XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Definizione e proroga di termini, e ulteriori disposizioni urgenti - D.L. 273/2005 - A.C. 6323 - Schede di lettura - II Edizione
Serie: Decreti-legge    Numero: 214
Data: 08/02/06
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Riferimenti:
AC n.6323/14   AS n.3717/14
DL n.273 del 30/12/05     

Servizio studi

 

decreti-legge

Definizione e proroga di termini, e ulteriori disposizioni urgenti

D.L. 273/2005 - A.C. 6323

Schede di lettura

n. 214

II edizione


xiv legislatura

8 febbraio 2006

 

Camera dei deputati

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

Coordinamento: Dipartimento Istituzioni

 

I paragrafi “Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea” inclusi nelle schede di lettura sono stati curati dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D05273.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  15

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  15

Elementi per l’istruttoria legislativa  19

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  19

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  19

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni20

§      Compatibilità comunitaria  20

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  21

§      Formulazione del testo  22

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell’ex Agensud)27

§      Articolo 1-bis (Inclusione del collegamento degli impianti di allarme privati con la polizia locale tra i servizi a domanda individuale)29

§      Articolo 2 (Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche)31

§      Articolo 3, commi 1 e 2 (Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)33

§      Articolo 3, comma 2-bis (Trasporto pubblico locale)38

§      Articolo 4 (Mandato dei Consigli della rappresentanza militare)40

§      Articolo 4-bis (Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa)42

§      Art. 4-ter (Differimento di termini in materia fiscale)43

§      Art. 4-quater (Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al Ministero della difesa)47

§      Articolo 5 (Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive)50

§      Articolo 6 (Iscrizioni alla scuola dell’infanzia)51

§      Articolo 7 (Università “Carlo Bo” di Urbino)55

§      Articolo 8 (Personale docente e non docente universitario)57

§      Articolo 9 (Programma Socrates)59

§      Articolo 10 (Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali)61

§      Articolo 11 (Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia)62

§      Articolo 12 (Diritto annuale delle Camere di commercio)64

§      Articolo 13 (Edilizia residenziale pubblica)66

§      Articolo 14 (Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.)68

§      Articolo 15 (Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale)71

§      Articolo 16 (Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari)75

§      Articolo 17 (Codice della strada)78

§      Articolo 18 (Giurisdizioni)81

§      Articolo 19 (Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri)84

§      Articolo 19-bis (Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)89

§      Articolo 20 (Interventi in materia di ammortizzatori sociali)91

§      Articolo 20-bis (Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40)93

§      Articolo 21 (Reclutamento nell’Arma dei carabinieri)96

§      Articolo 22 (Incenerimento dei rifiuti)97

§      Articolo 22-bis (Conferimento in discarica dei rifiuti)99

§      Articolo 23 (Disposizioni in materia di energia e attività produttive)101

§      Articolo 23-bis (Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane)110

§      Articolo 23-ter (Convenzione di Parigi per il disarmo chimico)112

§      Articolo 23-quater (Denunce dei pozzi)114

§      Articolo 23-quinquies (Differimento di termini e agevolazioni concernenti aree colpite da calamità naturali)115

§      Articolo 24 (Termini in materia di assicurazioni)120

§      Articolo 24-bis (Tutela del risparmio)125

§      Articolo 25 (Disposizioni in materia di catasto)131

§      Articolo 26 (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura)135

§      Articolo 27(Disposizioni in materia di Consorzi agrari)137

§      Articolo 28 (Personale del Ministero degli affari esteri)139

§      Articolo 28-bis (Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai territori attualmente italiani, già austro-ungarici, e ai loro discendenti)141

§      Articolo 29 (Trasformazione e soppressione di enti pubblici)143

§      Articolo 30 (Credito d’imposta per giovani imprenditori agricoli)145

§      Articolo 31, comma 1 (Disposizioni in materia fiscale)147

§      Articolo 31, comma 2 (Destinazione del cinque per mille IRPEF  149

§      per finalità di volontariato, ricerca e attività sociali dei comuni)149

§      Articolo 31-bis (Differimento termini in materia di etichettatura)152

§      Articolo 32 (Controllo sulla gestione degli enti)154

§      Articolo 33 (Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy)156

§      Articolo 34 (Servizi pubblici di motorizzazione)157

§      Articolo 35 (Procedure di reclutamento docenti universitari)159

§      Articolo 36 (Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza)161

§      Articolo 37 (Interventi per taluni settori industriali)162

§      Articolo 38 (Disposizioni per il servizio farmaceutico)166

§      Articolo 39 (Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture)169

§      Articolo 39-bis (Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146)172

§      Articolo 39-ter (Differimento di termine in materia di sicurezza di impianti sportivi)173

§      Articolo 39-quater (Modifica al processo civile)174

§      Articolo 39-quinquies (Finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas )176

§      Articolo 39-sexies (Risorse per apprendistato per ultra diciottenni)179

§      Articolo 39-septies (Validità del documento unico di regolarità contributiva)181

§      Articolo 39-octies (Fondo di garanzia per la costruzione di infrastrutture)183

§      Articolo 39-novies (Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela)185

§      Articolo 39-decies (Perseguitati politici)186

§      Articolo 39-undecies (Interventi per la ricostruzione del Belice)189

§      Articolo 39-duodecies (Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici)190

§      Articolo 39-terdecies (Utilizzo di somme residue dell’8 per mille)191

§      Articolo 39-quaterdecies (Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195)194

§      Art.39-quinquiesdecies (Genova capitale cultura europea 2004)203

§      Articolo 39-sexiesdecies, comma 1 (Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale)206

§      Articolo 39-sexiesdecies, commi 2 e 3 (Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di Patto di stabilità interno)208

§      Art. 39-septiesdecies, comma 1 (Rideterminazione dei contributi per interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale  210

§      Art. 39-septiesdecies, comma 2 (Contributo per il completamento della diga foranea di Molfetta)213

§      Articolo 39-duodevicies (Proroga del termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005))214

§      Articolo 39-undevicies (Disposizioni concernenti le cooperative edilizie)215

§      Articolo 39-vicies (Conto residui di somme per le scuole non statali)218

§      Articolo 39-vicies semel (Partecipazione di personale militare a missioni internazionali)220

§      Articolo 39-vicies bis (Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq)229

§      Articolo 39-vicies ter (Attività socialmente utili)234

§      Articolo 39-vicies quater (Formazione di personale sanitario)236

§      Articolo 39-vicies quinquies (Modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287)237

§      Articolo 39-vicies sexies (Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche)239

§      Art. 39-vicies septies (Interventi per il patrimonio culturale)241

§      Articolo 39-duodetricies (Commissione per le adozioni internazionali)244

§      Articolo 39-undetricies (Indennità di trasferta per le forze armate e di polizia)246

§      Articolo 39-tricies (Contributi per la ricostruzione a favore di territori colpiti da calamità naturali)248

§      Articolo 40 (Entrata in vigore)249

§      Articolo 1, comma 2, del d.d.l. di conversione (Modifica all’art. 1, co. 3, della L. 38/2003)250

§      Articolo 1, co. 3, del d.d.l. di conversione (Modifica all’art. 10, co. 4, della L. 137/2002)251

Progetto di legge

§      A.C. 6323, (Governo), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'inizio di deleghe legislative  257

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 6323

Numero del decreto-legge

273/2005

Titolo del decreto-legge

Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti

Settore d’intervento

Vari

Iter al Senato

Sì (A.S. 3717)

Numero di articoli

 

§          testo originario

40

§          testo approvato dal Senato

83

Date

 

§          emanazione

30 dicembre 2005

§          pubblicazione in Gazzetta ufficiale

30 dicembre 2005

§          approvazione del Senato

2 febbraio 2006

§          assegnazione

6 febbraio 2006

§          scadenza

28 febbraio 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

Commissioni II (ex art. 73, co. 1-bis, reg.), III, IV, V, VI (ex art. 73, co. 1-bis, reg.), VII, VIII, IX, X, XI (ex art. 73, co. 1-bis, reg.), XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

L'articolo 1 proroga di un anno (al 31 dicembre 2006) il termine per la presentazione dell'istanza da parte del creditore finalizzata alla definizione transattiva delle controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di competenza dell'ex Agensud.

L’articolo 1-bis amplia la definizione dei c.d. “servizi a domanda individuale”, rilevanti ai fini di cui al Testo unico dell’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), facendo rientrare in tale tipologia anche i servizi inerenti i collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi.

L’articolo 2 reca un’ulteriore proroga di sei mesi – fino al 30 giugno 2006 – del termine fissato dall’art. 12 del D.Lgs. 28/2004 per la gestione transitoria da parte della Banca nazionale del lavoro (Sezione per il credito cinematografico) del nuovo fondo per il sostegno alla cinematografia istituito dal medesimo articolo.

L'articolo 3, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2006 il termine previsto dal co. 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 419/1999, per la privatizzazione o la trasformazione degli enti pubblici elencati nella tabella A allegata allo stesso decreto, limitatamente agli enti per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio. Il comma 2 prevede la proroga al 31 dicembre 2006 del termine per la revisione dello statuto, l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, nonché per il rinnovo dei relativi organi statutari.

Il comma 2-bis dell’articolo 3 novella il co. 3-ter dell’art. 18 del D.Lgs. 422/1997relativo altrasporto pubblico locale: In particolare, si estende ad un massimo di due anni il termine di proroga che le regioni possono disporre in favore dei soggetti che soddisfino – entro il termine del periodo transitorio del 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la possibilità di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari e alle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, pur con l’obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure – una delle condizioni espressamente previste dallo stesso comma 3-ter.

L’articolo 4 proroga fino al 30 giugno 2006 il mandato dei componenti in carica dei consigli della Rappresentanza Militare, in scadenza il 15 maggio 2006.

L’articolo 4-bis proroga al 30 giugno 2009 il termine per l’esercizio della facoltà, attribuita all’amministrazione della Difesa, di avvalersi di tecnici liberi professionisti per svolgere le attività inerenti all'accatastamento delle proprie infrastrutture.

L’articolo 4-ter differisce di un anno il termine per la conclusionedell’attività dell’Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale, al fine della predisposizione della relazione sui princìpi generali del federalismo sulla base delle indicazioni formulate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali.

L’articolo 4-quater reca l’interpretazione autentica di una disposizione contenuta nel D.L. 269/2003, relativa all’individuazione degli immobili non ubicati nelle infrastrutture militari da sottoporre alla procedura di cartolarizzazione. Il comma 3 assegna al Ministero della difesa e al Ministero delle infrastrutture e trasporti una quota pari a 250 milioni di euro del Fondo istituito dal comma 40 dell'art. 1 della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

L’articolo 5 dispone l’ulteriore proroga al 30 giugno 2006 del termine indicato dall’art. 14 del D.L. 266/2004 per l’adeguamento alle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi previsto per le strutture turistico-alberghiere con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto. Tale proroga si applica, inoltre, nei confronti delle imprese che hanno presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

L'articolo 6 proroga per l’anno scolastico 2006-2007 l'applicazione della disposizione transitoria, contenuta nella cosiddetta legge “Moratti” (L. 53/2003), in materia di iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia.

L'articolo 7 proroga di 120 giorni il termine a disposizione dell'Università “Carlo Bo” di Urbino per la definizione di un piano programmatico finalizzato al risanamento economico-finanziario della medesima istituzione universitaria (termine già fissato, ex art. 1, co. 2, D.L. 115/2005, in 180 giorni).

L'articolo 8 proroga al 31 dicembre 2006 gli effetti introdotti dall'art. 5 del D.L. 97/2004, in relazione alla determinazione del limite del 90 per cento quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario delle università.

L'articolo 9 autorizza l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza nel corso del 2005, per la realizzazione del programma comunitario Socrates (che copre l’arco temporale 2000-2006).

L’articolo 10 introduce proroghe per gli adempimenti previsti in materia di misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali dagli artt. 180 e 181 del Testo unico sulla privacy (D.Lgs 196/2003).

L’articolo 11 proroga al 30 aprile 2006 alcuni dei termini in materia di definizione di illeciti edilizi, contenuti nell’Allegato 1 del D.L. n. 269/2003.

L’articolo 12 estende a tutto il 2006 l’applicazione del "tetto" di incremento del 20% al diritto annuale, dovuto alle camere di commercio dalle imprese iscritta o annotata nel registro delle imprese, di cui all’art. 18, comma 4, lett. d), della legge 580/93.

L’articolo 13 dispone un’ulteriore proroga di alcuni termini in materia di edilizia residenziale pubblica, in particolare per programmi straordinari a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L’articolo 14 estende all'anno 2006 le disposizioni di cui all'art. 3, co. 1, del D.L. 7/2005 , in materia di programmazione e gestione da parte della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) della quota degli stanziamenti previsti per infrastrutture, destinata alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

L’articolo 15 – attraverso una modifica del co. 10 dell’art. 17 del D.Lgs. 188/2003 – introduce la proroga al 30 giugno 2006 del termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2005, della disciplina transitoria relativa al calcolo dei canoni per l’utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

L'articolo 16 conferma nella carica – fino al 30 aprile 2007 – i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) il cui mandato verrebbe a scadere il 30 aprile 2006; inoltre conferisce diritto di voto agli studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti nel Consiglio universitario nazionale (organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario).

L’articolo 17 novella i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 72 del codice della strada. In particolare, le modifiche introdotte prevedono:

§         al comma 2-bis, la proroga al 31 dicembre 2006 del termine, già fissato al 31 dicembre 2005, entro il quale gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, già in circolazione, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.

§         al comma 2-ter, la proroga al 1° gennaio 2007 della data – già fissata al 1° gennaio 2006 – a decorrere dalla quale autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., di nuova immatricolazione in Italia, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.

L’articolo 18 contiene disposizioni di diversa natura, comunque riferite alla magistratura. Il comma 1 prevede la proroga al 31 dicembre 2006 dei giudici onorari aggregati di tribunale in scadenza di mandato. Il comma 2 prolunga al 30 aprile di ciascun anno il termine entro cui è bandito il concorso pubblico per la nomina a consigliere di Stato; il comma 3 reca l’interpretazione autentica di una norma della legge finanziaria 2005 che prevedeva l’assunzione prioritaria di candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al relativo concorso (nella specie, uno solo); il comma 4 aumenta, quindi, di una unità la dotazione organica del Consiglio di Stato contestualmente provvedendo alla copertura finanziaria dell’assunzione di cui al comma 3.

L’articolo 19 reca la modifica del co. 5 dell’art. 2-bis del D.L. 5/2001 relativa alla proroga al 31 dicembre 2008 del termine di scadenza – già fissato al 31 dicembre 2006 – per la completa conversione del sistema televisivo su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale (c.d. switch off). La modifica prevede, inoltre, che si proceda all’individuazione di aree all digital nelle quali si possa accelerare la completa conversione.

L’articolo 19-bis consente l’impiego di alcune tecniche di comunicazione a distanza, richiamate nell’art. 58, co. 2, del codice del consumo, che possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario, anche in deroga alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

L’articolo 20, comma 1, interviene sulla normativa che consente, in determinati casi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo. In particolare si dispone che la proroga deve essere concessa sulla base di specifici accordi in sede governativa. Per tale finalità, viene elevato il limite complessivo di spesa da 43 a 63 milioni di euro.

L’articolo 20, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2005  al 31 dicembre 2006 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese – di quelle aventi, cioè, meno di 15 dipendenti – licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

L’articolo 20-bis prevede modifiche alla L. 40/1987, “Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative”, con riferimento all’ambito di attività e alla natura degli enti interessati dalla possibilità di percepire contributi a carico dello Stato previsti dalla citata legge. Si prevede, inoltre, uno stanziamento di 13 milioni di euro per il 2006 per le finalità della stessa legge.

L’articolo 21 proroga all’anno 2007 l’autorizzazione a disporre il transito di 149 unità di ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, per la sua costituzione iniziale.

L’articolo 22 proroga alcuni termini previsti per l’adeguamento degli impianti esistenti di incenerimento e di coincenerimento – cioè quegli impianti che non hanno come fine esclusivo quello di incenerire i rifiuti – dall’art. 21 del D.Lgs. 133/2005, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2000/76/CE.

L’articolo 22-bis prevede che per le discariche di tipo ex 2A e per le discariche per inerti, il termine di conferimento sia il 3 dicembre 2005 e non il 31 dicembre 2005 previsto per le discariche già autorizzate (quest’ultimo termine è stato prorogato al 31 dicembre 2006 dal comma 9 dell’art. 11-quaterdecies del D.L. 203/2005), come dispone l’art. 17 del D.Lgs. 36/2003.

L’articolo 23, recante disposizioni relative al settore energetico e delle attività produttive, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2007 il periodo transitorio degli affidamenti e delle concessioni per l’attività di distribuzione del gas naturale, in essere al 21 giugno 2000, con eventuale prolungamento automatico al 31 dicembre 2009,in determinante condizioni. Un’ulteriore proroga di un anno dei suddetti termini  è prevista dal comma 2, con atto dell'ente locale affidante o concedente, in presenza di comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse

Il comma 3 fa salve le disposizioni del D.Lgs. n. 164/2000 in cui si prevede  il mantenimento degli  affidamenti e delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo per la durata in essi stabilita, se attribuiti mediante gara e, comunque, per non oltre i dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000. E’ fatta salva, altresì, la facoltà di riscatto anticipato del servizio, durante il periodo transitorio, qualora tale facoltà sia stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione.

Il comma 4 proroga i termini della durata delle concessioni e degli affidamenti previsti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale nell’ambito del programma di metanizzazione del Mezzogiorno fino al dodicesimo anno a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di liberalizzazione del gas (D.Lgs 164/2000

Il comma 5 proroga di sessanta giorni i termini previsti per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera.

Il comma 5-bis, infine, proroga al 31 marzo 2006 i termini di presentazione delle domande di liquidazione degli interventi destinati alle  imprese del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, ai fini dello sviluppo del commercio elettronico,– previsti dalla legge finanziaria 2001 - che sono scaduti nel 2005. Le disponibilità non liquidate alla suddetta data potranno essere destinate all’incentivazione del commercio elettronico.

L’articolo 23-bis consente la proroga, per una sola volta, delle vigenti  convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane; la durata di tale proroga non può eccedere la metà di quella originariamente fissata ed è fruibile a condizione che venga realizzata una riduzione pari ad almeno il 5 per cento delle commissioni previste dalle convenzioni medesime.

L’articolo 23-ter dispone la possibilità di un ulteriore incremento biennale della durata degli incarichi di esperti, esterni alla Pubblica Amministrazione, della cui opera può avvalersi l’Ufficio – istituito presso il Ministero degli Affari esteri – che cura l’adempimento dei compiti assegnati all’Autorità nazionale designata in conformità all’articolo VII, paragrafo 4, della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata dall’Italia con L. 496/1995.

L’articolo 23-quater proroga dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006 il termine previsto dal co. 6-bis dell'art. 23 del D.Lgs. 152/1999 per le denunce dei pozzi dall'art. 2 della L. 290/1999 e per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del R.D. 1775/ 1933.

L’articolo 23-quinquies reca una serie di disposizioni rivolte alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994, tra cui anche il differimento di una serie di termini previsti a favore di tali imprese.

L'articolo 24 differisce al 1° gennaio 2007 l'efficacia del secondo periodo dell'art. 1-bis, co. 1, della L. 1216/1961, introdotto dall’art. 353 del codice delle assicurazioni private, il quale prevede che l’aliquota del 12,50 per cento, prevista per l’imposta sull’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, si applichi anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante ovvero ai danni causati dalla loro circolazione.

L’articolo 24-bis differisce al 18 marzo 2006 l’efficacia di alcune norme della L. 262/2005, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, entrata in vigore il 12 gennaio 2006.

L'articolo 25 proroga di un anno, fissandolo al 26 febbraio 2007, il termine per il completamento delle procedure di trasferimento delle funzioni in materia di catasto ai comuni.

L'articolo 26 proroga al 31 dicembre 2007 la durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, stabilita al 31 dicembre 2005 dall’art. 1 del D.L. 236/2002.

L’articolo 27 novella la normativa in materia di consorzi agrari, a fronte della scadenza, il 31 dicembre 2005, del termine per la revoca dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio, prevedendo, in particolare, la rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria e la costituzione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di una Commissione ad hoc per la valutazione dell’attività dei Consorzi agrari,

L’articolo 28 proroga – al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali – fino al 31 dicembre 2006 le disposizioni di cui ai commi 1 e 10 dell’art. 1 del DPR 6 settembre 2005 (“Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 1, commi 95, 96 e 97 della L. 30 dicembre 2004, n. 311”).

L’articolo 28-bis differisce di cinque anni il termine – previsto dalla L. 379/2000 – per il riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai territori attualmente italiani, già austroungarici, ed ai loro discendenti. A seguito dell’approvazione dell’articolo, il termine in questione è da individuare nel 20 dicembre 2010.

L'articolo 29, novellando l’art. 28 della legge finanziaria 2002 (L. 448/2001), proroga di un anno il termine, già fissato al 31 dicembre 2005, per il completamento del processo di trasformazione e soppressione degli enti pubblici previsto e disciplinato dal medesimo art. 28.

L'articolo 30 novella l’articolo 3 del D.Lgs. 99/2004, estendendo fino al 2010 l’applicazione del credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli che accedono al premio di primo insediamento e differendo il termine per l'emanazione del decreto ministeriale attuativo al trentesimo giorno successivo alla decisione con cui la Commissione europea approverà il regime di aiuti.

Il comma 1 dell’articolo 31 riapre, fissandoli al 28 febbraio 2006, i termini per effettuare le comunicazioni prescritte relativamente alla cessione di partecipazioni che abbiano dato luogo a minusvalenze, alle quali è condizionata la deducibilità delle suddette minusvalenze.

Il comma 2 dell’articolo 31 specifica che la destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per finalità di sostegno al volontariato, finanziamento della ricerca o attività sociali, prevista in via sperimentale per il 2006 dalla legge finanziaria per il 2006, s’intende riferita al periodo di imposta 2005 e dispone altresì che per l’emanazione del decreto attuativo non sia richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di sostegno al volontariato.

L’articolo 31-bis differisce al 1° gennaio 2007 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/05), concernenti l’obbligo di indicare il Paese d’origine – se situato fuori dalla UE – sui prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale.

L’articolo 32 reca disposizioni in materia di invio ai ministeri competenti e alla Ragioneria generale dello Stato dei bilanci degli enti sottoposti alla vigilanza governativa.

L’articolo 33 prevede il trasferimento, entro il  28 febbraio 2006, delle risorse destinate alla gestione dell’”Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy” ad un’apposita Fondazione istituita presso il Ministero delle attività produttive.

L’articolo 34 reca una deroga all’art. 23 della L. 63/2005 (legge comunitaria 2004) in merito al rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, autorizzando il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a prorogare ulteriormente il contratto vigente fino al 31 dicembre 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento.

L’articolo 35 modifica l’art. 1, co. 6, della L. 230/2005, che disciplina il passaggio alle nuove procedure di reclutamento dei professori universitari. La norma estende la possibilità di bandire le procedure di valutazione comparativa ai sensi della normativa precedente (L. 210/1998) fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. di attuazione della L. 230/2005 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006. La precedente formulazione della norma consentiva tali procedure solo fino all’entrata in vigore della legge.

L’articolo 36 modifica l’art. 160 della Legge fallimentare, di cui al R.D. 267/1942(come modificata dalla L. 80/2005), assimilando allo stato di crisi lo stato di insolvenza, di cui all’art. 5 della L.F., ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al co. 1 dell’art. 160 citato.

L’articolo 37 estende l’ambito di applicazione degli interventi per la reindustrializzazione e promozione industriale, di cui all’art. 11, co. 8, del D.L. 35/2005, ad alcune aree della regione Puglia caratterizzate da elevata specializzazione nel settore del “tessile, abbigliamento, calzaturiero”.

L’articolo 38 attribuisce nuovi benefici, nel 2006, per le farmacie con un fatturato ridotto.

L’articolo 39 introduce una deroga al principio della conservazione in bilancio delle quote dei limiti di impegno relativi alla legge obiettivo (L. 166/2002), autorizzati nel 2002 e nel 2003, disponendo che le quote non utilizzate entro il 31 dicembre 2005, che secondo la normativa vigente costituirebbero economie di bilancio, vengano reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

L’articolo 39-bisabroga talune disposizioni del D.lgs. n.146 del 2001 che impongono, a decorrere dal 2013, modalità più rigorose di custodia degli animali da pelliccia negli allevamenti.

L’articolo 39-ter prevede il differimento alla prossima stagione calcistica (2006-2007) dell’adozione dei nuovi requisiti di sicurezza strutturale degli impianti sportivi previsti dal DM interno 6 giugno 2005.

L’articolo 39-quater proroga dal 1° gennaio al 1° marzo 2006 l’entrata in vigore del complesso delle riforme del processo civile contenute, rispettivamente, nel D.L. 35/2005 (L. 80/2005) e nella L. 263/2005.

L’articolo 39-quinquies sopprime l’ultimo periodo dell’art. 1, co. 68, della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006), ripristinando il contributo a favore dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas posto a carico dei soggetti operanti nel settore, che ne consente il funzionamento.

L’articolo 39-sexies prevede un ulteriore finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2006, in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.

L’articolo 39-septies dispone una validità temporale limitata – pari a tre mesi – del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 494/1996.

L’articolo 39-octies estende i compiti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade, istituito dall’art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, che viene novellato al fine della creazione di un organismo volto a concedere garanzie, a condizioni di mercato, in relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali e non.

L’articolo 39-novies inserisce, dopo l’art. 2645 bis del codice civile (concernente la trascrizione di contratti preliminari), un art. 2645 ter, relativo alla trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, al fine di rendere opponibile a terzi il relativo vincolo di destinazione.

L’articolo 39-decies modifica il quarto comma dell’art. 4 della L. 96/1955, disponendo che la concessione della permanenza volontaria in servizio a favore dei dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, attualmente possibile fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto, sia estesa fino al quinto anno successivo.

L’articolo 39-undecies prevede l’erogazione di un contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, previsti dall’art. 17, comma 5 della legge 17 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988).

L’articolo 39-duodeciesprevede l’erogazione di un contributo triennale di un milione di euro annui a decorrere dal 2006 per il completamento degli interventi di ricostruzione in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981 previsti dal D.L. 397/1981, convertito con modificazioni dalla L. 536/1981.

L’articolo 39-terdecies prevede, in deroga alle norme di contabilità, che le somme stanziate nell’esercizio finanziario 2005 nel Fondo relativo alla quota dell’8 per mille del gettito IRPEF di pertinenza dello Stato, non utilizzate entro il 31 dicembre 2005, siano conservate in bilancio nel conto dei residui (anziché essere contabilizzate quali “economie di bilancio”), per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2006.

L’articolo 39-quaterdecies reca modifiche alle leggi 659/1981, 157/1999 e 195/1974, concernenti i rimborsi per spese elettorali e il finanziamento dei partiti politici.

Il comma 1 eleva da 6.614 euro a 50.000 euro la soglia oltre la quale sorge l’obbligo di dichiarazione congiunta dei finanziamenti privati ai partiti, ed eliminando la periodica rivalutazione di tale soglia.

I commi 2-4 incidono sui rimborsi per spese elettorali e sui debiti contratti dai partiti o movimenti politici, in particolare:

§         escludendo che il versamento delle quote annuali dei rimborsi si interrompa in caso di scioglimento anticipato delle Camere;

§         consentendo la cartolarizzazione e la cessione a terzi delle somme erogate o da erogare a titolo di rimborso e di ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici;

§         ponendo i rimborsi elettorali a garanzia (ex art. 2740 c.c.) dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai partiti e movimenti politici, ed escludendo che la responsabilità patrimoniale possa esser fatta valere dai creditori nei confronti degli amministratori dei partiti o movimenti politici, salvo il caso di dolo o colpa grave;

§         istituendo un fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca pregressa.

L’articolo 39-quinquiesdecies destina un contributo di 8.000.000 di euro per l’anno 2006 per gli interventi connessi al programma “Genova capitale europea della cultura 2004”.

Il comma 1 dell’articolo 39-sexiesdecies proroga i termini relativi all’impegno dei contribuiti e alla trasmissione della relativa attestazione da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per gli interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, disposti dall’art. 11-bis del D.L. 203/2005. I commi 2 e 3 recano modifiche di carattere formale alle disposizioni sul patto di stabilità interno contenute nella legge finanziaria per il 2006.

Il comma 1 dell’articolo 39-septiesdecies prevede la rideterminazione in misura proporzionale delle risorse attribuite per il 2006 e il 2007 agli enti beneficiari dei contributi statali volti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali in conseguenza delle rimodulazioni delle risorse disposta dalla legge finanziaria per il 2006. Il comma 2, attraverso una novella all’art. 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. 203/2005, prevede che il contributo previsto per il completamento della diga foranea di Molfetta, possa essere destinato anche per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

L’articolo 39-duodevicies proroga il termine del 30 aprile 2006 previsto dal DPCM 13 maggio 2005 e relativo allo stato di emergenza concernente la situazione socio-economica ambientale determinatosi nella Laguna di Grado e Marano, fino al 30 novembre 2006.

Il comma 1 dell’articolo 39-undevicies incide sul testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica (R.D. 1165/1938), ampliando la possibilità per determinati soggetti (personale appartenente alle forze armate, al corpo della guardia di finanza e delle forze di polizia ad ordinamento civile) di essere assegnatari di case costruite in cooperativa e abrogando disposizioni che prevedono particolari forme di garanzia successorie in favore dei figli e del coniuge dopo la morte del socio che ha avuto attribuito o che ha prenotato l’alloggio stesso.

Il comma 2 interviene sulla L. 179/1992 (edilizia residenziale pubblica), eliminando forme di garanzie successorie in favore del coniuge e dei figli del socio defunto assegnatario di una alloggio in cooperative a proprietà indivisa, anche non fruenti di contributo erariale.

Il comma 3 incide sull’art. 9 della L. 136/1999, riguardante le cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, modificando la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione alla trasformazione delle cooperative stesse da cooperative a proprietà indivisa a cooperative a proprietà individuale.

L’articolo 39-vicies dispone, in deroga alle norme di contabilità, che le somme iscritte in bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, per l’anno 2005 in favore delle scuole non statali, non impegnate al termine dell’esercizio 2005, siano conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2006.

L’articolo 39-vicies semel è finalizzato ad assicurare la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e d’aiuto umanitario, e la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica. Dispone, inoltre, la prosecuzione dello studio epidemiologico per la tutela della salute dei militari impiegati nelle operazioni internazionali, l’interpretazione autentica e la novella di alcune disposizioni normative legate alle missioni.

L’articolo 39-vicies bis è finalizzato a consentire la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, e della missione militare collegata, fino al 30 giugno 2006.

L’articolo 39-vicies ter modifica il co. 430 dell’art. 1 della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006), recante disposizioni in merito allo svolgimento di attività socialmente utili, inserendo la previsione della necessità dell’intesa preventiva con la regione interessata, ai fini della proroga delle convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro direttamente con i comuni per tali attività.

L’articolo 39-vicies quater interviene sulla formazione del personale autorizzato all’impiego dei defibrillatori in ambiente intra ed extraospedaliero.

L’articolo 39-vicies quinquies amplia i requisiti per il conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

L’articolo 39-vicies sexies apporta alcune modifiche alla disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche, stabilendo che i membri dei consigli di amministrazione delle fondazioni (il cui numero è pari a sette compreso il presidente) possano essere aumentati fino a nove.

L’articolo 39-vicies septies reca disposizioni finalizzate al reperimento di risorse da utilizzare per interventi sui beni culturali, in particolar modo per interventi immediatamente cantierabili.

L’articolo 39-duodetricies dispone una limitata modifica all’art. 38, co. 3, della L. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia), concernente la durata in carica del presidente della commissione per le adozioni internazionali, stabilita in quattro anni anziché in due anni, ferma restando la rinnovabilità dell’incarico una sola volta.

L’articolo 39-undetricies reca modifiche all’art. 1, co. 213, della legge finanziaria 2006 in materia di indennità di trasferta, in sostanza ripristinando, per le forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le forze armate, le indennità di trasferta individuate in sede di accordi sindacali o previste direttamente dalla legge.

L’articolo 39-tricies sostituisce un riferimento normativo contenuto all’interno del co. 100, quinto periodo, dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, e che fa riferimento all’art. 5 del D.L. 6/1998, recante Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

L’articolo 40 disposne in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.

 

Il Senato ha altresì aggiunto due commi (comma 2 e comma 3) all’articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Il comma 2 differisce al 15 maggio 2006 il termine per il riassetto, con uno o più decreti legislativi, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura.

Il comma 3 proroga di due anni il termine per l’adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi attuativi della delega prevista dall’art. 10, co. 4 della L. 137/2002. L’oggetto della delega riguarda il riassetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di: beni culturali e ambientali; cinematografia; teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo; sport; proprietà letteraria e diritto d’autore.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riferimento alle disposizioni di proroga, si ricorda che nel corso della XIV legislatura sono più volte intervenuti decreti-legge miranti a prorogare o differire termini legislativamente previsti.

 

Nella maggior parte dei casi, ciascun provvedimento d’urgenza disponeva una sola o più proroghe incidenti nel medesimo settore o in settori affini. In varie occasioni, peraltro, il Governo ha adottato provvedimenti di portata generale, contenenti una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori: si ricordano in particolare il D.L. 411/2001, Proroghe e differimenti di termini, il D.L. 236/2002, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, il D.L. 147/2003, Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, il D.L. 355/2003, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il D.L. 266/2004, recante Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, il D.L. 314/2004, Proroga di termini.

 

Con riguardo a specifiche disposizioni recate dal provvedimento, si segnalano, tra gli altri, gli articoli seguenti.

Art. 2: l’art. 14-vicies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115[1], ha prorogato di ulteriori 3 mesi – fino al 31 dicembre 2005 – il termine fissato dall’art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 per la gestione transitoria da parte della BNL. Tale termine, originariamente fissato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, era già stato prorogato al 30 settembre 2005 dall’articolo 19-nonies del D.L. 9 novembre 2004, n. 266[2].

Art. 3: l’art. 15 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, ha prorogato al 31 dicembre 2005 il termine previsto dal co. 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 419/1999 per la privatizzazione o la trasformazione degli enti pubblici elencati nella tabella A allegata allo stesso decreto, limitatamente agli enti per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L’art. 5 del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 (approvato definitivamente e in attesa di pubblicazione), modifica il D.Lgs. 419/1999 (tabella A) ed il DPCM 23 maggio 2001, attuativo dell'art. 2, co. 1, lett. c), del medesimo decreto, escludendo dalle norme di razionalizzazione ivi contenute le Deputazioni e società di storia patria. L’art. 1-quinquies dello stesso D.L. dispone il riordino dell’Istituto italiano di studi germanici (IISG), finalizzato alla sua trasformazione in ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale.

Art. 7: L’art. 1 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, ha assegnato (co. 1) all'Università “Carlo Bo” di Urbino un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006 ed ha previsto (co. 2) che il consiglio di amministrazione dell'università definisca, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell’istituzione universitaria.

Art. 8: l'art. 5 del D.L. 97/2004 ha neutralizzato per l’anno 2004, gli effetti relativi agli incrementi retributivi derivanti dagli adeguamenti per il personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori) e dall’applicazione dei C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo, ai fini della determinazione del limite del 90 per cento previsto dall’art.51, co. 4, della L. 449/1997, quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario. Il DL 266/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. 306/2004, aveva già prorogato gli effetti della norma per il 2005. L’art. 1, co. 1, del D.L. 7/2005 ha previsto che, per l’anno 2005, i programmi triennali del fabbisogno di personale siano formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005.

Art. 9: l’art. 11 del D.L. 266/2004 ha autorizzato l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza nel corso del 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

Art. 14: l’art. 3 del D.L. 7/2005 prevede che le modalità individuate per il funzionamento della ARCUS dall’art. 3 del D.L. 72/2004 siano applicate anche per l’anno 2005, in attesa dell’emanazione del regolamento che deve definire i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione degli stanziamenti ad essa assegnati, secondo quanto previsto dal co. 4 dell’art. 60 della legge finanziaria 2003.

Art. 16: l’art. 3-bis del D.L. 105/2003 ha prorogato il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari allora in carica fino al 31 dicembre 2003, in relazione agli adempimenti connessi alla riforma dei percorsi universitari avviata dall’art. 17, co. 95, della L. 127/1997(cosidetta “Bassanini 2”).

 

Artt. 24-bis e 39-quinquies: le relative disposizioni sono altresì contenute, rispettivamente, negli artt. 1 e 2 del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, Differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il cui disegno di legge di conversione è attualmente in corso d’esame parlamentare.

Art. 39-quater: nell’articolo è confluito l’identico contenuto del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271 (Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile), il cui disegno di legge di conversione è attualmente in corso d’esame parlamentare.

Art. 39-vicies semel: riproduce il contenuto del decreto legge 17 gennaio 2006, n. 10 (Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali), il cui disegno di legge di conversione è attualmente in corso d’esame parlamentare.

Art. 39-vicies bis: riproduce il contenuto del decreto legge 17 gennaio 2006, n. 9 (Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq), il cui disegno di legge di conversione è attualmente in corso d’esame parlamentare.

Artt. 39-vicies quinquies e 39-vicies sexies: disposizioni di analogo tenore sono contenute, rispettivamente, all’art. 2 e all’art. 29 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, il cui disegno di legge di conversione è attualmente in corso d’esame parlamentare.

 

Con riguardo a queste ultime disposizioni, in considerazione della presumibile decadenza dei decreti-legge originari, sembra necessario l’inserimento nella legge di conversione del presente decreto di una clausola di salvaguardia che preveda la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge medesima.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa al decreto-legge rileva “la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire la puntuale attuazione di adempimenti da parte della pubblica amministrazione, nonché per corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge in esame, che presenta disposizioni incidenti su svariate discipline, appare riconducibile ad una pluralità di materie, in larga parte riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost., e in particolare alle seguenti:

§         “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” (lett. g));

§         “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa” (lett. l));

§          “difesa e Forze armate” (lett.d));

§         “politica estera e rapporti internazionali dello Stato(lett. a));

§          “tutela del risparmio” (lett. e));

§         “sistema tributario e contabile dello Stato”(lett. e));

§         “tutela della concorrenza”(lett. e));

§         “norme generali sull’istruzione” (lett.n));

§          “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (lett. s));

§         “ordine pubblico e sicurezza” (lett. h));

In relazione a singole disposizioni, rilevano altresì le materie, sempre rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato:

§          “previdenza sociale”(lett. o));

§         “cittadinanza, stato civile e anagrafi” (lett.i));

§         “legislazione elettorale” (lett. p));

§         “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lett. m)).

In relazione a talune disposizioni, sembrano inoltre rilevare alcune materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., quali “protezione civile”; “governo del territorio”; “grandi reti di trasporto”; “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”; “istruzione”; “ordinamento della comunicazione”; “sostegno all’innovazione per i settori produttivi”;“valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali”.

Con specifico riferimento a disposizioni che prevedono contributi in materie riconducibili alla potestà legislativa concorrente (quali, ad es. quelli previsti dall’art. 39-undecies e dall’art. 39-duodecies), si ricorda che l’art. 119, quinto comma della Costituzione consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, anche “per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”.

 

Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale – con riferimento agli interventi finanziari a destinazione vincolata a Regioni e a enti locali – in particolare con la sentenza n. 16/2004 ha precisato che tali interventi sono da ritenere legittimi solo se incidenti in un ambito materiale rimesso alla competenza legislativa esclusiva dello Stato o nell’ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge, già nell’originaria formulazione e ancor più a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni tra loro eterogenee per ambito materiale e finalità.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Art. 22: il termine previsto dal comma 1 relativo all’adeguamento degli impianti esistenti del 28 dicembre 2005 e di cui viene prevista la proroga, è stato fissato dall’art. 20, primo paragrafo, della direttiva 2000/76/CE; lo Stato italiano ha già subito una condanna da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee – sentenza 2 dicembre 2004 (causa C/97/04) – a causa della mancata attuazione della direttiva 2000/76/CE entro il 28 dicembre 2002.

Documenti all’esame delle istituzioni europee

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Si rinvia all’apposito paragrafo contenuto nelle schede di lettura relative agli artt. 17 e 19.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

I commi 2 e 3 dell’art. 1 del d.d.l. di conversione recano proroghe di deleghe legislative (rispettivamente, in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura e in materia di: beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, diritto d’autore).

 

A tale riguardo, si ricorda che l’art. 15 della L. 400/1988 (al co. 2, lett. a)), fa divieto di introdurre norme recanti deleghe legislative nei decreti-legge.

Non sono tuttavia pochi i casi di inserimento in sede di conversione, all’interno di decreti-legge o delle relative leggi di conversione, di norme di proroga di termini (in qualche caso già scaduti) per l’attuazione di deleghe legislative; in alcuni casi il Parlamento ha altresì provveduto, in sede di conversione di un decreto-legge, a conferire formalmente nuove deleghe legislative al Governo (cfr. da ultimo la L. 290/2003, di conversione del D.L. 239/2003, la L. 186/2004, di conversione del D.L. 136/2004, la L. 109/2005, di conversione del D.L. 63/2005, la L. 168/2005, n.168, di conversione del D.L. 115/2005).

Il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha in più occasioni osservato che l’inserimento in un disegno di legge di conversione di una disposizione volta a modificare il termine per l’esercizio di una delega non corrisponde ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dalla legge di conversione[3].

Coordinamento con la normativa vigente

Per alcune specifiche osservazioni, si rinvia alle schede di lettura.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Art. 27: presso la 9a Commissione del Senato è in corso l'esame congiunto dei disegni di legge A.S. 1794 e A.S. 638, recanti modifiche alla legge n. 410 del 1999 in materia di consorzi agrari.

Art. 1, co. 3, del d.d.l. di conversione: le competenti Commissioni parlamentari stanno esaminando, ai fini dell’espressione del parere al Governo, due schemi di decreti legislativi correttivi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Con riguardo all’inclusione nell’articolato di disposizioni contenute in decreti-legge in corso di conversione si veda, supra, il paragrafo Precedenti decreti-legge sulla stessa materia.

Formulazione del testo

Art. 19: la disposizione del co. 5 dell’art. 2-bis del D.L. 5/2001 come risultante dalla modifica introdotta non chiarisce né i tempi né le modalità dell’individuazione delle aree all digital. Inoltre, non appare chiara la relazione tra la previsione dell’individuazione di aree all digital ai sensi della modifica introdotta e la previsione di cui al co. 572 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 che prevede “quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni”.

Art. 20: il testo risultante dalle novelle prevede, almeno letteralmente, un tetto di spesa invariato (43 milioni di euro), in quanto esse si limitano ad elevare l'incremento del Fondo per l'occupazione (per tale finalità) da 43 a 63 milioni di euro.

Art. 20-bis: dovrebbe intendersi, in considerazione del settore di intervento della L. 40/1987, che si voglia far riferimento alle prestazioni essenziali, da garantire su tutto il territorio nazionale, relative alle attività di formazione professionale. Sarebbe tuttavia opportuna una formulazione che definisca in maniera più chiara il campo di attività degli enti in questione.

Art. 23-quinquies: al comma 1 si fa erroneamente riferimento al comma 5 del decreto legge n. 257 del 2004, mentre è il comma 6 a contenere il termine di cui si chiede la proroga. Pertanto se ne consiglia una corretta riformulazione. Sembrerebbe inoltre opportuna una riformulazione dei riferimenti normativi citati dal comma 2 facendo riferimento ai decreti-legge piuttosto che alle leggi di conversione.

Art. 28: si osserva come l’articolo – salvo il riferimento al personale del Ministero degli affari esteri contenuto nella rubrica – disponga la proroga a tutto il 2006 di quanto disposto dai commi 1 e 10 dell’art. 1 del DPR 6 settembre 2005 senza specificare che ci si intende riferire al solo personale dell’amministrazione degli affari esteri. L’incipit dell’articolo chiarisce che il fine è quello di “assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali”, ma questo non sembrerebbe escludere in modo tassativo che la norma possa ricevere applicazione con riferimento ad altre amministrazioni.

Art. 39-decies: andrebbe chiarito espressamente se l’ulteriore prolungamento del periodo di permanenza in servizio (portato da tre a cinque anni) si applichi anche a coloro che già stanno usufruendo della permanenza in servizio oltre il limite di età per il pensionamento al momento di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Art. 39-quater decies, co. 2, lett. d): la portata normativa della disposizione di cui al primo periodo del nuovo art. 6-bis della L. 157/1999 non appare di immediata comprensione. In particolare, non sembra chiaro se con essa si intenda o meno, e in quali termini, derogare, per i partiti politici, al regime della responsabilità patrimoniale delle associazioni non riconosciute di cui all’art. 38 c.c.. Quanto al successivo co. 2, che istituisce un fondo di garanzia volto al soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca “antecedente all’entrata in vigore della presente legge”, si rileva che, al di là dell’intendimento del legislatore, il riferimento alla “presente legge” è contenuto in una disposizione che novella la L. 157/1999: stando al suo tenore letterale, la disposizione dovrebbe dunque avere ad oggetto i soli debiti maturati antecedentemente all’entrata in vigore della L. 157/1999.

Per ulteriori specifiche osservazioni, si rinvia alle schede di lettura.

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell’ex Agensud)

L’articolo in esame, al comma 1, attraverso una novella al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dispone la proroga al 31 dicembre 2006 del termine ultimo per la presentazione delle istanze per la definizione transattiva delle controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di competenza dell’ex Agensud (la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno)[4], che era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005, dall’art. 13 del decreto-legge n. 266 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.

Si ricorda che tale termine era stato già diverse volte prorogato. Esso era stato fissato al 31 dicembre 2004 dall’art. 18 del decreto legge n. 355 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla  legge 27 febbraio 2004, n. 47) e al 31 dicembre 2003 dall’art. 11, comma 1, del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284). Tale ultima disposizione, a sua volta, prorogava il termine fissato al 30 giugno 2002 dall’art. 2, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (cosiddetto "collegato infrastrutture”).

Occorre rammentare che la legge n. 166 del 2002, oltre a prorogare il termine di presentazione dell’istanza, ha recato una nuova disciplina per la definizione del contenzioso derivante dalla realizzazione dei progetti speciali e delle opere della cessata Agensud, relativo alle liti pendenti al 31 dicembre 2001.

In particolare, in base alla nuova procedura introdotta dall’art. 2, comma 1, della legge n. 166, che ha novellato i commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 9-bis del D.Lgs. n. 96 del 1993[5], la risoluzione in via transattiva delle controversie può essere definita anche su iniziativa d’ufficio oltre che su istanza del creditore (la disciplina previgente prevedeva invece solo l’attivazione della procedura da parte del creditore).

Il termine per la definizione della controversia è fissato in sei mesi dalla data di ricezione dell’istanza o, nel caso di procedimento d’ufficio, dalla data di avvio del medesimo.

Nel caso di iniziativa del creditore, a seguito della proroga in esame, l’istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre 2006.

Il limite massimo del corrispettivo riconoscibile attraverso la procedura transattiva è fissato nel 25% delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari.

Si fissa invece al 50% dell’importo riconosciuto, al netto di rivalutazione monetaria ed interessi, il limite massimo della transazione, qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva[6].

All’ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfetario pari al 5% annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.

La procedura di definizione del contenzioso è estesa anche agli interventi per i quali risultino iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 9-bis del D.Lgs. n. 96 del 1993, come novellato dall’art. 2 della legge n. 166 del 2002, in caso di presentazione dell’istanza per la definizione transattiva delle controversie, sono sospesi fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva.

 

Il comma 2 prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali presenti al Parlamento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie.

 

 


 

Articolo 1-bis
(Inclusione del collegamento degli impianti di allarme privati con la polizia locale tra i servizi a domanda individuale)

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato a seguito dell’approvazione del maxi emendamento del Governo su cui è stata posta la fiducia, amplia la definizione dei c.d. “servizi a domanda individuale”, rilevanti ai fini di cui al Testo unico dell’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), facendo rientrare in tale tipologia anche i servizi inerenti i collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi.

 

La disposizione in esame, che amplia il novero dei servizi che possono essere definiti a domanda individuale, assume rilevanza ai fini di cui all’articolo 172, comma 1, lettera e) e dell’articolo 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

 

L’articolo 172 del T.U.E.L. reca l’elenco dei documenti da allegare al bilancio di previsione[7] degli enti locali, tra i quali rientrano, ai sensi del comma 1 lettera e), le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

 

L’articolo 234 del T.U.E.L. riguarda i controlli cui sono sottoposti gli enti locali strutturalmente deficitari e gli enti locali dissestati.

In particolare, il comma 2 dispone che gli enti locali strutturalmente deficitari siano soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, volti a verificare, ai sensi della lettera a), che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.


 

Articolo 2
(Fondo per la produzione, la distribuzione,
l’esercizio e le industrie tecniche)

 

L'articolo 2 modifica il comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28[8]. In particolare, esso proroga, non oltre la data del 30 giugno 2006, il termine dell'affidamento in via provvisoria della gestione finanziaria del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche, alla Banca Nazionale del Lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.

 

Il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha dettato, in attuazione della delega prevista dall’’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137[9], una nuova disciplina organica in materia di cinematografia, rinviando, per molti aspetti, a regolamenti ministeriali di attuazione. Il provvedimento, in particolare, ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, riordinando gli strumenti e gli organismi operanti nel settore.

 

L’intervento finanziario dello Stato si polarizza, essenzialmente, attorno a un fondo di nuova istituzione, il Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, al quale affluiscono le risorse esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS). La gestione di tale Fondo è rimessa, in via transitoria, alla Banca nazionale del lavoro (Sezione per il credito cinematografico).

Il Fondo è destinato:

a)       al finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;

b)       a contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione;

c)       a contributi per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di sale cinematografiche;

d)       a contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche;

e)       a contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

 

Il Fondo è ripartito annualmente tra le suddette finalità con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche. Le modalità tecniche di gestione del Fondo, di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, e di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi, dovranno essere stabilite con un decreto, non ancora emanato, del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dovrà gestire il Fondo avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Transitoriamente, la gestione finanziaria del Fondo resta affidata alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.

