XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria - D.L. 203/2005 - A.C. 6176 - Lavori preparatori al Senato | ||
Serie: | Decreti-legge Numero: 204 Progressivo: 2 | ||
Data: | 14/11/05 | ||
Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
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Contrasto all’evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria D.L. 203/2005 – A.C. 6176 Lavori preparatori al Senato
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n. 204/2 |
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xiv legislatura 14 novembre 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Bilancio
SIWEB
Dipartimento Finanze
SIWEB
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File: D05203b.doc
I N D I C E
Testo del disegno di legge A.S. 3617
Commissione 1a (Affari costituzionali)
§ Seduta del 26 ottobre 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 26 ottobre 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 27 ottobre 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 27 ottobre 2005 (pomeridiana)
§ Seduta dell'8 novembre 2005 (pomeridiana)
Commissione 10a (Industria, commercio, turismo)
Commissione 11a (Lavoro, previdenza sociale)
Commissione 12a (Igiene e sanità
§ Seduta del 12 ottobre 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 12 ottobre 2005 (pomeridiana)
Commissione Questioni regionali
Commissione 6a (Finanze e tesoro)
§ Seduta del 19 ottobre 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 19 ottobre 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 26 ottobre 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 26 ottobre 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 27 ottobre 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 27 ottobre 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 7 novembre 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 7 novembre 2005 (pomeridiana)
§ Seduta dell'8 novembre 2005 (antimeridiana)
§ Seduta dell'8 novembre 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 9 novembre 2005 (antimeridiana)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 3617
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei
ministri e dal Ministro dell’economia e delle
finanze
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2005 |
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Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziari
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Onorevoli Senatori. – Il provvedimento si propone di intervenire con misure urgenti particolarmente significative al fine di potenziare l’attività di contrasto all’evasione fiscale e di razionalizzare il sistema della riscossione, nonché con altre misure relative all’attività d’impresa.
Il provvedimento si compone di 13 articoli, di cui si illustra qui di seguito il contenuto.
Art. 1 – La norma provvede a dare attuazione all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attraverso la previsione a favore dei comuni di una quota di partecipazione all’accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative ai tributi statali.
L’attribuzione ai comuni della quota di partecipazione rappresenta una valida leva per stimolare ulteriormente gli enti locali a potenziare l’attività in questione.
Si deve, infine, aggiungere che la formulazione della norma consente anche di implementare successivamente la platea dei tributi erariali per i quali si richiede la partecipazione all’accertamento dei comuni, poiché viene previsto, al comma 2, che si possa attuare una graduale estensione della partecipazione anche ad ulteriori tributi, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con il direttore dell’Agenzia del territorio.
Art. 2 – Il comma 1 introduce la facoltà, per gli uffici dell’Agenzia delle entrate, di effettuare controlli dell’esatto e tempestivo adempimento dell’obbligo di versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, con l’obiettivo, in caso di pericolo per la riscossione, di accelerare la stessa mediante la più tempestiva constatazione della violazione e l’emanazione dei successivi provvedimenti, compresa l’iscrizione a ruolo.
Il comma 2 è finalizzato a disciplinare l’esigenza di una efficace azione di contrasto all’evasione fiscale, comportando per l’Agenzia delle entrate la necessità di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di personale dotato di elevata professionalità soprattutto negli uffici del centro-nord, fortemente carenti di organico.
Il numero delle unità da assumere con contratto a tempo indeterminato è stabilito nei limiti della riduzione di organico già effettuata in applicazione della legge finanziaria per il 2005.
In particolare, le risorse aggiuntive previste per il 2006 potranno essere rese disponibili entro un semestre dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tenendo in conto i tempi tecnici di inserimento nell’organico, e sulla base dell’esperienza relativa ai tempi di durata di precedenti operazioni di selezione operate dall’Agenzia.
Per quanto riguarda il comma 3, si rileva che l’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, prevede una serie di interventi finalizzati al rafforzamento del sistema doganale disponendo altresì l’utilizzo, entro il limite di 80 milioni di euro, delle maggiori somme rispetto all’esercizio precedente versate all’Italia dall’Unione europea che, per effetto del numero 3 della lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l’Agenzia delle dogane per l’acquisizione di mezzi tecnici e strumentali nonché finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
Tra i vari interventi definiti dall’Agenzia è stata prevista, per il rafforzamento delle attività di controllo e contrasto alle frodi, anche l’assunzione, per gli anni 2006 e 2007, di 300 unità di personale con contratto di formazione e lavoro, con un onere complessivo nel biennio pari a circa 26 milioni di euro, la cui copertura finanziaria è assicurata dai fondi di cui al sopra citato articolo 1, comma 4, tenuto conto dell’attuale carenza di presenze rispetto alla dotazione organica di circa il 27 per cento con punte che superano il 51 per cento.
In virtù di tali assunzioni l’Agenzia è in grado di riallocare, contestualmente, unità di personale esperto, attualmente impiegato in altre attività, da adibire alle attività di verifica.
Tale operazione consentirà all’Agenzia di rafforzare in modo specifico le attività di controllo e di conseguire, a partire dal 2006, nell’ambito del settore dell’imposta sul valore aggiunto, maggiori diritti accertati per un importo almeno pari a 350 milioni di euro, aggiuntivi rispetto a quanto conseguito nell’anno 2004 (circa 310 milioni di euro) e che, tenuto conto del miglioramento dei meccanismi di controllo, per gli anni 2007 e 2008, aumenterebbero rispettivamente a 364 e 385 milioni di euro.
In merito si precisa che i fondi provenienti dall’Unione europea, di cui alla legge n. 349 del 1989, hanno carattere di ricorrenza; pertanto al termine del biennio 2006-2007, qualora non fosse possibile assumere personale a tempo indeterminato, anche attraverso la conversione dei suddetti contratti di formazione e lavoro, l’Agenzia potrà mantenere il maggior livello di diritti accertati a condizione che per le 300 unità si provveda alla proroga del contratto di lavoro.
Le disposizioni contenute nei commi 8 e 9 rispondono all’esigenza di dirimere dubbi circa la possibilità che i dati desunti dall’esame della documentazione acquisita in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, come previsto dall’articolo 18, comma 3, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, siano del pari utilizzabili in termini presuntivi ai fini dell’accertamento in materia di IVA e di imposte dirette.
L’intervento consente così di superare le cennate difficoltà interpretative e risponde allo scopo di assicurare una migliore tutela degli interessi erariali.
Con i commi da 10 a 12 si mira ad introdurre la facoltà, per gli uffici dell’Agenzia delle entrate, di effettuare controlli sull’esatto e tempestivo adempimento dell’obbligo di versamento delle imposte sui redditi, dei contributi e premi, delle ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta nonché dell’imposta sul valore aggiunto anche prima della presentazione della dichiarazione annuale. In questo modo si consegue l’obiettivo, in caso di pericolo per la riscossione, di accelerarne la tempistica mediante una immediata constatazione della violazione ed una più rapida emanazione dei successivi provvedimenti, compresa l’iscrizione a ruolo.
In materia di agevolazioni concesse ai produttori agricoli per l’acquisto e l’utilizzo dei carburanti, è stato sovente riscontrato che il libretto rilasciato dagli uffici utenti macchine agricole, cosiddetto «libretto U.M.A.» – su cui vengono indicati i requisiti del beneficiario e i quantitativi di prodotto agevolato assegnato annualmente – non è fisicamente mantenuto dal beneficiario, bensì da altri soggetti, quali, ad esempio, il fornitore, le associazioni di categoria, consorzi agrari, eccetera. Pertanto, con il comma 13 si introducono nuove modalità di tenuta del libretto di controllo con l’intento di contrastare diffuse distrazioni di prodotto agevolato verso usi per i quali è prevista l’applicazione dell’accisa piena.
Con il comma 14, infine, si introducono modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale. In particolare, la lettera a) aggiunge, fra gli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, anche le domande di immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. In tal modo, si possono collegare direttamente l’oggetto-auto ed il soggetto-proprietario, per ottimizzare la gestione delle tasse auto e la definizione del numero di auto possedute da un soggetto ai fini del redditometro. Inoltre, per una lettura sistematica e coordinata del testo, si provvede ad eliminare il riferimento, contenuto nella lettera e) del primo comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, alle concessioni in materia edilizia, poiché le stesse sono ricomprese nella successiva lettera e-bis).
La lettera b) esplicita che l’obbligo di dichiarare all’ente gestore dei servizi i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza è a carico dell’utente. Alle aziende, istituti, enti e società compete esclusivamente l’onere di comunicare all’anagrafe tributaria i predetti dati catastali forniti dal soggetto, ogni qualvolta venga stipulato un contratto per il servizio idrico, ovvero di somministrazione di energia elettrica o gas.
Il sesto comma dell’articolo 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 prevede l’obbligo a carico di banche, della società Poste italiane Spa, di intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario, di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria. La lettera c) del comma 14 dell’articolo in commento esclude dai predetti obblighi le operazioni effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario fino a 1.500 euro.
Art. 3 – Malgrado gli efficaci strumenti d’azione e di deterrenza attribuiti alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione con la riforma del 1999 (si pensi, in particolare, all’accesso telematico all’anagrafe tributaria ed al potere di iscrivere ipoteche, di adottare provvedimenti di fermo amministrativo sulle autovetture e di amministrare direttamente, senza l’intervento del giudice dell’esecuzione, le vendite conseguenti all’espropriazione immobiliare), ha continuato a dominare, in molte di queste società, una mentalità non orientata alla massimizzazione delle riscossioni ed alla necessaria trasformazione della propria struttura organizzativa e delle proprie strategie operative in funzione di tale obiettivo.
In sostanza, la maggior parte delle aziende non ha risposto alle legittime aspettative di radicale cambiamento della propria cultura imprenditoriale, pur avendo avuto a disposizione, per un lasso di tempo tutt’altro che trascurabile (i primi due anni di applicazione della nuova normativa), un «paracadute finanziario» (la cosiddetta «clausola di salvaguardia»), consistente nel mantenimento, a carico dello Stato, dello stesso livello di compensi erogati nell’ultimo biennio di vigenza del precedente sistema.
La situazione non è cambiata in modo apprezzabile neppure dopo l’adozione, con i decreti-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di misure dirette ad incrementare i volumi degli incassi da ruolo e a stimolare l’efficienza dei concessionari, quali l’assegnazione di obiettivi di riscossione e la notevolissima riduzione della penalizzazione prevista in caso di rigetto della domanda di inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo. Infatti, la percentuale di conseguimento dell’obiettivo di riscossione fissato, per l’anno 2002, dal citato decreto-legge n. 138 del 2002 è stata pari soltanto al 55 per cento dell’importo, più che realistico, di 2,3 miliardi di euro.
Ad ulteriore dimostrazione di quanto precede, si sottolinea che, dopo la riforma del 1999:
– la capacità di riscossione, da parte delle aziende concessionarie, delle somme iscritte a ruolo è risultata pari, nell’arco di tempo di un triennio (cioè quello nel quale il concessionario esaurisce i tentativi di esazione e presenta la richiesta di riconoscimento dell’inesigibilità del credito), a non più del 5-6 per cento del carico riscuotibile;
– la percentuale delle somme incassate dai concessionari a seguito di procedure esecutive continua ad attestarsi su risultati estremamente deludenti.
Ne deriva che la quasi totalità degli importi riscossi dai concessionari consiste in somme versate spontaneamente dai contribuenti a seguito della notifica della cartella di pagamento e che, quindi, il valore aggiunto derivante dall’attività esecutiva svolta dagli stessi concessionari è praticamente inesistente.
Inoltre, le banche, che sono quasi sempre i soggetti economici di riferimento delle società concessionarie, potrebbero trovarsi, nell’esercizio dell’attività di riscossione coattiva, in posizione di conflitto con il loro interesse al mantenimento dei rapporti con la clientela.
Per giunta, il continuo miglioramento dei servizi di assistenza ai contribuenti, l’incremento delle dichiarazioni telematiche ed il consolidarsi della compliance conducono inevitabilmente all’inaridimento del «magazzino ruoli» e, quindi, alla sostanziale impossibilità, per le società concessionarie, di raggiungere l’equilibrio di bilancio soltanto attraverso i compensi sulle somme riscosse, piuttosto che avvalendosi del sussidio loro concesso sotto forma di contributo fisso a carico del bilancio dello Stato.
Da tali circostanze non consegue, tuttavia, in alcun modo una diminuzione della rilevanza dell’attività di riscossione coattiva, tenuto conto che lo Stato deve aumentare il tasso di assolvimento spontaneo dell’obbligazione tributaria anche attraverso l’effetto di deterrenza che deriva da un efficiente sistema di recupero coattivo.
Da ultimo, occorre considerare che il vigente assetto del sistema di riscossione coattiva comporta un considerevole esborso di denaro pubblico (circa 500 milioni di euro all’anno) a favore di privati, oltre ai costi economici derivanti dal colloquio informatico con le 42 aziende concessionarie che gestiscono i 103 ambiti provinciali del servizio di riscossione e a quelli amministrativi scaturenti dall’esercizio della vigilanza che l’Amministrazione finanziaria è oggi chiamata a svolgere nei confronti di tali aziende.
In tale contesto, si ritiene necessaria una profonda riforma della disciplina della riscossione coattiva dei crediti degli enti pubblici, attraverso il passaggio della titolarità di tale attività dai soggetti privati che agiscono in regime di concessione ad una società per azioni di proprietà pubblica, costituita dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS.
Questa soluzione richiede l’individuazione di misure idonee a «neutralizzare» i problemi che potrebbero nascere dai passaggi dei carichi non riscossi (i cosiddetti «residui di gestione») dagli attuali concessionari alla newco pubblica e delle conseguenti fratture temporali nell’attività di riscossione coattiva.
A tal fine, alla newco sarà concessa la facoltà di acquisire già dalla data di entrata in vigore del decreto-legge le azioni delle attuali società concessionarie, operando come holding. In tal modo, le società preesistenti, divenute di proprietà della stessa newco, potranno continuare ad operare, senza passaggi di residui di gestione, anche dopo la cessazione del regime di concessione; la nuova società pubblica, infatti, sarà legittimata ad esercitare l’attività di riscossione anche mediante soggetti partecipati in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. Ciò, tra l’altro, consentirà alla newco di iniziare ad operare nell’esercizio dell’attività di riscossione coattiva ancor prima del passaggio alla stessa della diretta titolarità di questa attività, previsto per il 10 ottobre 2006, ed acquisire così «sul campo» gli elementi di valutazione necessari a raggiungere il più rapidamente possibile l’obiettivo di ottimizzarne la gestione.
La nuova società pubblica, denominata «Riscossione Spa», potrà acquistare in tutto o in parte (purchè in misura non inferiore al 51 per cento) il pacchetto azionario di ciascuna azienda concessionaria; l’acquisto è condizionato alla constestuale cessione di proprie azioni agli azionisti delle società concessionarie, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale. Sarà, così, garantita la necessaria gradualità nella riconduzione in mano pubblica dell’attività di riscossione coattiva.
Questa fase ha carattere transitorio e terminerà nel 2010, con il riacquisto, da parte dei soci pubblici, delle azioni della newco precedentemente cedute a soggetti privati, nonché della parte delle quote azionarie di minoranza delle società concessionarie in precedenza parzialmente acquistate. Dopo tale scadenza, gli stessi soci pubblici potranno, naturalmente, procedere all’alienazione del 49 per cento del capitale della Riscossione Spa a soggetti privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica.
Si interviene con la decretazione d’urgenza, in considerazione dei tempi tecnici necessari alla sollecita realizzazione delle predette acquisizioni e per conseguire così nel più breve tempo possibile significative riduzioni delle spese connesse allo svolgimento dell’attività di riscossione coattiva dei crediti pubblici ed incrementi dei volumi di incassi di tali crediti.
L’articolo 3, comma 1, abolisce, a partire dal 1º ottobre 2006, il sistema di gestione in concessione dell’attività di riscossione mediante ruolo, attribuendone la titolarità all’Agenzia delle entrate, che la eserciterà tramite un’apposita società.
La costituzione di tale società, ad opera della stessa Agenzia e dell’INPS, è contemplata dal comma 2, che determina, inoltre, in 150 milioni di euro il capitale sociale di avvio della newco.
Il comma 3 individua alcune regole relative alla composizione degli organi sociali della Riscossione Spa.
Il comma 4 consente alla Riscossione Spa di avvalersi di personale dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS ed individua l’oggetto sociale iniziale della newco, facendo riferimento:
– quali attività da effettuarsi ex lege, alla riscossione mediante ruolo ed alla riscossione mediante il modello F23 (articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237);
– quali ulteriori possibili attività, alla riscossione spontanea, alla liquidazione ed all’accertamento delle entrate degli enti pubblici, anche territoriali, e delle società da essi partecipate;
– previa stipula di appositi contratti di servizio, ad altre attività di riscossione strumentali a quelle dell’Agenzia delle entrate.
Al fine di aumentare l’incisività dell’azione di recupero coattivo dei crediti pubblici, il comma 5 introduce il principio della cooperazione tra la newco e la Guardia di finanza, rinviando ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità operative.
Il comma 6 precisa che la Riscossione Spa svolge i suoi compiti senza prestazione di cauzione e che, al pari degli attuali concessionari, ai fini del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è iscritta di diritto all’albo dei soggetti cui gli enti locali possono affidare le sopra citate attività.
Il comma 7, in funzione della sopra richiamata esigenza di contenere il fenomeno dei passaggi dei residui di gestione, prevede che la Riscossione Spa possa acquisire in misura non inferiore al 51 per cento il capitale sociale delle aziende concessionarie (il ramo d’azienda relativo alla riscossione, nel caso di concessioni gestite da banche in forma diretta).
Tale previsione trova il suo fondamento nell’esigenza, ricordata in premessa, di tutela dell’interesse pubblico a contenere gli effetti negativi che sullo svolgimento dell’attività di riscossione coattiva possono derivare dal cosiddetto «passaggio dei residui di gestione», conseguente al cambiamento nella titolarità dell’attività in parola.
Fatto salvo il vincolo della detenzione in mano pubblica della maggioranza del capitale sociale della Riscossione Spa, l’acquisizione in parola è condizionata al contestuale acquisto, da parte degli azionisti delle attuali società concessionarie, di una quota delle azioni della stessa Riscossione Spa; l’individuazione dell’entità del pacchetto azionario da attribuire a ciascun soggetto privato avviene sulla base del rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto.
Gli azionisti delle attuali società concessionarie potranno trasferire a terzi le azioni così acquistate decorsi ventiquattro mesi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
Il comma 8, in considerazione della transitorietà dell’intervento dei citati soggetti privati nel capitale della newco, prevede che, entro la fine del 2010, le azioni acquistate dagli stessi siano obbligatoriamente trasferite a soci pubblici. Entro lo stesso termine, diventano interamente di proprietà della Riscossione Spa gli eventuali pacchetti azionari di minoranza delle attuali società concessionarie eventualmente rimasti di proprietà di privati per effetto dell’acquisizione soltanto parziale di tali società da parte della newco.
Allo scopo di garantire allo Stato che l’ingresso della Riscossione Spa nel capitale delle aziende concessionarie ed i successivi passaggi delineati nei commi precedenti avvengano sulla base di prezzi congrui ed individuati con trasparenza, il comma 9 attribuisce ad advisors specializzati il compito di definire con carattere di generalità i criteri di individuazione di tali prezzi.
Il comma 10 individua le conseguenze delle predette operazioni di acquisizione sulla responsabilità delle società divenute di proprietà della Riscossione Spa, ponendo in capo ai soggetti che hanno ceduto la società concessionaria le conseguenze patrimoniali delle responsabilità amministrative derivanti dall’attività di riscossione svolta dalle stesse società cedute. In tal modo, la nuova società potrà iniziare l’attività di riscossione coattiva senza assumersi l’onere improprio – e paradossale, in quanto andrebbe sostanzialmente a carico del bilancio dello Stato – degli eventuali pregiudizi derivanti dalla precedente gestione.
Ai medesimi fini, i soggetti cedenti sono, inoltre, tenuti a versare le somme dovute per effetto della sanatoria delle irregolarità delle società concessionarie cui eventualmente essi abbiano aderito ai sensi dei commi 426 e 426-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il comma 11, a garanzia delle obbligazioni che derivano dal comma 10, impone ai predetti soggetti un obbligo cauzionale limitato nel tempo (fino al 2010), per un importo pari al 20 per cento di quello della garanzia preesistente.
Quest’ultima, a sua volta, viene svincolata, in quanto, diversamente, graverebbero anche sul socio pubblico i costi di un contratto (quello di garanzia) che sarebbe privo di causa, alla luce delle disposizioni del comma 10.
Ai sensi del comma 12, gli acquisti di cui sopra determinano, per le società concessionarie il cui capitale è stato acquistato almeno per il 51 per cento dalla Riscossione Spa, lo slittamento al 31 ottobre 2008 della presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli in carico alla data del 31 agosto 2005.
Il comma 13 disciplina le modalità ed i termini della restituzione delle anticipazioni nette effettuate in dipendenza dell’obbligo del non riscosso come riscosso dalle società concessionarie acquisite dalla Riscossione Spa.
Il comma 13, lettera a), prevede, per le anticipazioni nette relative ai ruoli erariali, un piano di restituzione decennale che decorre dal 2008, con applicazione di un tasso d’interesse pari all’euribor (euro interbank offered rate) diminuito di 0,60 punti; l’individuazione della tipologia di euribor e della relativa data di riferimento viene rinviata ad un decreto ministeriale.
Il comma 13, lettera b), in una logica di semplificazione degli adempimenti contabili, attribuisce valore di provvedimento di rimborso definitivo agli sgravi provvisori ad alle dilazioni riguardanti le quote di cui alla lettera a).
Fatte salve, ai sensi del successivo comma 35, le convenzioni di definizione automatica già stipulate, ai sensi delle disposizioni preesistenti, tra enti creditori e concessionari, il comma 13, lettera c), individua, quale meccanismo preferenziale di pagamento, la compensazione tra le anticipazioni da restituire (il cui ammontare viene normativamente ridotto del 10 per cento) sulle quote non erariali comprese nelle domande e nelle comunicazioni presentate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge.
In caso di insufficienza delle riscossioni, la restituzione in questione avviene, comunque, in venti rate annuali, decorrenti dal 2008, ad un tasso pari all’euribor diminuito di 0,50 punti; per una più precisa individuazione del tasso da applicare si rinvia, come nella lettera a), ad un decreto ministeriale.
Il comma 13, lettera d), prevede che le anticipazioni nette riguardanti le quote non erariali non comprese in domande di rimborso e in comunicazioni di inesigibilità già presentate siano restituite, per il loro intero ammontare, con le stesse modalità previste dalla lettera c), con un’unica differenza: le rate annuali decorrono dall’anno successivo a quello in cui l’ente creditore emette il provvedimento di riconoscimento dell’inesigibilità.
Il comma 14 prevede l’invio dall’Agenzia delle entrate al Ministro dell’economia e delle finanze dei necessari elementi conoscitivi sull’attività della Riscossione Spa, anche ai fini di un’apposita relazione annuale al Parlamento.
