XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di procedimento elettorale - D.L. 1/2006 - A.C. 6292
Serie: Decreti-legge    Numero: 210
Data: 25/01/06
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Riferimenti:
AC n.6292/14   DL n.1 del 03/01/06

Servizio studi

 

decreti-legge

Disposizioni urgenti in materia di procedimento elettorale

D.L. 1/2006 - A.C. 6292

 

n. 210

 


xiv legislatura

25 gennaio 2006

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni – sezione affari costituzionali

SIWEB

 

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File: D06001.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  6

§      Formulazione del testo  7

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali)11

§      Articolo 2 (Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006)11

§      Articolo 3 (Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE)12

§      Articolo 3-bis (Disposizioni transitorie)13

§      Articoli 3-ter e 3-quater (Limiti e pubblicità delle spese elettorali)14

§      Articolo 3-quinquies (Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale)15

§      Articolo 3-sexies (Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali)15

§      Articolo 4 (Entrata in vigore)16

D.D.L. di conversione del decreto-legge (A.C. 6292)

§      A.C. 6292, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche  19

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica (artt. 48, 77, 87, 117, 138)45

§      D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (artt. 7, 68-71)48

§      D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (art. 12)53

§      Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe e censimento degli italiani all'estero  54

§      Legge 8 marzo 1989, n. 95. Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 6)64

§      Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  66

§      D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157. Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi (art. 7)84

§      Legge 27 dicembre 2001, n. 459. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero  86

§      D.P.C.M. 14 febbraio 2002. Utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS per il piano e-government (art. 2)97

§      Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (artt. 26, 61)99

§      D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero  106

§      Legge 8 aprile 2004, n. 90. Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (art. 8)123

§      D.M. 27 ottobre 2004. Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 26, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289  125

§      Legge 4 novembre 2005, n. 230. Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari130

Iter al Senato

§      A.S. 3718, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche  139

§      A.S. 3145, (sen. Giaretta ed altri), Disposizioni per garantire il voto domiciliare agli elettori affetti da gravi patologie e dipendenti da apparecchiature elettromedicali161

Esame in sede referente presso la 1a Commissione Affari costituzionali

Seduta dell’11 gennaio 2006  169

Seduta del 12 gennaio 2006  171

Seduta del 17 gennaio 2006 (sui lavori della Commissione)173

Seduta del 17 gennaio 2006  175

Seduta del 18 gennaio 2006 (pomeridiana)189

Seduta del 18 gennaio 2006 (notturna)193

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 1a Commissione (Affari costituzionali)

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta dell’11 gennaio 2006  197

-       2a Commissione (Giustizia)

Seduta del 12 gennaio 2006  199

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 18 gennaio 2006 (pomeridiana)201

Seduta del 18 gennaio 2006 (notturna)203

-       12a Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 17 gennaio 2006  205

Discussione in Assemblea

Seduta del 24 gennaio 2006  209

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 6292

Numero del decreto-legge

1/2006

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

Settore d’intervento

Elezioni

Iter al Senato

Sì (A.S. 3718)

Numero di articoli

 

§       testo originario

4

§       testo approvato dal Senato

9

Date

 

§       emanazione

3 gennaio 2006

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

3 gennaio 2006

§       approvazione del Senato

24 gennaio 2006

§       assegnazione

25 gennaio 2006

§       scadenza

4 marzo 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

Commissioni III (Affari esteri); IV (Difesa); V (Bilancio); XII (Affari sociali)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Nel testo approvato dal Senato, il D.L. 1/2006 consta di nove articoli.

L’articolo 1 introduce per un meccanismo di raccolta domiciliare del voto, volto a consentire l’esercizio del diritto di voto agli elettori affetti da gravi patologie che si trovino, presso la propria dimora, in una condizione di intrasportabilità e di dipendenza vitale da apparecchiature mediche.

L’articolo 2 consente, per le elezioni politiche del 2006, il proseguimento della sperimentazione del cosiddetto “voto elettronico”, già effettuata in occasione di passate scadenze elettorali. La sperimentazione riguarda due fasi del procedimento elettorale: la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione e la trasmissione di tali risultati.