 

Nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione si chiarisce che la proroga si è resa necessaria, al fine di garantire la gestione corrente del Fondo, scongiurando il blocco dell'erogazione dei finanziamenti e gravi danni al settore cinematografico, poiché non è stato ancora adottato il decreto sopra citato. Viene specificato, altresì, che tale decreto risulta essere ancora in itinere a causa di intese tecniche particolarmente complesse ed è attualmente in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti.

 

L’articolo in esame prevede quindi di estendere la gestione transitoria di ulteriori sei mesi, in attesa di garantire la piena operatività del Fondo, legata all’emanazione del decreto ministeriale contenente le modalità di gestione.

 

Si segnala, infine, che l’articolo 14-vicies del DL 30 giugno 2005, n. 115[10], ha prorogato di ulteriori 3 mesi - fino al 31 dicembre 2005 - il termine fissato dall’art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 per la gestione transitoria da parte della Banca nazionale del lavoro. Tale termine, originariamente fissato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, era già stato prorogato al 30 settembre 2005 dall’articolo 19-nonies del D.L. 9 novembre 2004, n. 266[11].


 

Articolo 3, commi 1 e 2
(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)

 

L'articolo in esame, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2006 il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419[12] per la privatizzazione o la trasformazione degli enti pubblici elencati nella tabella A allegata allo stesso decreto, limitatamente agli enti per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Si ricorda che l'art. 2, comma 1, del citato d.lgs. n. 419 prevede che relativamente ad una serie di enti con finalità culturali di cui alla tabella A allegata al decreto stesso[13] possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:

a) privatizzazione di enti;

b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie;

c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività.

 

Il decreto legislativo n. 419/1999 poneva un termine specifico per la decorrenza delle misure di privatizzazione e trasformazione (1°gennaio 2002); tale termine è stato in seguito prorogato al 31 dicembre 2002 dall’articolo 9 del DL n. 63 del 2002[14], al 31 dicembre 2003 dall’articolo 6 del DL n. 236 del 2002[15], al 31 dicembre 2004 dall’articolo 17 del DL n. 355 del 2003[16]. al 31 dicembre 2005 e, da ultimo, dall’articolo 15 del DL 9 novembre 2004, n. 266[17].

 

Per quanto concerne lo stato di attuazione dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 419/1999, si ricorda che sono già stati adottati, previo parere parlamentare:

§         il DPCM 23 maggio 2001[18] - modificato dal decreto in esame - che in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.419/1999, ha disposto l’unificazione strutturale, in quanto enti appartenenti allo stesso settore di attività, degli istituti di ricerca, ossia della Giunta centrale per gli studi storici, delle Deputazioni e società di storia patria, dell’Istituto italiano di numismatica, dell'Istituto storico italiano per il medio evo, dell’Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dell’Istituto italiano per la storia antica e dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

§         il DPCM 9 aprile 2002, che in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n.419/1999, ha disposto la privatizzazione di una serie di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (si tratta, per l’esattezza, dei seguenti enti: Ente “Casa di Oriani”; Centro nazionale di studi leopardiani; Istituto di studi filosofici “Enrico Castelli”; Istituto nazionale di studi verdiani di Parma; Centro nazionale di studi manzoniani di Milano; Ente “Casa Buonarroti” di Firenze; Ente “Domus Galileana” di Pisa; Centro nazionale di studi alfieriani di Asti; Istituto nazionale di studi sul rinascimento di Firenze; Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia di Milano; Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte di Roma; Centro internazionale di studi di architettura “Andrea Palladio” di Vicenza[19];

§         il DPCM 3 maggio 2002, che in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.lgs. n.419/1999, ha disposto l’unificazione strutturale dell’Istituto “Domus Mazziniana” di Pisa, in quanto ente appartenente allo stesso settore di attività, con gli istituti di ricerca di cui al sopracitato DPCM 23 maggio 2001;

§         tre distinti DPCM 24 maggio 2002, con i quali, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n.419/1999, è stata disposta la privatizzazione dell’Istitutointernazionale di studi giuridici[20], del Centro studi alto medioevo di Spoleto[21] e dell’Istituto per la storia della musica[22];

§         il DPCM 14 marzo 2003, che in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n.419/1999, ha disposto la trasformazione dell’Erbario tropicale di Firenze in struttura scientifica dell’università;

§         il DPCM 23 marzo 2004, che in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n.419/1999, ha disposto la privatizzazione delI’Ente per le Ville vesuviane[23]

§         il D.lgs. 4 giugno 2003, n. 127 (Riordino del C.N.R.) ha disposto l'espletamento di un istruttoria finalizzata alla trasformazione dell'Istituto papirologico «Girolamo Vitelli», in struttura scientifica dell'Università di Firenze, salvaguardandone la denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal D.Lgs 419/199. Tale istruttoria[24] ha avuto esito positivo ed è stato quindi recentemente emanato il relativo DPCM[25].

 

Da ultimo, con il DPR 11 novembre 2005, n. 255[26], recante il regolamento attuativo per l’unificazione degli istituti storici, la giunta centrale per gli studi storici viene trasformata in Giunta storica nazionale; essa coordina l'attività e la gestione degli Istituti ed enti operanti nel campo della ricerca  storica, inseriti nel sistema strutturato a rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, per i quali l’articolo 3 del DPR detta le modalità di funzionamento.

 

Si segnala, infine, che l’articolo 5 del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250[27], approvato definitivamente il 2 febbraio 2006 e in attesa di pubblicazione, modifica il d.lgs. n. 419 del 1999[28] (tabella A) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, attuativo dell'art. 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, escludendo dalle norme di razionalizzazione ivi contenute le Deputazioni e società di storia patria.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 1-quinquies dello stesso DL dispone il riordino dell’Istituto italiano di studi germanici (IISG), finalizzato alla sua trasformazione in ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale. Tale norma sembra quindi delineare un percorso ed un esito della trasformazione dell’Istituto alternativo a quanto disposto dal D.Lgs 419/1999, senza peraltro intervenire su tale norma per escludere l’istituto dalla tabella summenzionata.

 

 

Come si è detto, l’applicazione della disposizione in commento è limitata agli enti per i quali non si sia concluso l’iter di razionalizzazione (vale a dire, per i quali non sia ancora intervenuto il DPCM di individuazione degli enti e delle misure di razionalizzazione da attuare ovvero, in caso sia applicata la misura della fusione o unificazione strutturale, non sia intervenuto il regolamento di delegificazione con il quale – a norma dell’articolo 5 del d.lgs. n. 419/99 – si provvede a realizzare tali misure); rispetto all’elenco di cui all’art. 2 del D.Lgs. 419/99 restano ancora da riordinare i seguenti enti:

§         Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” (vigilanza Ministero per i beni e le attività cluturali);

§         Ente nazionale della cinofilia italiana (vigilanza Ministero delle politiche agricole).

 

L'articolo in titolo, al comma 2, prevede la proroga al 31 dicembre 2006, del termine per la revisione dello statuto, l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, nonché per il rinnovo dei relativi organi statutari.

 

Nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, si spiega la necessità della proroga del termine al 31 dicembre 2006, quale conseguenza della particolare struttura associativa dell'Istituto per la storia del Risorgimento, che si caratterizza per la complessa articolazione dei suoi organi su base provinciale.

 

Si ricorda che l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano è ricompreso nell'elenco della già ricordata tabella A allegata al decreto legislativo n. 419 del 1999,  per il quale è prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), la misura di razionalizzazione concernente nella fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività.

Al citato Istituto è stata applicata tale misura di razionalizzazione attraverso il D.P.C.M. 23 maggio 2001[29]: ai sensi dell'art. 1 del citato decreto esso è stato unificato con la Giunta centrale per gli studi storici, l'Istituto italiano di numismatica, l'Istituto storico italiano per il medio evo, l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e Istituto italiano per la storia antica.


 

Articolo 3, comma 2-bis
(Trasporto pubblico locale)

Il comma 2-bis  - introdotto al Senato[30] - reca una novella del comma 3-terdell’articolo 18 del decreto legislativo 422/1997[31]relativo altrasporto pubblico locale.

In particolare, si estende ad un massimo di due anni il termine di proroga  che le regioni possono disporre in favore dei soggetti che soddisfino – entro il termine del periodo transitorio del 31 dicembre 2006 - una delle condizioni espressamente previste dallo stesso comma 3-ter.

 

Si ricorda che:

§         ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 18 del D.Lgs. 422, le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006[32], nel corso del quale vi è la possibilità di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari e alle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, pur con l’obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali, come previste dal comma 2 del medesimo articolo[33];

§         l’articolo 1, comma 393, della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha introdotto cinque ulteriori commi dopo il comma 3-bis dell’articolo 18:

In particolare, ilcomma 3-ter prevede che le regioni possono disporre un’eventuale proroga dell’affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore dei soggetti che soddisfino – entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis sopra riportato- una delle seguenti condizioni:

§         per le aziende partecipate da regioni o enti locali, la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti, a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorzi, purché non partecipate da regioni o da enti locali.

§         creazione di un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che il nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.

Il comma 3-ter prevede, inoltre, che restano fermele procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse.

 


 

Articolo 4
(Mandato dei Consigli della rappresentanza militare)

L’articolo 4 dispone un’ulteriore proroga del mandato dei componenti in carica dei consigli della Rappresentanza Militare dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. La proroga è disposta fino al 30 giugno 2006 e riguarda gli eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario. L’articolo 5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, aveva già disposto la medesima proroga fino al 15 maggio 2006.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione è volta ad evitare la coincidenza delle procedure per il rinnovo del Consiglio centrale interforza della rappresentanza militare, con il periodo elettorale antecedente le consultazioni politiche a livello nazionale

 

Si ricorda che una disposizione di proroga, analoga a quella in commento, fu introdotta, nel luglio del 2004, durante l’esame presso il Senato del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, con l’articolo 8-terdecies. In tale disposizione, tuttavia, si precisava che la proroga era disposta fino all’entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare, e comunque non oltre il 15 maggio 2006. La Camera dei deputati ha successivamente soppresso tale modifica del Senato.

 

Gli organismi rappresentativi del personale militare sono stati istituiti dalla legge n. 382/1978, recante norme di principio sulla disciplina militare. E’ prevista un’articolazione della rappresentanza militare su tre livelli distinti:

§         organi di base, i COBAR, costituiti presso le unità a livello di base compatibilmente con la struttura di ogni Forza armata o Corpo armato; i membri dei COBAR vengono eletti da tutti i militari di leva e in servizio permanente effettivo di ogni grado;

§         organi intermedi, i COIR, istituiti presso gli alti comandi ed eletti da tutti i membri dei COBAR;

§         un organo centrale, il COCER, a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza); i membri del COCER vengono eletti dai delegati del COIR.

La natura rappresentativa dell'istituto si realizza attraverso un sistema di elezione a tre stadi: di primo grado per i COBAR, di secondo grado per i COIR e di terzo grado per il COCER. Il COCER ha la facoltà di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa "la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari".

 

Per quanto concerne la riforma della rappresentanza militare, sono attualmente all’esame della Commissione difesa della Camera, in sede referente, le proposte di legge C. 932 Molinari, C. 1718 Ramponi, C. 1822 Lavagnini, C. 1958 Deiana, C. 2063 Ascierto, C. 2193 Minniti.

L’esame delle proposte di legge recanti nuove norme sulla rappresentanza militare è iniziato nella seduta del 5 dicembre 2001 ed è proseguito con la formulazione di un testo unificato sottoposto all’esame di un Comitato ristretto, nominato nella seduta del 5 febbraio 2002.

Il Comitato ha provveduto alla stesura di un ulteriore testo unificato, di cui la Commissione ha iniziato l’esame l’11 novembre 2003.

Il 30 giugno 2004 la Commissione ha concluso la votazione degli emendamenti, ed ha trasmesso il testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati, alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei prescritti pareri. 

Si segnala che, anche nella scorsa legislatura, in previsione di una rapida approvazione della riforma della rappresentanza militare, il Parlamento approvò la legge n. 199/1998, che ha disposto la proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, fino all’entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare (la cui approvazione si riteneva imminente) e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

Si ricorda inoltre che in questa legislatura la legge 2 marzo 2004 n. 62 ha prorogato il mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. La legge ha posto rimedio ad un disallineamento di circa un anno della data di scadenza del mandato degli appartenenti alle diverse categorie dei delegati della rappresentanza militare. Infatti la scadenza del mandato dei rappresentanti degli ufficiali, dei sottufficiali in servizio permanente e dei volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza era prevista per il mese di maggio 2005, mentre quella dei delegati dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica doveva avvenire nel mese di aprile 2004.

 


Articolo 4-bis
(Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa)

 

L’articolo 4-bis modifica il comma 2 dell’articolo 3 della legge 2 aprile 2001 n. 136, recante “Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici”. La norma citata consente all’amministrazione della Difesa, per poter svolgere le attività inerenti all'accatastamento delle proprie infrastrutture, di affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni, stipulate dalla direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti relativi all'accatastamento degli immobili, alla loro assunzione in consistenza, nonché alla redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. Tale facoltà può essere esercitata nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte dalla normativa in materia di dismissioni immobiliari, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data d’entrata in vigore della legge. L’articolo 4-bis in commento proroga il termine per l’esercizio della facoltà appena descritta al 30 giugno 2009.

 


 

Art. 4-ter
(Differimento di termini in materia fiscale)

L’articolo 4-ter, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.2000 del Governo, modifica le disposizioni dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), prevedendo il differimento di un anno del termine per la conclusione dell’attività dell’Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale, al fine della predisposizione della relazione sui princìpi generali del federalismo, sulla base delle indicazioni formulate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali.

 

Il termine per la conclusione dei lavori dell’Alta Commissione di studio, fissato dalla norma originaria al 31 marzo 2003, era stato prorogato, dapprima, al 30 settembre 2004 dall’art. 2, comma 20, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) e, poi, al 30 settembre 2005 dall’art. 1-quinquies del D.L. n. 220 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 257 del 2004), prevedendosi altresì lo scioglimento della Commissione nell’ipotesi in cui la scadenza non fosse stata rispettata.

Al Governo spettava il compito di presentare al Parlamento entro il successivo 31 ottobre una proposta di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, ovvero, in caso di scioglimento della Commissione, di riferire in Parlamento suimotivi per i quali non avesse ritenuto di formulare al Parlamento proposte per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

 

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 del presente articolo differisce al 30 settembre 2006 il termine per la presentazione al Governo della relazione dell’Alta Commissione sui princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sulla base delle direttive indicate nell’Accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

 

Il predetto termine, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 289 del 2002, come novellato, da ultimo, dall’articolo 1-quinquies del D.L. n. 220 del 2004, è scaduto il 30 settembre 2005.

Un documento conclusivo (Relazione sull’attività dell’Alta Commissione) è stato pubblicato dall’Alta Commissione nel mese di settembre 2005. Alla data attuale, essa risulterebbe comunque cessata, in base a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera b), decimo periodo, della legge n. 289 del 2002, come da ultimo novellato dall’articolo 1-quinquies del D.L. n. 220 del 2004.

 

Resta fissato entro i trenta giorni successivi il termine per la presentazione al Parlamento da parte del Governo della relazione sugli interventi, anche legislativi, ritenuti necessari per dare attuazione all’articolo 119 della Costituzione (ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b), settimo periodo).

 

La lettera b) fissa al 30 settembre 2006 il termine entro il quale è sciolta l’Alta Commissione di studio, qualora non sia rispettata la predetta scadenza per la presentazione al Governo della relazione sul federalismo.

In tale ipotesi, infatti, l’articolo 3, comma 1, lettera b), decimo periodo, della legge n. 289 del 2002 prevede che tutti i membri dell’Alta Commissione decadano.

Per conseguenza, è fissato al 31 ottobre 2006 il termine entro il quale il Governo è tenuto a riferire al Parlamento circa i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre interventi di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riguardo ai princìpi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, province, città metropolitane e regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territori.

 

Secondo le disposizioni vigenti, entrambi questi termini sono scaduti – rispettivamente – alle date del 30 settembre e del 31 ottobre 2005.

 

L’Alta Commissione di studio è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2003 (Gazzetta ufficiale n. 143 del 23 giugno 2003), emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, ai fini della attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, ai sensi dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2003, con il compito specifico di indicare al Governo i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione[34].

L'Alta Commissione è tenuta altresì a indicare i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse, al fine di definire le modalità di attuazione della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, prevista dall'articolo 119 della Costituzione.

Per quanto riguarda la Regione siciliana, il citato articolo 3, lettera b), prevede specificamente che l'Alta Commissione indichi le modalità mediante le quali i soggetti passivi dell’IRPEF e dell’IRPEG che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della medesima regione, ma che in essa dispongano di stabilimenti o impianti, assolvano la relativa obbligazione tributaria nei confronti di essa[35].

 

Ai sensi delle norme istitutive, sono stati chiamati a partecipare all’Alta Commissione anche i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-regioni e autonomie locali[36].

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione per la spesa pubblica, la quale è stata soppressa contestualmente alla data di costituzione dell’Alta Commissione.

 

Per quanto concerne i lavori dell’Alta Commissione di studio, va segnalato che entro il termine del 30 settembre 2005 la Commissione ha predisposto un documento (Relazione sull’attività dell’Alta Commissione) che costituisce una sintesi dell’intera attività svolta dalla Commissione in ordine alla determinazione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale[37].

Come indicato nella relazione, l’Alta Commissione non ha potuto concludere i propri lavori in ragione del fatto che, alla data del 30 settembre 2005, non risultava ancora raggiunto l’Accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere a) e b), della più volte citata legge n. 289 del 2002, avrebbe dovuto recare gli indirizzi in base ai quali l’Alta Commissione di studio avrebbe predisposto la propria relazione al Governo.

La relazione predisposta dall’Alta Commissione di studio è stata pertanto elaborata sulla base dei criteri su cui avevano convenuto regioni ed enti locali nel documento del 18 giugno 2003.

In tale data, infatti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome hanno elaborato un “Documento sull’accordo ai sensi dell’art. 3, co. 1, lettera a), della legge n. 289/2002, sui meccanismi del federalismo fiscale”, con il quale si avanzavano proposte in merito ai contenuti che l’accordo medesimo potrà assumere.

 


Art. 4-quater
(Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al Ministero della difesa)

L’articolo 4-quater reca, al comma 1, l’interpretazione autentica dell’articolo 26, comma 11-quater, del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/2003, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”.

Il citato comma 11-quater ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate, di cui alla legge n. 497/1978, la disciplina di cui al Capo I (articoli 1-4) del D.L. n. 351/2001, relativa all’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante operazioni di cartolarizzazione.

L’applicazione della disciplina di cui al D.L. n. 351/2001 viene disposta soltanto con riferimento agli alloggi:

-          non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati in un’infrastruttura militare, non operativamente posti al diretto e funzionale servizio dell’infrastruttura stessa, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa;

-          non classificati quali alloggi di servizio connessi all’incarico occupati dai titolari dell’incarico in servizio.

Inoltre, le disposizioni del citato comma 11-quater non si applicano agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge:

-          sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al D.M. n. 253/1997;

-          sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

-          sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, eventualmente anche a mezzo di ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso. Tale ultima precisazione sembra tenere conto del fatto che, per gli alloggi del Ministero della difesa, la notifica del recupero forzoso può avvenire anche a mezzo di lettera raccomandata.

Il comma 1 dell’articolo 4-quater in commento, interpretando la norma appena descritta, precisa che le parole: "non ubicati nelle infrastrutture militari" si intendono riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della citata legge n. 497/1978. La norma sembra volta a ridurre il numero di immobili da sottoporre alla procedura di cartolarizzazione.

L’articolo 5 della legge n. 497/1978 precisa che tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari.

Il comma 2 dello stesso articolo destina le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, alla riduzione del debito, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, (finanziaria 2006) dispone, a decorrere dal 2006, la destinazione dei maggiori proventi derivanti da dismissioni immobiliari alla riduzione del debito pubblico. A tal fine i predetti proventi sono destinati al Fondo di ammortamento del debito pubblico (rectius: Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato).

La norma sembrerebbe riferirsi ai maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio. Tali previsioni risultano pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Il secondo periodo del comma in esame prevede che una diversa destinazione dei proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.

Si ricorda che, in base ai principi della successione delle leggi nel tempo, resta comunque possibile che un provvedimento legislativo successivo disponga una diversa destinazione degli introiti da dismissioni.

Il comma 3 dell’articolo 4-quater novella la sopraccitata legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), aggiungendo un periodo al comma 40 dell'articolo 1.

In sostanza, la disposizione introdotta dal comma in esame dispone in merito all’utilizzo di 250 milioni di euro del Fondo istituito, ai sensi dei commi 38-40 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, con quota parte delle somme acquisite all’entrata del bilancio dello Stato provenienti dalle contabilità speciali e dai conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale non movimentati da oltre un anno.

Il comma 38 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 ha disposto, entro il mese di gennaio 2006, l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti su contabilità speciali e su conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, non movimentati da oltre un anno.

Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di gennaio 2006, provvederanno le tesorerie dello Stato al versamento, su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L’obiettivo della disposizione è quello di assicurare maggiori entrate per il bilancio dello Stato per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006.

Il comma 40 introduce peraltro una forma di garanzia per i titolari dei conti di cui al comma 38, ai fini della copertura di impegni eventualmente sopravvenuti e non prevedibili, stabilendo che una quota pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del medesimo comma 38 sia iscritta in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato appunto alla restituzione parziale alle amministrazioni interessate - previa motivata richiesta - e alla riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.

In attuazione dei commi 38-40 della legge n. 266/2005, nel bilancio di previsione per l’anno 2006 risultano iscritti, nello stato di previsione dell’entrata (U.P.B. 6.2.2, cap. 3380) 1.920 milioni di euro, quale versamento all’entrata del 60% delle somme giacenti sulle contabilità speciali e sui conti correnti di tesoreria, non movimentati da oltre un anno.

L’importo di 320 milioni di euro, pari ad un sesto dell’intero ammontare acquisito all’entrata del bilancio dello Stato, è stato pertanto destinato alla costituzione del Fondo per la eventuale restituzione alle Amministrazioni dello Stato, iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (U..P.B. 4.1.5.18, cap. 3080).

Il periodo introdotto dal comma in esame utilizza una quota pari a 250 milioni di euro della dotazione del Fondo di cui al comma 40, destinando:

§         50 milioni di euro al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge n. 169/1975, che autorizza l’ex Ministero per la marina mercantile (oggi Ministero delle infrastrutture e trasporti) a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria.

L’articolo 1 della citata legge n. 169/1975 prevede che l’esercizio di tali linee sia affidato ad apposite società di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, il cui capitale la società Tirrenia di navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento.

Si ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 2, la concessione delle sovvenzioni e l'esercizio delle linee sono regolati, oltre che dalla legge 169/1975, anche da convenzioni stipulate fra il Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale.

§         200 milioni di euro al Ministero della difesa, su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi. La norma prevede che tali fondi saranno ripartiti, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

 


 

Articolo 5
(Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive)

L’articolo dispone l’ulteriore proroga al 30 giugno 2006 del termine indicato dall’art. 14 del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, per l’ adeguamento alle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi previsto per le strutture turistico-alberghiere con capacità ricettiva superiore a venticinque posti letto[38]. Tale proroga si applica, inoltre, nei confronti delle imprese che hanno presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

Si ricorda che con il citato art. 14 del decreto legge n. 266 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, era già stata prorogata al 31 dicembre 2005[39] la scadenza per l’adeguamento alle prescrizioni antincendio, fissata al mese di aprile del 2002 dall’art. 6, comma 10, della legge 11 maggio 1999, n. 140 (“Norme in materia di attività produttive"). Tale proroga al 31 dicembre 2005 si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali è stato presentato il nulla osta ai vigili del fuoco entro il termine del 30 giugno 2005.

In proposito si rammenta che già il citato comma 10, art. 6, della legge 140 del 1999 aveva provveduto a prorogare il termine di adeguamento alle disposizioni antincendio delle strutture turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, elevandolo a otto anni dalla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”). Infatti, mentre il D.M. in oggetto aveva fissato la scadenza a otto anni dalla propria entrata in vigore solo per l’adeguamento di cui all’art. 21, punto 21.2, lett. c), il co. 10, art. 6, della legge 140 del 1999 prorogava al predetto termine anche la scadenza di cui alla lett. b) del punto 21.2 del decreto, inizialmente fissata al 31 dicembre 1999[40].

Restavano escluse da tale differimento (ai sensi della lettera a) del punto 21.2 della regola tecnica) le misure riguardanti la gestione della sicurezza, l’addestramento del personale ed il registro dei controlli periodici, per le quali resta confermato il termine dei due anni dall’entrata in vigore del citato decreto ministeriale.


 

Articolo 6
(Iscrizioni alla scuola dell’infanzia)

L'articolo 6 proroga per l'anno scolastico 2006-2007 l'applicazione della disposizione transitoria, contenuta nella cosiddetta legge "Moratti" (legge 28 marzo 2003, n. 53), in materia di iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia.

 

In particolare la legge n. 53 del 2003[41] prevede, con un'apposita norma transitoria (articolo 7, comma 4), che possano iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia, per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, in forma di sperimentazione e compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, i bambini e le bambine che compiano tre anni di età entro il 28 febbraio, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino al 30 aprile, giorno questo stabilito come data a regime per le iscrizioni, dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della stessa legge n. 53 del 2003, nonché dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59[42], parzialmente attuativo della medesima legge delega.

Quest’ultimo ha inoltre stabilito (articolo 12) che, a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004, in via transitoria, possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle stesse condizioni e modalità, può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale del 30 aprile. La modulazione delle anticipazioni è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

 

Nella relazione introduttiva al disegno di legge di conversione, il Governo precisa che, in relazione all'articolo in esame, poichè la «platea» dei bambini interessati dall’applicazione della norma transitoria non può essere evidentemente superiore rispetto a quella interessata dall’applicazione della norma a regime, ne deriverebbe che anche le anticipazioni consentite per l’anno scolastico 2006-2007, così come le loro eventuali modulazioni, non comportano oneri aggiuntivi ed avvengono nel rispetto del limite di spesa prefissato.

 

La legge n. 53 del 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ha delineato una nuova articolazione del sistema dell’istruzione, ridefinendo tra l’altro i percorsi scolastici, il diritto dovere all’istruzione, le modalità di valutazione degli alunni, la formazione iniziale dei docenti ed introducendo l’alternanza scuola lavoro. La legge in particolare reca la disciplina generale in materia di istruzione, facendo ampio ricorso allo strumento della delegazione legislativa.

Ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della legge sono oggetto della delega di cui all’art. 1, comma 1:

·         la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione (art. 2) articolato nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale;  al riguardo, viene indicata tra i criteri di delega  l’esigenza di assicurare a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;

·         l’adozione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti (art. 3);

·         la formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo (art. 5). E’ prevista la realizzazione della formazione iniziale, di pari dignità per tutti i docenti, in corsi di laurea magistrale ed il conseguimento, con l’esame finale di laurea, dell’abilitazione ad uno o più insegnamenti; l’accesso a numero programmato sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili in ciascuna Regione; l’individuazione delle classi dei corsi di laurea magistrale finalizzati alla formazione dei docenti; lo svolgimento di specifiche attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro.

L’art. 4 della legge 53/2003 reca una seconda delega legislativa avente per oggetto l’alternanza scuola-lavoro, vale a dire la possibilità di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

 

In attuazione delle deleghe sopra descritte sono stati adottati i seguenti decreti legislativi:

·         D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53";

·         D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, recante "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53";

·         D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53";

·         D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53;

·         D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53";

·         D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 227, recante "Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53".

 

Con riguardo al finanziamento della legge, si ricorda che l’art. 1, comma 3, della legge 53/2003 prescriveva che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottasse un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata. L’art. 7, comma 6, stabiliva, inoltre, che all’attuazione del Piano si provvedesse attraverso finanziamentida iscrivere annualmente nelle leggi finanziarie, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica e delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF).

Il Piano programmatico è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003; su di esso non ha tuttavia espresso il prescritto parere la conferenza unificata Stato regioni autonomie locali. Il Piano richiama e specifica gli obiettivi già individuati dalla legge e stima l’importo complessivo dei finanziamenti necessari per il quinquennio 2004-2008 in 8.320 milioni di euro. Secondo quanto affermato nel documento, oltre alle somme già iscritte in bilancio ed ammontanti per lo stesso periodo a 4.283 milioni di euro, dovrebbero essere destinati all’attuazione della legge ulteriori 4.037 milioni di euro.

L’art.3, comma 92, della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) ha poi autorizzato la spesa complessiva di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 per l'attuazione del citato piano programmatico[43]; un ulteriore finanziamento di 110 milioni di euro[44] a decorrere dal 2005 è autorizzato dall’art. 1, comma 130, della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004 n. 311).

Il comma 578 della legge 23 dicembre 2005, n. 266[45]ha infine stanziato 44 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008. Al contrario delle disposizioni contenute delle leggi finanziarie precedenti, la norma non individua obiettivi specifici cui destinare il predetto importo, ma si riferisce in generale all'attuazione del piano programmatico nonché alla prosecuzione delle iniziative di sviluppo ed all'alta formazione tecnologica del Paese.

 


Articolo 7
(Università “Carlo Bo” di Urbino)

 

L'articolo 7 proroga di centoventi giorni il termine a disposizione dell'Università «Carlo Bo» di Urbino per la definizione di un piano programmatico finalizzato al risanamento economico-finanziario della medesima istituzione universitaria, termine già fissato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115[46] in centottanta giorni.

 

L'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" è una università non statale legalmente riconosciuta, finanziata in base alla legge n. 243 del 1991[47].

La legge n. 243/1991 (articolo 5, comma 2) aveva previsto, oltre ai contributi comuni alle università non statali, un finanziamento specifico per l'Università di Urbino, finalizzato ad opere di edilizia, pari a 10 mld di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993, rifinanziato con la legge 2 ottobre 1997, n. 345[48] (articolo 1, comma 5) nella misura di lire 10 miliardi, in ragione di 2 miliardi di lire per l’anno 1997, 3 miliardi di lire per l’anno 1998 e 5 miliardi di lire per l’anno 1999. Tali interventi sono stati ulteriormente rifinanziati con legge n. 384/2000[49], che ha stanziato 4 mld di lire per ognuno degli anni dal 2000 al 2002. Da ultimo è intervenuta la legge n. 376 del 2003[50], il cui articolo 1, comma 1, lettera h) autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 per la realizzazione di opere edilizie presso l'Università di Urbino.

 

Recentemente, l'Università di Urbino ha presentato, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 262 del 5 agosto 2004, concernente la programmazione del sistema universitario, una richiesta di statalizzazione, al fine di porre riparo ad una situazione finanziaria particolarmente critica[51].

 

In tale quadro normativo è intervenuto l’articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 che, nell'assegnare (comma 1) all'Università «Carlo Bo» di Urbino un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006, prevede altresì (comma 2) che il consiglio di amministrazione dell'università, integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati per gli anni 2005 e 2006 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell’istituzione universitaria, in cui indicare gli strumenti, le azioni e le risorse occorrenti al raggiungimento dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche attraverso l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio, nonché la puntuale definizione delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico-amministrativo.

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge dispone inoltre che detto piano programmatico, trasmesso nei successivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, venga approvato con successivo decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Nella relazione introduttiva al presente disegno di legge di conversione, il Governo motiva la necessità della proroga dei termini (per ulteriori quattro mesi) per la presentazione del piano programmatico di risanamento in accoglimento delle istanze dei responsabili dell'ateneo che hanno evidenziato come la sospensione delle attività dovuta alla pausa estiva abbia consentito l'avvio del lavoro di predisposizione del piano stesso solo a partire dal mese di settembre, comprimendo in modo eccessivo l'arco temporale a loro disposizione.

 


 

Articolo 8
(Personale docente e non docente universitario)

L'articolo in esame proroga al 31 dicembre 2006 gli effetti introdotti dall'articolo 5 del D.L. 97/2004[52], in relazione alla determinazione del limite del 90 per cento previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[53], quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario delle università.

 

 

L'articolo 5 del D.L. 97/2004 ha neutralizzato per l’anno 2004, in attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, gli effetti relativi agli incrementi retributivi derivanti, a partire dall’anno 2002, dagli adeguamenti per il personale non contrattualizzato[54] (docenti e ricercatori) e dall’applicazione dei C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo, ai fini della determinazione del limite del 90 per cento previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[55], quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario.

 

Il comma 2, prevede, sempre ai fini della valutazione del limite previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (sempre per l’anno 2004), l’abbattimento di un terzo dei costi del personale docente e non docente che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).Tale comma rappresenta una deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370[56], che prevede, per le università statali cui sono annessi i policlinici universitari, che gli oneri relativi al personale di ruolo dell'area socio-sanitaria, non laureato, assegnato al policlinico, non siano compresi tra le spese fisse e obbligatorie di cui all'articolo 51, comma 4, primo periodo, della legge n. 449 del 1997.

 

Si ricorda che il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266[57], convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, aveva già prorogati gli effetti della norma per il 2005.

 

La relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame precisa che la norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

La relazione tecnica rammenta altresì che le università hanno già provveduto a presentare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la programmazione del fabbisogno del personale docente e non docente per il triennio 2005-2007, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311[58]. Tale programmazione è stata già valutata e approvata dal Ministero.

 

Il comma 105 dell’articolo unico della legge finanziaria 2005 ha previsto che, a decorrere dall’anno 2005, le Università adottino programmi triennali del fabbisogno di personale (docente, ricercatore e tecnico; a tempo determinato e indeterminato) tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci; per tale profilo viene esteso alle università il sistema di programmazione già applicato nelle amministrazioni statali. I programmi sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO); viene inoltre espressamente ribadito che la spesa per il personale di ciascun ateneo non deve superare il limite del 90 per cento della quota del Fondo, secondo quanto già disposto dalla normativa vigente.

 

L’articolo 1, comma 1 del D.L. 7/2005[59]  ha previsto che, per l’anno 2005, i programmi triennali del fabbisogno di personale siano formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005.


 

Articolo 9
(Programma Socrates)

L'articolo in esame autorizza l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006[60], del personale assunto con contratti di lavoro a tempodeterminato, con scadenza nel corso del 2005, per la realizzazione del programma comunitario Socrates (che copre l’arco temporale 2000-2006).

 

L'INDIRE è stato disciplinato dagli articoli 2 e 3 con D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258[61], ed ha assunto le funzioni di ricerca e sperimentazione in precedenza svolte dalla Biblioteca di documentazione pedagogica, con sede ha Firenze.

L’istituto è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca ed è dotato di personalità giuridica e autonomia  finanziaria; tra le sue finalità (art. 2, comma 4, del D.Lgs 258) vi è appunto la collaborazione con il Ministero per la gestione dei progetti dell'Unione europea.

Ai sensi del regolamento di organizzazione (DPR 415/2000[62]) l’INDIRE, oltre al proprio organico, può utilizzare  con oneri a proprio carico un massimo di quindici unità di personale (amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca) comandato o collocato fuori ruolo dalla pubblica amministrazione, dalla scuola, dalle università, da enti pubblici del comparto ricerca o da enti locali; può inoltre stipulare contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca (artt.10 e 11 del DPR 415/2000).

 

Socrates è il programma d'azione comunitario relativo all'istruzione (adottato con Decisione 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e ha la finalità di sviluppare un'istruzione di qualità mediante azioni  realizzate in  cooperazione tra gli Stati membri: mobilità di studenti e docenti all’interno dell’UE; organizzazione di progetti comuni; costituzione di reti europee, predisposizione di studi e analisi comparative. Il programma in corso copre, come già segnalato, l’arco temporale 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2006 e  si articola in otto progetti[63]; la cui  realizzazione è affidata in ogni paese ad un‘Agenzia nazionale (art.5 della Decisione 253/2000) con finanziamenti in parte erogati dall’UE.

 

Secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento al d.d.l. di conversione del decreto-legge (A.S. 3717) in commento, l’Agenzia nazionale Socrates è stata costituita nel 2002 presso l’INDIRE su designazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; conseguentemente, l’istituto ha assunto 29 unità di personale con contratti a tempo determinato (di durata  triennale) che sarebbero venuti a scadere nel corso del mese di dicembre 2005. Tale utilizzazione è stata già prorogata fino al 31 dicembre 2005 dall’articolo 11 del decreto-legge n. 266/2004[64]; la nuova proroga si rende necessaria per assicurare  continuità alla gestione del programma; non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo il programma Socrates finanziato dall’Unione Europea.

L’adozione di un atto con forza di legge si rende necessaria in quanto l’art. 4 del D.L.vo n. 368/2001[65] recante disciplina del lavoro a tempo determinato, esclude la possibilità prorogare oltre il triennio i rapporti di lavoro a termine.


 

Articolo 10
(Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali)

L’articolo 10 introduce specifiche proroghe dei termini di adempimento previsti in materia di misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali dal Testo unico sulla privacy (D.Lgs 196/2003):

a) con lamodifica dell’art. 180, comma 1, del TU, èprorogato dal 31 dicembre 2005 al 31 marzo 2006 il termine utile per l’adozione - da parte del titolare del trattamento di dati personali – delle misure minime di sicurezza e del cd. documento programmatico sulla sicurezza;

b) con la modifica dell’art. 180, comma 3, si dispone la proroga dal 31 marzo 2006 al 30 giugno 2006, del termine di adeguamento – in capo ai titolari - degli strumenti elettroniciche per obiettive ragioni tecniche, debitamente certificate, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di sicurezza;

c) modificando l’art. 181, comma 1, lettera a) - per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore del Codice sulla privacy) - è prorogato dal 31 dicembre 2005 al 15 maggio 2006 il termine per l’identificazione , con regolamento, dei particolari tipi di dati, anche giudiziari, trattati per rilevante interesse pubblico.

 

Si ricorda che questa in esame è solo l’ultima di una serie di proroghe dei termini indicati che il TU privacy aveva inizialmente fissato, rispettivamente, al 30 giugno 2004 (art. 180, comma 1) ed al 31 dicembre 2004 (art. 180, comma 3).

I termini suddetti sono stati, infatti, prorogati prima dall'art. 3, del D.L. 158/2004 (L. 27 luglio 2004, n. 188)[66], poi dall'art. 6, D.L. 266/2004 (L. 306/2004)[67] nonchè dall'art. 6-bis, D.L.. 314/2004, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (L. 26/2005)[68].

 


 

Articolo 11
(Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia)

L’articolo proroga al 30 aprile 2006 alcuni dei termini in materia di definizione di illeciti edilizi, contenuti nell’Allegato 1, ultimo periodo, e nel comma 37 dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e relativi:

§         alla presentazione delle integrazioni alla domanda di condono;

§         alla presentazione della documentazione (pagamento oneri concessori, denuncia in catasto, denuncia a fini ICI, tassa smaltimento rifiuti e occupazione suolo pubblico) da cui parte il computo dell’ulteriore termine di 24 mesi ai fini del silenzio-assenso per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Si ricorda che l’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto una nuova sanatoria degli abusi edilizi (sotto il profilo della sanzione sia penale che amministrativa) operando in gran parte sul ricalco dei due precedenti condoni del 1985 e del 1994[69]. La disciplina di carattere generale di sanatoria degli abusi edilizi (che comunemente viene designata con l’espressione “condono edilizio”) è contenuta, in particolare, ai commi 25-49 quater dell’articolo 32, mentre una prima parte dello stesso articolo (commi 14-23) reca misure (di portata più circoscritta) per il condono di opere eseguite su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, per la vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e per la rideterminazione dei canoni per la concessione d’uso delle aree demaniali.

 

Con il comma 1 dell’articolo in esame viene prevista la proroga del termine per la presentazione delle integrazioni alla domanda di condono, posticipandolo dal 31 ottobre 2005 al 30 aprile 2006.

Si ricorda che il termine originario del 30 settembre 2004 è stato prorogato dapprima al 30 giugno 2005 dall'art. 5 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e, successivamente, al 31 ottobre 2005 dall’art. 10 , comma 1, lett. b), del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

Si ricorda, ancora, che le modalità di integrazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi sono indicate nell’allegato 1, ultimo periodo, del decreto n. 269 ed esse prevedono:

a) la denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;

b) la denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

c) ove dovuto, le denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.

Si osserva che sarebbe opportuno migliorare la formulazione del comma in esame disponendo la proroga prevista dal comma 1 direttamente quale novella all’Allegato 1, ultimo periodo, del decreto legge n. 269 del 2003, come tra l’altro, disponeva la precedente proroga contenuta nell’art. 10, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 282 del 2004.

 


 

Articolo 12
(Diritto annuale delle Camere di commercio)

L’articolo 12 in commento estende a tutto il 2006l’applicazione del "tetto" di incremento del 20% (rispetto ai livelli del 2001) al diritto annuale, dovuto alle camere di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, di cui all’art. 18, comma 4, lett. d), della legge 580/93[70], che in precedenza era stato esteso fino al 2005 dall’articolo 44, comma 2, della legge n. 273/02[71], oggetto della presente novella.

 

Il diritto annuale, dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel registro, costituisce una delle fonti di finanziamento delle camere di commercio ed è disciplinato dall’articolo 18 della legge 580/93 di riordino delle medesime. Istituito dall'articolo 34 del DL n. 786 del 1981 (conv. con modif. dalla legge n. 51 del 1982), viene determinato con decreto del Ministro dell'industria (ora delle attività produttive), di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in relazione al fabbisogno finanziario dei servizi dovuti dal sistema camerale sul territorio nazionale, detratto di una quota connessa ad un gradiente di efficienza determinato dopo aver acquisito il parere dell'Unioncamere e delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'ammontare del diritto è fisso per le imprese individuali, le società di persone, i consorzi e le cooperative, mentre è differenziato in base al capitale sociale per le altre società. La legge n. 580/93 cit. riserva all'Unioncamere un fondo di perequazione ed, inoltre, reca criteri per la sua ripartizione al fine dell'omogeneizzazione dell'espletamento delle funzioni amministrative (ossia del livello dei servizi). Il diritto annuale è inoltre incrementabile fino al 20 % - sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale - per la realizzazione di particolari iniziative per il miglioramento della produzione e dell'economia territoriale. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La lettera d), recante uno dei criteri stabiliti dal comma 4  dell’articolo 18 cit. per la determinazione del diritto annuale, prevede - così come riformulata dall’art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) - che nei primi due anni di applicazione l'importo del diritto annuale non potrà comunque essere superiore al 20% del diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione.

Quanto all’articolo 44, comma 2, della legge n. 273/02, novellato dalla disposizione in esame, si ricorda che limita al triennio 2003-2005, l’applicazione delle disposizioni riportate alla lettera d), comma 4, dell’articolo 18 della legge 580/93.


 

Articolo 13
(Edilizia residenziale pubblica)

L’articolo in esame dispone un’ulteriore proroga di alcuni termini in materia di edilizia residenziale pubblica, in particolare per programmi straordinari a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Il comma 1 dell’articolo in esame estende la procedura di rilocalizzazione dei programmi prevista dalla legge n. 350/2003 anche alle fattispecie previste dall’art. 12 della legge n. 136/1999.( programmi straordinari a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata).

Lo stesso comma poi provvede a differire dall’11 gennaio 2007 (termine di scadenza dei trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 350/2003) al 31 dicembre 2007, il termine per la ratifica dell’accordo di programma finalizzato alla rilocalizzazione di cui alla legge n.350/2003, sottoscritto tra il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati.

Il comma 2 proroga ulteriormente i termini previsti dall’art. 11, comma 1, e dall’art. 12, comma 2, della legge n. 136/1999 dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007.

 

Si ricorda, innanzitutto che l’articolo 4, comma 150, della legge n. 350 del 2003 richiama i programmi straordinari di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, prevedendo una procedura per la rilocalizzazione dei programmi stessi che non siano stati attuati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, in una Regione diversa da quella in cui essi dovevano essere realizzati in origine, nel caso in cui la regione interessata non provveda all’attivazione dei necessari accordi di programma.

Il medesimo comma 4 prevede che, a tal fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vale a dire entro l’11 gennaio 2007.

Lo stesso comma, infine, prevede che il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del D.L. n. 152/1999.

 

L’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa)[72], ha dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato “quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio”.

Il medesimo articolo ha affidato la realizzazione degli interventi (tanto di recupero che di nuova costruzione) ai comuni, agli IACP, ad imprese di costruzione e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi, disponendo, altresì, l’assegnazione di un finanziamento attraverso un limite di impegno di 50 miliardi di lire per l'edilizia agevolata, e un finanziamento di 900 miliardi di lire per l'edilizia sovvenzionata.

 

Si rammenta, altresì, che l’articolo 11, comma 1, della legge 136 del 1999 ha stabilito che, al fine dell’utilizzazione dei finanziamenti previsti per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, il Ministro dei lavori pubblici - in qualità di Segretario generale del CER - doveva comunicare ai Presidenti delle Giunte regionali interessate, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 136:

§         l’elenco delle proposte di attuazione dei programmi straordinari di edilizia residenziale per la mobilità dei dipendenti pubblici, cui si riferiscono i procedimenti ancora pendenti;

§         i soggetti attuatori o proponenti di tali proposte.

Secondo tale disposizione, nell’ambito delle disponibilità delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma. La ratifica di tale accordo da parte del consiglio comunale determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento.

Il comma 2 dell’articolo 11 della legge n. 136 del 1999 medesimo articolo dispone però l’esclusione dal finanziamento per gli accordi di programma non ratificati entro il 31 dicembre 2005.

L’articolo 12, comma 1, della legge 136 del 1999 ha inoltre previsto la possibilità di introdurre varianti ai programmi sulla mobilità dei dipendenti pubblici, impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, qualora questi siano già stati ammessi al finanziamento, siano stati approvati dal consiglio comunale e qualora dalla variante non derivino variazioni nel finanziamento pubblico o nel numero degli alloggi.

Il comma 2 dell’articolo 12 della legge 136 del 1999 prevede, infine, l’esclusione dal finanziamento qualora la convenzione urbanistica con il comune per la realizzazione dei programmi non sia conclusa entro il 31 dicembre 2005.

Si ricorda, in proposito, che tali due termini – attualmente fissati al 31 dicembre 2005 – sono il risultato di una lunga serie di successive proroghe, l’ultima delle quali recata dall’art. 19-quinquies del D.L. n. 266/2004.

 


 

Articolo 14
(Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.)

L'articolo in esame estende all'anno 2006 le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2005[73], in materia di programmazione e gestione da parte della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) della quota degli stanziamenti previsti per infrastrutture, destinata alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 del citato DL n. 7 del 2005 prevede che le modalità individuate per il funzionamento della ARCUS[74] dall’articolo 3 del D.L. 72/2004[75] siano applicate anche per l’anno 2005, in attesa dell’emanazione del regolamento che deve definire i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione degli stanziamenti ad essa assegnati, secondo quanto previsto dal comma 4, dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)[76].

 

Si ricorda in proposito che l’art. 2 della legge 291/2003 (sostituendo l’art.10 delle legge n.352/1997[77],con cui era stata istituita la SIBEC[78]), ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali alla costituzione di una società per azioni, denominata appunto “Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo” (ARCUS Spa), con sede in Roma, preposta alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di interventi per la conservazione e la tutela dei beni culturali nonché di iniziative a favore delle attività culturali e dello spettacolo. L’articolo citato ha dettato inoltre disposizioni relative alla costituenda società; in particolare, per quanto qui interessa, ha stabilito che per l’esercizio delle proprie  funzioni la società potesse, nei limiti delle quote già preordinate come limiti d’impegno, contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi del citato art. 60, co. 4, della legge finanziaria 2003, che ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture alla spesa per la tutela e per gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali (secondo modalità e criteri da definire con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)[79].

 

In tale contesto è intervenuto il citato D.L. 72/2004, che - in ordine all’applicazione di quanto previsto dall’art. 60 comma 4 della legge finanziaria 2003 sopra richiamato - ha disposto che, in attesa dell'adozione del regolamento previsto, ed entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individui i limiti di impegno fissati dall'articolo 13, comma 1, della legge n.166/2002[80] per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 sui quali effettuare il computo della quota del 3% (articolo 3, comma 1).

In attuazione di tale norma, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 aprile 2004 ha quantificato i limiti di impegno relativamente agli anni finanziari 2003 e 2004 rispettivamente in 89.594.000 euro e 85.152.000 euro. Conseguentemente, la quota dei suddetti limiti da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali è stata determinata in 2.680.000 euro a decorrere dal 2003 e 2.550.000 euro a decorrere dal 2004.

 

Il DL 72/2004 ha inoltre previsto l’adozione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un programma degli interventi eventualmente comprensivo di iniziative a favore delle attività culturali e dello spettacolo (comma 2 del medesimo articolo 3). La definizione di criteri e le modalità per la realizzazione di tali interventi è affidata ad una convenzione da stipulare, entro il termine di cui sopra, tra la ARCUS ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti (comma 3). Il comma 4, infine, ha introdotto il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i decreti di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società ARCUS, attualmente affidati alMinistro per i beni e le attività culturali[81].

Si ricorda, infine, che il comma 2 dell’articolo 3 del citato DL n. 7 del 2005 ha elevato al 5 per cento la percentuale degli stanziamenti per le infrastrutture da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali prevista dal più volte citato comma 4 dell’articolo 60 della legge 289/2002, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443[82].

Con il decreto interministeriale 20 luglio 2005 - emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - è stato approvato il Programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2005 e 2006. Nello stesso programma si legge che le citate quote dei limiti di impegno da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali “sono determinate in 5,444 milioni di euro per l’anno 2005 ed in 7,235 milioni di euro per il 2006” e che “il totale attivabile per gli anni 2005 e 2006 è stimabile, pertanto, in 140,478 milioni di euro”.

