XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | Trasformazione dello strumento militare in professionale - Schema di D.Lgs. n. 514 (art. 22, L. n. 226/2004 | ||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 448 | ||
Data: | 11/07/05 | ||
Organi della Camera: | IV-Difesa | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
pareri al governo |
Trasformazione dello strumento militare in professionale Schema di D.Lgs. n. 514 (art. 22, L. n. 226/2004) |
n. 448
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11 luglio 2005 |
Camera dei deputati
SIWEB
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INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Lo schema di D.Lgs. in esame
Schema di decreto legislativo
§ Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in materia di trasformazione dello strumento militare professionale, a norma dell’articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226
Normativa di riferimento
§ L. 10 luglio 1930, n. 1140 Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle Forze armate dello Stato.
§ L. 23 dicembre 1977, n. 937 Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
§ L. 11 luglio 1978, n. 382 Norme di principio sulla disciplina militare
§ D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (Tab. A)
§ L. 24 dicembre 1986, n. 958 Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (art. 4)
§ L. 1 febbraio 1989, n. 53 Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato (art. 2)
§ D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)
§ L. 18 febbraio 1997, n. 25 Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.
§ D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505 Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (artt. 1, 6, 9, 10, 11)
§ D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 (art. 13)
§ L. 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (artt. 4 e 5)
§ L. 31 marzo 2000, n. 78 Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (art. 6)
§ D.M. 4 aprile 2000, n. 114 Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare
§ L. 14 novembre 2000, n. 331 Norme per l'istituzione del servizio militare professionale
§ D.L. 29 dicembre 2000, n. 393 Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania (art. 4-ter)
§ D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78. (art. 8)
§ D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53
§ D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331
§ D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 (artt. 9, 13, 14 e 16)
§ D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213 Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri
§ L. 23 agosto 2004, n. 226 Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
514 |
Titolo |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in materia di trasformazione dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226. |
Norma di delega |
Legge 23 agosto 2004, n. 226, articolo 22 |
Settore d’intervento |
Forze armate |
Numero di articoli |
15 |
Date |
|
§ presentazione |
22 giugno 2005 |
§ assegnazione |
22 giugno 2005 |
§ termine per l’espressione del parere |
21 agosto 2005 |
§ scadenza della delega |
1° settembre 2005 |
Commissione competente |
IV |
Rilievi di altre Commissioni |
V (ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento) |
Lo schema di decreto legislativo in esame viene presentato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha anticipato al 1° gennaio 2005 la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva, ed ha istituito le due nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per sostituire il personale di leva. La norma citata ha delegato il Governo a disciplinare lo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata e a adeguare le disposizioni in materia di rapporto d’impiego, previste dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che viene novellato
In particolare, l’articolo 1, sostituisce l’articolo 12 del citato D.Lgs n. 215/2001, definendo la figura e lo status dei volontari in ferma prefissata.
L’articolo 2 inserisce gli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e 12-septies, che disciplinano i volontari in ferma prefissata in servizio, regolandone l’impiego, la libera uscita, i permessi speciali, i giorni festivi, la licenza ordinaria e straordinaria, l’aggiornamento culturale, gli interventi di tutela e sostegno della maternità e paternità.
L’articolo 3, sostituisce l’articolo 13, disciplinando l’impiego dei volontari che hanno perso la specifica idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, pur mantenendo l’idoneità al servizio militare incondizionato.
L’articolo 4 inserisce gli articoli 13-bis, 13-ter e 13-quater, che regolano la sospensione precauzionale dal servizio, il collocamento in congedo ed i ruoli d’onore, riservati ai volontari in ferma prefissata riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare a causa di particolari mutilazioni o invalidità.
L’articolo 5 sostituisce l’articolo 14, dettando disposizioni in materia di proscioglimento dalla ferma.
L’articolo 6 sostituisce l’articolo 14-bis, prevedendo i casi di perdita del grado, determinati in relazione a circostanze di particolare rilevanza.
L’articolo 7 inserisce nel decreto legislativo gli articoli 14-ter e 14-quater, che riguardano i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi, e la documentazione di servizio, prevedendo un nuovo caso di compilazione dei documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata.
L’articolo 8 apporta modifiche all’articolo 15 del citato D.Lgs. n. 215/2001, recante disposizioni relative ai volontari in ferma breve, estendendo a tali volontari la disciplina prevista per i volontari in ferma prefissata.
L’articolo 9 inserisce l’articolo 15-bis nel decreto, prevedendo la possibilità di riammettere alla ferma i volontari precedentemente prosciolti.
Gli articoli 10, 11 e 12 modificano gli articoli 16, comma 4, 17, comma 5, e 18, commi 2 e 6, del D.Lgs n. 215/2001, riguardanti, rispettivamente i volontari che in luogo del servizio di leva hanno contratto la ferma di un anno, i crediti formativi riconosciuti dalle università degli studi e le riserve di posti nei concorsi, adeguandoli alle modifiche apportate dallo schema.
L’articolo 13 modifica gli articoli 24, 25 e 26 del decreto più volte citato, al fine di colmare una lacuna della regolamentazione degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza, che determina disparità di trattamento rispetto alle corrispondenti categorie di ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri.
L’articolo 14 aggiunge al D.Lgs. n. 215/2001 l’allegato 1, che reca il modello per l’attestazione dei titoli conseguiti dai volontari in ferma durante il servizio.
Infine, l’articolo 15 dispone le abrogazioni espresse.
Lo schema di decreto è accompagnato dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa (ATN), dall’analisi sull’impatto della regolamentazione (AIR) e dalla relazione tecnica. In allegato è stato trasmesso, inoltre, il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, reso nell’Adunanza del 23 maggio 2005.
Dall’esame del provvedimento sembra che sia stata rispettata la norma di delega, in quanto si è provveduto alla definizione nel dettaglio dello status giuridico dei volontari in ferma prefissata, attraverso la novella del D.Lgs. n. 215/2001, relativo alla trasformazione dello strumento militare in professionale, completando la disciplina contenuta nella legge n. 226/2004, che ha delineato i tratti fondamentali della figura.
L’articolo 13 dello schema, che tratta di disposizioni a favore degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza, non sembra rientrare direttamente nell’ambito della delega, anche se novella il medesimo D.Lgs. n. 215/2001.
Il provvedimento in esame tratta di materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il comma 2, lettera d), del nuovo articolo attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.
Lo schema di decreto appare ben coordinato con la normativa vigente, in quanto novella il D.Lgs. n. 215/2001 e provvede all’abrogazione espressa delle norme incompatibili con la nuova disciplina.
L’articolo 13 dello schema di decreto, novellando l’articolo 24, comma 6, lettera a), del D.Lgs. n. 215/2001, prevede che gli ufficiali in ferma prefissata possano essere ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell’economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.
Attraverso la novella introdotta dallo schema di decreto legislativo si realizza l’effetto positivo di avere una fonte unitaria di regolamentazione dei diritti e doveri dei volontari in ferma prefissata.
La legge 14 novembre 2000, n. 331, Norme per l’istituzione del servizio militare professionale, all’articolo 3, comma 1, ha conferito una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo diretto a disciplinare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la sostituzione, entro sette anni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, dei militari di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. A seguito di tale trasformazione, il ricorso alla coscrizione obbligatoria sarebbe “sospeso” e verrebbe applicato soltanto in casi eccezionali, quali lo stato di guerra deliberato ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione o l’insorgere di una grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, che giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
Con riguardo ai principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, estremamente dettagliati dal provvedimento, si prevede in primo luogo che la progressiva riduzione dell'organico delle Forze armate a 190.000 unità sia realizzata entro sette anni, per cui gli ultimi a rispondere all’eventuale chiamata al servizio di leva saranno i cittadini nati nel 1985. A partire dall’entrata a regime della riforma, peraltro, le chiamate al servizio di leva diminuiranno progressivamente. Si prevede inoltre che il decreto legislativo disciplini: le forme per il ricorso a giovani soggetti alla leva, nati entro il 1985, ai fini del soddisfacimento, nella fase transitoria, delle eventuali esigenze delle Forze armate; il transito delle eccedenze d’organico presso altre amministrazioni o il relativo collocamento in ausiliaria; il reclutamento di volontari in forma prefissata da impiegare in Italia o all’estero; l’individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche oltre la data di sospensione della leva, di ufficiali ausiliari delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
Per facilitare l’attuazione della riforma, la legge di delega ha previsto, da un lato, l’istituzione, nell'ambito del Ministero della difesa, di un’apposita struttura con compiti informativi, promozionali e di coordinamento, e, dall’altro, l’introduzione di specifici incentivi, quali i crediti formativi nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale, per i cittadini che prestano servizio militare volontario.
Dopo la riforma, ciascuna Forza armata potrà contare su:
ufficiali in servizio permanente;
sottufficiali in servizio permanente;
volontari di truppa, che possono essere o in servizio permanente, ovvero in ferma prefissata. Si tratta di una nuova figura di volontari, da impiegare in Italia o all’estero, in ferma prefissata annuale o quinquennale, con possibilità di permanere in servizio per due successive rafferme biennali dopo la ferma quinquennale.
Proprio per questa ultima categoria è previsto che il decreto legislativo attuativo della delega fissi la disciplina delle modalità di inserimento nel mondo del lavoro dei volontari in ferma prefissata quinquennale, che risultino in eccedenza rispetto alle necessità organiche. A tal fine, si prevede anche la possibilità di accedere alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare o del Corpo dei vigili del fuoco, nonché di rideterminare la percentuale della riserva per l’assunzione agli impieghi civili presso le amministrazioni pubbliche.
Al termine del percorso di riforma, l’organico complessivo dovrà passare dalle originarie 270.000 unità - di cui 116.000 militari di leva (pari al 43% del totale) - a 190.000 unità.
Con riguardo agli oneri derivanti dall’attuazione della riforma l’articolo 8 della legge n. 331/2000 quantifica i relativi importi in 43 mld per l’anno 2000, 362 mld per il 2001 e 618 mld per il 2002, ai quali si provvede mediante l’utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero della difesa, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2000-2003. Gli oneri relativi agli anni dal 2003 fino al 2020 sono invece determinati nella misura massima indicata nella tabella A, allegata al provvedimento, mentre l’onere a regime a decorrere dal 2020 è quantificato in un importo massimo di 1.096 mld. È previsto, tuttavia, che qualora il tasso d’incremento degli oneri indicati nella tabella A risulti superiore al tasso di incremento del PIL indicato dal documento di programmazione economico-finanziario, le quote annue dell’onere corrispondenti alla differenza tra i due tassi di variazione siano determinate dalla legge finanziaria.
In attuazione della norma di delega di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 331/2000, è stato approvato il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale”.
Conformemente a quanto stabilito dai criteri della norma delegante, il provvedimento disciplina la graduale sostituzione del servizio obbligatorio di leva con quello volontario, ripartisce le risorse umane nelle varie categorie costitutive del personale militare, disciplina le modalità di reclutamento del personale volontario, dettare la normativa relativa alla sospensione della leva e all’adeguamento della disciplina del servizio militare obbligatorio nel periodo transitorio, configura la categoria degli ufficiali ausiliari ed introduce norme correttive nella disciplina vigente in materia di reclutamento e stato giuridico degli ufficiali.
Il decreto si compone di 31 articoli, suddivisi in sei titoli.
Il Titolo I (articolo 1), ribadito che finalità della riforma è la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa, specifica le categorie destinatarie del provvedimento, che sono costituite dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui al D.Lgs. n. 490/1997[1] e dei sottufficiali (sergenti e marescialli) e alle categorie dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve.
Il Titolo II (articoli 2-6) detta la disciplina degli organici del personale nel periodo transitorio, specificando le modalità di individuazione delle dotazioni organiche degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari di truppa in ferma permanente e in ferma breve. Sono inoltre specificate le modalità di gestione delle eccedenze nelle varie categorie, ruoli e specializzazioni di personale militare, ai fini del conseguimento dei volumi organici fissati per il 2020. In particolare, viene fissata la dotazione organica complessiva da raggiungere a partire dal 1° gennaio 2007, pari a 190.000 unità, nonché la dotazione per ciascuna categoria di personale da conseguire alla data del 1° gennaio 2021 (tabella A allegata), mentre per la determinazione annua delle dotazioni di personale per il periodo 2003-2020 è fatto rinvio ad un successivo decreto del Ministro della difesa.
Il Titolo III (articoli 7-11) detta la disciplina volta alla sospensione del servizio di leva, a partire dal 2007, e al contestuale adeguamento della normativa vigente in materia di modalità per la chiamata alle armi, ritardi per motivi di studio e dispense, per il periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2006). Sono inoltre specificate le modalità di definizione, a partire dal 1 gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, dei contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.
Il Titolo IV (articoli 12-19) detta norme riguardanti i volontari di truppa. Norme specifiche sono dedicate ai volontari in ferma prefissata, di uno o cinque anni, delle Forze armate, con esclusione dell’Arma dei carabinieri. Ulteriori disposizioni intervengono a modificare la disciplina vigente in materia di volontari di truppa in ferma breve.
Il Titolo V (articoli 20-28) detta disposizioni dirette a modificare ed innovare la disciplina vigente in tema di reclutamento e stato giuridico degli ufficiali per adeguarne i contenuti alle mutate esigenze funzionali ed organiche delle Forze armate.
Il Titolo VI (articoli 29-31) reca disposizioni di modifica e abrogazione finalizzate a coordinare la normativa vigente con le norme introdotte dal decreto, nonché la clausola finanziaria.
In seguito è stato emanato il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in virtù della disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 4, della legge n. 331/2000, commentata sopra, che ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dall’emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nel comma 1 del medesimo articolo, uno o più decreti legislativi correttivi e modificativi, nel rispetto dei medesimi criteri di delega di cui al comma appena citato. Il termine in questione è stato poi differito al 31 luglio 2003 dall’articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.
L’articolo 1 del decreto legislativo, correttivo dell’articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 215/2001, differisce al 1° gennaio 2006 la data dalla quale è collocato in ausiliaria il personale militare in eccedenza che abbia meno di cinque anni dai limiti di età previsti per legge.
L’articolo 2 sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto. Si prevede che i chiamati alla leva dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2006 possano essere assegnati a prestare servizio anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia, sia civili che militari, nonché nelle amministrazioni dello Stato. Si conferma che la previsione dell’obbligo di leva vige fino ai nati entro il 1985, e si specifica che la durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti.
L’articolo 3 introduce due articoli aggiuntivi: l’articolo 11-bis e l’articolo 11-ter.
L’articolo 11-bis disciplina le modalità di sospensione delle attività dei consigli di leva, in conseguenza della abolizione della chiamata al servizio di leva per i nati successivamente all’anno 1985.
L’articolo 11-ter dispone la continuazione, da parte dei Comuni e delle Autorità diplomatiche e consolari, delle attività di formazione e aggiornamento delle liste di leva, anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985. Le liste di leva rimangono infatti in essere per poter essere utilizzate nel caso di ripristino della leva obbligatoria, prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera f, della citata legge n. 331/2000.
L’articolo 4 introduce l’articolo 14-bis al decreto che regola la permanenza in servizio, nelle more del giudizio per valutare la dipendenza da causa di servizio, dei volontari che, per ferite o lesioni riportate in servizio, pur continuando ad avere l’idoneità al servizio militare siano inidonei agli incarichi assegnati.
L’articolo 5 introduce due commi aggiuntivi all’articolo 15 del D.Lgs. n. 215/2001: i commi 4-bis e 4-ter.
Il comma 4-bis prevede che i volontari in ferma breve, o in rafferma, reclutati ai sensi della legge n. 958/1986, e del D.P.R. n. 332/1997, oppure con procedure straordinarie, e non utilmente collocati in graduatoria per l’accesso alle carriere iniziali previste dal medesimo D.P.R. n. 332/1997, possano partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 110/1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/1999.
Il comma 4-ter prevede che i vincitori dei concorsi di cui la precedente comma mantengano lo status di volontario in ferma breve per il periodo del tirocinio o dei corsi propedeutici, e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell’ordine risultante dalla stessa.
L’articolo 6 del decreto legislativo sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 215/2001, che aveva abrogato, erroneamente, l’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (collegato per il 1994). L’articolo precedentemente abrogato rappresenta il supporto normativo primario in forza del quale è stato emanato il regolamento n. 332/1997.
L’articolo 7, modificando il comma 3 dell’articolo 21 del D.Lgs n. 215/2001, attribuisce alla legge di bilancio il compito di determinare il numero massimo degli ufficiali da ammettere annualmente in servizio, anziché, come previsto precedentemente, di quelli da mantenere in servizio.
L’articolo 8 contiene modifiche all’articolo 23 del D.Lgs. n. 215/2001 in materia di ufficiali in ferma prefissata. Le modifiche riguardano:
a) la durata della ferma prefissata degli ufficiali delle Forze armate, che viene estesa da un anno e sei mesi a due anni e sei mesi;
b) l’inclusione dei requisiti psichici, oltre a quelli fisici e attitudinali, richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata, da stabilirsi con decreto del Ministro;
c) l’introduzione, dopo il comma 5, del comma 5-bis in materia di bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata. Tali bandi possono prevedere: a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole e gli istituti militari, nonché dei figli di militari deceduti in servizio e b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni;
d) la correzione, al comma 6, lettera a), di un errore materiale relativo alla nomina degli ufficiali in ferma prefissata in qualità di ausiliari, con il riferimento al "corrispondente ruolo speciale” anziché alla "corrispondente Arma o Corpo”.
