XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||
Titolo: | Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonchè in materia di fiscalità d'impresa - D.L. 2/2006 - A.C. 6352 | ||
Serie: | Decreti-legge Numero: 216 | ||
Data: | 13/02/06 | ||
Organi della Camera: | XIII-Agricoltura | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
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Interventi urgenti per i settori D.L. 2/2006 - A.C. 6352
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n. 216
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xiv legislatura 13 febbraio 2006 |
Camera dei deputati
Il presente dossier si articola in due volumi:
n. 216, Schede e riferimenti normativi;
n. 216/1 Iter parlamentare
Alla redazione del presente dossier hanno collaborato i dipartimenti Istituzioni, Giustizia, Esteri, Bilancio, Finanze, Ambiente, Attività produttive, Lavoro e Affari sociali
Dipartimento Agricoltura
SIWEB
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File: D06002
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
§ Motivazioni della necessità ed urgenza
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Specificità ed omogeneità delle disposizioni
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Articolo 01 Disposizioni in materia di previdenza agricola
§ Articolo 1 Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto
§ Articolo 1-bis Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura
§ Articolo 2 Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero
§ Articolo 2-bis Etichettatura del miele
§ Articolo 2-ter Differimento di termine per adempimenti concernenti il prelievo supplementare
§ Articolo 2-quater Interventi nel settore agroenergetico
§ Articolo 2-quinquies Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
§ Articolo 3 Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo
§ Articolo 4 Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali
§ Articolo 4-bis Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento
§ Articolo 5 Interventi urgenti nel settore della pesca
§ Articolo 5-ter Interventi di semplificazione nel settore della pesca
§ Articolo 5-quater Disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore ittico
§ Articolo 6 Cessione di partecipazioni
§ Articolo 7 Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
§ Articolo 7-bis Ulteriori disposizioni in materia di prelievo supplementare
§ Articolo 8 Entrata in vigore
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ Codice della navigazione (artt. 146, 169, 176)
§ D.C.G. 12 gennaio 1930 Provvedimenti per la difesa sanitaria del Regno contro la importazione, per la via del mare, della peste, del colera, della febbre gialla, del tifo esantematico e del vaiuolo (art. 33)
§ L. 29 aprile 1949, n. 264 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (art. 21)
§ Legge 27 ottobre 1949, n. 851
§ D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) (artt. 261, 273)
§ L. 5 giugno 1962, n. 616 Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare (6)
§ L. 12 marzo 1968, n. 334 Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura (art. 8)
§ D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto(art. 34)
§ Ministero delle finanze, Circolare n. 233-316/30819/8, Imbarco su motopescherecci di provviste di bordo e di piccoli oggetti di dotazione
§ L. 11 gennaio 1979, n. 12 Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro (art. 1)
§ D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (art. 37)
§ L. 24 aprile 1980 n. 146 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)
§ D.L. 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 ottobre 1983, n. 546 Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria
§ L. 11 marzo 1988, n. 67 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) art. 9)
§ D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 1989, n. 389, Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (art.1)
§ L. 14 febbraio 1990, n. 30 Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele
§ L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 12)
§ D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale
§ D.M. 14 febbraio 1991 Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati
§ L. 8 agosto 1991, n. 267 Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante art. 1)
§ D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (2), concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (art. 5)
§ D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (art. 21)
§ D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 novembre 1996, n. 608, Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale (art. 9-bis)
§ D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146 Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola
§ D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3-bis)
§ L. 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (art. 13)
§ D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (art. 11)
§ D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
§ D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore (art. 1)
§ D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485 ( art. 23)
§ D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144 (artt. 1, 4-bis)
§ L. 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 20)
§ L. 3 aprile 2001, n. 142 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (art. 3)
§ D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226 Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 2)
§ D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 4)
§ L. 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (artt. 9, co. 17; 61)
§ D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 maggio 2003, n. 119, Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (artt. 5 e 10)
§ D.L. 24 luglio 2003, n. 192, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 settembre 2003, n. 268 Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania (artt. 2)
§ L. 24 dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 4, co. 28)
§ D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 44)
§ D.L. 27 gennaio 2004, n. 16 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 marzo 2004, n. 77, Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca (art. 2)
§ D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (art. 17)
§ D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38
§ D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179 Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele (art. 3
§ D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (art. 1)
§ D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 307 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (art. 10)
§ L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 147)
§ D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 aprile 2005, n. 71, Interventi urgenti nel settore agroalimentare (art. 1)
§ D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80 Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (artt.1-quater e 8)
§ D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100 Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38 (art. 5)
§ D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (artt. 9-13)
§ D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128 Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (art. 3)
§ D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231, Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (artt. 1, 1-bis, 3 e 5-bis)
§ D.L. 1 ottobre 2005, n. 202, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 novembre 2005, n. 244 Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (art. 5)
§ D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (artt. 10, 11-quartedecies)
§ L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 131, co. 235, co. 369, co. 423, co. 553, Tab. C, D e F)
Normativa comunitaria*
§ Reg. (CEE) n. 4045/89 del 21 dicembre 1989 Regolamento del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE
§ Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001
Numero del disegno di legge di conversione |
C. 6352 |
Numero del decreto-legge |
10 gennaio 2006, n. 2 |
Titolo del decreto-legge |
Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa |
Settore d’intervento |
Agricoltura |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli |
|
§ testo originario |
8 |
§ testo approvato dal Senato |
20 |
Date |
|
§ emanazione |
10 gennaio 2006 |
§ pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
11 gennaio 2006 |
§ approvazione del Senato |
9 febbraio 2006 |
§ assegnazione |
10 febbraio 2006 |
§ scadenza |
12 marzo 2006 |
Commissione competente |
XIII Commissione (Agricoltura) |
Pareri previsti |
I Commissione (Affari costituzionali) II Commissione (Giustizia) III Commissione (Affari esteri) V Commissione (Bilancio) VI Commissione (Finanze) VIII Commissione (Ambiente) IX Commissione (Trasporti) X Commissione (Attività produttive) XI Commissione (Lavoro) XII Commissione (Affari sociali) XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) Questioni regionali |
L’articolo 01 introduce disposizioni varie relative alla previdenza agricola, in primo luogo di carattere agevolativo (incidendo sulle modalità e sul quantum della contribuzione), tra cui è da evidenziare la previsione di una sanatoria per i carichi contributivi fino al 31 ottobre 2005. Contestualmente si introducono disposizioni volte a razionalizzare la gestione dell’accertamento e della riscossione contributiva in agricoltura.
L’articolo 1 detta norme in materia di servizi catastali.
L’articolo 1-bisdetta una serie di disposizioni in materia di contributi alla FAO, AGEA, agricoltura e zootecnia.
L’articolo 1-ter reca disposizioni in merito al pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi da parte dei soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, prevedendo una forma di definizione agevolata tramite sgravio parziale.
L’articolo 2 reca interventi per fronteggiare la crisi del settore bieticolo-saccarifero, anche in relazione alla prospettata riforma comunitaria della Organizzazione comune di mercato (OCM) del settore.
L’articolo 2-bis disciplina l’indicazione di origine del miele, prevedendo che sull’etichetta devono sempre essere indicati in modo specifico il Paese o i Paesi di raccolta del miele.
L’articolo 2-ter dilaziona al 31 luglio 2006 tutti i versamenti mensili degli acquirenti di latte, sostanzialmente rinviando a tale data il versamento di quanto dovuto da parte di produttori di latte in eccesso rispetto alle quote assegnate.
L’articolo 2-quater prevede una serie di interventi nel settore agroenergetico, al fine di promuovere la produzione e il consumo di biomasse e biocarburanti di origine agricola.
L’articolo 2-quinquies esonera gli imprenditori agricoli dall’obbligo di denuncia di inizio attività per la vendita al dettaglio dei propri prodotti, qualora la vendita si realizzi su superfici all’aperto.
L’articolo 3 reca norme per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo.
L’articolo 4 introduce misure per il rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari.
L’articolo 4-bis reca disposizioni inerenti l’attività e il funzionamento dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione volte al rafforzamento della struttura di recente istituzione, attraverso l’istituzione di un Comitato tecnico di supporto, l’inserimento di nuovo personale e la previsione di un finanziamento a regime a partire dal 2006, nonché norme volte a rendere permanente l’attività del Comitato nazionale italiano istituito nel 2005, Anno Internazionale del Microcredito, al fine di consentire la prosecuzione dello sviluppo dei programmi di microfinanza curati dalle competenti Istituzioni italiane, con particolare riferimento al settore agricolo.
L’articolo 5 detta norme in materia di pesca, concernenti in particolare l’istallazione di nuovi apparecchi radio sulle navi, la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori e gli interventi dello SFOP.
L’articolo 5-bis estende al settore della pesca la nuova disciplina in materia di distretti produttivi introdotta dall’articolo 1, commi 366-372, della legge finanziaria per il 2006.
L’articolo 5-ter reca una serie di misure di semplificazione nel settore della pesca.
L’articolo 5-quater chiarisce che per godere delle agevolazioni fiscali e previdenziali l’imprenditore ittico deve applicare al personale i contratti collettivi nazionali del settore specifico. Si precisa che resta ferma la disciplina del trattamento economico del socio lavoratore.
L’articolo 6 modifica il comma 131 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, stabilendo che, in tutti i casi di cessione di partecipazioni, per la determinazione del loro costo fiscalmente rilevante si tenga conto delle svalutazioni dedotte in tutti i precedenti periodi di imposta, e non più delle sole svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
L’articolo 7 novella il decreto legislativo n.99 del 2004, al fine di consentire agli agricoltori di fornire in pegno, quale garanzia per finanziamenti creditizi e conservandone la disponibilità, i diritti all’aiuto della Politica agricola comune (PAC), al pari di quanto già consentito per le quote di produzione e i diritti di reimpianto della propria azienda.
L’articolo 7-bis dispone la restituzione alle aziende di allevamento, che abbiano subito nel corso della campagna di commercializzazione 2002/2003 restrizioni alla movimentazione dei propri animali per opera di provvedimenti dell’autorità sanitaria, da cui sia conseguito un eccesso di produzione lattiera, dell’ammontare di prelievo versato ma imputato in eccesso.
L’articolo 8 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.
Al provvedimento sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica e il testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate dal decreto-legge[1].
Non risultano allegate, invece,
Elementi per l’istruttoria legislativa
Nella relazione illustrativa si afferma che “Il decreto-legge si rende necessario ed urgente in quanto le problematiche sopra elencate, qualora non affrontate tempestivamente già a partire dal gennaio 2006, rischiano di avere gravi ripercussioni sui settori produttivi interessati, peraltro oggetto di situazioni di crisi in taluni casi rilevanti”.
Le disposizioni recate dal provvedimento possono essere ricondotte a una pluralità di materie contemplate dall’articolo 117 Cost.
Quanto norme relative all’agricoltura e alla pesca, materie in linea generale di competenza esclusiva regionale in quanto non espressamente menzionate all’articolo 117, co.2 e 3, appare possibile fare riferimento alle materie di competenza esclusiva statale “previdenza sociale” (per quanto attiene alle disposizioni in materia di previdenza agricola di cui all’articolo 01, alle disposizioni in favore delle imprese ubicate nelle aree colpite dal sisma del 1990 di cui all’articolo 1-ter e alle disposizioni sull’attribuzione delle qualifica di agente di polizia a personale del Corpo forestale dello Stato di cui all’articolo 4, comma 1) “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici” (per quanto attiene alle disposizioni sull’AGEA, recate dall’articolo 1-bis, commi 2-6 e il Comitato nazionale italiano per il 2005, anno internazionale del microcredito, recate dall’articolo 4-bis, comma 8), “tutela dell’ambiente” (per quanto attiene alle norme per promuovere i biocarburanti, recate dall’articolo 2-quater) “rapporti dello Stato con l’Unione europea” (per quanto attiene alle norme in materia di quote-latte, recate dagli articoli 2-ter e 7-bis e alle disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero, in quanto connesse alla prospettata riforme in sede comunitaria della relativa OCM, recate dall’articolo 2) (per tale ultima disposizione appare altresì possibile fare riferimento anche alla materia “tutela della concorrenza”, attese le finalità di ristrutturazione del settore proprie dell’intervento)
Per quanto concerne le disposizioni in materia di registri ipotecari e catasto (articolo 1) appare possibile fare riferimento alla materie di competenza esclusiva statale “sistema tributario e contabile dello Stato” (per quanto concerne l’imposta di bollo) e “coordinamento informativo e statistico dei dati dell’amministrazione” (per quanto concerne i nuovi servizi catastali telematici).
Per quanto concerne le disposizioni relative al
contributo a favore del Comitato nazionale per il collegamento tra il Governo
italiano e
Paiono invece riconducibili a materie di potestà concorrente Stato-regioni le norme di cui all’articolo 2-bis (relativa all’etichettatura del miele) e all’articolo 4 (relativa al contrasto alle frodi agroalimentari), per le quali appare possibile fare riferimento alla materia “alimentazione”.
Il decreto, soprattutto a seguito delle numerose norme introdotte al Senato, reca disposizioni assai eterogenee tra loro.
Si evidenzia l’opportunità di verificare la portata dell’articolo 2, comma 5, il quale, nel prevedere che gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese concessi nel quadro della riforma della OCM zucchero non concorrono alla formazione del reddito (non sono, pertanto, soggetti a tassazione, in deroga al principio generale sancito dall’articolo 88, comma 3, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.917), sembra configurare un aiuto di Stato. In particolare, al fine di assicurare la compatibilità di tale aiuto di Stato con la normativa comunitaria sembrerebbe opportuno inserire una clausola normativa volta a sospendere l’applicazione della misura fino al pronunciamento favorevole della Commissione, ai sensi dell’articolo 88, comma 3, del Trattato UE.
Il 5 luglio 2005, la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura d’infrazione n. 2004/949) per la mancata attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica. Tale direttiva, che avrebbe dovuto essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 30 giugno 2004, è inclusa nell’allegato B della legge n. 62 del 18 aprile 2005 (legge comunitaria 2004).
Il 5 luglio 2005, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia contro l’Italia per la mancata attuazione da parte dell’Italia della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (procedura d’infrazione n. 2004/321). Tale direttiva, che avrebbe dovuto essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 12 aprile 2004, è inclusa anch’essa nell’allegato B della legge n. 62 del 8 aprile 2005 (legge comunitaria 2004).
La Commissione ha inviato all’Italia i seguenti pareri motivati per la mancata attuazione di direttive in materia di prodotti alimentari:
· il 5 luglio 2005, per la mancata attuazione della direttiva 2003/89/CE sull'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Il termine di recepimento era il 25 novembre 2004 (procedura d’infrazione n. 2005/138);
· il 27 maggio 2005, per la mancata attuazione della direttiva 2004/45/CE sugli additivi alimentari diversi dai coloranti ed edulcoranti, il cui termine di recepimento era fissato al 1° aprile 2005 (procedura d’infrazione 2005/492);
· il 25 luglio 2005, per la mancata attuazione della direttiva 2004/77 relativa all’etichettatura di taluni prodotti alimentari consententi acido glicirrizico e sale di ammonio, il cui termine di recepimento era fissato al 20 maggio 2005 (procedura d’infrazione 2005/646);
· il 30 settembre 2005, per la mancata attuazione della direttiva 2003/114 relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti ed edulcoranti, il cui termine di recepimento era fissato al 27 luglio 2005 (procedura d’infrazione 2005/810).
Il 13 dicembre 2005 la Commissione ha deciso di presentare un ricorso alla Corte di giustizia contro l’Italia per non aver presentato, entro il 1° luglio 2004, la relazione relativa alle misure adottate nel 2004 per promuovere l’uso dei biocarburanti nei trasporti, come previsto dall’articolo 4 della citata direttiva 2003/30/CE sulla promozione dei biocarburanti nel settore dei trasporti.
Nella stessa data la Commissione ha deciso di inviare all’Italia una lettera di messa in mora per non aver presentato, entro il 1° luglio 2005, la relazione relativa al 2005.
L’articolo 4 della citata direttiva 2003/30/CE fissa l’obbligo a carico degli Stati membri di presentare alla Commissione, entro il 1° luglio di ogni anno, una relazione nella quale devono dare conto, in particolare: delle misure adottate per promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti; delle risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti; del totale delle vendite di carburanti da trasporto; della quota di biocarburanti, puri o miscelati, e di altri carburanti rinnovabili immessi sul mercato per l'anno precedente.
Infine, sempre il 13 dicembre 2005, la Commissione ha deciso di inviare una lettera di messa in mora all’Italia per non aver motivato in modo soddisfacente la sua decisione di fissare l’obiettivo indicativo nazionale di immissione dei biocarburanti sul mercato nel 2005 allo 0,5%, anziché al 2% come previsto dalla direttiva 2003/30/CE.
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva, gli Stati membri devono garantire che una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati, stabilendo a tal fine obiettivi indicativi nazionali. Alla lettera b) del medesimo articolo la direttiva fissa al 2% il valore di riferimento per i suddetti obiettivi, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2005.
Tuttavia, all’articolo 4, paragrafo 1, la direttiva prevede la possibilità di differenziare gli obiettivi nazionali rispetto ai valori di riferimento sopraindicati a condizione che tale differenziazione sia motivata sulla base di elementi quali: il limitato potenziale nazionale di produzione di biocarburanti a partire dalla biomassa, l'ammontare delle risorse assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti e le specifiche caratteristiche tecniche o climatiche del mercato nazionale dei carburanti per il trasporto, l’esistenza di politiche nazionali che assegnano risorse comparabili alla produzione di altri carburanti per il trasporto basati su fonti energetiche rinnovabili purché siano coerenti con gli obiettivi della direttiva medesima.
Il 13 ottobre 2004 la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia[3] contro l’Italia per violazione del regolamento (CE) 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca. Tale regolamento prevede che gli Stati membri debbano comunicare alla Commissione i quantitativi semestrali di tonno rosso pescati, catturati o messi in commercio nel loro territorio. Secondo la Commissione l’Italia ha mancato di trasmettere i dati sulle catture relative al primo semestre 1999 e all’anno 2000.
Il 9 marzo 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2005)74), con la quale esamina la possibilità di introdurre nuove misure per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi e le crisi nel settore agricolo. In particolare vengono prospettate al riguardo tre possibili tipologie di intervento, relative, rispettivamente, alle forme assicurative, ai fondi mutualistici e a nuovi strumenti di copertura dei redditi in difficoltà.
Il 16 febbraio 2006 la comunicazione dovrebbe essere esaminata in plenaria dal Parlamento europeo.
La relazione adottata dalla Commissione agricoltura del PE propone che il PE si pronunci per l’accettabilità del cofinanziamento delle misure volte a prevenire e a fronteggiare le crisi nel settore “a condizione che gli sia conferito un carattere vincolante e che non provochi disuguaglianze tra gli Stati membri e i gruppi di agricoltori”. In base alla relazione, il Parlamento europeo dovrebbe invitare inoltre la Commissione a valutare le conseguenze della penuria di greggio e prevedere la possibilità di concedere un aiuto all’acquisto di combustibili qualora i prezzi siano troppo elevati. La relazione chiede infine un aumento dell’aiuto all’ettaro concesso per la produzione di piante energetiche.
Il 22 giugno 2005 la Commissione ha presentato tre proposte di regolamento (COM(2005)263)[4], che delineano un nuovo regime giuridico ed economico del settore bieticolo-saccarifero dal 2006/2007 al 2014/2015:
· una proposta di regolamento sull’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
· una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
· una proposta di regolamento che istituisce un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria saccarifera nella Comunità europea e modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 sul finanziamento della politica agricola comune.
Le proposte seguono la procedura di consultazione.
Il Consiglio agricoltura è pervenuto, il 24 novembre 2005, ad un accordo politico sull’impianto generale della riforma, senza peraltro avere preventivamente acquisito il parere del Parlamento europeo.
Conseguentemente, il Parlamento europeo, nell’esaminare le proposte il 19 gennaio 2006, nell’ambito della procedura di consultazione, ha approvato tre distinte risoluzioni con le quali ha stigmatizzato le modalità con le quali il Consiglio ha definito il suddetto accordo, ed ha richiesto al Consiglio stesso di sottoporgli qualsiasi decisione difforme al parere espresso. Le tre risoluzioni contengono diversi emendamenti che, tuttavia, non sono vincolanti per il Consiglio, nell’ambito della procedura di consultazione. Il testo che traduce i termini dell’accordo di novembre dovrebbe essere adottato definitivamente dal Consiglio, senza una ulteriore discussione, presumibilmente nella riunione del Consiglio agricoltura che si terrà il 20 e 21 febbraio 2006.[5]
Di seguito si illustrano i principali elementi della posizione del Consiglio e del Parlamento europeo.
L’accordo del Consiglio prevede, per quanto riguarda la riforma dell’OCM:
· l’abolizione del regime del prezzo di intervento dopo un periodo transitorio di quattro anni e la sua sostituzione con un prezzo di riferimento. In tale periodo verrà mantenuto un meccanismo di intervento per l’acquisto delle eccedenze fissato all’80% del prezzo di riferimento entro il limite di 660 mila tonnellate di zucchero all’anno (la Commissione aveva proposta l’abolizione del regime di intervento, fissato attualmente a 631,90 euro/t, e la sua sostituzione graduale nell’arco di un biennio, a partire dalla campagna 2007/2008, col prezzo di riferimento);
· la fusione delle quote A (corrispondente alla domanda interna comunitaria) e B (corrispondente alla quantità esportabile con restituzione all’esportazione) in un’unica quota (come proposto dalla Commissione). Lo zucchero destinato all’industria chimica e farmaceutica e per la produzione di bioetanolo sarebbe tuttavia escluso dalle quote;
· per mantenere parzialmente la produzione in quota C (relativa alla produzione in eccedenza delle due quote precedenti e che viene esportata senza restituzione) sarebbe prevista un’addizionale di 1,1 milione di tonnellate (per l’Italia sono previste 10.000 tonnellate) a fronte dell’aiuto alla ristrutturazione per il primo anno (rispetto ad un milione proposto dalla Commissione);
· l’aumento della quota di isoglucosio di 100.000 tonnellate l’anno per tre anni (come previsto dalla Commissione) e l’introduzione della possibilità di acquistare ulteriori quote di isoglucosio (per l’Italia 60.000 tonnellate) al prezzo dell’aiuto per la ristrutturazione pari a 730 euro/t comprensiva della quota di contribuzione;
· un taglio del 36% dei prezzi dello zucchero ripartiti su quattro anni (ad iniziare dal 2006/2007 e con una riduzione del 20% nel primo anno, del 5% sia nel secondo che nel terzo anno e di un ulteriore 6% nel quarto anno); a regime, nel 2009/2010 il prezzo dovrebbe raggiungere i 400 euro/tonnellata (la Commissione aveva proposto una riduzione del 39% dei prezzi da operare in due anni dal 2006/2007 con un prezzo a regime pari a 385 euro/tonnellata);
· un sistema di ammasso privato come salvaguardia contro la caduta dei prezzi al di sotto del prezzo di riferimento (come proposto dalla Commissione).
Il Parlamento europeo chiede, nella risoluzione approvata il 19 gennaio 2006, che la riduzione del prezzo dello zucchero non superi il 30% nell’arco di un quadriennio ed il mantenimento per quattro anni del meccanismo di intervento.
Per la ristrutturazione del settore il Consiglio prevede:
· la creazione di un fondo di ristrutturazione, operante per quattro anni su base volontaria, finalizzato ad incoraggiare la chiusura e la rinuncia alla quota assegnata da parte dei produttori di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d’inulina. L’aiuto alla ristrutturazione ammonterebbe a 730 euro per tonnellata in ciascuno dei primi due anni, a 625 euro per tonnellata nel terzo anno e a 520 euro per tonnellata nel quarto anno (la Commissione proponeva aiuti alla ristrutturazione pari a 730 euro/t nel 2006/2007, 520 euro nel 2007/8 e 420 euro nel 2008/9);
· la possibilità di uno smantellamento parziale degli stabilimenti per la produzione di zucchero, che potranno continuare ad utilizzare l’impianto per la produzione di prodotti che non rientrano nell’OCM dello zucchero;
· l’istituzione di un fondo di diversificazione regionale addizionale per gli Stati membri dove la riduzione della produzione determinata dalla riforma è superiore al 50%. Tale fondo potrà essere utilizzato, per finanziare, in proporzione alla riduzione della produzione, misure di diversificazione o un pagamento addizionale a favore dei bieticoltori. Per l’Italia le risorse destinate a tali interventi dovrebbero ammontare ad almeno 127,8 milioni di euro;
· il finanziamento del fondo di ristrutturazione e del fondo di diversificazione regionale con il pagamento di un contributo da parte dei detentori di quote, pari a 126,4 euro/t nel 2006/2007, 173 euro/t nel 2007/2008 e 113,3 euro/t nel 2008/2009 (la Commissione proponeva un prelievo descrescente da 126,40 euro/t nel 2006/7 a 64,50 euro/t nel 2008/9);
· un aiuto alla ristrutturazione per l’industria della raffinazione (all’Italia viene assegnata una quota di 50.000 tonnellate per il 2007/2008 e di 10.000 tonnellate per il 2008/2009).
Il Parlamento europeo chiede l’aumento, rispetto alle quote proposte dalla Commissione, dell’aiuto alla ristrutturazione in favore delle unità di produzione che cesseranno la loro attività e l’adattamento del regime di ristrutturazione al fine di permettere la creazione di distillerie di bioetanolo.
Il Consiglio prevede per i produttori di barbabietole:
· la possibilità di utilizzare una parte del fondo di ristrutturazione (pari ad almeno il 10%) per i coltivatori colpiti dalla chiusura degli stabilimenti;
· una compensazione ai produttori di barbabietole pari in media al 64,2 per cento delle perdite attraverso un aiuto incluso nel pagamento unico disaccoppiato (cioè non legato alla produzione) e condizionato al rispetto di standard ambientali e gestionali (la proposta della Commissione prevedeva una compensazione pari al 60 per cento della perdita di reddito). Per l’Italia questa misura dovrebbe tradursi in un importo di 135,5 milioni di euro/anno;
· negli Stati membri che ridurranno la loro produzione del 50 per cento o più sarà possibile erogare ai produttori un aiuto addizionale accoppiato da parte dell’UE pari al 30 per cento della perdita di reddito per un periodo massimo di cinque anni, in aggiunta ad un limitato aiuto nazionale finalizzato al raggiungimento della compensazione totale della perdita di reddito (tale aiuto di Stato per l’Italia sarà pari a 11 euro/t);
· le coltivazioni di barbabietole destinate a produzioni energetiche potranno usufruire di un aiuto pari a 45 euro/ettaro.
Il Parlamento europeo chiede di aumentare la compensazione a favore degli agricoltori al 90% della perdita di reddito. Inoltre chiede un versamento, nell’ambito del fondo di ristrutturazione, a favore dei coltivatori di barbabietola e di cicoria di un minimo del 50% della totalità degli aiuti messi a disposizione dell’industria saccarifera, l’aumento dell’aiuto attribuito alle colture per scopi energetici a 80 euro per ettaro accompagnato da un aumento a 2,2 milioni di ettari della superficie massima garantita beneficiaria di tale aiuto e, infine, alla Commissione di realizzare uno studio volto a individuare gli sbocchi transitori per le eccedenze di zucchero utilizzandole nel settore energetico.
Il Consiglio prevede infine, per quanto riguarda gli impegni internazionali relativi al commercio dello zucchero, quanto segue:
· i paesi invia di sviluppo continuerebbero a godere di preferenze nell’accesso al mercato comunitario;
· per i paesi ACP esportatori di zucchero nella Comunità verrebbe previsto (come proposto dalla Commissione) un piano di assistenza della durata di otto anni a partire dal 2006, con uno stanziamento di circa 40 milioni di euro annui, per adattarsi ai cambiamenti connessi al nuovo regime[6] ;
· l’impegno da parte della Commissione a migliorare il controllo delle importazioni tramite l’avvio di procedure di protezione del mercato comunitario nel caso di aumento delle importazioni dai paesi EBA (l’iniziativa comunitaria Everything But Arms) superiori al 25% da un anno all’altro.
Piano di azione per la biomassa (art. 2)
Il 7 dicembre 2005 la Commissione ha presentato un piano di azione nel settore della biomassa (COM(2005)628).
La Commissione individua nella biomassa una delle possibili opzioni per contribuire al perseguimento di obiettivi generali di politica energetica quali la riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia e la limitazione delle emissioni inquinanti. Con la presentazione del piano di azione la Commissione intende individuare un insieme di misure, circa 20, da attuare a partire dal 2006 al fine di aumentare la domanda di biomassa, rafforzare l'offerta, rimuovere gli ostacoli tecnici e sviluppare la ricerca.
Il piano di azione individua tre settori prioritari di intervento:
· il riscaldamento. La Commissione, oltre a raccomandare di dare piena attuazione alla direttiva 2004/8/CE riguardante la promozione della cogenerazione, individua altre possibili misure volte a favorire l'uso della biomassa nel settore del riscaldamento. Fra queste figurano la presentazione di proposte legislative specifiche per l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento, una modifica della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia per inseririvi disposizioni volte a promuovere maggiormente l'uso di energie rinnovabili, la definizione di nuovi criteri nell'ambito della direttiva 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia con lo scopo di migliorare il rendimento delle caldaie domestiche che funzionano a biomassa. La Commissione, inoltre, intende promuovere, anche mediante incentivi fiscali, l'uso della biomassa nel riscaldamento urbano, considerato che è di gran lunga più semplice utilizzare le fonti rinnovabili in questo tipo di riscaldamento piuttosto che in quello domestico;
· l'elettricità. La Commissione raccomanda di dare piena attuazione alla direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabile nel mercato interno dell'elettricità poiché essa fornisce un quadro appropriato per la produzione di elettricità a partire da queste fonti alternative;
· i trasporti. L'uso delle energie rinnovabili nel settore dei trasporti è già disciplinato dalla direttiva 2003/30/CE riguardante la promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. Nel 2006 la Commissione intende presentare una relazione in vista di una possibile revisione della direttiva (vedi infra).
La Commissione ricorda, infine, il grande contributo dato dalla ricerca nel settore della biomassa, con particolare riferimento alle azioni contemplate in tal senso dalla proposta di decisione che istituisce il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (COM(2005)119) e riguardanti, tra l'altro:
· l'uso della biomassa per la produzione di carburanti, elettricità, riscaldamento e aria fredda;
· l'integrazione di impianti che funzionano a biomassa nelle reti elettriche e l'alimentazione della rete di gas naturale con biogas e gas di sintesi;
· il ricorso alle biotecnologie per migliorare la produttività, la validità ecologica e la composizione delle materie prime della biomassa e per sviluppare nuovi bioprocessi;
· lo sviluppo di una piattaforma tecnologica per i biocombustibili;
· la ricerca sui biocombustibili di seconda generazione.
Al riguardo la Commissione intende studiare il modo migliore per fare progredire la ricerca sull'ottimizzazione delle piante agricole e legnose coltivate a fini energetici e sui processi di conversione.
Il 23 gennaio 2006 il Consiglio agricoltura ha svolto un dibattito sul piano di azione nel corso del quale è stata sottolineata, in particolare, la necessità di:
· promuovere la biomassa al fine di fornire alternative praticabili di produzione agricola e attività rurali per gli agricoltori;
· mantenere tariffe di importazione sufficientemente elevate per favorire la produzione di biomassa a livello comunitario, evitando importazioni eccessive di fonti rinnovabili di energia quali il bioetanolo;
· utilizzare diversi tipi di bioenergie quali i prodotti biologici, le bioplastiche e i sottoprodotti animali;
· aumentare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili in agricoltura, prevedendo, in particolare, un innalzamento dell’attuale premio di 45 euro per ettaro (cosiddetto “premio al credito energetico”) introdotto, a titolo di pagamento a favore delle colture energetiche, in seguito alla riforma della PAC del 2003, nonché un aumento della superficie massima garantita pari a 1,5 milioni di ettari come massimale di bilancio per la produzione di colture energetiche. Una prima valutazione del premio al credito energetico dovrebbe essere svolta dalla Commissione alla fine del 2006.
Biocarburanti (art. 2)
Sulla base degli orientamenti fissati nel piano di azione per la promozione della biomassa precedentemente descritto e al fine di integrare il piano medesimo, l’8 febbraio 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione (COM(2006)34) recante una strategia comunitaria perla promozione dei biocarburanti. La Commissione ritiene che la promozione dei biocarburanti sia di fondamentale importanza non soltanto per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nel settore dei trasporti, ma anche per diversificare i redditi e l’occupazione nelle zone rurali.
La strategia proposta dalla Commissione persegue tre obiettivi principali:
· promuovere i biocarburanti nell’UE e nei paesi in via di sviluppo con lo scopo di contribuire al perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e degli obiettivi di miglioramento della competitività stabiliti dalla strategia di Lisbona;
· prepararsi per un utilizzo dei biocarburanti su larga scala, migliorandone la competitività in termini di costi grazie alle attività di ricerca sui biocarburanti di seconda generazione e alla soppressione degli ostacoli tecnici;
· sostenere i paesi in via di sviluppo, ivi compresi quelli interessati dalla riforma dello zucchero, per favorire la produzione sostenibile di biocarburanti.
Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, la strategia individua sette settori prioritari di intervento:
1. incentivare la domanda di biocarburanti. Nel 2006 la Commissione intende presentare un relazione in vista di una eventuale revisione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti nel settore dei trasporti. In quella sede la Commissione intende proporre obiettivi nazionali per quanto riguarda la quota di mercato da destinare ai biocarburanti, incoraggiare gli Stati membri a favorire lo sviluppo dei biocarburanti di seconda generazione ed invitare il Parlamento europeo ed il Consiglio ad adottare in tempi rapidi la proposta di direttiva relativa ai veicoli di trasporto stradale puliti (COM(2005)634) intesa, fra l’altro, a promuovere gli appalti pubblici di veicoli maggiormente rispettosi dell’ambiente, ivi compresi quelli che usano miscele ad alto tenore di biocarburanti;
2. rispettare l’ambiente. La Commissione intende valutare il contributo che l’uso dei biocarburanti può dare alla riduzione delle emissioni di CO2 provenienti dalle automobili, adoperarsi per garantire la sostenibilità delle attività di coltivazione delle materie prime destinate alla produzione di biocarburanti nell’UE e nei paesi terzi e rivedere i limiti fissati per il contenuto di biocarburanti nella benzina e nel gasolio;
3. sviluppare la produzione e la distribuzione dei biocarburanti. La Commissione intende incoraggiare gli Stati membri a prendere in considerazione i vantaggi dei biocarburanti e delle altre bioenergie in sede di elaborazione dei quadri nazionali di riferimento e dei programmi operativi nell’ambito della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale e vigilare sul comportamento delle industrie per evitare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei biocarburanti;
4. ampliare l’offerta di materie prime. La Commissione si adopererà per garantire che la produzione di zucchero destinata alla produzione di bioetanolo benefici dei regimi di sostegno della politica agricola comune (maggese e premio alle colture energetiche), valuterà le possibilità connesse alla trasformazione delle scorte di intervento di cereali in biocarburanti, finanzierà una campagna per informare gli agricoltori e gli imprenditori forestali sulle proprietà e i vantaggi delle colture energetiche e presenterà un piano di azione sulla silvicoltura;
5. potenziare le opportunità commerciali. La Commissione intende valutare l’opportunità di presentare una proposta legislativa volta a fissare codici doganali distinti per i biocarburanti, mantenere condizioni di accesso al mercato del bioetanolo importato non inferiori a quelle previste dagli accordi commerciali vigenti, adottare un approccio equilibrato nei negoziati commerciali in corso e futuri con i paesi produttori di etanolo, proporre une revisione della “norma biodiesel” al fine di favorire, nella produzione del biodiesel, l’utilizzo di una vasta gamma di oli vegetali nonché la sostituzione del metanolo con l’etanolo;
6. sostenere i paesi in via di sviluppo. La Commissione intende adoperarsi affinché le misure di accompagnamento per i paesi firmatari del protocollo sullo zucchero, interessati dalla riforma dello zucchero comunitaria, possano essere utilizzate per favorire la produzione di bioetanolo, sviluppare un programma coerente di sostegno ai biocarburanti che possa essere utilizzato nei paesi in via di sviluppo che possiedono un potenziale in materia di biocarburanti, esaminare il modo migliore per consentire all’UE di sostenere l’elaborazione di piattaforme nazionali di biocarburanti e di piani regionali di azione a favore di biocarburanti sostenibili dal punto di vista ecologico ed economico;
7. ricerca e sviluppo tecnologico. Come detto precedentemente (vedi il paragrafo “Piano di azione per la biomassa”), nella proposta di decisione che istituisce il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (COM(2005)119), la Commissione individua una serie di priorità nel settore dei biocarburanti riguardanti, tra l’altro, l'uso della biomassa per la produzione di carburanti, elettricità, riscaldamento e aria fredda;l'integrazione di impianti che funzionano a biomassa nelle reti elettriche e l'alimentazione della rete di gas naturale con biogas e gas di sintesi;il ricorso alle biotecnologie per migliorare la produttività, la validità ecologica e la composizione delle materie prime della biomassa e per sviluppare nuovi bioprocessi;lo sviluppo di una piattaforma tecnologica per i biocombustibili;la ricerca sui biocombustibili di seconda generazione.
Il 14 luglio 2004 la Commissione ha presentato un pacchetto di cinque proposte relative al rinnovo del quadro legislativo per la riforma della politica di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013[7]:
· una proposta di regolamento generale recante norme e principi comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale e al Fondo di coesione (COM(2004)392, procedura di parere conforme);
· una proposta di regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) (COM(2004)495, procedura di codecisione);
· una proposta di regolamento sul Fondo sociale europeo (FSE) (COM(2004)493, procedura di codecisione); (a seguto degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo il 6 luglio 2005, la Commissione ha presentato una proposta modificata il 17 ottobre 2005 (COM(2005)523):
· una proposta di regolamento sul Fondo di coesione (COM(2004)494, procedura di consultazione);
· una proposta di regolamento che istituisce un nuovo strumento giuridico denominato gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT) (COM(2004)496, procedura di codecisione).
Le proposte prospettano la concentrazione degli interventi strutturali su un numero limitato di priorità (rispetto al periodo di programmazione attuale) in relazione soprattutto con gli impegni di Lisbona (in materia di competitività) e di Göteborg (in materia di sviluppo sostenibile). Per tale ragione la Commissione propone di organizzare le risorse attorno ai seguenti tre nuovi obiettivi:
Ø obiettivo “Convergenza”. Tale obiettivo riguardererebbe in primo luogo gli Stati membri e le regioni meno sviluppate in cui il PIL per abitante , calcolato in base ai dati dell’ultimo triennio, è inferiore al 75% delle media comunitaria (per l’Italia, a tale titolo, rientrerebbero nell’obiettivo, la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia); in secondo luogo e in via transitoria l’obiettivo riguarderà le regioni il cui PIL sarebbe stato inferiore al 75% delle media comunitaria calcolata su 15 Stati membri e non lo è invece nel calcolo su 25 Stati membri (effetto “statistico”): per l’Italia vi rientrerebbe la Basilicata.
Ø obiettivo “Competitività e occupazione regionale”. Tale obiettivo è volto a rafforzare la competitività in tutte le regioni non ricompresse nell’obiettivo “Convergenza” e nelle regioni che nel 2006 rientrano nell’attuale obiettivo 1 in via transitoria (per l’Italia la Sardegna).
Ø obiettivo “Cooperazione territoriale”.
La proposta di nuovo regolamento generale[8] conferma e sviluppa i principi generali di intervento e gestione dei fondi strutturali previsti dalla precedente programmazione 2000-2006. In particolare, viene ribadito il principio dell’addizionalità in base al quale i contributi dei fondi devono aggiungersi agli aiuti nazionali e non sostituirli.
Con specifico riguardo all’obiettivo “Convergenza”, si prevede che il finanziamento statale, concordato tra Stato membro e Commissione nell’ambito del “quadro di riferimento strategico nazionale[9]”, deve mantenersi almeno allo stesso livello raggiunto durante il periodo di programmazione precedente. Il livello delle spese è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali e tenendo conto di situazioni specifiche come le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche da parte dello Stato membro.
Per l’obiettivo “Convergenza”, la Commissione si riserva il controllo dell’addizionalità (lasciando agli Stati membri la responsabilità di garantire l’applicazione del principio di addizionalità nell’ambito dei programmi relativi agli altri due obiettivi): di concerto con ciascun Stato membro, la Commissione procederà ad una verifica intermedia dell’addizionalità nel corso del 2011 e ad una verifica ex-post entro il 30 giugno 2016, a seguito della quale provvederà, in caso di mancato rispetto dell’addizionalità concordata, ad una rettifica finanziaria.
Il 6 luglio 2005 il Parlamento europeo ha esaminato in prima lettura il pacchetto di proposte in questione ed ha adottato, sulla proposta di regolamento generale (COM(2004)492, che segue la procedura di parere conforme, una risuluzione interlocutoria con la quale inidca alcuni aspetti ed obiettivi di cui tenere conto nella prosecuzione dell’esame.
I profili di carattere finanziario relativi alla riforma della politica di coesione sono oggetto del negoziato sul quadro finanziario 2007-2013 attuyalmente in corso.[10]
Il Parlamento europeo riprenderà l’esame della proposta di regolamento generale e della proposta di regolamento istitutiva del Fondo di coesione il 13 giugno 2006.
Il 15 settembre 2005 si è conclusa una consultazione avviata dalla Commissione sul piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato – Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerari di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (COM(2005)107.
Attraverso tale piano la Commissione intenderebbe indurre gli Stati membri a contribuire alla strategia di Lisbona concentrando gli aiuti sull’accrescimento della competitività e dell’occupazione. Il piano non riguarderebbe settori, come l’agricoltura, già disciplinati da specifiche norme, anche se i principi in esso enunciati avrebbero una valenza generale. La Commissione inoltre procederà ad un riesame delle misure specifiche vigenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo nel corso del 2006 alla luce del nuovo regolamento (CE) n. 2005/1698 sullo sviluppo rurale.
Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha presentato i nuovi orientamenti 2007-2013 per gli aiuti a finalità regionale. Tali orientamenti definiscono le norme per la concessione degli aiuti di Stato intesi a promuovere lo sviluppo delle regioni in ritardo di sviluppo. Gli orientamenti riguardano, in particolare, la scelta delle regioni ammissibili e per la determinazione dell’entità massima consentita per detti aiuti. Al riguardo si prevede che:
· le regioni nelle quali il PIL pro-capite è inferiore al 75% della media UE-25, potranno beneficiare di aiuti entro i tassi massimi previsti dagli orientamenti;
· le cosiddette regioni ad effetto statistico (regioni il cui PIL era inferiore al 75% dell’UE-15 ma è divenuto superiore a tale soglia nell’UE-25) beneficeranno dello statuto di “svantaggiate” a titolo transitorio e beneficeranno di tassi massimi di intensità di aiuto più bassi rispetto alle regioni ricadenti nella categoria sopra indicata;
· per le regioni il cui PIL è superiore al 75% della media UE-25, gli Stati membri potranno concedere aiuti a finalità regionale a tassi inferiori (tra il 10 e il 15%) a zone che essi stessi sceglieranno in base alla rispettiva politica nazionale di sviluppo regionale, rispettando un massimale della popolazione beneficiaria e alcune condizioni minime intese a prevenire gli abusi.
L’8 febbraio 2006 la Commissione ha presentato una proposta volta a semplificare le regole in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e facilitare le misure di sostegno in caso di crisi.
La Commissione propone, tra le altre cose, di includere nella normativa attualmente in vigore in materia, quali cause di esenzione dalle regole in materia di aiuti, sia la compensazione per stati di crisi determinati da situazioni metereologiche sfavorevoli o da malattie degli animali e dei vegetali. A partire dal 2010 tali aiuti sarebbero esentati solo per gli agricoltori che hanno sottoscritto un’assicurazione contro i rischi in questione.
Inoltre, la Commissione, al fine di migliorare la ripartizione degli aiuti pubblici, propone un nuovo sistema secondo il quale gli Stati membri saranno tenuti a dare priorità ai progetti a bassa intensità di aiuto: i progetti che richiedono un sostegno maggiore potranno essere accettati solo quando le richieste dei progetti a inferiore intensità di aiuto saranno stati presi in carico.
Il 23 dicembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2005)698) relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, che, tra le misure prospettate, prevede il rafforzamento delle disposizioni in materia di controlli, come l’accreditamento obbligatorio degli eventuali organismi privati di controllo e l’indicazione in etichetta delle diciture comunitarie (DOP o IGP) o dei simboli comunitari associati ai prodotti commercializzati.
La proposta, che segue la procedura di consultazione, verrà esaminata dal Parlamento europeo presumibilmente nella seduta del 15 marzo 2006.
Si ricorda che il regolamento (CE) n. 1290/2005 sul finanziamento alla politica agricola comune, approvato il 21 giugno 2005, stabilisce che, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in caso di irregolarità, gli importi siano recuperati dallo Stato membro interessato che applica a tal fine le procedure amministrative e giurisdizionali appropriate. Il regolamento stabilisce i casi particolari nei quali la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare, la ripartizione (tra Stato membro e Commissione) dell’onere finanziario del mancato recupero e le situazioni nelle quali invece gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di non portare avanti il provvedimento; in particolare, si precisa che la Commissione, se ritiene insufficiente la giustificazione addotta dallo Stato membro per il mancato recupero, o abbia constatato che le irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze da parte dello Stato membro stesso, può escludere dal finanziamento comunitario gli importi in questione.
Il 14 luglio 2004 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sul nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP) (COM(2004)497).In base alla proposta, il FEP sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2007, l’attuale Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e coprirà il nuovo periodo di programmazione finanziaria 2007-2013.
L’obiettivo del fondo è di contribuire a ridurre la pressione sul settore della pesca in modo da permettere la ricostituzione degli stock ittici ed incoraggiare l’uso di strutture e di pratiche più ecocompatibili nei settori della pesca e dell'acquacoltura.
La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata dal Parlamento europeo il 6 luglio 2005 che l’ha approvata con emendamenti, ed è in attesa di esame da parte del Consiglio.
Il 6 aprile 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2005)117) che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare.
La proposta è volta ad istituire, a complemento dell’istituendo Fondo europeo per la pesca, un quadro per gli interventi finanziari della Comunità finalizzati all’attuazione della Politica comune della pesca.
Gli interventi prospettati dalla proposta dovrebbero riguardare, in particolare, i seguenti settori: controllo ed esecuzione, misure di conservazione, raccolta di dati e miglioramento della consulenza scientifica, gestione politica, relazioni internazionali e diritto del mare.
La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata dal Parlamento europeo il 15 dicembre 2005 che l’ha approvata con emendamenti ed è in attesa di esame da parte del Consiglio.
L’8 dicembre 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2005)647) sul piano d’azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca.
Nel corso del Consiglio pesca del 22 dicembre 2005, il commissario europeo responsabile per la pesca, Borg, ha annunciato la presentazione, nella prima parte del 2006, di una iniziativa volta a ridurre le conseguenze dell’aumento del prezzo del carburante nel settore della pesca. Tale iniziativa potrebbe consistere in una comunicazione della Commissione integrata da una proposta di regolamento relativa alle norme minime applicabili agli aiuti pubblici nel settore della pesca, intesa a favorire aiuti per la ristrutturazione dei pescherecci (purché non produttivi di un aumento della capacità globale di pesca europee). Le misure contemplate potrebbero includere l’introduzione di motori e attrezzi di pesca efficienti dal punto di vista energetico, eventualmente cofinanziata dalla Comunità tramite l’istituendo Fondo europeo per la pesca (FEP), e misure di più lungo termine per un uso più efficiente dell’energia.
Il 2 febbraio 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con la quale esprime preoccupazione circa l’inerzia del Consiglio per quanto riguarda la gestione della pesca nel Mar Mediterraneo. Su tale questione la Commissione europea ha presentato, nel 2003, una proposta di regolamento (COM(2003)589) relativa alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, che, anche se esaminata dal Parlamento europeo già nel 9 giugno 2005, tuttavia non sembra essere in corso di adozione da parte del Consiglio.
Il 28 ottobre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulla registrazione e trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (COM(2004)724) con la quale viene resa obbligatoria, definendone anche le modalità di uso, l’utilizzazione di strumenti elettronici di controllo volti a monitorare la presenza di pescherecci in una determinata zona.
Il 6 settembre 2005, il Parlamento europeo ha esaminato la proposta, nell’ambito della procedura di consultazione, approvando alcuni emendamenti.
L’11 novembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2005)566) in materia di trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri.
La proposta, che segue la procedura di codecisione, verrà esaminata dal Parlamento europeo presumibilmente nella sessione del 31 maggio 2006.
Il 19 ottobre 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione “Semplificare e meglio legiferare nel quadro della politica agricola comune! (COM(2005)509)[11], volta a rendere il sistema di gestione della PAC più semplice e chiaro al fine di ridurre costi e adempimenti burocratici.
Le misure di semplificazione riguardano aspetti tecnici, come la revisione delle procedure amministrative e dei meccanismi di gestione, e aspetti di natura “politica” come la revisione di alcune organizzazioni comuni di mercato. Il dibattito sulla comunicazione ed i suggerimenti degli Stati membri e delle parti interessate, verrà utilizzato dalla Commissione per la messa a punto di un piano d’azione da presentare nel corso del 2006.
Sulla comunicazione il Consiglio agricoltura del 20 dicembre 2005 ha adottato conclusioni.
Il 30 settembre 2005, la Commissione ha reso noto, secondo un calcolo provvisorio basato sulle dichiarazioni annuali degli Stati membri per la campagna 2004/2005, il superamento da parte di dieci paesi del quantitativo di riferimento nazionale per le consegne di latte e per le vendite dirette ai consumatori (le cosiddette quote latte) assegnate a ciascuno Stato membro dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (tab. 3).
Si ricorda nell’Unione europea la commercializzazione di latte bovino è soggetta a restrizioni attraverso la fissazione di quantitativi di riferimento nazionale (quote) da non superare, al fine di conseguire un equilibrio tra domanda e offerta. Ad ogni Stato membro sono attribuiti due quantitativi di riferimento, uno per le consegne alle latterie, e un altro per le vendite dirette ai consumatori. I quantitativi sono ripartiti tra i produttori dei singoli paesi sulla base della produzione storica mediante l’assegnazione di quote individuali. In caso di superamento della quota nazionale i produttori sono tenuti a pagare una penale, un prelievo pari a 0,3327 euro per ogni kg di latte in eccedenza. Entro il 1° settembre di ogni anno gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i risultati di tale regime nel periodo precedente.
Più precisamente, secondo il comunicato del 30 settembre 2005, sette Stati membri[12] hanno superato soltanto le quote per le consegne di latte, il Regno Unito ha superato le quote solo per le vendite dirette ai consumatori, mentre Italia e Paesi Bassi hanno superato entrambe le quote.
I dati relativi alle eccedenze dichiarate dagli Stati membri nelle consegne alle latterie e al prelievo relativo sono evidenziati dalla tabella seguente:
Tab. 1 – Consegne alle latterie: quote latte 2004/2005
Stati membri |
Quote dichiarate (in tonnellate) |
Eccedenza (in tonnellate) |
Prelievo* (milioni di euro) |
Belgio |
3 294 656 |
24 120 |
8,02 |
Danimarca |
4 456 598 |
1 704 |
0,56 |
Germania |
28 175 674 |
413 625 |
137,61 |
Spagna |
6 120 043 |
68 213 |
22,69 |
Irlanda |
5 437 141 |
45 496 |
15,13 |
Italia |
10 664 686 |
408 030 |
135,75 |
Lussemburgo |
270 922 |
2 309 |
0,76 |
Paesi Bassi |
11 070 794 |
69 444 |
23,10 |
Austria |
2 678 447 |
36 028 |
11,98 |
* Prelievo calcolato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni.
Sei vecchi Stati membri (Francia, Grecia, Regno Unito, Portogallo, Finlandia e Svezia) non hanno esaurito le loro quote per le consegne alle latterie, come i dieci nuovi Stati membri che hanno aderito nel maggio 2004 per i quali tuttavia il periodo preso in considerazione è inferiore a quello di riferimento per gli altri[13].
L’Italia ha dichiarato un’eccedenza di 408 mila tonnellate per le consegne alle latterie e un’eccedenza di 16 mila tonnellate nelle vendite dirette ai consumatori.
Complessivamente quindi l’Italia dovrebbe corrispondere a titolo di prelievo una penale di 141 milioni di euro (135,7 milioni per le consegne alle latterie e 5,5 milioni per le vendite dirette).
