XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Attuazione Direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - D.L. n. 3/2006 - A.C. n. 6258
Serie: Decreti-legge    Numero: 207
Data: 17/01/06
Riferimenti:
DL n.3 del 10/01/06   AC n.6258/14

Servizio studi

 

decreti-legge

Attuazione Direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

D.L. n. 3/2006 - A.C. n. 6258

n. 207

 


xiv legislatura

17 gennaio 2006

 

Camera dei deputati

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

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File: D06003

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  6

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Rispetto degli altri principi costituzionali8

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni8

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  11

§      Impatto sui destinatari delle norme  12

§      Formulazione del testo  13

Schede di lettura

Quadro normativo  17

Articoli del decreto legge  31

§      Art. 1 (Finalità)31

§      Art. 2 (Definizioni)37

§      Art. 3 (Brevettabilità)39

§      Art. 4 (Esclusioni)43

§      Art. 5 (Procedimento)49

§      Art. 6 (Licenza obbligatoria)57

§      Art. 7 (Nullità)61

§      Art. 8 (Estensione della tutela)63

§      Art. 9 (Limiti all’estensione della tutela)65

§      Art. 10 (Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico)67

§      Art. 11 (Relazione al Parlamento)71

§      Art. 12 (Disposizioni finanziarie)73

§      Art. 13 (Entrata in vigore)75

Disegno di legge

§      A.C. 6258, Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche  79

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica (artt. 77, 87)101

§      D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974 Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla L. 16 luglio 1974, n. 722 (art. 18)103

§      L. 26 maggio 1978, n. 260 Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 (stralci)105

§      L. 14 ottobre 1985, n. 610 Ratifica ed esecuzione del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.161

§      L. 14 febbraio 1994, n. 124 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992  187

§      L. 29 dicembre 1994, n. 747 Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  211

§      L. 28 marzo 2001, n. 145 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.213

§      D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206 Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.215

§      D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catologo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli.229

§      D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli.235

§      L. 4 febbraio 2005, n. 11 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.243

§      D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 224 Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.255

§      D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (stralci)279

Normativa comunitaria

§      Reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari315

§      Reg. (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992 Regolamento del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.333

§      Reg. (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994 Regolamento del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (art. 14)343

§      Dir. 98/44/CE del 6 luglio 1998 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche  345

§      Dir. 98/95/CE del 14 dicembre 1998 Direttiva del Consiglio che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole  357

Giurisprudenza comunitaria

§      Sentenza della Corte di giustizia delle CE Direttiva 98/44/CE Protezione giuridica della invenzioni biotecnologiche  365

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 6258

Numero del decreto-legge

3

Titolo del decreto-legge

Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

Settore d’intervento

Diritto dei brevetti

Numero di articoli

13

Date

 

§       emanazione

10 gennaio 2006

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

11 gennaio 2006

§       assegnazione

11 gennaio 2006

§       scadenza

12 marzo 2006

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

XII Commissione (Affari sociali)

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

II Commissione (Giustizia)

III Commissione (Affari esteri)

V Commissione (Bilancio)VII Commissione (Cultura)

VIII Commissione (Ambiente)

XIII Commissione (Agricoltura)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge in esame ( AC 6258), recante la conversione in legge del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44/CE del 6 luglio 1998, con la quale gli Stati membri sono stati investiti del compito di tutelare le invenzioni biotecnologiche mediante il diritto nazionale dei brevetti, nel rispetto degli obblighi internazionali sottoscritti.

Il provvedimento d’urgenza si è reso necessario in esecuzione degli obblighi derivanti da una sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea emessa nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'art. 226 CE (causa C–456/03),  che in data 16 giugno 2005 ha accertato l'inadempimento dello Stato italiano per la mancata attuazione della citata direttiva, il cui recepimento doveva avvenire entro il 30 luglio 2000.

La finalità della direttiva, adottata dopo un dibattito decennale, è quella di armonizzare, nella prospettiva della libera circolazione dei brevetti biotecnologici nel mercato unico, la normativa sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche, anche in relazione alla crescente importanza che sta assumendo il mercato europeo delle biotecnologie.

Il provvedimento si compone di 13 articoli.

In particolare, l'art. 1 reca le finalità del provvedimento, mentre  l'art. 2 reca le definizioni, riproducendo integralmente l'articolo 2 della direttiva.

L'art. 3, nel trasporre l'art. 3 della direttiva, indica, nel rispetto dei requisiti di novità, originalità e applicabilità industriale, i principi di brevettabilità: in particolare, sono brevettabili: a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale; c) qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato; d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate; e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici.

Di converso, l’art. 4 reca le esclusioni, tra le quali é espressamente contemplato il divieto di brevettabilità: a) del corpo umano, sin dal concepimento e nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene; b) dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; c) delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e  della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Nell’ambito di tale ultima fattispecie, l’esclusione dalla brevettabilità riguarda, tra l’altro, per evidenti ragioni etiche, ogni procedimento tecnologico di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano, nonché ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane. Peraltro, ai sensi dell’art.4, c.1, lett. d), è prevista la brevettabilità di una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, qualora venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata.

L'art. 5 disciplina il procedimento amministrativo di concessione del brevetto di invenzione biotecnologica.

L'art. 6 disciplina le licenze obbligatorie dipendenti di cui all'articolo 12 della direttiva, mentre l’art. 7 sanziona con la nullità gli atti giuridici compiuti in violazione dei divieti previsti dal provvedimento.

L'art. 8 prevede l’estensione della tutela attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà, a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà. Analogamente, anche la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà, si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

L'art. 9 circoscrive l’estensione della tutela di cui al precedente articolo, escludendo dalla protezione il materiale biologico ottenuto per riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

L'art. 10 disciplina la procedura per ottenere il brevetto relativo ad un'invenzione che riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale; è previsto il deposito del materiale biologico presso un istituto riconosciuto ai sensi del Trattato di Budapest del 1977.

L'art. 11 prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenti una relazione annuale al Parlamento sull' applicazione del provvedimento.

L'art. 12 contiene la clausola di invarianza di oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, mentre l'art. 13 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione del decreto legge 3/2006 risulta corredato della relazione illustrativa, recando altresì in allegato la citata sentenza della Corte di Giustizia della CE del 16 giugno 2005. 

Il disegno di legge non risulta invece corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Non risultano precedenti decreti-legge incidenti sulla materia oggetto di intervento da parte del decreto in esame.

 

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Secondo quanto affermato anche nella relazione di accompagnamento al provvedimento, il ricorso alla decretazione d'urgenza si è reso necessario ed urgente in quanto la Commissione europea ha già notificato, in data 19 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 228 del Trattato, specifica lettera di messa in mora e di richiesta di chiarimenti, contestante l'ulteriore inottemperanza dello Stato italiano anche dopo la citata sentenza di condanna della Corte di Giustizia per il mancato recepimento della direttiva 98/44/CE; la Commissione ha, inoltre, assegnato il termine di sessanta giorni per l'adeguamento alle prescrizioni della sentenza. Nella medesima relazione si rileva, pertanto, come sussista l'esigenza di evitare il successivo ed automatico ricorso alla Corte di Giustizia per la condanna dello Stato italiano al pagamento di. una penalità e di una somma forfetaria, ex articolo 228, par. 2 del Trattato, che, alla stregua della giurisprudenza della stessa Corte[1], si prospetta di notevole entità, tenuto conto dei criteri di calcolo stabiliti dallo stesso supremo giudice comunitario e della sua discrezionalità nel determinarne la misura a scopo dissuasivo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto in oggetto,  recando disposizioni in materia di brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, rientra nella materia delle “opere dell’ingegno”, che l’articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Peraltro, considerata la specifica valenza di un efficace sistema di protezione delle invenzioni biotecnologiche nell’ambito dei mercati internazionali, il provvedimento presenta altresì profili inerenti le materia della “tutela della concorrenza”, anch’essa riservata, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

 

Rispetto degli altri principi costituzionali

I principi di brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche di cui all’art. 3 e, di converso, le esclusioni di cui all’art. 4, concernenti, tra l’altro, i divieti di brevettabilità del corpo umano e delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali – tra le quali sono ricomprese anche le fattispecie concernenti i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano, nonché ogni utilizzazione di embrioni umani e di linee di cellule staminali embrionali umane – assumono una specifica rilevanza in relazione all'articolo 2 della Costituzione, che tutela i diritti inviolabili della persona. In proposito, si ricorda  che la Corte Costituzionale ha rivendicato a se il compito di vigilare, in sede di verifica della conformità degli atti delle istituzioni ai principi generali del diritto comunitario, sul rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana ed alla integrità della persona.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni in materia di brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche  introdotte dal provvedimento appaiono di carattere specifico ed omogeneo.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento in esame è diretto a dare attuazione alla direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ciò in esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, che in data 16 giugno 2005 ha accertato l'inadempimento dello Stato italiano per la mancata attuazione della direttiva medesima , il cui recepimento doveva avvenire entro il 30 luglio 2000. Le disposizioni del decreto in esame riproducono pertanto sostanzialmente quelle della direttiva oggetto di recepimento, strutturata in 18 articoli e 56 "considerando" interpretativi, alcuni dei quali sono stati puntualmente trasfusi nel testo del decreto medesimo, il quale, secondo la relazione di accompagnamento, tiene altresì conto della recente risoluzione in tema di brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche che il Parlamento europeo ha adottato in data 26 ottobre 2005 (cfr.oltre).  Per ulteriori approfondimenti tra il testo in esame e la direttiva si rinvia al quadro normativo e alle schede di lettura del presente dossier.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia con sentenza del 16 giugno 2005 (causa C–456/03) per non avere adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt.3, n.1, 5, n.2, 6, n.2, e 8‑12 della direttiva 1998/44/CE, venendo meno agli obblighi di recepimento ad essa derivanti dalla medesima direttiva (il termine indicato dalla direttiva era il 30 giugno 2000).

Il 30 novembre 2000 la Commissione aveva inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 98/44/CE, invitando il governo a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi[2]. Non avendo ricevuto alcuna risposta nel termine previsto, il 19 dicembre 2002 la Commissione ha emesso un parere motivato in cui concludeva che, non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva e invitava l’Italia ad adottare tali disposizioni entro un termine di due mesi. Le autorità italiane, pur ammettendo che la legge che recepisce la direttiva non era stata adottata entro il termine da essa prescritto, ritenevano il diritto interno dei brevetti già esistente conforme alla direttiva (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127). Successivamente con lettere del 6 febbraio e del 10 luglio 2003, avevano segnalato alla Commissione che la preparazione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della direttiva si trovava ad uno stadio avanzato.

La Commissione, considerando comunque insoddisfacenti tali elementi, ha deciso il ricorso alla Corte di giustizia che ha condannato l’Italia con la citata sentenza del 16 giugno 2005.

Il 13 dicembre 2005 la Commissione, ai sensi dell’art. 228 del Trattato CE[3], ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora complementare,non essendosi conformata alla suddetta sentenza della Corte di giustizia.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 14 luglio 2005 la Commissione ha presentato la seconda relazione “Sviluppi e implicazioni del diritto dei brevetti nel settore della biotecnologia e dell’ingegneria genetica” (COM(2005)312), ai sensi dell’articolo 16, lettera c) della direttiva 98/44/CE

La relazione contiene osservazioni sulle tematiche più rilevanti, sulla portata da attribuire ai brevetti riguardanti sequenze o sequenze parziali di geni isolati dal corpo umano e la brevettabilità delle cellule staminali umane. In merito alle questioni più dibattute in tema di etica, ricerca ed economia, il documento riferisce che la Commissione continuerà a valutare se le eventuali divergenze fra le legislazioni degli Stati membri producano ripercussioni di natura economica.

Il 26 ottobre 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sui brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche.

Nel documento viene riconosciuta l’esistenza di molteplici problemi, soprattutto di natura etica e si ricorda che:

- il 2 febbraio 2005 l’Ufficio europeo dei brevetti ha concesso un brevetto (EP 1257168) che comprende un metodo per la selezione di cellule germinali umane;

- tale decisione è stata impugnata e pertanto in questo campo la situazione giuridica resta incerta;

- il medesimo Ufficio ha concesso altri brevetti riguardanti cellule germinali umane, uno in particolare riguardante embrioni umani congelati e ha poi accolto un ricorso contro un brevetto che ha sancito la non brevettabilità delle cellule embriostaminali umane;

- l’articolo 6 della direttiva esclude la clonazione di esseri umani e il Consiglio ha chiarito che il divieto di brevettazione non si limita a coprire la clonazione riproduttiva ed ‘essere umano ’ comprende anche la fase embrionale.

Conseguentemente il Parlamento europeo:

- sostiene la prosecuzione della ricerca sulle cellule staminali ma sottolinea in via di principio il rifiuto di interventi sulla linea germinale umana, della clonazione umana in qualsiasi fase del suo sviluppo, della ricerca sugli embrioni umani, in quanto ne comporta la distruzione;

- riconosce che la direttiva 98/44/CE costituisce un adeguato quadro di riferimento nel campo della protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e che esclude la brevettabilità di ogni forma di clonazione umana, ma lamenta che restino insolute talune questioni come la brevettabilità del DNA umano;

- osserva che le cellule germinali non sono brevettabili in quanto sono parte del corpo umano e pertanto il brevetto EP 1257168 potrebbe costituire una violazione della direttiva;

- esprime la propria preoccupazione nei confronti di qualunque progetto volto a introdurre metodi per la selezione del sesso degli esseri umani;

- chiede alla Commissione europea di presentare rapidamente un’opposizione al citato brevetto;

- invita, infine, l’Ufficio europeo dei brevetti a costituire un nuovo servizio incaricato di verificare i brevetti sensibili dal punto di vista etico, prima che vengano rilasciati.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 5, c. 5. demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro delle attività produttive, la definizione delle modalità di utilizzazione, da parte degli agricoltori, di materiale brevettato di origine vegetale per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nelle loro aziende.

Il c.7 del medesimo art. 5 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la disciplina dell'ambito e delle modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, tale decreto dovrà prevedere il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.

Coordinamento con la normativa vigente

Nell’ordinamento nazionale la disciplina organica sui brevetti si rinviene nel codice civile (artt. 2584-2594) e, in particolare, nel recente decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, recante il nuovo “Codice della proprietà industriale”, adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Tale Codice reca una disciplina unitaria ed omogenea della “proprietà industriale”, coordinata con la normativa comunitaria ed internazionale.

Il diritto dei brevetti non contiene, peraltro,  una specifica disciplina relativa alle invenzioni biotecnologiche; tale materia non è stata infatti contemplata nel Codice citato, in quanto, come affermava anche la relazione illustrativa al Codice medesimo, il silenzio della legge di delega era volto a confermare implicitamente l’intenzione del Legislatore di mantenere ferma l’autonoma operatività della specifica delega prevista in materia da un disegno di legge governativo, dall’iter particolarmente travagliato, che risulta attualmente all’esame del Senato    (S.1745-B) [4].

Il provvedimento in esame, pur risultando conforme ai principi generali vigenti in materia, introduce pertanto disposizioni – che in gran parte ricalcano il contenuto del citato disegno di legge all’esame del Senato -  che tengono conto delle peculiarità delle invenzioni biotecnologiche sotto il profilo scientifico ed etico.

Va inoltre rilevato come l'Italia abbia aderito ad importanti trattati internazionali in materia di brevetti (cfr. oltre, la scheda di lettura dell’art.1 del presente dossier), le cui disposizioni concorrono quindi a costituire la normativa vigente.

Sul punto è da rilevare come tra le finalità indicate nell’articolo 1 del decreto, conformemente a quanto disposto dalla direttiva, sia esplicitamente richiamato il rispetto degli obblighi derivanti dai diversi accordi internazionali che incidono sulla materia in oggetto.

Si segnala, infine, come la legge n.40 del 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, rechi  disposizioni specifiche che vietano la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque per un fine diverso dalla procreazione, ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni, nonché gli interventi di clonazione sia a fini procreativi sia di ricerca.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Come affermato nella relazione illustrativa, il decreto legge in esame riproduce pressoché integralmente il contenuto del citato disegno di legge A.S. 1745-B, approvato dai due rami del Parlamento, con alcune integrazioni inerenti il recepimento di specifiche disposizioni della direttiva comunitaria (artt. 9,10,13 e 14) volte ad evitare ulteriori procedure di infrazione.

Impatto sui destinatari delle norme

Le domande di brevetto di invenzioni biotecnologiche  che saranno presentate ai sensi del provvedimento in esame dovranno essere esaminate, ai fini della valutazione, dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Sotto il profilo dell'impatto amministrativo, può essere rilevato come la normativa in esame sembri suscettibile di richiedere a tale Ufficio un'attività di accertamento, relativa ai profili scientifici ed etici delle invenzioni oggetto delle domande di brevetto, almeno in parte nuova e diversa da quella attualmente esercitata ai sensi della normativa vigente, tant’è che ai sensi dell’art. 5 tale Ufficio potrà in taluni casi richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

In via più generale si rileva, inoltre, come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento al provvedimento, che il recepimento della direttiva 98/44/CE può assumere, per il nostro Paese, importanti risvolti economici, in quanto consente di rafforzare la protezione brevettale in settori altamente innovativi. Il titolo brevettale ha dimostrato, infatti, la propria utilità per il finanziamento della innovazione tecnologica e per la diffusione delle conoscenze scientifiche, tramite il riconoscimento all'inventore di un monopolio temporale di venti anni, monopolio ben più breve del diritto d'autore, a fronte dello obbligo di mettere a disposizione della ricerca, tramite la descrizione, le sue conoscenze (procedimenti, prodotti e uso degli stessi). Il brevetto è, inoltre, un indicatore di sviluppo tecnologico e di potenziale competitivo, ed ha di per sé un importante valore economico, oltre ad essere altresì uno dei modi più efficaci per stimolare la ricerca scientifica, richiamando in nuovi settori di avanguardia (quali la salute, l’agricoltura e l’ambiente) risorse umane e finanziarie.

Formulazione del testo

In ordine alla formulazione del testo si rileva l’opportunità, sul piano sistematico,  di collocare le disposizioni in esame in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche nell’ambito del Capo II, sezione IV, relativa alle invenzioni, del nuovo Codice della proprietà industriale, di cui al citato D.Lgs. n. 30 del 2005.

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

a)  La normativa nazionale.

 

Nell’ordinamento nazionale la disciplina organica sui brevetti si rinviene nel Codice Civile (artt. 2584-2594) e, in particolare, nel recente decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, recante il nuovo “Codice dei diritti di proprietà industriale”, adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Tale Codice reca una disciplina unitaria ed omogenea della “proprietà industriale”, coordinata con la normativa comunitaria ed internazionale.

La sezione  IV del Capo II del Codice, relativa alle invenzioni (artt. 45 - 81), che riproduce, seppur con significative innovazioni, la disciplina previgente, non reca peraltro la disciplina delle invenzioni biotecnologiche, nonostante tra i criteri direttivi della legge di delega figurasse espressamente l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina internazionale e comunitaria.

La materia - oggetto della direttiva 94/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio - non è contemplata nel Codice in esame in quanto, come affermava anche la relazione illustrativa al Codice medesimo, il silenzio della legge di delega era volto a confermare implicitamente l’intenzione del Legislatore di mantenere ferma l’autonoma operatività della specifica delega prevista in materia da un disegno di legge governativo, che risulta attualmente all’esame del Senato  (S.1745-B) [5].

Il provvedimento in esame, pur risultando conforme ai principi generali vigenti in materia, introduce pertanto disposizioni – che in gran parte ricalcano il contenuto del citato disegno di legge all’esame del Senato -  che tengono conto delle peculiarità delle invenzioni biotecnologiche sotto il profilo scientifico ed etico.

    

Per quanto concerne la disciplina generale, si ricorda che il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo (20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda)  di sfruttamento sull’oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

Possono costituire oggetto di brevetto:

•    le invenzioni industriali;

•    i modelli di utilità;

•    i modelli ornamentali;

•    le nuove varietà vegetali;

•    le topografie di prodotto a semiconduttori (registrazione).

 

Pe     r quanto concerne il brevetto per invenzioni industriali, esso si rinviene quando si è in presenza di una nuova invenzione che implichi un'attività inventiva e che sia suscettibile di avere un'applicazione su scala industriale.

Dagli articoli 46, 48, 49 e 50 del citato Codice si desumono i 4 requisiti di brevettabilità delle invenzioni industriali: novità, originalitàindustrialità liceità.

In particolare, si ricorda che il brevetto viene concesso a tutela di una invenzione nuova - ossia non compresa nello stato della tecnica -  che implichi un’attività inventiva originale  - ossia se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica - e che sia atta ad avere un’applicazione industriale -  ossia se l’oggetto dell’invenzione può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola - ; inoltre, l’attuazione dell’invenzione deve essere lecita, ossia non deve essere contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 45 del Codice, non sono considerate invenzioni e dunque non possono costituire oggetto di brevetto:

a) le scoperte - che attengono al campo della conoscenza - le teorie scientifiche - che non hanno applicazione industriale - i metodi matematici - quando sono afferenti ad un piano meramente teorico.

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi di elaboratore

c) le presentazioni di informazioni;

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo non sono altresì considerate invenzioni i metodi per il trattamento terapeutico e chirurgico del corpo umano o animale, i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, specificando peraltro che tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze e alle miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi nominati. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo,  non possono inoltre costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse; anche in tal caso la norma specifica che la disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ad ai prodotti ottenuti mediante tali procedimenti.

All’attività inventiva come sopra configurata sono riconosciuti diritti di carattere patrimoniale (esclusiva di sfruttamento concessa dal brevetto registrato) e di carattere morale: i primi hanno una durata temporale (20 anni non rinnovabili né prorogabili) e sono alienabili, a differenza dei secondi che non sono soggetti a scadenza temporale, non possono essere alienati e consentono di far figurare il proprio nome sul brevetto e sul registro dei brevetti, nonché di agire in giudizio per rivendicare la paternità dell’opera ed opporsi a qualsiasi deformazione e, in genere, a qualsiasi atto a danno dell’opera stessa che possa essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore. In articolare, ai sensi dell’art.66 del Codice, i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal Codice. Il brevetto conferisce pertanto  al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Peraltro, ai sensi dell’art. 68, la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;

b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino princìpi attivi realizzati industrialmente.

Inoltre, il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

 

In quanto strettamente connessa con la materia oggetto del provvedimento in esame, occorre inoltre richiamare la sezione VIII del Codice, recante la disciplina delle nuove varietà vegetali (artt.100-116).

Si ricorda, in proposito, che,  antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs 30/05, la tutela speciale delle varietà vegetali era disciplinata, in conformità con le norme sulla Convenzione per la Protezione delle novità Vegetali (Parigi 2 dicembre 1961), dal  D.Lgs 3 novembre 1998, n. 455 “Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali”che aveva parzialmente abrogato il precedente DPR 12 agosto 1975, n. 974.

Anche le varietà vegetali possono essere brevettate, purché siano nuove, omogenee, stabili e diverse da quelle già esistenti.

La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà: a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda; b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni. La varietà si reputa invece distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta; tale ultima fattispecie si verifica quando: a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà; b) è presente in collezioni pubbliche. La varietà si reputa inoltre omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa. Da ultimo, la varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

Il diritto su una nuova varietà vegetale viene conferito mediante una privativa concessa in conformità al Codice al “costitutore”, vale a dire : a) la persona che ha creato o scoperto e messo a punto una varietà, b) il datore di lavoro della suddetta persona o che ne ha commissionato il lavoro, c) l’avente diritto o causa dai predetti soggetti. Quanto alla durata della protezione, il  diritto di costitutore  - in base la quale è richiesta una sua autorizzazione per una serie di atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, quali la produzione o riproduzione, la vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione - dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione.


 

b)  I principi della Direttiva 98/44/CE

 

La direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche è venuta alla luce dopo un lungo e travagliato percorso normativo[6], ed è il risultato di un’intensa operazione di compromesso tra diverse opinioni sul modo di tutelare le biotecnologie e armonizzare la disciplina giuridica dei brevetti con le norme etiche che devono presidiare questo delicatissimo settore delle scoperte ed invenzioni.

La direttiva, che trova il proprio fondamento nel principio di armonizzazione espresso dall’art. 100 del Trattato, si basa sulla considerazione di come la biotecnologia e l'ingegneria genetica stiano acquisendo una funzione crescente in una vasta gamma di attività industriali, nonché sulla previsione che la protezione delle invenzioni biotecnologiche possa assumere un'importanza fondamentale per lo sviluppo industriale deI Paesi membri dell’Unione.

 Obiettivo della direttiva  - il cui termine per il recepimento era il 30/7/2000 - è quello di assicurare la libera circolazione dei prodotti biotecnologici coperti da brevetto mediante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri; detta armonizzazione è stata ritenuta elemento indispensabile alla prosecuzione della ricerca in un settore che richiede notevoli investimenti e che subisce la forte concorrenza internazionale.

Posto che esiste già un sistema costituito dalle legislazioni nazionali sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, che detta normativa resta il riferimento fondamentale e che pertanto non è attualmente richiesta la elaborazione da parte del legislatore comunitario di un diritto specifico per detto settore, lo scopo fondamentale della direttiva è attenuare le esistenti disparità di sistemi, limitandosi a definire taluni principi di base, che consentano di distinguere in primo luogo tra ciò che è brevettabile e ciò che non lo è.

E’ così ribadito che, dovendosi in ogni caso garantire la dignità e l’integrità dell’uomo, non possono costituire invenzioni brevettabili il corpo umano, nelle varie fasi di costituzione e di sviluppo, comprese le cellule germinali, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o una sequenza parziale di un gene umano (art. 5 par. 1)

Tuttavia, poiché importanti risultati nella cura di alcune patologie sono derivati proprio dalla messa a punto di tecnologie intese alla produzione di elementi isolati dal corpo umano o di elementi di struttura simile a quella naturalmente esistente nel corpo umano, nella direttiva non si esclude che detti elementi possano essere brevettabili, o perché prodotti con un procedimento tecnico (utilizzabile industrialmente) che ne assicuri una struttura identica all’elemento naturale, o perché risultanti da un procedimento ( tecnico, e che soltanto l’uomo è in grado di realizzare) che li ha isolati, ossia identificati, purificati, caratterizzati e moltiplicati al di fuori del corpo umano (art. 5, par. 2).

Anche relativamente alla sequenza o sequenza parziale di un gene la non brevettabilità riguarda la semplice scoperta. Sarebbe invece brevettabile una sequenza di DNA nel caso se ne indichi la funzione, perché in tal caso oggetto della domanda di brevetto sarebbe un insegnamento tecnico; e sarebbe ugualmente brevettabile la sequenza parziale di DNA nel caso si indichi quale sia la proteina o proteina parziale prodotta, o quale funzione questa assolva.

Il considerando n. 24 della direttiva chiarisce, infatti, che una semplice sequenza di DNA, senza indicazione di una funzione, non contiene alcun insegnamento tecnico e pertanto essa non può costituire un'invenzione brevettabile, mentre il successivo considerando (n. 24) specifica che affinché sia rispettato il criterio dell'applicazione industriale, è necessario precisare, in caso di sequenza parziale di un gene utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, quale sia la proteina o proteina parziale prodotta o quale funzione essa assolva[7].

Se quindi in base alla direttiva 98/44 è stabilito in modo inequivocabile che è brevettabile il materiale biologico, purché questo derivi da attività inventiva e sia suscettibile di applicazione industriale (art. 3), è altrettanto esplicitamente escluso che abbiano una copertura brevettuale le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume (art. 6), segnatamente i procedimenti di clonazione dell'essere umano e i procedimenti che modificano l'identità genetica germinale dell'essere umano, la utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali, nonché i procedimenti di modifica dell’identità genetica degli animali (e gli stessi animali dalla modifica derivati), ma solo se causa di sofferenze prive di utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale.

Del pari (art. 4) non sono brevettabili né le varietà vegetali o le razze animali, né i procedimenti, essenzialmente biologici, miranti alla produzione di vegetali o di animali, come l'incrocio o la selezione; tuttavia è precisato che se una invenzione può essere tecnicamente eseguita su più varietà vegetali o razze animali (rectius non è limitata ad una determinata varietà vegetale o razza animale) può essere richiesta la concessione del brevetto[8].

La valutazione di tutti gli aspetti etici connessi alla biotecnologia è attribuita al già esistente Gruppo europeo della Commissione europea per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie.

Le restanti disposizioni comunitarie definiscono poi l’estensione della protezione accordata alle invenzioni biotecnologiche brevettate, e trattano della concessione di licenze obbligatorie dipendenti (art.12), ossia di quei casi nei quali lo sfruttamento commerciale di una privativa su un ritrovato vegetale comporti la violazione di un precedente brevetto oppure nei quali lo sfruttamento di una invenzione biotecnologica comporti la violazione di una precedente privativa su un ritrovato vegetale. In entrambe le ipotesi può essere concesso un diritto all’uso non esclusivo dell’invenzione o della privativa precedentemente coperte da brevetto, purché sia determinato il pagamento di un adeguato canone.

Tornando alle disposizioni che definiscono l’ambito della protezione accordata, è stabilito che la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà (art. 8, par.1) ; analogamente, la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento e a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà (art. 8, par. 2). Inoltre, la protezione brevettuale di un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione (art. 9). In entrambi i casi, tuttavia, sono previste:

-    limitazioni a tali protezioni, che non si estendono pertanto al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, quando detti processi derivino inevitabilmente dall’utilizzo dei materiali, e purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni (art.10);

-    deroghe qualora la vendita o commercializzazione del materiale di riproduzione di origine vegetale o animale o del bestiame di allevamento sia fatta ad un agricoltore. Per i ritrovati vegetali si applica quanto disposto dall’art. 14 del Reg 2100/94 (di disciplina della privativa comunitaria per ritrovati vegetali) che consente agli agricoltori di utilizzare all’interno dell’azienda, quale materiale di moltiplicazione, il prodotto del raccolto ottenuto piantando varietà coperte da una privativa comunitaria[9]; relativamente al bestiame o al materiale di riproduzione, è la stessa direttiva che stabilisce che l’autorizzazione all’uso agricolo del materiale protetto include anche la messa a disposizione dell’animale o del materiale di riproduzione per la prosecuzione dell’attività (art.11).

Ulteriori disposizioni (artt.13 e 14) stabiliscono un obbligo di deposito del materiale biologico che non possa essere descritto in una domanda di brevetto, e disciplinano l'accesso al materiale depositato. Gli Stati membri debbono vigilare a che la loro legislazione brevettuale sia conforme alle disposizioni della direttiva comunitaria.

La trasparenza nel monitoraggio della direttiva (art.16) è garantita dall'obbligo che incombe sulla Commissione di trasmettere al Parlamento europeo ed al Consiglio le seguenti relazioni periodiche:

-    ogni cinque anni, a decorrere dalla data fissata per l'attuazione della direttiva nell'ordinamento degli Stati membri [30 luglio 2000], una relazione sugli eventuali problemi sollevati dalla direttiva in relazione ad accordi internazionali sulla tutela dei diritti dell'uomo cui gli Stati membri abbiano aderito;

-    ogni due anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva, una relazione intesa a valutare le incidenze che la mancata pubblicazione o la pubblicazione tardiva di documenti brevettabili potrebbero avere nel campo della ricerca di base di ingegneria genetica;

-    ogni anno, a decorrere dalla data fissata per l'attuazione della direttiva nell'ordinamento degli Stati membri, un relazione sugli sviluppi e sulle implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica.


 

La normativa comunitaria sugli O.G.M.

 

Per quanto riguarda la regolazione della produzione e dell'uso dei prodotti biotecnologici nell'Unione Europea, sono state approvate per prime tre direttive nel 1990, alle quali si sono successivamente aggiunti altri provvedimenti di disciplina di ulteriori aspetti, procedendosi nel contempo sulla via della revisione dei regolamenti originari. Il quadro della normativa in vigore, in ordine cronologico, è pertanto il seguente:

-      Direttiva 90/219/CEE del 23 aprile 1990 sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; sono pertanto esclusi dal suo campo di applicazione tutti i seguenti aspetti: conservazione, coltura, trasporto, distribuzione, smaltimento, impiego di MGM. E’ stata recepita dall'Italia con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91;

-      Direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, recepita dall'Italia con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92.

I principali elementi delle direttive 219 e 220 sono i seguenti:

·       gli organismi geneticamente modificati sono classificati in gruppo I (non patogeni, innocui per l'ambiente) e in gruppo II (tutti gli altri);

·       le operazioni di ricerca e di sviluppo sono distinte in tipologia A riguardante quelle su scala limitata e tipologia B, di natura industriale e commerciale;

·       gli utilizzatori di organismi geneticamente modificati hanno l'obbligo di procedere alla valutazione preventiva dei possibili rischi biologici e di prendere adeguate misure di protezione della salute umana e dell'ambiente;

·       un'autorità nazionale (per l'Italia il Ministero della Sanità) è tenuto all'osservanza di alcune procedure di notifica e di autorizzazione;

·       le autorità nazionali sono tenute a compiti di ispezione e alla protezione delle informazioni riconosciute di natura confidenziale.

La direttiva 219 è stata modificata con la direttiva 98/81/CE e, da ultimo, abrogata dalla direttiva 2001/18 che ha recato le nuove disposizioni in tema di emissione deliberata nell’ambiente di organismi modificati geneticamente, che si applicano dal 17/10/2001.

-      Direttiva 90/679/CEE del 23 novembre 1990 relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, recepita dallo Stato italiano con decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il datore di lavoro, in accordo con l'Autorità nazionale competente, deve valutare il livello di rischio conseguente all'uso dell'organismo da impiegare e proporre le misure necessarie per ridurre al minimo tale rischio. A ciò consegue il rilascio di un'apposita necessaria autorizzazione;

-      Regolamento 2092/91 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico, riconosce il diritto alla qualifica biologica esclusivamente ai prodotti che non impieghino OGM né prodotti derivati da OGM;

-      Direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 sulla immissione in commercio (incluse la utilizzazione ed il controllo) dei prodotti fitosanitari, si applica anche ai prodotti contenenti o costituiti da OGM, a condizione che l'autorizzazione a diffonderli nell'ambiente sia stata concessa previa valutazione del rischio per l'ambiente in conformità alla disposizioni di cui alla direttiva 90/220/CEEE;

-      Decisione 93/584/CEE del 22 ottobre 1993 che, dando attuazione all’art. 6 della dir. 90/220, ha stabilito i criteri per l’applicazione di procedure semplificate per l'emissione deliberata nell'ambiente di piante geneticamente modificate, procedure che non si applicano pertanto né agli animali né ai microorganismi. Procedure semplificate sono state adottate per la prima volta con la Decisione 94/730/CE del 4 novembre 1994;

-      Regolamento 258/97 del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (i cosiddetti novel foods), contiene disposizioni per una valutazione specifica dei detti prodotti che contengano OGM, in ragione del rischio ambientale che essi possono presentare ;

-      Direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, il cui recepimento è oggetto del decreto legge in esame, e per il quale è anche all’esame dell’altro ramo parlamentare una proposta di delega. Il termine per il recepimento è peraltro scaduto il 30 luglio 2000.

-      Regolamento 1139/98 del 26 maggio 1998 che ha sostanzialmente stabilito l’obbligo di indicare nell’etichettatura, di prodotti e ingredienti alimentari derivati da soia geneticamente modificata (di cui alla Dec. 96/281) e da granturco geneticamente modificato (di cui alla Dec.97/98), le caratteristiche che siano diverse da quelle di cui alla direttiva n. 112 del 1979 di disciplina della etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché della relativa pubblicità. Il provvedimento è stato abrogato dal reg. 1829/2003;

-      Direttiva 98/81/CE del 26 ottobre 1997 che ha modificato la direttiva 90/219. Per il suo recepimento è stata adottato il D.Lgs. n. 206/2001 che ha interamente abrogato il precedente provvedimento n. 91/1993. Le nuove norme:

·       confermano l’obbligo di notifica dell’impiego di ogm sia nella ricerca sanitaria e farmaceutica che nell’utilizzo in agricoltura per la successiva autorizzazione da parte del ministero della sanità;

·       suddivisione degli ogm in quattro classi di rischio che vanno dal rischio nullo o trascurabile, al basso rischio, rischio moderato e l’alto rischio;

·       è richiesta da parte degli utilizzatori la predisposizioni di un piano d’emergenza per il caso di incidenti;

·       in tale ultimo caso la bonifica ed il ripristino ambientale è a carico di chi, violando le disposizioni in vigore, abbia con il proprio comportamento provocato il danno;

-      Regolamento 1884/1999 del 19 luglio 1999, che reca le disposizioni sugli animali allevati con metodo biologico, stabilisce che, per conservare la fiducia dei consumatori nella produzione biologica, gli OGM e i prodotti ottenuti sulla loro base non sono compatibili con i metodi di produzione biologici;

-      Regolamento 49/2000 del 10 gennaio 2000 che, modificando il reg. 1139/98, sottrae all’obbligo della menzione in etichetta della presenza di soia o granturco G.M. qualora la quantità contaminata sia entro la soglia dell’1% e sia accidentale;

-      Regolamento 50/2000 del 10 gennaio 2000 che ha esteso l’obbligo di etichettatura anche ai prodotti e ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati. Il provvedimento è stato abrogato dal reg. 1829/2003;

-      Decisione 2001/204/Ce del 8 marzo 2001 che integra la direttiva 90/219 relativamente ai criteri per stabilire la sicurezza per la salute umana e per l’ambiente di alcuni prodotti g.m.;

-      Direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 sull’emissione deliberata nell’ambiente di o.g.m. e che abroga la precedente 90/220 a partire dal 17/10/2002. La direttiva:

·       ribadisce la validità del principio di precauzione;

·       prevede un’autorizzazione a tempo determinato;

·       è più severa nella valutazione d’impatto ambientale.

La Direttiva è stata recepita con il D.lgs. n. 224/2003 

-      Decisione 2002/623/Ce del 24 luglio 2002 che fornisce agli Stati membri le linee guida dettagliate affinché gli stessi possano adeguatamente procedere alla valutazione del rischio ambientale richiesta dalla direttiva 2001/18, e possano individuare e valutare gli effetti potenzialmente negativi degli OGM sia diretti che indiretti, immediati o differiti, sulla salute umana e sull’ambiente;

-      Decisione 2002/811/Ce del 3 ottobre 2002 che fornisce linee guida dettagliate in merito ai piani di monitoraggio che precedono la immissione in commercio di un OGM. La decisione si rivolge ai soggetti che, volendo per la prima volta immettere in commercio un OGM debbono presentare una notifica agli Stati membri accompagnata dal monitoraggio e da una relazione sull’emissione deliberata nell’ambiente;

-      Regolamento 1829/2003 del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati che, al fine di proteggere la salute sia umana che animale, definisce una procedura comunitaria affinché sia valutata la sicurezza dei prodotti prima della immissione sul mercato comunitario. Il provvedimento sostanzialmente definisce un sistema nuovo di autorizzazione e vigilanza sia sugli alimenti che sui mangimi, per entrambi reca inoltre disposizioni sull’etichettatura. Il regolamento:

·       innova le procedure di autorizzazione in precedenza stabilite dal reg. 258/97 per i nuovi prodotti alimentari;

·       sottrae i mangimi al regime in generale previsto dalla dir. 90/220 e prevede per gli stessi, sia per quelli contenenti OGM che per quelli costituiti o prodotti a partire da OGM, una specifica procedura di autorizzazione;

·       sottopone all’autorizzazione anche gli additivi contenenti OGM e destinati ad entrare in prodotti alimentari destinati al consumo umano;

·       adegua le nuove procedure di autorizzazione ai nuovi principi contenuti nella dir. 2001/18;

·       dispone nuove norme, armonizzate ed esaustive, in tema di etichettatura degli alimenti e dei mangimi;

·       abroga le disposizioni di cui al reg. 1139/98 e reg. 50/2000.

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni commesse dal presente regolamento sono state adottate con il D.lgs. n. 70/2005;

-      Regolamento 1830/2003 del 22 settembre 2003 che definisce un sistema di tracciabilità che dovrà essere applicato da parte di tutti gli Stati membri sia per gli OGM, che per gli alimenti ed i mangimi ottenuti da OGM, sistema che è destinato ad agevolare il ritiro dei prodotti dal mercato, nonché a monitorare gli effetti  sull’ambiente. Gli OGMautorizzati devono essere identificati con un codice trasmesso dagli operatori lungo tutta la catena alimentare e la loro presenza negli alimenti deve essere indicata in etichetta se superiore allo 0,9%, per quelli in corso di autorizzazione l’obbligo è previsto nel caso di una presenza dello 0,5%, mentre l’obbligo di segnalazione in etichetta è tassativo per gli OGM non autorizzati.

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni commesse dal presente regolamento sono state adottate con il D.lgs. n. 70/2005;

-      Regolamento 1831/2003 del 22 settembre 2003 che interviene sul mercato della produzione di mangimi definendo una procedura comunitaria per l’autorizzazione alla immissione  e all’utilizzo degli additivi destinati all’alimentazione animale. Uno specifico regime autorizzatorio è definito per gli additivi contenenti, o prodotti a partire da, OGM, autorizzazione nella quale deve comparire il nome del titolare, che è peraltro l’unico soggetto cui è consentita la prima immissione sul mercato del prodotto;

-      Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale; in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale il provvedimento si applica anche al danno ambientale causato da qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, di microrganismi geneticamente modificati, nonché da qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente, trasporto e immissione in commercio di organismi geneticamente modificati.

Prescrizioni per una valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, per i sistemi agrari e per la filiera agroalimentare, conseguenti al deliberato rilascio nell'ambiente di OGM, sono state definite con il D.M. del 19 gennaio 2005, del Ministero delle politiche agricole;

-      Decisione 2004/204/CE del 23 febbraio 2004 che stabilisce disposizioni dettagliate in merito alla compilazione e tenuta dei registri, da parte della Commissione, contenenti le informazioni sulle modifiche genetiche degli OGM. Tali informazioni - che oltre a includere il deposito di campioni di OGM debbono fornire dettagli sulle sequenze nucleotidiche o le altre informazioni necessarie alla identificazione dell’OGM, della sua discendenza, o di un prodotto contenente l’OGM – saranno distinte in informazioni accessibili anche al pubblico, informazioni riservate per la tutela degli interessi commerciali, informazioni supplementari riservate ai soli Stati membri;

-      Regolamento 65/2004 del 14 gennaio 2004 che ha definito i meccanismi che consentono di assegnare ad ogni OGM un identificatore unico atto a realizzare il sistema di tracciabilità previsto dal reg. 1830/2003;

-      Regolamento 641/2004 del 6 aprile 2004 che, in tema di alimenti e mangimi, reca norme di attuazione del reg. 1829/2003 riguardanti la presentazione delle richieste di autorizzazione per nuovi alimenti e mangimi G.M., la presentazione di una notifica per prodotti preesistenti o in merito alla presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole;

-      Decisione 2005/174/CE del 25 febbraio 2005 con la quale sono state predisposte note orientative destinate agli Stati membri, al fine di garantire che le autorità nazionali competenti effettuino correttamente la valutazione preliminare sulla sicurezza di un MGM, e forniscano adeguate informazioni agli utilizzatori riguardo al contenuto della documentazione da trasmettere;

-     Decisione 2005/317/CE del 18 aprile 2005 con la quale la Commissione, applicando il principio di precauzione di cui all’art. 174.2 del Trattato di Amsterdam, ha adottato misure di emergenza per impedire la commercializzazione in Europa di prodotti contaminati dal mais geneticamente modificato “BT10”;

-     Decisione 2005/453/Ce del 21 giugno 2005 con la quale viene organizzato lo scambio di informazioni fra Stati relativamente alla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. Il coordinamento e la realizzazione di un forum per lo scambio delle notizie sulle strategie adottate è conseguente alla scelta operata dalla Commissione che ha assegnato ai singoli Stati membri di elaborare ed attuare le misure per una gestione della coesistenza.

Disposizioni nazionali urgenti per assicurare la coesistenza tra le menzionate diverse forme di agricoltura sono state adottate con il D.L. n. 279/2004, convertito con modificazioni nella legge n. 5/2005.

Si segnala, infine, il Memorandum/04/17, del 28 gennaio 2004, che dà conto della situazione della autorizzazioni degli OGM ai sensi della legislazione europea.

 


Articoli del decreto legge

Art. 1
(Finalità)


1. Il presente decreto è adottato nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, dalla Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, tenendo conto in particolare del principio dell'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'equa distribuzione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle medesime, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997 e dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, entrambi ratificati con legge 28 marzo 2001, n. 145, e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

 


 

 

L’articolo 1, recante le finalità del provvedimento, precisa che il decreto-legge in esame viene adottato nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali.   

Anche l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/44, precisa che le disposizioni dalla stessa recate non pregiudicano gli obblighi che gli Stati membri hanno assunto in virtù di accordi internazionali, con particolare riferimento all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) ed alla Convenzione sulla diversità biologica.

Al rispetto di tali impegni fanno dunque riferimento anche le disposizioni di cui all’articolo 1 in esame,  che tra gli atti internazionali richiama specificamente :

1)   la Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973;

Detta convenzione, entrata in vigore nel 1978, cui hanno aderito la maggior parte degli Stati della Comunità e alcuni paesi dell'Europa occidentale, è stata ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la legge n. 260/1978. Tale atto internazionale ha costituito un passo importante verso l'adozione di standard tendenzialmente uniformi per i brevetti rilasciati in vari paesi europei (compresi appunto alcuni non appartenenti alla Comunità)[10]. Peraltro, istituendo l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) con sede nella stessa città tedesca, la Convenzione ha dato vita ad una procedura di brevettazione delle invenzioni in qualche modo alternativa a quella prevista dalle legislazioni nazionali, che, tuttavia, interagiva con i sistemi interni degli Stati. Il brevetto europeo concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti dava origine, infatti, ad una serie di brevetti nazionali o di brevetti equiparati sotto tutti gli effetti ai brevetti ottenuti per via nazionale nei singoli paesi aderenti alla Convenzione.

Quanto all’estensione della copertura brevettuale, la Convenzione di Monaco ha stabilito che sono non brevettabili le varietà vegetali e animali, né lo sono i procedimenti biologici per la loro produzione, mentre sono brevettabili i processi microbiologici e i processi per la preparazione di nuovi tipi di microrganismi; sono, altresì, brevettabili i prodotti, inclusi i microrganismi stessi, ottenuti da questi processi. Con laL. n. 302/1993 è stata successivamente autorizzata la ratifica in Italia dell'Accordo sul brevetto comunitario e degli strumenti allegati che ne costituiscono parte integrante, sottoscritto a Lussemburgo nel 1989 in occasione del completamento del mercato unico europeo. L'Accordo sul brevetto comunitario ha comportato una parziale modifica, ed integrazione con tre protocolli per la risoluzione delle controversie, della precedente “Convenzione  sul brevetto europeo per il mercato comune”, firmata sempre a Lussemburgo nel dicembre 1975 e nota come Convenzione sul brevetto comunitario. Detta Convenzione era già stata ratificata dalla legge n. 260/78, ma il testo emendato dall’Accordo ha reso necessario un nuovo provvedimento di ratifica.

Con i citati ultimi due atti internazionali, che si proponevano di conferire effetti unitari ed autonomi ai brevetti europei rilasciati in base alla convenzione di Monaco, è disposto il rilascio di un unico titolo brevettuale valevole ed avente effetto senza distinzione in tutti i paesi dell'Unione europea. In altri termini il brevetto comunitario produce gli stessi effetti nella totalità dei territori in cui si applica la convenzione.

Il brevetto comunitario, sottoposto alle disposizioni della Convenzione di Lussemburgo, nonché a quelle della Convenzione di Monaco, istituisce un ordinamento comune per gli Stati membri in materia di brevetti per invenzioni, ordinamento che si presenta del tutto autonomo rispetto alle legislazioni nazionali, e che introduce una situazione giuridica omogenea ed unitaria in materia di diritti di privativa sulle invenzioni[11].

Va segnalato come, in seguito all'approvazione della direttiva, il 16 giugno 1999, il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti ha modificato il Regolamento d'attuazione della Convenzione di Monaco del 1973, introducendo, all'interno di un nuovo capitolo intitolato "Invenzioni biotecnologiche", le regole 23b, 23c, 23d, 23e.

2)   la Convenzione sulla diversità biologica, conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992; in tale ambito la norma in esame richiama l’esigenza di tener conto, in particolar modo, del principio dell’uso sostenibile delle risorse genetiche e dell’equa distribuzione dei benefici che derivano derivanti dallo sfruttamento di tali risorse;

Per quanto riguarda i trattati nati dalla Conferenza tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, si ricorda che la Convenzione sulla biodiversità, alla quale hanno aderito, tra gli altri, gli Stati delle Comunità europee e i Paesi del G7, ad eccezione degli Stati Uniti, si è posta come obiettivo quello di conservare le diversità biologiche, intese come molteplicità di varietà animali e vegetali, e di garantire un più diffuso accesso alle risorse biologiche, concentrate per la maggior parte nei paesi in via di sviluppo - soprattutto a quelli dove si trovano le foreste tropicali.

Va rilevato che originariamente la conferenza era stata ideata per la protezione di specie animali e vegetali a rischio di estinzione, ma nel corso del dibattito svoltosi a Rio l’attenzione si è poi focalizzata sui criteri per lo sfruttamento equilibrato del patrimonio genetico, e sulla questione della brevettabilità di piante e animali

Pur ribadendo i diritti esclusivi e la responsabilità di ciascuno Stato in merito alla conservazione delle diversità delle specie ed all'utilizzazione delle proprie risorse biologiche - fra le quali debbono essere inclusi (art. 2 della convenzione) il materiale genetico di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell’eredità, che abbiano comunque un valore in quanto risorsa o attuale o potenziale – la Convenzione recepisce la preoccupazione che tali diversità biologiche possano essere ristrette in misura significativa per effetto di alcune attività umane. Per contrastare tale depauperamento nella Convenzione sono indicati i seguenti obiettivi: conservazione della diversità biologica, uso durevole dei suoi componenti, ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dalla utilizzazione delle risorse genetiche.

Relativamente al primo di essi, le Parti contraenti si impegnano anche a gestire o controllare i rischi associati all’uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che possano produrre un impatto negativo sulla conservazione e l’uso durevole dalla diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell’uomo (art. 15).

Quanto al terzo obiettivo, ciascuna Parte contraente si impegna verso le altre Parti ad agevolare l’accesso ed il trasferimento delle tecnologie, ivi incluse le biotecnologie, necessarie allo sfruttamento ed all’uso durevole delle risorse. Tale accesso o trasferimento di tecnologie (artt. 16 e 19) dovrà avvenire alle condizioni più eque e favorevoli, e includerà la tecnologia coperta da brevetti o da altri diritti di proprietà intellettuale, avendo particolare riguardo nei confronti dei paesi in via di sviluppo che forniscono risorse genetiche, paesi che potranno godere di condizioni preferenziali e agevolate (quanto ai meccanismi di finanziamento intervengono gli articoli 20 e 21 che le indicano in risorse nuove ed addizionali).

Peraltro, in connessione con la rilevanza che i brevetti e diritti di proprietà intellettuale possono avere sull’attuazione della Convenzione, le Parti dovranno cooperare affinché la regolazione di tali diritti, pur appartenendo sia alla legislazione nazionale che al diritto internazionale, sia favorevole e non contraria ai suoi obiettivi. In tema di produzioni vegetali, infine, vale richiamare la Convenzione UPOV, stipulata nel 1961 e successivamente modificata ed integrata, che è in vigore nei paesi della CEE, oltre che in USA, Svizzera, Ungheria, Israele, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Repubblica Sudafricana[12]. La convenzione sigla UPOV trae in realtà il proprio nome dall’organismo intergovernativo che da essa è derivato, l’Unione internazionale per la protezione di nuove varietà di piante, considerato in lingua francese. Detta organizzazione intergovernativa, con sede a Ginevra, fondata nel 1961 in occasione della Convenzione Internazionale di Parigi per la protezione delle nuove varietà di piante è entrata in vigore nel 1968 ed è stata poi oggetto di successive revisioni nel 1972, 1978 e 1991 Scopo dell'UPOV è quello di promuovere un efficiente sistema di protezione sui ritrovati vegetali ed assicurare che i membri dell'Unione riconoscano i risultati raggiunti dai costitutori vegetali, rendendo loro disponibile un diritto di proprietà esclusiva. Pertanto la convenzione consente di ottenere un Certificato di Protezione per una varietà vegetale relativamente alla produzione e vendita del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà, senza tuttavia coprire l'utilizzazione semplice (cioè non ripetuta) di detto materiale per creare una nuova varietà. Si ricorda che con il regolamento CE n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali l’Unione Europea ha istituito un regime comunitario di tutela per le varietà vegetali che si ispira alla citata Convenzione UPOV.

3)   la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché il relativo Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani;

La Convenzione citata, entrata in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2001, sancisce, tra l'altro, il divieto:

§       di utilizzare test genetici predittivi (salvo che per finalità mediche);

§       di ricorrere alle tecniche di assistenza alla procreazione per determinare il sesso del nascituro (salvo che per evitare una malattia ereditaria grave legata al sesso);

§     di introdurre una modificazione nel genoma dei discendenti;

§      di produrre embrioni umani al fine della ricerca; qualora la legge ammetta la ricerca sugli embrioni in vitro questa deve assicurare un'adeguata tutela dell'embrione.

Il Protocollo, entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2001, vieta invece la clonazione di esseri umani, ossia la creazione di un essere umano che abbia in comune con un altro (vivo o morto) l’insieme dei geni nucleari (è espressamente vietata ogni deroga alle disposizioni del Protocollo).

4)   l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994.

Riguardo all’Accordo TRIPS, si ricorda che l'Italia ha provveduto alla ratifica degli accordi, raggiunti in sede di Uruguay Round a Marrakech il 15/4/94, con la L. n. 747/1994, cheall'articolo 3 ha previsto una delega al Governoper l'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati all'adeguamento della legislazione italiana in materia di proprietà industriale. La delega, scaduta nel marzo 1995, prorogata una prima volta al 30 ottobre 1995 (legge 13 luglio 1995, n. 295), e successivamente al 31 marzo 1996 (legge 22 febbraio n. 73), è stata infine esercitata con l'adozione del D.Lgs 19 marzo 1996, n. 198, che ha apportato le necessarie modifiche alla normativa vigente in materia di marchi di impresa, di modelli di utilità ed ornamentali e di brevetti per invenzioni industriali, ossia, in termini normativi, intervenendo sul RD n. 929/1942, sul RD n. 1411/1940 e sul RD n. 1127/1939, ora tutti confluiti nel D.Lgs. n. 30 del 2005, recante il citato Codice della proprietà industriale. L'Accordo TRIPS costituisce un rilevante risultato negoziale poiché regola i diritti di proprietà intellettuale in sede di Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo è volto al superamento dei problemi, registrati in molti Paesi, derivanti dalla carenza di norme sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, dalla insufficiente applicazione delle norme esistenti, o dall'esistenza di procedure discriminatorie. Con tale accordo si sono anche risolte talune questioni precedentemente rilevate dai paesi industrializzati, che avevano fra l’altro constatato come l’attività dell’OMPI (Organizzazione internazionale preposta all’armonizzazione delle normative nazionali sulla proprietà intellettuale) fosse vanificata dall’assenza di adeguati meccanismi diretti a garantire l’effettiva adozione e applicazione, da parte dei Paesi membri, delle norme di protezione stabilite internazionalmente. Altro problema assai rilevante era quello della contraffazione, produttrice non soltanto di ingenti danni economici ai produttori di beni originali, ma anche causa di alti rischi per i consumatori. L'Accordo TRIPS, frutto di cinque anni di intense trattative, ha stabilito una disciplina pressoché completa della materia, articolando le disposizioni in sette parti relative a: l'applicazione dei principi fondamentali del commercio mondiale; l'esistenza, la portata e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale; i mezzi per il rispetto dei diritti; l'acquisizione ed il mantenimento dei diritti stessi; la prevenzione e la regolamentazione delle controversie.

 

 


Art. 2
(Definizioni)


1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «materiale biologico»: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

b) «procedimento microbiologico»: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

3. La nozione di varietà vegetale è definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.


 

 

L’articolo 2, recante le definizioni, riproduce integralmente l’articolo 2 della direttiva. Il comma 1 dell’articolo riporta, in particolare, le seguenti definizioni:

§         “materiale biologico”: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

§         “procedimento microbiologico”, qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale microbiologico.

Nel comma 2, con riferimento ai vegetali e agli animali, si precisa che un procedimento di produzione si considera essenzialmente biologico nel caso in cui consista, in modo integrale, in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione.

Il comma 3 rinvia, per la nozione di varietà vegetale, alla relativa definizione contenuta nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

 

Ai sensi del suddetto articolo 5  oggetto del diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, compresi, inter alia, gli ibridi tra generi e specie; ai fini del regolamento, per “varietà” si intende un “insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere: definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultante da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi; distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato. Un insieme vegetale consiste di vegetali interi o di parti di vegetali, nella misura in cui tali parti di vegetali siano in grado di produrre vegetali interi, denominati entrambi “costituenti varietali ”.

 


Art. 3
(Brevettabilità)


1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e originalità e siano suscettibili di applicazione industriale:

a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

c) qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato;

d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 6.

 


 


 

 

L’articolo 3 definisce l’ambito della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, ribadendo peraltro i requisiti generali del brevetto per invenzione industriale,  quali lanovità, l’originalità e l’applicabilità industriale.

 

Per quanto concerne il brevetto per invenzioni industriali, si ricorda come esso sia configurabile quando si è in presenza di una nuova invenzione che implichi un'attività inventiva e che sia suscettibile di avere un'applicazione su scala industriale.

Dagli articoli 46, 48, 49 e 50 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n30/05) si desumono i  requisiti di brevettabilità delle invenzioni industriali: novità, originalitàindustrialità, cui va aggiunta la liceità, intesa come condizione di brevettabilità.

In particolare, si ricorda che il brevetto viene concesso a tutela di una invenzione nuova - ossia non compresa nello stato della tecnica -  che implichi un’attività inventiva originale  - ossia se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica - e che sia atta ad avere un’applicazione industriale -  ossia se l’oggetto dell’invenzione può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola - ; inoltre, l’attuazione dell’invenzione deve essere lecita, ossia non deve essere contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 45 del Codice, non sono invece considerate invenzioni e dunque non possono costituire oggetto di brevetto:

a) le scoperte - che attengono al campo della conoscenza - le teorie scientifiche - che non hanno applicazione industriale - i metodi matematici - quando sono afferenti ad un piano meramente teorico.

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi di elaboratore

c) le presentazioni di informazioni;

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo non sono altresì considerate invenzioni i metodi per il trattamento terapeutico e chirurgico del corpo umano o animale, i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, specificando peraltro che tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze e alle miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi nominati. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo,  non possono inoltre costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse; anche in tal caso la norma specifica che la disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ad ai prodotti ottenuti mediante tali procedimenti.

 

Ai sensi dell’articolo, che ricalca le previsioni di cui al corrispondente articolo 3 della direttiva 98/44/CE,  sono brevettabili:.

a)    un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto con procedimento tecnico, anche se già esistente allo stato naturale.

b)   un procedimento tecnico per la produzione, lavorazione o impiego del materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

In base alle citate lett. a) e b), sarà quindi consentita la brevettabilità sia di materiale biologico - isolato dal suo ambiente naturale o prodotto attraverso un processo tecnico – sia del processo attraverso il quale si può produrre, lavorare o impiegare materiale biologico anche preesistente, purché in tale processo siano presenti i requisiti dell’invenzione. La disposizione ricalca quanto previsto dall’art. 3, commi 1 e 2, della direttiva, con la differenza che la direttiva prevede che solo il materiale biologico brevettabile può preesistere allo stato naturale, mentre le norma in oggetto prevede espressamente che sia il materiale biologico, sia il procedimento tecnico per la sua produzione possano entrambi preesistere allo stato naturale.               Per quanto concerne la possibilità di rendere oggetto di un'invenzione materiale biologico esistente in natura si rileva come in tal caso, più che di invenzione, sembri doversi più propriamente parlare di scoperta, in quanto si tratta di materiale già esistente ma non identificato nei suoi caratteri e nella sua funzione utile e, quindi, non ancora scoperto. Tale conclusione porrebbe tuttavia un problema alla luce sia della convenzione di Monaco (art. 52.2a) sia della legge italiana (art. 45, c.2 del Codice), che escludono entrambe la brevettabilità delle scoperte. Sul punto è tuttavia da osservare come il contrasto sia più apparente che reale, in quanto le normative ora richiamate si prestano ad essere applicate all'individuazione di principi, proprietà o fenomeni naturali e non quando la scoperta ha ad oggetto materiali quali microrganismi, virus, geni, come appunto avviene nel campo delle biotecnologie. In tali casi, infatti, l'oggetto della scoperta è un prodotto dotato di immediata utilità e suscettibile di una applicazione industriale.

 

c)   qualsiasi applicazione nuova di un  materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato;

Come già ricordato, la normativa nazionale subordina la concessione del brevetto anche alla possibilità di applicazione industriale del prodotto o del procedimento. Per quanto attiene alle invenzioni di prodotto, per godere della protezione devono riguardare materiale biologico qualificato come nuovo, frutto di attività inventiva, oltre che suscettibile di applicazione industriale (l'art. 3, paragrafo 1, della direttiva richiama in proposito i principi generali dell'art. 52 della Convenzione sul brevetto europeo, corrispondente all'art. 45, co. 1,  del D.Lgs. 30/05., e all'art. 27 degli Accordi Trips). Peraltro, come precisato nel considerando 28, la direttiva "non incide minimamente sui fondamenti del diritto dei brevetti in vigore, secondo cui un brevetto può essere concesso per qualsiasi applicazione nuova di un prodotto già brevettato", cioè per invenzioni d'uso.

 

d)   un'invenzione relativa a un elemento il quale, mediante un procedimento tecnico, sia stato isolato dal corpo umano, ovvero sia stato  diversamente prodotto, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificamente rivendicate. Non costituisce impedimento il fatto che l'elemento abbia una struttura identica a quello naturale;

La presente lett. d) si richiama ai principi di cui all’art.5, paragrafi 2 e 3, della direttiva. Questi ultimi richiedono la concreta indicazione dell’applicazione industriale nella richiesta di brevetto solo per le sequenze, totali o parziali, di un gene, e non anche per gli altri elementi del corpo umano. L'ultimo periodo reca la definizione di procedimento tecnico - come "quello che soltanto l’uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere".

 

e)   invenzioni riguardanti piante o animali ovvero un insieme vegetale, contraddistinto dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, nel caso in cui la loro applicazione non sia limitata, dal punto di vista tecnico, al conseguimento di una determinata varietà vegetale o razza animale e non siano impiegati, allo scopo, soltanto procedimenti essenzialmente biologici;

La previsione in commento  ricalca a quanto stabilito dall’art. 4, par. 2,  della direttiva, il quale, tuttavia non contiene alcun riferimento all'insieme vegetale (come sopra definito). Si rileva peraltro che il considerando n.30 della direttiva chiarisce che che la nozione di varietà vegetale è definita dalla legislazione sulla tutela dei ritrovati vegetali, in base alla quale una varietà è caratterizzata dal suo intero genoma e ha pertanto una sua individualità che la rende chiaramente distinguibile da altre varietà; il successivo considerando (n.31) precisa inoltre che un insieme vegetale, caratterizzato da un determinato gene (e non dal suo intero genoma), non rientra nella tutela delle varietà e non è pertanto escluso dalla brevettabilità, anche se comprende varietà vegetali A fini della brevettabilità la norma in oggetto richiama le modalità di cui all’articolo 5, comma 6, alla cui scheda di lettura si rinvia.


 

Art. 4
(Esclusioni)


1. Sono esclusi dalla brevettabilità:

a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

b) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

c) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai princìpi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalità della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

 

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;

d) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

e) le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

f) le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica.

2. È, comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

 


 

L’articolo 4, che recepisce le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva, indica le fattispecie di esclusione dalla brevettabilità.

 

Al riguardo, è previsto il divieto di brevettabilità:

a)   del corpo umano, sin dal concepimento e in tutti gli stadi del suo sviluppo, nonché della mera scoperta di uno degli elementi del corpo umano medesimo, ivi comprese la sequenza o la sequenza parziale, di un gene. Scopo del divieto di brevettabilità è quello di garantire il rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l’integrità dell’uomo e dell’ambiente.

Tali previsioni sono conformi a quelle stabilite dall'art. 5, paragrafo 1, della direttiva; si veda tuttavia la successiva lettera d) del comma in esame  che, in conformità con il disposto di cui all’art. 5, paragrafi 2 e 3 , della direttiva, prevede invece la brevettabilità di una sequenza di DNA o di una sequenza, pur parziale, di un gene, utilizzata per la produzione di una proteina o di una proteina parziale qualora venga fornita la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell’applicazione industriale e purché la funzione corrispondente sia rivendicata in modo specifico. In ordine al diritto nazionale, si ricorda, in via generale, come l’art. 5 del Codice civile vieti gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

 

b)   dei metodi - da applicare al corpo umano o animale - per il trattamento chirurgico o terapeutico o di diagnosi.

In proposito, si osserva come la direttiva comunitaria oggetto di recepimento non rechi alcuna disposizione analoga, sebbene il considerando n. 35 faccia salve tali esclusioni nei termini stabiliti dalle legislazioni nazionali. A tale ultimo riguardo si ricorda che ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del citato Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/05) non sono considerate invenzioni i metodi per il trattamento terapeutico e chirurgico del corpo umano o animale, i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; tale disposizione non si applica peraltro ai prodotti, in particolare alle sostanze e alle miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi nominati.

 

c)   delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, alla dignità umana, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità, nonché alla prevenzione di gravi danni ambientali.

L'art. 6, paragrafo 1, della direttiva - così come l'attuale disciplina nazionale [13] - menziona in tale ambito solo le categorie generali dell'ordine pubblico e del buon costume, sebbene  il considerando n. 38 della direttiva  rilevi come esse comprendano anche la tutela della dignità umana,  cui fa riferimento esplicito la presente lettera. Inoltre, sia quest'ultima, sia il considerando n. 36 della direttiva, richiamano l'art. 27, paragrafo 2, del citato Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Esso consente che gli Stati escludano la brevettabilità nelle fattispecie ivi indicate, le quali corrispondono a quelle di cui alla lettera c), salvi i riferimenti, previsti solo in quest'ultima, alla tutela della dignità umana e della biodiversità.Il divieto è pertanto in linea con quanto prevede l'art. 27, par. 2, dell'accordo TRIPS, che dà agli Stati la facoltà di escludere la brevettabilità, oltre che per motivi di ordine pubblico e di buon costume, "per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purché l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che la brevettabilità è esclusa dalle loro legislazioni…".

 

Il secondo periodo della lettera c) specifica che le esclusioni in esame riguardano, in particolare :

 

1)   ogni procedimento tecnologico di clonazione umana – indipendentemente dalla tecnica usata - il massimo sviluppo programmato dell’organismo clonato e la finalità della clonazione;

Il divieto in esame è previsto dall’art. 6, par. 2, lett. a), della direttiva, nonché nel considerando 40, nel quale si ribadisce la  necessità di escludere  inequivocabilmente dalla brevettabilità i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’uomo e la clonazione,  che sono considerati come interventi che violano l’ordine pubblico e il  buon costume. Quanto alla disciplina nazionale, si segnala come la recente legge n.40 del 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, rechi  disposizioni che oltre a vietare la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque per un fine diverso dalla procreazione, vietano specificamente ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni, nonché ogni intervento di clonazione sia a fini procreativi sia di ricerca.

 

2)   i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

Il divieto in esame è esplicitamente previsto dall’art. 6, par. 2, lett. b), della direttiva.

 

3)   ogni utilizzo di embrioni umani, ivi incluse  le linee di cellule staminali embrionali umane;

Al riguardo, si rileva come il divieto in esame sia contemplato dall’art. 6, par. 2, lett. c) della direttiva, la quale reca tuttavia un più circoscritto riferimento alle sole utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali ”, mentre la norma in oggetto fa riferimento ad ogni tipologia di utilizzo di embrioni (dunque anche all’utilizzo sperimentale per scopi scientifici) , comprese quelle inerenti le cellule staminali embrionali. Si ricorda inoltre comela legge n.40 del 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, rechi disposizioni specifiche che vietano la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque per un fine diverso dalla procreazione.

