XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Equiparazione al servizio militare de3l periodo trascorso presso il Collegio navale "Francesco Morosini" - A.C. 5678
Serie: Progetti di legge    Numero: 786
Data: 28/06/05
Descrittori:
ACCADEMIE E SCUOLE MILITARI   SERVIZIO MILITARE DI LEVA
Organi della Camera: IV-Difesa
Riferimenti:
AC n.5678/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Equiparazione al servizio militare del periodo trascorso presso il Collegio navale “Francesco Morosini

A.C. 5678

 

n. 786

 


xiv legislatura

28 giugno 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento difesa

 

SIWEB

 

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File:DI0302.doc


 

INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  9

§      Necessità dell’intervento con legge  9

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

§      Impatto sui destinatari delle norme  10

§      Formulazione del testo  10

Progetto di legge

§      A.C. 5678, (onn. Gamba e Giorgio Conte), Equiparazione del servizio militare del periodo trascorso presso il Collegio navale Francesco Morosini di Venezia e altre disposizioni concernenti gli ex allievi delle scuole militari13

Normativa di riferimento

§      R.D. 16 maggio 1932, n. 819. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina (art. 4)21

§      D.Lgs. 28 novembre 1997 n. 464. Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 2, co. 1, lett. L e co. 4)23

§      D.M. 4 agosto 2000 n. 302. Regolamento della scuola navale militare «Francesco Morosini»  25

§      D.P.R. 2 aprile 2001. Concessione della Bandiera di Istituto militare alla Scuola navale militare «Francesco Morosini», in Venezia  35

§      D.Lgs. 8 maggio 2001 n. 215. Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331 (art. 25, co. 6 e 7)37

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

5678

Titolo

Equiparazione al servizio militare del periodo trascorso presso il Collegio navale “Francesco Morosini” di Venezia e altre disposizioni concernenti gli ex allievi delle scuole militari

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Forze armate

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

§          presentazione alla Camera

2 marzo 2005

§          annuncio

3 marzo 2005

§          assegnazione

12 aprile 2005

Commissione competente

IV (Difesa)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, VII e XI

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge n. 5678 reca disposizioni per l’equiparazione al servizio militare del periodo trascorso presso il Collegio navale “Francesco Morosini” di Venezia e altre disposizioni concernenti gli ex allievi delle scuole militari.

Per quanto concerne il Collegio navale Morosini la proposta mira a sanare una disparità di trattamento per coloro che hanno frequentato il collegio tra il 1961 e il 1997, in quanto in tale periodo non gli era riconosciuto lo status di scuola militare.

La proposta di legge prevede altresì ulteriori misure a favore degli ex allievi di tutte le Scuole militari che siano stati nominati ufficiali di complemento o in ferma prefissata, o anche, direttamente, ufficiali delle Forze di completamento, comunque in congedo, finalizzate all'attribuzione di un grado più elevato.

 

La scuola navale militare “Francesco Morosini

Dopo che il Trattato di pace del 1947 aveva imposto di conservare un solo collegio militare, oltre alle Accademie, l’Italia ha mantenuto la scuola militare della Nunziatella di Napoli. Il Collegio Navale della G.I.L. istituito nel 1937 presso l’isola di S. Elena a Venezia, con il compito di preparare i giovani al servizio nella Regia Marina, venne pertanto chiuso e gli edifici vennero destinati a Scuole per i Sottufficiali della Marina Militare sino al 1960.

Il 2 ottobre del 1961, nello stesso edificio all'estremità orientale di S. Elena, la Marina Militare ha istituto il Collegio Navale intitolato, in omaggio alla città di Venezia, a Francesco Morosini, grande Ammiraglio e stratega della Repubblica Veneta; il Collegio aveva lo scopo di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attività ad essa connesse. Venne sostanzialmente ricostituito l'antico Istituto di Venezia, senza però concedere agli allievi lo status di militari.

Per effetto del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, il Collegio Navale ha assunto, dal 5 gennaio 1998, lo status di Scuola Militare. L’articolo 2, comma 1, lettera l), del D.Lgs. citato ha, infatt,i soppresso il collegio “Francesco Morosini” di Venezia ed ha trasferito le relative attribuzioni alla scuola navale militare “Francesco Morosini”, da istituire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, che ne disciplina il relativo funzionamento nonché i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'accademia navale, da attribuirsi agli allievi che abbiano concluso senza demerito il ciclo di studi presso la scuola navale militare.

Il regolamento della scuola navale militare "Francesco Morosini" è stato successivamente adottato con D.M. 4 agosto 2000, n. 302 che definisce il nuovo ordinamento della scuola, le sue strutture, gli organi e il funzionamento. Gli allievi sono equiparati ai Marinai "Comuni di seconda classe" e godono del trattamento economico previsto per i militari di leva.

Il Comandante della Scuola è anche Preside dell'Istituto ed i Professori sono scelti con un concorso nazionale per titoli. I corsi di studio sono dell'ordine Classico e Scientifico. Gli Allievi della Scuola, una volta conseguita la maturità, possono perciò intraprendere la carriera più rispondente alle loro aspirazioni ed attitudini.

