XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | Differimento dell'efficacia di disposizioni della legge sulla tutela del risparmio e finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - D.L. 6/2006 - A.C. 6318 | ||
Serie: | Decreti-legge Numero: 215 | ||
Data: | 07/02/06 | ||
Descrittori: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
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Differimento dell’efficacia di disposizioni della legge sulla tutela del risparmio e finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas D.L. 6/2006 - A.C. 6318
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n. 215
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xiv legislatura 7 febbraio 2006 |
Camera dei deputati
Il presente dossier è stato redatto con la collaborazione del Dipartimento Attività produttive.
Dipartimento Finanze
SIWEB
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File: D06006.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
§ Precedenti decreti-legge sulla stessa materia
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Motivazioni della necessità ed urgenza
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Specificità ed omogeneità delle disposizioni
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Articolo 1-bis (Temine per l’adozione di regolamenti della CONSOB)
§ Articolo 2 (Finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)
D.d.l. di conversione del decreto-legge (A.C. 6318)
Testo del disegno di legge A.S. 3731
Commissione 1a (Affari costituzionali)
§ Seduta del 25 gennaio 2006 (antimeridiana)
§ Seduta del 25 gennaio 2006 (pomeridiana)
Commissioni riunite 6a (Finanze) e 10a (Industria)
§ L. 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (art. 2, commi 38 e 39)
§ L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, commi 65, 66 e 68)
§ L. 28 dicembre 2005, n. 262 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (artt. 8, 11, 25, 42)
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 6318 |
Numero del decreto-legge |
17 gennaio 2006, n. 6 |
Titolo del decreto-legge |
Differimento dell’efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell’Autorità per l’energia e il gas |
Settore d’intervento |
Autorità di settore |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli |
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§ testo originario |
3 |
§ testo approvato dal Senato |
4 |
Date |
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§ emanazione |
17 gennaio 2006 |
§ pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
17 gennaio 2006 |
§ approvazione del Senato |
1° febbraio 2006 |
§ assegnazione |
1° febbraio 2006 |
§ scadenza |
18 marzo 2006 |
Commissione competente |
Commissioni VI (Finanze) e X (Attività prosuttive9 |
Pareri previsti |
Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) |
L’articolo 1 differisce l’efficacia di alcune norme della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, entrata in vigore il 12 gennaio 2006. Le disposizioni avranno efficacia dal 17 maggio 2006 ovvero dall’emanazione dei regolamenti attuativi della CONSOB o dell’ISVAP, ove richiesti.
L’articolo 1-bis stabilisce che le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale relative all’attuazione della medesima legge n. 262 del 2005 siano adottate dalla CONSOB entro il 12 gennaio 2007.
L’articolo 2, correggendo e integrando le disposizioni della legge finanziaria per il 2006, ridisciplina le future modalità di finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a carico dei soggetti operanti nel settore, provvedendo contestualmente a salvaguardare le norme relative al suo finanziamento per l’anno 2006.
Al disegno di legge è allegata la relazione illustrativa del Governo.
Non sono stati emanati precedenti decreti-legge sugli oggetti trattati nel presente provvedimento.
Si segnala per altro che il contenuto originario di esso – senza le aggiunte e le modificazioni apportate nel corso dell’esame parlamentare – è riprodotto rispettivamente negli articoli 24-bis e 39-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini), nel testo modificato dal Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.2000 del Governo, attualmente all’esame della Camera (A.C. 6323).
Nella premessa del decreto-legge è richiamata la straordinaria necessità e urgenza di differire i termini di efficacia a decorrere dai quali devono ritenersi applicabili talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché di assicurare i necessari finanziamenti alla Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Il decreto-legge rinvia l’efficacia di disposizioni attinenti alla disciplina dei mercati finanziari (articolo 1) e disciplina il finanziamento dell’autorità di vigilanza sui settori dell’energia elettrica e del gas.
Le materie appartengono all’esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma, rispettivamente, delle lettere d) (tutela del risparmio e mercati finanziari) e g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) del primo comma dell’articolo 117 della Costituzione.
Come risulta dal titolo del provvedimento, le disposizioni riguardano due oggetti distinti e riferibili a materie diverse, trattando l’articolo 1 (con l’articolo 1-bis aggiunto dal Senato) dell’efficacia di disposizioni attinenti alla disciplina dei mercati finanziari e del settore assicurativo, l’articolo 2 invece riguardando il finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, autorità di vigilanza sui gestori dei servizi di pubblica utilità nel settore energetico.
L’articolo 1-bis stabilisce il termine entro il quale dev’essere esercitata l’attività normativa secondaria demandata alla CONSOB per l’attuazione della legge n. 262 del 2005, riguardante la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
L’articolo 2 conferisce all’Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di variare la misura delle contribuzioni a carico degli operatori e le modalità della contribuzione entro il limite massimo stabilito dalla legge.
L’articolo 1, che differisce l’applicazione di alcune disposizioni della legge n. 262 del 2005, non è formulato come puntuale novella alla legge suddetta, a differenza dell’articolo 1-bis che inserisce un nuovo comma nell’articolo 42 della legge medesima, riguardante i termini per gli adempimenti in essa previsti.
Le disposizioni degli articoli 1 e 1-bis tendono a consentire – rispettivamente – ai destinatari di alcune disposizioni della legge n. 262 del 2005 e all’autorità amministrativa competente per la loro attuazione di disporre di un tempo sufficiente per organizzare l’esecuzione degli adempimenti loro prescritti.
Articolo 1
(Differimento dell’efficacia di talune disposizioni della legge 28
dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio
e la disciplina dei mercati finanziari)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, ove previste, dall’emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della CONSOB e dell’ISVAP.
L’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, differisce l’efficacia di alcune norme della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, entrata in vigore il 12 gennaio 2006[1].
Le norme che sono oggetto di sospensione si applicheranno a decorrere dal 17 maggio 2006 (centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge), ovvero, qualora siano previste disposizioni d’attuazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), dall’emanazione delle medesime (che, per quanto riguarda la CONSOB, dovrà intervenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ossia entro il 12 gennaio 2007).
La relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge (A.S. 3731) segnala che il differimento è diretto a consentire ai destinatari degli adempimenti previsti dalle norme oggetto di sospensione un più agevole adeguamento alla nuova normativa, in presenza di riscontrati problemi di applicazione.
Le norme della legge n. 262 del 2005 delle quali è differita l’applicazione sono:
§ l’articolo 8, comma 2, recante estensione della categoria di operazioni in conflitto di interessi, effettuate da esponenti di banche o di società facenti parte di un gruppo bancario;
L’articolo 8 della legge n. 262 del 2005, nell’ambito della più ampia disciplina della materia dei conflitti d’interessi, sia nella gestione delle società, sia nel rapporto fra banche e imprese, sia nella gestione di patrimoni e nella prestazione di servizi d’investimento, affronta le questioni concernenti la concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 8 modifica l’articolo 136 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 375, che disciplina gli atti di compravendita compiuti e le obbligazioni contratte con una banca dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di essa (comma 1) nonché gli atti di compravendita compiuti e delle obbligazioni contratte dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca o società, facenti parte di un gruppo bancario, nei riguardi della società medesima, nonché delle operazioni di finanziamento poste in essere da questi con altra banca o società del gruppo (comma 2).
Il compimento di tali atti e l’assunzione di tali obbligazioni possono intervenire soltanto previa deliberazione dell'organo di amministrazione della banca o società contraente (con l’assenso della capogruppo, nell’ipotesi disciplinata dal comma 2), presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. La disposizione è sanzionata penalmente a norma del comma 3.
Dopo il comma 2 del citato articolo 136, la legge n. 262 del 2005 ha inserito un nuovo comma 2-bis, il quale chiarisce che, ai fini dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2, si devono considerare anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate: ciò per tenere conto dei nuovi soggetti cui si applica la disciplina recata dall’articolo 53 del TUB, modificato dal comma 1 dell’articolo 8 della legge n. 262 del 2005.
La citata relazione governativa sottolinea la necessità di disporre di un periodo transitorio al fine di consentire l’identificazione di tutti i soggetti interessati.
Si osserva a questo proposito che la disposizione dell’articolo 136 del TUB pone una condizione (la deliberazione unanime dell’organo d’amministrazione) che deve sussistere prima della stipulazione dell’atto di compravendita o dell’instaurazione dell’obbligazione. Si tratta quindi di un adempimento di carattere puntuale, non di un requisito destinato a permanere per l’intera durata del rapporto.
Pertanto, l’identificazione del più ampio numero di soggetti interessati previsto dalla nuova disposizione del comma 2-bis è necessaria per gli atti e le obbligazioni future, mentre non ha rilievo per gli atti stipulati e le obbligazioni contratte sotto l’imperio delle norme precedenti.
§ l’articolo 11, comma 2, lettera b), recante estensione delle norme sulla sollecitazione all’investimento ai prodotti finanziari emessi da banche e ai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione;
Il comma 2 dell’articolo 11 della legge n. 262 del 2005 apporta modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la circolazione di particolari categorie di prodotti finanziari, in precedenza non sottoposti a taluni obblighi di trasparenza.
In particolare l’articolo 11, comma 2, lettera b), abrogando la lettera f) del comma 1 dell’articolo 100 del TUF, estende le norme sulla sollecitazione all’investimento (approvazione del prospetto, obblighi informativi, limiti agli annunzi pubblicitari) ai prodotti finanziari emessi da banche (diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni) e, ove siano qualificabili come sollecitazioni all’investimento, ai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione.
In proposito la citata relazione illustrativa del Governo osserva che “è opportuno prevedere un periodo transitorio necessario alle imprese per predisporre i documenti e, al contempo, garantire una adeguata organizzazione da parte dell’Autorità di vigilanza ai fini dell’approvazione dei prospetti”.
