XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa - Schema di D.Lgs. n. 137 (artt. 5, co. 2 e 3, L. 6 luglio 2002, n. 137; art. 2, co. 1, L. 27 luglio 2004, n. 186; art. 9, L. 31 dicembre 2004, n. 306)
Serie: Pareri al Governo    Numero: 407
Data: 14/04/05
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELLA DIFESA
RICERCA INDUSTRIALE   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Organi della Camera: IV-Difesa

Servizio studi

 

pareri al governo

Riorganizzazione dell’area tecnico-industriale del Ministero della Difesa

Schema di D.Lgs. n. 472

(artt. 5, co. 2 e 3, L. 6 luglio 2002, n. 137; 2, co.1, L. 27 luglio 2004, n. 186 e 9 L. 27 dicembre 2004, n. 306)

n. 407

 


xiv legislatura

14 aprile 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento difesa

 

 

SIWEB

 

 

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File:DI0278.doc


 

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Conformità con la norma di delega  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

§      Impatto sui destinatari delle norme  5

Schede di lettura

§      Il quadro normativo  9

§      Lo schema di D.Lgs. in esame  12

Schema di Decreto Legislativo n. 472 in materia di riorganizzazione dell’area tecnico-industriale del Ministero della Difesa

Normativa di riferimento

§      D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 459 Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 28 dicembre 1995, n. 549  29

§      D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264 Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 28 dicembre 1995, n. 549  35

§      D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della L. 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari41

§      L. 6 luglio 2002 n. 137 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici (art. 5)65

§      L. 27 luglio 2004 n. 186 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse (art. 2, co. 1)67

§      L. 27 dicembre 2004 n. 306 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (art. 9)69

Documentazione

§      Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate del 19 novembre 2003  73

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

472

Titolo

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell’area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell’art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186

Norma di delega

Articoli 5, co. 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137; art. 2, co. 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, e art. 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306.

Settore d’intervento

Forze armate

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione

24 marzo 2005

§       assegnazione

6 aprile 2005

§       termine per l’espressione del parere

5 giugno 2005

§       scadenza della delega

31 dicembre 2005

Commissione competente

IV Difesa

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo novella l’articolo 2 del D.Lgs. n. 459/1997, in materia di riorganizzazione dell’area tecnico-industriale della difesa. Questo articolo prevede che gli Ispettorati di Forza armata redigano dei piani di spesa sulla cui base si deve svolgere l’attività di gestione degli enti da questi dipendenti. Detti piani recano l’indicazione delle risorse finanziarie articolate su voci economiche non corrispondenti alla comune partizione in capitoli di bilancio delle poste finanziarie iscritte nello stato di previsione del ministero della difesa. Per ovviare a tale antinomia e per superare altri difetti di coordinamento con la normativa sulle competenze delle direzioni generali del Ministero e dei vertici militari, la novella sopprime i piani di spesa.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è accompagnato dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa (ATN) e dall’analisi sull’impatto della regolamentazione (AIR). In allegato è stato trasmesso il parere favorevole del Consiglio superiore delle Forze armate, sentito ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento relativo alle attribuzioni dei vertici militari. Il parere è stato reso nell’Adunanza del 23 ottobre 2003, in occasione dell’iniziativa assunta per l’attuazione della prima delega contenuta nella legge n. 137/2002. Poiché l’attuale schema è identico a quello allora sottoposto all’esame del Consiglio, non si è ritenuto necessario sentire nuovamente detto organo.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Lo schema sembra conforme ai principi di delega di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 137/2002, in quanto è volto a favorire l’ottimizzazione delle risorse attraverso la ridefinizione dei compiti degli organi dell’area tecnico-industriale, anche nel rispetto della legge n. 25/1997 sui vertici militari.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame tratta di materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il comma 2, lettera d) del nuovo articolo attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Trattandosi di un intervento molto limitato, non si pongono particolari problemi di coordinamento con la normativa vigente.

 

Impatto sui destinatari delle norme

La novella dovrebbe avere l’effetto di semplificare l’attività amministrativa degli Ispettorati di Forza armata, favorendo, al tempo stesso, l’autonomia gestionale e contabile degli enti da loro dipendenti, inserendola armonicamente nel quadro delle risorse e delle funzioni proprie del Capo di Stato maggiore di Forza armata.

 

 


Schede di lettura

 


 

Il quadro normativo

La legge 27 luglio 2004, n. 186, ha convertitoin legge, con modificazioni, il D.L. n. 136/2004, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, nonché disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

Il comma 1 dell'articolo 2 hadelegato, tra l’altro, il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

 

Si ricorda che l’articolo 5, comma 1, della citata legge n. 137/2002, recante “Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici“, aveva già delegato il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei citati D.Lgs. nn. 264/1997, 265/1997, 459/1997, e 464/1997, e successive modificazioni. Tali decreti correttivi dovevano anche essere finalizzati ad adeguare le previsioni della normativa citata alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che hanno disposto la progressiva trasformazione dello strumento militare attraverso la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa, con l’obiettivo di arrivare alla riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate Il termine è scaduto senza che sia stata esercitata la delega.

Il comma 2 dell’articolo 5 reca i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma precedente, che ,come si è visto, sono stati espressamente richiamati dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 186/2004. Il Governo deve riorganizzare, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante “Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa”.

Infine il comma 3 prevede che il Governo trasmetta alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

 

In seguito è intervenuta la legge 27 dicembre 2004, n. 306, che, all’articolo 9,ha prorogato al 31 dicembre 2005 il termine per l’esercizio della delega di cui al già citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186/2004.

 

Diamo ora una sintetica illustrazione del contenuto del decreto legislativo n. 459/1997, oggetto dell’intervento integrativo e correttivo dello schema di decreto attualmente all’esame della Commissione, ai sensi delle disposizioni normative che si sono appena richiamate.

 

Con il D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, si è proceduto alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici dell’amministrazione della difesa[1], mediante razionalizzazione dei compiti, ottimizzazione dei procedimenti, ed accorpamenti.

E’ stata così stabilita una ripartizione degli enti dell'area tecnico-industriale e dei centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa in:

§         enti preposti alla manutenzione e sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare;

§         enti destinati alla produzione di beni e servizi di uso civile per amministrazioni statali e committenti privati, sulla base di appositi contratti.

Mentre la prima categoria di enti è posta sotto la dipendenza degli Ispettorati di Forza armata, gli enti non funzionali allo strumento militare, originariamente posti dal D.Lgs. n. 459/1997 alle dirette dipendenze del Segretario generale della difesa, sono stati successivamente affidati, per la gestione unitaria, ad una struttura organizzativa di nuova istituzione: l'Agenzia Industrie Difesa.

L’istituzione dell’Agenzia Industrie Difesa è stata prevista nel quadro del complessivo riordino dei ministeri posto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Il relativo regolamento di organizzazione è stato emanato, a norma dell’articolo 22 del decreto appena citato, con D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424.