Il comma 15 prevede che – per assicurare la necessaria continuità nelle procedure di riscossione coattiva – a decorrere dal 1º ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari (CNC), che oggi è un consorzio obbligatorio di diritto privato, continui ad operare, ma nella nuova forma della società per azioni, congeniale al nuovo assetto del sistema.
I commi 16 e 17 fissano le necessarie garanzie occupazionali per il personale delle aziende concessionarie, con il mantenimento dei diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il comma 18 stabilisce che restano immutate le norme relative al fondo di previdenza dei lavoratori del settore.
Esso, inoltre, stabilisce il prolungamento del termine entro il quale i lavoratori del comparto esattoriale possono presentare istanza di adesione ai benefìci del cosiddetto «fondo esuberi», nonché l’ampliamento del numero di mesi per il quale tali benefìci possono essere corrisposti. Ciò, tenuto conto dell’esistenza di un consistente avanzo nel relativo fondo di previdenza ed al fine di agevolare l’esodo dei predetti lavoratori e favorire così la riduzione degli oneri per il personale, a vantaggio del bilancio dello Stato.
Il comma 19 estende al personale dell’associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi (ascotributi) e del CNC le garanzie occupazionali di cui ai commi 16 e 17.
Il comma 20 stabilisce che le operazioni previste dai commi 7, 8 e 15 sono esenti dall’imposizione indiretta (tranne che dall’IVA) e dalle tasse.
Il comma 21 stabilisce che la Riscossione Spa deve provvedere ad adottare iniziative dirette a diminuire gli oneri che gravano sul bilancio statale in relazione allo svolgimento delle attività di riscossione coattiva, quantificando l’entità di tale riduzione.
Il comma 22 individua le regole di determinazione dei compensi spettanti alla Riscossione Spa, prevedendo che per il biennio 2007-2008, si applichi il sistema di cui all’articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, 350 (per i ruoli erariali, importo forfetario, diminuito ai sensi del comma 21, e, per gli altri ruoli, aggio sulle somme riscosse), per poi passare ad una remunerazione integralmente ad aggio.
Il comma 23 riconosce alle società concessionarie partecipate dalla newco la permanenza dell’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali; ciò, sempre che tali società possiedano i requisiti normativamente previsti a tale fine.
Il comma 24 consente alle aziende concessionarie che vengono acquisite dalla Riscossione Spa di trasferire ad altre società le attività di riscossione svolte per conto di comuni e province.
Tali ultime società sono iscritte di diritto all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, a condizione che sussistano i predetti requisiti, ed esercitano la predetta attività fino al 31 dicembre 2008, riscuotendo con le modalità previste dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli pregressi. Ciò, fermo restando, naturalmente, il potere dell’ente locale di assumere diverse determinazioni, nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.
Il comma 25 stabilisce che – nei casi in cui non avvenga il trasferimento di cui al comma 24 e sempre salvo diversa decisione dell’ente locale – l’attività di cui allo stesso comma 24 viene gestita dalla Riscossione Spa e della sue partecipate.
Il comma 26 individua il momento in cui saranno restituite le anticipazioni effettuate in dipendenza dell’obbligo del non riscosso come riscosso dalle società concessionarie nelle quali la Riscossione Spa non ha acquisito partecipazioni; ciò, al fine di porre un termine di restituzione anche per tali anticipazioni, termine che, diversamente, rimarrebbe indeterminato.
Il comma 27 stabilisce che le disposizioni del decreto riguardanti i concessionari della riscossione si applicano, in mancanza di diversa disposizione, anche ai commissari governativi incaricati provvisoriamente della riscossione.
Il comma 28 reca una norma di coordinamento indispensabile ai fini del passaggio dell’attività di riscossione dagli attuali concessionari alla Riscossione Spa ed alle sue partecipate. Tale disposizione precisa che, in particolare, la newco e le sue partecipate si sostituiranno alle società concessionarie nell’assoggettamento all’obbligo di versamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un acconto sul riversamento delle somme da incassare nell’anno successivo con il modello F23 (cfr. articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140).
Il comma 29 contiene una norma analoga a quella di cui al comma 28, agli specifici fini dell’applicazione delle deroghe alla normativa in materia di riservatezza dei dati personali.
Per accelerare la definizione degli adempimenti pregressi relativi al CNC e, in tal modo, la stessa trasformazione del CNC in Spa, il comma 30 dispone che il presidente di tale consorzio provveda entro il 31 marzo 2006 all’approvazione dell’ultimo bilancio del cessato consorzio nazionale dei concessionari.
Ai sensi del comma 31, le acquisizioni regolate dal comma 7 sono esonerate dall’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione dell’Agenzia delle entrate, in quanto funzionali al raggiungimento di un obiettivo espressamente posto in via legislativa.
Il comma 32, per evitare situazioni di conflitto di interessi, dispone che nei confronti delle società concessionarie acquisite dalla Riscossione Spa, non si applicano le norme che attribuiscono all’Agenzia delle entrate, azionista della stessa Riscossione Spa, la vigilanza istituzionale sui concessionari.
Il comma 33 dispone l’applicabilità, anche alla fase di transito dai vecchi concessionari non acquisiti dalla Riscossione Spa alla stessa Riscossione Spa, delle norme contemplate nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sul passaggio dei residui di gestione tra concessionari.
Il comma 34 cristallizza, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, l’importo delle cauzioni prestate dalle società concessionarie; ciò, per evitare che in prossimità della chiusura dell’attuale sistema di concessione venga alterata la misura dell’obbligo di garanzia residuale posto a carico degli azionisti di tali società (cfr. comma 11).
In deroga alle norme del comma 13, lettera c), il comma 35 dispone la salvezza delle convenzioni stipulate tra enti creditori e concessionari sulla restituzione delle vecchie anticipazioni effettuate in dipendenza dell’obbligo del non riscosso come riscosso.
Il comma 36 apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
La lettera a), numeri 1), 2) e 3), introduce disposizioni dirette ad ampliare i poteri degli agenti della riscossione in materia di accesso e trattamento dei dati personali, allo scopo di garantire un maggiore efficacia nel contrasto alla cosiddetta «evasione da riscossione».
La lettera b) precisa che la decadenza dei concessionari dal diritto al discarico per inesigibilità per mancato svolgimento delle procedure coattive suggerite dall’Amministrazione si verifica esclusivamente per le azioni esecutive e cautelari. Per le altre azioni, come quelle conservative, risulta, infatti, opportuno riconoscere al concessionario dei margini di autonomia, tenuto conto dell’ineliminabile aleatorietà delle valutazioni circa l’effettiva convenienza dell’esperimento di tali azioni, nonché della circostanza che, comunque, gli stessi concessionari non possono ottenere dall’ente creditore, in caso di inesigibilità, la ripetizione delle spese sostenute per intraprenderle.
La lettera c) precisa che i controlli sulle comunicazioni di inesigibilità vengono svolti a campione; ciò, al fine di evitare il ripetersi delle disfunzioni che caratterizzavano l’applicazione delle norme antecedenti la riforma del 1999. Infatti, sotto la vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, abrogato con il decreto legislativo n. 112 del 1999, la verifica delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità veniva effettuata teoricamente «a tappeto», con l’unico risultato che, in concreto, data la materiale impossibilità di procedere in tal senso – a causa dell’elevatissimo numero di domande e della copiosità dei documenti da esaminare – non poteva essere effettuato alcun controllo. In tale contesto, la previsione dell’individuazione di criteri di campionatura da parte di ciascun ente creditore è funzionale all’esigenza di evitare che vengano scelti campioni non significativi e, quindi, a garantire l’efficacia del controllo.
La lettera d), numero 1), abroga l’articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 112 del 1999, relativo alla restituzione ai concessionari delle anticipazioni effettuate in dipendenza dell’obbligo del non riscosso come riscosso; ciò, in quanto la materia è stata integralmente ridisciplinata nei commi 13 e 26 dell’articolo in esame.
La lettera d), numero 2), proroga al 30 giugno 2006 il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 giugno 2003.
La lettera d), numero 3), come necessaria conseguenza del numero 2), fa slittare dal 1º ottobre 2005 al 1º luglio 2006 il termine dal quale decorre la scadenza di silenzio-assenso entro la quale gli enti creditori devono esaminare le predette comunicazioni di inesigibilità.
Il comma 37 estende agli anni 2005 e 2006 la previsione di un importo complessivo da erogare ai concessionari del servizio nazionale della riscossione a titolo di remunerazione per il servizio svolto. Tale disposizione trova la sua giustificazione nella permanenza, anche nel predetto biennio, di uno scenario operativo di riferimento ancora fortemente influenzato dagli esiti della definizione agevolata introdotta dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, che aveva indotto il legislatore a prevedere, per gli anni 2003 e 2004 (rispettivamente, ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, e della legge 24 dicembre 2003, n. 350), uno speciale regime di remunerazione delle aziende concessionarie, svincolato dal volume delle somme riscosse.
Ne consegue la necessità di riconsiderare, con riferimento agli anni 2005 e 2006, le aspettative in ordine ai volumi di riscossione ricavabili dall’attività di recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo, cui, a legislazione vigente, sarebbe esclusivamente correlata la remunerazione dei concessionari (l’aggio sulle somme riscosse di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999).
La norma in esame è pertanto diretta a sostenere l’equilibrio economico e la copertura dei costi, in gran parte relativi al personale, delle aziende concessionarie, anche alla luce della proroga di due anni (dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2006) della scadenza delle attuali concessioni, disposta dall’articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che presuppone necessariamente un quadro di stabilità per le strutture societarie coinvolte.
Per quanto concerne la copertura finanziaria della norma, agli oneri derivanti dall’erogazione dell’importo previsto per gli anni 2005-2006 potrà provvedersi mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nei limiti della previsione della spesa stanziata e da stanziarsi per gli anni interessati per compensi ai concessionari sui capitoli 3555 e 3565.
Il comma 38 modifica i termini previsti dall’articolo 1, commi 426 e 426-bis, delle legge n. 311 del 2004 con riferimento alla sanatoria delle irregolarità compiute dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione. In particolare:
la lettera a) sposta dal 20 novembre 2004 al 30 giugno 2005 il limite temporale entro il quale le predette irregolarità devono essere state compiute per poter essere sanate;
la lettera b), numeri 1), 2) e 3), apporta al comma 426-bis del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, in materia di comunicazioni di inesigibilità, le variazioni conseguenti allo slittamento dei termini della sanatoria di cui al comma 426 dello stesso articolo (per effetto della lettera a) dello stesso comma 38 e del comma 39), nonché all’anticipazione al 30 settembre 2006 della data di cessazione del sistema di gestione in concessione dell’attività di riscossione coattiva (cfr. i commi 1 e 38, lettera d);
la lettera c) stabilisce che le somme versate per l’adesione alla sanatoria rilevano, nella misura del 50 per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono al versamento. Tale misura è definita in via forfetaria, in considerazione dell’impossibilità di un’analitica individuazione della quota delle somme in parola imputabile, anziché alla sanatoria delle sanzioni amministrative pecuniarie, alla definizione agevolata degli effetti patrimoniali di eventuali dinieghi del discarico per inesigibilità e, quindi, di pagamenti che rileverebbero comunque ai fini delle imposte sul reddito.
Inoltre, lo stesso comma 38, alla lettera d), interviene sulla norma di proroga (articolo 1, comma 427, della legge n. 311 del 2004) delle concessioni del servizio di riscossione, per farne cessare gli effetti al 30 settembre 2006, in coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell’articolo in commento.
Il comma 39 proroga al 29 dicembre 2005 il termine per il pagamento della prima rata della sanatoria di cui sopra.
Il comma 40 introduce modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al fine di potenziarne l’efficacia.
Segnatamente, la lettera a) introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 l’articolo 47-bis, che:
– al comma 1, stabilisce che le visure ipotecarie e catastali necessarie nell’ambito dell’attività di esecuzione immobiliare siano rilasciate gratuitamente da parte degli uffici dell’Agenzia del territorio e che questi ultimi provvedano a svolgere gratuitamente anche le perizie sui terreni da espropriare per i quali gli strumenti urbanistici prevedano la destinazione edificatoria. Tali previsioni traggono la loro ragion d’essere nella circostanza che le citate attività dell’Agenzia del territorio sono finalizzate al soddisfacimento del preminente interesse pubblico al recupero dei tributi evasi e degli altri crediti pubblici. Esse, peraltro, non comportano alcun effetto finanziario per il bilancio dello Stato, tenuto conto che, in caso di inesigibilità, le somme anticipate dagli agenti della riscossione per sostenere gli oneri oggi previsti per le attività in parola sono rimborsate agli stessi a carico dell’erario, con un’inutile partita di giro;
– il comma 2 dello stesso articolo 47-bis contempla, ai medesimi fini e con gli stessi effetti di cui al comma 1, un imposta di registro in misura fissa di 10 euro sui trasferimenti coattivi di beni mobili effettuati nell’ambito della riscossione mediante ruolo.
La lettera b) estende all’espropriazione degli stipendi la procedura esecutiva semplificata oggi prevista per i fitti e le pigioni, anche al fine di deflazionare i procedimenti giurisdizionali civili aventi ad oggetto i pignoramenti presso terzi.
Il comma 41 è diretto a dirimere i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità che, in attesa dell’emanazione del regolamento previsto dal comma 4 dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, possa essere disposto il fermo amministrativo sugli autoveicoli dei debitori morosi sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, relative alle modalità di iscrizione e cancellazione del fermo ed agli effetti dello stesso.
Art. 5 – Con la lettera b) del comma 1 del presente articolo si intende modificare l’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al regime della cosiddetta participation exemption, prevedendo che l’esenzione per le plusvalenze si applichi limitatamente al 95 per cento delle stesse.
Con l’ulteriore intervento normativo di cui alla medesima lettera b) del presente articolo si modifica il periodo minimo di possesso previsto dalla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 87 quale requisito affinché una partecipazione, fermi restando gli altri requisiti previsti, possa rientrare nell’ambito del regime della participation exemption. La modifica, tuttavia, ha effetto solo nel caso in cui a seguito della cessione della partecipazione si realizzi una plusvalenza, in quanto nell’ipotesi di realizzo di minusvalenza resta ferma l’indeducibilità prevista sin dall’entrata in vigore della riforma fiscale attuata con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. A tal fine, gli interventi di cui alle lettere a) e c) del presente articolo sono di mero coordinamento con le norme vigenti anteriormente alla data da cui ha effetto la presente modifica normativa.
Si fa, inoltre, presente che anche ai fini della determinazione del pro-rata patrimoniale resta invariata la disciplina prevista anteriormente alle modifiche attuate dal presente articolo, ed a tale esigenza risponde la modifica attuata con la lettera d).
La norma del comma 2 prevede la proroga per ulteriori due esercizi della disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 344 del 2003. Pertanto, le eventuali plusvalenze relative a partecipazioni che beneficiano della participation exemption realizzate entro il quarto periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 non potranno usufruire della esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente. Si rileva che non è invece prorogata l’efficacia della successiva disposizione contenuta nella lettera d) del comma 1 del citato articolo 4.
Art. 6 – La disposizione modifica la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive delle imprese di assicurazione rendendo irrilevanti, come per il settore bancario, gli accantonamenti, le rettifiche di valore e le riprese di valore su crediti verso la clientela; inoltre riduce, per le imprese di assicurazione, la misura di deducibilità della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni.
Art. 7 – La disposizione prevede una modifica all’articolo 90 del TUIR, rubricato «Proventi immobiliari», che disciplina per le imprese la metodologia di partecipazione al reddito degli immobili non strumentali.
In particolare, viene eliminata la detrazione forfetaria determinata sul canone di locazione dell’immobile attualmente prevista dall’articolo 37, comma 4-bis, del TUIR, e, in sostituzione, prevista la deduzione dal predetto canone delle spese sostenute nel periodo d’imposta, debitamente documentate, riferibili agli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La deduzione, comunque, compete esclusivamente entro il limite del 15 per cento dell’importo. Una volta determinato l’importo della deduzione, resta l’obbligo del raffronto con il reddito medio ordinario dell’unità immobiliare poiché, ai fini reddituali, deve comunque essere assunto il maggiore dei due importi.
Art. 8 - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari). – La disposizione ha la finalità di compensare i datori di lavoro per i maggiori oneri conseguenti al conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari, come previsto dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.
Il comma 1 è finalizzato a facilitare l’accesso al credito delle imprese i cui dipendenti conferiscono il TFR maturando alla previdenza complementare, attraverso l’istituzione di un Fondo di garanzia, alimentato da un contributo dello Stato, che copre il 100 per cento dei finanziamenti, comprensivi degli interessi, concessi ai datori di lavoro a fronte dei versamenti di TFR a forme pensionistiche complementari nel corso del quinquennio 2006-2010.
Il comma 2 prevede, come ulteriore forma di compensazione per le imprese, una riduzione del costo del lavoro mediante l’esonero dal versamento dei contributi sociali, nella stessa percentuale dei versamenti di TFR a forme pensionistiche complementari per ciascun lavoratore, da attuarsi in misura crescente, a partire da 0,12 punti percentuali nel 2006 fino a 0,28 punti percentuali a decorrere dal 2014.
Art. 9. - (Potenziamento strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario). – La norma è diretta a favorire la corretta programmazione della gestione finanziaria delle aziende sanitarie, evitando l’indebolimento degli strumenti di programmazione degli obiettivi di risparmio nel settore sanitario. A tal fine è previsto l’accantonamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri contrattuali nei casi in cui la stipula dei contratti di lavoro relativi ad un determinato periodo non avvenga nell’anno di competenza, anche in conformità alle direttive della Corte dei conti.
In particolare, il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal biennio economico 2006-2007, l’accantonamento nei bilanci regionali delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti e delle convenzioni con il personale sanitario costituisce adempimento, ai fini dell’accesso al fnanziamento integrativo a carico dello Stato, secondo quanto previsto dall’articolo l, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il comma 2 estende tale disciplina anche all’anno 2005.
Art. 10. - (Trasferimento all’INPS di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari). – Le disposizioni in esame sono dirette, dal comma 1 al comma 6, a razionalizzare il sistema delle competenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, al fine di superarne l’attuale frammentazione ed accrescerne l’efficienza e l’efficacia, con effetti finanziari positivi sul sistema della finanza pubblica.
Il comma 1 risolve il problema della frammentazione delle competenze in ordine ai procedimenti relativi alle minorazioni civili, all’handicap ed alla disabilità, che vedono il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali, ciascuno con specifiche competenze. In particolare, la disposizione è diretta a trasferire all’INPS le funzioni residuate allo Stato nelle predette materie, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Ciò, in ragione dell’esperienza e delle risorse professionali e tecnologiche accumulate dall’Istituto, in seguito al trasferimento, ai sensi dell’articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, della funzione di erogazione delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili nonché in seguito all’attribuzione della funzione di concessione dei predetti trattamenti, sulla base di convenzioni stipulate con le regioni, ai sensi dell’articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il comma 2 prevede il trasferimento all’INPS, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni ad esso trasferite.
Il comma 3 disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale trasferito ai sensi del comma 2 e prevede la riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell’economia e delle finanze in misura corrispondente alle risorse trasferite all’INPS.
Il comma 4 prevede che sino all’adozione dei decreti di cui al comma 2 continua ad applicarsi, in materia processuale, la previsione di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ciò al fine di evitare, in attesa dell’adozione dei predetti decreti, incertezze in ordine ai procedimenti giurisdizionali relativi alle minorazioni civili, all’handicap ed alla disabilità.
Il comma 5 prevede che la difesa in giudizio nei procedimenti giurisdizionali relativi alle minorazioni civili, all’handicap ed alla disabilità sia assunta, nella fase transitoria, da funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze ovvero da avvocati dell’INPS.
Il comma 6 prevede l’attribuzione in via diretta ai funzionari e avvocati dell’INPS, che per effetto del complesso della disposizione in esame si può valere della professionalità e delle competenze delle risorse umane trasferite, del compito di rappresentanza e difesa in giudizio.
Il comma 7 prevede che le imprese di tutti i settori, per accedere ai benefìci e alle sovvenzioni comunitarie, sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. La norma è diretta a perseguire un’efficace emersione contributiva attraverso l’unificazione della disciplina dei benefici comunitari e degli appalti pubblici, subordinando l’erogazione dei benefìci derivanti dall’applicazione della normativa comunitaria alla presentazione della medesima certificazione di regolarità contributiva prevista per le imprese affidatarie degli appalti pubblici.
Art. 11. L’articolo reca disposizioni finanziarie per l’attuazione della delega legislativa in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e disposizioni per l’integrazione della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al comma 1, la disposizione prevede, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’esercizio del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, un’autorizzazione di spesa di 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
Il comma 2 prevede l’integrazione di 40 milioni di euro per l’anno 2005 della dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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Relazione tecnica
Allegato
(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
... Omissis ...
Titolo IV
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Art. 51. Attribuzioni e poteri degli uffici dell’imposta sul valore aggiunto.
Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono all’accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l’individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi.
Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell’art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell’articolo 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all’aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell’art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l’adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).
Per l’inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
... Omissis ...
Art. 54. Rettifica delle dichiarazioni.
L’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
L’infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell’art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
L’ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell’art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.
Se vi è pericolo per la riscossione dell’imposta l’ufficio può provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all’accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall’articolo 60, sesto comma.
Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 57, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l’imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonché l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all’accertamento induttivo del volume di affari, di cui all’articolo 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell’indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall’ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.
Art. 54-bis. Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni.
1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.
... Omissis ...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
... Omissis ...
Art. 32. Poteri degli uffici.
Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo articolo 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell’articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l’esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L’ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l’attestazione di conformità all’originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell’articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell’art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
... Omissis ...
Art. 36-bis. Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d’imposta.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre1997, n. 462
Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell’articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
... Omissis ...
Art. 2. Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
1-bis. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione, l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell’unica o ultima rata.
2. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
... Omissis ...
DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 2001, n. 454
Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
... Omissis ...
Art. 6. Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati.
1. Soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, titolari del libretto di controllo rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l’agricoltura presso i depositi fiscali e presso i depositi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, nei limiti delle assegnazioni effettuate dall’ufficio regionale o provinciale, annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto medesimo. Tali annotazioni sono convalidate, all’atto di effettuazione della fornitura, dall’esercente il deposito o da un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso.
2. Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell’anno solare di riferimento, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) annotano sul libretto richiamato al comma 1, i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta di cui all’articolo 2, comma 3.
3. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma 2, specificando l’area di intervento.
4. Le imprese agromeccaniche indicano entro cinque giorni dal termine dei lavori, nel libretto di controllo in loro possesso oppure in schede distinte per cliente e per provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, nonché l’estensione e l’ubicazione delle relative aziende.
5. Il libretto di controllo è tenuto nel rispetto dei princìpi fissati dall’articolo 2219 del codice civile ed è custodito presso la sede dell’impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima scritturazione.
6. Entro il 30 giugno dell’anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all’ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell’anno solare successivo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, nonché le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.
7. Alla dichiarazione prevista dal comma 6 è allegata copia del libretto di controllo con le debite annotazioni; le cooperative allegano, inoltre, un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, nonché copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l’indicazione dei destinatari delle prestazioni.