 


 

Articolo 15
(Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale)

L’articolo 15 – attraverso una modifica del comma 10 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188[83] -  introduce la proroga al 30 giugno 2006 del termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2005, della disciplina transitoria relativa al calcolo dei canoni per l’utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

 

L’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 prevede che:

§         il Ministro dell’infrastruttura e dei trasporti provvede con decreto[84] alla determinazione del canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale (comma 1);

§         il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto disposto al comma 1, calcola il canone dovuto dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso (comma 2);

§         ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attività, nonché le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi così considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di programma (comma 3);

§         per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli importi medi e marginali del canone per usi equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto informativo della rete (comma 4);

§         per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri (comma 5):

-          a) qualità dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità massima e attrezzatura tecnica ed impiantistica della linea;

-          b) saturazione, legata alla densità dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensità di utilizzo dei nodi ferroviari;

-          c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocità del convoglio, nonché alle caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;

-          d) velocità, intesa come grado di assorbimento di capacità sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;

-          e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata

§         il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene utilizzato per il calcolo del diritto di prenotazione dovuto da ciascun assegnatario di capacità per le tracce orarie programmate nell'orario ferroviario. Gli altri parametri di cui al comma 5 si applicano su base chilometrica (comma 6);

§         il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può individuare con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali tipologie di costo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del canone (comma 7);

§         il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato. Eventuali modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione (comma 8);

§         in sede di applicazione del decreto di cui al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può, sulla base dei princìpi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualità delle capacità richieste, nonché in relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non discriminatorio (comma 9);

§         fino al 31 dicembre 2005, i canoni per l’utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dai decreti delMinistro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 e 22 marzo 2000 (comma 10).

 

Il decreto ministeriale 21 marzo 2000 concernentela determinazione dei criteri di determinazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria afferma nelle premesse che tale determinazione avviene in considerazione dell’articolo 7 del citato D.P.R. n. 277 del 1998, concernente il Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. L’articolo 7 del D.P.R. n. 277 del 1998 – successivamente abrogato dall’articolo 38 del D.Lgs. 188/2003 - prevedeva che per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria dovesse essere corrisposto un canone, applicato e riscosso dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria e determinato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del gestore dell'infrastruttura, previo parere del CIPE[85] .

Il  decreto ministeriale 21 marzo 2000 suddivide la rete ferroviaria al fine della determinazione del canone in rete fondamentale, rete complementare e nodi e prevede che il canone per ciascuna traccia orariaper cui è stato richiesto e riconosciuto l'accesso è commisurato alla qualità delle linee ferroviarie utilizzate; alle caratteristiche e prestazioni del convoglio utilizzato influenti sull'usura degli impianti ed al  consumo energetico del convoglio utilizzato. Il decreto prevede inoltre gli aggiornamenti del canone da parte del Ministro dei trasporti nel caso di revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato  ed eventuale individuazione di ulteriori tipologie di costo da prendere in considerazione nella determinazione del canone, con particolare riferimento a quello dovuto per l'utilizzo di nuove infrastrutture.

 

Il decreto ministeriale 22 marzo 2000 concerne la determinazione deicriteri per la corresponsione agli utilizzatori dell'infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale compensazione dei maggiori costi indotti dall'attuale arretratezza tecnologica della rete ferroviaria. Tale sconto si applica sulle sezioni di rete per le quali non sussistono le condizioni per ammettere la guida dei convogli ad agente unico, individuate dal gestore dell'infrastruttura, che è tenuto a renderne pubblico ufficialmente l'elenco e ad aggiornarlo progressivamente.

 

Si ricorda che la relazione illustrativa che accompagnava l’originario disegno di legge di conversione (AS 3717) precisa che “    Allo stato attuale, pur essendo praticamente completata l’istruttoria per la predisposizione della proposta di decreto ex articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 188 del 2003, che deve stabilire i nuovi canoni, non è ancora pervenuta la formale relazione da parte di RFI. L’istruttoria stessa ha richiesto un approfondito esame della questione, anche in relazione all’impatto che una nuova formulazione dei canoni di accesso all’infrastruttura può avere sui costi dei servizi ferroviari, con particolare riferimento a quelli soggetti ad obbligo di servizio pubblico sotto il controllo ed a spese delle regioni. La questione dei canoni, inoltre, riveste carattere di estrema delicatezza in relazione alla prossima entrata in funzione dei nuovi servizi Ferroviari ad Alta Velocità/Alta Capacità sulla linea Roma-Napoli. Per le tratte AV/AC, infatti, i canoni di accesso non dovranno semplicemente essere posti a copertura dei costi di circolazione supportati dal gestore dell’infrastruttura, ma anche garantire buona parte della remunerazione del capitale investito nella realizzazione delle linee ferroviarie AV/AC”.

In considerazione di quanto sopra, la relazione illustrativa sottolinea che, “pur prevedendo[si] di presentare entro il corrente anno la proposta di decreto per stabilire i nuovi canoni, tenuto conto dei tempi tecnici per l’acquisizione del parere del CIPE e della Conferenza Stato-Regioni specialmente nel periodo di fine legislatura, si rende indispensabile fissare il termine di adozione del decreto stesso entro il 30 giugno 2006. Ciò al fine di consentire la prosecuzione della validità degli attuali canoni nelle more della conclusione dell’iter di approvazione ed adozione del nuovo decreto”.

 


 

Articolo 16
(Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari)

L'articolo in esame conferma (primo periodo) fino al 30 aprile 2007, i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) il cui mandato verrebbe a scadere il 30 aprile 2006. Il secondo periodo dell’articolo, introdotto dal Senato, conferisce diritto di voto agli studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti nel Consiglio universitario nazionale (organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario).

 

Secondo la relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, la proroga del C.N.S.U intende mantenere lo statu quo del Consiglio in vista del suo riordino, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2006, assicurandone la continuità ai fini della valutazione delle nuove classi delle lauree in corso di definizione ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270[86].

 

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.), disciplinato dal DPR 2 dicembre 1997, n. 491, è organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato[87].

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento istitutivo, il CNSU era composto da trenta membri: ventotto eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, e da due membri eletti, rispettivamente, dagli iscritti ai corsi di specializzazione e dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

L’art. 3-bis del decreto-legge n. 105 del 2003[88] ha prorogato Il CNSU allora in carica fino al 31 dicembre 2003, in considerazione degli adempimenti connessi alla riforma dei percorsi universitari, ed ha disposto che le elezioni si svolgessero entro il novembre 2003.

Il medesimo DL ha attribuito agli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei ventotto rappresentanti dei corsi di laurea previsti dall'articolo 2 del regolamento di cui al DPR 491/1997, nonché a tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi componenti.

Il provvedimento ha infine disposto che il mandato dei componenti del CNSU rinnovato nei termini sopra sintetizzati avesse la durata di due anni e che i rappresentanti iscritti a corsi di laurea triennale, una volta conseguito il titolo, rimanessero in carica nel caso di proseguimento degli studi in un corso di laurea specialistica .

A seguito delle elezioni indette con Ordinanza ministeriale 31 luglio 2003 (per il 24 e 25 marzo 2004) l’attuale Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari è stato costituito con Decreto Ministeriale 30 aprile 2004. Il mandato dei componenti verrebbe pertanto a scadere, come già segnalato  il 30 aprile 2006. 

Con Ordinanza Ministeriale del 28 settembre 2005 - Prot. n. 466/2005 erano state indette per il 28 e 29 marzo 2006 le elezioni per il rinnovo del CNSU; a seguito dell’emanazione del DL in esame, con ordinanza ministeriale 30 dicembre 2005, prot.693, si è disposta la proroga dell’organismo nella sua attuale composizione, per un ulteriore anno e fino al 30 aprile 2007 revocando contestualmente l’indizione delle elezioni

 

Il secondo periodo dell’articolo, come già anticipato sopra, conferisce diritto di voto agli studenti eletti dal C.N.S.U. quali rappresentanti nel Consiglio universitario nazionale (C.U.N.).

Si ricorda che il C.U.N, recentemente riordinato dalla legge 16 gennaio 2006 n. 18[89],è un organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario; esso esprime pareri e formula proposte su varie questioni attinenti i percorsi universitari ed il finanziamento degli atenei, inoltre verifica la legittimità degli atti delle procedure concorsuali ed espleta eventuali procedimenti disciplinari a carico dei docenti e dei ricercatori. Il Consiglio é composto da 58 membri che, in vario numero, rappresentano il personale docente e non docente nonché i presidi di facoltà,i rettori e gli studenti (art. 1 della legge 18/2006) .

In particolare la legge n.18/2006 (confermando per tale profilo la normativa precedente) stabilisce che il Consiglio nazionale degli studenti universitari elegga otto rappresentanti in seno al C.U.N.

Dal momento che la stessa legge ha prorogato le funzioni del C.U.N. in carica alla data del 30 aprile 2005[90] fino all’insediamento del nuovo organismo (le cui elezioni saranno indette entro la prima decade di aprile 2006) la previsione contenuta nel secondo periodo dell’articolo in commento sembrerebbe superflua.

 

Con riguardo al secondo periodo della disposizione in commento si segnala che ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera b) della legge di riordino del C.U.N.(legge n.18/2006), gli otto rappresentanti del CNSU nel Consiglio universitario nazionale sono membri a tutti gli effetti con diritto di voto.[91]


 

Articolo 17
(Codice della strada)

L’articolo 17 novella i commi 2-bis e 2-terdell’ articolo 72 del codice della strada[92], relativi, il primo, all’obbligo per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate di essere equipaggiati con strisce laterali retroriflettenti, ed il secondo, all’obbligo per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate di essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.

 

 

La modifica al comma 2-bis - di cui alla lettera a) dell’articolo in esame - è volta a prorogare al 31 dicembre 2006[93] il termine, già fissato al 31 dicembre 2005, entro il quale  gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, già in circolazione, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.

 

 

Il comma 2-bis dell’articolo 72 - introdotto nel codice della strada dall’articolo 1, comma 3 del DL 151/2003 e successivamente modificato dall’articolo 7 del DL 266/2004 – prevede che, durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Il comma stabilisce che le caratteristiche tecniche delle strisce siano definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. L’articolo 7  - nel testo previgente -  prevedeva che i veicoli di nuova immatricolazione fossero equipaggiati con i dispositivi di cui sopra dal 1° aprile 2005, mentre i veicoli in circolazione, entro il 31 dicembre 2005.

 

La modifica al comma 2-ter - di cui alla lettera b) dell’articolo in esame - è volta a prorogare al 1° gennaio 2007 la data – già fissata al 1° gennaio 2006 – a decorrere dalla quale autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., di nuova immatricolazione in Italia, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.

 

Il testo previgente del comma 2-ter dell’articolo 72  - anch’esso introdotto dall’articolo 1, comma 3 del DL 151/2003 e modificato dall’articolo 7 del DL 266/2004 - prevedeva che autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal1° gennaio 2006, fossero equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è demandata la definizione delle caratteristiche tecniche di tali dispositivi.

 

Si ricorda che la relazione illustrativa dell’originario disegno di legge di conversione del decreto legge in esame (A.S. 3717) precisa che la proroga di cui alla lettera b) dell’articolo in esame “si rende necessaria in quanto è in corso di elaborazione una nuova direttiva comunitaria, nonché un apposito studio che tende a verificare la reale sicurezza di tali dispositivi ai fini della circolazione stradale”.

 

Per una più immediata comprensione delle modifiche apportate al testo, si veda il testo a fronte di seguito riportato.

 

72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

(come modificato dall’articolo 17 del D.L. 273/2005)

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.

 

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006

2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.

 

Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 14 luglio 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva concernente l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM(2003)418).

La proposta è volta ad abrogare e sostituire la direttiva 70/156/CEE relativa alla stessa materia con lo scopo, fra l’altro, di estenderne l’applicazione a tutte le categorie di veicoli commerciali. Essa introduce, in particolare, un’armonizzazione totale in basealla quale le disposizioni comunitarie sostituiranno interamente le disposizioni nazionali vigenti fino ad ora. E’ prevista tuttavia una lunga fase di transizione per consentire ai costruttori dei diversi settori di adeguarsi alle nuove disposizioni.

La proposta, che segue le procedura di codecisione, è stata esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura l’11 febbraio 2004. Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta modificata (COM(2004)738) che è in attesa della prima lettura del Consiglio.

 


Articolo 18
(Giurisdizioni)

Il comma 1 proroga, fino al 31 dicembre 2006, il mandato dei giudici onorari aggregati di Tribunale (GOA) in scadenza di mandato; tali giudici sono stati, come noto, previsti dalla legge 276/1997 (v. ultra) per la definizione del contenzioso civile pendente, nell'ambito di apposite sezioni stralcio

Il testo presentato inizialmente dal Governo limitava la proroga ai GOA in scadenza tra il 31 dicembre 2005 (ovvero tra la data di entrata in vigore del decreto-legge) ed il 31 dicembre 2006 –compresi quelli già prorogati nelle funzioni ex art. 18 del DL 266/2004 (L. 306/2004), per i quali non fosse consentita la proroga ordinaria di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge -.

Le richiamate disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari) prevedono che:

§         la nomina a giudice onorario aggregato ha durata quinquennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno (art. 4, comma 1);

§         il Ministro della giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante (art. 4, comma 4).

Il DM giustizia 30 luglio 1998 ha fissato all’11 novembre 1998 la data di inizio del funzionamento delle sezioni stralcio; con delibera 29 aprile 2002, il CSM ha però stabilito che il termine di decorrenza quinquennale decorra dalla effettiva presa di possesso dell’ufficio (sempre fatta salva l’eventuale proroga annuale).

Si ricorda altresì che i giudici onorari aggregati sono nominati, fra i soggetti che vantano determinati requisiti[94], con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del C.S.M., su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente.

 

Il maxiemendamento del Governo approvato dal Senato ha ampliato l’ambito di applicazione della norma stabilendo che la proroga fino al 31 dicembre 2006 riguarda i giudici onorari aggregati il cui mandato è scaduto o scade tra il 15 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2006.

 

Il comma 2 dell’art. 18 in esame estende fino al 30 aprile di ciascun anno il termine entro cui è bandito il concorso pubblico per la nomina a consigliere di Stato,di cui all’articolo 19, primo comma, numero 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali).

La relazione al decreto afferma come l’intervento si è reso necessario a seguito del coinvolgimento nell’iter procedimentale di indizione del concorso del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il termine (che la legge limitava ai primi quindici giorni del mese di gennaio) è, infatti, divenuto insufficiente in quanto “il plenum del Consiglio di presidenza si riunisce solo una o due volte al mese, e va inoltre considerato il tempo necessario per l’istruttoria svolta dalle relative commissioni…..”.

 

Il comma 3 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 97, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Il citato comma 97 indicava le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” al blocco delle assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, la lett. e) dell’art. 97 aveva previsto come prioritaria l’immissione in servizio dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di Consiglieri di Stato (non si specificava quale) che avessero conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino al 1° gennaio 2005:

Il comma 3 dell’art. 18 specifica che l’assunzione prioritaria degli idonei ivi prevista – restando subordinata alla perdurante validità biennale della relativa graduatoria – è limitata agli idonei (nella specie, uno solo) dell’ultimo concorso a posti di consigliere di Stato che è stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004.

Il comma 4 incrementa di una unità la dotazione organica del Consiglio di Stato, a decorrere dal 1º gennaio 2006, proprio per consentire l’assunzione prioritaria di cui al comma 3.

La relativa copertura finanziaria è individuata nello stanziamento di fondi previsto, a decorrere dal 1º gennaio 2006, per il funzionamento della giustizia amministrativa.

 


Articolo 19
(Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri)

 

L’articolo 19 reca la modifica del comma 5 dell’articolo 2-bis del D.L. 5/2001[95]relativo al termine di scadenza per la completa conversione del sistema televisivo su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale (c.d. switch off).

 

Il testo previgente del comma 5 richiamato fissava nel 31 dicembre 2006 (testualmente: “entro l’anno 2006”) il termine entro cui le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale.

 

A seguito della modifica introdotta dall’articolo in esame:

§         il termine del 31 dicembre 2006 è prorogato al 31 dicembre 2008 (testualmente: “entro l’anno 2008”).

La modifica nasce dall’esigenza – dichiarata nella relazione illustrativa dell’originario disegno di legge di conversione (A.S. 3717) – di una “sintonia con quanto stabilito nelle due comunicazioni della Commissione europea (del 24 maggio e del 29 settembre 2005) sullo switch-over, nonché nelle conclusioni approvate dal Consiglio dell’Unione europea il 1º dicembre 2005, secondo le quali alcuni Stati membri prevedono di completare la migrazione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica terrestre a quella digitale entro il 2012, mentre altri (fra cui l’Italia) vi saranno giunti a livello regionale o nazionale prima del 2008” (sul punto vedi infra)

 

§         si aggiunge, che “a tale fine” (rectius, al fine della completa conversione del sistema televisivo su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale) sono individuate aree all digital nelle quali si possa accelerare la completa conversione

 

Relativamente alle aree all digital¸si ricorda che, nell’ottica di un approccio allo switch off su base regionale e allo scopo di affrontare la complessità della transizione prendendo come riferimento territori con caratteristiche di isolamento geografico, in data 16 aprile 2005 sono stati sottoscritti. – al fine della definitiva transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio delle regioni autonome Valle d'Aosta e Sardegna - protocolli d’intesa dal Ministero delle comunicazioni, dalle predette regioni e dall'Associazione DGTVi, con cui le parti si sono impegnate a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile già entro il 31 gennaio 2006 la transizione al digitale terrestre nelle aree principali delle due regioni. E’ stato poi stabilito che la transizione avvenga in due fasi: entro il 31 gennaio 2006[96] per i capoluoghi di provincia ed entro il 31 luglio 2006 per l’intera regione.

Il decreto ministeriale 1° settembre 2005 – proprio al fine di conseguire l’obiettivo sopra indicato (definitiva transizione delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnologia analogica a quella digitale già entro il 31 gennaio 2006)– ha riservato una quota pari a 14 milioni di euro, ovvero alla minor somma residua rispetto allo stanziamento iniziale di cui all'art. 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311[97], in relazione alle erogazioni effettuate alla data del decreto, contributi per l'acquisto o noleggio, anche con possibilità finale di acquisto, di apparecchi idonei a consentire la ricezione in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività in favore di abbonati al servizio di radiodiffusione delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, in regola con il pagamento del canone di abbonamento per l'anno in corso.

Il decreto ministeriale 2 settembre 2005 ha poi riconosciuto agli abbonati al servizio di radiodiffusione televisiva, in regola con il pagamento del canone di abbonamento per l'anno in corso, delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta, un contributo di 20 euro per l'acquisto od il noleggio di un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale e una elevata interattività da remoto. Alla erogazione del contributo suddetto si provvede attingendo, entro il limite di 6 milioni di euro, alle disponibilità del Fondo - istituito con il comma 250 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per l’anno 2005, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro.

Da ultimo, il comma 572 dell’articolo 1 della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) è intervenuto sulle aree all digital, prevedendo, per l’anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d’Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1º al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1º gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.

 

 

Si segnala che la disposizione del comma 5 dell’articolo 2-bis come integrata dall’articolo in esame non chiarisce né i tempi né le modalità dell’individuazione delle aree alldigital. Inoltre, non appare chiara la relazione tra l’individuazione di aree all digital ai sensi della disposizione in commento e la previsione di cui al richiamato comma 572 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 relativa a “quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni”.

 

Con riferimento agli interventi in ambito europeo sulla tecnica digitale del sistema radiotelevisivo, si ricorda che la promozione della televisione digitale costituisce uno dei settori di intervento previsti dalla strategia di Lisbona, essendo considerata uno strumento efficace ai fini dell’accesso generalizzato a tutti i cittadini ai nuovi servizi e applicazioni della società dell’informazione.

Il 24 maggio 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa all’accelerazione della transizione dalla radiodiffusione analogica a quella digitale delle emissioni televisive (COM(2005)204).

 

Nel documento la Commissione auspica che tale transizione possa consolidarsi per il 2010 ed essere definitivamente completata su tutto il territorio dell’Unione europea entro il 2012.

 

Il 29 settembre 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione concernente “Priorità della politica dell'UE in materia di spettro radio per il passaggio al digitale nel contesto della prossima Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'UIT del 2006 (RRC-06)” (COM(2005)461).

La comunicazione intende contribuire agli obiettivi dell'iniziativa i-2010, avviata in relazione all'agenda di Lisbona, e sottolinea l'importanza di disporre dello spettro radio per stimolare l'innovazione nelle tecnologie dell’informazione e di gestire tale risorsa con maggiore flessibilità per utilizzarla in maniera più efficiente.

I documenti sono stati trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, che li ha esaminati congiuntamente il 1° dicembre 2005. Il Consiglio, in particolare, ha invitato gli Stati membri a completare il passaggio al digitale, nella misura del possibile, entro il 2012, e a pubblicare, ove non l’avessero ancora fatto, entro il 2006, le loro proposte di migrazione; ha poi invitato la Commissione a tenere aggiornate sul suo sito internet le informazioni sui piani nazionali, e a sostenere lo sviluppo di distribuzioni nuove e innovative nonché le tecnologie senza filo attraverso i programmi UE di ricerca e sviluppo tecnologico.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La promozione della televisione digitale costituisce uno dei settori di intervento previsti dalla strategia di Lisbona, essendo considerata uno strumento efficace ai fini dell’accesso generalizzato a tutti i cittadini ai nuovi servizi e applicazioni della società dell’informazione.

 

Il 24 maggio 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa all’accelerazione della transizione dalla radiodiffusione analogica a quella digitale delle emissioni televisive (COM(2005)204).

Nel documento la Commissione auspica che tale transizione possa consolidarsi per il 2010 ed essere definitivamente completata su tutto il territorio dell’Unione europea entro il 2012.

 

Il 29 settembre 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione concernente “Priorità della politica dell'UE in materia di spettro radio per il passaggio al digitale nel contesto della prossima Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'UIT del 2006 (RRC-06)” (COM(2005)461).

La comunicazione intende contribuire agli obiettivi dell'iniziativa i-2010, avviata in relazione all'agenda di Lisbona, e sottolinea l'importanza di disporre dello spettro radio per stimolare l'innovazione nelle tecnologie dell’informazione e di gestire tale risorsa con maggiore flessibilità per utilizzarla in maniera più efficiente.

 

I documenti sono stati trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, che li ha esaminati congiuntamente il 1° dicembre 2005. Il Consiglio, in particolare, ha invitato gli Stati membri a completare il passaggio al digitale, nella misura del possibile, entro il 2012, e a pubblicare, ove non l’avessero ancora fatto, entro il 2006, le loro proposte di migrazione; ha poi invitato la Commissione a tenere aggiornate sul suo sito internet le informazioni sui piani nazionali, e a sostenere lo sviluppo di distribuzioni nuove e innovative nonché le tecnologie senza filo attraverso i programmi UE di ricerca e sviluppo tecnologico.

 


 

Articolo 19-bis
(Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

L’articolo 19-bis, introdotto dal Senato, consente l’impiego di alcune tecniche di comunicazione a distanza, richiamate nell’articolo 58, comma 2, del codice del consumo, anche in deroga alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui al D.Lgs. 196/2003.

La richiamata disposizione del Codice del consumo si riferisce, in particolare, alle tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle per le quali è richiesto il consenso preventivo del consumatore (telefono, posta elettronica, sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento dell’operatore  e fax), ossia alle tecniche che consentono una comunicazione individuale e che possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario. Queste tecniche potranno pertanto essere utilizzate anche in deroga alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, senza pertanto la necessità di un consenso preventivo. 

 

L’articolo 58 in parola rientra tra le disposizioni  disciplinanti i contratti a distanza del D.Lgs 206/05 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229” (sezione II, Titolo II, Parte III).

Ai sensi dell’art. 50 del codice, per contratti a distanza si intendono i contratti aventi ad oggetto la fornituradi beni o la prestazione di servizi stipulati tra il consumatore e l'operatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista, ossia, - secondo la definizione recata dallo stesso articolo - di qualunque mezzo che possa essere impiegato per la conclusione del contratto senza la presenza simultanea del professionista e del consumatore.

L’articolo 58,cheriproduce gli articoli 11 del decreto legislativo n.50/92[98] e 12 del decreto legislativo n.185/99[99], introduce limiti all’impiego di talune delle suddette tecniche, il cui uso è subordinato all preventivo consenso da parte del consumatore  per l’impiego del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento dell’operatore o di fax. Per l’uso di altre tecniche diverse dalle suindicate, che consentano una comunicazione individuale, è sufficiente che il consumatore non si dichiari contrario (comma 2).

Si ricorda, brevemente che il nuovo “Codice del consumo” recante una disciplina unitaria – benché non comprensiva delle norme contenute nel codice civile - in materia di "tutela dei consumatori", coordinata con la normativa comunitaria e diretta alla semplificazione normativa, si compone di 138 articoli, è articolato in sei Parti suddivise a loro volta in Titoli, Capi e sezioni.  Il Titolo II della Parte III, dedicato alle modalità di circolazione, reca, al Capo I, le norme in materia di contratti negoziati nei locali commerciali; il Capo II, concernente la disciplina di particolari modalità di circolazione, è articolato in Sezioni dedicate, nell’ordine, ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, con una specifica Sezione IV in materia di diritto di recesso, mentre il Capo III reca una norma di coordinamento che rinvia alla specifica disciplina in materia di commercio elettronico.

 

Quanto al Codice in materia di protezione dei dati personali(D.Lgs 196/2003),  operativo dal 1° gennaio 2004, si ricorda è nato con l’intento di semplificare gli adempimenti in materia e di razionalizzare le varie norme riguardanti, anche indirettamente, la tutela della privacy.

Il Codice, che integra ed accorpa la legge 675/96 e i decreti legislativi, i regolamenti e i codici deontologici che si sono succeduti negli ultimi anni, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2, co. 1). Il provvedimento contiene, inoltre, alcune rilevanti innovazioni concernenti la riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.

I primi articoli del codice (artt. 1 -10) recano la disciplina delle “regole generali” in materia di diritto alla riservatezza e al trattamento dei dati sensibili. Gli articoli da 11 a 22 dettano le regole generali di trattamento dei dati personali (informative, trattamento illecito e risarcimento danni, trattamento effettuato da soggetti che effettuano il trattamento dei dati ed il trasferimento dei dati all’estero)

La seconda parte del Codice è dedicata alle diverse fattispecie di trattamento dei dati personali con risvolti pubblicistici (ambito giudiziario, di polizia, sanitario, con scopi di ricerca ecc), al settore bancario ed al settore del lavoro e della previdenza sociale.

Da ultimo la terza parte raccoglie negli artt. 141-186 le regole dedicate alla tutela giurisdizionale avanti il Giudice ordinario ed il reclamo avanti il Garante con le relative sanzioni.


 

Articolo 20
(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

Il comma 1 dell’articolo interviene, novellandolo, sul comma 1 dell'articolo 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali..

Si consideri che l’art. 1, comma 1, del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, consente, in determinati casi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) concesso per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo[100].

Presupposti della proroga sono:

§         la cessazione dell’attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;

§         la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;

§         l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi dell'intervento di integrazione (cioè, durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale), del piano di gestione delle eccedenze di personale.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede che la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per crisi aziendale, e l’erogazione del conseguente trattamento di cassa integrazione straordinaria, sia pari ad un periodo massimo - in linea ordinaria - di 12 mesi, con possibilità di un nuovo intervento qualora siano decorsi almeno i 2/3 del periodo della precedente concessione.

 

La novella, aggiungendo un ulteriore presupposto, prevede che la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale sia concessa “sulla base di specifici accordi in sede governativa”.

Per tale finalità, sembrerebbe che venga elevato il limite complessivo di spesa da 43 a 63 milioni di euro (a valere sul Fondo per l'occupazione, di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236) .

Si rileva, tuttavia, che il testo risultante dalle novelle prevede, almeno letteralmente, un tetto di spesa invariato (43 milioni di euro), in quanto esse si limitano ad elevare l'incremento del Fondo per l'occupazione (per tale finalità) da 43 a 63 milioni di euro.

 

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2005  al 31 dicembre 2006 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese - di quelle aventi, cioè, meno di 15 dipendenti - licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, prevista dall’art. 1, comma 1, primo periodo del decreto legge n. 4/1998[101].

Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità.

Si ricorda che, per la fattispecie in esame, gli incentivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità previsti dalla legge n. 223/1991 sono i seguenti :

a) in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso al datore il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti (quest'ultima è pari, nel 2005, a 2,94 o a 2,85 euro settimanali, a seconda che sia previsto o meno l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

b) in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per l’intero periodo, il medesimo beneficio di cui alla precedente lett. a), ad esclusione dei premi INAIL, che restano dovuti per intero. Il beneficio è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato .

 

Si dispone che il beneficio contributivo in questione è concesso per il 2006 nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, tramite l’utilizzazione di una quota corrispondente della dotazione del Fondo per l'occupazione[102] .

Si ricorda che gli incentivi sopra ricordati possono essere di durata superiore a 12 mesi (e fino ad un massimo di 18 o 24 mesi) e che le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.


 

Articolo 20-bis
(Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40)

 

L’articolo in esame, introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, prevede modifiche alla legge n. 40/1987, “Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.”.

Si ricorda che tale legge autorizza la concessione di contributi pubblici agli enti privati che operano nel campo della formazione professionale, prescrivendo i requisiti degli enti beneficiari e i controlli a cui tali enti devono essere sottoposti.

In particolare si prevede che il Ministero del lavoro concede agli enti privati, che svolgono attività rientranti nell'ambito della formazione professionale, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

Possono usufruire degli interventi in questione gli enti privati che:

-  siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;

- applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

-  rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

- non perseguano scopi di lucro;

- abbiano carattere nazionale e operino in più di una regione;

- siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività di formazione professionale (articolo 1).

L'erogazione dei contributi è effettuata, nell'ambito delle risorse stanziate dalla legge, sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 31 marzo di ogni anno. I criteri e le modalità da utilizzare per determinare l'entità dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro[103] (articolo 2).

Gli enti in questione  sono tenuti a presentare appositi rendiconti al Ministero del lavoro entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati è effettuato sulla base dei rendiconti presentati nonché delle risultanze di visite ispettive che il Ministero del lavoro può disporre presso le sedi centrali dei predetti enti (articolo 3).

 

Si consideri, inoltre, per quanto riguarda la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni nel settore della formazione professionale, che la versione originaria dell’articolo 117 della Costituzione già prevedeva che le regioni potessero emanare disposizioni legislative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (competenza concorrente), in materia di formazione artigiana e professionale.

In attuazione di questa previsione fu emanata la Legge 21 dicembre 1978, n. 845, Legge-quadro in materia di formazione professionale, sulla base della quale le regioni hanno successivamente emanato le disposizioni legislative di loro competenza.

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382, ha provveduto al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative, nelle materie indicate nell’art. 117 Cost., ancora esercitate dallo Stato, oltre all’attribuzione alle stesse regioni di altre funzioni amministrative, ai sensi dell’art. 118 Cost.. In particolare gli artt. 35-41 del citato D.P.R. n. 616/1977 hanno trasferito alle regioni le funzioni amministrative relative all’istruzione artigiana e professionale , riservando allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

1)    la vigilanza sull’osservanza della legislazione sociale,

2)    la formazione e l’addestramento professionale svolti dallo Stato (comprese le aziende autonome, le Forze armate e i corpi assimilati) nei confronti dei propri dipendenti.

Successivamente gli artt. 140-147 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, sono nuovamente intervenuti sulla materia in oggetto, ridisciplinando  il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti amministrativi in materia di formazione professionale.

Le innovazioni riguardano innanzitutto la definizione della materia. Si è cercato essenzialmente di precisare l'ambito della formazione professionale in rapporto al sistema della istruzione scolastica, il cui ordinamento rimane riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera q), della Legge n. 59/1997. Occorre poi tenere presente che l'art. 142 del D.Lgs. n. 112/1998 definisce le funzioni amministrative riservate allo Stato in maniera assai più analitica di quanto facesse l'art. 40 del D.P.R. 616/1977.

L’ultimo intervento in materia è la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione (Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Il nuovo articolo 117, terzo comma, nell’elencare tra le materie di legislazione concorrente l’istruzione, riserva la competenza esclusiva per l’istruzione e la formazione professionale alle Regioni.

 

L’articolo in esame, in primo luogo, alla lettera a) reca modifiche con riferimento all’attività che devono svolgere gli enti interessati, rinviando “all’articolo 117, comma 1, lettera m) della Costituzione e alle vigenti normative in materia”.

Si ricorda che l’art. 117, comma 1, lettera m) della Cost. attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia della “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

 

Dovrebbe intendersi, in considerazione del settore di intervento della legge n. 40/1987, che si voglia far riferimento alle prestazioni essenziali, da garantire su tutto il territorio nazionale, relative alle attività di formazione professionale. Sarebbe tuttavia opportuna una formulazione che definisca in maniera più chiara il campo di attività degli enti in questione.

 

Con la lettera b) si elimina la prima delle condizioni che devono possedere gli enti per ricevere contributi, relativa “all’emanazione” degli stessi enti necessariamente da organizzazioni sindacali o datoriali, da associazioni con finalità formative, da imprese o dal movimento cooperativo.

In sostanza si allarga la platea degli enti che potrebbero rientrare nel campo di applicazione della disposizione.

 

La lettera c) modifica il termine entro cui, ogni anno, gli enti devono presentare apposita domanda per i contributi, fissandolo al 15 febbraio.

 

Infine la lettera d) conferma che i criteri e le modalità per la concessione dei contributi siano stabiliti con decreto del Ministro del lavoro (da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione).

Viene quindi eliminato il parere consultivo della Commissione centrale per l’impiego.

 

Il comma 2 autorizza, per l’anno 2006, la spesa di 13 milioni di euro per le finalità della legge n. 40/1987, provvedendo alla relativa copertura finanziaria tramite corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente relativi al bilancio triennale 23006-2008, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro.

 


 

Articolo 21
(Reclutamento nell’Arma dei carabinieri)

L’articolo 21 modifica l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. Tale norma ha autorizzato, dal 2001 al 2005, il transito di un numero complessivo di 149 unità di ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, per la sua costituzione iniziale. L’articolo 21 in commento proroga tale autorizzazione al 2007. Come spiegato nella relazione illustrativa, la disposizione si rende necessaria a causa della complessità delle procedure concorsuali, che ha consentito il transito soltanto di 127 ufficiali, mentre il passaggio delle rimanenti 22 unità è subordinato all’emanazione di un nuovo bando di concorso ed alla disponibilità di risorse presso le Forze armate interessate, adempimento, questo, che non può essere realizzato entro il termine attualmente previsto dalla legge.

 


 

Articolo 22
(Incenerimento dei rifiuti)

L’articolo proroga alcuni termini previsti per l’adeguamento degli impianti esistenti di incenerimento e di coincenerimento - cioè quegli impianti che non hanno come fine esclusivo quello di incenerire i rifiuti – dall’art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2000/76/CE.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 133 del 2005, dando attuazione alla direttiva 2000/76/CE, ha previsto un’unica disciplina per l’incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti laddove esisteva una disciplina diversificata per l’incenerimento dei rifiuti non pericolosi e di quelli pericolosi che il legislatore comunitario ha inteso superare – sia pure con specifiche deroghe, come quelle previste per i rifiuti animali e vegetali – proponendo una sorta di testo unico dell’incenerimento, alla luce della considerazione che la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, basata sulle loro caratteristiche prima dell’incenerimento, e non già sulle diverse emissioni provocate, non appariva soddisfacente.

Con la nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo vengono quindi previsti medesimi valori di emissione a tutti i tipi di rifiuti, pur prevedendo opportune differenziazioni per quanto riguarda le misure di controllo al momento della ricezione dei rifiuti e le tecniche di incenerimento. Vengono fissate rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e coincenerimento.

Il comma 1 dell’articolo in esame, posticipa, pertanto, al 28 febbraio 2006 il termine del 28 dicembre 2005 previsto nei commi 1 e 9 dell’art. 21 del decreto n. 133 del 2005 e relativo:

§         all’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto (comma 1);

§         all’applicazione agli impianti esistenti, fino all'adeguamento, delle norme tecniche previgenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Si ricorda che le norme tecniche previgenti sull’incenerimento dei rifiuti sono sostanzialmente contenute in una serie di provvedimenti che avevano recepito le precedenti direttive comunitarie sulla materia ora abrogate dalla direttiva 2000/76/CE: il D.M. 19 novembre 1997, n. 503 (di recepimento delle direttive 89/369/CE e 89/429/CE sull’incenerimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti non pericolosi) e il D.M. 25 febbraio 2000, n. 124 (che ha recepito la direttiva 94/67/CE sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi).

 

Si osserva che il termine del 28 dicembre 2005  previsto dal comma 1-  relativo all’adeguamento degli impianti esistenti- e di cui viene prevista la proroga, è stato fissato dall’art. 20, primo paragrafo, della direttiva 2000/76/CE e che lo Stato italiano ha già subito una condanna da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee- sentenza 2 dicembre 2004 (causa C/97/04) - a causa della mancata attuazione della direttiva 2000/76/CE entro il 28 dicembre 2002.

 

Il comma 1-bis aggiunge un ulteriore comma – comma 10-bisall’art. 21 del decreto legislativo n. 133 del 2005, prevedendo che per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica, il termine del 28 dicembre 2005 previsto per l’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto, resti fissato al 28 dicembre 2008.

Tali impianti devono utilizzare come combustibile accessorio prodotti trasformatiderivanti da materiali di 1, 2 e 3 di cui agli artt. 4, 5 e 6 del regolamento n. 1774/2002/CE, vale a dire sottoprodotti di origine animale.

Si ricorda, infatti, che l’art. 6 del decreto legislativo n. 133 del 2005 assoggetta alle procedure semplificate previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3, di cui al regolamento 1774/2002/CE.

 


 

Articolo 22-bis
(Conferimento in discarica dei rifiuti)

L’articolo in esame prevede, attraverso una novella al secondo periodo del comma 9 dell’art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che per le discariche di tipo ex 2A e per le discariche per inerti, il termine di conferimento sia il 3 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della legge di conversione) e non il 31 dicembre 2005 previsto per le discariche già autorizzate (quest’ultimo termine è stato prorogato al 31 dicembre 2006 dal citato comma 9 dell’art. 11-quaterdecies del decreto legge n. 203/2005), come dispone l’art. 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Si ricorda, infatti, che il comma 9 dell’art. 11-quaterdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha previsto la proroga di alcune disposizioni contenute nell’art. 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. In particolare è stato prorogato - dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006 – il termine, per le discariche già autorizzate, per continuare a ricevere i rifiuti per cui erano state autorizzate, ad eccezione delle discariche di II categoria, di tipo A, cui vanno conferiti materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è stato, invece fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire al 3 dicembre 2005[104], cui ora vanno ad aggiungersi anche le discariche di tipo ex 2A e le discariche per inerti.

Si ricorda, da ultimo, che ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 36 del 2003, le discariche sono state classificate sulla base della tipologia dei rifiuti conferiti, in:

- discarica per rifiuti inerti;

- discarica per rifiuti non pericolosi;

- discarica per rifiuti pericolosi.

Tale distinzione, che riproduce la classificazione comunitaria, ha voluto semplificare, razionalizzare ed uniformare i sistemi di classificazione delle discariche. Precedentemente, la materia delle discariche era regolata dal paragrafo 4.2 (Stoccaggio definitivo dei rifiuti) della deliberazione 27 luglio 1984 Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del DPR n. 915 del 1982, concernente lo smaltimento dei rifiuti,ed esse erano classificate in:

§         discariche di prima categoria (semplici impianti di stoccaggio nei quali potevano essere smaltiti rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilati agli urbani, fanghi non tossici e nocivi);

§         discariche di seconda categoria, definiti “impianti di stoccaggio definitivo sul suolo o nel suolo”, suddivise a loro volta in:

-                      discariche di Tipo A (nei quali potevano essere smaltiti soltanto i rifiuti inerti);

-                      discariche di Tipo B (nei quali potevano essere smaltiti rifiuti sia speciali che tossici e nocivi, tal quali o trattati, a condizione che non contengano – in determinate concentrazioni - sostanze appartenenti ai gruppi 9÷20 e 24, 25, 27 e 28 dell'allegato al DPR n. 915 del 1982);

§         discariche di terza categoria: impianti aventi caratteristiche di sicurezza particolarmente elevate per la protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo, nei quali possono essere confinati rifiuti tossici e nocivi contenenti sostanze appartenenti ai gruppi 9, 20 e 24, 25, 27, 28 di cui all'allegato al DPR n. 915 del 1982, anche in concentrazioni superiori a una determinata soglia fissata dalle stesse norme).


 

Articolo 23
(Disposizioni in materia di energia e attività produttive)

L’articolo 23 – cheriproduce in parte quanto previsto originariamente dal comma 276 - quinquies del maxiemendamento 1.2000 del Governo alla legge finanziaria per il 2006, introdotto in sede di esame dell'AC 6177-A  e successivamente soppresso – reca una rimodulazione della tempistica del regime di transizione nell’attività di distribuzione di gas naturale originariamente delineato dal D.Lgs. n.164/00 di liberalizzazione del settore del gas.

 

Il comma 1, in particolare, dispone una proroga al 31 dicembre 2007 del periodo transitorio degli affidamenti e delle concessioni per l’attività di distribuzione del gas naturale in essere al 21 giugno 2000, previsto dall’art. 15,comma 5, del decreto legislativo 164/00[105].

Il termine entro il quale vengono a scadenza le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs.n164/00 (e dunque entro il quale debbono essere avviate le gare per l’affidamento del servizio) può essere inoltre prolungato automaticamente al 31 dicembre 2009, nel caso in cui si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 dell’art. 15 cit., vale a dire:

§       fusione societaria che consenta di servire un’utenza non inferiore al doppio di quella della maggiore delle società oggetto della fusione;

§       fornitura del servizio a più di 100.000 clienti finali o la distribuzione di più di 100 milioni di metri cubi di gas all’anno o, ancora, l’estensione dell’ambito operativo dell’impresa all’intero territorio provinciale;

§       possesso di almeno il 40% delle azioni da parte del capitale privato.

 

Il comma 2 consente infine un’ulteriore proroga di un anno dei suddetti termini (al massimo quindi sino al 2010) qualora ricorra un atto dell'ente locale affidante o concedente  motivato da comprovate ragioni di pubblico interesse.

 

Per meglio inquadrare la questione, si ricorda che il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. decreto Letta) ha introdotto, in attuazione della direttiva 98/30/CE, la liberalizzazione del servizio gas per le attività di importazione, trasporto, dispacciamento e vendita di gas naturale in qualunque forma e comunque utilizzato.

In particolare, il decreto ha previsto che: a) l'attività di vendita all’utente finale e l’attività di distribuzione devono essere distinte; per la prima si stabilisce la concorrenza nel mercato ( fra più operatori), per la seconda, in presenza del monopolio naturale costituito dalle reti sotterranee, la concorrenza per il mercato: un solo operatore in una data area territoriale, di norma la circoscrizione comunale scelto con gara cui è affidato il servizio per una durata non superiore ai 12 anni); b) la vendita ( o fornitura) viene “liberalizzata” in senso proprio, essendo soggetta solo ad autorizzazione ministeriale; c) è imposto l’obbligo di separazione “societaria” tra le attività di distribuzione e quella della vendita; d) la distribuzione è definita nelle premesse al richiamato decreto 164/00 come trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, essa viene confermata come servizio pubblico di competenza degli enti locali; e) gli enti locali debbono affidare la gestione del servizio distribuzione solamente a mezzo gara, per cui l’unica forma di gestione è quella che viene definita in “concessione”.

Gli enti locali debbono avviare le gare almeno un anno prima della scadenza, fermo restando l’obbligo per il gestore uscente di proseguire la gestione del servizio fino al subentro del successore. Per quanto concerne il riscatto delle concessioni, dopo l’entrata in vigore del decreto 164/00 dottrina e giurisprudenza prevalenti erano concordi nel ritenere inammissibile il riscatto anticipato, dato che nel nuovo ordinamento l’unica modalità di affidamento della gestione distribuzione gas è quella della “gara”, mentre il riscatto è finalizzato alla gestione diretta da parte dell’ente locale (con la legge di riordino del settore energetico, L. 239/04, con la citata norma interpretativa, si è invece reintrodotta la facoltà di riscatto anticipato se prevista nei capitolati di concessione - cfr. oltre).

Per quanto attiene al periodo transitorio, le norme relative all’apertura al mercato di cui al D.Lgs. n. 164/00, riguardanti sia le gestioni in concessione, sia quelle in affidamento diretto a società pubbliche locali, stabiliscono l’anticipata cessazione rispetto alla scadenza naturale, prevedendo peraltro una salvaguardia delle gestioni esistenti per un periodo “transitorio”, in armonia l’esigenza di tener conto delle legittime aspettative sorte in base ad un quadro legislativo previdente.

Il c.d. decreto Letta ha dunque stabilito un periodo di cinque anni di “attesa” per l’avvio delle gare per cui, fatta salva la naturale scadenza, le gestioni di distribuzione gas cessano al 31.12.2005 e, nel contempo si prevedono dei “bonus” incentivanti per stimolare con adeguate dimensioni aziendali l’efficienza imprenditoriale.

In particolare, l’articolo 15 del D.lgs. 164, nel disciplinare il regime di transizione nell’attività di distribuzione di gas naturale - definita attività di servizio pubblico ed affidata esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni – ha disposto che gli affidamenti e le concessioni in essere all'entrata in vigore del D.Lgs. (21 giugno 2000), nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni, siano mantenuti per la durata originaria, purché la scadenza sia compresa entro il periodo transitorio fissato dal comma 7 del medesimo art. 15.

Le concessioni e gli affidamenti per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, possono essere mantenuti fino alla scadenza di detto periodo.

Ai sensi del citato comma 7 dell’art.15 il periodo transitoriodegli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000 e può essere prorogato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;

c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.

Il successivo comma 8 dell’art.15 aveva inoltre previsto che qualora ricorressero più di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi potessero essere sommati.

 

Il comma 69 dell’articolo unico della legge di riordino del settore energetico  nel fornire l’interpretazione del citato articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000 (concernente, come accennato, il regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000) ha:

a) fatto salva la facoltà di riscatto anticipato del servizio, durante il periodo transitorio, qualora tale facoltà sia stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. La facoltà di riscatto dovrà essere esercitata secondo le norme stabilite nei suddetti atti di affidamento o concessione; lo stesso comma 69, rinvia, inoltre, all’art. 14 del D.Lgs 164 per quanto concerne lo svolgimento delle gare per l’affidamento a terzi del servizio riscattato;[106]

b) fissato al 31 dicembre 2007 il termine ultimo del periodo transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000;

c) previsto che l’ente locale affidante o concedente - qualora sussistano motivazioni di pubblico interesse può prorogare di un anno la durata del periodo transitorio; tale facoltà di proroga dovrà essere esercitata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

d) confermato che il periodo transitorio per le concessioni in essere affidate con gara - di cui all’art.15, comma 9[107], del D.Lgs. 164 - non può prolungarsi oltre la data del 31 dicembre 2012;

e) disposto l’abolizione del cumulo delle proroghe del periodo transitorio previste dal citato articolo 15, comma 8, il quale, come accennato, stabiliva che qualora ricorressero più di una delle condizioni per la proroga del periodo transitorio fissate dal comma 7 del medesimo articolo 15, i relativi incrementi potessero essere sommati.

 

La normativa testé illustrata ha dato luogo a significative incertezze interpretative, oltre che a diversi contenziosi e pronunce giurisprudenziali[108].

In particolare, secondo una interpretazione restrittiva, con le modifiche introdotte dal citato comma 69 resterebbe fisso il termine del 31 dicembre 2005 stabilito dal decreto legislativo 164, mentre il prolungamento del periodo transitorio di cui al richiamato comma 7 dell’articolo 15 potrebbe giungere al massimo al 31 dicembre 2007 ed esclusivamente in virtù di una delle proroghe sopra indicate (un anno se, attraverso fusioni, si raddoppia l'utenza e di due anni se l'utenza risulti superiore a 100.000 clienti finali o se se il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale). Secondo tale interpretazione, la proroga non sarebbe quindi generalizzabile, ma riferita solamente ai casi previsti dal c.d. decreto Letta, ciò nel presupposto che lo spirito originario dell'intervento normativo sarebbe quello di avviare quanto prima le gare per l'affidamento del servizio. Di contro, secondo una interpretazione estensiva, la disciplina in oggetto implicherebbe il differimento di tutte le concessioni e gli affidamenti al 31 dicembre 2007, termine “ordinario” cui potrebbero seguire un incremento di un anno per valutazione del Comune affidante sulla base di valutazioni dell'interesse generale e di uno o due anni nel caso si verificassero le condizioni previste dal comma 7 dell’art.15 del D.Lgs. 164.

Stante tali divergenze di carattere interpretativo, il Ministero delle attività produttive, in data 10 novembre 2004, ha ritenuto opportuno adottare una apposita Circolare, recante: “Chiarimenti in materia di affidamenti e concessioni di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239.”

In tale circolare, il Ministero, in ordine alle norme sopra richiamate, ha precisato che:

a) l’innovazione introdotta dall’articolo 1, comma 69, della legge n. 239/04 stabilisce che il termine del periodo transitorio a cui fa riferimento l’articolo 15, comma 5, del decreto 2 legislativo n. 164/00, non è più quello stabilito dal successivo comma 7, ma è ora il 31 dicembre 2007 e che pertanto le stesse concessioni e gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 proseguono per la loro originaria scadenza, se essa è compresa entro il 31 dicembre 2007 o, a seguito di decisione degli enti locali che a suo tempo hanno provveduto ad affidare o concedere il servizio di distribuzione, entro il 31 dicembre 2008;

b) la non cumulabilità delle proroghe si applica ex nunc, per cui le società che alla data di entrata in vigore della legge di riordino (28 settembre 2004) erano già nella condizione per usufruire di qualche proroga possono farla valere come “diritto acquisito”;

c) il termine per poter realizzare una delle tre operazioni di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 164 è quello del 31 dicembre 2006 (vale a dire un anno prima del 31.12.2007).

d) il termine di sei mesi concesso alle amministrazioni locali per l'ulteriore anno di proroga non è perentorio, anche se il Ministero ha ritenuto necessario che per tale decisione si rispettassero i termini di legge.