 

4)   i procedimenti di modifica dell’identità genetica degli animali, che  possano provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale - per l’uomo o l’animale -, nonché gli animali risultanti dai medesimi procedimenti;

La disposizione riproduce fedelmente il disposto di cui all’art. 6, par. 2, lett. d), della direttiva.

 

5)   le "invenzioni" riguardanti protocolli di analisi genetica il cui utilizzo conduca ad una "discriminazione  o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche".

Tale fattispecie di esclusione non sembra trovare riscontro nel testo della direttiva; essa sembrerebbe peraltro già implicita in  base ai criteri generali, dal momento che oltre a non avere per oggetto una invenzione concernente un materiale biologico sembra configurarsi come una fattispecie di utilizzo illecito dell’invenzione.

 

d)   una semplice sequenza di DNA o la sequenza, pur parziale, di un gene, utilizzata per la produzione di una proteina o di una proteina parziale: in tale ambito la brevettabilità è tuttavia consentita  purché venga fornita la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell’applicazione industriale e purché la funzione corrispondente sia rivendicata in modo specifico. Ai fini della concessione del brevetto, nel caso di sequenze sovrapposte solo nelle parti non essenziali all'invenzione, esse si considerano autonome;

Al riguardo, si osserva come il considerando n.23 della direttiva affermi che una semplice sequenza di DNA, senza indicazione di una funzione non contiene alcun insegnamento tecnico e che essa pertanto non può costituire un'invenzione brevettabile; il successivo considerando (24), in conformità  con la norma in oggetto, afferma peraltro che, affinché sia rispettato il criterio dell'applicazione industriale, occorre precisare, in caso di sequenza parziale di un gene utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, quale sia la proteina o proteina parziale prodotta o quale funzione essa assolva, mentre il considerando n.25 rileva  che, ai fini dell'interpretazione dei diritti attribuiti da un brevetto, nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione, ciascuna sequenza deve essere considerata autonoma ai fini brevettuali. Quanto al testo della direttiva, si ricorda che l’articolo 5, par.1 prevede che la mera scoperta di uno degli elementi del corpo umano, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non può costituire una invenzione brevettabile; tuttavia, ai sensi del par. 2, può costituire un invenzione brevettabile un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene -  anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale – a patto tuttavia che (par. 3) l'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene sia concretamente indicata nella richiesta di brevetto.

 

e)   le varietà vegetali e alle razze animali, nonché i procedimenti di relativa produzione essenzialmente biologici;

La disposizione riproduce il disposto di cui all’art. 4, par. 1, lettere a) e b) della direttiva.

 

f)     le nuove varietà vegetali nei casi in cui l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica - anche se derivante da un procedimento di ingegneria genetica - di altra varietà.

Il principio dell’esclusione dalla copertura brevettuale delle nuove varietà vegetali derivanti semplicemente da modifiche genetiche di altra varietà vegetale sembra assimilabile al disposto di cui all’art.4, par. 2, in base al quale le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali sono brevettabili se l'eseguibilità tecnica dell'invenzione non è limitata ad una determinata varietà vegetale o razza animale.

 

Il comma 2 dispone esplicitamente l’esclusione dalla brevettabilità di qualsiasi procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

In proposito, si richiama nuovamente la legge n.40 del 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, la quale vieta espressamente  la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque per un fine diverso dalla procreazione, nonché ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni.


Art. 5
(Procedimento)


1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, è dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato.

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.

4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.

5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

6. Nel caso in cui la richiesta di brevetto riguardi l'utilizzo o la modifica delle identità genetiche di varietà italiane autoctone e da conservazione, ai sensi della direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, o di materiali biologici vegetali o animali cui facciano riferimento i disciplinari adottati in Italia, in conformità alle disposizioni sulla denominazione di origine protetta e sulla indicazione geografica protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e alla citata direttiva 98/95/CE, e si riferisca a fini diversi da quelli diagnostici o terapeutici, è acquisito preventivamente il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali; il Ministero si esprime, previa consultazione della commissione consultiva di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sentite le associazioni di produttori di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni dalla data nella quale sia pervenuta al Ministero medesimo la relativa richiesta. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il brevetto può essere rilasciato.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.


 

 

L’articolo 5 reca disposizioni disciplinanti il procedimento amministrativo di concessione del brevetto di invenzione biotecnologia.

In particolare, con il comma 1 viene riconosciuta all'Ufficio italiano brevetti e marchi la facoltà di chiedere, in sede di valutazione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, al fine di garantire l'esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, come indicato dall’art. 4, comma 1, lettera c).

Si ricorda che il Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie (CNBB) è stato istituito con DPCM 11 settembre 1997. Tale comitato prende origine dal "Comitato Scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1992, secondo quanto previsto dall'art. 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, di attuazione della Direttiva 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati e della Direttiva 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

La nuova denominazione di Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie riflette la molteplicità dei compiti attribuiti al Comitato che riguardano sia la biosicurezza, sia il coordinamento del settore delle biotecnologie.

Tra i compiti del Comitato rientrano:

§       il coordinamento delle attività relative al settore delle biotecnologie e la valutazione e controllo del rischio da agenti biologici

§       i pareri sugli atti legislativi di recepimento nazionale delle direttive europee nel campo delle biotecnologie;

§       il supporto tecnico alle iniziative governative e legislative;

§       l’elaborazione di un quadro conoscitivo dei programmi, iniziative e attività biotecnologiche svolte dai Ministeri, dagli Enti di ricerca pubblici e privati e da altri organismi ;

§       l’informazione e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

Il Comitato - di composizione mista, istituzionale e tecnica - ha il compito di supportare il Governo in merito alle decisioni riguardanti le biotecnologie. Al Comitato viene inoltre riconosciuta la funzione di coordinamento delle iniziative e dei programmi delle singole amministrazioni ed istituzioni private coinvolte, quella di controllo e di valutazione del rischio connesso all'uso degli agenti biologici, nonché quella di formulare pareri su atti legislativi di recepimento di normativa comunitaria.

Si rammenta, inoltre, che i Ministeri e le Istituzioni pubbliche possono adire direttamente il Comitato, sia per le procedure destinate a chiudersi con un atto collegiale, sia per quelle di propria competenza, relativamente agli ambiti istituzionali del Comitato medesimo.

 

Il comma 2 stabilisce che, all'atto della richiesta del brevetto, debba essere fornita l'indicazione della provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale che sta alla base del brevetto medesimo, sia in relazione al  Paese di origine, sia con riferimento all'organismo biologico dal quale è stato isolato. L'indicazione del Paese di origine è esplicitamente finalizzata all'accertamento del rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione.

Il criterio direttivo indicato dal comma ricalca, in parte, il considerando 27 della direttiva, ove si precisa che la domanda di brevetto dovrebbe contenere indicazioni sul luogo geografico di origine del materiale biologico, nel caso in cui esso sia noto, senza che peraltro ciò incida sull’esame delle domande di brevetto e sulla validità dei diritti derivanti dai brevetti rilasciati.

 

Il comma 3, che ricalca il considerando 26 della direttiva, richiede - nell’ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto relativa ad una invenzione avente come oggetto o utilizzante  materiale biologico di origine umana - l'espressione del consenso al prelievo – che deve essere libero e informato - e alla utilizzazione, sulla base delle norme vigenti, da parte della persona dalla quale il materiale sia stato prelevato.

 

Il criterio introdotto, come accennato, ricalca il contenuto del considerando 26 della direttiva, ove si precisa che nell’ambito del deposito di una domanda di brevetto, se un’invenzione ha per oggetto materiale biologico di origine umana o lo utilizza, alla persona da cui è stato prelevato il materiale deve essere stata garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero e informato a tale prelievo in base al diritto nazionale.

Sempre con riferimento alla procedura per la concessione del brevetto, il comma 4 prevede che la relativa domanda sia corredata da una dichiarazione che garantisca l’avvenuto rispetto della norme sugli organismi geneticamente modificati, nel caso in cui il nuovo brevetto abbia per oggetto o utilizzi materiale contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, con particolare riferimento  alle disposizioni dei decreti legislativi  nn. 206/01 e  224/2003[14].

 

I commi 5 e 7 dell’articolo in esame disciplinano il c.d. “privilegio dell’agricoltore” – contemplato nell’art. 11 della direttiva - recando disposizioni relative alla concessione di deroghe in favore degli agricoltori per la moltiplicazione o riproduzione in azienda di materiale vegetale o animale coperto da diritto di privativa o di brevetto.

Più in particolare, l'utilizzo per il menzionato fine di materiale vegetale brevettato deve essere disciplinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento (CE) n.2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994, e quello relativo al bestiame d’allevamento deve avvenire nell’ambito di quanto stabilito dalla Direttiva 98/44/CE .

 

Il Regolamento (CE) n. 2100/94 concerne la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, definendo un regime comunitario che consenta la concessione di diritti di proprietà industriale da applicarsi alle varietà vegetali. Conseguentemente, a tutela del materiale coperto dalla privativa comunitaria, lo specifico articolo 13 pone una serie di divieti, che includono la produzione o riproduzione (moltiplicazione) del materiale varietale (lett. a). Il successivo articolo 14 introduce una deroga a favore degli agricoltori, autorizzandoli ad utilizzare nei campi delle proprie aziende, al fine di moltiplicarlo, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, sempre nei terreni aziendali, materiale di moltiplicazione di una varietà oggetto di una privativa comunitaria, che non sia tuttavia né un ibrido né una varietà di sintesi.

La deroga consente quindi agli agricoltori, alle indicate condizioni, di utilizzare il materiale di moltiplicazione senza richiedere l'autorizzazione del titolare della privativa, prescritta dall’articolo 13 del Regolamento. In riferimento alla illustrata deroga il regime di favore è stato definito come il c d. privilegio dell'agricoltore, che consiste nella la possibilità concessa allo stesso di utilizzare parte del raccolto, ottenuto con il prodotto acquistato dal titolare del brevetto, come semente per i propri campi.

La questione era già stata posta in occasione dei precedenti progetti di direttiva presentati dalla Commissione in materia, e nel conseguente dibattito politico era emersa la necessità di mantenere la tradizione agricola relativa al riutilizzo di parte del raccolto per la semina, di impedire il controllo da parte dei titolari dei brevetti sulle aziende agricole, nonché di sottrarre gli agricoltori all’obbligo di pagare per ogni generazione di colture successive a quella acquistata.

La deroga si applica a varie specie di piante da foraggio, da olio e da fibra, nonché di piante di cereali e di patate, dettagliatamente indicate nell'articolo 14 citato.

Il regolamento stabilisce inoltre che, in sede di applicazione della norma illustrata, non vi siano restrizioni quantitative a livello di azienda agricola e che si preveda:

-        che il prodotto del raccolto, in linea generale, possa essere trattato per essere piantato dall'agricoltore stesso;

-        che i piccoli agricoltori non siano tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare;

-        che agli altri agricoltori venga richiesta un'equa remunerazione del titolare, inferiore all'importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona.

Si rammenta che con Regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione del 24 luglio 1995, poi modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione del 3 dicembre 1998, sono state definite norme di attuazione dell'esenzione agricola in merito alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali, relative, tra l'altro, alla quantificazione dell'"adeguata remunerazione" per il ricorso fatto alla deroga, e alla definizione di piccoli agricoltori che non sono tenuti a corrispondere una remunerazione al titolare.

 

Il comma 5 in commento richiede che l’utilizzo in proprio da parte dell’agricoltore di materiale di origine vegetale coperto da brevetto avvenga:

 

·       secondo il regime di deroga definito dal citato art. 14 del reg. 2100/94;

·       secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, con il concerto di quello delle Attività produttive.

 

La direttiva n. 98/44/CE, pur non creando un diritto specifico in materia di brevetti, ha inteso assicurare una protezione efficace ed armonizzata in tutti gli Stati membri, sia per promuovere gli investimenti nel settore, che per agevolare gli scambi commerciali dei prodotti brevettati.

Come è noto, il diritto attribuito dal brevetto consiste nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e quindi di realizzare il prodotto che ne costituisce l'oggetto, con la esclusione di qualsiasi facoltà di riproduzione da parte di terzi, ivi compresi coloro che abbiano acquistato il prodotto brevettato.

Tuttavia, l'applicazione al materiale biologico della disciplina relativa al diritto di esclusiva attribuito dal brevetto pone alcuni problemi conseguenti alla peculiarità del materiale biologico stesso, per sua natura riproducibile. Talché in molti casi la sua stessa utilizzazione diviene difficile senza la sua riproduzione o moltiplicazione. In materia pertanto si tratta di stabilire se il monopolio del titolare del brevetto si estenda o meno alla prima generazione, nonché alle generazioni successive della materia autoreplicante, anche al fine di attribuire al titolare del brevetto biotecnologico una tutela corrispondente a quella dei titolari di privative concernenti la materia inorganica.

Gli artt. 8 e 9 definiscono l’ambito di protezione che viene concesso ai brevetti attribuiti al materiale biologico, al procedimento che consente di produrre materiale biologico, alla informazione genetica o al prodotto contenente una informazione genetica. In proposito, il diritto di esclusiva accordato si estende anche ai materiali biologici derivati mediante riproduzione o moltiplicazione e che contengano la medesima informazione genetica, a meno che la riproduzione o moltiplicazione siano la necessaria conseguenza dell’utilizzo del materiale biologico che viene allo scopo commercializzato (art. 10).

In sostanza, pertanto, al titolare del brevetto compete l'esclusiva del materiale di propagazione, e il suo monopolio sopravvive quando qualsiasi soggetto, compreso l'acquirente, offra le generazioni successive del proprio lavoro come materiale di propagazione.

Il successivo art. 11 introduce delle specifiche deroghe per gli agricoltori che acquistino del materiale vegetale coperto da privativa (par. 1, che peraltro rinvia all’illustrato regolamento n. 2100), o bestiame d’allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale (paragrafo 2).

In tale ultima ipotesi la norma comunitaria precisa che la vendita, da parte del titolare di brevetto, del bestiame o del materiale di riproduzione implica l’autorizzazione, per l’agricoltore acquirente, al loro uso agricolo. Con ciò deve peraltro intendersi, ai sensi delle medesime disposizioni, la più ampia possibilità di un utilizzo dell’animale o del materiale per la prosecuzione della propria attività agricola, con la esplicita esclusione tuttavia della vendita finalizzata alla riproduzione commerciale.

Sembra pertanto rimanere ferma la possibilità da parte dell'allevatore di procedere anche ad una vendita diretta di soggetti da vita, rientrante nella normale attività agricola.

Per quanto riguarda l’ambito e le modalità di applicazione della deroga all'allevatore, la relativa disciplina è demandata interamente alle norme nazionali, comprese quelle regolamentari o la stessa prassi nazionale. L’ampia possibilità di intervento accordata ai singoli Stati è peraltro conseguente all’assenza di una disciplina comunitaria in materia di costituzione di razze animali, analoga a quella invece elaborata per le varietà vegetali.

 

Il comma 7 assegna ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il concerto di quelli della salute e delle attività produttive, la definizione delle modalità di applicazione dell’art. 11, par. 2, della direttiva 98/44/CE.

Il provvedimento, che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, consentirà pertanto l’esercizio della deroga accordata agli agricoltori acquirenti di bestiame o di altro materiale biologico tutelato da un brevetto.

Il decreto dovrà in ogni caso prevedere;

·         il divieto alla vendita del bestiame in funzione di un’attività di produzione commerciale; al riguardo occorre rilevare che il divieto di vendita andrebbe più correttamente riferito alla ipotesi di attività di “riproduzione”, piuttosto che di “produzione”, come indicato nella direttiva comunitaria;

·         l’esclusione dal divieto degli animali che pur possedendo le medesime proprietà siano stati ottenuti con metodi esclusivamente biologici;

·         la possibilità, da parte dell’allevatore, della vendita diretta di soggetti da vita, che si configura come normale attività agricola.

 

Il comma 6 impone che venga acquisito il parere preventivo del Ministro delle politiche agricole quando una richiesta di brevetto, che non abbia né finalità diagnostiche né terapeutiche, abbia per oggetto l’utilizzo o la modifica delle identità genetiche di :

·           varietà autoctone o da conservazione, in base alla direttiva 98/95/CEE[15] che ha introdotto, nell’ambito della commercializzazione delle sementi, un fondamento giuridico volto a garantire la conservazione delle risorse genetiche, segnatamente quelle minacciate dall’erosione;

·           materiali biologici vegetali o animali cui si faccia riferimento in un disciplinare di produzione adottato in base alle norme di regolazione delle produzioni a denominazione protetta, ossia sulla base del reg. 2081/92 di disciplina delle DOC e delle IGP, nonché del reg. 2082/92 di regolazione delle Attestazioni di specificità .

L’espressione del parere da parte del Ministro, in merito al quale decorsi inutilmente 90 giorni dalla data di recepimento della richiesta si applica il principio del silenzio assenso, avviene previa consultazione dei seguenti soggetti:

·           le associazioni che abbiano presentato una domanda di registrazione delle denominazioni in base all’art. 5 del menzionato reg. 2081/92;

·           la Commissione istituita presso il dicastero agricolo dall’art. 18 del DPR n. 974/1975, quale organo consultivo del Ministro dell’agricoltura relativamente alle questioni relative alla protezione delle nuove varietà vegetali.

 

 


Art. 6
(Licenza obbligatoria)


1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria a favore:

a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;

b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.

2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è condizionato al pagamento di un canone determinato ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:

a) che si è rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

b) che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.


 

 

Le disposizioni contenute nell’articolo 6  recepiscono il contenuto dell’articolo 12 della direttiva in tema di “licenze obbligatorie dipendenti”, la cui concessione è prevista nei casi in cui lo sfruttamento commerciale di una privativa su un ritrovato vegetale comporti la violazione di un precedente brevetto, oppure nei casi inversi, nei quali  lo sfruttamento di un'invenzione biotecnologia, da parte del titolare del relativo brevetto, comporti la violazione di una precedente privativa su un ritrovato vegetale.

In entrambe le ipotesi può essere concesso un diritto all’uso non esclusivo dell’invenzione o della privativa, purché sia determinato il pagamento di un adeguato canone.

La concessione di licenze obbligatorie è contemplata anche nei considerando 52 e 53 della direttiva. Nel primo, con riferimento allo sfruttamento di nuove caratteristiche vegetali ottenute con l’ingegneria genetica, si prevede la concessione, sotto forma di licenza obbligatoria, di un accesso garantito, dietro compenso, nel caso in cui,  rispetto al genere o alla specie considerati, la varietà vegetale rappresenti un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione rivendicata nel brevetto. Nel considerando 53, con riferimento all’utilizzazione, nel settore dell’ingegneria genetica, di nuove caratteristiche derivanti da nuove varietà vegetali, si evidenzia invece la necessità di concedere una licenza obbligatoria - sempre dietro compenso - qualora l’invenzione rappresenti un significativo progresso tecnicodi notevole interesse economico. L’art. 12 della direttiva stabilisce pertanto che nel caso in cui un costitutore non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sii ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente, possa richiedere una licenza obbligatoria reciproca e non esclusiva perché gli sia possibile sfruttare la nuova varietà vegetale; parallelamente, è disciplinato il caso inverso del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologia, qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa precedente su un ritrovato vegetale.

In particolare, l’articolo, al comma 1, prevede il rilascio, da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, di una licenza obbligatoria a favore:

§      del costitutore, al fine di consentirgli la possibilità di uno sfruttamento non esclusivo di una invenzione protetta da brevetto, nel caso in cui il rilascio della licenza si renda necessario ai fini dello sfruttamento di una varietà vegetale.

Si ricorda che con il termine  costitutore si indica la persona che ha creato oppure ha scoperto e sviluppato la varietà vegetale, ovvero il suo avente causa, cui spetta Il diritto alla privativa per ritrovati vegetali.

§         del titolare di un brevetto di invenzione biotecnologia, al fine di consentirgli l’uso di una privativa su un ritrovato vegetale.

 

Il comma 2 dell’articolo subordina il rilascio della licenza obbligatoria  al pagamento di un canone stabilito secondo le modalità fissate dagli artt. 71 e 72 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice proprietà industriale).

La disposizione in esame richiama due degli articoli del Codice della proprietà industriale contenenti disposizioni sulla concessione di licenza obbligatoria (artt. 70-74), prevista dal normativa nazionale. In proposito, si ricorda che l’art. 70 del Codice (brevetto dipendente), richiamato dalla norma in esame, consente la concessione di licenze obbligatorie nei casi in cui l’invenzione brevettata non possa essere utilizzata  senza pregiudizio dei diritti relativi ad un precedente brevetto. In tali casi si accorda una protezione (la licenza) al titolare del brevetto posteriore, nella misura necessaria allo sfruttamento dell’invenzione, a patto che questa costituisca un importante progresso tecnico, rilevante sul piano economico, rispetto all’oggetto del precedente brevetto;  la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente. L’art. 72, recante disposizioni comuni,dispone che chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni. Ai sensi del comma 2 dell’articolo, la licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima; il comma 7 dispone quindi che nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito, la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, nonché la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'art. 80 del Codice, il quale dispone che vi provveda un collegio di arbitratori, composto di tre membri, che deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal giudice.

 

Incaso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (comma 3).

Da ultimo, ai sensi del comma 4,  il rilascio della licenza è subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:

§      di essersi rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovato vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

§      del progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico, che  la varietà vegetale o l’invenzione costituisce rispetto all’invenzione indicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.

 

 

 


Art. 7
(Nullità)

1. Gli atti giuridici e le operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente decreto sono nulli.

 

 

 

L’articolo 7 dispone che tutti gli atti giuridici e le attività negoziali posti in essere dai diversi soggetti  in violazione dei divieti introdotti dal decreto - legge in esame siano sanzionati con la nullità.

 

Si ricorda, in proposito, che ai sensi dell’art. 76 del Codice della proprietà industriale il  brevetto è considerato nullo: a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50, ossia manca dei requisiti della novità, dell’attività inventiva, dell’industrialità e della liceità;  b) se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla; c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118. Inoltre, se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso. Il brevetto nullo può peraltro produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio e la sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo.

Si rileva, inoltre, come diversamente dalla fattispecie in esame – nella quale la nullità sembra investire sia gli atti giuridici sia le attività negoziali comunque compiuti in violazione dei divieti recati dal provvedimento - l’art. 77 del Codice della proprietà industriale dispone che la declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, pur non pregiudicando: a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti; b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso, peraltro, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto; c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 (invenzioni dei dipendenti) e 65 (invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca), a titolo di equo premio, canone o prezzo.

 


Art. 8
(Estensione della tutela)


1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

3. Fatto salvo l'articolo 4, comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

 


 

 

L’articolo 8 definisce l’ambito della protezione accordata da un brevetto, riproducendo integralmente il testo degli articoli 8 e 9 della direttiva.

Il comma 1, che riproduce fedelmente l’art.8, par. 1 della direttiva,  prevede l’estensione della protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato – a seguito all'invenzione - di determinate proprietà, a qualsiasi altro materiale biologico da esso derivato mediante riproduzione o moltiplicazione, in forma identica o differenziata e che risulti dotato delle stesse proprietà.

Il comma 2  riproduce l’art.8, par. 2 della direttiva, provvedendo ad estendere la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente la produzione di materiale biologico dotato di determinate proprietà per effetto dell’invenzione, al materiale biologico ottenuto direttamente dal medesimo procedimento e ad ogni altro materiale biologico derivato da materiale biologico direttamente ottenuto a mezzo di riproduzione o moltiplicazione in forma  identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

 

Nelle due fattispecie testè illustrate il motivo per cui il principio tradizionale di protezione risulti notevolmente esteso è rinvenibile nel fatto che il valore del brevetto concernente materiale capace di autoriprodursi sarebbe soggetto ad  erodersi progressivamente se la sua tutela non si estendesse alle generazioni future di tale materiale.

 

Il comma 3, che riproduce fedelmente l’art.9, della direttiva, oltre a ribadire il divieto di brevettazione del corpo umano introdotto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del presente decreto, estende la protezione brevettuale di un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica, a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato enel quale l’informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.  Ciò sta a significare, ad esempio, che se qualcuno isola un gene o inventa un processo con cui inserirlo in una pianta, saranno coperte da brevetto per un periodo di venti anni non solo tutte le piante derivate dalla prima, ma anche i prodotti di queste.

 

 


Art. 9
(Limiti all’estensione della tutela)


1. La protezione di cui all'articolo 8 non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.


 

 

Le disposizioni introdotte dall’articolo 9 - che riproducono fedelmente il testo dell’articolo 10 della direttiva - fissano dei limiti all’estensione della tutela brevettale stabilita dal precedente articolo 8.

A tal fine l’articolo sancisce l’esclusione dall’ambito della tutela delineato dalla citata disposizione (art. 8) del materiale biologico ottenuto mediante processi di riproduzione o di moltiplicazione di materiale biologico commercializzato  nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, nel caso in cui detti processi derivino necessariamente dall’utilizzo per il quale il materiale è stato commercializzato, purché in una fase successiva il materiale ottenuto non venga utilizzato per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

 

L’articolo stabilisce pertanto che la protezione giuridica conferita dal brevetto in relazione a materiale biologico autoreplicante non si estenda alle generazioni successive qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi “necessariamente” dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato; peraltro, al fine di evitare che gli acquirenti, avendo conseguito la disponibilità di una generazione di materiale biologico autoreplicante che incorpora l’invenzione possano rivenderlo al mercato,  la limitazione dell’estensione della tutela è disposta “ purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni”.  Si ricorda, peraltro, che tale regola subisce a sua volta una eccezione nel caso in cui l’acquirente sia un agricoltore (cfr. in proposito, l’art. 5, c. 5). 

 

 

 

 


Art. 10
(Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico)


1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente per l'applicazione del diritto dei brevetti soltanto se:

a) il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: «Trattato di Budapest»;

b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

2. L'accesso al materiale biologico depositato è garantito mediante il rilascio di un campione:

a) fino alla prima pubblicazione della domanda di brevetto, unicamente alle persone autorizzate ai sensi del diritto nazionale dei brevetti;

b) tra la prima pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto, a qualsiasi persona che ne faccia domanda o, se il depositante lo richieda, unicamente ad un esperto indipendente;

c) dopo la concessione del brevetto e anche se lo stesso è stato revocato o annullato, a qualsiasi persona che ne faccia richiesta.

3. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e

b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

4. In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto, l'accesso al materiale depositato viene limitato, su richiesta del depositante, ad un esperto indipendente per un periodo di venti anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. In tale caso si applica il comma 3.

5. Le domande del depositante di cui al comma 2, lettera b), e al comma 4 possono essere presentate soltanto fino alla data in cui sono considerati ultimati i preparativi tecnici della pubblicazione della domanda di brevetto.

6. Se il materiale biologico depositato ai sensi dell'articolo 10 non è più disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.

7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale.


 

Le disposizioni recate dall’articolo 10 – che  ricalcano quelle degli articoli 13 e 14 della direttiva - stabiliscono le procedure  necessarie per ottenere il brevetto con riferimento ad una invenzione riguardante materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in modo tale da consentire ad un esperto in materia  l’attuazione dell’invenzione stessa, oppure ad una invenzione che implica l’uso di tale materiale.

In tale ambito, il comma 1,  ritiene sufficiente la descrizione dell’invenzione ai fini della tutela brevettale, soltanto se :

§         il materiale biologico è stato depositato presso un ente riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti gli enti di deposito qualificati come tali ai sensi dell’art. 7 del Trattato di Budapest del 28 aprile 1977 (ratificato dalla legge n. 619/85), concernente il riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

L’articolo 7 richiamato dalla norma  del Trattato di Budapest disciplina l’acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito.

§         nella domanda depositata siano state inserite tutte le informazioni di rilievo di cui il depositante risulti in possesso relativamente alle caratteristiche del materiale biologico;

§         nella domanda  di brevetto siano precisati il nome dell’ente di deposito e il relativo numero di registrazione.

 

Il comma 2 stabilisce le modalità di accesso al materiale depositato,  che viene garantito  mediante rilascio di un campione ai soggetti di seguito indicati:

§         solo alle persone autorizzate ai sensi del diritto nazionale dei brevetti, fino  al momento della  prima pubblicazione della domanda di brevetto;

§         a qualsiasi persona  che ne faccia domanda o unicamente  ad un esperto indipendente (se il depositante lo richieda), durante l’arco di tempo che va dalla prima pubblicazione della domanda alla concessione del brevetto;

§         a qualsiasi persona che ne faccia richiesta dopo la concessione del brevetto, anche nei casi  di annullamento o revoca del medesimo.

 

Il comma 3, ai fini della consegna del campione, impone al richiedente,  per la durata degli effetti del brevetto, l’assunzione dell’impegno:

§         a non consentire a terzi l’accesso ai campioni del materiale biologico o di materiali da esso derivati;

§         ad utilizzare i suddetti campioni esclusivamente a fini sperimentali, a meno di rinuncia esplicita alla  detto impegno da parte del richiedente o del titolare del brevetto.

 

Il comma 4 introduce una limitazione all’accesso al materiale  depositato nei casi di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto, prevedendo che, in tali circostanze, su richiesta del depositante l’accesso sia accordato esclusivamente ad un esperto  indipendente per un periodo di venti anni a decorrere dal deposito della domanda. L’ultimo periodo del comma precisa che in tali casi si applicano le disposizioni del precedente comma 3.

Con riferimento alla facoltà riconosciuta al  depositante dal precedente comma e dal comma 2, lett. b), di limitare l’accesso  esclusivamente ad un esperto  indipendente, il comma 5  stabilisce che  la relativa  domanda può essere presentata solo fino alla data di ultimazione dei preparativi tecnici della pubblicazione del brevetto.

 Il comma 6 consente  un nuovo deposito di materiale biologico alle condizioni stabilite dal trattato di Budapest (cfr. comma 1), qualora il materiale  biologico depositato presso un ente di deposito ai sensi del presente articolo non risulti più disponibile.

Da ultimo, il comma 7 stabilisce l’obbligo di accompagnare qualsiasi nuovo deposito con una dichiarazione firmata dal depositante, in cui si attesti che il materiale biologico oggetto del nuovo deposito è identico a quello depositato inizialmente.

 

 

 


Art. 11
(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione sull'applicazione del decreto medesimo.

 

L’articolo 11 prevede la presentazione al Parlamento, con cadenza annuale a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge, di una relazione sull’applicazione del decreto in esame.

Alla presentazione della relazione provvederà il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorioe dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

 


Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

L’articolo 12  contiene  la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 1 precisa infatti che il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, mentre il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate  provvedano alle attività contemplate dal decreto avvalendosi  delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 


Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

L’articolo 13 dispone l’entrata in vigore del decreto in esame il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Disegno di legge

 


 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 6258

¾

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal ministro per le politiche comunitarie

(LA MALFA)

e dal ministro delle attività produttive

(SCAJOLA)

di concerto con il ministro degli affari esteri

(FINI)

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

con il ministro della salute

(STORACE)

e con il ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

 

         

Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

 

                       

Presentato l'11 gennaio 2006

                       

 


Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge, di attuazione della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è adottato in esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che in data 16 giugno 2005, ha accertato l'inadempimento dello Stato italiano per la mancata attuazione della citata direttiva, il cui recepimento doveva avvenire entro il 30 luglio 2000.

      Il ricorso alla decretazione d'urgenza, ex articolo 77 della Costituzione, si rende necessario ed urgente in quanto:

  a) la Commissione europea ha già notificato in data 19 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato, specifica lettera di messa in mora e di richiesta di chiarimenti, contestante l'ulteriore inottemperanza dello Stato italiano, anche dopo la citata sentenza della Corte di giustizia; ha, inoltre, assegnato il termine di sessanta giorni, per l'adeguamento alle prescrizioni della sentenza di condanna, la cui scadenza è fissata per una data certamente anteriore rispetto a quella di approvazione della legge comunitaria per il 2005 da parte del Parlamento e a quella successiva di emanazione, da parte del Governo, in attuazione della prevista delega, del conseguente decreto delegato di recepimento, considerando gli ordinari termini procedimentali, non inferiori a novanta giorni;

  b) sussistono i presupposti individuati dalla norma del comma 1 dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e cioè l'esigenza di evitare il successivo ed automatico ricorso alla Corte di giustizia per la condanna dello Stato italiano al pagamento di una penalità e di una somma forfetaria, ex articolo 228, paragrafo 2, del Trattato, che, alla stregua della giurisprudenza della stessa Corte (si veda la cosiddetta «sentenza Pesca» del 12 luglio 2005, in causa C-304/02 contro lo Stato francese) si prospetta di notevole entità, tenuto conto dei criteri di calcolo stabiliti dallo stesso supremo giudice comunitario e della sua discrezionalità nel determinarne la misura, a scopo dissuasivo.

      Ciò premesso, si evidenzia, nel merito, che, scopo della direttiva, adottata dopo un dibattito decennale, sia in sede di Consiglio che di Parlamento europeo, è quello di armonizzare, soprattutto dal punto di vista del diritto industriale, e quindi nell'ottica della libera circolazione dei brevetti biotecnologici nel mercato unico, la normativa sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche in Europa, chiarendo sia gli aspetti tecnici che importanti aspetti etici.

      A norma della direttiva sono esclusi dalla brevettabilità, per evidenti motivi etici, i procedimenti di clonazione di esseri umani o di modificazione della loro identità genetica, l'uso di embrioni umani per fini industriali, nonché i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali che possono provocare su di essi sofferenze, senza utilità medica sostanziale (vedi articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 98/44/CE). Non è possibile inoltre brevettare sequenze del DNA senza una funzione chiaramente individuata e senza l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito della applicazione industriale. I processi o prodotti che utilizzano sequenze del DNA possono essere brevettati solo se soddisfano i criteri di novità, originalità e applicabilità industriale.

      Com'è noto, nel novembre 2001, il Governo ha presentato una norma di delega per il recepimento della direttiva in esame, all'interno del disegno di legge recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» (provvedimento collegato alla finanziaria), Atto Camera n. 2031, che è stato stralciato, nel febbraio 2002, dall'Assemblea, diventando un autonomo disegno di legge (Atto Camera n. 2031-ter). Tale disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati in data 26 settembre 2002 e approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica in data 2 aprile 2003 (Atto Senato n. 1745), dove si trova attualmente in seconda lettura all'Assemblea, dopo l'approvazione, in data 26 giugno 2003, della Camera dei deputati (Atto Camera n. 2031-ter-B).

      Il testo del decreto-legge riproduce pressochè integralmente quello dell'Atto Senato n. 1745-B, approvato dai due rami del Parlamento, con alcune integrazioni riprese direttamente dalla direttiva comunitaria per evitare ulteriori procedure di infrazione (articoli 9, 10, 13 e 14). Nel recepimento si è anche tenuto conto della recente risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2005, relativa alle suddette invenzioni.

      Il recepimento della direttiva 98/44/CE ha, per il nostro Paese, importanti risvolti economici, in quanto consente di rafforzare la protezione brevettuale in settori altamente innovativi.

      Il titolo brevettuale ha dimostrato e dimostra la propria utilità per il finanziamento della innovazione tecnologica e per la diffusione delle conoscenze scientifiche, tramite il riconoscimento all'inventore di un monopolio temporale di vent'anni, monopolio ben piú breve del diritto d'autore, a fronte dell'obbligo di mettere a disposizione della ricerca, tramite la descrizione, le sue conoscenze (procedimenti, prodotti e uso degli stessi). Il brevetto è, infatti, un indicatore di sviluppo tecnologico e di potenziale competitivo e ha di per sé un importante valore economico; è inoltre uno dei modi più efficaci per stimolare la ricerca scientifica, richiamando in questi nuovi settori di avanguardia (salute, agricoltura e ambiente) uomini e capitali. Può contribuire anche alla crescita e allo sviluppo dell'occupazione nell'importante fase, successiva all'ottenimento della privativa, della sua applicazione tecnologica al momento del suo sviluppo e commercializzazione.

      La stessa Commissione europea, in un documento del 2003, ha stimato che, entro il 2005, il mercato europeo delle biotecnologie potrebbe valere più di 100 miliardi di euro e che, entro il 2010, i mercati globali, comprendenti settori in cui le scienze della vita e le biotecnologie costituiscono una quota rilevante delle nuove tecnologie applicate, potrebbero valere più di 2.000 miliardi di euro, agricoltura esclusa (vedi IP/03/991).

      Il provvedimento si compone di 13 articoli come di seguito illustrati.

      L'articolo 1 riguarda le finalità del provvedimento, adottato nel rispetto della Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, nonchè della Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, del Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, e dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), adottato a Marrakech, il 15 aprile 1994.

      L'articolo 2 reca le definizioni, riproducendo integralmente l'articolo 2 della direttiva.

      L'articolo 3 traspone l'articolo 3 della direttiva, indicando i princìpi di brevettabilità, nel rispetto dei requisiti di novità, originalità e applicabilità industriale. In particolare, possono essere brevettati: un materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico anche se preesistente allo stato naturale; un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico anche se preesistente allo stato naturale, (comma 1, lettera b); qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettati; un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate.

      L'articolo 4 reca le esclusioni dalla brevettabilità: è vietata la brevettabilità del corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e integrità dell'uomo e dell'ambiente; è vietata la brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai princìpi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

  1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalità della clonazione;

  2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

  3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

  4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

  5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o catalogazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche.

      Non sono, inoltre, brevettabili: una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione, ciascuna frequenza deve essere considerata autonoma a fini brevettuali; le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali; le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica.

      L'articolo 5 disciplina il procedimento amministrativo di concessione di brevetto di invenzione biotecnologica. Conformemente al testo approvato in sede parlamentare, la norma, che riprende anche i considerando 26 e 27 della direttiva, stabilisce che la domanda di brevetto relativa ad una invenzione che abbia per oggetto o utilizzi materiale biologico di origine umana, deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, nonché norme di garanzia a tutela di varietà vegetali italiane autoctone. I commi 5 e 7 disciplinano il cosiddetto privilegio da parte, rispettivamente, dell'agricoltore e dell'allevatore, per l'utilizzazione, da parte dei suddetti soggetti, di materiale brevettato di origine vegetale o animale, esclusivamente a fini di riproduzione o moltiplicazione in proprio nella loro azienda. Tale deroga è disciplinata secondo modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

      L'articolo 6 disciplina le licenze obbligatorie dipendenti di cui all'articolo 12 della direttiva, il quale stabilisce che nel caso in cui un costitutore non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente, possa richiedere una licenza obbligatoria reciproca e non esclusiva perché gli sia possibile sfruttare la nuova varietà vegetale; parallelamente è disciplinato il caso inverso del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica, qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa precedente su un ritrovato vegetale. In caso di mancato accordo fra le parti, l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive rilascia una licenza obbligatoria reciproca, secondo le modalità degli articoli 71 e 72 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

      L'articolo 7 sanziona con la nullità gli atti giuridici compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente provvedimento.

      L'articolo 8, che riproduce gli articoli 8 e 9 della direttiva, prevede che la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà, si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.

      Anche la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà, si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà. Ribadito il divieto di brevettazione del corpo umano e dei suoi elementi ai cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), l'articolo 8 estende la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

      L'articolo 9 limita la portata del precedente articolo, escludendo il materiale biologico ottenuto per riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

      L'articolo 10 disciplina la procedura per ottenere il brevetto relativo ad un'invenzione che riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale; è previsto il deposito del materiale biologico presso un istituto riconosciuto ai sensi del Trattato di Budapest del 1977.

      L'articolo 11 prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenti una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del presente provvedimento.

      L'articolo 12 contiene la cosiddetta «clausola di invarianza finanziaria». Il provvedimento, infatti, non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

      L'articolo 13 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2006

_____________

 

 

Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativo alle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 16 giugno 2005 nel procedimento C-456/03, emessa nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 226 C.E. per inadempimento dell'obbligo di recepimento entro il 30 giugno 2000 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Finalità).

1. Il presente decreto è adottato nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, dalla Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, tenendo conto in particolare del principio dell'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'equa distribuzione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle medesime, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997 e dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, entrambi ratificati con legge 28 marzo 2001, n. 145, e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

Articolo 2.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) «materiale biologico»: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

    b) «procedimento microbiologico»: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

3. La nozione di varietà vegetale è definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

 

Articolo 3.

(Brevettabilità).

1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e originalità e siano suscettibili di applicazione industriale:

    a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

    b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

    c) qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato;

    d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

    e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 6.

Articolo 4.

(Esclusioni).

1. Sono esclusi dalla brevettabilità:

    a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

    b) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

    c) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai princìpi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalità della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;

    d) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

    e) le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

    f) le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica.

2. È, comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

 

Articolo 5.

(Procedimento).

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, è dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato.

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.

4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.

5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

6. Nel caso in cui la richiesta di brevetto riguardi l'utilizzo o la modifica delle identità genetiche di varietà italiane autoctone e da conservazione, ai sensi della direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, o di materiali biologici vegetali o animali cui facciano riferimento i disciplinari adottati in Italia, in conformità alle disposizioni sulla denominazione di origine protetta e sulla indicazione geografica protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e alla citata direttiva 98/95/CE, e si riferisca a fini diversi da quelli diagnostici o terapeutici, è acquisito preventivamente il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali; il Ministero si esprime, previa consultazione della commissione consultiva di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sentite le associazioni di produttori di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni dalla data nella quale sia pervenuta al Ministero medesimo la relativa richiesta. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il brevetto può essere rilasciato.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.

 

Articolo 6.

(Licenza obbligatoria).

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria a favore:

    a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;

    b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.

2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è condizionato al pagamento di un canone determinato ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:

    a) che si è rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

    b) che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.

 

Articolo 7.

(Nullità).

1. Gli atti giuridici e le operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente decreto sono nulli.

 

Articolo 8.

(Estensione della tutela).

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

3. Fatto salvo l'articolo 4, comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

 

Articolo 9.

(Limiti all'estensione della tutela).

1. La protezione di cui all'articolo 8 non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

 

Articolo 10.

(Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico).

1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente per l'applicazione del diritto dei brevetti soltanto se:

    a) il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: «Trattato di Budapest»;

    b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

    c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

2. L'accesso al materiale biologico depositato è garantito mediante il rilascio di un campione:

    a) fino alla prima pubblicazione della domanda di brevetto, unicamente alle persone autorizzate ai sensi del diritto nazionale dei brevetti;

    b) tra la prima pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto, a qualsiasi persona che ne faccia domanda o, se il depositante lo richieda, unicamente ad un esperto indipendente;

    c) dopo la concessione del brevetto e anche se lo stesso è stato revocato o annullato, a qualsiasi persona che ne faccia richiesta.

3. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

    a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e

    b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

4. In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto, l'accesso al materiale depositato viene limitato, su richiesta del depositante, ad un esperto indipendente per un periodo di venti anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. In tale caso si applica il comma 3.

5. Le domande del depositante di cui al comma 2, lettera b), e al comma 4 possono essere presentate soltanto fino alla data in cui sono considerati ultimati i preparativi tecnici della pubblicazione della domanda di brevetto.

6. Se il materiale biologico depositato ai sensi dell'articolo 10 non è più disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.

7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale.

 

Articolo 11.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione sull'applicazione del decreto medesimo.

 

Articolo 12.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2006.

 

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie.

Scajola, Ministro delle attività produttive.

Fini, Ministro degli affari esteri.

Castelli, Ministro della giustizia.

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Storace, Ministro della salute.

Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 


Normativa nazionale

 


Costituzione della Repubblica
(artt. 77, 87)

(omissis)

77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [Cost. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [Cost. 61, 62].

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla lo pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (1).

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(1) Vedi l'art. 78, Reg. Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 96-bis Reg. Camera 18 febbraio 1971.

(omissis)

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (1).

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(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.


 

D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974
Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla L. 16 luglio 1974, n. 722 (art. 18)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 1976, n. 109.

(2) La legge citata è riportata al n. E/III. Per le norme di esecuzione, vedi il D.M. 22 ottobre 1976, riportato al n. E/V. Vedi, anche, il D.M. 8 ottobre 1980, riportato al n. E/VI, e il D.M. 8 giugno 1982, riportato alla nota 2 in calce al suddetto decreto, nonché il D.M. 16 marzo 1987, n. 192, riportato al n. E/VIII. Per il regolamento, vedi il D.M. 31 luglio 1993, n. 545, riportato al n. C/CLXXXII, e il D.M. 21 luglio 1995, n. 467, riportato al n. E/XIII.

(3) Per l'abrogazione del presente decreto, ad eccezione degli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19, vedi l'art. 32, D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455. Successivamente il presente decreto è stato abrogato, ad eccezione dell'art. 18, dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Vedi, anche, l'art. 242 del citato D.Lgs. n. 30 del 2005.

(omissis)

Articolo 18. Per i pareri che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve esprimere in conformità delle disposizioni del presente decreto, è istituita presso il Ministero stesso una commissione consultiva nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La commissione è composta:

1) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;

2) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) dal direttore generale per la tutela dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) dal direttore dell'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri;

6) dal direttore dell'ufficio centrale brevetti;

7) da un professore ordinario della facoltà di agraria di una Università, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

8) dal direttore di un istituto agrario sperimentale, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

9) da un esaminatore tecnico dell'ufficio centrale brevetti;

10) da un funzionario del Ministero della sanità.

I membri di cui ai numeri da 2) a 6) possono essere sostituiti da funzionari dei rispettivi servizi; per i membri di cui ai numeri da 7) a 10) deve essere previsto un supplente.

Con provvedimento motivato dal presidente possono essere chiamati a far parte della commissione, per l'esame delle singole questioni, anche esperti particolarmente qualificati, in numero non superiore a tre.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere confermati.

In caso di mancato tempestivo rinnovo, la commissione continua a funzionare fino al nuovo provvedimento di nomina.

La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire gli interessati o i loro rappresentanti i quali devono in ogni caso essere convocati quando ne abbiano fatto richiesta (21).

 

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(21) Per l'abrogazione del presente decreto, ad eccezione degli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19, vedi l'art. 32, D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, riportato al n. E/XIV. Successivamente il presente decreto è stato abrogato, ad eccezione dell'art. 18, dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Vedi, anche, l'art. 242 del citato D.Lgs. n. 30 del 2005.

 


 

L. 26 maggio 1978, n. 260
Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 (stralci)

 

(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 7 giugno 1978, n. 156.

(2) Dei presenti atti internazionali si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale. Vedi, anche, il D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 32, riportato al n. C/XI e la L. 21 dicembre 1984, n. 890, riportata al n. C/XII.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) convenzione sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti di invenzione, firmata a Strasburgo il 27 novembre 1963;

b) trattato di cooperazione in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Washington il 19 giugno 1970;

c) convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo), con regolamento di esecuzione e allegati, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973;

d) convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (convenzione sul brevetto comunitario), con regolamento di esecuzione, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

2. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 9, 63, 169 e 98 degli atti stessi.

3. La spesa relativa: alla partecipazione italiana al trattato di cooperazione in materia di brevetti (per lire 200 milioni), al versamento dei contributi eccezionali per l'Organizzazione europea dei brevetti previsti dall'articolo 40, paragrafo 3, della convenzione sub c) dell'articolo 1 della presente legge (per lire 350 milioni) ed alla partecipazione alla convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune in applicazione dell'articolo 146 della convenzione di Monaco (per lire 50 milioni), sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Al complessivo onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per il 1977 a carico del fondo iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e per il 1978 mediante riduzione del capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il corrispondente anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le somme, comprensive degli interessi, a qualsiasi titolo spettanti all'Italia ai sensi delle disposizioni contenute negli atti internazionali oggetto della presente legge, saranno versate al bilancio dello Stato, in apposito capitolo di entrata.

6. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme occorrenti per l'applicazione degli atti internazionali di cui all'articolo 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e coordinarla con i predetti atti anche al fine di eliminare una diversità di trattamento per i richiedenti di brevetti nazionali.

(omissis)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

Convenzione sulla concessione di brevetti europei

(Convenzione sul brevetto europeo)

PREAMBOLO

Gli Stati contraenti,

Animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione tra gli Stati europei nel campo della protezione delle invenzioni,

Desiderosi che una tale protezione possa essere ottenuta in questi Stati mediante una procedura unica di concessione dei brevetti e mediante l'istituzione di talune regole uniformi applicabili ai brevetti in tal modo concessi,

Desiderosi, a tale scopo, di concludere una convenzione che istituisca una Organizzazione europea dei brevetti e costituisca un accordo particolare ai sensi dell'art. 19 della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta da Ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967, come pure un trattato di brevetto regionale ai sensi dell'articolo 45 paragrafo 1 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970.

hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Diritto europeo per la concessione di brevetti

Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni.

Articolo 2

Brevetto europeo

1) I brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei.

2) In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti.

Articolo 3

Portata territoriale

La concessione di un brevetto europeo può essere richiesta per uno o più Stati contraenti.

Articolo 4

Organizzazione europea dei brevetti

1) Una Organizzazione europea dei brevetti, denominata in appresso «Organizzazione», è istituita dalla presente convenzione. Essa gode dell'autonomia amministrativa e finanziaria.

2) Gli organi dell'Organizzazione sono:

a) l'Ufficio europeo dei brevetti;

b) il Consiglio d'amministrazione.

3) L'Organizzazione ha il compito di concedere i brevetti europei. Questo compito è assolto dall'ufficio europeo dei brevetti sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione.

Capitolo II

L'Organizzazione europea dei brevetti

Articolo 5

Statuto giuridico

1) L'organizzazione possiede la personalità giuridica.

2) In ciascuno degli Stati contraenti, l'Organizzazione possiede la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; essa può, in particolare, acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti rappresenta l'Organizzazione.

Articolo 6

Sede

1) L'Organizzazione ha sede a Monaco di Baviera.

2) L'ufficio europeo dei brevetti è stabilito a Monaco. Esso possiede un'altra sede all'Aia.

Articolo 7

Agenzie dell'ufficio europeo dei brevetti

Se necessario, con decisione del Consiglio di amministrazione, possono essere istituite agenzie dell'Ufficio europeo dei brevetti, per scopi di informazione o di collegamento, negli Stati contraenti o presso organizzazioni intergovernative competenti in materia di proprietà industriale, previo consenso dello Stato contraente interessato o dell'organizzazione interessata.

Articolo 8

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato alla presente convenzione definisce le condizioni nelle quali l'Organizzazione, i membri del Consiglio d'amministrazione, gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti nonché le altre persone citate nel protocollo e partecipanti alle attività dell'organizzazione godono, nel territorio degli Stati contraenti, dei privilegi e delle immunità necessari per l'adempimento della loro missione.

Articolo 9

Responsabilità

1) La responsabilità contrattuale dell'Organizzazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.

2) La responsabilità extracontrattuale dell'Organizzazione per quanto concerne i danni causati da essa e dagli agenti dell'ufficio europeo dei brevetti nell'esercizio delle loro funzioni è disciplinata dal diritto vigente nella Repubblica federale di Germania. Se i danni sono stati causati dalla sede dell'Aia o da un'agenzia, ovvero da agenti dipendenti da tale sede o da questa agenzia, è applicabile la legislazione dello Stato contraente nel quale è situata la sede o l'agenzia.

3) La responsabilità personale degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti verso l'Organizzazione è disciplinata dal loro statuto o dal regime loro applicabile.

4) Per la composizione delle controversie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono competenti i seguenti organi giurisdizionali:

a) per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, salvo che il contratto concluso tra le parti non indichi la giurisdizione di un altro Stato;

b) per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 2, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, oppure i tribunali competenti dello Stato nel quale è situata la sede o l'agenzia.

Capitolo III

L'Ufficio europeo dei brevetti

Articolo 10

Direzione

1) La direzione dell'Ufficio europeo dei brevetti e assunta dal Presidente, che e responsabile dell'attività dell'Ufficio davanti al Consiglio di amministrazione.

2) A tale scopo, il Presidente ha in particolari le competenze seguenti:

a) prende tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti, comprese l'adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni destinate al pubblico;

b) determina, qualora la presente convenzione non contenga disposizioni in merito, le formalità che devono essere adempiute rispettivamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sede dell'Aia;

c) può sottoporre al Consiglio d'amministrazione proposte di modificazione della presente convenzione, come pure progetti di norme d'attuazione o di decisioni che sono di competenza del Consiglio d'amministrazione;

d) prepara ed esegue il bilancio preventivo ed eventuali bilanci rettificati o supplettivi;

e) sottopone ogni anno un rapporto di attività al Consiglio di amministrazione;

f) esercita l'autorità gerarchica sul personale;

g) fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, nomina gli agenti e decide in merito alla loro promozione;

h) esercita il potere disciplinare sugli agenti non contemplati dall'articolo 11 e può proporre al Consiglio d'amministrazione sanzioni disciplinari nei riguardi degli agenti di cui all'articolo II, paragrafi 2 e 3;

i) egli può delegare i suoi poteri.

3) Il Presidente è assistito da Vice-Presidenti. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, uno dei Vice-Presidenti ne assume le funzioni secondo la procedura fissata dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 11

Nomina del personale superiore

1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è nominato dal Consiglio d'amministrazione;

2) I Vice-Presidenti sono nominati dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente.

3) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso, inclusi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

4) Il Consiglio d'amministrazione esercita il potere disciplinare sugli agenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 12

Doveri d'ufficio

Gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare né utilizzare le informazioni che, per la loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

Articolo 13

Controversie tra l'Organizzazione e gli agenti dell'ufficio dei brevetti

1) Gli agenti o gli ex-agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, o i loro aventi causa possono adire il Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro per le controversie che li oppongono all'Organizzazione europea dei brevetti, conformemente allo statuto di detto Tribunale e entro i limiti e le condizioni fissati nello statuto dei funzionari o nel regolamento relativo alle pensioni o risultanti dal regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 14

Lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti

1) Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono il francese, l'inglese e il tedesco. Le domande di brevetto europeo sono depositate in una di queste tre lingue.

2) Nondimeno, le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di uno Stato contraente la cui lingua ufficiale è diversa dal francese, dall'inglese o dal tedesco, e i cittadini di questo Stato domiciliati all'estero possono depositare domande di brevetto europeo in una lingua ufficiale di questo Stato. Tuttavia, una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti deve essere presentata entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione; durante tutta la procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, questa traduzione può essere resa conforme al testo originale della domanda.

3) La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella quale la domanda è stata depositata o quella nella quale questa domanda è stata tradotta, nel caso di cui al paragrafo 2, deve essere utilizzata, salvo diversa disposizione del regolamento d'esecuzione, in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti relativi a questa domanda o al brevetto concesso in base a questa domanda.

4) Le persone di cui al paragrafo 2 possono anche presentare, in una lingua ufficiale dello Stato contraente in questione, documenti che devono essere presentati entro il termine stabilito. Tuttavia, esse sono tenute a presentare una traduzione nella lingua della procedura entro il termine prescritto dal regolamento d'esecuzione; esse possono anche depositare una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'ufficio europeo dei brevetti.

5) Se Un documento che non fa parte della documentazione della domanda di brevetto europeo non è presentato nella lingua prescritta dalla presente convenzione o se una traduzione che la presente convenzione esige non è presentata entro il termine prescritto, il documento è considerato come non ricevuto.

6) Le domande di brevetto europeo sono pubblicate nella lingua di procedura.

7) I fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura; essi contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle due altre lingue ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

8) Sono pubblicati nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti:

a) il Bollettino europeo dei brevetti;

b) la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

9) Le iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti vengono effettuate nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio, fa fede l'iscrizione nella lingua della procedura.

Articolo 15

Organi incaricati delle procedure

Per l'applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione, sono istituite presso l'Ufficio europeo dei brevetti:

a) divisioni di ricerca;

c) divisioni di esame;

d) divisioni d'opposizione;

e) una divisione giuridica;

f) commissioni di ricorso;

g) una Commissione ampliata di ricorso.

Articolo 16

Sezione di deposito

La sezione di deposito fa parte della sede dell'Aia. Essa è competente a esaminare la domanda di brevetto europeo all'atto del deposito e, per quanto riguarda talune irregolarità, fino al momento della presentazione della richiesta di esame o fino a che il richiedente abbia dichiarato, conformemente all'articolo 96, paragrafo i, che conferma la sua domanda. Essa è inoltre incaricata di pubblicare la domanda di brevetto europeo e il rapporto di ricerca europea.

Articolo 17

Divisioni di ricerca

Le divisioni di ricerca fanno parte della sede dell'Aia. Esse sono competenti a redigere i rapporti di ricerca europea.

Articolo 18

Divisioni di esame

1) Le divisioni di esame sono competenti a esaminare le domande di brevetto europeo a decorrere dal momento in cui cessa la competenza della sezione di deposito.

2) La divisione di esame si compone di tre esaminatori tecnici. Tuttavia, l'istruzione della domanda è di regola, affidata ad uno degli esaminatori della divisione. La procedura orale è di competenza della divisione di esame stessa. Se la divisione di esame ritiene che la natura della decisione lo esige, essa viene completata da un esaminatore giurista. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della divisione di esame.

Articolo 19

Divisioni di opposizione

1) Le divisioni di opposizione sono competenti per esaminare le opposizioni ai brevetti europei.

2) La divisione di opposizione si compone di tre esaminatori tecnici, dei quali almeno due non devono aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto contro il quale l'opposizione è diretta. Un esaminatore che abbia partecipato alla procedura di concessione del brevetto europeo non può assumere la presidenza della divisione di opposizione. Questa può affidare a uno dei suoi membri il compito di istruire la procedura di opposizione. La procedura orale è di competenza della divisione di opposizione. Se, a suo parere, la natura della decisione lo esige, la divisione di opposizione viene completata da un esaminatore giurista che non deve aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della divisione di opposizione.

Articolo 20

Divisione giuridica

1) La divisione giuridica è competente a decidere in merito alle menzioni da trascrivere nel Registro europeo dei brevetti nonché alle iscrizioni e alle radiazioni dalla lista dei mandatari abilitati.

2) Le decisioni della divisione giuridica sono prese da un membro giurista.

Articolo 21

Commissioni di ricorso

1) Le commissioni di ricorso sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica.

2) In caso di ricorso contro una decisione della sezione di deposito o della divisione giuridica, la commissione di ricorso si compone di tre membri giuristi.

3) In caso di ricorso contro la decisione di una divisione di esame, la commissione di ricorso si compone di:

a) due membri tecnici e un membro giurista se la decisione concerne il rigetto di una domanda di brevetto europeo o la concessione di un brevetto europeo ed è stata presa da una divisione di esame composta di meno di quattro membri;

b) tre membri tecnici e due membri giuristi se la decisione è stata presa da una decisione di esame composta da quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esiga;

c) tre membri giuristi negli altri casi.

4) In caso di ricorso contro la decisione di una divisione di opposizione, la commissione di ricorso si compone di:

a) due membri tecnici e un membro giurista se la decisione è stata presa da una divisione di opposizione composta di tre membri;

b) tre membri tecnici e due membri giuristi se la decisione è stata presa da una divisione di opposizione composta da quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esige.

Articolo 22

Commissione ampliata di ricorso

1) La Commissione ampliata di ricorso è competente a:

a) deliberare sulle questioni di diritto deferitele dalle commissioni di ricorso;

b) dare pareri sulle questioni di diritto deferitele dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti alle condizioni previste dall'articolo 112.

2) Per deliberare o dare pareri, la Commissione ampliata di ricorso si compone di cinque membri giuristi e di due membri tecnici. La presidenza è assunta da uno dei membri giuristi.

Articolo 23

Indipendenza dei membri delle commissioni

1) I membri della commissione ampliata di ricorso e delle commissioni di ricorso sono nominati per un periodo di cinque anni; durante questo periodo essi non possono essere sospesi dalle loro funzioni, tranne per gravi motivi e se il Consiglio d'amministrazione, su proposta della commissione allargata di ricorso, prende una decisione in tal senso.

2) I membri delle commissioni non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica.

3) Nelle loro decisioni i membri delle commissioni non sono vincolati da alcuna istruzione; devono attenersi soltanto alle disposizioni della presente convenzione.

4) I regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso sono adottati conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Essi devono essere approvati dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 24

Ricusazione

1) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso non possono partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti ovvero se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso.

2) Se per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro di una commissione di ricorso o della Commissione ampliata di ricorso ritiene di non poter partecipare alla discussione di una causa, ne avverte la commissione.

3) I membri di una commissione di ricorso o della Commissione ampliata di ricorso possono essere ricusati da una qualsiasi delle parti per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se sussiste per essi un sospetto di parzialità. La ricusazione è irricevibile se la parte in causa è intervenuta nella procedura con richiesta o pareri, pur avendo avuto conoscenza dei motivi della ricusazione. La ricusazione non può basarsi sulla nazionalità dei membri.

4) Le commissioni di ricorso e la Commissione ampliata di ricorso decidono, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro ricusato è sostituito dal suo supplente.

Articolo 25

Parere tecnico

Su richiesta del tribunale nazionale competente investito dell'azione per contraffazione o di nullità, l'Ufficio europeo dei brevetti è tenuto a fornire, dietro pagamento di un adeguato compenso, un parere tecnico sul brevetto europeo di cui trattasi. Le divisioni di esame sono competenti a rilasciare tali pareri.

Capitolo IV

Il Consiglio d'amministrazione

Articolo 26

Composizione

1) Il Consiglio d'amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente ha il diritto di designare un rappresentante e un supplente al Consiglio d'amministrazione.

2) I membri del Consiglio d'amministrazione possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal regolamento interno del Consiglio stesso, da consulenti o esperti.

Articolo 27

Presidenza

1) Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un Presidente e un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce di diritto il Presidente in caso d'impedimento.

2) Il mandato del Presidente e del Vice-Presidente dura tre anni. Il mandato è rinnovabile.

Articolo 28

Ufficio direttivo

1) Il Consiglio d'amministrazione può istituire un Ufficio direttivo composto di cinque membri se gli Stati contraenti sono almeno otto.

2) Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio d'amministrazione sono di diritto membri dell'Ufficio direttivo; gli altri tre membri sono eletti dal Consiglio d'amministrazione.

3) Il mandato dei membri eletti dal Consiglio d'amministrazione dura tre anni. Il mandato non è rinnovabile.

4) L'Ufficio direttivo assume l'esecuzione dei compiti che il Consiglio d'amministrazione gli affida ai sensi del regolamento interno.

Articolo 29

Sessioni

1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente.

2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni.

3) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno; inoltre, esso si riunisce su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un terzo degli Stati contraenti.

4) Il Consiglio d'amministrazione delibera su un ordine del giorno determinato, conformemente al regolamento interno.

5) Ogni questione la cui iscrizione è richiesta da uno Stato contraente alle condizioni previste dal regolamento interno viene iscritta all'ordine del giorno provvisorio.

Articolo 30

Partecipazione di osservatori

1) L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale è rappresentata alle sessioni del Consiglio d'amministrazione, conformemente alle disposizioni di un accordo da concludersi con l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

2) Altre organizzazioni intergovernative, che sono incaricate dell'esecuzione di procedure internazionali nel campo dei brevetti e con le quali l'Organizzazione ha concluso un accordo, sono rappresentate alle sessioni del Consiglio di amministrazione, conformemente alle eventuali disposizioni contenute a tale proposito in detto accordo.

3) Ogni altra organizzazione intergovernativa o internazionale non governativa che eserciti una attività interessante l'Organizzazione può essere invitata dal Consiglio d'amministrazione a farsi rappresentare alle sue sessioni quando siano in discussione questioni di comune interesse.

Articolo 31

Lingue del Consiglio d'amministrazione

1) Le lingue usate nelle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono il francese, l'inglese e il tedesco.

2) I documenti sottoposti al Consiglio d'amministrazione e i processi verbali delle sue deliberazioni sono redatti nelle lingue di cui al paragrafo 1.

Articolo 32

Personale, locali e materiale

L'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione del Consiglio d amministrazione e dei comitati da esso istituiti il personale, i locali e i mezzi materiali necessari per l'adempimento della loro missione.

Articolo 33

Competenza del Consiglio di amministrazione in taluni casi particolari

1) Il Consiglio d'amministrazione è competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione:

a) gli articoli della presente convenzione per quanto concerne la durata di un termine; questa disposizione è applicabile al termine di cui all'articolo 94 soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 95;

b) le disposizioni del regolamento di esecuzione.

2) Il Consiglio d'amministrazione è competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare:

a) il regolamento finanziario;

b) lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il loro trattamento economico come pure il genere dei vantaggi accessori e le regole per concederli;

c) il regolamento relativo alle pensioni e agli aumenti delle rnedesime in ragione degli aumenti delle retribuzioni;

d) il regolamento relativo alle tasse;

e) il proprio regolamento interno.

3) Nonostante le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, il Consiglio d amministrazione è competente a decidere, se l'esperienza lo giustifica, che per talune categorie di casi le divisioni di esame si compongono di un solo esaminatore tecnico. Questa decisione può essere revocata.

4) Il Consiglio d'amministrazione è competente ad autorizzare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti a negoziare e, con il consenso del Consiglio stesso, a concludere, a nome dell'Organizzazione europea dei brevetti, degli accordi con Stati o organizzazioni intergovernative come pure con centri di documentazione istituiti in virtù di accordi conclusi con tali organizzazioni.

Articolo 34

Diritto di voto

1) Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel Consiglio d'amministrazione.

2) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto, salvo l'applicazione dell'articolo 36.

Articolo 35

Voti

1) Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione prende le sue decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti.

2) È necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti, per le decisioni che il Consiglio d'amministrazione è competente a prendere ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 11 paragrafo 1, dell'articolo 33, dell'articolo 39 paragrafo 1, dell'articolo 40 paragrafi 2 e 4, degli articoli 46, 87, 95, 134, dell'articolo 151 paragrafo 3, dell'articolo 154 paragrafo 2, dell'articolo 155 paragrafo 2, dell'articolo 157 paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 160 paragrafo 1, seconda frase, degli articoli 162, 163, 166, 167 e 172.

3) L'astensione non è considerata come voto.

Articolo 36

Ponderazione dei voti

1) Per l'adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come pure, ove risulti accresciuto l'onere finanziario degli Stati contraenti, per l'adozione del bilancio preventivo dell'Organizzazione e dei bilanci rettificati o suppletivi, ogni Stato contraente può esigere, dopo un primo scrutinio nel quale ciascuno Stato contraente dispone di un voto e qualunque sia il risultato di questo scrutinio, che si proceda immediatamente a un secondo scrutinio nel quale i voti sono ponderati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. Il risultato di questo secondo scrutinio è decisivo.

2) Il numero di voti di cui ciascuno Stato contraente dispone nel nuovo scrutinio è calcolato come segue:

a) il numero corrispondente alla percentuale che risulta per ciascuno Stato contraente dal criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali previsto dall'articolo 40, paragrafi 3 e 4, è moltiplicato per il numero di Stati contraenti e diviso per cinque;

b) il numero di voti così calcolato è arrotondato per eccesso;

c) a questo numero di voti si aggiungono cinque voti supplementari;

d) tuttavia, il numero di voti di uno Stato contraente non può essere superiore a trenta.

Capitolo V

Disposizioni finanziarie

Articolo 37

Copertura delle spese

Le spese dell'Organizzazione sono coperte:

a) dalle risorse proprie dell'Organizzazione;

b) dai versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei in questi Stati;

c) se necessario, da contributi finanziari eccezionali degli Stati contraenti; e

d) eventualmente, dagli introiti previsti all'articolo 146.

Articolo 38

Risorse proprie dell'Organizzazione

Le risorse proprie dell'Organizzazione sono costituite dai proventi delle tasse previste nella presente convenzione come pure dalle altre entrate d'ogni genere.

Articolo 39

Versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei

1) Ogni Stato contraente versa all'Organizzazione, per ogni tassa riscossa per il mantenimento in vigore di un brevetto europeo in questo Stato, una somma il cui importo corrisponde a una percentuale di detta tassa; la percentuale deve essere fissata dal Consiglio d'amministrazione, non può superare il 75 per cento ed è uniforme per tutti gli Stati contraenti. Tuttavia, se a detta percentuale corrisponde un importo inferiore ad un mininno uniforme fissato dal Consiglio d'amministrazione, lo Stato contraente versa questo minimo all'Organizzazione.

