XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni in materia di Olimpiadi invernali, Ministero dell'interno e tossicodipendenza - D.L. 272/2005 - A.C. 6297 - Schede di lettura
Serie: Decreti-legge    Numero: 212
Data: 27/01/06
Organi della Camera: II-Giustizia
XII-Affari sociali
Riferimenti:
AC n.6297/14   DL n.272 del 30/12/05

Servizio studi

 

decreti-legge

Disposizioni in materia di Olimpiadi invernali, Ministero dell’interno e tossicodipendenza

D.L. 272/2005 - A.C. 6297

Schede di lettura

n. 212

 

xiv legislatura

27 gennaio 2006

 


Camera dei deputati

 


 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA

SIWEB

 

DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI

SIWEB

 

Hanno partecipato alla redazione del dossier il Dipartimento Istituzioni e l’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

 

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D05272.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

Contenuto  4

Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

Motivazioni della necessità ed urgenza  7

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

Rispetto degli altri princìpi costituzionali8

Specificità ed omogeneità delle disposizioni8

Compatibilità comunitaria  9

Formulazione del testo  10

Schede di lettura

Articolo 1 (Assunzione di personale della Polizia di Stato)13

Articolo 1-bis (Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell’usura)15

Articolo 1-ter (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale)17

Articolo 2  (Misure urgenti per la funzionalità dell’amministrazione civile dell’Interno)23

Articolo 3, comma 1  (Finanziamenti per le Olimpiadi invernali)29

Articolo 3, commi 1-bis – 1-quinquies (Servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Cuneo-Levaldigi)31

Articoli 4 – 4-vicies ter (Misure in materia di lotta alla droga)37

Sanzioni penali, amministrative e norme procedimentali37

Profili di carattere sanitario  58

Articolo 5 (Adempimenti finalizzati all’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero)65

Articolo 5-bis (Lotta alla contraffazione)71

Articolo 6 (Entrata in vigore)73

D.d.l. di conversione del decreto-legge

A.C. 6297, (Governo), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi77

 

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 6297

Numero del decreto-legge

272/2005

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi

Settore d’intervento

Vari

Iter al Senato

Sì (A.S. 3716)

Numero di articoli

 

§       testo originario

6

§       testo approvato dal Senato

31

Date

 

§       emanazione

30 dicembre 2005

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

30 dicembre 2005

§       approvazione del Senato

26 gennaio 2006

§       assegnazione

26 gennaio 2006

§       scadenza

28 febbraio 2006

Commissione competente

Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

Pareri previsti

Commissioni I (Affari costituzionali), III (Affari esteri), V (Bilancio), VI (Finanze, ex art. 73, co. 1-bis, reg.), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell’Unione europea), e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 del decreto-legge nel testo emendato dal Senato, ai commi 1, 2, 4 e 5, autorizza l’assunzione, dal 1º gennaio 2006, di un numero massimo di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato, frequentatori del 61º e del 62º corso di allievo agente ausiliario di leva, già trattenuti in servizio per effetto dell’art. 1, co. 4, del D.L. 45/2005, e disciplina gli effetti finanziari della disposizione. Il comma 3 assicura la precedenza, ai fini delle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato per il 2006, ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori di concorsi banditi nel 2001 e nel 2002.

 

L’articolo 1-bis disciplina le modalità di rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’art. 15, co. 1, della L. 108/1996.

 

L’articolo 1-ter reca misure di varia natura e portata finalizzate – così recita la rubrica dell’articolo – al contrasto del terrorismo internazionale.

 

L’articolo 2 reca disposizioni relative al personale dell’amministrazione civile dell’Interno volte, nel loro complesso, ad aumentarne gli organici. Il comma 1 fissa al 1° gennaio 2009 (e non più al 1° gennaio 2007) la decorrenza per l’applicazione dei requisiti minimi per la promozione a viceprefetto di cui all’art. 36 del D.Lgs. 139/2000. I successivi commi 1-bis – 1-quinquiesautorizzano un incremento del personale dell’amministrazione civile dell’interno per il triennio 2006-2008 destinato, in via prioritaria, all’espletamento delle funzioni connesse all’attuazione della normativa in materia di immigrazione, e dettano disposizioni in ordine alla quantificazione e alla copertura del relativo onere finanziario.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 sostituisce il co. 13 dell’art. 11-quinquiesdecies del D.L. 203/2005, modificando la disciplina ivi prevista per la lotteria istantanea dedicata ai Giuochi olimpici invernali “Torino 2006” e stabilendo che con i proventi di questa, nella misura massima di 30 milioni di euro, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato promuova i suddetti Giuochi mediante attività di sponsorizzazione e licenza di marchio.

 

I commi da 1-bis a 1-quinquies dell’articolo 3 recano specifiche disposizioni per garantire il servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Cuneo Levaldigi, anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, prevedendo in particolare l’incremento - di cinquanta unità - della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e autorizzando il Ministero dell’interno a bandire un concorso straordinario (per venticinque posti), riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio nello scalo in questione. Una disposizione transitoria autorizza il Ministero dell’interno ad assumereatempo determinato venticinque unità di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco.

 

L’articolo 4 e i successivi articoli da 4-bis a 4-vicies ter recano misure di varia natura volte a contrastare la diffusione delle droghe, apportando ampie modifiche o integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9 ottobre 1990, n. 309). In particolare, si segnalano:

§         la variazione delle tabelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo e vigilanza da parte del Ministero della salute (nuovo art. 13, comma 1, e nuovo art. 14 del T.U.), che sono ridotte da sei a due. Nella tabella I sono ricomprese le sostanze per le quali è vietato qualsiasi impiego ad uso terapeutico e che, pertanto, non possono essere prescritte. In tale tabella I è ora introdotta anche la cannabis indica e i prodotti da essa derivati. Nella tabella II– suddivisa in cinque sezioni -sono indicati i medicinali, aventi pertanto effetti terapeutici, che possono però determinare dipendenza fisica o psichica, ed essere oggetto d’abuso. Questa nuova classificazione ha rilevanza per quanto riguarda sia i profili penali che gli aspetti di carattere prevalentemente sanitario;

§         le misure più rigorose in materia di vendita, approvvigionamento, commercializzazione, prescrizione e dispensazione dei medicinali (in particolare gli artt. 38, 40, 42-45, 60 e 66);

§         la ridefinizione delle competenze delle regioni e degli enti locali (in particolare il nuovo art. 113);

§         il potenziamento, nel settore della prevenzione e recupero dei tossicodipendenti, del ruolo delle strutture private, accreditate sulla base di rigorosi requisiti strutturali (in particolare, il nuovo art. 117);

§         la libertà di scelta dell’utente tra le strutture pubbliche e le strutture private accreditate (in particolare il nuovo art. 116).

§         la definizione di nuove fattispecie di reato e di illecito amministrativo, nonché di sanzioni e misure specificamente correlate alla tipologia di violazione commessa;

§         la previsione e la modifica di norme procedimentali, anche relative alla concessione di benefici ai soggetti tossicodipendenti.

 

L’articolo 5 è volto a finanziare, con uno stanziamento di 4 milioni di euro a valere sull’anno 2006, l’aggiornamento degli schedari consolari, al fine di facilitare, in vista delle prossime elezioni politiche, l’unificazione dei dati dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) con quelli contenuti negli schedari stessi.

 

L’articolo 5-bisincide sull’art. 1, co. 7, del D.L. 35/2005, già modificato dal D.L. 203/2005, in materia di sanzioni amministrative per acquisto di merci contraffatte.

 

L’articolo 6, infine, dispone sull’entrata in vigore del decreto-legge.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è accompagnato dalla relazione tecnica, ma non dalle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa al decreto-legge segnala “la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle prossime Olimpiadi invernali, nonché di assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno”, e altresì la “straordinaria necessità ed urgenza di garantire l’efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame appare nel suo complesso riconducibile ad ambiti materiali riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma Cost., quali:

§         “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” (lett. g));

§         “ordine pubblico e sicurezza” (lett. h));

§         “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa” (lett. l));

 

In relazione a singole disposizioni, rilevano altresì le materie, sempre rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato:

§         “sistema tributario e contabile dello Stato” (lett. e));

§         “cittadinanza, stato civile e anagrafi” (lett.i))

 

Con specifico riferimento alle modifiche apportate al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9 ottobre 1990, n. 309), oltre alle materie già richiamate (in specie, “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale”) si fa presente che il nuovo art. 116, nel garantire la libertà di scelta del singolo utente tra le strutture pubbliche e le strutture private accreditate, fa espressamente riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione. Lo stesso richiamo è effettuato con riferimento alla presenza dei requisiti minimi di tutte le strutture che operano in questo settore.

Sempre con riferimento a tale contesto, il provvedimento ridisegna il ruolo degli enti territoriali. In base al nuovo art. 113 del medesimo testo unico, spetta alle Regioni e province autonome la disciplina dell’attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi indicati dal testo unico, avuto particolare riguardo alla necessità di garantire uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici e delle strutture private autorizzate che siano in possesso di specifici requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali.

Per quanto detto potrebbe rilevare, da un lato, la materia “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, sempre rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. m) Cost.); dall’altro, la materia della tutela della salute”, demandata alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma Cost.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Con riguardo sia al comma 1-ter, sia al comma 1-quater dell’articolo 3, sembra opportuno esaminare la riserva di posti ivi prevista, pur delimitata geograficamente e temporalmente, e le ragioni tecniche che la motivano alla luce del dettato costituzionale secondo cui il diritto di accesso agli uffici pubblici è regolato ed esercitato in condizioni di eguaglianza (art. 51, primo comma, Cost.; cfr. anche art. 97, terzo comma, Cost., con riguardo all’accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni).

L’articolo 4 bis, al comma 1, lettera c), introduce un nuovo comma 1 bis nell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, diretto a prevedere una nuova fattispecie penale. Con riferimento a tale nuova ipotesi di reato va rilevato che, secondo la formulazione testuale del comma citato, la qualificazione di una fattispecie come reato o come illecito amministrativo verrebbe collegata, almeno in parte, a prescrizioni contenute in un decreto ministeriale. In relazione a tale aspetto e alla sua conformità con il principio di legalità  di cui all’articolo 25, comma 2, della Costituzione, si fa rinvio al dibattito che si è svolto presso il Senato sull’originario disegno di legge del Governo (A.S. 2953).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Sia nel testo originario, sia in quello ampiamente integrato nel corso dell’esame al Senato, il decreto-legge reca disposizioni tra loro eterogenee.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 31 agosto 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2005)399) finalizzata alla rifusione del regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT).

La proposta di rifusione prevede varie modifiche al regolamento istitutivo dell’Osservatorio, tra le quali si segnalano quelle volte a:

§         rafforzare il ruolo dell'Osservatorio, in particolare per tener conto delle nuove pratiche in materia di consumo di droghe, nonché a permettere l'elaborazione di mezzi e strumenti volti a facilitare il controllo e la sorveglianza, da parte degli Stati membri e della Comunità, delle rispettive politiche e strategie in materia di droga;

§         adeguare il metodo di funzionamento degli organi dell'OEDT per tener conto dell'allargamento: in particolare la proposta prevede l'istituzione di un comitato esecutivo il cui compito sarà quello di assistere il consiglio di amministrazione;

§         rendere il regolamento dell'OEDT compatibile con il progetto di accordo interistituzionale per un inquadramento delle agenzie europee di regolazione, presentato dalla Commissione il 25 febbraio 2005 (COM(2005) 59);

§         a codificare tre modifiche del regolamento di base già adottate in precedenza.

La proposta dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nella seduta del 17 maggio 2006.

 

Il 6 aprile 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione (COM(2005)122-2) che istituisce il programma specifico “Lotta contro la violenza (Daphne II) e prevenzione e informazione in materia di droga per il periodo 2007-2013” nell’ambito del programma quadro sui diritti fondamentali e la giustizia.

I principali obiettivi del nuovo programma specifico, per quanto riguarda la lotta contro il consumo di stupefacenti, consistono nella divulgazione di informazioni e nello sviluppo di ricerche destinate ad attivare programmi di educazione, prevenzione e riduzione dei danni. Nel quadro di un approccio che ha come obiettivi la riduzione sia della domanda sia dell’offerta di droga, il programma prevede inoltre il finanziamento di misure per contrastare il traffico di stupefacenti, in particolare quello delle nuove droghe sintetiche o dei loro precursori chimici, e per lottare contro il riciclaggio di denaro collegato a tale traffico. Il programma prevede uno stanziamento di 135,4 milioni di euro per il periodo 2007-2013.

La proposta dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nella seduta del 16 maggio 2006.

Formulazione del testo

Per alcune osservazioni relative a specifiche disposizioni, si rinvia alle schede di lettura.

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Assunzione di personale della Polizia di Stato)

 

Finalità dichiarata delle disposizioni di cui all’articolo 1 è prevenire e contrastare il crimine organizzato e il terrorismo interno ed internazionale, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno.

Il comma 1 dell’articolo autorizza l’assunzione, dal 1º gennaio 2006, di un numero massimo di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato, frequentatori del 61º e del 62º corso di allievo agente ausiliario di leva, già trattenuti in servizio (come precisa la relazione illustrativa) per effetto dell’art. 1, co. 4, del decreto-legge 45/2005[1].

 

L’art. 1, co. 4, del D.L. 45/2005 consentiva al ministro dell’interno, nell’ambito dello stanziamento di cui all’art. 1, co. 548, lett. b), della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) ed entro il limite di spesa di 17 milioni di euro, di autorizzare l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facessero domanda.

 

Le assunzioni hanno luogo nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l’anno 2006 per la Polizia di Stato.

