XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Delega al Governo per l'adozione di misure e strumenti operativi per la tutela sanitaria dei militari - A.C. 5048 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 694 | ||||
Data: | 21/01/05 | ||||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; proposta di legge; normativa di riferimento. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Delega al Governo per l’adozione di misure e strumenti operativi per la tutela sanitaria dei militari A.C. 5048
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n. 694
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21 gennaio 2005 |
Camera dei deputati
Il presente dossier è stato fatto in collaborazione con il Dipartimento Lavoro
SIWEB
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File:DI0259
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
Normativa di riferimento
§ D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (artt. 1-8)
§ D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (artt. 1-5)
§ D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144
§ D.M. 14 giugno 2000, n. 284. Regolamento di attuazione dei D.Lgs. n. 277/1991, D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa
Numero del progetto di legge |
C. 5048 |
Titolo |
Delega al Governo per l' adozione di misure e strumenti operativi per la tutela sanitaria dei militari |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Forze armate |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
7 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
1° giugno 2004 |
§ annuncio |
14 giugno 2004 |
§ assegnazione |
3 agosto 2004 |
Commissione competente |
IV |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali); V (Bilancio, tesoro e programmazione); XI (Lavoro pubblico e privato); XII (Affari sociali). |
La proposta di legge è volta ad adottare misure e strumenti operativi per la tutela sanitaria dei militari, e intende operare una organica sistemazione delle misure di prevenzione, riabilitazione e cura della salute del personale militare e civile della difesa, e predisporre una serie di strumenti operativi adeguati a tale fine.
L’articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di tutela sociale per i rischi professionali del personale militare dello Stato, adeguandola, con particolare riferimento agli interventi di recupero ed indennitari, a quella vigente per la generalità dei dipendenti dello Stato.
L’articolo 2 istituisce, presso il Ministero della difesa, il Centro nazionale militare di medicina del lavoro, che svolge i suoi compiti per conto della sanità militare.
L’articolo 3 dispone l’emanazione di un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, per l’istituzione dei centri regionali militari di medicina del lavoro e delle sezioni militari di medicina del lavoro. Ai sensi dell’articolo 4, tale decreto, nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, deve definire le procedure con cui le sezioni militari di medicina del lavoro predispongono la mappa del rischio, redatta conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, nonché il suo aggiornamento ed i relativi controlli.
L’articolo 5 prevede che le sezioni, per gli accertamenti cui sottoporre il personale, utilizzino protocolli sanitari secondo uno schema tipo predisposto dal Centro nazionale; stabilisce che i centri regionali definiscano le attività da svolgere in concorso con l'INAIL, con le strutture del Servizio sanitario nazionale e con gli enti di ricerca pubblici e privati, ed attribuisce al Centro nazionale il coordinamento dell'attività dei centri regionali e la definizione degli schemi di protocollo e di convenzione.
L’articolo 6 prevede la presentazione alle Camere, da parte del Ministro della difesa, di una relazione annuale sulla tutela della salute del personale militare, elaborata dal Centro nazionale militare di medicina del lavoro.
L’articolo 7 istituisce il Fondo speciale per la tutela della salute nelle Forze armate, stanziando 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, e reca la copertura finanziaria.
L’intervento per legge appare necessario in quanto la proposta contiene una delega legislativa al Governo, volta al riordino di una materia regolata da fonti di rango primario.
Il provvedimento in esame tratta di materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il comma 2, lettera d) del nuovo articolo attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.
L’articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di tutela sociale per i rischi professionali del personale militare dello Stato, mentre gli articoli 3 e 4 dispongono l’emanazione di un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, per l’istituzione dei centri regionali militari di medicina del lavoro e delle sezioni militari di medicina del lavoro, e per la definizione delle procedure con cui le sezioni militari di medicina del lavoro predispongono la mappa del rischio redatta ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, nonché il suo aggiornamento ed i relativi controlli.
Trattandosi di una delega legislativa, il coordinamento dovrà essere effettuato dal decreto delegato.
Sono attualmente all’esame delle Commissioni 4^ (Difesa) e 12^ (Igiene e sanità) riunite del Senato, i progetti di legge: Meleleo ed altri, recante riordinamento della sanità militare (A.S. 452), Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (A.S. 1917, di iniziativa del Governo) e Nieddu ed altri, recante norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi (A.S. 1935). Il 13 luglio 2004 le Commissioni hanno adottato il testo unificato predisposto dal comitato ristretto, di cui è proseguito l’esame nelle sedute del 28 luglio e 13 ottobre 2004.
Con lettera del 21 ottobre 2004, il Presidente della Camera dei deputati ha attivato la procedura delle intese di cui all’articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato e all’articolo 78 del Regolamento della Camera, segnalando l’intenzione della Commissione difesa della Camera di iniziare l’esame del progetto di legge in commento, limitatamente alle sole parti concernenti la disciplina degli infortuni e delle malattie professionali dei militari, ritenendo che in tal modo non si creino interferenze con il citato testo unificato all’esame del Senato. Il Presidente del Senato, con lettera del 19 novembre 2004, ha dato risposta favorevole, ribadendo che l’esame della proposta deve rimanere circoscritto nei termini indicati.
La proposta comporta l’estensione al personale militare della tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie professionali, secondo i principi generali che valgono per tutti i lavoratori.
Si segnala che non sono individuati in modo chiaro e sufficientemente dettagliato i principi e criteri direttivi della delega, così come previsto dall’articolo 76 della Costituzione.
L’articolo 4 prevede che, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, vengano definite, nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, le procedure con cui le sezioni militari di medicina del lavoro predispongono la mappa del rischio, redatta conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, nonché il suo aggiornamento ed i relativi controlli. Sarebbe forse opportuno specificare che le procedure previste dall’articolo 4 devono essere disciplinate nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 14 giugno 2000 n. 284, recante il regolamento di attuazione dei decreti legislativi nn. 277/1991, 626/1994 e 242/1996, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nell'ambito del Ministero della difesa.
L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 7 fa riferimento allo stanziamento dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, pur decorrendo l’onere dall’anno 2005.
La proposta di legge in esame delega il Governo ad adottare misure e strumenti operativi per la tutela sanitaria dei militari. In tale prospettiva s’intende operare un’organica sistemazione delle misure di prevenzione, riabilitazione e cura della salute del personale militare e civile della difesa, e predisporre una serie di strumenti operativi adeguati a tale fine.
La relazione introduttiva specifica che l’obiettivo principale è quello di uniformare la disciplina riguardante la tutela dei militari dai rischi di infortunio o di malattia professionale a quella dei dipendenti dello Stato, nel rispetto delle specificità del particolare rapporto di servizio dei militari stessi.
I proponenti rilevano che l'evoluzione dei compiti delle Forze armate in generale, e di quelle “di pace”, in particolare, ha portato ad una profonda modifica del contenuto della prestazione richiesta al militare in servizio permanente, che si configura, almeno con riferimento alle “missioni di pace”, in termini diversi da quelli tradizionali del “fare la guerra” o prepararsi per fare la guerra, tanto da far ritenere che le stesse armi costituiscono strumento rispetto all'obiettivo primario costituito, appunto, dalla salvaguardia della pace e dell'ordine per la ricostruzione. Ciò determinerebbe una progressiva omologazione dei lavoratori militari agli altri lavoratori, rendendo necessaria una rivisitazione delle categorie logiche finora utilizzate per trattare dei loro rapporti con «il datore di lavoro», per quanto riguarda le attese e i bisogni più direttamente legati alla tutela della salute.
In sostanza, la proposta intende superare l’attuale esclusione dell'assicurabilità dei militari per gli infortuni e le malattie professionali secondo i princìpi generali. Ciò appare, invece, possibile, almeno nella forma della gestione per conto dello Stato, che è attualmente la regola per gli impiegati civili dello Stato, ormai tutelati tutti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)[1]. In tale prospettiva la proposta conferisce al Governo una delega per il riordino della normativa in materia di tutela dei militari rispetto ai rischi di infortunio o di malattia professionale, in modo da uniformare la relativa disciplina a quella dei restanti dipendenti dello Stato, nel rispetto delle specificità del particolare rapporto di servizio.
In secondo luogo, considerato che lo Stato ha il dovere di promuovere la tutela della salute del personale militare e di affiancarlo nella dimostrazione dell’eventuale causa professionale di specifiche menomazioni o patologie, la proposta istituisce un apposito servizio con tale finalità, articolato sul territorio e collegato organicamente con gli altri servizi pubblici del settore, in particolare con l'INAIL.