Le cognizioni di carattere marinaresco acquisite nella Scuola, in aggiunta ai normali programmi di studio, entreranno in ogni caso a far parte del loro bagaglio di esperienza e cultura.

 

L’articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame prevede che il periodo trascorso presso il Collegio navale “Francesco Morosini” di Venezia sia  equiparato, a tutti gli effetti, al servizio militare, e sia valido per l'inquadramento economico e per la determinazione di anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale. Il comma in esame, quindi, sana la situazione anteriore alla trasformazione del Collegio in Scuola militare, riconoscendo lo status di militare a coloro lo frequentavano in tale periodo.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che il predetto periodo sia riscattabile, per i dipendenti del settore pubblico, a domanda, ai fini del trattamento di liquidazione ovvero, qualora l'interessato abbia provveduto a effettuare il ricongiungimento, ai fini del trattamento di fine rapporto.

Il comma 3 dispone che, per gli iscritti alle casse e agli enti gestori autonomiprivati o privatizzati, di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, il periodo trascorso presso il Collegio navale sia equiparato al servizio militare e sia quindi utilizzabile ai fini del riscatto, in base ai rispettivi ordinamenti.

Il D.Lgs. n. 509/1994, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge n. 537/1993, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, ha stabilito - a decorrere dal 1° gennaio 1995 - la trasformazione di specifici enti, individuati in un elenco allegato al medesimo provvedimento, in associazioni o in fondazioni, con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

Il D.Lgs. n. 103/1996, recante disposizioni in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, ha assicurato - a decorrere dal 1° gennaio 1996 - la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti, appartenenti alle categorie professionali richiamate, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

Il comma 4 precisa che la disposizione di cui al precedente comma 1 si applica esclusivamente ai trattamenti previdenziali non ancora liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

L’articolo 2 della proposta in esame aggiunge la lettera c-bis) al comma 7 dell'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.

L’articolo 25 del D.Lgs. n. 215/2001 reca disposizioni in materia di richiamo in servizio, trattamento economico, stato giuridico, limiti dei contingenti degli ufficiali delle forze di completamento. Il comma 7 rinvia, secondo le rispettive competenze, a decreti del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, per la definizione, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:

a) delle modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di un anno;

b) dei requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio;

c) delle procedure da seguirsi, delle modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate, nonché degli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal R.D. 16 maggio 1932, n. 819.

Quest’ultima lettera è relativa all’attuazione del comma 6 dello stesso articolo 25, che prevede che la nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 4 del R.D. n. 819/1932, appena citato, possa essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate.

Con il R.D. n. 819/1932 è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina. L’articolo 4 citato disciplina il conferimento senza concorso, in via eccezionale o per benemerenze, del grado di ufficiale a cittadini “di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi della regia marina” o “i quali per particolare competenza diano ampio affidamento di prestare opera proficua alla regia marina”. Le stesse disposizioni si applicano anche all'Esercito e all'Aeronautica in base al disposto dell'articolo 31, del D.Lgs. n. 490/1997 e all'Arma dei carabinieri in virtù dell'articolo 22, del D.Lgs. n. 298/2000.

Attraverso la novella operata dall’articolo 2 in esame, sono demandate ai predetti decreti del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze anche le modalità per il riconoscimento di un titolo preferenziale per l’attribuzione del grado più elevato agli ex allievi delle Scuole militari Nunziatella e Teuliè e Scuola navale militare "Francesco Morosini” che abbiano completato senza demerito i corsi regolari, in riferimento a quanto disposto dal sopraccitato comma 6.

 Si ricorda che la scuola miltare Teuliè fu fondata nel 1802 come Orfanotrofio Militare dal Generale napoleonico Pietro Teuliè, ed ha subito, in quasi due secoli di storia, diversi mutamenti nell'ordinamento e nella denominazione, fino ad arrivare, in alcuni periodi, alla cessazione delle attività. Nel marzo del 1996, dopo 53 anni di interruzione, il Collegio di Milano fu riaperto quale sede staccata della Scuola militare "Nunziatella" di Napoli.

L’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 464/1997, già citato, ha stabilito che, entro il 31 dicembre 1998, la sede distaccata di Milano assumesse la denominazione di “seconda scuola militare dell’Esercito”, con propria autonomia funzionale. Successivamente il D.Lgs. n. 214/2000, modificativo e integrativo del precedente, ha modificato la denominazione in “scuola militare Teuliè”.

Lo stesso articolo della proposta in esame estende l’applicazione di tale beneficio anche agli ex allievi che hanno completato senza demerito i corsi regolari svolti dal soppresso Collegio navale “Francesco Morosini”.

Per una maggiore chiarezza e linearità del testo che si va ad integrare, appare preferibile aggiungere una lettera d) al comma 7 dell’articolo 25, piuttosto che una lettera c-bis), trattandosi dell’ultima lettera del comma citato.

