali potenziali risparmi siano anch’essi oggetto di quantificazione al fine di verificare il grado di compensatività dei medesimi rispetto ai mancati introiti collegati all’introduzione dell’esenzione.
In merito alla modifica della disciplina sanzionatoria, va inoltre rilevato che il venir meno di forme di responsabilità solidale è suscettibile di rendere più difficile l’acquisizione da parte degli enti interessati degli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni.
Andrebbe infine acquisito un più generale chiarimento di carattere interpretativo circa la portata effettiva delle norme in esame, che, al fine di delimitare l’ambito applicativo dei benefici introdotti, fanno riferimento ai “soggetti di cui all’articolo 20” del citato decreto legislativo n. 507/1993. Poiché quest’ultima disposizione, come già segnalato, indica in modo promiscuo sia attività che soggetti ai quali si applica la riduzione della tariffa per il servizio di pubblica affissione in misura ridotta, andrebbe precisato se il rinvio al medesimo articolo 20 debba intendersi come riferito ai soli soggetti ivi indicati ovvero a tutte le tipologie di manifesti elencate dalla stessa norma, siano esse individuate in base al soggetto ovvero in base all’attività cui si riferiscono. Tale precisazione appare rilevante al fine di l’effettivo ambito applicativo delle disposizioni in esame, e, quindi, i relativi effetti finanziari.
Disposizioni concernenti la tassazione dei tabacchi
Le norme,modificate dal Senato[153]:
dispongono che l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati possa essere aumentata fino ad assicurare un gettito complessivo di 500 milioni per l’anno 2005 e di 1 miliardo a decorrere dal 2006 (comma 488);
prevedono che con provvedimento amministrativo possano essere individuati i criteri di determinazione di un prezzo minimo di vendita dei tabacchi lavorati (comma 489).
Il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati prevedeva, invece, che l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi fosse aumentata per l’anno 2005 fino a concorrenza di un gettito di 500 milioni e che, inoltre, potessero essere individuati i criteri di determinazione di un prezzo minimo di vendita delle sigarette tenuto conto anche delle variazioni dei prezzi d vendita al dettaglio;
dispongono che la vendita al pubblico di sigarette sia consentita esclusivamente in pacchetti da dieci o da venti pezzi (comma 490).
Una nota tecnica esplicativa del Ministero dell’economia non attribuisce alcun effetto finanziario al venir meno della obbligatorietà dell’aumento, per il 2005, dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati.
Il conseguimento dei risultati di gettito ascritti al comma 501 si fonda pertanto sul presupposto che la norma sia interpretata non come facoltà ma come un adempimento necessario affinché sia in ogni caso assicurato tutto il gettito già scontato (+500 milioni per il 2005; +1.000 milioni a decorrere dal 2006) nel saldo di bilancio indicato dal dis. legge finanziaria.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge (allegato n. 7) espone un maggior gettito pari a 500 milioni nel 2005 e a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2006.
Al riguardo, si osserva che le leggi finanziarie per il 2003 e per il 2004[154] hanno già previsto misure volte ad assicurare un rilevante incremento degli introiti derivanti dalla tassazione dei tabacchi[155]. Appare pertanto opportuno un chiarimento in ordine ai risultati di gettito già acquisiti nel 2004 in base alle norme richiamate, tenuto conto che le maggiori entrate previste per il 2005 (+500 milioni) e in via permanente per gli esercizi successivi (+1 miliardo) dovrebbero risultare interamente aggiuntive rispetto a quelle conseguibili a legislazione vigente.
Si segnala che, nello stato di previsione dell’entrata per il 2005, il capitolo 1601 (“Imposta sul consumo dei tabacchi”) reca una previsione assestata di gettito 2004 pari a 9,096 miliardi di euro e una previsione per il 2005 pari a 8,95 miliardi di euro.
Disposizioni in materia di lotto e enalotto
Le norme,modificate dal Senato[156]:
aumentano dal 3% al 6% la ritenuta sulle vincite del gioco del lotto (comma 491);
Il testo licenziato in prima lettura dalla Camera prevedeva invece una ritenuta del 10%, con un aumento – quindi - di 7 punti percentuali rispetto all’aliquota a legislazione vigente.
aumentano le tipologie di puntata che possono essere effettuate dai giocatori del lotto e, contemporaneamente, incrementa significativamente l’ammontare dei premi di vincita (commi da 492 a 496);
prevedono che può essere istituita un’ulteriore estrazione settimanale del lotto abbinata al concorso Enalotto (comma 497).
Il testo licenziato in prima lettura dalla Camera prevedeva invece, con norma di carattere immediatamente precettivo, l’istituzione di una nuova estrazione settimanale dell’Enalotto. Veniva riconosciuta, inoltre, all’amministrazione competente la facoltà di istituire ulteriori estrazioni settimanali del lotto.
Si segnala che il testo dell’emendamento approvato dal Senato conteneva una parte consequenziale con la quale si destinava un maggior gettito di 6 milioni nel 2005, 71 milioni nel 2006 e 74 milioni nel 2007 al finanziamento del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (tabella C).
Non è chiaro se questa parte consequenziale comprendesse per intero gli effetti di incremento di gettito (rispetto al testo originario del disegno di legge) ascritti alle norme o se, invece, dovesse essere interpretata come una destinazione parziale, al Fondo di riserva, di risorse ancora più cospicue.
In relazione alle norme in esame l’allegato 7 [157] espone – con riferimento ai tre saldi finanziari - i seguenti effetti di maggior gettito tributario:
(milioni di euro)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
Commi 494-500 (lotto) |
395 |
442 |
445 |
|
Comma 500 (enalotto) |
120 |
120 |
120 |
Si ricorda che l’allegato 7 riferito al testo originario del disegno di legge imputava alla precedente versione del testo (recante esclusivamente un aumento dal 3 al 10 per cento della ritenuta sulle vincite del lotto e l’istituzione di un nuovo concorso settimanale enalotto) i seguenti effetti finanziari di maggior gettito tributario:
- aumento della ritenuta sulle vincite del lotto: +348 milioni annui nel triennio 2005-2007;
- istituzione di un nuovo concorso settimanale enalotto: +120 milioni annui nel triennio 2005-2007.
Una nota tecnica trasmessa al Senato durante l’esame in seconda lettura espone nel dettaglio una serie di dati sugli attuali andamenti della raccolta dei giochi e sui possibili sviluppi – sia di mercato sia di gettito tributario - connessi alla richiamata modifica della disciplina.
In base a questi presupposti, la nota quantificava i seguenti effetti finanziari:
a) è stimato un effetto di perdita di gettito, connesso alla diminuzione dal 10% al 6% della ritenuta sulle vincite, pari a 162 milioni.