L’articolo 9 integra l’articolo 24 del decreto, prevedendo che gli ufficiali in ferma prefissata possano presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio e che l’amministrazione possa rinviare il collocamento in congedo, fino a un massimo di sei mesi, per specificate ragioni.
L’articolo 10 corregge un errore materiale contenuto nell’articolo 25 del D.Lgs. n. 215/2001, modificando il rinvio al comma 5 in rinvio al comma 6.
L'articolo 11 novella l'articolo 26 del D.Lgs 215/2001, che riguarda gli incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari.
Le modifiche apportate dall'articolo in commento riguardano:
Ø la limitazione della riserva di posti prevista dal comma 4 agli "ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, agli ufficiali di complemento ed agli ufficiali delle forze di completamento".
Ø l'introduzione del comma 4-bis che prevede una riserva fino al 40% dei posti annualmente disponibili, per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 298/2000, a favore degli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri.
Ø l'introduzione del comma 5-bis che estende agli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, le riserve di posti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 del medesimo decreto.
L'articolo 12 integra le abrogazioni di norme contenute nell'articolo 30 del D.Lgs. 215/2001. Le nuove abrogazioni, conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre - 12 novembre 2002, n. 445, riguardano le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento o considerano il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare.
E’ stata quindi approvata la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”. Tale provvedimento ha, in primo luogo, modificato l’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 215/2001, anticipando al 1° gennaio 2005 la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva (articolo 1). Dalla medesima data ha istituito, inoltre, le due nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (articolo 3) per sostituire il personale di leva. I capi II e III della legge recano la disciplina di queste due nuove categorie di volontari.
In particolare, l’articolo 4 stabilisce i requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno: a) cittadinanza italiana; b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni; c) godimento dei diritti civili e politici; d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno; g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; h) requisiti morali e di condotta. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno (articolo 5). I volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione (articolo 7, comma 2). L’articolo 11 disciplina i requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale. Possono partecipare ai relativi concorsi i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti appena indicati alle lettere a), c), d), e), g) e h), e degli ulteriori seguenti requisiti: a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente; b) età non superiore ai trent'anni compiuti. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione a questi concorsi pụ essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto. Previo giudizio d’idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore o sottocapo o 1° aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma (articolo 14, comma 2).
L’articolo 22 della legge in esame, inoltre,ha conferito al Governo la delega a adottare, entro un anno dalla data d’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative del citato D.Lgs. n. 215/2001, per armonizzarne e coordinarne le disposizioni a quanto previsto dalla medesima legge n. 226/2004, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;
b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Sugli schemi dei decreti legislativi devono esprimere il proprio parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
Il Governo è delegato, inoltre, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo le modalità appena descritti.
Lo schema di decreto sottoposto all’esame della Commissione Difesa è stato predisposto in attuazione della delega legislativa contenuta nell’articolo 22 della legge n. 226/2004, che si è appena esaminato, e novella il citato D.Lgs. n. 215/2001.
L’articolo 1 dello schema sostituisce l’articolo 12, che attualmente tratta dei volontari di truppa in ferma prefissata di cinque anni, in rafferma biennale, in ferma breve ed in ferma prefissata di un anno.
Il nuovo articolo 12 riguarda i volontari in ferma prefissata e specifica che, ai fini del D.Lgs. n. 215/2001, con tale denominazione, ove non diversamente specificato, si intendono le categorie disciplinate dai citati capi II e III della legge n. 226/2004: in ferma prefissata di un anno; in prolungamento della ferma; in rafferma annuale; in ferma prefissata quadriennale; in rafferma biennale (comma 1). L’ammissione alla ferma, che comporta l’obbligo si prestare servizio per un periodo determinato, decorre giuridicamente dalla data indicata nel provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare. La decorrenza economica opera dalla data d’effettiva presentazione al reparto (comma 2). Il comma 3 attribuisce ai capi di Stato maggiore di Forza armata la competenza a definire categorie, specialità, specializzazioni ed incarichi dei volontari in ferma prefissata. Il giudizio per l’avanzamento di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226/2004, che si sono esaminati nel paragrafo precedente, è espresso da una commissione, costituita presso ciascun corpo o reparto d’impiego, composta da almeno tre membri, nominati dal comandante di corpo, che conferisce il grado (comma 4). Il comma 5 individua lo stato di volontario in ferma prefissata rinviando al complesso di diritti e doveri inerenti alla categoria ed al grado, mentre il comma 6 individua le diverse posizioni di stato: servizio; congedo illimitato; congedo assoluto. Infine, il comma 7, con una norma di chiusura, rinvia, per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. n. 215/2001, alle disposizioni in materia di stato e avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente, in quanto compatibili.
L’articolo 2 dello schema introduce sei nuovi articoli dopo l’articolo 12.
L’articolo 12-bis detta norme sui volontari in ferma prefissata in servizio, che possono trovarsi in servizio effettivo o in sospensione precauzionale dal servizio (comma 1). I volontari in servizio devono mantenere l’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento per tutta la durata della ferma,(comma 2) e non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né dedicarsi ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei propri doveri (comma 3). Al verificarsi di una delle cause di incompatibilità appena indicate, il volontario è diffidato dall’amministrazione a porvi fine, e viene prosciolto dalla ferma decorsi quindici giorni dalla diffida, se l’incompatibilità persiste (comma 4). I volontari hanno l’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio. Quelli in ferma prefissata quadriennale peṛ, in relazione alla situazione abitativa locale, possono essere autorizzati dal comandante di corpo ad alloggiare in località diversa dalla sede di servizio (comma 5). I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l’obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, salvo l’autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari (comma 6). La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito (comma 7). I volontari in ferma prefissata comandati in servizio isolato che si trovano nell'impossibilità di usufruire di infrastrutture militari idonee, ricevono il rimborso delle spese di vitto e pernottamento in albergo (comma 8).
L’articolo 12-ter disciplina l’impiego dei volontari in ferma prefissata, la libera uscita, i permessi speciali ed i giorni festivi. I volontari seguono l’iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attività operative e addestrative nell’ambito delle unità dell’Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all’estero. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale (comma 1). Nei commi 3-4 si prevede che l’impiego dei volontari avviene secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, che i volontari in ferma quadriennale sono impiegati per periodi di tempo pari a quelli dei volontari in servizio permanente, e si regolamentano i periodi di tempo dedicati all’espletamento delle attività di carattere personale. Il comma 5 disciplina i servizi di guardia presidiari e di caserma, che se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, danno titolo alla concessione del recupero compensativo. Il comma 6 prevede la possibilità di attribuire il compenso forfettario d’impiego e di guardia, a decorrere dal 1° gennaio 2006, al personale impiegato in servizi presidiari, di caserma o di guardia di durata pari o superiore alle ventiquattro ore, o in operazioni militari o esercitazioni caratterizzate da particolari condizioni di impiego continuativo per almeno quarantotto ore, da corrispondere, nell’ambito dei fondi a tal fine destinati, in alternativa al recupero compensativo ovvero agli altri istituti connessi all’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, recante “Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003”. I commi 7-10 disciplinano, infine, il permesso di assentarsi durante l’orario di servizio per brevi periodi; la libera uscita; i permessi per l’anticipazione o la proroga dell’orario della libera uscita; i permessi speciali notturni; i permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali; i giorni festivi.
L’articolo 12-quater disciplina la licenza ordinaria, commisurandola alle tipologie di orario di servizio e prevedendo periodi di durata progressivamente maggiore in relazione alla durata delle ferme, nonché disposizioni comuni quanto alle modalità di fruizione. In particolare, vengono regolamentate l’interruzione per ricovero ospedaliero, la revoca ed il richiamo per indifferibili esigenze di servizio.
L’articolo 12-quinquies regola la licenza straordinaria, prevedendo disposizioni in materia di licenza di convalescenza, per prigionia, per eventi e cause particolari, per gravi motivi. In particolare, per la licenza di convalescenza, che non pụ comunque superare, complessivamente, i due anni nell’ultimo quinquennio di servizio prestato, i periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio, nonché il trattamento economico da corrispondere nei casi di infermità non dipendente da causa di servizio, sono diversificati in relazione alla durata delle ferme. La licenza straordinaria per prigionia di guerra, o nei casi di restrizione della libertà personale nel corso di operazioni militari all’estero, non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria. I volontari in ferma prefissata fruiscono, in ogni caso, dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
Con la legge n. 53/2000 si è iniziato il riordino della normativa in materia di tutela della maternità e paternità. Tale legge costituisce l'esito di una elaborazione teorica, normativa e di una mobilitazione sociale più che decennale. Risale infatti al 1990 la presentazione al Parlamento della prima proposta di legge di iniziativa popolare che proponeva un progetto di politica dei tempi, allo scopo di armonizzare e rendere compatibili i tempi del lavoro con quelli dedicati alla cura e alla formazione personale.
La legge n. 53/2000 si compone di 28 articoli, divisi in 7 capi e si articola intorno a tre fondamentali nuclei tematici :
- la riscrittura organica della normativa sulle assenze dal lavoro per l'assistenza ai figli e l'ampliamento delle forme di agevolazione destinate ai genitori di portatori di handicap;
- l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'ampliamento dei congedi per la formazione;
- il coordinamento degli orari delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
In particolare, l’articolo 4 della legge prevede che la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non pụ svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Il riordino della normativa in oggetto è stato quindi completato, in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 15 della medesima legge n. 53/2000, con il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ha approvato un apposito Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Il D.Lgs. n. 151/2001, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, ha ridefinito in modo organico la disciplina dei riposi e dei permessi, stabilendo il diritto delle lavoratrici madri di fruire, durante il primo anno d’età del bambino, di due periodi di riposo, di un'ora ciascuno (ridotti alla metà in presenza di asilo nido o struttura simile messi a disposizione dal datore), anche cumulabili durante la giornata.
Detti riposi spettano al padre nelle ipotesi previste dall'articolo 40. I riposi sono raddoppiati in caso di parto plurimo e le ore fruibili sono individuate secondo l'orario di lavoro del genitore che si avvale dei riposi (circolare INPS n. 109/2000).
Le richiamate disposizioni si applicano anche in caso di adozione entro il primo anno di vita del bambino (circolare INPS 7 maggio 2001, n. 97).
Egualmente, nel caso di adozione o di affidamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 42, riferite ai riposi e permessi per i figli con handicap grave (articolo 45). La Corte costituzionale con sentenza n. 104/2003 ha precisato che in caso di adozione o di affidamento ai genitori spettano i riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia (circolare INPS n. 91 del 2003).
Il trattamento economico dei riposi e dei permessi consiste in un'indennità, a carico dell'ente assicuratore e pari alla retribuzione afferente agli stessi, anticipata dal datore di lavoro e successivamente da questi conguagliabile.
Le giornate di riposo o di permesso sono coperte da contribuzione figurativa, volontaria o da riscatto.
L’articolo 12-sexies, in materia di elevazione ed aggiornamento culturale, concede periodi pari complessivamente a 150 ore annuali ai volontari in ferma prefissata quadriennale che intendono conseguire un titolo di studi superiori o universitari, o partecipare ad altri corsi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. In questa materia trovano applicazione le norme sul diritto allo studio contenute nei D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, e 13 giugno 2002, n. 163, che hanno recepito gli schemi di concertazione per le Forze armate (comma 1). I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione, di cui all’articolo 5 della citata legge n. 53/2000, che prevede una sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa (comma 3).
L’articolo 12-septies applica ai volontari in ferma prefissata le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al citato D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ed all’articolo 14 del D.P.R. n. 163/2002, già citato, che, a sua volta, applica il testo unico recato dal decreto appena citato alle Forze armate (comma 1). Il comma 2 dispone che il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non pụ essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria che non è computata nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.
L’articolo 3 dello schema di decreto legislativo all’esame della Commissione sostituisce l’articolo 13, che attualmente disciplina le licenze ed i permessi dei volontari di truppa in ferma prefissata ed in rafferma.
Il nuovo articolo 13 reca disposizioni sull’impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio. Il comma 1 prevede la possibilità di rimanere in servizio, a domanda, per i volontari in ferma prefissata che abbiano perso l’idoneità fisio-psico-attitudinale in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio. Tale possibilità è subordinata al giudizio d’idoneità al servizio militare incondizionato, e consente di restare in servizio fino al termine della ferma, impiegati in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, e di essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla causa di servizio. Se non presentano la domanda, sono prosciolti dalla ferma e collocati in congedo illimitato (comma 4).
Se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari sono prosciolti dalla ferma (comma 2), in caso contrario possono essere ammessi alle ulteriori ferme e rafferme, e all'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto (comma 3).
Il comma 5 prevede, infine, che ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.
Il comma in esame richiama disposizioni già applicate ai volontari in ferma. L’articolo 4-ter del D.L. n. 393/2000, recante “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”, prevede la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, e di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.
L’articolo 4 dello schema di decreto introduce nel D.Lgs. n. 215/2001 tre nuovi articoli dopo l’articolo 13.
L’articolo 13-bis detta norme in materia di sospensione precauzionale dal servizio per i volontari in ferma prefissata che siano imputati per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado, o che siano sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità. Tale sospensione è sempre disposta, quando sia stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere o altra misura cautelare restrittiva della libertà personale. I provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio e di revoca della sospensione sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.
L’articolo 13-ter disciplina il collocamento in congedo illimitato, per scadenza della ferma ovvero a seguito di proscioglimento, ed in congedo assoluto, per raggiungimento del quarantacinquesimo anno d’età o per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato. I volontari in congedo illimitato sono soggetti, in tempo di pace, ai richiami in servizio per particolari esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate; in tempo di guerra, ai richiami in servizio qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione o nel caso in cui una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente, o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 331/2000 (comma 3).
L’articolo 13-quater prevede l’istituzione, per ciascuna Forza armata, del ruolo d’onore, riservato ai volontari in ferma prefissata riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare per mutilazioni o invalidità riportate: per servizio di guerra; in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio; in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.
L’articolo 5 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 14, che attualmente disciplina la licenza straordinaria dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma.
Il nuovo articolo 14 reca disposizioni in materia di proscioglimento dalla ferma. Il provvedimento, di competenza della Direzione generale per il personale militare, pụ essere adottato a seguito di domanda dell’interessato o d’autorità.
La domanda dell’interessato pụ essere presentata solo per: assunzione presso amministrazioni pubbliche; gravi condizioni di salute di un familiare convivente, comprovate dalla documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica; arruolamento in una categoria diversa dalla truppa nelle Forze armate, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana.
Il provvedimento è adottato d’autorità in caso di: perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento; esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; perdita dei requisiti morali e di condotta; cause di incompatibilità; superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; protratto insufficiente rendimento; grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare; perdita del grado.
L’articolo 6 sostituisce l’articolo 14-bis, che attualmente disciplina l’impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio, il cui disposto, come abbiamo visto, viene assorbito dal nuovo articolo 13, introdotto dal presente schema.
Il nuovo articolo 14-bis disciplina i casi di perdita del grado, determinati in relazione a circostanze di particolare rilevanza: perdita della cittadinanza; assunzione di servizio presso Forze armate di Stati esteri non autorizzata; interdizione giudiziale o inabilitazione; irreperibilità accertata; violazione del giuramento o gravi motivi disciplinari ovvero comportamento comunque contrario alle finalità delle Forze armate o alle esigenze di sicurezza dello Stato; sentenza penale di condanna per particolari reati. Nei singoli casi vengono anche previste le condizioni per procedere all’eventuale reintegrazione nel grado.
L’articolo 7 dello schema di decreto introduce due nuovi articoli dopo l’articolo 14-bis.
L’articolo 14-ter consente ai volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi, di essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, sulla base degli stessi requisiti richiesti all’atto del reclutamento, anche se non coincidenti con i requisiti propri del servizio permanente.
L’articolo 14-quater in materia di documentazione di servizio, introduce, al comma 1, un nuovo caso di compilazione dei documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata, nel caso di partecipazione alle procedure per la rafferma, in aggiunta a quelli previsti dall’articolo 4 del D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213.
Il D.P.R. n. 213/2002, recante “Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri”, individua, all’articolo 4, i casi di compilazione della documentazione caratteristica: termine del servizio del giudicando; variazione del rapporto di dipendenza; inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento; termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento; sospensione dall'impiego del giudicando; compimento del periodo massimo di 12 mesi di servizio non documentato; partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi bandi; promozione al grado di tenente generale o grado corrispondente.
Il comma 2 dispone la predisposizione da parte dell’amministrazione di un estratto della documentazione di servizio degli ufficiali e dei volontari in ferma prefissata, che attesta i titoli acquisiti durante il servizio.