Si tratta di una agenzia che, pur non essendo espressamente sottratta alla disciplina del modello base delle agenzie (del quale acquisisce quasi tutte le caratteristiche organizzative), presenta due significativi elementi di differenziazione:

§         il riconoscimento di una distinta “personalità di diritto pubblico”;

§         l’attribuzione di attività di tipo prevalentemente tecnico-industriale, con limitate funzioni di carattere strettamente amministrativo.

La natura giuridica dell'Agenzia trova compiuta qualificazione nell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 300/1999, quale «struttura di servizio» dell'Amministrazione della Difesa, con, in aggiunta, il riconoscimento della personalità giuridica. La natura giuridica dell'Agenzia, quale risulta dalla relativa qualificazione normativa, è dunque quella propria degli «organi-enti», strutture autonome dotate di soggettività giuridica o di personalità giuridica, funzionali alle amministrazioni dello Stato e all'esercizio delle competenze ad esse attribuite.

Essa è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi. Scopo dell'Agenzia è infatti quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa, individuate con decreti dello stesso Ministro. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie, materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal citato D.P.R. n. 424/2000.

I principi generali cui si informano l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia sono il rispetto dell’obiettivo dell’economicità della gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato. Sulla base di tali principi l’organizzazione delle strutture si articola secondo criteri di flessibilità, sia per lo svolgimento dei compiti permanenti, sia per il perseguimento di specifici obiettivi e missioni.

All’Agenzia sono inoltre attribuite autonomia amministrativa, contabile e finanziaria con le forme e i limiti che il D.Lgs. n. 300/1999 (articolo 4, lettera l) prevede per il modello generale di agenzie.

Sono organi dell’Agenzia il Direttore[1], che ha la direzione e la responsabilità complessiva della gestione, coadiuvato dal Comitato direttivo, e il Collegio dei revisori dei conti, che svolge il controllo sull’attività dell’ente.

Con riguardo all’assetto organizzativo, l’Agenzia si articola in una struttura direzionale centrale, di supporto tecnico-amministrativo al Direttore,[1] e nelle unità operative, che svolgono i lavori e i servizi indicati nei programmi di attività dell’Agenzia stessa e sono dotate di autonomia gestionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie ad esse affidate dal Direttore dell’Agenzia.

Una delle più rilevanti novità è contenuta nella disposizione dettata dall’articolo 3 del regolamento di organizzazione, la quale prevede che tra il Ministero della Difesa e l’Agenzia, tramite il suo Direttore, siano stipulate convenzioni di durata triennale, modificabili per specifiche esigenze, su proposta delle parti, per la definizione degli obiettivi specifici dell’Agenzia e la verifica da parte del Ministro dei risultati attesi.

All’Agenzia viene inoltre riconosciuta la possibilità di stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura di beni e servizi, e previa autorizzazione del Ministro, partecipare a consorzi anche internazionali e società. Tale possibilità costituisce una delle forme di finanziamento dell’attività dell’Agenzia stessa.

Sono specificati i poteri di vigilanza del Ministro della difesa che ricalcano in gran parte il modello della distinzione tra definizione dell’indirizzo politico e gestione amministrativa, introdotto nell’ordinamento dal D.Lgs. n. 29 del 1993 (in particolare così come modificato dal D.Lgs. n. 80/1998). Di rilievo è il permanere in capo al Ministro della difesa di immutati poteri di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'Agenzia, da esercitare al fine primario di evitare che le ragioni della gestione economica non pregiudichino la necessità di assicurare l'efficienza degli apparati e delle strutture necessari alla Difesa nazionale. Peraltro la particolarità del modello dell’Agenzia, quanto alle modalità di vigilanza, risiede in particolare nella stipula delle convenzioni già menzionate tra il ministro vigilante e il direttore per la definizione degli obiettivi e dei risultati attesi.

 

Lo schema di decreto legislativo sottoposto all’esame della Commissione novella l’articolo 2 del D.Lgs. n. 459/1997 appena descritto, che disciplina gli enti dipendenti dagli Ispettorati di Forza armata.

In particolare, il comma 1 dell’articolo attribuisce a tali enti l’autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al successivo comma 3 Questi enti attendono ai compiti relativi alle attività amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilità generale dello Stato e sono obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilità analitica industriale a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Il comma 2 prevede che i direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali secondo i relativi piani di spesa, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.

Ai sensi del comma 3, al termine del procedimento di ristrutturazione di ciascuno degli enti nell'ambito dell'attività di pianificazione generale delle Forze armate, viene affidata ai competenti ispettorati di Forza armata la responsabilità della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare, per la successiva definizione dei conseguenti programmi tecnico-operativi.

Il comma 4 prevede che prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti citati ricevono il programma di lavoro annuale con il piano di spesa, e le risorse finanziarie suddivise in specifici capitoli denominati:

a) capitolo esecuzione programma operativo;

b) capitolo funzionamento della struttura amministrativa e tecnica;

c) capitolo ammodernamento e potenziamento della struttura tecnica;

d) capitolo competenze al personale.

Ai sensi del comma 5, infine, ogni modificazione dei programmi richiede il contestuale adeguamento dell'entità delle poste dei relativi capitoli di spesa, anche tenendo conto dei maggiori oneri derivanti dalla necessità di riorganizzare i processi di manutenzione programmata.

Lo schema di D.Lgs. in esame

La novella proposta dallo schema di decreto è finalizzata a superare alcune incongruenze derivanti dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 459/1997, appena descritto.

In primo luogo, come si è visto, i commi 2 e 4 di tale articolo prevedono la redazione di piani di spesa articolati secondo specifici capitoli, dotati di propria denominazione. Come evidenziato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto, tale previsione ha suscitato problemi applicativi, in quanto è in contrasto con le disposizioni in materia di bilancio relative alla classificazione delle spese, che prevedono capitoli di spesa separati per l’acquisto di beni e di servizi. In secondo luogo, alcune delle spese rientranti nei capitoli denominati “funzionamento della struttura amministrativa e tecnica” e “ammodernamento e potenziamento della struttura tecnica”, ai sensi del citato articolo 2, comma 4, lettere b) e c), rientrano anche nella competenza gestionale di talune direzioni generali del Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale di tale ministero. Si è posto, quindi, un ulteriore problema interpretativo.

Inoltre, in considerazione del forte aggravio di attività degli enti tecnici, derivante dalla necessità di provvedere in totale autonomia all’amministrazione delle competenze del personale militare e civile e all’approvvigionamento di beni e servizi accessori, in sede di predisposizione del documento di bilancio si è interpretato il citato articolo 2 del D.Lgs. n. 459/1997 nel senso di considerare i capitoli ivi previsti non come capitoli di spesa in senso tecnico, a contenuto gestionale, ma con un carattere meramente descrittivo.

Infine, la disposizione più volte citata si pone in contrasto anche con il regolamento di cui al D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556, sulle attribuzioni dei vertici militari, che ha comportato l’attribuzione dell’amministrazione dei fondi per il mantenimento in efficienza dello strumento operativo ai capi di Stato maggiore di Forza armata, e l’accentramento della quasi totalità delle risorse di esercizio nei centri di responsabilità amministrativa di Forza armata. Tale indirizzo di accentramento sarebbe compromesso dalla istituzione di unità previsionali di base e capitoli di spesa destinati esclusivamente agli enti tecnici.

