XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | Piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per il 2004 - Schema di D.M. (art. 9, co. 7, L. n. 537/1993) | ||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 362 | ||
Data: | 19/11/04 | ||
Abstract: | Scheda di sintesi; schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per il 2004; normativa di riferimento; schema di decreto ministeriale per il 2003 | ||
Descrittori: |
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Riferimenti: |
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pareri al governo |
Piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per il 2004 Schema di D.M. (art. 9, co. 7, L. n. 537/1993) |
n. 362
|
19 novembre 2004 |
Camera dei deputati
Dipartimento Difesa
SIWEB
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File: DI0251.doc
INDICE
Presupposti normativi dello schema di decreto
Contenuto dello schema di decreto
Schema di decreto ministeriale
Normativa di riferimento
§ L. 18 agosto 1978, n. 497 Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni
§ D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691 Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare
§ L. 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica
§ L. 23 dicembre 1994, n. 724 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
§ D.M. 28 dicembre 1995, n. 586 Regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate
§ D.M. 19 gennaio 1998, n. 63 Regolamento recante nuovi criteri per la determinazione dei canoni degli alloggi di servizio di cui all'articolo 7, lettera b), della L. 1° dicembre 1986, n. 831
§ L. 28 luglio 1999, n. 266 Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura
§ L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
§ D.L. 30-09-2003 n. 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 32) (art. 26)
§ D.M. 23 gennaio 2004, n. 88 Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate
Allegati
§ Decreto ministeriale concernente il Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l’anno 2003
Numero dello schema di decreto |
426 |
Titolo |
Decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l’anno 2004 |
Ministro competente |
Ministro della Difesa |
Norma di riferimento |
Art. 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 |
Settore d’intervento |
Patrimonio della difesa |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ Presentazione |
8 novembre 2004 |
§ Assegnazione |
9 novembre 2004 |
§ termine per l’espressione del parere |
29 novembre 2004 |
Commissione competente |
IV – Difesa |
Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l’anno 2004. La richiesta è stata quindi deferita, in data 9 novembre 2004, alla IV Commissione (Difesa), che è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 29 novembre 2004.
La disciplina fondamentale in materia di alloggi di servizio per il personale militare è contenuta nella legge 18 agosto 1978, n. 497, "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni", che ha previsto la realizzazione di un programma decennale (1978-87) di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinarsi ai dipendenti dell'amministrazione della difesa.
L'articolo 20 della stessa legge n. 497/1978 prevedeva l'emanazione di un regolamento per la classificazione e la definizione delle modalità di assegnazione degli alloggi al personale militare. Per molti anni, in assenza di tale regolamento, sono state direttamente applicate le norme - del resto già molto dettagliate - contenute nella legge n. 497/1978. Successivamente è entrato in vigore il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate", poi abrogato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88.
Nel D.M. n. 88/2004, di cui tratteremo più avanti, è, tra l'altro, contenuta una classificazione degli alloggi, ripartiti in sette categorie, sostanzialmente conformi a quelle già previste dal D.M. n. 253/1997 e dall'articolo 6 della legge n. 497/1978, modificato dall'articolo 16 della legge n. 266/1999[1]. Le categorie individuate sono le seguenti:
a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC): per il personale militare e civile al quale sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto in cui sia compreso l'alloggio; per il personale militare e civile al quale siano affidate, in modo continuativo, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggi sul posto. Rientrano in tale categoria anche gli alloggi che, per motivi di funzionalità e di sicurezza, siano ubicati all'esterno degli edifici e degli impianti;
b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR): per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;
c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI): per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano l'obbligo di abitare presso la località di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo;
d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST): a rotazione, per il personale con carico di famiglia che presti servizio nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa o nell'àmbito dell'organizzazione periferica territoriale, determinata con direttiva degli Stati Maggiori, in cui sia ubicato l'alloggio;
e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);
f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI);
g) alloggi collettivi di servizio, nell'àmbito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC): per il personale militare, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, nei quali ogni interessato possa disporre di una sola camera, con o senza bagno.
In relazione alla disciplina dei canoni di concessione degli alloggi, deve essere in primo luogo considerata la disposizione di cui all'articolo 13 della legge n. 497/1978, che dispone che i canoni di locazione degli alloggi di servizio vengano determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, in base alle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale (tali disposizioni sono essenzialmente quelle contenute nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, "Norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", che individua, all'articolo 19, le singole quote costitutive del canone di locazione degli alloggi).
In base all'articolo 14 della legge n. 497/1978 citata, l'importo relativo ai canoni viene "imputato al bilancio di entrata dello Stato" per essere poi assegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa e quindi destinato, nella misura del 20%, alla manutenzione straordinaria degli alloggi e, nella misura dell'80%, alla costruzione di altri alloggi.
L'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, "Interventi correttivi di finanza pubblica" (legge collegata alla legge finanziaria per l'anno 1994) ha introdotto una nuova disciplina dei canoni degli alloggi concessi in uso personale ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei canoni corrisposti dai soggetti privati utenti di immobili del demanio, compreso quello militare, e del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
La citata disposizione prevede che il canone di locazione sia aggiornato annualmente, eventualmente su base nazionale, con decreto dei Ministri competenti - d'intesa con il Ministro del tesoro - o degli "organi corrispondenti", sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche, e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. Sono esclusida tale regime gli immobili e le parti di immobili destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a esigenze di servizio connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.
Per l'aggiornamento dei canoni la medesima disposizione prevede, a partire dal 1° gennaio 1995, l'adeguamento in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Restano valide le disposizioni attualmente in vigore per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dall'articolo in esame. I criteri per l'applicazione delle disposizioni precedenti sono disciplinati con decreti dei Ministri interessati di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.
Successivamente, l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", (legge collegata alla legge finanziaria per l'anno 1995) ha introdotto un nuovo regime giuridico per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi pubblici, costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, differenziato rispetto alla disciplina generale relativa ai canoni di locazione degli immobili pubblici introdotta dalla citata legge n. 537/1993.
La disciplina da applicare rimane quella contenuta nelle disposizioni normative sopra citate in materia di determinazione del canone degli alloggi destinati al personale dell'amministrazione della Difesa, tuttavia i canoni non dovranno essere più stabiliti sulla base delle disposizioni di legge in materia di canone sociale, ma dovranno essere calcolati, su base nazionale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone (si fa, infatti, rinvio all'articolo 13 della citata legge n. 497/1978, come modificato dal comma 2 dell'articolo 43 della legge n. 724/1994). In alternativa, se più favorevole all'utente, si applicherà un canone pari a quello derivante dalla diretta applicazione della normativa vigente in materia di equo canone.
Viene inoltre stabilito che agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, sia applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello previsto dalla normativa sull'equo canone maggiorato rispettivamente del 20% o del 50% in relazione alle condizioni di reddito del nucleo familiare: la maggiorazione è del 20% per i nuclei familiari con reddito annuo lordo fino a 60 milioni; è del 50 % per i nuclei familiari con reddito superiore a 60 milioni.
L'Amministrazione della Difesa potrà concedere proroghe temporanee, secondo le modalità definite dall’apposito regolamento emanato con decreto del Ministro della difesa 28 dicembre 1995, n. 586.
Si prevede, infine, che agli utenti che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537/1993, già citata (utenti autorizzati a mantenere la conduzione a condizione di non essere proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità), sia applicato un canone pari a quello stabilito dalla normativa sull'equo canone, senza maggiorazioni.
La disciplina contenuta nell'articolo 43 della legge n. 724/94 prevede, peraltro, alcune eccezioni. In particolare, per quanto concerne gli alloggi concessi al personale militare: il comma 1 esclude dall'ambito di applicazione gli alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC) e gli alloggi di servizio connessi all'incarico, con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI), previsti rispettivamente ai punti 1) e 2) dell'articolo 6 della legge n. 497 citata. Gli alloggi ASGC saranno concessi gratuitamente, mentre per gli alloggi ASIR-ASI l'importo del canone sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Per quanto riguarda gli alloggi concessi al personale del Corpo della Guardia di finanza, il comma 3 dell'articolo 43 dispone che la nuova disciplina prevista per il personale della Difesa si applicherà agli alloggi di servizio in temporanea concessione (articolo 7, comma 1, lettera b) della citata legge n. 831/1986), ma non agli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico (articolo 7, comma 1, lettera a) della legge n. 831/1986), in relazione ai quali è prevista, invece, l'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 537/1993, che esclude, come sopra accennato, l'applicazione della disciplina contenuta nello stesso comma 3 per gli immobili e le parti di immobili destinati con D.P.C.M. a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché per gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.
Infine, il comma 4 dell'articolo 43 modifica le quote percentuali e le destinazioni degli introiti, derivanti dal pagamento dei canoni. La legge n. 497/1978, la legge n. 831/1986 ed il D.L. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, stabilivano che il 20% dell'importo del canone fosse destinato alla manutenzione straordinaria degli alloggi e che l'80% fosse destinato alla realizzazione di altri alloggi. Successivamente il comma 4 dell'articolo 9 della citata legge n. 537/1993 ha ridotto le suddette percentuali, portandole rispettivamente al 10% e al 40%. L'articolo 43 della legge n. 724/1994 ha ulteriormente modificato tali percentuali prevedendo che il 5% venga destinato al ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzione; il 10% venga destinato alla manutenzione straordinaria; il 20% alla realizzazione e al reperimento di altri alloggi; il 15% sia finalizzato alla costituzione di un Fondo-casa.
In questa sede si deve ricordare, inoltre, che la legge 28 luglio 1999, n. 266, c.d. “collegato ordinamentale” per il 1999[2], all’articolo 16, oltre ad introdurre alcune modifiche espresse alla legge n. 497/1978, ha delegato il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per la disciplina di un programma pluriennale di costruzione di alloggi di servizio per il personale militare, diretto ad agevolarne la mobilità in coerenza con le esigenze di rilocalizzazione delle strutture e infrastrutture militari connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate. Il termine per la delega, non esercitata, è stato successivamente differito al 31 dicembre 2001 dall’articolo 8, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86.
Era altresì previsto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, fosse emanato un regolamento del Ministro della difesa contenente norme per la classificazione e la ripartizione degli alloggi tra gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente e per la definizione delle relative modalità di assegnazione e gestione (articolo 16, comma 9 della legge n. 266/1999, come modificato dall’articolo 8 della legge n. 86/2001)
Riguardo ai piani annuali di gestione del patrimonio abitativo, l'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, impegna il Ministro della difesa a definire, entro il 31 marzo di ciascun anno, sentite le competenti commissioni delle due Camere, il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto.
Il piano deve inoltre indicare i parametri di reddito in base ai quali gli attuali utenti degli alloggi possono mantenerne la conduzione. E' infine previsto che i proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo siano utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
La prima parte della disposizione obbliga in sostanza l'Amministrazione ad informare alla trasparenza la gestione degli alloggi. La norma è inoltre volta a fare salvo il diritto degli attuali utenti a permanere negli alloggi purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità e i loro redditi rientrino nei parametri stabiliti dall'amministrazione.
L’articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha autorizzato il Ministro della difesa ad adottare un regolamento che stabilisca i criteri e le modalità di alienazione degli alloggi di cui alla legge n. 497/1978. E’ altresì previsto che lo stesso regolamento contenga il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti e che con esso il Ministro possa procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978.
In attuazione di detta disposizione è stato emanato il D.M. 23 gennaio 2004, n. 88, già citato sopra, che adotta il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate, che disciplina la concessione degli alloggi al personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed al personale civile del Ministero della difesa. Lo Stato Maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio, mentre gli Stati Maggiori di Forza armata ed il Segretario generale della difesa determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio. Spetta ai comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati Maggiori di ogni singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, comunicare la costituzione, ovvero la variazione degli alloggi alla Direzione generale dei lavori e del demanio, che provvede a formalizzare l'atto di costituzione. Il regolamento, inoltre, disciplina: gli organi competenti alla concessione degli alloggi; la ripartizione degli alloggi; il personale ammesso alle concessioni; la loro durata; le modalità di concessione; la cessazione, decadenza e revoca delle concessioni; le proroghe ed il recupero degli alloggi; i canoni e gli oneri. Il regolamento, infine, come si è detto sopra, ha abrogato il precedente, adottato con il D.M. n. 253/1997.
Il comma 16 dell’articolo 43 della legge n. 388/2000 prevede, inoltre, che il Ministro della difesa individui annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione.
In seguito l’articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate, di cui alla legge n. 497/1978, la disciplina di cui al Capo I (articoli 1-4) del D.L. n. 351/2001, relativa all’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante operazioni di cartolarizzazione.
L’applicazione della disciplina di cui al D.L. n. 351/2001 viene disposta soltanto con riferimento agli alloggi:
- non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati in un’infrastruttura militare, non operativamente posti al diretto e funzionale servizio dell’infrastruttura stessa, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa;
- non classificati quali alloggi di servizio connessi all’incarico occupati dai titolari dell’incarico in servizio.
Inoltre, le disposizioni del citato comma 11-quater non si applicano agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge:
- sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al citato D.M. n. 253/1997;
- sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
- sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, eventualmente anche a mezzo di ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso. Tale ultima precisazione sembra tenere conto del fatto che, per gli alloggi del Ministero della difesa, la notifica del recupero forzoso può avvenire anche a mezzo di lettera raccomandata.
Ai fini dell'alienazione degli alloggi, il successivo comma 11-quinquies precisa che il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del D.L. n. 351/2001 spetta soltanto ai conduttori che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l’occupazione dell’alloggio.
Il citato D.L. 23 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, nel Capo I (articoli 1-4), contiene una serie di disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
Il decreto, allo scopo di semplificare le modalità di dismissione di beni immobili, ha introdotto una procedura articolata essenzialmente in due passaggi:
- in primo luogo (articolo 1), una ricognizione, affidata all’Agenzia del demanio,dei beni immobili già attribuiti ad enti pubblici non territoriali ovvero a società a totale partecipazione pubblica, nonché dei beni ubicati all'estero, ai fini del "riconoscimento" della proprietà dello Stato sugli stessi.[3] La ricognizione è estesa anche ai beni delle regioni, province, comuni e altri enti locali che ne facciano richiesta[4] e ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso del proprietario.
- in secondo luogo il ricorso alla tecnica della cartolarizzazione (articoli 2 e 3) attraverso il trasferimento degli immobili da cedere alle società veicolo.
La cartolarizzazione è intesa a consentire la conversione di attività non agevolmente negoziabili, quali gli immobili di proprietà pubblica, in strumenti finanziari più facilmente collocabili sui mercati.
In particolare, gli immobili sono trasferiti ad una o più S.r.l. (c.d. società veicolo), appositamente costituite,[5] che finanziano l'acquisto attraverso operazioni di cartolarizzazione (con emissione di titoli - il cui rimborso è effettuato sulla base dei proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili - o mediante finanziamenti acquisiti da terzi) e versano l'importo raccolto con tali operazioni, a titolo di prezzo iniziale, ai proprietari cedenti.
Per ogni operazione di cartolarizzazione sono individuati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. Tali beni e ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo e da quello delle altre operazioni. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, dei soggetti concedenti i finanziamenti e di ogni altro creditore, risponde esclusivamente il patrimonio separato (c.d. principio della “segregazione”).
La società veicolo gestisce gli immobili e li rivende sul mercato. I flussi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili sono utilizzati per il rimborso del debito e degli interessi ed oneri accessori, delle commissioni ai soggetti terzi e degli altri costi; l'eventuale residuo costituisce il cosiddetto prezzo "differito" da retrocedere all'originario titolare del diritto di proprietà.
Per effetto della disposizione in esame sembrerebbe, pertanto, escluso il diritto di opzione relativamente agli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi, ASGC, di cui alla lettera 1) del citato comma 1 dell’articolo 6 della legge n. 497/1978.
Infine, il comma 11-sexiesprevede che per l’anno 2004 una quota delle entrate derivanti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, sia riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo è determinato con legge di bilancio.
Lo schema di decreto che dispone il piano di assegnazione degli alloggi per l'anno 2004 è composto di due articoli e di due allegati.
L'articolo 1, comma 1,indica, con riferimento alla data del 1° gennaio 2004, la composizione del patrimonio abitativo della Difesa, mediante rinvio all’allegato 1 dello schema di decreto, che individua l’entità e la tipologia degli alloggi di servizio destinati al personale dipendente.