2) Ogni Stato contraente comunica all'Organizzazione tutti gli elementi ritenuti necessari dal Consiglio d'amministrazione per determinare l'importo di questi versamenti.

3) La data di scadenza dei versamenti è fissata dal Consiglio d'amministrazione.

4) Se un versamento non è integralmente effettuato alla scadenza, lo Stato contraente deve pagare gli interessi sull'importo non versato.

Articolo 40

Importo delle tasse e dei versamenti. Contributi finanziari eccezionali

1) L'importo delle tasse di cui all'articolo 38 e la percentuale di cui all'articolo 39 devono essere determinati in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Organizzazione.

2) Tuttavia, se l'Organizzazione è impossibilitata a realizzare l'equilibrio del bilancio nelle condizioni del paragrafo 1, gli Stati contraenti versano all'Organizzazione contributi finanziari eccezionali il cui importo è fissato dal Consiglio d'amministrazione per l'esercizio finanziario considerato.

3) I contributi finanziari eccezionali sono determinati per ciascuno Stato contraente in base al numero di domande di brevetto depositate durante il penultimo anno che precede quello dell'entrata in vigore della presente convenzione e secondo il seguente criterio di ripartizione:

a) per metà, in proporzione al numero di domande di brevetto depositate nello Stato contraente considerato;

b) per metà, in proporzione al numero di domande di brevetto depositate dalle persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di questo Stato in quello degli altri Stati contraenti che occupa il secondo posto nella graduatoria, in ordine decrescente, dei depositi effettuati da dette persone negli altri Stati contraenti.

Tuttavia, le somme che dovrebbero essere versate come contributo dagli Stati in cui il numero delle domande depositate supera 25.000 vengono totalizzate e nuovamente ripartite in proporzione al numero totale di domande di brevetto depositate in questi Stati.

4) Se l'importo del contributo di uno Stato contraente non può essere determinato alle condizioni del paragrafo 3, il Consiglio d'amministrazione fissa questo importo d'intesa con lo Stato interessato.

5) Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4 sono applicabili ai contributi finanziari eccezionali.

6) I contributi finanziari eccezionali sono rimborsati con un interesse il cui tasso è uniforme per tutti gli Stati contraenti. I rimborsi vengono effettuati qualora sia possibile prevedere adeguati stanziamenti in bilancio; l'importo previsto nel bilancio è suddiviso tra gli Stati contraenti secondo il criterio di ripartizione menzionato ai paragrafi 3 e 4.

7) I contributi finanziari eccezionali versati durante un determinato esercizio finanziario sono integralmente rimborsati prima di procedere al rimborso totale o parziale di contributi versati durante un esercizio finanziario successivo.

Articolo 41

Anticipazioni

1) Su richiesta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, gli Stati contraenti concedono all'Organizzazione delle anticipazioni, in conto dei loro versamenti e contributi, per un importo fissato dal Consiglio d'amministrazione. Queste anticipazioni sono ripartite proporzionalmente alle somme dovute dagli Stati contraenti per l'esercizio in corso.

2) Le disposizioni dell'art. 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipazioni.

Articolo 42

Bilancio

1) Tutte le entrate e spese dell'Organizzazione devono formare oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Ove occorra, possono essere stabiliti bilanci rettificati o suppletivi.

2) Il bilancio delle entrate e delle spese deve essere equilibrato.

3) Il bilancio è stabilito nell'unità di conto fissata dal regolamento finanziario.

Articolo 43

Autorizzazione delle spese

1) Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie del regolamento finanziario.

2) Alle condizioni determinate nel regolamento finanziario, gli stanziamenti che non sono stati utilizzati alla fine dell'esercizio finanziario, eccettuate quelli relativi alle spese per il personale, possono essere trasferiti all'esercizio finanziario successivo, ma non oltre.

3) Gli stanziamenti sono raggruppati in capitoli nei quali le spese sono ordinate seconda la loro natura o la loro destinazione e suddivisi, se necessario, conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 44

Stanziamento per spese imprevedibili

1) Nel bilancio dell'Organizzazione possono essere iscritti stanziamenti per le spese imprevedibili.

2) Questi stanziamenti possono essere utilizzati dall'Organizzazione soltanto previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 45

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario incomincia il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.

Articolo 46

Preparazione e adozione del bilancio

1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti presenta il progetto di bilancio al Consiglio d'amministrazione non oltre la data fissata dal regolamento finanziario.

2) Il bilancio, come pure i bilanci rettificati o suppletivi, sono adottati dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 47

Bilancio provvisorio

1) Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è ancora stato adottato dal Consiglio di amministrazione, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo in base ad altra suddivisione, secondo le modalità del regolamento finanziario, per un importo non superiore a un dodicesimo degli stanziamenti previsti dal bilancio dell'esercizio precedente; tuttavia, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti potrà disporre al massimo di stanziamenti uguali a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio.

2) Sempreché siano rispettate le altre condizioni fissate nel paragrafo 1, il Consiglio d'amministrazione può autorizzare spese eccedenti il dodicesimo.

3) Provvisoriamente, i versamenti di cui all'articolo 37, lettera b), continueranno a essere effettuati nelle condizioni fissate dall'articolo 39, per l'esercizio finanziario che precede quello al quale si riferisce il progetto di bilancio.

4) Gli Stati contraenti versano ogni mese, provvisoriamente e secondo il criterio di ripartizione di cui all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, tutti i contributi finanziari speciali necessari per assicurare l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L'articolo 39, paragrafo 4 è applicabile a questi contributi.

Articolo 48

Esecuzione del bilancio

1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti esegue il bilancio come pure i bilanci rettificati o suppletivi sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati.

2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può effettuare in seno al bilancio preventivo, entro i limiti e nelle condizioni stabilite nel regolamento finanziario, storni di stanziannenti da un capitolo all'altro o da una suddivisione all'altra.

Articolo 49

Revisione dei conti

1) I conti della totalità delle entrate e delle spese del bilancio come pure il bilancio consuntivo dell'Organizzazione sono esaminati da revisori dei conti che offrono piena garanzia di indipendenza, nominati dal Consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni, che può essere prolungato o rinnovato.

2) La revisione, effettuata in base a documenti giustificativi e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di costatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertare che l'amministrazione è regolare. I revisori redigono un rapporto dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario.

3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti sottopone ogni anno al Consiglio d'amministrazione i conti dell'anno trascorso relativi alle operazioni di bilancio, come pure il bilancio consuntivo dell'Organizzazione, insieme alla relazione dei revisori.

4) Il Consiglio d'amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale come pure il rapporto dei revisori dei conti e dà atto al Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'esecuzione del bilancio.

Articolo 50

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario determina in particolare:

a) le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio come pure alla resa e alla revisione dei conti;

b) le modalità e la procedura secondo le quali i versamenti e contributi previsti nell'articolo 37 e le anticipazioni previste nell'articolo 41 devono essere messi a disposizione dell'Organizzazione dagli Stati contraenti;

c) le norme concernenti la responsabilità degli ordinatori delle spese e dei contabili, e i corrispondenti provvedimenti di controllo;

d) i tassi d'interesse di cui agli articoli 39, 40 e 47;

e) le modalità per il calcolo dei contributi da versare a norma dell'articolo 146;

f) la composizione e i compiti di una commissione del bilancio e delle finanze che dovrebbe essere istituita dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 51

Regolamento relativo alle tasse

Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse e le modalità di riscossione.

PARTE SECONDA

Diritto dei brevetti

Capitolo I

Brevettabilità

Articolo 52

Invenzioni brevettabili

1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2) Non sono considerate come invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) le creazioni estetiche;

c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi, o per attività commerciali e i programmi di ordinatori;

d) le prestazioni di informazioni.

3) Le disposizioni del paragrafo 2 escludono la brevettabilità degli oggetti o delle attività in esse nominati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerne detti oggetti o attività, considerati come tali.

4) Non sono considerate come invenzioni atte ad avere applicazione industriale, ai sensi del paragrafo 1, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

Articolo 53

Eccezioni alla brevettabilità

Non vengono concessi brevetti europei per:

a) le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che essa è vietata in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi da una disposizione legale o amministrativa;

b) le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione di vegetali o di animali; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Articolo 54

Novità

1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2) Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3) È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto europeo depositate, che hanno una data di deposito anteriore a quella citata nel paragrafo 2 e sono state pubblicate, a norma dell'articolo 93, soltanto in questa data o più tardi.

4) Il paragrafo 3 è applicabile soltanto se uno Stato contraente designato nella domanda successiva era designato anche nella domanda anteriore pubblicata.

5) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non escludono la brevettabilità per l'attuazione di uno dei metodi di cui all'articolo 52 paragrafo 4, di una sostanza o di una composizione di sostanze già considerata nello stato della tecnica, a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica.

Articolo 55

Divulgazioni non opponibili

1) Per l'applicazione dell'articolo 54, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se essa non è avvenuta prima dei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto europeo e se essa risulta direttamente o indirettamente:

a) da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa oppure

b) dal fatto che il richiedente o il suo dante causa ha esposto l'invenzione in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972.

2) Nal caso contemplato nel paragrafo 1, lettera b), questo paragrafo è applicabile soltanto se il richiedente dichiara, all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo, che l'invenzione è stata effettivamente esposta e fornisce entro il termine e nelle condizioni previste dal regolamento di esecuzione un attestato che comprovi questa dichiarazione (3).

___________

(3) Vedi, anche, l'art. 55, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Articolo 56

Attività inventiva

Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

Articolo 57

Applicazione industriale

Una invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole.

 

Capitolo II

Persone abilitate a richiedere ed a ottenere un brevetto europeo - Designazione dell'inventore

Articolo 58

Abilitazione a depositare una domanda di brevetto europeo

Ogni persona fisica o giuridica ed ogni società assimilata ad una persona giuridica a norma del diritto che la governa può richiedere un brevetto europeo.

 

Articolo 59

Più richiedenti

La domanda di brevetto europeo può anche essere depositata sia da con richiedenti sia da più richiedenti che designano Stati contraenti diversi.

Articolo 60

Diritto al brevetto europeo

1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore è un impiegato, il diritto al brevetto europeo è definito secondo il diritto dello Stato sul cui territorio l'impiegato svolge la sua attività principale; se lo Stato sul cui territorio si svolge l'attività principale non può essere determinato il diritto applicabile è quello dello Stato sul cui territorio si trova l'azienda del datore di lavoro alla quale l'impiegato appartiene.

2) Se più persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra, il diritto di brevetto europeo appartiene a quella che ha depositato la domanda di brevetto la cui data di deposito è più remota; tuttavia, questa disposizione è applicabile unicamente se la prima domanda è stata pubblicata a norma dell'articolo 93 e ha effetto solo negli Stati contraenti designati in questa prima domanda quale è stata pubblicata.

3) Nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente è considerato come persona abilitata ad esercitare il diritto al brevetto europeo.

Articolo 61

Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitata

1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto il diritto alla concessione del brevetto europeo ad una persona contemplata nell'articolo 60, paragrafo 1, diversa dal richiedente, e se il brevetto europeo non è ancora stato concesso, questa persona può, entro un termine di tre mesi dopo che la decisione è passata in giudicato, e per quanto concerne gli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto europeo nei quali la decisione è stata presa o riconosciuta oppure deve essere riconosciuta a norma del protocollo relativo al riconoscimento, allegato alla presente convenzione:

a) proseguire per proprio conto, in luogo e vece del richiedente, la procedura relativa alla domanda,

b) depositare una nuova domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione, oppure

c) domandare il rigetto della domanda.

2) Le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1, sono applicabili ad ogni nuova domanda depositata a norma delle disposizioni del paragrafo 1.

3) Le procedure per l'applicazione del paragrafo 1, le disposizioni particolari applicabili alla nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma del paragrafo 1, come pure il termine per il pagamento delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione esigibili per questa nuova domanda, sono stabiliti dal regolamento di esecuzione.

Articolo 62

Diritto dell'inventore di essere designato

L'inventore ha il diritto, nei riguardi del titolare della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, di essere designato come tale presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Capitolo III

Effetti del brevetto europeo e della domanda di brevetto europeo

Articolo 63

Durata del brevetto europeo

1) La durata del brevetto europeo è di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

2) Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di prorogare la durata di un brevetto europeo alla stessa stregua di quella dei brevetti nazionali in caso di guerra o crisi comparabile ad essa in questo Stato.

Articolo 64

Diritti conferiti dal brevetto europeo

1) Salvo il paragrafo 2, il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbero un brevetto nazionale concesso in questo Stato.

2) Se l'oggetto del brevetto europeo è un procedirnento, i diritti conferiti da questo brevetto si estendono ai prodotti ottenuti direttamente mediante questo procedimento.

3) Ogni contraffazione del brevetto europeo è valutata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale.

Articolo 65

Traduzione del fascicolo del brevetto europeo

1) Ogni Stato contraente può prescrivere che, qualora il testo in cui l'Ufficio europeo dei brevetti intenda concedere un brevetto europeo per questo Stato o mantenere per detto Stato un brevetto europeo in forma modificata non è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, il richiedente o il titolare del brevetto deve presentare al servizio centrale della proprietà industriale una traduzione di questo testo in una di queste lingue ufficiali, a sua scelta, oppure, se lo Stato considerato ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua. La traduzione deve essere presentata entro il termine di tre mesi dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 97, paragrafo 2, lettera b), o, eventualmente, del termine di cui all'articolo 102, paragrafo 3, lettera b), a meno che lo Stato considerato non conceda un termine più lungo.

2) Ogni Stato contraente che abbia adottato disposizioni a norma del paragrafo 1 può prescrivere che il richiedente o il titolare del brevetto paghi, entro un termine fissato da questo Stato, interamente o in parte le spese di pubblicazione della traduzione.

3) Ogni Stato contraente può prescrivere che, in caso di inosservanza delle disposizioni adottate a nomna dei paragrafi 1 e 2, il brevetto è considerato senza effetto sin dall'origine in questo Stato.

Articolo 66

Valore di deposito nazionale del deposito europeo

La domanda di brevetto europeo alla quale una data di deposito è stata riconosciuta ha, negli Stati contraenti designati, il valore di un deposito nazionale regolare, tenuto conto, eventualmente, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di brevetto europeo.

Articolo 67

Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione

1) A decorrere dalla sua pubblicazione a norma dell'articolo 93, la domanda di brevetto europeo conferisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto quale è stata pubblicata, la protezione prevista all'articolo 64 (4).

2) Ogni Stato contraente può disporre che la domanda di brevetto europeo non conferisce la protezione prevista all'articolo 64. Tuttavia, la protezione connessa alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non può essere inferiore a quella che la legislazione dello Stato considerato connette alla pubblicazione obbligatoria delle domande di brevetto nazionale non esaminate. Comunque, ogni Stato contraente deve quanto meno prevedere che, a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente può esigere una indennità ragionevole, stabilita secondo le circostanze, dalle persone che hanno utilizzato, in questo Stato contraente, l'invenzione che forma oggetto della domanda di brevetto europeo, nelle condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la loro responsabilità se si trattasse di una contraffazione di un brevetto nazionale.

3) Ogni Stato contraente che non ha come lingua ufficiale la lingua della procedura della domanda di brevetto europeo può disporre che la protezione provvisoria di cui ai paragrafi 1 e 2 è conferita soltanto a decorrere dalla data in cui una traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di questo Stato, a scelta del richiedente oppure, se lo Stato in questione ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua:

a) è stata resa accessibile al pubblico, nelle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale, oppure

b) è stata comunicata alla persona che utilizza, in detto Stato, 1 invenzione che forma l'oggetto della domanda di brevetto europeo.

4) Gli effetti della domanda di brevetto europeo previsti ai paragrafi 1 e 2 sono considerati come nulli e non avvenuti se la domanda di brevetto europeo è stata ritirata, o è considerata come ritirata, o è stata respinta in virtù di una decisione passata in giudicato. Ciò vale anche per gli effetti della domanda di brevetto europeo in uno Stato contraente la cui designazione è stata ritirata o è considerata ritirata.

______

(4) Vedi, anche, l'art. 54, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Articolo 68

Effetti della revoca del brevetto europeo

La domanda di brevetto europeo come pure il brevetto europeo che ne è risultato sono considerati come non aver avuto sin dall'origine, in tutto o in parte, gli effetti di cui agli articoli 64 e 66, secondo che il brevetto sia stato revocato totalmente o parzialmente in una procedura di opposizione.

Articolo 69

Limiti della protezione

1) I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.

2) Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto europeo, i limiti della protezione conferito dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni presentate da ultimo contenute nella pubblicazione di cui all'articolo 93. Tuttavia, il brevetto europeo quale è stato concesso o modificato in una procedura di opposizione determina retroattivamente i limiti della protezione sempreché essa non sia estesa.

Articolo 70

Testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo che fa fede

1) Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura è il testo che fa fede in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e in tutti gli Stati contraenti.

2) Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, il testo depositato inizialmente è preso in considerazione per determinare, nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, se l'oggetto della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo non è stato esteso oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata.

3) Ogni Stato contraente può disporre che una traduzione in una lingua ufficiale di questo Stato, come prescritta nella presente convenzione, venga considerata in questo Stato come testo che fa fede, salvo nei casi di azione di nullità, se la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo nella lingua della traduzione conferisce una protezione meno estesa di quella conferita da detta domanda o da detto brevetto nella lingua della procedura.

4) Ogni Stato contraente che adotta una disposizione secondo il paragrafo 3,

a) deve permettere al richiedente o al titolare del brevetto europeo di presentare una traduzione riveduta della domanda o del brevetto. Questa traduzione riveduta non ha effetto giuridico finché non siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo Stato contraente in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2; dell'articolo 67, paragrafo 3;

b) può disporre che chiunque, in questo Stato, abbia in buona fede incominciato a utilizzare un'invenzione o fatto preparativi effettivi e seri a tale scopo, senza che questa utilizzazione costituisca una contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione iniziale, può, a decorrere dal momento in cui la traduzione riveduta ha effetto giuridico, continuare a utilizzare a titolo gratuito l'invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda.

Capitolo IV

Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà

Articolo 71

Trasferimento e costituzione di diritti

La domanda di brevetto europeo può essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati.

Articolo 72

Cessione

La cessione della domanda di brevetto europeo deve essere fatta con atto scritto e richiede la firma delle parti contraenti.

Articolo 73

Licenza contrattuale

La domanda di brevetto europeo può essere, interamente o in parte, oggetto di licenze per il complesso o una parte dei territori degli Stati contraenti designati.

Articolo 74

Diritto applicabile

Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà è soggetta in ogni Stato contraente designato e con effetto in questo Stato, alla legislazione applicabile in detto Stato alle domande di brevetto nazionale.

 

PARTE TERZA

La domanda di brevetto europeo

Capitolo I

Deposito della domanda di brevetto europeo e condizioni che essa deve soddisfare

Articolo 75

Deposito della domanda di brevetto europeo

1) La domanda di brevetto europeo può essere depositata:

a) presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sua sede dell'Aia, oppure

b) presso il servizio centrale della proprietà industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente, se la legislazione di questo Stato lo consente. Una domanda depositata in tal modo ha effetti identici a quelli che avrebbe se fosse stata depositata nel medesimo giorno presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

2) Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni legislative o amministrative che, in uno Stato contraente:

a) disciplinano le invenzioni che, a causa del loro oggetto, non possono essere comunicate all'estero senza autorizzazione preventiva delle autorità competenti di detto Stato, oppure

b) prescrivono che ogni domanda di brevetto deve dapprima essere depositata presso un'autorità nazionale o fanno dipendere il deposito diretto presso un'altra autorità da un'autorizzazione preventiva.

3) Uno Stato contraente non può prescrivere né autorizzare il deposito di una domanda divisionale di brevetto europeo presso un'autorità contemplata al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 76

Domande divisionali europee

1) Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sua sede dell'Aia. Essa può essere depositata soltanto per degli elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata; nella misura in cui questa esigenza è soddisfatta, la domanda divisionale è considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorità.

2) Una domanda divisionale di brevetto europeo può designare soltanto Stati contraenti già designati nella domanda iniziale.

3) La procedura per l'applicazione del paragrafo 1, le condizioni che una domanda divisionale deve soddisfare come pure il termine per il versamento delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione sono stabiliti dal regolamento di esecuzione.

Articolo 77

Trasmissione della domanda di brevetto europeo

1) Il servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente è tenuto a trasmettere all'Ufficio europeo dei brevetti nel termine più breve compatibile con l'applicazione della legislazione nazionale relativa alla segretezza delle invenzioni nell'interesse dello Stato, le domande di brevetto europeo depositate presso detto servizio centrale o presso altri servizi competenti dello Stato.

2) Gli Stati contraenti prendono tutti i provvedimenti utili affinché le domande di brevetto europeo il cui oggetto manifestamente non va tenuto segreto a norma della legislazione di cui al paragrafo 1, vengano trasmesse all'Ufficio europeo dei brevetti entro sei settimane a decorrere dal loro deposito.

3) Le domande di brevetto europeo che necessitano di un esame per determinare se vanno tenute segrete devono essere trasmesse in un tempo utile affinché pervengano all'Ufficio europeo dei brevetti, entro il termine di quattro mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, di quattordici mesi a decorrere dalla data di priorità.

4) Una domanda di brevetto europeo il cui oggetto è tenuto segreto non è trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti.

5) Le domande di brevetto europeo che non pervengono all'Ufficio europeo dei brevetti entro il termine di quattordici mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorità, sono considerate ritirate. Le tasse di deposito, di ricerca e di designazione sono rimborsate.

Articolo 78

Condizioni che la domanda di brevetto europeo deve soddisfare

1) La domanda di brevetto europeo deve contenere:

a) una richiesta di concessione di un brevetto europeo;

b) una descrizione dell'invenzione;

c) una o più rivendicazioni;

d) i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni;

e) un estratto.

2) Per la domanda di brevetto europeo si devono pagare, entro un mese a decorrere dal deposito della domanda, la tassa di deposito e la tassa di ricerca.

3) La domanda di brevetto europeo deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione.

Articolo 79

Designazione degli Stati contraenti

1) Lo Stato contraente o gli Stati contraenti nel quale o nei quali si chiede che l'invenzione sia protetta devono essere designati nella richiesta di concessione del brevetto europeo.

2) La designazione di uno Stato contraente implica il pagamento della tassa di designazione. La tassa di designazione deve essere pagata entro il termine di dodici mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto europeo oppure, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorità; in questo secondo caso, il pagamento può essere effettuato fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, se questo termine scade dopo il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di priorità.

3) La designazione di uno Stato contraente può essere ritirata fino alla concessione del brevetto europeo. Il ritiro della designazione di tutti gli Stati contraenti equivale al ritiro della domanda di brevetto europeo. Le tasse di designazione non sono rimborsate.

Articolo 80

Data di deposito

La data di deposito della domanda di brevetto europeo è quella in cui la documentazione presentata dal richiedente contiene:

a) una indicazione secondo la quale un brevetto europeo è richiesto;

b) la designazione di almeno uno Stato contraente;

c) indicazioni che permettono di identificare il richiedente;

d) una descrizione e una o più rivendicazioni in una delle lingue contemplate all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, anche se la descrizione e le rivendicazioni non sono conformi alle altre esigenze della presente convenzione.

Articolo 81

Designazione dell'inventore

La domanda di brevetto europeo deve comprendere la designazione dell'inventore. Se il richiedente non è l'inventore o l'unico inventore, la designazione deve contenere una dichiarazione indicante in qual modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto.

Articolo 82

Unità dell'invenzione

La domanda di brevetto europeo può concernere una sola invenzione ovvero più invenzioni tra le quali esista un legame tale che costituiscono un solo concetto inventivo generale.

Articolo 83

Esposizione dell'invenzione

L'invenzione deve essere esposta nella domanda di brevetto europeo in modo sufficientemente chiaro e completo affinché un esperto del ramo possa attuarla.

Articolo 84

Rivendicazioni

Le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione.

Articolo 85

Estratto

L'estratto serve esclusivamente ai fini d'informazione tecnica; esso non può venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per determinare i limiti della protezione richiesta e per l'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 3.

 

Articolo 86

Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo

1) Tasse annuali devono essere pagate all'Ufficio europeo dei brevetti, in conformità alle disposizioni del regolamento di esecuzione, per le domande di brevetto europeo. Queste tasse sono dovute per il terzo anno, computato a decorrere dal giorno di deposito, e per ciascuno degli anni seguenti.

2) Se il pagamento di una tassa annuale non è stata effettuato alla scadenza, questa tassa può ancora essere validamente pagata entro i sei mesi che seguono la scadenza pagando contemporaneamente una soprattassa.

3) Se la tassa annuale e, eventualmente, la soprattassa, non è stata pagata in tempo utie, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata. L'Ufficio europeo dei brevetti e il solo organo abilitato a prendere questa decisione.

4) L'obbligo di pagare tasse annuali cessa con il pagamento di quella dovuta per l'anno in cui è pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo.

Capitolo II

Priorità

Articolo 87

Diritto di priorità

1) Chiunque ha regolarmente depositato, in o per uno degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di certificato di utilità o di certificato d'inventore, o il suo avente causa, fruisce durante dodici mesi a decorrere dalla prima domanda di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione.

2) È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norme della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o plurilaterali, ivi compresa la presente convenzione.

3) Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

4) È considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorre il termine di priorità, una domanda successiva avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore, depositata in o per un medesimo Stato, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata o rifiutata, senza essere stata aperta alla consultazione pubblica, e senza aver lasciato sussistere diritti né servito di base per la rivendicazione del diritto di priorità. La domanda anteriore non potrà allora più servire di base per la rivendicazione del diritto di priorità.

5) Se il primo deposito è stato effettuato in uno Stato che non fa parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicabili soltanto nella misura in cui, secondo una comunicazione pubblica del Consiglio d'amministrazione, questo Stato, in virtù di accordi bilaterali o plurilaterali, concede in base a un primo deposito effettuato presso l'Ufficio europeo dei brevetti, come pure in base a un primo deposito effettuato in o per ciascuno Stato contraente, un diritto di priorità assoggettato a condizioni e avente effetti equivalenti a quelli previsti dalla Convenzione di Parigi.

Articolo 88

Rivendicazione di priorità

1) Il richiedente un brevetto europeo che vuole avvalersi della priorità di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorità, una copia della domanda anteriore e, se la lingua di questa domanda non è una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, una traduzione della domanda anteriore, in una di queste lingue ufficiali. La procedura per l'applicazione di queste disposizioni è prescritta dal regolamento di esecuzione.

2) Priorità multiple possono essere rivendicate per una domanda di brevetto europeo anche se esse provengono da Stati diversi. Priorità multiple possono essere rivendicate, ove occorra, per una medesima rivendicazione. In caso di priorità multiple, i termini che hanno inizio con la data di priorità incominciano a decorrere dalla data della priorità più remota.

3) Se una o più priorità sono rivendicate per la domanda di brevetto europeo, il diritto di priorità copre soltanto gli elementi della domanda di brevetto europeo contenuti nella o nelle domande la cui priorità è rivendicata.

4) Se taluni elementi dell'invenzione per i quali la priorità è rivendicata non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, è sufficiente, per il riconoscimento della priorità, che il complesso dei documenti della domanda anteriore riveli in modo preciso detti elementi.

Articolo 89

Effetti del diritto di priorità

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata come data del deposito della domanda per l'applicazione dell'articolo 54 paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 60, paragrafo 2.

PARTE QUARTA

Procedura fino alla concessione

Articolo 90

Esame del deposito

1) La sezione di deposito esamina:

a) se la domanda di brevetto europeo soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito;

b) se le tasse di deposito e di ricerca sono pagate in tempo utile, e

c) se, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la traduzione della domanda di brevetto europeo nella lingua della procedura è stata presentata in tempo utile.

2) Se una data di deposito non può essere riconosciuta, la sezione di deposito invita il richiedente a correggere, secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione, le irregolarità costatate. Se il richiedente non rimedia in tempo utile a queste irregolarità, la domanda non viene trattata quale domanda di brevetto europeo.

3) Se le tasse di deposito e di ricerca non sono state pagate in tempo utile o se, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la traduzione della domanda nella lingua della procedura non è stata presentata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

Articolo 91

Esame della domanda di brevetto europeo riguardo a talune irregolarità

1) Se una data di deposito è stata riconosciuta a una domanda di brevetto europeo e se la domanda non è considerata ritirata a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, la sezione di deposito esamina:

a) se sono soddisfatte le esigenze dell'articolo 133, paragrafo 2;

b) se la domanda soddisfa le condizioni formali previste dal regolamento di esecuzione per l'applicazione della presente disposizione;

c) se l'estratto è stato presentato;

d) se la richiesta di concessione del brevetto europeo soddisfa, per quanto concerne il suo contenuto, le disposizioni imperative del regolamento di esecuzione e, se del caso, sono state soddisfatte le esigenze della presente convenzione relative alla rivendicazione di priorità;

e) se le tasse di designazione sono state pagate;

f) se la designazione dell'inventore è stata fatta in conformità all'articolo 81;

g) se i disegni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera d) sono stati presentati nel giorno del deposito della domanda.

2) Se constata l'esistenza d'irregolarità alle quali si può rimediare, la sezione di deposito dà al richiedente, in conformità alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la possibilità di rimediare a queste irregolarità.

3) Se il richiedente non rimedia, in conformità alle disposizioni del regolamento d'esecuzione, alle irregolarità costatate durante l'esame in relazione al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), la domanda di brevetto europeo è respinta; se le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera d) concernono il diritto di priorità, la loro inosservanza implica la perdita di questo diritto per la domanda.

4) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), la tassa di designazione per uno Stato designato non è stata pagata in tempo utile, questa designazione è considerata ritirata.

5) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera f), il richiedente non ha rimediato alla mancanza della designazione dell'inventore in conformità alle disposizioni del regolamento di esecuzione, salve le eccezioni da esso previste, entro il termine di sedici mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo di priorità, la domanda di brevetto è considerata ritirata.

6) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera g), i disegni non sono stati presentati nel giorno del deposito della domanda e se non sono stati presi provvedimenti secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione per rimediare a questa situazione, la data di deposito della domanda sarà quella alla quale i disegni sono stati presentati oppure i riferimenti ai disegni saranno considerati come soppressi, a scelta del richiedente, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione.

Articolo 92

Redazione del rapporto di ricerca europea

1) Se una data di deposito è stata riconosciuta a una domanda di brevetto europeo, e se la domanda non è considerata ritirata a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, la divisione di ricerche redige il rapporto di ricerca europea nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, fondandosi sulle rivendicazioni e tenendo debito conto della descrizione e, se del caso, dei disegni esistenti.

2) Subito dopo la sua redazione, il rapporto di ricerca europea è trasmesso al richiedente assieme alle copie di tutti i documenti citati.

Articolo 93

Pubblicazione della domanda di brevetto europeo

1) La domanda di brevetto europeo è pubblicata il più presto possibile dopo la scadenza del termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di questa priorità. Tuttavia, su domanda del richiedente, essa può essere pubblicata prima della scadenza di questo termine. Questa pubblicazione e quella del fascicolo del brevetto europeo sono effettuate contemporaneamente allorché la decisione relativa alla concessione del brevetto europeo ha preso effetto prima della scadenza di detto termine.

2) Questa pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, ove occorra, i disegni, ognuno di questi documenti quale è stato depositato, come pure il rapporto di ricerca europea e l'estratto, se questi ultimi documenti sono disponibili prima che siano terminati i preparativi tecnici per la pubblicazione. Se il rapporto di ricerca europea e l'estratto non sono stati pubblicati assieme alla domanda, essi saranno pubblicati separatamente.

Articolo 94

Richiesta di esame

1) Su richiesta presentata per iscritto, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina se la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione.

2) La richiesta di esame può essere formulata dal richiedente entro sei mesi a decorrere dalla data alla quale il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea. La richiesta è considerata come formulata soltanto se la tassa di esame è stata pagata. Essa non può essere ritirata.

3) Se la richiesta non è formulata prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

Articolo 95

Proroga del termine di presentazione della richiesta di esame

1) Il Consiglio d'amministrazione può prorogare il termine di presentazione della richiesta di esame se è accertato che le domande di brevetto europeo non possono essere istruite in tempo utile.

2) Se il Consiglio d'amministrazione proroga il termine, esso può decidere che i terzi saranno abilitati a presentare la richiesta di esame. In tal caso, esso inserisce nel regolamento di esecuzione le disposizioni appropriate.

3) Ogni decisione del Consiglio d'amministrazione relativa alla proroga del termine concerne soltanto le domande di brevetto europeo depositate dopo la pubblicazione di questa decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

4) Se il Consiglio d'amministrazione proroga il termine, esso è tenuto a prendere provvedimenti per ristabilire il più rapidamente possibile il termine iniziale.

Articolo 96

Esame della domanda di brevetto europeo

1) Se il richiedente di un brevetto europeo ha presentato la richiesta di esame prima che il rapporto di ricerca europeo gli sia stato trasmesso, l'Ufficio europeo dei brevetti lo invita dopo la trasmissione del rapporto, a dichiarare, entro il termine che esso gli assegna, se conferma la sua domanda di brevetto europeo.

2) Se dall'esame risulta che la domanda di brevetto europeo o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della convenzione, la divisione di esame invita il richiedente, nelle condizioni previste dal regolamento di esecuzione e ogni qualvolta sia necessario, a presentare le sue deduzioni entro il termine che essa gli assegna.

3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera agli inviti che gli sono stati indirizzati a norma dei paragrafi 1 o 2, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

Articolo 97

Rigetto della domanda o concessione del brevetto

1) La divisione di esame respinge la domanda di brevetto europeo se ritiene che questa domanda o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della presente convenzione, a meno che non siano previste dalla convenzione sanzioni diverse dal rigetto.

2) Se la divisione di esame ritiene che la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di concedere il brevetto europeo per gli Stati designati a condizione che:

a) sia accertato, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, l'accordo del richiedente sul testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo;

b) siano state pagate le tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo del brevetto entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione;

c) siano state pagate le tasse annuali e, eventualmente, le soprattasse già esigibili.

3) Qualora le tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo del brevetto non siano state pagate in tempo utile, la domanda è considerata ritirata.

4) La decisione relativa alla concessione del brevetto europeo prende effetto soltanto dal giorno della pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di questa concessione. Questa menzione è stata pubblicata al più presto tre mesi dopo l'inizio del termine di cui al paragrafo 2, lettera b).

5) Il regolamento di esecuzione può disporre che il richiedente dovrà presentare una traduzione delle rivendicazioni che appaiono nel testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo, nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura. In questo caso, il termine di cui al paragrafo 4 non può essere inferiore a cinque mesi. Se la traduzione non è presentata in tempo utile, la domanda è considerata ritirata.

Articolo 98

Pubblicazione del fasciolo del brevetto europeo

L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica contemporaneamente la menzione della concessione del brevetto europeo e il fasciolo del brevetto europeo contenente la descrizione, le rivendicazioni e se del caso, i disegni.

PARTE QUINTA

Procedura d'opposizione

Articolo 99

Opposizione

1) Entro il termine di nove mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, chiunque può fare opposizione al brevetto europeo concesso, presso l'Ufficio europeo dei brevetti. L'opposizione deve essere proposta per iscritto e essere motivata. Essa è considerata proposta soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

2) L'opposizione al brevetto europeo concerne questo brevetto in tutti gli Stati contraenti nel quale esso produce i suoi effetti.

3) L'opposizione può essere proposta anche in caso di rinuncia o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati.

4) I terzi che hanno fatto opposizione sono parti, insieme con il titolare del brevetto, della Procedura di opposizione.

5) Se una persona fornisce la prova che, in uno Stato contraente, essa è iscritta nel registro dei brevetti, a norma di una decisione passata in giudicato, in luogo e vece del precedente titolare, essa viene, su richiesta, sostituita a quest'ultimo per questo Stato. Nonostante le disposizioni dell'articolo 118, il precedente titolare e la persona che fa valere i suoi diritti non sono considerati come comproprietari, a meno che entrambi non lo richiedano.

Articolo 100

Cause d'opposizione

L'opposizione può essere fondata soltanto sui motivi in base ai quali:

a) l'oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57;

b) l'invenzione non è esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla;

c) l'oggetto del libretto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61, oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata.

Articolo 101

Esame dell'opposizione

1) Se l'opposizione è ricevibile, la divisione di opposizione esamina se i motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppongano al mantenimento del brevetto europeo.

2) Nel corso dell'esame dell'opposizione, che deve svolgersi conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la divisione di opposizione invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare entro un termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti.

Articolo 102

Revoca o mantenimento del brevetto europeo

1) Se la divisione di opposizione ritiene che i motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppongano al mantenimento del brevetto europeo, essa revoca il brevetto.

2) Se la divisione di opposizione ritiene che i motivi d'opposizione di cui all'articolo 100 non si oppongano al mantenimento del brevetto europeo senza modifiche, essa respinge l'opposizione.

3) Se la divisione di opposizione ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto europeo nel corso della procedura di opposizione, il brevetto e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di mantenere il brevetto così modificato, a condizione che:

a) sia accertato, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, l'accordo del titolare del brevetto sul testo in cui la divisione di opposizione intende mantenere il brevetto, e che

b) sia stata pagata, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto.

4) Qualora la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto europeo non sia stata pagata in tempo utile, il brevetto è revocato.

5) Il regolamento di esecuzione può prevedere che il titolare del brevetto europeo dovrà presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diversi da quella della procedura. Qualora la traduzione non sia presentata in tempo utile, il brevetto è revocato.

Articolo 103

Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo

Se il brevetto europeo è stato modificato ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente la menzione della decisione concernente l'opposizione ed un nuovo fascicolo del brevetto europeo contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.

Articolo 104

Spese

1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, a meno che la divisione di opposizione o la Commissione di ricorso non decida, conformemente al regolamento di esecuzione e nella misura in cui l'equità lo esiga, una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da una istruzione probatoria.

2) Su richiesta di parte, il cancelliere della divisione di opposizione fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtù di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere può essere riveduto con decisione della divisione di opposizione su richiesta di parte presentata entro il termine stabilito nel regolamento di esecuzione.

3) Ogni decisione definita dell'Ufficio europeo dei brevetti che fissa l'importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, ad una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio questa esecuzione deve aver luogo. Il controllo di una tale decisione deve limitarsi al solo esame della sua autenticità.

Articolo 105

Intervento del contraffattore presunto

1) Se una opposizione al brevetto europeo è stata proposta, qualsiasi terzo che fornisca la prova che un'azione per contraffazione di questo brevetto gli è stata intentata può, scaduto il termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione a condizione che presenti una dichiarazione d'intervento entro tre mesi a decorrere dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa. Questa disposizione si applica a qualsiasi terzo il quale provi che, ricevuta l'ingiunzione del titolare del brevetto di porre fine alla presunta contraffazione del brevetto, egli ha promosso contro il detto titolare un'azione per far costatare in via giudiziaria ch'egli non ha violato il brevetto.

2) La dichiarazione d'intervento deve essere presentata per iscritto e motivata. Essa ha effetto soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione. Adempiuta questa formalità, l'intervento è assimilato ad una opposizione, salve le disposizioni del regolamento di esecuzione.

PARTE SESTA

Procedura di ricorso

Articolo 106

Decisioni contro le quali si può ricorrere

1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

2) Un ricorso può essere proposto contro la decisione della divisione di opposizione anche in caso di rinuncia o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati.

3) Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non preveda un ricorso indipendente.

4) La ripartizione delle spese della procedura di, opposizione non può essere l'unico oggetto di un ricorso.

5) Una decisione che fissa l'importo delle spese della procedura di opposizione può essere oggetto di un ricorso soltanto qualora l'importo sia superiore a quello fissato dal regolamento relativo alle tasse.

Articolo 107

Persone ammesse a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura

Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che questa non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di detta procedura sono di diritto parti della procedura di ricorso.

Articolo 108

Termine e forma

Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, il ricorso deve essere motivato in una memoria presentata per iscritto.

Articolo 109

Revisione pregiudiziale

1) Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene che il ricorso è ricevibile e fondato, essa deve rettificare la decisione. Questa disposizione non è applicabile quando la procedura oppone il ricorrente ad un'altra parte.

2) Se la rettifica della decisione non è fatta entro un mese a decorrere dal ricevimento della memoria motivata, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza pronuncia sul merito.

Articolo 110

Esame del ricorso

1) Se il ricorso è ricevibile, la commissione di ricorso esamina se esso è fondato.

2) Nel corso dell'esame del ricorso che deve svolgersi conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la commissione di ricorso invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni ad essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti.

3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo è considerata come ritirata, a meno che la decisione che forma l'oggetto del ricorso non sia stata presa dalla divisione giuridica.

Articolo 111

Decisione sul ricorso

1) In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può, sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rimandare l'istanza a detto organo per un nuovo esame.

2) Se la commissione di ricorso rimanda l'istanza per un nuovo esame all'organo che ha emesso la decisione impugnata, questo organo è vincolato dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso a condizione che i fatti della causa siano i medesimi. Se la decisione impugnata è stata emessa dalla sezione di deposito, la divisione di esame è del pari vincolata dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso.

Articolo 112

Decisione o parere della Commissione ampliata del ricorso

1) Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del diritto ovvero se una questione giuridica d'importanza fondamentale si presenta:

a) la commissione di ricorso, sia d'ufficio, sia a richiesta di una delle parti, si rivolge nel corso della procedura alla Commissione ampliata di ricorso quando essa ritiene necessaria una decisione a tale fine. Se la commissione di ricorso respinge la richiesta, essa deve motivare il rifiuto nella sua decisione finale;

b) il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può sottoporre una questione di diritto alla Commissione ampliata di ricorso qualora due commissioni di ricorso abbiano emesso decisioni difformi su questa questione.

2) Nei casi di cui ai paragrafi 1, lettera a), le parti della procedura di ricorso sono parti della procedura dinanzi alla Commissione ampliata di ricorso.

3) La decisione della Commissione ampliata di ricorso di cui al paragrafo 1, lettera a), vincola la Commissione di ricorso per il ricorso pendente.

PARTE SETTIMA

Disposizioni comuni

Capitolo I

Disposizioni generali relative alla procedura

Articolo 113

Fondamento delle decisioni

1) Le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti devono essere fondate esclusivamente su motivi rispetto ai quali le parti hanno potuto prendere posizione.

2) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando esamina o prende decisioni sulla domanda di brevetto europeo o sul brevetto europeo, deve attenersi unicamente al testo proposto o approvato dal richiedente o dal titolare del brevetto.

Articolo 114

Esame d'ufficio

1) Nel corso della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti procede all'esame d'ufficio dei fatti; questo esame non è limitato né ai mezzi invocati né alle richieste presentate dalle parti.

2) L'Ufficio europeo dei brevetti non può tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.

Articolo 115

Osservazioni dei terzi

1) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo può presentare osservazioni contro la brevettabilità dell'invenzione che forma oggetto della domanda. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

2) Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente o al titolare che hanno facoltà di prendere posizione.

Articolo 116

Procedura orale

1) Si ricorre alla procedura orale sia d'ufficio, quando l'Ufficio europeo dei brevetti lo ritiene utile, sia a richiesta di una delle parti della procedura. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti può respingere la richiesta di ricorrere nuovamente alla procedura orale dinanzi al medesimo organo qualora le parti della procedura siano le stesse e i fatti della causa siano i medesimi.

2) Tuttavia, si ricorre alla procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, su domanda del richiedente, soltando quando detta sezione la ritiene utile o quando essa prevede di dover respingere la domanda di brevetto europeo.

3) La procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, alle divisioni di esame ed alla divisione giuridica non è pubblica.

4) La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblicata dinanzi alle Commissioni di ricorso dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, come pure dinanzi alle divisioni di opposizione, salvo decisione contraria dell'organo adito, qualora l'ammissione del pubblico può presentare, in particolare per una delle parti della procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.

Articolo 117

Istruzione

1) Nelle procedure davanti ad una divisione di esame, una divisione di opposizione, la divisione giuridica o una commissione di ricorso, sono ammissibili in particolare i seguenti mezzi di prova:

a) l'audizione delle parti;

b) la richiesta di informazioni;

c) la produzione di documenti;

d) l'audizione dei testimoni;

e) la perizia;

f) il sopralluogo;

g) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento.

2) La divisione di esame, la divisione di opposizione e la commissione di ricorso possono affidare atti istruttori ad uno dei loro membri.

3) L'Ufficio europeo dei brevetti, se ritiene necessario che una parte, un testimonio od un esperto deponga oralmente,

a) cita la persona richiesta a comparire davanti ad esso, ovvero

b) domanda, conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2, alle autorità giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio la persona stessa risiede, di raccoglierne la deposizione.

4) Una parte, un testimonio od un esperto citato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti può chiedere ad esso di essere sentito dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio egli risiede. Dopo aver ricevuto questa richiesta oppure, nel caso in cui allo scadere del termine assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti nella citazione, la persona considerata non ha dato seguito a detta citazione, l'Ufficio europeo dei brevetti può, conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2, chiedere alle autorità giudiziarie competenti di raccogliere tale deposizione.

5) Se una parte, un testimone od un esperto ha deposto davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultimo può, se ritiene che sia opportuno raccogliere la deposizione sotto giuramento o sotto un'altra forma egualmente vincolante, chiedere alle autorità giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio la persona considerata risiede, di sentire nuovamente questa persona sotto le stesse condizioni.

6) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando chiede ad un'autorità giudiziaria competente di raccogliere una deposizione, può domandarle di raccoglierla sotto giuramento, o altra forma egualmente vincolante, e di autorizzare uno dei membri dell'organo interessato ad assistere all'audizione della parte, del testimone o dell'esperto ed a interrogarlo, sia tramite detta autorità, sia direttamente.

Articolo 118

Unicità della domanda o del brevetto europeo

Se i richiedenti o i titolari di un brevetto europeo non sono gli stessi per i diversi Stati contraenti designati, essi sono considerati come con richiedenti o come comproprietari ai fini della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Rimane impregiudicata l'unicità della domanda o del brevetto nel corso di questa procedura; in particolare, il testo della domanda o del brevetto deve essere identico per tutti gli Stati contraenti designati, a meno che la presente convenzione non disponga altrimenti.

Articolo 119

Notifica

L'Ufficio europeo dei brevetti notifica d'ufficio tutte le decisioni e citazioni come pure ogni altra comunicazione da cui decorre un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni della presente convenzione o prescritta dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Le notifiche possono essere fatte, qualora eccezionali circostanze lo esigano, tramite i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti.

Articolo 120

Termini

Il regolamento di esecuzione determina:

a) il modo di calcolare i termini come pure le condizioni alle quali essi possono essere prorogati, sia perché l'Ufficio europeo dei brevetti o le amministrazioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), non sono aperti per ricevere documenti, ovvero per il mancato recapito della corrispondenza nelle località in cui hanno sede l'Ufficio o queste amministrazioni o a causa d'una interruzione generale del servizio postale oppure della perturbazione derivante da tale interruzione;

b) la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall'Ufficio europeo dei brevetti.

Articolo 121

Prosecuzione della procedura della domanda di brevetto europeo

1) Quando la domanda di brevetto europeo deve essere o è respinta o è considerata ritirata per inosservanza di un termine assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti, l'effetto giuridico previsto non si produce o, se si è già prodotto, risulta annullato se il richiedente fa richiesta di prosecuzione della procedura relativa alla domanda.

2) La richiesta deve essere presentata per iscritto entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui la decisione di rigetto della domanda di brevetto europeo è stata notificata, o a decorrere dalla data in cui la comunicazione che la domanda è considerata come ritirata è stata notificata. L'atto onnesso deve essere compiuto entro detto termine. La richiesta è considerata presentata soltanto se la tassa di prosecuzione della procedura è stata pagata.

3) L'organo competente per decidere sull'atto omesso di pronuncia in merito alla richiesta.

Articolo 122

Restitutio in integrum

1) Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio europeo dei brevetti è, su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha come conseguenza diretta, a norma delle disposizioni della presente convenzione, il rigetto della domanda di brevetto europeo o di una istanza, il fatto che la domanda di brevetto è considerata ritirata, la revoca del brevetto europeo, la perdita di qualsiasi altro diritto o di un mezzo di ricorso.

2) La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo temnine. La richiesta è ricevibile soltanto entro il termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. In caso di mancato pagamento d'una tassa annuale, il termine previsto all'articolo 86, paragrafo 2, viene detratto dal periodo di un anno.

3) La richiesta deve essere motivata e indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di reintegrazione è stata pagata.

4) L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta.

5) Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini previsti al paragrafo 2 come pure a quelli di cui all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 76, paragrafo 3, all'articolo 78, paragrafo 2, all'articolo 79, paragrafo 2, all'articolo 87, paragrafo 1 e all'articolo 94, paragrafo 2.

6) Chiunque, durante il periodo che intercorre tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della menzione della restitutio in integrum, abbia in buona fede incominciato a utilizzare a titolo gratuito questa invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda può continuare tale attività a titolo gratuito, sempre che essa sia limitata a tali bisogni.

7) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di concedere la restitutio in integrum entro i termini previsti in questa convinzione, che devono essere osservati nei riguardi delle autorità di questo Stato.

Articolo 123

Modifiche

1) Le condizioni nelle quali è possibile rnodificare una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo nel corso della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, sono previste, dal regolamento di esecuzione. In ogni caso, il richiedente può, di propria iniziativa, modificare almeno una volta la descrizione, le rivendicazioni e i disegni.

2) Una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non possono essere modificati in modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata.

3) Nel corso della procedura di opposizione, le rivendicazioni del brevetto europeo non possono essere modificate in modo da ampliare la protezione.

Articolo 124

Indicazioni relative alle domande di brevetto nazionale

1) La divisione di esame o la commissione di ricorso possono invitare il richiedente a indicare, entro un termine da esse assegnatogli, i Paesi nei quali egli ha depositato domande di brevetto nazionale per tutta o per una parte dell'invenzione che forma oggetto della domanda di brevetto europeo, e a comunicare il numero di deposito di dette domande.

2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la dornanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

Articolo 125

Riferimenti ai principi generali

In assenza di una disposizione di procedura nella presente convenzione; l'Ufficio europeo dei brevetti prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia di diritto procedurale negli Stati contraenti.

Articolo 126

Cessazione degli obblighi finanziari

1) Il diritto dell'Organizzazione di esigere il pagamento di tasse a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti si estingue quattro anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.

2) I diritti nei confronti dell'Organizzazione in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in più all'Ufficio europeo dei brevetti in occasione del pagamento delle tasse si estinguono quattro anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto ha avuto origine.

3) Il termine previsto al paragrafo 1 è interrotto da un invito a pagare la tassa e quello previsto al paragrafo 2 da una richiesta per iscritto tendente a far valere il diritto. Il termine interrotto ricomincia a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale esso aveva incominciato a decorrere inizialmente, a meno che un'azione legale sia stata promossa per far valere un diritto; in tal caso, il termine scade un anno dopo la data alla quale la decisione è passata in giudicato.

Capitolo II

Informazione del pubblico e degli organi ufficiali

Articolo 127

Registro europeo dei brevetti

L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un registro denominato Registro europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni la cui registrazione è prescritta dalla presente convenzione. Nessuna iscrizione è fatta nel registro prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo. Il registro è aperto alla consultazione pubblica.

Articolo 128

Consultazione pubblica

1) I fascicoli relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate non possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.

2) Chiunque fornisca la prova che il richiedente di un brevetto europeo si è avvalso della sua domanda contro i suoi interessi può consultare il fascicolo prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.

3) Dopo la pubblicazione di una domanda divisionale o di una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell'articolo 61, paragrafo i, chiunque può consultare il fascicolo della domanda iniziale prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.

4) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, i fascicoli relativi a questa domanda e al brevetto concesso in base alla medesima possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, salve le restrizioni previste dal regolamento di esecuzione.

5) L'Ufficio europeo dei brevetti può, già prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi e pubblicare le indicazioni seguenti:

a) il numero della domanda di brevetto europeo;

b) la data del deposito della domanda di brevetto europeo e, se la priorità di una domanda anteriore è stata rivendicata, la data, lo Stato e il numero della domanda anteriore;

c) il nome del richiedente;

d) il titolo dell'invenzione;

e) gli Stati contraenti designati.

Articolo 129

Pubblicazioni periodiche

L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente:

a) il Bollettino europeo dei brevetti, contenente le iscrizioni riportate nel Registro europeo dei brevetti e tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla presente convenzione;

b) la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti, contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale da parte del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e qualsiasi altra informazione relativa alla presente convenzione ed alla sua applicazione.

Articolo 130

Scambio di informazioni

1) L'Ufficio europeo dei brevetti e, salva l'applicazione delle disposizioni legislative e amministrative di cui all'articolo 75, paragrafo 2, i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile concernente il deposito delle domande di brevetto europeo e di brevetto nazionale e lo svolgersi delle procedure relative a dette domande ed ai brevetti concessi in base alle medesime.

2) Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili allo scambio di informazioni, a norma di accordi di lavoro, tra l'Ufficio europeo dei brevetti e,

a) i servizi centrali della proprietà industriale di Stati che non fanno parte della presente convenzione;

b) le organizzazioni intergovernative incaricate della concessione di brevetti;

c) ogni altra organizzazione.

3) Le comunicazioni di informazioni fatte conformenente al paragrafo i e al paragrafo 2, lettere a) e b), non sono soggette alle restrizioni di cui all'articolo 128. Il Consiglio d'amministrazione può decidere che le comunicazioni fatte conformemente al paragrafo 2, lettera c), non sono soggette a dette restrizioni, a condizione che l'organizzazione di cui trattasi s'impegni a considerare le informazioni riservate sino alla data di pubblicazione della domanda di brevetto europeo.

Articolo 131

Cooperazione amministrativa e giudiziaria

1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio europeo dei brevetti ed i tribunali o altre autorità degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti autorizza tribunali, pubblici ministeri o servizi centrali della proprietà industriale a consultare fascicoli, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 128.

2) Su rogatoria dell'Ufficio europeo dei brevetti, i tribunali o le altre autorità degli Stati contraenti procedono, per detto Ufficio e nei limiti della loro competenza, ad atti istruttori o ad altri atti giudiziari.

Articolo 132

Scambio di pubblicazioni

1) L'Ufficio europeo dei brevetti o i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta per i loro propri bisogni e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.

2) L'Ufficio europeo dei brevetti può concludere accordi concernenti lo scambio o l'invio di pubblicazioni.

Capitolo III

Rappresentanza

Articolo 133

Principi generali relativi alla rappresentanza

1) Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione.

2) Le persone fisiche e giuridiche che non hanno né domicilio né sede sul territorio di uno degli Stati contraenti devono essere rappresentati da un mandatario abilitato ed agire tramite il medesimo in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di brevetto europeo; altre eccezioni possono essere previste dal regolamento di esecuzione.

3) Le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di uno degli Stati contraenti possono agire, in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, tramite un loro impiegato che non ha bisogno di essere un mandatario abilitato, ma deve essere in possesso di una procura conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione può prevedere se e a quali condizioni l'impiegato di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può parimenti agire per altre persone giuridiche aventi la loro sede sul territorio di uno degli Stati contraenti ed aventi legami economici con essa.

4) Disposizioni particolari relative alla rappresentanza comune di parti che agiscono in comune possono essere previste nel regolamento di esecuzione.

Articolo 134

Mandatari abilitati

1) La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta soltanto da mandatari iscritti in una lista all'uopo compilata dall'Ufficio europeo dei brevetti.

2) Può essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisiche che:

a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti;

b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti;

c) ha superato l'esame europeo d'idoneità.

3) L'iscrizione è effettuata su presentazione di una richiesta accompagnata da attestati comprovanti che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

4) Le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati sono autorizzate ad agire in ogni procedura istituita dalla presente convenzione.

5) Per l'esercizio della sua attività di mandatario abilitato, ogni persona iscritta nella lista di cui al paragrafo 1 è autorizzata ad avere un domicilio professionale in uno Stato contraente nel quale si svolgono le procedure istituite dalla presente convenzione tenuto conto del protocollo sulla centralizzazione allegata alla presente convenzione. Le autorità di questo Stato possono revocare questa autorizzazione soltanto in casi particolari e a norma della legislazione nazionale relativa all'ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti deve essere consultato prima di prendere un tale provvedimento.

6) In particolari circostanze, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può consentire una deroga alla disposizione del paragrafo 2, lettera a).

7) La rappresentanza nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta così come da un mandatario abilitato anche da qualsiasi avvocato abilitato ad esercitare sul territorio di uno degli Stati contraenti ed avente ivi il suo domicilio professionale, nella misura in cui egli può agire in detto Stato in veste di nnandatario in materia di prevetti d'invenzione. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 5.

8) Il Consiglio d'amministrazione può prendere disposizioni relative:

a) alla qualificazione ed alla formazione richieste per l'ammissione all'esame europeo di idoneità, ed all'esecuzione di questo esame;

b) all'istituzione o al riconoscimento di un istituto costituito da persone autorizzate ad agire come mandatari abilitati sia per aver superato l'esame europeo di qualificazione sia in virtù delle disposizioni dell'articolo 163, paragrafo 7, e

c) al potere disciplinare dell'istituto o dell'Ufficio europeo dei brevetti su queste persone.

 

PARTE OTTAVA

Incidenze sul diritto nazionale

Capitolo I

Trasformazione in domanda di brevetto nazionale

Articolo 135

Richiesta di avviamento della procedura nazionale

1) Il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato contraente designato può dare inizio alla procedura di concessione di un brevetto nazionale soltanto su richiesta del richiedente o del titolare di un brevetto europeo e nei casi seguenti:

a) se la domanda di brevetto è considerata ritirata a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, o dell'articolo 162, paragrafo 4;

b) negli altri casi previsti dalla legislazione nazionale in cui, a norma della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo è respinta o ritirata o considerata come ritirata oppure il brevetto è revocato.

2) La richiesta deve essere presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal ritiro della domanda di brevetto o dalla notifica della comunicazione secondo la quale la domanda è considerata ritirata o dalla notifica della decisione di rigetto della domanda o di revoca del brevetto europeo. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se la richiesta non è presentata entro questo termine.

Articolo 136

Presentazione e trasmissione della richiesta

1) La richiesta di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti; in essa devono essere menzionati gli Stati contraenti nei quali si desidera dare inizio alla procedura di concessione di un brevetto nazionale. Questa richiesta è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di trasformazione. L'Ufficio europeo dei brevetti trasmette la richiesta ai servizi centrali della proprietà industriale degli Stati che vi sono menzionati, allegando una copia del fascicolo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo.

2) Tuttavia, qualora sia stata significata al richiedente la comunicazione secondo la quale la domanda di brevetto è considerata ritirata conformemente all'articolo 77, paragrafo 5, la richiesta deve essere presentata al servizio centrale nazionale della proprietà industriale presso il quale detta domanda era stata depositata. Salve le disposizioni della legislazione nazionale relative alla difesa nazionale, questo servizio trasmette la richiesta allegandovi una copia della domanda di brevetto europeo, direttamente ai servizi centrali degli Stati contraenti menzionati dal richiedente nella richiesta stessa. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se questa trasmissione non è effettuata entro il termine di venti mesi a decorrere dalla data di deposito o, se una priorità è stata rivendicata, dalla data di priorità.

Articolo 137

Condizioni formali della trasformazione

1) Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 136 non può, per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione o a condizioni supplementari.

2) Il servizio centrale della proprietà industriale al quale la domanda è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente:

a) pagni la tassa nazionale di deposito;

b) presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, una traduzione del testo originale della domanda di brevetto europeo come pure, ove occorra, una traduzione del testo, modificato nel corso della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, in base al quale egli desidera che la procedura nazionale si svolga.

 

Capitolo II

Nullità e diritti anteriori

Articolo 138

Cause di nullità

1) Salve le disposizioni dell'articolo 139, il brevetto europeo può essere dichiarato nullo, a norma della legislazione di uno Stato contraente, con effetto sul territorio di questo Stato, soltanto se:

a) l'oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57;

b) l'invenzione non è esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla;

c) l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata;

d) la protezione conferita dal brevetto è stata estesa;

e) il titolare del brevetto europeo non aveva il diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1.

2) Se i motivi di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto europeo, la nullità è pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione di detto brevetto. Se la legislazione nazionale lo ammette, la limitazione può essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

Articolo 139

Diritti anteriori e diritti con la medesima data

1) In ogni Stato contraente designato, una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto ad una domanda di brevetto nazionale o ad un brevetto nazionale, come una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale.

2) Una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale di uno Stato contraente è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto a un brevetto europeo che designa questo Stato contraente, come se questo brevetto europeo fosse un brevetto nazionale.

3) Ogni Stato contraente ha facoltà di decidere se ed a quali condizioni possano essere cumulate le protezioni conferite ad un'invenzione esposta tanto in una domanda di brevetto europeo o in un brevetto europeo quanto in una domanda di brevetto nazionale o in un brevetto nazionale con la medesima data di deposito o, se una priorità è rivendicata, la medesima data di priorità.

Capitolo III

Altre incidenze sul diritto nazionale

Articolo 140

Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali

Gli articoli 66, 124, 135, 136, 137 e 139 sono applicabili ai modelli di utilità o ai certificati di utilità come pure alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede siffatti titoli di protezione.

Articolo 141

Tasse annuali per il brevetto europeo

1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui all'articolo 86, paragrafo 4.

2) Se il termine di pagamento di tasse annuali per brevetti europei scade entro due mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, dette tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento è effettuato entro il termine suddetto. Non viene riscossa nessuna soprattassa prevista dal regolamento nazionale.

PARTE NONA

Accordi particolari

Articolo 142

Brevetto unitario

1) Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei possono essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati.

2) Se un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte.

Articolo 143

Organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti

1) Il gruppo degli Stati contraenti può affidare compiti supplementari all'Ufficio dei brevetti europeo.

2) Per l'esecuzione di questi compiti supplementari, possono essere istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti organi speciali, comuni agli Stati di questo gruppo. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti assume la direzione di questi organi speciali; le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 sono applicabili.

Articolo 144

Rappresentanza dinanzi agli organi speciali

Il gruppo degli Stati contraenti può prevedere norme speciali per la rappresentanza delle parti dinanzi agli organi di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 145

Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione

1) Il gruppo di Stati contraenti può istituire un Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione per controllare l'attività degli organi speciali istituiti a norma dell'articolo 143, paragrafo 2; l'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione di questo Comitato il personale, i locali ed i mezzi materiali necessari per l'adempimento della sua missione. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è responsabile delle attività degli organi speciali dinanzi al Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione.

2) La composizione, le competenze e le attività del Comitato ristretto sono determinate dal gruppo degli Stati contraenti.

Articolo 146

Copertura delle spese per compiti speciali

Un gruppo di Stati contraenti che abbia affidato compiti supplementari all'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 143 si assume le spese sostenute dall'Organizzazione per l'esecuzione di questi compiti. Se organi speciali sono stati istituiti in seno all'Ufficio europeo dei brevetti per l'esecuzione di questi compiti speciali, il gruppo di Stati contraenti si assume le spese per il personale, i locali e il materiale pertinenti ai detti organi. Sono applicabili l'articolo 39, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 41 e 47.

Articolo 147

Versamenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore del brevetto unitario

Se il gruppo di Stati contraenti ha stabilito una tabella unica per le tasse annuali, la percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 1, è calcolata in base a questa tabella unica; il minimo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, è anche il minimo per quanto concerne il brevetto unitario. Larticolo 39, paragrafi 3 e 4, è applicabile.

Articolo 148

Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà

1) L'articolo 74 è applicabile qualora il gruppo di Stati contraenti non abbia previsto altre disposizioni.

2) Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la domanda di brevetto europeo, sempreché questi Stati contraenti siano designati, può essere trasferita oppure essere oggetto di cessione in garanzia o di esecuzione forzata soltanto per tutti gli Stati contraenti del gruppo e soltanto conformemente alle disposizioni dell'accordo particolare.

Articolo 149

Designazione congiunta

1) Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la designazione degli Stati del gruppo può essere effettuata soltanto congiuntamente e che la designazione di uno o più di detti Stati vale come designazione di tutti gli Stati.

2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti è l'Ufficio designato ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo è applicabile se il richiedente indica nella domanda internazionale che egli intende ottenere un brevetto europeo per gli Stati del gruppo da lui designati o per uno solo di essi. La presente disposizione è parimenti applicabile quando il richiedente ha designato nella domanda internazionale uno Stato contraente di questo gruppo la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.

PARTE DECIMA

Domanda internazionale ai sensi del trattato di cooperazione in materia di brevetti

Articolo 150

Applicazione del trattato di cooperazione in materia di brevetti

1) Il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, denominato in appresso «Trattato di Cooperazione», è applicabile conformemente alle disposizioni della presente parte.

2) Le domande internazionali depositate conformemente al Trattato di Cooperazione possono formare oggetto di procedura presso l'Ufficio europeo dei brevetti. In queste procedure, sono applicabili le disposizioni di detto Trattato e, a titolo complementare, le disposizioni della presente convenzione. Le disposizioni del Trattato di Cooperazione prevalgono in caso di divergenza. In particolare, per una domanda internazionale, il termine entro il quale la richiesta di esame deve essere presentata a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, della presente convenzione non scade prima del termine prescritto, secondo i casi, dall'articolo 22 o dall'articolo 39 del Trattato di Cooperazione.

3) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti agisce come Ufficio designato o come Ufficio eletto per una domanda internazionale, questa domanda è considerata essere una domanda di brevetto europeo.

4) I riferimenti fatti nella presente convenzione al Trattato di Cooperazione si estendono anche al regolamento di esecuzione di questo Trattato.

Articolo 151

L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente

1) L'Ufficio europeo dei brevetti può essere Ufficio ricevente ai Sensi dell'articolo 2 (xv) del Trattato di Cooperazione, qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato contraente della presente convenzione per il quale il Trattato di cooperazione è entrato in vigore; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.

2) L'Ufficio europeo dei brevetti può essere Ufficio ricevente anche qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato che, pur non facendo parte della presente convenzione, fa parte del Trattato di Cooperazione ed ha concluso con l'Organizzazione un accordo secondo il quale, conformemente alle disposizioni di detto Trattato, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente in luogo e vece dell'ufficio nazionale; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.

3) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti può fungere da Ufficio ricevente anche per qualsiasi altro richiedente conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

Articolo 152

Deposito e trasmissione della domanda internazionale

1) Se il richiedente sceglie l'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente della sua domanda internazionale, egli deve depositare quest'ultima direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Sono applicabili, tuttavia, le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 2.

2) Se una domanda internazionale è depositata presso l'Ufficio europeo dei brevetti tramite il competente servizio centrale della proprietà industriale, gli Stati contraenti prendono i provvedimenti appropriati per garantire la trasmissione delle domande all'Ufficio europeo dei brevetti in tempo affinché esso possa soddisfare, entro i termini prescritti, gli obblighi che, a norina del Trattato di Cooperazione, gli incombono per la trasmissione delle domande internazionali.

3) Per la domanda internazionale deve essere pagata, all'atto del deposito, la tassa di trasmissione.

Articolo 153

L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio designato

1) Ai sensi dell'articolo 2-xiii) del Trattato di Cooperazione, l'Ufficio europeo dei brevetti è l'Ufficio designato per gli Stati contraenti della presente convenzione, per i quali il Trattato di Cooperazione è entrato in vigore, che sono designati nella domanda internazionale, se il richiedente indica all'Ufficio ricevente, in questa domanda, che egli intende ottenere un brevetto europeo per questi Stati. La presente disposizione è parimenti applicabile quando il richiedente ha designato, nella domanda internazionale, uno Stato contraente la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.

2) quando l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio designato, le divisioni di esame sono competenti a prendere le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del Trattato di Cooperazione.

Articolo 154

L'ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale

1) Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale, lo Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale, ai sensi del Capitolo I del Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale il Trattato di Cooperazione è entrato in vigore; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.

2) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

3) Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3 lettera a) del Trattato di Cooperazione.

Articolo 155

L'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

1) Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale, l'Ufficio dei brevetti funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, ai sensi del capitolo II Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale questo capitolo è entrato in vigore; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.

2) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

3) Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti in virtù dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera a), del Trattato di Cooperazione.

Articolo 156

L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio eletto

L'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio eletto ai sensi dell'articolo 2-xiv) del Trattato di Cooperazione, se il richiedente ha eletto uno degli Stati di cui all'articolo 153, paragrafo 1, o all'articolo 149, paragrafo 2, per il quale il Capitolo II del Trattato di cooperazione è entrato in vigore. Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, la presente disposizione è applicabile anche qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato non contraente o per il quale il Capitolo II non sia ancora entrato in vigore oppure abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato, nella misura in cui detto richiedente fa parte delle persone alle quali l'Assemblea dell'Unione di cooperazione internazionale in materia di brevetti, ha permesso, mediante decisione presa conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), di detto trattato, di presentare una domanda di esame preliminare internazionale.

Articolo 157

Rapporto di ricerca internazionale

1) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi che seguono, il rapporto di ricerca internazionale previsto all'articolo 18 del Trattato di Cooperazione o una dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) di questo trattato e la loro pubblicazione a norma dell'articolo 21 del medesimo trattato sostituiscono il rapporto di ricerca europea e la menzione della sua pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti.

2) Salve le decisioni del Consiglio d'amministrazione contemplate nel paragrafo 3;

a) per ogni domanda internazionale viene redatto un rapporto complementare di ricerca europea;

b) il richiedente deve pagare simultaneamente la tassa di ricerca e la tassa nazionale prevista all'articolo 22, paragrafo 1 o all'articolo 39, paragrafo 1 del Trattato di cooperazione. Se la tassa di ricerca non è pagata in tempo utile, la domanda è considerata come ritirata.

3) Il Consiglio d'amministrazione può decidere in quali condizioni e in quale misura:

a) si rinuncia al rapporto complementare di ricerca europea;

b) si riduce l'importo della tassa di ricerca.

4) Il Consiglio d'amministrazione può, in qualsiasi momento, revocare le decisioni prese a norma del paragrafo 3.

Articolo 158

Pubblicazione della domanda internazionale e comunicazione all'Ufficio europeo dei brevetti

1) La pubblicazione, in virtù dell'articolo 21 del Trattato di Cooperazione, di una domanda internazionale per la quale l'Ufficio europeo dei brevetti è Ufficio designato sostituisce, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ed è menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti. Tuttavia, il contenuto di questa domanda non è considerato come parte dello stato della tecnica ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, se le condizioni di ci al paragrafo 2 non sono soddisfatte.

2) La domanda internazionale deve essere rimessa all'Ufficio europeo dei brevetti in una delle sue lingue ufficiali. Il richiedente deve pagare all'Ufficio europeo dei brevetti la tassa nazionale prevista all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 39, paragrafo 1, del Trattato di Cooperazione.

3) Se la domanda internazionale è pubblicata in una lingua che non sia una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultimo pubblica la domanda internazionale che gli è stata rimessa secondo il paragrafo 2. Salve le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 3, la protezione provvisoria di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, è conferita soltanto a decorrere dalla data di questa pubblicazione.

 

PARTE UNDICESIMA

Disposizioni transitorie

Articolo 159

Consiglio d'amministrazione durante il periodo transitorio

1) Gli Stati di cui all'articolo 169, paragrafo 1, nominano i loro rappresentanti in seno al Consiglio d'amministrazione; su convocazione del governo della Repubblica federale di Germania, il Consiglio si riunisce al più tardi due mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, in particolare per nominare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

2) Il mandato del primo Presidente del Consiglio d'amministrazione nominato dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura quattro anni.

3) Il mandato di un membro eletto del primo Ufficio direttivo del Consiglio d'amministrazione istituito dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura cinque anni e quello di un secondo membro eletto dura quattro anni.

Articolo 160

Nomina di agenti durante il periodo transitorio

1) Fino all'adozione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il Consiglio di amministrazione e il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, ognuno nell'ambito della propria competenza, assumono il personale necessario e concludono a tal fine contratti di limitata durata. Il Consiglio d'amministrazione può stabilire principi generali per l'assunzione del personale.

2) Durante un periodo transitorio di cui esso stesso fissa la fine, il Consiglio d'amministrazione, dopo aver sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, può nominare membri della Commissione ampliata delle commissioni di ricorso dei tecnici o dei giuristi appartenenti alle autorità giudiziarie nazionali o ai servizi nazionali degli Stati contraenti, i quali possono continuare a svolgere le loro funzioni in seno a queste autorità giudiziarie o questi servizi nazionali. Essi possono essere nominati per un periodo inferiore a cinque anni ma non inferiore a un anno ad essere rinominati.

Articolo 161

Primo esercizio finanziario

1) Il primo esercizio finanziario dell'Organizzazione incomincia con la data d'entrata in vigore della presente convenzione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Se questo esercizio incomincia nel secondo semestre, esso termina il 31 dicembre dell'anno che segue.

2) Il bilancio del primo esercizio è stabilito il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. In attesa del versamento dei contributi degli Stati contraenti previsti all'articolo 40 ed afferenti al primo bilancio, questi Stati concedono, su richiesta del Consiglio d'amministrazione e per l'importo da esso fissato, anticipazioni che vengono dedotte dai contributi da essi dovuti per questo esercizio. L'importo delle anticipazioni è determinato in base al criterio di ripartizione di cui all'articolo 40. Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipazioni.

Articolo 162

Estensione progressiva del campo di attività dell'Ufficio europeo dei brevetti

1) Le domande di brevetto possono essere presentate all'Ufficio europeo dei brevetti a decorrere dalla data fissata dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

2) Il Consiglio d'amministrazione può, su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, decidere che a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, l'istruzione delle domande di brevetto europeo potrà essere limitata. Questa limitazione può concernere determinati rami della tecnica. Tuttavia, le domande di brevetto europeo devono comunque essere esaminate per determinare se una data di deposito può essere loro riconosciuta.

3) Se una decisione è stata presa in virtù del paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione non può ulteriormente limitare l'istruzione delle domande di brevetto europeo.

4) Se l'istruzione di una domanda di brevetto europeo non può essere continuata a motivo delle limitazioni imposte alla procedura in virtù del paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti notifica questo fatto al richiedente indicandogli che egli può presentare una richiesta di trasformazione. A ricevimento di questa notificazione, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

Articolo 163

Mandatari abilitati durante un periodo transitorio

1) Durante un periodo transitorio, di cui il Consiglio d'amministrazione fissa la scadenza, e in deroga all'articolo 134, paragrafo 2, può essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti;

b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti;

c) è abilitata a rappresentare in materia di brevetti d'invenzione persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente sul cui territorio questa persona esercita o è impiegata.

2) L'iscrizione è effettuata su presentazione di una richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale della proprietà industriale indicante che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

3) Quando, in uno Stato contraente, l'abilitazione di cui al paragrafo 1, lettera c), non e subordinata ad una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nella lista e che agiscono in materia di brevetti dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale di detto Stato, devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni. Tuttavia, sono dispensate dalla condizione di esercizio della professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di brevetti d'invenzione, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale di uno degli Stati contraenti è riconosciuta ufficialmente conformemente alle prescrizioni stabilite da questo Stato. L'attestato rilasciato dal servizio centrale della proprietà industriale deve indicare che la persona che fa la richiesta soddisfa a una delle condizioni previste in questo paragrafo.

4) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può concedere una deroga:

a) all'esigenza di cui al paragrafo 3, prima frase, quando la persona che fa la richiesta dimostra di aver acquisito in un altro modo la qualificazione richiesta;

b) in particolari circostanze, all'esigenza di cui al paragrafo 1, lettera a).

5) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è tenuto a concedere una deroga all'esigenza di cui al paragrafo 1, lettera a), se, in data 5 ottobre 1973, la persona che fa la richiesta è in possesso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

6) Le persone che hanno il loro domicilio professionale o il loro posto di lavoro sul territorio di uno Stato che ha aderito alla presente convenzione meno di un anno prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 oppure dopo la scadenza di questo periodo, possono, nelle condizioni previste ai paragrafi 1 a 5, e durante un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui l'adesione di detto Stato ha preso effetto, essere iscritte nella lista dei mandatari abilitati.

7) Scaduto il periodo transitorio, e senza pregiudizio dei provvedimenti disciplinari presi in virtù dell'articolo 134, paragrafo 8, lettera c), le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati durante detto periodo vi rimangono iscritte o, su richiesta, sono nuovamente iscritte nella lista, purché rispondano alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).

 

PARTE DODICESIMA

Disposizioni finali

Articolo 164

Regolamento di esecuzione e protocolli

1) Il regolamento di esecuzione, il protocollo relativo al riconoscimento, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità, il protocollo relativo alla centralizzazione e il protocollo interpretativo dell'articolo 69 costituiscono parte integrante della presente convenzione.

2) In caso di divergenza tra il testo della presente convenzione e il testo del regolamento di esecuzione, fa fede il primo di tali testi.

Articolo 165

Firma - Ratifica

1) La presente convenzione rimane aperta fino al 5 aprile 1974 alla firma degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza intergovernativa per l'istituzione di un sistema europeo di concessione di brevetti o che sono stati informati di questa conferenza e della possibilità loro offerta di parteciparvi.

2) La presente convenzione è sottoposta a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

Articolo 166

Adesione

1) La presente convenzione è aperta all'adesione:

a) degli Stati di cui all'articolo 165, paragrafo 1;

b) di ogni altro Stato europeo su invito del Consiglio d'amministrazione.

2) Ogni Stato che abbia fatto parte della presente convenzione e cessato di farne parte a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, può nuovamente divenire parte della convenzione aderendo ad essa.

3) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

Articolo 167

Riserve

1) Ogni Stato contraente può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, formulare unicamente le riserve di cui al paragrafo 2.

2) Ogni Stato contraente può riservarsi la facoltà di disporre:

a) che i brevetti europei, nella misura in cui essi conferiscono la protezione ai prodotti chimici, farmaceutici o alimentari come tali, non hanno effetto o possono essere annullati conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali; questa riserva lascia impregiudicata la protezione conferita dal brevetto nella misura in cui esso concerne un procedimento di fabbricazione o di utilizzazione di un prodotto chimico, ovvero un procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico o alimentare;

b) che i brevetti europei, nella misura in cui essi concernono i procedimenti agricoli od orticoli diversi da quelli ai quali si applica l'articolo 53, lettera b), non hanno effetto e possono essere annullati conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali;

c) che i brevetti europei hanno una durata inferiore a venti anni conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali;

d) che esso non è vincolato dal protocollo relativo al riconoscimento.

3) Ogni riserva fatta da uno Stato contraente produce i suoi effetti durante un periodo di dieci anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Tuttavia, qualora uno Stato contraente abbia fatto riserve secondo il paragrafo 2, lettera a), e b), il Consiglio d amministrazione, può, nei riguardi di questo Stato, prorogare questo periodo di cinque anni al massimo, per tutte o per parte delle riserve fatte, a condizione che questo Stato presenti, al più tardi un anno prima della scadenza del periodo di dieci anni, una domanda motivata che permetta al Consiglio d'amministrazione di decidere che questo Stato non è in grado di rinunciare alla riserva della scadenza del periodo di dieci anni.

4) Ogni Stato contraente che ha fatto una riserva la ritira appena le circostanze lo permettano. Il ritiro delle riserve è fatto mediante notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania e prende effetto un mese dopo la data di ricevimento della notificazione.

5) Ogni riserva fatta in virtù del paragrafo 2, lettere a), b) o c), si estende ai brevetti europei concessi in base a domande di brevetto europeo depositate durante il periodo nel quale la riserva produce i suoi effetti. Gli effetti di tale riserva sussistono per tutta la durata di questi brevetti.

6) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, ogni riserva cessa di produrre i suoi effetti alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, prima frase, oppure, se questo periodo è stato prorogato, alla fine della proroga.

Articolo 168

Campo d'applicazione territoriale

1) Ogni Stato contraente può dichiarare, nel suo strumento di ratifica o di adesione, o in qualsiasi altro momento, in una notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania, che la convenzione è applicabile a una o più territori per i quali esso assume la responsabilità delle relazioni estere. I brevetti europei concessi per questo Stato producono il loro effetto sui territori per i quali questa dichiarazione ha preso effetto.

2) Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 è inclusa nello strumento di ratifica o di adesione, essa prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione; se la dichiarazione è effettuata in una notificazione successiva al deposito dello strumento di ratifica o di adesione, questa dichiarazione prende effetto sei mesi dopo che il governo della Repubblica federale di Germania l'ha ricevuta.

Articolo 169

Entrata in vigore

1) La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l'avvenuto deposito dell'ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di sei Stati sul territorio dei quali il numero totale di domande di brevetto depositate nel 1970 ha raggiunto almeno 180.000 per il complesso di detti Stati.

2) Ogni ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione prende effetto il primo giorno del terzo mese che segue il deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 170

Quota d'ammissione

1) Ogni Stato che ratifica la presente convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore versa all'Organizzazione una quota d'ammissione che non sarà rimborsata.

2) La quota d'ammissione è pari al 5 per cento dell'importo che risulta, per lo Stato considerato, dall'applicazione, all'importo totale delle somme dovute dagli altri Stati contraenti per gli esercizi finanziari anteriori, del criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali prevista all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, valido alla data in cui la ratifica o l'adesione di detto Stato prende effetto.

3) Qualora non siano stati richiesti contributi finanziari eccezionali per l'esercizio finanziario che precede quello che comprende la data di cui al paragrafo 2, il criterio di ripartizione alla quale detto paragrafo si riferisce è quello che sarebbe stato applicabile allo Stato considerato per l'unico esercizio finanziario per il quale dovevano essere versati contributi finanziari eccezionali.

Articolo 171

Durata della convenzione

La presente convenzione è stipulata per una durata illimitata.

Articolo 172

Revisione

1) La presente convenzione può essere riveduta da una conferenza degli Stati contraenti.

2) La conferenza è preparata e convocata dal Consiglio d'amministrazione. Essa può validamente deliberare soltanto se vi sono rappresentati almeno tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione. Per essere adottato, il testo riveduto della convenzione deve essere approvato dai tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione rappresentati alla conferenza e votanti. L'astensione non è considerata come voto.

3) Il testo riveduto della convenzione entra in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratifica o l'adesione di un numero di Stati determinato dalla conferenza e alla data da questa stabilita.

4) Gli Stati che, alla data dell'entrata in vigore della convenzione riveduta, non l'hanno ratificata o non vi hanno aderito, cessano di far parte della presente convenzione a decorrere da questa data.

Articolo 173

Controversie tra Stati contraenti

1) Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al Consiglio di amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti.

2) Se l'accordo non è raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia è stata sottoposta al Consiglio d'amministrazione, uno qualsiasi degli Stati in causa può rivolgersi alla Corte internazionale di Giustizia per una decisione vincolante delle parti.

Articolo 174

Denuncia

Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento denunciare la presente convenzione. La denuncia è notificata al governo della Repubblica federale di Germania. Essa prende effetto un anno dopo la data di ricevimento di questa notificazione.

Articolo 175

Riserva dei diritti acquisiti

1) Quando uno Stato cessa di far parte della presente convenzione a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, e dell'articolo 174, i diritti acquisiti anteriormente in virtù di questa convenzione rimangono impregiudicati.

2) Le domande di brevetto europeo, pendenti alla data in cui uno Stato designato cessa di far parte della convenzione, continuano ad essere istruite dall'Ufficio europeo dei brevetti, per quanto concerne questo Stato, come se la convenzione, nel testo in vigore dopo questa data, fosse ad esso applicabile.

3) Le disposizioni del paragrafo 2) sono applicabili ai brevetti europei nei cui riguardi, alla data menzionata in questo paragrafo, una procedura di opposizione è in corso o il termine di opposizione non è scaduto.

4) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione di applicare ai brevetti europei le disposizioni del testo della convenzione della quale esso faceva parte.

Articolo 176

Diritti e obblighi finanziari di uno Stato contraente che ha cessato di far parte della convenzione

1) A uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione, a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, o dell'articolo 174, l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali da esso versati in base all'articolo 40, paragrafo 2, nella stessa data e nelle stesse condizioni in cui l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali che altri Stati le hanno versato durante il medesimo esercizio finanziario.

2) Le somme il cui importo corrisponde alla percentuale delle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei nello Stato di cui al paragrafo 1, così come sono definite nell'articolo 39, devono essere versate da quello Stato anche dopo che abbia cessato di far parte della presente convenzione; l'importo di queste somme è quello che lo Stato considerato doveva versare alla data in cui esso ha cessato di far parte della presente convenzione.

Articolo 177

Lingue della convenzione

1) La presente convenzione è redatta in un esemplare, nelle lingue francese, inglese e tedesco, depositato negli archivi del governo della Repubblica federale di Germania, i tre testi facendo tutti ugualmente fede.

2) I testi della presente convenzione, redatti nelle lingue ufficiali di Stati contraenti diverse da quelle nominate nel paragrafo 1 e approvati dal Consiglio d'amministrazione, sono considerati come testi ufficiali. In caso di divergenze d'interpretazione dei diversi testi, fanno fede i testi di cui al paragrafo 1.

Articolo 178

Trasmissioni e notificazioni

1) Il governo della Repubblica federale di Germania prepara copie ratificate conformi della presente convenzione e le trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

2) Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:

a) le firme;

b) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;

c) ogni riserva e ogni ritiro di riserva in applicazione delle disposizioni dell'articolo 167;

d) ogni dichiarazione o notificazione pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 168;

e) la data di entrata in vigore della presente convenzione;

f) ogni denuncia pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 174 e la data in cui la denuncia prende effetto.

3) Il governo della Repubblica federale di Germania fa registrare la presente convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente convenzione.

Fatta a Monaco, il cinque ottobre millenovecentosettantatre.

(Seguono le firme)

(omissis)

 


 

L. 14 ottobre 1985, n. 610
Ratifica ed esecuzione del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.

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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 7 novembre 1985, n. 262.

 

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e le modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.

 

2. Piena ed intera esecuzione è data al trattato ed agli altri atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 16, numero 2, del trattato stesso.

 

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

TESTO UFFICIALE ITALIANO

Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi al fini della procedura in materia di brevetti.

Disposizioni introduttive

 

Articolo 1

Costituzione di una Unione

Gli Stati che fanno parte del presente Trattato (qui appresso denominati «gli Stati contraenti») sono costituiti in Unione per il riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione:

i) ogni riferimento ad un «brevetto» va inteso quale riferimento ai brevetti d'invenzione, ai certificati di autore d'invenzione, ai certificati di utilità, ai modelli di utilità, ai brevetti o certificati completivi, ai certificati di autore d'invenzione completivi e ai certificati di utilità completivi;

ii) si deve intendere per «deposito di un microrganismo», secondo il contesto nel quale figurano queste parole, gli atti seguenti, compiuti conformemente al presente Trattato e al Regolamento d'esecuzione: la trasmissione di un microrganismo ad un'autorità internazionale di deposito, che lo riceve e lo accetta, o la conservazione di un tale microrganismo da parte dell'autorità internazionale di deposito, o detta trasmissione e detta conservazione assieme;

iii) si deve intendere per «procedura in materia di brevetti» qualsiasi procedura amministrativa o giudiziaria relativa ad una domanda di brevetto o ad un brevetto;

iv) si deve intendere per «pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti» la pubblicazione ufficiale, o la messa a disposizione ufficiale del pubblico per ispezione, di una domanda di brevetto o di un brevetto;

v) si deve intendere per «organizzazione intergovernativa di proprietà industriale» un'organizzazione che ha presentato una dichiarazione in virtù dell'articolo 9.1);

vi) si deve intendere per «ufficio della proprietà industriale» un'autorità di uno Stato contraente o di un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale competente per il rilascio di brevetti;

vii) si deve intendere per «istituzione di deposito» un'istituzione che assicura il ricevimento, l'accettazione e la conservazione dei microrganismi e la consegna di campioni di tali microrganismi;

viii) si deve intendere per «autorità internazionale di deposito» una istituzione di deposito che ha acquisito lo status di autorità internazionale di deposito conformemente all'articolo 7;

ix) si deve intendere per «depositante» la persona fisica o giuridica che trasmette un microrganismo ad un'autorità internazionale di deposito, la quale lo riceve e lo accetta, ed ogni avente causa di tale persona;

x) si deve intendere per «Unione» l'Unione di cui all'articolo 1;

xi) si deve intendere per «Assemblea» l'Assemblea di cui all'articolo 10;

xii) si deve intendere per «Organizzazione» l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

xiii) si deve intendere per «Ufficio internazionale» l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione e, finché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI);

xiv) si deve intendere per «Direttore generale» il Direttore generale dell'Organizzazione;

xv) si deve intendere per «Regolamento di esecuzione» il Regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 12.

 

CAPITOLO I

Disposizioni di diritto materiale

Articolo 3

Riconoscimento ed effetti del deposito dei microrganismi

1) a) Gli Stati contraenti che permettono od esigono il deposito dei microrpanismi ai fini della procedura in materia di brevetti riconoscono, ai fini di questa procedura, il deposito di un microrganismo effettuato presso una autorità internazionale di deposito. Questo riconoscimento comprende il riconoscimento del fatto e della data del deposito come indicati dall'autorità internazionale di deposito, nonché il riconoscimento del fatto che ciò che è consegnato come campione è un campione del microrganismo depositato.

b) Ogni Stato contraente può esigere una copia della ricevuta del deposito contemplato al comma a), rilasciata dall'autorità internazionale di deposito.

2) Per quanto concerne le materie disciplinate dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione, nessuno Stato contraente può esigere che siano soddisfatte esigenze diverse da quelle previste dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o esigenze supplementari.

 

Articolo 4

Nuovo deposito

1) a) Quando, per una ragione qualsiasi, l'autorità internazionale di deposito non può consegnare campioni del microrganismo depositato, in particolare:

i) quando il microrganismo non è più vitale, o

ii) quando la consegna di campioni necessitasse il loro invio all'estero e restrizioni all'esportazione o all'importazione impediscono l'invio o il ricevimento dei campioni all'estero, questa autorità notifica al depositante, immediatamente dopo aver constatato di essere nell'impossibilità di consegnare dei campioni, tale impossibilità e gliene indica il motivo; fatto salvo il paragrafo 2) e conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, il depositante ha il diritto di effettuare un nuovo deposito del microrganismo oggetto del deposito iniziale.

b) Il nuovo deposito è effettuato presso l'autorità internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale: tuttavia:

i) è effettuato presso un'altra autorità internazionale di deposito se l'istituzione presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale non possiede lo status di autorità internazionale di deposito, sia totalmente, sia per il tipo di microrganismo al quale appartiene il microrganismo depositato, o se l'autorità internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale cessa, temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda il microrganismo depositato;

ii) può essere effettuato presso un'altra autorità internazionale di deposito nel caso contemplato al comma a) ii).

c) Ogni nuovo deposito è accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante, ai termini della quale questi afferma che il microrganismo oggetto del nuovo deposito è lo stesso di quello oggetto del deposito iniziale. Se l'affermazione del depositante è contestata, l'onere della prova è disciplinato dal diritto applicabile.

d) Fatti salvi i commi da a) a c) e il comma e), il nuovo deposito è trattato come se fosse stato effettuato alla data in cui era stato effettuato il deposito iniziale se tutte le dichiarazioni anteriori sulla vitalità del microrganismo, oggetto del deposito iniziale, avevano indicato che il microrganismo era vitale e se il nuovo deposito è stato effettuato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui il depositante ha ricevuto la notificazione prevista al comma a).

e) Quando il comma b) i) è applicabile e il depositante non riceve la notificazione prevista al comma a) entro sei mesi dalla data in cui la cessazione, la limitazione o l'interruzione dell'esercizio delle funzioni, di cui al comma b) i), è stata pubblicata da parte dell'Ufficio internazionale, il termine di tre mesi di cui al comma d) è computato a decorrere dalla data di tale pubblicazione.

2) Qualora il microrganismo depositato sia stato trasferito ad un'altra autorità internazionale di deposito, il diritto previsto al paragrafo 1) a) non esiste fintanto che tale autorità è in grado di consegnare dei campioni di tale microrganismo.

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Articolo 5

Restrizioni all'esportazione e all'importazione

Ciascuno Stato contraente riconosce altamente auspicabile che, se e nella misura in cui l'esportazione dal suo territorio o l'importazione sul suo territorio di taluni tipi di microrganismi è limitata, una tale restrizione non si applichi ai microrganismi depositati o destinati ad essere depositati in virtù del presente Trattato se non quando la restrizione è necessaria in considerazione della sicurezza nazionale o dei rischi per la salute o l'ambiente.

 

Articolo 6

Status di autorità internazionale di deposito

1) Per aver diritto allo status di autorità internazionale di deposito, un'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato contraente e deve beneficiare di assicurazioni fornite da tale Stato ai termini delle quali questa istituzione soddisfa e continuerà a soddisfare le condizioni elencate nel paragrafo 2). Queste assicurazioni possono essere anche fornite da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale; in tal caso, l'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato membro di questa organizzazione.

2) L'istituzione di deposito deve, in qualità di autorità internazionale di deposito:

i) avere un'esistenza permanente;

ii) possedere, confermemente al Regolamento d'esecuzione, il personale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei compiti scientifici ed amministrativi che gli incombono in virtù del presente Trattato;

iii) essere imparziale e oggettiva;

iv) essere, ai fini del deposito, a disposizione di tutti i depositanti alle stesse condizioni;

v) accettare in deposito tutti i tipi o taluni tipi di microrganismi, esaminare la loro vitalità e conservarli, conformemente al Regolamento d'esecuzione;

vi) rilasciare una ricevuta al depositante e qualsiasi dichiarazione richiesta sulla vitalità, conformemente al Regolamento d'esecuzione;

vii) osservare il segreto in merito ai microrganismi depositati, conformemente al Regolamento d'esecuzione;

viii) consegnare, alle condizioni e secondo la procedura prescritte nel Regolamento d'esecuzione, campioni di qualsiasi microrganismo depositato.

3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i provvedimenti da prendere:

i) quando un'autorità internazionale di deposito cessa, temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati o rifiuta di accettare taluni tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtù delle assicurazioni fornite;

ii) in caso di cessazione o di limitazione dello status di autorità internazionale di deposito di un'autorità internazionale di deposito.

 

Articolo 7

Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito

1) a) Un'istituzione di deposito acquisisce lo status di autorità internazionale di deposito in virtù di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dallo Stato contraente sul territorio del quale è situata l'istituzione di deposito e comprendente una dichiarazione contenente assicurazioni ai termini delle quali tale istituzione soddisfa e continuerà a soddisfare le condizioni elencate nell'articolo 6.2). Tale status può parimenti essere acquisito in virtù di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale e comprendente detta dichiarazione.

b) La comunicazione contiene anche informazioni sull'istituzione di deposito, conformemente al Regolamento d'esecuzione, e può indicare la data alla quale dovrebbe avere effetto lo status di autorità internazionale di deposito.

2) a) Se il Direttore generale constata che la comunicazione comprende la dichiarazione richiesta e che tutte le informazioni richieste sono state ricevute, la comunicazione viene pubblicata a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.

b) Lo status di autorità internazionale di deposito si acquista a decorrere dalla data della pubblicazione della comunicazione o, qualora sia stata indicata una data in virtù del paragrafo 1) b) e questa sia posteriore alla data della pubblicazione della comunicazione, a decorrere da tale data.

3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).

 

Articolo 8

Cessazione e limitazione dello status di autorità internazionale di deposito

1) a) Ogni Stato contraente o ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale può richiedere all'Assemblea di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito di un'autorità o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi, in virtù del fatto che le condizioni elencate nell'articolo 6 non sono state soddisfatte o non lo sono più. Tuttavia, una tale richiesta non può essere presentata da uno Stato contraente o da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale riguardo ad un'autorità internazionale di deposito per la quale questo Stato o questa organizzazione ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 7.1 a).

b) Prima di presentare la richiesta in virtù del comma a), lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale notifica, tramite il Direttore generale, allo Stato contraente o all'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la comunicazione di cui all'articolo 7.1) i motivi della richiesta prevista, in modo che tale Stato o tale organizzazione possa prendere, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di tale notificazione, i provvedimenti appropriati affinché la prcsentazione della richiesta non sia più necessaria.

c) Qualora constati la fondatezza della richiesta, l'Assemblea decide di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito dell'autorità di cui al comma a) o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi. La decisione dell'Assemblea esige che una maggioranza dei due terzi dei voti espressi sia in favore della richiesta.

2) a) Lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 7.1 a) può mediante una comunicazione indirizzata al Direttore generale, ritirare questa dichiarazione interamente o soltanto per quanto riguarda taluni tipi di microrganismi e deve farlo in ogni caso quando e nella misura in cui le sue assicurazioni non sono più applicabili.

b) A decorrere dalla data prevista nel Regolamento d'esecuzione, una tale comunicazione provoca, se essa si riferisce all'intera dichiarazione, la cessazione dello status di autorità internazionale di deposito o, se essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi, una limitazione corrispondente di questo status.

3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).

 

Articolo 9

Organizzazioni intergovernative di proprietà industriale

1) a) Ogni organizzazione intergovernativa alla quale più Stati hanno affidato il compito di rilasciare brevetti di carattere regionale e della quale tutti gli Stati membri sono membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi), può presentare al Direttore generale una dichiarazione ai termini della quale essa accetta l'obbligo di riconoscimento previsto all'articolo 3.1) a), l'obbligo concernente le esigenze di cui all'articolo 3.2) e tutti gli effetti delle disposizioni del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione che sono applicabili alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale. Se è presentata prima dell'entrata in vigore del presente Trattato conformemente all'articolo 16.1), la dichiarazione di cui alla frase precedente ha effetto alla data di detta entrata in vigore. Se essa è presentata dopo detta entrata in vigore, tale dichiarazione ha effetto tre mesi dopo la sua presentazione, a meno che una data ulteriore sia indicata nella dichiarazione. In quest'ultimo caso, la dichiarazione ha effetto alla data in tal modo indicata.

b) Tale organizzazione ha il diritto previsto all'articolo 3.1) b).

2) In caso di revisione o di modificazione di qualsiasi disposizione del presente Trattato o del Regolamento d'esecuzione che tocca le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale può ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro ha effetto:

i) alla data dell'entrata in vigore della revisione o della modificazione, se la notificazione è stata ricevuta prima di tale data;

ii) alla data indicata nella notificazione o, in mancanza di tale indicazione, tre mesi dopo la data in cui è stata ricevuta la notificazione, se questa è stata ricevuta dopo la data contemplata al punto i).

3) Oltre al caso contemplato al paragrafo 2), ogni organizzazione di proprietà industriale può ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) a) mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro ha effetto due anni dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione. Nessuna notificazione di ritiro secondo il presente paragrafo è ricevibile durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la dichiarazione ha avuto effetto.

4) Il ritiro, di cui al paragrafo 2) o 3), da parte di un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, la cui comunicazione secondo l'articolo 7.1) ha condotto all'acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito da parte di un'istituzione di deposito, comporta la cessazione di tale status un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di ritiro.

5) La dichiarazione di cui al paragrafo 1) a), la notificazione di ritiro di cui al paragrafo 2) o 3), le assicurazioni fornite in virtù dell'articolo 6.1), seconda frase, e comprese in una dichiarazione fatta conformemente all'articolo 7.1) a), la richiesta presentata in virtù dell'articolo 8.1) e la comunicazione di ritiro di cui all'articolo 8.2) richiedono la previa approvazione esplicita dell'organo sovrano dell'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, i cui membri sono tutti gli Stati membri di detta organizzazione ed in cui le decisioni sono prese dai rappresentanti ufficiali dei governi di questi Stati.

CAPITOLO II

Disposizioni amministrative

Articolo 10

Assemblea

1) a) L'Assemblea è composta degli Stati contraenti.

b) Ciascuno Stato contraente è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.

c) Ciascuna organizzazione intergovernativa di proprietà industriale è rappresentata da osservatori speciali alle riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi comitato e gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea.

d) Ogni Stato non membro dell'unione ma membro dell'Organizzazione o dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) e ogni organizzazione intergovernativa specializzata nel campo dei brevetti che non è un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale ai sensi dell'articolo 2. v), possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni dell'Assemblea e, se l'Assemblea decide in tal senso, alle riunioni di qualsiasi comitato o gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea.

2) a) L'Assemblea:

i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione del presente Trattato;

ii) esercita i diritti che le sono particolarmente conferiti e svolge i compiti che le sono particolarmente attribuiti dal presente Trattato;

iii) impartisce al Direttore generale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;

iv) esamina e approva i rapporti e le attività del Direttore generale relativi all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni di competenza dell'Unione;

v) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per facilitare le attività dell'Unione;

vi) decide, fatto salvo il paragrafo 1) d), quali Stati che non sono Stati contraenti, quali organizzazioni intergovernative che non sono organizzazioni intergovernative di proprietà industriale ai sensi dell'articolo 2. v) e quali organizzazioni internazionali non governative sono ammessi come osservatori alle sue riunioni, e in che misura le autorità internazionali di deposito sono ammesse come osservatori alle sue riunioni;

vii) intraprende qualsiasi altra azione appropriata intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione;

viii) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente Trattato.

b) Sulle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

3) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.

4) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto.

5) a) La metà degli Stati contraenti costituisce il quorum.

b) Se il quorum non è raggiunto, l'Assemblea può deliberare; tuttavia, le deliberazioni, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal Regolamento d'esecuzione.

6) a) Fatti salvi gli articoli 8.1) c), 12.4) e 14.2) b), l'Assemblea decide con la maggioranza dei voti espressi.

b) L'astensione non è considerata voto.

7) a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, preferibilmente durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore generale, sia di sua iniziativa, sia a domanda di un quarto degli Stati contraenti.

8) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

 

Articolo 11

Ufficio internazionale

1) L'Ufficio internazionale:

i) svolge i compiti amministrativi spettanti all'Unione, in particolare quelli che gli sono specificamente attribuiti dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o dall'Assemblea;

ii) funge da segreteria delle conferenze di revisione, dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e di qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione.

2) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione e la rappresenta.

3) Il Direttore generale convoca tutte le riunioni che trattano questioni concernenti l'Unione.

4) a) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e a qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione.

b) Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario dell'Assemblea e dei comitati, gruppi di lavoro e altre riunioni citate nel comma a).

5) a) Il Direttore generale prepara le conferenze di revisione in base alle direttive dell'Assemblea.

b) Il Direttore generale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative in merito alla preparazione delle conferenze di revisione.

c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.

d) Il Direttore generale o qualsiasi membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di qualsiasi conferenza di revisione.

 

Articolo 12

Regolamento d'esecuzione

1) Il Regolamento d'esecuzione contiene regole concernenti:

i) le questioni in merito alle quali il presente Trattato rinvia esplicitamente al Regolamento d'esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni;

ii) tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo;

iii) tutti i dettagli utili per l'attuazione delle disposizioni del presente Trattato.

2) Il Regolamento d'esecuzione è adottato contemporaneamente al presente Trattato e vi è annesso.

3) L'Assemblea può modificare il Regolamento d'esecuzione.

4) a) Fatto salvo il comma b), l'adozione di qualsiasi modificazione del Regolamento d'esecuzione esige i due terzi dei voti espressi.

b) L'adozione di qualsiasi modificazione concernente la consegna, da parte delle autorità internazionali di deposito, di campioni dei microrganismi depositati esige che nessuno Stato contraente voti contro la modificazione proposta.

5) In caso di divergenza tra il testo del presente Trattato e quello del Regolamento d esecuzione, fa fede il testo del Trattato.

 

CAPITOLO III

Revisione e modificazione

Articolo 13

Revisione del Trattato

1) Il presente Trattato può essere riveduto periodicamente mediante conferenze degli Stati contraenti.

2) La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall'Assemblea.

3) Gli articoli 10 e 11 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia conformemente all'articolo 14.

 

Articolo 14

Modificazione di talune disposizioni del Trattato

1) a) Proposte di modificazione degli articoli 10 e 11, fatte in virtù del presente articolo, possono essere presentate da ogni Stato contraente o dal Direttore generale.

b) Il Direttore generale comunica queste proposte agli Stati contraenti almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.

2) a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) è adottata dall'Assemblea.

b) L'adozione di qualsiasi modificazione dell'articolo 10 esige i quattro quinti dei voti espressi; l'adozione di qualsiasi modificazione dell'articolo Il richiede i tre quarti dei voti espressi.

3) a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati contraenti che erano membri dell'Assemblea nel momento in cui quest'ultinia ha adottato la modificazione.

b) Qualsiasi modificazione di detti articoli accettata in tal modo vincola tutti gli Stati contraenti che erano Stati contraenti nel momento in cui l'Assemblea ha adottato la modificazione, restando inteso che qualsiasi modificazione che crei obblighi finanziari per detti Stati contraenti o che accresca questi obblighi vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

c) Qualsiasi modificazione accettata ed entrata in vigore conformemente al comma a) vincola tutti gli Stati che divengono Stati contraenti dopo la data in cui la modificazione è stata adottata dall'Assemblea.

 

CAPITOLO IV

Clausole finali

Articolo 15

Modalità per divenire parte del Trattato

1) Ogni Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) può divenire parte al presente Trattato:

i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure

ii) con il deposito di uno strumento di adesione.

2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vengono depositati presso il Direttore generale.

 

Articolo 16

Entrata in vigore del Trattato

1) Il presente Trattato entra in vigore, nei confronti dei primi cinque Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, tre mesi dopo la data in cui è stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione.

2) Il presente Trattato entra in vigore nei confronti di ogni altro Stato tre mesi dopo la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione, a meno che una data posteriore sia indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Trattato entra in vigore per tale Stato alla data in tal modo indicata.

 

Articolo 17

Denuncia del Trattato

1) Ogni Stato contraente può denunciare il presente Trattato mediante notificazione al Direttore generale.

2) La denuncia ha effetto due anni dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.

3) Uno Stato contraente non può far uso della facoltà di denuncia prevista al paragrafo 1) prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui egli è divenuto parte al presente Trattato.

4) La denuncia del presente Trattato da parte di uno Stato contraente che ha fatto una dichiarazione di cui all'articolo 7.1) a) riguardo ad una istituzione di deposito che ha in tal modo acquisito lo status di autorità internazionale di deposito, comporta la cessazione di tale status un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di cui al paragrafo 1).

Articolo 18

Firma e lingue del Trattato

1) a) Il presente Trattato è firmato in un solo originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.

b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali del presente Trattato, previa consultazione dei governi interessati ed entro i due mesi che seguono la firma del presente Trattato, nelle altre lingue nelle quali è stata firmata la Convenzione istituente l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

c) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali del presente Trattato, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue araba, giapponese, italiana, portoghese e tedesca, e nelle altre lingue che l'Assemblea potrà indicare.

2) Il presente Trattato rimane aperto alla firma, a Budapest, fino al 31 dicembre 1977.

 

Articolo 19

Deposito del Trattato; trasmissione di copie; registrazione del Trattato

1) L'originale del presente Trattato, quando non è più aperto alla firma, è depositato presso il Direttore generale.

2) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione ai governi di tutti gli Stati di cui all'articolo 15.1) e alle organizzazioni intergovernative che possono presentare una dichiarazione in virtù dell'articolo 9.1.) a), nonché al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.

3) Il Direttore generale fa registrare il presente Trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di qualsiasi modificazione del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, nonché, su richiesta, al governo di ogni altro Stato e ad ogni altra organizzazione intergovernativa che può presentare una dichiarazione in virtù dell'articolo 9.1) a).

 

Articolo 20

Notificazioni

Il Direttore generale notifica agli Stati contraenti, alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale e agli Stati non membri dell'Unione ma membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi):

i) le firme apposte secondo l'articolo 18;

ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 15.2);

iii) le dichiarazioni presentate secondo l'articolo 9.1) a) e le notificazioni di ritiro secondo l'articolo 9.2) o 3);

iv) la data d'entrata in vigore del presente Trattato secondo l'articolo 16.1);

v) le comunicazioni secondo gli articoli 7 e 8 e le decisioni secondo l'articolo 8;

vi) le accettazioni di modificazioni del presente Trattato secondo l'articolo 14.3);

vii) le modificazioni del Regolamento d'esecuzione;

viii) le date d'entrata in vigore delle modificazioni del Trattato o del Regolamento d'esecuzione;

ix) Qualsiasi denuncia notificata secondo l'articolo 17.

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Regolamento d'esecuzione [*] del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti

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[*] Adottato il 28 aprile 1977 (testo comprensivo delle modifiche del 20 gennaio 1981).

Regola 1

Espressioni abbreviate ed interpretazione della parola «firma».

1.1 «Trattato»

Ai sensi del presente Regolamento d'esecuzione, si deve intendere per «Trattato» il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

1.2 «Articolo»

Ai sensi del presente Regolamento d'esecuzione, si deve intendere per «articolo» l'articolo indicato del Trattato.

1.3. «Firma»

Ai sensi del presente Regolamento d'esecuzione, quando il diritto dello Stato sul territorio del quale è situata un'autorità internazionale di deposito esige l'utilizzazione di un sigillo in luogo e vece della firma, resta inteso che ai fini di questa auturità il termine «firma» significa «sigillo».

Regola 2

Autorità internazionali di deposito

2.1 Status giuridico

L'autorità internazionale di deposito può essere un organismo pubblico, ivi compresa qualsiasi istituzione pubblica dipendente da un'amministrazione pubblica diversa dal governo centrale, oppure un istituto privato.

2.2 Personale ed attrezzature

Le condizioni contemplate all'articolo 6.2) ii) sono segnatamente le seguenti:

i) il personale e le attrezzature dell'autorità internazionale di deposito devono permetterle di conservare i microrganismi depositati in modo da garantirne la vitalità e l'assenza di contaminazione;

ii) l'autorità internazionale di deposito deve prevedere, per la conservazione dei microrgani. smi, misure di sicurezza sufficienti per ridurre al minimo il rischio di perdita dei microrganismi depositati presso di essa.

2.3 Consegna di campioni

Le condizioni contemplate all'articolo 6.2) viii) comprendono segnatamente la condizione secondo la quale l'autorità internazionale di deposito deve consegnare rapidamente e in modo adeguato campioni dei microrganismi depositati.

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Regola 3

Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito

3.1 Comunicazione

a) La comunicazione di cui all'articolo 7.1) è indirizzata al Direttore generale per via diplomatica nel caso di uno Stato contraente, o dal suo più alto funzionario nel caso di un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale.

b) La comunicazione:

i) indica il nome e l'indirizzo dell'istituzione di deposito alla quale si riferisce la comunicazione;

ii) contiene informazioni dettagliate sulla capacità di detta istituzione di soddisfare le condizioni elencate nell'articolo 6.2), ivi comprese informazioni concernenti il suo status giuridico, il suo livello scientifico, il suo personale e le sue attrezzature;

iii) quando tale istituzione ha l'intenzione di accettare in deposito soltanto taluni tipi di microrganismi, precisa questi tipi;

iv) indica l'importo delle tasse che verranno riscosse da detta istituzione, quando essa acquisirà lo status di autorità internazionale di deposito, per la conservazione, le dichiarazioni sulla vitalità e la consegna di campioni di microrganismi;

v) indica la lingua ufficiale o le lingue ufficiali di detta istituzione;

vi) ove occorra, indica la data di cui all'articolo 7.1 b).

3.2 Trattamento della comunicazione

Se la comunicazione è conforme all'articolo 7.1) e alla regola 3.1, il Direttore generale la notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale ed essa è pubblicata a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.

3.3 Estensione dell'elenco dei tipi di microrganismi accettati

Lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la comunicazione di cui all'articolo 7.1) può notificare successivamente, in qualsiasi momento, al Direttore generale che le sue assicurazioni si estendono a dei tipi specificati di microrganismi ai quali, fino allora, le assicurazioni non si estendevano. In tal caso, e per quanto concerne i tipi ulteriori di microrganismi, l'articolo 7 e le regole 3.1 e 3.2 si applicano per analogia.

 

Regola 4

Cessazione o limitazione dello status di autorità internazionale di deposito

4.1 Richiesta; trattamento della richiesta

a) La richiesta di cui all'articolo 8.1) a) è indirizzata al Direttore generale conformemente alle disposizioni della regola 3.1. a).

b) La richiesta:

i) indica il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito che essa concerne;

ii) quando essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi, precisa questi tipi;

iii) indica in dettaglio i fatti sui quali essa si basa.

c) Se la richiesta è conforme ai paragrafi a) e b), il Direttore generale la notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale.

d) Fatto salvo il paragrafo e), l'Assemblea esamina la richiesta al più presto sei mesi e al più tardi otto mesi dopo la sua notificazione.

e) Quando, secondo l'opinione del Direttore generale, il rispetto del termine previsto al paragrafo d) potrebbe mettere in pericolo gli interessi dei depositanti effettivi o eventuali, il Direttore generale può convocare l'Assemblea per una data anteriore alla data della scadenza del termine di sei mesi previsto al paragrafo d).

f) Se l'Assemblea decide di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi, la decisione ha effetto tre mesi dopo la data in cui è stata presa.

4.2 Comunicazione; data effettiva; trattamento della comunicazione

a) La comunicazione di cui all'articolo 8.2) a) è indirizzata al Direttore generale conformemente alle disposizioni della regola 3.1 a).

b) La comunicazione:

i) indica il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito che essa concerne;

ii) quando essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi, precisa questi tipi;

iii) quando lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che fa la comunicazione desidera che gli effetti previsti all'articolo 8.2) b) si producano ad una data posteriore alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione, indica tale data posteriore.

c) Qualora venisse applicato il paragrafo b) iii), gli effetti previsti all'articolo 8.2) b) si producono alla data indicata nella comunicazione in virtù di tale paragrafo; in caso contrario, essi si producono allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

d) Il Direttore generale notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale qualsiasi comunicazione ricevuta in virtù dell'articolo 8.2), nonché la sua data effettiva in virtù del paragrafo c). Un corrispondente avviso è pubblicato a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.

4.3 Conseguenze per i depositi

In caso di cessazione o di limitazione dello status di autorità internazionale di deposito in virtù degli articoli 8.1), 8.2), 9.4) o 17.4), la regola 5.1 è applicabile per analogia.

 

Regola 5

Carenza dell'autorità internazionale di deposito

5.1 Interruzione dell'esercizio delle funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati

a) Se un'autorità internazionale di deposito cessa temporaneamente o definitivamente di svolgere i compiti che gli incombono in virtù del Trattato e del presente Regolamento d'esecuzione per quanto riguarda microrganismi depositati presso di essa, lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che, riguardo a questa autorità, ha fornito le assicurazioni in virtù dell'articolo 6.1):

i) assicura, per quanto possibile, il trasferimento a breve scadenza e senza deterioramento né contaminazione di campioni di tutti questi microrganismi da detta autorità («l'autorità carente») ad un'altra autorità internazionale di deposito («l'autorità di sostituzione»);

ii) assicura, per quanto possibile, la trasmissione all'autorità di sostituzione, a breve scadenza, di tutta la corrispondenza o di qualsiasi altra comunicazione indirizzata all'autorità carente, nonché di tutti i fascicoli e di tutte le altre informazioni pertinenti che possiede questa autorità, riguardo ai detti microrganismi;

iii) assicura, per quanto possibile, la notificazione a breve scadenza, da parte dell'autorità carente, dell'interruzione dell'esercizio delle funzioni e dei trasferimenti effettuati a tutti i depositanti interessati;

iv) notifica a breve scadenza al Direttore generale l'interruzione dell'esercizio delle funzioni e la sua estensione nonché i provvedimenti presi da detto Stato contraente o da detta organizzazione intergovernativa di proprietà industriale in virtù dei punti i) a iii).

b) Il Direttore generale notifica a breve scadenza agli Stati contraenti e alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, nonché agli uffici di proprietà industriale, la notificazione ricevuta in virtù del paragrafo a) iv); la notificazione fatta dal Direttore generale e la notificazione che egli ha ricevuto sono pubblicate a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.

c) In virtù della procedura in materia di brevetti applicabile, può esigersi che il depositante, quando riceve la ricevuta di cui alla regola 7.5, notifichi a breve scadenza ad ogni ufficio di proprietà industriale, presso il quale è stata presentata una domanda di brevetto con riferimento al deposito iniziale, il nuovo numero d'ordine attribuito al deposito dall'autorità di sostituzione.

d) L'autorità di sostituzione conserva in forma adeguata, oltre al nuovo numero d'ordine, il numero d'ordine attribuito dall'autorità carente.

e) Oltre a qualsiasi trasferimento effettuato in virtù del paragrafo a) i), l'autorità carente trasferisce, per quanto possibile, a richiesta del depositante, un campione di qualsiasi microrganismo depositato presso di essa nonché copie di tutta la corrispondenza o di qualsiasi altra comunicazione e di tutti i fascicoli e di tutte le altre informazioni pertinenti di cui al paragrafo a) ii) a qualsiasi autorità internazionale di deposito indicata dal depositante, diversa dall'autorità di sostituzione, a condizione che il depositante paghi all'autorità carente ogni spesa risultante da tale trasferimento. Il depositante paga la tassa per la conservazione di tale campione all'autorità internazionale di deposito che ha indicato.

f) A richiesta di qualsiasi depositante interessato, l'autorità carente conserva, per quanto possibile, dei campioni dei microrganismi depositati presso di essa.

5.2 Rifiuto di accettare taluni tipi di microrganismi

a) Se un'autorità internazionale di deposito rifiuta di accettare in deposito uno qualsiasi dei tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtù delle assicurazioni fornite, lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 7.1) a) riguardo a questa autorità, notifica a breve scadenza al Direttore generale i fatti in questione e i provvedimenti che sono stati presi.

b) Il Direttore generale notifica a breve scadenza agli altri Stati contraenti e alle altre organizzazioni intergovernative di proprietà industriale la notificazione ricevuta in virtù del paragrafo a); la notificazione fatta dal Direttore generale e la notificazione che egli ha ricevuto sono pubblicate a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.

 

Regola 6

Modalità del deposito iniziale o del nuovo deposito

6.1 Deposito iniziale

a) Il microrganismo trasmesso dal depositante all'autorità internazionale di deposito è accompagnato, salvo il caso d'applicazione della regola 6.2, da una dichiarazione scritta munita della firma del depositante e contenente:

i) l'indicazione che il deposito è effettuato in virtù del Trattato e l'impegno a non ritirarlo durante il periodo precisato alla regola 9.1;

ii) il nome e l'indirizzo del depositante;

iii) la descrizione dettagliata delle condizioni che devono essere riunite per coltivare il microrganismo, per conservarlo e per controllarne la vitalità, nonché, quando il deposito ha per oggetto una mistura di microrganismi, la descrizione dei componenti della mistura e di almeno uno dei metodi che permettono di verificare la loro presenza;

iv) il segno d'identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;

v) l'indicazione delle proprietà del microrganismo che presentano o possono presentare dei pericoli per la salute o l'ambiente o l'indicazione che il depositante non è a conoscenza di tali proprietà.

b) Si raccomanda vivamente di indicare nella dichiarazione scritta di cui al paragrafo a) la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo depositato.

6.2 Nuovo deposito

a) Fatto salvo il paragrafo b), in caso di nuovo deposito effettuato in virtù dell'articolo 4, il microrganismo trasmesso dal depositante all'autorità internazionale di deposito è accompagnato da una copia della ricevuta relativa al deposito anteriore, da una copia della più recente dichiarazione concernente la vitalità del microrganismo oggetto del deposito anteriore e indicante che il microrganismo è vitale, e da una dichiarazione scritta munita della firma del depositante e contenente:

i) le indicazioni contemplate alla regola 6.1a) i) a v);

ii) una dichiarazione indicante la ragione determinante in virtù dell'articolo 4.1) a) per effettuare il nuovo deposito, una dichiarazione che affermi che il microrganismo oggetto del nuovo deposito è lo stesso di quello oggetto del deposito anteriore e l'indicazione della data alla quale il depositante ha ricevuto la notificazione di cui all'articolo 4.1) a) o, secondo il caso, della data della pubblicazione di cui all'articolo 4.1) e);

iii) qualora una descrizione scientifica e/o una designazione tassonomica proposta siano state indicate in relazione con il deposito anteriore, la più recente descrizione scientifica e/o designazione tassonomica proposta comunicate all'autorità internazionale di deposito presso la quale il deposito anteriore è stato effettuato.

b) Quando il nuovo deposito è effettuato presso l'autorità internazionale di deposito presso la quale è stato effettuato il deposito anteriore, il paragrafo a) i) non si applica.

c) Ai fini dei paragrafi a) e b) e della regola 7.4, si deve intendere per «deposito anteriore»:

i) quando il nuovo deposito è stato preceduto da uno o da più altri nuovi depositi, il più recente di questi altri nuovi depositi;

ii) quando il nuovo deposito non è stato preceduto da uno o da più altri nuovi depositi, il deposito iniziale.

6.3 Esigenze dell'autorità internazionale di deposito

a) Ogni autorità internazionale di deposito può esigere:

i) che il microrganismo sia depositato nella forma e nella quantità che sono necessarie ai fini del Trattato e del presente Regolamento di esecuzione;

ii) che sia presentato un formulario preparato da questa autorità, e debitamente riempito dal depositante, ai fini delle procedure amministrative di tale autorità;

iii) che la dichiarazione scritta di cui alla regola 6.1 a) o 6.2 a) sia redatta nella lingua o in una delle lingue designate da tale autorità, restando inteso che questa designazione deve includere in ogni caso la lingua ufficiale o le lingue ufficiali indicate in virtù della regola 3.1 b) v);

iv) che sia pagata la tassa di conservazione di cui alla regola 12.1 a) i); e

v) che, nella misura in cui il diritto applicabile lo permette, il depositante concluda con tale autorità un contratto che definisca le responsabilità del depositante e di detta autorità.

b) Ogni autorità internazionale di deposito comunica, ove occorra, tali esigenze e qualsiasi modificazione di esse all'Ufficio internazionale. 6.4 Procedura d'accettazione

a) L'autorità internazionale di deposito rifiuta di accettare il microrganismo e notifica immediatamente per iscritto il rifiuto al depositante, indicando i motivi del rifiuto:

i) se il microrganismo non appartiene a un tipo di microrganismo al quale si estendono le assicurazioni fornite in virtù della regola 3.1 b) iii) o 3.3;

ii) se il microrganismo ha delle proprietà talmente eccezionali che l'autorità internazionale di deposito non è in grado tecnicamente di svolgere nei suoi confronti i compiti che le incombono in virtù del Trattato e del presente Regolamento d'esecuzione; o

iii) se il deposito è ricevuto in uno stato che indica chiaramente l'assenza del microrganismo o che esclude per ragioni scientifiche che il microrganismo sia accettato.

b) Fatto salvo il paragrafo a), l'autorità internazionale di deposito accetta il microrganismo quando sono soddisfatte tutte le esigenze della regola 6.1 a) o 6.2a) e della regola 6.3 a). Se queste esigenze non sono soddisfatte, l'autorità internazionale di deposito notifica inimediatamente per iscritto questo fatto al depositante invitandolo a soddisfare queste esigenze.

c) Quando il microrganismo è accettato come deposito iniziale o come nuovo deposito, la data del deposito iniziale o del nuovo deposito, secondo il caso, è la data alla quale il microrganismo è stato ricevuto dall'autorità internazionale di deposito.

d) L'autorità internazionale di deposito, su richiesta del depositante e a condizione che siano soddisfatte tutte le esigenze di cui al paragrafo b), considerà un microrganismo, depositato prima dell'acquisizione da parte di tale autorità dello status di autorità internazionale di deposito, come se fosse stato ricevuto, ai fini del Trattato, alla data alla quale tale status è stato acquisito.

 

Regola 7

Ricevuta

7.1 Rilascio della ricevuta

Per ogni deposito di microrganismo che è effettuato presso di essa o che le è trasferito, l'autorità internazionale di deposito rilascia al depositante una ricevuta attestante il ricevimento e l'accettazione del microrganismo.

7.2 Forma; lingue; firma

a) La ricevuta di cui alla regola 7.1 è stesa su un formulario chiamato «formulario internazionale», il cui modello è stabilito dal Direttore generale nelle lingue indicate dall'Assemblea.

b) Qualsiasi parola o qualsiasi lettera iscritta nella ricevuta in caratteri diversi dai caratteri latini deve anche figurarvi, mediante traslitterazione, in caratteri latini.

c) La ricevuta porta la firma della persona competente o delle persone competenti per rappresentare l'autorità internazionale di deposito o di qualsiasi altro impiegato di tale autorità debitamente autorizzato da detta persona o dette persone.

7.3 Contenuto in caso di deposito iniziale

La ricevuta di cui alla regola 7.1, rilasciata in caso di deposito iniziale, indica che essa è rilasciata dall'istituzione di deposito nella sua qualità di autorità internazionale di deposito in virtù del Trattato e contiene almeno le indicazioni seguenti:

i) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito;

ii) il nome e l'indirizzo del depositante;

iii) la data del deposito iniziale qual è definita alla regola 6.4 c);

iv) il segno d'identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;

v) il numero d'ordine attribuito al deposito dall'autorità internazionale di deposito;

vi) quando la dichiarazione scritta di cui alla regola 6.1 a) comporta la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo, una menzione di questo fatto.

7.4 Contenuto in caso di nuovo deposito

La ricevuta di cui alla regola 7.1, rilasciata in caso di nuovo deposito effettuato in virtù dell'articolo 4, è accompagnata da una copia della ricevuta relativa al deposito anteriore (ai sensi della regola 6.2 c)) e da una copia della più recente dichiarazione concernente la vitalità del microrganismo oggetto del deposito anteriore (ai sensi della regola 6.2 c)) e indicante che il microrganismo è vitale, e contiene almeno:

i) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito;

ii) il nome e l'indirizzo del depositante;

iii) la data del nuovo deposito qual è definita alla regola 6.4c);

iv) il segno d'identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;

v) il numero d'ordine attribuito al nuovo deposito dall'autorità internazionale di deposito;

vi) l'indicazione della ragione determinante e della data determinante, menzionate dal depositante in virtù della regola 6.2 a) ii);

vii) qualora venisse applicata la regola 6.2 a) iii), una menzione del fatto che il depositante ha indicato una descrizione scientifica e/o una designazione tassonomica proposta;

viii) il numero d'ordine attribuito al deposito anteriore (ai sensi della regola 6.2c)).

7.5 Ricevuta in caso di trasferimento

L'autorità internazionale di deposito alla quale, in virtù della regola 5.1 a) i), vengono trasferiti campioni di microrganismi rilascia al depositante, per ogni deposito in relazione con il quale un campione viene trasferito, una ricevuta indicante che essa è rilasciata dall'istituzione di deposito nella sua qualità di autorità internazionale di deposito in virtù del Trattato e contenente almeno:

i) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito;

ii) il nome e l'indirizzo del depositante;

iii) la data alla quale il campione trasferito è stato ricevuto dall'autorità internazionale di deposito (data del trasferimento);

iv) il segno d'identificaizione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;

v) il numero d'ordine attribuito dall'autorità internazionale di deposito;

vi) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito dalla quale è stato effettuato il trasferimento;

vii) il numero d'ordine attribuito dall'autorità internazionale di deposito dalla quale è stato effettuato il trasferimento;

viii) quando la dichiarazione scritta di cui alla regola 6.1 a) o 6.2 a) comportava la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo, o quando tale descrizione scientifica e/o tale designazione tassonomica proposta sono state indicate o modificate successivainente in virtù della regola 8.1, una menzione di questo fatto.

7.6 Comunicazione della descrizione scientifica e/o della designazione tassonomica proposta

A richiesta di qualsiasi parte avente diritto alla consegna di un campione del microrganismo in virtù delle regole 11.1, 11.2 o 11.3, l'autorità internazionale di deposito comunica a tale parte la più recente descrizione scientifica e/o la più recente designazione tassonomica proposta, di cui alle regole 6.1 b), 6.2 a) iii) o 8.1 b) iii).

 

Regola 8

Indicazione successiva o modificazioni della descrizione scientifica e/o della designazione tassonomica proposta

8.1 Comunicazione

a) Quando, in relazione con il deposito di un microrganismo, la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica del microrganismo non sono state indicate, il depositante può indicarle successivamente o, se esse sono state indicate, modificarle.

b) Una tale indicazione successiva o una tale modificazione è fatta mediante una comunicazione scritta, munita della firma del depositante, indirizzata all'autorità internazionale di deposito e contenente:

i) il nome e l'indirizzo del depositante;

ii) il numero d'ordine attribuito da detta autorità;

iii) la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo;

iv) in caso di modificazione, la precedente descrizione scientifica e/o la precedente designazione tassonomica proposta.

8.2 Attestazione

A richiesta del depositante che ha fatto la comunicazione di cui alla regola 8.1, l'autorità internazionale di deposito gli rilascia un'attestazione indicante i dati contemplati alla regola 8.1 b) i) a iv) e la data del ricevimento di questa comunicazione.

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Regola 9

Conservazione dei microrganismi

9.1 Durata della conservazione

Qualsiasi microrganismo depositato presso una autorità internazionale di deposito è conservato da quest'ultima, con tutte le cure necessarie alla sua vitalità e all'assenza di contaminazione, per un periodo di almeno cinque anni dopo il ricevimento, da parte di detta autorità, della più recente richiesta di consegna di un campione del microrganismo depositato e, in ogni caso, per un periodo di almeno 30 anni dopo la data del deposito.

9.2 Segreto

L'autorità internazionale di deposito non dà a nessuno informazioni sul fatto di sapere se un microrganismo è stato depositato presso di essa in virtù del Trattato. Inoltre, essa non dà a nessuno informazioni concernenti un qualsiasi microrganismo depositato presso di essa in virtù del Trattato salvo ad un'autorità o ad una persona fisica o giuridica che ha il diritto di ottenere un campione di tale microrganisino in virtù della regola 11 e fatte salve le stesse condizioni di quelle previste in tale regola.

 

Regola 10

Controllo della vitalità e dichiarazione sulla vitalità

10.1 Obbligo del controllo

L'autorità internazionale di deposito controlla la vitalità di ciascun microrganismo depositato presso di essa:

i) a breve scadenza dopo qualsiasi deposito di cui alla regola 6 o qualsiasi trasferimento di cui alla regola 5.1;

ii) a intervalli ragionevoli, secondo il tipo di microrgansimo e le condizioni di conservazione applicabili, oppure in qualsiasi momento se ciò fosse necessario per ragioni tecniche;

iii) in qualsiasi momento, a richiesta del depositante.

10.2 Dichiarazione sulla vitalità

a) L'autorità internazionale di deposito rilascia una dichiarazione sulla vitalità del microrganismo depositato:

i) al depositante, a breve scadenza dopo qualsiasi deposito di cui alla regola 6 o qualsiasi trasferimento di cui alla regola 5.1;

ii) al depositante, a sua richiesta, in qualsiasi momento dopo il deposito o il trasferimento;

iii) a qualsiasi ufficio di proprietà industriale, a qualsiasi altra autorità, o a qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal depositante, a cui sono stati consegnati, conformemente alla regola 11, campioni di microrganismo depositato, a sua richiesta, contemporaneamente a tale consegna o in qualsiasi momento dopo di essa. b) La dichiarazione sulla vitalità indica se il microrganismo è o non è più vitale e contiene:

i) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito che la rilascia;

ii) il nome e l'indirizzo del depositante;

iii) la data di cui alla regola 7.3 iii) o, se un nuovo deposito o un trasferimento sono stati effettuati, la più recente delle date di cui alle regole 7.4 iii), e 7.5 iii);

iv) il numero d'ordine attribuito da detta autorità internazionale di deposito;

v) la data del controllo al quale essa si riferisce;

vi) informazioni sulle condizioni nelle quali è stato effettuato il controllo di vitalità, sempre che queste informazioni siano state domandate dal destinatario della dichiarazione sulla vitalità e che i risultati del controllo siano stati negativi.

c) Qualora venisse applicato il paragrafo a) ii) o iii), la dichiarazione sulla vitalità si riferisce al più recente controllo di vitalità.

d) Per quanto concerne la forma, le lingue e la firma, la regola 7.2 si applica per analogia alla dichiarazione sulla vitalità.

e) La dichiarazione sulla vitalità è rilasciata gratuitamente nel caso contemplato al paragrafo a) i) o se è richiesta da un ufficio di proprietà industriale. Per qualsiasi altra dichiarazione sulla vitalità la tassa dovuta in virtù della regola 12.1 a) iii) è a carico della parte che richiede la dichiarazione e deve essere pagata prima della presentazione della richiesta o al momento di tale presentazione.

 

Regola 11

Consegna di campioni

11.1 Consegna di campioni agli uffici di proprietà industriale interessati

L'autorità internazionale di deposito consegna un campione di qualsiasi microrganismo depositato all'ufficio della proprietà industriale di ogni Stato contraente o di ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, a richiesta di questo ufficio, sempre che la richiesta sia accompagnata da una dichiarazione ai termini della quale:

i) una domanda con riferimento al deposito del microrganismo è stata presentata presso questo ufficio in vista del rilascio di un brevetto e il suo oggetto si riferisce al microrganismo o alla sua utilizzazione;

ii) tale domanda è pendente dinanzi a questo ufficio o ha dato luogo al rilascio di un brevetto;

iii) il campione è necessario ai fini di una procedura in materia di brevetti avente effetto in questo Stato contraente o in questa organizzazione o nei suoi Stati membri;

iv) il campione e qualsiasi informazione che lo accompagna o che ne risulta saranno utilizzati soltanto ai fini di detta procedura in materia di brevetti.

11.2 Consegna di campioni al depositante o con la sua autorizzazione

L'autorità internazionale di deposito consegna un campione di qualsiasi microrganismo depositato:

i) al depositante, a sua richiesta;

ii) a qualsiasi autorità o a qualsiasi persona fisica o giuridica (qui appresso denominata «la parte autorizzata»), a richiesta di tale parte, sempre che la richiesta sia accompagnata da una dichiarazione del depositante che autorizza tale consegna di campioni.

11.3 Consegna di campioni alle parti che vi hanno diritto

a) L'autorità internazionale di deposito consegna un campione di qualsiasi microrganismo depositato a qualsiasi autorità o a qualsiasi persona fisica o giuridica (qui appresso denominata «la parte certificata»), a richiesta di tale parte, sempre che la richiesta sia fatta su un formulario il cui contenuto è fissato dall'Assemblea e che un ufficio di proprietà industriale certifichi in questo formulario:

i) che una domanda con riferimento al deposito del microrganismo è stata presentata presso questo ufficio in vista del rilascio di un brevetto e che il suo oggetto si riferisce al microrganismo o alla sua utilizzazione;

ii) che, salvo in caso d'applicazione della seconda frase del punto iii), una pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti è stata fatta da parte di questo ufficio;

iii) sia che la parte certificata ha diritto ad un campione del microrganismo in virtù della normativa disciplinante la procedura in materia di brevetti dinanzi a questo ufficio e che, se tale normativa fa dipendere il diritto al campione da certe condizioni, questo ufficio si è assicurato che tali condizioni sono state effettivamente soddisfatte, sia che la parte certificata ha apposto la sua firma su un formulario dinanzi a questo ufficio e che, in seguito alla firma di tale formulario, le condizioni per la consegna di un campione alla parte certificata sono considerate soddisfatte conformemente alla normativa disciplinante la procedura in materia di brevetti dinanzi a questo ufficio; se la parte certificata ha diritto al campione in virtù di tale normativa prima di una pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti da parte di detto ufficio e se una tale pubblicazione non è ancora stata effettuata, la certificazione lo indica esplicitamente e menziona, citandola nel modo usuale, la disposizione applicabile di tale normativa, ivi compresa qualsiasi decisione giudiziaria.

b) Per quanto concerne i brevetti rilasciati e pubblicati da qualsiasi ufficio di proprietà industriale, tale ufficio può comunicare periodicamente ad ogni autorità internazionale di deposito elenchi dei numeri d'ordine attribuiti da questa autorità ai depositi di microrganismi ai quali è fatto riferimento in tali brevetti. A richiesta di qualsiasi autorità o di qualsiasi persona fisica o giuridica (qui appresso denominata «la parte richiedente»), l'autorità internazionale di deposito consegna ad essa un campione di qualsiasi microrganismo il cui numero d'ordine è stato in tal modo comunicato. Riguardo ai microrganismi depositati i cui numeri d'ordine sono stati in tal modo comunicati, questo ufficio non è tenuto a fornire la certificazione di cui alla regola 11.3 a).