L’articolo 3 della proposta di legge in esame, concede la promozione al grado superiore del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza delle categorie in congedo, di ogni ruolo e grado, che abbia in precedenza completato senza demerito i corsi regolari presso le Scuole militari “Nunziatella” e “Teuliè” nonché presso la Scuola navale militare “Francesco Morosini”. Lo stesso articolo estende l’applicazione di tale beneficio anche alle categorie di personale che hanno completato senza demerito i corsi regolari svolti dal soppresso Collegio navale “Francesco Morosini”.

Nella relazione illustrativa della proposta di legge si sostiene che questa non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in telazione a quanto disposto dall’articolo 1, in quanto viene esclusa la riliquidazione delle posizioni previdenziali già in essere. Per i trattamenti previdenziali ancora da erogare non vi sarebbe alcun incremento in termini monetari, ma verrebbe disposta esclusivamente un'anticipata maturazione del relativo diritto. Tale non onerosità dovrebbe essere meglio verificata, anche in relazione ai conferimenti di grado di cui 2 e 3.  

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto le norme sullo stato e sull’avanzamento dei militari sono contenute in norme di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame tratta di materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il comma 2, lettera d) del nuovo articolo attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Attraverso la novella dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 215/2001, sono demandate ai decreti del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze le modalità per il riconoscimento di un titolo preferenziale per l’attribuzione del grado più elevato agli ex allievi delle Scuole militari Nunziatella e Teuliè e della Scuola navale militare "Francesco Morosini” che abbiano completato senza demerito i corsi regolari, ed agli ex allievi del soppresso Collegio navale “Francesco Morosini”, che hanno completato senza demerito i relativi corsi.

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento si coordina con la normativa vigente che viene espressamente citata e novellata.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nella seduta del 31 maggio 2005, la Camera dei deputati ha approvato il testo unificato delle proposte di legge nn. 2011, 2717 e 3250, che attribuisce agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate, collocati in congedo assoluto, una promozione al grado superiore, a titolo onorifico. La promozione è concessa, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell’Esercito, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con l’esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi equiparati. La proposta è stata trasmessa al Senato il 1º giugno 2005.

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta comporta il riconoscimento come servizio militare del periodo trascorso dagli ex allievi nel soppresso Collegio navale “Francesco Morosini”, con i conseguenti benefici economici, la possibilità di attribuire un grado più elevato agli ex allievi delle Scuole, e, infine, la promozione al grado immediatamente superiore per gli ufficiali ed i sottufficiali delle categorie in congedo che, in precedenza, hanno completato senza demerito i corsi regolari presso le Scuole militari.  

Formulazione del testo

Per una maggiore chiarezza e linearità del testo che si va ad integrare, appare preferibile modificare l’articolo 2 nel senso di aggiungere una lettera d) al comma 7 dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 215/2001, piuttosto che una lettera c-bis), trattandosi dell’ultima lettera del comma citato.

 

 


Progetto di legge

 


N. 5678

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

GAMBA, GIORGIO CONTE

¾

 

Equiparazione al servizio militare del periodo trascorso presso il Collegio navale «Francesco Morosini» di Venezia e altre disposizioni concernenti gli ex allievi delle scuole militari

 

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Presentata il 2 marzo 2005

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Onorevoli Colleghi! - Con il Trattato di pace del 1947 veniva imposta all'Italia la possibilità di conservare un solo collegio militare oltre alle Accademie. Per la sua storica anzianità e per le sue alte tradizioni militari venne scelta la Scuola militare «Nunziatella» di Napoli, rinunciando ai Collegi navali di Venezia e di Brindisi, nonché alle Scuole militari di Milano e Roma.

Il 2 ottobre 1961 la Marina militare italiana istituì il Collegio navale «con lo scopo preminente di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attività ad essa connesse». Inoltre compito fondamentale del Collegio era quello di «dare ai giovani una solida base culturale, una profonda educazione civica, un sano amor di Patria ed attaccamento alle Istituzioni: fare di essi prima e soprattutto dei buoni cittadini ed uomini retti».

In pratica, per rispettare le norme del Trattato di pace, venne ricostituito l'antico Istituto di Venezia, senza però concedere agli allievi lo status di militari.

Questi pertanto, pur essendo militarmente inquadrati, accettando la vita militare in tutte le sue forme e assoggettandosi ad un ordinamento strettamente mutuato dai vigenti regolamenti della disciplina militare, non hanno goduto dei benefìci derivanti dallo status medesimo e in particolare del riconoscimento dell'anzianità militare e di servizio, invero concessa agli omologhi della Scuola militare «Nunziatella».

Tale disparità di condizione fu riconosciuta dal legislatore che, con decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, confermava la natura prettamente militare dell'Istituto veneziano, trasformandolo da «Collegio» a «Scuola navale militare Francesco Morosini». Dal 5 gennaio 1998 inoltre, con il nuovo ordinamento istituzionale degli allievi, gli stessi portano le stellette e sono equiparati, a livello economico, ai marinai «comuni di seconda classe».

Ciò ha però creato un senso di disparità per coloro i quali hanno frequentato i corsi dell'Istituto dal 1961 al 1998. Infatti, pur rimanendo sostanzialmente inalterati i percorsi formativi, l'organizzazione interna e la struttura di comando, solo dalla «militarizzazione» gli allievi possono godere dei vantaggi del loro status, esigenza peraltro particolarmente sentita da coloro i quali hanno proseguito la carriera nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato.