Per ovviare agli inconvenienti che si sono evidenziati, lo schema di decreto, composto di un unico articolo, sopprime i citati piani di spesa. Più precisamente, al comma 2 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 459/1997, viene eliminato il riferimento ai piani di spesa, mentre il comma 4 dello stesso articolo viene modificato nel senso di prevedere che gli enti dipendenti dagli Ispettorati di Forza armata ricevano prima dell’inizio dell’esercizio finanziario il programma di lavoro annuale con l’indicazione delle risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio. In questo modo si intende inserire l’autonomia gestionale e amministrativa di tali enti nel quadro delle funzioni e delle risorse proprie del Capo di Stato maggiore di Forza armata. Il comma 5 è abrogato.

 

 

 

 

 

 


Schema di Decreto Legislativo n. 472
in materia di riorganizzazione dell’area tecnico-industriale del Ministero della Difesa

 


Normativa di riferimento

 


D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 459
Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, letter
a c), della L. 28 dicembre 1995, n. 549

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1998, n. 1.

(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio di contabilità generale dello Stato.

(2/a) In attuazione del presente decreto vedi il D.M. 20 gennaio 1998, riportato al n. A/LVI.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c), recante delega al Governo per procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;

 

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

 

Acquisiti il parere del Consiglio superiore delle Forze armate e quelli delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

 

Art. 1

Classificazione degli enti.

1. Gli enti dell'area tecnico-industriale ed i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata ed enti dipendenti dal Segretario generale.

 

 

 

Art. 2

Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata.

1. Gli enti hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 3, attendono ai compiti relativi alle attività amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilità generale dello Stato e sono altresì obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilità analitica industriale a decorrere dal 1° gennaio 1998.

 

2. I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali secondo i relativi piani di spesa, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.

 

3. Al termine del procedimento di ristrutturazione di ciascuno degli enti nell'ambito dell'attività di pianificazione generale delle Forze armate, per la successiva definizione dei conseguenti programmi tecnico-operativi la responsabilità della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare è affidata ai competenti ispettorati di Forza armata.

 

4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, detti enti ricevono il programma di lavoro annuale con il piano di spesa nonché le risorse finanziarie suddivise in specifici capitoli come appresso denominati;

 

a) capitolo esecuzione programma operativo;

 

 

b) capitolo funzionamento della struttura amministrativa e tecnica;

 

 

c) capitolo ammodernamento e potenziamento della struttura tecnica;

 

 

d) capitolo competenze al personale.

 

5. Ogni modificazione dei programmi richiede il contestuale adeguamento dell'entità delle poste di cui ai pertinenti capitoli di spesa, anche tenendo conto dei maggiori oneri derivanti dalla necessità di riorganizzare i processi di manutenzione programmata.

 

 

Art. 3

Personale degli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata.

1. Il direttore dell'ente, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attività svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati.

 

2. Il direttore:

 

a) formula proposte ai fini della predisposizione dei programmi di lavoro;

 

 

b) cura l'attuazione dei programmi stessi, anche mediante l'affidamento della gestione di singoli progetti a personale dipendente appositamente incaricato, determinando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

 

 

c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati;

 

 

d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

 

 

e) individua i responsabili dei procedimenti curati dall'ente adottando le conseguenti attività di verifica e controllo.

 

3. Il direttore è responsabile dei risultati dell'attività svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi di lavoro. A tal fine, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito apposito sistema informativo-statistico per il controllo interno di gestione dell'ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attività e dei relativi risultati.

 

4. Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell'ente dell'area tecnico-industriale, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto nell'ambito dei funzionari civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l'incarico può anche essere conferito a personale dell'Amministrazione pubblica ovvero estraneo alla stessa se in possesso di analoga esperienza ed abbia ricoperto incarichi di dirigenza aziendale.

 

5. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza; provvede a gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore.

 

6. Il Ministro della difesa, per rendere pienamente funzionali gli enti dell'area tecnico-industriale di cui all'articolo 2, ove risultino carenze organiche in profili professionali noti ripianate a seguito dei processi di ristrutturazione relativi ai restanti enti e delle procedure di mobilità, indìce pubblici concorsi circoscrizionali per fronteggiare specifiche esigenze, individuate d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, ed i cui oneri devono comunque essere coperti con risparmi di gestione conseguenti alle ristrutturazioni eseguite.

 

 

 

Art. 4

Enti dipendenti dal Segretario generale.

1. Gli enti di cui al presente articolo sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale della difesa, mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali. Conformemente alla vigente normativa in materia di competenze e responsabilità del direttore dell'ente, questi può essere scelto anche tra funzionari civili della Difesa (3).

 

2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali ed a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei princìpi che regolano la concorrenza ed il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonché al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del Segretario generale della difesa che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente è responsabile della tenuta di un'analitica contabilità industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacità di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 6 e 7.

 

3. Per le finalità indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile.

 

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), gli enti di cui al presente articolo sono sottoposti a graduali procedimenti di dismissione ed a provvedimenti di chiusura qualora inidonei a fornire, secondo criteri di economica gestione, beni e servizi coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione della difesa, ovvero, se riconvertiti, a produrre a costi competitivi con quelli di mercato.

 

5. In particolare, è soggetto a chiusura l'ente a cui dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non si è potuto affidare l'espletamento di alcuna attività ovvero che, per due anni consecutivi dopo l'affidamento dell'attività e l'assunzione delle misure previste dal piano di ristrutturazione, non ha raggiunto la capacità di operare secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da rappresentanti dell'Amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati di gestione dell'ente medesimo ai fini della successiva esposizione al Ministro della difesa delle eventuali carenze gestionali riscontrate. Il Ministro della difesa entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del Comitato misto paritetico.

 

6. Per le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, i costi di attività dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali ed all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso.

 

7. Al fine di verificare la capacità dell'ente ad operare in termini di economicità, l'entità delle utilità derivanti dai beni e dai servizi prodotti è valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali (3/a).

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(3) Per l'istituzione dell'ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, vedi il D.M. 25 gennaio 1999, riportato al n. A/LXVIII.

(3/a) Il presente articolo, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14, D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424, cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della Difesa.

 

 

 

Art. 5

Norme finali.

1. Con uno o più decreti il Ministro della difesa provvede:

 

a) alla indicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, degli enti da ricomprendere nelle categorie definite all'articolo 1;

 

 

b) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attività di competenza di ciascun ente di cui all'articolo 2, nonché alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all'articolo 4 dipendenti dal Segretariato generale, eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche ad una unica gestione ove l'autonomia di singole strutture non risulti funzionalmente utile e conveniente;

 

 

c) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla indicazione degli enti di cui all'articolo 4 che, in relazione agli obiettivi di produttività ed economicità, sono da dismettere, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (4), ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende ad ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell'articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (4), come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127 (4). Il relativo ordinamento è definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

2. Il Ministro della difesa disciplina l'attuazione dei programmi di ristrutturazione realizzando nel quinquennio 1998-2002 una riduzione massima dell'attuale consistenza di personale dell'area tecnico-industriale, compreso quello che cessa dal servizio per qualsiasi causa, non superiore a 4.800 unità in ragione di 960 unità per anno. Il personale in esubero presso un determinato ente sottoposto a ristrutturazione è soggetto a piani di reimpiego, elaborati d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preferenzialmente presso altri enti della Difesa ovvero, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, presso altre amministrazioni pubbliche. Coloro che non accettano le proposte sono comunque soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 (5). Nelle, aree di più intensa ristrutturazione il Governo attua interventi con strumenti nazionali e comunitari per agevolare lo sviluppo industriale e l'occupazione.