11.4 Regole comuni

a) Qualsiasi richiesta, dichiarazione, certificazione o comunicazione di cui alle regole 11.1, 11.2 e 11.3:

i) è redatta in francese, in inglese, in russo o in spagnolo se è indirizzata ad un'autorità internazionale di deposito la cui lingua ufficiale è o le cui lingue ufficiali comprendono rispettivamente il francese, l'inglese, il russo o lo spagnolo; tuttavia, quando essa deve essere redatta in russo o in spagnolo, essa può essere presentata in francese o in inglese invece di esserlo in russo o in spagnolo e, se essa è presentata in tal modo, l'Ufficio internazionale prepara a breve scadenza e gratuitamente, a domanda della parte interessata di cui alle regole anzidette o dell'autorità internazionale di deposito, una traduzione certificata conforme in russo o in spagnolo;

ii) è redatta, in tutti gli altri casi; in francese o in inglese; tuttavia, essa può essere redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dell'autorità internazionale di deposito invece di esserlo in francese o in inglese.

b) Nonostante il paragrafo a), qualora la richiesta di cui alla regola 11.1 sia fatta da un ufficio di proprietà industriale la cui lingua ufficiale è il russo o lo spagnolo, tale richiesta può essere redatta rispettivamente in russo o in spagnolo, e l'Ufficio internazionale prepara a breve scadenza e gratuitamente, a domanda di questo ufficio o dell'autorità internazionale di deposito che ha ricevuto detta richiesta, una traduzione certificata conforme in francese o in inglese.

c) Qualsiasi richiesta, dichiarazione, certificazione o comunicazione di cui alle regole 11.1, 11.2 e 11.3 è per iscritto, firmata e datata.

d) Qualsiasi richiesta, dichiarazione o certificazione di cui alle regole 11.1, 11.2 e 11.3 a) contiene le seguenti indicazioni:

i) il nome e l'indirizzo dell'ufficio della proprietà industriale che presenta la richiesta, della parte autorizzata o della parte certificata rispettivamente;

ii) il numero d'ordine attribuito al deposito;

iii) nel caso della regola 11.1, la data e il numero della domanda o del brevetto che fa riferimento al deposito;

iv) nel caso della regola 11.3 a), le indicazioni di cui al punto iii) nonché il nome e l'indirizzo dell'ufficio della proprietà industriale che ha fatto la certificazione di cui a detta regola.

e) Qualsiasi richiesta di cui alla regola 11.3 b) contiene le seguenti indicazioni:

i) il nome e l'indirizzo della parte richiedente;

ii) il numero d'ordine attribuito al deposito.

f) L'autorità internazionale di deposito contrassegna con il numero d'ordine attribuito al deposito il recipiente contenente il campione consegnato e acclude al recipiente una copia della ricevuta di cui alla regola 7, l'indicazione delle eventuali proprietà del microrganisnio che presentano o possono presentare dei pericoli per la salute o l'ambiente e, a richiesta, l'indicazione delle condizioni utilizzate dall'autorità internazionale di deposito per coltivare e conservare il microrganismo.

g) L'autorità internazionale di deposito che ha consegnato un campione ad una parte interessata diversa dal depositante notifica al depositante, per iscritto e a breve scadenza, questo fatto, la data alla quale il campione è stato consegnato nonché il nome e l'indirizzo dell'ufficio della proprietà industriale, della parte autorizzata, della parte certificata o della parte richiedente a cui è stato consegnato il campione. Questa notificazione è accompagnata da una copia della corrispondente richiesta, di qualsiasi dichiarazione presentata in virtù della regola 11.1 o 11.2 ii) in relazione con tale richiesta e di qualsiasi formulario o richiesta munito della firma della parte richiedente conformemente alla regola 11.3.

h) La consegna di campioni contemplata alla regola 11.1 è gratuita. In caso di consegna di campioni in virtù della regola 11.2 o 11.3, la tassa dovuta in virtù della regola 12.1 a) iv) è, secondo il caso, a carico del depositante, della parte autorizzata, della parte certificata o della parte richiedente, e deve essere pagata prima deldella presentazione della richiesta o al momento di tale presentazione.

11.5 Modificazione delle regole 11.1 e 11.3 quando si applicano a domande internazionali

Quando una domanda è stata depositata in quanto domanda internazionale secondo il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, il riferimento, contenuto nelle regole 11.1 i) e 11.3 a) i), alla presentazione della domanda presso l'ufficio della proprietà industriale è considerato come un riferimento alla designazione nella domanda internazionale dello Stato contraente per il quale l'ufficio della proprietà industriale è l'«ufficio designato» ai sensi di detto Trattato, e la certificazione di una pubblicazione richiesta dalla regola 11.3 a) ii) è, a scelta dell'ufficio della proprietà industriale, sia una certificazione della pubblicazione internazionale effettuata in virtù di detto Trattato sia la certificazione di una pubblicazione effettuata dall'ufficio della proprietà industriale.

 

Regola 12

Tasse

12.1 Generi e importi

a) L'autorità internazionale di deposito può, per quanto concerne la procedura prevista dal Trattato e dal presente Regolamento d'esecuzione, riscuotere una tassa:

i) per la conservazione;

ii) per il rilascio dell'attestazione di cui alla regola 8.2;

iii) fatta salva la regola 10.2 e), prima frase, per il rilascio di dichiarazioni sulla vitalità;

iv) fatta salva la regola 11.4 h), prima frase, per la consegna di campioni;

v) per la comunicazione d'informazioni in virtù della regola 7.6.

b) La tassa di conservazione vale per l'intero periodo durante il quale, conformemente alla regola 9.1, il microrganismo è conservato.

c) L'importo di qualsiasi tassa non deve dipendere dalla nazionalità o dal domicilio del depositante, né dalla nazionalità o dal domicilio dell'autorità o della persona fisica o giuridica che richiede il rilascio di una dichiarazione sulla vitalità e la consegna di campioni.

12.2 Modificazione degli importi

a) Qualsiasi modificazione dell'importo delle tasse riscosse dall'autorità internazionale di deposito è notificata al Direttore generale dallo Stato contraente o dall'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 7.1) riguardo a tale autorità. Fatto salvo il paragrafo c), la notificazione può contenere l'indicazione della data a decorrere dalla quale le nuove tasse sono applicabili.

b) Il Direttore generale notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale qualsiasi notificazione ricevuta in virtù del paragrafo a) nonché la sua data effettiva in virtù del paragrafo c); la notificazione fatta dal Direttore generale e la notificazione che egli ha ricevuto sono pubblicate a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.

c) Le nuove tasse sono applicabili a decorrere dalla data indicata in virtù del paragrafo a); tuttavia, quando la modificazione consiste in un aumento degli importi delle tasse o quando non è stata indicata nessuna data, le nuove tasse sono applicabili dal trentesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione della modificazione da parte dell'Ufficio internazionale.

 

Regola 12-bis

Computo dei termini

12-bis.1 Termini espressi in anni

Se un termine è di uno o più anni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato è avvenuto e scade, nell'anno successivo da considerare e nel mese omonimo di quello dell'evento, il giorno con il medesimo numero di quello dell'evento; tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.

12-bis.2 Termini espressi in mesi

Se un termine è di uno o più mesi, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato è avvenuto e scade, nel mese successivo da considerare, il giorno con il medesimo numero del giorno dell'evento; tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.

12-bis.3 Termini espressi in giorni

Se un termine consta in un certo numero di giorni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato è avvenuto e scade il giorno corrispondente all'ultimo giorno da computare.

 

Regola 13

Pubblicazione da parte dell'Ufficio internazionale

13.1 Forma della pubblicazione

Qualsiasi pubblicazione da parte dell'Ufficio internazionale prevista nel Trattato o nel presente Regolamento d'esecuzione è fatta nella rivista mensile dell'Ufficio internazionale prevista nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

13.2 Contenuto

a) Almeno nel primo numero di ogni annata di tale rivista è pubblicato un elenco aggiornato delle autorità internazionali di deposito, indicante per ognuna di esse i tipi di microrganismi che possono esservi depositati e l'importo delle tasse che essa riscuote.

b) Informazioni complete su ognuno dei seguenti fatti sono pubblicate una sola volta, nel primo numero di tale rivista che esce dopo il verificarsi del fatto:

i) ogni acquisizione, cessazione o limitazione dello status di autorità internazionale di deposito e i provvedimenti presi in relazione con tale cessazione o tale limitazione;

ii) ogni estensione di cui alla regola 3.3;

iii) ogni interruzione delle funzioni di un'autorità internazionale di deposito, ogni rifiuto di accettare taluni tipi di microrganismi e i provvedimenti presi in relazione con tale interruzione o tale rifiuto;

iv) ogni modificazione delle tasse riscosse da un'autorità internazionale di deposito;

v) ogni esigenza comunicata conformemente alla regola 6.3 b) ed ogni modificazione della stessa.

 

Regola 14

Spese delle delegazioni

14.1 Copertura delle spese

Le spese di ciascuna delegazione partecipante ad una riunione dell'Assemblea o ad un comitato, un gruppo di lavoro o ad un'altra riunione trattante questioni di competenza dell'Unione sono a carico dello Stato o dell'organizzazione che l'ha designata.

 

Regola 15

Quorum non raggiunto in seno all'Assemblea

15.1 Voto per corrispondenza

a) Nel caso previsto all'articolo 10.5) b), il Direttore generale comunica le decisioni dell'Assemblea, escluse quelle che concernono la procedura dell'Assemblea, agli Stati contraenti che non erano rappresentati al momento dell'adozione della decisione, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data di detta comunicazione, il loro voto o la loro astensione.

b) Se, alla scadenza di questo termine, il numero degli Stati contraenti che hanno espresso in tal modo il loro voto o la loro astensione risulta uguale al numero degli Stati contraenti che mancavano per il conseguimento del quorum al momento dell'adozione della decisione, quest'ultima diventa esecutiva, purché nel contempo sia stata raggiunta la maggioranza necessaria.

 


L. 14 febbraio 1994, n. 124
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1994, n. 44, S.O.

(2) Vedi, anche, il Protocollo alla presente convenzione ratificato con L. 15 gennaio 2004, n. 27 e il comma 279 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

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2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione stessa.

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3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA

Preambolo

Consapevoli del valore intrinseco della diversità biologica e del valore della diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e estetici,

consapevoli altresì dell'importanza della diversità biologica per l'evoluzione ed ai fini della preservazione dei sistemi di mantenimento della vita nella biosfera,

affermando che la conservazione della diversità biologica è una preoccupazione comune dell'umanità,

ribadendo che gli Stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse biologiche,

ribadendo anche che gli Stati sono responsabili della conservazione della loro diversità biologica e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche,

preoccupati per il fatto che la diversità biologica è in fase di depauperazione a causa di talune attività umane,

consapevoli della generale insufficienza di informazioni e di cognizioni concernenti la diversità biologica, nonché della necessità di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici, ed istituzionali atti a fornire il know-how di base necessario alla elaborazione di misure appropriate ed alla loro attuazione,

notando che è d'importanza vitale anticipare, prevenire e colpire le cause della diminuzione o di una depauperazione rilevante della diversità biologica alla fonte,

notando altresì che laddove esista la minaccia di una riduzione rilevante o di una depauperazione della diversità biologica, l'assenza di esaurienti certezze scientifiche non dovrebbe essere invocata al fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia o a minimizzarne gli effetti,

notando inoltre che l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica consiste nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali,

notando inoltre che i provvedimenti ex situ, preferibilmente nel paese di origine, hanno anch'essi un ruolo importante da svolgere,

riconoscendo la stretta e tradizionale dipendenza dalle risorse biologiche di molte comunità indigene e locali dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, nonché l'opportunità di ripartire in maniera equa i benefici derivanti dall'uso di conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti alla conservazione della diversità biologica ed all'uso durevole dei suoi componenti,

riconoscendo inoltre il ruolo fondamentale che le donne svolgono nella conservazione e nell'uso durevole della diversità biologica e ribadendo la necessità di una completa partecipazione delle donne, a tutti i livelli, alle decisioni politiche relative alla conservazione della diversità biologica ed alla loro attuazione,

sottolineando l'importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative ed il settore non governativo per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti,

riconoscendo che le nuove risorse finanziarie e supplementari che saranno erogate, ed un accesso soddisfacente alle tecnologie pertinenti potranno avere una importanza determinante sulla capacità a livello mondiale di far fronte alla depauperazione della diversità biologica,

riconoscendo inoltre, che sono necessari particolari mezzi per far fronte alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare la fornitura di nuove risorse finanziarie e supplementari, ed un accesso appropriato alle tecnologie pertinenti,

notando al riguardo le particolari condizioni dei paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari,

riconoscendo che sono necessari investimenti sostanziali per conservare la diversità biologica, da cui ci si attende che producano una vasta gamma di benefici ambientali, economici e sociali,

riconoscendo che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime fondamentali priorità dei paesi in via di sviluppo,

consapevoli che la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica sono della massima importanza per far fronte alle esigenze alimentari, sanitarie e altre della popolazione mondiale in continuo aumento, per il qual fine è essenziale sia il poter avere accesso alle risorse genetiche ed alla tecnologia, sia la loro ripartizione,

notando, in ultima analisi che la conservazione ed un uso durevole della diversità biologica rafforzeranno le amichevoli relazioni esistenti tra gli Stati e contribuiranno alla pace per l'umanità,

desiderando rafforzare e integrare le intese internazionali esistenti per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti,

determinati a conservare ed usare in maniera durevole la diversità biologica a vantaggio delle generazioni presenti e future,

hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente Convenzione da perseguire in conformità con le sue disposizioni pertinenti, sono la conservazione della diversità biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dalla utilizzazione delle risorse genetiche, grazie ad un accesso soddisfacente alle risorse genetiche ed un adeguato trasferimento delle tecnologie pertinenti in considerazione di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e grazie ad adeguati finanziamenti.

 

Articolo 2

Uso dei termini

Ai fini della presente Convenzione:

l'espressione «biotecnologia» significa ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso specifico.

L'espressione «condizioni in situ» significa le condizioni in cui le risorse genetiche esistono negli ecosistemi e negli habitat naturali, e, nel caso di specie addomesticate o coltivate, negli ambienti nei quali hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

L'espressione «conservazione ex situ»: la conservazione di elementi costitutivi della diversità biologica fuori dal loro ambiente naturale.

L'espressione «conservazione in situ» significa la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie addomesticate e coltivate, l'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

L'espressione «diversità biologica» significa la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi.

L'espressione «ecosistema» significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono una unità funzionale.

L'espressione «specie addomesticata o coltivata» significa le specie il cui processo di evoluzione è stato influenzato dall'uomo per far fronte alle sue esigenze.

L'espressione «habitat» significa il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale.

L'espressione «materiale genetico» significa il materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità.

L'espressione «organizzazione regionale di integrazione economica» significa un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione alla quale gli Stati membri hanno trasferito competenza su questioni regolamentate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata in conformità con le sue procedure interne a firmare, ratificare, accettare approvare detta Convenzione o ad aderirvi.

L'espressione «paese di origine delle risorse genetiche» significa il paese che possiede tali risorse genetiche in condizioni in situ.

L'espressione «paese fornitore di risorse genetiche» significa il paese che fornisce risorse genetiche estratte da fonti in situ, comprese le popolazioni di specie selvatiche e addomesticate o prelevate presso fonti in situ, originarie o meno da tale paese.

L'espressione «risorse biologiche» include le risorse genetiche, gli organismi o loro componenti, popolazioni o ogni altro componente biotico degli ecosistemi aventi un uso o valore attuale o potenziale per l'umanità.

L'espressione «risorse genetiche» significa il materiale genetico avente valore effettivo o potenziale.

L'espressione «tecnologia» include la biotecnologia.

L'espressione «uso durevole» significa l'uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.

L'espressione «zona tutelata» significa un'area geograficamente delimitata, designata o regolamentata e gestita in modo tale da conseguire obiettivi di conservazione specifici.

 

Articolo 3

Principio

In conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite e con i princìpi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche ambientali, ed hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in zone che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale.

 

Articolo 4

Portata

Fatti salvi i diritti degli altri Stati e salvo quanto diversamente stabilito nella presente Convenzione, le disposizioni della presente Convenzione si applicano a ciascuna Parte contraente:

a) nel caso di componenti della diversità biologica di zone entro i limiti della giurisdizione nazionale di detta Parte;

b) nel caso di procedimenti ed attività realizzate sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, sia all'interno della zona dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale, a prescindere dal luogo dove gli effetti di tali attività e procedimenti si manifestano.

Articolo 5

Cooperazione

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, coopererà con le altre Parti contraenti, direttamente o se del caso tramite le Organizzazioni internazionali competenti nei settori che non dipendono dalla sua giurisdizione nazionale ed in altri settori di interesse reciproco, in vista della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica.

 

Articolo 6

Misure generali per la conservazione e l'uso durevole

Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:

a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;

b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.

 

Articolo 7

Individuazione e monitoraggio

Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli articoli 8 e 10:

a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I;

b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole;

c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;

d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b), e c) di cui sopra.

 

Articolo 8

Conservazione in situ

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;

b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;

c) regolamenta o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;

d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;

e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;

f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo inter alia, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;

g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'uomo;

h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;

i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;

j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e le prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;

k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;

l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7, un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i rilevanti procedimenti e categorie di attività;

m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione in situ descritta nei sotto-paragrafi a) e l) precedenti, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

 

Articolo 9

Conservazione ex situ

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione in situ:

a) adotta provvedimenti per la conservazione ex situ dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel paese di origine di tali componenti;

b) installa e mantiene strutture per la conservazione ex situ e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel paese di origine delle risorse genetiche;

c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;

d) regolamenta e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione ex situ in maniera da evitare che siano minacciati gli eco-sistemi e le popolazioni di specie in situ, in particolare se provvedimenti speciali ex situ sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;

e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione ex situ di cui ai sotto-paragrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione ex situ nei paesi in via di sviluppo.

 

Articolo 10

Uso durevole dei componenti della diversità biologica

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;

b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;

c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;

d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;

e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.

 

Articolo 11

Incentivi

Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, adotterà misure razionali dal punto di vista economico e sociale che agiscano come incentivi per la conservazione e l'uso durevole dei componenti della diversità biologica.

 

Articolo 12

Ricerca e formazione

Le Parti contraenti, in considerazione delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo:

a) istituiranno e manterranno programmi di istruzione e di formazione scientifica e tecnica per individuare e conservare la diversità biologica ed i suoi componenti e garantirne l'uso durevole, e appoggeranno tale educazione e formazione in corresponsione con le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo;

b) promuoveranno ed incoraggeranno la ricerca che contribuisce alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, in conformità inter alia alle decisioni della Conferenza delle Parti adottate a seguito di raccomandazioni dell'organo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica;

c) attenendosi alle disposizioni degli articoli 16, 18 e 20, promuoverà lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientifica sulla diversità biologica, in vista di elaborare metodi per la conservazione e l'uso durevole delle risorse biologiche, e coopererà a tal fine.

 

Articolo 13

Istruzione e divulgazione al pubblico

Le Parti contraenti:

a) promuoveranno ed incoraggeranno la percezione di quanto siano importanti la conservazione della diversità biologica e le misure necessarie a tal fine, mediante divulgazione attraverso i mass media e l'inclusione di queste materie nei programmi di istruzione;

b) coopereranno, come appropriato, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per elaborare programmi educativi e di divulgazione al pubblico, riguardo alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica.

 

Articolo 14

Valutazione dell'impatto e minimizzazione degli impatti nocivi

1. Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno:

a) adotterà procedure appropriate ai fini dell'ottenimento di valutazioni degli impatti sull'ambiente dei progetti da essa proposti e che sono suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sulla diversità biologica, al fine di evitare o minimizzare questi effetti e, se del caso, consentirà una partecipazione pubblica a queste procedure;

b) adotterà le necessarie misure affinché si tenga debitamente conto delle ripercussioni ambientali dei suoi programmi e politiche suscettibili di nuocere in maniera rilevante alla diversità biologica;

c) incoraggia, su base di reciprocità, la notifica, lo scambio di informazioni e le consultazioni su attività sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, suscettibili di pregiudicare in maniera significativa la diversità biologica di altri Stati o di zone situate fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale incentivando la conclusione di accordi bilaterali, regionali o multilaterali, come appropriato;

d) In caso di pericolo o di danno grave o imminente che abbia origine sotto la sua giurisdizione e che minacci la diversità biologica in una zona sotto la giurisdizione di altri Stati o in zone situate fuori dai limiti della giurisdizione nazionale, notifica immediatamente gli Stati suscettibili di essere colpiti da tale pericolo o danno ed adotterà le misure necessarie a prevenire questo danno o pericolo o a minimizzarne per quanto possibile gli effetti;

e) agevola la conclusione di accordi a livello nazionale in vista di adottare provvedimenti di emergenza in caso di attività o eventi, aventi cause naturali o di altro genere che presentino un pericolo grave o imminente per la diversità biologica, e promuove la cooperazione internazionale al fine di sostenere tali sforzi a livello nazionale, e, se del caso e se così convenuto con gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica, al fine di predisporre piani di emergenza congiunti.

2. La Conferenza delle Parti esaminerà, sulla base degli studi da effettuarsi, il problema della responsabilità e del risarcimento, compreso il ripristino e l'indennizzo per i danni causati alla diversità biologica, salvo se tale responsabilità sia di natura strettamente nazionale.

 

 

Articolo 15

Accesso alle risorse genetiche

1. In considerazione dei diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali, spetta ai Governi di determinare l'accesso alle risorse genetiche. Tale facoltà è disciplinata dalla legislazione nazionale.

2. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per creare le condizioni favorevoli per l'accesso alle risorse genetiche da parte delle altre Parti contraenti, per usi razionali da un punto di vista ecologico, e per non imporre limitazioni contrarie agli obiettivi della presente Convenzione.

3. Ai fini della presente Convenzione, le risorse genetiche fornite da una Parte contraente di cui nel presente articolo e negli articoli 16 e 19 di seguito, sono esclusivamente quelle fornite dalle Parti contraenti che sono paesi di origine di tali risorse o dalle Parti che hanno acquisito tali risorse in conformità con la presente Convenzione.

4. L'accesso, quando autorizzato, sarà praticato secondo termini reciprocamente convenuti e sarà soggetto alle disposizioni del presente articolo.

5. L'accesso alle risorse genetiche sarà soggetto al consenso preventivo, concesso in cognizione di causa della Parte contraente che fornisce tali risorse, salvo se diversamente determinato da detta Parte.

6. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per sviluppare e svolgere una ricerca scientifica basata sulle risorse genetiche fornite dalle altre Parti contraenti con la piena partecipazione di dette Parti e se possibile, sul loro territorio.

7. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica generale, come appropriato ed in conformità con gli articoli 16 e 19 e se del caso, mediante il meccanismo di finanziamento stabilito dagli articoli 20 e 21 in vista di ripartire in maniera giusta ed equa i risultati della ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici derivanti dalla utilizzazione commerciale e di altra natura delle risorse genetiche con la Parte contraente che fornisce tali risorse. Tale ripartizione sarà effettuata secondo condizioni stabilite di comune accordo.

 

Articolo 16

Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia

1. Ciascuna Parte contraente, riconoscendo che la tecnologia include la biotecnologia e che sia l'accesso alla tecnologia che il trasferimento di tecnologia tra le Parti contraenti sono elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, a fornire e/o agevolare ad altre Parti contraenti l'accesso alle tecnologie necessarie per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, utilizzando le risorse genetiche senza causare danni significativi all'ambiente, ed a agevolare il trasferimento di tali tecnologie.

2. L'accesso ed il trasferimento di tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, sarà fornito e/o agevolato per i paesi in via di sviluppo alle condizioni più eque e favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali se così stabilito di comune accordo, e, se del caso, in conformità con il meccanismo finanziario previsto dagli articoli 20 e 21. In caso di tecnologia soggetta a brevetti e di altri diritti per la proprietà intellettuale, tale accesso e trasferimento saranno forniti a condizioni che tengano conto dei diritti di proprietà intellettuale e siano compatibili con la loro protezione adeguata ed effettiva. L'attuazione del presente paragrafo sarà compatibile con i paragrafi 3, 4 e 5 di seguito.

3. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti legislativi, amministrativi o di politica, come appropriato, affinché le Parti contraenti, in particolare i paesi in via di sviluppo che forniscono risorse genetiche, possano avere accesso alle tecnologie utilizzando queste risorse ed i trasferimenti di tecnologia secondo modalità stabilite di comune accordo, compresa la tecnologia protetta da brevetti e da altri diritti di proprietà intellettuale, se necessario, in base alle disposizioni degli articoli 20 e 21, ed in conformità con il diritto internazionale, e compatibilmente con i paragrafi 4 e 5 in appresso.

4. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti di natura legislativa amministrativa o di politica generale, come appropriato, affinché il settore privato agevoli l'accesso alla tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, la sua elaborazione congiunta ed il suo trasferimento a vantaggio sia degli enti governativi che del settore privato dei paesi in via di sviluppo, ed al riguardo si atterrà agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra.

5. Le Parti contraenti riconoscendo che i brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale possono avere un'influenza sulla attuazione della presente Convenzione, coopereranno al riguardo con riserva della legislazione nazionale e del diritto internazionale, al fine di assicurare che tali diritti siano favorevoli e non contrari ai suoi obiettivi.

 

Articolo 17

Scambio di informazioni

1. Le Parti contraenti agevoleranno lo scambio di informazioni, provenienti da ogni fonte accessibile al pubblico, relativa alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, tenendo conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo.

2. Tale scambio di informazioni includerà uno scambio di informazioni sui risultati della ricerca tecnica, scientifica e socio-economica, nonché sui programmi di formazione e di studi, sulle cognizioni specializzate, e le cognizioni indigene e tradizionali, sia in quanto tali o in combinazione con le tecnologie di cui all'articolo 16, par. 1. Questo scambio includerà anche, qualora fattibile, il rimpatrio delle informazioni.

 

Articolo 18

Cooperazione tecnica e scientifica

1. Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione tecnica e scientifica internazionale nel campo della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica, se necessario, tramite gli enti internazionali e nazionali competenti.

2. Ciascuna Parte contraente promuoverà una cooperazione tecnica e scientifica con le altre Parti contraenti, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per attuare la presente Convenzione, attraverso inter alia, lo sviluppo e l'attuazione delle politiche nazionali. Nel promuovere tale cooperazione, dovrà essere conferita una particolare attenzione allo sviluppo ed al rafforzamento delle capacità nazionali mediante la valorizzazione delle risorse umane ed il rafforzamento delle istituzioni.

3. La Conferenza delle Parti, nella sua prima riunione, determinerà come stabilire un centro di scambi per promuovere ed agevolare la cooperazione tecnica e scientifica.

4. Le Parti contraenti, in conformità con la legislazione e le politiche nazionali, incentiveranno e svilupperanno metodi di cooperazione per lo sviluppo e l'uso delle tecnologie, comprese le tecnologie indigene e tradizionali, secondo gli scopi della presente Convenzione. A tal fine, le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione per la formazione di personale e lo scambio di esperti.

5. Le Parti contraenti, sotto riserva di un accordo reciproco, promuoveranno l'istituzione di programmi di ricerca comune e di joint ventures per lo sviluppo di tecnologie rilevanti ai fini della presente Convenzione.

 

Articolo 19

Gestione della Bio-tecnologia e distribuzione dei suoi benefici

1. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica, come appropriato, al fine di provvedere alla effettiva partecipazione ad attività di ricerca bio-tecnologica di quelle Parti contraenti, in particolare i paesi in via di sviluppo, che forniscono risorse genetiche per tale ricerca, se possibile in dette Parti contraenti.

2. Ciascuna Parte contraente adotta ogni provvedimento possibile al fine di promuovere e favorire l'accesso prioritario delle Parti contraenti su una base equa e giusta, in particolare i paesi in via di sviluppo, ai risultati ed ai vantaggi derivanti dalle biotecnologie basate sulle risorse genetiche fornite da tali Parti contraenti. Alle Parti contraenti sarà consentito l'accesso a condizioni stabilite di comune accordo.

3. Le Parti esamineranno l'opportunità di adottare misure e di stabilirne le modalità, se del caso sotto forma di un protocollo che comprenda in particolare un accordo preliminare dato in cognizione di causa e che stabilisca le appropriate procedure per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione in condizioni di sicurezza di ogni organismo vivente modificato originato dalla biotecnologia che rischierebbe di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.

4. Ciascuna Parte contraente comunica direttamente o esige che sia comunicata da ogni persona fisica o giuridica sotto la sua giurisdizione che fornisce gli organismi di cui al paragrafo 3 precedente, ogni informazione disponibile sull'uso ed i regolamenti di sicurezza previsti da detta Parte contraente per la manipolazione di questi organismi, nonché ogni informazione disponibile sul potenziale effetto negativo degli organismi specifici in questione, alla Parte contraente nella quale tali organismi devono essere introdotti.

 

Articolo 20

Risorse finanziarie

1. Ciascuna Parte contraente s'impegna a fornire, in base alle sue disponibilità, appoggio e vantaggi finanziari alle attività nazionali volte a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, in conformità con i suoi piani, le sue priorità ed i suoi programmi nazionali.

2. Le Parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove ed addizionali in vista di consentire alle Parti dei paesi in via di sviluppo di far fronte al totale dei costi incrementativi convenuti, che debbono sostenere per l'attuazione delle misure mediante le quali adempiono agli obblighi della presente Convenzione, e beneficiano delle sue disposizioni, tali costi incrementativi essendo convenuti tra una Parte che è un paese in via di sviluppo e la struttura istituzionale di cui all'articolo 21, in base alle politiche, alle strategie, alle priorità programmatiche ed alle condizioni di attribuzioni, e ad una lista indicativa di tali costi incrementativi stabilite dalla Conferenza delle Parti. Le altre Parti, compresi i paesi che attraversano una fase di transizione verso l'economia di mercato, potranno volontariamente assumere gli obblighi delle Parti che sono Paesi progrediti. Ai fini del presente articolo, la Conferenza delle Parti stabilisce nella sua prima riunione, la lista delle Parti che sono paesi progrediti e delle altre Parti che si assumono volontariamente gli obblighi delle Parti dei paesi progrediti. La Conferenza delle Parti passa periodicamente in rassegna questa lista e se necessario la modifica. Saranno inoltre incoraggiati contributi a titolo volontario dagli altri paesi e da altre fonti. Ai fini della pratica attuazione di tali impegni, si terrà conto della necessità di fare in modo che il flusso dei fondi sia adeguato, prevedibile e puntuale, nonché dell'importanza di una ripartizione degli oneri tra le Parti contraenti incluse nella lista di cui sopra.

3. Le Parti che sono paesi progrediti possono anche fornire, a favore delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, risorse finanziarie connesse all'applicazione della presente Convenzione mediante canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4. L'adempimento da parte dei Paesi in via di sviluppo degli obblighi che incombono loro in virtù della Convenzione dipenderà dalla effettiva attuazione da parte dei Paesi progrediti dei loro impegni in base alla presente Convenzione per quanto riguarda le risorse finanziarie ed il trasferimento di tecnologia, laddove questi ultimi terranno pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime priorità fondamentali dei Paesi in via di sviluppo.

5. Nell'adottare misure in materia di finanziamenti e di trasferimenti di tecnologia, le Parti dovranno tenere pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno avanzati.

6. Le Parti contraenti terranno anche conto delle particolari condizioni derivanti dalla distribuzione e dalla localizzazione della diversità biologica sul territorio delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo, e della dipendenza di questi ultimi paesi Parti da dette condizioni, in particolare i micro stati insulari.

7. Esse terranno altresì conto della particolare situazione dei paesi in via di sviluppo, compresi i più vulnerabili dal punto di vista ambientale, come quelli con zone aride e semi aride, zone costiere e di montagna.

 

Articolo 21

Meccanismo di finanziamento

1. Si provvederà ad un meccanismo di finanziamento per l'erogazione, ai fini della presente Convenzione, di risorse finanziarie alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, sotto forma di doni o a condizioni di favore, i cui elementi essenziali sono esposti nel presente articolo. Il meccanismo funzionerà sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle Parti, alla quale dovrà rendere conto, per i fini della presente Convenzione. Il funzionamento di tale meccanismo avverrà mediante la struttura istituzionale che sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti nella sua prima riunione. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti determina la sua politica generale, la sua strategia, le priorità programmatiche ed i criteri per l'attribuzione e l'utilizzazione di queste risorse. Gli apporti dovranno essere tali da consentire versamenti prevedibili adeguati e puntuali come previsto all'articolo 20, in relazione con l'ammontare delle risorse necessarie che sarà stabilito periodicamente dalla Conferenza delle Parti e con l'ammontare della ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti figuranti nella lista di cui all'articolo 20, par. 2. Le Parti che sono paesi sviluppati nonché gli altri paesi e le altre fonti possono anche versare contributi volontari. Il meccanismo opererà secondo un sistema amministrativo democratico e trasparente.

2. In conformità con gli obiettivi della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti nella sua prima riunione determina la politica generale, la strategia e le priorità programmatiche, nonché criteri e linee direttive dettagliate per definire i criteri per l'accesso delle risorse finanziarie e la loro utilizzazione, compreso il controllo ed una regolare valutazione di tale utilizzazione. La Conferenza delle Parti stabilirà le disposizioni necessarie che daranno effetto al paragrafo 1 precedente, previa consultazione con la struttura istituzionale, incaricata del funzionamento del meccanismo finanziario.

3. La Conferenza delle Parti esamina l'efficacia del meccanismo istituito in base al presente articolo, compresi i criteri e le direttive di cui al paragrafo 2 precedente, non prima di due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente su base regolare. In base a tale revisione, essa adotta provvedimenti appropriati per migliorare l'efficacia del meccanismo se necessario.

4. La Parti contraenti prendono in considerazione il rafforzamento delle istituzioni finanziarie esistenti affinché esse possano fornire risorse finanziarie destinate alla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.

 

Articolo 22

Rapporti con altre Convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una Parte contraente derivanti da un accordo internazionale esistente, salvo se l'esercizio di tali diritti o il rispetto di tali obblighi potrebbe causare gravi danni alla diversità biologica o costituire per essa una minaccia.

2. Le Parti contraenti attueranno la presente Convenzione per quanto riguarda l'ambiente marino, in conformità con i diritti e gli obblighi degli Stati in base al diritto del mare.

 

Articolo 23

Conferenza delle Parti

1. È istituita una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo ad intervalli regolari che saranno determinati dalla Conferenza nella sua prima riunione.

2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo in ogni altro momento qualora la Conferenza delle Parti lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi da quando tale richiesta è stata comunicata a dette Parti dal Segretariato, essa sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.

3. La Conferenza delle Parti stabilisce ed adotta mediante consenso il suo regolamento interno, nonché quello di ogni organo sussidiario che potrà istituire, come pure il regolamento finanziario che regola il finanziamento del Segretariato. In ciascuna riunione ordinaria, essa adotta il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario corrente fino alla successiva riunione ordinaria.

4. La Conferenza delle Parti tiene sotto controllo l'attuazione della presente Convenzione, ed a tal fine:

a) stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che dovranno essere sottoposte in conformità con l'articolo 26 ed esamina queste informazioni nonché i rapporti presentati da ogni organo sussidiario;

b) esamina i pareri tecnici, tecnologici e scientifici sulla diversità biologica forniti in conformità con l'articolo 25;

c) esamina ed adotta, se del caso, protocolli in conformità con l'articolo 28;

d) esamina ed adotta, se del caso, emendamenti alla presente Convenzione ed ai suoi annessi in conformità con gli articoli 29 e 30;

e) esamina gli emendamenti ad ogni Protocollo, nonché ad ogni annesso a detto Protocollo e, se così deciso, raccomanda la loro adozione alle Parti al protocollo in questione;

f) esamina ed adotta, se necessario, ed in conformità con l'articolo 30, gli annessi addizionali alla presente Convenzione;

g) istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare per fornire pareri scientifici e tecnici;

h) contatta, tramite il Segretariato, gli organi esecutivi delle Convenzioni che trattano questioni previste dalla presente Convenzione in vista di stabilire con essi forme appropriate di cooperazione;

i) esamina ed adotta ogni altra misura necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione alla luce dell'esperienza ricavata in questa operazione.

5. Le Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nonché ogni Stato che non è Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentate come osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Ogni altro organo o agenzia, sia governativo che non governativo, competente in settori relativi alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, che ha informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore ad una riunione della Conferenza delle Parti, potrà essere ammesso a meno che almeno un terzo delle Parti presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

 

Articolo 24

Segretariato

1. Viene istituito un Segretariato. Le sue funzioni saranno di:

a) organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti di cui all'articolo 23;

b) svolgere le funzioni ad esso assegnate da ogni Protocollo;

c) predisporre rapporti sulla esecuzione delle sue funzioni in base alla presente Convenzione e presentarli alla Conferenza delle Parti;

d) effettuare il coordinamento con altri organi internazionali pertinenti, ed in particolare stipulare gli accordi amministrativi e contrattuali eventualmente necessari per un effettivo svolgimento delle sue funzioni;

e) esercitare ogni altra funzione che potrà essere determinata dalla Conferenza delle Parti.

2. Nella sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designerà il Segretariato tra quelle Organizzazioni internazionali esistenti competenti che hanno manifestato il loro desiderio di svolgere funzioni di segretariato in base alla presente Convenzione.

 

Articolo 25

Organo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica

1. Un organo sussidiario per la prestazione di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica è qui di seguito stabilito per fornire alla Conferenza delle Parti e, se necessario, ai suoi altri organi sussidiari una consulenza tempestiva connessa all'attuazione della presente Convenzione. Questo organo sarà aperto alla partecipazione di tutte le Parti e sarà multidisciplinare. Esso includerà i rappresentanti del Governo competenti nel settore di consulenza pertinente. Esso farà regolarmente rapporto alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.

2. Sotto la guida ed in conformità con le direttive stabilite dalla Conferenza delle Parti, e dietro sua richiesta, tale organo:

a) fornirà valutazioni scientifiche e tecniche dello status della diversità biologica;

b) predisporrà valutazioni scientifiche e tecniche degli effetti dei tipi di misure adottati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione;

c) individuerà tecnologie innovative, efficaci e conformi allo stato dell'arte, e know how relativo alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica e consiglierà sui mezzi e modi di promuovere lo sviluppo e/o trasferire tali tecnologie;

d) fornirà consulenza ai programmi scientifici ed alla cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo connessi alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica;

e) risponderà alle domande scientifiche, tecniche, tecnologiche e metodologiche che potranno essere poste a tale organo dalla Conferenza delle Parti e dai suoi organi sussidiari.

3. Le funzioni, il regolamento interno, l'organizzazione ed il funzionamento di questo organo potranno essere ulteriormente sviluppati dalla Conferenza delle Parti.

 

Articolo 26

Rapporti

Ciascuna Parte contraente, ad intervalli che saranno determinati dalla Conferenza delle Parti, presenterà alla Conferenza delle Parti rapporti sui provvedimenti che ha adottato in vista dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e sulla loro efficacia nel perseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

 

Articolo 27

Soluzione delle controversie

1. Nel caso di una controversia tra le Parti contraenti relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le Parti interessate cercheranno una soluzione mediante negoziazione.

2. Se le Parti interessate non possono raggiungere un accordo mediante negoziazione, esse possono di comune accordo richiedere i buoni uffizi, o la mediazione di una terza Parte.

3. Nel ratificare, accettare o approvare o aderire alla presente Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, uno Stato o una organizzazione di integrazione economica regionale possono dichiarare per iscritto al Depositario che per una controversia non risolta in conformità con il paragrafo 1 o il paragrafo 2 di cui sopra, esse accettano uno o entrambi i seguenti mezzi di soluzione delle controversie a titolo obbligatorio:

a) arbitrato in conformità con la procedura stabilita alla Parte 1 dell'Annesso II;

b) presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia.

4. Se le Parti alla controversia non hanno, in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, accettato la stessa procedura o ogni altra, la controversia sarà sottoposta a conciliazione in conformità con la Parte 2 dell'Annesso II a meno che le Parti non decidano diversamente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno a qualsiasi Protocollo salvo se diversamente previsto nel protocollo stesso.

 

Articolo 28

Adozione di Protocolli

1. Le Parti contraenti coopereranno alla formulazione ed all'adozione dei Protocolli alla presente Convenzione.

2. I Protocolli saranno adottati da una riunione della Conferenza delle Parti.

3. I testi di qualsiasi protocollo proposto saranno comunicati alle Parti contraenti dal Segretariato almeno sei mesi prima di tale riunione.

 

Articolo 29

Emendamento della Convenzione o Protocolli

1. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da ogni Parte Contraente. Gli emendamenti a qualsiasi Protocollo possono essere proposti da ogni Parte a tale Protocollo.

2. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati ad una riunione della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti a qualsiasi Protocollo saranno adottati ad una riunione delle Parti al Protocollo in questione. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo, tranne se diversamente previsto in tale Protocollo, sarà comunicato alle Parti allo strumento in questione dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione durante la quale sarà proposto per adozione. Il Segretariato comunicherà le proposte di emendamento ai firmatari alla presente Convenzione per informazione.

3. Le Parti faranno ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consenso su qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione o su ogni Protocollo. Qualora siano stati esperiti tutti i mezzi per ottenere un consenso e nessun accordo sia stato raggiunto, l'emendamento sarà in ultima analisi adottato da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti allo strumento in questione presenti e votanti alla riunione, e sarà sottoposto dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

4. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione degli emendamenti sarà notificata per iscritto al Depositario.

Gli emendamenti adottati in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, entreranno in vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno due terzi delle Parti contraenti alla Convenzione o delle Parti al Protocollo in oggetto, salvo se diversamente previsto in tale Protocollo. Successivamente gli emendamenti entreranno in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo che quella Parte avrà depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti.

5. Ai fini del presente articolo l'espressione «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti e che esprimono un voto affermativo o negativo.

 

Articolo 30

Adozione ed emendamenti di annessi

1. Gli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo saranno parte integrante della Convenzione o di qualsiasi Protocollo, a seconda dei casi, salvo se diversamente previsto. Un riferimento alla presente Convenzione o ai suoi Protocolli costituisce al contempo un riferimento ad ogni relativo annesso. Tali annessi saranno riservati a questioni procedurali, scientifiche, tecniche e di natura amministrativa.

2. Salvo se diversamente previsto in qualsiasi Protocollo per quanto riguarda i suoi annessi, alla proposta, adozione ed entrata in vigore di annessi addizionali alla presente Convenzione o agli annessi ad ogni Protocollo, sarà applicata la seguente procedura:

a) saranno proposti ed adottati annessi alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo secondo la procedura stabilita all'articolo 29;

b) ogni Parte che non è in grado di approvare un annesso addizionale alla presente Convenzione od un annesso ad ogni Protocollo cui è parte, notificherà in tal senso il Depositario per iscritto, entro un anno dalla data della comunicazione di adozione da parte del Depositario. Il Depositario senza indugio notificherà tutte le Parti di qualsiasi notifica in tale senso ricevuta. Una Parte può in ogni tempo ritirare una precedente dichiarazione di obiezione, in tal caso gli annessi entreranno in vigore per quella Parte con riserva del capoverso c) di seguito;

c) allo scadere di un anno dalla data di comunicazione dell'adozione da parte del Depositario, l'annesso entrerà in vigore per tutte le Parti alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo interessato che non hanno inviato una notifica in conformità con le disposizioni del capoverso b) sopra.

3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo, saranno soggette alla stessa procedura di quella per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli annessi alla Convenzione o degli annessi a qualsiasi Protocollo.

4. Se un annesso addizionale o un emendamento ad un annesso è connesso ad un emendamento alla presente Convenzione o a un Protocollo, l'annesso addizionale o l'emendamento non entreranno in vigore fino a quando l'emendamento alla Convenzione o al Protocollo interessato non è entrato in vigore.

 

Articolo 31

Diritto di voto

1. Tranne quando previsto al paragrafo 2 qui di seguito, ciascuna Parte contraente alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo avrà un voto.

2. Le Organizzazioni di integrazione economica regionale, per questioni nell'ambito della loro competenza, eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti a questa Convenzione o al Protocollo in questione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e vice versa.

 

Articolo 32

Rapporti tra la presente Convenzione ed i suoi protocolli

1. Uno Stato o una organizzazione di integrazione economica regionale non può divenire Parte ad un Protocollo a meno che non sia, o diventi contestualmente, Parte contraente alla presente Convenzione.

2. Le decisioni in base ad un Protocollo saranno adottate solo dalle Parti al Protocollo stesso. Qualsiasi Parte contraente che non ha ratificato, accettato o approvato un Protocollo, può partecipare come osservatore a qualsiasi riunione delle Parti a quel Protocollo.

Articolo 33

Firma

La presente Convenzione sarà aperta a Rio de Janeiro alla firma di tutti gli Stati e di ogni organizzazione di integrazione economica regionale dal 5 giugno 1992 fino al 14 giugno 1992, e presso la Sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 15 giugno 1992 al 4 giugno 1993.

 

Articolo 34

Ratifica, Accettazione o Approvazione

1. La presente Convenzione ed ogni Protocollo saranno soggetti a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Depositario.

2. Una organizzazione di cui al paragrafo 1 precedente che diventa Parte contraente alla presente Convenzione o ad un Protocollo senza che nessuno degli Stati membri che la compongono ne sia Parte contraente, sarà vincolata da tutti gli obblighi in base alla Convenzione o al Protocollo a seconda dei casi. In caso di organizzazioni, in cui uno o più stati membri sono Parti contraenti alla presente Convenzione o al Protocollo in questione, l'organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno in merito alle loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi in base alla Convenzione o al Protocollo, a seconda dei casi. In questi casi, l'Organizzazione e gli Stati membri non avranno diritto ad esercitare contemporaneamente i loro diritti in base alla Convenzione o al Protocollo pertinente.

3. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra dichiareranno la portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolamentate dalla Convenzione o dal Protocollo pertinente. Queste organizzazioni informeranno il Depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza.

 

Articolo 35

Adesione

1. La presente Convenzione ed ogni Protocollo saranno aperti all'adesione da parte degli Stati e di ogni organizzazione d'integrazione economica regionale a decorrere dalla data alla quale la Convenzione o il Protocollo interessato sono chiusi per la firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra dichiarano la portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolamentate dalla Convenzione o dal Protocollo pertinente. Queste organizzazioni informano altresì il depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza.

3. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, si applicano alle organizzazioni di integrazione economica regionale che aderiscono alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo.

 

Articolo 36

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Ogni Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in numero specificato in detto Protocollo.

3. Per ciascuna Parte contraente che ratifica, accetta o approva questa Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito da parte di tale Parte contraente del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

4. Ogni Protocollo, salvo se diversamente previsto nello stesso, entrerà in vigore per una Parte contraente che ratifica, accetta o approva quel Protocollo o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore in conformità con il paragrafo 2 precedente, il novantesimo giorno dopo la data alla quale quella Parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure alla data alla quale questa Convenzione entra in vigore per quella Parte contraente, a seconda di quale sia la più recente.

5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, ogni strumento depositato da una organizzazione di integrazione economica regionale non sarà considerato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.

 

Articolo 37

Riserve

Nessuna riserva sarà effettuata alla presente Convenzione.

 

Articolo 38

Recessi

1. In ogni tempo dopo due anni dalla data alla quale la presente Convenzione è entrata in vigore per una Parte contraente, quella Parte contraente potrà ritirarsi dalla Convenzione notificando per iscritto in tal senso il Depositario.

2. Ogni recesso di cui sopra diverrà effettivo allo scadere di un anno dopo la data alla quale il Depositario ne sarà stato notificato, oppure ad ogni data successiva eventualmente specificata nella notifica di recesso.

3. Si riterrà che ogni Parte contraente che recede dalla presente Convenzione si sia altresì ritirata da qualsiasi Protocollo di cui è Parte.

 

Articolo 39

Accordi finanziari interinali

A patto che sia stata interamente ristrutturata in conformità con le esigenze dell'articolo 21, la Struttura globale ambientale del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite e della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo sarà la struttura istituzionale menzionata all'articolo 21 a titolo interinale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti, oppure fino a quando la Conferenza delle Parti non decida quale struttura istituzionale sarà designata in conformità con l'articolo 21.

 

Articolo 40

Accordi di Segretariato interinali

Il Segretariato che dovrà essere fornito dal Direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente sarà il Segretariato di cui all'articolo 24, paragrafo 2, su una base interinale per il periodo tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti.

 

Articolo 41

Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite assumerà le funzioni di Depositario della presente Convenzione e di qualsiasi suo Protocollo.

 

Articolo 42

Testi autentici

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Rio de Janeiro il 5 giugno millenovecentonovantadue.

 

Annesso I

Individuazione e monitoraggio

1. Gli ecosistemi e gli habitat: contenenti un'elevata diversità, un vasto numero di specie endemiche o minacciate, o zone desertiche; frequentati da specie migratorie; di importanza sociale, economica, culturale o scientifica; o che sono rappresentativi, unici o associati a processi evolutivi di base o ad altri processi biologici;

2. Specie e comunità che sono: minacciate, affini selvatiche di specie addomesticate o coltivate; aventi un valore medicinale, agricolo o di altro carattere economico, o un'importanza sociale, scientifica o culturale; o un'importanza per la ricerca vertente sulla conservazione e l'uso prolungato della diversità biologica, come gli indicatori delle specie;

3. Tipi di genomi e geni di importanza sociale, scientifica o economica.

 

Annesso II

Parte I - Arbitrato

Articolo 1

La Parte ricorrente notificherà al Segretariato che le Parti deferiscono una controversia ad arbitrato in conformità con l'articolo 27. La notifica dovrà enunciare l'argomento che è oggetto dell'arbitrato ed includerà in particolare gli articoli della Convenzione o del Protocollo, la cui interpretazione o attuazione è messa in causa. Se le Parti non si sono accordate per quanto riguarda l'oggetto della controversia prima della nomina del Presidente del Tribunale, il Tribunale arbitrale determinerà l'oggetto della controversia. Il Segretariato inoltrerà l'informazione in tal modo ricevuta a tutte le Parti contraenti alla presente Convenzione o al Protocollo interessato.

 

Articolo 2

1. Nelle controversie tra due Parti, il Tribunale arbitrale sarà costituito da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nominerà un arbitro ed i due arbitri in tal modo designati nomineranno di comune accordo il terzo arbitro che sarà Presidente del tribunale. Quest'ultimo non dovrà essere cittadino di una delle Parti alla controversia, né avere la sua usuale residenza nel territorio di una delle Parti, né essere alle dipendenze di una di esse o aver trattato il caso in ogni altra sua qualifica.

2. Nelle controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo.

3. Ogni carica vacante sarà ricoperta nella maniera prescritta per la nomina iniziale.

 

Articolo 3

1. Se il Presidente del tribunale arbitrale non è stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, a richiesta di una Parte, designerà il Presidente entro un ulteriore periodo di due mesi.

2. Se una delle Parti alla controversia non nomina un arbitro entro due mesi dalla ricevuta della richiesta, l'altra Parte ne informerà il Segretario Generale che effettuerà la designazione entro un ulteriore periodo di due mesi.

 

Articolo 4

Il Tribunale arbitrale pronuncerà la sua decisione in base alle disposizioni della presente Convenzione, a tutti i Protocolli pertinenti ed al diritto internazionale.

 

Articolo 5

A meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente, il Tribunale arbitrale determinerà il suo Regolamento interno.

 

Articolo 6

Il Tribunale arbitrale, dietro richiesta di una delle Parti, raccomanderà misure essenziali di protezione interinali.

 

Articolo 7

Le Parti alla controversia agevoleranno il lavoro del Tribunale arbitrale utilizzando in particolare ogni mezzo a loro disposizione:

a) gli forniranno tutti i documenti, le informazioni e le agevolazioni pertinenti;

b) faranno in modo che possa, se necessario, convocare testimoni o esperti e ricevere la loro testimonianza.

 

Articolo 8

Le Parti e gli arbitri hanno l'obbligo di proteggere la riservatezza di qualsiasi informazione che essi ricevono a titolo riservato durante il procedimento del Tribunale arbitrale.

 

Articolo 9

A meno che il Tribunale arbitrale non determini diversamente a causa di particolari circostanze del caso, i costi del Tribunale saranno sostenuti in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale manterrà una documentazione di tutte le sue spese, e ne fornirà un estratto conto finale alle Parti.

 

Articolo 10

Ogni Parte contraente che ha un interesse di natura giuridica nell'oggetto alla controversia che può essere pregiudicato dalla decisione nel caso, può intervenire nel procedimento con il consenso del Tribunale.

 

Articolo 11

Il Tribunale può giudicare e decidere in merito a controricorsi direttamente collegati con l'oggetto della controversia.

 

Articolo 12

Le decisioni sia di procedura che di sostanza del Tribunale arbitrale saranno adottate a maggioranza dei suoi membri.

 

Articolo 13

Se una delle Parti alla controversia non compare dinanzi al Tribunale arbitrale o non assume la propria difesa nel procedimento, l'altra Parte può chiedere al Tribunale di continuare la procedura e di pronunciare il lodo arbitrale. L'assenza di una Parte o la sua mancanza di difesa non costituirà un ostacolo allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare la decisione definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso è fondato sia per quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico.

 

Articolo 14

Il Tribunale pronuncerà la sua decisione definitiva entro cinque giorni dalla data alla quale è interamente costituito a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo al massimo di cinque mesi.

 

Articolo 15

La decisione definitiva del Tribunale arbitrale sarà limitata all'oggetto della controversia ed enuncerà le motivazioni sulle quali si fonda. Esso conterrà i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione definitiva. Ogni membro del Tribunale può allegare un'opinione separata o dissidente alla decisione finale.

 

Articolo 16

Il lodo arbitrale sarà vincolante per le Parti alla controversia. Esso sarà inappellabile a meno che le Parti alla controversia non abbiano convenuto in anticipo di far eventualmente ricorso ad una procedura di appello.

 

Articolo 17

Ogni controversia che possa eventualmente sorgere tra le Parti alla controversia per quanto riguarda l'interpretazione o le modalità di attuazione della decisione finale potrà essere sottoposta dall'una o dall'altra Parte, o da entrambe, per decisione al Tribunale arbitrale che ha pronunciato detta decisione.

 

Parte II - Conciliazione

Articolo 1

Una Commissione di conciliazione sarà istituita dietro richiesta di una delle Parti alla controversia. La Commissione, a meno che le Parti non decidano diversamente, sarà costituita da cinque membri, due nominati da ciascuna Parte interessata ed un Presidente selezionato di comune accordo da tali membri.

 

Articolo 2

Nelle controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno i loro membri della Commissione di comune accordo. Se due o più Parti hanno interessi diversi, o se sono in disaccordo sul fatto di avere o meno gli stessi interessi, essi nomineranno i loro membri separatamente.

 

Articolo 3

Se le Parti non procedono alla nomina entro due mesi dalla data della richiesta di creare una Commissione di conciliazione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in tal senso dalla Parte che ha presentato la richiesta, procederà ad effettuare queste nomine entro un successivo periodo di due mesi.

 

Articolo 4

Se il Presidente della Commissione di conciliazione non è stato selezionato entro due mesi dal membro della Commissione designato più di recente, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in tal senso da una Parte, designerà un Presidente entro un successivo periodo di due mesi.

 

Articolo 5

La Commissione di conciliazione adotterà le sue decisioni con un voto di maggioranza dei suoi membri. Essa determinerà la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente di comune accordo. Essa formulerà una proposta per la risoluzione della controversia, che le Parti esamineranno in buona fede.

 

 

Articolo 6

Ogni disaccordo sul fatto che la Commissione di conciliazione abbia o meno competenza sarà deciso dalla Commissione.


L. 29 dicembre 1994, n. 747
Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 gennaio 1995, n. 7, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 29 febbraio 1996, n. GM95747/4345.

 

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.

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2. 1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'atto finale.

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3. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato «Accordo TRIPS», in particolare con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (2), e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati:

1) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'articolo 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;

2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorietà del marchio, conformemente all'articolo 16, secondo comma, dell'accordo TRIPS;

b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (3), e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali:

1) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'articolo 25, primo comma, dell'accordo TRIPS;

c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (4), e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali:

1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'articolo 31 dell'accordo TRIPS;

2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'articolo 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;

d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70 (5), recante attuazione della direttiva n. 54/87/ CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986, sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori;

1) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e di criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede, conformemente all'articolo 37, primo comma, dell'accordo TRIPS (6).

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(2) Riportato alla voce Brevetti per marchi d'impresa.

(3) Riportato alla voce Brevetti per modelli industriali.

(4) Riportato alla voce Brevetti per invenzioni industriali.

(5) Riportata alla voce Brevetti per invenzioni industriali.

(6) Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 30 ottobre 1995 dall'art. 6, L. 13 luglio 1995, n. 295, riportata alla voce Ministero degli affari esteri. Termine ulteriormente prorogato al 31 marzo 1996 dall'art. 1, L. 22 febbraio 1996, n. 73 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1996, n. 46), entrata in vigore, per effetto dell'art. 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato a regime in lire 8.000 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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L. 28 marzo 2001, n. 145
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 2001, n. 95.

 

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.

 

2. 1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 33 della Convenzione e dall'articolo 5 del Protocollo.

 

3. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi (2) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai princìpi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'articolo 1.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.

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(2) Per il differimento del termine vedi l'art. 49, L. 16 gennaio 2003, n. 3.


D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206
Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2001, n. 126, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto, in particolare, l'art. 23 della predetta legge n. 526, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

Visti il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e le relative norme applicative di cui ai decreti del Ministro della sanità 20 maggio 1993, 1° marzo 1995, 25 settembre 1996 e 10 aprile 1997;

Vista la direttiva 98/81/CE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e delle politiche agricole e forestali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Campo di applicazione.

1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati, volte a tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente.

2. Il Ministro della sanità coordina le attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle misure contenute nel presente decreto, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche agricole e forestali dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) microrganismo: ogni entità microbiologica cellulare o non cellulare capace di replicarsi o di trasferire materiale genetico, compresi virus, viroidi, cellule animali e cellule vegetali in coltura;

b) microrganismo geneticamente modificato (MOGM): un microrganismo il cui materiale genetico è stato modificato in un modo che non avviene in natura per incrocio e/o ricombinazione naturale. Nell'àmbito di tale definizione:

1) la modificazione genetica avviene almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I, parte A;

2) le tecniche elencate nell'allegato 1, parte B, non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;

c) impiego confinato: ogni attività nella quale i microrganismi vengono modificati geneticamente o nella quale tali MOGM vengono messi in coltura, conservati, utilizzati, trasportati, distrutti, smaltiti o altrimenti utilizzati, e per la quale vengono usate misure specifiche di contenimento, al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione o con l'ambiente;

d) incidente: ogni evento imprevisto che comporti una diffusione non intenzionale di agenti biologici e di MOGM nel corso del loro impiego confinato che possa presentare un pericolo immediato o differito, per la salute dell'uomo o per l'ambiente;

e) titolare dell'impianto: il datore di lavoro così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

f) utilizzatore: il responsabile scientifico e gestionale dell'impiego confinato di MOGM;

g) notifica: la presentazione da parte dell'utilizzatore o del titolare dell'impianto al Ministero della sanità dei documenti contenenti le informazioni richieste a norma del presente decreto.

 

Art. 3

Deroghe.

1. Fatto salvo l'articolo 5, comma 1, il presente decreto non si applica:

a) qualora la modificazione genetica sia ottenuta con l'impiego delle tecniche o delle metodologie indicate nell'allegato 11, parte A, purché, le stesse non comportino ricorso a molecole ricombinanti di acido nucleico o a microrganismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti con l'applicazione delle tecniche o metodologie elencate nello stesso allegato;

b) agli impieghi confinati dei MOGM elencati nell'allegato 11, parte C, che soddisfino i criteri specificati nello stesso allegato, parte B, concernenti la sicurezza per la salute umana e per l'ambiente.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentita la Commissione di cui all'articolo 14, sono recepiti i provvedimenti comunitari con i quali verranno adottate le parti B e C dell'allegato 11, nel rispetto dei termini previsti dagli stessi provvedimenti.

 

Art. 4

Deroghe ulteriori.

1. L'articolo 5, commi 3 e 6, e gli articoli da 6 a 12 non si applicano al trasporto di MOGM su strada, per ferrovia, per via navigabile interna, per mare o per via aerea.

2. Il presente decreto non si applica alla conservazione, alla coltura, al trasporto, alla distruzione, allo smaltimento o all'impiego di MOGM immessi sul mercato in base al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e al Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993.

 

Art. 5

Cautele di ordine generale e obblighi specifici dell'utilizzatore e del titolare dell'impianto.

1. Nell'impiego confinato di microrganismi modificati geneticamente devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare gli effetti negativi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.

2. L'utilizzatore procede ad una valutazione dell'impiego confinato al fine di evitare i rischi per la salute umana e per l'ambiente che tale impiego potrebbe comportare, utilizzando almeno gli elementi di valutazione e la procedura di cui all'allegato III, lettere A e B.

3. Effettuata la valutazione di cui al comma 2, l'utilizzazione assegna l'impiego confinato ad una delle quattro classi; sottoelencate applicando il relativo livello di contenimento, ai sensi dell'articolo 6:

a) classe 1: impieghi confinati che presentano rischi nulli o trascurabili, ovvero operazioni per le quali un livello 1 di contenimento è adeguato a proteggere la salute umana e l'ambiente;

b) classe 2: impieghi confinati a basso rischio, ovvero operazioni per le quali un livello 2 di contenimento è adeguato a proteggere la salute umana e l'ambiente;

c) classe 3: impieghi confinati che presentano un rischio moderato, ovvero operazioni per le quali un livello 3 di contenimento è adeguato a proteggere la salute umana e l'ambiente;

d) classe 4: impieghi confinati ad alto rischio, ovvero operazioni per le quali un livello 4 di contenimento è adeguato a proteggere la salute umana e l'ambiente.

4. Qualora sussista un dubbio sull'assegnazione dell'impiego confinato tra due delle classi di cui al comma 3, l'assegnazione va fatta alla classe che prevede le misure di protezione più rigorose. Il Ministero della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 14, sulla base delle prove presentate a corredo delle notifiche di cui agli articoli 7, 9 e 10, può autorizzare a non applicare una o più di dette misure.

5. La valutazione di cui al comma 2 tiene in particolare considerazione il problema dello smaltimento dei rifiuti e degli effluenti.

6. All'esito della valutazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, l'utilizzatore redige apposito documento di valutazione del rischio, nel quale specifica gli elementi di valutazione dei quali ha tenuto conto ai fini dell'assegnazione della classe di cui al comma 3, sulla base di quanto previsto dall'allegato III, che consegna al titolare dell'impianto.

7. Il titolare dell'impianto:

a) Conserva presso l'impianto il documento di cui al comma 6;

b) su richiesta, mette il documento di cui al comma 6 a disposizione del Ministero della sanità, del Ministero dell'ambiente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi di vigilanza di cui all'articolo 17.

 

Art. 6

Misure di contenimento e di prevenzione e di protezione.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, e dai paragrafi 2 e 3 dell'allegato IV, l'utilizzatore:

a) si assicura che siano applicate le misure minime di contenimento e di protezione di cui alle tabelle dell'allegato IV, corrispondenti alla classe dell'impiego confinato. Le misure indicate in tali tabelle sostituiscono, per quanto riguarda i MOGM, le corrispondenti misure contenute negli allegati XII e XIII del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

b) conserva, su supporto cartaceo o informatico, registrazioni delle operazioni eseguite.

2. L'utilizzatore è tenuto a riesaminare periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni per gli impieghi confinati delle classi 1 e 2 e annualmente per gli impieghi confinati di classe 3 e 4; la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, le misure di contenimento e le altre misure di protezione applicate. Tale riesame è effettuato immediatamente:

a) quando vi è ragione di ritenere che le misure di contenimento o la classe attribuita all'impiego confinato non siano più adeguate alle nuove conoscenze tecniche o scientifiche;

b) in caso di incidente;

c) su motivata richiesta del Ministero della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, anche a seguito di segnalazione degli organi di vigilanza di cui all'articolo 17.

3. Nel caso di impieghi di classe 3 e 4 l'utilizzatore, ultimato il riesame ai sensi del comma 2, invia una relazione documentata al Ministero della sanità.

4. All'esito del riesame di cui ai commi 2 e 3, l'utilizzatore redige apposito documento, secondo le modalità di cui all'allegato III, parte C, che consegna al titolare dell'impianto.

5. Il titolare dell'impianto:

a) conserva presso l'impianto il documento di cui al comma 4;

b) su richiesta, mette il documento di cui al comma 4 a disposizione del Ministero della sanità, del Ministero dell'ambiente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi di vigilanza di cui all'articolo 17.

6. (2).

7. (3).

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(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 65, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

(3) Sostituisce il comma 2 dell'art. 80, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

 

Art. 7

Impianti.

1. Il titolare dell'impianto in cui si intende procedere all'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati è tenuto a darne preventiva notifica, contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato V, parte A, al Ministero della sanità e, per conoscenza, alla regione o provincia autonoma Interessata.

2. Gli impianti costituiti esclusivamente da locali destinati ad impieghi di classe 1 si intendono autorizzati trascorsi 45 giorni dal ricevimento della notifica da parte del Ministero della sanità senza che quest'ultimo abbia espresso indicazioni contrarie.

3. Per gli impianti comprendenti locali destinati ad impieghi delle classi 2, 3 o 4, il Ministero della sanità rilascia per iscritto esplicita autorizzazione entro il termine di 60 giorni per i locali destinati ad impieghi di classe 2, e 90 giorni per quelli destinati ad impieghi delle classi 3 e 4.

4. Il Ministero della sanità invia copia delle autorizzazioni di cui al presente articolo alla regione o provincia autonoma interessata.

 

Art. 8

Impieghi di MOGM di classe 1.

1. Gli impieghi confinati della classe 1 possono aver luogo, negli impianti autorizzati a norma dell'articolo 7, comma 2, senza ulteriori notifiche.

 

Art. 9

Impieghi di MOGM di classe 2.

1. L'utilizzatore, per gli impieghi confinati della classe 2, in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 7, trasmette, sia in occasione del primo impiego che di quelli successivi, una notifica al Ministero della sanità che contiene almeno le informazioni elencate nell'allegato V, parte B; prima della trasmissione al Ministero della sanità, detta notifica è portata a conoscenza del titolare dell'impianto.

2. Se gli impianti non sono stati oggetto di una precedente notifica relativa ad impieghi confinati di una classe più elevata, l'impiego confinato della classe 2 può aver luogo, in assenza di indicazioni contrarie da parte del Ministero della sanità, 60 giorni dopo la presentazione della notifica di cui al comma 1, o entro un termine più breve in caso di autorizzazione da parte del Ministero della sanità.

3. Se gli impianti sono stati oggetto di una precedente notifica relativi ad impieghi di classe più elevata e sono stati rispettati gli obblighi previsti dall'autorizzazione, l'impiego confinato della classe 2 può aver luogo subito dopo la notifica. L'utilizzatore, comunque, può richiedere al Ministero della sanità un'autorizzazione formale che deve essere rilasciata entro 45 giorni dalla presentazione della notifica.

 

Art. 10

Impieghi di MOGM di classe 3 e 4.

1. L'utilizzatore, per gli impieghi confinati della classe 3 o della classe 4 da eseguire in impianti autorizzati a norma dell'articolo 7, trasmette al Ministero della sanità, sia in occasione del primo impiego che di quelli successivi, una notifica che contiene almeno le informazioni elencate nell'allegato V, parte C; prima della trasmissione al Ministero della sanità, detta notifica è portata a conoscenza del titolare dell'impianto.