La presente proposta di legge mira quindi a sanare la disparità di trattamento determinando condizioni di equità, equiparando il periodo trascorso al Collegio navale «Francesco Morosini» al servizio militare, in analogia a quanto già in essere per la «Nunziatella» e, a partire dal 1998, per la stessa Scuola navale e per la Scuola militare «Teuliè».

L'equiparazione al servizio militare del periodo trascorso presso il Collegio navale «Francesco Morosini» consente l'estensione agli ex allievi dei benefìci di carattere previdenziale, già previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Peraltro il dispositivo della proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, poiché viene prevista l'esclusione di eventuali riliquidazioni di posizioni previdenziali già in essere. Per i trattamenti previdenziali ancora da erogare non vi sarebbe alcun incremento in termini monetari ma verrebbe disposta esclusivamente un'anticipata maturazione del relativo diritto.

In riferimento agli iscritti alle casse e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privati o privatizzati, l'equiparazione al servizio militare del periodo citato lo rende utilizzabile ai fini del riscatto volontario, già previsto dai diversi rispettivi ordinamenti.

Conformemente alle disposizioni vigenti è inoltre prevista la possibilità, per il settore pubblico, di riscatto a domanda del periodo di frequenza dei corsi del Collegio navale, anche ai fini del trattamento di fine rapporto, ma quindi con oneri a carico degli interessati.

La proposta di legge prevede altresì ulteriori misure riferite agli ex allievi di tutte le Scuole militari che successivamente, secondo le diverse modalità indicate dalle disposizioni di legge vigenti, sono stati nominati ufficiali di complemento o in ferma prefissata, o anche, direttamente, ufficiali delle Forze di completamento, comunque in congedo, finalizzate all'attribuzione di un grado più elevato.

Appare infatti opportuno valorizzare il particolare e ulteriore periodo di formazione militare costituito dalla frequenza dei corsi delle scuole militari per quegli allievi, che successivamente sono comunque entrati a fare parte dei ruoli degli ufficiali e dei sottoufficiali in congedo, destinati a completare le esigenze delle Forze armate per straordinarie necessità e in particolari periodi temporali. Tale istanza pare tanto più sentita, non solo come riconoscimento morale, nel quadro della nuova organizzazione delle Forze armate, a seguito della cessazione del servizio militare di leva. Le disposizioni relative all'attribuzione di un grado superiore, viceversa, non riguardano il personale del servizio permanente.

La proposta di legge è composta di tre articoli. Con il primo, il periodo trascorso al Collegio navale «Francesco Morosini» è equiparato al servizio militare ai fini previdenziali, anche se con applicazione ai soli trattamenti non ancora liquidati alla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che per il settore pubblico il periodo è riscattabile a domanda ai fini del trattamento di liquidazione ovvero, qualora sia avvenuto il ricongiungimento, ai fini del trattamento di fine rapporto. Il comma 3 prevede l'utilizzabilità del suddetto periodo

 

ai fini del riscatto, per gli iscritti alle casse e agli enti gestori autonomi, secondo i rispettivi ordinamenti.

L'articolo 2 prevede che le modalità per l'attribuzione di un grado più elevato agli ex allievi delle Scuole militari poi nominati ufficiali nelle Forze di completamento, ai sensi dell'articolo 4 del testo unico di cui al regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, siano definite, con decreto, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze secondo le rispettive competenze, in relazione alle specifiche esigenze.

L'articolo 3 prevede la promozione al grado immediatamente superiore per gli ufficiali e i sottufficiali delle categorie in congedo che, in precedenza, hanno completato senza demerito i corsi regolari presso le Scuole militari.

 


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

1. Il periodo trascorso presso il Collegio navale «Francesco Morosini» di Venezia, successivamente soppresso e le cui attribuzioni sono state trasferite alla omonima Scuola navale militare, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302, è a tutti gli effetti equiparato al servizio militare ed è valido per l'inquadramento economico e per la determinazione di anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.

2. Il periodo di cui al comma 1, per i dipendenti del settore pubblico, è riscattabile, a domanda, ai fini del trattamento di liquidazione ovvero, qualora l'interessato abbia provveduto a effettuare il ricongiungimento, ai fini del trattamento di fine rapporto.

3. Per gli iscritti alle casse e agli enti privati o privatizzati, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, il medesimo periodo di cui al comma 1 del presente articolo è equiparato al servizio militare ed è utilizzabile ai fini del riscatto, in base ai rispettivi ordinamenti.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai trattamenti previdenziali non ancora liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 2.

1. Al comma 7 dell'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) le modalità per il riconoscimento del titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione del grado più elevato, in riferimento a quanto disposto al comma 6, a coloro i quali hanno completato senza demerito i corsi regolari presso le Scuole militari "Nunziatella" e "Teuliè" nonché presso la Scuola navale militare "Francesco Morosini". Ai fini di cui alla presente lettera, si intende compreso anche il completamento senza demerito dei corsi regolari svolti dal soppresso Collegio navale "Francesco Morosini", le cui attribuzioni sono state trasferite alla citata Scuola navale militare "Francesco Morosini"».