 

Il comma 3 fa salve le disposizioni del comma 9 dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 164/2000, ai sensi del quale gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara e, comunque, per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000 (e quindi non oltre il 2012).

Inoltre, il comma fa salva la facoltà di riscatto anticipato del servizio, durante il periodo transitorio, qualora tale facoltà sia stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione.

Si richiama in proposito quanto già stabilito dall’articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (recante il riordino del settore energetico[109]), il quale fissa  il termine ultimo del periodo transitorio di cui al comma 5, art. 15 cit. al 31 dicembre 2007, facendo salva la facoltà per l’ente locale affidante o concedente  di prorogare di un anno la durata del periodo transitorio, qualora sussistano motivazioni di pubblico interesse,  precisando nel contempo che la suddetta facoltà deve essere esercitata entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Inoltre, il citato comma 69 stabilisce che  il periodo transitorio di cui all’art.15, comma 9, del D.Lgs. 164, non possa prolungarsi oltre la data del 31 dicembre 2012 che, in sostanza coincidecon quanto già stabilito dal comma 9, art. 15, del D.Lgs 164, che la norma in esame fa salvo.

 

Il comma 4 proroga i termini della durata delle concessioni e degli affidamenti previsti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale nell’ambito delprogramma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e all’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266[110].

Detti termini sono prorogati fino al dodicesimo anno a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs 164/2000 (ossia sino al 21 giugno 2012), oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di “approvazione delle risultanze finali dell'intervento”.

Si ricorda che il citato articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784[111] ha previsto l'adozione da parte del CIPE di un programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno. I relativi stanziamenti sono stati destinati - sulla base di criteri e modalità determinati dal CIPE - alla concessione di contributi in conto capitale a comuni e a loro consorzi, nonché di contributi in conto interessi sui mutui ventennali per le seguenti finalità:

a)       promozione delle reti di distribuzione del metano nei territori di cui all'art. 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 218[112];

b)       assistenza tecnica e finanziaria;

c)       realizzazione, trasformazione ed ampliamento delle opere di cui al precedente punto a).

La prima fase attuativa del programma - disciplinata dalle delibere CIPE del 27 febbraio 1981 e del 16 dicembre 1981, come successivamente modificate e integrate - si è svolta negli anni '80. Le linee della seconda fase sono state fissate dalla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, più volte modificata ed integrata .

 

Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, l'articolo 9 della legge n. 266/97, così come modificato dall'art. 28 della L. 144/99, ha autorizzato la concessione ai comuni e ai loro consorzi di:

-    contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50% del costo dell'investimento previsto;

-    contributi sugli interessi ai fini dell'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3% (al netto del concorso pubblico in esame), per un ulteriore ammontare fino al 25% del costo dell'investimento;

-    contributi in conto capitale (nei limiti di una spesa di 100 miliardi) per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e rivestenti particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. Le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione dei relativi importi sono fissati con delibera del CIPE secondo priorità fissate dalla legge stessa. Nell'ambito delle suddette priorità, il CIPE deve dare preferenza ai comuni o loro consorzi che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal CIPE stesso.

Da ultimo si segnala che l’articolo 15 del D.Lgs 164/2000 che, come ricordato, disciplina, in particolare, il regime di transizione nell’attività di distribuzione di gas naturale, al comma 10-bis , così come modificato dall’art. 1, comma 68, della legge 239/04 di riordino del settore energetico, stabilisce che, per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e per la gestione della distribuzione del gas metano di cui alle leggi 784/80 (art. 11) e 266/97 (art. 9), il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 dello stesso articolo 15  decorrono - tenuto conto del tempo necessario per la costruzione delle reti - trascorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione del contributo da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell’economia e delle finanze).

 

Il comma 5 proroga di sessanta giorni i termini previsti per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera.

Lo stesso comma precisa che tale proroga decorre:

1)   dalla "messa in esercizio dell'impianto", da intendersi come data di inizio delle prime prove di funzionamento dell'impianto stesso;

2)   dalla "entrata in esercizio dell'impianto", che deve essere interpretata nel senso di data successiva al completamento del collaudo, dalla quale l'impianto risulta complessivamente funzionante nelle condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione prevista dall'art. 8, comma 2, del DPR 24 maggio 1988, n. 203, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria.

 

Si ricorda, in proposito, che l’art. 8 del DPR n. 203/1988 prevede che entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni.

Il DPR 24 maggio 1988, n. 203 si applica agli stabilimenti od altri impianti fissi adibiti ad usi industriali o di pubblica utilità che provocano emissioni inquinanti nell’atmosfera, e per essi sancisce un obbligo generale di autorizzazione.

L’art. 8, comma 3, dispone che entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.

 

Il comma 5-bis  proroga fino al 31 marzo 2006 i termini di presentazione delle domande di liquidazione degli interventi destinati – ai sensi delcomma 5, art. 103, della legge 388/2000 -alle imprese del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, ai fini dello sviluppo del commercio elettronico, che sono scaduti nel 2005.

Lo stesso articolo consente al Ministero delle attività produttive di destinare le  disponibilità finanziarie a favore dei predetti interventi, non liquidate alla data del 31 marzo 2006, alla prosecuzione dell’’incentivazione del commercio elettronico, mediante provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2006.

 

Il comma 5, art. 103, della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) prevede la concessione da parte del Ministero dell’industria (ora delle attività produttive) di un credito di imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 114/1998[113]. Il credito di imposta in oggetto può essere utilizzato in una o più soluzioni in sede di versamento unitario delle somme dovute a fini fiscali e contributivi, non è rimborsabile e deve essere usufruito entro 3 anni dal provvedimento di concessione. Lo stesso commaspecifica, inoltre, che il credito di imposta è soggetto alle condizioni previste dalla disciplina comunitaria dei c.d. “aiuti de minimis”,per cui l’aiuto non può superare l’importo massimo di 100.000 Euro (poco meno di 200 milioni di lire) nell’arco di tre anni.

L’ultimo periodo del comma 5 prevede, sempre ai fini dello sviluppo del commercio elettronico, la concessione di specifiche agevolazioni alle imprese del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, mediante contributi in conto capitale nel limiti della clausola de minimis.

 


 

Articolo 23-bis
(Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane)

L’articolo 23-bis, che riprende il testo del comma 278 del ddl finanziaria (AC 6177), poi soppresso, è stato aggiunto in corso d’esame presso il Senato e consente la proroga delle convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane - attualmente in vigore -  previste dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 489/93, disciplinante la ristrutturazione degli enti creditizi, e dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

La proroga, concedibile per una sola volta, è disposta mediante atti integrativi delle convenzioni stesse e la sua durata non può eccedere la metà di quella originariamente fissata.

Per poter usufruire della proroga è altresì necessario che venga realizzata una riduzione pari ad almeno il 5 per cento delle commissioni previste dalle stesse convenzioni.

 

Si ricorda che la legge n. 489 del 1993 (Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi) - che all'articolo 2, comma 1, ha previsto la trasformazione obbligatoria in Spa entro il 30 giugno 1994, degli enti creditizi pubblici - all’articolo 3 contiene una disciplina della successione nei rapporti giuridici tra Mediocredito centrale e Artigiancassa e le società per azioni derivanti dalla trasformazione obbligatoria. In particolare, il comma 1 dell’articolo citato[114], cui rinvia la disposizione in esame, nello stabilire che le società derivanti dalla trasformazione succedano nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche assunti dagli enti originari, in forza di leggi, provvedimenti amministrativi e contratti, prevede anche che dette società stipulino apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, per concessioni decennali, dotandosi, altresì, di distinti organi deliberativi e separate contabilità concernenti tali concessioni. Alla scadenza della concessione, tuttavia, l’amministrazione statale competente non sarà obbligata ad affidare la gestione dei provvedimenti agevolativi esclusivamente ai due istituti, ma dovrà affidarla anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le suddette provvederanno, altresì, a determinare i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.

 

Il D.Lgs 112 del 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), all’art. 15, relativo alle “Agevolazioni alle imprese artigiane”, prevede che le regioni, che provvedono ad incentivare le imprese artigiane sulla base di leggi regionali, subentrino alle amministrazioni dello Stato nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni vigenti alla data di emanazione del medesimo D.Lgs n. 112, stipulate dalle stesse regioni in forza di leggi. L’articolo prevede, altresì che, se necessario, le regioni provvedono alla stipula di atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti (comma 1).

 


 

Articolo 23-ter
(Convenzione di Parigi per il disarmo chimico)

L’articolo 23-ter in commento interviene nuovamente sulla durata degli incarichi di consulenza conferiti ad esperti esterni alla P.A. nell’ambito dell’Autorità designata ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche, prevedendo che essi si intendano rinnovabili per ulteriori due anni (la durata degli incarichi in questione può a questo punto essere pari a nove anni).

 

L’articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione”) - come sostituito dall’art. 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93 (“Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993”) -ha istituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito Ufficio di livello dirigenziale per l’adempimento dei compiti spettanti all’Autorità nazionale designata in conformità all’articolo VII, paragrafo 4, della citata Convenzione.

Come stabilito dalla legge di ratifica, la funzione principale dell’Ufficio consiste nel curare i rapporti con l’Organizzazione internazionale istituita dalla Convenzione e nel mantenere i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati membri.

Sul piano nazionale, l’Ufficio ha il compito di coordinare le attività delle amministrazioni competenti e di presentare al Ministero degli affari esteri una relazione annuale sullo stato di esecuzione della Convenzione e sui relativi adempimenti. Tale relazione viene trasmessa al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.

In particolare, il comma 4 del richiamato articolo 9 della legge n. 496 del 1995 stabilisce che, oltre a personale dirigenziale dello stesso Ministero degli affari esteri o proveniente da altri Ministeri interessati, l’Ufficio in questione possa avvalersi di un contingente massimo di quindici esperti estranei all’Amministrazione, ai quali vengono conferiti incarichi a tempo determinato sulla base di un apposito decreto ministeriale, nel quale sono stabiliti anche i relativi compensi. La stessa facoltà è riconosciuta al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che può conferire analogo incarico ad un contingente massimo di cinque unità. E’ prevista l’esclusione dal contingente di esperti di quanti svolgano attività di collaborazione con i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 496 del 1995.

Gli incarichi in questione hanno la durata massima di due anni, rinnovabili una tantum per un anno.

L’articolo 25 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”) ha modificato la disposizione di cui al citato comma 4 dell’art. 9 relativa alla durata massima prevista per tali incarichi, stabilendo che essi possano essere ulteriormente rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo (per il periodo di un anno) per la durata di due anni, con facoltà di proroga per un ulteriore biennio.

 


 

Articolo 23-quater
(Denunce dei pozzi)

 

L’articolo in esame proroga dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006 i termini previsti dal comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 per le denunce dei pozzi ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290 e per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

A sua volta anche la proroga al 31 dicembre 2005 era stata disposta con l'art. 19-octies, del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.

Si ricorda che il comma 6-bis dell’art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999 –  introdotto dal decreto legislativo n. 258 del 2000, integrativo e correttivo del precedente[115] - recava originariamente una proroga fino al 31 dicembre 2000 dei termini previsti dall'art. 1, comma 4, del DPR 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (domande degli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua e che hanno perciò diritto alla concessione preferenziale limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata), e dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi.

In merito a tale ultima disposizione, si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”, tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati,devono essere denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Tale termine era stato quindi riaperto e fissato in dodici mesi dall’art. 2 della legge 17 agosto-1999, n. 290 e poi di volta in volta prorogato da alcune leggi finanziarie (art. 114, comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e art. 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

 


 

Articolo 23-quinquies
(Differimento di termini e agevolazioni concernenti aree colpite da calamità naturali)

 

 

L’articolo reca una serie di disposizioni rivolte alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994.

Il comma 1, reca il differimento al 30 giugno 2006 di una serie di termini previsti da alcuni provvedimenti legislativi a favore delle imprese danneggiate da tali eventi alluvionali.

1) Vengono differiti i termini[116] previsti dagli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 dicembre 2003, n. 383[117], concessi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 per la presentazione delle domande di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni  - previste dal decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691 - e per la presentazione della relativa documentazione concernente le spese sostenute con i finanziamenti agevolati.

Vengono, pertanto, differiti al 30 giugno 2006:

§         il termine relativo alla presentazione delle domande di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni fissato all’11 agosto 2004dall’art. 2del citato decreto del ministro dell’economia e delle finanze già differito al 31 dicembre 2004 dall’art. 3 del decreto legge 3 agosto 2004, n. 320, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257;

§         il termine per la presentazione documentazione relativa alle spese sostenute[118] con i finanziamenti agevolati fissato al 31 marzo 2004dall’art. 1 del citato decreto ministeriale e già differito al 31 dicembre 2004 dall’art. 3 del decreto legge n. 320 del 2004.

Si ricorda che l’art. 2 del citato D.M. 383/2003 ha previsto, per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali nei confronti delle quali siano state assunte da parte del Mediocredito centrale S.p.A. e dell’Artigiancassa S.p.A. deliberazioni di revoca totale o parziale dei predetti contributi, per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 23 marzo 1995, la possibilità di presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso (11 agosto 2004), la domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni, corredata della necessaria documentazione.

L’art. 1 ha previsto, invece, in materia di documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti agevolati che entro il 31 marzo 2004 le imprese che avessero beneficiato dei contributi previsti dall'art. 2, comma 2 e dall'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 691 del 1994, qualora non avessero già provveduto, presentino alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione attestante le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attività, non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, purché attinenti all'attività di impresa, unitamente ad una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. L’articolo ha , inoltre, previsto la possibilità di ricomprendere tra le predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attività d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994, nonché quelle derivanti da lavori svolti in economia, con attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda e dimostrate mediante autocertificazione. Sulla banche gravava l’onere di trasmettere la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a.

Pertanto, con la disposizione recata da comma 1 in commento, si concede alle imprese interessate un nuovo spazio temporale per la presentazione delle domande di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, e per la presentazione della relativa documentazione attestante le spese sostenute con i finanziamenti agevolati.

 

2) Vengono differiti al 30 giugno 2006 i termini relativi alla rinegoziazione dei finanziamenti prevista dall’art. 7, comma 1, del decreto interministeriale del 13 aprile 2000, n. 125 “Regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35”.

Si ricorda preliminarmente che gli artt. 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994” hanno previsto, rispettivamente, la corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, ed alle imprese artigiane, ubicate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal DPCM 10 novembre 1994 e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 2004.Questi contributi vengono erogati siaattraverso il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A., sia attraverso il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa.

Successivamente con l’art. 3-quinquies del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 è stato previsto che i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli artt. 2 e 3 della citata legge n. 35 del 1995, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'art. 4-quinquies del decreto legge 28 agosto 1995, n. 364, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni di cui tre di preammortamento, ai sensi degli stessi articoli.

Con il decreto interministeriale del 13 aprile 2000, n. 125 sono state quindi disciplinate le condizioni e le modalità attuative della rinegoziazione prevista, stabilendo essa non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento può essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche. In particolare con l’art. 7 è stato disciplinato il procedimento di rinegoziazione che prevede, tra l’altro, che i soggetti interessati presentino alle banche richiesta di rinegoziazione dei finanziamenti in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento[119] (2 dicembre 2000). Non è ammessa la rinegoziazione per le operazioni finanziarie in relazione alle quali è già avvenuto il recupero delle somme da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia.

 

3) Vengono, infine, differiti al 31 giugno 2006 i termini previsti dall’art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, per l’applicabilità della disciplina della concessione dei contributi per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del 1994, come modificata, appunto, dall’art. 1-bis.

Si ricorda, infatti, che con l’art. 1-bis del decreto legge n. 220 del 2004 sono state apportate alcune modifiche alla disciplina della concessione dei contributi per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel novembre 1994.

In particolare è stato aumentato il contributo in conto capitale a favore delle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 (art. 3-bis della legge decreto legge n. 691 del 1994), portandolo dall’attuale 30% fino al 75% ed aumentando, altresì, il suo limite massimo complessivo da lire 300 milioni fino a 259.000 euro.

Il successivo comma 6 ha quindi determinato al 1º gennaio 2005 ladata di decorrenza delle nuove disposizioni contenute nell’articolo stesso, data che ora si intende differire al 31 giugno 2006.

Si osserva che la disposizione in commento fa erroneamente riferimento al comma 5 del decreto legge n. 257 del 2004, mentre è il comma 6 a contenere il termine di cui si chiede la proroga. Pertanto se ne consiglia una corretta riformulazione.

Il contenuto del comma 5 fa, invece, riferimento alla durata di quindici anni dei finanziamenti - compreso il periodo di tre anni di preammortamento - disposti dall’art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione e concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1. Il termine attualmente previsto è invece di dieci anni.

 

Il comma 2 prevede che i finanziamenti previsti dagli artt. 2 e 3 del decreto legge n. 691 del 1994, convertito dalla legge n. 35 del 1995, riammessi alle agevolazioni ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n. 383, possano beneficiare delle provvidenze previste:

§         dall’art. 4-quinquies, comma 4, del decreto legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

§         dall’art. 4-bis, comma 5, del decreto legge 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

L’art. 4-quinquies, comma 4, del decreto legge n. 228 del 1998 prevede la possibilità per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994, e che abbiano già fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994, di accedere ai finanziamenti previsti dal precedente comma 1 per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto.

Il comma 5 dell’art. 4-bis del decreto legge n. 270 del 2000 prevede che alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, venga assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Viene, inoltre, disposto che le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto legge n. 691 del 1994, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'art. 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto legge n. 691 del 1994, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilità residue del medesimo decreto.

 

Sembrerebbe opportuno una riformulazione dei riferimenti normativi citati dal comma 2 facendo riferimento ai decreti legge piuttosto che alle leggi di conversione.

 

Infine, con il comma 3 viene previsto che le disposizioni agevolative di cui agli artt. 2 e 3 del decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n. 383, relativamente ai lavori svolti in economia[120], nonché quelle relative ai successivi artt. 5, 6 e 7 (dello stesso decreto), vengano estese anche ai finanziamenti di cui all’art. 4-quinquies del decreto legge 10 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, previsti per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione.

In relazione alle disposizioni di cui agli artt. 5., 6 e 7 del decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n. 383 (per gli artt. 2 e 3 si rinvia al commento del comma 1 in esame) esse prevedono che: in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il mutuatario, che abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni, può proseguire nel pagamento delle rate residue del finanziamento erogato, beneficiando dei contributi concessi e della garanzia (art. 5); nel caso di fallimento dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso fino al giorno antecedente la data della sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa (art. 6) ed infine, la revoca del contributo per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 23 marzo 1995 o la cessazione dell'attività, non producono la decadenza della garanzia prevista dagli artt. 2 e 3 della legge.

L’ultimo periodo del comma 3 prevede che, ai fini delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale 24 aprile 1998 (G.U. 24 luglio 1998, n. 171), sono ammesse alle agevolazioni, nel limite della capacità produttiva, anche se prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di integrazioni per maggiori spese sostenute entro il periodo di preammortamento.

Si ricorda che il D.M. 24 aprile 1998 recante “Condizioni e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia”, reca, all’art. 3, le modalità di presentazione della domanda per usufruire delle agevolazioni previste. In particolare, il comma 1 dispone la presentazione di una specifica documentazione, tra cui, alla lettera d), la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi gli interventi da realizzare per la rilocalizzazione e gli eventuali investimenti realizzati con il finanziamento ottenuto ai sensi della legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni.

 


 

Articolo 24
(Termini in materia di assicurazioni)

L'articolo 24 differisce al 1° gennaio 2007 l'efficacia dell'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), introdotto dall’articolo 353 del codice delle assicurazioni private, emanato con D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Ai sensi dell'articolo 355 dello stesso decreto legislativo, il codice delle assicurazioni è entrato in vigore il 1° gennaio 2006.

 

Il codice delle assicurazioni private è stato emanato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), ed è intervenuto a riordinare la disciplina nazionale in materia assicurativa, precedentemente suddivisa in numerosi atti normativi, di natura sia legislativa, sia regolamentare, dai quali discendeva la normativa secondaria emanata dall’autorità di vigilanza del settore.

In precedenza, la disciplina in materia assicurativa era stata riunita in un testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, emanato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, che tuttavia non era stato poi oggetto di successivo aggiornamento e che pertanto – a causa del disordinato esercizio dell’attività legislativa – non rispecchiava l’effettivo stato della disciplina.

La disciplina relativa alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia è contenuta nella legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

 

Il comma 1 del citato articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961 fissa nella misura del 12,5 per cento l’aliquota dell’imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

Al secondo periodo, esso prevede inoltre che tale misura resti ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto relativo all’assicurazione della responsabilità civile siano assicurati anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

 

Precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 2005 (il quale, come si è detto, ha introdotto l’articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961) l’imposta era già fissata nella suddetta misura del 12,5 per cento sia per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, sia per l’assicurazione globale per i danni causati dalla loro circolazione e per altri rischi inerenti agli stessi.

La disciplina rilevante a questo proposito si rinviene nei seguenti atti legislativi:

1)    legge 29 ottobre 1961, n. 1216, Tariffa (Allegato A):

§      l’articolo 4 determina l’aliquota per le assicurazioni per la responsabilità civile, compresa quella relativa ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli a motore e rimorchi;

§      l’articolo 19 determina l’aliquota per le assicurazioni globali dei veicoli a motore e dei rimorchi comprensive, oltre che del rischio della responsabilità civile per i danni prodotti dalla circolazione, anche di altri rischi. Le due diverse aliquote originariamente previste, rispettivamente, per il caso di assicurazioni comprendenti tra i rischi assicurati le disgrazie accidentali al conducente e alle persone trasportate ovvero per gli altri casi, erano state unificate, con decorrenza dal 1° maggio 1983, dall'articolo 5, quattordicesimo comma, lettera b), del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Questa disposizione menzionava, in particolare, “le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati dalla loro circolazione”, senza riprodurre la dizione di “assicurazione globale”.

Le due aliquote risultavano da ultimo stabilite nella misura del 12,50 per cento.

 

Quest’ultima misura si evince dal combinato disposto dell’articolo 5, quattordicesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, il quale aveva fissato la suddetta imposta nella misura del 10 per cento[121], e dell’articolo 4, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale aveva aumentato del 25 per cento tutte le aliquote dell’imposta sui premi delle assicurazioni, determinate nella tariffa (allegato A) annessa alla legge n. 1216 del 1961.

 

2)    legge 24 dicembre 1969, n. 990:

-    l’articolo 36, primo comma, assoggettava le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli all'imposta sui premi stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella misura proporzionale di lire 5 (poi elevate a lire 7 dall'art. 10 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388) per ogni cento lire del premio e degli accessori. Era altresì disposto che la stessa aliquota rimanesse ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto fossero assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

 

L’aliquota qui stabilita (5 e poi 7 per cento) risultava per altro superata dalle sopra descritte modificazioni apportate nel 1982 e 1988 alla tariffa allegata alla legge n. 1216 del 1961.

 

Nell’introdurre il nuovo articolo 1-bis nella legge n. 1216 del 1961 con l’articolo 353, comma 1, del codice delle assicurazioni, il legislatore delegato ha inteso compiere un’operazione meramente ricognitiva della legislazione esistente[122], in osservanza dei criteri di delega stabiliti dalla legge n. 229 del 2003. In paticolare, esso ha collocato nel corpus normativo recante la disciplina tributaria dei contratti di assicurazione la norma extravagante già contenuta nella legge n. 990 del 1969 (quest’ultima legge è stata contestualmente abrogata dall’articolo 354, comma 1, del medesimo codice).

Tale disciplina appariva per altro sostanzialmente conforme a quella desumibile dalla tariffa (allegato A) della legge n. 1216 del 1961, che – come si è detto – fissava nella misura del 12,50 per cento sia l’aliquota per le assicurazioni per la responsabilità civile, sia quella per le assicurazioni globali (ossia stipulate unitariamente con lo stesso contratto) dei veicoli a motore e dei rimorchi comprendenti anche il rischio della responsabilità civile per i danni prodotti dalla circolazione.

 

Fra le aliquote d’imposta stabilite nella richiamata tariffa (allegato A) annessa alla legge n. 1216 del 1961 rilevano in particolare, a questo proposito, le seguenti:

§      21,25 per cento per le assicurazioni contro il furto e la rapina (articolo 6 della tariffa);

§      21,25 per cento per le assicurazioni contro i danni dell’incendio e assimilate (articolo 7 della tariffa).

 

Secondo la relazione governativa al disegno di legge di conversione (A.S. 3717), l’articolo 353, comma 1, del codice delle assicurazioni private avrebbe erroneamente riprodotto la disposizione del citato articolo 36 della legge n. 990 del 1969, che sarebbe invece implicitamente abrogata dal richiamato articolo 5, quattordicesimo comma, lettera b), del decreto-legge n. 953 del 1982, il quale determinava nella stessa misura le aliquote d’imposta riferite alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, “a prescindere – secondo la citata relazione governativa – dalle modalità di stipulazione dei relativi contratti”.

 

Sostanzialmente, la relazione governativa interpreta la mancata riproduzione della dizione di “assicurazione globale” nell’articolo 5, quattordicesimo comma, decreto-legge n. 953 del 1982 come implicita sostituzione della fattispecie prevista nell’articolo 19 della tariffa (allegato A) annessa alla legge n. 1216 del 1961, che verrebbe a riferirsi alle assicurazioni di rischi – diversi dalla responsabilità civile – inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

Tali contratti assicurativi (anche se stipulati nella forma di garanzie accessorie) sarebbero in ogni caso soggetti all’imposta con l’aliquota del 12,50 per cento.

 

Secondo la medesima relazione, la previsione di un’aliquota inferiore (12,50 per cento invece che 21,25 per cento) applicabile ai soli casi in cui altre assicurazioni inerenti al veicolo o al natante, diverse da quella di responsabilità civile, vengano stipulate mediante un unico contratto unitamente all’assicurazione contro la responsabilità civile “determinerebbe un’ingiustificata discriminazione nei confronti degli assicurati che stipulassero separatamente le assicurazioni relative ai richiamati rischi e si porrebbe in aperto contrasto con i princìpi della concorrenza, in quanto le scelte di acquisto delle varie garanzie concernenti i veicoli e i natanti risulterebbero fortemente condizionate dall’unica modalità contrattuale che consentirebbe di beneficiare di un’aliquota significativamente più favorevole, nonostante le diverse opportunità offerte dal mercato in termini di differenziazione dei prezzi”.

La convenienza a stipulare garanzie assicurative accessorie con lo stesso contratto, e quindi con la medesima compagnia, con cui viene stipulata l’assicurazione per la responsabilità civile deriverebbe infatti dall’applicabilità di un regime fiscale più favorevole, e verrebbe quindi ad alterare le condizioni di concorrenza.

 

La stessa relazione ricorda il provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000, con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha richiamato le imprese di assicurazione affinché evitino pratiche commerciali tendenti a concedere coperture assicurative per i rischi inerenti ai veicoli solo se in abbinamento a polizze di responsabilità civile auto.

 

Il presente articolo differisce di un anno l’efficacia del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961, introdotto dal citato articolo 353, comma 1, del codice delle assicurazioni, al dichiarato fine di consentire “entro tale periodo, la correzione, con apposita modifica del Codice delle assicurazioni private, (...) delle riferite contraddizioni e, quindi, a lasciare inalterato il regime finora vigente”.

 

Ai sensi dell’articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, introdotto dall’articolo 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246, entro un anno dall’entrata in vigore, tra gli altri, del D.Lgs. n. 209 del 2005 (1° gennaio 2006), il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di tale decreto legislativo.

 

La relazione governativa conclude quindi che la disposizione proposta non comporta perdita di gettito per l’erario. Conformemente, la relazione tecnica non prende in considerazione il presente articolo agli effetti della determinazione delle conseguenze finanziarie.

 

A tal proposito si osserva che la modifica del citato articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961, avrebbe potuto essere effettuata direttamente dalla norma in esame. Ciò sarebbe risultato particolarmente opportuno in considerazione dello stato di incertezza derivante dalla complessa successione di provvedimenti legislativi che hanno determinato il regime tributario vigente in subiecta materia con effetti abrogativi impliciti di non immediata evidenza.

 

 


 

Articolo 24-bis
(Tutela del risparmio)

L’articolo 24-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, differisce l’efficacia di alcune norme della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, entrata in vigore il 12 gennaio 2006[123].

Le norme che sono oggetto di sospensione si applicheranno a decorrere dal 18 marzo 2006

 

La presente disposizione è altresì contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera (A.C. 6318).

 

Si segnala a questo proposito che il Senato ha approvato alcune modificazioni al suddetto decreto-legge, prevedendo in particolare:

1) che le sopra indicate disposizioni della legge n. 262 del 2005 si applichino dal 17 maggio 2006 (centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo), ovvero, qualora siano previste disposizioni d’attuazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), dall’emanazione delle medesime;

2) che le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di competenza della CONSOB relativamente all’attuazione della medesima legge n. 262 del 2005 siano adottate da essa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (ossia entro il 12 gennaio 2007).

 

La relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 6 del 2006 (A.S. 3731) segnala che il differimento è diretto a consentire ai destinatari degli adempimenti previsti dalle norme oggetto di sospensione un più agevole adeguamento alla nuova normativa, in presenza di riscontrati problemi di applicazione.

 

Le norme della legge n. 262 del 2005 delle quali è differita l’applicazione sono:

§      l’articolo 8, comma 2, recante estensione della categoria di operazioni in conflitto di interessi, effettuate da esponenti di banche o di società facenti parte di un gruppo bancario;

 

L’articolo 8 della legge n. 262 del 2005, nell’ambito della più ampia disciplina della materia dei conflitti d’interessi, sia nella gestione delle società, sia nel rapporto fra banche e imprese, sia nella gestione di patrimoni e nella prestazione di servizi d’investimento, affronta le questioni concernenti la concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari.

In particolare, il comma 2 dell’articolo 8 modifica l’articolo 136 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 375, che disciplina gli atti di compravendita compiuti e le obbligazioni contratte con una banca dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di essa (comma 1) nonché gli atti di compravendita compiuti e delle obbligazioni contratte dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca o società, facenti parte di un gruppo bancario, nei riguardi della società medesima, nonché delle operazioni di finanziamento poste in essere da questi con altra banca o società del gruppo (comma 2).

Il compimento di tali atti e l’assunzione di tali obbligazioni possono intervenire soltanto previa deliberazione dell'organo di amministrazione della banca o società contraente (con l’assenso della capogruppo, nell’ipotesi disciplinata dal comma 2), presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. La disposizione è sanzionata penalmente a norma del comma 3.

Dopo il comma 2 del citato articolo 136, la legge n. 262 del 2005 ha inserito un nuovo comma 2-bis, il quale chiarisce che, ai fini dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2, si devono considerare anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate: ciò per tenere conto dei nuovi soggetti cui si applica la disciplina recata dall’articolo 53 del TUB, modificato dal comma 1 dell’articolo 8 della legge n. 262 del 2005.

La citata relazione governativa sottolinea la necessità di disporre di un periodo transitorio al fine di consentire l’identificazione di tutti i soggetti interessati.

 

Si osserva a questo proposito che la disposizione dell’articolo 136 del TUB pone una condizione (la deliberazione unanime dell’organo d’amministrazione) che deve sussistere prima della stipulazione dell’atto di compravendita o dell’instaurazione dell’obbligazione. Si tratta quindi di un adempimento di carattere puntuale, non di un requisito destinato a permanere per l’intera durata del rapporto.

Pertanto, l’identificazione del più ampio numero di soggetti interessati previsto dalla nuova disposizione del comma 2-bis è necessaria per gli atti e le obbligazioni future, mentre non ha rilievo per gli atti stipulati e le obbligazioni contratte sotto l’imperio delle norme precedenti.

 

§      l’articolo 11, comma 2, lettera b), recante estensione delle norme sulla sollecitazione all’investimento ai prodotti finanziari emessi da banche e ai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione;

 

Il comma 2 dell’articolo 11 della legge n. 262 del 2005 apporta modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la circolazione di particolari categorie di prodotti finanziari, in precedenza non sottoposti a taluni obblighi di trasparenza.

 

In particolare l’articolo 11, comma 2, lettera b), abrogando la lettera f) del comma 1 dell’articolo 100 del TUF, estende le norme sulla sollecitazione all’investimento (approvazione del prospetto, obblighi informativi, limiti agli annunzi pubblicitari) ai prodotti finanziari emessi da banche (diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni) e, ove siano qualificabili come sollecitazioni all’investimento, ai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione.

In proposito la citata relazione illustrativa del Governo osserva che “è opportuno prevedere un periodo transitorio necessario alle imprese per predisporre i documenti e, al contempo, garantire una adeguata organizzazione da parte dell’Autorità di vigilanza ai fini dell’approvazione dei prospetti”.

 

§      l’articolo 11, comma 2, lettera c), il quale prevede la responsabilità degli intermediari nei confronti degli acquirenti, non investitori professionali, nei casi di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, quando la sollecitazione all’investimento sia stata rivolta ai soli investitori professionali;

 

La lettera c)[124] dello stesso articolo 11, comma 2, prevede, nei casi di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all’estero, quando la sollecitazione all’investimento sia stata rivolta ai soli investitori professionali (articolo 100, comma 1, lettera a), del TUF), l‘obbligo, a carico dell’investitore professionale cedente nei confronti dell’acquirente che non sia investitore professionale, di garantire la solvenza dell’emittente, per la durata di un anno dall’emissione e ferma restando l’osservanza degli obblighi previsti a carico dei soggetti abilitati dall’articolo 21 del TUF (diligenza, correttezza, trasparenza, prevenzione dei conflitti d’interesse e altre misure a salvaguardia dell’interesse del cliente). Sono inoltre fatte salve le maggiori garanzie previste dall’articolo 2412, secondo comma, del codice civile nel caso di emissioni obbligazionarie eccedenti il limite del doppio del capitale sociale (garanzia di solvenza senza limite temporale da parte dell’intermediario).

Tuttavia, la predetta garanzia non si applica se l’intermediario consegna agli acquirenti che non siano investitori professionali – anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi – un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB. Per la liberazione dal predetto obbligo di garanzia, spetta all’intermediario l’onere di provare la consegna del documento.

Anche in questo caso, osserva la citata relazione governativa, occorre un periodo transitorio per consentire agli intermediari di organizzarsi secondo le nuove norme.

 

§      l’articolo 11, comma 3, riguardante l’applicazione delle disposizioni relative allo svolgimento dei servizi d’investimento alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione. La sospensione disposta dall’articolo qui illustrato si riferisce esclusivamente ai prodotti assicurativi;

 

Il comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 262 del 2005 introduce nel citato D.Lgs. n. 58 del 1998 un nuovo articolo 25-bis, il quale estende l’applicazione di alcune disposizioni relative allo svolgimento dei servizi d’investimento anche alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione. Le norme delle quali si estende l’applicazione sono quelle di cui agli articoli 21 e 23 del TUF.[125] Il nuovo articolo 25-bis detta inoltre disposizioni sui poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva in relazione ai prodotti in questione.

La ricordata relazione illustrativa del Governo motiva il differimento con la necessità di consentire l’identificazione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione ai quali si applica il citato nuovo articolo 25-bis del TUF.

 

§      l’articolo 25, comma 2, relativo alla distribuzione dei poteri di vigilanza in materia di trasparenza nel settore delle assicurazioni.

 

L’articolo 25 della legge n. 262 del 2005 reca disposizioni che incidono sulla ripartizione delle competenze fra le diverse autorità di vigilanza di settore in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione. In particolare, il comma 2 del citato articolo 25 riorganizza la distribuzione dei poteri di vigilanza, in materia di trasparenza nel settore assicurativo, tra l’ISVAP e la CONSOB, disponendo che le competenze previste dall’articolo 109, comma 4, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174[126], sono esercitate dall’ISVAP d’intesa con la CONSOB, limitatamente ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all’allegato I dello stesso decreto.

Il citato articolo 109, comma 4, del D.Lgs. n. 174 del 1995 disciplina il potere di prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari rispetto a quanto stabilito in via generale, qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente.

I prodotti assicurativi ai quali si riferisce il sopra illustrato articolo 109, comma 4, sono quelli di cui al punto III della lettera A) della tabella contenuta nell’allegato I del decreto legislativo citato, ovvero le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità, connesse con fondi d’investimento.

La relazione illustrativa del Governo giustifica il differimento con la necessità di consentire l’individuazione dei prodotti assicurativi e delle competenze che dovranno essere esercitate d’intesa tra l’ISVAP e la CONSOB.

 

Il presente articolo stabilisce che le nuove norme “si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006”.

La legge n. 262 del 2005, come già detto, è entrata in vigore il 12 gennaio 2006.

La formulazione sopra riportata sembra quindi determinare retroattivamente l’inefficacia delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e (limitatamente ai prodotti assicurativi) comma 3, nonché 25, comma 2, della suddetta legge, nel periodo intercorso fra il 12 gennaio 2006 e il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge[127].

 

Quest’interpretazione, oltreché essere conforme a ragionevolezza, appare avvalorata dal titolo del decreto-legge n. 6 del 2006 (contenente la medesima disposizione), che si riferisce al “differimento dell'efficacia di talune disposizioni”, e dalla premessa del medesimo decreto, nella quale è addotta “la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini di efficacia a decorrere dai quali devono ritenersi applicabili talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”.

 

Deve ricordarsi a questo proposito che la lettera b) del comma 2 dell’articolo 11, che si annovera fra le disposizioni la cui efficacia viene differita, ha contenuto abrogativo (sopprime infatti la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 del TUF). L’articolo 24-bis qui commentato, differendo retroattivamente l’efficacia della disposizione abrogatrice, elide ex tunc l’effetto abrogativo prodottosi, che opererà soltanto dalla data futura indicata (18 marzo 2006).

 


Articolo 25
(Disposizioni in materia di catasto)

L'articolo 25 proroga di un anno il termine per il completamento delle procedure di trasferimento delle funzioni in materia di catasto ai comuni.

Tale termine, fissato al 26 febbraio 2006 dalla normativa previgente (per effetto di quanto disposto, da ultimo, con il D.P.C.M. 22 luglio 2004, che ha differito di due anni il termine per il suddetto trasferimento, precedentemente individuato nel 26 febbraio 2004 dal D.P.C.M. 19 dicembre 2000), viene pertanto rinviato al 26 febbraio 2007.

 

Si ricorda che il conferimento delle funzioni in materia di catasto ai comuni è stato previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[128], il quale, elencando, tra le altre, le funzioni mantenute dallo Stato in materia di catasto (articolo 65) e quelle esercitate anche attraverso l’istituzione di un apposito organismo tecnico (articolo 67), ha individuato le relative funzioni da trasferire agli enti locali (articolo 66). Tale trasferimento doveva originariamente attuarsi a decorrere dall'anno 2001.

 

In dettaglio, l'articolo 65 del D.Lgs. n. 112 del 1998 ha previsto che siano mantenute allo Stato le seguenti funzioni in materia di catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari:

a)                  studio e sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;

b)                  predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;

c)                  disciplina dei libri fondiari;

d)                  tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;

e)                  disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, sgravi e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;

f)                    individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;

g)                  controllo di qualità delle informazioni e monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento;

h)                  gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni indicate alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo ai soggetti interessati l'accesso ai dati.

Con il successivo articolo 66, il D.Lgs. n. 112 del 1998 ha invece individuato le funzioni in materia conferite agli enti locali, consistenti:

§                     nella conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché nella revisione degli estimi e del classamento [fermo restando quanto previsto dal sopra citato articolo 65, lettera h)].

§                     nella rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

Lo stesso articolo ha altresì stabilito che nelle zone montane le funzioni predette possano essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.

L'articolo 67 ha quindi previsto, al comma 1, l'istituzione di un apposito organismo tecnico per lo svolgimento dei compiti indicati alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 65, nonché del coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 67, alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso le comunità montane, avvalendosi di norma del predetto organismo tecnico. Infine, allo scopo di contenere le spese, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 è previsto che i comuni possano provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.

 

Il decreto legislativo n. 112 del 1998 stabiliva (all'articolo 3, comma 6) che i decreti del Presidente del consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 – che avrebbero dovuto provvedere alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali e ai conseguenti trasferimenti – avrebbero dovuto essere emanati entro il 31 dicembre 1999. Inoltre, ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto, il trasferimento delle funzioni avrebbe comunque dovuto completarsi entro il 31 dicembre 2000.

L'emanazione dei suddetti decreti risultava essenziale affinché divenisse operativo il trasferimento delle funzioni catastali ai comuni, dal momento che con tali provvedimenti si sarebbe dovuta determinare la decorrenza dell'esercizio, da parte delle regioni e degli enti locali, delle funzioni conferite, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

 

Successivamente, con il già ricordato D.P.C.M. 19 dicembre 2000[129] (quindi con un ritardo di quasi un anno rispetto ai termini sopra indicati), sono state individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni in materia di catasto.

Con tale decreto si è fra l'altro provveduto:

§                ad indicare un contingente di 4.000 unità di personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addette agli uffici del territorio (settore catasto) del Ministero delle finanze, agli effetti del trasferimento ai comuni dell'esercizio delle funzioni in materia di tenuta e aggiornamento del catasto e dei relativi servizi (articolo 2);

§                a quantificare in complessivi 80 miliardi di lire (pari a 41.316.551,93 euro) le risorse di bilancio dello Stato da trasferire agli enti locali per spese di funzionamento e per spese di investimento al fine di consentire l'esercizio dei servizi catastali oggetto di conferimento (articolo 3).

Lo stesso decreto ha quindi rimandato ad altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici di personale da trasferire, nonché la determinazione dei criteri di ripartizione e la conseguente ripartizione delle risorse spettanti ad ogni singolo comune o ad altre realtà locali.

Il medesimo decreto ha infine differito al 26 febbraio 2004 (cioè entro tre anni dalla sua data di pubblicazione) il termine per il completamento delle procedure per l'effettivo trasferimento di funzioni, risorse e beni ai comuni (articolo 6).

 

Con il successivo D.P.C.M. 21 marzo 2001[130] sono state ridistribuite, a livello provinciale, le risorse individuate con il decreto precedente.

Ai sensi dell'articolo 2 di quest’ultimo decreto, le risorse finanziarie (80 miliardi di lire) sono state ripartite con riferimento ai comuni di ciascuna provincia in ragione dell'entità delle funzioni e servizi conferiti. Per quanto concerne invece il personale (4.000 unità), ai sensi dell'articolo 3, questo è stato ripartito con riferimento ai comuni di ciascuna provincia in rapporto direttamente proporzionale ai carichi di lavoro.

La ripartizione delle unità di personale e delle risorse finanziarie (distinte in spese di funzionamento e spese per investimenti) tra i comuni delle diverse province è stata effettuata nelle misure indicate nel prospetto allegato allo stesso decreto. Sono state invece demandate a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei criteri di ripartizione e l’effettiva ripartizione, tra i singoli comuni di ciascuna provincia, delle risorse umane e finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni ad essi conferite.

 

Da ultimo, con il D.P.C.M. 22 luglio 2004[131], si è provveduto a differire ulteriormente di due anni il termine per il trasferimento effettivo delle funzioni e delle risorse in materia di catasto ai comuni. Tale termine, a suo tempo individuato nel 26 febbraio 2004 dal citato D.P.C.M. 19 dicembre 2000, risultava così fissato al 26 febbraio 2006.

 

Si ricorda che la Commissione VI (Finanze) della Camera, nella seduta del 12 marzo 2003, ha approvato la risoluzione Grandi ed altri n. 7-00184, recante impegni al Governo circa il completamento della riforma del catasto, la periodica informazione al Parlamento il superamento dei problemi emersi per il trasferimento delle funzioni ai comuni, la ripartizione delle risorse, anche materiali, a quest’effetto necessarie, nonché per l’agevolazione delle forme di collaborazione tra i comuni, singoli o associati, e l'Agenzia del territorio per anticipare gli effetti del previsto decentramento, con primario riferimento alle funzioni di consultazione e certificazione.

Presso la medesima Commissione – nel quadro dell’esame della risoluzione Grandi ed altri n. 7-00511 – si sono tenute inoltre sull’argomento varie audizioni informali di rappresentanti dell’Agenzia del territorio, di comuni e province e di altri soggetti interessati.

Secondo i dati forniti dall’Agenzia del territorio nell’audizione del 17 luglio 2005, oltre il 50 per cento dei comuni, a tale data, non aveva fornito indicazioni circa il proprio intendimento di assumere l’esercizio delle funzioni catastali direttamente o mediante convenzione con l’Agenzia medesima; comunque, soltanto un esiguo numero di essi aveva adottato formali delibere a tale riguardo. In questo contesto, l’Agenzia aveva istituito sportelli decentrati presso le amministrazioni comunali per servizi di visura e rilascio di certificazioni, che – al 31 dicembre 2004 – assommavano al numero di 457, situati in circa 2000 comuni per il servizio di una circa 20 milioni di abitanti sull’intero territorio nazionale. Entro la fine del 2005 era prevista l’apertura di 100 sportelli direttamente gestiti dai comuni in base a convenzione con l’Agenzia.

 

Si osserva che non appare conforme alle regole sulla redazione dei testi normativi l’esecuzione di una modifica (per di più in forma non testuale) di una disposizione contenuta in una fonte di rango inferiore, quale un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mediante decreto-legge.


 

Articolo 26
(Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura)

 

L'articolo 26 proroga al 31 dicembre 2007 la durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, stabilita al 31 dicembre 2005 dall’art. 1 del decreto legge n. 236/2002.

 

Il Fondo per la meccanizzazione in agricoltura è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, che ne ha la gestione al di fuori della amministrazione statale, dall’articolo 5 ss. della legge n. 949/1952 che gli ha attribuito le caratteristiche del fondo di rotazione[132].

L'articolo 12 della legge n. 910/1966, ha completamente rivisto le modalità operative del Fondo, che è destinato a concedere prestiti per l'acquisto di macchine agricole e di attrezzature connesse, nonché per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura. Tali benefici possono essere concessi anche per l'acquisto di mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito può essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, con particolare considerazione per le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti. Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, singoli o associati, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione delle vecchie lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento. Il ministero delle politiche agricole e forestali è tenuto a rilasciare il preventivo nulla osta per la concessione dei prestiti, mentre gli enti e gli istituti dovranno comunicare allo stesso Ministero l'avvenuto atto di acquisto nonché della relativa spesa.

Con l'articolo 7 del decreto-legge n. 377/75 sono state estese le finalità del Fondo, cui è anche attribuita la erogazione di mutui di durata decennale destinati a: l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, anche nel caso in cui dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione; l'installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori d'aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonché altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione. Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari o affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole, l'importo del mutuo è commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; per gli altri operatori, il mutuo è concesso nella misura del 75% della spesa. Viene accordata preferenza alle domande di mutuo presentate da coltivatori diretti e dalle cooperative agricole costituite nei modi previsti dalla legge.

Il Fondo, la cui istituzione è stata fin dall’inizio sottoposta a termine, è stato oggetto di una numerosa serie di interventi che ne hanno procrastinato la operatività. La originaria scadenza del 30/6/1964 è stata pertanto portata al 30/6/69 dall’art. 12 della legge n. 454/61; al 31/12/80 dall’art. 1 della legge n. 910/66; al 31/12//95 dall’art. 2 del D.L. n. 377/75, convertito con modificazioni dalla legge n. 493/75; al 31/12/2002 dall’art 1 del D.L. n. 552/96, convertito con modificazioni dalla legge n. 642/96, che ne ha nel contempo assegnata la gestione alle regioni; da ultimo infine, è intervenuto l’art. 1, co. 1 del decreto legge n. 236/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 284/2002, che ha prorogato il termine al 31 dicembre 2005.

 


 

Articolo 27
(Disposizioni in materia di Consorzi agrari)

L’articolo 27 novella la normativa in materia di consorzi agrari (legge n.410/1999 e DL n.266/2004) a fronte della scadenza, il 31 dicembre 2005, del termine per la revoca dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio.

La norma, in particolare, dispone:

§      che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provveda, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame (ossia entro il 30 gennaio 2006) alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria (comma 1);

§      il concerto del Ministro delle politiche agricole e forestali nella valutazione, spettante al Ministro delle attività produttive in funzione di organo vigilante sulla procedura, della sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all’attivazione della soluzione concordataria e nell’individuazione delle soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell’attività anche mediante autorizzazione all’ulteriore prosecuzione dell’esercizio provvisorio dell’impresa (comma 2);

§      la costituzione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di una Commissione ad hoc per la valutazione dell’attività dei Consorzi agrari, composta di 5 membri nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (comma 3).

 

Si ricorda che, nel contesto del dissesto finanziario che ha coinvolto l’intero sistema dei consorzi agrari, seguito dallo scioglimento della Federconsorzi medesima (art. 5 comma 2 della legge 410 del 1999), un numero elevato di consorzi è stato assoggetto a liquidazione coatta e gestione commissariale, disposta con provvedimento dell’autorità governativa[133].

 L’articolo 5, comma 4, della legge n. 410/1999 prevede che la procedura di liquidazione coatta non si attui nei casi in cui sia stata medio tempore presentata ed autorizzata domanda di concordato o sia stata autorizzata cessione di azienda o di ramo di azienda in favore di un altro consorzio agrario o società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. il termine per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio è stato oggetto di numerose proroghe. Tale termine, originariamente previsto in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 410 del 1999 (scadenza 2 novembre 2002) è stato prorogato a cinquanta mesi dall'articolo 52, comma 33, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria per il 2002), ed avrebbe dovuto quindi scadere il 12 gennaio 2004. A seguito di un'ulteriore proroga di dodici mesi disposta dall'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione (legge 1° agosto 2003, n. 200), il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 410 del 1999 sarebbe venuto a scadenza il 12 gennaio 2005. Tale termine è stato tuttavia prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005, dall’articolo 12 del DL n. 266 del 2004.