Si segnala che sono attualmente all’esame delle Commissioni 4a (Difesa) e 12a (Igiene e sanità) riunite del Senato, i progetti di legge: Meleleo ed altri, recante riordinamento della sanità militare (A.S. 452), Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (A.S. 1917, di iniziativa del Governo) e Nieddu ed altri, recante norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi (A.S. 1935)
Il 13 luglio 2004 le Commissioni hanno adottato il testo unificato predisposto dal comitato ristretto, di cui è proseguito l’esame nelle sedute del 28 luglio e 13 ottobre 2004.
Con lettera del 21 ottobre 2004, il Presidente della Camera dei deputati ha attivato la procedura delle intese di cui all’articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato e all’articolo 78[2] del Regolamento della Camera, segnalando l’intenzione della Commissione difesa della Camera di iniziare l’esame del progetto di legge in commento, limitatamente alle sole parti concernenti la disciplina degli infortuni e delle malattie professionali dei militari, ritenendo che in tal modo non si creino interferenze con il citato testo unificato all’esame del Senato. Il Presidente del Senato, con lettera del 19 novembre 2004, ha dato risposta favorevole, ribadendo che l’esame della proposta deve rimanere circoscritto nei termini indicati.
L’articolo 1, comma 1, del progetto di legge delega il Governo a adottare, entro sei mesi dalla data d’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di tutela sociale per i rischi professionali del personale militare dello Stato, per adeguarla, con particolare riferimento agli interventi di recupero ed indennitari, a quella vigente per la generalità dei dipendenti dello Stato, nel rispetto delle specificità del rapporto di servizio, e secondo i principi e criteri direttivi di seguito stabiliti.
Il comma 2 dispone che il decreto legislativo da emanare debba contenere anche norme finalizzate a valorizzare il contributo di strutture e funzioni dell'amministrazione statale all’individuazione dei rischi propri del personale militare, anche nella sua interazione con i rischi ai quali sono soggetti i lavoratori statali nel loro complesso, e la generalità della popolazione.
Si segnala che non sono individuati in modo chiaro e sufficientemente dettagliato i principi e criteri direttivi della delega, così come previsto dall’articolo 76 della Costituzione.
Si ricorda che la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, la cui istituzione risale al 1889[3], è una forma di assicurazione obbligatoria a favore dei lavoratori, prevista dall’articolo 38, comma 2, della Costituzione e disciplinata da un apposito testo unico, approvato con il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (di seguito indicato come T.U.), recentemente modificato con il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, emanato in attuazione dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144[4], che ha operato un’ampia riforma del sistema assicurativo previgente. L’assicurazione ha la funzione di garantire una protezione sanitaria ed economica ai lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali, nonché di fornire assistenza economica ai superstiti del lavoratore deceduto. Il costo dell’assicurazione grava esclusivamente sul datore di lavoro mediante il pagamento di appositi premi.
Il rapporto assicurativo intercorre tra i seguenti soggetti:
· l’assicuratore, costituito per legge ed in regime di monopolio dall’INAIL (Istituto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
· gli assicuranti, ovvero i datori di lavoro;
· gli assicurati, ovvero i lavoratori.
Sono obbligati all’assicurazione INAIL i datori di lavoro che, nell’esercizio delle attività indicate dall’articolo 1 del T.U., occupano persone soggette alla tutela obbligatoria. Datore di lavoro può essere, pertanto, una persona fisica o una persona giuridica, ente sia privato sia pubbico, compreso lo Stato e gli enti locali.
In via generale l’articolo 4 del T.U. assoggetta all’obbligo assicurativo coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita. Sono espressamente inclusi tra gli assicurati anche i lavoratori che, pur in assenza di subordinazione e talvolta anche di vera e propria retribuzione, sono considerati meritevoli di tutela per la loro posizione sociale. A titolo esemplificativo: artigiani, familiari che lavorino alle dipendenze di un datore di lavoro, partecipanti all’impresa familiare, etc.
Non sono iscritti all’INAIL i soggetti assicurati presso enti previdenziali che tutelano i propri iscritti anche contro gli infortuni e le malattie professionali. Ad esempio, i giornalisti per i quali l’istituto assicuratore è in via esclusiva l’INPGI).
L’articolo 1 del citato D.Lgs. n. 38/2000 dispone che, nell’ambito della gestione industria di cui al titolo I del T.U., vengano individuate ai fini tariffari le seguenti gestioni separate:
a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas e acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
b) artigianato, per le attività di cui alla relativa legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443;
c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; per le relative attività ausiliarie;
d) altre attività non rientranti tra quelle di cui alle precedenti tre lettere: a titolo esemplificativo vengono indicate le attività svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) della legge 9 marzo 1989, n. 88, cioè le attività bancarie e di credito, assicurative, esattoriali, e relative ai servizi tributari appaltati.
Da ultimo si menziona che le principali novità introdotte con il citato D.Lgs. n. 38/2000 riguardano:
a) l’ambito di applicazione dell’assicurazione che è stato esteso ai lavoratori dell’area dirigenziale, ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici ed agli sportivi professionisti;
b) le nuove disposizioni in materia di prestazioni per gli assicurati, alcune delle quali di particolare rilievo: disciplina della rettifica per errore; aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali; rivalutazione delle rendite; infortunio in itinere; danno biologico.
L’articolo 2, comma 1, prevede che, per le finalità di cui al precedente articolo, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti dell'amministrazione statale con il personale militare per l’erogazione delle prestazioni relative allo stato di salute, i compiti di medicina del lavoro siano attribuiti alla sanità militare che opera, a tal fine, tramite il Centro nazionale militare di medicina del lavoro, istituito dal comma successivo.
Il comma 2 istituisce, presso il Ministero della difesa, il Centro nazionale militare di medicina del lavoro, posto alle dirette dipendenze del Ministro della difesa. Il Centro si avvale del personale medico e paramedico in servizio nelle Forze armate per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate.
L’articolo 3 prevede, al comma 1, che, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano istituiti, nell'ambito di ciascuna regione, centri regionali militari di medicina del lavoro e, presso le unità operative delle Forze armate, sezioni militari di medicina del lavoro.
Il comma 2 affida a ciascun centro regionale la direzione e l’organizzazione delle attività delle sezioni rientranti nell'ambito della propria competenza territoriale, promuovendo il necessario coordinamento con le corrispondenti funzioni regionali.
Il comma 3 stabilisce che la pianta organica necessaria per il funzionamento del complessivo servizio militare di medicina del lavoro, nelle sue articolazioni territoriali, deve essere fissata con il decreto di cui al precedente comma 1 o con un decreto separato, da emanare negli stessi termini.
A tal fine, devono essere rispettati i criteri di economicità e di efficienza, garantendo un equilibrato rapporto fra il numero dei militari di riferimento e quello del personale medico e paramedico addetto, e collaborando con gli altri soggetti pubblici, nazionali e regionali, compreso l'INAIL, per quanto riguarda le funzioni e le attività strumentali, informative e di ricerca epidemiologica.
L’articolo 4, comma 1, stabilisce che, con il decreto o i decreti emanati ai sensi del precedente articolo 3, siano definite, nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, le procedure con cui le sezioni militari di medicina del lavoro predispongono, per il successivo inoltro al Centro nazionale, sotto la responsabilità di ciascun comandante di Corpo, la mappa del rischio redatta, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, con riferimento agli enti ed al personale nei confronti del quale il comandante stesso esercita le proprie funzioni.
Il comma 2 prevede che, con i suddetti decreti del Ministro della difesa, siano altresì fissati la procedura, di regola telematica, di aggiornamento costante della mappa di rischio, le relative responsabilità operative, ed i controlli da operare, in conformità a quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 626/1994.
Sarebbe forse opportuno specificare che le procedure previste dall’articolo 4 devono essere disciplinate nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 14 giugno 2000 n. 284, recante il regolamento di attuazione dei D.Lgs. n. 277/1991, D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.
Il D.Lgs. n. 626/1994, nel dare attuazione alla cosiddetta "seconda direttiva-madre"[5], ha recepito le norme comunitarie in materia di attrezzature da lavoro e protezione dagli agenti biologici.
Un aspetto fondamentale recepito nel decreto riguarda la nozione di sicurezza dell’ambiente di lavoro, considerato come un bene autonomo costituito dall’ambiente di vita e di lavoro e, in quanto tale, obiettivo primario da raggiungere per il miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori.
Il medesimo decreto provvede a definire un modello di gestione della sicurezza della salute in azienda che condiziona in modo rilevante il contenuto degli obblighi del datore e del prestatore di lavoro. Tale modello si articola, in sintesi, su due piani:
- il primo, che riguarda una serie di obblighi di esclusiva titolarità del datore di lavoro, il cui nucleo centrale è costituito da un’attività di pianificazione della sicurezza, consistente nella valutazione dei rischi e nella programmazione della prevenzione;
- il secondo, che prevede obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei medesimi lavoratori, aventi ad oggetto l’osservanza di regole rilevanti in fase di introduzione e di attuazione delle misure cautelari individuate nel corso dell’attività di valutazione dei rischi e di programmazione della prevenzione.