 

Ai sensi dell’art. 1, co. 246 della legge finanziaria 2006 (L. 266/2005) è assicurata, per l’anno 2006, l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’art. 1, co. 96, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Il citato co. 96, recante una deroga al divieto per le amministrazioni statali e gli enti pubblici di assumere personale a tempo indeterminato nel triennio 2005-2007 disposto dal precedente co. 95, ha istituito a tal fine un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia, le cui risorse dovrebbero consentire circa 3.000/3.500 assunzioni annue. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

 

Il comma 2 fissa per tali assunzioni – effettuate in deroga al blocco del “turn-over” disposto dal citato art. 1, co. 95, della legge finanziaria 2005 – il limite di spesa massimo di 34.676.500 euro a decorrere dal 2006. La relativa copertura è effettuata attingendo al citato fondo di cui all’art. 1, co. 96, della medesima legge finanziaria e, per una quota pari a 20 milioni di euro per l’anno 2006, al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dall’art. 3, co. 151, della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) per far fronte alle esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione.

 

Il fondo in oggetto ha una dotazione, a decorrere dall’anno 2004, pari a 100 milioni di euro. La ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate ha luogo con decreti del ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

 

Il comma 3 assicura la precedenza, ai fini delle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato autorizzate per l’anno 2006, ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato pubblicati nelle Gazzette ufficiali (4ª serie speciale) n. 36 dell’8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.

Il comma 4 reca l’usuale autorizzazione al ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 5, recante disposizioni relative al monitoraggio degli oneri finanziari dal parte del ministro dell’economia e delle finanze, è stato soppresso nel corso dell’esame al Senato.

 

 


Articolo 1-bis
(Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell’usura)

 

L’art. 1-bis concerne le modalità di rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura disciplinato dall’art. 15, co. 1, della legge n. 108 del 1996[2]. In particolare, la disposizione attribuisce al Ministro dell’interno, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’Economia, la facoltà di far confluire annualmente nel suddetto Fondo le somme del Fondo unificato di cui all’art. 51 della legge finanziaria per il 2002[3] (sul quale, si v. infra) che si rendano disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.

 

Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e finanze, che lo alimenta, dall’art. 15 della legge n. 108 del 1996, ai sensi del quale il Fondo:

§         per il 70% eroga contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi – denominati 'confidi' – istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali,

§         per il 30% eroga contributi a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero dell’Economia.

Con specifico riguardo agli esercizi finanziari più recenti, per la dotazione del Fondo risultano stanziati nel triennio 2001-2003[4]:

§         100,2 miliardi di lire per il 2001 (cap. 2140 dell’UPB 3.1.2.27, Ministero dell’economia)

§         51,6 milioni di euro per il 2002 ed il 2003(stanziati entrambi gli anni sul cap. 1618 dell’UPB 3.1.2.18, Ministero dell’economia).

Dall’esercizio 2004 in poi il Fondo per la prevenzione dell’usura non risulta rifinanziato.

 

La legge n. 108 del 1996 sopra citata ha istituito, oltre al Fondo per la prevenzione dell’usura appena richiamato, anche il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14).

Quest’ultimo, costituito presso l’ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket; provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittima del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

Il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura è stato poi unificato con il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 18 della legge n. 44 del 1999[5]. Tale unificazione è avvenuta ad opera dell’art. 51 della legge finanziaria 2002 che ha appositamente novellato la legge n. 44 del 1999 introducendovi un nuovo art. 18-bis, di disciplina del Fondo unificato[6]. Entrambi i Fondi di solidarietà ora unificati, sono alimentati dal Ministero dell’interno.

 

Dal quadro normativo appena ricostruito si evince che il riferimento all’art. 51 della L. 448/2001 quale norma di disciplina del “Fondo unificato”, operato dall’articolo in commento, andrebbe sostituito con il riferimento all’art. 18-bis della L. 44/1999, che risulta l’unica fonte di disciplina del “Fondo unificato”.

 

 


Articolo 1-ter
(Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale)

L’articolo 1-ter reca misure di varia natura e portata finalizzate – così recita la rubrica dell’articolo – al contrasto del terrorismo internazionale.

 

Il comma 1 dell’articolo apporta alcune novelle al recente D.L. 144/2005[7], recante per l’appunto Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

La lettera a) del comma corregge un errore materiale contenuto nell’art. 10, co. 3, del decreto-legge. Quest’ultima disposizione integra (testualmente) il contenuto dell’art. 495, quarto comma, del codice penale, ma il riferimento deve correttamente intendersi effettuato al terzo comma dello stesso art. 495.

L’integrazione operata dal citato art. 10, co. 3, del D.L. 144/2005 estende anche alla persona indagata che dichiari false generalità alla magistratura e alla polizia giudiziaria la pena prevista in casi analoghi per l’imputato[8].

 

L’art. 495 c.p. sanziona con la reclusione fino a 3 anni colui che dichiara false generalità al pubblico ufficiale in un atto pubblico. Il terzo comma della norma prevede la reclusione fino ad un anno quando la falsa dichiarazione sia resa da un imputato ad un’autorità giudiziaria.

 

La lettera b) del comma 1 in commento inserisce un nuovo articolo dopo l’art. 10 del D.L. 144/2005, il quale a sua volta aggiunge un nuovo articolo dopo l’art. 497-bis del codice penale.

A fini di maggiore semplicità, il testo potrebbe essere riformulato così da novellare direttamente il codice penale.

L’art. 497-bis c.p., introdotto dall’art. 10, co. 4, del D.L. 144/2005, reca una specifica fattispecie delittuosa, diretta a sanzionare il possesso e la fabbricazione di falsi documenti di identificazionevalidi per l’espatrio.

 

L’articolo punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque sia trovato in possesso di tali documenti, costituendo aggravante – da cui deriva un aumento di pena da un terzo alla metà – la materiale fabbricazione o formazione del documento falso, ovvero la detenzione fuori dai casi di uso personale.

 

Il nuovo art. 497-ter estende le pene di cui al precedente art. 497-bis:

§         a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

§         a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nella lettera precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

 

La lettera c) del comma 1 in commento modifica l’art. 14, co. 3, del D.L. 144/2005, il quale, a sua volta, ha aggiunto un co. 1-bis all'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante Disposizioni contro la mafia.

Anche in questo caso, la novella potrebbe essere opportunamente riferita in via immediata alla L. 575/1965.

La modifica concerne la possibilità di imporre a persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale (e non soltanto proposte per tale misura) il divieto di detenere apparati radio, ricetrasmittenti, giubbotti antiproiettile, auto blindate e simili.

 

Per maggior chiarezza espositiva, la tabella che segue pone a confronto il testo vigente dell’art. 2, L. 575/1965 e la modifica proposta.

 

L. 575/1965
testo vigente

L. 575/1965
modifica proposta

[…]

[…]

Art. 2

Art. 2

1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

1. [Identico].

1-bis. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

1-bis. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

[…]

[…]

 

Il richiamato art. 4, quarto comma, della L. 1423/1956[9] concerne il divieto di “possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi”.

 

Il comma 2 dell’articolo in commento reca una modifica al primo comma dell’art. 498 c.p. (che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria, tra gli altri, “chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico”), volta a coordinarne il disposto con quanto previsto dall’art. 497-ter, introdotto dal precedente comma 1 (vedi supra).

 

Il comma 3 modifica in più punti l’art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931[10]), che punisce la raccolta e la detenzione, senza licenza ministeriale, di armi da guerra, munizioni, uniformi militari e simili.

Le modifiche proposte (riportate nella tabella che segue):

§         ampliano la portata del divieto e ne estendono l’oggetto, fino a farvi ricomprendere “gli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia”, nonché le tessere di riconoscimento e gli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

§         inaspriscono la sanzione prevista, trasformando la relativa fattispecie da contravvenzione in delitto.

 

R.D. 773/1931
testo vigente

R.D. 773/1931
modifica proposta

[…]

[…]

Art. 28
(art. 27 T.U. 1926).

Art. 28
(art. 27 T.U. 1926).

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.

La licenza è altresì necessaria per l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila.

[…]

[…]

 

II comma 5 dell’articolo in commento differisce l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 3, testé illustrate al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge; nei successivi 60 giorni dovrà essere richiesta la licenza ministeriale, qualora non prevista dalle disposizioni previgenti.

 

II comma 4 dell’articolo interviene sull’art. 5-bis, co. 4, del D.L. 83/2002[11].

Il citato art. 5-bis prevede la possibilità, per esigenze eccezionali e temporanee, di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza[12] a conducenti di veicoli in uso ad “alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo nazionali e dell’Unione europea nonché ad altre personalità, da individuare con decreto del Ministero dell'interno”. Tale previsione è motivata con l’esigenza di tutelare più efficacemente la sicurezza personale di tali soggetti (co. 1). Il comma 4 dell’articolo, oggetto della novella, concerne l’uso da parte dei conducenti in questione di segnali distintivi e strumenti di segnalazione e di allarme.

 

Ai sensi del vigente co. 4, essi sono autorizzati ad utilizzare nei centri urbani sia il segnale distintivo (la paletta) con l’indicazione dell’amministrazione di appartenenza per intimare l’alt agli utenti della strada e per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico, sia la sirena e la segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

Questa la riformulazione proposta:

 

D.L. 83/2002
testo vigente

D.L. 83/2002
modifica proposta

[…]

[…]


Art. 5-bis


Art. 5-bis

[…]

[…]

4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.

4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l’uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti dall’articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni.

[…]

[…]

 

II comma 6 dell’articolo in commento differisce l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 4, testé illustrate, al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge.

 


Articolo 2
(Misure urgenti per la funzionalità dell’amministrazione civile dell’Interno)

 

L’articolo 2 reca disposizioni relative al personale dell’amministrazione civile dell’Interno volte nel complesso ad aumentarne gli organici.

 

Il comma 1 novella il co. 5 dell’art. 36 del D.Lgs. 139/2000[13], che ha riordinato lo status del personale della carriera prefettizia, provvedendo a fissare al 1° gennaio 2009 (e non più al 1° gennaio 2007) la decorrenza per l’applicazione dei requisiti minimi per la promozione a viceprefetto, fissati in via transitoria ai sensi del medesimo art. 36 per il personale già in servizio.

L’art. 36 citato reca disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera. Il comma 5, in particolare, dispone che i requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici che il precedente art. 7, co. 1, esige per l’ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di viceprefetto non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

 

Il citato art. 7, co. 1, subordina infatti il passaggio alla qualifica di viceprefetto ad una valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

§         almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’ingresso in carriera;

§         avere svolto il tirocinio operativo di 9 mesi presso le strutture centrali dell’amministrazione dell’interno, nell’àmbito del corso di formazione iniziale;

§         avere in seguito prestato servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a 3 anni.

 

I requisiti minimi di servizio concernenti il personale già in servizio, e quindi esonerati dalle condizioni di cui all’art. 7, co. 1, sono rimessi ad un apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2005. Alcuni requisiti sono tuttavia già precisati nell’art. 36: si tratta di una anzianità complessiva di 9 anni e 6 mesi e, limitatamente alle promozioni a decorrere dal 1° gennaio in poi, di almeno 6 mesi di servizio presso gli uffici centrali e un anno presso gli uffici periferici[14].

 

Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame presentato al Senato (A.S. 3716): “Attualmente circa quattrocento vice prefetti aggiunti, pur avendo maturato i nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’ingresso in carriera, non hanno maturato il requisito dello svolgimento del servizio presso le strutture centrali per un periodo minimo di sei mesi, e una quarantina di unità non hanno ancora espletato il servizio di almeno un anno presso gli uffici periferici dell’Amministrazione.

In forza della previsione di cui all’articolo 36, comma 5, del citato decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, a decorrere dal 1º gennaio 2007 ai fini della scrutinabilità alla qualifica di vice prefetto (trattasi mediamente di una ventina di posti all’anno) è necessario che il suddetto personale abbia anche svolto il periodo minimo sopra indicato presso le strutture centrali e periferiche del Ministero.

Il limitato tempo a disposizione (ossia, il solo anno 2006) per consentire il perfezionamento dei suddetti requisiti, che come sopra cennato comportano la mobilità sia verso il centro che verso la periferia di un numero elevato di funzionari prefettizi e il notevole contenimento delle spese destinate alle missioni stabilito dalle ultime leggi finanziarie, rendono necessario uno spostamento in avanti del suddetto termine del 1º gennaio 2007”.

 

I successivi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinques sono stati introdotti al Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.2000 del Governo, interamente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione.

 

Il comma 1-bisautorizza l’incremento del personale dell’amministrazione civile dell’interno per il triennio 2006-2008 destinato, in via prioritaria al funzionamento degli uffici immigrazione delle questure e degli sportelli unici per l’immigrazione delle prefetture – Uffici territoriali del Governo e, in generale, per l’espletamento delle altre funzioni connesse all’attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo (compresi quelli relativi alla prevenzione e al contrasto dell’immigrazione clandestina) e degli altri compiti attribuiti al Ministero dell’interno.

 

Gli uffici immigrazione delle questure e gli sportelli unici per l’immigrazione sono le strutture operative che svolgono le principali funzioni relative alla gestione amministrativa dell’immigrazione.

Agli uffici immigrazione delle questure spettano principalmente i compiti connessi al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

Gli sportelli unici per l’immigrazione, operanti presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale del Governo, sono organismi istituiti di recente per l’espletamento coordinato di una serie di attività, attinenti in gran parte al rapporto di lavoro degli stranieri, prima svolte da uffici diversi (prefettura, questura e uffici provinciali del lavoro).