Secondo i calcoli effettuati dagli uffici sulla base delle stime riportate sia nella richiamata nota tecnica sia nella relazione tecnica riferita al disegno di legge originario[158], tale minor gettito ammonterebbe invece a 199 milioni.
b) viene stimato un maggior gettito, complessivamente derivante dalle misure in materia di tipologia delle giocate e di entità delle vincite, pari a 16 milioni [+53 milioni per l’incremento della raccolta; -37 milioni per l’aumento dei premi];
c) viene stimato un maggior gettito complessivo [raccolta netta+ritenute sulle vincite], derivante dall’istituzione di una terza estrazione del lotto, pari – a regime - a 243 milioni (202 milioni per il 2005);
d) è previsto un maggior gettito di 18 milioni connesso all’incremento della raccolta di giocate derivante dall’introduzione della undicesima ruota del lotto (la ruota nazionale);
e) è stimato un maggior gettito – a regime - di 120 milioni (100 milioni per il 2005) a seguito dell’introduzione di un terzo concorso settimanale del Superenalotto.
Correttamente la nota tecnica considera che, ai fini del calcolo degli effetti complessivi delle modifiche in esame, a quest’ultimo aumento di gettito (terzo concorso Enalotto) deve corrispondere una perdita di gettito pari all’importo (120 milioni) che era stato imputato, con il disegno di legge originario, all’introduzione di un nuovo concorso Enalotto (AC 5310 - art. 36 comma 20)[159].
Peraltro il conseguimento dei predetti effetti di maggior gettito si fonda, sulla scorta di quanto esplicitamente dichiarato nella nota tecnica, sul presupposto che la disposizione attualmente contenuta nel comma 497[“può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto”] sia interpretata non come facoltà ma “nel senso della certezza” dell’istituzione dei due nuovi concorsi.
Infatti, un effetto di minor gettito rispetto al testo originario del disegno di legge può essere escluso solo interpretando questa parte del testo come norma di carattere vincolante.
Nulla da osservare al riguardo.
Infatti, secondo la nota tecnica richiamata, ai commi riformulati possono essere ascritti i seguenti effetti finanziari:
(segno +) =maggior gettito; (segno -) =minor gettito
|
Modifica ritenuta vincite lotto (dal 10% al 6%) |
-162 milioni |
|
Introduzione undicesima ruota nazionale |
+18 milioni |
|
Aumento dei premi |
-37 milioni |
|
Soppressione effetti di maggior gettito connessi all’introduzione di un nuovo concorso Enalotto nel testo originario |
-120 milioni |
|
Incremento della raccolta connesso all’introduzione di nuove giocate (estratto determinato) e all’aumento delle vincite |
+53 milioni |
|
|
|
|
Introduzione terza estrazione lotto |
+201 milioni nel 2005 (+243 milioni a regime) |
|
Introduzione terzo concorso Superenalotto |
+100 milioni nel 2005 (+120 milioni a regime) |
|
|
|
|
TOTALE |
+53 milioni nel 2005 (+115 milioni a regime) |
Aggiungendo a questi effetti la previsione di gettito contenuta nel testo originario del disegno di legge (+348 milioni annui nel triennio 2005-2007 per l’aumento della ritenuta sulle vincite del lotto), si ottiene una stima sostanzialmente in linea con i valori indicati nell’allegato 7.
La norma prevede l’istituzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall’UNIRE. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le relative disposizioni attuative, tenendo conto che la raccolta dovrà essere ripartita assegnando il 72% come montepremi e compenso per l’attività di gestione, l’8% come compenso dell’attività dei punti vendita, il 6% come entrate erariali sotto forma di imposta unica, il 14% come prelievo a favore dell’UNIRE.
La norma non indica l’aliquota dell’imposta unica applicabile. Si ricorda che, con i D.M. 4 giugno 2004 e 11 giugno 2004, l'aliquota dell'imposta unica per le scommesse su competizioni sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa è stata fissata nella misura del 15,70 per cento. Per la scommessa TRIS l’aliquota è invece fissata nella misura del 22,50%. Le aliquote si applicano a quote di prelievo stabilite per ciascuna scommessa; pertanto, se rapportata alla raccolta complessiva, l’incidenza del prelievo erariale si attesta su una percentuale più bassa rispetto alle predette aliquote.
La noma non è corredata di relazione tecnica.
Una nota tecnica indica in circa 2 mld di euro la raccolta complessiva presso le agenzie ippiche, concentrata in buona parte in un numero limitato di tipologie, che raccolgono tra i 250 e i 600 milioni di euro. Inoltre, la scommessa TRIS, effettuata presso ricevitorie, fattura circa 600 mln di euro annui. Sulla base di tali valori e delle analoghe esperienze internazionali, si stima per la nuova scommessa una raccolta compresa tra un minimo corrispondente alla raccolta di una singola scommessa (250 mln) ed un massimo corrispondente alla raccolta della TRIS (600 mln). Considerando in via prudenziale i valori minimi, si ipotizza una raccolta pari a 200 e 250 mln, rispettivamente, per gli anni 2006 e 2007. Per il 2005 il valore atteso della raccolta è pari a 100 mln per il 2005 (il 50% della raccolta prevista per il 2006), al fine di tener conto della tempistica per l’introduzione della scommessa, prevista entro i primi tre mesi del 2005. Tenuto conto delle percentuali di ripartizione fissate, che prevede la destinazione all’erario nella misura del 6%, gli effetti sul gettito erariale sono così stimati:
Effetti sul gettito erariale (mln di euro)
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
+6 |
+12 |
+15 |
Si ricorda che la norma risulta introdotta da un emendamento[160] che include anche altre disposizioni e che quantifica complessivamente maggiori entrate tali da determinare un incremento della tabella C pari a 6 milioni di euro per il 2005, 71 milioni di euro per il 2006 e 74 milioni di euro per il 2007.
Al riguardo andrebbe in primo luogo specificato l’effetto finanziario della disposizione, in quanto non risulta desumibile né dall’Allegato 7, che indica un importo generale relativo giochi, né dall’emendamento introduttivo, che ne quantifica gli effetti unitamente a quelli di altre disposizioni.
Qualora la quantificazione richiamata risulti confermata, si fa presente che la nota tecnica fonda la quantificazione sul presupposto che la nuova scommessa determini una raccolta aggiuntiva di ammontare sostanzialmente corrispondente ai valori annui della raccolta registrata per le scommesse esistenti[161]. Non viene quindi considerato il possibile effetto di sostituzione determinato dalla nuova scommessa rispetto ai volumi di gioco e di raccolta già previsti sulla base della vigente legislazione: scontando tale effetto la raccolta netta aggiuntiva potrebbe attestarsi su valori inferiori rispetto a quelli ipotizzati dalla nota tecnica, con conseguente riduzione dell’incremento atteso del gettito erariale.