L’articolo 8 novella l’articolo 15, che contiene disposizioni relative ai volontari in ferma breve. In particolare, sono modificati il comma 1 ed il comma 4, e viene aggiunto il comma 4-quater. Si prevede, ora, l’estensione ai volontari in ferma breve della disciplina prevista per i volontari in ferma prefissata. I requisiti che i volontari in ferma breve devono possedere per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, sono quelli indicati negli articoli 4, comma 1, e 11, comma 1, della citata legge n. 226/2004. In particolare, viene escluso il requisito dell’età massima e, fino all’anno 2010, per i volontari in ferma breve in servizio, viene richiesto, riguardo all’idoneità fisio-psico-attitudinale, il possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario previsto, per l’arruolamento volontario, dalla direttiva tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n 114, e degli ulteriori requisiti fisici richiesti dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
L’articolo 3 del D.M. n. 114/2000 “Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare”, rinvia, al comma 4, ad un decreto del direttore generale della sanità militare per l’emanazione delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che rendono inidonei al servizio militare, e la definizione dei criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.
La legge n. 958/1986, recante “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”, all’articolo 4 disciplina gli accertamenti sanitari ed attitudinali.
L’articolo 9 dello schema di decreto legislativo all’esame inserisce l’articolo 15-bis,in materia di riammissione alla ferma prefissata.
La norma è rivolta ai volontari che, in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, hanno cessato dal periodo di ferma prefissata. L’articolo dispone che, in caso di perdita della qualità di allievo, possano essere restituiti ai reparti o enti di provenienza. Cị pụ avvenire previo loro espresso assenso e nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta.
I volontari riammessi sono reintegrati nel grado rivestito in precedenza e vengono loro computati nella ferma i periodi trascorsi in qualità di allievo.
L’articolo 10 modifica l’articolo 16, comma 4, riguardante i volontari che in luogo del servizio di leva hanno contratto la ferma di un anno. Il nuovo comma corregge i rinvii previsti dalla stessa disposizione nella sua formulazione originaria, adattandoli alle modifiche apportate dal presente schema di decreto. Attraverso i nuovi rinvii vengono disciplinate le licenze, in particolare quella speciale, i permessi speciali e la licenza di convalescenza.
L’articolo 11 modifica l’articolo 17, comma 5, in materia di crediti formativi riconosciuti dalle università degli studi per attività formative svolte nel corso del servizio, sopprimendo il riferimento alla ferma di uno o cinque anni, in quanto non più corretto.
L’articolo 12 modifica l’articolo 18, commi 2 e 6, in materia di riserve di posti, rispettivamente, nei concorsi per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia e nei concorsi pubblici a favore del volontari in ferma, adeguando le categorie dei soggetti beneficiari: volontari in rafferma biennale ed in ferma prefissata quadriennale.
L’articolo 13 modifica gli articoli 24, 25 e 26, relativi, rispettivamente, allo stato giuridico ed all’avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata, agli ufficiali delle forze di completamento ed agli incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari.
Le modifiche, come evidenziato dalla relazione illustrativa, sono finalizzate a colmare una lacuna nella regolamentazione riferita agli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza, che determina una disparità di trattamento rispetto alle categorie corrispondenti di ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri. Pertanto, sono previste anche a favore degli ufficiali ausiliari appartenenti a tale Corpo le riserve di posti per l’accesso al servizio permanente, attraverso la partecipazione ai concorsi per l’alimentazione dei ruoli speciale e tecnico-logistico-amministrativo. La modifica introdotta nell’articolo 24, comma 6, lettera a), prevede, poi, l’emanazione di un decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell’economia e delle finanze, secondo la rispettiva competenza, per disciplinare le modalità d’ammissione degli ufficiali in ferma prefissata all’ulteriore ferma annuale prevista dalla stessa disposizione.
L’articolo 14 dello schema di decreto legislativo all’esame aggiunge l’allegato 1 al D.Lgs. n. 215/2001.
L’allegato 1 rappresenta il modello per la redazione dell’estratto della documentazione di servizio attestante i titoli acquisiti dal militare, come indicato dal comma 2 dell’articolo 14-quater, introdotto dallo schema in esame.
L’articolo 15 dello schema di decreto legislativo dispone l’abrogazione dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 215/2001, più volte citato, e degli articoli 1, 6, 9, 10 e 11, commi 1, 3, 4 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505.
L’articolo 19 del D.Lgs. n. 215/2001, come modificato dal D.L. n. 64/2002, convertito dalla legge n. 116/2002, limita a 25 anni l’età massima per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve.
Il D.Lgs. n. 505/1997, reca disposizioni sull’armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della legge n. 662/1996.
L’articolo 1 ripartisce il personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in: a) volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio; b) volontari in ferma breve con oltre dieci mesi e non più di ventiquattro mesi di servizio; c) volontari in ferma breve con oltre ventiquattro mesi di servizio.
L’articolo 6 individua le festività riconosciute.
L’articolo 9 dispone le modalità di impiego settimanale dei volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio.
L’articolo 10 stabilisce le modalità per il trattenimento a domanda dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio e per causa di servizio.
L’articolo 11, in materia di licenza straordinaria di convalescenza, disciplina, ai commi 1, 3, 4 e 6, l’applicazione di quest’istituto ai volontari in ferma breve temporaneamente non idonei al servizio.
La relazione illustrativa osserva che l’articolo in commento abroga espressamente norme da ritenersi implicitamente abrogate a seguito della nuova disciplina introdotta dallo schema in esame.
Si segnala che l’articolo 30 del citato D.Lgs. n. 215/2001 ha già disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l’abrogazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 505/1997.
L. 10 luglio 1930, n. 1140
Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle Forze armate dello Stato.
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 1930, n. 197.
1. Ai militari delle forze armate dello Stato i quali, pur non prestando servizio continuativo di volo nella Regia aeronautica, siano tuttavia comandati a compiere voli con aeromobili, per ragioni di servizio, anche soltanto come passeggeri, sono estese le disposizioni legislative concernenti l'indennizzo privilegiato aeronautico.
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2. Deve intendersi dipendente da incidente di volo, agli effetti della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico, la inabilità o la morte anche quando esse siano dovute ad eventi che, pure essendosi verificati dopo un forzato atterraggio, siano esclusivamente causati dalla pericolosità del luogo nel quale l'atterraggio o l'ammaraggio forzato ha dovuto compiersi. Coś pure deve intendersi come dipendente da incidente di volo la inabilità al servizio o la morte quando esse siano conseguenti a lancio con paracadute da un aeromobile eseguito anche a scopo di semplice esercitazione.
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3. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a cura dei Ministeri interessati, di concerto col Ministero dell'aeronautica, e la relativa spesa graverà sul bilancio del Ministero dal quale il militare dipende.
L. 23 dicembre 1977, n. 937
Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1977, n. 355.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Cassa depositi e prestiti: Circ. 4 marzo 1996, n. 1/96;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 12 gennaio 1996, n. 5;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7; Circ. 24 novembre 1997, n. 136228;
- Ministero della giustizia: Circ. 12 novembre 1999;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 27 giugno 1996, n. 301.
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 1.
Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 2.
Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo i, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta.
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 3.
Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei vari Ministeri nonché nei bilanci delle amministrazioni autonome.
Art. 4.
Norma transitoria.
Le giornate di riposo di cui al punto a) dell'articolo 1, spettanti per il 1977, possono essere fruite a richiesta del dipendente anche nel corso del 1978.
Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 relative al 1977, possono essere fruite, entro il primo quadrimestre del 1978.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L. 11 luglio 1978, n. 382
Norme di principio sulla disciplina militare
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 luglio 1978, n. 203.
Per il regolamento, vedi il D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, riportato al n. B/XVII.
(omissis)
6. Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.
Ai militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5 è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative.
I militari candidati ad elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale.
Ferme le disposizioni di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a cị necessario.
D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
(Tab. A)
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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 29 gennaio 1979, n. 28.
(2) Vedi, anche, la L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali, il D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV e la L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 18 giugno 2002, n. 177;
- Ministero del tesoro:Circ. 9 gennaio 1996, n. 715; Circ. 13 dicembre 1996, n. 749; Circ. 30 gennaio 1997, n. 735; Circ. 30 gennaio 1997, n. 736;
- Ministero della pubblica istruzione:Circ. 25 maggio 1998, n. 244;
- Ministero delle finanze:Circ. 19 giugno 1997, n. 173/E.
(omissis)
Tabella A (99)
Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo
Prima categoria:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei, due politici e di altre sette o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.
16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidita totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).
Seconda categoria
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
Terza categoria:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
Quarta categoria:
1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.
7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledario notevolmente le funzioni di un arto.
9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
11) L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).
17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che rie abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Quinta categoria:
1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
3) La perdita totale di ambo i pollici.
4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.
10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
16) Diabete mellito o insipido di media gravità.
17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Sesta categoria:
1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.
15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da scrivere a categoria superiore.
16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.
17) Psico-nevrosi di media entità.
18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
Settima categoria:
1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.
4) La perdita totale dei due indici.
5) La perdita totale di un pollice.
6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.
7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
22) Laparocele voluminoso.
23) Gastroduodenite cronica.
24) Esiti di resezione gastrica.
25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
27) Isteronevrosi di media gravità.
28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.
29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.
Ottava categoria:
1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.
5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.
11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
14) Bronchite cronica.
15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).
18) Gastrite cronica.
19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
21) Emorroidi voluminose procidenti.
22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
23) Cistite cronica.
24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
26) Ernie viscerali non contenibili.
27) Emicastrazione.
28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
31) Otite media purulenta cronica semplice.
32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
33) Le alterazioni organiche ed irreparibli di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
34) Dacriocistite purulenta cronica.
35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).
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(99) Coś sostituita dalla corrispondente tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.
L. 24 dicembre 1986, n. 958
Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata
(art. 4)
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 gennaio 1987, n. 11, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
-
Ministero per la pubblica istruzione:Circ. 30 luglio 1997, n. 457;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali:Circ. 26 gennaio 1996, n. 368; Circ. 24 luglio 1996, n. 30729;
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 17 maggio 1996, n. 287.
(omissis)
4. Accertamenti sanitari e attitudinali.
1. Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facoltà, se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.
2. Gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.
3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purché sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.
4. Gli arruolati nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell'anno in cui rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto di avviamento alle armi. La relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le modalità stabilite in via amministrativa.
5. L'Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al momento della presentazione al corpo.
6. Gli arruolati che, dopo aver ottenuto il rinvio ai sensi dell'articolo 10, abbiano conseguito un diploma o una laurea possono essere assegnati a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o impiegati in attività che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini. La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio, corredata dal titolo di studio conseguito.
7. I militari ed i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere impiegati, a domanda, e quando ve ne sia l'esigenza, per coadiuvare gli ufficiali medici nell'espletamento di attività sanitarie.
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L. 1 febbraio 1989, n. 53
Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di
Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato
(art. 2)
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1989, n. 43, S.O.
(omissis)
2. 1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio permanente;
b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria;
c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
d) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto.
2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il personale di cui al comma 1 non pụ esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
4. Gli articoli 2 e 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168(3), e l'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833(4), sono abrogati.
5. In tutte le norme in vigore, le espressioni «militare di truppa» e «servizio continuativo» riferite all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di «personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri», «personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri» e «servizio permanente» (4/a).
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(3) Riportata al n. T/XXXIII.
(4) Riportata alla voce Guardia di finanza e polizia tributaria investigativa.
(4/a) Comma coś sostituito dall'art. 70, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, riportato alla voce Guardia di finanza e polizia tributaria investigativa.
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394
Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante
il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 3, comma 2, D.L. 29 giugno 1996, n. 341, riportato al n. L/LXXXI.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 5 settembre 1996, n. 52;
- Ministero della difesa: Circ. 13 febbraio 2004, n. DGPM/IV/12/22769/20.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate», emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardante le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione per il personale delle Forze Armate in precedenza indicato;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 20 luglio 1995: dalla delegazione di parte pubblica, dallo Stato maggiore della Difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995);
Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195/1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata - ai sensi del citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - nella seduta del 28 luglio 1995, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa;
Decreta:
Art. 1.
Area di applicazione e durata.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (2), il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori 3 mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995 (2).
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(2) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
Art. 2.
Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231 (3), comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (4), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 113.000
» VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 123.000
» VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . » 131.000
» VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 139.000
» VII-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150.000
» VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 161.000
» IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 182.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 86.000
» VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 94.000
» VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100.000
» VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 106.000
» VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 123.000
» VIII-bis . . . . . . . . . . . . . . . . » 135.000
4. Dal 1° giugno 1995 al livello IX di cui al decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268 (5), in luogo del livello VIII-bis, compete l'aumento mensile lordo di L. 140.000. Dal 1° settembre 1995 al livello VII-bis di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (6), compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 (7), convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello V . . . . . . . . . . . . . . L. 11.677.000
» VI . . . . . . . . . . . . . . » 13.047.000
» VI-bis . . . . . . . . . . . . » 14.143.000
» VII . . . . . . . . . . . . . » 15.239.000
» VII-bis . . . . . . . . . . . » 16.471.000
» VIII . . . . . . . . . . . . . » 17.703.000
» IX . . . . . . . . . . . . . . » 20.495.000 (7/a)
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(3) Riportata al n. L/LXXV.
(4) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(5) Recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri.
(6) Riportato al n. H/XXXV.
(7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(7/a) Vedi, ora, l'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato al n. L/LXXIX.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (7), o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (8).
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.
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(7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(8) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
Art. 4.
Assegno pensionabile.
1. In relazione alla peculiarità organizzativa e funzionale conseguente al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 10, al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile mensile lordo nei seguenti importi:
Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 129.000
» VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 136.000
» VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . » 143.000
» VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 149.000
» VII-bis . . . . . . . . . . . . . . . . » 156.000
» VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 163.000
» IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 178.000 (8/a)
2. L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
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(8/a) Per la soppressione dell'assegno di cui al presente comma, vedi l'art. 4, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.
Art. 5.
Indennità di impiego operativo.
1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 (9), è sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianità di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.
INSERIRE TABELLA
2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78 (10).
3. A decorrere dal 1° dicembre 1995, sono soppresse le note a) e b) alla tabella I, c) alla tabella II e le note alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78.
4. Ai volontari di truppa in servizio permanente di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (11), le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 10, ed alla tabella IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle stesse percentuali previste per ufficiali e sottufficiali. Le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 5 e 6 ed alle tabelle II e III della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle percentuali previste per i gradi nella II fascia delle tabelle stesse. Le indennità ed i supplementi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono determinate nelle misure percentuali previste dalle norme stesse per ufficiali e sottufficiali.
5. Limitatamente al personale di cui all'art. 1, comma 1, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13, ed alle tabelle II, III e IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, vanno determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla tabella del comma 1 in relazione al grado rivestito. Le indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste agli articoli 11, 15 e 16, nonché dalla tabella V della legge 23 marzo 1983, n. 78, vanno determinate con riferimento alla misura della indennità di impiego operativo di base prevista dal comma 1 per il personale militare appartenente alla XIII fascia (11/a).
6. A decorrere dal 1° dicembre 1995, l'indennità militare di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231 (12), è soppressa.
7. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che in applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 goda di un trattamento economico accessorio inferiore a quello in godimento, conserva ad personam la differenza tra il trattamento in godimento e quello spettante in applicazione del presente articolo.
Tale differenza, che non è pensionabile, è riassorbita dagli incrementi delle indennità di impiego operativo, di cui è, comunque, destinatario successivamente al 1° dicembre 1995, ad eccezione dei miglioramenti derivanti dalle revisioni del trattamento economico.
8. Le misure delle indennità di impiego operativo e delle indennità supplementari stabilite dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (13), in misura fissa, continuano ad essere corrisposte negli importi previsti dalla legge stessa.
9. L'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 (13) compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni (13/a).
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(9) Riportata al n. L/LXIX.
(9/a) La misura mensile lorda di cui al n. III è stata coś corretta con avviso pubblicato nella Gazz. uff. 12 ottobre 1995, n. 239.
(10) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 3, comma 72, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(11) Riportato al n. H/XXXV.
(11/a) Comma coś modificato dall'art. 4, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
(12) Riportata al n. L/LXXV.
(13) Riportata al n. L/LXIX.
(13/a) Vedi, anche, il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato al n. L/LXXIX.
Art. 6.
Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione.
1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231 (14), sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
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19 anni di servizio lire |
29 anni di servizio lire |
Ruolo: Ruolo dei volontari |
1.300.000 |
1.700.000 |
Ruolo dei sergenti e ruolo dei marescialli |
1.700.000 |
2.500.000 |
2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990 (14), sono dovuti nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
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19 anni di servizio lire |
29 anni di servizio lire |
Grado: Tenente – Capitano |
2.100.000 |
2.700.000 |
Maggiore |
2.800.000 |
4.500.000 |
Tenente Colonnello |
3.200.000 |
4.500.000 |
3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990 (14), è dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
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15 anni di servizio lire |
25 anni di servizio lire |
Grado: Capitano |
2.100.000 |
4.500.000 |
Maggiore |
2.800.000 |
4.500.000 |
Tenente colonnello |
3.200.000 |
4.500.000 |
4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».
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(14) Riportata al n. L/LXXV.
Art. 7.
Trattamento di missione.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti (14/a).
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 1° settembre 1995 al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (15), e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio, nonché il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita (13/a).