La loro istituzione è prevista dalla legge 189/2002[15] con il compito appunto di seguire l’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato (art. 22, D.Lgs. 286/1998[16], come sostituito dall’art. 19, co. 1, L. 189/2002).

La composizione dello sportello unico e le modalità del suo funzionamento sono state disciplinate dal regolamento di attuazione della legge 189 (si vedano gli art. 30 e seguenti del DPR 31 agosto 1999, n. 394 come modificati dal DPR 18 ottobre 2004). In particolare si prevede che vi faccia parte almeno un rappresentante della prefettura, uno della direzione provinciale del lavoro e un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

Infine, è intervenuta la circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro del 13 maggio 2005 contenente indicazione di carattere organizzativo che di fatto rende possibile la formale istituzione degli sportelli[17].

 

Ai fini di cui sopra si dispone:

§         l’assunzione di 48 unità di personale della carriera prefettizia utilizzando la graduatoria degli idonei dell’ultimo concorso espletato;

§         la riammissione in servizio di 3 unità secondo la procedura di cui all’art. 3 del DPR n. 3/1957;

§         l’incremento della dotazione organica di 30 unità di dirigenti di seconda fascia dell’area 1;

§         l’incremento della dotazione organica di 250 unità nei profili dell’area funzionale C.

 

Per quanto riguarda il punto 1), il concorso in questione è stato indetto con il decreto del Ministro dell’interno 18 dicembre 2002 per la copertura di 63 posti per l’accesso alla carriera prefettizia, poi regolarmente svolto. Con il decreto ministeriale del 24 novembre 2005 è stata approvata la graduatoria finale del concorso e sono stati dichiarati i 63 vincitori. Complessivamente la graduatoria è composta da 111 idonei, e, pertanto, con l’assunzione delle 48 unità disposta dal comma in esame viene di fatto ad esaurirsi la graduatoria.

 

Relativamente alla riammissione in servizio delle 3 unità non appare chiaro se si tratti di ulteriori posizioni delle carriera prefettizia. Comunque, per esse si fa riferimento alla procedura individuata dall’art. 132 del DPR n. 3/1957[18], che prevede la riammissione in servizio degli impiegati con qualifica inferiore a direttore generale[19], con il parere del Consiglio di amministrazione.

La decisione sulla riammissione spetta all’amministrazione di competenza che esercita un potere ampiamente discrezionale[20] ed è subordinata alla vacanza del posto. Una volta riammesso l’impiegato è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

Per quanto riguarda gli ultimi due punti, si ricorda che, ai fini della contrattazione collettiva, il personale delle amministrazioni pubbliche è suddiviso in comparti (D.Lgs. 165/2001[21], art. 40). I dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma che comprende uno o più comparti. Il personale non dirigenziale dell’amministrazione dell’interno trova collocazione nel comparto “ministeri”, mentre i dirigenti rientrano nell’area contrattuale I che comprende oltre ai dirigenti dei ministeri anche quelli delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo (personale dei monopoli di Stato), il cui personale non dirigente fa riferimento al comparto “aziende”.

Non tutto il personale dipendente dall’amministrazione dell’interno rientra nel comparto e nell’area sopra indicati. Sono esclusi, infatti, dalla disciplina generale del pubblico impiego, e quindi anche dalle regole relative alla contrattazione collettiva, il personale della Pubblica sicurezza, della carriera prefettizia e del Corpo nazionale del vigili del fuoco, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi ordinamenti in regime di diritto pubblico (art. 3, D.Lgs. 165/2001).

 

In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, diviso in due fasce (prima e seconda), nel cui àmbito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica dei dirigenti. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo di almeno a cinque anni (art. 23, D.Lgs. 165/2001).

Dal punto di vista delle funzioni che i dirigenti sono chiamati a svolgere la legge distingue tre tipi di incarichi:

§         l’alta dirigenza (segretari generali dei ministeri e direttori di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quali i capi dipartimento). Tali incarichi sono riservati ai dirigenti di prima fascia e sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente (art. 19, comma 3, D.Lgs. 165/2001);

§         gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono attribuiti in parte ai dirigenti di prima fascia e in parte, secondo una quota massima prestabilita (70%), a quelli di seconda fascia (art. 19, comma 4, D.Lgs. 165/2001),

§         gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale conferiti dal dirigente generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio (art. 19, comma 5, D.Lgs. 165/2001);

È prevista inoltre la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a persone esterne alla pubblica amministrazione con contratti a tempo determinato (art. 19, co. 6, D.Lgs. 165/2001).

Per quanto riguarda il personale non dirigente sono previste prevede tre aree di inquadramento: area A, area B e aera C (si veda il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto ministeri relativo al periodo 1998-2001 per questa parte ancora valido). All’area C corrispondo le ex qualifiche funzionali VII, VIII e IX, ed è suddivisa in tre posizioni economiche (C1, C2 e C3).

Attualmente la dotazione organica nell’ambito dell’amministrazione civile dell’interno per la dirigenza dell’area I è determinata in 187 unità, mentre l’area funzionale C ha una pianta organica di 9.780 unità (decreto ministeriale 27 marzo 2000).

 

Il comma 1-ter provvede a quantificare l’onere aggiuntivo derivante dagli incrementi di personale disposti dal comma 1-bis nella cifra pari a € 3 milioni 764 mila per il 2006, a € 9 milioni 525 mila per il 2007 e € 13 milioni 752 mila a decorrere dal 2008.

 

Il comma 1-quater chiarisce che sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione di due disposizioni adottate nel 2005, volte ad incrementare il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell’interno.

Si tratta del D.L. 45/2005[22], art. 1-quinquies, co. 3, che destina 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 al fondo unico e del D.L. 115/2005[23], art. 13-ter, che incrementa di ulteriori 3 milioni di euro il fondo.

In entrambi i casi l’incremento è motivato dall’esigenza di “far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell’Amministrazione civile dell’interno appartenente al comparto ministeri, connessi all’applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo”.

Inoltre, alla copertura dell’onere recato dalle due disposizioni si provvede attingendo al fondo di cui all’art. 3, co. 151, della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003).

 

L’istituzione (in ciascuna amministrazione statale) del fondo unico di amministrazione richiamato dal comma in esame è prevista dall’art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri del 16 febbraio 1999. Ai sensi del successivo art. 32, il fondo è finalizzato a “promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa di piani e progetti strumentali e di risultato”. In relazione a tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate: per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi; per finanziare sistemi di turnazione che si rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario (qualora le risorse direttamente assegnate al fine specifico dall’art. 30 siano esaurite per effetto delle prioritarie esigenze funzionali e nei limiti della percentuale di riduzione ivi prevista); per finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna delle Aree professionali, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità; per incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie degli enti; per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, la reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza; per corrispondere compensi correlati al merito e all’impegno individuale in modo selettivo.

 

Il comma 1-quinques reca la copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi 1-ter e 1-quater, alla quale si provvede con le risorse di cui al citato fondo che l’art. 3, co. 151, della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno per far fronte alle esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione.

 

Il fondo in oggetto ha una dotazione, a decorrere dall’anno 2004, pari a 100 milioni di euro. La ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate ha luogo con decreti del ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

 

 

 


Articolo 3, comma 1
(Finanziamenti per le Olimpiadi invernali)

Il comma 1 dell’articolo 3 sostituisce il comma 13 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, modificando la disciplina e la destinazione dei proventi ivi previste per la lotteria istantanea dedicata ai Giuochi olimpici invernali “Torino 2006”.

 

Il comma 13 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevedeva che il direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) indicesse apposita lotteria ad estrazione istantanea dedicata ai Giuochi olimpici invernali che si svolgeranno a Torino nel 2006.

 

In particolare, la disposizione qui commentata prevede che l’apposita lotteria istantanea venga indetta con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

 

Le "lotterie istantanee" sono state previste dall’articolo 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 62 e regolate con il decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.

Per mezzo di tali lotterie, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha voluto soddisfare l'esigenza di una nuova modalità di giuoco attraverso la quale poter conoscere "istantaneamente" il risultato e l'eventuale vincita; a tal fine, sono state introdotte in Italia nuove lotterie, la cui denominazione popolare di: "Gratta e vinci" sintetizza la dinamica di svolgimento del giuoco.

Le lotterie Istantanee sono realizzate con la vendita di tagliandi sui quali, mediante una speciale vernice asportabile con abrasione, viene nascosta una combinazione di numeri o di simboli. La combinazione risulta vincente se risponde a quanto previsto dalle regole del giuoco, stampate sul biglietto stesso.

Con convenzione stipulata in data 14 ottobre 2003 e successivo atto aggiuntivo alla convenzione stessa, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato in concessione a R.T.I. Lottomatica Spa (ora Consorzio Lotterie Nazionali) il servizio di gestione automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita e istantanea, ad eccezione delle lotterie istantanee telematiche e telefoniche, la cui realizzazione resta affidata all’AAMS.

 

È stabilito che i proventi della lotteria siano devoluti, nella misura massima di 30 milioni di euro, direttamente all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che con queste somme deve promuovere i Giuochi olimpici invernali “Torino 2006” mediante attività di sponsorizzazione e licenza di marchio.

 

In generale, può denominarsi sponsorizzazione ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio o attività, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine[24]. Il contratto di sponsorizzazione può definirsi pertanto un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale un soggetto (sponsee) offre la possibilità di pubblicizzare in appositi determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo.

Il contratto di sponsorizzazione è contemplato fra l’altro nell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo il quale, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

Le suddette iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

È disposto per le sole amministrazioni dello Stato che il 5 per cento dei risparmi così ottenuti sia destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta invece nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. Questa disposizione non si applica tuttavia quando le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari.

È fatta salva l’applicazione delle particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni e accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali e ambientali e dello spettacolo, nonché di ogni altra disposizione speciale in materia.

Dello stesso contratto sono autorizzati a valersi i comuni, le province e gli enti locali, a norma dell’articolo 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Per quanto riguarda la licenza di marchio, si ricorda che l’articolo 2569 del codice civile stabilisce il diritto di esclusività nell’uso dei marchi in favore di chi li abbia registrati nelle forme stabilite dalla legge, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

L’articolo 2573 del codice civile consente, oltre al trasferimento del marchio, la sua concessione in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico[25].

 


Articolo 3, commi 1-bis – 1-quinquies
(Servizio antincendio aeroportuale nello scalo di
Cuneo-Levaldigi)

 

 

I commi da 1-bis a 1-quinquies dell’articolo 3, introdotti durante l’esame del decreto-legge al Senato, recano specifiche disposizioni per garantire il  servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Cuneo Levaldigi, anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, prevedendo in particolare l’incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e autorizzando il Ministero dell’interno a bandire un concorso straordinario.

Il comma 1-bis fa riferimento a “urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo”, e prevede che l’incremento della dotazione organica sia di cinquanta unità appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

 

Si fa presente in proposito che con decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2005 n. 01 class. 3405/L-28 il servizio antincendio istituito presso l’aeroporto di Cuneo Levaldigi è stato reso conforme a quanto stabilito per la quarta classe antincendio aeroportuale, corrispondente alla sesta categoria ICAO (per tali classi, v. infra il DM 2 aprile 1981) .

Il decreto ha stabilito altresì che la società di gestione GEAC spa sia tenuta a comunicare immediatamente qualsiasi eventuale variazione del servizio antincendio alla circoscrizione aeroportuale di appartenenza, ossia alla circoscrizione di Torino[26].

 

Il comma 1-ter autorizza quindi, come accennato, il Ministero dell’interno a bandire un concorso straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di età (v. anche infra, il comma 1-quater ).

Il medesimo comma 1-ter dell’articolo in esame precisa che tale autorizzazione è in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), vale a dire alla disposizione che ha stabilito il blocco delle assunzioni, con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali[27], gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca ed altri enti[28]; più specificamente, la norma vieta a tali soggetti di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette (v. anche infra, in relazione al comma 96 del medesimo art. 1 della legge finanziaria 2005).

 

Si ricorda che con l’articolo 2 del D.L. n. 24 del 2004, convertito dalla legge n. 87 del 2004 era stato già disposto un incremento dell’organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 500 unità[29], derogando al blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni disposto dal comma 53 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

Con l’articolo 1, co. 546 della legge finanziaria 2005 è stato disposto un aumento fino ad un massimo di 500 unità della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma ricollega tale incremento alla necessità di raggiungere una maggiore efficienza nello svolgimento dei compiti di istituto del Corpo e di avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva.

Il DPR 6 settembre 2005[30] autorizza assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge finanziaria 2005, assegnando in particolare alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al corpo dei vigili del fuoco un contingente di personale pari a 2.971 unità per il 2005, tra cui 457 Vigili del fuoco (art. 1, co. 2).

 

Con riferimento alla sopracitata abilitazione allo svolgimento del servizio antincendio, nonché alla normativa vigente per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, si ricorda che la legge 23 dicembre 1980,  n. 930[31], all’articolo 3 reca la disciplina del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A (in cui appunto non figura l’aeroporto di Cuneo Levaldigi), prevedendo che l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci (gestori aeroportuali), con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati[32]. Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti indicati (v. infra DM 2 aprile 1981).

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente (v. supra). Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni citate, non si farà luogo all'emanazione del decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi[33].

Con D.M. 2 aprile 1981 sono state disciplinate le modalità per il conseguimento dell’abilitazione all'espletamento del servizio antincendio negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 930/1980, e sono state stabilite le dotazioni minime a disposizione del servizio antincendio in relazione alla classificazione dell'aeroporto.