L’articolo 5, comma 7-bis, della legge n. 410/1999 dispone, invece, che nel caso in cui sia stata disposta la nomina di un commissario ad acta per la presentazione del concordato preventivo, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, possa nominare un commissario governativo, per la durata massima di dodici mesi, con i poteri di cui all'art. 2543 del codice civile (poteri la cui definizione è rimessa all'autorità governativa che effettua la nomina, e che per determinati atti possono essere quelli ordinariamente spettanti all'assemblea). La nomina del commissario governativo deve essere finalizzata ad assicurare la efficiente gestione del consorzio e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali anche modificando le norme statutarie, conformemente agli scopi, anche pubblicistici, assegnati ai Consorzi agrari. Da ultimo, l’articolo 1, comma 227, della legge n.311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha prorogato la durata dell'incarico dei commissari liquidatori dei consorzi agrari fino al momento in cui non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari degli enti in questione. La norma dispone, inoltre, che gestioni commissariali non potranno comunque protrarsi per più di due anni dalla conclusione della procedura di concordato preventivo, ovvero, nel caso in cui risultino pendenti contenziosi, fino alla definitiva conclusione dei relativi procedimenti.

 

Si fa presente che presso la 9a Commissione del Senato è in corso l'esame congiunto dei disegni di legge A.S. 1794 e A.S. 638, recanti modifiche alla legge n. 410 del 1999 in materia di consorzi agrari.

 


 

Articolo 28
(Personale del Ministero degli affari esteri)

L’articolo 28, già presente nel testo iniziale del decreto-legge 273/2005, proroga a tutto il 2006 le disposizioni di cui ai commi 1 e 10 dell’art. 1 del DPR 6 settembre 2005 (“Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 1, commi 95, 96 e 97 della L. 30 dicembre 2004, n. 311”). La motivazione della proroga trae origine dalla necessità di “assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali”.

 

Il comma 1 dell’art. 1 del citato DPR 6 settembre 2005 prevede che l’Amministrazione degli Affari esteri – in quanto inclusa nell’elenco della tabella 1 allegata ad DPR in questione – sia tra quelle autorizzate ad assumere, nel corso del 2005, un contingente di personale a tempo indeterminato. Per quanto riguarda gli Affari esteri, le unità di personale previste nella tabella 1 sono 71, più due unità per l’Istituto agronomico per l’oltremare, per una spesa complessiva stimata in 1.088.505 euro per il 2005 e in 3.265.841 euro per il 2006. L’autorizzazione viene disposta ai sensi dell’art. 1, commi 95-97 della legge finanziaria per il 2005, fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 93.

 

In particolare, il comma 93 stabilisce la rideterminazione dell’organico della P.A., in modo tale che ne consegua una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva riferita all’organico di ciascuna amministrazione, tenuto conto del processi di innovazione tecnologica. La disposizione ha per destinatari, tra gli altri, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ma tra le categorie che ne sono escluse figura (comma 94) il personale della carriera diplomatica. Si prevede in ogni caso che le Amministrazioni interessate provvedano entro il 30 aprile 2005 alla rideterminazione dell’organico, dopo aver adottato le misure più opportune di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici. Quanto alle modalità di attuazione, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la riduzione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze. Finché non provvedono alla rideterminazione dell’organico, le amministrazioni non possono procedere ad assunzione di personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

 

I commi 95-97 recano disposizioni in materia di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato (c.d. “blocco del turn over”): il blocco riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007). Si ricorda che già in precedenza l’articolo 19 della legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001), l’articolo 34, comma 4, della legge finanziaria per il 2003 (L. 289 del 2002) e l’articolo 3, comma 53, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003) hanno previsto il cd. blocco del turn over per le pubbliche amministrazioni.

In particolare, le disposizioni del comma 95riguardano il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 presso una serie di enti, tra i quali sono ricomprese le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. La previsione si estende anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico, ovvero “non contrattualizzato”: in tale categoria rientra anche il personale della carriera diplomatica.

Il successivo comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie di cui al precedente comma 95 – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia e delle finanze. Ai fini dell’assunzione dovrà essere seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza.

Il comma 97, infine, indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente: In particolare, deve essere considerata prioritaria l’immissione in servizio, tra l’altro, del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali

 

Il comma 10 dell’art. 1 del DPR 6 settembre 2005 stabilisce poi la procedura che le Amministrazioni di cui al comma 1 devono seguire per poter effettivamente avvalersi della facoltà ivi prevista. Entro il 30 novembre 2005, esse trasmettono al Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati sul numero di dipendenti assunti o in via di assunzione, i relativi profili professionali, l’eventuale quota di assunti part-time, la spesa per il 2005 e quella annua lorda a regime. Terminate le procedure di assunzione, le Amministrazioni interessate forniscono la documentazione comprovane il rispetto dei limiti di spesa fissati dal comma 1 dell’art. 1 del DPR 6 settembre 2005.

 


 

Articolo 28-bis
(Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai territori attualmente italiani, già austro-ungarici, e ai loro discendenti)

L’articolo in esame, introdotto dal Senato, interviene in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai territori attualmente italiani, già austroungarici, ed ai loro discendenti, riconoscimento già previsto dalla legge 14 dicembre 2000, n. 379[134].

L’articolo in esame prevede una proroga (tecnicamente, un differimento)  di cinque anni del termine per effettuare tale riconoscimento che, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2 della citata legge n. 379/2000, scadeva il 20 dicembre 2005.

A seguito di tale proroga, il termine è dunque da individuare nel 20 dicembre 2010, in quanto la legge citata è entrata in vigore il 20 dicembre 2000[135], e la stessa, all’articolo 1, comma 2, prevedeva che il riconoscimento della cittadinanza italiana avvenisse qualora fosse resa dagli interessati una dichiarazione (con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91[136]), entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

La legge 14 dicembre 2000, n. 379 individua le procedure atte a riconoscere la cittadinanza italiana, dietro richiesta da effettuare entro il 20 dicembre 2005, alle persone nate nei territori dell’ex Impero Austro-Ungarico – e annessi all’Italia dopo la I Guerra mondiale – ed emigrate all’estero, ad eccezione dell’attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920. Il diritto al riconoscimento è esteso anche ai loro discendenti.

Questi soggetti, che sarebbero divenuti italiani se avessero continuato a risiedere nei territori della monarchia austroungarica ceduti all’Italia, avrebbero dovuto provvedere ad optare tra la cittadinanza italiana e quella austriaca entro il 16 luglio 1920, data dell’entrata in vigore del trattato di pace tra Italia ed Austria dopo la Grande Guerra (Trattato di Saint Germain). Di fatto, numerosi italiani - il riferimento è soprattutto alle comunità originarie del Trentino Alto Adige in America latina - non hanno potuto esercitare allora il diritto di opzione o perché non ne sono venuti tempestivamente a conoscenza, o per le difficoltà materiali di raggiungere le autorità consolari.

In seguito, la legge sulla cittadinanza (L. n. 91 del 1992) ha previsto (art. 17) la possibilità di riacquistare la cittadinanza per coloro che l'avessero perduta rendendo una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 1997 dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662.

La legge sulla cittadinanza, inoltre, contiene (art. 18) una specifica disposizione per i cittadini ex austroungarici emigrati all'estero dalle province del Trentino e della Venezia Giulia prima della loro annessione al territorio, disponendo la loro equiparazione, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica e ha stabilito che possono chiedere la cittadinanza per naturalizzazione dopo un periodo di residenza in Italia di tre anni.

Tale disposizione è stata abrogata dalla legge n. 379 del 2000, con la quale viene riconosciuta (e non “concessa”) la cittadinanza italiana per gli emigrati in questione, e per i loro discendenti, dietro semplice richiesta, senza la necessità di risiedere in Italia per tre anni.

 

Sotto il profilo del coordinamento con la normativa vigente, si osserva che l’articolo in esame, nel prorogare il termine in questione,  non opera mediante novella della disposizione della legge che attualmente lo individua (articolo 1, comma 2  della legge n. 379/2000).


 

Articolo 29
(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)

La disposizione in titolo, novellando l’articolo 28, co. 1, della legge finanziaria 2002[137], modifica il termine, già fissato al 31 dicembre 2005, per il completamento del processo di trasformazione e soppressione degli enti pubblici previsto e disciplinato dal medesimo art. 28. La novella fissa il nuovo termine al 31 dicembre 2006.

 

L’art. 28 della L. 448/2001, al co. 1[138] stabilisce che “al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi”, il Governo individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti “indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati”, disponendone anche, se necessario:

§         la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato (solo qualora i servizi risultino più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico: co. 5);

§         la fusione o l’accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari.

Il Governo procede a tale individuazione con uno o più regolamenti di delegificazione, da emanare ai sensi dell’art. 17, co. 2, della L. 400/1988[139].

Il termine per l’adozione dei regolamenti, inizialmente determinato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è stato più volte modificato[140] per essere poi,da ultimo, individuato nel 31 dicembre 2005 dall’art. 8 del D.L. n. 266/2004[141]. L’ultimo periodo del comma 1 attribuisce a tale termine una peculiare efficacia giuridica: al suo scadere gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.

I previsti regolamenti sono adottati, con D.P.R., su proposta del ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale. I relativi schemi sono altresì sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Dalle operazioni di trasformazione o soppressione sono espressamente esclusi gli enti od organismi che:

§         gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale;

§         sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza;

§         svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica;

§         svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale.

 

In merito si ricorda che nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2005[142] il Ministro per la funzione pubblica ha riferito sul tema della trasformazione e soppressione di enti pubblici, le cui procedure non hanno tuttora trovato definizione. Su proposta del Ministro Baccini il Consiglio ha quindi convenuto sulla opportunità di istituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio (Segretariato generale e Dipartimento per la funzione pubblica) e del Ministero dell’economia e delle finanze, che, anche avvalendosi delle istruttorie già concluse, pervenga quanto prima alla definizione di una proposta concreta.

 


 

Articolo 30
(Credito d’imposta per giovani imprenditori agricoli)

L'articolo 30 novella l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004, estendendo fino all’anno 2010 la durata del credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli che accedono al premio di primo insediamento e differendo il termine per l'emanazione del decreto ministeriale attuativo al trentesimo giorno successivo alla decisione con cui la Commissione europea approverà il regime di aiuti.

 

L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (recante "Norme in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", adottato in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 38 del 2003, che ha attribuito al Governo un’ampia delega per la modernizzazione del settore agricolo, forestale e della pesca), prevedeva in favore dei giovani imprenditori agricoli che accedono al premio di primo insediamento[143], la concessione di un ulteriore contributo, sotto forma di credito d’imposta[144], fino a 5.000 euro annuiper il periodo 2004-2009. L’ammontare complessivo del credito d’imposta concedibile (c.d. tetto di spesa) era fissato nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e di 10 milioni per ciascuna annualità del periodo 2005-2009[145].

La norma prevedeva che le modalità di applicazione di tale agevolazione fossero determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 99 del 2004 (e cioè entro il 6 luglio 2004)[146].

 

La relazione al disegno di legge di conversione afferma che il termine per l’avvio della misura relativa al credito d’imposta per i giovani agricoltori era già stato a suo tempo rinviato per le osservazioni operate dalla Commissione europea sulla compatibilità della misura con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato agricoli. La richiesta di differire al 2006 l’avvio della misura viene quindi ricondotta, da parte del Governo, ad una trattativa – la cui conclusione si afferma ormai prossima – che consentirebbe di concludere l’iter autorizzativo comunitario entro le prime settimane del 2006.

La relazione afferma, inoltre, che la proroga non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


 

Articolo 31, comma 1
(Disposizioni in materia fiscale)

Il comma 1 dell’articolo 31, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, riapre, fissandoli al 28 febbraio 2006, i termini per effettuare le comunicazioni, relative alla cessione di partecipazioni che abbiano dato luogo a minusvalenze, al fine di ottenere la deducibilità delle suddette minusvalenze.

 

L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, ha stabilito che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25 settembre 2002 (data della sua entrata in vigore), i soggetti che, anche mediante più atti di disposizione, hanno effettuato cessioni di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie dalle quali siano derivate minusvalenze di importo complessivo superiore a 5 milioni di euro, siano tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie concernenti le suddette operazioni al fine di verificarne la conformità rispetto alla disposizione antielusiva posta dall’articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

 

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 maggio 2003 ha definito i dati e le notizie che debbono essere comunicate, nonché le procedure e i termini per la comunicazione.

Ai sensi di tale provvedimento, la comunicazione, redatta in carta libera, deve essere consegnata o spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato e con avviso di ricevimento, entro cinque giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate. La comunicazione s’intende effettuata all'atto della consegna o della spedizione del plico raccomandato. La comunicazione tardiva si considera omessa.

 

La comunicazione deve contenere i dati identificativi, il domicilio fiscale e il codice fiscale del contribuente e del suo legale rappresentante, l'elenco degli atti di disposizione con specifica indicazione delle partecipazioni nonché delle controparti interessate alle operazioni, se conoscibili, l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate eventuali comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. Alla comunicazione deve esser allegata copia del bilancio e della nota Integrativa.

 

Si ricorda che l’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato per l’accertamento del carattere non elusivo delle suddette operazioni di cessione, ha previsto l’inopponibilità all'amministrazione finanziaria di atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. I vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi in parola sono disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, mediante l’applicazione delle imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

 

Non essendo altrimenti definito l’ambito di applicazione della disposizione, sembra doversi ritenere che la riapertura dei termini disposta dal presente comma si applichi a tutte le operazioni poste in essere a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 209 del 2002, soggette quindi all’onere della comunicazione secondo quanto sopra illustrato[147].

 

Il presente comma, inoltre, proroga di dodici mesi i termini connessi al predetto adempimento.

 

A questo proposito si osserva che non è del tutto chiaro quali siano i termini prorogati. Poiché la comunicazione ha lo scopo di consentire all’Agenzia delle entrate l’accertamento della conformità dell’operazione alle disposizioni dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1972, si potrebbe supporre trattarsi del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate può formulare eventuali contestazioni. La legge non fissa tuttavia uno specifico termine per l’applicazione della norma antielusiva, che risulta pertanto soggetta agli ordinari termini di decadenza per l’accertamento (termini ancora in corso, riferendosi ai periodi d’imposta 2002 e successivi).

Si ritiene che la proroga di dodici mesi decorra dal momento della scadenza di ciascun termine.

 

Si segnala infine l'opportunità di riformulare la disposizione come novella al decreto-legge n. 209 del 2002, onde evitare il formarsi di una catena normativa di non agevole ricostruzione.

 


 

Articolo 31, comma 2
(Destinazione del cinque per mille IRPEF

per finalità di volontariato, ricerca e attività sociali dei comuni)

 

Il comma 2 dell’articolo 31 specifica il periodo d’imposta cui deve intendersi applicabile la disposizione, introdotta dal comma 337 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), concernente la destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per finalità di volontariato e ricerca.

In particolare, con la presente disposizione viene precisato che la predetta facoltà di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF, che ai sensi del citato comma 337 è introdotta “per l'anno finanziario 2006 ed a titolo iniziale e sperimentale”, si esercita nel periodo d’imposta 2005, in sede di dichiarazione dei redditi da effettuare nel 2006.

 

 

Il comma 337 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo in cui far confluire una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da destinare al perseguimento delle seguenti finalità:

§       sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori[148] (lettera a));

§       finanziamento della ricerca scientifica e dell'università (lettera b));

§       finanziamento della ricerca sanitaria (lettera c));

§       attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente (lettera d)).

 

La seconda parte del comma 2 modifica l'iter procedimentale necessario per attuare la disposizione stessa. In particolare viene stabilito che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale – ai sensi del comma 340 dell'articolo 1 della medesima legge finanziaria per il 2006 – devono essere fissate le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi alla ripartizione e le modalità della ripartizione stessa, può essere adottato senza l'acquisizione del dell’avviso (rectius: del parere) delle Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di sostegno al volontariato.

 

Il citato comma 340 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 rimette infatti ad un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri – su proposta dei Ministri dell’istruzione e della salute, di concerto con il Ministro dell’economia – il compito di stabilire le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi alla ripartizione e le modalità della ripartizione stessa, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità indicate alla lettera a), cioè alle finalità di sostegno al volontariato.

 

In attuazione di quanto disposto dal comma 340 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006[149], che ha definito le modalità di destinazione della quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e finanziamento dell'università, ricerca sanitaria ovvero attività sociali svolte dal comune di residenza.

Di particolare rilievo è la disposizione che consente al contribuente di designare individualmente, tramite l’indicazione del codice fiscale, il soggetto cui intende destinare il 5 per mille (con l’eccezione dei casi in cui il 5 per mille è destinato alle attività sociali del comune, in quanto esso è attribuito direttamente al comune di residenza).

 

L’esclusione del parere delle Commissioni parlamentari potrebbe giustificarsi  in considerazione del fatto che il decreto attuativo prevede, per quanto attiene al sostegno al volontariato, un meccanismo automatico, in base al quale tutti i soggetti che possiedono i requisiti contemplati dall’articolo 1, comma 337, lettera a), della legge finanziaria 2006, possono concorrere al riparto del 5 per mille, purché si iscrivano entro il 10 febbraio 2006, in apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate[150].

 

L'elenco dei soggetti iscritti è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006 sul sito dell’Agenzia, con l’indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun iscritto. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco potranno essere corretti entro il 1° marzo 2006. L'elenco dei soggetti iscritti è ripubblicato dalla Agenzia delle entrate sul suo sito, in forma definitiva, entro il 10 marzo 2006[151].

 


 

Articolo 31-bis
(Differimento termini in materia di etichettatura)

L’articolo 31-bis interviene in materia di informazione dei consumatori, differendo al 1° gennaio 2007 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni del codice del consumo (art. 6, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 206/05) concernenti l’obbligo di indicare il Paese d’origine - se situato fuori dalla UE - sui prodotti e sulle confezioni di prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale.

L’articolo precisa che, comunque, l’efficacia di tali disposizioni decorre dall’entrata in vigore del decreto di attuazione dell’articolo 6 cit., previsto dall’articolo 10 dello stesso codice.

 

Il nuovo “Codice del consumo” reca una disciplina organica – benché non comprensiva delle norme contenute nel codice civile - in materia di "tutela dei consumatori", coordinata con la normativa comunitaria e diretta alla semplificazione normativa, al fine di ricostruire in un quadro nuovo le regole, non solo di carattere contrattuale, che afferiscono ai molteplici ambiti che vedono coinvolti gli interessi dei consumatori e degli utenti, secondo una logica sequenziale improntata alla protezione di questi ultimi nelle diverse fasi del processo di consumo.

Le disposizioni concernenti l’educazione, l’informazione e la pubblicità sono contenute  nella Parte II (artt. 4-32) del codice.

Gli articoli dal 5 al 12 riproducono le disposizioni della legge 10 aprile 1991, n.126 (Norme per l’informazione al consumatore), come modificata dalla legge 22 febbraio n.146, e ora abrogata - tenendo altresì conto del relativo regolamento di attuazione, recato dal DM 8 febbraio 1997, n.101.

In particolare l’articolo 6 impone l'obbligo di riportare sui prodotti e sulle confezioni dei prodotti  destinati al consumo e commercializzati sul territorio nazionale un minimo di informazioni, disponendo altresì che queste siano riportate in maniera chiara e visibile. Rispetto alle disposizioni della citata legge 126 nel Codice del consumo è stata inserita anche l’ipotesi di prodotto proveniente da un Paese estraneo alla UE.

Dalle indicazioni obbligatorie previste dall’ll’articolo 6 cit. deve desumersi:

a)       la denominazione legale o merceologica del prodotto;

b)       il nome o la ragione sociale o il marchio nonché la sede del produttore o dell'importatore stabilito nella UE;

c)       il paese di origine se situato al di fuori dell’UE;

d)       l'eventuale presenza di materiali o sostanze dannose per l’uomo, le cose e l’ambiente;

e)       i materiali ed i metodi di lavorazione, qualora incidano sulla qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto;

f)         le istruzioni , eventuali precauzioni e destinazione d’uso per la corretta fruizione dei prodotti.

 

Il successivo articolo 10 riguarda le norme di attuazione dell’articolo 6, la cui emanazione è demandata ad un decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 281/97, in modo da assicurare - per quanto concerne i prodotti di provenienza UE - una loro applicazione che sia compatibile con i principi di diritto comunitario. Le norme di attuazione dovranno precisare le categorie di prodotti e le modalità di presentazione per le quali non sussiste l'obbligo di riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica dei prodotti nonché al nome, ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore UE. Infine spetterà alle norme di attuazione disciplinare i casi in cui sarà consentito l'uso della lingua originaria nelle indicazioni di cui all'art.6 del codice del consumo.


 

Articolo 32
(Controllo sulla gestione degli enti)

L’articolo 32 proroga di sessanta giorni il termine previsto per l’invio ai Ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che, a decorrere dal 2006, trasmettano i bilanci medesimi in via telematica ai predetti Ministeri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e finanze. E’ altresì previsto che I documenti contabili debbono essere obbligatoriamente inoltrati per via telematica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a decorrere dall’esercizio 2007.

Le modalità applicative della disposizione in esame, comprese quelle occorrenti per la sua prima applicazione, sono demandate ad un provvedimento del Ragioniere generale dello stato, sentiti i Ministeri vigilanti.

 

L’ambito di applicazione dell’articolo in esame non appare immediatamente individuabile a causa della genericità della formulazione della norma e dell’assenza di riferimenti normativi.

In via generale si ricorda che assai numerosi sono gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza governativa, la quale è esercitata congiuntamente dai singoli Ministeri competenti per settore e dalla Ragioneria generale dello Stato. I poteri di vigilanza  non particolarmente pregnanti in presenza di poteri di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti da parte del Ministero vigliante di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (art. 2 D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439).

 

La relazione illustrativa sottolinea che l’invio delle risultanze contabili in via telematica consentirà la creazione di una banca dati aggiornata, attraverso la quale sarà possibile monitorare in tempi reali l’andamento della spesa complessiva degli enti vigilati inseriti nel conto economico consolidato[152], nonché migliorare il livello di analisi dei bilanci degli enti mediante la creazione di appositi indicatori di gestione per ciascun comparto omogeneo di enti, al fine di una più efficace azione di vigilanza e controllo sulla gestione.

 

Con riferimento alla formazione e alla trasmissione dei documenti in via telematica, si ricorda che il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore il codice dell’amministrazione digitale  (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Esso prevede, fra l’altro, che le pubbliche amministrazioni, nell'autonoma organizzazione della propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Le predette tecnologia sono utilizzate nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza (Con riferimento alla formazione e alla trasmissione dei documenti in via telematica (articolo 12). 

I libri, i repertori e le scritture di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del codice medesimo (articolo 39).

 


 

Articolo 33
(Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy)

L’articolo 33 fissa il patrimonio iniziale della Fondazione, costituita appositamente dal Ministro dell’attività produttive per la gestione dell’”Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy”, disponendo il trasferimento ad essa delle risorse previste, a tal fine, dalle leggi finanziarie 2004 e 2005. Il trasferimento di tali risorse (13 milioni di euro complessivamente) deve essere effettuato entro la data del 28 febbraio 2006, in modo da favorire l’immediata operatività della Fondazione.

 

Le risorse destinate a costituire il patrimonio della Fondazione, sono, in particolare, quelle previste dal comma 70, art. 4, della legge n. 350/03, cui si somma l’autorizzazione di spesa prevista dal comma 230 dell’articolo 1, della legge n. 311/04.

Si ricorda che nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all’articolo 4 (commi da 49 a 84), sono state inserite apposite norme finalizzate a promuovere la produzione italiana (Made in Italy)e a tutelare i diritti di proprietà industriale e intellettuale delle imprese italiane sui mercati esteri.

In particolare, la legge finanziaria 2004 prevede, al comma 68, l’istituzione dell'”Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy” al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità (comma 69). L’iniziativa è finanziata, ai sensi del comma 70, richiamato dalla norma in esame, con un’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse del Fondo di promozione straordinaria del made in Italy;

La successiva legge finanziaria per il 2005 (L. 311/04) al comma 230, fermo restando quanto stabilito dall’art. 4, comma 70, della citata legge 350/2003, per le finalità previste da tale comma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005.


 

Articolo 34
(Servizi pubblici di motorizzazione)

L’articolo 34 reca – con riferimento al contratto del Centro Elaborazione Dati  (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - una deroga alla disciplina generale dettata dall’articolo 23 della legge n. 63 del 2005 (legge comunitaria 2004) in merito al rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.

 

L’articolo 23 della legge 62/2005 ha rimodulato le condizioni e le procedure di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.

In particolare, il comma 2 ha introdotto una disposizione di natura transitoria finalizzata a garantire continuità nella fruizione dei servizi, offrendo alle stazioni appaltanti un congruo periodo temporale per predisporre le gare.

La disposizione  - che si applica limitatamente ai contratti per acquisti e forniture di beni e servizi già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge comunitaria– consente di prorogare tali contratti per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica, a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi, e che si provveda a pubblicare i bandi di gara per la stipula dei nuovi contratti entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

La norma in esame - in deroga alla disposizione di cui al comma 2 del richiamato articolo 23 - autorizza il Centro Elaborazione Dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  a prorogare ulteriormente il contratto vigente fino al 31 dicembre 2006[153]e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento. Tale proroga è motivata in relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal CED  e al fine di garantire la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo.

La proroga è autorizzata nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del CED[154].

 

Il CED ha stipulato il 30 giugno 2000 con la  Società E.D.S. a seguito di apposita procedura concorsuale sei contratti di durata quinquennale (scadenza 30 giugno 2005) per la fornitura di alcuni servizi. In attuazione dell’articolo 32 della legge 62/2005 citata tali contratti sono stati prorogati al 31 dicembre 2005, avviando contestualmente la gara d’appalto per la scelta del successivo contraente.

In attuazione della disposizione introdotta dall’articolo in esame, per il semestre 1° gennaio 2006 - 30 giugno 2006 i contratti sono stati ulteriormente prorogati per un totale complessivo di euro 6.393.730,32 IVA inclusa. I contratti hanno ad oggetto rispettivamente:

§         servizi indispensabili alla funzionalità del sistema informativo del C.E.D.-M.C.T.C. - e dei servizi disposti da ulteriori atti negoziali per importo complessivo di euro 4.410.995,16 IVA inclusa;

§         servizi di manutenzione delle procedure necessarie all’attività del sistema informativo del C.E.D.-M.C.T.C., per un importo complessivo di  euro 115.830,95 IVA inclusa;

§         servizi di gestione, conduzione tecnica, manutenzione applicativa delle procedure indispensabili all’attività dell’Ufficio Centrale Operativo del CED, per un importo complessivo di euro 357.979,00 IVA inclusa;

§         servizi di manutenzione delle componenti e degli apparati indispensabili all’operatività del sistema informativo, di Disaster Recovery e di manutenzione delle procedure connesse al “Nuovo Codice della Strada” ed al “Data-Warehouse”, per un importo complessivo di euro 1.011.927,26 IVA inclusa;

§         servizi di manutenzione delle componenti e degli apparati indispensabili all’attività dell’Ufficio Centrale Operativo del CED, per un importo complessivo di euro 88.728,60 iva inclusa;

§         servizi indispensabili allo “Sportello Telematico dell’Automobilista”, per un importo complessivo di euro 408.269,35 IVA inclusa;

 

 Si ricorda che la IX Commissione (Trasporti) della Camera ha approvato - nella seduta del 6 luglio 2005 - la risoluzione n. 8/00128[155] avente ad oggetto l’esigenza di un rifinanziamento del Centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

In particolare, nella risoluzione che impegna il Governo, tra l’altro, a formulare “una proposta normativa di finanziamento in via strutturale del CED per provvedere all’affidamento dei servizi di conduzione e gestione, nonché per l’implementazione degli applicativi imposti dalle recenti norme di modifica del Codice della strada”, viene lamentata la riduzione – osservatasi nel corso degli ultimi anni - dello stanziamento per il funzionamento del CED medesimo a fronte di una “nuova e significativa serie di adempimenti, per gli uffici centrali e periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri, ed in particolare per il CED” derivanti dalle novità introdotte dalla legge n. 214/2003 di conversione del D.L. n. 151/2003, “prime fra tutte la patente a punti ed il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori”.


 

Articolo 35
(Procedure di reclutamento docenti universitari)

La disposizione in esame modifica l’articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230[156], che disciplina il passaggio alle nuove procedure di reclutamento dei professori universitari. In particolare, la norma estende la possibilità di bandire le procedure di valutazione comparativa ai sensi della normativa precedente (legge 3 luglio 1998, n. 210[157], che aveva affidato alle università la competenza ad espletare le procedure concorsuali) fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge n. 230 del 2005 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006. La precedente formulazione della norma consentiva tali procedure solo fino all’entrata in vigore della legge.

 

Come si evince dalla relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del provvedimento in esame, la norma si è resa necessaria al fine di assicurare il necessario rinnovo del personale docente in relazione alle esigenze delle università. La relazione richiama in proposito l’ordine del giorno - a firma dei deputati Pepe ed altri n. 9/4735-B/1 - accolto dal Governo in sede di approvazione della legge di riforma del sistema universitario, cui la disposizione in esame dà seguito.

 

La legge 4 novembre 2005, n. 230 ha riordinato l’attuale stato giuridico dei docenti attraverso un articolato sistema dispositivo che va dal reclutamento dei docenti alla struttura dei diritti e dei doveri fino alla tipologia dei rapporti di lavoro. Le linee principali del provvedimento possono essere così sintetizzate:

-              introduzione dell’idoneità scientifica nazionale, in sostituzione del sistema di reclutamento attuale, previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, che aveva affidato alle università la competenza ad espletare le procedure concorsuali;

-              messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori - a decorrere dall’anno 2013 - ed introduzione di un nuovo sistema di reclutamento attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata triennale, rinnovabili fino ad un massimo di sei anni;

-              individuazione di modalità alternative di reclutamento (nomina in ruolo di studiosi di chiara fama, contratti di diritto privato a tempo determinato, istituzione temporanea di posti di professori nell’ambito di specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con soggetti pubblici o privati);

-              attivazione di forme di convenzionamento per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari;

-              eliminazione della distinzione tra tempo pieno e tempo definito e compatibilità del rapporto di lavoro con lo svolgimento di attività professionali, di consulenza e con l’esercizio di incarichi retribuiti;

-              previsione di una parte variabile del trattamento economico, legata agli ulteriori impegni di ricerca, didattica ed attività gestionale nonché ai risultati conseguiti.

 

In particolare, per quanto qui interessa, il governo è delegato (commi 5-6) ad emanare nuove norme in materia di reclutamento dei docenti universitari. Il comma 6 fa comunque salve le procedure di valutazione comparative già bandite alla data di entrata in vigore della legge. I canditati in possesso dell’idoneità la conservano per cinque anni dal conseguimento (comma 6).

La copertura dei posti da parte delle università mediante chiamata degli idonei avviene nel rispetto del limite del 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario[158] e sulla base dei programmi triennali del fabbisogno di personale docente[159].

 


 

Articolo 36
(Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza)

L’articolo 36, non modificato nel corso dell’esame presso il Senato,  novella l’articolo 160 della Legge Fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 85, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,recante Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali).

L’articolo 160 L.F., relativo alle condizioni per l’ammissione alla procedura, dispone che l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

 

La modifica apportata all’articolo 160 L.F. dall’articolo 36 consiste nell’inserimento di un nuovo comma che assimila allo stato di crisi lo stato di insolvenza, di cui all’articolo 5 della L.F., ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al comma 1 dell’articolo160 sopra descritto.

Si ricorda che l’articolo 5 L.F., dopo avere disposto che l’imprenditore in stato di insolvenza è dichiarato fallito, stabilisce che lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

 


 

Articolo 37
(Interventi per taluni settori industriali)

L’articolo 37, allo scopo di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, estendel’ambito di applicazione degli interventi di reindustrializzazione e promozione industriale – previsti originariamente per le aree di crisi del settore siderurgico e successivamente estesi dall’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35[160] alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici -  ad alcune aree della regione Pugliacaratterizzate da elevata specializzazione nel settore del “tessile, abbigliamento, calzaturiero” e individuate  dalla stessa Regione.

 

Il decreto - legge n. 35/05, richiamato dalla disposizione in esame, ha provveduto ad estendere al suddetto comparto degli elettrodomestici gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale per le aree in crisi del settore siderurgico, già previsti dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120. Al riguardo, si ricorda che quest'ultimo, agli artt. 5-8, ha previsto la realizzazione di un programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, attuato dalle aziende del gruppo IRI e specificamente rivolto alle zone di Napoli, Taranto, Genova e Terni (aree prioritarie), nonché un programma di promozione industriale esteso anche ad altre aree di crisi siderurgica (Massa, Piombino, Trieste, Lovere, Villadossola), predisposto dalla SPI, società di promozione imprenditoriale controllata dall’IRI, ora confluita in Sviluppo Italia S.p.A. e relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi, con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi[161].

Con l'articolo 73, comma 1, della legge finanziaria 2003 (L. 289/02), si è prevista la possibilità di estendere le misure di cui all'art. 5 del DL 120/89 anche ad aree diverse da quelle individuate dallo stesso decreto-legge, nonché alle aree industriali comprese nei territori per i quali sia stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

In tale contesto, il comma 265 della legge n. 311/04 cit. (legge finanziaria 2005) ha esteso le misure di reindustrializzazione e di promozione industriale previste dal DL n. 120/89, anche ai territori dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (limitatamente, tuttavia, alle aree individuate nell’accordo di programma per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo richiamato nel testo con il rinvio ad un decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia), nonché al comune di Marcianise (Caserta) e al distretto di Brindisi.

Il comma 266 della legge n. 311 cit., ha previsto inoltre che il programma di reindustrializzazione di cui al precedente comma 265 sia proposto e attuato dal Sviluppo Italia S.p.a., in accordo con le rispettive regioni. Lo stesso comma ha, inoltre, individuato ulteriori tipologie di interventi che dovranno essere ricomprese nel programma. Si tratta di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse. Ai sensi del successivo comma 267, il programma di reindustrializzazione deve prevedere interventi per la promozione imprenditoriale e per l’attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge n. 120/89[162]. Si ricorda infine che il comma 268 la legge n. 311/04 ha disposto la concessione di un contributo straordinario per gli interventi di cui ai citati commi da 265 a 267, di 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni per il 2006 e 72 milioni per il 2007.

Il DL 14 marzo 2005, n. 35 (Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 all’articolo 11, comma 8, richiamato dalla norma in esame, ha previsto l’estensione dell’ambito di applicazione degli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale per le aree in crisi del settore siderurgico, di cui al decreto-legge n. 120/89, alle aziende operanti nelle aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché ai territori dei comuni individuati con DPCM. L’ampliamento della platea dei soggetti destinatari dei suddetti interventi – volto a concorrere alla soluzione delle crisi industriali - viene effettua entro i limiti del contributo straordinario previsto dal comma 9 dello stesso articolo (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, di 85 milioni di euro per il 2007 e di 65 milioni di euro per il 2008), mentre l’estensione ad altri ambiti territoriali dovrà avvenire nel rispetto delle procedure stabilite all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge n. 311/04 (L. finanziaria 2005), che hanno affidato a Sviluppo Italia, in accordo con le regioni, la promozione e l’attuazione dei programmi di reindustrializzazione. Ai fini dell'adozione del DPCM si dovrà tener conto degli accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali interessati e parti economiche e sociali.

 

Le aree destinatarie degli interventi di cui al presente articolo sono quelle individuate dalla regione nei comuni delle seguenti aree:

§      PIT n. 2 Area Nord Barese: comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Canosa, Corato, Giovinazzo, Margherita di S., Molfetta, Ruvo di P., San Ferdinando di P., Terlizzi, Trani, Trinitapoli;

§      PIT n. 4, Area della Murgia: comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge, Poggiorsini, Grumo Appula, Gioia del Colle, Turi, Sammichele di Bari, Ginosa, Acquaviva delle Fonti, Minervino Murge, Toritto, Spinazzola;

§      PIT  n. 9, Territorio Salentino-Leccese (69 comuni).

 

Il Progetto Integrato Territoriale (PIT) rappresenta uno strumento che è stato introdotto nell’ambito della programmazione comunitaria dei fondi strutturali.

Essi, infatti, costituiscono una modalità di attuazione degli interventi cofinanziati dal Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni dell’obiettivo 1 all’interno dei singoli Programmi operativi regionali (POR).

I progetti integrati sono un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario.

I PIT, pertanto, sono caratterizzati dai seguenti elementi:

-          il riferimento ad un territorio specificamente individuato, che rappresenta il contesto di cui si vogliono attivare le potenzialità di sviluppo;

-          la rispondenza degli interventi progettati ai principi di integrazione e di concentrazione, non solo sotto il profilo territoriale ma anche sotto quello funzionale;

-          l’introduzione di modalità di attuazione e di gestione unitarie, che possano dimostrarsi efficaci rispetto al conseguimento degli obiettivi nei tempi prefissati.

In generale, i PIT hanno comunque introdotto nelle politiche di sviluppo del territorio, significativi elementi di novità, in confronto con gli strumenti preesistenti e, specificamente, con i patti territoriali.

Si tratta in primo luogo del ruolo essenziale attribuito agli enti locali nella formulazione delle strategie e nella selezione degli interventi mirati alla promozione dello sviluppo.

Le responsabilità decisionali conferite agli enti locali devono, al tempo stesso, essere condivise e coordinate con le Regioni, che rappresentano gli enti attuatori del QCS obiettivo 1 attraverso i rispettivi programmi operativi e che sono competenti a definire le regole e gli indirizzi che presiedono a questa modalità attuativa.

Infine, un terzo elemento di rilievo è rappresentato dal fatto che i PIT sono rivolti a finanziare infrastrutture materiali ed immateriali in modo più accentuato rispetto ai Patti territoriali, che hanno perseguito obiettivi di sviluppo industriale più direttamente attraverso un maggior cofinanziamento di investimenti imprenditoriali privati. In altre parole, è più evidente nel caso dei PIT il perseguimento di finalità di sviluppo attraverso il potenziamento di beni collettivi, che permetta la creazione di un contesto favorevole alle iniziative imprenditoriali.

 

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione segnala la gravissima crisi in cui versa il settore, con un sostanziale dimezzamento rispetto al 2001 e con il rischio di una sua definitiva e irrimediabile riduzione a dimensioni irrilevanti in mancanza di iniziative per il rilancio.


 

Articolo 38
(Disposizioni per il servizio farmaceutico)

Le norme in esame attribuiscono nuovi benefici, nel 2006, per le farmacie con un fatturato ridotto, al fine di favorire la permanenza de sistema capillare di farmacie che caratterizza il Paese.

 

In particolare, il comma 1 prevede un'ulteriore riduzione, nel periodo 1° marzo - 31 dicembre 2006, della percentuale di sconto a carico delle farmacie con fatturato annuo, in regime di Servizio sanitario nazionale ed al netto dell'IVA, non superiore ad euro 258.228,45.

La misura di tale nuova riduzione (l’attuale è pari al 60% dello sconto) è demandata ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa di 2,1 milioni di euro per il 2006.

 

 

Legislazione vigente

 

Si ricorda che la legge [163] stabilisce il criterio di calcolo delle somme spettanti alle aziende farmaceutiche, ai grossisti e ai farmacisti per la vendita dei medicinali posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): le quote di spettanza sono fissate, rispettivamente, al 66,65% (aziende), al 6,65% (grossisti) e al 26,7% (farmacie), calcolate sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il SSN, nel corrispondere alle farmacie quanto dovuto (in base alla percentuale suddetta del 26,7%), trattiene a titolo di sconto una quota percentuale del prezzo di vendita al pubblico; la percentuale varia a seconda dell’intervallo di prezzo in cui si colloca il medicinale.


La tabella seguente espone le fasce di prezzo e le relative percentuali di sconto vigenti.

 

 

Prezzo di vendita al pubblico del farmaco

Sconto percentuale sul prezzo al lordo dei ticket ed al netto dell'IVA

da 0 a 25,82 euro

3,75

da 25,83 a 51,65 euro

6

da 51,66 a 103,28 euro

9

da 103,29 a 154,94 euro

12,5

superiore a 154,94 euro

19

 

 

Come già evidenziato, le farmacie con fatturato annuo, in regime di Servizio sanitario nazionale ed al netto dell'IVA, non superiore ad euro 258.228,4, usufruiscono di una riduzione dello sconto nella misura del 60%.

Per quanto concerne le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e che hanno un fatturato annuo (in regime di Servizio sanitario nazionale ed al netto dell'IVA) non superiore a lire 750 milioni, si applica invece una quota fissa di sconto [164], pari all'1,5 per cento (del prezzo di vendita al pubblico, determinato anche in tal caso al lordo dei ticket e al netto dell'IVA).

 

Il Ministero della salute ha reso noto che il suddetto sconto si applica a tutte le specialità medicinali, comprese le copie, con l'esclusione dei farmaci generici e di quelli (specialità incluse) che abbiano prezzo corrispondente al rimborso di riferimento [165].

 

 

I commi 2 e 3 del testo in esame provvedono alla copertura dell'onere di 2,1 milioni di euro per il 2006, mediante corrispondente riduzione (per il medesimo anno) dello stanziamento destinato ad una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che, a qualunque titolo, abbiano operato nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, di cui al D.L. n. 393/2000.

 

 

La relazione di accompagnamento e la relazione tecnica all’A.S. 3717 (cfr. art. 38) sottolineano la finalità della norma, volta a facilitare la permanenza di una rete farmaceutica diffusa anche nelle zone più disagiate.

Le farmacie interessate sono nel complesso 630 (280 farmacie urbane e 350 farmacie rurali) che potranno usufruire attraverso questo provvedimento di un drastico abbattimento dello sconto (oggi pari, in media, al 2,28%).

Con riferimento alle modalità di copertura, si precisa che negli ultimi anni si è registrata una spesa costantemente inferiore alle risorse stanziate.


 

Articolo 39
(Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture)

L’articolo 39 introduce una deroga al principio della conservazione in bilancio delle quote dei limiti di impegno relativi alla legge obiettivo (legge n. 166 del 2002), autorizzati per gli anni 2003 e 2004 e non impegnati alla chiusura dell’esercizio finanziario 2005.

In particolare, la norma in esame consente che tali quote dei limiti di impegno, che secondo la normativa vigente costituirebbero economie di bilancio, possano essere reiscritte nella competenzadegli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

 

Si ricorda che con l’espressione “limite di impegno” si indicano stanziamenti pluriennali di importo costante che corrispondono a contributi da erogarsi a carico del bilancio dello Stato in favore di soggetti non statali, finalizzati a permettere l’accensione di mutui per la realizzazione di investimenti.

Il contributo concesso è volto a coprire, interamente o parzialmente, le rate di ammortamento del mutuo contratto.

L’autorizzazione di un limite di impegno e la connessa finalizzazione alla accensione di un mutuo devono essere previste con apposita disposizione di legge.

 

In particolare, la norma in esame si riferisce ai limiti di impegno quindicennali autorizzati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 nell’importo di 193,9 milioni di euro per il 2002, di 160,4 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di 109,4 milioni a decorrere dall'anno 2004per la progettazione e la realizzazione delle c.d. opere strategichedi preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal CIPE[166], nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai sensi dell’art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004), sono stati autorizzati, con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 166/2002, nuovi limiti di impegno quindicennali di 195,5 milioni di euro per il 2005 e di 245 milioni per il 2006.

Peraltro, parte delle risorse stanziate dalla legge n. 166/2002 sono state utilizzate a copertura di oneri recati da diverse disposizioni legislative intervenute successivamente[167].

 

Secondo le informazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 31 dicembre 2005, dei limiti di impegno complessivamente autorizzati dalla legge n. 166/2002 con decorrenza 2003 e 2004, risultano non impegnati:

-        35,2 milioni di euro decorrenti dal 2003, destinati inizialmente alle attività di progettazione, dal decreto interministeriale del 20 marzo 2003, e poi riassegnati agli interventi di realizzazione delle opere da un successivo decreto interministeriale del 1° dicembre 2005;

-        0,554 milioni di euro decorrenti dal 2004, quale quota residuale ancora non assegnata dal CIPE.

 

In base alla normativa vigente, dettata dall’articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tali quote dei limiti di impegno autorizzati a decorrere dal 2003 e dal 2004 ed iscritti per la prima volta in bilancio, rispettivamente, nell’esercizio finanziario 2003 e 2004, che risultano non impegnate entro la data del 31 dicembre 2005, costituirebbero economie di bilancio.

 

La disposizione introdotta dall’articolo 39 in esame è dunque finalizzata ad evitare che tali somme vadano in economia, disponendo la loro reiscrizione nella competenzadegli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.

 

La disposizione si configura come una deroga alla disciplina generale, dettata dall’articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 6 settembre 2002, n. 194 (legge 31 n. 246/2002), ai sensi del quale la conservazione in bilancio degli stanziamenti relativi ad annualità e a limiti di impegno, senza formale assunzione dell’impegno di spesa, è limitata soltanto all’esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.

 

In particolare, la norma stabilisce che le annualità non utilizzate dei limiti di impegno, da conservare in bilancio in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, siano eliminate dal conto residui e reiscritte in conto competenza alla fine del periodo di ammortamento, a condizione che l’impegno formale avvenga entro l’esercizio finanziario successivo a quello della prima iscrizione in bilancio[168].

 

Rispetto a tale regola generale, il comma 49-bis dell’articolo 32 del D.L. n. 269 del 2003 (legge n. 326/2003) – modificando ulteriormente l’articolo 54, comma 16, della legge n. 449/1997 – ha previsto un ampliamento del periodo di conservazione in bilancio delle annualità dei limiti di impegno iscritte in competenza per la prima volta negli esercizi finanziari 2002 e 2003.

Soltanto con riferimento ai limiti di impegno iscritti in competenza, per la prima volta, negli esercizi finanziari 2002 e 2003, il periodo di conservazione in bilancio è stato esteso ai due esercizi finanziari successivi alla prima iscrizione.

In base alla normativa vigente, pertanto, le quote dei limiti di impegno autorizzati dalla legge obiettivo ed iscritti per la prima volta nella competenza degli esercizi finanziari 2003 e 2004, non impegnate alla chiusura dell’esercizio 2005, in assenza del comma in esame sarebbero state eliminate dal bilancio.

 


 

Articolo 39-bis
(Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146)

 

L’articolo 39-bis abroga talune disposizioni del D.lgs. n.146 del 2001 che impongono, a decorrere dal 2013, modalità più rigorose di custodia degli animali da pelliccia negli allevamenti.

 

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, con cui è stata data attuazione alla direttiva 98/58/CE, ha introdotto una serie di obblighi a carico dei proprietari, custodi o detentori di animali negli allevamenti. In particolare, l’articolo 2 prescrive l’obbligo generale di adottare misure adeguate a garantire il benessere degli animali, affinché non vengano provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Con la esclusione poi dei pesci, rettili e anfibi, nell’Allegato sono definite le modalità di allevamento e custodia degli animali, i controlli e le ispezioni, la libertà di movimento che deve essere assicurata in funzione della specie, le caratteristiche e le dimensioni dei fabbricati e dei locali di stabulazione, le modalità di somministrazione degli alimenti.

Per quanto concerne, in particolare, i “Procedimenti di allevamento”, il punto 22 dell’Allegato al D.lgs. n.146 del 2001 prevede, in attuazione dell’articolo 3, disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia. In particolare, le disposizioni di cui si prevede l’abrogazione stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2013[169] l’allevamento degli animali, avente l’esclusivo o principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia, può svolgersi esclusivamente a terra, entro appositi recinti (arricchiti da appositi elementi quali rami su cui arrampicarsi, oggetti manipolabili dalla specie, almeno una tana o un nido per ogni animale). Per l’allevamento dei visoni è inoltre richiesta la presenza di un contenitore per l’acqua, del quale sono stabilite le dimensioni minime. L’abrogazione non si estende alle rimanenti disposizioni del punto 22, riguardanti le gabbie nei soli allevamenti di visoni.

 


 

Articolo 39-ter
(Differimento di termine in materia di sicurezza di impianti sportivi)

 

L’articolo 39-ter prevede il differimento alla prossima stagione calcistica (2006-2007) dell’adozione delle misure di sicurezza per gli impianti sportivi previsti dal D.M. interno 6 giugno 2005.

Tale decreto è stato adottato in attuazione di quanto stabilito dal D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive” convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, che - oltre ad aver introdotto modifiche alla legge quadro 401/1989 - aveva previsto disposizioni in ordine all’organizzazione delle gare ed ai requisiti di sicurezza degli impianti sportivi nonchè all’emissione di biglietti in numero congruo alla sua capienza.

Il citato D.M. 6 giugno 2005 reca modifiche e integrazioni al D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi). In particolare, si prevedono: sistemi di separazione tra tifoserie e tra zona spettatori e zona attività sportiva (un settore dello stadio deve essere riservato agli spettatori ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate), aree di sicurezza, varchi, vie di esodo, sicurezza antincendio, norme per la gestione dell’ordine pubblico all’interno dello stadio, obbligo per il gestore dell’impianto di dotarsi di un sistema di videosorveglianza[170].

L’art. 15, comma 1, del decreto ministeriale prevedeva che le nuove disposizioni in materia di sicurezza entrassero in vigore, a regime, a partire dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006; tale termine è, quindi, in ogni caso, già abbondantemente decorso.

 


 

Articolo 39-quater
(Modifica al processo civile)

L’articolo 39-quater – introdotto dal maxiemendamento approvato dal Senato - proroga dal 1° gennaio al 1° marzo 2006 l'entrata in vigore delle novelle del processo civile contenute, rispettivamente, nel DL 35/2005, (convertito, con modifiche, dalla legge 80/2005)[171] e nella legge 28 dicembre 2005, n. 263[172].

A tal fine sono modificati i commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell’articolo 2 del citato DL 35/2005 (L. 80/2005) nonché i commi 6 e 4, rispettivamente, dell’art. 1 e dell’art. 2 della legge 263/2005.

Si ricorda che con il DL 35/2005 (L. 80/2005), il legislatore ha introdotto una importante novella al codice di rito civile.