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(14/a) Il D.M. 14 marzo 1996 (Gazz. Uff. 18 aprile 1996, n. 91), a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha elevato gli importi a lire 43.100 e a lire 85.700.
(15) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13/a) Vedi, anche, il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato al n. L/LXXIX.
Art. 8.
Trattamento economico di trasferimento.
1. A decorrere dal 1° settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze armate la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (15), e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del personale, in una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836 del 1973 (15).
2. A decorrere dal 1° settembre 1995 il personale trasferito d'autorità che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, pụ richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilità dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 (16), è ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.
3. La spesa globale per i rimborsi e le indennità inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione del Ministero della difesa.
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(15) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(16) Riportata al n. L/LXXII.
Art. 9.
Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.
1. A decorrere dal 1° novembre 1995 per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell'indennità pensionabile prevista nella predetta norma va rapportata alle misure di detta indennità incrementate unicamente del 6 per cento.
Art. 10.
Orario di lavoro.
1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all'art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (17).
4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio. L'orario normale delle attività giornaliere è ripartito nell'arco di 6 giorni, fatta salva la possibilità di contenere l'arco settimanale in 5 giorni quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza armata.
5. I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l'eventuale recupero della festività qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, più 2 ore di riposo compensativo, più un compenso pari a 2 ore.
6. Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di sabato, danno diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al recupero della giornata del venerd́ antecedente al servizio stesso. Qualora cị non sia possibile, per esigenze di servizio, al posto del venerd́ verranno concesse, entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal servizio.
7. Le ore di effettiva attività lavorativa da compensare con il recupero, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di fruizione è programmato dall'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.
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(17) Riportata al n. L/LXXV.
Art. 11.
Festività.
1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 (18), e 8 marzo 1989, n. 101 (18).
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(18) Riportata alla voce Enti di culto.
Art. 12.
Licenza ordinaria.
1. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (19).
4. A tutto il personale sono altreś attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 (19).
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.
6. Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.
9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
10. Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
11. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.
12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 (20), e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.
13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
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(19) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(20) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
Art. 13.
Licenze straordinarie.
1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (21), come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (21).
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero:
giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza breve è soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (21), non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
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(21) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
Art. 14.
Aspettativa per motivi privati e per infermità.
1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi privati e per infermità è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (21), e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (21), e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113 (22), alla legge 31 luglio 1954, n. 599 (23), e per i volontari di truppa in servizio permanente dall'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (24). La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma e rafferma volontaria, per l'intero periodo di ferma e rafferma, è di 2 anni.
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.
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(21) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(22) Riportata al n. G/XI.
(23) Riportata al n. H/XIV.
(24) Riportato al n. H/XXXV.
Art. 15.
Permessi brevi.
1. Previa valutazione del superiore gerarchico, pụ essere concesso al personale che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al superiore gerarchico di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
Art. 16.
Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.
1. L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumità e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.
2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (25), tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza armata, individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626 del 1994 (25). L'Amministrazione provvederà a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al più presto alla emanazione dei predetti decreti.
3. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose.
4. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo possono essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'art. 13, comma 1.
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(25) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).
Art. 17.
Copertura assicurativa.
1. Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 (26), sono applicabili al personale delle Forze Armate.
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(26) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
Art. 18.
Diritto allo studio.
1. Nei confronti del personale, per quanto applicabile, è esteso il contenuto dell'art. 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (26).
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(26) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
Art. 19.
Elevazione e aggiornamento culturale.
1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale del personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali, università, società private e Amministrazioni utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie (26/a).
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti.
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(26/a) Comma coś sostituito dall'art. 14, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.
Art. 20.
Gruppi sportivi.
1. Il personale delle Forze armate, inquadrato nei diversi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni sportive e lo Stato Maggiore della Difesa.
Art. 21.
Informazione.
1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (26), e allo scopo di assumere elementi in ordine alle materie e all'esito delle procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 (26), lo Stato Maggiore della Difesa acquisisce informazioni dalle altre Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.Lgs. n. 195 del 1995 (26).
2. Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (26), lo Stato maggiore della Difesa procede ad appositi, preliminari incontri informativi con le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del COCER, nel corso dei quali gli organi di rappresentanza militare possono formulare pareri, richieste e proposte in merito.
3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (26), al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del provvedimento approvato, le sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata ad inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Forza armata.
4. Nelle occasioni di cui al comma 3 presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unità di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione, previa autorizzazione del comandante di regione militare, o di altro alto comando periferico equivalente, limitatamente alle principali unità di base e fatte comunque salve le esigenze di servizio, pụ partecipare, di norma, un delegato per categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.
4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza Armata a convocare, per una o più volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornare sull'andamento dei lavori stessi (26/b).
5. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691 (27), i membri dei Consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si rende necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.
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(26) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(26/b) Comma aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.
(27) Riportato al n. B/XVII.
Art. 22.
Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché la gestione degli enti di assistenza del personale.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della difesa saranno istituiti organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale.
2. Tale decreto, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovrà prevedere che:
a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante di Corpo dell'ente o del reparto o ad un suo delegato;
b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;
c) uno dei componenti sia indicato dagli organismi di rappresentanza di base (COBAR).
Art. 23.
Tutela legale.
1. Nei procedimenti a carico dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (28) (29).
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(28) Vedi, anche, l'art. 5, D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.
(29) Per l'applicazione anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto, delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi, anche, l'art. 21, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.
Art. 24.
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 216 miliardi per il 1995 ed in lire 359 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L. 18 febbraio 1997, n. 25
Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle
Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1997, n. 45.
1. 1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:
a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;
b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza ed all'attività tecnico-amministrativa;
c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;
d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.
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2. 1. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro illustra al Parlamento:
a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;
b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze armate ed al loro necessario adeguamento;
c) le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;
d) la ripartizione delle risorse finanziarie per impegni operativi, amministrativi e per settore di spesa ed i suoi riflessi sulla preparazione delle Forze armate;
e) lo stato di attuazione dei programmi di investimento e le misure di ristrutturazione e riqualificazione dello strumento militare, con illustrazione del rapporto fra costi ed efficacia delle misure medesime.
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3. 1. Il Capo di stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa.
2. I Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa (1/a).
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari (1/b);
b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati.
4. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.
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(1/a) Comma coś modificato dall'art. 2, L. 31 marzo 2000, n. 78, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso art. 2.
(1/b) Lettera coś modificata dall'art. 2, L. 31 marzo 2000, n. 78, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso art. 2.
4. 1. I Capi di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri (1/c):
a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate e all'Arma dei carabinieri ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 (1/d);
b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali (1/e);
c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate.
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(1/c) Alinea coś modificato dall'art. 2, L. 31 marzo 2000, n. 78, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso art. 2.
(1/d) Lettera coś modificata dall'art. 2, L. 31 marzo 2000, n. 78, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso art. 2.
(1/e) Lettera coś modificata dall'art. 2, L. 31 marzo 2000, n. 78, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso art. 2.
5. 1. Il Segretario generale della difesa, scelto nell'ambito del personale militare o civile dell'Amministrazione pubblica, ovvero anche estraneo alla stessa, in relazione alle specifiche esperienze e qualifiche professionali, è posto alle dipendenze del Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e del Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative.
2. Il Segretario generale della difesa:
a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero ed è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento delle loro attività nonché dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministero;
b) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
c) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;
d) esercita le funzioni di direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;
e) si avvale, per l'esercizio delle sue attribuzioni, di due vice segretari generali, di cui almeno uno civile, scelto nell'ambito del personale dell'Amministrazione pubblica;
f) pụ delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della Difesa oppure ad un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29(2), e successive modificazioni, previa designazione del segretario generale medesimo.
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(2) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
6. 1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di stati maggiore della difesa, che lo presiede (2/a).
2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e per il Segretario generale della difesa (2/b).
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(2/a) Comma coś sostituito dall'art. 2, L. 31 marzo 2000, n. 78, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso art. 2.
(2/b) Comma coś modificato dall'art. 2, L. 31 marzo 2000, n. 78, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso art. 2.
7. 1. Sono unificate presso lo stato maggiore della Difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.
2. Rientra nelle competenze degli stati maggiori di Forza armata l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica ed alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.
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8. 1. Sono unificate presso l'ufficio del Segretario generale della difesa le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.
2. Le direzioni generali del Ministero della difesa sono riordinate mediante accorpamenti o mediante assegnazioni dei relativi uffici presso altre direzioni generali, secondo criteri di omogeneità funzionale.
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9. 1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa.
2. Le attribuzioni e le attività del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinate in conformità alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dall'articolo 10.
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10. 1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400(3), disciplina mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549(4). Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549(4), nel rispetto dei prinćpi e dei criteri ivi previsti, è prorogato al 30 novembre 1997.
2. Ai fini dell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400(3).
3. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento le modifiche e le integrazioni necessarie per renderle compatibili con le disposizioni della presente legge.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili con le disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo, sono abrogate (5).
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(3) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(3) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(5) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.R. 23 ottobre 1999, n. 556.
D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505
Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma
breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a
norma dell'articolo 1, comma 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(artt. 1, 6, 9, 10, 11)
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1998, n. 27.
Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
1. Ripartizione dei volontari in ferma breve.
1. Il personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in ragione della professionalità acquisita e dei crescenti oneri di impiego operativo connessi con l'anzianità di servizio, nonché della validità, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, del servizio prestato, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196(3), e della durata prevista dalle norme in vigore per la ferma di leva obbligatoria, viene coś ripartito:
a) volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio. Sono equiparati, ai fini dell'impiego, ai militari in servizio di leva obbligatorio e sono impiegati prevalentemente in attività addestrative e di istruzione;
b) volontari in ferma breve con oltre dieci mesi e non più di ventiquattro mesi di servizio. Partecipano ad attività sia operative che addestrative e di istruzione;
c) volontari in ferma breve con oltre ventiquattro mesi di servizio. Dovranno essere prioritariamente impiegati, in relazione all'esperienza acquisita ed alla stregua dei volontari in servizio permanente, in attività operative, anche di particolare intensità o che possano comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.
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(3) Riportato al n. H/XXXV.
(omissis)
6. Festività.
1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni della L. 22 novembre 1988, n. 516(7), e della L. 8 marzo 1989, n. 101(7).
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(7) Riportata alla voce Enti di culto.
(omissis)
9. Modalità di impiego.
1. Le modalità di impiego settimanale dei volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, nonché dei graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi sono equiparate a quelle previste per il personale in ferma di leva obbligatoria.
2. Fatte salve le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio dei reparti, l'impiego del personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio ha una durata complessivamente pari a quella dei volontari in servizio permanente.
3. L'attività giornaliera comprende i periodi di lavoro effettivamente svolti escludendo dal computo le attività dedicate all'espletamento di esigenze di carattere personale, ancorché disciplinate dall'orario di servizio.
4. I servizi di guardia dovranno essere disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Le modalità di fruizione di detti turni di riposo sono disciplinate da apposita normativa di Forza armata.
5. Ove necessiti impiegare volontari in ferma breve per durate superiori rispetto alla prevista attività di impiego, le eventuali eccedenze daranno luogo ad adeguati turni di riposo/recupero psicofisico, disciplinati da apposita normativa di Forza armata (9/a).
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(9/a) A decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni del presente articolo si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio, in base a quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.
10. Trattenimento a domanda dei volontari che hanno sub́to ferite/lesioni in servizio e per causa di servizio.
1. I volontari di cui all'articolo 1 che subiscano in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni tali da provocare una permanente inidoneità psico-fisica agli incarichi specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione, possono, a domanda, purché idonei al servizio militare incondizionato, permanere in servizio fino al termine della ferma contratta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, n. 2), lettera a), della legge 10 maggio 1983, n. 212(10).
2. Il personale indicato al comma 1, a cui è stata accolta la domanda di permanenza in servizio, pụ partecipare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai concorsi per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente per essere impiegato in incarichi, specializzazioni, categorie e specialità adeguate al profilo psico-fisico posseduto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai militari di truppa in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sempreché ne sussistano le condizioni, anche se nei loro confronti è già stato emesso un provvedimento di proscioglimento d'autorità dalla ferma contratta ai sensi del predetto articolo 9, n. 2), lettera a), della legge 10 maggio 1983, n. 212(10).
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(10) Riportata al n. H/XXXIII.
11. Licenza straordinaria di convalescenza.
1. I volontari in ferma breve temporaneamente non idonei al servizio sono collocati in licenza straordinaria di convalescenza.
2. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, nell'intero periodo di ferma non pụ superare un anno nel triennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. In presenza di rafferma, oltre la ferma triennale, la durata della licenza straordinaria di convalescenza è elevabile fino ad un massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non pụ superare complessivamente i due anni a quinquennio.
3. Il personale di cui al comma 1, prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza, pụ fruire, a richiesta, la licenza ordinaria ancora spettante nell'anno in corso.
4. Ai volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, durante la licenza straordinaria di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio, compete il trattamento economico per intero per i primi sei mesi e ridotto alla metà per i successivi tre mesi.
5. Il tempo trascorso in licenza di convalescenza non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della paga.
6. Al volontario di truppa in ferma breve in licenza straordinaria di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dai pari grado in attività di servizio. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso dal militare in licenza straordinaria di convalescenza per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255
Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999
(art. 13)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n.180, S.O.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 4, L. 30 novembre 2000, n. 356. Per il biennio economico 2000-2001 vedi il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139. Per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003 vedi il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero della difesa: Circ. 18 settembre 2002, n. DGPM/322/2002; Circ. 1 novembre 2002, n. DGPM/324/2002; Circ. 8 settembre 2003, n. DGPM/329/2003
Art. 13.
Diritto allo studio.
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non pụ essere computato nelle 150 ore.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
5. Pr la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
L. 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città
(artt. 4 e 5)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2000, n. 60.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 24 luglio 2001;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 29 maggio 2000, n. 24; Circ. 27 novembre 2000, n. 49; Circ. 10 gennaio 2002, n. 2; Informativa 9 dicembre 2002, n. 33;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 giugno 2000, n. 109; Circ. 20 giugno 2000, n. 117; Circ. 17 luglio 2000, n. 133; Circ. 4 settembre 2000, n. 152; Circ. 16 ottobre 2000, n. 174; Circ. 19 ottobre 2000, n. 177; Circ. 23 gennaio 2001, n. 15; Msg. 14 febbraio 2001, n. 28; Circ. 26 marzo 2001, n. 73; Circ. 2 aprile 2001, n. 82; Circ. 11 aprile 2001, n. 87; Circ. 11 maggio 2001, n. 103; Msg. 31 maggio 2001, n. 93; Msg. 25 giugno 2003, n. 587;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 7 luglio 2000, n. 43/2000; Circ. 19 luglio 2000, n. 53/2000; Circ. 29 novembre 2000, n. 85/2000; Circ. 23 febbraio 2001, n. 45;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 10 marzo 2003, n. 4/2003;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 25 ottobre 2000;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 2 ottobre 2003, n. 78;
- Ministero della giustizia: Circ. 10 giugno 2000, n. 4/1-S-729;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 16 novembre 2000, n. 14/00.
Art. 4.
Congedi per eventi e cause particolari.
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non pụ svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore pụ procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1 (5/c).
4-bis. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benef́ci di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non pụ superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benef́ci di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo] (5/d) (5/e).
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(5/c) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 21 luglio 2000, n. 278.
(5/d) Comma aggiunto dall'art. 80, comma 2, L. 3 dicembre 2000, n. 388 e poi abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(5/e) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 42 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Art. 5.
Congedi per la formazione.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro pụ non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero pụ differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non pụ essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore pụ procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
L. 31 marzo 2000, n. 78
Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.
Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia
(art. 6)
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 2000, n. 79.
(omissis)
6. Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate.
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;
c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'articolo 4, numero 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;
d) flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi (1/e).
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. (1/f).
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai prinćpi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza (1/g);
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449(1/h)(1/i).
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;
b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;
d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
e) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196(1/l).
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(1/e) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.
(1/f) Sostituisce la lettera a) del secondo comma dell'art. 3, L. 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo.
(1/g) L'originaria lettera d) è stata coś sostituita, con le attuali lettere d) e d-bis), dall'art. 4, L. 29 marzo 2001, n. 86. Vedi, anche, l'art. 6, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 come sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
(1/h) L'originaria lettera d) è stata coś sostituita, con le attuali lettere d) e d-bis), dall'art. 4, L. 29 marzo 2001, n. 86.
(1/i) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 30 aprile 2002, n. 132 per le modalità di assunzione degli atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria, il D.P.R. 18 dicembre 2002, n. 316 per il reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza, il D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393 per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro», il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 83 per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri, il D.P.R. 12 ottobre 2004, n. 287 per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza e il D.P.R. 19 aprile 2005, n. 113 per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate. Vedi, inoltre, il comma 19 dell'art. 90, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e l'art. 30, L. 23 agosto 2004, n. 226.
(1/l) Comma coś sostituito dall'art. 4, L. 29 marzo 2001, n. 86.
D.M. 4 aprile 2000, n. 114
Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio
militare
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 2000, n. 107.