8. Gli stessi adempimenti previsti dai commi 6 e 7 sono effettuati in caso di cessazione dell’attività nel corso dell’anno, entro trenta giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso del titolare dell’impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell’evento. Nell’ipotesi in cui residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione vengono indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l’utilizzo dei prodotti, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione ai quali si intendono cedere tali prodotti.
... Omissis ...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 605
Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.
... Omissis ...
Art. 6. Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.
Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’imposta sul valore aggiunto, relativamente all’emittente;
b) richieste di registrazione, di cui all’ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d’uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all’elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1º gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonché nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze. Non è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1º gennaio 1978;
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d’imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei relativi certificati, l’indicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i quali è stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l’indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono è cessato anteriormente al 1º gennaio 1978; non è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all’art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e dall’Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1º gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti dall’art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1º gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non è obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1º gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all’accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso è avvenuto anteriormente al 1º gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell’art. 18, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può escludere dall’obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacità contributiva;
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presìdi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all’esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l’autorizzazione all’esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l’esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all’apertura ed al funzionamento di scuole non statali; concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni e ai progettisti dell’opera; domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo;
e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell’opera;
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l’attività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l’attività; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile – sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonché dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1º gennaio 1978;
g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 30 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti;
g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con la modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l’obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all’articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l’attribuzione del numero di codice fiscale. L’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’articolo 4, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell’articolo 4 relativi ai soggetti cui l’indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l’attribuzione di un codice numerico all’Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l’indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all’articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l’adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall’Amministrazione finanziaria.
La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreti del Ministro per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi.
Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore.
Art. 7. Comunicazioni all’anagrafe tributaria.
Gli uffici pubblici devono comunicare all’anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell’articolo 6.
A partire dal 1º luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all’anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell’articolo 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d’ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell’anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all’anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell’articolo 6. Al fine dell’emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza.
Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell’art. 6, ai quali l’anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all’anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l’aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall’art. 35 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o dall’art. 36 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all’anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l’avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l’ordinamento dell’ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all’ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all’ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell’Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all’Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.
... Omissis ...
Art. 13. Sanzioni.
1. È punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni chi:
a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto, richiede più volte l’attribuzione del numero del codice fiscale;
b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo, aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale;
d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
e) non presenta entro il termine prescritto dall’articolo 21 la richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi previste;
f) non ottempera in qualità di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall’articolo 11;
g) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all’articolo 8.
2. Chi omette le comunicazioni previste dall’articolo 7, dal terzo comma dell’articolo 16 e dal primo e dal terzo comma dell’articolo 20 è punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire dieci milioni; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112
Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.
... Omissis ...
Art. 18. Accesso dei concessionari agli uffici pubblici.
1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere agli uffici pubblici, anche in via telematica, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.
3. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela delle riservatezza dei debitori.
Art. 19. Discarico per inesigibilità.
1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all’ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro l’undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonché, nel caso previsto dall’articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel ruolo;
b) la mancata comunicazione all’ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall’ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall’ufficio ai sensi del comma 4;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell’attività di notifica della cartella di pagamento e nell’àmbito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull’esito della procedura.
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell’ufficio di comunicare al concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l’ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.
Art. 20. Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli.
1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza, ovvero l’ufficio indicato dall’ente creditore per le altre entrate, se, a seguito dell’attività di controllo sulla comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell’articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.
2. Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni dell’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
3. In caso di diniego del discarico, il concessionario è tenuto a versare all’ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell’importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all’articolo 17, comma 6, se rimborsate dall’ente creditore.
4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell’importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti.
5. Per le entrate tributarie dello Stato l’ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con decreto ministeriale, sentita la commissione consultiva, sono stabiliti i criteri per procedere alla reiscrizione, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative.
6. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri àmbiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote discaricate.
... Omissis ...
Art. 59. Procedure in corso.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest’ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del presente decreto.
3. Qualora dall’accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilità di procedere nell’azione esecutiva, il concessionario è autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che è esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonché nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all’articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformità alle disposizioni del presente decreto, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per le somme anticipate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilità, il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.
4-bis. Le somme anticipate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari:
a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall’anno 2006; il numero delle rate è individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale sono, altresì, definite le modalità di restituzione;
b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione.
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall’articolo 17, comma 2;
b) non si applica l’articolo 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall’articolo 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;
d) [la comunicazione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1º ottobre 2004];
e) le informazioni di cui all’articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalità e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).
4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilità di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 settembre 2005.
4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall’articolo 19, comma 3, decorre dal 1º ottobre 2005.
... Omissis ...
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Art. 1.
... Omissis ...
426. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1º gennaio 2004. L’importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.
426-bis. Per effetto dell’esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º novembre 2006.
427. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156.
Disposizioni urgenti in materia di entrate.
Art. 1. Disposizioni in materia di versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento.
1. Nell’articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».
2. [Ai fini del versamento dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni sull’utilizzo del criterio previsionale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonché quelle sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal comma 1].
3. In caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d’imposta in corso alla predetta data, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.
4. Resta ferma la facoltà di compensare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell’acconto eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, è prorogato al 30 settembre 2005.
5-bis. Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1º gennaio 2004;
b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.
5-ter. In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine di conseguire, altresì, la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto:
a) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l’articolo 17 è abrogato;
2) all’articolo 25, comma 1, le parole da: «l’ultimo giorno del dodicesimo mese» fino a: «straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio»;
3) all’articolo 43, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi»;
b) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). – 1. Le disposizioni previste dall’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché i termini di decadenza di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all’imposta sul valore aggiunto»;
2) all’articolo 36, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga all’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001»;
c) all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: «il dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «l’undicesimo»;
d) all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 420, le parole da: «comma 416» fino a: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 417, lettera a)»;
2) il comma 424 è abrogato;
e) le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione creditrice.
... Omissis ...
LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
... Omissis ...
Art. 4. Finanziamento agli investimenti.
... Omissis ...
118. Nell’anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell’aggio di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’aggio di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l’aggio, a carico del debitore, previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, l’importo di cui al comma 118 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l’obbligo della redazione bilingue degli atti.
... Omissis ...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
... Omissis ...
Art. 47. Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche.
1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonchè la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
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Art. 72. Pignoramento di fitti o pigioni.
1. L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell’articolo 543 del codice di procedura civile, l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
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Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI
Art. 86. Fermo di beni mobili registrati.
1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
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DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31.
Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.
Art. 1.
1. In relazione all’incremento delle tipologie e del volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché dall’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell’anno precedente, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il penultimo giorno lavorativo dell’anno, dell’1,50 per cento delle somme riscosse nell’anno precedente, ridotto dell’ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3. Per l’anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro.
2. [A decorrere dall’anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano, entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari all’1 per cento della differenza tra il valore delle riscossioni dell’anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente].
3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dal comma 1, sulle riscossioni conseguite nell’anno successivo.
4. Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l’immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, emanato annualmente, sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1; con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di versamento, nonché ogni altra regola tecnica necessaria per l’attuazione del presente articolo.
6. Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall’anno 2004 è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari alla somma versata nell’anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il potere di cui al comma 8, dell’articolo 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell’attività gestionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso può essere esercitato dall’amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.
8. Il potere di cui all’articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso per l’anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui all’articolo 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642
Disciplina dell’imposta di bollo.
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TITOLO VII
VENDITA DEI VALORI BOLLATI
Art. 39. Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.
La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell’intendente di finanza. Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l’inosservanza degli obblighi convenzionali.
Ai soggetti di cui al primo comma compete l’aggio calcolato:
a) sull’ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell’anno, nella seguente misura:
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;
b) sulle somme riscosse all’atto del rilascio del contrassegno di cui all’articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo.
Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.
Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l’aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.
Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.
I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.
I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all’esterno del proprio locale un avviso recante l’indicazione «valori bollati» ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
L’autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata dall’intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.
L’autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata dall’intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all’Erario.
Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell’autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell’aggio, deve essere presentata all’Intendenza di finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell’interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell’accoglimento della rinuncia.
Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.
Il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.
Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell’aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.
Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell’art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi .
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Art. 64 [67, comma 10]. Norme generali sulle componenti del reddito d’impresa.
1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87 ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.
2. Le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 102, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa.
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Art. 87. Plusvalenze esenti.
1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 ed ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b).
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l’esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.
6. Nei casi di cui all’articolo 47, comma 5, alle somme ed al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve ivi previste per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione si applica quanto previsto nei precedenti commi.
7. Nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, l’esenzione di cui al presente articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all’articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
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Art. 90 [57]. Proventi immobiliari.
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell’articolo 70 per quelli situati all’estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
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Art 97. Pro rata patrimoniale.
1. Nel caso in cui alla fine del periodo d’imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all’articolo 87 eccede quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 98, al netto degli interessi attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell’attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all’articolo 87.
2. Per il calcolo dell’eccedenza di cui al primo comma:
a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile dell’esercizio, è rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui all’articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3);
b) non rilevano:
1) le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell’imponibile di gruppo di cui alle sezioni II e III del presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124, comma 1, lettera a), e 138, comma 1, delle predette sezioni;
2) quelle in società il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 115. Tuttavia, nel caso in cui entro il terzo anno successivo all’acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile è rettificato in aumento dell’importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione di cui al primo periodo.
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Art. 101 [66]. Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite.
1. Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a), b) e c), e 2.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell’articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’articolo 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 8.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.
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Art. 106 [71]. Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell’articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio. L’ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell’ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio» iscritte nell’attivo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 112.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare dell’accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.
... Omissis ...
Art. 111 [103]. Imprese di assicurazioni.
1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell’esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.
2. La variazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, relative ai contratti di assicurazione dei rami vita allorché il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati, è diminuita o aumentata dei maggiori o dei minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate, se relative alle partecipazioni di cui all’articolo 87, e degli utili di cui all’articolo 89 esclusi dalla formazione del reddito.
3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell’esercizio in misura pari al 90 per cento dell’importo iscritto in bilancio; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.
4. Le provvigioni relative all’acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l’intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell’attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.
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Art. 144 [109]. Determinazione dei redditi.
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.
2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, commi 1 e 3-bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all’articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all’opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344
Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.
... Omissis ...
Art. 4. Disposizioni transitorie ed entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1º gennaio 2004. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 3, hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere da tale data; tuttavia:
a) resta ferma l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti fino al 30 aprile 2004;
b) per il primo periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1º gennaio 2004, ai fini dell’applicazione della disciplina di contrasto della sottocapitalizzazione di cui all’articolo 98 del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, il rapporto di cui al comma 1 del medesimo articolo è fissato nella misura di cinque a uno;
c) non rientrano nell’esenzione di cui all’articolo 87 ed all’articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal presente decreto legislativo, le plusvalenze relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente;
d) corrispondentemente le svalutazioni delle stesse azioni o quote di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003;
e) le norme di cui al capo VI del titolo II del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, si applicano ai periodi di imposta che iniziano successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione dell’Unione europea al regime di determinazione dell’imponibile ivi previsto;
f) l’eventuale eccedenza delle minusvalenze di cui all’articolo 68, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, ancora non utilizzate alla fine del periodo d’imposta in corso al 2003 può essere portata in deduzione delle future plusvalenze nella stessa percentuale di cui al medesimo comma;
g) per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti di cui all’articolo 87, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, già posseduti o in essere all’inizio del primo periodo d’imposta cui si applicano le disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, il requisito di cui allo stesso articolo 87, comma 1, lettera b), sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d’imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta le disposizioni del citato testo unico; per quelli acquisiti nel periodo d’imposta anteriore a quello di entrata in vigore delle disposizioni del testo unico, come modificate dal presente decreto, il medesimo requisito sussiste se ne è effettuata la classificazione nella medesima categoria nel bilancio relativo al predetto periodo d’imposta;
h) le disposizioni dell’articolo 109, comma 4, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati:
1) in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell’abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto;
2) nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data;
i) in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 109, comma 7, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’8 agosto 2002. Dalla predetta data e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi i comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;
l) per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, come modificate dal presente decreto, l’acconto dell’imposta sul reddito delle società dovuto dall’ente o società controllante secondo le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo II, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, è effettuato assumendo come imposta del periodo precedente quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate;
m) le opzioni di cui agli articoli 117 e 130 del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, possono essere revocate con effetto dagli esercizi relativamente ai quali le norme per la determinazione del reddito d’impresa sono adeguate ai princìpi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE), n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
n) per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli fini dell’imposta sul reddito delle società, la misura dell’acconto è aumentata dal 99 al 102,5 per cento;
o) il limitato concorso alla formazione del reddito imponibile dell’associato delle remunerazioni dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, e l’applicabilità delle ritenute previste dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica alle remunerazioni dedotte nella determinazione del reddito imponibile dell’associante in base alle norme del citato testo unico delle imposte sui redditi prima delle modifiche recate dal presente decreto per le quali rimane il previgente regime fiscale;
p) per le svalutazioni delle azioni o quote operate fino al periodo di imposta antecedente a quello cui si applicano le disposizioni dell’articolo 1 continuano ad applicarsi anche successivamente i criteri di deduzione pro quota stabiliti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; ai fini dell’applicazione delle lettere c) e d), le stesse si considerano integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003;
q) fino a quando, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verrà attuata l’inclusione, tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, gli utili percepiti, anche nell’esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare; sull’ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d’imposta che inizia a decorrere dal 1º gennaio 2004, le società e gli enti indicati nel comma 1 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto.
2. Con la legge finanziaria si provvede al rimborso integrale agli enti locali delle minori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446
Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
... Omissis ...
Art. 7. Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione.
1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, g) dell’ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative.
2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell’esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.
... Omissis ...
Art. 50. Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.
... Omissis ...
1-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005.
... Omissis ...
Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005.
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Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per un più incisivo contrasto del fenomeno dell’evasione fiscale, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE
(Partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale)
1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all’accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali.
2. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale di cui al comma 1. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d’intesa con il Direttore dell’Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.
Articolo 2.
(Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell’Agenzia delle entrate, della Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza)
1. All’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405»;
b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta,».
2. Al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, alle frodi fiscali e all’economia sommersa, nonché le attività connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, è autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2006, di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per l’amministrazione dell’economia e delle finanze e all’incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell’ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell’amministrazione dell’economia e delle finanze, nonché all’incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità. In relazione al maggior impegno derivante dall’attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilità di cui al primo periodo, l’Agenzia delle entrate è autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L’Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l’Agenzia delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici dell’Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.
5. Le intese di cui al comma 59 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.
6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l’espletamento delle ordinarie attività ispettive nell’ambito delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi.
7. Per le finalità di cui al comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell’impiego delle risorse di personale nel contrasto all’economia sommersa, alle frodi fiscali e all’immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno 2005.
8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «o dell’articolo 63, primo comma», sono inserite le seguenti: «, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
9. Al primo ed al secondo periodo, del numero 2), del primo comma, dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti parole: «, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
10. All’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta»;
b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta,».
11. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,».
12. Il quarto comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.
13. Il comma 5 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, è sostituito dal seguente:
«5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei princìpi fissati dall’articolo 2219 del codice civile, è detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed è dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima scritturazione».
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: «concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni e ai progettisti dell’opera», sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi»;
b) nell’articolo 7, quinto comma, dopo le parole: «attivata l’utenza» sono aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»;
c) nell’articolo 7, sesto comma, dopo le parole: «operazione di natura finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro»;
d) nell’articolo 13, primo comma, lettera c), dopo le parole: «codice fiscale», sono aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all’articolo 7, comma 5».
Titolo II
RIFORMA DELLA RISCOSSIONE
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione)
1. A decorrere dal 1º ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2.
2. Per l’immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro.
3. All’atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all’approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dall’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi di personale dell’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:
a) effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b) può effettuare:
1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate;
2) altre attività, strumentali a quelle dell’Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.
5. Ai fini dell’esercizio dell’attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell’Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall’acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate.
9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.
10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l’obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell’attività di riscossione svolta fino alla data dell’acquisto, nonché di quelle dovute per l’eventuale adesione alla sanatoria prevista dall’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall’articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.
12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società acquistate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008.
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d’interesse pari all’euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell’euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d’interesse pari all’euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell’euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall’obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l’intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall’anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità.
14. Il Ministro dell’economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell’attività di riscossione; a tale fine, l’Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell’economia e delle finanze i risultati dei controlli da essa effettuati sull’efficacia e sull’efficienza dell’attività svolta dalla Riscossione s.p.a..
15. A decorrere dal 1º ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari (C.N.C.), previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16.
16. Dal 1º ottobre 2006, i dipendenti delle società non acquistate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1º ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest’ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto personale non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento di miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito.
17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati dall’articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.
19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell’associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest’ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1º ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1º ottobre 2006 alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall’imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.
21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell’attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l’anno 2007, 160 milioni di euro per l’anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
22. Per lo svolgimento dell’attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa acquistate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
b) successivamente, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.
24. Fino al momento dell’eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le società concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d’azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino al 31 dicembre 2008 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l’ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino al 31 dicembre 2008, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell’ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7.
26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità;
b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.
28. A decorrere dal 1º ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini di cui all’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all’articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l’anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all’applicazione delle predette disposizioni.
29. Ai fini di cui al capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all’approvazione del bilancio di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all’obbligo di preventiva autorizzazione.
32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;
2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;
3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere a trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
b) nell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;
c) nell’articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore»;
d) nell’articolo 59:
1) è abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater, è sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006»;
3) al comma 4-quinquies, le parole: «1º ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2006».
37. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 118:
1) le parole: «Nell’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;
2) dopo le parole: «un importo», è inserita la seguente: «annuo»;
b) nel comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».
38. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
b) nel comma 426-bis:
1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;
3) le parole: «1º novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1º ottobre 2006»;
c) dopo il comma 426-bis è inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;
d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
39. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 47, sono inseriti i seguenti: «Art. 47-bis. - (Gratuità di altre attività e misura dell’imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). – 1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e a svolgere gratuitamente le attività di cui all’articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro»;
b) dopo l’articolo 72, è inserito il seguente: «72-bis. - (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). – 1. L’atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l’ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile, l’ordine di pagare:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro».
41. Le disposizioni dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.
42. All’articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole da: «già» a: «2004,» sono sostituite dalla seguente: «autorizzati».
Titolo III
PEREQUAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI
Articolo 4.
(Ambito di applicazione)
1. In anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l’anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo.
(Plusvalenze finanziarie delle società)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 64, comma 1, è sostituito dal seguente: 1. «Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2»;
b) all’articolo 87, comma 1, nell’alinea, dopo le parole: «Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti» sono inserite le seguenti: «nella misura del 95 per cento»; nello stesso comma, lettera a), la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;
c) all’articolo 97, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni sono possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d’imposta»;
d) all’articolo 101, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per i beni di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere b), c) e d), l’applicazione del comma 1 è subordinata all’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente».
2. All’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parola: «secondo» è sostituita dalla seguente: «quarto».
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Banche ed assicurazioni)
1. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell’articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173».
2. All’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole: «in misura pari al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 60 per cento».
3. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,60 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento».
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 7.
(Spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 90, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione»;
b) nell’articolo 144, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, ultimo periodo».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Titolo IV
PREVIDENZA E SANITÀ
Articolo 8.
(Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari)
1. È istituito un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre l’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente anche il ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1º gennaio 2006, è riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari.L’esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all’articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l’importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’I.N.P.S. medesimo. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 46 milioni di euro per l’anno 2006, 53 milioni di euro per l’anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
3. All’articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
(Potenziamento di strumenti di programmazione finanziarianel settore sanitario)
1. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell’ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, a decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 204, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN, nell’ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui al decreto del Ministro della sanità in data 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, e al decreto del Ministro della sanità in data 28 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all’articolo 6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.
2. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell’ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, per l’anno 2005, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo e del personale del comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell’ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui ai citati decreti in data 16 febbraio 2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all’articolo 6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.
Articolo 10.
(Trasferimento all’I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari)
1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell’economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all’I.N.P.S..
4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall’I.N.P.S.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all’I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell’I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S. è liteconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Articolo 11.
(Totalizzazione dei periodi
assicurativi ed integrazione tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311)
1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’esercizio del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
2. La dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata dell’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2005.
Articolo 12.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a 190 milioni di euro per l’anno 2005, 412 milioni di euro per l’anno 2006, 655 milioni di euro per l’anno 2007 e 987 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a) per l’anno 2005, quanto a 190 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) per gli anni successivi, quanto a 86 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante utilizzo di parte delle risorse riveniente dalla soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevista dall’articolo 3, comma 36, lettera d), numero 1);
c) quanto a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in relazione a quanto disposto dall’articolo 3, comma 21;
d) quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per il 2007 e 741 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 2005.
CIAMPI
Berlusconi – Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Tabella A
(prevista dall’articolo 8, comma 2)
2006................................................ |
0,12 punti percentuali |
2007................................................ |
0,16 punti percentuali |
2008................................................ |
0,19 punti percentuali |
2009................................................ |
0,21 punti percentuali |
2010................................................ |
0,23 punti percentuali |
2011................................................ |
0,25 punti percentuali |
2012................................................ |
0,26 punti percentuali |
2013................................................ |
0,27 punti percentuali |
dal 2014.......................................... |
0,28 punti percentuali |
Esame in sede consultiva
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
mercoledì 5 ottobre 2005
552ª Seduta
Presidenza del Presidente
PASTORE
IN SEDE CONSULTIVA
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore FALCIER (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 203, volto ad assicurare un più incisivo contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale e recante altre disposizioni tributarie e finanziarie urgenti. Osserva che il provvedimento è collegato al disegno di legge finanziaria per il 2006, per cui è opportuna la sua immediata entrata in vigore.
Si sofferma, quindi, sui contenuti del decreto-legge. L'articolo 1 regolamenta la partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale, stabilendo una quota di partecipazione del 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo di tributi statali. L'articolo 2, al fine di rafforzare l'attività dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza, prevede che gli uffici competenti, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, possano controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti di imposta. Prevede, inoltre, l'assunzione di nuovo personale e appositi piani di contrasto dell'economia sommersa.
L'articolo 3 sopprime il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e attribuisce le funzioni relative all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante la società "Riscossione s.p.a." da costituire insieme all'INPS entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
L'articolo 4 precisa che in anticipazione di quanto sarà previsto dalla legge finanziaria per il 2006 in materia di perequazione delle basi imponibili, operano le disposizioni dei successivi articoli 5, 6 e 7.
L'articolo 5 introduce modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di plusvalenze e minusvalenze finanziarie delle società, mentre l'articolo 6 interviene nel settore delle banche e delle assicurazioni. L'articolo 7 introduce alcune norme fiscali riguardanti le spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese, in modo da evitare improprie detrazioni o riduzioni di reddito.
L'articolo 8 costituisce un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito per le aziende che scelgono di conferire il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari.