Su tale aspetto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Ai fini di una più completa valutazione degli effetti finanziari della norma andrebbe inoltre chiarito:
· quale sia l’aliquota dell’imposta unica applicabile, cui corrisponde una previsione di maggior gettito erariale pari al 6% della raccolta ipotizzata;
· quale sia l’effetto della norma in termini di indebitamento netto, tenuto conto che su tale saldo dovrebbero incidere anche le somme assegnate all’UNIRE, ente appartenente al comparto della pubblica amministrazione in base al sistema di contabilità europea.
Proroga della agevolazione di accisa sulle fonti energetiche a ridotto impatto ambientale
La norma prolunga il progetto sperimentale, volto ad incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, previsto per il triennio 2003-2005 dall’articolo 22 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001), per due ulteriori anni (2006 e 2007), incrementando l’importo delle risorse alle scopo destinate da 15.493.706 euro a 73.000.000 di euro annui.
Il progetto riguarda i seguenti tipi di carburante da utilizzare da soli o in miscela:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari quantifica le minori entrate in 57,5 mln di euro per il 2005 e in 73 mln di euro per gli esercizi 2006 e 2007.
Nulla da osservare al riguardo.
Infatti per il 2005 risultavano già stanziate, sulla base della legislazione vigente, risorse pari a 15.493.706 euro.
Agevolazioni fiscali per il biodiesel
La norma, nel modificare una disposizione inserita nel testo originario del provvedimento, riduce da 300.000 a 200.000 tonnellate il limite del contingente annuo di biodiesel puro o miscelato con oli minerali che è esentato dall’accisa, prorogando di sei mesi, fino al 31 dicembre 2010, la durata dell’agevolazione.
Si ricorda che la disposizione inserita nel disegno di legge originario prevedeva il termine del 30 giugno 2010 ed il limite al contingente annuo di 300.000 tonnellate. Alla disposizione erano ascritti effetti di minor gettito pari a 173,84 milioni di euro annui.
La relazione tecnica afferma che la riduzione del contingente annuo di biodisel agevolato da 300.000 a 200.000 tonnellate comporta un maggior gettito, rispetto a quanto previsto nella disposizione originaria (173,84 milioni di euro), pari a 57,94 milioni di euro.
Gli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica ammontano a 115,9 milioni di euro per ciascun anno.
La quantificazione risulta corretta[162].
Luoghi di installazione dei videogiochi
La norma modifica l’articolo 1 del D.M. 30 gennaio 2000, n.29[163], sopprimendo la parte di tale articolo in cui si dispone il divieto di installazione dei videogiochi nelle sale Bingo. A seguito di tale soppressione, pertanto, i videogiochi potranno essere installati anche nelle sale in questione.
In ordine agli effetti finanziari della disposizione – su cui non risultano fornite indicazioni – va rammentato che la relazione tecnica al testo originario del d.d.l. ascriveva alla introduzione dei videogiochi nelle sale Bingo un maggior gettito di 17 milioni di euro nel 2005 e 20,1 milioni dal 2006. Tali effetti erano peraltro imputati ai commi da 22 a 27 dell’ articolo 36 del disegno di legge C.5310[164], che tuttavia recavano norme sulla liceità degli apparecchi in questione, prive di effetti finanziari [165].
Al riguardo appare pertanto necessario che il Governo chiarisca se la norma in esame è volta a realizzare gli effetti di maggiore entrata già imputati dalla relazione tecnica ai commi da 22 a 27 dell’articolo 36 del testo originario del disegno di legge finanziaria. In tale caso, peraltro, si ribadiscono le osservazioni già formulate in ordine agli effetti medesimi[166].
ARTICOLO 1, commi da 545 a 547
Assunzioni in deroga di personale nella Polizia di Stato e nell’Arma dei carabinieri
Le norme dispongono lo stanziamento di 32 milioni per l’anno 2005, 56 milioni per l’anno 2006, 86 milioni per l’anno 2007 e 88 milioni a decorrere dall’anno 2008 per l’assunzione di 1.324 agenti della Polizia di Stato e 1.400 carabinieri, con conseguente incremento d’organico dei rispettivi ruoli.
Il 55 per cento dei posti da coprire, pari a 1500, è riservato agli ausiliari o ex ausiliari della polizia e dei carabinieri da assumere entro il 2005, mentre il restante 45 per cento, pari a 1224, è riservato ai volontari di truppa delle Forze armate da assumere entro il 2006.
La relazione tecnica stima gli oneri considerando, per il personale ex ausiliario, il trattamento di agente anche durante il periodo di frequenza del corso di formazione. Per il personale proveniente dalle Forze armate si stima che durante il corso di formazione, della durata di 9 mesi, sia corrisposta la retribuzione di allievo agente e, solo successivamente, quella di agente.
L’immissione in servizio degli ex ausiliari è ipotizzata a decorrere dal 1° maggio 2005. Per tale categoria di personale non sono state considerate spese fisse aggiuntive in quanto le assunzioni sono inferiori a quelle richieste e non autorizzate nel corso del corrente anno e a quelle derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2006 e 2007, per cui le spese di formazione, accasermamento, equipaggiamento, motorizzazione e trattamento accessori rientrano in quelle quantificate e coperte dagli ordinari stanziamenti di bilancio.
Per le altre unità di personale (ex volontari delle Forze armate) dette spese sono stimate in una misura pari circa al 10 per cento, per cui il costo per unità di personale è elevato da 31.100 euro a 33.782,5 euro annui.
Di seguito si espone il prospetto riepilogativo degli oneri.
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Ex ausiliari (31.100 annui) |
31.100.000 |
46.650.000 |
46.650.000 |
46.650.000 |
|
Ex volontari (875 euro al mese da allievi poi 33.782,5 annui) |
|
8.568.000 |
38.975.000 |
41.350.000 |
|
|
31.100.000 |
55.218.000 |
85.625.000 |
88.000.000 |
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
ANNO |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Poliziotto di quartiere |
-32 |
-56 |
-86 |
-16,7 |
-29,2 |
-44,8 |
-16,7 |
-29,2 |
-44,8 |
|
Minor apporto INPDAP |
9,6 |
16,7 |
25,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Contr. aggiun- tiva INPDAP |
-3,6 |
-6,4 |
-9,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
IRPEF |
3,8 |
6,7 |
10,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fondo sanitario |
1,9 |
3,4 |
5,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Al riguardo si osserva che non appare condivisibile la mancata considerazione per l’anno 2005 delle spese fisse di personale da sostenere in relazione all’assunzione di ex ausiliari.
