XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Disposizioni in materia di Olimpiadi invernali, Ministero dell'interno e tossicodipendenza - D.L. 272/2005 - A.C. 6297 - Iter al Senato | ||
Serie: | Decreti-legge Numero: 212 Progressivo: 2 | ||
Data: | 27/01/06 | ||
Organi della Camera: |
II-Giustizia
XII-Affari sociali | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
Disposizioni in materia di Olimpiadi invernali, Ministero dell’interno e tossicodipendenza D.L. 272/2005 - A.C. 6297 Iter al Senato |
n. 212/2
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xiv legislatura 27 gennaio 2006 |
Camera dei deputati
SIWEB
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File: D05272b.doc
INDICE
Esame in sede referente presso la 1a Commissione Affari costituzionali
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
§ Pareri resi alla 1a Commissione (Affari costituzionali)
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 18 gennaio 2006 (antimeridiana)
Seduta del 18 gennaio 2006 (pomeridiana)
- 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)
- 12a Commissione (Igiene e sanità)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3716
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro dell’interno (PISANU)
di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)
e col Ministro per la funzione pubblica (BACCINI)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2005 |
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Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi
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Onorevoli Senatori. – L’accluso decreto-legge è diretto alla prevenzione e al contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo interno e internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali e degli impegni prossimi, che vedranno coinvolte in modo gravoso le Forze di polizia (le elezioni politiche, amministrative ed il referendum costituzionale), nonchè ad assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. In particolare, per il raggiungimento dei risultati di sicurezza pubblica perseguiti dal Governo, corrispondendo a impellenti esigenze di funzionamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il decreto evita la cessazione dal servizio a decorrere dal 10 gennaio 2006 di 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato.
Si tratta di un intervento urgente finalizzato a mantenere gli attuali livelli organici del personale della Polizia di Stato direttamente impegnato nell’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
L’articolo 1, al comma 1, prevede l’assunzione in servizio dei predetti agenti ausiliari già trattenuti in servizio per effetto dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Premesso che la legge finanziaria per il 2006 ha destinato specifiche risorse per l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 riservate alla Polizia di Stato, l’iniziativa in esame è volta ad utilizzare da subito parte del predetto contingente al fine di mantenere in servizio le risorse umane disponibili, evitando che l’intreccio di disposizioni non perfettamente coordinate rischi di far dimettere – indipendentemente dalle altre cause di cessazione dal servizio – il personale attualmente in servizio, con decorrenza 1º gennaio 2006.
Si tratta di 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato che, pur sussistendo le risorse finanziarie per assicurarne la definitiva immissione in ruolo senza compromettere le assunzioni dei volontari in ferma breve delle Forze armate, rischierebbero di essere dimessi.
Il definitivo congedo di tale personale, dopo il completamento della ferma di leva e il trattenimento in servizio, comporterebbe un vuoto organico effettivo di proporzioni sensibili, che si riflette oggettivamente in misura rilevante sulla funzionalità dell’Amministrazione.
Per questo motivo è assolutamente, indispensabile intervenire con urgenza sulle norme che regolano il servizio e l’immissione in ruolo di tali agenti al fine di evitare l’impatto negativo della loro conclusiva indisponibilità.
Il comma 2 prevede che alla copertura dell’onere si provvede, allo specifico fine di assicurare l’immediata operatività della norma, sia attraverso il fondo delle assunzioni in deroga, di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia attraverso l’utilizzo, per il solo anno 2006, di 20 milioni di euro dal fondo per le esigenze correnti di funzionamento del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il comma 3 prevede 1’espressa priorità per 1’assunzione, nel 2006, dei volontari delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente, nell’ambito delle autorizzazioni alle assunzioni per la Polizia di Stato.
I commi 4 e 5 disciplinano le modalità relative alla copertura finanziaria.
L’articolo 2 sposta al 1º gennaio 2009 il termine, attualmente fissato al 1º gennaio 2007, previsto dall’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, per il perfezionamento dei requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per la scrutinabilità alla qualifica di vice prefetto dei vice prefetti aggiunti in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 139 del 2000, che abbiano compiuto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’ingresso in carriera.
Attualmente circa quattrocento vice prefetti aggiunti, pur avendo maturato i nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’ingresso in carriera, non hanno maturato il requisito dello svolgimento del servizio presso le strutture centrali per un periodo minimo di sei mesi, e una quarantina di unità non hanno ancora espletato il servizio di almeno un anno presso gli uffici periferici dell’Amministrazione.
In forza della previsione di cui all’articolo 36, comma 5, del citato decreto legislativo n.139 del 19 maggio 2000, a decorrere dal 1º gennaio 2007 ai fini della scrutinabilità alla qualifica di vice prefetto (trattasi mediamente di una ventina di posti all’anno) è necessario che il suddetto personale abbia anche svolto il periodo minimo sopra indicato presso le strutture centrali e periferiche del Ministero.
Il limitato tempo a disposizione (ossia, il solo anno 2006) per consentire il perfezionamento dei suddetti requisiti, che come sopra cennato comportano la mobilità sia verso il centro che verso la periferia di un numero elevato di funzionari prefettizi e il notevole contenimento delle spese destinate alle missioni stabilito dalle ultime leggi finanziarie, rendono necessario uno spostamento in avanti del suddetto termine del 1º gennaio 2007.
L’articolo 3 prevede la sostituzione del comma 13 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
La norma introdotta stabilisce espressamente 1’indizione da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di una lotteria istantanea legata allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» e stabilisce, altresì, che gli utili derivanti dalla suddetta lotteria siano devoluti direttamente all’Amministrazione in questione, al fine di promuovere i Giochi olimpici mediante lo strumento delle attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio.
L’articolo 4 trae origine dalle considerazioni e dalle indicazioni raccolte in esito ai lavori della IV Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze tenutasi a Palermo dal 5 al 7 dicembre 2005, evento cui la legge attribuisce proprio la funzione di suggerire ai referenti delle Istituzioni eventuali correzioni alla legislazione antidroga vigente, in base all’esperienza applicativa (articolo 1, comma 15, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309). Dalle norme recentemente introdotte, infatti, conseguono ripercussioni di duplice ordine: da un lato sono stati ipotizzati, già nell’immediato, sensibili incrementi della popolazione carceraria con problemi di tossicodipendenza o a1cool dipendenza e, dall’altro si verifica una sostanziale «neutralizzazione» delle norme inserite nel disegno di legge sulle tossicodipendenze (atto Senato 2953, che modifica il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) finalizzate a consentire un più ampio accesso alle misure alternative al carcere per le persone tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Appare dunque necessario e urgente, per i motivi sopra esposti, rivedere il dettato normativo che preclude (articolo 94-bis) o ridimensiona (articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale) il ricorso alle misure alternative alla detenzione proprio nei confronti delle persone tossicodipendenti per definizione, reiteratamente responsabili di condotte delittuose a motivo della compulsiva spinta al reperimento di risorse finanziarie per l’approvvigionamento della droga. Nei loro confronti, infatti, il maggior rigore nell’applicazione dei benefici si tradurrebbe in una limitazione alle opportunità di «presa in carico» da parte dei servizi alternativi e di conseguente prospettiva di cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo. Peraltro, occorre ancora sottolineare che mantenere nell’ordinamento penale il citato articolo 94-bis determinerebbe la permanenza nelle strutture carcerarie di un cospicuo numero di persone con accertata dipendenza da alcool e droghe, con gli inevitabili problemi di gestione degli istituti carcerari, già gravati dalla nota sovrappopolazione.
Con il comma 2 della disposizione in esame si è inteso, dunque, delineare un regime differenziato, prevedendo che per i condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma di recupero presso le strutture pubbliche o private autorizzate non si applica la lettera c) del comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale.
Con l’articolo 5 si assicurano le risorse necessarie al completamento della bonifica degli schedari consolari, propedeutica all’attività di incrocio con i dati dell’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) per la definizione dell’Elenco unico dei cittadini italiani residenti all’estero da cui estrarre le liste elettorali.
L’attività di allineamento e di incrocio dei dati, avviata fin dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, ha già determinato notevoli risultati in termini di bonifica dei dati contenuti negli schedari consolari; dal giugno 2003 al dicembre 2004 sono state allineate circa 560.000 posizioni contenute nei soli schedari consolari e non risultanti all’AIRE. Detto allineamento ha dunque garantito ad altrettanti cittadini italiani residenti all’estero la possibilità di esercitare il diritto di voto. Ciononostante l’attività di bonifica necessita di una ulteriore fase di incrocio e di allineamento dei dati, da effettuare in tempi ristrettissimi vista la prossima scadenza elettorale.
La necessità e l’urgenza di portare a completamento tale attività trova anche fondamento nel rispetto degli adempimenti caratterizzati da specifiche cadenze temporali, cui sono chiamati, in una formula di interconnessione, le Rappresentanze diplomatiche, consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell’interno ed i comuni.
L’articolo 6 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.
Relazione tecnica
Articolo 1.
Il comma 1 prevede disposizioni per l’assunzione di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato.
Il comma 2 prevede una spesa di 34.676.500 euro a decorrere dal 2006 per l’assunzione dei predetti agenti ausiliari trattenuti del 61º e del 62º corso per allievo agente ausiliario di leva che al 31 dicembre 2005 terminano il periodo di trattenimento.
Ai fini della quantificazione del limite massimo di spesa, di cui alla tabella di riepilogo allegata, si rappresenta che per il personale interessato è stato calcolato il trattamento previsto per l’agente in servizio.
L’onere relativo è stato calcolato con decorrenza 1º gennaio 2006.
Non sono stati considerati gli oneri relativi all’accasermamento, all’equipaggiamento, alla motorizzazione ed ai trattamenti accessori poichè relativi a personale già in servizio, per cui si tratta di spese già quantificate e coperte dagli ordinari stanziamenti di bilancio, analogamente a quanto già previsto per l’assunzione di 189 agenti ausiliari trattenuti, di cui all’articolo l, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
È stato quantificato l’onere massimo, comunque inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dal 2006, coperto:
a) in parte, nell’ambito del fondo delle assunzioni di cui all’articolo l, comma 96, della legge n. 311 del 2004 (40 milioni di euro per il 2006 e 120 milioni di euro a decorrere dal 2007), utilizzato per lo stanziamento del corrispondente contingente di 1.500 unità della Polizia di Stato, previsto dalla legge finanziaria per il 2006;
b) in parte, attraverso l’utilizzo, per il solo anno 2006, del fondo per le esigenze correnti di funzionamento del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il comma 3 non comporta oneri aggiuntivi in quanto si limita ad assicurare la priorità – nell’ambito delle autorizzazioni alle assunzioni nella Polizia di Stato nel corso del 2006 – delle assunzioni dei volontari in ferma breve vincitori dei concorsi per l’accesso nella Polizia di Stato.
I commi 4 e 5 disciplinano le modalità relative alla copertura finanziaria.
Articolo 5.
Il capitolo 3092 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è destinato al finanziamento delle operazioni relative alla tenuta degli schedari consolari («Anagrafi consolari»). Queste operazioni consistono principalmente in attività di bonifica ed aggiornamento dei dati, nella predisposizione della documentazione prevista dalla normativa per l’aggiornamento delle posizioni anagrafiche e nella collaborazione con i comuni italiani per l’aggiornamento dell’AIRE.
Nel mese di agosto del 2005, in previsione delle elezioni politiche che si svolgeranno nella prossima primavera, è stato dato l’avvio ad una operazione straordinaria di interpello postale (cosiddetto mailing) deliberata dal Comitato permanente anagrafico-elettorale istituito a norma dell’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. La finalità di tale operazione di mailing è quella di ridurre significativamente il numero delle posizioni che compaiono solo negli schedari consolari o solo nell’AIRE, invece che in entrambi gli elenchi; tali posizioni sono in tutto poco più di due milioni.
I 224 uffici all’estero che svolgono funzioni consolari hanno pertanto provveduto all’invio per posta agli interessati del plico secondo le regole definite dal Comitato anagrafico-elettorale; successivamente hanno iniziato a svolgere le attività necessarie per la trattazione dei seguiti. Il costo dell’operazione di mailing, a carico del capitolo 3092/2005, è stato di 6 milioni di euro.
I dati ricevuti finora dalle sedi in merito all’esecuzione del mailing mostrano che c’è stato un significativo effetto di tale bonifica sulle Anagrafi consolari; tuttavia, le operazioni relative alla trattazione dei seguiti sono ancora in corso e richiederanno ancora notevole attività da parte degli uffici della rete diplomatico-consolare prima di poter essere completamente ultimate.
A questo si aggiunge il fatto che, nella prossima primavera, si terranno le elezioni politiche che vedranno gli italiani residenti all’estero chiamati al voto per la prima volta per eleggere i propri rappresentanti in Parlamento, secondo le norme contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459. Lo svolgimento di tali consultazioni comporterà un ulteriore aggravio di lavoro per le sedi consolari, dovendo esse provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e continuando nel contempo ad assicurare la normale erogazione di tutti i servizi consolari, spesso in situazioni di notoria criticità.
Tutto questo accade in un periodo in cui il personale in servizio presso gli uffici all’estero è notevolmente diminuito, sia per quanto riguarda il personale di ruolo sia per quanto riguarda quello impiegato localmente a tempo indeterminato; in conseguenza, le capacità operative della rete di assorbire un evento straordinario come lo svolgimento delle elezioni si sono drasticamente ridotte. Il capitolo 3092 permette, tra 1’altro, di retribuire la prestazione d’opera di lavoratori interinali, mediante le quali si può parzialmente porre rimedio alle carenze strutturali di personale.
Il totale delle richieste avanzate dalle sedi all’estero a valere sul capitolo 3092/2006 è, ad oggi, di 6.440.000 euro. La committente Direzione generale ha tuttavia già verificato l’ammissibilità e la congruità di tali richieste ed ha ridotto il fabbisogno a 4.000.000 di euro. Si ritiene che tale somma sia sufficiente ma indispensabile per garantire la conclusione dell’operazione di mailing e le risorse minime di personale temporaneo, indispensabili per assicurare lo svolgimento nella prossima primavera delle consultazioni politiche all’estero.
I restanti articoli del decreto-legge non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari.
Tabella
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI ONERI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DEGLI AGENTI AUSILIARI TRATTENUTI DELLA POLIZIA DI STATO DEL 61º E 62º CORSO PER ALLIEVO AGENTE AUSILIARIO DI LEVA
Oneri spese fisse agenti ausiliari = 31.100,00 euro/anno dal 2006 |
Unità |
Oneri 2006 |
Oneri a decorrere dal 2006 |
Assunzione 1.115 agenti ausiliari del 61º e del 62º corso (520 e 595) |
1.115 |
34.676.500 |
34.676.500 |
(decorrenza 1º gennaio 2006) |
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Allegato
(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE
DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139
Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.
...Omissis...
Art. 36.Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera.
1. L’aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianità dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti previsto dall’articolo 7, comma 5, è effettuato per la prima volta al compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all’articolo 34.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 16, in materia di valutazione annuale dei funzionari della carriera prefettizia, si applicano a decorrere dall’anno 2002 in relazione all’attività svolta nell’anno 2001. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 7 e 8, in materia di progressione in carriera e di valutazione comparativa, si applicano per la prima volta nell’anno 2002. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e le altre disposizioni in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo, fatta salva la competenza della commissione per la progressione in carriera di cui all’articolo 17 a formulare, sulla base dei criteri determinati dal consiglio di amministrazione, le proposte di attribuzione del giudizio complessivo e della graduatoria relativa agli scrutini successivi a quello per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999.
3. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare ai sensi del comma 2 per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di viceprefetto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso il personale appartenente alla soppressa qualifica di viceprefetto ispettore aggiunto ovvero che ha maturato, alla stessa data, nove anni e sei mesi di effettivo servizio nelle soppresse qualifiche della carriera prefettizia. Con le stesse modalità si provvede al conferimento dei posti che risultano disponibili entro il 30 giugno 2001 a seguito dell’incremento di organico previsto dall’articolo 2, comma 3, avendo riguardo all’effettiva anzianità di servizio maturata alla predetta data. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite rispettivamente con decorrenza 1º luglio 2000 e 1º luglio 2001.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ed all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le disposizioni del presente decreto riferite al capo del dipartimento, al titolare dell’ufficio territoriale del governo ed al prefetto-commissario del governo, si intendono riferite, rispettivamente, al direttore generale o equiparato, al titolare della prefettura e al titolare della prefettura nelle sedi capoluogo di regione.
5. Ferma restando l’anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’ingresso in carriera, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l’ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell’interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1º gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.
6. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 16, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commissione consultiva di cui all’articolo 9, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo sulla base dei soli atti di ufficio relativi al personale interessato.
...Omissis...
Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
...Omissis...
Art. 11-quinquiesdecies. Contrasto alla diffusione del gioco illegale.
13. Il direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indirà apposita lotteria ad estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
...Omissis...
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
...Omissis...
Art. 94-bis. Concessione dei benefici ai recidivi.
1. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta.
...Omissis...
DISEGNO DI LEGGE
1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 2005.
Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle prossime Olimpiadi invernali, nonché di assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l’efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
emana
il seguente decreto-legge:
(Assunzione di personale della Polizia di Stato)
1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l’anno 2006 per la Polizia di Stato, è autorizzata l’assunzione, a decorrere dal 1º gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61º e del 62º corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa di 34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l’anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell’anno 2006 nell’ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana – 4ª serie speciale – n. 36 dell’8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
(Personale della carriera prefettizia)
1. All’articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2009».
(Finanziamenti per le Olimpiadi invernali)
1. All’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indíce, con proprio provvedimento, un’apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all’Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali “Torino 2006“.».
(Esecuzione delle
pene detentive per tossicodipendenti
in programmi di recupero)
1. L’articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è soppresso.
2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcool dipendenti, che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per 1’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata e l’interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell’esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.
(Adempimenti
finalizzati all’esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all’estero)
1. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e in previsione della scadenza elettorale, è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di euro 4 milioni per l’aggiornamento degli schedari consolari, al fine della unificazione dei dati dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 2005.
CIAMPI
Berlusconi – Pisanu – Tremonti – Baccini
Visto, il Guardasigilli: Castelli
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006
586ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'interno D'Alì e Mantovano.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
(Esame e rinvio)
Il presidente PASTORE (FI), in sostituzione del relatore alla Commissione BOSCETTO (FI), dopo aver ribadito le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, dà conto delle disposizioni del decreto-legge n. 272.
L’articolo 1 autorizza l’assunzione di 1115 agenti ausiliari della Polizia di Stato per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali e per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per il 2006. L’articolo 2 introduce una modifica nella procedura per la promozione alla qualifica di vice prefetto, mentre l’articolo 3 dispone un finanziamento a sostegno dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006". L’articolo 4 interviene in materia di esecuzione di pene detentive per tossicodipendenti che si trovino in programmi di recupero; l’articolo 5, infine, reca uno stanziamento aggiuntivo di 4 milioni di euro per l’aggiornamento degli schedari consolari.
Il senatore EUFEMI (UDC), rivolgendosi ai rappresentanti del Governo, ricorda la proposta di introdurre una lotteria istantanea per il sostegno dei Giochi olimpici invernali, da lui avanzata in sede di esame del decreto-legge n. 203 del 2005, che fu inopinatamente respinta. Esprime soddisfazione, dunque, per quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge di cui si tratta, ma sottolinea il ritardo con cui si perviene a tale decisione.
Il senatore GUBERT (UDC), commentando le disposizioni dell’articolo 5, ricorda le difficoltà che si incontrano nel coordinamento degli schedari consolari con i dati dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, anche a causa della mancata collaborazione fra i comuni di provenienza dei connazionali residenti all’estero e gli uffici consolari.
Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) chiede ai rappresentanti del Governo come sarà possibile realizzare l’unificazione dei dati dell’AIRE e degli schedari consolari, che finora non è stata attuata nei pochi mesi che rimangono prima delle elezioni politiche.
Il sottosegretario D’ALÌ precisa che l’articolo 5 reca uno stanziamento solo aggiuntivo, per il completamento delle attività già in corso e finalizzate all’unificazione dei dati.
Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di lunedì 16 gennaio.
La Commissione consente.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006
588ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci, per la difesa Costa e per l'interno D'Alì e Mantovano.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.
Si procede all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.
Il senatore PERUZZOTTI (LP) illustra l’emendamento 1.4, recante una disciplina per la nomina delle guardie particolari giurate.
Il relatore BOSCETTO (FI) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.
Il sottosegretario COSTA dà per illustrato l’emendamento 3.2.
I rimanenti emendamenti si considerano illustrati.
Il relatore BOSCETTO (FI) si rimette al Governo sugli emendamenti 1.1, 1.0.4, 3.3 e 5.0.1. Invita a ritirare, con la riserva di una nuova valutazione in Assemblea, gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.5 in materia di assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato.
Invita a ritirare anche l’emendamento 3.1. Si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 3.2 e 5.0.9, mentre sui rimanenti emendamenti esprime un parere contrario, ad eccezione dell’emendamento 3.0.1, che propone di accantonare.
Il sottosegretario MANTOVANO esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7 e 5.0.8; si pronuncia in senso contrario anche sull’emendamento 1.0.4, osservando che esso contrasta con il disegno riformatore delle attività di sicurezza sussidiaria, tuttora all’esame del Parlamento, che propone una articolazione più complessa dell’attività delle guardie giurate.
Si rimette alla Commissione sull’emendamento 5.0.1, nonché sull’emendamento 3.1, in ordine al quale attende di conoscere il parere della Commissione bilancio. Invita a ritirare gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5 e 3.3, con riserva di approfondire ulteriormente le relative materie, in occasione della discussione in Assemblea. Invita a ritirare anche l’emendamento 5.0.9, preannunciando in caso di mantenimento un parere contrario, in quanto le attività di prevenzione dei reati esulano dalle funzioni attribuite alla polizia locale.
Esprime un parere favorevole sugli emendamenti proposti dal relatore; peraltro, invita a riformulare l’emendamento 4.0.2, sostituendo le parole "senza averne titolo" con l’altra "illecitamente" e sopprimendo l’inciso "al di fuori di circostanze chiaramente giustificative, quali la rappresentazione scenica o il gioco lecito".
Infine, conviene sull’opportunità di accantonare l’emendamento 3.0.1.
Il relatore BOSCETTO (FI), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, presenta una nuova formulazione dell’emendamento 4.0.2 (4.0.2 testo 2).
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emendamento 1.1 è posto in votazione ed è respinto.
Il senatore SALERNO (AN) ritira l’emendamento 1.0.1, riservandosi di presentarlo nuovamente in occasione della discussione in Assemblea.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) sottoscrive l’emendamento 1.0.3 e, accogliendo l’invito del relatore e del rappresentante del Governo, lo ritira.
Il senatore FALCIER (FI) aggiunge la sua firma all’emendamento 1.0.5 e lo ritira, con riserva di ripresentarlo in Assemblea.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N° 3716
Art. 1
1.1 BARELLI, FIRRARELLO, CARRARA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n.238, convertito in legge 5 novembre 2004, n.263, le parole: ''15 maggio 2006'', sono sostituite dalle seguenti: ''15 maggio 2007''».
1.0.1 SALERNO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)
1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, nonché per il concorso alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata l'ulteriore assunzione di 194 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n.77. L'assunzione delle 194 unità è effettuata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311, entro il limite di spesa di 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e di 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e a 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n.311 del 2004.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
1.0.2 MUZIO, MARINO, COLETTI, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, PAGLIARULO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)
1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, nonché per il concorso alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata l'ulteriore assunzione di 194 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n.77. L'assunzione delle 194 unità è effettuata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311, entro il limite di spesa di 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e di 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e a 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n.311 del 2004.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
1.0.3 EUFEMI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)
1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, nonché per il concorso alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata l'ulteriore assunzione di 194 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n.77. L'assunzione delle 194 unità è effettuata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311, entro il limite di spesa di 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e di 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e a 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n.311 del 2004.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
1.0.5 PICCIONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)
1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, nonché per il concorso alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata l'ulteriore assunzione di 194 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n.77. L'assunzione delle 194 unità è effettuata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311, entro il limite di spesa di 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e di 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e a 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n.311 del 2004.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
1.0.4 PERUZZOTTI, STIFFONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Nomina delle Guardie particolari giurate)
1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'albo nazionale, delle Guardie particolari giurate, di seguito denominato ''albo''.
2. L'albo è suddiviso in due sezioni:
la prima sezione contiene l'elenco degli aspiranti Guardie particolari giurate, in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali, stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdettive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di Guardia particolare giurata;
la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle Guardie particolari giurate, in possesso del decreto di nomina del Ministro dell'interno.
3. Le modalità di istituzione dell'albo, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dello stesso sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentite le associazioni di categoria.
4. In conformità con la normativa vigente in materia, la nomina delle Guardie particolari giurate dev'essere approvata dal Prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza o ente pubblico che richiede la nomina tra gli aspiranti iscritti all'albo, di cui al comma 2 del presente articolo. Essa è valida a tempo indeterminato fino a revoca, dopo l'assunzione da parte dell'istituto richiedente, che provvede all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai Servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata.
5. Le Guardie particolari giurate autorizzate a svolgere tale attività ai sensi delle disposizioni vigenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, prima dell'approvazione sono tenute ad esibire l'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata da quello Stato.
6. La Guardia particolare giurata è autorizzata a svolgere attività di sorveglianza e sicurezza pubblica, nonché di ausilio alla pubblica sicurezza.
7. Se la Guardia particolare giurata presta servizio presso enti privati o istituti di vigilanza e sicurezza, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Qualora presti servizio presso enti pubblici, o sia comandata o richiesta dall'autorità di pubblica sicurezza, la Guardia particolare giurata riveste la qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza.
8. La Guardia particolare giurata è ammessa alle rispettive funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n.478, dinanzi al questore della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'Istituto di vigilanza o l'ente pubblico, nonché previo un adeguato iter formativo.
9. Ai fini di coordinare ambiti professionali volti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, le regioni possono promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento presso gli enti accreditati, programmando le relative attività di concerto con il Ministro dell'interno e le associazioni di categorie operanti nei territori interessati».
Art. 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-...
1. Sostituire la rubrica con la seguente:
''(Misure urgenti per la funzionalità dell'amministrazione civile dell'Interno)''.
2. Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
''2. Per l'espletamento dei compiti d'Istituto connessi all'attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell'immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle Questure e degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nonché degli altri compiti attribuiti al Ministero dell'interno, sono autorizzati nel triennio 2006-2008 nell'ambito dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'Interno:
a) per 48 unità della carriera prefettizia l'assunzione utilizzando la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002 e per 3 unità la procedura di riammissione prevista dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.3;
b) per 30 unità di dirigenti di seconda fascia dell'area 1 l'incremento della dotazione organica;
c) per 250 unità nei profili dell'area funzionale C l'incremento delle relative dotazioni organiche;
d) per 700 unità nei profili dell'area funzionale B la copertura delle vacanze di organico mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.
3. L'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del comma 1 è pari a 3.764.000,00 euro per il 2006, a 9.525.000,00 euro per il 2007 ed a 13.752.000,00 euro a decorrere dal 2008.
4. Sono stati fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione, a decorrere dall'anno 2006, dell'articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n.45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.89, e dall'applicazione dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.350''».
2.0.1 BOSCETTO, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Provvedimenti amministrativi per il contrasto dell'immigrazione clandestina)
1. Per evitare soluzioni di continuità nel concreto svolgimento delle attività connesse con il contrasto dell'immigrazione clandestina, i contratti stipulati con la Società Obiettivo Lavoro per l'impiego di personale a tempo determinato, adibito ai relativi compiti amministrativi, continuano a produrre i loro effetti fino alla data del 31 dicembre 2006, secondo le modalità e le condizioni nello stesso indicate e in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3
3.1 EUFEMI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquanta unità appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.
1-ter. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di età.
1-quater. In attesa dell'espletamento del concorso di cui al comma 2 e al fine di assicurare la continuità del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il personale indicato nel medesimo comma 2, venticinque unità di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette assunzioni decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà la gestione diretta del predetto servizio.
1-quinquies. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.835.000 euro per l'anno 2006, a 1.700.000 euro per l'anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3.2 Il Governo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono soppresse le parole: ''né alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico''».
3.3 MANFREDI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'utilizzo dei fondi previsti per la realizzazione delle opere di cm all'articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è consentito anche per gli interventi iniziati in data successiva all'evento olimpico».
3.0.1 BARELLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)
1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:
«18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina»;
b) dopo il comma 18-bis, è aggiunto il seguente:
«18-ter. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
3.0.1 (testo 2) BARELLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)
1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:
«18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina»;
b) dopo il comma 18-bis, è aggiunto il seguente:
«18-ter. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 4
Al comma 1, in fine, sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alcool dipendenti» con la seguente: «alcooldipendenti» e dopo le parole: «struttura autorizzata» sostituire la parola: «e» con le seguenti: «,nei casi in cui».
4.0.1 BOSCETTO, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura)
1. Le disponibilità del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n.488, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1006, n.108, e successive modificazioni. A tal riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottqato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4.0.2 BOSCETTO, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»)
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 5, comma 2, le parole: ''di cui al comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al comma 1'';
b)all'articolo 10, comma 3, le parole: ''All'articolo 495, quarto comma, n.2, del codice penale'' sono sostituite dalle seguenti: ''All'articolo 495, terzo comma, n.2, del codice penale'';
c)dopo l'articolo 10, è inserito il seguente: «Art. 10-bis. (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia) - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente: ''Art. 497-ter. - (Possesso di segni distintivi contraffatti). – Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
a) a chiunque è trovato in possesso, senza averne titolo, di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero, al di fuori di circostanze chiaramente giustificative, quali la rappresentazione scenica o il gioco lecito, di oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
b) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nella lettera precedente, ovvero li detiene senza giustificato motivo''.
2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: ''Chiunque abusivamente porta la divisa o i segni distintivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta la divisa o i segni distintivi''.
3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1981, n.773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: ''sono proibite la raccolta e la detenzione'' sono sostituite dalle seguenti: ''«sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita'';
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
''La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonchè per la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita dei materiali specificamente destinati all'impiego dei Corpi armati o di polizia, quali i giubbotti antiproiettile e strumenti di autodifesa, nonchè delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato'';
c) al quarto comma, le parole: ''con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila''.
''4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, quando ne sussistono le condizioni''.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano a decorrere dal 15º giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ivi previsto.
d) all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: ''con la notificazione della proposta'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la notificazione del provvedimento di applicazione della misura della sorveglianza speciale''».
4.0.2 (testo 2) BOSCETTO, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»)
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 5, comma 2, le parole: ''di cui al comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al comma 1'';
b)all'articolo 10, comma 3, le parole: ''All'articolo 495, quarto comma, n.2, del codice penale'' sono sostituite dalle seguenti: ''All'articolo 495, terzo comma, n.2, del codice penale'';
c)dopo l'articolo 10, è inserito il seguente: «Art. 10-bis. (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia) - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente: ''Art. 497-ter. - (Possesso di segni distintivi contraffatti). – Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
a) a chiunque è trovato in possesso illecitamente di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero di oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
b) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nella lettera precedente, ovvero li detiene senza giustificato motivo''.
2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: ''Chiunque abusivamente porta la divisa o i segni distintivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta la divisa o i segni distintivi''.
3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1981, n.773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: ''sono proibite la raccolta e la detenzione'' sono sostituite dalle seguenti: ''«sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita'';
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
''La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonchè per la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita dei materiali specificamente destinati all'impiego dei Corpi armati o di polizia, quali i giubbotti antiproiettile e strumenti di autodifesa, nonchè delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato'';
c) al quarto comma, le parole: ''con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila''.
''4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, quando ne sussistono le condizioni''.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano a decorrere dal 15º giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ivi previsto.
d) all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: ''con la notificazione della proposta'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la notificazione del provvedimento di applicazione della misura della sorveglianza speciale''».
Art. 5
Al comma 1, dopo le parole: «articolo 5, comma 4, del», inserire le seguenti: «regolamento di cui al».
5.0.1 VALDITARA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Lotta alla contraffazione)
1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al primo periodo, le parole ''da 100 euro'', sono sostituite dalle seguenti: ''da 500 euro''».
5.0.2 CASTELLANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria)
1. Al comma 100, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: ''articolo 5'' sono sostituite dalla seguente: ''articolo 15''».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
(Incarichi di presidenza)
1. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 dopo le parole ''già conferiti'' sono inserite le seguenti: ''entro l'anno scolastico 2005-2006, in base alle attuali graduatorie a incarichi di presidenza negli istituti superiori riformulate in ambito regionale''».
5.0.4 SOLIANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
1. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con legge 4 giugno 2004, n.143, dopo le parole ''con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione'' sono aggiunte le seguenti: ''del 15 giugno 1999, n. 153, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4º serie speciale- n. 57 del 20 luglio 1999, del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4º serie speciale – n. 25 del 28 marzo 2000 e del''».
5.0.5 DANIELI FRANCO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
(Differimento decorrenza contributi ai quotidiani italiani all'estero)
1. La decorrenza prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differita allo gennaio 2006 per i contributi previsti dal secondo periodo, del comma 2-ter, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni».
5.0.6 DANIELI FRANCO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
1. Il comma 187 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:
''187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione.''».
5.0.7 MANZIONE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)
1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retro attivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della Salute o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;
b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.
4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2009, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi, ovvero scaglionata in dieci anni presso la Cassa Previdenziale ENP AM e Quota Fissa B. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata ''Fondo speciale'', dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5.0.8 VERALDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.5-bis.
(Personale in servizio presse l'Ente Nazionale Aviazione Civile)
1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nei ruoli dell'ENAC.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con risorse proprie dell'Ente di cui all'art. 7 del decreto legislativo 250/97, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».
5.0.9 PASTORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e) e 243, comma 2; lettera a) del testo unico con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono compresi quelli inerenti i collegamenti con le c:entrali operativie della Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006
590ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Costa e per l'interno D'Ali' e Mantovano.
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE REFERENTE
(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 gennaio.
Si prosegue nella votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella stessa seduta e nuovamente pubblicati in allegato al presente resoconto, già illustrati, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il rispettivo parere.
L'emendamento 1.0.2, fatto proprio del senatore VILLONE (DS-U) in assenza dei proponenti, viene posto in votazione ed è respinto; anche l'emendamento 1.0.4 è posto in votazione e respinto, mentre l'emendamento 2.1 risulta accolto.
Il relatore BOSCETTO (FI) presenta e illustra una nuova formulazione dell'emendamento 2.0.1 (2.0.1 testo 2), che con il parere favorevole del rappresentante del Governo viene posto in votazione ed è accolto.
E' quindi respinto l'emendamento 3.1, mentre l'emendamento 3.2 risulta accolto. Il presidente PASTORE (FI) sottoscrive l'emendamento 3.3 e, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, lo ritira.
Il sottosegretario MANTOVANO invita a ritirare l'emendamento 3.0.1 (testo 2), riservandosi di considerare ancora la materia in occasione della discussione in Assemblea.
In assenza del proponente, il presidente PASTORE (FI) fa proprio l'emendamento 3.0.1 (testo 2) e lo ritira.
E' poi accolto l'emendamento 4.1.
Il sottosegretario MANTOVANO conferma il parere favorevole del Governo sull'emendamento 4.0.1, in base al quale le disponibilità del fondo cosiddetto "anti-racket" (disciplinato dall'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 488) possono essere destinate annualmente al fondo per la prevenzione dell'usura, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'emendamento 4.0.1 è posto in votazione ed è accolto.
Il relatore BOSCETTO (FI) dà conto di una nuova formulazione dell'emendamento 4.0.2 (4.0.2 testo 3), che viene posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo, previa dichiarazione di astensione del senatore VILLONE (DS-U), e che risulta accolto.
L'emendamento 5.1, posto in votazione, è accolto.
Intervenendo sull'emendamento 5.0.1, il sottosegretario MANTOVANO ribadisce che il Governo non è contrario a prevedere una maggiore severità nella lotta alla contraffazione; tuttavia si rimette alla Commissione per la definizione della misura minima della pena pecuniaria.
Il relatore BOSCETTO (FI) dichiara che sarebbe opportuno individuare una misura inferiore della sanzione pecuniaria minima; esprime comunque parere favorevole sull'emendamento.
L'emendamento 5.0.1 viene, quindi, posto in votazione ed è accolto.
Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, fatti propri dal senatore PETRINI (Mar-DL-U) in assenza dei proponenti, e 5.0.8. Infine, il presidente PASTORE (FI) ritira l'emendamento 5.0.9.
La Commissione conferisce quindi al relatore Boscetto il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno in titolo, con le modifiche accolte, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Inoltre, considerato che per la necessità di concludere l'esame non è stato possibile attendere il parere della Commissione bilancio, incarica lo stesso relatore di adeguare, integrare ovvero ritirare le proposte emendative e anche di formulare altri emendamenti in conformità alle indicazioni che potrebbero essere proposte da quella Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N° 3716
Art. 1
1.1 BARELLI, FIRRARELLO, CARRARA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n.238, convertito in legge 5 novembre 2004, n.263, le parole: ''15 maggio 2006'', sono sostituite dalle seguenti: ''15 maggio 2007''».
1.0.1 SALERNO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)
1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, nonché per il concorso alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata l'ulteriore assunzione di 194 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n.77. L'assunzione delle 194 unità è effettuata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311, entro il limite di spesa di 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e di 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e a 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n.311 del 2004.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
1.0.2 MUZIO, MARINO, COLETTI, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, PAGLIARULO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)
1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, nonché per il concorso alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata l'ulteriore assunzione di 194 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n.77. L'assunzione delle 194 unità è effettuata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311, entro il limite di spesa di 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e di 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e a 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n.311 del 2004.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
1.0.3 EUFEMI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)
1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, nonché per il concorso alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata l'ulteriore assunzione di 194 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n.77. L'assunzione delle 194 unità è effettuata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311, entro il limite di spesa di 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e di 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e a 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n.311 del 2004.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
1.0.5 PICCIONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)
1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, nonché per il concorso alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata l'ulteriore assunzione di 194 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n.77. L'assunzione delle 194 unità è effettuata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311, entro il limite di spesa di 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e di 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e a 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n.311 del 2004.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
1.0.4 PERUZZOTTI, STIFFONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Nomina delle Guardie particolari giurate)
1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'albo nazionale, delle Guardie particolari giurate, di seguito denominato ''albo''.
2. L'albo è suddiviso in due sezioni:
la prima sezione contiene l'elenco degli aspiranti Guardie particolari giurate, in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali, stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdettive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di Guardia particolare giurata;
la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle Guardie particolari giurate, in possesso del decreto di nomina del Ministro dell'interno.
3. Le modalità di istituzione dell'albo, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dello stesso sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentite le associazioni di categoria.
4. In conformità con la normativa vigente in materia, la nomina delle Guardie particolari giurate dev'essere approvata dal Prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza o ente pubblico che richiede la nomina tra gli aspiranti iscritti all'albo, di cui al comma 2 del presente articolo. Essa è valida a tempo indeterminato fino a revoca, dopo l'assunzione da parte dell'istituto richiedente, che provvede all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai Servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata.
5. Le Guardie particolari giurate autorizzate a svolgere tale attività ai sensi delle disposizioni vigenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, prima dell'approvazione sono tenute ad esibire l'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata da quello Stato.
6. La Guardia particolare giurata è autorizzata a svolgere attività di sorveglianza e sicurezza pubblica, nonché di ausilio alla pubblica sicurezza.
7. Se la Guardia particolare giurata presta servizio presso enti privati o istituti di vigilanza e sicurezza, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Qualora presti servizio presso enti pubblici, o sia comandata o richiesta dall'autorità di pubblica sicurezza, la Guardia particolare giurata riveste la qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza.
8. La Guardia particolare giurata è ammessa alle rispettive funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n.478, dinanzi al questore della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'Istituto di vigilanza o l'ente pubblico, nonché previo un adeguato iter formativo.
9. Ai fini di coordinare ambiti professionali volti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, le regioni possono promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento presso gli enti accreditati, programmando le relative attività di concerto con il Ministro dell'interno e le associazioni di categorie operanti nei territori interessati».
Art. 2
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
''1-bis. Per l'espletamento dei compiti d'Istituto connessi all'attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell'immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle Questure e degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nonché degli altri compiti attribuiti al Ministero dell'interno, sono autorizzati nel triennio 2006-2008 nell'ambito dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'Interno:
a) per 48 unità della carriera prefettizia l'assunzione utilizzando la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002 e per 3 unità la procedura di riammissione prevista dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.3;
b) per 30 unità di dirigenti di seconda fascia dell'area 1 l'incremento della dotazione organica;
c) per 250 unità nei profili dell'area funzionale C l'incremento delle relative dotazioni organiche;
d) per 700 unità nei profili dell'area funzionale B la copertura delle vacanze di organico mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.
1-ter. L'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del comma 1-bis è pari a 3.764.000,00 euro per il 2006, a 9.525.000,00 euro per il 2007 ed a 13.752.000,00 euro a decorrere dal 2008.
1-quater. Sono stati fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione, a decorrere dall'anno 2006, dell'articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n.45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.89, e dall'applicazione dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168.
1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-ter e 1-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.350''
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
''(Misure urgenti per la funzionalità dell'amministrazione civile dell'Interno)''.
2.0.1 BOSCETTO, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Provvedimenti amministrativi per il contrasto dell'immigrazione clandestina)
1. Per evitare soluzioni di continuità nel concreto svolgimento delle attività connesse con il contrasto dell'immigrazione clandestina, i contratti stipulati con la Società Obiettivo Lavoro per l'impiego di personale a tempo determinato, adibito ai relativi compiti amministrativi, continuano a produrre i loro effetti fino alla data del 31 dicembre 2006, secondo le modalità e le condizioni nello stesso indicate e in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2.0.1 (testo 2) BOSCETTO, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Provvedimenti amministrativi per il contrasto dell'immigrazione clandestina)
1. Per evitare soluzioni di continuità nel concreto svolgimento delle attività connesse con il contrasto dell'immigrazione clandestina, i contratti stipulati con la Società Obiettivo Lavoro per l'impiego di personale a tempo determinato, adibito ai relativi compiti amministrativi, continuano a produrre i loro effetti fino alla data del 31 dicembre 2006, secondo le modalità e le condizioni nello stesso indicate.
2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3
3.1 EUFEMI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquanta unità appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.
1-ter. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di età.
1-quater. In attesa dell'espletamento del concorso di cui al comma 2 e al fine di assicurare la continuità del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il personale indicato nel medesimo comma 2, venticinque unità di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette assunzioni decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà la gestione diretta del predetto servizio.
1-quinquies. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.835.000 euro per l'anno 2006, a 1.700.000 euro per l'anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3.2 Il Governo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono soppresse le parole: ''né alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico''».
3.3 MANFREDI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'utilizzo dei fondi previsti per la realizzazione delle opere di cm all'articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è consentito anche per gli interventi iniziati in data successiva all'evento olimpico».
3.0.1 BARELLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)
1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:
«18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina»;
b) dopo il comma 18-bis, è aggiunto il seguente:
«18-ter. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
3.0.1 (testo 2) BARELLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)
1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:
«18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina»;
b) dopo il comma 18-bis, è aggiunto il seguente:
«18-ter. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 4
Al comma 1, in fine, sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alcool dipendenti» con la seguente: «alcooldipendenti» e dopo le parole: «struttura autorizzata» sostituire la parola: «e» con le seguenti: «,nei casi in cui».
4.0.1 BOSCETTO, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura)
1. Le disponibilità del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n.488, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.108, e successive modificazioni. A tal riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4.0.2 BOSCETTO, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»)
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 5, comma 2, le parole: ''di cui al comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al comma 1'';
b)all'articolo 10, comma 3, le parole: ''All'articolo 495, quarto comma, n.2, del codice penale'' sono sostituite dalle seguenti: ''All'articolo 495, terzo comma, n.2, del codice penale'';
c)dopo l'articolo 10, è inserito il seguente: «Art. 10-bis. (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia) - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente: ''Art. 497-ter. - (Possesso di segni distintivi contraffatti). – Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
a) a chiunque è trovato in possesso, senza averne titolo, di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero, al di fuori di circostanze chiaramente giustificative, quali la rappresentazione scenica o il gioco lecito, di oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
b) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nella lettera precedente, ovvero li detiene senza giustificato motivo''.
2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: ''Chiunque abusivamente porta la divisa o i segni distintivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta la divisa o i segni distintivi''.
3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1981, n.773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: ''sono proibite la raccolta e la detenzione'' sono sostituite dalle seguenti: ''«sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita'';
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
''La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonchè per la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita dei materiali specificamente destinati all'impiego dei Corpi armati o di polizia, quali i giubbotti antiproiettile e strumenti di autodifesa, nonchè delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato'';
c) al quarto comma, le parole: ''con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila''.
''4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, quando ne sussistono le condizioni''.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano a decorrere dal 15º giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ivi previsto.
d) all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: ''con la notificazione della proposta'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la notificazione del provvedimento di applicazione della misura della sorveglianza speciale''».
4.0.2 (testo 2) BOSCETTO, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»)
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 5, comma 2, le parole: ''di cui al comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al comma 1'';
b)all'articolo 10, comma 3, le parole: ''All'articolo 495, quarto comma, n.2, del codice penale'' sono sostituite dalle seguenti: ''All'articolo 495, terzo comma, n.2, del codice penale'';
c)dopo l'articolo 10, è inserito il seguente: «Art. 10-bis. (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia) - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente: ''Art. 497-ter. - (Possesso di segni distintivi contraffatti). – Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
a) a chiunque è trovato in possesso illecitamente di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero di oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
b) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nella lettera precedente, ovvero li detiene senza giustificato motivo''.
2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: ''Chiunque abusivamente porta la divisa o i segni distintivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta la divisa o i segni distintivi''.
3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1981, n.773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: ''sono proibite la raccolta e la detenzione'' sono sostituite dalle seguenti: ''«sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita'';
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
''La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonchè per la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita dei materiali specificamente destinati all'impiego dei Corpi armati o di polizia, quali i giubbotti antiproiettile e strumenti di autodifesa, nonchè delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato'';
c) al quarto comma, le parole: ''con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila''.
''4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, quando ne sussistono le condizioni''.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano a decorrere dal 15º giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ivi previsto.
d) all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: ''con la notificazione della proposta'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la notificazione del provvedimento di applicazione della misura della sorveglianza speciale''».
4.0.2 (testo 3) BOSCETTO, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»)
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 5, comma 2, le parole: ''di cui al comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al comma 1'';
b)all'articolo 10, comma 3, le parole: ''All'articolo 495, quarto comma, n.2, del codice penale'' sono sostituite dalle seguenti: ''All'articolo 495, terzo comma, n.2, del codice penale'';
c)dopo l'articolo 10, è inserito il seguente: «Art. 10-bis. (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia) - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente: ''Art. 497-ter. - (Possesso di segni distintivi contraffatti). – Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
a) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
b) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nella lettera precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.''.
2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: ''Chiunque abusivamente porta la divisa o i segni distintivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta la divisa o i segni distintivi''.
3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1981, n.773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: ''sono proibite la raccolta e la detenzione'' sono sostituite dalle seguenti: ''«sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita'';
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
''La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato'';
c) al quarto comma, le parole: ''con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila''.
4. All'articolo 5-bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:
''4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, quando ne sussistono le condizioni''.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto-legge. Per coloro che già esercitano le attività di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal 15º giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ivi previsto.
d) all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: ''con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato in divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;'' sono sostituite dalle seguenti: ''il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;».
Art. 5
Al comma 1, dopo le parole: «articolo 5, comma 4, del», inserire le seguenti: «regolamento di cui al».
5.0.1 VALDITARA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Lotta alla contraffazione)
1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al primo periodo, le parole ''da 100 euro'', sono sostituite dalle seguenti: ''da 500 euro''».
5.0.2 CASTELLANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria)
1. Al comma 100, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: ''articolo 5'' sono sostituite dalla seguente: ''articolo 15''».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
(Incarichi di presidenza)
1. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 dopo le parole ''già conferiti'' sono inserite le seguenti: ''entro l'anno scolastico 2005-2006, in base alle attuali graduatorie a incarichi di presidenza negli istituti superiori riformulate in ambito regionale''».
5.0.4 SOLIANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
1. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con legge 4 giugno 2004, n.143, dopo le parole ''con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione'' sono aggiunte le seguenti: ''del 15 giugno 1999, n. 153, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4º serie speciale- n. 57 del 20 luglio 1999, del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4º serie speciale – n. 25 del 28 marzo 2000 e del''».
5.0.5 DANIELI FRANCO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
(Differimento decorrenza contributi ai quotidiani italiani all'estero)
1. La decorrenza prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differita allo gennaio 2006 per i contributi previsti dal secondo periodo, del comma 2-ter, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni».
5.0.6 DANIELI FRANCO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
1. Il comma 187 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:
''187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione.''».
5.0.7 MANZIONE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)
1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retro attivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della Salute o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;
b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.
4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2009, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi, ovvero scaglionata in dieci anni presso la Cassa Previdenziale ENP AM e Quota Fissa B. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata ''Fondo speciale'', dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5.0.8 VERALDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.5-bis.
(Personale in servizio presse l'Ente Nazionale Aviazione Civile)
1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nei ruoli dell'ENAC.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con risorse proprie dell'Ente di cui all'art. 7 del decreto legislativo 250/97, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».
5.0.9 PASTORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e) e 243, comma 2; lettera a) del testo unico con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono compresi quelli inerenti i collegamenti con le c:entrali operativie della Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006
586ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'interno D'Alì e Mantovano.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il presidente PASTORE (FI), in sostituzione del relatore designato Boscetto, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 272, volto a prevenire e contrastare il crimine organizzato e il terrorismo interno e internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle prossime Olimpiadi invernali, nonché ad assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Sottolinea, inoltre, la necessità e l’urgenza delle misure volte a garantire l’efficacia dei programmi terapeutici di recupero dalle tossicodipendenze anche in caso di recidiva.
Conclude, proponendo un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea la particolare urgenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 272. In particolare, l’articolo 1 rende immediatamente operativa l’autorizzazione all’assunzione di un consistente numero di agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, anticipando l’efficacia di una specifica norma contenuta nella legge finanziaria per il 2006, anche per soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento a Torino delle Olimpiadi invernali.
Ricorda anche il differimento al 1° gennaio 2009 del termine di cui all’articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, riguardante il personale della carriera prefettizia.
Quanto all’articolo 4 (esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero), osserva che si tratta di ripristinare la norma vigente prima dell’approvazione della cosiddetta "legge Cirielli", che ha fissato un limite incongruo per la pena detentiva da considerare ai fini della sospensione dell’esecuzione della pena o dell’affidamento in prova per le persone tossicodipendenti o alcooldipendenti.
Infine, l’articolo 5 si rende necessario per consentire l’adeguato finanziamento delle attività per l’unificazione dei dati dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.
GIUSTIZIA (2a)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2006
177ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 1a Commissione:
(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell' Amministrazione dell' interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi. : parere non ostativo.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006
816ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell' Amministrazione dell' interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio.)
Il relatore GRILLOTTI (AN), illustrando il provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza, l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge in conversione, che prevede l’assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, nell’ambito del contingente di 1.500 unità già autorizzato dall’articolo 1, comma 246, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006). Al riguardo, come rilevato anche dal Servizio del bilancio, atteso che la norma costituisce un limite massimo di spesa, ritiene che sarebbero anzitutto utili elementi di chiarificazione in ordine alla sua compatibilità con la tipologia di onere coperto, che sembra configurare il riconoscimento di diritti soggettivi, ciò anche tenendo conto della clausola di salvaguardia indicata al comma 5. In particolare, al fine di verificare il rispetto del suddetto limite di spesa, fa presente che occorre acquisire conferma che, come previsto dalla norma, il numero degli agenti ausiliari da assumere (e quindi il relativo onere) sia effettivamente modulabile: in tal caso, la clausola di salvaguardia di cui al comma 5 risulterebbe ultronea e dovrebbe essere conseguentemente soppressa. Viceversa, ove fosse confermato che si tratta di diritti soggettivi, ritiene che occorrerebbe valutare l’opportunità di riformulare la disposizione in termini di previsione di spesa.
Per i profili di quantificazione, al fine di verificarne la congruità, come indicato dal Servizio del bilancio, oltre al parametro del costo annuale (31.100 euro) della posizione di agente semplice, a partire dal 1° gennaio 2006, riportato nella relazione tecnica, segnala che sarebbe utile acquisire anche la stima degli effetti finanziari conseguenti alle prevedibili progressioni per anzianità, a "ruolo aperto", del contingente dei 1.115 agenti assunti, ai gradi successivi (agente scelto, assistente e assistente capo), nonché acquisire espressa conferma che la trasformazione del rapporto da agente ausiliario ad agente permanente in nulla vari gli oneri di personale relativi alle voci accessorie (quali equipaggiamento, accasermamento o mensa)
Per quanto concerne gli aspetti di copertura finanziaria, oltre alle osservazioni già richiamate circa la configurazione degli oneri come previsione ovvero tetto di spesa, segnala che il comma 5 contiene una clausola di salvaguardia di tipo incongruo (rinvio al meccanismo di monitoraggio e contestuale comunicazione alle Camere dei temporanei provvedimenti di attingimento al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine). Il Servizio del bilancio ribadisce infatti che, da un punto di vista normativo, la clausola di salvaguardia non può che essere definita come una previsione nella stessa legge sostanziale di un meccanismo normativo che, ex ante, consenta nel tempo di compensare efficacemente eventuali esuberi degli oneri rispetto alle coperture, quando ciò dovesse accadere. Il mero rinvio al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, invece, configura una forma surrettizia di copertura ex post degli eventuali scostamenti, che non appare congrua in quanto il riferimento al suddetto fondo non è riconducibile tra le fonti di copertura indicate da una specifica legge.
L’articolo 2 del decreto-legge in conversione differisce dal 1° gennaio 2007 al 1° gennaio 2009 la decorrenza dei nuovi requisiti previsti dal comma 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per le promozioni a vice prefetto per il personale della carriera prefettizia, limitatamente all’aliquota in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, così da consentire a tutti i soggetti interessati l’effettiva maturazione dei necessari requisiti. Al riguardo, poiché ciò determina un ampliamento della platea dei candidati, come segnalato dal Servizio del bilancio, ritiene che occorra acquisire conferma che la valutazione per l’avanzamento alla qualifica di viceprefetto dei citati funzionari operi, dal 2009, comunque nei soli limiti dei posti annualmente disponibili, come peraltro previsto - per i funzionari di nuova nomina - dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2000. Risulterebbero altresì utili indicazioni circa l’entità della platea dei funzionari (in servizio al maggio 2000) interessati dal regime "transitorio" per l'avanzamento a viceprefetto.
Per quanto concerne l’articolo 3, rileva che esso sostituisce il comma 13 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalle legge 2 dicembre 2005, n 248), prevedendo l’istituzione di un’apposita lotteria istantanea da parte del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato i cui utili (nel limite massimo di 30 milioni di euro) affluiscono direttamente all’amministrazione stessa per finanziare attività di promozione dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006". Poiché la norma originaria prevedeva solo l’istituzione di una lotteria genericamente "dedicata" alla suddetta manifestazione, mentre la relazione tecnica del citato decreto-legge n. 203 del 2005 non quantificava un maggior gettito ad essa relativo e pertanto non ne destinava neanche le risorse rivenienti, segnala che appare opportuno chiarire se alla predetta norma fossero stati o meno associati effetti finanziari già scontati nel bilancio a legislazione vigente. Inoltre, ritiene che occorre comunque acquisire idonei elementi di quantificazione in merito agli utili attesi dall’istituzione della nuova lotteria. Infine, fa presente che occorre verificare la compatibilità della disposizione in esame con il principio di unità del bilancio di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 468 del 1978 (che vieta l’assegnazione di proventi per spese o erogazioni speciali), valutando l’opportunità di riformulare la disposizione prevedendo che gli utili della lotteria siano versati all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati all’Amministrazione autonoma dei monopoli per la finalità ivi indicata.
Circa l’articolo 5 del provvedimento in esame, che stanzia ulteriori 4 milioni di euro, per l’anno 2006, per l’aggiornamento degli schedari consolari ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, rileva che la copertura è individuata a carico dell’accantonamento di parte corrente del fondo speciale 2006-2008, di competenza del Ministero degli affari esteri. Al riguardo il Servizio del bilancio, posto che si tratta di un limite massimo di spesa, riscontra l’esigenza di acquisire ulteriori elementi circa i criteri adottati nella quantificazione degli oneri, onde verificarne la congruità. Per quanto concerne la copertura, il Relatore osserva inoltre che occorre acquisire conferma che sullo stanziamento richiamato residuino risorse sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti da obblighi o accordi internazionali.
Il presidente AZZOLLINI, stanti i concomitanti lavori dell’Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.
La seduta termina alle ore 10.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006
817ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 17.
IN SEDE CONSULTIVA
(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell' Amministrazione dell' interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
Su proposta del sottosegretario di Stato Maria Teresa ARMOSINO, che si riserva di presentare una nota di chiarimenti sul provvedimento in titolo, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.