 

3. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all'articolo 1 correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 (5).

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(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(5) Riportato al n. B/XCIII.

 

 

 


D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264
Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L
. 28 dicembre 1995, n. 549

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1997, n. 185.

(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b), recante delega al Governo per procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali e degli uffici centrali;

 

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;

 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

 

Art. 1

1. All'organizzazione centrale del Ministero della difesa stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478 (3), di seguito denominato «decreto», sono apportate le modifiche di cui al presente decreto legislativo.

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(3) Riportato al n. A/V.

 

Art. 2

1. È soppresso l'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione.

 

2. I compiti indicati nell'articolo 8 del decreto sono attribuiti al Gabinetto del Ministro, nell'ambito del quale è costituito un Ufficio legislativo retto da un dirigente generale del Ministero della difesa.

 

 

 

Art. 3

1. Sono soppressi l'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica e l'Ufficio centrale per gli allestimenti militari.

 

2. I compiti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto sono contestualmente attribuiti all'Ufficio del Segretario generale.

 

 

 

Art. 4

1. A decorrere dal 31 dicembre 1998, è soppressa la Direzione generale delle pensioni.

 

2. I compiti di cui all'articolo 29 del decreto sono contestualmente attribuiti alle Direzioni generali del personale.

 

 

 

Art. 5

1. È soppressa la Direzione generale del contenzioso.

 

2. I compiti di cui all'articolo 31 del decreto sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive competenze, a ciascuna delle direzioni generali sulle quali è svolta attività di coordinamento e controllo da parte dell'Ufficio del Segretario generale, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto.

 

 

 

Art. 6

1. È istituita la Direzione generale per il personale militare. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto.

 

2. Con l'adozione e nei termini previsti dal regolamento attuativo della legge 18 febbraio 1997, n. 25 (4), la Direzione generale di cui al comma 1, cessa l'attività relativa all'impiego del personale, che transita in ambito Forze armate.

 

3. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, la Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, la Direzione generale per il personale militare della Marina e la Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica.

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(4) Riportata al n. A/LII.

 

 

 

Art. 7

1. È istituita la Direzione generale per il personale civile. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 17 e 18 del decreto.

 

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1 sono soppresse la Direzione generale per gli impiegati civili e la Direzione generale per gli operai.

 

 

 

Art. 8

1. Le attribuzioni di cui all'articolo 30 del decreto sono devolute all'Ufficio del Segretario generale che, per la concreta attuazione, si avvale delle Direzioni generali del personale.

 

2. Contestualmente all'assunzione delle attribuzioni di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale delle provvidenze per il personale.

 

 

 

Art. 9

1. È istituita la Direzione generale degli armamenti terrestri. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 20 e 24 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

 

2. La Direzione generale di cui al comma 1 sovrintende inoltre alle seguenti attività pertinenti ai materiali del genio:

 

a) studio e sviluppo tecnico;

 

 

b) costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

 

 

c) manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

 

 

d) emanazione della relativa normativa tecnica.

 

3. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri e la Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili.

 

 

 

Art. 10

1. È istituita la Direzione generale degli armamenti navali. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 21 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

 

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale delle costruzioni, delle armi, degli armamenti navali.

 

 

 

Art. 11

1. È istituita la Direzione generale degli armamenti aeronautici. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 22 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

 

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale delle costruzioni, delle armi, degli armamenti aeronautici e spaziali.

 

 

 

Art. 12

1. È istituita la Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati nell'articolo 23 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

 

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza di volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni.

 

 

 

Art. 13

1. Al fine di attribuire a singole Direzioni generali competenza esclusiva in ordine ad alcune attività e materie omogenee, purché non facenti parte integrante di un sistema d'arma, le relative funzioni sono così concentrate:

 

a) alla Direzione generale degli armamenti terrestri quelle riferite a: munizioni; sistemi missilistici, ad eccezione di quelli formanti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi; materiali per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; mezzi ruotati, cingolati e blindati;

 

 

b) alla Direzione generale degli armamenti aeronautici quelle riferite ai carbolubrificanti;

 

 

c) alla Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate quelle relative a: radar e sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi; materiali delle trasmissioni; sistemi di telecomunicazione e osservazione spaziale; sistemi informatici.

 

 

 

Art. 14

1. È istituita la Direzione generale dei lavori e del demanio. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 26 del decreto, con esclusione di quelli indicati al comma 2 dell'articolo 9.

 

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale del lavoro, del demanio e dei materiali del genio.

 

 

 

Art. 15

1. È istituita la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 25 e 32 del decreto.

 

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali.

 

 

 

Art. 16

1. (5).

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(5) Sostituisce l'art. 9, D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, riportato al n. A/V.

 

 

 

Art. 17

1. Le strutture ordinative e le competenze dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio del Segretario generale, degli Uffici centrali e delle Direzioni generali, conseguenti alle modifiche previste dal presente decreto, sono stabilite dal Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con propri decreti da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle norme vigenti.

 

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono informarsi a princìpi volti a realizzare obiettivi di economicità e di razionalizzazione delle strutture, mirando anche a favorire l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalità possedute.

 

3. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le normative vigenti (6).

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(6) Le strutture ordinative del Ministero della difesa di cui al presente articolo sono state disciplinate:

- con D.M. 23 dicembre 1997, riportato al n. A/LV, per l'Ufficio di Gabinetto e l'ufficio del segretario generale;

- con D.M. 26 dicembre 1998, riportato al n. A/LVII, per l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;

- con D.M. 26 gennaio 1998, riportato al n. A/LVIII, per la Direzione generale per il personale militare;

- con D.M. 26 gennaio 1998, riportato al n. A/LIX, per la Direzione generale degli armamenti terrestri;

- con D.M. 26 gennaio 1998, riportato al n. A/LX, per la Direzione generale per il personale civile;

- con D.M. 26 gennaio 1998, riportato al n. A/LXI, per la Direzione generale per gli armamenti navali;

- con D.M. 26 gennaio 1998, riportato al n. A/LXII, per la Direzione generale degli armamenti aeronautici;

- con D.M. 26 gennaio 1998, riportato al n. A/LXIII, per la Direzione generale dei lavori e del demanio;

- con D.M. 26 gennaio 1998, riportato al n. A/LXIV, per la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali;

- con D.M. 26 gennaio 1998, riportato al n. A/LXV, per la Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate.

 


D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556
Regolamento
di attuazione dell'articolo 10 della L. 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, S.O.