§ l’articolo 11, comma 2, lettera c), il quale prevede la responsabilità degli intermediari nei confronti degli acquirenti, non investitori professionali, nei casi di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, quando la sollecitazione all’investimento sia stata rivolta ai soli investitori professionali;
La lettera c)[2] dello stesso articolo 11, comma 2, prevede, nei casi di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all’estero, quando la sollecitazione all’investimento sia stata rivolta ai soli investitori professionali (articolo 100, comma 1, lettera a), del TUF), l‘obbligo, a carico dell’investitore professionale cedente nei confronti dell’acquirente che non sia investitore professionale, di garantire la solvenza dell’emittente, per la durata di un anno dall’emissione e ferma restando l’osservanza degli obblighi previsti a carico dei soggetti abilitati dall’articolo 21 del TUF (diligenza, correttezza, trasparenza, prevenzione dei conflitti d’interesse e altre misure a salvaguardia dell’interesse del cliente). Sono inoltre fatte salve le maggiori garanzie previste dall’articolo 2412, secondo comma, del codice civile nel caso di emissioni obbligazionarie eccedenti il limite del doppio del capitale sociale (garanzia di solvenza senza limite temporale da parte dell’intermediario).
Tuttavia, la predetta garanzia non si applica se l’intermediario consegna agli acquirenti che non siano investitori professionali – anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi – un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB. Per la liberazione dal predetto obbligo di garanzia, spetta all’intermediario l’onere di provare la consegna del documento.
Anche in questo caso, osserva la citata relazione governativa, occorre un periodo transitorio per consentire agli intermediari di organizzarsi secondo le nuove norme.
§ l’articolo 11, comma 3, riguardante l’applicazione delle disposizioni relative allo svolgimento dei servizi d’investimento alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione. La sospensione disposta dall’articolo qui illustrato si riferisce esclusivamente ai prodotti assicurativi;
Il comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 262 del 2005 introduce nel citato D.Lgs. n. 58 del 1998 un nuovo articolo 25-bis, il quale estende l’applicazione di alcune disposizioni relative allo svolgimento dei servizi d’investimento anche alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione. Le norme delle quali si estende l’applicazione sono quelle di cui agli articoli 21 e 23 del TUF.[3] Il nuovo articolo 25-bis detta inoltre disposizioni sui poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva in relazione ai prodotti in questione.
La ricordata relazione illustrativa del Governo motiva il differimento con la necessità di consentire l’identificazione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione ai quali si applica il citato nuovo articolo 25-bis del TUF.
§ l’articolo 25, comma 2, relativo alla distribuzione dei poteri di vigilanza in materia di trasparenza nel settore delle assicurazioni.
L’articolo 25 della legge n. 262 del 2005 reca disposizioni che incidono sulla ripartizione delle competenze fra le diverse autorità di vigilanza di settore in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione. In particolare, il comma 2 del citato articolo 25 riorganizza la distribuzione dei poteri di vigilanza, in materia di trasparenza nel settore assicurativo, tra l’ISVAP e la CONSOB, disponendo che le competenze previste dall’articolo 109, comma 4, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174[4], sono esercitate dall’ISVAP d’intesa con la CONSOB, limitatamente ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all’allegato I dello stesso decreto.
Il citato articolo 109, comma 4, del D.Lgs. n. 174 del 1995 disciplina il potere di prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari rispetto a quanto stabilito in via generale, qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente.
I prodotti assicurativi ai quali si riferisce il sopra illustrato articolo 109, comma 4, sono quelli di cui al punto III della lettera A) della tabella contenuta nell’allegato I del decreto legislativo citato, ovvero le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità, connesse con fondi d’investimento.
La relazione illustrativa del Governo giustifica il differimento con la necessità di consentire l’individuazione dei prodotti assicurativi e delle competenze che dovranno essere esercitate d’intesa tra l’ISVAP e la CONSOB.
Il presente articolo stabilisce che le nuove norme “si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo” alla data di entrata in vigore del decreto-legge ovvero – limitatamente alle disposizioni che si indicheranno di seguito – dall’emanazione delle disposizioni attuative da parte della autorità di vigilanza[5].
Il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 gennaio 2006, n. 13, ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 3.
La legge n. 262 del 2005, come già detto, è entrata in vigore il 12 gennaio 2006.
La formulazione sopra riportata sembra determinare retroattivamente l’inefficacia delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e (limitatamente ai prodotti assicurativi) comma 3, nonché 25, comma 2, della suddetta legge, nel periodo intercorso fra il 12 e il 17 gennaio 2006.
Quest’interpretazione, oltreché essere conforme a ragionevolezza, appare avvalorata dal titolo del provvedimento, che si riferisce al “differimento dell'efficacia di talune disposizioni”, e dalla premessa del decreto medesimo, nella quale è addotta “la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini di efficacia a decorrere dai quali devono ritenersi applicabili talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”.
Deve ricordarsi a questo proposito che la lettera b) del comma 2 dell’articolo 11, che si annovera fra le disposizioni la cui efficacia viene differita, ha contenuto abrogativo (sopprime infatti la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 del TUF). L’articolo 1 qui commentato, differendo retroattivamente l’efficacia della disposizione abrogatrice, elide ex tunc l’effetto abrogativo prodottosi, che opererà soltanto dalla data futura indicata (17 maggio 2006).
Per le disposizioni, in relazione alle quali sono previsti regolamenti attuativi delle autorità di vigilanza (CONSOB e ISVAP), l’efficacia è differita alla data di emanazione dei medesimi regolamenti.
L’articolo 11, comma 2, lettera c) (circolazione dei prodotti finanziari, destinati a investitori professionali, tra il pubblico): la CONSOB determina le informazioni che debbono essere contenute nel documento informativo da consegnarsi agli acquirenti che non siano investitori professionali;
Anche l’articolo 11, comma 2, lettera b), che sottopone alla disciplina per la sollecitazione all’investimento i prodotti finanziari emessi da banche da imprese di assicurazione, pur non essendo formalmente previsti regolamenti attuativi, implica la necessità che le autorità di vigilanza (ISVAP e CONSOB) individuino i tipi di prodotti assicurativi a contenuto finanziario soggetti alle nuove disposizioni, per i quali dovranno essere altresì predisposti idonei schemi di prospetto.
Così la novella contenuta nell’articolo 11, comma 3, mediante richiamo all’articolo 6, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria[6], attribuisce alla CONSOB, in relazione ai prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione, poteri di vigilanza regolamentare che potranno comportare l’emanazione di provvedimenti attuativi specifici.
Si segnala che il contenuto originario del presente articolo – senza le aggiunte e le modificazioni apportate nel corso dell’esame parlamentare – è riprodotto nell’articolo 24-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini), nel testo modificato dal Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.2000 del Governo, attualmente all’esame della Camera (A.C. 6323).
Articolo 1-bis
(Temine per l’adozione di regolamenti
della CONSOB)
1. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa».
L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale relative all’attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, siano adottate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (ossia entro il 12 gennaio 2007).
A quest’effetto, con apposita novella viene inserito un nuovo comma 5-bis nell’articolo 42 della citata legge n. 262 del 2005.
Le disposizioni di attuazione di competenza della CONSOB previste dalla legge n. 262 del 2005 sono le seguenti:
1) art. 2, comma 1, lettera a), numero 2): la CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale delle società con azioni quotate in mercati regolamentati da parte dei soci di minoranza;
2) art. 2, comma 1, lettera b): con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante possono assumere presso tutte le società di capitali, quotate e no, e le modalità di informazione alla CONSOB e al pubblico sugli incarichi da essi rivestiti;
3) art. 4, comma 1: la CONSOB stabilisce i limiti per la raccolta di deleghe di voto nel caso di società quotate ad elevata capitalizzazione e azionariato particolarmente diffuso;
4) art. 6, comma 1: la CONSOB emana le disposizioni di attuazione relative ai rapporti tra società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante e società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria; in particolare, con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle predette società italiane di controllare imprese aventi sede in uno di tali Stati;
5) art. 11, comma 2, lettera c): la CONSOB determina le informazioni che debbono essere contenute nel documento informativo da consegnarsi – in alternativa alla garanzia di solvenza – agli acquirenti che non siano investitori professionali, in caso di cessione di strumenti finanziari originariamente destinati ai soli investitori professionali;
6) art. 11, comma 3: la CONSOB esercita poteri di vigilanza regolamentare in relazione ai prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione;
7) art. 12: è prevista l’attribuzione di poteri regolamentari alla CONSOB in conseguenza dell’attuazione, mediante delega legislativa, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;
8) art. 14, comma 1, lettera a): con regolamento dalla CONSOB sono definiti i criteri per la classificazione del grado di rischiosità dei prodotti finanziari;
9) art. 14, comma 1, lettera b): la CONSOB regolamenta l’attività dell’organismo per la gestione dell’Albo dei promotori finanziari;
10) art. 14, comma 1, lettera c), numero 3): la CONSOB determina con regolamento alcuni requisiti e criteri per la quotazione di determinati tipi di società;
11) art. 14, comma 1, lettera f): la CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico in misura rilevante e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato;
12) art. 14, comma 1, lettera i), primo capoverso: la CONSOB, con proprio regolamento stabilisce disposizioni specifiche per le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima sia significativamente inferiore alle attività della società incorporante;
13) art. 14, comma 1, lettera i), secondo capoverso: la CONSOB determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili;
14) art. 14, comma 1, lettera l): la CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati;
15) art. 14, comma 1, lettera m): la CONSOB stabilisce le forme di pubblicità cui sono soggetti i codici di comportamento e le modalità e i termini per la diffusione delle informazioni sull'adesione ad essi;
16) art. 14, comma 1, lettera n): la CONSOB stabilisce con regolamento il modello per l’attestazione circa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di redazione dei documenti contabili societari, nonché circa la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, da parte degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
17) art. 16, comma 1: la CONSOB definisce con regolamento informazioni da rendere al pubblico e cautele da osservarsi in relazione ai piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti o collaboratori della società o di altre società controllanti o controllate;
18) art. 18, comma 1, lettera b): la CONSOB stabilisce con regolamento i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile e modalità e termini per le comunicazioni dovute in materia di nomina e revoca della società di revisione;
19) art. 18, comma 1, lettera c): la CONSOB individua con regolamento i casi di incompatibilità delle società di revisione, definisce la nozione di “rete” e determina ulteriori servizi che le società di revisione non possono prestare alle società sottoposte a revisione;
20) art. 18, comma 1, lettera d): la CONSOB determina annualmente l’ammontare della garanzia o della copertura assicurativa delle società di revisione;
21) art. 18, comma 1, lettera e), numero 2): la CONSOB determina con regolamento i princìpi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;
22) art. 18, comma 1, lettera h): la CONSOB determina, con regolamento, disposizioni sulla revisione contabile delle società che controllano società con azioni quotate.