Il numero complessivo degli alloggi riportato nel predetto allegato (18.084) risulta in lieve crescita rispetto al 2003 (17.999). Gli alloggi per l'Esercito sono 10.638 (contro 10.836 del piano 2003), quelli per la Marina 2.803 (contro 2.673), quelli per l'Aeronautica 4.643 (contro 4.490).
L’entità degli alloggi complessivamente disponibili è suddivisa nelle seguenti categorie:
§ 537 alloggi di servizio gratuiti per assegnatari e custodi (ASGC);
§ 44 alloggi di servizio connessi all'incarico con annessi locali di rappresentanza (ASIR);
§ 7.216 alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI);
§ 10.287 alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST).
Il comma 2del medesimo articolo rinvia all’allegato 2 per l’individuazione degli alloggi di servizio non più utili, ai sensi dell’articolo 26, comma 11-quater, del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003. Il numero degli alloggi alienabili è complessivamente pari a 3.811 (nel 2003 erano 412), con un aumento dell’825%.
L'articolo 2, comma 1,dispone che gli utenti attuali degli alloggi di servizio AST (di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) ancora utili per le esigenze dell’Amministrazione, non aventi più titolo alla concessione, potranno mantenere la conduzione dell'alloggio, anche ove si tratti di personale in quiescenza o di vedovi non legalmente separati, né divorziati, purché gli utenti e i loro familiari conviventi non siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale, e sempre che il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare non superi la somma di € 35.918,96, incrementata di € 1.126,35 per ogni familiare a carico oltre il terzo. Il comma precisa, inoltre, che tali somme sono comprensive del 75 per cento della variazione percentuale dell’indice ISTAT per l’anno 2003.
Possono mantenere la conduzione dell’alloggio, inoltre, gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di grave handicap (comma 2).
Il comma 3stabilisce che si considerano in titolo alla concessione dell’alloggio anche i vedovi od altro familiare convivente del personale deceduto, ai quali il Capo di Stato Maggiore di Forza armata abbia concesso la proroga alla conduzione dell’alloggio, ai sensi del D.M. n. 586/1995[6], già citato, nei termini di tale concessione e finché rimanga inalterato il loro stato civile.
La relazione illustrativa allegata allo schema di decreto precisa che l’Amministrazione sta proseguendo nell’azione di recupero degli alloggi occupati da utenti che non hanno più titolo alla concessione di alloggi.
Allo schema di decreto sono allegati gli elenchi analitici degli alloggi di servizio, per ciascuna Forza armata, suddivisi tra quelli:
Ø occupati da utenti con titolo,
Ø occupati da utenti senza titolo,
Ø temporaneamente liberi
Ø alienabili.
Schema di decreto ministeriale
L. 18 agosto 1978, n. 497
Autorizzazione di spesa per la
costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle
relative concessioni
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 settembre 1978, n. 245.
Vedi, anche, l'art. 37, L. 27 dicembre 1983, n. 730, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nonché l'art. 13, L. 28 febbraio 1986, n. 41, l'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67, riportate alla stessa voce e l'art. 43, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
1. Per garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle Forze armate, il Ministro della difesa è autorizzato a predisporre ed attuare nel decennio 1978-87, un programma di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri dipendenti, avvalendosi direttamente degli organi tecnici propri o di altri enti pubblici.
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2. Il programma di realizzazione di alloggi di servizio di cui al precedente articolo 1, da determinare in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata concordate in sede di comitato dei capi di stato maggiore, è predisposto dalla Direzione generale del genio ed approvato dal Ministro della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Tale programma è comunicato alle Camere entro trenta giorni dalla sua approvazione.
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3. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al precedente articolo 2, nonché sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.
La relazione comprende indicazioni sulla consistenza quantitativa e qualitativa degli alloggi e sulle rispettive classificazioni.
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4. Il programma di cui al precedente articolo 2 sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'art. 3, L. 21 dicembre 1955, n. 1357 (2), e successive modificazioni e integrazioni. Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo art. 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere realizzate con l'eccezione prevista dal secondo comma dell'art. 31, L. 17 agosto 1942, n. 1150 (2), come modificato dall'art. 10, L. 6 agosto 1967, n. 765.
Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato ad acquistare dai comuni o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprietà delle aree e dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nei piani di zona previsti dalla L. 18 aprile 1962, n. 167, o in mancanza di questi, ai sensi dell'art. 51, L. 22 ottobre 1971, n. 865 (3), nei limiti previsti dall'art. 2, L. 28 gennaio 1977, n. 10.
Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal comune al Ministero della difesa siano ricomprese dal programma pluriennale di cui all'art. 38, L. 22 ottobre 1971, n. 865 (3), nella quota da cedere in diritto di superficie, la deliberazione del comune che dispone la cessione in proprietà delle aree stesse costituisce modifica al programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute può superare il limite massimo del 40 per cento di cui all'undicesimo comma dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865 (3).
Il comune cedente ha facoltà di rideterminare, sempre entro i limiti di cui all'undicesimo comma dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865 (3), le quote di aree da cedere in proprietà e in superficie con riferimento all'intero piano di zona, nel rispetto del regime delle aree già assegnate e con esclusione di quelle alienate al Ministero della difesa.
All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai comuni la cessione della proprietà degli immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, è data la preferenza rispetto a tutte le domande concorrenti. Detta istanza sarà accolta, in ogni caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati.
Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate è definito dalla presente legge anche in deroga a quanto disposto dall'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865 (3).
Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa è altresì autorizzato:
a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1 con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei comuni e, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario. In quest'ultimo caso, il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente art. 1. Si applicano in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al R.D.L. 10 settembre 1923, n. 2000 (4), convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'articolo 4 con il comitato di cui all'art. 23 della presente legge;
a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1 con alloggi di tipo economico anche di maggior valore, da costruire da parte dei comuni, o di altri soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo all'eventuale conguaglio secondo le medesime modalità;
ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella L. 3 gennaio 1978, n. 1 (4/a), e a stipulare, sentiti i comuni che esprimono parere non vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Ministro della difesa, con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con altri enti di previdenza, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, sino al completamento del programma di acquisizione di alloggi di servizio previsto dalla presente legge, convenzioni per la locazione di fabbricati di proprietà degli stessi, da concedere in sublocazione ai propri dipendenti secondo quanto previsto dal successivo art. 20.
Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti inscritti nel capitolo 2802 del proprio stato di previsione relativo all'esercizio finanziario 1980 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in argomento, alla gestione degli edifici ed al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 21, R.D. 2 febbraio 1928, n. 263.
Gli alloggi di cui al presente articolo non sono soggetti alle norme di legge limitative della disponibilità degli alloggi di proprietà degli istituti di previdenza.
Il valore di tutte le aree e di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero della difesa, comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuati a titolo di compravendita che di permuta, sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale entro novanta giorni con i criteri previsti dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi di cessione al Ministero della difesa da parte dei comuni di immobili e di aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare all'importo, risultante dalla stima come sopra compiuta, sarà aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree e agli immobili ceduti.
Le permute di immobili demaniali di cui al presente articolo effettuate dal Ministero della difesa con i comuni e con altri soggetti pubblici - alle quali si procederà, come per tutte le altre cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o compravendita interverranno ai fini della presente legge fra i predetti soggetti, a trattativa privata - non sono sottoposte alle limitazioni di cui al R.D.L. 10 settembre 1923, n. 2000 (5), convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473.
Nei casi in cui le permute già avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilità continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; b) gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze contrattuali (5/a).
Il Ministero della difesa è autorizzato ad acquisire immobili residenziali privati e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata.
Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della L. 3 gennaio 1978, n. 1 (5/b).
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(2) Riportata alla voce Urbanistica.
(3) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(4) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(4/a) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(5) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(5/a) Comma inserito dall'art. 44, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(5/b) Così sostituito dall'art. 1, L. 28 febbraio 1981, n. 47 (Gazz. Uff. 7 marzo 1981, n. 66).
5. Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari.
Fanno eccezione gli alloggi ex INCIS/militari ora IACP. Tali alloggi rimangono sottoposti al regime previsto dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (5/c) e successive integrazioni e modificazioni, anche se costruiti in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso.
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(5/c) Riportato alla voce Case popolari ed economiche.
6. In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi di cui ai precedenti articoli 1 e 5 sono così classificati:
1) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);
2) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
3) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);
4) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) od imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;
5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC) (5/d).
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(5/d) Numero così sostituito dall'art. 16, L. 28 luglio 1999, n. 266.
7. L'alloggio gratuito di cui al punto 1 del precedente articolo 6 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.
La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali della Difesa.
Della concessione è data notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.
La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.
Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.
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8. Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente art. 6 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio.
Con il regolamento di cui al successivo articolo 20 l'Amministrazione della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio.
La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.
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9. Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente articolo 6, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.
Tali locali rimangono nella disponibilità dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.
Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti:
a) capo di stato maggiore della Difesa; capi e sottocapi di stato maggiore di Forza armata; segretario generale della Difesa;
b) comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea;
c) eventuali altri incarichi indicati dal regolamento di cui all'articolo 20.
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10. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al punto 3) del precedente articolo 6, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 20, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l'alloggio.
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11. Gli alloggi di servizio di cui al punto 4) del precedente articolo 6 sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio.
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12. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio (5/e).
Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.
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(5/e) Comma così sostituito dall'art. 16, L. 28 luglio 1999, n. 266.
13. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone (5/f).
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(5/f) Così modificato dall'art. 43, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
14. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.
Il 20 per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi.
L'80 per cento dello stesso importo è riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi (5/g).
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(5/g) Vedi, anche, per quanto concerne le percentuali, l'art. 43, L. 23 dicembre 1994, n. 724 e l'art. 43, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
15. Oltre al canone mensile di cui al precedente articolo 13, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 6 le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra.
Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.
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16. I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai punti 4) e 5) del precedente art. 6 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento di cui al successivo art. 20.
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17. Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli, l'assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.
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18. Le disposizioni degli articoli da 5 a 17 si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla L. 16 aprile 1974, n. 173 (5/h), ed a tutti gli altri alloggi di cui al precedente articolo 5.
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(5/h) Riportata al n. A/XXXIII.
19. Le disposizioni emanate dal Ministero della difesa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le concessioni di alloggi, ivi compresa la determinazione dei canoni, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'art. 20.
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20. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione - d'intesa con gli organi della rappresentanza militare di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi (6).
L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.
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(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 gennaio 2004, n. 88.
21. In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo ad occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione (AST) permangono nello stesso per un periodo di tempo limitato e definito nel regolamento.
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22. Gli assegnatari utenti al momento della entrata in vigore della presente legge di alloggi ex Incis/militari, ora IACP, conservano il diritto di permanere nell'alloggio, quando il loro reddito familiare complessivo non sia superiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia sovvenzionata e non siano proprietari di altro alloggio idoneo nel comune o in comuni limitrofi.
In caso di reddito superiore a quanto previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, L. 8 agosto 1977, n. 513 (6/a).
Il beneficio di cui sopra spetta in ogni momento anche alla vedova non legalmente separata nonché ai parenti di 1 grado in linea retta conviventi con l'assegnatario all'atto del decesso.
Il diritto al beneficio deve essere comprovato mediante la presentazione dello stato di famiglia e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (7).
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(6/a) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(7) Riportata alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
23. Per la costruzione degli alloggi di servizio e per l'acquisto o la permuta di fabbricati già costruiti, si applicano le disposizioni dell'art. 2, terzo comma, della L. 22 marzo 1975, n. 57 (8), previo parere di un comitato composto:
dal Ministro della difesa, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede;
da un magistrato del Consiglio di Stato e da uno della Corte dei conti;
dal presidente del Consiglio superiore delle forze armate, o da un suo ufficiale generale e ammiraglio delegato;
da un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici;
da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri delle finanze e del tesoro;
dai capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata o da un loro ufficiale generale o ammiraglio delegato;
dal segretario generale della Difesa o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato;
dal direttore generale del genio militare.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale superiore della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio, designato dal Ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti dello stesso Ministero.
I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa su designazione dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.
I verbali del comitato sono consegnati in copia al Parlamento. Il comitato riceve in copia dagli uffici competenti gli atti relativi alle modificazioni subite dai contratti autorizzati. Annualmente il comitato compila una relazione, da trasmettere al Parlamento in occasione della approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con la quale descrive la natura e la entità di dette variazioni, con particolare riferimento a quelle di prezzo, di progetto, di qualità e di misura dei beni e dei servizi comunque oggetto di transazione per le finalità di attuazione del piano (9).
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(8) Riportata alla voce Forze armate.
(9) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 28 febbraio 1981, n. 47 (Gazz. Uff. 7 marzo 1981, n. 66). Per la soppressione del comitato previsto dal presente articolo, vedi l'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 496, riportato al n. A/LXVII.
24. Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione.
I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici.
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25. Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante in periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.
Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilità.
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26. Per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 20 miliardi nell'anno 1979 e di lire 30 miliardi in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987.
All'onere di lire 15 miliardi per l'anno 1978 si provvede con riduzione dei capitoli 1831, 4011 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo rispettivamente nei limiti di lire due miliardi, lire cinque miliardi e lire otto miliardi.
All'onere per l'anno 1979 si provvede con riduzione dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma nei limiti rispettivamente di lire 5.000 milioni, di lire 8.500 milioni e di lire 6.500 milioni.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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27. Con l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 20 sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la concessione ed i canoni degli alloggi in immobili demaniali in uso al Ministero della difesa.
È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.
D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691
Regolamento che disciplina
l'attuazione della rappresentanza militare
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1980, n. 11.
Vedi, anche, l'art. 2, comma 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, riportato al n. A/XV.
(omissis)
38. Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza.
Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'art. 19 della legge n. 382 dell'11 luglio 1978, debbono comunicarlo all'autorità richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorità provvede senza attendere il parere.
(omissis)
L. 24
dicembre 1993, n. 537
Interventi correttivi di finanza
pubblica
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O. Le disposizioni contenute nel D.L. 22 novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte nella presente legge e in parte nella L. 24 dicembre 1993, n. 538.
(omissis)
9. Patrimonio pubblico.
1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (110), in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (110/a).
2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1 gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (110/cost).
4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497 (111), e successive modificazioni, della legge 1 dicembre 1986, n. 831 (112), e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (113), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi (113/a).
5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche. L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore all'attuale, non si applica agli inquilini ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di handicap nonché alle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.
6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (114), norme dirette ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione, non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 (115), 29 giugno 1939, n. 1497 (116), e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (117), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilità del personale della Difesa, con priorità per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a cominciare da quello abitativo, in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 11.
10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.
11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (118), e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché definite le procedure per la valutazione dei relative beni immobili.
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(110) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(110/a) Comma così modificato, a decorrere dal 1 gennaio 1994, dall'art. 10, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Peraltro, l'art. 10, D.L. 8 agosto 1996, n. 437 è stato abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dall'art. 55, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n. A/CLXVI.
(110/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 295 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(111) Riportata alla voce Ministero della difesa.
(112) Riportata alla voce Guardia di finanza e polizia tributaria investigativa.
(113) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(113/a) Vedi, anche, l'art. 43, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(114) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(115) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(116) Riportata alla voce Bellezze naturali.
(117) Riportato alla voce Bellezze naturali.
(118) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
L. 23
dicembre 1994, n. 724
Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.
La Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 220 (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione.
(omissis)
43. Alloggi militari e delle Forze di polizia.
1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (141), e l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo articolo, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (141), ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (142), si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.
2. Nell'art. 13, L. 18 agosto 1978, n. 497 (141), e nell'art. 7, comma 3, L. 1° dicembre 1986, n. 831 (143), le parole: «sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone».
3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della L. 1° dicembre 1986, n. 831 (143). Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della L. 1° dicembre 1986, n. 831 (143), rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 (142).
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della L. 18 agosto 1978, n. 497 (141), e successive modificazioni, dall'art. 8 della L. 1° dicembre 1986, n. 831 (143), e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 (144), convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa, e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate (145) (145/a).
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(141) Riportata alla voce Ministero della difesa.
(142) Riportata al n. A/CXXXIII.
(143) Riportata alla voce Guardia di finanza e polizia tributaria investigativa.
(143) Riportata alla voce Guardia di finanza e polizia tributaria investigativa.