Si rammenta che la relazione tecnica asserisce che il mancato computo è dovuto al fatto che le assunzioni sono inferiori a quelle richieste e non autorizzate nel corso del corrente anno e a quelle derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2006 e 2007, per cui le spese in esame sarebbero coperte negli ordinari stanziamenti di bilancio. Tali affermazioni, pur apparendo soddisfacenti per quanto riguarda il 2006 e 2007, non spiegano in base a quali motivi, in assenza di autorizzazione alle assunzioni per l’anno in corso, gli stanziamenti 2005 dovrebbero includere spese relative a personale di cui non sia prevista l’assunzione.
In ordine a tali profili appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Assunzioni di vigili del fuoco
La norma autorizza l’incremento della dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino ad un massimo di cinquecento unità complessive. Con decreto[167] si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l'anno 2005, euro 12 milioni per l'anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal 2007. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede utilizzando le graduatorie degli idonei di concorsi già espletati. Le assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
La relazione tecnica non fornisce ulteriori elementi di approfondimento.
Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
ANNO |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Vigili del fuoco |
-5,0 |
-12,0 |
-13,0 |
-2,6 |
-6,3 |
-6,8 |
-2,6 |
-6,3 |
-6,8 |
|
Minor apporto INPDAP |
1,5 |
3,6 |
3,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Contr. aggiun- tiva INPDAP |
-0,6 |
-1,4 |
-1,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
IRPEF |
0,6 |
1,4 |
1,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fondo sanitario |
0,3 |
0,7 |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nulla da osservare al riguardo dal momento che la somma stanziata a fronte dell’onere per retribuzioni è configurata come limite di spesa.
Compensazioni per variazioni di prezzo dei materiali da costruzione
La norma, novellando la legge quadro in materia di lavori pubblici (legge n. 109/1994) ed in deroga al divieto di revisione dei prezzi di appalto disposto dall’articolo 26, comma 3, della medesima legge, dispone che:
· il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilevi con proprio decreto, a partire dal 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno di ogni anno, le variazioni percentuali annue dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (capoverso 4-ter);
· qualora il prezzo dei materiali di costruzione subisca, per effetto di circostanze eccezionali, variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta, si faccia luogo a compensazioni, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies dell’articolo 26 della legge n. 109/1994, introdotto dalla stessa norma in esame(capoverso 4-bis).
Infatti la norma dispone che per le predette finalità di compensazione possano essere utilizzate le seguenti risorse: somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento in misura non inferiore all’1% del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative ad impegni contrattuali già assunti; eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per il medesimo intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati nei limiti della residua spesa autorizzata. L’utilizzo delle deve essere autorizzato dal CIPE qualora gli interventi siano stati da esso finanziati (capoverso 4-sexies).
Le predette disposizioni si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004 (capoverso 4-quinquies).
Si dispone infine che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedano ad aggiornare annualmente i propri prezzari con particolare riguardo alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano comunque di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza dei soggetti interessati, all’aggiornamento dei prezzari provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capoverso 4-septies).
La norma non è corredata di relazione tecnica e alla stessa non sono attribuiti effetti nel prospetto riepilogativo relativo all’impatto sui saldi delle disposizioni introdotte dal Senato.
Al riguardo, al fine di escludere possibili riflessi sulla finanza pubblica, appare necessario che il Governo confermi che:
· l’indicazione del limite delle risorse di cui al capoverso 4-sexies operi come limite massimo di spesa e che pertanto la compensazione del prezzo possa essere corrisposta subordinatamente alla disponibilità delle risorse medesime;
· la clausola di non onerosità di cui al capoverso 4-sexies - relativa all’accantonamento di apposite somme per imprevisti in misura non inferiore all’1% del totale dell’importo dei lavori – sia effettivamente idonea ad evitare nuovi oneri per la finanza pubblica;
· l’utilizzo delle somme derivanti da ribassi d’asta non determini conseguenze per la finanza pubblica.
Appare altresì opportuno che il Governo confermi che le attività di rilevazione dei prezzi demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possano essere esercitate con le risorse, anche finanziarie, già in dotazione al Ministero medesimo.
Normativa vigente: in conseguenza della legge n. 218/1990 che ha disposto la privatizzazione degli enti creditizi pubblici, il decreto legislativo n. 357/1990 ha disposto l’iscrizione all’INPS , presso una gestione speciale, sia dei lavoratori sia dei pensionati. Per quanto riguarda questi ultimi, l’INPS si è assunto a proprio carico una quota del trattamento pensionistico percepito, assoggettata pertanto alla disciplina della perequazione automatica vigente per l’AGO[168]. La quota di trattamento eccedente è rimasta a carico degli istituti di credito e non risulta, pertanto, assoggettata alla disciplina generale sulla perequazione automatica.
Peraltro, l’articolo 3, comma 1, lettera p), della legge n. 421/1992 e l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992, nel disporre l’applicazione della disciplina generale in materia di AGO al personale degli ex enti creditizi pubblici, hanno stabilito che le variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale INPS, in conseguenza dell’applicazione della disciplina generale, non determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori di lavoro, salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione.
Da ultimo, al fine di estinguere il contenzioso giudiziario in atto, l’articolo 1, comma 55, della legge n. 214/2004[169] dispone l’applicazione della perequazione automatica al complessivo trattamento percepito dai pensionati degli ex enti creditizi pubblici, fermo restando che all’INPS fa carico esclusivamente la perequazione sulla quota del trattamento pensionistico di propria pertinenza.
La norma dispone:
a) l’applicazione della perequazione automatica per i dipendenti degli ex enti pubblici creditizi, pensionati a decorrere dal 1° gennaio 1993, al complessivo trattamento pensionistico, rimanendo a carico dell’INPS solo per la quota di trattamento di propria pertinenza[170];
b) l’applicazione della disciplina volta al riequilibrio delle gestioni, prevista dal comma 32 dell’articolo 59 della legge n. 449/1997, solo nel caso in cui le anomalie riguardino tutti e tre gli indicatori e non più solo due[171];
c) il ripristino automatico, solo per il futuro, del meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo solo dopo due esercizi consecutivi successivi al venire meno delle anomalie negli indicatori;
d) il ripristino della perequazione automatica sull’intero trattamento pensionistico a carico dei regimi aziendali integrativi, nei casi di cui al precedente punto, anche qualora le aziende di credito che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa presentino avanzo di gestione.
Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti sugli effetti delle disposizioni in esame sui bilanci delle gestioni dei fondi previdenziali[172].
Appaiono inoltre opportuni chiarimenti sulla limitazione ai pensionati a decorrere dal 1° gennaio 1993[173] della disposizione che pone a carico dei datori di lavoro la perequazione automatica relativa alla quota di trattamento pensionistico a loro carico.