FINANZE E TESORO (6a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006
72ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 1a Commissione:
(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi: parere favorevole;
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006
460ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI (FI), il quale si sofferma anzitutto sull’articolo 3, diretto a modificare l’attuale formulazione dell’articolo 11-quinquiesdecies, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005, recante misure di contrasto all'evasione fiscale. Quest’ultimo, che autorizzava il direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad indire un’apposita lotteria istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali "Torino 2006", viene ora riformulato nel senso di sancire che gli utili - fino ad un massimo di 30.000.000 di euro - saranno destinati alla promozione, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, dei medesimi Giochi olimpici.
Si tratta senz’altro di una scelta a suo avviso opportuna per il buon fine delle imminenti Olimpiadi invernali, che rappresentano una straordinaria occasione per il rilancio dell’immagine internazionale del nostro Paese, offuscata dai recenti scandali finanziari.
Nello specifico, lo stanziamento consentirà di affrontare, almeno in parte, le difficoltà finanziarie in cui versa il Comitato organizzatore dei Giochi, TOROC (Torino Organising Committee XX Olympic Winter Games), che potrà così concentrare al meglio il proprio impegno sugli aspetti organizzativi della manifestazione.
Non va poi dimenticato - egli prosegue - che il decreto-legge, all'articolo 1, reca norme volte a potenziare gli organici della Polizia di Stato, mediante l’assunzione di 1.115 agenti ausiliari, anche per le esigenze connesse con le prossime Olimpiadi.
In considerazione della richiamata visibilità internazionale dei Giochi olimpici, egli giudica senz’altro condivisibile l'iniziativa testé richiamata, che risponde pienamente all'esigenza di assicurare un’effettiva attività di prevenzione e contrasto di possibili azioni criminose.
Raccomanda quindi conclusivamente l'espressione di un convinto parere favorevole.
Nella discussione generale ha indi la parola il senatore MONTICONE (Mar-DL-U), il quale dichiara anzitutto di riconoscersi nella relazione illustrativa del Presidente relatore.
Nel preannunciare sin d'ora il proprio orientamento favorevole sulla proposta di parere, giudica tuttavia opportuno evitare ogni riferimento ai recenti scandali bancari.
Il PRESIDENTE RELATORE fornisce assicurazioni in tal senso.
Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) prosegue il suo intervento, lamentando che il sostegno finanziario a settori rilevanti, quali quello culturale e sportivo, sia assicurato mediante il ricorso a lotterie o altri giochi a premio.
Si tratta infatti di modalità, poste del resto in essere da Paesi, anche europei, meno avanzati, che sottendono l'incapacità di riconoscere il dovuto rilievo alla cultura, allo sport e alla formazione dei giovani.
Quanto al tema della sicurezza, pur giudicando favorevolmente la misura recata all'articolo 1, volta a potenziare gli organici della Polizia di Stato, egli richiama conclusivamente l'esigenza di dare un segnale di fiducia nei confronti del mondo sportivo italiano.
Il senatore COMPAGNA (UDC) conviene senz'altro con l'esigenza di una sollecita approvazione del provvedimento in titolo, che assicura un finanziamento ad hoc per i Giochi olimpici. Con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Monticone, egli condivide che i finanziamenti al settore dovrebbe avere carattere strutturale e riconosce l'opportunità di un ripensamento generale.
Non vanno tuttavia dimenticate, egli prosegue, le scelte più recenti rece con le prossime Olimpiadi. che adottate nel settore, che hanno del resto interessato anche la scorsa legislatura.
Coglie peraltro l'occasione per sottolineare le conseguenze derivanti dal venir meno del sistema basato sul Totocalcio, a suo avviso atipico ma al contempo lineare e trasparente, attraverso cui il calcio professionistico contribuiva a finanziare gli sport olimpici.
Nell'augurarsi infine che nella prossima manifestazione sportiva non vi siano emergenze di ordine pubblico, egli preannuncia il convinto voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal Presidente relatore.
La senatrice ACCIARINI (DS-U) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Monticone e preannuncia, a sua volta, voto favorevole a nome del suo Gruppo sulla proposta di parere del Presidente relatore.
Coglie tuttavia l'occasione per lamentare che l'individuazione di tali risorse avvenga attraverso un decreto-legge e non nell'ambito degli ordinari stanziamenti per il settore.
Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nel dibattito, il Presidente relatore ASCIUTTI dichiara chiusa tale fase procedurale e avverte che si passerà direttamente alla votazione.
Previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al presidente relatore Asciutti di redigere un parere favorevole alla Commissione di merito, nei termini emersi nel dibattito.
IGIENE E SANITA’ (12a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006
68ª Seduta
Presidenza della Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 1a Commissione:
(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell' Amministrazione dell' interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi : parere favorevole con osservazione;
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006
818ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 20,55
IN SEDE CONSULTIVA
(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell' Amministrazione dell' interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
(Parere all’Assemblea. Esame e rinvio)
Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione di merito, prima che la Commissione bilancio potesse rendere il parere, ha concluso l’esame del disegno di legge in titolo, il quale è stato pertanto iscritto all’ordine del giorno della presente seduta per esprimere il parere all’Assemblea. Invita quindi il relatore a richiamarne i profili di competenza della Commissione.
Il relatore GRILLOTTI (AN), richiamando le considerazioni già emerse in sede di esame per l’espressione del parere alla Commissione di merito, illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge in conversione, che prevede l’assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, nell’ambito del contingente di 1.500 unità già autorizzato dall’articolo 1, comma 246, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006). Al riguardo, come rilevato anche dal Servizio del bilancio, atteso che la norma costituisce un limite massimo di spesa, sarebbero anzitutto utili elementi di chiarificazione in ordine alla sua compatibilità con la tipologia di onere coperto, che sembra configurare il riconoscimento di diritti soggettivi, ciò anche tenendo conto della clausola di salvaguardia indicata al comma 5. In particolare, al fine di verificare il rispetto del suddetto limite di spesa, occorre acquisire conferma che, come previsto dalla norma, il numero degli agenti ausiliari da assumere (e quindi il relativo onere) sia effettivamente modulabile: in tal caso, la clausola di salvaguardia di cui al comma 5 risulterebbe ultronea e dovrebbe essere conseguentemente soppressa. Viceversa, ove fosse confermato che si tratta di diritti soggettivi, occorrerebbe valutare l’opportunità di riformulare la disposizione in termini di previsione di spesa.
Per i profili di quantificazione, al fine di verificarne la congruità, come indicato dal Servizio del bilancio, oltre al parametro del costo annuale (31.100 euro) della posizione di agente semplice, a partire dal 1° gennaio 2006, riportato nella relazione tecnica, fa presente che sarebbe utile acquisire anche la stima degli effetti finanziari conseguenti alle prevedibili progressioni per anzianità, a "ruolo aperto", del contingente dei 1.115 agenti assunti, ai gradi successivi (agente scelto, assistente e assistente capo), nonché acquisire espressa conferma che la trasformazione del rapporto da agente ausiliario ad agente permanente in nulla vari gli oneri di personale relativi alle voci accessorie (quali equipaggiamento, accasermamento o mensa)
Per quanto concerne gli aspetti di copertura finanziaria, oltre alle questioni già richiamate circa la configurazione degli oneri come previsione ovvero tetto di spesa, segnala che il comma 5 contiene una clausola di salvaguardia di tipo incongruo (rinvio al meccanismo di monitoraggio e contestuale comunicazione alle Camere dei temporanei provvedimenti di attingimento al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine). Il Servizio del bilancio ribadisce infatti che, da un punto di vista normativo, la clausola di salvaguardia non può che essere definita come una previsione nella stessa legge sostanziale di un meccanismo normativo che, ex ante, consenta nel tempo di compensare efficacemente eventuali esuberi degli oneri rispetto alle coperture, quando ciò dovesse accadere. Il mero rinvio al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, invece, configura una forma surrettizia di copertura ex post degli eventuali scostamenti, che non appare congrua in quanto il riferimento allo stesso fondo non è riconducibile tra le fonti di copertura indicate da una specifica legge.
L’articolo 2 del decreto-legge in conversione differisce dal 1° gennaio 2007 al 1° gennaio 2009 la decorrenza dei nuovi requisiti previsti dal comma 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per le promozioni a vice prefetto per il personale della carriera prefettizia, limitatamente all’aliquota in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, così da consentire a tutti i soggetti interessati l’effettiva maturazione dei necessari requisiti. Al riguardo, poiché ciò determina un ampliamento della platea dei candidati, come segnalato dal Servizio del bilancio occorre acquisire conferma che la valutazione per l’avanzamento alla qualifica di viceprefetto dei citati funzionari operi, dal 2009, comunque nei soli limiti dei posti annualmente disponibili, come peraltro previsto - per i funzionari di nuova nomina - dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2000. Risulterebbero altresì utili indicazioni circa l’entità della platea dei funzionari (in servizio al maggio 2000) interessati dal regime "transitorio" per l'avanzamento a viceprefetto.
Per quanto concerne l’articolo 3, rileva che esso sostituisce il comma 13 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalle legge 2 dicembre 2005, n 248), prevedendo l’istituzione di un’apposita lotteria istantanea da parte del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato i cui utili (nel limite massimo di 30 milioni di euro) affluiscono direttamente all’amministrazione stessa per finanziare attività di promozione dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006". Poiché la norma originaria prevedeva solo l’istituzione di una lotteria genericamente "dedicata" alla suddetta manifestazione, mentre la relazione tecnica del citato decreto-legge n. 203 del 2005 non quantificava un maggior gettito ad essa relativo e pertanto non ne destinava neanche le risorse rivenienti, appare opportuno chiarire se alla predetta norma fossero stati o meno associati effetti finanziari già scontati nel bilancio a legislazione vigente. Fa presente, inoltre, che occorre comunque acquisire idonei elementi di quantificazione in merito agli utili attesi dall’istituzione della nuova lotteria. Infine, occorre verificare la compatibilità della disposizione in esame con il principio di unità del bilancio di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 468 del 1978 (che vieta l’assegnazione di proventi per spese o erogazioni speciali), valutando l’opportunità di riformulare la disposizione prevedendo che gli utili della lotteria siano versati all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati all’Amministrazione autonoma dei monopoli per la finalità ivi indicata.
Circa l’articolo 5 del provvedimento in esame, che stanzia ulteriori 4 milioni di euro per l’anno 2006 per l’aggiornamento degli schedari consolari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, rileva che la copertura è individuata a carico dell’accantonamento di parte corrente del fondo speciale 2006-2008 di competenza del Ministero degli affari esteri. Al riguardo il Servizio del bilancio, posto che si tratta di un limite massimo di spesa, osserva l’esigenza di acquisire ulteriori elementi circa i criteri adottati nella quantificazione degli oneri, onde verificarne la congruità. Per quanto concerne la copertura, il Relatore osserva inoltre che occorre acquisire conferma che sullo stanziamento richiamato residuino risorse sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti da obblighi o accordi internazionali.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita quindi agli atti della Commissione una nota tecnica inerente ai chiarimenti richiesti dal relatore.
Su proposta del PRESIDENTE, al fine di approfondire la documentazione presentata dal Governo, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell’esame.
La seduta termina alle ore 21,20.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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941a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2006 (Antimeridiana) |
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Presidenza del vice presidente SALVI,
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Discussione del disegno di legge:
(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (Relazione orale) (ore 12,14)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3716.
Il relatore, senatore Boscetto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 1 del provvedimento prevede l'assunzione in servizio di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato già trattenuti in servizio per effetto della legge 31 maggio 2005, n. 89.
Bisogna ricordare che la legge finanziaria per il 2006 ha destinato specifiche risorse per l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 riservate alla Polizia di Stato.
Il provvedimento in esame è volto ad utilizzare da subito parte del predetto contingente al fine di mantenere in servizio le risorse umane disponibili, evitando che l'intreccio di disposizioni non perfettamente coordinate rischi di far dimettere - indipendentemente dalle altre cause di cessazione dal servizio - il personale attualmente in servizio, con decorrenza 1° gennaio 2006.
Il definitivo congedo di tale personale, dopo il completamento della ferma di leva e il trattenimento in servizio, comporterebbe un vuoto organico effettivo di proporzioni sensibili, che si riflette oggettivamente in misura rilevante sulla funzionalità dell'amministrazione.
L'articolo 2 sposta al 1° gennaio 2009 il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2007 con riferimento allacarriera prefettizia. Ciò al fine di consentire il perfezionamento dei requisiti minimi di servizio richiesti per lo scrutinio alla qualifica di vice prefetto dei vice prefetti aggiunti. Bisogna aggiungere ai nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera una permanenza presso le strutture centrali e una presso gli uffici periferici. Questo spostamento consente ad un congruo numero di persone che non avrebbero la possibilità entro il termine del 1° gennaio 2007 di compiere questa parte di carriera di completarla entro il 1° gennaio 2009.
L'articolo 3 prevede l'indizione da parte dei Monopoli di Stato di una lotteria istantanea per promuovere i Giochi olimpici mediante lo strumento di attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio.
L'articolo 4 interviene sulla cosiddetta legge Cirielli, modificando, attraverso la soppressione, l'articolo 94-bis e attraverso un meccanismo che non rende applicabile la lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale perché queste norme della Cirielli finivano per applicarsi ai recidivi reiterati creando seri problemi a coloro che devono giovarsi dei programmi di recupero.
L'articolo 5 assicura le risorse per il lavoro con l'incrocio dei dati dell'anagrafe dei cittadini italiani con gli schedari consolari.
VILLONE (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLONE (DS-U). Signor Presidente, vorrei sapere cortesemente da lei se incardinamento del provvedimento significa contestuale aperturadella discussione generale e quindi preclusione della presentazione di questioni pregiudiziali. Vorrei fosse chiaro, infatti, che non intendo rinunciare a sollevare le questioni pregiudiziali.
PRESIDENTE. Se deve avanzare una questione pregiudiziale, senatore Villone, lo deve fare ora.
VILLONE (DS-U). Signor Presidente, sul disegno di legge n. 3716, di conversione del decreto recante misure per le prossime Olimpiadi invernali, la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno e il recupero dei tossicodipendenti recidivi, vorrei presentare una pregiudiziale di costituzionalità.
RONCONI (UDC). Tanto per cambiare!
VILLONE (DS-U). Certo, mi costringete e lo faccio. Voi andate a chiamare le truppe: correte, forza, fate i bravi! (Proteste dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Villone ha titolo per presentare una questione pregiudiziale. Successivamente, vedremo se qualcuno vuole intervenire prima che venga votata. (Proteste dai banchi della maggioranza).
VILLONE (DS-U). Certo, che ne ho titolo. Voi andate pure a chiamare i vostri sodali e amici. (Commenti dai banchi della maggioranza).
Per vostra informazione, potrei anche leggere l'elenco telefonico e dire che è il testo di una pregiudiziale di costituzionalità, voi sareste costretti a votare comunque. Ripeto, andate a chiamare i vostri amici. (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).
Mi perdoni, Signor Presidente, questi sono questi piccoli intramezzi teatrali perché i colleghi della maggioranza sono molto tesi visto che molti di loro non saranno ricandidati e comunque sia rimarranno a casa. Sono un po' in fibrillazione: li deve capire, signor Presidente.
BOREA (UDC). Pensa a te!
VILLONE (DS-U). Avanzo una questione pregiudiziale di costituzionalità per il tradizionale motivo, signor Presidente, della eterogeneità del decreto. Questo è l'argomento standard che usiamo ogni volta e che si rivela sempre efficace ad ogni fine e per ogni decreto di questo Esecutivo che, soprattutto a fine legislatura, sta usando il contenitore del decreto-legge per far passare le ultime piccole clientele, gli ultimi spiccioli di una pessima azione di Governo.
Ciò è vero anche per questo decreto che non risponde in alcun modo al criterio dell'omogeneità complessiva del testo ed è tra l'altro in particolare da censurare laddove pone in essere interventi microsettoriali, evidentemente diretti a dare risposta ad interessi marginali a fini del tutto distinti rispetto a quelli di una sana azione di Governo. La disomogeneità di questo testo è dunque evidente: di qui la questione pregiudiziale di costituzionalità.
Ci saranno poi altre questioni che si porranno in base agli emendamenti che sono stati approvati dalla Commissione affari costituzionali e che saranno puntualmente fatti valere di volta in volta. Mi riferisco, in particolare - lo dico fin d'ora - al preannunciato emendamento che si aggiungerebbe all'articolo 4, relativo all'esecuzione delle pene detentive per i tossicodipendenti e ai programmi di recupero. Da ciò che ci viene detto, tale emendamento sarebbe il tentativo di introdurre, surrettiziamente, al di fuori di qualsiasi dibattito parlamentare, la proposta nota come "proposta Fini" sulle tossicodipendenze. Tra l'altro, tale proposta, per quanto abbiamo avuto modo di leggere, presenta profili di evidente ed accertata, già fin d'ora, incostituzionalità.
Signor Presidente, questa è la mia pregiudiziale sulla quale le chiedo cortesemente di verificare il numero legale al momento del voto.
PRESIDENTE. Poiché nessuno intende intervenire, passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale) (Commenti dei senatori Battisti, Donati e Petrini).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 12,25 è ripresa alle ore 12,46).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3716
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Villone.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, su questa votazione chiediamo la verifica del numero legale. (Commenti del Gruppo FI).
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Colleghi, accertato che questa è la quarta votazione in cui è mancato il numero legale, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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946a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI' 25 GENNAIO 2005 |
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Presidenza del presidente PERA,
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Seguito della discussione del disegno di legge:
(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (Relazione orale) (ore 18,26)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3716.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 gennaio il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata presentata una questione pregiudiziale sulla cui votazione è mancato il numero legale.
Passiamo dunque nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Villone.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3716
PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Villone.
Non è approvata.
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il decreto-legge n. 272, oggi al nostro esame, recante misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno e disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi, scadrà il 28 febbraio e, in prima lettura presso il Senato, dovrà essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.
In considerazione dell'imminente scioglimento delle Camere, a nome del Governo, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3716, di conversione del decreto-legge n. 272.
PRESIDENTE. Avendo il Ministro posto la questione di fiducia a nome del Governo, sospendo la seduta per informarne l'onorevole Presidente.
(La seduta, sospesa alle ore 18,29, è ripresa alle ore 19,56).
Presidenza del presidente PERA
Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia
PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo, testé riunitasi, ha deciso che la discussione sulla questione di fiducia posta sull'emendamento 1.2000, presentato quest'oggi dal Governo, inizierà domani mattina alle ore 9,30 con i tempi che sono stati ripartiti e comunicati ai Gruppi.
In considerazione della ripartizione dei tempi assegnati ai Gruppi per il dibattito e per le dichiarazioni di voto, preannuncio, in via informale, che presumibilmente il voto avrà luogo intorno alle ore 13,30-14.
La seduta è tolta (ore 19,57).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi. (3716)
EMENDAMENTO 1.2000 SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.2000 (BOZZA NON CORRETTA) IL GOVERNO
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
"1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 272.
Dopo l’articolo 1, aggiungere i seguenti:
"Art. 1-bis
(Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell’usura)
1. Le somme del Fondo unificato di cui all’articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell’usura, di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.108, e successive modificazioni. A tal riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze."
"Art. 1-ter
(Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale)
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 10, comma 3, le parole: ’’All’articolo 495, quarto comma, n.2, del codice penale’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’All’articolo 495, terzo comma, n.2, del codice penale’’;
b)dopo l’articolo 10, è inserito il seguente: «Art. 10-bis. (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia) - 1. Dopo l’articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente: ’’Art. 497-ter. - (Possesso di segni distintivi contraffatti). – Le pene di cui all’articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
a) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
b) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nella lettera precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.’’;
c) all’articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: ’’con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato in divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;».
2. Al primo comma dell’articolo 498 del codice penale, le parole: ’’Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’Chiunque, fuori dei casi previsti, dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi’’.
3. All’articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al primo comma, le parole: ’’sono proibite la raccolta e la detenzione’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’«sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita’’;
b)al primo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte."
c) il secondo comma è sostituito dal seguente:
’’La licenza è altresì necessaria per l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato’’;
d) al quarto comma, le parole: ’’con l’arresto da un mese a tre anni e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila’’.
4. All'articolo 5-bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:
’’4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l’uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti dall’articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni’’.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. Per coloro che già esercitano le attività di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto.
All’articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
’’1-bis. Per l’espletamento dei compiti di istituto connessi all’attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell’immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle Questure e degli sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nonché degli altri compiti attribuiti al Ministero dell’interno, sono autorizzati nel triennio 2006-2008 nell’ambito dei ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’Interno:
a) per 48 unità della carriera prefettizia l’assunzione utilizzando la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002, e per 3 unità la procedura di riammissione prevista dall’articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;
b) per 30 unità di dirigenti di seconda fascia dell’area 1 l’incremento della dotazione organica;
c) per 250 unità nei profili dell’area funzionale C l’incremento delle relative dotazioni organiche;
1-ter. L’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione del comma 1-bis è pari a 3.764.000 euro per il 2006, a 9.525.000,00 euro per il 2007 ed a 13.752.000,00 euro a decorrere dal 2008.
1-quater. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione, a decorrere dall’anno 2006, dell’articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n.45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.89, e dall’applicazione dell’articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168.
1-quinquies. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1-ter e 1-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.350’’
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
’’(Misure urgenti per la funzionalità dell’amministrazione civile dell’Interno)’’.
All’articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquanta unità appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.
1-ter. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il Ministero dell’interno è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale della societa` che attualmente
assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 3 della legge — 81 —23 dicembre 1980, n. 930 e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di eta`.
1-quater. In attesa dell’espletamento del concorso di cui al comma 2 e al fine di assicurare la continuita` del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il Ministero dell’interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il personale indicato nel medesimo comma 2, venticinque unita` di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette assunzioni decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumera` la gestione diretta del predetto servizio.
1-quinquies. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.835.000 euro per l’anno 2006, a 1.700.000 euro per l’anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
All’articolo 4
Al comma 1, in fine, sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».
Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l’interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione."
Dopo l’articolo 4, sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis
1. All’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e` sostituita dalla seguente:
«Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
b) il comma 1, e` sostituito dal seguente:
«1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, e` punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.»;
c) dopo il comma 1 e` inserito il seguente:
«1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e` punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga -, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà";
d) al comma 2, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14»; la parola: «otto» e` sostituita dall’altra: «sei» e le parole: «lire cinquanta milioni a lire seicento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000 a euro 300.000»;
e) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14.»;
f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta`.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita` o le circostanze dell’azione ovvero per la qualita` e quantita` delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita`, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»;
g) dopo il comma 5 e` inserito il seguente:
«5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all’articolo 73 commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo` applicare, anziche´ le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita` di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita` ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo` essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita`, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalita` di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entita` dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e` ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita` puo` sostituire la pena per non piu` di due volte.».
Art. 4-ter
1. L’articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e` sostituito dal seguente:
«Art. 75. - (Condotte integranti illeciti amministrativi). – 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, e` sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o piu` delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e` invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 12 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 12. Ove, al momento dell’accertamento, l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilita` di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all’immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 12. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facoltà previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene proposta al tribunale per i minori. Valgono per la competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri indicati al comma 12.
5. Se l’interessato è persona minore di eta`, il prefetto, qualora cio` non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta`, li rende edotti delle circostanze di fatto e da` loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo` essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75-bis.
7. L’interessato puo` chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu` persone, l’interessato puo` ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 12, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, puo` essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 12. Copia del decreto e` contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e` stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.».
Art. 4-quater
1. Dopo l’articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e` inserito il seguente:
«Art. 75-bis. - (Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica). – 1. Qualora in relazione alle modalita` od alle circostanze dell’uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l’interessato che risulti gia` condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, puo` essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o piu` delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e` stata applicata una delle sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo` disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facolta` di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e` comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l’interessato della facolta` prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell’articolo 75, e` comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita`.
5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e` data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.
6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e` punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.
7. Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4 e` il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio».
Art. 4-quinquies
1. All’articolo 78 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all’articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis.»;
b) il comma 2 e` abrogato.
Art. 4-sexies
1. All’articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e` una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, e l’interruzione del programma puo` pregiudicare il recupero dell’imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e` subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso puo` assentarsi per l’attuazione del programma.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e` in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, la misura cautelare e` sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e` concessa su istanza dell’interessato; all’istanza e` allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attivita` di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e` stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche´ la dichiarazione di disponibilita` all’accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e` comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell’interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L’autorita` giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l’accoglimento dell’istanza all’individuazione di una struttura residenziale»;
b) il comma 4 e` sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purche´ non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalita` organizzata od eversiva »;
c) al comma 5, le parole: «al comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e»;
d) dopo il comma 5 e` aggiunto il seguente:
«5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e` tenuto a segnalare all’autorita` giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorita` giudiziaria ne da` comunicazione alle autorita` competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.».
Art. 4-septies
1. All’articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza puo` sospendere l’esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123, accerti che la persona si e` sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo` altresì sospendere anche l’esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata gia` riscossa. La sospensione puo` essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».
b) al comma 2 dopo la parola: «concessa », sono inserite le seguenti: «e la relativa domanda e` inammissibile»;
c) il comma 3 e` sostituito dal seguente:
«3. La sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonché le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato»;
d) al comma 4 le parole da: «ed il tribunale ai fini dell’accertamento» fino alla fine del comma, sono soppresse;
e) dopo il comma 4 e` inserito il seguente:
«4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».
Art. 4-octies
1. All’articolo 91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` abrogato;
b) il comma 2 e` sostituito dal seguente:
«2. All’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena e` allegata, a pena di inammissibilita`, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attivita` di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante, ai sensi dell’articolo 123, la procedura con la quale e` stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l’indicazione della struttura ove il programma e` stato eseguito, le modalita` di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso»;
c) il comma 3 e` abrogato;
d) il comma 4 e` sostituito dal seguente:
«4. Se l’ordine di carcerazione e` gia` stato eseguito la domanda e` presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l’istanza e` ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo` disporre l’applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e` competente a dichiarare la revoca di cui all’articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354».
Art. 4-novies
1. All’articolo 92 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «indicato nella richiesta», sono inserite le seguenti: «o all’atto della scarcerazione»;
b) al comma 3, le parole: «o al pretore» sono soppresse.
Art. 4-decies
1. All’articolo 93 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono»;
b) il comma 2 e` sostituito dal seguente:
«2. La sospensione dell’esecuzione e` revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione e` competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1»;
c) dopo il comma 2 e` aggiunto il seguente:
«2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si e` spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo` determinare una diversa, piu` favorevole data di decorrenza dell’esecuzione ».
Art. 4-undecies
1. All’articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato puo` chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attivita` terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un’azienda unita` sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. L’affidamento in prova in casi particolari puo` essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e` allegata, a pena di inammissibilita`, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l’attivita` di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e` stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita`, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo»;
b) il comma 2 e` sostituito dal seguente:
«2. Se l’ordine di carcerazione e` stato eseguito, la domanda e` presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l’istanza e` ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo` disporre l’applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e` competente all’adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;
c) al comma 3 e` aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 3»;
d) il comma 4 e` sostituito dal seguente:
«4. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all’articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l’affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita` di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero.
L’esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti gia` positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alla quali l’interessato si e` spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo` determinare una diversa, piu` favorevole data di decorrenza dell’esecuzione»;
e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Qualora nel corso dell’affidamento disposto ai sensi del presente articolo l’interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l’affidamento ordinario di cui all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e` tenuto a segnalare all’autorita` giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorita` giudiziaria ne da` comunicazione alle autorita` competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura».
Art. 4-duodecies
1. All’articolo 96 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Grava sull’amministrazione penitenziaria l’onere per il mantenimento, la cura o l’assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia .";
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:
«6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all’uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonché alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento Giustizia Minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, al Servizio Sanitario Nazionale.
6-ter. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000,00 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’anno 2008 l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e dell’università.».
Art. 4-terdecies
1. L’articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e` sostituito dal seguente:
«Art. 97. - (Attivita` sotto copertura). – 1. Fermo il disposto dell’articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unita` specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre, d’intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attivita` prodromiche e strumentali.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita` o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu` presto e comunque entro le quarantotto ore successive all’inizio delle attivita`.
3. Dell’esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 e` data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all’autorita` giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonche´ il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.
4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilita` di cui al presente articolo. Per l’esecuzione delle operazioni puo` essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonche´ di documenti di copertura secondo le modalita` stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.
5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e` punito, salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, con la reclusione da due a sei anni».
Art. 4-quaterdecies
1. L’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e` sostituito dal seguente:
«Art. 113. – (Competenze delle Regioni e delle Province Autonome)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:
a) le attività di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;
b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116;
c) la disciplina dell’accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;
d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l’altro, le seguenti funzioni:
1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologia di accertamento;
3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;
5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione.».
Art. 4-quinquiesdecies
1. L’articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e` sostituito dal seguente:
«Art. 116. – (Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto;
d) presenza di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia e dell’infermiere professionale, qualora l’attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica l’attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.
5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare Accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
6. L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l’ ammissione all’accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all’articolo 117, per:
a) lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 114;
b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all’articolo 96 aventi ad oggetto l’esecuzione dell’attività per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione;
7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all’attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.
8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l’elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell’attività identificata quale oggetto della convenzione. L’elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.».
Art. 4-sexiesdecies
1. L’articolo 117 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e` sostituito dal seguente:
«Art. 117. – (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali)
1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l’accesso degli enti autorizzati all’istituto dell’accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell’art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
2. L’esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.».
Art. 4-septiesdecies
1. Dopo l’articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:
«Articolo 122-bis - (Verifiche e controlli)
1. Il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta dal servizio pubblico per le Tossicodipendenze e dalle Comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all’efficacia dei programmi medesimi.».
Art. 4-duodevicies
1. All’articolo 123 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e` sostituita dalla seguente:
«Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonche´ di affidamento in prova in casi particolari»;
b) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall’Azienda unita` sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, su richiesta dell’autorita` giudiziaria, una relazione secondo modalita` definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale e` stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all’andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C previste dall’articolo 14.»;
c) dopo il comma 1, e` aggiunto il seguente:
«1-bis. Deve, altresì, essere comunicata all’autorita` giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato».
Art. 4-undevicies
1. All’articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «ovvero a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «o sei»; al terzo periodo, le parole: «nonche´ la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono sostituite dalle seguenti: «o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico»; b) al comma 6, le parole: «prescritta o necessaria, questa» sono sostituite dalle seguenti: «utile, questa, salvi i casi di inammissibilita`,»;
c) al comma 8, e` aggiunto il seguente periodo: «Il pubblico ministero provvede analogamente quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche´, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all’articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.»;
d) al comma 9, lettera a), dopo le parole «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».
Art. 4-vicies
1. Al comma 1 dell’articolo 671 del codice di procedura penale, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi e` la consumazione di piu` reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».
Art. 4-vicies semel
1. Al comma 12 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «e ogni altro effetto penale» sono sostituite dalle seguenti: «detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo` dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata gia` riscossa.».
Art. 4-vicies bis
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«2-bis. Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l’obbligo di cui al numero 2) del comma 1 può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura.».
Art. 4 Vicies ter
1. All’articolo 2 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera e), il n. 2) è sostituito dal seguente:
«2) il completamento e l’aggiornamento delle tabelle di cui all’articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanita` e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;».
2. All’articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformita` ai criteri di cui all’articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le modalita` di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2»;
b) il comma 3 e` abrogato;
c) il comma 5 e` sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita` e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o piu` misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate».
3. L’articolo 14 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e` sostituito dal seguente:
«Art. 14. – (Criteri per la formazione delle tabelle). –
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 e` effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I sono indicati:
1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita` di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
b) nella sezione A della Tabella II sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all’allegato III-bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacita` di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche´ altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;
c) nella sezione B della Tabella II sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita` e gravita minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d’azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
d) nella sezione C della Tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
e) nella sezione D della Tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita` del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
f) nella sezione E della Tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalita` del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche´ gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. E` , tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche´ idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela».
4. All’articolo 26 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e` vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all’articolo 14».
5. All’articolo 31 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B»;
6. All’articolo 34 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.».
7. All’articolo 35 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B».
8. All’articolo 36 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II»;
b) al comma 3, le parole: «delle preparazioni ottenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti».
9. All’articolo 38 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non e` necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso.
I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.»;
b) dopo il comma 1 e` inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative.».
10. Il comma 1 dell’articolo 40 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e` sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso.».
11. All’articolo 41 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «previste dall’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, sezione A, di cui all’articolo 14»;
b) al comma 1-bis, la parola: «farmaci» sostituita dalla seguente: «medicinali»;
12. All’articolo 42 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e` sostituita dalla seguente: «Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi»;
b) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unita` operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessita` di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all’ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.»;
c) al comma 2 le parole: «delle predette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»;
d) al comma 3, le parole: «delle preparazioni acquistate» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e le parole: «delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali stessi».
13. L’articolo 43 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e` sostituito dal seguente:
«Art. 43. - (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). –
1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 puo` comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all’allegato III-bis per i quali la ricetta puo` comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell’assistito ovvero del proprietario dell’animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
c) l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e` rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e` rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e` rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e` comunque conservata dall’assistito o dal proprietario dell’animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, e` effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attivita` di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma e` tenuto ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell’allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta e` conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si e` approvvigionato e che successivamente ha somministrato.
Il registro delle prestazioni non e` di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall’ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell’entrate, per lo stesso periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali e` autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantita` terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell’ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita` terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all’articolo 14 e` effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all’articolo 14 e` effettuata con ricetta medica».
14. L’articolo 45 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e` sostituito dal seguente:
«Art. 45. - (Dispensazione dei medicinali).-
1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 e` effettuata dal farmacista che si accerta dell’identita` dell’acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell’articolo 43 nella quantita` e nella forma farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell’articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell’articolo 60.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, e` effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all’articolo 60, comma 1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista e` tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, e` effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, e` effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non puo` essere piu` spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo e` soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.».
15. All’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni » sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».
16. All’articolo 47 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».
17. All’articolo 54 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B,»;
b) al comma 2 le parole: «I, II, e III» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezione A,».
18. L’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e` sostituito dal seguente:
«Art. 60. - (Registro di entrata e uscita). –
1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14, e` iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e` tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e` numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell’azienda unita` sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell’ultima il numero delle pagine di cui il registro e` costituito. Il registro e` conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell’ultima registrazione. Detto termine e` ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all’impiego e per le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalita` indicate al comma precedente.
3. Le unita` operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche´ le unita` operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, previste dall’articolo 14.
4. Il registro di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalita` di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14.
6. Il registro di cui al comma 3 e` vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro e` conservato, in ciascuna unita` operativa, dal responsabile dell’assistenza infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all’unita` operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall’articolo 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.».
19. All’articolo 61 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.».
20. All’articolo 62 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Il registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, e C dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita` e quantita` dei prodotti avuti in carico e delle quantita` e qualita` dei prodotti impiegati o commercializzati durante l’anno, con l’indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.».
21. All’articolo 63 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.».
22. Il comma 1 dell’articolo 65 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e` sostituito dal seguente:
«1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.».
23. All’articolo 66 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell’articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonché dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente In tale rapporto, per l’oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca e` indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.».
24. Gli articoli 69 e 71del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.
25. All’articolo 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14».
26. All’articolo 82 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste" sono sostituite dalle seguenti: "i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista».
27. All’articolo 114 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai Comuni e dalle Comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116.";
28. All’articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola : "ausiliari" è soppressa;
29. All’articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope puo` chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attivita` di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.»;
b) al comma 3, le parole: «dell’unita`» sono sostituite dalle seguenti: «delle Aziende unita`» e dopo le parole: «unita` sanitarie locali, » sono inserite le seguenti: «e con le strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116,»;
c) il comma 4 e` sostituito dal seguente:
«4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell’ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116»;
d) il comma 7 e` sostituito dal seguente:
«7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, salvo l’obbligo di segnalare all’autorita` competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne´ davanti all’autorita` giudiziaria ne davanti ad altra autorita`. Agli stessi si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.»;
30. All’articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l’interessato, che puo` farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo` prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all’articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta` sociale e delle associazioni di cui all’articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la formazione professionale, attivita` di pubblica utilita` o di solidarieta` sociale. Nell’ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonche´ trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l’attuazione del programma da parte del tossicodipendente»;
b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» e` inserita la seguente: «e»;
c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private autorizzate ai sensi dell’articolo 116»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: " Quando l’interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzateai sensi dell’articolo 116e specificamente per l’attivita` di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.».
31 All’articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 8 e` sostituito dal seguente:
«8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all’articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l’uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purche´ i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l’esclusiva finalita` clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.».
32. Le tabelle previste dagli articoli 13 e 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.
Articoli 13, comma 1 e 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
TABELLA I
DENOMINAZIONE COMUNE |
DENOMINAZIONE CHIMICA |
ALTRA DENOMINAZIONE |
2C-B |
4-bromo-2,5-dimetossifeniletilamina |
|
2C-I |
2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina |
|
2C-T-2 |
2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina |
|
2C-T-7 |
2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina |
|
4-metilaminorex |
4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina |
|
4-MTA |
4-metiltioamfetamina |
|
Acetil-alfa-metilfentanil |
N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil]acetanilide |
|
Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico |
estere acetico del 9,10-dideidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide |
|
Acetildiidrocodeina |
estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano |
|
Acetorfina |
3-O-acetiltetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina |
acetato di etorfina |
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB ) |
acido 4-idrossibutirrico |
|
Alfacetilmetadolo |
alfa-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano |
alfa-acetilmetadone |
Alfameprodina |
alfa-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina |
|
Alfametadolo |
alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo |
|
Alfametilfentanil |
N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil]propioanilide |
3-metilfentanil |
Alfametiltiofentanil |
N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide |
3-metiltiofentanil |
Alfaprodina |
alfa1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina |
|
Allilprodina |
3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina |
|
Amfetamina |
(±)-alfa-metilfeniletilamina |
|
Amide dell'acido lisergico |
9,10-dideidro-6-metilergolina-8-beta-carbossamide |
|
Aminorex |
2-amino-5-fenil-2-ossazolina |
|
Anileridina |
estere etilico dell'acido 1-para-aminofeniletil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
Alidina |
Benzetidina |
estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
benzilossietilnorpetidina |
Benzilmorfina |
3-O-benzilmorfina |
ipesandrina |
Benzitramide |
1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidine |
|
Betacetilmetadolo |
beta-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano |
|
Beta-idrossifentanil |
N-[1-(beta-idrossifeniletil)-4-piperidil]propioanilide |
|
Betameprodina |
beta-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina |
|
Betametadolo |
beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo |
|
Betaprodina |
beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina |
|
Butirrato di diossafetile |
4-morfolino-2,2-difenilbutirrato di etile |
|
Catha edulis pianta |
|
|
Catina |
(+)-norpseudoefedrina |
|
Catinone |
(-)-(S)-2-aminopropiofenone |
|
Chetobemidone |
4-meta-idrossifenil-1-metil-4-propionilpiperidina |
|
Clonitazene |
2-para-clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazolo |
|
Coca foglie |
|
|
Cocaina |
estere metilico della benzoilecgonina |
|
Codossima |
diidrocodeinone-6-carbossimetilossima |
|
Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC) |
|
|
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) |
(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo |
|
Desomorfina |
Diidrodesossimorfina |
|
Destroamfetamina |
(+)-alfa-metilfeniletilamina |
|
Destromoramide |
(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino |
|
DET (N,N-dietiltriptamina) |
3-[2-(dietilamino)etil]indolo |
|
Diampromide |
N-[2-(metilfeniletilamino)-propil]propioanilide |
|
Dietiltiambutene |
3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene |
|
Difenossilato |
estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
|
Difenossina |
acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico |
|
Diidroetorfina |
7,8-diidro-7-alfa-[1-(R)-idrossi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetraidrooripavina |
|
Diidromorfina |
(5-alfa, 6-alfa)-4,5-epossi-17-metil-morfinan-3,6-diolo |
paramorfano |
Dimefeptanolo |
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo |
|
Dimenossadolo |
2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1-difenilacetato |
|
Dimetiltiambutene |
3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene |
|
Dipipanone |
4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone |
fenilpiperone |
DMA (2,5-dimetossiamfetamina) |
(±)-2,5-dimetossi-alfa-metilfeniletilamina |
|
DMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]pirano) |
3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo |
|
DMT (N,N-dimetiltriptamina) |
3-[2-(dimetilamino)etil]indolo |
N,N-dimetil-1H-indol-3-etanamina |
DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina) |
(±)-4-bromo-2,5-dimetossi-alfa-metilfeniletilamina |
brolamfetamina |
DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina) |
(±)-4-etil-2,5-dimetossi-alfa-feniletilamina |
|
DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina) |
2,5-dimetossi-alfa,4-dimetilfeniletilamina |
STP |
Drotebanolo |
3,4-dimetossi-17-metilmorfinan-6-beta,14-diolo |
ossimetebanolo |
Ecgonina |
acido 3-beta-idrossi-1-alfa-H,-5alfa-H-tropan-2-beta-carbossilico |
|
Eroina |
Diacetilmorfina |
diamorfina |
Estere etilico dell’acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
|
|
Etclorvinolo |
1-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo |
|
Etifossina |
6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4H-3,1-benzossazina |
|
Etilciclidina |
N-etil-1-fenilcicloesilamina |
PCE |
Etilmetiltiambutene |
3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene |
|
Etilmorfina |
3-O-etilmorfina |
|
Etonizatene |
1-dietilaminoetil-2-para-etossibenzil-5-nitrobenzimidazolo |
|
Etorfina |
tetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina |
|
Etosseridina |
estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
|
Etriptamina |
3-(2-aminobutil)indolo |
alfa-etiltriptamina |
Fenadoxone |
6-morfolin-4,4'-difenil-3-eptanone |
morfodone; eptazone |
Fenampromide |
N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide |
|
Fenazocina |
2'-idrossi-5,9-dimetil-2-feniletil-6,7-benzomorfano |
fenetilazocina; fenobenzorfano |
Fenetillina |
7-[2-[(alfa-metilfeniletil)amino]etil]teofillina |
|
Fenmetrazina |
3-metil-2-fenilmorfolina |
|
Fenomorfano |
3-idrossi-N-feniletilmorfinano |
|
Fenoperidina |
estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
|
Flunitrazepam |
5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Folcodina |
Morfoniletilmorfina |
omocodeina |
Funghi del genere strofaria, conocybe e psilocybe |
|
|
Furetidina |
estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
|
Gamma-butirrolattone (GBL) |
|
|
Idromorfinolo |
14-idrossidiidromorfina |
|
Idrossipetidina |
estere etilico dell'acido 4-meta-idrossifenil-1-metilpiperidin-4-carbossilico |
demidone; ossipetidina |
Isometadone |
6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone |
|
Ketamina |
(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone |
|
Levoamfetamina |
(-)-(R)-alfa-metilfeniletilamina |
|
Levofenoacilmorfano |
(1)-3-idrossi-N-fenacilmorfinano |
|
Levometamfetamina |
(-)-N,alfa-dimetilfeniletilamina |
|
Levometorfano |
(-)-3-metossi-N-metilmorfinano |
|
Levomoramide |
(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil] morfolina |
|
Levorfanolo |
(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano |
|
Lophophora Williamsii pianta (Peyote) |
|
|
LSD (Dietilamide dell'acido lisergico) |
9,10-dideidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide |
(+)-lysergide; (+)-N,N-dietil-lysergamide; LSD 25 |
MBDB (N-metil-(3,4-metilendiossifenil)-2-butanamina |
N-metil-alfa-etil-3,4-metilendiossi-feniletilamina |
|
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina) |
Tenamfetamina |
alfa-metil-3,4-(metilendiossi)- feniletilamina |
MDEA (3,4-metilendiossietilamfetamina) |
(±)-N-etil-alfa-metil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina |
MDE; N-etil-MDA |
MDMA (3,4-metilendiossimetamfetamina) |
(±)-N,alfa-dimetil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina |
N,alfa-dimetil-omopiperonilamina |
Meclofenossato |
estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico |
|
Messalina |
3,4,5-trimetossifeniletilamina |
TMPEA |
Mesocarb |
3-(alfa-metilfeniletil)-N-(fenilcarbamoil) sidnone ammina |
|
Metadone |
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone |
|
Metadone intermedio |
4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano |
|
Metamfetamina |
(+)-(S)-N,alfa-dimetilfeniletilamina |
desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1-fenilpropano |
Metazocina |
2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfano |
metobenzorfano |
Metilcatinone |
2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one |
metcatinone |
Metildesorfina |
6-metil-delta-6-deidrossimorfina |
|
Metildiidromorfina |
6-metil-diidromorfina |
|
Metilfenidato |
estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico |
fenilidato |
Metopone |
5-metil-diidromorfinone |
|
Mirofina |
Miristilbenzilmorfina |
3-benzil-6-miristil-morfina |
MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina) |
2-metossi-alfa-metil-4,5-(metilendiossi) feniletilamina |
|
Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico |
9,10-dideidro-N-etil-N-[1-idrossi-metil) propil]-1,6-metilergolina-8-beta-carbossamide |
|
Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico |
9,10-dideidro-N-etil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide |
|
Morferidina |
estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
morfolinetilnorpetidina |
Morfina |
7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano |
|
Morfolide dell'acido (+) lisergico |
|
|
MPPP |
estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo |
|
N-etilamfetamina |
N-etil-alfa-metilfeniletilamina |
|
Nicocodina |
6-nicotinilcodeina |
|
Nicodicodina |
6-nicotinildiidrocodeina |
NDHC |
Nicomorfina |
3,6-dicotinilmorfina |
|
N-idrossi-MDA |
(±)-N-[alfa-metil-3,4-(metilendiossi) feniletil] idrossilamina |
|
Noracimetadolo |
(±)-alfa-3-acetossi-6-metilamino-4,4-difenileptano |
|
Norcodeina |
N-demetilcodeina |
|
Norlevorfanolo |
(-)-3-idrossimorfinano |
(-)-morfinan-3-olo |
Normetadone |
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone |
desmetilmetadone |
Normorfina |
Demetilmorfina |
morfina N-demetilata |
Norpipanone |
4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone |
|
Oppio |
|
|
Paglia di papavero |
|
|
Paraesil |
3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo |
5'-metil-delta6a-10a-tetraidrocannabinolo |
Para-fluorofentanil |
4'-fluoro-N-(1-feniletil-4-piperidil)propionanilide |
|
PCE (eticiclidina) |
N-etil-1-fenilcicloesilamina |
cicloesamina |
PCP (fenciclidina) |
1-(1-fenilcicloesil)piperidina |
|
Pemolina |
2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one |
|
PEPAP |
estere acetico dell'1-feniletil-4-fenil-4-piperidinolo |
|
Petidina |
estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
meperidina |
Petidina intermedio A |
1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina |
|
Petidina intermedio B |
estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
normeperidina; norpetidina |
Petidina intermedio C |
acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico |
PHP (roliciclidina) |
1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina |
PCPY |
Piminodina |
estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4-carbossilico |
anopridina |
Piritramide |
amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carbossilico |
pirinitramide |
Pirrolidide dell'acido (+) lisergico |
|
|
PMA (para-metossiamfetamina) |
para-metossi-alfa-metilfeniletilamina |
|
PMMA (para-metossiametamfetamina) |
para-metossi-N,alfa-dimetilfeniletilamina |
|
Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze) |
|
|
Proeptazina |
1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossiazacicloeptano |
dimefeprimina |
Prolintano |
1-[1-(fenilmetil)butil]pirrolidina |
|
Properidina |
estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
ipropetidina; gevelina; isopedina |
Propiram |
N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide |
|
Psilocibina |
diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo |
indocibina |
Psilocina |
3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo |
psilotsina |
Racemetorfano |
(±)-3-metossi-N-metilmorfinano |
deossidiidrotebacodina; metorfano |
Racemoramide |
(±)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]-morfolina |
|
Racemorfano |
(±)-3-idrossi-N-metilmorfinano |
metorfinano |
Salvia divinorum pianta |
|
|
Salvinorina A |
|
|
TCP (tenociclidina) |
1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina |
|
Tebacone |
6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi-N-metil-morfin-6-ene |
acetildiidrocodeinone |
Tebaina |
6,7,8,14-tetradeidro-4,5alfa-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano |
paramorfina |
Tilidina |
(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cicloesene-1-carbossilato |
|
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina) |
(±)-3,4,5-trimetossi-alfa-metilfeniletilamina |
|
TMA-2 |
2,4,5-trimetossiamfetamina |
|
Trimeperidina |
1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina |
dimetilmeperidina |
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.
Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±) -2-amino-1-fenilpropan-1-olo) come da D.Lgs. 258/96.
(*) Per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo. Per tali sostanze, il Ministero della salute, ove se ne presentino le condizioni, provvede all’indicazione della quantità di principio attivo mancante con la procedura di cui all’articolo 13 comma 1.
Articoli 13, co. 1 e 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
TABELLA II SEZIONE A
Ricetta a ricalco
I medicinali contrassegnati con ** possono essere utilizzati per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-bis)
DENOMINAZIONE COMUNE |
DENOMINAZIONE CHIMICA |
ALTRA DENOMINAZIONE |
Acetildiidrocodeina |
estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano |
|
Alfentanil |
N-[1-[2-(4-etil-4,5-diidro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamide |
|
Amobarbital |
acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico |
acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico |
Buprenorfina** |
21-ciclopropil-7-alfa-[(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidrooripavina |
|
Ciclobarbital |
acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico |
tetraidrofenobarbitale; tetraidrogardenale |
Codeina** |
3-O-metilmorfina |
|
Destromoramide |
(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino |
|
Difenossilato |
estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
|
Difenossina |
acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico |
|
Diidrocodeina** |
3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi-N-metilmorfinano |
|
Dipipanone |
4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone |
Fenilpiperone |
Eptabarbital |
acido 5-(1-cicloepten-1-il)-5-etilbarbiturico |
|
Etilmorfina |
3-O-etilmorfina |
|
Fentanil** |
1-feniletil-4-N-propionilanilinopiperidina |
|
Flunitrazepam |
5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Folcodina |
morfoniletilmorfina |
Omocodeina |
Glutetimide |
2-etil-2-fenilglutarimide |
|
Idrocodone** |
3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metil-morfinano |
diidrocodeinone |
Idromorfone** |
3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-epossi-morfinano |
Diidromorfinone |
Ketamina |
(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone |
|
Levorfanolo |
(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano |
|
Mecloqualone |
3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone |
|
Metadone** |
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone |
|
Metaqualone |
3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone |
|
Metilfenidato |
estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico |
fenilidato |
Morfina** |
7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano |
|
Nicocodina |
6-nicotinilcodeina |
|
Nicodicodina |
6-nicotinildiidrocodeina |
NDHC |
Norcodeina |
N-demetilcodeina |
|
Ossicodone** |
14-idrossidiidrocodeinone |
|
Ossimorfone** |
14-idrossidiidromorfinone |
|
Pentobarbital |
acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico |
|
Petidina |
estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
meperidina |
Propiram |
N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide |
|
Remifentanil |
estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carboniletil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico |
|
Secobarbital |
acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico |
|
Sufentanil |
N-[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil] propioanilide |
|
Tebaina |
6,7,8,14-tetradeidro-4,5alfa-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano |
paramorfina |
Tiofentanil |
N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide |
|
Zipeprolo |
alfa-(alfa-metossibenzil)-4-(beta-metossifeniletil)-1-piperazina etanolo |
|
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.
Sono espressamente esclusi dalla presente tabella: Destrometorfano e Destrorfano.
TABELLA II SEZIONE B
Per le preparazioni galeniche: ricetta da rinnovarsi volta per volta
|
||
DENOMINAZIONE COMUNE |
DENOMINAZIONE CHIMICA |
ALTRA DENOMINAZIONE |
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico |
|
|
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB ) |
acido 4-idrossibutirrico |
|
Alazepam |
7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2,2,2-tifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Allobarbital |
acido 5,5-diallilbarbiturico |
|
Alossazolam |
10-bromo-11b-(orto-fluorofenil)-2,3,7,11b-tetraidroossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one |
|
Alprazolam |
8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina |
|
Amfepramone |
2-(dietilamino)propiofenone |
dietilpropione |
Amineptina |
7[(10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5il)amino]acido eptanoico |
|
Aprobarbital |
acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico |
|
Barbexaclone |
fenobarbital propilesedrina |
|
Barbital |
acido 5,5-dietilbarbiturico |
dietilmalonilurea |
Benzfetamina |
N-benzil-N,alfa-dimetilfeniletilamina |
N-benzil-N-metilamfetamina |
Brallobarbitale |
acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico |
|
Bromazepam |
7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Brotizolam |
2-bromo-4-(orto-clorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a] [1,4] diazepina |
|
Butalbital |
acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico |
|
Butallilonale |
acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico |
sonbutal |
Butobarbitale |
acido 5-butil-5-etilbarbiturico |
|
Butorfanolo |
(-)-N-ciclobutilmetil-3,14-diidrossimorfinano |
|
Camazepam |
7-cloro-1,3-diidro-3-(N,N-dimetilcarbamoil)1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Clobazam |
7-cloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dione |
|
Clonazepam |
5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Clorazepato |
acido 7-cloro-2,3-diidro-2-ossi-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico |
|
Clordiazepossido |
7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina 4-ossido |
metaminodiazepossido; clopossido |
Clossazolam |
10-cloro-11b-(orto-clorofenil)-2,3,7,11b-tetraidro-ossazolo-[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one |
|
Clotiazepam |
5-(orto-clorofenil)-7-etil-1,3-diidro-1-metil-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one |
|
Delorazepam |
7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
clordemetildiazepam |
Destropropossifene |
alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionato |
|
Diazepam |
7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Estazolam |
8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina |
|
Etil loflazepato |
estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-2-ossi-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico |
|
Etinamato |
1-etinilcicloesanolcarbamato |
carbamato di 1-etil cicloesile |
Etizolam |
4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |
|
Fencamfamina |
N-etil-3-fenil-2-norbornanamina |
2-etilamino-3-fenil-norcanfano |
Fendimetrazina |
(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina |
|
Fenobarbital |
acido 5-etil-5-fenilbarbiturico |
|
Fenproporex |
(±)-3-[(alfa-metilfeniletil)amino]propionitrile |
|
Fentermina |
alfa,alfa-dimetilfeniletilamina |
|
Fludiazepam |
7-cloro-5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Flurazepam |
7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Ketazolam |
11-cloro-8,12b-diidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]ossazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione |
|
Lefetamina |
(-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamina |
SPA |
Loprazolam |
6-(orto-clorofenil)-2,4-diidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a] [1,4]benzodiazepin-1-one |
|
Lorazepam |
7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Lormetazepam |
7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
N-metillorazepam |
Mazindolo |
5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a] isoindol-5-olo |
|
Medazepam |
7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina |
|
Mefenorex |
N-(3-cloropropil)-alfa-metilfeniletilamina |
|
Meprobamato |
2-metil-2-propil-1,3-propandiol dicarbamato |
estere dicarbamico del 2-metil-2-propil-1,3-propandiolo |
Metarbitale |
acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico |
|
Metilfenobarbitale |
acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico |
|
Metiprilone |
3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione |
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Midazolam |
8-cloro-6-(orto-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazol[1,5-a] [1,4]benzodiazepina |
|
Nimetazepam |
1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Nitrazepam |
1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Nordazepam |
7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
desmetildiazepam; nordiazepam |
Ossazepam |
7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
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Ossazolam |
10-cloro-2,3,7,11b-tetraidro-2-metil-11b-fenilossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-2-one |
|
Pentazocina |
(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-olo |
|
Pinazepam |
7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Pipradrolo |
1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo |
|
Pirovalerone |
1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone |
|
Prazepam |
7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
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Propilesedrina |
1-cicloesil-2-metilaminopropano |
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Quazepam |
7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-tione |
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Secbutabarbital |
acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico |
|
Temazepam |
7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
N-metilossazepam; 3-idrossi diazepam |
Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato) |
|
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Tetrazepam |
7-cloro-5-(1-cicloesen-1-il)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Tramadolo |
2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metossifenil) cicloesanolo |
|
Triazolam |
8-cloro-6-(orto-clorofenil)-1-metil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina |
|
Vinilbital |
acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico |
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Zaleplon |
N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]-N-etilacetamide |
|
Zolpidem |
N,N-6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-acetamide |
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Zopiclone |
estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5H-pirrolo-[3,4-b]-pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1-piperazincarbossilico |
|
I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.