(144) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(145) Comma così modificato dall'art. 31, L. 18 febbraio 1999, n. 28, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(145/a) Vedi, anche, l'art. 43, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
D.M. 28 dicembre 1995, n. 586
Regolamento recante modalità per
la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze
armate
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ed, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale demanda ad un regolamento ministeriale la definizione delle modalità per la concessione di proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate da parte degli utenti che hanno perso titolo alla concessione;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 28 settembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 novembre 1995;
Adotta il seguente regolamento:
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1. 1. Il presente regolamento si applica ai seguenti alloggi di servizio delle Forze armate di cui all'art. 6, numeri 1, 2 e 3, della legge 18 agosto 1978, n. 497(2):
a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC);
b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST).
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(2) Riportata al n. A/XXXV.
2. 1. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall'art. 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724(3), possono essere concesse:
a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI quando non vi siano esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio;
b) ai concessionari di alloggi AST che non siano incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al successivo comma 2, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si è verificata la perdita del titolo;
c) alla vedova del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente, finché permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST.
2. Le proroghe di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 possono essere rinnovate oltre la durata massima prevista, qualora non vi siano richieste di alloggi.
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(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
3. 1. Gli organi competenti per la concessione delle proroghe di cui all'art. 2 sono:
a) il capo di stato maggiore della Difesa, per i concessionari di alloggi ASIR interforze e NATO;
b) il capo di stato maggiore di Forza armata per le vedove o altri familiari conviventi e per i concessionari di alloggi ASIR di Forza armata;
c) l'organo che ha disposto la revoca della concessione in tutti gli altri casi.
2. L'istanza di proroga è inoltrata ai suddetti organi, secondo la rispettiva competenza, almeno due mesi prima della data in cui deve aver luogo il rilascio dell'alloggio. In caso di decesso del concessionario, l'istanza è inoltrata dagli aventi titolo entro due mesi da tale evento. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre i suddetti termini.
3. Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alle istanze di proroga sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze stesse.
D.M. 19 gennaio 1998, n. 63
Regolamento recante nuovi criteri
per la determinazione dei canoni degli alloggi di servizio di cui all'articolo
7, lettera b), della L. 1° dicembre
1986, n. 831
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1998, n. 75.
(2) Riportata al n. B/XXVII.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 1 dicembre 1986, n. 831, recante: «Disposizione per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza», che all'articolo 7, comma 1, prevede la classificazione degli alloggi di servizio in alloggi gratuiti connessi all'incarico (ASGI) ed alloggi in temporanea concessione (ASTC);
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1988, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1988, registro n. 15 Finanze, foglio n. 145, concernente la disciplina per l'assegnazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 3 maggio 1990, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, registrato alla Corte dei conti in data 21 settembre 1990, registro n. 23 Finanze, foglio n. 72, con il quale sono stati determinati i canoni di concessione degli ASTC con effetto dal 1 maggio 1987;
Visto l'articolo 43, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, secondo il quale la determinazione dei nuovi canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, previsto nello stesso articolo, trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della citata legge n. 831 del 1986 (ASTC);
Visto l'articolo 43, comma 2, della predetta legge n. 724 del 1994, che ha modificato l'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 831 del 1986, secondo il quale i criteri per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi in temporanea concessione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone;
Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392, recante la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
Considerato che gli ASTC, concessi in uso dalla Guardia di finanza al proprio personale, sono strettamente preordinati a garantire la funzionalità dei comandi e reparti della stessa Guardia di finanza;
Ritenuta la necessità di determinare i canoni di concessione relativi agli alloggi di servizio in temporanea concessione al personale del Corpo della Guardia di finanza;
Sentito il parere favorevole espresso sul presente decreto dal Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione Guardia di finanza;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-8745 del 17 dicembre 1997);
Adotta il seguente regolamento:
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1. Ambito di applicazione.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, gli alloggi di servizio in temporanea concessione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 1 dicembre 1986, n. 831(2), sono soggetti all'adeguamento del canone previsto dall'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724(3).
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(2) Riportata al n. B/XXVII.
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
2. Determinazione del canone.
1. Ai fini dell'articolo 1, il canone mensile di concessione amministrativa è determinato dal prodotto del valore mensile al metro quadrato di superficie, calcolato su base nazionale, per la superficie convenzionale e per coefficienti correttivi, secondo quanto indicato agli articoli successivi.
2. Qualora il canone così calcolato risulti superiore a quello derivante dalla normativa vigente in materia di equo canone, al concessionario dell'alloggio viene applicato quest'ultimo.
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3. Valore mensile al metro quadrato di superficie su base nazionale.
1. Il valore mensile al metro quadrato di superficie su base nazionale è determinato dal valore medio del costo base al metro quadrato relativo all'anno 1975 (L. 237.500) moltiplicato per i coefficienti medi relativi alla tipologia (0,925), alla demografia (0,975), all'ubicazione (1,10), nonché per il valore fisso di 0,0385 e diviso per 12.
2. Il valore mensile al metro quadrato, così calcolato, è rivalutato del 308,85 per cento, pari al 75 per cento delle variazioni dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenute tra il mese di giugno 1976 ed il mese di giugno 1994.
3. Il dato ottenuto ai sensi dei commi 1 e 2 (L. 3.090) rappresenta il valore mensile al metro quadrato di superficie valido in tutto il territorio nazionale.
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4. Superficie convenzionale e coefficienti correttivi.
1. La superficie convenzionale ed i coefficienti correttivi relativi al livello di piano, alla vetustà e allo stato di manutenzione e conservazione sono quelli previsti agli articoli 13, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392(4).
2. Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro, per anno di costruzione s'intende quello in cui detti lavori sono stati ultimati.
3. I comandi e gli enti amministrativi della Guardia di finanza preposti, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1988 richiamato in premessa, alla gestione degli alloggi di servizio in temporanea concessione individuano, per le unità abitative gestite, l'anno di costruzione, di ristrutturazione o di restauro cui fare riferimento.
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(4) Riportata alla voce Locazione di immobili urbani.
5. Aggiornamento annuale del canone.
1. Il canone determinato in applicazione del presente decreto viene aggiornato annualmente, a partire dal 1 luglio 1996, in misura pari al 75 per cento delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.
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6. Riscossione canoni già maturati.
1. I canoni maturati e non riscossi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono corrisposti, in aggiunta al canone determinato ai sensi del presente decreto, in ventiquattro rate mensili senza interessi.
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7. Abrogazione di norme.
1. Il decreto interministeriale 3 maggio 1990 (5), richiamato in premessa, è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1995.
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(5) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
L. 28
luglio 1999, n. 266
Delega al Governo per il riordino
delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante
personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del
Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e
per il personale del Consiglio superiore della magistratura
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 27 settembre 2000, n. 280731.
(omissis)
16. Delega al Governo per agevolare la mobilità del personale militare e delle Forze di polizia.
1. Al fine di assicurare la mobilità del personale militare in coerenza con le esigenze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (3/a), uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie a consentire la realizzazione di un programma pluriennale di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento o acquisto di alloggi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione degli strumenti finanziari e gestionali, quali i fondi comuni di investimento immobiliare, il leasing immobiliare o altre tipologie contrattuali, in grado di mettere a disposizione del personale militare abitazioni alle migliori condizioni economiche;
b) selezione, tramite procedure di gara secondo il diritto comunitario e le disposizioni nazionali di attuazione, delle offerte di soggetti che si propongono per la gestione degli strumenti di cui alla lettera a), finalizzata alla costruzione ed alla gestione degli alloggi;
c) autofinanziamento del programma attraverso l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato;
d) individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti gestori definiranno i contratti con gli utilizzatori degli alloggi ed i relativi corrispettivi anche tenendo conto di quanto previsto alla lettera g), garantendo agli stessi anche la possibilità di ottenere titoli rappresentativi della proprietà degli alloggi e prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello Stato, con privilegio su ogni altro credito, nel caso in cui il soggetto gestore attribuisca agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta o la renda impossibile;
e) definizione di standard costruttivi e urbanistici uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere in via generale con gli enti locali attraverso la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
f) semplificazione e snellimento delle normative e delle procedure relative alla realizzazione di alloggi destinati al personale militare;
g) possibilità per l'Amministrazione della difesa di procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni, già appartenenti al demanio militare, in favore dei soggetti di cui alla lettera b), fermi restando i vincoli urbanistici previsti in sede locale a salvaguardia dell'ambiente e i vincoli posti da altre leggi speciali a salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico, nonché dalle leggi regionali e statali, previa individuazione dei criteri di valutazione, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione delle finanze, delle aree con riferimento ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi. Analoga facoltà potrà essere esercitata, con le medesime modalità o criteri, dagli enti locali interessati in relazione a terreni rientranti nella propria disponibilità;
h) utilizzo da parte dell'Amministrazione della difesa della quota parte delle risorse ad essa complessivamente derivanti ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale garanzia del pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi transitoriamente non occupati e delle relative spese di gestione;
i) definizione della responsabilità del soggetto gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi;
l) coordinamento della disciplina recata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al presente comma;
m) estensione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente comma anche al programma di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili destinati ad alloggi di servizio del personale militare della Guardia di finanza;
n) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono disciplinare le modalità ed i criteri di estensione delle medesime disposizioni al personale delle Forze di polizia.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza di parere.
4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
5. Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota non superiore al 20 per cento del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.
6. Alla dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. (4).
8. (5).
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Ministro della difesa emana con proprio decreto un regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione degli alloggi tra ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente; le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; le modalità per il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; le modalità per la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare, nonché ai benefìci già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento (5/a).
10. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tale caso si applicano le modalità di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.
10-bis. Con le stesse modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualità di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio (6).
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(3/a) Termine differito al 31 dicembre 2001 dall'art. 8, comma 1, L. 29 marzo 2001, n. 86.
(4) Sostituisce il numero 5) all'art. 6, L. 18 agosto 1978, n. 497.
(5) Sostituisce il primo comma dell'art. 12, L. 18 agosto 1978, n. 497.
(5/a) Comma così modificato dall'art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 86.
(6) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
L. 23
dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.
(omissis)
Capo IX - Disposizioni in materia di vendite di immobili e di alloggi
43. Dismissione di beni e diritti immobiliari.
1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
2. Al comma 99-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: «suscettibili di utilizzazione agricola» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti ad utilizzazione agricola», e sono soppresse le parole: «, che ne cura l'attuazione»; al secondo periodo, le parole: «destinati alla coltivazione» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione»; il terzo periodo è sostituito dal seguente:
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi.
5. (101).
6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.
7. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
8. (102).
9. Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permute di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi è destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia.
11. Alla lettera c) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla determinazione del valore dei beni» sono inserite le seguenti: «da alienare nonché da ricevere in permuta».
12. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.
13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.
14. Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
15. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: «che ne cura l'attuazione» sono aggiunte le seguenti: «, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1º gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata».
16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994.
17. (103).
18. Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «le società a prevalente partecipazione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie»;
b) la lettera c) è abrogata.
19. I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo. Si applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (103/a).
20. Agli immobili di cui al decreto 27 marzo 2000, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento delle relative procedure di dismissione, non si applica il comma 9 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già individuati, non si applica l'articolo 4, secondo comma, del decreto 10 settembre 1986, del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986.
22. (104).
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(100) Il testo è stato inserito nel comma 99-bis dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(101) Aggiunge un periodo al comma 11 dell'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 560.
(102) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 44, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(103) Aggiunge il comma 10-bis all'art. 16, L. 28 luglio 1999, n. 266.
(103/a) Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 4, L. 16 gennaio 2003, n. 3.
(104) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'art. 1, L. 11 luglio 1986, n. 390.
D.L.
30-09-2003 n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 32)
(art. 26)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
TITOLO II
Correzione dell'andamento dei conti pubblici.
Capo I - Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili
26. Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici.
1. (73).
2. (74).
2-bis. (75).
3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: «ad uso residenziale», sono inserite le seguenti: «, delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni» (76).
4. (77).
5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia».
6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: «Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'».
7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo la parola: «immobili», sono aggiunte le seguenti: «ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13».
8. (78).
9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: «Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.».
9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'àmbito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia S.p.A. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto (79).
10. (80).
11. (81).
11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano (82).
11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (83).
11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al D.M. 16 gennaio 1997, n. 253 del Ministro della difesa;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso (84).
11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio (85).
11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la legge di bilancio (86).
11-septies. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (87) (87/a).
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(73) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(74) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(75) Il presente comma, inserito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge un periodo, dopo il secondo, al comma 4 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(76) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(77) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge due periodi al comma 8 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(78) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge il comma 17-bis all'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(79) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(80) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge il comma 6-bis all'art. 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(81) Aggiunge un periodo al comma 10 dell'art. 15, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(82) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(83) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(84) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(85) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(86) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(87) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(87/a) Nel presente articolo le parole «23 dicembre 2001» sono state sostituite dalle parole «23 novembre 2001» dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
D.M.
23 gennaio 2004, n. 88
Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 2004, n. 78, S.O.
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'emanazione del regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze armate;
Visti l'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica e l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa ed il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sulla riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;
Visto l'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
Vista la legge 2 aprile 2001, n. 136, recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici;
Visti il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare ed il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente, tra l'altro, disposizioni in materia di cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;
Visto l'articolo 33 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato che l'organo nazionale della rappresentanza militare ha espresso il richiesto parere nei termini previsti dall'articolo 38 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (nota 31 ottobre 2003, n. 8/53954/D.VIII.5);
Adotta il seguente regolamento:
Capo I - Costituzione, classificazione e destinazione degli alloggi di servizio
1. Àmbito di applicazione.
1. Il regolamento disciplina la concessione di alloggi di servizio al personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed al personale civile del Ministero della difesa.
2. Per la concessione degli alloggi di servizio al personale dell'Arma dei carabinieri è fatta salva la speciale disciplina prevista dal decreto interministeriale giugno 1989 dei Ministri della difesa e dell'interno, attuativo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
3. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti in territorio nazionale, l'Amministrazione della difesa può assegnare, per la durata dell'esigenza e fatte salve le prioritarie necessità delle Forze armate italiane, alloggi di servizio al personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi. Le assegnazioni sono effettuate, ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in armonia con le disposizioni della legge 18 agosto 1978, n. 497 e del presente regolamento.
2. Princìpi generali.
1. In applicazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, nonché dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Stato Maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati Maggiori di Forza armata ed il Segretario generale della difesa determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, con le modalità di cui all'articolo 31.
2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati Maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, disciplinati dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, comunicano la costituzione, ovvero la variazione degli alloggi alla Direzione generale dei lavori e del demanio, che provvede a formalizzare l'atto di costituzione.
3. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la località, l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione è corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento. La Direzione generale dei lavori e del demanio invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione amministrativa e sono classificati nelle seguenti categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC): per il personale militare e civile al quale sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto in cui sia compreso l'alloggio; per il personale militare e civile al quale siano affidate, in modo continuativo, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggi sul posto. Rientrano in tale categoria anche gli alloggi che, per motivi di funzionalità e di sicurezza, siano ubicati all'esterno degli edifici e degli impianti;
b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR): per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;
c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI): per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano l'obbligo di abitare presso la località di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo;
d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST): a rotazione, per il personale con carico di famiglia che presti servizio nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa o nell'àmbito dell'organizzazione periferica territoriale, determinata con direttiva degli Stati Maggiori, in cui sia ubicato l'alloggio;
e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);
f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI);
g) alloggi collettivi di servizio, nell'àmbito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC): per il personale militare, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, nei quali ogni interessato possa disporre di una sola camera, con o senza bagno.
5. Ai fini del presente regolamento, per presidio si intende la circoscrizione o le circoscrizioni alloggiative corrispondenti all'organizzazione territoriale delle Forze armate, determinate in relazione a situazioni locali e contingenti, con autorizzazione dello Stato Maggiore di Forza armata.
3. Destinazione degli alloggi di servizio.
1. I competenti comandi di cui all'articolo 2, comma 2, determinano la destinazione degli alloggi disponibili alle categorie ASGC, ASIR, ASI ed AST. Per gli alloggi ASI ed AST gli Stati Maggiori di Forza armata impartiscono direttive che tengono conto delle esigenze funzionali, temporali e locali.
2. Gli Stati Maggiori di Forza armata, all'interno di basi, impianti, installazioni e compendi militari, possono destinare alla categoria ASI determinati alloggi per il personale che presti servizio nelle infrastrutture e che ricopra incarichi compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma l.