Precedentemente, nel corso delle ultime sei campagne, l’Italia ha sempre superato i quantitativi assegnati di consegne alle latteria come evidenziato dalla seguente tabella 2 relativa alle eccedenze e al relativo prelievo:
Tab. 2 – Italia: superamento delle quote latte e relative penali
Campagne |
Eccedenze dichiarate (in tonnellate) |
Prelievo* (milioni di euro) |
2001/2002 |
389 924 |
138,56 |
2002/2003 |
618 038 |
220,18 |
2003/2004 |
468 501 |
165,91 |
2004/2005 |
408 030 |
135,75 |
* Prelievo calcolato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni.
Nella seguente tabella sono invece riportati i quantitativi di riferimento nazionali attribuiti agli Stati membri dal reg. (CE) 1256/1999 sia per le consegne alle latterie sia per le vendite dirette ai consumatori.
Tab. 3 - periodo 1° aprile 2002-31 marzo 2005
Stati membri |
Consegne (ton.) |
Vendite dirette (ton.) |
Stati membri |
Consegne (ton.) |
Vendite dirette (ton.) |
Belgio |
3 140 696 |
169 735 |
Lussemburgo |
268 098 |
951 |
Danimarca |
4 454 640 |
708 |
Paesi Bassi |
10 991 900 |
82 792 |
Germania |
27 767 036 |
97 780 |
Austria |
2 543 979 |
205 422 |
Grecia |
699 817 |
696 |
Portogallo |
1 835 461 |
37 000 |
Spagna |
6 007 564 |
109 386 |
Finlandia |
2 394 528 |
10 000 |
Francia |
23 793 932 |
441 866 |
Svezia |
3 300 000 |
3 000 |
Irlanda |
5 386 575 |
9 189 |
Regno Unito |
14 393 669 |
216 078 |
Italia |
10 298 399 |
231 661 |
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L’articolo 1, comma 4, rimette a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle nuove tariffe dell’imposta di bollo sugli atti ipotecari e catastali;
L’articolo 1, comma 5, rimette a un decreto del direttore dell’Agenzia del territorio la definizione delle modalità attuative dell’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;
L’articolo 1-bis, comma 2, rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali l’individuazione degli interventi da attuare da parte dell’AGEA nel settore agricolo e agroalimentare.
L’articolo 1-ter, comma 1, rimette a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, la definizione dei criteri per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990-1992, dovuti da imprese agricole colpite dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa.
L’articolo 2-quater, comma 3, rimette a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il MIPAF e il Ministro delle attività produttive, la definizione delle modalità per l’invio da parte dei produttori di carburanti dei dati relativi all’immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola.
L’articolo 2, comma 4, ultimo periodo, rimette a un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera.
L’articolo 5, comma 1-bis, rimette a un decreto del Ministro del MIPAF la determinazione delle modalità per l’erogazione dei contributi in relazione agli avvenimenti (decesso di pescatori) verificatisi nel 2005.
L’articolo 5, comma 1-sexies, rimette a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il MIPAF, l’emanazione del decreto per l’applicazione in via sperimentale del regime IVA agevolato per gli imprenditori ittici che esercitano l’attività di pesca marittima.
Si rinvia alle osservazioni contenute nelle schede di lettura del presente dossier.
Si rinvia alle osservazioni contenute nelle schede di lettura del presente dossier.
Si rinvia alle osservazioni contenute nelle schede di lettura del presente dossier.
1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1o gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
3. Relativamente ai carichi contributivi risultanti, fino alla data del 31 ottobre 2005, dalle giornate denunciate trimestralmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla normativa sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, e le sanzioni civili con il pagamento di una somma pari all'importo dovuto oltre a quanto dovuto al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, avvalendosi della facoltà di rateizzare i suddetti importi in venticinque anni.
4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento conseguenti alla cessione e alla cartolarizzazione dei crediti INPS.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti previdenziali informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, versando contestualmente almeno il 2 per cento delle somme di cui al medesimo comma 3. Il residuo importo è versato in rate semestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2030.
6. Fino alla presentazione dell'istanza di cui al comma 5, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alle fattispecie previste dai commi da 3 a 5. Con la sottoscrizione e con il contestuale versamento di cui al comma 5 è disposta ad istanza dell'interessato la sostituzione delle ipoteche iscritte con garanzia fideiussoria assicurativa decennale, per i crediti oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo del presente comma sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
8. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.
9. A decorrere dal 1o luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'INPS per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.
10. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
11. A decorrere dal 1o luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto obbligo di inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché il presunto fabbisogno di manodopera. L'INPS procede alla verifica delle denunce aziendali con priorità a quelle che presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
12. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
13. A decorrere dal 1o luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 del presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.
14. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.
15. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane già assegnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
16. All'onere derivante dai commi da 1 a 15, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2006, a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e a 44 milioni di euro a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per un equivalente importo, ai fini dell'invarianza dei saldi per i medesimi anni, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
17. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
18. Ai fini delle disposizioni contenute al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la regolarità contributiva per le imprese del settore agricolo si ottiene con il regolare versamento delle rate di cui al comma 3 del presente articolo.
19. Sono abrogate tutte le disposizione incompatibili con i commi da 1 a 18.
L’articolo 01, inserito al Senato, introduce disposizioni varie relative alla previdenza agricola, in primo luogo di carattere agevolativo (incidendo sulle modalità e sul quantum della contribuzione), tra cui è da evidenziare la previsione di una sanatoria per i carichi contributivi fino al 31 ottobre 2005. Contestualmente si introducono disposizioni volte a razionalizzare la gestione dell’accertamento e della riscossione contributiva in agricoltura.
Il comma 1, prevede la sospensione per il triennio 2006-2008 degli
aumenti di aliquota contributiva di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 146/1997, recante “Attuazione della delega conferita
dall'articolo 2, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n.
Si ricorda che le aliquote contributive degli operai agricoli sono attualmente inferiori a quelle in vigore per gli altri lavoratori dipendenti. Tuttavia, con riguardo all’aliquota IVS, l’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo su citato dispone il graduale allineamento al valore previsto per i lavoratori degli altri settori produttivi. L’aumento delle aliquote riguarda sia gli operai a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato.
In particolare l’art. 3, comma 1 prevede che, a partire dal 1° gennaio 1998le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista, per gli altri settori produttivi, dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (pari al 32,70 per cento, di cui l’8,54 per cento è a carico del lavoratore).
L’art. 3, comma 2, prevede una diversa progressione dell’aumento delle aliquote per le aziende che operano con processi di tipo industriale. In particolare, per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997[14].
Per la parte a carico dei lavoratori l’aliquota contributiva prevista per gli altri settori produttivi è già stata raggiunta dal 1° gennaio 2002 per la generalità delle aziende agricole e dal 1° luglio 2001 per le aziende con processi produttivi di tipo industriale. Pertanto a partire da tali date l’aumento della misura delle aliquote contributive riguarda unicamente le quote a carico dei datori di lavoro.
Per l’anno 2005[15], per la generalità delle aziende agricole (art. 3, comma 1) l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari al 26,49%, di cui il 17,95% a carico del datore di lavoro mentre, come sopra visto, il restante 8,54% è a carico del lavoratore.
Sempre per il 2005, invece, per le aziende con processi produttivi di tipo industriale (art. 3, comma 2), in considerazione del fatto che l’aumento dell’aliquota (0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro) decorre dal 1° luglio di ogni anno, l’aliquota a carico del medesimo datore di lavoro è pari al 21,15%[16] sino al 30 giugno 2005, mentre cresce al 21,75%[17] dal 1° luglio 2005. L’aliquota a carico del lavoratore è pari all’8,54%, come sopra già detto.
Pertanto, il comma 1, per quanto riguarda le aziende agricole di cui all’art 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 146/1997, prevede la sospensione per il triennio 2006-2008 dell’aumento di aliquota annuale rispettivamente di 0,20 e 0,60 punti percentuali a carico dei datori di lavoro. L’aliquota rimane pertanto fissata, per il triennio in questione, all’importo previsto per il 2005 (per le aziende di cui al comma 1: 26,49% complessiva, con il 17,95% a carico dei datori di lavoro; per le aziende di cui al comma 2: 30,29% complessiva, di cui il 21,75% a carico del datore di lavoro).
Il comma 2 prevede che dal 1° gennaio 2006, per il triennio 2006-2008, siano aumentate in una certa misura le agevolazioni contributive previste dall’art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67/1988, per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.
Si ricorda che le disposizioni su citate prevedono che, per le aziende agricole situate in aree svantaggiate, i contributi dovuti per i dipendenti[18] assunti sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato nei territori montani di cui all'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601[19], rispetto alle aliquote in vigore sul territorio nazionale (cfr. supra), sono fissate, per la quota a carico del datore di lavoro, nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996 (con uno sgravio quindi del 70%).
I predetti premi e
contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole
svantaggiate[20], delimitate ai sensi dell'art.
Si ricorda che, ai sensi del comma 5-bis, per beneficiare delle agevolazioni il datore di lavoro deve rispettare le norme sul collocamento e i minimi di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi.
In sostanza il comma in esame rende più vantaggiose le agevolazioni sopra descritte per il triennio 2006-2008, prevedendo che:
- nei territori montani particolarmente svantaggiati, lo sgravio contributivo, rispetto a quanto normalmente dovuto sul territorio nazionale, spetta nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (pertanto la quota da versare sarà del 25%, quindi più bassa rispetto alla quota del 30% attualmente dovuta);
- nelle
zone agricole svantaggiate (sarebbe opportuno precisare:
“delimitate ai sensi dell'art.
Dovrebbe desumersi, data la limitazione del beneficio al periodo 2006- 2008, che a partire dal 1° gennaio 2009 i contributi dovuti dalle aziende agricole situate in aree svantaggiate ritornino ad essere dovuti nella misura prevista dall’art. 9, comma 5 della legge n. 67/1988.
I commi 3-6 prevedono una forma di regolarizzazione contributiva per i datori di lavoro agricoli e i lavoratori autonomi agricoli.
Una forma di condono previdenziale agricolo è stato
introdotto con i commi da
In particolare il comma 7 stabiliva che al versamento dei contributi per le predette posizioni debitorie si procedesse a decorrere dal 10 giugno 1995, con il versamento di rate quadrimestrali consecutive, di importo non inferiore ad un milione, di numero non superiore a 20. Il meccanismo della rateizzazione era ammesso anche nei casi di contribuzioni dovute in base a titolo esecutivo; le rate successive alla prima erano maggiorate degli interessi del 8% annuo. Inoltre, veniva stabilito che in caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro il versamento dei contributi dovuti avvenisse in 5 rate trimestrali consecutive.
Venivano altresìestinti i crediti per contributi dovuti alla SCAU alla data del 31 dicembre 1993 inferiori alle 30.000 lire, nonché per gli accessori di legge dovuti per inadempienze degli obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti entro la data di entrata in vigore della legge.
Il pagamento dei debiti contributivi, secondo le modalità agevolate sopra indicate, comportava l'estinzione dei reati previsti in materia di accertamento, di versamento contributivo, di avviamento dei lavoratori, nonché di sanzioni amministrative. L'accoglimento della domanda di regolarizzazione sospendeva i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso fino al totale pagamento delle somme dovute alle scadenze previste dai commi precedenti.
I termini stabiliti dalla Legge 724 sono stati prorogati dall’art. 14-bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (L. n. 22 marzo 1995, n. 85) e, infine, dall’art. 5, commi 1 e 2 del citato D.L. n. 511/1996.[22]
Le disposizioni recate dal D.L. 105 del 1995 sono state successivamente reiterate da una serie di decreti legge, l'ultimo dei quali è costituito dal D.L. 2 aprile 1996, n. 181[23].
Con l'art. 1, comma 229, della L. n. 662 è stato concesso ai soggetti che avevano adempiuto al versamento delle rate scadenti nel corso del 1996, ai sensi citato del D.L. n. 511 del 1996, la possibilità di avvalersi per i pagamenti successivi anche della rateazione in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 - con la maggiorazione dell’interesse dell’8% annuo (maggiorazione non prevista nel suddetto D.L. n. 511).
I termini sopra indicati sono stati poi prorogati dall’articolo 4, commi 4 e 5, del D.L. 79 del 1997 che ha previsto una sanatoria per i periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purché in scadenza entro la data di entrata in vigore del decreto; la relativa domanda di regolarizzazione doveva essere presentata entro il 31 maggio 1997 ed il pagamento era previsto in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio 1997, con un interesse del 5% annuo sulle rate successive alla prima; alternativamente era previsto il pagamento di quanto dovuto - attualizzato, al tasso del 5% annuo della quota capitale dovuta sulla base delle 20 rate - in un'unica soluzione entro il 31 maggio 1997, oppure in tre rate: nella misura del 10% entro il 31 maggio 1997, del 40% entro il 31 luglio 1997, del 50% entro il 30 novembre 1997.
L'articolo 76 della Legge 448 del 1998 (c.d. “collegato” 1999) ha stabilito poi condizioni di particolare favore per la regolarizzazione dei contributi previdenziali del settore agricolo, riprendendo e modificando in parte le precedenti disposizioni in materia contenute nell'art. 4, commi 4 e 5, del citato D.L. 79 del 1997, permettendo di regolarizzare i periodi contributivi maturati sino a tutto il 1997.
La regolarizzazione era prevista in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio 1999; in tal caso sulle rate successive alla prima graveranno interessi dell'1% annuo; alternativamente veniva previsto il pagamento di quanto dovuto - attualizzato, al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta sulla base delle 20 rate - in un'unica soluzione entro il 31 maggio 1999.
Tale termine per il pagamento della prima rata, o per il pagamento in unica soluzione, della regolarizzazione dei contributi previdenziali nel settore agricolo disposta dalla Legge 448 del 1998 è stato prorogato al 31 ottobre 1999 dal comma 2 dell'articolo 1 del D.L. 148 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla Legge 236 del 1999.
Infine
l’articolo 21 della Legge 122 del
Il comma
Non è chiaro, al fine di determinare i “carichi contributivi” interessati dalla regolarizzazione, se il termine del 31 ottobre 2005 vada riferito alla presentazione della dichiarazione trimestrale di manodopera o alla progressiva “maturazione” dei debiti contributivi. Nel primo caso, la regolarizzazione interesserebbe i contributi maturati fino al terzo trimestre del 2005 (denunciati all’INPS entro il 25 del mese successivo); se si accede invece all’altra ipotesi, potrebbe regolarizzarsi anche la posizione relativa al mese di ottobre del 2005.
Si ricorda che i datori di lavoro agricoli sono tenuti a presentare all’INPS la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata, utile ai fine della determinazione dei contributi dovuti, entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre. Devono essere compilati due distinti modelli per i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Si ricorda inoltre che le sanzioni civili in caso di omesso o tardivo versamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, sono previste, dall’art. 116 della legge n. 388/2000, in percentuale sull’importo dei contributi o premi non corrisposti entro le scadenze. Le sanzioni civili sono applicate in ragione d’anno.
In particolare:
- nel caso di omissione, si applica una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato del 5,5%. La misura massima non può superare il 40% dell’omesso o tardivo versamento; comunque, se viene raggiunto il tetto massimo della sanzione civile senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo iniziano a maturare interessi di mora di cui all’articolo 30 D.P.R. 602/73[25]. Gli interessi di mora non sono però in ogni caso dovuti nel caso in cui l’omissione sia da attribuire a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;
- nel caso di evasione accertata d’ufficio, si applica la sanzione del 30% in ragione d’anno, fino ad una misura massima del 60%. Vale quanto detto sopra con riferimento agli interessi di mora, che si applicano se viene raggiunto il tetto massimo della sanzione civile;
- nel caso di evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento, se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, si applica la sanzione del TUR maggiorato del 5,5% e la misura massima della sanzione non può superare il 40%;
- nel caso di evasione da attribuire ad oggettive incertezze interpretative, si applica la sanzione del TUR maggiorato del 5,5% e la misura massima della sanzione non può superare il 40%. Non sono dovuti gli interessi di mora, purché il versamento sia effettuato entro il termine determinato dagli enti impositori.
E’ concessa la possibilità di rateizzare il versamento in 25 anni, con periodicità semestrale (cfr. infra).
Si osserva che, dalla formulazione della disposizione, che fa riferimento esclusivamente a “carichi contributivi” risultanti dalle denuncie trimestrali all’INPS (senza quindi alcun riferimento ai premi assicurativi), sembrerebbe che la regolarizzazione non riguardi quanto dovuto all’INAIL per premi assicurativi relativi all’assicurazione contro gli infortuni[26]. Ciò sembra avvalorato, oltre che dal riferimento testuale al comma 5 agli “enti previdenziali”, anche dal fatto che il comma 4 si riferisce esclusivamente alla cartolarizzazione dei crediti INPS, senza alcun riferimento ad analoghe operazioni che hanno riguardato i crediti INAIL.[27]
Andrebbe inoltre chiarito se la regolarizzazione riguardi esclusivamente i crediti contributivi vantati dall’INPS, o al contrario anche quelli vantati da altri istituti previdenziali (in sostanza l’ENPAIA, che gestisce alcune forme assicurative per gli impiegati agricoli). A favore dell’interpretazione più restrittiva potrebbe far propendere la formulazione del comma 3, che fa riferimento, come detto, ai carichi contributivi risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all’INPS. Un dato testuale a favore invece dell’interpretazione più estensiva - che meglio risponderebbe, peraltro, alla ratio della disposizione - può ritrovarsi nel comma 5 che si riferisce agli “istituti previdenziali”.
La regolarizzazione si applica anche alle partite debitorie cedute dagli enti previdenziali ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Si ricorda che l’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999) disciplina le operazioni di cartolarizzazione [28]dei crediti INPS[29].
Tale articolo, più volte modificato, prevede che i crediti contributivi, compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall’INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008[30], sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione (comma 1). L’articolo 3, comma 42-sexies del decreto legge n. 203/2005 stabilisce tuttavia che resta fermo, per i crediti contributivi agricoli, il previgente termine del 31 dicembre 2005 relativamente alla possibilità di cessione tramite cartolarizzazione.
I crediti sono ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti, la quale finanzia tale operazione mediante emissione di titoli o contrazione di prestiti. I crediti - insieme a tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla società stessa - costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni[31] (commi 4 e 5)
La cessione dei crediti comporta una successione a titolo particolare nel diritto ceduto (comma 8). Essa si configura, in particolare, come cessione pro soluto, non rispondendo l’INPS dell’insolvenza dei debitori, ma solo dell’esistenza dei crediti al tempo della cessione. L’INPS mantiene comunque la facoltà di concedere rateazioni e dilazioni sulla base della normativa vigente (comma 3).
I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS (comma 9).
Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonché degli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti, oltre che al pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1 (comma 11).
Sulla base della disciplina dettata dall’articolo 13 della legge n. 448/1998 sono state effettuate o avviate sei operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS:
1) la prima operazione (1999) ha riguardato tutti i crediti contributivi accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, per un ammontare pari a 94.000 miliardi di lire. La società cessionaria ha emesso titoli per complessivi 4.650 milioni di euro (9.000 miliardi di lire); all’INPS è stato versato un corrispettivo di 8.012 miliardi di lire, cui si aggiungono 985 miliardi trattenuti sul conto corrente di tesoreria della società cessionaria, quale riserva di liquidità (il corrispettivo, comprensivo della quota destinata a riserva di liquidità, è risultato pari al 9,57% dell’importo dei crediti ceduti);
2) la seconda operazione (perfezionata contrattualmente il 31 maggio 2001) ha riguardato i crediti accertati nel corso dell’anno 2000, per un importo nominale minimo garantito pari a 6.300 miliardi di lire. La società cessionaria ha emesso titoli per complessivi 3.253 milioni di euro (6.300 miliardi di lire); il corrispettivo versato all’INPS è stato pari a 2.300 miliardi di lire, cui si aggiungono 1.000 miliardi di lire trattenuti sul conto corrente di tesoreria della società cessionaria, quale riserva di liquidità (il corrispettivo è risultato pari al 52,38% dell’importo dei crediti ceduti);
3) la terza operazione (perfezionata contrattualmente nel luglio 2002) ha riguardato i crediti accertati alla data del 31 dicembre 2001, per un importo nominale minimo garantito pari a 3.667 milioni di euro (7.100 miliardi di lire). La società cessionaria ha emesso due serie di titoli per un importo complessivo di 3.000 milioni di euro (5.808 miliardi di lire); il corrispettivo versato all’INPS è stato pari a 5.419 miliardi di lire, cui si aggiungono 387 miliardi di lire trattenuti sul conto corrente di tesoreria della società cessionaria, quale riserva di liquidità (il corrispettivo è risultato pari all’81,87% dell’importo dei crediti ceduti);
4) la quarta operazione (le cui modalità sono state definite con D.M. del 15 luglio 2003) ha interessato i crediti maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2001 ed entro la data del 31 dicembre 2002, per un importo nominale minimo garantito pari a 3.500 milioni di euro, e i crediti maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2002 ed entro la data del 31 dicembre 2003, per un importo nominale minimo garantito di 3.393 milioni di euro. Per i crediti maturati entro il 31 dicembre 2002 è previsto il versamento all’INPS, contestualmente all’emissione dei titoli, di un corrispettivo iniziale a titolo definitivo non inferiore a 1.095 milioni di euro; per i crediti maturati entro il 31 dicembre 2003 è previsto il versamento all’INPS di un corrispettivo non soggetto a conguagli non inferiore a 1.200 milioni di euro; è, infine, previsto il versamento all’INPS di una somma non inferiore a 700 milioni di euro, come anticipazione del corrispettivo finale dovuto a fronte delle cessioni di crediti relative alle precedenti operazioni di cartolarizzazione;
5) la quinta operazione (le cui modalità sono state definite con D.M. del 29 novembre 2004) ha riguardato i crediti maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2003 ed entro la data del 31 dicembre 2004, per un importo nominale minimo garantito pari a 3.500 milioni di euro, nonché i crediti non ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del 30 aprile 2004 e i crediti non eliminati dall'I.N.P.S. in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti[32] entro il giorno immediatamente precedente la data di consegna degli elenchi dei crediti ceduti, che l'I.N.P.S. deve predisporre e trasmettere a SCCI. A fronte delle cessioni di crediti relative alle precedenti operazioni di cartolarizzazione, è previsto il versamento all’INPS di una somma non inferiore a 1.500 milioni di euro, come anticipazione del corrispettivo finale dovuto. Inoltre, sempre a fronte delle cessioni di crediti relative alle precedenti operazioni di cartolarizzazione, è previsto un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile, non soggetto a conguagli, di importo non inferiore a 1.000 milioni di euro. E’ infine previsto un ulteriore corrispettivo da corrispondersi in denaro (nel caso in cui l’importo derivante dalla riscossione dei crediti già ceduti ecceda determinate somme) o mediante retrocessione da SCCI all’INPS dei crediti ceduti qualora i titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti ceduti siano stati interamente rimborsati;
6) la sesta operazione (le cui modalità sono state definite con D.M. del 30 novembre 2005) ha interessato i crediti maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2004 ed entro la data del 31 dicembre 2005, che non siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del 30 aprile 2005 e che non siano stati eliminati dall'I.N.P.S. in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti[33], entro il giorno immediatamente precedente la data di consegna degli elenchi dei crediti ceduti, che l'I.N.P.S. deve predisporre e trasmettere a SCCI. A fronte delle cessioni di crediti relative alle precedenti operazioni di cartolarizzazione, è previsto il versamento all’INPS di una somma non inferiore a 1.500 milioni di euro. Inoltre, sempre a fronte delle cessioni di crediti relative alle precedenti operazioni di cartolarizzazione, è previsto un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile, non soggetto a conguagli, di importo non inferiore a 2.000 milioni di euro. E’ infine previsto un ulteriore corrispettivo da corrispondersi o in denaro (nel caso in cui l’importo derivante dalla riscossione dei crediti già ceduti ecceda determinate somme), o mediante retrocessione da SCCI all’INPS dei crediti ceduti (qualora i titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti ceduti siano stati interamente rimborsati).
La prevista regolarizzazione - con particolare riferimento alle disposizioni dei commi 3 e 4 - incide dunque sul rapporto contrattuale privatistico instauratosi tra l’INPS e la società veicolo nelle operazioni di cartolarizzazione, le quali, secondo quanto rappresentato in tutte le relazioni presentate al Parlamento, hanno dato risultati positivi.
Esso comporta una riduzione ex lege dell’ammontare dei crediti ceduti dall’INPS, compensato però dalla sostituzione con altri crediti accertati di pari importo.
Difatti il successivo comma 4, ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria (cfr. supra), per i crediti contributivi già ceduti da parte dell’INPS nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, prevede che, come forma di compensazione, lo stesso istituto provvede a sostituire gli stessi con altri crediti accertati di pari importo.
Sarebbe tuttavia opportuno valutare le conseguenze della prevista regolarizzazione nell’ambito del rapporto INPS- società veicolo e con riguardo ai vari aspetti delle operazioni di cartolarizzazione.
Inoltre, andrebbe chiarito se i crediti da attribuire in sostituzione di quelli interessati dalla regolarizzazione debbano essere maturati entro il 31 dicembre 2005 o anche successivamente. Si ricorda, infatti, che per i crediti contributivi del settore agricolo la possibilità di cartolarizzazione riguarda i crediti maturati entro il 31 dicembre 2005 (mentre per tutti gli altri crediti previdenziali vale il più ampio termine del 31 dicembre 2008).
Il comma 5 riguarda il procedimento relativo alla adesione alla regolarizzazione. Si prevede che:
- entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, “gli enti previdenziali” sono tenuti ad informare i debitori che possono aderire, tramite apposito atto scritto, alla facoltà di regolarizzazione entro il 30 giugno 2006[34];
- ai fini del perfezionamento dell’ammissione alla procedura di regolarizzazione, contestualmente all’adesione, debba essere versato almeno il 2% dell’importo dovuto. L’importo residuo deve essere versato in rate semestrali di “uguale importo” sino al 31 dicembre 2030.
Si osserva che la formulazione della norma non chiarisce sufficientemente alcuni aspetti della regolarizzazione.
La disposizione prevede che i soggetti che beneficiano della regolarizzazione possano versare quanto dovuto in rate semestrali per 25 anni (in pratica, 50 rate ognuna dell’importo del 2% della somma dovuta, sino al 31 dicembre 2030). Sembrerebbe che non sia previsto alcun interesse di dilazione per le somme corrisposte in forma rateale.
Si consideri che il comma 3 prevede che, all’atto dell’adesione, debba essere versato “almeno il 2%” del dovuto e che “il residuo importo è versato in rate semestrali di uguale importo”. Non è chiaro se colui che versa all’atto dell’adesione più del minimo (cioè più del 2%) rimanga vincolato in seguito a versare rate di pari importo o possa invece versare rate pari al 2% del dovuto.
Andrebbe chiarito se il soggetto che aderisce alla regolarizzazione possa versare importi delle rate anche superiori all’importo previsto (2%), estinguendo conseguentemente il debito prima dei 25 anni previsti.
Si dovrebbe invece ritenere pacifica la possibilità di estinguere il debito in unica soluzione, all’atto dell’adesione. La norma non sembra prevedere tuttavia alcun beneficio o incentivo per tale eventualità. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di prevedere, sulla falsariga di quanto già previsto dall’art. 76 della legge n. 448/1998, che la regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi possa avvenire anche in unica soluzione, entro il 30 giugno 2006, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 50 rate semestrali.
Si consideri, inoltre, che il testo nulla dispone nel caso in cui non vengano regolarmente versate, alle scadenze previste, le rate del debito. In particolare sarebbe opportuno specificare se in tal caso il soggetto decade dal beneficio della regolarizzazione o, al contrario, pur restando salva l’efficacia della regolarizzazione, si applica eventualmente una sanzione amministrativa e gli interessi legali.
Il comma 6 dispone, fino alla presentazione dell’istanza di adesione e comunque non oltre il 30 giugno 2006, la sospensione dei giudizi pendenti e delle azioni esecutive di recupero relative alle fattispecie di cui al comma 3.
Inoltre, con la sottoscrizione e il contestuale versamento della prima rata:
- l’interessato può ottenere, senza spese, a richiesta, la cancellazione delle eventuali ipoteche iscritte su propri immobili, purché sostituisca tale garanzia per i crediti oggetto della regolarizzazione con una fideiussione assicurativa decennale;
Si osserva che andrebbe valutata la congruità della durata decennale della fideiussione sostitutiva dell’ipoteca, dal momento che la rateizzazione ha una durata ben superiore (25 anni).
- sono estinti, con compensazione delle spese, i giudizi pendenti e sospesi relativi alle fattispecie debitorie di cui al comma 3.
Si osserva, in primo luogo, che non è chiaro se la disposizione si riferisca esclusivamente ai giudizi di cognizione o anche ai procedimenti giudiziari di esecuzione forzata.
In ogni caso, soprattutto se si dovesse accedere ad una interpretazione estensiva, andrebbe valutata l’opportunità di condizionare l’estinzione dei giudizi pendenti al completo e regolare versamento di tutte le rate dovute.
Si osserva, inoltre, che il testo nulla dispone con riguardo all’effetto della regolarizzazione su eventuali profili penalistici delle omissioni contributive.
Si ricorda che le omissioni contributive rilevano sul piano penale in casi molto specifici e limitati.
Si tratta, in primo luogo, del caso in cui l’omissione
dei versamenti sia consequenziale alla
omissione di una o più denunce obbligatorie, o di una esecuzione di denunce
obbligatorie false. L’omissione contributiva deve comunque superare l’importo
mensile di euro 2.582 circa e almeno il 50% del contributi dovuti nel mese di
riferimento. La regolarizzazione dell’inadempienza estingue il reato (articolo
37 della L. 24-11-1981 n. 689[35], così come sostituito dall'art. 116, comma
E’ inoltre sanzionato penalmente l’omesso versamento delle trattenute contributive per la quota a carico del lavoratore, operate dal datore di lavoro sulla retribuzione dello stesso lavoratore. Il datore di lavoro non è punibile nel caso in cui versi il dovuto entro tre mesi dalla contestazione dell’avvenuto accertamento della violazione (art. 2 del D.L. 12-9-1983 n. 463[36] ).
Nel silenzio dei commi 3-6, non si può che ritenere, in via generale, che la regolarizzazione non comporti l’estinzione di eventuali reati legati ad omissioni contributive.
Si consideri, tuttavia, come sopra visto,
che la particolare fattispecie penale di cui all’articolo 37 della legge n.
689/1981 (cfr. supra) prevede testualmente, al comma 3, che “la
regolarizzazione dell'inadempienza
accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato”. Sembrerebbe quindi
che, per tale specifica fattispecie di reato, la regolarizzazione di cui ai
commi 3-
Inoltre si consideri che, poiché il comma 3 prevede esclusivamente che non sono dovute le sanzioni civili e gli interessi di mora, l’adesione alla regolarizzazione non comporta l’estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legge n. 12/2002.
Si ricorda che tale norma punisce l’impiego irregolare di dipendenti non risultante dalle scritture obbligatorie, con la sanzione amministrativa dal 200% al 400% dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi, per il periodo tra l’inizio dell’anno e la data di accertamento della violazione.
I commi 7 ed 8 del decreto legge intervengono sulla retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo dei contributi agricoli unificati dovuti per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e conseguentemente, per gli stessi lavoratori, sulla retribuzione utile ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee.
Al riguardo si consideri che l’art. 12 del D.Lgs. 11-8-1993 n. 375[37] ha individuato, ai fini previdenziali, due categorie di operai agricoli:
· i lavoratori a tempo indeterminato (OTI), nella quale sono compresi coloro che abbiano svolto, entro i 12 mesi dall’assunzione, almeno 180 giornate di effettivo lavoro con diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;
· i lavoratori a tempo determinato (OTD), assunti per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o saltuari, oppure per fasi lavorative o per la sostituzione di operai assenti con diritto alla conservazione del posto.
Per quanto concerne la retribuzione da assumere
come base di calcolo ai fini operativi, per i lavoratori a tempo indeterminato
(OTI) la retribuzione è quella individuata secondo le modalità
ordinarie per tutti i lavoratori dipendenti, ovvero in base alla retribuzione
effettiva, come previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338[38], convertito, con modificazioni, dalla L. 7
dicembre 1989, n.
Per i lavoratori a tempo determinato (OTD) invece la disciplina previgente prevedeva un sistema di calcolo dei contributi e delle prestazioni temporanee basato su valori imponibili giornalieri convenzionali[39].
L’art. 4 del D. Lgs. n. 146/1997[40] ha previsto, nella prospettiva di un graduale superamento di tale sistema, che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il salario medio convenzionale, determinato per il 1996 con D.M. 1° luglio 1996[41] sulla base delle rilevazioni relative al 1995, resti cristallizzato, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee (malattia, maternità, indennità antinfortunistiche), fino a quando il suo importo non sia superato, per le singole qualifiche, da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Da tale momento la retribuzione imponibile ai fini contributivi sarà determinata secondo le modalità ordinarie per tutti i lavoratori dipendenti, ovvero, come sopra detto, in base alla retribuzione effettiva, come previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338[42].
Pertanto per i lavoratori agricoli a tempo determinato l’individuazione della base imponibile si effettua mediante un raffronto tra la retribuzione stabilita dai contratti collettivi ed il salario medio convenzionale, fissato su base provinciale con il D.M. 1°/7/1996[43] a seguito delle rilevazioni effettuate nell’anno 1995. I contributi sono calcolati sul salario medio convenzionale stabilito da tale decreto fino a quando tale salario, per le singole categorie di operai agricoli, non viene superato da quello spettante in ciascuna provincia in base ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Da tale momento si considera ai fini contributivi la retribuzione effettiva.
Al fine di individuare il momento a partire dal quale si applica la nuova base di calcolo occorre quindi confrontare i salari medi dell’anno (per ciascuna provincia) con le retribuzioni fissate per ciascun settore di contrattazione dai contratti collettivi nazionali. Per le aziende che abbiano aderito ad accordi di riallineamento retributivo la retribuzione di riferimento è quella corrisposta in base ai suddetti accordi.
Con la disposizione dei commi 7 ed
I commi 9-12 recano disposizioni in merito alle modalità procedurali da seguire, da parte dei datori di lavoro agricoli, relativamente alle comunicazioni relative alle assunzioni, alle trasformazioni e alle cessazioni del rapporto di lavoro, anche per rendere più efficace l’organizzazione volta all’accertamento del versamento dei contributi previdenziali.
In particolare, si dispongono i seguenti obblighi, da assolvere in via telematica, a carico dei datori di lavoro:
§ trasmissione trimestrale all’INPS, a decorrere dal 1° luglio 2006, entro il trimestre successivo a quello di riferimento, delle dichiarazioni di manodopera agricola con i relativi dati retributivi nonché con le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, ai fini dell’implementazione delle posizioni assicurative individuali e dell’erogazione delle prestazioni (comma 9). A tal fine, l’INPS ha l’obbligo di emanare le relative istruzioni tecniche e procedurali (al riguardo il testo non individua un termine certo, anche se può ritenersi che tali istruzioni debbano essere emanate necessariamente entro il 1° luglio 2006);
§ ripresentazione, entro il 30 giugno 2006, da parte di tutte le aziende agricole in attività, della denuncia aziendale ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali, di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375[44], con le modalità previste dall’articolo 44, comma 7, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326[45] (comma 10). Tale denuncia, inoltre, a decorrere dal mese di luglio 2006, deve essere trasmessa, sempre per via telematica, su apposito modello predisposto dall’INPS (comma 11);
Si ricorda che il rapporto di lavoro agricolo si caratterizza per essere di norma a tempo determinato, in relazione ai cicli stagionali dell’attività.
In particolare, ai sensi del citato articolo 5, l’azienda agricola, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, ha l’obbligo di presentare all’INPS la denuncia di manodopera aziendale, entro 30 giorni dall’inizio attività. Nella denuncia, che attesta la composizione agroeconomica dell’azienda, devono essere indicati i seguenti dati:
a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
b) generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;
c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento;
e) attività complementari ed accessorie connesse con l'attività agricola;
f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.
La denuncia aziendale deve essere presentata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività all’INPS su apposito modulo.Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione.
A seguito della presentazione della denuncia aziendale, l’INPS rilascia il registro di impresa di cui all’articolo 9-quater del D.L. 510 del 1996[46], convertito dalla L. 608 del 1996. E’ prevista inoltre la possibilità di optare per il modello semplificato per i datori di lavoro agricolo che, sulla base di dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumano lavoratori per un numero di giornate non superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.
La citata denuncia aziendale fa fede a tutti gli effetti. In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad euro 103 (lire duecentomila) e non superiore ad euro 258,23 (lire cinquecentomila).
I datori di lavoro agricolo sono inoltre tenuti a presentare all’INPS, ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la dichiarazione degli operai agricoli occupati, di cui all’articolo 6 del citato D.Lgs. 375 del 1993.
Per quanto concerne le modalità di denuncia, si
ricorda che l’articolo 44 del D.L. 269 del 2003, che ha recato alcune
disposizioni concernenti il settore agricolo, al richiamato comma
§
ulteriore
obbligo, per i datori di lavoro agricoli che assumono operai a tempo determinato, consistente nell’inserimento nel modello predisposto dall’INPS relativo alla
denunzia aziendale, di determinate indicazioni attinenti al rapporto lavorativo,
quali il tipo di coltura praticata o
allevamento condotto e il presunto
fabbisogno di manodopera (comma 11), così come richiesto dalla procedura di
cui al richiamato articolo 44, comma 7, del D.L. 269 del
Merita ricordare che la questione della denuncia a fini antielusivi andrebbe collegata al tema dell’erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione (cfr. infra). Si ricorda, in tal senso, che in base all’articolo 32 della L. 264 del 1949, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, l’indennità ordinaria di disoccupazione compete per ciascun anno agli operai agricoli in presenza di specifici requisiti e in determinate misure.
In particolare:
- per gli operai agricoli a tempo indeterminato, con un’anzianità di almeno 2 anni come dipendenti agricoli, compreso quello per cui è richiesta l’indennità e con l’accreditamento, nell’anno per cui è richiesta l’indennità e nell’anno precedente, di almeno 102 contributi giornalieri, la misura dell’indennità corrisponde al 30% del salario giornaliero, calcolata sulle giornate lavorate nello stesso anno della richiesta. La durata dell’indennità è pari alla differenza tra 270 e le giornate di effettiva occupazione, con un massimo di 180 giornate;
- per gli operai agricoli a tempo determinato, con un’anzianità di almeno 2 anni, compreso quello per cui è richiesta l’indennità e con l’accreditamento, nell’anno per cui è richiesta l’indennità e nell’anno precedente, di almeno 102 contributi giornalieri, la misura dell’indennità è pari al 30% della retribuzione media convenzionale su cui è calcolata la retribuzione. La durata dell’indennità corrisponde al numero delle giornate pari a quelle lavorate nell’anno di richiesta;
- per tutti gli operai agricoli, con un’anzianità di almeno 2 anni, compreso quello per cui è richiesta l’indennità e almeno 78 giornate di lavoro nell’anno di richiesta, la misura dell’indennità è pari al 30% della retribuzione media convenzionale su cui è calcolata la retribuzione. La durata dell’indennità corrisponde al numero delle giornate pari a quelle lavorate nell’anno di richiesta.
Inoltre, ai lavoratori agricoli con contratto a termine spetta un’indennità speciale, di cui all’articolo 25 della L. 457 del 1972 e all’articolo 7 della L. 37 del 1977.
In particolare, per i lavoratori con un’anzianità di almeno 2 anni come dipendenti agricoli, compreso quello per cui è richiesta l’indennità, e almeno 101 giornate di lavoro, la misura dell’indennità è pari al 40% della retribuzione media convenzionale su cui è calcolata la contribuzione, per una durata di 90 giorni nell’anno solare;
Nel caso in cui i lavoratori abbiano un’anzianità di almeno 2 anni come dipendenti agricoli, compreso quello per cui è richiesta l’indennità, e almeno 151 giornate di lavoro, la misura dell’indennità è pari al 66% della retribuzione, per una durata di 90 giorni nell’anno solare. La stessa misura e la stessa durata dell’indennità, infine, sono previste per i lavoratori con un’anzianità, come dipendenti agricoli, di almeno 2 anni, compreso quello per cui è richiesta l’indennità, e almeno 78 giornate di lavoro, nell’anno di richiesta.
§ effettuazione, da parte dei datori di lavoro agricoli, delle comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, in via telematica, esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti (comma 12).
Sarebbe opportuno chiarire a partire da quale data sorge l’obbligo in esame. In assenza di espressa precisazione dovrebbe intendersi che l’obbligo sorge dal momento di entrata in vigore della legge di conversione del d.l.
Al riguardo, il testo fa riferimento, rispettivamente:
- alla comunicazione contestuale all’assunzione[48] dei dati anagrafici del lavoratore[49], della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo, in caso. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608[50]);
- alla comunicazione di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (articolo 4-bis, comma 5, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181[51], introdotto dall'articolo 6 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297);
- alla comunicazione di cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, nel caso in cui si tratti di rapporti a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione (articolo 21 della L. 29 aprile 1949, n. 264[52], così come modificato dal comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297).
E’ inoltre previsto l’obbligo, da parte dell’INPS, di trasmettere le comunicazioni richiamate al centro per l’impiego nel cui ambito territoriale sia ubicata la sede di lavoro dell’azienda agricola e all’INAIL.
Infine, si evidenzia che il datore di lavoro agricolo può effettuare le dichiarazioni e comunicazioni in precedenza illustrate (di cui ai coli 9-12) tramite i consulenti del lavoro nonché degli altri soggetti abilitati dall’ordinamento vigente alla gestione ed all’amministrazione del personale dipendente del settore agricolo (comma 13, secondo periodo).
Per quanto concerne la dizione “soggetti abilitati”, si segnala che la norma potrebbe riferirsi, oltre che alle altre categorie di professionisti abilitati, come ad esempio i commercialisti, anche alle associazioni di categoria, che, tra gli altri, hanno la possibilità di tenere presso le loro sedi, in base a determinate condizioni, specifici documenti (quale il registro d’impresa semplificato).
Il primo periodo del comma 13 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2006, ai datori di lavoro agricoli che anticipano, ai sensi delle disposizioni vigenti e della contrattazione collettiva, prestazioni temporanee a carico dell’INPS ai lavoratori agricoli (quali l’indennità di malattia e l’indennità di maternità), è data facoltà di portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati.
I successivi commi 14 e 15 recano disposizioni concernenti aspetti organizzativi relativi alla gestione ed al controllo della previdenza agricola.
In particolare, il comma 14 prevede l’istituzione presso l’INPS, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e della attuale dotazione organica di personale, di un’apposita struttura “centrale e periferica” (sotto il profilo della redazione formale del testo, sarebbe stato opportuno riferirsi, come in seguito riportato, ad una struttura a livello centrale e a strutture a livello periferico) di gestione della previdenza agricola, sia in riferimento al versante delle contribuzioni sia in riferimento al versante delle prestazioni. Lo stesso comma prevede altresì che tale struttura, a livello centrale, sia affidata ad un dirigente dell’INPS che risponde direttamente al direttore generale dell’Istituto stesso.
Il comma 15 per finalità di controllo e contrasto al lavoro irregolare in agricoltura prevede l’integrazione sistematica delle banche dati dell’INPS e dell’AGEA, con le risorse umane già assegnate a legislazione vigente. Tale utilizzo congiunto e integrato delle banche dati, secondo il comma in esame, va realizzato con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare nonché alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
La norma considera evidentemente tali dati, relativi alla dimensione dell’attività produttiva svolta, di particolare rilevanza per segnalare eventuali incongruenze rispetto al numero di lavoratori denunciati.
Il comma 16 reca la norma di copertura finanziaria.
Esso dispone che all’onere
derivante dai commi da
Il Ministro dell’economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si osserva che, ai sensi dell’art. 11-ter, comma 1, della legge n. 468/78, sarebbe opportuno configurare espressamente la spesa autorizzata come limite massimo di spesa o, qualora si intenda l’autorizzazione come una previsione di spesa, definire una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano la previsione medesima.
Per una sintetica ricostruzione del Fondo per le aree sottoutilizzate e delle relative risorse si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 1-ter.
Il comma 17 prevede l’abrogazione dell’art. 1, comma 147, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), che aveva previsto l’estensione della disciplina dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ai trattamenti speciali di disoccupazione.
Il comma 147 su citato aveva appunto previsto l’estensione ai trattamenti speciali di disoccupazione[53] aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006, del limite massimo del trattamento di integrazione salariale, previsto inizialmente per i soli casi di Cassa integrazione guadagni straordinaria (articolo 1, secondo comma, della L. 427 del 1980) e in seguito esteso ai al trattamento ordinario di disoccupazione (articolo 3, comma 2, del D.L. 299 del 1994)[54].
Il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori agricoli è disciplinato dagli articoli 6 e 7 della L. 16 febbraio 1977, n. 37, recante ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.
In particolare, ai sensi del richiamato articolo 7 è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1977, ai lavoratori agricoli a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 giornate di lavoro, un trattamento speciale, pari al 40% della retribuzione risultante dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le richiamate categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate. Tale trattamento è erogato in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049. Il trattamento speciale è corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli
L’articolo 25 della
citata L. 457 del
Il comma 18 prevede che, ai fini delle disposizioni che impongono la presentazione del documento unico di regolarità contributivaper accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari, la regolarità contributiva per le imprese del settore agricolo è rispettata nel caso di regolare versamento delle rate relative all’operazione di regolarizzazione di cui ai commi 3-6 (cfr. supra).
Si ricorda che l’art. 10, comma 7, del decreto legge n. 203 del 2005 prevede che, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari, le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 210/2002[55].
L’articolo 1, comma 553, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), con una disposizione simile a quella sopra considerata, prevede che le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva per poter accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti.
Il comma 19, infine, dispone l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle di cui ai commi 1-18.
3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresì, le modalità anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a parità di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entità degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è differito al 2 maggio 2006.
5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «0,01»;
b) le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata».
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 01, comma 17, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6 del presente articolo, nonché mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 01, commi da 9 a 12.
L’articolo 1 detta norme in materia di semplificazionedei servizi catastali.
Il comma 3 rimette a un provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, la fissazione dei termini e delle modalità per la progressiva estensione delle procedure telematiche, disciplinate dall’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463 del 1997[56] (Disposizioni circa le procedure telematiche, il modello unico informatico e l’autoliquidazione), a tutti i soggetti e a tutti gli atti.
La presente disposizione ha contenuto analogo a parte dell’articolo 20, comma 9, del disegno di legge recante Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (A.S. 3533)[57], approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all’esame del Senato.
Si ricorda che il sopra citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463 del 1997 stabilisce che alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche.
lI comma
Il comma 2 dispone che le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché determinata la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica.
In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico (comma 3).
Infine il comma 4 dispone che nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto interdirigenziale 13 dicembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale. n. 297 del 12 dicembre 2001), con cui è stato approvato il modello unico informatico e sono state disciplinate le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati per gli adempimenti in materia di atti immobiliari. Con successivi provvedimenti interdirigenziali del 1° agosto 2002, del 18 aprile 2003 e del 9 giugno 2004 sono state disposte la progressiva estensione del regime di obbligatorietà a tutti i distretti notarili relativamente agli atti di compravendita di immobili (registrazione, trascrizione e voltura) e l’estensione del regime di facoltatività del modello unico informatico ad ulteriori tipologie di atti.
Il provvedimento interdirigenziale previsto dal comma qui illustrato dovrà essere adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (ovvero entro il 26 febbraio 2006).
Tra gli atti ai quali dovranno essere estese le procedure telematiche, il presente comma include espressamente la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari e le volture immobiliari, da qualunque titolo derivanti.
Con lo stesso decreto (recte: provvedimento) dovranno essere inoltre stabilite le modalità, anche tecniche, della trasmissione del titolo per via telematica, con riferimento sia alla prima fase di sperimentazione, sia alla fase a regime.
Il comma 4 dell’articolo 1 stabilisce che, entro la stessa data del 26 febbraio 2006, dovrà essere emanato anche un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze il quale dovrà stabilire, a parità di gettito, le tariffe dell’imposta di bollo dovuta sugli atti di cui al precedente comma 3. La suddetta imposta sarà dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura e all’entità degli adempimenti correlati.
Il secondo periodo del comma 4, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, proroga al 2 maggio 2006 (data a decorrere dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni dei redditi) la data entro la quale devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale gli studi di settore entrati in vigore nel periodo d’imposta precedente a tale data, affinché possano venire utilizzati per gli accertamenti relativi a tale periodo d’imposta. Il termine entro il quale, in base al diritto vigente (articolo 1, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195), tali studi dovrebbero essere pubblicati per poter essere come sopra utilizzati è il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore.
Il citato articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195 del 1999 (Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore) individua il collegamento fra l’entrata in vigore degli studi di settore e la loro utilizzazione in sede di accertamento. Il primo periodo del citato comma 1 stabilisce la regola generale in base alla quale gli studi di settore si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore[58]. Pertanto, nell’ipotesi di un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, gli studi di settore, entrati in vigore entro il 31 dicembre di un determinato anno, si applicheranno agli accertamenti relativi a quell’anno e ai successivi. Il secondo periodo del citato comma 1 stabilisce, come ulteriore condizione per l’applicazione degli studi di settore agli accertamenti relativi al periodo d’imposta nel quale gli studi stessi entrano in vigore, che i relativi decreti ministeriali di approvazione siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.
Il comma 5 dell’articolo 1 detta disposizioni per i servizi di consultazione telematica dei dati ipotecari e catastali. L’accesso ai suddetti servizi è consentito a chiunque, nel rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali.
A tal
proposito si ricorda che l’articolo 1, commi da
L’accesso ai servizi telematici può avvenire su base convenzionale, oppure, senza stipula di convenzione, con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. Nei casi in cui si effettua il pagamento per ogni singola consultazione, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e i relativi importi riscossi dovranno essere riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, entro il terzo giorno lavorativo necessario (recte: successivo) a quello di riscossione.
Gli importi delle tasse ipotecarie sono contenuti nella tabella allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, mentre quelli dei tributi speciali catastali sono contenuti nel titolo III della tabella A, allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
Un decreto del direttore dell’Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (ossia entro il 26 febbraio 2006), stabilirà le modalità attuative del presente comma 5.
Il comma 6 dell’articolo 1 riduce alla metà l’importo della tariffa dell’imposta ipotecaria dovuta per la ricerca continuativa per via telematica, quando le richieste si riferiscono a una singola circoscrizione o sezione staccata.
Ai sensi del numero 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347[60], precedente all’entrata in vigore del presente decreto-legge, la tariffa dell’imposta ipotecaria per la ricerca continuativa per via telematica era di 2 centesimi di euro per ogni nominativo e per ogni giorno, nell’àmbito di una singola circoscrizione degli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.
La modifica introdotta dal presente comma 6, nel testo modificato dal Senato, consiste nella riduzione della sopra indicata tariffa a un centesimo di euro (la metà dell’importo originario), con previsione del suo raddoppio (2 millesimi di euro, pari a un decimo della misura precedentemente in vigore) per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata.
La formulazione originaria del decreto-legge disponeva la riduzione a un millesimo di euro (ossia un ventesimo dell’importo precedentemente applicato)[61].
1. Per l'anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le somme assegnate all'AGEA, destinate all'attuazione di interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all'AGEA medesima. Nell'ambito dello stato di previsione dell'AGEA per l'anno 2006 è istituito un apposito capitolo in entrata, denominato «Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare». Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.
3. Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo 10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialità tradizionali garantite».
5. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa».
6. Ove non diversamente disposto, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da contratti associativi di soccida, sono assegnati dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.
L’articolo 1-bisdetta una serie di disposizioni in materia di contributi alla FAO, AGEA, agricoltura e zootecnia.
Il comma 1 determina nella misura di
750.000 euro il contributo ordinario per il
Con il D.Lgs. 1182/1948[62] è stato costituito (art. 1) il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano
e
Compito del Comitato – che ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali – è quello del coordinamento fra i vari dicasteri ed enti interessati, nelle loro relazioni con gli Istituti predetti, nonché quello di esprimere pareri preventivi su provvedimenti ad esso sottoposti, che riguardino i settori dell’agricoltura e dell'alimentazione. Inoltre, al Comitato vanno in ogni caso inviati i provvedimenti su tali materie, pur se non soggetti al parere di esso, a scopo informativo e di studio. Il Comitato può anche (art. 5) nominare – senza oneri per il bilancio dello Stato – sottocomitati e commissioni e chiedere il parere di esperti su questioni particolari: in base a tale previsione, il 20 Dicembre 2001 il Comitato ha dato mandato al Segretario Generale di provvedere alla costituzione delle seguenti sei Commissioni:
§ Agricoltura e povertà nei paesi in via di sviluppo del Mediterraneo – Ipotesi di progetti integrati di sviluppo agricolo e forestale;
§ Sicurezza alimentare e accesso al cibo – Educazione e solidarietà;
§ Polo alimentare ONU Roma - Logistica ed organizzazione;
§ Ricerca scientifica per l'agricoltura e l'alimentazione nei paesi in via di sviluppo;
§ Promozione e diffusione delle finalità della FAO;
§ Elaborazione di proposte per un Codice di condotta internazionale sul diritto all'alimentazione.