Nelle premesse del decreto viene posto in evidenza come le classi, in cui vengono suddivisi gli aeroporti, ai fini del servizio antincendio, devono intendersi definite con gli stessi criteri adottati dalle raccomandazioni I.C.A.O., indicando peraltro la 1ª classe gli aeroporti più grandi e la 9ª classe quelli più piccoli.

Il decreto ha stabilito che tale abilitazione venga rilasciata con validità quinquennaleagli interessati previa certificazione di piena ed incondizionata idoneità-attitudinale accertata dal servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e accertamento della capacità tecnica necessaria. 

 

Si ricorda inoltre che è stato recentemente adottato, previa espressione del parere da parte della I Commissione affari costituzionali della Camera e della omologa commissione del Senato, il d.lgs. 25 ottobre 2005, n. 217[34], che ha previsto un complessivo riordino della disciplina del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco[35], mentre è attualmente all’esame della I Commissione affari costituzionali della Camera, per l’espressione del relativo parere, lo schema di d.lgs. recante il riassetto delle funzioni e dei compiti del corpo nazionale dei vigili del fuoco[36].

L’articolo 5 del d.lgs. n. 217 del 2005, concernente la nomina a vigile del fuoco, prevede che l'assunzione dei vigili del fuoco avvenga mediante pubblico concorso, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Sono indicati i vari requisiti che consentono la partecipazione al concorso, tra cui[37] quello dell’età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale prevede che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione  In attuazione di tale disposizione, stabiliscono limiti d’età, tra gli altri, il D.M. 20 maggio 1999, n. 187, per l'accesso al profilo di ispettore antincendi dell'area operativa-tecnica del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed il D.M. 29 ottobre 2004, n. 296, per l'ammissione ai concorsi a posti di direttore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 

Il comma 1-quater reca una disposizione transitoria, in quanto prevede che, in attesa dell’espletamento del concorso di cui al comma 1-ter e al fine di assicurare la continuità del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il Ministero dell’interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato, sempre nell’ambito del personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi (indicato dal comma precedente), venticinque unità di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco.

Tali assunzioni decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà la gestione diretta del servizio in questione.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del già richiamato DL n. 24 del 2004, con la finalità esplicita di fronteggiare le peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia, connesse alla situazione geografica ed all’assetto morfologico dei territori[38], ha previsto che, in fase di prima applicazione, il Ministero dell’interno procedesse al reclutamento del personale da destinare a tali sedi mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale (da bandire con decreto del Ministro dell’interno), riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le medesime sedi, purché in possesso dei requisiti per l’accesso al profilo di vigile del fuoco (comma 2).

Il comma 1 del medesimo articolo ha autorizzato il Ministero dell’interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, ad individuare “particolari requisiti” per l’accesso ai posti disponibili nelle sedi di servizio presenti in tali isole.

 

Sotto il profilo della formulazione, sembrerebbe opportuno uniformare la dizione - al comma 1-bis ed al comma 1-quater - con la quale viene indicato lo scalo o il sistema aeroportuale cui si intende fare riferimento.

 

Per quanto concerne la riserva di posti  prevista sia dal comma 1-ter, sia dal comma 1-quater, sembra opportuno esaminare tale riserva, pur delimitata geograficamente e temporalmente, e le ragioni tecniche che la motivano alla luce del dettato costituzionale secondo cui il diritto di accesso agli uffici pubblici è regolato ed esercitato in condizioni di eguaglianza (art. 51, primo comma, Cost. cfr. anche art. 97, terzo comma, Cost., con riguardo all’accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni).

 

L’orientamento della Corte costituzionale al riguardo è ben riassunto nella sentenza n. 34 del 20 gennaio 2004, della quale si riporta uno stralcio ove, tra l’altro, si richiamano alcune antecedenti pronunzie in materia. “Questa Corte ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, terzo comma, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione (sentenze n. 194 del 2002, n. 1 del 1999, n. 333 del 1993, n. 453 del 1990 e n. 81 del 1983), ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell’esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

La Corte ha, inoltre, sottolineato che la regola del pubblico concorso può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194 del 2002).

In particolare la Corte ha riconosciuto che l’accesso al concorso può essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell’ambito dell’amministrazione, ma ciò ‘fino al limite oltre il quale possa dirsi che l’assunzione nell’amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere ‘pubblico’ del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell’interesse pubblico, dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione’ (sentenza n. 141 del 1999)”.

 

Il comma 1-quinquies reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo in esame, che sono pari a 1.835.000 euro per l’anno 2006, a 1.700.000 euro per l’anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall’anno 2008.

Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

 

Si ricorda che con il comma 96 del citato articolo 1 della legge finanziaria 2005 è stata prevista una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie di cui al precedente comma 95 – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.

A tal fine è stato istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia.

Di recente la legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito all’articolo 1, comma 246, che sia “assicurata”, per l’anno 2006, l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge finanziaria per il 2005.

 

 


 

Articoli 4 – 4-vicies ter
(Misure in materia di lotta alla droga)

Sanzioni penali, amministrative e norme procedimentali

L’articolo 4, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, abroga – comma 1 – l’articolo 94-bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) che stabiliva alcuni presupposti per la concessione dei benefici ai recidivi, e dispone - comma 2 - la non applicabilità del comma 9, lettera c) art. 656 c.p.p. (che vieta la concessione della sospensione dell’esecuzione della pena di cui al comma 5 dello stesso articolo ai recidivi di cui all’articolo 99, comma 4, c.p.) ai tossicodipendenti che al momento del deposito della sentenza definitiva abbiano in corso un programma terapeutico di recupero, salva la revoca della sospensione del beneficio qualora il pubblico ministero accerti l’interruzione del citato programma.

A seguito poi dell’approvazione da parte del Senato dell’emendamento del Governo 1.2000, sono state apportate, mediante l’inserimento di una serie di articoli aggiuntivi nel corpo del decreto legge, una serie di modifiche a diverse disposizioni del citato D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché ad articoli del codice di procedura penale e ad alcune leggi complementari, che qui di seguito verranno illustrate sinteticamente.

 

L’articolo 4-bis interviene sull’articolo 73 del D.P.R. 309/90 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), rubricato nuovamente Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

L’articolo 73 citato prevede che chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Viene inoltre punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.

Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dall’articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

 

 Sostanzialmente le modifiche apportate attengono:

§         all’introduzione, tra le condotte attualmente punibili, della condotta di detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope senza l’autorizzazione del Ministero della sanità di cui all’articolo 17 del D.P.R. 309/90, nonché di illecita produzione o commercializzazione di sostanze chimiche di base e dei precursori utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti e psicotrope (commi 1-bis e 2 bis).

§         alla distinta previsione (ai commi 1 e 1 bis) dell’articolo 73 di distinte fattispecie delittuose caratterizzate da condotte diverse e da un oggetto diverso, rappresentato, per i reati di cui al comma 1, dalle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alla tabella I dell’articolo 14, e, per i reati di cui al comma 2, da sostanze stupefacenti o psicotrope superiori a determinati limiti indicati con decreto ministeriale e destinate ad un uso non esclusivamente personale, nonché da medicinali contenenti sostanze indicate nella tabella II, sezione A, eccedenti il quantitativo prescritto, salva, in quest’ultima ipotesi, una diminuzione di pena. Condotta ed oggetto diversi caratterizzano poi l’ipotesi di reato di cui al comma 2 bis sopra illustrata, alla quale si applica anche una sanzione più grave.

Con riferimento alla nuova ipotesi di reato di cui al comma 1 bis dell’articolo 73, va rilevato che, secondo la formulazione testuale del comma citato, la qualificazione di una fattispecie come reato o come illecito amministrativo verrebbe collegata,almeno in parte, a prescrizioni contenute in un decreto ministeriale.

In relazione a tale aspetto e alla sua conformità con il principio di legalità  di cui all’articolo 25, comma 2, della Costituzione, si fa rinvio al dibattito che si è svolto presso il Senato sull’originario disegno di legge del Governo (A.S. 2953).

§         alla previsione, per le ipotesi delittuose già contemplate e per quelle di nuova introduzione, di una riduzione del minimo della pena detentiva applicabile ed un lieve aumento del minimo e del massimo della pena pecuniaria;

§         alla previsione di una determinata riduzione (da un terzo alla metà) delle pene stabilite dal comma 1 dell’articolo 73, quando l’oggetto delle condotte ivi contemplate sia rappresentato dai medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C di cui all’articolo 14 e non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 17;

§         alla individuazione di una sola pena detentiva e pecuniaria applicabile, minore di quella stabilita in via ordinaria, se i fatti di cui all’articolo 73 sono di lieve entità, senza distinzioni collegate alle caratteristiche delle sostanze.

§         all’introduzione, mediante l’inserimento di un nuovo comma 5 bis, della facoltà del giudice di applicare – su richiesta dell’imputato e sentito il p.m. -, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), nell’ipotesi di reati commessi da tossicodipendenti o assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie – sempre che non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena -, la pena del lavoro di pubblica utilità (art. 54 Dlgs 274/2000) di durata corrispondente alla pena irrogata in deroga alle previsioni del citato articolo 54: è fatta salva, tuttavia, la revoca di tale misura ed il ripristino della pena sostituita nell’ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il provvedimento di revoca è ricorribile in Cassazione. In ogni caso non si potrà utilizzare tale istituto per più di due volte.

 

L’articolo 4 ter interviene sull’articolo 75 del citato D.P.R.309/90 (sanzioni amministrative), rubricato nuovamente Condotte integranti illeciti amministrativi.

 

L’articolo 75 citato prevede che chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope [in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78], è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.

Viene inoltre stabilito che se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

 In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

 Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 121.

Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sé o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonché per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.

Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.

Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

 Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico.

Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.

 Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

 Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del programma, [rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo] (

 Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo [e nell'art. 76].

 L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10.

 Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiori a duecento unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;

b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del D.P.R. 24 aprile 1982, n 340;

d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.

L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a), è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991

 

Sono state apportate numerose e profonde modifiche relative:

§         all’inclusione, tra le condotte punibili con sanzione amministrativa – sempre che non si rientri nelle ipotesi di reato di cui al nuovo comma 1-bis dell’articolo 73 -, dell’esportazione e ricezione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope o medicinali contenenti le sostanze medesime (di cui alla tabella II, sezioni B e C ), purché non si tratti di uso terapeutico, con la conseguente soppressione dell’espresso riferimento all’uso personale;

§         alla riduzione nel minimo e all’aumento nel massimo della durata della sanzione amministrativa prevista;

§         alla espressa previsione che le diverse sanzioni amministrative previste possano essere applicate sia singolarmente che congiuntamente;  

§         all’eliminazione della previsione di sanzioni di durata diversa a seconda del tipo di sostanza oggetto dell’illecito.

§         Alla previsione dell’invito del prefetto all’interessato relativamente alla frequentazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122, quale ipotesi che si aggiunge alla procedura amministrativa in corso, senza determinare la sospensione di quest’ultima; tuttavia in caso di esito positivo di tale programma il prefetto dispone la revoca delle sanzioni eventualmente applicate (commi 2, 4, 11).

§         All’introduzione di una disciplina piuttosto dettagliata per quanto attiene ai compiti di spettanza degli organi di polizia deputati agli accertamenti ed alla contestazione; peraltro ad essi viene attribuita la facoltà, nel caso in cui al momento dell’accertamento l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, di procedere immediatamente al ritiro della patente di guida e, qualora si tratti di un ciclomotore, al ritiro del certificato di idoneità tecnica ed al fermo amministrativo dello stesso, successivamente trasmessi al prefetto competente. A tale proposito va evidenziato che la norma (comma 3) individua il prefetto competente ai sensi del comma 12 invece che del comma 13 relativo alla definizione della competenza del prefetto.

Vengono espressamente richiamati gli articoli 214 (Fermo amministrativo del veicolo) e 216 (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) anche in relazione alle sanzioni applicabili nelle ipotesi di guida di un veicolo durante il periodo di ritiro della patente o di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo.

§         Alla modifica della disciplina dei compiti e delle funzioni di spettanza del prefetto a seguito della ricezione della segnalazione degli organi di polizia. Viene infatti prevista, qualora l’accertamento venga ritenuto fondato, l’emanazione di un’ordinanza prefettizia, appellabile al giudice di pace – o al tribunale per i minori nel caso di minorenne -, e la convocazione della persona segnalata per valutare le sanzioni amministrative da applicare, la loro durata e l’invito alla frequentazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni stabilite per le violazioni. Nell’ipotesi in cui l’interessato si sia avvalso delle facoltà di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Ordinanza-ingiunzione), e non sia stata disposta l’archiviazione degli atti, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento il prefetto convoca la persona segnalata con le modalità sopra illustrate.

Anche il decreto con cui il prefetto irroga le sanzioni e formula l’invito relativo al programma sopra citato, è opponibile davanti al giudice di pace – o al tribunale per i minorenni in caso di minorenne -.

§         Alla previsione, nell’ipotesi in cui la condotta punibile sia stata tenuta da uno straniero maggiorenne, di un informativa degli organi di polizia al questore competente affinché quest’ultimo possa assumere le necessarie valutazioni in ordine al rinnovo del premesso di soggiorno.

§         Alla precisazione che gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi siano effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia o presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministro della salute.

§         Alla trasformazione in una facoltà del prefetto la previsione – in precedenza applicabile ogni volta che ne ricorressero i presupposti -, nel caso di particolare tenuità della violazione, e in presenza di elementi tali da far presumere che la persona si asterrà nel futuro dal commetterla, della definizione del procedimento, in luogo della sanzione e limitatamente alla prima volta, con il formale invito a non fare più uso delle sostanze e l’avviso al soggetto delle conseguenze a suo danno.