3. Nella circoscrizione alloggiativa della Capitale, la destinazione degli alloggi alle categorie ASGC, ASIR ed ASI, per il personale degli organi centrali interforze e di Forza armata, è effettuata dal Sottocapo di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata ed è comunicata ai comandi competenti.
4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro può fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione della difesa. In caso di motivata necessità, sempre ed esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla Difesa possono fruire di alloggi di servizio.
Capo II - Ripartizione e concessione degli alloggi
4. Organi competenti.
1. Sono competenti alla concessione degli alloggi di servizio:
a) i comandi e gli organismi indicati all'articolo 2, comma 2, con provvedimento firmato dai comandanti o, per delega di questi, dai vice comandanti, per gli alloggi di qualsiasi tipo dislocati nell'àmbito della rispettiva circoscrizione territoriale;
b) i comandi dei comprensori nei quali siano ubicati gli immobili, per gli alloggi ASC.
2. I comandi ovvero gli organismi di cui all'articolo 2, comma 2, possono attribuire delega alla concessione degli alloggi APP e SLI, previa autorizzazione degli Stati Maggiori di Forza armata, ai comandi o agli enti dislocati nella propria circoscrizione territoriale.
3. La concessione degli alloggi ASGC, ASIR ed ASI al personale in servizio presso gli organi centrali dislocati nella circoscrizione alloggiativa della Capitale è effettuata, su indicazione del Sottocapo di Stato Maggiore di Forza armata, dai comandi ovvero dagli organismi designati da ciascun Stato Maggiore di Forza armata.
5. Ripartizione degli alloggi.
1. Gli organi competenti alla concessione degli alloggi, in base alle direttive emanate dagli Stati Maggiori di Forza armata, in relazione alle acquisite disponibilità, provvedono:
a) a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi definiti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, e relativi alle categorie ASGC e ASIR;
b) a destinare gli alloggi, con criteri di gradualità ed in relazione alla contingente disponibilità, ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi definiti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, e relativi alle categorie ASI;
c) a destinare i rimanenti alloggi alla categoria AST, ripartendoli in misura proporzionale alla forza effettiva degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente con carico di famiglia;
d) a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso criterio stabilito per gli alloggi AST.
2. L'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) può acquisire, presso lo Stato Maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo ed alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza.
6. Personale ammesso alle concessioni.
1. Gli alloggi di servizio possono essere concessi al seguente personale:
a) alloggi ASGC, ASIR, ASI: al personale militare e civile, limitatamente agli incarichi previsti, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa;
b) alloggi AST: al personale militare, con carico di famiglia, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa e che appartenga alle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente;
c) alloggi APP: agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio presso comandi, enti e reparti indipendentemente dalle sedi di servizio; al personale in quiescenza, fatte salve le prioritarie esigenze del personale in servizio;
d) alloggi SLI: agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio a bordo di unità navali, con diritto di priorità per il personale imbarcato su unità navali non assegnate alla sede in cui si trova l'alloggio;
e) alloggi ASC: agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai volontari in servizio permanente, celibi o coniugati senza famiglia al seguito, secondo il seguente ordine di priorità:
1) personale che presti servizio nel comprensorio nel quale è ubicato l'alloggio;
2) personale che presti servizio nell'àmbito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa.
7. Esclusione dalla concessione di alloggi ASI ed AST.
1. Gli alloggi ASI ed AST non possono essere concessi:
a) alloggi ASI: al personale che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'àmbito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa ove presta servizio, ovvero che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni, fatta eccezione per i titolari degli incarichi, compresi nella prima fascia degli elenchi definiti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, di particolare rilevanza quando gli alloggi siano ubicati all'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti ed installazioni e comprensori militari;
b) alloggi AST:
1) al personale che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'àmbito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa ove presta servizio;
2) al personale che sia assegnatario di una abitazione di edilizia economica e popolare o concessa da qualsiasi altra amministrazione dello Stato ovunque ubicata nel territorio nazionale;
3) al personale che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2;
4) al personale che sia titolare di un incarico cui compete un alloggio ASI e non abbia presentato domanda per la concessione di alloggio all'incarico nella sede di servizio, o abbia rinunciato ingiustificatamente all'assegnazione di alloggio ASI.
2. Ai fini del comma 1, un'abitazione è considerata idonea, disponibile ed abitabile nei seguenti casi:
a) idonea, se composta da un numero di vani utili almeno pari a quello dei componenti il nucleo familiare convivente, compresi comunque il capofamiglia ed il coniuge convivente;
b) disponibile, anche se occupata da altri in assenza di azioni giudiziarie pendenti per il suo recupero;
c) abitabile, qualora l'autorità comunale competente non ne certifichi lo stato di non abitabilità.
3. Gli assegnatari di alloggi ASGC, ASIR ed ASI possono concorrere per l'assegnazione di alloggi AST soltanto dalla data di predesignazione ad altro incarico non compreso tra quelli contenuti negli elenchi definiti con le modalità di cui all'articolo 2, comma l.
8. Durata delle concessioni.
l. La durata delle concessioni è così fissata:
a) alloggi ASGC, ASIR ed ASI: per il periodo di permanenza nell'incarico per il quale è stato concesso l'alloggio;
b) alloggi AST: per otto anni. In caso di trasferimento o di imbarco, richiesto a domanda, la concessione cessa al termine del sesto mese dalla data del movimento;
c) alloggi APP e SLI: per il periodo stabilito nelle disposizioni particolari emanate dai comandi competenti alla concessione e comunque non superiore a mesi tre, fatte salve le esigenze prioritarie di Forza armata;
d) alloggi ASC: per un anno rinnovabile in relazione alle richieste degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente che prestino servizio nella sede; per la durata dell'incarico, qualora l'utente abbia titolo ad alloggio ASI.
9. Deroghe particolari.
1. Il personale che fruisce di alloggio AST, ASGC, ASIR o ASI, qualora abbia perso o stia per perdere il titolo alla concessione, può presentare domanda per concorrere alla concessione di alloggi AST.
2. Al concessionario di alloggio AST, che non ha più titolo, è preferenzialmente riassegnato lo stesso alloggio occupato qualora egli occupi in graduatoria un posto utile per l'assegnazione di un alloggio disponibile ovvero segua immediatamente un richiedente che abbia avuto l'assegnazione o la riassegnazione dell'alloggio.
3. Al concessionario di alloggio ASGC, ASIR o ASI, che non ha più titolo, è assegnato un alloggio AST disponibile, qualora l'interessato occupi, nell'àmbito della graduatoria, un posto utile per l'assegnazione di un alloggio.
4. Le riassegnazioni o le assegnazioni di alloggi AST determinano una nuova titolarità.
5. L'utente di alloggio ASI, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieti all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva il titolo alla conduzione dell'alloggio.
6. L'utente di alloggio AST, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieti all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva l'uso dell'alloggio, indipendentemente dal periodo di concessione già fruito, senza variazione di canone, ad eccezione delle spese di carattere generale.
7. L'utente di alloggio ASI ovvero AST, in relazione all'impiego all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieti all'interessato di portare al seguito la famiglia, può mantenere la conduzione dell'alloggio.
8. Gli utenti degli alloggi ASI che ricoprono un incarico non più compreso negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, possono conservare la titolarità della concessione per il tempo di permanenza nell'incarico in relazione al quale l'alloggio sia stato concesso.
9. Gli Stati Maggiori di Forza armata, qualora l'utente di alloggio ASI incorra nella decadenza dall'incarico per malattia o per frequenza di specifici corsi, possono autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di assenza, in previsione che al termine della decadenza l'utente debba riassumere un incarico ASI.
10. I Capi di Stato Maggiore di Forza armata possono temporaneamente autorizzare, in via eccezionale ed in relazione a casi tassativamente previsti per particolari esigenze connesse con le modifiche ordinative di Forza armata, il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dell'alloggio in una sede diversa da quella in cui presti servizio.
11. Gli Stati Maggiori di Forza armata possono, a richiesta, autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di permanenza nell'incarico, qualora l'utente ASI sia trasferito per assumere un incarico, determinato nel tempo, presso enti ovvero reparti ubicati in sedi ritenute disagiate, appositamente individuate a tal fine con provvedimento della Forza armata.
12. I frequentatori dei corsi presso il Centro alti studi della difesa (CASD) ed il Nato Defence College e dei corsi similari all'estero, conservano il diritto all'utenza fino al termine dei corsi stessi.
Capo III - Modalità per l'assegnazione degli alloggi
10. Commissioni di controllo per gli alloggi AST.
l. I comandi militari ovvero gli organismi all'uopo deputati dagli Stati Maggiori di singola Forza armata, per l'assegnazione degli alloggi:
a) nominano annualmente, entro il mese di dicembre, per ciascun presidio o comando stabilito dagli Stati Maggiori di Forza armata, commissioni di controllo distinte per alloggi ufficiali, per alloggi sottufficiali e per alloggi volontari in servizio permanente, dandone comunicazione ai Consigli di base della Rappresentanza compresi nella circoscrizione alloggiativa. Le commissioni sono preposte alla formazione delle rispettive graduatorie di assegnazione;
b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.
2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento delle commissioni di controllo sono riportati nell'allegato A.
3. Le commissioni di controllo degli alloggi delle singole Forze armate operano presso i rispettivi comandi od organismi che li hanno istituiti.
11. Assegnazione di alloggi ASGC ed ASIR.
l. L'assegnazione degli alloggi ASGC ed ASIR è effettuata previa presentazione di domanda dell'interessato, compilata in conformità al modello in allegato B, senza alcuna documentazione, mediante stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C.
2. Il comando che rilascia la concessione degli alloggi ASGC dà tempestiva comunicazione della concessione al competente ufficio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità al modello riportato in allegato D.
12. Assegnazione di alloggi ASI.
1. L'assegnazione degli alloggi ASI è effettuata, in ordine ad incarichi suddivisi in fasce, con le seguenti modalità:
a) ricezione della domanda compilata in conformità al modello di cui all'allegato E, corredata della documentazione prescritta. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato;
b) esame della domanda e offerta dell'alloggio. Qualora particolari situazioni limitino la disponibilità di alloggi in modo da non consentire di soddisfare integralmente le richieste degli aventi titolo inseriti nella prima fascia, gli Stati Maggiori ed il Segretariato generale della difesa, nel predeterminare gli incarichi dei destinatari degli alloggi, predefiniscono contestualmente anche l'area degli incarichi che, per ragioni obiettive di funzionalità e sicurezza, possono giustificare deroghe al meccanismo di assegnazione.
2. Nel caso in cui, soddisfatte le esigenze nell'ordine prioritario delle fasce, gli alloggi rimasti disponibili non consentano di soddisfare integralmente la fascia successiva, per quest'ultima si provvede a formare, per i titolari di cariche incluse nella fascia, una graduatoria secondo i criteri previsti nell'allegato F.
3. In presenza di contemporanea disponibilità di più alloggi, al personale che in base alla graduatoria ne risulti destinatario è offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.
4. I concorrenti possono comunque partecipare, contemporaneamente, alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi AST, fermo restando che la concessione AST è subordinata all'indisponibilità di alloggio ASI.
5. L'eventuale concessione di alloggio AST non preclude, comunque, alla scadenza della stessa, la possibilità di concorrere per l'assegnazione di un alloggio ASI qualora se ne possieda il titolo.
6. Al provvedimento di assegnazione segue la stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C.
7. La domanda, in caso di trasferimento a nuova destinazione d'impiego, può essere inoltrata dal momento della predesignazione al nuovo incarico.
8. La rinuncia, non adeguatamente giustificata alla competente commissione di controllo degli alloggi di cui all'articolo 10, all'assegnazione di un idoneo alloggio ASI, fa decadere, per il periodo di un anno, il titolo alla concessione di altro alloggio ASI.
9. Il concessionario di alloggio ASI può chiedere la sostituzione dell'alloggio con un altro più grande della stessa categoria nel caso in cui sia mutato il proprio nucleo familiare. Il comando competente per il rilascio della concessione può accogliere l'istanza subordinatamente alla disponibilità di un alloggio più grande nello stesso edificio o nel compendio dove sia ubicato l'alloggio in concessione.
10. Gli alloggi da attribuire agli incarichi a rotazione interforze sono assegnati dalla singola Forza armata solo quando gli incarichi siano ricoperti da personale di quella Forza armata.
13 Assegnazione di alloggi AST.
1. L'assegnazione degli alloggi AST è effettuata esclusivamente per graduatoria.
2. Possono presentare domanda gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente:
a) effettivi a comandi, enti, reparti della Forza armata o organi interforze compresi nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa;
b) dell'Arma dei carabinieri, inseriti organicamente in enti ovvero comandi ovvero reparti delle tre Forze armate, o che si trovino a disposizione d'impiego delle stesse;
c) di altra Forza armata, purché in servizio presso enti ovvero comandi o reparti della Forza armata compresi nel presidio ovvero circoscrizione alloggiativa e che non concorrano presso la Forza armata di appartenenza;
d) della Marina militare, in servizio presso gli organi centrali o periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché presso le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto, gli uffici circondariali e locali marittimi e le delegazioni di spiaggia, purché non esistano nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa alloggi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai quali si possa accedere;
e) della Marina militare che presta servizio a bordo delle unità navali. Tale personale può concorrere solo per la località dove è assegnata l'unità navale sulla quale è imbarcato. A tal fine, si tiene conto dell'effettiva destinazione d'impiego.
3. La domanda di assegnazione è compilata e corredata della prescritta documentazione, in conformità all'allegato E-bis ed è inoltrata al comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati Maggiori di Forza armata, entro l'ultimo giorno dei mesi di dicembre, aprile e agosto.
4. La domanda conserva la sua validità purché i documenti fiscali ed amministrativi a corredo siano completi ed aggiornati.
5. In caso di trasferimento, già formalizzato per una nuova destinazione d'impiego, la domanda può essere:
a) presentata ai comandi, stabiliti dagli Stati Maggiori di Forza armata, nell'àmbito dei quali l'interessato presti servizio, anche se non sia stato ancora eseguito il trasferimento disposto per la sede ubicata in altro presidio o comando stabilito dagli Stati Maggiori di Forza armata;
b) inoltrata, prima della data di effettivo trasferimento, con un anticipo non superiore a quattro mesi, al competente comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati Maggiori di Forza armata, ovvero al comando o ente presso il quale sia stata disposta la nuova destinazione.
6. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.
7. La valutazione delle domande, ai fini della formazione della graduatoria, non è effettuata quando le domande stesse:
a) risultino mancanti dei dati prescritti o corredate da documentazione incompleta, scaduta o non aggiornata;
b) siano sottoposte a sospensiva per effetto di una precedente determinazione della competente commissione di controllo degli alloggi.
8. Le commissioni di controllo di cui all'articolo 10, sulla base delle domande corredate della documentazione fiscale, amministrativa e personale presentata dai concorrenti, provvedono alla formazione ed alla pubblicazione delle graduatorie per gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente con le modalità indicate nell'allegato G.
9. Il concorrente che abbia presentato domanda prima del trasferimento nella nuova sede di servizio è incluso nella graduatoria e non può ottenere la concessione dell'alloggio prima della data del suo effettivo trasferimento.
10. L'alloggio disponibile è offerto al concorrente che occupi il posto più elevato in graduatoria; nel caso di rinuncia, l'alloggio è offerto al concorrente che occupi il posto successivo.
11. In presenza di contemporanea disponibilità di più alloggi, al personale che, in base alla graduatoria, ne risulti destinatario, è offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.
12. Il concorrente deve rispondere alla proposta di assegnazione di un alloggio entro il quinto giorno successivo dalla data di notifica.
13. Il presidente della commissione di controllo degli alloggi ha la facoltà di modificare il limite di tempo per la risposta, qualora ciò non comporti spese a carico dell'Amministrazione militare o pregiudizio per altri concorrenti.
14. Il concorrente che non fornisca risposta entro il termine stabilito è considerato rinunciatario.
15. L'accettazione di un alloggio idoneo al nucleo familiare del concorrente è vincolante. È considerato idoneo l'alloggio composto da un numero di vani adeguato alla composizione del nucleo familiare convivente.
16. In caso di rinuncia, il concorrente è tenuto a darne comunicazione per iscritto, anche se sia scaduto il termine di cui al comma 12.