Mentre una piccola parte della riforma, prevista dall’art. 2, sarebbe dovuta entrare immediatamente in vigore, la vigenza della sua parte più consistente, introdotta in sede di conversione del decreto nella citata legge 80, era stata fissata al 15 settembre 2005 dal comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge n. 35/2005, aggiunto anch’esso in sede di conversione. Tale termine è stato via via posticipato, prima al 15 novembre 2005 dal DL 30 giugno 2005, n. 115 (che ha anche previsto al comma 3-quinquies un regime transitorio per i processi pendenti) e poi al 1° gennaio 2006 dalla sua legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.

Inoltre, la legge 80/2005è stata recentemente oggetto di modifica da parte della citata legge 236/2005, con particolare riferimento alle disposizioni relative all’espropriazione forzata; tale ultimo provvedimento ha, inoltre, previsto (art. 2) una ulteriore novella alla parte del c.p.c. relativa al processo di cognizione.

La legge 263/2005 - che contiene disposizioni di diversa natura - è quindi entrata in vigore il 29 dicembre u.s. con esclusione proprio delle norme che novellano il processo civile; la vigenza di tali norme era anch’essa fissata al 1° gennaio 2006 (in coincidenza con l’entrata in vigore della riforma del c.p.c. introdotta dalla legge 80/2005).

 

L’art. 39-quater unifica così alla data del 1° marzo 2006 l’entrata in vigore del complesso delle indicate riforme del processo civile.

La finalità dell’intervento d’urgenza è quella di permettere, fino alla data di vigenza indicata, un approfondimento che consenta agli operatori del diritto, agli studiosi, ai magistrati un inquadramento sistematico più approfondito e corretto delle riforme e dei suoi effetti.

 

Deve essere segnalato che nell’articolo in esame è confluito l’identico contenuto del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271 (Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile), anch’esso diretto, a prorogare dal 1° gennaio al 1° marzo 2006 l'entrata in vigore del complesso della riforma del processo civile.

Il decreto-legge è stato presentato al Senato il 30 dicembre 2005 e qui approvato, senza modifiche, il 31 gennaio 2006 (AC 6309).

La Commissione giustizia della Camera ha avviato l’esame del provvedimento nella seduta del 2 febbraio scorso

 


 

Articolo 39-quinquies
(Finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas )

 

 

L’articolo 39-quinqies,introdotto dal Senato,  sopprime le norme della legge finanziaria 2006 (L. 266/05) che, abrogando le disposizioni riguardanti la copertura dell’onere derivante dall’istituzione delle Autorità di pubblica utilità, di cui all’art. 2 della legge 481/95[173], hanno privato l’Autorità per l’energia elettrica e il gas di qualsiasi fonte finanziamento per il 2006.

Contestualmente l’articolo aggiunge un nuovo comma, il 68-bis, che recupera parzialmente le disposizioni soppresse dalla legge finanziaria, limitatamente alla suddetta Autorità, al fine di garantirle la necessaria funzionalità.

Si ricorda preliminarmente che la disposizione in oggetto riproduce quanto già previsto dall'art.2 del DL. n.6/06, approvato in prima lettura dal Senato, la cui relazione governativa di accompagnamento sottolineava l'esigenza di ovviare ad un “mero” errore materiale del Legislatore.

Questi, infatti, riordinando il sistema di finanziamento delle Autorità di pubblica utilità, già previsto in via generale dai commi 38 e 39, art. 2, della legge n. 481/95 (cfr. oltre), ha introdotto per ciascuna  di esse un sistema autonomo di reperimento delle risorse e, coerentemente, ha disposto l’abrogazione delle citate norme della legge n.481/95, senza tuttavia tener conto del fatto che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas sarebbe stata privata della norma primaria specifica che ne disciplina il finanziamento.

 

Nel merito è recentemente intervenuta anche la stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas che, in data 24 gennaio 2004, ha trasmesso al Parlamento una segnalazione nella quale sollecita la conversione in legge del citato DL n.6/06, contenente la stessa disposizione in esame. Il decreto, infatti, ripristinando all’art. 2 i criteri di contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore energetico – unica fonte di finanziamento per l’organismo - consente all’Autorità l’espletamento delle proprie funzioni e, al contempo, ne allinea la procedura  di finanziamento a quella introdotta dalla legge finanziaria 2006 per le altre Autorità indipendenti. La mancata conversione del decreto-legge comporterebbe pertanto il venir meno per l’anno 2006 del finanziamento dell’Autorità rendendo, di fatto, impossibile il suo funzionamento.

 

La soppressione disposta dall’articolo in esame riguarda, in particolare, l’ultimo periodo del comma 68, art. 1, della legge n. 266/05 che, a sua volta, abroga il comma 38, lettera b), e il comma  39, dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L’abrogazione di quest’ultimo comma è riconfermata dal presente articolo ed è conseguente all’introduzione del nuovo comma 68-bis .

 

Con riferimento alle disposizioni richiamate, si ricorda che l’articolo 2, comma 38, lett. b) della legge n. 481 del 1995 ha stabilito che all’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento delle Autorità di pubblica utilità (Autorità per l’energia elettrica e, in parte, AGCOM) si provveda, per ciascuna di esse, a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  (attualmente, a seguito della riunificazione dei predetti dicasteri, si provvede  con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze). Ai sensi del successivo comma 39, il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità. Infine, ai sensi del comma 40, le somme in questione sono versate direttamente ai bilanci dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni[174] (e dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas[175]).

 

La soppressione dell’ultimo periodo del citato comma 68 determina, pertanto, il ripristino del contributo a favore dell’AEEG posto a carico dei soggetti operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas. La misura di detta contribuzione, stabilita dalla legge n. 481/95entro il limite massimodell’uno per mille, viene riconfermata, relativamente ai ricavi dell’ultimo bilancio approvato antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge, dal nuovo comma 68-bis, inserito dopo il suddetto comma 68.

Lo stesso comma 68-bis  riconosce all’Autorità per l’energia elettrica e il gas la facoltà di introdurre successive variazioni alla suddetta misura - necessarie alla copertura dei costi di funzionamento della stessa Autorità – nonché alle modalità di contribuzione, sempre, tuttavia, entro il limite massimo dell’uno per mille dei ricavi, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio  precedente alla variazione e secondo la procedura disciplinata dal comma 65 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006.

 

Il comma 65 – che interessa alcuneautorità amministrative indipendenti (CONSOB, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e COVIP), oltre a stabilire che le relative  spese di funzionamento sono finanziate dal “mercato di competenza” a decorrere dall’anno 2007, e che tale modalità di finanziamento riguarda “la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato”, prevede che il meccanismo della contribuzione da parte del mercato di competenza si realizzi secondo modalità previste dalla normativa vigente, e chel’entità della contribuzione sia determinata con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge. Le contribuzioni sono versate direttamente alle medesime Autorità.

Con le stesse deliberazioni delle Autorità sono fissati anche i termini e le modalità di versamento delle contribuzioni.

Le deliberazioni sono sottoposte per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. La disposizione introduce una forma di silenzio-assenso, prevedendo che, qualora sia trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dalle Autorità divengono esecutive.

 

 

La disposizione in esame fa salvo quanto stabilito dal comma 66, art. 1, della legge finanziaria n. 266/05.

Il comma 66 in questione prevede, con riferimento all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 481/85:

§         in primo luogo, una disciplina per la fase di “prima applicazione”, vale a dire per l’anno 2006, individuando direttamente l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni[176]: essa è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria in itinere;

§         in secondo luogo, per gli anni successivi, si consente all’Autorità di adottare eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione ai sensi della disciplina generale stabilita dal comma 49, prevedendo il limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.


 

Articolo 39-sexies
(Risorse per apprendistato per ultra diciottenni)

L’articolo 39-sexies, introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, prevede un ulteriore finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2006, in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.

 

Si ricorda che attualmente il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è disciplinato dal D.Lgs. 15 aprile 2005 n. 76, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 53/2003.

Il decreto legislativo, che si compone di 9 articoli, definisce all’articolo 1 il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; a tal fine l’obbligo scolastico è ridefinito e ampliato per una durata minima di 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie, anche attraverso l’apprendistato .

E’ prevista la possibilità di assolvere al diritto-dovere anche privatamente, come stabilito dall’articolo 111 del TU sull’istruzione  con riferimento all’obbligo scolastico. La fruizione del diritto, di cui si ribadisce la connotazione di dovere sociale, esteso anche ai minori stranieri, è gratuita. E’ inoltre garantita l’integrazione delle persone in situazione di handicap, mentre si stabilisce che l’attuazione del diritto-dovere avvenga con gradualità, come di seguito specificato.

 

In sostanza si prevede che anche per il 2006 il Ministero del lavoro possa destinare, con proprio decreto, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144[177], una quota fino a 100 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

 

Si ricorda che disposizioni sostanzialmente identiche sono state previste:

-        per il 1999, dal comma 5 del citato articolo 68 della L. 144;

-        per il 2001, per il 2003, per il 2004 e per il 2005 dall'articolo 118, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (come modificato dall'articolo 47, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall'articolo 3, comma 137, terzo periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 156, della L. 311 del 2004).

 

Si ricorda,, inoltre, che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione Legge n. 30 del 2003[178], ed entrato in vigore il 24 ottobre 2003, ha riformato la disciplina dell’apprendistato, introducendo, all’articolo 47, tre differenti tipologie di contratto, ovvero:

a)       il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b)       il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

c)       il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

In particolare, con riguardo al contratto di apprendistato di cui alla lettera a), l’art. 48 prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi.

La regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa ad una intesa da raggiungere tra Regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

L’intesa dovrà in ogni caso rispettare una serie di principi e criteri direttivi, quali, fra gli altri, la forma scritta, la definizione della qualifica professionale, la previsione di un monte ore di formazione esterna ed interna considerato congruo ai fini del conseguimento della qualifica professionale, nonché il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sulla base del percorso di formazione effettuato.

 


 

Articolo 39-septies
(Validità del documento unico di regolarità contributiva)

 

L’articolo 39-septies, introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, dispone una validità temporale limitata – pari a tre mesi – del documento unico di regolarità contributiva “di cui all’articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494”[179] .

L’art. 3, comma 8del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, tra i vari adempimenti debba richiedere (lettera b-bis, aggiunta dall'articolo 86, comma 10, del D.Lgs. 276 del 2003) un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili, le quali stipulano un’apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva[180].

In sostanza, l’articolo in esame vuole garantire l’effettiva regolarità dei versamenti contributivi attraverso la periodicità nel rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

 

Si ricorda che il D.L. 25 settembre 2002, n. 210[181], convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 266, ha recato disposizioni che traspongono sostanzialmente sul piano normativo i contenuti dell’avviso comune tra le parti sociali siglato il 24 luglio 2002, con lo scopo di favorire l’emersione dell’economia sommersa, anche attraverso modifiche ed integrazioni alla normativa vigente in materia di emersione progressiva, dettata dal capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

In particolare, l’articolo 2, comma 1, ha previsto che le imprese le quali risultino affidatarie di un appalto pubblico siano tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell'affidamento. Il comma 1-bis aggiunge che la certificazione di regolarità deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono sevizi ed attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico.

Il comma 2 del medesimo articolo 2 reca invece una misura di semplificazione procedurale, con la previsione della stipula di una convenzione da parte di INPS e INAIL ai fini del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.).

Da ultimo, l’articolo 1, comma 553, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005), ha disposto che le imprese, per poter accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del richiamato D.L. 210 del 2002. In sostanza, il citato comma 553 ha inteso introdurre l’onere di certificare la regolarità contributiva, per le imprese di tutti i settori, al fine di beneficiare delle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti[182].

 


 

Articolo 39-octies
(Fondo di garanzia per la costruzione di infrastrutture)

L’articolo in esame estende i compiti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade, istituito dall’art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, che viene novellato al fine della creazione di un organismo volto a concedere garanzie, a condizioni di mercato, in relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali e non.

Si ricorda brevemente che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, dotato di personalità giuridica, è stato istituito dall’art. 6 della legge n. 382/1968[183] allo scopo di assicurare e rendere operativa la garanzia dello Stato riconosciuta di diritto in virtù della medesima legge n. 382/1968 sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse dalle società concessionarie per la costruzione e l’esercizio di autostrade

Sul funzionamento del Fondo si ricorda che nel giugno 2005 è stata presentata alle Camere la “Relazione sullo stato di operatività del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane per l’anno 2004” (Doc. CCXVIII, n. 1)[184].

In tale relazione viene ricostruita l’evoluzione storica della normativa in materia, nonché fornita la situazione creditoria aggiornata nei confronti delle società concessionarie, che risultava, al 1° gennaio 2005, pari a circa 916,7 milioni di euro.

 

La novella inserisce nel citato articolo 6 tre commi (2, 3 e 4) che accolgono le richieste manifestate da più parti circa la necessità nell’ordinamento nazionale di un organismo di garanzia per l’intero settore dei trasporti[185].

In particolare, il nuovo comma 2 dell’art. 6 della legge n. 382/1968 autorizza il Fondo a concedere garanzie, a condizioni di mercato, in relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali pedaggiabili, ivi compresi gli interventi per il miglioramento ambientale e culturale delle infrastrutture stesse, ovvero alla erogazione delle somme necessarie per assicurare l’equilibrio dei piani finanziari dei concessionari interessati al versamento al Fondo di cui al presente comma.

Il nuovo comma 3 dell’art. 6 della legge n. 382/1968 estende ulteriormente l’operatività delle garanzia del Fondo anche alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali a condizione che i soggetti interessati ad avvalersi delle citate garanzie versino al Fondo specifici apporti. Lo stesso comma dispone che, in tali casi, tali soggetti potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal Fondo, in misura proporzionale a quanto versato.

Il successivo comma 4 demanda al Ministro dell’economia e delle finanze di provvedere, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione dei criteri di assegnazione delle disponibilità del Fondo, anche con riferimento agli impegni già assunti, da destinare alle attività autorizzate dai precedenti commi 2 e 3 e all’approvazione delle modificazioni alle norme regolamentari del Fondo stesso, occorrenti per adeguarne le modalità d’intervento ai nuovi compiti.


 

Articolo 39-novies
(Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela)

L’articolo 39-novies, inserito dal maxi emendamento 1.2000 del Governo, è diretto ad inserire, dopo l’articolo 2645 bis del codice civile (concernente la trascrizione di contratti preliminari), un articolo 2645 ter, relativo alla trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

La norma è diretta a consentire la trascrizione, e la conseguente opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione, di atti, stipulati nella forma dell’atto pubblico,  con cui beni immobili o beni mobili registrati vengono destinati, per un periodo non superiore a novanta a anni o comunque per la durata della vita della persona beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma del codice civile, riferiti a persone con disabilità o a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

 

Va ricordato che l’articolo 1322 del codice civile, statuente il principio dell’autonomia contrattuale, contempla, al comma 2, la facoltà delle parti di concludere anche contratti non rientranti nei tipi espressamente disciplinati dal legislatore, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

 

Un potere di azione riferito alla realizzazione degli interessi sopra menzionati viene dalla disposizione in esame attribuito al conferente e ad ogni altro interessato anche durante la vita del conferente medesimo.

Viene poi stabilito che i beni conferiti e i loro frutti possano essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione, e costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo.

In tal modo si intende salvaguardare la particolare destinazione dei beni alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela.

Viene in ogni caso fatta salva l’applicabilità dell’articolo 2915, comma 1, relativo all’inopponibilità al creditore pignorante od intervenuto dei vincoli che non siano stati trascritti prima del pignoramento.

 


 

Articolo 39-decies
(Perseguitati politici)

L’articolo 39-decies, introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni in merito alle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, di cui alla L. 10 marzo 1955, n. 96.

 

La L. 96 del 1955 ha riconosciuto determinate provvidenze ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943.

In particolare, ai richiamati cittadini è riconosciuto, a carico del bilancio dello Stato:

§       un assegno vitalizio di benemerenza, in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648[186], compresi i relativi assegni accessori per il raggruppamento gradi ufficiali inferiori, nel caso in cui i suindicati soggetti abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30% in specifiche circostanze[187]. Un assegno nella stessa misura è inoltre attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938, abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale (articolo 1);

§       un assegno annuo attribuito ai familiari dei cittadini italiani morti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze in precedenza richiamate. Tale assegno è attribuito in misura pari a quella prevista rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per raggruppamento gradi: ufficiali inferiori. In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo prova contraria, che la morte sia dipendente da persecuzione politica (articolo 2);

 

Inoltre, l’articolo 4 ha previsto l’attribuzione, a determinate categorie di soggetti, del minimo di pensione previsto dalla normativa, all'atto del collocamento a riposo per limiti di età, quando non abbiano già titolo a migliore trattamento. Più specificamente, il beneficio è riconosciuto ai cittadini italiani, risultati vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della L. 96 in oggetto, e riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione esaminatrice delle domande per l’ottenimento dei benefici, nonché ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali (primo comma).

In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni in precedenza richiamate, alla vedova e ai figli è attribuito, ove non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette (secondo comma).

Le stesse norme, inoltre (terzo comma), si applicano ai dipendenti di enti di diritto pubblico per i quali sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello derivante dall'iscrizione all'I.N.P.S..

Il successivo quarto comma dell’art. 4, così come modificato dalla legge n. 92/2003[188], ha stabilito che ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, qualora siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto.

Ai medesimi dipendenti si applicano le disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503[189]. In sostanza si permette di cumulare la possibilità di permanere in servizio  ai sensi del citato art. 16 (un biennio oltre l’età pensionabile), con quella prevista dalla disposizione in esame (tre anni).

E’ invece dubbio, considerando anche la successione delle norme nel tempo e quindi la relativa voluntas legis, che sia possibile cumulare la possibilità del prolungamento della permanenza in servizio ai sensi dell’art. 4 della legge n. 96/1955, con quella prevista, fino settantesimo anno di età, dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 16 della legge n. 503/1992 (si consideri che tale previsione è stata introdotta nell’art. 16 dall’art. 1-quater del d.l. n. 136/2004[190]).

Si consideri che l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 92/2003  ha disposto che possono esercitare la facoltà di cui all’art. 4, quarto comma, della legge n. 96/1955, anche coloro che abbiano già raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della citata legge n. 92 del 2003. A tale fine, doveva essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 92 del 2003.

Infine, ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica Amministrazione e che alla data dell’entrata in vigore della L. 96 del 1955 fossero in servizio di ruolo o non di ruolo, è computato, come servizio utile ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici o razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione (art. 4, sesto comma).

 

In particolare, l’articolo in esame modifica il quarto comma 4  dell’articolo 4 della citata L. 96/1955, disponendo che la concessione della permanenza volontaria in servizio a favore dei dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, attualmente possibile fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto, sia estesa fino al quinto anno successivo.

Andrebbe chiarito espressamente se l’ulteriore prolungamento del periodo di permanenza in servizio (portato da tre a cinque anni) si applichi anche a coloro che già stanno usufruendo della permanenza in servizio oltre il limite di età per il pensionamento al momento di entrata in vigore dell’articolo in esame .


 

Articolo 39-undecies
(Interventi per la ricostruzione del Belice)

 

L’articolo prevede l’erogazione di un contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, previsti dall’art. 17, comma 5 della legge 17 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988).

L’articolo dispone quindi, ai successivi commi 2 e 3, che alla relativa copertura finanziaria, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e che il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Articolo 39-duodecies
(Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici)

L’articolo prevede l’erogazione di un contributo triennale di un milione di euro annui a decorrere dal 2006 per il completamento degli interventi di ricostruzione in favore di alcune zone della Sicilia occidentale[191] colpite dagli eventi sismici del 1981 previsti dal decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 397 del 1981, i comuni della Sicilia occidentale danneggiati dal terremoto del giugno 1981 sono: Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetrano.

Si dispone, quindi, che alla relativa copertura finanziaria si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e che il Ministro dell’economia e delle finanze apporti, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Articolo 39-terdecies
(Utilizzo di somme residue dell’8 per mille)

La disposizione in esame prevede, in deroga alle norme di contabilità, che le somme stanziate nell’esercizio finanziario 2005 nel Fondo relativo alla quota dell’8 per mille del gettito IRPEF di pertinenza dello Stato, non utilizzate entro il 31 dicembre 2005, siano conservate in bilancio nel conto dei residui (anziché essere contabilizzate quali “economie di bilancio”), per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2006.

 

Si tratta di 11,8 milioni di euro iscritti, in conto competenza, nel bilancio di previsione dell’anno 2005 (cap. 2780/U.P.B. 4.1.2.10, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), che alla data del 31 dicembre 2005 non risultano impegnati in quanto non è stato ancora emanato il decreto di riparto delle risorse.

 

In ottemperanza alla normativa vigente, che prevede la ripartizione delle risorse del Fondo per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, il Governo, in data 4 ottobre 2005, ha presentato alle Camere uno schema di decreto di ripartizione sul quale le Commissioni bilancio competenti avrebbero dovuto esprimere il parere entro il 26 ottobre 2005.

Il parere, con condizioni, è stato tuttavia approvato dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 2005, mentre la 5° Commissione Bilancio del Senato ha formulato il parere favorevole con osservazioni soltanto nella seduta dell’11 gennaio 2006.

 

La disposizione in esame si rende pertanto necessaria proprio in seguito al protrarsi dell’esame parlamentare oltre il 31 dicembre 2005, data di chiusura dell’esercizio finanziario, al fine di permettere l’iscrizione in conto residui nel bilancio di previsione 2006 delle somme stanziate nel 2005 ma non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario.

La norma in esame si configura pertanto come una deroga al principio generale per il quale le somme stanziate in parte corrente che alla fine dell’esercizio non siano state impegnate costituiscono economie di bilancio (articolo 36 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

In base alla normativa vigente, di cui all’art. 36 del R.D. n. 2440/1923, i residui propri relativi alle spese correnti (corrispondenti a spese impegnate ma non ancora pagate) sono mantenuti in bilancio per i due esercizi successivi a quello nel quale le somme corrispondenti sono state inizialmente stanziate.

I residui relativi alle spese in conto capitale sono mantenuti in bilancio per sette esercizi successivi a quello in cui è stato iscritto il corrispondente stanziamento.

Soltanto per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale è autorizzata la conservazione in bilancio in conto residui anche se non impegnati entro la fine dell’esercizio finanziario (residui di stanziamento o residui impropri), per un esercizio finanziario successivo alla loro iscrizione.

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze è dunque autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate dal riparto delle risorse relative all’otto per mille IRPEF, le somme conservate nel conto dei residui.

 

L'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

La scelta relativa alla destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in base alle scelte espresse (art. 47, terzo comma).

Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l’articolo 48 della citata legge n. 222/1985 prevede che tali quote vengano utilizzate:

§       dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali;

§       dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.

 

Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose.

Il regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985, approvato con il D.P.R. n. 33/1987, disponeva, all’articolo 23, che la quota di pertinenza statale dell’otto per mille IRPEF fosse utilizzata, in base alle destinazioni previste dall’articolo 48 della legge medesima, secondo criteri e priorità stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari[192].

 

Successivamente, l’articolo 3, comma 19, della legge n. 664/1996 (legge di approvazione del bilancio dello Stato per l’anno 1997) ha previsto l’adozione di uno specifico regolamento di attuazione dell’articolo 48 della legge n. 222/1985, volto a stabilire i criteri per la valutazione dell’ammissibilità degli interventi e le procedure per l’utilizzo dello stanziamento relativo alla quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale.

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 13, comma 19, della legge n. 664/1996 è stato emanato il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, “Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”.

La disciplina recata da tale regolamento è stata, da ultimo, modificata ed integrata dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

In particolare, il regolamento prevede che, esaurita l’istruttoria da parte degli uffici governativi, entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, viene trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere. Acquisito il parere, o comunque decorso il termine a tal fine previsto, il decreto di ripartizione deve essere adottato entro il 30 novembre di ogni anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.


 

Articolo 39-quaterdecies
(Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195)

 

L’articolo reca modifiche alle leggi 659/1981[193], 157/1999[194] e 195/1974[195], concernenti i rimborsi per spese elettorali e il finanziamento dei partiti politici.

 

Il comma 1 dell’articolo incide sugli obblighi di dichiarazione dei finanziamenti o contributi destinati a partiti politici, ad articolazioni politico-organizzative o a dirigenti dei medesimi, a gruppi parlamentari, nonché a membri del Parlamento, a membri italiani del Parlamento europeo, a consiglieri regionali, provinciali e comunali, ed ai candidati alle predette cariche.

 

Ai sensi dell’art. 7 della L. 195/1974 e dell’art. 4, primo comma, della L. 659/1981, possono versare contributi ai partiti ed agli altri soggetti testé indicati le persone fisiche, gli enti e le associazioni, le società; per queste ultime i finanziamenti sono ammessi solo se:

§         la società non ha una partecipazione pubblica superiore al 20% e non è controllata da una società con partecipazione pubblica superiore al 20%;

§         i finanziamenti sono deliberati dall’organo sociale competente e sono regolarmente iscritti in bilancio.

È invece vietata – e sanzionata penalmente – la contribuzione da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime.

 

I finanziamenti e i contributi che non siano vietati ex art. 7, L. 195/1974, possono essere erogati senza limiti di importo; la legge impone tuttavia alcune formalità, la cui violazione è sanzionata penalmente. Tra queste[196], qui rileva l’obbligo di cui all’art. 4, commi terzo e seguenti, della L. 659/1981, che impone di effettuare una dichiarazione congiunta con il soggetto donatore al Presidente della Camera qualora il contributo privato superi, nell'arco dell'anno, la somma di 6.614 euro (pari a lire 12.806.471).

 

La somma originaria di 5 milioni di lire indicata nell’art. 4, co. 3, della L. 659/1981 è stata così rivalutata, da ultimo, dal decreto del Ministro dell’interno 23 febbraio 2001 (G.U. 14 marzo 2001, n. 61). La disposizione della L. 659/1981 richiamata dispone infatti la rivalutazione nel tempo, secondo gli indici ISTAT dei prezzi all’ingrosso, di tale importo.

La dichiarazione va effettuata entro tre mesi (o entro il mese di marzo dell'anno successivo). L’obbligo di dichiarazione non si estende ai finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari; nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera, l'obbligo è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

 

Il comma 1 in esame modifica il terzo comma dell’art. 4 della L. 659/1981, testé illustrato, elevando da 6.614 euro a 50.000 euro la soglia oltre la quale sorge l’obbligo di dichiarazione congiunta, ed eliminando la periodica rivalutazione di tale soglia, prevista dal testo vigente.

 

L. 659/1981

testo vigente

L. 659/1981

modifica proposta

[…]

[…]

Art. 4

Art. 4

I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

[Comma identico].

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7, legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

[Comma identico].

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7, legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7, legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquantamila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

[Comma identico].

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

[Comma identico].

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

[Comma identico].

[…][197]

[…]

L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato.

[Comma identico].

[…]

[…]

 

Il comma 2 dell’articolo in commento novella l’art. 1, co. 6 ed aggiunge un nuovo articolo (l’art. 6-bis) alla L. 157/1999, che disciplina il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici.

 

La L. 157/1999 (come modificata dalla L. 156/2002[198]) prevede un sistema di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per le elezioni politiche, europee e regionali. I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti agli organi da rinnovare (Senato della Repubblica; Camera dei deputati; Parlamento europeo; Consigli regionali); (art. 1, co. 1 e 3). L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno della legislatura degli organi interessati, alla somma che risulta dalla moltiplicazione di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica italiana iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati (art. 1, co. 5).

Il contributo è versato sulla base di quote annuali. In caso di scioglimento anticipato del Senato o della Camera, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto: i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi (art. 1, co. 6).

La legge rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione, alle leggi vigenti in materia (con riferimento ai rimborsi elettorali per le elezioni politiche, il rinvio è effettuato all’art. 9 della L. 515/1993[199]).

 

In virtù delle modifiche apportate al comma 6 dell’art. 1:

§         il versamento delle quote annuali dei rimborsi per le spese elettorali non è più destinato a interrompersi in caso di scioglimento anticipato del Senato o della Camera, ma è comunque effettuato per intero (lettere a) e b));

§         le somme erogate o da erogare a titolo di rimborso per le spese elettorali possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi (lettera c)).

Tale ultima possibilità è estesa dalla novella ad “ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici”.

Questo inciso, si osserva, estende la portata della disposizione al di là dell’originario oggetto dell’articolo novellato.

 

La cartolarizzazione (o securitization) consiste nella “mobiliarizzazione” di attività, per cui si procede alla conversione in strumenti finanziari negoziabili di crediti. In sostanza, la cartolarizzazione si configura come una tecnica finanziaria mediante la quale i crediti derivanti da classi dell’attivo vengono selezionati e, almeno nella maggioranza dei casi, aggregati in base a tipologie omogenee, al fine di costituire un supporto finanziario a garanzia dei titoli (asset backed securities) rappresentativi di tali crediti emessi sul mercato dei capitali[200].

In base alla L. 130/1999, che ne ha introdotto la disciplina generale, la cartolarizzazione si articola in due distinte operazioni:

§         la prima consiste nella cessione, pro-solvendo o pro-soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari omogenei (o di categorie omogenee), sia esistenti che futuri, da parte di una società (società cedente) ad un’altra società appositamente costituita (società cessionaria); questa – una società finanziaria avente quale oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione, che opera, in deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., secondo principi di separatezza patrimoniale – procede all’emissione di titoli direttamente collegati alla cartolarizzazione, ovvero può ricorrere ad un finanziamento da parte di una società emittente titoli direttamente collegati all’operazione medesima;

§         La seconda consiste nella costituzione di garanzie dei crediti, per la protezione, totale o parziale, degli acquirenti dei titoli della società cessionaria o della società emittente che a sua volta finanzia la società cessionaria dalle perdite su crediti. Tale sistema di garanzia dei crediti trova applicazione limitatamente ai casi di collocamento dei titoli della società cessionaria, o della società emittente, sul mercato generalizzato e implica l’intervento obbligatorio di una società di rating, dotata di requisiti di indipendenza e professionalità, la quale esprime una valutazione sui crediti oggetto dell’operazione di cartolarizzazione.

 

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 6-bis introdotto dal comma 2, lettera c), dell’articolo in commento, i rimborsi elettorali erogati ai partiti ai sensi della L. 157/1999 sono posti a garanzia (ai sensi dell’art. 2740 del codice civile) dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici che ne sono beneficiari.

 

Ai sensi del primo comma dell’art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni “con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Il secondo comma aggiunge che “le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.

 

La portata normativa della disposizione non appare di immediata comprensione. In particolare, non sembra chiaro se con essa si intenda o meno, e in quali termini, derogare alla disposizione di cui all’articolo 38 del codice civile, concernente la responsabilità per le obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute – categoria alla quale appartengono i partiti politici – ai sensi della quale, da un lato, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, dall’altro, delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

La responsabilità patrimoniale che può esser fatta valere dai relativi creditori non si estende agli amministratori dei partiti o movimenti politici, se non quando questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave. La disposizione, in quest’ultima parte, sembra dunque operare una limitazione della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740, secondo comma, del codice civile.

Il successivo comma 2 istituisce un fondo di garanzia volto al soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca “antecedente all’entrata in vigore della presente legge”.

Benché possa presumersi nel legislatore l’intento di “coprire” il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, si rileva che il riferimento alla “presente legge” è contenuto in una disposizione che novella la L. 157/1999: stando al suo tenore letterale, la disposizione dovrebbe dunque avere ad oggetto i soli debiti maturati antecedentemente all’entrata in vigore della L. 157/1999.

Il fondo è alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per i fondi destinati all’erogazione dei rimborsi elettorali (di cui all’art. 1 della L 157/1999). Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del ministro dell’economia e delle finanze.

 

L. 157/1999

testo vigente

L. 157/1999

modifica proposta

Art. 1

(Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici)

Art. 1

(Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici)

1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

1. [Identico].

2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

2. [Identico].

3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

3 [Identico].

4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

4. [Identico].

5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma è ridotto a L. 3.400.

5. [Identico].

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

7. [Identico].

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

8. [Identico].

9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».

9. [Identico].

10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. [Identico].

[…]

[…]

 

Art. 6-bis

 

1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell’articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l’adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

 

2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all’entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all’articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

[…]

[…]

 

Il comma 3 dell’articolo in commento precisa che la disposizione testé illustrata, di cui al nuovo art. 6-bis della L. 157/1999, si applica anche per i giudizi e procedimenti in corso (è da intendersi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge).

 

Alle innovazioni introdotte dal precedente comma 2 appare correlata la modifica apportata dal comma 4 all’art. 6 della L. 154/1974. Tale modifica si concreta nella soppressione del divieto di cessione delle somme esigibili dai partiti politici a titolo di contributo, e della conseguente nullità dei patti contrari.

 

L. 195/1974

testo vigente

L. 195/1974

modifica proposta

[…]

[…]

Art. 6

Art. 6

Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta.

I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta.

[…]

[…]

 


 

Art.39-quinquiesdecies
(Genova capitale cultura europea 2004)

L’articolo in commento destina un contributo di 8.000.000 di euro per l’anno 2006 per gli interventi connessi al programma “Genova capitale europea della cultura 2004”.

 

La designazione annuale di una “città europea della cultura nasce in sede comunitaria con la risoluzione del Consiglio dei ministri responsabili degli affari culturali del 13 giugno 1985 ed ha lo scopo di ad avvicinare i cittadini europei fra loro e facilitare l'accesso del pubblico agli aspetti culturali della città, regione e paese in questione. Essa dà luogo ad un complesso di manifestazioni culturali, organizzate dallo Stato membro al quale appartiene la città prescelta, con la collaborazione culturale degli altri Stati membri e la possibile associazione di altri Paesi europei ed eventualmente non europei. Per quanto concerne le città italiane, sono state designate città europee della cultura Firenze per il 1986 e Bologna per il 2000.Con decisione del 28 maggio 1998 i Governi dell'Unione europea hanno designato Genova capitale europea della cultura per il 2004 insieme alla città di Lille.

 

L’articolo 4 della legge n. 29/2001[201], al fine di consentire i primi interventi propedeutici al programma, ha autorizzato la spesa di lire 2 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002. L'individuazione degli interventi e' rimessa a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.

 

Successivamente sono stati previsti i seguenti finanziamenti:

-          l’articolo 52, co. 66, della legge n. 448/2001[202] ha attribuito al Comune di Genova un contributo di 3 milioni di euro per il 2002. Il contributo è finalizzato ad interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all’attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.

-          l’articolo 23 della legge 166/2002[203] prevede l’autorizzazione alla spesa di 2 milioni di euro per il 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e un limite di impegno quindicennale di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 espressamente finalizzato a interventi strutturali, per il trasporto pubblico delle persone, di restauro e ristrutturazione anche di beni di valore artistico. L’individuazione degli interventiè rimessa a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.

-          l’articolo 4 della legge 264/2002[204] ha assegnato al comune di Genova un ulteriore contributo di 2 milioni di euro per il 2002 per la realizzazione di eventi e attività promozionali relativi al programma «Genova 2004 – capitale europea della cultura», predisposto dal comitato organizzatore.

-          infine, il comma 15 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha assegnato al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per l’organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma "Genova capitale europea della cultura 2004". La tabella D della medesima legge finanziaria prevede inoltre un rifinanziamento di 500 mila euro per il 2003 dell’articolo 4 della citata legge 29/2001.

 

 

Alla copertura dell’onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991 n. 99, per l’importo di 8 milioni di euro.

 

La norma citata autorizzava il comune di Genova a stipulare, anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di 470 miliardi di lire, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione dell'area espositiva della esposizione internazionale «Colombo '92», nonché per la realizzazione di opere strettamente correlate all'evento.

In relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento sono stati autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 50 miliardi di lire (25,8 milioni di euro) a decorrere dall'anno 1991 e di 23 miliardi di lire (11,9 milioni di euro) a decorrere dall'anno 1992.

Nell’esercizio finanziario 2005 risultano ancora iscritti in bilancio (cap. 7375/U.P.B. 3.2.3.3. del Ministero delle infrastrutture e trasporti) stanziamenti di competenza per 37,7 milioni di euro, determinati dalla somma dei due limiti di impegno attivati, rispettivamente, nel 1991 e 1992.

Sul medesimo capitolo di bilancio risultano peraltro accertati, al 1° gennaio 2005, residui propri pari a 113,7 milioni di euro, che si sono venuti a determinare in conseguenza dei minori pagamenti a carico del bilancio dello Stato, connessi a rate (per il pagamento dei mutui attivati) di importo inferiore rispetto al limite di impegno autorizzato.

Nel rendiconto dell’esercizio finanziario 2004, circa 12,3 milioni di euro, presenti in conto residui, sono risultati perenti agli effetti amministrativi, costituendo economie di bilancio.

 

A valere sugli stanziamenti autorizzati ai sensi della legge n. 99/1991 e resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, la norma in esame prevede che una quota, pari a 8 milioni di euro, che verrebbero a configurarsi quali economie di bilancio nel 2005, sia mantenuta nel conto dei residui dell’esercizio finanziario 2005 per essere versate, nell’anno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per il finanziamento degli interventi connessi al programma “Genova capitale europea della cultura 2004”, di cui all’articolo 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 29.

 

In proposito si applica la disciplina dettata dal DPR del 10 novembre 1999 n. 469 “Regolamento di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato”.

L’articolo 2 prevede che le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, che devono essere registrati alla Corte dei conti.

Qualora tali somme siano versate all’entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno, queste sono riassegnate alla UPB nell’anno finanziario di competenza. Le somme versate dopo tale data e comunque entro il 31 dicembre sono riassegnate alle corrispondenti UPB nell’esercizio successivo.

 

Con il ricorso alla procedura contabile prevista dal comma in esame si determina, in sostanza, il trasferimento di 8 milioni di euro dal bilancio relativo al 2005 a quello relativo al 2006, in deroga al principio dell’annualità del bilancio.

 

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Articolo 39-sexiesdecies, comma 1
(Interventi in materia di programmazione
dello sviluppo economico e sociale)

La disposizione in esame modifica l’articolo 11-bis, comma 1,del D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005 (collegato alla finanziaria 2006), che prevede la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, di cui all’articolo 1, comma 28, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), prorogando i termini in cui gli enti destinatari dei contributi devono impegnare le somme ad essi assegnate ai fini dell’erogazione dei finanziamenti stessi.

 

Si ricorda che l’articolo 11-bis del D.L. n. 203/2005 ha autorizzato la spesa di 222 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004. Una ulteriore spesa di 5 milioni per le medesime finalità è stata disposta per il 2006 dal comma 575 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005), che ha novellato il testo originario.

Per quanto concerne la procedura di assegnazione dei contributi, l’articolo 11-bis richiama la disciplina dettata dal comma 29 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004,

In particolare, il comma 29, primo periodo, (come successivamente modificato dall’art. 1-ter del D.L. n. 314/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2005) prevede che l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi sia effettuata con decreto del Ministro dell’economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare.

Relativamente ai 222 milioni previsti dall’articolo 11-bis per il 2005, nella seduta del 22 dicembre 2005 le Commissioni riunite V e VIII della Camera dei deputati hanno approvato la risoluzione 8-00149 Alberto Giorgetti (già risoluzione 7-00737), con la quale impegnano il Governo ad attenersi, ai fini dell’adozione del decreto per l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi, alle priorità indicate nelle risoluzioni medesime. Analoga risoluzione è stata approvata dalle Commissione riunite Bilancio e Lavori pubblici del Senato nella seduta del 23 dicembre 2005.

Per quanto riguarda, in particolare, le modalità di attribuzione dei contributi, è prevista la revoca dei contributi assegnati agli enti qualora questi non risultino impegnati nel bilancio dell’ente entro la data stabilita, ai fini della loro riassegnazione ad altri interventi

 

La disposizione in esame interviene sulla procedura dettata dal comma 2 dell’art. 11-bis, prorogando:

§         dal 28 febbraio 2006 al 30 aprile 2006 il termine entro il quale gli enti beneficiari devono provvedere all’impegno dei contributi;

§         dal 30 marzo 2006 al 31 maggio 2006 il termine per la presentazione dell’attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell’impegno delle risorse attribuite ai fini dell’erogazione del finanziamento assegnato.

L’attestazione deve essere inviata secondo i modelli B (soggetti pubblici) e C (soggetti privati) allegati al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2005 (Gazzetta ufficiale n. 68 del 23 marzo 2005, Supplemento ordinario  n. 49).

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 28, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) ha autorizzato la spesa di 201,5 milioni di euro per il 2005, di 176,5 milioni per il 2006 e di 170,5 milioni per il 2007 per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Ulteriori finanziamenti per gli interventi indicati sono stati autorizzati dall’articolo 2-bis del D.L n. 7/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005), nella misura di 65 milioni per l'anno 2004, di 10,230 milioni per l'anno 2005, di 23,755 milioni per l'anno 2006 e di 2,6 milioni per l'anno 2007.

 


 

Articolo 39-sexiesdecies, commi 2 e 3
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di Patto di stabilità interno)

I commi 2 e 3 dell’articolo 39-sexies decies recano modifiche di carattere formale alle disposizioni sul patto di stabilità interno contenute nella legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266).

 

Il Patto di stabilità interno è lo strumento con il quale regioni ed enti locali sono investiti della responsabilità di concorrere al rispetto degli obiettivi e dei vincoli finanziari assunti dallo Stato in sede comunitaria. Esso è stato introdotto nel 1998 e viene annualmente rivisto nell’ambito della manovra di finanza pubblica.

Le regole del patto di stabilità interno delineate dalla legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 138-150, legge 23 dicembre 2005, n. 266) prevedono in particolare limitazioni alle spese degli enti territoriali, imponendo vincoli diversificati con riferimento alle spese correnti, per le quali è imposta una riduzione, e alle spese di conto capitale per le quali è consentita una crescita programmata.

 

Il patto di stabilità interno per il triennio 2006-2008 interessa i seguenti enti:

§          le regioni a statuto ordinario, i cui vincoli alle spese sono previsti dal comma 139;

§          le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i cui vincoli alle spese sono disciplinati dal comma 140 per le spese correnti, e dal comma 141 per le spese in conto capitale.

§          le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinate dal comma 148.

 

Il secondo periodo del comma 138, modificato dal comma 2 in esame, è finalizzato ad escludere dall’applicazione del Patto – come emerge anche dai lavori preparatori della legge finanziaria - i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, limitatamente all’anno 2006.

Peraltro, in base alla formulazione letterale della norma, i comuni con popolazione compresa tra i 3.000 ed i 5.000 abitanti[205] risulterebbero essere esclusi dai vincoli relativi alle spese correnti ma non da quelli relativi alle spese in conto capitale[206].

Il secondo periodo del comma 138 prevede infatti che, limitatamente all’anno 2006, non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti le disposizioni di cui al comma 139, relativo ai limiti alle spese delle regioni a statuto ordinario, e al comma 140, relativo ai limiti alle spese correnti degli enti locali; non è invece esclusa l’applicabilità del comma 141, relativo appunto limiti alle spese in conto capitale degli enti locali.

Dato che l’esclusione dall’applicazione del comma 139 risulta palesemente incongrua, dovrebbe trattarsi di un errore materiale del legislatore, che avrebbe richiamato i commi 139 e 140 anziché i commi 140 e 141.

Il comma 2 in esame interviene a correggere il predetto errore materiale, sostituendo il riferimento ai commi 139 e 140 con il riferimento ai commi 140 e 141, sancendo in via definitiva l’esclusione completa dei comuni con popolazione compresa tra i 3.000 ed i 5.000 abitanti dal patto di stabilità interno per il 2006.

 

Allo stesso modo, il comma 3 in esame corregge un riferimento normativo improprio contenuto nell’articolo 1, comma 140, della legge finanziaria 2006. Tale comma, che disciplina i limiti alle spese correnti degli enti locali, richiama infatti le finalità «di cui al comma 139» (che non prevede finalità, ma disciplina i vincoli alle regioni a statuto ordinario), anziché quelle di cui al comma 138 (che detta appunto le finalità generali del patto di stabilità interno).

 


 

Art. 39-septiesdecies, comma 1
(Rideterminazione dei contributi per interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede la rideterminazione in misura proporzionale delle risorse attribuite per il 2006 e il 2007, ai sensi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2005 e dell’8 luglio 2005, agli enti beneficiari dei contributi statali volti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, di cui all’articolo 1, comma 28, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) e dell’articolo 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (legge n. 43/2005), in conseguenza della riduzione delle autorizzazioni di spesa delle citate leggi disposte dalla legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005).

 

Si segnala peraltro che la disposizione sembrerebbe applicarsi soltanto ai contributi assegnati ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 311/2004, come individuati nell’elenco allegato al D.M. Economia 18 marzo 2005, in quanto soltanto la citata autorizzazione di spesa risulta modificata per effetto delle rimodulazioni operate dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006).

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 28, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha autorizzato la spesa di 201,5 milioni di euro per il 2005, di 176,5 milioni per il 2006 e di 170,5 milioni per il 2007 per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Ulteriori risorse per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 28 della legge n. 311/2004 sono state autorizzate dall’articolo 2-bis del D.L n. 7/2005 (legge n. 43/2005). In particolare, la norma ha autorizzato la spesa di ulteriori 65 milioni per l'anno 2004, di 10,230 milioni per l'anno 2005, di 23,755 milioni per l'anno 2006 e di 2,6 milioni per l'anno 2007, per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui al comma 28, della legge n. 311/2004.

 

Tali risorse sono state ripartite, per il triennio, con i decreti del Ministro dell’economia e finanze, rispettivamente, del 18 marzo 2005 e dell’8 luglio 2005.

 

Per quanto concerne la ripartizione delle risorse, il comma 29 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 (come modificato dall’articolo 1-ter del D.L. n. 314/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2005) prevede che l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi sia effettuata con decreto del Ministro dell’economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare.

Di conseguenza, le Commissioni bilancio della Camera e del Senato hanno approvato due risoluzioni (risoluzione 7-00543 Giudice ed altri, approvata dalla Commissione bilancio della Camera il 18 gennaio 2005, e risoluzione 7-00034 Tarolli, approvata dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 19 gennaio 2005), che hanno impegnato il Governo ad attenersi alle priorità ivi indicate, ai fini dell’adozione del decreto per l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi autorizzati dal comma 28 della legge n. 311/2004. In data 18 marzo 2005 è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanzecon l’indicazione degli enti beneficiari dei contributi autorizzati, per il triennio 2005-2007, dall’art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004.

Analogamente, per la ripartizione delle risorse autorizzate dall’art. 2-bis del D.L. n. 7/2005, la Commissione bilancio della Camera e la Commissione istruzione e beni culturali del Senato, nelle sedute del 31 maggio 2005, hanno approvato due identiche risoluzioni (Risoluzione 7-00640 Alberto Giorgetti ed altri, approvata dalla Commissione bilancio della Camera e risoluzione 7-00043 Asciutti, approvata dalla Commissione istruzione del Senato), sulla base delle quali, il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato, l’8 luglio 2005, il decreto recante l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi.

 

I contributi autorizzati per gli anni 2006 e 2007 dal comma 28 della legge n. 311/2004 e dall’art. 2-bis del D.L. n. 7/2005 - e ripartiti con i citati decreti del Ministro dell’economia e delle finanze - sono stati ridotti dalla legge finanziaria per il 2005 (legge n. 266/2005), che, in Tabella E ha disposto un definanziamento di 50 milioni nel 2006 e di 20 milioni nel 2007, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 28, della legge n. 311/2004, ed un definanziamento di 9,5 milioni , per il 2006 e di 1 milione per il 2007, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2-bis del D.L. n. 7/2005.

Entrambi tali definanziamenti della Tabella E sono stati annullati dall’articolo 5-quater del D.L. n. 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2006 (pubblicato sulla G.U. 4 febbraio 2006, n. 29).

Pertanto, gli stanziamenti di cui alle citate leggi sono stati ripristinati nei loro importi originari.

 

Tuttavia, le risorse autorizzate dall’art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004 sono state anche rimodulate negli anni dalla Tabella F della legge finanziaria 2006.

In particolare, la Tabella F ha posticipato al 2008 l’importo di 96 milioni di euro, di cui 46,2 milioni relativi al 2006 e 49,8 milioni relativi al 2007.

Di conseguenza, per effetto della rimodulazione disposta dalla Tabella F, le risorse autorizzate per gli anni 2006 e 2007 dal comma 28 della legge n. 311/2004 si sono ridotte da 176,5 a 130 milioni di euro per il 2006 e da 170,5 a 120 milioni di euro per il 2007, con un nuovo stanziamento di 96 milioni di euro per il 2008.

 

Pertanto, mentre l’autorizzazione di spesa dell’art. 2-bis del D.L. n. 7/2005 è stata ripristinata nel suo importo originario, ai sensi dell’art. 5-quater del D.L. n. 250/2005, gli stanziamenti autorizzati dall’art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004, pur ripristinati nel loro importo complessivo originario, risultano rimodulati nel triennio 2006-2008 dalla Tabella F della legge finanziaria per il 2006.

 

Con la disposizione in esame, dunque, il Ministero dell’economia è autorizzato a rideterminare i contributi previsti per gli anni 2006 e 2007 in misura proporzionale all’entità dei contributi individuati per ciascun ente beneficiario negli elenchi allegati ai decreti di ripartizione delle risorse.

 

Al riguardo, si osserva che la formulazione del testo non sembra tener conto di quanto disposto dall’articolo 5-quater del D.L. n. 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2006, che ha annullato i definanziamenti previsti dalla Tabella E della legge finanziaria per il 2006, ripristinando gli stanziamenti originari.

Di fatto, in conseguenza della rimodulazione operata dalla Tabella F della legge finanziaria, soltanto per le risorse riferite al D.M. Economia 18 marzo 2005 si rende necessaria una rideterminazione dei contributi assegnati ai singoli enti rispetto all’importo complessivamente autorizzato dal comma 28 della legge n. 311/2004, a causa dello spostamento al 2008 di risorse autorizzate per il 2006 e il 2007.

Il riferimento ai contributi di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 7 del 2005 risulta superfluo.