TABELLA II SEZIONE C
Ricetta da rinnovarsi volta per volta |
Composizioni medicinali contenenti: |
BARBEXACLONE |
DESTROPROPOSSIFENE |
FENOBARBITAL |
PENTAZOCINA |
TABELLA II SEZIONE D
Ricetta da rinnovarsi volta per volta Per i medicinali contrassegnati con ** prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (allegato III-bis): Ricetta a ricalco |
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24h (FU Tabella n.8) contengono acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, compreso tra l'1 per cento e il 2,5 per cento inclusi o per le composizioni monodose una quantità superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,100 g per unità di somministrazione e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,500 g delle suddette sostanze; le sudette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi. |
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi non stupefacenti, contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina, espresso come base anidra, non superiore allo 0,05 per cento; le sudette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi. |
COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una qunatità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato. |
COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una qunatità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina. |
COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa |
COMPOSIZIONI per uso diverso da quello iniettabile, le quali contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi |
COMPOSIZIONI contenenti tramadolo |
COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti: |
CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM) |
DIAZEPAM |
LORAZEPAM |
MIDAZOLAM |
TABELLA II SEZIONE E
Ricetta medica |
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 h (FU Tabella n.8) contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, non superiore all'1 per le composizioni multidose, o per le composizioni monodose una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,250 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi. |
COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B |
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti: |
ALAZEPAM |
ALPRAZOLAM |
BROMAZEPAM |
BROTIZOLAM |
CLOBAZAM |
CLONAZEPAM |
CLORAZEPATO |
CLORDIAZEPOSSIDO |
CLOTIAZEPAM |
DELORAZEPAM |
DIAZEPAM |
ESTAZOLAM |
ETIZOLAM |
FLURAZEPAM |
KETAZOLAM |
LORAZEPAM |
LORMETAZEPAM |
MEDAZEPAM |
MEPROBAMATO |
MIDAZOLAM |
NIMETAZEPAM |
NITRAZEPAM |
NORDAZEPAM |
OSSAZEPAM |
OSSAZOLAM |
PINAZEPAM |
PRAZEPAM |
QUAZEPAM |
TEMAZEPAM |
TETRAZEPAM |
TRIAZOLAM |
ZALEPLON |
ZOLPIDEM |
ZOPICLONE |
All’articolo 5
Al comma 1, dopo le parole: «articolo 5, comma 4, del», inserire le seguenti: «regolamento di cui al».
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Lotta alla contraffazione)
1. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’articolo 2, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al primo periodo, le parole: ’’da 100 euro’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da 500 euro’’».
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 1.
(Assunzione di personale della Polizia di Stato)
1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l’anno 2006 per la Polizia di Stato, è autorizzata l’assunzione, a decorrere dal 1º gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61º e del 62º corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa di 34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l’anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell’anno 2006 nell’ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana – 4 serie speciale – n. 36 dell’8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Articolo 2.
(Personale della carriera prefettizia)
1. All’articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2009».
Articolo 3.
(Finanziamenti per le Olimpiadi invernali)
1. All’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indíce, con proprio provvedimento, un’apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all’Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali ’’Torino 2006’’.».
Articolo 4.
(Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero)
1. L’articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è soppresso.
2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcool dipendenti, che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per 1’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata e l’interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell’esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.
Articolo 5.
(Adempimenti finalizzati all’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero)
1. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e in previsione della scadenza elettorale, è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di euro 4 milioni per l’aggiornamento degli schedari consolari, al fine della unificazione dei dati dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Articolo 6.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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947a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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GIOVEDI' 26 GENNAIO 2006 |
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Presidenza del presidente PERA, |
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.
ROLLANDIN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).
Sull'ordine dei lavori
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, innanzitutto buongiorno, è sempre un piacere iniziare i lavori con lei; buongiorno ai colleghi e al rappresentante del Governo che non c'è.
Signor Presidente, è fisiologico che a fine legislatura accada che l'ordine dei lavori dell'Aula in qualche modo tenga conto delle richieste che intervengono all'ultimo momento ed è successo anche in questo caso. Certo, non è fisiologico che ci siano provvedimenti che entrano ed escono dall'ordine del giorno nello stesso giorno, ma ciò attiene a valutazioni politiche che evito di fare in questo momento.
La richiesta è molto semplice. Noi vorremmo essere capaci, proprio per l'ordinato svolgimento dei lavori, di operare una prognosi dei provvedimenti che potremo esaminare, anche per indicare ai colleghi la necessità di rimanere.
Mi spiego. Al terzo punto dell'ordine del giorno, per esempio, è iscritto il provvedimento sulle quota rosa, che è stato affrontato solo preliminarmente e sul quale ci dovrebbe essere poi, eventualmente, la discussione. Allora vorremmo sapere se la prognosi (che si basa pure sugli interventi previsti, i quali lasciano intendere che, grosso modo, la chiama per la fiducia avverrà intorno alle ore 13,30) è nel senso di ritenere che potranno essere svolti i provvedimenti che seguono quello sul quale è stata posta la fiducia - mi riferisco ai provvedimenti sul condominio e sulle quota rosa - oppure no.
Faccio questa domanda solo per mettere in condizione i colleghi, perlomeno quelli interessati ai singoli provvedimenti, di rimanere in Aula. Quindi, in questa logica mi permetto di chiedere, se è possibile farlo, una previsione che consenta a tutti di sapere quali saranno i tempi e gli argomenti che riusciremo a trattare.
PRESIDENTE. Senatore Manzione, non posso fare una prognosi. Posso fare soltanto una diagnosi, e la diagnosi è quella del calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo e dall'Assemblea, che prevede la scansione di provvedimenti a partire dalla discussione sul voto di fiducia al Governo questa mattina. Seguono nell'ordine, così come sono stati fissati, tutti gli altri provvedimenti.
Per la seduta di oggi è previsto l'inizio alle ore 9,30 e non è previsto un termine di chiusura. Lei capisce che non posso fare una prognosi; so quali sono i provvedimenti che seguono poiché sono quelli decisi dall'Assemblea. Mi pare che il successivo sia quello relativo al condominio, poi si prosegue secondo l'ordine fissato.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, è stato molto chiaro, come sempre.
PRESIDENTE. Dovremmo ora passare all'esame del primo punto dell'ordine del giorno ma, non essendo ancora pervenuto il parere della 5a Commissione permanente, sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,09).
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (Relazione orale) (ore 10,09)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3716.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3716.
Le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo circa l'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia sono state già comunicate direttamente ai vari Gruppi parlamentari.
Chiedo al senatore Azzollini di informare l'Assemblea del dibattito che si è svolto presso la Commissione bilancio sui profili di copertura del maxiemendamento, presentato dal Governo. Subito dopo avrà inizio la discussione sulla questione di fiducia.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, adempiendo a quanto la sua comunicazione ha richiesto alla 5a Commissione, ci siamo riuniti per riferire in Aula sui profili finanziari. A questo proposito vorrei porre una questione preliminare che probabilmente risolve buona parte dei problemi oggetto di discussione.
La Commissione bilancio, prima della presentazione del maxiemendamento, aveva a lungo discusso sul testo del provvedimento e formulato due condizioni, ex articolo 81; per la verità, si trattava di una soltanto articolata in due precise indicazioni che erano state anche condivise dal Governo in sede di Commissione bilancio attenendo un profilo di rilievo. Probabilmente, però, al momento della presentazione del testo queste due indicazioni non sono state recepite; sono, per così dire, rimaste nella penna. Le ribadisco, pertanto, in questa sede, in modo che il rappresentante del Governo possa esprimere preliminarmente la sua opinione al riguardo giacché ritengo si sia trattato di una mera dimenticanza.
Il nostro parere si riferiva all'introduzione di un limite massimo di spesa, per quanto riguarda l'articolo 1, e alla conseguente soppressione della clausola di invarianza, di cui al comma 5 del medesimo articolo 1. Tale soppressione appare come una conseguenza della prima modifica. Si era discusso a lungo sul punto e il Governo aveva accettato queste due condizioni. Pertanto, prima di proseguire, volevo chiedere preliminarmente se il Governo conferma la possibilità di integrare il testo su cui ha posto la fiducia con queste due condizioni di immediata trascrivibilità, le quali possono indicare con più fedeltà l'intenzione stessa del Governo accuratamente manifestata in sede di Commissione bilancio.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, ringraziando il Presidente della Commissione bilancio, il Governo conferma che aveva già accolto nella Commissione competente queste condizioni, che erano state poste all'articolo 1 del testo originario, e non ha difficoltà a confermarlo in questa sede, immaginando che tale testo, nella fretta e nell'articolazione abbastanza ampia dell'intero maxiemendamento, sia frutto di una stesura antecedente rispetto all'avere accettato le suddette condizioni.
PRESIDENTE. Ciò significa che il testo si deve intendere come modificato con l'introduzione del massimo limite di spesa?
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, tecnicamente e precisamente il testo andrebbe modificato in questo senso: all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «limite di spesa» inserire la parola «massimo», quindi si stabilisce un limite massimo di spesa; in secondo luogo, sopprimere il comma 5 dell'articolo 1.
Queste, tecnicamente, sono le due condizioni e chiedo che il Governo confermi che siano esattamente quelle.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sì, sono esattamente queste.
AZZOLLINI (FI). Ringrazio il Governo e la Presidenza per averci consentito questa puntualizzazione che mi pare vada esattamente nel senso della funzione richiestaci in sede di questione di fiducia e vado avanti rapidamente sugli altri punti.
A proposito dell'articolo 1-bis erano emerse delle osservazioni da parte della Commissione, oggi ripetute dal senatore Morando, su alcune norme riguardanti la disponibilità di fondi di bilancio che non sono (a detta del senatore Morando ma, direi, anche sul piano generale ciò è il frutto di una consolidata opinione delle Commissioni bilancio) perfettamente aderenti alla tecnica e alla legge di contabilità.
Per quanto riguarda invece l'articolo 1-ter sia per gli emendamenti 2.1 e 3.1 del relatore sia per gli articoli 4-quater, 4-duodecies, 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies c'erano delle osservazioni che afferivano alla richiesta di un asseveramento della congruità della copertura finanziaria, della sussistenza e della disponibilità delle risorse richiamate e, in proposito, il Governo è stato esplicito, confermando sia la congruità delle coperture sia l'esistenza delle risorse richiamate.
Voglio fare un'ulteriore osservazione: non si tratta del testo della legge, ma della relazione tecnica, comunque anche questo risulta utile per mettere il Parlamento nelle condizioni di lavorare al meglio. La relazione tecnica probabilmente manca di una tabella - non è la legge, quindi non ci sono problemi sulla fiducia - che viene richiamata. Chiediamo al Governo sempre in questa occasione di porre il Parlamento, in particolare la Presidenza del Senato, nelle condizioni di lavorare al meglio, perché il nostro è un supporto che speriamo risulti utile per il Parlamento intero; quindi, in questi casi, è opportuno verificare. Si tratta di una tabella che peraltro si capisce bene, è esistente ed argomentata, ma è necessario accluderla anche fisicamente al provvedimento per poterne discutere. Dicevo però che su questo il Governo ha asseverato la sussistenza delle risorse e la congruità della copertura finanziaria.
Si è poi sviluppata una discussione che ha visto partecipi molti senatori della maggioranza e dell'opposizione, che si è incentrata sulle questioni riguardanti le tossicodipendenze che potrebbero far aumentare le necessità del Fondo sanitario nazionale.
Come sappiamo, questa è una posta particolarmente rilevante del bilancio, che aumenta significativamente di anno in anno e dunque la preoccupazione della Commissione, quando si approvano le norme, è che i presìdi di natura finanziaria siano efficaci. Il dibattito, comunque, si è svolto in maniera puntuale. Alle preoccupazioni evidenziate dai senatori dell'opposizione sono seguite risposte altrettanto importanti da parte dei senatori della maggioranza, che però non attenevano a specifici profili di copertura, quanto piuttosto a questioni di carattere generale che pure fanno parte dell'oggetto specifico della nostra riunione.
Ciò che voglio dire è che esse non sollevano specifiche questionirelative all'articolo 81 della Costituzione e che si tratta di preoccupazioni di carattere più generale che bene ha fatto la Commissione bilancio a porre, per l'insiemedella manovra e non per il provvedimento in sé che, invece, sotto questi profili - come abbiamo potuto osservare - ha un'analogia molto forte con la legislazione vigente e perciò pone minori problemi di natura finanziaria; certamente non ne pone sotto il profilo dell'articolo 81 che qui specificamente interessa.
Questo, signor Presidente, è stato l'esito della nostra riflessione e del nostro parere. Accogliamo davvero positivamente l'accettazione da parte del Governo della nostra condizione, dando cosìprova significativa del rispetto dell'accordo tra Governo e Parlamento. Per il resto, credo che il dibattito sia stato utile per tranquillizzare l'Assemblea sugli aspetti di copertura specifici del provvedimento.
MORANDO (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (DS-U). Signor Presidente, desidero svolgere un'osservazione di carattere generale ed una più puntuale a proposito del testo che ci è stato presentato sotto il profilo della copertura finanziaria.
È noto a lei, signor Presidente, e ai colleghi - ma in particolare a lei perché ha preso un'iniziativa su questo versante che apprezziamo ed abbiamo apprezzato anche in questa circostanza - che il sistema di verifica parlamentare del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, presenta una falla nei nostri Regolamenti quando il Governo appone su di un testo di legge che solleva problemi di carattere finanziario la questione di fiducia.
I colleghi sanno che quando nell'attività legislativa normale si pone un problema di corretta copertura finanziaria di una legge, la Commissione bilancio, quando esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, introduce nella procedura legislativa un vincolo particolarmente stringente: la norma è improcedibile e l'Assemblea del Senato non può decidere su di essa positivamente se non dopo aver promosso una votazione particolarmente aggravata sotto il profilo delle condizioni e delle procedure con cui si determina. Ciò consente una forte tutela del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione in capo al pronunciamento della Commissione bilancio.
Quando il Governo pone la questione di fiducia su un provvedimento, questa procedura viene completamente sorpassata, il che determina la possibilità che il Governo, attraverso il meccanismo dell'apposizione della questione di fiducia, si permetta di obbligare la sua maggioranza a votare positivamente su di un testo che la sua stessa maggioranza può ritenere essere parzialmente scoperto, essendo del tutto evidente che la maggioranza non intende determinare la crisi di Governo (cioè non votare la fiducia) soltanto per determinare una positiva tutela dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
In buona sostanza, la maggioranza viene coartata, in questo caso quando non ci sia da parte della norma su cui è stata posta la questione di fiducia una corretta copertura, viene in qualche misura spinta a votare positivamente malgrado ritenga che la norma in votazione presenti problemi seri di corretta copertura finanziaria.
In questo caso, signor Presidente, abbiamo appena provveduto a non creare un precedente che rendesse questa falla addirittura macroscopica, perché sul testo originario di questo provvedimento la Commissione bilancio, con un voto che ha visto assolutamente concordi maggioranza e opposizione, aveva formulato due condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di modificazione del testo per poter esprimere il suo nulla osta all'ulteriore procedimento legislativo sul testo stesso.
Il Governo, apponendo la questione di fiducia, non aveva rispettato quelle due condizioni, risultando a quel punto chiarissimo che il Parlamento, attraverso la Commissione bilancio del Senato, si era pronunciato nettamente circa il mancato rispetto.
Prendo atto che, con uno strappo regolamentare piuttosto significativo, ma a fin di bene, si è questa mattina provveduto, su iniziativa della Presidenza, a porre rimedio, almeno parzialmente, a questo, che avrebbe costituito un precedente veramente clamoroso.
Tuttavia, i problemi non sono perfettamente risolti, signor Presidente, e termino, perché vengo alle osservazioni puntuali. La prima è stata già richiamata dal Presidente: quando si appone la questione di fiducia su provvedimenti che hanno profilo finanziario significativo - e questo ce l'ha - è necessario che il Governo abbia almeno grande cura nel predisporre la relazione tecnica sul testo, in maniera tale che se non altro il Parlamento, in questo caso il Senato, possa deliberare con piena cognizione di causa.
Per tutta risposta, di fronte a questa esigenza il Governo presenta una relazione tecnica - lo segnala puntualmente la Presidenza - che al riferimento "articolo 4-duodeces" della relazione tecnica (prima pagina del testo al nostro esame), alla lettera a) recita: «(…) un andamento storico pari a circa 1.355.000 euro per l'anno 2005 come illustrato dalla tabella seguente». Perfetto, peccato che la "tabella seguente" non ci sia, con la impossibilità materiale del Senato di considerare se questa indicazione di spesa abbia un qualche fondamento nell'andamento reale della spesa del 2005 oppure no.
Credo che tutto ciò sia abbastanza clamoroso, perché se si presenta la relazione tecnica dicendo che si allega una tabella, poi non la si mette e questa tabella continua a non comparire, francamente credo che si sia in presenza di una sciatteria e di un comportamento del Governo veramente inaccettabile che, a mio avviso, andrebbe esplicitamente censurato anche in quest'Aula.
Ma, ciò che è più grave, signor Presidente, è che il Governo ha inserito nel testo l'articolo 1-bis al nostro esame. Cari colleghi, signor Presidente, mi limiterò a leggerlo: «1. Le somme del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura (…)».
Ora, signor Presidente, lei sa qual è il fondamento della norma di contabilità: nel corso dell'anno, a fronte di una previsione di spesa Unità previsionale di base per Unità previsionale di base, si determina la spesa tendenzialmente secondo le previsioni. Ci sono Unità previsionali di base in cui la spesa effettiva raggiunge e supera la previsione di spesa e questo diventa tollerabile, nell'equilibrio complessivo del bilancio, perché ci sono altre Unità previsionali di base in cui la spesa non raggiunge mai il tetto previsto.
Alla fine dell'anno, naturalmente, a fronte di eccedenze di spesa in certe Unità previsionali di base, si determinano economie di spesa in altre Unità previsionali di base. L'equilibrio nella gestione del bilancio si fonda sul presupposto che non sia possibile spendere tutto quello che si può spendere per una Unità previsionale di base. In altre parole, capita di spendere più del previsto sull'Unità previsionale di base A e poi, alla fine dell'anno, si vede se nella Unità previsionale di base B non si è speso tutto quello che c'era, provvedendo a spenderlo. Il risultato è che si potrebbero determinare in capo d'anno solo eccedenze di spesa e mai risparmi.
La norma di contabilità che abbiamo modificato nel 1997 è stata modificata esplicitamente per vietare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che si possa procedere in questo modo, perché è chiaro che così si dà un vero e proprio assalto al bilancio dello Stato.
Quindi, la norma contenuta nell'articolo 1-bis non è contraria alla legge di contabilità perché lo afferma il senatore Morando, ma perché non c'è barba d'uomo che possa sostenere il contrario: è una violazione tanto patente da risultare clamorosa! Ora, noi non ci possiamo mettere rimedio, perché è stata presentata nell'ambito di una questione di fiducia; è chiaro che la Commissione bilancio su di essa si sarebbe pronunciata all'unanimità per un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, perché - ripeto - non c'è discussione possibile su una norma di questo tipo. Ci troviamo invece in presenza del fatto che il provvedimento contiene una violazione aperta della legge di contabilità e tra qualche ora la maggioranza confermerà la sua fiducia nei confronti del Governo e il provvedimento verrà approvato.
Attenzione, però, signori del Governo: la violazione è talmente grave che chi deve provvedere potrebbe provvedere di conseguenza! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un).
PRESIDENTE. Senatore Morando, dal punto di vista generale lei ha riassunto correttamente la questione: c'è una falla nel Regolamento che riguarda ciò che accade dopo che il Governo ha posto la questione di fiducia su un testo. Lei ha ricordato correttamente che, per cercare di superare tale falla, in questa legislatura ci siamo inventati una procedura che, almeno nel caso di stamattina, ha consentito di correggere un errore.
Su una delle questioni particolari che ha sollevato, mi rendo conto di ciò che è accaduto e voglio esprimere rammarico per il fatto che, o per fretta - non so cosa sia accaduto - o per scarsa attenzione o per qualche altro motivo, il Governo non ha posto il Senato nelle condizioni di conoscere meglio, tramite relazione, il testo affinché questo ramo del Parlamento potesse deliberare meglio: "conoscere per deliberare" era la massima di un vecchio filosofo. Questo non è accaduto e io posso soltanto prenderne atto.
Resta, però, il problema della falla. Mi auguro che il prossimo Senato voglia provvedere, ma è un problema non facile, perché quando il Governo pone la questione di fiducia, cioè della sua sussistenza, questo diventa praticamente tombale: il Governo è soltanto nelle mani dell'Assemblea che può dire «sì» o «no».
Dichiaro ora aperta la discussione sulla questione di fiducia.
È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, colleghi, è proprio vero che non c'è limite al peggio. La scorrettezza istituzionale e costituzionale del Governo nell'inserire questo pacchetto di norme in materia di sostanze stupefacenti nel provvedimento sulle Olimpiadi di Torino tocca veramente un limite che pensavo non dovesse mai essere raggiunto.
Debbo altresì lamentarmi, signor Presidente, con rispetto ma con altrettanta fermezza, della supina condiscendenza con la quale la Presidenza del Senato non ha espunto degli emendamenti palesemente inammissibili per una serie di ragioni che andrò ad esporre.
Su questo stralcio - che in realtà stralcio non è, ma è il trasferimento della sostanza della proposta Fini nel decreto - non vi era nessuna necessità ed urgenza. È agli atti del Senato la circostanza che l'ultima riunione delle Commissioni riunite sanità e giustizia, presiedute - mi fa piacere ricordare - signorilmente dal senatore Tomassini, è del 25 maggio 2005. Prima di quell'ultima seduta, prima che questa legge si sprofondasse - per citare Edgar Allan Poe - in un pozzo del Maelstrom, era intervenuto in Commissione un dibattito aspro ma anche alto.
Vi era stata, infatti, una numerosa serie di audizioni di consulenti indicati da una parte e dall'altra. Debbo anche dire che i pareri espressi dai consulenti convincevano su alcuni punti fondamentali della legislazione in materia di sostanze stupefacenti, in particolare sulla sostanziale differenza della sostanza stupefacente hashish dalle altre e in particolare, altresì, sulla questione che la commissione di un fatto da parte di un tossicodipendente non poteva non essere valutata come una forte, forte, forte diminuzione di responsabilità. Questi erano i punti cui si era pervenuti non attraverso le chiacchiere, ma attraverso l'audizione di consulenti seri citati da una parte e dall'altra.
Il 25 maggio questo testo di legge sprofonda in un buco senza fondo. Viene riesumato, nella seduta del 23 dicembre 2005, da una richiesta del Governo di stralciarne le norme più significative. Non parliamo di stralcio: lo stralcio è un qualcosa che separa una piccola parte. Qui è sostanzialmente la legge Fini che viene, diciamo così, stralciata nella sua sostanza e nel suo merito.
Dov'è la necessità e l'urgenza, se le Commissioni riunite sono state ferme dal 25 maggio ad oggi, signor Presidente e signori colleghi? Dov'è? Come potrà, chiunque abbia il compito di verificare questa necessità ed urgenza, dire che qui non c'è stata una patente violazione di questo principio per i decreti-legge?
Con questa operazione di stralcio, signor rappresentante del Governo, si è offeso il Parlamento, nello specifico, attraverso un'offesa alle Commissioni riunite sanità e giustizia. Si è offeso il Parlamento attraverso una discussione che non ci sarà su un problema sociale di gravità estrema e che vede impegnati scienziati, giuristi e operatori sul campo in un dibattito serio all'interno del Paese. Non si risolvono i problemi con il voto di fiducia. Non si risolvono!
Presidenza del vice presidente SALVI
(Segue ZANCAN). Allora, se manca la necessità e l'urgenza, signori colleghi, manca soprattutto la pertinenza. Ma non è mica possibile che il testo della legge sulla droga finisca nel decreto sulle Olimpiadi! Non è possibile!
Divento indignato, come senatore eletto a Torino, che si faccia l'estremo vulnus a quella festa congiunta di tutti gli italiani, quella festa di sport che sono le Olimpiadi e che Torino si appresta a vivere con passione, competenza ed entusiasmo. Ma possiamo, attraverso il voto di fiducia, costringere ad un voto contrario sulle ultime norme in materia di Olimpiadi che si sarebbero rese necessarie?
Non c'è nessuna pertinenza, signor Sottosegretario. Voi avete lasciato la traccia, come i ladri che vanno a fare un sopralluogo preventivo; avete lasciato traccia della vostra rapina perché avete inserito, sin da subito, l'articolo 4 - avete fatto un sopralluogo e poi avete lasciato le tracce sul posto - in cui avete introdotto le norme sul recupero dei tossicodipendenti che non c'entravano nulla. Poi, agganciandovi a questo, avete inserito la sostanza legislativa in materia di sostanze stupefacenti.
Signor Ministro, signori colleghi, il Governo si è comportato esattamente come quegli automobilisti che, avendo davanti a sé in corsia giustamente preferenziale un'ambulanza, si sono accodati senza averne titolo, anzi sono saliti sull'ambulanza; qui, sapendo che il decreto sulle Olimpiadi aveva una corsia preferenziale, che non poteva non trovare la condivisione di tutto il Senato, hanno inserito una norma assolutamente discutibile e sbagliata e così sono saliti in modo indebito sull'ambulanza da ladri delle precedenze e dei passaggi! Ma com'è possibile che non ci rendiamo conto che una norma che ha suscitato un civile dibattito nel Paese, una serie innumerevole di congressi, di riunioni, sale all'ultimo momento sull'ambulanza per le Olimpiadi perché le norme riguardo a questo evento erano necessarie?
Sono indignato. Ripeto al Senato della Repubblica che l'unica pertinenza che vedo, come ho già detto, è il fatto che la cocaina si chiama in gergo "neve". Questa - ripeto - è l'unica possibile pertinenza. Voi state rovinando, con questa legge, non soltanto la legislazione in materia di sostanze stupefacenti, ma una bella festa di tutto il popolo italiano, chiamandoci a contrapporci nel voto di fiducia. Com'è possibile che non capiate le reazioni che suscitate in questa congiunta festa di popolo che sono le Olimpiadi?
E vengo al merito di questo velenoso paguro bernardo che avete collocato sulla schiena delle due, tre norme necessarie per le Olimpiadi: avete messo tutta la vostra filosofia errata in questo; avete anzitutto deciso che qualsiasi sostanza stupefacente deve avere identica sanzione: siete contro tutto il mondo scientifico di tutti i Paesi del mondo; non avete nessuno dalla vostra parte.
Lasciamo stare se debba o non debba essere punito il commercio di hashish, ma che non vi sia differenza non lo sostiene nessuno, signor Sottosegretario! State creando un altro tsunami giudiziario, con il quale manderete dei giovani in galera per spaccio di piccoli quantitativi di hashish. Voi trattate identicamente delle situazioni assolutamente diverse; avete equiparato e parificato il commercio di eroina a quello della cannabis, la cocaina all'ecstasy, il consumo occasionale a quello ripetuto e dipendente dallo spaccio e consumo condiviso.
Come sempre, fate di ogni erba un fascio e agire in questo modo - senza che qualcuno si azzardi a fare un gioco di parole su questo - è il modo peggiore di legiferare. Il legislatore non va giù con la mannaia: distingue situazioni da situazioni e provvede rispetto a situazioni specifiche. Accentuare un regime sanzionatorio già severo, con una pena da sei a venti anni (la pena minima di sei anni è nettamente superiore a quella prevista per i bancarottieri, per i corruttori, i peculatori, i personaggi, cioè, che avete difeso nel corso di tutta la legislatura) significa picchiare duro su un ragazzo di vent'anni che dà via 15 grammi di hashish.
Picchiamo duro, signor Sottosegretario! Non mi faccia dei gesti, per favore! Sono sul campo come lo è stato lei, ma lei ha dimenticato di stare sul campo giudiziario? Lei sa che per l'ennesima volta voleranno gli stracci...
BALBONI (AN). Ma guarda la legge!
ZANCAN (Verdi-Un). Caro collega, siamo tutti d'accordo sulla sanzione per coloro che approfittano della necessità della tossicodipendenza. Se vogliamo, aumentiamo anche la pena, ma non andiamo ad incidere sulla sanzione di chi è vittima due volte, della sua necessità e della sanzione penale.
In secondo luogo, l'uso di sostanze stupefacenti, signor Sottosegretario, non può essere punito: questo noi lo sappiamo perché c'è stata una volontà referendaria chiarissima; punire l'uso di sostanze stupefacenti significherebbe creare una disparità di trattamento con situazioni di dipendenze identiche, quale, per esempio, l'alcolismo. Se non sanzioniamo l'uso smodato e pericolosissimo di alcool dobbiamo altresì, per parità di trattamento, non sanzionare l'uso della sostanza stupefacente.
Voi, chiusi in un angolo dalla volontà referendaria, dalle sentenze della Corte costituzionale, siete usciti da questa chiusura, che vi danno la volontà popolare e le sentenze della Corte, e avete inserito le sanzioni amministrative per chi è meramente fruitore di sostanze stupefacenti. Si tratta di sanzioni amministrative gravissime, che, se venissero applicate, trasformerebbero degli uomini liberi in liberti condizionati dalle sanzioni amministrative stesse.
Anziché tentare il recupero, voi tenterete la ghettizzazione, che è il modo sbagliato per risolvere questi problemi. Voi state tentando la ghettizzazione attraverso la sospensione della patente di guida, della licenza del porto d'armi, persino del passaporto: per quale motivo se un ragazzo fuma uno spinello non può poi andare a studiare in Inghilterra? Cosa c'entra? Spiegatemi la ragione. È prevista la sospensione del permesso di soggiorno e di ogni altro documento equipollente. Ma non basta, perché a vostra discrezione avete inserito una norma di una gravità assoluta che raccomando all'attenzione dei pochi presenti e, come sempre, i pochi sono i migliori, come diceva già Stendhal: i pochi felici.
Mi riferisco alla norma contenuta nell'articolo 75-bis che prevede alcune misure se «possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica». Ma con quali criteri si valuterà il pericolo alla sicurezza pubblica? Chissà mai con quale criterio si può imporre l'obbligo di presentarsi due volte alla settimana alla Polizia di Stato, l'obbligo di rientrare nella propria abitazione ad una determinata ora, il divieto di frequentare determinati locali pubblici, il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza!
Il Governo sa quali problemi hanno i nostri giovani per riuscire ad entrare nel mondo del lavoro: lo sa o no che ormai si va a cercare lavoro con la mano tesa, perché il lavoro non c'è? E voi costringete i giovani a rimanere stabilmente nel loro luogo di residenza. Sarà poi necessaria una richiesta e una concessione per poter superare il suddetto divieto, avere ragioni che costituiscono eccezione rispetto al divieto stesso, come ragioni di studio o di lavoro.
Ma come possiamo pensare a queste eccezioni, che mettono il carro davanti ai buoi, ovvero fanno un usteron proteron, dato che i giovani vanno a cercarsi in giro il lavoro? Come farà un giovane di Poirino a andare a cercare il lavoro a Torino, signor Sottosegretario? Se non lo avrà già prima, chi gli riconoscerà l'eccezione per lavorare? Voi create una categoria di esclusi dalla società: a parole parlate del recupero, parlate di un reinserimento, ma nei fatti gli andate contro.
Avrei un'enormità di osservazioni da avanzare e lei, signor Sottosegretario, mi è testimone di ciò, perché in Commissione tutta l'opposizione ha prospettato una pluralità di osservazioni. Quando, per esempio, in materia di esecuzione, create una corsia preferenziale parlando dei «reati connessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente», per piacere, spiegatemi cosa vuol dire «connessi» allo stato di tossicodipendente! C'è un rapporto di causa-effetto? C'è un rapporto di contemporaneità? C'è un rapporto di conseguenza? Questo significa veramente creare norme sbagliate!
Se su un tema sul quale si è svolto un amplissimo dibattito si chiede la fiducia, andate pure avanti così! (Richiami del Presidente). Grazie, signor Presidente, sto concludendo. Per fortuna, la data fissata del 9 aprile è l'unica certezza ed è anche l'unica luce che ci conforta in questa chiusura di una legislatura che più indecentemente sbagliata, incostituzionale, illegittima, istituzionalmente sbagliata non potrebbe essere! E sbagliata nel merito.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrini. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'impianto teoretico che pensatori illuministi settecenteschi ci hanno lasciato in eredità e sul quale abbiamo costruito le nostre democrazie continentali, vi è sicuramente un elemento strutturale di grande e rilevante sofferenza, cioè quello che pone una separazione tra il potere legislativo e il potere esecutivo.
Questa separazione era in quell'impianto addirittura ritenuta consustanziale all'esistenza stessa della democrazia, come ci ricorda bene l'articolo della prima Costituzione repubblicana francese, però quella separazione è sempre stata estremamente faticosa e sofferta.
Il motivo di questo risiede sicuramente nel fatto che la legge, da allora ad oggi, ha cambiato in gran parte la sua funzione e il suo aspetto.
Allora era soprattutto lo strumento con il quale si affermavano dei princìpi e dei diritti che erano di indirizzo e ancor più di limite all'esercizio del potere esecutivo, che viveva sottomesso a quella legge.
Nel tempo la legge ha assunto un aspetto diverso: nella degenerazione anche positivistica del diritto, è diventata uno strumento essenziale all'azione del Governo. Una legge che incide in tutti i rapporti sociali, economici, finanziari e diventa soprattutto comando, è necessariamente una legge che serve all'esecutivo come strumento per la sua funzione.
Si è creato quindi un terreno di sovrapposizione inestricabile fra quelle che erano le funzioni dell'organo legislativo e quelle che erano le funzioni dell'organo esecutivo, con l'inevitabile tentazione dell'uno di usurpare la funzione dell'altro.
Questa sovrapposizione noi l'abbiamo risolta ormai nel modo più drastico possibile: abbiamo trasferito, delegato in modo completo la funzione legislativa all'organo esecutivo. La trasformazione è avvenuta repentinamente negli ultimi anni, quasi senza che ce ne rendessimo conto, ma ormai è assolutamente palese e manifesta.
Nel 1996, quando la Bicamerale iniziò la sua opera immaginandosi una revisione costituzionale, essa nasceva nel Parlamento e il Governo si dichiarava volutamente estraneo a quell'azione di riforma. Oggi la riforma costituzionale è stata consumata su iniziativa e su proposta del Governo.
Al Parlamento rimangono soltanto le leggi istitutive delle giornate celebrative, la Giornata della memoria, la Festa dei nonni. Tutto il resto, dalla fecondazione assistita, alla riforma costituzionale, alle leggi sociali, è ormai in funzione dell'azione esecutiva. Che dire di questa trasformazione drammatica, signor Presidente? Non è la sola. Essa, infatti (la separazione tra potere legislativo ed esecutivo), si inserisce in un impianto teoretico ancora più ampio: quello dello Stato di diritto.
Lo Stato di diritto è tale se il potere è sottomesso alla legge, se ha il controllo della legge. Si parte dal ciceroniano «legum servi sumus, ut liberi esse possimus» per arrivare al nocciolo duro del pensiero rousseauiano, che immaginava che non potesse esservi libertà se non nella subiezione alla legge ed essendo quindi affrancati dalla subiezione al volere dell'uomo. Era ben evidente a Rousseau la difficoltà di conciliare questo dualismo fra uomo e legge, dal momento che, non essendovi una fonte trascendente per la legge, era pur sempre l'uomo il facitore della legge. Ed infatti, Rousseau immaginava che le leggi fossero poche e potenzialmente immutabili.
Noi abbiamo tradotto questo principio innestando nei nostri Regolamenti e nelle nostre istituzioni delle procedure che sorvegliassero il processo legislativo rendendolo garante di questo principio di impersonalità. Ma quelle procedure oggi le abbiamo stravolte completamente e insieme alle procedure anche tutte le garanzie ad esse connesse. È evidente allora che nel momento in cui il potere esecutivo si è impossessato del potere legislativo e ha fatto tabula rasa di qualsiasi garanzia procedurale siamo nell'evidenza di un evento sovversivo dell'ordinamento democratico. Dobbiamo renderci conto di questo.
Che sia stata fatta strage di ogni procedura è assolutamente evidente. Abbiamo introdotto al voto di quest'Aula un intero impianto legislativo in una materia sociale di particolare rilevanza quale la tossicodipendenza, con risvolti penali di particolare rilievo e l'abbiamo introdotto attraverso un emendamento legato ad un decreto-legge che riguardava il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino. Si poteva immaginare uno stravolgimento più ampio e completo di questo, signor Presidente?
Avevamo denunciato ciò in tempi non sospetti, signor Presidente, ma ci è stato risposto che vi sono i precedenti. È curiosa la logica per cui un errore una volta commesso diventa legittimo e può essere commesso di nuovo in ogni altra situazione. È curiosa questa logica dei precedenti per cui ogni articolo regolamentare, una volta trasgredito, decade dal suo valore, non esiste più. Esso rimane scritto nel nostro Regolamento, ma come memoria storica, e non ha più un reale valore, perché c'è stata una volta in cui lo stesso articolo è stato trasgredito. È una logica davvero assurda, direi perversa.
Non sfugge a lei, signor Presidente, che in questo momento sta presiedendo l'Assemblea e non è direttamente responsabile di ciò, la responsabilità che la Presidenza ha nella degenerazione delle nostre istituzioni e nell'aver sovvertito ogni regola dell'ordinamento democratico? È una responsabilità evidente, ben presente nel nostro Regolamento. Le cito l'articolo 8 del Regolamento, relativo alle attribuzioni del Presidente. Tra queste vi è quella di giudicare la ricevibilità dei testi. È una delle specifiche attribuzioni che il nostro Regolamento assegna alla Presidenza e che quest'ultima non ha - colpevolmente e, ritengo, anche coscientemente - esercitato. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tempo che mi è stato concesso è molto esiguo e quindi mi soffermerò soltanto su un punto di questo provvedimento, lasciando ai colleghi, che già hanno parlato e che parleranno, l'esposizione sul complesso della normativa e sulla nostra opposizione che peraltro, in Commissione, abbiamo esposto con ampiezza.
Colleghi, in questa legislatura che finalmente si avvia alla sua conclusione abbiamo assistito all'approvazione di un profluvio di leggi sulle quali abbiamo espresso, con tutta l'intelligenza critica di cui siamo stati capaci, la nostra ferma opposizione; talvolta abbiamo criticato norme per la loro incoerenza e asistemacità, tal altra per l'evidente incongruenza con le esigenze evocate per giustificare la nuova disposizione legislativa, e ancora per la specificità delle finalità che avrebbero dovuto raggiungere - la norma estranea agli interessi generali ma legata ad interessi personali - e ancora per la scadente tecnicità della sua formazione ed infine per il non rispetto dei principi espressi dal nostro dettato costituzionale. Oggi tutto ciò viene superato da qualcosa che è straordinariamente molto, ma molto più grave.
Vedo che vi sono pochi, forse sette o otto senatori della maggioranza, ad ascoltarmi; il sottosegretario Mantovano si è allontanato e l'unico rappresentante del Governo sta parlando al telefono. Quindi, credo di avere uno scadente pubblico, composto da chi non vuole ascoltare e da chi si appresta soltanto a votare per disciplina, e uso questo termine soltanto perché ho rispetto di questa Assemblea.
Tratterò di un solo punto per sottolineare quanto sia grave quello che sta accadendo. Lo dirò in sintesi. Nel disegno di legge Fini n. 2953, all'articolo 59, nel fissare la pena con la reclusione da sei a venti anni per chiunque vende, offre, cede, distribuisce o commercia sostanze stupefacenti senza nessuna distinzione tra le sostanze stesse, si aggiungeva che è punito con la stessa sanzione chiunque detiene illecitamente sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che risultano in quantità superiore a quella indicata nella tabella 1 allegata al presente testo di legge. Si tratta di una norma da noi non condivisa ma che pur tuttavia, dal punto di vista formale, appare corretta.
Nell'articolo 4-bis di questo maxiemendamento che avete avuto l'ardire, senza pudore, di offrire all'attenzione del Senato si legge che con le medesime pene, e cioè da sei a venti anni, viene punito chi detiene illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale.
Ora vi chiederete: qual è il problema? Spero che coloro che sono attenti ai problemi giuridici abbiano già colto l'enormità di quello che vi accingete ad approvare e cioè, in altre parole, siamo veramente alla caduta, al precipizio del principio della certezza della pena.
Ci troviamo di fronte alla definizione di una fattispecie tipica di un reato che è punito con una pena fino a vent'anni che si forma non in quest'Aula parlamentare, ma attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale. Spero vi rendiate conto di ciò che state facendo. In altri termini, il reato punito in questo modo così drammatico ed enorme viene definito attraverso un processo di formazione che parte dall'indicazione della sanzione e della condotta parziale (cioè la detenzione di non si sa che cosa), che però trova la sua conclusione (cioè la quantità massima) indicata dalla tabella 1, ma nella tabella 1 non è indicato alcunché giacché l'indicazione viene demandata ad un decreto del Ministro. In sostanza, stabiliamo la definizione del reato attraverso un decreto del Ministro.
Tra i pochi presenti in Aula vedo alcuni giuristi della maggioranza, sempre attenti e precisi: dovranno pur rispondermi in merito a questa enormità che stiamo creando. In altri termini, si affida al Governo la possibilità di definire una fattispecie criminosa che prevede una pena fino a vent'anni non attraverso la discussione e l'emanazione di una legge votata dal Parlamento.
Voioggi state delegando il Governo a definire un reato attraverso un decreto ministeriale. Spero vi rendiate conto dell'assurdità di ciò che sta avvenendo. Per noi giuristi è sconvolgente. E' la rottura di tutti i principi possibili ed immaginabili legati ad una democrazia parlamentare, ma anche dei principi legati alla certezza del diritto e alla certezza della pena.
Questo credo dovrebbe farvi riflettere. Scriveva Montesquieu «C'est de la bonté des lois criminelles que dépend principalment la liberté des citoyens», cioè è dalla bontà di leggi criminali che dipende principalmente la libertà dei cittadini.
Siamo di fronte a una legge pessima che passa attraverso una rottura delle regole fondamentali della nostra civiltà giuridica e non soltanto della nostra Carta costituzionale. Nella sequenza di rottura di regole questa è certamente la più grave. Per dirla con Montesquieu, questa legge mette in discussione non soltanto la vostra coerenza, l'esistenza del Parlamento, ma anche la libertà del cittadino.
Perquesto siamo fortemente contrari nel merito, ma soprattutto nel metodo che riesce veramente a scardinare uno dei principi fondanti del nostro ordinamento e della nostra civiltà giuridica. Di qui la nostra ferma opposizione al merito del provvedimento - ripeto - ma soprattutto al metodo che avete voluto seguire, travolgendo ogni principio e regola della nostra democrazia. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Biscardini).
Presidenza del vice presidente DINI(ore 11,07)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.
MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, è proprio un bell'abbinamento un unico decreto-legge per prevenire attentati terroristici in occasione delle Olimpiadi invernali e per colpire chi fa uso di stupefacenti: ragazzi che fumano spinelli messi nello stesso sacco dei terroristi. Messaggio intelligente ed educativo. Complimenti.
Ancora una volta il sotterfugio, la scorciatoia, il legiferare rasentando l'incostituzionalità contraddistinguono questo Governo. Senza battere ciglio la maggioranza inserisce in tutta fretta in un decreto-legge su tutt'altro una norma destinata a ben altra discussione e a ben altro iter. Ma questo non ci sorprende.
Lo stralcio Giovanardi, come è stato conosciuto per alcune settimane grazie ai mezzi di informazione, ritrasformato nell'intero disegno di legge Fini (perché questo è in sostanza il maxiemendamento 4-bis), rappresenta una grave scorrettezza istituzionale con la quale tentate di aggirare tutte le controversie e le critiche che queste norme sulla tossicodipendenza erano riuscite a calamitare e ponete vergognosamente la fiducia senza aver offerto una sede di discussione sull'argomento da tempo immemorabile e a pochi giorni dallo scioglimento delle Camere.
È il culmine della volgarità istituzionale e del disprezzo del Parlamento: non so che altro termine usare.
Ricordiamo che quella proposta di legge, portata avanti con tanta veemenza ideologica alla Conferenza di Palermo, è stata osteggiata principalmente da esperti e operatori del settore, da persone che interagiscono con i problemi e le contraddizioni che una discussione sulle droghe porta con sé. Questi gruppi di persone, compresi gli utilizzatori a scopo terapeutico, prima ancora che i Gruppi politici, si sono seduti intorno a un tavolo e hanno formato un cartello nazionale che non ha mancato a più riprese di sottolineare le matrici oscurantiste e repressive del disegno di legge Fini. Quello che proponete oggi è la volontà di punizione dei giovani e dei soggetti deboli e, insieme, un attacco al sistema dei servizi.
Nel testo del disegno di legge Fini, introdotto come emendamento nel decreto sulle Olimpiadi, viene proposta un'unica tabella per tutti i diversi tipi di sostanze e la definizione della quantità sopra la quale scatta l'accusa di spaccio è demandata ad un gruppo tecnico-scientifico del Ministero della salute, attribuendo in tal modo ad una commissione tecnica la determinazione di un reato penale: è evidente che si tratta di cosa insostenibile in termini di diritto.
Altro aspetto che ben descrive la sostanziale molla repressiva e giustizialista che muove la vostra proposta è l'obbligo alla cura nelle strutture residenziali come unica alternativa al carcere. Le associazioni interessate al problema hanno sottolineato più volte che questo fatto porterebbe le comunità a trovarsi in una situazione di sostanziale ricatto: o accettano di ospitare le persone soggette alle pene previste nel provvedimento, pur se non motivate o non adeguate a tali percorsi, o impediscono a tali persone di sfuggire al carcere.
Dietro questo decreto si intravede distintamente il disprezzo per coloro che vivono i problemi delle dipendenze patologiche e l'odio per i giovani e i loro stili di vita, confermato dalla penalizzazione della cannabis, che viene equiparata nella repressione all'eroina e alla cocaina. Si tratta di un messaggio assolutamente negativo e controproducente, anche dal punto di vista educativo, di informazione e di prevenzione.
Sulla pelle dei tossicodipendenti e delle loro famiglie, in realtà, si vuole costruire un impero di affari, offrendo l'alternativa al carcere alle comunità autoritarie e di pseudo-recupero. In realtà, si tratterebbe sempre di un luogo di costrizione, con un'esecuzione privata della pena senza neppure i diritti dell'ordinamento penitenziario.
Questa proposta è l'ennesimo colpo di coda di una maggioranza alla ricerca di voti tra gli strati più conservatori della società; e solo tra questi ne può cercare, perché chi si occupa di tossicodipendenza, chi lavora seriamente sulla questione droghe oggi è materialmente o idealmente fuori da quest'Aula a manifestare contro questo decreto, per impedire a questo Governo di ricacciare la legislazione italiana in materia di tossicodipendenze indietro di più di dieci anni.
Come abbiamo sostenuto più volte, non possiamo permettere che un argomento così delicato venga affrontato a colpi, decisamente rozzi, di ideologia. Gli effetti disastrosi del giustizialismo applicato alla sfera delle tossicodipendenze li abbiamo già sperimentati nei primi anni Novanta, fino al referendum abrogativo del 1993. Ora si tratta di andare avanti.
Sperimentazione e riduzione del danno sono le basi di una politica alternativa che nascono scientificamente dall'esperienza di quasi tutti i Paesi europei e dalla risoluzione della stessa Unione Europea. Ad esse vanno affiancate la depenalizzazione dell'uso di sostanze, la sperimentazione di ipotesi non proibizioniste, come l'autocoltivazione di droghe leggere, anche in rapporto al loro utilizzo terapeutico, e la difesa di servizi pubblici quali il SERT, attaccati da anni da definanziamenti e spinte privatistiche.
Questi sono i punti fondamentali per affrontare la questione delle droghe, superando in meglio anche la legge n. 309 del 1990, la cosiddetta Iervolino-Vassalli. È questo l'intento delle tante associazioni che manifestano anche oggi contro di voi ed è questo l'intento di Rifondazione Comunista che si oppone, in Aula e non solo, a chi tenta di illudere i cittadini con una soluzione facile e propagandistica.
Dopo la licenza di uccidere per legittima difesa, con l'aggiunta oggi di questo decreto proibizionista e autoritario, state alimentando una campagna elettorale all'insegna del sicuritarismo, tentando di aizzare gli istinti più bassi e forcaioli presenti nella società per cercare - lo ripeto - di recuperare consensi. Ma non ci riuscirete! (Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Battafarano).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallone. Ne ha facoltà.
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, la mia parte politica manifesta una fortissima critica in merito al decreto-legge in titolo, soprattutto per contestare una spregiudicata prassi di procedura ormai ampiamente collaudata durante questa sciagurata legislatura che, fortunatamente per gli italiani, si avvia lungo il viale del tramonto.
In questo scorcio di legislatura si consuma l'ennesima vergogna istituzionale. Richiamo l'attenzione sulla eterogeneità del decreto, motivo che ha peraltro indotto giustamente il collega Villone a porre una questione pregiudiziale di costituzionalità. La nostra critica diventa ancora più severa se consideriamo che il Governo usa il decreto-legge come contenitore per far passare le ultime clientele, gli ultimi spiccioli di una pessima azione di governo.
Ancor più grave è la spregiudicatezza con la quale il Governo utilizza il decreto per approvare di fatto una nuova normativa sulla tossicodipendenza, addirittura ricattando la stessa maggioranza con il voto di fiducia. Di questo si tratta: state ricattando la vostra maggioranza!
La pregiudiziale di costituzionalità è stata un argomento giuridico ricorrente di tutte le forze dell'opposizione, che l'hanno avanzata ogni qualvolta si sono trovate dinanzi a dei pasticci legislativi, com'è quello di cui oggi stiamo discutendo. Il provvedimento in esame non risponde in alcun modo al criterio dell'omogeneità complessiva del testo ed è tra l'altro da stigmatizzare laddove pone in essere interventi microsettoriali evidentemente diretti a dare risposta ad interessi particolari e marginali a fini del tutto distinti da quello di una sana azione di governo.
La disomogeneità del testo è evidente: si spazia dall'assunzione di personale della Polizia di Stato al personale della carriera prefettizia, dal finanziamento per le Olimpiadi invernali all'esecuzione delle pene detentive dei tossicodipendenti e ai programmi di recupero, fino ad arrivare agli adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero; infine, come chicca, una nuova normativa sulla tossicodipendenza. Scusate la battuta, ma il titolo più calzante per questo atto sarebbe un noto slogan della RAI: «Di tutto, di più».
C'è poi un'altra grave criticità in merito all'atto in esame che muove la mia parte politica: mi riferisco alle nuove norme relative all'esecuzione delle pene detentive per i tossicodipendenti e ai programmi di recupero. In questo modo, con il maxiemendamento, si è introdotto, in modo surrettizio, e soprattutto al di fuori di qualsiasi dibattito parlamentare, la proposta nota come legge Fini sulla tossicodipendenza, che presenta profili di evidente e fin d'ora accertata incostituzionalità.
Nel merito del decreto, con particolare riguardo al tema della sicurezza e a quello relativo al finanziamento delle Olimpiadi invernali, pur giudicando favorevolmente tali interventi se considerati a sé stanti, non possiamo comunque esimerci dal riaffermare la nostra critica sul fatto che siano stati accorpati con materie incompatibili.
Peraltro, la norma sul finanziamento dei Giochi olimpici si è resa necessaria dal momento che il maxiemendamento del Governo alla legge finanziaria 2006 ha cancellato 64 milioni di euro per Torino 2006. A poche settimane dalla cerimonia di apertura dei Giochi invernali, il taglio di quelle risorse rischiava di mettere in ginocchio l'avventura olimpica, il TOROC, che faceva affidamento proprio su quei fondi cancellati da Tremonti e che ora si cerca di raggranellare, in modo del tutto incerto, con il «gratta e vinci» olimpico.
Ricordo che parte di quei 64 milioni (per l'esattezza 40) era destinata a Sviluppo Italia, la finanziaria pubblica coinvolta in alcune attività olimpiche, mentre il resto doveva servire solo a dare ossigeno al budget dei Giochi grazie alla particolare lotteria.
Mi pare molto ottimistico sperare che tale escamotage possa garantire i 64 milioni di euro necessari. Lo scorso 10 gennaio il consiglio di amministrazione del TOROC non aveva potuto approvare il bilancio per i motivi testé ricordati e si era dovuto aggiornare.
Se il 16 gennaio scorso si è potuta sbloccare la situazione è stato, come ha ricordato lo stesso direttore generale del TOROC, grazie all'impegno e agli sforzi della città di Torino e della Regione Piemonte per le garanzie finanziarie offerte, non certo per quelle promesse non mantenute dal Governo, per le quali - va detto per onestà intellettuale - lo stesso sottosegretario e supervisore dei Giochi olimpici Pescante ebbe a manifestare la sua sorpresa, amarezza e dispiacere.
Credo che la maggioranza, con gli ultimi atti di questo scorcio di legislatura, stia ormai dimostrando al Paese la sua ormai minoranza nell'ambito del popolo italiano. Sono atti di una inspiegabile volontà di una maggioranza in rotta, di una maggioranza che non avrà la fiducia del Paese, degli italiani, che invito davvero a fare le valigie. Dovete fare le valigie. È tempo che fate le valigie! (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, in questa bulimia normativa che caratterizza il convulso finale di legislatura ogni giorno ci riserva una sorpresa e un'amarezza maggiore. Si spera sempre che sia l'ultima, ma è l'ultima solo fino a quella che segue.
In questo caso, c'era, all'inizio, il disegno di legge n. 2953, intitolato «Modifiche e integrazioni al testo unico in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope», presentato il 10 maggio 2004, che ha traccheggiato per quasi un anno nelle Commissioni riunite sanità e giustizia senza che nemmeno un emendamento venisse votato; ciò per le evidenti e palesi perplessità presenti nell'ambito stesso della maggioranza, alcune componenti della quale avvertivano la pesantezza ingiustificata di questo disegno e la gravità delle sue conseguenze.
Per questo - come è stato detto - dal marzo 2005 il disegno di legge si è inabissato nel silenzio e pareva destinato alle tante opere incompiute di questa legislatura. Poi, di colpo, la trovata geniale già ricordata dal senatore Zancan: un appiglio formale nel decreto-legge e l'aggiunta di un testo che è poco meno che un'enciclopedia Treccani. Quando si parla di topolino che intende ingoiare l'elefante, a proposito di certe scalate bancarie sulle quali si appunta la polemica di queste settimane, sarebbe il caso di assimilare a questo preteso ingoiamento anche un decreto-legge di tre pagine cui pretende di aggiungersi un testo di 67 facciate.
Dov'era la necessità e l'urgenza di una materia che è stata trattata per un anno e per un anno accantonata? Soprattutto, dov'era l'omogeneità con il resto della materia, l'affinità con le assunzioni di polizia e la lotteria per le Olimpiadi? Noi speravamo che fosse dichiarato inammissibile. Così non è stato e riflettendo ho colto il possibile motivo di questa omogeneità. Dalle mie reminiscenze di vita giudiziaria è emerso il ricordo che nel gergo dei consumatori l'eroina viene qualche volta definita neve, forse perché bianca, impalpabile e mortalmente fredda e i Giochi olimpici invernali sono detti, per l'appunto, Olimpiadi della neve. Questa deve essere stata l'affinità, la liaison che ha dato il lasciapassare a questa congiunzione micidiale per il Paese. Sono certo che Torino ringrazierà.
Perché questa legge è micidiale? I suoi cardini sono quelli che preludono ad una criminalizzazione di massa. Essa intende, e lo dice espressamente, equiparare le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti, tutte unificate in un'unica tabella ed in un'unica normativa sanzionatoria, evidentemente livellata verso l'alto con pene di ammontare ingentissimo.
Inoltre, dichiara espressamente di voler condurre sotto un apparato sanzionatorio anche la stessa detenzione per uso personale, criminalizzando un fatto che tutta la scienza medica e sociologica esclude debba essere criminalizzato. Individua addirittura per decreto ministeriale la soglia quantitativa al di sopra della quale scatta la sanzione penale ed infine - ma è un "infine" dovuto unicamente all'esigenza di sintesi, perché molti altri sarebbero i punti di doglianza - costruisce un sistema sanzionatorio duplice, penale e amministrativo, il secondo dei quali opera anche al di sotto della soglia minima di detenzione di sostanza stupefacente o psicotropa e fatalmente finisce con il convogliare verso il primo una gran massa di semplici utenti della sostanza stupefacente. Nel merito, molto è già stato detto: gli aspetti sociologici sono evidenti; andiamo, ripeto, ad una criminalizzazione di massa.
Il testo al nostro esame ha soppresso quella indicazione quantitativa compresa nelle tabelle richiamate dal disegno di legge nella sua originaria formulazione, che prevedevano la soglia minima di quantità per la cannabis indiana nell'incredibile quantità di 250 milligrammi. Un quarto di grammo significa consegnare alla Polizia la possibilità di fare retate universali in qualsiasi discoteca sabato notte; denunciare ed incriminare centinaia di ragazzi; scegliere quali denunciare e quali no e tenere sotto ostaggio una quantità immensa di quote della generazione giovanile, pregiudicando per la maggior parte di essi il loro futuro. Se si trattasse di reati gravi, sarebbe comprensibile anche questo, ma di fronte al possesso di un paio di sigarette di cannabis, davvero c'è da essere terrorizzati per questo potenziale genocidio che si sta profilando.
Il mio intervento, come è mia abitudine, non si appunta tanto o soltanto sulle questioni di merito che altri colleghi hanno già illustrato ed illustreranno. Continuo a sottolineare, perché so che ci sono ancora autorità di garanzia, i profili di dubbia costituzionalità che ogni normativa presenta. E nei tempi brevi che ci sono purtroppo concessi (perché l'ennesima violenza è anche quella di aver introdotto non solo la normativa per decreto-legge, non solo attraverso la posizione della questione di fiducia, ma anche con la limitazione dei tempi, che ha qualcosa di indecente), ne sottolineo due che difficilmente saranno superabili: la quantità è elemento integrativo della fattispecie e di una fattispecie penale gravissima e la definizione di questa quantità è affidata ad un decreto ministeriale in palese violazione della riserva di legge penale.
Conosco l'obiezione: anche con il decreto presidenziale n. 309 del 1990, il Ministro della sanità era chiamato a determinare con decreto i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere, ma il rinvio al decreto ministeriale era comunque inquadrato in un preciso concetto definitorio che fungeva da limite e da obiettivo.