L'articolo 9 prevede misure di potenziamento degli strumenti di programmazione finanziaria per favorire la corretta e ordinata gestione delle risorse nel settore sanitario. Si prevede che le Regioni, per accedere a finanziamenti integrativi da parte dello Stato, devono costituire appositi accantonamenti per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente e convenzionato.
Infine, l'articolo 10 trasferisce all'INPS la competenza in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari e l'articolo 11 prevede la copertura finanziaria per l'attuazione della delega in materia di calcolo dei periodi assicurativi,
Conclude, invitando la Commissione a esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Il senatore VITALI (DS-U) manifesta il dissenso sul parere proposto dal relatore. Osserva che il decreto-legge contiene materie rilevanti ai fini della manovra per il 2006, che dovrebbero essere inserite nel disegno di legge finanziaria. Il Governo, così facendo, ostacola il dibattito parlamentare, con la riserva di porre la questione di fiducia sia sul disegno di legge finanziaria sia sul decreto-legge in esame.
Rileva il mutamento delle linee di politica economica del Governo, che abbandona la strada della riduzione delle aliquote IRPEF con cui alleviare il peso fiscale dei redditi più alti e, sia pure tardivamente, affronta la questione della riduzione del cuneo fiscale che grava sul costo del lavoro.
Ritiene, infine, che l'ipotesi di partecipazione dei Comuni alla lotta all'evasione fiscale, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge, sia del tutto velleitaria, visto che i Comuni non sono dotati di un idoneo apparato tributario; la norma dovrebbe dunque essere integrata con idonee misure organizzative.
Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore. Il decreto-legge, a suo parere, è frutto di una metodologia scorretta che introduce in via d'urgenza norme rilevanti ai fini della manovra finanziaria e priva di significato il dibattito parlamentare, che come al solito si concluderà con la presentazione di un maxi-emendamento sul quale il Governo porrà la questione di fiducia.
Condivide, inoltre, le osservazioni critiche del senatore Vitali sull'articolo 1: si tratta di un'operazione inefficace, poiché i Comuni non dispongono delle strutture idonee a combattere l'evasione fiscale che lo stesso Governo ha incoraggiato con la politica dei condoni.
In realtà, a suo giudizio, la riduzione della spesa graverà sul sistema degli enti locali, secondo un preciso disegno politico che, consapevole dell'insufficienza degli strumenti a disposizione dei Comuni, si appresta ad attribuire loro la responsabilità dell'inevitabile insuccesso.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta, avanzata dal relatore, di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
martedì 25 ottobre 2005
Sottocommissione pareri
258ª Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
IN SEDE CONSULTIVA
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti esaminati. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti )
Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra il disegno di legge in titolo, le cui disposizioni sono prevalentemente da ricondurre alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie", "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", "ordinamento civile", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), della Costituzione, nonché a principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente concernenti il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e in materia di tutela della salute, di cui al comma terzo della medesima norma costituzionale. Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 2, si invita a valutare l'opportunità di specificare se le "ulteriori materie" per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale siano da intendere come ulteriori tributi statali;
- all'articolo 2, comma 2, si invita a valutare l'opportunità di esplicitare che le modalità, anche speciali, di reclutamento del personale - per il quale si prevede l'assunzione a tempo indeterminato - la cui definizione è demandata a decreto ministeriale, siano poste nel rispetto del principio del pubblico concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione; quanto alla possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si osserva come tale disposizione non appaia contrastare con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale - da ultimo con le sentenze n. 34 e 205 del 2004, nonché 190 del 2005 - nel presupposto che detta disposizione sia finalizzata da un lato a garantire la disponibilità di personale specificamente qualificato, consolidando così pregresse esperienze lavorative; dall'altro, che essa non precluda o non riduca irragionevolmente le possibilità di accesso per gli altri aspiranti;
- si segnala che il comma 13 del medesimo articolo 2 modifica una norma contenuta in fonte di rango secondario, in particolare in un decreto ministeriale;
- all'articolo 3, comma 4, lettera b), numero 1), si invita a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni quando le attività in questione riguardino entrate delle regioni o di società da questa partecipate, stabilendo che le attività di cui alla lettera richiamata possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;
- l'articolo 3, comma 36, si intende conforme ai principi costituzionali, nel presupposto che le novelle ivi recate al decreto legislativo n. 112 del 1999 non riguardino la materia di cui all'articolo 15 della Costituzione;
- all'articolo 8, appare incongrua la collocazione della disposizione di cui al comma 3, in materia di tessera sanitaria, all'interno di un articolo incentrato sulla disciplina delle compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR.
Passa quindi a illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull'emendamento x1.1, invitando tuttavia a distinguere l'oggetto della delega così conferita dai principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della stessa;
- parere non ostativo sugli emendamenti 1.11, 1.18 e 1.19, nel presupposto che l'attività regionale di cui si tratta sia quella relativa alle sole autonomie speciali coinvolte nella procedura di acquisizione dell'intesa, richiedendosi in caso diverso, il coinvolgimento di tutte le regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- parere non ostativo sull'emendamento 1.0.7, segnalando tuttavia che il suo comma 2 reca una disposizione incompleta, non essendo indicato l'organo incaricato a provvedere in caso di inerzia dell'Agenzia del territorio;
- parere non ostativo sull'emendamento 1.0.8, osservando tuttavia come la previsione di un vincolo di destinazione delle maggiori entrate conseguite, per finalità riconducibili alla materia delle politiche sociali contrasti con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia;
- parere non ostativo sull'emendamento 2.2, invitando tuttavia a valutare la possibilità di immissione nei ruoli di pubbliche amministrazioni di personale estraneo alle stesse pubbliche amministrazioni, in assenza di procedure selettive, alla luce dei principi in materia di pubblico concorso;
- non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 , riferendo ad essi, in quanto compatibili, le osservazioni già formulate sui medesimi articoli del decreto-legge in titolo.
La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.
Il RELATORE propone, infine, di rinviare ad altra seduta l'esame dei restanti emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
La Sottocommissione concorda.
Il seguito dell’esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.
GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri
mercoledì 19 ottobre 2005
167ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 6a Commissione:
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria : parere di nulla osta;
GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri
mercoledì 26 ottobre 2005
168ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 6a Commissione:
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria : parere su emendamenti in parte favorevole, in parte favorevole con condizioni e osservazioni, in parte di nulla osta con condizioni e osservazioni e in parte contrario;
BILANCIO (5ª)
giovedì 20 ottobre 2005
760ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
IN SEDE CONSULTIVA
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore GRILLOTTI (AN), in ordine al provvedimento in titolo, fa presente, per quanto di competenza, in relazione all’articolo 1, relativo alla partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale, come segnalato nella nota del Servizio del bilancio, che occorre acquisire dei chiarimenti sui parametri adottati per stimare le maggiori entrate correlate al fine di verificare se le stesse compensino i maggiori oneri a carico degli enti locali nelle operazioni di accertamento delle imposte nonché le risorse trasferite ai comuni ai sensi del comma 1. Al riguardo riscontra altresì l’esigenza di valutare l’opportunità di riformulare la norma nel senso di precisare che la quota di partecipazione all'accertamento fiscale che spetta ai comuni, pari al 30 per cento delle somme riscosse, a titolo definitivo, in relazione ai tributi erariali, debba essere calcolata esclusivamente con riferimento alle maggiori entrate accertate, rispetto agli esercizi precedenti, in virtù del suddetto rapporto di cooperazione.
Per quanto attiene all’articolo 2, recante norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza, come segnalato dal Servizio del bilancio, tenuto conto che i commi 1 e 10 prevedono l'accertamento anticipato da parte degli Uffici dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni IVA (comma 1) e dei redditi o dei sostituti d'imposta (comma 10), quando vi sia "pericolo per la riscossione", informa che occorre valutare se le maggiori entrate attese dalla disposizione non rischino di essere vanificate dall’emersione di nuovo contenzioso. In proposito il Servizio del bilancio rileva altresì l’esigenza di acquisire chiarimenti sui parametri adottati per stimare le suddette entrate, con particolare riferimento allo scostamento tra gli effetti sul saldo netto da finanziare e quelli sul fabbisogno statale e sull’indebitamento netto. In ordine al comma 3, che stabilisce che l’Agenzia delle dogane, nelle more dell'espletamento delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato, si avvalga di contratti di formazione e lavoro - la cui copertura viene assicurata dai fondi versati all'Italia dalla Comunità europea per i servizi doganali da essa espletati, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), punto 3, della legge 10 ottobre 1989, n. 349 - segnala che occorre poi verificare la disponibilità delle somme necessarie per procedere alla conclusione dei suddetti contratti acquisendo più dettagliati elementi di quantificazione in proposito e valutando l’opportunità di indicare tali elementi nel testo quale limite alle assunzioni a tempo determinato da effettuare, posto comunque che sembra trattarsi dell’utilizzo di risorse già scontate a legislazione vigente.
Per quanto concerne l’articolo 3, che detta disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione, sopprimendo a decorrere dal primo ottobre 2006 l’attuale sistema di affidamento in concessione del servizio, ed affidando la riscossione alla nuova società per azioni all’uopo costituita entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto- legge, denominata "Riscossione S.p.A.", segnala che occorre valutare se derivino effetti finanziari dai commi 4, che prevede che l’istituenda Riscossione S.p.A. si avvalga anche di personale dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS e possa stipulare appositi contratti di servizio, e 5, che prevede forme di collaborazione con la Guardia di finanza, utilizzando anche le somme le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge n. 488 del 1999.
In merito ai commi 7, 8 e 9 del citato articolo 3 - che prevedono che la nuova società possa acquistare, già nella sua fase iniziale di operatività, totalmente o parzialmente (ma per una percentuale non inferiore al 51 per cento) il pacchetto azionario di ciascuna azienda concessionaria attualmente esistente o il ramo d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione (l’acquisto viene tuttavia condizionato alla contestuale cessione alle società concessionarie di una partecipazione al capitale sociale della Riscossione S.p.A. per una quota totale comunque non superiore al 49 per cento) - il Servizio del bilancio segnala l’esigenza di chiarire a quale prezzo verranno effettuati gli scambi citati, considerato che la valutazione economica del capitale di aziende già operanti sul mercato (quali le attuali concessionarie) può discostarsi notevolmente da quella relativa ad una società da poco costituita (come sarebbe la Riscossione S.p.a.); da ciò consegue che i differenti prezzi di cessione potrebbero generare delle variazioni in termini di fabbisogno di finanziamento da parte della Riscossione S.p.a., che in tali rapporti potrebbe essere il contraente economicamente più debole. Si segnala altresì l’esigenza di acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dalle misure sul trasferimento a Riscossione s.p.a. ovvero il prepensionamento del personale attualmente operante presso il Consorzio nazionale concessionari, le società di riscossione e l’associazione nazionale dei concessionari, ai sensi dei commi da 15 a 19, valutando l’opportunità di precisare i limiti di spesa entro i quali si potrà procedere all’attuazione delle suddette misure nonché i possibili effetti in termini di fabbisogno di ulteriore personale derivanti dai vincoli sul trasferimento territoriale del personale così acquisito stabiliti dal comma 16. Si riscontra altresì l’esigenza di acquisire conferma che non derivino effetti finanziari dalle agevolazioni fiscali previste, ai sensi del comma 20, per le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15.
Per quanto concerne il funzionamento del nuovo servizio pubblico di riscossione il Servizio del bilancio riscontra l’esigenza di acquisire chiarimenti sugli effetti derivanti dal prolungamento del regime della remunerazione forfetaria disposto dai commi 22 e 37 (posto che la legge finanziaria 2004 ne ha previsto la copertura, per un importo di 470 milioni di euro, solo fino al 2004 mentre a decorrere dal 2005, a legislazione vigente, è previsto che il compenso spettante ai concessionari sia costituito esclusivamente dall’aggio sulle somme effettivamente riscosse; non risulta pertanto formulata alcuna norma di copertura salvo presupporre che la copertura sia assicurata dal sistema vigente basato sull’aggio). Un ulteriore aspetto meritevole di chiarimenti riguarda la contabilizzazione degli effetti dello slittamento del termine iniziale di rimborso delle anticipazioni effettuate a favore dello Stato, che sulla base del provvedimento in esame (comma 13) viene posticipato dal 2006 al 2008; infatti, lo slittamento dei costi relativi al 2006 ed al 2007, che produce un minor onere per i due esercizi citati, darà luogo a maggiori oneri negli esercizi 2016-2017 a titolo di rimborso delle citate anticipazioni. La clausola di copertura complessiva del decreto-legge, di cui all'articolo 12, lettera b), prevede invece l'utilizzo delle risorse in questione a copertura degli oneri del provvedimento non solo per gli anni 2006-2007 (come da prospetto riepilogativo), ma in via permanente e facendo riferimento non ad una riduzione, ma alla soppressione della relativa autorizzazione di spesa (di cui all’articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 112 del 1999). Si tratta dunque di chiarire se la quota di onere che tale parte della copertura complessiva va a finanziare nel presente decreto rivesta natura biennale o permanente, adeguando eventualmente il testo del decreto.
In relazione all’articolo 3 il Servizio del bilancio segnala inoltre l’esigenza di acquisire chiarimenti in merito alle variabili relative alla quantificazione del minor gettito derivante dalla disposizione contenuta nel comma 38, lettera c), in cui si stabilisce che le somme versate per l’adesione alla sanatoria rilevano, nella misura del 50 per cento ai fini della determinazione del reddito delle società concessionarie che provvedono al versamento. Tale disposizione pertanto si delinea come un doppio beneficio per i concessionari, legato non solo alla possibilità di sanare le irregolarità commesse, ma anche alla possibilità di dichiarare un importo inferiore di reddito tassabile ai fini IRES e IRAP. La relazione tecnica in merito fornisce il solo dato numerico del maggior costo, senza indicazione delle variabili che influiscono direttamente sul calcolo nonché del meccanismo del saldo/acconto. Ulteriori chiarimenti sarebbero infine necessari con riferimento agli effetti dell’applicazione di un’imposta di registro in misura agevolata e fissa, pari a 10 euro a fronte dell’attuale ammontare di 129 euro (comma 40, lett. a)). Infatti, sarebbe stato opportuno fornire comunque una stima dell’effettivo minor gettito (anche se esiguo) riveniente dalla citata disposizione, che in modo inequivocabile diminuisce l’ammontare dell’imposta di registro gravante sui trasferimenti dei beni mobili di modesto valore, laddove l’eventuale compensazione di tali effetti è demandata ad una situazione futura ed incerta, legata alle possibili maggiori somme da iscrivere a ruolo e riscuotere in relazione ai beni pignorati
In relazione all’articolo 5, che modifica la vigente disciplina in materia di componenti del reddito d’impresa, segnala i rilievi del Servizio del bilancio in merito alla possibilità che dai problemi di coordinamento tra le varie norme fiscali ivi richiamate sorgano situazioni di contenzioso che rischino di inficiare le maggiori entrate attese. Ulteriori effetti negativi rispetto alle entrate attese potrebbero inoltre derivare da modifiche nel comportamento dei soggetti interessati (nel senso di optare, laddove possibile, per il regime fiscale più conveniente). Si riscontrano altresì possibili effetti di minor gettito derivanti dall’introduzione della parziale deducibilità dei costi specificamente inerenti al realizzo delle partecipazioni che possiedono i requisiti "pex", ai sensi del comma 1, lettera a). In conclusione occorre acquisire conferma che la relazione tecnica, nello stimare le entrate associate alle norme in questione abbia tenuto conto, in via prudenziale, dei suddetti fattori di rischio.
In merito all’articolo 6 segnala le osservazioni del Servizio del bilancio sull’esigenza di verificare la quantificazione delle maggiori entrate correlate alle disposizioni ivi indicate con particolare riferimento all’ipotesi di un andamento incrementativo degli accantonamenti della riserva sinistri richiamati al comma 2 e alle stime sulla consistenza e l’andamento degli accantonamenti al fondo rischi sui crediti richiamati al comma 3. Analogamente, in relazione alla stima delle entrate derivanti dall’articolo 7, che modifica l’attuale regime fiscale in materia di reddito dei fabbricati abitativi posseduti dalle imprese, si riscontra l’esigenza di verificare se la relazione tecnica abbia tenuto conto di comportamenti elusivi derivanti dall’alienazione di fabbricati posseduti dalle imprese a persone fisiche che continuano a godere di un computo della base imponibile più favorevole.
In ordine all’articolo 8, che prevede delle compensazioni per le imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari, ritiene che occorre valutare la congruità della formulazione del comma 1, che istituisce un Fondo di garanzia per assicurare l’accesso al credito delle aziende, in termini di tetto di spesa posto che lo stesso comma sembra configurare dei diritti soggettivi. Al riguardo segnala che occorre valutare l’opportunità di prevedere delle forme di modulazione dell’onere idonee ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati ovvero introdurre una clausola di salvaguardia. Analoghe considerazioni valgono per il comma 2 - che riconosce ai datori di lavoro, a titolo di compensazione dei maggiori oneri finanziari sostenuti dagli stessi per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, l'esonero parziale dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989 (Gestioni prestazioni temporanee presso l'INPS) - che essendo già formulato in termini di previsione di spesa, riguardando diritti soggettivi difficilmente compatibili con un limite di spesa massimo, dovrebbe essere opportunamente corredato di un’idonea clausola di salvaguardia. Tale clausola sembra altresì opportuna in relazione all’articolo 11, che, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio del criterio di delega contenuto nella legge n. 243 del 2004, relativo alla totalizzazione dei periodi assicurativi, autorizza la spesa di 160 milioni di euro a decorrere dal 2006; in proposito occorre altresì precisare la cadenza annuale dell’importo indicato.
Segnala poi i rilievi del Servizio del bilancio sulla congruità dei risparmi attesi dall’attuazione dell’articolo 10, con riferimento al subentro dell’INPS nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia, ai sensi dei commi da 1 a 6, e alla condizione posta per l'accesso ai benefici e sovvenzioni comunitarie da parte delle imprese alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, disposta dal comma 7.
Per quanto concerne le disposizioni di copertura finanziaria di cui all’articolo 12, oltre alle osservazioni menzionate in merito all’opportunità di contemplare una o più clausole di salvaguardia finanziaria in relazione agli oneri che sembrano correlati a diritti soggettivi, segnala che il comma 1, lettera a), sembra disporre, in violazione delle norme di contabilità, una copertura a valere di risorse in conto capitale per interventi di natura corrente. In ordine alla lettera b) del medesimo comma ribadisce inoltre l’esigenza di acquisire chiarimenti sull’opportunità di prevedere una copertura permanente per un onere, come quello dell’articolo 3, comma 18, che sembra rivestire una cadenza biennale. Segnala infine l’opportunità di acquisire più complessivi chiarimenti sul prospetto riassuntivo degli oneri da coprire posto che taluni oneri sono esplicitati nell’articolato e altri sono desumibili esclusivamente dalla relazione tecnica (valutando l’opportunità di esplicitare nel testo del decreto anche i suddetti oneri).
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Commissione una nota di chiarimenti.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.
BILANCIO (5ª)
venerdì 21 ottobre 2005
761ª Seduta
Presidenza del Presidente
IN SEDE CONSULTIVA
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il disegno di legge in titolo e che il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione alcune note di chiarimento sui relativi profili finanziari.
Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene che le risposte fornite dal Governo, nella citata documentazione, ai puntuali rilievi del relatore e del Servizio del bilancio appaiono in taluni casi lacunose o insoddisfacenti. In particolare, per quanto concerne l’articolo 1 del disegno di legge in esame, sulla compartecipazione dei Comuni alle attività di contrasto all’evasione fiscale, sottolinea come la norma appaia scritta in maniera generica e affrettata, in quanto non vengono specificate chiaramente le attività di accertamento fiscale che i Comuni dovrebbero porre in essere per poter aver titolo alla quota ivi prevista (30 per cento) delle somme riscosse a titolo definitivo, relativamente a tributi statali. Infatti, sulla base di quanto indicato nella disposizione, potrebbe intendersi che sia sufficiente una qualunque minima segnalazione da parte dei Comuni circa sospette situazioni di evasione fiscale, perché lo Stato centrale sia poi obbligato a versare agli enti locali il 30 per cento dei tributi eventualmente recuperati. Sottolinea pertanto la necessità di prevedere esplicitamente nella norma un meccanismo da cui emerga con chiarezza l’effettiva attività svolta dai Comuni e quindi il loro concreto apporto al recupero dei tributi evasi, in modo da risolvere i problemi finanziari della norma, altrimenti priva di copertura per la parte dei tributi da trasferire ai comuni.
Per quanto concerne poi l’articolo 3, sulla riforma del servizio pubblico della riscossione, prende atto del chiarimento del Governo sulle modalità di remunerazione del predetto servizio, che nel 2005 e nel 2006 avverrà soltanto su base forfettaria, non cumulandosi quindi con la remunerazione mediante aggio, mentre ritiene meno convincenti le risposte sulla copertura delle nuove assunzioni a tempo determinato presso l’Agenzia delle dogane previste dall’articolo 2, comma 3, mediante i fondi versati all’Italia dalla Comunità europea per i servizi doganali da essa espletati, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera i), punto 3, della legge n. 349 del 1989, in quanto si tratta comunque di risorse già scontate a legislazione vigente per una diversa finalità, per cui si dovrebbe definanziare la norma sostanziale.
Analoghe perplessità esprime in merito all’articolo 3, comma 4, che prevede che l’istituenda società Riscossione S.p.A. si possa avvalere anche di personale dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS: le risposte contenute nelle note fornite dal Governo, secondo cui non vi sarebbero oneri aggiuntivi, trattandosi di dipendenti già a carico della pubblica amministrazione, non tengono infatti conto delle inevitabili esigenze di riorganizzazione degli uffici di provenienza dei dipendenti trasferiti, le cui attività dovranno essere affidate ad altro personale, con presumibili nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Si sofferma quindi sull’articolo 8 del disegno di legge in esame, relativo alle compensazioni a favore delle imprese che trasferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Ricorda che da anni sussiste in Italia il problema di avviare un sistema di previdenza integrativa efficiente e funzionale, posto che, in futuro, i trattamenti pensionistici saranno sensibilmente inferiori alla retribuzione percepita nel periodo lavorativo e che, tuttavia, finora i lavoratori hanno manifestato una scarsa propensione ad aderire su base volontaria ai fondi pensione già esistenti, per mancanza di ulteriori quote di risparmio previdenziale disponibile e per resistenze anche culturali e psicologiche. Se dunque il trasferimento diretto delle risorse del TFR alle forme di previdenza complementare appare l’unico modo per reperire i fondi necessari a far decollare il sistema, esprime tuttavia dubbi sul meccanismo proposto dal Governo, posto che non sembra rinvenirsi nello stesso quella convenienza indispensabile per incentivare i lavoratori e le imprese a rinunciare al TFR, che rappresenta per i primi comunque una forma di sicurezza per il futuro e per i secondi una fonte di finanziamento a costi assai contenuti. Di conseguenza, qualora nei prossimi anni non si verificasse l’ampia e spontanea adesione alla previdenza complementare prevista dal Governo, sottolinea che i fondi stanziati dal disegno di legge in esame andrebbero sostanzialmente vanificati. Viceversa, ove le previsioni del Governo fossero invece corrette, negli anni a venire si dovrebbero verificare spostamenti di flussi finanziari di dimensioni tali da rendere assai esigua la copertura predisposta nel disegno di legge in titolo. Ritiene pertanto opportuno una riflessione sull’intera tematica, posta comunque l’urgente necessità di avviare un sistema di previdenza integrativa nel nostro Paese, per i motivi già richiamati.