Disposizioni in materia di erogazione degli assegni al nucleo familiare
La norma dispone che, fermi restando i requisiti vigenti, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l’assegno al nucleo familiare è erogato al coniuge dell’avente diritto.
La norma rinvia ad un successivo decreto interministeriale l’adozione delle disposizioni di attuazione.
Al riguardo si osserva che la disposizione, ad un primo esame, pare suscettibile di produrre maggiori spese a carico della finanza pubblica in relazione ad attività di carattere tecnico-amministrativo, necessarie per la sua applicazione. Si considerino, ad esempio, i costi che l’amministrazione dovrà sostenere per erogare l’assegno ad un soggetto diverso dal titolare del diritto[174], o attraverso le proprie strutture[175] o attraverso strutture esterne, ad esempio le Poste, alle quali dovrà essere corrisposto il relativo compenso per il servizio.
Appare quindi necessario che il Governo chiarisca se e in quale misura la norma sia suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[1] Si segnala che sulle modifiche apportate alla Camera al patto di stabilità interno il Governo ha fornito al Senato una sintetica relazione tecnica, ricognitiva degli effetti ascritti a ciascuna modifica, di cui non si dà conto nella presente nota in quanto la suddetta relazione tecnica è riferita a disposizioni che non costituiscono oggetto di deliberazione da parte della Camera in seconda lettura.
[2] Si tratta della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
[3] Si tratta del personale delle forze armate e di polizia dello Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia. Tra il personale in regime di diritto pubblico sono inclusi anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati ed i procuratori dello Stato che non sono destinatari, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, delle somme in questione i quanto i loro aumenti, derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.
[4] Si tratta di una seria eterogenea di enti pubblici tra cui si citano gli enti lirici, il CNR, l’ENEA, il CONI, il CNEL.
[5] Tale criterio insieme a quelli esposti nei punti precedenti sono contenuti nell’articolo 1, comma 1 del citato D. Lgs. 165/2001.
[6] Gli ultimi tre criteri sono indicati nell’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[7] A fini sanzionatori si richiama l’articolo 6 comma 6 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
[8] Per assunzione si intende, a norma del comma 101, anche il trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
[9] Si tratta dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e le Forze di polizia di Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
[10] Per tutte le amministrazioni soggette al blocco delle assunzioni, è infine stabilita, la possibilità di ricorso in ogni caso a procedure di mobilità, sia di comparto che intercompartimentale.
[11] La procedura è quella disciplinata dall’articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[12] La norma chiarisce che lo stanziamento è costruito in modo da consentire, per ogni anno, assunzioni il cui costo a regime è pari a 120 milioni di euro ma che determinino oneri per il primo anno di assunzione pari a soli 40 milioni di euro.
[13] Emanato previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata.
[14] La norma prevede una riduzione dell’1% del personale in servizio al 31.12.2004 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 presso le Amministrazioni dello Stato (esclusi i comparti scuola e sicurezza) e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità.
[15] Recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.
[16] O che abbiano conseguito una specifica formazione attraverso la partecipazione obbligatoria ad appositi corsi, attivati nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente; solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti.
[17] A.C. 5310-bis, articolo 16, comma 3.
[18] Su tale aspetto sono state avanzate perplessità nel corso dibattito in Commissione bilancio durante l’esame, in prima lettura, del disegno di legge finanziaria. Si veda la seduta del 29 ottobre 2004.
[19] Recata dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale 25/05/2000, n. 201.
[20] Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.
[21] Articolo 1 del DPR n. 180/1950.
[22] Titolo III del DPR n. 180/1950. Sulla base di tale disciplina, attualmente il dipendente pubblico ottiene un finanziamento a tasso fisso, molto basso, con ammortamento a rate mensili costanti, pari al 20 per cento dello stipendio, trattenute mensilmente dal datore di lavoro che provvede a riversarle mensilmente all’istituto creditizio finanziatore. La garanzia relativa a tali prestiti è fornita dall’INPDAP.
[23] Articolo 34. La disposizione sopprime inoltre l’articolo 34 (riguardante i soli dipendenti pubblici in quanto esclude altra garanzia al prestito diversa da quella del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato) e modifica l’articolo 54 in conseguenza dell’estensione della disciplina ai dipendenti del settore privato.
[24] Tale termine, più volte prorogato, era stato da ultimo fissato dall’articolo 2, comma 66, della legge n. 350/2003.
[25] L’integrazione salariale ordinaria può essere concessa fino ad un massimo di tre mesi continuativi (13 settimane nella prassi amministrativa).
[26] Si segnala infatti che l’emendamento che ha introdotto la disposizione in esame recava una copertura di 20 milioni di euro annui nel triennio 2005-2007
[27] Per il 2004, i limiti sono i seguenti: 806,78 euro per le retribuzioni fino a 1.745,40 euro; 969,66 euro per le retribuzioni superiori a 1.745,40 euro.
[28] Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
[29] Articolo 11 dell’Allegato B.
[30] Convertito, con modificazioni, dalla legge 33/1980.
[31] In particolare, si fa riferimento agli oneri connessi al rinnovo delle convenzioni tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale.
[32] La norma, in sostanza, proroga al 2005 quanto disposto dall’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge n. 350/2003.
[33] La norma modifica l’articolo 118, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’articolo 47, comma 2, della legge n. 289/2002 e come modificato dall’articolo 3, comma 137, terzo periodo, della legge n. 350/2003.
[34] Ai sensi dell’articolo 118, comma 16, della legge n. 388/2000, le risorse per la formazione sono, in parte, a carico del Fondo per l’occupazione e, per la restante parte, a carico del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
[35] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.
[36] Articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
[37] La relazione tecnica al comma 136 dell’articolo 3 della legge n. 350/2003 precisava che si tratta delle agenzie di viaggio e delle imprese del settore del trasporto aereo.
[38] Per la proroga fino al 2004 disposta dal citato articolo 3 della legge n. 350/2003 era stanziata la somma massima di 18 milioni di euro.
[39] Cfr. gli articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993.
[40] Il livello di finanziamento rimane quindi così determinato: 88.195 milioni di euro nel 2005, 89.960 milioni di euro nel 2006 e 91.759 milioni di euro nel 2007.
[41] In deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001.
[42] Calcolato, sulla base della metodologia adottata dalla relazione tecnica al testo originario, sottraendo dalla spesa sanitaria tendenziale (92.500 milioni di euro) il finanziamento disposto dal disegno di legge in esame nel testo modificato (88.195 milioni di euro). Cfr. DPEF 2005-2008.
[43] Cfr. l’allegato 7.