Con Dir.Min. 19 aprile 2000 (Gazz. Uff. 2 giugno 2000, n. 127) è stato delineato il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. Con Dir.Min. 19 aprile 2000 (Gazz. Uff. 2 giugno 2000, n. 127) è stata determinata la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che prevede che con decreto del Ministro della difesa è adottato il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e la legge 24 dicembre 1986, n. 958, nelle parti riguardanti l'accertamento dell'idoneità al servizio militare di leva;
Sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro per le pari opportunità;
Sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 marzo 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. 8/15552 del 14 marzo 2000;
Adotta il seguente regolamento:
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1. Àmbito di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica agli iscritti, arruolati e militari di leva ed al personale maschile e femminile che partecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
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2. Idoneità al servizio militare.
1. Sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza.
2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.
3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste dall'elenco allegato al presente regolamento. Il giudizio di inidoneità permanente è emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermità croniche ovvero al termine del periodo massimo di inidoneità temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo ed altreś per le infermità suscettibili di aggravamento o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del servizio.
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3. Accertamento dell'idoneità al servizio militare.
1. L'accertamento dell'idoneità al servizio militare è effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali.
2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento.
3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.
4. Con decreto del direttore generale della sanità militare sono emanate, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermità di cui all'articolo 2, comma 3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.
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4. Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni ed infermità.
1. L'elenco delle imperfezioni e infermità, previsto dall'articolo 2, comma 3, è aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro dei trasporti e della navigazione.
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Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
1. Morfologia generale: le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
2. Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie:
a) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
b) la mucoviscidosi;
c) le endocrinopatie, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
d) i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
3. Malattie da agenti infettivi e da parassiti:
le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
4. Ematologia:
a) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici;
b) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
5. Immunoallergologia:
a) l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
b) le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
c) le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
d) le connettiviti sistemiche.
6. Tossicologia:
lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
7. Neoplasie:
a) i tumori maligni;
b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali.
8. Cranio:
a) le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali;
b) le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.
9. Complesso maxillo facciale:
a) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
b) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
c) le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
10. Apparato cardiovascolare:
a) le malformazioni del cuore e dei grossi vasi;
b) le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
c) le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
d) l'ipertensione arteriosa persistente, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione;
e) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;
f) le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
g) le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo;
h) le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
i) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
11. Apparato respiratorio:
a) le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
b) le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
c) i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.
12. Apparato digerente:
a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
c) le ernie viscerali;
d) gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.
13. Mammella:
le patologie ed i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
14. Apparato urogenitale:
a) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
b) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile che sono causa di rilevante alterazione funzionale, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
c) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
15. Neurologia:
a) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
b) le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
c) le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
d) le epilessie, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
e) gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
16. Psichiatria:
a) il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali;
b) i disturbi del controllo degli impulsi;
c) i disturbi dell'adattamento;
d) i disturbi della comunicazione;
e) i disturbi da tic;
f) i disturbi delle funzioni evacuative;
g) i disturbi del sonno;
h) i disturbi della condotta alimentare;
i) le parafilie e i disturbi della identità di genere;
per tutti trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. In ogni caso i predetti disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare;
l) i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
m) i disturbi mentali dovuti ad una patologia organica, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
n) i disturbi di personalità, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
o) i disturbi nevrotici e reattivi: i disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo disturbo post-traumatico da stress, etc.), i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, etc., trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
p) i disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
17. Oftalmologia:
a) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
b) le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
c) i disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dalla lettera h) o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione), trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
d) le gravi discromatopsie;
e) la anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
f) il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
g) i vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio;
h) i difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore;
i) l'emeralopia;
l) la miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano;
m) l'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico ed ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie;
n) le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.
18. Otorinolaringoiatria:
a) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
b) le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
c) le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
d) le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
e) le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
19. Dermatologia:
le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
20. Apparato locomotore:
a) le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
b) la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:
1) un dito della mano;
2) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;
3) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;
4) un alluce;
5) due dita di un piede;
c) le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti.
21. Altre cause di non idoneità:
a) le imperfezioni o le infermità non specificate nel presente elenco, ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione;
b) il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione.
L. 14 novembre 2000, n. 331
Norme per l'istituzione del servizio militare professionale
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 novembre 2000, n. 269.
(1/a) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 1.
Compiti delle Forze armate.
1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.
3. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
4. Le Forze armate hanno altreś il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.
6. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.
7. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.
Art. 2.
Personale militare impegnato nella difesa nazionale.
1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono assicurate da:
a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata;
d) personale dell'Arma dei carabinieri;
e) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei limiti di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 3.
Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti prinćpi e criteri direttivi (2):
a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da:
1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalità di cui all'articolo 1;
2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale:
2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a);
c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entità dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale;
d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo;
e) nell'àmbito del progressivo incremento dell'entità dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unità e l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché la possibilità di differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;
2) prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;
3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo;
4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilità di personale con i requisiti fissati nel medesimo articolo 11 ed in relazione alle carenze organiche;
5) disciplina le modalità per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera a), nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero:
5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese;
5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa;
5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
6) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario;
7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate;
8) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi, nonché per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilità dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge;
3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altreś che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile;
l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.
2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa è autorizzato per l'anno 2000 a immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
3. Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualità della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a:
a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonché sui contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica;
b) assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni internazionali;
c) verificare l'adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi rispondenti alle normative sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;
d) garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo di buoni pasto;
e) prevedere che, ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione dei programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per l'attività ricreativa, culturale e per il tempo libero.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno (3) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei prinćpi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 (4).
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(2) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.
(3) Per il differimento del termine vedi l'art. 31, L. 16 gennaio 2003, n. 3.
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Art. 4.
Facoltà di trasformazione del servizio di leva in ferma annuale volontaria.
1. In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla legislazione vigente pụ essere trasformato in ferma annuale, a domanda dell'interessato, entro quaranta giorni dalla data di incorporazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad una quota delle unità di personale da reclutare in ferma annuale, definita con decreto del Ministro della difesa, e comunque nell'àmbito dei limiti di spesa indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 5.
Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'àmbito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attività di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il perseguimento delle predette finalità tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (5).
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario, rilevanti, nell'àmbito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
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(5) Comma coś modificato dall'art. 20, L. 23 agosto 2004, n. 226.
Art. 6.
Relazione al Parlamento.
1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul livello di operatività delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile e sull'azione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui all'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altreś le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa (6).
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(6) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 23 agosto 2004, n. 226.
Art. 7.
Adeguamenti organizzativi e strutturali.
1. Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei servizi, dell'amministrazione e della contabilità delle Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze in aderenza ai prinćpi di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformità ai criteri e prinćpi indicati al comma 5, lettere a), b), c), d), e) e g), dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarità dei compiti e dell'ordinamento delle Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall'articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nei seguenti provvedimenti:
a) regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
b) testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
c) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
d) regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
e) legge 16 giugno 1977, n. 372;
f) legge 27 aprile 1978, n. 183;
g) legge 22 dicembre 1989, n. 419;
h) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.
Art. 8.
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in lire 43 miliardi per l'anno 2000, lire 362 miliardi per l'anno 2001 e lire 618 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 sono determinati nella misura massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge. L'onere a regime a decorrere dal 2020 è determinato nella misura massima di lire 1.096 miliardi.
3. A decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2020, nel caso in cui il tasso di incremento degli oneri individuato dalla tabella A allegata alla presente legge risulti superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dalle risoluzioni parlamentari, la legge finanziaria quantifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella A
[(articolo 3, comma 1, lettera a)]
Oneri finanziari netti complessivi (in miliardi di lire)
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ANNO |
ONERE |
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2000 |
43 |
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2001 |
362 |
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2002 |
618 |
|
2003 |
649 |
|
2004 |
681 |
|
2005 |
717 |
|
2006 |
752 |
|
2007 |
790 |
|
2008 |
830 |
|
2009 |
871 |
|
2010 |
915 |
|
2011 |
960 |
|
2012 |
978 |
|
2013 |
997 |
|
2014 |
1.013 |
|
2015 |
1.031 |
|
2016 |
1.045 |
|
2017 |
1.060 |
|
2018 |
1.078 |
|
2019 |
1.093 |
|
2020 |
1.096 |
|
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D.L. 29 dicembre 2000, n. 393
Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di
pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
(art. 4-ter)
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 27 (Gazz. Uff. 1° marzo 2001, n. 50), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
4-ter. Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.
1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità pụ, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta (7/a).
2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.
3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.
3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera (7/b).
4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benef́ci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288(8).
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(7/a) Comma coś modificato dall'art. 15, L. 21 marzo 2005, n. 39. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 19, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3, soppresso dalla relativa legge di conversione.
(7/b) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 19 luglio 2001, n. 294, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(8) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.
D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.
(art. 8)
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2001, n. 71, S.O.
8. Ufficiali del ruolo speciale.
1. Gli ufficiali del ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, nei limiti delle seguente percentuali dei posti complessivamente messi a concorso.
a) previo concorso per titoli ed esami riservato:
1) per il 50 per cento ai marescialli aiutanti del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
2) per il 40 per cento agli altri ispettori del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano almeno sette anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. ovvero tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera. b), del medesimo decreto legislativo:
b) previo concorso per titoli ed esami riservato per il 10 per cento, ai militari del Corpo in servizio permanente in possesso del diploma di laurea previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 deve aver compiuto il 34° anno di età e non aver superato il 42° anno di età e aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo speciale ed iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa.
4. Ai frequentatori del corso speciale è attesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'articolo 6, commi 5, 6, 7 e 10. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza (1/d).
5. Al concorso di cui al comma 1, non pụ partecipare il personale del ruolo ispettori in possesso di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio navale.
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(1/d) Con D.M. 5 marzo 2004, n. 94 sono state determinate le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione.
9. Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorrono, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 32° anno di età;
b) il personale del Corpo appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorre, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che abbia compiuto il 33° anno di età e che non abbia superato il 42° anno di età ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parità di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato senza demerito servizio quale ufficiale di complemento del Corpo della Guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono nominati tenenti, iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa e avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.
3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo è estesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'articolo 6, commi 5, 6, 7 e 10.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza (1/e).
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(1/e) Con D.M. 5 marzo 2004, n. 94 sono state determinate le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo
2000, n. 53
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 14 luglio 2004, n. 5511;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 10 gennaio 2002, n. 2; Informativa 25 ottobre 2002, n. 22; Informativa 29 ottobre 2002, n. 24; Informativa 28 febbraio 2003, n. 8; Informativa 11 marzo 2003, n. 15; Informativa 21 luglio 2003, n. 30;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 11 maggio 2001, n. 103; Msg. 27 giugno 2001, n. 569; Circ. 10 luglio 2001, n. 136; Circ. 25 marzo 2002, n. 60; Circ. 26 aprile 2002, n. 85; Circ. 31 maggio 2002, n. 102; Circ. 26 luglio 2002, n. 136; Circ. 29 luglio 2002, n. 139; Circ. 16 dicembre 2002, n. 181; Circ. 17 gennaio 2003, n. 8; Circ. 21 marzo 2003, n. 54; Msg. 24 marzo 2003, n. 38; Circ. 26 marzo 2003, n. 61; Msg. 28 aprile 2003, n. 343; Circ. 26 maggio 2003, n. 91; Msg. 10 luglio 2003, n. 671; Msg. 24 luglio 2003, n. 35; Circ. 2 dicembre 2003, n. 185; Circ. 17 febbraio 2004, n. 33; Circ. 17 febbraio 2004, n. 34; Msg. 20 febbraio 2004, n. 4837; Msg. 29 luglio 2004, n. 24070; Msg. 28 gennaio 2005, n. 6726; Circ. 18 febbraio 2005, n. 32;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 1 dicembre 2004, n. 70;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 settembre 2001, n. 475; Circ. 2 ottobre 2003, n. 78;
- Ministero della giustizia: Circ. 23 settembre 2003.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;legge 8 marzo 2000, n. 53,
art. 17, comma 3)
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art. 2.
Definizioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per «congedo di maternità» si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per «congedo di paternità» si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per «congedo parentale», si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per «congedo per la malattia del figlio» si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per «lavoratrice» o «lavoratore», salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.
Art. 3.
Divieto di
discriminazione.
1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4.
Sostituzione
di lavoratrici e lavoratori in congedo.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro pụ assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime (2).
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico pụ avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva (3).
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3 (3/a).
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(2) Comma coś modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(3) Comma coś modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(3/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituito dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 5.
Anticipazione
del trattamento di fine rapporto.
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto pụ essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.
Capo II - Tutela della salute della lavoratrice
Art. 6.
Tutela
della sicurezza e della salute.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
2. La tutela si applica, altreś, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.
Art. 7.
Lavori
vietati.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n.
53, art. 12, comma 3)
1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altreś, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, pụ disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 8.
Esposizione a radiazioni ionizzanti.
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. È altreś vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 9.
Polizia di
Stato, penitenziaria e municipale.
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Art. 10.
Personale
militare femminile.
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non pụ svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza.
Art. 11.
Valutazione dei rischi.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'àmbito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 12.
Conseguenze della valutazione.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che pụ disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.
Art. 13.
Adeguamento
alla disciplina comunitaria.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 14.
Controlli
prenatali.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Art. 15.
Disposizioni
applicabili.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo III - Congedo di maternità
Art. 16.
Divieto di adibire al lavoro le donne.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 (4);
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
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(4) Lettera coś modificata dall'art. 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Art. 17.
Estensione del divieto.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7,
9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro pụ disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 (5).
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 pụ essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.
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(5) Comma coś modificato dall'art. 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Art. 18.
Sanzioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 19.
Interruzione
della gravidanza.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Art. 20.
Flessibilità
del congedo di maternità.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53, art.
12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
Art. 21.
Documentazione.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 22.
Trattamento
economico e normativo.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9
dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (6).
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.
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(6) Comma coś sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Art. 23.
Calcolo dell'indennità. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'àmbito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art. 24.
Prolungamento
del diritto alla corresponsione del trattamento economico.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17 (7).
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
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(7) La Corte costituzionale, con sentenza 3-14 dicembre 2001, n. 405 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2001, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 54, comma 3, lettera a), del presente decreto.
Art. 25.
Trattamento previdenziale.
(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Art. 26.
Adozioni e
affidamenti.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 pụ essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
Art. 27.
Adozioni e
affidamenti preadottivi internazionali.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184,
art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)
1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altreś, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.
Capo IV - Congedo di paternità
Art. 28.
Congedo di
paternità.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 29.
Trattamento
economico e normativo.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Art. 30.
Trattamento
previdenziale.
1. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall'articolo 25.
Art. 31.
Adozioni e affidamenti.
1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.
Capo V - Congedo parentale
Art. 32.
Congedo
parentale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'àmbito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 33.
Prolungamento
del congedo.
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n.
53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.
Art. 34.
Trattamento
economico e normativo.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7 (8).
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(8) In deroga a quanto previsto nel presente articolo vedi gli artt. 21 e 58, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.
Art. 35.
Trattamento
previdenziale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)
1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Art. 36.
Adozioni e
affidamenti.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104,
art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale pụ essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Art. 37.
Adozioni e
affidamenti preadottivi internazionali.
[(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184,
art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettera b)]
1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.
Art. 38.
Sanzioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VI - Riposi, permessi e congedi (9)
Art. 39.
Riposi
giornalieri della madre.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
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(9) Rubrica coś sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Art. 40.
Riposi giornalieri del padre.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Art. 41.
Riposi per parti plurimi.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 42.
Riposi e
permessi per i figli con handicap grave.
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'àmbito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'àmbito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benef́ci di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non pụ superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benef́ci di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo (10).
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
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(10) Comma coś modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115 e poi dall'art. 3, comma 106, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 42-bis.
Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche.
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, pụ essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione (10/a).
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(10/a) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 105, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 43.
Trattamento economico e normativo.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33,
comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27
ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)
1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.
Art. 44.
Trattamento
previdenziale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 33, comma 4)
1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
Art. 45.
Adozioni e
affidamenti.
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104,
art. 33, comma 7)
1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino (11).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.
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(11) La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo - 1° aprile 2003, n. 104 (Gazz. Uff. 9 aprile 2003, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» anziché «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».
Art. 46.
Sanzioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VII - Congedi per la malattia del figlio
Art. 47.
Congedo per
la malattia del figlio.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma
5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altreś diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 48.
Trattamento
economico e normativo.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 49.
Trattamento previdenziale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Art. 50.
Adozioni e affidamenti.
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.
Art. 51.
Documentazione.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Art. 52.
Sanzioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VIII - Lavoro notturno
Art. 53.
Lavoro
notturno.
[legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)]
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altreś obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Capo IX - Divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro (12)
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 54.
Divieto di licenziamento.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9
settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18,
comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non pụ essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non pụ altreś essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b) (13).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6. È altreś nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
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(12) Rubrica coś modificata dall'art. 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(13) Comma coś modificato dall'art. 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Art. 55.
Dimissioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18,
comma 2)
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 56.
Diritto al
rientro e alla conservazione del posto.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53,
art. 17, comma 1)
1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altreś diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altreś diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (14).
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(14) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Capo X - Disposizioni speciali
Art. 57.
Rapporti di
lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni.
(decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, art. 8)
1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore (15).
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altreś quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro.
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(15) Comma coś modificato dall'art. 5, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Art. 58.
Personale
militare.
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)
1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 59.
Lavoro stagionale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l'assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 60.
Lavoro a
tempo parziale.
(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
Art. 61.
Lavoro a
domicilio.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennità giornaliera di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche cị non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che, all'inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
Art. 62.
Lavoro
domestico.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennità di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Art. 63.
Lavoro in
agricoltura.
(decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54, art. 14; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5; decreto legislativo 16 aprile 1997, n.
146, art. 4; legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)
1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
3. È consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità, mediante certificazione di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.
Art. 64.
Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (16).
1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche apportate con il predetto provvedimento, si applica il D.M. 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002 (17).
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(16) Rubrica coś sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(17) Comma coś modificato dall'art. 5, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Art. 65.
Attività
socialmente utili.
(decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17;
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altreś la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attività socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5. L'assegno è erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
Capo XI - Lavoratrici autonome
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 66.
Indennità
di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole.
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.
Art. 67.
Modalità di
erogazione.
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
1. L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età, secondo quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto all'articolo 27.
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 68.
Misura
dell'indennità.
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)
1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
Art. 69.
Congedo
parentale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)
1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino (18).
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari (19).
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(18) Comma coś modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(19) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Capo XII - Libere professioniste
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 70.
Indennità
di maternità per le libere professioniste.
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa (20).
2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento (20/a).
3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non pụ essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.
3-bis. L'indennità di cui al comma 1 non pụ essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente (20/b).
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(20) Comma coś modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(20/a) Comma coś modificato dall'art. 1, L. 15 ottobre 2003, n. 289 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2003, n. 251), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(20/b) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 15 ottobre 2003, n. 289 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2003, n. 251), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 71.
Termini e
modalità della domanda.
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1. L'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto (21).
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI (22).
3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari (23).
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(21) Comma coś modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(22) Comma coś modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(23) Comma coś modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Art. 72.
Adozioni e
affidamenti.
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
1. L'indennità di cui all'articolo 70 spetta altreś per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia (24).
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento (24/a) (24/cost).
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(24) Comma coś modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(24/a) La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 371 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che nel caso di adozione internazionale l'indennità di maternità spetta nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età.
(24/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 371 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione.
Art. 73.
Indennità
in caso di interruzione della gravidanza.
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza (25).
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(25) Comma coś modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Capo XIII - Sostegno alla maternità e alla paternità
Art. 74.
Assegno di
maternità di base.
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23
dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.
80, commi 10 e 11)
1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT (26).
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'àmbito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, pụ essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (26/a).
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(26) Per la rivalutazione dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo vedi, per l'anno 2001, il Comunicato 4 maggio 2001; per l'anno 2002, il Comunicato 7 febbraio 2002; per l'anno 2003, il Comunicato 11 marzo 2003; per l'anno 2004, il Comunicato 4 febbraio 2004; per l'anno 2005, il Comunicato 3 febbraio 2005.
(26/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 14 aprile 2003, n. 73, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
Art. 75.
Assegno di
maternità per lavori atipici e discontinui.
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23
dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)
1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, coś come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altreś definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, pụ essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Capo XIV - Vigilanza
Art. 76.
Documentazione.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)
1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
Art. 77.
Vigilanza.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)
1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
Capo XV - Disposizioni in materia di oneri contributivi
Art. 78.
Riduzione
degli oneri di maternità.
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali (27).
2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3. L'importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
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(27) La riduzione del contributo previsto dal presente comma è stata confermata, a decorrere dall'anno 2002, dal comma 1 dell'art. 43, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 79.
Oneri contributivi
nel lavoro subordinato privato.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo è calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «Giovanni Amendola» è dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo pụ essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Art. 80.
Oneri
derivanti dall'assegno di maternità di base.
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)
1. Per il finanziamento dell'assegno di maternità di cui all'articolo 74 è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
Art. 81.
Oneri
derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui.
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)
1. L'assegno di cui all'articolo 75 è posto a carico dello Stato.
Art. 82.
Oneri
derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome.
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, artt. 6, 7 e 8; legge 23 dicembre 1999, n.
488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali (28).
2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.
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(28) Per la conferma del contributo previsto dal presente comma vedi l'art. 43, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 83.
Oneri derivanti dal trattamento di maternità
delle libere professioniste.
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art.
49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni (29).
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente (30).
3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate (31).
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(29) Per la conferma del contributo previsto dal presente comma vedi l'art. 43, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(30) Comma coś sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(31) Comma coś sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Art. 84.
Oneri
derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e
continuative.
(legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)
1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternità.
Capo XVI - Disposizioni finali
Art. 85.
Disposizioni in vigore.
1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j) l'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
k) l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58;
o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;
x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto;
ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo 32, il comma 6 dell'articolo 41 e il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) il decreto 2 giugno 1982 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
f) il decreto 23 maggio 1991 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione coś come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità;
i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
k) il D.M. 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (32);
l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto 10 settembre 1998 del Ministro della sanità;
m) gli articoli 1 e 3 del decreto 12 febbraio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto 30 aprile 1999, n. 224 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica;
o) il decreto 4 agosto 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
q) il decreto 20 dicembre 1999, n. 553 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
r) il decreto 24 aprile 2000 del Ministro della sanità;
r-bis) il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 del Ministro per la solidarietà sociale, e successive modificazioni (33).
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(32) Lettera coś sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(33) Lettera aggiunta dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Art. 86.
Disposizioni
abrogate.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n.
546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)
1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole «e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente» del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, coś come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, coś come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e l'articolo 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (34);
u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 (35).
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico (36).
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(34) Lettera coś modificata dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(35) Comma coś corretto con Comunicato 8 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2001, n. 234).
(36) Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Art. 87.
Disposizioni regolamentari di attuazione.
1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente testo unico.
2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
Art. 88.
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Allegato A
(Articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7
Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 645, allegato 2)
Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 645, allegato 1)
Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato D (37)
Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti.
1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.
7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.
11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.
12. Ente di previdenza dei periti industriali.
13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi.
14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.
15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti.
17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.
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(37) Allegato coś sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215
Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000,
n. 331
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2001, n. 133, S.O.
(1/a) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli n. 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre, disposizioni concernenti la graduale sostituzione, entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente i ruoli degli ufficiali del servizio permanente;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, concernente i ruoli dei volontari in servizio permanente e dei sottufficiali in servizio permanente;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, concernente i volontari di truppa in ferma breve;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;
Emana il seguente decreto legislativo:
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Capo I - Generalità
Art. 1.
Àmbito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva dell'Esercito, della Marina militare, di seguito Marina e dell'Aeronautica militare, di seguito Aeronautica, con volontari di truppa nonché, in coerenza con i relativi compiti, con personale civile della difesa. Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto ove non espressamente previsto.
2. Nell'àmbito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie:
a) dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
b) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
c) dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
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Capo II - Disciplina degli organici nel periodo transitorio
2. Organico complessivo delle Forze armate.
1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è fissata a 190.000 unità a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007.
2. Alla data del 1° gennaio 2021 le dotazioni organiche per ciascuna delle categoria di personale indicate all'articolo 1, comma 2, sono riportate nella tabella «A» allegata al presente decreto.
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella «A» allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella «A» di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.
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3. Ufficiali.
1. Fino al 31 dicembre 2005, il riordino degli organici dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, incluso il Corpo delle capitanerie di porto. continua ad essere disciplinato con le modalità definite dall'articolo 60, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 2096, le dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
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4. Sottufficiali.
1. Per gli anni 2001 e 2002, le dotazioni organiche dei ruoli dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono indicate nella tabella «B» allegata al presente decreto.
2. Al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli organici da conseguire al 31 dicembre 2020, nella misura indicata per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica nella tabella «A» allegata al presente decreto, a decorrere dall'anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
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5. Volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve.
1. Nell'àmbito del progressivo incremento dei volontari di truppa in servizio permanente, è autorizzata, per il biennio 2001-2002, l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450 unità, comprensive dei 2.531 volontari di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il personale in servizio non pụ comunque eccedere le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 17.840 unità; Marina 2.797 unità; Aeronautica 1.658 unità;
b) anno 2002: Esercito 23.438 unità; Marina 3.183 unità; Aeronautica 1.750 unità.
2. Per il biennio 2001 - 2002 i contingenti dei volontari di truppa in ferma breve e in rafferma in servizio non possono eccedere le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 23.223 unità; Marina 5.272 unità; Aeronautica 2.033 unità;
b) anno 2002: Esercito 24.066 unità; Marina 5.318 unità; Aeronautica 2.075 unità.
3. Al fine di realizzare con gradualità il raggiungimento degli organici da conseguire al 1° gennaio 2021, nella misura indicata nella tabella «A» allegata al presente decreto a decorrere dall'anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
4. Le eventuali carenze organiche nel ruolo dei volontari in servizio permanente possono essere devolute in aumento ai limiti massimi dei volontari in ferma breve, in rafferma o in ferma prefissata.
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6. Gestione delle eccedenze.
1. Ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella «A» allegata al presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eccedente rispetto alle dotazioni organiche stabilite per l'anno di riferimento, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è assorbito attraverso il transito, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa nonché nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni annuali, dei profili di impiego e nel rispetto della programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il transito dovrà in ogni caso avvenire salvaguardando i processi di riqualificazione previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque nell'àmbito della quota prevista per l'accesso dall'esterno.
2. La disciplina del transito nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è definita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica.
3. Il transito nei ruoli delle amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 diverse da quelle di cui al comma 2 avviene, fermi restando i limiti stabiliti al comma 1, e compatibilmente con i titoli culturali e professionali necessari, secondo tabelle di corrispondenza e criteri di priorità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il personale eccedente di cui al comma 1 pụ permanere presso l'Amministrazione della difesa per un periodo massimo di 9 mesi, entro il quale pụ avvenire, a domanda, il transito di cui ai commi 2 e 3. Al termine di tale periodo, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2006, qualora sussistano ancora eccedenze, il personale con meno di cinque anni dai limiti di età provati per ciascuna categoria di personale viene collocato in ausiliaria. Il contingente massimo di personale da collocare in ausiliaria è stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3 (2).
5. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 4 avviene a domanda. Qualora le domande siano insufficienti viene collocato in tale posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale meno anziano in grado. Qualora, invece, le domande siano superiori al contingente massimo di cui al comma 4, viene collocato in tale posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.
6. Al fine di rispettare il limite massimo degli oneri di cui alla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il personale militare che, dopo la conclusione delle procedure di cui ai commi da 1 a 5, permanga in eccedenza è considerato in servizio ai fini dei successivi decreti annuali di cui all'articolo 2, comma 3.
7. Non è consentito il transito di cui ai commi 2 e 3 agli ufficiali o ai sottufficiali che abbiano in corsa una ferma obbligatoria. Gli ufficiali o i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni sono rispettivamente collocati nella riserva di complemento e nella riserva.
8. Gli ufficiali ed i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni conservano, ai fini del trattamento economico, le anzianità di grado e di servizio complessivamente maturate nonché, ove più favorevole, il trattamento economico acquisito, mediante l'attribuzione di assegno personale pari alla relativa differenza. riassorbibile con i futuri incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
9. Il collocamento in ausiliaria per effetto delle disposizioni del presente articolo è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'àmbito del comune o della provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.
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(2) Comma coś modificato dall'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Capo III - Sospensione del servizio di leva
7. Sospensione del servizio di leva.
1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti (3).
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva è annualmente ripartito, con decreto del Ministro della difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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(3) Comma prima modificato dall'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e poi coś sostituito dall'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 226.
8. Modalità per la chiamata alle armi.
1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata la gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, mediante la definizione delle priorità per l'assegnazione dei giovani alle Forze armate secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504. Tale decreto tiene conto, per l'assegnazione dei Giovani al Corpo equipaggi militari marittimi della Marina, dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, coś come sostituito dall'articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro della difesa dispone, altreś, affinché sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti e reparti dislocati entro 100 chilometri dal luogo di residenza e il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico di ciascuna Forza armata.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allo scopo di agevolare il periodico rientro al luogo di residenza dei militari di leva che non possono essere impiegati entro i 100 chilometri dal predetto luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, il rimborso degli oneri connessi alle spese effettivamente sostenute per viaggi in ferrovia, autolinee e piroscafi, nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso, escluso l'eventuale supplemento per il vino e per la classe di diritto stabilita dall'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è a carico dell'Amministrazione della difesa. Tali norme sono estese anche ai volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16.
4. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali interessati, assume iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici per i militari di leva ed i volontari di truppa in ferma annuale di ciascuna Forza armata.
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9. Ritardi per motivi di studio degli studenti universitari.
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, le parole «Per ottenere il beneficio» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2003, per ottenere il beneficio».
2. (4).
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(4) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.
10. Dispensa dalla ferma di leva
1. (5).
2. (6).
3. All'articolo 7, comma I, lettera f). del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, le parole «per un periodo di almeno 60 giorni» sono soppresse.
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(5) Sostituisce la lettera b) al comma 3 dell'art. 7, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.
(6) Aggiunge le lettere d-bis) e d-ter) al comma 3 dell'art. 7, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.
11. Contingenti ausiliari.
1. Il Ministro della difesa,. di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, fatte salve le esigenze dell'Esercito, della Marina, ivi comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi i volontari di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 10 agosto 2000, n. 246, tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.
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11-bis. Sospensione delle attività dei consigli di leva.
1. La data dell'ultima chiamata alla leva e la data di sospensione delle attività dei consigli di leva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
2. Le modalità di attuazione della sospensione delle attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari (7).
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(7) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
11-ter. Formazione delle liste di leva.
1. Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, i comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985 (8).
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(8) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Capo IV - Volontari di truppa
12. Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di cinque anni, con la possibilità di concedere, al termine della ferma prefissata, due successive rafferme biennali.
2. I volontari di cui al comma 1 e quelli in ferma breve sono assegnati ai comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e possono essere impiegati anche in operazioni condotte fuori dal territorio nazionale (9).
3. Ai volontari di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico previsto per i volontari in ferma breve.
4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.
5. Ai volontari di cui al comma 1 ed a quelli in ferma breve che, comandati in servizio isolato, si trovino nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente (10).
6. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di un anno. Ai volontari di truppa in ferma prefissata di un anno compete il trattamento economico dei volontari di cui all'articolo 16, comma 1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le modalità di valutazione della ferma prefissata di un anno ai fini dell'ammissione alla ferma prefissata di cinque anni.
7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
8. I volontari di truppa in ferma breve, in ferma prefissata ed in rafferma possono usufruire a titolo gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di servizio (11).
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(9) Comma coś modificato dall'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(10) Comma coś modificato dall'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(11) Comma coś modificato dall'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
13. Licenze e permessi dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma.
1. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con meno di un anno di servizio:
a) si applica, in materia di licenze, la normativa vigente per il personale militare in servizio di leva obbligatorio, tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;
b) la licenza speciale è concessa limitatamente alla fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
c) possono essere concessi, soddisfatte le esigenze di servizio e qualora non risultino procedimenti disciplinari in corso, permessi speciali con decorrenza dall'inizio della libera uscita dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente una festività.
2. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno e meno di tre anni di servizio, con esclusione del personale che frequenta corsi di formazione, al quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai relativi ordinamenti:
a) è concesso annualmente un periodo di licenza ordinaria retribuito pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altreś attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità;
b) in caso di servizio all'estero o presso organismi internazionali, con sede in Italia o all'estero, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dei predetti organismi;
c) in caso di servizio presso enti e reparti ove l'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui alla lettera a) sono ridotti di quattro giorni lavorativi;
d) nell'anno di maturazione del diritto di cui alla lettera a) o di cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti. gli effetti come mese intero. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non rendano possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria è fruita entro il primo semestre dell'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale fruisce della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza;
e) il diritto alla licenza ordinaria non è pregiudicato in caso di assenza per infermità, anche se tale assenza si protrae per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a tre giorni, adeguatamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione;
f) in caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché il trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta;
g) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre tre anni di servizio o in rafferma, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti:
a) è concesso, in ogni anno di servizio, un periodo di licenza ordinaria retribuito pari a trenta giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altreś attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 2 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità:
b) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2.
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14. Licenza straordinaria dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma.
1. Per il personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno di servizio, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni. La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria dal predetto articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995.
2. Per il personale di cui al comma 1, la licenza breve è soppressa.
3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno di servizio che intenda conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o Partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, oltre ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, è concesso, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze di servizio un periodo annuale complessivo di centocinquanta ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dai periodi previsti per la normale attività d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza. Nel caso di mancata frequenza dei corsi, il periodo di licenza straordinaria già fruito potrà essere detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso ovvero dell'anno successivo.
4. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata o in rafferma, il periodo di inidoneità al servizio, anche qualora non dipenda da causa di servizio, è computato quale licenza straordinaria di convalescenza con i seguenti limiti:
a) fino ad un massimo di quattro mesi per un periodo di ferma o rafferma di durata inferiore o pari a un anno;
b) fino ad un massimo di un anno per un periodo di ferma o rafferma di durata inferiore o pari a tre anni;
c) fino ad un massimo di due anni per ogni periodo di ferma o rafferma superiore a tre anni. In ogni caso la licenza straordinaria non pụ superare complessivamente i due anni a quinquennio.