17. La rinuncia ad un alloggio idoneo, fatti salvi i casi di forza maggiore, comporta la sospensione del concorrente dall'iscrizione nella graduatoria in atto e dall'assegnazione di altri alloggi per il periodo di validità delle due graduatorie successive.
18. Il concorrente, se l'alloggio non è idoneo, ha diritto di accettarlo o di rifiutarlo; qualora lo rifiuti, il concorrente permane in graduatoria senza alcuna penalità fino a che non gli venga offerto altro alloggio idoneo.
19. L'autorità competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'emanazione dell'atto formale di concessione redatto in conformità al modello in allegato C, firmato per accettazione dal concessionario.
20. Il concessionario di alloggio può chiedere il cambio dell'alloggio con altro idoneo della stessa categoria nel caso in cui sia cambiato il proprio nucleo familiare convivente. Il richiedente è incluso nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione senza la penalizzazione per il periodo di utenza già trascorso. L'eventuale cambio è attuato con atto aggiuntivo alla concessione iniziale, senza mutarne la decorrenza. L'alloggio lasciato libero è disponibile per una ulteriore assegnazione.
14. Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC.
1. La concessione degli alloggi APP, SLI ed ASC e la relativa durata sono pianificate autonomamente dai comandi, dagli enti e dai reparti competenti, salvo eventuali vincoli posti dagli Stati Maggiori di Forza armata e dagli alti comandi competenti.
2. L'assegnazione degli alloggi APP, SLI ed ASC è effettuata dai comandi competenti, a richiesta degli interessati, con le modalità indicate nei commi da 3 a 8.
3. Le richieste di assegnazione di alloggi APP ed ASC sono presentate con un anticipo massimo di quindici giorni. Le richieste motivate da trasferimento in destinazione d'impiego o per frequenza di corso possono essere avanzate, ricevuto l'ordine di trasferimento, anche in anticipo rispetto al termine di quindici giorni, ma non prima di tre mesi. La domanda relativa alla concessione di alloggio SLI può essere presentata anche prima della data di arrivo in sede dell'unità su cui è imbarcato il richiedente.
4. Le domande di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte, in ordine cronologico di precedenza determinato dalla data di arrivo, su apposito registro, costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione da parte del personale interessato.
5. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi APP, tenuto conto delle esigenze già pianificate, è determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste.
6. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi SLI è determinato dalla data di arrivo dell'unità navale nella sede o da quella della domanda, se presentata successivamente all'arrivo. Gli interessati non possono, comunque, conseguire l'assegnazione prima dell'arrivo dell'unità navale nella sede per la quale è stato richiesto l'alloggio. Eventuali ulteriori disponibilità possono essere utilizzate per soddisfare, in base all'ordine di presentazione, domande di personale imbarcato su unità navali assegnate alla sede; in tali casi l'assegnazione viene revocata allorquando sopravvengano nuove esigenze connesse con l'arrivo o il transito di altre unità navali. L'ordine di precedenza per il personale che già fruisca di sistemazione logistica nella sede per cui richiede nuovamente l'alloggio SLI è determinato dalla data di rilascio della sistemazione. A parità di data, l'ordine di precedenza è determinato a favore del personale che nei dodici mesi precedenti non abbia beneficiato di analoga sistemazione logistica nella sede o che ne abbia usufruito in minor misura. A parità di condizioni, la precedenza è data al personale di grado inferiore e, subordinatamente, a quello più anziano.
7. L'ordine di precedenza nell'assegnazione degli alloggi ASC è determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste, attribuendo priorità alle domande del personale che presti servizio nel comprensorio ove siano ubicati gli alloggi. È data facoltà ai comandanti responsabili di assegnare con atto motivato gli alloggi prioritariamente a personale che ricopra nella sede incarichi ritenuti essenziali ai fini della sicurezza.
8. I comandi competenti provvedono all'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC mediante diretta notifica agli interessati e, per gli alloggi SLI, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dell'alloggio, di cui all'allegato H.
15. Impiego degli alloggi disponibili.
1. Gli alloggi di qualsiasi tipo sono assegnati quando sono disponibili e consegnati al più presto. Fanno eccezione gli alloggi ASI necessari a soddisfare particolari incarichi che richiedano tassativamente una costante presenza in servizio e che siano predisposti, per la specifica esigenza, nell'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti, installazioni militari. Se per qualsiasi motivo il titolare non occupi l'alloggio, gli organi competenti di Forza armata possono decidere di cedere in uso temporaneo l'alloggio stesso ad altro dipendente, purché vi sia il preciso impegno da parte di quest'ultimo di renderlo disponibile in tempo utile per il successore del titolare rinunciatario, a proprie spese e senza diritto ad alcuna proroga, nonché in caso di trasferimento in altra sede di servizio. L'assegnazione temporanea non esclude la possibilità, per gli aventi diritto, di concorrere per la concessione di alloggio della categoria per la quale hanno titolo.
2. Gli alloggi di qualsiasi tipo, rimasti disponibili nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa dopo l'integrale soddisfacimento delle esigenze di Forza armata, sono concessi temporaneamente a personale di altra Forza armata dalla stessa designato.
16. Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza.
1. I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna di un alloggio di qualsiasi tipo concesso in utenza per un periodo superiore a trenta giorni, ottemperano agli obblighi di legge, secondo quanto disposto dal decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
17. Registrazione delle concessioni.
1. Gli atti di concessione degli alloggi ASGC, ASIR, ASI ed AST sono sottoposti all'iscrizione nell'apposito repertorio degli atti ed alla successiva registrazione.
Capo IV - Cessazione, decadenza e revoca delle concessioni, proroghe e recupero degli alloggi
18. Cessazione della concessione.
1. La concessione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale la stessa abbia avuto luogo.
2. Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data di perdita del titolo, fatti salvi i casi di cui all'articolo 21.
3. Il comando competente a disporre la concessione notifica all'utente, secondo il modello in allegato I, l'avviso di rilascio, entro trenta giorni precedenti la scadenza, con le modalità di cui all'articolo 29. La mancata notifica non costituisce titolo per il mantenimento dell'alloggio.
4. Costituiscono motivi di perdita del titolo:
a) la cessazione dall'incarico per il quale è stato concesso l'alloggio ASGC, ASIR e ASI, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 comma 12;
b) la scadenza del periodo di durata della concessione di alloggio AST, APP, SLI e ASC;
c) il collocamento in quiescenza del concessionario o la cessazione dal servizio attivo o il passaggio all'impiego civile nell'Amministrazione dello Stato;
d) il decesso del concessionario;
e) la concessione nell'àmbito del territorio nazionale di altro alloggio ASGC, ASIR, ASI, AST;
f) l'avvenuta acquisizione, sotto forma di proprietà o di usufrutto, da parte del concessionario o di familiare convivente, di una abitazione ritenuta idonea dal comando, disponibile ed abitabile ubicata nell'àmbito del presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa, fatti salvi i casi previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7.
5. Per il concessionario di alloggio AST costituiscono ulteriori motivi di perdita del titolo:
a) la concessione nell'àmbito del territorio nazionale di altro alloggio dell'edilizia pubblica sovvenzionata;
b) il trasferimento in altra sede, fatte salve le movimentazioni nell'àmbito della stessa circoscrizione alloggiativa, o l'imbarco su unità navale ascritta ad altra sede, ottenuto a domanda;
c) il trasferimento in altra sede o l'imbarco su unità navale ascritta ad altra sede, disposto d'autorità, quando in entrambi i casi il nucleo familiare non continui ad occupare stabilmente l'alloggio.
6. Nei casi di cui alla lettera f) del comma 4 e alle lettere a), b) e c) del comma 5, per stabilire la perdita del titolo alla concessione è preventivamente acquisito il parere tecnico della competente commissione di controllo per gli alloggi.
7. Il titolo alla concessione è annualmente comprovato mediante atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare convivente dell'assegnatario nell'anno precedente e l'eventuale acquisizione di alloggio di proprietà.
19. Decadenza dalla concessione.
1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:
a) impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;
b) cessione in uso a terzi dell'alloggio;
c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione;
d) mancato pagamento di rette ed oneri diversi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini;
e) sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del rilascio della concessione dell'alloggio;
f) mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare, dichiarato nella originaria domanda, entro sei mesi dalla data di consegna dell'alloggio.
2. Il comando competente, in caso di decadenza dalla concessione, notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, redatto secondo il modello riportato nell'allegato L, nel quale la data di rilascio dell'alloggio è fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.
20. Revoca della concessione.
1. Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore, previa autorizzazione dello Stato Maggiore della rispettiva Forza armata, il comando competente può disporre la revoca della concessione di qualsiasi tipo di alloggio. In tal caso all'utente è assegnato, in via prioritaria, altro alloggio idoneo con spese di trasferimento a carico dell'Amministrazione della difesa. Sono altresì a carico dell'Amministrazione della difesa le spese di trasloco qualora, a causa dell'indisponibilità di alloggi idonei, l'utente, al quale sia stata revocata la concessione, passi nell'àmbito dello stesso presidio ovvero circoscrizione alloggiativa ad unità abitativa privata.
2. L'alloggio, nel caso di revoca della concessione, è reso libero entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
21. Proroghe.
1. La facoltà dell'Amministrazione di concedere proroghe temporanee è disciplinata dal regolamento previsto dall'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, emanato con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586.
22. Recupero degli alloggi.
1. Nel caso in cui l'alloggio non venga lasciato libero nel termine fissato, il comando competente per il rilascio della concessione emette ordinanza di recupero coattivo, con le modalità riportate nel modello in allegato M, da notificare all'interessato.
2. Il comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione e di eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall'utente. La data è comunque posteriore al novantesimo giorno dalla data di cessazione o revoca della concessione e al trentesimo giorno dalla data di decadenza della concessione.
3. L'esecuzione del recupero coattivo è effettuata alla data stabilita, anche in pendenza di ricorso, in presenza di negata sospensiva dell'esecuzione del provvedimento amministrativo, da un rappresentante dell'Amministrazione militare, assistito da personale dell'Arma dei carabinieri e da un medico militare, appositamente designati dal competente comando, che li richiede preventivamente agli enti di appartenenza con le modalità riportate negli allegati N e O.
4. Nel caso in cui l'alloggio sia chiuso o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso secondo le vigenti disposizione di legge, compilando inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.
5. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie è incaricata una ditta. Le relative spese, anticipate dall'Amministrazione militare, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, sono a carico dell'utente e, se necessario, recuperate a norma di legge.
6. Ferma restando la cessazione della concessione, in caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo ad usufruire dell'alloggio.
Capo V - Canoni ed oneri
23. Onerosità delle concessioni.
1. Gli alloggi disciplinati dal regolamento sono concessi a pagamento, fatta eccezione per gli alloggi ASGC per i quali nessun corrispettivo è dovuto limitatamente all'unità immobiliare che costituisce il nucleo abitativo e relative pertinenze. Gli oneri della registrazione degli atti di concessione sono a carico degli utenti secondo le vigenti disposizioni di legge.
24. Canoni.
l. Il canone mensile dovuto dagli utenti degli alloggi di cui all'articolo 6, numeri 2 e 3, della legge 18 agosto 1978, n. 497, è stabilito secondo le modalità recate dall'articolo 13 della legge stessa, dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
2. Nessun canone è dovuto per i locali di rappresentanza degli alloggi ASIR, la cui identificazione è determinata con atto formale del comando competente alla concessione dell'alloggio. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.
25. Rette.
l. Gli utenti di alloggi APP e SLI sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio.
2. Gli utenti di alloggi ASC sono tenuti al pagamento di una quota forfetaria giornaliera, definita con decreto del Ministro della difesa, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.
26. Norme per la riscossione.
1. Le norme e le modalità per la riscossione delle somme dovute per canoni, rette e quote forfetarie, sono contenute nell'allegato P.
27. Spese e modalità di gestione.
l. I concessionari degli alloggi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 18 agosto 1978, n. 497, sono tenuti:
a) al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni;
b) ad effettuare i lavori di minuto mantenimento ordinario, con esclusione degli utenti degli alloggi APP, SLI e ASC;
c) al rimborso delle spese per la riparazione dei danni causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente.
2. Gli enti gestori sono direttamente responsabili delle modalità di gestione e delle varie incombenze connesse con l'uso e con la conduzione degli alloggi di servizio.
3. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, stabilite dal competente comando, sono a carico dell'Amministrazione militare che provvede con i fondi destinati alla manutenzione straordinaria.
28. Oneri a carico dell'Amministrazione militare.
l. Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese connesse con:
a) il soddisfacimento di esigenze di interesse specifico della stessa, elencate nell'allegato Q;
b) la particolare funzione assolta dagli alloggi ASGC ed ASIR, di cui all'allegato R;
c) l'effettuazione, sugli immobili, di lavori concernenti la stabilità, la straordinaria manutenzione e l'ordinario mantenimento, di cui all'allegato S.
2. In caso di assegnazione e di rilascio di alloggio ASGC ed ASIR, connessi con l'assunzione o la cessazione dell'incarico, l'Amministrazione militare provvede al trasferimento delle masserizie direttamente ovvero con trasportatori privati o convenzionati.
Capo VI - Comunicazioni
29. Formalità per le comunicazioni.
1. Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei comandi competenti e quelle inoltrate dal concessionario sono notificate a norma di legge. Le comunicazioni da parte dei concessionari possono essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione.
Capo VII - Disposizioni finali
30. Disciplina delle concessioni antecedenti.
l. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del regolamento sono sottoposte, a cura dei comandi indicati nell'articolo 4, a controllo di compatibilità con le norme del regolamento. Per le concessioni che risultino incompatibili, i comandi competenti procedono ai relativi adeguamenti che, comunque, non comportano la proroga dei termini delle concessioni originarie.
31. Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI.
1. In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonché, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di forza Armata per l'Area tecnico-operativa ed il Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi.
2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalità indicate nelle seguenti lettere:
a) alloggi ASGC:
1) gli elenchi degli incarichi che comportano l'attribuzione di alloggi ASGC sono classificati e diramati, a parte, a cura dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di forza armata e dal Segretariato generale, per le rispettive aree di competenza;
2) gli elenchi diramati possono essere oggetto di variazioni ovvero aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali delle Forze armate ovvero dell'organizzazione tecnico-amministrativa della Difesa;
3) le singole variazioni sono proposte ed approvate con le modalità di cui al comma 1;
b) alloggi ASIR:
1) gli elenchi degli incarichi che danno titolo alla concessione possono essere oggetto di variazioni ovvero aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato maggiore della difesa, ovvero dai Capi di Stato maggiore di Forza armata o dal Segretario generale della difesa ed approvate dal Capo di Stato maggiore della difesa in sede di riunione del comitato dei Capi di Stato maggiore;
c) alloggi ASI:
1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni ovvero di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte: 1) dallo Stato Maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO;
2) dagli Stati Maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa;
3) dal Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa. Le variazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono pervenire allo Stato Maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.
32. Disposizioni a carattere transitorio.
1. L'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare assegnano gli alloggi al personale dell'Arma dei carabinieri, in servizio in àmbito interforze, nelle more dell'entrata in vigore di un nuovo regolamento per gli alloggi dell'Arma dei carabinieri.
33. Abrogazioni e entrata in vigore.
1. È abrogato il regolamento di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato A
COMPOSIZIONE, COMPITI E FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI DI CONTROLLO DEGLI ALLOGGI
1. Le «commissioni di controllo degli alloggi ufficiali», le «commissioni di controllo degli alloggi sottufficiali» e le «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in servizio permanente» sono composte da:
- un presidente non concorrente all'assegnazione e, rispettivamente, di grado non inferiore ad ufficiale superiore, a maresciallo o gradi corrispondenti ed a 1 ° caporale maggiore o gradi corrispondenti;
- un presidente sostituto;
- membri:
di numero pari variabile da un minimo di due ad un massimo di sei, di cui uno appartenente alla rappresentanza militare;
di grado inferiore o meno anziani del presidente e del presidente sostituto;
tratti nell'àmbito di ciascuna categoria ufficiali e sottufficiali e volontari in s.p. - questi ultimi per le sole «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in s.p.»-, quando possibile, anche dai concorrenti alle assegnazioni e dai concessionari di alloggi AST che non abbiano perduto il titolo alla concessione;
che prestino servizio nel presidio ovvero circoscrizione alloggiativa o a bordo di unità navali di base nel presidio ovvero circoscrizioni alloggiative stesse;
altrettanti membri sostituti;
- un segretario che tratta la particolare materia presso Comandi od enti del presidio o circoscrizione alloggiativa.