Inoltre, all’articolo 10, comma 1, lettera a), è previsto che la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplini i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi d’investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome.
L’articolo 25 prevede la partecipazione della CONSOB all’adozione della disciplina relativa alla trasparenza dei contratti bancari (comma 1) e all’esercizio di alcuni poteri in materia di trasparenza dei contratti assicurativi (comma 2).
L’articolo 27 prevede che, in sede di attuazione della delega legislativa per l’istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema d’indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, siano conferiti alla CONSOB i poteri regolamentari e la gestione degli istituti.
Si ricorda infine che, per l’adozione di atti regolamentari e generali, l’articolo 23 prescrive alcuni nuovi obblighi di procedura e di consultazione, prescrivendo altresì la revisione periodica, almeno triennale, degli atti di regolamentazione precedentemente emanati.
Le norme di attuazione dei princìpi relativi all’attività normativa (articolo 23) e ai provvedimenti individuali (articolo 24) delle autorità saranno adottate con regolamenti da emanarsi da parte delle medesime.
L’articolo 24 prescrive altresì alle autorità di disciplinare le proprie modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione delle sanzioni.
Articolo 2
(Finanziamento dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas)
1. Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'ultimo periodo è soppresso e dopo il medesimo comma è inserito il seguente:
«68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato».
L’articolo 2, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, sopprime le disposizioni della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) che, abrogando le norme riguardanti la copertura dell’onere derivante dall’istituzione delle Autorità di pubblica utilità, di cui all’art. 2 della legge n. 481 del 1995[7], hanno privato l’Autorità per l’energia elettrica e il gas di qualsiasi fonte di finanziamento per il 2006.
Contestualmente l’articolo aggiunge un nuovo comma 68-bis nell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, che recupera parzialmente le disposizioni abrogate, limitatamente alla suddetta Autorità, al fine di garantirle la necessaria funzionalità.
Si segnala che la presente disposizione è sostanzialmente riprodotta nell’articolo 39-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini), nel testo modificato dal Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.2000 del Governo, attualmente all’esame della Camera (A.C. 6323).
Secondo la relazione illustrativa del Governo, la presente disposizione sorge dall’esigenza di ovviare ad un “mero errore materiale” del legislatore. Questi, infatti, riordinando il sistema di finanziamento delle autorità di regolazione dei settori di pubblica utilità, già previsto in via generale dai commi 38 e 39 dell’articolo 2 della legge n. 481 del 1995 (cfr. oltre), ha introdotto per ciascuna di esse un sistema autonomo di reperimento delle risorse e, coerentemente, ha disposto l’abrogazione delle citate norme della legge n. 481 del 1995, senza tuttavia tener conto del fatto che sarebbe rimasta così travolta la norma primaria specifica che disciplinava il finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Sulla questione è recentemente intervenuta anche la stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas che, in data 24 gennaio 2006, ha trasmesso al Parlamento una segnalazione nella quale sollecita la conversione in legge del presente decreto-legge. Ad avviso dell’Autorità, infatti, il decreto-legge, ripristinando i criteri di contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore energetico – unica fonte di finanziamento per l’organismo – consente ad essa di assolvere alle proprie funzioni e, al contempo, allinea la procedura del suo finanziamento con quella introdotta per le altre autorità indipendenti dalla legge finanziaria 2006. La mancata conversione del decreto-legge comporterebbe pertanto il venir meno del finanziamento dell’Autorità per l’anno 2006, rendendo di fatto impossibile il suo funzionamento.
La soppressione disposta dal presente articolo riguarda, in particolare, l’ultimo periodo del comma 68 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 che, a sua volta, abrogava il comma 38, lettera b), e il comma 39 dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L’abrogazione di quest’ultimo comma è riconfermata dal presente articolo ed è conseguente all’introduzione del nuovo comma 68-bis.
L’articolo 2, comma 38, lettera b),della legge n. 481 del 1995 ha stabilito che all’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento delle Autorità di pubblica utilità (Autorità per l’energia elettrica e, in parte, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) si provveda, per ciascuna di esse, a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (attualmente, a seguito dell’unificazione dei predetti dicasteri, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze). Ai sensi del successivo comma 39, il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità. Infine, ai sensi del comma 40, le somme in questione sono versate direttamente ai bilanci dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni[8] (e, rispettivamente, dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas[9]).
La soppressione dell’ultimo periodo del citato comma 68 determina, pertanto, il ripristino del contributo a favore dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas posto a carico dei soggetti operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas. La misura di detta contribuzione, stabilita dalla legge n. 481 del 1995entro il limite massimodell’uno per mille, viene riconfermata, relativamente ai ricavi dell’ultimo bilancio approvato antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge, dal nuovo comma 68-bis, inserito dopo il suddetto comma 68.
Lo stesso comma 68-bis riconosce all’Autorità per l’energia elettrica e il gas la facoltà di introdurre successive variazioni alla suddetta misura – in quanto necessarie alla copertura dei costi di funzionamento della stessa Autorità – nonché di mutare le modalità di contribuzione, sempre, tuttavia, entro il limite massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente alla variazione e secondo la procedura disciplinata dal comma 65 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006.
Il comma 65 – che interessa alcuneautorità amministrative indipendenti (CONSOB, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e COVIP), oltre a stabilire che le relative spese di funzionamento sono finanziate dal “mercato di competenza” a decorrere dall’anno 2007, e che tale modalità di finanziamento riguarda “la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato”, prevede che il meccanismo della contribuzione da parte del mercato di competenza si realizzi secondo modalità previste dalla normativa vigente, e chel’entità della contribuzione sia determinata con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge. Le contribuzioni sono versate direttamente alle medesime Autorità.
Con le stesse deliberazioni delle Autorità sono fissati anche i termini e le modalità di versamento delle contribuzioni.
Le deliberazioni sono sottoposte per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. La disposizione introduce una forma di silenzio-assenso, prevedendo che, qualora sia trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dalle Autorità divengono esecutive.
Con modificazione approvata nel corso dell’esame presso il Senato viene specificato che resta salvo quanto stabilito dal comma 66 del medesimo articolo 1 della legge finanziaria n. 266 del 2005.
Il comma 66 in questione prevede, con riferimento all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge n. 481 del 1995:
§ in primo luogo, una disciplina per la fase di “prima applicazione”, vale a dire per l’anno 2006, individuando direttamente l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni[10]: essa è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria;
§ in secondo luogo, per gli anni successivi, si consente all’Autorità di adottare eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione ai sensi della disciplina generale stabilita dal comma 49, prevedendo il limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 6318 ¾
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 1° febbraio 2006 (v. stampato Senato n. 3731) presentato dal presidente del consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro delle attività produttive ¾ |
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Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° febbraio
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disegno di legge ¾
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Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 GENNAIO 2006, N. 6
All'articolo 1, al comma 1, la parola: «sessantesimo» è sostituita dalla seguente: «centoventesimo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della CONSOB e dell'ISVAP».
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa"».
All'articolo 2, comma 1, capoverso «68-bis», alle parole: «L'entità della contribuzione» sono premesse le seguenti: «Fermo restando il comma 66 del presente articolo,».
Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 13 del 17 gennaio 2006.
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Testo del decreto-legge
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Differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini di efficacia a decorrere dai quali devono ritenersi applicabili talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché di assicurare i necessari finanziamenti alla Autorità per l'energia elettrica e il gas;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica
¾
Articolo 1.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della CONSOB e dell'ISVAP.
(segue:testo del decreto-legge)
Articolo 2.
1. Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'ultimo periodo è soppresso e dopo il medesimo comma è inserito il seguente: 1. Identico:
«68-bis. L'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato».
Articolo 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro
dell'econo
mia e delle finanze.
Scajola, Ministro delle attività
produttive.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
(segue:testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)
Articolo 1-bis.
1. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa».
Articolo 2.
1. Identico.
«68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato».
Iter A.S. 3731
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3731
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) di concerto col Ministro delle attività produttive (SCAJOLA) |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2006 |
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Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell’efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
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Onorevoli Senatori. – L’accluso decreto-legge, che viene sottoposto all’esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si compone di tre articoli. In particolare, con l’articolo 1 si differisce l’efficacia di talune disposizioni previste dalla legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (legge 28 dicembre 2005, n. 262), in materia di obbligazioni bancarie, di prodotti finanziari ed assicurativi, nonché di obbligo del prospetto per le sollecitazioni all’investimento, così da consentire ai destinatari di tali adempimenti un più agevole adeguamento alla nuova normativa. In considerazione dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262, infatti, sono state riscontrate alcune problematiche di carattere applicativo che rendono necessario il differimento dell’entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nella predetta legge di tutela del risparmio.