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14-bis. Impiego dei volontari che hanno sub́to ferite o lesioni in servizio.
1. Il militare di truppa in ferma volontaria, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, ma permanentemente non idoneo agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialità di assegnazione in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, è impiegato, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario. Pụ essere ammesso a domanda alle successive rafferme biennali, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 15, comma 2, fino alla definizione dell'eventuale dipendenza delle ferite o lesioni da causa di servizio.
2. Il militare è prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma contratta se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio (12).
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(12) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
15. Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.
2. Nell'àmbito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 5, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.
3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma è corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio (12/a).
4. Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in sevizio permanente.
4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio (13).
4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa (14).
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(12/a) Vedi, anche, l'art. 15, L. 23 agosto 2004, n. 226.
(13) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(14) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
16. Volontari di truppa in ferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186.
1. Fino al 31 dicembre 2006, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110. convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Si applica il comma 4-ter del citato articolo 2 del decreto legge n. 110 del 1999, con riferimento agli organici e contingenti definiti all'articolo 5. Per il Corpo delle capitanerie di porto gli arruolamenti di cui al presente comma possono effettuarsi nei limiti delle dotazioni organiche stabiliti dalla vigente normativa.
2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale pụ essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'àmbito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonché per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o prefissata (15).
3. I volontari in ferma annuale, congedati senza demerito, possono concorrere per l'assunzione di una nuova ferma annuale, previa rinuncia al grado conseguito.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai volontari in ferma annuale si, applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 14, comma 4.
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(15) Per il prolungamento del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui al presente comma, in relazione alle esigenze connesse con operazioni militari internazionali, vedi l'art. 6, D.L. 1° dicembre 2001, n. 421 e l'art. 9, D.L. 28 dicembre 2001, n. 451.
17. Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi.
1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate come determinate in applicazione dell'articolo 2, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti ad incentivare le assunzioni da parte delle imprese.
2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuino i beneficiari anche sulla base dell'età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che abbiano completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento.
3. Il Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorità militari periferiche.
4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l'affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.
5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario di truppa in ferma breve ovvero in ferma prefissata di uno o cinque anni, rilevanti per il curriculum degli studi.
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18. Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve.
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi determinate (15/a):
a) Arma dei carabinieri |
70% |
; |
b) Corpo della guardia di Finanza |
70% |
; |
c) Corpo Militare della Croce Rossa |
100% |
; |
d) Polizia di Stato |
45% |
; |
e) Corpo di Polizia Penitenziaria |
60% |
; |
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco |
45% |
; |
g) Corpo forestale dello Stato |
45% |
. |
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. [A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma è abrogato l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537] (16).
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.
6. La riserva di cui all'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei (17).
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(15/a) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 16, L. 23 agosto 2004, n. 226.
(16) Periodo soppresso dall'art. 6, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(17) Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
19. Età massima per il reclutamento dei volontari di truppa.
1. L'età massima per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve è stabilita in 25 anni (18).
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(18) Comma coś modificato dall'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
Capo V - Disposizioni in materia d́ ufficiali
20. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
1. (19).
2. (20).
3. (21).
4. (22).
5. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole da «Ispettore Logistico» a «Ispettore delle Armi» sono sostituite dalle seguenti: «ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'esercito»;
b) alla lettera c), le parole: «dai tre tenenti generali» sono sostituite dalle seguenti: «dai due tenenti generali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni»;
6. Ai quadri I e VI della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga «tenente», colonna 6, le parole: «3 anni» sono sostituite dalle seguenti: «2 anni»;
7. Ai quadri II e VII della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga «tenente», colonna 6, sostituire le parole: «3 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione o di addetto alle lavorazioni, permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi incarichi, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore» con le seguenti: «2 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero un anno di comandante di autosezione e un anno di addetto alle lavorazioni, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore»;
8. (23).
All'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente;
«3-bis. Fino al 2005, su richiesta della Forza armata interessata, in relazione alle effettive consistenze nei ruoli e dei risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali anche gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina.».
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(19) Aggiunge un periodo al comma 8 dell'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
(20) Aggiunge le lettere a-bis) e a-ter) al comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
(21) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
(22) Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
(23) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 58, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
21. Ufficiali ausiliari.
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:
a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo;
b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) pụ avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.
3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio è fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale (24).
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(24) Comma coś modificato dall'art. 7, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
22. Ufficiali di complemento.
1. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina possono essere reclutati:
a) fino al 2006, tra i giovani soggetti alla leva nati entro il 1985;
b) qualora venga ripristinata la coscrizione obbligatoria, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331.
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23. Ufficiali in ferma prefissata.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi (25).
2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) e g) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
b) non abbiano superato il 38° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni connesse.
3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;
b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della guardia di finanza, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale.
5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comandi generali;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata (26) (27).
5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni (28).
6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (29);
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di laurea;
c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico;
d) sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.
7. L'anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.
8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.
9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale militare e ad essi si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.
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(25) Comma coś modificato dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(26) Lettera coś modificata dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(27) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 settembre 2002.
(28) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(29) Lettera coś modificata dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
24. Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata.
1. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la ferma, sono collocati in congedo.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno d'età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento è adottato dal direttore generale del personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza pụ rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera b) (30).
6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale;
b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'àmbito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
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(30) Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
25. Ufficiali delle forze di completamento.
1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, pụ essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:
a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'àmbito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.
c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819 (31).
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'articolo 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.
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(31) Lettera coś modificata dall'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
26. Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari.
1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni. nonché le previsioni della legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia di conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle armi.
2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
3. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
4. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (32).
4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (33).
5. Le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che abbiano prestato servizio senza demerito.
5-bis. Le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (34).
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(32) Comma coś modificato dall'art. 11, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(33) Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(34) Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
27. Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
1. (35).
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(35) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 7, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.
28. Armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali.
1. Al sottotenente di complemento in servizio di prima nomina ed al tenente di complemento in rafferma continuano ad essere corrisposti lo stipendio e le indennità relative rispettivamente ai livelli retributivi VI° e VII°-bis nonché le indennità operative già previste, rispettivamente, per i gradi di sottotenente e di tenente dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli ufficiali dei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore in servizio permanente o in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, ai quali si applica l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono corrisposte, a decorrere dal 15 marzo 2001, anche le indennità operative previste per il grado superiore dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni (36).
3. A decorrere dal 15 marzo 2001, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, lo stipendio è determinato, se più favorevole, sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione ai gradi ivi previsti.
4. Agli ufficiali in ferma prefissata si applica il trattamento previsto per gli ufficiali di complemento.
5. Agli ufficiali delle forze di completamento si applica, qualora in servizio, il trattamento economico previsto per gli ufficiali del servizio permanente.
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(36) Per la disapplicazione del presente comma vedi l'art. 5, comma 3, D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.
Capo VI - Disposizioni varie e finali
29. Disposizioni finali.
1. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nella tabella «A» allegata al presente decreto, potranno essere apportati, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.
2. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al presente decreto, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Nell'àmbito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Ministero della difesa promuove, anche mediante specifici corsi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro, l'impiego di personale civile della difesa in sostituzione di personale delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, al fine di contribuire a garantire il sostegno tecnico, logistico e amministrativo dello strumento militare e di recuperare unità di personale militare per l'espletamento dei compiti d'istituto.
4. Al personale impiegato in servizi armati e non, al quale non sia possibile concedere recuperi compensativi prima del trasferimento ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali, pụ essere corrisposto, in luogo delle predette giornate di recupero, il compenso di alta valenza operativa nei limiti previsti dalla vigente normativa e nell'àmbito delle risorse disponibili nell'apposito Fondo (37).
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(37) Per la disapplicazione del presente comma vedi l'art. 9, comma 10, D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.
30. Modifica e abrogazione di norme.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio.
2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in servizio alla data del 1° gennaio 2002 da più di 10 mesi, continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è abrogato l'articolo 3, comma 2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.
4-bis. Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare ed in particolare:
a) l'articolo 33, primo comma, lettera f), e l'articolo 45 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) l'articolo 26, primo comma, lettera e), l'articolo 35 e l'articolo 40, primo comma, lettera f), della legge 31 luglio 1954, n. 599;
c) articolo 34, primo comma, lettera f), della legge 3 agosto 1961, n. 833;
d) la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive modificazioni;
e) l'articolo 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
g) l'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 (38).
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(38) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
31. Clausola finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie e con le modalità previste all'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
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Tabella «A» (39)
(prevista dall'art. 2, comma 2)
Ripartizione dei volumi organici del personale delle f.a. da conseguire alla data del 1° gennaio 2021.
FORZA ARMATA |
ESERCITO |
MARINA |
AERONAUTICA |
CATEGORIE |
|
|
|
|
|
|
|
UFFICIALI |
12.050 |
4.500 |
5.700 |
|
|
|
|
SOTTUFFICIALI |
|
|
|
AIUTANTI |
2.400 |
2.178 |
3.000 |
MARESCIALLI |
5.583 |
5.774 |
6.480 |
SERGENTI |
16.108 |
5.624 |
16.800 |
|
|
|
|
TOTALE |
24.091 |
13.576 |
26.280 |
|
|
|
|
VOLONTARI |
|
|
|
DI TRUPPA |
|
|
|
VSP |
56.281 |
10.000 |
7.049 |
VFP |
19.578 |
5.924 |
4.971 |
|
|
|
|
TOTALE |
75.859 |
15.924 |
12.020 |
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
112.000 |
34.000 |
44.000 |
------------------------
(39) Tabella coś modificata dall'art. 2, L. 23 agosto 2004, n. 226. Vedi, anche, l'art. 5 della stessa legge.
Tabella «B»
(prevista dall'art. 4, comma 1)
Ripartizione dei volumi organici dei sottufficiali delle f.a. da conseguire alla data del 31 dicembre del 2001 e alla data del 31 dicembre 2002
ESERCITO MARINA |
31 dicembre 2001 |
31 dicembre 2002 |
AERONAUTICA |
|
|
|
|
|
AIUTANTI |
15.248 |
15.000 |
MARESCIALLI |
53.737 |
52.817 |
SERGENTI |
7.685 |
8.588 |
|
|
|
TOTALE |
76.670 |
76.405 |
---
D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163
Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 (artt. 9, 13,
14 e 16)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178, S.O.
(2) Per l'integrazione delle disposizioni relative al biennio economico 2002-2003 contenute nel presente decreto vedi il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349. Vedi, anche, il comma 21 dell'art. 2, L. 5 novembre 2004, n. 263. Per il biennio economico 2004-2005 vedi il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero della difesa: Circ. 20 settembre 2002, n. DGPM/IV/12/110082/0; Circ. 17 marzo 2003, n. DGPM/IV/10/4/35771.
Art. 9.
Compensi forfettari di guardia e di impiego.
1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalità di cui all'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'articolo 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione pụ essere elevato fino ad un massimo di 120 giorni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2, è corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
4. Il compenso di cui al comma 3 è corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.
5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'àmbito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'àmbito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
10. Dal 1° gennaio 2003 è abrogato l'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed è disapplicato l'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (3/b).
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(3/b) Vedi, anche, l'art. 7, D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302.
Art. 13.
Licenze straordinarie e aspettativa.
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.
2. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità, anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
3. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione pụ usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo è autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.
4. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.
5. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
6. Il personale che pụ avvalersi di tale beneficio non pụ superare il 3% della forza effettiva complessiva.
7. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.
8. Il congedo per la formazione pụ essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non pụ essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di pace.
Art. 14.
Applicazione del testo unico a tutela della maternità.
1. Il personale militare che si trova nelle condizioni previste dal testo unico a tutela della maternità, ha diritto ai seguenti periodi di astensione dal lavoro, in aggiunta alla licenza ordinaria e straordinaria previste dal primo quadriennio normativo Forze armate:
a) «licenza di maternità», con cui si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro del personale militare femminile;
b) «licenza di paternità», con cui si intende l'astensione dal lavoro del personale militare maschile, fruito in alternativa alla licenza di maternità;
c) «licenza parentale», con cui si intende l'astensione facoltativa dal lavoro del personale militare femminile o maschile;
d) «licenza per malattia del figlio», con cui si intende l'astensione facoltativa dal lavoro del personale militare femminile o maschile in dipendenza della malattia stessa.
2. Le licenze di cui al comma 1 non riducono il periodo di licenza ordinaria spettante, l'importo della tredicesima mensilità e sono computate per intero nell'anzianità di servizio, salvo diversa indicazione.
3. La richiesta della licenza di cui al comma 1, lettera c), va presentata, salvo casi di oggettiva impossibilità, almeno quindici giorni prima della data di decorrenze delle stesse. In caso di fruizione frazionata, tra un periodo e l'altro, deve aver luogo, anche per un solo giorno, un'effettiva ripresa del servizio.
4. Nei periodi di licenza di maternità o di licenza di paternità, previsti dall'articolo 16 e seguenti e dall'articolo 28 e seguenti del testo unico a tutela della maternità, spetta l'intera retribuzione, intesa in tutte le sue componenti fondamentali aventi natura fissa e continuativa mensile.
5. In caso di parto prematuro, al personale militare femminile spetta comunque il periodo di licenza di maternità non goduto prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di riprendere servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza di maternità post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nel periodo di licenza parentale, previsto dall'articolo 32 e seguenti del testo unico sulla maternità, al personale militare femminile o, in alternativa, a quello maschile spetta l'intera retribuzione fissa e continuativa mensile, con esclusione delle indennità legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni nel triennio.
7. Successivamente al periodo di cui al comma 4 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'articolo 47 e seguenti del testo unico a tutela della maternità, al personale militare femminile e, in alternativa, a quello maschile, sono riconosciuti fino a cinque giorni lavorativi l'anno di licenza per malattia del figlio retribuita con l'intera retribuzione fissa e continuativa, con esclusione delle indennità legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario. Per i successivi periodi di licenza previsti dalla vigente normativa non viene corrisposta retribuzione.
8. Ai fini della corresponsione della retribuzione intera, i periodi temporali di cui ai commi 6 e 7 sono computati nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'art. 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il personale interessato ha comunque facoltà di esprimere nell'istanza di concessione del beneficio la volontà di avvalersi del trattamento economico previsto per la fattispecie richiesta nel testo unico a tutela della maternità.
9. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.
10. Nei casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, del testo unico a tutela della maternità, è giustificata con la concessione, da parte del Comandante di corpo, di un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'articolo 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il predetto periodo di licenza, che non riduce il periodo di licenza ordinaria e la tredicesima annualmente spettanti, è computabile ai fini della progressione di carriera nei limiti massimi di assenza previsti dalla normativa vigente.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni del testo unico a tutela della maternità, qualora compatibili con la normativa concernente lo stato giuridico del personale militare, il rapporto di servizio e le esigenze operative delle Forze armate.
Art. 16.
Diritto allo studio.
1. Per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell'àmbito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non pụ comunque essere impiegato in servizio.
D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213
Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici
del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e
all'Arma dei carabinieri
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2002, n. 226, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano disciplinati i modelli dei documenti, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi, nonché quant'altro occorra per l'esecuzione della stessa legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, emanato in attuazione della predetta legge relativamente al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visti i D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 e D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 24 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Emana il seguente regolamento:
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Capo I - Disposizioni comuni
1. Generalità.
1. I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti.
2. Non si procede alla redazione dei documenti caratteristici nei confronti degli ufficiali con il grado di tenente generale o grado corrispondente.
3. I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al presente regolamento.
4. Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare interessato avvengono ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in particolare degli articoli 9 e 10 della stessa legge.
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2. Competenza.
1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.
2. L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.
3. I documenti caratteristici degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che prestano servizio nell'àmbito del Corpo della guardia di finanza, sono redatti dagli ufficiali da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorché appartenenti al predetto Corpo.
4. Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorità di cui al comma 1. Mancando tutte le autorità giudicatrici, è compilata d'ufficio la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, di cui al modello F, con la relativa motivazione.
5. L'autorità che regge interinalmente un comando o un ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella compilazione o revisione dei documenti caratteristici.
6. L'autorità superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorità inferiore.
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3. Casi di esclusione della competenza.
1. Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici:
a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado;
b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione;
c) il superiore privato del comando, dell'incarico o della direzione di un ufficio perché sottoposto ad inchiesta formale ovvero per fatti che possono comportare l'adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del provvedimento di esonero;
d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che pụ, a giudizio dell'autorità che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento;
e) il militare che rispetto al giudicando sia meno elevato in grado ovvero, a parità di grado, abbia pari o minore anzianità.
2. La preclusione di cui al comma 1, lettera c), opera anche ad inchiesta formale conclusa, quando per effetto di essa a carico del superiore vengono adottate sanzioni disciplinari di stato.
3. Per l'Esercito la preclusione di cui al comma 1, lettera e), non opera se il compilatore, ovvero il revisore, è un ufficiale in servizio di stato maggiore.