Il Comitato (art. 2) è presieduto dal Ministro
per l'agricoltura e le foreste[63], che ne ha altresì la legale
rappresentanza, ed è composto (art. 3) da rappresentanti
del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministeri degli affari
esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero delle attività produttive, del Ministero della sanità,
dell'ICE, dell'ISTAT, dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria e
dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e
In seno al Comitato è costituita (art. 4) una Giunta esecutiva, ed è inoltre previsto (art. 6) un Segretariato generale, nonché un Collegio amministrativo e un Collegio sindacale, incaricato, quest’ultimo, del controllo dei fondi a disposizione del Comitato per il suo funzionamento. Il Collegio sindacale, di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti e che vede partecipe dei propri lavori anche un delegato della Corte dei Conti, esercita le sue funzioni in base agli artt. 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
Il finanziamento del Comitato è assicurato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato, ma il Comitato può richiedere anche contributi per specifiche attività ad Amministrazioni non statali comunque interessate al suo funzionamento.
A decorrere dall'anno finanziario 1972, la legge n. 481/1973 ha elevato il contributo annuo a lire 150 milioni, che è stato incrementato di ulteriori 400 milioni dalla legge n. 461/1984, pari complessivamente a 284.051 euro.
I commi 2 e 3 recano disposizioni riguardanti l’AGEA.
Il comma 2 fa confluire su unico conto corrente, n. 20082 acceso presso
In merito si può precisare che il citato conto corrente è già attivo presso la Tesoreria centrale ed in esso confluiscono le risorse desinate alla realizzazione delle politiche nazionale; è peraltro operativo analogo conto n. 1300 sul quale si riversano i fondi destinati alla erogazione degli aiuti comunitari.
Il comma 3 assegna alla realizzazione degli interventi disposti dalle autorità nazionali per i comparti agricoli e agroalimentari, tutte le risorse già attribuite all’Agenzia dalla seguente legislazione:
§ DL n. 49/2003, art. 10, co. 20 e 21, di Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. I fondi attribuiti erano destinati alla realizzazione di un programma di abbandono totale della produzione lattiera, e all’attuazione di un regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino[64];
§ DL n. 192/2003, art. 2, co. 1 e 2, Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania, che ha disposto misure in favore delle imprese di allevamento di bovini, bufalini e ovini colpite da contaminazione della diossina;
§ DL n. 22/2005, art. 1, co. 1 che ha disposto Interventi urgenti nel settore agroalimentare, attribuendo al Commissario ad acta per le attività in materia agricola per le aree ex mezzogiorno, la possibilità di definire interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
§ DL n. 182/2005, art. 1, co. 1-2 e 5, art. 1-bis e art. 5-bis, Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. Il richiamato decreto ha disposto aiuti de minimis in favore delle aziende colpite da calamità nel corso del 2005, nonché forme di sostegno dei produttori di vino e di uva da tavola colpiti da sovraproduzione;
§ DL n. 202/2005, art. 5 Misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria, che ha autorizzato l’Agea ad acquistare carni avicole congelate ed altri prodotti avicoli freschi.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è stata istituita con D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165[65], successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. 15 giugno 2000, n. 188[66] , cui si sono aggiunte le novelle recate dal DL 22 ottobre 2001, n. 381[67]. Con tali norme è stata disposta la soppressione dell’A.I.M.A., la sua messa in liquidazione e l’istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, ha sede in Roma, può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l’Unione europea ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, come previsto per gli enti pubblici economici.
In base al riferito quadro legislativo,
all’Agenzia competono attività e funzioni diverse, sia in adempimento di
disposizioni comunitarie, che in attuazione delle linee d’indirizzo e
d’intervento delle autorità nazionali. In ogni caso l’Agenzia opera sulla base
degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, e, per quanto attiene
la realizzazione della politica interna, è anche necessaria l’intesa con
Per quanto attiene alla realizzazione della politica comunitaria l’Agenzia:
· è l’organismo di coordinamento interno degli organismi pagatori regionali, ai quali è demandata la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune (PAC). Nello svolgimento di tale funzione, all’Agenzia spetta di promuovere l’applicazione armonizzata della normativa comunitaria, verificando la conformità e i tempi delle procedure istruttorie, e di controllo, seguite dagli organismi pagatori;
· da ultimo, in qualità di organismo nazionale cui sono demandate la gestione e controllo dell’attuazione della PAC, con l’articolo 18 del D.lgs. n. 99/2004, si è vista affidare anche l’esercizio del controllo nei confronti dell’Agecontrol S.p.a. per quanto concerne il funzionamento del mercato comune dell’olio d’oliva[68];
· è il soggetto responsabile nei confronti dell’UE della realizzazione della PAC e degli interventi finanziati dal FEOGA[69], e pertanto ad essa compete la rendicontazione all’Unione Europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori;
· interinalmente, è essa stessa organismo pagatore, in attesa che tutte le regioni procedano alla istituzione di un proprio organismo regionale[70];
· gestisce gli ammassi pubblici comunitari;
· gestisce e distribuisce gli aiuti comunitari agli indigenti;
· realizza i programmi comunitari di miglioramento della qualità dei prodotti;
Per quanto attiene alla realizzazione della politica nazionale l’Agenzia:
· attua gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare disposti con leggi nazionali. In altri termini l’Agenzia realizza, per periodi temporalmente circoscritti, la politica di sostegno di comparti in situazioni contingenti, al fine di riassorbirne la temporanea sovracapacità produttiva e ricondurre il settore ad un equilibrio di mercato;
· gestisce le forniture di prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano anche in attuazione degli impegni assunti in ambito internazionale.
Merita infine rammentare che le due funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore debbono dall’Agenzia essere assolte nella più totale separatezza organizzativa, amministrativa, funzionale, nonché gestionale-contabile. In particolare i fondi destinati alla erogazione degli aiuti comunitari debbono restare distinti da quelli destinati al funzionamento e alla erogazione degli aiuti nazionali, allo scopo utilizzando anche distinti conti di tesoreria.
Il comma 4 novella l’articolo 17 del D.lgs. n. 99/2004, che attribuisce alla società per azioni BUONITALIA il compito di erogare servizi alle imprese del settore agroalimentare, allo scopo di favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresi la registrazione a livello internazionale di marchi associati ai segni identificati delle produzioni di origine nazionali e la loro tutela giuridica internazionale.
La novella rimette ad un decreto del Ministro delle politiche agricole di trasferire le risorse sia strumentali che finanziarie necessaria all’espletamento da parte della stessa BUONOTALIA, delle seguenti attività:
· valorizzazione economica dei prodotti a denominazione tutelata;
· tutela e controlli di detti prodotti
La società per
azioni Buonitalia, che deriva dalla "Naturalmenteitaliano Unipersonale S.r.l.",
costituita in data 24 luglio
La società, con sede legale a Roma, ha per oggetto la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari italiani.
Il comma 5 novella il D.lgs. n. 102/2004[71] che ha ridefinito i
meccanismi di sostegno delle imprese
agricole colpite da calamità. L’articolo
A decorrere dal 2005 il contributo pubblico è concesso esclusivamente per i contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale, all'interno di uno stesso comune.
La disposizione aggiunta dal comma in commento precisa che la copertura assicurativa delle produzioni zootecniche deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.
Il comma 6 eleva l’importo dei contratti di appalto delle PA con imprenditori agricoli, per le finalità di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 228/2001, in deroga alle norme vigenti.
Il citato articolo 15 disciplina la stipula di convenzioni fra pubbliche amministrazione e imprenditori agricoli, dirette ad agevolare le attività da questi ultimi svolte in merito alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico.
Le convenzioni definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, che possono consistere anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche.
Allo scopo, il secondo comma dell’art. 15 del D.lgs. 228/2001, noto come legge di Orientamento agricolo, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possano stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in forma associata.
La disposizione introdotta dal comma 7 eleva rispettivamente tali importi a 50 mila euro e 250 mila euro.
Articolo 1-ter
Disposizioni in favore delle imprese
ubicate nelle province
di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di 52.000.000 di euro, per l'anno 2006 sono definiti i criteri per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, dovuti dalle imprese, ivi comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Conseguentemente, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, il termine per il versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del predetto comma 17 è fissato al 1o ottobre 2006. A tal fine è istituito apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato tramite un versamento in conto entrata nel bilancio dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo equivalente ai fini della invarianza dei saldi per i medesimi anni.
L’articolo 1-ter, inserito al Senato, reca disposizioni in merito al pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi da parte dei soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, prevedendo una forma di definizione agevolata tramite sgravio parziale.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 138 della L 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) aveva previsto una forma di definizione automatica per soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,. In particolare la disposizione ha previsto che tali soggetti, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, potessero regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo – compresi i contributi e premi dovuti agli enti previdenziali – a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30settembre 2001[72].
I comuni interessati sono stati individuati con il D.P.C.M. del 15 gennaio 1991[73].
Il termine originario del 30 settembre 2001, fissato dal citato articolo 138 è stato differito al 30 giugno 2002 dal comma 24 dell'articolo 52 della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), e al 15 dicembre 2002 dall’art. 1, comma 7-bis,del D.L. n. 138 del 2002, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, convertito dalla L. 178 del 2002.
Successivamente, l’articolo 2, comma 66, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha disposto, per i soli debiti relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi, il differimento del termine per il pagamento dei contributi, dal 15 dicembre 2002, al 30 giugno 2005, per i citati soggetti. Da ultimo, l’articolo 1, comma 142, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) ha disposto, sempre in favore dei soggetti richiamati, il differimento del termine per il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2006.
Va ricordato,
inoltre, che il comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del
La definizione automatica delle posizioni debitorie degli interessate si perfeziona versando – entro il 16 ottobre 2003 - l’ammontare dovuto per ogni tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%.
Il perfezionamento della definizione determina gli effetti previsti dal comma 10 dell’articolo 9 della legge n. 289/2002.
Nel caso in cui gli importi complessivi da versare siano superiori a 5.000 euro, è prevista la rateizzazione degli importi eccedenti in otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003[75].
L’omesso versamento delle eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l’inefficacia della definizione automatica. Per il recupero delle somme non corrisposte si prevede l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. n. 602/1973; sono inoltre dovuti una sanzione amministrativa, pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza del 16 ottobre, nonché gli interessi legali.
Va rilevato che, per quanto riguarda l'estensione delle misure di sanatoria previste dal comma 17 dell'articolo 9 della Legge 289 anche ai contributi previdenziali, tale possibilità era stata più volte esclusa[76] in conformità all'orientamento manifestato dall'Agenzia delle entrate, facente leva, tra l'altro, sul tenore letterale della norma la quale disciplina la definizione automatica per gli anni pregressi relativamente a tutte le imposte, ma non anche ai contributi.
Si consideri tuttavia che la mancata estensione della sanatoria in questione ai contributi previdenziali sembrerebbe stata superata a seguito dell’art. 1, comma 363, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).
Difatti la disposizione citata, per la verità di non immediata interpretazione, sembrerebbe aver previsto che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 possono beneficiare dell’estensione ai debiti contributivi - il cui termine di versamento era stato differito al 30 giugno 2006 dal richiamato articolo 1, comma 142, della legge finanziaria per il 2005 - della definizione automatica di cui al richiamato articolo 9, comma 17, della legge finanziaria per il 2003 (L. 289 del 2002). La disposizione prevede che i versamenti dei contributi devono essere effettuati entro il 30 settembre 2006. E’ altresì prevista la possibilità di rateizzazione dei versamenti, secondo le modalità di cui al terzo periodo dell’articolo 9, comma 17, della legge 289 del 2002 più volte citata: in tal caso sugli importi rateizzati si applicano gli interessi legali a decorrere dal 1° ottobre 2006.
L’articolo in esame sembrerebbe intervenire, con riferimento ai contributi e ai premi, sulla stessa disciplina relativa alla definizione agevolata prevista dall’articolo 9, comma 17, della legge finanziaria per il 2003 (L. 289 del 2002), come già detto estesa ai debiti per contributivi previdenziali e premi assicurativi dalla legge finanziaria 2006.
In primo luogo si prevede che, con decreto ministeriale, nel limite massimo di spesa di 52 milioni di euro, sono definiti, per l’anno 2006, i criteri per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, dovuti dalle imprese, ivi comprese quelle agricole ed agroalimentari, colpite dal sisma del 1990.
Inoltre, “nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo”, il termine di versamento di cui dall’articolo 9, comma 17, della legge finanziaria per il 2003 (cfr. supra) viene fissato al 30 settembre 2006 e “il termine per la rateizzazione” è fissato al 1° ottobre 2006.
Si osserva che la disposizione di cui al primo periodo sembrerebbe incidere sulla disciplina derivante dal combinato disposto dell’art. 9, comma 17 della legge n. 289/2002 e dell’art. 1, comma 363, della legge n. 266/2005. In particolare sembra che si attribuisca ad un decreto ministeriale, nel limite di spesa previsto, la definizione dei criteri (e quindi anche dell’entità) della riduzione (per il 2006) dei contributi da versare per la definizione automatica. Si consideri che invece, ai sensi delle norme su citate, la definizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto a titolo di capitale, diminuito del 10 per cento.
Si osserva inoltre che il secondo periodo, relativo al termine di versamento, in sostanza “conferma” una disposizione già prevista dalla disciplina vigente, in particolare dal citato art. 1, comma 363 della legge n. 266/2005.
Dal punto di vista della formulazione della norma si osserva che andrebbe chiarito se il decreto che stabilisce i criteri per la riduzione contributiva riguardi solamente le rate da versare nel 2006 o, come sembra più logico, anche le rate che scadono negli anni successivi.
Appare inutile, se non fuorviante, al secondo periodo l’inciso “nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo”.
Sarebbe opportuno sostituire le parole “il termine per la rateizzazione” con le seguenti “il termine da cui decorrono gli interessi legali per la rateizzazione”.
In conclusione si rileva la necessità di un migliore coordinamento dell’articolo in esame rispetto alla vigente disciplina su citata.
Per le finalità della disposizione in esame, l’ultimo periodo prevede l’istituzione, per un importo equivalente al limite di spesa previsto, di un apposito fondo presso il Ministero del lavoro, alimentato tramite un versamento in conto entrata nel bilancio dello Stato, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate.
Il secondo periodo reca la disposizione di copertura finanziaria, stabilendo che all’attuazione della norma si provvede mediante l’istituzione di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Al relativo onere si provvede, in sostanza, mediante una riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito presso il Ministero dell’economia, per un importo di 52 milioni di euro, corrispondente al limite massimo di spesa previsto dall’articolo in esame.
Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), che ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate in due fondi di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, co. 1, c.d. Fondo MEF) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, co. 3, c.d. Fondo MAP). Nel Fondo MEF sono confluite le risorse relative all’intervento straordinario nel Mezzogiorno, all’intervento ordinario nelle aree depresse, al Fondo per l’imprenditoria giovanile e ai crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni. NelFondo MAP,sono confluite le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate specificamente agli interventi nelle aree sottoutilizzate, ossia le risorse relative alle legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area). Le risorse del fondo sono destinate, oltre che ai citati interventi, ad una serie ulteriore di finalità, previste dalla medesima legge finanziaria per il 2003 o da provvedimenti successivi[77].
Al CIPE è attribuita la facoltà, con proprie deliberazioni, di ripartire la dotazione di ciascun Fondo tra gli interventi in esso compresi, nonché di modificare l’allocazione degli stanziamenti relativi ai due Fondi, trasferendo risorse dall’uno all’altro. In tal caso, il CIPE deve essere presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri[78].
Per ciò che attiene alle risorse del cd. Fondo MEF, la legge di bilancio 2006 prevede uno stanziamenmto pari a 5.240 milioni di euro per il 2006, 6.738 milioni di euro per il 2007, 5.940 milioni di euro per il 2008 e a 10.451 milioni di euro per il 2009 e gli anni successivi.
Le risorse sono inferiori a quelle
previste dalla tabella F della legge finanziaria
Inoltre alcuni provvedimenti legislativi successivi alle legge di bilancio 2006 hanno disposto una riduzione del Fondo a copertura di ulteriori specifici interventi.
La seguente tabella sintetizza gli interventi previsti dalla legge finanziaria per il 2006 e gli ulteriori interventi legislativi che hanno inciso sulla dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell’economia.
(migliaia di euro)
L. 289/2002, art. 61, co. 1 – Fondo per le aree sottoutilizzate (U.P.B. 4.2.3.27 - cap. 7576/p) |
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 e succ. |
Tabella F |
Legge finanziaria 2006 |
5.702.000 |
6.796.000 |
6.000.000 |
10.630.900 |
L. n. 266/2005 co. 114 |
Copertura oneri contributo solidarietà nazionale alla regione Sicilia |
-282.000 |
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L. n. 266/2005 co. 341 |
Copertura oneri istituzione della Fondazione per la promozione della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica con gli USA |
-30.000 |
-60.000 |
-60.000 |
-180.000 |
L. n. 266/2005 co. 430 |
Copertura oneri per finanziamento proroga LSU |
-150.000 |
|
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Bilancio 2006 |
|
5.240.000* |
6.736.000 |
5.940.000 |
10.450.900 |
D.L. n. 1/2006 Art. 2,
co. 7 |
Copertura oneri per la rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche 2006 |
-24.261 |
|
|
|
D.L. n. 4/2006, Art. 20,
co. 10 |
Copertura oneri per la realizzazione degli interventi di cui al D.L. n. 149/1993 (Interventi urgenti per l’economia) |
-30.000 |
-30.000 |
|
|
Si segnala che nella dotazione del Fondo non sono considerate le risorse della legge n. 64/1986, sull’intervento straordinario nel Mezzogiorno, pari a 300 milioni di euro per il 2006.
Si ricorda infine che il comma 415 della legge finanziaria 2006 stabilisce un accantonamento sulle risorse aggiuntive del Fondo aree sottoutilizzate di una riserva premiale di 300 mln. per gestione del servizio idrico integrato.
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo - saccarifero è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nonché da tre presidenti di regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;
b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali;
c) formula direttive per l’approvazione dei progetti di riconversione.
3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali ove cesserà la produzione di zucchero. I progetti di riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia dell’occupazione nel territorio oggetto dell’intervento, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Istituto sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA).
4. È costituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero in Italia, nonché le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4-bis. Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita, per l'anno 2006, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticolo-saccarifera previsti dalla normativa comunitaria, nonché ad assicurare, relativamente al primo anno di attuazione, la più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della orgarnizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito.
5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio spettante all'Italia a partire dall'anno 2007 nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero è attribuita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono la assegnazione della quota suddetta garantendo l'unitarietà della quota stessa e la priorità per l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo convergenza.
L’articolo 2 reca interventi per fronteggiare la crisi del settore bieticolo-saccarifero, anche in relazione alla prospettata riforma comunitaria della Organizzazione comune di mercato (OCM) del settore.
La disposizione prevede, in particolare:
§ la istituzione di un Comitato interministeriale, allargato a tre presidenti regionali, chiamato ad approvare (entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia entro il 26 febbraio 2006) il Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, il coordinamento delle misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione del settore e a formulare direttive per l’approvazione dei progetti di riconversione;
§ la presentazione (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 13 marzo 2006), da parte delle imprese saccarifere, di progetti di riconversione, soggetti all’approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, che si avvale a tal fine del supporto dell’ISA Spa[79];
§ la costituzione presso l’AGEA[80] del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono tutte le risorse comunitarie e nazionali (quest’ultime quantificate in 65,8 milioni di euro per il 2006, coperti a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate) destinate al settore;
§ l’attribuzione della quota di raffinazione di zucchero di canna spettante all’Italia a partire dal 2007 con decreto del MIPAF, nel rispetto di determinati criteri (unitarietà della quota e priorità per gli impianti ubicati nelle regioni dell’obiettivo convergenza);
§ l’esclusione dal reddito di impresa degli aiuti comunitari concessi per la ristrutturazione delle aziende nel quadro della riforma della OCM zucchero.
L’articolo 3 del decreto legge n. 371/1983 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 546/1983), ha istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, il Fondo per il risanamento del settore bieticolo‑saccarifero, allo
scopo di fornire al dicastero le occorrenze economiche necessarie alla
realizzazione del piano di settore. Nel piano, soggetto all’approvazione del CIPE,
dovevano essere indicati gli specifici interventi volti al risanamento e
ristrutturazione di singole aziende o rami aziendali. Dopo la parziale
abrogazione del medesimo articolo, operata attraverso la legge n. 700/1983, era
residuata, fra le finalità previste per il Fondo, quella di provvedere alla
erogazione di mutui a breve termine alle imprese saccarifere che presentassero
un proprio piano di risanamento finanziario, soggetto ad approvazione del CIPE.
Detti mutui erano finalizzati esclusivamente al pagamento dei fornitori di
bietole e al pagamento degli stipendi e salari degli addetti alle industrie di
trasformazione, purché i relativi crediti fossero scaduti ovvero venissero a
scadere nell'anno
Articolo 2-bis
Etichettatura del miele
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto;».
L’articolo 2-bis, introdotto al Senato, disciplina l’indicazione di origine del miele, prevedendo che in ogni caso sull’etichetta devono essere indicati in modo specifico il Paese o i Paesi di raccolta del miele.
La disposizione, in particolare, sostituendo la lettera f) dell’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n.179/2004, sopprime le norme che, in deroga al principio per cui sull’etichetta devono essere indicati in modo specifico il Paese o i Paesi di raccolta del miele, prevedono che se il miele è originario di più Stati membri o Paesi terzi l’indicazione può essere sostituita, a seconda dei casi, da quelle più generiche di “miscela di mieli originari della CE”, “miscela di mieli non originari della CE” o “miscela di mieli originari e non originari della CE”.
Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.179, ha dato attuazione nell’ordinamento interno alla Direttiva 2001/110/CE, in materia di produzione e commercializzazione del miele.
In particolare, l’articolo 3 disciplina l’etichettatura e la presentazione del miele. La norma, oltre a rinviare alla disciplina vigente valevole per la generalità prodotti alimentari, detta alcune disposizioni specifiche per il miele, concernenti, in particolare, l’indicazione dell’origine, della qualità e di altre caratteristiche. Viene stabilito, inoltre, che le denominazioni devono figurare in lingua italiana e che il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all’origine in contenitori chiusi.
Per quanto concerne, specificamente l’indicazione d’origine, il comma 2, lettera f), prevede, in linea generale, che sull’etichetta devono essere indicati in modo specifico il Paese o i Paesi di raccolta del miele; tuttavia, se il miele è originario di più Stati membri o Paesi terzi l’indicazione può essere sostituita, a seconda dei casi, da quelle più generiche di “miscela di mieli originari della CE”, “miscela di mieli non originari della CE” e “miscela di mieli originari e non originari della CE”.
Articolo 2-ter
Differimento di termine per adempimenti
concernenti
il prelievo supplementare
1. Tutti i versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono rinviati al 31 luglio 2006.
L’articolo 2-ter, introdotto al Senato, dilaziona al 31 luglio 2006 “tutti i versamenti” che gli acquirenti di latte debbono fare mensilmente ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del DL n. 49/2003, sostanzialmente rinviando a tale data il versamento di quanto dovuto da parte di produttori di latte eccedentario.
Dalla disposizione sembrano derivare i seguenti effetti:
· sottrazione dalla disponibilità dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA di utti i versamenti eventualmente dovuti a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento in esame fino alla menzionata data del 31 luglio;
· inesigibilità della sanzione pecuniaria eventualmente dovuta per i versamenti che non sarebbero stati eseguiti nei termini dovuti riducendo di pari importo le entrate dell’Agenzia;
· sostanziale sanatoria nei confronti degli operatori che siano tuttora debitori del versamento di somme a titolo di prelievo anche in riferimento a periodi pregressi, per i quali vale la medesima scadenza del 31 luglio. Pertanto, anche per costoro resta l’obbligo di versare il prelievo supplementare, senza tuttavia dovere all’Agea alcun pagamento aggiuntivo a titolo di sanzione.
Nel settore lattiero-caseario vige un contingentamento della produzione, basato sulla attribuzione ai singoli Stati membri di quote produttive nazionali, ripartite tra le singole aziende produttrici, ossia ripartite in quoteproduttive individuali. La produzione di un eccesso di latte rispetto alla quota individualmente assegnata comporta l’obbligo, da parte dall’acquirente di latte eccedentario, di operare una trattenuta a titolo di multa, cosiddetto prelievo supplementare, al momento dell’acquisizione del prodotto lattiero dal produttore. Lo splafonamento della quota nazionale poi provoca l’attivazione dell’Unione europea, che sottrae alle risorse che dovrebbero essere da essa trasferite allo Stato membro, in conseguenza della realizzazione della PAC, un importo corrispondente alla somma dei prelievi supplementari individuali dovuti.
Le disposizioni tese all’applicazione del complesso sistema delle quote latte, disciplinato dal reg. (CEE) n. 3950/1992[81], sul piano nazionale hanno trovato una revisione nel decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Di rilievo è stata la introduzione dell’obbligo di versamento mensile del prelievo supplementare trattenuto dagli acquirenti.
Più precisamente l’art. 5 del decreto impone all’acquirente di:
· trasmettere alle regioni e province autonome, entro il mese successivo a quello di riferimento, i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile contenente la contabilità di magazzino (anche nel caso in cui non abbia ritirato per quel periodo quantitativi di latte);
· trattenere il prelievo supplementare per il latte consegnato in esubero;
· comunicare alle regioni e province autonome, nonché all'Agea l'aggiornamento del registro mensile contenente i dati sui quantitativi consegnati da ciascun produttore;
· versare sul conto corrente istituito presso l'Agea, entro il mese successivo a quello nel quale devono essere trasmessi i dati, gli importi trattenuti (comma 2). In alternativa il versamento può essere sostituito dalla prestazione all'Agea di una fideiussione bancaria;
· inviare, in entrambi i casi, alla regione o provincia autonoma copia delle ricevute di pagamento o delle fideiussioni bancarie;
· comunicare alla regione o provincia autonoma, prima dell'inizio di ogni campagna, l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi.
Sono previste, nel caso di violazione di tali obblighi, apposite sanzioni:
· una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, in tutti i casi di violazione degli obblighi menzionati nonché dei termini stabiliti, e fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare (comma 5);
·
una sanzione
amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1o gennaio 2008.
2. Dal 1o luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione, dei dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola, riferiti all'anno in corso e dei dati relativi all'immissione in consumo di carburanti diesel e di benzina, riferiti all'anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2.
4. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.
5. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera la disciplina dei contratti di programma agroenergetici, individuando l'amministrazione competente per la loro stipula. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l'attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.
6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.
10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;
b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali», sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche».
L’articolo 2-quater, introdotto al Senato, prevede una serie di interventi nel settore agroenergetico, al fine di promuovere la produzione e il consumo di biomasse e biocarburanti di origine agricola.
Il comma 1 prevede l’incentivazione della produzione e della commercializzazione del bioetanolo, al fine del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali previsti dalla normativa comunitaria.
La direttiva 2003/30/CE (“Promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti”) ha previsto che gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati, stabilendo a tal fine obiettivi indicativi nazionali. Il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 2%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati è pari al 2% entro il 31 dicembre 2005 e al 5,75% entro il 31 dicembre 2010.
In attuazione della direttive
2003/30/CE è stato adottato il D.Lgs. 30-05-2005, n. 128, che all’articolo
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento.
I commi da
Per quanto riguarda le misure già in vigore volte a promuovere i biocarburanti[82], si ricorda che l’articolo 21, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1995 ("Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative"), nel disciplinare i prodotti sottoposti ad accisa, prevede, nell’ambito di uno specifico programma, un’esenzione dall’accisa per il biodiesel puro o miscelato con olî minerali a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. L’esenzione si applica al prodotto utilizzato sia come carburante, sia come combustibile, come additivo, oppure anche solo per accrescere il volume finale dei carburanti o dei combustibili. L’articolo 21, comma 6, del D.lgs. n.504/1995 è stato modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 421, della legge n.266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), il quale ha previsto che una quota sino a 20.000 tonnellate sia utilizzata su autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazioni, realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sia determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale.
Per quanto
concerne i contratti di coltivazione e
vendita, nonché gli accordi di
filiera, si ricorda che l’intera disciplina della materia è stata
ridefinita, da ultimo, dal D.Lgs. 27
maggio 2005, n. 102 (“Regolazioni dei
mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della
legge 7 marzo 2003, n.
Il Capo II detta norme sulle intese per l’integrazione di filiera. L’articolo 9 disciplina le intese di filiera, le quali possono essere stipulate, nell’ambito del Tavolo agroalimentare, dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale dei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli, nonché dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute. Le intese sono approvate, previa verifica della compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. La definizione delle modalità per la stipula delle filiere, nonché per la costituzione e il funzionamento dei tavoli di filiera, sono rimesse a un DPCM da adottare entro 3 mesi su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Il Capo III detta norme sulla regolazione di mercato. Gli articoli 10 e 11 disciplinano i contratti quadro, ciascuno dei quali deve riguardare un prodotto e un’area geografica specifici,. Gli accordi definiscono, in particolare, il contratto-tipo che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura, valevole anche nei confronti dei soggetti non aderenti alle organizzazioni stipulanti. Si rimette, inoltre, a un DM del Ministro delle politiche agricole e forestali la possibilità di definire, per singole filiere, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, al fine di prevedere una rappresentatività specifica, determinata in base al volume di produzione commercializzata, da dei soggetti stipulanti.
I commi 6 e 7 prevedono che la stipula di un contratto di coltivazione e di fornitura o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale nei bandi pubblici e nei contratti di fornitura che abbiano ad oggetto i biocarburanti e che le PA stipulino contratti o accordi di programma per promuovere la produzione e la ricerca nel settore dei biocarburanti.
Il comma 8 equipara il biogas[83] al gas naturale, agli effetti di quanto è disposto dall’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
L’equiparazione tra il biogas e il gas naturale comporta che il biogas viene escluso dall’assoggettamento ad accisa.
Il citato articolo 21 del testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi elenca i prodotti del gruppo degli olii minerali sottoposti ad accisa.
Il terzo periodo del comma 5 prevede che sono comunque soggetti ad accisa i prodotti, anche non rientranti nell’elencazione, destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come combustibili per riscaldamento. Oltre al carbone, alla torba, alla lignite e agli idrocarburi solidi simili, è fatta eccezione per il gas naturale, che pertanto non è soggetto ad accisa.
Sul piano della legislazione comunitaria, deve richiamarsi a questo riguardo il disposto della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Essa infatti, all’articolo 16, consente agli Stati membri di applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa quando questi sono costituiti, fra l’altro, dai prodotti derivati dalla biomassa – inclusi i prodotti di cui ai codici NC 4401 (legna da ardere) e 4402 (carbone di legna) – intendendosi per «biomassa» la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
Per altro, il paragrafo 5 del medesimo articolo stabilisce che le esenzioni o le riduzioni suddette possono essere concesse, nell'ambito di un programma pluriennale, tramite autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa ad un operatore economico per più di un anno civile. La durata dell'esenzione o della riduzione così autorizzata non può superare sei anni consecutivi, eventualmente rinnovabili.
A norma del paragrafo 7, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione ogni dodici mesi l'elenco delle esenzioni o riduzioni d’imposizione applicate in base al medesimo articolo 16.
Il comma 9 è volto ad assicurare che l’elettricità prodotta da biomasse o da biogas oggetto di intese di filiera o di contratti quadro o contratti di programma agroenergetici che siano stati stipulati ai sensi dell’articolo in commento, venga immessa in rete godendo della precedenza, così come attualmente previsto in generale per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 79/99, alle cui finalità rinvia peraltro il comma in esame (Cfr. oltre) .
Il comma prevede, infatti, che ai fini dell’art. 11del D.Lgs. n. 79/99 di liberalizzazione del settore dell’energia elettrica – ossia per l’incentivazione dell’uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali - il gestore della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica – ora la società Terna Spa (cfr.oltre) - assicuri la precedenza (nel dispacciamento)alla energia elettrica prodotta da biomasse o biogas oggetto delle suddette intese o contratti, per una quota annuale fino al 30 per cento.
Si ricorda, in primo luogo come attualmente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 79/99, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicuri la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.
Si segnala, inoltre, che a seguito dell'attuazione del DPCM dell’11 maggio 2004, ai fini della riunificazione della proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale, il ramo d’azienda del Gestore della rete di trasmissione nazionale spa relativo alle attività di dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete, è stato ceduto alla società Terna S.p.A. Pertanto, dalla data di efficacia del trasferimento, avvenuto il 1° novembre 2005, Terna S.p.a ha assunto la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione, di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 79/99, che consistono, in sintesi, nell'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, nella gestione dei flussi di energia, dei relativi dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari; nell'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; nella gestione della rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; nella deliberazione degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico della società proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché nello sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro delle attività produttive.
Quanto al GRTN (ora Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A.) la mission della società è ora focalizzata sulla gestione delle attività pubblicistiche inerenti la promozione e l'incentivazione delle fonti di energia rinnovabili e assimilate.
Con riferimento al
citato articolo 11 del decreto
legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, di recepimento della direttiva 96/92/CE
sul mercato interno dell’energia elettrica, alle cui finalità si richiama il
comma
La quota, inizialmente fissata nel 2%, è applicata sulla produzione e sulle importazioni dell’anno precedente, decurtate dell’elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una “franchigia” di 100 GWh.
Il successivo D.Lgs n. 387/2003 di attuazione della direttiva 2001/77/CE, all’art.4, ha poi fissato allo 0,35% la percentuale di incremento dell’obbligo stabilito dal D.Lgs.79/99, definendo al contempo nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti rinnovabili concernenti il meccanismo dei c.d. certificati verdi.
Il comma 10 prevede che gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di carburanti di origine agricola garantiscano la tracciabilità e la rintracciabilità del biocarburante utilizzato.
Il comma 11 novella l’articolo 1, comma 423, della legge n.266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), al fine di fare rientrare nell’ambito del reddito agrario, con il conseguente trattamento fiscale, anche l’attività svolta dalle aziende agricole diretta alla produzione e alla cessione di energia calorica (e non solo elettrica) e mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili fotovoltaiche (e non solo agroforestali), qualificandola come attività connessa[84] all’attività agricola.
In merito alla definizione di reddito agrario va richiamato l’articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (recante Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), che stabilisce che il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.
Il reddito agrario è determinato catastalmente applicando le tariffe d’estimo fissate nella legge catastale e sottoposte a revisione periodica.
Ai fini dell’applicazione del citato articolo 32 del TUIR sono considerate attività agricole (comma 2):
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno[85] e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali[86].
Qualora le attività di cui alle sopra indicate lettere b) e c) superino i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all’attività eccedente è da considerarsi reddito d’impresa e la sua determinazione segue le relative regole (articolo 56-bis del TUIR).
Qualora le attività agricole, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nei limiti stabili dalle lettere b) e c), siano esercitate da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché da stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti, esercenti attività di impresa, il reddito conseguito da questi soggetti si considera sempre reddito di impresa ed è pertanto determinato secondo la relativa disciplina (articolo 55, comma 2, lettera b), del TUIR).
Articolo
2-quinquies
Modifica all'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività».
L’articolo 2-quinquies, novellando il D.lgs. n. 228/2001 (noto come legge di Orientamento agricolo), esonera gli imprenditori agricoli dall’obbligo di denuncia di inizio attività per la vendita al dettaglio dei propri prodotti, qualora la vendita si realizzi su superfici all’aperto: nell’ambito dell’azienda agricola, in altra area privata di cui l’imprenditore abbia la disponibilità.
Gli imprenditori di cui trattasi debbono essere iscritti nel registro delle imprese, ed i prodotti posti in vendita debbono provenire almeno in misura prevalente dall’azienda. La vendita deve in ogni caso avvenire nel rispetto delle disposizioni igieniche e sanitarie in vigore (art. 4 D.lgs. n. 228).
Vale solo rammentare che la nuova disciplina della denuncia di inizio attività (cosiddetta DIA, ora “Dichiarazione di inizio attività”) è contenuta nel decreto legge n.35/2005 (articolo 3, comma 1), in virtù del quale sono state ampliate le ipotesi nelle quali può essere svolta una attività senza richiedere alle pubbliche amministrazioni provvedimenti di licenza, autorizzazione, permesso ovvero l’iscrizione in albi o ruoli.
1. All’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell’anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro».
2. Al comma 10 dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento».
2-bis. All'articolo 11-quaterdecies, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238».
L’articolo 3 reca norme per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo.
Il comma 1 interviene sulla disciplina transitoria della riforma degli incentivi disposta dal comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
L'articolo 8 del D.L. n. 35 del 2005 opera la revisione dei meccanismi che presiedono alla concessione degli incentivi alle imprese nelle aree sottoutilizzate, così come definiti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero come disposti nell’ambito degli strumenti della programmazione negoziata, e più precisamente di patti territoriali, contratti di programma e contratti d’area, di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
I nuovi princìpi dettati per la concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive sono volti alla sostanziale sostituzione dei finanziamenti a fondo perduto con prestiti agevolati, promuovendo al tempo stesso il coinvolgimento degli istituti bancari nel finanziamento degli investimenti oggetto di agevolazioni[87].
Il comma 1 prevede infatti che il finanziamento in conto capitale, vale a dire a fondo perduto, non possa superare la metà del finanziamento complessivo. Almeno il restante 50% del finanziamento dovrà essere dunque costituito da un prestito, con obbligo di restituzione.
La restante quota erogata in forma di prestito dovrà constare, a sua volta, di due voci, di pari importo:
§ un prestito agevolato, alle condizioni che saranno fissate dal CIPE, e comunque ad un tasso d’interesse annuo non inferiore allo 0,50%;
§ un prestito bancario ordinario a tasso di mercato.
La disciplina
di attuazione in materia di incentivi alle imprese è demandata, ai sensi del
comma 2 dell’articolo
Con il decreto, in particolare, dovranno essere determinate: le attività ammissibili; i limiti degli investimenti ammissibili alle agevolazioni; le modalità di valutazione delle domande; gli indicatori per la formazione delle graduatorie settoriali e territoriali; la misura dell’intervento agevolativo, in modo da rispettare i limiti dell’intensità massima di aiuto prevista dalla normativa comunitaria; il rapporto massimo tra contributo in conto capitale e finanziamento mediante credito, assicurando in ogni caso che il contributo in conto capitale non sia superiore al finanziamento mediante credito; le modalità e i contenuti dell’istruttoria sulle domande di agevolazione.
La disciplina transitoria del comma 3, su cui interviene la presente disposizione, è stata modificata dall’articolo 10 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
Il testo originario del comma 3 limitava l’ambito di applicazione dei nuovi e più rigorosi meccanismi di concessione degli incentivi alle imprese nelle aree sottoutilizzate, in relazione alle procedure di concessione degli incentivi già avviate. In particolare, il comma 3 prevedeva che la nuova disciplina non si applicasse:
§ agli incentivi disposti in attuazione di bandi relativi alla legge n. 488/2002 già emessi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 35 del 2005;
§ agli incentivi concessi a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attività produttive, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 35 del 2005, vale a dire il 17 marzo 2005, avesse già presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, secondo quanto stabilito dal punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003.
La novella disposta dall’articolo 10 del D.L. n. 115 del
In base alla novella, l’esclusione riguarda gli incentivi concessi in relazione ai contatti di programma per i quali il Ministro delle attività produttive abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della delibera di approvazione alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione della disciplina medesima, previsto dal comma 2 dell’art. 8 del D.L. n. 35/2005 – anziché dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 35 (17 marzo 2005) – e comunque non oltre il 30 settembre 2005.
Il decreto del Ministro delle attività produttive, attuativo della nuova disciplina in materia di incentivi, che avrebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 35/2005, al momento non risulta ancora emanato.
L’esclusione è peraltro limitata ad un importo complessivo di contributi statali, attivabili dai contratti di programma in questione, non superiore a400 milioni di euro, per un complesso di erogazioni nell’anno 2005 non superiore a 80 milioni di euro.
La novella
recata dal D.L. n. 115 del
Il comma 2, novellando il comma 10 dell’articolo 61 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), eleva dal 30% al 60% la quota di economie derivanti da provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, utilizzabili per i contratti di programma. L’esigenza di tale innalzamento deriva dalla maggiore versatilità che i contratti di programma presentano, quale strumento di politica industriale, rispetto alle agevolazioni previste dal citato decreto-legge n. 415 del 1992.
Il citato comma 10 dell’articolo 61 della legge n. 289 del 2002 disciplina l’utilizzo delle economie derivanti dalle revoche delle agevolazioni alle attività produttive, concesse ai sensi della legge n. 488 del 1992, destinandone una quota del 30 per cento al finanziamento di nuovi contratti di programma.
Le agevolazioni alle attività produttive di cui alla legge n. 488/1992 (di conversione del D.L. n. 415/1992) sono destinate alle imprese localizzate nei territori delle aree depresse del territorio nazionale (aree obiettivi 1 e 2, aree phasing out e aree ammissibili alle deroghe 87.3.a e 87.3.c. del Trattato), per programmi di investimento relativi alle attività estrattive e manifatturiere, alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, alle attività di costruzioni e, nei limiti del 5% delle risorse, alle attività dei servizi reali alle imprese nel settore dell'informatica (e dei servizi connessi di formazione professionale), del trasferimento tecnologico e intermediazione dell'informazione, di consulenza tecnico-economico. Le agevolazioni sono state inoltre estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 449/1997, e alle imprese operanti nel settore del commercio, ai sensi dell’art. 54, co. 2, della legge n. 448/1998.
Le modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni sono disciplinate dal regolamento di cui al D.M. Industria 20 ottobre 1995, n. 527, successivamente modificato e integrato dai DD.MM. 31 luglio 1999, n. 319 e 9 marzo 2000, n. 133.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.M. Industria n. 527/1995, i provvedimenti di revoca parziale o totale delle agevolazioni vengono disposti con decreto dal Ministro delle attività produttive a seguito dell’accertamento di gravi infrazioni o inadempienze da parte delle imprese (mancato rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni, inosservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro, violazione di norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario, mancata ultimazione del programma entro i termini prescritti, modifica dell'indirizzo produttivo dell'impianto nel corso di realizzazione del programma di investimenti).
Ai sensi del comma 5 del citato articolo 8, le agevolazioni revocate sono utilizzate per la concessione di ulteriori agevolazioni nell’ambito della stressa legge n. 488/1992.
Il comma 10 prevede, invece, che tali economie siano utilizzate, oltre che per la concessione di ulteriori agevolazioni nell’ambito della legge n. 488, anche per il finanziamento di nuovi contratti di programma, nel limite del 30 per cento.
Tale quota del 30% (ora elevata
al 60% dal comma
Il comma 2-bis specifica che il finanziamento previsto dall’art. 11-quaterdecies, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, va destinato a lavori di realizzazione del raccordo stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
Si ricorda che l’art. 11-quaterdecies, comma
17, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell’interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può altresì attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All’onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell’ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all’uopo finalizzate.
2. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea le parole: «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una o più denominazioni protette»;
b) al numero 1), le parole: «quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite dalle seguenti: «quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato».
3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti già svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si avvalgono della società consortile «Consorzio anagrafi animali» quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla società consortile «Consorzio anagrafi animali», con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
4-ter. La società consortile «Consorzio anagrafi animali» assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di attività riconducibili a quanto previsto dal comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della società consortile «Consorzio anagrafi animali», d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta società consortile, per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla società medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.
4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
L’articolo 4 introduce misure per il rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari.
Il comma 1 attribuisce agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Inoltre, viene prevista la possibilità che il Ministro nell’interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, attribuisca con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al predetto personale, sempre limitatamente alle funzioni esercitate.
Per quanto concerne la nozione di ufficiale e agente di polizia giudiziaria si rinvia al disposto dell’articolo 57 del codice di procedura penale che reca, ai commi 1 e 2, un’elencazione di soggetti ai quali vengono attribuite tali qualifiche in relazione a compiti professionali istituzionalmente connessi a funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.p..
Al riguardo si osserva che il comma 1, lettera b), dell’articolo 57 c.p.p. già riconosce agli ufficiali superiori e inferiori e ai sottoufficiali del corpo forestale dello Stato la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che il successivo comma 2, lettera b), riconosce la qualifica di agente di polizia giudiziaria alle guardie forestali.
Peraltro, il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 803 recante Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, già prevede all’articolo 8 che al personale del corpo forestale dello Stato, costituito da ufficiali forestali, direttore generale, ispettori generali, ispettori superiori, ispettori capi, ispettori principali, ispettori, ispettori aggiunti e da sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali sia riconosciuta la qualifica di personale tecnico con funzioni di polizia. L’articolo 13 dello stesso decreto legislativo prevede che al personale del gruppo A ed ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria; alle guardie scelte ed alle guardie è attribuita la qualifica di agente di Polizia giudiziaria; al personale del gruppo A, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie, anche quella di agente di Pubblica Sicurezza. Infine la legge 1 aprile 1981, n. 121, sul Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza considera forze di polizia, fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, anche il Corpo forestale dello Stato.
L’intervento operato dal legislatore con il decreto-legge in esame, volto ad estendere tali qualifiche ad ulteriori soggetti appartenenti al Corpo forestale, si spiega anche alla luce di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 57 c.p.p. che prevede che, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, possono essere ufficiali e agenti di polizia giudiziaria le persone cui siano di fatto attribuite tali funzioni da leggi o regolamenti.
In tal senso, solo per operare un riferimento alla normativa adottata dal legislatore negli anni a noi più vicini, va ricordata l’attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria agli ispettori dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (art. 10 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) nonché al personale delle camere di commercio per l’espletamento dei compiti relativi ai marchi di identificazione dei metalli preziosi (Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).
Il comma 2 novella il decreto legislativo n.297 del 2004, al fine di rendere più efficaci, ampliandone la sfera di applicabilità, talune sanzioni ivi previste in materia di protezione delle indicazioni geografiche (IG) e delle denominazioni di origine (DO) dei prodotti agricoli e alimentari.
Il comma 3 riconduce alla disciplina generale sulla tutela delle denominazioni di origine protette (DOP), recata dal decreto legislativo n.297 del 2004, le norme sanzionatorie specificamente previste per il prosciutto di San Daniele.
Il decreto legislativo n.297 del
Più specificamente,
il comma 1, lettera c) (oggetto della
novella di cui al comma 2), punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria
da
La legge n.30 del 1990 disciplina le denominazione di origine del
prosciutto di San Daniele. In particolare, gli articoli da
Il comma 4 prevede che anche l’Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF), unitamente al Corpo forestale dello Stato, sia competente a effettuare, secondo modalità da definire con decreto del MIPAF, i controlli presso le ditte che beneficiano di finanziamenti nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione garanzia (FEOGA-Garanzia).
Nella relazione illustrativa del provvedimento si afferma che “
Il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia è stato formalmente istituito con il Reg. n. 25/62, adottato in attuazione dell’articolo 4, par. 4 del Trattato CEE, ed ha sostanzialmente iniziato la sua attività nel 1964, suddividendosi in due sezioni: la sezione garanzia, destinata al finanziamento delle misure di sostegno dei prezzi e di stabilizzazione dei mercati agricoli, ossia della PAC; e la sezione orientamento, volta al finanziamento delle spese relative agli interventi strutturali. Inizialmente erano gli Stati membri a finanziare proporzionalmente la dotazione del Fondo; con l’approvazione del Reg. 729/70 si è passati al regime delle “risorse proprie”, in base al quale le spese per la realizzazione della PAC sono sostenute direttamente dal Fondo che rientra nel bilancio generale comunitario, del quale peraltro rappresenta tuttora una quota rilevante. Il reg. n. 729 è stato infine abrogato e sostituito dal reg. n. 1258/99. La sezione garanzia deve finanziare, in particolare, le restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi, gli interventi volti alla regolarizzazione dei mercati, le misure di sviluppo rurale (per intero delle regioni fuori obiettivo 1, solo in parte per le altre), alcune misure veterinarie.
L’amministrazione
del Fondo è di competenza della Commissione che opera in stretta collaborazione
con gli Stati membri. Per quanto concerne, in particolare, l’attività di controllo, l’articolo 8 del
reg. 1258/1999 sancisce infatti che siano gli Stati membri a prendere le misure
necessarie per accertare che le operazioni finanziate dal Fondo, per la sezione
garanzia, siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire
irregolarità o negligenze. In ragione della rilevanza che assume l’attività di
controllo di spettanza dei singoli Stati, il Consiglio è intervenuto con il
proprio Regolamento (CEE) n. 4045/89
con il quale ha recato la disciplina relativa al controllo dei documenti
commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici, ritenuto un mezzo
efficacissimo di controllo delle operazioni che rientrano nel sistema di
finanziamento della sezione garanzia. Quanto alla documentazione di cui
trattasi, il regolamento vi include i libri, registri, note e documenti
giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione ed
alla qualità[88], la corrispondenza, ed i dati commerciali anche
immagazzinati elettronicamente (art.1). Il Consiglio ha quindi ritenuto
necessario fornire indicazioni sulla scelta delle aziende da controllare e
stabilire un numero minimo di imprese da sottoporre al controllo dei documenti
commerciali (art. 2); rilievo particolare rivestono l’articolo 4 che impone
alle imprese di tenere i documenti commerciali a disposizione degli agenti
incaricati dei controlli, e l’articolo 6 che prevede che gli stessi agenti
possano sequestrare i documenti commerciali. In attuazione del Regolamento
(CEE) n.4045/89 è stato adottato, per quanto concerne le disposizioni
sanzionatorie, il decreto legislativo
n.305 del 2002 (“Disposizioni sanzionatorie
in attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo al sistema di
finanziamento FEOGA - Sezione garanzia, a norma dell'articolo 4 della L. 29
dicembre 2000, n.
I commi 4-bis e 4-ter riconoscono alla società consortile “Consorzio anagrafi animali” la qualifica di ente strumentale del MIPAF per l’assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, prevedendo l’assegnazione ad essa di un contributo da parte dell’AGEA di 1 milione di euro a decorrere dal 2006.
La Società consortile a responsabilità limitata “Consorzio Anagrafe Animali” (CoAnAn), con sede a Palermo, rappresenta lo strumento tecnico per l’attuazione dell’accordo di programma sulla sicurezza alimentare e la tracciabilità degli alimenti tra i Ministeri del Welfare, delle politiche agricole e forestali.
Tra i principali obiettivi della società figurano il miglioramento della sicurezza in campo alimentare attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie innovative a livello di hardware e software presso allevamenti, mattatoi e punti di distribuzione; la creazione di modelli di servizi per la filiera di produzione delle carni; la creazione di nuovi posti di lavoro, la ormazione rivolta alle fasce deboli (LSU, disabili), finalizzata all’inserimento e al reinserimento lavorativo, l’ggiornamento del personale della Pubblica amministrazione di settore e delle figure professionali (ingegneri, medici veterinari e biologi) da impiegare nelle aree dei servizi realizzati dal consorzio.
I commi 4-quater e 4-quinquies introducono il divieto per i pubblici esercizi, con le relative sanzioni, di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio d’oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.
In tema di etichettatura di olio di oliva, l’articolo 1-ter, comma 1, del Decreto-legge 157/2004[89],dispone che per le due categorie degli oli di oliva vergini ed extravergini le etichette indichino il luogo di coltivazione e molitura delle olive dalle quali sono estratti.
In merito alla possibile indicazione dell’origine dell’olio d’oliva, ed al contenuto di tale indicazione, l’Italia ha adottato la legge 313 del 1998[90] con la quale l’articolo 1, per l’olio extra vergine d’oliva, l’olio d’oliva vergine e l’olio d’oliva, ha stabilito il divieto di vendita con le diciture “prodotto in Italia” o “fabbricato in Italia” se l’intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento non si sia svolto in territorio nazionale; per i medesimi prodotti, che pure ottenuti in Italia siano costituiti da oli in tutto o in parte provenienti o originari di altri paesi, deve essere usata la dicitura “prodotto in parte con oli provenienti da…”, oppure “prodotto totalmente con oli provenienti da…”
L’evolversi delle esigenze
dei consumatori orientati verso prodotti di particolare qualità e la connessa
necessità sempre più diffusa di essere sufficientemente e correttamente
informati sulle caratteristiche possedute dal prodotto acquistato, hanno
indotto
1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di 10 unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario.
3. È altresì assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
4. Con propri atti regolamentari interni l'Alto Commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio di cui al comma 3.
5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.
6. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 1 milione di euro» le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006».