Sull’articolo 12, si sofferma sulle considerazioni svolte dal relatore in merito alla copertura con risorse di conto capitale per interventi di natura corrente, di cui al comma 1, lettera a). Sul punto, ritiene del tutto insoddisfacente la risposta fornita dal Governo, osservando che la stessa non fornisce alcuna spiegazione esaustiva o risolutiva ai rilievi posti dal relatore, tenuto conto che vengono individuate risorse di copertura di conto capitale per 190 milioni di euro, a fronte di oneri della medesima natura per soli 150 milioni di euro.
Ancora, in merito agli effetti delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 3, comma 20, che secondo il Ministero dell’economia non comporterebbero alcuna perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente poiché riguardanti operazioni societarie prima non previste e introdotte dallo stesso decreto-legge, rileva che tale risposta, seppur condivisibile sul piano generale, potrebbe tuttavia giustificare l’introduzione di nuove agevolazioni fiscali senza la necessaria copertura finanziaria.
Infine richiama la problematica, segnalata dal relatore e dal Servizio del bilancio, sul diverso modo in cui sono stimati gli effetti delle disposizioni in esame sui saldi di finanza pubblica (indebitamento netto, saldo netto da finanziare e fabbisogno finanziario). Sebbene le argomentazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze abbiano un loro fondamento, al di là della correttezza delle stime, resta il problema, accentuatosi nel corso della presente legislatura, della progressiva divaricazione tra i saldi di contabilità economica e quelli di contabilità finanziaria, fenomeno sul quale lo stesso ministro Tremonti, all’inizio della legislatura, aveva manifestato un certo interesse, poi venuto meno. Si tratta invece, a suo avviso, di un punto qualificante della riflessione sulla gestione della finanza pubblica che andrebbe attentamente esaminato.
Il senatore GRILLOTTI (AN) concorda con le perplessità del senatore Morando in ordine alla portata della disposizione di cui all’articolo 1, rilevando la necessità di indicare nella disposizione stessa le attività di accertamento fiscale che i Comuni debbono mettere in atto, al fine di poter compartecipare ad una quota delle maggiori somme recuperate a carico degli evasori fiscali. Tale prescrizione dovrebbe evitare eccessivi margini di discrezionalità e prevedere obblighi precisi a carico degli enti locali, anche al fine di evitare contenziosi con i cittadini.
In merito all’articolo 8 e alla questione del trasferimento del TFR alle forme di previdenza complementare, esprime anch’egli dubbi sulla efficacia di un meccanismo basato sulla semplice adesione volontaristica da parte dei lavoratori, proponendo in alternativa di destinare obbligatoriamente una quota degli accantonamenti del TFR alle forme di previdenza integrativa, ferma restando naturalmente la libertà di scelta del lavoratore in merito ai fondi ai quali aderire. Ritiene che solo in tal modo si potrebbe assicurare il volume di risorse necessario a far decollare in Italia un sistema di previdenza complementare, indispensabile per assicurare negli anni futuri un tenore di vita dignitoso ai lavoratori in pensione.
Il senatore CICCANTI (UDC) concorda con i rilievi critici espressi dal senatore Morando in ordine all’eccessiva genericità della formulazione del predetto articolo 1 del disegno di legge in esame che, in mancanza di una precisa indicazione degli obblighi di accertamento fiscale posti a carico dei Comuni, potrebbe dare adito a ingiustificate pretese di compartecipazione al maggior gettito recuperato anche da parte di enti che si siano limitati a segnalazioni generiche o addirittura pretestuose di sospetti evasori fiscali, senza svolgere una reale attività di verifica e controllo.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito ai rilievi avanzati in ordine all’efficacia del meccanismo di compartecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione fiscale, evidenzia come si tratti di problemi che non attengono ai profili di copertura finanziaria, ma piuttosto a questioni di merito, che sono all’attenzione della competente Commissione finanze e tesoro, anche sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti formulati dall’Associazione nazionale dei Comuni, e che saranno meglio affrontate in sede di esame degli emendamenti al provvedimento già presentati presso la medesima Commissione di merito. Al di là di tali aspetti, sottolinea come finora tutti i tentativi di coinvolgere i Comuni nell’attività di accertamento fiscale siano falliti proprio per mancanza di adeguati incentivi agli enti locali, mentre il meccanismo proposto dal disegno di legge in esame pone rimedio a tale lacuna.
Per quanto concerne poi le osservazioni sugli effetti dell’impiego di personale dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS nell’istituenda società Riscossione S.p.A., di cui all’articolo 3, comma 4, richiama la nota dell’Agenzia delle entrate, allegata alla documentazione già presentata, che ribadisce l’invarianza di oneri per il bilancio dello Stato in merito all’impiego del suddetto personale, trattandosi di dipendenti già in servizio presso la pubblica amministrazione.
Relativamente alle assunzioni a tempo determinato presso l’Agenzia delle dogane, previste dall’articolo 2, comma 3, sottolinea che dalla nota fornita dalla stessa amministrazione interessata emerge con chiarezza la congruità della copertura dei relativi oneri mediante i fondi versati dalla Comunità europea per i servizi doganali espletati dall’Italia, posto che si tratta di risorse disponibili il cui utilizzo è coerente con le finalità della disposizione in esame.
In merito all’articolo 12, in particolare per quanto concerne la copertura dei 150 milioni di euro destinati alla dotazione di capitale iniziale della società Riscossione S.p.A., fa presente che il Governo ha presentato un apposito emendamento, volto a precisare che le necessarie risorse saranno versate per il 51 per cento dall’Agenzia delle entrate e per il 49 per cento dall’INPS, ovvero dai soggetti chiamati a costituire in prima istanza la nuova società. Circa l’articolo 8, rileva che le quantificazioni sui costi necessari per assicurare l’avvio del sistema della previdenza complementare mediante l’utilizzo degli accantonamenti del TFR, sono esattamente le stesse già fornite con riferimento all’Atto del Governo n. 522 (schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari), sul quale le Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati si erano già espresse favorevolmente. Sebbene, a fronte del decreto-legge in esame che appresta la necessaria copertura, il relativo decreto legislativo debba ancora essere adottato, fornisce tuttavia ampie rassicurazioni circa la volontà del Governo di addivenire rapidamente all’emanazione del provvedimento.
Il senatore MARINO (Misto-Com) dichiara la propria insoddisfazione per le risposte fornite dal Governo in ordine alle questioni finanziarie del provvedimento in esame, segnalando l’esigenza di un ulteriore approfondimento. Manifesta comunque la propria contrarietà in ordine all’articolo 12, circa l’utilizzo, ai fini della copertura, della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 14, della legge n. 662 del 1996, relativa agli apporti dello Stato al capitale della Ferrovie dello Stato S.p.A..
Dopo un breve intervento del senatore MORANDO (DS-U), volto a ribadire, in replica al sottosegretario Maria Teresa Armosino, la rilevanza della corretta formulazione dell’articolo 1 sulle modalità di compartecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione anche ai fini della copertura finanziaria, ha la parola il presidente AZZOLLINI, il quale conviene anch’egli sulla rilevanza delle suddette questioni, posto che una indicazione troppo generica dei compiti affidati ai Comuni potrebbe compromettere il raggiungimento degli stessi obiettivi di contrasto dell’evasione fiscale posti dalla norma.
Invita quindi il relatore a valutare, sulla base delle considerazioni emerse dal dibattito e delle delucidazioni fornite dal Governo, la possibilità di predisporre, già nella prossima seduta, una proposta di parere sul testo in esame, da sottoporre al vaglio della Commissione, proponendo, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
BILANCIO (5ª)
martedì 25 ottobre 2005
762ª Seduta
Presidenza del Presidente
IN SEDE CONSULTIVA
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)
Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta del 21 ottobre scorso.
Il relatore FERRARA (FI), alla luce dei chiarimenti emersi dal dibattito, illustra una proposta di parere sul testo, riportata in allegato al resoconto.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver ribadito i chiarimenti già offerti nella documentazione depositata agli atti della Commissione nella scorsa seduta dedicata all’esame del provvedimento in titolo sugli articoli 1 e 2, precisa che le maggiori entrate associate all’articolo 1 devono considerarsi al netto delle somme spettanti ai comuni. La quantificazione dei maggiori accertamenti, infatti, è riferita, prudenzialmente, al solo incremento della capacità operativa dell’Agenzia delle Entrate rispetto a quella già pianificata attraverso le nuove assunzioni. Precisa, altresì, che la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento non comporta oneri ulteriori eccedenti la quota loro spettante in ragione della collaborazione prestata, posto comunque che l’attività amministrativa di controllo e accertamento rimane di completa competenza dell’Agenzia delle Entrate. Esprime poi la contrarietà del Governo rispetto alla condizione indicata al numero 6 in quanto l’articolo 8, comma 2, riguarda la decontribuzione previdenziale e la formulazione proposta dal relatore non rende certa la portata della norma. In relazione poi alla condizione illustrata al numero 2, precisa che la spesa per l’anno 2006 dovrebbe essere indicata in 17 milioni di euro mentre quella per il 2007 in 10 milioni di euro.
Interviene il senatore MORANDO (DS-U) per sostenere che, a suo giudizio, le osservazioni e le condizioni contenute nel parere testè illustrato non sono condivisibili. In particolare, per quanto riguarda lo scostamento tra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e quelli in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni associato all’articolo 2, ricorda che durante le precedenti sedute era stato richiesto un chiarimento, non recepito nella proposta di parere, volto a specificare meglio i criteri utilizzati per la costruzione dei bilanci. In relazione poi all’altro aspetto relativo alle stime di incremento del gettito per effetto del nuovo sistema di riscossione di cui all’articolo 3, non ritiene soddisfacente il chiarimento indicato nel parere.
Ritiene, inoltre, del tutto inaccettabile e potenzialmente suscettibile di determinare un grave precedente, il presupposto di cui alla lettera b) della proposta di parere illustrata. Esso appare infatti in palese contraddizione con il criterio di universalità del bilancio secondo il quale le maggiori entrate affluiscono al lordo, e non al netto, delle maggiori spese sostenute dai comuni per svolgere gli accertamenti. Anche il presupposto successivo ritiene che sia tecnicamente infondato in quanto presenta un tipo di argomentazione viziata di circolarità: il relatore aveva infatti segnalato il rischio di comportamenti elusivi posti in essere dalle imprese in attuazione dell’articolo 7, successivamente il Governo risponde che agli eventuali comportamenti elusivi si provvederà in sede di accertamento. Si tratta quindi di un ragionamento poco condivisibile e che non risolve i rilievi formulati.
Per quanto concerne infine le condizioni rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, condivide quella indicata al numero 1, auspicando che il Governo presenti un emendamento che sia davvero in grado di recepirne i contenuti, mentre su quella di cui al numero 2, ammesso che gli importi indicati dal Sottosegretario siano davvero congrui, ritiene che si utilizzino le risorse già stanziate dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2005 per coprire gli ulteriori oneri recati dal provvedimento in titolo. Si tratta quindi di un caso nel quale una molteplicità di norme trovano coperture sulle medesime risorse, secondo modalità poco rispondenti alle norme di contabilità di Stato.
Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno tener conto delle osservazioni testé svolte dal senatore Morando sul presupposto indicato con la lettera b) che contemperi i chiarimenti offerti dal Governo – volti a confermare che le maggiori entrate scontate in bilancio tengono già conto degli oneri sostenuti dai comuni per svolgere gli accertamenti – e dall’altro il principio di universalità del bilancio. Per quanto concerne l’altra osservazione relativa alla condizione numero 2, rileva che la proposta di parere è finalizzata ad escludere che con le stesse somme si possano coprire due norme di spesa.
Il relatore FERRARA (FI), preso atto dei rilievi emersi, illustra una nuova proposta di parere, anch'essa riportata in allegato al resoconto.
Il senatore MORANDO (DS-U), in dichiarazione di voto contrario, rileva che, a suo giudizio, la nuova proposta non recepisce nessuna delle considerazioni precedentemente svolte.
Accertata la verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la nuova proposta di parere del relatore.
Si passa all’esame degli emendamenti.
Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti, trasmessi dalla Commissione di merito, relativi all’articolo 1 e 2 ovvero recanti articoli aggiuntivi ai suddetti articoli, del provvedimento in titolo. Per quanto di competenza, in ordine all’articolo 1, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non quantificati e non coperti, dagli emendamenti: 1.10, 1.13, 1.0.5 e 1.0.9.
Riscontra, poi, l’esigenza di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: x1.1 (valutando l’opportunità di includervi una clausola di invarianza), 1.1 (in relazione al quale occorre valutare la portata della nozione di "somme recuperate"), 1.8 e 1.9, 1.14 (in conseguenza dell’attribuzione del 50 per cento delle somme riscosse agli enti locali); 1.2 e 1.7 (che estendono il meccanismo di partecipazione dei comuni agli accertamenti fiscali diversi dall’imposta sul reddito delle persone fisiche), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (da valutare in relazione al testo); 1.11, 1.18, 1.19, 1.20 (che prevedono anche il coinvolgimento delle regioni nel suddetto meccanismo di partecipazione agli accertamenti) 1.0.6 e 1.0.7 (in relazione ai quali occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti al fine di valutare la congruità della copertura indicata, peraltro si segnala che nella proposta 1.0.7 coesistono una clausola di invarianza e una copertura). In merito all’articolo 2, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non quantificati e non coperti, dagli emendamenti 2.10, 2.21, 2.22, 2.0.2 e 2.0.3 (che reca impropriamente una copertura permanente di spese non modulabili a valere su risorse quantificate annualmente dalla tabella C della legge finanziaria). Occorre, poi, valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 2.5 (dei cui effetti occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata posto che reca una copertura particolarmente significativa di cui occorre però adeguare la cadenza); 2.7 (di cui occorre valutare se non determini oneri indiretti relativi all'aumento del numero dei membri del consiglio di amministrazione della Simest SpA.); 2.14 (che modifica la disciplina in materia esenzioni IVA); 2.17, 2.18 (relativo alla rettifica delle dichiarazioni sui redditi delle persone fisiche); 2.0.1 (dei cui effetti occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata al fine di verifcare la congruità della copertura); 2.0.7 e 2.0.8 (che prorogano i termini di pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici).
Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi ai suddetti articoli.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sulle proposte 1.10, 1.13, 1.0.5, 1.0.9, 1.1, 1.8, 1.9, 1.14, 1.2 e 1.7. Propone altresì di rinviare l’esame delle proposte 1.11, 1.18, 1.19, 1.20, 1.0.6 e 1.0.7, nonché di tutte le proposte segnalate dal relatore all’articolo 2 al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti dei connessi rilievi finanziari. Rileva infine l’idoneità degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 a recepire la condizione espressa dalla Commissione in relazione all’articolo 1 del testo.
Sulla proposta 1.14 interviene il senatore EUFEMI (UDC) manifestando perplessità per l’avviso contrario del Governo. Si tratta infatti di un emendamento che reca entrate aggiuntive rispetto alle previsioni del Governo, come dichiarato dal Sottosegretario; sono peraltro molto prudenziali (dato che le previsioni di cassa sono molto inferiori rispetto alla competenza).
Il senatore MORANDO (DS-U) fa presente che dato il livello di scarso rigore seguito nel parere sul testo, appare incoerente l’avviso contrario del Governo su emendamenti che peraltro sono migliorativi rispetto al testo stesso.
Il PRESIDENTE propone di esprimere parere condizionato sulla proposta x1.1 al fine di includervi una clausola di invarianza degli oneri, nonché avviso contrario, senza tuttavia l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2 e 1.7, in coerenza col parere reso sul testo. Propone, altresì, di accantonare l’esame delle proposte indicate dal Governo, di esprimere avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.8, 1.9, 1.14, 1.10, 1.13, 1.0.5 e 1.0.9 e di indicare nel parere che le proposte 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 risultano idonee a recepire la condizione già espressa sull’articolo 1 del testo.
Propone infine di rinviare il seguito dell’esame dei restanti emendamenti.
Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere sugli emendamenti del seguente tenore: "La Commissione, esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione, nonché agli articoli da 1 a 2 del decreto-legge ovvero quelli recanti articoli aggiuntivi ai suddetti articoli, ad eccezione delle proposte 1.11, 1.18, 1.19, 1.20, 1.0.6, 1.0.7, 2.10, 2.21, 2.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.5, 2.7, 2.14, 2.17, 2.18, 2.0.1, 2.0.7 e 2.0.8, esprime parere non ostativo sull’emendamento x1.1 a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, venga introdotta al capoverso 44 una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, inoltre, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 1.1, 1.8, 1.9, 1.14, 1.10, 1.13, 1.0.5 e 1.0.9, parere contrario sulle proposte 1.2 e 1.7 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati rilevando, in particolare, l’idoneità delle proposte 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 a recepire la condizione espressa in ordine all’articolo 1 del testo.".
Il seguito dell’esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3617
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto dei seguenti chiarimenti offerti dal Governo:
a) che lo scostamento tra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno e di indebitamento delle pubbliche amministrazioni delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 2 è essenzialmente ascrivibile al divario tra le stime relative all’accertamento, assunte ai fini del saldo netto da finanziare, e quelle relative alle riscossioni effettive, utilizzate sia ai fini del fabbisogno che ai fini dell’indebitamento netto;
b) che il tasso di interesse applicato per la restituzione rateale ai concessionari delle somme da essi anticipate in virtù dell’obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, non possa comunque determinare in futuro effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato in quanto qualunque futura variazione dei tassi non farà venir meno il differenziale di tasso a favore dello Stato;
c) che la posposizione al 2008 della restituzione degli importi di cui alla lettera b), ai sensi del citato comma 13, viene posta a decorrere dal 2008, a fronte della copertura di cui all’articolo 3, comma 36, che decorre dal 2006, determinando maggiori entrate per lo Stato per gli anni 2006 e 2007;
d) che i compensi per l’attività di riscossione mediante ruolo stabiliti dall’articolo 3, comma 22, assicurano la copertura di tutti i costi del sistema, ivi compresi quelli originati dal trasferimento alla Riscossione s.p.a. del personale del comparto esattoriale di cui ai commi 16, 17 e 19 del medesimo articolo;
e) che le agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 20, non determinano alcuna perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente poiché riguardano operazioni societarie che in mancanza del provvedimento in esame non avrebbero avuto luogo;
f) che l’importo di 470 milioni di euro previsto dall’articolo 3, commi 22 e 37, quale remunerazione per l’attività di riscossione coattiva dei ruoli erariali negli anni 2005 e 2006 determina un onere sostitutivo e comunque non superiore rispetto a quello derivante, per il suddetto biennio, dall’attuazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999;
g) che l’applicazione dell’imposta di registro agevolata di cui all’articolo 3, comma 40, sulle vendite di beni mobili effettuate dai concessionari non determina un minor gettito consentendo il buon fine di aste per beni mobili di modesto valore pignorati che altrimenti andrebbero deserte;
h) che le stime di incremento del gettito per effetto del nuovo sistema di riscossione di cui all’articolo 3, non risultano compromesse dalla sanatoria intervenuta a seguito dell’articolo 12 della legge n. 289 del 2002 (cosiddetta "rottamazione dei ruoli"), in quanto tale sanatoria ha operato su ruoli emessi in tempi sensibilmente lontani i cui effetti sono stati sterilizzati in sede di quantificazione,
nel presupposto che:
a) gli oneri derivanti ai Comuni dall’espletamento dei compiti ad essi attribuiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, siano coperti dalla quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi ivi indicati;
b) le maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame sono state stimate al netto degli oneri derivanti allo Stato dalla corresponsione ai Comuni della quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi ai sensi all’articolo 1, comma 1;
c) eventuali comportamenti elusivi in attuazione dell’articolo 7 potranno trovare argine, come rilevato dal Governo, nella ordinaria attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, ricorrendone le condizioni;
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
1) che l’articolo 1 sia riformulato in modo tale da precisare che la quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi indicati all’articolo 1, comma 1, da corrispondere ai Comuni sia calcolata in ragione delle entrate aggiuntive accertate e riscosse in virtù della partecipazione dei comuni ai relativi accertamenti fiscali;
2) che all’articolo 2, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nell’ambito della relativa quota individuata dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 13.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007.";
3) che all’articolo 3, comma 4, dopo la parola: "avvalendosi" siano inserite le altre: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,";
4) che all’articolo 3, comma 8, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale."
5) all’articolo 8, comma 1, terzo periodo, le parole: "copre l’intero ammontare" siano sostituite dalle altre: "copre fino all’intero ammontare";
6) all’articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: "nella misura" siano sostituite dalle altre: "fino alla misura massima";
7) all’articolo 11, comma 1, sia inserita una clausola di salvaguardia, riguardando l’onere ivi indicato dei diritti soggettivi che andrebbero correlati ad una previsione di spesa anziché un limite massimo di spesa, e dopo le parole: "160 milioni" sia inserita la seguente: "annui";
8) sia soppresso il comma 2 dell’articolo 11 e ,conseguentemente, all’articolo 12, comma 1, lettera a), le parole: "190 milioni" siano sostituite dalle altre: "150 milioni".