L’articolo 3 consente, in occasione delle elezioni politiche del 2006, l’ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali, in attuazione dell’impegno assunto dall’Italia, come dagli altri Stati partecipanti, con la sottoscrizione del Documento di Copenaghen del 1990, nell’ambito della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

L’articolo 3-bis reca disposizioni transitorie, la cui applicazione è limitata alle prossime elezioni politiche:

§         la lettera a) prevede che il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione sia della Camera, sia del Senato, sia ridotto alla metà anche nel caso in cui lo scioglimento anticipato intervenga successivamente al termine di 120 giorni previsto dalla legge elettorale quale requisito per tale riduzione;

§         la lettera b) interviene sulla disciplina delle ineleggibilità recata dall’art. 7 del testo unico per l’elezione della Camera (che trova applicazione anche per l’elezione del Senato). Ai sensi della disposizione, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto – limitatamente alle prossime elezioni – qualora le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Gli articoli 3-ter e 3-quater apportano modifiche, rispettivamente, agli artt. 7 e 10 della L. 515/1993, che disciplinano i tetti alle spese per la campagna elettorale e la relativa pubblicità, con riguardo, rispettivamente, ai singoli candidati ed ai partiti o movimenti politici che partecipano all’elezione.

L’articolo 3-quinques apporta alcune modifiche puntuali alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale.

L’articolo 3-sexies, infine, disciplina l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali. In particolare,

§         il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente all’estero in missioni internazionali;

§         i dipendenti di amministrazioni statali che per ragioni di servizio si trovino all’estero in via transitoria e dei loro familiari;

§         i professori universitari e ricercatori in servizio o impegnati in attività di ricerca per almeno sei mesi all’estero,

sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero alle condizioni ivi previste. La disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 138 della Costituzione, che si svolgeranno successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

L’articolo 4 concerne l’entrata in vigore.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione tecnica, della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nel corso del 2005 sono stati convertiti dalle Camere quattro decreti-legge recanti disposizioni attinenti alla materia elettorale (D.L. 8/2005, n. 8, conv. con mod. dalla L. 40/2005; D.L. 44/2005, conv. con mod. dalla L. 88/2005; D.L. 64/2005, conv. con mod. dalla L. 110/2005; D.L. 115/2005, conv. con mod. dalla L. 168/ 2005).

 

Pur se l’art. 15, co. 2, lett. b), della L. 400/1988 esclude che con decreto-legge si possa provvedere sulla materia elettorale, il ricorso alla decretazione d’urgenza per dettare disposizioni in tale materia non è un evento infrequente; i precedenti decreti-legge hanno  inciso, per lo più, sul procedimento elettorale, con  particolare riguardo alle modalità per consentire lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali. In qualche caso, si sono disciplinate con provvedimento d’urgenza anche le modalità di espressione del voto (a titolo esemplificativo, si segnala il D.L. 257/1996, conv. con mod. dalla L. 368/1996).

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa al decreto-legge rileva “la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l’esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l’accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia “Organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo” e, per alcune disposizioni, alla materia “legislazione elettorale […] di Comuni, Province e Città metropolitane”, entrambe rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2°, lett. f) e p), Cost.).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni del provvedimento attengono a diversi profili, tutti riconducibili alla materia elettorale.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione di cui all’articolo 1 come novella al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957).

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 3-sexies, introdotto dal Senato, traspone nell’ambito del disegno di legge in esame i contenuti della proposta di legge A.S. 3729, già approvata, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati.

Formulazione del testo

L’articolo 3-ter, comma 1, lettera d), formulato in termini di novella, cita una cifra che non compare testualmente nella disposizione oggetto di intervento, ma è frutto di successivi adeguamenti apportati con decreti ministeriali ed è espressa in lire.

 

 

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali)

 

La disciplina recata dall’articolo 1 mira a consentire l’esercizio del diritto di voto agli elettori affetti da gravi patologie che si trovino, presso la propria dimora, in una condizione di intrasportabilità e di dipendenza vitale da apparecchiature mediche. L’articolo introduce per tali elettori un meccanismo di raccolta domiciliare del voto così articolato:

§         indicazione, da parte degli elettori interessati, della volontà di esprimere il voto presso la propria o altra dimora, formulata non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti;

§         organizzazione, da parte dei sindaci, del supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare;

§         raccolta del voto da parte del presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora indicata dall’elettore, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista che lo richiedano. Le schede votate sono raccolte e custodite in appositi plichi e sono immediatamente riportate all’ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell’urna o nelle urne destinate alle votazioni.