 

Art. 3.

1. Il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza delle categorie in congedo, di ogni ruolo e grado, che ha in precedenza completato senza demerito i corsi regolari presso le Scuole militari «Nunziatella» e «Teuliè» nonché presso la Scuola navale militare «Francesco Morosini», è promosso al grado superiore. Il presente comma si applica anche alle medesime categorie di personale che hanno completato senza demerito i corsi regolari svolti dal soppresso Collegio navale «Francesco Morosini».

 

 


Normativa di riferimento

 


R.D. 16 maggio 1932, n. 819.
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina
(art. 4)

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 1932, n. 165.

 

 

Art. 1

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della regia marina, firmato, d'ordine nostro, dal Ministro per la marina.

 

 

Art. 2

Nell'attesa della pubblicazione del regolamento, saranno applicate, in quanto possibile, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1823 (2), e le norme attualmente in vigore emanate per la prima applicazione del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della regia marina, approvato con regio decreto 7 novembre 1929, numero 2007 (3).

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(2) Riportato al n. Q/I.

(3) Vedi ora L. 12 novembre 1955, n. 1137, riportata al n. G/XIV.

 

 

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina

 


                                                           Artt.
TITOLO I   - Disposizioni generali . . . . . . . . .   1 - 7-bis
TITOLO II  - Condizioni  speciali  per la nomina  ad
             ufficiale di  complemento  per concorso
             senza esami in ciascun corpo o ruolo  .      8 - 15
TITOLO III - Dello stato degli ufficiali  di comple-
             mento . . . . . . . . . . . . . . . . .     16 - 23
TITOLO IV  - Dell'avanzamento  . . . . . . . . . . .     24 - 26
TITOLO V   - Disposizioni relative al tempo di guer-
             ra  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     27 - 29
TITOLO VI  - Del trattamento economico . . . . . . .     30 - 31
TITOLO VII - Disposizioni varie e transitorie  . . .     32 - 34

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TITOLO I

 

Disposizioni generali

 

(omissis)

 

 

Art. 4

(art. 1°, comma terzo e quarto del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 50 del regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati). - Può essere conferito senza concorso il grado di capitano di fregata di complemento (o di tenente colonnello) ai cittadini muniti di titoli superiori a quelli prescritti per ottenere il grado inferiore per concorso per titoli, i quali, godano di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi della regia marina.

 

Possono essere nominati in via eccezionale senza concorso ufficiali di complemento dai gradi di guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso (9), quei cittadini muniti del titolo prescritto, i quali per particolare competenza diano ampio affidamento di prestare opera proficua alla regia marina.

 

Per comprovata alta competenza in discipline nautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al precedente comma si potrà prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario militare marittimo (ufficiali medici e chimici farmacisti).

 

Per meriti eccezionali, da accertarsi caso per caso, possono anche conferirsi, a seconda della natura ed entità delle benemerenze acquistate e del servizio prestato in tempo di guerra, i gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello di complemento ai cittadini che nel periodo dal 1915 al 1918 disimpegnarono la carica di capo gruppo nel corpo nazionale volontari motonauti, o che, avendo comandato mas in zona di guerra, siano stati almeno insigniti della croce di guerra, o che nella qualità di volontari motonauti abbiano reso in guerra importanti servizi alla marina.

 

Le nomine di cui sopra sono subordinate al parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento (9/a).

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(9) L'art. 7, L. 23 maggio 1940, n. 649, ha soppresso le parole «salva per gli ufficiali del C.R.E.M. l'eccezione di cui al precedente art. 3».

(9/a) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Esercito e all'Aeronautica in base al disposto dell'art. 31, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, riportato al n. G/CI e all'Arma dei carabinieri in virtù di quanto disposto dall'art. 22, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.

 

(omissis)

 


D.Lgs. 28 novembre 1997 n. 464.
Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della L. 28 dicembre 1995, n. 549
(art. 2, co. 1, lett. L e co. 4)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1998, n. 3. 

 

(omissis)

 

 

Art. 2

 

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto:

(omissis)

l) è soppresso il collegio «Francesco Morosini» in Venezia. Le relative attribuzioni sono trasferite alla scuola navale militare «Francesco Morosini» che è istituita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne disciplina il relativo funzionamento nonché i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'accademia navale da attribuirsi agli allievi che abbiano concluso senza demerito il ciclo di studi presso la scuola navale militare (4).

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(4) Il regolamento della scuola navale militare "Francesco Morosini" è stato adottato con D.M. 4 agosto 2000, n. 302.

 

(omissis)

4. Entro il 31 dicembre 1998, il distaccamento della scuola militare «Nunziatella», con sede a Milano, assume la denominazione di «scuola militare Teuliè» (6) con propria autonomia funzionale; alla scuola si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484.

 

 


D.M. 4 agosto 2000 n. 302.
Regolamento della scuola navale militare «Francesco
Morosini»

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 250.