7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. In conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/197 e 58/221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
L’articolo 4-bis reca disposizioni inerenti l’attività e il funzionamento dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione volte al rafforzamento della struttura di recente istituzione, attraverso l’istituzione di un Comitato tecnico di supporto, l’inserimento di nuovo personale e la previsione di un finanziamento a regime a partire dal 2006.
In particolare il comma 1, nel ridefinire le funzioni già attribuite all’Alto Commissario ai sensi dell’art. 1-quater del DL 35/05, prevede che a tale organo spettino compiti di monitoraggio delle violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, di coordinamento e studio atte a contrastarle e di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali, disponendo inoltre che tali compiti vengano svolti anche con riferimento al settore agroalimentare.
L’articolo 1-quater del DL 35/05[93], peraltrorichiamato dal presente articolo sia nel comma 1 che nel comma 2 con riferimento all’istituzione dell’Alto Commissario, reca disposizioni relative all’istituzione e al funzionamento di un nuovo organo al quale sono stati affidati compiti di coordinamento e di monitoraggio nell’ambito della lotta alla contraffazione.
A tale organo, istituito dal comma 1 e denominato Alto Commissario per la lotta alla contraffazione[94] spetta, in particolare:
a) coordinare le funzioni di sorveglianza sulle violazioni dei diritti di proprietà industriale e intellettuale[95];
b) monitorare le attività preventive e repressive dei fenomeni di contraffazione.
Alla nomina dell’alto Commissario si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive (comma 2), mentre la definizione delle relative modalità di funzionamento e di composizione è demandata ad un decreto dello stesso Ministro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).
Ai fini del proprio funzionamento, l’Alto Commissario si avvale degli uffici e delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive (Dir. Gen. per il commercio le assicurazioni e i servizi; Dir. Gen. per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; Dir. Gen. per lo sviluppo produttivo e competitività) (comma 3).
Infine, il comma 5 dispone l’abrogazione delle disposizioni dell’art. 145, del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, recante il nuovo Codice della proprietà industriale, concernenti l’istituzione e la disciplina del “Comitato nazionale anticontraffazione”, originariamente previsto dai commi 72 e 73 dell’art. 4 della legge n. 350/03.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, del DL 35/05, l’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione è tenuto ad operare in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
In merito all’attività dell’Alto Commissario è intervenuta recentemente anche la legge finanziaria 2006 (L. n.266/05) che all’art. 1, comma 235, prevede che esso, per l’espletamento delle sue funzioni, si avvalga di due vicari, la cui nomina spetta al Ministro delle attività produttive.
Lo stesso comma, ai fini del funzionamento e del potenziamento delle relative strutture di supporto autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2006, contrariamente da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 1-quater testé citato, che escludeva nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti all’avvio operativo della nuova struttura
Il comma 2 dell’articolo 4-bis stabilisce che ai fini dello svolgimento delle funzioni che gli sono state assegnate nell’ambito della lotta alla contraffazione l’Alto Commissario si avvalga di un Comitato tecnico composto al massimo da dieci membri scelti tra magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati dello Stato, professori universitari ordinari e avvocati del libero foro, oltre che tra esperti di comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980 ), e successive modificazioni.
Le eventuali spese sono poste a carico dell’Alto Commissario.
Il richiamo dell’intera legge n. 146/80 (si tratta di una legge finanziaria) non consente una chiara e inequivocabile identificazione di una precisa categoria professionale da affiancare a quelle già individuate nel comma 2. Sarebbe, pertanto, opportuno integrare il testo con l’indicazione della norma specifica contenuta nella citata legge 146/80, cui ci si intende riferire. Si rileva peraltro, come l'art. 9 (successivamente abrogato) della suddetta legge rechi l'istituzione, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, del servizio consultivo ed ispettivo tributario, per il quale il successivo articolo 10 prevede la possibilità di assegnarvi degli "esperti" scelti tra "i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche".
Il comma 3 assegna all’Ufficio dell’Alto Commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente.
Per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, così come individuate dall’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, [96] la disposizione prevede obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo ovvero l’aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
Il funzionamento dell’Ufficio viene disciplinato dallo stesso Alto Commissario che vi provvede con propri regolamenti e atti interni (comma 4).
Ai sensi del comma 5, per i due Vice Alto Commissari, che – come anticipato - sono stati affiancati all’Alto Commissario ai sensi dalla legge finanziaria 2006 (cfr. sopra) – è previsto il collocamento obbligatorio fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno. Il collocamento fuori ruolo ovvero l’aspettativa retribuita viene disposta obbligatoriamente anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti e per un periodo che non può eccedere la durata di due mandati.
Il comma 6 modifica l’’articolo 1, comma 235, della legge finanziaria 2006 (L. n. 266/05) per la parte relativa all’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro ivi prevista.
Con la modifica introdotta, l’autorizzazione di
spesa, attualmente limitata al solo
Il comma 8 mira a rendere permanente l’attività del Comitato nazionale italiano istituito nel 2005, Anno Internazionale del Microcredito, al fine di consentire la prosecuzione dello sviluppo dei programmi di microfinanza curati dalle competenti Istituzioni italiane, con particolare riferimento al settore agricolo. La trasformazione del Comitato da temporaneo a permanente avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
La disposizione prevede che l’attività del Comitato si svolga in conformità a due risoluzioni dell’Assemblea Generale dell’ONU: la risoluzione n. 197 della 53ª Sessione e la risoluzione n. 221 della 58ª sessione.
Viene inoltre stabilito che i componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli Affari esteri, durano in carica quattro anni, con il mandato rinnovabile solo una a volta.
Si segnala che analoghe disposizioni sono contenute nell’art. 8 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera.
Va rilevato, inoltre, che appare errato il riferimento alla risoluzione dell’A.G. dell’Onu n. 197 della 53ma Sessione, poiché trattasi invece della risoluzione n. 198.
La risoluzione n. 198, al paragrafo 16, dell’A.G. dell’Onu n. 197 della 53ma Sessione, sottolinea il ruolo del microcredito come importante strumento contro la povertà, capace di generare iniziative economiche autonome e di accrescere il potere sociale dei poveri, con particolare riguardo alle donne. Le istituzioni dell’ONU, quelle impegnate nella lotta alla povertà e anche i singoli Governi sono chiamati a sviluppare in ogni modo lo strumento della microfinanza, includendolo nei propri programmi. La risoluzione n. 197 della 53ma Sessione è propriamente dedicata alla proclamazione del 2005 come Anno Internazionale del Microcredito.
In base alla risoluzione n. 221, l’Assemblea Generale ha in seguito approvato il Piano d’azione per l’ Anno Internazionale del Microcredito, tra gli obiettivi del quale figurano: il contributo al raggiungimento degli “Obiettivi del Millennio”[97], l’incremento della capacità e dell’efficienza dei fornitori di servizi microfinanziari, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza del microcredito nella lotta alla povertà a livello mondiale.
Il Comitato
nazionale italiano per il 2005, anno Internazionale del Microcredito, è stato costituito presso il Ministero degli Affari
esteri il 29 ottobre 2004, è presieduto dall’On. Ministro Mario Baccini ed è
composto da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, delle Organizzazioni
internazionali e non governative, degli Enti locali, del settore bancario, del
mondo imprenditoriale e di vari Istituti e Fondazioni. Il Comitato ha creato
due gruppi di lavoro, il primo dedicato alla promozione del microcredito
attraverso un’attività di riflessione sulle numerose problematiche connesse, e
il secondo a mettere in atto tutte le iniziative suscettibili di coinvolgere
soprattutto attori del settore economico privato nello sviluppo degli strumenti
di aiuto microfinanziari. Uno di risultati più significativi dell’attività
svolta dal Comitato è stato l’avvio di iniziative per convogliare le rimesse
degli immigrati in Italia verso attività produttive nei Paesi di origine,
unitamente alla costituzione di canali di microfinanza facenti capo al nostro
sistema bancario. In tale contesto, sono stati aperti due Fondi fiduciari,
rispettivamente presso
Lo strumento del microcredito, nell’ambito della più articolata gamma[98] che costituisce l’approccio microfinanziario alle problematiche dello sviluppo dei Paesi meno avanzati, costituisce forse la più rilevante novità, negli ultimi anni, nell’attività di cooperazione internazionale. Il microcredito, infatti, non si configura quale aiuto allo sviluppo a fondo perduto, ma presuppone la possibilità che le pur piccole somme erogate nei PVS a favore di una vasta platea di attori economici vengano restituite. Pertanto il microcredito è rivolto soprattutto a mobilitare le energie sociali e imprenditoriali presenti in quei Paesi, ma che spesso non possono mettere in atto validi progetti per mancanza perfino di un ridotto plafond iniziale: l’articolazione del credito nei PVS, infatti, in molti casi esclude del tutto i piccoli potenziali clienti. Va rilevato che anche i tassi di interesse sui microprestiti non sono particolarmente bassi, ma l’esperienza ha dimostrato che nella maggior parte dei casi le iniziative da essi innescate sono in grado di remunerare ampiamente il capitale iniziale, proprio in quanto di carattere tendenzialmente imprenditoriale.
1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, come sostituito dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, è fissata al 1o gennaio 2007. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1o giugno 2000.
1-bis. È autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quater. Per l'anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, nei limiti delle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, per l'anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle predette disponibilità.
1-quinquies. Il naufragio delle unità da pesca, avvenuto nel corso dell'anno 2005 ed accertato dall'Autorità marittima, è equiparato al ritiro definitivo con priorità della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle disponibilità finanziarie del programma comunitario Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).
1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-sexies, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005.
L’articolo 5 detta norme in materia di pesca.
Il comma 1 rinvia al 1° gennaio 2007 il termine per la installazione delle nuove apparecchiature radioelettriche previste dall’articolo 28 del DM n.218/2002 a bordo delle navi da pesca che effettuano la navigazione oltre le tre miglia.
L’articolo 28 del DM 5 agosto 2002, n.218 (“Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera”) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2005 le unità da pesca che effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa devono essere dotate dei nuovi apparati radio VHF-RTF/DCS e EPIRB, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare.
Nella relazione illustrativa si afferma che sono state registrate
difficoltà operative per l’espletamento delle procedure finalizzate
all’accertamento dell’idoneità al titolo di abilitazione per l’utilizzo delle
nuove apparecchiature presso alcuni uffici provinciali competenti in materia.
La mancata definizione delle procedure potrebbe comportare il blocco
dell’attività di pesca per numerosi pescherecci i cui armatori si sono comunque
dotati delle prescritte apparecchiature. Al fine di evitare ogni impatto
sociale ed economico, viene disposta la proroga degli adempimenti suddetti fino
al 31 dicembre
I commi 1-bis e 1-ter autorizzano il Ministero delle politiche agricole e
forestali, prevedendo uno stanziamento di 500 mila euro a decorrere dal
In merito all’istituzione del nuovo Fondo di assistenza per le famiglie di pescatori merita ricordare che interventi a favore degli eredi del personale imbarcato sulle navi da pesca sono già previsti nell’ambito del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura (FSNPA).
Con l’articolo 14, comma 1, del D.lgs. 154/2004[99], modificato dal D.lgs. 100/2005[100], è stato istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA)[101], in sostituzione del preesistente Fondo di solidarietà nazionale della pesca, istituito con la legge 5 febbraio 1992, n. 72[102]. In quest’ultimo Fondo le risorse erano destinate all’erogazione di contributi, a fronte di eccezionali calamità naturali o avversità meteomarine, in favore delle imprese o cooperative della pesca che avessero subito gravi danni e si trovassero in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle aziende. Con le modifiche introdotte nel 2004 si è voluto superare la logica di funzionamento del precedente Fondo, basata sugli interventi risarcitori (ex post), indirizzando verso misure di carattere principalmente preventivo (ex ante) l'intervento pubblico di sostegno per i danni alla produzione e alle strutture produttive del settore della pesca e dell'acquacoltura causati da calamità naturali e avversità di carattere eccezionale.
Le modalità tecniche di attuazione ed i criteri per la corresponsione delle relative provvidenze sono ancora contenuti nel D.M. 3 marzo 1992[103], che continuerà ad applicarsi fino all’entrata in vigore del D.M. previsto all’art. 14, comma 6, del D.lgs. 154/2004.
La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita dal Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenuto conto anche di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale (di cui al successivo articolo 14-bis del D.lgs. n.154/2004).
Le tipologie di intervento del Fondo sono elencate all’articolo 14, comma 2 del D.lgs. 154/2004:
· misure di incentivazione per la sottoscrizione da parte degli imprenditori ittici e dell’acquacoltura di contratti assicurativi per la copertura dei rischi riguardanti sinistri comportanti gravi danni alle strutture o al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale e a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;
· interventi a favore degli eredi diretti del personale imbarcato sulle navi da pesca o addetto agli impianti di acquacoltura in mare, che siano deceduti per cause di servizio o per affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti. In tali casi, il successivo comma 5 consente che la richiesta possa essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
· interventi compensativi, rispondenti ad una logica non di prevenzione ma risarcitoria, ammessi esclusivamente per danni verificati a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale a produzioni e strutture non previsti dal programma assicurativo annuale di cui al successivo articolo 14-bis.
Il comma 1-quater conferma per il 2006 gli obiettivi e gli strumenti di intervento già previsti per il 2005 dall’articolo 5, comma 2 del D.lgs 100 del 2005[104], nei limiti delle disponibilità previste dal Piano nazionale per la pesca marittima, rimandando ad un D.M. del Ministro per le politiche agricole e forestali la ripartizione delle risorse disponibili.
L’articolo 5, comma 2 del D.lgs 100 del 2005 dispone che gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura dagli articoli 4 (Finalità e contenuti del Programma nazionale), 14 (Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura) e 14-bis (Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura) del D.lgs 154/2004[105], nonché quelli di cui allo stesso decreto legislativo 100/2005 (si pensi al sostegno alla filiera ittica, di cui all’articolo 3), costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da adottare mediante utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione del Piano nazionale delle pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991[106].
Riguardo le modalità di copertura, si fa presente che la tabella C allegata alla legge n. 266 del 2005 (Finanziaria per il 2006) prevede per il Piano nazionale delle pesca marittima la somma di 16.660.000 euro per il 2006.
Il comma 1-quinquies equipara il naufragio delle unità da pesca al ritiro definitivo ai fini dell’accesso ai contributi dello Strumento di orientamento della pesca (SFOP).
Lo Strumento Finanziario di
Orientamento della Pesca SFOP è volto a definire le priorità politiche e
l'ambito d'intervento per il periodo 2000-
Scopo dello SFOP è quello di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca. Esso sostiene le azioni strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, per promuovere la ristrutturazione del settore creando le condizioni propizie al suo sviluppo e al suo ammodernamento. In particolare, per il periodo
Nel quadro della missione dello SFOP, il regolamento (CE) n. 1263/1999 concede il sostegno del Fondo per le misure seguenti:
§ rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca: questi interventi devono essere compatibili con i programmi pluriennali di orientamento (POP) delle flotte pescherecce;
§ adeguamento dello sforzo di pesca;
§ piccola pesca costiera;
§ misure di carattere socioeconomico;
§ protezione delle risorse alieutiche;
§ acquacoltura;
§ attrezzatura dei porti di pesca;
§ trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
§ ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti;
§ azioni innovatrici: azioni di carattere transnazionale e creazione di reti a livello di operatori del settore e delle zone dipendenti da tale settore. In quanto azioni esclusivamente finanziate dallo SFOP, il campo d'applicazione del Fondo potrà essere ampliato alle misure delle azioni che normalmente sono contemplate dagli altri Fondi strutturali;
§ assistenza tecnica.
Il comma 1-sexies dispone che, in via sperimentale e limitatamente all'anno 2006, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima, indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applichi il regime speciale forfetario per l’assolvimento dell’IVA previsto per i produttori agricoli dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
È disposto a quest’effetto che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emani il decreto con cui sono determinate le percentuali di compensazione applicabili.
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2001 definisce come imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse indicate all'articolo 3 (imbarco di persone a scopo di «pescaturismo»; attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi riconducibili all’«ittiturismo»; attività di prima lavorazione, conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, nonché di promozione e valorizzazione).
Rientrano nella stessa nozione le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi e gli esercenti attività commerciali relative a prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle predette attività.
Il settore agricolo si è tradizionalmente avvalso di un regime IVA speciale, la cui disciplina è dettata dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, applicabile limitatamente ai produttori agricoli che nell’anno solare realizzino un volume di affari compreso tra 15 e 40 milioni di lire (pari rispettivamente a 7.746,85 euro e a 20.658,28 euro). La disposizione ha subìto significative modifiche, in particolare per effetto della riformulazione disposta dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 313 del 1997, che ha, inoltre, esteso con alcuni adattamenti, per gli anni 1998 e 1999, l’applicazione del regime agevolato in questione anche ai soggetti che realizzino un volume di affari superiore 40 milioni di lire (pari a 20.658,28 euro). Tale ultima previsione è stata successivamente prorogata, in considerazione delle difficoltà riscontrate dagli operatori del settore con riferimento agli adempimenti necessari al passaggio al regime ordinario, da ultimo, al 2005 dall’articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
Il regime speciale di cui al citato articolo 34 del D.P.R. n. 622 del 1972 si distingue, rispetto a quello ordinario, essenzialmente per i diversi criteri di detrazione e di applicazione dell'imposta. La detrazione dell’imposta, infatti, è forfetizzata in misura pari all'importo che risulta applicando all'ammontare delle cessioni stesse le percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
In sostanza, gli agricoltori non detraggono dall'IVA sulle vendite dei prodotti agricoli l’imposta effettivamente pagata per l'acquisto di beni e servizi, ma quella derivante dall'applicazione della percentuale di compensazione prevista per legge in base al tipo di attività o prodotto agricolo venduto.
Lo stesso articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 313 del
Si ricorda che l’applicazione di un regime IVA speciale per il settore agricolo, mediante la forfetizzazione della detrazione, è espressamente prevista dall’articolo 25 della direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA), subordinatamente alle condizioni e ai presupposti indicati nel medesimo articolo.
Le attività e i servizi agricoli per i quali è applicabile il regime speciale sono indicati rispettivamente negli allegati A e B alla medesima direttiva.
In particolare, l’allegato A (Elenco delle attività di produzione agricola) annovera le seguenti attività:
I. COLTURA PROPRIAMENTE DETTA
1. Agricoltura generale, compresa la viticoltura
2. Arboricoltura frutticola (compresa l'olivicoltura) e orticoltura, floreale e ornamentale, anche in serra
3. Produzione di funghi e di spezie, di sementi e di piantine; conduzione di vivai
II.
ALLEVAMENTO IN CONNESSIONE CON
1. Allevamento di animali
2. Avicoltura
3. Coniglicoltura
4. Apicoltura
5. Sericoltura
6. Elicicoltura
III. SILVICOLTURA
IV. PESCA
1. Pesca in acque dolci
2. Piscicoltura
3. Mitilicoltura, ostricoltura ed allevamento di altri molluschi e crostacei
4. Allevamento di rane
Vengono parimenti considerate attività di produzione agricola le attività di trasformazione effettuate da un produttore agricolo sui prodotti provenienti essenzialmente dalla sua produzione agricola, con i mezzi normalmente usati nelle aziende agricole, silvicole e di pesca
Si segnala che l’attività di pesca marittima non è compresa nel predetto allegato, e che pertanto l’ammissione degli imprenditori che la esercitano al regime speciale potrebbe contrastare con la disciplina comunitaria del tributo.
Il comma 1-septies prevede che, a copertura del predetto onere di dodici milioni di euro si provveda:
- quanto a due milioni di euro, sulle disponibilità già presenti per il Piano nazionale per la pesca marittima;
Si ricorda che il Piano nazionale per la pesca marittima è finanziato nella tabella C della legge finanziaria per il 2006. Questa dota il suddetto piano di 16.660.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Si ricorda, inoltre che, in virtù del precedente comma 1-sexies, le disponibilità del Piano per il 2006 subiscono un incremento di 10 milioni di euro.
- quanto a cinque milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti disposti per l’anno 2006 nella tabella C della legge finanziaria per il 2006 per l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di cui al D. Lgs. n. 165 del 1999, come modificato dal D. Lgs. n. 188 del 2000);
Si ricorda, in proposito, che le disponibilità
iscritte nella tabella C relativamente al D. Lgs. n. 165 del 1999 ammontano,
per il
- quanto a cinque milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per l’anno 2006 nella
tabella C della legge finanziaria per il
Si ricorda che le disponibilità iscritte nella tabella
C per il D. Lgs. n. 328 del 2000, art. 20, comma 8, ammontano, relativamente al
Articolo 5-bis
Modifica al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
materia di distretti produttivi
1. Al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «ai sistemi produttivi locali, distretti industriali» sono inserite le seguenti: «e della pesca».
2. La disposizione recata dal comma 1 si applica nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 372, della citata legge n. 266 del 2005.
L’articolo 5-bis estende al settore della pesca la nuova disciplina in materia di distretti produttivi introdotta dall’articolo 1, commi 366-372, della legge finanziaria per il 2006.
I commi da
In particolare, il comma 369, prevede che le nuove disposizioni relative ai distretti si applicano anche ai distretti rurali ed agroalimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228[107], ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 dicembre 1989, n. 83.
1. I certificati di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e dei ganci idrostatici, nonché le visite periodiche agli apparati radio a bordo delle unità da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza delle revisioni di cui al presente comma è prorogata fino a due anni dalla data di rilascio.
2. Costituisce prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata prevista dalla circolare del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane n. 30819/8 divisione XV dell'11 aprile 1973.
3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sanitarie di cui al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, le prestazioni effettuate a bordo di unità da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale.
4. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146, primo comma, dopo la parola: «sovraordinate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi»;
b) all'articolo 169, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca»;
c) all'articolo 176, primo comma, dopo le parole: «di bordo» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle unità da pesca».
5. In caso di improvvise e temporanee indisponibilità di marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota l'assenza in un apposito registro vidimato dall'autorità marittima d'iscrizione della nave; in tal caso è consentito l'esercizio delle attività di pesca, purché sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unità.
6. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni». Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di idoneità deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di navigabilità, comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio.
7. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 261, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera»;
b) all'articolo 273, secondo comma, la lettera b. è sostituita dalla seguente:
«b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera».
8. Per le unità da pesca che hanno installato apparati radio in MF-RTF/DSC di classe A antecedentemente al 7 aprile 2005, è consentito l'utilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale abilitato con certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC di classe E.
9. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del libretto sanitario previsto dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed i relativi rinnovi periodici dell'idoneità si effettuano nell'ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri per lo Stato.
L’articolo 5-ter reca una serie di misure di semplificazione nel settore della pesca.
Il comma 2 stabilisce che la procedura semplificata prevista dalla circolare 11 aprile 1973, n. 30819/8 del Ministero delle finanze - Direzione generale delle Dogane costituisce prova dell’avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, ad eccezione dei carburanti e lubrificanti, agli effetti dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista per le operazioni assimilate a cessioni all’esportazione.
La disposizione, benché formulata in termini generali, sulla base di evidenti considerazioni di sedes materiae e di sistematica deve intendersi riferita alle unità da pesca, che costituiscono l’oggetto delle disposizioni contenute nel presente articolo 5-ter.
La circolare XV/1973/316 Dog./233 (prot. n. 30819/8) della Direzione generale delle Dogane, dell'11 aprile 1973, riguarda l’apposizione del visto doganale sui duplicati delle fatture relative ai carburanti ceduti dal Consorzio nazionale fra Cooperative pescatori per l’imbarco su motopescherecci, nonché l’imbarco di altre provviste di bordo e piccoli oggetti di dotazione agli effetti dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Per quanto attiene in particolare all’imbarco di “modesti quantitativi di provviste di bordo diverse dai carburanti e lubrificanti e di piccoli oggetti di dotazione”, la circolare – in considerazione del fatto che in mancanza della bolletta di esportazione viene meno la prova dell'avvenuto imbarco, e che tale adempimento risulterebbe eccessivamente oneroso in relazione alla modestia della fattispecie – precisa che “per gli acquisti dei prodotti nazionali in parola da parte delle Cooperative non è dovuta l'IVA e che sarà ritenuta valida come prova dell'avvenuto imbarco, ai fini dei controlli, l'iscrizione dei prodotti stessi in separati fogli dei registri od elenchi di cui alle istruzioni relative all'art. 94 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18[108], diramate con la circ. n. 424 (prot. n. 3189/I) del 25 giugno 1971, se si tratta di generi per provvista di bordo, ovvero l'esistenza a bordo di tali prodotti, se si tratta di oggetti di dotazione”, prescrivendo altresì che sulla fattura relativa alle merci stesse sia apposta una dichiarazione del capitano della nave attestante la destinazione dei beni acquistati[109].
L’esposta circolare era espressamente riferita all’applicazione dell’articolo 8, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo in allora vigente, il quale assimilava a cessioni all'esportazione, agli effetti dell’esenzione dall’IVA, “le cessioni ad imprese di navigazione marittima o aerea o ad amministrazioni statali di beni destinati a dotazione o provvista di bordo delle navi o degli aeromobili”, richiedendosi a quest’effetto che, per gli acquisti fatti dal cedente, l'imbarco risultasse da un duplicato della fattura vidimato dall'ufficio doganale.
Con le modificazioni apportate dall'articolo 1 del D.P.R. 23 dicembre
1974, n. 687, la disposizione è stata successivamente collocata nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera c),
del medesimo D.P.R. n. 633 del
La disposizione è stata poi sostituita dall'articolo 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, che – collocandola alla lettera d) del primo comma del medesimo articolo 8-bis, vi ha compreso “le cessioni di beni destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al rifornimento e al vettovagliamento delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento”.
Il testo dell’articolo 8-bis, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972, oggetto di successive modificazioni, nella formulazione attualmente vigente dispone che siano assimilate alle cessioni all'esportazione “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti [tra cui si annoverano le navi destinate all’esercizio della pesca], le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento”.
Il disposto della richiamata circolare risulta pertanto applicabile anche nella vigenza delle sopravvenute nuove disposizioni, entri i limiti da esse stabiliti (quindi con esclusione del vettovagliamento per le navi adibite alla pesca locale).
Il comma 3 autorizza i medici di base ad espletare le prestazioni sanitarie ordinariamente svolte dagli uffici di sanità marittima a bordo di unità da pesca attraccate in banchina [110].
Il testo specifica che non sono considerate fuori circuito doganale le navi e i natanti di ogni specie ormeggiati a banchine classificate in circuito.
Il comma 9 è volto a semplificare gli accertamenti sanitari nei confronti del personale di bordo dei pescherecci. A tal fine:
- i periodici rinnovi dell’idoneità sono effettuati nell’ambito della visita biennale[111];
- questa visita sostituisce anche quella che il medico competente effettua ai fini della sorveglianza sanitaria sul personale marittimo [112].
L’articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980[113]) dispone che il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza.
Il libretto di idoneità sanitaria ha validità un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro.
L'autorità sanitaria competente può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario dei titolari del libretto sanitario e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica.
Articolo 5-quater
Disposizioni in materia di contratti di
lavoro nel settore ittico
1. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: «i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142,».
L’articolo 5-quater, introdotto al Senato, prevede una modifica all’art. 2, comma 7 del d.lgs. n. 226/2001[114], relativo alla disciplina dell’imprenditore ittico.
Ai sensi dell’art. 2 citato, è imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse.
Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle medesime attività. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività sopra descritte.
Si dispone inoltre una equiparazione dell’imprenditore ittico all’imprenditore agricolo, salve più favorevoli disposizioni di legge. Tale equiparazione, data la ampia formulazione della norma, riguarda anche le agevolazioni fiscali e contributive previste per il settore agricolo.
Tuttavia, ai sensi del comma 7 interessato dalla novella in esame, per godere delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
L’articolo in esame chiarisce che per godere delle agevolazioni fiscali e previdenziali l’imprenditore ittico deve applicare al personale i contratti collettivi nazionali del settore specifico. Si precisa che resta fermo quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 142/2001[115], relativo alla disciplina del trattamento economico del socio lavoratore.
Si ricorda che tra socio lavoratore e cooperativa si instaurano due diversi rapporti giuridici: quello associativo e, successivamente, quello di lavoro. Difatti il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma (compresa quella della collaborazione coordinata non occasionale), con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali (art. 1, comma 3, legge n. 142/2001).
Se il rapporto di lavoro è svolto in forma subordinata, al socio lavoratore di cooperativa, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 142 del 2001, si applicano, tra le altre: le disposizioni della legge n. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori). Fanno eccezione le norme concernenti: la reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamento illegittimo nell’ambito di operatività della tutela reale (art. 18 della legge citata), qualora venga a cessare anche il rapporto associativo assieme a quello di lavoro; i diritti sindacali (artt. 19-27 della legge n. 300/1970), che possono essere esercitati, compatibilmente con lo status di socio lavoratore, solamente se ciò è previsto da specifici accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo ed organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Si applicano inoltre le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Se il rapporto di lavoro è svolto in forma autonoma (o parasubordinata), al socio lavoratore si applicano esclusivamente le norme dello Statuto dei lavoratori relative alla libertà di opinione, religiosa e sindacale (art. 1, della legge n. 300/1970), al divieto per il datore di lavoro di effettuare indagini sulle convinzioni politiche, religiose e sindacali dei lavoratori o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della loro professionalità (art. 8 della legge n. 300/1970), al diritto di associazione e di attività sindacale (artt. 14 e 15 della legge n. 300/1970). Tuttavia, in sede di accordi collettivi su citati, tenendo conto della peculiarità del sistema cooperativo, possono essere individuate forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali. Le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano solamente se compatibili con la prestazione lavorativa.
Si ricorda inoltre che l’articolo 3 della legge n. 142/2001 dispone che le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in appositi accordi;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi, mediante integrazioni delle retribuzioni medesime attuata tramite aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.
E’ inoltre previsto che, in deroga a tale disciplina, le cooperative della piccola pesca possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno alla cooperativa.
Articolo 6
Cessione di partecipazioni
1. All’articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «nei precedenti periodi d’imposta». Le maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
L’articolo 6 modifica il comma 131 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, stabilendo che, in tutti i casi di cessione di partecipazioni, per la determinazione del loro costo fiscalmente rilevante si tenga conto delle svalutazioni dedotte in tutti i precedenti periodi di imposta, e non più delle sole svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), è intervenuto sul trattamento tributario delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alle cessioni di partecipazioni (azioni) effettuate anche dopo il periodo transitorio previsto dal decreto legislativo n. 344 del 2003, che ha riformato l'imposizione sul reddito delle società (IRES).
Il criterio per la determinazione delle plusvalenze è individuato dall'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85 relativi ai ricavi, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Nelle ipotesi indicate alle lettere a) e b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Nell'ipotesi indicata alla lettera c), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
Il comma
1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 344 del
- non rientrano nell'esenzione prevista dagli articoli 87 e 58 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze relative ad azioni o quote realizzate entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente;
- corrispondentemente, le svalutazioni delle stesse azioni o quote indicate al punto precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente, sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003.
Come riportato nella Relazione tecnica all’emendamento del Governo che ha introdotto la disposizione qui illustrata, il costo fiscalmente riconosciuto tiene conto, in diminuzione, di tutte le svalutazioni dedotte nei periodi antecedenti la riforma. La presenza di svalutazioni dedotte incrementa pertanto l'importo della plusvalenza. Il descritto comma 131, nel testo originario, prevede quindi che il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni sia assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002.
Il presente articolo, al comma 1, primo periodo, modifica questa disposizione, stabilendo che, per la determinazione del costo delle partecipazioni, si tenga conto delle svalutazioni dedotte in tutti i precedenti periodi di imposta, e non più delle sole svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
Secondo la relazione governativa, la norma “vale a chiarire definitivamente che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, il costo fiscalmente riconosciuto dalle partecipazioni, con o senza requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve essere assunto al netto di tutte le svalutazioni dedotte sia prima che dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209[116].”
Rispetto al testo originario, nuova formulazione determina un maggiore gettito in quanto, considerandosi tutti i periodi di imposta precedenti (e non soltanto quelli decorrenti dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002), viene ridotto l’ammontare delle minusvalenze che possono venire portate in deduzione.
Le maggiori entrate, ai sensi del secondo periodo del presente comma 1, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e destinato – secondo la disposizione istitutiva – ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche le quote di produzione», sono inserite le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231»;
b) al comma 2, dopo le parole: «le quote di produzione», sono inserite le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231».
L’articolo 7 novella il decreto legislativo n.99 del 2004, al fine di consentire agli agricoltori di fornire in pegno, quale garanzia per finanziamenti creditizi e conservandone la disponibilità, i diritti all’aiuto della Politica agricola comune (PAC), al pari di quanto già consentito per le quote di produzione e i diritti di reimpianto della propria azienda.
A seguito della riforma della Politica agricola comune, operata con il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, gli aiuti comunitari sono stati ricompresi nei «diritti all’aiuto» che ogni imprenditore agricolo ha ricevuto attraverso l’AGEA. Per tali diritti, con il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231, è stato costituito presso l’AGEA un apposito registro.
L’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ha già previsto che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l’adempimento delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell’articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione e i diritti di reimpianto della propria azienda e che in deroga a quanto previsto dall’articolo 2786 del codice civile possono continuare ad utilizzarli[117].
1. In attuazione dell'articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dall'epizoozia denominata blue tongue provvede a comunicare all'AGEA le aziende oggetto di prelievo supplementare nella campagna 2002/2003 che rientrano nelle fattispecie di cui dell'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del predetto decreto-legge n. 49 del 2003. L'AGEA provvede alla restituzione del prelievo supplementare nei limiti delle disponibilità già assegnate alla stessa AGEA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77.
2. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «della regione autonoma della Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia».
L’articolo 7-bis, comma 1, dispone la restituzione alle aziende di allevamento, che abbiano subito nel corso della campagna di commercializzazione 2002/2003 restrizioni alla movimentazione dei propri animali per opera di provvedimenti dell’autorità sanitaria, da cui sia conseguito un eccesso di produzione lattiera, dell’ammontare di prelievo versato, ma imputato in eccesso. In applicazione del comma 30, dell’art. 10 del D.L. n. 49/03, il Commissario straordinario del Governo per la blue tongue provvede a comunicare all’Agea l’elenco delle aziende aventi titolo alla restituzione del prelievo, che deve essere fatta nell’ambito delle risorse a ciò destinate, pari a 7 milioni di euro, a suo tempo assegnate all’Agea dal D.L. n. 16/2004, art. 2, co. 1, per l’anno 2004.
In applicazione del comma 30, dell’art. 10 del D.L. n. 49/03, il Commissario straordinario del Governo per la blue tongue provvede a comunicare all’Agea l’elenco delle aziende aventi titolo alla restituzione del prelievo, che deve essere fatta nell’ambito delle risorse a ciò destinate, pari a 7 milioni di euro, a suo tempo assegnate all’Agea dal D.L. n. 16/2004, art. 2, co. 1, per l’anno 2004.
L'articolo 9 del Decreto legge n. 49/03 disciplina le operazioni successive al pagamento mensile del prelievo supplementare.
Al termine di ciascuna campagna lattiero-casearia, l'Agea:
· verifica il quantitativo delle consegne di latte effettuate dai produttori e l'entità del prelievo supplementare versato dalle aziende eccedentarie;
· calcola l'ammontare del prelievo dovuto all'Unione europea per la eccedenza produttiva nazionale rispetto al quantitativo generale assegnato all’Italia;
· calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.
Il differenziale tra il prelievo versato dai produttori e quanto realmente dovuto all’Unione europea è conseguente alla possibile compensazione che può essere realizzata in ambito nazionale fra aziende eccedentarie ed aziende che non producono, o non producono integralmente la quota ad esse nominalmente assegnata. Pertanto lo splafonamento reale in ambito nazionale può risultare inferiore alla somma dei quantitativi prodotti in eccedenza dai singoli, che potranno vedersi restituire parte o tutto del prelievo versato.
L'ammontare del prelievo versato in eccesso, al netto del 5 per cento che deve essere accantonato, viene restituito ai produttori soggetti a prelievo supplementare, rispettando le seguenti priorità (comma 3):
· i primi beneficiari devono essere coloro ai quali il prelievo è stato indebitamente applicato;
· in secondo e terzo ordine si pongono i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate;
· ultime ad aver titolo sono le aziende che abbiano subito il blocco della movimentazione degli animali (lett. c-bis):
- il blocco deve essere conseguente ad un provvedimento dell’autorità sanitaria;
- il fermo deve protrarsi per almeno 90 giorni;
- la sovraproduzione deve essere conseguente al blocco;
- l’eccesso di produzione che dà titolo alla restituzione deve essere contenuto entro il 20% al quantitativo produttivo assegnato;
- l’elenco delle aziende che soddisfano menzionati requisiti deve essere comunicato all’Agea dalle regioni , entro il 30 aprile del periodo successivo.
Il comma 30 del successivo art. 10 assegna al Commissario governativo per la blue tongue di sostituirsi alle regioni, per il solo periodo di commercializzazione 2002/2003, in merito agli adempimenti a queste richieste.
Il comma 2 estende alla regione Sicilia la deroga introdotta dal comma 28 dell’art. 4 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003) in merito al trasferimento di quote latte. La deroga alle disposizioni di carattere generale contenute nella legge di riforma del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stata originariamente introdotta in favore della sola regione Sardegna.
Il decreto-legge n. 49/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2003, ha infatti previsto, all'articolo 10, comma 10, la possibilità di trasferire i “quantitativi produttivi di riferimento”, separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse. Nella ipotesi che il quantitativo migri da una regione all’altra, il trasferimento è dal comma 13 consentito nella misura limitata del 70%, ridotta al 50% per le aziende allocate nelle regioni insulari.
I commi 11 e 12 prevedono, poi, specifiche disposizioni per le aziende ubicate nelle zone montane e svantaggiate. Il comma 11 dispone che le aziende ubicate in zone montane possono trasferire i quantitativi di riferimento loro assegnati anche per intero, ma esclusivamente a favore delle aziende ubicate in zone di montagna; il comma 12 detta disposizioni di tenore equivalente per le aziende ubicate in zone svantaggiate, specificando che il trasferimento, che può avere per oggetto anche l’intera quota, può essere effettuato esclusivamente a favore delle aziende ubicate nelle zone montane e svantaggiate.
Con il comma 28 della legge finanziaria 2004 è stato specificato che le aziende ubicate nelle zone svantaggiate della regione autonoma della Sardegna, in deroga ai principi stabiliti dal comma 12 dell'art. 10 del decreto-legge n. 49/2003, possono trasferire i propri quantitativi anche ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
L’articolo 8 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 6352 ¾
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DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 febbraio 2006 (v. stampato Senato n. 3723)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
con il ministro dell'interno
(PISANU)
con il ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
con il ministro per le politiche comunitarie
(LA MALFA)
e con il ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale
(MICCICHÈ)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa
Trasmesso dal Presidente del Senato della
Repubblica
il 10 febbraio 2006
DISEGNO DI LEGGE
__
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 2
All'articolo 1, è premesso il seguente:
«Art. 01. - (Disposizioni in materia di previdenza agricola) - 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1o gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
3. Relativamente ai carichi contributivi risultanti, fino alla data del 31 ottobre 2005, dalle giornate denunciate trimestralmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla normativa sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, e le sanzioni civili con il pagamento di una somma pari all'importo dovuto oltre a quanto dovuto al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, avvalendosi della facoltà di rateizzare i suddetti importi in venticinque anni.
4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento conseguenti alla cessione e alla cartolarizzazione dei crediti INPS.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti previdenziali informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, versando contestualmente almeno il 2 per cento delle somme di cui al medesimo comma 3. Il residuo importo è versato in rate semestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2030.
6. Fino alla presentazione dell'istanza di cui al comma 5, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alle fattispecie previste dai commi da 3 a 5. Con la sottoscrizione e con il contestuale versamento di cui al comma 5 è disposta ad istanza dell'interessato la sostituzione delle ipoteche iscritte con garanzia fideiussoria assicurativa decennale, per i crediti oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo del presente comma sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
8. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.
9. A decorrere dal 1o luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'INPS per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.
10. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
11. A decorrere dal 1o luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto obbligo di inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché il presunto fabbisogno di manodopera. L'INPS procede alla verifica delle denunce aziendali con priorità a quelle che presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
12. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
13. A decorrere dal 1o luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 del presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.
14. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.
15. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane già assegnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
16. All'onere derivante dai commi da 1 a 15, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2006, a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e a 44 milioni di euro a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per un equivalente importo, ai fini dell'invarianza dei saldi per i medesimi anni, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
17. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
18. Ai fini delle disposizioni contenute al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la regolarità contributiva per le imprese del settore agricolo si ottiene con il regolare versamento delle rate di cui al comma 3 del presente articolo.
19. Sono abrogate tutte le disposizione incompatibili con i commi da 1 a 18».
All'articolo 1:
i commi 1 e 2 sono soppressi;
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è differito al 2 maggio 2006»;
al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: "0,01"»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 01, comma 17, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6 del presente articolo, nonché mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 01, commi da 9 a 12».
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura) - 1. Per l'anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le somme assegnate all'AGEA, destinate all'attuazione di interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all'AGEA medesima. Nell'ambito dello stato di previsione dell'AGEA per l'anno 2006 è istituito un apposito capitolo in entrata, denominato "Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare". Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.
3. Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo 10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialità tradizionali garantite".
5. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa".
6. Ove non diversamente disposto, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da contratti associativi di soccida, sono assegnati dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.
Art. 1-ter. - (Disposizioni in favore delle imprese ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di 52.000.000 di euro, per l'anno 2006 sono definiti i criteri per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, dovuti dalle imprese, ivi comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Conseguentemente, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, il termine per il versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del predetto comma 17 è fissato al 1o ottobre 2006. A tal fine è istituito apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato tramite un versamento in conto entrata nel bilancio dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo equivalente ai fini della invarianza dei saldi per i medesimi anni».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», sono inserite le seguenti: «nonché da tre presidenti di regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita, per l'anno 2006, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticolo-saccarifera previsti dalla normativa comunitaria, nonché ad assicurare, relativamente al primo anno di attuazione, la più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio spettante all'Italia a partire dall'anno 2007 nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero è attribuita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono la assegnazione della quota suddetta garantendo l'unitarietà della quota stessa e la priorità per l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo convergenza».
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Etichettatura del miele). - 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto;".
Art. 2-ter. - (Differimento di termine per adempimenti concernenti il prelievo supplementare). - 1. Tutti i versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono rinviati al 31 luglio 2006.
Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1o gennaio 2008.
2. Dal 1o luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione, dei dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola, riferiti all'anno in corso e dei dati relativi all'immissione in consumo di carburanti diesel e di benzina, riferiti all'anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2.
4. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.
5. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera la disciplina dei contratti di programma agroenergetici, individuando l'amministrazione competente per la loro stipula. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l'attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.
6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.
10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "e calorica";
b) dopo le parole: "da fonti rinnovabili agroforestali", sono inserite le seguenti: "e fotovoltaiche".
Art. 2-quinquies. - (Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228). - 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività"».
All'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 11-quaterdecies, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238"».
All'articolo 4:
al comma 4, le parole: «Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni»;
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti già svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si avvalgono della società consortile "Consorzio anagrafi animali" quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla società consortile "Consorzio anagrafi animali", con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
4-ter. La società consortile "Consorzio anagrafi animali" assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di attività riconducibili a quanto previsto dal comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della società consortile "Consorzio anagrafi animali", d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta società consortile, per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla società medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.
4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000».
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento). - 1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di 10 unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario.
3. È altresì assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
4. Con propri atti regolamentari interni l'Alto Commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio di cui al comma 3.
5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.
6. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "è autorizzata la spesa di 1 milione di euro" le parole: "per l'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2006".
7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al "Fondo per interventi strutturali di politica economica" istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. In conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/197 e 58/221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta».
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 28 del», «dall'articolo 5 del» e «previste dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; le parole: «così come modificato» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito»;
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. È autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quater. Per l'anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, nei limiti delle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, per l'anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle predette disponibilità.
1-quinquies. Il naufragio delle unità da pesca, avvenuto nel corso dell'anno 2005 ed accertato dall'Autorità marittima, è equiparato al ritiro definitivo con priorità della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle disponibilità finanziarie del programma comunitario Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).
1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-sexies, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005».
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis. - (Modifica al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di distretti produttivi). - 1. Al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "ai sistemi produttivi locali, distretti industriali" sono inserite le seguenti: "e della pesca".
2. La disposizione recata dal comma 1 si applica nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 372, della citata legge n. 266 del 2005.
Art. 5-ter. - (Interventi di semplificazione nel settore della pesca). - 1. I certificati di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e dei ganci idrostatici, nonché le visite periodiche agli apparati radio a bordo delle unità da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza delle revisioni di cui al presente comma è prorogata fino a due anni dalla data di rilascio.
2. Costituisce prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata prevista dalla circolare del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane n. 30819/8 divisione XV dell'11 aprile 1973.
3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sanitarie di cui al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, le prestazioni effettuate a bordo di unità da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale.
4. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146, primo comma, dopo la parola: "sovraordinate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi";
b) all'articolo 169, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca";
c) all'articolo 176, primo comma, dopo le parole: "di bordo" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle unità da pesca".
5. In caso di improvvise e temporanee indisponibilità di marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota l'assenza in un apposito registro vidimato dall'autorità marittima d'iscrizione della nave; in tal caso è consentito l'esercizio delle attività di pesca, purché sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unità.
6. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni". Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di idoneità deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di navigabilità, comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio.
7. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 261, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera";
b) all'articolo 273, secondo comma, la lettera b. è sostituita dalla seguente:
"b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera".
8. Per le unità da pesca che hanno installato apparati radio in MF-RTF/DSC di classe A antecedentemente al 7 aprile 2005, è consentito l'utilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale abilitato con certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC di classe E.
9. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del libretto sanitario previsto dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed i relativi rinnovi periodici dell'idoneità si effettuano nell'ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri per lo Stato.
Art. 5-quater. - (Disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore ittico). - 1. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: "i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142,"».
All'articolo 7, al comma 1:
nella lettera a), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»; le parole: «del 29 settembre 2003 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio, del 29 settembre 2003» e le parole: «9 novembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «11 novembre 2005»;
nella lettera b), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»; le parole: «del 29 settembre 2003 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio, del 29 settembre 2003» e le parole: «9 novembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «11 novembre 2005».
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di prelievo supplementare). - 1. In attuazione dell'articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dall'epizoozia denominata blue tongue provvede a comunicare all'AGEA le aziende oggetto di prelievo supplementare nella campagna 2002/2003 che rientrano nelle fattispecie di cui dell'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del predetto decreto-legge n. 49 del 2003. L'AGEA provvede alla restituzione del prelievo supplementare nei limiti delle disponibilità già assegnate alla stessa AGEA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77.
2. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "della regione autonoma della Sardegna" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia"».
DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 2
Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2006 (*). (*) Si veda, inoltre, il successivo avviso di Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2006. |
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Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
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Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare le problematiche connesse agli aumenti contributivi a carico dei datori di lavoro agricoli ed alle operazioni catastali, alla crisi del settore bieticolo-saccarifero, anche alla luce delle recenti decisioni comunitarie, al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo, al rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi agroalimentari, nonché di disciplinare l'installazione di apparecchiature radioelettriche a bordo delle navi da pesca e la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni; |
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005; |
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie e per lo sviluppo e la coesione territoriale; |
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emana il seguente decreto-legge: |
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Articolo 01. (Disposizioni in materia di previdenza agricola). 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. 2. Dal 1o gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate: a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988; b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento. 3. Relativamente ai carichi contributivi risultanti, fino alla data del 31 ottobre 2005, dalle giornate denunciate trimestralmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla normativa sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, e le sanzioni civili con il pagamento di una somma pari all'importo dovuto oltre a quanto dovuto al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, avvalendosi della facoltà di rateizzare i suddetti importi in venticinque anni. 4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento conseguenti alla cessione e alla cartolarizzazione dei crediti INPS. 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti previdenziali informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, versando contestualmente almeno il 2 per cento delle somme di cui al medesimo comma 3. Il residuo importo è versato in rate semestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2030. 6. Fino alla presentazione dell'istanza di cui al comma 5, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alle fattispecie previste dai commi da 3 a 5. Con la sottoscrizione e con il contestuale versamento di cui al comma 5 è disposta ad istanza dell'interessato la sostituzione delle ipoteche iscritte con garanzia fideiussoria assicurativa decennale, per i crediti oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo del presente comma sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti. 7. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 8. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati. 9. A decorrere dal 1o luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'INPS per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali. 10. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 11. A decorrere dal 1o luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto obbligo di inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché il presunto fabbisogno di manodopera. L'INPS procede alla verifica delle denunce aziendali con priorità a quelle che presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. 12. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 13. A decorrere dal 1o luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 del presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo. 14. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale. 15. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane già assegnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni. 16. All'onere derivante dai commi da 1 a 15, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2006, a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e a 44 milioni di euro a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per un equivalente importo, ai fini dell'invarianza dei saldi per i medesimi anni, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 17. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. 18. Ai fini delle disposizioni contenute al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la regolarità contributiva per le imprese del settore agricolo si ottiene con il regolare versamento delle rate di cui al comma 3 del presente articolo. 19. Sono abrogate tutte le disposizione incompatibili con i commi da 1 a 18. |
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Articolo 1. (Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto). |
Articolo 1. (Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto). |
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1. Per l'anno 2006, sono rinviati al 1o marzo gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. |
Soppresso. |
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2. All'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dal 1o gennaio 2006», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o marzo 2006». |
Soppresso. |
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3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresì, le modalità anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime. |
3. Identico. |
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4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a parità di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entità degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3. |
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a parità di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entità degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è differito al 2 maggio 2006. |
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5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. |
5. Identico. |
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6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte |
6. Identico: |
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ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) la Tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «0,001»; |
a) la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «0,01»; |
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b) le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata». |
b) identica. |
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7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6. |
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 01, comma 17, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6 del presente articolo, nonché mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 01, commi da 9 a 12. Articolo 1-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura). 1. Per l'anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Le somme assegnate all'AGEA, destinate all'attuazione di interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all'AGEA medesima. Nell'ambito dello stato di previsione dell'AGEA per l'anno 2006 è istituito un apposito capitolo in entrata, denominato «Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare». Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata. 3. Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo 10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. 4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialità tradizionali garantite». 5. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa». 6. Ove non diversamente disposto, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da contratti associativi di soccida, sono assegnati dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.
Articolo 1-ter. (Disposizioni in favore delle imprese ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990). 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di 52.000.000 di euro, per l'anno 2006 sono definiti i criteri per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, dovuti dalle imprese, ivi comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Conseguentemente, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, il termine per il versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del predetto comma 17 è fissato al 1o ottobre 2006. A tal fine è istituito apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato tramite un versamento in conto entrata nel bilancio dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo equivalente ai fini della invarianza dei saldi per i medesimi anni. |
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Articolo 2. (Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero). |
Articolo 2. (Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero). |
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1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo - saccarifero è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale. |
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo - saccarifero è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nonché da tre presidenti di regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale. |
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2. Il Comitato di cui al comma 1: |
2. Identico. |
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a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera; |
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b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali; |
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c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione. |
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3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali ove cesserà la produzione di zucchero. I progetti di riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA). |
3. Identico. |
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4. È costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero in Italia, nonché le risorse presenti nel Fondo per |
4. Identico. |
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il risanamento del settore bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali,sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
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4-bis. Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita, per l'anno 2006, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticolo-saccarifera previsti dalla normativa comunitaria, nonché ad assicurare, relativamente al primo anno di attuazione, la più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
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5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della orgarnizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito. |
5. Identico. |
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5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio spettante all'Italia a partire dall'anno 2007 nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero è attribuita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono la assegnazione della quota suddetta garantendo l'unitarietà della quota stessa e la priorità per l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo convergenza. |
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Articolo 2-bis. (Etichettatura del miele). 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto;».
Articolo 2-ter. (Differimento di termine per adempimenti concernenti il prelievo supplementare). 1. Tutti i versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono rinviati al 31 luglio 2006. Articolo 2-quater. (Interventi nel settore agroenergetico). 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1o gennaio 2008. 2. Dal 1o luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione, dei dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola, riferiti all'anno in corso e dei dati relativi all'immissione in consumo di carburanti diesel e di benzina, riferiti all'anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2. 4. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005. 5. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera la disciplina dei contratti di programma agroenergetici, individuando l'amministrazione competente per la loro stipula. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l'attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola. 6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale: a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti; b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici. 7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche. 8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale. 9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo. 10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione. 11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»; b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali», sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche».