Oggi, invece, il rinvio a determinazioni ministeriali viene incorporato nella legge, ma viene meno l'ancoraggio a qualsiasi nozione obiettiva, quale la modica quantità o la dose media giornaliera o qualsivoglia altra. Manca un riferimento sostanziale alla stregua del quale valutare la congruità dei limiti massimi di principio attivo. La legge penale deve farsi carico del principio di offensività e di ragionevolezza e questo non viene operato dalla legge, perché viene integralmente delegato ad un organo dell'Esecutivo.
Questo è il primo e gravissimo profilo di incostituzionalità già segnalato e da me sottolineato ulteriormente. Ma ce n'é un secondo: la costruzione di un apparato amministrativo sanzionatorio per la detenzione al di fuori dei casi in cui costituisce illecito penale, quindi per la detenzione di una sostanza anche di quantità infinitesima.
Questo apparato amministrativo presenta dei connotati di gravità eccezionale che violano, a nostro giudizio, l'articolo 13 della Costituzione, in base al quale la libertà personale può essere limitata soltanto dall'autorità giudiziaria ovvero dall'autorità amministrativa in casi eccezionali di necessità ed urgenza definiti tassativamente dalla legge. Dov'è la necessità e l'urgenza di un intervento di polizia nei confronti del detentore di un paio di sigarette di hashish?
Signor Presidente, purtroppo non posso sviluppare ulteriormente questo tema, se non rilevando che nelle misure amministrative ci sono misure che ricalcano perfettamente misure cautelari previste nel codice di procedura penale o misure di sicurezza previste nel codice penale affidate all'autorità amministrativa in assenza di ogni requisito di necessità.
Anche questo mi induce ad un'ulteriore profonda meditazione su questa legge, che procurerà un percorso di illeciti susseguenti che nasce da un illecito artificiale e si conclude nel carcere per una larga parte di una generazione. (Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.
*VALDITARA (AN). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, i nostri lavoratori e le nostre imprese sono costrette a subire la concorrenza dei mercati asiatici, mercati in cui non si rispettano i diritti dei lavoratori. La concorrenzialità non avviene dunque sulla qualità dei prodotti ma avviene sulla assenza di regole, su costi assolutamente competitivi data la non presenza di regole e di accordi sindacali. È dunque una concorrenza sleale.
Il nostro sistema ovviamente può competere puntando sulla qualità dei prodotti e la qualità dei prodotti si esprime nei marchi. È sempre più diffusa la contraffazione dei prodotti, la contraffazione dei marchi: c'è una invasione in Italia di merci contraffatte che mettono fuori gioco, che danneggiano pesantemente i nostri produttori, i nostri lavoratori ed anche il nostro sistema di distribuzione e di vendita.
La contraffazione è un fenomeno odioso perché ruba le idee altrui; colui che crea merce contraffatta è come il ladro che sottrae il bene d'altri e chi vende merce contraffatta è come il ricettatore. Dobbiamo essere consapevoli che acquistando merce contraffatta è come se comprassimo merce rubata da un ricettatore. Alleanza Nazionale, recependo le richieste, le preoccupazioni di un intero sistema produttivo, ha proposto un emendamento che è stato approvato in Commissione ed ora è stato accolto dal Governo: si tratta dell'articolo 5-bis, che prevede un aumento significativo delle sanzioni nei confronti di coloro che acquistano merce contraffatta: almeno 500 euro.
La precedente sanzione di 100 euro era irrisoria, era una sorta di legittimazione di un comportamento molto dannoso per la nostra economia. In questo modo abbiamo sottolineato la funzione di deterrenza della sanzione, speriamo ora che la si faccia applicare a iniziare dai Comuni con la polizia municipale. Si tratta di una norma che ha un forte valore simbolico e riteniamo che da essa si possa iniziare a contrastare più efficacemente il grave fenomeno della contraffazione. (Applausi dal Gruppo AN).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biscardini. Ne ha facoltà.
BISCARDINI (Misto-Rnp). La nostra prima considerazione, come senatori della Rosa nel pugno, riguarda il metodo con il quale questo emendamento e questo decreto vengono portati all'attenzione dell'Assemblea. Vogliamo rilevare che si tratta di un vero e proprio blitz del Governo, un ulteriore strappo istituzionale e costituzionale purtroppo accettato in modo ingiustificato dalla Presidenza del Senato.
Mi spiace che non ci sia il presidente Pera, ma volevo ricordargli che nei giorni scorsi, invocando una prassi costituzionale che non c'è, egli ha impedito ai senatori della Rosa nel pugno di chiedere di portare a compimento la richiesta di un dibattito sull'amnistia. Oggi, facendo valere una prassi costituzionale che non c'è, il presidente Pera consente il dibattito su un maxiemendamento e consente su questo il voto di fiducia.
Si tratta di un provvedimento che non ha carattere di urgenza, non risponde minimamente ai criteri di omogeneità e che annette, allega, unisce al tema di un decreto che riguarda il finanziamento delle Olimpiadi di Torino la materia molto più delicata e complessa che riguarda l'uso e lo spaccio degli stupefacenti. È un maxiemendamento di 50 pagine che riguarda la disciplina degli stupefacenti ed è riferito ad un decreto che non ha nulla a che vedere con una materia di questa natura.
Perché è stata adottata questa procedura? Noi crediamo per non consentire, in primo luogo, il dibattito, per non consentire a questo Parlamento di legiferare, alle opposizioni e ai parlamentari di discutere.
Nel merito queste norme sono - non troviamo un termine migliore, mi scuso con l'Aula - una vera e propria porcheria, che rinvia peraltro ad un decreto ministeriale, sottratto, ancora una volta, al controllo democratico, i termini giuridici del problema, come è stato giustamente ricordato. Una porcheria che propone e ripropone norme liberticide e poliziesche, che purtroppo conosciamo già e che rischiano di condannare centinaia di migliaia di giovani, forse qualche milione, che possiedono cinque o sei spinelli, al processo, all'arresto, alla condanna in carcere, in alcuni casi da uno a sei anni: non 500 o 600 spinelli e neppure 50 o 60: la dose corrispondente a cinque o sei spinelli!
Voi mettete sullo stesso piano le droghe pesanti e le droghe leggere; voi attribuite la stessa pena per lo spaccio e per il consumo di stupefacenti; voi confondete l'uso con lo spaccio degli stupefacenti; e voi confondete, soprattutto, le droghe, cioè 250 milligrammi di marijuana con 500 milligrammi di cocaina: questo è il problema concreto di cui stiamo discutendo in quest'Aula!
Arriviamo alla politica. Voi pensate di fare la campagna elettorale sulla sicurezza applicando la teoria della tolleranza invocata all'inizio di questa legislatura dall'onorevole Fini. Ma i cittadini non sono stupidi: questa è una legge contro la libertà; questa è una legge contro i giovani, altro che le politiche giovanili; questa è una legge contro le famiglie; questa è una follia antisociale e pericolosa dal punto di vista sociale, che porterà in carcere molti giovani, i quali andranno ad aggiungersi a quelli che già ci sono e che porta il problema della droga sul terreno del sistema giudiziario e carcerario, lasciando marcire in carcere, come già marciscono oggi, migliaia e migliaia di giovani, lì detenuti per spaccio o per consumo di stupefacenti. I problemi sono ben diversi, ma sappiamo che, dietro di essi, vi sono spesso problemi di forte valenza sociale che vanno affrontati.
Non è attuata nessuna terapia di recupero dei tossicodipendenti nelle nostre carceri, e il Ministro lo sa; se non lo sa, è grave. Sa il Ministro quanti sono i detenuti in carcere per reati connessi all'uso degli stupefacenti? Sa che il numero è enorme? Sa che oggi i tossicodipendenti in carcere rappresentano il 27 per cento della popolazione carceraria? Volete aumentare questo numero? Ma sapete che nelle nostre carceri non c'è più posto per nessuno? Avete sentito parlare di sovraffollamento delle nostre carceri? Sembra di no. Ma dove vivete? Come si fa a proporre una norma di questa natura? Come si fa a proporre in un Paese normale, diversamente da tutti gli altri Paesi europei, una norma che considera spacciatore un giovane in possesso di 0,25 grammi di cannabis? Siete fuori dal mondo.
Diteci che in questo Paese la Casa delle libertà propone un'ideologia del proibizionismo, e allora le cose sono chiare. Ma se intendete far passare questa norma come qualcosa di normale non riuscirete a farlo oggi e non riuscirete a farlo neppure in campagna elettorale! C'è un'ideologia del proibizionismo: no alle unioni di fatto; no alla fecondazione assistita; no alla ricerca libera, no allo spinello!
Manca che prendiate per buona la teoria che sesso senza amore è merce ad un passo dal reato, per cui dovrete organizzare campi di detenzione. Non c'è da ridere. Ci proponete un modello di società deviato, malato, contro il diritto del cittadino di vivere serenamente, in libertà, nel rispetto assoluto della libertà degli altri: siete contro ogni forma di autodeterminazione dell'individuo. Perché lo fate, chi ve lo sta chiedendo in questa circostanza? A chi interessa questa legge?
Il Ministro ieri in un comunicato ha dichiarato che le comunità che operano da privati in questo settore sarebbero e sono d'accordo con questa legge. Intanto credo che non lo siano tutti, ma certamente è vero che il Ministro parla di quei centri privati, già indicati direttamente dalla Presidenza del Consiglio, destinatari di contributi già previsti dalla finanziaria (5 milioni di euro), chiamati ad intervenire sulla riduzione del rischio.
Altro che sicurezza! Altro che problema della droga! Fuori dalla porta c'è qualcuno che sulla penalizzazione della droga è pronto a fare business, a organizzare strutture private di detenzione. Di questo stiamo parlando. Voi volete affidare i poteri di certificazione delle tossicodipendenze agli stessi soggetti che poi fanno attività di recupero, prendendo soldi dalle ASL e avendo quindi tutto l'interesse di iscrivere nei propri registri il maggior numero possibile di utenti. Questa è la vostra politica contro la droga, per il recupero dei tossicodipendenti? Questa è la vostra politica nei confronti dei giovani che fanno uso di qualche spinello?
Per tale ragione questa legge è una porcheria, è una legge liberticida, fascistoide. È una legge vergogna, perché dietro la droga, dietro un dramma sociale, dietro il dramma delle famiglie ci sono i vostri sporchi interessi e quelli dei vostri amici! (Applausi dai Gruppi Misto-Rnp, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un).
BALBONI (AN). Ma vergognati!
CALVI (DS-U). Ma vergognati tu. Non ti permettere di dire queste cose, stai zitto e ascolta. (Commenti del senatore Balboni).
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di interrompere questo scambio.
PAGANO (DS-U). Ma come mai oggi sei in quest'Aula?
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.
*VILLONE (DS-U). Signor Presidente, abbiamo di fronte un caso evidente di incostituzionalità sotto molteplici profili. Innanzitutto abbiamo una violazione formale e sostanziale dell'articolo 72 della Costituzione sul procedimento legislativo, che prevede un modello fondato sul doppio passaggio tra Commissione ed Aula.
Si tratta di un modello non formale ma sostanziale, essendo stato posto dalla Costituzione per il perfezionamento del testo legislativo - come spiegano tutti i manuali di diritto costituzionale - e che appunto viene stravolto. In questo caso non abbiamo di fronte un emendamento d'Aula, ma un intero testo legislativo, una nuova legge che ci piomba addosso. È una violazione palese dei diritti del singolo parlamentare, delle forze politiche e dell'interesse alla migliore formazione del testo.
Per esempio, non possiamo porre su questo nuovo testo un'apposita e specifica pregiudiziale di costituzionalità, come pure sarebbe opportuno e giusto fare, e come ho dovuto fare io surrettiziamente prima dell'arrivo del testo. Questa è la prova della forzatura che è stata fatta.
Un secondo profilo di illegittimità e di violazione della norme costituzionali e regolamentari sta proprio nel modo di apporre la fiducia. È ben vero che una questione di fiducia può essere posta su qualunque oggetto, ma deve essere un oggetto puntualmente definito in termini parlamentari. La fiducia potrebbe essere apposta sull'articolo unico della legge di conversione così com'è, ma non servirebbe perché deve entrare un testo nuovo. Potrebbe essere apposta sul maxiemendamento che deve fare entrare il testo nuovo, ma non servirebbe perché rimarrebbe aperto il resto e quindi bisognerebbe apporre più di una fiducia.
Quindi che cosa si fa? Si inventa l'allegato; si inventa questo paniere omnibus in cui ci stanno sia il vecchio che il nuovo per la comoda - per così dire - decisione della maggioranza. Anche in questo caso la violazione è evidente.
Un terzo profilo attiene alla posizione e al ruolo del Ministro. Poiché l'ha già ottimamente illustrato il collega Calvi, non mi ripeto. In questo caso abbiamo una palese violazione dei principi generali, e in particolare dell'articolo 25 della Costituzione e del principio di legalità della pena, laddove al Ministro si assegna la potestà discrezionale di definire il fondamento dell'apparato sanzionatorio. Sicuramente questo è incostituzionale.
Infine, aggiungerei un altro motivo più complessivo: nel testo sostanzialmente si riconduce la figura del tossicodipendente a quella del criminale. La si circonda di limiti, paletti, sanzioni e di obblighi di fare e non fare; gli si costruisce attorno un cordone sanitario. Questo non solo tradisce i fini della legge, che sarebbe in ipotesi il recupero del tossicodipendente, ed anzi va in senso contrario; non solo - come ha ricordato il collega Fassone - favorisce un fenomeno di criminalizzazione di massa, ma lede ovviamente i principi costituzionali di libertà, in particolare la libertà personale e di circolazione e soggiorno, che ben possono essere limitati ma ovviamente per il minimo necessario e in vista di fini ed interessi anch'essi costituzionalmente rilevanti.
Qui presiedono principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità, principi che non sono con ogni evidenza rispettati nella specie, e quindi questa legge entra nell'orbita di quella giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sottoposto ad un vaglio rigoroso e puntuale, per altre fattispecie, sanzioni di questo tipo. Quindi, molteplici sono i profili di incostituzionalità.
Ma perché accade tutto questo? Perché sono compiute queste forzature? Siamo di fronte al ritratto di una maggioranza fatta di reciproci ricatti e reciproche debolezze.
Entra oggi, nel provvedimento che si occupa delle prossime Olimpiadi invernali, il testo sulle tossicodipendenze, così com'era entrato ieri quello sulla devolution. Il meccanismo è lo stesso: ogni parte di questa maggioranza mette la sua bandiera. Non abbiamo di fronte a noi un indirizzo di Governo, ma una sorta di vestito di Arlecchino, in cui oggi colore corrisponde a questa o quella forza politica della maggioranza.
Purtroppo oggi abbiamo di fronte una legge oscurantista, una legge che vuole criminalizzare quando in tutto il mondo l'esperienza dimostra che la pulsione sanzionatoria non è una risposta efficace; una legge che dimostra la natura di questa maggioranza.
Signor Presidente, ieri in questa Aula avevamo in esame un disegno di legge sulle attività funerarie. L'ineffabile Presidente del Consiglio ha sostituito allo slogan di una casa per tutti quello di una cappella per tutti: ben inteso, una cappella funeraria. Del resto, ciò è anche giusto, perché prima affama gli italiani e poi ne favorisce la sepoltura. Mi sembra un atteggiamento del tutto conseguente.
Dalla proposta di ieri e da quella di oggi - secondo me - signor Presidente, si trae che l'acronimo CDL non sta più per Casa delle libertà, ma per cappella delle libertà: una giusta etichetta per un maggioranza forcaiola e reazionaria. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Forlani. Ne ha facoltà.
FORLANI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ad esaminare un provvedimento a mio giudizio necessario in occasione delle prossime Olimpiadi, in una congiuntura di terrorismo internazionale che richiede interventi anche sul piano normativo per prevenire eventuali attentati, ma anche per tutelare in modo più incisivo l'ordine pubblico.
Nell'ambito di questo provvedimento noi dell'UDC salutiamo con particolare favore l'inserimento di nuove norme in ordine al problema delle tossicodipendenze e sostanze psicotrope. Abbiamo sempre ritenuto la lotta alla droga una priorità essenziale dei nostri programmi di riforma, della nostra visione della condizione dell'uomo nella società e dello sviluppo armonico della convivenza civile, con particolare riferimento alla tutela della famiglia, all'educazione e all'integrazione dei giovani. Si tratta di una priorità, di un tratto distintivo di tutta la nostra esperienza politica.
Il consumo di stupefacenti provoca nella società effetti devastanti, che purtroppo tutti conosciamo da molti anni: la distruzione della vita di tanti giovani, l'alimentazione della potenza e della ricchezza di grandi organizzazioni criminali, l'incremento della precarietà dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Chi è un po' più adulto ricorda come più generazioni abbiano fatto i conti con questa piaga sociale e più generazioni di legislatori si siano confrontate per offrire risposte efficaci.
Ricordo negli anni Settanta le battaglie del Gruppo Abele che portarono ad una prima legge che differenziava la posizione del consumatore da quella dello spacciatore, depenalizzando il consumo; ed ancora il decreto legislativo del 1990, promosso in particolare da un Ministro democratico-cristiano (Iervolino), che tendeva a reintrodurre il concetto di punibilità del consumatore per sottolineare la sostanziale antigiuridicità del comportamento di chi assume sostanze stupefacenti, ma nello stesso tempo inseriva sanzioni molto leggere che incentivavano la terapia, la cura e il ricovero nelle unità terapeutiche.
Oggi, sulla base dell'esperienza concreta e del riscontro dei risultati, ci troviamo di fronte alla necessità di introdurre una serie di correttivi rispetto a quella normativa. Questo non tanto sotto il profilo repressivo e dell'incremento delle pene, come sottolineato dai colleghi dell'opposizione, ma proprio per evitare un'eccessiva concentrazione nelle nostre carceri già sovraffollate, caratterizzate da condizioni di vita drammatiche. Il fine è quello di limitare l'ingresso nelle carceri di persone che si trovano in condizioni di tossicodipendenza e di consentire cicli completi di cure e recupero, nelle comunità o in strutture idonee, senza dover rientrare in carcere ed interrompere tali programmi di recupero.
Si tratta di una nuova normativa che non viene dalla luna e che non risponde a criteri arbitrari o unilaterali. Vi è stato un ampio lavoro di consultazione di tutti quei grandi operatori sociali che eroicamente hanno operato in questi anni e di quelle strutture, private e pubbliche, che hanno maturato in tale settore qualificate esperienze di assistenza, recupero e reinserimento.
Conosciamo molti nomi in questo campo e le conseguenze positive di tante di queste esperienze. Rendo testimonianza in particolare al ministro Giovanardi, del mio schieramento politico, il quale, delegato dal Governo di accelerare il processo di riforma legislativa rimasto un po' inerte per alcuni anni, ha dato vita a questo ampio confronto e a questa consultazione.
Ha ottenuto l'approvazione della Consulta nazionale su queste innovazioni e ha indicato queste normative con il consenso di chi opera sul campo, di chi opera in trincea per salvare, recuperare e restituire, con ruoli produttivi e costruttivi, alla società tanti giovani che si erano trovati a vivere l'incubo della droga e hanno vissuto in un tunnel.
Pertanto, si aumentano gli anni di pena che richiedono il reingresso in carcere, una volta passata in giudicato la sentenza, nel caso di persone che si siano sottoposte a programmi di cura e di terapia; si introduce una nuova disciplina delle strutture di assistenza, equiparando strutture pubbliche e strutture private particolarmente qualificate, cui vengono assegnati gli stessi poteri e le stesse facoltà; viene rivisto il criterio di distinzione tra consumatore spacciatore.
Il criterio della dose media giornaliera che avevamo adottato era un po' convenzionale, un po' arbitrario e, molto spesso, non era sufficiente ad integrare una condizione reale di partecipazione all'attività di spaccio di stupefacenti; si introducono, quindi, criteri più aderenti alla realtà e alla concreta dinamica di questa attività.
Peraltro, quando si tratta di materie così delicate sostengo sempre la necessità di sperimentare la normativa sul terreno dell'azione concreta, perché è importante riscontrarne gli effettivi risultati e poi, eventualmente, correggerla, dopo un certo periodo di esperienza.
Con queste norme ci auguriamo di aver introdotto un utile strumento per aiutare sia le famiglie, molto spesso lasciate sole di fronte a questo problema, esposte alle violenze, alle vessazioni, al depauperamento finanziario e, alla fine, ridotte in condizioni di impotenza, che, in particolare, quei grandi operatori che veramente hanno in questi anni supportato le carenze dello Stato, delle istituzioni, e fatto in modo che molti giovani, la cui condizione sembrava disperata, siano tornati a vivere una vita serena e ad integrarsi positivamente nella società. (Applausi dai Gruppi UDC, AN e della senatrice Boldi. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bobbio Luigi. Ne ha facoltà.
BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, dico cosa tristemente ovvia, sottolineando ed evidenziando come la droga nel nostro Paese e nel mondo sia problema innanzitutto sociale devastante.
Devo premettere che, come partito di Alleanza Nazionale, ma credo anche come rappresentanti, tutti noi, di una coalizione di centro-destra, non siamo e non saremo mai antiproibizionisti, perché, a mio avviso, se lo fossimo tradiremmo la giusta concezione dello Stato e, innanzitutto, dei doveri dello Stato.
Chi sostiene la liberalizzazione delle droghe finge di non sapere che una tale eventualità ci porterebbe inevitabilmente, ad esempio, al contrabbando di droghe sempre più potenti, e sempre più potenti di quelle che qualunque Stato, pur antiproibizionista, potrebbe mai tollerare in relazione al dovere insuperabile di tutelare la salute dei suoi cittadini.
Siamo orgogliosi che il nucleo del testo del disegno di legge che reca il nome del vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, onorevole Fini, si avvii a divenire finalmente legge. È un'ulteriore grande risposta al Paese che siamo orgogliosi di dare.
Ho sentito parlare prima alcuni colleghi di problemi di ordine costituzionale con riguardo all'inserimento dell'emendamento nel testo della legge di conversione del decreto-legge relativo ai Giochi olimpici invernali, in relazione ai requisiti di necessità e di urgenza, o di pertinenza. Mi sembrano argomentazioni assolutamente inconferenti sul piano del diritto e su quello della convenienza politica.
Sul piano del diritto, non c'è dubbio che parliamo di una legge di conversione, la quale per definizione non è legata ai requisiti costituzionali del decreto-legge, ossia la necessità e l'urgenza. Non vi è neanche un problema di pertinenza della materia, posto che lo stesso testo del decreto-legge opportunamente contiene un riferimento, all'articolo 4, alla materia in questione.
Preme invece sottolineare, sul piano della politica, che il Governo ha colto correttamente, con l'inserimento di questi emendamenti, una preziosa occasione per dare alla Nazione una nuova fondamentale risposta normativa.
Indubbiamente, si tratta dell'estrapolazione di norme fondamentali già inserite all'interno del disegno di legge Fini sulle droghe, testo alla cui opportuna rapida approvazione non si è potuti pervenire certamente non per mancanza di volontà politica o di impegno, ma - come è a tutti noto - per l'enorme mole di lavoro che opprime in questa legislatura il Senato, il Parlamento, molto produttivo in maniera virtuosa sul piano normativo. Queste norme porgono al Paese un nuovo modo di vivere ed interpretare il fenomeno e il problema droghe. Il messaggio lanciato è forte, significativo ed importante: drogarsi è un disvalore, drogarsi non è un diritto di libertà.
Se solo pensiamo a quanto lo Stato ha fatto negli ultimi anni e continua a fare in tema di tutela della salute, della sicurezza personale dei cittadini, di divieti di fumo, di obbligo di uso del casco, di obbligo di uso delle cinture di sicurezza, ci rendiamo conto di quanto sia vero tutto ciò e di quanto sia importante e fondamentale introdurre queste nuove norme nel panorama normativo, cambiando profondamente, in maniera virtuosa, un sistema normativo in tema di stupefacenti che, se mai - e mi sento di negarlo - ha avuto una sua valenza effettiva nel contenere il fenomeno, oggi meno che mai può dirsi rispondere a questa caratteristica necessaria.
Dobbiamo essere chiari: la grande sfida in tema di stupefacenti si gioca non solo e non tanto sul recupero di coloro che purtroppo sono già caduti nella triste spirale dell'assunzione di stupefacenti, ma, per il futuro, nel comporre un sistema normativo che, affermando il principio del disvalore sociale, civile, umano del drogarsi, ponga una fortissima barriera, di principio innanzitutto, oltre che di norme concrete, affinché per il futuro tendenzialmente si azzeri il devastante fenomeno delle sempre più giovani generazioni che giungono alla distruzione umana e morale attraverso l'uso di droghe.
A mio avviso, sono tre le grandi direttrici lungo le quali si muovono le norme introdotte con emendamento dal Governo nella legge di conversione.
In primo luogo, si rimodula e si riposiziona in maniera ottimale l'apparato repressivo della normativa laddove si configuri e si ravvisi l'illecito penale.
In secondo luogo, si rimodula in maniera significativa e importante un sistema di sanzioni amministrative per coloro che non incorrano nella vicenda penale in ragione dell'uso personale dello stupefacente ed un importante corredo di norme preventive finalizzate, oltre che alla prevenzione a favore dell'assuntore, anche e soprattutto alla prevenzione del danno nei confronti della collettività.
Infine, la terza direttrice lungo cui si muove il complesso di norme è molto forte e dà ampiamente ragione al Paese dell'infondatezza, della pretestuosità strumentale, del qualunquismo delle critiche mosse dagli amici e colleghi del centro-sinistra a questo ennesimo importante sforzo normativo.
È una direttrice che, infatti, si muove in una direzione di riassetto del sistema processuale penale e del sistema dell'esecuzione penale in chiave fortemente e concretamente, per la prima volta, indirizzata al recupero e alla riabilitazione dei tossicomani.
Sotto il primo aspetto, quello repressivo, si fa finalmente chiarezza; basta distinzione tra droghe pesanti e droghe cosiddette leggere. Si fa giustizia di una vera e propria mistificazione scientifica, sociologica e giuridica: le droghe sono droghe. Insistere, perpetuare questo equivoco avrebbe significato venir meno, almeno per quel che riguarda questo Governo e questa maggioranza, ad un preciso dovere di chiarezza, innanzitutto giuridica e anche politica.
Si recupera poi, fortemente e in maniera finalmente concreta e utile, il concetto di uso personale, che viene limitato a poche specifiche, chiare, concrete e conferenti condotte che diversamente sarebbero di reato, che viene individuato sulla base di parametri oggettivi in relazione alla sostanza stupefacente dalla cui mancanza si possa inferire la destinazione all'uso personale e nella cui presenza, invece, si possa negare la destinazione all'uso personale, trattandosi di destinazione evidentemente alla commercializzazione a favore di terzi.
Sotto il secondo aspetto, abbiamo delle norme importanti dal punto di vista delle sanzioni amministrative e preventive.
Per quanto riguarda il terzo aspetto, l'incidenza, ad esempio, in tema di misure cautelari nella fase delle indagini preliminari, è importante nella misura in cui si sottolinea che, salva la sussistenza di esigenze di particolare gravità, non si possa far luogo alla custodia in carcere.
La droga è problema devastante. Non condividiamo la subcultura della riduzione del danno, che ha imperato per troppi anni e ha provocato tanti danni, e della convivenza con il problema. Il Governo e la maggioranza, che convintamente sostenevano e sostengono l'originario disegno di legge Fini e sostengono queste norme, si rifiutano, nell'interesse del Paese, di continuare a convivere con un problema. Noi ci muoviamo nella direzione della soluzione del problema. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Meleleo. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Girolamo. Ne ha facoltà.
DI GIROLAMO (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, con questo atto - come già hanno detto altri senatori - oggi il Governo compie un'ulteriore violazione dei princìpi che devono regolare i rapporti tra maggioranza e opposizione e una nuova violenza nei confronti del Parlamento tutto e dei cittadini.
La cosa è tanto più grave perché ci troviamo di fronte ad una materia delicata e sensibile, che attiene alla vita e al futuro di milioni di persone, soprattutto giovani. Il problema del rapporto con le sostanze stupefacenti e psicotrope interessa, infatti, una buona parte della popolazione per lo più giovanile. Si calcola che a livello europeo i consumatori problematici rappresentino circa lo 0,5 per cento della popolazione, con una certa omogeneità tra i diversi Paesi, mentre i consumatori non problematici, ovvero quelli che ne fanno uso saltuario, arrivano, secondo i diversi studi, al 15-20 per cento della popolazione totale.
Mettere insieme, come fa questo provvedimento, in maniera semplicistica e ottusa queste due categorie è un errore grave che rischia di marchiare la vita di tanti ragazzi. Vi è la necessità, invece, di dotarsi di strumenti diversi e di strategie articolate per contrastare un fenomeno che sempre più spesso entra nella storia del vivere quotidiano dei nostri giovani.
L'approccio punitivo che sottendono queste norme rischia di etichettare in maniera irreversibile molti soggetti e di mimetizzare ancora di più i consumatori occasionali, impedendo di fatto quell'intervento educativo che più di ogni altro consente di contenere il fenomeno e prevenire l'abuso.
Crediamo che al centro di ogni intervento vi debba essere la persona, con la sua problematicità, la sua fragilità, ma anche con la sua ricchezza.
Per questo vogliamo dare priorità alle politiche di ascolto, di supporto, di comprensione, di accompagnamento verso scelte e stili di vita diversi. Voi invece, nella vostra ossessione, mettete al centro la sostanza, rendendola paradossalmente ancora più desiderabile ed attraente.
Le esperienze condotte in tutti i Paesi del mondo ci dicono che la strategia dei quattro pilastri - lotta al traffico, prevenzione, cura e riabilitazione e la riduzione del danno che l'Unione Europea propone e sperimenta da anni nei vari Stati membri - è l'unica che può vantare risultati positivi.
Con questa scelta, quindi, voi vi ponete anche fuori della strategia europea e sposate un indirizzo, quello degli Stati Uniti, che ha dimostrato ampiamente il suo fallimento e che infatti proprio adesso è oggetto di revisione. Come fate spesso, arrivate tardi, scegliete le cose peggiori e copiate anche male!
La stessa Organizzazione mondiale della sanità ha indicato come fondamentale la suddivisione tra uso, abuso, consumo problematico e dipendenza quale orientamento alla costruzione dei percorsi più utili per i vari stili di vita e di consumo. Parificare tutto, fare di tutta l'erba un fascio, dall'eroina alla cannabis, dalla cocaina alla ecstasy, dal consumo occasionale a quello ripetuto ed alla dipendenza, è profondamente sbagliato.
La proposta generalizzata di pene pesanti ed illogiche punisce quasi allo stesso modo il giovane che sperimenta con gli amici una trasgressione, il tossicodipendente gravemente compromesso nel consumo, lo spacciatore di strada, il grande trafficante.
Sulla questione delle sanzioni si sono soffermati altri colleghi. Personalmente, vorrei utilizzare il poco tempo che mi resta per contrastare, da membro della Commissione sanità e da medico, l'assioma scientifico, qui ribadito dal senatore Bobbio, che sostiene il testo di legge, e quindi l'inserimento dei preparati attivi della cannabis all'interno della tabella I.
Devo riconoscere che, in quest'ultima versione, avete avuto almeno il pudore di non riproporre la colonna con la quantità di sostanza massima prevista per il consumo, dopo che nelle audizioni tutti gli esperti, farmacologi e tossicologi, le avevano demolite, anche se rimandate - come ha già detto il senatore Calvi - ad un provvedimento del Ministero della sanità. Ma avete conservato la cannabis indica tra le sostanze che «non trovano nessun impiego terapeutico».
Se aveste avuto la pazienza di studiarvi le cose, invece di procedere per dogmi, avreste visto che vi sono almeno quattro grandi importanti report internazionali sulla cannabis: il primo è il rapporto alla Camera dei Lord inglese sulla marijuana ad uso terapeutico del 1998 e riconfermato nel 2002 dall'Advisory Council on the Misuse of Drugs, organismo di consulenza scientifica del Governo inglese; il secondo è il Rapporto «Nolin» della Commissione speciale sulle droghe del Senato del Canada; il terzo è il cosiddetto «Cannabis Report», redatto da una task-force di scienziati nominati dai Ministeri della sanità di Olanda, Germania, Svizzera, Belgio; il quarto è il cosiddetto Rapporto Roques, promosso dal Ministro della sanità francese e redatto da una commissione di esperti presieduta dal farmacologo Bernard Roques, membro dell'Accademia delle scienze.
Tutti questi rapporti, redatti da Governi, convergono nell'affermare che la canapa è molto meno rischiosa di altre sostanze psicoattive, compresi alcool, tabacco e barbiturici, e ne consigliano la declassificazione dalla classe B (intermedia) a quella C, ovvero quella delle sostanze a minor rischio, cosa che poi i rispettivi Parlamenti hanno fatto. A tutti questi Paesi dobbiamo aggiungere quelli scandinavi, l'Olanda e recentemente anche la Spagna, nel novero di quelli che considerano la cannabis molto meno pericolosa e nociva di altre sostanze.
Solo l'Italia, quindi, in maniera ascientifica ed antistorica, va in senso opposto. Non solo, ma ormai recenti acquisizioni della comunità scientifica internazionale ci dicono che i derivati della cannabis hanno un potenziale terapeutico da esplorare. Alla comprovata utilità nel contrastare la nausea ed il vomito nei pazienti costretti a sottoporsi a chemioterapia antitumorale e di stimolazione dell'appetito nella sindrome da deperimento causata dall'AIDS si stanno aggiungendo evidenze scientifiche nel trattamento della sclerosi multipla e di altre malattie degenerative del sistema neurologico, nel trattamento del dolore, nelle malattie autoimmunitarie.
Sull'uso medico dei cannabinoidi si sono pronunciati l'International Control Board dell'ONU, i Governi israeliano, inglese, tedesco, australiano, olandese, svizzero, belga, sudafricano, canadese e spagnolo e in molti di quei Paesi sono in commercio preparati a base di derivati della canapa.
L'ultimo aspetto che voglio affrontare è quello della cosiddetta cannabis pesante, ovvero il presunto aumento della percentuale di tetraidrocannabinolo nella canapa acquistata nel mercato illegale. Ebbene, il rapporto dell'Osservatorio europeo di Lisbona sulle droghe ci dice che la potenza è rimasta al 6-8 per cento, con l'unica eccezione di quella prodotta autonomamente in Olanda, che è più potente, ma rappresenta una piccolissima parte del consumo. Il rapporto conclude con queste parole: «Le affermazioni comparse sui mass media» - e che ho sentito anche in Commissione - «secondo cui la potenza della cannabis sarebbe aumentata di dieci volte negli ultimi decenni non sono supportate da alcun dato, né negli USA, né in Europa». Penso che non ci sia altro da aggiungere.
Per concludere, signor Presidente, il Governo con questo provvedimento ha voluto operare un trapianto senza curarsi minimamente della compatibilità. Sono sicuro che la reazione sarà quella di un rigetto e gli italiani lo dimostreranno il 9 aprile. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Pagliarulo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tredese. Ne ha facoltà.
TREDESE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento riguarderà la parte del decreto in discussione che si riferisce alle modifiche al Testo unico sulle tossicodipendenze, testo che avevo seguito come relatore in Commissione sanità.
La legislazione italiana in tema di stupefacenti ha conosciuto quattro fasi differenti; la prima corrisponde al periodo di operatività delle disposizioni antecedenti alla riforma del 1975, la seconda coincide col vigore della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e comprende il quinquiennio che va dal 1975 al 1990, la terza parte inizia nel 1990 ancorché viene approvata la legge 26 giugno 1990 n. 162, la cosiddetta legge Vassalli-Russo Iervolino e si conclude nel 1993 quando norme significative di questa legge vengono abrogate dal referendum, la quarta, che inizia proprio col referendum, dura tuttora.
Se è superfluo ricordare che la legislazione antecedente al 1975, che aveva carattere fortemente repressivo e puniva, oltre allo spaccio di droga, anche il consumo e la detenzione finalizzata al consumo, giova invece accennare alla legge n. 685 approvata nel 1975 e rimasta in vigore fino al 1990; questa legge considera l'assuntore di stupefacenti che non sia al tempo stesso spacciatore e non detenga grossi quantitativi di droga, esclusivamente come un ammalato e in quanto tale da curare e da riabilitare.
E' sufficiente che la sua condotta non oltrepassi la soglia di detenzione della modica quantità, una soglia che nei fatti non sempre è irrilevante, dal momento che sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione è modica anche la quantità che consente l'approvvigionamento fino a tre-quattro giorni per un tossicodipendente assuefatto per non essere censurabile nemmeno in via amministrativa. In tal modo, assumere stupefacenti rappresenta una scelta libera dell'individuo al pari di tante altre rispetto alle quali lo Stato non prende posizione in favore o contro mostrandosi sostanzialmente agnostico e quasi indifferente.
Due decreti del Ministro della sanità, adottati in attuazione della legge n. 685 del 1975, risalente al 1980, ne avallano l'impostazione di fondo, poiché consentono e regolano la distribuzione da parte delle strutture pubbliche del metadone e a particolari condizioni della morfina che, con questo, rivelano l'opzione culturale e ideologica verso una terapia di mantenimento delle tossicodipendenze piuttosto che di contrasto, di cura e di eliminazione.
La disciplina del 1975 fallisce per una serie di ragioni concomitanti: per la carenza e l'inefficienza delle strutture pubbliche, chiamate a garantire il recupero del tossicodipendente, per la scarsa entità del sostegno alle comunità di recupero, per la dilatazione del concetto di modica quantità, ma soprattutto per l'assenza di una chiara presa di posizione dello Stato nei confronti dell'uso di droga prima ancora che della detenzione e del consumo.
Dopo un tormentato iter parlamentare, nel 1990 viene approvata la legge n. 162, le cui disposizioni sono poi coordinate con quelle già in vigore del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito nominato «Testo unico».
Si tratta di una normativa che ribalta la logica precedente e si muove sui binari di un giudizio di sfavore nei confronti non soltanto del traffico e dello spaccio, ma anche dell'assunzione di stupefacenti, che viene sanzionata sul piano amministrativo; pure la detenzione di droga conosce questo tipo di sanzione, se non supera i limiti della «dose media giornaliera», fissati con un decreto ministeriale: oltre quei limiti interviene, con gradualità, la sanzione penale.
Il consumatore di droga non è più ritenuto un semplice ammalato, ma un soggetto che, pur avendo bisogno di cure, compie una scelta che la società non apprezza; lo Stato, sfavorevole a tale scelta, tuttavia tende la mano a colui che sbaglia, perché comprende che dietro quell'errore vi è una serie di tragedie personali, di incomprensioni, di problemi apparentemente insuperabili, e permette all'assuntore di droga di andare esente dalla sanzione amministrativa o penale, a condizione di lasciare la droga e di seguire un percorso di recupero.
È falsa la tesi secondo la quale la legge n. 162 del 1990 ha riempito le carceri di drogati: la maggior parte dei tossicodipendenti che sono finiti in carcere anche in presenza di quella legge ci sono andati perché avevano compiuto rapine, furti o estorsioni, motivati dalla necessità di procurare per sé la droga, o perché spacciavano o detenevano quantitativi significativi di stupefacenti, ma non certo perché la reclusione - come si è strumentalmente detto - costituiva la sola prospettiva per chi si drogava. In proposito, è significativo il fatto che, nel pieno vigore del Testo unico, da una verifica effettuata alla data del 15 novembre 1992, il numero di reclusi in carcere per violazione del comma 5 dell'articolo 73 del Testo unico, e cioè per un fatto ritenuto di lieve entità, erano 1.061, su una popolazione penitenziaria di circa 50.000 unità; quel giorno nessun detenuto era in carcere per violazione delle prescrizioni impartite dal pretore ai sensi dell'articolo 76 del medesimo Testo unico, cioè per l'inottemperanza degli obblighi seguenti all'essere stato sorpreso in condizione di tossicodipendenza.
Di più, la legislazione del 1990 prevedeva vie privilegiate di allontanamento dal circuito carcerario se il tossicodipendente decide di sottoporsi a un percorso di recupero. L'articolo 89 del Testo unico precludeva la custodia cautelare a carico del tossicodipendente che avesse in corso o intendesse sottoporsi a un programma terapeutico nei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata; alla medesima condizione, l'articolo 90 del Testo unico consentiva la sospensione per cinque anni della esecuzione della pena nei confronti di un soggetto condannato alla reclusione non superiore ai quattro anni, ovvero che dovesse espiare un residuo della pena della medesima durata. Inoltre, il Testo unico potenziava il ruolo delle comunità di recupero e prevedeva interventi in materia di prevenzione, esaltando in proposito il ruolo degli enti locali, in particolare della Regione e del Comune, nonché quello delle strutture scolastiche.
Gli effetti positivi che la nuova legislazione cominciava a provocare - dalla diminuzione dei decessi per assunzione di droga, all'incremento degli ingressi nelle comunità, dal reale recupero di tanti tossicodipendenti al sequestro di quantitativi sempre più consistenti di stupefacenti - sono stati bruscamente frenati dal referendum del 1993, che ha squilibrato l'impianto legislativo del 1990: dopo quel referendum è diventata illecita soltanto l'attività di spaccio, che sia stata sicuramente accertata in quanto tale.
Oggi anche la detenzione di quantitativi anche non irrilevanti di stupefacenti, che non sia accompagnata da gesti univoci di cessione a terzi, può essere ritenuta penalmente irrilevante: in questi termini si è espressa la giurisprudenza, la quale, del resto, in linea con l'interpretazione fornita dalle sezioni unite della Cassazione, considera ormai penalmente irrilevante anche la cessione finalizzata al «consumo di gruppo» (effettuata in favore degli appartenenti al gruppo da parte del soggetto, pure appartenente al gruppo, che ha avuto il «mandato» ad acquistare la droga), che è condotta pericolosa, perché tale da favorire, oggettivamente, la diffusione della droga.
A rendere accettabile una sorta di indifferenza di Stato verso la scelta tossicomanica non vale l'osservazione secondo cui è necessario rispettare la libertà di chi sceglie di consumare droga, poiché costui al massimo danneggerebbe se stesso, e non gli altri. Possono richiamarsi, per analogia, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale di fronte alle eccezioni sollevate da giudici di merito contro la legge n. 3 del 1986, che impone ai motociclisti di indossare il casco; con la sentenza n. 180 del 1994, la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'ingerenza dello Stato nei diritti del cittadino, che deriverebbe dal fatto che ad andare in giro senza casco non si mette a repentaglio l'incolumità altrui, ma soltanto la propria, e quindi imporre l'uso del casco limiterebbe la libertà di circolazione, e più in generale di estrinsecazione della personalità.
La Consulta ha risposto che la salute dell'individuo costituisce al tempo stesso, in base all'articolo 32 della Costituzione, interesse della collettività, sì che va apprezzato nella specie l'intervento del legislatore, anche perché gli incidenti stradali hanno un costo per l'intera società. La logica seguita per l'obbligo di indossare il casco vale, a maggior ragione, per la proibizione dell'uso di droga.
Esistono peraltro precisi vincoli di ordine internazionale da tenere ben presenti, la Convenzione sugli stupefacenti adottata a New York il 20 marzo del 1961, emanata dal protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, ratificata con legge 5 giugno 1974, n. 412, e la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, resa esecutiva con legge del 25 maggio 1981, n. 385, obbligano gli Stati sottoscrittori, fra i quali l'Italia, a considerare illecita anche la detenzione di stupefacenti per uso personale non terapeutico.
La problematica della diffusione delle droghe ha assunto oggi i connotati di sempre maggiore gravità a livello planetario, dal momento che il fenomeno droga, oltre alle implicazioni dirette sulla salute dei singoli e sulla criminalità diffusa e organizzata, si interseca inscindibilmente con le più complesse emergenze mondiali, fra le quali, non ultima, il terrorismo di matrice islamica e la sua base in Afghanistan dove la produzione di oppio è la maggiore del mondo.
A livello nazionale, a distanza di un decennio dalla tornata referendaria del 1993, il quadro è preoccupante e impone la lotta alla droga in termini di priorità; non si tratta di applicare schemi ideologici, ma di confrontarsi responsabilmente con un'angosciante deriva di morte, di cui i 516 decessi - cosiddetti per overdose - del 2002 sono soltanto una componente sostanzialmente legata al consumo di eroina, sempre più rimpiazzata dalla cocaina e dalle cosiddette nuove droghe; ma non possono trascurarsi decessi per incidenti stradali, che rimangono in ombra perché non sempre si è in condizioni di rilevare che la causa è stata l'uso di droga.
Come noto, uno dei prioritari obiettivi del processo di revisione del Testo unico è stato, fin dall'avvio, quello di eliminare in maniera soddisfacente gli elementi di incertezza nell'applicazione della legge vigente, ricercando soluzioni valide a discriminare efficacemente le diverse (ma contigue) fattispecie della «detenzione a fine di spaccio» e della «detenzione finalizzata all'uso personale», al fine di consentire alle Forze di Polizia un accertamento più agevole ed immediato delle condotte penalmente rilevanti.
Infatti, per un effetto perverso, indirettamente provocato dagli esiti del referendum del 1993 a seguito del quale fu abrogata, tra le altre, la norma che prevedeva la dose media giornaliera, situazioni di mera detenzione di quantitativi non trascurabili di sostanze stupefacenti, possono giovarsi del più favorevole trattamento sanzionatorio-amministrativo, pur costituendo condotte, di per sé, pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica e, tali da celare, dietro l'apparente mero uso personale, condotte di spaccio effettivo.
Di qui la necessità di tornare a fissare, in termini obiettivi ed immediatamente percepibili, il discrimine tra fatto di rilievo amministrativo e fatto di rilievo penale, non solo per ridurre al minimo il margine di discrezionalità del giudice nell'interpretazione della norma che ha dato luogo, nel recente passato, ad applicazioni disomogenee (in qualche caso eclatanti) del regime sanzionatorio sul territorio nazionale, ma anche per evitare difficoltà operative alle Forze dell'ordine in fase di accertamento del reato.
Quest'ultimo aspetto è determinante nella volontà del legislatore della riforma: dare riscontro all'esigenza prospettata dalle forze dell'ordine di dotarsi di uno strumento idoneo a perseguire efficacemente gli autori del reato di spaccio di sostanze stupefacenti evitando, da un lato, la criminalizzazione dei consumatori - non spacciatori di stupefacenti e, dall'altro, che il detentore - spacciatore, in tutti quei casi in cui la detenzione di sostanze stupefacenti, accertata in flagranza, non sia suffragata dalla presenza di un idoneo corredo indiziario dello spaccio (frazionamento e confezionamento in dosi, possesso di sostanza da taglio, rinvenimento di denaro contante o di bilancini di precisione) possa dissimularsi dietro la figura del detentore-consumatore.
Tale elemento di differenziazione è costituito da una soglia quantitativa, in termini di principio attivo, stabilita per le principali sostanze d'abuso, un quantitativo massimo di principio attivo che fissa il confine tra illecito penale e violazione amministrativa. Il soggetto detentore, se trovato in possesso di un quantitativo superiore alla soglia, incorrerà nei rigori della sanzione penale, nel caso inverso, verrà sottoposto a sanzioni di tipo amministrativo ed avviato ad un percorso di recupero.
Riassumendo, il testo presentato dal Governo si muove attorno a tre punti caratterizzanti. In primo luogo, l'individuazione di un parametro investigativo che consenta alle forze dell'ordine di distinguere nettamente, sotto il profilo giuridico, le condotte detentive finalizzate alla cessione (spaccio) e quelle tese al consumo (uso personale) e potenziamento di alcuni strumenti investigativi. In secondo luogo, maggiore accesso alle misure alternative al carcere per la persona tossicodipendente che ha commesso reati. In terzo luogo, adeguamento del privato sociale alle strutture pubbliche in ordine alla certificazione dello stato di tossicodipendenza e alla predisposizione del piano terapeutico.
Signor Presidente, desidero consegnare la parte restante del mio intervento affinché sia allegato ai Resoconti della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.
Ha facoltà di parlare in replica il rappresentante del Governo.
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, credo sia opportuno per il rappresentante del Governo, che è Ministro per i rapporti con il Parlamento, ma che ha anche la delega per le tossicodipendenze, motivare dal punto di vista del metodo - e quindi nella veste di Ministro per i rapporti con il Parlamento - e poi anche del merito l'importanza di questo provvedimento, che è frutto della politica del dialogo e del confronto.
Ricordo ai senatori che questo provvedimento era all'attenzione del Senato da quasi tre anni. È stato profondamente discusso ed approfondito nelle Commissioni competenti. Sono state fatte udienze conoscitive e sono stati ascoltati gli operatori del settore; quando, nel secondo, anzi terzo Governo Berlusconi, nel mese di maggio, mi è stata data delega per le tossicodipendenze, il primo atto che ho compiuto è stata una ricognizione dei lavori parlamentari al Senato della Repubblica, per verificare se il testo originariamente presentato, di circa 120 articoli, avesse ricevuto un consenso pieno da parte dei senatori nelle udienze conoscitive o se fossero nati dei problemi.
Poiché - ripeto - tengo al dialogo e al confronto, ho preso atto che, dalle udienze conoscitive e dai rilevi che sono stati mossi da tanti senatori di maggioranza e di opposizione, alcuni punti di quel progetto avevano scarse possibilità di essere approvati dai due rami del Parlamento.
Presidenza del vice presidente SALVI(ore 12,30)
(Segue GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento). A questo punto abbiamo compiuto un lavoro di semplificazione: moltissimi articoli, 100, sono stati accantonati. È rimasta una ventina di articoli che riguardavano tre punti specifici, quelli di cui stiamo parlando anche questa mattina: il problema del recupero nelle comunità; il problema del rapporto fra il privato sociale e il pubblico nel recupero dei tossicodipendenti; il problema di una certezza per gli operatori, per discriminare i consumatori di droga dallo spacciatore.
Ma non solo. Quando si è deciso di operare uno stralcio, mi è stato fatto presente nel mese di ottobre che, in base alla legge, non sarebbe stato opportuno discuterlo e approvarlo in Parlamento prima che la Conferenza di Palermo, che per legge riunisce tutti gli operatori per approfondire i temi collegati alle tossicodipendenze, potesse approfondirlo, discuterlo, emendarlo e modificarlo, a seconda delle indicazioni che sarebbero emerse in quella stessa Conferenza.
Ho fatto deliberare in Consiglio dei ministri nel mese di novembre che il Governo aderiva a questa ipotesi; ho quindi sospeso l'iter del provvedimento e non abbiamo chiesto di rimetterlo all'ordine del giorno di Camera e Senato, proprio per sottoporlo agli operatori a Palermo, insieme a tanti altri argomenti che riguardano le tossicodipendenze. Hanno partecipato alla Conferenza 1.200 operatori; una parte degli operatori pubblici e privati ha disertato, ma la stragrande maggioranza degli operatori era presente.
Quel testo è stato approfondito e modificato, accogliendo le osservazioni degli operatori. Nel mese di gennaio ho sottoposto il risultato di questo lavoro alla Consulta nazionale per le tossicodipendenze, che non soltanto ha dato la sua benedizione al testo, ma ha anche risposto esplicitamente ad una mia domanda, cioè se ritenesse giusto ed opportuno che quel provvedimento diventasse legge in questa legislatura, invitandomi fortemente a far sì che Camera e Senato potessero vararlo in questa legislatura.
Vi ho raccontato tre anni di storia parlamentare, naturalmente non con l'ambizione di convincere tutti, perché so benissimo che ci sono in tema di droga posizioni molto distanti! C'è chi vuole la legalizzazione, la liberalizzazione...
TURCI (DS-U). Anche fra gli operatori!
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Certo, anche fra gli operatori. Sono assolutamente consapevole delle divergenze che esistono fra gli operatori. Ritengo però, al di là delle posizioni ideologiche su questo testo, che ci sarà la convergenza non soltanto degli operatori venuti a Palermo, ma anche di quelli che non ci sono andati. Se poi parliamo non di ciò che c'è scritto, ma di una polemica che prende come riferimento non quanto è contenuto nello stralcio, bensì qualcosa di ben diverso dal contenuto, allora è un altro discorso.
Quindi, dopo tre anni di confronto, di dibattiti e di approfondimenti nelle Commissioni del Senato e nella Conferenza nazionale di Palermo, dopo aver rielaborato il testo in questa maniera credo si possa parlare di tutto tranne che di un colpo di mano. E poiché sono Ministro per i rapporti con il Parlamento, e sono sempre stato un parlamentarista convinto, ritengo che per la dignità del Parlamento dopo tre anni di lavoro sia anche giusto che democraticamente Camera e Senato si esprimano, a favore o contro, questo disegno di legge nella consapevolezza che a questo succederà tra qualche mese un altro Parlamento, il quale a sua volta sarà libero di affrontare l'argomento per correggerlo e modificarlo se lo riterrà opportuno oppure per confermare le nostre scelte se - come sono convinto - produrrà effetti benefici.
Scelte molto semplici. Partiamo dal presupposto che il 99 per cento della popolazione ritiene che la droga fa male, uccide ed ha effetti nefasti sui giovani e sui meno giovani. C'è chi pensa di controllarla, ma anche nei quartieri alti, come la cronaca dimostra, convivere con la droga non è facile ed allora si viene sbattuti in prima pagina perché si muore per overdose o perché si viene coinvolti in situazioni imbarazzanti.
La droga, anche quella leggera, comporta per il giovane una situazione di dipendenza che gli rovina la vita e che gli impedisce di avere relazioni normali con gli altri. Sul fatto che la droga faccia male e sia nociva per chi la consuma c'è unanimità di vedute; noi riteniamo anche che l'uso di qualsiasi tipo di droga non sia lecito. In sostanza, riteniamo illecito drogarsi.
È un po' il discorso che è stato fatto per il casco. Il legislatore ha imposto il casco al motociclista perché ha ritenuto che non ci sia la libertà di uccidere né se stessi né gli altri quando si va in moto. Allo stesso modo riteniamo che il consumo di droga sia illecito. Abbiamo però discriminato molto attentamente: il consumo di droga non viene perseguito penalmente come reato con una condanna penale in carcere, ma si applicano le sanzioni amministrative, graduate con grande attenzione.
Abbiamo accolto i suggerimenti di don Chino Pezzoli, di don Gelmini, di don Lo Bue, del CEIS, del FICTE, di don Picchi (grande padre fondatore di tutte le comunità), di San Patrignano, di don Cesare Lodeserto, di laici e cattolici operatori pubblici, del dottor Gatti, che appassionatamente hanno discusso di questa tematica e siamo partiti con una sanzione amministrativa che è il richiamo del prefetto (se volete è un po' il vecchio maresciallo dei carabinieri che non interveniva con i giudici per sanzionare una ragazzata), per arrivare al ritiro della patente e poi ad una serie di sanzioni amministrative che, più c'è recidiva, più diventano stringenti. Ma ci troviamo sempre sul piano della sanzione amministrativa.
Per chi è prevista la sanzione penale? Per lo spacciatore. Non vogliamo difendere gli spacciatori. Poi, certo, c'è una graduazione anche in questo campo. Quando i giornali oggi hanno scritto "fino a dieci anni di carcere", spieghiamo che questa pena è prevista per i trafficanti della mafia, della camorra e della 'ndrangheta. Certo, non credo che nessuno non voglia difendere la severità di una pena che colpisce i grandi trafficanti di morte e le grandi bande criminali. Ma per il piccolo spacciatore, per la tenue entità, sono previste sanzioni penali molto più leggere che tendono, anche per lo spacciatore, al recupero in comunità.
Perché questo stralcio è stato inserito in questo decreto-legge? Perché dal momento che siamo persone serie, a Palermo abbiamo riconosciuto che esisteva una contraddizione: noi parlavamo di recupero, ma nella ex Cirielli è contenuta una norma che prevede la recidiva anche per i tossicodipendenti ed il tossicodipendente ha una coazione a ripetere. Quindi, in questo decreto-legge, che ha rappresentato il primo strumento utile, abbiamo eliminato la recidiva per i tossicodipendenti ottemperando ad una richiesta che è stata formulata a Palermo.
E poiché questo decreto, fin dall'inizio, ha avuto un titolo che fa riferimento alle Olimpiadi invernali di Torino e anche a disposizioni sulla tossicodipendenza, lo abbiamo integrato con queste norme, una delle quali, lo ricordo, va proprio in questa direzione. Infatti, gli operatori - e chi vive le comunità lo sa - ci hanno segnalato che si verificavano casi in cui persone che da due o tre anni stavano effettuando un percorso di recupero in comunità, la cui sentenza di condanna nel frattempo - i tempi della giustizia in Italia sono lenti - passava in giudicato, venivano prese e schiaffate in carcere e tutto il lavoro di recupero andava perduto.
Allora, con questo provvedimento portiamo da quattro a sei gli anni di condanna (cioè "con una condanna fino a sei anni", e quindi si tratta anche di reati piuttosto seri) per i quali chi è in comunità e sta svolgendo un'attività di recupero, se la sentenza passa in giudicato, può rimanere in comunità a continuare il suo percorso. Certo, se non ci vuole rimanere, va in carcere: è evidente. L'idea è quella di non interrompere un percorso terapeutico ed è uno dei tre punti contenuti in questo stralcio "da macelleria giuridica", come qualcuno lo ha definito.
Abbiamo poi dipartimentalizzato, termine un po' ostico, il rapporto tra pubblico e privato sociale. Ma quando parlo di privato sociale, parlo anche di don Ciotti, parlo del CNCA, di quelle comunità benemerite che ci hanno suggerito, insieme agli operatori del settore pubblico, un circuito virtuoso nel quale pubblico e privato collaborano.