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa ed, in particolare, l'articolo 10, che demanda al Governo, mediante regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina della ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati,

 

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

 

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

 

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

 

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

 

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

 

Emana il seguente regolamento:

 

 

 

Capo I - Capo di Stato maggiore della difesa

 

 

Art. 1

Configurazione della carica.

 

 

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa:

 

a) è ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che all'atto della nomina riveste grado di tenente generale, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente;

 

 

b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa;

 

 

c) dipende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1997, n. 25, direttamente dal Ministro della difesa di cui è l'alto consigliere tecnico-militare ed al quale risponde dell'attuazione delle direttive ricevute;

 

 

d) è gerarchicamente sovraordinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 25 del 1997, ai Capi di Stato maggiore di Forza armata e, per quanto attiene alle attribuzioni tecnico-operative, al Segretario generale della difesa;

 

 

e) fa parte, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 624, in qualità di membro di diritto, del Consiglio supremo di difesa;

 

2. Il Capo di Stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di Stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.

 

 

 

Art. 2

Attribuzioni in campo nazionale.

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa:

 

a) attua, su direttive del Ministro della difesa, gli indirizzi politico-militari in merito alla pianificazione, predisposizione ed impiego dello strumento militare;

 

 

b) prospetta al Ministro della difesa la situazione operativa strategica d'interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni;

 

 

c) riferisce al Ministro della difesa sull'efficienza dello strumento militare, indicando le occorrenti risorse umane, materiali e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;

 

 

d) propone al Ministro della difesa e predispone, tenuto conto delle esigenze di difesa del Paese e degli impegni militari assunti in campo internazionale e sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata, la pianificazione generale finanziaria dello strumento militare, la pianificazione operativa interforze ed i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

 

 

e) definisce le priorità operative e tecnico-finanziarie complessive nonché i criteri fondamentali programmatici di lungo periodo per mantenere lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze operative ed emana le relative direttive ai Capi di Stato maggiore di Forza armata ed al Segretario generale della difesa per le attività di competenza;

 

 

f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i trasporti e la sanità militare per assicurare allo strumento militare il più alto grado di integrazione e di interoperabilità, anche per l'impiego nei complessi multinazionali;

 

 

g) impartisce direttive ai Capi di Stato maggiore di Forza armata ed al Segretario generale della difesa per l'attuazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;

 

 

h) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore dell'investimento e definisce le priorità delle esigenze operative e dei relativi programmi, armonizzandole con le correlate disponibilità finanziarie;

 

 

i) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore del funzionamento e definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie in bilancio;

 

 

l) emana direttive, per l'impiego operativo dei fondi destinati al settore investimento, al Segretario generale della difesa, ai Capi di Stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per le aree di rispettiva competenza, in ordine alle priorità dei programmi da realizzare ed alle conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari;

 

 

m) esercita l'impiego operativo dei fondi destinati ai settori dell'investimento e del funzionamento in ordine ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando le relative risorse finanziarie;

 

 

n) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare il grado di addestramento e di prontezza operativa di unita, altamente specializzate per la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata;

 

 

o) sulla base delle direttive del Ministro della difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata ed il Segretario generale della difesa:

 

1) fissa gli obbiettivi operativi delle Forze armate;

 

2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle Forze armate e sovrintende alle relative attività, avvalendosi di un apposito reparto avente specifiche competenze in materia di informazione e sicurezza che assume le funzioni dei reparti e degli uffici di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

 

3) dirige, coordina e controlla le attività di tutela del segreto militare e di polizia militare in ambito Forze armate;

 

4) predispone i piani operativi generali e contingenti, le linee guida del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana le conseguenti direttive ai Capi di Stato maggiore di Forza armata ed al Segretario generale della difesa per la elaborazione dei piani settoriali di competenza;

 

5) emana direttive concernenti la configurazione complessiva della struttura ordinativa e dei relativi organici, lo schieramento la prontezza operativa e l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto anche degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

 

6) impartisce direttive per assicurare la difesa integrata del territorio e dello spazio aereo nazionale, nonché delle linee di comunicazione marittime ed aeree;

 

p) sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata:

 

1) propone al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;

 

2) propone al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse di personale militare e civile da assegnare agli organismi tecnico-operativi nonché quella del personale militare da assegnare agli organismi tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa;

 

3) emana disposizioni, a carattere interforze, concernenti la disciplina e le attività generali e territoriali delle Forze armate e determina le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed enti aventi connotazione interforze;

 

4) emana direttive concernenti la mobilitazione e le relative scorte;

 

5) emana disposizioni di carattere generale sugli obiettivi del reclutamento, della selezione, della formazione e dell'addestramento delle Forze armate;

 

q) promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su proposta dei Capi di Stato maggiore di Forza armata delle normative relative al reclutamento, alla selezione, alla formazione, all organico, allo stato giuridico, alla disciplina, all'avanzamento, al trattamento economico ed alla mobilitazione del personale delle Forze armate;

 

 

r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli istituti interforze della difesa, dei quali determina gli ordinamenti e gli organici nei limiti delle ripartizioni delle dotazioni organiche complessive;

 

 

s) emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti l'impiego del personale militare e civile in ambito Forza armata. In particolare:

 

1) è sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del Segretario generale della difesa;

 

2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei Capi di Stato maggiore di Forza armata;

 

3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la destinazione dei tenenti generali e gradi corrispondenti negli incarichi di Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di Stato maggiore;

 

4) propone al Ministro della difesa; d'intesa con il Segretario generale della difesa e sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore a maggiore generale e gradi corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;

 

5) indica al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei Capi di Stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza; gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale e presso altri dicasteri;

 

6) designa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da impiegare negli incarichi interforze, previa comunicazione al Ministro della difesa delle designazioni relative agli ufficiali generali e ammiragli. Per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, la designazione ha luogo d'intesa con il Segretario generale della difesa;

 

t) definisce i programmi ed impartisce direttive riguardanti l'addestramento e le esercitazioni interforze, nonché il perfezionamento, a carattere interforze, della formazione professionale e culturale del personale delle Forze armate;

 

u) approva i piani operativi proposti dai Capi di Stato maggiore di Forza armata;

 

 

v) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie;

 

 

w) emana direttive per la gestione del patrimonio infrastrutturale nazionale e NATO e gestisce quello di competenza;

 

 

z) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attività di comunicazione, di pubblica informazione e di promozione a favore delle Forze armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di Stato maggiore di Forza armata. Emana le direttive in materia di documentazione storica. Intrattiene rapporti con gli organi di informazione, in coordinamento con i competenti uffici del Ministero;

 

z) promuove lo sviluppo della politica ambientale della difesa con l'emanazione di direttive interforze, in un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO.

 

 

Art. 3

Attribuzioni in campo internazionale.