Successivamente, con il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, cosiddetto "decreto correttivo", si è a definita la figura del datore di lavoro privato, introducendo i criteri necessari ad individuare il datore di lavoro pubblico. È stata ampliata, inoltre, la tipologia dei titoli che consentono l'abilitazione a "medico competente", sono stati differiti una serie di termini per gli adempimenti, introducendosi al contempo un "regime speciale" per le piccole imprese.
La disciplina attuale prevista dal citato D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dal D.Lgs. n. 242/1996 prevede, quindi, i seguenti obblighi a carico del datore di lavoro:
· elaborazione di un documento di valutazione dei rischi relativi all'azienda o all'unità produttiva e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
Si ricorda, infine, che l'articolo 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229(“Legge di semplificazione 2001”) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. L’articolo 6 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, ha differito al 30 giugno 2005 del termine, precedentemente fissato al 9 marzo 2005, entro il quale il Governo può esercitare la delega sopra indicata.
L’articolo 5 prevede, al comma 1, che le sezioni utilizzino protocolli sanitari, secondo uno schema tipo predisposto dal Centro nazionale, per l'effettuazione degli accertamenti a cui sottoporre il personale e per l'assunzione delle misure individuali e collettive di protezione dal rischio.
Il comma 2 stabilisce che i centri regionali definiscano le attività da svolgere in concorso con l'INAIL, con le strutture del Servizio sanitario nazionale e con gli enti di ricerca pubblici e privati, e adottano le misure per la loro concreta realizzazione anche in regime di convenzione.
Il comma 3 attribuisce al Centro nazionale il coordinamento dell'attività dei centri regionali e la definizione degli schemi di protocollo e di convenzione di cui ai precedenti commi.
L’articolo 6, comma 1, impegna il Ministro della difesa a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione annuale sulla tutela della salute del personale militare, elaborata dal Centro nazionale militare di medicina del lavoro. La relazione deve contenere un'analisi dettagliata degli incidenti riscontrati durante l'attività di servizio, correlati alle probabili cause che li hanno generati, e delle patologie o delle menomazioni contratte dal personale e riconosciute dipendenti da causa di servizio o che sono state oggetto d’istanza di riconoscimento.
Il comma 2 dispone che la suddetta relazione sia discussa dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di difesa e di sanità di Camera e Senato.
L’articolo 7 istituisce, al comma 1, il Fondo speciale per la tutela della salute nelle Forze armate, stanziando 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.
Il comma 2 individua la copertura finanziaria dell’onere del suddetto Fondo, attraverso l’utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero della difesa nell’ambito della riduzione delle proiezioni per l’anno 2005 dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Si segnala che l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 7 fa riferimento allo stanziamento dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, pur decorrendo l’onere dall’anno 2005.
N. 5048
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati MINNITI, VIOLANTE, INNOCENTI, RUZZANTE, CORDONI, CABRAS, PISA, PINOTTI, ANGIONI, CARBONI, DE BRASI, MAURANDI, GUERZONI, LUMIA, LUONGO, ROTUNDO, SANDI ¾ |
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Delega al Governo per l’adozione di misure e strumenti operativi per la tutela sanitaria dei militari |
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Presentata il 1° giugno 2004
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Onorevoli Colleghi! - La realtà organizzativa e funzionale delle nostre Forze armate è caratterizzata da una pluralità di competenze e di professionalità all'interno delle quali si trovano a coesistere, spesso in un unico ambiente, o comunque convergenti verso un unico fine, quasi tutti i mestieri, le professioni e le attività che esistono nel mondo civile.
Negli enti reparti delle Forze armate e all'interno dell'Amministrazione della difesa operano nei ruoli delle armi combattenti e in quelle dei corpi e nei ruoli del personale civile, ingegneri, chimici, fisici, sociologi, tecnici, capi-squadra, tornitori, montatori, elettro-meccanici, motoristi, radaristi, solo per citarne alcuni.
È del tutto evidente quindi il quadro dei rischi che è proprio delle realtà produttive organizzate. I materiali e le sostanze impiegati sono tra i più vari, con contenuti e caratteristiche di per sé pericolosi o che possono diventare tali per il particolare uso che si è costretti a farne.
A tali rischi, che possiamo considerare intrinseci all'ambiente di lavoro, se ne devono aggiungere altri, derivanti o presenti nel teatro operativo in cui ci si trova a operare. Teatri non sempre conosciuti e non sempre prevedibili nelle loro componenti ambientali o nelle modificazioni indotte da situazioni di conflitto armato.
Inoltre la trasformazione nella composizione del nostro strumento militare con la recente abolizione del servizio militare di leva, da un lato, e la ormai sistematica utilizzazione di militari italiani in operazioni di pace al di fuori dei confini nazionali comportano una radicale trasformazione dei connotati classici del servizio militare, che si configura sempre più come attività produttiva, mestiere nel senso più alto della parola, ponendo così al legislatore e alle forze politiche e sociali problemi assimilabili a quelli che si pongono per la tutela della generalità dei soggetti che con la loro opera concorrono a realizzare le finalità e gli obiettivi del nostro sistema giuridico e sociale. Le missioni internazionali che hanno già impegnato decine di migliaia di militari e anche contingenti di personale civile comportano la necessità di doversi misurare anche con problemi del tutto nuovi, quali quelli che vengono indicati con l'espressione «stress da campo di battaglia» o con inquietanti interrogativi, cui non è facile dare risposte certe, quali quelli posti dalla possibile esposizione alle radiazioni da uranio impoverito per le quali si è fatto ricorso a speciali commissioni di indagine.
Con la presente proposta di legge intendiamo dare una organica sistemazione alle misure di prevenzione, riabilitazione e cura della salute del personale militare e civile della difesa e predisporre una serie di strumenti operativi adeguati a tale fine.
Già in prima approssimazione, quindi, i militari di carriera possono configurarsi come una categoria di lavoratori il cui rapporto di lavoro si caratterizza per l'accentuata presenza - con riferimento alle finalità del rapporto di servizio - di componenti pubblicistiche che portano ad organizzarlo in forme gerarchiche senza che ciò ponga in discussione il sottostante rapporto di lavoro.
Si tratta, del resto, di una vicenda analoga a quella del lavoro marittimo, ad esempio, anche per il quale si verifica la coesistenza di momenti pubblicistici e privatistici nelle relazioni intercorrenti fra i due soggetti del rapporto stesso, proprio in considerazione dell'inderogabile esigenza di unità di comando che scaturisce dallo specifico «luogo» di lavoro.
Sul piano oggettivo del contenuto della prestazione che si richiede al militare in servizio permanente, poi, occorre prendere atto che essa si configura, almeno con riferimento alle «missioni di pace», in termini diversi da quelli tradizionali del «fare la guerra» o prepararsi per fare la guerra, tanto da far ritenere che le stesse armi costituiscono strumento rispetto all'obiettivo primario costituito, appunto, dalla salvaguardia della pace e dell'ordine per la ricostruzione. Con una crescente omologazione, oltre tutto, al servizio dei corpi smilitarizzati con i quali spesso i militari operano fianco a fianco condividendo situazioni di rischio.
È, altresì, evidente che l'evoluzione della «mission» delle Forze armate in generale, e di quelle «di pace», in particolare, richiede un diverso modello di più intenso radicamento nel territorio e fra la popolazione civile, con ciò scontando una sistematica condivisione di rischi e problemi di tutela della salute sia provenienti, per così dire, dal territorio, sia importati ovvero indotti dalla stessa presenza militare.
La progressiva omologazione dei lavoratori militari (decisamente fuori dal concetto di «cittadini in armi per la difesa della Patria») agli altri lavoratori, rende necessaria, quindi, una rivisitazione compiuta delle categorie logiche finora utilizzate per trattare dei loro rapporti con «il datore di lavoro» per quanto riguarda le attese e i bisogni più direttamente legati alla tutela della salute in tutte le sue accezioni.
Si tratta, in tutti questi casi, di rischi che:
1) sono intimamente legati alla specifica attività di «esercizio ed uso delle armi» che, a ben guardare, non costituisce una situazione dissimile - in termini di rischio professionale - da quella di qualsivoglia lavoratore nel diretto rapporto con gli strumenti e con i mezzi di lavoro particolarmente pericolosi;
2) sono connessi, altresì, con attività di quotidiana gestione dell'apparato militare, per mansioni strumentali del tutto analoghe a quelle degli addetti a opifici ovvero ad ambienti organizzati;
3) possono scaturire da interventi di sostegno e di aiuto per popolazioni colpite da calamità naturali ovvero da eventi bellici di cui le popolazioni stesse sono attori «passivi»;
4) derivano da attività che, pur non di combattimento, riguardano il controllo del territorio, la fornitura di servizi di sicurezza per le popolazioni e gli impianti ivi allocati.