 

 

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che nel dettare le disposizioni in materia di riforma strutturale delle Forze armate, all'articolo 2, comma 1, lettera l), dispone la soppressione del collegio Francesco Morosini di Venezia ed il trasferimento delle relative attribuzioni alla scuola navale militare Francesco Morosini, da istituire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

 

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

 

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Marina militare;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento delle scuole militari;

 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo al regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria;

 

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, che approva il regolamento di disciplina militare;

 

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa»;

 

Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente «Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione»;

 

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/21146/D.V.15 del 6 aprile 2000);

 

 

Adotta il seguente regolamento:

 

 

 

Art. 1

Istituzione e scopo della scuola.

1. È istituita la scuola navale militare Francesco Morosini, ente non dipartimentale posto alle dipendenze dell'ispettore delle scuole, parificato ad un istituto d'istruzione di secondo grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e suscitare in essi l'interesse alla vita sul mare orientandoli verso le attività ad essa connesse.

 

2. Presso la scuola si svolgono i programmi stabiliti per gli ultimi tre anni dei corsi di studio di durata quinquennale secondo gli ordinamenti vigenti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Gli allievi effettuano addestramento di tipo militare, attività sportiva ed istruzione marinaresca, inclusi imbarchi sulle unità aeronavali e subacquee della Marina militare.

 

 

 

Art. 2

Comandante.

 

 

1. Al comando della scuola è preposto un ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di vascello.

 

2. Il comandante svolge le funzioni di preside della scuola, sovrintende all'istruzione ed all'educazione degli allievi ed esercita l'alta direzione di tutte le attività della scuola.

 

3. Per quanto attiene alle attività didattiche il comandante, nelle sue funzioni di preside della scuola, risponde ai competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione, secondo la normativa in vigore per gli istituti d'istruzione di secondo grado.

 

 

Art. 3

Vice comandante.

1. Un ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di fregata, con l'incarico di vice comandante, coadiuva il comandante nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

 

2. Il vice comandante ha alle dipendenze il direttore dei corsi ed i capi dei servizi di supporto, che costituiscono lo stato maggiore della scuola.

 

 

 

Art. 4

Organizzazione interna.

 

 

1. La scuola è articolata nelle seguenti tre funzioni:

 

a) formazione, che provvede all'istruzione scolastica degli allievi ed all'educazione etica, militare, marinaresca e sportiva. Nel settore istruzione il docente vicario sostituisce il comandante in tutte le funzioni inerenti al settore; il settore educazione è diretto dal direttore dei corsi allievi, che ha alle proprie dipendenze i comandanti dei corsi;

 

 

b) supporto, che provvede ai servizi generali e logistici. La funzione è diretta dal vice comandante, che ha alle proprie dipendenze i capi dei servizi;

 

 

c) commissariato, che provvede alla gestione del denaro e dei materiali. La funzione è diretta dal direttore dei servizi di commissariato, che dipende dal comandante.

 

2. Le norme esecutive relative all'organizzazione di cui al comma 1, sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina con propria determinazione mediante l'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 18.

 

 

 

Art. 5

Docente con funzioni vicarie del preside.

1. Il docente con funzioni vicarie del preside è nominato dal comandante fra il personale docente della scuola, sentito il personale docente, ed assolve le funzioni previste per la carica di preside su delega del comandante e secondo le direttive da lui ricevute, salvo quanto previsto dal comma successivo.

 

2. Il docente con funzioni vicarie del preside si attiene alle direttive del comandante della scuola per tutto quanto riguarda le attività generali non connesse con l'aspetto didattico.

 

Art. 6

Corpo insegnante.

1. L'istruzione e l'educazione degli allievi è affidata ad insegnanti civili, selezionati nel numero e secondo i criteri previsti dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e a istruttori militari.

 

2. Riguardo al conferimento di incarichi, a docenti civili, si applica anche il decreto interministeriale 20 dicembre 1971, modificato dal decreto interministeriale 3 gennaio 1995, n. 167.

 

3. Gli ufficiali ed il personale militare non direttivo del quadro permanente possono essere incaricati per l'insegnamento di materie inerenti alle loro cognizioni professionali.

 

4. Il concorso per la selezione degli insegnanti di cui al comma 1 è bandito per soli titoli ed è riservato ai docenti di ruolo di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado.

 

5. Ai docenti collocati fuori ruolo a disposizione dell'amministrazione della difesa per prestare servizio, ai sensi dell'articolo 31 del citato regio decreto n. 1054 del 1923, presso la scuola si applicano le disposizioni contrattuali che regolano, dopo il collocamento fuori ruolo, il rientro nei ruoli.

 

6. Il servizio prestato presso la scuola è valutato come servizio utile a tutti i fini di progressione giuridica ed economica nel ruolo di appartenenza.

 

 

 

Art. 7

Organismi scolastici.

1. Presso la scuola sono costituiti gli organismi scolastici previsti dalla vigente normativa per gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, che integrano quelli previsti dall'ordinamento della scuola.

 

 

 

Art. 8

Consiglio degli istruttori.