 


 

Art. 39-septiesdecies, comma 2
(Contributo per il completamento della diga foranea di Molfetta)

Il comma 2, attraverso una novella all’art. 11-quaterdecies, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, prevede che il contributo previsto per il completamento della diga foranea di Molfetta, possa essere destinato anche per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

Si ricorda, infatti, che con il citato comma 20 dell’art. 11-quaterdecies del decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stato autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di un milione di euro - a decorrere dall'anno 2006 - per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, vale a dire per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta. L’art. 2 della citata legge n. 174 ha autorizzato, infatti, per il completamento di tali lavori, a favore del comune di Molfetta, un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Pertanto con la disposizione in esame, il Comune di Molfetta potrà destinare i contributi previsti, non solo al completamento della diga foranea, ma anche per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

 


 

Articolo 39-duodevicies
(Proroga del termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005))

L’articolo proroga il termine del 30 aprile 2006 previsto dal DPCM 13 maggio 2005 e relativo allo stato di emergenza concernente la situazione socio-economica ambientale determinatosi nella Laguna di Grado e Marano fino al 30 novembre 2006.

Si ricorda che lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano – Grado, è stato dichiarato, per la durata di dodici mesi, con DPCM 3 maggio 2002. Successivamente sono intervenute una serie di proroghe disposte con il D.P.C.M. 9 maggio 2003, D.P.C.M. 7 maggio 2004 ed, infine, con il D.P.C.M. 13 maggio 2005 fino al 30 aprile 2006.

 


 

Articolo 39-undevicies
(Disposizioni concernenti le cooperative edilizie)

Il comma 1 modifica norme contenute nel Titolo VI( “Norme speciali riflettenti i soci e gli alloggi delle cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti o fruenti del solo contributo erariale”) del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.1165.

Con la lettera a) si amplia la possibilità per determinati soggetti(personale appartenente alle forze armate, al corpo della guardia di finanza e delle forze di polizia ad ordinamento civile) di essere assegnatari di case costruite in cooperativa, escludendo che tali soggetti debbano avere la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio ai fini dell’attribuzione della casa costruita da cooperativa.

Si tratta, più precisamente di un’estensione della deroga già prevista dalla normativa vigente in favore degli ufficiali generali, dei colonnelli comandanti di corpo o i capi servizio dell’esercito, nonché degli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze armate dello Stato

Con la lettera b) si abrogano innnanzitutto disposizioni che prevedono particolari forme di garanzia successorie in favore dei figli e del coniuge dopo la morte del socio che ha avuto attribuito o che ha prenotato l’alloggio stesso.

Più in particolare, vengono abrogati i commi 114,115 e 117, i quali prevedono che:

§         nelle cooperative per costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa ed inalienabile anche non fruenti di contributo erariale, al socio che muoia dopo l'attribuzione dell'alloggio si sostituisce, vita natural durante, il coniuge superstite contro il quale non sussista sentenza di separazione personale per sua colpa passata in giudicato. Uguale diritto è riservato ai figli minorenni del socio defunto fino al raggiungimento della maggiore età;

§         nelle cooperative a proprietà individuale e a contributo erariale, al socio che muoia dopo ottenuta la prenotazione dell'alloggio si sostituiscono in tutti i suoi diritti i figli, purché sussistano nei riguardi di costoro le condizioni previste dall'art. 31, e salvo il diritto di uso dell'abitazione da parte del coniuge superstite contro cui non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, finché questi non contragga nuovo matrimonio. In mancanza di figli, si sostituisce il coniuge superstite nei cui riguardi sussistano le condizioni previste dall'art. 31, e non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa e non abbia contratto nuovo matrimonio. In mancanza anche di coniuge superstite la prenotazione passa agli altri soci della cooperativa

La lettera b) prevede inoltre la soppressione di una norma riguardante la successione al socio di una cooperativa morto dopo la consegna dell’alloggio.

L’articolo 117 – che viene soppresso-  dispone che qualora più eredi siano chiamati alla successione di casa popolare od economica, costruita da cooperativa a proprietà individuale ma non fruente di contributo erariale, la medesima viene assegnata a quello tra i coeredi che corrisponda le quote di debito facenti carico agli altri. Se il pagamento integrale sia offerto da più coeredi, si procede, dinanzi al Pretore, all'estrazione a sorte per stabilire quale debba essere il preferito

Il comma 2 interviene sulla legge 17 febbraio 1992, n. 179 contenente norme per l’edilizia residenziale pubblica, eliminando anch’esso forme di garanzie successorie in favore del coniuge e dei figli del socio defunto assegnatario di una alloggio in cooperative a proprietà indivisa, anche non fruenti di contributo erariale

Viene quindi soppresso l’articolo 17, il quale prevede al comma 1 che nelle cooperative a proprietà indivisa, anche non fruenti di contributo erariale, al socio che muoia dopo l'assegnazione dell'alloggio si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite, ovvero, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato, al quale, con sentenza del tribunale, sia stato destinato l'alloggio del socio defunto. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio e agli altri componenti del nucleo familiare, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. Il comma 3 dell’articolo 17 prevede infine che la convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto.

Il comma 3 modifica disposizioni contenute nell’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 riguardante le cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia.

La prima modifica, contenuta nella lettera a) riguarda la “procedura in generale” per la trasformazione delle cooperative stesse da cooperative a proprietà indivisa a cooperative a proprietà individuale.

La normativa attuale prevede che tale trasformazione avvenga previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con delibera adottata dall’assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni.

La modifica apportata prevede invece che l’autorizzazione sia rilasciata dai Servizi integrati infrastrutture e trasporti e con delibera adottata  dall’assemblea dei soci con le con le modalità prescritte per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni.

Viene aggiunta inoltre una disposizione in base alla quale qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in varie località, l’autorizzazione deve essere concessa  per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio.

Una seconda modifica nelle lettera b) punti 1-2 attiene invece alle condizioni per ottenere l’autorizzazione.

Con la modifica di cui al punto 1 si rende meno stringente il requisito previsto dalla lettera a), mente con il punto 2 si aggiunge un ulteriore requisito, rendendo quindi più difficile l’ottenimento dell’autorizzazione

Il punto 1 prevede infatti che non è più necessario che tutti gli alloggi siano consegnati, ma è sufficiente – al fine di ottenere l’autorizzazione – che tutti gli alloggi siano assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna.

Il punto 2 prevede che oltre alla consegna o assegnazione degli alloggi, e all’accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari deve sussistere un ulteriore requisito, ovvero sia una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell’insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio più edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facoltà prevista nel successivo comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l’impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale

Il comma 3 dell’articolo 9 prevede che nel caso in cui una cooperativa realizzi più edifici separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a sé stante.

 


 

Articolo 39-vicies
(Conto residui di somme per le scuole non statali)

La norma in esame introduce una deroga al principio della conservazione in bilancio degli stanziamenti di competenza di parte corrente relativi al finanziamento delle scuole non statali, autorizzati per l’anno 2005 e non impegnati alla chiusura dell’esercizio finanziario stesso.

 

In particolare, la disposizione prevede che le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca per l’anno 2005 sulle unità previsionali di base denominate “Scuole non statali”, non impegnate al termine dell’esercizio 2005, siano conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.

 

Nel bilancio di previsione per l’anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca risultano iscritti stanziamenti di competenza pari a circa 526 milioni di euro per il finanziamento delle scuole non statali.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato (Sistema informativo RGS), l’ammontare degli stanziamenti che risultano non impegnati alla chiusura dell’esercizio finanziario 2005 ammonterebbe a circa 93 milioni di euro.

 

La disposizione si configura come una deroga alla disciplina generale, in base alla quale le somme stanziate di parte corrente che alla fine dell’esercizio non siano state impegnate costituiscono economie di bilancio (articolo 36 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

 

In base alla normativa vigente, di cui all’art. 36 del R.D. n. 2440/1923, i residui propri relativi alle spese correnti (corrispondenti a spese impegnate ma non ancora pagate) sono mantenuti in bilancio per i due esercizi successivi a quello nel quale le somme corrispondenti sono state inizialmente stanziate.

I residui relativi alle spese in conto capitale sono mantenuti in bilancio per sette esercizi successivi a quello in cui è stato iscritto il corrispondente stanziamento.

Soltanto per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale è autorizzata la conservazione in bilancio in conto residui anche se non impegnati entro la fine dell’esercizio finanziario (residui di stanziamento o residui impropri), per un esercizio finanziario successivo alla loro iscrizione.

 

La disposizione introdotta dall’articolo in esame è dunque finalizzata ad evitare che gli stanziamenti destinati alle scuole non statali vadano in economia, disponendone la loro reiscrizione nel conto residuidell’esercizio finanziario successivo.

 


 

Articolo 39-vicies semel
(Partecipazione di personale militare a missioni internazionali)

L’articolo 39-vicies semel riproduce il contenuto del decreto legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante “Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali”. Il disegno di legge di conversione di tale decreto (A.C. 6272) è in stato di relazione presso l’Assemblea della Camera dei deputati, dopo essere stato esaminato dalle Commissioni riunite Esteri e Difesa nelle sedute tenutesi dal 23 al 25 gennaio 2006.

Per maggiori approfondimenti sul testo del provvedimento, si rinvia al dossier decreti-legge n. 208, predisposto dal Servizio Studi.

Il comma 1 dell’articolo proroga al 30 giugno 2006 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, relativo alla partecipazione alla missione internazionale denominata “Enduring Freedom” e alle missioni collegate denominate “Active Endeavour” e “Resolute Behaviour”. Per tale proroga si autorizza la spesa di 13.437.521 €.

Il comma 2 proroga al 30 giugno 2006 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 111/2005, citato, relativo alla partecipazione alla missione internazionale denominata International Security Assistance Force-ISAF in Afghanistan. Per tale finalità si autorizza la spesa di 148.935.976 €.

Il comma 3 proroga al 30 giugno 2006 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 111/2005, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali, che vengono espressamente elencate dal comma in esame:

·         Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;

·         Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

·         Joint Enterprisein Kosovo e Fyrom;

·         NATO Headquarters Skopje(NATO HQS) in Fyrom;

·         United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

·         Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

Per tale proroga si autorizza la spesa di 111.918.982 €. Il comma in commento precisa che l’autorizzazione include la partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare ordine di Malta.

Si segnala nuovamente, come per le proroghe precedenti, che tra le missioni indicate nel comma appena esaminato non risulta l’operazione NATO Headquarters Sarajevo. La missione, che ha avuto inizio il 2 dicembre 2004, dopo la conclusione della missione SFOR ed il passaggio delle sue competenze alla missione Althea dell’UE, ha il compito di assistere la Bosnia per il conseguimento dei requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia.

Per quanto riguarda la presenza NATO nei Balcani, si ricorda che, alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le missioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo, dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo. Sarebbe pertanto opportuno, avendo espressamente citato le altre singole missioni, esplicitare nel testo anche il riferimento alla missione NATO HQ Sarajevo.

Il comma 4 proroga al 30 giugno 2006 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 111/2005, relativo alla partecipazione all’operazione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 21.285.597 €.

Il comma 5 proroga al 30 giugno 2006 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 111/2005, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell’Unione Europea nei territori dell’ex Jugoslavia-EUMM. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 638.599 €.

Il comma 6 proroga al 30 giugno 2006 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 6, D.L. n. 111/2005, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). A tal fine è autorizzata la spesa di 727.361 €.

Il comma 7 proroga al 30 giugno 2006 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 8, del D.L. n. 111/2005, più volte citato, relativo alla partecipazione al processo di pace in corso per il Sudan. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.037.774 €.

Il comma 8 proroga al 30 giugno 2006 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 2 del D.L. n. 111/2005, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nation Mission in Sudan (UNMIS). Per la proroga è autorizzata la spesa di 297.528 €.

Il comma 9, infine, proroga al 30 giugno 2006 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 3 del D.L. n. 111/2005, relativo alla partecipazione alla missione internazionale EUPOL Kinshasa in Congo. Per la proroga è autorizzata la spesa di 114.106 €.

Si ricorda che l’articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, recante il differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, ha previsto che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscano al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni internazionali in corso.

L’ultima Relazione è stata trasmessa il 28 giugno 2005, Doc. CCIX, n. 2.

Il comma 10 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l’Egitto, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 25 novembre 2005. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 1.656.594 €.

Il comma 11 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 136.311 €.

Il comma 12 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 6.525.541 €.

Il comma 13 finanzia la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi previste dall’articolo 12 del decreto–legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. La spesa, pari a 5.165.000 €, è autorizzata fino al 31 dicembre 2006 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l’acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 12 appena citato.

Il comma 14 autorizza il Ministro della difesa a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia, per le finalità previste dal comma 13.

Il comma 15 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di 49.354 € per l’invio di un funzionario diplomatico in Afghanistan, con l’incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ISAF.

Il comma 16 autorizza, sempre fino al 30 giugno 2006, la spesa di 43.186 € per l’invio di un funzionario diplomatico in Bosnia-Erzegovina, con l’incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA.

I commi 17 e 18 autorizzano la spesa complessiva di 3.315.000 per il 2006 per consentire ai comandanti dei contingenti militari delle missioni ISAF, Joint Enterprise ed ALTHEA di disporre, in caso di necessità ed urgenza, interventi urgenti, o di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Le spese devono rispettare i limiti complessivi di euro 2.800.000 €, per la missione ISAF, 500.000 €, per la missione Joint Enterprise e 15.000 €, per la missione ALTHEA, e devono essere finalizzati a sopperire alle esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

Il comma 19 adegua la previsione di spesa per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che affianca il contingente italiano inserito della KFOR, che opera in Kosovo, contenuta nell’articolo 11 del D.L. n. 451, già citato. La spesa, pari a 1.444.396 €, è autorizzata fino al 30 giugno 2006.

Il comma 20, proroga al 30 giugno 2006 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 7, comma 1, del citato D.L. n. 111/2005, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per tale finalità è autorizzata la spesa di 696.404 €.

Il comma 21 proroga al 30 giugno 2006 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 111/2005, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica. Per la prosecuzione dei citati programmi viene stanziata la somma di 3.908.511 €.

Il comma 22 proroga al 30 giugno 2006 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 7, comma 3, del D.L. n. 111/2005, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell’Unione Europea denominata European Union Police Mission- EUPM in Bosnia-Erzegovina. Tale proroga viene finanziata con lo stanziamento di 792.264 €.

Il comma 23, proroga sempre al 30 giugno 2006 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 7, comma 4, del D.L. n. 111/2005, più volte citato, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per la prosecuzione della missione vengono stanziati 120.415 €.

Si segnala che la missione EUPOL Proxima risulta conclusa il 14 dicembre 2005. I compiti e le attività di tale missione sono stati rilevati da una nuova missione dell’’Unione Europea denominata EUPAT (European Union Police Advisory Team), istituita con l’azione comune del Consiglio dell’Unione Europea del 24 novembre 2005. Appare, quindi, opportuno modificare il testo dell’articolo.

Il comma 24 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la partecipazione di personale di personale della Polizia di Stato alle attività per l’istituzione di una missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 71.787 €.

Il comma 25 attribuisce al personale impegnato nella gran parte missioni internazionali prorogate dall’articolo l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento.Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, però, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Il comma 26 prevede che per il personale militare che opera nell’ambito delle missioni Enduring freedom, Active Endeavour, Resolute Behaviour,ISAF e di soccorso umanitario in Pakistan, e per il personale dell’Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso sede diplomatica di Kabul, la misura dell’indennità di cui al comma 25 sia calcolata in riferimento alla diaria prevista per l’Arabia saudita, gli Emirati arabi e l’Oman.

Il comma 27 stabilisce che il personale che partecipa alla missione dell’UE in Moldavia e Ucraina percepisca l’indennità di missione di cui al comma 25 nella misura intera.

Il comma 28 dispone che il personale che partecipa alle missioni UNMIK e CIU in Kosovo, EUMM nei territori della ex Jugoslavia, UE e ONU in Sudan, EUPOL Kinshasa in Congo, UNFICYP a Cipro, EUPM in Bosnia-Erzegovina ed EUPOL Proxima in Macedonia, percepisca l’indennità di missione di cui al comma 25 nella misura intera, eventualmente incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti.

Il comma 29 prevede che i funzionari diplomatici di cui ai commi 15 e 16 percepiscano l’indennità di missione di cui al comma 25 nella misura incrementata del 30 per cento. Per funzionario diplomatico inviato in Afghanistan l’indennità è calcolata in riferimento alla diaria prevista per l’Arabia saudita, gli Emirati arabi e l’Oman. 

Il comma 30 prevede che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero.

Il comma 31 consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativa al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.

Il comma 32 dispone che al personale militare impegnato nelle missioni “Enduring Freedom”, “Active Endeavour”, “Resolute Behaviour” e ISAF, si applica il codice penale militare di guerra[207] e l’articolo 9 del decreto legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante disposizioni per la partecipazione all’operazione “Enduring Freedom”.

Il comma 33 stabilisce che i reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate nel comma precedente, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

Per tali reati il comma 34 attribuisce la competenza territoriale al Tribunale di Roma.

La disposizione in esame, pertanto, sancisce l'applicabilità della legge penale italiana ai reati sopra descritti prevedendo, quale condizione di promuovibilità dell'azione penale, la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenentialle Forze armate.

Il comma 35 prevede, in conformità a quanto disposto dai precedenti decreti legge in materia di missioni internazionali, che al personale militare impiegato nelle operazioni di pace diverse da quelle indicate al comma 32 dell’articolo, si applica il codice penale militare di pace. Il comma in esame prevede, inoltre, che a detto personale si applichi anche l’articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6 del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 36 stabilisce che le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8, comma 2, del D.L. n. 451/2001, più volte citato, si applicano entro il limite complessivo di 50.000.000 di €, a valere sullo stanziamento previsto dal comma 44 dell’articolo in commento. Il comma, inoltre, estende la norma citata anche alle acquisizioni di materiali d’armamento e di equipaggiamenti individuali.

Il comma 37, per quanto non diversamente previsto, rinvia a specifiche disposizioni del già citato D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2002, per la disciplina delle missioni internazionali prorogate dalla proposta in esame.

Il comma 38 autorizza la spesa di 190.000 € per l’anno 2006, per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale, volto all’accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti nei campioni biologici dei militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute. Tale studio è stato disposto dall’articolo 13-ter del D.L. n. 9/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2004, e ulteriormente finanziato dai successivi provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

Il comma 39 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 1 del R.D. n. 941/1926, degli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642/1961, e dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838/1973, in materia di trattamenti economici per servizi prestati all’estero. La norma in commento intende risolvere alcuni dubbi interpretativi, considerato che le misure dei trattamenti sono determinate secondo parametri più remunerativi rispetto a quelli propri degli emolumenti corrisposti per l’impiego in territorio nazionale. Si precisa, quindi, che le norme citate si interpretano nel senso che tali trattamenti economici hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

Il comma 40 novella l’articolo 1, comma 102, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato 1997), per consentire l’ammissione alla frequenza, a titolo gratuito, di corsi di studio organizzati dalle Forze armate italiane - attualmente prevista per il solo personale militare di Forze armate estere - anche a favore del personale civile delle Forze armate estere con le quali l’Italia ha rapporti di cooperazione militare.

Il comma 41 novella l’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 recante norme sui passaporti, prevedendo che, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio ai militari con prole minorenne impiegati in missioni militari internazionali, non sia necessario il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice tutelare. La disposizione snellisce le procedure di rilascio dei passaporti di servizio e risponde, quindi, all’esigenza di consentire il pronto impiego di personale militare nei teatri operativi. La norma non incide sulla tutela dei minori, dato che il passaporto di servizio, detenuto e conservato dall’Amministrazione, non può essere utilizzato dal militare autonomamente ma solo in occasione di missioni di servizio all’estero, nell’ambito di contingenti, determinate dall’Amministrazione, e secondo tempi e modalità di espletamento stabiliti dalla stessa. Si segnala che una disposizione analoga, in deroga alla norma che ora si modifica, è già prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del citato D.L. n. 451/2001, a cui hanno fatto rinvio tutti i successivi provvedimenti semestrali di proroga delle missioni internazionali.

I commi 42 e 43 novellano alcune disposizioni normative al fine di portare a regime, a decorrere dall’anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro da destinare all’incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa, prevista, per l’anno 2005, dall’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante “Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri”. L’incremento degli stanziamenti del fondo unico di amministrazione è volto a compensare l’aumento del carico di lavoro e di responsabilità per il personale civile del Ministero, derivante dall’intenso impiego delle Forze armate italiane in attività fuori area, e dalla riforma delle strutture militari ed amministrative della Difesa. La copertura finanziaria della relativa spesa è effettuata mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall’anno 2006, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha disposto la sospensione anticipata del servizio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, con la connessa riduzione dei contingenti di volontari in ferma prefissata di un anno, previsti dall’articolo 23, comma 5, lettere b) e c), della medesima legge.

Il comma 44 che contiene la norma di copertura finanziaria, prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo in esame, con l’esclusione dei commi 42 e 43, pari complessivamente a 324.508.207 € per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

Il comma 45 autorizza, infine, il Ministro dell’economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

 

Si segnala che, poiché il D.L. n. 10/2006 è stato emanato dopo la scadenza del termine di autorizzazione delle missioni intenazionali, e in considerazione del fatto che tale decreto, per effetto della recezione del suo contenuto nel presente disegno di legge, sarà lasciato decadere, si rende necessario l’inserimento della clausola di salvaguardia che preveda la convalida  degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento


 

Articolo 39-vicies bis
(Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq)

L’articolo 39-vicies bis in esame riproduce il contenuto del decreto legge 17 gennaio 2006, n. 9, recante “Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq”. Il disegno di legge di conversione di tale decreto (A.C. 6271) è in stato di relazione presso l’Assemblea della Camera dei deputati, dopo essere stato esaminato dalle Commissioni riunite Esteri e Difesa nelle sedute tenutesi dal 23 al 25 gennaio 2006.

Per maggiori approfondimenti sul testo del provvedimento, si rinvia al dossier decreti-legge n. 209, predisposto dal Servizio Studi.

Il comma 1dell’articolo autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di 22.928.310 € per la prosecuzione della missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell’assistenza alla popolazione. Tale missione era stata precedentemente autorizzata fino al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, di identico contenuto.

Il comma 2 individua le finalità della missione, collocandole nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella citata Risoluzione n. 1546, e prevedendo, in primo luogo, la prosecuzione degli interventi nei settori indicati dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. Il comma in esame prevede, inoltre, che vengano realizzate iniziative concordate con il governo iracheno, volte, tra l’altro: a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell’informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici; d) al sostegno dello sviluppo socio-economico; e) al sostegno dei mezzi di comunicazione. Tale ultima finalità non era presente nel precedente provvedimento

Il comma 3 autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali di cui ai commi precedenti.

Si ricorda che l’articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, recante il differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, ha previsto che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscano al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni internazionali in corso.

L’ultima Relazione è stata trasmessa il 28 giugno 2005, Doc. CCIX, n. 2.

Il comma 4 affida al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad la direzione in loco della missione umanitaria disciplinata dai commi da 1 a 8.

Il comma 5, per quanto non diversamente previsto, disciplina l'organizzazione della missione di cui ai commi da 1 a 8, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali attraverso il rinvio agli articoli 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del citato D.L. n. 165/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 219/2003.

Il comma 6 prevede che per l’affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 165/2003, appena citato, si applicano anche le disposizioni di cui alla citata legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 7 autorizza, fino al 30 giugno 2005, la spesa di 189.895 € per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, curato dal Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX. La norma proroga l’autorizzazione di spesa già disposta dall’articolo 4 del citato D.L. n. 112/2005 fino al 31 dicembre 2005.

Il comma 8 prevede che, nei limiti dello stanziamento di cui al comma precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti: la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti; la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi; la misura delle spese per i sussidi.

Il comma 9 proroga al 30 giugno 2006 il termine per la partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 3/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 37/2005, relativo alla partecipazione. Il comma in esame autorizza la spesa di 189.965.418 € per il finanziamento della proroga.

Il comma 10 autorizza il comandante del contingente militare in Iraq, nei casi di necessità ed urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Tali interventi devono essere finalizzati a sopperire ad esigenze di prima necessità della popolazione locale, ivi compreso il ripristino dei servizi essenziali. L’autorizzazione è concessa entro il limite complessivo di 4 milioni di euro. Per tale finalità il comma in esame autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2006[208].

Il comma 11 autorizza fino al 30 giugno 2006 la spesa di 541.297 € per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e la formazione del personale delle Forze armate irachene.

Si ricorda che l’articolo 6-bis del citato D.L. n. 165/2003, introdotto dalla legge di conversione n. 219/2003, ha previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscano al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni internazionali prorogate dagli articoli 1 e 4, comma 1 del decreto in esame, che si sono appena commentati. Si segnala che la rubrica del citato articolo 6-bis parla di “Relazione annuale”.

Il comma 12 attribuisce al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'ambito della missione in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell’Ambasciata d’Italia e del Consolato generale, il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2002. Per tale finalità è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 8.605 €.

Il comma 13 attribuisce al personale militare impegnato nella missione in Iraq di cui al comma 9, l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento.Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, però, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Il comma 14 prevede che la misura dell’indennità di cui al comma precedente sia calcolata in riferimento alla diaria prevista per l’Arabia saudita, gli Emirati arabi e l’Oman.

Il comma 15 prevede che il personale che partecipa alla missione di riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno ed alle attività di formazione delle Forze armate irachene, di cui al precedente comma 11, e quello impegnato nella NATO Training Mission (NTM) percepisca l’indennità di cui ai commi 13 e 14, nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Il comma 16 consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativa al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.

Il comma 17 dispone che al personale militare impegnato nella missione “Antica Babilonia”, si applica il codice penale militare di guerra[209] e l’articolo 9 del decreto legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante disposizioni per la partecipazione all’operazione “Enduring Freedom”.

Il comma 18 stabilisce che i reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni che si svolgono in quel Paese, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

Per tali reati il comma 19 attribuisce la competenza territoriale al Tribunale di Roma.

La disposizione in esame, pertanto, sancisce l'applicabilità della legge penale italiana ai reati sopra descritti prevedendo, quale condizione di promuovibilità dell'azione penale, la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenentialle Forze armate.

Il comma 20 stabilisce che le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8, comma 2, del citato D.L. n. 451/2001 si applicano entro il limite complessivo di 50.000.000 di €, a valere sullo stanziamento previsto dal comma 22 dell’articolo in commento. L’articolo, inoltre, estende la norma citata anche alle acquisizioni di materiali d’armamento e di equipaggiamenti individuali.

Il comma 21, per quanto non diversamente previsto, rinvia a specifiche disposizioni del già citato D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2002, per la disciplina della partecipazione del personale militare italiano alla missione internazionale in Iraq.

Il comma 22 prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del decreto in esame, pari complessivamente a 217.633.525 € per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

Il comma 23, infine, autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

 

Si segnala che, poiché il D.L. n. 9/2006 è stato emanato dopo la scadenza del termine di autorizzazione delle missioni intenazionali, e in considerazione del fatto che tale decreto, per effetto della recezione del suo contenuto nel presente disegno di legge, sarà lasciato decadere, si rende necessario l’inserimento della clausola di salvaguardia che preveda la convalida  degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento


 

Articolo 39-vicies ter
(Attività socialmente utili)

L’articolo in esame, introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, modifica il comma 430 dell’articolo 1 della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), recante disposizioni in merito allo svolgimento di attività socialmente utili (ASU),inserendo la previsione della necessità dell’intesa preventiva con la regione interessata, ai fini della proroga delle convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro direttamente con i comuni per tali attività.

 

L’inserimento appare opportunamente finalizzato ad instaurare un meccanismo di coinvolgimento delle Regioni nella stipula delle convenzioni.

 

Si consideri infatti che la Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 219, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dei commi 76 e 82 dell’articolo 3, comma 82, della richiamata legge n. 350, nella parte in cui non prevedono alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

 

Il primo periodo del comma 430 sopra menzionato, riproducendo analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 262, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), ha autorizzato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a prorogare, limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate direttamente con i comuni, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro.

Si ricorda che, più specificamente, le convenzioni sono state stipulate:

a)      direttamente con i comuni , per lo svolgimento di ASU;

b)       oppure al fine dell’attuazione di misure volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori che siano nella disponibilità dei comuni stessi da almeno tre anni per le medesime attività, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all’articolo 10, comma 3[210], del D.Lgs. 468 del 1997[211] e prorogate in attesa di una definitiva stabilizzazione dei soggetti interessati.

Il limite complessivo di spesa è stato fissato in 35 milioni di euro destinati alla realizzazione delle misure indicate alla lettera a), ed in 13 milioni di euro per le misure di cui alla lettera b) sopra illustrate.

 

Si ricorda inoltre che il terzo periodo del comma 430 ha autorizzato il Ministero del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, a stipulare nuove convenzioni direttamente con i comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno sette anni. L’autorizzazione viene concessa limitatamente all'anno 2006 e nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro.

 


 

Articolo 39-vicies quater
(Formazione di personale sanitario)

La legislazione vigente [212], al fine di garantire maggiori possibilità di intervento in caso di arresto cardiocircolatorio, autorizza il personale sanitario non medico e il personale non sanitario – “in possesso di formazione specifica in attività cardio-polmonare” - all’impiego del defibrillatore semiautomatico in ambiente intra ed extraospedaliero.

 

La norma in esame prevede che la formazione specifica richiesta al suddetto personale può essere svolta anche da “organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro” e da “enti operanti nell’ambito dell’emergenza sanitaria con rilievo nazionale ed in possesso di una rete di formazione”.

 

Al riguardo si segnala che le Linee guida in materia di utilizzo dei defibrillatori automatici, di cui all’Accordo del 27 febbraio 2003 in sede di Conferenza Stato regioni, disciplinano anche la formazione degli operatori autorizzati all’impiego di tali apparecchiature; in tale ambito, si specifica in particolare che  l’accreditamento e la certificazione dei formatori sono di competenza delle regioni, sentiti i comitati regionali per l’emergenza.

 


 

Articolo 39-vicies quinquies
(Modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287)

L’articolo introduce una limitata modifica a D.Lgs. 287/1999[213], di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), novellandone l’art. 2, comma 6, con cui sono stabiliti i requisiti necessari per il conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo della Scuola, organo di livello dirigenziale generale, responsabile in via esclusiva della gestione amministrativa dell’organismo.

 

Si segnala che una disposizione identica a quella in esame è contenuta nell’art. 2 del D.L. 4/2006[214], recante disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera (A.C. 6259).

 

La modifica è volta ad ampliare e a rendere più flessibili i requisiti professionali richiesti per la scelta del dirigente amministrativo.

Pertanto, accanto agli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente, la quale stabilisce che il dirigente amministrativo sia, professionalmente:

§         dirigente di prima fascia dello Stato, ovvero

§         dirigente di amministrazioni pubbliche di livello equivalente,

si introduce la possibilità che il dirigente sia individuato tra i soggetti in possesso delle qualità richieste dall’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001[215] (testo unico sul pubblico impiego) che, per il conferimento di incarichi dirigenziali di vertice nelle amministrazioni dello Stato, richiede persone di particolare e comprovata qualificazione professionale:

§         che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita almeno per un quinquennio in funzioni dirigenziali;

§         che abbiano conseguito di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza;

§         che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

 


 

Articolo 39-vicies sexies
(Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche)

L’articolo in esame apporta alcune modifiche alla disciplina delle fondazioni lirico sinfoniche.

 

Si ricorda che la legge n. 800 del 1967[216] dichiarava il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale delle collettività nazionali”. L’articolo 5 attribuiva agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo[217]. L’articolo 6 riconosceva come enti autonomi 11 teatri lirici[218] ed individuava l’Accademia nazionale di Santa Cecilia (Roma) e l’Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina (Cagliari ) quali istituzioni concertistiche assimilate. Venivano inoltre definiti gli organi di tali enti (presidente, sovrintendente, direttore artistico, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori) ed elencate le entrate, costituite da contributi dello Stato, degli enti locali, di enti, associazioni o privati, nonché dai proventi patrimoniali e di gestione.

In seguito, il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367[219] ha disposto la graduale trasformazione degli enti operanti nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985[220].

Sulla materia è intervenuto, da ultimo, l’articolo 3-ter del DL 31 gennaio 2005, n. 7[221], che ha modificato la disciplina vigente attraverso vari interventi volti ad ottimizzare la gestione ed a favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale; a tal fine il DL ha: disposto (commi 1 e 2) il coordinamento tra le fondazioni; dettato norme in materia di contrattazione nazionale e integrativa (commi 3-5, 8); limitato le assunzioni per il triennio 2005-2007 (comma 6); novellato alcuni articoli del citato D.Lgs.367/1996 (comma 7)[222].

 

In particolare, l’articolo stabilisce - con una modifica all’articolo 12 del d.lgs. 29 giugno 1996, n.367[223] - che i membri dei consigli di amministrazione delle fondazioni (il cui numero è pari a sette compreso il presidente) possano essere aumentati fino a nove (lettera a).

 

Si segnala, infine, che una disposizione di analogo tenore è contenuta all’articolo 29 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione il cui disegno di legge di conversione (AC 6259), è attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati.

 


 

Art. 39-vicies septies
(Interventi per il patrimonio culturale)

L’articolo in esame reca disposizioni finalizzate al reperimento di risorse da utilizzare per interventi sui beni culturali, in particolar modo per interventi immediatamente cantierabili.

 

Il comma 1 prevede in primo luogo l’applicazione nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei dell’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240[224], in materia di utilizzo di una quota delle entrate delle soprintendenze speciali ed autonome

 

L’articolo 9 della legge n. 352/1997[225] al fine di incentivare la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio archeologico, ha previsto che la soprintendenza di Pompei fosse dotata di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale.

Successivamente l’articolo 8 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 (“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma della legge n. 59/1997”), traducendo in norma generale l’esperienza già effettuata con l’attribuzione dell’autonomia alla soprintendenza di Pompei, ha previsto che le soprintendenze possano essere dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni caratterizzati da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. Analoga autonomia può essere altresì attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.

Le soprintendenze cui fa riferimento ilcitato articolo 8 sono quelle individuate ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805[226], recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, ora sostituito dal Ministero per i beni e le attività culturali.

In attuazione della citata normativa, con il D.M. 22 maggio 2001 è stata istituita la Soprintendenza speciale per l’archeologia di Roma e, con distinti decreti ministeriali, si è proceduto in data 11 dicembre 2001 all’individuazione delle soprintendenze speciali per il polo museale romano, per il polo museale fiorentino, per il polo museale napoletano e per il polo museale veneziano.

 

 

Successivamente il D.P.R. 240/2003 ha recato il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs368 /1998.

L’oggetto specifico di tale provvedimento è rappresentato dalla disciplina del bilancio di previsione e della rendicontazione, della gestione finanziaria e delle relative procedure, della gestione di tesoreria, della gestione patrimoniale e delle scritture contabili delle soprintendenze speciali.

In particolare, l’articolo 4, comma 3, ha disposto che, al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell'àmbito delle soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attività culturali può annualmente disporre che una quota non superiore al trenta per cento delle entrate da proventi diversi (di cui al comma 2 del medesimo articolo) sia riassegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero stesso e ripartita tra le soprintendenze interessate  in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.

 

Si segnala che l’abrogazione del citato articolo 9 della legge 352/1997 (Provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei) era stata disposta dall’articolo 7, co. 3, D.Lgs. 3/2004[227], subordinatamente alla entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 368/98, come modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 3/2004, relativi all'individuazione ed alla organizzazione degli istituti previsti dall'articolo 8 del medesimo d.lgs. 368/98 (Soprintendenze e gestioni autonome).

Successivamente l’articolo 23 del DPR 173/2004[228] ha disposto analoga abrogazione dall’entrata in vigore dei regolamenti relativi ai musei ed agli altri istituti dotati di autonomia, di cui all’articolo 19, comma 4, dello stesso DPR. Nulla sembra quindi innovato rispetto alla formula di abrogazione prevista dal D.Lgs. 3/2004.

I regolamenti sopra citati non risultano ancora emanati e pertanto la disposizione relativa alla soprintendenza di Pompei deve essere considerata in vigore.

 

 

Il comma prevede inoltre che per l’anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali, possa destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d’ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla Soprintendenza di Pompei nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all’attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.

 

La previsione dell’utilizzo delle risorse della soprintendenza autonoma di Pompei per interventi decisi dal Ministero non sembrerebbe direttamente collegata all’estensione a tale soprintendenza - disposta dal primo periodo del comma in esame - della disposizione recata dal DPR 240/2003.

 

Il comma 2 dispone che gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, che non risultano non impegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere destinati, con decreto ministeriale, all’attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali.

 

Nel bilancio di previsione per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, su un totale di spese di conto capitale pari a 475 milioni di euro, risultano stanziati oltre 286 milioni di euro per finalità di investimenti.

Di tali risorse complessive, la quota che risulterà non impegnata entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, potrà essere destinata dal Ministro per i beni culturali, con proprio decreto, al finanziamento di interventi sul patrimonio culturale “immediatamente cantierabili” ovvero di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali.

 

Dalla formulazione della norma non risulta chiaro quali sarebbero gli interventi c.d. “immediatamente cantierabili” cui il Ministro per i beni culturali potrebbe destinare tutte le risorse stanziate in bilancio per finalità di investimento - fatta eccezione per quelle già impegnate.

Peraltro dalla formulazione, non facendosi riferimento ad uno specifico esercizio finanziario, sembrerebbe doversi applicare alle risorse iscritte nel bilancio di previsione per  l’anno 2006, sia che si tratti di residui di stanziamento, sia che si tratti di somme iscritte in bilancio per la prima volta.

Si potrebbe, altresì, osservare che il riferimento ad “interventi di sviluppo della gestione” potrebbe comprendere non soltanto spese di conto capitale, ma anche spese di natura corrente.

 

 


 

Articolo 39-duodetricies
(Commissione per le adozioni internazionali)

L’articolo 39-duodetricies , introdotto dal maxi emendamento del Governo, dispone una limitata modifica all’articolo 38, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

La modifica disposta riguarda la durata in carica del presidente della commissione per le adozioni internazionali, stabilita in quattro anni anziché in due anni, ferma restando la rinnovabilità dell’incarico una sola volta.

 

Va qui brevemente ricordato che la Commissione per le adozioni internazionali è un organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, col compito di garantire che le adozioni di minori stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Essa è, per l’Italia, l’Autorità centrale prevista dall'art. 6 della Convenzione all'espresso scopo di svolgere i compiti che le sono attribuiti dalla Convenzione medesima (in particolare: capitoli III, IV e V) e dalla suddetta legge di ratifica (in particolare, art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge n. 476 del 1998).

La Commissione è competente a svolgere i compiti espressamente previsti dalla legge n. 476 del 1998, nonché quelli attribuiti dalla Convenzione de L’Aja all'Autorità centrale e non espressamente attribuiti ad altra autorità dello Stato.

La Commissione, in particolare, svolge le seguenti principali funzioni:

-           collabora con le autorità centrali degli altri Stati anche raccogliendo le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

-           propone al Governo la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione;

-           autorizza gli enti allo svolgimento della loro attività in Italia e all'estero nel campo dell'adozione internazionale accertando che possiedano i requisiti di legge richiesti;

-           cura la pubblicazione e la tenuta dell'albo degli enti autorizzati;

-           vigila sull'operato degli enti autorizzati e li sottopone a controlli e verifiche che possono sfociare anche nel ritiro dell'autorizzazione nei casi di grave inadempimento;

-           organizza degli incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati e si preoccupa che questi siano omogeneamente diffusi sul territorio nazionale;

-           valuta nei singoli casi le conclusioni sull'abbinamento coppia adottante-bambino cui l’ente autorizzato ha consentito e dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore;

-           autorizza l'ingresso in Italia dei minori adottati o affidati a scopo di adozione;

-           promuove la cooperazione fra quanti operano nel settore dell’adozione e in quello della protezione dei minori;

-           invia ogni due anni una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che a sua volta la trasmette al Parlamento, sull'andamento delle adozioni internazionali, sullo stato di attuazione delle Convenzione de L'Aya e sulla stipulazione di eventuali accordi bilaterali con paesi non aderenti;

-           raccoglie in forma anonima, per esigenze statistiche e di studio, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali;

-           conserva gli atti e le informazioni relativi alla procedura, comprese quelle sull'origine del bambino, sull’anamnesi sanitaria e sull'identità dei suoi genitori naturali.

Ai sensi dell’articolo 38 della citata legge 184/83 la Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.

Viene stabilito che il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.  La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

 


 

Articolo 39-undetricies
(Indennità di trasferta per le forze armate e di polizia)

L’articolo 39-undetricies, introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca modifiche all’articolo 1, comma 213, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005), in materia di indennità di trasferta.

 

Il citato comma 213 ha soppresso una serie di indennità di trasferta, previste sia a livello legislativo sia a livello contrattuale[229].

Si tratta, a livello legislativo, delle seguenti indennità:

-        le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’articolo 1, comma 1, della L. 417 del 1978);

-        le indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’articolo 1 del D.P.R. 513 del 1978);

-        le indennità supplementari dovute ai dipendenti statali in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero (di cui ai commi primo e secondo dell’articolo 14 della L. 836 del 1973);

-        l’indennità per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale (di cui all’articolo 8 del D.Lgs. Lgt. 320 del 1945). Tale indennità non è cumulabile con il trattamento di missione, per il quale il dipendente può optare qualora sia più favorevole.

 

A livello contrattuale, lo stesso comma ha altresì provveduto a sopprimere le “analoghe disposizioni” contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali[230], ivi compresi quelli relativi:

-        alle carriera prefettizia;

-        alla carriera diplomatica;

-        alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

-        al personale delle Forze armate.

 

L’articolo in esame, al comma 1,eliminando l’ultima parte del secondo periododel comma richiamato, relativo alla soppressione delle indennità stabilite dagli accordi collettivi per determinate categorie lavorative,è volto a ripristinare le indennità di trasferta individuate nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali per le forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le forze armate.

Il successivo comma 2 – introducendo un comma 213-bis all’art. 1 della legge n. 266/2005 - prevede conseguentemente la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 213, in precedenza richiamato, al personale delle forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Al riguardo, si segnala che il citato comma 2, esentando dall’ applicazione delle disposizioni di cui al comma 213 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 le forze armate e di polizia, sembra ripristinare per tali categorie non solo le indennità di trasferta eventualmente derivanti dal recepimento di accordi sindacali, bensì anche quelle previste ex-lege e soppresse dal primo periodo del comma 213 (per esempio, dall’ 14 della L. 836 del 1973: cfr. supra).

Sarebbe inoltre utile chiarire, dal momento che la legge finanziaria 2006 ha attribuito al citato comma 213 risparmi di spesa, se le risorse stanziate a legislazione vigente siano sufficienti a garantire che, dall’attuazione delle predette disposizioni, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 

Articolo 39-tricies
(Contributi per la ricostruzione a favore di territori colpiti da calamità naturali)

L’articolo sostituisce un riferimento normativo contenuto all’interno del comma 100, quinto periodo, dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) e che fa riferimento all’art. 5 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 recante “Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi”.

Il comma 100, quinto periodo, dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) prevede che per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall’anno 2006.

 L’articolo 5 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6  relativo ad un contributo a fondo perduto destinato ad interventi a favore delle attività produttive, viene sostituito con l’art. 15 dello stesso decreto che fa, invece, riferimento alla possibilità, per le regioni colpite, di contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente.


 

Articolo 40
(Entrata in vigore)

L’articolo dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 


 

Articolo 1, comma 2, del d.d.l. di conversione
(Modifica all’art. 1, co. 3, della L. 38/2003)

 

L’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, differisce al 15 maggio 2006 il termine per il riassetto, con uno o più decreti legislativi, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura.

 

L’articolo 1, comma 3, della legge n.38 del 2003 (c.d. “collegato agricolo”)aveva delegato il Governo ad adottare, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore (il termine sarebbe quindi scaduto il 29 marzo 2006), uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi devono essere strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.

Merita ricordare che il Governo ha già dato attuazione, con una serie di decreti legislativi approvati tra il marzo 2003 e il maggio 2005, all’articolo 1, comma 1, della legge n. 38 del 2003, che avevadelegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per “completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell’acquacoltura, agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste”.

 

 


 

Articolo 1, co. 3, del d.d.l. di conversione
(Modifica all’art. 10, co. 4, della L. 137/2002)

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, intende prorogare di due anni il termine per l’adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi attuativi della delega prevista dall’articolo 10, comma 4 della legge 6 luglio 2002, n. 137[231].

 

L’articolo 10 legge n. 137 del 2002 ha delegato il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (scadenza 23 gennaio 2004), uno o più decreti legislativi per il riassetto in materia di:

a) beni culturali e ambientali, per cui era prevista altresì una delega per la codificazione delle disposizioni legislative in materia;

b) cinematografia;

c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;

d) sport;

e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

 

In particolare, il comma 4 prevede che disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi possano essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

 

In attuazione della citata legge n. 137 sono stati emanati i seguenti decreti legislativi in materia di beni culturali e ambientali:

·         D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

·         D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30, recante modifiche alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.

Si segnala che sono attualmente all’esame delle Camere, per l’espressione del prescritto parere parlamentare, due decreti correttivi del citato D.Lgs. n. 42 del 2004[232].

Sono stati inoltre emanati, in materia di cinema:

·         D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, recante Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche

·         D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32, recante Modifiche alla disciplina del Centro sperimentale di cinematografia;

·         D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33, recante Modifiche alla disciplina dell’Istituto nazionale per il dramma antico.

 

I principi e criteri direttivi sono stabiliti dal medesimo articolo 10 della legge n. 137. La norma reca innanzitutto (comma 2) alcuni principi e criteri a valenza generale, riguardanti l’adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali; il miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali; la chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; lo snellimento e abbreviazione dei procedimenti; l’adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. Le lettere d), e), f), g) del medesimo comma 2 dettano, invece, principi e criteri direttivi riferiti a ciascuna delle specifiche materie oggetto della delega.

 

La norma disciplina poi (comma 3) le procedure di adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi vengano emanati, sentita la Conferenza unificata, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Si segnala che l’articolo 1-bis del DL 24/2003[233] ha eliminato da tale procedura il parere del Consiglio di Stato.

 

In proposito si ricorda inoltre che l’articolo 2, comma 3, della legge n. 186/2004[234]ha delegato il governo al riassetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di:

-                    teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;

-                    sport;

-                    proprietà letteraria e diritto d’autore.

Il termine per l’esercizio di tale delega era fissato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.

La disposizione ripropone le deleghe di cui al più volte citato articolo 10 della legge n. 137del 2002 (ad eccezione di quelle relative al riassetto del cinema ed alla codificazione delle norme sui beni culturali[235]), essendo scaduti i termini per l’esercizio di queste ultime il 23 gennaio 2004[236].

 

L’articolo 1, comma 6, della legge 17 agosto 2005, n. 168[237], ha quindi prorogato di dodici mesi il termine per l’esercizio della delega prevista dall’articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186[238]; esso viene così a scadere il 29 luglio 2006.

 

 

 


Progetto di legge

 


 



[1]    Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.

[2]    Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

[3]     Si rammenta che il Comitato per la legislazione ha sempre applicato i limiti di contenuto di cui all’art. 15 della L. 400/1988 come riferibili non soltanto al decreto-legge nel testo originario, bensì anche alla legge di conversione.

[4]     A seguito della soppressione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e dell’avvio dell’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, il Governo è stato delegato ad emanare le disposizioni necessarie per disciplinare il trasferimento delle competenze. Conseguentemente, il D.Lgs. n. 96 del 1993 ha trasferito alle amministrazioni ministeriali le competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), istituiti dalla legge 1° marzo 1986, che sono stati soppressi.

[5]     Ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 96/1993, le opere e dei progetti speciali già di competenza della soppressa Cassa per il Mezzogiorno, affidati all’Agensud nell’ambito di una particolare gestione separata, sono stati trasferiti alla competenza delMinistro dei lavori pubblici, che provvede mediante appositi commissari ad acta. Il decreto legislativo n. 96 del 1993 è stato successivamente modificato dal D.L. n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995, che ha introdotto l’art. 9-bis con il quale, per snellire le numerose procedure di contenzioso, è stata dettata una specifica disciplina per la definizione delle controversie.

[6]     La disciplina previgente prevedeva un limite massimo del 35% delle pretese di maggiori compensi da parte dei creditori, mentre – nel caso in cui sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva – il limite massimo era del 70% di quanto riconosciuto dallo stesso lodo arbitrale o dalla decisione giurisdizionale.

[7]     Al bilancio di previsione degli enti locali devono essere allegati i seguenti documenti:

a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;

b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; nonché il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge n. 109/1994;

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.

[8]    Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica

[9]    L’art. 10 della legge n. 137/2002 (c.d. legge Frattini) aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di cinematografia. Il termine per l’esercizio della delega era fissato a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 137/2002 (scadenza 23 gennaio 2004).

[10]   Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione

[11]   Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

[12]   Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59

[13]   Gli enti elencati in allegato al decreto legislativo n. 419 sono i seguenti: Giunta centrale per gli studi storici; Deputazioni e società di storia patria; Istituto italiano di numismatica; Istituto storico italiano per il medio evo; Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea; Istituto italiano per la storia antica; Istituto per la storia del Risorgimento italiano; Ente per le ville vesuviane; Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"; Ente "Casa di Oriani"; Centro nazionale di studi leopardiani; Istituto di studi filosofici "Enrico Castelli"; Istituto italiano per la storia della musica; Istituto italiano di studi germanici (Roma); Istituto nazionale di studi verdiani (Parma); Centro nazionale di studi manzoniani (Milano); Ente "Casa Buonarroti" (Firenze); Ente "Domus Galileana" (Pisa); Istituto "Domus Mazziniana" (Pisa); Centro nazionale di studi alfieriani (Asti); Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze); Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano); Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma); Centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio" (Vicenza); Istituto internazionale di studi giuridici (Roma); Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma); Erbario tropicale di Firenze; Ente nazionale della cinofilia italiana.