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito delle proprie attribuzioni:

a) mantiene, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa, con le corrispondenti autorità militari degli altri Paesi rapporti attinenti ai problemi militari della difesa comune;

 

b) rappresenta, in conformità alle direttive del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale presso gli alti consessi militari istituiti nel quadro degli accordi internazionali di difesa;

 

 

c) partecipa, in conformità alle direttive ricevute dal Ministro della difesa e tenuto conto degli impegni militari assunti, alla formulazione delle direttive per la pianificazione difensiva comune, per l'impiego, il sostegno logistico e l'addestramento multinazionale, nonché alla individuazione dei programmi e degli accordi tecnico-operativi internazionali che ne derivano;

 

 

d) provvede, in aderenza alle direttive del Ministro della difesa alla predisposizione e alla gestione dei memorandum d'intesa e degli accordi tecnici internazionali interforze aventi implicazioni di natura operativa e/o addestrativa delegando ai Capi di Stato maggiore di Forza armata la gestione di quelli di loro diretto interesse;

 

 

e) impartisce alle tre Forze armate ed agli enti civili che vi prendono parte le istruzioni per lo svolgimento delle esercitazioni internazionali che interessano la difesa;

 

 

f) stabilisce, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le priorità della cessione di mezzi e materiali delle Forze armate nei riguardi dei Paesi con i quali esistono accordi bilaterali o internazionali a qualsiasi titolo;

 

 

g) esprime, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le valutazioni tecnico-operative e di sicurezza relative all'esportazione, all'importazione ed al transito dei materiali di armamento e di alta tecnologia.

 

 

 

Art. 4

Attribuzioni in campo tecnico-scientifico.

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e d'intesa con il Segretario generale della difesa per quanto di competenza, fissa gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e la utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico.

 

 

 

Art. 5

Ordinamento.

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni:

a) dispone di uno Stato maggiore retto da un Sottocapo di Stato maggiore nominato con decreto del Ministro della difesa, su indicazione del Capo di Stato maggiore della difesa, scelto tra gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenente a Forza armata diversa da quella del Capo di Stato maggiore della difesa. Lo Stato maggiore, ordinato di massima in reparti ed uffici, è competente per la pianificazione, coordinamento e controllo nei vari settori di attività. Ai reparti ed uffici, il cui organico e stabilito su base di equilibrata rappresentatività delle tre Forze armate, sono preposti rispettivamente ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle tre Forze armate;

 

 

b) si avvale di un comando operativo di vertice interforze, il cui comandante è nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto, su indicazione dello stesso Capo di Stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di tenente generale, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo. Tale comando e competente per la pianificazione, predisposizione e direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali. Gli organici sono stabiliti su base di equilibrata rappresentatività delle tre Forze armate.

 

 

 

Capo II - Segretario generale della difesa

 

 

Art. 6

Configurazione della carica.

1. Il Segretario generale della difesa:

 

a) è ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica con il grado di tenente generale o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge n. 25 del 1997;

 

 

b) è nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa;

 

 

c) dipende, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 25 del 1997, direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di Stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

 

2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 7

Attribuzioni in campo nazionale.

1. Il Segretario generale della difesa:

 

a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione riguardanti l'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, impartiti dal Ministro della difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;

 

 

b) riceve dal Capo di Stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attività di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma;

 

 

c) predispone, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge n. 25 del 1997, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa e alle attività di studio e sperimentazione:

 

 

d) emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile. Segue le problematiche sindacali, le attività parlamentari e la negoziazione decentrata riferita al personale civile della difesa;

 

 

e) indirizza, controlla e coordina le attività delle direzioni generali;

 

 

f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza:

 

 

g) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento in ordine all'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione ed agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di memorandum, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;

 

 

h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di Stato maggiore della difesa:

 

1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della difesa in materia di sperimentazione e sviluppo, produzione ed approvvigionamento con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale;

 

2) è responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti;

 

i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza;

 

 

l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, le linee generali dell'ordinamento degli organismi dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, gli organici dei vari organismi nei limiti delle previste dotazioni complessive e la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi;

 

 

m) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili;

 

 

n) propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare alle direzioni generali e agli organismi delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. La proposta ha luogo d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa e con i Capi di Stato maggiore di Forza armata per gli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;

 

 

o) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del Capo di Stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la definizione delle attività connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile;

 

 

p) individua e promuove in campo nazionale ed internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di Stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi d'armamento;

 

 

q) indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attività contrattuali di competenza delle direzioni generali, concernenti l'approvvigionamento, l'alienazione e la cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;

 

 

r) segue le attività promozionali, in Italia ed all'estero, dell'industria d'interesse della difesa, fornendo utili elementi di coordinamento;

 

 

s) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, in attuazione delle vigenti prescrizioni;

 

 

t) assicura la gestione del contenzioso per le materie non assegnate alla competenza delle direzioni generali.

 

 

 

Art. 8

Attribuzioni in campo internazionale.

1. Il Segretario generale della difesa:

 

a) partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione ed allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini della difesa;

 

 

b) esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti giuridici e finanziari;

 

 

c) è responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro. Segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque comportino spese all'estero, nonché tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o più paesi e segue le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa.

 

 

 

Art. 9

Attribuzioni in campo tecnico-scientifico.

1. Il Segretario generale della difesa:

 

a) gestisce, in coordinamento con il Capo di Stato maggiore della difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali ed internazionali ed individua, unitamente ai Capi di Stato maggiore di Forza armata, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza;

 

 

b) dirige, indirizza e controlla le attività di ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica, di produzione e di approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.

Art. 10

Ordinamento.

1. Il segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni:

 

a) si avvale di due vice segretari generali, di cui uno civile ed uno di norma militare, nominati secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente sentiti il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiragli di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale ad uno dei due vice segretari generali;

 

 

b) dispone del Segretariato generale della Difesa così ordinato:

 

1) ufficio generale del Segretario generale di livello dirigenziale retto da un dirigente civile o da un ufficiale con il grado di brigadiere generale e gradi corrispondenti, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi ed informazione; programmazione finanziaria e bilancio; affari generali;

 

2) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa ed impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento economico ed affari giuridici del personale militare e civile; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione;

 

3) II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa; di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30; coordinamento generale in materia contrattuale; controllo di gestione della spesa;

 

4) III Reparto - Politica degli armamenti, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di cooperazione multilaterale NATO e transatlantica; cooperazione multilaterale europea, cooperazione bilaterale europea; cooperazione bilaterale Asia, Africa, Oceania; politica industriale; controllo delle esportazioni e compensazioni industriali;

 

5) IV Reparto - Programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di programmi di armamento terrestre, navale, aeronautico; programmi spaziali e sistemi di comando e controllo;

 

6) V Reparto - Ricerca tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico e armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; coordinamento e controllo relativo allo studio e sperimentazione nei settori scientifico e tecnologico per la realizzazione dei progetti di ricerca e predisposizione, relativamente ai programmi internazionali, degli accordi tecnici;

 

7) VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualità dei materiali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione e assicurazione di qualità dei materiali; statistica; documentazione tecnico-scientifica nei settori d'interesse primario dalla difesa (1/a).

 

1-bis. Alla direzione dei reparti di cui al comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 7), sono preposti tre dirigenti del ruolo unico individuati nell'àmbito dell'organico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1999, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con corrispondente contemporanea soppressione dei tre posti per incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale previsti dal decreto ministeriale 23 dicembre 1997 (1/b).