I «sostituti» subentrano di volta in volta a quei componenti titolari trasferiti o indisponibili.
2. Le commissioni di controllo degli alloggi sono convocate:
- periodicamente, per la formazione delle graduatorie;
- ogni qualvolta lo richieda urgente ed improrogabile necessità di deliberare in merito alle altre materie di competenza.
3. I componenti delle singole commissioni di controllo degli alloggi:
- partecipano obbligatoriamente alle sedute;
- esaminano tutte le domande dei concorrenti agli alloggi;
- deliberano in merito a:
ammissione, sospensione, esclusione dei concorrenti dalle graduatorie;
questioni relative all'offerta degli alloggi disponibili;
motivazioni di rinuncia, da parte dei concorrenti, ad alloggi offerti;
- formano le graduatorie dei concorrenti e dispongono che le stesse vengano pubblicate complete di punteggi e coefficienti relativi.
4. Il voto è un diritto del presidente e dei membri, viene espresso palesemente iniziando dal meno anziano ed è obbligatorio. Fa eccezione il caso in cui il presidente e i membri titolari siano chiamati a decidere su argomenti posti all'ordine del giorno che riguardino se stessi od altro personale legato ai medesimi da vincoli di parentela entro il 3° grado. In detti casi subentrano i sostituti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono riportate a verbale che viene sottoscritto da tutti i componenti delle commissioni di controllo degli alloggi intervenuti.
5. I presidenti delle commissioni di controllo degli alloggi, per quanto attiene alla materia di rispettiva competenza, possono, all'occorrenza, riferire direttamente al titolare del Comando che ha nominato la commissione o ad altro ufficiale espressamente delegato.
Allegato B
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Modulo di domanda per l'assegnazione di alloggi ASGC e ASIR
OGGETTO: Domanda assegnazione alloggio [a]
A [b] [c] e, per conoscenza:
A PRESIDIO/CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA di [d] [e]
Il sottoscritto [f] in servizio presso [g]
tel. [h] chiede l'assegnazione di un alloggio di capienza sufficiente alle esigenze dei componenti
il proprio nucleo familiare. Rappresenta che l'incarico attualmente ricoperto - [i] - è incluso tra
quelli cui il «Regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze armate» prevede l'assegnazione di alloggio [a]
Dichiara altresì di aver preso visione del citato «Regolamento», di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e
particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione e concessione di utenza di alloggio, la decadenza dalla stessa, gli
obblighi connessi con la utenza, la posizione assunta nei riguardi dell'Amministrazione in considerazione del fatto che
l'uso dell'alloggio concesso è soggetto al regime previsto per le «concessioni amministrative».
Località Data
Firma del richiedente
NOTE
[a] Classificazione dell'alloggio richiesto (ASGC, ASIR);
[b] Comando o ente competente alla ricezione della domanda:
- Comandi militari ovvero gli organismi all'uopo deputati dagli Stati Maggiori di singola Forza armata;
- Stato Maggiore della rispettiva Forza armata per il personale in servizio presso gli organi centrali della
capitale e che richiede l'assegnazione di alloggio ASIR;
- Segredifesa per il personale in servizio presso gli organi centrali interforze della capitale e che richiede
l'assegnazione di alloggio ASIR, ad eccezione del presidente di superconsiglio e dei presidenti di sezione
dello stesso superconsiglio che, ove non risultino già titolari di alloggio ASIR per altro incarico ricoperto,
dovranno presentare domanda agli Stati Maggiori della propria Forza armata;
[c] località sede del Comando o ente;
[d] presidio ovvero circoscrizione alloggiativa nella cui giurisdizione si ha diritto a richiedere l'alloggio;
[e] località sede del Comando;
[f] grado o qualifica, nome e cognome, località e data di nascita del richiedente;
[g] ente, Comando o unità presso il quale è effettivo il richiedente;
[h] numero telefonico militare e/o civile del richiedente;
[i] indicazione dell'incarico. Nel caso che la domanda sia presentata in anticipo rispetto alla data di
afflusso alla sede, detto comma va così modificato: «Rappresenta che l'incarico che sarà chiamato a
ricoprire alla data presumibile del (giorno, mese, anno e periodo generico) è quello di ».
Allegato C
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COMANDO [1]
ATTO DI CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO
L'anno duemila addi del mese di con il presente atto,
l'Amministrazione della Difesa, rappresentata dal [2] all'uopo delegato dal Comandante del [1]
dà in concessione ai sensi dell'art. [3] della legge 18 agosto 1978, n. 497, al Sig. [4]
in servizio presso [5] in qualità di [6] per uso esclusivo di abitazione propria e delle
persone costituenti il nucleo familiare nominativamente menzionate nello stato di famiglia, l'alloggio n. (pianta
allegata), esistente nel fabbricato di proprietà dello Stato sito in alla Via n. civico
piano scala interno , costruito nell'anno e costituito da n.
vani per complessivi mq. cui vanno aggiunte le superfici di pertinenza (specificare le superfici)
per un totale di mq. di superficie
convenzionale corrispondenti a millesimi per l'alloggio e a millesimi
per le parti comuni. La Concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:
A) Durata e canone di concessione
Articolo 1
La concessione avrà la durata [7] a decorrere dal ed avrà termine il giorno
Articolo 2
Il canone annuo relativo alla presente concessione è inizialmente determinato in € (euro ) da
pagarsi in rate mensili anticipate, ciascuna di € (euro ) [8]. Detto canone dovrà essere
annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT e potrà essere adeguato secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge
18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni.
B) Delegazione di Pagamento
Articolo 3
Il concessionario delega l'Amministrazione dalla quale dipende o verrà a dipendere, in futuro, a trattenere, per tutta la
durata della concessione, ed anche oltre e finché duri l'occupazione, la quota mensile di euro e la quota
forfettaria di euro per le spese comuni (art. 15 L. n. 497/1978) nonché quella che dovesse eventualmente
risultare in futuro a seguito di aggiornamento/adeguamento della misura del canone di cui al precedente articolo. La
predetta delega ha effetto anche quando risultasse che il concessionario abbia già ceduto il quinto o il doppio quinto dello
stipendio, ed anche quando lo stesso venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute. La delega stessa avrà effetto
fino alla estinzione di qualsiasi altro debito verso l'Amministrazione concedente, comunque nascente dal presente atto
(spese per servizi comuni, forniture, lavori, danni, ecc.) e sarà sospesa soltanto previo nulla osta della suddetta
Amministrazione.
Articolo 4
In caso di sospensione, totale o parziale, dello stipendio o degli assegni mensili, sui quali è rilasciata la presente delega,
ed in qualsiasi evenienza che renda, in tutto o in parte, inefficace la delega stessa, il concessionario si obbliga a versare
direttamente, per intero o per la differenza, il canone convenuto e le ulteriori spese previste dall'art. 3 e, a rate mensili
anticipate, all'Ente che gli verrà indicato. Se, mentre dura la presente concessione, il concessionario viene collocato in
pensione, il canone e le ulteriori spese dovranno essere versate, a cura dell'utente, all'Ente che gli verrà indicato.
C) Decadenza della concessione
Articolo 5
La concessione decade qualora il concessionario:
- impieghi l'abitazione per fini non conformi alla sua specifica funzione;
- ceda in uso a terzi l'abitazione;
- non osservi, in maniera grave e continuata, le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione;
- si sia reso moroso nel pagamento del canone e delle spese di riscaldamento, dei servizi ed accessori a suo carico;
- al momento della concessione non sia stato in possesso dei titoli necessari per ottenerla;
- venga collocato a riposo o cessi comunque dal servizio attivo in qualità di militare o passi all'impiego civile
nell'Amministrazione dello Stato (sempre che nella nuova posizione non conservi il diritto all'alloggio ai sensi del
presente Regolamento);
- deceda;
- [9]
Il titolo alla concessione dovrà essere annualmente comprovato mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, dal
quale risulti che non sono intervenuti motivi di perdita del titolo ai sensi del presente articolo. L'Amministrazione,
inoltre, per sopravvenute esigenze di servizio, ha facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento a suo
insindacabile giudizio senza che, per tale fatto, il concessionario possa comunque avanzare pretese per danni o
indennizzi. È data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza.
Articolo 6
La revoca della concessione sarà comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Inoltre, in caso di decadenza, qualora si debba procedere al rilascio coattivo dell'alloggio, il [1]
procederà al recupero dell'alloggio stesso in via amministrativa ai sensi dell'art. 823, 2° comma e dell'art. 828, 2° comma
del codice civile.
Articolo 7
I locali si intendono concessi nello stato in cui si trovano attualmente, cioè muniti di tutti i serramenti, chiavi, vetri ed
altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati. Il concessionario dichiara di aver visitato i locali e di averli
trovati in buono stato di manutenzione e con tutti gli impianti e si obbliga a riconsegnarli, nelle stesse condizioni, alla
cessazione della concessione.
D) Migliorie e danneggiamenti
Articolo 8
È fatto espresso divieto al concessionario di far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto
dell'Amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono di diritto
acquisite alla detta Amministrazione, senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della
concessione. Resta, però, salvo il diritto dell'Amministrazione concedente di chiedere, ove lo creda, che il concessionario
rimetta le cose in pristino a proprie spese. In caso di inadempimento vi provvederà direttamente l'Amministrazione
concedente, addebitando la spesa al concessionario. Durante la concessione l'Amministrazione concedente ha diritto di
fare accedere nell'alloggio - preavvisando l'interessato - propri dipendenti per quelle verifiche e quei lavori che riterrà
necessari.
E) Azioni di danni
Articolo 9
Il concessionario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti
da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, eccetto quelle derivanti dalla gestione dell'immobile da parte
dell'Amministrazione stessa, nonché da fatti di altri concessionari o conduttori, del custode-portiere o di terzi.
F) Oneri
Articolo 10
Il concessionario riconosce all'Amministrazione il diritto di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennità o compenso
o riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione che ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile,
anche se comporti limitazione o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.
Articolo 11
Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali
calcolate - in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia - a cura degli Enti esecutivi del Genio Militare e
degli Organi corrispondenti per la Marina e l'Aeronautica. In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per:
a) gestione degli impianti centralizzati di riscaldamento e di condizionamento ivi compresa la pulizia a fine stagione
invernale delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori e serbatoi;
b) gestione degli impianti ascensori e montacarichi, ivi comprese le tasse di esercizio e l'ordinaria manutenzione
(lubrificazione, ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e spie);
c) gestione di altri eventuali impianti centralizzati (spurgo pozzi neri, fognature, etc.) secondo le prescrizioni del Codice
Civile;
d) pulizia delle scale e delle aree dei locali comuni, relativa illuminazione, eventuale portierato e custodia, giardinaggio e,
in genere, ordinaria cura dei servizi posti a disposizione comune dall'Amministrazione concedente;
e) pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia già sottoposto a tassazione individuale. Nel caso di
servizi che interessano più immobili, le spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e proporzionalmente ripartiti
fra gli immobili interessati.
[10] Il concessionario provvede in proprio, durante tutta la durata
della concessione, alle spese relative ai lavori di minuto mantenimento legati al normale uso dell'alloggio (art. 1609 Cod.
civ.). In particolare, sono a carico del concessionario, che li esegue direttamente, i lavori concernenti:
a) tinteggiatura, verniciatura, parati, lucidature (esclusi gli infissi esterni) nel corso della concessione;
b) manutenzione e riparazione di impianti idrici, elettrici, televisivi e simili siti all'interno degli alloggi e non incassati o
sotto traccia;
c) manutenzione e riparazione di impianti igienico-sanitari, rubinetteria, scaldabagni, cucinerie e simili;
d) manutenzione e riparazione di infissi, serrature, chiavi, maniglie, cinghie e rulli per avvolgibili, mantovane e simili;
e) sostituzione di vetri infranti.
Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio
o del materiale ivi esistente verranno addebitate al concessionario all'atto della cessione dell'utenza. La constatazione dei
danni sarà verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in raffronto al verbale di
consegna.
In particolare, verranno addebitate le spese necessarie per i ripristini conseguenti a:
a) rotture di pareti, pavimenti, soffitti, infissi, vetri e di altri impianti;
b) asportazione di chiavi, maniglie, cinghie, avvolgibili, parti di impianti elettrici, idrici, meccanici e simili;
c) modifiche abusivamente apportate allo stato dei luoghi come consegnati, salvo migliorie accettabili senza rimborso;
d) danni alle parti comuni dell'immobile in occasione di traslochi, transiti e comunque riferibili ad uso anormale delle
parti stesse.
Il recupero delle somme addebitate avverrà con le medesime modalità indicate in allegato «S» per la riscossione dei
canoni, rette e quote forfettarie, a seconda del tipo di alloggio.
Per gli alloggi ASGC il recupero delle somme avrà luogo secondo le procedure previste per gli alloggi soggetti a canone.
Articolo 12
A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio
nell'alloggio.
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Articolo 13
L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento durante la concessione dei
servizi pubblici (fornitura di gas, acqua, energia elettrica, ecc.).
Articolo 14
La concessione s'intende fatta unicamente per la parte interna dell'appartamento e quindi l'Amministrazione si riserva la
piena disponibilità dei muri esterni, per mostre sporgenti, bracci di fanali, ecc., senza che i concessionari possano
avanzare pretese di sorta o comunque opporre eccezioni di qualsiasi natura.
Articolo 15
Il concessionario si intende soggetto a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e
quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza per la
inosservanza di essi.
È vietato tenere nei locali concessi macchinari ed oggetti infiammabili.
Il concessionario dovrà, a proprie spese, far pulire i camini una volta all'anno ed osservare tutte le disposizioni contenute
nel regolamento generale di inquilinato, di cui dichiara di aver preso visione all'atto della firma del presente atto
ritirandone copia.
Articolo 16
Le spese del presente atto, comprese quelle di registrazione e quelle della consegna e riconsegna dei locali, sono tutte a
carico del concessionario.
Articolo 17
Il presente atto è soggetto alla prescritta approvazione. Esso è vincolante per il concessionario fin da questo giorno,
mentre lo sarà per l'Amministrazione dopo l'approvazione.
Articolo 18
Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso ed i suoi eredi in ogni più ampia
forma di legge.
Articolo 19
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al Regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze
Armate, che costituisce parte integrante dell'atto medesimo.
Letto, approvato, sottoscritto
p. l'Amministrazione
Il concessionario
Il concessionario dichiara di approvare specificamente, ad ogni effetto di legge, le disposizioni contenute negli articoli
5,6, 8,9,10,11,13,14 e 16 del presente atto.
Il concessionario
Approvo il presente atto
Il Comandante del [1]
NOTE
[1] Comando competente alla concessione.
[2] Grado, cognome, nome e qualifica dell'Ufficiale delegato.
[3] Articolo 7 per gli alloggi ASGC, articoli 8 e 9 per gli alloggi ASIR; articolo 8 per gli alloggi ASI; articolo 10 per gli
alloggi AST; articolo 15 per gli alloggi ASI assegnati temporaneamente ai sensi del predetto articolo.
[4] Grado, cognome e nome del concessionario.
[5] Ente presso il quale presta servizio il concessionario.
[6] Incarico del concessionario.
[7] Per gli alloggi ASGC, ASIR ed ASI: del periodo presunto per il quale i1 concessionario ricoprirà l'incarico dal quale
trae titolo. Per gli alloggi AST: di 8 anni; per gli alloggi ai sensi dell'art. 15: del periodo subordinato alle condizioni
previste nel predetto articolo.
[8] Per gli alloggi assegnati ai sensi dell'art. 15 il canone è determinato in funzione dell'incarico dell'assegnatario.
[9] Per gli alloggi AST riportare anche i casi contemplati ai punti 4. e), f) e 5. a), b) e c) dell'art. 18 del Regolamento.
[10] Per gli alloggi ASIR va aggiunto «Le spese di cui sopra sono dovute dall'Amministrazione Militare per i locali di
rappresentanza e dal concessionario per i rimanenti locali».