In particolare, le disposizioni interessate sono le seguenti:
a) articolo 8, comma 2, che estende l’ambito di applicazione dell’articolo 136 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (dove si richiede l’approvazione all’unanimità del consiglio di amministrazione della banca, con il parere favorevole del collegio sindacale, per le operazioni in cui i componenti degli organi sociali hanno un conflitto di interessi), ad un ampio numero di soggetti collegati ai componenti degli organi sociali della banca. Al riguardo è necessario disporre di un periodo transitorio al fine di consentire l’identificazione di tutti i soggetti interessati;
b) articolo 11, comma 2, lettera b), che estende l’obbligo di prospetto ai prodotti bancari e assicurativi. È opportuno prevedere un periodo transitorio necessario alle imprese per predisporre i documenti e, al contempo, garantire una adeguata organizzazione da parte dell’Autorità di vigilanza ai fini dell’approvazione dei prospetti;
c) articolo 11, comma 2, lettera c), che disciplina la circolazione in Italia di prodotti finanziari emessi all’estero, prevedendo la responsabilità degli intermediari nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, a meno che non venga consegnato un idoneo documento informativo. Anche in questo caso occorre un periodo transitorio per consentire agli intermediari di organizzarsi secondo le nuove norme;
d) articolo 11, comma 3, che estende ai prodotti bancari e assicurativi finanziari alcune disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria relative ai rapporti con la clientela e attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) poteri in materia. Un differimento dell’entrata in vigore della norma è necessario relativamente ai prodotti assicurativi finanziari per consentire di identificare quali siano tali prodotti;
e) articolo 25, comma 2, che attribuisce alcune competenze in materia di trasparenza dei prodotti assicurativi all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), d’intesa con la CONSOB. Al riguardo occorre un differimento dell’entrata in vigore della norma per consentire l’individuazione dei prodotti assicurativi e delle competenze stabilite dall’articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, che vanno esercitate d’intesa tra ISVAP e CONSOB.
La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha completamente riordinato il sistema di finanziamento delle Autorità, già previsto in via generale dei commi 38 e 39 dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, stabilendo, per ciascuna Autorità, un sistema autonomo di reperimento delle risorse. Coerentemente il comma 68 dell’articolo 1 della stessa legge finanziaria 2006 ha abrogato il comma 38, lettera b), e il comma 39 dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Tuttavia, per mero errore, il legislatore non ha valutato la circostanza che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas è l’unica tra le Autorità a non essere destinataria di una norma primaria specifica che ne disciplini il finanziamento; pertanto, la predetta abrogazione dei commi 38 e 39 ha privato del tutto l’Autorità di qualsiasi finanziamento per il 2006. L’articolo 2 recupera quindi il testo dell’abrogato comma 38 limitatamente alla Autorità per l’energia elettrica e il gas, garantendone la necessaria funzionalità.
L’articolo 3 dispone in ordine all’immediata entrata in vigore del decreto-legge.
Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui non è stata predisposta la relazione tecnica.
Allegato
(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
Art. 1.
Omissis
68. All’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50 per cento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi. L’articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato. L’articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
Omissis
Legge 14 novembre 1995, n. 481
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Omissis
Art. 2.
Omissis
39. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità.
Omissis
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell’efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006.
Differimento dell’efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini di efficacia a decorrere dai quali devono ritenersi applicabili talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché di assicurare i necessari finanziamenti alla Autorità per l’energia elettrica e il gas;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2.
1. Nell’articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’ultimo periodo è soppresso e dopo il medesimo comma è inserito il seguente:
«68-bis. L’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all’uno per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l’energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L’articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.».
Articolo 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006.
CIAMPI
Berlusconi - Tremonti - Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
mercoledì 18 gennaio 2006
590ª Seduta
Presidenza del Presidente
PASTORE
IN SEDE CONSULTIVA
(3731) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell' efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell' Autorità per l' energia elettrica e il gas
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il presidente PASTORE (FI), relatore, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 6 del 2006, volto a differire i termini di efficacia a decorrere dai quali devono ritenersi applicabili talune disposizioni della legge concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, recentemente approvata, nonché ad assicurare i necessari finanziamenti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Il senatore VILLONE (DS-U) esprime perplessità sui presupposti costituzionali del decreto-legge in esame, che suscita ilarità sia perché modifica una legge approvata dal Parlamento solo quindici giorni fa, sia perché provvede a finanziare l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che nella disattenzione del legislatore era rimasta senza risorse.
Preannuncia, pertanto, un voto contrario sul parere proposto dal relatore.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.
(3731) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell' efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell' Autorità per l' energia elettrica e il gas
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)
Il presidente PASTORE (FI), relatore, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto-legge n. 6 del 2006. In particolare, l'articolo 1 differisce l'efficacia dialcune disposizioni della legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, in materia di obbligazioni bancarie, di prodotti finanziari e assicurativi, nonché di obbligo del prospetto per le sollecitazioni all'investimento, in modo da consentire ai destinatari di tali adempimenti un più agevole adeguamento alla nuova normativa. L'articolo 2 è volto a garantire la necessaria funzionalità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: infatti, a seguito dell'approvazione della legge finanziaria per il 2006, che ha completamente riordinato il sistema di finanziamento delle autorità, per errore del legislatore, quella Autorità è rimasta priva di qualsiasi finanziamento per il 2006.
Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole del relatore.
BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri
martedì 24 gennaio 2006
550ª Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE CONSULTIVA
(3731) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell' efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell' Autorita' per l' energia elettrica e il gas
(Parere alle Commissioni riunite 6a e 10a. Esame e rinvio)
Il relatore IZZO (FI) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all’articolo 2, che occorre verificare se la soppressione della disposizione della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) che ha abrogato l’articolo 2, comma 38, lettera b) della legge n. 481 del 1995 - ripristinando pertanto il limite massimo del contributo dovuto dai soggetti vigilati per le spese di funzionamento delle Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e per l’energia elettrica e il gas nella misura dell’uno per mille dei ricavi - abbia effetti sulla capacità di autofinanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ovvero sia suscettibile di interferire con l’applicazione dell’articolo 1, comma 66 della legge finanziaria, che fissa invece al 2 per mille dei ricavi il suddetto tetto per quanto concerne l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al riguardo occorre in particolare valutare l’opportunità di formulare il provvedimento in esame in modo da assicurare il coordinamento, per quanto concerne l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tra la disposizione che fissa il limite dell’uno per mille dei ricavi, di cui alla citata legge n. 481 del 1995, e quella che incrementa il suddetto limite fino al 2 per mille, di cui al citato comma 66 dell’articolo 1, della legge finanziaria, al fine di confermare l’acquisizione dei risparmi ascritti dalla relazione tecnica alla capacità di autofinanziamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ritiene che il testo dell’articolo 2 possa essere chiarito introducendo un richiamo all’articolo 1, comma 66, della legge finanziaria per il 2006.
Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell’esame.
BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri
mercoledì 25 gennaio 2006
551ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE CONSULTIVA
(3731) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell' efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonche' finanziamento dell' Autorita' per l' energia elettrica e il gas
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio.)
Il presidente AZZOLLINI (FI) ricorda che ieri è stato avviato l’esame del provvedimento in titolo per rendere il parere alle Commissioni di merito. Avendo tuttavia queste concluso l’esame, il disegno di legge è stato iscritto all’ordine del giorno per rendere il parere all’Assemblea. Invita pertanto il relatore a richiamare le considerazioni esposte nella seduta di ieri.
Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all’articolo 2, che occorre verificare se la soppressione della disposizione della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) che ha abrogato l’articolo 2, comma 38, lettera b) della legge n. 481 del 1995 - ripristinando pertanto il limite massimo del contributo dovuto dai soggetti vigilati per le spese di funzionamento delle Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e per l’energia elettrica e il gas nella misura dell’uno per mille dei ricavi - abbia effetti sulla capacità di autofinanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ovvero sia suscettibile di interferire con l’applicazione dell’articolo 1, comma 66 della legge finanziaria, che fissa invece al 2 per mille dei ricavi il suddetto tetto per quanto concerne l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al riguardo occorre in particolare valutare l’opportunità di formulare il provvedimento in esame in modo da assicurare il coordinamento, per quanto concerne l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tra la disposizione che fissa il limite dell’uno per mille dei ricavi, di cui alla citata legge n. 481 del 1995, e quella che incrementa il suddetto limite fino al 2 per mille, di cui al citato comma 66 dell’articolo 1, della legge finanziaria, al fine di confermare l’acquisizione dei risparmi ascritti dalla relazione tecnica alla capacità di autofinanziamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, il relatore non riscontra profili meritevoli di osservazioni per gli aspetti di competenza.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il sottosegretario Armosino ha riscontrato l’opportunità di chiarire il testo dell’articolo 2 introducendovi un richiamo all’articolo 1, comma 66, della legge finanziaria per il 2006.
Il relatore GRILLOTTI (AN), alla luce delle considerazioni espresse ieri dal rappresentante del Governo, propone di formulare un parere del seguente tenore sul testo del disegno di legge in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento al comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole: "dicembre 2005, n. 266," delle seguenti: "fermo restando il comma 66 del medesimo articolo 1,".
Su proposta del PRESIDENTE e stante l’assenza del rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell’esame del testo e dei relativi emendamenti.
La seduta termina alle ore 9,40.
BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri
mercoledì 25 gennaio 2006
552ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE CONSULTIVA
(3731) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell' efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonche' finanziamento dell' Autorita' per l' energia elettrica e il gas
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo, sugli emendamenti)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il relatore IZZO (FI), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito durante le precedenti sedute, ricorda di aver già illustrato nella precedente seduta la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento al comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole: "dicembre 2005, n. 266," delle seguenti: "fermo restando il comma 66 del medesimo articolo 1,".
Non essendovi profili meritevoli di rilievo in ordine agli emendamenti, propone altresì di formulare sugli stessi il seguente parere: "La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti 1.100, 1.0.100, 1.0.101 e 1.0.102 trasmessi, esprime parere di nulla osta.".
La Sottocommissione approva, infine, con l’avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la proposta del relatore.
Esame in sede referente
COMMISSIONI 6A E 10A RIUNITE
6a(Finanze)
10a (Industria, commercio, turismo)
mercoledì 18 gennaio 2006
34a Seduta
Presidenza del Presidente della 10a Commissione
PONTONE
IN SEDE REFERENTE
(3731) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell' efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonche' finanziamento dell' Autorita' per l' energia elettrica e il gas
(Esame e rinvio)
Il relatore per la 6^ Commissione, senatore EUFEMI (UDC) , sottolinea come l'articolo 1 del decreto-legge differisce l'efficacia di talune disposizioni previste dalla legge di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari (n. 262 del 2005) in materia di obbligazioni bancarie, di prodotti finanziari e assicurativi nonché di obbligo del prospetto per le sollecitazioni all'investimento: in tal modo, il Governo ha inteso tener conto di alcune problematiche di carattere applicativo sollevate da enti destinatari delle disposizioni in parola, e consentire quindi l'adempimento degli oblighi connessi in un lasso temporale maggiore.