 

L’articolo 4-quaterintroduce un nuovo articolo 75-bis nel DPR 309/1990, rubricato Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.

 

La norma consente la adozione di misure di sicurezza(sia pure atipiche poiché non disposte dal giudice anche se convalidate da quest’ultimo)  nei confronti di colui che tenga una condotta ai sensi dell’articolo 75, comma 1, dalla quale, in relazione alla modalità od alle circostanze dell’uso, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica e sia già stato condannato, anche non in modo definitivo, per reati contro la persona, contro il patrimonio, per reati previsti da disposizioni del DPR 309/1990, da norme sulla circolazione stradale, oppure sia stato colpito da sanzioni per violazioni di cui al DPR 309/1990 o sia destinatario di misure di prevenzione o di sicurezza. Le misure possono essere disposte, anche in modo congiunto, per una durata massima di due anni.

Tali misure consistono in obblighi di presentazione o comparizione presso gli uffici della polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri, anche in coincidenza con gli orari di entrata o uscita degli istituti scolastici, e di dimora, nonché divieti in ordine alla frequentazione di determinati locali o alla conduzione di veicoli a motore (comma 1).

Le misure sono adottate dal questore che comunica il relativo provvedimento motivato entro 48 ore al giudice di pace: quest’ultimo, qualora ne ricorrono i presupposti, procede alla convalida entro le successive 48 ore.

Spetta al giudice di pace modificare o revocare le misure, qualora ne faccia richiesta l’interessato e sentito il questore e qualora vengano meno i presupposti che hanno determinato l’adozione delle stesse. Al questore è poi attribuita la facoltà di chiedere la modifica delle misure  nel caso di aggravamento delle condizioni che ne hanno giustificato l’emissione, sentito l’interessato che può, personalmente o a mezzo di difensore, presentare memorie e deduzioni al giudice di pace compente (comma 3).

Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Le misure sono revocate quando il programma di recupero ex art. 75 ha avuto buon esito (ed ha comportato l’emanazione del decreto di revoca delle sanzioni ai sensi dell’articolo 75). Il giudice pace  provvede alla revoca senza formalità (comma 5).

Colui che contravviene alle misure disposte nei suoi conforti è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi (comma 6). Infine, nel caso di minori di età, la competenza a provvedere sulle misure è del tribunale per i minorenni presso il luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio (comma 7).

 

L’articolo 4-sexies modifica l’articolo 89 del DPR 309/1990 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici)

 

L’articolo 89 del D.P.R. 309/90 stabilisce che non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico.

Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale.

 Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.

 

Per quanto concerne le modifiche apportate al comma 1 dell’articolo 89 è da osservare quanto segue:

 

§         In presenza dei  presupposti per la custodia cautelare in carcere, qualora il soggetto stia svolgendo un programma terapeutico di recupero, al giudice viene consentito di disporre gli arresti domiciliari, al fine di non pregiudicare il recupero dell’imputato

Viene tuttavia fatta salva l’ipotesi della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (in presenza della quale, pertanto, il giudice potrà disporre la custodia cautelare).

§         Per i delitti di rapina aggravata (art. 628, comma 3, c.p.) ed estorsione aggravata (art. 629, comma 2, c.p.) e quando sussistano comunque particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale.

§          Per quanto concerne i controlli sul proseguimento del programma di recupero, il giudice indica gli orari ed i giorni nei quali il tossicodipendente può assentarsi per l’attuazione del programma .

 

Per quanto riguarda il comma 2:

 

§         Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero, la misura cautelare non è semplicemente revocata, come invece prevede la norma vigente, ma è sostituita con quella degli arresti domiciliari. Anche in tal caso viene fatta salva l’ipotesi della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza .

§         La sostituzione della misura è concessa su istanza dell’interessato che deve essere corredata con la certificazione attestante, oltre allo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e la dichiarazione di disponibilità della struttura all’accoglimento, anche la procedura con cui è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche.

§         Per i delitti di rapina aggravata (art. 628, comma 3, c.p.) ed estorsione aggravata (art. 629, comma 2, c.p.) e quando sussistano particolari esigenze cautelari, l’accoglimento dell’istanza è subordinato all’individuazione di una struttura residenziale.

 

 

Il comma 4 viene novellato per prevedere quanto segue.

 

§         Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1e 2 quando il capo di imputazione sia tra quelli elencati all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, vale a dire:

-        delitti con finalità di terrorismo, anche internazionale,

-        eversione dell’ordine democratico mediante compimento di atti di violenza,

-        associazione di tipo mafioso (art. 416-bis  c.p.)

-        delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso,

-        riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.),

-        tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.),

-        alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.),

-        sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.),

-        associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ai sensi dell’art. 291-quater, del testo unico delle disposizioni in materia doganale di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43,

-        associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del DPR 309/1990.

Da tale elenco vengono esclusi i delitti di rapina aggravata (art. 628, co. 3, c.p.) ed estorsione aggravata (art. 629, co. 2, c.p.) purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva.

 

§         Al comma 5 viene apportata una modifica di coordinamento diretta a far gravare sull’amministrazione penitenziaria l’onere (di cui all’articolo 96, comma 6 del DPR 309/1990) per il mantenimento, la cura o l’assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari, nei casi di cui ai commi 1e 2.

§         Infine, ai sensi del nuovo comma 5-bis, spetta al responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo segnalare all’autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.

 

L’articolo 4-septies novella l’articolo 90 del DPR 309/1990, (Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva).

 

L’articolo 90 stabilisce che nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni.

La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

 La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma 1.

Al riguardo è da rilevare, per quanto concerne il comma 1, quanto segue:

 

§         Ai fini della concessione del beneficio viene eliminato il presupposto dell’intervenuta condanna ad una pena detentiva, richiedendosi che la “persona debba espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria”. Tale pena detentiva non è più determinata in quattro anni ma deve essere non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo in ordine ai reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cfr. commento all’articolo 4-sexies, supra).

§         Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione in ordine alla sospensione sulla base non più, come previsto finora, dell’accertamento in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo eventualmente ancora in corso, ma occorre l’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123 e l’accertamento in ordine all’esito positivo del programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.

§         Viene contemplata anche la sospensione della esecuzione della pena pecuniaria: nel caso in cui l’interessato versi in condizioni economiche disagiata, il tribunale di sorveglianza può sospendere tale esecuzione qualora la pena pecuniaria non sia già stata riscossa.

§         In relazione al comma 2 è da segnalare che viene sancita espressamente l’inammissibilità della domanda presentata per la concessione della sospensione della esecuzione qualora sussistano le ipotesi ostative a tale beneficio previste espressamente dal medesimo comma .

 

§         Il comma 3 è stato modificato nel senso di estendere alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna l’inapplicabilità conseguente alla sospensione dell’esecuzione. A tale modifica consegue la residua non estensione della sospensione alle sole obbligazioni civili derivanti da reato.

§         Il comma 4 è stato modificato al fine di coordinarne il contenuto con le modifiche approvate al comma1 (in particolare con l’eliminazione del presupposto dell’intervenuta condanna ad una pena detentiva).

§         Il nuovo comma 4-bis opera un rinvio generale, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, della disciplina dell'ordinamento penitenziario e dell'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

 

 

L’articolo 4-octies modifica l’articolo 91 DPR 309/1990 (Istanza per la sospensione dell'esecuzione).

L’articolo 91 stabilisce che la sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma 3.

Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90 .

 

§         Viene disposta l’abrogazione del comma 1, relativo alle modalità di presentazione dell’istanza di sospensione della esecuzione della pena al tribunale di sorveglianza, in conseguenza di quanto stabilito in merito dal precedente articolo 90, comma 1.

§         Il comma 2 viene modificato al fine di disporre quanto segue:

all’istanza di sospensione è allegata, a pena di inammissibilità, una certificazione rilasciata, oltre che un servizio pubblico, anche da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116.

Tale certificazione deve attestare non solo il tipo di programma terapeutico scelto, la struttura e le modalità di realizzazione ma anche la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope; inoltre il programma deve essere stato eseguito e la certificazione deve comunque indicare i risultati conseguiti a seguito del programma stesso.

 

§         Il comma 3, disciplinante aspetti connessi all’istanza per la sospensione dell’esecuzione, presentata nell’ipotesi in cui l’ordine di carcerazione non fosse ancora stato emesso, è stato abrogato per coordinarlo con le modifiche disposte al comma 1 dell’articolo 90 dall’articolo 4-septies.

Conseguentemente viene modificato il comma 4 riguardante la presentazione della domanda quando l’ordine di carcerazione sia già stato eseguito e viene stabilito che:

La domanda si presenta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione.

Il tribunale di sorveglianza può disporre il beneficio provvisorio della sospensione dell’esecuzione della pena a condizione che l’istanza sia ammissibile, se vi siano concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e se non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga.

Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca del beneficio se il condannato, nel termine di cinque anni, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione (ex art. 96, co.2).

Infine, viene adesso operato un rinvio alle disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena.

 

L’articolo 4-novies apporta limitate modifiche all’articolo 92 del DPR 309/1990 sul (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza).

 

L’articolo 92 stabilisce che il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.

Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

 

In particolare, si prevede al comma 1 che l’avviso al condannato in ordine alla data di trattazione viene effettuato non soltanto presso il domicilio indicato nella richiesta ma eventualmente all’atto della scarcerazione.

Il comma 3 prevede che la comunicazione dell’ordinanza che conclude il procedimento venga effettuata soltanto al pubblico ministero competente per l’esecuzione.

 

L’articolo 4-decies novella l’articolo  93 del DPR 309/1990 (Estinzione del reato e revoca della sospensione).

L’articolo 93 prevede che se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione.

 

§         La modifica relativa al comma 1 dell’articolo 93 riguarda la individuazione della non commissione nei successivi cinque anni di delitto non colposo punibile con la sola reclusione come unico presupposto per la estinzione della pena e di ogni altro effetto penale; viene eliminato il riferimento alla contestuale attuazione del programma terapeutico.

Inoltre, non è più esplicitato che il termine di cinque anni decorre dal provvedimento di sospensione dell’esecuzione: infatti, tale termine decorre dalla data di presentazione della istanza, secondo quanto introdotto dal nuovo comma 2-bis (cfr. infra).

§         La novella che investe il comma 2, in ordine alle cause che determinano la revoca di diritto della sospensione della esecuzione, individua soltanto la commissione nei cinque anni successivi di un delitto non colposo punibile con la sola reclusione e non più l’essersi sottratti al programma terapeutico senza giustificato motivo.

Si prevede altresì che la competenza alle pronunce di estinzione della pena e degli effetti penali e di revoca di diritto della sospensione spetti al tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione.

§         Infine, ai sensi del nuovo comma 2-bis, si precisa che il termine di cinque anni di cui al comma 1decorre dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione, adottato dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 (Esecuzione delle pene detentive), comma 4, c.p.p. o della domanda di sospensione dell’esecuzione, di cui all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione ».

 

L’articolo 4-undecies  novella profondamentel’art. 94 del Testo Unico 309/1990 (affidamento in prova in casi particolari).

Come è noto, tale misura consiste in quella particolare forma di affidamento rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico concordato.

 

Nel dettaglio va ricordato che l’articolo 94 citato prevede che se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3.

Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

 Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

 L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.

Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.

 

Sinteticamente, le novità rispetto alla disciplina vigente sono le seguenti:

§         ai fini della concessione della misura, il limite massimo di pena detentiva inflitta (ora anche congiunta a pena pecuniaria) passa da 4 a 6 anni ampliandone, quindi, l’ambito di concessione; il limite dei 4 anni rimane solo in relazione a condanne per i gravi reati di terrorismo e criminalità organizzata di cui all’art. 4-bis della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario (comma 1);

§         la certificazione sanitaria da allegare alla domanda potranno essere ora rilasciate non solo dalle ASL ed altre strutture pubbliche, ma anche da strutture private accreditate (comma 1);

§         in caso di domanda presentata ad ordine di carcerazione già eseguito, ferma restando la competenza del tribunale di sorveglianza, in presenza delle specifiche condizioni indicate, l’affidamento è provvisoriamente disposto dal magistrato di sorveglianza; attualmente, ai sensi dell’art. 91, comma 4, la domanda va, invece, presentata al PM che ordina la scarcerazione del condannato trasmettendo gli atti al tribunale, che decide entro 45 giorni (comma 2);

§         la concessione della misura è specificamente condizionata dalla convinzione del tribunale dell’efficacia del programma terapeutico in relazione al recupero del condannato ed alla prevenzione della recidiva (comma 4) ;

§         il tribunale, a programma terapeutico positivamente già in corso, può determinare una diversa e più favorevole data di decorso dell’esecuzione della pena; attualmente, la decorrenza è data in ogni caso dalla data del verbale di affidamento (comma 4).

§         sono, infine, aggiunti due commi all’art. 94: il primo (comma 6-bis) prevede un allargamento della possibilità di trasformare l’affidamento ex art. 94 in affidamento “ordinario” al servizio sociale (art. 47, L. 354/1975), quando sia positivamente concluso il programma terapeutico; infatti, l’affidamento ex art. 47 potrà ora essere disposto anche oltre i limiti, stabiliti dalla stessa norma per la pena residua da scontare; il secondo (comma 6-ter) impone specifiche obblighi al responsabile della struttura sanitaria dove è in corso il programma terapeutico, in particolare, dovranno essere segnalate all’autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona soggetta al programma;

 

L’articolo 4-duodecies interviene sull’art. 96 del TU stupefacenti (prestazioni sanitarie per detenuti tossicodipendenti).

 

L’articolo 96 stabilisce che chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.

La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.

 Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

 A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'art. 115.

Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli albi di cui all'art. 116, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate.

 

La norma detta, anzitutto una nuova formulazione del comma 6 che prevede, attualmente, in capo all'amministrazione penitenziaria gli oneri per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli albi regionali e provinciali di cui all'art. 116, con decreto del Ministro della giustizia, sentite le regioni interessate.

Il nuovo comma 6 conferma gli oneri finanziari a carico dell’amministrazione penitenziaria soltanto quando la misura restrittiva sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ex art. 116 (ovvero iscritta agli albi regionali o provinciali) in convenzione col Ministero della giustizia.

Sono poi introdotti due commi aggiuntivi: il primo (comma 6-bis) attribuisce al Dipartimento Giustizia Minorile gli oneri finanziarI per il trattamento sociosanitario e riabilitativo di minori tossicodipendenti collocati presso comunità terapeutiche in esecuzione di misure alternative, messa alla prova, misure di sicurezza e sanzioni sostitutive; il secondo (comma 6-ter) prevede la copertura finanziaria per l’attuazione del citato comma 6-bis.

 

 

L’articolo 4-terdecies propone una nuova formulazione dell’art. 97 del TU 309/1990, che detta disposizioni relative alla non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che procedano all’acquisto simulato di droga nel corso delle indagini per reati di cui al TU ovvero durante operazioni anticrimine.

 

L’articolo 97 prevede che fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dal Servizio centrale antidroga o d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope..

Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione

 

 

L’art. 97, ora rubricato ”Attività sottocopertura”estende l’ambito di non punibilità della polizia giudiziaria che, oltre all’acquisto simulato di droga, comprende ora attività - compiute anche per interposta persona – consistenti nel ricevere, occultare o sostituire sostanze stupefacenti nonché il “compimento di attività prodromiche o strumentali” (comma 1) alle prime; si intende quindi, comprendere nella attività non punibili anche quelle compiute nelle fasi precedenti e finalizzate all’acquisto, occultamento e sostituzione della droga.

Tre disposizioni (commi 2, 4 e 5) sono introdotte ex novo; il comma 2 consente alla polizia giudiziaria, a fini di indagine, l’uso di documenti, identità o indicazioni di copertura informandone al più presto il PM. Il comma 4 estende la non punibilità anche agli ausiliari ed alle terze persone di cui gli ufficiali di polizia giudiziaria si servano per compiere le attività sottocopertura (cd. agenti provocatori). Il comma 5 punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, nel corso delle operazioni di indagine, riveli indebitamente l’identità degli appartenenti alla polizia giudiziaria impegnati in attività sottocopertura.

Il comma 3 conferma l’obbligo di comunicazione all’autorità giudiziaria ed alla Direzione centrale per i servizi antidroga delle avvenute operazioni sottocopertura, precisando, però, la possibilità di indicare il nome dell’ufficiale di PG responsabile dell’operazione e delle terze persone in essa utilizzate.

 

 

L’articolo 4-duodevicies novella l’art. 123 del TU stupefacenti ora rubricato “Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di esecuzione della pena”.

La disposizione detta norme complementari a quelle disciplinanti il procedimento - sia di sospensione del procedimento amministrativo di cui all’art. 75 (a seguito della volontaria sottoposizione del soggetto al trattamento sociosanitario e riabilitativo) che di sospensione dell’esecuzione (art. 90) - imponendo, in corso d’opera, la trasmissione all’autorità competente (prefetto o tribunale di sorveglianza) da parte della ASL competente di una relazione periodica relativa sull’esito del trattamento e sui risultati conseguiti in termini di cessazione dell’assunzione di stupefacenti. A seconda dell’esito del trattamento l’autorità che ha disposto la sospensione assume i provvedimenti conseguenti (archiviazione degli atti o revoca della sospensione).

Le modifiche introdotte all’art. 123 dall’art. 4-duodevicies collegano le citate disposizioni sugli obblighi di relazione a fini di verifica del trattamento (prima solo in capo alle ASL, ora anche alle strutture private autorizzate ex art. 116 TU), sia - come attualmente - al procedimento di sospensione dell’esecuzione della pena (di cui all’art. 90) che a quello relativo all’affidamento in prova in casi particolari (art. 94); è espunto, invece, il riferimento alla “sospensione del procedimento”.

La norma appare coordinata con la eliminazione dal nuovo testo dell’art. 75 (v. ante) dell’ipotesi di sospensione del procedimento amministrativo da parte del Prefetto nel caso di sottoposizione del soggetto al programma sanitario.

Al nuovo art. 123 (di cui è, coerentemente, modificata la rubrica) è, inoltre, aggiunto un comma 1-bis che impone agli indicati soggetti tenuti agli obblighi di relazione di informare l’autorità (ora solo giudiziaria) di “ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento (di sospensione, n.d.r.) adottato”.

 

L’articolo 4-undevicies interviene sull’art. 656 del codice di rito penale novellando i commi 5, 8 e 9.

Il comma 5 prevede attualmente la possibilità per il PM di sospendere l‘esecuzione di una pena detentiva, anche residuo di pena maggiore, quando essa non sia superiore a 3 o 4 anni; la sospensione è finalizzata alla richiesta di applicazione di misura alternativa (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà) da parte del tribunale di sorveglianza. Il limite di pena di 4 anni riguarda i casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico 309/1990 che prevedono la sospensione dell’esecuzione e dell’affidamento in prova di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Il nuovo comma 5 dell’art. 656 estende da 4 a 6 anni tale limite di pena ampliando così l’ambito di operatività della sospensione in favore dei condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti.

 

Lo stesso comma 5 prevede, attualmente, per quel che riguarda gli aspetti procedimentali che sia l’ordine di esecuzione che il decreto di sospensione siano notificati al condannato e al difensore, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza al PM (che poi la trasmette al tribunale di sorveglianza), corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle indicate misure alternative. Tale avviso informa altresì che se non è presentata detta istanza o manchi la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria da allegare, l'esecuzione della pena avrà corso immediato

Tale ultima parte del comma 5 è novellata al fine di prevedere oltre all’ipotesi di mancanza dell’istanza quelle di inammissibilità della stessa sulla base dei nuovi dettagliati contenuti della certificazione dettati dai nuovi articoli 90 e ss. TU 309/1990.

 

Mentre la modifica del comma 6 ne coordina il contenuto con quello della novella al comma 5 sull’inammissibilità dell’istanza, al comma 8 è aggiunto un periodo che aggiunge ulteriori ipotesi di revoca immediata della sospensione dell’esecuzione da parte del PM.

Già il comma 8 dell’art. 656 prevede tale revoca immediata - salvo il caso di provata o probabile effettiva mancata conoscenza dell'avviso da parte del condannato - quando l'istanza non sia tempestivamente presentata o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga.

Il nuovo comma 8 prevede quindi, la revoca della sospensione dell’esecuzione - oltre che nel citato caso di inammissibilità dell’istanza ex artt. 90 e ss. TU 309/1990 – anche nelle more della decisione del tribunale sull’istanza per mancato avvio nei termini o interruzione, da parte del tossicodipendente, del programma di recupero concordato.

L’ultima novella all’art. 656 (comma 9) introduce un’eccezione al divieto assoluto di sospensione dell’esecuzione (di cui al comma 5) nei confronti dei condannati per i gravi delitti terrorismo e criminalità organizzata di cui all'articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario. La sospensione potrà, infatti, disporsi quando tali soggetti siano agli arresti domiciliari ex art. 89 TU 309/1990: si dovrà necessariamente trattare, quindi, di tossicodipendenti o alcooldipendenti con in corso un programma terapeutico di recupero (presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116) e l’interruzione del programma possa pregiudicare il recupero stesso.

Si osserva come la collocazione dell’indicata eccezione alla regola generale sul divieto di sospensione dell’esecuzione possa apparire non del tutto congrua. Infatti, la modifica è introdotta alla lett. a) del comma 9 dell’art. 656, che concerne esclusivamente il citato divieto di sospensione nei confronti di condannati; la novella sopracitata – stante il riferimento all’art. 89 TU – introduce, invece, l’eccezione al divieto di sospensione dell’esecuzione in relazione ad imputati (per i delitti di cui all’art. 4-bis OP).

L’articolo 4-vicies integra la formulazione del comma 1 dell’art. 671 c.p.p. introducendo, nella disciplina del reato continuato, una disposizione di favore per gli imputati tossicodipendenti o alcooldipendenti.

Infatti, la consumazione di più reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza dell’autore è ora inserita tra gli elementi che incidono sull’applicazione della continuazione.

L’articolo 4-vicies semel modifica il comma 12 dell’art. 47 della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario, che prevede attualmente, nell’affidamento in prova al servizio sociale, l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale in caso di esito positivo del periodo di prova.

La modifica introdotta specifica che l’esito positivo della prova estingue la sola pena detentiva ma non anche quella pecuniaria; quest’ultima – se non riscossa - si estingue comunque, su pronuncia del tribunale di sorveglianza, quando l”affidato” si trovi in condizione economiche disagiate.

 

L’articolo 4-vicies bis introduce un comma all’art. 56 della legge 689/1981[39] (cd. legge di depenalizzazione).

Il citato art. 56 prevede, tra le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 53, la cd. libertà controllata , irrogabile in caso di condanna fino ad un massimo di un anno.

La libertà controllata comporta in ogni caso: 1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute; 2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; 4) la sospensione della patente di guida; 5) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente; 6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64 (comma 1).

Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale (comma 2).

 

Il nuovo comma 2-bis prevede che l’indicato obbligo giornaliero di presentazione presso gli uffici di polizia o dei carabinieri del condannato tossicodipendente in libertà controllata che frequenti un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una struttura pubblica o privata (ASL o struttura autorizzata) possa essere sostituito dall’attestazione di presenza rilasciata dal responsabile della struttura.

Profili di carattere sanitario

La revisione delle tabelle

Il provvedimento dispone la modifica delle tabelle (allegate al DPR n. 309 del 1975), relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo e vigilanza da parte del Ministero della salute.

Ai sensi del nuovo art. 13, comma 1, del TU e del nuovo art. 14 del TU [40], le tabelle sono ridotte da sei a due.

Nella tabella I sono ricomprese le sostanze per le quali è vietato qualsiasi impiego ad uso terapeutico e che, pertanto, non possono essere prescritte. Rispetto alla normativa vigente, va sottolineata in particolare l’inclusione nella nuova tabella I di alcune sostanze attualmente ricomprese nella tabella II e, in particolare, della cannabis indica, dei prodotti da essa derivati nonché delle sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili ai tetraidrocannabinoli per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico [41].

La relazione governativa all’A.S.2953 sottolinea la presenza nella nuova tabella I anche della salvia divinorum e della salvinorina A, rientranti nelle “cosiddette smart drugs (droghe furbe), prodotti ad azione stupefacente la cui disponibilità in libera vendita desta preoccupazione ed allarme sociale“.

 

Nella tabella II sono indicati i medicinali – aventi pertanto effetti terapeutici -che possono però determinare dipendenza fisica o psichica, ed essere oggetto d’abuso. La tabella II è suddivisa in cinque sezioni (corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E), in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza. Nella sezione A sono ricompresi, tra gli altri, i medicinali impiegati per la c.d. “terapia del dolore”[42].

 

Le tabelle possono essere oggetto di aggiornamento periodico, con decreto del Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale delle politiche antidroghe (nuovo art. 2, comma 1, lett. e), numero 2 del TU[43] e nuovo art. 13, comma 5, del TU[44]).

La legislazione vigente prevede attualmente un decreto del Ministro della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità. Per quanto concerne il Dipartimento delle politiche antidroghe va ricordato che l’art. 1, comma 83 della legge n. 350 del 2003 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio tale Dipartimento, con compiti di prevenzione, monitoraggio e contrasto della diffusione delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, in collaborazione con le associazioni e le cooperative sociali che operano nel settore. Ad esso sono state trasferite le risorse (finanziarie, strumentali ed umane) relative alle competenze in materia esercitate dal Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Come già evidenziato, il DDL originario del Governo (A.S. 2953) indicava nella tabella I allegata allo stesso disegno di legge, unitamente al nome delle sostanze "non medicinali", anche la "quantità" massima al di sopra della quale scatta la sanzione penale in luogo di quella amministrativa. Ora l'individuazione di tale quantità (di tali quantità)  è rinviata a successivo decreto ministeriale.

 

Questa nuova classificazione (che determina numerose modifiche a tutte le disposizioni del testo unico che fanno riferimento alle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope) ha rilevanza per quanto riguarda sia i profili di configuarazione del reato o illecito amministrativo sopra analizzati, sia gli aspetti di carattere prevalentemente sanitario (modalità di prescrizione, dispensazione, produzione etc) (vedi al riguardo i paragrafi seguenti).

Procedure di prescrizione, dispensazione e produzione

Le nuove disposizioni prevedono misure più rigorose in materia di vendita, approvvigionamento, prescrizione e dispensazione dei medicinali.

 

Il nuovo art. 38, commi 1 e 1 bis del TU[45] regola la vendita o cessione, anche a titolo gratuito, delle sostanze di cui alle tabelle I e II. In particolare, essa deve essere fatta per iscritto, in base ad un apposito bollettario “buoni acquisto” definito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è invece necessaria per i medicinali di cui alla tabella II, sezioni D ed E, in caso di vendita o cessione alle farmacie a acquistati presso imprese autorizzate al commercio all’ingrosso. E’ peraltro ora consentito ai farmacisti di acquistare o cedere ad altri farmacisti, con il medesimo bollettario, i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B, C, in caso di urgenza.

 

Il nuovo art. 40 del TU[46] affida al Ministro della salute l’autorizzazione all’immissione in commercio delle confezioni (non è più previsto il parere dell’Istituto superiore di sanità).