Salvo che in occasione delle elezioni comunali e provinciali, possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che dimorano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale: in tale ipotesi gli elettori voteranno con le schede relative alla circoscrizione elettorale entro cui ricade la dimora.

Articolo 2
(Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006)

L’articolo 2 consente, per le elezioni politiche del 2006, il proseguimento della sperimentazione del cosiddetto “voto elettronico”, già effettuata in occasione delle elezioni amministrative e per il rinnovo del Parlamento europeo del 2004 e delle elezioni regionali del 2005.

La sperimentazione riguarda esclusivamente due fasi del procedimento elettorale: la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione e la trasmissione dei risultati.

Per quanto riguarda la prima fase, si prevede la rilevazione informatizzata dei risultati elettorali nel 25% degli uffici elettorali di sezione (circa 15.000), individuati dal Ministro dell’interno con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica (comma 1).

La rilevazione è effettuata da un operatore informatico presente in ciascuna sezione elettorale (comma 2). Il presidente della sezione, nello svolgimento dello scrutinio deve, tra le varie attività svolte dai componenti del seggio, tenere conto anche delle esigenze connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata (comma 3).

La rilevazione con il metodo informatico non sostituirà il conteggio tradizionale del voto ma si affiancherà ad esso: infatti, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, una volta concluso lo scrutinio, convaliderà gli esiti della rilevazione informatizzata ove essi corrispondano a quelli ottenuti con lo scrutinio “cartaceo”. Viceversa, in caso di discordanza tra i risultati, il presidente provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee (comma 4). Opportunamente il Senato ha modificato la disposizione che originariamente prevedeva che in caso di dati discordanti, il presidente procedeva senza ulteriori verifiche, precisando che la preclusione riguarda solamente le verifiche dei motivi della discordanza, senza impedire controlli di altra natura.

Il comma 5 disciplina la sperimentazione della trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio direttamente dagli uffici di sezione agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti. Tale trasmissione informatizzata, limitata ad almeno una intera regione e circoscrizione, non inciderà sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti, ma consentirà di testare un sistema che in prospettiva potrà semplificare le fasi conclusive del procedimento elettorale che vedono coinvolti gli uffici elettorali superiori e quelli parlamentari.

Il comma 6 reca la possibilità di procedere anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri necessari per la sperimentazione, pari a 34.620.722 euro, e i relativi fondi dai quali trarre tali risorse.

Articolo 3
(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE)

L’articolo 3 consente, in occasione delle elezioni politiche del 2006, l’ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali in attuazione dell’impegno assunto dall’Italia, con la sottoscrizione del Documento di Copenaghen del 1990, nell’ambito della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Con il predetto Documento ciascuno Stato partecipante ha assunto l’impegno (successivamente confermato anche nella Carta sulla sicurezza europea di Istanbul del 1999) di invitare le istituzioni OSCE e gli altri Stati partecipanti a monitorare i processi elettorali.

Uno specifico intervento normativo in tal senso si rende necessario perché nel nostro ordinamento è consentito l’accesso alla sala dell’elezione, oltre agli elettori, unicamente ai soggetti espressamente indicati dalla legge (ufficiali giudiziari per la notifica di atti, forza pubblica a richiesta del presidente del seggio, componenti e rappresentanti di lista, ecc.).

All’articolo 3 si prevede, quindi, che in occasione delle elezioni politiche del 2006 sia ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali che siano stati preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri ed i cui nominativi siano stati, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmessi al Ministero dell’interno per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci (comma 1). Si stabilisce, inoltre, che la presenza degli osservatori non possa in alcun modo interferire con le operazioni di votazione e di scrutinio che si svolgono nei seggi (comma 2).