Articolo 2-quinquies. (Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228). 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività». |
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Articolo 3. (Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo). |
Articolo 3. (Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo). |
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1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro». |
1. Identico. |
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2. Al comma 10 dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento». |
2. Identico. |
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2-bis. All'articolo 11-quaterdecies, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238». |
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Articolo 4. (Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali). |
Articolo 4. (Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali). |
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1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può altresì attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate. |
1. Identico. |
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2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico. |
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a) all'alinea le parole: «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una o più denominazioni protette»; |
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b) al numero 1), le parole: «quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite dalle seguenti: «quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato». |
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3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297. |
3. Identico. |
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4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti già svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si avvalgono della società consortile «Consorzio anagrafi animali» quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla società consortile «Consorzio anagrafi animali», con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti. |
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4-ter. La società consortile «Consorzio anagrafi animali» assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di attività riconducibili a quanto previsto dal comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della società consortile «Consorzio anagrafi animali», d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta società consortile, per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla società medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
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4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente. |
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4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
Articolo 4-bis. (Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento). 1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali. 2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di 10 unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario. 3. È altresì assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza. 4. Con propri atti regolamentari interni l'Alto Commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio di cui al comma 3. 5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati. 6. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 1 milione di euro» le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006». 7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 8. In conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/197 e 58/221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. |
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Articolo 5. (Interventi urgenti nel settore della pesca). |
Articolo 5. (Interventi urgenti nel settore della pesca). |
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1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, è fissata al 1o gennaio 2007. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1o giugno 2000. |
1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, come sostituito dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, è fissata al 1o gennaio 2007. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1o giugno 2000. |
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1-bis. È autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005. |
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1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere |
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dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. |
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1-quater. Per l'anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, nei limiti delle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, per l'anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle predette disponibilità. |
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1-quinquies. Il naufragio delle unità da pesca, avvenuto nel corso dell'anno 2005 ed accertato dall'Autorità marittima, è equiparato al ritiro definitivo con priorità della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle disponibilità finanziarie del programma comunitario Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). |
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1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo. |
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1-septies. All'onere di cui al comma 1-sexies, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005. |
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Articolo 5-bis. (Modifica al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di distretti produttivi). |
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1. Al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «ai sistemi produttivi locali, distretti industriali» sono inserite le seguenti: «e della pesca». |
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2. La disposizione recata dal comma 1 si applica nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 372, della citata legge n. 266 del 2005. |
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Articolo 5-ter. (Interventi di semplificazione nel settore della pesca). |
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1. I certificati di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e dei ganci idrostatici, nonché le visite periodiche agli apparati radio a bordo delle unità da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza delle revisioni di cui al presente comma è prorogata fino a due anni dalla data di rilascio. |
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2. Costituisce prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata prevista dalla circolare del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane n. 30819/8 divisione XV dell'11 aprile 1973. |
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3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sanitarie di cui al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, le prestazioni effettuate a bordo di unità da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale. |
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4. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo 146, primo comma, dopo la parola: «sovraordinate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi»; |
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b) all'articolo 169, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
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«Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca»; |
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c) all'articolo 176, primo comma, dopo le parole: «di bordo» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle unità da pesca». |
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5. In caso di improvvise e temporanee indisponibilità di marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota l'assenza in un apposito registro vidimato dall'autorità marittima d'iscrizione della nave; in tal caso è consentito l'esercizio delle attività di pesca, purché sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unità. |
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6. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni». Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di idoneità deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di navigabilità, comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio. |
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7. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo 261, il secondo comma è sostituito dal seguente: |
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«Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera»; |
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b) all'articolo 273, secondo comma, la lettera b. è sostituita dalla seguente: |
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«b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera». |
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8. Per le unità da pesca che hanno installato apparati radio in MF-RTF/DSC di classe A antecedentemente al 7 aprile 2005, è consentito l'utilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale abilitato con certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC di classe E. |
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9. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del libretto sanitario previsto dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed i relativi rinnovi periodici dell'idoneità si effettuano nell'ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. |
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10. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri per lo Stato. |
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Articolo 5-quater. (Disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore ittico). |
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1. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: «i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142,». |
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Articolo 6. (Cessione di partecipazioni). |
Articolo 6. (Cessione di partecipazioni). |
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1. All'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «nei precedenti periodi d'imposta». Le maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
Identico. |
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Articolo 7. (Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102). |
Articolo 7. (Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102). |
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1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
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a) al comma 1, dopo le parole: «anche le quote di produzione», sono aggiunte le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231»; |
a) al comma 1, dopo le parole: «anche le quote di produzione», sono inserite le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231»; |
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b) al comma 2, dopo le parole: «le quote di produzione», sono aggiunte le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231». |
b) al comma 2, dopo le parole: «le quote di produzione», sono inserite le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231». |
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Articolo 7-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di prelievo supplementare). 1. In attuazione dell'articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dall'epizoozia denominata blue tongue provvede a comunicare all'AGEA le aziende oggetto di prelievo supplementare nella campagna 2002/2003 che rientrano nelle fattispecie di cui dell'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del predetto decreto-legge n. 49 del 2003. L'AGEA provvede alla restituzione del prelievo supplementare nei limiti delle disponibilità già assegnate alla stessa AGEA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. 2. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «della regione autonoma della Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia». |
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Articolo 8. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 2006. CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali. Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze. Pisanu, Ministro dell'interno. Scajola, Ministro delle attività produttive. Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Loggia, Ministro per gli affari regionali. La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie. Miccichè, Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale. Visto, il Guardasigilli: Castelli. |
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Codice della navigazione
(artt. 146,
169, 176)
Sezione III
Dell'iscrizione della nave e della abilitazione alla navigazione (1)
(omissis)
146. Iscrizione delle navi e dei galleggianti.
Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate (2).
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti [c.c. 2683] (3).
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(1) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30, che ha istituito il «Registro internazionale» nel quale sono iscritte le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
(2) Comma così modificato dall'art. 5, L. 8 luglio 2003, n. 172. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal ministro per le comunicazioni».
(3) Vedi l'art. 67 regol. nav. int. e l'art. 25, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(omissis)
Capo III
Dei documenti di bordo (1)
169. Carte, libri e altri documenti.
Le carte di bordo, sono, per le navi maggiori [c.n. 136], l'atto di nazionalità [c.n. 150] e il ruolo di equipaggio [c.n. 170], per le navi minori e i galleggianti, la licenza [c.n. 153].
Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:
a. il certificato di stazza [c.n. 138, 139]; il certificato di classe [c.n. 167] o quello di navigabilità, i certificati di bordo libero e di galleggiabilità [c.n. 164]; i certificati di visita [c.n. 165];
b. i documenti doganali (2) e sanitari (3);
c. il giornale nautico [c.n. 173, 174];
d. gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti (4).
Oltre la licenza [c.n. 153], le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.
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(1) Vedi gli artt. 349-374 regol. cod. nav.
(2) Vedi il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
(3) Vedi il R.D. 29 settembre 1895, n. 636, di approvazione del regol. sulla sanità marittima.
(4) E' da considerare a tutti gli effetti libro di bordo il registro degli idrocarburi di cui alla L. 14 gennaio 1970, n. 94, di accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione del 12 maggio 1954, adottati a Londra l'11 aprile 1962.
(omissis)
176. Libri di bordo delle navi minori. (1)
Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo.
Le navi e i galleggianti della navigazione interna indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento [c.n. 1289] (2).
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(1) Vedi gli artt. 79-83 regol. nav. int.
(2) Vedi gli artt. 81 e 83 regol. nav. int.; vedi, anche, l'art. 82 regol. nav. int. dello stesso regolamento che, per le navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate adibite al trasporto merci, prescrive anche il registro di carico.
(omissis)
D.C.G.
12 gennaio 1930
Provvedimenti per la difesa sanitaria del Regno
contro la importazione, per la via del mare, della peste, del colera, della
febbre gialla, del tifo esantematico e del vaiuolo
(art. 33)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1930, n. 14.
(2) Cfr. gli artt. 49-99 del regolamento sanitario internazionale, riportato al n. A/II.
(omissis)
33. Distruzione dei topi.
a) Navi addette al traffico internazionale - derattizzazione ed esonero dalla derattizzazione - certificati relativi (30).
Tutte le navi, comunque addette al traffico internazionale, devono essere periodicamente sottoposte alla distruzione dei topi, da praticarsi a stive vuote; ovvero essere tenute in condizioni tali che la popolazione murina vi sia ridotta al minimo possibile.
Il medico di porto rilascia ai capitani delle navi, su modelli conformi all'allegato 1 alla presente ordinanza:
nel primo caso, un certificato di eseguita derattizzazione;
nel secondo caso, un certificato di esenzione dalla derattizzazione. Ai fini del rilascio di quest'ultimo certificato, il medico di porto deve tenere conto dell'assetto igienico-sanitario della nave, delle sue caratteristiche costruttive e dell'impiego fatto sistematicamente, a bordo, di mezzi per la cattura o per la distruzione dei topi.
La durata di validità dei certificati predetti è di mesi sei, e la loro efficacia ha valore in quanto non sussista una delle condizioni indicate nei precedenti artt. 3, 4 e 5. Per le navi che si dirigano al proprio porto di origine può essere consentita una tolleranza supplementare di un mese.
Nel caso in cui non sia presentato alcun certificato, l'autorità sanitaria marittima ordina la esecuzione della distruzione dei topi, da farsi in conformità degli artt. 34, 35 e 36 della presente ordinanza e il medico di porto rilascia il relativo certificato.
Qualora, peraltro, il medico di porto abbia potuto accertare che la nave è tenuta in condizioni tali che la popolazione murina vi è ridotta al minimo possibile e che è fatto sistematico uso di mezzi di cattura o di distruzione dei topi, potrà rilasciare il certificato di esenzione dalla derattizzazione.
I certificati di derattizzazione e di esenzione dalla derattizzazione rilasciati da autorità sanitarie di Stati esteri con i quali non siano in vigore accordi speciali per il riconoscimento reciproco di efficacia delle misure sanitarie applicate alle navi, quando non siano conformi al modello stabilito dall'Ufficio internazionale di igiene pubblica di Parigi (allegato 3 alla presente ordinanza), devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, vidimata gratuitamente dalla Regia autorità consolare.
Non sarà tenuto conto di quei certificati che non indichino la tecnica seguita, i locali trattati e l'esito della operazione, ovvero i motivi in base ai quali la nave fu esonerata dalla derattizzazione, quando ne sia stato il caso; nonché di quei certificati che siano stati rilasciati dalle autorità di porti esteri che non figurino nell'elenco di cui all'allegato 4 alla presente ordinanza
b) Navi che trafficano lungo le coste dello Stato.
Le disposizioni che precedono si applicano anche alle navi nazionali che trafficano esclusivamente lungo le coste dello Stato; ma, nei loro confronti, la durata di validità dei certificati di cui al 2° comma del presente articolo è portata da mesi sei a mesi dieci, a meno che non si verifichi una delle condizioni indicate nei precedenti artt. 3, 4 e 5.
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(30) Vedi gli artt. 51 e 52 del regolamento sanitario internazionale, riportato al n. A/II.
(omissis)
L.
29 aprile 1949, n. 264
Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e
di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (art. 21)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° giugno 1949, n. 125, S.O. Vedi, inoltre, il titolo V della L. 20 maggio 1970, n. 300, riportata alla voce Lavoro.
(2) L'art. un., L. 31 marzo 1966, n. 205 (Gazz. Uff. 22 aprile 1966, n. 98), modificato dall'art. 7, L. 27 ottobre 1969, n. 754, riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria, ha disposto:
«
Articolo unico. L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi.
Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni». Vedi, anche, il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, riportato alla voce Ministero dei lavori pubblici, il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché l'art. 21, L. 11 marzo 1988, n. 67, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(omissis)
21. I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione (64) (64/a).
[I datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti giornalieri] (65).
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(64) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, con la decorrenza indicata nell'art. 7, comma 2, dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
(64/a) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(65) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(omissis)
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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 03-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo ordinario, a favore del comitato nazionale italiano per il collegamento tra il governo italiano e la organizzazione delle nazioni unite, per l'alimentazione e l'agricoltura, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è stabilito, per l'esercizio 1948-1949, in l. 26.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Alla spesa di cui al precedente comma si provvede mediante diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 129-bis dello stato di previsione della spesa del predetto ministero. l'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121, viene corrispondentemente ridotta di l. 26.000.000.
Art. 2
A decorrere dal 1/a luglio 1949 il contributo di cui al precedente articolo è di l. 22.000.000. esso viene iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-1950 e per quelli successivi.
Art. 3
Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
data a Roma, addì 27 ottobre 1949
Einaudi
De gasperi – sforza - bertone – segni - pella
Visto, il Guardasigilli: Grassi
D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328
Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima) (artt. 261,
273)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1952, n. 94, S.O.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima) (2)
(omissis)
261. Capo barca per la pesca costiera (1)
Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti (2):
1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238 [regol. cod. nav. 238], n. 4;
3. avere compiuto i 18 anni di età;
4. avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5. avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca;
6. avere sostenuto con esito favorevole un esame (3) secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro per la marina mercantile (4).
Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 60 tonnellate per l'esercizio della pesca costiera.
Il capo barca per la pesca costiera, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse (5).
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(1) Vedi l'art. 52, terzo comma, regol. nav. int.
(2) Vedi l'art. 298, secondo comma, regol. cod. nav.
(3) Vedi l'art. 298 regol. cod. nav.
(4) Con D.M. 30 luglio 1971 (Gazz. Uff. 26 agosto 1971, n. 215) sono stati approvati i programmi per il conseguimento del titolo professionale marittimo di capo barca per la pesca costiera.
(5) Articolo così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487.
(omissis)
273. Motorista abilitato (1)
Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti (2):
1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. avere compiuto i 19 anni di età;
3. non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238 [regol. cod. nav. 238], n. 4;
4. avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5. avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione (3) presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile (4);
6. avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
7. avere sostenuto con esito favorevole un esame (5), secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro per la marina mercantile (6).
Il motorista abilitato può condurre:
a. motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci;
b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 60 tonnellate, adibite alla pesca costiera.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.
I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abilitato, senza sostenere i relativi esami, purché in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3, 4 e 6 del presente articolo (7).
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(1) Vedi l'art. 56, terzo comma, regol. nav. int.
(2) Vedi l'art. 298, secondo comma, regol. cod. nav.
(3) Con D.M. 1 agosto 1953, (Gazz. Uff. 9 gennaio 1954, n . 6), sono stati regolamentati i corsi specializzati previsti agli artt. 271, n. 4, e 273, n. 4, regol. cod. nav. ai fini del conseguimento dei titoli professionali marittimi di meccanico navale di 2ª classe per motonavi e di motorista abilitato.
(4) Vedi l'art. 299 regol. cod. nav.
(5) Vedi gli artt. 284-294 regol. cod. nav.
(6) Con D.M. 30 luglio 1971 (Gazz. Uff. 26 agosto 1971, n. 215) sono stati approvati i programmi per il conseguimento del titolo professionale marittimo di motorista abilitato.
(7) Articolo così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487.
L. 5 giugno 1962,
n. 616
Sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare (6)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 luglio 1962, n. 168.
(1/a) Vedi il nuovo regolamento approvato con D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, riportato al n. H/XXIV. Vedi, peraltro, le note 11 e 12 all'art. 35 che segue. Con L. 23 maggio 1980, n. 313 (Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190, S.O.), rettificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1984, n. 22, è stata data adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione. Vedi, inoltre, l'art. 11, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 169.
(omissis)
6. Rilascio e validità dei certificati di sicurezza e d'idoneità.
I certificati di sicurezza e di idoneità sono rilasciati dall'autorità marittima in base alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente legge.
Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di idoneità provvedono le autorità locali su richiesta del console, in conformità degli accordi medesimi.
Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorità consolare, allorché deve accertare l'idoneità alla navigazione per le navi nazionali risultanti sprovviste dei certificati di sicurezza o di idoneità in regolare corso di validità, procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai regolamenti di applicazione della presente legge. Degli accertamenti effettuati, l'autorità consolare redige un verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio, fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o nel primo porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. La validità del verbale non potrà comunque superare i tre mesi.
La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere a), c), d) ed e) dell'art. 4 non può essere superiore ad un anno.
La durata del certificato di sicurezza di cui alla lettera b) e del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell'art. 4 non può essere superiore a due anni.
(omissis)
L.
12 marzo 1968, n. 334
Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli
aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei
contributi unificati in agricoltura (art. 8)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1968, n. 93.
(1/a) Vedi, anche, il D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, riportato alla voce Collocamento di lavoratori, nonché il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.
(omissis)
8. I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna (8/a).
I lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51 giornate annue e che svolgano anche attività di coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9 (6), per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue.
I contributi per le giornate portate ad integrazione di quelle di giornaliero di campagna sono a carico del lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la norma di cui all'art. 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 (7).
Per avvalersi della facoltà di cui al precedente secondo comma, i lavoratori interessati debbono presentare domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.
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(8/a) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(6) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(7) Riportato al n. C/II.
(omissis)
D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto(art. 34)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
(2) Il testo del presente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato pressoché integralmente modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, riportato al n. LVII. Si sono, pertanto, indicate ora soltanto le ultime modificazioni che il testo ha subìto. Per ulteriori modificazioni al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vedi il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, riportato alla voce Spettacoli pubblici (Diritti erariali sugli). Vedi, inoltre, il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, e l'art. 2, D.M. 27 giugno 2003.
(omissis)
34. Regime speciale per i produttori agricoli.
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo (126).
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci (126/a).
3. [Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire] (126/b).
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario (127).
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione (128).
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c) (129).
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
10. [Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate (130)] (131).
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 (132).
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo (133-137).
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(126) Per le percentuali di compensazione di cui al presente comma, vedi il D.M. 12 maggio 1992, riportato al n. CXLI e successivi indicati in nota.
(126/a) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(126/b) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(127) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, con la decorrenza indicata nell'art. 7, dello stesso decreto e poi dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(128) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, con la decorrenza indicata nell'art. 7, dello stesso decreto e poi dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
(129) Comma così modificato dal comma 10 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(130) Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, riportato al n. CLXVI. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6-sexies, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(131) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(132) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(133-137) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, riportato al n. CLXVI. Vedi, anche, l'art. 11 dello stesso decreto, come modificato, da ultimo, dal comma 8 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 19, L. 27 dicembre 2002, n. 289, dal comma 2 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dal comma 506 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(omissis)
Ministero
delle finanze,
Circolare n. 233-316/30819/8,
Imbarco su motopescherecci di provviste di bordo e
di piccoli oggetti di dotazione
Oggetto:
I.V.A. - Imbarco su motopescherecci di provviste di bordo e di piccoli oggetti di dotazione.
Sintesi:
La circolare chiarisce che essendo le Cooperative di pescatori da considerare ad ogni effetto imprese di navigazione marittima, rendesi applicabile nel caso la disposizione del quarto comma di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972, in base alla quale le cessioni alle imprese di navigazione marittima di beni destinati a provviste di bordo delle navi, indipendentemente dalla circostanza che per detti imbarchi venga emessa o meno la bolletta di esportazione, non sono imponibili, mentre gli acquisti di detti beni da parte del cedente possono essere effettuati con i benefici di cui al secondo e terzo comma del predetto art. 8.
Testo:
Il Consorzio nazionale fra Cooperative pescatori - premesso che provvede, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 23 ottobre 1940 e successive modificazioni, alla distribuzione di carburanti e lubrificanti a Cooperative di pescatori - ha prospettato gli inconvenienti derivanti, agli effetti dell'I.V.A., dalla non coincidenza fra i soggetti indicati nelle fatture emesse in occasione della vendita di prodotti dalla Compagnia petrolifera al Consorzio e dal Consorzio alle Cooperative ed i soggetti cui sono intestate le bollette C/21 emesse per l'estrazione dei prodotti dalla Raffineria e quelle di esportazione emesse per il successivo imbarco di essi sui natanti adibiti alla pesca.
Gli inconvenienti lamentati sarebbero rappresentati, in sostanza, dalla necessita' per le Cooperative di pescatori di assolvere l'I.V.A. sulle fatture di rivendita emesse dal Consorzio, non risultando dette Cooperative intestatarie delle bollette di esportazione, nonche' della impossibilita' di effettuare successivamente la detrazione dell'imposta stessa a norma dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Al riguardo, d'intesa con la Dir. TT. AA., si precisa che, essendo le Cooperative di pescatori da considerare ad ogni effetto imprese di navigazione marittima, rendesi applicabile nel caso la disposizione del quarto comma di cui all'art. 8 del citato D.P.R. n. 633, in base alla quale le cessioni alle imprese di navigazione marittima di beni destinati a provviste di bordo delle navi, indipendentemente dalla circostanza che per detti imbarchi venga emessa o meno la bolletta di esportazione, non sono imponibili, mentre gli acquisti di detti beni da parte del cedente possono essere effettuati con i benefici di cui al secondo e terzo comma del predetto art. 8.
Poiche' peraltro, gli imbarchi dei prodotti in questione avvengono sotto controllo doganale ai fini dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti stessi, si dispone che le dogane appongano ugualmente, nonostante la difformita' di intestazione delle bollette di esportazione, il proprio visto sui duplicati delle fatture emesse per la cessione fra il Consorzio e le Cooperative.
Ovviamente, qualora ne sia fatta richiesta ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 8, il visto della dogana sara' apposto anche sui dupli delle fatture relative alle cessioni a monte fra la Compagnia petrolifera ed il Consorzio, sempreche' sussistano le condizioni richieste (stato originario e termine di sei mesi).
Il Consorzio in discorso ha anche prospettato le difficolta' derivanti, sempre agli effetti dell'I.V.A., alle Cooperative di pescatori dal fatto che in genere per gli imbarchi di modesti quantitativi di provviste di bordo diverse dai carburanti e lubrificanti e di piccoli oggetti di dotazione, onde evitare ritardi e costi di vario genere, non viene richiesta l'emissione della bolletta di esportazione; in tali casi, infatti, le Cooperative non possono fornire alcuna prova dell'avvenuto imbarco, dato che questo avviene all'infuori di qualsiasi controllo doganale.
Al riguardo, considerato che anche in tali casi rendesi applicabile l'art. 8 - quarto comma - del D.P.R. n. 633, si precisa, d'intesa con la Dir. TT. AA., che per gli acquisti dei prodotti nazionali in parola da parte delle Cooperative non e' dovuta l'I.V.A. e che sara' ritenuta valida come prova dell'avvenuto imbarco, ai fini dei controlli, l'iscrizione dei prodotti stessi in separati fogli dei registri od elenchi di cui alle istruzioni relative all'art. 94 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 diramate con la circ. n. 424 (prot. n. 3189/I) del 25 giugno 1971, se si tratta di generi per provvista di bordo, ovvero l'esistenza a bordo di tali prodotti, se si tratta di oggetti di dotazione.
Inoltre, sulla fattura relativa alle merci stesse, dovra' essere apposta una dichiarazione del capitano della nave attestante la destinazione dei beni acquistati.
L. 11 gennaio 1979,
n. 12
Norme per l'ordinamento della professione di
consulente del lavoro (art. 1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 1979, n. 20.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 1 agosto 2003; Nota 7 marzo 2005;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 27 agosto 2001, n. 167; Circ. 1 luglio 2004, n. 99;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 15 marzo 2000, n. 14/2000;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 7 giugno 2002, n. 31/2002.
TITOLO I
Disposizioni generali
1. Esercizio della professione di consulente del lavoro.
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali (1/a), dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 (1/b), nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni (1/c).
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma (1/d).
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore (1/d) (1/e).
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(1/a) Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata alla voce Avvocato e procuratore, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.
(1/b) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.
(1/c) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(1/d) Comma aggiunto dall'art. 58, comma 16, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(1/d) Comma aggiunto dall'art. 58, comma 16, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(1/e) Vedi, anche, l'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
(omissis)
D.P.R.
26 marzo 1980, n. 327
Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (art. 37)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 1980, n. 193.
(2) Riportata al n. A/X.
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 5 maggio 1998, n. 122471;
- Ministero del tesoro: Circ. 25 marzo 1997, n. 750;
- Ministero dell'interno: Circ. 13 novembre 2000, n. 300/A/26112/108/16.
(omissis)
TITOLO III
Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto
37. Libretto di idoneità sanitaria.
Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso - destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.
Il libretto di idoneità sanitaria distribuito ai sensi del successivo art. 40 ha validità un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro.
Per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorità del comune di provenienza, attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneità sanitaria.
Presso il comune che rilascia il libretto di idoneità sanitaria è istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato. L'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica (3/b).
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(3/b) Il comma 14 dell'art. 92, L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
(omissis)
L.
24 aprile 1980 n. 146
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 aprile 1980, n. 115.
1. (2).
L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera l), del citato articolo 10, è elevato a lire due milioni e cinquecentomila.
Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1980.
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(2) Il comma, che si omette, sostituisce la lettera c) al primo comma dell'art. 10, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
2. (3).
Nell'articolo 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (4), e successive modificazioni, l'importo di lire ottantaquattromila, indicato nel primo comma alla lettera a), è elevato a lire centosessantottomila; e gli importi di lire centoduemila e lire ottantaquattromila indicato nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire centottantaseimila e a lire centosessantottomila.
Nel secondo comma dell'articolo 9, della L. 9 ottobre 1971, n. 825 (5), nel primo periodo le parole: «saranno computate per i quattro decimi» sono sostituite dalle seguenti: «saranno computate per i sette decimi».
Nell'articolo 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (4), e successive modificazioni, la misura del quaranta per cento, indicata nel quarto comma, è elevata al settanta per cento.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1980, salvo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge.
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(3) Il comma, che si omette, sostituisce i numeri 1) e 2) del secondo comma dell'art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
(4) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(5) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(4) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
3. Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (4), e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno (5/a). La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma, dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (4). Parimenti con effetto dal 1° gennaio 1980 sono abrogati gli articoli 59 della L. 21 dicembre 1978, n. 843 (6) e 23 del D.L. 30 dicembre 1979, numero 663 (7) convertito con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33 (7/a).
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(4) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(5/a) Importo elevato a lire 3 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1981, dall'art. 1, D.L. 20 luglio 1981, n. 378, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui), a lire 3.500.000 dall'art. 11, D.L. 22 dicembre 1981, n. 787 e a lire 4.500.000 dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, riportati alla voce Imposte e tasse in genere.
(4) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(6) Riportata al n. A/XXXI.
(7) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(7/a) Vedi, anche, l'art. 11, D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, nonché l'art. 5, D.L. 5 marzo 1986, n. 57, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
4. Per le unità immobiliari destinate ad uso di abilitazione, possedute dal contribuente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione, il reddito dei fabbricati determinato a norma dell'articolo 88 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (4), è aumentato di un terzo, con effetto dal 1° gennaio 1979. Sono esentate dall'aumento le unità immobiliari adibite ad uso professionale.
A decorrere dalla stessa data l'aumento previsto dal comma precedente si applica anche alle unità immobiliari possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, che non costituiscono beni strumentali ai sensi degli articoli 40 e 52, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (4), e che non sono destinate alla locazione.
I possessori di unità immobiliari per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento sono soggetti, qualora non dichiarino il relativo reddito e questo sia di ammontare annuo superiore a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella misura del 30 per cento del reddito accertato. La stessa pena si applica a coloro che omettono di dichiarare il reddito di costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (4), e per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento al catasto edilizio urbano, sempre che il reddito stesso ecceda il predetto ammontare di lire 800.000. Restano salve le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione dei redditi.
Chi non dichiara i redditi dei fabbricati esenti dall'imposta locale sui redditi o li dichiara in misura inferiore per oltre un terzo del loro ammontare decade dal beneficio dell'esenzione a partire dal primo periodo di imposta per il quale ha commesso l'infrazione, ferme restando le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o la infedeltà della dichiarazione.
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(4) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(4) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(4) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
5. La Cassa depositi e prestiti è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
La disposizione di cui al presente articolo si applica anche per gli esercizi decorsi.
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Provvedimenti urgenti per la riduzione delle evasioni per l'anno 1980
6. (8).
(9).
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(8) Il comma, che si omette, sostituisce il primo comma dell'art. 37, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(9) Il comma, che si omette, aggiunge un periodo al primo comma dell'art. 51, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
7. (10).
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(10) Sostituisce l'art. 7, D.L. 6 luglio 1974, n. 260, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
8. Nell'àmbito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.
I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento. Provvedono altresì al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.
Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'articolo 17 della L. 9 ottobre 1971, n. 825 (11), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:
1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densità dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;
2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessità di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;
3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unità le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonché attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dall'Amministrazione delle finanze.
Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.
Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, è autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.
Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi può essere data in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta (11/a).
[Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate le aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilità o compravendita o permuta, alla quale si applicano le disposizioni del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473, anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse] (12).
Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della L. 3 gennaio 1978, n. 1 (12/a).
Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o più società con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonché di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attività dei centri (12/b).
Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze può stipulare una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonché di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti può essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalità di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della società affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'art. 326 del codice penale (12/c).
I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della L. 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio (12/d) (13).
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(11) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(11/a) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 22 dicembre 1980, n. 891, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(12) Comma abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.
(12/a) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(12/b) Gli attuali commi decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono gli originari commi decimo e undicesimo per effetto dell'art. 3, L. 22 dicembre 1980, n. 891, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(12/c) Gli attuali commi decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono gli originari commi decimo e undicesimo per effetto dell'art. 3, L. 22 dicembre 1980, n. 891, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(12/d) Gli attuali commi decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono gli originari commi decimo e undicesimo per effetto dell'art. 3, L. 22 dicembre 1980, n. 891, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(13) Per la soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette vedi il Provv. 7 dicembre 2001.
9. [Nell'àmbito dell'amministrazione finanziaria è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze il servizio consultivo ed ispettivo tributario (13/a).
Il servizio svolge i seguenti compiti (13/b):
0a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonché volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento (13/c);
a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza (13/d);
b) al fine del migliore espletamento dei controlli di cui alla precedente lettera a), può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza (13/e);
c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;
d) (13/f);
d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze (13/g).
Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, affinché ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte (13/h)] (13/i).
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(13/a) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255).
(13/b) Alinea così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).
(13/c) Lettera così inserita dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).
(13/d) Lettera prima sostituita dall'art. 7, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, riportato alla voce Imposte e tasse in genere e poi così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).
(13/e) Lettera così modificata dall'art. 7, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(13/f) Lettera soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).
(13/g) Lettera aggiunta dall'art. 7, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(13/h) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).
(13/i) Articolo abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
10. [Al servizio sono assegnati non più di cinquanta esperti (13/l)] (13/m).
Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 (14), con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. [La suddivisione tra le varie categorie di provenienza è determinata con decreto del Ministro delle finanze] (14/a).
Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze (14/b).
Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico (14/c).
I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire (13/l) (14/d).
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(13/l) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).
(13/m) Comma abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(14) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(14/a) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242). L'ultimo periodo è stato poi soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255).
(14/b) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(14/c) Comma così modificato dagli artt. 2 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).
(13/l) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).
(14/d) Vedi, anche, il D.P.R. 15 gennaio 1981, n. 10, riportato alla voce Ministero delle finanze.
11. [Il servizio è articolato in due sezioni, la prima per l'attività di controllo di cui alle lettere a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'art. 9, la seconda per l'attività di studi ed analisi economico-scientifici di cui alle lettere 0a) e d-bis) dello stesso secondo comma dell'art. 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale (14/e)] (14/f).
Organi di servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento (14/g).
Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. [Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione, che partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attività specifica] (14/h). Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unità previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilità, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unità per i periodi successivi (14/i).
Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. [Ad esso partecipano, altresì, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio centrale del bilancio, nonché otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti] (14/l). Con tale decreto è disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello (15).
Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli esperti;
b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio (15/a);
c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti (15/b);
d) formula proposte al Ministro (15/c);
e) [propone altresì l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarità amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo] (15/d) (15/e).
[Gli esperti esercitano le funzioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'amministrazione finanziaria e quelle di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. L'autorizzazione prevista dall'art. 32, primo comma, n. 7), e dall'art. 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è rilasciata dal direttore del servizio anche per i funzionari dell'amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati alle rispettive sezioni. Le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio] (15/f).
Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (15/g).
[Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli esperti appartenenti alla prima sezione possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza] (16).
[Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del servizio] (16/a).
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(14/e) Comma inserito dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).
(14/f) Comma abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(14/g) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).
(14/h) Periodo abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(14/i) Comma così modificato prima dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, poi dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) ed infine dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255).
(14/l) Periodo abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(15) Comma prima sostituito dall'art. 16, L. 16 marzo 1987, n. 123, riportata alla voce Monopoli di Stato e dall'art. 11, L. 29 ottobre 1991, n. 358, riportata alla voce Ministero delle finanze e poi così modificato dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242). Per la modifica della composizione del comitato di coordinamento di cui al presente comma vedi l'art. 22, comma 2, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(15/a) Lettera così modificata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(15/b) Lettera così modificata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(15/c) Lettera così modificata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(15/d) Lettera abrogata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(15/e) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).
(15/f) Comma prima modificato dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(15/g) Comma così modificato prima dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242), poi dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255), ed infine dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(16) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, modificato dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(16/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
12. [Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello complessivo di dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, è attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo] (16/b).
[In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli esperti una speciale indennità di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale livello C. L'indennità è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità] (16/c).
La stessa indennità compete ai soggetti che partecipano al comitato di coordinamento di cui al precedente art. 11, non appartenenti al servizio (16/d).
Al servizio sono addetti non più di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412.
[Nell'esercizio di attività di verifica indicate nelle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 9 ciascun esperto può richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza collocati, dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze. L'esperto nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione] (16/e).
(17).
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(16/b) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(16/c) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(16/d) Comma prima modificato dall'art. 16, L. 16 marzo 1987, n. 123, poi sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) ed infine abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(16/e) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(17) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).
13. Le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione delle finanze sono aumentate di n. 1.300 posti complessivi, di cui n. 600 sono assegnati al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette; n. 300 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - personale degli uffici del registro ed ispettorati compartimentali; n. 50 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette - personale amministrativo delle dogane; n. 50 al ruolo della carriera di concetto degli uffici delle imposte di fabbricazione - contabili; n. 150 al ruolo del personale della carriera esecutiva delle dogane; n. 50 al ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; n. 100 al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle dogane.
Detti aumenti non comportano, in nessun caso, il riassorbimento dei posti in soprannumero attualmente esistenti. La disposizione di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, si applica anche al ruolo della carriera direttiva delle dogane. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le nuove piante organiche dei predetti ruoli, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico del personale civile dello Stato.
Alla copertura dei posti recati in aumento dal precedente comma ai ruoli delle carriere direttive e di concetto si provvede con le modalità previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 4 agosto 1975, n. 397 o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei posti recati in aumento ai ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria si provvede o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure mediante concorsi speciali, consistenti in prove attitudinali, le cui modalità e procedure sono fissate dai relativi bandi, che possono essere espletati anche su base territoriale decentrata ed in deroga alla vigente normativa generale in materia di pubblici concorsi.
Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per l'anno 1980 la complessiva spesa di lire 13 miliardi.
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14. Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di mezzi tecnici, di arredi e di attrezzature e per la fornitura di stampati e di servizi necessari al funzionamento degli uffici tributari, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.
Per l'anno 1980, il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (17/a), sono autorizzati a stipulare, fino alla concorrenza di lire 9 miliardi, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti e convenzioni con uno o più enti, ditte e società che offrono idonee garanzie di affidabilità per l'acquisizione dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati e dei servizi di cui al comma precedente.
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(17/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
15. Per l'anno 1980 nei confronti del personale civile dello Stato appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennità di prima sistemazione è elevata a L. 500.000 oltre a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.
Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (17/a), cessa nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi trecentosessanta giorni di missione continuativa nella medesima località.
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(17/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
16. Al fine di provvedere alle necessità urgenti ed improrogabili di ammodernamento delle strutture dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, nello stato di previsione del Ministero delle finanze relativo all'anno 1980 è iscritto uno stanziamento di 40 miliardi di lire. In relazione a tale stanziamento il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare o a costruire, direttamente o a mezzo di enti, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fabbricati e relative pertinenze, ed attrezzature da destinare a nuove sedi del Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette di Roma e della dogana di Brescia, nonché fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione medesima.
Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge 27 giugno 1949, n. 329 (18), sostituita alla competenza dell'intendente di finanza, prevista nell'articolo 3, quella del capo della circoscrizione doganale.
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(18) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
17. [Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore, può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza e con provvedimento del competente direttore generale, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta la qualifica di primo dirigente.
Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata a titolo di reggenza temporanea ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta una qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata] (18/a).
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(18/a) Abrogato dall'art. 3, comma 130, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata al n. A/CLII. Precedentemente il comma 1 era stato modificato dall'art. 4, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
18. (19).
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(19) Sostituisce i commi terzo, quarto e sesto e aggiunge un comma all'art. 44, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
19. (20).
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(20) Sostituisce il terzo comma e aggiunge un comma dopo il terzo all'art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.
20. Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, col consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza che cesseranno dal servizio permanente o continuativo per età o già si trovino in servizio temporaneo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1984, fatta eccezione di quelli inclusi nei contingenti formati ai sensi del D.L. 8 luglio 1974, n. 261 (20/a), convertito, con modificazioni, nella L. 14 agosto 1974, n. 355.
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(20/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Disposizioni in materia di previdenza e occupazione
21. Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (21), è stabilito per l'anno finanziario 1980, in L. 80.000.000.000.
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(21) Riportata alla voce Lavoro.
22. I programmi ed i progetti predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 (21), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità delle norme comunitarie che regolano il funzionamento del Fondo sociale europeo, vengono presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla commissione delle Comunità europee per ottenere i relativi contributi.
Vengono altresì presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di ottenere i contributi comunitari, i progetti connessi con gli incentivi di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (22).
I contributi di cui al primo comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ad integrazione degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1979 e 1980 dagli articoli 29 e 29-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285 (21), e successive modificazioni ed integrazioni.
I contributi comunitari di cui al secondo comma sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (21), per il finanziamento integrativo dei progetti speciali.
I contributi del Fondo sociale europeo ottenuti per gli incentivi di cui all'articolo 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285 (21), e successive modifiche e integrazioni, sono devoluti ai datori di lavoro destinatari degli incentivi stessi.
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(21) Riportata alla voce Lavoro.
(22) Riportata alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
23. Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, numero 845 (21), il complessivo finanziamento dello Stato per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonché per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è fissato, per l'anno finanziario 1980, in lire 30 miliardi.
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(21) Riportata alla voce Lavoro.
Disposizioni in materia di opere pubbliche e di giustizia
24. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376 (23), convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per i medesimi anni (23/a).
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(23) Riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(23/a) Vedi, anche, l'art. 6, L. 30 marzo 1981, n. 119, riportata al n. A/XXXVII.
25. Ai fini dell'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404 (24), per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1981 e 1982 (24/a).
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(24) Riportate entrambe alla voce Carceri e case di rieducazione.
(24/a) Vedi, anche, l'art. 20, L. 30 marzo 1981, n. 119, riportato al n. A/XXXVII.
26. Il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, per il completamento del piano di ammodernamento degli edifici penitenziari, è autorizzato ad approntare procedure di appalto concorso per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e pena.
Si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396 (25), convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013. Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, è sostitutivo di ogni altro parere.
Gli istituti nonché l'onere finanziario saranno indicati dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.
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(25) Riportato alla voce Opere pubbliche.
27. Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento urgente per l'amministrazione della giustizia, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.
A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (26), sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o più enti, società, o persone che offrano idonee garanzie di affidabilità.
Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi e richieste.
A tal fine il Ministro di grazia e giustizia può anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 (27), convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.
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(26) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(27) Riportato alla voce Ministero del bilancio e della programmazione economica.
28. Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari.
I comuni possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.
Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti due commi, i comuni devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinché, nell'ambito delle predette disponibilità, si possa raggiungere nel 1980 un impiego di lire 500 miliardi.
Se i comuni non sono più in grado di assumere mutui ai sensi del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 (28), convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, l'onere di ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi è assunto, in tutto o per la parte eccedente, a carico del bilancio dello Stato.
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(28) Riportato alla voce Finanza locale.
Disposizioni per il Mezzogiorno
29. Al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati della Cassa per il Mezzogiorno nonché di garantire il finanziamento straordinario dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, il CIPE approva, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un programma straordinario di interventi per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi da ripartirsi fra i seguenti organi ed amministrazioni pubbliche:
a) ANAS, per il completamento funzionale e l'attrezzatura dei tronchi di arterie già avviati, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo, di competenza, sino alla scadenza della legge 2 maggio 1976, n. 183 (29), della Cassa per il Mezzogiorno; i programmi sono approvati con la procedura di cui all'articolo 46 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (30) (30/a);
b) fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 12 della L. 16 maggio 1970, n. 281 (31), per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, nonché per il completamento degli interventi per la realizzazione delle case per lavoratori affidati alla Cassa per il Mezzogiorno in virtù dell'art. 163 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (31/a), nonché per opere di difesa del suolo e in particolare per la sistemazione dei bacini idrografici. Nell'ambito di tale fondo è riservata la somma di 150 miliardi per la valorizzazione turistico-ambientale dei parchi e delle aree aventi valore di bene naturale nelle regioni del Mezzogiorno.
Alla spesa di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in lire 100 miliardi.
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(29) Riportata alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(30) Riportata al n. A/XXXI.
(30/a) Vedi, anche, l'art. 10, L. 30 marzo 1981, n. 119, riportata al n. A/XXXVII.
(31) Riportata alla voce Regioni.
(31/a) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
30. L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (29), la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, già aumentato di lire 3.500 miliardi dall'art. 47 della L. 21 dicembre 1978, n. 843 (30), è ulteriormente elevato di lire 1.800 miliardi, da destinare alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali.
Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla L. 2 maggio 1976, n. 183 (29), in favore delle iniziative industriali, realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1980, sulle disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale - costituito ai sensi del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 (31/a) - da destinare agli interventi nei territori meridionali.
Nel settore ospedaliero, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, sino all'importo di lire 200 miliardi, ad eseguire interventi per il completamento e l'attrezzatura funzionale di strutture sanitarie già realizzate limitatamente al rustico, sia totalmente che parzialmente, nonché la costruzione e l'attrezzatura di edifici, di servizi e di dipendenze indispensabili per l'attivazione del complesso ospedaliero esistente.
Al maggiore onere di cui ai precedenti commi si farà fronte, a decorrere dall'anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 400 miliardi di lire (30/a).
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(29) Riportata alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(30) Riportata al n. A/XXXI.
(29) Riportata alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(31/a) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(30/a) Vedi, anche, l'art. 10, L. 30 marzo 1981, n. 119, riportata al n. A/XXXVII.
31. [È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1980 e 50 miliardi per gli anni 1981, 1982, 1983 per concedere contributi in conto capitale ai comuni e loro consorzi che, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (31/a), intraprendano iniziative per la trasformazione di reti esistenti a gas metano ovvero per la costruzione di nuove reti per la distribuzione del gas metano nel territorio comunale.
Il contributo integrativo è concesso, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, sentito il comitato permanente per l'energia, su conforme deliberazione del CIPE.
La domanda di contributo deve essere corredata da un dettagliato progetto tecnico] (31/b).
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(31/a) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(31/b) Abrogato dall'art. 11, L. 28 novembre 1980, n. 784, riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).
Disposizioni varie
32. Per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità, le nuove misure dell'indennità integrativa speciali derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al quarto comma dell'art. 74 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (32), si applicano a decorrere dal 10 gennaio 1980 e con effetto dal 10 gennaio di ciascun anno, con esclusivo riferimento ai punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati nel periodo annuale 10 novembre 1978-31 ottobre 1979 e nei successivi corrispondenti periodi.
[Con effetto dal 10 gennaio 1980, l'indennità integrativa speciale spettante ai titolari di pensioni di guerra, è corrisposta in misura differenziale fra l'eventuale maggiore importo dell'indennità stessa e l'importo spettante su altra pensione, assegno o retribuzione per effetto del collegamento con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il presente comma si applica, anche mediante regolarizzazioni periodiche, con esclusivo riferimento agli incrementi derivanti dalle variazioni dell'indice del costo della vita e degli altri analoghi sistemi di adeguamento automatico che saranno accertati dal 1° gennaio 1980 in poi] (32/a) (32/cost).
Le somme eventualmente corrisposte ai titolari di pensione di guerra per indennità integrativa speciale e non dovute in relazione al disposto di cui al penultimo comma dell'art. 11 della L. 29 novembre 1977, n. 875 (33), ed al decimo comma dell'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (32) sono abbuonate, sempreché gli interessati abbiano dichiarato, o dichiarino entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non aver diritto all'indennità medesima (32/cost).
Nei confronti dei grandi invalidi di guerra che, per la coesistenza di altre superinvalidità, fruiscano dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella F annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (33/a), l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 75 del testo unico citato, da concedersi sull'indicato assegno di cumulo, è conferito nella misura corrispondente a quella dell'assegno aggiuntivo liquidato sul trattamento pensionistico principale.
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 (33/b), non si applica agli invalidi contemplati nel numero 1) della lettera A) della tabella E annessa al testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (33/a), ai quali spetta l'assegno di cumulo per le invalidità che si accompagnano alla perdita della vista.
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(32) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
(32/a) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, dall'art. 1, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
(32/cost) La Corte costituzionale con sentenza 15-29 giugno 1995, n. 288 (Gazz. Uff. 5 luglio 1995, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, secondo e terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
(33) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.
(32) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
(32/cost) La Corte costituzionale con sentenza 15-29 giugno 1995, n. 288 (Gazz. Uff. 5 luglio 1995, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, secondo e terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
(33/a) Vedi nota 32 che precede.
(33/b) Vedi nota 33 che precede.
(33/a) Vedi nota 32 che precede.
33. Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (34), e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 120 miliardi ripartita in ragione di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.
Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (34), e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 420 miliardi ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1986.
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(34) Riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
34. La complessiva autorizzazione di spesa di lire 85 miliardi di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 (35), è aumentata di lire 250 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1989.
Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 (35), sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine a tasso ordinario alle imprese commerciali, comprese quelle esercenti attività di servizio.
Per le iniziative realizzate con la locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 (35), verrà accordato alle imprese interessate un contributo in conto canoni in misura equivalente in valore attuale al contributo in conto interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con i finanziamenti agevolati di cui alla stessa legge n. 517 (35).
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente.
Il contributo sugli interessi può essere concesso anche per i finanziamenti relativi a programmi di spesa presentati ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016 (35), e successive modificazioni ed integrazioni, anche se già completamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.
(36).
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(35) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.
(36) Il comma, che si omette, sostituisce con due commi il comma quinto dell'art. 3, L. 10 ottobre 1975, n. 517, riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.
35. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (37), costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1.430 miliardi dei quali la somma di lire 1.250 miliardi è riservata alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 (38), e successive modificazioni.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi nell'anno 1980, 350 miliardi nell'anno 1981, 345 miliardi nell'anno 1982, 250 miliardi nell'anno 1983, 200 miliardi nell'anno 1984 e 155 miliardi nell'anno 1985.
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(37) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie. Vedi, peraltro, l'art. 37, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(38) Riportata alla voce Commercio con l'estero.
36. L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285 (39), comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio delle statistiche di lavoro italiano all'estero, è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
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(39) Riportato alla voce Statistica.
37. Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (40), si provvede con le disponibilità del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale possono essere autorizzati conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
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(40) Riportata alla voce Maternità e infanzia.
38. Le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in matcria postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (41), sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
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(41) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni.
39. La concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai fini di istituto, è autorizzata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
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40. Ad integrazione delle somme previste dalla legge 24 giugno 1974, n. 268 (42), per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi di cui lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1980.
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(42) Riportata alla voce Sardegna.
41. A decorrere dall'anno finanziario 1980 cessa l'erogazione del contributo a favore del Banco di Sardegna nelle spese di vigilanza sulle casse agrarie e sugli altri istituti esercenti il credito agrario previsto dalla legge 23 febbraio 1952, n. 123.
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Disposizioni di carattere finanziario
42. In relazione all'andamento del mercato monetario e finanziario il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia potranno stipulare apposite convenzioni per disciplinare la sostituzione di titoli emessi dallo Stato e interamente posseduti dalla Banca stessa con nuovi titoli nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro, di certificati di credito del Tesoro, di buoni ordinari del Tesoro e di buoni pluriennali del Tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l'emissione di detti nuovi titoli, determinandone altresì il tasso di interesse, la durata, le condizioni di rimborso ed ogni altra modalità e caratteristica. Ove occorra si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (43), e dell'articolo 71 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (44).
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(43) Riportata al n. A/XXXI.
(44) Riportato al n. A/I.
43. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
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44. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (45) per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere vati nell'anno 1980 restano rispettivamente determinati in L. 31.299.447.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in L. 5.311.845.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
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(45) Riportata al n. A/XXX.
45. Nelle tabelle B e C allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1980.
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46. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (45), resta fissato in termini di competenza in L. 72.770.536.976.000.
Il Governo della Repubblica è tenuto ad indicare, nella Relazione previsionale e programmatica, la stima del ricorso effettivo al mercato finanziario previsto per l'anno 1980, nel quadro delle ipotesi di cui all'articolo 4, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (45).
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(45) Riportata al n. A/XXX.
Disposizioni finali e transitorie
47. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2 si applicano a partire dal 1° agosto 1980.
I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento.
Le maggiorazioni delle detrazioni stabilite dall'articolo 2 per i ratei spettanti fino al termine del mese in cui entra in vigore la presente legge sono computate dai sostituti d'imposta nel mese di dicembre 1980 o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla data della cessazione.
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48. I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 285 (46), e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1982 e al 31 dicembre 1983 (45/a).
Nella redazione dei testi unici possono essere apportate alle norme vigenti le modificazioni, integrazioni e correzioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (46), e al secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (47), tenendo conto delle disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore fino a due mesi prima dell'emanazione degli stessi testi unici.
L'autorizzazione di cui all'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (46), è estesa fino al 31 dicembre 1983. Al comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria sono affidati gli studi e i lavori preparatori dei testi unici. L'attuale composizione del comitato può essere modificata in relazione ai suddetti compiti (45/a).
[Le competenze della commissione di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (46), sono attribuite alla commissione di cui al primo comma dell'articolo 17 della suddetta legge] (48).
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(45/a) Comma così modificato dall'art. 8, L. 1° dicembre 1981, n. 692, riportata alla voce Bollo (Imposta di).
(46) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(47) Riportata alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(48) Comma abrogato dall'art. 1, L. 29 dicembre 1987, n. 550, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
49. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(Si omettono gli allegati)
(omissis)
D.L. 12 agosto 1983, n. 371,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
L. 11 ottobre 1983, n. 546
Misure
urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e
dell'industria
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 1983, n. 222 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 ottobre 1983, n. 546 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1983, n. 280). L'art. 2 della citata legge ha, inoltre, così disposto:
«
Art. 2. Restando validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del D.L. 20 giugno 1983, numero 294».
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per fronteggiare problemi insorti per effetto di calamità naturali nonché quelli relativi ad alcuni settori produttivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'1 agosto 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Emana il seguente decreto:
------------------------
1. 1) Per provvedere alle necessità di ripristino nei comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento, danneggiati dagli eventi franosi del maggio 1983, sono assegnati per il triennio 1983-85 i seguenti contributi speciali:
a) alla regione Lombardia lire 80 miliardi, di cui 15 miliardi nell'anno 1983, 30 miliardi nell'anno 1984 e 35 miliardi nell'anno 1985 per gli interventi nelle province di Sondrio e di Brescia;
b) alla provincia autonoma di Bolzano lire 20 miliardi, di cui 4 miliardi nell'anno 1983, 6 miliardi nell'anno 1984 e 10 miliardi nell'anno 1985;
c) alla provincia autonoma di Trento lire 3 miliardi in ragione di lire 1 miliardo in ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985;
d) all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) lire 18 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1983 e miliardi 13 per l'anno 1984 per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade statali danneggiate dagli eventi franosi del maggio 1983 nei comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento. Detti contributi speciali saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio della predetta Azienda, previa assegnazione allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
2) Con le somme anzidette la regione e le province autonome provvedono, anche a mezzo delega agli enti locali, a far fronte alle emergenze nonché ai seguenti interventi:
a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati;
b) realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade provinciali e comunali;
c) realizzazione delle opere necessarie al consolidamento del territorio;
d) erogazione di contributi alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche;
e) ripristino opere di urbanizzazione primaria.
3) Agli interventi nel settore agricolo e per opere di sistemazione idraulico-forestale si provvede ai sensi e per gli effetti della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (3), ed a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'articolo 1 della legge stessa, denominato «Fondo di solidarietà nazionale», e comunque nel limite massimo di lire 90 miliardi. Tale somma è attribuita quanto a lire 80 miliardi alla regione Lombardia, quanto a lire 7 miliardi alla provincia autonoma di Bolzano e quanto a lire 3 miliardi alla provincia autonoma di Trento.