 

1-ter. All'ufficio ed ai reparti di cui al comma 1, lettera b), è demandato, negli àmbiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici e reparti è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile. Con decreto del Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale (1/c).

 

2. Il raggruppamento autonomo della difesa e l'ufficio amministrazioni speciali di cui, rispettivamente. agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sono posti alle dipendenze di un vice segretario generale.

 

3. Ove il Segretario generale ed i vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.

 

4. Il Segretario generale della difesa può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della difesa oppure ad un esperto di provata competenza, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni.

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(1/a) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 21 marzo 2001, n. 172 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 112). Per l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa vedi il D.M. 27 settembre 2002.

(1/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 21 marzo 2001, n. 172 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 112).

(1/c) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 21 marzo 2001, n. 172 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 112).

 

 

 

Capo III - Capi di Stato maggiore dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica

 

 

Art. 11

Configurazione delle cariche.

1. I Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

 

a) sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di tenente generale, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente;

 

 

b) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa;

 

 

c) rispondono al Capo di Stato maggiore della difesa dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute;

 

 

d) nell'ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali ed ammiragli.

 

2. I Capi di Stato maggiore, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall'ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria come previsto dall'ordinamento della rispettiva Forza armata.

 

 

 

Art. 12

Attribuzioni in campo nazionale.

1. I Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

 

a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze;

 

 

b) si avvalgono delle direzioni generali interessate per l'ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, Lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa;

 

 

c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di rispettiva competenza;

 

 

d) provvedono all'impiego operativo dei fondi del settore funzionamento in ordine agli enti e reparti della rispettiva Forza armata, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernenti le responsabilità degli ispettorati di Forza armata e le autonomie decisionali dei direttori degli enti da questi dipendenti, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'impiego operativo dei fondi si esercita attraverso la simultanea approvazione dei programmi di lavoro annuali e dei relativi stanziamenti di bilancio, fatta salva la facoltà di modificazione dei programmi stessi ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo;

 

 

e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro;

 

 

f) sono, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, organi centrali di sicurezza della rispettiva Forza armata;

 

 

g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze del Capo di Stato maggiore della difesa ed approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:

 

1) l'ordinamento, gli organici ed il funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;

 

2) le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari, concordandone la designazione con la competente direzione generale;

 

3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari;

 

4) le modalità attuative della mobilitazione e delle relative scorte;

 

h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze indicata dal Capo di Stato maggiore della difesa ed approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute;

 

1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e l'addestramento del personale e ne dispongono e controllano l'attuazione avvalendosi dei dipendenti organismi e della competente direzione generale per la selezione del solo personale di truppa in servizio di leva obbligatorio;

 

2) le direttive per l'impiego del personale della rispettiva Forza armata;

 

i) designano, dandone preventiva comunicazione al Capo di Stato maggiore della difesa, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non superiore a maggiore generale o grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della propria Forza armata. Per gli ufficiali generali dei carabinieri provvede il Comandante generale dell'Arma;

 

 

1) provvedono alla trattazione delle materie relative all'impiego del personale ufficiale, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Forza armata, ferme restando le attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa, e pongono in essere i relativi atti amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso. Per gli ufficiali dei carabinieri provvede il Comandante generale dell'Arma. Restano ferme, per quanto concerne il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, le disposizioni vigenti;

 

 

m) assicurano, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni nazionali ovvero multinazionali interforze, la disponibilità qualitativa e quantitativa delle Forze stabilite dal Capo di Stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti. Definiscono l'attività addestrativa ed esercitano, anche avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate di comando operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di Forza armata;

 

n) esercitano le attribuzioni connesse all'attività logistica, emanando le necessarie direttive e norme tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in materia di organizzazione, direzione e controllo dei relativi servizi, con riguardo ai sistemi d'arma, mezzi, materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione, dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio. Esercitano altresì le attribuzioni relative alla gestione, controllo, determinazione e ripianamento delle dotazioni, delle scorte e dei materiali di consumo nonché alla gestione dei fondi occorrenti per l'espletamento delle correlate attività logistiche e tecnico-amministrative.

 

 

 

Art. 13

Attribuzioni in campo tecnico-scientifico.

1. I Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

 

a) individuano le esigenze e definiscono i requisiti militari e operativi dei sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti per la propria Forza armata e ne valutano l'idoneità per l'impiego operativo;

b) sono responsabili, in materia di valutazione tecnico-operativa dei propri sistemi d'arma, dei mezzi e dei materiali e, in caso di peculiari o particolari esigenze operative, della certificazione ed omologazione tecnico-operativa di quelli sottoposti a modifica od integrazione presso strutture tecniche delle Forze armate e ne autorizzano l'impiego operativo; essi esercitano tali competenze per il tramite di appositi comandi od organismi tecnico-logistici.

 

 

 

Art. 14

Attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.

1. Il Capo di Stato maggiore dell'Esercito in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa:

 

a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa terrestre del territorio ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

 

 

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile l959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati ad essere impiegati nella difesa del territorio;

 

 

c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

 

 

 

Art. 15

Attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Marina.

1. Il Capo di Stato maggiore della Marina in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa:

 

a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa marittima del territorio, delle relative linee di comunicazione ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

 

 

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati ad essere impiegati nella difesa marittima del territorio;

 

 

c) (lettera non ammessa al «Visto» della Corte dei conti);

 

 

d) concorre alla definizione degli apprestamenti e delle organizzazioni delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in previsione del loro impiego in guerra:

 

 

e) individua, in relazione alle esigenze di difesa militare e sicurezza dello Stato, le aree portuali di I categoria, per i provvedimenti conseguenti;

 

 

f) propone, per i provvedimenti ministeriali previsti, condizioni e modalità per l'impiego dei mezzi navali ed aerei del Corpo delle capitanerie di porto in compiti di pertinenza della Marina militare:

 

 

g) è responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale di cui agli articoli 2, lettera c), e 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

 

 

h) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

 

 

 

Art. 16

Attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica.

1. Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa:

 

a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa dello spazio aereo nazionale ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

 

 

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso, destinati ad essere impiegati nella difesa aerea nazionale;

 

 

c) predispone, con gli altri organi competenti, i piani per l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile;

 

 

d) delinea gli indirizzi ed i criteri generali della sicurezza del volo.

 

2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono esercitate mediante appositi comandi; parimenti le attribuzioni di cui alla lettera d) sono esercitate mediante appositi organismi dedicati alla formazione del personale ed all'accertamento delle cause degli incidenti di volo a fini di prevenzione.

 

3. Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica presiede, tramite appositi comandi, all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo:

 

a) dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo operativo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), il traffico aereo militare sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi particolari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, il traffico aereo civile sugli aeroporti non compresi nella tabella B di cui al decreto-legge 24 ottobre l979, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635;

 

 

b) dell'intero servizio meteorologico e ad eccezione dei servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell'ente preposto all'assistenza al volo per il traffico aereo generale.

 

 

 

Art. 17

Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi.

1. In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 i Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ciascuno per la rispettiva Forza armata, interessano i competenti organi del Ministero della difesa per il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche e di quelle relative al personale militare.

 

 

 

Art. 18

Ordinamento.