[44] L’aliquota dell’addizionale IRPEF può essere aumentata dalle regioni per un aliquota compresa tra lo 0,90 per cento e l’1,4 per cento. Per l’IRAP; le regioni hanno la facoltà di variare, in più o in meno, l’aliquota entro il limite dell’1 per cento.
[45] Cfr. il precedente comma 63.
[46] L’attuale disciplina dei rapporti convenzionali in esame, relativamente ad incarichi a tempo determinato, è contenuta nel protocollo aggiuntivo al DPR n. 271/2000, per ciò che riguarda i rapporti tra il SSN e i medici specialisti ambulatoriali interni, e nel protocollo aggiuntivo al DPR n. 466/2001, per ciò che riguarda i rapporti tra il SSN e i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali.
[47] L’attuale disciplina, alla cui sostituzione è evidentemente (ma non esplicitamente) volta la disposizione in esame, è contenuta nel comma 8 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Essa prevede, tra l’altro, la possibilità per le regioni di individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l’instaurarsi di un rapporto di impiego. Inoltre, in sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto, è previsto che l’accordo collettivo nazionale disciplini l’adeguamento di tali rapporti alle esigenze di flessibilità operativa.
[48] Stipulati ai sensi dell’articolo 52, comma 27, della legge n. 289/2002 (che prevede che la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi sia rappresentata da una struttura tecnica interregionale appositamente costituita per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN) con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.
[49] Anche in questo caso, la disposizione evidentemente modifica la disciplina vigente recata dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992 che la durata triennale delle convenzioni in esame.
[50] La norma dispone che il Ministero della salute verifichi l’avvenuta erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.
[51] Cfr. l’articolo 1 del decreto-legge n. 156/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 202/2004.
[52] Cfr. l’Accordo dell’8 agosto 2001.
[53] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.
[54] Dal luglio 2004.
[55] Dal novembre 2004.
[56] Dal gennaio 2005.
[57] Dal febbraio 2005.
[58] Dal marzo 2005.
[59] Cfr. la premessa del DM 30 giugno 2004.
[60] In attuazione dell’articolo 20 della legge n. 67/1988.
[61] Tale ultima autorizzazione è stata autorizzata con il comma 2 dell’articolo 16 del D.L. n. 269/2003.
[62] Previste all’articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti il rilascio di una dichiarazione di conformità da parte dei costruttori dei veicoli e da parte dei costruttori che hanno allestito o trasformato un veicolo ma che non hanno costruito l’autotelaio.
[63]Prevista all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, che attualmente ammonta ad euro 11.
[64] Allegata all’emendamento 35.1001 (testo 2) che ha introdotto la norma.
[65] Dati estratti da recenti pubblicazioni dell’ACI.
[66] Le norme in esame sono state introdotte con il maxiemendamento governativo 16.100 recante misure di riduzione del prelievo fiscale, approvato dalla 5ª Commissione del Senato nella seduta notturna del 2 dicembre 2004. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascritti al richiamato maxiemendamento in materia tributaria, le norme sono state incluse fra le misure poste a copertura della riduzione fiscale IRE e IRAP.
[67] Si tratta, in particolare: dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse, del lotto, dell’enalotto, del bingo, degli apparecchi da divertimento e da intrattenimento, delle lotterie a estrazione istantanea e differita, nonché di eventuali giochi che potranno essere istituiti successivamente al 1° gennaio 2005.
[68] D’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
[69] Ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 138/2002 (con il quale è stata affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione unitaria di tutti i giochi, scommesse e concorsi pronostici) l'Amministrazione dei monopoli di Stato è tenuta a versare al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi - calcolati al netto di imposte e di spese - sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI. L’articolo 4 fissa, inoltre, nella misura dell'8 per cento del costo di ciascuna colonna il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip.
[70] Di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 504/1998.
[71] Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 504/1998.
[72] Attualmente la ripartizione della posta unitaria di gioco delle scommesse è disciplinata dall’articolo 12 del decreto del ministro dell’economia 278/1999.
[73] Unione nazionale per l'incremento delle razze equine.
[74]Recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge (con riferimento, nel caso in esame, agli effetti ascritti al maxiemendamento governativo in materia tributaria).
[75] E riferita, come detto, al maxiemendamento del Governo in materia fiscale.
[76] Sul punto si veda il precedente quadro di raffronto relativo alle modifiche introdotte con il comma 286 rispetto alla legislazione vigente (art. 5 del decreto ministeriale 179/2003).
[77] - Aumento dell’imposta unica dal 30,42% al 33,84% (+3,42%);
- azzeramento del contributo al CONI del 18,77% (+18,77%);
- aumento del montepremi dal 34,65% al 50% (-15,35%).
La somma algebrica dei predetti risultati differenziali [(+3,42%) (+18,77%) (-15,35%)] è pari al 6,84%. Considerando, infine, che nel caso dei concorsi pronostici l’imposta unica si applica sul totale della raccolta diminuito degli aggi e dei diritti fissi, la percentuale richiamata può essere arrotondata intorno al 6-6,5%.
[78] Il quale prevede che a decorrere dal 2005 l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia fissata al 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Tale aliquota risulta attualmente fissata al 20,20 per cento.
[79] La RT fa riferimento ad una diminuzione del prelievo, mentre nella relativa tabella espone - al contrario - un aumento dell’aliquota d’imposta.
[80] Le nuove scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dai cavalli sono state disciplinate con decreto del ministro dell’economia 229/2004.
[81] Si tratta, in particolare, dei concessionari per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della ricevuta di scommessa, nonché per l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione.
[82] Le norme sono state introdotte con il maxiemendamento governativo 16.100 recante misure di riduzione del prelievo fiscale, approvato dalla 5ª Commissione nella seduta notturna del 2 dicembre 2004. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascritti al richiamato maxiemendamento in materia tributaria, le norme sono state incluse fra le misure poste a copertura della riduzione fiscale IRE e IRAP.
[83] Attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
[84] Concernenti il Fondo ordinario (6.684 mln.),il piano triennale università(122,5 mln.),le università non statali(124,4 mln.),il diritto allo studio(147 mln.) e lo sport (8 mln.)
[85] La relazione, va precisato, fa riferimento ad un importo del 4 e del 6% per i predetti anni, in riferimento alla riduzione, rispettivamente per 400 e per 600 milioni, disposta dal testo originario della norma in esame, come recato dall’emendamento 16.0.100 sulle aliquote fiscali:ne deriva che il taglio è pari all’1% ogni 100 milioni.
[86] Come risultanti dalla documentazione depositata dal Governo presso la V Commissione della Camera il 18 ed il 27 ottobre 2004.