3.1) È disposto uno stanziamento di lire 15 miliardi a favore del Magistrato del Po per provvedere alle emergenze ed al ripristino urgente delle opere idrauliche di competenza, distrutte dagli eventi alluvionali del novembre 1982 nei bacini idrografici dei fiumi Taro e Panaro. Tale stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio 1983 (4).
3.2) Limitatamente agli interventi previsti nel presente articolo, la regione, Lombardia, le province autonome di Trento e Bolzano e l'ANAS possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma assegnata nel precedente comma 1) (3).
4) All'onere di lire 136 miliardi derivante dall'attuazione dei precedenti commi, si provvede, per il 1983, quanto a lire 25 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo", e quanto a lire 15 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi" quanto a lire 50 miliardi per il 1984 e a lire 16 miliardi per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo" (5).
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(3) Riportata al n. B/XXX.
(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546.
(3) Riportata al n. B/XXX.
(5) Comma così sostituito dalla legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546.
1-bis. 1) Il secondo comma dell'articolo 76 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (6), è soppresso.
(7).
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(6) Riportato alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici.
(7) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546. Il comma che si omette sostituisce il secondo comma dell'art. 77, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici.
2. 1) A favore delle aziende agricole situate nelle zone delle regioni Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione globale lorda a causa della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1983, si applicano le provvidenze di cui alla L. 15 ottobre 1981, n. 590 (8), con le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi. A tal fine è riservata per l'anno 1983 una quota massima complessiva di lire 200 miliardi a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'art. 1 della L. 15 ottobre 1981, n. 590 (8), denominato «Fondo di solidarietà nazionale», la cui dotazione è integrata di lire 150 miliardi nell'anno finanziario medesimo (9).
2) È prorogata di ventiquattro mesi la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende di cui al precedente comma. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della L. 15 ottobre 1981, n. 590 (8).
3) Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della L. 14 febbraio 1964, n. 38 (10), al tasso agevolato del 6,75 per cento ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Qualora l'importo del prestito non superi lire 20.000.000, si applicano le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della L. 2 giugno 1961, n. 454 (11).
3.1) Per le aziende di cui al comma 1), che abbiano fruito del disposto di cui all'art. 2 del D.L. 16 luglio 1982, n. 449 (12), convertito, con modificazioni, nella L. 9 settembre 1982, n. 656, il recupero dei contributi sospesi verrà effettuato, senza aggravio di interessi, nell'arco del quinquennio successivo al mese di luglio 1985 (13).
3.2) Nelle regioni di cui al comma 1), per le aziende che non rientrano nelle previsioni di cui allo stesso comma 1), i versamenti dei contributi in scadenza nell'anno 1983 sono considerati effettuati nei termini purché corrisposti entro il 10 gennaio 1984 (13).
4) Alle aziende agricole di cui al precedente primo comma sono concessi altresì contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione nella misura massima prevista dai parametri approvati con il decreto ministeriale di cui all'art. 3 della L. 15 ottobre 1981, n. 590 (8), anche oltre i limiti contributivi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b), della stessa legge n. 590.
5) Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalla siccità di cui al presente articolo, sono riconosciuti in deroga ai commi decimo e undicesimo dell'art. 4 del D.L. 11 luglio 1983, n. 317, il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982.
6) È sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende danneggiate dagli eventi di cui al precedente primo comma, in scadenza a partire dalla rata di luglio 1983 e fino a quella del mese di luglio 1985. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (13/a).
6.1) Ai fini di cui al comma precedente le attestazioni del danno subito, da rilasciarsi secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art. 1 della L. 25 luglio 1956, n. 838 (13/b), e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sostituite da una dichiarazione di responsabilità, ai soli fini della decadenza dei termini, con firma autenticata, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15 (14), nei casi in cui non vengano rilasciate dalle autorità competenti nei termini prefissati dall'ente impositore (13).
7) Per il pagamento degli oneri connessi al trattamento retributivo del personale dipendente dell'IRVAM per l'anno 1983 nonché per i compensi alla rete dei rilevatori dovuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzata l'assegnazione all'istituto predetto di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1983.
8) L'art. 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (15), va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 per gli interventi nel settore agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del D.Lgs.C.p.S. 15 settembre 1947, n. 896 (15/a).
9) Al maggiore onere di lire 151,5 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7535 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi recata dall'articolo 20, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (16); quanto a lire 61,5 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato «Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi''; quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce ""Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine'' (17).
10) Le minori entrate contributive derivanti alle gestioni previdenziali e assistenziali per effetto della attuazione dei precedenti commi quinto e sesto nonché dell'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156 (18), verranno rimborsate a consuntivo sulla base di appositi rendiconti che le gestioni medesime presenteranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le occorrenti somme saranno all'uopo iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
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(8) Riportata al n. B/XXX.
(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546.
(10) Riportata al n. B/IV.
(11) Riportata alla voce Sviluppi dell'agricoltura.
(12) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546.
(13/a) Vedi il D.M. 3 luglio 1985, riportato al n. E/XVII.
(13/b) Riportata alla voce Credito agrario.
(14) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.
(15) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(15/a) Comma così modificato dal comma 231 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(16) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(17) Comma così sostituito della legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546.
(18) Riportata al n. B/XXXV.
3. 1) Per l'immediato avvio del risanamento del settore bieticolo-saccarifero, è predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate e le organizzazioni sindacali ed associative, entro il mese di febbraio 1984, un piano di settore che indichi la consistenza attuale e le prospettive di sviluppo della bieticoltura in rapporto alle esigenze del consumo, nonché la consistenza attuale e le prospettive di risanamento, di riorganizzazione e di sviluppo dell'industria saccarifera. A tal fine il piano, da approvarsi dal CIPE, contiene puntuali e concreti indirizzi di riequilibrio del settore, insieme a programmi di coltivazione, nella considerazione sia degli interessi e delle attitudini produttive delle varie zone del Paese che dell'occupazione agricola ed industriale, con particolare riguardo alle difficoltà nelle aree meridionali ed allo sviluppo delle potenzialità produttive del Mezzogiorno (19).
2) Per le finalità di cui al precedente comma è costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un «Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero», al quale è attribuita la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1983 (19/a).
3) A valere sulle somme a disposizione del Fondo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può:
a) erogare, nel limite di 60 miliardi, mutui a breve termine alle imprese saccarifere che presentino un piano di risanamento finanziario da approvarsi dal CIPE su proposta del Ministro stesso; detti mutui sono finalizzati esclusivamente al pagamento dei fornitori di bietole ed al pagamento degli stipendi e salari degli addetti alle industrie di trasformazione, purché i relativi crediti siano scaduti ovvero vengano a scadere nell'anno 1983. Ove per l'impresa sia in corso la procedura di amministrazione di cui all'art. 1 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 (20), convertito, con modificazioni, nella L. 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, i relativi debiti contratti per l'acquisto di bietole, ove il pagamento sia necessario per l'attuazione del programma di cui all'art. 2 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 (20), convertito, con modificazioni, nella L. 3 aprile 1979, n. 95, possono essere considerati, in sede di approvazione da parte del CIPE del piano di cui al presente articolo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 111 n. 1), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (20), anche se sorti anteriormente all'inizio della procedura di amministrazione straordinaria (21);
b) [erogare, nel limite di 20 miliardi, mutui intesi, secondo gli indirizzi del piano di cui al precedente primo comma, alla acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici ovvero alla ristrutturazione, al risanamento e allo sviluppo di impianti industriali saccariferi e loro accessori.
Le associazioni di produttori e le società al cui capitale concorrono almeno al 40 per cento i produttori agricoli anche associati in cooperative o loro consorzi, hanno la priorità nella concessione di mutui volti alla acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici comunque oggetto del piano] (21/a);
c) [concedere nel limite di 20 miliardi, contributi, secondo gli indirizzi del piano, a favore di cooperative, di associazioni di produttori e, comunque, di gruppi composti da queste e da enti pubblici o privati, per l'acquisizione, l'ammodernamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle bietole e dei prodotti saccariferi] (21/a).
4) Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a disporre verifiche presso i beneficiari allo scopo di controllare l'utilizzazione delle provvidenze in conformità con le finalità ed vincoli del presente articolo. In caso di accertata inosservanza delle condizioni e dei vincoli cui è subordinata l'erogazione delle provvidenze, si dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme erogate.
5) [I contratti di trasferimento de gli impianti industriali saccariferi, ove siano agevolati ai sensi del presente articolo, sono subordinati nella loro efficacia alla approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia con proprio decreto, previo parere di apposita commissione sulla loro idoneità a perseguire gli indirizzi posti dal piano e sulla congruità del prezzo dei trasferimenti] (21/a).
6) Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti i tassi di interesse a carico, dei beneficiari in misura non inferiore al 45 per cento del tasso di riferimento, le modalità di ammortamento, le caratteristiche e le procedure per il rimborso dei mutui. [Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri per la costituzione e il funzionamento della commissione di cui al precedente quinto comma] (21/b). Resta comunque salva l'efficacia del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1983.
6.1) Entro il 29 febbraio 1984 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferisce al Parlamento sul piano generale predisposto, ai sensi del comma 1) del presente articolo, per il risanamento del settore bieticolo saccarifero, con particolare riferimento al suo fabbisogno finanziario triennale e allo stato di attuazione della fase di avvio del piano medesimo (22).
7) All'onere di lire 100 miliardi nell'anno 1983 derivante dall'attuazione del presente articolo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si provvede, quanto a lire 90 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta la autorizzazione di spesa recata dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato «Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi».
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(19) Comma così modificato della legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546.
(19/a) Vedi, anche l'art. 1, L. 4 giugno 1984, n. 194, riportata alla voce Sviluppo dell'agricoltura.
(20) Riportato alla voce Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.
(21) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546.
(21/a) L'art. 5, L. 19 dicembre 1983, n. 700, riportata al n. B/XXXVII, ha abrogato le lettere b) e c) del comma terzo, il comma quinto, e il secondo periodo del comma terzo del presente art. 3.
(21/b) Periodo soppresso dall'art. 5, L. 19 dicembre 1983, n. 700, riportata al n. B/XXXVII.
(22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546.
4. 1) È conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) la somma di lire 195 miliardi per l'anno 1983, da destinare alla ricapitalizzazione della controllata MCS S.p.a. per la realizzazione del piano di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale, di cui alle deliberazioni del CIPI in data 22 dicembre 1982 e 5 maggio 1983 (23).
2) Il Ministro delle partecipazioni statali provvede, con propri decreti, alla erogazione all'EFIM della somma di cui al primo comma.
3) All'onere di lire 195 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede quanto a lire 103 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce «Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977» e quanto a lire 92 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (24).
4) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
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(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546.
(24) Comma così sostituito dalla legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546.
5. 1) Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294.
(25).
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(25) Comma soppresso dalla legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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L. 11 marzo 1988, n. 67
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) art. 9)
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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 14 marzo 1988, n. 61.
Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 7 giugno 1996, n. 4204/3-96.
(omissis)
9. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'art. 22, comma 1, lettera f), L. 28 febbraio 1986, n. 41 (24), è elevata a lire 370.000 annue (25).
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984 (26), in misura pari a lire 135.000 annue (26/a).
3. La misura contributiva di cui all'art. 4, primo comma, della L. 16 febbraio 1977, n. 37 (27), già fissata all'8 per cento dall'art. 20, comma 1, L. 28 febbraio 1986, n. 41 (24), è elevata al 9 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'art. 4, secondo comma, L. 16 febbraio 1977, n. 37 (27), come modificata dal D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, e dall'art. 13, L. 10 maggio 1982, n. 251 (28), già fissata in lire 250.000 dall'art. 20, comma 1, L. 28 febbraio 1986, n. 41 (24), è aumentata di lire 50.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal 1° gennaio 1990.
4. Per le aziende situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984 (26), la quota capitaria annua, già fissata in lire 170.000 dall'art. 20, comma 2, della L. 28 febbraio 1986, n. 41 (24), è aumentata di lire 25.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1990.
5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15, L. 27 dicembre 1977, n. 984 (26), sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996 (29).
5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento (29).
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (29).
6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (30).
7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 2, comma secondo, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (31), e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
8. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
9. La misura del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma terzo, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (31), e successive modificazioni e integrazioni, è elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.
10. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 3, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
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(24) Riportata al n. A/LXXXVII.
(25) La misura del contributo è stata elevata a lire 470.000 annue, a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal D.M. 5 luglio 1989 (Gazz. Uff. 14 luglio 1989, n. 163).
(26) Riportata alla voce Economia nazionale.
(26/a) La misura del contributo è stata elevata a lire 235.000 annue, a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal D.M. 5 luglio 1989 (Gazz. Uff. 14 luglio 1989, n. 163).
(27) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(28) Riportata alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli).
(29) Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata al n. A/CXXXIII. Vedi, anche, l'art. 1, comma 51, D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, riportato alla voce Latte, burro e formaggi.
(30) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 1 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
D.L.
9 ottobre 1989, n. 338,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre
1989, n. 389, Disposizioni urgenti in
materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (art.1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 1989, n. 237 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 1989, n. 389 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1989, n. 287). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 dicembre 1988, n. 548, del D.L. 28 marzo 1989, n. 110, del D.L. 29 maggio 1989, n. 196, e del D.L. 5 agosto 1989, n. 279, non convertiti in legge.
1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (2).
2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50 (2).
3. (4).
4. (5).
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(2) Per l'interpretazione autentica, vedi l'art. 7, D.L. 29 marzo 1991, n. 103, riportato al n. A/XXVI, nonché l'art. 2, comma 25, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro.
(3) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(2) Per l'interpretazione autentica, vedi l'art. 7, D.L. 29 marzo 1991, n. 103, riportato al n. A/XXVI, nonché l'art. 2, comma 25, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro.
(4) Il comma che si omette sostituisce, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, con due commi, il comma 1 dell'art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(5) Il comma, che si omette, sostituisce, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 5 dell'art. 5, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, riportato alla voce Lavoro.
(omissis)
L. 14 febbraio 1990, n. 30
Denominazione
di origine del prosciutto di San Daniele
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1990, n. 42.
(1/a) Per il regolamento di esecuzione, vedi il D.M. 16 febbraio 1993, n. 298, riportato al n. A/CXCIV.
(1/b) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.
Capo I - Denominazione di origine, zona di produzione e caratteristiche merceologiche
1. 1. La denominazione di origine di «Prosciutto di San Daniele» ovvero «Prosciutto di San Daniele del Friuli», riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:
a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparate secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;
b) stagionato nella zona tipica di produzione, geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura (1/c).
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(1/c) Così sostituito dall'art. 60, L. 19 febbraio 1992, n. 142, riportata alla voce Comunità Europee.
2. 1. Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di San Daniele, che dipendono anche dalle condizioni proprie dell'ambiente della zona di produzione, a stagionatura ultimata sono:
a) la forma esteriore a chitarra compresa la parte distale (piedino). Tale forma deriva dal sistema di preparazione, che, tanto per lo arto posteriore destro quanto per quello sinistro dei suini macellati, prevede si proceda sezionando nel modo seguente: dall'avanti all'indietro nella parte superiore per un terzo della fascia lata; nel terzo inferiore del gluteo mediano, nel terzo superiore del gluteo superficiale, nella metà circa del lungo vasto e nella parte superiore del semimembranoso, con un taglio ad arco. Nella parte mediale va disarticolata l'articolazione cosciofemorale e vanno sezionati i muscoli trasversalmente seguendo la linea descritta con il taglio esterno. Dopo la salatura si procede alla pressatura;
b) la tenerezza all'ago-sonda ed al taglio;
c) la presenza della parte grassa perfettamente bianca, in giusta proporzione col magro di colore rosato e rosso con qualche nervatura;
d) il sapore dolce delle carni;
e) l'aroma caratteristico strettamente dipendente dal prescritto periodo di stagionatura;
f) la caratterizzazione mediante l'osservanza di parametri analitici predeterminati, i cui standard sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'organismo abilitato di cui all'articolo 10.
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Capo II - Produzione e commercializzazione
3. 1. Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini, da cui provengono le cosce fresche di cui all'articolo 1, devono essere idonei a garantire le tradizionali qualità del prodotto secondo le prescrizioni emanate dall'organismo abilitato di cui all'articolo 10 ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.
2. L'allevatore è tenuto a rilasciare per i suini avviati alla macellazione un certificato attestante la conformità dei medesimi alle condizioni di cui al comma 1.
3. I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.
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4. 1. Le cosce dei suini impiegati per la preparazione del prosciutto di San Daniele devono essere di peso non inferiore a 10 chilogrammi e non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione; devono inoltre essere munite di un timbro indelebile impresso a fuoco a cura del macellatore.
2. All'atto della salagione, sulle cosce fresche deve essere apposto un sigillo od impresso un timbro a fuoco attestante la data di inizio della lavorazione.
3. Le fasi di preparazione, dalla salatura alla stagionatura, da stabilirsi nel regolamento di esecuzione della presente legge, devono essere effettuate nella zona tipica di cui all'articolo 1 e devono essere idonee a garantire le tradizionali qualità del prodotto.
4. È vietato qualsiasi procedimento di stagionatura forzata.
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5. 1. Il prosciutto di San Daniele, dopo l'applicazione del contrassegno di cui all'articolo 1, potrà essere commercializzato anche disossato ed in tal caso eventualmente venduto in tranci di forma e peso variabili ovvero affettato ed opportunamente confezionato.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile conservare sul prodotto il contrassegno, questo dovrà essere apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione, sotto il controllo dell'organismo abilitato di cui all'articolo 10 e secondo le modalità che verranno determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge. In questi casi le operazioni di confezionamento dovranno essere effettuate nella zona tipica di cui all'articolo 1.
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6. 1. È vietato porre in vendita e comunque immettere al consumo prosciutto non tutelato recante, sul prodotto, sulle confezioni, imballaggi, involucri, etichette e simili, nonché sui documenti comunque riferentisi al prodotto medesimo, indicazioni idonee ad ingenerare confusione con il prosciutto di San Daniele o rivendicare le qualità tipiche dello stesso.
2. Per il prosciutto non tutelato è comunque vietato:
a) utilizzare la denominazione «prosciutto di San Daniele» o «prosciutto di San Daniele del Friuli» nonché qualsiasi altra denominazione od indicazione facente riferimento al nome «San Daniele»;
b) utilizzare espressioni quali «tipo San Daniele», «stagionato a San Daniele», ovvero quali «stagionato nella zona tipica di San Daniele» e «lavorato alla San Daniele»;
c) utilizzare, nell'indicazione della ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, la denominazione «San Daniele» o «San Daniele del Friuli» con caratteri di dimensioni superiori a quattro millimetri di altezza e a due millimetri di larghezza;
d) utilizzare segni grafici, timbri, sigilli e simili che per ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano trarre in inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento al prodotto tutelato ed alle qualità dello stesso.
3. I divieti di cui sopra si estendono, in quanto compatibili, alla pubblicità ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto non tutelato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prosciutti le cui modalità di produzione siano di tipo diverso da quelle del prosciutto tutelato, quali il prosciutto cotto e il prosciutto affumicato.
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7. 1. L'uso della denominazione «San Daniele» o «San Daniele del Friuli» e di ogni altra indicazione contenente il toponimo suddetto, nell'ambito di singole ragioni sociali e marchi d'impresa, è vietato a far tempo dalla pubblicazione della presente legge, fatte salve le ragioni sociali ed i marchi d'impresa la cui utilizzazione sia provata da data anteriore.
2. È in ogni caso vietata la vendita di prosciutti la cui etichettatura faccia riferimento ad aziende e loro sedi in San Daniele del Friuli che non siano titolari di prosciuttifici ubicati nella zona tipica di cui all'articolo 1.
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8. 1. L'uso del contrassegno di cui all'articolo 1 è riservato all'organismo abilitato, anche come segno distintivo e per iniziative volte alla valorizzazione del prodotto tutelato.
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Capo III - Controlli e vigilanza
9. 1. Gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano, vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti, sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, ivi comprese le ispezioni necessarie a verificare l'idoneità dei locali e degli impianti nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, il possesso delle caratteristiche specifiche del prosciutto di San Daniele.
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10. 1. La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro della sanità.
2. I Ministri suddetti si avvalgono, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, dell'attività di un organismo abilitato. Questo può essere un consorzio volontario di produttori che:
a) sia retto da uno statuto approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro della sanità, d'intesa tra loro;
b) comprenda tra i propri soci non meno del 50 per cento dei produttori in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;
c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attività istituzionali.
3. L'organismo cui viene affidato l'incarico di cui al comma 2 è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, che la esercita d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.
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11. 1. L'organismo abilitato fornisce ai macellatori il timbro indelebile e ai produttori appositi registri per il controllo delle diverse operazioni, nonché i sigilli di cui controlla la apposizione; presiede all'applicazione del contrassegno e può adottare prescrizioni ed emanare direttive nell'ambito dell'applicazione della presente legge anche in relazione alla adozione di piani di programmazione della produzione tutelata, nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 1.
2. I simboli relativi al timbro, al sigillo ed al contrassegno di cui al comma 1 sono predisposti dall'organismo abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Le tariffe delle operazioni e delle prestazioni eseguite dall'organismo abilitato per l'attuazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione sono stabilite dallo stesso e sono comunicate ai Ministeri vigilanti.
4. Il mancato pagamento delle suddette tariffe, nei termini fissati dall'organismo abilitato, comporta, l'interruzione, fino ad avvenuta regolarizzazione contabile, della prosecuzione delle stesse operazioni e prestazioni, nonché del compimento di quelle relative alle tariffe non pagate.
5. I crediti derivanti dalla mancata corresponsione delle tariffe di cui al presente articolo sono da considerarsi privilegiati ai sensi dello articolo 2758 del codice civile.
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12. 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:
a) le modalità dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di San Daniele;
b) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il prosciutto di San Daniele;
c) le modalità per l'applicazione del timbro indelebile, del sigillo o timbro a fuoco e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;
d) le modalità per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'incarico di cui all'articolo 10 e di poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio;
e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di San Daniele;
f) la definizione di produttore del prosciutto di San Daniele, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2;
g) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'articolo 11, comma 1;
h) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) e per le relative modalità di controllo, rilevamento e certificazione.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.
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Capo IV - Sanzioni
Sezione I - Sanzioni penali (1/d)
13. [1. Chiunque pone in vendita o comunque immette al consumo prosciutto non tutelato utilizzando indicazioni tali da ingenerare confusione con il prosciutto di San Daniele o da attribuirgli qualità tipiche dello stesso, è punito con la reclusione da un mese a un anno o con la multa da lire due milioni a lire venti milioni (1/e).
2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene per vendere, pone in vendita o immette altrimenti in circolazione prosciutti muniti di contrassegno contraffatto o alterato, nonché chiunque contravviene alle prescrizioni di cui allo articolo 7.
3. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può essere disposta anche la chiusura, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'esercizio di vendita] (1/ee).
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(1/d) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.
(1/e) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.
(1/ee) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2. Lo stesso comma 3 ha inoltre disposto che, alle violazioni previste dalla presente legge, si applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297.
14. [1. Chiunque contraffà o altera il contrassegno oppure lo detiene o lo usa contraffatto o alterato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni (1/f).
2. Il produttore che commette uno dei fatti previsti dal comma 1, indipendentemente dalla applicazione della sanzione penale, può essere privato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura, per un periodo da sei mesi a un anno, dei prosciutti che, in quel periodo, completano il periodo minimo di stagionatura] (1/ff).
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(1/f) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.
(1/ff) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2. Lo stesso comma 3 ha inoltre disposto che, alle violazioni previste dalla presente legge, si applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297.
15. [1. Chiunque contraffà o altera il timbro indelebile o il sigillo ovvero detiene o usa tale timbro o sigillo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni (1/g).
2. Il macellatore ed il produttore che abbiano commesso uno dei fatti di cui al presente articolo, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, possono essere privati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente del diritto di utilizzazione del timbro indelebile e di applicazione del sigillo per un periodo da uno a sei mesi] (1/gg).
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(1/g) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.
(1/gg) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2. Lo stesso comma 3 ha inoltre disposto che, alle violazioni previste dalla presente legge, si applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297.
16. [1. Le pene e le sanzioni di cui agli articoli precedenti possono essere aumentate fino al raddoppio in caso di recidiva o nel caso in cui risulti che i reati siano commessi con riferimento a prosciutti comunque destinati all'esportazione in un Paese straniero.
2. La sentenza di condanna per i reati previsti ai precedenti articoli è pubblicata su due giornali a larga diffusione nazionale, di cui uno specializzato o di categoria (1/h)] (1/hh).
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(1/h) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.
(1/hh) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2. Lo stesso comma 3 ha inoltre disposto che, alle violazioni previste dalla presente legge, si applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297.
Sezione II - Sanzioni amministrative
17. [1. L'allevatore che rilascia il certificato di cui all'articolo 3 per suini non allevati ed alimentati conformemente a quanto disposto dalla presente legge è punito con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a sei mesi.
2. Chiunque falsifica il certificato di cui allo articolo 3 è punito con la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
3. Il macellatore che appone il timbro indelebile su cosce non accompagnate dai prescritti certificati o comunque, ne fa uso indebito è punito con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da tre a dodici mesi] (2).
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(2) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2. Lo stesso comma 3 ha inoltre disposto che, alle violazioni previste dalla presente legge, si applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297.
18. [1. Qualora impediscano o non consentano i controlli e le ispezioni di cui all'articolo 9, sono puniti:
a) l'allevatore, con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a tre mesi;
b) il macellatore, con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da uno a tre mesi;
c) il produttore, con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi;
d) il commerciante, con la sanzione pecuniaria da lire centomila a lire un milione.
2. Il produttore soggiace alla stessa sanzione di cui alla lettera c) del comma 1 qualora non provveda alla regolare tenuta dei registri forniti dall'organismo abilitato e alla conservazione dei documenti necessari a dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente legge] (3).
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(3) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2. Lo stesso comma 3 ha inoltre disposto che, alle violazioni previste dalla presente legge, si applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297.
19. [1. Il produttore che fa uso irregolare del sigillo, ivi compresa l'apposizione dello stesso su cosce suine prive del timbro indelebile, è punito con la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni o con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi.
2. Il produttore che appone il sigillo su cosce suine non conformi alla presente legge, al relativo regolamento di esecuzione ed alle prescrizioni emanate al riguardo dall'organismo abilitato, è punito con la sanzione pecuniaria di lire diecimila per ogni coscia.
3. L'accertamento della sussistenza delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'asportazione dei sigilli indebitamente applicati] (4).
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(4) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2. Lo stesso comma 3 ha inoltre disposto che, alle violazioni previste dalla presente legge, si applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297.
20. [1. Chiunque viola le disposizioni concernenti il confezionamento e l'etichettatura del prosciutto di San Daniele, qualora il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi in cui sia possibile eliminare gli effetti dell'illecito amministrativo, potrà essere disposta anche la confisca dei materiali utilizzati per il compimento dei suddetti illeciti] (5).
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(5) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2. Lo stesso comma 3 ha inoltre disposto che, alle violazioni previste dalla presente legge, si applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297.
21. [1. La rilevazione degli illeciti amministrativi è demandata agli ispettori dell'organismo abilitato.
2. Detti ispettori potranno accedere a qualsiasi luogo in cui si ritenga possano acquisirsi prove in ordine alla avvenuta effettuazione di illeciti amministrativi e potranno richiedere a chiunque l'esibizione della documentazione comunque ritenuta utile per dette finalità.
3. Gli ispettori potranno inoltre applicare sul prodotto oggetto di accertamento segni indelebili di identificazione.
4. Delle operazioni compiute gli ispettori dovranno redigere processo verbale in duplice esemplare da sottoporre alla sottoscrizione anche da parte del soggetto inquisito, al quale verrà consegnato uno dei suddetti esemplari] (6).
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(6) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2. Lo stesso comma 3 ha inoltre disposto che, alle violazioni previste dalla presente legge, si applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297.
22. [1. L'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione degli specifici addebiti. Tale contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del contravventore delle proprie controdeduzioni.
2. Tali controdeduzioni dovranno essere inviate all'organismo abilitato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni l'organismo abilitato, qualora accerti la sussistenza del fatto contestato, ne dà comunicazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio perché proceda alla irrorazione della sanzione amministrativa.
4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento] (7).
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(7) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2. Lo stesso comma 3 ha inoltre disposto che, alle violazioni previste dalla presente legge, si applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297.
23. [1. Avverso i provvedimenti sanzionatori di illeciti amministrativi è consentito all'interessato di proporre ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla esecutività della sanzione amministrativa] (8).
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(8) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2. Lo stesso comma 3 ha inoltre disposto che, alle violazioni previste dalla presente legge, si applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297.
Capo V - Disposizioni finali e transitorie
24. 1. Ai fini della salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione da cui dipendono le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto di San Daniele, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, l'insediamento nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 1 di industrie insalubri di prima classe, così come individuate a norma dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di ogni altra attività che pregiudichi un equilibrato mantenimento delle condizioni ambientali è subordinato al preventivo favorevole parere del comitato regionale per l'inquinamento atmosferico competente per territorio.
2. In ogni caso, la salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione, con particolare riguardo alla qualità dell'aria, è demandata alle regioni competenti, nei modi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
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25. 1. Ai fini dell'esportazione dei prosciutti di San Daniele verso Paesi la cui normativa non consente l'importazione dei prosciutti muniti della parte distale (piedino), sono consentiti la preparazione e il confezionamento in difformità delle norme stabilite dalla presente legge, relativamente alla mancata presenza della parte distale stessa.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'asportazione della parte distale dovrà avvenire, a cura dei produttori interessati e sotto il controllo dell'organismo abilitato di cui all'articolo 10, nell'ambito della zona tipica di produzione di cui all'articolo 1, negli stabilimenti ove si effettua la preparazione e dopo l'applicazione del sigillo o timbro a fuoco di cui all'articolo 4.
3. I prosciutti che hanno subito l'asportazione della parte distale presenteranno a stagionatura ultimata un peso proporzionalmente ridotto rispetto a quello dei prosciutti interi e dovranno essere presi in carico in un apposito registro, tenuto nello stabilimento, all'uopo vidimato dall'organismo abilitato di cui all'articolo 10.
4. Le ditte interessate dovranno presentare apposita richiesta al citato organismo almeno tre giorni prima di effettuare l'asportazione, precisando il numero dei prosciutti, il Paese di destinazione e le motivazioni dell'istanza e dovranno altresì dare comunicazione dell'esportazione da effettuare almeno tre giorni prima dell'estrazione dei prosciutti dagli stabilimenti.
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26. 1. Sono abrogate la legge 4 luglio 1970, n. 507, e la legge 5 gennaio 1984, n. 2.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, n. 307, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge.
3. Rimangono in vigore i decreti ministeriali 3 novembre 1982, 26 aprile 1983 e 16 aprile 1987.
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27. 1. La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 12.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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L. 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 12)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(omissis)
12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (28).
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
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(28) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(omissis)
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 14 giugno 2002, n. 52/E; Circ. 20 dicembre 2002, n. 11/T; Ris. 13 aprile 2005, n. 46/E; Circ. 30 maggio 2005, n. 25/E.
- Ministero delle finanze: Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 23 maggio 1996, n. 137/E; Circ. 27 agosto 1996, n. 205/T; Circ. 6 maggio 1997, n. 122/T; Circ. 5 giugno 1997, n. 156/E; Circ. 14 agosto 1997, n. 239/T; Circ. 3 settembre 1997, n. 242/T; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 29 dicembre 1997, n. 329/T; Circ. 10 febbraio 1998, n. 46/T; Circ. 4 marzo 1998, n. 73/T; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 7 agosto 1998, n. 199/T; Circ. 28 agosto 1998, n. 210/T; Circ. 22 dicembre 1999, n. 240/E/T; Circ. 30 novembre 2000, n. 221/E.
1. 1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, vistato dal proponente e composto di 21 articoli.
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Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.
Capo I - Imposta ipotecaria
Articolo 1
Oggetto dell'imposta
1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.
2. Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (2), salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
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(2) Riportato alla voce Successioni e donazioni (Imposte di).
Articolo 2
Base imponibile per le trascrizioni
1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.
2. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.
2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa (2/a).
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(2/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
Articolo 3
Base imponibile per le iscrizioni
1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, è commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualità alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione.
2. Se l'ipoteca è iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
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Articolo 4
Imposta relativa a più formalità
1. È soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.
2. Se le formalità devono eseguirsi in più uffici, devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalità deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformità all'originale e la certificazione di eseguita formalità di cui all'art. 14, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente può presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalità deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalità autenticata da notaio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.
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Articolo 5
Trascrizione del certificato di successione
1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.
2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.
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Articolo 6
Termini per la trascrizione
1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.
2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.
3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria (3).
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(3) Comma cosìsostituito dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
Articolo 7
Termine per le annotazioni
1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.
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Articolo 8
Privilegio
1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.
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Articolo 9
Sanzioni
1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta.
2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni (3/a).
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(3/a) Il presente art. 9, integrato con il comma 3-bis dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, è stato così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, che ha contestualmente abrogato il citato comma 3-bis.
Capo II - Imposta catastale
Articolo 10
Oggetto e misura dell'imposta
1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2 (3/b).
2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonché per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (3/c).
3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (4), salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
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(3/b) Comma così modificato dall'art. 3, comma 132, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, il comma 134 del suddetto articolo.
(3/c) Comma prima corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1991, n. 46 e poi così sostituito dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Da ultimo, il comma in questione è stato così modificato dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla stessa voce e dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. L'importo dell'imposta risulta così elevato dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.
(4) Riportato alla voce Successioni e donazioni (Imposte sulle).
Capo III - Accertamento, liquidazione e riscossione
Articolo 11
Soggetti obbligati al pagamento
1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all'art. 1 e le volture di cui all'art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.
2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.
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Articolo 12
Uffici competenti
1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.
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Articolo 13
Procedimenti e termini
1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni (4/a).
2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (4/b).
2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990 (4/c).
3. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.
4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.
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(4/a) Per il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale unitamente all'imposta principale di successione vedi l'art. 33, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, riportato alla voce Successioni e donazioni (Imposta sulle).
(4/b) Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(4/c) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
Articolo 14
Prova del pagamento delle imposte
1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.
3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 2, l'ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2678 del codice civile.
4. Le imposte riscosse dall'ufficio del registro e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati (4/b).
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(4/b) Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
Articolo 15
Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell'imposta
1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:
a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;
b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.
2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'art. 14 e procede alla riscossione.
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Articolo 16
Formalità e volture da eseguirsi a debito
1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura penale;
b) le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (5);
c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6 quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese;
d) le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;
e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.
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(5) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
Articolo 17
Decadenza
1. Le imposte da corrispondere agli uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.
2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui è stata eseguita la relativa formalità o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalità.
3. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione (5/a).
4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la formalità o la voltura.
5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione (5/b).
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(5/a) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(5/b) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
Capo IV - Disposizioni varie e finali
Articolo 18
Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento
1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire mille per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore (5/c).
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(5/c) Articolo così modificato dall'art. 10, D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308.
Articolo 19
Tasse ipotecarie
1. Per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, sono dovute le tasse ivi previste.
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Articolo 20
Disciplina dei libri fondiari
1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (6), e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.
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(6) Riportato alla voce Libri fondiari.
Articolo 21
Entrata in vigore
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1991.
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Tariffa
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Imposte dovute |
Art. |
Indicazione della formalità |
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Proporzionali |
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Fisse |
per ogni |
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100 lire |
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1 |
Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi dei |
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certificati di successione di cui all'art. 5 del testo unico |
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2 (6/a) |
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Nota. L'imposta si applica nella misura fissa di € 168,00 (7) per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (8). |
|
|
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2 |
Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni, di atti a titolo oneroso o a favore di altri enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, nonché a favore di altri enti pubblici se il |
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|
|
trasferimento è disposto per legge (7) |
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|
€ 168,00 |
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3 |
Trascrizioni di cui al precedente art. 1 per conferma o rettifica di altra |
|
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trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato (7) |
|
|
€ 168,00 |
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4 |
Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile, di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa, nonché di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda |
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|
registrati entro un anno dall'apertura della successione (9) (10) |
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|
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|
|
€ 168,00 |
|
Nota. Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall'apertura della successione si applica l'imposta proporzionale indicata all'art. 1. |
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|
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5 |
Trascrizione degli atti e documenti indicati negli articoli 484 e 2648 del |
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|
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codice civile (10) |
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|
€ 168,00 |
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6 |
Iscrizioni e rinnovazioni |
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|
2 |
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|
Nota. Se trattasi di rinnovazione l'aliquota è ridotta a metà. |
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7 |
Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o rettifica di altra iscrizione o rinnovazione |
|
|
|
(10) |
|
|
€ 168,00 |
|
8 |
Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata |
|
|
|
l'imposta proporzionale (10) |
|
|
€ 168,00 |
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9 |
Annotazioni per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno sul credito |
|
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|
garantito; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo |
|
|
|
|
2 |
10 |
Annotazioni ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di |
|
|
|
ordine ipotecario |
|
|
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0,50 |
11 |
Annotazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 in ripetizione di altra per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per la cui annotazione sia stata pagata |
|
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|
l'imposta proporzionale (10) |
|
|
€ 168,00 |
|
12 |
Annotazioni per restrizione di ipoteca |
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
Nota. L'imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca, sul valore degli immobili liberati risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le disposizioni relative all'imposta di registro. |
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|
|
|
13 |
Annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno |
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
Nota. L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione. |
|
|
|
|
14 |
Qualunque altra annotazione non specificamente contemplata (11) |
|
|
€ 168,00 |
|
|
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(6/a) L'art. 3, comma 133, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha elevato l'aliquota dall'1,60% al 2%. Vedi, anche, il comma 134 del suddetto articolo.
(7) Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.
(8) Nota prima sostituita dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155 e poi così modificata dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(7) Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.
(7) Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.
(9) Articolo così modificato prima dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e poi dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(10) Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.
(10) Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.
(10) Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.
(10) Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.
(10) Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.
(11) Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.
Tabella delle tasse ipotecarie (12)
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Tariffa |
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N. ord. |
OPERAZIONI |
in euro |
Note |
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1 |
Esecuzione di formalità |
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1.1 |
per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di |
35,00 |
Compresa la certificazione di eseguita |
|
annotazione |
|
formalità da apporre in calce al duplo della |
|
|
|
nota da restituire al richiedente. |
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1.2 |
per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre |
35,00 |
|
|
quanto previsto nel punto precedente |
|
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|
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2 |
Ispezione nell'àmbito di ogni singola circoscrizione del |
|
|
|
servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione |
|
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|
staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del |
|
|
|
territorio |
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|
2.1 |
ispezione nominativa, per immobile o congiunta per |
|
|
|
nominativo e per immobile |
|
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|
2.1.1 |
ricerca su base informativa: |
|
L'importo è comprensivo di 10 formalità, o |
|
per ogni nominativo richiesto, |
|
frazione di 10, contenute nell'elenco |
|
Ovvero |
|
sintetico, incluse eventuali formalità |
|
per ciascuna unità immobiliare richiesta, |
|
validate del periodo anteriore |
|
ovvero |
|
all'automazione degli uffici; |
|
per ciascuna richiesta congiunta |
6,00 |
l'indicazione della presenza di annotazione |
|
|
|
non si considera formalità. |
|
|
|
L'importo è dovuto all'atto della richiesta, |
|
|
|
salvo specifica disciplina delle ipotesi per |
|
|
|
le quali viene corrisposto al momento |
|
|
|
dell'erogazione del servizio. |
|
|
|
|
2.1.2 |
per ogni gruppo dl 5 formalità, o frazione di 5, |
|
L'importo è dovuto per le formalità |
|
contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali |
|
contenute nell'elenco sintetico eccedenti le |
|
formalità validate del periodo anteriore all'automazione |
|
prime 10. L'indicazione della presenza di |
|
degli uffici. |
3,00 |
annotazione non si considera formalità. |
|
|
|
|
2.1.3 |
ricerca nei registri cartacei: |
|
L'importo è dovuto all'atto della richiesta. |
|
per ogni nominativo richiesto |
|
Per registri cartacei si intendono repertori, |
|
|
3,00 |
tavole, rubriche e schedari. Non è |
|
|
|
consentita al pubblico l'ispezione diretta |
|
|
|
di tavole, rubriche e schedari. |
|
|
|
|
2.1.4 |
per ogni nota o titolo stampati |
4,00 |
È consentito l'accesso diretto alla nota o al |
|
|
|
titolo solo se, unitamente all'identificativo |
|
|
|
della formalità o del titolo, viene indicato |
|
|
|
il nominativo di uno dei soggetti ovvero |
|
|
|
l'identificativo catastale di uno degli |
|
|
|
immobili presenti sulla formalità. |
|
|
|
|
2.1.5 |
per ogni nota o titolo visionati |
4,00 |
Per le note cartacee relative al periodo |
|
|
|
automatizzato e per quelle validate del |
|
|
|
periodo anteriore all'automazione degli |
|
|
|
uffici, l'importo è dovuto in misura doppia. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Ricerca di un soggetto in àmbito nazionale |
|
|
|
|
|
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|
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3.1 |
per ogni nominativo richiesto in àmbito nazionale |
20,00 |
|
|
|
|
Il servizio sarà fornito progressivamente. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Ricerca continuativa per via telematica |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'àmbito di |
|
L'importo è dovuto anticipatamente. Il |
|
una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli |
|
servizio sarà fornito progressivamente su |
|
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio |
0,001 |
base convenzionale. La tariffa è |
|
|
|
raddoppiata per richieste relative a più di |
|
|
|
una circoscrizione o sezione staccata. |
|
|
|
|
4.2 |
contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per |
|
L'importo è dovuto oltre quanto previsto al |
|
ogni versamento effettuato in via anticipata |
15,00 |
precedente punto 4.1. |
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|
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5 |
Certificazione: |
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5.1 |
certificati ipotecari |
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5.1.1 |
per ogni stato o certificato riguardante una sola persona |
20,00 |
L'importo è dovuto all'atto della richiesta. |
|
|
|
Se il certificato riguarda cumulativamente |
|
|
|
il padre, la madre ed i figli, nonché |
|
|
|
entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una |
|
|
|
volta sola. |
|
|
|
|
5.1.2 |
per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo |
|
Gli importi sono dovuti anche nel caso di |
|
di 1000 note |
2,00 |
mancato ritiro del certificato. |
|
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5.2 |
rilascio di copia |
|
|
|
|
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5.2.1 |
per ogni richiesta di copia di nota o titolo |
10,00 |
L'importo è dovuto all'atto della richiesta. |
|
|
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|
5.3 |
altre certificazioni |
|
|
|
|
|
|
5.3.1 |
per ogni altra certificazione o attestazione |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Note d'ufficio |
|
|
|
|
|
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6.1 |
per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per |
|
|
|
ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e |
|
|
|
2834 del codice civile |
10,00 |
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|
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7 |
Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di |
|
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|
un determinato giorno: |
|
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7.1 |
per ogni pagina dell'elenco |
7,00 |
Il servizio è disponibile fino all'attivazione |
|
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dei servizi di cui al punto 4. |
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|
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------------------------
(12) Tabella prima sostituita dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 10 e dalla annessa Tabella A, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, dall'allegato 2-sexies alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto ed infine così modificata dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, corretto con Comunicato 12 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2006, n. 9).
D.M. 14 febbraio 1991
Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti
al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a
richiesta e ad utilità dei soggetti interessati
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1991, n. 63, S.O.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 5, L. 29 dicembre 1990, n. 407 e al D.P.R. 2 novembre 1990. Le tariffe previste dal presente decreto sono state aggiornate ulteriormente dalla Tabella B del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441.
Articolo 1
1. Per le prestazioni rese dal Ministero della sanità a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, riportate nell'elenco allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, sono dovuti i diritti e le tariffe a fianco di ciascuna prestazione indicati, fatti salvi ulteriori aggiornamenti.
------------------------
Articolo 2
1. Le tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1990, sono incrementate del 10%, fatti salvi ulteriori aggiornamenti.
------------------------
Articolo 3
1. Per la prestazioni rese dall'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono dovute le tariffe riportate nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ulteriori aggiornamenti.
------------------------
Articolo 4
1. Le tariffe e i diritti di cui ai precedenti articoli, versati secondo le modalità in vigore, sono applicate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(omissis)
Gli allegati, che si omettono, possono essere consultati presso il Servizio studi – Dipartimento agricoltura.
L.
8 agosto 1991, n. 267
Attuazione del terzo piano nazionale della pesca
marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione
delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante art. 1)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 1991, n. 197.
(2) Riportata al n. B/XXVIII.
TITOLO I
Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio
1. 1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (2), con decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991, è autorizzata la complessiva spesa di lire 287.000 milioni per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la complessiva spesa di lire 8.000 milioni per il triennio 1991-1993 in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca».
4. All'onere di cui al comma 2 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca» e quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1991, mediante riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) (3), come rimodulata dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990) (3), parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al capitolo 8559 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
------------------------
(2) Riportata al n. B/XXVIII.
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(omissis)
D.Lgs.
11 agosto 1993, n. 375
Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della
L. 23 ottobre 1992, n. 421 (2), concernente razionalizzazione dei sistemi di
accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (art. 5)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1993, n. 224, S.O.
(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(omissis)
5. Denuncia aziendale.
1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU (5/c), ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati:
a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
b) generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;
c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento;
e) attività complementari ed accessorie connesse con l'attività agricola;
f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.
2. La denuncia aziendale è compilata su modello predisposto dallo SCAU (5/c) ed è presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività al predetto ente (7/aa).
3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU (5/c).
4. Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia iniziale è presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.
5. Le denunce aziendali di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti. In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila (7/b) (5/cost).
------------------------
(5/c) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(5/c) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(7/aa) Per le modalità di presentazione della denuncia di cui al presente comma vedi il comma 7 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 come sostituito dall'art. 1, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16.
(5/c) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(7/b) Per il rinnovo della denuncia di cui al presente articolo vedi, anche, l'art. 9-ter, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.
(5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-20 maggio 1999, n. 184 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
(omissis)
D.Lgs.
26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative (art. 21)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1995, n. 279, S.O.
(omissis)
Capo II - Oli minerali
Articolo 21
(Artt. 1 e 17 D.L. n. 331/1993 - Art. 11 D.L. n. 688/1982)
Prodotti sottoposti ad accisa
1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti [1]:
a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36);
b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32);
c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55);
d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
g) gas metano (codice NC 2711 29 00).
2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
3. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorché siano destinati ad usi diversi da quelli tassati:
a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;
c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
d) prodotti di cui al codice NC 2901 10;
e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44.
I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.
5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente di 200.000 tonnellate un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61 (11/a).
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6 (11/b).
6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari (11/c).
6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri (11/d).
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita (11/e).
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.
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[1] Per le aliquote vedi allegato I.
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(11/a) Il presente comma 6, già modificato dall'art. 2, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e sostituito dall'art. 21, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° luglio 2001, è stato sostituito, con gli attuali commi 6, 6.1 e 6.2, dal comma 521 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e così modificato dal comma 421 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 21. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 e dal comma 522 dell'art. 1 della suddetta legge n. 311 del 2004. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, infine, il D.M. 25 luglio 2003, n. 256. Con Comunicato 23 luglio 2005 (Gazz. Uff. 23 luglio 2005, n. 170) e con Comunicato 24 novembre 2005 (Gazz. Uff. 24 novembre 2005, n. 274) è stata disposta l'assegnazione delle quote di contingente nell'ambito del programma agevolativo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2010 di cui al presente comma.
(11/b) Gli attuali commi 6, 6.1 e 6.2 così sostituiscono l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 521 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 522 dello stesso articolo 1.
(11/c) Gli attuali commi 6, 6.1 e 6.2 così sostituiscono l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 521 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 522 dello stesso articolo 1.
(11/d) Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.
(11/e) Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dal comma 520 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 22. Per le agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola vedi il D.M. 20 febbraio 2004, n. 96. Vedi, inoltre, il comma 422 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(omissis)
D.L.
1 ottobre 1996, n. 510,
convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 novembre 1996, n. 608,
Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale (art. 9-bis)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1996, n. 231 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 novembre 1996, n. 608 (Gazz. Uff. 30 novembre 1996, n. 281, S.O.). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 18 febbraio 1994, n. 112, del D.L. 26 aprile 1994, n. 247, del D.L. 24 giugno 1994, n. 405, del D.L. 8 agosto 1994, n. 494, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 572, del D.L. 9 dicembre 1994, n. 674, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 31, del D.L. 7 aprile 1995, n. 105, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, del D.L. 4 agosto 1995, n. 326, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, del D.L. 4 dicembre 1995, n. 515, del D.L. 1° febbraio 1996, n. 39, del D.L. 2 aprile 1996, n. 180, del D.L. 3 giugno 1996, n. 300, e del D.L. 2 agosto 1996, n. 404.
Il comma 3 dello stesso art. 1 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 16 febbraio 1993, n. 34, del D.L. 19 aprile 1993, n. 110, del D.L. 18 giugno 1993, n. 196, del D.L. 12 agosto 1993, n. 308, del D.L. 19 ottobre 1993, n. 416, del D.L. 16 dicembre 1993, n. 523, del D.L. 14 febbraio 1994, n. 106, del D.L. 14 aprile 1994, n. 236, e del D.L. 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
Il comma 4 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, del D.L. 2 aprile 1996, n. 181, del D.L. 3 giugno 1996, n. 301, del D.L. 2 agosto 1996, n. 405, e del D.L. 1° ottobre 1996, n. 511.
Il comma 5 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 giugno 1995, n. 262, del D.L. 28 agosto 1995, n. 363, del D.L. 30 ottobre 1995, n. 449, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 554, del D.L. 26 febbraio 1996, n. 84, del D.L. 26 aprile 1996, n. 219, e del D.L. 29 giugno 1996, n. 339.
Il comma 6 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 28 marzo 1996, n. 166, del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, e del D.L. 26 luglio 1996, n. 396, nonché del D.L. 25 novembre 1995, n. 500, del D.L. 19 gennaio 1996, n. 28, e del D.L. 19 marzo 1996, n. 135, recanti proroga dei termini previsti dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del D.L. 24 settembre 1996, n. 499. Per l'interpretazione autentica del suddetto comma 6, vedi l'art. 73, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'art. 7, L. 11 maggio 1999, n. 140, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(omissis)
9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.
1. [Nell'àmbito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (147), e dell'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398] (149).
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui àmbito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo (149/a).
3. [A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione] (149/b).
4. [Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego] (149/c).
5. [Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni (149/d)] (150).
6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. [Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione] (151).
8. [Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638] (152).
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (153), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511 (154), conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (155).
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (155), l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (156), capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (157), al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 (158), intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (156), capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346 (159). Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994 (159), anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dal citato decreto n. 345 del 1994 (158), n. 346 del 1994 (159) e del D.P.R. n. 487 del 1994 (156), capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro (159/a), è aumentata di centoquarantatre unità di cui due ufficiali, novanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle centodue unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (160).
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(147) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(149) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(149/a) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, con la decorrenza indicata dall'art. 7, comma 2, dello stesso decreto. Vedi, anche, gli artt. 19 e 86, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
(149/b) Comma abrogato dall'art. 85, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
(149/c) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(149/d) Con D.M. 1° settembre 1999 (Gazz. Uff. 8 ottobre 1999, n. 237) sono stati stabiliti modalità e termini per l'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione concernenti l'utilizzazione di prestazioni di lavoro temporaneo mediante l'utilizzo del «Modello unificato/temp».
(150) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(151) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(152) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(153) Riportato al n. A/XCIII.
(154) Recante disposizioni urgenti in materia di collocamento di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché di promozione dell'occupazione.
(155) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(156) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(157) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(158) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.
(159) Riportato al n. A/CII.
(159/a) Vedi, anche, il D.M. 31 luglio 1997, riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(160) Riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(161) Aggiunto dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608.
(omissis)
D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146
Attuazione
della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n.
335, in materia di previdenza agricola
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 1997, n. 132.
(2) Riportata al n. A/XXXV.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 1997;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
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1. Rimodulazione fasce di reddito.
1. Con decorrenza dal 1° luglio 1997 la misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella D) allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 (3), da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni è determinata nei seguenti importi:
a) prima fascia: fino a lire 450.000;
b) seconda fascia: da lire 450.001 a lire 2.000.000;
c) terza fascia: da lire 2.000.001 a lire 4.500.000;
d) quarta fascia: oltre lire 4.500.000.
2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quello di appartenenza.
3. L'aumento della contribuzione derivante dall'inserimento nelle fasce immediatamente superiori a quella posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per effetto della variazione del limite di reddito di cui al comma 1, può essere, a domanda, frazionato in misura graduale pari ad un sesto per ogni anno, in sei annualità con decorrenza 1° luglio 1997. Il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell'effettivo versamento contributivo.