Questi rischi sono tutti assimilabili a quelli professionali della generalità dei lavoratori, a conferma, del resto, della circostanza che come si assottigliano sempre più i confini fra gli ambienti di vita e di lavoro, così si assottigliano quelli fra ambienti di lavoro e vita e ambienti ove possono determinarsi condizioni di conflitto armato.
Si pone, quindi, il problema della adeguatezza della tutela dei militari - di carriera e, per le fasi residuali, di leva - in termini di:
a) entità e qualità delle prestazioni garantite qualora gli stessi siano vittime di un infortunio, qualificabile come professionale secondo gli ordinari canoni, o di una malattia qualificabile come professionale secondo gli anzidetti canoni;
b) qualità dei servizi in concreto apprestati affinché il militare vittima di infortunio o di malattia professionale trovi una tutela effettiva ed efficace sul piano sanitario, a partire dagli essenziali momenti e servizi funzionali a riconoscere con la massima tempestività e la migliore certezza l'origine professionale di manifestazioni morbose che appaiano analoghe a quelle di altre affezioni, in ipotesi di origine non professionale.
Per il primo aspetto una consolidata linea interpretativa - frutto di un equivoco persistente che accomuna pensione privilegiata per causa di servizio e indennizzo per rischio professionale - non ha consentito finora di ricondurre tutti i militari nell'alveo della assicurazione generale per infortuni e malattie professionali, pur in assenza di una esplicita esclusione, come si verifica ad esempio per i vigili del fuoco.
Al momento resta prioritario l'impegno tecnico e operativo affinché, in concomitanza e in parallelo con l'attuazione compiuta della riforma che ha abolito il servizio militare di leva, si verifichi il definitivo superamento delle motivazioni che a suo tempo hanno portato ad escludere l'assicurabilità dei militari per gli infortuni e le malattie professionali secondo i princìpi generali. Sulla base di questi ultimi, infatti, tale riconduzione appare certamente possibile quantomeno nella forma della gestione per conto dello Stato che è al momento la regola per gli impiegati civili dello Stato, ormai tutelati tutti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel contesto di un'ampia accezione del rischio di macchina o di apparati elettrici nonché del rischio di ambiente organizzato.
Per agevolare tale organica riconduzione al modello generale di sistema di tutela per i rischi professionali - privati e pubblici, civili e militari - con la presente proposta di legge si conferisce al Governo una delega per il riordino della normativa in materia di tutela dei militari rispetto ai rischi di infortunio o di malattia professionale in modo da uniformare la relativa disciplina a quella dei restanti dipendenti dello Stato, nel rispetto delle specificità del particolare rapporto di servizio dei militari stessi.
In ogni caso, anche a voler prescindere per il momento da questo intervento di riordino, e in funzione di esso, si ritiene che, preso atto delle profonde modificazioni introdotte nell'anzidetto rapporto di «servizio militare», i fattori di rischio più volte richiamati siano in ogni caso giuridicamente rilevanti già a fronte del vigente, frammentario, sistema normativo di riferimento sia per il riconoscimento della causa di servizio sia in termini di equo indennizzo, senza escludere la concreta possibilità che singoli militari o gruppi di essi promuovano azioni giudiziarie nei confronti dello Stato per il risarcimento dei danni subiti: di ordine fisico-biologico, morale, fisico-patrimoniale.
La rilevanza è accresciuta dalla più matura - e ormai da tutti condivisa - concezione della tutela per i rischi professionali come «presa in carico» del lavoratore rispetto all'incidenza dei rischi
stessi - nei momenti di esposizione (per interventi prevenzionali) - e in quelli di realizzazione dei rischi stessi (con interventi curativi, riabilitativi, di reinserimento sociale e professionale).
I militari, insomma, partecipano, quali soggetti esposti a rischi in gran parte condivisi con la restante popolazione lavorativa, ai problemi e alle tematiche della prevenzione dei rischi stessi, con una caratterizzazione per quanto riguarda quei rischi che derivano dall'utilizzo di strumenti operativi - armi individuali, mezzi di trasporto, eccetera - ovvero di sostanze tipiche dello specifico servizio e il cui utilizzo può dover essere circondato da doverose cautele di riservatezza.
Da ciò il rilievo di un assetto organizzatorio adeguato per lo sviluppo della presa in carico, a partire - per le malattie professionali - dalla esatta e compiuta conoscenza dei fattori di rischio, della loro azione morbigena, delle condizioni e degli strumenti necessari o utili per la rimozione dei fattori stessi.
Compiuta conoscenza che per le motivazioni prima enunciate appare destinata ad avere senz'altro ricadute significative anche sulla conoscenza di rischi che, per fattori contingenti o per sistematica contiguità/comunanza, riguardano la generalità della popolazione.
La complessità di queste valutazioni ovviamente non riguarda il solo settore militare, accomunando la generalità dei lavoratori, militari e non, tanto che si parla di malattie professionali perdute e di malattie professionali addirittura sconosciute.
Di fronte a siffatta complessità è assodato che nessun lavoratore, e men che mai un militare possa da solo individuare gli elementi che dimostrino la professionalità della malattia da cui è affetto; elementi che, soprattutto rispetto al sistema «difesa», non possono essere lasciati allo sviluppo di dialettiche scientifiche o «mediatiche».
Per questo, nel settore, contiguo, dell'assicurazione per i rischi del lavoro gestita dall'INAIL, pur a fronte di indicazioni giurisprudenziali che fanno carico al lavoratore di dimostrare tale connotazione di malattie professionali, l'Istituto assicuratore ha ritenuto di porre le proprie strutture e personale al servizio dei lavoratori stessi per la complessa opera di dimostrazione.
Tale impegno, doveroso, non è certamente sufficiente da solo ma costituisce comunque un valido contributo per la realizzazione di una comune e concordata base di conoscenza e di valutazione, particolarmente preziosa - unitamente all'opera dei soggetti pubblici specificamente preposti alla gestione degli interventi di igiene e di prevenzione - a fronte della difficoltà, anch'essa oggettiva, di muoversi attraverso il «viluppo» di concause di lesione e di invalidità, con riferimento soprattutto alle cosiddette «malattie multifattoriali».
Per la stragrande maggioranza delle «nuove patologie», infatti, difficilmente il lavoro può considerarsi causa esclusiva di esposizione a rischio professionale, concorrendo piuttosto con altri fattori a determinare la specifica patologia.
Per questo risulta essenziale - ed è l'obiettivo della lettera b) prima illustrata - la disponibilità di apparati professionali, strumentali e informativi che consentano di mettere insieme in modo organico, ordinato e significativo tutte le informazioni che, nel loro insieme, possano attestare con ragionevole certezza la possibile, probabile o certa eziologia professionale (esclusiva o multifattoriale) dell'affezione morbosa presa di volta in volta in considerazione.
È un obiettivo, e un impegno, che coinvolge professionalità diversificate che, con l'impianto di idonei sistemi informativi - sul versante delle banche dati e su quello delle procedure di utilizzazione/alimentazione - riescano a costruire una solida base epidemiologica per fattori di rischio che via via emergano all'attenzione del sistema di tutela integrale con riferimento specifico alle difficoltà connesse con:
1) la «mobilità» territoriale dei corpi militari (che presuppone la disponibilità di evolute analisi ambientali in territori al di fuori dell'Italia), con la promiscuità con ambienti di vita e di lavoro, con la riservatezza che circonda l'utilizzazione di sostanze ad uso militare e che appare spesso vincolo maggiore di quello costituito dalla riservatezza di brevetto dei prodotti commerciali;
2) la valutazione dei danni alla persona che l'utilizzo di strumenti e/o prodotti difettosi possa provocare quali evento infortuni ovvero evento malattia professionale;
3) l'impegno, in ogni caso, a utilizzare le informazioni e le ricerche epidemiologiche al servizio di interventi prevenzionali, di eliminazione delle fonti di rischio o di sottrazione del lavoratore (militare in questo caso) all'azione di dette fonti, di diagnosi precoce di malattie che se prese in tempo possono essere efficacemente protette e tutelate.
Con la presente proposta di legge, pertanto, si prende atto che lo Stato resta primariamente e direttamente responsabile per la tutela prevenzionale e anche indennitaria (al di là dell'intervento in gestione per conto dell'INAIL) e che, come l'INAIL per i propri assistiti, così lo Stato per il personale militare (e in prospettiva per tutti i suoi dipendenti) ha il dovere di promuovere la tutela della salute di tale personale nonché di affiancarlo nella dimostrazione, laddove occorra, della eziologia professionale - esclusiva o multifattoriale - di specifiche menomazioni.