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3617
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto dei seguenti chiarimenti offerti dal Governo:
a) che lo scostamento tra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno e di indebitamento delle pubbliche amministrazioni delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 2 è essenzialmente ascrivibile al divario tra le stime relative all’accertamento, assunte ai fini del saldo netto da finanziare, e quelle relative alle riscossioni effettive, utilizzate sia ai fini del fabbisogno che ai fini dell’indebitamento netto;
b) che il tasso di interesse applicato per la restituzione rateale ai concessionari delle somme da essi anticipate in virtù dell’obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, non possa comunque determinare in futuro effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato in quanto qualunque futura variazione dei tassi non farà venir meno il differenziale di tasso a favore dello Stato;
c) che la posposizione al 2008 della restituzione degli importi di cui alla lettera b), ai sensi del citato comma 13, viene posta a decorrere dal 2008, a fronte della copertura di cui all’articolo 3, comma 36, che decorre dal 2006, determinando maggiori entrate per lo Stato per gli anni 2006 e 2007;
d) che i compensi per l’attività di riscossione mediante ruolo stabiliti dall’articolo 3, comma 22, assicurano la copertura di tutti i costi del sistema, ivi compresi quelli originati dal trasferimento alla Riscossione s.p.a. del personale del comparto esattoriale di cui ai commi 16, 17 e 19 del medesimo articolo;
e) che le agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 20, non determinano alcuna perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente poiché riguardano operazioni societarie che in mancanza del provvedimento in esame non avrebbero avuto luogo;
f) che l’importo di 470 milioni di euro previsto dall’articolo 3, commi 22 e 37, quale remunerazione per l’attività di riscossione coattiva dei ruoli erariali negli anni 2005 e 2006 determina un onere sostitutivo e comunque non superiore rispetto a quello derivante, per il suddetto biennio, dall’attuazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999;
g) che l’applicazione dell’imposta di registro agevolata di cui all’articolo 3, comma 40, sulle vendite di beni mobili effettuate dai concessionari non determina un minor gettito consentendo il buon fine di aste per beni mobili di modesto valore pignorati che altrimenti andrebbero deserte;
h) che le stime di incremento del gettito per effetto del nuovo sistema di riscossione di cui all’articolo 3, non risultano compromesse dalla sanatoria intervenuta a seguito dell’articolo 12 della legge n. 289 del 2002 (cosiddetta "rottamazione dei ruoli"), in quanto tale sanatoria ha operato su ruoli emessi in tempi sensibilmente lontani i cui effetti sono stati sterilizzati in sede di quantificazione,
nel presupposto che:
a) gli oneri derivanti ai Comuni dall’espletamento dei compiti ad essi attribuiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, siano coperti dalla quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi ivi indicati;
b) le maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame sono state stimate al netto degli oneri derivanti allo Stato dalla corresponsione ai Comuni della quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi ai sensi all’articolo 1, comma 1, e tenuto conto che dovranno essere separatamente iscritte in bilancio le maggiori entrate al lordo del contributo dell’accertamento dato dai comuni e le spese relative all’erogazione della quota indicata al citato comma;
c) eventuali comportamenti elusivi in attuazione dell’articolo 7 potranno trovare argine, come rilevato dal Governo, nella ordinaria attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, ricorrendone le condizioni;
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
1) che l’articolo 1 sia riformulato in modo tale da precisare che la quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi indicati all’articolo 1, comma 1, da corrispondere ai Comuni sia calcolata in ragione delle entrate aggiuntive accertate e riscosse in virtù della partecipazione dei comuni ai relativi accertamenti fiscali;
2) che all’articolo 2, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nell’ambito della relativa quota individuata dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro per l’anno 2006 e 10 milioni di euro per l’anno 2007.";
3) che all’articolo 3, comma 4, dopo la parola: "avvalendosi" siano inserite le altre: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,";
4) che all’articolo 3, comma 8, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale."
5) all’articolo 8, comma 1, terzo periodo, le parole: "copre l’intero ammontare" siano sostituite dalle altre: "copre fino all’intero ammontare";
6) all’articolo 11, comma 1, sia inserita una clausola di salvaguardia, riguardando l’onere ivi indicato dei diritti soggettivi che andrebbero correlati ad una previsione di spesa anziché un limite massimo di spesa, e dopo le parole: "160 milioni" sia inserita la seguente: "annui";
7) sia soppresso il comma 2 dell’articolo 11 e ,conseguentemente, all’articolo 12, comma 1, lettera a), le parole: "190 milioni" siano sostituite dalle altre: "150 milioni";".
BILANCIO (5ª)
mercoledì 26 ottobre 2005
763ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
IN SEDE CONSULTIVA
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il relatore FERRARA (FI) ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha reso parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo concernenti gli articoli 1 e 2, ovvero recanti articoli aggiuntivi ai suddetti articoli, ad eccezione delle proposte 1.11, 1.18, 1.19, 1.20, 1.0.6, 1.0.7, 2.10, 2.21, 2.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.5, 2.7, 2.14, 2.17, 2.18, 2.0.1, 2.0.7 e 2.0.8, per le quali richiama le considerazioni già svolte in sede di illustrazione. Passa quindi ad illustrare gli emendamenti riferiti all’articolo 3 del medesimo disegno di legge, nonché recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 3 (ad esclusione delle proposte 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.8). Per quanto di competenza, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non quantificati e non coperti, dagli emendamenti 3.1, 3.2, 3.5, 3.13, 3.23, 3.24, 3.25, 3.27, 3.35, 3.45, 3.63, 3.66, 3.67, 3.69, 3.74, 3.75 e 3.0.9.
Fa poi presente che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 3.3 (in relazione al quale occorre verificare se possano derivare oneri dalla previsione, alla lettera c), della facoltà della società Riscossione S.p.A. di avvalersi del personale di Poste Italiane S.p.A.); 3.4 (in relazione alla quale occorre verificare la possibilità da parte dell'Inps di partecipare al capitale sociale di Riscossione S.p.A. senza determinare oneri per la finanza pubblica); 3.22 (che prevede l'acquisizione del parere di esperti esterni alle società concessionaria); 3.29 e 3.30 (che prevedono l’obbligo di conservare al personale la posizione lavorativa presso l’amministrazione di provenienza); 3.26, 3.34, 3.46, 3.47, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.6 e 3.0.7 (per le quali occorre acquisire una relazione debitamente verificata degli effetti al fine di valutare la congruità delle rispettive coperture); 3.31 e 3.32 (osservando che per tali emendamenti sarebbe necessario inserire una clausola di invarianza degli oneri al fine di evitare che le norme emanande ivi previste in materia di trattamento di fine rapporto possano determinare effetti finanziari); 3.33 (che riduce la facoltà di ricorso al fondo esuberi); 3.36 (limitatamente alla lettera a) e 3.37 (in relazione all’esigenza di verificare se la sostituzione della nozione di "società concessionarie" con quella di "aziende concessionarie" sia suscettibile di determinare effetti finanziari); 3.54 (in ordine alla quale occorre valutare se l’applicazione della dilazione di cui al comma 13 per le fattispecie di cui al comma 26 sia suscettibile di determinare oneri); 3.58 (che sopprime l’autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione ai trasferimenti di rami d’azienda da parte delle società cedenti); 3.64 (che sopprimendo alcuni poteri in materia di pignoramento in capo alla Riscossione S.p.A. sembra suscettibile di ridurre l’operatività della suddetta società); 3.71 e 3.72 (in merito alle quali occorre valutare se le forniture gratuite di dati da parte dell'ACI ad enti pubblici possano rientrare nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ente); 3.0.11 e 3.0.12 (che dispongono il differimento dell’emanazione dei provvedimenti relativi alla rivalutazione dei canoni demaniali). Rileva che non vi sono infine osservazioni sui restanti emendamenti relativi all’articolo 3.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti relativi agli articoli 1 e 2, richiamati dal relatore e precedentemente accantonati, in quanto suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri. In particolare, si pronuncia in senso contrario anche sull’emendamento 2.5, sottolineando che la copertura ivi richiamata, mediante l’aumento delle accise sui tabacchi lavorati, non appare opportuna.
Viceversa, formula avviso favorevole sugli emendamenti 2.21 e 2.22, osservando che non comportano oneri, in quanto il decreto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 426, della legge n. 311 del 2004, ivi richiamato, che disciplina le modalità di applicazione della sanatoria dei concessionari, è in fase di ultimazione e sarà a breve pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, la fissazione del termine di versamento "entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto" dà garanzia affinché il versamento della prima rata sia effettuato entro la fine del corrente anno, senza effetti per la finanza pubblica. In merito all’emendamento 2.7, concernente modifiche alla SIMEST S.p.A., fa presente che eventuali modifiche al numero dei componenti del Consiglio di amministrazione della suddetta società non comportano oneri per l’erario, tenuto conto che la SIMEST S.p.A. non è ricompresa nell’ambito del bilancio del settore pubblico allargato.
Analogamente, rileva non vi sono effetti negativi di gettito associati alla proposta 2.14, la quale anzi si pone a garanzia dell’amministrazione finanziaria, in quanto finalizzata a stabilire che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, la data di effettuazione delle operazioni aventi per oggetto oro diverso da investimento e oro in lamina è quella risultante dagli atti di accertamento definitivo dell’amministrazione finanziaria o da eventuali sentenze passate in giudicato, e non quella delle eventuali risultanze contenute nella contabilità degli interessati (che potrebbero anche essere alterate). Esprime altresì avviso favorevole sulle proposte 2.17 e 2.18, evidenziando che le stesse non comportano effetti di gettito, trattandosi semplicemente di un riallineamento dei termini di riferimento per la valutazione di alcune spese ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi. Infatti, in considerazione della recente riduzione dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi (da cinque a quattro anni), si è posta l’esigenza di adeguare anche la disposizione secondo la quale, in caso di determinazione sintetica da parte del fisco del reddito complessivo netto in relazione a spese per incrementi patrimoniali, le stesse si presumono sostenute con redditi conseguiti nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque anni precedenti. A tal fine, mediante gli emendamenti in esame si prevede che le spese si presumono sostenute con redditi conseguiti nell’anno in cui le spese stesse sono state effettuate e nei quattro precedenti, ovvero nello stesso numero di anni in cui i termini per l’accertamento non sono ancora scaduti.
Per quanto concerne gli emendamenti 2.0.7 e 2.0.8, fa presente che anche in tal caso non sono riscontrabili effetti negativi di gettito, in quanto tali norme si riferiscono alle procedure di comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni, riducendo il tempo di riscossione delle imposte dovuto ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Evidenzia, infatti, che le nuove procedure prevedono, per le dichiarazioni inviate con mezzi telematici dagli intermediari abilitati, che gli esiti della liquidazione vengano comunicati con lo stesso mezzo telematico all’intermediario che ne ha curato la trasmissione, con l’obbligo, da parte di quest’ultimo, di portarli tempestivamente a conoscenza ai contribuenti interessati a pena di pesanti sanzioni. In questo modo vengono ridotti i tempi per la notifica al contribuente della comunicazione, ciò che compensa certamente l’allargamento da trenta a sessanta giorni del termine entro il quale il contribuente deve effettuare il versamento di quanto dovuto.
In merito agli emendamenti relativi all’articolo 3, ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo, si pronuncia in senso contrario su tutti quelli segnalati dal relatore come suscettibili di comportare nuovi e maggiori oneri, ovvero minori entrate non quantificati e non coperti. Esprime invece avviso favorevole sulla proposta 3.24, sottolineando l’opportunità di fornire identiche garanzie contrattuali a tutti i lavoratori del comparto esattoriale che verranno trasferiti alla istituenda Riscossione S.p.A., indipendentemente dalla società di provenienza, per quanto concerne in particolare gli aspetti della mobilità e i miglioramenti economici contrattuali tabellari. Fa inoltre presente che tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi, essendo limitata ai benefici riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria in corso di rinnovo, con esclusione quindi di quelli successivi.
Parimenti, sottolinea che non derivano effetti finanziari negativi dalla proposta 3.66, la quale anzi appare virtuosa in quanto, elevando da tre milioni di lire a ottomila euro la soglia al di sopra della quale il concessionario della riscossione ha la facoltà di attivare le procedura di espropriazione forzosa e di vendita immobiliare, si producono sensibili risparmi per l’amministrazione pubblica, considerando gli elevati costi associati all’espletamento di queste procedure. Analogamente, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 3.75, che mira a dare un’interpretazione autentica del comma 13-ter dell’articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2002, nel senso di non procedere alla escussione coattiva dell’IVA relativa ai servizi svolti dagli Istituti di vigilanza a mezzo di guardie giurate dipendenti, eliminando così un contenzioso da tempo in atto, fermo restando che non dovranno essere restituite eventuali somme già incamerate dall'erario. Per quanto poi riguarda le proposte 3.74 e 3.0.9, di analogo contenuto, le quali assegnano una rivendita di generi di monopolio alle ricevitorie del gioco del lotto (cosiddetti ex lottisti), non ritiene che tali disposizioni possano comportare alcun onere, posto che esse innovano rispetto alla disciplina attuale, sostanzialmente nel solo fatto di consentire l’apertura della rivendita di generi di monopolio anche qualora la distanza da un’altra rivendita già esistente sia inferiore a 200 metri.
Relativamente agli altri emendamenti illustrati dal relatore, esprime avviso contrario sulla proposta 3.3, in quanto non appare ammissibile che Poste italiane S.p.A. possa entrare nel capitale dell’istituenda Riscossione S.p.A., né che il relativo personale possa essere utilizzato nella medesima Riscossione S.p.A, posto che, non essendo un soggetto di diritto pubblico, Poste Italiane S.p.A. non rientra fra gli enti creditori del sistema di riscossione mediante ruolo. In merito all’emendamento 3.4, circa la partecipazione dell’INPS al capitale sociale di Riscossione S.p.A. senza determinare oneri per la finanza pubblica, propone di accantonare tale proposta, in quanto appare necessario un ulteriore approfondimento.
Evidenzia poi la possibilità di oneri relativamente alla proposta 3.22, mentre esprime avviso favorevole alle proposte 3.29 e 3.30, che prevedono l’obbligo di conservare al personale la posizione lavorativa presso l’amministrazione di provenienza, in quanto si tratta di proposte che chiariscono la posizione giuridica del personale dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS di cui Riscossione S.p.A. si potrà avvalere; pertanto non comportano oneri. Si pronuncia altresì in senso contrario sugli emendamenti 3.26, 3.34, 3.46, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.6 e 3.0.7, in quanto manifestamente onerosi e provvisti di copertura non congrua, mentre concorda con la necessità di inserire una clausola di salvaguardia in merito alle proposte 3.31 e 3.32.
Infine, con riferimento ai rimanenti emendamenti relativi all’articolo 3, fa presente di non avere osservazioni da formulare, ad eccezione di quelli segnalati dal relatore, sui quali si riserva tuttavia di replicare in altra seduta.
Il senatore MICHELINI (Aut) ritiene che le proposte 1.11 (per quanto concerne le lettere a) e b)), 1.18 e 1.19 siano prive di problemi finanziari, posto che si limitano a prevedere la partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al fianco dei Comuni, all’attività di accertamento di cui all’articolo 1, comma 1 del testo. Sottolinea la rilevanza di tale aspetto, posto che la competenza dei suddetti Enti territoriali in materia di entrate è espressamente garantita da norme dei relativi statuti che hanno rango costituzionale e non possono quindi essere derogate da leggi ordinarie.
Per quanto concerne l’emendamento 2.5, non condivide i rilievi espressi dal relatore e dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, evidenziando che la quantificazione dell’onere ivi indicata è corretta e che la copertura risulta di tipo adeguato.
Il senatore MORANDO (DS-U), a proposito dell’emendamento 1.11, rileva che l’alinea della disposizione appare non oneroso, in quanto si limita a riaffermare un principio già contenuto nella legislazione vigente, in merito alla compartecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al gettito erariale, per cui è evidente che il 30 per cento delle eventuali maggiori entrate accertate spettanti ai Comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del testo, dovrebbero comunque essere assegnate al netto delle quote riservate alle predette Regioni e Province. Viceversa, ritiene che derivino nuovi o maggiori oneri dalle lettere a) e b) dello stesso emendamento 1.11, che appaiono identiche agli altri emendamenti 1.18 e 1.19.
Sull’emendamento 2.5, premesso che la copertura ivi indicata appare particolarmente ampia, ritiene che lo stesso potrebbe, ove necessario, essere riformulato a tetto di spesa. Ritiene poi che non possano essere esclusi a priori effetti finanziari negativi circa l’emendamento 2.7, posto che la SIMEST S.p.A. è comunque una società a partecipazione pubblica. Manifesta inoltre perplessità circa gli emendamenti 2.0.7 e 2.0.8 osservando che l’allargamento del termine entro il quale effettuare i versamenti potrebbe comunque comportare effetti negativi in termini di cassa. Relativamente alla proposta 3.24, sottolinea che, ampliando le categorie di personale che verranno trasferite al Riscossione S.p.A. per le quali non è possibile ricorrere alle procedure di mobilità, si crea un irrigidimento nella gestione della futura società, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che dovrebbero essere adeguatamente coperti.
Esprime poi la propria contrarietà alle norme di cui agli emendamenti 3.74 e 3.0.9, in quanto, attualmente, l’assegnazione della concessione per le rivendite dei generi di monopolio avviene per concorso e chi si aggiudica la concessione è tenuto ad effettuare un pagamento allo Stato, mentre le suddette proposte emendative prevedono che ciò avvenga senza oneri per gli aggiudicatari. Analoghe perplessità avanza in merito all’emendamento 3.75, in quanto se nei contenziosi precedenti vi fossero sentenze passate in giudicato favorevoli all’erario, tale norma ribalterebbe l’esito a vantaggio dei privati. Infine, in merito alle proposte 3.31 e 3.32, osserva la necessità di approfondire ulteriormente i relativi effetti finanziari, che appaiono particolarmente complessi.
Il relatore FERRARA (FI) ritiene che sia condivisibile l’opinione del senatore Michelini in merito alla necessità di riaffermare la compartecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al processo di accertamento e di riscossione delle entrate fiscali, trattandosi di un principio garantito dagli statuti dei suddetti Enti. Peraltro tale principio appare meglio espresso da altre proposte emendative non segnalate, mentre gli emendamenti 1.11, 1.18 e 1.19 richiamati presentano problemi finanziari evidenti.
Esprime poi perplessità sugli effetti finanziari derivanti dall’emendamento 2.7, nonché sull'impossibilità di quantificare quelli relativi alla proposta 2.0.1. In merito all’emendamento 3.24, osserva che la previsione di assicurare norme contrattuali omogenee per tutte le categorie di personale che entreranno nella istituenda Riscossione S.p.A. anche per quanto concerne gli aspetti della mobilità, oltre che ad una ovvia esigenza di equità, risponde anche ad una logica di carattere gestionale, in quanto l’eventuale previsione di normative giuridiche diverse per il personale operante nella stessa struttura comporterebbe notevoli oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come dimostra l’esperienza di molti Enti. Condivide poi la finalità della proposta 3.66, in quanto i costi delle procedure di espropriazione e vendita immobiliare sono assai ingenti per il bilancio dello Stato, specie per quanto riguarda le spese legali.
In merito agli emendamenti 3.29 e 3.30, circa l’obbligo di conservare la posizione lavorativa presso le amministrazioni di provenienza del personale dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS di cui si può valere Riscossione S.p.A., ritiene che ciò possa comportare oneri per il bilancio dello Stato, stante la conseguente necessità di acquisire altro personale per lo svolgimento delle connesse attività.
Infine condivide le valutazioni del rappresentante del Governo circa l’onerosità delle proposte 3.26, 3,34, 3.46, 3.47, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.6 e 3.0.7, stante anche la difficoltà di operare una precisa quantificazione dei relativi effetti finanziari.
Il senatore CICCANTI (UDC) condivide le perplessità emerse circa gli emendamenti 3.74 e 3.0.9, in quanto l’assegnazione delle rivendite di generi di monopolio a titolo gratuito per i beneficiari è certamente onerosa per l’erario. Sulla proposta 3.75, stante il carattere interpretativo, osserva che la stessa ha valore retroattivo e potrebbe ingenerare nuovi contenziosi. Infine, non concorda con l’avviso contrario del Governo circa la partecipazione di Poste italiane S.p.A. al capitale sociale di Riscossione S.p.A., rilevando comunque che, ove si ammetta la suddetta partecipazione, dovrebbe ritenersi ammissibile anche l’utilizzo del relativo personale nella Riscossione S.p.A..
Il senatore EUFEMI (UDC) esprime anch’egli tutto il proprio disappunto per la posizione contraria del Governo in merito alla partecipazione di Poste italiane S.p.A. al capitale e all’organizzazione dell’istituenda Riscossione S.p.A.. Rileva infatti che Poste italiane S.p.A. è comunque una società a prevalente partecipazione pubblica e non può quindi considerarsi realmente fuori dal settore pubblico allargato, come dimostra l’intervento dello Stato per il ripiano dei relativi disavanzi negli anni passati. Inoltre, sottolinea l’opportunità di consentire al nuovo servizio di riscossione nazionale di avvalersi della rete degli uffici postali, in quanto presenti su tutto il territorio italiano, inclusi quei comuni sprovvisti di sportelli bancari.
Il presidente AZZOLLINI condivide l’opportunità di censurare, in quanto onerose, solo le lettere a) e b) della proposta 1.11, essendo invece la parte relativa all’alinea priva di effetti finanziari. Osserva, in proposito, che tale disposizione dell’alinea e quella di altre proposte di identico tenore riafferma in modo corretto la competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di tributi. Per le medesime ragioni, si dichiara contrario a tutti i rimanenti emendamenti riferiti all’articolo 1 esaminati nella presente seduta, mentre, rispetto agli emendamenti concernenti l’articolo 2, formula avviso favorevole sulle proposte 2.21 e 2.22, a condizione che venga riformulata prevedendo che il termine ivi indicato non superi il 20 dicembre 2005. Formula altresì avviso favorevole sull’emendamento 2.5, osservando che vi è una copertura particolarmente elevata, a fronte di un onere comunque modulabile. Analogamente, si pronuncia in senso positivo sulle proposte 2.7, 2.14, 2.17, 2.18, 2.0.7 e 2.0.8, in quanto non onerose, mentre esprime avviso contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all’articolo 2 esaminati nell’odierna seduta, in quanto patentemente onerosi ovvero privi della necessaria quantificazione.
In merito agli emendamenti concernenti l’articolo 3, propone di rendere parere non ostativo su tutte le proposte non segnalate dal relatore, mentre esprime avviso contrario sugli emendamenti recanti palesemente nuovi o maggiori oneri. Sulla proposta 3.24, posto che non appaiono evidenti i relativi effetti finanziari, propone di rendere un parere contrario, senza richiamo all’articolo 81 della Costituzione, mentre si esprime in senso favorevole sull’emendamento 3.66, rilevando che porta evidenti risparmi per la pubblica amministrazione.
Viceversa, esprime avviso favorevole sulle proposte 3.74 e 3.0.9, a condizione che venga soppressa la previsione dell’assegnazione senza oneri delle concessioni ivi indicate, chiaramente costosa per l’erario. Esprime altresì avviso contrario sull’emendamento 3.75, mancando una idonea quantificazione dei relativi effetti, mentre, sulla proposta 3.3 propone di rendere parere favorevole, a condizione che sia soppressa la lettera c), in materia di personale. Sottolinea, in proposito, che tale aspetto è l’unico che rileva ai fini della valutazione della Commissione bilancio, essendo l’eventuale partecipazione di Poste italiane S.p.A. al capitale di Riscossione S.p.A. una questione di opportunità che potrà essere meglio affrontata nella Commissione di merito. Esprime poi avviso contrario sulle proposte 3.22, 3.29, 3.30, 3.26, 3,34, 3.46, 3.47, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.6 e 3.0.7, in quanto manifestamente onerose.
Propone infine di rinviare alla successiva seduta il seguito dell’esame dei restanti emendamenti richiamati dal relatore, ivi inclusa la proposta 3.4, pur osservando che la stessa sembra recare evidenti profili di onerosità. Propone pertanto di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti 1.11, 1.18, 1.19, 1.20, 1.0.6, 1.0.7, 2.10, 2.21, 2.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.5, 2.7, 2.14, 2.17, 2.18, 2.0.1, 2.0.7 e 2.0.8, relativi agli articoli 1 e 2 nonché le proposte riferite all’articolo 3, ad eccezione degli emendamenti 3.0.4, 3.0.5, 3.0.8, 3.4, 3.31, 3.32, 3.33, 3.36, 3.37, 3.54, 3.58, 3.64, 3.71, 3.72, 3.0.11 e 3.0.12 , esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti proposte con le condizioni rispettivamente indicate, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
- alle proposte 2.21 e 2.22 siano aggiunte, in fine, le parole: "e comunque entro il 20 dicembre 2005";
- al primo comma delle proposte 3.74 e 3.0.9 siano soppresse le parole: "senza oneri".