Allegato D
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MODELLO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLA CONCESSIONE DI ASGC
COMANDO [a]
Prot. N. [b] [c]
OGGETTO: Legge 18 agosto 1978, n. 497 - comunicazione Al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -
Dipartimento del territorio sezione di [d] [e] e, per conoscenza:
A COMANDO di [f] [g]
In ottemperanza al disposto dell'art. 7 della legge citata in oggetto, si comunica che il Comando scrivente ha disposto, in
data [h] , la concessione di un «alloggio di servizio gratuito per consegnatari e custodi» (ASGC) al [i]
nato il [l] a , provincia di
I dati di interesse riguardanti la concessione sono riportati in allegato [m].
[n]
[o]
NOTE
[a] Timbro lineare del comando competente alla concessione.
[b] Località sede del comando.
[c] Data della comunicazione.
[d] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento del territorio sezione competente per
giurisdizione nella zona in cui è ubicato 1'alloggio.
[e] Località sede degli uffici MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento del territorio.
[f] Comando nella cui giurisdizione è ubicato l'alloggio.
[g] Località sede del comando.
[h] Giorno, mese ed anno.
[i] Nome e cognome del dipendente concessionario.
[l] Dati anagrafici del dipendente concessionario.
[m] Appendice 1 al presente allegato.
[n] Timbro lineare e firma dell'autorità che ha disposto la concessione o suo delegato.
[o] Bollo tondo del comando.
Appendice 1
COMANDO [a]
ANNO [b]
Specchio dei locali costituenti l'alloggio di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC) N. [c]
ubicato in [d]
Luogo Indicazione Piano Numero Superficie Data della Dipendente Motivo e titolo
dell'edificio vani Convenzionale concessione concessionario per cui fu fatta la
concessione
NOTE
[a] Timbro lineare del comando competente alla concessione.
[b] Anno solare.
[c] Numero di identificazione dell'alloggio.
[d] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.
Allegato E
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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO A.S.I.
A:
E, per conoscenza:
A:
IL SOTTOSCRITTO
(GRADO-RUOLO) (COGNOME) (NOME) (N. MATRICOLA)
DATA NASCITA CODICE FISCALE DI SERVIZIO ANZIANITÀ SERVIZIO
INCARICO RICOPERTO O DA RICOPRIRE FASCIA: DATA RECAPITO TELEFONICO UFFICIO
NUCLEO COGNOME E NOME INDICARE SE DATA ALTRI CONVIVENTI
FAMILIARE DEL CONIUGE CONVIVENTE O MATRIMONIALE A CARICO
SEPARATO
NR NOME DEI FIGLI CONVIVENTE STUDENTI (CORSO OSCUOLA FREQUENTATA)
APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ NEL PRESIDIO/ MOTIVO DELLA NON DISPONIBILITÀ
CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA DELL'ALLOGIO DI PROPRIETÀ NEL
PRESIDIO/CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA
APPARTAMENTI PROPRIETÀ FUORI PRESIDIO/ LOCALITÀ: DISPONIBILE
CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA
REDDITO ANNUO REDDITO ANNUO LORDO REDDITO ANNUO LORDO SPESE ANNUE RILEVANTI,
LORDO PERSONALE COMUNE ALTRI FAMILIARI MUTUE, ALIMENTI MEDICINE, ETC.
INDIRIZZO DI RESIDENZA
DOMICILIO ATTUALE INDICARE SOLO SE DIVERSO DA AFFITTO CANONE ANNUO DI
QUELLO DI RESIDENZA MENSILE AFFITTO
SFRATTO ESECUTIVO O DISDETTA ATTUALE UTENTE DI TITOLARE TOTALE ANNUO DI
LOCAZIONE IN ATTO ALLOGGIO IN SERVIZIO
PENDOLARE INDICARE LA LOCALITÀ, LA DISTANZA E IL TEMPO NUMERO DEI TRASFERIMENTI
A RAGGIUNGERE IL PUNTO DI LAVORO: D'AUTORITÀ ULTIMI 10 ANNI
SERVIZI DI DA QUANDO A QUANDO DOVE TRATTAMENTO EX TRATTAMENTO EX
LUNGA LEGGE LEGGE
PERMANENZA
NOTE - SITUAZIONI PARTICOLARI - PARTICOLARI ESIGENZE ABITATIVE, ETC.
GRADIREBBE L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO A TITOLO ASI, IN ORDINE DI PRIORITÀ, NEI
SEGUENTI COMPRENSORI:
1)
2)
3)
FIRMA
Allegato E-bis
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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO A.S.T.
A:
E, per conoscenza:
A:
IL SOTTOSCRITTO
(GRADO-RUOLO) (COGNOME) (NOME) (N. MATRICOLA)
DATA NASCITA CODICE FISCALE DI SERVIZIO ANZIANITÀ SERVIZIO
INCARICO RICOPERTO O DA RICOPRIRE FASCIA: DATA RECAPITO TELEFONICO UFFICIO
NUCLEO COGNOME E NOME INDICARE SE DATA ALTRI CONVIVENTI
FAMILIARE DEL CONIUGE CONVIVENTE O MATRIMONIALE A CARICO
SEPARATO
NR NOME DEI FIGLI CONVIVENTE STUDENTI (SCUOLA FREQUENTATA)
APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ NEL PRESIDIO/ MOTIVO DELLA NON DISPONIBILITÀ NEL
CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA PRESIDIO/CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA
APPARTAMENTO PROPRIETÀ FUORI PRESIDIO/ LOCALITÀ: DISPONIBILE
CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA
REDDITO LORDO REDDITO ANNUO LORDO REDDITO LORDO ALTRI SPESE ANNUE RILEVANTI,
PERSONALE COMUNE FAMILIARI MUTUE, ALIMENTI
INDIRIZZO DI RESIDENZA
DOMICILIO ATTUALE INDICARE SOLO SE DIVERSO DA AFFITTO CANONE ANNUO DI
QUELLO DI RESIDENZA MENSILE AFFITTO
SFRATTO ESECUTIVO DI DISDETTA ATTUALE UTENTE DI TITOLARE TOTALE ANNUO DI
DI LOCAZIONE IN ATTO ALLOGGIO IN SERVIZIO
PENDOLARE INDICARE LA LOCALITÀ, LA DISTANZA E IL TEMPO NUMERO DEI TRASFERIMENTI
A RAGGIUNGERE IL PUNTO DI LAVORO: D'AUTORITÀ ULTIMI 10 ANNI
SERVIZI DI DA QUANDO A QUANDO DOVE TRATTAMENTO EX TRATTAMENTO EX
LUNGA LEGGE LEGGE
PERMANENZA
NOTE - SITUAZIONI PARTICOLARI - PARTICOLARI ESIGENZE ABITATIVE
GRADIREBBE L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO A TITOLO ASI, IN ORDINE DI PRIORITÀ, NEI
SEGUENTI COMPRENSORI:
1)
2)
3)
FIRMA
Allegato F
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ASI
Le graduatorie, calcolate in base alla formula che segue, sono formate disponendo i concorrenti in ordine decrescente di punteggio espresso con una cifra decimale.
Punteggio ASI = Ta + Tn + F - D
DOVE:
Ta = coefficiente per l'ultimo trasferimento di sede disposto d'autorità: Ta = 15;
Tn = coefficiente per i trasferimenti di sede effettuati d'autorità durante gli ultimi 10 anni. Calcolo del Tn: 2,5 per ogni trasferimento;
F = coefficiente per la composizione del nucleo familiare. Calcolo dell'F: 5 per ogni familiare convivente ed a carico;
D = coefficiente del godimento pregresso di alloggi di servizio. Calcolo del D: 2 per ogni anno di pregressa utenza di alloggio di servizio goduto.
NOTA
A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con reddito lordo complessivo inferiore.
In caso di ulteriore parità di punteggio ha la precedenza il concorrente di superiore anzianità di servizio.
Allegato G
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE AST
1. Le singole graduatorie:
- elencano i concorrenti che, avendone titolo, hanno presentato, fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse, domande correttamente compilate e completamente documentate;
- sono formate tre volte l'anno, alle date del 15 gennaio, 15 maggio, 15 settembre;
- hanno validità fino alla data di formazione della successiva graduatoria;
- specificano, per ciascun concorrente indicato con grado, cognome, nome, categoria, Comando o ente di appartenenza:
gli elementi di calcolo;
l'ordine di graduatoria;
la composizione del nucleo familiare;
gli eventuali vincoli all'assegnazione;
eventuali note esplicative;
- comprendono, in allegato, l'elenco degli esclusi, sospesi o decaduti con la specificazione della relativa motivazione.
L'elenco dei concorrenti, in ordine di graduatoria e con il relativo punteggio conseguito, viene esposto per tutto il periodo di validità della graduatoria in luoghi che consentano la massima diffusione.
Tale elenco viene notificato a tutti i concorrenti.
2. Il concorrente, per poter essere inserito in graduatoria, deve aver presentato una domanda correttamente compilata e sottoscritta, come da allegato E/E-bis nonché:
- ultima busta paga in copia autenticata;
- documentazione sanitaria: eventuale;
- documentazione di sfratto esecutivo: eventuale.
La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.
La documentazione, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, dovrà essere rinnovata:
- all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi dichiarati;
- a richiesta della commissione di controllo alloggi.
3. La cancellazione dei concorrenti dalle graduatorie è determinata da:
- mancata occupazione di alloggio per il quale è stata già sottoscritta dichiarazione di accettazione;
- rinuncia a concorrere;
- rinuncia all'assegnazione di alloggio idoneo, per due volte e per motivi non ritenuti validi dalla commissione di controllo alloggi;
- esclusione dall'assegnazione di alloggio in tutto il territorio nazionale, per i motivi di cui al precedente paragrafo 2;
- proprietà, usufrutto, comodato o assegnazione in cooperativa ancorché indivisa di alloggio idoneo e disponibile nell'àmbito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa da parte del concorrente o di altri componenti il nucleo familiare e conviventi;
- mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta;
- assegnazione al concorrente medesimo o ad altro familiare convivente di alloggio di edilizia economica e popolare, ovunque ubicato nel territorio nazionale.
4. La graduatoria, calcolata in base alla formula che segue, è formata disponendo i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali.
I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.
A parità di punteggio, ha precedenza nella collocazione in graduatoria il concorrente con maggior numero di familiari a carico; in caso di ulteriore parità, la commissione di controllo alloggi determina la precedenza mediante sorteggio.
[Rl + R2 +R3 +R4 +G - (Dt + Dm +Ds +Di)] / F
Dove:
Rl reddito annuo lordo del richiedente;
R2 reddito annuo lordo del coniuge convivente;
R3 reddito annuo lordo di altri familiari conviventi;
R4 reddito annuo lordo non da lavoro di tutti i componenti il nucleo familiare;
G coefficiente per il godimento di alloggio di servizio dell'Amministrazione militare (esclusi APP, SLI ed ASC) o di edilizia economica e popolare.
Calcolo del «G»:
Rlx0,l per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
Dt coefficiente degli oneri per trasferimento di sedi o imbarco disposti d'autorità.
Calcolo del Dt:
R1x0,20 relativo all'ultimo trasferimento di sede effettuato negli ultimi due anni;
R1x0,10 da moltiplicare per il numero dei cambiamenti di sede, dovuti a trasferimento o imbarco, effettuati negli ultimi dieci anni nel territorio nazionale nella condizione di «con familiari conviventi e a carico amministrativo (condizione non necessaria per la moglie)»;
Dm coefficiente degli oneri per gravi invalidità o infermità permanenti di uno o più componenti il nucleo familiare.
L'ufficiale medico, designato nell'esprimere il parere circa l'applicabilità del decreto ministeriale in ordine all'infermità, dovrà riferirsi a titolo orientativo e con criteri analoghi a quelli di cui alle prime due categorie - e, per casi particolari, anche alla terza - della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 «riordinamento della legislazione pensionistica di guerra» e successive modifiche.
La commissione di controllo alloggi, sentito il parere dell'ufficiale medico designato ed acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, delibera circa l'applicazione o meno del decreto ministeriale.
Calcolo del decreto ministeriale:
indennità integrativa speciale per dodici;
Ds coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio.
Calcolo del «Ds»:
R1x0,20;
Di coefficiente per l'imbarco su unità navali dipendenti dal Comando in capo della squadra navale o di unità navali dipartimentali.
Calcolo del «Di»:
R1x0,10;
F coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare convivente.
Calcolo dell'«F»:
somma dei singoli coefficienti attribuiti a ciascun componente il nucleo familiare con i seguenti valori:
4 per il capo famiglia;
4 per il coniuge convivente;
8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o separato legalmente con figli conviventi e fiscalmente a carico;
3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore a 14 anni;
2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore a 14 anni.
Allegato H
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MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GESTIONE, USO E MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIO SLI
COMANDO [a]
OGGETTO: Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gestione, uso e manutenzione dell'alloggio SLI utente
[a]
A [b] [c] e, per conoscenza:
A COMANDO di [d] [e] Rif. let. n. [f] in data [g]
In relazione a quanto comunicatomi da codesto Comando con la lettera citata in riferimento, io sottoscritto [a]
in servizio presso [h] , concessionario dell'alloggio SLI n. [i]
ubicato in [l] , presa conoscenza del regolamento per gli alloggi di servizio per le Forze
armate dichiaro di:
- accettare, impegnandomi per me medesimo e per i miei familiari e aventi causa, le condizioni per la gestione, uso e
manutenzione degli alloggi;
- essere a conoscenza che:
sono a mio carico le spese di registrazione;
dovrò, eventualmente su richiesta del gestore, versare un contributo mensile anticipato per le spese di gestione;
dovrò, all'atto della cessazione dell'utenza, risarcire eventuali danni prodotti o causati per colpa, negligenza o cattivo
uso dell'alloggio e dei materiali ivi esistenti;
- autorizzare l'ente amministratore a trattenere sulle mie competenze mensili quanto dovuto, per oneri di gestione o ad
ogni altro titolo previsto dal sopra citato regolamento.
[m]
[n]
NOTE
[a] Grado o qualifica, nome e cognome, località e data di nascita del concessionario;
[b] Comando che dispone la concessione di utenza;
[c] località sede del Comando;
[d] Comando nella cui giurisdizione è ubicato l'alloggio;
[e] località sede del Comando;
[f] numero di protocollo della lettera del Comando con la quale si convoca l'interessato per l'espletamento degli atti
connessi con la concessione;
[g] data nella quale è stata inviata la comunicazione;
[h] ente o Comando o unità presso il quale il concessionario è effettivo;
[i] numero di identificazione dell'alloggio;
[l] località, via o piazza, numero civico, scala, interno;
[m] data in cui viene firmata la dichiarazione;
[n] grado o qualifica, nome e cognome del concessionario a sua firma.
Allegato I
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MODELLO DI AVVISO DI RILASCIO DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO
COMANDO [a]
Prot. N. [b] [c]
OGGETTO: avviso per il rilascio dell'alloggio di servizio n. [d] ubicato in [e]
A [f] [g] e, per conoscenza:
A COMANDO di [h] [i]
La S.V., ai sensi dell'art. 18 del regolamento per gli alloggi di servizio per le Forze armate, dalla data del [1]
non ha più titolo alla concessione dell'alloggio di servizio n. [d] ubicato in [e]
per i seguenti motivi [m] .
Per quanto precede, secondo quanto previsto dall'art. 18 del citato regolamento, la S.V. dovrà rilasciare i locali entro il
[n]
[o]
[p]
NOTE
[a] Timbro lineare del Comando competente;
[b] località sede del Comando;
[c] data;
[d] numero di identificazione dell'alloggio di servizio;
[e] località, via o piazza, numero civico, interno, scala;
[f] nome e cognome dell'utente o, in caso di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa, ed indirizzo;
[g] località del destinatario della comunicazione;
[h] Comando nella cui giurisdizione è ubicato l'alloggio;
[i] località sede del Comando;
[l] indicare il giorno successivo a quello della cessazione della concessione;
[m] indicare i motivi, tra quelli previsti dall'art. 18 del regolamento, per i quali l'utente non ha più titolo alla concessione;
[n] data di rilascio (novanta giorni dopo la data della perdita del titolo per gli alloggi ASGC, ASIR, ASI e AST o secondo
quanto fissato nelle disposizioni particolari riguardanti gli alloggi SLI, APP ed ASC);
[o] timbro lineare e firma dell'autorità che ha disposto la revoca a suo tempo delegato;
[p] bollo tondo del Comando.