4. Per i militari alle dipendenze delle autorità indicate nel presente articolo, la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici sono effettuate dalle rimanenti autorità di cui al comma 1 dell'articolo 2.
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4. Compilazione dei documenti caratteristici.
1. I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di tempo stabiliti dall'articolo 5, sono compilati al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) termine del servizio del giudicando;
b) variazione del rapporto di dipendenza dovuta a:
1) fine del servizio del giudicando o del compilatore;
2) trasferimento o cambio di incarico del giudicando o del compilatore;
3) trasferimento o cessazione dal servizio del primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato;
c) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento;
d) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento;
e) sospensione dall'impiego del giudicando;
f) compimento del periodo massimo di 12 mesi di servizio non documentato;
g) partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi bandi;
h) promozione al grado di tenente generale o grado corrispondente.
2. Nei documenti caratteristici è indicato con precisione il periodo di tempo a cui è riferito il giudizio.
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5. Tipo di documento caratteristico da redigere in relazione ai servizi prestati.
1. Il giudizio sui servizi prestati, per un periodo massimo di un anno, viene espresso redigendo uno dei seguenti documenti caratteristici:
a) la scheda valutativa, che si conclude con l'espressione del giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695, per valutare i servizi di durata non inferiore a 180 giorni;
b) il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del giudizio finale, per valutare:
1) i servizi di durata pari o superiore a sessanta giorni ed inferiore a centottanta giorni;
2) i corsi di istruzione di durata non inferiore a sessanta giorni;
3) i servizi di durata non inferiore a sessanta giorni presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori è una autorità civile del Ministero della difesa;
4) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni prestati, secondo le direttive emanate di volta in volta dagli Stati maggiori di forza armata e dal Comando generale dell'arma dei carabinieri, in operazioni di carattere nazionale o internazionale previste da leggi speciali.
2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), qualora il rapporto informativo riguardi un periodo di tempo superiore a centottanta giorni, la valutazione pụ essere estesa anche alle qualità non contrassegnate con la sigla RI, senza attribuzione della qualifica finale.
3. Per i periodi di tempo inferiori a sessanta giorni, che non riguardano corsi di istruzione o i servizi di cui al comma 1, lettera b), numero 4), si compila una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, per documentare l'incarico assolto ed il relativo periodo di tempo.
4. Nei riguardi dei militari che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze della stessa autorità, viene compilato un unico documento caratteristico, sul cui frontespizio sono indicati gli incarichi considerati ai fini del giudizio.
5. Il documento caratteristico completo del foglio di comunicazione, contenente il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ovvero il giudizio finale espresso nel rapporto informativo, è tempestivamente notificato all'interessato, che lo firma apponendovi la data.
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6. Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale.
1. Il compilatore, prima di esprimere il giudizio, chiede elementi di informazione o la prevista documentazione internazionale all'autorità dalla quale il giudicando dipende nei seguenti casi:
a) frequenza di corsi d'istruzione di durata inferiore a 60 giorni;
b) servizio prestato alle dipendenze di autorità militari o civili di altri Stati;
c) servizio prestato presso autorità non appartenenti ad enti del Ministero della difesa, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3;
d) contemporaneo assolvimento di un secondo incarico alle dipendenze di autorità militare diversa;
e) partecipazione ad operazioni ovvero esercitazioni per un periodo di tempo inferiore a sessanta giorni;
f) per i militari dell'Arma dei carabinieri, impiego nei servizi di polizia militare da parte dell'autorità con la quale hanno dirette relazioni in linea tecnico-funzionale;
g) dipendenza in linea tecnica diretta:
1) da un ufficiale dello stesso corpo, per l'Esercito e l'Aeronautica;
2) da un ufficiale dei corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la Marina;
3) da un ufficiale delle specialità del ruolo tecnico-logistico per l'Arma dei carabinieri.
2. Gli elementi di informazione, da rendere con la compilazione del modello G, sono riferiti a tutte le qualità del giudicando ovvero ai soli aspetti tecnici nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g).
3. Nel redigere il documento caratteristico il compilatore tiene conto della documentazione internazionale ovvero degli elementi di informazione acquisiti.
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7. Procedimenti penali e disciplinari.
1. I documenti caratteristici non contengono alcun riferimento a procedimenti penali e disciplinari.
2. Per i militari sospesi dall'impiego, all'atto del collocamento in tale posizione, è compilato un rapporto informativo sul servizio prestato. Il rapporto non contiene alcun riferimento ai motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. Al termine della sospensione dall'impiego, è redatta, a cura dell'autorità da cui il militare dipende, la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, dalla quale risulta il periodo di tempo in cui il militare è rimasto in forza assente.
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8. Accesso alla documentazione caratteristica.
1. Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti è esercitato secondo le modalità e con le limitazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Su richiesta degli organi giuridizionali, del Consiglio di Stato in sede consultiva e della Corte dei conti in sede di controllo, il Ministero della difesa è tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico ovvero, se richiesto, l'originale.
3. Le autorità centrali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri ovvero i soggetti specificamente autorizzati dal Ministero della difesa possono prendere visione dei documenti caratteristici unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
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9. Disposizioni in tempo di guerra.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in tempo di guerra, salvo quanto di seguito stabilito:
a) il rapporto informativo è compilato anche per servizi di durata inferiore a sessanta giorni;
b) la conservazione della documentazione caratteristica è disciplinata da disposizioni particolari adottate dagli Stati maggiori di forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
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Capo II - Documenti caratteristici degli ufficiali
10. Modelli dei documenti caratteristici.
1. I documenti caratteristici degli ufficiali sono i seguenti:
a) scheda valutativa:
1) modello A, per gli ufficiali che rivestono il grado di brigadier generale ovvero di maggiore generale o gradi corrispondenti;
2) modello B, per gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente;
b) rapporto informativo:
1) modello A, privo della qualifica finale, per gli ufficiali che rivestono il grado di brigadier generale ovvero di maggiore generale o gradi corrispondenti;
2) modello B, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale, per gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente;
c) foglio di comunicazione: integrato nei modelli A e B.
2. I documenti caratteristici di cui al comma 1 sono redatti anche per gli ufficiali del congedo in servizio temporaneo, compatibilmente con la posizione di stato.
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11. Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici.
1. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o grado corrispondente non interviene più di un ufficiale con grado pari o superiore a brigadier generale o grado corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l'autorità competente riveste grado superiore a brigadier generale o grado corrispondente.
2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con il grado di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene più di un ufficiale con il grado di tenente generale o grado corrispondente.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di forza armata e il Segretario generale della difesa intervengono nella revisione dei documenti caratteristici esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, che svolgono incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso l'ufficio del Segretario generale della difesa.
4. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non interviene nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di colonnello. Tale disposizione non si applica nei confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che esercitano incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso il Comando generale.
5. Non si procede alla revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali che prestano servizio presso organi o uffici centrali del Ministero della difesa, nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore è il Capo di gabinetto o di altro ufficio di diretta collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale.
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12. Custodia.
1. I documenti caratteristici degli ufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi:
a) un esemplare presso la direzione generale competente;
b) un esemplare presso il comando del corpo, o autorità corrispondente, presso cui il giudicando presta servizio, salvo diversa disposizione di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Per gli ufficiali dell'Esercito con il titolo di istituto di stato maggiore interforze ovvero di scuola di guerra, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto è redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell'esercito, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e utilizzazione dei dati personali.
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Capo III - Documenti caratteristici del personale militare non direttivo
13. Ruolo marescialli e ruoli corrispondenti.
1. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo marescialli, o ruoli corrispondenti, da redigere in duplice esemplare, sono i seguenti:
a) scheda valutativa: modello C;
b) rapporto informativo: modello C, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicazione: integrato nel modello C.
2. Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto della Marina è redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.
4. Non si procede a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede a seconda revisione anche nel caso in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di reparto a fini disciplinari.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici degli ufficiali, compatibilmente con la diversa posizione di stato.
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14. Ruolo sergenti e ruoli corrispondenti.
1. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo sergenti, o ruolo corrispondente, da redigere in duplice esemplare, sono i seguenti:
a) scheda valutativa: modello D;
b) rapporto informativo: modello D, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicazione: integrato nel modello D.
2. Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto della Marina è redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di non più di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.
4. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, ovvero un'autorità civile con qualifica di dirigente.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo marescialli, compatibilmente con la diversa posizione di stato.
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15. Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, ruolo degli appuntati e carabinieri, volontari di truppa vincolati da ferme.
1. I documenti caratteristici dei volontari di truppa in servizio permanente, degli appuntati e dei carabinieri, nonché dei volontari di truppa vincolati da ferme, da redigere in duplice esemplare, sono i seguenti:
a) scheda valutativa: modello E;
b) rapporto informativo: modello E, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicazione: integrato nel modello E.
2. Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto della Marina è redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo sergenti, compatibilmente con la diversa posizione di stato.
4. Per i carabinieri ausiliari che chiedono di essere ammessi ad ulteriori vincoli di ferma è redatta la scheda valutativa modello E.
5. Per i militari in servizio di leva ammessi a ferme brevi, il giudizio sui servizi prestati è riportato nei fogli matricolari e nel fascicolo fisio-psico-addestrativo, che costituisce parte integrante della documentazione matricolare.
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Capo IV - Disposizioni finali
16. Decorrenza e abrogazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° novembre 2002.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e successive modificazioni, è abrogato.
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Modelli (2)
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(2) Si omettono i modelli dei documenti caratteristici di cui al presente decreto.
L. 23 agosto 2004, n. 226
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 agosto 2004, n. 204.
(2) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1.
Sospensione del servizio di leva.
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è sostituito dal seguente:
«1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti».
Art. 2.
Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale volontario di truppa delle Forze armate.
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: «44.496» è sostituito dal seguente: «56.281»;
b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: «31.363» è sostituito dal seguente: «19.578»;
c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: «9.400» è sostituito dal seguente: «10.000»;
d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero: «6.524» è sostituito dal seguente: «5.924».
Art. 3.
Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono istituite le seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:
a) volontari in ferma prefissata di un anno;
b) volontari in ferma prefissata quadriennale.
Capo II - Volontari in ferma prefissata di un anno
Art. 4.
Requisiti per il reclutamento.
1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5.
Rafferma.
1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.
Art. 6.
Modalità di reclutamento.
1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alla rafferma annuale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
Art. 7.
Stato giuridico e avanzamento.
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.
Art. 8.
Trattamento economico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.
Art. 9.
Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni tipiche di reclutamento alpino.
1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico. È assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco alpino.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.
Art. 10.
Benefici a favore dei volontari.
1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.
Capo III - Volontari in ferma prefissata quadriennale
Art. 11.
Reclutamento.
1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e degli ulteriori seguenti requisiti:
a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
b) età non superiore ai trent'anni compiuti.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.
3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, pụ essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.
4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 12.
Rafferma.
1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni.
2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
Art. 13.
Modalità di reclutamento.
1. Le modalità di svolgimento dei concorsi di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.
2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa.
3. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontariati di cui al comma 2 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.
Art. 14.
Stato giuridico e avanzamento.
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1° aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.
Art. 15.
Trattamento economico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Capo IV - Reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della croce rossa
Art. 16.
Concorsi.
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno pụ essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Art. 17.
Posti non coperti.
1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 16 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti (3).
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(3) Vedi, anche, gli artt. 2 e 3, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.
Art. 18.
Aumento dei posti disponibili
1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.
2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti, rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti (4);
b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possegga dei prescritti requisiti.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.
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(4) Vedi, anche, gli artt. 2 e 3, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.
Art. 19.
Perdita del grado.
1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.
Capo V - Adeguamento di disposizioni legislative
Art. 20.
Modifica all'articolo 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331.
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: «dei militari volontari congedati senza demerito» sono sostituite dalle seguenti: «dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata».
Art. 21.
Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «di grado» sono sostituite dalle seguenti: «nel servizio permanente».
2. Nella colonna «Requisiti», alla riga corrispondente al grado di 1° caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola: «grado» è sostituita dalle seguenti: «servizio permanente».
Art. 22.
Conferimento di delega legislativa.
1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;
b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.
2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2.
Capo VI - Disposizioni transitorie
Art. 23.
Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.
2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge.
3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2 disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.
4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilità dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:
a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;
b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;
c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.
5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:
a) 4.021 unità nell'anno 2005;
b) 821 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
c) 749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.
Art. 24.
Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari.
1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è bandito entro il 31 dicembre 2004.
2. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma 1.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.
5. Fino all'adeguamento del regolamento di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 114 del Ministro della difesa, ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano, in materia di accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, le disposizioni previste dallo stesso decreto per l'arruolamento volontario in ciascuna Forza armata.
Art. 25.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa.
1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti (5).
2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti (6).
3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 17.
4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
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(5) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.
(6) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.
Art. 26.
Reclutamenti straordinari.
1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare:
a) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni;
b) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.
Capo VII - Corpo delle capitanerie di porto
Art. 27.
Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto.
1. Al fine di completare la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva è attivato, nel triennio 2004-2006, un programma per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto.
2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 le consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono stabilite dalla tabella D allegata alla presente legge.
3. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono coś rideterminate:
a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente;
b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.
Art. 28.
Consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto.
1. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 27, comma 3, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dalla tabella E allegata alla presente legge. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento.
2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite, per, gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata in un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate:
a) 200 unità nell'anno 2005;
b) 235 unità negli anni 2006 e 2007;
c) 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.
Art. 29.
Trattamento economico dei volontari in ferma del Corpo delle capitanerie di porto.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 2.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto un trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.
Capo VIII - Disposizioni finali
Art. 30.
Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione di determinate categorie.
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
b) articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
c) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;
d) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
e) articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;
f) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.
Art. 31.
Relazione al Parlamento.
1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altreś le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa».
Art. 32.
Copertura finanziaria.
1. Per l'attuazione della presente legge, escluse le disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata la spesa di euro 169.119 per l'anno 2004, di euro 48.287.301 per l'anno 2005 e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 33.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella A
(v. articolo 5, comma 1)
Ripartizione delle consistenze del personale non direttivo delle forze armate negli anni 2005 e 2006
|
|
|
Forze armate |
Anno 2005 |
Anno 2006 |
|
|
|
|
|
|
Primi marescialli |
14.578 |
14.023 |
Marescialli |
50.784 |
50.311 |
Sergenti |
11.353 |
12.633 |
Volontari in servizio permanente |
33.176 |
35.853 |
Volontari in ferma breve/prefissata di quattro anni |
34.550 |
32.571 |
Volontari in ferma prefissata di un anno |
23.659 |
19.686 |
|
|
|
Tabella B
(v. articolo 8, comma 1)
Paghe giornaliere dei volontari in ferma prefissata
(Misura percentuale riferita al valore giornaliero della retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente)
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|
|
Volontario in ferma prefissata |
GRADO |
di un anno e in rafferma |
|
annuale |
|
|
|
|
Soldato, comune di 2ª classe, aviere |
60 per cento |
Caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto |
70 per cento |
|
Volontario in ferma |
|
prefissata quadriennale |
Caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto |
70 per cento |
Caporal maggiore, sottocapo, 1° aviere |
70 per cento |
|
|
Tabella C
(v. articolo 23, comma 2)
Oneri finanziari complessivi
|
|
ANNO |
ONERI |
|
|
|
|
2005 |
392.999.573,06 |
2006 |
392.996.596,78 |
2007 |
392.890.034,23 |
2008 |
392.845.104,00 |
2009 |
392.877.594,60 |
2010 |
389.102.583,23 |
2011 |
344.176.466,82 |
2012 |
335.143.557,80 |
2013 |
331.324.911,14 |
2014 |
322.232.193,54 |
2015 |
312.789.792,14 |
2016 |
304.788.156,21 |
2017 |
298.898.670,81 |
2018 |
286.098.679,28 |
2019 |
267.427.682,18 |
2020 |
229.046.477,63 |
2021 |
180.973.393,36 |
|
|
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Tabella D
(v. articolo 27, comma 2)
Consistenze dei volontari di truppa del corpo delle capitanerie di porto
|
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|
|
|
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FERMA BREVE E |
FERMA |
|
SERVIZIO |
PREFISSATA |
PREFISSATA DI |
ANNO |
PERMANENTE |
QUADRIENNALE |
UN ANNO |
|
|
E IN RAFFERMA |
|
|
|
|
|
2004 |
1.355 |
1.420 |
0 |
2005 |
2.245 |
1.300 |
1.730 |
2006 |
3.500 |
1.250 |
560 |
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Tabella E
(v. articolo 28, comma 1)
Oneri finanziari relativi al corpo delle capitanerie di porto
|
|
ANNO |
ONERI |
|
|
2004 |
169.119,36 |
2005 |
48.287.301,26 |
2006 |
76.476.030,64 |
2007 |
76.437.689,08 |
2008 |
76.404.162,91 |
2009 |
75.993.137,67 |
2010 |
75.188.592,32 |
2011 |
75.106.850,08 |
2012 |
75.022.475,62 |
2013 |
74.943.322,41 |
2014 |
74.867.621,25 |
2015 |
74.787.401,19 |
2016 (regime) |
74.703.881,29 |
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[1] Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, reca “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.