2. Un impiego confinato della classe 3 o della classe 4 non può aver luogo senza l'autorizzazione scritta del Ministero della sanità.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è comunicata all'utilizzazione ed al titolare dell'impianto, nonché6 alla regione o provincia autonoma interessata:

a) entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della notifica di cui al comma 1, se gli impianti sono stati oggetto di precedente notifica relativa a impieghi confinati della classe 3 o della classe 4, e se sono state rispettate le prescrizioni previste dalla precedente autorizzazione per un impiego confinato della stessa classe o di una classe superiore;

b) entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione della notifica di cui al comma 1, negli altri casi.

 

Art. 11

Istruttoria delle notifiche.

1. Il Ministero della sanità, ricevute le notifiche di cui agli articoli 7, 9 e 10, le sottopone, dopo l'istruttoria preliminare di cui al comma 2, al parere della commissione interministeriale di cui all'art. 14.

2. Il Ministero della sanità effettua l'istruttoria preliminare esaminando la conformità delle notifiche alle disposizioni del presente decreto e la completezza delle informazioni fornite.

3. Il Ministero della sanità, in conformità al parere della commissione interministeriale di cui all'articolo 14:

a) chiede ai notificanti di fornire le eventuali ulteriori informazioni;

b) chiede ai notificanti di apportare modifiche alle modalità dell'impiego confinato proposto o di modificare la classe attribuita all'impiego o agli impieghi confinati;

c) delimita il periodo entro il quale l'impiego confinato è consentito ovvero è sottoposto a condizioni specifiche;

d) prescrive specifiche condizioni per l'impianto o per l'impiego proposti.

4. Sono irricevibili le notifiche prive della ricevuta relativa al versamento delle tariffe di cui all'articolo 18.

5. I termini di cui agli articoli 7, 9 e 10, decorrono dalla data di ricevimento da parte del Ministero della sanità della notifica e sono sospesi per i periodi in cui il Ministero della sanità è in attesa delle informazioni supplementari che abbia eventualmente richiesto ai sensi del comma 3, lettere a) e b).

6. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di autorizzazione relativa agli impianti destinati ad impieghi confinati della classe 4.

7. Ai fini di quanto previsto dal comma 6, contestualmente alla presentazione della notifica di cui all'articolo 7, il notificante a proprie spese:

a) deposita copia della notifica, contenente almeno le informazioni di cui all'allegato V, parte A, nella sede del Comune ove è prevista l'installazione dell'impianto;

b) provvede, lo stesso giorno, a pubblicare un avviso dell'avvenuto deposito della predetta documentazione sui due quotidiani aventi maggior diffusione nel territorio interessato, con l'indicazione del luogo ove è possibile prendere visione della stessa.

8. Chiunque intende fornire elementi conoscitivi e valutativi che ritenga ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impianto di cui al comma 6, può presentare in forma scritta osservazioni al Ministero della sanità e alle Autorità locali interessate, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 7. Tali osservazioni sono valutate in sede istruttoria.

Art. 12

Modifica delle notifiche.

1. L'utilizzatore informa immediatamente il Ministero della sanità e aggiorna la notifica di cui agli articoli 9 e 10 nei seguenti casi:

a) qualora disponga, o sia in grado di disporre, di nuove conoscenze scientifiche o tecniche rilevanti per la natura e la gravità dei rischi che l'impiego confinato in atto comporta;

b) qualora intenda modificare l'impiego confinato in modo che ne possano derivare conseguenze sulla natura e sulla gravità dei rischi;

2. Il titolare dell'impianto informa immediatamente il Ministero della sanità e aggiorna la notifica di cui all'articolo 7, qualora intenda apportare qualsiasi modifica all'impianto così come descritto all'Allegato V, parte A

3. Il Ministero della Sanità, qualora dopo il rilascio dell'autorizzazione all'impiego confinato, venga in possesso di nuove informazioni relative a conoscenze scientifiche o tecniche rilevanti per la natura e la gravità dei rischi, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, può prescrivere modifiche all'impianto o alle modalità dell'impiego confinato, ovvero la sospensione o la cessazione di quest'ultimo.

 

Art. 13

Riservatezza dei dati.

1. I dati e le informazioni relativi alle notifiche presentate ai sensi del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati forniti. A tutela della riservatezza delle imprese e dei diritti di proprietà intellettuale chiunque sia incaricato di esaminare gli atti di notifica, o comunque ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio, è tenuto a non divulgare le informazioni in essi contenute.

2. Qualora l'utilizzatore ritenga che la diffusione delle informazioni notificate ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 altrimenti fornite in virtù del presente decreto possa pregiudicare la sua posizione di concorrenza, indica le informazioni per le quali chiede che vengano trattate come riservate fornendo motivazioni verificabili a fondamento della richiesta.

3. In nessun caso possono essere trattate come riservate le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche generali degli MOGM, il nome dell'utilizzatore e del titolare dell'impianto quando le due figure non coincidono e la località dell'impiego;

b) la classe dell'impiego confinato e le misure di contenimento in concreto adottate;

c) la valutazione degli effetti potenzialmente nocivi del MOGM, in particolare per la salute umana e per l'ambiente.

4. Il Ministero della sanità, ricevuta la richiesta di cui al comma 2, consultato il richiedente e sentita la commissione di cui all'articolo 14, decide in merito informandone il richiedente.

5. Se, per un qualunque motivo, l'utilizzatore rinuncia all'impiego oggetto della notifica o, comunque, lo interrompe, va comunque mantenuta la riservatezza delle informazioni ricevute.

6. Le informazioni ricevute dall'Autorità competente possono essere comunicate dalla stessa alla Commissione Europea, evidenziandone l'eventuale carattere di riservatezza anche allo scopo di tutelare i diritti di proprietà intellettuale.

 

Art. 14

Commissione interministeriale di valutazione.

1. Con decreto del Ministro della sanità è istituita una commissione interministeriale di valutazione, composta dal direttore generale del dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità o da un suo sostituto, che la presiede, da 11 rappresentanti dei Ministeri interessati e da 11 esperti di comprovata competenza scientifica, così suddivisi:

a) due rappresentanti designati dal Ministro della sanità;

b) due rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente;

c) due rappresentanti designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

d) due rappresentanti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno;

f) un rappresentante designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

h) un esperto designato dal Ministro della sanità;

i) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;

j) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

k) un esperto designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due esperti designati dall'Istituto superiore di sanità;

m) due esperti designati dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale;

n) un esperto designato dall'Agenzia nazionale per la protezione civile;

o) due esperti designati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, è nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza.

3. La commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con facoltà di delega.

4. Nello svolgimento dei lavori, la commissione può organizzarsi in sottogruppi ed acquisire, ove ritenuto necessario, pareri di esperti esterni, secondo la legislazione vigente.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità, presso il quale ha sede la Commissione interministeriale di valutazione.

6. La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.

7. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9, 10 e 12, ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i casi di applicazione dell'articolo 15;

b) esprime parere su ogni altra questione relativa agli aspetti considerati dal presente decreto;

c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. La commissione di cui al presente articolo, sostituisce la commissione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, abrogato con l'articolo 24. Tutti i riferimenti al predetto articolo 15, contenuti in atti normativi, si intendono pertanto sostituiti con i riferimenti al presente articolo (3/a).

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(3/a) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 con la decorrenza ivi indicata.

 

Art. 15

Obblighi del Ministero della sanità e delle Autorità locali.

1. Prima che l'impiego confinato abbia inizio, il Ministero della sanità, qualora sulla base della valutazione espressa dalla Commissione di cui all'articolo 14, ritenga che il mancato funzionamento delle misure di contenimento previste possa comportare pericoli gravi, immediati o differiti, per gli individui al di fuori dell'impianto o per l'ambiente, informa, al più presto, il prefetto, il sindaco e i Presidenti della regione e della provincia interessata.

2. I soggetti che hanno ricevuto l'informativa di cui al comma 1, provvedono, nel rispetto delle specifiche competenze di cui agli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a predisporre tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni, i piani di emergenza esterni.

3. I piani di emergenza di cui al comma 2, sono predisposti sulla base delle informazioni tecniche contenute nelle notifiche fornite al Ministero della sanità e della relativa valutazione espressa dalla commissione interministeriale di cui all'articolo 14.

4. Il sindaco quale autorità comunale di protezione civile, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, assicura che la popolazione a rischio venga informata delle misure di sicurezza e del corretto comportamento da adottare in caso di emergenza sulla base di quanto previsto dai piani di cui al comma 2. Le informazioni sui piani di emergenza e sulle pertinenti misure di sicurezza devono essere, comunque, accessibili al pubblico ed aggiornate ogniqualvolta intervengano mutamenti significativi e, comunque, almeno con periodicità triennale.

5. Copia dei piani di emergenza è inviata, dai soggetti di cui al comma 2, ai Ministeri dell'interno e dell'ambiente, all'Agenzia nazionale della protezione civile ed al Ministero della sanità, il quale ne informa la commissione di cui all'articolo 14.

6. Il Ministro della sanità, con il supporto del responsabile dell'Agenzia nazionale della protezione civile, assicura le opportune consultazioni e lo scambio di informazioni con le competenti autorità degli Stati membri interessati e mette a loro disposizione le stesse informazioni comunicate ai propri cittadini.

7. Il responsabile dell'Agenzia nazionale della protezione civile assicura le consultazioni con le competenti autorità degli Stati membri che potrebbero essere coinvolti in un incidente, per la messa a punto e l'attuazione di un piano di emergenza comune.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, all'impiego confinato degli agenti biologici di gruppo 4 disciplinati dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

9. Il Ministero della sanità, entro il 31 dicembre di ogni anno, invia alla Commissione europea una relazione sintetica sugli impieghi confinati delle classi 3 e 4 ad esso notificati nel corso dell'anno, che contiene la descrizione, i fini ed i rischi dell'impiego o degli impieghi confinati. Ogni tre anni, a decorrere dal 5 giugno 2003, lo stesso Ministero invia alla Commissione europea una sintetica relazione che renda conto dell'esperienza acquisita nel quadro di attuazione del presente decreto.

 

Art. 16

Obblighi in caso di incidente.

Al verificarsi di un incidente l'utilizzatore è tenuto ad informare il Ministero della sanità e il titolare dell'impianto. Per gli impieghi confinati ricadenti nella disciplina dell'articolo 15, comma 1, ove dall'incidente derivi o possa derivare un rilascio di microrganismi geneticamente modificati o di agenti biologici all'esterno della zona utilizzata per l'impiego confinato, l'utilizzatore è tenuto ad informarne anche il Ministero dell'ambiente, i presidenti della regione e della provincia, il prefetto ed i sindaci competenti per territorio:

2. La comunicazione deve essere immediata, effettuata in forma scritta e contenere:

a) le circostanze dell'incidente;

b) l'identità e la quantità dei MOGM o degli agenti biologici interessati,

c) le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti dell'incidente sulla salute della popolazione e sull'ambiente e quanto altro utile all'eventuale attivazione dei piani di emergenza esterni all'impianto;

d) le misure adottate.

3. I presidenti delle regioni e delle province, il prefetto e i sindaci competenti per territorio, sulla base delle rispettive competenze, attivano, se necessario, i piani di emergenza di cui all'articolo 15, informandone in modo analitico i Ministeri della sanità, dell'ambiente e dell'interno e l'Agenzia nazionale per la protezione civile, anche ai fini di cui all'articolo 15, commi 6 e 7, sulle circostanze dell'incidente utili ad una valutazione complessiva del medesimo.

4. Il Ministero della sanità avverte immediatamente le Autorità competenti degli altri Stati membri che possono essere coinvolti nell'incidente.

5. Il Ministero della sanità, raccoglie le informazioni relative all'incidente e, all'esito della loro valutazione ed analisi da parte della commissione di cui all'articolo 14 e delle eventuali raccomandazioni di quest'ultima, prescrive le misure correttive ritenute idonee ad evitare il ripetersi di analoghi incidenti e a limitarne le conseguenze.

6. Il Ministero della sanità informa quanto prima la Commissione delle Comunità europee dell'incidente fornendo elementi dettagliati sulle circostanze dello stesso, sull'identità e sulle quantità del microrganismo geneticamente modificato o dell'agente biologico rilasciato, sulle misure correttive messe in atto e sulla loro efficacia, unitamente ad una analisi dell'incidente accompagnata da raccomandazioni volte a limitare gli effetti del medesimo e ad evitare simili incidenti in futuro.

 

Art. 17

Attività di vigilanza.

1. Le funzioni ispettive e di controllo per l'applicazione del presente decreto, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, sono esercitate da funzionari individuati dalla commissione di cui all'articolo 14 e nominati dal Ministero della sanità su designazione delle amministrazioni interessate.

2. Gli ispettori possono accedere agli impianti e alle sedi di attività di cui al presente decreto e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

3. Gli ispettori sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13.

4. Delle attività di cui al presente articolo viene data informazione alla regione o provincia autonoma interessata, anche ai fini dell'effettuazione di eventuali ispezioni congiunte.

 

Art. 18

Spese.

1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli di cui all'articolo 17, svolti su incarico della commissione, nonché6 quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle notifiche e dei relativi aggiornamenti di cui agli articoli 11, 12 e 19, ed al funzionamento della commissione di cui all'articolo 14, sono a carico dei notificanti secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità sulla base del costo effettivo del servizio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Le tariffe di cui al presente comma sono aggiornate almeno ogni tre anni.

2. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo svolte su incarico della commissione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17, sono calcolate in base alle disposizioni sulla indennità di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale.

3. I notificanti provvedono al versamento degli importi corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 11, 12,14, 17 e 19.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio (4).

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(4) Per le tariffe di cui al presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2001.

 

Art. 19

Disposizioni transitorie.

1. Gli impianti per i quali sia già stato rilasciato dal Ministero della sanità il relativo assenso, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e nei quali vengono effettuati impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere oggetto di notifica, con pagamento di tariffa ridotta, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato V, parte A, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Gli impieghi confinati classificati come operazioni di tipo A, con microrganismi geneticamente modificati di gruppo II e operazioni di tipo B, in base alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, che risultino assentite dal Ministero della sanità secondo le disposizioni dello stesso decreto, devono essere oggetto di notifica, con pagamento di tariffa ridotta, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, da presentare entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. La notifica deve includere la classificazione dell'impiego confinato secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3.

3. Per gli impianti e le operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono raddoppiati i termini di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, all'articolo 9, commi 2 e 3, e all'articolo 10, comma 3.

 

Art. 20

Sanzioni.

1. Il titolare dell'impianto è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 12, comma 2.

2. L'utilizzatore è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 6, dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 4, e dell'articolo 12, comma 1.

3. L'utilizzatore è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 16, commi 1 e 2.

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche:

a) al titolare dell'impianto in cui ha luogo l'impiego confinato di MOGM che sia privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3;

b) all'utilizzatore che, per gli impieghi confinati di classe 3 e 4, sia privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 2;

c) al titolare dell'impianto che non osserva le prescrizioni stabilite dal Ministero della sanità per l'impianto destinato all'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

d) all'utilizzatore che non osserva le prescrizioni stabilite dal Ministero della sanità per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

e) all'utilizzatore che, per gli impieghi confinati di classe 2, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

f) al titolare dell'impianto ed all'utilizzatore che non osservano le prescrizioni dettate dal Ministero della sanità in caso di incidente, ai sensi dell'articolo 16, comma 5.

5. All'utilizzatore che non osserva le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

 

Art. 21

Estinzione delle contravvenzioni.

1. Alle contravvenzioni di cui all'articolo 20, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

 

Art. 22

Sanzioni per danni provocati alla salute umana e all'ambiente.

1. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 20 e 21, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chi, nell'esercizio delle attività di impiego confinato di MOGM previste nel presente decreto, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche, è punito con la pena dell'arresto sino a tre anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.

2. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 3, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria, ha luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena detentiva. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del Provvedimento di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell'ambiente. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, danno prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell'ambiente, al fine del recupero del danno ambientale.

5. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

 

Art. 23

Adempimenti successivi.

1. Si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati con provvedimento amministrativo del Ministro della sanità, previa comunicazione al Ministro dell'ambiente e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale; ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

Art. 24

Abrogazione.

1. Sono abrogati il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e le norme applicative di cui ai D.M. del Ministro della sanità 20 maggio 1993, D.M. 1° marzo 1995 del Ministro della sanità, D.M. 25 settembre 1996 del Ministro della sanità, e D.M. 10 aprile 1997 del Ministro della sanità; dette abrogazioni decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto e delle relative norme applicative di cui all'articolo 18, comma 1.

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(Si omettono gli allegati)


D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212
Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catologo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2001, n. 131.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme e successive modificazioni;

Vista la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;

Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanità, della giustizia dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. 1. Il presente decreto dà attuazione alle disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera circolazione delle sementi nell'àmbito dell'Unione stessa, di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam.

2. Ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni. La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma è soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanità; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione nè oneri di missione a carico dello Stato.

4. La Commissione di cui al comma 3:

a) esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2;

b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni;

c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;

d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro delle varietà di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

e) individua i criteri in base ai quali è effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali.

5. Chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione.

6. Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, con riguardo alle modalità e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in commercio.

 

2. 1. Nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e nella legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, ogni riferimento al concetto di «vendita», si intende fatto al concetto di «commercializzazione», come definito al comma 2 del presente articolo.

2. Per «commercializzazione» si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:

a) la fornitura di sementi a organismi uffciali di valutazione e ispezione;

b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;

c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.

 

3. 1. (2).

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(2) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 1, L. 25 novembre 1971, n. 1096.

 

4. 1. All'articolo 10, secondo comma, della legge n. 1096 del 1971, dopo le parole «tappeti erbosi», sono aggiunte le seguenti: «; è inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli è ammessa alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3».

 

5. 1. (3).

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(3) Sostituisce l'art. 11, L. 25 novembre 1971, n. 1096.

 

6. 1. (4).

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(4) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 16, L. 25 novembre 1971, n. 1096.

 

7. 1. (5).

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(5) Aggiunge tre commi, dopo il tredicesimo, all'art. 19, L. 25 novembre 1971, n. 1096.

 

8. 1. (6).

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(6) Aggiunge l'art. 19-bis alla L. 25 novembre 1971, n. 1096.

 

9. 1. (7).

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(7) Aggiunge gli articoli 20-bis e 20-ter alla L. 25 novembre 1971, n. 1096.

 

10. 1. (8).

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(8) Sostituisce l'art. 37, L. 25 novembre 1971, n. 1096.

 

11. 1. (9).

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(9) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 38, L. 25 novembre 1971, n. 1096.

 

12. 1. (10).

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(10) Aggiunge l'art. 44-bis alla L. 25 novembre 1971, n. 1096.

 

13. 1. All'articolo 2, secondo comma, punto II, della legge n. 195 del 1976 è soppressa la lettera a).

 

14. 1. L'articolo 3 della legge n. 195 del 1976 è modificato come segue:

a) al primo comma sono soppresse le parole: «e non soddisfino le condizioni previste dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A.»;

b) al secondo comma sono soppresse le parole: «e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato 6, II, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»;

c) al terzo comma, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: « - di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome e della sede della ditta produttrice, degli estremi della licenza di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;».

 

15. 1. (11).

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(11) Aggiunge l'art. 3-bis alla L. 20 aprile 1976, n. 195

 

16. 1. (12).

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(12) Sostituisce l'art. 6, L. 20 aprile 1976, n. 195.

 

17. 1. L'articolo 13 della legge n. 195 del 1976 è modificato come segue:

a) al terzo comma le parole «in un altro Stato membro», sono sostituite dalle seguenti: «in àmbito comunitario»;

b) (13).

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(13) Aggiunge un comma, dopo il quarto, all'art. 13, L. 20 aprile 1976, n. 195.

 

18. 1. La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è consentita fino al 30 giugno 2003.


 

D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322
Regolamento recante modifiche al D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 40, comma quinto, che prevede l'emanazione di apposite norme regolamentari esecutive e integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE, concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli;

Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi e successive modificazioni;

Vista la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;

Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e successive modificazioni;

Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanità, della giustizia, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli affari regionali;

Emana il seguente regolamento:

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1. 1. (2).

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(2) Aggiunge dieci commi, dopo il primo, all'art. 1, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

2. 1. (3).

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(3) Aggiunge un comma all'art. 6, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

3. 1. (4).

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(4) Sostituisce l'art. 8-bis D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

4. 1. L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

a) al primo comma, le parole: «degli ultimi quattro commi dell'articolo 11 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge n. 1096 del 1971»;

b) all'ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole: «piccole confezioni di prodotti sementieri» sono aggiunte le seguenti: «, diversi da quelli di varietà geneticamente modificate»;

c). (5).

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(5) Aggiunge un comma, dopo l'ottavo, all'art. 9, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

5. 1. (6).

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(6) Aggiunge due commi, dopo il settimo, all'art. 15, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

6. L'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

a) (7).

b) (8).

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(7) Aggiunge quattro periodi al secondo comma dell'art. 17, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

(8) Sostituisce, con tre commi, gli originari commi decimo e undicesimo dell'art. 17, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

7. 1. L'articolo 17-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

a) al terzo comma l'ultima frase è soppressa;

b) (9).

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(9) Aggiunge un comma, dopo il sesto, all'art. 17-bis, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

8. 1. (10).

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(10) Sostituisce il quindicesimo comma dell'art. 18, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

9. 1. (11).

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(11) Sostituisce l'art. 21, parte II, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

10. 1. Il primo comma dell'articolo 22 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

a) (12).

b) (13).

c) (14).

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(12) Sostituisce la lettera d) del punto C) del primo comma dell'art. 22, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

(13) Sostituisce la lettera d) del punto D) del primo comma dell'art. 22, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

(14) Sostituisce la lettera d) del punto E) del primo comma dell'art. 22, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

11. 1. (15).

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(15) Sostituisce l'art. 23, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

12. 1. (16).

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(16) Sostituisce la lettera d) del punto B) del primo comma dell'art. 24, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

13. 1. (17).

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(17) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 25, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

14. 1. Il primo comma dell'articolo 26 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

a) (18).

b) (19).

c) (20).

d) (21).

e) (22).

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(18) Sostituisce la lettera d) del punto B) del primo comma dell'art. 26, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

(19) Sostituisce la lettera d) del punto C) del primo comma dell'art. 26, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

(20) Sostituisce la lettera d) del punto D) del primo comma dell'art. 26, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

(21) Sostituisce la lettera d) del punto E) del primo comma dell'art. 26, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

(22) Sostituisce la lettera d) del punto F) del primo comma dell'art. 26, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

15. 1. (23).

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(23) Aggiunge l'art. 26-bis, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

16. 1. L'articolo 31 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

a) al terzo comma le parole: «in un altro Stato membro» sono sostituite con le parole: «in àmbito comunitario»;

b) (24).

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(24) Aggiunge un comma, dopo il quarto, l'art. 31, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

17. 1. L'articolo 32 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

a) al terzo comma le parole: «in un altro Stato membro» sono sostituite con le parole «in àmbito comunitario»;

b) (25).

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(25) Aggiunge un comma, dopo il quarto, l'art. 32, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

18. 1. L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

a) al terzo comma le parole: «in un altro Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «in àmbito comunitario»;

b) (26).

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(26) Aggiunge un comma, dopo il quarto, l'art. 33, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

19. 1. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

a) al terzo comma le parole: «in un altro Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «in àmbito comunitario»;

b) (27).

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(27) Aggiunge un comma, dopo il quarto, l'art. 35, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

20. 1. Nell'allegato IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, al numero 1), punto B), lettera b), dopo le parole: «sementi certificate», sono aggiunte le seguenti:

«sementi di base,».

 

21. 1. L'allegato V, parte II, punto 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

a) alla lettera A), numero 6), il termine: «sementi certificate» è sostituito con: «categoria»;

b) alla lettera B), punto a), numero 6), il termine: «sementi certificate» è sostituito con «categoria».

 

22. 1. L'allegato VI del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

a) nella parte I, lettera C) Foraggere, sezione I, il secondo periodo del numero 1 è sostituito dal seguente:

«La purezza varietale minima deve essere pari a:

Poa pratensis (varietà apomittiche), Brassica napus var. napobrassica e Brassica oleracea, convar. acephala: 98 per cento;

Pisum sativum e Vicia faba:

sementi certificate di prima riproduzione: 99 per cento;

sementi certificate di seconda riproduzione: 98 per cento.»;

b) nella parte IV, lettera A) Patate, il numero 5 è sostituito dal seguente:

«5. I tuberi-seme di patate possono essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25 x 25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadrata di 35 x 35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 25 mm. Una partita non deve contenere più del 3 per cento in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo nè più del 3 per cento in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato.».

 

23. 1. L'allegato VII del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

a) al punto A), numero 3, il quarto paragrafo, è sostituito dal seguente:

«La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale.»;

b) al punto B), numero 6, le parole: «L'osservanza delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminata mediante ispezioni ufficiali in campo» sono sostituite dalle seguenti: «La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale»;

c) al punto C), il numero 2, è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere almeno ad un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i vivai ed una per le piante da seme.»;

d) al punto E), numero 5, le parole: «Il rispetto delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminato all'atto di ispezioni ufficiali in campo» sono sostituite dalle seguenti: «La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale.».

 



L. 4 febbraio 2005, n. 11
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2005, n. 37.

 

1. Finalità.

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;

c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'àmbito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

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2. Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei.

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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3. Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea.

1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in àmbito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

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4. Riserva di esame parlamentare.

1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.

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5. Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari.

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

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6. Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari.

1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

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7. Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

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8. Legge comunitaria.

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.

5. Nell'àmbito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

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9. Contenuti della legge comunitaria.

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

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10. Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.

4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e 1'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

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11. Attuazione in via regolamentare e amministrativa.

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.

5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i princìpi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.

7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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12. Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.

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13. Adeguamenti tecnici.

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

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14. Decisioni delle Comunità europee.

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.

2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

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15. Relazione annuale al Parlamento.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.

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16. Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome.

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

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17. Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

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18. Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

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19. Utilizzo di strumenti informatici.

1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici.

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20. Regioni a statuto speciale e province autonome.

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

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21. Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

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22. Abrogazioni.

1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.

 

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D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 224
Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2003, n. 194, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

Vista la decisione 2002/623/CE del 24 luglio 2002 della Commissione;

Vista la decisione 2002/812/CE del 3 ottobre 2002 del Consiglio;

Vista la decisione 2002/813/CE del 3 ottobre 2002 del Consiglio;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visti il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e le relative norme applicative;

Vista la legge 16 marzo 2001, n. 108, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

Disposizioni generali.

1. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto stabilisce, nel rispetto del principio di precauzione, le misure volte a proteggere la salute umana, animale e l'ambiente relativamente alle attività di rilascio di organismi geneticamente modificati, in seguito denominati OGM, nei confronti della:

a) emissione deliberata per scopi diversi dall'immissione sul mercato;

b) immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti.

2. Ai fini del presente decreto, i riferimenti agli OGM vanno intesi in senso estensivo ricomprendente, oltre ai singoli OGM, come tali o contenuti in prodotti, anche le loro combinazioni.

3. È comunque vietata l'emissione deliberata o l'immissione sul mercato di OGM al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto.

 

2. Autorità nazionale competente.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in quanto autorità nazionale competente, coordina le attività amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle misure contenute nel presente decreto, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. L'autorità di cui al comma 1, rilascia il provvedimento di autorizzazione sulla base:

a) delle verifiche effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 6 per accertare che le autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente a scopo sperimentale e alla immissione sul mercato siano conformi alle disposizioni del presente decreto;

b) delle valutazioni di possibili effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente con particolare attenzione agli ecosistemi naturali;

c) della compatibilità dell'emissione deliberata nell'ambiente o dell'immissione sul mercato con l'esigenza di tutela dell'agrobiodiversità, dei sistemi agrari e della filiera agroalimentare, con particolare riferimento ai prodotti tipici, biologici e di qualità.

 

3. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) organismo: un'entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico;

b) organismo geneticamente modificato (OGM): un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante accoppiamento o incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. Nell'àmbito di tale definizione:

1) una modificazione genetica è ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1;

2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2, non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;

c) emissione deliberata: qualsiasi introduzione intenzionale nell'ambiente di un OGM per la quale non vengono usate misure specifiche di confinamento al fine di limitare il contatto con la popolazione e con l'ambiente e per garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi;

d) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi, dietro compenso o gratuitamente. Non costituiscono immissione sul mercato le seguenti operazioni:

1) la messa a disposizione di microrganismi geneticamente modificati per attività disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, ivi comprese le attività che comportano collezioni di colture;

2) la messa a disposizione di OGM diversi dai microrganismi di cui al punto 1) destinati ad essere impiegati unicamente in attività in cui si attuano misure rigorose e specifiche di confinamento atte a limitare il contatto di questi organismi con la popolazione e con l'ambiente e a garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi; tali misure si basano sugli stessi princìpi di confinamento stabiliti dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;

3) la messa a disposizione di OGM da utilizzarsi esclusivamente per emissioni deliberate a norma del Titolo II del presente decreto;

e) notifica: la trasmissione, in quadruplice copia, con l'aggiunta di una copia per ogni regione e provincia autonoma interessata per le notifiche di cui al Titolo II, delle informazioni prescritte nel presente decreto all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 effettuata con qualsiasi mezzo che lasci, comunque, traccia scritta, ovvero la trasmissione di informazioni della stessa natura ad una autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea;

f) notificante: il soggetto a carico del quale incombe l'obbligo di notifica;

g) prodotto: un preparato costituito da o contenente OGM, che viene immesso sul mercato;

h) valutazione del rischio ambientale: la valutazione, effettuata a norma dell'articolo 5, comma 1, dei rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente, diretti o indiretti, immediati o differiti, che possono essere connessi all'emissione deliberata o all'immissione sul mercato di OGM;

i) consultazione pubblica: la possibilità offerta a qualunque persona fisica o giuridica, istituzione, organizzazione o associazione di formulare osservazioni o fornire informazioni in merito a ciascuna notifica.

 

4. Deroghe.

1. Il presente decreto non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B.

2. Il presente decreto non si applica al trasporto di OGM per ferrovia, su strada, per vie navigabili interne, per mare o per via aerea.

 

5. Obblighi generali.

1. Prima di presentare una notifica ai sensi del Titolo II o del Titolo III, il notificante effettua una valutazione del rischio ambientale a norma dell'allegato II: tenendo conto dell'impatto ambientale in funzione del tipo di organismo introdotto e dell'ambiente ospite. I potenziali effetti negativi, sia diretti che indiretti sulla salute umana, animale e sull'ambiente, compresi quelli eventualmente provocati dal trasferimento di un gene dall'OGM ad altri organismi, sono attentamente valutati caso per caso. Le informazioni necessarie all'esecuzione di tale valutazione figurano nell'allegato III. Le valutazioni effettuate sono oggetto della notifica di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20. Ogniqualvolta il notificante è tenuto a trasmettere informazioni all'autorità competente di cui all'articolo 2, deve inviare la documentazione in quadruplice copia, con l'aggiunta di una copia per ogni regione e provincia autonoma interessata, relativamente alle notifiche di cui al Titolo II del presente decreto.

2. L'autorità nazionale competente, ricevuta la notifica di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20:

a) effettua l'istruttoria preliminare verificando la conformità formale della notifica alle disposizioni del presente decreto ed il pagamento delle tariffe di cui all'articolo 33 e richiedendo, se del caso, il completamento della documentazione al notificante;

b) dopo l'istruttoria preliminare trasmette copia della notifica ai Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, e, relativamente al Titolo II, ad ogni regione e provincia autonoma interessata, e la sottopone al parere della Commissione di cui all'articolo 6;

c) provvede a consultare ed informare il pubblico, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 12 e 26;

d) trasmette ai Ministeri della salute, delle politiche agricole e forestali, all'APAT e ad ogni regione e provincia autonoma interessata, copia della relazione conclusiva di cui all'articolo 13 e la sottopone al parere della Commissione interministeriale di cui all'articolo 6;

e) provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14;

f) informa il notificante di aver ricevuto la notifica di cui agli articoli 8 e 11 e, successivamente, invia allo stesso l'autorizzazione o la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 3;

g) informa il notificante di aver ricevuto la notifica di cui agli articoli 16 e 20 e, successivamente, invia allo stesso la relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20;

h) invia alla Commissione europea la relazione di valutazione di cui alla lettera g);

i) rilascia l'autorizzazione scritta di cui agli articoli 9, 18 e 20;

l) provvede in merito alla riservatezza dei dati, ai sensi dell'articolo 27;

m) prescrive i requisiti di etichettatura e di imballaggio di cui all'articolo 24;

n) adotta, per quanto di competenza, i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 25;

o) motiva qualsiasi richiesta di documentazione o di informazioni supplementari che si renda necessaria ai fini delle valutazioni previste dal presente decreto.

3. L'autorità nazionale competente, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 6:

a) assicura che siano adottate, nel rispetto del principio di precauzione, tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana, animale e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata dall'immissione sul mercato di OGM;

b) verifica che le valutazioni di cui al comma 1 siano state effettuate in conformità a quanto previsto dal presente decreto e che le conclusioni siano conformi ai risultati ottenuti;

c) assicura che siano adottate misure idonee a garantire, nel rispetto dell'allegato IV, la tracciabilità in tutte le fasi dell'immissione sul mercato di OGM autorizzati a norma del Titolo III;

d) al momento della valutazione dei rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente assicura che gli OGM che contengono geni che esprimono una resistenza agli antibiotici utilizzati per trattamenti medici o veterinari siano presi in particolare considerazione, fermo restando che l'eliminazione graduale dei marcatori di resistenza agli antibiotici deve avvenire, entro il 31 dicembre 2008, per gli OGM disciplinati al Titolo II, e, entro il 31 dicembre 2004, per gli OGM disciplinati al Titolo III (1/a);

e) valuta ed esprime un parere in merito alla relazione conclusiva di cui all'art. 13, informandone il notificante;

f) valuta le relazioni concernenti il monitoraggio di cui all'articolo 22;

g) valuta le relazioni di valutazione e le informazioni trasmesse dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dalla Commissione europea;

h) presenta eventuali osservazioni alla Commissione europea all'esito delle valutazioni di cui all'articolo 6, comma 2;

i) valuta tutte le nuove informazioni comunque acquisite in merito ai rischi di un OGM.

4. L'autorità nazionale competente adotta le misure necessarie per porre immediatamente termine all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione sul mercato di OGM che non siano stati autorizzati ai sensi del presente decreto. Detta autorità, sentita la Commissione di cui all'art. 6, stabilisce le misure necessarie per la messa in sicurezza, il ripristino e la bonifica dei siti interessati, nonché per lo smaltimento dei rifiuti e dà immediata comunicazione alla Commissione europea, alle autorità competenti degli altri Stati membri, ai Ministeri di cui all'articolo 2, alle regioni e province autonome e al pubblico dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

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(1/a) Lettera così rettificata con Comunicato 23 giugno 2005 (Gazz. Uff. 23 giugno 2005, n. 144).

 

6. Commissione interministeriale di valutazione.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita una Commissione interministeriale per l'elaborazione dei pareri sulle notifiche e sulle informazioni di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 con il compito di:

a) verificare che il contenuto di dette notifiche e informazioni sia conforme alle disposizioni del presente decreto;

b) esaminare qualsiasi osservazione sulle notifiche eventualmente presentata dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal pubblico;

c) valutare i rischi dell'emissione per la salute umana, animale e per l'ambiente;

d) esaminare le informazioni del notificante di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 e promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e) disporre, se del caso, la consultazione delle parti sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che comunitari;

f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi previsti, la relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20.

2. La Commissione interministeriale di cui al comma 1, esamina le relazioni di valutazione e le informazioni relative all'emissione deliberata e all'immissione sul mercato di OGM provenienti dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dalla Commissione europea e trasmesse all'autorità competente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 aprile 2001, n. L 106, richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni ed esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione dei rischi dell'emissione.

3. La Commissione interministeriale di cui al comma 1 è presieduta da un direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero da un suo sostituto, ed è composta da rappresentanti e da esperti di comprovata competenza scientifica designati dalle amministrazioni interessate, così ripartiti:

a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) un rappresentante del Ministero della salute;

c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

d) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

g) due esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

h) due esperti del Ministero della salute;

i) due esperti del Ministero delle politiche agricole e forestali;

j) due esperti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

k) un esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);

l) un esperto del Ministero delle attività produttive;

m) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

n) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3 è nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione di cui al comma 1, sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, presso il quale la medesima ha sede.

6. La Commissione interministeriale di valutazione, i cui componenti durano in carica quattro anni, adotta, entro sessanta giorni dalla data della sua istituzione, un regolamento di funzionamento interno.

7. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, le parole da «anche per l'esercizio» fino a «decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92», sono soppresse.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a partire dall'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1. Dalla stessa data il notificante provvede al versamento delle tariffe di cui all'articolo 33 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

TITOLO II

Emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato.

7. Preparati medicinali.

1. Gli articoli da 8 a 14 non si applicano alle sostanze e ai preparati medicinali per uso umano contenenti o consistenti in un OGM purché la loro emissione deliberata a fini diversi dalla immissione sul mercato sia autorizzata da una normativa che faccia riferimento al presente decreto e che preveda:

a) quantomeno una valutazione specifica del rischio ambientale ai sensi dell'allegato II, sulla base delle informazioni specificate all'allegato III;

b) l'autorizzazione alla sperimentazione;

c) un piano di sorveglianza conforme a quanto previsto dall'allegato III A, parte E, punti 1, 2 e 4, allo scopo di individuare gli effetti dello o degli OGM sulla salute umana, animale e sull'ambiente;

d) disposizioni relative al trattamento di nuove informazioni, informazione al pubblico, informazione sui risultati delle emissioni, scambi di informazioni almeno equivalenti a quelle contenute nel presente decreto;

e) la necessità del consenso esplicito da parte dei soggetti sottoposti alla sperimentazione.

2. La valutazione dei rischi per l'ambiente presentati dalle sostanze e dai preparati di cui al comma 1 è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e comunicata al Ministero della salute per i provvedimenti di competenza.

 

8. Notifica.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, chiunque intende effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM è tenuto a presentare preventivamente una notifica all'autorità nazionale competente.

2. La notifica comprende:

a) un fascicolo tecnico, su supporto cartaceo ed informatico, contenente le informazioni di cui all'allegato III necessarie per valutare il rischio ambientale connesso all'emissione deliberata dell'OGM e in particolare:

1) informazioni generali, comprese quelle relative al personale e alla sua formazione;

2) informazioni relative all'OGM;

3) informazioni relative alle condizioni di emissione e al potenziale ambiente ospite;

4) informazioni sulle interazioni tra OGM e ambiente;

5) un piano di monitoraggio conforme alle pertinenti parti dell'allegato III e diretto a individuare gli effetti dell'OGM sulla salute umana, animale e sull'ambiente;

6) informazioni relative ai piani di controllo, ai metodi di bonifica, al trattamento dei rifiuti e ai piani di intervento in caso di emergenza;

7) una sintesi delle informazioni di cui ai punti precedenti, redatta nelle lingue italiana ed inglese in conformità alle linee guida di cui alla decisione 2002/813/CE del 3 ottobre 2002, del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 18 ottobre 2002, n. L 280, che contenga anche tutte le informazioni di cui all'articolo 27, comma 4.

b) la valutazione del rischio ambientale e le conclusioni prescritte dall'allegato II, parte D, con i riferimenti bibliografici e l'indicazione dei metodi utilizzati, su supporto cartaceo ed informatico;

c) la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, in conformità alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui al comma 6.

3. Il notificante può rinviare a dati o risultati di notifiche già presentate anche da altri notificanti o può presentare ulteriori informazioni, a suo avviso pertinenti, a condizione che tali informazioni, dati e risultati siano relativi a rilasci effettuati in siti o in ecosistemi del tutto simili a quelli oggetto della notifica. Tali informazioni, dati o risultati, se di terzi e dichiarati di carattere riservato, devono essere accompagnati da una lettera di accesso rilasciata dal titolare della relativa proprietà intellettuale.

4. L'autorità nazionale competente può accettare che le emissioni dello stesso OGM in uno stesso luogo o in luoghi diversi per lo stesso scopo e in un periodo determinato di tempo possano essere comunicate con un'unica notifica.

5. Per ogni successiva emissione dello stesso OGM, precedentemente notificato come parte dello stesso programma di ricerca, il notificante è tenuto ad inviare una nuova notifica. In questo caso, il notificante può fare riferimento ai dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi ad emissioni precedenti.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le prescrizioni ai fini della valutazione del rischio di cui al comma 2, lettera c) (2).

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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 gennaio 2005.

 

9. Istruttoria della notifica.

1. Ricevuta la notifica di cui all'articolo 8 ed effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), l'autorità nazionale competente, non appena possibile e, comunque, non oltre quindici giorni dal ricevimento della stessa:

a) trasmette copia della notifica come previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b);

b) avvia, ai sensi dell'articolo 5, la consultazione pubblica di cui all'articolo 12.

2. La Commissione di cui all'articolo 6, entro sessanta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica di cui all'articolo 12, effettua la valutazione della notifica e, tenuto conto delle osservazioni eventualmente pervenute nel corso della consultazione stessa, nonché delle specifiche esigenze di prevenzione ambientale e di tutela della salute umana, individuate rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero della salute, e delle condizioni per la protezione dei sistemi agrari proposte dal Ministero delle politiche agricole e forestali, redige e trasmette all'autorità nazionale competente le proprie conclusioni.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza di cui al comma 2, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, l'autorità nazionale competente:

a) rilascia al notificante una autorizzazione scritta all'emissione, precisandone le condizioni che, comunque, non possono essere meno restrittive di quelle contenute nelle conclusioni di cui al comma 2, provvedendo contestualmente a darne comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate; ovvero

b) comunica per iscritto al notificante i motivi del diniego.

4. Nel calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non è computato il periodo di tempo durante il quale l'autorità nazionale competente o la Commissione di cui all'articolo 6 sono in attesa di ulteriori informazioni eventualmente richieste al notificante.

5. Nel calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non è, altresì, computato il periodo di tempo necessario all'autorità nazionale competente o alla Commissione di cui all'articolo 6, per l'esame delle nuove informazioni trasmesse dal notificante, o comunque acquisite, che prevedono una nuova valutazione. Tale periodo non può superare la durata di trenta giorni.

6. Il notificante può procedere all'emissione solamente dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'autorità nazionale competente, rispettando tutte le condizioni in essa precisate.

 

10. Procedure differenziate e semplificate.

1. L'autorità nazionale competente, ove siano disponibili sufficienti evidenze scientifiche riguardo alle emissioni di taluni OGM in determinati ecosistemi e se gli OGM in questione soddisfano i criteri enunciati nell'allegato V, acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 6 e dei Ministeri di cui all'articolo 2, per quanto di rispettiva competenza, può presentare alla Commissione europea una proposta motivata al fine di ottenere un'autorizzazione alla applicazione di procedure differenziate o semplificate per tali tipi di OGM.

 

11. Modifiche e nuove informazioni sulle notifiche.

1. Il notificante, prima di adottare qualsiasi modifica dell'emissione deliberata di un OGM già autorizzata oppure nel caso di una variazione non intenzionale della stessa, con possibili conseguenze sui rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente, ovvero nel caso in cui si rendono disponibili nuove informazioni su detti rischi mentre è in corso l'esame della notifica o dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione, provvede immediatamente a:

a) effettuare una nuova valutazione del rischio, in conformità ai princìpi indicati nell'allegato II, basata sui nuovi od ulteriori elementi acquisiti;

b) riesaminare le misure specificate nella notifica, ovvero, nel caso sia già stata rilasciata l'autorizzazione all'emissione deliberata, quelle eventualmente specificate in quest'ultima al fine di adeguarla alle nuove esigenze;

c) adottare comunque le misure di carattere urgente necessarie per la tutela della salute umana, animale e dell'ambiente;

d) informare l'autorità nazionale competente e le regioni e province autonome interessate mediante apposita comunicazione che contempli le nuove informazioni e le valutazioni di cui ai punti a) e b), nonché le eventuali misure adottate di cui al punto c); la comunicazione deve essere inviata prima di adottare qualsiasi modifica di carattere non urgente o non appena la variazione non intenzionale sia nota o le nuove informazioni siano disponibili.

2. Se l'autorità nazionale competente viene a conoscenza, direttamente o tramite i Ministeri di cui all'articolo 2 o da altra fonte, di nuove informazioni ritenute rilevanti ai fini dell'esistenza di nuovi o maggiori rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente o delle circostanze di cui al comma 1, le valuta, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 6, le comunica alle regioni e alle province autonome interessate, le rende accessibili al pubblico e impone al notificante, ove necessario, di modificare le modalità dell'emissione deliberata, di sospenderla o di interromperla definitivamente, informandone il pubblico.

 

12. Consultazione e informazione pubblica.

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27, l'autorità nazionale competente provvede, secondo le modalità indicate nell'allegato VIII, ad effettuare la consultazione pubblica e a garantire l'accesso alle informazioni in merito alle notifiche e alle emissioni deliberate nell'ambiente di OGM contemplate nel Titolo II.

2. Sono oggetto di consultazione pubblica, ai sensi del comma 1, i seguenti documenti ed informazioni forniti dal notificante:

a) la sintesi del fascicolo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), punto 7;

b) la valutazione del rischio ambientale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);

c) ogni nuova informazione di cui all'articolo 11, comma 2.

3. I documenti e le informazioni di cui al comma 2 restano disponibili per la consultazione pubblica secondo le modalità dell'allegato VIII per un periodo di trenta giorni.

4. L'autorità nazionale competente, al termine del periodo di cui al comma 3 raccoglie e trasmette alla Commissione di cui all'articolo 6, tutte le osservazioni eventualmente pervenute nel corso della consultazione;

5. L'autorità nazionale competente rende pubbliche, secondo le modalità dell'allegato VIII, le informazioni concernenti:

a) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

b) gli esiti dei controlli del piano di monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), punto 5);

c) le conclusioni della valutazione di cui all'articolo 9, comma 2;

d) il provvedimento di autorizzazione o di diniego di cui all'articolo 9, comma 3;

e) le proposte di cui all'articolo 10, ove non già rese pubbliche dalla Commissione europea;

f) la relazione conclusiva ed il parere sull'emissione di cui all'articolo 13.

6. Chiunque coltiva piante geneticamente modificate appone adeguati cartelli di segnalazione che indicano chiaramente la presenza di OGM.

 

13. Relazione conclusiva sull'emissione.

1. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il notificante invia all'autorità nazionale competente una relazione conclusiva sull'emissione stessa nella quale sono riportati i risultati della verifica sperimentale sui possibili rischi ed impatti per la salute umana, animale e per l'ambiente.

2. L'autorità nazionale competente trasmette copia della relazione di cui al comma 1 ai Ministeri della salute, delle politiche agricole e forestali, all'APAT ed alle regioni e province autonome interessate.

3. L'autorità nazionale competente, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 6, effettua una valutazione della relazione di cui al comma 1, elaborando sulla stessa un parere che deve essere comunicato al notificante ed alle regioni e province autonome interessate.

 

14. Scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea.

1. L'autorità nazionale competente invia alla Commissione europea, entro trenta giorni dal ricevimento, una sintesi di ogni notifica ricevuta a norma dell'articolo 8.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'autorità nazionale competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione europea delle decisioni definitive adottate a norma dell'articolo 9, comma 3, comprese eventualmente le ragioni per le quali una notifica è stata respinta, nonché dei risultati delle emissioni pervenuti a norma dell'articolo 13, comma 1.

3. L'autorità nazionale competente, ricevuta dalla Commissione europea comunicazione in merito ad una decisione che ammette una procedura differenziata o semplificata per taluni OGM, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, comunica alla Commissione europea medesima se intende o meno avvalersi di tale procedura.

4. L'autorità nazionale competente una volta all'anno trasmette alla Commissione europea un elenco degli OGM il cui rilascio è stato autorizzato mediante le procedure differenziate e semplificate autorizzate dalla Commissione europea, nonché un elenco degli OGM i cui rilasci non sono stati autorizzati.

 

TITOLO III

Immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti.

15. Normativa settoriale.

1. Gli articoli da 16 a 26 non si applicano agli OGM autorizzati in base ad atti comunitari adottati successivamente alla direttiva 2001/18/CE che contengono esplicito riferimento alla stessa e che prescrivono, salvi gli altri obblighi previsti dai suddetti atti:

a) una valutazione del rischio ambientale specifico effettuata secondo i princìpi stabiliti nell'allegato II e sulla base delle informazioni di cui all'allegato III;

b) obblighi in materia di gestione del rischio, di etichettatura, di monitoraggio, di informazione del pubblico e di clausole di salvaguardia almeno equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.

2. Gli articoli da 16 a 26 non si applicano agli OGM autorizzati dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, a condizione che la valutazione specifica di rischio ambientale sia compiuta secondo i princìpi di cui all'allegato II e sulla base del tipo di informazioni indicate nell'allegato III, fatti salvi altri obblighi pertinenti in materia di valutazione del rischio, di gestione del rischio, di etichettatura, di monitoraggio, di informazione del pubblico e di clausola di salvaguardia previsti dalla normativa comunitaria relativa ai medicinali per uso umano e veterinario.

 

16. Procedura di notifica.

1. Chiunque intenda immettere sul mercato comunitario, per la prima volta in Italia, un OGM, è tenuto a darne preventiva notifica all'autorità nazionale competente, informandone gli altri ministeri indicati all'articolo 2, comma 1.

2. L'autorità nazionale competente:

a) invia immediatamente alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, nonché alle regioni e province autonome, la sintesi di cui al comma 3, lettera i);

b) trasmette alla Commissione europea copia della notifica, se la stessa rispetta i requisiti previsti dal comma 3, e, contestualmente, la relazione di valutazione, a norma dell'articolo 17, comma 3.

3. La notifica comprende:

a) la copia della valutazione della relazione finale relativa all'emissione deliberata nell'ambiente dell'OGM oggetto della notifica, di cui all'articolo 13, comma 3;

b) le informazioni di cui agli allegati III e IV che tengono conto della diversità dei luoghi di impiego dell'OGM e riportano dati e risultati relativi agli effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente delle emissioni effettuate per fini diversi dall'immissione sul mercato;

c) la valutazione dei rischi ambientali e le conclusioni di cui all'allegato II, parte D con particolare attenzione ai rischi per la diversità degli ecosistemi naturali, l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare;

d) le condizioni di immissione sul mercato, incluse particolari condizioni di uso e di manipolazione;

e) la proposta concernente la durata dell'autorizzazione, comunque non superiore a 10 anni, ai sensi dell'articolo 18, comma 5;

f) il piano di monitoraggio, nel rispetto dell'allegato VII, che preveda una proposta di durata che può essere diversa da quella dell'autorizzazione;

g) l'etichetta proposta, che deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato IV e che deve riportare, in ogni caso, la dicitura «questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati».

h) la proposta di imballaggio di cui all'allegato IV;

i) la sintesi delle informazioni di cui ai punti precedenti, redatta nelle lingue italiana ed inglese in conformità alle linee guida di cui alla, decisione 2002/812/CE del 3 ottobre 2002, del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 18 ottobre 2002, n. L 280, su supporto cartaceo e informatico, che contenga anche tutte le informazioni di cui all'articolo 27, comma 4.

4. Qualora, in base ai risultati di un'emissione notificata a norma del Titolo II o in base ad altri fondati motivi scientifici, un notificante ritenga che l'immissione sul mercato e l'uso di un OGM non comportino rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente, può chiedere all'autorità nazionale competente di autorizzarlo a non fornire, in tutto o in parte, le informazioni di cui all'allegato IV, parte B, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322.

5. Il notificante include nella notifica le informazioni disponibili sui dati o sui risultati delle emissioni dello stesso OGM già notificate o in corso di notifica o effettuate dal notificante nella Comunità o fuori di essa relative a rilasci effettuati in siti ed ecosistemi del tutto simili a quelli oggetto della notifica.

6. Il notificante può anche rinviare a dati o risultati di notifiche già presentate da altri notificanti o presentare ulteriori informazioni a suo avviso pertinenti a condizione che tali informazioni, dati e risultati non siano riservati o che tali notificanti abbiano dato il loro accordo scritto.

7. Per utilizzare un OGM a fini diversi da quelli già indicati in una notifica occorre presentare una nuova notifica.

8. Il notificante può effettuare per la prima volta in Italia l'immissione sul mercato solo dopo aver ricevuto comunicazione del provvedimento di autorizzazione dell'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e nel rispetto delle condizioni ivi previste.

9. Qualora, prima del rilascio dell'autorizzazione scritta, si rendano disponibili nuove informazioni sui rischi dell'OGM per la salute umana, animale e per l'ambiente, valgono le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2 e 3.

 

17. Relazione di valutazione.

1. Ricevuta la notifica di cui all'articolo 16, comma 3, ed effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), l'autorità nazionale competente la sottopone, non appena possibile, e, comunque, non oltre quindici giorni dal ricevimento della stessa, alla Commissione di cui all'articolo 6.

2. Entro i settantacinque giorni dalla data di ricevimento della notifica, la Commissione di cui all'articolo 6 elabora e trasmette all'autorità nazionale competente una proposta di relazione di valutazione in base agli orientamenti di cui all'allegato VI, nella quale sono riportate le esigenze di misure di prevenzione ambientale e di misure di tutela della salute umana, indicate rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero della salute, nonché quelle di tutela dell'agrobiodiversità, dei sistemi agrari e della filiera agroalimentare proposte dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Ricevuta la proposta di relazione di cui al comma 2 e sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, l'autorità nazionale competente elabora la relazione di valutazione che indica se l'OGM può essere immesso o meno sul mercato e, se del caso, a quali condizioni.

4. Per il calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non sono computati i periodi di tempo durante i quali l'autorità nazionale competente è in attesa di ulteriori informazioni eventualmente richieste al notificante.

5. L'autorità nazionale competente:

a) nel caso in cui la relazione di valutazione di cui al comma 3, indica che l'OGM puo essere immesso sul mercato, invia detta relazione, unitamente alle informazioni di cui al comma 4 ed alle eventuali altre informazioni su cui si basa la relazione stessa, alla Commissione europea e al notificante;

b) nel caso in cui la relazione di valutazione di cui al comma 3 indica che l'OGM non può essere immesso sul mercato:

1) la trasmette immediatamente al notificante;

2) trascorsi almeno quindici giorni dalla trasmissione al notificante e, comunque, non oltre centocinque giorni dalla data di ricevimento della notifica, trasmette la relazione di cui alla lettera b), unitamente alle informazioni di cui al comma 4 ed alle eventuali altre informazioni su cui essa si basa, alla Commissione europea.

6. Un successivo ritiro della notifica da parte del notificante non pregiudica la presentazione di detta notifica all'autorità competente di un altro Stato membro.

 

18. Adempimenti successivi alla relazione di valutazione.

1. L'autorità nazionale competente, qualora la relazione di valutazione di cui all'articolo 17 riporti un parere favorevole all'immissione sul mercato dell'OGM oggetto della notifica, concede autorizzazione scritta:

a) trascorsi sessanta giorni dalla data di invio della documentazione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a), in mancanza di obiezioni motivate da parte dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione europea;

b) trascorsi centocinque giorni dalla data di invio della documentazione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a), nei casi in cui siano state sollevate obiezioni motivate e positivamente risolti gli aspetti controversi da parte dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione europea.

2. Il provvedimento di autorizzazione è trasmesso al notificante ed alle regioni e province autonome e di esso è data informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione europea entro trenta giorni.

3. Nei casi in cui l'autorità competente di un altro Stato membro o la Commissione europea sollevano obiezioni motivate, entro sessanta giorni dalla data di invio della documentazione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a), e non viene raggiunto l'accordo di cui al comma 1, lettera b), l'autorità nazionale competente assume le proprie determinazioni in merito alla notifica oggetto delle obiezioni in conformità alla decisione, adottata dalla Commissione europea. La decisione adottata dall'autorità nazionale competente è comunicata alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione europea entro trenta giorni.

4. Il termine di quarantacinque giorni previsto per il raggiungimento dell'accordo di cui al comma 1, lettera b), è sospeso per il tempo necessario all'autorità nazionale competente per acquisire eventuali ulteriori informazioni dal notificante.

5. L'autorizzazione è valida per un periodo massimo di dieci anni a partire dalla data di rilascio.

6. In tutti i casi in cui l'autorità nazionale competente rigetta la richiesta di autorizzazione all'immissione sul mercato di un OGM ne dà comunicazione al notificante, specificandone i motivi.

7. Nel caso in cui l'autorizzazione per un OGM o un derivato di un OGM viene richiesta al semplice scopo di commercializzarne i prodotti sementieri, il periodo della prima autorizzazione è stabilito conformemente alle norme contenute nel decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, e non può comunque essere superiore a dieci anni a partire dalla data dell'iscrizione della prima varietà vegetale contenente tale OGM nel catalogo nazionale delle varietà vegetali.

8. Per i materiali riproduttivi forestali, la validità della prima autorizzazione è di 10 anni a partire dalla data della prima inclusione del materiale di base contenente l'OGM nel catalogo nazionale dei materiali di base.

9. Entro sessanta giorni dal ricevimento di una relazione di valutazione elaborata dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'autorità nazionale competente provvede, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, a trasmettere alla Commissione europea le proprie osservazioni, compresa l'eventuale richiesta di ulteriori informazioni ovvero, se del caso, una obiezione motivata all'immissione sul mercato dell'OGM oggetto della relazione di valutazione.

 

19. Criteri e informazione per determinati OGM.

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 5, 6, 7 e 9, nonché le disposizioni degli articoli 17 e 18, l'autorità nazionale competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, nonché i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, può proporre alla Commissione europea criteri e requisiti delle informazioni che devono essere contenute nelle notifiche, in deroga all'articolo 16, comma 3, per l'immissione sul mercato di taluni tipi di OGM.

2. I criteri e i requisiti delle informazioni di cui al comma 1, devono, comunque, garantire la sicurezza per la salute umana, animale e per l'ambiente e devono basarsi su riscontri scientifici e sull'esperienza maturata in casi analoghi.

 

20. Rinnovo dell'autorizzazione.

1. In deroga agli articoli 16, 17 e 18, si applica la procedura di rinnovo di cui al presente articolo:

a) alle autorizzazioni rilasciate a norma del Titolo III;

b) alle autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Al più tardi nove mesi prima della scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1, il notificante presenta all'autorità nazionale competente una notifica che contiene:

a) una copia dell'autorizzazione all'immissione sul mercato dell'OGM di cui si chiede il rinnovo;

b) una relazione sui risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 22 ovvero, per le autorizzazioni di cui al comma 1, lettera b), ogni informazione relativa al monitoraggio eventualmente effettuato;

c) qualsiasi altra nuova informazione resasi disponibile concernente i rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente connessi al prodotto e, se del caso, una proposta recante modifica o integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originaria, tra cui quelle attinenti al futuro monitoraggio e alla durata di validità dell'autorizzazione.

3. Ricevuta la notifica di cui ai comma 2 ed effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), l'autorità nazionale competente la sottopone, non appena possibile e, comunque, non oltre quindici giorni dal ricevimento della stessa alla Commissione di cui all'articolo 6.

4. Entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento della notifica, la Commissione di cui all'articolo 6 elabora e trasmette all'autorità nazionale competente una proposta di relazione di valutazione che, alla luce dei dati del monitoraggio effettuato o delle ulteriori informazioni disponibili, nonché delle valutazioni effettuate, per i settori di propria competenza, dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome, indichi la possibilità o meno di concedere il rinnovo dell'autorizzazione e le eventuali modifiche o integrazioni alle condizioni in essa previste.

5. Ricevuta la proposta di cui al comma 4, l'autorità nazionale competente, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, elabora la relazione di valutazione e la trasmette immediatamente alla Commissione europea ed al notificante.

6. In assenza di obiezioni motivate presentate da parte delle autorità competenti degli altri Stati membri e della Commissione europea entro sessanta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma 5, l'autorità nazionale competente trasmette per iscritto al notificante la decisione finale e informa le autorità competenti degli altri Stati membri, la Commissione europea e le regioni e province autonome entro i successivi trenta giorni.

7. Nel caso in cui l'autorità competente di un altro Stato membro o la Commissione europea chiedono ulteriori informazioni, formulano osservazioni o presentano obiezioni motivate, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione di cui al comma 5, e non viene raggiunto un accordo, entro settantacinque giorni dalla data di invio di detta relazione, l'autorità nazionale competente provvede sulla notifica in conformità alla decisione adottata in sede comunitaria a norma dell'articolo 18 della direttiva 2001/18/CE. Nel caso in cui si raggiunge l'accordo, entro il termine di settantacinque giorni, l'autorità nazionale competente provvede sulla notifica in conformità all'accordo raggiunto. L'autorità nazionale competente trasmette per iscritto al notificante la decisione definitiva e ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione europea nei successivi trenta giorni.

8. Ogni rinnovo dell'autorizzazione all'immissione sul mercato non deve superare i dieci anni e può essere, se del caso, limitato o prorogato per motivi specifici.

9. Dopo aver presentato una notifica per il rinnovo di un'autorizzazione, a norma del comma 2, il notificante può continuare a immettere sul mercato l'OGM, alle condizioni indicate nell'autorizzazione per la quale ha chiesto il rinnovo, fino alla comunicazione della autorità nazionale competente di cui ai commi 6 e 7.

10. Per il rinnovo di una autorizzazione sulla base della relazione di valutazione elaborata da un altro Stato membro, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, l'autorità nazionale competente provvede, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, a trasmettere alla Commissione europea le proprie osservazioni, compresa l'eventuale richiesta di ulteriori informazioni ovvero, se del caso, una obiezione motivata al rinnovo dell'autorizzazione relativa all'immissione sul mercato dell'OGM.

 

21. Provvedimento di autorizzazione.

1. Salvo ulteriori obblighi derivanti da norme contenute in atti diversi dal presente decreto, un OGM può essere utilizzato se nei suoi confronti è stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione alla immissione sul mercato da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, purché siano rispettate scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e aree geografiche.

2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il notificante può procedere all'immissione sul mercato di un OGM solo dopo aver ottenuto dall'autorità nazionale competente il relativo provvedimento di autorizzazione di cui agli articoli 18 e 20 del presente decreto, e purché siano rispettate tutte le condizioni in esso prescritte.

3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 deve sempre indicare:

a) l'esatto oggetto dell'autorizzazione;

b) l'identità dell'OGM da immettere sul mercato, nonché l'identificatore unico;

c) il periodo di validità dell'autorizzazione;

d) le condizioni per l'immissione sul mercato del prodotto, incluse le specifiche condizioni di impiego di manipolazione e di imballaggio dell'OGM, e le misure di tutela per particolari ecosistemi, ambienti o aree geografiche;

e) l'obbligo per il notificante di mettere a disposizione dell'autorità nazionale competente, su richiesta, campioni per il controllo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27;

f) gli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 16, comma 3, lettera g);

g) gli obblighi in materia di monitoraggio di cui all'articolo 22, l'obbligo di riferire alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri la durata dello stesso, nonché, se del caso, gli eventuali obblighi per chiunque venda o usi il prodotto, incluso, per gli OGM destinati alla coltivazione, quello di fornire informazioni adeguate in merito alla localizzazione delle coltivazioni.

4. L'autorità nazionale competente adotta le misure necessarie a garantire l'accesso del pubblico all'autorizzazione di cui agli articoli 18, comma 1 e 20, comma 6, e alle decisioni della Commissione europea di cui agli articoli 18, comma 3 e 20, comma 7, nonché ai documenti equipollenti rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

 

22. Monitoraggio e ricerca.

1. Dopo l'immissione sul mercato di un OGM, il notificante provvede affinché il monitoraggio e la relativa relazione siano effettuati alle condizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione. Per i provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall'autorità nazionale competente, le relazioni concernenti il monitoraggio sono trasmesse alla stessa ed inviate in copia, a cura del notificante, alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. L'autorità nazionale competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, adegua, ove opportuno, il piano di monitoraggio sulla base dei risultati delle relazioni di cui al comma 1, tenuto conto delle nuove informazioni di cui all'articolo 23.

3. I risultati del monitoraggio sono resi pubblici in modo da garantirne la trasparenza.

4. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicurano la realizzazione di attività di ricerca sistematica ed indipendente sui rischi potenziali inerenti l'emissione deliberata nell'ambiente e l'immissione sul mercato di OGM, garantendo ai ricercatori libero accesso a tutto il materiale pertinente, salvo quanto disposto dall'articolo 27.

 

23. Gestione delle nuove informazioni.

1. Il notificante, qualora acquisisca nuove informazioni in merito ai rischi di un OGM, è tenuto a:

a) adottare immediatamente tutte le misure necessarie al fine di tutelare la salute umana, animale e l'ambiente;

b) comunicare le predette informazioni e le misure adottate all'autorità nazionale competente che ne dà informazione alle regioni e province autonome.

2. Tutte le nuove informazioni in merito ai rischi di un OGM, comunque acquisite dall'autorità nazionale competente, sono considerate ai fini della elaborazione della relazione di valutazione di cui agli articoli 17, comma 2, e 20, comma 4. I termini di cui all'articolo 17, comma 2, se del caso, possono essere estesi per un periodo non superiore a trenta giorni, informandone la Commissione europea e il notificante.

3. Qualora la relazione di cui al comma 2 sia già stata trasmessa alla Commissione europea e il provvedimento di autorizzazione non ancora concesso, l'autorità nazionale competente trasmette immediatamente le informazioni di cui al comma 2 alla Commissione europea medesima, alle autorità competenti degli altri Stati membri e, se del caso, al notificante e, contestualmente, può stabilire di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, ai fini del ripristino dei tempi previsti per il rilascio del provvedimento di autorizzazione.

4. Qualora dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di un OGM, l'autorità nazionale competente venga a conoscenza delle informazioni di cui al comma 2, sentiti la Commissione di cui all'articolo 6 ed i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, le trasmette immediatamente alla Commissione europea unitamente ad una relazione di valutazione integrativa comprendente, se del caso, una proposta di modifica delle condizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione ovvero una proposta di revoca dell'autorizzazione stessa.

5. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la Commissione europea ha trasmesso alle autorità competenti degli Stati membri la documentazione di cui al comma 4, se non vengono sollevate obiezioni motivate da parte dell'autorità competente di altro Stato membro o della Commissione europea, l'autorità nazionale competente modifica l'autorizzazione originaria sulla base della proposta di cui al comma 4, ne trasmette immediatamente copia al notificante e ne dà notizia alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione europea nei successivi trenta giorni.

6. Nei casi in cui le autorità competenti di un altro Stato membro o la Commissione europea sollevano obiezioni motivate, entro sessanta giorni dalla trasmissione da parte della Commissione europea alle autorità competenti degli altri Stati membri della documentazione integrativa di cui al comma 4, e non viene raggiunto un accordo entro settantacinque giorni dalla suddetta data di trasmissione, l'autorità nazionale competente assume le proprie determinazioni in merito alla proposta di modifica del provvedimento di autorizzazione originario in conformità alla decisione adottata dalla Commissione europea a norma dell'articolo 18 della direttiva 2001/18/CE. Nel caso in cui è raggiunto l'accordo entro il termine di settantacinque giorni, l'autorità nazionale competente provvede sulla notifica in conformità all'accordo raggiunto. L'autorità nazionale competente trasmette per iscritto al notificante la decisione definitiva e ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione europea nei successivi trenta giorni.

7. I termini di cui ai commi 5 e 6 sono sospesi per il tempo necessario all'autorità nazionale competente per acquisire eventuali ulteriori informazioni dal notificante.

 

24. Etichettatura.

1. Gli organi di vigilanza di cui all'articolo 32 verificano che, in tutte le fasi dell'immissione sul mercato, l'etichettatura e l'imballaggio degli OGM immessi sul mercato siano conformi alle specifiche indicate nelle relative autorizzazioni.

2. Per i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non intenzionali e tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati può essere fissata, in conformità alla normativa comunitaria, una soglia minima al di sotto della quale tali prodotti non devono essere etichettati a norma del comma 1, fatta salva la disciplina in materia di sementi. In ogni caso, la prova della non intenzionalità e dell'inevitabilità tecnica di tale presenza deve essere dimostrata dal produttore.