 

 

1. Presso la scuola è costituito il consiglio degli istruttori, organo collegiale che ha il compito di valutare l'attitudine degli allievi e di pronunciarsi sulla loro idoneità alla vita militare. Il consiglio esprime parere motivato nei casi di rinvio d'autorità ovvero di riammissione di allievi alla frequenza dei corsi.

 

2. La composizione e le modalità di funzionamento del consiglio degli istruttori sono stabilite dalle disposizioni attuative del regolamento.

 

 

Art. 9

Ammissione e concorso.

1. Le ammissioni ai corsi di studio previsti dal comma 2 dell'articolo 1 si effettuano mediante pubblico concorso per esami, bandito con decreto del Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa. Gli esami consistono nella somministrazione di test con risposta multipla concernenti il programma di studio svolto nel primo biennio della scuola superiore.

 

2. Con il bando di cui al comma 1 è stabilito il numero dei posti a concorso per ciascun corso di studio.

 

3. I requisiti per la partecipazione al concorso, salvo quanto stabilito dai successivi commi 5 e 6, sono i seguenti:

 

a) essere cittadini italiani;

 

 

b) avere età minima compatibile con il livello scolastico di ammissione ed età massima non superiore ai diciassette anni compiuti al 31 dicembre dell'anno di ammissione;

 

 

c) essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa, in relazione alla tipologia dei corsi di studio indicata dal bando di concorso;

 

 

d) aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

 

 

e) essere in possesso dei particolari requisiti psicofisici ed attitudinali stabiliti dallo Stato maggiore della Marina.

 

4. Gli aspiranti all'ammissione idonei alla visita medica ed alle prove attitudinali sono iscritti in distinte graduatorie per ciascun corso di studio nell'ordine determinato dalla somma del punteggio conseguito agli esami di cui al comma 1 e dalla media dei voti conseguiti in sede di valutazione intermedia e finale nel precedente anno scolastico. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio in anni precedenti a quello in corso sono iscritti in graduatoria dopo coloro che lo hanno conseguito nell'anno in corso.

 

5. A parità di punti hanno la precedenza, nell'ordine:

 

a) i figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;

 

 

b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

 

 

c) i figli degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato, degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;

 

 

d) i più giovani di età.

 

6. I candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3 che siano orfani di guerra od equiparati, oppure orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate in servizio e per causa di servizio, sono ammessi alla scuola, indipendentemente dal posto in graduatoria, fino alla concorrenza del 50 per cento dei posti per ciascun ordine di studi.

 

7. Le graduatorie sono compilate a cura di una commissione presieduta dal comandante della scuola e composta da altri due membri, nominata dal Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa.

 

8. All'atto dell'ammissione dell'allievo, il genitore o tutore si impegna ad accettare le prescrizioni della normativa circa la frequenza della scuola. Si impegna, altresì, al pagamento della retta, delle spese complementari stabilite dalle disposizioni attuative ed in generale di tutte quelle di cui l'allievo potrà risultare debitore verso l'amministrazione della scuola.

 

9. Gli allievi al compimento del sedicesimo anno di età contraggono uno speciale arruolamento volontario per tre anni sino al conseguimento del titolo di studio previsto. A tal fine potrà essere consentita una rafferma non superiore ad un anno. Durante l'intera ferma gli allievi sono equiparati ai comuni di 2a classe e il trattamento economico è quello previsto per i militari di leva dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. Il servizio prestato dopo l'arruolamento non è valido ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva.

 

 

 

Art. 10

Passaggio di corso e graduatoria.

1. La promozione alla classe superiore ed il conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato sono regolati dalla normativa vigente per gli istituti d'istruzione di secondo grado.

 

2. L'idoneità per il passaggio alla frequenza dei corsi superiori è stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata attitudine alla vita militare.

 

3. Al completamento di ciascun periodo ed al termine di ciascun anno scolastico, che prevede l'eventuale campagna navale di istruzione, il comandante della scuola, avvalendosi del consiglio degli istruttori, attribuisce a ciascun allievo il voto di attitudine, determinato sulla base degli elementi di cui alle seguenti voci secondo le modalità esecutive stabilite nelle disposizioni di cui all'articolo 18:

 

a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;

 

b) attitudini intellettive;

 

c) qualità d'animo e di carattere.

 

4. Gli allievi promossi e sufficienti in attitudine vengono ammessi al corso superiore nell'ordine della graduatoria di merito determinata, sulla base della media dei risultati scolastici e di attitudine, dal consiglio degli istruttori al termine di ciascun anno scolastico. Nella graduatoria, a parità di punto di merito, è data la precedenza all'allievo che ha il più alto voto di attitudine. A parità anche di questo, è data la precedenza all'allievo che aveva maggiore anzianità nella precedente graduatoria di concorso o di ammissione al corso superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto della riammissione al nuovo corso, sono collocati, a seconda del corso, nell'ordine di graduatoria dopo gli allievi del primo corso vincitori del concorso o dopo gli allievi del secondo e terzo corso promossi, conservando fra loro l'ordine di anzianità che avevano in precedenza. La graduatoria di merito viene formata anche al termine dell'ultimo anno di corso al conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato. Le modalità esecutive per la formazione delle graduatorie sono stabilite nelle disposizioni di cui all'articolo 18.