Si propone, conseguentemente, l'istituzione di tale servizio, articolato sul territorio, collegato organicamente con gli altri servizi pubblici del settore e in particolar modo con l'INAIL quale operatore amministrativo della speciale gestione, nei termini indicati in linea di massima nella proposta di legge stessa, da declinare poi sul piano tecnico e gestionale con apposita normativa regolamentare da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quale sintesi di convergenti responsabilità dei Ministeri della difesa, della salute, del lavoro e delle politiche sociali.
In questo modo si è inteso coniugare il rispetto della primaria esigenza di coordinamento e di integrazione fra i vari servizi pubblici, con la specialità del settore militare che si ritiene richieda, per le considerazioni accennate in precedenza, specifiche e dedicate attenzione e professionalità che non escludono, ovviamente, la anzidetta garanzia di piena e organica integrazione.
L'assetto del servizio militare di medicina del lavoro è modulato sui tre livelli ordinari di responsabilità, per funzioni territoriali essenzialmente operative cui corrispondono funzioni di coordinamento e di governo, rispettivamente a livello regionale e centrale.
Nei criteri di determinazione dei fabbisogni, comunque congrui sul piano essenzialmente qualitativo, resta confermato l'impegno generale della pubblica amministrazione di coniugare qualità ed economicità di gestione, con espresso richiamo alle opportunità offerte da una adeguata e convinta politica delle sinergie, essenziale anche per la stretta interdipendenza fra ambienti di vita, di lavoro «militari».
proposta / disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro) sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di tutela sociale per i rischi professionali del personale militare dello Stato al fine di adeguare la disciplina stessa, in particolare per gli interventi di recupero e indennitari, a quella vigente per la generalità dei dipendenti dello Stato, nel rispetto delle specificità del particolare rapporto di servizio e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca altresì norme finalizzate a valorizzare l'apporto di strutture e di funzioni dell'amministrazione statale alla individuazione dei rischi propri della particolare categoria di personale rappresentata dai militari, anche nella sua interazione con i rischi ai quali sono soggetti i lavoratori statali nel loro complesso e la generalità della popolazione.
Art. 2. 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti dell'amministrazione statale con il personale militare relativi alla erogazione di prestazioni riferite allo stato di salute del medesimo personale, i connessi compiti di medicina del lavoro sono attribuiti alla sanità militare che, per il governo del relativo esercizio, opera tramite il Centro nazionale militare di medicina del lavoro istituito ai sensi del comma 2. 2. È istituito, presso il Ministero della difesa, il Centro nazionale militare di medicina del lavoro, di seguito denominato «Centro nazionale». Il Centro nazionale, posto alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, si avvale per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate del personale medico e paramedico in servizio nelle Forze armate.
Art. 3. 1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti nell'ambito di ciascuna regione centri regionali militari di medicina del lavoro, di seguito denominati «centri regionali», e presso le unità operative delle Forze armate sezioni militari di medicina del lavoro, di seguito denominate «sezioni». 2. Ciascun centro regionale dirige e organizza le attività delle sezioni rientranti nell'ambito della propria competenza territoriale, promuovendo il necessario coordinamento con le corrispondenti funzioni regionali. 3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 o con separato decreto, da emanare nei termini previsti dal citato comma 1, è fissata la pianta organica necessaria per il funzionamento del complessivo servizio militare di medicina del lavoro nelle sue articolazioni territoriali, nel rispetto dei seguenti criteri di economicità e di efficienza, tenendo conto della necessità di: a) mantenere un equilibrato rapporto fra il numero dei militari di riferimento e quello del personale medico e paramedico addetto; b) utilizzare sistematicamente politiche di sinergie con altri soggetti pubblici, nazionali e regionali, compreso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per quanto riguarda le funzioni e le attività strumentali, informative e di ricerca epidemiologica.
Art. 4. 1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, i decreti di cui all'articolo 3 definiscono le procedure attraverso le quali le sezioni predispongono, per il successivo inoltro al Centro nazionale, sotto la responsabilità di ciascun comandante di Corpo, la mappa del rischio redatta, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, con riferimento agli enti e al personale nei confronti del quale il comandante stesso esercita le proprie funzioni. 2. Con i medesimi decreti del Ministro della difesa, di cui al comma 1, sono altresì fissati la procedura, di regola telematica, di aggiornamento costante della mappa ivi prevista, le relative responsabilità operative nonché i controlli da operare, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 5. 1. Le sezioni utilizzano protocolli sanitari, secondo uno schema tipo predisposto dal Centro nazionale, per l'effettuazione degli accertamenti a cui sottoporre il personale nonché per l'assunzione delle misure individuali e collettive di protezione dal rischio. 2. I centri regionali definiscono le attività da svolgere in concorso con l'INAIL, con le strutture del Servizio sanitario nazionale e con gli enti di ricerca pubblici e privati e adottano le misure per la loro concreta realizzazione anche in regime di convenzione. 3. Il Centro nazionale coordina l'attività dei centri regionali e definisce gli schemi di protocollo e di convenzione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 6. 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro della difesa invia alle Camere una relazione annuale sulla tutela della salute del personale militare, elaborata dal Centro nazionale e contenente un'analisi dettagliata degli incidenti riscontrati durante l'attività di servizio correlati alle probabili cause che li hanno generati nonché delle patologie o delle menomazioni contratte dal personale e riconosciute dipendenti da causa di servizio o che sono state oggetto di istanza di riconoscimento. 2. La relazione di cui al comma 1 è discussa dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di difesa e di sanità della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Art. 7. 1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito il Fondo speciale per la tutela della salute nelle Forze armate, con uno stanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2005. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124.
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (artt. 1-8)
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(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257.
(1/a) Il presente T.U., emanato a seguito della delega contenuta nell'art. 30, L. 19 gennaio 1963, n. 15, prorogata con L. 11 marzo 1965, n. 158, disciplina la materia già regolata dai seguenti provvedimenti:
D.L.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, D.Lgt. 21 novembre 1918, n. 1889, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, R.D. 25 gennaio 1937, n. 200, L. 29 agosto 1941, n. 1092, R.D.L. 25 marzo 1943, n. 315, L. 12 aprile 1943, n. 455, D.M. 19 maggio 1945, D.Lgs.Lgt 8 febbraio 1946, n. 85, D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1946, n. 238, D.Lgs.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14, D.Lgs.C.P.S. 9 settembre 1947, n. 928, L. 3 marzo 1949, n. 52, L. 20 febbraio 1950, n. 64, L. 11 gennaio 1952, n. 33, D.M. 10 dicembre 1953, L. 12 febbraio 1955, n. 52, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, L. 27 dicembre 1956, n. 1453, L. 21 marzo 1958, n. 313, L. 3 aprile 1958, n. 499, D.P.R. 28 aprile 1959, n. 471, D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 11 aprile 1996, n. 28; Circ. 23 ottobre 1996, n. 70; Circ. 11 dicembre 1996, n. 82; Circ. 22 luglio 1997, n. 70; Circ. 20 marzo 1998, n. 17; Circ. 30 marzo 1998, n. 20; Circ. 2 aprile 1998, n. 22; Nota 8 febbraio 2001; Nota 16 luglio 2001; Circ. 22 agosto 2001, n. 61; Circ. 21 giugno 2002, n. 45; Circ. 3 luglio 2002, n. 48; Circ. 28 gennaio 2003, n. 5; Circ. 23 aprile 2003, n. 28; Nota 8 maggio 2003; Circ. 17 giugno 2003, n. 36; Circ. 10 ottobre 2003, n. 59; Circ. 17 dicembre 2003, n. 71; Circ. 19 dicembre 2003, n. 73; Nota 12 gennaio 2004; Nota 15 gennaio 2004; Nota 26 gennaio 2004; Circ. 22 gennaio 2004, n. 8;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 11 luglio 1996, n. 40;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 aprile 1996, n. 91; Circ. 30 maggio 1996, n. 115; Circ. 6 giugno 1996, n. 117; Circ. 23 luglio 1996, n. 153; Circ. 24 ottobre 1996, n. 208; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 30 agosto 1997, n. 190; Circ. 30 ottobre 1997, n. 213; Circ. 14 luglio 1998, n. 151; Circ. 21 luglio 1998, n. 160; Circ. 11 dicembre 2000, n. 207;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 27 luglio 1999, n. 885; Circ. 4 gennaio 2001, n. 5/25019/70/DOC;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 29 gennaio 2003, n. 2/2003; Nota 7 luglio 2003, n. 5/26941/70;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ. 10 luglio 1998, n. 305;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 2 gennaio 1997, n. 1;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 4 giugno 1996, n. 295.
TITOLO I
L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria
Capo I - Attività protette
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 1.