Per coloro che si vogliono accreditare nasce un sistema analogo a quello della scuola con il riconoscimento della funzione della scuola, statale o non statale, se all'interno del sistema di istruzione nazionale. Naturalmente, saranno poi le Regioni ad accreditarli, dal momento che siamo rispettosi dell'autonomia regionale (dieci Regioni hanno già un sistema di accreditamento e le altre, che non l'hanno ancora, lo avranno).
All'interno di questa autonomia regionale, chi accetta di entrare a far parte di questo sistema pubblico-privato, con tutte le regole, i controlli e i vincoli che ci sono, se accreditato, può anche ottenere contributi pubblici.
Chi non ritiene di voler entrare in un sistema di questo tipo, come Muccioli o don Gelmini, ma è autorizzato, sotto controllo pubblico, ad effettuare recupero, può fare la diagnosi ad accogliere i giovani. Infatti, se una famiglia piuttosto che al SERT preferisce rivolgersi a Comunità Incontro, o invece che a quest'ultima preferisce rivolgersi al CNCA, credo sia giusto, una volta che vi è il controllo pubblico, dare la possibilità di scegliere la struttura in cui effettuare il recupero, che è un percorso difficile e anche angoscioso per la famiglia.
Naturalmente, sulle certificazioni per chi deve uscire dal carcere e andare in comunità, la competenza rimane al settore pubblico, perché il Ministero della giustizia non vuole che le certificazioni vengano usate come facili strumenti, magari per un mafioso, al fine di uscire dal carcere.
Questi sono due dei tre contenuti di questo stralcio. Il terzo punto è relativo ad un problema serio: qual è il confine tra lo spacciatore e il consumatore? La giurisprudenza che abbiamo oggi è un terno al lotto: getti i dadi e se trovi un giudice buono e hai due chili di eroina ti viene riconosciuto il consumo personale, e quindi non ti condannano, altrimenti, con due grammi di eroina, ti condannano come spacciatore. Perché? Perché nessuno ha fissato o ha messo qualche parametro di orientamento.
Abbiamo allora deciso di redigere una tabella con tutte le sostanze, leggere o pesanti che siano, e di inserirla in questa legge. Se i princìpi attivi contenuti nella sostanza sono inferiori ad una certa soglia, riteniamo che si tratti di consumo personale (salvo prova contraria chiaramente, perché se poi si dimostra che si tratta di uno spacciatore professionale che porta una dose alla volta viene colpito lo stesso). Se invece la sostanza di cui viene trovata in possesso una persona è superiore ad una certa soglia, presumiamo - ma non iuris et de iure, è - ripeto - una presunzione - si tratti di spaccio.
Con riferimento al famoso discorso degli spinelli, fatto da Capezzone, dico di discutere sul numero degli spinelli, visto che la tabella verrà stabilita con decreto ministeriale e, come vedete, c'è una lista allegata contenente tantissime sostanze (eroina, cocaina, spinelli e così via). Se una persona viene trovata con mille pasticche di ecstasy in un camion da rimorchio, secondo Capezzone è uno spacciatore o no? Se una persona viene trovata con una pasticca di ecstasy, forse si tratta di consumo personale. Tra il camion da rimorchio e una pasticca, ci dovrà pur essere un momento in cui, come in tutta Europa, si dà un indirizzo con una tabella, in cui si dice quando il principio attivo - che massacra i giovani - diventa tale da far presumere che vi sia un'azione di spaccio.
Non è però una presunzione assoluta, perché non vale per chi viene trovato con una grande quantità di droga, se riesce a dimostrare che è un uso soltanto personale, individuale (e guardate che individuale - lo dico a tanti colleghi preoccupati come me che sia una cosa seria - non vuol dire lo spaccio di gruppo: ho comprato sei chili di cocaina per distribuirli ad una festa a 40 persone amici miei; no, no, quello è spaccio; il consumo individuale è individuale, non significa fare la provvista per tutti).
Allora, diamo agli operatori un parametro presuntivo tale per cui si sa che se si è al di sopra di quella soglia vi è un elemento forte per determinare se si ricade nel caso di consumo personale, e allora siamo solo nell'ambito di sanzioni amministrative, o se invece si ricade nell'ambito penale. Naturalmente, se si supera quella soglia di poco parliamo di sanzioni lievi, cioè di condanne con la condizionale, che non comportano il carcere, ma che comportano sempre la possibilità per consumatore e spacciatore di un recupero presso le comunità. Insomma, tutto il sistema è costruito in maniera tale da discriminare con grande severità lo spacciatore dal consumatore, che riteniamo essere una vittima: il ragazzo, il giovane, anche l'adulto.
Pensate al problema della cocaina: da ricerche fatte sui residui organici nel Po si presume che il 4 per cento della popolazione adulta di Milano consumi cocaina. Questo dato era già stato inserito nel rapporto di giugno presentato al Parlamento, è stato confermato da queste ricerche, quindi siamo di fronte ad un fenomeno molto preoccupante, come ancora lo è quello dell'uso dell'eroina o delle nuove droghe. Certo non tutto potrà andare in tabella, ma utilizziamo un decreto ministeriale proprio perché nascono nuove droghe che in questo modo possono essere aggiunte flessibilmente dal legislatore senza dover essere così tassativi nella legge, cosicché poi è necessario approvare una modifica di legge per modificare le tabelle stesse.
Quindi, la filosofia dell'intervento è proprio quella di pensare al tossicodipendente come una persona da aiutare. L'attenzione familiare, la prevenzione sono importanti, come è stato evidenziato nello spot che avete potuto vedere in dicembre. Del resto, ormai sono le Regioni ad avere i fondi, ma i due soldini che abbiamo da spendere li abbiamo utilizzati per tre progetti. Il primo è un progetto sulle carceri - quelle di Castelfranco Emilia e di Giarre - che rappresenta un tentativo (sempre con il privato sociale accreditato, che può rilasciare le certificazioni se entra nel sistema pubblico, e così via) per cominciare il recupero già dal carcere, per chi dal carcere non può uscire, poi, una volta uscito, per la comunità e infine per trovargli un lavoro, perché c'è anche il problema del reinserimento; vanno anche rafforzare le sezioni specializzate per chi purtroppo non può uscire dal carcere e vi sono poi i percorsi dopo il carcere.
Il secondo progetto lo abbiamo predisposto proprio con riguardo alla cocaina. Le strutture specializzate e tutti gli operatori ci hanno segnalato che un conto è l'eroinomane, quello che vedete davanti ai SERT, che beve la birra, altro sono queste fasce sociali che vogliono uscire dall'uso della cocaina ma non possono andare al SERT. Allora, progetti sperimentali in tutt'Italia: per esempio, uno lo stiamo portando avanti con don Dossetti al CEIS di Reggio Emilia e di Modena, in collaborazione con i SERT di quelle città.
Poi, vi è la prevenzione in famiglia, la prevenzione con incontri nella scuola pubblica, nella scuola non statale, nelle associazioni sportive, nelle parrocchie, dove gli operatori incontrano le famiglie per metterle in guardia.
Tutta la filosofia è di pensare al tossicodipendente, se la prevenzione non serve, come una persona da recuperare, come una battaglia da portare avanti. Poi - l'ho detto mille volte - a me non interessa che il gatto sia nero, bianco, o rosso: c'è la "Cristoterapia" di don Gelmini, c'è il metodo di don Ciotti, c'è il CNCA, c'è la comunità di San Patrignano. Ogni operatore ha le sue metodologie, ma sono tutti impegnati sullo stesso fronte del recupero. Non accettiamo l'idea che un giovane drogato debba essere ammazzato dandogli eroina e metadone finché muore. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Salzano).
Ci può essere la terapia a scalare, chi dice di usare il metadone a scalare perché è sbagliato un approccio traumatico senza dare al tossicodipendente il metadone, altre comunità per le quali il metadone è importante, se a scalare, se all'interno di una terapia di recupero progressivo. Ci sono mille ricette, mille idee - e ci mancherebbe altro che non fosse così - tutte indirizzate al recupero, ad una battaglia che non vogliamo sia persa per nessuno di coloro che sappiamo poter essere recuperato.
Ora, che questa sia "macelleria giuridica", che ciò significhi - come sento dire - che vogliamo buttare nelle carceri migliaia di giovani, non lo so da dove lo si ricavi: da queste norme sicuramente no. Capisco benissimo che ognuno deve giocare la sua parte, ma vorrei che il confronto avvenisse su quello che abbiamo scritto, non su proiezioni ideologiche.
Perché poi tutti, noi appassionandoci di questa materia, abbiamo fatto dei passi avanti, nel senso che chi aveva dei preconcetti li ha superati e, parlando con gli operatori, ha preso atto del punto di vista di chi da decenni lavora sul campo. Questo non è il testo di un Dipartimento del Dicastero di Giovanardi o di Fini che ha presentato il disegno di legge originario: è il testo così come uscito dalla Conferenza di Palermo e degli operatori. È stato scritto da centinaia di mani che hanno trovato questa sintesi, felice, secondo me, di grande durezza - lo dico per l'ennesima volta - verso gli spacciatori, e soprattutto verso i grandi spacciatori e contro le bande criminali che dal business della droga ricavano ingenti profitti.
Da questo approccio, sempre nell'ottica, come abbiamo detto e confermiamo, che non vi sia differenza tra droghe leggere e pesanti (riteniamo infatti che le droghe leggere e pesanti siano ambedue nocive alla salute dei cittadini e quindi illecite), traiamo delle conseguenze diversificate; abbiamo distribuito anche delle tabelle che illustrano questo percorso. Magari - lo dico, dopo aver parlato con migliaia di giovani e con gli operatori - magari, quando un ragazzo incominciava a entrare nel tunnel della droga ci fosse stato qualcuno, la famiglia o anche l'autorità pubblica, che, per tempo, l'avesse fermato e ammonito prima che passasse dallo spinello all'eroina e a distruggere la sua vita! Forse avrebbe evitato di morire per overdose, avrebbe evitato di rovinarsi.
Vogliamo costruire, in collaborazione con tutti quei SERT di cui abbiamo riconosciuto l'insostituibile importanza sul territorio, con il privato sociale e con l'aiuto di tutti coloro che si appassionano a questa materia, un circuito che ci porti ad ottenere risultati importanti. Siamo convinti che con l'aiuto di tutti riusciremo a raggiungerli. (Applausi dai Gruppi UDC, AN, FI e LP).
PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3716, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
*MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, credo che per ragioni soprattutto di onestà intellettuale la maggioranza dovrebbe riconoscere che siamo di fronte ad un'altra mortificazione del Parlamento. Abbiamo avuto in tutti questi anni una violazione sistematica dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Non tutte le norme rispondono ai requisiti della necessità e dell'urgenza e, contrariamente a quello che ha detto il ministro Giovanardi, è stato sottratto al confronto e al dialogo anche tutto il provvedimento sulle tossicodipendenze.
Ma al di là del metodo, perché qui non è più un problema di estraneità di materia, signor Presidente, perché i decreti-legge in questa legislatura sono stati emanati già con una miscellanea di disposizioni spesso prive del carattere di urgenza e necessità a cui si sono aggiunte nel corso dell'iter di conversione in legge altre norme, sia di provenienza governativa che di maggioranza parlamentare, che sempre hanno stravolto il testo normativo base, ci troviamo anche di fronte ad una violazione specifica dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, recante disciplina dell'attività di Governo, laddove dice che i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
Ci troviamo anche di fronte al fatto che si sono sempre tenute in non cale tutte le raccomandazioni che pur sono venute dalla Presidenza della Repubblica. Ci vuole veramente improntitudine da parte del Governo nel negare la volontà di imporre al Parlamento nel finire della legislatura, con l'ennesimo voto di fiducia, una congerie di norme che va dai concorsi straordinari, alle assunzioni, alle procedure di promozione dei vice prefetti sino all'inclusione forzata di tutto un testo normativo su cui non è avvenuto di fatto il confronto.
Quale dialogo e confronto? Qui abbiamo semplicemente la demagogia della tolleranza zero, ma non verso i trafficanti, bensì nei confronti di chi vive il dramma della droga, parificando droghe pesanti e leggere, comunità di recupero privato e strutture pubbliche, chi importa e esporta e chi acquista e detiene. Come diceva giustamente il senatore Fassone, qui abbiamo la cultura della criminalizzazione di massa; non è con il carcere e con i ricoveri coatti che si può risolvere questa tragedia sociale, ma con la cultura dell'accoglienza nel rispetto della persona e delle famiglie, contrastando realmente i traffici.
E tutto il pacchetto delle leggi approvate in questa legislatura in materia di giustizia non va in questa direzione. Tolleranza zero, sì, ma verso i trafficanti; quindi bisogna rafforzare e rilanciare il ruolo dei SERT, i servizi pubblici territoriali penalizzati dai tagli della spesa sociale in questi cinque anni di Governo; puntare quindi seriamente sul recupero e sul reinserimento. È tutta una cultura che noi respingiamo.
Di qui non diamo la fiducia al Governo, a nome dei Comunisti Italiani.
MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, della volgarità istituzionale di cui si rende protagonista il Governo e la sua maggioranza in questo provvedimento ho già detto nella discussione generale. Ben altre sarebbero state le riforme necessarie sulla materia droga, e noi vorremmo riprendere proprio le proposte avanzate da chi di questa controversa questione se ne occupa seriamente: dal Gruppo Abele all'ARCI, ai Centri sociali, all'Associazione don Andrea Gallo e a tanti altri tra singoli e gruppi organizzati che, assieme al nostro partito, hanno costituito un cartello che ormai conta più di 70 associazioni.
Ne facciamo menzione, pur consci di fare un gesto unicamente simbolico, ma riteniamo giusto che almeno in quest'Aula, perché altrove il Governo non ha voluto ascoltarle, il lavoro di queste persone trovi voce. Voglio citare solo alcuni punti dei loro programmi e delle loro attività: avviare politiche concrete di non punibilità dell'uso delle sostanze e sperimentazione di politiche di legalizzazione differenziata; istituire programmi d'intervento che valorizzino l'autonomia della persona ed il rispetto dei diritti umani; contrastare le narcomafie, aumentando significativamente gli aiuti allo sviluppo dei Paesi produttori di droga mediante il finanziamento di coltivazioni alternative sostenibili; superare l'impostazione proibizionista della legge n. 309 con la sperimentazione di politiche di legalizzazione delle droghe leggere; promuovere l'autocoltivazione di alcune sostanze, con particolare attenzione all'uso terapeutico; promuovere un piano d'informazione corretta sugli effetti delle sostanze; garantire che i servizi pubblici siano considerati prioritari per cura e riabilitazione, diffondendo un nuovo sistema di "pubblico sociale" dei servizi; dare centralità alla politica di riduzione del danno. Di tutto ciò non solo non volete parlare, ma fate un'operazione elettoralistica di stampo securitario.
Per queste ragioni ci opponiamo in Aula e con la mobilitazione nel Paese. Ovviamente per noi la richiesta di fiducia è di stampo provocatorio e la respingiamo ovviamente al mittente.
BISCARDINI (Misto-Rnp). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BISCARDINI (Misto-Rnp). Signor Presidente, come abbiamo già detto in discussione generale, noi senatori della Rosa nel pugno non votiamo la fiducia su questo provvedimento, in primo luogo, perché non siamo d'accordo sul metodo incostituzionale che purtroppo la Presidenza del Senato ha consentito.
Mi meraviglio che il Ministro per i rapporti con il Parlamento non si faccia carico della tutela di una norma costituzionale che non consente l'approvazione di decreti-legge non ispirati dal principio dell'urgenza e al loro interno non omogenei per materia; anzi, il Ministro ha testé sottolineato che questo provvedimento è stato scritto da centinaia di mani. Faccio notare che le uniche mani con le quali non si è potuto scrivere questo provvedimento sono quelle dei parlamentari, cui il provvedimento è stato sottratto. Questa è la prima ragione per cui votiamo no.
Ma votiamo no anche perché le norme sul consumo delle sostanze stupefacenti, senza distinzione tra droghe pesanti e leggere, rispondono - secondo noi - ad una logica illiberale, che avrà effetti drammatici dal punto di vista sociale. Sono, a nostro avviso, norme pericolose contro i giovani, le famiglie e, come tutte le norme proibizionistiche, non hanno l'obiettivo di combattere l'uso degli stupefacenti, ma solo quello di criminalizzare chi ne fa uso, non affrontando la questione dal punto di vista sociale. Pretendete di affrontare le questioni sociali sempre pensando che l'unica soluzione siano il carcere, la punizione, forme di detenzione.
Questa proposta, che noi consideriamo quindi inaccettabile, condannerà, nonostante le parole del Ministro, centinaia di migliaia di giovani, forse anche un milione, a subire l'arresto, il processo e, se non il carcere, il lavoro coatto nelle strutture di detenzione privata.
Su questo punto dico una sola parola: non siamo d'accordo sull'equiparazione fra le comunità e i servizi pubblici; non siamo d'accordo nell'equiparare il servizio privato al servizio pubblico; non siamo d'accordo nel sottrarre al controllo pubblico il problema della tossicodipendenza, anzi riteniamo che questo sia un regalo alle strutture private.
Consideriamo questa una legge che non mira ad affrontare il problema della droga; ha sottratto il Parlamento ad una discussione seria e sembra fatta apposta per consentire a qualcuno - lo denunciamo, lo ripetiamo, lo ripeteremo - di fare business sulle questioni delle tossicodipendenze e di farlo in fine di legislatura, portandosi a casa un pacchetto di risorse che il Governo e il Parlamento in finanziaria hanno già peraltro previsto.
È una legge che non condividiamo, perché dietro questo business vediamo un deterioramento dei rapporti fra il dovere del pubblico e l'uso delle strutture private. Mi auguro, per la verità, che sulla materia non si verifichino anche conflitti di interesse con qualche rappresentante del Governo.
Voteremo no perché vi consideriamo protagonisti di un'iniziativa pericolosa; non vi consideriamo sinceri; non consideriamo sincere le parole del Ministro e riteniamo che questa sia norma criminale che il nuovo soggetto politico della Rosa nel pugno, piaccia o non piaccia al ministro Giovanardi, si impegnerà a contrastare in ogni modo nelle piazze e anche - ci auguriamo - qui in Parlamento durante la prossima legislatura.
Se aveste avuto il coraggio di discutere apertamente questo provvedimento, avreste dovuto evitare il decreto e anche la fiducia: questa sarebbe stata, secondo noi, la linea naturale di una discussione franca e serena col Governo. Questo modo di approvare il provvedimento con la fiducia è una scorciatoia che getta sul provvedimento stesso nubi e sospetti di ogni tipo, con i quali noi dobbiamo fare i conti. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-Un.)
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, con la presentazione di questo maxiemendamento che contiene gran parte del disegno di legge in materia di stupefacenti, voluto da Alleanza Nazionale, il Governo probabilmente paga l'ultima cambiale ai partiti che lo sostengono e dai quali, in cambio, ha visto votato tutto quello che voleva. Che questa mossa sia ridicola e palesemente incostituzionale non vale nemmeno la pena di ribadirlo di nuovo; basta leggere anche superficialmente la legge n. 400 del 1988, nella parte che riguarda i decreti legge, per averne la conferma.
Pensavamo che si fosse raggiunto il fondo del barile, ma evidentemente la fantasia anticostituzionale e antidemocratica di questo Governo è pari solo alla sua disperazione e al terrore di arrivare alla scadenza elettorale.
Con questa ultima mossa, infine, il Governo riesce a far approvare con un solo voto ben due leggi. Non possiamo non rammaricarci, seppur con il doveroso rispetto per l'istituzione rappresentata, della condiscendenza dimostrata dalla Presidenza del Senato nel consentire con un voto solo l'approvazione di numerosissimi nuovi articoli, la cui omogeneità di materia con il resto del decreto è tutta da dimostrare, andando contro le consuetudini che disciplinano da sempre i regolamenti parlamentari.
Questo voto rimarrà negli annali della storia del Senato e non è certo un titolo d'onore. A questo punto, visto che ci sono altri decreti legge in scadenza e altre due settimane di lavoro, potete pensare di mettere in questi disegni di legge di tutto. Ormai non c'è più limite alla vostra fantasia legislativa e quindi probabilmente farete passare persino la legge sui servizi mortuari tanto cara a Berlusconi in uno dei decreti in scadenza.
Ovviamente i senatori Popolari-Udeur voteranno contro questa fiducia.
LAURO (Misto-CdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAURO (Misto-CdL). Signor Presidente, in questo scorcio finale di legislatura, ci si divide sui temi strutturali della società ed emergono le posizioni e le collocazioni politiche di ciascun Gruppo e di ogni singolo parlamentare.
La Casa delle Libertà, che da solo mi onoro di rappresentare in Parlamento, è un partito programmaticamente robusto, che ha una visione precisa e propositiva dello scenario globale nel quale opera non secondariamente il nostro Paese. Noi ci riconnettiamo ai valori della liberaldemocrazia e ci sentiamo vicini al PPE, dunque alternativi alla sinistra europea in tutte le sue gradazioni e colorazioni specifiche, dai socialdemocratici ai no global, e riteniamo davvero pericolosa la situazione internazionale, sia per la congiuntura economica che per gli inquietanti teatri di crisi, dalla Palestina all'Iran, dalla crisi energetica del gas russo-ucraino all'onda lunga del costo del petrolio greggio e dei suoi derivati.
Noi Casa delle Libertà, partito nato con lo spirito di unire tutti i moderati italiani attorno a un progetto di modernizzazione del Paese nel solco ideale del 2001, ascoltati in audizione dal Capo dello Stato, prima magistratura della Repubblica, e firmatari - dopo averne caldeggiato l'incarico per formare il nuovo Governo - della mozione di fiducia al premier Silvio Berlusconi, intendiamo porre a disposizione della coalizione, di cui ci sentiamo e siamo parte concreta (Richiami del Presidente), il valore aggiunto rappresentato dalle nostre strutture, dalla nostra classe dirigente, dai nostri candidati e siamo orgogliosi di aver portato il partito "La Casa delle Libertà" in Parlamento.
Per tutti questi motivi, votiamo la fiducia a questo Governo.
MICHELINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICHELINI (Aut). Signor Presidente, il Governo ha posto la fiducia sul provvedimento di conversione del decreto-legge n. 272 senza che ve ne siano ragioni plausibili, atteso come le sue disposizioni siano sì eterogenee, ma si limitino a soli cinque articoli che non suscitano certo esigenze di contrapposizione rilevante.
La fiducia viene posta solo perché in questo provvedimento urgente il Governo vuole inserire disposizioni consistenti, e di certo non urgenti, che compendiano una riforma sostanziale del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
La materia delle tossicodipendenze non può essere disciplinata, a nostro giudizio, con atti impositivi quali quelli che derivano dall'emendamento oggetto di fiducia. Essa richiede invece la partecipazione più ampia possibile ed un'approfondita valutazione degli effetti della vigente legislazione su un fenomeno che segna ambiti non marginali della nostra società.
In particolare, il Gruppo per le Autonomie non può condividere questa procedura, in considerazione del fatto che l'emendamento propone la modifica delle disposizioni che nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309 citato disciplinano compiti e funzioni delle Regioni, siano esse ordinarie che a Statuto speciale. Non vi è, inoltre, nessuna salvaguardia delle particolari competenze attribuite alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ci troviamo quindi a dover decidere in ordine ad un provvedimento imposto alle Regioni e dal quale deriveranno anche maggiori oneri, che non vengono né quantificati, né coperti e che sono strettamente legati ad un ruolo più ampio al quale vengono chiamate le strutture riabilitative private.
Assistiamo così anche in questa circostanza ad un sopruso delle prerogative costituzionali delle autonomie locali, accanto al mancato coinvolgimento delle autonomie stesse su una materia che riguarda molte persone e tante famiglie. In dipendenza di questo mancato coinvolgimento, naturalmente noi non ci sentiamo di dare la fiducia al Governo e la neghiamo.
BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, colleghe e colleghi, siamo all'ennesimo voto di fiducia e il rischio - come si può vedere scorrendo le pagine dei giornali o ascoltando radio e TV, dove l'argomento alla nostra attenzione non trova particolare rilevanza - è che quanto si consuma oggi in quest'Aula sia percepito come il solito atto di arroganza di questo Governo e niente di più.
Noi Verdi, invece, siamo molto preoccupati per il metodo e il merito di questo decreto-legge - e bene l'ha espresso oggi in fase di discussione generale il collega Zancan - e per lo stato comatoso della classe dirigente del Paese, che mette in pericolo la consapevolezza stessa dei cittadini italiani.
Con un vero e proprio blitz il ministro Giovanardi presenta al Senato un maxiemendamento al decreto-legge sulle Olimpiadi, inemendabile e quindi impossibile a discutersi e modificarsi da parte del Parlamento perché contestualmente viene chiesta la fiducia.
Abbiamo, quindi, 23 articoli, che intervengono con il gridato obiettivo della tolleranza zero, sulla normativa relativa agli stupefacenti; e questo dopo il fallimento dell'originario disegno di legge presentato nel 2003 a firma del ministro Fini.
È già uno scandalo che il Presidente del Senato abbia accettato, anziché cestinarlo, questo testo come emendamento. Non pretendo che il Presidente si preoccupi delle porte del carcere che si spalancano per tanti, conosciamo l'evoluzione subita dal suo spirito liberale; vorrei però che almeno si occupasse di questa macelleria del diritto. Ministro Giovanardi, è così che la consideriamo, ma in zona Cesarini evidentemente altre macellerie della politica vi coinvolgono di più. In zona Cesarini questa maggioranza cerca di pescare dove può, ma non a caso, colleghi e colleghe, e su questo vi invito a riflettere.
Abbiamo alimentato anche noi - e un po' mi dispiace - l'insulso dibattito sul prolungamento dei lavori del Parlamento, il cui unico obiettivo sarebbe stato quello di consentire a Berlusconi la frequentazione di tutti i salotti possibili. Il problema esiste, ma è solo l'epidermide di quanto si sta verificando in effetti nel nostro Paese.
Siamo in presenza di un maggioranza che non vuole mollare la presa sul potere. Dopo cinque anni di malgoverno, follie finanziarie e provvedimenti ad personam, corre a soddisfare le esigenze delle sue lobby e di quelli che reputa suoi elettori, dando cibo, nello specifico di questo provvedimento, alle strutture private, parificate alle pubbliche, speculando sulla sofferenza delle famiglie direttamente coinvolte dal problema.
È quanto è successo con la modifica della legge sulla legittima difesa. Vi assicuro che l'approvazione di quel provvedimento e la fiducia oggi su questo decreto, per quanto con meno riflettori addosso, sono molto più gravi di tutte le apparizioni ed omelie del Presidente del Consiglio.
Si sta giocando sulla e con la pelle della gente - questo è il dato di fatto -, incidendo al contempo in maniera deleteria sulla civiltà dei comportamenti, sul rapportarsi stesso dei nostri concittadini con concetti quali libertà e sicurezza. La classe politica spara a vanvera dichiarazioni grossolane, ma si mette anche in mano le armi, e c'è il caso che altri sparino sul serio. Qualcuno spara e qualcuno si arricchisce. A chi pensate gioverà l'abolizione della distinzione tra droghe leggere e pesanti?
Ministro Giovanardi, la prego, non offenda la nostra intelligenza con l'invito ad un confronto pacato, scevro da pregiudiziali ideologiche, perché il confronto non c'è stato, ce lo avete impedito: lei e il Governo che rappresenta lo impedite! Quando questo testo è stato presentato ed ha iniziato il suo iter parlamentare ha fatto la fine che meritava: archiviato.
Ministro, ascolti la stragrande maggioranza degli operatori e delle comunità, si legga qualche dato, viaggi in Nord-Europa, vada a vedere le prigioni del Sud del mondo che hanno leggi che lei vorrebbe simili. L'abolizione della distinzione tra droghe pesanti e leggere favorirà il mercato degli stupefacenti; l'esito concreto di ogni proibizionismo è favorire commerci occulti e arricchimenti illeciti.
Colleghi, drogarsi non è un valore e combattere il problema droga è possibile solamente conoscendolo e conoscendo la propria società. Voi affermate che non ci sono differenze, e così spingete i nostri ragazzi a ragionare conseguentemente.
Dite che non c'è differenza fra eroina, cocaina, droghe chimiche e canapa indiana. Quante vittime, ministro Giovanardi, farà questa affermazione e questa follia scientifica? Non vi rendete conto cosa vorrà dire equiparare la marijuana alla cocaina e all'eroina. Pedagogicamente devastate i nostri ragazzi e il nostro Paese e pensate di colpire chi oggi fa uso di marijuana con sanzioni come la sospensione passaporto, la patente ed altre.
Volete colpire, proponete di colpire poi nelle classi superiori sempre i nostri ragazzi che magari la vendono più di un corruttore, di un bancarottiere o di altri criminali. Non vi rendete conto pedagogicamente di che cosa si tratta. Non conoscete la realtà; vi avvicinate a queste analisi, a queste conclusioni che diventeranno simili a quelle teocrazie di alcuni Paesi, soprattutto islamici, che tutti insieme riteniamo oscurantisti e che combattiamo. Vi allontanate dall'Europa e da tutte le democrazie avanzate di questo pianeta.
Andando verso le conclusioni, signor Presidente, rivolgo un appello all'unica persona a cui mi sento di rivolgerlo oggi, a nome dei Verdi, di tutte le famiglie del nostro Paese e dei nostri ragazzi. Caro presidente Ciampi, a lei rivolgiamo questa appello, a lei che ha passato questo suo settennato legandolo ai nostri giovani, a lei giovane ottantenne.
Presidenza del presidente PERA(ore 13,15)
(Segue BOCO). Il Parlamento, se approverà questo provvedimento, colpirà interamente il nostro Paese, soprattutto i figli di questo Paese. Li aiuti, pensi a loro. Solo lei rimane a difenderli, a salvarli e a tenerli fuori da un precipizio dove stanno tentando di spingerli.
A voi, maggioranza e Governo, dico che la vostra ignoranza oggi, con questo voto, si trasforma in responsabilità colposa e ne siete ignoranti, dimostrandovi così irresponsabili. Non vi perdoneremo per quello che state per fare. Combatteremo con le armi della politica, con le armi della conoscenza per riportare sempre il nostro Paese dove deve stare: in un Occidente avanzato e soprattutto in una società che sappia conoscere i propri figli. State colpendo proprio i vostri figli!
Auguro a loro e al Paese intero che il 9 aprile arrivi presto, perché c'è veramente bisogno che arrivi presto e che il Paese finalmente possa giudicare in piena libertà gli atti, e non i comportamenti o le parole demagogiche, che state compiendo; il delirio che state portando nelle nostre leggi; l'ingiustizia che state commettendo, mandando il Paese alla deriva. Mi auguro che le donne e gli uomini di questo Paese vi sappiano giudicare per cosa siete: irresponsabili, irresponsabili e colposi!
Per questo noi Verdi, per l'ennesima volta, non voteremo la fiducia che è veramente uno dei vostri ultimi atti e dimostra davvero chi siete… (Commenti del senatore Consolo). Per questo onestamente vi abbiamo giudicato da tempo e non avrete la fiducia né oggi da noi, né il 9 aprile dalla maggioranza del Paese!
TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIRELLI (LP). Signor Presidente, colleghi, ho sentito qualcosa nel corso della discussione a cui vorrei rispondere in questo brevissimo intervento. Innanzitutto, il metodo è stato ritenuto un metodo che va al di là delle prerogative del Parlamento e che le mette in discussione.
Colleghi, sono due anni che discutiamo di questo disegno di legge in Commissione e in questo periodo abbiamo ascoltato i vari operatori del settore. In altri termini, abbiamo proceduto a tutta una serie di audizioni che hanno compreso una vasta platea di operatori. Sappiamo benissimo quali sono le rispettive posizioni; non è ora che veniamo a conoscenza dell'atteggiamento della maggioranza e di quello dell'opposizione sull'argomento: è noto da tempo. Si sa che noi non siamo antiproibizionisti e si conosce il principio che intendiamo introdurre.
Vi è stato un percorso costruttivo, nonostante l'ostruzionismo in Commissione da parte dell'opposizione che non ha esitato a mettere in atto tutti gli strumenti regolamentari per ostacolare questo disegno di legge non solo nella sua sostanza, ma in tutto il suo iter, per cui non scopriamo niente di nuovo oggi. Il fatto che la nuova normativa sia stata inserita all'interno di un decreto-legge non cambia nulla sull'evoluzione del provvedimento e sul fatto che se ne sia parlato per anni.
La Lega Nord è d'accordo con il Governo sui princìpi generali e, soprattutto, su quello fondamentale che «drogarsi non è lecito». Intendo ribadirlo come appartenente allo schieramento di maggioranza. Siamo anche d'accordo sulla stesura delle norme e sulla modifica del Testo unico, soprattutto con riferimento alla modulazione delle sanzioni, alla loro progressività e alla suddivisione tra sanzioni penali ed amministrative. Ciò evita a chi per la prima volta purtroppo si immette nel percorso delle sostanze stupefacenti di venirne inglobato senza possibilità di uscita.
La preoccupazione del Governo e di chi ha sostenuto questo disegno di legge è stata una sola: la definizione e il chiarimento di quella zona grigia che c'è tra lo spaccio e il consumo. Purtroppo, questa zona, con l'attuale Testo unico, consentiva a bande di delinquenti, cioè di spacciatori, di camuffarsi da consumatori, con il risultato che intanto si dividevano il mercato delle sostanze stupefacenti.
Veniamo al merito del disegno di legge. Anche per noi il tempo è stato scarso, sebbene lo stralcio risalga a qualche tempo fa. È stato modificato qualcosa per cui non nutriamo grandi perplessità, ma riteniamo sia giusto chiedere al Governo di chiarire molto bene le modalità di applicazione dei princìpi generali; l'unico modo per farlo sarà di conoscere e valutare insieme il limite del principio attivo da inserire nelle tabelle di cui si farà carico il decreto ministeriale.
Ciò non è motivo di vera perplessità, ma di leggera preoccupazione perché sappiamo che da questo dipenderà se le norme saranno permissive o meno, oppure troppo pesanti per persone che entrano "sbadatamente" nel mondo delle tossicodipendenze.
Invitiamo, pertanto, il Governo a dare contenuto a queste norme caratterizzate da principi generali che - ripeto - condividiamo.
Voteremo, dunque, la fiducia al Governo per il semplice motivo che ha avuto il coraggio, anche a fine legislatura, di dire come la pensa su un tema così controverso. È noto che sono stati consultati ed ascoltati tutti gli operatori del settore; voci della stampa e dei mezzi di comunicazione, dopodiché il Governo ha affermato che sul tema delle tossicodipendenze la pensa in un certo modo.
Lo invitiamo, quindi, a dare la migliore possibile attuazione a queste nuove norme, al fine di evitare che le istituzioni possano porre in essere comportamenti contrari al senso indicato dal disegno di legge.
Invitiamo, inoltre, il Governo a dotare gli uffici periferici, e soprattutto le forze dell'ordine, dei mezzi tecnici per valutare la quantità del principio attivo. Non ho siano dubbi che ciò sarà fatto.
Questo Governo - ripeto - ha avuto il coraggio di dire come la pensa e per questo la Lega Nord gli rinnova la sua fiducia. (Applausi dai Gruppi LP, FI e del senatore Moncada).
DANZI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DANZI (UDC). Onorevole Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il capogruppo dell'UDC, senatore D'Onofrio, ha dato a me l'incarico di questa dichiarazione di voto, ritengo, principalmente in quanto medico. Infatti, c'è la necessità di chiarire alcuni aspetti, per quanto si è sentito.
A nome dell'UDC, ringrazio di cuore il ministro Giovanardi per la passione, per la perseveranza e per aver fatto sì che oggi possiamo votare una legge per noi importantissima, caro Ministro, che, da sola, dà senso alla continuazione della legislatura per altre due settimane.
In questo dibattito ho ascoltato affermazioni, devo dire, assolutamente raccapriccianti. Ho sentito parlare - ho preso appunti - di volgarità istituzionale; soprattutto, dai colleghi di Rifondazione Comunista; ancora si sente parlare dello spinello come dell'acido acetilsalicilico, dell'aspirina.
Ci sono centinaia di studi scientifici che dimostrano, in maniera egregia, la nocività delle droghe leggere sul sistema nervoso. Ci sono centinaia di studi e c'è l'esperienza di tutti i giorni che dimostrano che i poveri ragazzi che cadono nel tunnel delle droghe pesanti hanno iniziato tutti dagli spinelli. Quale messaggio diamo ad una società che è in profonda crisi?
Noi qui, colleghi, ci siamo preoccupati e ci preoccupiamo giustamente delle sorti economiche della nostra Nazione, ci preoccupiamo giustamente dei problemi della giustizia, ma su quale società caliamo questi problemi? Su una società in cui ci sono 21.000 casi di pedofilia all'anno? Su una società in cui ci sono 50.000 siti Internet inerenti la pedofilia? Su una società in cui c'è una denatalità incredibile? Su una società in cui sono decuplicate le morti dei neonati per abbandono nei cassonetti? Su una società in cui ai nostri giovani dobbiamo dire che lo spinello non fa male?
Ma dove siamo? Qual è la pseudocultura radical-chic che voi continuate a propinare ai nostri giovani? Qual è? (Applausi dai Gruppi UDC e AN).
E' questa la differenza tra noi e voi: la responsabilità. La responsabilità di guidare i nostri giovani verso un cammino di vita. Noi dell'UDC, della scelta a difesa della vita ne facciamo una bandiera, a partire dal concepimento, e l'abbiamo dimostrato con la legge che ha impedito la manipolazione degli esseri viventi, degli embrioni; lo dimostriamo coerentemente con l'interesse contro la droga e per la nostra posizione contro l'eutanasia.
Ci dite che siamo oscurantisti, ma ben vengano gli oscurantisti se la società a cui vi rivolgete voi è questa! Ben vengano! Siamo fieri di essere reazionari o oscurantisti o, perlomeno, di essere considerati tali da voi, perché non lo siamo assolutamente, riteniamo di essere ben più moderni di voi, perché voi oscurate la vita.
Ebbene, ho sentito parlare di "norma criminale". Ma spiegatemi: da un lato, non volete che si vada in carcere, e siamo assolutamente d'accordo, perché pensiamo che il tossicodipendente vada recuperato a tutti gli effetti. Questo provvedimento difatti lo recupera, perché addirittura innalza le soglie - lo ha spiegato egregiamente il ministro Giovanardi - portando a sei anni il tetto perché il tossicodipendente non entri in carcere. Quindi, non volete che vadano in carcere ed offendete le comunità. Ma vi rendete conto di cosa hanno significato e significano in Italia le comunità di recupero?
Amici, ma vi rendete conto di quali drammi ci sono in migliaia di famiglie italiane? Lo capite? Voi non immaginate neanche che cosa voglia dire avere un figlio con questi problemi, voi non sapete! E sono problemi che colpiscono tutti, ricchi e poveri, che non fanno distinzioni: una volta tanto non ci propinerete Berlusconi per questo!
Ma le capite le tragedie? Ma sapete che cosa significa, quale tristezza, quale senso di impotenza, quale senso di sconfitta hanno i genitori i cui figli si trovino in queste situazioni?
Voi di cosa parlate? La droga leggera, non fa niente: ma a chi la raccontate? Quale serietà avete innanzitutto come padri e poi come rappresentanti delle istituzioni? Questa è la domanda che vi pongo.
Quindi, se dite che noi addirittura potremmo sostenere gli affari delle meravigliose comunità che si occupano di questo recupero - ed io, come medico, vi ho anche lavorato - non vi rendete conto che, di converso e per assurdo, vi potremmo accusare di sostenere il traffico di stupefacenti e i criminali, non si sfugge, perché con il vostro atteggiamento si potrebbe pensare che sosteniate, appunto il traffico e i criminali.
BISCARDINI (Misto-Rnp). C'è lo Stato prima dei privati!
DANZI (UDC). Vi chiedo scusa, perché non intendevo assolutamente svolgere un intervento polemico, però si sentono affermazioni talmente false, sia da un punto di vista scientifico che politico.
Questo provvedimento non contempla il carcere, denota soltanto la sensibilità di una maggioranza ad un problema emergente e serio della nostra società che voi fate finta non esista e che è contiguo al mondo della criminalità.
Coerentemente, noi dell'UDC, voteremo, con entusiasmo, a favore del provvedimento. La ringraziamo, ministro Giovanardi (Applausi dal Gruppo UDC), siamo convinti che lei sia stato il fautore di questo provvedimento con la perseveranza che le riconosciamo e di cui siamo perfettamente consapevoli. La ringraziamo, perché per noi dell'UDC questo è un provvedimento fondamentale che difende la vita, i nostri giovani, la società. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN. Congratulazioni).
CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, provo una certa amarezza intanto per i toni che sta assumendo il dibattito sulla fiducia e anche per il presupposto istituzionale e costituzionale che qui ci vede impegnati.
Credo non sia un caso che noi non abbiamo neppure discusso di quello che avrebbe dovuto essere il primo oggetto di questo provvedimento e stiamo dimostrando - se occorreva anche questa dimostrazione - proprio con questo dibattito e con quanto il ministro Giovanardi ci ha raccontato che, in realtà, il decreto-legge era una sorta di cavallo di Troia, una sorta di progetto per scardinare il sistema normale istituzionale e costituzionale di accesso dei decreti-legge alla conversione e all'approvazione da parte del Parlamento.
Qui, in realtà, vi è una dichiarazione strumentalmente sin dall'inizio, infatti, l'introduzione recita solo: «Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi». Quindi, una norma puntuale che nulla ha a che vedere con l'oggetto principale del decreto-legge, e in questa norma, che come tutti noi sappiamo era soltanto la correzione necessitata di un errore clamoroso commesso dal Governo e dalla maggioranza nell'approvare la ex Cirielli, si inserisce ora un totale riordino della materia del controllo e della lotta all'uso degli stupefacenti nel nostro Paese, tema quant'altro delicato e che non dovrebbe essere mai affrontato in termini emotivi, ideologici o preelettorali, come, ahimè, gli interventi dell'onorevole Ministro e di qualche collega stanno dimostrando.
Qui si è fatto scempio della necessità e dell'urgenza, si è indebolita, in questo caso direi persino frantumata, la funzione di garanzia della Presidenza delle Assemblee parlamentari, perché lo stesso problema che abbiamo posto in più occasioni al presidente Pera sarà riproposto al presidente Casini, che ritengo dovrà, per lo stesso motivo, fare ossequio a quest'atto di evidente violazione, di strappo, di sfregio ai princìpi e alle regole che governano l'approvazione delle norme in materia costituzionale.
Vi è anche un problema che supera persino quello che già è stato posto: il Governo pone una serie di norme penali a sé stesso, pone la fiducia su queste norme penali, espropriando totalmente il Parlamento da una materia complessiva, cioè le funzioni di repressione penale dello spaccio e, in questo caso, anche del consumo e dell'uso degli stupefacenti, senza che vi sia neanche la possibilità di conoscere, in maniera dettagliata ed argomentata, il testo che qui è stato rassegnato soltanto nella concitazione di questo cosiddetto maxiemendamento.
La verità, quindi, signor Ministro, è, almeno sotto i profili costituzionali generali, tutt'affatto contraria a quella che lei ci ha qui dichiarato: non è questa l'espressione di spirito di collaborazione, non è la sensibilità verso il Parlamento; lei, come le ho già detto, si sta qualificando come Ministro per rapporti "contro" il Parlamento e non "con" il Parlamento.
Anche nel merito di questo provvedimento, lei ha detto cose non esatte, signor Ministro, perché questo provvedimento, come del resto abbiamo dimostrato anche l'altro ieri sera in Commissione, avrebbe potuto, se fosse stato condiviso, essere approvato in sede deliberante dalle Commissioni riunite, come altri provvedimenti, che congiuntamente abbiamo ritenuto importanti per la vita sociale del Paese e che nonostante il clima di scontro, abbiamo contribuito ad approvare (mi riferisco all'affido condiviso, all'adozione internazionale, a tutti quei temi nei quali non dovrebbe essere in questione, signor Ministro, una becera propaganda elettorale, ma la sensibilità per le persone che sono dietro i provvedimenti giurisdizionali e prima ancora i provvedimenti legislativi).
Di questo lamentiamo l'assoluta mancanza, perché quel dibattito in realtà non è finito per consunzione o per l'ostruzionismo dell'opposizione, ma perché la maggioranza - probabilmente convinta dalle numerose audizioni che dicevano cose tutt'affatto diverse, signor Ministro, da quelle alle quali lei oggi si è con questa sorta d'imbonimento ispirato - probabilmente ha ritenuto di non dovere più coltivare quel disegno di legge e comunque non lo ha neanche corroborato di quel parere della 5a Commissione che dimostra anche un'altra lacuna gravissima di questo provvedimento nel merito, cioè che manca totalmente di ogni supporto finanziario.
E' una conferma ulteriore che questa è una norma ideologica, raffazzonata, ed è manifesto che non servirà affatto a risolvere i problemi dei tossicodipendenti nel nostro Paese e mi consenta, signor Ministro, neanche i problemi elettorali della Casa delle Libertà, proprio perché così com'è composta, essa certamente non convincerà i cittadini italiani.
La verità è che nel merito, senza alcuna retorica, essa afferma dei principi che non sono affatto condivisi né dalla scienza né dagli operatori né dalla gran parte di coloro che si occupano sulla loro pelle, come tutti fanno in questa materia, delle questioni così come vengono prospettate, perché il primo principio è quello - e bisognava dirlo - che qui non è stata alterata affatto in alto la punizione e la repressione. Tuttora la pena edittale massima è di venti anni, quindi quando si dice che si vuole combattere lo spaccio si dice una menzogna, si dice una cosa non vera, perché in realtà la pena edittale massima non è modificata, anzi per la verità essa era da otto a venti anni ed è diminuita da sei a venti anni.
La verità è che si vogliono costruire delle figure di repressione penale che si basano sul principio della punibilità anche della mera detenzione e quindi occorrerebbe dirlo, signor Ministro, perché la norma che viene introdotta alla lettera C dell'articolo 73-bis, stabilisce che anche la condotta di mera detenzione, purché di quantità superiore a quelle determinate con decreto ministeriale è una condotta penalmente rilevante.
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Se è spaccio.
CAVALLARO (Mar-DL-U). No, lo legga attentamente. C'è scritto anche "detiene", purtroppo questo conferma che sarebbe stato meglio leggere con molta attenzione i testi normativi che vengono rassegnati all'Aula in venti minuti, perché qui non si parla di spaccio ma anche di chiunque in qualunque modo detiene delle sostanze stupefacenti.
In ogni caso, il secondo principio che può essere desunto da quest'argomento è che comunque questa dose viene stabilita non attraverso una previsione generale ed astratta della norma, né attraverso un'elaborazione concreta, come c'insegna il diritto penale, nell'attuazione della giurisprudenza, ma viene stabilita attraverso un decreto ministeriale ed altri colleghi, su questo tema, hanno già posto la loro attenzione.
Resta il fatto che vi è una pericolosa soppressione e confusione non tra droghe pesanti e leggere - questo è ormai persino un dettato arcaico rispetto alla materia - ma tra i vari tipi di droghe; è un'articolazione sensibile ed intelligente perché le condotte di repressione non possono non tenere conto della diversa tossicità, del diverso grado di invasività sociale ed anche dei diversi mercati illegali con i quali queste droghe sono commerciate.
La tendenza all'omologazione è già dimostrato non comporterà altro che una omologazione in alto degli spacci e di atti delittuosi: ovviamente, invece di spacciare sostanze considerate meno pesanti, lo saranno direttamente ed in maniera invasiva le sostanze più pericolose.
Vi è una grande confusione nei rapporti: si caricano le Prefetture di grandi temi, tra l'altro delle misure meramente amministrative da esse somministrate, caricandole di grandi responsabilità ma di nessuna, concreta strumentazione per poter agire in questo complesso tema dove certamente non stiamo parlando di sanzione al codice della strada! Si caricano sui giudici di pace grandi poteri e responsabilità anche in materia di controllo delle misure, anche di sicurezza, attuate, quando più volte in Aula abbiamo definito il giudice di pace non certo specializzato e così competente in questa materia, ma giudice di prossimità, adatto piuttosto a dirimere controversie tra cittadini, di natura per non dire bagatellari, certamente semplici.
Vi è un forte sfregio rispetto ai rapporti tra Stato e Regioni, persino dopo la riforma dell'articolo 117 e addirittura in netto contrasto con la riforma che voi, signor Ministro, avete approvato nella quale dovrebbero essere le Regioni, addirittura in via esclusiva, ad esercitare la potestà su tutti questi argomenti. Non ci si nasconda poiché non vi è nessuna pregiudiziale contro il concorrere delle associazioni private e dei privati alla formazione di un modello di prevenzione e repressione, ma vi è certamente il principio di una centralità forte della struttura pubblica, del suo impegno e della sua forza nel determinare le regole e le condizioni per intervenire su questo fenomeno sociale così disastrante.
Dunque, signor Ministro, se ci si chiedeva la fiducia su questi argomenti, essa non vi è nel metodo costituzionale, nel metodo e nel merito della legge; vi è solo il richiamo a princìpi di carattere soltanto demagogico e preelettorale: la nostra è una sfiducia, mai come in altre occasioni, costituzionale, istituzionale e politica. Voteremo, signor Ministro, convintamente no, convinti anche di fare il bene di tutti i nostri giovani, non meno dei parlamentari della Casa delle Libertà. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).
PEDRIZZI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualcuno ieri ha parlato di blitz del Governo; qualcun altro di colpo di mano della maggioranza. Ma quale blitz quale colpo di mano! Il ministro Giovanardi, che ringrazio a nome di Alleanza Nazionale per l'impegno profuso per varare definitivamente questa normativa, questa mattina ha ripercorso la storia e l'iter del provvedimento; ha ricordato la Conferenza di Palermo, gli accordi che ne derivarono, sottoscritti pressoché unanimemente da tutte le comunità.
Quale blitz, quale colpo di mano! Qui c'è un Governo che sa fare il Governo; qui c'è un Governo, che governa, assumendosi la sua responsabilità di fronte alla piaga, al flagello della droga che si sta diffondendo sempre più, come dimostrano i dati contenuti nell'ultima relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze, anche, se non soprattutto, a causa di una legislazione che considera di fatto lecito drogarsi ed autorizza sostanzialmente gli spacciatori a vendere morte ai nostri figli.
La verità, onorevoli colleghi, è che quelle dei falsi profeti del «vietato vietare», sono solo mistificazioni propagandistiche, sono menzogne, queste sì veramente «tossiche», spacciate da spacciatori di menzogne a profusione in questi giorni e in questi tempi. (Applausi dal Gruppo AN).
La legge Fini è giusta, è necessaria, è urgente perché riafferma il principio fondamentale e decisivo che drogarsi non è un dritto, ma è un delitto contro la salute, contro la vita, contro la libertà e la dignità della persona, contro la volontà razionale, contro la propria stessa personalità e contro la società nella sua interezza. Infatti, è interesse della società tutelare nella sua integralità la persona e la dignità della persona, anche perché questo provvedimento individua il nemico nella droga, non nel drogato; e contro il nemico «droga» si schiera «senza se e senza ma».
Chi avversa questa proposta di legge ritiene evidentemente, invece, che la droga non sia un nemico, nonostante uccida l'uomo nel corpo e nello spirito. Da tempo, signor Ministro, e chiedevamo, anche qui al Senato, che questo provvedimento fosse varato entro la fine di questa legislatura, come volevano e come ci chiedono, ad esempio, i Muccioli, i don Gelmini, i don Benzi, cioè coloro che hanno la patente per parlare perché hanno dimostrato con i fatti di sapere e di voler aiutare i tossicodipendenti ad uscire dal tunnel della droga.
Ebbene, si è arrivati a questo punto alla discussione di un disegno di legge che si trascinava al Senato ormai da tre anni per colpa dell'ostruzionismo del centro sinistra. L'unico modo per raggiungere l'obiettivo era quello di inserire i punti più qualificanti del disegno di legge in un decreto-legge che contiene, tra l'altro, anche la norma di modifica dell'ex Cirielli, grazie alla quale i tossicodipendenti recidivi non rischieranno più di dover tornare in carcere se si trovano già in comunità.
Senatore Calvi, perché non ha ricordato questo aspetto positivo del provvedimento nel suo intervento, lei che si era scagliato contro la legge ex Cirielli?
E su questo decreto giustamente il Governo ha posto la questione di fiducia. Vediamo molto brevemente il contenuto di questo stralcio: la prima esigenza a cui dà risposta questo provvedimento è quella di stabilire quando da semplici consumatori, passibili di mera sanzione amministrativa, si diventa spacciatori, meritevoli di sanzione penale.
Per farlo la legge Fini non prevede solo il parametro della quantità di principio attivo contenuto nella sostanza detenuta, che dovrà poi essere fissato da un decreto ministeriale; si incorrerà, ricordiamolo e ripetiamolo ancora una volta, nella sanzione penale solo se si verrà trovati in possesso di quantità tali di sostanze stupefacenti da non giustificarne il mero uso personale.
Un parametro, questo, e voglio rassicurare anche tutti i colleghi del centro destra, che comunque è importante perché certo, oggettivo ed attendibile, ma il provvedimento introduce anche altri fattori, altri criteri come la presenza di notevoli quantità di denaro e le modalità e di taglio e confezionamento della droga. Il giudice, cioè, dovrà tenere conto di più elementi che dovranno essere tra loro concordanti per distinguere il consumatore dallo spacciatore.
Lo scopo della norma, onorevoli colleghi, è quello di reintrodurre l'effettiva punibilità dei pusher, degli spacciatori, dei commercianti di morte. Solo così si potrà uscire dal marasma e dalla confusione di oggi facendo chiarezza e restituendo alla nostra legislazione un minimo di congruità e di efficacia, rendendola più funzionale al compito di contrastare la droga, come ci chiedono peraltro le forze dell'ordine che troppo spesso vedono vanificato il proprio impegno, i propri sforzi, dalle lacune della normativa vigente.
Chi è contro la legge Fini, in buona o in cattiva fede, perciò, è di fatto a favore degli spacciatori, vuole che essi possano continuare, tranquilli e indisturbati, a vendere morte ai nostri figli.
Il secondo punto dello stralcio (di quello che resta pur sempre, signor Ministro e onorevoli colleghi, un provvedimento organico che affronta l'intera questione droga in tutta la sua complessità e che dovrà essere, appena possibile, nella prossima legislatura, quando continueremo a guidare questo Paese, ripreso e varato).
MACONI (DS-U). Ma da chi?
PEDRIZZI (AN). …è quello che riconosce pienamente, nei fatti, la dignità della persona del tossicodipendente, anche di quello detenuto, accompagnandolo su un itinerario che gli dia la possibilità di uscire responsabilmente dall'incubo della droga.
Sono, infatti, previste vie privilegiate di allontanamento dal circuito carcerario, se il tossicodipendente decide di sottoporsi a un percorso di recupero. In particolare, si allargano le possibilità di precludere e di escludere la custodia cautelare a carico del tossicodipendente che abbia in corso o intenda sottoporsi ad un programma terapeutico e, alla medesima condizione, è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti di un soggetto condannato alla reclusione ovvero che debba espiare un residuo della pena.
Tali norme, in sostanza, servono a poter evitare il carcere ai tossicodipendenti, i quali sono persone che hanno bisogno di aiuto e non di essere sbattute in galera. Viene infatti favorito e incentivato il loro pieno recupero, umano e sociale, lontano da ogni droga, illegale o legale che sia.
Se la dimensione del recupero assume grande importanza, nella legge Fini, di conseguenza anche il ruolo della comunità (questo è il terzo punto dello stralcio) diventa più significativo, anzi determinante. Il programma di recupero di un tossicodipendente non può limitarsi alla somministrazione di farmaci e ad interventi medici: è qualcosa di più ampio e più complesso, che coinvolge tutta la sfera esistenziale di una persona. Per questo, una comunità di recupero non può essere vista come una clinica privata e di qui l'esigenza di riconoscere alle comunità la possibilità di certificare la dipendenza da droga e di predisporre il piano terapeutico, come ora avviene soltanto per i SERT.
Questo per garantire parità di trattamento tra pubblico e privato sociale, riconoscere libertà di scelta terapeutica al tossicomane e alla sua famiglia e applicare il principio costituzionale di sussidiarietà. Vogliamo perciò promuovere e sostenere questa realtà eccezionale del nostro Paese rappresentata dalle comunità di recupero dei tossicodipendenti.
La legge Fini è in grado di qualificare, assieme a quella sulla procreazione medicalmente assistita, l'intera legislatura di Governo della Casa delle Libertà. Proprio per questo il Governo vuole varare il provvedimento al nostro esame, come ha varato quello sulla procreazione medicalmente assistita, ed è su temi come questo della droga, dove è in gioco la visione del mondo e della vita, la concezione dell'uomo e della società, che il centro-destra deve marcare la sua differenza dal centro-sinistra, dimostrandosi, con una grande battaglia culturale e di pedagogia sociale, autenticamente alternativo allo schieramento di sinistra, che propugna il nichilismo libertario ed il relativismo etico.
Per tutte queste ragioni, Alleanza Nazionale voterà la fiducia al Governo Berlusconi-Fini. (Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Carrara e Guzzanti. Congratulazioni).
*BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, colleghe e colleghi, noi voteremo contro queste norme penali inserite all'ultimo momento in un decreto-legge. La nostra critica e il nostro rifiuto nascono dall'analisi non soltanto della legge, che è in contrasto con il dettato della Costituzione (questo è già stato messo in luce negli interventi che mi hanno preceduto), ma del rapporto tra la legge e la vita, che dev'essere al centro della nostra attenzione. In questo caso, la legge penale colpisce comportamenti assai eterogenei tra loro per natura e motivazioni con pesanti sanzioni, mentre, quando si affrontano contingenze drammatiche della vita individuale o della vita sociale, la legge dovrebbe essere permeata da valori di equità, che in queste norme non troviamo.
Le sostanze che incidono sullo stato psichico e possono alterarlo determinano un'alterazione temporanea oppure un'assuefazione. Nel primo caso, soprattutto quando si tratta di giovani in formazione, deboli, anche se non vi è assuefazione, queste sostanze stupefacenti producono effetti negativi. Nel secondo caso esse sono devastanti.
È possibile mettere in atto strategie - e lo Stato dovrebbe farlo più di quanto non abbia fatto finora - per impedire che dagli stupefacenti che non producono assuefazione e dalle droghe leggere si passi a qualcosa di peggio? Poiché questo passaggio non è obbligato e non è scritto da nessuna parte che un giovane che consumi derivati della cannabis debba necessariamente passare alle droghe pesanti; dipende dallo Stato, dalle leggi, dai servizi sociali aiutare le persone più deboli.
Signor Ministro, formuliamo un giudizio di valore fortemente negativo nei confronti dell'uso di qualsiasi sostanza stupefacente poiché in questo consumo vediamo il dominio di una cosa sull'individuo. Sono queste le ragioni - siamo contro una società nella quale le cose dominano sull'individuo - per cui ci impegnamo nella lotta contro la droga, così come ci impegnano nella lotta contro lo sfruttamento del lavoro, contro il dominio della ricchezza sulle persone umane.
Per impedire che questo dominio si espanda, si dilati, per aiutare le persone deboli e a rischio, per colpire e sconfiggere i trafficanti, la risposta dello Stato non deve essere fatta di ideologie e di simboli ed è sbagliato, a mio giudizio, agitare davanti agli occhi dei giovani che consumano droghe leggere, derivati della cannabis, e che rappresentano l'anello più debole di questa catena infernale, lo spauracchio delle pene e metterli nello stesso mucchio in cui stanno gli spacciatori, gli appartenenti alle classi dirigenti che accumulano nei loro salotti chili e chili di cocaina e i trafficanti di droga.
Lo Stato deve rispondere con strategie di recupero indirizzate innanzitutto ai più giovani, ai più deboli, a quelli che cominciano. Successivamente, deve evitare la diffusione del contagio, deve sbarrare la strada al traffico delle sostanze psicotrope e, soprattutto - mi permetta di sottolineare questo aspetto che rappresenta il principale elemento di differenziazione del nostro punto di vista rispetto al vostro - deve differenziare nettamente il trattamento del commercio delle droghe dal trattamento relativo alle condotte di coloro che detengono stupefacenti a fini di consumo personale.
Lo Stato deve potenziare le strutture pubbliche, garantire la serietà delle comunità. Lei stesso mi sembra che oggi abbia affermato che non importa se il gatto è bianco o nero, purché catturi i topi; ma attenzione a favorire ed incoraggiare strutture e ideologie di comunità che si fondano su un principio autoritario. Quando sento giovani in via di recupero che ripetono automaticamente le frasi del capo, che si esprimono in un modo che segnala la sostituzione di una dipendenza rispetto ad un'altra, uscendo dalla dipendenza dalla droga con un atteggiamento di dipendenza nei confronti di un indirizzo, di una scelta o di un'ideologia, non posso che preoccuparmi. Dobbiamo cercare di evitare questo.
So che le comunità, pur diverse tra loro per indirizzi e scelte, hanno tutte dei meriti; però, se potessimo indicare degli obiettivi, se potessimo favorire uno spirito più libero di queste comunità, credo che faremmo opera meritoria, nella misura in cui la politica può farlo.
Avete disatteso il contributo degli esperti e del pensiero scientifico, che hanno affermato la sostanziale differenza tra le cosiddette droghe pesanti ed i preparati attivi della cannabis. Invece nella tabella 1 vi è una piena ed assoluta equiparazione. Questo, colleghi, rende più facile ed agevole il passaggio dalle droghe leggere alle droghe pesanti, spiana la strada a questo passaggio, perché, se si mettono sullo stesso piano sostanze che secondo l'universale opinione scientifica sono diverse tra loro, la dipendenza da una sostanza il cui dominio è più leggero si trasforma più facilmente in dipendenza da una sostanza il cui dominio è più pesante e devastante sull'individuo.
Avete scritto in queste norme che lo spaccio, il traffico, il commercio e la detenzione al di sopra di una quantità determinata sono sullo stesso piano. Lo spaccio, il traffico di quantitativi più ampi, il commercio della droga determinano una pena che va dai sei ai venti anni; la legge prevede la medesima punizione per la detenzione, che è qualificata a fini illeciti, in quanto superi una quantità determinata.
La quantità non viene indicata nella legge; la fissazione, la determinazione di questa quantità viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute. Ciò è in contrasto con l'articolo 25, comma 2, della Costituzione. Mi lasci dire questo, signor Presidente, che non riguarda il merito del rapporto fra la legge e la vita, ma riguarda il rapporto fra le leggi e la Costituzione. Quindi dovremo attendere il decreto del Ministro della salute per sapere qual è la quantità al di sotto della quale non vi è illecito penale e non vi è la pena dai sei ai venti anni e al di sopra della quale questa invece scatta.
Guardi, signor Ministro, l'esperienza di tutti questi anni ci dimostra che la determinazione di una quantità fissa è una via dentro la quale ci si infila e che alla fine produce effetti peggiori di quelli che si vorrebbero scongiurare. Quando il Ministro della salute avrà indicato il tetto della quantità, avremo una situazione nella quale il giovane (parliamo di un giovane che si accosta ai derivati della cannabis), che ha detenuto presso di sé una quantità di 0,5 in meno rispetto al tetto che è stato fissato dal ministro Storace o da chi per lui, non incorrerà nel rischio della sanzione penale. Chi invece detiene un quantitativo che è dello 0,5 in più rispetto al tetto fissato dal ministro Storace o da chi per lui, rischia venti anni di carcere.
Lei dice che non rischia venti anni di carcere, perché avete stabilito una pena che va dai sei ai venti anni. Benissimo! Che ne pensa il collega Bobbio, che sempre si scaglia contro la discrezionalità dei giudici nella determinazione delle sanzioni e contro l'eccessiva libertà di interpretazione? Voi avete introdotto una norma che dà la possibilità, per un quantitativo superiore al tetto per la detenzione, di arrivare ad una pena detentiva molto alta. Insomma, a me sembra che vi siano in questa legge alcuni rischi gravi, anche per l'efficacia della lotta contro la droga.
Se una persona che soffre di glaucoma si fa dare da un suo amico medico un po' di campioni - in modo da potersi curare gratuitamente - di collirio contro il glaucoma, e questo collirio contiene il tetraidrocannabinolo, quindi contiene un preparato attivo della cannabis, che cosa succede? Rischierà una sanzione penale così alta, se il quantitativo supera il tetto fissato dal Ministro della salute?
Vedete, sono norme irragionevoli, così come a me sembra sbagliata l'equiparazione fra strutture pubbliche e comunità private ai fini della determinazione e della diagnosi dello stato di tossicodipendenza e ai fini della cura, per la sospensione dell'esecuzione della pena.
Non credo che questa equiparazione sia corretta; comunque qui siamo nella sfera della discussione politica e gli effetti non sono così drammatici come quelli che avete inserito attraverso la normativa penale e il congegno per essa previsto.
Presidenza del vice presidente DINI(ore 14,03)
(Segue BRUTTI Massimo). Dunque, a nostro avviso siamo di fronte ad una legge illiberale, che espande e quasi incoraggia lo spaccio; il blocco fra detentori, spacciatori e trafficanti, che occorrerebbe spezzare, con queste norme si consolida e si rafforza. C'è un indirizzo autoritario che si attua con norme incostituzionali...
PRESIDENTE. Senatore Brutti, la prego di concludere il suo intervento.
BRUTTI Massimo (DS-U). E con un ulteriore gravissimo stravolgimento del diritto penale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
*BOSCETTO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSCETTO (FI). Signor Presidente, colleghi senatori, il Gruppo di Forza Italia voterà in modo assolutamente convinto la fiducia al Governo su questo provvedimento.
Il provvedimento che stiamo per votare reca alcune norme estremamente importanti, la prima delle quali riguarda l'assunzione di ben 1.115 agenti di Polizia per la lotta contro il terrorismo; vi è poi una norma riguardante l'aumento del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, ed un'altra riguardante il finanziamento per le Olimpiadi invernali di Torino 2006, attraverso la creazione di una lotteria istantanea "Gratta e vinci" in favore della sponsorizzazione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.
Sono poi contemplati alcuni adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero; in particolare, si finanzia la possibilità di perfezionare l'incrocio tra i dati dell'AIRE e quelli delle anagrafi consolari.
Si è pensato, inoltre, alle vittime dell'usura che devono essere tutelate, e lo sono, attraverso un aumento del fondo ad esse dedicato.
Vi è poi una norma di modifica della recente legge per il contrasto al terrorismo internazionale ed anche un aumento del contingente dei Vigili del fuoco in relazione alla riclassificazione dell'aereoporto di Cuneo, con ovvio riguardo alle Olimpiadi invernali di Torino 2006.
Si tratta, quindi, di un provvedimento ricco di previsioni normative importanti, nel quale fin dall'inizio, come si può leggere dal titolo («Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi») era contemplata la modifica della legge Cirielli attraverso la soppressione di un articolo aggiuntivo, l'articolo 94-bis, e l'intervento sulla modifica che la stessa legge aveva apportato al comma 9, lettera c), dell'articolo 656 del codice di procedura penale per quanto riguardava i tossicodipendenti recidivi reiterati, i quali si vedevano limitare una serie di facoltà in termini di possibilità di adire o di proseguire i programmi riabilitativi.
Si è deciso da parte del Governo di inserire, dopo questa norma puntuale in materia di tossicodipendenti, il contesto normativo riguardante la droga. Le ragioni sono state spiegate in modo chiaro dal ministro Giovanardi, che ha anche ricordato come da tre anni davanti alle Commissioni giustizia e sanità questo provvedimento sia stato discusso con dovizia di impegno e siano stati discussi ed approvati numerosissimi emendamenti.
Ho qui con me il cosiddetto "schedone" dei lavori delle due Commissioni riunite e posso dire che questo lavoro esalta l'impegno dei senatori, sia di maggioranza che di opposizione.
Fu approvato poi uno stralcio e l'aver recuperato queste norme così utilmente discusse e averle inserite puntualmente in questo decreto-legge e nella relativa conversione, che parlava di disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi, è una cosa corretta sotto ogni profilo. Pertanto, tutto quello che è stato detto appartiene al tentativo di mettere sempre in discussione gli aspetti procedurali, oltre che quelli di merito, del nostro lavoro.
Per arrivare alla problematica in materia di droga, anche qui si è posta in essere tutta una serie di argomentazioni che, pur nei limitatissimi minuti che posso usare in questa dichiarazione di voto, non ritengo confacenti. Infatti, quando con un argomento giuridicamente sottile si tenta di dire che l'aver fatto ricorso, nella nuova legge sulla droga, a un decreto ministeriale costituirebbe violazione dell'articolo 25, comma 2, della Costituzione, non si ricorda - ma lo ha ricordato da par suo il senatore Fassone - che già nella legge esistente si fa richiamo, nell'articolo 78, che ha avuto le sue vicende a seguito del referendum, a decreto del Ministro della salute, previo parere dell'Istituto superiore della sanità, per determinare le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattr'ore e i limiti quantitativi massimi di principio attivo per dosi medie giornaliere. Il senatore Fassone ha detto che quella situazione era più tipizzata di quella attuale. Mi pare che, tuttavia, non sia riuscito a dimostrare in modo convincente il suo assunto.
Mi pare che il testo che abbiamo nelle mani, quando parla di sostanze stupefacenti che per quantità - in particolare, "se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro (…)"- ovvero per altre modalità, appaiano destinate ad un uso non esclusivamente personale, renda la norma ben chiara e ben tipizzata.
Cosa si è voluto fare inserendo questo discorso sui limiti massimi? Si è voluto dire che la droga deve essere combattuta. Si è voluto dire che la droga non deve essere considerata pesante o leggera e, di qui, si sono modificate le tabelle e ne sono rimaste solo due rispetto alle quattro che c'erano. Non si può dire che il ragazzo che assume una droga leggera faccia qualcosa, in qualche modo, di permesso: basta che non sia una droga pesante. Questa differenza tra la pesantezza o la leggerezza delle droghe è quella che ha portato storicamente i consumatori di droghe leggere a diventare assuntori di droghe pesanti. La droga deve essere combattuta e demonizzata in tutti i suoi aspetti: droga è, e droga rimane! (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).
Quando abbiamo introdotto questi limiti massimi, abbiamo fatto riferimento al contesto normativo globale in materia dopo il referendum, quando, eliminato il concetto di modica quantità, abbiamo visto i giudici, come è già stato detto, arrivare a considerare quantità per uso personale notevolissime quantità di sostanza stupefacente, sostanzialmente consegnando alla propria decisione, talvolta al proprio arbitrio, la vita di colui che aveva in detenzione quantitativi spesso ingentissimi, con disparità di trattamento da tribunale a tribunale, da sezione a sezione, che tutti abbiamo toccato con mano anche nel nostro lavoro di avvocati o di magistrati.
Quando si afferma che le pene sono troppo alte, ricordiamo…
PRESIDENTE. Senatore, la prego di concludere.
BOSCETTO (FI). … come ci sia l'attenuante specifica che porta la pena ad un anno e sei mesi per i tossicodipendenti sorpresi con piccole quantità, quindi non si vuole colpevolizzare in modo forte alcuno. Vi sono poi le sanzioni amministrative che graduano l'intervento su determinati comportamenti e che, guarda caso, sono più o meno le stesse sanzioni amministrative già previste nella legge attuale, dove anche la sospensione della patente o del passaporto sono previste; noi abbiamo aggiunto la garanzia che deriva dall'intervento del giudice di pace.
Questa legge è dunque giusta, perché ristabilisce ciò che era da ristabilire, mette in chiaro i concetti che abbiamo fortemente voluto mettere in chiaro come forza parlamentare e governativa e riuscirà a prevenire il fenomeno della droga e a far sì che tanti giovani non si avvicinino ad essa.
Ribadisco, quindi, il favorevolissimo voto di fiducia del Gruppo Forza Italia. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Congratulazioni).
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3716 di conversione del decreto-legge n. 272, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Indíco pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.
Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Morra).
Hanno chiesto di votare per primi alcuni senatori; procederemo successivamente in ordine alfabetico, iniziando dal senatore Morra.
Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dai senatori Bergamo, Calderoli, Centaro, Cutrufo, La Loggia, Mancino, Pascarella, Castelli, Nania, Angius e Siliquini.
ROLLANDIN,segretario, fa l'appello.
Rispondono sì i senatori:
Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Archiutti, Asciutti, Azzollini, Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boscetto, Bosi, Bucciero, Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Castelli, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Cirami, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Corrado, Costa, Cozzolino, Cursi, Curto, Cutrufo, D'Alì, Danieli Paolo, Danzi, De Corato, Dell'Utri, Delogu, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio, Eufemi, Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Firrarello, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo, Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillo, Grillotti, Guasti, Guzzanti, Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo, Kappler , La Loggia, Lauro, Malan, Manunza, Marano, Meduri, Meleleo, Menardi, Minardo, Moncada, Monti, Moro, Morra, Morselli, Mugnai, Nania, Nessa, Novi, Ognibene, Pace, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo, Ronconi, Ruvolo, Salerno, Salzano, Sambin, Saporito, Scarabosio, Schifani, Scotti, Semeraro, Servello, Sestini, Siliquini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni, Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Ulivi, Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini, Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli
Rispondono no i senatori:
Acciarini, Angius, Baio Dossi, Baratella, Basile, Basso, Bastianoni, Battafarano, Battaglia Giovanni, Biscardini, Boco, Bordon, Brunale, Brutti Massimo, Caddeo, Castellani, Cavallaro, Coviello, Dalla Chiesa, D'Amico, D'Andrea, De Petris, De Zulueta, Di Girolamo, Di Siena, Donati, Falomi, Fassone, Flammia, Forcieri, Franco Vittoria, Gaglione, Giaretta, Giovanelli, Gruosso, Guerzoni, Iovene, Labellarte, Latorre, Legnini, Liguori, Longhi, Maconi, Malabarba, Mancino, Manzione, Marino, Martone, Mascioni, Michelini, Modica, Montagnino, Montalbano, Monticone, Montino, Morando, Murineddu, Muzio, Nieddu, Pagliarulo, Pascarella, Petrini, Piatti, Piloni, Pizzinato, Rollandin, Salvi, Scalera, Sodano Tommaso, Soliani, Tonini, Treu, Turci, Turroni, Vallone, Veraldi, Villone, Viserta Costantini, Vitali, Zancan, Zanda, Zavoli.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.
(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3716, di conversione in legge del decreto-legge n. 272, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:
Senatori votanti |
|
230 |
Maggioranza |
|
116 |
Favorevoli |
|
148 |
Contrari |
|
82 |
Il Senato approva.
Restano pertanto preclusi gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 272, nonché l'ordine del giorno G1.
Il titolo del decreto-legge si intende conseguentemente integrato con le seguenti parole: «e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
La seduta è tolta (ore 16,36).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi. (3716)
(V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi. (3716)
(Nuovo titolo)
EMENDAMENTO 1.2000 SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.2000 (testo corretto)
IL GOVERNO
Approvato
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 272.
All'articolo 1, al comma 2, dopo le parole: «limite di spesa» inserire la seguente: «massimo» e sopprimere il comma 5.
Dopo l’articolo 1, aggiungere i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell’usura). – 1. Le somme del Fondo unificato di cui all’articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell’usura, di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.108, e successive modificazioni. A tal riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 1-ter. – (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale). – 1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 3, le parole: ’’All’articolo 495, quarto comma, n.2, del codice penale’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’All’articolo 495, terzo comma, n.2, del codice penale’’;
b)dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:
’’Art. 10-bis. – (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia). – 1. Dopo l’articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente:
’’Art. 497-ter. - (Possesso di segni distintivi contraffatti). – Le pene di cui all’articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
a) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
b) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nella lettera precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.’’;
c) all’articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: ’’con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato in divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;’’.
2. Al primo comma dell’articolo 498 del codice penale, le parole: ’’Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’Chiunque, fuori dei casi previsti, dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi’’.
3. All’articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: ’’sono proibite la raccolta e la detenzione’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita’’;
b) al primo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ’’Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.’’;
c) il secondo comma è sostituito dal seguente:
’’La licenza è altresì necessaria per l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato’’;
d) al quarto comma, le parole: ’’con l’arresto da un mese a tre anni e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila’’.
4. All’articolo 5-bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:
’’’4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l’uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti dall’articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni’’.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. Per coloro che già esercitano le attività di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto».
All’articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per l’espletamento dei compiti di istituto connessi all’attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell’immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle Questure e degli sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nonché degli altri compiti attribuiti al Ministero dell’interno, sono autorizzati nel triennio 2006-2008 nell’ambito dei ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’Interno:
a) per 48 unità della carriera prefettizia l’assunzione utilizzando la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002, e per 3 unità la procedura di riammissione prevista dall’articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;
b) per 30 unità di dirigenti di seconda fascia dell’area 1 l’incremento della dotazione organica;
c) per 250 unità nei profili dell’area funzionale C l’incremento delle relative dotazioni organiche;
1-ter. L’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione del comma 1-bis è pari a 3.764.000 euro per il 2006, a 9.525.000,00 euro per il 2007 ed a 13.752.000,00 euro a decorrere dal 2008.
1-quater. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione, a decorrere dall’anno 2006, dell’articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n.45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.89, e dall’applicazione dell’articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168.
1-quinquies. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1-ter e 1-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.350».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
«(Misure urgenti per la funzionalità dell’amministrazione civile dell’Interno)».
All’articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquanta unità appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.
1-ter. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il Ministero dell’interno è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 3 della legge — 81 —23 dicembre 1980, n. 930 e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di età.
1-quater. In attesa dell’espletamento del concorso di cui al comma 2 e al fine di assicurare la continuità del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il Ministero dell’interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il personale indicato nel medesimo comma 2, venticinque unità di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette assunzioni decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà la gestione diretta del predetto servizio.
1-quinquies. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.835.000 euro per l’anno 2006, a 1.700.000 euro per l’anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
All’articolo 4:
Al comma 1, in fine, sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».
Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l’interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione».
Dopo l’articolo 4, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis – 1. All’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
’’Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope’’;
b) il comma 1, è sostituito dal seguente:
’’1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.’’;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
’’1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga –, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà’’;
d) al comma 2, le parole: ’’nel comma 1’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14’’; la parola: ’’otto’’ è sostituita dall’altra: ’’sei’’ e le parole: ’’lire cinquanta milioni a lire seicento milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’euro 26.000 a euro 300.000’’;
e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
’’2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14.’’;
f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
’’3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.’’;
g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
’’5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all’articolo 73 commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.’’.
Art. 4-ter. – 1. L’articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
’’Art. 75. – (Condotte integranti illeciti amministrativi). – 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 12 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 12. Ove, al momento dell’accertamento, l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all’immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 12. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facoltà previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene proposta al tribunale per i minori. Valgono per la competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri indicati al comma 12.
5. Se l’interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75-bis.
7. L’interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l’interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 12, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 12. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.
10-bis. Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2.
13. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.’’.
Art. 4-quater. 1. Dopo l’articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:
’’Art. 75-bis. – (Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica). – 1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell’uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l’interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l’interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell’articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.
5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.
6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.
7. Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4 è il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio’’.
Art. 4-quinquies. 1. All’articolo 78 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell’Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all’articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis.’’;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 4-sexies. 1. All’articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
’’1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, e l’interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell’imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l’attuazione del programma.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell’interessato; all’istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all’accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell’interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L’autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l’accoglimento dell’istanza all’individuazione di una struttura residenziale’’;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
’’4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva’’;
c) al comma 5, le parole: ’’al comma’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’ai commi 1 e’’;
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
’’5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all’autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.’’.
Art. 4-septies. 1. All’articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l’esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l’esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni’’.
b) al comma 2 dopo la parola: ’’concessa ’’, sono inserite le seguenti: ’’e la relativa domanda è inammissibile’’;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
’’3. La sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonché le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato’’;
d) al comma 4 le parole da: ’’ed il tribunale ai fini dell’accertamento’’ fino alla fine del comma, sono soppresse;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
’’4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.’’.
Art. 4-octies. 1. All’articolo 91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
’’2. All’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante, ai sensi dell’articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l’indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso’’;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
’’4. Se l’ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria del beneficio.
Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui all’articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354’’.
Art. 4-novies. 1. All’articolo 92 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ’’indicato nella richiesta’’, sono inserite le seguenti: ’’o all’atto della scarcerazione’’;
b) al comma 3, le parole: ’’o al pretore’’ sono soppresse.
Art. 4-decies. 1. All’articolo 93 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono’’;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
’’2. La sospensione dell’esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1’’;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
’’2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione’’.
Art. 4-undecies. 1. All’articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un’azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. L’affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo’’;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
’’2. Se l’ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente all’adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni’’;
c) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: ’’Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 3’’;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
’’4. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all’articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l’affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero.
L’esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alla quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione’’;
e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
’’6-bis. Qualora nel corso dell’affidamento disposto ai sensi del presente articolo l’interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l’affidamento ordinario di cui all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all’autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura’’.
Art. 4-duodecies. 1. All’articolo 96 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
’’6. Grava sull’amministrazione penitenziaria l’onere per il mantenimento, la cura o l’assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia’’;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:
’’6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all’uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonché alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento Giustizia Minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, al Servizio Sanitario Nazionale.
6-ter. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000,00 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’anno 2008 l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e dell’università.’’.
Art. 4-terdecies. 1. L’articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
’’Art. 97. - (Attività sotto copertura). – 1. Fermo il disposto dell’articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre, d’intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive all’inizio delle attività.
3. Dell’esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all’autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.
4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al presente articolo. Per l’esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.
5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni’’.
Art. 4-quaterdecies. 1. L’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
’’Art. 113. – (Competenze delle Regioni e delle Province Autonome). – 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:
a) le attività di prevenzione e di intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;
b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all’articolo 116;
c) la disciplina dell’accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;
d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l’altro, le seguenti funzioni:
1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologia di accertamento;
3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;
5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione.’’.
Art. 4-quinquiesdecies. L’articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
’’Art. 116. – (Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private). – 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
2. L’autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto;
d) presenza di un’équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia e dell’infermiere professionale, qualora l’attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica l’attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.
5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare Accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
6. L’autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l’ ammissione all’accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all’articolo 117, per:
a) lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 114;
b) l’accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all’articolo 96 aventi ad oggetto l’esecuzione dell’attività per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione;
7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all’attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.
8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l’elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell’attività identificata quale oggetto della convenzione. L’elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all’art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.’’.
Art. 4-sexiesdecies. 1. L’articolo 117 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
’’Art. 117. – (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali). – 1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l’accesso degli enti autorizzati all’istituto dell’accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell’art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
2. L’esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.’’.
Art. 4-septiesdecies. 1. Dopo l’articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:
’’Articolo 122-bis. – (Verifiche e controlli). – 1. Il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta dal servizio pubblico per le Tossicodipendenze e dalle Comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all’efficacia dei programmi medesimi.’’.
Art. 4-duodevicies. 1. All’articolo 123 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
’’Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonché di affidamento in prova in casi particolari’’;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. Ai fini dell’applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall’Azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, su richiesta dell’autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all’andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C previste dall’articolo 14.’’;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
’’1-bis. Deve, altresì, essere comunicata all’autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato’’.
Art. 4-undevicies.1. All’articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «ovvero a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «o sei»; al terzo periodo, le parole: «nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono sostituite dalle seguenti: «o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico»;
b) al comma 6, le parole: «prescritta o necessaria, questa» sono sostituite dalle seguenti: «utile, questa, salvi i casi di inammissibilità,»;
c) al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Il pubblico ministero provvede analogamente quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all’articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.»;
d) al comma 9, lettera a), dopo le parole «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».
Art. 4-vicies. 1. Al comma 1 dell’articolo 671 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».
Art. 4-vicies semel. 1. Al comma 12 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «e ogni altro effetto penale» sono sostituite dalle seguenti: «detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.».
Art. 4-vicies bis. 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
’’2-bis. Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l’obbligo di cui al numero 2) del comma 1 può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura.».
Art. 4-vicies ter 1. All’articolo 2 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera e), il n. 2) è sostituito dal seguente:
’’2) il completamento e l’aggiornamento delle tabelle di cui all’articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;’’.
2. All’articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2’’;
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
’’5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate’’.
3. L’articolo 14 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
’’Art. 14. – (Criteri per la formazione delle tabelle). – 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I sono indicati:
1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
b) nella sezione A della Tabella II sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all’allegato III-bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;
c) nella sezione B della Tabella II sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravita minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d’azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
d) nella sezione C della Tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
e) nella sezione D della Tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
f) nella sezione E della Tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. E‘ , tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela’’.
4. All’articolo 26 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all’articolo 14’’.
5. All’articolo 31 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B»;
6. All’articolo 34 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
’’1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all’articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell’entrata e dell’uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.’’.
7. All’articolo 35 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B».
8. All’articolo 36 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II»;
b) al comma 3, le parole: «delle preparazioni ottenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti».
9. All’articolo 38 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso.
I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.’’;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
’’1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative.».
10. Il comma 1 dell’articolo 40 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
’’1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso.’’.
11. All’articolo 41 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «previste dall’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, sezione A, di cui all’articolo 14»;
b) al comma 1-bis, la parola: «farmaci» sostituita dalla seguente: «medicinali»;
12. All’articolo 42 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all’ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.’’;
c) al comma 2 le parole: «delle predette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»;
d) al comma 3, le parole: «delle preparazioni acquistate» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e le parole: «delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali stessi».
13. L’articolo 43 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
’’Art. 43. - (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). – 1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all’allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell’assistito ovvero del proprietario dell’animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
c) l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall’assistito o dal proprietario dell’animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuto ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell’allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato.
Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall’ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell’entrate, per lo stesso periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell’ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all’articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all’articolo 14 è effettuata con ricetta medica’’.
14. L’articolo 45 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
’’Art. 45. - ’’(Dispensazione dei medicinali). – 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell’identità dell’acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell’articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell’articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell’articolo 60.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all’articolo 60, comma 1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.’’.
15. All’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni » sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».
16. All’articolo 47 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».
17. All’articolo 54 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B,»;
b) al comma 2 le parole: «I, II, e III» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezione A,».
18. L’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
’’Art. 60. - (Registro di entrata e uscita). – 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell’azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell’ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell’ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all’impiego e per le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.
3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, previste dall’articolo 14.
4. Il registro di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14.
6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell’assistenza infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all’unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall’articolo 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.’’.
19. All’articolo 61 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. Nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle cui all’articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.’’.
20. All’articolo 62 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. Il registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all’impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, e C dell’articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l’anno, con l’indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.’’.
21. All’articolo 63 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all’uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.’’.
22. Il comma 1 dell’articolo 65 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
’’1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell’anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell’anno;
c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell’anno;
d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.».
23. All’articolo 66 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell’articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonché dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente In tale rapporto, per l’oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.’’.
24. Gli articoli 69 e 71del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.
25. All’articolo 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l’uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall’articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l’uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14’’.
26. All’articolo 82 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste» sono sostituite dalle seguenti: «i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista».
27. All’articolo 114 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
’’2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai Comuni e dalle Comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116.’’;
28. All’articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola : ‘‘ausiliari’’ è soppressa;
29. All’articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privataautorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.»;
b) al comma 3, le parole: «dell’unità» sono sostituite dalle seguenti: «delle Aziende unità» e dopo le parole: «unità sanitarie locali, » sono inserite le seguenti: «e con le strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116,»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
’’4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell’ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116’’;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
’’7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, salvo l’obbligo di segnalare all’autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all’autorità giudiziaria ne davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.’’;
30. All’articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
’’1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture privateautorizzate ai sensi dell’articolo116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l’interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all’articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all’articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell’ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l’attuazione del programma da parte del tossicodipendente’’;
b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» è inserita la seguente: «e»;
c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «privateautorizzate ai sensi dell’articolo 116»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: ’’Quando l’interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzateai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.».
31 All’articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 8 è sostituito dal seguente:
’’8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all’articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l’uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l’esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.’’.
32. Le tabelle previste dagli articoli 13 e 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.
Articoli 13, comma 1 e 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
TABELLA I
DENOMINAZIONE COMUNE |
DENOMINAZIONE CHIMICA |
ALTRA DENOMINAZIONE |
2C-B |
4-bromo-2,5-dimetossifeniletilamina |
|
2C-I |
2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina |
|
2C-T-2 |
2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina |
|
2C-T-7 |
2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina |
|
4-metilaminorex |
4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina |
|
4-MTA |
4-metiltioamfetamina |
|
Acetil-alfa-metilfentanil |
N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil]acetanilide |
|
Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico |
estere acetico del 9,10-dideidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide |
|
Acetildiidrocodeina |
estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano |
|
Acetorfina |
3-O-acetiltetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina |
acetato di etorfina |
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB ) |
acido 4-idrossibutirrico |
|
Alfacetilmetadolo |
alfa-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano |
alfa-acetilmetadone |
Alfameprodina |
alfa-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina |
|
Alfametadolo |
alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo |
|
Alfametilfentanil |
N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil]propioanilide |
3-metilfentanil |
Alfametiltiofentanil |
N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide |
3-metiltiofentanil |
Alfaprodina |
alfa1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina |
|
Allilprodina |
3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina |
|
Amfetamina |
(±)-alfa-metilfeniletilamina |
|
Amide dell'acido lisergico |
9,10-dideidro-6-metilergolina-8-beta-carbossamide |
|
Aminorex |
2-amino-5-fenil-2-ossazolina |
|
Anileridina |
estere etilico dell'acido 1-para-aminofeniletil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
Alidina |
Benzetidina |
estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
benzilossietilnorpetidina |
Benzilmorfina |
3-O-benzilmorfina |
ipesandrina |
Benzitramide |
1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidine |
|
Betacetilmetadolo |
beta-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano |
|
Beta-idrossifentanil |
N-[1-(beta-idrossifeniletil)-4-piperidil]propioanilide |
|
Betameprodina |
beta-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina |
|
Betametadolo |
beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo |
|
Betaprodina |
beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina |
|
Butirrato di diossafetile |
4-morfolino-2,2-difenilbutirrato di etile |
|
Catha edulis pianta |
|
|
Catina |
(+)-norpseudoefedrina |
|
Catinone |
(-)-(S)-2-aminopropiofenone |
|
Chetobemidone |
4-meta-idrossifenil-1-metil-4-propionilpiperidina |
|
Clonitazene |
2-para-clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazolo |
|
Coca foglie |
|
|
Cocaina |
estere metilico della benzoilecgonina |
|
Codossima |
diidrocodeinone-6-carbossimetilossima |
|
Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC) |
|
|
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) |
(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo |
|
Desomorfina |
Diidrodesossimorfina |
|
Destroamfetamina |
(+)-alfa-metilfeniletilamina |
|
Destromoramide |
(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino |
|
DET (N,N-dietiltriptamina) |
3-[2-(dietilamino)etil]indolo |
|
Diampromide |
N-[2-(metilfeniletilamino)-propil]propioanilide |
|
Dietiltiambutene |
3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene |
|
Difenossilato |
estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
|
Difenossina |
acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico |
|
Diidroetorfina |
7,8-diidro-7-alfa-[1-(R)-idrossi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetraidrooripavina |
|
Diidromorfina |
(5-alfa, 6-alfa)-4,5-epossi-17-metil-morfinan-3,6-diolo |
paramorfano |
Dimefeptanolo |
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo |
|
Dimenossadolo |
2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1-difenilacetato |
|
Dimetiltiambutene |
3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene |
|
Dipipanone |
4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone |
fenilpiperone |
DMA (2,5-dimetossiamfetamina) |
(±)-2,5-dimetossi-alfa-metilfeniletilamina |
|
DMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]pirano) |
3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo |
|
DMT (N,N-dimetiltriptamina) |
3-[2-(dimetilamino)etil]indolo |
N,N-dimetil-1H-indol-3-etanamina |
DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina) |
(±)-4-bromo-2,5-dimetossi-alfa-metilfeniletilamina |
brolamfetamina |
DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina) |
(±)-4-etil-2,5-dimetossi-alfa-feniletilamina |
|
DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina) |
2,5-dimetossi-alfa,4-dimetilfeniletilamina |
STP |
Drotebanolo |
3,4-dimetossi-17-metilmorfinan-6-beta,14-diolo |
ossimetebanolo |
Ecgonina |
acido 3-beta-idrossi-1-alfa-H,-5alfa-H-tropan-2-beta-carbossilico |
|
Eroina |
Diacetilmorfina |
diamorfina |
Estere etilico dell’acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
|
|
Etclorvinolo |
1-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo |
|
Etifossina |
6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4H-3,1-benzossazina |
|
Etilciclidina |
N-etil-1-fenilcicloesilamina |
PCE |
Etilmetiltiambutene |
3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene |
|
Etilmorfina |
3-O-etilmorfina |
|
Etonizatene |
1-dietilaminoetil-2-para-etossibenzil-5-nitrobenzimidazolo |
|
Etorfina |
tetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina |
|
Etosseridina |
estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
|
Etriptamina |
3-(2-aminobutil)indolo |
alfa-etiltriptamina |
Fenadoxone |
6-morfolin-4,4'-difenil-3-eptanone |
morfodone; eptazone |
Fenampromide |
N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide |
|
Fenazocina |
2'-idrossi-5,9-dimetil-2-feniletil-6,7-benzomorfano |
fenetilazocina; fenobenzorfano |
Fenetillina |
7-[2-[(alfa-metilfeniletil)amino]etil]teofillina |
|
Fenmetrazina |
3-metil-2-fenilmorfolina |
|
Fenomorfano |
3-idrossi-N-feniletilmorfinano |
|
Fenoperidina |
estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
|
Flunitrazepam |
5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Folcodina |
Morfoniletilmorfina |
omocodeina |
Funghi del genere strofaria, conocybe e psilocybe |
|
|
Furetidina |
estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
|
Gamma-butirrolattone (GBL) |
|
|
Idromorfinolo |
14-idrossidiidromorfina |
|
Idrossipetidina |
estere etilico dell'acido 4-meta-idrossifenil-1-metilpiperidin-4-carbossilico |
demidone; ossipetidina |
Isometadone |
6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone |
|
Ketamina |
(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone |
|
Levoamfetamina |
(-)-(R)-alfa-metilfeniletilamina |
|
Levofenoacilmorfano |
(1)-3-idrossi-N-fenacilmorfinano |
|
Levometamfetamina |
(-)-N,alfa-dimetilfeniletilamina |
|
Levometorfano |
(-)-3-metossi-N-metilmorfinano |
|
Levomoramide |
(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil] morfolina |
|
Levorfanolo |
(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano |
|
Lophophora Williamsii pianta (Peyote) |
|
|
LSD (Dietilamide dell'acido lisergico) |
9,10-dideidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide |
(+)-lysergide; (+)-N,N-dietil-lysergamide; LSD 25 |
MBDB (N-metil-(3,4-metilendiossifenil)-2-butanamina |
N-metil-alfa-etil-3,4-metilendiossi-feniletilamina |
|
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina) |
Tenamfetamina |
alfa-metil-3,4-(metilendiossi)- feniletilamina |
MDEA (3,4-metilendiossietilamfetamina) |
(±)-N-etil-alfa-metil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina |
MDE; N-etil-MDA |
MDMA (3,4-metilendiossimetamfetamina) |
(±)-N,alfa-dimetil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina |
N,alfa-dimetil-omopiperonilamina |
Meclofenossato |
estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico |
|
Messalina |
3,4,5-trimetossifeniletilamina |
TMPEA |
Mesocarb |
3-(alfa-metilfeniletil)-N-(fenilcarbamoil) sidnone ammina |
|
Metadone |
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone |
|
Metadone intermedio |
4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano |
|
Metamfetamina |
(+)-(S)-N,alfa-dimetilfeniletilamina |
desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1-fenilpropano |
Metazocina |
2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfano |
metobenzorfano |
Metilcatinone |
2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one |
metcatinone |
Metildesorfina |
6-metil-delta-6-deidrossimorfina |
|
Metildiidromorfina |
6-metil-diidromorfina |
|
Metilfenidato |
estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico |
fenilidato |
Metopone |
5-metil-diidromorfinone |
|
Mirofina |
Miristilbenzilmorfina |
3-benzil-6-miristil-morfina |
MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina) |
2-metossi-alfa-metil-4,5-(metilendiossi) feniletilamina |
|
Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico |
9,10-dideidro-N-etil-N-[1-idrossi-metil) propil]-1,6-metilergolina-8-beta-carbossamide |
|
Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico |
9,10-dideidro-N-etil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide |
|
Morferidina |
estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
morfolinetilnorpetidina |
Morfina |
7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano |
|
Morfolide dell'acido (+) lisergico |
|
|
MPPP |
estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo |
|
N-etilamfetamina |
N-etil-alfa-metilfeniletilamina |
|
Nicocodina |
6-nicotinilcodeina |
|
Nicodicodina |
6-nicotinildiidrocodeina |
NDHC |
Nicomorfina |
3,6-dicotinilmorfina |
|
N-idrossi-MDA |
(±)-N-[alfa-metil-3,4-(metilendiossi) feniletil] idrossilamina |
|
Noracimetadolo |
(±)-alfa-3-acetossi-6-metilamino-4,4-difenileptano |
|
Norcodeina |
N-demetilcodeina |
|
Norlevorfanolo |
(-)-3-idrossimorfinano |
(-)-morfinan-3-olo |
Normetadone |
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone |
desmetilmetadone |
Normorfina |
Demetilmorfina |
morfina N-demetilata |
Norpipanone |
4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone |
|
Oppio |
|
|
Paglia di papavero |
|
|
Paraesil |
3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo |
5'-metil-delta6a-10a-tetraidrocannabinolo |
Para-fluorofentanil |
4'-fluoro-N-(1-feniletil-4-piperidil)propionanilide |
|
PCE (eticiclidina) |
N-etil-1-fenilcicloesilamina |
cicloesamina |
PCP (fenciclidina) |
1-(1-fenilcicloesil)piperidina |
|
Pemolina |
2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one |
|
PEPAP |
estere acetico dell'1-feniletil-4-fenil-4-piperidinolo |
|
Petidina |
estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
meperidina |
Petidina intermedio A |
1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina |
|
Petidina intermedio B |
estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
normeperidina; norpetidina |
Petidina intermedio C |
acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico |
PHP (roliciclidina) |
1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina |
PCPY |
Piminodina |
estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4-carbossilico |
anopridina |
Piritramide |
amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carbossilico |
pirinitramide |
Pirrolidide dell'acido (+) lisergico |
|
|
PMA (para-metossiamfetamina) |
para-metossi-alfa-metilfeniletilamina |
|
PMMA (para-metossiametamfetamina) |
para-metossi-N,alfa-dimetilfeniletilamina |
|
Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze) |
|
|
Proeptazina |
1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossiazacicloeptano |
dimefeprimina |
Prolintano |
1-[1-(fenilmetil)butil]pirrolidina |
|
Properidina |
estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
ipropetidina; gevelina; isopedina |
Propiram |
N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide |
|
Psilocibina |
diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo |
indocibina |
Psilocina |
3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo |
psilotsina |
Racemetorfano |
(±)-3-metossi-N-metilmorfinano |
deossidiidrotebacodina; metorfano |
Racemoramide |
(±)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]-morfolina |
|
Racemorfano |
(±)-3-idrossi-N-metilmorfinano |
metorfinano |
Salvia divinorum pianta |
|
|
Salvinorina A |
|
|
TCP (tenociclidina) |
1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina |
|
Tebacone |
6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi-N-metil-morfin-6-ene |
acetildiidrocodeinone |
Tebaina |
6,7,8,14-tetradeidro-4,5alfa-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano |
paramorfina |
Tilidina |
(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cicloesene-1-carbossilato |
|
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina) |
(±)-3,4,5-trimetossi-alfa-metilfeniletilamina |
|
TMA-2 |
2,4,5-trimetossiamfetamina |
|
Trimeperidina |
1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina |
dimetilmeperidina |
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.
Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±) -2-amino-1-fenilpropan-1-olo) come da D.Lgs. 258/96.
(*) Per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo. Per tali sostanze, il Ministero della salute, ove se ne presentino le condizioni, provvede all’indicazione della quantità di principio attivo mancante con la procedura di cui all’articolo 13 comma 1.
Articoli 13, co. 1 e 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
TABELLA II SEZIONE A
Ricetta a ricalco
I medicinali contrassegnati con ** possono essere utilizzati per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-bis)
DENOMINAZIONE COMUNE |
DENOMINAZIONE CHIMICA |
ALTRA DENOMINAZIONE |
Acetildiidrocodeina |
estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano |
|
Alfentanil |
N-[1-[2-(4-etil-4,5-diidro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamide |
|
Amobarbital |
acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico |
acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico |
Buprenorfina** |
21-ciclopropil-7-alfa-[(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidrooripavina |
|
Ciclobarbital |
acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico |
tetraidrofenobarbitale; tetraidrogardenale |
Codeina** |
3-O-metilmorfina |
|
Destromoramide |
(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino |
|
Difenossilato |
estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
|
Difenossina |
acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico |
|
Diidrocodeina** |
3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi-N-metilmorfinano |
|
Dipipanone |
4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone |
Fenilpiperone |
Eptabarbital |
acido 5-(1-cicloepten-1-il)-5-etilbarbiturico |
|
Etilmorfina |
3-O-etilmorfina |
|
Fentanil** |
1-feniletil-4-N-propionilanilinopiperidina |
|
Flunitrazepam |
5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Folcodina |
morfoniletilmorfina |
Omocodeina |
Glutetimide |
2-etil-2-fenilglutarimide |
|
Idrocodone** |
3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metil-morfinano |
diidrocodeinone |
Idromorfone** |
3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-epossi-morfinano |
Diidromorfinone |
Ketamina |
(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone |
|
Levorfanolo |
(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano |
|
Mecloqualone |
3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone |
|
Metadone** |
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone |
|
Metaqualone |
3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone |
|
Metilfenidato |
estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico |
fenilidato |
Morfina** |
7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano |
|
Nicocodina |
6-nicotinilcodeina |
|
Nicodicodina |
6-nicotinildiidrocodeina |
NDHC |
Norcodeina |
N-demetilcodeina |
|
Ossicodone** |
14-idrossidiidrocodeinone |
|
Ossimorfone** |
14-idrossidiidromorfinone |
|
Pentobarbital |
acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico |
|
Petidina |
estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico |
meperidina |
Propiram |
N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide |
|
Remifentanil |
estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carboniletil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico |
|
Secobarbital |
acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico |
|
Sufentanil |
N-[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil] propioanilide |
|
Tebaina |
6,7,8,14-tetradeidro-4,5alfa-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano |
paramorfina |
Tiofentanil |
N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide |
|
Zipeprolo |
alfa-(alfa-metossibenzil)-4-(beta-metossifeniletil)-1-piperazina etanolo |
|
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.
Sono espressamente esclusi dalla presente tabella: Destrometorfano e Destrorfano.
TABELLA II SEZIONE B
Per le preparazioni galeniche: ricetta da rinnovarsi volta per volta
|
||
DENOMINAZIONE COMUNE |
DENOMINAZIONE CHIMICA |
ALTRA DENOMINAZIONE |
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico |
|
|
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB ) |
acido 4-idrossibutirrico |
|
Alazepam |
7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2,2,2-tifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Allobarbital |
acido 5,5-diallilbarbiturico |
|
Alossazolam |
10-bromo-11b-(orto-fluorofenil)-2,3,7,11b-tetraidroossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one |
|
Alprazolam |
8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina |
|
Amfepramone |
2-(dietilamino)propiofenone |
dietilpropione |
Amineptina |
7[(10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5il)amino]acido eptanoico |
|
Aprobarbital |
acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico |
|
Barbexaclone |
fenobarbital propilesedrina |
|
Barbital |
acido 5,5-dietilbarbiturico |
dietilmalonilurea |
Benzfetamina |
N-benzil-N,alfa-dimetilfeniletilamina |
N-benzil-N-metilamfetamina |
Brallobarbitale |
acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico |
|
Bromazepam |
7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Brotizolam |
2-bromo-4-(orto-clorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a] [1,4] diazepina |
|
Butalbital |
acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico |
|
Butallilonale |
acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico |
sonbutal |
Butobarbitale |
acido 5-butil-5-etilbarbiturico |
|
Butorfanolo |
(-)-N-ciclobutilmetil-3,14-diidrossimorfinano |
|
Camazepam |
7-cloro-1,3-diidro-3-(N,N-dimetilcarbamoil)1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Clobazam |
7-cloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dione |
|
Clonazepam |
5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Clorazepato |
acido 7-cloro-2,3-diidro-2-ossi-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico |
|
Clordiazepossido |
7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina 4-ossido |
metaminodiazepossido; clopossido |
Clossazolam |
10-cloro-11b-(orto-clorofenil)-2,3,7,11b-tetraidro-ossazolo-[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one |
|
Clotiazepam |
5-(orto-clorofenil)-7-etil-1,3-diidro-1-metil-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one |
|
Delorazepam |
7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
clordemetildiazepam |
Destropropossifene |
alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionato |
|
Diazepam |
7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Estazolam |
8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina |
|
Etil loflazepato |
estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-2-ossi-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico |
|
Etinamato |
1-etinilcicloesanolcarbamato |
carbamato di 1-etil cicloesile |
Etizolam |
4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |
|
Fencamfamina |
N-etil-3-fenil-2-norbornanamina |
2-etilamino-3-fenil-norcanfano |
Fendimetrazina |
(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina |
|
Fenobarbital |
acido 5-etil-5-fenilbarbiturico |
|
Fenproporex |
(±)-3-[(alfa-metilfeniletil)amino]propionitrile |
|
Fentermina |
alfa,alfa-dimetilfeniletilamina |
|
Fludiazepam |
7-cloro-5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Flurazepam |
7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Ketazolam |
11-cloro-8,12b-diidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]ossazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione |
|
Lefetamina |
(-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamina |
SPA |
Loprazolam |
6-(orto-clorofenil)-2,4-diidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a] [1,4]benzodiazepin-1-one |
|
Lorazepam |
7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Lormetazepam |
7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
N-metillorazepam |
Mazindolo |
5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a] isoindol-5-olo |
|
Medazepam |
7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina |
|
Mefenorex |
N-(3-cloropropil)-alfa-metilfeniletilamina |
|
Meprobamato |
2-metil-2-propil-1,3-propandiol dicarbamato |
estere dicarbamico del 2-metil-2-propil-1,3-propandiolo |
Metarbitale |
acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico |
|
Metilfenobarbitale |
acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico |
|
Metiprilone |
3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione |
|
Midazolam |
8-cloro-6-(orto-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazol[1,5-a] [1,4]benzodiazepina |
|
Nimetazepam |
1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Nitrazepam |
1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Nordazepam |
7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
desmetildiazepam; nordiazepam |
Ossazepam |
7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Ossazolam |
10-cloro-2,3,7,11b-tetraidro-2-metil-11b-fenilossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-2-one |
|
Pentazocina |
(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-olo |
|
Pinazepam |
7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Pipradrolo |
1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo |
|
Pirovalerone |
1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone |
|
Prazepam |
7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Propilesedrina |
1-cicloesil-2-metilaminopropano |
|
Quazepam |
7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-tione |
|
Secbutabarbital |
acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico |
|
Temazepam |
7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
N-metilossazepam; 3-idrossi diazepam |
Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato) |
|
|
Tetrazepam |
7-cloro-5-(1-cicloesen-1-il)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
|
Tramadolo |
2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metossifenil) cicloesanolo |
|
Triazolam |
8-cloro-6-(orto-clorofenil)-1-metil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina |
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Vinilbital |
acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico |
|
Zaleplon |
N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]-N-etilacetamide |
|
Zolpidem |
N,N-6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-acetamide |
|
Zopiclone |
estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5H-pirrolo-[3,4-b]-pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1-piperazincarbossilico |
|
I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.
TABELLA II SEZIONE C
Ricetta da rinnovarsi volta per volta |
Composizioni medicinali contenenti: |
BARBEXACLONE |
DESTROPROPOSSIFENE |
FENOBARBITAL |
PENTAZOCINA |
TABELLA II SEZIONE D
Ricetta da rinnovarsi volta per volta Per i medicinali contrassegnati con ** prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (allegato III-bis): Ricetta a ricalco |
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24h (FU Tabella n.8) contengono acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, compreso tra l'1 per cento e il 2,5 per cento inclusi o per le composizioni monodose una quantità superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,100 g per unità di somministrazione e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,500 g delle suddette sostanze; le sudette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi. |
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi non stupefacenti, contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina, espresso come base anidra, non superiore allo 0,05 per cento; le sudette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi. |
COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una qunatità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato. |
COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una qunatità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina. |
COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa |
COMPOSIZIONI per uso diverso da quello iniettabile, le quali contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi |
COMPOSIZIONI contenenti tramadolo |
COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti: |
CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM) |
DIAZEPAM |
LORAZEPAM |
MIDAZOLAM |
TABELLA II SEZIONE E
Ricetta medica |
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 h (FU Tabella n.8) contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, non superiore all'1 per le composizioni multidose, o per le composizioni monodose una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,250 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi. |
COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B |
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti: |
ALAZEPAM |
ALPRAZOLAM |
BROMAZEPAM |
BROTIZOLAM |
CLOBAZAM |
CLONAZEPAM |
CLORAZEPATO |
CLORDIAZEPOSSIDO |
CLOTIAZEPAM |
DELORAZEPAM |
DIAZEPAM |
ESTAZOLAM |
ETIZOLAM |
FLURAZEPAM |
KETAZOLAM |
LORAZEPAM |
LORMETAZEPAM |
MEDAZEPAM |
MEPROBAMATO |
MIDAZOLAM |
NIMETAZEPAM |
NITRAZEPAM |
NORDAZEPAM |
OSSAZEPAM |
OSSAZOLAM |
PINAZEPAM |
PRAZEPAM |
QUAZEPAM |
TEMAZEPAM |
TETRAZEPAM |
TRIAZOLAM |
ZALEPLON |
ZOLPIDEM |
ZOPICLONE |
All’articolo 5
Al comma 1, dopo le parole: «articolo 5, comma 4, del», inserire le seguenti: «regolamento di cui al».
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis. - (Lotta alla contraffazione) – 1. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’articolo 2, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al primo periodo, le parole: ’’da 100 euro’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da 500 euro’’».
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
ART. 1.
Non posto in votazione (*)
1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
(*) Approvato l'emendamento 1.2000 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 1.
(Assunzione di personale della Polizia di Stato)
1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l’anno 2006 per la Polizia di Stato, è autorizzata l’assunzione, a decorrere dal 1º gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61º e del 62º corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa di 34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l’anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell’anno 2006 nell’ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana – 4 serie speciale – n. 36 dell’8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Articolo 2.
(Personale della carriera prefettizia)
1. All’articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2009».
Articolo 3.
(Finanziamenti per le Olimpiadi invernali)
1. All’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indíce, con proprio provvedimento, un’apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all’Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali ’’Torino 2006’’.».
Articolo 4.
(Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero)
1. L’articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è soppresso.
2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcool dipendenti, che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per 1’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata e l’interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell’esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.
Articolo 5.
(Adempimenti finalizzati all’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero)
1. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e in previsione della scadenza elettorale, è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di euro 4 milioni per l’aggiornamento degli schedari consolari, al fine della unificazione dei dati dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Articolo 6.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.2000
G1
NIEDDU, PASCARELLA, STANISCI, MANZELLA, FORCIERI
Il Senato della Repubblica,
premesso che,
nella seduta del Senato n.813 del 31 maggio 2005, in sede di conversione del decreto-legge n.45 del 31 marzo 2005, relativo a «disposizioni urgenti per la funzionalità dell’amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» il governo ha accolto l’ordine del giorno G3, impegnandosi a valutare la possibilità di procedere a modifiche legislative per l’assunzione di circa 54 agenti idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 780 posti di allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto dell’8 novembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale n.101, del 20 dicembre 1996;
rilevata la necessità per la Polizia di Stato di procedere nel corso degli anni 2006 e 2007 al reclutamento del personale civile nel ruolo degli agenti;
finora non risulta che vi siano state iniziative legislative volte a risolvere la problematica in questione,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di procedere all’assunzione assumere gli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 780 posti di allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto dell’8 novembre 1996, in qualità di allievi agenti della Polizia di Stato per avviarli alla frequenza del corso di formazione.
1.100
Sopprimere l’articolo.
1.101
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Sopprimere l’articolo.
1.102
Sopprimere il comma 1.
1.103
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Sopprimere il comma 1.
1.104
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1 sostituire le parole: «di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per» con le seguenti: «di fronteggiare».
1.105
Al comma 1, sopprimere le parole: «prevenire e».
1.106
Al comma 1, sostituire le parole: «prevenire e contrastare» con le seguenti: «combattere».
1.107
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1 sopprimere le parole: «ed il terrorismo interno ed internazionale».
1.108
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1 sopprimere le parole: «anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché».
1.109
Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali,».
1.110
Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno,».
1.111
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1 sopprimere le parole: «nonché per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno,».
1.112
Al comma 1, sopprimere le parole: «, a decorrere dal 1º gennaio 2006,».
1.113
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2006» con le seguenti: «1º marzo 2006».
1.114
Al comma 1, sostituire le parole: «fino a» con la parola: «di».
1.115
Al comma 1, sostituire le parole: «1.115» con la seguente: «1.500».
1.116
Al comma 1, sopprimere le parole: «trattenuti della Polizia di Stato».
1.117
Al comma 1, sopprimere le parole: «della Polizia di Stato».
1.118
Al comma 1, dopo le parole: «della Polizia di Stato», sono aggiunte le seguenti parole: «e i restanti 56 candidati risultati idonei al concorso per l’assunzione di 780 allievi Agenti della Polizia di Stato, di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.101 del 20 dicembre 1996».
1.119
Sopprimere il comma 2.
1.120
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Sopprimere il comma 2.
1.121
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2 sopprimere il primo periodo.
1.122
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2 sopprimere le parole: «in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311,».
1.123
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2 sostituire ovunque si incontri la parola: «34.676.500» con la seguente: «30.000.000».
1.124
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
1.125
Sopprimere il comma 3.
1.126
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Sopprimere il comma 3.
1.127
Al comma 3, sostituire le parole: «Relativamente alle ulteriori assunzioni» con le seguenti: «I posti rimanenti a seguito delle assunzioni».
1.128
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 3, sopprimere le parole: «nell’ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1».
1.129
Sopprimere il comma 4.