In riferimento all'articolo 8, relativo alla concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari, l'applicazione del comma 2 è differito a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Con il comma 2 dell'articolo 8 della legge sul risparmio la procedura di approvazione all'unanimità del Consiglio di amministrazione della banca per le operazioni in cui i componenti degli organi sociali hanno un conflitto di interessi è stata estesa anche alle obbligazioni intercorrenti con società controllate da soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; poiché quindi il numero di soggetti collegati ai componenti degli organi sociali della banca si è ampliato, è stato disposto un periodo transitorio al fine di consentire l'identificazione di tutti i soggetti interessati.
Lo stesso rinvio della decorrenza per l'applicazione delle norme è disposto per l'articolo 11, comma 2, lettere b) e c) e articolo 11, comma 3.
Nel dettaglio il comma 2, lettera b) estende l'obbligo di prospetto ai prodotti bancari ed assicurativi: è opportuno prevedere un periodo transitorio che consenta sia alle imprese che all'autorità di vigilanza di utilizzare un tempo maggiore per l'applicazione di tale norma; per quanto riguarda la lettera c), che disciplina la circolazione in Italia dei prodotti finanziari emessi all'estero, volta a subordinare l'esenzione di responsabilità degli intermediari nei confronti degli acquirenti non investitori professionali alla consegna di un idoneo documento informativo, valgono le stesse considerazioni di opportunità che rendono necessario un ulteriore rinvio di 60 giorni. Da ultimo, relativamente al comma 3, che attribuisce, per quanto riguarda i prodotti bancari e assicurativi finanziari, poteri di vigilanza alla CONSOB, il differimento di 60 giorni è necessario al fine di consentire una precisa identificazione dei prodotti assicurativi finanziari da sottoporre alla nuova disciplina. Infine è disposto lo stesso differimento per il comma 2 dell'articolo 25, che reca disposizioni in materia di competenza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e fondi pensione. Anche in questo caso, occorre maggior tempo per individuare i prodotti assicurativi sui quali ISVAP e CONSOB esercitano, d'intesa, le competenze in materia di trasparenza.
Osserva infine che avrebbe preferito interloquire con il rappresentante del Governo al fine di valutare la possibilità che le disposizioni recate dall'articolo 1 potessero essere inserite nel decreto-legge n. 273 del 2005 per garantirne un più sollecito esame.
Il relatore per la 10^ Commissione, senatore TUNIS (UDC), per quanto concerne più direttamente la competenza della Commissione Industria sottolinea che, al fine di garantire alle imprese un congruo periodo per la predisposizione dei relativi documenti, all'articolo 1 viene prorogata al sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto l’applicazione dell’articolo 11, comma 2, lettera b) della legge n. 262, relativo all’obbligo di prospetto informativo per i prodotti bancari ed assicurativi.
Lo stesso termine viene poi fissato per l’entrata in vigore del comma 3 dello stesso articolo 11, con il quale sono state estese ai prodotti bancari ed assicurativi finanziari alcune disposizioni del testo unico n. 58 del 1998 relative ai rapporti con la clientela e sono stati attribuiti in materia poteri alla Consob. L’applicazione di tale norma, in particolare, si è scontrata con la difficoltà di identificare tempestivamente e in maniera condivisa la categoria dei prodotti assicurativi finanziari.
La medesima difficoltà ha infine suggerito di prorogare l’applicazione dell’articolo 25, comma 2, con il quale alcune competenze in materia di prodotti assicurativi sono state attribuito all’Isvap, d’intesa con la Consob.
L’articolo 2 del decreto-legge in esame contiene invece norme per il finanziamento dell’Autorità dell’energia elettrica ed il gas. La legge finanziaria per il 2006, nel riordinare il sistema di finanziamento delle Autorità prevedendo sistemi autonomi di reperimento delle risorse, ha infatti soppresso le previgenti disposizioni in materia. Come è evidenziato nella Relazione che accompagna il decreto, "per mero errore materiale non è stato valutato che l’Autorità per l’energia elettrica è l’unica a non essere destinataria di una norma primaria che ne disciplini il finanziamento" e ciò ha comportato l’assenza di fondi per il 2006.
In questa sede pertanto si colma tale lacuna, ripristinando in riferimento a tale Authority la normativa soppressa. Si dispone pertanto che l’entità della contribuzione a carico dei soggetti che operano nel settore dell’energia elettrica e del gas resti fissata in una misura non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo bilancio approvato prima dell’entrata in vigore della legge. Per le variazioni della misura della contribuzione necessarie alla copertura dei costi di funzionamento adottate in futuro dall’Autorità, il limite dell’uno per mille andrà calcolato sui ricavi risultanti dal bilancio relativo all’ultimo esercizio immediatamente precedente la variazione stessa.
Su proposta del presidente PONTONE, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti viene fissata per le ore 20 di oggi.
Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
COMMISSIONI 6A E 10A RIUNITE
6a(Finanze)
10a (Industria, commercio, turismo)
martedì 24 gennaio 2006
35a Seduta
Presidenza del Presidente della 10a Commissione
PONTONE
IN SEDE REFERENTE
(3731) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell' efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonche' finanziamento dell' Autorita' per l' energia elettrica e il gas
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.
Il presidente PONTONE , dopo aver comunicato alle Commissioni riunite che non sono stati presentati emendamenti sul disegno di legge in titolo ed aver preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, pone in votazione il mandato ai relatori a riferire in Assemblea.
Il senatore MACONI (DS-U) dichiara che i rappresentanti del suo Gruppo si asterranno in sede di votazione.
Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandoli a richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore 16,25.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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949a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI’ 31 gennaio 2006 (Pomeridiana) |
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Presidenza
del presidente PERA,
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Discussione del disegno di legge:
(3731) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Relazione orale) (ore 18,43)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3731.
I relatori, senatori Eufemi e Tunis, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Eufemi.
EUFEMI, relatore. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 1 del decreto-legge differisce l'efficacia di talune disposizioni previste dalla legge di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari (n. 262 del 2005) in materia di obbligazioni bancarie e di prodotti finanziari assicurativi, nonché di obbligo del prospetto per le sollecitazioni all'investimento: in tal modo, il Governo ha inteso tener conto di alcune problematiche di carattere applicativo sollevate da enti destinatari delle disposizioni e consentire quindi, con un termine temporale più congruo, l'adempimento degli obblighi connessi.
In riferimento all'articolo 8, relativo alla concessione di crediti in favore di azionisti e obbligazionisti degli esponenti bancari, l'applicazione del comma 2 è differita a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Con il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge sul risparmio, la procedura di approvazione all'unanimità del consiglio di amministrazione della banca per le operazioni in cui i componenti degli organi sociali hanno un conflitto di interessi è stata estesa anche alle obbligazioni intercorrenti con società controllate da soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; poiché, quindi, il numero di soggetti collegati ai componenti degli organi sociali della banca si è ampliato, è stato disposto un periodo transitorio al fine di consentire l'identificazione di tutti i soggetti interessati.
Lo stesso rinvio della decorrenza per l'applicazione delle norme è disposto per l'articolo 11, comma 2, lettere b) e c), e articolo 11, comma 3.
Nel dettaglio, il comma 2, lettera b), estende l'obbligo di prospetto ai prodotti bancari ed assicurativi: è opportuno prevedere un periodo transitorio che consenta sia alle imprese che all'Autorità di vigilanza di utilizzare un tempo maggiore per l'applicazione di tale norma; per quanto riguarda la lettera c), che disciplina la circolazione in Italia dei prodotti finanziari emessi all'estero, volta a subordinare l'esenzione di responsabilità degli intermediari nei confronti degli acquirenti non investitori professionali alla consegna di un idoneo documento informativo, valgono le stesse considerazioni di opportunità che rendono necessario un ulteriore rinvio di sessanta giorni.
Da ultimo, relativamente al comma 3, che attribuisce poteri di vigilanza alla CONSOB per quanto riguarda i prodotti bancari e assicurativi finanziari, il differimento di sessanta giorni è necessario al fine di consentire una precisa identificazione dei prodotti assicurativi finanziari da sottoporre alla nuova disciplina.
Infine, è disposto lo stesso differimento per il comma 2 dell'articolo 25, che reca disposizioni in materia di competenza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e fondi pensione. Anche in questo caso occorre maggior tempo per individuare i prodotti assicurativi sui quali l'autorità ISVAP e la CONSOB esercitano, d'intesa, le competenze in materia di trasparenza.
Signor Presidente, il decreto-legge n. 6 del 2006 tiene dunque conto di esigenze di carattere istituzionale, poiché è interesse di tutti che le fondamentali norme degli articoli 8, 11 e 25, relative ai rapporti tra banca e impresa, agli strumenti finanziari e all'obbligo di prospetto, nonché alle Autorità, siano attuate con rigore e precisione: il Governo, nel presentare questo decreto-legge, ha inteso salvaguardare queste esigenze e questi obiettivi.
Come relatore, mi sono fatto carico di verificare, tuttavia, che il termine di sessanta giorni fosse adeguato alle effettive esigenze di attuazione piena di norme fondamentali, che riguardano sia i singoli operatori che le Authorities: in particolare, la procedura di interfacciamento con i soggetti interessati richiede tempi più lunghi ed adeguati rispetto a quelli previsti.
Di qui muove l'esigenza, di cui mi sono fatto carico, di proposte emendative. Se non vi è accordo su tale termine, se ne proponga un altro e ci si confronti, assumendosi le relative responsabilità verso il sistema.
Altra questione è quella relativa al termine da assegnare alla CONSOB per la definizione dei regolamenti attuativi. Il termine attualmente non c'è, è indefinito: è però necessario fissarlo e quindi occorre intervenire. Stiamo parlando, signor Presidente, di ben 20 atti di normativa secondaria di grande rilevanza, che richiedono approfondimenti adeguati. La proposta è stata fissata in dodici mesi a partire dall'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Anche a questo proposito è bene che il Governo dica se è d'accordo o se vi sono eventuali ragioni ostative, motivandole.