[87] Già previsto dall’articolo 3 del d.d.l, per il quale si rinvia al dossier n. 25 di questo Servizio. In relazione alle questioni poste in tale dossier, peraltro, un nota del Governo depositata presso la V Commisssione della Camera in data 19 ottobre 2004, ha confermato la realizzabilità degli effetti di risparmio previsti per tale articolo.
[88] Cfr. l’emendamento numero 16.100 approvato in Commissione.
[89] Ai sensi dell’art. 32, comma 15 del citato dl n. 269, tali importi devono infatti essere versati in un’unica soluzione contestualmente al versamento della prima rata delle oblazioni, entro il termine del 10 dicembre 2004.
[90] Prevista dal decreto legge n. 314/2003, articolo 4, comma 1 bis.
[91] Ai sensi del d.lgs. n. 79 del 1999.
[92] Indica anche gli stanziamenti complessivi destinati ai contratti di programma delle FS Spa, dell’ANAS spa, e delle Poste Spa che sono rispettivamente 1.860 milioni di euro, 450 milioni di euro e 400 milioni di euro
[93] Nonché dell’esigenza di semplificazione o di intergrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto.
[94] Cfr. l’emendamento numero 16.0.100 approvato in Commissione.
[95] Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef ed istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
[96] Dai calcoli della relazione tecnica si desume che le disposizioni di cui all’articolo determinano un effetto di minore versamento in acconto IRAP pari a 60 milioni di euro per i contribuenti persone fisiche ed a 170 milioni di euro per i contribuenti persone giuridiche.
[97] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2004.
[98] Secondo quanto risulta dal D.M. 15.12. 2003, con sui sono state determinati gli importi da versare da parte di ciascuna delle banche interessate. Si segnala che tale importo appare sostanzialmente in linea con le quantificazioni recate dalla relazione tecnica al D.L. 341 citato, che, con riferimento al testo originario del medesimo (in cui la percentuale di acconto risultava dell’1% e concerneva il solo anno 2003) stimava per il 2003 maggiori entrate per circa 2.691 milioni di euro
[99] Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
[100] Contenuto nel D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
[101] Modificando l’articolo 2 del D.P.R. 115/2002.
[102] Previste dall’articolo 96 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
[103] Stabilita con decreto adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura del recupero può essere rideterminata annualmente.
[104] L’art. 1, comma 1. lett. u, del Codice delle comunicazioni elettroniche definisce come “operatori” le imprese autorizzate a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata.
[105] Con riferimento alla deducibilità degli oneri relativi agli incrementi di personale dipendente, la decorrenza della disposizione agevolativa risulta subordinata alla preventiva approvazione della stessa da parte della Commissione europea.
[106] Tali voci comprendono: salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi.
[107] Sulla norma in esame il Governo ha presentato due distinte relazioni tecniche, una riferita alle lettere a) e c), introdotte in Commissione con l’emendamento 16.100, concernente la riforma fiscale, e un’altra riferita alla lettera b), introdotta con un distinto emendamento.
[108] Dato tratto dall’Annuario statistico 2003 ISTAT, tavola 21.5.
[109] Tavola II.6, DPEF 2003-2006, 2004-2007 e 2005-2008
[110] (26,1 x 40 + 37,9 x 24) x 1,125 x 1,05 x 4,25% = 98 mln.
[111] Per l’anno 2003 sulla base dell’andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT e per gli anni 2004 e 2005 in base alle previsioni della R.P.P. 2004.
[112] La relazione tecnica alla n. 289/2002 indicava in circa 3.300.000 di soggetti i beneficiari della deduzione forfettaria, di cui 323.000 venivano di fatto esentati dall’imposta per effetto dell’incremento della deduzione operato in tale occasione.
[113] Cfr. la Nota di lettura n. 121/2004. A seguito di tale segnalazione non risultano peraltro pervenuti elementi informativi integrativi di carattere quantitativi.
[114] Nel 2002, in base alla legge n. 388/2000, potevano beneficiavano del credito d’imposta gli incrementi occupazionali riscontrati nello stesso esercizio 2002 rispetto alla consistenza media del periodo 1999-2000, mentre sulla base della norma attualmente in esame, nel 2005 potranno beneficiare della deducibilità dall’IRAP gli incrementi occupazionali rilevati per il medesimo esercizio 2005 rispetto alla consistenza media dell’esercizio 2004.
[115] L’abbattimento del 30% operato dalla relazione tecnica, di cui si dirà in seguito, viene infatti motivato dal diverso effetto incentivante delle due disposizioni.
[116] Cfr. in particolare i decreti-legge nn. 138, 209 e 253 del 2003.
[117] Tale componente di beneficiari fa sì che l’agevolazione sia goduta da un certo numero di imprese anche in assenza di una incremento dell’occupazione registrato a livello macroeconomico. Sulla base di dati forniti dall’ISTAT, tratti dall’archivio ASIA (Archivio Statistico delle Imprese attive), relativi agli incrementi occupazionali registrati nel periodo 1999-2001, è possibile stimare che gli incrementi occupazionali meramente compensativi dei decrementi registrati in altre aziende incidano per in circa il 70 per cento del totale degli occupati incrementali. Il restante 30 per cento è invece costituito dagli incrementi occupazionali non compensati da decrementi, i quali si traducono in un incremento dell’occupazione a livello aggregato.
[118] L’articolo del codice civile citato elenca le persone tenute all’obbligo di prestare alimenti. Esse sono nell’ordine: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; i suoceri; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani.
[119] Senato della Repubblica, Commissione Bilancio, seduta pomeridiana del 2 dicembre 2004.
[120] Cfr. www.inps.it
[121] Cfr. Camera dei deputati, Commissione sulla gestione degli enti previdenziali, Audizione del presidente dell’INPS, Resoconto stenografico del 7 aprile 2004.
[122] Nel corso del dibattito al Senato, il Governo, in risposta ad alcune osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio, ha fornito indicazioni integrative sulla metodologia utilizzata per la stima di tali effetti. Cfr. Nota in risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato del 2 dicembre 2004
[123] Tale componente non è riferibile all’intera platea dei contribuenti e per essa è ipotizzabile una diversa distribuzione fra propensione al consumo e al risparmio.
[124] Cfr. Relazione revisionale e programmatica per il 2005, Sez. II, pag. 48.
[125] Cfr. Ministero Economia e delle finanze - Comunicato stampa del 15.12.2004
[126] Ora, articolo, commi da 97 a 109 e da 131 a 135.
[127] Ora articolo 1, commi 152 e 153.
[128] Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti sulla base delle dinamiche delle erogazioni e del rimborso delle somme concesse e nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio statale fissati dal comma 364.
[129] In modo che siano rispettati i limiti annuali di spesa e gli importi assegnati dal CIPE.
[130] Ai relativi eventuali oneri si provvede a valere sull'u.p.b. 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine).