[14]   Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 recante Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

[15]   Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

[16]   Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

[17]   Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306

[18]    Sul relativo documento ministeriale, trasmesso alle Camere il 5 marzo 2001, la Commissione ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 13 marzo 2001. Per maggiori elementi al riguardo si rinvia al dossier provvedimento n.1808 del 12 marzo 2001.

[19]    Sul relativo documento ministeriale (che aveva ad oggetto, peraltro, anche l’istruttoria relativa alla Fondazione “Il Vittoriale degli italiani”, all’Istituto italiano per la storia della musica e all’Istituto “Domus Mazziniana” di Pisa), trasmesso alle Camere il 2 agosto 2001, la VII Commissione ha espresso il proprio parere favorevole (con osservazioni) nella seduta del 26 settembre 2001. Per maggiori elementi al riguardo si rinvia al dossier provvedimento n. 24 del 19 settembre 2001.

[20]    Sul documento ministeriale, trasmesso alle Camere il 14 dicembre 2001, la II Commissione (Giustizia) ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 19 dicembre 2001.

[21]    Sul documento ministeriale, trasmesso alle Camere l’11 dicembre 2001, la VII Commissione ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 15 gennaio 2002. Per maggiori elementi al riguardo si rinvia al dossier provvedimento n. 51 del 10 gennaio 2002.

[22]    Al riguardo si ricorda che per l’Istituto italiano per la storia della musica, già oggetto di istruttoria da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del D.Lgs. n. 419/1999, nell’ambito del documento trasmesso alle Camere il 2 agosto 2001, il Ministero proponeva, su indicazione dell’Istituto medesimo, la misura della fusione in un organismo che, all’interno dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, godesse della necessaria autonomia e conservasse comunque la propria denominazione. Successivamente si è tuttavia riscontrato che tale scelta avrebbe comportato notevoli difficoltà di attuazione, trattandosi di istituti aventi natura giuridica diversa. L’Istituto italiano per la storia della musica ha pertanto convenuto (cfr. nota del 19 dicembre 2001) sull’opportunità di procedere dapprima alla privatizzazione e, in un secondo momento, alla fusione in un unico organismo all’interno dell’Accademia di santa Cecilia (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 419/1999).

[23]   La VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole il 3 dicembre 2003; la 7° Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni il18 dicembre 2003.

[24]   Su tale istruttoria la 7° Commissione del Senato ha espresso parere favorevole il 19 maggio, la VII commissione della Camera  non si e' espressa entro il termine stabilito.

[25]   DPCM 8 ottobre 2004 Trasformazione, in struttura scientifica dell'Università degli studi di Firenze, dell'Istituto papirologico Girolamo Vitelli di Firenze, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 e degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

[26]   Regolamento recante Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici

[27]   Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

[28]   Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[29]   Unificazione strutturale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati.

[30]   Si veda l’emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, su cui il Governo – durante l’esame del provvedimento presso l’Aula del Senato (seduta del 2 febbraio 2006) - ha posto la questione di fiducia.

[31]   Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[32]  Tale termine è stato introdotto dal comma 394 dell’articolo 1 della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006). Inizialmente, il d. lgs. 422/1997 prevedeva la data del 31 dicembre 2003 quale termine del periodo transitorio; l’articolo 11, comma 3, della legge n. 166 del 2002 (cd. “collegato infrastrutture e trasporti”) ha poi stabilito la prorogabilità (da parte delle regioni), per un biennio, e quindi fino al 31 dicembre 2005, del termine del 31 dicembre 2003.

[33]   Tale comma 2 prevede che, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai princìpi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 , garantendo in particolare il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi. La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite.

[34]    In particolare, l’articolo 117, terzo comma della Costituzione, contiene le materie rimesse alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni; l’articolo 118 disciplina le funzioni amministrative; l’articolo 119 riguarda il c.d. “federalismo fiscale”.

[35]    Tale previsione è da porsi in relazione all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, che prevede che “per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima”.

[36]    Nella seduta del 13 marzo 2003, la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali ha designato i seguenti componenti dell’Alta Commissione di studio, rappresentativi delle regioni e degli enti locali. In particolare, sono stati nominati 2 componenti per le regioni, 1 per i comuni e 1 per le province. Nella medesima seduta si è altresì ritenuto opportuno prevedere la costituzione, unitamente all’Alta Commissione di studio, anche di un Comitato scientifico e di un Comitato tecnico-istituzionale, dei quali faranno parte due rappresentanti delle regioni e due degli enti locali.

[37]   Tale documento è disponibile sul sito internet del Governo, al seguente indirizzo: http://www.governo.it/Presidenza/ACoFF/relazione_attivita_commissione/relazione_attivita_svolta.html.

[38] L’art. 3-bis del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, prevede, oltre al termine per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto, che entro il termine del 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provveda, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al D.M. 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici. A tale adempimento il Ministro ha provveduto attraverso l’emanazione del DM 06 ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al D.M. 9 aprile 1994”.

[39] Tale scadenza era già stata prorogata al 31 dicembre 2004 dall’art. 3-bis del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

[40]    L’art. 21 del D.M., al punto 21.2 (Disposizioni transitorie) definisce i termini per l’adeguamento alle disposizioni del decreto da parte delle attività ricettive nel seguente modo: lett. a) 2 anni per le disposizioni gestionali di cui agli artt. 14, 15 e 16 del decreto; lett. b) 31 dicembre 1999 per tutte le altre disposizioni, ad esclusione di quelle indicate alla lettera c); lett. c) otto anni per l’adeguamento all’interno delle camere dei materiali di rivestimento, tendaggi e materassi, a quanto previsto al punto 19.2 (reazione al fuoco dei materiali).

[41]   Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

[42]   Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53

[43]   La somma è destinata ai seguenti interventi: sviluppo delle tecnologie multimediali; interventi contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione; sviluppo dell'istruzione e della formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.

[44]   Tale somma è finalizzata all’attuazione di tre obiettivi specifici: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia; formazione iniziale e continua del personale; orientamento contro la dispersione scolastica e diritto-dovere di istruzione e formazione.

[45]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

[46]   Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione

[47]   Legge 29 luglio 1991, n. 243, Università non statali legalmente riconosciute.

[48]   Legge 2 ottobre 1997, n. 345, Finanziamenti per opere ed interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia.

[49]   Legge 11 dicembre 2000, n. 384, Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia nell'Università di Urbino.

[50]   Legge 29 dicembre 2003, n. 376, Finanziamento di interventi per opere pubbliche.

[51]   In proposito si ricorda che, in data 6 aprile 2005, la Camera dei deputati ha votato, con il parere favorevole del Governo, la mozione n. 6-00103, in cui ha impegnato il Governo ad esaminare la possibilità di trasformazione dell'Università di Urbino in università statale, “onde poter destinare all'Università di Urbino Carlo Bo una congrua quantità di risorse finanziarie, così da assicurare non solo il mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi resi, ma anche il conseguimento di un ragionevole sviluppo".

[52]   D.L. 7 aprile 2004, n. 97, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143.

[53]   Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[54]   Previsti dall’articolo 24, comma 1 della legge 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

[55]   Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[56]   Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica.

[57]   Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

[58]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

[59]   Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

[60]   Nel testo originario l’articolo recava il termine del 30 giugno 2006, la modifica è stata introdotta dal maxiemendamento del Governo approvato dal Senato.

[61]   Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[62]   D.P.R. 21 novembre 2000, n. 415, Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258.

[63]   Cinque progetti hanno carattere mirato: Comenius (istruzione scolastica-formazione docenti); Erasmus (mobilità degli studenti delle scuole superiori e delle università); Grundtvig (istruzione degli adulti); Lingua (insegnamento e apprendimento delle lingue europee); Minerva (Istruzione aperta e a distanza –IAD; Tecnologie dell’informazione e della comunicazione -TIC) ; gli altri tre promuovono azioni intersettoriali.

[64]   D.L. 9 novembre 2004, n. 266 (recante Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative) convertito con modificazioni  dalla legge 27 Dicembre 2004, n. 306.

[65]   D.Lgs. 6 settembre -2001 n. 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

[66]

D.L. 24 giugno-2004 n. 158 “Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali”, convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 188.

[67] D.L. 9 novembre-2004 n. 266 “Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306.

[68] D.L. 30 dicembre 2004 n. 314 “Proroga di termini” convertito dalla L. 1 marzo 2005, n. 26.

[69]             Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e legge 23 dicembre 1994, n. 724.

[70]   La leggen. 580/93reca"Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

[71]   La legge 12 dicembre 2002, n. 273 reca "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”.

[72] Convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

[73]   Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.

[74]   istituita dalla legge 16 ottobre 2003, n. 291 Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.

[75]   Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128

[76]    Legge 27 dicembre 2002, n.289 (“Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per il 2003)”).

[77]   Legge 8 ottobre 1997, n.352 (“Disposizioni sui beni culturali”; c.d. “Legge Veltroni”).

[78]    L’articolo 10 della n. 352/1997 aveva autorizzato il ministro alla costituzione della SIBEC SPA (Società Italiana per i Beni Culturali), finalizzata alla promozione ed al sostegno finanziario tecnico, economico e organizzativo di progetti ed iniziative per il restauro e la valorizzazione di beni culturali. Quest’ultima tuttavia , per motivi connessi alla effettiva capacità di finanziamento, non era di fatto divenuta mai operativa.

[79]   La citata norma ha altresì stabilito che:

·          il capitale sociale, di 8 milioni di euro, fosse sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre i diritti di azionista spettassero al Ministero per i beni e le attività culturali (d’intesa con il primo per i profili patrimoniali, finanziari e statutari);

·          la partecipazione di altri soggetti (regioni, enti locali, imprese ed altri soggetti pubblici e privati) al capitale sociale fosse ammessa solo per le azioni di nuova emissione (in quanto per le azioni che costituiscono il capitale iniziale è prevista l’inalienabilità) e comunque per un importo non superiore al 45% del capitale sociale sottoscritto dallo Stato; .

·          il Consiglio di amministrazione fosse composto da sette membri nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (tre dei quali su proposta del Ministro delle finanze), mentre per il Presidente si è prescritto il parere delle competenti commissioni parlamentari;

·          dei tre dei membri del Collegio sindacale (nominati anch’essi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali) due fossero designati dal ministro dell’economia e delle finanze;

·          uno specifico settore di intervento della costituenda Società consistesse nella tutela del patrimonio barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie; a tal fine la provincia di Lecce, in accordo con le competenti soprintendenze e sentita la Commissione regionale per i beni e le attività culturali, avrebbe formulato proposte alla Società stessa che le avrebbe attivate nel limite massimo di 7,740 milioni di euro, avvalendosi delle risorse di cui all’art. 60 comma 4 della legge finanziaria 2003.

[80]   Legge 1° agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti .

[81]   La norma ha pertanto modificato in tal senso l’articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352

[82]   L. 21 dicembre 2001, n. 443, recante Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

[83]   Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria. Il decreto legislativo 188/2003 interviene a ridisciplinare la materia del trasporto ferroviario, e in particolare la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e l’accesso ad essa, provvedendo a recepire le tre direttive summenzionate.  Le direttive in questione costituiscono un “pacchetto” – conosciuto come “pacchetto infrastruttura” - volto a modificare le tre precedenti direttive sulle quali si basa la disciplina della liberalizzazione del trasporto ferroviario (direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, recepite in Italia con il DPR 8 luglio 1998, n. 277, con il DPR 16 marzo 1999, n. 146, e con l’articolo 131 della legge 13 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001). Le direttive sono sostanzialmente dirette a sviluppare ulteriormente l’apertura del mercato alla concorrenza (in particolare con riguardo al trasporto internazionale merci), a garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture e l’utilizzo ottimale delle stesse, nonché a promuovere la sicurezza secondo standard e criteri di controllo comuni in ambito europeo.

      Le direttive pongono principi e linee di indirizzo comuni su alcuni temi di fondamentale importanza per la creazione di un mercato unico europeo dei trasporti ferroviari e per l'efficacia delle riforme di liberalizzazione avviate dai vari Paesi membri, quali sono quelli relativi ai canoni di accesso, al regime di accesso alle reti nazionali dei vari Paesi membri, alla ripartizione di capacità delle infrastrutture ferroviarie ed al regime di fornitura dei servizi alle imprese ferroviarie.

Occorre, infine, segnalare il “secondo pacchetto ferroviario”  - le cui direttive (Dir. 2004/49/CE, Dir 2004/50/CE, Dir. 2004/51/CE) sono state inserite nell’allegato B della legge comunitaria 2005 in corso di promulgazione - che reca tra l’altro nuove modifiche alle direttive 91/440, 95/18 e 2001/14 volte in particolare all’apertura alla concorrenza anche delle reti nazionali, passeggeri e merci, e alla previsione di ulteriori garanzie per la sicurezza del trasporto ferroviario, nonché  la predisposizione di un terzo pacchetto ferroviario volto a completare il quadro legislativo comunitario in materia

[84]   Tale decreto deve essere emanato - ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie - d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente ai servizi di loro competenza, e dopo aver acquisito una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria ed il parere del CIPE.

.

[85] Si rammenta che il comma 3 del citato articolo 7 del D.P.R. 277/1998  prevedeva che per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria si applicassero i seguenti parametri:

a) qualità dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità massima e attrezzatura tecnica della linea;

b) saturazione, legata alla densità dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensità di utilizzo dei nodi ferroviari;

c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocità del convoglio, nonché alle caratteristiche del contatto pantografo-catenaria;

d) velocità, intesa come grado di assorbimento di capacità sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;

e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.

[86]   Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.Si ricorda preliminarmente che, a seguito della riforma degli ordinamenti didattici universitari avviata dall’art. 17, co. 95, della L. 127/1997 (cosidetta Bassanini 2) e realizzata dai successivi regolamenti ministeriali di attuazione, i percorsi di istruzione superiore sono stati riarticolati in conformità con gli standard condivisi dai Paesi dell’Unione europea (cosiddetto 3+2). In particolare il regolamento approvato con DM 509/1999 (poi sostituito dal DM 270/2004) ha definito i punti cardine della riforma dettando i criteri generali per l’ordinamento degli studi: laurea, laurea specialistica (ora denominata magistrale), dottorato di ricerca, master post laurea. La concreta definizione dei percorsi universitari è stata demandata (art. 11 del DM509/1999 poi sostituito dal DM 270/2004) ai regolamenti didattici di ateneo, nell’ambito degli obiettivi qualificanti e delle attività formative indispensabili per ciascuna classe dei corsi di laurea definiti con appositi decreti ministeriali. Sono intervenuti in proposito il DM 4 agosto2000 recante determinazione delle 42 classi delle lauree; ilD.M. 28 novembre 2000 recante determinazione delle 104 classi delle lauree specialistiche; due decreti ministeriali emanati il 2 aprile 2001 recanti le classi delle lauree e delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie; il decreto ministeriale. 12 aprile 2001recante le classi delle lauree nelsettore delle scienze della difesa e della sicurezza. A seguito delle modifiche apportate al DM 509/1999 dal citato DM 270/2004 che, tra l’altro, ha introdotto un percorso di base comune per gli studenti del primo anno di ciascuna classe delle lauree triennali, cui farà seguito un  percorso metodologico o in alternativa professionalizzante, sono attualmente  in corso di ridefinizione gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea. L’espressione di un parere su  questi ultimi rientra appunto tra la competenze del Consiglio nazionale degli studenti universitari.

[87]   Il Consiglio formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ordine ai decreti ministeriali di attuazione della riforma degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, avviata dall’art. 17, comma 95, della legge 127/1997 nonché alle iniziative per l'orientamento la mobilità degli studenti ed all’utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università

[88]   Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali; convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2003.

[89]   Legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante Riordino del Consiglio universitario nazionale.

[90]   Il mandato del Consiglio universitario nazionale era stato prorogato più volte: da ultimo l’art 2  del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 ne aveva disposto la permanenza in carica (nella composizione operante alla data del 30 aprile 2005) fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005.

[91]   Si segnala tuttavia che, a seguito dell’intreccio temporale delle numerose proroghe di entrambi gli organismi, i rappresentanti del C.N.S.U. in seno al CUN non sono attualmente quelli designati dal nuovo C.N.S.U. (entrato nel pieno dei poteri il 30 aprile 2004) ma appartengono all’organismo ormai cessato dalla carica e per motivi cronologici sono ormai distanti dal modo universitario. Da informazioni telefoniche acquisite presso il ministero la disposizione interebbe conferire diritto di voto appunto ai rappresentanti del “nuovo” C.N.S.U che attualmente possono solo partecipare alle sedute.

[92]   Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo codice della strada

[93]   Si ricorda che il termine sopra riportato è stato introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato (cfr. l’emendamento 1.2000, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, nella seduta del 2 febbraio 2006). Il testo originario del decreto legge in esame prevedeva – quale termine in questione – la data del 30 giugno 2006.

[94]    Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

      a) gli avvocati anche se a riposo o iscritti negli albi speciali e i magistrati a riposo;

      b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;

      c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, laureati in giurisprudenza;

      c-bis) i notai anche in pensione.

      Per la nomina a giudice onorario aggregato sono poi richiesti i seguenti requisiti:

      a) essere cittadino italiano;

      b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

      c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;

      d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

      e) avere idoneità fisica e psichica;

      f) non aver compiuto i sessantasette anni di età;

      g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;

      h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi;

      h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età

      Non possono essere infine nominati giudici onorari aggregati:

      a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

      b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;

      c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

      d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

[95]   Decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5  recante Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66

[96]   Come dichiarato dal Ministro delle comunicazioni in sede di audizione - nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul “Lo stato della tecnologia digitale in Italia nel settore delle comunicazioni” - presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera il 24 gennaio 2006, il termine del 31 gennaio 2006 come termine della prima fase dello switch off  in Sardegna e in Valle d’Aosta è stato spostato al 15 marzo 2006.

[97]   Sul punto, si ricorda che il comma 1 dell’articolo 4 della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) prevedeva, per l’anno 2004, un contributo statale pari a 150 euro da corrispondere a ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola, per l’anno in corso, con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquistasse o noleggiasse un apparato idoneo a ricevere i segnali televisivi in tecnica digitale terrestre e la conseguente interattività. Il limite di spesa per tali incentivi era fissato in 110 milioni di euro . La ricezione del segnale televisivo doveva avvenire in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore dei contenuti, e lo standard per le trasmissioni digitali poteva essere anche quello via cavo (C-DVB), oltre a quello via terra (si intende, via etere). Per la determinazione dei criteri e delle modalità di attribuzione del contributo statale è successivamente intervenuto, sulla base del medesimo articolo 4 (comma 4), il D.M. 30 dicembre 2003

Il citato comma 211 dell’articolo 1 della legge 311/2004 rifinanziava l’ intervento già previsto dalla legge finanziaria 2004 prevedendo, per l’anno 2005, un contributo statale pari a 70 euro da corrispondere a ciascun utente del servizio di radiodiffusione che acquistasse o noleggiasse un apparato idoneo a ricevere i segnali televisivi in tecnica digitale terrestre e la conseguente interattività. Il contributo era corrisposto a condizione che l’utente fosse in regola, per l’anno in corso, con il pagamento del relativo canone di abbonamento. La misura si applicava ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004. Per le procedure di assegnazione dei contributi la disposizione rinviava a quanto stabilito, relativamente all’anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, in quanto compatibili. Il limite di spesa per tali incentivi era fissato in 110 milioni di euro.

[98]Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50 (Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali),abrogato dall’art. 146 del Codice .

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[99]Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50  (Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali), abrogato dall’art. 146 del Codice .

 

[100] La proroga può essere concessa entro il limite complessivo di spesa di 43 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione (di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236) . La dotazione del Fondo è conseguentemente incrementata, per l'anno 2004, per il medesimo importo, riducendo nella misura corrispondente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (destinato appunto alla copertura delle spese correnti, derivanti dall’approvazione di provvedimenti legislativi).

[101] Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

[102] L’art 1. comma 1, in esame prevede che il Ministero del lavoro rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.

[103] Con D.M. 3 marzo 1987, n. 125, sono stati fissati «Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla L. 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative». Con D.M. 24 marzo 2003 è stata disciplinata l'applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio come documentazione probatoria dell'attività formativa svolta dagli enti di formazione professionale ai fini del calcolo del contributo da erogare ai sensi della legge n. 40/1987.

[104] L’art. 1 della legge di conversione prevede che essa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 2 dicembre 2005.

[105]D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144”.

[106]L’articolo 14 del D.Lgs. 164 stabilisce, al comma 1, che il servizio di distribuzione di gas naturale è affidato esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni. L’ammissione alle gare avviene sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori (unica esclusione le società che in Italia o all’estero gestiscono servizi pubblici per affidamento diretto o con procedura non ad evidenza pubblica). La gara viene aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche, dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto degli standard qualitativi, e ambientali e di sicurezza. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio.

[107]Il citato comma 9 stabilisce che gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 164, sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.

[108]Tra le recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa, si richiama quella del TAR di Brescia, Ordinanza n. 792/05 del 24 giugno 2005. In tale ambito, il Comune concedente deliberava l’indizione della gara per l’affidamento del servizio, considerando la data del 31.12.05 quale termine finale per la cessazione anticipata della concessione ai sensi della Legge 164/00. Il Comune stesso, dato che non percepiva alcun canone, riteneva insussistenti i motivi di interesse pubblico per concedere la proroga di 1 anno prevista dalla richiamata legge n. 239/04. La società concessionaria riteneva invece che ai sensi della Legge 239/04 tale termine fosse differito al 31.12.07 e che per far cessare anticipatamente la gestione il Comune avrebbe dovuto ricorrere al riscatto anticipato. Il TAR ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento ritenendo che: a) la data del 31.12.07 costituisce il termine massimo del periodo transitorio tenuto conto delle eventuali proroghe; b) le proroghe non sono automatiche ma richiedono l’assenso dei Comuni interessati. Contro l’ordinanza la società presentava appello che veniva esaminato dal Consiglio di Stato, sezione V, il quale a sua volta con ordinanza 11 ottobre 2005, n. 4850/05, respingeva l’appello, statuendo tre principi: 1) il termine del 31.12.05 stabilito dall’articolo 15 comma 7 del decreto 164/00 resta confermato; 2) la cessazione definitiva del periodo transitorio entro il 31.12.07 è da considerarsi coerente data la contestuale abrogazione del cumulo delle proroghe, per cui le stesse potranno avere la durata di uno o due anni: 3) gli incrementi aziendali, quand’anche concessi, non potranno mai sortire l’effetto di differire la durata del periodo transitorio oltre il biennio, fatta salva l’ulteriore ed eccezionale proroga annuale per motivazioni di pubblico interesse.

[109]Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”

[110]“Interventi urgenti per l'economia”.

[111]  "Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione".

[112]  Tale articolo 1 ricomprende: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; le province di Frosinone e Latina; i comuni della Provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba, i comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

[113]Va rilevato che l’art. 21 del D.Lgs. n. 114/1998, fornisce una definizione di attività di commercio elettronico, limitandosi a prevedere che il Ministero dell’industria ne favorisca l’introduzione e l’uso con azioni volte a:

a)    sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;

b)    tutelare gli interessi dei consumatori;

c)     promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;

d)    predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;

e)    favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;

f)      garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

A tal fine, il Ministro può anche stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati, e con associazioni rappresentative di imprese e consumatori.

 

[114]  Il comma è stato modificato dall’art. 156 del D.Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), successivamente integrato dall’art. 36 del D.Lgs. 342/1999 (Modifiche al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

[115]  Con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (di recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole) è stata riordinata l’intera normativa sulla tutela delle acque dall’inquinamento e contestualmente è stata abrogata la “legge Merli” (legge n. 319 del 1976). Al riordino attuato nel 1999 ha fatto seguito, nell’anno successivo, un decreto integrativo e correttivo, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

[116] Le disposizioni in commento recano correttamente il termine “differimento”, in quanto il termine a cui si riferiscono risulta già scaduto.

[117]Regolamento concernente i contributi al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.M. 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni

[118] Successivamente, l’art. 52, comma 28, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) ha poi stabilito che, nell'àmbito delle residue disponibilità dei predetti Fondi, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto fosse concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994.

[119] Il regolamento, pubblicato nella G. U. del 18/5/2000, n. 114, è entrato in vigore il 2/6/2000.

[120] Le tipologie di lavori eseguibili in economia sono definite dall’art. 88 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici. Tale art. prevede, infatti che i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'àmbito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

 

[121]La disposizione articolava il sistema su tre aliquote, così determinate in relazione alle diverse voci della tariffa:

      a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi d'impiego, i contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;

b) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi agricoli, le assicurazioni contro i rischi della navigazione e assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate;

c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a) e b).

[122]L’integrazione del riferimento all’assicurazione obbligatoria dei natanti, operata dal legislatore delegato rispetto alla formulazione dell’articolo 36 della legge n. 990 del 1969 trova fondamento nel disposto dell’articolo 2, ultimo comma, della medesima legge, secondo cui “ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1”.

[123]Pubblicata nel supplemento ordinario n. 208 alla Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2005, n. 301. I commi 7, primo periodo, e 8 dell’articolo 19 (concernenti la nomina e la durata in carica del Governatore della Banca d’Italia), per espressa disposizione ivi contenuta, sono entrati in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

[124]  La lettera c) dell’articolo 11 della legge n. 262 del 2005 inserisce un nuovo articolo, il 100-bis, nel TUF.

[125]L’articolo 21 del TUF stabilisce che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono:

a    comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b)   acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c)   organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

d)   disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

e)   svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

      È comunque ammesso che, nello svolgimento dei servizi, le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possano, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

      L’articolo 23 prescrive che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori siano redatti per iscritto e che un esemplare di essi sia consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma.

      In caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. È altresì nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico: in questi casi nulla è dovuto. Queste ipotesi di nullità possono esser fatte valere solo dal cliente (c.d. nullità relativa).        Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. L’articolo 23 esclude altresì l’applicazione delle disposizioni del titolo VI, capo I, del testo unico bancario, in materia di trasparenza contrattuale ai servizi d’investimento e al servizio accessorio di consulenza. Nel medesimo ambito, stabilisce che agli strumenti finanziari derivati e agli strumenti analoghi non si applichi l'articolo 1933 del codice civile (che nega il diritto di azione per il pagamento di debiti di giuoco o di scommessa, ancorché non proibiti).

[126]  Si segnala che il decreto legislativo n. 174 del 1995, recante disposizioni per l’attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, è compreso fra le disposizioni che sono state abrogate con l’entrata in vigore (1° gennaio 2006) del codice delle assicurazioni, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le disposizioni contenute nell’articolo 109, comma 4, decreto legislativo n. 174 del 1995 sono ora trasfuse nell’articolo 185, comma 4, del codice delle assicurazioni. I prodotti assicurativi indicati al punto III della lettera A) della tabella contenuta nell’allegato I al decreto legislativo n. 174 del 1995 sono quelli ora definiti nell’articolo 2, comma 1, ramo III, del codice delle assicurazioni.

[127]Il decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione), all’articolo 1, ha già sospeso – con effetto parimenti retroattivo – l’efficacia delle richiamate disposizioni. Qualora, essendone riprodotto il contenuto nella presente disposizione, tale decreto-legge non venga convertito nei termini costituzionali, la sua decadenza farebbe cessare ex tunc gli effetti sospensivi da esso disposti. Essi tuttavia rimarrebbero di fatto salvi per il sopravvenire della norma dell’articolo qui illustrato.

[128]  Recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". La legge n. 59 del 1997, come è noto, ha delineato un processo di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, mantenendo allo Stato, con elencazione tassativa, le funzioni dei settori d’intervento nei quali è necessario garantire eguali diritti e doveri su tutto il territorio nazionale. In particolare sono stati conferiti alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, tutte le funzioni e i compiti amministrativi (ad eccezione di quelli elencati ai commi 3 e 4 dell'articolo 1) relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

[129]  Recante "Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto", e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 febbraio 2001, n. 48.

[130]  Recante "Criteri di ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto" e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2001, n. 145.

[131]  Recante "Modifiche al D.P.C.M. 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni, conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto", e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 settembre 2004, n. 222.

[132]Le gestioni fuori bilancio vigilate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione sono state individuate dal DPCM del 4 giugno 2003, che in proposito menziona, oltre al Fondo centrale per il credito peschereccio, anche il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione.

[133]  A norma dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa è una misura che l'autorità governativa può disporre nel caso in cui le attività della società (anche se già posta in liquidazione) non risultino sufficienti al pagamento dei debiti.

[134] Recante appunto Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti. L’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 379/2000 (cui fa espressamente riferimento l’articolo in esame), nel definire l’ambito di applicazione della disciplina della legge n. 379, fa riferimento alle persone (di cui al comma 2), originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti, e precisa che i territori di cui al comma citato comprendono, tra l’altro,  i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano; il comma 2, anch’esso espressamente richiamato, fa riferimento alle persone nate e già residenti nei territori citati (di cui al comma 1) ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti (e prevede anche la procedura per il riconoscimento – v. infra nel testo).

[135] il  giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazz. Uff., avvenuta il 19 dicembre 2000 (GU n. 295)

[136] Tale articolo 23 prevede che le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla legge n. 91/1992 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza. Tali dichiarazioni, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

 

[137]Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[138] Il testo dell’art. 28 è quello risultante dalle modifiche ad esso apportate dall’art. 2 della legge 6 luglio 2002, n. 137, Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, e dall’art. 34, co. 23, della legge finanziaria 2003 (L. 27 dicembre 2002, n. 289). Quest’ultima disposizione, in particolare, ha riformulato il co. 1 nel testo attualmente vigente, modificando le procedure in esso originariamente previste.

[139] Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[140] In “diciotto mesi”, dall’art. dall’art. 2 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (v. supra, nota 2); al “23 luglio 2004”, dall’art. 7 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali (convertito, con modificazioni dalla legge n. 2000/2003) e al “31 dicembre 2004” dall’art. 4 della legge 27 luglio 2004, n. 186, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

[141] Decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con Legge 27 dicembre 2004, n. 306, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative.

[142] Si veda il comunicato stampa della seduta del Consiglio dei Ministri n. 199 del 18 marzo 2005.

[143]L’articolo 8 del regolamento CE 1257/99 del Consiglio prevede aiuti per favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori. Condizioni per accedere ai finanziamenti sono che l'agricoltore non abbia ancora compiuto 40 anni, possieda conoscenze e competenze professionali adeguate e si insedi, in qualità di capo, per la prima volta in un'azienda agricola; l’azienda deve dimostrare redditività e rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. L'aiuto al primo insediamento può consistere in un premio unico o in un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dal primo insediamento Ai giovani agricoltori che si stiano avvalendo di servizi di consulenza agricola correlati al primo insediamento della loro attività può essere accordato, per un periodo di tre anni dal primo insediamento, un ulteriore sostegno di importo non superiore a 30.000 euro.

[144]Il credito d’imposta qui considerato non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, non concorre alla formazione dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto previsto dall’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (in forza del quale gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;) ed è utilizzabile in compensazione per il pagamento (oltre che delle imposte) dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'impresa ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997.

[145]In tal senso il testo era stato modificato dall’articolo 5 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.

[146]         Successivamente, per effetto dell'articolo 5 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, il termine per l'emanazione del decreto suddetto è stato differito al 31 dicembre 2004.

[147]Una conforme specificazione era contenuta nel testo dell’emendamento 1.2000 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, presentato al Senato. Tuttavia, tale disposizione è stata espunta a seguito della riformulazione operata nella seduta del Senato del 2 febbraio 2006 prima della votazione di fiducia.

[148] I soggetti che potranno beneficiare della destinazione del 5 per mille sono, in particolare:

§          le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le ONLUS di diritto (gli organismi di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali e i loro consorzi e gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale qualificatisi ONLUS limitatamente ad alcune attività );

§          le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;

§          le fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni.

[149]Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006.

[150]  L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web dell’Agenzia stessa. Le domande recano, in particolare, un’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto richiedente fra quelli indicati dalla citata lettera a).

Per informazioni, si rinvia al sito:

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Finanziaria/domanda+5+per+mille/

[151]Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco dovranno spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa alla persistenza dei requisiti, unitamente a copia della ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell'elenco.

[152] L’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge finanziaria 2005 (L. n.311/2004) predisposto dall’ISTAT, è stato pubblicato nella GU n. 175 del 29 luglio 2005.

[153]Si ricorda che il termine sopra riportato è stato introdotto al Senato, durante l’esame in Assemblea (seduta del 2 febbraio 2006), dall’emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Il testo originario del decreto legge prevedeva – quale termine della proroga in questione – la data del 30 giugno 2006.

[154]   Si ricorda che una disposizione di contenuto identico a quello della disposizione in commento era contenuta nel comma 2 dell’articolo vicies-quater , inserito in sede di conversione nel D.L.184/2005 recante Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti, successivamente decaduto.

 

[155]Risultante dall’unificazione delle due risoluzioni n. 7/00641 Pezzella e n. 7/00646 Raffaldini.

[156]Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[157]Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

[158]Tale limite è stato stabilito dall’articolo 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

[159]previsti dall’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

[160]Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[161]  Gli oneri derivanti dall'applicazione del DL n. 120/89 gravano su una apposita sezione del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT) istituita dall’articolo 1, comma 9, del DL n. 396 del 20 giugno 1994, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico”, sulla quale venivano fatte affluire le somme iscritte al capitolo 7063 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria (ora delle attività produttive) intestato al "Fondo speciale di reindustrializzazione", istituito dall’art. 7 del DL, nonché le somme che a detto capitolo affluivano ai sensi del DL n. 410/93 ("Interventi a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica"), conv. con modif. dalla legge 481 del 1994.

[162]  Il citato articolo 5 del D.L. n. 120/89 contiene la previsione dei programmi di reindustrializzazione e promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica e relative integrazioni e aggiornamenti (commi 1 e 2). Il comma 3 dell’articolo prevede che, ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, il programma speciale di reindustrializzazione indichi, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni interessati, la misura minima del personale siderurgico esuberante da assumere, pena la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva di cui all'articolo. Infine, al comma 3-bis stabilisce che le opere occorrenti per il primo impianto e per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 siano dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

[163]Cfr. il comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

[164]Di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

[165]Cfr. il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2003, n. 84.

[166]  Con la delibera CIPE n. 121 del 2001 il Governo ha provveduto a individuare le opere facenti parte del 1° programma delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Con delibere successive, il CIPE ha ripartito le risorse stanziate tra i vari interventi.

[167]  In particolare:

-        l’art. 1, co. 2, del D.L. n. 15/2003 ha destinato 20 milioni a valere sul limite d’impegno per il 2003 per il finanziamento degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali;

-        l’art. 1, co. 1, del D.L. n. 192/2003 ha destinato 9,1 milioni a valere sul limite di impegno per il 2003 al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in favore delle imprese agricole nei territori danneggiati dagli eventi del 2003;

-        il bilancio per il 2003 ha ridotto di 25 milioni il limite di impegno autorizzato per il 2003 in conseguenza dei minori oneri derivanti dall’istituzione del Fondo rotativo opere pubbliche ai sensi dell’art. 71 della legge n. 289/2002;

-        la tabella E della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha ridotto di 18 milioni il limite di impegno decorrente dal 2004;

-        l’art. 20, co. 2, del D.L. n. 355/2003 ha destinato due limiti di impegno di 5 milioni ciascuno a decorrere dal 2005 e dal 2006 finalizzati al completamento degli interventi di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità;

-        l’art. 3 del D.L. n. 72/2004 ha previsto l’emanazione di un decreto interministeriale di individuazione dei limiti di impegno a valere sull’art. 13 della legge n. 166/2002 sui quali calcolare l’aliquota del 3% delle risorse da destinare ai beni culturali ai sensi dell’art. 60, co. 4, della legge n. 289/2002. Gli importi sono stati determinati in 2,7 milioni a valere sul 2003 e 2,5 milioni a valere sul 2004, per complessivi 5,230 milioni;

-        l’art. 2, co. 2, del D.L. n. 79/2004 ha destinato 1,57 milioni a valere sul limite di impegno per il 2005 e 0,785 milioni a valere sul limite di impegno per il 2006 per gli interventi di competenza del Registro italiano dighe;

-        l’art. 1, co. 1, del D.L. n. 113/2004 ha destinato 6,450 milioni a valere sul limite di impegno per il 2005 per gli interventi straordinari per la città di Parma, quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare;

-        l’art. 1, co. 459, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro nel triennio 2005-2007 per la mobilità al servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova. Sebbene si tratti di un finanziamento triennale, la copertura a valere sulla legge n. 166/2002 determina comunque il venir meno di un limite di impegno quindicennale dell’importo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2005;

-        l’art. 1, co. 92, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ha destinato 3 milioni a valere sul limite di impegno per il 2006 per gli interventi relativi alle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova;

-        in sede di assestamento per l’anno 2005, il limite di impegno decorrente dal 2005 è stato ridotto di 30,465 milioni, quali minori oneri per il passaggio della titolarità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell’economia e delle finanze.

[168]La disposizione originaria del comma 16 prevedeva la conservazione in bilancio, nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, delle annualità non utilizzate dei limiti di impegno, purché l’impegno formale avvenisse entro il terzoesercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio. Sulla base di questa disposizione, l’assunzione dell’impegno formale poteva avere luogo entro 3 anni dalla previsione del limite di impegno.

In tal caso, le annualità trascorse prima dell’assunzione dell’impegno formale venivano comunque recuperate facendo slittare l’anno terminale del piano di ammortamento, in modo da assicurare al limite di impegno la durata prevista.

[169]  Il termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2008, è stato differito al 1° gennaio 2013 dall’articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n.266.

[170] Altri due decreti ministeriali emanati in pari data (6 giugno 2005) hanno, invece, riguardato, rispettivamente, le modalità per l'emissione, la distribuzione e la vendita dei biglietti di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità nonché le modalità per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza

[171]D.L. 14 marzo 2005, n. 35 “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” (L. 14 maggio 2005, n. 80).

[172]La legge 263/2005 reca: “Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche' ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilita' del coniuge divorziato”.

[173]  L. 14 novembre 1995 n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

[174]  Tale ultimo comma è stato così sostituito dal comma 24 dell'art. 18, L. 30 dicembre 2004, n. 312. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono intervenuti annualmente appositi decreti ministeriali, a partire dal 1999, e da ultimo, per il 2005, il D.M. 22 luglio 2005.

[175]  Per quanto concerne la determinazione della misura del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è intervenuto da ultimo il D.M. 21 luglio 2005, il quale ha disposto che per l'anno 2005, il contributo dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica ed il gas è confermato nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2004. Il relativo versamento è effettuato entro il 31 luglio 2005 secondo le modalità determinate dalla stessa Autorità, che vi ha provveduto con Delibera del 25 luglio 2005, n. 154/05.

[176]  Sono individuati i soggetti indicati all'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

[177] Si tratta delle risorse stanziate per l’attuazione dell’obbligo di frequenza di attività formative.

[178]  La legge n. 30 del 2003, recante delega in materia di occupazione e mercato del lavoro che rappresenta una prima trasposizione sul piano normativo degli obiettivi e delle misure indicati nel “Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità”, elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ottobre del 2001.

[179]“Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”. Si ricorda che il decreto legislativo n. 494 del 1996 è stato successivamente modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.

[180] Per quanto concerne la fase della esecuzione dei lavori, inoltre, il richiamato articolo 3 del D.Lgs. 494 del 1996 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, oltre a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, chieda alle stesse imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

[181]“Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”.

[182]Si ricorda che una disposizione simile è contenuta all’articolo 10, comma 7 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Tale disposizione tuttavia presenta una formulazione più ampia, richiedendo la presentazione del d.u.r.c. per “accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie”, mentre il comma 553 in oggetto limita l’onere di certificazione ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie “per la realizzazione di investimenti”.

[183] In realtà la denominazione attuale è stata così modificata dall’art. 6 della legge n. 1042 del 1969.

[184] Cfr. www.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/218/001_RS/INTERO_COM.pdf.

[185] Nella relazione illustrativa dell’AS 3341 (d’iniziativa del senatore Cambursano) si legge che “Uno dei nodi centrali da risolvere, tuttavia, per la implementazione di tale forma di realizzazione e gestione delle infrastrutture (tale proposta di legge riguarda in particolare le iniziative di partenariato pubblico-privato, cd. PPP), è l’efficace allocazione dei rischi del progetto tra il settore pubblico e il settore privato, nonchè la certezza della copertura finanziaria dell’investimento. Così, per esempio, in Francia è stata prevista la costituzione dell’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), che ha il compito di intervenire mediante l’assegnazione di contributi all’investimento, la concessione di finanziamenti rimborsabili non remunerati e la sottoscrizione di partecipazioni azionarie nei progetti di parternariato pubblico privato. In Italia, fino ad ora, sono stati previsti solo interventi ad hoc, quali, per esempio, la costituzione delle società ISPA (Infrastrutture spa) per il progetto TAV e Fintecna per il ponte sullo Stretto di Messina. Tutti gli altri interventi infrastrutturali non sono assistiti da garanzia, con il rischio che le imprese private non riescano a far fronte alla necessità di ottenere finanziamenti per i progetti di realizzazione di infrastrutture con strumenti di PPP a causa della entità delle operazioni, dell’indebitamento già esistente e della saturazione delle linee di credito concedibili”. Tale proposta di legge parte da queste premesse per individuare nel Fondo centrale di garanzia “un organismo cui affidare compiti di garanzia dei finanziamenti privati che, attraverso riflessi positivi sul capitale di vigilanza delle banche, agevolerebbe l’accesso al credito da parte delle aziende … del settore dei trasporti”, ciò alla luce anche del fatto che “Sin dalla sua istituzione, infatti, il Fondo ha svolto una importante funzione nell’ambito della politica di sviluppo della rete autostradale italiana intervenendo, sulla base della garanzia prestata dallo Stato agli enti finanziatori, nel pagamento delle rate d ammortamento insolute”.

[186]“Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra”.

[187]Le circostanze sono le seguenti:

§       detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purché non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli artt. da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;

§       assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;

§       atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista;

§       condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;

§       prosecuzione all'estero dell'attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attività antifascista svolta all'estero.

[188] Modifica all'articolo 4 della L. 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

[189]“Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”. Si ricorda che l’articolo 16  permette ai dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio  per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto.

Inoltre è data facoltà ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale.

[190] Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

[191] Ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 397 del 1981, i comuni danneggiati dal terremoto del giugno 1981 sono: Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetrano.

[192]  In base al piano di ripartizione contenuto nello schema di D.P.C.M. per l’anno 2005, rispetto al complesso di 808 istanze che hanno ricevuto una valutazione favorevole, sono stati ammessi al contributo 57 interventi. Gli interventi ammessi sono così articolati:

 

Numero interventi

euro

Calamità naturali

3

2.826.000

Fame nel mondo

3

470.000

Assistenza ai rifugiati

3

620.967

Conservazione beni culturali

48

7.895.100

TOTALE

57

11.812.067

 

 

[193]  Legge 18 novembre 1981, n. 659, Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

[194]  Legge 3 giugno 1999, n. 157, recante Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

[195]  Legge 2 maggio 1974, n. 195, Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

[196]  Si ricorda in particolare l’obbligo, per i rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che concorrono per le elezioni politiche di rendicontare ai Presidenti delle rispettive Camere tutti i contributi ricevuti per la campagna elettorale (L. 515/1993, art. 12), e l’obbligo (ex L. 2/1997) per i legali rappresentanti o i tesorieri dei partiti o dei movimenti politici di trasmettere al Presidente della Camera, entro il 31 luglio di ogni anno, un rendiconto di esercizio, , corredato di una relazione sulla gestione e di una nota integrativa.

[197]  I commi da settimo a diciottesimo dell’articolo sono stati abrogati dall’art. 10 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

[198]  Legge 26 luglio 2002, n. 156, Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.

[199]  Legge 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

[200]  Dal punto di vista economico, le operazioni di cartolarizzazione presentano evidenti vantaggi. La cessione di crediti che costituiscono immobilizzazioni consente, infatti, la creazione di nuove opportunità di investimento, per cui si crea liquidità che può essere integrata in termini tali da assicurare una più elevata redditività. Ciò vale in primo luogo per le banche, ma anche per le società commerciali. Si determina, inoltre, un secondo elemento positivo costituito dall’aumento dei titoli in circolazione risulta, inoltre, particolarmente opportuno in Italia, alla luce del numero limitato di titoli quotati nei mercati regolamentati.

[201]  Legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali”.

[202]  Legge 28 dicembre 2001, n.448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”.

[203]Legge 1° agosto 2002, n.166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

[204]Legge 8 Novembre 2002, n. 264 "Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport".

[205] Si ricorda che i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti sono esclusi in via generale dall’applicazione del patto (comma 138, primo periodo).

 

[207]Si ricorda che le leggi n. 6/2002, di conversione del D.L. n. 421/2001, n. 15/2002, di conversione del D.L: n. 451/2001, e n. 42/2003, di conversione del D.L. n. 4/2003, hanno disposto varie modifiche ed abrogazioni di articoli del codice penale militare di guerra. In particolare: sono stati modificati gli articoli 9, 15, 47, 165 e 185; sono stati introdotti gli articoli 184-bis e 185-bis; sono stati quindi abrogati gli articoli 5, 10, 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 76, 80, 86, 87, 155 e 183.

[208] Nella formulazione dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 112/2005, di analogo contenuto, si prevedeva che gli impegni di spesa unitari non potevano essere superiori a 250.000 € . Tale disposizione non è stata riprodotta.

[209]Si ricorda che le leggi n. 6/2002, di conversione del D.L. n. 421/2001, n. 15/2002, di conversione del D.L: n. 451/2001, e n. 42/2003, di conversione del D.L. n. 4/2003, hanno disposto varie modifiche ed abrogazioni di articoli del codice penale militare di guerra. In particolare: sono stati modificati gli articoli 9, 15, 47, 165 e 185; sono stati introdotti gli articoli 184-bis e 185-bis; sono stati quindi abrogati gli articoli 5, 10, 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 76, 80, 86, 87, 155 e 183.

[210]  Il citato comma 3 prevede che gli enti interessati possano, per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto di progetti di lavori socialmente utili da essi promossi e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40% da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30% da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.

[211]  Recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196,

[212]Legge n. 120 del 2001, come modificata dalla legge n. 69 del 2004.

[213]D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[214]D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

[215]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[216]Legge 14 agosto 1967, n. 800, recante Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

[217]Con il decreto legislativo n. 368 del 1998 le competenze in materia di spettacolo sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali.

[218]Il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell’Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona; a questi si è aggiunto a seguito della legge

[219]Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato. Il Dlgs è stato adottato ai sensi della legge 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) recante, tra l’altro una delega al Governo per la trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale che operassero nel settore musicale in fondazioni di diritto privato. 

Oltre a prescrivere (artt. 1 e 2) la citata trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato ed a disciplinarne il procedimento (artt. 5-9), il D.Lgs. 367 del 1996 indica (artt. 11-14) gli organi di gestione della fondazione; individua le finalità (art. 3) delle fondazioni nel perseguimento, senza scopo di lucro, della diffusione dell'arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e dell'educazione musicale della collettività; assegna a queste ultime (nel medesimo art. 3) la gestione dei teatri loro affidati, e la realizzazione di spettacoli lirici, di balletto e concerti, eventualmente affiancata da attività commerciali ed accessorie; detta (art. 10) norme sul contenuto indispensabile degli statuti (scopo dell’ente, composizione, competenze, poteri degli organi) definendo tra l’altro il ruolo dei soggetti privati; dispone in materia di erogazioni liberali, patrimonio e gestione; scritture contabili e bilancio, contributi statali (riconducibili, come già segnalato,  al F.U.S), disposizioni tributarie (artt.15-18, 24 25);. assoggetta le fondazioni alla vigilanza (art. 19) dell’autorità di Governo (oggi Ministero per i beni e le attività culturali) e conferma il controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria (art. 15); disciplina l’amministrazione straordinaria (artt. 20 e 21); reca, infine, norme generali sul personale artistico e tecnico (art.22 e 23).

[220]la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, nell’intento di porre fine alla frammentazione dell'intervento statale e alla conseguente pressoché annuale approvazione di apposite leggi di finanziamento, ha creato uno strumento nuovo, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), da ripartire annualmente tra i diversi settori (cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante) con decreto dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo. L’importo del FUS è stabilito annualmente in tabella C della legge finanziaria.

[221]Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

[222]Si ricorda, infine, che in aggiunta alle 13 fondazioni lirico sinfoniche derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all’art. 6 della citata legge 800/1967 è stata recentemente costituita con legge 310/2003 (Legge 11 novembre 2003, n. 310, recante Costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatro di Bari”, con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.) la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatro di Bari.

[223]Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato

[224]Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale

[225]  Legge 8 ottobre 1997, n. 352 “Disposizioni sui beni culturali”.

[226]  L’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 805/75, individuava tra gli organi periferici del Ministero, alle lettere a), b) e c):

-        le soprintendenze archeologiche;

-        le soprintendenze per i beni artistici e storici;

-        le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici.

Le ulteriori lettere d) ed e) facevano riferimento alle soprintendenze archivistiche e agli archivi di Stato.

[227]D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 recante Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137

[228]D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, recante Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

[229]Si ricorda, in proposito, che in sede di relazione illustrativa alla legge finanziaria richiamata il Governo ha affermato che il comma 213 (così come i successivi commi 214 e 215) è volto a sopprimere le diarie giornaliere corrisposte ai dipendenti pubblici in quanto l’avvenuto consolidamento delle procedure di rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio hanno reso “del tutto marginale ed anacronistica la corresponsione delle indennità in parola”.

[230]Si consideri che non sono espressamente indicati gli estremi dei “provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali”.

[231]  Legge 6 luglio 2002, n. 137, Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.

[232]Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali e Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

[233]D.L. 18-2-2003 n. 24 Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2003, n. 82

[234]Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

[235]che, come si è detto, sono state espletate rispettivamente con l’emanazione del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche e Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

[236]Si ricorda in proposito che in relazione alle deleghe per il riassetto normativo recate dal citato art.10 della legge 137/2002 sono stati inoltre emanati: il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30, recante modifiche alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32, recante modifiche alla disciplina del Centro sperimentale di cinematografia; il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33, recante modifiche alla disciplina dell’Istituto nazionale per il dramma antico.

[237]Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative

[238]Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.