Per queste ragioni, auspico che le riflessioni da me svolte possano essere tenute in considerazione dal Governo
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tunis.
TUNIS, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in argomento giunge in Assemblea dopo l'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite 6a e 10a, senza che siano state approvate proposte di modifica rispetto al testo presentato dal Governo.
Il decreto-legge, di cui si propone la conversione, all'articolo 1 dispone il rinvio dell'entrata in vigore di alcune delle disposizioni contenute nella legge sul risparmio, in materia di obbligazioni bancarie, prodotti finanziari ed assicurativi e di obbligo del prospetto per le sollecitazioni all'investimento, al fine di ovviare ad alcune difficoltà emerse in fase di applicazione.
Per quanto concerne più direttamente le competenze della Commissione industria, si sottolinea che, al fine di garantire alle imprese un congruo periodo per la predisposizione dei relativi documenti, viene prorogata al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto l'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 28 dicembre 2005, n. 262, relativo all'obbligo di prospetto informativo per i prodotti bancari ed assicurativi.
Lo stesso termine viene poi fissato per l'entrata in vigore del comma 3 dello stesso articolo 11, con il quale sono state estese ai prodotti bancari ed assicurativi finanziari alcune disposizioni del Testo unico n. 58 del 1998 relative ai rapporti con la clientela e sono stati attribuiti in materia poteri alla CONSOB. L'applicazione di tale norma, in particolare, si è scontrata con la difficoltà di identificare tempestivamente e in maniera condivisa la categoria dei prodotti assicurativi finanziari.
La medesima difficoltà ha infine suggerito di prorogare l'applicazione dell'articolo 25, comma 2, con il quale alcune competenze in materia di prodotti assicurativi sono state attribuite all'ISVAP, d'intesa con la CONSOB.
L'articolo 2 del decreto-legge in esame contiene norme per il finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La legge finanziaria per il 2006, nel riordinare il sistema di finanziamento delle Autorità prevedendo sistemi autonomi di reperimento delle risorse, ha infatti soppresso le previgenti disposizioni in materia. Come è evidenziato nella relazione che accompagna il decreto, «per mero errore materiale non è stato valutato che l'Autorità per l'energia elettrica è l'unica a non essere destinataria di una norma primaria che ne disciplini il finanziamento» e ciò ha comportato l'assenza di fondi per il 2006.
In questa sede, pertanto, si colma tale lacuna, ripristinando, in riferimento a tale Authority, la normativa soppressa. Si dispone pertanto che l'entità della contribuzione a carico dei soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica e del gas resti fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo bilancio approvato prima dell'entrata in vigore della legge. Per le variazioni della misura della contribuzione necessarie alla copertura dei costi di funzionamento adottate in futuro dall'Authority, il limite dell'uno per mille andrà calcolato sui ricavi risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio immediatamente precedente la variazione stessa. (Applausi dal Gruppo FI).
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo per proporre una questione sospensiva.
È appena un mese che il provvedimento che regola la tutela del risparmio è stato approvato da questo Parlamento e già stiamo introducendo modifiche. Signor Presidente, credo che questi temi debbano essere affrontati con tutta l'attenzione possibile, anche perché vedo un emendamento 1.0.100, a firma del senatore Grillo, e la cosa mi preoccupa moltissimo, attesa la sua indubbia competenza in argomento.
Ritengo quindi che vi siano problemi in questo provvedimento, soprattutto perché l'emendamento citato reca «Proroga del termine di decorrenza della sterilizzazione dei diritti di voto delle Fondazioni bancarie nelle assemblee delle banche conferitarie».
Signor Presidente,come tutti sanno, io mi occupo di questioni ambientali, però a pensar male, come dice il presidente Andreotti, si fa peccato ma raramente si sbaglia, e allora ritengo che il tema debba essere approfondito e molto bene.
Per questo chiedo la sospensione dell'esame del provvedimento.
PRESIDENTE. Poiché nessuno intende intervenire, passiamo alla votazione della questione sospensiva.
Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18,58, è ripresa alle ore 19,18).
Presidenza del vice presidente MORO (ore 19,18)
Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno
ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, pur comprendendo il clima in cui si svolge il dibattito qui in Aula e le questioni che sono state poste altresì sul piano politico, penso sia mio dovere e anche corretto osservare che ci sono all'ordine del giorno 28 provvedimenti relativi alla ratifica di accordi internazionali che hanno ovviamente una loro urgenza, accordi che - sono convinto - sono importanti per tutte le forze politiche (molti di questi, infatti, sono stati sottoscritti da Governi precedenti).
Credo che sarebbe un segnale importante prendere in considerazione queste ratifiche per esaminarle e licenziarle. Chiedere all'Assemblea di avere un'attenzione particolare per questi provvedimenti non è agevole da parte mia, ma credo che questa mia osservazione e di conseguenza la mia proposta di inversione dell'ordine del giorno possa essere accolta solo ed esclusivamente se esiste una unanimità di consensi, un comune pensare e riflettere per quanto riguarda provvedimenti che sono di interesse per tutto il nostro Paese.
Vorrei quindi pregare tutti i colleghi di esaminare con spirito bipartisan - se posso utilizzare questo aggettivo - questa mia proposta e possibilmente condividerla.
Signor Presidente, formalizzo dunque la richiesta di inversione dell'ordine del giorno per esaminare appunto i provvedimenti di ratifica previsti al punto VI.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, credo che il sottosegretario Ventucci sappia bene di cosa sto per parlare.
Qualche giorno fa, chiesi al Presidente dell'Assemblea che un disegno di legge, che in realtà è una ratifica di una convenzione internazionale, di un accordo con le Nazioni Unite, venisse discusso insieme alle ratifiche di accordi internazionali. Sto parlando del punto VII dell'ordine del giorno, cioè del disegno di legge n. 3473: «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale».
Non abbiamo nulla in contrario rispetto alla trattazione delle ratifiche; vorremmo però che si cominciasse da questo disegno di legge, che sostanzialmente potrebbe essere equiparato ad una ratifica. Credo che il Governo sia d'accordo con quanto propongo, anche perché il provvedimento non ha emendamenti, si può esaminare in poco tempo ed è stato approvato all'unanimità, sia alla Camera, sia in Commissione qui in Senato.
VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche noi condividiamo quanto detto dal senatore Turroni. Riteniamo vi possa essere un'inversione all'ordine del giorno, come chiesto dal Sottosegretario, naturalmente partendo dal punto VII, perché lo riteniamo un elemento qualificante.
Dal momento però che la seduta era stata sospesa per mancanza del numero legale, ci incorre l'obbligo di chiedere nuovamente la verifica del numero legale. (Commenti dal Gruppo FI). Credo che stia nelle regole... (Il sottosegretario Ventucci si alza dalla sua sedia) sottosegretario Ventucci, non si agiti.
TOFANI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, spero di non essere frainteso dal collega, perché non è nel mio costume né nelle mie intenzioni conculcare la libertà di alcuno, tanto meno di un collega parlamentare. Mi sembra però che il Sottosegretario abbia rivolto un appello all'Assemblea affinché il tempo a disposizione possa essere sfruttato per argomenti largamente, se non addirittura in modo assoluto, condivisi. Pregherei, allora, il collega di evitare di esercitare una pur legittima e sacrosanta richiesta, perché l'obiettivo verosimilmente è comune e non è ascrivibile né alla maggioranza né all'opposizione.
PRESIDENTE. Senatore Vallone, conferma la richiesta di verifica del numero legale?
VALLONE (Mar-DL-U). Certo, signor Presidente.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale. (Applausi ironici all'indirizzo del senatore Vallone dai banchi di AN).
VALLONE (Mar-DL-U). Sono io che dovrei applaudire voi.
Ripresa della discussione di proposta di inversione dell'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal sottosegretario Antonione, così come integrata dal senatore Turroni.
È approvata.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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950a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI’ 1° febbraio 2006 (Antimeridiana) |
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Presidenza
del presidente PERA,
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Seguito della discussione del disegno di legge:
(3731) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Relazione orale) (ore 10,56)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3731.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale ed il senatore Turroni ha avanzato una questione sospensiva, sulla cui votazione è mancato il numero legale.
Passiamo pertanto alla votazione della questione sospensiva.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti
(La seduta, sospesa alle ore 10,56, è ripresa alle ore 11,17).
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3731
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione della questione sospensiva.
Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3731
PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Turroni.
Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Turroni. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunziato ad intervenire.
DE PETRIS (Verdi-Un). Interverrò io in dichiarazione di voto, signor Presidente.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brunale. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunziato ad intervenire.
Dichiaro quindi chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Eufemi.
EUFEMI, relatore. Rinuncio ad intervenire, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tunis.
TUNIS, relatore. Anch'io rinuncio ad intervenire, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
COSTA, sottosegretario di Stato per la difesa. Rinuncio ad intervenire, signor Presidente.
PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: "dicembre 2005, n. 266," delle seguenti: "fermo restando il comma 66 del medesimo articolo 1,".
La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti 1.100, 1.0.100, 1.0.101 e 1.0.102 trasmessi, esprime parere di nulla osta».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100/1 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
EUFEMI, relatore. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per illustrare gli emendamenti a mia firma.
Per le ragioni già esposte ieri, si rende necessario raddoppiare il termine di sessanta giorni a centoventi, per dare tempo alle autorità di poter emanare venti provvedimenti di normativa secondaria, che sono indispensabili per un corretto funzionamento di tutta la materia. Per queste ragioni, sollecito l'approvazione dell'emendamento 1.100.
L'emendamento 1.0.101 lo do per illustrato.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
EUFEMI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 1.100/1, perché ha il significato di evitare un vuoto temporale tra la scadenza dei centoventi giorni nella commercializzazione dei prodotti senza prospetto e i tempi necessari proprio alla realizzazione di queste norme.