 

 Con il nuovo art. 42 del TU[47] si introducono misure volte a disciplinare l’approvvigionamento di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B, e C da parte di alcuni soggetti o categorie professionali (medici, veterinari, direttori sanitari o responsabili di ospedali o case di cura) interessati all’uso terapeutico di tali medicinali. Per tali soggetti è previsto l’obbligo di presentazione di richiesta scritta in triplice copia al farmacista o al grossista. Tale documentazione deve essere conservata dal richiedente e dal destinatario ed inviata alla azienda sanitaria di riferimento.

 

Gli art. 43 [48]e 45 [49] del TU dettano norme compilazione delle ricette, dispensazione dei farmaci e conservazione delle copie delle ricette. Si prevede, ad esempio, la predisposizione di un apposito ricettario approvato con decreto del Ministro della salute. Nella ricetta devono essere indicati dati più dettagliati in merito all’assistito e al medico che ha rilasciato la ricetta ed indicazioni specifiche in ordine al dosaggio, alla posologia ed alla somministrazione del farmaco. Una copia della ricetta deve essere conservata dall’assistito, a fini di garanzia.

La prescrizione e dispensazione dei medicinali di cui alla Tabella II avviene con le seguenti modalità:

-       sezione A (ad eccezione dei medicinali utilizzati nella terapia del dolore): ricetta non ripetibile (autocopiante) per un solo medicinale, per un dosaggio massimo di trenta giorni;

-       medicinali della sezione A  utilizzati nella terapia del dolore: ricetta non ripetibile (autocopiante) per un massimo di due medicinali per un dosaggio non superiore a trenta giorni;

-       sezione B, C, D: ricetta non ripetibile [50];

-       sezione E: ricetta medica ripetibile.

 

Altre norme riguardano la tenuta del registro sul quale deve essere indicato il carico e le scarico delle sostanze e dei medicinali. L’art. 60 del TU[51] dispone la conservazione di tale registro da parte degli enti e delle imprese autorizzate alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell’ultima registrazione. Tale termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all’impiego e per le imprese.

Sempre al fine di potenziare gli strumenti di monitoraggio sulle materie prime, sono state modificate con l’art. 66 del TU[52] alcune disposizioni sulla trasmissione di dati e notizie da parte degli enti ed imprese autorizzate alla produzione, importazione ed esportazione delle sostanze.

Le competenze del Governo, delle regioni, delle province autonome. Le strutture di recupero

Il provvedimento ridisegna il ruolo degli enti territoriali per quanto concerne l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti, anche alla luce del nuovo titolo V della Costituzione.

 

In base al nuovo art. 113 del TU [53], spetta alle Regioni e province autonome disciplinare l’attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi indicati dal testo unico, avuto particolare riguardo alla necessità di garantire uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici e delle strutture private autorizzate che siano in possesso di specifici requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali.

Attraverso l’accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture si deve assicurare altresì la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate.

 

Il nuovo art. 116, comma 1, del TU [54], afferma la libertà di scelta dell’utente tra le strutture pubbliche e le strutture private accreditate, facendo riferimento esplicito ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione. Sempre con riferimento alla medesima disposizione Costituzionale, si subordina l’autorizzazione all’esercizio della attività in questo settore al possesso di specifici requisiti minimi. Rispetto alla legislazione vigente si sottolinea in particolare la presenza di una èquipe specializzata cui concorrono diverse figure mediche e socio sanitarie  (comma 2).

In conseguenza di ciò gli utenti che volessero sottoporsi ad accertamenti diagnostici e seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo possono rivolgersi indistintamente alle strutture pubbliche o alle strutture private accreditate (art. 120 del TU [55]). Nell’ambito delle azioni di prevenzione già assegnate agli enti locali, la nuova normativa riafferma che il perseguimento degli obiettivi possa essere affidato sia alle strutture pubbliche che a quelle private accreditate (art. 114, comma 2 del TU [56]).

 

 

Ai sensi del nuovo art. 117 del TU[57] (e dell’art. 8 quater del D.lgs. n. 502 del 1992, ivi richiamato) l’accreditamento istituzionale è disciplinato dalla Regione prevedendo requisiti ulteriori di qualificazione, funzionali rispetto agli indirizzi dei Piani sanitari regionali (elevati livelli di organizzazione e di assistenza, adeguate dotazioni strumentali e tecnologiche, qualificazione professionale del personale); l'accreditamento ad esercitare per conto del SSN - e l'iscrizione ad un elenco dei potenziali “fornitori” di prestazioni sanitarie o sociosanitarie - è subordinato alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. Lo stato di soggetto accreditato costituisce il necessario presupposto per la stipulazione degli accordi contrattuali [58], rendendo conoscibili tipologia, quantità e qualità delle specifiche attività per le quali è accreditato.

 

In base all’art. 116, commi 6 e seguenti del TU [59], l’accreditamento è condizione necessaria anche per l’accesso ai contributi finanziari di cui agli artt. 128 e 129 del TU, nonché per la stipula delle convenzioni con il Ministero della giustizia di cui all’art. 96 del TU. Fino al rilascio delle nuove autorizzazioni, sono autorizzati all’esercizio delle attività in questo settore gli enti iscritti agli albi regionali e provinciali. Il Ministero della giustizia è tenuto all’elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate.

 

 

Si segnala infine che il nuovo art. 116, comma 5 del TU [60], attribuisce al Governo lo svolgimento di opportune iniziative a livello internazionale per promuovere le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Relazione alle Camere

L‘articolo 122-bis del TU[61] prevede una relazione annuale al Parlamento da parte del Presidente del Consiglio, o da un ministro delegato in materia di politiche antidroga, che recepisca i dati raccolti dalle regioni anche sull’attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e dell’efficacia dei programmi medesimi.

Si segnala che l’art. 131 del testo unico, che prevede una relazione annuale del Ministro per la solidarietà sociale alle Camere, non risulta contestualmente abrogato, così come l’art. 6 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 393 del 1999[62], che prevede una relazione in materia del Dipartimento nazionale delle politiche antidroghe entro il 30 aprile di ogni anno, che riporti tra l’altro anche ”l'elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione”.

Si ricorda al riguardo che l’ultima relazione in materia del 30 giugno 2005 (Doc. XXXIII, n. 5) è stata presentata, ai sensi del citato art. 131, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, che ha la delega da parte del Presidente del consiglio in ordine al coordinamento delle politiche antidroga [63].

 


Articolo 5
(Adempimenti finalizzati all’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero)

 

Con l’obiettivo di proseguire l’aggiornamento dei dati contenuti negli schedari consolari, l’articolo 5, comma 1, autorizza la spesa di 4 milioni di euro, per l’anno 2006, da destinare all’aggiornamento degli schedari medesimi. Tale aggiornamento è volto al proseguimento del lavoro di unificazione dei dati dell’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) con quelli degli schedari consolari - c.d. “anagrafe consolare”.

Il comma 2 reca la norma di copertura: le risorse finanziarie vengono individuate mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 2006-2008, nella UPB di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, prevedendo l’utilizzazione parziale dell’accantonamento previsto per il Ministero degli Affari esteri.

 

La relazione illustrativa precisa che la disposizione in esame è volta ad assicurare “le risorse necessarie al completamento della bonifica degli schedari consolari, propedeutica all’attività di incrocio con i dati dell’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) per la definizione dell’elenco unico dei cittadini italiani residenti all’estero da cui estrarre le liste elettorali”. […] “L’attività di allineamento e di incrocio dei dati, avviata nel 2003, ha già determinato notevoli risultati in termini di bonifica dei dati contenuti negli schedari consolari (vedi infra) […]. Ciononostante è necessaria una ulteriore fase di incrocio e di allineamento dei dati, da effettuare in tempi ristrettissimi vista la prossima scadenza elettorale”.

La relazione tecnica reca ulteriori elementi informativi: essa evidenzia che le operazioni relative alla tenuta degli schedari consolari («Anagrafi consolari») consistono principalmente in attività di bonifica ed aggiornamento dei dati, nella predisposizione della documentazione prevista dalla normativa per l’aggiornamento delle posizioni anagrafiche e nella collaborazione con i comuni italiani per l’aggiornamento dell’AIRE. Nel mese di agosto del 2005, in previsione delle elezioni politiche che si svolgeranno nella prossima primavera, è stato avviata un’operazione straordinaria di interpello postale (cosiddetto mailing), deliberata dal Comitato permanente anagrafico-elettorale (sul quale, vedi infra), con la finalità di ridurre significativamente il numero delle posizioni che compaiono solo negli schedari consolari o solo nell’AIRE, invece che in entrambi gli elenchi; tali posizioni sono complessivamente poco più di due milioni. I 224 uffici all’estero che svolgono funzioni consolari hanno pertanto provveduto all’invio per posta agli interessati del plico secondo le regole definite dal Comitato anagrafico-elettorale; successivamente hanno iniziato a svolgere le attività necessarie per la trattazione dei seguiti. Il costo dell’operazione di mailing, a carico del capitolo 3092 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stato di 6 milioni di euro. Le operazioni relative alla trattazione dei seguiti del mailing sono ancora in corso e richiederanno ancora notevole attività da parte degli uffici della rete diplomatico-consolare prima di poter essere completamente ultimate. Lo svolgimento delle prossime elezioni politiche, che vedranno gli italiani residenti all’estero chiamati al voto per la prima volta per eleggere i propri rappresentanti in Parlamento, comporterà un ulteriore aggravio di lavoro per le sedi consolari, dovendo esse provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e continuando nel contempo ad assicurare la normale erogazione di tutti i servizi consolari.

 

Gli schedari consolari di cui alla disposizione in esame sono disciplinati dall’art. 67 del DPR 200/1967[64], che prevede l’istituzione, presso ciascun ufficio consolare, di uno schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare di competenza. Nello schedario sono annotati: i dati anagrafici dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare; gli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili o una restrizione nell’esercizio degli stessi; ogni altro elemento utile per la tutela degli interessi del cittadino italiano residente all’estero. Lo schedario deve essere il più aggiornato possibile, compatibilmente con le condizioni locali di operatività del consolato.

L’iscrizione nello schedario, peraltro, non è di per sé prova della cittadinanza; tuttavia l’autorità consolare può rilasciare debita certificazione di detta iscrizione.

 

L’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) è costituita, ai sensi della legge 470/1988[65], presso i comuni di nascita o di ultima residenza del cittadino italiano trasferito all’estero o, nel caso di cittadini italiani nati all’estero, presso il comune di Roma. Un’anagrafe cumulativa dei dati contenuti presso i comuni è tenuta dal Ministero dell’interno. Oltre ai dati anagrafici, l’AIRE reca l’indicazione relativa all’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza.

Sono iscritti all’AIRE (L. 470/1988, art. 2, comma 1):

§       i cittadini italiani che si sono trasferiti in modo permanente all’estero e che conseguentemente sono stati cancellati dall’anagrafe della popolazione residente (APR) nell’originario comune di residenza;

§       i cittadini italiani nati all’estero il cui atto di nascita sia stato registrato in Italia;

§       le persone residenti all’estero che acquisiscono la cittadinanza italiana;

§       i cittadini italiani per i quali la residenza all’estero possa essere accertata da un provvedimento dell’autorità giudiziaria;

§       i cittadini italiani nati e residenti all’estero, i cui ascendenti non sono nati, né sono mai stati residenti, in Italia.

L’AIRE viene aggiornata continuamente a seguito delle variazioni che intervengono nel tempo: gli ufficiali di anagrafe dei comuni che eseguono le iscrizioni e le cancellazioni hanno l’obbligo di darne tempestiva comunicazione al Ministero dell’interno, che le comunica a sua volta agli uffici consolari competenti (L. 470/1988, art. 5, comma 1).

L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene (L. 470/1988, art. 1, comma 4) i dati desunti sia dalle anagrafi comunali, sia dalle dichiarazioni rese ai competenti uffici consolari dai cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero o che cambiano la residenza o l'abitazione, ovvero già residenti all'estero alla data dell'entrata in vigore della legge 470/1988[66].

Le notizie recate dalle dichiarazioni in questione sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari consolari; le autorità consolari peraltro, scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al citato art. 1, provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso (L. 470/1988, art. 6, comma 6).

 

I dati contenuti nei due archivi presentano delle discrepanze dovute alle diverse modalità di formazione degli stessi. Nella concreta prassi applicativa della legge 470/1988 non è stato ancora possibile far coincidere esattamente i dati degli schedari consolari con quelli dell’AIRE, nonostante l’art. 8 della stessa legge abbia previsto, contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia[67], lo svolgimento della rilevazione dei cittadini italiani all’estero.

E’ emersa dunque progressivamente l’esigenza di un’unificazione delle due serie di dati, l’impulso decisivo per la quale è stato dato dalla legge 459/2001, che all’art. 5, comma 1, ha disposto, al fine di una corretta predisposizione delle liste elettorali per il voto all’estero, che il Governo provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, mediante unificazione dei dati dell'AIRE e degli schedari consolari.

L’art. 6 del successivo DPR 104/2003[68] ha istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale, con il compito di coordinare e dare impulso alla realizzazione dell’elenco aggiornato in oggetto. I membri effettivi del Comitato sono stati in seguito nominati con Decreto 14 maggio 2004, adottato congiuntamente dai Ministri degli italiani nel mondo, degli Affari esteri, dell’interno e per l’innovazione e le tecnologie.