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(3) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(2) Riportata al n. A/XXXV.
2. Riclassificazione zone svantaggiate.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (4), e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (4/a).
2. La classificazione di cui al comma 1 e la misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone:
a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993;
b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio economiche e fisico-ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5b del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.
3. In sede di prima attuazione della classificazione di cui al comma 2, ovvero della sua variazione, si dovrà tener conto della necessità di graduare gli impatti delle possibili variazioni positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima (5).
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(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(4/a) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 19, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(5) Con Del.CIPE 25 maggio 2000 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 161) e con Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 13 (Gazz. Uff. 3 maggio 2001, n. 101, S.O.), modificata dalla Del.CIPE 19 dicembre 2003, n. 125/2003 (Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 104), è stata operata la riclassificazione delle zone svantaggiate.
3. Disposizioni in materia contributiva.
1. A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori (6).
2. Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997 (7).
3. L'aliquota del contributo previdenziale a carico dei lavoratori autonomi del comparto agricolo è aumentato di 0,50 punti percentuali per ciascuno degli anni decorrenti dal 1° gennaio 1998 fino al raggiungimento di un aumento complessivo pari a 3 punti percentuali.
4. Al fine di incentivare l'occupazione, sulla base delle risultanze delle effettive maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 e nel limite non superiore ad un quinto delle stesse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, le aliquote contributive a carico del datore di lavoro di cui ai medesimi commi 1 e 2, dovute per l'anno successivo alla verifica delle predette risultanze attive, possono anche essere annualmente ridotte nei territori di cui agli obiettivi 1 e 5b del regolamento dell'Unione europea, nei casi di:
a) aziende agricole che abbiano occupato nel corso dell'anno operai agricoli per almeno 1.350 giornate annue dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo ovvero di rapporti di lavoro pluriennali ed interaziendali con occupazione minima annua non inferiore a 157 giornate lavorative, derivanti da convenzioni interaziendali ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e di filiera stipulate presso le commissioni provinciali per la manodopera agricola all'interno del territorio nazionale. Per le aziende diretto-coltivatrici il numero delle giornate annue è ridotto a 1.000. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità ed i criteri delle convenzioni;
b) instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
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(2) Riportata al n. A/XXXV.
(6) L'aumento di aliquota di cui al presente comma è stato rinviato, per l'anno 2006, al 1° marzo, dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
(7) L'aumento di aliquota di cui al presente comma è stato rinviato, per l'anno 2006, al 1° marzo, dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
4. Salario medio convenzionale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni (8).
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(8) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 63 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 463
Semplificazione
in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori
e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3,
comma 134, lettere f) e g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art.
3-bis)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1998, n. 2, S.O.
(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 2 maggio 2002, n. 3/E/T; Circ. 5 febbraio 2003, n. 6/E;
- Ministero delle finanze: Circ. 4 marzo 1998, n. 73/T; Circ. 28 agosto 1998, n. 210/T; Circ. 29 marzo 2001, n. 33/E.
(omissis)
3-bis. Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione.
1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche.
Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica.
3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale (8).
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(8) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9. Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirett. 9 giugno 2004 e il comma 3 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
(omissis)
L. 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (art. 13)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.
(omissis)
13. Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (47), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o più consulenti con comprovata esperienza tecnico-economica scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. L'INPS si avvale altresì di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della società di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti (47/a).
2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e 18-bis. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo (47/b) (47/c).
3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (48). I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione.
4. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonché tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla società stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La società indicata nel presente comma potrà essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS (48/a).
5. Alla società per azioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (49), ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La società per azioni di cui al comma 4 finanzierà le operazioni di acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (49); all'emissione dei predetti titoli non si applica l'articolo 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati regolamentati, fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalla società di cui al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi (50).
6. L'INPS iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, dei crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma elenchi da trasmettere al cessionario. L'INPS forma separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile (47/a).
7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (51), e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (51), e riversano le somme riscosse al cessionario.
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (52), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario.
9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 (53).
10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.
11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonché degli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonché al pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. L'INPS potrà assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2 (53/a).
12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (51).
13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione.
14. [Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario] (53/b).
15. A seguito della costituzione della società di cui all'articolo 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale società secondo termini e modalità da definirsi nei decreti di cui al comma 2 (47/a).
16. Le cessioni di cui ai commi precedenti nonché tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta (53/c).
17. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (54), è disciplinato il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base delle modalità e dei tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (55).
18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi (55/a).
18-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130 (55/b).
19. (55/a).
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(47) Riportato al n. A/CLIX.
(47/a) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261) e poi così modificato dall'art. 102, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 1, comma 5, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e dal comma 42-quinquies dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 42-sexies del suddetto articolo 3.
(47/b) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 novembre 1999, il D.M. 5 novembre 1999, il D.M. 2 dicembre 1999, il D.M. 8 settembre 2000, il D.M. 27 ottobre 2000, il D.M. 15 novembre 2000, il D.M. 17 maggio 2001, il D.M. 23 maggio 2002, il D.M. 16 luglio 2002, il D.M. 17 marzo 2003, il D.M. 15 luglio 2003, il D.M. 31 agosto 2004, il D.M. 29 novembre 2004, il D.M. 16 settembre 2005 e il D.M. 30 novembre 2005.
(47/c) L'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al comma 1-bis, ha così disposto: «1-bis. Il primo periodo dei decreti di cui all'art. 13, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali successivi decreti sono emanati entro 15 giorni dalla data di inizio di ciascuna ulteriore fase tecnico-operativa dell'operazione di cartolarizzazione».
(48) Periodo così sostituito dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210).
(48/a) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210).
(49) Riportato alla voce Istituti di credito.
(50) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261).
(51) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(52) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(53) Riportata alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(53/a) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210).
(53/b) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261).
(53/c) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210).
(54) Riportata al n. A/CLII.
(55) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(55/a) L'attuale comma 18 così sostituisce gli originari commi 18 e 19, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261).
(55/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261).
(omissis)
D.Lgs.
16 marzo 1999, n. 79
Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (art. 11)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 28, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 15, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 11 febbraio 2002, n. 40/E; Ris. 21 agosto 2002, n. 4/D;
- Ministero delle finanze: Circ. 27 giugno 2000, n. 131/D.
(omissis)
11. Energia elettrica da fonti rinnovabili.
1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto (13/d).
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh (13/e) (13/f).
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (14), sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità (14/a).
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonché gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto (14/b).
6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (15), sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed è effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunità locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili (15/a).
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(13/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 1999.
(13/e) Comma così modificato dall'art. 28, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 1999.
(13/f) Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.
(14) Riportata alla voce Società commerciali.
(14/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 24 ottobre 2005.
(14/b) Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e il D.M. 24 ottobre 2005.
(15) Riportato alla voce Regioni.
(15/a) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 156, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(omissis)
D.Lgs.
27 maggio 1999, n. 165
Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15
marzo 1997, n. 59
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1999, n. 137.
(2) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(2/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere della competente commissione parlamentare ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole (3), di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
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(3) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
1. Soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.
1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, è soppressa e posta in liquidazione.
2. Il commissario liquidatore dell'AIMA è nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole (4), che ne determina il compenso di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (4/cost).
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(4) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 317 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 118 della Cost.;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6 e 11 sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 119 della Cost.
2. Istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
1. È istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico non economico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero (5).
2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve le diverse determinazioni statutarie, e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea.
4. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.
4-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore (6) (4/cost).
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(5) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(6) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 317 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 118 della Cost.;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6 e 11 sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 119 della Cost.
3. Funzioni dell'Agenzia e delle regioni.
1. L'Agenzia è l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA (4/cost).
1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti (6/a) (4/cost).
2. Il Ministro per le politiche agricole (7), con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento (7/a) (4/cost).
3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di società a capitale misto pubblico-privato (4/cost).
4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali (8) (4/cost).
5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.
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(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 317 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 118 della Cost.;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6 e 11 sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 119 della Cost.
(6/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(7) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(7/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi D.M. 12 ottobre 2000.
(8) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
3-bis. Centri autorizzati di assistenza agricola.
1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola» (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefìci comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 (8/a).
3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività (9).
4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2 (9/a).
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(8/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2001.
(9) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(9/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.
4. Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale.
1. In attuazione della normativa comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole (10), i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti, compresi i Paesi dell'Europa centro-orientale (P.E.C.O.) e le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari.
2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole (10/a), i seguenti compiti di:
a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti (11);
b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno ai fondi nazionali e comunitari, l'Agenzia e il Ministero delle finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.
4. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro per le politiche agricole (12), che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati (4/cost).
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(10) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(10/a) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(11) Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(12) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 317 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 118 della Cost.;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6 e 11 sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 119 della Cost.
5. Gestione degli interventi e aiuti comunitari.
1. Nella qualità di organismo di coordinamento, l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia può avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonché di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune (13) (4/cost).
4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2001 (13/a).
5. All'Agenzia compete la rendicontazione alla Unione europea dei pagamenti effettuati dalla stessa e da tutti gli altri organismi pagatori, nonché, in qualità di organismo pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunità alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione all'apposito conto corrente di tesoreria intestato «Ministero del tesoro-FEOGA», da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei fondi occorrenti. In caso di correzioni finanziarie negative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione del Ministro per le politiche agricole (14), stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni, le somme da detrarre (4/cost).
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, sentito l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall'articolo 3, comma 3, sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica (15).
7. I servizi e organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere istituiti dalle regioni anche prima del riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore.
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(13) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 317 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 118 della Cost.;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6 e 11 sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 119 della Cost.
(13/a) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(14) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(15) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
6. Personale.
1. Per consentire la continuità nel funzionamento dell'organismo pagatore, a decorrere dal 16 ottobre 2000, il personale appartenente ai ruoli dell'AIMA in servizio alla predetta data è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, secondo la tabella di corrispondenza allegata al regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3; è fatta salva la facoltà del personale stesso, da esercitarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della predetta tabella, di essere trasferito a domanda presso altre amministrazioni, con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Agenzia inquadra nel ruolo dei dirigenti dell'AGEA, con decorrenza 16 ottobre 2000, i dirigenti del ruolo unico delle Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'AIMA alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, nei limiti derivanti dalle esigenze organizzativo-funzionali previsti dal regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3.
3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il personale dell'Agenzia, non più necessario al funzionamento dell'organismo pagatore a seguito del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, è trasferito dai ruoli dell'Agenzia alle regioni con le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. È fatta salva comunque l'applicazione degli articoli 33 e 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto, e comunque entro i primi tre anni dal termine di cui all'articolo 2, comma 4-bis, l'Agenzia può conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta, a persone di particolare e documentata qualificazione professionale, in numero non superiore a dieci unità.
6. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita previsto per il personale degli enti pubblici non economici. Il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede direttamente l'AIMA, è effettuato a partire dalla data 1° gennaio 2000 dall'INPDAP, al quale sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31 dicembre 1999. I predetti dipendenti possono comunque esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso gli enti di provenienza, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di inquadramento nei ruoli dell'Agenzia (16) (4/cost).
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(16) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 317 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 118 della Cost.;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6 e 11 sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 119 della Cost.
7. Entrate.
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge finanziaria;
b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.
2. Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione «Aiuti e ammassi comunitari» da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.
3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole (17), sono determinate le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali (17/a).
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(17) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(17/a) Con D.M. 14 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2001, n. 296) sono state stabilite le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui conti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.
8. Ordinamento contabile.
1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini della relativa approvazione e del suo coordinamento con le linee del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) del Governo (17/aa).
2. Il primo esercizio termina il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. L'Agenzia è inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad essa si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il bilancio consuntivo dell'Agenzia è sottoposto a certificazione ai sensi degli articoli 155 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
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(17/aa) Comma così modificato dal comma 5-undecies dell'art. 3, D.L. 9 settembre 2005, n. 182, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
9. Organi.
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio di rappresentanza;
d) il Collegio dei revisori (17/b).
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali (18).
3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso di difformità di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza (18/a).
3-ter. Il Consiglio è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore, ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento (18/b).
4. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente. È composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole (19). Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (19/a).
5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole (19/b) di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (20).
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(17/b) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.
(18) Comma prima sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159) e, successivamente così modificato dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(18/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(18/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(19) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(19/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(19/b) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(20) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 3, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.
10. Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità.
1. Lo statuto dell'Agenzia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole (20/a), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, su proposta del consiglio di amministrazione. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i princìpi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia (20/b).
2. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia entro il termine di cui al comma 1, è deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole (21), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento deve prevedere la separazione tra gestione dei fondi FEOGA e gestione dei fondi nazionali e si conforma alla normativa comunitaria anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato (21/a).
3. Il regolamento del personale è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia nonché la tabella di corrispondenza tra il personale dell'AIMA e il personale dell'Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (22).
4. La struttura dell'Agenzia e la modalità della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento nonché, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 4, da quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della Commissione del 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilità. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente deputate alla funzione di organismo di coordinamento. È istituito, nell'àmbito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e contabilità separate (23).
5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano all'Agenzia le disposizioni vigenti per l'AIMA in quanto compatibili con il presente decreto.
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(20/a) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(20/b) Lo statuto dell'AGEA è stato approvato con D.M. 14 giugno 2002.
(21) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(21/a) Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'AGEA è stato approvato con D.M. 29 novembre 2000 (Gazz. Uff. 3 maggio 2001, n. 101, S.O.) e con D.M. 14 giugno 2002.
(22) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159). Il regolamento del personale dell'AGEA è stato approvato con D.M. 5 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 3 maggio 2001, n. 101, S.O.) e successivamente sostituito con D.M. 14 giugno 2002.
(23) Comma prima sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159) e poi così modificato dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.
11. Beni e dotazioni finanziarie.
1. L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività. I beni materiali e immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti all'Agenzia con effetto dalla data di cui all'articolo 2, comma 4-bis (24).
2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare l'esecuzione da parte del SIAN, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, dei controlli finalizzati alla gestione delle erogazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, effettuate dall'Agenzia e dai servizi ed organismi di cui all'articolo 3, comma 4. Dette assegnazioni sono calcolate al netto dei finanziamenti e cofinanziamenti a favore degli organi nazionali di controllo previsti dalla vigente normativa comunitaria (4/cost).
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(24) Comma così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 317 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 118 della Cost.;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6 e 11 sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 119 della Cost.
12. Norme transitorie.
1. Fino alla data di subentro dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, l'AIMA in liquidazione continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa comunitaria. I rapporti già in essere con le organizzazioni professionali agricole in relazione all'attività istituzionale delle stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di informazione, divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per le operazioni di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale e rispondenti all'interesse della collettività, sono prorogati sino alla scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il 30 giugno 1999 (25).
2. Il commissario liquidatore, di cui all'articolo 1, comma 2, svolge anche le funzioni necessarie all'adempimento dei compiti conservati quale organismo pagatore dell'AIMA in liquidazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1663/95. Dalla data di insediamento del commissario liquidatore cessano dalle funzioni il commissario straordinario di governo e il subcommissario dell'AIMA.
3. [Il commissario liquidatore provvede inoltre a curare il passaggio delle attività, delle funzioni e dei beni materiali e immateriali trasferiti all'Agenzia e ad approvare il conto consuntivo finale dell'AIMA. A tal fine si avvale, sino al termine della gestione, di un contingente del personale non trasferito all'Agenzia, individuato con decreto del Ministro per le politiche agricole] (26).
4. Allo scopo di garantire, da parte dell'AIMA, dell'Agenzia e dei servizi e degli organismi pagatori, la continuità nell'erogazione dei pagamenti degli aiuti ai produttori, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono prorogati, sino all'espletamento delle procedure di gara previste dalla normativa comunitaria, da avviarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e da concludersi, comunque, entro i successivi sei mesi, gli atti esecutivi e i contratti stipulati per lo sviluppo, il funzionamento e l'esercizio dei sistemi informativi del SIAN e dell'AIMA, per la gestione degli interventi connessi con l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. I fondi necessari all'AIMA, all'Agenzia e ai servizi e agli organismi pagatori, per i predetti sono reperiti ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
5. Le spese per la liquidazione sono a carico di un fondo costituito presso il Ministero, da trasferire su un conto corrente speciale acceso presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, finanziato con le disponibilità esistenti all'atto dell'insediamento del commissario liquidatore e con quelle assegnate dalle successive leggi finanziarie.
6. [Il commissario liquidatore continua ad utilizzare i beni indispensabili alla liquidazione secondo tempi e modalità stabiliti con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole] (27).
7. [Tutte le attività del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 2000. Fino alla presentazione del conto finale il controllo sulle attività è esercitato dal collegio dei revisori in carica alla data della soppressione dell'AIMA, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 30 giugno 2001, il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 2000] (28).
8. [I rapporti giuridici e le obbligazioni attive e passive ancora esistenti alla data del 1° gennaio 2001 sono trasferiti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che subentra nella gestione ai sensi e con le modalità della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. Per i relativi adempimenti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolo 15] (29).
9. Il commissario liquidatore dell'AIMA e gli organi dell'Agenzia sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Un contingente di personale di cui all'articolo 6 è distaccato temporaneamente presso l'Agenzia, per le esigenze dei suddetti organi, con decreto del Ministro per le politiche agricole (30).
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(25) Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(26) Comma abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(27) Comma abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(28) Comma abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(29) Comma abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(30) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
12-bis. Norme finali.
1. Le disposizioni di legge e di regolamento non incompatibili con quelle recate dal presente decreto legislativo, relative all'AIMA, s'intendono riferite all'Agenzia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, si applicano altresì ai fondi assegnati all'Agenzia e destinati al pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari (31).
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(31) Articolo aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
13. Certificazione.
1. Gli organismi pagatori affidano la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi (32) (4/cost).
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(32) Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 317 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 118 della Cost.;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6 e 11 sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 119 della Cost.
14. Regioni a statuto speciali e province autonome.
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti e delle norme di attuazione.
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15. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
D.P.R.
31 maggio 1999, n. 195
Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi
e le modalità di applicazione degli studi di settore (art. 1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1999, n. 146.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 31 maggio 2005, n. 28/E; Circ. 21 giugno 2005, n. 32/E.
1. Applicazione degli studi di settore.
1. Le disposizioni previste nell'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi di settore siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi.
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(omissis)
D.Lgs.
27 luglio 1999, n. 271
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute
dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a
norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485 (
art. 23)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.
(omissis)
23. Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo.
1. Il medico competente:
a) collabora con l'armatore e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo;
b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica indicati al comma 6;
c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire, presso l'armatore con salvaguardia del segreto professionale;
d) fornisce informazioni ai lavoratori marittimi sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro;
e) informa il lavoratore marittimo dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e a richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria;
f) comunica in occasione delle riunioni di cui all'articolo 14, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato degli stessi;
g) congiuntamente al responsabile della sicurezza visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori marittimi;
h) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b) effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali.
2. Il medico competente può avvalersi nello svolgimento della propria attività di sorveglianza sanitaria, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dall'armatore che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente a seguito degli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) esprima un giudizio di idoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni di rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il lavoratore A seguito di tale informazione l'armatore dispone una nuova valutazione del rischio e una analisi ambientale finalizzata alla verifica dell'efficacia delle nuove misure di protezione adottate.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'Ufficio di sanità marittima del Ministero della sanità territorialmente competente.
5. Il medico competente può essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata con l'armatore, libero professionista o dipendente dell'armatore. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi l'attività di vigilanza.
6. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
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(omissis)
D.Lgs.
21 aprile 2000, n. 181
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della
L. 17 maggio 1999, n. 144 (artt. 1, 4-bis)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2000, n. 154.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 24 febbraio 2003, n. 160;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 7 aprile 2003, n. 12/2003.
1. Finalità e definizioni.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:
a) i princìpi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
b) i princìpi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) «adolescenti», i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
b) «giovani», i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;
c) «stato di disoccupazione», la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
d) «disoccupati di lunga durata», coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
e) «inoccupati di lunga durata», coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
f) «donne in reinserimento lavorativo», quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
g) «servizi competenti», i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (2).
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(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 3 dello stesso decreto.
(omissis)
4-bis. Modalità di assunzione e adempimenti successivi.
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (11/a).
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale (11/b).
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui àmbito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente (11/c).
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui àmbito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato (11/d).
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata (11/e).
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979 (12).
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(11/a) Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
(11/b) Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 22, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
(11/c) Vedi, anche, l'art. 19 e il comma 7 dell'art. 86, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
(11/d) Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
(11/e) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 17 e l'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
(12) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(omissis)
L.
8 novembre 2000, n. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali
(art. 20)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.
(omissis)
20. Fondo nazionale per le politiche sociali.
1.Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2.Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
3.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
5.Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in àmbito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.
6.Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.
7.Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.
8.A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge (1/e).
9.Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.
10.A1 Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.
11.Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione (1/f).
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(1/e) Vedi, anche, il comma 429 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(1/f) Alla ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale di cui al presente articolo si è provveduto, per l'anno 2002, con D.M. 8 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 9 maggio 2002, n. 107), per l'anno 2003, con D.M. 18 aprile 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171) e, per l'anno 2004, con D.M. 1° luglio 2004 (Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228).
(omissis)
L.
3 aprile 2001, n. 142
Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore (art. 3)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 aprile 2001, n. 94.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 4 febbraio 2002, n. 33;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 17 giugno 2002, n. 34/2002; Circ. 18 marzo 2004, n. 10;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 21 ottobre 2002, n. 1.470.234.
(omissis)
3. Trattamento economico del socio lavoratore.
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2.Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (4).
2-bis.In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6 (5).
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(4) Vedi, anche, l'art. 6, comma 2, D.L. 15 aprile 2002, n. 63.
(5) Comma aggiunto dall'art. 9, L. 14 febbraio 2003, n. 30.
(omissis)
D.Lgs.
18 maggio 2001, n. 226
Orientamento e modernizzazione del settore della
pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57
(art. 2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.
(omissis)
2. Imprenditore ittico.
1.È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3.
2.Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.
3.Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.
4.Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
5.Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico (1/a).
6.L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7.Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i princìpi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (2).
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(1/a) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154. L'art. 17, comma 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto che l'ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui al presente articolo.
(omissis)
D.Lgs.
18 maggio 2001, n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo,
a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 4)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.
(omissis)
4. Esercizio dell'attività di vendita.
1.Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2.La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3.La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4.Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5.La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6.Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7.Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8.Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 (3).
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(3) Sull'applicabilità della disciplina di cui al presente articolo vedi l'art. 4, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
(omissis)
L. 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003) (artt. 9,
co. 17; 61)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.
(omissis)
9. Definizione automatica per gli anni pregressi.
….
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003 (15/l). L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali (15/ll).
…
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(15/l) Termine prorogato al 17 maggio 2003 dall'art. 1, Decr. 7 aprile 2003, emanato in attuazione del D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in legge e al 17 ottobre 2003 dall'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 212.
(15/ll) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato successivamente modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in legge. Vedi, anche, l'art. 4, commi 27 e 90, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 1, comma 363, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(omissis)
61. Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree.
1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005 (44/e).
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato (44/f).
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge (44/g).
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento (44/h).
11. (45).
12. (45/a).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'àmbito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale (46).
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(44/e) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l'art. 8-bis nonché il comma 14-ter dell'art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(44/f) Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 17/2003 (Gazz. Uff. 7 luglio 2003, n. 155), con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185), con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 83/2003 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), modificata dalla Del.CIPE 20 dicembre 2004, n. 104/2004 (Gazz. Uff. 18 luglio 2005, n. 165), con Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 19/2004 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2004, n. 254), con Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 20/2004 (Gazz. Uff. 11 novembre 2004, n. 265) - modificata dalla Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 23/05 (Gazz. Uff. 28 novembre 2005, n. 277) - con Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 19/2005 (Gazz. Uff. 27 settembre 2005, n. 225), con Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 34/05 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235) e con Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 35/2005 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2005, n. 237) è stata disposta la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate in attuazione di quanto disposto dal presente comma.
(44/g) Con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03 (Gazz. Uff. 14 agosto 2003, n. 188), corretta con Comunicato 7 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233), è stato disposto, ai sensi del presente comma, l'aggiornamento dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego.
(44/h) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
(45) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.
(45/a) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.
(46) Vedi, anche, l'art. 51, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 4, commi 128 e 129, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 1, comma 341, L. 23 dicembre 2005, n. 266. In attuazione di quanto disposto dal presente comma con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 53/2003 (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269) sono state concesse agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e con Provv. 17 dicembre 2003 sono stati approvati i modelli delle istanze con le relative istruzioni.
(omissis)
D.L. 28 marzo 2003, n. 49,
convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 maggio 2003, n. 119,
Riforma della normativa in tema di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari (artt. 5 e 10)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2003, n. 75 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 maggio 2003, n. 119 (Gazz. Uff. 30 maggio 2003, n. 124), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
5. Adempimenti degli acquirenti.
1.Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1392/2001/CE, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1392/2001/CE, limitatamente ai soli quantitativi di latte. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti (22).
2.Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6 (23).
3.Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte che risulta iscritto all'anagrafe bovina (24).
4.Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota attraverso il deposito del certificato per l'acquirente di cui all'articolo 2, comma 2-bis; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato (25).
5.Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento (26).
6.L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma (27).
7.Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000 e non superiore a € 10.000.
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(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(24) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(26) Comma prima modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22.
(27) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(omissis)
10. Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione. Periodi pregressi. Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni (44).
1.Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da specifica documentazione di accompagnamento ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, o da un suo delegato secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente (45).
2.Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende, durante il percorso e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione del latte stesso (46).
3.Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge. Il produttore che non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (47).
4.I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari (48).
5.Il mancato rispetto del termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento (CE) n. 1392/2001 (49).
6.Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale «vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2 (50).
7.Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota (51).
8.In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati (52).
9.Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 8. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare (53).
10.In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse (54).
11.I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13 (55).
12.I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13 (56).
13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004 (57).
14.Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e successivamente ai soci di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7 (58).
15.In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo (59).
16.L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato nel SIAN dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione (60).
17.In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso accordi tra regioni o province autonome, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto (61).
18.Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente (62).
19.I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 15, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente (63).
20.Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la definizione della regolazione debitoria, è attivato un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, in conformità al comma 4 dell'articolo 3 con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da una o più regioni entro novanta giorni dalla data di ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di abbandono è attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari (64).
21.Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando marchi di qualità e introducendo sistemi di tracciabilità, è definito un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 (65).
22.Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra le regioni e le province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con le seguenti priorità, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:
a) ai produttori che hanno subìto la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione (66).
23.La quota «B» ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, di cui al presente articolo, è calcolata al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota riattribuita in applicazione del presente articolo comporta corrispondente diminuzione della predetta quota «B» ridotta (67).
24.Possono accedere alle misure previste dai commi 20, 21 e 22 i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto (68).
25.All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione, per 5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per 15 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 499 del 1999 come da ultimo ridefinite dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (69).
26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (70).
27.Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, e i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:
a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;
b) per i produttori già titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;
c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento (71).
28.L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'articolo 9 considera versate e pertanto oggetto di restituzione le somme trattenute corrispondenti all'esubero produttivo; il singolo produttore può accedere alla restituzione solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui al comma 27 (72).
29.Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal D.M. 12 marzo 2002 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002 (73).
30.II Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue tongue» provvede, in via transitoria e ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo di commercializzazione 2002-2003 (74).
31.Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5 (75).
32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui ai commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento (76).
33.Per il periodo di commercializzazione 2003-2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2 (77).
34.I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni (78).
35.Le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della copertura delle anticipazioni di tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (79).
36.I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito (80) (80/a).
36-bis.I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale (80/b).
37.Sono esclusi dal versamento rateale di cui al comma 34 i produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione successivi al 2001-2002, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Unione europea (81).
38. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'accettazione da parte della regione o della provincia autonoma della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 34 (82).
39.Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39, sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35 relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (83).
40.L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari (84).
41.In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri (85).
42.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di uno o più sub-commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nei suoi primi due periodi di attuazione (86) (86/cost).
43.Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le modalità di cui al comma 44 (87).
44.In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo (88).
45.Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede nell'àmbito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (89) (86/cost).
46.Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore (90).
47.Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:
a) legge 26 novembre 1992, n. 468; ,
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;
c) decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
d) articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;
e) decreto ministeriale 25 ottobre 1995 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;
f) articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;
g) articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
h) articolo 2, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
i) articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;
l) decreto ministeriale 15 maggio 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;
m) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;
n) decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
o) decreto ministeriale 17 febbraio 1998 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
p) decreto ministeriale 22 giugno 1998 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;
q) articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;
r) decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
s) decreto ministeriale 21 maggio 1999, n. 159 del Ministro per le politiche agricole;
t) decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 309 del Ministro per le politiche agricole;
u) decreto ministeriale 10 agosto 1999, n. 310 del Ministro per le politiche agricole;
v) decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;
z) articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;
aa) decreto ministeriale 19 aprile 2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001;
bb) articolo 3 del D.M. 21 gennaio 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003 (91).
48.Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001 (92).
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(44) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(45) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(46) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(47) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dal comma 6 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22.
(48) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(49) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(50) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(51) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(52) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(53) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(54) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(55) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(56) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. In deroga a quanto stabilito dal presente comma 12 vedi l'art. 4, comma 28, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(57) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(58) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(59) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. Il presente comma è stato, successivamente, così modificato dal comma 2-bis dell'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 157, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 243 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(60) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(61) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(62) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(63) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(64) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. Per le modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera di cui al presente comma vedi il D.M. 26 febbraio 2004.
(65) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. Per le modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui al presente comma vedi il D.M. 26 febbraio 2004.
(66) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(67) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(68) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(69) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(70) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(71) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(72) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(73) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(74) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(75) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(76) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(77) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(78) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 luglio 2003 e il D.M. 4 novembre 2004.
(79) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(80) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(80/a) Gli attuali commi 36 e 36-bis così sostituiscono il previgente comma 36, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16.
(80/b) Gli attuali commi 36 e 36-bis così sostituiscono il previgente comma 36, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16.
(81) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(82) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(83) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 luglio 2003 e il D.M. 4 novembre 2004.
(84) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(85) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(86) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(86/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 240 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42-45, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
(87) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(88) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(89) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(86/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 240 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42-45, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
(90) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(91) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(92) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(omissis)
D.L.
24 luglio 2003, n. 192,
convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 settembre 2003, n. 268
Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali
avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania (artt. 2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2003, n. 172 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 settembre 2003, n. 268 (Gazz. Uff. 25 settembre 2003, n. 223), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
2. Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania.
1.Gli animali delle specie bovina, bufalina e ovina abbattuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti ottenuti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003. L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali (8).
2.In favore delle imprese agricole di allevamento di bovini, bufalini ed ovini situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilità, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per l'anno 2003, i seguenti interventi (9):
a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;
b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1 o, in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri (10).
2-bis.L'effettività delle operazioni di cui al comma 2 è attestata dalle Autorità regionali (11).
3.Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 è disposta la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4.Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonché per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da corrispondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attività specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.
5.All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (12).
6.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 settembre 2003, n. 268.
(9) Alinea così modificato dalla legge di conversione 24 settembre 2003, n. 268.
(10) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 settembre 2003, n. 268.
(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 settembre 2003, n. 268.
(12) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 settembre 2003, n. 268.
(omissis)
L. 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004) (art. 4,
co. 28)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.
4. Finanziamento agli investimenti.
….
28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, della regione autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.
….
(omissis)
D.L.
30 settembre 2003, n. 269,
convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326, Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento deiconti pubblici (art. 44)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
44. Disposizioni varie in materia previdenziale.
1.L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni (203).
2.A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attività di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata (204).
3.All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni (205):
a) (206);
b) (207).
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art. 442 del codice di procedura civile, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito.
5.Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualità di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (208).
6. L'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive (209).
7.A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, è presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale (210).
8.A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti (211).
8-bis.Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it. (211/a).
8-ter.A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006 (211/b).
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato (211/c).
9.A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il cui personale è iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attività o comparti, che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto (212).
9-bis.(213).
9-ter.Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: «di 6.667.000 euro per l'anno 2003». Al medesimo comma le parole: «di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007» (214).
9-quater.Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero (215).
9-quinquies.I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005 (216) (216/a).
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(203) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(204) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(205) Alinea così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(206) La presente lettera, sostituita dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(207) La presente lettera, modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce il comma 1-bis dell'art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(208) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(209) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(210) Comma prima modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(211) L'originario comma 8 - già modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 8 a 8-quater, dal comma 374 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(211/a) L'originario comma 8 - già modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 8 a 8-quater, dal comma 374 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(211/b) L'originario comma 8 - già modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 8 a 8-quater, dal comma 374 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(211/c) L'originario comma 8 - già modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 8 a 8-quater, dal comma 374 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(212) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(213) Il presente comma, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce il comma 7 dell'art. 41, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(214) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(215) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(216) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi così modificato dal comma 527 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato comma 527.
(216/a) Nel presente articolo le espressioni «c.p.c.» e «art.» sono state sostituite, rispettivamente, dalle parole «del codice di procedura civile» e «articolo» dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(omissis)
D.L.
27 gennaio 2004, n. 16
convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 marzo 2004, n. 77, Disposizioni urgenti concernenti i settori
dell'agricoltura e della pesca (art. 2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 22 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 marzo 2004, n. 77.
(omissis)
2. Disposizioni in materia di quote latte.
1.A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, comprensivi degli interessi legali maturati, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2004 (3).
2.All'onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (4).
2-bis.Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1 (5).
2-ter.Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (6).
3. (7).
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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
(5) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77. Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(7) Sostituisce, con i commi 36 e 36-bis, l'originario comma 36 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49.
(omissis
)
D.Lgs.
29 marzo 2004, n. 99
Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003,
n. 38 (art. 17)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94.
(omissis)
Capo IV - Tutela del patrimonio agroalimentare
17. Promozione del sistema agroalimentare italiano.
1.In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la società per azioni «BUONITALIA», partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresi la registrazione a livello internazionale di marchi associati ai segni identificati delle produzioni di origine nazionali e la loro tutela giuridica internazionale.
2.Al fine di favorire il rafforzamento della tutela economica delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella società per azioni «BUONITALIA», nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'àmbito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 destinati alle iniziative di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli. Le amministrazioni statali, regionali e locali, con apposite convenzioni possono affidare alla società BUONITALIA l'esercizio di attività strumentali al perseguimento di finalità istituzionali attinenti con gli scopi della medesima società, anche con l'apporto di propri fondi.
3.Al fine di favorire la partecipazione delle categorie economiche interessate alla realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercita funzioni consultive e propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento della filiera agroalimentare, nonché per la valorizzazione sul mercato internazionale dei prodotti agroalimentari.
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(omissis)
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102
Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2004, n. 95.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero delle politiche agricole e forestali: Nota 15 luglio 2004, n. 102.204.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Vista la decisione 2004/89/CE del 9 luglio 2003 della Commissione europea, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali fino al 31 dicembre 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;
Vista la nota 11 settembre 2003, n. 1510 con la quale è stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 10 dicembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
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TITOLO I
Fondo di solidarietà nazionale.
1. Finalità.
1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.
2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti al punto 11.2 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), nonché le avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti orientamenti comunitari.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole (1/a).
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(1/a) Vedi, anche, il comma 83 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Capo I - Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
2. Polizze assicurative.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone.
3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi (1/aa).
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.
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(1/aa) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 15 luglio 2004. Vedi, anche, il D.M. 23 novembre 2005.
3. Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione.
1. In base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 358/2003 del 27 febbraio 2003 della Commissione europea, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'àmbito dell'accordo di consorzio delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:
a) nel caso di consorzi di coassicurazione, più del 20 per cento del mercato rilevante;
b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25 per cento del mercato rilevante.
2. I limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nel caso di rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio.
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4. Piano assicurativo agricolo annuale.
1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato: «Piano assicurativo», tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati.
2. Il Piano assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e) un rappresentante della Cooperazione agricola;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI);
g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e sono nominati i relativi componenti. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa;
b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) evento climatico avverso, garanzia;
d) tipo di coltura e/o strutture.
5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche (1/aaa).
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(1/aaa) Il piano assicurativo agricolo è stato approvato, per l'anno 2005, con D.M. 17 marzo 2005.
Capo II - Interventi compensativi
5. Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva.
1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subìto danni non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti al punto 11.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea (1/b).
5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.
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(1/b) Vedi, anche, il comma 1-quater dell'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 157, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
6. Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN.
1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.
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7. Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario.
1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.
2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.
3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.
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8. Disposizioni previdenziali.
1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento (1/bb).
2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.
3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.
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(1/bb) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 luglio 2005.
9. Epizoozie.
1. I consorzi di difesa, ed altri organismi ad essi equiparati, possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano l'abbattimento del bestiame e che comportino il divieto di ogni attività commerciale. Tale intervento è previsto anche per l'indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorità competenti, purché gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalità fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 novembre per l'anno successivo, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento.
3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.
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10. Pubblicità degli interventi.
1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati.
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Capo III - Consorzi di difesa
11. Costituzione e finalità.
1. I consorzi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;
b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice (1/c).
2. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività dei consorzi è concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed è limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale.
3. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneità deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma.
4. I consorzi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.
5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi esistenti possono trasformarsi in una delle forme giuridiche previste dal comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 500 euro.
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(1/c) Per le modalità di nomina dei componenti di collegi sindacali degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli, vedi il D.M. 30 agosto 2004.
12. Statuto e amministrazione.
1. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e approvato dalla regione o provincia autonoma in cui hanno la sede legale, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche.
2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio.
3. Lo statuto deve altresì prevedere:
a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli, della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;
b) la nomina del collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (1/d);
c) una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche;
d) la riscossione dei contributi consortili che può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.
4. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano anche alle cooperative agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.
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(1/d) Per le modalità di nomina dei componenti di collegi sindacali degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli, vedi il D.M. 30 agosto 2004.
13. Vigilanza.
1. L'attività di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dai consorzi e dagli altri enti riconosciuti, è sottoposta alla vigilanza delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attribuito il riconoscimento di idoneità.
2. Le regioni provvedono:
a) a controllare, con periodicità almeno biennale, il rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dallo statuto dei consorzi;
b) ad esprimere il parere di ammissibilità al contributo, sulla base del riassunto dei ruoli esattoriali o di altra documentazione comprovante la spesa e le modalità di riscossione della quota di premio a carico delle aziende agricole associate, e, sulla base della relazione del collegio sindacale, sulle verifiche effettuate sulle polizze e sull'attività mutualistica.
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14. Interventi a favore degli associati.
1. I consorzi hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati.
2. I consorzi, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con società di assicurazione autorizzate.
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Capo IV - Altre disposizioni
15. Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale.
1. Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi» (2). Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori» (2/a).
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria (3).
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(2) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(2/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(3) Comma così sostituito dal comma 84 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
16. Abrogazione norme.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti norme:
a) legge 25 maggio 1970, n. 364, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
b) legge 15 ottobre 1981, n. 590;
c) legge 14 febbraio 1992, n. 185;
d) articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250;
e) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324;
f) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380;
g) articolo 127, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
h) articolo 69, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
i) articoli 1, 1-bis, 2, comma 1, e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.
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Capo V - Strumenti finanziari
17. Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese.
1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
2. L'ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, nonché di quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie (4).
5-bis.Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978 (5).
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), è autorizzato ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento (6).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il D.M. 30 luglio 2003, n. 283 del Ministro dell'economia e delle finanze, è abrogato.
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(4) Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, l'art. 5, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, ha disposto l'inserimento, dopo le parole: «dal presente articolo,», delle parole: « nonché quelle previste dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è soppresso.». La modifica non è stata inserita in quanto evidentemente disarticolata con il testo del comma.
(5) Comma aggiunto dal comma 8 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(6) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.
18. Altri interventi.
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231 e i diritti di reimpianto della propria azienda (7).
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2786 del codice civile, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231 e i diritti di reimpianto (8).
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(7) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
(8) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179
Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente
la produzione e la commercializzazione del miele (art. 3
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio 2004, n. 168.
(omissis)
3. 1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.
2.Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) la denominazione di vendita «miele» è riservata al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed è utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;
b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale;
c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione «destinato solo alla preparazione di cibi cotti»;
d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche;
2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;
3) a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria;
e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto può essere designato con il solo termine «miele» nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale;
f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Tuttavia, se il miele è originario di più Stati membri o Paesi terzi l'indicazione può essere sostituita, a seconda del caso, da una delle seguenti:
1) «miscela di mieli originari della CE»;
2) «miscela di mieli non originari della CE»;
3) «miscela di mieli originari e non originari della CE»;
g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3.
3.Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), devono figurare in lingua italiana.
4.Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.
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(omissis)
D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297
Disposizioni
sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli e alimentari (art. 1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2004, n. 293.
(1/a) Vedi, anche, il D.M. 1° dicembre 2005.
Capo I - Dei produttori
1. Uso commerciale.
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica così come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, è sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate:
a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa:
1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;
2) del mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila;
3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;
b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremilacinquecento;
c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una o più denominazioni protette, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta (1/b):
1) quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro (1/c);
2) o quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato (2).
2. Chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti privi della indicazione della denominazione protetta, già certificati conformi ad essa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacità inferiore alle misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto.
3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 è disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della denominazione protetta per le quantità accertate e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta anche dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.
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(1/b) Alinea così modificato dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
(1/c) Numero così modificato dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
(2) L'articolo unico, D.M. 14 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302) così dispone:
«Articolo unico. 1. Agli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato che utilizzano in etichetta il riferimento ad una denominazione protetta è concesso un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui alle premesse, per lo smaltimento delle etichette e per l'adeguamento delle stesse alle previsioni di cui all'art. 1, lettera c) del decreto legislativo citato nelle premesse.
2. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti entro i successivi sei mesi.». Successivamente, il termine di sei mesi previsto dal comma 1 del suddetto articolo unico è stato prorogato di ulteriori sei mesi dall'articolo unico, D.M. 28 giugno 2005 (Gazz. Uff. 2 luglio 2005, n. 152).
(omissis)
10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.
D.L. 29 novembre 2004,
n. 282,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
L. 27 dicembre 2004, n. 307
Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (art. 10)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 307 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.
(omissis)
L. 30 dicembre 2004, n.
311
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) (art. 1,
co. 147)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
(1/a) La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.
(omissis)
Articolo 1
147. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006.
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(omissis)
D.L. 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 aprile 2005, n. 71, Interventi urgenti nel settore
agroalimentare (art. 1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 marzo 2005, n. 49 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 aprile 2005, n. 71 (Gazz. Uff. 30 aprile 2005, n. 99), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
1. Interventi urgenti in materia di agricoltura.
1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis.Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, può operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purché classificate come svantaggiate.» (2).
1-bis.Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sia stata verificata la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l'anno 2004 del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente, è concessa alle imprese agricole, a domanda e nell'àmbito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005 (3).
1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono essere concessi, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime disponibilità di spesa e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della Commissione, contributi in conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per impresa agricola (4).
2.Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), è assegnato al medesimo ente un contributo di 23,79 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di cui 600.000 euro destinati, per ciascuno degli anni suddetti, a programmi di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli autoctoni. All'onere conseguente si provvede, per gli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca) e, per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (5).
3.Per il finanziamento degli interventi necessari al ripristino delle condizioni socio-economiche e ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive delle imprese agricole colpite da gravi emergenze sanitarie, nonché degli interventi di soccorso nei territori colpiti da calamità naturali e da avversità atmosferiche, già dichiarate di carattere eccezionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a realizzare aperture di credito nei confronti delle regioni e delle province autonome, a valere sui limiti di impegno assegnati a ciascuna regione con la ripartizione degli stanziamenti recati dall'articolo 13, comma 4-octies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e del relativo cofinanziamento regionale, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268 (6).
3-bis.Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde annualmente alla Cassa depositi e prestiti Spa la quota di finanziamento derivante dalle aperture di credito di cui al comma 3 a valere sui limiti di impegno di cui al medesimo comma 3 e in relazione alla rendicontazione che le regioni e le province autonome inviano per il tramite del Ministero delle politiche agricole e forestali. Ulteriori modalità operative di carattere amministrativo che si dovessero rendere necessarie sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare (7).
3-ter.Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è aumentata di 120 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il CIPE, con apposita delibera, destina le suddette risorse entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro. A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli (8).
3-quater.I rischi di mercato rientrano nei rischi assicurabili previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (9).
3-quinquies.Il Governo, d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni dei produttori riconosciute, procede alla stesura di un Piano ortofrutticolo nazionale per coordinare le iniziative dei produttori e rilanciarne la competitività in termini di quantità e di qualità delle produzioni (10).
3-sexies.All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: «territori danneggiati dalla siccità» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i territori delimitati dall'O.M. n. 3224 del 28 giugno 2002 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002, delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa,» (11).
3-septies.All'articolo 13, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data del provvedimento di concessione da parte della regione, e comunque per non più di ventiquattro mesi, tali rate sono assistite, nell'àmbito dei predetti limiti di stanziamento, dal concorso nel pagamento degli interessi» (12).
4.All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.L'Agecontrol Spa, avvalendosi del supporto dei controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi ed in coordinamento con quest'ultimo, effettua i controlli di qualità, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva» (13).
4-bis. Allo scopo di supportare gli interventi a sostegno delle produzioni agricole colpite da crisi di mercato di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dal comma 1, e i controlli di qualità svolti dall'Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 marzo 2004, n. 99, introdotto dal comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato a predisporre programmi straordinari di controllo volti a contrastare fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori. A tale fine l'Ispettorato centrale repressione frodi, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ad assumere fino a undici dirigenti di seconda fascia, e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 4-ter (14).
4-ter.Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa massima complessiva di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (15).
4-quater.A modifica di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di qualifica dirigenziale e i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti; parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di polizia giudiziaria (16).
5.All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sono altresì trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.» (17).
6.All'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'inizio del comma 1 sono anteposte le seguenti parole: «L'Agecontrol S.p.a. e»;
b) al comma 3, dopo le parole: «I funzionari» sono inserite le seguenti: «dell'Agecontrol S.p.a. e quelli».
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(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71. Il presente comma era stato successivamente modificato dall'art. 5, D.L. 9 settembre 2005, n. 182. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato art. 5 dopo la conversione in legge del suddetto decreto, ma è riportata nel comma 7-bis dell'art. 5, L. 27 marzo 2001, n. 122.
(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 giugno 2005, il D.M. 8 luglio 2005, i due D.M. 4 agosto 2005, il D.M. 13 settembre 2005, il D.M. 28 ottobre 2005 e il D.M. 23 novembre 2005.
(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 giugno 2005, il D.M. 8 luglio 2005, i due D.M. 4 agosto 2005, il D.M. 13 settembre 2005, il D.M. 28 ottobre 2005 e il D.M. 23 novembre 2005.
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71.
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71.
(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71.
(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71 e poi così modificato dall'art. 1, D.L. 9 settembre 2005, n. 182 e dal comma 417 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71.
(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71.
(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71.
(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71.
(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71. Vedi, anche, il comma 427 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71.
(15) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71.
(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71.
(17) Comma così rettificato con Comunicato 3 marzo 2005 (Gazz. Uff. 3 marzo 2005, n. 51). Vedi, anche, il comma 427 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(omissis)
D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
L. 14 maggio 2005, n. 80
Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (artt.1-quater
e 8)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.
(omissis)
1-quater. Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.
1.È istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.
2.L'Alto Commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive.
3.L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.
4.Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (15).
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(15) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Vedi, anche, il comma 235 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(omissis)
Capo VI - Rafforzamento della base produttiva
8. Riforma degli incentivi.
1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitività del sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti princìpi (110):
a) il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non è inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d) è previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie ove previste sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale (111).
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le attività della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l'altro (112):
a) le attività e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalità della procedura valutativa a graduatoria, ad eccezione della misura di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (113);
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali, secondo i princìpi di cui al comma 1, lettera e);
e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che l'intensità di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensità massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);
g) le modalità e i contenuti dell'istruttoria delle domande, prevedendo la stipula di apposite convenzioni, anche con la eventuale modifica di quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzietà (114).
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attività produttive abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro (115).
4. Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (116).
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quantità di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una disponibilità, non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1 (117).
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.»;
b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le parole: «composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni»;
c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda,»;
d) all'articolo 9, comma 1, le parole: «gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i giovani imprenditori agricoli»;
e) nel titolo I, è aggiunto il seguente articolo: «Art. 12-bis. (Ampliamenti aziendali). 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attività di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.» (118);
f) all'articolo 17, comma 1, le parole: «nei sei mesi antecedenti la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE.».
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(110) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(111) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(112) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(113) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(114) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(115) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e poi così modificato dall'art. 10, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come modificato dalla relativa legge di conversione, e dall'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
(116) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(117) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(118) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(omissis)
D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100
Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei
settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza
e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
L. 7 marzo 2003, n. 38 (art. 5)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2005, n. 136.
(omissis)
5. Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.
1.Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, entra in vigore dal 1° gennaio 2006 e sarà operativo per il triennio 2006-2008.
2.Per l'anno 2005 gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura dagli articoli 4, 14 e 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché quelli di cui al presente decreto legislativo, costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da adottare mediante utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3.Il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca, adotta, con proprio decreto, le linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2, tenuto conto, in particolare, delle disposizioni recate dagli articoli da 12 a 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e definisce annualmente la quota parte delle risorse destinate al Programma nazionale di cui al comma 1, come determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, da assegnare alle finalità di cui all'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 154 del 2004 (1/a).
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(1/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 luglio 2005.
(omissis)
D.Lgs.
27 maggio 2005, n. 102
Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (artt. 9-13)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 137.
(omissis)
Capo II - Intese per l'integrazione di filiera
9. Intesa di filiera.
1.L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire:
a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;
c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;
d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;
e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;
f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
2.L'intesa di filiera è stipulata nell'àmbito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera (2).
3.Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
4.Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.
5.Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali (3).
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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 5 agosto 2005.
(3) Vedi, anche, l'art. 2-bis, D.L. 9 settembre 2005, n. 182, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
Capo III - Regolazione di mercato
10. Contratti quadro.
1.Nell'àmbito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del 4 aprile 1962, del Consiglio, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi:
a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;
b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente;
d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea;
e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.
2.Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.
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11. Modalità.
1.Il contratto quadro definisce il prodotto, le attività e l'area geografica nei cui confronti è applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.
2.Ai contratti quadro si applicano i seguenti princìpi generali:
a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione;
b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione;
c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni;
d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalità dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3.Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari. È facoltà delle cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro.
4.I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a:
a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti;
b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalità di procedura previsti nella presente lettera b). Il danno è liquidato con valutazione equitativa;
c) le modalità di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e - attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti quadro. Il contributo può essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti;
d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13.
5.I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.
6.I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.
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12. Recesso, cessione di azienda, e privilegio.
1.Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne.
2.In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.
3.In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed è assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.
4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'articolo 2751-bis, primo comma, n. 4), del codice civile.
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13. Obblighi degli acquirenti.
1.Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro.
2.Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c).
3.La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei produttori o loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
4.Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, lettera b).
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(omissis)
D.Lgs.
30 maggio 2005, n. 128
Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti (art. 3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2005, n. 160.
(omissis)
3. Obiettivi indicativi nazionali.
1.Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento.
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(omissis)
D.L. 9 settembre 2005,
n. 182,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
L. 11 novembre 2005, n. 231,
Interventi urgenti in agricoltura e per
gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali
dei prezzi nelle filiere agroalimentari (artt. 1, 1-bis, 3 e 5-bis)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2005, n. 212 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231 (Gazz. Uff. 11 novembre 2005, n. 263), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
1. Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola.
1.Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonché ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca (1/a).
2.Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio:
a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;
b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);
c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b) (1/b).
3.L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1 (2).
4.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, pari a 109 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
5.Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
6.All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro».
7.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5 (3).
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(1/a) Con D.M. 18 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2006, n. 21) sono state fissate le modalità di attuazione degli interventi economici e le agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Puglia danneggiate dalla crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005.
(1/b) Con D.M. 18 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2006, n. 21) sono state fissate le modalità di attuazione degli interventi economici e le agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Puglia danneggiate dalla crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005.
(2) Vedi, anche, il D.M. 4 ottobre 2005.
(3) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
1-bis. Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi.
1.Nell'àmbito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
a) può stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della Commissione, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;
b) può realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro (4).
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(4) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
3. Attuazione della politica agricola comune.
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.
2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione.
3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del D.M. 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.
4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.
5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati (11).
5-ter. Il beneficiario potrà chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante «bonifico domiciliato» presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma sarà utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis (12).
5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonché i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate (13).
5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria (14).
5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727 (15).