1. I Capi di Stato maggiore di Forza armata per l'esercizio delle relative attribuzioni:

 

a) dispongono dei rispettivi Stati maggiori retti da Sottocapi di Stato maggiore nominati con decreto del Ministro della difesa, udito il Capo di Stato maggiore della difesa e su indicazione del rispettivo Capo di Stato maggiore di Forza armata, scelti tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado non inferiore a maggiore generale per l'Esercito, ammiraglio di divisione per la Marina o generale di divisione aerea per l'Aeronautica. Gli stessi Stati maggiori, ordinati di massima in reparti ed uffici, retti rispettivamente da ufficiali generali od ammiragli e colonnelli o capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei vari settori di attività;

 

 

b) si avvalgono di alti comandi/ispettorati operativi, logistici, scolastici e addestrativi, anche territoriali, nonché di altri comandi e/o organismi per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto. I relativi comandanti/ispettori sono nominati secondo quanto disposto all'articolo 2, lettera s), numero 3) e all'articolo 12, lettera i).

 

2. Sono posti alle dipendenze del Capo di Stato maggiore di Forza armata i Capi dei corpi e dei servizi che svolgono attività tecnico-logistica e tecnico-operativa, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento e sulla base delle direttive di coordinamento interforze, emanate dal Capo di Stato maggiore della difesa.

 

 

 

Capo IV - Organi consultivi

 

 

Art. 19

Consiglio superiore delle Forze armate.

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa. Il Consiglio è sentito per:

 

a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;

 

 

b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;

 

 

c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;

 

 

d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario.

 

2. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui delegato, ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio e può richiedere, anche su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa o del Segretario generale della difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio di ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di partecipare alle riunioni il Capo di Stato maggiore della difesa o il sottocapo dello Stato maggiore della difesa se da lui delegato.

 

3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto:

 

a) il Segretario generale della difesa e i Capi di Stato maggiore di Forza armata, i quali possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale della difesa e dal sottocapo di Stato maggiore della Forza armata di appartenenza;

 

 

b) un tenente generale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra ed un generale di squadra, in servizio permanente effettivo, che siano i più elevati in grado o i più anziani tra i parigrado delle tre Forze armate, purché non rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato maggiore della difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza o delle capitanerie di porto, consigliere militare del Presidente della Repubblica, Capo di gabinetto del Ministro; gli stessi, nel rispettivo ordine di anzianità, assumono gli incarichi di Presidente e Vicepresidente del Consiglio;

 

 

c) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato, i quali possono essere sostituiti da supplenti;

 

 

d) un brigadiere generale o colonnello, o gradi corrispondenti, e un dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, per ciascuna Forza armata, con funzioni di relatori per gli affari militari, tecnici ed amministrativi.

 

4. Gli ufficiali generali ed ammiragli che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale non possono far parte del Consiglio quali membri ordinari.

 

5. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame:

 

a) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza e il Comandante generale delle capitanerie di porto;

 

 

b) il Comandante operativo interforze e i Comandanti ispettori delle tre Forze armate;

 

 

c) il Procuratore generale militare presso la Corte suprema di cassazione;

 

 

d) i direttori generali e centrali interessati alla materia in trattazione.

 

6. Il Presidente del Consiglio può altresì convocare, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico, oltre ad esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non hanno diritto di voto.

 

7. Il Presidente del Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

 

8. I membri relatori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del competente Capo di Stato maggiore di Forza armata o del Segretario generale per quanto riguarda i dirigenti civili.

 

9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.

 

10. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, e delibera, purché sia presente almeno la metà dei membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianità; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

11. Il parere su ciascun provvedimento è dato a mezzo di verbale di adunanza, in cui deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato delle votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. I1 verbale è trasmesso al Ministro della difesa dal Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate.

 

 

 

Art. 20

Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate.

1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 25 del 1997, è organo consultivo del Capo di Stato maggiore della difesa.

 

2. Il Comitato, a sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge n. 25 del 1997, è composto dal Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede, lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno, dai Capi di Stato maggiore delle Forze armate e dal Segretario generale della difesa.

 

3. Il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l'esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo.

 

4. Il Ministro può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa.

 

5. Il Presidente del Comitato può invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonché personalità di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare.

 

6. Il funzionamento del Comitato è assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa.

 

Capo V - Disposizioni particolari in materia disciplinare

 

 

Art. 21

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata ed il Segretario generale della difesa possono ordinare direttamente, nell'area di rispettiva competenza, un'inchiesta formale nei confronti del personale militare dipendente.

 

2. Le competenze in materia di inchieste formali, consigli e commissioni di disciplina nei confronti degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale volontario di truppa dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica sottoposti a procedimento disciplinare di Stato - conferite dagli articoli 75, primo comma e 79 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dagli articoli 65 e 69 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nelle varie fattispecie, al comandante di corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica o comandante territoriale o al comandante in capo del Dipartimento marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico o al comandante di regione aerea territoriale - sono attribuite, ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per i militari in servizio, agli alti comandanti militari interforze o di Forza armata da cui il militare inquisito dipende, secondo i rispettivi ordinamenti ovvero, nei casi diversi, agli alti comandanti militari di Forza armata nella cui area di giurisdizione l'inquisito risiede anagraficamente. Restano ferme le disposizioni inerenti al rimanente personale di cui ai successivi commi del citato articolo 75 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

 

 

 

Art. 22

Abrogazioni.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono abrogate le seguenti norme:

 

a) l'articolo 2, limitatamente alle parole «dalla presente legge» e gli articoli da 4 a 15 della legge 9 gennaio 1951, n. 167;

 

 

b) l'articolo 75, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, limitatamente all'espressione «all'amministrazione centrale militare o»;

 

 

c) il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 (2);

 

 

d) gli articoli 4, 5, 36 (seguiva l'indicazione di un articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti) del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;

 

 

e) la legge 8 marzo 1968, n. 200:

f) il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1972, n. 781;

 

 

g) (lettera non ammessa al «Visto» della Corte dei conti).

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(2) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 2000, n. 134.

 

 


L. 6 luglio 2002 n. 137
Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici
(art. 5)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 2002, n. 158. 

 

 

(omissis)

Art. 5

Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario.

 

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264, D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 265, D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 459, e D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

 

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

 

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

 

4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

 

 


L. 27 luglio 2004 n. 186
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse
(art. 2, co. 1)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 175, S.O

 

 

 

 

 

 

Art. 2

Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi (2) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

 


 

L. 27 dicembre 2004 n. 306
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di term
ini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative
(art. 9)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302. 

 

(omissis)

 

 

Art. 9

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2005.

 


Documentazione

 


 

 

 



[1]    Gli stabilimenti ed arsenali dell'amministrazione della difesa esistenti prima della riorganizzazione operata dal D.Lgs. n. 459/1997 erano complessivamente 36, di cui 27 dell'Esercito e 9 della Marina, e non avevano autonoma personalità giuridica.

[2]     L’incarico di direttore è conferito in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 19 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo della gestione aziendale.

[3]     Ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”, è istituito all’interno di tale struttura direzionale un ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione sull’attività dell’Agenzia.