[131] Nella risposta del Governo al dossier n. 121 del Servizio bilancio dello Stato del Senato del 2 dicembre 2004.
[132] Pari alla somma della dotazione residua del fondo (2.675 mln. di euro) e gli importi rimborsati da parte delle imprese nel corso del medesimo esercizio 2006.
[133] Da uno studio pubblicato dall’ISTAT nel giugno 2003 relativo ai fallimenti di imprese in Italia fino all’anno 2001 i fallimenti dichiarati negli anni 2000 e 2001 sono 11.641 e 10.747 con un quoziente del 28,2 e 25,5 imprese ogni 10.000 imprese attive.
[134] Come segnalata più volte dalla Corte dei conti nelle relazioni quadrimestrali sulle leggi di spesa (Doc. XLVIII):cfr. ad esempio la terza relazione del 2001.
[135] Da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
[136] La nota precisa che tale importo corrisponde altresì al 45% delle entrate per visure, che, pertanto, dovrebbero ammontare a circa 150 milioni di euro.
[137] Si tratta di una commissione i cui membri sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.
[138] La relazione tecnica, trasmessa il 9 dicembre 2004, si riferisce all’emendamento 40.500 del Governo, approvato dalla Commissione bilancio e risulta positivamente verificata dai competenti uffici.
[139] La precedente versione della norma approvata dalla Commissione Bilancio del Senato poneva tale limite temporale al 30 novembre 2004.
[140] Dossier n. 25 di ottobre 2004.
[142] La norma traduce quindi in dettato normativo l’intenzione già manifestata dal Governo con comunicato del Ministero delle finanze del 7 ottobre 2004, di sottoporre a pedaggio figurativo della rete viaria ceduta.
[143] Recante: “Modificazioni alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale”.
[144] Recante: “Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.112 del 2002.
[145] Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[146] Di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 640.
[147] Ciò sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. in proposito le sentenze della Corte di cassazione nn. 428 e 429 del 19 gennaio 1996 e n. 6958 del 1° agosto 1996).
[148] “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”.
[149] Sono ricompresi tra i manifesti che beneficiano dell’agevolazione anche quelli relativi a spettacoli viaggianti e di beneficenza e gli annunci mortuari.
[150] Previsto in materia dal D.Lgs. n. 507/1993 (articoli 20 e 23) e su quello relativo alla pubblicità su strade e veicoli (articolo 23 del D.Lgs. n. 285/1992.
[151] Articoli 6 e 8 della legge n. 212/1956 e articolo 15, commi 3 e 19, della legge n. 515/1993.
[153] Rispetto al testo licenziato dalla Camera in prima lettura, il Senato è intervenuto con due modifiche successive:
- con il maxiemendamento governativo 16.100 recante misure di riduzione del prelievo fiscale - approvato dalla 5ª Commissione nella seduta notturna del 2 dicembre 2004 - è stato disposto un incremento del gettito della tassazione sui tabacchi rispetto al testo originario del disegno di legge;
- con l’emendamento Ferrara 42.83 (testo2) – approvato dalla 5ª Commissione nella seduta antimeridiana del 10 dicembre 2004 – sono state introdotte le altre modifiche, riguardanti esclusivamente la formulazione del testo.
Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari connessi al richiamato maxiemendamento in materia tributaria, l’aumento della tassazione dei tabacchi di cui al comma 501 è stato incluso fra le misure poste a copertura della riduzione fiscale IRE e IRAP.
[154] Si tratta, in particolare: dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) e dell’articolo 2, comma 62, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004).
[155] Con riferimento all’esercizio 2004, si ricorda che all’art. 21, commi 8 e 9, della legge 289/2002 è stato ascritto un incremento di gettito di 435 milioni di euro (“a decorrere dall’anno 2003”); con l’articolo 2, comma 62, della legge 350/2003 sono state poi previste ulteriori maggiori entrate (“a decorrere dall’anno 2004”) per 650 milioni di euro.
[156] Il testo licenziato dalla Camera in prima lettura è stato modificato dall’emendamento Ferrara 42.83 (testo2), approvato dalla Commissione bilancio nella seduta antimeridiana del 10 dicembre 2004.
[157]Recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge.
[158] Il maggior gettito di 348 milioni indicato dalla RT originaria per un aumento di 7 punti percentuali - dal 3% al 10% - dell’aliquota vigente equivale infatti ad una variazione di 49,71 milioni di gettito per ogni punto percentuale in aumento o in diminuzione.
[159] Infatti poiché la presente modifica sostituisce con un nuovo testo – fra gli altri – anche il comma che istituiva la nuova estrazione Enalotto, è necessario includere nella stima di gettito sia il miglioramento (+100 nel 2005 e +120 a decorrere dal 2006) dovuto all’introduzione del terzo concorso Enalotto sia il peggioramento (-120 a decorrere dal 2005) dovuto alla “soppressione” del predetto comma.
[160] Em. 42.83 Ferrara, testo 2., approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta antimeridiana del 10 dicembre 2004.
[161] Per ragioni prudenziali si assumono come riferimenti per la quantificazione i risultati minimi della raccolta riferita alle scommesse esistenti.
[162] Cfr.. la procedura utilizzata per la verifica alla pag. 162 del Dossier del Servizio Bilancio n.25, relativo alla legge finanziaria 2005.
[163] Regolamento concernente la disciplina del gioco del Bingo.
[164] Ora divenuti commi 498 e da 502 a 505 dell’articolo 1.
[165] Secondo quanto evidenziato dal Servizio Bilancio dello Stato nel dossier n. 24 e confermato dal Governo nella nota depositata presso la V Commissione il 19 ottobre.
[167] Del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
[168] Cfr. l’articolo 11 del decreto legislativo n. 503/1992.
[169] Si tratta della legge di delega previdenziale.
[170] La norma fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 1, lettera p) della legge n. 421/1992 e dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992, nonché, contestualmente, abroga il comma 55 dell’articolo 1 della legge n. 243/2004.
[171] Cfr. la Tabella E allegata alla legge n. 449/1997.
[172] Si segnala che in precedenti situazioni, il verificarsi di disavanzi strutturali permanenti ha portato alla confluenza nell’INPS delle gestioni previdenziali in squilibrio. Cfr. quanto è avvenuto per il Fondo di previdenza dei dirigenti industriali (INPDAI), confluito nell’INPS con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.
[173] Rimarrebbero esclusi coloro che si sono pensionati nel 1991 e 1992.
[174] A tale proposito si segnala che la disposizione non esclude che il soggetto a cui verrà erogato l’assegno sia, a sua volta, già percettore di reddito, sia pure non da lavoro dipendente.
[175] In tal caso, si dovranno prevedere i maggiori costi in termini di personale, strutture e macchinari.