5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (16).
5-octies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato (17).
5-novies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi (18).
5-decies. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente comma:
«Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni» (19).
5-undecies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre» (20).
5-duodecies. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente:
«Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (21).
5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari (22).
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(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
(15) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
(19) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
(22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
(omissis)
5-bis. Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare.
1.In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.
2.Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.
3.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (27).
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(27) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.
(omissis)
D.L. 1 ottobre 2005, n. 202,
convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 novembre 2005, n. 244
Misure urgenti per la prevenzione
dell'influenza aviaria (art. 5)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 ottobre 2005, n. 229 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 novembre 2005, n. 244 (Gazz. Uff. 30 novembre 2005, n. 279), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
5. Interventi urgenti nel settore avicolo.
1.L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari (15).
2.Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1 (15/a).
3.All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute (16).
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali può disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari;
b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (17).
3-ter.Per l'attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali (18).
3-quater.Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (19).
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(15) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.
(15/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 gennaio 2006.
(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.
(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.
(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.
(19) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.
(omissis)
D.L.
30 settembre 2005, n. 203,
convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248
Misure di contrasto all'evasione fiscale
e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (artt. 10,
11-quartedecies)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
10. Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari.
1.L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (92).
2.Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
3.Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S.
4.Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5.Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.
6.A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all'I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S. è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti (93).
7.Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (94).
------------------------
(92) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(93) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(94) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(omissis)
11-quaterdecies. Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione.
1.Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.
2.[Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006] (110/a).
3.Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; è altresí autorizzata la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli.
4.Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003« sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005« sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
6.Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: «e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati». A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.
7.Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8.Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni».
9.All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000. È concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400.000 euro. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (110/b).
11.In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata «Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12.Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.
13.Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i princípi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).
14.Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15.Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-terdecies), è aggiunta la seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005».
16.Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17.È autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo stradale.
18.Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19.Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».
20.Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21.All'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica» (111).
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(110/a) Comma abrogato dal comma 575 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(110/b) Comma così modificato dall'art. 4-ter, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(111) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(omissis)
L. 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006) (art. 1,
co. 131, co. 235, co. 369, co. 423, co. 553, Tab. C, D e F)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.
(omissis)
Articolo 1
…..
131.Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi d'imposta (3).
------------------------
(3) Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
(omissis)
235. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro delle attività produttive. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006.
------------------------
(omissis)
369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
------------------------
(omissis)
372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
------------------------
(omissis)
423. La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
------------------------
(omissis)
553. Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
------------------------
(omissis)
Allegati (5)
------------------------
(5) Si omettono gli allegati. Gli allegati sono stati modificati dall'art. 5-quater, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
Tabella C
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria
(omissis)
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2006 2007 2008
(migliaia di euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0. – Funzionamento – capp. 1173, 1413, 1414, 1415) (2.1.2.7 – Pesca – capp. 1476, 1477, 1482) ……… 16.660 16.660 16.660
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2200)………………………………………… 5.341 5.341 5.341
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della riceca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 – Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) – cap. 2083)………………………………. 91.140 91.140 91.140
113.141 113.141 113.141
(omissis)
Tabella D
Rifinanziamento di norme recanti invterventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capitale
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2006 2007 2008
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZAE
(omissis)
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formaziona el bilancio annaule e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
-Art 61, comma 1: Fondo per le aree sottourilizzate ed interventi nelle desime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576)…………………………………………………… 100.000 100.000 100.000
(omissis)
Tabella F
Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali
Estremi ed oggetto dei
provvedimenti |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
Limite |
(migliaia di euro)
|
||||||
MINISTERO
DELL’ECONOMIA
(omissis)
4. Interventi nelle aree sottoutilizzate. (omissis) Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): - Art. 61, comma 1: Fondo per le aree soottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p) |
5.702.000 |
6.796.000 |
6.000.000 |
10.630.900 |
2009 |
3 |
*La restante normativa comunitaria, richiamata nel decreto-legge, è consultabile presso il Servizio studi – Dipartimento agricoltura
Reg.
(CEE) n. 4045/89 del 21 dicembre 1989
Regolamento del Consiglio
relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che
rientrano nel sistema di finanziamento del fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva
77/435/CEE
------------------------
(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 388. Inizio applicazione il 1° gennaio 1990.
(2) Vedi, per alcune modalità di applicazione del presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 1863/90 e il regolamento (CE) n. 4/2004.
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88, gli Stati membri prendono le misure necessarie per accertare che le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità o negligenze;
considerando che il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici può costituire un efficacissimo mezzo di controllo delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia; che tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri; che, inoltre, il presente regolamento non incide sulle disposizioni nazionali in materia di controllo che siano di portata più ampia di quelle delle disposizioni previste dal presente regolamento;
considerando che gli Stati membri devono essere incoraggiati a rafforzare i controlli dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici, effettuati in applicazione della direttiva 77/435/CEE;
considerando che l'applicazione da parte degli Stati membri della normativa risultante dalla direttiva 77/435/CEE ha consentito di constatare la necessità di modificare il sistema esistente in funzione dell'esperienza acquisita; che è opportuno inserire dette modifiche in un regolamento, in considerazione del carattere delle disposizioni in questione;
considerando che i documenti in base a cui viene effettuato il controllo in questione devono essere determinati in modo da consentire una verifica completa;
considerando che è necessario che la scelta delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare del carattere delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione delle imprese beneficiarie o debitrici secondo la loro importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia; considerando che occorre inoltre stabilire un numero minimo di controllo dei documenti commerciali; che tale numero deve essere fissato applicando un metodo che consenta di evitare eccessive differenze tra gli Stati membri dovute alla particolare struttura delle spese rispettive nel quadro del FEAOG, sezione garanzia; che tale metodo può essere definito prendendo come riferimento il numero di imprese che rivestono una certa importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia;
considerando che occorre definire i poteri degli agenti incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato e di fornire loro le informazioni che richiedono; che si deve, in particolare, prevedere la possibilità di sequestrare i documenti commerciali, in determinati casi;
considerando che, data la struttura internazionale del commercio agricolo e nella prospettiva del completamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri; che è altresì necessario elaborare a livello comunitario una documentazione centralizzata concernente imprese beneficiarie o debitrici stabilite in Paesi terzi;
considerando che, se l'adozione dei loro programmi di controllo spetta innanzi tutto agli Stati membri, è necessario che tali programmi siano comunicati alla Commissione, affinché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, e che tali programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati; che i controlli possono così essere concentrati su settori o imprese ad alto rischio di frode;
considerando che i servizi che effettuano i controlli, in applicazione del presente regolamento, devono essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento;
considerando che è necessario che ciascuno Stato membro disponga di un servizio specifico incaricato di seguire l'applicazione del presente regolamento e di coordinare dei controlli effettuati a norma del presente regolamento; che i funzionari di detto servizio possono effettuare i controlli delle imprese a norma del presente regolamento;
considerando che è opportuno favorire il rafforzamento dei servizi incaricati dell'applicazione del presente regolamento mediante una partecipazione della Comunità, a titolo temporaneo e decrescente, alle spese sostenute dagli Stati membri per assumere personale supplementare e ad alcune altre spese per la formazione del personale e dell'equipaggiamento dei servizi;
considerando che è necessario procedere a una stima dei mezzi finanziari comunitari necessari alla realizzazione di tale azione; che tale importo si inquadra nelle prospettive finanziarie che figura nel punto II dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio, del 29 giugno 1988; che gli stanziamenti effettivamente disponibili saranno determinati nella procedura di bilancio, conformemente a detto accordo;
considerando che le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli dei documenti commerciali devono essere coperte dal segreto professionale;
considerando che è opportuno predisporre uno scambio di informazioni a livello comunitario, affinché i risultati dell'applicazione del presente regolamento possano essere utilizzati con maggiore efficacia,
ha adottato il presente regolamento
------------------------
Articolo 1
1. Il presente regolamento riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti, in seguito denominati "imprese" (3).
2. Ai fini del presente regolamento, per "documenti commerciali" si intende il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità e le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale dell'impresa nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati immagazzinati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1 (4).
3. Ai fini del presente regolamento, si intende per "terzi" ogni persona fisica o giuridica che abbia un collegamento diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia (5).
4. Il presente regolamento non si applica alle misure contemplate nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92. A norma dell'articolo 19, la Commissione stabilisce un elenco delle altre misure cui non si applica il presente regolamento (6).
5. Nei controlli delle misure o dei progetti di sviluppo rurale non espressamente esclusi da tali controlli, a norma dell'allegato del regolamento (CE) n. 2311/2000 occorre tener conto del contesto specifico nel quale si inseriscono tali misure e progetti (7).
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(3) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
(4) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 3094/94.
(5) Paragrafo inserito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 3094/94.
(6) Paragrafo inserito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 3094/94.
(7) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
Articolo 2
1. Gli Stati membri procedono a dei controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto del carattere delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri vigilano affinché la scelta delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di rivelazione delle irregolarità nel quadro del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia. La selezione tiene conto in particolare dell'importanza finanziaria delle imprese in questo settore e di altri fattori di rischio.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano, durante ogni periodo di controllo di cui al paragrafo 4, un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese le cui entrate o i cui debiti o la somma di essi, nell'ambito del sistema FEAOG, sezione garanzia, siano stati superiori a 150.000 EUR (8) nell'anno di esercizio FEAOG precedente quello in cui inizia il periodo di controllo in questione.
Per ciascun periodo di controllo a decorrere dal periodo 1995/1996, gli Stati membri, fatti salvi i loro obblighi di cui al paragrafo 1, selezionano le imprese da controllare in funzione dei risultati dell'analisi dei rischi applicata al settore delle restituzioni all'esportazione e a tutte le altre misure per le quali essa può applicarsi. Gli Stati membri presentano alla Commissione la loro proposta per l'utilizzazione delle analisi dei rischi. Tale proposta comprende tutte le informazioni utili riguardanti il metodo da seguire, le tecniche, i criteri e i metodi di attuazione; essa è presentata entro il 1° dicembre dell'anno che precede l'inizio del periodo di controllo in cui l'analisi dovrà applicarsi. Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni della Commissione in merito alla loro proposta che sono formulate entro otto settimane dal ricevimento della stessa.
Per il periodo di controllo 1995/1996 le proposte in materia di analisi dei rischi sono inviate alla Commissione entro il 1° febbraio 1995.
Per quel che riguarda le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l'analisi dei rischi non sia applicabile, le imprese per le quali la somma delle entrate e delle uscite ovvero la somma di questi due importi nel quadro del sistema di finanziamento del FEAOG sezione "garanzia", è stata superiore a 350.000 EUR (9), e che non è stata controllata ai sensi del presente regolamento durante uno dei due periodi di controllo precedenti, devono obbligatoriamente costituire oggetto di controllo.
Le imprese la cui somma delle entrate o dei debiti sia stata inferiore a 40.000 EUR (10) sono unicamente controllate in applicazione del presente regolamento in funzione di criteri che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto all'articolo 10 o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma (11).
3. Nei casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese ai sensi dell'articolo 1 nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.
4. Il periodo di controllo si situa entro il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno seguente.
Il controllo si riferisce ad un periodo di almeno dodici mesi con termine durante il periodo di controllo precedente; esso può essere esteso per periodi, che lo Stato membro determinerà, che precedono o seguono il periodo di dodici mesi (12).
5. I controlli effettuati in applicazione del presente regolamento non pregiudicano i controlli effettuati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 595/91 (13) né quelli effettuati conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70.
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(8) Importo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
(9) Importo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
(10) Importo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
(11) Paragrafo così modificato dall'articolo 1, paragrafi 3, 4, 5, 6, del regolamento (CE) 3094/94.
(12) Comma così sostituito dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 3094/94.
(13) Riferimento così sostituito dall'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CE) 3094/94.
Articolo 3
1. L'accuratezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi, fra l'altro:
- raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi,
- se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte, e,
- raffronti con la contabilità dei flussi finanziari per o derivanti dalle transazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento FEAOG, sezione garanzia (14),
- controlli, a livello della contabilità, o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti (15).
2. In modo particolare, qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità delle disposizioni comunitarie o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, occasionalmente, le quantità detenute in magazzino.
3. Nella scelta delle operazioni da controllare, si tiene pienamente conto del grado di rischio (16).
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(14) Paragrafo così modificato dall'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (CE) 3094/94.
(15) Trattino aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
(16) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 10, del regolamento (CE) 3094/94.
Articolo 4
Le imprese conservano i documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 3 per un periodo di almeno tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono stati redatti.
Gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo per l'obbligo di conservare detti documenti.
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Articolo 5
1. I responsabili delle imprese o i terzi si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate. I dati immagazzinati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto (17).
2. Gli agenti incaricati del controllo o le persone a tal fine abilitate possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.
3. Qualora nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente regolamento i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi è richiesto all'impresa di tenere in futuro tali documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore considerato.
Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.
Qualora tutti i documenti commerciali o parte di essi, da verificare ai sensi del presente regolamento si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata che l'impresa controllata, all'interno o al di fuori del territorio comunitario, l'impresa controllata deve mettere tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo ed in data definiti dallo Stato membro responsabile dell'esecuzione del controllo (18).
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(17) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1, paragrafo 11, del regolamento (CE) 3094/94.
(18) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 12, del regolamento (CE) 3094/94.
Articolo 6
1. Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l'applicazione delle regole relative alla procedura penale in materia di sequestro dei documenti.
2. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel presente regolamento.
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Articolo 7
1. Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui agli articoli 2 e 3:
- qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito,
- o diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessarie per il controllo.
La Commissione può coordinare delle azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri. Le disposizioni relative a tale coordinamento sono definite a norma dell'articolo 19.
Se due o più Stati membri includono nel programma inviato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, una proposta di azione comune che preveda un'ampia assistenza reciproca, la Commissione può, su richiesta, concedere una riduzione fino al 25% del numero minimo di controlli stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, per gli Stati membri interessati (19).
2. Durante i primi tre mesi successivi all'anno d'esercizio FEAOG, in cui il pagamento è stato effettuato o percepito, gli Stati membri comunicano un elenco delle imprese di cui al paragrafo 1, primo trattino, a ciascuno Stato membro in cui una simile impresa è stabilita. Detto elenco comprende tutti i particolari che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell'articolo 2. Una copia di detto elenco è inviata alla Commissione.
Lo Stato membro in cui il pagamento è stato effettuato o percepito può chiedere allo Stato membro in cui l'impresa è stabilita di controllare alcune delle imprese di tale elenco ai sensi dell'articolo 2, indicando la necessità della richiesta e in particolare i rischi su cui si fonda.
Lo Stato membro che riceve la richiesta tiene nel debito conto i rischi connessi con detta impresa che gli sono stati comunicati dallo Stato membro richiedente.
Lo Stato membro che riceve la richiesta informa lo Stato richiedente dell'esito della stessa. In caso di controllo di un'impresa inclusa in tale elenco, lo Stato membro che lo ha effettuato informa dei risultati dello stesso lo Stato membro richiesto al più tardi tre mesi dopo la fine del periodo di controllo.
Un compendio trimestrale di tali richieste è inviato alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta (20).
3. Durante i primi tre mesi successivi all'anno di esercizio FEAOG in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un Paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.
4. Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 2 richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all'articolo 3, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.
Si dà seguito ad una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa e i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre (21).
5. La Commissione stabilisce, a norma dell'articolo 19, i requisiti minimi del contenuto delle richieste di cui ai paragrafi 2 e 4 (22).
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(19) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
(20) Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
(21) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
(22) Articolo così sostituito dall'articolo 1, paragrafo 13, del regolamento (CE) 3094/94.
Articolo 8
1. Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel presente regolamento sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni da esse svolte negli Stati membri o nelle istituzioni delle Comunità, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.
2. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di procedura giudiziaria.
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Articolo 9
1. Anteriormente al 1° gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente regolamento.
2. Detta relazione espone le difficoltà eventualmente incontrate nonché le misure prese per il loro superamento e presenta eventualmente proposte di miglioramento.
3. Gli Stati membri e la Commissione hanno un regolare scambio di opinioni in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. La Commissione valuta annualmente il progresso realizzato nel suo rapporto annuale sull'amministrazione del fondo, previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 729/70.
5. La Commissione presenta anteriormente al 31 dicembre 1996 una relazione sull'applicazione del presente regolamento (23).
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(23) Paragrafo così modificato dall'articolo 1, paragrafo 14, del regolamento (CE) 3094/94.
Articolo 10
1. Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che essi intendono effettuare conformemente all'articolo 2 Nel periodo di controllo successivo.
2. Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:
- il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;
- i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.
3. I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane (24).
4. Le modifiche apportate dagli Stati membri ai programmi sono disciplinate dalla stessa procedura.
5. Eccezionalmente la Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno o più Stati membri.
6. [Per il primo anno di applicazione, i programmi di controllo stabiliti dagli Stati membri sono comunicati alla Commissione entro il 1° maggio 1990 e sono messi in opera se la Commissione non ha comunicato osservazioni anteriormente al 15 giugno 1990.] (25)
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(24) Termine così modificato dall'articolo 1, paragrafo 15, del regolamento (CE) 3094/94.
(25) Paragrafo soppresso dall'articolo 1, paragrafo 16, del regolamento (CE) 3094/94.
Articolo 11
1. In ciascuno Stato membro, al più tardi il 1° gennaio 1991, un servizio specifico è incaricato di seguire l'applicazione del presente regolamento e
- l'esecuzione dei controlli previsti da parte di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio, o
- il coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.
Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente regolamento siano ripartiti fra il servizio specifico e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.
2. Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente regolamento devono essere organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi o da sezioni di essi incaricati dei pagamenti e dei controlli che li precedono.
3. Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, il servizio specifico di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie.
4. Il servizio specifico vigila inoltre:
- alla formazione degli agenti nazionali incaricati dei controlli di cui al presente regolamento, affinché acquisiscano le nozioni necessarie all'espletamento dei loro compiti;
- alla gestione delle relazioni di controllo e di tutta la documentazione in rapporto con i controlli effettuati e previsti in applicazione del presente regolamento;
- alla redazione e alla comunicazione dei rapporti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, come anche dei programmi di cui all'articolo 10.
5. Il servizio specifico è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui ai paragrafi 3 e 4.
Esso è composto da agenti il cui numero e la cui formazione sono adeguati all'espletamento dei suddetti compiti.
6. Il presente articolo non è applicabile quando il numero minimo di imprese da controllare in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, è inferiore a 10.
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Articolo 12
[Nelle condizioni previste agli articoli 13, 14, 15 e 16-bis (26), la Comunità partecipa al finanziamento delle spese effettive supplementari sostenute dagli Stati membri e connesse:
- alla diminuzione del limite per il calcolo del numero di controlli da effettuare,
- alla mobilitazione dei mezzi destinati a migliorare la qualità dei controlli.] (27).
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(26) L'originario riferimento agli articoli 13, 14 e 15 è stato così modificato dall'articolo 1, paragrafo 1a), del regolamento (CE) 3235/94.
(27) Abrogato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
Articolo 13
[1. La Comunità partecipa alle spese effettive sostenute dagli Stati membri per la remunerazione del personale supplementare destinato a decorrere dal 1° gennaio 1990 solo:
- all'effettivo del servizio specifico di cui all'articolo 11, o
- all'effettivo di altri servizi nazionali, purché si tratti di personale incaricato unicamente dei controlli previsti nel presente regolamento.
2. La partecipazione finanziaria comunitaria è fatta in ragione del 50% per i primi tre anni e in ragione del 25% per il quarto e il quinto anno, durante un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1990, nei limiti di un importo annuo globale di:
- 500.000 ECU per i primi tre anni e 250.000 ECU per il quarto e quinto anno per quanto riguarda la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito;
- 250.000 ECU per i primi tre anni e 125.000 ECU per il quarto e quinto anno per quanto riguarda il Belgio, la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo e
- 50.000 ECU per i primi tre anni e 25.000 ECU per il quarto e quinto anno per quanto riguarda il Lussemburgo.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "remunerazione" lo stipendio, escluso le imposte e i prelievi fiscali, degli agenti incaricati dell'applicazione del presente regolamento e le spese di trasferta derivanti dall'espletamento dei loro compiti.
La partecipazione comunitaria alle spese di remunerazione del personale è fissata in modo forfettario per Stato membro (28).] (29).
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(28) Le modalità d'attuazione del regime di finanziamento comunitario per le spese supplementari sostenute dagli Stati membri in applicazione delle disposizioni del presente articolo sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1863/90.
(29) Abrogato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
Articolo 14
[La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri per la formazione del personale dei servizi incaricati dell'applicazione del presente regolamento in ragione del 50% per i primi tre anni e del 25% per il quarto e quinto anno, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1990, nei limiti di un importo annuale globale di:
- 100.000 ECU per i primi tre anni e 50.000 ECU per il quarto e il quinto anno per quanto riguarda la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito;
- 50.000 ECU per i primi tre anni e 25.000 ECU per il quarto e il quinto anno per quanto riguarda il Belgio, la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo e
- 10.000 ECU per i primi tre anni e 5.000 ECU per il quarto e quinto anno per quanto riguarda il Lussemburgo (30).] (31).
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(30) Le modalità d'attuazione del regime di finanziamento comunitario per le spese supplementari sostenute dagli Stati membri in applicazione delle disposizioni del presente articolo sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1863/90.
(31) Abrogato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
Articolo 15
[La Comunità partecipa alle spese effettive sostenute dagli Stati membri per l'acquisto di materiale informatico e d'ufficio necessario per i servizi incaricati dell'applicazione del presente regolamento, in ragione del 100% nei limiti di un importo di
- 100.000 ECU per la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito;
- 60.000 ECU per il Belgio, la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo e
- 20.000 ECU per il Lussemburgo (32).] (33).
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(32) Le modalità d'attuazione del regime di finanziamento comunitario per le spese supplementari sostenute dagli Stati membri in applicazione delle disposizioni del presente articolo sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1863/90.
(33) Abrogato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
Articolo 16
[1. L'importo massimo delle spese comunitarie stimato necessario per la realizzazione dell'azione instaurata dal presente regolamento ammonta a 6,08 milioni di ECU per il primo anno, 5,16 milioni di ECU per il secondo e il terzo anno e 2,58 milioni di ECU per il quarto e il quinto anno.
1 bis. Nel quinto anno di applicazione del presente regolamento, gli importi del contributo comunitario globale di cui agli articoli 13 e 14 saranno cumulati. Nei limiti di tale cumulo, la Comunità contribuirà, senza distinzione e al tasso del 25%, alle spese sostenute dagli Stati membri alle condizioni previste agli articoli 13, 14 e 15 (34).
2. L'autorità di bilancio determina l'importo degli stanziamenti disponibili per ogni esercizio.] (35).
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(34) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 17, del regolamento (CE) 3094/94.
(35) Abrogato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
Articolo 16-bis
[La Comunità partecipa alle spese di cui agli articoli 13, 14 e 15 sostenute dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia per un periodo di tre anni a partire dal 1° gennaio 1995, nella misura del 50%, senza distinzione tra i tipi di spesa e limitatamente ad un importo globale annuo di 360.000 ECU per ciascuno Stato] (36).
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(36) Articolo aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1b), del regolamento (CE) 3235/94 e, da ultimo, abrogato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata all'articolo 2 di quest'ultimo regolamento.
Articolo 17
[L'importo annuo delle spese a carico della Comunità è fissato dalla Commissione in base a indicazioni fornite dagli Stati membri.] (37).
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(37) Abrogato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2154/2002, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
Articolo 18
Gli importi in ECU menzionati nel presente regolamento sono convertiti in moneta nazionale applicando i tassi di cambio in vigore il primo giorno lavorativo dell'anno in cui il periodo di controllo inizia e pubblicati nella parte C della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
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Articolo 19
Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
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Articolo 20
Per il controllo delle spese specifiche finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70.
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Articolo 21
1. Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente regolamento, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici.
Questi ultimi sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato (38).
2. I controlli di cui all'articolo 2 sono effettuati da agenti dello Stato membro.
Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali; essi hanno tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro (39).
3. Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all'articolo 7, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare con il consenso dello Stato membro richiesto ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.
Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto, devono, in qualsiasi momento, essere in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto (40).
4. Nella misura in cui le disposizioni nazionali di procedura penale riservino taluni atti a degli agenti specificamente individuati dalla legge nazionale, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3, non partecipano a tali atti. Essi comunque non partecipano in particolare alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute (41).
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(38) L'originario testo dell'articolo 21 è stato così modificato ed è diventato l'attuale paragrafo 1 ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento (CE) 3094/94.
(39) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento (CE) 3094/94.
(40) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento (CE) 3094/94.
(41) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento (CE) 3094/94.
Articolo 22
1. La direttiva 77/435/CEE è abrogata con effetto al 1° gennaio 1990. I controlli attuati a partire da tale data in virtù della direttiva precitata sono considerati eseguiti nel quadro del presente regolamento.
2. I riferimenti fatti alla direttiva 77/435/CEE si considerano come fatti al presente regolamento.
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Articolo 23
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.
Per il Consiglio
il presidente
E. Cresson
Reg.
(CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003
Regolamento del Consiglio
che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n.
1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n.
1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001
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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270. Entrato in vigore il 28 ottobre 2003.
(2) Regolamento attuato con DM. 5 agosto 2004.
(3) Per alcune modalità di applicazione del presente regolamento, vedi il regolamento (CE) n. 2235/2003, il regolamento (CE) n. 795/2004, al cui articolo 51 si rimanda per ulteriori precisazioni, e il regolamento (CE) n. 796/2004, al cui articolo 81 si rimanda per ulteriori precisazioni.
(omissis)
Il testo del presente regolamento, che si omette, è disponibile presso il Servizio studi - Dipartimento agricoltura.
[1] L’obbligo di indicare le norme espressamente modificate o abrogate dal provvedimento è previsto dall’art.17, co.30, della legge 15 maggio 1997, n.127.
[2] Dir.P.C.M. 27 marzo 2000 “Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118). L’art.2, concernente l’ATN, prevede che l'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. L'ATN, inoltre, dà conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente e di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame. L’art.3, concernente l’AIR, prevede che l'AIR è uno strumento per stabilire la necessità di un intervento di regolamentazione e per scegliere quello più efficace. L'AIR consiste nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sui cittadini e sulle imprese. L'AIR contiene la descrizione degli obiettivi del provvedimento di regolamentazione la cui eventuale adozione è in discussione e delle opzioni alternative, nonché la valutazione dei benefìci e dei costi derivanti dalla misura regolatoria.
[3] Procedura di infrazione n. 2001/2118.
[4] Per una illustrazione dettagliata del contenuto delle proposte, si veda il bollettino RUE del 27 giugno 2005.
[5] Per una illustrazione dettagliata della posizione del Parlamento europeo e del Consiglio cfr. il bollettino tematico RUE n.66 del 24 gennaio 2006.
[6] Il
Consiglio agricoltura del 23 gennaio
[7] Per
una descrizione dettagliata delle proposte vedi il dossier n. 29 “I Fondi
strutturali 2007-2013. Schede di lettura” , del 14 aprile
[8] COM(2004)492.
[9] E’ il documento-quadro nazionale nel quale,
secondo il pacchetto di proposte citato, ciascuno Stato membro riporta la
propria strategia di sviluppo e che costituisce il contesto di riferimento per
i programmi dei fondi strutturali. Tale documento viene presentato e negoziato
con
[10] Cfr. il dossier RUE n. 47 dell’8 febbraio 2006.
[11] Si veda il bollettino RUE n.61 del 28 ottobre 2005.
[12] Gli Stati membri in questione sono Germania,
Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Spagna, e Austria. L’ Italia e
[13] La campagna lattiera inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo di ciascun anno.
[14] Il sistema di calcolo e versamento dei contributi in agricoltura presenta aspetti particolari per la categoria degli operai: a differenza di quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti gli importi da versare sono liquidati direttamente dall’INPS sulla base dei dati forniti trimestralmente dai datori di lavoro.
[15] Circolare INPS 15 marzo 2005, n. 47.
[16] L’aliquota complessiva è pari al 29,69%.
[17] L’aliquota complessiva è pari al 30,29%.
[18] I benefici contributivi in esame competono per tutto il personale dipendente: operai a tempo determinato o indeterminato, impiegati, quadri e dirigenti. Cfr. circolare INPS n. 250/1997.
[19] Si tratta delle aree montane particolarmente
svantaggiate, che comprendono comuni nei quali il 50% della superficie totale è
posto ad altitudine di almeno
[20] Si tratta:
delle aree montane che, ferme restando le caratteristiche di altitudine e pendenza descritte alla nota 5, presentano un rapporto tra reddito lordo standard ed unità di lavoro agricolo superiore al 120% della media comunitaria ed un rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata pari o superiore al 75% della media nazionale;
dei comuni non montani in cui almeno il 30% della superficie totale presenta una pendenza superiore a 5 gradi, a condizione che il rapporto tra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria o che il rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utile non superi il 75% della media nazionale;
altri comuni non montani a forte prevalenza di attività agricola(tasso di occupazione agricola almeno doppio rispetto alla media nazionale e tasso di disoccupazione di oltre il doppio rispetto alla media nazionale);
comuni appartenenti alle regioni Campania, Basilicata, , Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise;
comuni individuarti
dall’obiettivo 5 b) del Reg. CE 20 luglio 1993 n. 2081, esclusi quelli i cui
territori sono interamente ubicati ad altitudine inferiore a
[21] In seguito, dal 1° luglio 1995, l’INPS ha assunto le competenze della riscossione contributiva prima affidate allo SCAU.
[22] Le norme del D.L. n. 511/1996, decaduto per decorrenza dei termini costituzionali, sono confluite solo parzialmente nel D.L. n. 510/1996, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608. Tra queste non è compreso l'art. 5, riguardante il recupero dei contributi agricoli, i cui effetti sono fatti salvi, dal comma 4, art. 1, della L. n. 608.
Il suddetto art. 5, al comma 1, sospende fino al 31 marzo 1996 (rispetto al termine del 31 dicembre 1995, stabilito originariamente dalla legge n. 724/1994) i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi unificati. Inoltre si sono prolungati fino al 31 gennaio 1996 i periodi di irregolare o omessa contribuzione regolarizzabili. La domanda di regolarizzazione deve essere corredata dalla ricevuta dell’avvenuto versamento di una somma pari ad un quarto di quanto si sarebbe dovuto versare alla data del 31 dicembre 1995, con una maggiorazione del 2%. Il versamento del rimanente importo si effettua:
per il
successivamente in rate quadrimestrali consecutive, in numero non superiore a ventitré, decorrenti dal 10 aprile 1997.
A norma
dell’ultimo periodo del comma 1 continua a valere il termine del 31 dicembre
1995 indicato al comma 11 dell’art. 18 della legge n. 724, relativamente
ai crediti di importo non superiore a 30.000 dovuti allo SCAU, nonché agli
importi dovuti per accessori di legge, per i quali non si dà luogo a
riscossione. Inoltre, per quanto riguarda la decadenza dai benefici della
regolarizzazione agevolata stabilita dal comma 14 dell’art. 18 della legge
n.
[23] Anche il presente DL è decaduto per decorrenza dei termini. La salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici è contenuta nell’articolo 1, comma 4, del D.L. 510 del 1996.
[24] Si ricorda che normalmente i contributi si prescrivono in cinque anni dal giorno di scadenza del versamento.
[25] Sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
[26] A tal proposito si evidenzia che l’art. 76 della legge n. 448/1998, ha invece testualmente previsto, in maniera più ampia, che la regolarizzazione riguarda i “contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi”.
[27] Si ricorda che la cessione e la conseguente
cartolarizzazione dei crediti INAIL è stata prevista dall’articolo 36 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000). L’operazione di
cartolarizzazione, conclusasi il 22 novembre
[28] Si ricorda che la cartolarizzazione (o securitization) consiste nella “mobiliarizzazione” di attività, per cui si procede alla conversione in strumenti finanziari negoziabili di crediti. In sostanza, la cartolarizzazione si configura come una tecnica finanziaria mediante la quale i crediti derivanti da classi dell’attivo vengono selezionati e, almeno nella maggioranza dei casi, aggregati in base a tipologie omogenee, al fine di costituire un supporto finanziario a garanzia dei titoli (asset backed securities) rappresentativi di tali crediti emessi sul mercato dei capitali. L’introduzione di una disciplina giuridica generale della cartolarizzazione nel nostro ordinamento giuridico è stata operata con la legge 30 aprile 1999, n. 130, la quale ha permesso il passaggio da una mera tipizzazione socio-economica del fenomeno ad una vera e propria legislazione, con vantaggi in ordine alla definizione dei presupposti al fine di uno sviluppo più organico della cartolarizzazione nel nostro ordinamento.
In base alla citata L. 130 del 1999, la cartolarizzazione si articola in due distinte operazioni:
- la prima operazione consiste nella cessione, pro-solvendo o pro-soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari omogenei (o di categorie omogenee), sia esistenti che futuri, da parte di una società (società cedente) ad un’altra società appositamente costituita (società cessionaria);
- la seconda operazione consiste nella costituzione di garanzie dei crediti, per la protezione, totale o parziale, degli acquirenti dei titoli della società cessionaria o della società emittente che a sua volta finanzia la società cessionaria dalle perdite su crediti.
[29] Si ricorda che la possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti INPS e, più in generale, di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, allo scopo di “realizzare celermente i relativi incassi”, era stata già prevista dal D.L. n. 79 del 1997, convertito dalla L. n. 140 del 1997, che conteneva, all’articolo 8, disposizioni specifiche in materia. In base a tali disposizioni, la cessione poteva essere effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti “abilitati all’esercizio dell’attività di recupero crediti di comprovata affidabilità”, da individuare mediante apposita gara. Nel corso dell’esame parlamentare, tuttavia, l’articolo 8 venne parzialmente riformulato, in particolare escludendo esplicitamente, tra i debiti cedibili in base alla procedura richiamata, quelli di natura tributaria e contributiva.
[30] Termine così prorogato dal comma 42-quinquies dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Precedentemente la cartolarizzazione era prevista per i crediti che sarebbero maturati sino al 31 dicembre 2005.
[31] Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS del 22 settembre 1999, n. 337, sono stati fissati i criteri per la creazione della società veicolo, denominata Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) S.p.A.
Con riguardo al concreto svolgimento del rapporto
contrattuale, a fronte della cessione di crediti,
Il rimborso dei titoli
emessi è garantito esclusivamente dai flussi derivanti dalla riscossione dei
crediti che
[32] Disciplinata con delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. del 10 febbraio 1998, n. 210.
[33] Disciplinata con delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. del 10 febbraio 1998, n. 210.
[34] Si ricorda che gli impiegati del settore agricolo, oltre che all’INPS, sono obbligatoriamente iscritti all’ENPAIA. Tale ultimo ente gestisce alcune specifiche forme assicurative, cioè l’accantonamento del TFR, una previdenza integrativa e l’assicurazione per gli infortuni. L’ENPAIA gestisce anche l’assicurazione contro gli infortuni dei dirigenti occupati in agricoltura.
[35] Modifiche al sistema penale
[36] Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.
[37] “Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi”.
[38] “Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati”.
[39] Ai sensi dell'art. 28 del d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459; dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457; ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1434, modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 375 dell'11 agosto 1993; nonché ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
[40] “Attuazione della delega conferita
dall'articolo 2, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n.
[41] “Determinazione delle retribuzioni medie
giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno
[42] Tale norma è stata interpretata autenticamente dall'art. 2, co. 25, della L. 28/12/1995, n. 549, nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base di calcolo contributivo è quella stipulata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
Successivamente, per le sole imprese agricole interessate dai riallineamenti retributivi, l'art. 5, comma 4, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, ha precisato che la retribuzione da prendere a riferimento per i versamenti contributivi dovuti da tali aziende è quella stabilita negli accordi di riallineamento, e non quella legale o contrattuale vigente per il settore.
[43] “Determinazione
delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini
previdenziali per l'anno
[44] “Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi”.
[45] “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”.
[46] Il registro di impresa è stato introdotto dal D.M. 29 settembre 1995.
[47] Il citato articolo 8 della legge 334 del 1968 prevede che, tra gli altri, i lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51 giornate annue e che svolgano anche attività di coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, possano integrare le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue, ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti.
I contributi per le giornate portate ad integrazione di quelle di giornaliero di campagna sono a carico del lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la norma di cui all'articolo 15, secondo comma, del R.D. 1949 del 1940, secondo la quale Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali può sospendere la riscossione dei ruoli, quando eccezionali circostanze lo rendano necessario ed opportuno.
[48] Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.
[49] La disposizione si riferisce all’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
[50] “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”. Si consideri che l’articolo 9-bis prevede che le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (in sostanza mediante documento informatico).
[51] “Disposizioni per agevolare l'incontro fra
domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera
a), della L. 17 maggio 1999, n.
[52] “Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”.
[53] La norma intende fare riferimento ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola, di cui agli articoli 6 e 7 della L. 16 febbraio 1977, n. 37.
[54] Si ricorda che nei casi di intervento della CIG è corrisposta una integrazione salariale pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate dai lavoratori (comprese tra le 0 ore ed il limite dell’orario contrattuale, in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali).
Sono
peraltro previsti limiti massimi ,i quali sono pari, per l’anno
[55] Si ricorda che il decreto-legge n. 210/02 reca disposizioni che traspongono sostanzialmente sul piano normativo i contenuti dell’avviso comune tra le parti sociali siglato il 24 luglio 2002, con lo scopo di favorire l’emersione dell’economia sommersa, anche attraverso modifiche ed integrazioni alla normativa vigente in materia di emersione progressiva, dettata dal capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
L’articolo 2, comma 1, prevede che le imprese le quali risultino affidatarie di un appalto pubblico siano tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell'affidamento. Il comma 1-bis aggiunge che la certificazione di regolarità deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono sevizi ed attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico.
Il comma 2 del medesimo articolo 2 reca invece una misura di semplificazione procedurale, con la previsione della stipula di una convenzione da parte di INPS e INAIL ai fini del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.)..
[56] Decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante “Semplificazione in materia di
versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di
adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma
134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n.
[57] Si vedano i commi 1 e 2 dell’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 463 del 1997, nel nuovo testo proposto dal citato articolo 20, comma 9, dell’A.S. 3533.
[58] La disposizione sembra presupporre che i
decreti ministeriali di approvazione degli studi di settore entrino in vigore
al momento della loro emanazione, implicando che non ricadano nella disciplina
posta dall’articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n.
[59] A seguito del contenzioso giurisdizionale
sorto – anche in relazione alla disciplina comunitaria posta dalla direttiva
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre
[60] La citata tabella è stata modificata da ultimo dall’articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
[61] Il testo del decreto-legge pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2006 riportava la tariffa di euro di 0,01 (un centesimo). La misura era stata poi corretta in euro 0,001 (un millesimo) con l’errata-corrige pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2006.
[62] Assai di recente, il D.Lgs. 1182/1948 è stato oggetto di un intervento normativo, ad opera dell’art. 14-novies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che ne ha novellato gli artt. 2, 3, 4 e 6.
[63] Attualmente, Ministro delle politiche agricole e forestali.
[64] Entrambi attuati con distinti decreti ministeriali del 26 febbraio 2004.
[65] D.Lgs. 27 giugno 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", in attuazione anche del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 di conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
[66] D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188, "Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".
[67] D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano".
[68] A tal fine, peraltro, sono state trasferite all’AGEA le partecipazioni azionarie possedute dal MIPAF e dall’INEA.
[69] Si
fa presente il Consiglio agricoltura nella seduta del 20 giugno
[70] Il D.lgs. n. 165/1999 ha attribuito alle regioni l’incarico di istituire servizi e organismi (in possesso dei requisiti prescritti dai regolamenti comunitari) aventi le funzioni di organismo pagatore, spostando in questo modo a livello regionale la competenza sulla tenuta dei conti relativi ai finanziamenti Feoga
[71] Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38
[72] Con tale ordinanza il Ministro per il coordinamento della protezione civile aveva appunto provveduto a sospendere alcuni termini relativi a tributi e contributi dovuti dai cittadini colpiti dal sisma e residenti nei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa. In particolare L’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 stabiliva che potevano beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni previste dall’ordinanza stessa i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni individuati mediante l’emanazione di un successivo D.P.C.M. Avrebbero altresì potuto beneficiare delle disposizioni previste i soggetti che svolgevano, nell'area dei comuni individuati nel richiamato D.P.C.M., la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.
[73] Si tratta: per la provincia di Siracusa dei
comuni di Augusta, Avola, Buccheri, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia,
Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Priolo
Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino; per la provincia di Catania
dei comuni di Aci Catena, Caltagirone, Catania, Grammichele, Licodia Eubea,
Militello in Val di Catania, Mineo, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Ramacca,
Scordia, San Giovanni
[74] I richiamati soggetti, secondo quanto disposto dall'articolo 138, comma 1, della legge n. 388/2000, avevano già beneficiato della possibilità di regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale – al netto dei versamenti già effettuati a titolo di capitale ed interessi – in unica soluzione entro il 30 giugno 2002, ovvero fino ad un massimo di dodici rate.
[75] Termine prorogato al 17 maggio 2003 dall'art. 1, Decr. 7 aprile 2003, emanato in attuazione del D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in legge e al 17 ottobre 2003 dall'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 212.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.L.. n. 143/2003 ha fissato al 17 ottobre 2003 la data di decorrenza degli interessi, come aveva già fatto il D.M. 7 aprile 2003 (emanato ai sensi del D.L. n. 59/2003, non convertito), il quale aveva differito tale termine dal 17 aprile al 17 maggio 2003. La data originaria di decorrenza degli interessi (legge n. 289/2002) era il 17 marzo 2003.
[76] Cfr. anche la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-01986 del 15 maggio 2003.
[77] Si tratta dei seguenti interventi: credito di imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (Legge n. 289/2002, art. 61, comma 13); contratti di filiera agroalimentare. (Legge n. 289/2002, art. 66, comma 1); programma di accelerazione della spesa in conto capitale attraverso APQ nel Mezzogiorno (Legge n. 350/2003, art. 4, comma 130); azione di attrazione degli investimenti dall’estero nelle aree sottoutilizzate (Legge n. 311/2004, art. 1, commi 215-218); costituzione di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico per favorire l’investimento in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese innovative (Legge n. 311/2004, art. 1, commi 222-223); copertura degli interessi originati dall’attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, per il finanziamento degli strumenti destinati alle aree sottoutilizzate (Legge n. 311/2004, art. 1, commi 354-366); copertura finanziaria per la sospensione fino al 31.12.2005 del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte di imprese agricole (D.L. n. 22 del 2005 - convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 71/2005 - art. 1, comma 1 bis); intensificazione dei benefici IRAP per nuove assunzioni disposte nelle aree sottoutilizzate. (D.L. n. 35 del 2005 – convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80 del 2005 - art. 11 ter, commi 1 e 2); interventi di ristrutturazione delle imprese della filiera agroalimentare (Legge n. 266/2005, art. 1, comma 417).
[78] La diversa allocazione delle risorse tra i due fondi è deliberata dal CIPE in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziari e alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione. L’articolo 4, comma 130, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) prevede, inoltre, che la diversa allocazione delle risorse effettuata dal CIPE tenga conto anche della finalità di accelerazione della spesa in conto capitale.
[79] L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A, istituito nell’ottobre 2004, è la finanziaria per il settore agricolo e dell’industria alimentare, con il compito di assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell’agro-alimentare e di erogare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.
[80] L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) è stata istituita con D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165.
Nel quadro della normativa comunitaria, l’Agenzia, secondo gli indirizzi del
Ministro per le politiche agricole, svolge il ruolo di organismo di intervento
dello Stato italiano per l'attuazione degli interventi di mercato comunitari.
Sul piano della normativa nazionale, sempre sulla base degli indirizzi del
Ministro per le politiche agricole, sono assegnati all’Agenzia i compiti
precedentemente svolti dall’A.I.M.A., consistenti in interventi sul mercato
nazionale, d’intesa con
[81] Detto regolamento è stato sostituito dal reg. (CE) n. 1788/2003 Regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, che si applica a decorrere dal 1° aprile 2004.
Le modalità di applicazione sono state definite con il reg. (CE) 1392/2001, a sua volta sostituito dal reg. (CE) 595/2004, che si applica ugualmente dal 1° aprile 2004.
[82] Il biodiesel, ottenuto da oli vegetali di colza, soia o girasole, è un carburante particolarmente versatile e di impiego immediato. Può essere utilizzato subito come sostituto del gasolio, puro o in miscela con quest’ultimo, come carburante nel settore dei trasporti e come combustibile per il riscaldamento senza modificare motori o caldaie. Il biodiesel è definito dalle specifiche internazionali CEN con la sigla FAME (Fatty Acid Methyl Esters) con le due differenti caratteristiche di combustibile per uso trazione (prEN14214-UNI10946) e riscaldamento (prEN14213-UNI10947). La produzione italiana di biodiesel, in costante aumento, dovrebbe raggiungere nel breve termine, secondo le valutazioni dell’Associazione italiana produttori biodiesel, le 300.000 tonnellate annue, a fronte di una produzione europea di circa un milione di tonnellate annue. In particolare nel programma nazionale sui biocombustibili (Probio), approvato con la del CIPE n. 27/2000 in attuazione dell’art. 3 della legge n. 423/98, si precisa che il termine «biocombustibili» individua, nella sua accezione più ampia, l'insieme di quelle biomasse o prodotti derivanti dalle biomasse che presentano caratteristiche fisico-chimiche tali da renderli utilizzabili in processi di combustione od altra trasformazione termochimica. I biocombustibili, in funzione del loro stato, possono essere classificati in: solidi (legno, paglie, pellets, ecc.), liquidi (oli vegetali, alcoli, eteri, esteri, ecc.), gassosi (biogas da digestione anaerobica ecc.). Un ulteriore metodo di classificazione divide i biocombustibili in biomasse tal quali (ad es. paglia) e in combustibili derivanti da una qualche trasformazione di biomasse tal quali (ad es. pellets). Per biomassa, infine, in base al D.Lgs. n. 128/05[82], deve intendersi la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
[83] Il biogas carburante, secondo la definizione contenuta nell’allegato I al D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128, recante Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, è il gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione così da ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna.
[84] Per “attività connesse” all’attività agricola si intendono le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti che l’imprenditore abbia ottenuto in prevalenza dalla coltivazione del fondo o del bosco, o dall'allevamento di animali. Sono parimenti “attività connesse” anche quelle dirette alla fornitura di beni o servizi, che siano svolte con il prevalente utilizzo di attrezzature o risorse aziendali normalmente impiegate nell'attività agricola; rientrano pertanto fra le attività connesse anche le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
[85] Il successivo comma 3 dello stesso art. 32 dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, è stabilito, per ciascuna specie animale, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lett. b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata.
[86] I beni prodotti e le attività agricole di cui alla lettera c) sono individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
[87] La normativa prevista dall'articolo 8 del
D.L. n. 35/2005 tende a promuovere, secondo la relazione illustrativa al
relativo disegno di legge di conversione (A.S. n. 3344), le relazioni tra banca
e impresa e a rafforzare il mercato del credito, il cui sviluppo, specie nel
Sud, è indicato come indispensabile per favorire la competitività del sistema
produttivo. Tale scelta è considerata di particolare urgenza nella prospettiva
della piena operatività, prevista per il 2006, dei nuovi criteri in materia di
esercizio del credito indicati negli accordi cosiddetti di “Basilea
"Basilea 2" è il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche. In base ad esso le banche dei paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del rating.
Gli Accordi sono stati elaborati su iniziativa del Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974. I membri attuali del Comitato provengono da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.
Il Comitato definisce linee guida, standard e raccomandazioni, non forniti di autonoma forza legale, finalizzate a promuovere la convergenza fra le regolamentazioni e fra le prassi operative dei sistemi creditizi degli Stati aderenti.
[88] Il reg. n. 4045 è stato modificato dal Reg. n. 3094/94 poiché si è ritenuto necessario, allo scopo di rendere più efficienti i controlli, di includere fra i documenti commerciali quelli che contengano informazioni sulla produzione e sulla natura dei prodotti, nonché quelli conservati nei sistemi elettronici di immagazzinamento dati.
[89] D.L. 24 giugno 2004, n. 157, (Disposizioni urgenti per l'etichettatura di
alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
[90] L. 3 agosto 1998, n. 313, (Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva).
[91] Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
[92] Si fa presente che il regolamento n. 136/66/CEE è stato recentemente abrogato dal reg. (CE) n. 865/2004 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento ()CEE) n. 827/68. Per l’articolo 4 di quest’ultimo regolamento possono essere venduti al dettaglio soltanto gli oli indicati all’allegato I ed in particolare:
olio extra vergine di oliva, punto 1, lettera a);
olio di oliva vergine, punto 1, lettera b);
olio di oliva, composto di ioli di oliva raffinati e oli di oliva vergini, punto 3;
olio di sansa di oliva, punto 6.
[93] Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, conv. con. modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
[94] L’Alto Commissario sostituisce il Comitato nazionale anticontraffazione, la cui istituzione (in realtà mai avvenuta) presso il Ministero delle attività produttive è stata disposta dai commi 72 e 73 dell’art. 4 della legge n. 350/03, abrogati dall’art. 246 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, recante il nuovo “Codice della proprietà industriale”, in quanto confluiti nell’articolo 145 del Codice medesimo, oggetto a sua volta di abrogazione da parte del comma 5 dell’articolo 1-quater del DL 35/05.
[95] Con l'espressione sintetica "proprietà industriale", si intende comunemente fare riferimento alle normative in materia di brevetti per invenzioni industriali, brevetti per modelli industriali, marchi d'impresa. Con l’espressione “proprietà intellettuale” si intende invece fare riferimento anche al diritto d'autore e ai diritti connessi.
[96] Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, tra le pubbliche amministrazioni rientrano: tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs 300/99.
[97]Si tratta degli obiettivi contenuti della Dichiarazione sottoscritta l’8 settembre 2000, nel corso del Millennium Summit dell’Assemblea Generale dell’ONU, e la cui attuazione è stata prevista per l’anno 2015. Gli obiettivi del Millennio si possono schematizzare come segue:
1 - Eliminazione della miseria e della fame
2 - Istruzione primaria per tutti
3 - Promuovere la parità fra i sessi e l'autonomia delle donne
4 - Ridurre la mortalità infantile
5 - Migliorare la salute materna
6 - Combattere HIV/AIDS, malaria e altre malattie
7- Assicurare un ambiente sostenibile
8 - Allargare il partenariato mondiale per lo sviluppo
[98] Si tratta, oltre ai prestiti, di risparmi, assicurazioni, trasferimento di servizi e altri prodotti finanziari mirati ai clienti a basso reddito.
[99] D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38).
[100] D.Lgs.
27 maggio 2005, n. 100, (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei
settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza
e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
L. 7 marzo 2003, n. 38), che con l’art.
[101] L’istituzione di tale fondo è stata disposta dall'articolo 1, comma 2, lettera z) della legge delega 7 marzo 2003, n. 38, (Disposizioni in materia di agricoltura), il quale aveva previsto la riforma del Fondo di solidarietà nazionale della pesca al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine.
[102] L. 5 febbraio 1992, n. 72, (Fondo di solidarietà nazionale della pesca).
[103] D.M. 3 marzo 1992, (Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca).
[104] D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100, (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38).
[105] D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38).
[106] L. 8 agosto 1991, n. 267, (Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante).
[107] Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) all'articolo 13 reca la definizione dei "distretti rurali e agroalimentari di qualità", affidandone peraltro la concreta individuazione alle regioni. I primi sono i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 caratterizzati dalla sussistenza di un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali. I distretti agroalimentari di qualità sono invece i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
[108]“Modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale”; le disposizioni ivi contenute sono ora confluite nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
[109]A conclusione analoga perveniva, in relazione alla cessione di reti da pesca, la risoluzione ministeriale n. 416457 del 4 settembre 1987, ammettendo l’impeigo di una procedura semplificata per l’esenzione da IVA in favore delle cessioni di reti da pesca.
[110]La fattispecie è disciplinata dal D.M. 14.2.1991.
[111]Ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs. 27 maggio 2005, n. 108, i lavoratori marittimi sono sottoposti alle seguenti visite presso le strutture del Ministero della salute:
visita preventiva di imbarco;
visita periodica di idoneità con frequenza biennale.
[112]Ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali).
[113]Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283.
[114] Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.
[115] Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.
[116]Il decreto-legge n. 209 del 2002 aveva fra l’altro ridisciplinato la determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati e previsto che le minusvalenze non realizzate, relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, potessero essere dedotte in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi. Era stato previsto che queste disposizioni si applicassero a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002.
[117] L’articolo 2786 del codice civile detta norme in tema di costituzione del pegno che avviene con la consegna al creditore della cosa o del documento (che può essere anche consegnata a un terzo designato dalle parti o posta in custodia di entrambe le parti). Tale consegna conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.