 

25. Clausola di salvaguardia.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto di rispettiva competenza, possono, con provvedimento d'urgenza, limitare o vietare temporaneamente l'immissione sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio nazionale di un OGM, come tale o contenuto in un prodotto, qualora, dopo la data di autorizzazione, sulla base di nuove o ulteriori informazioni che riguardano la valutazione dei rischi ambientali o a seguito di una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, hanno fondati motivi di ritenere che detto OGM possa costituire un rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente. Il provvedimento può indicare le misure ritenute necessarie per ridurre al minimo il rischio ipotizzato ed è immediatamente comunicato dai Ministeri della salute e delle politiche agricole all'autorità nazionale competente.

2. L'autorità nazionale competente dà immediata comunicazione alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, fornendo le relative motivazioni basate su una nuova valutazione dei rischi e indicando se e come le condizioni poste dall'autorizzazione devono essere modificate o l'autorizzazione stessa deve essere revocata. Dei predetti provvedimenti l'autorità nazionale competente dà idonea informazione al pubblico.

 

26. Informazione pubblica.

1. Fatto salvo l'articolo 27, l'autorità nazionale competente mette a disposizione del pubblico, non appena ne entra in possesso, e secondo le modalità indicate nell'allegato VIII, le relazioni di valutazione di cui agli articoli 17, comma 2, e 20, comma 4, nonché quelle elaborate dalle autorità competenti degli altri Stati membri e trasmesse dalla Commissione dell'Unione europea.

2. Per tutti gli OGM sono messi a disposizione del pubblico:

a) una sintesi del fascicolo di cui all'articolo 16, comma 3, lettera i), o la sintesi del fascicolo trasmesso dalla Commissione europea;

b) le relazioni di valutazione di cui al comma 1;

c) i pareri dei comitati scientifici consultati;

d) i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 22;

e) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

f) i provvedimenti di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, e all'articolo 20, commi 6 e 7, ovvero i documenti equipollenti rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri;

g) l'elenco aggiornato annualmente degli organismi geneticamente modificati di cui all'articolo 14, comma 4;

h) ogni nuova informazione disponibile di cui all'articolo 23;

i) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25;

 

TITOLO IV

Disposizioni finali.

27. Riservatezza.

1. I dati e le informazioni, comunque acquisiti dall'autorità nazionale competente, relativi alle notifiche, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono forniti. Fatto salvo il disposto del comma 4, chiunque, per motivi di ufficio, abbia accesso agli atti di notifica o a quelli ad essa inerenti, è tenuto a non divulgare le informazioni di cui viene a conoscenza.

2. Il notificante può comunicare per iscritto all'autorità nazionale competente, fornendo giustificazioni verificabili, le informazioni contenute nella notifica per le quali richiede la riservatezza, in quanto la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sua posizione concorrenziale.

3. L'autorità nazionale competente accoglie le richieste di cui al comma 2 ovvero, previa consultazione del notificante, stabilisce quali informazioni tenere riservate, dandogliene comunicazione.

4. In nessun caso sono considerate riservate le seguenti informazioni, se presentate a norma degli articoli 8, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 23 e 25:

a) descrizione generale del o degli OGM;

b) nome e indirizzo del notificante;

c) scopo dell'emissione;

d) località dell'emissione;

e) usi previsti;

f) metodi e piani di monitoraggio del o degli OGM;

g) piani per gli interventi di emergenza;

h) valutazione del rischio ambientale.

5. La riservatezza delle informazioni fornite permane anche in caso di ritiro della notifica da parte del notificante per qualsiasi motivo.

6. Le informazioni riservate ai sensi del comma 3, possono essere comunicate solo alla Commissione europea nonché, in caso di procedure amministrative o giudiziarie, alle pubbliche autorità che ne fanno richiesta e che sono responsabili dei relativi procedimenti, segnalandone il carattere di riservatezza.

 

28. Etichettatura degli OGM, diversi dai microrganismi geneticamente modificati, destinati ad impieghi in ambiente confinato.

1. Agli OGM da utilizzare per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 2, si applicano i pertinenti requisiti in materia di etichettatura di cui all'allegato IV.

29. Adeguamento degli allegati al progresso tecnico.

1. Gli allegati al presente decreto sono modificati, in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria, con apposito regolamento a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive; ogni qualvolta la nuova direttiva prevede poteri discrezionali per il proprio recepimento, il regolamento è adottato di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, a seconda dei rispettivi àmbiti di competenza.

 

30. Pubblici registri.

1. Presso l'autorità nazionale competente è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un pubblico registro informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM emessi in virtù del Titolo II. Sono, altresì, istituiti presso le regioni e le province autonome registri informatici su cui sono annotate le localizzazioni degli OGM coltivati in virtù del Titolo III, per consentire, in particolare, il controllo del monitoraggio degli eventuali effetti di tali OGM sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera g), e dell'articolo 22, comma 1. Le informazioni annotate su tali registri sono immediatamente rese pubbliche e l'accesso ai registri deve essere facilmente garantito al pubblico.

2. Chiunque coltiva OGM comunica alle regioni e province autonome competenti per territorio, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni e conserva per dieci anni le informazioni relative agli OGM coltivati ed alla loro localizzazione (3).

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(3) Vedi, anche, l'art. 8, D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 70.

 

31. Informazione alla Commissione europea.

1. Ogni tre anni l'autorità nazionale competente invia alla Commissione europea, una relazione sulle misure adottate per l'attuazione del presente decreto. Tale relazione include una illustrazione circostanziata delle esperienze acquisite in materia di OGM immessi sul mercato.

 

32. Attività di vigilanza.

1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, l'attività di vigilanza sull'applicazione del presente decreto è esercitata dall'autorità nazionale competente, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sulla base di un piano generale, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Detto piano definisce, in particolare, il numero minimo di ispezioni da effettuare, le forme di coordinamento tra le amministrazioni competenti, nonché i criteri e le modalità per l'aggiornamento del piano stesso, da effettuarsi con cadenza annuale.

2. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono di ispettori iscritti in apposito registro nazionale, designati dalle amministrazioni di appartenenza fra personale con adeguato profilo tecnico-scientifico e nominati con provvedimento dell'autorità nazionale competente. Detti ispettori nell'esercizio dell'attività di vigilanza svolgono funzioni di polizia giudiziaria e sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27.

3. L'attività di vigilanza è svolta su incarico delle amministrazioni di cui al comma 1 e, nel caso di incarico da parte dell'autorità nazionale competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 6.

 

33. Spese.

1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli di cui all'articolo 32, nonché quelle relative al funzionamento della Commissione di cui all'articolo 6 e all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle notifiche di cui agli articoli 5, commi 2, 9, 10, 11, 16, 20, 21 e 23 sono a carico del notificante.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso, nonché le modalità per il loro versamento. Le tariffe di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre anni.

3. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo di cui all'articolo 32 sono calcolate in base alle disposizioni sulla indennità di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale.

4. I notificanti provvedono al versamento degli importi corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero e della tutela del territorio per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 5, commi 2, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 23 e 32.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Con disposizioni regionali sono determinate, sulla base del costo del servizio, le tariffe corrispondenti relative alle attività di competenza e le modalità di versamento delle stesse tariffe.

 

34. Sanzioni relative al Titolo II.

1. Chiunque effettua un'emissione deliberata di un OGM per scopi diversi dall'immissione sul mercato senza averne dato preventiva notifica all'autorità nazionale competente è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.

2. Se l'emissione è effettuata dopo la notifica, ma prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata ovvero in violazione dei provvedimenti che dispongono la sospensione o l'interruzione definitiva dell'emissione o prescrivono modifiche alle modalità dell'emissione, si applica l'arresto da sei mesi a due anni o l'ammenda sino ad euro 51.700.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni successiva emissione dello stesso OGM nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 5.

4. Chiunque effettua una emissione deliberata di un OGM per scopi diversi dall'immissione sul mercato senza osservare le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.

5. Chiunque, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, non comunica immediatamente all'autorità nazionale competente le informazioni prescritte ovvero non adotta, nello stesso tempo, le misure necessarie per la tutela della salute umana, animale e dell'ambiente ivi previste, è punito, nel primo caso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o l'ammenda sino ad euro 51.700.

6. Chiunque, all'esito di ciascuna emissione e, successivamente, alle scadenze fissate nell'autorizzazione, non invia all'autorità nazionale competente la relazione conclusiva sull'emissione di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 25.900.

7. Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'articolo 12, comma 6, non appone adeguati cartelli di segnalazione che indicano chiaramente la presenza di OGM, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 ad euro 10.000.

 

35. Sanzioni relative al Titolo III.

1. Chiunque immette sul mercato un OGM senza aver provveduto alla preventiva notifica all'autorità nazionale competente o all'autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea nel quale l'immissione sul mercato comunitario è avvenuta per la prima volta, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.

2. Se l'immissione sul mercato avviene dopo la notifica, ma prima del rilascio dell'autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, si applica l'arresto sino a due anni o l'ammenda sino ad euro 51.700.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nella fattispecie di cui all'articolo 16, comma 7.

4. Chiunque, dopo essere stato autorizzato dall'autorità nazionale competente o dall'autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea all'immissione sul mercato di un OGM senza aver provveduto, nei termini previsti, alla notifica per il rinnovo del provvedimento di autorizzazione, continua, dopo la scadenza di quest'ultimo, ad immettere sul mercato l'OGM, ovvero, continua a immettere sul mercato l'OGM dopo che il rinnovo del provvedimento di autorizzazione sia stato rifiutato o revocato, è punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.

5. Chiunque effettua l'immissione sul mercato di un OGM, senza osservare le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione o nel provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione rilasciati dall'autorità competente nazionale o dalla autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea, ivi comprese quelle sull'etichettatura e sull'imballaggio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.

6. Chiunque, dopo la notifica all'autorità nazionale competente o dopo avere ottenuto dalla stessa o dalla autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea l'autorizzazione all'immissione sul mercato di un OGM disponendo di nuove informazioni sui rischi dell'OGM per la salute umana, animale e per l'ambiente, non adotta immediatamente tutte le misure necessarie per tutelare la salute umana, animale e l'ambiente o non comunica all'autorità nazionale competente le informazioni predette e le misure adottate è punito, nel primo caso, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700, nel secondo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.

7. Gli utenti di un OGM immesso sul mercato a seguito del provvedimento di autorizzazione o del rinnovo dello stesso rilasciati dall'autorità nazionale competente o dall'autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea, che non rispettano le condizioni specifiche di impiego o le relative restrizioni in ordine agli ambienti ed alle aree geografiche, previste nel provvedimento di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.100 ad euro 6.200.

8. Chiunque, dopo l'immissione sul mercato di un OGM, non effettua il monitoraggio e la relativa relazione alle condizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità nazionale competente o dalla autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea ovvero non invia all'autorità nazionale competente la relazione concernente il monitoraggio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 25.900.

9. Chiunque non osserva i provvedimenti, adottati ai sensi dell'articolo 25, che limitano o vietano temporaneamente l'immissione sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio nazionale di un OGM, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.

10. Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'articolo 30, comma 2, non comunica alle regioni e alle province autonome competenti per territorio, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni degli OGM o non conserva per dieci anni le informazioni relative agli OGM coltivati ed alla localizzazione delle coltivazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 12.000 (4).

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(4) Vedi, anche, l'art. 8, D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 70.

 

36. Sanzioni per danni provocati alla salute umana e all'ambiente, bonifica e ripristino ambientale e risarcimento del danno ambientale.

1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chi, nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM ovvero nell'immissione sul mercato di un OGM, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche è punito con l'arresto sino a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.

2. Chiunque, con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo od alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate: e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 3, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria ha luogo calcolando duecentosei euro per un giorno di pena detentiva.

5. In caso di condanna penale o di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, danno prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine del recupero del danno ambientale.

6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900 (5).

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(5) Vedi, anche, l'art. 8, D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 70.

 

37. Disposizioni finanziarie.

1. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

38. Disposizioni transitorie e finali.

1. Le autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM rilasciati a norma del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ove non rinnovate ai sensi dell'articolo 20, si intendono scadute alla data del 17 ottobre 2006.

2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 33, comma 2, si applicano le tariffe in materia di OGM adottate in attuazione del citato decreto legislativo n. 92 del 1993.

3. È abrogato il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92.


D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (stralci)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n. 795;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;

Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;

Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;

Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;

Visti i commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il D.M. 17 ottobre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 ottobre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati, espresso in data 22 dicembre 2004 e del Senato della Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Capo I - Disposizioni generali e principi fondamentali

 

1. Diritti di proprietà industriale.

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

 

2. Costituzione ed acquisto dei diritti.

1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori.

4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.

 

3. Trattamento dello straniero.

1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a seminconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente codice.

2. Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, né della Organizzazione mondiale del commercio, né, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, è accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.

4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.

5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente nazionalità.

 

4. Priorità.

1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.

2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

3. È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

 

5. Esaurimento.

1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

3. Le facoltà esclusive attribuite al costitutore di una varietà protetta e delle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, al costitutore delle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e al costitutore delle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono:

a) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;

b) al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse;

c) a qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta e,

d) ad ogni altro materiale derivato da quelli indicati che siano stati venduti o commercializzati dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo.

 

6. Comunione.

1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

 

Capo II - Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale

(omissis)

Sezione IV - Invenzioni

45. Oggetto del brevetto.

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i princìpi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, princìpi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

 

46. La novità.

1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

 

47. Divulgazioni non opponibili.

1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

 

48. Attività inventiva.

1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

 

49. Industrialità.

1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

 

50. Liceità.

1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

 

51. Sufficiente descrizione.

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.

2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento.

 

52. Rivendicazioni.

1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

 

53. Effetti della brevettazione.

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.

2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

 

54. Effetti della domanda di brevetto europeo.

1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.

 

55. Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia.

1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.

 

 

56. Diritti conferiti dal brevetto europeo.

1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora a seguito della procedura di opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, i limiti della protezione stabiliti con la concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.

2. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.

3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione.

4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.

5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

 

57. Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede.

1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al deposito della domanda ed alla concessione del brevetto europeo è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità.

4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un'invenzione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.

 

58. Trasformazione della domanda di brevetto europeo.

1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;

b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.

2. È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.

3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell'articolo 84.

4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.

 

59. Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni.

1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta opposizione;

b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo;

c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.

3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un'azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.

 

60. Durata.

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

 

61. Certificato complementare.

1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Gli effetti del certificato complementare di protezione, decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.

3. La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale.

4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del 18 giugno 1992 del Consiglio, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea.

5. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.

 

62. Diritto morale.

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

 

63. Diritti patrimoniali.

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

 

64. Invenzioni dei dipendenti.

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806 del codice di procedura civile e seguenti.

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

 

65. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

 

66. Diritto di brevetto.

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

 

67. Brevetto di procedimento.

1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;

b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari.

 

68. Limitazioni del diritto di brevetto.

1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;

b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino princìpi attivi realizzati industrialmente.

2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

 

69. Onere di attuazione.

1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.

3. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.

 

70. Licenza obbligatoria per mancata attuazione.

1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

 

71. Brevetto dipendente.

1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.

2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

 

72. Disposizioni comuni.

1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.

2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

3. La licenza obbligatoria non può essere concessa quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.

4. La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.

5. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano.

7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'articolo 80.

8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero delle attività produttive, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.

10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

 

73. Revoca della licenza obbligatoria.

1. La licenza obbligatoria è revocata con decreto del Ministero delle attività produttive, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte.

2. La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministero delle attività produttive se e quando le circostanze che hanno determinato la concessione cessino di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde delle parti.

3. La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.

 

74. Invenzioni militari.

1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare o a quelle sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.

 

75. Decadenza per mancato pagamento dei diritti.

1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.

3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede, udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.

4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.

 

76. Nullità.

1. Il brevetto è nullo:

a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;

b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.

5. Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto è stata estesa.

 

77. Effetti della nullità.

1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;

b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;

c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.

 

78. Rinuncia.

1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.

2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

 

79. Limitazione.

1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.

2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni, qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.

3. L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.

 

80. Licenza di diritto.

1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.

2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso.

3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal giudice.

4. Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.

5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà dei diritti annuali.

6. La riduzione di cui al comma è concessa dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata.

 

81. Licenza volontaria sui princìpi attivi mediata dal Ministro.

1. È consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione princìpi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attività produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto, in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

3. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.

(omissis)

Sezione VIII - Nuove varietà vegetali

 

100. Oggetto del diritto.

1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere:

a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;

b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

 

101. Costitutore.

1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;

b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;

c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

 

102. Requisiti.

1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.

 

103. Novità.

1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:

a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;

b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

 

104. Distinzione.

1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.

2. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:

a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;

b) è presente in collezioni pubbliche.

 

105. Omogeneità.

1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

 

106. Stabilità.

1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

 

107. Contenuto del diritto del costitutore.

1. È richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:

a) produzione o riproduzione;

b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;

c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;

d) esportazione o importazione;

e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

2. L'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:

a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;

b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione;

c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà, definita varietà iniziale, quando:

a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;

b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.

5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.

6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.

 

108. Limitazioni del diritto del costitutore.

1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.

 

109. Durata della protezione.

1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione.

2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.

3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.

 

110. Diritto morale.

1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

 

111. Diritti patrimoniali.

1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.

 

112. Nullità del diritto.

1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che:

a) le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;

b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;

c) il diritto di costitutore è stato conferito a chi non aveva diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

 

113. Decadenza del diritto.

1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.

2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell'amministrazione competente:

a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;

b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;

c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.

3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

114. Denominazione della varietà.

1. La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.

2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest'altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.

3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.

4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.

5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.

6. La denominazione depositata e registrata, nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all'UPOV.

7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.

8. È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.

 

115. Licenze obbligatorie ed espropriazione.

1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.

2. Alle licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano, in quanto compatibili alle disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

3. La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'articolo 70 si verifica quando il titolare del diritto di costitutore o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di più licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varietà vegetale protetta in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale.

4. Con le stesse modalità previste al comma 2, possono altresì, indipendentemente dalla attuazione dell'oggetto del diritto di costitutore, essere concesse in qualunque momento mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

5. Le licenze previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole e forestali, che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

6. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

7. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

116. Rinvio.

1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.

(omissis)

Capo IV - Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure

Sezione I - Domande in generale

 

147. Deposito delle domande e delle istanze.

1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle attività produttive. Con decreto dello stesso Ministro sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, delle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.

3. Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.

 

148. Ricevibilità ed integrazione delle domande.

1. Le domande di brevetto e di registrazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che:

a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;

c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica;

d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l'identificazione;

e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226.

3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.

4. Se il richiedente provvede spontaneamente all'integrazione di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento dell'integrazione e ne dà comunicazione al richiedente.

5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.

 

149. Deposito delle domande di brevetto europeo.

1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.

 

150. Trasmissione della domanda di brevetto europeo.

1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.

2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.

3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.

 

151. Deposito della domanda internazionale.

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. La domanda può essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.

152. Requisiti della domanda internazionale.

1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.

 

153. Segretezza della domanda internazionale.

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può dare comunicazione di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

 

154. Trasmissione della domanda internazionale.

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, è pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, può essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

(omissis)

160. Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità.

1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione dell'invenzione effettuata ai sensi dell'articolo 51;

b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;

c) la designazione dell'inventore;

d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

 

161. Unicità dell'invenzione e divisione della domanda.

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.

 

162. Procedimento microbiologico.

1. Una domanda di brevetto riguardante un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sarà considerata descritta qualora:

a) una coltura del microrganismo sia stata depositata, al più tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture;

b) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo;

c) la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del microrganismo sia stata depositata, nonché con il numero e la data di deposito di detta coltura, salva la facoltà per l'Ufficio italiano brevetti e marchi di chiedere copia della ricevuta di deposito.

2. Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o un'autorità internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia.

3. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di due mesi a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di questa indicazione è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona che, a partire dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microrganismo è stato depositato.

4. La richiesta di cui al comma 3 dovrà essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle seguenti indicazioni:

a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta;

b) l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile la cultura a qualsiasi terzo;

c) l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato, nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilità di reintegrazione in forma specifica a favore del richiedente o del titolare del brevetto.

5. L'esperto designato per l'utilizzazione è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.

 

163. Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari.

1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi che ha rilasciato il brevetto di base con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) numero del brevetto di base;

c) titolo dell'invenzione;

d) numero o data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;

e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

 

164. Domanda di privativa per varietà vegetale.

1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;

c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;

d) il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale;

e) l'eventuale rivendicazione della priorità;

f) l'elenco dei documenti allegati.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;

b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche;

c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;

d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;

e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;

f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d'incarico o per la relativa autocertificazione.

3. I documenti indicati al comma 2, lettere b), d), ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettere c) e g), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varietà.

4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.

5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.

6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell'articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica genetica.

 

165. Dichiarazione del costitutore.

1. Il costitutore dichiara che:

a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale ai sensi dell'articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;

b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;

c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l'esame della stessa;

d) è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;

e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.

 

166. Domanda di denominazione varietale.

1. La denominazione proposta per la nuova varietà:

a) deve essere conforme alle linee guida del consiglio di amministrazione dell'ufficio comunitario delle varietà vegetali;

b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) non deve contenere nomi geografici.

(omissis)

169. Rivendicazione di priorità.

1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.

2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

3. Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi 1 e 2.

4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l'unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile l'articolo 161.

5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.

6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità, qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine per deposito di tali documenti è di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.

7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.

8. La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.

 

170. Esame delle domande.

1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

a) per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, comma 1, lettera a), 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;

b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 82, esclusi i requisiti di validità, fino a quando non sarà disciplinata la ricerca delle anteriorità con decreto ministeriale a meno che la loro assenza risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;

c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31;

d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione consultiva istituita dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;

e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.

(omissis)

172. Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda.

1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.

2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.

3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l'intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.

4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale è consegnato in quantità insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, può, anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a visitare i campi prova. L'ente o l'organismo designato trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della varietà. L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore, assegnandogli un termine per le osservazioni.

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.

 

173. Rilievi.

1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza è respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.

5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata:

a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;

b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;

c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 170, comma 1, lettera d).

6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.

7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte.

8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, delle domande, delle descrizioni e dei singoli disegni ad esse allegati.

(omissis)

Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali

(omissis)

Sezione III - Nuove varietà vegetali

242. Durata della privativa.

1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.

2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.

 

Sezione IV - Invenzioni

243. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

1. La disciplina di cui all'articolo 65 del presente codice si applica alle invenzioni conseguite successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto con legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché a quelle conseguite successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

 

Sezione V - Domande anteriori

244. Trattamento delle domande.

1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilità.

 

Sezione VI - Norme di Procedura

245. Disposizioni procedurali.

1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.

2. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma 3, le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore.

3. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.

4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.

5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.

 

Sezione VII - Abrogazioni

246. Disposizioni abrogative.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;

e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;

g) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;

i) il decreto ministeriale 22 febbraio 1973 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;

l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto salvo l'articolo 18;

m) il decreto ministeriale 22 ottobre 1976 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;

n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;

p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;

q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

r) il decreto ministeriale 26 febbraio 1986 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;

s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;

u) il decreto ministeriale 19 luglio 1989, n. 320 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;

v) il decreto ministeriale 11 gennaio 1991, n. 122 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;

z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;

aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;

bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;

cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;

dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

ee) il decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;

ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;

gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;

hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;

ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;

mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

nn) il decreto ministeriale 17 ottobre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;

oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


Normativa comunitaria

 


 

Reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992
Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208. Entrato in vigore il 24 luglio 1993.

(2) Vedi, per alcune modalità di applicazione del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 383/2004.

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari occupa un posto importante nell'economia della Comunità;

considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato; che la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall'altro, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette;

considerando peraltro che nel corso degli ultimi anni si è constatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità; che questa ricerca di prodotti specifici comporta tra l'altro una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata;

considerando che data la diversità dei prodotti immessi sul mercato e il numero elevato di informazioni fornite al riguardo il consumatore deve disporre, per operare una scelta ottimale, di informazioni chiare e sintetiche che forniscano esattamente l'origine del prodotto;

considerando che in relazione all'etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, che, tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie di disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da una determinata area geografica;

considerando che la volontà di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all'origine geografica ha indotto taluni Stati membri a definire "denominazione d'origine controllata"; che tali denominazioni si sono diffuse e sono apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in termini di reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che offrono una serie di garanzie sul metodo di fabbricazione e sull'origine;

considerando tuttavia che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine poiché garantirà, tramite un'impostazione più informe, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori;

considerando che è opportuno che la normativa proposta possa essere applicata nel rispetto della legislazione comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose la quale mira a stabilire un grado di protezione più elevato;

considerando che il campo d'applicazione del presente regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica; che, tuttavia, all'occorrenza detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti;

considerando che, tenuto conto delle prassi esistenti, sembra opportuno definire due diversi livelli di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette;

considerando che un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una delle diciture summenzionate deve soddisfare una serie di condizioni elencate in un apposito disciplinare;

considerando che, per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario; che l'iscrizione in un registro consente altresì di garantire l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori;

considerando che la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua opposizione alla Commissione, tramite lo Stato membro;

considerando che è opportuno disporre di procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di adeguare il disciplinare, in particolare di fronte all'evoluzione delle conoscenze tecnologiche, o di cancellare un'indicazione geografica o una denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare quando questo non è più conforme al disciplinare in virtù del quale ha beneficiato dell'indicazione geografica stessa o della denominazione d'origine stessa;

considerando che, negli scambi con i Paesi terzi, è opportuno introdurre disposizioni concernenti l'equivalenza delle garanzie offerte da questi ultimi in ordine al rilascio e al controllo delle indicazioni geografiche o delle denominazioni d'origine rilasciate sul loro territorio;

considerando che è opportuno prevedere una procedura intesa ad una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato regolamentare istituito a tal fine,

ha adottato il presente regolamento:

 

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose. Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Gli allegati I e II del presente regolamento possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 15 (3).

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.

3. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, non si applica alle denominazioni d'origine né alle indicazioni geografiche che formano oggetto del presente regolamento.

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(3) Paragrafo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 535/97 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 2

1. La protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "denominazione d'origine": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e

- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;

b) "indicazione geografica": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e

- di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.

3. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino.

4. In deroga al paragrafo 2, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti in questione provengano da un'area geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché:

- la zona di produzione della materia prima sia delimitata,

- sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime e

- esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza di dette condizioni.

5. Ai fini del paragrafo 4 sono considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni ed il latte. L'utilizzazione di altre materie prime può essere ammessa secondo la procedura prevista all'articolo 15.

6. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le designazioni in causa debbono essere riconosciute oppure essere già state riconosciute dallo Stato membro interessato come denominazioni d'origine protette a livello nazionale ovvero, qualora non esista un simile regime, aver comprovato un carattere tradizionale nonché una reputazione ed una notorietà eccezionali.

7. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le domande di registrazione debbono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione (4). Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il periodo in questione decorre dalla data della loro adesione (5).

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(4) Il testo del paragrafo è stato così completato dal paragrafo 1 del capo V (Agricoltura), sezione A - III dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE.

(5) Frase aggiunta dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

 

Articolo 3

1. Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.

Ai fini del presente regolamento, si intende per "denominazione divenuta generica" il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

- della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,

- della situazione esistente in altri Stati membri,

- delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.

Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica la relativa decisione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Un nome non può essere registrato come denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto.

3. Anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce e pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un elenco non esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o alimentari che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai sensi del paragrafo 1 e che pertanto non possono essere registrati ai fini del presente regolamento.

 

Articolo 4

1. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare.

2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;

b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;

c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare e originario della zona geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente determina e giustifica che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, assicurare la rintracciabilità o il controllo (6);

f) gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;

g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all'articolo 10;

h) gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti;

i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.

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(6) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 5 (7)

1. Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 15, le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione.

Ai fini del presente articolo si intende per "associazioni" qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione.

2. La domanda di registrazione può essere presentata dalle associazioni o dalle persone fisiche o giuridiche soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o ottengono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) o b).

3. La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui all'articolo 4.

4. La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica.

5. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda, corredata del disciplinare di cui all'articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione.

Tale Stato membro può a titolo transitorio, accordare alla denominazione così trasmessa una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adeguamento, solo in via transitoria a decorrere dalla data della trasmissione; la protezione nazionale e il periodo di adeguamento possono parimenti essere accordati in via transitoria alle stesse condizioni nell'ambito di una domanda di modifica del disciplinare.

La protezione nazionale transitoria cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento. Al momento di tale decisione può essere fissato un periodo di adeguamento non superiore a 5 anni, a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

Le conseguenze di una tale protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non fosse registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del secondo comma hanno efficacia solo al livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari.

Prima di trasmettere la domanda di registrazione e allorché questa riguarda una denominazione che designa altresì un'area geografica frontaliera, o una denominazione tradizionale legata a tale area geografica, situata in un altro Stato membro o in un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lo Stato membro investito della domanda consulta lo Stato membro o il paese terzo in questione (8).

Allorché, in seguito alle consultazioni, le associazioni, o le persone fisiche o giuridiche interessate di detti Stati raggiungono un accordo su una soluzione globale, gli Stati in questione possono presentare alla Commissione una domanda di registrazione comune (9).

Possono essere adottate norme specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 15 (10).

6. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza del presente articolo.

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(7) Articolo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 535/97.

(8) L'ex ultimo comma è stato sostituito dagli attuali terzultimo, penultimo e ultimo comma, in base all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

(9) L'ex ultimo comma è stato sostituito dagli attuali terzultimo, penultimo e ultimo comma, in base all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

(10) L'ex secondo comma è stato sostituito dagli attuali secondo, terzo e quarto comma, in base all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 6

1. Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all'articolo 4.

La Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie conclusioni.

La Commissione pubblica le domande di registrazione presentate e le relative date di deposito (11).

2. Qualora la Commissione, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1, sia giunta alla conclusione che la denominazione ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il nome e l'indirizzo del richiedente, la denominazione del prodotto, gli estremi della domanda, i riferimenti alle disposizioni nazionali che disciplinano l'elaborazione, la produzione o la fabbricazione del prodotto e, se del caso, le motivazioni alla base delle sue conclusioni.

3. Se non vengono presentate alla Commissione dichiarazioni di opposizione conformemente all'articolo 7, la denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla Commissione, denominato "Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette", che contiene i nomi delle associazioni e degli organismi di controllo interessati.

4. La Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee:

- le denominazioni iscritte nel registro;

- le modifiche apportate al registro conformemente agli articoli 9 e 11.

5. Qualora la Commissione, tenuto conto dell'esame di cui al paragrafo 1, sia giunta alla conclusione che la denominazione non ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa decide, secondo la procedura prevista all'articolo 15, di non procedere alla pubblicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Prima di procedere alla pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 4 ed alla registrazione di cui al paragrafo 3 la Commissione può chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 15.

6. Allorché la domanda riguarda una denominazione omonima rispetto ad una denominazione già registrata dell'Unione europea o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, prima della registrazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo la Commissione può chiedere il parere del comitato previsto all'articolo 15.

La registrazione di una denominazione omonima conforme al presente regolamento tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare:

- una denominazione omonima che induca erroneamente il pubblico a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata, benché sia testualmente esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui sono originari i prodotti agricoli o alimentari,

- l'impiego di una denominazione omonima registrata è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la denominazione omonima registrata successivamente sia ben differenziata da quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori (12).

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(11) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

(12) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 7

1. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee prevista all'articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzato a consultare la domanda. Inoltre, conformemente alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi.

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. L'autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termine prescritti.

4. Per essere ricevibile, una dichiarazione d'opposizione deve:

- dimostrare l'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2,

- oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2 (13),

- oppure precisare gli elementi sulla cui base si può affermare il carattere generico della denominazione di cui si chiede la registrazione.

5. Se un'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a cercare conformemente alle rispettive procedure interne un accordo tra di loro entro tre mesi.

a) Se tale accordo viene raggiunto, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso l'accordo, nonché il parere del richiedente e quello dell'opponente. Se le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 5 non hanno subito modifiche, la Commissione procede conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. In caso contrario essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 7.

b) Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15 tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.

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(13) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 535/97.

 

Articolo 8

Le menzioni "DOP", "IGP" o le menzioni tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed alimentari conformi al presente regolamento.

 

Articolo 9

Lo Stato membro interessato può chiedere una modifica del disciplinare, in particolare in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per una nuova delimitazione geografica.

La procedura prevista all'articolo 6 si applica mutatis mutandis.

Tuttavia la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 15, di non applicare la procedura prevista all'articolo 6, qualora la modifica sia di scarsa rilevanza.

 

Articolo 10 (14)

1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione (15). Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il periodo in questione decorre dalla data della loro adesione (16).

2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (17).

3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta.

Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.

La norma o la versione da applicare della norma EN 45011, alle cui condizioni devono adempiere gli organismi di controllo per ottenere l'autorizzazione, è stabilita o modificata secondo la procedura di cui all'articolo 15 (18).

La norma equivalente o la versione da applicare della norma equivalente, allorché si tratta dei paesi terzi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, alle cui condizioni devono adempiere gli organismi di controllo per ottenere l'autorizzazione, è stabilita o modificata secondo la procedura di cui all'articolo 15 (19).

4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.

7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione protetta.

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(14) Il presente articolo è stato attuato dall'articolo 53 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

(15) Il testo del paragrafo è stato così completato dal paragrafo 1 del capo V (Agricoltura), sezione A - III dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE.

(16) Frase aggiunta dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(17) Vedi, per le strutture di controllo comunicate dagli Stati membri a norma del presente paragrafo, la comunicazione 18 marzo 2002, pubblicata nella G.U.C.E. 18 marzo 2002, n. C 69 e la comunicazione 13 dicembre 2005, pubblicata nella G.U.U.E. 13 dicembre 2005, n. C 317.

(18) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

(19) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 11

1. Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non è soddisfatta.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quest'ultimo esamina il reclamo ed informa l'altro Stato membro delle conclusioni cui è pervenuto e delle misure adottate.

3. In caso di ripetute irregolarità e qualora gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, una richiesta debitamente motivata deve essere presentata alla Commissione.

4. La Commissione esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Se del caso, dopo consultazione del Comitato di cui all'articolo 15, la Commissione adotta le misure necessarie. Queste possono contemplare la cancellazione della registrazione.

La cancellazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (20).

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(20) Testo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 11 bis (21)

Secondo la procedura di cui all'articolo 15, la Commissione può procedere alla cancellazione della registrazione di una denominazione nei casi seguenti:

a) allorché lo Stato che aveva trasmesso la domanda di registrazione iniziale costata che una domanda di cancellazione, presentata dall'associazione o dalla persona fisica o giuridica interessata, è giustificata e la trasmette alla Commissione;

b) per motivi debitamente giustificati, attestanti che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sarebbe più assicurato.

Norme specifiche possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15.

La cancellazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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(21) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 12

1. Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che:

- il Paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all'articolo 4;

- nel paese terzo interessato esistono un sistema di controllo e un diritto d'opposizione equivalenti a quelli definiti dal presente regolamento (22);

- il Paese terzo sia disposto ad accordare ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità una protezione analoga a quella esistente nella Comunità.

2. In caso di omonimia fra una denominazione protetta di un Paese terzo e una denominazione protetta della Comunità, la registrazione è concessa tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione.

L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il Paese d'origine del prodotto è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.

3. Su richiesta del paese interessato, la Commissione constata, secondo la procedura di cui all'articolo 15, se un paese terzo soddisfa le condizioni di equivalenza e offre le garanzie ai sensi del paragrafo 1, in ragione della sua normativa interna. Se la decisione della Commissione è affermativa, si applica la procedura di cui all'articolo 12 bis (23).

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(22) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

(23) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 12 bis (24)

1. Nel caso previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, quando un'associazione o una persona fisica o giuridica, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di un paese terzo desidera far registrare una denominazione ai sensi del presente regolamento, essa trasmette una domanda di registrazione alle autorità del paese terzo in cui è situata l'area geografica. La domanda include per ciascuna denominazione il disciplinare di cui all'articolo 4.

Prima di trasmettere la domanda di registrazione e allorché questa riguarda una denominazione che designa altresì un'area geografica frontaliera o una denominazione tradizionale legata a tale area geografica, situata in uno Stato membro, il paese terzo investito della domanda consulta lo Stato membro in questione.

Allorché, in seguito alle consultazioni, le associazioni o le persone fisiche o giuridiche interessate di detti Stati raggiungono un accordo su una soluzione globale, gli Stati in questione possono presentare alla Commissione una domanda di registrazione comune.

Possono essere adottate norme specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 15.

2. Se il paese terzo di cui al paragrafo 1 ritiene che le condizioni del presente regolamento siano soddisfatte, esso trasmette la domanda di registrazione alla Commissione corredandola:

a) di una descrizione del contesto giuridico e dell'uso sulla base dei quali la denominazione d'origine o l'indicazione geografica è protetta o consacrata nel paese;

b) di una dichiarazione da cui risulta che gli elementi previsti all'articolo 10 sono soddisfatti sul proprio territorio; e

c) degli altri documenti su cui ha fondato la propria valutazione.

3. La domanda e tutti i documenti trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità o sono accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale della Comunità.

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(24) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 12 ter (25)

1. La Commissione verifica, entro un termine di sei mesi, che la domanda di registrazione trasmessa da un paese terzo includa tutti gli elementi necessari. La Commissione informa il paese interessato delle proprie conclusioni.

Se la Commissione:

a) è giunta alla conclusione che la denominazione soddisfa le condizioni per essere protetta, essa procede alla pubblicazione della domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. Prima della pubblicazione, la Commissione può chiedere il parere del comitato previsto all'articolo 15;

b) è giunta alla conclusione che la denominazione non soddisfa le condizioni per essere protetta, essa decide, previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di non procedere alla pubblicazione di cui alla lettera a).

2. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1, lettera a), qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla domanda pubblicata ai sensi del paragrafo 1, lettera a), alle seguenti condizioni:

a) se l'opposizione proviene da uno Stato membro o da un membro dell'OMC, si applicano rispettivamente l'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 o l'articolo 12 quinquies;

b) se l'opposizione proviene da un paese terzo che soddisfa le condizioni di equivalenza previste dall'articolo 12, paragrafo 3, la dichiarazione di opposizione, debitamente motivata, è trasmessa allo Stato in cui la persona fisica o giuridica summenzionata ha residenza o sede, che la trasmette alla Commissione.

La dichiarazione d'opposizione e tutti i documenti trasmessi alla Commissione sono redatti in una lingua ufficiale della Comunità o sono accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale della Comunità.

3. La Commissione esamina la ricevibilità conformemente ai criteri previsti all'articolo 7, paragrafo 4. Tali criteri devono essere provati e valutati in riferimento al territorio della Comunità. Se una o più opposizioni sono ricevibili, la Commissione adotta una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15, previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda, tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione nel territorio comunitario. Qualora si decida di procedere alla registrazione, la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, e pubblicata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

4. Se nessuna dichiarazione di opposizione è notificata alla Commissione, questa procede all'iscrizione della o delle denominazioni in questione nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, e alla pubblicazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

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(25) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 12 quater (26)

L'associazione o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, può chiedere la modifica del disciplinare di una denominazione registrata ai sensi degli articoli 12 bis e 12 ter, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivederne la delimitazione geografica.

Si applica la procedura di cui agli articoli 12 bis e 12 ter.

La Commissione può tuttavia decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di non applicare la procedura prevista agli articoli 12 bis e 12 ter, qualora la modifica sia di scarsa rilevanza.

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(26) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 12 quinquies (27)

1. Entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, prevista all'articolo 6, paragrafo 2 e relativa a una domanda di registrazione presentata da uno Stato membro, qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata di un membro dell'OMC o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, può opporsi alla registrazione prevista mediante l'invio di una dichiarazione, debitamente motivata, allo Stato nel quale risiede o è stabilita, che la trasmette alla Commissione, redatta o tradotta in una lingua della Comunità. Gli Stati membri provvedono affinché qualunque persona di un membro dell'OMC o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in grado di dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzata a consultare la domanda di registrazione.

2. La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni conformemente ai criteri previsti all'articolo 7, paragrafo 4. Tali criteri devono essere provati e valutati in riferimento al territorio della Comunità.

3. Se l'opposizione è ricevibile, la Commissione adotta una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15, previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda di opposizione, tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

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(27) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 13 (28)

1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b).

[2. In deroga al paragrafo 1 lettere a) e b), gli Stati membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali che consentono l'impiego delle denominazioni registrate in virtù dell'articolo 17 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione, sempreché:

- i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento;

- le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo le denominazioni durante il periodo di cui al primo trattino,

- dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.

Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera immissione in commercio dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale tali denominazioni erano vietate] (29).

3. Le denominazioni protette non possono diventare generiche.

4. Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 12 bis, un periodo transitorio non superiore a cinque anni può essere previsto, nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 12 ter, paragrafo 3 e dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, solo nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

Questo periodo transitorio può essere previsto solo a condizione che le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni durante almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2 (30).

5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di far coesistere una denominazione registrata e una denominazione non registrata che designa un luogo di uno Stato membro o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, qualora questa denominazione sia identica alla denominazione registrata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la denominazione identica non registrata sia stata legalmente utilizzata durante almeno i venticinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2081/92, sulla base di prassi leali e costanti,

- sia provato che tale uso non abbia inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e che non abbia indotto né abbia potuto indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto, e

- il problema relativo alla denominazione identica sia stato evocato prima della registrazione della denominazione.

La coesistenza della denominazione registrata e della denominazione identica non registrata in questione può durare al massimo per un periodo di quindici anni, trascorso il quale la denominazione non registrata non può continuare ad essere utilizzata.

L'impiego della denominazione geografica non registrata è autorizzato solamente se lo Stato di origine è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta (31).

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(28) Articolo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 535/97.

(29) Paragrafo abrogato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003, con decorrenza indicata al suo articolo 1, punto 15.

(30) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

(31) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 14

1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata alla Commissione successivamente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.

I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati (32).

2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione nel paese d'origine o anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica alla Commissione, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e/o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (33).

3. Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto.

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(32) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

(33) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 15 (34)

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

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(34) Articolo inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003 e, da ultimo, così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 806/2003.

 

Articolo 16

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15.

 

Articolo 17

[1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione (35).

2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.

3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione.] (36).

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(35) Il testo del paragrafo è stato così completato dal paragrafo 1 del capo V (Agricoltura), sezione A - III dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE.

(36) Abrogato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003, con decorrenza indicata al suo articolo 1, punto 15.

 

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992.

Per il Consiglio

il presidente

J. Gummer

 

Allegato I (37)

Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

- Birre

- Bevande a base di estratti di piante

- Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria

- Gomme e resine naturali

- Pasta di mostarda

- Paste alimentari

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(37) Allegato così sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

 

Allegato II (38)

Prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

- Fieno

- Oli essenziali

- Sughero

- Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)

- Fiori e piante ornamentali

- Lana

- Vimine

 

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(38) Allegato inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1068/97, dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2796/2000 e successivamente così sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 692/2003.


Reg. (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992
Regolamento del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208. Entrato in vigore il 24 luglio 1993.

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari occupa un posto importante nell'economia della Comunità;

considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola; che la promozione di prodotti specifici può rappresentare la carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l'accrescimento di reddito che può recare ai produttori, sia per l'effetto stabilizzatore esercitato sulla popolazione rurale di tali zone;

considerando che, nella prospettiva del completamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno mettere a disposizione degli operatori economici strumenti atti a valorizzare i loro prodotti e, nel contempo, a tutelare il consumatore contro eventuali abusi e a garantire la realtà delle transazioni commerciali;

considerando che, conformemente alla risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, che definisce le future priorità per il rilancio della tutela dei consumatori, è opportuno prendere in considerazione l'esigenza dei consumatori di veder valorizzata la qualità e di essere meglio informati sulla natura, le modalità di produzione o di trasformazione, nonché le caratteristiche peculiari degli alimenti; che, di fronte all'assortimento di prodotti in commercio e alla varietà di informazioni al loro riguardo, il consumatore ha diritto ad un'informazione chiara e succinta, indicante esattamente le qualità specifiche di un determinato alimento, tale da poterlo orientare nella scelta;

considerando che questi obiettivi possono essere realizzati attraverso un regime facoltativo, fondato su criteri regolamentari; che, per consentire agli operatori di pubblicazione la qualità di un prodotto alimentare a livello comunitario, tale sistema deve offrire tutte le garanzie atte a giustificare i riferimenti che vi possono essere fatti nel commercio;

considerando che taluni produttori desiderano valorizzare la specificità di un prodotto agricolo od alimentare, che si distingue nettamente da altri prodotti simili per certe caratteristiche peculiari; che, a fini di tutela del consumatore, è opportuno che la specificità così attestata sia soggetta a controllo;

considerando che, vista la specificità di questi prodotti, occorre adottare disposizioni particolari a complemento delle norme di etichettatura prescritte dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, creando in particolare una menzione ed eventualmente un simbolo comunitario che accompagnino la denominazione commerciale del prodotto ed informino il consumatore del fatto che si tratta di un alimento dotato di caratteristiche specifiche controllate;

considerando che, per garantire il rispetto e la costanza delle caratteristiche specifiche attestate, è necessario che i produttori associati definiscano tali caratteristiche specifiche in un disciplinare e che l'osservanza di quest'ultimo sia verificata da appositi organismi di controllo riconosciuti secondo modalità uniformi a livello comunitario;

considerando che, per non falsare le condizioni di concorrenza, qualsiasi produttore deve avere il diritto di utilizzare una denominazione registrata corredata da una menzione e, se del caso, da un simbolo comunitario oppure una denominazione commerciale registrata come tale, purché l'alimento che egli produce o trasforma sia conforme al disciplinare corrispondente e l'organismo di controllo da lui designato sia debitamente riconosciuto;

considerando che, negli scambi con i Paesi terzi, è opportuno introdurre disposizioni concernenti l'equivalenza delle garanzie offerte da questi ultimi in ordine al rilascio e al controllo delle attestazioni di specificità istituite nel loro territorio;

considerando che le menzioni relative alla specificità di un prodotto agricolo o alimentare devono godere di una protezione giuridica e formare oggetto di pubblici controlli che le rendano attraenti sia per il produttore che per il consumatore;

considerando che è opportuno prevedere una procedura intesa ad una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato regolamentare istituito a tal fine,

ha adottato il presente regolamento:

 

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme secondo cui un'attestazione comunitaria di specificità può essere ottenuta per:

- prodotti agricoli elencati nell'allegato II del trattato, destinati all'alimentazione umana;

- prodotti alimentari elencati nell'allegato del presente regolamento.

L'allegato può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 19.

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.

3. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1989, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, non si applica alle attestazioni di specificità che formano oggetto del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

1) "specificità":

l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria.

La presentazione di un prodotto agricolo o alimentare non è considerata come un elemento ai sensi del primo comma.

La specificità non può limitarsi alla composizione qualitativa o quantitativa o al metodo di produzione previsti in una normativa comunitaria o nazionale, né nelle norme stabilite da organismi di normalizzazione o nelle facoltative; questa disposizione non si applica tuttavia se la legislazione nazionale o la norma in questione sono state elaborate per definire la specificità di un prodotto;

2) "organizzazione":

qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla composizione, di produttori e/o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare. Altre parti interessate possono partecipare all'organizzazione;

3) "attestazione di specificità":

il riconoscimento da parte della Comunità della specificità di un prodotto al momento della sua registrazione, conformemente al presente regolamento.

 

Articolo 3

La Commissione istituisce e gestisce un albo delle attestazioni di specificità nel quale vengono iscritti i nomi dei prodotti agricoli e di quelli alimentari la cui specificità sia stata riconosciuta a livello comunitario, conformemente al presente regolamento.

In tale albo i nomi di cui all'articolo 13, paragrafo 1 sono distinti da quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

 

Articolo 4

1. Per poter essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 3, un prodotto agricolo o alimentare deve essere prodotto utilizzando materie prime tradizionali oppure avere una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione del tipo tradizionale.

2. Non può essere registrato un prodotto agricolo o alimentare il cui carattere specifico:

a) risieda nella provenienza o nell'origine geografica,

b) risulti unicamente dall'applicazione di un'innovazione tecnologica.

 

Articolo 5

1. Per essere registrato, il nome deve essere:

- di per sé specifico

- o esprimere la specificità del prodotto agricolo e del prodotto alimentare.

2. Non può essere registrato il nome indicante la specificità, di cui al paragrafo 1, secondo trattino:

- che faccia unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero previste da una particolare regolamentazione comunitaria;

- che sia abusivo, soprattutto che faccia riferimento a una caratteristica evidente del prodotto o che non corrisponde al disciplinare o alle aspettative del consumatore, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto.

3. Per essere registrato, il nome specifico di cui al paragrafo 1, primo trattino deve essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali o essere consacrato dall'uso.

4. È autorizzato l'uso di termini geografici in un nome non contemplato dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Articolo 6

1. Per beneficiare di un'attestazione di specificità un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.

2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

- il nome ai sensi dell'articolo 5, redatto in una o più lingue;

- la descrizione del metodo di produzione, compresa quella della natura e delle caratteristiche della materia prima e/o degli ingredienti utilizzati e/o del metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare che si riferisce alla sua specificità;

- gli elementi che permettono di valutare il carattere tradizionale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;

- la descrizione delle caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare con l'indicazione delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche relative alla sua specificità;

- i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.

 

Articolo 7

1. Solo un'organizzazione è autorizzata a inoltrare una domanda per far registrare la specificità di un prodotto agricolo o alimentare.

2. La domanda di registrazione, corredata del disciplinare, è inoltrata presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione.

3. L'autorità competente trasmette la domanda alla Commissione se la giudica conforme ai requisiti posti dagli articoli 4, 5 e 6.

4. Gli Stati membri pubblicano, al più tardi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i dati utili relativi alle autorità competenti da essi designate e ne informano la Commissione. L'Austria, la Finlandia e la Svezia pubblicano tali dati entro sei mesi dall'adesione (2). La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia pubblicano tali dati entro sei mesi dalla data della loro adesione (3).

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(2) Il testo del paragrafo è stato così completato dal paragrafo 2 del capo V (Agricoltura), sezione A - III dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE.

(3) Frase aggiunta dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

 

Articolo 8

1. La Commissione trasmette la domanda di registrazione, tradotta, agli altri Stati membri entro sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento dalla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

Non appena effettuata la trasmissione di cui al primo comma, la Commissione procede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee degli estremi della domanda trasmessa dall'autorità competente di cui all'articolo 7, in particolare del nome del prodotto agricolo o alimentare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, primo trattino e dei dati relativi all'organizzazione richiedente.

2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa attestare un interesse economico legittimo sia autorizzato a prendere visione della domanda di cui al paragrafo 1. Inoltre, e in conformità della normativa vigente negli Stati membri, tali autorità competenti possono consentire l'accesso ad altre parti aventi un interesse legittimo.

3. Entro cinque mesi a decorrere dalla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un legittimo interesse può opporsi alla prevista registrazione mediante l'invio di una dichiarazione debitamente motivata trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede o è stabilita.

4. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie per prendere in considerazione la dichiarazione di cui al paragrafo 3 entro i termini richiesti. Qualsiasi Stato membro può opporsi di propria iniziativa.

 

Articolo 9

1. Se entro sei mesi non le è pervenuta alcuna opposizione, la Commissione provvede ad iscrivere nell'albo di cui all'articolo 3 gli estremi di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e li pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Qualora sia sollevata opposizione entro un termine di tre mesi, la Commissione accorda agli Stati membri interessati un termine di altri tre mesi per addivenire ad una composizione, conformemente alle rispettive procedure interne:

a) in caso di raggiunta composizione, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che l'hanno motivata, nonché il parere del richiedente e dell'opponente. Se gli elementi pervenuti in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2 non hanno subito modifiche, la Commissione procede in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. In caso contrario, essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 8;

b) in mancanza di composizione, la Commissione decide in merito alla registrazione secondo la procedura prevista all'articolo 19. La Commissione qualora decida di registrare la specificità, procede conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

 

Articolo 10

1. Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare beneficiante di una attestazione comunitaria di specificità non è più soddisfatta.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quest'ultimo esamina il reclamo ed informa l'altro Stato membro delle conclusioni cui è pervenuto e delle misure adottate.

3. Nel caso di ripetute irregolarità e qualora gli Stati membri non addivengano ad una composizione, una richiesta debitamente motivata deve essere presentata alla Commissione.

4. La Commissione esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Se del caso, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 19. Queste possono contemplare la cancellazione della registrazione.

 

Articolo 11

1. Uno Stato membro, su richiesta di un'organizzazione stabilita nel suo territorio, può inoltrare una domanda di modifica del disciplinare.

2. La Commissione pubblica la domanda di modifica e i riferimenti del richiedente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Si applica l'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4.

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché il produttore e/o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una modifica sia informato della pubblicazione.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione prevista dal paragrafo 2, il produttore e/o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una modifica può far valere il proprio diritto di conservare il disciplinare iniziale con una dichiarazione indirizzata all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, che la trasmette alla Commissione, corredata delle sue eventuali osservazioni.

4. Se nessuna opposizione né dichiarazione di cui al paragrafo 3 è notificata alla Commissione entro quattro mesi dalla data della pubblicazione prevista al paragrafo 2, la Commissione iscrive nell'albo previsto dall'articolo 3 la modifica richiesta e la pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

5. Se un'opposizione o una dichiarazione di cui al paragrafo 3 è notificata alla Commissione, la modifica non è registrata. In tal caso l'organizzazione richiedente prevista dal paragrafo 1 può inoltrare domanda per ottenere una nuova attestazione di specificità secondo la procedura prevista agli articoli 7, 8 e 9.

 

Articolo 12

La Commissione può definire, secondo la procedura prevista all'articolo 19, un simbolo comunitario che può essere apposto sulle etichette, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari recanti l'attestazione comunitaria di specificità conformemente al presente regolamento.

 

Articolo 13

1. A decorrere dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il nome di cui all'articolo 5, associato alla menzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1 ed eventualmente al simbolo comunitario di cui all'articolo 12, è riservato al prodotto agricolo o al prodotto alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato.

2. In deroga al paragrafo 1, il nome solo è riservato al prodotto agricolo o al prodotto alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato allorché:

a) l'organizzazione ne ha fatto domanda nella sua richiesta di registrazione;

b) non risulta dalla procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), che il nome è utilizzato in modo legale, notorio ed economicamente significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi.

 

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono affinché entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti un'attestazione di specificità rispondano ai requisiti del disciplinare. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione (4). Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il periodo in questione decorre dalla data della loro adesione (5).

2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità.

Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati continuano ad essere responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i requisiti definiti nella norma EN/45011 del 26 giugno 1989.

4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante l'attestazione di specificità rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese debbono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.

7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificità.

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(4) Il testo del paragrafo è stato così completato dal paragrafo 2. del capo V (Agricoltura), sezione A - III dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE.

(5) Frase aggiunta dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

 

Articolo 15

1. Unicamente i produttori che rispettino il disciplinare registrato possono utilizzare:

- una menzione da determinarsi secondo la procedura prevista all'articolo 19;

- se del caso, il simbolo comunitario, nonché

- fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, il nome registrato.

2. Il produttore, anche se appartenente all'organizzazione inizialmente richiedente, il quale utilizzi per la prima volta dopo la registrazione un nome riservato in base all'articolo 13, paragrafo 1 o 2, informa in tempo utile l'autorità o un organismo di controllo designati dello Stato membro in cui è stato stabilito.

3. L'autorità o l'organismo di controllo designati garantiscono che il produttore si attenga agli elementi pubblicati prima che il prodotto in questione sia immesso in commercio.

 

Articolo 16

Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese terzo a condizione che:

- il Paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui agli articoli 4 e 6;

- nel Paese terzo esista un sistema di controllo equivalente a quello definito all'articolo 14;

- il Paese terzo sia disposto ad accordare ai prodotti agricoli o alimentari corrispondenti che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità, provenienti dalla Comunità, una tutela equivalente a quella esistente nella Comunità.

 

Articolo 17

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la protezione giuridica contro qualsiasi utilizzazione abusiva o fallace della menzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1 ed eventualmente del simbolo comunitario di cui all'articolo 12, nonché contro ogni contraffazione dei nomi registrati e riservati conformemente all'articolo 15.

2. I nomi registrati sono protetti contro tutte le prassi che possono indurre in errore il pubblico comprese tra l'altro quelle che fanno credere che il prodotto agricolo o il prodotto alimentare benefici di una attestazione di specificità rilasciata dalla Comunità.

3. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure adottate.

 

Articolo 18

Gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare che le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale ingenerino confusione con i nomi registrati e riservati conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

 

Articolo 19 (6)

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

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(6) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 806/2003.

 

Articolo 20

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

 

 

Articolo 21

Entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

Detta relazione esprime, in particolare, un apprezzamento sulle conseguenze dell'applicazione degli articoli 9 e 15.

 

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992.

Per il Consiglio

il presidente

J. Gummer

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Allegato

Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1

- Birra

- Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

- Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

- Paste alimentari, anche cotte o farcite

- Piatti composti

- Salse per condimento preparate

- Minestre o brodi

- Bevande a base di estratti di piante

- Gelati e sorbetti


Reg. (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994
Regolamento del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (art. 14)

Pubblicato nella G.U.C.E. 1° settembre 1994, n. L 227. Entrata in vigore il 1° settembre 1994.

(omissis)

Articolo 14

Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

(1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente alle specie di piante agricole di:

a) Piante da foraggio:

Cicer arietinum I. - Cece

Lupinus luteus I. - Lupino giallo

Medicago sativa I. - Erba medica

Pisum sativum I. (partim) - Pisello

Trifolium alexandrinum I. - Trifoglio alessandrino

Trifolium resupinatum I. - Trifoglio persiano

Vicia faba - Fava comune

Vicia sativa I. - Veccia comune

e, per quanto riguarda il Portogallo, Lolium multiflorum lam - Loietto italico

b) Cereali:

Avena sativa - Avena comune

Hordeum vulgare I. - Orzo comune

Oryza sativa I. - Riso

Phalaris canariensis I. - Canaria

Secale cereale I. - Segala

X Triticosecale Wittm. - Segala tetrastica

Triticum aestivum I. emend. Fiori et Paol. - Frumento tenero

Triticum durum Desf. - Frumento duro

Triticum spelta I. - Spelta

c) Patate:

Solanum tuberosum - Patata

d) Piante da olio e da fibra:

Brassica napus I. (partim) - Colza

Brassica rapa I. (partim) - Rapa

Linum usitatissimum - Lino da seme escluso il lino da fibra.

3. Nelle norme di applicazione ai sensi dell'articolo 114 sono stabilite, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell'agricoltore, in base ai seguenti criteri:

- non vi sono restrizioni quantitative a livello di azienda agricola nei limiti delle esigenze della stessa;

- il prodotto del raccolto può essere trattato, per essere piantato, dall'agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione, fatte salve alcune restrizioni in materia di organizzazione della lavorazione di detto prodotto del raccolto che possono essere stabilite dagli Stati membri, in particolare per assicurare l'identità del prodotto sottoposto a trattamento con quello risultante da tale operazione;

- i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare; per piccoli agricoltori si intendono:

- nel caso delle specie vegetali di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 cui si applica il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un sistema di sostegno ai produttori di taluni seminativi, gli agricoltori che non coltivano vegetali su una superficie più ampia di quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali; per il calcolo della superficie si applica l'articolo 8, paragrafo 2 del citato regolamento;

- nel caso delle altre specie vegetali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli agricoltori che soddisfano opportuni criteri paragonabili;

- agli altri agricoltori viene richiesta un'equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all'importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona; l'esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la varietà in questione;

- il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo o delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo è di esclusiva responsabilità dei titolari; nell'organizzare detto controllo essi non possono prevedere un'assistenza da parte di organi ufficiali;

- le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. Queste disposizioni lasciano impregiudicata, per quanto concerne i dati personali, la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione degli individui rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

(omissis)

 


Dir. 98/44/CE del 6 luglio 1998
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1998, n. L 213. Entrata in vigore il 30 luglio 1998.