È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125 °C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali (2);
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui al n. 5) dell'articolo 4 (2/a).
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.
Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto (2/b).
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(2) La Corte costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 137 (Gazz. Uff. 29 marzo 1989, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, terzo comma, n. 27, in relazione al successivo art. 4, n. 1, nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli.
(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981, n. 55 (Gazz. Uff. 15 aprile 1981, n. 105) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, in relazione all'art. 4, n. 1, stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La stessa Corte, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana, e con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 880 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), l'illegittimità degli artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.
(2/b) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981, n. 55 (Gazz. Uff. 15 aprile 1981, n. 105) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, in relazione all'art. 4, n. 1, stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La stessa Corte, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana, e con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 880 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), l'illegittimità degli artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.
Capo II - Oggetto dell'assicurazione
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 2.
L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali (2/c).
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida (2/d).
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(2/c) La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 1987, n. 226 (Gazz. Uff. 24 giugno 1987, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.
(2/d) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 3.
L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative (2/e).
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
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(2/e) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma primo, nella parte in cui non prevede che «l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro». Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Capo III - Persone assicurate
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 4.
Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese (3);
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2) (3/a);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della L. 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289 (4).
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti (4/a).
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto (4/b) (4/cost).
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(3) Vedi anche artt. 199, 203 e 204 del presente decreto.
(3/a) La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1987, n. 476 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1987, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del n. 6 nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale o a questa assimilata ai sensi del precedente art. 2.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1987, n. 476 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1987, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del n. 6 nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale o a questa assimilata ai sensi del precedente art. 2.
(4/a) Vedi, anche, art. 199 del presente decreto.
(4/b) La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana. La stessa Corte, con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 880 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero; con altra sentenza 2-15 luglio 1992, n. 332 (Gazz. Uff. 22 luglio 1992, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4; con sentenza 6-10 maggio 2002, n. 171 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19 - Prima Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 4 e 9, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste dall'art. 1 del presente testo unico.
(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-30 dicembre 1996, n. 437 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 3, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 136 (Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Art. 5.
Si considerano compresi nell'assicurazione agli effetti del n. 1) dell'art. 4, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.
Art. 6.
Le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite nell'art. 66 anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento della chiamata per l'imbarco, sempreché nel viaggio di andata o di ritorno esse non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.
Art. 7.
Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e di paga.
Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nei libri di matricola e di paga prescritti dall'art. 20 e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione deve osservarsi anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 del presente decreto.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito l'Istituto assicuratore, può consentire deroghe alle disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga.
Art. 8.
Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in località diversa da quella dell'iscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell'art. 6, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa.
D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della
direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva
90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della
direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE,
della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e
della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro (artt. 1-5)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.
(1/a) Titolo così sostituito prima dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66, poi dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 ed infine dall'art. 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. Per l'ulteriore modifica del titolo, a decorrere dal 19 luglio 2005, vedi l'art. 2, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235. Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo economico del Mezzogiorno. In attesa dell'emanazione del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL, che ha corretto ed integrato il presente decreto, i termini da questo previsti e non ancora decorsi sono stati differiti con D.L. 25 novembre 1995, n. 500, reiterato con D.L. 19 gennaio 1996, n. 28 e con D.L. 19 marzo 1996, n. 135, non convertito in legge, fino alla data di entrata in vigore del suddetto D.Lgs. n. 242 del 1996. Vedi, inoltre, l'art. 6, comma 10, L. 13 maggio 1999, n. 133, riportata alla voce Imposte e tasse in genere. Per il regolamento di attuazione del presente decreto, vedi il D.M. 14 giugno 2000, n. 284.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 15 aprile 2004, n. 25; Nota 4 febbraio 2004;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 19 maggio 1997, n. 26;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, n. 60; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 15 luglio 1998, n. 153;
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 9 settembre 1996, n. 35;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 9 luglio 1996, n. 4187; Circ. 24 settembre 1996, n. 5241; Circ. 3 dicembre 1996, n. 6995; Circ. 6 dicembre 1996, n. 7105; Circ. 20 febbraio 1997, n. 924; Circ. 21 febbraio 1997, n. 1127;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Lett.Circ. 19 febbraio 1997, n. 1093/4400/D; Circ. 29 maggio 1997, n. MP1/11184;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 19 novembre 1996, n. 154/96; Circ. 20 dicembre 1996, n. 172; Circ. 5 marzo 1997, n. 28/97; Circ. 30 maggio 1997, n. 73/97; Circ. 5 novembre 1997, n. 141/97; Circ. 9 aprile 1998, n. 51/98; Circ. 8 maggio 1998, n. 67/98; Circ. 13 maggio 1998, n. 65/98; Circ. 1 ottobre 1998, n. 116/98; Circ. 29 ottobre 1998, n. 125; Circ. 2 aprile 1999, n. 28/99; Circ. 29 aprile 1999, n. 34/99; Circ. 5 gennaio 2000, n. 1/2000; Circ. 23 febbraio 2000, n. VII/291; Circ. 16 giugno 2000, n. 40/2000; Circ. 30 ottobre 2000, n. 74/2000; Circ. 3 ottobre 2000, n. 68/2000; Circ. 17 gennaio 2001, n. 11/2001; Circ. 25 gennaio 2001, n. 16/2001; Lett.Circ. 31 maggio 2001, n. VII/A.2/1/1046;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 6 marzo 2004, n. 351;
- Ministero del tesoro: Circ. 30 dicembre 1996, n. 725; Circ. 30 luglio 1997, n. 63;
- Ministero dell'ambiente: Circ. 3 settembre 1998, n. UL/98/16364;
- Ministero dell'interno: Circ. 17 dicembre 1996, n. 3/96; Nota 30 maggio 1997, n. 1739/6104; Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 8 luglio 1998, n. 16/MI.SA; Nota 2 marzo 2001, n. 1156/6104; Circ. 26 marzo 2001, n. 21;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 8 novembre 2001, n. Uff.V/5510; Nota 14 maggio 2002, n. Uff.V/1252;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 29 dicembre 1997, n. 939; Circ. 14 gennaio 1998, n. 14; Circ. 24 aprile 1998, n. 197; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 29 aprile 1999, n. 119; Circ. 6 ottobre 1999, n. 231; Circ. 3 dicembre 1999, n. 293; Circ. 19 aprile 2000, n. 122; Circ. 3 ottobre 2000, n. 223;
- Ministero della salute: Lett.Circ. 23 ottobre 2001, n. 400.3/120.33/4786;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 9 dicembre 1996; Circ. 21 dicembre 1996; Circ. 25 marzo 1997; Circ. 28 febbraio 1997;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 12 gennaio 1996, n. 1; Circ. 25 gennaio 1996, n. 14; Circ. 7 giugno 1996, n. 70; Circ. 14 agosto 1996, n. 94; Circ. 20 agosto 1996, n. 95; Circ. 27 agosto 1996, n. 96; Circ. 4 ottobre 1996, n. 117; Circ. 14 novembre 1996, n. 29; Circ. 19 dicembre 1996, n. 162; Circ. 2 gennaio 1997, n. 1; Circ. 9 gennaio 1997, n. 6; Circ. 5 febbraio 1997, n. 35; Circ. 1 agosto 1997, n. 14; Circ. 26 agosto 1997, n. 182; Circ. 6 ottobre 1997, n. 20; Circ. 14 ottobre 1997, n. 21; Circ. 10 dicembre 1997, n. 23; Circ. 4 febbraio 1999, n. 23; Circ. 21 settembre 1999, n. 15;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 16 maggio 1996, n. 30209; Circ. 13 giugno 1996, n. 10; Circ. 20 aprile 2001, n. 5/2001;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 11 gennaio 1996, n. 1; Circ. 11 gennaio 1996, n. 2; Circ. 29 ottobre 1996, n. 69; Circ. 2 luglio 1997, n. 51;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 19 luglio 1996, n. 308; Circ. 6 dicembre 1996, n. 334; Circ. 28 luglio 1997, n. 392; Circ. 12 marzo 1998, n. 449.
TITOLO I
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1.
Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica (2).
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (3), nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto (4).
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo (4).
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(2) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL e poi così modificato dall'art. 9, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro. All'individuazione delle particolari esigenze di cui al presente comma si è provveduto con:
- D.M. 29 agosto 1997, n. 338, relativamente alle strutture giudiziarie e penitenziarie;
- D.M. 14 giugno 1999, n. 450, relativamente al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica;
- D.M. 14 giugno 2000, n. 284, nell'àmbito del Ministero della difesa;
- D.M. 6 febbraio 2001, n. 110, relativamente al Corpo forestale dello Stato.
(3) Riportata alla voce Lavoro.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
Art. 2.
Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (4/a);
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis (5);
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (6).
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(4/a) Numero così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 12 novembre 2001, n. 402, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(5) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.
(6) Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
Art. 3.
Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 4.
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro (6/a).
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private (6/b).
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio (6/c).
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico (7).
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(6/a) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 21, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.
(6/b) Con D.M. 5 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1996, n. 294) sono state determinate le procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente comma 9 dell'art. 4, con l'approvazione del modello per la redazione del documento di cui al comma 2 dell'art. 4.
(6/c) Per la definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita di cui alla presente lettera, vedi il D.M. 16 gennaio 1997, riportato al n. A/XLVII.
(7) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
Art. 5.
Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55,
comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2000, n. 50.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 11 febbraio 2000; Lett.Circ. 13 marzo 2000; Lett.Circ. 28 marzo 2000; Circ. 11 aprile 2000, n. 32; Circ. 4 agosto 2000, n. 57; Lett.Circ. 7 luglio 2000; Circ. 7 novembre 2000, n. 72; Circ. 5 marzo 2001, n. 10; Nota 2 maggio 2001; Nota 11 gennaio 2002; Circ. 11 febbraio 2002, n. 9; Circ. 28 marzo 2002, n. 21; Circ. 28 marzo 2002, n. 22; Circ. 15 aprile 2002, n. 27; Circ. 6 maggio 2002, n. 31; Nota 6 settembre 2002; Nota 13 novembre 2002; Circ. 28 gennaio 2003, n. 5; Nota 6 maggio 2003; Circ. 12 maggio 2003, n. 29; Circ. 10 settembre 2003, n. 54; Nota 8 gennaio 2004; Circ. 22 gennaio 2004, n. 8;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nota 2 gennaio 2001, n. 5/25002; Circ. 4 gennaio 2001, n. 5/25019/70/DOC;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 27 giugno 2001, n. 1223; Circ. 27 settembre 2001, n. 80/2001.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 22 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle politiche agricole e forestali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Disposizioni in materia di premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)
Art. 1.
Àmbito di applicazione delle gestioni.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato «testo unico», nell'àmbito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;
d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui all'articolo 1 del testo unico.
Art. 2.
Classificazione dei datori di lavoro.
1. I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i settori non ricadenti nell'àmbito dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta dall'INAIL.
3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'articolo 45 del testo unico.
4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.
Art. 3.
Tariffe dei premi.
1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio (1/a).
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarità dell'attività espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo così determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
6. Ferma restando la possibilità di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (1/b).
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(1/a) Con D.M. 12 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17, S.O.), modificato dal D.M. 28 marzo 2002 (Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142), e con D.M. 8 giugno 2001 (Gazz. Uff. 29 giugno 2001, n. 149), sono state approvate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario ed altre attività. Per la nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione vedi il D.M. 1° febbraio 2001.
(1/b) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 43, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 4.
Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.
2. I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio è quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento indennizzato.
3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 5.
Assicurazione dei lavoratori parasubordinati.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a) (1/c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta.
5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
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(1/c) Il riferimento all'art. 49, comma 2, lettera a) deve intendersi effettuato all'art. 47, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342.
Art. 6.
Assicurazione degli sportivi professionisti.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo (1/d).
1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (1/e).
2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
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(1/d) Le retribuzioni ed i riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti sono stati stabiliti con D.M. 28 marzo 2002 (Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142).
(1/e) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 13 marzo 2002, n. 79 (Gazz. Uff. 30 aprile 2002, n. 100).
Art. 7.
Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari.
1. Le tariffe di cui all'articolo 3 si applicano anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. In caso di insussistenza dell'ultima condizione indicata nell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL, di un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute dall'Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni (1/f).
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(1/f) Con D.M. 3 agosto 2000 (Gazz. Uff. 4 settembre 2000, n. 206) è stato determinato il premio integrativo di cui al presente comma.
Art. 8.
Retribuzioni di ragguaglio.
1. (2).
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(2) Sostituisce il comma 4 dell'art. 30, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Capo II - Disposizioni in materia di prestazioni
Art. 9.
Rettifica per errore.
1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato.
2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore, purché non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario.
3. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso è stato rilevato.
4. È abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento.
6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non dà diritto alla restituzione di somme arretrate.
7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se più favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverrà con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa.
Art. 10.
Malattie professionali.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonché delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norme di funzionamento della commissione stessa.
2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.
5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Art. 11.
Rivalutazione delle rendite.
1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
2. I princìpi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico (2/a).
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(2/a) Per la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'I.N.A.I.L.:
- per il settore industria vedi il D.M. 1° agosto 2000, il D.M. 9 ottobre 2001, il D.M. 31 ottobre 2002, il D.M. 31 luglio 2003 e il D.M. 15 ottobre 2004;
- per il settore agricoltura vedi il D.M. 1° agosto 2000, il D.M. 9 ottobre 2001, il D.M. 31 ottobre 2002, il D.M. 1° agosto 2003 e il D.M. 15 ottobre 2004.
Art. 12.
Infortunio in itinere.
1. (3).
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(3) Aggiunge un comma alla fine dell'art. 2 e dell'art. 210, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 13.
Danno biologico.
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione (3/a).
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (3/b).
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
8 Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3 (4).
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(3/a) Comma così modificato prima dall'art. 73, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi dall'art. 1, D.Lgs. 19 aprile 2001, n. 202 (Gazz. Uff. 30 maggio 2001, n. 124). La modifica disposta dal suddetto art. 1 si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 1.
(3/b) Con D.M. 12 luglio 2000 sono state approvate la «tabella delle menomazioni», la «tabella indennizzo danno biologico» e la «tabella dei coefficenti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le gestioni «industria» e «medici RX», il D.M. 19 maggio 2003, per gli anni 2000 e 2001 e il D.M. 24 marzo 2004, per l'anno 2002; per i contributi assicurativi INAIL, il D.M. 27 aprile 2004.
Capo III - Disposizioni in materia di semplificazione e snellimento delle procedure
Art. 14.
Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa.
1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio di amministrazione dell'INAIL può adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.
2. [A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni] (4/a).
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(4/a) Comma soppresso dal comma 2-bis dell'art. 5, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, con la decorrenza ivi indicata.
Capo IV - Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni
Art. 15.
Natura e funzione del Casellario centrale infortuni.
1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative necessità, determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo del Casellario, di cui all'articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo nell'àmbito del bilancio dell'Istituto.
2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti.
Art. 16.
Compiti del Casellario.
1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;
b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonché con quelle a carattere previdenziale.
2. Può, altresì, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.
Art. 17.
Utenti del Casellario.
1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:
a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Art. 18.
Obblighi e diritti degli utenti.
1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d'invalidità derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidità o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, nonché dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e con le modalità indicati nel regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 22.
4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.
5. Per consentire l'adeguamento delle strutture organizzative ed informative, l'obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22.
Art. 19.
Organi del Casellario.
1. Gli organi del Casellario sono:
a) comitato di gestione;
b) presidente;
c) il dirigente responsabile del casellario.
2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, è composto da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'INAIL;
c) un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;
e) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall'INAIL;
h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere variata la composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti.
3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce le modalità per l'acquisizione e la gestione dei dati;
b) determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del servizio;
c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;
d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettivamente sostenuta;
e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti;
f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al consiglio di amministrazione dell'INAIL.
4. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Casellario;
b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del comitato nella prima riunione utile.
5. Il dirigente responsabile del Casellario:
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;
b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato, organizza il funzionamento di essi;
c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti;
d) firma gli atti di gestione in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente;
e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato;
f) svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti dell'INAIL, in ordine all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell'àmbito del bilancio dell'INAIL.
Art. 20.
Sanzioni.
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21.
Contributi.
1. Le spese per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall'INAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui all'articolo 17.
2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto, incassati nell'anno di riferimento.
Art. 22.
Regolamento di esecuzione.
1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonché le modalità di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro novanta giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (4/b).
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente capo.
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(4/b) Con D.M. 27 settembre 2002 è stato approvato il regolamento di cui al presente comma.
Capo V - Interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione
Art. 23.
Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilità generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:
a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
3. Nell'àmbito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:
a) i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all'àmbito lavorativo in cui risulta più accentuato il fenomeno infortunistico;
b) le modalità per la formulazione dei progetti;
c) i termini di presentazione dei progetti;
d) l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro (5).
4. La determinazione di cui al comma 3 è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei princìpi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede all'approvazione dei singoli progetti.
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(5) Con D.M. 15 settembre 2000 (Gazz. Uff. 23 settembre 2000, n. 223), modificato dal D.M. 7 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2001, n. 39), a sua volta modificato dal D.M. 15 marzo 2001 (Gazz. Uff. 23 marzo 2001, n. 69), sono state approvate le determinazioni dell'INAIL concernenti i criteri, le modalità e le entità delle risorse, relativi ai programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Art. 24.
Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché, in tutto o in parte, dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all'evasione contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi.
2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3.
Capo VI - Primi interventi di riordino dell'assicurazione infortuni in agricoltura
Art. 25.
Denuncia degli infortuni sul lavoro.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
2. Le modalità operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (6).
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(6) Le modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli sono state determinate con D.M. 29 maggio 2001 (Gazz. Uff. 26 giugno 2001, n. 146).
Art. 26.
Verifiche ispettive per l'evasione e l'elusione assicurativa.
1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, l'INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolarità assicurativa delle aziende di riferimento, nell'àmbito di piani di attività concordati con l'INPS.
Art. 27.
Banca dati.
1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con l'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse realtà produttive e per diverse zone territoriali, nonché informazioni sulle cause e circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne l'incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà generale.
2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore.
Art. 28.
Rideterminazione dei contributi.
1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.
2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell'incremento è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL (7).
3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo.
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(7) L'incremento dei contributi di cui al presente comma è stato determinato nella misura dell'8,33 per cento, per l'anno 2003, con D.M. 17 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2003, n. 300), corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47). L'incremento è stato confermato nella misura dell'8,33 per cento, per l'anno 2004, con D.M. 15 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2005, n. 7).
D.M.
14 giugno 2000, n. 284.
Regolamento di attuazione
dei D.Lgs. n. 277/1991, D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 242/1996 in materia di
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della
difesa
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2000, n. 240.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e per la funzione pubblica
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modificazioni;
Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e successive modificazioni i quali prevedono che nei riguardi delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile, le norme in essi contenute sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto interministeriale;
Visti in particolare l'articolo 4, comma 12, e l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel testo sostituito rispettivamente dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visti i D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1477 e D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, inerenti rispettivamente l'ordinamento degli Stati maggiori e la riorganizzazione degli uffici centrali della difesa e successive modificazioni;
Visto l'articolo 16, lettera f), della legge 2 luglio 1926, n. 1178, che include il Corpo delle capitanerie di porto tra i corpi militari della Marina militare;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio Sanitario nazionale ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z), relativo alle competenze dello Stato afferenti, rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare e ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;
Tenuto conto delle deleghe autorizzative, con particolare riferimento all'articolo 18 del decreto ministeriale 12 maggio 1959 che, in ragione delle speciali esigenze di funzionalità e della disponibilità di strutture idonee allo scopo, sono conferite all'amministrazione militare per gli adempimenti previsti dalla legge in materia di accertamenti e verifiche a tutela della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;
Considerata l'opportunità di garantire l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, nel rispetto dei princìpi istituzionali che prevedono: l'unicità di comando e controllo, l'effettuazione di particolari e specifiche attività connesse all'impiego istituzionale della forza militare ed al relativo addestramento, la tutela delle informazioni riguardanti la prontezza e funzionalità dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa delle forze, e la tutela delle informazioni e delle notizie connesse con il segreto di Stato;
Ritenuto che, per ragioni di economia di provvedimenti in relazione alla identicità delle esigenze da individuare, si ritiene opportuno unificare i decreti di cui ai citati articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, articolo 1, comma 2, ed articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 8/71271 del 20 dicembre 1999);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Tutte le attività lavorative svolte nell'ambito dell'amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'amministrazione che operano per conto delle Forze armate e che non rientrano in quelle di cui all'articolo 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrità dell'ambiente.
2. L'amministrazione della difesa provvede con proprio personale tecnico, in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente, ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'amministrazione della difesa, per le finalità previste dalle normative vigenti. Alla formazione tecnico-professionale del personale, adibito alle funzioni di cui al presente comma e al comma 1 dell'articolo 3, provvede il Ministero della difesa.
Art. 2.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, su una base delle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, restano disciplinate, dalle speciali norme di tutela tecnico-militari per la sicurezza e la salute del personale impiegato, le attività ed i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, quali l'impiego della forza militare ed il relativo addestramento, la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalità dell'intera struttura militare e la tutela del segreto di Stato, l'impiego dei mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.
2. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al comma 1, le funzioni di medico competente sono svolte esclusivamente dagli ufficiali medici in possesso dei requisiti richiesti dai D.Lgs. n. 277 del 1991 e D.Lgs. n. 626 del 1994, che possono avvalersi degli ufficiali medici che abbiano svolto, per almeno quattro anni, attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle attività lavorative svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza, fermi restando a carico del Ministero dei trasporti e della navigazione gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della normativa vigente, in particolare delle norme dei D.Lgs. n. 277/1991 e D.Lgs. n. 626/1994 e dalla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Art. 3.
1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge presso i luoghi ove vengono svolte attività di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze indicate all'art. 4, viene effettuata, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dell'amministrazione della difesa, nominato dal Ministro della difesa.
Art. 4.
1. Si intendono per aree riservate o operative tutti i mezzi, le strutture e le infrastrutture in cui sono trattate le materie di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza dello strumento militare del Paese, di cui, nell'interesse della sicurezza dello Stato, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la tutela del segreto di Stato (PCM - ANS 1/R).
2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'amministrazione della difesa, ove sono ubicati uno o più luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.
3. Il Ministero della difesa, notifica a ciascun ente, comando, reparto o ufficio la rispettiva classificazione ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
[1] La prima normativa in materia di assicurazione contro i rischi professionali è rappresentata dalla Legge 17 marzo 1898, n. 80, che imponeva ai datori di lavoro nell’industria l’obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile dei danni da infortuni sul lavoro occorsi ai loro operai. Successivamente con il D.L.Lgt. n. 1450 del 1917 la tutela venne estesa ai lavoratori dell’agricoltura, mentre con il R.D. n. 928 del 1929 fu prevista l’assicurazione contro le malattie professionali per il settore industriale e più tardi (Legge n. 313 del 1958) per il settore agricolo.
Il R.D. n. 264 del 1933 affidò la gestione di tali assicurazioni all’attuale Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), sorto in sostituzione della precedente Cassa Nazionale Infortuni. La disciplina dell’INAIL è ora recata dal D.P.R. n. 1124 del 1965, dalla Legge n. 88 del 1989, dal D.P.R. n. 367 del 1997 e dal D. Lgs. n. 38 del 2000, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 55 della Legge n. 144 del 1999.
L’INAIL è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma, avente sede centrale in Roma con sedi ed uffici dislocati su tutto il territorio nazionale. L’Istituto è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia ed al controllo della Corte dei Conti.
L’attività dell’Ente è prevalentemente di tipo amministrativo di diritto pubblico, finalizzata all’attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; viene peraltro svolta anche un’attività di tipo privato (stipula di contratti per il conseguimento di beni o servizi) e per l’amministrazione degli investimenti dei capitali di copertura per le prestazioi istituzionali.
L’INAIL ha competenza esclusiva, operando in regime di monopolio, per l’assicurazione contro i rischi professionali dei lavoratori, ad eccezione di:
• dirigenti, impiegati tecnici ed amminsitrativi di aziende agricole e forestali tutelati dall’ENPAIA;
• giornalisti, per i quali opera in via esclusiva l’INPGI;
• addetti alla navigazione marittima, pesca marittima e radiotelegrafisti di bordo iscritti obbligatoriamente all’IPSEMA.
Organi dell’INAIL sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di indirizzo e vigilanza, i Comitati tecnici, il Collegio dei Sindaci ed il Direttore generale.
[2] L’articolo 78 del Regolamento della Camera prevede che “quando sia posto all’ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese”.
[3] Si tratta infatti della prima forma di assicurazione sociale istituita in Italia.
[4] L'art. 55, comma 1, della legge n. 144/1999 ha delegato il governo ad emanare ‑ senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ‑ uno o più decreti legislativi "al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali'.
[5]L'intervento comunitario si è articolato sostanzialmente in due gruppi di direttive, ciascuno costituito da una direttiva di carattere generale, c.d. "direttiva-madre" (la n. 80/1107/CEE del 22 novembre 1980 in materia di protezione dagli agenti chimici, fisici e biologici, e la n. 89/391/CEE del 12 giugno 1989, che ha carattere generale e definisce il quadro delle condizioni minime necessarie per garantire l'adeguato livello di protezione della sicurezza), da cui sono derivate le altre di carattere più particolare. La prima "direttiva-madre", e le direttive particolari da essa derivate, relative alla protezione dei lavoratori, rispettivamente, dal piombo metallico, dall'amianto e dai rumori, sono state recepite con il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277. La seconda "direttiva-madre", assieme a 7 delle 15 direttive particolari da essa derivanti, è stata invece attuata dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.