1.130
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Sopprimere il comma 4.
1.131
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Il Ministro dell’interno e» indi sostituire la parola: «provvede» con la seguente: «provvedono».
1.132
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell’interno,».
1.133
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 4, sostituire le parole: «propri decreti» con le seguenti: «proprio decreto».
1.134
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 4, dopo le parole: «propri decreti» aggiungere le seguenti: «preventivamente sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari».
1.135
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».
1.136
Sopprimere il comma 5.
1.137
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Sopprimere il comma 5.
1.138
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
1.139
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 5, premettere le parole seguenti: «Il Ministro dell’interno e» indi sostituire la parola: «provvede» con la seguente: «provvedono».
1.140
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell’interno,».
1.141
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 5, sopprimere le parole: «ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge».
1.142
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 5, sostituire le parole: «Gli eventuali decreti emanati» con le seguenti: «L’eventuale decreto emanato».
1.143
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 5, sopprimere le parole: «prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma».
1.144
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 5, sostituire le parole: «corredati da apposite relazioni illustrative» con le seguenti: «perché esprimano il parere».
1.145
Al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: «apposite» inserire la parole: «analitiche».
1.146
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 5, aggiungere in fine, le parole seguenti: «per l’espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni parlamentari».
1.1
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All’articolo 5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n.238, convertito in legge 5 novembre 2004, n.263, le parole: "15 maggio 2006", sono sostituite dalle seguenti: "15 maggio 2007"».
1.147
NIEDDU, PASCARELLA, STANISCI, MANZELLA, FORCIERI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Fatte salve le priorità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le autorizzazioni alle assunzioni relative alla Polizia di Stato devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell’amministrazione nonché la graduale assunzione, entro l’anno 2006, degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 780 posti di allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto dell’8 novembre 1996, pubblicato sulla gazzetta ufficiale – 4ª serie speciale, n.101, del 20 dicembre 1996, non ancora reclutati».
1.0.100
SALERNO, CURTO, BONGIORNO, SPECCHIA
Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)
1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, nonché per il concorso alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è autorizzata l’ulteriore assunzione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311, di 194 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n.77. Al relativo onere, pari a 2,42 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 6,05 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 3,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006, 2007 e 2008, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utiIizzando l’accantonamento relativo al Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
1.0.101
MUZIO, MARINO, MURINEDDU, PIATTI, VICINI, COLETTI
Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)
1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, nonché per il concorso alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è autorizzata l’ulteriore assunzione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311, di 194 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n.77. Al relativo onere, pari a 2,42 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 6,05 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 3,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima legge n.311 del 2004, nonché quanto a 0,92 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 2,3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006, 2007 e 2008, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
1.0.102
Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)
1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, nonché per il concorso alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è autorizzata l’ulteriore assunzione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311, di 194 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n.77. Al relativo onere, pari a 2,42 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 6,05 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 3,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima legge n.311 del 2004, nonché quanto a 0,92 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 2,3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006, 2007 e 2008, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
1.0.4
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Nomina delle Guardie particolari giurate)
1. È istituito, presso il Ministero dell’interno, l’albo nazionale, delle Guardie particolari giurate, di seguito denominato "albo".
2. L’albo è suddiviso in due sezioni:
la prima sezione contiene l’elenco degli aspiranti Guardie particolari giurate, in possesso dei seguenti requisiti:
a)cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali, stabiliti con decreto del Ministro dell’interno;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdettive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l’attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di Guardia particolare giurata;
la seconda sezione dell’albo contiene l’elenco delle Guardie particolari giurate, in possesso del decreto di nomina del Ministro dell’interno.
3. Le modalità di istituzione dell’albo, nonché le norme relative all’iscrizione e alla cancellazione dello stesso sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentite le associazioni di categoria.
4. In conformità con la normativa vigente in materia, la nomina delle Guardie particolari giurate dev’essere approvata dal Prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l’unità operativa dell’istituto di vigilanza o di sicurezza o ente pubblico che richiede la nomina tra gli aspiranti iscritti all’albo, di cui al comma 2 del presente articolo. Essa è valida a tempo indeterminato fino a revoca, dopo l’assunzione da parte dell’istituto richiedente, che provvede all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai Servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata.
5. Le Guardie particolari giurate autorizzate a svolgere tale attività ai sensi delle disposizioni vigenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, prima dell’approvazione sono tenute ad esibire l’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata da quello Stato.
6. La Guardia particolare giurata è autorizzata a svolgere attività di sorveglianza e sicurezza pubblica, nonché di ausilio alla pubblica sicurezza.
7. Se la Guardia particolare giurata presta servizio presso enti privati o istituti di vigilanza e sicurezza, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Qualora presti servizio presso enti pubblici, o sia comandata o richiesta dall’autorità di pubblica sicurezza, la Guardia particolare giurata riveste la qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza.
8. La Guardia particolare giurata è ammessa alle rispettive funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n.478, dinanzi al questore della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l’unità operativa dell’Istituto di vigilanza o l’ente pubblico, nonché previo un adeguato iter formativo.
9. Ai fini di coordinare ambiti professionali volti a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, le regioni possono promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento presso gli enti accreditati, programmando le relative attività di concerto con il Ministro dell’interno e le associazioni di categorie operanti nei territori interessati».
1.0.103
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 1º aprile 1981, n.121)
1. Alla legge 10 aprile 1981, n.121, e successive modlflcazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell’articolo 9, dopo le parole: "agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia", sono inserite le seguenti: "agli ufficiali di polizia locale,";
b) al primo comma dell’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’alinea, le parole: "I rispettivi ordinamenti e dipendenze" sono sostituite dalle seguenti: "i rispettivi ordInamenti statali o locali e dipendenze statali o locali";
2) alla lettera b), dopo le parole "guardia di finanza" sono aggiunte le seguenti "e la polizia locale"».
1.0.104
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n.65)
1. Alla legge 7 marzo 1986, n.65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole: "possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dal rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui all’articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotatlln relazione al tipo di servizio nel termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio";
b) all’articolo 5, comma 5, terzo periodo, sono aggiunte, infine le seguenti parole: ", fermo restando quanto disposto dall’articolo 5-bis della presente legge";
c) Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
"art. 5-bis. – (Armi in dotazione agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza). - 1. L’arma in dotazione agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola semi automatica o la pistoia a rotazione, i cui modelli devono essere scelti tra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all’articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n.110".
2. Il modello, il tipo e il calibro delle armi di cui al comma 1 sono determinati con regolamento dell’ente di appartenenza, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. gli addetti alla polizia locale possono comunque essere dotati:
a) della sciabola per l soli servizi di guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
b) di un’arma lunga comune da sparo;
c) di ausilltattico difensivi a basso deterrente visivo;
d) del bastone estensibile;
e) dello spray antiaggressione a base di peperoncino naturale,".
4. Dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
"art. 7-bis. – (Area di contrattazione collettiva per personale dei corpi di polizia locale). – 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell’ambito di una apposita area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine Il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali nspetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito del personale considerato"».
1.0.105
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all’articolo 57 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modlficazloni:
a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
"b-bis) gli ufficiali e i sottoufficiali di polizia locale";
b) alla lettera b) del comma 2, le parole: ", nell’ambito territoriale delle’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti di polizia locale"».
1.0.106
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, il Ministero dell’Interno è autorizzato, nel limite di spesa di 266 mila euro annui a decorrere dall’anno 2005, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, alla trasformazione immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale dei servizi amministrativi tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assunto ai sensi delle ordinanze del Ministero dell’Interno n.2794 del 27 giugno 1998 e n.2823 del 5 agosto 1998, in relazione alle esigenze di gestione delle emergenze del territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano e San Felice a Cancello colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrologici del 5 e6 maggio 1998. nonché nel territorio delle regioni Umbria e Marche colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3, valutato in 266 mila euro, a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stesso di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica.
3. All’attuazione del comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’aricolo 7, secondo comma n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrate.
1.0.107
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riordino delle disposizioni relative al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)
1. Il Governo è autorizzato, entro venti mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ad emanare uno o più decreti legislativi di riordino organizzativo e funzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera al fine di adeguare il relativo assetto al mutato quadro ordinamentale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, ferme restando le competenze tecniche e amministrative conferite al Corpo delle capitaneria di porto, disciplina l’organizzazione, i compiti e le funzioni direttamente attribuiti allo stesso dalla normativa vigente nelle seguenti materie:
a) ricerca e soccorso in mare
b) sicurezza della navigazione dei trasporti marittimi e degli impianti portuali;
c) sorveglianza e contrasto all’inquinamento marino e costiero nonché vigilanza nelle aree marine protette;
d) vigilanza e controllo in materia di pesca marittima e acquicoltura;
e) polizia marittima, portuale e sul demanio marittimo;
f) controllo del traffico marittimo;
g) protezione civile;
h) difesa militare e degli interessi nazionali;
i) contrasto all’immigrazione clandestina;
j) vigilanza per la tutela dei beni archeologici subacquei;
k) controllo sulle navi relativo al trasporto via mare di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Le attribuzioni di cui alle lettere g), h), i), l) ed m), sono esercitate in concorso.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con lo stesso provvedimento nonché l’abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.
4. Per l’attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2006 – 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006 – 2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.0.108
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. In attesa del provvedimento di riordino delle carriere del personale della Polizia di stato, il collocamento a riposo degli appartenenti ai ruoli dei commissari e dirigenti della Polizia dì Stato è regolato dalle norme generali in vigore per i funzionari civili delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, e successive integrazioni e modificazioni.
Sono abrogati gli articoli 13 e 27 del decreto legislativo del 5 ottobre 2000, n.334.
2. Il personale già collocato a riposo per l’anticipo del limite di età disposto dagli articoli abrogati dal comma precedente può chiedere, entro il compimento del sessantacinquesimo anno di età, la riammissione in servizio. La riammissione in servizio rende indisponibile un posto vacante nell’organico della qualifica rivestita dal funzionario riammesso, fino alla data del nuovo collocamento a riposo.
3. Il trattamento pensionistico in godimento cessa con la riammissione in servizio. All’atto del nuovo collocamento a riposo, il trattamento pensionistico è ricalcolato tenendo conto del periodo di servizio reso ai sensi del presente articolo e l’indennità di buonuscita è riliquidata, sulla base dell’ultimo stipendio percepito, per l’intero servizio, previa detrazione dell’importo già erogato».
Conseguentemente, all’onere di cui ai commi 2 e 3, stimato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n.311. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle necessarie misure, da assumersi anche ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge, qualora la relativa spesa per effetto delle istanze di riammissione in servizio dovesse risultare superiore alla previsione annua ivi indicata.
1.0.500
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Il termine di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n.576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n.677, prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2005 dall’articolo 12-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n.200, relativo alle modalità di realizzazione di opere di ripristino della officiosità dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2007. I progetti relativi alle suddette opere non sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora non appartengano a una delle tipologie di cui all’allegato 1 della direttiva 85/337/CEE».
1.0.501
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. L’utilizzo dei fondi previsti per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2004, n.311, è consentito anche per gli interventi iniziali in data successiva all’evento olimpico».
1.0.502
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga del termine di decorrenza della sterilizzazione dei diritti di voto delle Fondazioni bancarie nelle assemblee delle banche conferitarie)
1. All’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, e successive modificazioni, come modificato dall’articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n.262, le parole: "a partire dal 1º gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1º luglio 2007"».
1.0.503
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Decorrenza della sterilizzazione del diritto di veto delle Fondazioni di origine bancaria)
1. All’articolo 25, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, come modificato dall’articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n.262, le parole: "A partire dal 1º gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 31 dicembre 2007"».
1.0.504
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)
1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla liquidazione sulla base dei dati dichiarati, alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, in rettifica o d’ufficio, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
2. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, in rettifica o d’ufficio, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di -decadenza di tre anni dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
4. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano a partire dall’annualità d’imposta 2001 e successive.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507;
gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis; 12 dalle parole: "; il ruolo" fino a: "di sospensione" e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;
nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».
1.0.505
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga termini accertamento e liquidazione ICI)
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all’annualità di imposta 2001 e successive».
1.0.506
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al comma 2 dell’articolo 7-vicies-ter della legge 31 marzo 2005, n.43, le parole: "Dalla stessa data di cui al comma 1", sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dal 1º gennaio 2007" e le parole: "31 ottobre 2005", con le seguenti: "31 ottobre 2006"».
1.0.507
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n.266, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione del 10 per cento del loro ammontare massimo spettante ai sensi del decreto ministeriale n.119 del 2000, i seguenti emolumenti:".
1.0.508
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n.266, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali norme non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti"».
1.0.509
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 1, comma 138, della legge n.266 del 23 dicembre 2005, le parole: "Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140" sono sostituite con le seguenti: "Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139, 140 e 141"».
1.0.510
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2006)
1. Al comma 155 della legge 23 dicembre 2005, n.266, sostituire le parole: "31 marzo 2006" con le seguenti: "31 maggio 2006"».
1.0.511
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Per le esigenze relative delle Forze armate per le quali sono necessarie prestazioni in appalto esterno di manovalanza e pulizia è autorizzata, per l’anno 2006, l’ulteriore spesa di 20 milioni di euro.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
1.0.512
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al fine di consentire il tempestivo rinnovo delle convenzioni annuali stipulate dalle Mariscuole di Taranto e de La Maddalena con i docenti civili adibiti all’insegnamento delle materie non militari presso le medesime scuole, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2006.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 700.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
1.0.513
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione dei velivoli dell’Aeronautica militare italiana, presso gli stabilimenti della Avio di Brindisi, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2006 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n.528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento"».
1.0.514
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Personale con contratto a tempo determinato in servizio presso l’ENAC)
1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’Ente nazionale aviazione civile alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nei ruoli dell’ENAC, ivi compreso il personale appartenente all’allora Ente poste italiane in posizione di comando presso l’ENAC.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse proprie dell’ENAC, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».
1.0.515
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006";
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006" e le parole: "31 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2006"».
1.0.516
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive)
1. Il termine di cui comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n.266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006».
1.0.517
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. L’articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Pubblico registro per la cinematografia). – 1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell’articolo 6, ai fini dell’ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, tenuto dalla SIAE ai sensi dell’articolo 103, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni, ridenominato ‘pubblico registro per la cinematografia’. Tale registro è destinato a dare pubblicità legale ai lungometraggi e cortometraggi, a contenuto narrativo o documentaristico, come definiti dall’articolo 2 del presente decreto, agli effetti delle disposizioni ivi contenute. L’iscrizione delle opere nel registro, la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti di autore, dei diritti connessi del produttore cinematografico, nonché dei diritti di proprietà sull’internegativo delle pellicole cinematografiche o dei supporti equivalenti, è obbligatoria per le pellicole di produzione o coproduzione italiana, per le quali sia presentata la denuncia di inizio lavorazione alla Direzione generale competente.
2. Con decreto ministeriale avente natura non regolamentare da adottarsi entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti:
a) le modalità di iscrizione delle opere di produzione o coproduzione italiana;
b) le tipologie di atti soggetti a trascrizione;
c) i requisiti formali richiesti per la trascrizione degli atti;
d)le modalità di presentazione e i termini per la trascrizione degliatti;
e) le modalità di trascrizione e di conservazione degli atti;
f) le modalità di tenuta del protocollo generale delle richieste di iscrizione e di trascrizione degli atti;
g) le modalità di visura e di rilascio della certificazione;
h) la misura dei diritti e delle spese istruttorie spettanti alla SIAE per le iscrizioni, le annotazioni ed il rilascio di certificazioni e copie relative al pubblico registro per la cinematografia, nonché per consentire le visure;
i) le ulteriori modalità occorrenti a realizzare e rendere operativa la pubblicità;
j) in via transitoria, la trascrizione degli atti relativi a film già iscritti nel pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla SIAE e l’iscrizione di film per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto previsto nel presente comma, siano state inviate alla SIAE dal Ministero le denunce di inizio lavorazione.
3. L’articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge lo marzo 1994, n.153, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 1998, n.163, sono abrogati. Con apposita comunicazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è resa nota la data di apertura del registro di cui al comma 1. A decorrere da tale data, sono parimenti abrogati il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n.1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n.458, ed il regio decreto 20 ottobre 1939, n.2237, e successive modificazioni. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli atti notificati al Pubblico registro cinematografico per la trascrizione, qualora non rivestano la forma di atto pubblico, devono recare la sottoscrizione autenticata"».
1.0.518
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 ed all’allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell’ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell’azienda».
1.0.519
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 ed all’allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell’ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell’azienda».
1.0.520
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, non si applicano agli esercenti la professione di avvocato».
1.0.521
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. L’articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n.196».
1.0.522
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica all’articolo 20 della legge 8 agosto 1997, n.513)
1. All’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n.513, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite le Regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n.865 e dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n.1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n.60 e dall’articolo 55 dell’anzidetta legge 22 ottobre 1971, n.865 ad esclusione di quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n.1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n.1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi"».
1.0.523
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Differimento termini in materia di efficienza energetica degli edifici)
1. La disposizione di cui al punto 4 dell’allegato 1 al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, nel caso di impianti esistenti alla data dell’8 ottobre 2005, è abrogata a decorrere dallo ottobre 2006.
2. Le disposizioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 dell’allegato 1 al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si applicano anche agli edifici di categoria E8, fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo».
1.0.524
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Nel caso di attività manutentive o di rinnovo di massicciate ferroviarie con presenza di materiali provenienti da pietre verdi, le disposizioni disciplinanti le attività di bonifica o rimozione dell’amianto e dei beni contenenti amianto e relative lavorazioni, trovano applicazione soltanto quando tali materiali siano classificabili come pericolosi ai sensi del DM sanità 14 maggio 1996 e relativo allegato 4 e sue eventuali modificazioni».
1.0.525
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Le lavorazioni relative agli impianti per la sicurezza del traffico ferroviario, quelle relative agli impianti per la trazione elettrica ferroviaria e quelle relative all’armamento ferroviario – qualora siano ricompresse in interventi da realizzare mediante le procedure di affidamento di cui alla legge Il febbraio 1994, n.109, ovvero di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190 – nonché le lavorazioni di manutenzione delle gallerie e della sede ferroviaria in presenza di esercizio ferroviario, non possono essere eseguite da imprese prive delle relative adeguate qualificazioni a norma del DPR 25 gennaio 2000, n.34, salva la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere il possesso di ulteriori specifici requisiti tecnici e/o finanziari».
1.0.526
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione per cori, bande e filodrammatiche)
1. All’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" inserire le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche, e i compensi erogati";
b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dell’1,5 per cento».
1.0.527
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f)-bis, è inserita la seguente:
"f-ter) dal personale dei soggetti privati iscritti nell’apposito albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e che svolgono attività di servizi nei confronti degli Enti proprietari delle strade, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strada su cui espletano il servizio"».
1.0.528
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
"1. Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione degli accessi stradali di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, stabilito dalla disposizione dell’ANAS S.p.A. n.97 del 9 aprile 2004, è riaperto e differito al 31 dicembre 2006 e non si fa luogo alla riscossione delle somme contenute nei preavvisi bonari di accertamento adottati ai sensi dello stesso articolo 22."».
1.0.529
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al comma 1, dell’articolo 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, Il seguente periodo: "Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all’aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo"».
1.0.530
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 79 del decreto legislativo n.285 del 1992, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell’articolo 80 e dell’articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.".
2. All’Appendice IX, prevista dall’articolo 238 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, alla sezione 1 della Tabella (Dispositivi di frenatura) aggiungere alla prima colonna il punto "1.1.5. Spessore e stato del disco freno" e alla secondo colonna il punto "1.1.4 Spessore e stato del disco freno"».
1.0.531
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all’aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino del requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo"».
1.0.532
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992. n.285, al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"c) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 Kw e con velocità massima di costruzione di 21 Km/h.
d) di quadricicli con motore elettrico di potenza massima di 4 Kw e con velocità massima di costruzione di 21 Km/h."».
1.0.533
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Accessi stradali)
1. Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione della sanatoria degli accessi stradali, di cui alla disposizione n.97 del 9 aprile 2004 del Presidente dell’ANAS S.p.a., già prorogato al 31 gennaio 2005 dalla disposizione n.155 del 24 giugno 2004 del Presidente dell’ANAS S.p.a., è ulteriormente differito al 31 dicembre 2007».
1.0.534
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per prevenire incidenti stradali derivanti da uso di determinati prodotti farmaceutici creanti effetti negativi nella guida degli utenti della strada)
1. Nella parte esterna delle confezioni o dei contenitori nonché all’interno del foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada, deve essere riprodotto un simbolo convenzionale di allarme che indichi l’idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.
2. Il simbolo, citato al comma 1, oltre ad essere facilmente individuabile, dovrà contenere l’immagine di un’auto stilizzata all’interno di un triangolo rosso, con la dicitura «Attenti alla guida» come segnale di pericolo.
3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2006.
4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 confezionati prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.
5. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2006 senza l’indicazione del simbolo di cui al comma 2, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 10.000 a 25.000 euro.
6. Nell’ipotesi prevista dal comma 5, il Ministro della Salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio l’adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l’adempimento.
7. In caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, il Ministro della salute sospende l’autorizzazione all’immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.
8. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministero della Sanità sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1 del presente articolo».
1.0.535
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Obbligo di patente nautica per la navigazione su moto d’acqua)
1. L’obbligo della patente nautica per la navigazione su moto d’acqua, di cui all’articolo 39 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2003 n.171, recante il codice della nautica da diporto, limitatamente al noleggio per fini turistico-ricreativi, è differito al 30 settembre 2006.
2. Per consentire la temporanea navigazione per fini turistico-ricreativi a soggetti non provvisti della patente nautica, entro la data di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana un decreto contenente le regole cui i noleggiatori debbono attenersi nell’esercizio della loro attività, secondo i seguenti criteri direttivi:
a) obbligo del noleggiatore di possedere la patente nautica;
b) maggiore età del conducente;
c) obbligo di navigazione delle moto d’acqua in uno specchio d’acqua riservato, posto a non meno di 1000 metri dalla riva e di dimensione non inferiore a un chilometro quadrato;
d) obbligo di atterraggio e partenza delle moto d’acqua solo attraverso appositi corridoi e a una velocità non superiore ai tre nodi;
e) determinazione del massimo di durata oraria del noleggio;
f) obbligo di presenza del noleggiatore con un mezzo di soccorso per tutta la durata del noleggio;
g) obbligo di introdurre un dispositivo di telecomando per lo spegnimento automatico delle moto, funzionante sia da terra che in mare, utilizzabile dal noleggiatore sia nel caso di condotta pericolosa del conducente sia nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dello stesso;
h) obbligo di noleggio delle moto d’acqua ad un massimo di due persone, anche nel caso di moto omologate per tre persone;
i) determinazione di sanzioni a carico del conducente e del noleggiatore in caso di violazione delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale».
1.0.536
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Il comma 187 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350 è sostituito dal seguente:
"187. Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.549, si interpreta nel senso che le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione"».
1.0.537
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Differimento decorrenza contributi ai quotidiani italiani all’estero)
1. La decorrenza prevista dal comma 456 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, è differita al 1º gennaio 2006 per i contributi previsti dal secondo periodo, del comma 2-ter, dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n.250 e successive modificazioni ed integrazioni».
1.0.950 (testo 2)
IL RELATORE
Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)
1.In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, nonché per il concorso alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è autorizzata l’ulteriore assunzione, in deroga a quanto previsto dal’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 166 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,07 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 5,17 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede, quanto a 1,37 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 3,43 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004, nonché quanto a 0,7 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 1,74 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2.All’articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di 9 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "di 7,26 milioni di euro";
b) al terzo periodo, le parole: "di 9 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "di 7,26 milioni di euro";
c) al quarto periodo, le parole: "quanto a 5,76 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 4,02 milioni di euro".
3.Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della messima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente tramessi alle Camere, corredati ad apposite relazioni illustrative».
1.0.100 (testo 3)
SALERNO, CURTO, BONGIORNO, SPECCHIA
Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)
1.In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, nonché per il concorso alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è autorizzata l’ulteriore assunzione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 166 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,07 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 5,17 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede, quanto a 1,37 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 3,43 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004, nonché quanto a 0,7 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 1,74 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2.All’articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di 9 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "di 7,26 milioni di euro";
b) al terzo periodo, le parole: "di 9 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "di 7,26 milioni di euro";
c) al quarto periodo, le parole: "quanto a 5,76 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 4,02 milioni di euro".
3.Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della messima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente tramessi alle Camere, corredati ad apposite relazioni illustrative».
2.100
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Sopprimere l’articolo.
2.101
Sopprimere l’articolo.
2.102
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2009» con le seguenti: «30 giugno 2007».
2.103
Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2008».
2.1
LA COMMISSIONE
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per l’espletamento dei compiti d’istituto connessi all’attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell’immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle Questure e degli sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nonché degli altri compiti attribuiti al Ministero dell’interno, sono autorizzati nel triennio 2006-2008 nell’ambito dei ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’Interno:
a) per 48 unità della carriera prefettizia l’assunzione utilizzando la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n.103 del 31 dicembre 2002 e per 3 unità la procedura di riammissione prevista dall’articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;
b) per 30 unità di dirigenti di seconda fascia dell’area 1 l’incremento della dotazione organica;
c) per 250 unità nei profili dell’area funzionale C l’incremento delle relative dotazioni organiche;
d) per 700 unità nei profili dell’area funzionale B la copertura delle vacanze di organico mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.
1-ter. L’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione del comma 1-bis è pari a 3.764.000 euro per il 2006, a 9.525.000 euro per il 2007 ed a 13.752.000 euro a decorrere dal 2008.
1-quater. Sono stati fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione, a decorrere dall’anno 2006, dell’articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n.45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.89, e dall’applicazione dell’articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168.
1-quinquies. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1-ter e 1-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.350».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
(Misure urgenti per la funzionalità dell’amministrazione civile dell’Interno)
2.0.100
LA COMMISSIONE
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Provvedimenti amministrativi per il contrasto dell’immigrazione clandestina)
1. Per evitare soluzioni di continuità nel concreto svolgimento delle attività connesse con il contrasto dell’immigrazione clandestina, i contratti stipulati con la Società Obiettivo Lavoro per l’impiego di personale a tempo determinato, adibito ai relativi compiti amministrativi, continuano a produrre i loro effetti fino alla data del 31 dicembre 2006, secondo le modalità e le condizioni negli stessi indicate.
2. Dall’attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
2.0.101
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ufficiali della Guardia di Finanza)
1. Al fine di assicurare il pieno e sollecito adeguamento dei meccanismi di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza alle esigenze del contesto socio-economico nazionale, al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.69 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 2, dopo le parole: "servizio permanente effettivo":
1) sono aggiunte le seguenti: ", tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali Commissioni,";
2) le parole "’per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento e che implichino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello stato" sono sostituite dalle seguenti: ", ancorché per incarichi previsti dalle norme di ordinamento.";
b) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole: "generali di corpo d’armata della Guardia di finanza", sono aggiunte le seguenti: "che ricoprono cariche di vertice nell’ambito del Corpo.";
c) all’articolo 51, comma 2, lettera b), numero 3), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo immessi in ruolo con il grado di tenente tale requisito è ridotto a 11 anni.";
d) all’articolo 51, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "5. I requisiti minimi richiesti per l’inclusione nelle aliquote di valutazione di cui al presente articolo, formate con riferimento all’anzianità di nomina ad ufficiale, sono incrementati dei periodi derivanti dalle detrazione di anzianità eventualmente subite.";
e) all’articolo 53, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sino all’anno 2008 compreso, in relazione a eventuali variazioni in corso d’anno della consistenza organica dei ruoli ovvero all’esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Comandante Generale è autorizzato a modificare annualmente, con propria determinazione, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero di promozioni ai gradi superiori, la previsione relativa agli obblighi di comando, le aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi, fermi restando gli organici complessivi.";
f) all’articolo 53, comma 4, lettera a) la parola "44º" è sostituita dalla seguete: "34º"».
2.0.500
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il termine previsto dall’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n.448, con cui si dispone che il Governo individui gli enti e gli organismi pubblici ritenuti indispensabili, è – specialmente per quanto riguarda l’Unione Accademica Nazionale – ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006».
2.0.501
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori sordomuti)
1. Dopo l’articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n.308, è inserito il seguente: "Art. 6-bis. – 1. Il numero dei posti di lavoro riservato ai sordomuti è fissato nella misura del 5 per cento dei lavoratori occupati".
2. Al comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: "cinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio».
2.0.502
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS))
1. La lingua dei segni italiana (LIS) è riconosciuta come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.
2. È consentito l’uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.
3. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e sentito l’Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (ENS), detta le disposizioni per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1. Il regolamento deve in ogni caso:
a) prevedere disposizioni volte a consentire l’uso della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;
b) fissare le modalità atte a consentire l’uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni nonchè con le amministrazioni regionali e degli enti locali;
c) prevedere l’insegnamento della LIS nelle scuole elementari e medie, al fine di rendere effettivo l’adempimento dell’obbligo scolastico per gli alunni sordomuti, ai sensi dell’articolo 313 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
d) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l’uso della LIS, piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all’articolo 38 della medesima legge.
4. Agli oneri eventualmente derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, che non possano essere posti a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all’articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonchè del Fondo per l’integrazione degli interventi regionali e delle province autonome di cui al comma 1 del medesimo articolo 42».
2.0.503
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Incarichi di presidenza)
1. All’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.43, dopo le parole: "già conferiti" sono inserite le seguenti: "entro l’anno scolastico 2005-2006, in base alle attuali graduatorie a incarichi di presidenza negli istituti superiori riformulate in ambito regionale"».
2.0.504
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito con legge 4 giugno 2004, n.143, dopo le parole: "con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione", sono aggiunte le seguenti: "del 15 giugno 1999, n.153, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4º serie speciale – n.57 del 20 luglio 1999, del 7 febbraio 2000, n.33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4º serie speciale – n.25 del 28 marzo 2000 edel"».
2.0.505
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Termine in materia di realizzazione di immobili per l’edilizia universitaria)
1. All’articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n.4, le parole: "fino a l31 dicembre 2005", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008"»
2.0.506
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Direttori di struttura complessa delle aziende sanitarie)
1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei direttori di struttura complessa delle aziende sanitarie ospedaliere è elevato al compimento del settantesimo anno di età, previa domanda dell’interessato.
2. Il personale medico universitario di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n.382, e successive modificazioni, con incarico di direttore di struttura complessa, svolge le ordinarie attività assistenziali fino al compimento del settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di proroga di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e successive modificazioni. In caso sia mantenuto in servizio dopo il compimento del settantesimo anno di età in base a disposizioni di stato giuridico della docenza universitaria, al personale è conferito, ai sensi del comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517, un incarico che implica lo svolgimento delle attività assistenziali connesse all’attività didattica, ma non comporta l’attribuzione di responsabilità, e della connessa indennità, di direzione di struttura complessa, semplice o di programma».
2.0.507
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
l. Ai dirigenti avvocati del Servizio sanitario nazionale si estendono le disposizioni previste dall’articolo 37 del CNL 23 dicembre 1999, valevole per le analoghe professionalità del comparto Regioni autonomie locali, e dell’articolo 6 del CCN integrativo dell’8 gennaio 2003, relativo al personale dell’area professionisti del compari o enti pubblici non economici».
2.0.508
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il requisito del limite di età previsto dal comma 7 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, si applica anche per la nomina dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3-bis del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502».
2.0.509
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)
1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall’anno accademico 1982-1983 all’anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retro attivo del periodo di formazione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a 7.000 euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all’accertamento da parte del Ministero della salute o del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica IO marzo 1982, n.162, e successive modificazioni, per l’intera durata legale del corso di formazione;
b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l’effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente duvuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l’inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell’applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.
4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall’anno 2009, nella forma di crediti d’imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d’imposta successivi, ovvero scaglionata in dieci anni presso la Cassa previdenziale ENP AM e Quota fissa B. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente comma.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’unità previsionale di base di parte corrente, denominata «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni... Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2.0.510
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Proroga della durata delle idoneità di professore ordinario e associato)
1. Nelle more dell’adozione da parte del Governo dei decreti legislativi di cui all’articolo l, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n.230, la durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n.210, è prorogata per l’anno 2006».
2.0.511
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Abrogazione del divieto di partecipazione a concorsi universitari)
1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.117, il comma 10 è abrogato».
2.0.512
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Omessa o tardiva esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi)
1. L’articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».
2.0.513
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 1, dopo il comma 10-bis della legge n.560 del 24 dicembre 1993, è inserito il seguente:
"10-ter. I costi relativi agli interventi di cui al comma 10-bis, realizzati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato trasferiti ai comuni ai sensi dell’articolo 2 della legge n.449 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono recuperati, a favore dell’ente gestore che li ha sostenuti, all’atto del trasferimento della proprietà"».
2.0.514
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche se opera di autore non più vivente, e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni, possano essere venduti se inseriti in edifici nei quali una percentuale, non inferiore al 25 per cento, sia già stata ceduta a privati cittadini"».
2.0.215
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n.243, continuano ad applicarsi ai lavoratori per cui ricorrano insieme tutte le seguenti condizioni:
a) siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, ovvero siano stati collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della medesima legge, o comunque siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell’elettronica e delle telecomunicazioni;
b) siano stati impiegati presso imprese che abbiano stipulato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n.243, accordi sindacali i quali prevedevano la ricollocazione lavorativa presso altre imprese da costituire ai sensi dei predetti accordi;
c) tale ricollocazione non sia stata realizzata, alla data di entrata in vigore della presente legge, per causa non dipendente dalla volontà del lavoratore;
d) maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2012.
2. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato dell’Unione europea.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n.528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dallo febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento"».
2.0.516
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Nei limiti di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è finanziato un piano diretto a prevedere il beneficio del mantenimento delle disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n.243, nei confronti di coloro che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in mobilità ovvero siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell’elettronica e delle telecomunicazioni. Nel predetto piano da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive saranno definite le modalità selettive ed applicative.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n.528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
2.0.517
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n.311, le parole "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". A tal fine è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236».
2.0.518
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il comma 3 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344, si interpreta nel senso che il valore dell’alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria».
2.0.519
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n.176, come modificato dall’articolo 81, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e dall’articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n.144, è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Le disposizioni del presente comma si applicano altresì, nell’ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2005, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007"».
2.0.520
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche all’articolo 8-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni della legge 2 dicembre 2005, n.248)
1. All’articolo 8-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole "anno 2006" sono sostituite con le parole "anno 2005";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini di cui al comma precedente, il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è incrementato di 18 milioni di euro per il 2005; al relativo onere si provvede mediante riduzione per pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n.311."».
2.0.521
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)
1. All’articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, le parole: "i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite con le seguenti: "i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore o della categoria affine, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n.142"».
2.0.522
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Proroga dei termini per l’esecuzione del provvedimento di rilascio per finita locazione)
1. Il termine per l’esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2003, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n.200, è differito al 31 dicembre 2006».
2.0.523
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. L’articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni si applica anche agli avanzi di gestione accantonati dai Consorzi obbligatori di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151».
2.0.524
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n.576, concernente la compensazione dell’onere delle sistemazioni fluviali, con valore del materiale estratto, sono prorogate di un anno».
2.0.525
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.
2.0.526
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Conferimento in discarica dei rifiuti)
1. Al comma 9 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248 dopo le parole: "di tipo A" sono inserite le seguenti: ", di tipo ex 2A e alle discariche per inerti"».
2.0.527
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al comma 9, dell’articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modifiche, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, il secondo periodo è abrogato».
2.0.528
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 è aggiunto il seguente comma:
"9. Le attività di cui al presente articolo non sono in ogni caso soggette alle autorizzazioni previste dal presente decreto legislativo anche quando la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti è organizzata in isole ecologiche o centri di raccolta materiali o altre forme analoghe e comunque tali autorizzazioni non devono essere rilasciate quando le attività soggette ad autorizzazione sono svolte dallo stesso ente titolare dei relativi poteri autorizzativi"».
2.0.529
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, valido per il bando del 2000, per il settore dell’industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, già prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l’erogazione del contributo in due o tre tranche, per i progetti non ancora ultimati a causa dei ritardi del rilascio di concessione edilizia vengono prorogati di ulteriori 6 mesi, dalla data del rilascio della concessione edilizia stessa, se già ottenuta all’entrata in vigore del presente articolo. Le eventuali revoche per tali ritardi sono nulle.
2. L’entrata a regime dei progetti di cui alla legge 19 dicembre 1992, n.488, validi per i bandi 4º e 80, per il settore dell’industria relative alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel caso di attività industriali che necessitano di autorizzazioni sanitarie, autorizzazioni ministeri ali ai fini dell’inizio delle attività, e non ancora ottenute, può essere prorogata fino ad un massimo di 2 anni.».
2.0.530
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’interno dei piani di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni e al decreto-legge Il giugno 1998, n.180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n.267, e successive modificazioni, gli impianti di produzione idroelettrica sono assimilati alle infrastrutture lineari a rete relative a servizi pubblici essenziali».
2.0.531
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, e successive modificazioni, le parole: "1º gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2007"».
Conseguentemente, in deroga a quanto previsto all’articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le risorse individuate ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56 non sono considerate, per l’anno 2006, ai fini della determinazione delle aliquote provvisorie di cui all’articolo 5, comma 3 dello stesso decreto legislativo n.56 del 2000.
2.0.532
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell’articolo 7 della legge n.59 del 1997, limitatamente alla quota destinata all’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese. Fino alla medesima data, le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56».
2.0.533
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di liquidazione degli interventi per le finalità di cui all’articolo 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n.388 sono prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilità finanziarie per i medesimi interventi che a tale data dovessero risultare ancora non liquidate possono essere destinate alla prosecuzione delle incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro il 30 giugno 2006».
2.0.534
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. I termini previsti dagli articoli l e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n.383, già differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n.314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n.26, nonché i termini di cui all’articolo 7, comma l, del decreto interministeriale del 13 aprile 2000, n.125 e all’articolo 1-bis, comma 5 del decreto-legge 3 agosto 2004, n.220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n.257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006.
2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n.35, riammessi alle agevolazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n.383, beneficiano delle provvidenze di cui agli articoli 4-quinquies, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n.228, e successive modificazioni, e 4-bis, comma 5, della legge 11 dicembre 2000, n.365, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n.383, relativamente ai lavori svolti in economia nonché le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n.383 si applicano anche ai finanziamenti di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 10 maggio 1997, n.130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.228, e successive modificazioni. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale 24 aprile 1990, sono ammesse alle agevolazioni, nel limite della capacità produttiva, anche se prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di integrazioni per maggiori spese sostenute entro il periodo di preammortamento».
2.0.535
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Denunce dei pozzi)
1. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
2.0.536
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Denunce dei pozzi)
1. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006"».
2.0.537
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Proroga dei termini di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56)
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, sono inserite le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2007»;
b) al comma 2, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2007". 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede, per l’anno 2006 e fino a concorrenza degli importi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l’anno 2006 nel Fondo per il federalismo amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59 (UPB 4.1.2.17, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2.0.538
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Alla legge 23 dicembre 2005, n.266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 143, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) spese finanziate a valere sulle somme derivanti dalle compensazioni previste dall’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n.314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.368.";
b) al comma 147, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché delle spese in conto capitale derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino".
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per il 2006, a 20 milioni di euro per il 2007 e a 30 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».
2.0.539
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di attività produttive)
1. A decorrere dall’anno 2006, per far fronte alle maggiori esigenze nell’azione di supporto al Ministero delle attività produttive, nonché per la piena attuazione delle funzioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.34, come individuate nei piani triennali degli obiettivi di politica industriale, la misura dei finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 234, della legge 30 dicembre 2004, n.311 è stabilita in 35 milioni di euro annui. Al relativo maggior onere pari a 17.375.000,00 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 17.230.000,00 per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 2005, n.266».
2.0.540
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa».
2.0.541
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Confidi)
1. All’articolo 13, comma 23-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, le parole: "a decorrere dall’anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno 2007".
2. All’articolo 13, comma 52, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, le parole: "due anni decorrenti da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2007"».
2.0.542
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Confidi)
1. All’articolo 13, comma 52, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, le parole: "due anni decorrenti da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2007"».
2.0.543
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafi che;
4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;".
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo;
j) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
h) ad uso ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228;
l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.";
d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all’attività agricola –, senza attribuzione di rendita. Per l’accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all’urbano con attribuzione di rendita."».
2.0.544
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n.133, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
"3-bis. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile ed in particolare a quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo.».
2.0.545
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n.133, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
"3-bis. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’articolo 2135 codice civile ed in particolare a quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione."».
2.0.546
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n.133, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
"3-bis. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile ed in particolare a quelle destinate alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione."».
2.0.547
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. A far data dal 1º gennaio 2006, le unità immobiliari comprese nei quartieri fieristici sono censite nel gruppo "E" solo se destinate ad attività espositive o convegnistiche; le unità immobiliari, ancorché comprese nei quartieri fieristici ma con diverse utilizzazioni e aventi di fatto un’autonomia funzionale e reddituale, devono essere ricondotte alle categorie catastali corrispondenti all’uso prevalente dell’unità immobiliare stessa».
2.0.548
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 66, comma 1, la lettera a) è soppressa;
b) all’articolo 67, comma 3 è soppresso;
c) all’articolo 65, comma 1, lettera d) dopo le parole "visure ipotecarie" sono aggiunte le seguenti: "alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento";
d) all’articolo 67, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "L’organismo tecnico assicura una sua articolazione territoriale di regola almeno a livello provinciale"».
2.0.549
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(IRAP in agricoltura)
1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sei periodi d’imposta successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli otto periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso allo gennaio 2007 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto monoplio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».
2.0.550
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Adempimenti contributivi per il settore agricolo)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 20 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e di cui al comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n.266 non si applicano alle imprese del settore agricolo.
2. Agli oneri di cui al comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, mediante aumento delle aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro».
2.0.551
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili)
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2005 sono prorogati al 31 dicembre 2006 limitatamente alle annualità d’imposta 2001 e successive».
2.0.552
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Uffici delle conservatorie)
1. L’articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n.52, è sostituito dal seguente:
"Art. 24.– 1. Nelle conservatorie l’orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Nell’ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11"».
2.0.600
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Patto di stabilità)
1. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 21 della legge 30 dicembre, 2004 n.311 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario».
2.0.553
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni per la ricostruzione nei territori della regione Marche colpita dal sisma del 1997)
1. Il termine di cui al comma 6, dell’articolo 42 della legge 1º agosto 2002, n.166, è prorogato al 30 giugno 2006».
2.0.554
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il comma 17-bis dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000 n.388 modificato dall’articolo 1-ter della legge 29 aprile 2005, n.71, le parole: "40 rate trimestrali" sono sostituite dalle seguenti: "80 rate trimestrali".
2. All’articolo 4, comma 24 dicembre 2003, n.350, modificato dal comma 2 dell’articolo 1-ter della legge 29 aprile 2005, n.71, le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
3. Al comma 23 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350, sostituire le parole: "il tasso di interesse di differimento da applicare sulle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all’atto della rateizzazione" con le seguenti: "per le singolerate non è dovuto alcun interesse".
4. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell’ambito della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n.202».
2.0.555
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il comma 7 dell’articolo 10 della legge 2 dicembre 2005, n.248, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, per il settore agricolo si applica a partire dal 1º gennaio 2007».
2.0.556
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.410, le parole: "Entro il 31 dicembre 2005", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2006"».
2.0.557
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di gestioni commissariali)
1. All’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Dalla data del provvedimento di gestione commissariale e per tutta la durata della gestione medesima, sui beni dell’ente commissariato, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva, anche se prevista da leggi speciali, né possono acquistarsi diritti di prelazione sui beni dell’ente, né iscriversi ipoteche e/o pignoramenti per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di commissariamento".
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle procedure di gestione commissariale in corso alla data di entrata in vigore della presente norma».
2.0558
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Le somme versate a titolo di contributo per la corresponsione di assegno vitalizio, con caratteristiche non previdenziali, il cui accantonamento è comunque obbligatorio per legge, non sono deducibili dal reddito a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge fermo restando quanto già versato all’erario dal contribuente».
2.0.559
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. I dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, settore trasporti, inquadrati nella posizione economica C3, già appartenenti ai profili professionali di ingegnere direttore coordinatore e di direttore amministrativo, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano rivestito per almeno quindici anni l’incarico di Direttore degli Uffici ex MCTC, ora Uffici Provinciale DTI, sono nominati Dirigenti secondo la posizione occupata nel rispettivo ruolo, in considerazione dell’esperienza professionale maturata».
2.0.560
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, si interpreta nel senso che tra le posizioni fatte salve s’intendono inserite, oltre a quelle i cui gradi di giudizio siano stati già formati alla data del 10 gennaio 2006, anche le posizioni per le quali le relative procedure siano state già attivate con fissazione delle udienze anche in data successiva all 1º gennaio 2006».
2.0.561
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge n.448 del 2001, sono soppresse le parole da: "sulla base" a: "organiche".
2. La regione Sicilia, in deroga ai limiti imposti dall’articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico, individuato dall’articolo 76 della legge regionale n.25 del 1993, già equiparato, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n.38 del 1994 e dall’articolo 48 della legge regionale n.21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 del presente articolo, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse già previste dallo stesso articolo 20 della legge 448 del 2001 fino all’esaurimento delle stesse. Successivamente la regione Sicilia provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio».
2.0.562
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 57, 58, 59, 61 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n.266, non si applicano agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni nazionali».
2.0.563
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 57, 58, 59, 61 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n.266, non si applicano, per il triennio 2006-2008, agli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali».
2.0.564
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni nazionali non si applicano la legge 21 marzo 1958, n.259 e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni».
2.0.700
IL RELATORE
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Commissari nominati dal Ministro dell’interno per l’istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani)
1. Per le finalità dell’articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n.146 e della legge 11 giugno 2004, n.148, nonché dall’articolo 3, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n.147, è autorizzata, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno, la spesa complessiva di euro 750.000, per l’anno 2006, da destinare nella misura di euro 250.000 per ciascuna nuova provincia.
2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
2.0.701
IL RELATORE
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni per il funzionamento delle province di nuova istituzione)
1. Per le province costituitesi dal 2005, l’attribuzione dei trasferimenti erariali, a partire dall’anno 2006, viene disposta dal Ministero dell’interno sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.539. Con gli stessi criteri vengono attribuite anche tutte le risorse a qualsiasi titolo assegnate, successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n.444 del 1995.
2. Prima dell’attribuzione dei nuovi trasferimenti erariali alle province interessate in applicazione del comma 1, si procede, in ogni caso, alla riduzione degli stessi, per effetto dell’applicazione dell’articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, da operarsi sulla base dei dati, forniti dalle province interessate al nuovo assetto territoriale, riguardanti il gettito dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico e dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
3. Qualora i trasferimenti erariali spettanti alle Province, come risultanti dal calcolo di cui al comma 2, siano insufficienti ad assorbire in tutto od in parte la riduzione prevista dallo stesso comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 novembre 2003, n.372.
4. Nel caso in cui la comunicazione da parte delle province dei dati necessari per l’applicazione dei commi 1 e 3, non venga effettuata entro il termine di trenta giorni antecedente alla scadenza del termine ordinario previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, il Ministero dell’interno ripartisce tra le province interessate i trasferimenti erariali spettanti alla provincia o alle province preesistenti, per il 10 per cento in base al territorio e per il 90 per cento in base alla popolazione calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267».
3.100
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Sopprimere l’articolo
3.101
Sopprimere l’articolo.
3.102
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3. – 1. All’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Il direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice una lotteria istantanea i cui utili sono direttamente devoluti al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi Olimpici invernali Torino 2006"».
3.103
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1, capoverso 13, premettere le parole seguenti: «Il Ministero dell’ambiente e» indi sostituire la parola «indice» con la seguente: «indicono».
3.104
Al comma 1, al comma 13 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248 ivi sostituito, sostituire le parole «Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» con le parole: «Il direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
3.105
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1, capoverso 13, dopo le parole: «Monopoli di Stato» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dell’ambiente,».
3.106
Al comma 1, capoverso 13, dopo la parola: «indìce» inserire le seguenti: «entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
3.107
Al comma 1, comma 13 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248 ivi sostituito, sopprimere le parole: «con proprio provvedimento».
3.108
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1, capoverso 13, dopo le parole: «con proprio provvedimento» aggiungere le seguenti: «approvato dalle competenti commissioni parlamentari».
3.109
Al comma 1, al comma 13 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248 ivi sostituito, sopprimere le parole «, fino ad un massimo di 30 milioni di euro,».
3.110
Al comma 1, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 30 milioni» con le seguenti: «fino ad un massimo di 35 milioni».
3.111
Al comma 1, capoverso 13, sostituire la parola: «30» con la seguente: «40».
3.112
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1, capoverso 13, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «25 milioni».
3.113
Al comma 1, sopprimere la parola: «direttamente».
3.114
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1, capoverso 13, sopprimere la parola: «direttamente».
3.115
Al comma 1, dopo le parole: «di promuovere» aggiungere le seguenti: «ed incentivare».
3.116
Al comma 1, al comma 13 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248 ivi sostituito, sopprimere le parole «, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio,».
3.117
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1, capoverso 13, sopprimere le parole: «, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio,».
3.118
Al comma 1, sopprimere le parole «attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio».
3.119
Al comma 1, sopprimere le parole: «di sponsorizzazione».
3.120
Al comma 1, sopprimere le parole: «e di licenza di marchio».
3.121
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1, capoverso 13, sopprimere le parole: «e di licenza di marchio,».
3.1
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquanta unità appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.
1-ter. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il Ministero dell’interno è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311, a bandire un concorso straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n.930 e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di età.
1-quater. In attesa dell’espletamento del concorso di cui al comma 2 e al fine di assicurare la continuità del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il Ministero dell’interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il personale indicato nel medesimo comma 2, venticinque unità di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette assunzioni decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà la gestione diretta del predetto servizio.
1-quinquies. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.835.000 euro per l’anno 2006, a 1.700.000 euro per l’anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n.311».
3.2
LA COMMISSIONE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 1-bis, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n.285, sono soppresse le parole: ", né alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico"».
3.122
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di prevenire l’emissione di sostanze inquinanti derivanti dalla combustione del gas metano che alimenterà la fiamma olimpica si dispone l’utilizzo in sostituzione di combustibili ecosostenibili».
3.123
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Si dispone che gli alloggi tende adibiti alla ricezione degli atleti e del personale impegnato nelle gare olimpiche vengano alimentati con combustibili ecosostenibili».
3.124
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il braciere olimpico e gli alloggi tende adibiti alla ricezione degli atleti e del personale impegnato nelle gare olimpiche devono essere alimentati con combustibili ecosostenibili in conformità con i parametri previsti dal Protocollo di Kyoto».
3.0.100
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Alla legge 23 dicembre 2005, n.266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 143, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) spese finanziate a valere sulle somme derivanti dalle compensazioni previste dall’articolo 4 de1decreto-legge 14 novembre 2003, n.3l4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.368.";
b) al comma 147, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché delle spese in conto capitale derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali di Torino".
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per il 2006, a 20 milioni di euro per il 2007 e a 30 milioni di euro peri12008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nel1’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».
3.0.500
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Regolazione contributiva in agricoltura)
1. Relativamente ai carichi per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati sino al 31 dicembre 2005, inclusi in ruoli emessi dall’INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto al ruolo.
2. La definizione di cui al comma 1 comporta l’estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti nonché l’estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.
3. I concessionari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano ai soggetti debitori che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale avvalersi della facoltà di cui al comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme dovute. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.
4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, è predisposto il modello dell’atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei connessi rapporti contabili.
5. Alla definizione di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell’INPS per contributi e premi previdenziali ed assistenziali maturati sino al31 dicembre 2005, non ancora iscritti al ruolo.
6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 220 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n.528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dallo febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento";
b) l’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383, sono abrogati».
3.0.501
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 110, comma Il, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2006, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio. Nei predetti casi, per ogni periodo d’imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2006, pari all’1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 100.000».
3.0.502
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, devono intendersi applicabili anche alle annualità precedenti l’entrata in vigore della legge 21 febbraio 2003, n.27, di conversione del decreto legge 24 dicembre 2002, n.282. Sono in ogni caso fatti salvi i diversi comportamenti adottati dai contribuenti.
2. Le sanzioni previste agli articoli 7, comma 4-bis, e Il del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, non si applicano ai contribuenti che inviano, entro il 16 marzo 2006, le comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, introdotte dall’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n.311, relative alle dichiarazioni ricevute entro il 31 ottobre 2005.
3. Gli importi di lire seicento milioni e di lire un miliardo, indicati all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 ed all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.542, sono rispettivamente modificati in euro 350 mila ed in euro 600.000».
3.0.503
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, devono intendersi applicabili anche alle annualità precedenti l’entrata in vigore della legge 21 febbraio 2003, n.27, di conversione del decreto legge 24 dicembre 2002, n.282. Sono in ogni caso fatti salvi i diversi comportamenti adottati dai contribuenti».
3.0.504
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Gli importi di lire seicento milioni e di lire un miliardo, indicati all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 ed all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.542, sono rispettivamente modificati in euro 350 mila ed in euro 600.000.»
3.0.505
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
Al periodo di sospensione dei termini processuali previsto dall’articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.289, devono in ogni caso aggiungere sospensione dei termini processuali di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale».
3.0.506
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il disposto dell’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n.833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n.18, recante misure per il settore dei trasporti locali, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce».
Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344.
3.0.507
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. La mancata separata indicazione nelle singole dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2002-2003-2004 delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 dell’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, non comporta la loro indeducibilità, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti e delle altre condizioni indicati dal comma 11 dello stesso articolo 110 citato, ed è sanzionata in tutti i casi ed ad ogni effetto, mediante il versamento di una somma determinata in misura doppia della sanzione minima prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo del 1997 n.471 per ciascun periodo di imposta per il quale non è stata effettuata tale separata indicazione».
3.0.508
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
2-bis. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, articolo 9, al comma 7, dopo le parole: "canoni di locazione o di concessione," sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compreso quello di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 del 1997"».
3.0.509
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, devono intendersi applicabili anche alle annualità precedenti l’entrata in vigore della legge 21 febbraio 2003, n.27, di conversione del decreto legge 24 dicembre 2002, n.282. Sono in ogni caso fatti salvi i diversi comportamenti adottati dai contribuenti.
3.0.510
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Le sanzioni previste agli articoli 7, comma 4-bis, e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, non si applicano ai contribuenti che inviano, entro il 16 marzo 2006, le comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, introdotte dall’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n.311, relative alle dichiarazioni ricevute entro il 31 ottobre 2005.
3.0.511
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-quater.
1. Gli importi di lire seicento milioni e di lire un miliardo, indicati all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 ed all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.542, sono rispettivamente modificati in euro 350 mila ed in euro 600.000.
3.0.512
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di studi di settore)
1. Dopo l’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, è aggiunto il seguente articolo:
«10-bis. – (Asseverazione degli studi di settore). - 1. La corrispondenza degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea può essere asseverata, su richiesta del contribuente:
a) dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte;
b) dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241;
c) dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all’assistenza tecnica di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n.546, limitatamente alle dichiarazioni presentate per conto degli associati.
2. Con l’asseverazione viene altresì attestata la congruità dell’ammontare dei ricavi o dei compensi a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. possono essere inoltre giustificate, con separata ed ulteriore attestazione, le incoerenze rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
3. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per le singole attività esercitate, oggetto dell’asseverazione sono individuati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.
4. In caso di ricorso contro l’atto di accertamento relativo ai periodi d’imposta per i quali è stata rilasciata l’asseverazione fedele, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all’articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, ed all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto di asseverazione.
5. Ai soggetti indicati nel primo comma che rilasciano un infedele asseverazione si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare l’asseverazione. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento della direzione regionale delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. I provvedimenti sono altresì trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.
2. Sono soppressi:
a) la lettera b) del primo comma dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241;
b) l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164;
c) le parole: "o l’asseverazione" e ", delle asseverazioni" contenute, nel primo comma, rispettivamente degli articoli 21 e 22 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n 164;
d) le parole: "e l’asseverazione", "ovvero l’asseverazione", "dell’asseverazione" contenute, rispettivamente, nel terzo comma dell’articolo 35, nel primo comma lettera a) dell’articolo 39 e nel primo comma, lettera c) dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
3. Nell’articolo 36, secondo comma, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 le parole "l’asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell’articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "l’asseverazione di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n.146"».
3.0.513
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Semplificazione della fiscalità locale)
1. Le regioni, le province e i comuni possono stipulare apposite convenzioni con imprese singole e associate, patti territoriali, consorzi industriali e distretti aventi oggetto forme di semplificazione procedimentale anche riferite a più esercizi finanziari, relativamente ad entrate di natura tributarie e non di competenza regionale provinciale e comunale.
2. Al fine di consentire la stipulazione e l’esecuzione delle convenzioni di cui al comma 1, le Regioni, le Province e i Comuni, possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, in modo che gli adempimenti del contribuente possano avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti ai fini delle semplificazioni procedimentali».
3.0.514
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242)
1. All’articolo 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, comma 1, dopo le parole: "discipline sportive associate", sono inserite le seguenti parole: "e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI"».
3.0.515
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 18, comma 3-ter del decreto legislativo 19 novembre 1977, n.422, e successive modificazioni le parole: "un anno" sono sostituite con le seguenti: "due anni"».