Invito al ritiro degli emendamenti 1.0.100 e 1.0.102, trattandosi di materia sulla quale il Parlamento è già intervenuto con doppia fiducia venti giorni fa; infine esprimo parere favorevole all'emendamento 1.0.101, nonché - lo anticipo - al 2.500, che è meramente tecnico perché sollecitato dalla Commissione bilancio.
COSTA, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.100 si intende ritirato.
Domando ai presentatori dell'emendamento 1.0.102 se accolgono l'invito al ritiro che è stato avanzato.
BRUNALE (DS-U). Manteniamo l'emendamento, signor Presidente.
PRESIDENTE. Allora, il parere su questo emendamento diventa negativo.
EUFEMI, relatore. Esatto, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100/1, presentato dal senatore Iervolino.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore Eufemi, nel testo emendato.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 1.0.100 è ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.102, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.101, presentato dal relatore Eufemi.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
EUFEMI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 2.500 (testo corretto) è stato sollecitato dalla 5a Commissione permanente. Si tratta pertanto di una proposta di modifica meramente tecnica.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.
COSTA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.500 (testo corretto), presentato dai relatori.
E' approvato.
Passiamo alla votazione finale.
DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario del Gruppo dei Verdi sul provvedimento in esame, che peraltro è stato anche peggiorato dagli emendamenti testé illustrati dal relatore, senatore Eufemi.
La nostra contrarietà nasce da un motivo chiaro e semplice: si rimette mano ad una legge che ha avuto un travaglio a tutti noto, che il Paese e soprattutto i risparmiatori (in particolare, quelli truffati e quelli che magari vorrebbero non essere più truffati in futuro) attendevano da circa tre anni.
Sappiamo tutti come la legge sulla tutela del risparmio sia stata attraversata dagli ultimi scandali fiscali. L'accelerazione dell'approvazione è arrivata soltanto dopo i noti arresti ed incriminazioni.
Ora, dunque, si rimette mano ad alcune questioni come, ad esempio, quella relativa all'articolo 8, là dove si parla del conflitto di interessi e si estende l'ambito di applicazione dell'articolo 136 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; peraltro, con l'emendamento presentato dal relatore Eufemi il periodo transitorio è stato raddoppiato, passando da due mesi a quattro mesi, al fine di poter disporre di un tempo - per così dire - consono. Vorrei riflettessimo anche sulla decisione di concedere questo periodo di tempo per estendere l'obbligo (come prevede l'articolo 11) di prospetto ai prodotti bancari ed assicurativi. Credo che ormai dovremmo sapere tutti cosa ciò significhi: si concede ulteriore tempo per avere una garanzia minima per i risparmiatori, cioè l'obbligo di prospetto per alcuni prodotti.
Le modifiche riguardano anche la disciplina della circolazione in Italia di prodotti finanziari emessi all'estero, assolutamente delicati, prevedendo la responsabilità degli intermediari nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, a meno che non venga consegnato un idoneo documento informativo. Anche in questo caso, si è deciso che occorre un congruo periodo transitorio, prima individuato in sessanta giorni ed ora in centoventi giorni. Le disposizioni interessano l'articolo 11, anche là dove si attribuiscono alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) poteri in materia di intermediazioni finanziarie.
Per quanto riguarda i rapporti con la clientela, anche qui in merito ai prodotti assicurativi e finanziari si devono concedere centoventi giorni per poterli identificare con esattezza. Ancor di più, potremmo parlare della vigilanza sulle assicurazioni, onde in tal caso, con ulteriore tempo per l'individuazione dei prodotti assicurativi e delle competenze, che vanno esercitate d'intesa tra ISVAP e CONSOB.
In conclusione, siamo assolutamente contrari a questa proroga: eravamo contrari al termine di sessanta giorni, pensate come possiamo oggi apprezzare la proroga a quattro mesi.
Anche riguardo alla norma relativa al finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas vi erano state delle dimenticanze, dei problemi all'interno della finanziaria, ma la sostanza del provvedimento riguarda il risparmio. Vi ostinate a definire questo provvedimento a tutela del risparmio, ma esso è, ancora una volta, la prova che tale testo, anche così modificato, è tutto tranne che a difesa dei nostri risparmiatori.
Per questo motivo annuncio il voto contrario del Gruppo dei Verdi.
CASTELLANI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche da parte mia annuncio il voto contrario del Gruppo della Margherita a questo decreto-legge che, in qualche modo, interviene sulla legge cosiddetta a tutela del risparmio, che è stata varata alla fine dell'anno scorso.
Anche questo è un modo, ancora una volta esemplare, che dimostra come questa maggioranza e questo Governo legiferano in materie molto delicate come la tutela del risparmio. Dopo due anni dallo scoppiare degli scandali Cirio e Parmalat si è giunti all'approvazione della legge del 28 dicembre 2005, n. 262, con estremo ritardo. I risparmiatori hanno richiesto a gran voce di non essere dimenticati, di avere una giusta tutela in un mercato molto sofisticato, come quello dei prodotti finanziari.
Presidenza del vice presidente SALVI(ore 11,30)
(Segue CASTELLANI). Ebbene, questa legge approvata per mezzo di un voto fiducia, non fornisce risposte esaurienti alla tutela dei risparmiatori. Oggi si interviene ancora su quella stessa legge. Si tratta di un modo veramente raffazzonato di legiferare e d'intervenire, sia pure in modo tardivo, su questioni molto importanti e delicate.
Addirittura, con questo decreto si rinvia l'entrata in vigore di norme molto importanti che riguardano soprattutto la tutela del risparmiatore nel momento in cui consuma prodotti finanziari. Il termine del decreto‑legge - lo ha già ricordato la senatrice De Petris - prevedeva la proroga di sessanta giorni; con l'intervento dell'Aula che ha approvato testé l'emendamento del relatore, il rinvio viene addirittura prorogato a centoventi giorni. Ciò evidenzia come questa maggioranza e questo Governo non hanno a cuore i reali interessi del consumatore di prodotti finanziari, cioè del risparmiatore, che non viene affatto tutelato.
Devo aggiungere un'altra questione, sia pure nel disinteresse dell'Assemblea. La bocciatura dell'emendamento 1.0.102, a firma Bassanini, Turci e Brunale, e il ritiro dell'analogo emendamento del collega Grillo stanno ancora a dimostrare come si voglia intervenire sui problemi che riguardano il cosiddetto risiko bancario in modo autoritativo e certamente con tentativi di turbare il mercato.
Come è ben noto a tutti, con l'articolo 7 della legge sulla tutela del risparmio sono state sterilizzate le partecipazioni delle fondazioni bancarie oltre il 30 per cento. Al di là della costituzionalità di questa norma, vorrei che si riflettesse un momento, ma vedo che l'Aula certamente non è predisposta a questa attenzione, su cosa può comportare oggi un'ulteriore dismissione delle partecipazioni bancarie delle fondazioni. Immettere sul mercato oggi ulteriori partecipazioni delle fondazioni bancarie potrebbe - uso il condizionale, ma vorrei che in qualche modo si riflettesse su questo - ancora una volta non tutelare, come è giusto, i problemi del risparmiatore che ancora affida i propri risparmi alle banche.
Perché in ogni caso le fondazioni bancarie hanno, tra i loro scopi, certamente quello di perseguire un interesse generale. Ma quando ancora si vuole che le loro partecipazioni vengano collocate sul mercato, a chi vanno queste partecipazioni? Vanno ancora, ad esempio, ad introdurre elementi di non trasparenza nell'intreccio tra banca ed impresa, quando non si sono voluti affrontare con chiarezza i conflitti di interesse che esistono, purtroppo, tra banche ed impresa. Allora, ripeto, sarebbe stato opportuno rinviare l'applicazione dell'articolo 7, come veniva richiesto dai decreti, anche per riflettere ancora una volta in modo più attento e sereno su ciò che può significare oggi ancora una dismissione delle partecipazioni bancarie da parte delle fondazioni che, ripeto, pur essendo state riconosciute da varie sentenze della Corte costituzionale come enti privati no profit, comunque perseguono scopi di interesse generale, cosa che certamente non fanno i raider o i finanziatori che cercano di intervenire nel mercato del cosiddetto risiko bancario.
Anche per questo motivo il voto della Margherita sul provvedimento in esame sarà contrario. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
BRUNALE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, intervengo in questa sede non avendo potuto svolgere il mio intervento durante la discussione generale.
È vero che il decreto-legge al nostro esame è volto - e non poteva non essere così - a differire l'efficacia di alcune disposizioni previste dalla legge recentemente approvata per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
In particolare, le disposizioni riguardano la previsione di un periodo transitorio al fine di consentire l'individuazione di quei soggetti per i quali è necessaria la procedura speciale per la concessione di finanziamenti da parte delle banche in quanto componenti degli organi sociali delle banche stesse. Lo stesso rinvio della decorrenza dei termini riguarda l'obbligo per le banche che intendono offrire proprie obbligazioni e che devono darne comunicazione alla CONSOB, predisponendo un prospetto informativo con cui chiedere l'autorizzazione.
Inoltre, il periodo transitorio di sessanta giorni è introdotto per la nuova disciplina della circolazione in Italia di prodotti finanziari emessi all'estero. Nel caso della negoziazione di prodotti finanziari e assicurativi inizialmente in possesso di investitori istituzionali che devono essere trasferiti presso acquirenti retail e dunque verso i cittadini risparmiatori e investitori. In questo caso, gli investitori istituzionali rispondono della solvenza dell'emittente per un anno a meno che non consegnino - ovviamente ad un anno dall'emissione - alla CONSOB il relativo documento informativo.
Infine, il decreto-legge - e questo è il punto su cui maggiormente concordiamo - rimedia ad una lacuna che la legge finanziaria, approvata a colpi di fiducia da una maggioranza in lite con se stessa, aveva creato, ovvero l'impossibilità per l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di potersi autofinanziare per la mancata approvazione di una norma primaria che ne disciplinasse il finanziamento.