La Commissione esprime inoltre parere contrario sulla proposta 3.24, parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 1.11 (limitatamente alle lettere a) e b), 1.18, 1.19, 1.20, 1.0.6, 1.0.7, 2.10, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.5, 3.13, 3.23, 3.25, 3.27, 3.35, 3.45, 3.63, 3.67, 3.69, 3.75, 3.3 (limitatamente alla lettera c), 3.22, 3.29, 3.30, 3.26, 3.34, 3.46, 3.47, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.6 e 3.0.7 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.".
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame dei restanti emendamenti viene, pertanto, rinviato.
BILANCIO (5ª)
mercoledì 26 ottobre 2005
764ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
IN SEDE CONSULTIVA
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti relativi agli articoli 5 e 6 (esclusi gli emendamenti 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10) ovvero recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, del decreto-legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, in ordine all’articolo 5, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non quantificati e non coperti, dagli emendamenti 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11. Rileva poi la necessità di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 5.5 (testo 2) (dei cui effetti occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata al fine di valutare la congruità della copertura) e 5.6, che modifica la disciplina applicabile alle plusvalenze, posto che la relazione tecnica ascrive precisi effetti alla norma originaria.
Per quanto concerne gli emendamenti relativi all’articolo 6, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non quantificati e non coperti, dagli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.0.1, 6.0.4 e 6.0.5. Ritiene poi necessario valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta 6.0.6 e 6.0.7, che ammettono l’assolvimento della tassa sui contratti di borsa in modo virtuale da parte delle società di gestione del risparmio.
Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi agli articoli 5 e 6.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta antimeridiana sono state accantonate alcune proposte emendative riferite all’articolo 3. Invita pertanto il sottosegretario Maria Teresa Armosino a fornire i necessari chiarimenti sulle proposte di cui è stato precedentemente accantonato l’esame.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito agli emendamenti accantonati nella seduta antimeridiana, esprime avviso favorevole sulle proposte 3.31, 3.32, 3.36, 3.37, 3.58, 3.64, 3.71, 3.72 e 3.0.11 (testo 2), in quanto non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari per il bilancio dello Stato, nonché avviso contrario sulle proposte 3.33, 3.54 e 3.0.12 in quanto a differenza dei precedenti emendamenti risultano onerosi. In particolare fa presente che la proposta 3.36 risulta priva di effetti finanziari in quanto ha il solo scopo di consentire un’uscita più graduale dall’attuale regime di riscossione al nuovo regime senza tuttavia determinare aggravi di spesa ma garantendo l’applicazione delle condizioni economiche tuttora vigenti. Sulla proposta 3.58 fa poi presente che, sebbene il Governo sia contrario nel merito, essa non presenta profili finanziari critici.
Per quanto attiene poi agli emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 6, dichiara l’avviso contrario del Governo sulle proposte segnalate dal relatore in quanto recanti nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, privi di una adeguata copertura finanziaria, nonché sull’emendamento 5.6. Esprime poi avviso favorevole sulle proposte 6.0.6 e 6.0.7, in quanto non determinano effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, nonché sugli emendamenti riferiti ai suddetti articoli non segnalati dal relatore. Infine, replicando ad una richiesta del senatore CADDEO (DS-U), garantisce che presenterà in tempi solleciti la relazione tecnica sulla proposta 5.5 (testo 2) per la quale chiede momentaneamente un accantonamento.
Il senatore MORANDO (DS-U) interviene per segnalare che la proposta 3.31, ancorché integrata di una clausola di invarianza, potrebbe presentare profili finanziari critici ove la proposta non si intenda aggiuntiva bensì sostitutiva. In merito alla proposta 3.36 ritiene che non si possa escludere l’insussistenza di oneri conseguenti al trascinamento delle condizioni contrattuali in atto tra le società concessionarie della riscossione e le società cessionarie di cui al comma 24 dell’articolo 3. La proposta 3.54 appare poi manifestamente scoperta, mentre l’emendamento 3.58, contrariamente all’avviso favorevole del Governo, sembrerebbe invece suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto permetterebbe ad un soggetto di svolgere l’attività di riscossione anche in assenza di un’autorizzazione da parte del Ministero. Ciò potrebbe quindi determinare effetti negativi sulla gestione complessiva della riscossione. Infine chiede chiarimenti sull’appartenenza dell’ACI al settore delle pubbliche amministrazioni al fine di valutare gli effetti finanziari delle proposte 3.71 e 3.72.
Il senatore EUFEMI (UDC), intervenendo sulla proposta 3.36 rileva che essa non determina effetti finanziari sul bilancio dello Stato anzi potrebbe consentire il conseguimento di alcuni risparmi.
Il senatore MORO (LP) richiama l’attenzione della Commissione sulla proposta del 3.58, sulla quale il Governo ha dato avviso favorevole, in quanto potrebbe al contrario determinare effetti finanziari negativi di rilevante entità.
Il PRESIDENTE rileva l’opportunità di esprimere avviso favorevole sulle proposte 3.31 e 3.32 a condizione che esse siano aggiuntive e non sostitutive di commi all’articolo 3, nonché all’introduzione in ciascuno di essi di clausole di invarianza di oneri a carico della finanza pubblica ed infine all’introduzione sugli schemi di regolamento ivi previsti del parere delle Commissioni parlamentari competenti sui profili finanziari. Conviene poi con l’opportunità di esprimere avviso contrario sulle proposte 3.33, 3.54 e 5.6, nonché su tutte le proposte segnalate dal relatore gli articoli 5 e 6 in quanto recanti oneri non coperti. Difformemente dall’avviso del Governo condivide altresì l’opportunità di esprimere avviso contrario sulle proposte 3.58 e 3.64. In merito poi alle proposte 3.0.11 (testo 2) e 3.0.12 propone di prevedere un’anticipazione delle date ivi previste al 15 dicembre. Conviene, infine, con l’accantonamento dell’esame 5.5 (testo 2) in attesa della trasmissione da parte del Governo di una relazione tecnica, nonché con l’avviso favorevole sulle proposte 3.36, 3.37, 3.71, 3.72, 6.0.6 e 6.0.7. In particolare conviene con le considerazioni svolte dal sottosegretario Armosino sulla proposta 3.36 che a suo giudizio non presenta profili finanziari critici. Ricorda, infine, che tra gli emendamenti già accantonati resta da esaminare la proposta 3.4.
Il sottosegretario ARMOSINO, tenuto conto che l’ACI non appartiene al settore delle pubbliche amministrazioni, ribadisce l’avviso favorevole sulle proposte 3.71 e 3.72 e si rimette alla Commissione sulla proposta 3.64.
Su proposta del relatore FERRARA (FI), la Commissione approva infine un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi all’articolo 3, ad eccezione delle proposte 3.4, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.8, nonché le proposte riferite agli articoli 5 e 6 (esclusi gli emendamenti 5.5 (testo 2), 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti proposte con le condizioni rispettivamente indicate, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
- alle proposte 3.31 e 3.32 le parole: "sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente" siano sostituite dalle seguenti: "aggiungere, in fine, il seguente periodo", dopo le parole: "Ministero del lavoro," siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica," e sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo schema del regolamento di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, commi 2 e 5, della legge n. 468 del 1978, è trasmesso, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti nonché alle Commissioni competenti per i profili finanziari";
- alle proposte 3.0.11 (testo 2) e 3.0.12, rispettivamente, le parole: "20 dicembre" e "31 dicembre" siano sostituite dalle altre: "15 dicembre".
La Commissione esprime inoltre parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 3.33, 3.54, 3.58, 3.64, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.0.1, 6.0.4 e 6.0.5 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.".
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare l’esame dei restanti emendamenti alla seduta antimeridiana già convocata per domani alle ore 9.
BILANCIO (5ª)
giovedì 27 ottobre 2005
766ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
IN SEDE CONSULTIVA
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta pomeridiana di ieri, la Commissione ha reso parere sugli emendamenti relativi agli articoli 4, 5 e 6, ovvero recanti articoli aggiuntivi, del disegno di legge in titolo, ad eccezione della proposta 5.5 (testo 2), che è stata accantonata. Al riguardo, fa presente che il Governo ha provveduto a trasmettere la relazione tecnica relativa a tale emendamento, che può quindi essere esaminato, contestualmente alle successive proposte, riferite agli articoli 7 ed 8, che invita il relatore ad illustrare.
Il relatore FERRARA (FI) illustra i citati emendamenti relativi agli articoli 7 e 8 (escluse le proposte 7.11 e 7.15) ovvero recanti articoli aggiuntivi, del decreto-legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non quantificati e non coperti, dagli emendamenti: 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 7.18, 7.19, 7.0.1, 7.0.8, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.23, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.28, 7.0.29, 7.0.30, 7.0.31, 7.0.32, 7.0.33, 7.0.34, 7.0.38, 7.0.39, 7.0.40, 7.0.44 e 7.0.45. Ritiene poi necessario valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte: 7.1 (per la quale occorre una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari per verificare se la soppressione dell’articolo 7 sia compensata dalle misure ivi previste); 7.2, 7.6, 7.7, 7.12, 7.0.3, 7.0.7 e 7.0.46 (dei cui effetti occorre acquisire una quantificazione al fine di escludere che non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica); 7.14 (che sopprime il riferimento al periodo di imposta in corso); 7.16 e 7.17 (in materia di esenzione dall’ICI, valutando l’opportunità di precisare che si tratta dell’interpretazione del combinato disposto dell’articolo 1, comma 7, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1972, ivi richiamato, e dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come rinumerato dal decreto legislativo n. 344 del 2003); 7.0.2 (che attribuisce alle regioni le obbligazioni che gravano, a legislazione vigente, sulle società scaturite dalla trasformazione di aziende già appartenenti agli enti territoriali); 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11 (che intervengono sulla disciplina sugli studi di settore); 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20 (che consentono la rateizzazione dell’IVA dovuta per l’adeguamento agli studi di settore); 7.0.35 (in relazione al cui primo periodo occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse richiamate con riferimento all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2004 e di cui occorre altresì valutare gli effetti della sospensione dei termini disposta dal secondo periodo); 7.0.36 e 7.0.37 (che intervengono in materia di agevolazioni per le aree svantaggiate), 7.0.42 (che reca norme sui beni demaniali); 7.0.43 (in relazione al quale occorre valutare se dia luogo a minori entrate o a maggiori oneri per l’eventuale rimborso di sanzioni); 8.4 (che dispone ulteriori agevolazioni contributive per chi prosegua il rapporto di lavoro oltre il limite di 40 anni di anzianità contributiva).
Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi agli articoli 7 e 8.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulla proposta 5.5 (testo 2), in quanto reca una idonea copertura e non presenta problemi dal punto di vista finanziario, come confermato dalla relazione tecnica trasmessa. Fa inoltre presente che il debito ivi indicato dello Stato nei confronti della Regione siciliana scaturisce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004 ed è, come tale, un atto dovuto.
In merito agli emendamenti relativi agli articoli 7 ed 8, esprime avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore come suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, ad eccezione degli emendamenti 7.13 e 7.0.36 (di analogo contenuto), che ripropongono la disposizione di carattere interpretativo in materia di accesso ai benefici per gli investimenti agevolati nelle aree svantaggiate, ai fini dell’acquisto di immobili destinati ad attività produttive, che era contenuta nel decreto-legge n. 163 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, e che la Commissione bilancio aveva già valutato in senso favorevole in sede di esame del relativo disegno di legge di conversione (atto Senato n. 3587), poi decaduto. Pertanto, poiché non sussistono effetti negativi di gettito, esprime avviso favorevole sulle citate proposte emendative, nonché sull’emendamento 7.0.1, anch’esso ininfluente ai fini finanziari.
Formula poi avviso contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.11, 7.15, 7.0.7 e 7.0.46, nonché 7.14 (in quanto sopprime il riferimento al periodo di imposta in corso). Si riserva, invece, di replicare in altra seduta in merito all’emendamento 7.0.3.
In merito agli emendamenti 7.16 e 7.17, precisa che essi ripropongono la disposizione di carattere interpretativo (già presente nel citato decreto-legge n. 163) in tema di esenzione ICI per immobili utilizzati da soggetti che svolgono esclusivamente attività assistenziali, con la quale si precisa che l’esenzione compete a prescindere dalla natura eventualmente commerciale svolta nell’immobile stesso. Si tratta di una formula aderente al dettato della legislazione vigente (nonché, per quanto concerne la Chiesa cattolica, al concordato tra Italia e Vaticano), che chiarisce una questione applicativa a fronte di una pronuncia giurisdizionale difforme. Esprime pertanto avviso favorevole, sulle citate proposte emendative, in quanto non comportano effetti negativi di gettito, pur concordando con l’opportunità di specificare meglio i riferimenti normativi ivi indicati, come segnalato dal relatore.
Analogamente, esprime avviso favorevole sull’emendamento 7.0.2, che stabilisce che le disposizioni previste dall’articolo 115 del decreto legislativo n. 267 del 2000, concernenti la trasformazione delle aziende speciali (che svolgono servizi per gli enti locali) in società per azioni, si applicano anche alle privatizzazioni di enti ed aziende delle Regioni. Si tratta anche in tal caso di una disposizione già contenuta nel citato disegno di legge n. 3587, dalla quale non derivano effetti finanziari negativi per l’erario. Relativamente alle altre proposte segnalate dal relatore, fa presente poi di non avere nulla da osservare, per i profili di competenza, sugli emendamenti 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, mentre esprime avviso contrario sugli emendamenti 7.0.9, 7.0.10 e 7.0.11, che intervengono in materia di studi di settore. Circa gli emendamenti 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20, si pronuncia in senso favorevole, non rilevandosi effetti onerosi dalle disposizioni ivi richiamate, considerato che il versamento rateizzato dell’IVA dovuta per l’adeguamento agli studi di settore è comunque subordinato al pagamento degli interessi ed in ogni caso il pagamento completo deve avvenire entro il mese di novembre dell’anno in corso. In merito alla proposta 7.0.35, esprime avviso favorevole, confermando la disponibilità delle risorse richiamate al primo periodo, mentre in relazione alla sospensione dei termini disposta dal secondo periodo precisa che ha un valore meramente procedurale.
Esprime poi avviso contrario sulle proposte 7.0.37 e 7.0.42, in quanto onerose, nonché avviso favorevole sull’emendamento 7.0.43, al quale non risulta associabile alcun effetto finanziario, mentre si pronuncia in senso negativo sull’altro emendamento 8.4, dal quale derivano nuovi o maggiori oneri. Infine, segnala di non avere osservazioni da formulare sui restanti emendamenti esaminati relativamente agli articoli 7 e 8 del disegno di legge in titolo.
Il senatore MORANDO (DS-U) esprime avviso contrario sulle proposte 7.13 e 7.0.36, rilevando che le stesse appaiono onerose, come peraltro già evidenziato in occasione dell’esame delle analoghe norme contenute nell’atto Senato n. 3587. Viceversa, manifesta il proprio dissenso sull’eventuale espressione di un parere contrario sulle proposte 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.12, 7.0.7 e 7.0.46, rilevando che l’avviso contrario del sottosegretario Maria Teresa Armosino sembra attenere a profili di merito, mentre le suddette proposte sembrano portare maggiori entrate o comunque necessiterebbero di una specifica quantificazione dei relativi effetti finanziari al fine di effettuarne la valutazione. Ciò vale in particolare per l’emendamento 7.0.46, che ridefinisce la disciplina delle ritenute fiscali sugli interessi e sui redditi di capitale.
Chiede poi chiarimenti sugli effetti delle proposte 7.16 e 7.17, richiamando il dibattito svolto in occasione dell’esame delle analoghe norme contenute nel disegno di legge n. 3587, di conversione del decreto-legge n. 163 del 2005. Sottolinea che le norme in esame non possono assolutamente essere considerate meramente interpretative, ma al contrario innovano la legislazione vigente, in base alla quale i soggetti interessati dall’esenzione ICI ivi prevista erano finora tenuti al pagamento dell’imposta, per cui ora si determinerà una rilevante diminuzione delle entrate fiscali per i Comuni. Senza voler contestare l’opportunità dell’agevolazione concessa ai suddetti soggetti, ritiene tuttavia che il Governo debba comunque assumersi chiaramente la responsabilità politica di tale scelta, quantificando altresì le minore entrate derivanti dalle norme in esame e predisponendo la relativa copertura finanziaria.
Chiede poi chiarimenti sugli effetti connessi alle proposte 7.0.2, nonché, per quanto concerne la modifica della disciplina degli studi di settore, agli emendamenti 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.9, 7.0.10 e 7.0.11. Manifesta altresì la propria contrarietà sull’emendamento 7.0.43, mentre in ordine alla proposta 8.4 sottolinea la difficoltà di valutarne gli effetti netti nel confronto tra le ulteriori entrate per i contributi versati agli enti previdenziali e i maggiori oneri per l’erogazione dei corrispondenti trattamenti pensionistici. Ritiene quindi opportuno un approfondimento a tal fine.
Infine, in merito all’emendamento 5.5 (testo 2), pur concordando sulla correttezza della copertura finanziaria ivi prevista, osserva che la relazione tecnica presentata dal Governo fa riferimento solo agli oneri derivanti dalla lettera a), mentre non fornisce alcuna informazione su quelli che scaturiscono dalla lettera b), che fa riferimento al debito maturato dallo Stato verso la Regione siciliana, per il periodo 2002-2004, sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni RC auto, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 2004. Poiché la norma prevede che l’onere ivi indicato sia un mero acconto sulle suddette spettanze, non appare chiaro quale sia l’importo complessivo dell’onere stesso, né tanto meno quali saranno i relativi effetti finanziari, trattandosi chiaramente di un debito fuori bilancio. Precisando di non voler contestare il fondamento della sentenza della Corte costituzionale, richiama con fermezza il Governo ad un atteggiamento di serietà e trasparenza nei confronti del Parlamento, invitandolo a fornire adeguate informazioni sulla questione. In particolare, chiede che vengano indicati chiaramente l’ammontare dell’onere derivante dal debito e i relativi effetti sul fabbisogno, anche in considerazione dell’esame del disegno di legge finanziaria 2006 attualmente in corso.
Il senatore CADDEO (DS-U) si associa alle considerazioni critiche del senatore Morando, con particolare riguardo agli effetti onerosi degli emendamenti che apportano modifiche alla disciplina degli studi di settore nonché delle proposte che intervengono in materia di agevolazioni per le aree svantaggiate.
Il senatore EUFEMI (UDC) contesta decisamente la posizione contraria del Governo in merito all’emendamento 7.0.46, sottolineando che la rimodulazione ivi prevista delle ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale determina un complessivo aumento del gettito per lo Stato, per cui non si può a suo avviso parlare di un problema di copertura finanziaria. Richiama a titolo di esempio gli effetti positivi che scaturiranno sulla tassazione dei conti correnti bancari, come attestati dai dati forniti dalla Banca d’Italia, e sottolinea che l’emendamento in esame risponde alle esigenze emerse nel recente dibattito sulla ridefinizione dell’imposizione sulle rendite finanziarie, esprimendo il proprio rammarico per l’atteggiamento di chiusura che il Governo sembra mostrare su tale questione.
Il relatore FERRARA (FI) concorda sull’onerosità delle disposizioni introdotte dagli emendamenti 7.16 e 7.17, sottolineando la necessità di una relazione tecnica debitamente verificata al fine di valutarne la portata. Chiede quindi chiarimenti sugli effetti delle proposte 7.0.2 e 7.0.43, che appaiono non del tutto evidenti.
In merito all’emendamento 5.5 (testo 2), nel rilevare che per lo stesso non si pone un problema di copertura finanziaria, sottolinea che tale norma rappresenta il punto di arrivo di un lungo ed aspro contenzioso, relativo al complesso dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, che in passato aveva sostenuto numerose spese per conto del Governo centrale, le quali tuttavia non erano mai state rimborsate, come si può ricostruire da tutta la documentazione ufficiale esistente.
Ricorda che, per risolvere il suddetto contenzioso, su iniziativa del precedente Governo si era fatto ricorso ad un lodo arbitrale, per poi trasferire l’intera vicenda alla Corte costituzionale, che ha infine riconosciuto le ragioni della Regione siciliana. Nel sottolineare quindi l’assoluta fondatezza del credito vantato dalla Regione nei confronti dello Stato, ritiene comunque anch’egli utile che il Governo fornisca un’ulteriore informazione sulla questione.
Il senatore CICCANTI (UDC) chiede chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dall’emendamento 7.0.36 in materia di agevolazioni per le zone svantaggiate, nonché sulle implicazioni della proposta 8.4 in materia previdenziale.
Il senatore PIZZINATO (DS-U) interviene in merito alla proposta 8.4, osservando che la stessa appare analoga ad altre a suo tempo presentate dalla propria parte politica. Chiarisce che tale emendamento non introduce effetti negativi per il bilancio degli enti previdenziali, in quanto, consentendo ai lavoratori ivi indicati di versare contributi previdenziali aggiuntivi, apporta un evidente beneficio alle casse degli enti previdenziali, a fronte di un miglioramento dei trattamenti previdenziali erogati estremamente contenuto.
Invita quindi il Governo a valutare con attenzione tale proposta emendativa, che va a risolvere un problema estremamente sentito tra i lavoratori più anziani e preannuncia l’intenzione di aggiungere la propria firma al suddetto emendamento presso la Commissione di merito.
Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno rendere parere non ostativo sulla proposta 5.5 (testo 2), posto che, sotto il profilo della copertura finanziaria, non sussistono problemi. Per quanto concerne la richiesta del senatore Morando di acquisire una più puntuale informazione sull’ammontare complessivo dei relativi oneri e sugli effetti in termini di fabbisogno, anche in considerazione dell’esame dei documenti di bilancio attualmente in corso, auspica che il Governo possa fornire quanto prima tali elementi.
Esprime quindi avviso contrario su tutte le proposte relative all’articolo 7 da cui derivano nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Si pronuncia invece in senso favorevole sugli emendamenti 7.13 e 7.0.36, ricordando che già nel corso dell’esame della norma di analogo tenore contenuta nel disegno di legge n. 3587, era emerso il carattere non oneroso della stessa, nonché sulla proposta 7.0.1, chiaramente priva di effetti finanziari. Formula poi avviso contrario sulle proposte 7.1, 7.6 e 7.7, per mancanza della necessaria quantificazione, nonché sulla 7.0.7, in quanto priva di copertura, mentre si esprime favorevolmente sugli emendamenti 7.2 e 7.12, in difformità dall’avviso del rappresentante del Governo, poiché la relativa copertura appare comunque particolarmente ampia.
In merito all’emendamento 7.0.46, rileva che la rimodulazione delle ritenute fiscali ivi prevista produce effetti particolarmente complessi da valutare in assenza di una quantificazione debitamente verificata, per cui la Commissione, secondo una prassi ormai consolidata, deve necessariamente rendere un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
In replica ad un intervento del senatore EUFEMI (UDC), volto a sollecitare il Governo a fornire in tempi rapidi la suddetta quantificazione e comunque prima della fase di esame in Assemblea del provvedimento in titolo, conferma fin d’ora la propria disponibilità a rivedere il suddetto parere contrario, ove la citata quantificazione degli effetti finanziari dovesse pervenire in tempo utile alla Commissione bilancio ed invita il Governo ad attivarsi in tal senso.