3.0.516
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondazione La Bottega dei Mestieri del Cinema)
1. A decorrere dall’anno 2006, all’Associazione culturale denominata "Fondazione La Bottega dei Mestieri del Cinema" di Roma è assegnato un contributo di euro 900.000,00 per la realizzazione di interventi di promozione, diffusione e gestione di attività culturali relative al settore audiovisivo, con particolare riferimento a fInalità di stimolo e sviluppo dell’interesse dei giovani verso i mestieri tradizionali del cinema e di promozione e gestione di studi e ricerche nel campo del doppiaggio.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20062008, nell’ambito dell’unita previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
3.0.517
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n.136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero chiedere, per il relativo edificio separato, la trasformazione prevista dal comma 1";
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Qualora la cooperativa, anche quale edificio separato, abbia provveduto alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nel relativo insediamento, l’autorizzazione alla trasformazione prevista dal comma 1 può essere avanzata se riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi dello stabile sociale e purché deliberata con la maggioranza dei due terzi dell’assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. In tal caso la cooperativa deve assumere contestualmente l’impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale".
2. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n.1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) dell’articolo 97, le parole: "gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell’esercito, nonché gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze armate dello Stato" sono soppresse;
b) la lettera c) dell’articolo 97 è sostituita dalla seguente:
"c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile";
c) all’articolo 116, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, fmenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un intervento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l’assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto.";
d) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.
3. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n.179, dopo le parole: "dei figli minorenni" inserire le seguenti: "uguale diritto è riservato agli eredi aventi titolo in base alle nonne vigenti ovvero, in loro mancanza,".
4. I benefici derivanti dal presente articolo si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente».
3.0.518
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Alloggi demaniali in uso al personale militare)
1. Entro trenta giorni dall’approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro della difesa, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 9, della legge n.537 del dicembre 1993, con proprio unico decreto ministeriale provvede ad adeguare la soglia di reddito per gli anni 2004 e 2005, a disporre contestualmente una moratoria non inferiore a sei mesi, a sospendere i procedimenti di recupero forzoso intrapresi o da intraprendere nei confronti degli assegnatari di alloggi di servizio, a fronteggiare le specifiche e particolari emergenze non altrimenti assolvibili mediante l’utilizzo di alloggi non assegnati, e a predisporre le necessarie spese di prima sistemazione dell’immobile a carico dell’assegnatario a titolo di anticipazione degli oneri di concessione.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n.528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento"».
3.0.519
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Sono sospesi su tutto il territorio nazionale le azioni ed i procedimenti di recupero forzoso, compresi quelli attualmente in corso, degli alloggi appartenenti della Ministero della difesa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
3.0.520
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Cessione in proprietà degli alloggi realizzati da cooperative edilizie costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia)
1. Le richieste di autorizzazione alla cessione in proprietà proposte, ai sensi dell’articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n.179, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, dai soci di cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia, quali assegnatari di alloggi realizzati con il contributo dello Stato ai sensi dell’articolo 7 della legge 16 ottobre 1975, n.492, ed assegnati in uso e godimento, non ancora definite dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla data di entrata in vigore della presente legge, devono intendersi accolte e di conseguenza le cooperative interessate sono a proprietà individuale.
2. Il socio assegnatario o l’erede del socio assegnatario delle cooperative edilizie di cui al comma 1, possono richiedere direttamente all’ente mutuante la stipula del contratto di mutuo individuale ai sensi dell’articolo 141 del Testo Unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n.1165, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n.311. Sono fatte salve ed hanno la precedenza ad essere definite, le eventuali richieste di mutuo individuale inoltrate dal socio direttamente all’ente mutuante prima dell’entrata in vigore della presente legge.
3. L’ente mutuante provvederà entro 60 giorni alla stipula del mutuo individuale sulla base dei millesimi di proprietà redatti per ogni cooperativa dalla Commissione di collaudo ed approvati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci assegnatari di alloggio nei confronti dei quali sia intervenuto il provvedimento di esclusione da socio, sempre che al momento della entrata in vigore della presente legge tale provvedimento non sia divenuto definitivo ed irretrattabile ed il relativo giudizio non ancora definito né estinto, quindi, sia pendente.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 15, commi 7 e 8, della legge 30 aprile 1999, n.136, si applicano anche ai soci assegnatari di alloggio delle cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia beneficiari dei contributi di cui alla legge 16 ottobre 1975, n.492.
6. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n.528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento"».
3.0.521
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n.350, dopo le parole: "tra le imprese di costruzione" sono inserite le seguenti: "o le cooperative edilizie di abitazione"».
3.0.522
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica dell’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n.513)
1. L’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n.513 è sostituito dal seguente:
"Art. 20. – 1. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il MInistero del tesoro, sentite le regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n.1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n.60, e dell’articolo 55 dell’anzidetta legge 22 ottobre 1971, n.865, ad esclusione di quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n.1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n.1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi"».
3.0.523
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Canoni demaniali ad uso turistico-ricreativo)
1. Gli aumenti dei canoni demaniali per fmalità turistico-ricreative di cui all’articolo 32 comma 21 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n.326, sono sospesi fino al 30 giugno 2006. Entro la predetta data i Comuni in collaborazione con le Regioni, compiono una ricognizione delle superfici effettivamente utilizzate per finalità turistico-ricreative accertando l’evasione dovuta al mancato pagamento totale o parziale dei canoni demani ali a partire dall’anno 2004. Ove accertata, l’evasione viene sanzionata per la porzione di superficie per la quale non è stato corrisposto il canone, con un versamento corrispondente al canone dovuto secondo l’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, nella categoria superiore a quella di appartenenza. Le somme rivenienti dalle sanzioni relative all’accertamento sono destinate per il 50% alla Regione e per il restante 50% al Comune interessati. Le predette risorse sono utilizzate dai soggetti destinatari esclusivamente per l’attuazione di progetti volti alla riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative.
2. Con decreto interministeriale dei Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di trasferimento alle regioni ed ai comuni di ogni dato o documentazione a disposizione dell’amministrazione dello stato, quali le aerofotogrammetrie delle zone demaniali interessate, utili ai fini di agevolare l’accertamento dell’evasione.
3. Determinate le superfici effettivamente utilizzate soggette a corresponsione di canone demaniale con finalità turistico-ricreative, entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, determina i nuovi canoni demaniali. Essi sono calcolati adeguando la tabella A allegata al presente articolo, tramite la diminuzione o l’aumento proporzionale di ogni singola voce e fino ad assicurare le maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, previste dall’articolo 2 comma 53 della legge 24 dicembre 2003, n.350.
4. A decorrere dal 2006 il gettito relativo ai canoni demaniali con finalità turistico-ricreative è suddiviso al 50 per cento tra lo Stato e le Regioni. Le predette risorse sono utilizzate dai soggetti destinatari esclusivamente per l’attuazione di progetti volti alla riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative».
Tabella A
|
ALTA VALENZA TURISTICA |
NORMALE VALENZA TURISTICA |
Concessioni inferiori a 250 mq. |
Euro 1.000,00 |
Euro 1.000,00 |
Fino a mq. 1000 |
Euro mq. 2,00 |
Euro mq. 1,40 |
Da 1001 a 3000 mq |
Euro mq. 1,80 |
Euro mq. 1,30 |
Da 3001 a 5000 mq |
Euro mq. 1,70 |
Euro mq. 1,20 |
Da 5001 a 50.000 mq |
Euro mq. 1,60 |
Euro mq. 1,10 |
Oltre 50.000 mq |
Euro mq. 1,50 |
Euro mq. 1,00 |
|
|
|
3.0.524
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n.289, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"»;
b) le parole: "16 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 settembre 2005"»;
c) le parole: "16 aprile 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2003"».
3.0.525
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)
Al comma 2-ter, dell’articolo 1, della fegge 1º agosto 2003, n.212, la lettera c) è sostituita con la seguente:
"c) nell’articolo 12, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
‘2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2003, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 30 giugno 2006, l’atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l’80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 31 marzo 2006. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo’"».
3.0.526
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga di agevolazioni fiscali)
1. Il termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è prorogato al 31 luglio 2006».
3.0.527
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di dichiarazioni)
1. Il comma 137 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, è sostituito dai seguenti:
"137. All’articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 18 aprile 1986, n.121, le parole: ‘20.000’ ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ‘12 euro’.
137-bis. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell’imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello ‘730’, di contribuenti cui si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973. La disposizione di cui al periodo precedente non trova applicazione nelle ipotesi di dichiarazioni modello ‘730’ che evidenziano una imposta a credito superiore a 12 euro."».
3.0.528
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Canoni demaniali marittimi)
1. I canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2006 previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n.342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, tenendo conto, altresì, delle situazioni di rilevante elusione. A tal fine il termine di cui all’articolo 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, è differito alla data di entrata in vigore del predetto decreto».
3.0.529
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)
1. All’articolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582", e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.";
2) alla lettera b), le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. Alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applicano in ogni caso le ipotesi di concorso e continuazione previste dall’articolo 12 del citato decreto legislativo n.472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.";
d) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582".
2. Salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge».
3.0.530
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Differimento termini in materia di etichettatura)
1. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, decorre dal 1º gennaio 2007 e, comunque, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice».
3.0.531
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Uso di marchi e false e fallaci indicazioni)
1. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n.350, dopo le parole: "a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana" siano inserite le seguenti: "ovvero l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o da un’altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estesa".
2. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n.350, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libertà pratica."».
3.0.532
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa" sono inserite le seguenti: ", carta valori,"».
3.0.533
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di assicurare l’immediata funzionalità degli Uffici giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione, il personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria è inquadrato nella posizione economica superiore, con decorrenza giuridica dal 5 aprile 2000 ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta inquadrato nella posizione economica C3 - figura professionale del direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex IX qualifica funzionale.
2. All’onere finanziario della spesa di provvede con 78.410.000,00 euro derivanti dal Fondo unico di amministrazione del Ministero della giustizia anno 2006 e seguenti, previo accordo con le organizzazioni sindacali, nonché dall’aumento del 5 per cento delle spese di giustizia del decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002».
3.0.534
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, dopo le parole: "15 maggio 2005" sono aggiunte le seguenti: "e prima del 31 gennaio 2006"».
3.0.535
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. L’articolo 2-bis della legge 31 marzo 2005, n.43, è abrogato».
3.0.536
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, è valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita con il superamento dell’esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva alla sessione riservata di esami di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n.124 in quanto sprovvisti. alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall’ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n.33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n.25 del 28 marzo 2000, di titolo di studio considerato valido per l’accesso alla classe di abilitazione o di concorso richiesta, purché abbiano sostenuto e superato, ai sensi del decreto ministeriale n.354 del 10 agosto 1998, gli esami universitari necessari per rendere valido il titolo posseduto entro la sessione estiva dell’anno accademico 1999-2000».
3.0.537
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Procedure di reclutamento docenti universitari)
1. All’articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n.230, le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.311".
2. È abrogato l’articolo 2-bis della legge 31 marzo 2005, n.43, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7».
3.0.538
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge 27 gennaio 2004, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n.77, le parole: "1º gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2007"».
3.0.539
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.100, le parole: "entra in vigore dal 1º gennaio 2006 e sarà operativo per il triennio 2006-2008" sono sostituite dalle seguenti: "entra in vigore dal 1º gennaio 2007 e sarà operativo per il triennio 2007-2009"».
3.0.540
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. In presenza di particolari circostanze di traffico mercantile ed al fine di accelerare l’espletamento delle operazioni portuali l’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima, valutate le condizioni tecnico operative, può disporre l’uso transitorio delle banchine non in concessione applicando una addizionale sul canone concessorio, proporzionata all’uso del suolo pubblico».
3.0.541
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al comma 369 della legge n.266 del 23 dicembre 2005 dopo le parole: «ai sistemi produttivi locali, distretti industriali», aggiungere le seguenti: «e della pesca».
3.0.542
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di attività produttive)
1. A decorrere dall’anno 2006, per far fronte alle maggiori esigenze nell’azione di supporto al Ministero delle attività produttive, nonché per la piena attuazione delle funzioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.34, come individuate nei piani triennali degli obiettivi di politica industriale, la misura dei finanziamenti di ui all’articolo 1, comma 234 della legge 30 dicembre 2004 n.311 è stabilita in 35 milioni di euro annui. Al relativo maggior onere pari a 17.375.000,00 euro per l’anno 2008, si provvede mdiante corrispondente riduzione dell’autorizzazione i spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 2005, n.266».
3.0.543
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. La lettera e) del primo comma dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n.306, come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2092, n.289, è soppressa.».
3.0.544
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di cooperative)
1. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II allegata al decrto del Preisdente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n.623 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo dicembre 1997, n.460.
2. Il trattamento economico complessivo previsto dall’articolo 3 della legge predetta n.142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente articolo, sono dichiarati estinti d’ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, previo pagamento del 10% della somma richiesta con il verbale di accertamento ed i provvedimenti giudizi ari non passati in giudicato restano privi di effetto.
3. I soci delle cooperative artigiane iscritte all’Albo di cui all’artilo 5 della legge, 8 agosto 1985 n.443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all’iscrizione nella gestione dei contributi e della prestazione previdenziale degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n.233, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso ai fini dell’imposta sul reddito si applica l’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 22 dicembre 1986.
4. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n.142 del 2001, le controversie tra socio lavoratore e cooperativa relative all’estinzione del rapporto di lavoro e alle prestazioni mutualistiche, queste ultime comprendenti sia lo svolgimento della attività lavorativa, sia il trattamento economico, si intendono di competenza del Tribunale ordinario.
5. Il disposto dell’articolo 3 decreto-legge 9 dicembre 1986, n.833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n.18, recante misure per il settore dei trasporti locali, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto ricevente. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis, e 102, comma 1 secondo priodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicebre 1986, n.917 nella formulazione antecedente alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344.».
3.0.545
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall’anno accademico 1982-1983 all’anno accademico 1990-1991, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudizi ari per il riconoscimento economico retro attivo del periodo di formazione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma precedente è subordinato all’accertamento da parte del Ministero della salute o del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica lO marzo 1982, n.162, e successive modificazioni, per l’intera durata legale del corso di formazione;
b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sono determinati: il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l’effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l’inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell’applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi delle precedenti disposizioni normative.
4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al presente articolo. La restante parte degli importi è corrisposta, decorrere dall’anno 2009, nella forma di crediti d’imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a decorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi di imposta successivi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente comma.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.0.546
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. L’esercizio dell’attività professionale in medicina legale e delle assicurazione è consentito oltre a coloro che secondo la disciplina vigente abbiano conseguito il relativo diploma universitario di specializzazione anche ai medici italiani o stranieri che, all’entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già praticato in via continuativa, per un periodo di tempo almeno pari a quello del corso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, attività medico-legale pubblico-istituzionale o libero- professionale.
2. Ai fini delle attività di consulenza o peritali, gli organi giurisdizionali si avvalgono prioritariamente, di medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni o di medici a questi assimilati secondo la presente norma, fatta salva la facoltà di ricorrere, ove necessario ai fini di giustizia all’ausilio di ulteriori specifiche competenze professionali».
3.0.547
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. L’esercizio dell’attività professionale in medicina legale e delle assicurazioni è riservato ai medici che hanno conseguito il relativo diploma universitario di specializzazione.
2. In deroga a tale principio detto esercizio è altresì consentito ai medici italiani o stranieri che all’entrata in vigore della presente disposizione hanno già praticato in via continuativa, per un periodo di tempo almeno pari a quello del corso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, attività medico – legale pubblico – istituzionale o libero professionale.
3. Ai fini delle attività di consulenza o peritali, gli organi giurisdizionali si avvalgono, prioritariamente, di medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni o di medici a questi assimilati secondo la lettera della deroga, fatta salva la facoltà di ricorrere, ove necessario ai fini di giustizia, all’ausilio di ulteriori specifiche competenze professionali».
3.0.548
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Gli interessi passivi riguardanti i mutui concessi per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa a tutto il 2004 possono essere portati in detrazione, anche se la enunciazione di mutuo prima casa non è contenuta nel contratto di mutuo stesso, ma possa essere desunta da altri documenti in possesso dell’Istituto mutuante o del mutuatario».
3.0.549
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 9 comma 4 della legge 18 novembre 1995, n.495, come modificata dalla legge 4 aprile 1997 n.93, e rinnovati ai sensi dell’articolo 25 della legge 16 gennaio 2003 n.3 si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni».
3.0.550
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Nomina delle Guardie Particolari Giurate)
1. È istituito, presso il Ministero dell’interno, l’albo nazionale, delle guardie particolari giurate, di seguito denominato «albo».
2. L’albo è suddiviso in due sezioni:
la prima sezione contiene l’elenco degli aspiranti Guardie Particolari Giurate, in possesso dei seguenti requisiti:
a)cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali, determinati con decreto del Ministro dell’interno;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colpo si e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdettive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l’attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata;
la seconda sezione dell’albo contiene l’elenco delle Guardie Particolari Giurate, in possesso del decreto di nomina del Ministro dell’interno.
3. Le modalità di istituzione dell’albo, nonché le norme relative all’iscrizione e alla cancellazione dello stesso sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentite le associazioni di categoria.
4. In conformità con le norme vigenti in materia, la nomina delle guardie particolari giurate dev’essere approvata dal Prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l’unità operativa dell’istituto di vigilanza o di sicurezza o ente pubblico che richiede la nomina tra gli aspiranti iscritti all’albo, così come previsto al comma 2 del presente articolo. Essa è valida a tempo indeterminato fino a revoca, dopo l’assunzione da parte dell’istituto richiedente, che provvede all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai Servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata.
5. Le Guardie Particolari Giurate autorizzate a svolgere tale attività ai sensi delle disposizioni vigenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, prima dell’approvazione sono tenute ad esibire l’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata da quello Stato.
6. La Guardia Particolare Giurata è autorizzata a svolgere attività disorveglianza e sicurezza pubblica, nonché di ausilio alla Pubblica sicurezza.
7. Se la Guardia Particolare Giurata presta servizio presso enti privati o istituti di vigilanza e sicurezza, riveste la qualifica di Incaricato di pubblico servizio. Qualora presti servizio presso un Ente Pubblico, o sia comandata o richiesta dall’autorità di Pubblica Sicurezza la Guardia Particolare Giurata riveste la qualifica di Ausiliario di Pubblica Sicurezza.
8. La Guardia Particolare Giurata è ammessa alle rispettive funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n.478, dinanzi al questore della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l’unità operativa dell’istituto di vigilanza o l’ente pubblico, nonché previo un adeguato iter formativo.
9. Ai fini di coordinare ambiti professionali volti a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, le regioni possono promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento presso gli enti accreditati, programmando le relative attività di concerto con il Ministro dell’interno e le associazioni di categorie operanti nei territori interessati».
3.0.551
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n.513)
1. L’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n.513, è sostituito dal seguente:
"1. Con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite le regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n.1614, il tasso di interesse da applicare al finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n.60, e dell’articolo 55 dell’anzidetta legge 22 ottobre 1971, n.865 ad esclusione di quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga a quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1960, n.1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati ad interventi previsti dalla stessa legge n.1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi"».
3.0.552
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
All’articolo 39 deI decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
l) alla lettera a), primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’articolo l2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
2) alla lettera b), le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall’articolo 12 del citato decreto legislativo n.472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale deIl’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";
d) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582».
Salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, le disposizioni del comma 6 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge».
3.0.553
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche agli articoli 6 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n.69, recante "Ordinamento della professione di giornalista")
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge 3 febbraio 1963, n.69 le parole: "decorse otto ore dall’inizio delle operazioni di voto" sono sostituite dalle seguenti: "decorse diciotto ore dall’inizio delle operazioni di voto, da distribuirsi nell’arco di due giorni,".
2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n.69 sono sostituiti dai seguenti:
"Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 600 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 600 superiore alla metà. Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 2.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.200 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.200 superiore alla metà"».
3.0.554
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Estensione di taluni benefici previsti per il Corpo Forestale dello Stato ai Corpiforestali delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)
1. Al secondo comma dell’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n.121, sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano".
2. All’articolo 57, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale, le parole: "e del Corpo Forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano". All’articolo 57, comma 2, lettera b) dopo: "le Guardie Forestali" è altresì aggiunto: "dello Stato e gli Agenti dei Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano".
3. A carico dei bilanci regionali, in materia previdenziale si applicano al personale dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le medesime norme degli appartenenti alle altre forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 e successive modificazioni».
3.0.555
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Attività del CNSAS)
1. All’articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n.74, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d’istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo. 1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n.383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460».
3.0.556
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
l. Alle concessioni di beni del demanio marittimo o di zone del mare territoriale, aventi come scopo, previa autorizzazione delle autorità competenti in materia di prevenzione degli inquinamenti, il riempimento con residui di lavorazioni provenienti da industrie minerarie o estrattive, si applica il canone minimo determinato ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell’articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n.160, aggiornato ai sensi degli articoli 04 e 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.494. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006, anche alle concessioni vigenti dalla data di entrata in vigore della presente legge».
3.0.557
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2006 ed esclusivamente per accelerare le operazioni portuali, l’Autorità portuale o se non istituita l’Autorità marittima, dispone a titolo oneroso l’uso temporaneo delle banchine non in concessione anche da parte di imprese concessionarie».
3.0.558
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)
1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla liquidazione sulla base dei dati dichiarati, alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, in rettifica o d’ufficio, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
2. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, in rettifica o d’ufficio, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
4. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano a partire dall’annualità d’imposta 2001 e successive.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507;
gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis; 12 dalle parole "; il ruolo" fino a "di sospensione" e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;
nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».
3.0.559
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Concessionari privati per l’esazione di tributi di finanza locale)
1. In deroga al primo comma dell’articolo 6 del decreto ministeriale Il settembre 2000, n.289 e successive modificazioni e integrazioni emanato ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, la misura minima di capitale sociale, interamente versato, richiesto per l’iscrizione all’Albo disciplinato con il decreto ministeriale succitato è determinata in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti in Euro 5.000.000. L’adeguamento del capitale sociale all’importo suddetto dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto sopra, nel predetti termini, comporterà concessionario dai contratti in corso».
3.0.560
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Semplificazione della fiscalità locale)
1. Le regioni, le province e i comuni possono stipulare apposite convenzioni con imprese singole e associate, patti territoriali, consorzi industriali e distretti aventi oggetto forme di semplificazione procedimentale anche riferite a più esercizi finanziari, relativamente ad entrate di natura tributarie e non di competenza regionale provinciale e comunale.
2. Al fine di consentire la stipulazione e l’esecuzione delle convenzioni di cui al comma 1, le Regioni, le Province e i Comuni, possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, in modo che gli adempimenti del contribuente possano avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti ai fini delle semplificazioni procedimentali».
3.0.561
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga di termini per l’accertamento e la liquidazione dell’ICI)
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n.212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all’annualità di imposta 2001 e successive».
3.0.562
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 17, comma 5 della legge 11 marzo 1988 n.67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 100 della legge 23 dicembre 2005, n.266. Ai fini dell’utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell’articolo 30 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma l dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n.64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione».
3.0.563
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Per il completamento degli interventi di cui alla legge n.536 del 1981, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2006 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n.266. Ai fini dell’utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell’articolo 30 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze».
3.0.564
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131 come modificato dall’articolo 5 comma 1, della legge 27 dicembre 2004, n.306 sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2005" con le seguenti: "31 dicembre 2006"».
3.0.565
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994)
1. Il termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n.350, è prorogata al, 31 luglio 2006.
2. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
3.0.566
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di opere idrauliche di seconda categoria)
1. Alla legge 24 luglio 1980, n.495 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1 dopo le parole: "di Roccabianca" sono inserite le seguenti: "nonché l’argine della località Bocca d’Enza nel comuni Mezzani e Sorbolo in Provincia di Parma";
b) all’articolo 2 le parole: "nell’annessa corografia che forma" sono sostitute dalle seguenti: "dalle annesse coro grafie che formano,"».
3.0.567
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’Ente Nazionale Aviazione Civile alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nei ruoli dell’ENAC.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del precedente comma sono coperti con risorse proprie dell’Ente di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».
3.0.568
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica alla legge n.326 del 2003)
1. Al comma 27 dell’articolo 32 del decreto legge n.269 del 2003, convertito dalla legge n.326 del 2003, alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che l’autore dell’illecito abbia ottenuto la sanatoria di cui all’articolo 1, comma 37 della legge n.308 del 2004"».
3.0.569
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al comma 37 dell’articolo 32 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n.269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 legge 24 novembre 2003, n.326, sostituire le parole: "entro il 31 ottobre 2005" con le seguenti: "entro il 31 marzo 2005"».
3.0.570
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio)
1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presente legge come gerenti provvisori senza titolo di conferimento diretti, ai sensi dell’articolo 29 della legge 22 dicembre 1957, n.1293, e dell’articolo 66 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1858, n.1074, ed in attesa della sistemazione a termini di legge della rivendita vacante, conseguono l’assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestione, dietro il versamento del corrispettivo fissato dalla commissione di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n.384, e successive modificazioni. Le relative domande devono essere presentate al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge».
3.0.571
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito)
1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n.421, l’articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n.421, e l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.357, collocati in pensione a decorrere dallo gennaio 1993. All’assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
2. Il comma 55 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.243, è abrogato.
3. All’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, alinea, le parole: "in almeno due degli indicatori" sono sostituite dalle seguenti: "in tutti gli indicatori";
b) dopo il comma 32, è inserito il seguente:
"32-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo.";
c) al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell’ipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile"».
3.0.572
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.146. Dal 1º gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura dell’80 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 11, comma 27 della legge n.537 del 1993;
b) nelle zone agricole svantaggiate compresi le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
2. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all’INPS relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previsti dalla normativa sulla calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell’importo dovuto e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
3. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n.448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell’INPS, l’Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti previdenza informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attributiva dal citato comma 3, versando con testualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo comma 3. Il residuo importo è versato in rate, trimestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2008.
5. Con la presentazione dell’istanza di cui al comma 3, e fino alla definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dai commi da 3 a 5 del presente articolo. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.
6. A decorrere da 1º gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati dovuti per dette categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito con modificazioni, della legge 27dicembre 1989, n, 389.
7. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilari.
8. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.
9. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, all’INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’espletamento delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. A tal fine l’INPS emana, le relative istruzioni tecniche e procedurali.
10. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, le modalità previste dall’articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003. n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326 e successive modificazioni.
11. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall’INPS.
12. I datori di lavori agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni. dalla legge 28 novembre 1996, n,608, dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n, 181, e dall’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n.264 e successive modificazioni, per la telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L’INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste dal presente articolo competente di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
13. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell’INPS, possono potare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, e successive modificazioni e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.
14. L’INPS, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un’apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell’Istituto che risponde direttamente al direttore generale.
15. Al fine di rendere più efficaci i controlli finanziati all’emissione del lavoro irregolare in agricoltura, l’INPS e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all’integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni».
3.0.573
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al comma 2, dell’articolo 7-vicies ter, della legge 31 marzo 2005, n.43, le parole: "Dalla stessa data di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 2007" e le parole: "31 ottobre 2005" sono sostituite con le seguenti: "31 ottobre 2006"».
3.0.574
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Incarichi dirigenziali)
1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali di livello generale con contratto stipulato ai sensi dell’articolo 19, commi 5, 5-bis e 6, dei decreto legislativo, 30 marzo 2001, n.165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno diciotto mesi, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell’amministrazione dello Stato corrispondente all’incarico ricoperto alla de entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.
2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all’articolo 1: comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n.311».
3.0.575
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni per garantire la funzionalità degli uffici dirigenziali del Ministero per i beni e le attività culturali)
1. Per far fronte alle esigenze del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di funzionamento dei propri uffici dirigenziali di livello generale, i dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, titolari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno dodici mesi in materia continuativa, di incarichi dirigenziali di livello generale, conferiti presso il medesimo Ministero ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono inquadrati, alla medesima data, nel ruolo dei dirigenti di prima fascia della medesima Amministrazione.
2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n.311».
3.0.576
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La richiesta di trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, secondo periodo del presente articolo, non è soggetta ad accoglimento da parte dell’amministrazione».
3.0.577
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge 19 febbraio 1981 n.27 che, essendosi avvalsi della facoltà di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.503, hanno ottenuto di rimanere in servizio fino al settantacinquesimo anno di età, possono ottenere il conferimento delle funzioni direttive di I e di II grado se, alla data di vacanza del posto, non hanno superato il settantunesimo anno di età e di quelle diretti ve e direttive superiori, anche apicali, di legittimità se alla data di vacanza del posto, non hanno superato il settantaduesimo anno di età e sono in possesso dei requisiti per accedervi stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettera I, n.1,2,3,4 e 5 della legge 25 luglio 2005 n.150».
3.0.578
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. La disposizione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n.240 si applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l’anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali, può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d’ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla Soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all’attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.
2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all’attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali.
3. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, cinque milioni di euro dell’autorizzazione di spesa prevista per i contributi in conto interessi di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, sono destinati a interventi urgenti sui beni culturali immediatamente cantierabili».
3.0.579
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. L’Istituto Internazionale di Studi «G. Garibaldi», fondato in Roma l’8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, è incluso tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n.390.
2. All’Istituto di cui al comma 1, incluso nella Rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n.390.
3.0.580
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Regolarizzazione degli accessi sulla rete stradale nazionale)
1. Il termine per il deposito delle domande di regolazione di cui al provvedimento dell’ANAS S.p.A. n.97, del 9 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 22 aprile 2004, Parte II, da ultimo prorogato al 31 gennaio 2005, dal provvedimento dell’ANAS S.p.A. n.155 del 24 giugno 2004, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006».
3.0.581
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Concessionari)
1. All’articolo 1 del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n.156, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1 concessionari autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n.174 potranno avvalersi, tramite i mezzi di partecipazione a distanza presenti nei punti di raccolta, dei concessionari delle reti AAMS, purché questi ultimi punti raccolta siano ad una distanza minima di 2500 metri dagli attuali locali dei concessionari.
Al di sotto di tali distanze il punto di raccolta sarà obbligato a collegarsi al concessionario autorizzato più vicino, secondo modalità e provvedimenti che verranno emanati e disciplinati dall’AAMS.
La raccolta non potrà comunque mai essere effettuata in locali che siano ad una distanza inferiore agli 800 metri da qualsiasi concessionario autorizzato"».
3.0.582
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. I versamenti già scaduti entro le scadenze della precedente rimodulazione possono essere scomputati da quelli da effettuarsi ex articolo 11 del decreto legge n.203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n.248, riguardante la rivalutazione allo gennaio 2005 dei terreni già parzialmente rivalutati alla data del 1º gennaio 2002, ex legge 448 del 28 dicembre 2001 e succesive modifiche».
3.0.583
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nel comma 25, sono soppresse le parole da "fermo" a "pubblica";
b) il comma 25-bis è soppresso».
3.0.584
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, le parole: "31 dicembre 2005 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007"».
3.0.585
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Le disposizioni del capo V della parte Il del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2008.
3.0.586
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il termine di cui all’articolo 12-bis del decreto legge 24 giugno 2003 n.147, convertito nella legge 10 agosto 2003 n.200 è prorogato al 31 dicembre 2006».
3.0.586a
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche agli articoli 13, 17 e 27 del decreto legislativo n.28 del 2004)
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 13, i commi 9 e 10 sono soppressi. Conseguentemente, all’articolo 13, comma 1, le parole: "e 9" sono egualmente soppresse; all’articolo 17, comma 1, le parole: "di cui all’articolo 13, comma 9," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-bis", e dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura designate dal Ministro, provvede all’attribuzione degli attestati di qualità, di cui al comma 2, e dei relativi premi, di cui al comma 3.";
b) all’articolo 27, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le istanze presentate per la distribuzione dei film cui al comma 3, primo periodo, sono valutate secondo la normativa antecedente all’entrata in vigore del presente decreto.".
Conseguentemente, il comma 7 è così sostituito:
"7. Le istanze per la concessione di contributi o finanziamenti a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all’atto della presentazione delle medesime, salvo quanto previsto al comma 3-bis."».
3.0.587
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28)
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) l’individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all’articolo 19, comma 3";
b) all’articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: "scelti dal Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».
3.0.588
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Comuni di nuova istituzione)
1. All’articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004, n.311, dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo il 1º gennaio 1999"».
3.0.589
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Comunicazione antiterrorismo)
1. All’articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2004, n.311, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "Ai fini dell’espletamento della comunicazione di cui al presente comma, il Governo predispone, entro il termine del 15 marzo 2006, il decreto di approvazione del modello in formato elettronico previsto per la comunicazione stessa."».
3.0.590
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti relative all’Alto commissario, istituito con l’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80)
1. All’Alto commissario per la lotta alla contraffazione, istituito con l’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l’Alto commissario, istituito con l’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, si avvale di un Comitato tecnico composto da non più di dieci unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980 n.146 e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell’Alto commissario.
3. È altresì assegnato all’Ufficio dell’Alto commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
4. Con propri atti regolamentari interni l’Alto commissario disciplina il funzionamento e l’organizzazione dell’attività dell’Ufficio di cui al comma 3.
5. L’Alto commissario, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale, secondo le procedure di cui all’articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n.78, di un nucleo speciale composto dai rappresentanti delle Forze di polizia nonché dell’Agenzia delle Dogane.
6. I Vice Alto commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti.
7. All’articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n.266 dopo le parole: "è autorizzata la spesa di 1 milione di euro" sostituire le parole: "per l’anno 2006" con le seguenti: "dall’anno 2006".
8. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, paria 800.000 euro per l’anno 2006 e a 1.800.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al "Fondo per interventi strutturali di politica economica" istituito ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. A decorrere dall’anno 2009 la spesa viene determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468.».
3.0.591
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Lotta alla contraffazione)
1. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 maggio 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, come modificato dall’articolo 2, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, al primo periodo, le parole: "da 100 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da 500 euro"».
3.0.592
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n.266, aggiungere la seguente lettera:
"c-bis) tali norme non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti"».
3.0.593
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione del 10 per cento del loro ammontare massimo spettante ai sensi del decreto ministeriale n.119 del 2000, i seguenti emolumenti."».
3.0.594
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria)
1. Al comma 100, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le parole: "articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 15"».
3.0.595
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n.266, al quinto periodo, le parole: "di cui all’articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 15, comma 1"».
3.0.596
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il comma 137 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, è sostituito dal seguente:
"137. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello ‘730’. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello ‘730’ dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all’articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale".
L’articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n.121 è abrogato».
3.0.597
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 138, della legge n.266 del 23 dicembre 2005, le parole: "Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140" sono sostituite con le seguenti: "Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139, 140 e 141"».
3.0.598
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al comma 155 della legge 23 dicembre 2005, n.266, sostituire le parole: "31 marzo 2006" con le seguenti: "31 maggio 2006"».
3.0.599
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 10, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n.270, il comma 3 dell’articolo 4-bis, è sostituito con il seguente:
«3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Negli stessi Enti, in fase di prima attuazione della suddetta disposizione e in alternativa alla nomina della Commissione elettorale, il Consiglio comunale può attribuire al Sindaco tutte le funzioni di Ufficiale elettorale. Il Sindaco può delegare, con facoltà di revoca, tutte le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto."».
3.0.600
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 10, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n.270, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per l’elezione dei componenti effettivi della commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di consiglieri non superiore a 16, non inferiore a tre nei comuni con i consigli composti da 20 a 50 consiglieri, a quattro negli altri comuni. A parità di voti è eletto il più anziano di età."».
3.0.601
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 10 della legge 21 dicembre 2005 n.270 sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Il termine per l’elezione della commissione elettorale comunale da parte dei consigli dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, stabilito dall’articolo 10, terzo comma, della legge 21 dicembre 2005, n.270, è differito al 15 febbraio 2006. La relativa deliberazione è immediatamente esecutiva"».
3.0.602
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 10, comma l, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273 le parole: "28 febbraio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 maggio 2006"».
3.0.603
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane)
1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all’articolo 3, comma l della legge 26 novembre 1993, n.489 ed all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell’originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».
3.0.604
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Per gondoliere s’intende il titolare di apposita licenza rilasciata dal Comune di Venezia ed iscritto nel Ruolo specifico dei gondolieri. Tale soggetto è il solo autorizzato a trasportare persone e/o cose a mezzo gondola nel Comune di Venezia, nonché ad effettuare qualsiasi servizio di trasporto con la gondola, secondo gli usi, le consuetudini e le tradizioni».
3.0.605
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
1. All’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
b) "1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata dei consiglieri, assessori, sindaci o presidenti di provincia o su forme di condizionamento degli stessi, che concretamente compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Il procedimento di scioglimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che riferisce le risultanze degli accertamenti svolti, che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.410, e successive modificazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma l o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. La relazione del prefetto è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dal completamento degli accertamenti di cui al presente comma, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell’interno per gravi motivi di sicurezza pubblica. Se il divieto di pubblicazione è parziale, la relazione del prefetto è pubblicata per le parti che non sono oggetto del divieto.
3. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l’emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi m casi eccezionali, dando ne comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il decreto sono pubblicate in allegato la relazione del Ministro dell’interno e, qualora non sia stata già pubblicata ai sensi del comma 2, la relazione del prefetto di cui al medesimo comma 2, salvo che il Ministro dell’interno non disponga diversamente per gravi motivi di sicurezza pubblica. Se il divieto di pubblicazione è parziale, la relazione del prefetto è pubblicata per le parti che non sono oggetto di divieto.";
c) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:
"6-bis. Quando, a seguito del procedimento di cui al comma 2, i collegamenti diretti o indiretti o i condizionamenti di cui al comma l e i conseguenti pregiudizievoli effetti sulla vita amministrativa dell’ente o sullo stato della sicurezza pubblica siano rilevati con riferimento a dirigenti, funzionari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente, il prefetto assume in rapporto ai dirigenti, funzionari e dipendenti medesimi ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione ovvero la destinazione ad altra amministrazione, o ad altro ufficio o mansione nella medesima amministrazione. I provvedimenti conservano i loro effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, ovvero, nel caso in cui venga adottato anche il decreto di scioglimento del consiglio, per lo stesso periodo di tempo del decreto medesimo. I provvedimenti vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
4. All’articolo 144 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Con il decreto di scioglimento di cui all’articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di due membri per i comuni fino a diecimila abitanti, e di tre membri per i comuni oltre diecimila abitanti e le province. I membri sono scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.";
b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis). Nel caso che il prefetto adotti i provvedimenti di cui all’articolo 143, comma 6-bis, e non venga anche disciolto il consiglio comunale o provinciale, la commissione viene istituita al solo fine di eseguire le verifiche di cui all’articolo 145, comma 4, e di adottare le determinazioni eventualmente conseguenti".
5. All’articolo 145 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "indicate nel comma 1" sono inserite le seguenti: "e nel comma 6-bis";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei casi in cui lo scioglimento, ovvero i provvedimenti del prefetto in ordine a funzionari, dirigenti o dipendenti dell’ente, sono disposti anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all’aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l’affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma l dell’articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all’articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203. A conclusione delle verifiche, qualora infiltrazioni e condizionamenti risultino confermati, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e dispone d’autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso. Qualora infiltrazioni e condizionamenti risultino insussistenti, la commissione straordinaria conferma le deliberazioni già adottate e i contratti già conclusi. Le deliberazioni di revoca, conferma o rescissione sono rese pubbliche con le stesse modalità utilizzate per gli atti originariamente assunti dall’amministrazione".
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano agli scioglimenti dei consigli comunali e provinciali il cui procedimento è già iniziato ai sensi dell’articolo 143 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, come modificato dall’articolo l della presente legge e per i quali il decreto di scioglimento non è stato ancora adottato.
7. Qualora il decreto di scioglimento sia stato adottato e abbia prodotto i suoi effetti, ma il termine in esso previsto non sia ancora interamente trascorso, il prefetto invia al Ministro dell’interno una relazione integrativa di quella presentata ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, come modificato dall’articolo 1 della presente legge. Qualora non sussistano i presupposti per lo scioglimento del consiglio ai sensi della presente legge, il Ministro dell’interno revoca lo scioglimento con effetto immediato. Il prefetto e la commissione straordinaria adottano altresì i provvedimenti e le determinazioni previsti dagli articoli 143, comma 6-bis, e 145, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, rispettivamente introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), e modificato dall’articolo 3 della presente legge».
3.0.606
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1988, n.426 e successive modifiche, dopo la lettera p-quaterdecies, è aggiunta la seguente:
"p-quinquiesdecies) ‘Discarica Le Strillaie’ situata nel comune di Grosseto"».
3.0.607
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Commercio elettronico)
1. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di liquidazione degli interventi per le finalità di cui all’articolo 103, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n.388 sono prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilità finanziarie per i medesimi interventi che a tale data dovessero risultare ancora non liquidate possono essere destinate alla prosecuzione delle incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento del Ministero delle Attività produttive da adottarsi entro il 30 giugno 2006».
3.0.608
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Differimento termini in materia di etichettatura)
1. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, decorre dallo gennaio 2007 e, comunque, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice».
3.0.609
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Semplificazione procedure di certificazione)
1. L’articolo 2 della legge 12 agosto 1982 n.597 è abrogato».
3.0.610
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. La fase sperimentale del sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) prevista dall’articolo 1, comma 79 della legge 30 dicembre 2004, n.311 è prorogata fino a13l dicembre 2006.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, saranno individuati ulteriori enti ai quali estendere la sperimentazione e nei confronti dei quali i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiranno direttamente ai propri tesorieri».
3.0.611
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. I termini di completamento delle iniziative imprenditoriali agevolate relative ai Contratti d’Area e ai Patti territoriali previsti dalla lettera e), comma 3, dell’articolo 12, del decreto ministeriale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n.320 del 31 luglio 2000, anche se già prorogati, sono differiti ulteriormente, su richiesta dell’impresa interessata, fino al 30 giugno 2007.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite di lO milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’unità previsionale di base di parte corrente, denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.0.612
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti)
1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n.448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione carburanti, sono prorogate al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e per i tre periodi di imposta successivi. 2. A copertura dei relativi oneri, nel limite di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, si provvede con il gettito derivante dall’aumento dell’aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell’imposta sul valore aggiunto previsto per alcuni prodotti alcolici dall’articolo 2, comma 55 della legge 24 dicembre 2003, n.350».
3.0.613
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Riconoscimento retro attivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)
1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall’anno accademico 1982-1983 all’anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retro attivo del periodo di formazione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma precedente è subordinato all’accertamento da parte del Ministero della salute o del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, e successive modificazioni, per l’intera durata legale del corso di formazione;
b) svolgimento del corso secondo la normativa all’epoca vigente in materia, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dal Ministero della salute, sono determinati la misura della borsa di studio, il termine entro il quale, a pena di decadenza deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l’affermazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l’inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell’applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione della corse di studio presentata ai sensi di precedenti disposizioni normative.
4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall’anno 2009, nella forma di crediti d’imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d’imposta successivi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente comma».
3.0.614
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)
1. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:
"18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina";
b) dopo il comma 18-bis, è aggiunto il seguente:
"18-ter. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, e dall’articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni".
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 18-ter introdotto dal comma 1 del presente articolo, pari a un milione di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.0.615
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. L’Istituto nazionale per la montagna (IMONT), costituito ai sensi dell’articolo 6bis del decreto-legge 25 ottobre 2001, n.236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.284, è autorizzato, nel limite di 5 milioni di euro, a incrementare le proprie spese per l’anno 2006, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n.311. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all’indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante una riduzione pari a 5 milioni di euro dell’importo complessivo previsto al comma 33 della legge 23 dicembre 2005, n.266».
3.0.616
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131, come modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2004, n.306, le parole: "entro il 31 dicembre 2005" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2006"».
3.0.617
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n.186, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi"».
3.0.618
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il termine di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n.229, è prorogato al 31 ottobre 2006».
3.0.619
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 11, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n.229 e successive modificazioni, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "trentatre"».
3.0.620
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga di termini e riordino delle norme in materia di impiantistica e sicurezza degli impianti)
1. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, nonché le disposizioni in materia di efficienza energetica che hanno riferimento alla progettazione, alla manutenzione, all’installazione, al controllo ed alle ispezioni degli impianti termici, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, e relativi allegati, hanno effetto, se compatibili con i decreti legislativi di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti.
2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, con entrata in vigore entro il giugno 2007, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino e semplificazione, anche previa adozione degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n.281 del 1997, delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, ferme restando le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali ed i principi di sussidiari età e di leale collaborazione;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) coordinamento delle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).
2. È abrogato il comma 13 dell’articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n.248».
3.0.621
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga della delega per inverventi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300)
1. Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n.186, già prorogato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n.306, è riaperto fino al 31 dicembre 2006, con esclusivo riferimento agli interventi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, concernenti il Ministero della difesa».
3.0.622
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. L’obbligo di cui al comma 7 dell’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, per le imprese agricole decorre dallo gennaio 2007».
4.100
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Sopprimere l’articolo.
4.101
Sopprimere l’articolo.
4.102
MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. – La legge 5 dicembre 2005, n.251, è abrogata.»
4.103
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309). – 1. L’articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, introdotto dall’articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n.251, è sostituito dal seguente:
"Art. 75 - (Sospensione del processo e messa alla prova). – 1. Nei casi di cui al comma 6 dell’articolo 73, se il responsabile ha in corso o intende intraprendere un programma di recupero dalla tossicodipendenza concordato con una azienda sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall’articolo 115, il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento nei confronti dell’interessato per verificare la positiva risposta al programma riabilitativo indicato. Il processo è sospeso, limitatamente all’interessato, per un periodo di prova di un anno, che può essere prorogato, sentite le parti, di sei mesi. Con l’ordinanza che dispone la sospensione, il giudice:
a) affida l’interessato al centro di servizio sociale per adulti territorialmente competente;
b)stabilisce che il programma di recupero deve essere seguito dall’interessato secondo le indicazioni dei responsabili dello stesso programma;
c) impartisce prescrizioni utili affinché l’interessato mantenga un regime di vita adeguato, al fine di evitare ricadute nella tossicodipendenza e nel reato.
2. Contro l’ordinanza indicata al comma 1 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. L’impugnazione non sospende la esecuzione della ordinanza.
3. Il centro di servizio sociale per adulti aggiorna periodicamente il giudice sull’andamento della prova sia rispetto all’osservanza delle prescrizioni stabilite, sia sui progressi compiuti nella attuazione del programma terapeutico, trasmettendo, per quanto concerne i progressi, le comunicazioni dei responsabili del programma.
4. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni del programma terapeutico e delle prescrizioni imposte.
5. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del suo percorso di recupero dalla tossicodipendenza, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario, riprende il corso del procedimento."».
4.104
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309). – 1. L’articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, introdotto dall’articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n.251, è sostituito dal seguente:
"Art. 94-bis. - (Programma di reintegrazione sociale nell’ambito del programma terapeutico e riabilitativo). – 1. Se la pena detentiva inflitta, o ancora da scontare quale residuo di maggior pena, è superiore a quella prevista dall’articolo 94 e deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso, nel regime di esecuzione di cui al medesimo articolo 94, ad un programma di reintegrazione sociale per lo svolgimento di attività socialmente utili e non retribuite, da realizzare nell’ambito di un programma terapeutico e riabilitativo dalla tossicodipendenza, già in corso o da intraprendere presso una comunità terapeutica gestita dal servizio pubblico o da uno degli enti ausiliari di cui all’articolo 115. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante: lo stato di tossicodipendenza, la idoneità del programma terapeutico e riabilitativo attuato dalla stessa, la disponibilità ad effettuarlo da parte del servizio pubblico o dell’ente ausiliario, nonché la disponibilità degli stessi o di altro ente alla attuazione del programma di reintegrazione sociale indicato. Si applica il comma 1-bis del citato articolo 94.
2. Le spese di attuazione del programma di reintegrazione sociale sono a carico dell’ente che lo attua e che deve provvedere alla copertura assicurativa dell’interessato.
3. Il tribunale di sorveglianza, se accoglie l’istanza di cui al comma 1, nel provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, definisce le modalità di attuazione della misura e, se il programma di reintegrazione sociale si svolge fuori della comunità in cui si attua il programma terapeutico e riabilitativo, i tempi di svolgimento del primo e le modalità connesse, seguendo le indicazioni dei responsabili dello stesso. Tali modalità possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente nel luogo in cui l’interessato permane per il programma terapeutico e riabilitativo.
4. Gli enti presso cui si svolgono i programmi riferiscono periodicamente al centro di servizio sociale per adulti, nei tempi concordati con questo, sull’andamento dei programmi stessi. Il centro riferisce al magistrato di sorveglianza.
5. Se l’interessato abbandona l’uno o l’altro programma di cui al comma 1 o entrambi o pone in essere violazioni rilevanti degli stessi, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni. Si applica, altresì, l’articolo 51-bis della citata legge n.354 del 1975, e successive modificazioni.
6. Si applica, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, la disciplina prevista dall’articolo 94.
7. Quando la entità della pena residua, in relazione alla avvenuta esecuzione della misura prevista dal presente articolo, rientra nei limiti di cui all’articolo 94, l’interessato può avanzare istanza per la applicazione di tale norma.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche nel caso di cui all’articolo 90 limitatamente alla applicazione del programma di reintegrazione sociale, realizzato, comunque, attraverso l’inserimento in una comunità. Si applica la disposizione di cui al comma 7."».
4.105
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Sopprimere il comma 1.
4.106
Sopprimere il comma 1.
4.107
LA COMMISSIONE
Al comma 1, in fine, sostituire la parola: «soppresso», con la seguente: «abrogato».
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alcool dipendenti», con la seguente: «alcooldipendenti» e dopo le parole: «struttura autorizzata» sostituire la parola: «e», con le seguenti: «, nei casi in cui».
4.108
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Sopprimere il comma 2.
4.109
Sopprimere il comma 2.
4.110
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2 sostituire le parole «La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale non si applica», con le seguenti: «Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale non si applicano».
4.111
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2 sopprimere le parole da «che abbiano in corso un programma terapeutico», fino a «può pregìudicarne la disintossicazione».
4.112
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2 dopo le parole «che abbiano in corso», aggiungere le seguenti: «o stiano per iniziare».
4.113
IL GOVERNO
Al comma 2, dopo le parole: «in corso», inserire le seguenti: «, al momento del deposito della sentenza definitiva,».
4.114
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2, sostituire le parole da: «i servizi pubblici per l’assistenza» fino a: «struttura autorizzata» con le seguenti: «in una qualsiasi struttura autorizzata, pubblica o privata».
4.115
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2, sopprimere la parola: «pubblici».
4.116
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2, dopo le parole: «l’assistenza ai tossicodipendenti» aggiungere le seguenti: «e la valorizzazione della personalità e delle qualità di tali persone».
4.117
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata».
4.118
Al comma 2, sopprimere le parole: «e l’interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione».
4.119
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2, sopprimere le parole: «e l’interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione».
4.120
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2, sostituire la parola: «disintossicazione» con la seguente: «salute».
4.121
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
4.122
Al comma 2, dopo le parole: «pubblico ministero» inserire le seguenti: «sentito l’assistente sociale».
4.123
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «i controlli» aggiungere le seguenti: «e le iniziative».
4.124
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2, sopprimere le parole: «fino alla decisione del tribunale di sorveglianza».
4.125
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2, sostituire le parole: «fino alla decisione del tribunale di sorveglianza» con le seguenti: «o lo incominci».
4.126
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «decisione del tribunale di sorveglianza» con le seguenti: «completa riabilitazione».
4.127
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e revoca la sospensione dell’esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto».
4.128
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e revoca la sospensione dell’esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto» con le seguenti: «e invita la persona che lo abbia interrotto a riprenderne l’esecuzione».
4.129
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «revoca» con le seguenti: «può revocare».
4.130
Al comma 2, dopo le parole: «che la persona lo ha interrotto» inserire le seguenti: «salvo che l’interruzione sia dovuta a cause indipendenti dalla sua volontà».
4.0.1
LA COMMISSIONE
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell’usura)
1. Le disponibilità del Fondo unificato di cui all’articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n.44, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del fondo per la prevenzione dell’usura, di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.108, e successive modificazioni. A tal riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
4.0.200
LA COMMISSIONE
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale)
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 3, le parole: "All’articolo 495, quarto comma, n.2, del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "All’articolo 495, terzo comma, n.2, del codice penale";
b) dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia). – 1. Dopo l’articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente: ‘Art. 497-ter. - (Possesso di segni distintivi contraffatti). – Le pene di cui all’articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
a) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
b) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nella lettera precedente, ovvero illecitamente ne fauso.’.";
c) all’articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: "con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato in divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n.1423;" sono sostituite dalle seguenti: "il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n.1423;".
2. Al primo comma dell’articolo 498 del codice penale, le parole: "Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi", sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, fuori dei casi previsti, dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi".
3. All’articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "sono proibite la raccolta e la detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La licenza è altresì necessaria per l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato."»;
c) al quarto comma, le parole: "con l’arresto da un mese a tre anni e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 500 ad euro 3.000".
4. All’articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n.133, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l’uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti dall’articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni.".
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. Per coloro che già esercitano le attività di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto».
5.100
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Sopprimere l’articolo.
5.101
Sopprimere l’articolo.
5.102
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Sopprimere il comma 1.
5.103
Sopprimere il comma 1.
5.104
Al comma 1, sostituire le parole: «Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n.104» con le parole: «Ai fini della realizzazione dell’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero».
5.1
LA COMMISSIONE
Al comma 1, dopo le parole: «articolo 5, comma 4, del», inserire le seguenti: «regolamento di cui al».
5.105
Al comma 1, sopprimere le parole: «e in previsione della scadenza elettorale».
5.106
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1 sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «3 milioni».
5.107
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1 sostituire le parole: «al fine della unificazione dei dati dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari».
5.108
Al comma 1, sostituire le parole: «al fine della» con le seguenti: «finalizzata alla».
5.109
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1 aggiungere in fine le parole seguenti: «nonché al fine di monitorare e garantire un uso corretto ed equo dei mezzi radiotelevisivi da parte dei partiti politici durante la campagna elettorale»
5.110
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti e registrati per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge».
5.111
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Parte dello stanziamento di cui al comma precedente è accantonato al fine di monitorare e garantire un uso corretto ed equo dei mezzi radiotelevisivi da parte dei partiti politici durante la campagna elettorale».
5.112
Sopprimere il comma 2.
5.113
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Sopprimere il comma 2.
5.114
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 2 sopprimere la parola: «parzialmente».
5.0.10
LA COMMISSIONE
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Lotta alla contraffazione)
1. All’articolo l, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, come modificato dall’articolo 2, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, al primo periodo, le parole "da 100 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da 500 euro"».
5.0.1
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Lotta alla contraffazione)
1. All’articolo l, comma 7, del decreto-legge 14 maggio 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, come modificato dall’articolo 2, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 20051 n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, al primo periodo, le parole "da 100 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da 500 euro"».
5.0.2
CASTELLANI, PETRINI, VALLONE, MANZIONE
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria)
1. Al comma 100, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le parole: "articolo 5" sono sostituite dalla seguente: "articolo 15"».
5.0.3
GIARETTA, BEDIN, PETRINI, VALLONE, MANZIONE
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
(Incarichi di presidenza)
1. All’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.43 dopo le parole "già conferiti" sono inserite le seguenti: "entro l’anno scolastico 2005-2006, in base alle attuali graduatorie a incarichi di presidenza negli istituti superiori riformulate in ambito regionale"».
5.0.4
SOLIANI, PETRINI, VALLONE, MANZIONE
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
1. All’articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito con legge 4 giugno 2004, n.143, dopo le parole «con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione» sono aggiunte le seguenti: "del 15 giugno 1999, n.153, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4º serie speciale – n.57 del 20 luglio 1999, del 7 febbraio 2000, n.33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4º serie speciale – n.25 del 28 marzo 2000 e del"».
5.0.5
DANIELI FRANCO, PETRINI, VALLONE, MANZIONE
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
(Differimento decorrenza contributi ai quotidiani italiani all’estero)
1. La decorrenza prevista dal comma 456 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, è differita allo gennaio 2006 per i contributi previsti dal secondo periodo, del comma 2-ter, dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n.250 e successive modificazioni ed integrazioni».
5.0.6
DANIELI FRANCO, PETRINI, VALLONE, MANZIONE
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
1. Il comma 187 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350 è sostituito dal seguente:
"187. Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.549, si interpreta nel senso che le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione."».
5.0.7
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)
1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall’anno accademico 1982-1983 all’anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retro attivo del periodo di formazione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all’accertamento da parte del Ministero della Salute o del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, e successive modificazioni, per l’intera durata legale del corso di formazione;
b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l’effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l’inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell’applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.
4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall’anno 2009, nella forma di crediti d’imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d’imposta successivi, ovvero scaglionata in dieci anni presso la Cassa Previdenziale ENP AM e Quota Fissa B. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente comma.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’unità previsionale di base di parte corrente, denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5.0.8
VERALDI, PETRINI, VALLONE, MANZIONE
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art.5-bis.
(Personale in servizio presse l’Ente Nazionale Aviazione Civile)
1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’Ente Nazionale Aviazione Civile alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nei ruoli dell’ENAC.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del precedente comma sono coperti con risorse proprie dell’Ente di cui all’art. 7 del decreto legislativo 250/97, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».