Allegato L
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MODELLO DI DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO
COMANDO [a]
Prot. N. [b] [c]
OGGETTO: dichiarazione di decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio n. [d]
ubicato in [e]
A [f] [g] e, per conoscenza:
A COMANDO di [h] [i]
La S.V., ai sensi dell'art. 19 del regolamento degli alloggi di servizio per le Forze armate, è decaduta dalla concessione
dell'alloggio di servizio n. [d] ubicato in [e] per i seguenti
motivi [1]
Per quanto precede, secondo quanto previsto dall'art. 19 del citato regolamento, la S.V. dovrà lasciare liberi da persone e
cose i locali entro il [m] giorno dalla notifica della presente dichiarazione.
[n]
[o]
NOTE
[a] Timbro lineare del Comando competente.
[b] Località sede del Comando.
[c] Data.
[d] Numero di identificazione dell'alloggio al servizio.
[e] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.
[f] Nome e cognome dell'utente o, in caso di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa ed indirizzo.
[g] Località del destinatario della comunicazione.
[h] Comando nella cui giurisdizione è ubicato l'alloggio.
[i] Località del Comando.
[l] Indicare i motivi, tra quelli previsti dall'art. 19 del regolamento, per i quali l'utente viene dichiarato decaduto dalla
concessione.
[m] Termine di rilascio dell'alloggio: non oltre il trentesimo giorno dalla notifica del provvedimento di decadenza della
concessione.
[n] Timbro lineare e firma dell'autorità che ha disposto la dichiarazione di decadenza o suo delegato.
[o] Bollo tondo del Comando.
Allegato M
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MODELLO DI ORDINE DI RECUPERO COATTIVO
COMANDO [a]
Prot. N. [b] [c]
OGGETTO: ordine di recupero coattivo n. [d]
[e]
Premesso che:
al [f] nato il [g] a in provincia di
fu concesso in data [h] l'alloggio di servizio [i] n. [1]
ubicato in [m] .
Il [n] a mente dell'art. [o] del regolamento per gli alloggi
di servizio delle Forze armate di cui all'art. 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497: [q] - ha perso titolo alla concessione in
data [p]
- è decaduto dalla concessione per [r]
- non ha lasciato libero l'alloggio nel termine notificatogli con lettera [s] .
ORDINA
al [n] di lasciare liberi da persone e cose i locali costituenti l'alloggio di cui sopra entro il
[t] con comminatoria che, in difetto, il [u] alle ore [v]
si procederà nei confronti di esso intimato o di qualsiasi altro illegittimo detentore dei locali medesimi, allo sgombero
coattivo con l'assistenza della forza pubblica.
Un ufficiale designato dal Comando competente è delegato a provvedere all'eventuale sgombero d'ufficio dei locali ed
alla temporanea presa in consegna delle masserizie in nome dell'Amministrazione militare.
[w]
[z]
NOTE
[a] Timbro lineare del Comando competente ad emettere l'ordine.
[b] Località sede del Comando.
[c] Data dell'ordine.
[d] Numero progressivo.
[e] Il Comandante dell'alto Comando che ordina il recupero dell'alloggio.
[f] Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario.
[g] Dati anagrafici del concessionario.
[h] Data della concessione.
[i] Classificazione dell'alloggio.
[l] Numero di identificazione dell'alloggio.
[m] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.
[n] Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario o, in caso di decesso dello stesso, dei suoi
aventi causa.
[o] Indicazione dell'articolo del regolamento che contempla il caso in esame (art. 18 oppure art. 19 e 20).
[p] Data della perdita del titolo alla concessione.
[q] Depennare il caso che non interessa.
[r] Sintetica indicazione del motivo della perdita del titolo o della decadenza dalla concessione.
[s] Indicare numero di protocollo e data della lettera allegato N/R.
[t] Giorno precedente a quello fissato per l'esecuzione del recupero coattivo.
[u] Data fissata per il recupero secondo quanto stabilito dall'articolo 22.
[v] Ora nella quale ha inizio il recupero coattivo.
[w] Firma dell'autorità che ordina il recupero coattivo.
[z] Bollo tondo del Comando.
Allegato N
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MODELLO DI COMUNICAZIONE AI COMANDI ED ENTI INCARICATI PER L'EFFETTUAZIONE DELLO SGOMBERO DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO
COMANDO [a]
Prot. N. [b] [c]
All. n.
OGGETTO: sgombero di alloggio di servizio [d] n. [e]
A COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI [f]
e, per conoscenza:
A COMANDO [g]
A COMANDO REGIONE CARABINIERI [h]
È stato deciso il recupero coattivo dell'alloggio di servizio [d] n. [e]
ubicato in [i] concesso a [l] nato il [m] a .
Un ufficiale designato dal Comando [g] viene delegato a rappresentare l'Amministrazione
militare nel caso si renda necessario procedere allo sgombero d'ufficio dei locali in questione.
Codesto Comando è pregato di mettere a disposizione del predetto ufficiale, appena ne farà richiesta, i militari dell'Arma
ritenuti necessari.
Si allega la relativa ordinanza di recupero coattivo che, a cura di codesto Comando, dovrà essere notificata all'interessato
entro il [n]
Si prega dare assicurazione a questo Comando entro 5 giorni dall'avvenuta notificazione della citata ordinanza,
comunicando il nominativo e il grado di parentela della persona cui è stata consegnata l'ordinanza stessa.
[o]
[p]
NOTE
[a] Timbro del Comando competente ad emettere la comunicazione.
[b] Località sede del Comando.
[c] Data della comunicazione.
[d] Classifica dell'alloggio di servizio.
[e] Numero di identificazione dell'alloggio.
[f] [g] [h] Comandi competenti per territorio.
[i] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.
[l] Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario o, in caso di decesso dello stesso, degli aventi causa.
[m] Dati anagrafici del dipendente concessionario.
[n] Giorno, mese ed anno.
[o] Timbro lineare e firma dell'autorità competente ad emettere la comunicazione a suo delegato.
[p] Bollo tondo del Comando.
Allegato O
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MODELLO DI COMUNICAZIONE AI COMANDI COMPETENTI PER L'ASSEGNAZIONE DI UN UFFICIALE DELEGATO ALL'EFFETTUAZIONE DELLO SGOMBERO DI ALLOGGIO DI SERVIZIO
COMANDO [a]
Prot. N. [b] [c]
OGGETTO: sgombero di alloggio di servizio [d] n. [e]
A COMANDO di [f] [b]
In esecuzione dell'ordine del recupero coattivo [g] codesto Comando è pregato di designare
un ufficiale che verrà delegato a provvedere allo sgombero dell'alloggio di servizio [d] n. [e]
ubicato in [h] occupato dal [i] nato il [l]
a in provincia di
Codesto Comando dovrà altresì designare un ufficiale medico che dovrà assistere alle operazioni di sgombero per gli
eventuali interventi di competenza.
All'utente è già stata inviata, tramite il Comando compagnia carabinieri di [m] il prescritto ordine di
recupero coattivo per il giorno [n] alle ore [o] .
Qualora per il giorno [p] l'utente non abbia restituito libero da persone e da cose l'appartamento, lo
sgombero dovrà essere eseguito il giorno [a] alle ore [o] . Nel caso
necessiti l'applicazione di tale provvedimento, l'ufficiale designato dovrà compilare regolare verbale, controfirmato da
due testimoni, nel quale dovranno risultare:
- le relative circostanze di modo, tempo e luogo;
- l'inventario delle masserizie rimosse dall'alloggio ed accantonate in deposito provvisorio;
- le condizioni dell'immobile all'atto dello sgombero in raffronto del verbale di consegna.
[q]
[r]
NOTE
[a] Timbro lineare del Comando competente a disporre il recupero coattivo dell'alloggio.
[b] Località sede del Comando.
[c] Data della comunicazione.
[d] Classifica dell'alloggio.
[e] Numero di identificazione dell'alloggio.
[f] Comando competente per territorio.
[g] Indicare numero progressivo e data dell'ordine di recupero.
[h] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.
[i] Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario o, nel caso di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa.
[l] Dati anagrafici del concessionario. Da omettere nel caso degli aventi causa.
[m] Comando competente per territorio.
[n] Data in cui deve aver luogo il recupero coattivo.
[o] Ora in cui deve aver inizio il recupero coattivo.
[p] Giorno in cui l'interessato deve rilasciare l'alloggio.
[q] Timbro lineare e firma dell'autorità competente a disporre il recupero coattivo o suo delegato.
[r] Bollo tondo del Comando.
Allegato P
MODALITÀ PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI PER CANONE E SPESE COMUNI ALLOGGI ASIR, ASI ED AST; RETTA ALLOGGI APP E SLI; QUOTA FORFETTARIA GIORNALIERA ALLOGGI ASC
La riscossione delle somme in argomento è regolata dalle seguenti disposizioni:
a. Canone alloggi ASIR, ASI, AST
I competenti enti esecutivi del Genio militare e gli organi corrispondenti per la Marina e l'Aeronautica, all'atto della consegna dell'alloggio e delle variazioni a qualsiasi titolo intervenute, comunicano l'importo dei canoni dovuti dagli utenti ai rispettivi enti amministratori ed alle competenti direzioni di amministrazione e corrispondenti organi di controllo.
Alla riscossione delle somme dovute per il canone degli utenti di alloggi ASIR, ASI ed AST provvedono gli enti che amministrano gli utenti stessi, mediante ritenute mensili sullo stipendio.
Gli enti predetti provvedono anche a versare direttamente entro il giorno 10 del mese successivo, ai sensi dell'art. 252 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi militari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, i relativi importi alla tesoreria provinciale con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riassegnabile al bilancio della Difesa.
Le relative quietanze sono inviate dagli enti medesimi direttamente alle direzioni di amministrazione competenti, per il successivo inoltro alla ragioneria centrale.
Alla fine di ciascun trimestre, i singoli enti trasmettono alle competenti direzioni di amministrazione una nota in cui saranno indicati, per ogni concessione, le date delle trattenute ai propri dipendenti utenti di alloggio, gli importi delle stesse e gli estremi dei versamenti in tesoreria.
Ogni direzione di amministrazione interessata riscontra le note ricevute dagli enti con le previste segnalazioni esistenti ai propri atti, ai fini del controllo amministrativo e contabile sulla esattezza dei versamenti eseguiti, e riferisce al Ministero le eventuali inadempienze e manchevolezze.
b. Spese comuni
Le spese comuni per ASIR-ASI-AST di cui all'art. 15 della legge n. 497 del 1978 sono calcolate a cura dei competenti organi di cui al precedente para. «a.» in base alle tabelle millesimali. Alla riscossione delle somme dovute provvedono gli enti amministratori degli utenti stessi mediante ritenute mensili sullo stipendio.
c. Riscossione canoni
Gli organismi percettori dei canoni devono semestralmente comunicare l'entità del canone pagato dai singoli utenti agli enti preposti alla gestione degli alloggi demaniali. Questi ultimi, sulla base delle segnalazioni pervenute, potranno verificare se i fruitori degli alloggi versano correttamente i canoni dovuti in ragione dell'alloggio occupato da ciascuno.
d. Retta alloggi APP e SLI
La retta è pagata direttamente dall'utente alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio dell'alloggio.
Nel caso in cui la concessione sia disposta per un periodo superiore a 30 giorni, l'ente amministratore del concessionario provvede alla riscossione mediante ritenuta mensile sullo stipendio.
Le somme, comunque introitate, vengono gestite in modo analogo a quanto indicato nel paragrafo precedente.
e. Quota forfettaria giornaliera alloggi ASC.
La quota forfettaria deve essere versata da parte dell'interessato al servizio amministrativo del Comando che ha disposto la concessione alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio dell'alloggio.
Nel caso in cui la concessione sia disposta per un periodo superiore a 30 giorni, l'ente amministratore del concessionario provvede alla riscossione delle somme dovute mediante ritenuta mensile sullo stipendio.
L'ente amministrativo che ha effettuato la riscossione procede al versamento degli importi con le modalità di cui al precedente paragrafo [a].
Allegato Q
ONERI PARTICOLARI DI GESTIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE
Sono a carico dell'amministrazione militare i seguenti oneri di gestione:
a) spese per gli impianti per la sicurezza e per la prevenzione infortuni previsti per legge;
b) spese per i servizi antincendio;
c) spese per illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;
d) spese per eventuali assicurazioni, imposte e tasse relative agli immobili ed agli impianti connessi, se non diversamente disposto nel presente regolamento o in altre disposizioni di legge;
e) spese per la capitozzatura di eventuali alberi.
Allegato R
ONERI DI GESTIONE RELATIVI AGLI ALLOGGI ASGC ED ASIR A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE
L'Amministrazione militare provvede alle spese relative ai seguenti oneri di gestione:
a) Alloggi ASGC:
- energia elettrica per le utenze domestiche, acqua, gas e riscaldamento;
- impianto telefonico e relativo canone qualora sia ritenuta necessaria l'installazione del telefono, nonché le spese delle conversazioni telefoniche effettuate per motivi di servizio;
b) Alloggi ASIR, per i soli locali destinati all'espletamento delle funzioni di rappresentanza del concessionario:
- arredamento ed attrezzature, nella misura prevista dal regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1937;
- energia elettrica, acqua e gas;
- riscaldamento ed oneri di gestione dei servizi comuni;
- minuto mantenimento;
- impianto telefonico e relativo canone, nonché le spese delle conversazioni di servizio.
Le modalità della ripartizione delle spese tra l'amministrazione ed il concessionario sono indicate dalla direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio.
Allegato S
LAVORI DI STABILITÀ, DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ORDINARIO MANTENIMENTO
1. L'amministrazione militare provvede direttamente per mezzo dei propri organi tecnici, in aderenza alla normativa vigente per i lavori del genio militare di cui al regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, all'effettuazione di tutti i lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione, nonché di quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza.
2. I lavori di stabilità o di straordinaria manutenzione sono quelli la cui necessità si manifesta saltuariamente e dipendono essenzialmente dalle condizioni di stabilità dell'immobile o da cause fortuite, relative al singolo alloggio o all'intero fabbricato o comprensorio.
In particolare essi riguardano:
a) interventi su fondazioni, strutture portanti, solai, coperture e strutture similari;
b) rifacimento di strade, piazzali, cortili ed aree similari;
c) ripristino degli impianti di adduzione acqua, energia elettrica, gas e simili, fino ai contatori o, in assenza, fino agli apparecchi erogatori;
d) ripristino della rete fognante, delle colonne di scarico di acque bianche e nere (eccetto lo spurgo);
e) riparazione degli impianti autonomi/centralizzati di riscaldamento, autoclave, ascensore, montacarichi, citofono, antenna televisiva, parafulmine ed altri eventuali impianti. La riparazione degli impianti di cui sopra è a carico dell'amministrazione militare sempreché questa li abbia a suo tempo forniti;
f) riparazione degli impianti idrici, elettrici e simili, all'interno degli alloggi, limitatamente ai tratti incassati e sotto traccia;
g) sostituzione delle cucine e dello scaldabagno per vetustà o grave guasto non imputabile all'utente, se forniti dall'amministrazione militare;
h) tinteggiatura periodica di facciate, infissi esterni, scale e locali comuni, in relazione al normale degrado.
3. I lavori di ordinario mantenimento per cambio utenza sono quelli che si rendono necessari per mantenere l'alloggio in buono stato di servibilità, in dipendenza dell'uso fattone da parte del concessionario cedente al quale, in ogni caso, fanno carico i ripristini derivanti da anormale uso. Comprendono anche le piccole trasformazioni e i miglioramenti di lieve entità, strettamente legati all'esigenza del buono stato di servibilità dell'alloggio.
[1] Per tale provvedimento si veda più avanti nel testo.
[2] Il provedimento reca “delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura”.
[3] L'individuazione dei beni immobili dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile è avvenuta con i decreti 19 luglio 2002 e 5 novembre 2002, mentre con il decreto 23 dicembre 2002 sono stati individuati i beni facenti parte del patrimonio disponibile.
[4] Per la privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, si rinvia all’art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003).
[5] Le società veicolo, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 351/2001, sono società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze.
[6] L’articolo 2, comma 1, del D.M. prevede che le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio possono essere concesse: a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI quando non vi siano esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio; b) ai concessionari di alloggi AST che non siano incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto dal comma 2, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno, decorrente dalla data in cui si è verificata la perdita del titolo; c) alla vedova del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente, finché permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi, decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione, aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST. Il comma 2 stabilisce che le proroghe di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere rinnovate oltre la durata massima prevista, qualora non vi siano richieste di alloggi.