 

5. Durante l'intera permanenza nella scuola non è consentito agli allievi di ripetere più di un corso. In caso diverso essi sono rinviati d'autorità.

 

6. Gli allievi giudicati non idonei per insufficiente attitudine sono rinviati d'autorità.

 

7. Al termine di ciascun periodo ed al termine dell'anno scolastico il comandante della scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto informativo sulle valutazioni scolastiche ed attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti dell'istituto.

 

 

 

Art. 11

Retta, spese complementari, di cancelleria e per libri di testo.

1. Per quanto attiene alla retta annuale ed ai benefìci di esenzione parziale o totale alle spese complementari, di cancelleria e per il libri di testo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950.

 

 

 

Art. 12

Rinvio e ritiro.

1. Il rinvio in famiglia è adottato su proposta motivata del comandante della scuola, previo parere del consiglio degli istruttori, con provvedimento a carattere definitivo del Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa. Oltre ai casi previsti dall'articolo 10, commi 5 e 6, esso può essere adottato nei confronti degli allievi:

 

a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;

 

 

b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso;

 

 

c) per perdita dell'idoneità psico-fisica alla vita militare o per infermità incompatibile con la vita in comune;

 

 

d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia.

 

2. Il rinvio in famiglia è altresì disposto, con provvedimento del Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa, a seguito di condanna penale per delitti non colposi o di inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo di ferma.

 

3. Il genitore o tutore di allievo minorenne o l'allievo maggiorenne possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla scuola.

 

4. L'allievo arruolato che sia stato rinviato o al quale sia stato concesso il ritiro, all'atto dell'allontanamento dalla scuola cessa da ogni vincolo di ferma contratta.

 

5. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere alla scuola viene consegnato, a cura della scuola stessa, il nulla osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.

 

 

Art. 13

Ammissione volontaria alle Forze armate.

1. Gli allievi della scuola che concorrono per l'ammissione all'accademia navale hanno precedenza, a parità di punteggio, sugli altri concorrenti. Per i predetti allievi, nel bando di concorso, è previsto un punteggio aggiuntivo, non superiore a un trentesimo di quello massimo attribuibile, correlato alla graduatoria al termine del ciclo di studi.

 

2. Gli allievi che partecipano ad altri concorsi per l'ammissione volontaria nelle Forze armate possono fruire di eventuali titoli preferenziali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

 

 

 

Art. 14

Allievi stranieri.

1. Su determinazione del Ministero della difesa, è consentita l'ammissione alla scuola di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti.

2. I giovani stranieri che superano il previsto iter scolastico conseguono il diploma riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.

 

 

 

Art. 15

Disciplina e doveri generali.

1. Gli allievi della scuola sono obbligati all'osservanza:

 

a) delle norme disciplinari previste per gli istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado;

 

 

b) dei doveri previsti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dal regolamento di disciplina militare, dal momento in cui contraggono l'arruolamento.

 

 

 

Art. 16

Personale civile.

1. Il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartenente all'amministrazione della pubblica istruzione può essere distaccato annualmente e con salvaguardia della titolarità presso la scuola, su richiesta avanzata dal comando al provveditorato agli studi, per sopperire alle esigenze funzionali scolastiche che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio presso la scuola.

 

2. Tale personale viene restituito alla amministrazione della pubblica istruzione con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo, su proposta del comando al Provveditorato agli studi.

 

 

Art. 17

Gestione amministrativa.

1. Ai fini della gestione amministrativa della scuola, si applica il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

 

 

Art. 18

Applicazione.

1. Il presente regolamento trova applicazione a partire dall'inizio del primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore.

2. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina.

 

 


D.P.R. 2 aprile 2001.
Concessione della Bandiera di Istituto militare alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini», in Venezia

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2001, n. 165.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

 

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti della Marina militare;

 

Visto il decreto del Ministro della difesa 19 maggio 1973, recante l'atto di approvazione del regolamento sul servizio territoriale e di presidio;

 

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997 n. 464, che nel dettare le disposizioni in materia di riforma strutturale delle Forze armate, all'art. 2, comma 1, lettera l), dispone la soppressione del collegio Francesco Morosini di Venezia;

 

Visto il decreto del Ministero della difesa 4 agosto 2000, n. 302, con il quale è stata istituita la Scuola navale militare «Francesco Morosini» ed è stato adottato il suo regolamento;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;

 

Considerata l'opportunità di dotare la Scuola navale militare «Francesco Morosini» di una propria Bandiera di Istituto;

 

Su proposta del Ministro della difesa;

 

Decreta:

 

1. È concessa la Bandiera di Istituto militare alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» in Venezia.


D.Lgs. 8 maggio 2001 n. 215.
Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331
(art. 25, co. 6 e 7)

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2001, n. 133, S.O.

 

(omissis)

Art. 25

Ufficiali delle forze di completamento.

(omissis)

 

6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.

 

7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'àmbito del limite massimo di cui al comma 1;

 

b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.

 

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819 (31).

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(31) Lettera così modificata dall'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.