 

Il Comitato è pienamente operativo dal settembre 2004 ed ha conseguito positivi risultati per quanto concerne l'incremento percentuale di allineamento dei dati delle anagrafi consolari e di quelli presenti in AIRE. Dal giugno 2003 al dicembre 2004 sono state allineate 563.105 posizioni contenute nei soli schedari consolari e non risultanti all’AIRE, con una percentuale di circa l'80% di posizioni allineate presenti nell'elenco rispetto al 66,4% registrato in occasione della consultazione referendaria del giugno 2003[69].

 

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 459 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, del DPR 104 del 2003, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro degli italiani nel mondo, ha pubblicato, con decreto del 18 marzo 2005[70], l'elenco degli Stati e dei territori appartenenti alle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero, nonché il numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero (ricavato dall'elenco aggiornato e quindi in base ai dati AIRE, come previsto dalla norma). Esso risulta così ripartito: Europa 2.000.650; America Meridionale 818.481; America Settentrionale e Centrale: 415.909; Africa, Asia, Oceania e Antartide: 194.549.

Prima delle elezioni politiche previste per il 2006 interverrà un nuovo decreto per l’aggiornamento del numero dei cittadini italiani residenti all’estero;

 

Il 21 giugno 2005, il sottosegretario per gli affari esteri Bettamio, rispondendo presso la Commissione Esteri della Camera ad un’interrogazione[71] sulla partecipazione degli italiani all'estero al voto referendario del 12 e 13 giugno 2005, ha fornito una serie di informazioni sullo stato della questione. In particolare l’esponente del Governo ha precisato che le posizioni presenti esclusivamente negli schedari consolari[72], che non corrispondono ad identiche posizioni nell'elenco aggiornato dei residenti all'estero, ammontano a circa 1.306.000.

 

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 7 dicembre 2005, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione[73] n. 8/00112, approvata dalle Commissioni I e III della Camera il 23 febbraio 2005, concernente l'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.

In essa si precisa che :

1) nel mese di marzo 2005 è stato realizzato l’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero previsto dall’art. 5, comma 1, della legge 459/2001, confrontando i dati contenuti nell’AIRE dei Comuni con quelli degli schedari consolari. A seguito di tale operazione, risultano residenti all'estero complessivamente 3.429.589 connazionali (vedi supra la ripartizione nelle 4 circoscrizioni);

2) dall’elenco aggiornato è stato ricavato, successivamente, l’elenco degli elettori da cui risulta che i cittadini italiani residenti all’estero, che alla data dell’ultimo appuntamento referendario del 12 giugno 2005 avevano diritto al voto, sono complessivamente 2.815.570.

 

Con riferimento agli interventi più recenti disposti in materia, si ricorda che l’art. 2, comma 1, del D.L. 31 marzo 2003, n. 52[74] (conv. L. 122/2003) ha stabilito che il Ministero dell’interno, al fine di realizzare il completamento dell’informatizzazione dell’AIRE e il conseguente aggiornamento, si avvalga dell’INA[75] (Indice nazionale delle anagrafi).

L’art. 1, comma 120, della legge 311/2004[76] ha autorizzato la prosecuzione, nell’anno 2005, dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso le ambasciate e le rappresentanze consolari all’estero con l’obiettivo di consentire il completamento e l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero.

Con le medesima finalità previste dalla disposizione in esame (aggiornamento degli schedari consolari), l’art. 7-sexies del D.L. 7/2005[77] (conv. L. 43/2005) ha autorizzato la spesa, per il 2005, di 2.800.000 euro.

 

 

 


Articolo 5-bis
(Lotta alla contraffazione)

 

L’articolo reca un’ulteriore modifica l’art. 1, co. 7, del D.L. 35/2005[78] (c.d. “decreto-legge sulla competitività”), già modificato dal D.L. 203/2005[79] (art. 2, co. 4-bis, lett. a)), in materia di sanzioni amministrative per acquisto di merci contraffatte.

Il vigente co. 7 dell’art. 1 del D.L. 35/2005 delinea una fattispecie di illecito amministrativo, per la quale si commina una sanzione pecuniaria da 100 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, “per chi acquista o accetta, a qualsiasi titolo, senza averne prima accertata la legittima provenienza, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale”.

L’articolo in commento innalza, quanto al minimo, l’entità della sanzione, portandola da 100 a 500 euro.

 

Ai sensi del citato co. 7, la sanzione è applicata anche ai soggetti che fanno da tramite tra l’acquirente e il venditore, senza aver prima accertata la legittima provenienza delle cose.

La disposizione è finalizzata ad evitare, da un lato, che l’importazione, l’esportazione, o la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni possano trarre in inganno il consumatore, danneggiandolo o recando danno alla produzione nazionale e, dall’altro, che si proceda all’acquisto di merce contraffatta, nonostante la consapevolezza della sua dubbia provenienza.

In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose che, per le loro caratteristiche, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale; inoltre è fatta salva, in modo esplicito, l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 70/2003, recante Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico[80].

Una sanzione amministrativa pecuniaria molto più severa (da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro) è stabilita in relazione alla particolare “qualità” dell’autore dell’illecito acquisto di merce contraffatta, quando cioè questi sia un operatore commerciale, un importatore o, comunque, un soggetto diverso dall’acquirente finale.

Il successivo co. 8 stabilisce che le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni per gli illeciti amministrativi sopra illustrati sono destinate alla lotta alla contraffazione, essendo assegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri. Se le sanzioni sono applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato.

 


 

Articolo 6
(Entrata in vigore)

 

L’articolo 6 si limita a disporre che il decreto-legge in oggetto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (avvenuta in data 30 dicembre 2005).

 

 




[1]     D.L. 31 marzo 2005, n. 45, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

[2] L. 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura.

[3] L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[4] Dati tratti dal Rendiconto generale dello Stato.

[5] L. 23 febbraio-1999, n. 44, Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

[6] Viene stabilito che tale Fondo unificato sia surrogato per le somme da esso corrisposte agli aventi titolo, nei diritti di questi ultimi verso i responsabili dei danni di cui alla medesima legge n. 44 del 1999. Il comma 2 del nuovo articolo 18-bis prevede che il diritto di surroga sia esercitato dalla CONSAP, vale a dire dal concessionario che, a norma dell’articolo 19, comma 4 della legge n. 44 è deputato a gestire, per conto del Ministero dell’interno, sulla base di apposita concessione, il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura. Viene poi previsto (comma 3 dell’articolo 18-bis), che le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due fondi unificati siano versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.

 

[7]     D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

[8]     Si ricorda che la situazione giuridica di indagato permane fino alla formulazione dell’imputazione in uno dei suoi atti tipici (richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, ecc.) ovvero fino al promuovimento dell’azione penale; da tale momento in poi, la persona assume la qualità di imputato.

[9]     Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

[10]    Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[11]    D.L. 6 maggio 2002, n. 83, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2002, n. 133.

[12]    Ai sensi dell’art. 34 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 690/1907, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza “vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni”.

[13]    D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

[14]    Tali requisiti sono stati introdotti dall’art. 8-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (conv. L. 31 maggio 2005, n. 89) Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha novellato l’art. 36, co. 5, del D.Lgs. 139/2000.

[15]    L. 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

[16]    D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[17]    Si veda anche la Nota del Ministero dell’interno n. 2768/2.2 del 25 ottobre 2005 che chiarisce alcuni punti relativi ai procedimenti di competenza degli sportelli unici.

[18]    DPR 10 gennaio 1957 n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

[19]    Possono essere riammessi in servizio gli impiegato cessati dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127 dello stesso T.U. (quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente; e quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni). Può essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio. Anche il dipendente dispensato per motivi di salute può chiedere la riammissione in servizio se in condizioni di svolgere regolarmente il suo lavoro (Consiglio di Stato, Sez. VI, decisione 4 luglio 1994, n. 1129).

[20]    Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 25 maggio 1989, n. 343.

[21]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

[22]    DL 31 marzo 2005, n. 45 (conv. L. 31 maggio 2005, n. 89), Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

[23]    DL 30 giugno 2005, n. 115 (convertito L. 17 agosto 2005, n. 168), Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione

[24]    Un’analoga definizione della “sponsorizzazione” si rinviene nella lettera t) del comma 1 del Testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con specifico riferimento ai programmi radiotelevisivi, secondo cui con tale termine è designato “ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purché non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti”.

[25]   La disciplina sui marchi è stata adeguata alla direttiva n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 del Consiglio, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, mediante il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

[26]   Ai fini di utilizzare un minor numero di unità di personale antincendio la società di gestione aeroportuale può chiedere al direttore di circoscrizione, in questo caso il direttore di circoscrizione aeroportuale di Torino – nonché direttore di aeroporto sia di Torino sia di Cuneo, lo spostamento dell’aeroporto in classi maggiori antincendio per un determinato periodo, anche temporalmente breve.

[27] di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

[28] di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

[29] Con disposizione analoga a quella citata, il comma 153 dell’art. 3 della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) aveva già disposto un incremento di 500 unità della dotazione organica complessiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[30] Pubblicato in GU 22 settembre 2005, n. 221

[31] Recante Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[32] Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

[33] Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.

[34]Recante Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252.

[35] L’aspetto principale del riordino consiste nel passaggio del rapporto di impiego del personale dal regime privatistico ad un’autonoma disciplina di diritto pubblico. 

[36] V. atto n. 588.

[37] Gli altri requisiti sono godimento dei diritti politici; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; titolo di studio della scuola dell'obbligo; qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

[38]    Originariamente, il testo faceva riferimento alle sole isole Eolie, a Lampedusa e a Pantelleria.

[39] Legge 24 novembre1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

[40]   Vedi per entrambe le norme l’art. 3 quinqiesdecies del D.L.

[41]   I tetraidrocannabinoli ed i loro analoghi naturali sono già compresi nella tabella I (vedi art. 14, comma 1, lett. a), numero 6.

[42]   Attualmente riportati nell’allegato III bis del testo unico.

[43]   Art. 4 viciester del D.L.

[44]   Art. 4 quinqiesdecies del D.L.

[45]   Art. 4 viciester del D.L.

[46]   Art. 4 viciester del D.L.

[47]   Art. 4 viciester del D.L.

[48]   Art. 4 viciester del D.L.

[49]   Art. 4 viciester del D.L.

[50]   L’art. 44, comma 9, prevede che anche le ricette dei medicinali di cui alla sezione D siano trattenute dal farmacista; mentre l’art. 45, commi 4 e ss, non sembrano prevedere tale obbligo.

[51]   Art. 4 viciester del D.L.

[52]   Art. 4 viciester del D.L.

[53]   Art. 4 quaterdecies del D.L.

[54]   Art. 4 quinqiesdecies del D.L.

[55]   Art. 4 viciester del D.L.

[56]   Art. 4 viciester del D.L.

[57]   Art. 4 sexiesdecies del D.L.

[58]   Di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992.

[59]   Art. 4 quinqiesdecies del D.L.

[60]   Art. 4 quinqiesdecies del D.L.

[61]   Art. 4 septiesdecies del D.L.

[62]   Ordinamento della Presidenza del Consiglio. L’art. 6 bis è stato introdotto dalla legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003, art. 1, comma 83).

[63]   Cfr, DPCM del 10 giugno 2005.

[64]   D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

[65]   Legge 27 ottobre 1988, n. 470, Anagrafe e censimento degli italiani all’estero.

[66]   I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono dichiararlo all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dal trasferimento (L. 470/1988, art. 6, comma 1).

I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro 90 giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione (L. 470/1988, art. 6, comma 2).

[67]    In realtà il D.L. 3 agosto 2001, n. 312, conv. dalla legge 1° ottobre 2001, n. 358, ha provveduto all’art. 1 al differimento al 21 marzo 2003 della data della rilevazione (si ricorda che l’ultimo censimento nazionale si è tenuto nell’ottobre 2001).

[68]   DPR 2 aprile 2003, n. 104, Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

[69]   Camera dei Deputati, Commissioni riunite I e III, esame della risoluzione 7-00546 (Calzolaio) sull’Anagrafe dei cittadini italiani all’estero, sedute del 15 e 25 febbraio 2005.

[70]   Pubblicato nella G.U. 25 marzo 2005, n. 70.

[71]   Interrogazione 5-04431 (on. Calzolaio).

[72]   Cosiddetto “solo MAE”.

[73]   Camera dei deputati, Risoluzione conclusiva in Commissione n. 8/00112 (Calzolaio ed altri), approvata dalle Commissioni Affari costituzionali ed Esteri il 23 febbraio 2005, concernente l'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.

[74]   D.L. 31 marzo 2003, n. 52, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, recante Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

[75]   L’INA è stato previsto dall’articolo 2-quater del D.L. 392/2000, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26. L’INA è situato presso il Centro nazionale per i servizi demografici di cui al Decreto del ministro dell’interno 23 aprile 2002; il Centro ha il compito di gestire unitariamente le attività relative all’AIRE, alla Carta d’identità elettronica (CIE), all’INA, al SAIA (Sistema di accesso ed interscambio anagrafico) e al Centro di raccolta informatica dei dati comunali sullo stato civile. L’integrazione dell’AIRE alle altre banche-dati anagrafiche mira a consentire una significativa riduzione dei costi e un’accelerazione delle procedure per il completamento dell’informatizzazione e l’aggiornamento dell’AIRE stessa.

[76]   L. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

[77]   D.L.  31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43) recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

[78]    D.L. 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[79]    D.L. 30 settembre 2005, n. 203, Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[80]    La direttiva citata costituisce uno dei cardini del programma di azione e-Europe, varato dalla Commissione europea con l'obiettivo di favorire il passaggio alla cosiddetta “società dell'informazione” mediante la diffusione della cultura informatica presso l'intera popolazione europea e la piena utilizzazione delle nuove tecnologie in ambito economico e sociale.