Articolo 3-bis
(Disposizioni transitorie)

L’articolo 3-bis reca disposizioni transitorie, la cui applicazione è limitata alle prossime elezioni politiche, le prime nelle quali troverà applicazione il nuovo sistema elettorale introdotto dalla recentissima legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Com’è noto, la dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati per l’elezione sia della Camera, sia del Senato deve essere sottoscritta da un numero di elettori della circoscrizione rientrante nei limiti minimi e massimi stabiliti dalle rispettive leggi elettorali. Queste prevedono tuttavia che, in caso di scioglimento anticipato delle Camere che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza naturale, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà.

La lettera a) dell’art. 3-bis prevede, limitatamente alle prossime elezioni, che il numero delle sottoscrizioni richieste sia ridotto alla metà anche nel caso in cui lo scioglimento anticipato intervenga successivamente al termine di 120 giorni fissato dalla legge.

La successiva lettera b) interviene sulla disciplina delle ineleggibilità recata dall’articolo 7 del testo unico per l’elezione della Camera, disciplina che trova applicazione anche per l’elezione del Senato in forza del rinvio contenuto nell’art. 5 del relativo testo unico. Le cause di ineleggibilità ivi previste (concernenti, tra gli altri, i presidenti delle giunte provinciali e i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti) non hanno effetto – secondo il citato art. 7 – qualora l’esercizio delle relative funzioni sia cessato almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura. In caso di scioglimento anticipato delle Camere che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza naturale, le ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

La lettera b) in commento dispone – sempre limitatamente alle prossime elezioni – che le cause di ineleggibilità non abbiano effetto qualora le funzioni le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Articoli 3-ter e 3-quater
(Limiti e pubblicità delle spese elettorali)

Gli articoli 3-ter e 3-quater modificano, rispettivamente, gli artt. 7 e 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, anche al fine di adeguare al nuovo sistema elettorale la disciplina dei tetti alle spese per la campagna elettorale da tali articoli recata con riguardo, rispettivamente, ai singoli candidati ed ai partiti o movimenti politici che partecipano all’elezione. Nel loro complesso – anche in relazione alla nuova disciplina elettorale – le modifiche apportate hanno quale effetto un innalzamento dei limiti massimi di spesa, rispetto a quelli vigenti.

In sintesi, il testo riformulato dei due articoli:

§         fissa un limite massimo alle spese per la campagna elettorale di ciascun candidato, pari a 52.000 euro per ogni circoscrizione (o collegio) elettorale ed a una cifra ulteriore pari a 1 centesimo di euro per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni (o collegi) in cui il candidato si presenta;

§         dispone che le spese per la campagna elettorale, anche se riferibili a un candidato (o gruppo di candidati) siano imputate – ai fini del computo del tetto di spesa – al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza;

§         non contempla più il limite (recato dall’attuale art. 7, co. 3) ai contributi o servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica;

§         eleva (da 6.500 a 20.000 euro) il limite di valore (di cui al comma 6 dell’art. 7) oltre il quale i contributi delle persone fisiche devono essere analiticamente dichiarati dal candidato;

§         fissa un tetto alle spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all’elezione, pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni (o collegi) in cui il partito o gruppo presenta candidature, a tal fine sommando le iscrizioni nelle liste elettorali per la Camera e quelle per il Senato.

Articolo 3-quinquies
(Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale)

L’articolo 3-quinques apporta alcune modifiche puntuali alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, che la citata L. 270/2005, di riforma del sistema elettorale, ha modificato prevedendo che la scelta degli scrutatori venga effettuata dalla Commissione elettorale comunale non più tramite sorteggio dei nominativi compresi nell’albo degli scrutatori, bensì per nomina, sempre attingendo al predetto albo.

L’art. 3-quinques incide sulla procedura di nomina: se questa non viene fatta all’unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per uno, anziché due nomi. Inoltre, viene diminuito da quattro a tre il numero dei componenti, oltre il sindaco, la Commissione elettorale comunale nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri. Rimane invece ferma la composizione delle Commissioni degli altri comuni (otto membri).