(2) Termine di recepimento: 30 luglio 2000.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che la biotecnologia e l'ingegneria genetica stanno acquisendo una funzione crescente in una vasta gamma di attività industriali; che la protezione delle invenzioni biotecnologiche assumerà indubbiamente un'importanza fondamentale per lo sviluppo industriale della Comunità;

(2) considerando che, soprattutto nel campo dell'ingegneria genetica, la ricerca e lo sviluppo esigono una notevole quantità di investimenti ad alto rischio che soltanto una protezione giuridica adeguata può consentire di rendere redditizi;

(3) considerando che una protezione efficace e armonizzata in tutti gli Stati membri è essenziale al fine di mantenere e promuovere gli investimenti nel settore della biotecnologia;

(4) considerando che, in seguito alla mancata accettazione, da parte del Parlamento europeo, del progetto comune di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dal comitato di conciliazione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno rilevato che l'attuale protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche richiede una chiarificazione;

(5) considerando che nel settore della protezione delle invenzioni biotecnologiche esistono divergenze tra le legislazioni e le pratiche dei diversi Stati membri; che tali disparità creano ostacoli agli scambi e costituiscono quindi un ostacolo al funzionamento del mercato interno;

(6) considerando che dette divergenze potrebbero accentuarsi con l'adozione, da parte degli Stati membri, di nuove e divergenti legislazioni e prassi amministrative o con la diversa evoluzione delle giurisprudenze nazionali su tali legislazioni;

(7) considerando che uno sviluppo eterogeneo delle legislazioni nazionali sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche nella Comunità rischia di disincentivare maggiormente gli scambi commerciali a scapito dello sviluppo industriale di tali invenzioni e del corretto funzionamento del mercato interno;

(8) considerando che la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche non richiede la creazione di un diritto specifico che si sostituisca al diritto nazionale in materia di brevetti; che il diritto nazionale in materia di brevetti rimane il riferimento fondamentale per la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ma che deve essere adeguato o completato su taluni punti specifici, in conseguenza dei nuovi ritrovati tecnologici che utilizzano materiali biologici e che possiedono comunque i requisiti di brevettabilità;

(9) considerando che, in casi come quello dell'esclusione dalla brevettabilità di varietà vegetali e razze animali o di procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o animali, alcune nozioni delle legislazioni nazionali, basate su alcune convenzioni internazionali in materia di brevetti e varietà vegetali, hanno dato luogo ad una situazione di incertezza per quanto riguarda la protezione delle invenzioni biotecnologiche e di alcune invenzioni microbiologiche; che per dissipare tali incertezze occorre un'armonizzazione in questo settore;

(10) considerando che si deve tener conto della potenziale evoluzione delle biotecnologie per l'ambiente e, in particolare, dell'utilità di tali tecnologie per lo sviluppo di metodi di coltivazione che inquinino meno ed economizzino i terreni; che è opportuno incoraggiare, attraverso il sistema dei brevetti, la ricerca su tali procedimenti e la loro attuazione;

(11) considerando che l'evoluzione delle biotecnologie è importante per i paesi in via di sviluppo, tanto nel settore della sanità e della lotta contro le grandi epidemie ed endemie come nel campo della lotta contro la fame nel mondo; che è inoltre opportuno incoraggiare, attraverso il sistema dei brevetti, la ricerca in questi settori; che peraltro occorre promuovere meccanismi internazionali che assicurino la diffusione di queste tecnologie nel Terzo mondo e a beneficio delle popolazioni interessate;

(12) considerando che è entrato in vigore l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), sottoscritto dalla Comunità europea e dagli Stati membri; che esso prevede che la tutela brevettuale per prodotti e procedimenti sia garantita in tutti i campi della tecnologia;

(13) considerando che il quadro giuridico comunitario per la protezione delle invenzioni biotecnologiche può limitarsi alla definizione di alcuni principi applicabili alla brevettabilità del materiale biologico in quanto tale, principi che hanno, in particolare, l'obiettivo di operare una distinzione tra invenzioni e scoperte in materia di brevettabilità di determinati elementi di origine umana, nonché all'ambito della protezione attribuita da un brevetto su un'invenzione biotecnologica, alla possibilità di far ricorso ad un sistema di deposito che completi la descrizione scritta e, infine, alla possibilità di ottenere reciprocamente licenze obbligatorie non esclusive in base al rapporto di dipendenza tra varietà vegetali e invenzioni;

(14) considerando che un brevetto di invenzione non autorizza il titolare ad attuare l'invenzione, ma si limita a conferirgli il diritto di vietare ai terzi di sfruttarla a fini industriali e commerciali e che, di conseguenza, il diritto dei brevetti non può sostituire né rendere superflue le legislazioni nazionali, europee o internazionali che fissino eventuali limiti o divieti, o dispongano controlli sulla ricerca e sull'utilizzazione o sulla commercializzazione dei suoi risultati, con particolare riguardo alle esigenze di sanità pubblica, sicurezza, tutela dell'ambiente, protezione degli animali, conservazione della diversità genetica e relativamente all'osservanza di alcune norme etiche;

(15) considerando che né il diritto nazionale né il diritto europeo dei brevetti (convenzione di Monaco) impongono divieti o esclusioni di principio in ordine alla brevettabilità del materiale biologico;

(16) considerando che il diritto dei brevetti dev'essere esercitato nel rispetto dei principi fondamentali che garantiscono la dignità e l'integrità dell'uomo; che occorre ribadire il principio secondo cui il corpo umano, in ogni stadio della sua costituzione e del suo sviluppo, comprese le cellule germinali, la semplice scoperta di uno dei suoi elementi o di uno dei suoi prodotti, nonché la sequenza o sequenza parziale di un gene umano, non sono brevettabili; che tali principi sono conformi ai criteri di brevettabilità previsti dal diritto dei brevetti, secondo i quali una semplice scoperta non può costituire oggetto di brevetto;

(17) considerando che è già stato possibile realizzare progressi decisivi nella cura delle malattie, grazie all'esistenza di medicinali derivati da elementi isolati dal corpo umano e/o prodotti in modo diverso, di medicinali risultanti da procedimenti tecnici intesi ad ottenere elementi di struttura simile a quella di elementi naturali esistenti nel corpo umano; che, di conseguenza, occorre incoraggiare, tramite il sistema dei brevetti, la ricerca intesa ad ottenere e isolare tali elementi utili per la produzione di medicinali;

(18) considerando che, qualora il sistema dei brevetti si riveli insufficiente a stimolare la ricerca e la produzione di medicinali basati sulle biotecnologie e necessari per la lotta alle malattie rare, cosiddette "orfane", la Comunità e gli Stati membri devono dare una riposta adeguata a questo problema;

(19) considerando il parere n. 8 del Gruppo di consiglieri per l'etica della biotecnologia della Commissione europea;

(20) considerando, quindi, che è necessario dichiarare che un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, tramite un procedimento tecnico, e utilizzabile a fini industriali, non è esclusa dalla brevettabilità, anche se la struttura dell'elemento è identica a quella di un elemento naturale, fermo restando che i diritti attribuiti dal brevetto non si estendono al corpo umano e ai suoi elementi nel loro ambiente naturale;

(21) considerando che tale elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto non è escluso dalla brevettabilità perché, ad esempio, è il risultato di procedimenti tecnici che l'hanno identificato, purificato, caratterizzato e moltiplicato al di fuori del corpo umano, procedimenti tecnici che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per sé stessa non è in grado di compiere;

(22) considerando che il dibattito sulla brevettabilità di sequenze o sequenze parziali di geni dà luogo a controversie; che, ai sensi della presente direttiva, il rilascio di un brevetto per invenzioni aventi ad oggetto tali sequenze o sequenze parziali avviene in base agli stessi criteri di brevettabilità applicati in tutti gli altri campi della tecnologia: novità, attività inventiva e applicazione industriale; che l'applicazione industriale di una sequenza o sequenza parziale dev'essere concretamente illustrata nella domanda di brevetto depositata;

(23) considerando che una semplice sequenza di DNA, senza indicazione di una funzione, non contiene alcun insegnamento tecnico; che essa non può costituire pertanto un'invenzione brevettabile;

(24) considerando che, affinché sia rispettato il criterio dell'applicazione industriale, occorre precisare, in caso di sequenza parziale di un gene utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, quale sia la proteina o proteina parziale prodotta o quale funzione essa assolva;

(25) considerando che, ai fini dell'interpretazione dei diritti attribuiti da un brevetto, nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione, ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali;

(26) considerando che nell'ambito del deposito di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto materiale biologico di origine umana o lo utilizza, alla persona da cui è stato prelevato il materiale deve essere stata garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero e informato a tale prelievo in base al diritto nazionale;

(27) considerando che, se un'invenzione ha per oggetto materiale biologico di origine vegetale o animale o lo utilizza, la domanda di brevetto dovrebbe, se del caso, contenere indicazioni sul luogo geografico di origine del materiale in questione, nel caso in cui esso sia noto; che ciò non incide sull'esame delle domande di brevetto e sulla validità dei diritti derivanti dai brevetti rilasciati;

(28) considerando che la presente direttiva non incide minimamente sui fondamenti del diritto dei brevetti in vigore, secondo cui un brevetto può essere concesso per qualsiasi applicazione nuova di un prodotto già brevettato;

(29) considerando che la presente direttiva non riguarda l'esclusione dalla brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali; che le invenzioni riguardanti piante o animali sono invece brevettabili, se la loro applicazione non si limita a livello tecnico ad una sola varietà vegetale o razza animale;

(30) considerando che la nozione di varietà vegetale è definita dalla legislazione sulla tutela dei ritrovati vegetali, in base alla quale una varietà è caratterizzata dal suo intero genoma e ha pertanto una sua individualità che la rende chiaramente distinguibile da altre varietà;

(31) considerando che un insieme vegetale, caratterizzato da un determinato gene (e non dal suo intero genoma), non rientra nella tutela delle varietà e non è pertanto escluso dalla brevettabilità, anche se comprende varietà vegetali;

(32) considerando che, laddove un'invenzione consista solo nella modifica genetica di una determinata varietà vegetale dalla quale viene prodotta una nuova varietà, la nuova varietà è esclusa dalla brevettabilità anche se la modifica genetica non è il frutto di un procedimento essenzialmente biologico, bensì di un procedimento di ingegneria genetica;

(33) considerando che, ai fini della presente direttiva, è necessario definire quando un procedimento diretto ad ottenere varietà vegetali o animali è essenzialmente biologico;

(34) considerando che la presente direttiva non incide sulle nozioni di invenzione e di scoperta definite dal diritto dei brevetti, sia esso nazionale, europeo o internazionale;

(35) considerando che la presente direttiva non modifica le disposizioni delle legislazioni nazionali in materia di brevetti, in base alle quali sono esclusi dalla brevettabilità i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell'uomo o degli animali o i procedimenti diagnostici effettuati sul corpo umano o animale;

(36) considerando che l'accordo TRIPS prevede la possibilità, per i paesi aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio, di escludere dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio dev'essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralità pubblica, in particolare per proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, o per evitare gravi danni ambientali, purché l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle loro legislazioni;

(37) considerando che, nella presente direttiva, va altresì riaffermato il principio secondo cui sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume;

(38) considerando che è altresì importante inserire nel dispositivo stesso della presente direttiva un elenco indicativo di invenzioni escluse dalla brevettabilità, per fornire ai giudici e agli uffici nazionali dei brevetti orientamenti di massima ai fini dell'interpretazione del riferimento all'ordine pubblico o al buon costume; che questo elenco non può certo essere considerato esauriente; che i procedimenti la cui applicazione reca pregiudizio alla dignità umana, come ad esempio i procedimenti per la produzione di esseri ibridi risultanti da cellule germinali o totipotenti umane o animali, devono ovviamente essere esclusi anch'essi dalla brevettabilità;

(39) considerando che l'ordine pubblico e il buon costume corrispondono in particolare a principi etici o morali riconosciuti in uno Stato membro e la cui osservanza è indispensabile in particolare in materia di biotecnologia, data la portata potenziale delle invenzioni in questo settore ed il loro nesso intrinseco con la materia vivente; che questi principi etici o morali completano le normali verifiche giuridiche previste dal diritto dei brevetti, a prescindere dal settore tecnico dell'invenzione;

(40) considerando che nella Comunità si è concordi sul fatto che l'intervento genetico germinale sull'uomo e la clonazione di esseri umani costituiscono una violazione dell'ordine pubblico e del buon costume; che è pertanto necessario escludere inequivocabilmente dalla brevettabilità i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e i procedimenti di clonazione dell'essere umano;

(41) considerando che i procedimenti di clonazione dell'essere umano possono essere definiti come qualsiasi procedimento, ivi comprese le tecniche di scissione degli embrioni, volto a produrre un essere umano con le stesse informazioni genetiche nucleari di un altro essere umano, vivo o morto;

(42) considerando inoltre che le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali devono a loro volta essere escluse dalla brevettabilità; che tale esclusione non riguarda comunque le invenzioni a finalità terapeutiche o diagnostiche che si applicano e che sono utili all'embrione umano;

(43) considerando che l'articolo F, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;

(44) considerando che il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie della Commissione valuta tutti gli aspetti etici connessi alla biotecnologia; che, al riguardo, va rilevato che tale Gruppo può essere consultato, anche relativamente al diritto dei brevetti, soltanto al livello della valutazione della biotecnologia rispetto ai principi etici fondamentali;

(45) considerando che devono essere esclusi dalla brevettabilità i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali tali da provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale nel campo della ricerca, prevenzione, diagnosi o terapia per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

(46) considerando che, avendo il brevetto lo scopo di ricompensare l'inventore tramite la concessione di un diritto esclusivo, ma limitato nel tempo, per la sua creatività e di incoraggiare così l'attività inventiva, il titolare del brevetto deve avere il diritto di vietare l'utilizzazione del materiale autoriproducibile brevettato in circostanze analoghe a quelle in cui l'utilizzazione di prodotti brevettati non autoriproducibili potrebbe essere vietata, ossia la produzione del prodotto brevettato stesso;

(47) considerando che è necessario prevedere una prima deroga ai diritti del titolare di un brevetto in caso di vendita ad un agricoltore del materiale di riproduzione che contiene l'invenzione protetta, ai fini di un'utilizzazione agricola da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso; che questa prima deroga deve autorizzare l'agricoltore ad utilizzare il prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione successiva nella propria azienda agricola e che l'ambito e le modalità di questa deroga devono limitarsi all'ambito e alle modalità corrispondenti previsti dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

(48) considerando che all'agricoltore può essere richiesto soltanto il compenso previsto dal diritto comunitario sui ritrovati vegetali, secondo le modalità di applicazione della deroga alla protezione comunitaria dei ritrovati vegetali;

(49) considerando, tuttavia, che il titolare del brevetto può tutelare i propri diritti contro l'agricoltore che abusi della deroga o contro il costitutore che abbia sviluppato la varietà vegetale che incorpora l'invenzione protetta, qualora quest'ultimo non rispetti i propri impegni;

(50) considerando che una seconda deroga ai diritti del titolare del brevetto deve autorizzare l'agricoltore ad utilizzare il bestiame protetto a fini di sfruttamento agricolo;

(51) considerando che l'ambito e le modalità di questa seconda deroga devono essere disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle pratiche nazionali, in assenza di una normativa comunitaria relativa alla costituzione di razze animali;

(52) considerando che, nello sfruttamento delle nuove caratteristiche vegetali ottenute con l'ingegneria genetica, deve essere concesso, sotto forma di licenza obbligatoria, un accesso garantito dietro compenso qualora, rispetto al genere o alla specie considerati, la varietà vegetale rappresenti un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione rivendicata nel brevetto;

(53) considerando che, nel settore dell'utilizzazione in ingegneria genetica di nuove caratteristiche derivanti da nuove varietà vegetali, dev'essere concesso, sotto forma di licenza obbligatoria, un accesso garantito dietro compenso, qualora l'invenzione rappresenti un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico;

(54) considerando che l'articolo 34 dell'accordo TRIPS contiene una regolamentazione dettagliata sull'onere della prova, che risulta vincolante per tutti gli Stati membri; che nella presente direttiva non è pertanto necessaria una disposizione al riguardo;

(55) considerando che, ai sensi della decisione 93/626/CEE, la Comunità è parte della Convenzione sulla diversità biologica del 5 giugno 1992; che, nel mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri tengono conto, in particolare, dell'articolo 3, dell'articolo 8, lettera j), e dell'articolo 16, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 5 di detta convenzione;

(56) considerando che la terza conferenza delle parti contraenti della convenzione sulla diversità biologica, svoltasi nel novembre 1996, nella decisione III/17 stabilisce che "è necessario continuare a lavorare per contribuire a sviluppare una valutazione comune della relazione tra i diritti di proprietà intellettuale e le disposizioni attinenti all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS) e della Convenzione sulla diversità biologica, in particolare in ordine alle questioni riguardanti i trasferimenti di tecnologie, la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, nonché la giusta ed equa ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso di risorse genetiche, compresa la protezione delle conoscenze, delle innovazioni e delle prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali importanti ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica",

hanno adottato la presente direttiva:

 

Capitolo I

Brevettabilità

Articolo 1

1. Gli Stati membri proteggono le invenzioni biotecnologiche tramite il diritto nazionale dei brevetti. Essi, se necessario, adeguano il loro diritto nazionale dei brevetti per tener conto delle disposizioni della presente direttiva.

2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da accordi internazionali, in particolare dall'accordo TRIPS e dalla Convenzione sulla diversità biologica.

 

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "materiale biologico", un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

b) "procedimento microbiologico", qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

3. La nozione di varietà vegetale è definita all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94.

 

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva, sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un'attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico.

2. Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale.

 

Articolo 4

1. Non sono brevettabili:

a) le varietà vegetali e le razze animali,

b) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali.

2. Le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali sono brevettabili se l'eseguibilità tecnica dell'invenzione non è limitata ad una determinata varietà vegetale o razza animale.

3. Il paragrafo 1, lettera b), non riguarda la brevettabilità di invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento microbiologico o altri procedimenti tecnici ovvero un prodotto ottenuto direttamente attraverso siffatti procedimenti.

 

Articolo 5

1. Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili.

2. Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un'invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale.

3. L'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene dev'essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto.

 

Articolo 6

1. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di un'invenzione non può di per sé essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che è vietato da una disposizione legislativa o regolamentare.

2. Ai sensi del paragrafo 1, sono considerati non brevettabili in particolare:

a) i procedimenti di clonazione di esseri umani;

b) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

d) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.

 

Articolo 7

Il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie della Commissione valuta tutti gli aspetti etici connessi alla biotecnologia.

 

Capitolo II

Ambito della protezione

Articolo 8

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento e a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

 

Articolo 9

(Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

 

Articolo 10

La protezione di cui agli articoli 8 e 9 non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

 

Articolo 11

1. In deroga agli articoli 8 e 9, la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo implica l'autorizzazione per l'agricoltore ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella propria azienda; l'ambito e le modalità di questa deroga corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94.

2. In deroga agli articoli 8 e 9, la vendita o un'altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore implica l'autorizzazione per quest'ultimo ad utilizzare il bestiame protetto per uso agricolo. Tale autorizzazione include la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione della propria attività agricola, ma non la vendita nell'ambito o ai fini di un'attività di riproduzione commerciale.

3. L'ambito e le modalità di applicazione della deroga di cui al paragrafo 2 sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prassi nazionali.

Capitolo III

Licenze obbligatorie dipendenti

Articolo 12

1. Un costitutore, qualora non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente, può chiedere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, in quanto tale licenza sia necessaria allo sfruttamento della varietà vegetale da proteggere, dietro pagamento di un canone adeguato. Gli Stati membri stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare del brevetto ha reciprocamente diritto ad una licenza reciproca a condizioni ragionevoli per utilizzare la varietà protetta.

2. Il titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica, qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa precedente sui ritrovati vegetali, può chiedere una licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo della varietà protetta dalla privativa, dietro pagamento di un canone adeguato. Gli Stati membri stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare della privativa per ritrovati vegetali ha reciprocamente diritto ad una licenza a condizioni ragionevoli per utilizzare l'invenzione protetta.

3. Coloro che chiedono le licenze di cui ai paragrafi 1 e 2 devono dimostrare:

a) che si sono rivolti invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

b) che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione rivendicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.

4. Ogni Stato membro designa la o le autorità competenti a concedere la licenza. Qualora la licenza su una varietà vegetale possa essere concessa soltanto dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, si applica l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2100/94.

 

Capitolo IV

Deposito, accesso e nuovo deposito del materiale biologico

Articolo 13

1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente per l'applicazione del diritto dei brevetti soltanto se:

a) il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, in appresso denominato "trattato di Budapest";

b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

2. L'accesso al materiale biologico depositato è garantito mediante il rilascio di un campione:

a) fino alla prima pubblicazione della domanda di brevetto, unicamente alle persone autorizzate ai sensi del diritto nazionale dei brevetti;

b) tra la prima pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto, a qualsiasi persona che ne faccia domanda o, se il depositante lo richieda, unicamente ad un esperto indipendente;

c) dopo la concessione del brevetto e anche se lo stesso è stato revocato o annullato, a qualsiasi persona che ne faccia richiesta.

3. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati, e

b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

4. In caso di rifiuto o di ritiro della domanda, l'accesso al materiale depositato viene limitato, su richiesta del depositante, ad un esperto indipendente per un periodo di venti anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. In tal caso si applica il paragrafo 3.

5. Le domande del depositante di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 4 possono essere presentate soltanto fino alla data in cui sono considerati ultimati i preparativi tecnici della pubblicazione della domanda di brevetto.

 

Articolo 14

1. Se il materiale biologico depositato ai sensi dell'articolo 13 non è più disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal trattato di Budapest.

2. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale.

 

Capitolo V

Disposizioni finali

Articolo 15

1. Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) ogni cinque anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 15, paragrafo 1, una relazione sugli eventuali problemi incontrati nell'applicazione della direttiva in rapporto agli accordi internazionali sulla tutela dei diritti dell'uomo cui gli Stati membri hanno aderito;

b) entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione intesa a valutare le implicazioni, nel campo della ricerca di base di ingegneria genetica, della mancata pubblicazione o della pubblicazione tardiva di documenti il cui contenuto potrebbe essere brevettabile;

c) annualmente a decorrere dalla data prevista all'articolo 15, paragrafo 1, una relazione sugli sviluppi e sulle implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica.

 

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. Gil-Robles

Per il Consiglio

Il Presidente

R. Edlinger

 


Dir. 98/95/CE del 14 dicembre 1998
Direttiva del Consiglio che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 1° febbraio 1999, n. L 25.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 9 della presente direttiva. Direttiva recepita con D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 e con D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(1) considerando che, per le ragioni esposte in appresso, occorrerebbe modificare le seguenti direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione:

- direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole,

- direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere,

- direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali,

- direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate,

- direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra,

- direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole,

- direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi,

(2) considerando che, nel contesto del funzionamento del mercato interno, è necessario modificare o abrogare alcune disposizioni delle suddette direttive, allo scopo di eliminare qualsiasi ostacolo, esistente o potenziale, alla libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità; che occorre a tal fine escludere qualsiasi possibilità, per gli Stati membri, di derogare unilateralmente alle disposizioni delle suddette direttive;

(3) considerando che, per gli stessi motivi, è necessario che il campo d'applicazione delle suddette direttive sia ampliato e comprenda la produzione di sementi al fine della commercializzazione;

(4) considerando che occorre rendere possibile, a determinate condizioni, la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e alle sementi in natura;

(5) considerando che è necessario che gli Stati membri che fanno ricorso alle deroghe tuttora consentite dalle suddette direttive si assistano reciprocamente in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli; che il ricorso a tali deroghe non reca pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 7 A del trattato;

(6) considerando che è opportuno che le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, dell'autorizzazione ad immettere sul mercato piccoli quantitativi di sementi per prove sperimentali, a scopi scientifici o per lavori di selezione siano determinate dal comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali;

(7) considerando che occorre che, in determinati casi, il comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali stabilisca se gli imballaggi di sementi selezionate o certificate debbano recare un'etichetta del fornitore;

(8) considerando che è opportuno che per alcune specie di sementi disciplinate dalla direttiva 66/401/CEE sia consentita la certificazione di sementi di prima e seconda riproduzione;

(9) considerando che occorre che per determinate specie di sementi disciplinate dalla direttiva 66/402/CEE gli Stati membri possano limitare la certificazione delle sementi a quelle di prima riproduzione;

(10) considerando che occorre modificare il calibro minimo dei tuberi-seme di patate che possono essere commercializzati in applicazione della direttiva 66/403/CEE, predisponendo inoltre una base giuridica che consenta di modificare, in futuro, la dimensione minima della maglia quadra utilizzata per misurare il calibro dei tuberi-seme di patate; che, per motivi fitosanitari, occorre introdurre una disposizione concernente la separazione dei tuberi-seme di patate dalle altre patate;

(11) considerando che è necessario che le sementi disciplinate dalla direttiva 70/457/CEE possano essere commercializzate liberamente all'interno della Comunità due mesi dopo essere state pubblicate nel catalogo comune;

(12) considerando che occorre determinare le condizioni di commercializzazione per i miscugli di determinate specie disciplinate dalla direttiva 70/458/CEE secondo la procedura del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali; che, riguardo la suddetta direttiva, le disposizioni circa il rinnovo dell'ammissione ufficiale di talune varietà dovrebbero essere adeguate al fine di evitare di intralciare le prassi attuali di marcatura degli imballaggi;

(13) considerando che, in base all'esperienza, è opportuno chiarire ed aggiornare determinate disposizioni delle suddette direttive;

(14) considerando che grazie ai progressi scientifici e tecnici è attualmente possibile selezionare varietà di sementi mediante modificazione genetica; che pertanto, nello stabilire se ammettere o meno in base alle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE varietà geneticamente modificate ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei rischi connessi con l'emissione deliberata nell'ambiente; che occorrerebbe inoltre introdurre una base giuridica che stabilisca le condizioni di commercializzazione di tali sementi geneticamente modificate;

(15) considerando che la commercializzazione di nuovi alimenti e di nuovi ingredienti per alimenti è disciplinata a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997; che, pertanto, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei rischi di sanità alimentare nello stabilire se ammettere o meno le varietà ai sensi delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE; che occorrerebbe inoltre stabilire una base giuridica che tenga conto di questi nuovi sviluppi;

(16) considerando che, alla luce dei progressi scientifici e tecnici, occorre introdurre una base giuridica che stabilisca le condizioni di commercializzazione per le sementi trattate chimicamente;

(17) considerando che è necessario garantire che vengano conservate le risorse genetiche e introdurre un fondamento giuridico a tal fine che, nell'ambito della normativa concernente la commercializzazione delle sementi, renda possibile la conservazione di specie minacciate dall'erosione genetica mediante l'utilizzazione in situ;

(18) considerando che occorre introdurre una base giuridica che definisca i requisiti per la commercializzazione delle sementi adatte alla coltivazione biologica;

(19) considerando che, per facilitare l'introduzione delle misure previste dalla presente direttiva, si dovrebbero introdurre determinate misure transitorie,

ha adottato la presente direttiva:

 

Articolo 1

(3).

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(3) Il testo del presente articolo è riportato in modifica alla direttiva 66/400/CEE ed è stato successivamente abrogato dall'allegato V, parte A della direttiva 2002/54/CE.

 

Articolo 2

(4).

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(4) Il testo del presente articolo è riportato in modifica alla direttiva 66/401/CEE.

 

Articolo 3

(5).

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(5) Il testo del presente articolo è riportato in modifica alla direttiva 66/402/CEE.

 

Articolo 4

(6).

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(6) Il testo del presente articolo, riportato in modifica alla direttiva 66/403/CEE, è stato rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 16 giugno 2001, n. L 161 ed è stato successivamente abrogato dall'allegato IV, parte A della direttiva 2002/56/CE.

 

Articolo 5

(7).

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(7) Il testo del presente articolo, riportato in modifica alla direttiva 69/208/CEE, è stato successivamente abrogato dall'allegato VI, parte A della direttiva 2002/57/CE.

Articolo 6

(8).

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(8) Il testo del presente articolo, rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 16 giugno 2001, n. L 161, è riportato in modifica alla direttiva 70/457/CEE. Da ultimo è stato abrogato dall'allegato I, parte A della direttiva 2002/53/CE.

 

Articolo 7

(9).

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(9) Il testo del presente articolo è riportato in modifica alla direttiva 70/458/CEE ed è stato poi rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 16 giugno 2001, n. L 161 e dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 26 marzo 2002, n. L 82. Da ultimo è stato abrogato dall'allegato VI, parte A della direttiva 2002/55/CE.

 

Articolo 8

1. Durante un periodo di transizione di non oltre quattro anni successivo all'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, punto C), lettere a) e b), della direttiva 66/401/CEE, consentire la commercializzazione di sementi di una generazione precedentemente ammessa.

2. Inoltre, durante un periodo transitorio di non oltre quattro anni dall'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e in deroga all'articolo 3, punto 22, della presente direttiva, gli Stati membri possono, per quanto riguarda l'abrogazione del paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 14 della direttiva 66/402/CEE, continuare a limitare la commercializzazione di sementi certificate di avena, orzo, riso, triticale, frumento o spelta alle sementi di prima riproduzione.

3. Durante un periodo di transizione di non oltre quattro anni successivo all'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessario per conformarsi alla presente direttiva gli Stati membri che attualmente applicano restrizioni alla commercializzazione di sementi di miscugli conformemente alle disposizioni dell'attuale articolo 13 della direttiva 66/401/CEE possono, in deroga all'articolo 2, paragrafo 19, della presente direttiva, continuare a vietare la commercializzazione di miscugli di sementi di piante foraggere.

 

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della stessa (10).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

[2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione tutte le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri] (11).

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(10) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 maggio 1999, n. L 126.

(11) Paragrafo abrogato dall'allegato V, parte A della direttiva 2002/54/CE.

 

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. Molterer


Giurisprudenza comunitaria

 


Sentenza della Corte di giustizia delle CE Direttiva 98/44/CE
Protezione giuridica della invenzioni biotecnologiche

 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

16 giugno 2005

"Inadempimento di uno Stato – Direttiva 98/44/CE – Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – Ricevibilità – Mancata trasposizione – Artt. 3, n. 1, 5, n. 2, 6, n. 2, e 8-12"

Nel procedimento C-456/03,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 27 ottobre 2003,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13; in prosieguo: la "direttiva"), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 15 di tale direttiva.

Contesto normativo

Normativa comunitaria2 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva:

 

"Gli Stati membri proteggono le invenzioni biotecnologiche tramite il diritto nazionale dei brevetti. Essi, se necessario, adeguano il loro diritto nazionale dei brevetti per tener conto delle disposizioni della presente direttiva"

3 Secondo l’art. 3, n. 1, della stessa direttiva:"Ai fini della presente direttiva, sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un’attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consis tente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico".

4 L’art. 5 della direttiva recita:

"1. Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili.

2. Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un’invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale.

3. L’applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene dev’essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto".

 

5 L’art. 6 della detta direttiva precisa:"

1. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di un’invenzione non può di per sé essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che è vietato da una disposizione legislativa o regolamentare.

2. Ai sensi del paragrafo 1, sono considerati non brevettabili in particolare:

a) i procedimenti di clonazione di esseri umani;

b) i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano;

c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

d) i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti".

 

6 Il capitolo II della direttiva è dedicato all’ambito della protezione attribuita da un brevetto relativo ad un’invenzione biotecnologia. Esso contiene le seguenti disposizioni:

"Articolo 8

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all’invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell’invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento e a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

 

Articolo 9

Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

Articolo 10

La protezione di cui agli articoli 8 e 9 non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall’utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

Articolo 11

1. In deroga agli articoli 8 e 9, la vendita o un’altra fo rma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo implica l’autorizzazione per l’agricoltore ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella propria azienda; l’ambito e le modalità di questa deroga corrispondono a quelli previsti dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94.

2. In deroga agli articoli 8 e 9, la vendita o u n’altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore implica l’autorizzazione per quest’ultimo ad utilizzare il bestiame protetto per uso agricolo. Tale autorizzazione include la messa a disposizione dell’animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione della propria attività agricola, ma non la vendita nell’ambito o ai fini di un’attività di riproduzione commerciale.

3. L’ambito e le modalità di applicazione della deroga di cui al paragrafo 2 sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prassi nazionali".

7 Ai sensi dell’art. 12 della direttiva:

"1. Un costitutore, qualora non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente, può chiedere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo dell’invenzione protetta dal brevetto, in quanto tale licenza sia necessaria allo sfruttamento della varietà vegetale da proteggere, dietro pagamento di un canone adeguato. Gli Stati membri stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare del brevetto ha reciprocamente diritto a d una licenza reciproca a condizioni ragionevoli per utilizzare la varietà protetta.

2. Il titolare di un brevetto riguardante un’invenzione biotecnologica, qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa precedente sui ritrovati vegetali, può chiedere una licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo della varietà protetta dalla privativa, dietro pagamento di un canone adeguato. Gli Stati membri stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare della privativa per ritrovati vegetali ha reciprocamente diritto ad una licenza a condizioni ragionevoli per utilizzare l’invenzione protetta.

3. Coloro che chiedono le licenze di cui ai paragrafi 1 e 2 devono dimostrare:

a) che si sono rivolti invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

b) che la varietà vegetale o l’invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all’invenzione rivendicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.

(…)".

 

8 Infine, l’art. 15 della detta direttiva recita:

"1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva".

Normativa nazionale

9 L’art. 5 del codice civile italiano recita:

"Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume".

10 Ai sensi dell’art. 1 bis, n. 1, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (GURI n. 189 del 14 agosto 1939; in prosieguo: il "regio decreto n. 1127/39"):

"In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione".

11 L’art. 12 di tale stesso decreto recita:

"Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.

Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

(…)

Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali.

Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (…)".

12 L’art. 13 del regio decreto n. 1127/39 precisa:

"Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon costume; l’attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

 

Neppure possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti".

13 Ai sensi dell’art. 54, n. 2, del suddetto regio decreto:

"La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa:

(…)

b) se l’invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l’invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all’oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. Salvo il disposto dell’art. 54 bis, comma 5, la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente alla cessione del brevetto sull’invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull’invenzione principale ha diritto a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell’invenzione dipendente".

Procedimento precontenzioso

14 Dopo aver constatato che la Repubblica italiana non l’aveva informata delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essa adottate per conformarsi alla direttiva, ed in mancanza di qualsiasi altro elemento che le consentisse di ritenere adottate le dette disposizioni, il 30 novembre 2000 la Commissione ha inviato a tale Stato membro una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 226 CE, invitandolo a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.

15 Non avendo ricevuto alcuna risposta nel termine impartito, il 19 dicembre 2002 la Commissione ha emesso un parere motivato in cui concludeva che, non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva. La Commissione ha invitato tale Stato membro a adottare tali disposizioni entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione del detto parere.

16 Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 6 febbraio 2003. Esse hanno poi segnalato alla Commissione, con lettera 10 luglio 2003, che la preparazione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della direttiva si trovava ad uno stadio avanzato.

17 La Commissione, considerando insoddisfacenti tali elementi, ha deciso di proporre il ricorso in esame.

Sul ricorso

18 Occorre anzitutto osservare che il governo italiano, pur senza sollevare espressamente un’eccezione di irricevibilità, fa valere diversi addebiti di natura processuale idonei ad incidere sulla ricevibilità del ricorso. Prima di valutare la fondatezza di quest’ultimo, si deve quindi esaminare in primo luogo tali addebiti relativi alla ricevibilità.

Sulla ricevibilità

19 Il governo italiano sostiene che, considerato il tenore letterale dell’art. 1 della direttiva, secondo cui gli Stati membri devono adeguare il loro diritto nazionale dei brevetti "se necessario", il che presuppone un grado già avanzato di protezione e di armonizzazione delle normative nazionali, nel suo ricorso la Commissione non avrebbe potuto limitarsi a constatare l’assenza formale di trasposizione di tale direttiva nei termini fissati, bensì avrebbe dovuto, fin da tale fase del procedimento, produrre la prova specifica che il diritto interno vigente non era conforme, in tutto o in parte, alla detta direttiva. Gli elementi fatti valere sul punto dalla Commissione nella sua controreplica sarebbero tardivi e non potrebbero quindi essere presi in considerazione.

 

20 La Commissione fa valere che l’art. 1 della direttiva non le impone alcun onere particolare della prova quando essa contesta ad uno Stato membro di non aver adottato alcuna misura di trasposizione. Nel caso di specie, durante la fase precontenziosa le autorità italiane non hanno mai precisato che il loro diritto interno fosse conforme alla detta direttiva. Al contrario, facendo valere che era in corso l’elaborazione di una legge di trasposizione, tali autorità avrebbero ammesso, almeno implicitamente, che la detta trasposizione richiedeva l’adozione di disposizioni particolari.

21 Occorre constatare che l’argomento del governo italiano su tale punto equivale a contestare doppiamente la regolarità del procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione e, di conseguenza, la ricevibilità del ricorso in esame.

22 Infatti, da un lato, rilevando che il ricorso si limita a constatare l’assenza di qualsiasi trasposizione della direttiva, senza dimostrare in cosa il diritto interno vigente non le sia già conforme, il governo italiano addebita alla Commissione non solo di non aver provato la fondatezza dell’inadempimento, ma anche di non aver prodotto dinanzi alla Corte, con tale ricorso, gli elementi necessari alla verifica dell’esistenza di tale inadempimento. Dall’altro, opponendosi al fatto che tali elementi possano essere prodotti per la prima volta nella replica, lo stesso governo addebita alla Commissione di aver fatto valere motivi tardivi.

23 In primo luogo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, conformemente agli artt. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e 38, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, tra l’altro, l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Di conseguenza, la Commissione è tenuta ad indicare, in ogni ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE, le censure esatte sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi, nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali tali censure si fondano (v., in particolare, sentenza 13 dicembre 1990, causa C-347/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4747, punto 28).

24 È giocoforza constatare che il ricorso proposto dalla Commissione, in cui si contesta alla Repubblica italiana sostanzialmente di non aver adottato alcuna misura necessaria alla trasposizione della direttiva, contiene un’esposizione chiara di tale addebito e degli elementi di fatto e di diritto sui quali esso è fondato.

25 Certo, è pacifico che nel detto atto processuale la Commissione non ha tentato di dimostrare in cosa il diritto italiano vigente non fosse conforme alle disposizioni della direttiva.

26 Tuttavia, si deve rammentare che, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, spetta effettivamente alla Commissione, che ha l’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito inadempimento, fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione; gli Stati membri sono comunque tenuti, a norma dell’art. 10 CE, ad agevolare la Commissione nello svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, ai sensi dell’art. 211 CE, nel vegliare sull’applicazione delle norme del Trattato CE nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato (v., segnatamente, sentenze 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1791, punti 6 e 7, nonché 12 settembre 2000, causa C -408/97, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-6417, punti 15 e 16). È a tal fine che l’art. 15 della direttiva, come anche altre direttive, impone agli Stati membri un obbligo di informazione.

27 Le informazioni che gli Stati membri sono così tenuti a fornire alla Commissione devono essere chiare e precise. Esse devono indicare senza ambiguità quali siano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con cui lo Stato membro ritiene di aver adempiuto i vari obblighi impostigli dalla direttiva. In mancanza delle suddette informazioni, la Commissione non è in grado di stabilire se lo Stato membro abbia effettivamente e completamente attuato la direttiva. L’inadempimento di tale obbligo da parte di uno Stato membro – che non abbia affatto fornito informazioni o le abbia date in modo non abbastanza chiaro e preciso – può giustificare di per sé l’avvio di un procedimento ai sensi dell’art. 226 CE per far dichiarare l’inadempimento stesso (sentenza 25 maggio 1982, Commissione/Paesi Bassi, citata, punto 8).

28 Orbene, nel caso di specie, non è contestato che il governo italiano non solo non ha risposto alla lettera di messa in mora della Commissione, ma non ha indicato, nella sua risposta al parere motivato, che la direttiva doveva essere considerata già trasposta dal diritto interno vigente. Al contrario, avendola informata, tanto nella sua risposta al parere motivato quanto nella sua lettera successiva del 10 luglio 2003, del fatto che le disposizioni necessarie alla trasposizione della detta direttiva erano sul punto di essere adottate, tale governo ha implicitamente ma certamente lasciato intendere alla Commissione che il diritto interno vigente non era idoneo, in mancanza di adozione di misure particolari, a garantire una trasposizione corretta e completa della detta direttiva.

29 Di conseguenza, il governo italiano non può contestare alla Commissione di essersi limitata, nel suo ricorso, a constatare l’assenza di qualsiasi trasposizione della direttiva entro il termine prescritto, senza cercare di dimostrare perché le disposizioni del suo diritto interno vigente non erano conformi a quelle della detta direttiva. Infatti, l’asserita mancanza di precisione del ricorso risulta, come constatato dall’Avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, dal comportamento proprio di tale governo durante il procedimento precontenzioso (v., in tal senso, sentenza 12 settembre 2000, Commissione/Paesi Bassi, citata, punto 1 7).

30 Tale constatazione non è rimessa in discussione dal fatto che l’art. 1, n. 1, della direttiva prevede che gli Stati membri adeguino il loro diritto nazionale dei brevetti "se necessario" per tener conto delle disposizioni della stessa. Infatti, se è vero che tale articolo consente ai detti Stati membri di garantire, nel merito, la trasposizione della direttiva con le regole del loro diritto interno vigente, esso non li dispensa affatto dall’obbligo formale di informare la Commissione dell’esistenza d i queste ultime affinché essa possa essere in grado di valutare la loro conformità rispetto alla detta direttiva.

31 Pertanto, questo argomento del governo italiano deve essere respinto. Poiché, per il resto, l’argomento della Repubblica italiana mira a co ntestare l’esistenza dell’inadempimento asserito, occorrerà esaminare quest’ultimo nel merito.

32 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la ricevibilità degli argomenti fatti valere nella replica per dimostrare la mancata conformità del diritto interno vigente a talune disposizioni della direttiva, si deve rammentare che solo nel suo controricorso il governo italiano ha fatto valere la conformità del suo diritto vigente alla detta direttiva.

33 Di conseguenza, non si può contestare alla Commissione di aver risposto per la prima volta a tali argomenti nella sua replica, dato che quest’ultima, come già dichiarato dalla Corte, può legittimamente apportare precisazioni alle proprie conclusioni al fine di tener conto delle informazioni fornite da uno Stato membro nel suo controricorso (sentenza 22 giugno 1994, causa C-243/89, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-3353, punto 20). A tale riguardo si deve altresì constatare che l’art. 42, n. 2, del regolamento di procedura prevede espressamente che una parte può dedurre motivi nuovi in corso di causa al fine di tener conto di elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

34 Il governo italiano non può quindi censurare la Commissione per aver presentato, nella sua controreplica, argomenti che non figura vano nel suo ricorso.

35 Si deve tuttavia rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, l’oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE è determinato dal procedimento precontenzioso previsto dal medesimo articolo. Pertanto, il ricorso deve essere basato sui medesimi motivi e mezzi del parere motivato (v., in particolare, sentenze 20 marzo 1997, causa C -96/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-1653, punto 23; 15 gennaio 2002, causa C-439/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-305, punto 11, e 20 giugno 2002, causa C -287/00, Commissione/Germania, Racc. pag. I-5811, punto 18).

36 Secondo la giurisprudenza, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di dare allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario e, dall’altro, di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (v. sentenze 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-5901, punto 51; Commissione/Italia, citata, punto 10, e 29 aprile 2004, causa C-117/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-5517, punto 53).

37 La regolarità di tale procedimento costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita (v. sentenze 13 dicembre 2001, causa C -1/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-9989, punto 53, e 20 giugno 2002, Commissione/Germania, citata, punto 17).

38 Nel caso di specie, è giocoforza constatare che, come sostiene il governo italiano, addebitandole durante il procedimento precontenzioso di non aver adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, la Commissione contestava in sostanza alla Repubblica italiana l’assenza di qualsiasi trasposizione di tale direttiva. Con gli argomenti relativi al diritto interno vigente presentati nella sua controreplica, invece, la Commissione fa valere che il detto Stato membro non ha proceduto alla trasposizione di talune disposizioni della direttiva, il che esige un esame dettagliato del diritto interno vigente per verificare quali tra tali disposizioni non siano state completamente o correttamente trasposte.

39 Occorre tuttavia rammentare che il requisito secondo cui l’oggetto del ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE è circoscritto dal procedimento precontenzioso previsto da tale disposizione non può giungere fino al punto di imporre in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione delle censure nella lettera di messa in mora, il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, dal momento che l’oggetto della controversia non è stato ampliato o modificato (v., in tal senso, sentenze 16 settembre 1997, causa C-279/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4743, punto 25, e 11 luglio 2002, causa C -139/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6407, punto 19).

40 Ora, ciò si verifica quando, come nel caso di specie, la Commissione, dopo aver contestato ad uno Stato membro l’assenza di qualsiasi trasposizione di una direttiva, precisa, nella sua controreplica, che la trasposizione fatta valere dallo Stato membro interessato per la prima volta nel suo controricorso è comunque inesatta o incompleta per quanto riguarda talune disposizioni della stessa direttiva. Infatti, un tale addebito è necessariamente compreso in quello attinente all’assenza di qualsiasi trasposizione e riveste un carattere sussidiario rispetto a quest’ultimo (v., in tal senso, Commissione/Portogallo, citata, punto 55).

41 Al riguardo, si deve osservare che, nel caso di specie, il procedimento precontenzioso ha raggiunto il suo obiettivo di tutelare i diritti dello Stato membro interessato. La Repubblica italiana ha infatti avuto occasione di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva, dato che, come risulta dalla sua risposta al parere motivato e dalla sua lettera successiva del 10 luglio 2003, essa ha informato la Commissione dello stato di avanzamento del procedimento di adozione della normativa prevista a tal fine. Inoltre, la Repubblica italiana ha avuto la possibilità, nell’ambito di tale fase del procedimento, di dimostrare che il suo diritto interno vigente era conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva, anche se ha ritenuto di non dover fare ricorso a tale possibilità nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza 28 marzo 1985, causa 274/83, Commissione/Italia, Racc. pag. 1077, punto 20).

42 Di conseguenza, il governo italiano non può contestare alla Commissione di aver esteso o modificato l’oggetto del ricorso come delimitato dal procedimento precontenzioso.

43 Alla luce di tali considerazioni, gli addebiti del governo italiano diretti a contestare la ricevibilità del ricorso in esame devono essere respinti nel loro insieme.

Nel merito

44 Nel dispositivo del suo ricorso la Commissione addebita alla Repubblica italiana di non aver adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Nella sua controreplica, in risposta agli argomenti fatti valere dal governo italiano sul punto, essa sostiene, "per completezza", che il diritto interno vigente non è comunque conforme alla direttiva, segnatamente in quanto non garantisce un’adeguata trasposizione degli artt. 3, n. 1, 5, n. 2, 6, n. 2, e 8-12 di tale direttiva.

45 Tale governo ammette che la legge che recepisce la direttiva non è stata adottata entro il termine da essa prescritto, dato che il procedimento normativo è ancora in corso. Esso considera tuttavia che, poiché la Commissione non ha fornito la prova, nel suo ricorso, della mancata conformità del diritto interno vigente alla detta direttiva, il ricorso dev’essere respinto. In ogni caso, il governo italiano ritiene il suo diritto interno dei brevetti conforme alla direttiva.

46 In via preliminare si deve rammentare, e ciò è pacifico tra le parti, che, contrariamente all’obbligo ad esso incombente in forza degli artt. 10 CE e 15 della direttiva, il governo italiano non ha informato la Commissione, tanto durante il termine di trasposizione quanto durante il procedimento preconte nzioso, dei provvedimenti di diritto interno con cui considerava di aver proceduto alla trasposizione della detta direttiva. Per i motivi enunciati al punto 30 supra, è irrilevante al riguardo che l’asserita trasposizione non era stata effettuata a causa della conformità del diritto interno vigente a tale direttiva.

47 Tuttavia, poiché il ricorso in esame non ha ad oggetto un inadempimento dell’obbligo di informazione, bensì un inadempimento dell’obbligo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il mero fatto, per la Repubblica italiana, di non aver informato la Commissione che, a suo avviso, la detta direttiva era già trasposta dal diritto interno vigente non può bastare a dimostrare l’asserito inadempimento, contrariamente a quanto sembra suggerire la Commissione.

48 A tal riguardo, poiché le disposizioni di diritto interno fatte valere dal governo italiano erano in vigore alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, esse devono essere prese in considerazione dalla Corte per valutare l’esistenza di tale inadempimento (v., in tal senso, sentenza 10 maggio 2001, causa C-152/98, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3463, punto 21).

49 Pertanto, considerato l’oggetto del ricorso e al fine di esaminarne la fondatezza, si deve procedere ad una comparazione delle disposizioni della direttiva con le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali con cui la Repubblica italiana ritiene di aver attuato la detta direttiva, per verificare se esse rappresentino una trasposizione sufficiente di quest’ultima.

50 A tal riguardo si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva ha l’obbligo di adottare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v., in particolare, sentenze 7 maggio 2002, causa C-478/99, Commissione/Svezia, Racc. pag. I-4147, punto 15, e 26 giugno 2003, causa C -233/00, Racc. pag. I-6625, punto 75).

51 Se quindi è indispensabile che la situazione giuridica derivante dalle misure nazionali di trasposizione sia sufficientemente precisa e chiara da permettere ai singoli interessati di conoscere l’ampiezza dei loro diritti e obblighi, cionondimeno, secondo la formulazione stessa dell’art. 249, terzo comma, CE, gli Stati membri possono scegliere la forma e i mezzi di attuazione delle direttive che meglio permettono di garantire il risultato che queste ultime devono raggiungere e da tale disposizione risulta che la trasposizione in diritto interno di una direttiva non esige necessariamente un’azione legislativa in ciascuno Stato membro. La Corte ha così ripetutamente statuito che non è sempre richiesta una formale riproduzione delle disposizioni di una direttiva in una norma di legge espressa e specifica, posto che per la trasposizione di una direttiva può essere sufficiente, in base al suo contenuto, un contesto normativo generale. In particolare, l’esistenza di principi generali di diritto costituzionale o amministrativo può rendere superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc, a condizione tuttavia che tali principi garantiscano effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte dell’amministrazione nazionale che, nel caso in cui la disposizione in parola sia diretta a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica risultante da tali principi sia sufficientemente precisa e chiara e che i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti e obblighi e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v. segnatamente, sentenze 23 maggio 1985, causa 29/84, Commissione/Germania, Racc. pag. 1661, punti 22 e 23, nonché 26 giugno 2003, Commissione/Francia, citata, punto 76).

52 Pertanto, occorre determinare caso per caso la natura della disposizione prevista da una direttiva, a cui si riferisce il ricorso di inadempimento, al fine di valutare l’estensione dell’obbligo di trasposizione che incombe sugli Stati membri (sentenza 26 giugno 2003, Commissione/Francia, citata, punto 77).

53 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare i diversi addebiti sollevati dalla Commissione per dimostrare una trasposizione incompleta o inesatta della direttiva.

Sull’addebito attinente alla violazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva.

54 La Commissione fa valere che la normativa italiana, in particolare l’art. 12 del regio decreto n. 1127/39, non contempla alcuna disposizione relativa alla possibilità di ottenere un brevetto per un’invenzione avente ad oggetto un prodotto composto da materiale biologico o che ne contiene.

55 Secondo il governo italiano, la nozione di "invenzione industriale" accolta dall’art. 12 del regio decreto n. 1127/39, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, è tuttavia sufficientemente ampia per includere i materiali biologici.

56 A tal riguardo si deve rammentare che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva, sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un’attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico.

57 Dallo stesso tenore letterale di tale disposizione emerge che essa prevede un preciso diritto alla brevettabilità delle invenzioni che fanno uso di materiale biologico, imponendo agli Stati membri, come risulta dal terzo e dall’ottavo ‘considerando’ della direttiva, di adeguare o completare il diritto nazionale dei brevetti per garantire una protezione efficace e armonizzata delle invenzioni biotecnologiche tale da mantenere e promuovere gli investimenti in questo settore.

58 Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che, obbligando gli Stati membri a proteggere le invenzioni biotecnologiche tramite il loro diritto nazionale dei brevetti, la direttiva ha effettivamente lo scopo di prevenire i rischi per l’unicità del mercato interno che potrebbero derivare dal fatto che gli Stati membri decidano unilateralmente di concedere o negare siffatta protezione (sentenza 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-7079, punto 18). Così facendo, la direttiva, come emerge dai suoi ‘considerando’ 4-6, mira a chiarificare la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche in un contesto caratterizzato da divergenze tra le legislazioni e le pratiche dei diversi Stati membri, che potrebbero accentuarsi, in particolare, con la diversa evoluzione delle giurisprudenze nazionali.

59 Ora, nel caso di specie, non si contesta che il diritto italiano dei brevetti non prevede in modo esplicito la brevettabilità delle invenzioni che impiegano materiale biologico, dato che l’art. 12 del regio decreto n. 1127/39 fatto valere dal governo italiano a tal riguardo si limita a definire, in modo generico, le condizioni per la brevettabilità di qualsiasi invenzione.

60 D’altra parte, se è vero che il gove rno italiano sostiene un’interpretazione ampia da parte dei giudici nazionali della nozione di "invenzione" contenuta nel diritto interno dei brevetti, esso non ha però fatto valere alcuna decisione giudiziaria che sancisca la brevettabilità di invenzioni che impiegano materiale biologico.

61 Di conseguenza, nonostante l’obiettivo di chiarificazione perseguito dalla direttiva, sembra che persista una situazione di incertezza circa la possibilità di far tutelare le invenzioni biotecnologiche ricorrendo al diritto italiano dei brevetti.

62 Si deve quindi constatare che è fondato l’addebito della Commissione attinente alla violazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva.Sull’addebito attinente alla violazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva.

63 La Commissione fa valere che la normativa italiana non prevede la possibilità di brevettare un elemento isolato del corpo umano o altrimenti prodotto mediante un procedimento tecnico.

64 Il governo italiano ritiene l’art. 13 del regio decreto n. 1127/39 conforme all’art. 5, n. 2, della direttiva. D’altra parte, il solo elemento normativo di tale disposizione figurerebbe nell’ultima parte della frase, secondo cui una sequenza genetica "può costituire un’invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale". Ora, tenuto conto dell’ampia definizione di "invenzione" accolta dalla giurisprudenza nazionale, la brevettabilità di una riproduzione artificiale di un elemento presente in natura non è mai stata esclusa.

 

65 A tal riguardo si deve rammentare che, ai sensi del detto art. 5, n. 2, un elemento isolato del corpo umano o altrimenti prodotto con un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un’invenzione brevettabile, anche se la struttura di tale elemento è identica a quella di un elemento naturale.

66 Come la Corte ha dichiarato a tal proposito, gli elementi del corpo umano non sono di per sé brevettabili e la loro scoperta non può costituire oggetto di una protezione. Possono costituire oggetto di una domanda di brevetto soltanto le invenzioni che associno un elemento naturale a un processo tecnico che consenta di isolarlo o di produrlo ai fini di un suo sfruttamento industriale (sentenza Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, citata, punto 72).

67 Pertanto, come affermato nei ‘considerando’ ventesimo e ventunesimo della direttiva, un elemento del corpo umano può far parte di un prodotto tutelabile mediante brevetto, ma non può, nel suo ambiente naturale, essere oggetto di nessuna appropriazione (sentenza Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, citata, punto 73).

68 Questa distinzione si applica al caso di attività di ricerca relative alla sequenza o alla sequenza parziale del patrimonio genetico umano. I risultati di tali attività possono comportare il rilascio di un brevetto solo se la domanda è accompagnata, da un lato, da una descrizione del metodo originale di mappatura che ha permesso l’invenzione e, dall’altro, da un’indicazione dell’applicazione industriale cui siano finalizzate tali attività, così come precisato dall’art. 5, n. 3, della direttiva. In mancanza di siffatta applicazione, ci si troverebbe infatti in presenza non di un’invenzione, bensì della scoperta di una sequenza di DNA che non sarebbe brevettabile come tale (sentenza Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, citata, punto 74).

69 Pertanto, la protezione prevista dalla direttiva riguarda solo il risultato di un’attività di lavoro inventiva, scientifica o tecnica, e arriva a comprendere dati biologici esistenti allo stato di natura nell’essere umano solo in quanto necessari alla realizzazione e allo sfruttamento di una specifica applicazione industriale (sentenza Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, citata, punto 75).

70 Ne discende che l’art. 5, n. 2, della dire ttiva mira a riconoscere precisi diritti per quanto riguarda la brevettabilità di elementi del corpo umano. A tale riguardo, anche se tale disposizione prevede una mera possibilità di brevettabilità, essa impone agli Stati membri, come emerge dai ‘considerando’ diciassettesimo-ventesimo della direttiva, l’obbligo di prevedere che il loro diritto nazionale dei brevetti non escluda la brevettabilità di elementi isolati del corpo umano, per incoraggiare la ricerca intesa ad ottenere e isolare tali elementi utili per la produzione di medicinali.

71 Ora, nel caso di specie, è giocoforza constatare che il diritto italiano dei brevetti non prevede alcuna possibilità per elementi isolati del corpo umano di costituire un’invenzione brevettabile. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, l’art. 13 del regio decreto n. 1127/39 non contiene alcuna disposizione in tal senso.

72 D’altra parte, se è vero che il detto governo fa valere un’ampia interpretazione, da parte dei giudici nazionali, della nozione di "invenzione" accolta dal diritto interno dei brevetti, esso non ha però presentato alcuna decisione giudiziaria che ammetta la possibilità di brevettare elementi isolati del corpo umano.

73 In tali circostanze, nonostante l’obiettivo di chiarificazione perseguito dalla direttiva, sembra permanere uno stato d’incertezza in merito alla possibilità di far proteggere tali elementi ricorrendo al diritto italiano dei brevetti.

74 Di conseguenza, si deve constatare che è fondato l’addebito della Commissione attinente alla violazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva.

Sull’addebito attinente alla violazione dell’art. 6, n. 2, della direttiva

75 La Commissione osserva che la normativa italiana, in particolare l’art. 13 del regio decreto n. 1127/39, non prevede la non brevettabilità di taluni processi specifici, come la clonazione degli esseri umani e l’impiego di embrioni umani a fini industriali o commerciali. Quanto alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativa alla procreazione medicalmente assistita (GURI n. 45 del 24 febbraio 2004; in prosieguo: la "legge n. 40/2004") che vieta le attività materiali riguardanti gli embrioni, essa non concerne la brevettabilità delle invenzioni.

76 Il governo italiano ritiene, da parte sua, che l’art. 13 della legge n. 40/2004, in combinato disposto con l’art. 13 del regio decreto n. 1127/39, rappresenta un’attuazione sufficiente dei principi sanciti dall’art. 6, n. 2, della direttiva, dato che tale legge qualifica la clonazione umana e la modifica dell’identità genetica dell’essere umano come pratiche contrarie all’ordine pubblico e al buon costume e ne esclude quindi la brevettabilità. Inoltre, l’art. 5 del codice civile prevede il divieto degli atti di disposizione del corpo umano, di modo che eventuali processi diretti a modificare l’identità genetica di un essere umano non potrebbero beneficiare della protezione di un brevetto nel diritto italiano.

77 Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 6, n. 2, della direttiva, sono considerati non brevettabili in particolare i procedimenti di clonazione di esseri umani, i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano, le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali e i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.

78 Si deve osservare che, contrariamente all’art. 6, n. 1, di tale direttiva, che lascia alle autorità amministrative ed ai giudici degli Stati membri un ampio margine discrezionale nell’attuazione dell’esclusione della brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico o al buon costume, il n. 2 dello stesso articolo non lascia agli Stati membri alcun margine discrezionale per quanto riguarda la non brevettabilità dei procedimenti e delle utilizzazioni ivi menzionate, dato che tale disposizione è diretta precisamente a circoscrivere l’esclusione prevista al n. 1 (v., in tal senso, sentenza Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, citata, punti 37-39). A tale riguardo, dal quarantesimo ‘considerando’ della direttiva emerge che la brevettabilità dei procedimenti di clonazione degli esseri umani deve essere esclusa "inequivocabilmente", dato che su tale questione si è concordi nella Comunità.

79 Ne discende che, escludendo espressamente la brevettabilità dei procedimenti e delle utilizzazioni ivi menzionati, l’art. 6, n. 2, della direttiva mira a riconoscere pre cisi diritti su tale punto.

80 Ora, è giocoforza constatare che né l’art. 13 del regio decreto n. 1127/39 né l’art. 5 del codice civile prevedono espressamente che i procedimenti e le utilizzazioni menzionati all’art. 6, n. 2, della direttiva non siano brevettabili, dato che tali disposizioni si limitano, in termini generici, ad escludere, rispettivamente, la brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento sarebbe contrario all’ordine pubblico o al buon costume e gli atti di disposizione del corpo umano.

81 Sembra quindi che permanga, nonostante l’obiettivo di chiarificazione perseguito da tale direttiva, uno stato di incertezza in merito alla brevettabilità dei procedimenti e delle utilizzazioni di cui trattasi.

82 Tale incertezza rappresenta a maggior ragione una violazione della direttiva, in quanto l’art. 6, n. 1, di quest’ultima precisa che lo sfruttamento commerciale di un’invenzione non può essere considerato contrario all’ordine pubblico e al buon costume per il solo fatto che è vietato da una disposizione di legge o regolamentare. Come giustamente osservato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, tale precisazione deve essere interpretata nel senso che richiede che sia esplicitamente aggiunto il principio della non brevettabilità di procedimenti commerciali che comportino interventi su embrioni umani.

83 Quanto alle disposizioni della legge n. 40/2004, è pacifico che essa è stata adottata successivamente al termine impartito nel parere motivato. Ora, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito delle procedure avviate ai sensi dell’art. 226 CE, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., segnatamente, sentenze 3 luglio 2001, causa C-378/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-5107, punto 25, e 5 giugno 2003, causa C-352/02, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5651, punto 8).

84 Si deve quindi constatare che è fondato l’addebito della Commissione attinente alla violazione dell’art. 6, n. 2, della direttiva.

Sull’addebito attinente alla violazione degli artt. 8-11 della direttiva

85 La Commissione sostiene che la normativa italiana non contiene alcuna disposizione relativa alla portata della protezione offerta da un brevetto a un’invenzione biotecnologica, in violazione degli artt. 8-11 della direttiva.

86 Il governo italiano fa tuttavia valere che l’art. 1 bis del regio decreto n. 1127/39 pre vede una protezione offerta dal brevetto altrettanto estesa di quella prevista dalle dette disposizioni della direttiva, dato che queste ultime si limitano ad estendere la protezione offerta dal brevetto relativo ad un’invenzione biotecnologia ai materiali derivanti direttamente dall’applicazione del procedimento brevettato.

87 A tal riguardo si deve constatare che i detti artt. 8-11 mirano manifestamente ad accordare precisi diritti, in quanto definiscono la portata della protezione attribuita dai brevetti relativi ad un’invenzione biologica.

88 Ora, nel caso di specie, poiché il diritto italiano dei brevetti non prevede espressamente la brevettabilità delle invenzioni biologiche, è pacifico che non contiene neanche disposizioni che precisano la portata della protezione attribuita da un brevetto relativo ad un’invenzione del genere.

89 Per quanto riguarda l’art. 1 bis del regio decreto n. 1127/39, occorre constatare che tale disposizione si limita a definire genericamente i diritti attribuiti da qualsiasi brevetto relativo ad un qualsiasi prodotto o procedimento. Tale disposizione non menziona, invece, contrariamente alle previsioni degli artt. 8 e 9 della direttiva, la portata dei diritti specificamente attribuiti dai diversi tipi di brevetti previsti da tali disposizioni, cioè i brevetti relativi al materiale biologico, i brevetti relativi ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico e i brevetti relativi ad un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica.

90 Pertanto, sebbene sia esatto, come sostenuto dal governo italiano, che l’art. 1 bis, n. 1, lett. b), del regio decreto n. 1127/39 prevede che un brevetto relativo ad un procedimento conferisca al suo titolare il diritto di vietare ai terzi di usare il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione, è giocoforza constatare che tale disposizione non prevede, a differenza dell’art. 8, n. 2, della direttiva, che la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell’invenzione, di determinate proprietà si estenda al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento e a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

91 D’altra parte, il diritto italiano dei brevetti non prevede, contrariamente alle disposizioni degli artt. 8, n. 1, e 9 della direttiva, che la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico, da un lato, e da un brevetto relativo ad un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica, dall’altro, si estenda, rispettivamente, a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione e a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

92 Inoltre, l’art. 1 bis del regio decreto n. 1127/39 non contiene alcuna delle restrizioni e deroghe previste dagli artt. 10 e 11 della direttiva.

93 Sembra quindi che permanga, nonostante l’obiettivo di chiarificazione perseguito dalla direttiva, uno stato di incertezza in merito all’esatta portata della protezione attribuita da un brevetto relativo ad un’invenzione biologica.

94 Si deve quindi constatare che è fondato l’addebito della Commissione attinente alla violazione degli artt. 8-11della direttiva.

 

Sull’addebito attinente alla violazione dell’art. 12 della direttiva

95 La Commissione fa valere che l’art. 54 del regio decreto n. 1127/39, che prevede la concessione di licenze obbligatorie, non prende in considerazione il caso in cui esista un nesso di dipendenza tra un brevetto su un’invenzione biotecnologica ed un sistema di protezione dei ritrovati vegetali.

96 Il governo italiano, da parte sua, sottolinea che, nell’ipotesi di cui all’art. 12 della direttiva, le autorità italiane, nonostante l’impiego dell’espressione "può essere concessa" al detto art. 54, non dispongono nella prassi di alcun margine di discrezionalità e che sono quindi tenute ad accordare la licenza obbligatoria richiesta.

97 Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 12 della direttiva, una licenza obbligatoria non esclusiva può essere richiesta su un brevetto precedente dal titolare di una privativa su ritrovati vegetali da un lato, e su una privativa su ritrovati vegetali precedente dal titolare di un brevetto riguardante un’invenzione biotecnologica dall’altro, qualora l’esercizio dei diritti loro derivanti, rispettivamente, dalla privativa sul ritrovato vegetale e dal brevetto violino tali diritti precedenti.

98 È evidente come una disposizione del genere, che prevede la concessione di una licenza obbligatoria per lo sfruttamento di un’invenzione pro tetta da un brevetto o da una privativa su un ritrovato vegetale, sia diretta ad attribuire precisi diritti a tal riguardo.

99 Ora, è giocoforza constatare che, se è vero che l’art. 54, n. 2, del regio decreto n. 1127/39 prevede la concessione di una licenza obbligatoria qualora l’invenzione protetta da un brevetto non possa essere utilizzata senza violare i diritti derivanti da un altro brevetto precedente, esso non prevede, al contrario dell’art. 12, nn. 1 e 2, della direttiva, la concessione di una siffatta licenza in caso di nesso di dipendenza tra un brevetto su un’invenzione biotecnologia ed una privativa su un ritrovato vegetale. Inoltre, lo stesso art. 54, n. 2, non impone al richiedente la licenza obbligatoria né il pagamento di un canone adeguato, come previsto ai nn. 1 e 2 del detto art. 12, né l’obbligo di essersi rivolti invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale, come previsto al n. 3 del detto articolo.

100 Si deve pertanto constatare che è fondato l’addebito della Commissione attinente alla violazione dell’art. 12 della direttiva.

Sull’addebito attinente alla mancata trasposizione delle altre disposizioni della direttiva

101 Occorre rilevare che, nonostante gli specifici addebiti da essa sollevati nella sua controreplica, relativi alla violazione, da parte della Repubblica italiana, di talune disposizioni della direttiva, la Commissione non ha modificato l’oggetto originario del suo ricorso, sostanzialmente diretto a far constatare la mancanza di qualsiasi trasposizione della detta direttiva da parte di tale Stato membro.

102 Ora, a tal riguardo occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza dell’asserito inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione (v., segnatamente, citate sentenze 25 marzo 1982, Commissione/Paesi Bassi, punto 6; 12 settembre 2000, Commissione/Paesi Bassi, punto 15, e Commissione/Portogallo, punto 80).

103 Di conseguenza, dato che il governo italiano ha fatto valere, nel suo controricorso, la conformità del suo diritto interno alla direttiva, spettava alla Commissione, per dimostrare la mancanza di qualsiasi trasposizione della detta direttiva, fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento.

104 Tuttavia, è giocoforza constatare che, nella sua controreplica, la Commissione fornisce tali elementi solo per quanto riguarda gli artt. 3, n. 1, 5, n. 2, 6, n. 2, e 8-12 della direttiva, che hanno formato oggetto degli addebiti esaminati supra, ma non per quanto riguarda l’insieme delle altre disposizioni di quest’ultima.

105 Orbene, contrariamente a quanto sembra suggerire la Commissione, la mera circostanza secondo cui talune disposizioni della direttiva, fatte valere a titolo esemplare, non possono essere considerate trasposte correttamente nel diritto interno vigente non dimostra affatto che le altre disposizioni di tale direttiva, dal canto loro, non possano essere considerate correttamente trasposte nel detto diritto interno.

106 Di conseguenza, poiché la Commissione non ha fornito alcun elemento probatorio al riguardo, occorre respingere il ricorso per la parte in cui è diretto a far constatare la mancanza di qualsiasi trasposizione della direttiva da parte della Repubblica italiana.

107 Considerato quanto precede, si deve constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, n. 1, 5, n. 2, 6, n. 2, e 8-12 della direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 15 di quest’ultima.

108 Si deve respingere il ricorso per il resto.

Sulle spese

109 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

110 Secondo l’art. 69, n. 3, primo comma, di tale regolamento, la Corte può decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più punti. Tuttavia, in forza del secondo comma del medesimo articolo, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.

111 Nel caso di specie la Commissione è risultata parzialmente soccombente, per la parte in cui il suo ricorso era diretto a far constatare la mancanza di qualsiasi trasposizione della direttiva da parte della Repubblica italiana.

112 Peraltro, poiché la Repubblica italiana non ha chiesto la condanna alle spese della Commissione, essa dev’essere condannata a sopportare le proprie spese.

113 Per quanto riguarda le spese sostenute dalla Commissione, si deve constatare che, poiché la Repubblica italiana si è astenuta dal fornire tutte le informazioni utili in merito alle disposizioni di diritto interno con cui riteneva di aver soddisfatto i diversi obblighi impostile dalla direttiva, non si può censurare la Commissione di aver investito la Corte di un ricorso per inadempimento diretto a far constatare la mancanza di qualsiasi trasposizione, piuttosto che la trasposizione incompleta o inesatta di talune delle disposizioni di tale direttiva.

114 Occorre poi osservare che, non consentendole di esaminare durante il procedimento precontenzioso la conformità alle disposizioni della direttiva del diritto interno fatto valere, la Repubblica italiana ha altresì costretto la Commissione a dedicare le sue risorse a tal fine nell’ambito del procedimento contenzioso, falsando così, come giustamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, il normale svolgimento del dibattito con una sfuggente strategia processuale.

115 Di conseguenza, la Repubblica italiana dev’essere condannata a sopportare la totalità delle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, n. 1, 5, n. 2, 6, n. 2, e 8-12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 15 di tale direttiva.

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) La Repubblica italiana sopporta la totalità delle spese.

Firme

 



[1] Cfr. c. d. sentenza "Pesca" del 12 luglio 2005, in causa C-304/02 contro lo Stato francese.

[2]    Procedura d’infrazione n. 2000/823.

[3]    L’articolo 228 del TCE recita:

1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.

Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 227.”

 

[4]     Si ricorda, in proposito, come nella materia in oggetto sia originariamente stata prevista una delega al Governo dal’atto camera 2031-TER, risultante dallo stralcio dell’articolo 6 del disegno di legge C.2031, recante “Misure per favorire la concorrenza e l’apertura dei mercati”. Il disegno di legge in materia di protezione delle invenzioni biotecnologiche è stato quindi approvato dalla Camera il 26 settembre 2002, e successivamente approvato, con modificazioni,  anche dal Senato, in data 2 aprile 2003, e poi nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera, in data 26 giugno 2003; il disegno di legge si trova pertanto attualmente in quarta lettura all’esame del Senato (atto S.1745-B), dove le CommissionI riunite 10° (Industria, commercio e turismo) e 12° (Igiene e sanità) ne hanno concluso l’esame in sede referente.

[5]     Si ricorda, in proposito, come nella materia in oggetto sia originariamente stata prevista una delega al Governo dal’atto camera 2031-TER, risultante dallo stralcio dell’articolo 6 del disegno di legge C.2031, recante “Misure per favorire la concorrenza e l’apertura dei mercati”.                       Il disegno di legge in materia di protezione delle invenzioni biotecnologiche è stato quindi approvato dalla Camera il 26 settembre 2002, e successivamente approvato, con modificazioni,  anche dal Senato, in data 2 aprile 2003, e poi nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera, in data 26 giugno 2003; il disegno di legge si trova pertanto attualmente in quarta lettura all’esame del Senato (atto S.1745-B), dove le CommissionI riunite 10° (Industria, commercio e turismo) e 12° (Igiene e sanità) ne hanno concluso l’esame in sede referente.

[6]    I ricorda che la prima proposta presentata dalla Commissione nel 1988 non ebbe successo, in quanto affossata da una serie di forti critiche, dovute principalmente all'assenza di riferimenti alla "questione etica" . Dopo la bocciatura di un altro progetto datato 1992 , la Commissione presentò nel 1996 una nuova proposta che, accolta tiepidamente dal Parlamento, si è trasformata nella direttiva 98/44/CE in esame.

[7]    L’art. 5, par. 2, della direttiva chiarisce pertanto che “un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un'invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale”, mentre il successivo par. 3  specifica che “l'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene dev'essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto”.

[8]     Per la definizione in ambito comunitario di varietà vegetale si veda l’art. 5 del Reg. n. 2100/94.

[9]     Lo stesso articolo 14 elenca tassativamente le specie di piante agricole per le quali tali deroghe sono ammesse.

[10]    Con la legge 12 aprile 1995, n. 125 si è provveduto alla "Ratifica ed esecuzione dell'atto recante revisione  dell'art. 63 della convenzione sul rilascio dei brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre  1973, con atto finale fatto a Monaco il 17 dicembre 1991". Scopo del provvedimento è quello di prevedere per gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco sul berevetto europeo l'adozione di norme che proroghino la durata del brevetto in caso di condizioni ostative alla piena fruizione della  titolarità del medesimo, per un periodo di tempo pari a quello dell'impedimento sopravvenuto. Si ricorda che nell'ordinamento italiano esiste già una regolamentazione di tale ipotesi anche se limitata al solo settore dei medicinali (L. 19 ottobre 1991, n. 349 relativa al rilascio di un certificato complementare di protezione).

Le modifiche all'art. 63 della Convenzione di Monaco tendono a specificare i casi in cui è possibile la protezione complementare, estendendone la facoltà anche al brevetto europeo.

[11]    In realtà le condizioni e modalità per il rilascio del titolo brevettuale restano disciplinate dalla Convenzione di Monaco, che in virtù della nuova Convenzione di Lussemburgo, e solo per gli Stati che abbiano aderito al nuovo atto internazionale, assurge a diritto comune; peraltro l’articolo 2, comma 1 della Convenzione di Lussemburgo opera, per gli Stati contraenti, la ridenominazione dei brevetti europei in brevetti comunitari.

[12]    La convenzione nota con la sigla UPOV trae in realtà il proprio nome dall’organismo intergovernativo che da essa è derivato, l’Unione internazionale per la protezione di nuove varietà di piante, considerato in lingua francese.

[13]    Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.  30/05 non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume (l'attuazione di un'invenzione - specifica il medesimo comma - non può essere considerata contraria ai medesimi per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa).

[14]   D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206 recante “Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati” e D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 recante “Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati”.

 

[15]   Alla menzionata direttiva hanno dato attuazione interna il decreto legislativo n. 212/2001 concernente la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole e relativi controlli, ed il connesso regolamento di esecuzione, adottato con il DPR n. 322/2001.