Con il decreto si rimedia all'errore, garantendo perciò all'Autorità in questione la necessaria funzionalità. Pure essendo d'accordo sull'ultimo punto da me citato poco fa, non possiamo esimerci dal dichiarare il nostro dissenso rispetto non solo al contenuto più complessivo del decreto in esame, ma soprattutto a ciò che lo stesso richiama, ovvero al fatto che in questo caso siamo di fronte alla necessità - appunto com'è detto - di differire l'efficacia di alcune disposizioni previste dalla legge recentemente approvata per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
Si tratta di una legge per la quale, in entrambi i rami del Parlamento, ci siamo seriamente battuti, mostrando anche grande capacità di proposta innovativa. Purtroppo alla fine abbiamo espresso il nostro voto contrario sia perché con quella legge non si sono risolti i problemi fondamentali che dovevano essere affrontati sia perché ci è parsa del tutto insufficiente la tutela che si garantisce al cittadino risparmiatore. Oltre tutto, ed è questo l'ultimo argomento, insieme ai colleghi Bassanini e Turci, ho presentato un emendamento riguardante il differimento dei termini, dal primo gennaio 2006 al primo luglio 2007, circa la sterilizzazione al 30 per cento delle partecipazioni detenute dalle fondazioni bancarie nelle società per azioni partecipate.
È questo un argomento che riteniamo ancora importante e sul quale è mancata una risposta da parte del Parlamento, del relatore e del Governo. Perché? Perché siamo di fronte, ancora una volta, alla dimostrazione che si tratta di un intervento mirato del Governo e dell'attuale maggioranza e perciò punitivo nei confronti di alcuni. Per questi motivi complessivi dunque il Gruppo dei Democratici di Sinistra voteranno contro questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas».
È approvato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (3731)
(V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (3731)
(Nuovo titolo)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)
ART. 1.
1. È CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 17 GENNAIO 2006, N. 6, RECANTE DIFFERIMENTO DELL’EFFICACIA DI TALUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262, SULLA TUTELA DEL RISPARMIO E LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI, NONCHÉ FINANZIAMENTO DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 1.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
EMENDAMENTO 1.100 E RELATIVO SUBEMENDAMENTO
1.100/1
IERVOLINO
Approvato
All’emendamento 1.100 aggiungere le seguenti parole: «aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero, ove previste, dall’emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della CONSOB e dell’ISVAP"».
1.100
IL RELATORE EUFEMI
Approvato con un subemendamento
Al comma 1, sostituire la parola: «sessantesimo» con la seguente: «centoventesimo».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.100
GRILLO, GUASTI
Ritirato
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga del termine di decorrenza della sterilizzazione dei diritti di voto delle Fondazioni bancarie nelle assemblee delle banche conferitarie)
All’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come modificato dall’articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: "a partire dal 1º gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1º luglio 2007"».
1.0.102
BASSANINI, TURCI, BRUNALE
Respinto
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio n. 153, e successive modificazioni, come modificato dall’articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: "a partire dal 1º gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1º luglio 2007"».
1.0.101
IL RELATORE EUFEMI
Approvato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla Consob entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa"».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 2.
1. Nell’articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’ultimo periodo è soppresso e dopo il medesimo comma è inserito il seguente:
«68-bis. L’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all’uno per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l’energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L’articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.».
EMENDAMENTO
2.500 (TESTO CORRETTO)
I RELATORI
Approvato
Al comma 1,capoverso «68-bis», alle parole: «L'entità della contribuzione»: premettere le seguenti: «Fermo restando il comma 66 del medesimo articolo 1,».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(art. 136)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
(2) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 5, D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319.
Art. 136
Obbligazioni degli esponenti bancari.
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori (16/ppp).
2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.
2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate (16/q).
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro (16/qq).
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(16/ppp) Comma così sostituito dall'art. 9.44, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(16/q) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6.
(16/qq) Comma prima sostituito dall'art. 9.44, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così modificato dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6. L'art. 39, comma 1 della suddetta legge n. 262 del 2005 ha disposto che le pene previste dal presente comma, siano raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
L. 14 novembre 1995, n. 481
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità
(art. 2, commi 38 e 39)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
(1/a) Vedi, anche, la L. 31 luglio 1997, n. 249 e l'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 2
Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità.
(omissis)
38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:
a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (11).
39. [Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità] (12).
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(11) La presente lettera era stata abrogata dall'ultimo periodo del comma 68 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, poi soppresso dall'art. 2, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6. Vedi, anche, il comma 68-bis della citata legge n. 266 del 2005, aggiunto dal suddetto articolo 2. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese nel settore dell'energia elettrica e del gas vedi il D.M. 9 luglio 2002, il D.M. 25 luglio 2003, il D.M. 21 luglio 2004 e il D.M. 21 luglio 2005. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della presente lettera vedi, per il 1999, il D.M. 16 luglio 1999; per il 2000, il D.M. 12 luglio 2000; per il 2001, il D.M. 4 luglio 2001; per il 2002, il D.M. 17 maggio 2002; per il 2003, il D.M. 26 giugno 2003; per il 2004, il D.M. 20 luglio 2004, per il 2005, il D.M. 22 luglio 2005.
(12) Comma abrogato dal comma 68-bis dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, aggiunto dall'art. 2, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6.
L. 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)
(art. 1, commi 65, 66 e 68)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.
Art. 1
(omissis)
65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
68. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi. L'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato. [L'articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati] (1/a).
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(1/a) Periodo soppresso dall'art. 2, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6.
L. 28 dicembre 2005, n. 262
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
(artt. 8, 11, 25, 42)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.
Art. 8
Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari.
1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per le attività di rischio nei confronti di:
a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo;
b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la società capogruppo;
d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia»;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
a) dell'entità del patrimonio della banca;
b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie».
2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis» (1/a).
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(1/a) Per il differimento dell'efficacia delle norme di cui al presente comma vedi l'art. 1, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6.
Art. 11
Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi.
1. All'articolo 2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere».
b) il settimo comma è abrogato.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo»;
b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 è abrogata (1/b);
c) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:
«Art. 100-bis. - (Circolazione dei prodotti finanziari) - 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.
2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma (1/c)»;
d) all'articolo 118, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni».
3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza» (1/d).
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(1/b) Per il differimento dell'efficacia delle norme di cui alla presente lettera vedi l'art. 1, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6.
(1/c) Per il differimento dell'efficacia delle norme di cui alla presente lettera vedi l'art. 1, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6.
(1/d) Per il differimento dell'efficacia delle norme di cui al presente comma, limitatamente ai prodotti assicurativi, vedi l'art. 1, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6.
Art. 25
Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione.
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;
b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la CONSOB,»; al terzo periodo, dopo le parole: «della Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «, adottate d'intesa con la CONSOB»;
c) all'articolo 127, comma 3, dopo le parole: «Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la CONSOB».
2. Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB (3).
3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali.
4. All'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, all'alinea, le parole: «l'unitarietà e» sono soppresse.
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(3) Per il differimento dell'efficacia delle norme di cui al presente comma vedi l'art. 1, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6.
Art. 42
Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.
2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 per le società di revisione e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali.
[1] Pubblicata nel supplemento ordinario n. 208 alla Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2005, n. 301. I commi 7, primo periodo, e 8 dell’articolo 19 (concernenti la nomina e la durata in carica del Governatore della Banca d’Italia), per espressa disposizione ivi contenuta, sono entrati in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
[2] La lettera c) dell’articolo 11 della legge n. 262 del 2005 inserisce un nuovo articolo, il 100-bis, nel TUF.
[3] L’articolo 21 del TUF stabilisce che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono:
a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
È comunque ammesso che, nello svolgimento dei servizi, le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possano, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.
L’articolo 23 prescrive che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori siano redatti per iscritto e che un esemplare di essi sia consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma.
In caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. È altresì nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico: in questi casi nulla è dovuto. Queste ipotesi di nullità possono esser fatte valere solo dal cliente (c.d. nullità relativa). Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. L’articolo 23 esclude altresì l’applicazione delle disposizioni del titolo VI, capo I, del testo unico bancario, in materia di trasparenza contrattuale ai servizi d’investimento e al servizio accessorio di consulenza. Nel medesimo ambito, stabilisce che agli strumenti finanziari derivati e agli strumenti analoghi non si applichi l'articolo 1933 del codice civile (che nega il diritto di azione per il pagamento di debiti di giuoco o di scommessa, ancorché non proibiti).
[4] Si segnala che il decreto legislativo n. 174 del 1995, recante disposizioni per l’attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, è compreso fra le disposizioni che sono state abrogate con l’entrata in vigore (1° gennaio 2006) del codice delle assicurazioni, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le disposizioni contenute nell’articolo 109, comma 4, decreto legislativo n. 174 del 1995 sono ora trasfuse nell’articolo 185, comma 4, del codice delle assicurazioni. I prodotti assicurativi indicati al punto III della lettera A) della tabella contenuta nell’allegato I al decreto legislativo n. 174 del 1995 sono quelli ora definiti nell’articolo 2, comma 1, ramo III, del codice delle assicurazioni.
[5] Il termine del sessantesimo giorno, previsto nel testo del decreto-legge, è stato così modificato nel corso dell’esame presso il Senato, che ha aggiunto altresì l’ulteriore termine riferito all’emanazione delle disposizioni attuative da parte della CONSOB o dell’ISVAP.
[6] L’articolo 6, comma 2, del TUF stabilisce che la CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplini con regolamento:
a) a)le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;
b) b)il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obbiettivi di investimento dell'OICR;
c) c gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi.
[7] L. 14 novembre 1995 n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
[8] Tale ultimo comma è stato così sostituito dal comma 24 dell'art. 18, L. 30 dicembre 2004, n. 312. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono intervenuti annualmente appositi decreti ministeriali, a partire dal 1999, e da ultimo, per il 2005, il D.M. 22 luglio 2005.
[9] Per quanto concerne la determinazione della misura del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è intervenuto da ultimo il D.M. 21 luglio 2005, il quale ha disposto che per l'anno 2005, il contributo dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica ed il gas è confermato nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2004. Il relativo versamento è effettuato entro il 31 luglio 2005 secondo le modalità determinate dalla stessa Autorità, che vi ha provveduto con Delibera del 25 luglio 2005, n. 154/05.
[10] Sono individuati i soggetti indicati all'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481.