Articolo 3-sexies
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali)

L’articolo 3-sexies, infine, disciplina l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali. La disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 138 della Costituzione, che si svolgeranno successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In merito si ricorda che l’Assemblea della Camera, il 12 gennaio scorso, ha approvato in un testo unificato e trasmesso al Senato le proposte di legge A.C. 809 e abbinate, recanti Disposizioni in materia di diritto di voto dei cittadini temporaneamente all’estero, il cui contenuto, di tenore analogo, risulta trasfuso nel presente articolo.

Il comma 1 individua i soggetti ai quali è destinato l’intervento normativo e che, pertanto, saranno ammessi a votare nella circoscrizione Estero alle condizioni ivi previste. Si tratta

§         del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente all’estero in missioni internazionali;

§         dei dipendenti di amministrazioni statali che per ragioni di servizio si trovino all’estero in via transitoria e dei loro familiari;

§         dei professori universitari e ricercatori in servizio o impegnati in attività di ricerca per almeno sei mesi all’estero.

Ai sensi dei commi 2 e 3, i soggetti appartenenti alle prime due categorie sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero; il personale accademico dovrà invece necessariamente registrarsi presso il consolato. Tali iscrizioni non interferiscono sullo status giuridico ed economico dei soggetti in questione (comma 4).

Il comma 5 dispone che i dati relativi ai soggetti appartenenti alle prime due categorie siano tempestivamente comunicati dalle amministrazioni di appartenenza ai comuni e al Ministero dell’interno.

Gli elettori cui si rivolge l’articolo voteranno per corrispondenza, ma essi potranno anche esercitare il diritto di voto in Italia, nella circoscrizione relativa alla propria sezione elettorale, previa opzione da esercitare per ogni votazione (comma 6).

Il comma 7, ai fini dell’esercizio del diritto di voto, dell’esercizio di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali dispone l’applicazione della disciplina vigente per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero (si tratta della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

Il comma 8 assicura il voto per corrispondenza nella Circoscrizione Estero al personale delle forze di polizia, delle forze armate e agli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari anche nelle ipotesi in cui non siano state concluse le opportune intese in forma semplificata con lo Stato di temporanea residenza o qualora la situazione politico-sociale dello Stato non garantisca l’esercizio del diritto di voto (condizioni che, secondo la L 459/2001, esclude l’applicabilità della relativa disciplina per il voto dei residenti all’estero). A tal fine, il comma 9 pone in carico al Ministro della difesa e al Ministro degli affari esteri di definire le modalità tecnico-organizzative per il corretto svolgimento dell’elezione, con particolare riguardo al recapito delle schede elettorali agli aventi diritto e al trasferimento delle schede votate.

Infine, il comma 10 demanda ai comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e ai titolari di uffici diplomatici e consolari il compito di garantire in ogni modo il rispetto dei principi costituzionali della personalità e della segretezza del voto.

Articolo 4
(Entrata in vigore)

L’articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (avvenuta il 3 gennaio 2006).

 

 


D.D.L. di conversione del decreto-legge
(A.C. 6292)

 


N. 6292

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 gennaio 2006 (v. stampato Senato n. 3718)

 

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'interno

(PISANU)

di concerto con il ministro per l'innovazione e le tecnologie

(STANCA)

con il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

(CALDEROLI)

 

con il ministro della salute

(STORACE)

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro degli affari esteri

(FINI)

e con il ministro per gli italiani nel mondo

(TREMAGLIA)

¾

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 25 gennaio 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

 

      1. Il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 2006, N.  1

 

        All'articolo 1:

            al comma 3, primo periodo, la parola: «inviare» è sostituita dalle seguenti: «far pervenire»;

            al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario».

 

        All'articolo 2:

            al comma 3, dopo le parole: «30 marzo 1957, n. 361,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

            al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «senza» sono inserite le seguenti: «per questo»;

            al comma 7:

                il simbolo: «», ovunque ricorra, è sostituito dalla parola: «euro»;

                    le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalla seguente:

            «a) per euro 24.620.722 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

            alla lettera e), le parole da: «mediante riduzione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

 

 

        Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 3-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:

            a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature è ridotto alla metà;

            b) le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        Art. 3-ter. - (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati). - 1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta";

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6";

            c) al comma 4 è soppresso l'ultimo periodo;

            d) al comma 6, terzo periodo, le parole: "euro 6.500,24" sono sostituite dalle seguenti: "euro 20.000".

        Art. 3-quater - (Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti). - 1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

        "1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati".

        Art. 3-quinquies. - (Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale). - 1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole: "due nomi" sono sostituite dalle seguenti: "un nome".

        2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre".

        Art. 3-sexies. - (Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali). - 1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:

            a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

            b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

            c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all'estero da almeno tre mesi.

        2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

        3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono necessariamente registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.

        4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.

        5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).

        6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

        7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

        8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.

        9. Per le finalità di cui comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

        10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali della personalità e della segretezza del voto».

 

 


 

DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 2006, N. 1

 

 

Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006.

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

         Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

 

         Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;

 

e m a n a

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali).

Articolo 1.

(Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali).

        1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.

        1. Identico.

        2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

        2. Identico.

        3. Gli elettori di cui al comma 1 devono inviare, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

        3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

        4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

        4. Identico.

        5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

        5. Identico.

            a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

 

            b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

 

            c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

 

        6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

        6. Identico.

        7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in cui l'elettore è iscritto o, nel caso di cui al comma 6, della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora diversa dal domicilio abituale, espressamente indicata dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

        7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario.

        8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

        8. Identico.

        9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

        9. Identico.

Articolo 2.

(Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006).

Articolo 2.

(Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006).

        1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati, in una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.

        1. Identico.

        2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio è effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici.

        2. Identico.

        3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero di difficoltà tecniche o operative nell'effettuazione della rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti.

        3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero di difficoltà tecniche o operative nell'effettuazione della rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti.

        4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee.

        4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza per questo procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee.

        5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, è avviato un progetto di sperimentazione della trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti. Eventuali difficoltà tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare rallentamenti nell'effettuazione delle operazioni di conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati della totalità degli uffici elettorali di sezione di almeno una circoscrizione e regione ed è svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.

        5. Identico.

        6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. È applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

        6. Identico.

        7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento alle procedure di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 34.620.722 per l'anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:

        7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento alle procedure di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.620.722 per l'anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:

            a) per 1.140.018 a valere sui fondi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002;

            a) per euro 24.620.722 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

            b) per 1.500.000 a valere sul fondo di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; a tale fine le risorse disponibili già preordinate al finanziamento del progetto «programma di Governo» di cui all'allegato A del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004, sono ridotte di pari importo;

            soppressa;

            c) per 1.980.704 a valere sui fondi di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 8 aprile 2004, n. 90, già previsti dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e già preordinati al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, dalla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003;

            soppressa;

            d) per 20.000.000 a valere sui fondi di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; a tale fine il fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla citata norma è ridotto di pari importo;

            soppressa;

            e) per 10.000.000, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la quota relativa al Ministero dell'interno.

            e) per euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 3.

(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE).

Articolo 3.

(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE).

        1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

        Identico.

        2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

 

 

Articolo 3-bis.

(Disposizioni transitorie).

 

        1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:

 

            a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature è ridotto alla metà;

 

            b) le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

 

 

 

Articolo 3-ter.

(Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati).

 

        1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        «1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta»;

 

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        «2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6»;

 

            c) al comma 4 è soppresso l'ultimo periodo;

 

            d) al comma 6, terzo periodo, le parole: «euro 6.500,24» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000».

 

Articolo 3-quater.

(Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti).

 

        1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

 

        «1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati».

 

Articolo 3-quinquies.

(Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale).

 

        1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole: «due nomi» sono sostituite dalle seguenti: «un nome».

 

        2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

 

Articolo 3-sexies.

(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali).

 

        1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:

 

            a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

 

            b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

 

            c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all'estero da almeno tre mesi.

 

        2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

 

        3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono necessariamente registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.

 

        4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.

 

        5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).

 

        6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

 

        7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

 

        8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.

 

        9. Per le finalità di cui comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

 

        10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali della personalità e della segretezza del voto.

Articolo 4.

(Entrata in vigore).

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Napoli, addì 3 gennaio 2006.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pisanu, Ministro dell'interno.

Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.

Storace, Ministro della salute.

Castelli, Ministro della giustizia.

Fini, Ministro degli affari esteri.

Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.