Si pronuncia poi in senso contrario sull’emendamento 7.14, mentre ritiene opportuno accantonare le proposte 7.0.3, nonché 7.16 e 7.17, rilevando la necessità di acquisire ulteriori informazioni al fine di valutarne i relativi aspetti finanziari. Esprime altresì avviso favorevole sulla proposta 7.0.2, in quanto meramente ordinamentale, nonché sulle proposte 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, sottolineando che gli adempimenti ivi indicati appaiono meramente ordinamentali e non producono variazioni di gettito negative per lo Stato. Per la medesima ragione tuttavia ritiene opportuno, in difformità dall’avviso espresso dal rappresentante del Governo, rendere parere non ostativo anche sulle altre proposte 7.0.9, 7.0.10 e 7.0.11. Si associa invece all’avviso favorevole del sottosegretario Armosino in merito agli emendamenti 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19, 7.0.20 e 7.0.35, nonché all’avviso contrario formulato sulla proposta 7.0.37, manifestamente onerosa.
Evidenzia poi l’opportunità di rendere parere contrario sulla proposta 7.0.42, da cui deriva un’evidente perdita di gettito per l’erario, mentre ritiene ininfluente dal punto di vista del gettito l’emendamento 7.0.43, sul quale formula pertanto avviso favorevole. Per quanto concerne l’emendamento 8.4, ritiene che non siano chiaramente evidenti effetti di tipo oneroso, per cui propone di rendere sullo stesso un parere contrario, senza richiamo all’articolo 81 della Costituzione. Infine, esprime avviso favorevole su tutte le rimanenti proposte emendative riferite agli articoli 7 e 8 esaminate.
Propone pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito dell’esame dei restanti emendamenti, nonché di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminata la proposta 5.5 (testo 2) già accantonata, nonché gli emendamenti relativi agli articoli 7 e 8 (ad eccezione delle proposte 7.11, 7.15, 7.0.3, 7.16 e 7.17), esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9, 7.10, 7.18, 7.19, 7.0.8, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.23, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.28, 7.0.29, 7.0.30, 7.0.31, 7.0.32, 7.0.33, 7.0.34, 7.0.38, 7.0.39, 7.0.40, 7.0.44, 7.0.45, 7.1, 7.6, 7.7, 7.0.7, 7.0.46, 7.14, 7.0.37 e 7.0.42, nonché parere contrario sulla proposta 8.4 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.".
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame dei restanti emendamenti viene pertanto rinviato.
BILANCIO (5ª)
giovedì 27 ottobre 2005
767ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
IN SEDE CONSULTIVA
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti relativi agli articoli 9, 10, 11 e 12 (escluse le proposte 10.28 e 10.30) ovvero quelli recanti articoli aggiuntivi, del decreto-legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non quantificati e non coperti, dalle proposte 9.4, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.9, 10.10, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.22, 10.25, 10.26, 10.29, 10.0.1, 10.0.2, 11.0.1 e 11.0.4. Ritiene poi necessario valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte: 10.1 (limitatamente ai commi 1-bis, che trasferisce ulteriori compiti all’INPS, e 6, ove si prevede che l'Inps nei procedimenti giurisdizionali sia rappresentato esclusivamente dai propri avvocati); 10.4 e 10.5 (se l'esclusione delle attività di vigilanza nell'ambito del passaggio di funzioni all'Inps non determini minori economie rispetto a quelle già quantificate); 10.12, 10.13, 10.14, 10.20, 10.21, 10.23, 10.24 e 10.27 (per tali proposte occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri e della relativa copertura al fine di escludere che dagli emendamenti non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica); 10.0.3 (che potrebbe avere effetti di cassa); 11.0.2 e 11.0.3 (per le quali occorre acquisire la quantificazione degli oneri e della relativa copertura al fine di escludere che dagli emendamenti, non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica); 11.0.5 (in relazione al quale occorre valutare se si determini un cumulo di benefici previdenziale non ammesso a legislazione vigente).
In relazione alla proposta 11.0.7, che reca disposizioni identiche a quelle recate da talune modifiche apportate al disegno di legge n. 3587 su cui la Commissione già espresse un parere di nulla osta (emendamento 6.0.800 (testo 2)), rileva l’esigenza di valutare se continuano a sussistere i medesimi presupposti che vennero richiamati in tale occasione con riferimento all’impegno ribadito dal Governo a presentare un emendamento soppressivo dell’articolo 18 del disegno di legge n. 3533, le cui correlate prenotazioni del fondo speciale di conto capitale sono state intese pertanto revocate, e nel presupposto che le disposizioni indicate nella suddetta proposta 6.0.800 (testo 2) fossero approvate in via definitiva prima delle analoghe disposizioni recate dal disegno di legge n. 3018, già approvato dal Senato (A.C. 5181) che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse di conto capitale a valere del precedente esercizio finanziario, che risultano peraltro computate nei cosiddetti slittamenti.
Segnala, infine, la necessità di valutare l’idoneità della proposta 11.300 a recepire le condizioni espresse sull’articolo 11 del testo mentre non riscontra profili meritevoli di osservazioni in ordine ai restanti emendamenti riferiti agli articoli da 9 a 12.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore sulle proposte segnalate in quanto suscettibili di recare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, ad eccezione della proposta 9.0.1 per la quale non rileva profili finanziari critici.
Esprime, altresì, avviso contrario sulle proposte 10.1, 10.4, 10.5, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.7, in quanto sono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, sulle proposte 11.0.2 e 11.0.3 non è possibile disporre al momento di una quantificazione degli oneri.
In merito alle proposte 10.12, 10.13, 10.14, 10.20, 10.21, 10.23, 10.24 e 10.27, di analoga portata, volte tutte a sopprimere il comma 7 dell’articolo 10 il cui onere è stimato nella relazione tecnica in 50 milioni di euro, fa presente che soltanto le proposte 10.12, 10.20 e 10.21 presentano un’adeguata copertura. Sulla proposta 11.300 fa presente che ad avviso del Governo è suscettibile di recepire le condizioni rese sul testo, sebbene sarebbe stato più opportuno apportare la clausola di salvaguardia nei decreti attuativi della delega citata all’articolo 11.
Esprime infine avviso favorevole sulla proposta 11.0.7, ribadendo l’impegno del Governo a sopprimere l’articolo 18 del disegno di legge n. 3533, nonché su tutte le altre proposte riferite ai suddetti articoli.
Il senatore MORANDO (DS-U) fa presente che l’emendamento 9.0.1 appare manifestamente oneroso. Dichiara, poi, di non condividere assolutamente la valutazione del Governo che, da un lato, associa puntuali effetti finanziari alla soppressione di una norma antielusiva (articolo 10, comma 7) - prassi del tutto censurabile - e, dall’altro, richiede che le proposte stesse siano poi compensate per importi di una rilevante entità. Riconoscendo, comunque, l’opportunità che emendamenti soppressivi di una norma antielusiva siano corredati comunque di una copertura finanziaria, rileva che le proposte 10.20 e 10.21, sulle quali il Governo ha espresso avviso favorevole, sono coperte attraverso un incremento delle sanzioni. A parte le considerazioni sull’aleatorietà di tali coperture, rileva, inoltre, che un incremento sproporzionato delle sanzioni(addirittura quintuplicate), sulla base dei contributi offerti dalla letteratura prevalentemente economica, determina un forte incentivo verso comportamenti illeciti, con effetti finanziari netti negativi per lo Stato.
Infine, non ritiene che la proposta 11.300 sia suscettibile di recepire il parere reso dalla Commissione e costituisce, invece, l’ennesimo esempio di una prassi - ormai invalsa - in base alla quale si approvano norme palesemente scoperte corredate, tuttavia, di clausole di monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione delle norme stesse e che non sono idonee a risolvere i vizi originari.
La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un), sottolineando l’importanza di sopprimere il comma 7 dell’articolo 10 al fine di evitare un pregiudizio a carico, prevalentemente, del settore agricolo, stigmatizza il fatto che, a prescindere dalla valutazione del Governo, la proposta 10.13 è corredata di un’adeguata copertura finanziaria. Preannuncia, in ogni caso, la presentazione di una nuova formulazione dell’emendamento suscettibile di eliminare qualsiasi profilo critico dal punto di vista della copertura.
Il senatore GRILLOTTI (AN) condivide le perplessità sull’assenza di oneri associati all’emendamento 9.0.1.
Il presidente AZZOLLINI si associa alle considerazioni già svolte sulla proposta 9.0.1 e propone, contrariamente all’avviso favorevole del Governo, di esprimere un avviso contrario. Avverte, altresì, che sono state trasmesse le riformulazioni degli emendamenti 10.13, 10.23, 10.24 e 10.27 che sono idonee a superare i rilievi critici segnalati dal relatore e dal Governo. Propone, altresì, di esprimere avviso contrario sulle proposte 10.1, 10.4, 10.5 e 11.0.7, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché avviso favorevole sui restanti emendamenti ad eccezione della proposta 10.0.3 sulla quale propone di esprimere avviso contrario senza indicazione dell’articolo 81 della Costituzione.
Sulle proposte 11.0.2 e 11.0.3, in assenza di una relazione tecnica, propone di esprimere avviso contrario, salvo riesaminarle alla luce di ulteriori elementi di quantificazione eventualmente disponibili.
In particolare, in merito alle proposte 10.20 e 10.21, ritiene opportuno segnalare che l’incremento delle sanzioni ivi indicato dovrebbe essere oggetto di una più approfondita riflessione, mentre rileva che la proposta 11.300 è idonea a recepire le condizioni espresse sull’articolo 11 del testo.
Il relatore illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 9, 10, 11 e 12, ivi inclusi quelli recanti emendamenti aggiuntivi al suddetto articolo, ad eccezione delle proposte 10.28 e 10.30, nonché le ulteriori proposte 10.13 (testo 2), 10.24 (testo 2) e 10.27 (testo 2) esprime parere contrario sulla proposta 10.0.3 e parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 9.4, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.9, 10.10, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.22, 10.25, 10.26, 10.29, 10.0.1, 10.0.2, 11.0.1, 11.0.4, 10.1, 10.4, 10.5, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.5.
La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sulle proposte 10.20 e 10.21 osservando che le sanzioni ivi indicate a copertura sono meritevoli di particolare approfondimento sotto il profilo della effettiva applicabilità, e sulla proposta 11.0.7 preso atto dell’impegno ribadito dal Governo a presentare un emendamento soppressivo dell’articolo 18 del disegno di legge n. 3533, le cui correlate prenotazioni del fondo speciale di conto capitale si intendono pertanto revocate, e nel presupposto che le disposizioni indicate nella citata proposta 11.0.7 siano approvate in via definitiva prima delle analoghe disposizioni recate dal disegno di legge n. 3018, già approvato dal Senato (A.C. 5181) che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse.
La Commissione esprime infine parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati rilevando l’idoneità della proposta 11.300 a recepire le condizioni espresse in relazione all’articolo 11, comma 1, del testo".
La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore e conviene di sospendere l’esame degli emendamenti precedentemente accantonati.
La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 17,40.
Riprende l’esame degli emendamenti 7.0.3, 7.16 e 7.17 precedentemente accantonati.
Il PRESIDENTE ricorda che sulla proposta 7.0.3 erano stati richiesti dalla Commissione elementi di chiarimento sui connessi profili di quantificazione.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara che allo stato attuale tali elementi non sono ancora disponibili. Esprime poi l’avviso favorevole del Governo sulle proposte 7.16 e 7.17.
Il senatore MORO (LP) condivide l’opportunità di disporre di tali elementi prima di pervenire ad un avviso favorevole sulla proposta stessa.
Il senatore EUFEMI (UDC), pur condividendo la proposta 2.0.3 nel merito, comprende le ragioni di disporre di una quantificazione dei relativi effetti raccomandando il Governo che presenti una specifica relazione tecnica in vista dell’esame degli emendamenti in Assemblea. Sulle proposte 7.16 e 7.17, relative anche all’esenzione dell’ICI per gli immobili degli enti ecclesiastici ancorché destinati ad attività commerciale, fa presente che esse sono suscettibili di risolvere i profili di uguaglianza sostanziale sollevati dall’articolo 6 del decreto legge sulle infrastrutture (Atto Senato n. 3587) che non è stato convertito dalle Camere. Peraltro rileva che le proposte in questione non danno luogo a rimborsi di somme già versate allo Stato in quanto eventuali ripetizioni possono essere state avanzate soltanto dopo la recente sentenza della Cassazione. Le proposte in questione, intervenendo tempestivamente a risolvere una questione di errata interpretazione delle norme da parte dell’organo testè citato, non presentano profili finanziari critici.
Il senatore CICCANTI(UDC), premettendo l’avviso favorevole del proprio Gruppo politico sul merito della proposta 7.16, fa presente che esso allarga la portata della norma, originariamente prevista dall’Atto Senato n. 3587, ad altre fattispecie al fine di superare le critiche di incostituzionalità a suo tempo sollevate. Esso quindi risulta di analoga portata rispetto ad un’altra proposta emendativa presentata durante l’esame in Assemblea dell’Atto Senato n. 3587 a firma del senatore Malan. L’effetto della proposta in questione non è soltanto quello di mettere fine al contenzioso tra alcuni enti non profit e lo Stato italiano, ma anche quello di eliminare ogni sperequazione di trattamento seguendo un orientamento già adottato da alcuni enti locali.
Il senatore MORANDO, intervenendo sulle proposte 7.16 e 7.17, precisa che la competenza della Commissione non investe il merito delle suddette proposte - oggetto di valutazione presso la Commissione di merito che esamina il provvedimento in sede referente - quanto i profili finanziari delle stesse.
Da questo punto di vista, appaiono addirittura risibili le argomentazioni addotte per sostenere l’inutilità di una copertura finanziaria dell’emendamento, in quanto già il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione è sufficiente a dimostrare che, a legislazione vigente, i soggetti citati sono obbligati a corrispondere l’ICI sugli immobili adibiti allo svolgimento di attività commerciale. A ciò si aggiunga che da dati acquisiti per le vie brevi, il Comune di Roma ha confermato che tali Enti stanno corrispondendo i tributi dovuti, sebbene il Comune, per ovvie ragioni, non svolga puntuali accertamenti per verificare quanta parte dell’attività svolta sia ascrivibile all’esercizio del culto o all’attività commerciale nel caso in cui gli Enti dichiarino un uso promiscuo degli immobili. Inoltre, afferma che in questi giorni molti parlamentari hanno ricevuto alcuni appelli lanciati da sindaci di piccoli comuni preoccupati del fatto che una norma del genere fosse definitivamente approvata, stante gli effetti finanziari negativi non irrilevanti che essa determinerebbe sulla finanza locale.
Rileva, peraltro, che qualora la maggioranza decidesse legittimamente di concedere una tale agevolazione, sarebbe soltanto opportuno corredarla di una adeguata copertura finanziaria.
A ciò si aggiunga che rispetto all’originaria formulazione del decreto-legge in materia di infrastrutture (Atto Senato n. 3587), la proposta in esame amplia ulteriormente, per unanime riconoscimento dei suoi sostenitori, la portata dell’agevolazione e ricorda che lo stesso presidente Azzollini, nell’Aula del Senato – chiamato ad esprimere un parere sui profili finanziari dell’emendamento del senatore Malan precedentemente citato – non ha ritenuto di poter esprimere un avviso favorevole a nome della Commissione bilancio. Ricorda inoltre che il parere favorevole della Commissione bilancio era stato espresso dopo aver rettificato un parere contrario, reso ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, unanime della Commissione e senza addurre nuovi elementi informativi in grado di giustificare la radicale modifica dell’orientamento già adottato.
In questa sede, addirittura, si è inteso sostenere che le ragioni dell’ampliamento dei beneficiari dell’agevolazione rappresentano i presupposti per escludere la necessità di una copertura finanziaria.
Il senatore LEGNINI(DS-U), dopo aver fatto proprie le argomentazioni addotte dal senatore Morando, sostiene che la formulazione della proposta 7.16 differisce notevolmente da quella del decreto-legge in materia di infrastrutture già citato, rendendo del tutto imprevedibile l’ambito di operatività dell’agevolazione ed ingenerando il serio rischio di futuri problemi applicativi dovuti alla farraginosa interpretazione della disposizione.
Il senatore CADDEO (DS-U) condivide l’osservazione testè svolta paventando che l’agevolazione si estenda a molti operatori appartenenti al settore non profit, con ciò - indipendentemente dalle questioni di merito oggetto di valutazione in altra sede - determinando seri problemi finanziari.
Il senatore MARINO (Misto-Com) interviene per stigmatizzare che l’espressione di un parere non ostativo sulle proposte 7.16 e 7.17 comporterebbe uno stravolgimento della giurisprudenza consolidata della Commissione bilancio in relazione al rispetto dell’articolo 81 della Costituzione.
Il PRESIDENTE avverte che gli altri emendamenti, già accantonati nel corso delle precedenti sedute, risultano essere stati ritirati o dichiarati inammissibili presso la Commissione di merito.
Sulla base dei chiarimenti emersi dal dibattito, su proposta del RELATORE, la Commissione approva, infine, un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 7.0.3, 7.16 e 7.17 precedentemente accantonati, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.3 e parere di nulla osta sulle proposte 7.16 e 7.17.".
BILANCIO (5ª)
martedì 8 novembre 2005
784ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
IN SEDE CONSULTIVA
Comunicazioni del presidente in relazione al disegno di legge n. 3617
Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta una lettera del Presidente del Senato con la quale viene portata a conoscenza della Commissione bilancio la presentazione, nel corso dell’esame in Assemblea del disegno di legge n. 3617, da parte del Governo, di un emendamento (1.1000) interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge in questione. Sull’emendamento, corredato della relazione tecnica, il Governo ha posto la questione di fiducia. Tale emendamento, insieme con la relativa relazione tecnica, è stato trasmesso alla Commissione bilancio affinché, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, il Presidente della Commissione possa informare alle ore 18 l’Assemblea circa i profili di copertura finanziaria dell’emendamento in questione.
Ai senatori RIPAMONTI (Verdi-Un) e MORANDO (DS-U) che rilevano come non sia ancora disponibile la relazione tecnica, replica il PRESIDENTE, dichiarando che il documento è in fase di riproduzione e che sarà messo a disposizione dei commissari nel più breve tempo possibile. Dichiara tuttavia che all’istante in cui ha ricevuto la lettera del Presidente del Senato, di cui ha dato testé lettura, ha anche verificato la sussistenza della relazione tecnica a corredo del maxiemendamento 1.1000 al disegno di legge n. 3617.
Il vice ministro VEGAS illustra quindi le novità contenute nell’emendamento 1.1000 rispetto al testo del decreto-legge in questione, nonché delle proposte approvate dalla Commissione di merito. Fa presente che nel maxiemendamento, oltre alla maggior parte delle norme già approvate dalla 6a Commissione, sono essenzialmente confluiti: le disposizioni del decreto-legge n. 211 del 2005, correttivo dei conti pubblici per l’anno 2005, già presentato nell’altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 6139); alcuni degli emendamenti approvati dal Consiglio dei ministri dello scorso 18 ottobre e concernenti ulteriori misure di contenimento dei saldi per l’anno 2006; le norme sull’ANAS volte a portare quest’ultima ad di fuori del settore delle pubbliche amministrazioni; alcune norme concernenti l’Alitalia; la ridefinizione della ripartizione delle competenze tra Sviluppo Italia Spa e l’Istituto sviluppo agroalimentare (ISAE) Spa; norme sulla regolarizzazione dei lavoratori socialmente utili; la trasmissione telematica degli studi di settore, nonché altri interventi microsettoriali. Ovviamente, la proposta 1.1000 contiene anche alcune disposizioni già approvate dalla Commissione di merito durante l’esame del decreto-legge n. 203 del 2005.
Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore MARINO (Misto-Com), il presidente AZZOLLINI propone di sospendere la seduta fino alle ore 16,30 per consentire ai commissari di prendere visione della relazione tecnica.
A seguito di un intervento del senatore MORANDO (DS-U) volto a richiedere un tempo maggiore, il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta fino alle ore 16,45 al fine di consentire a tutti di svolgere un ampio dibattito entro le ore 18.
Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,55.
Il senatore MORANDO (DS-U) rileva come non sia stato oggettivamente possibile effettuare, nello scarso intervallo di tempo concesso, la verifica dei profili finanziari connessi alla proposta 1.1000. Dichiara, altresì, che il disagio arrecato ai commissari nell’esercizio delle loro prerogative è dovuto tra l’altro al fatto che la relazione tecnica è stata resa disponibile soltanto dopo l’inizio della seduta. Giacché nella lettera del Presidente del Senato si desume che al momento della presentazione dell’emendamento è stata contestualmente trasmessa la relazione tecnica, ciò vuol dire che il compito dei commissari è stato ulteriormente aggravato dal ritardo intercorso tra la disponibilità del testo dell’emendamento e quella della relazione tecnica. Ritiene che questo fatto sia meritevole di essere riferito in Assemblea da parte del Presidente della Commissione.
Dichiara inoltre che tale situazione dimostra quanto sia stato pregiudicato il ruolo della 5a Commissione che, in luogo di un esame approfondito, è chiamata ad una sorta di atto di fede. A differenza dei componenti di maggioranza dichiara di non essere disponibile ad accettare questo modo di procedere. Stigmatizza infine che alla Commissione bilancio, che è stata sempre una sede di valutazioni con un elevato contenuto tecnico, viene di fatto impedita, in questa occasione, ogni valutazione tecnica.
Il senatore MARINO (Misto-Com) rileva come vi siano notevoli errori di stesura del testo dell’emendamento 1.1000. Cita, ad esempio, il comma 6 dell’articolo 11-ter e il comma 11 dell’articolo 11-quater. Lamenta che a tali errori di approssimazione potrebbe doversi comunque provvedere in futuro con ulteriori decreti-legge. Dichiara infine di concordare con le osservazioni del senatore Morando sull’impossibilità di verificare la copertura finanziaria dell’emendamento 1.1000, nonché degli effetti di questo sulla legge finanziaria.
Il senatore TOFANI (AN), a proposito della segnalazione del senatore Marino, fa presente che anche il riferimento all’articolo 12 della legge n. 426 del 1998, indicato nel comma 15 dell’articolo 11-quaterdecies dell’emendamento 1.1000, sembra dover intendersi riferito all’articolo 1 della stessa legge citata.
Il senatore MICHELINI (Aut) esprime forti preoccupazioni per la difficoltà di verificare l’effetto dell’emendamento 1.1000 sui saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, sulla manovra per l’anno 2006. Il fatto poi che l’effetto netto sui saldi non sia espressamente indicato in norma rende, ancora più incerta la stima complessiva della manovra.
Il presidente AZZOLLINI preannuncia che si farà carico di riferire in Aula tutte le questioni sollevate nel dibattito testé svolto. Tuttavia, ritiene che comunque il quadro analitico degli effetti associati ad ogni norma indicata nell’emendamento 1.1000, allegato alla relazione tecnica, consente di affermare con un elevato grado di certezza che la proposta in esame non comporta un effetto peggiorativo sui saldi di finanza pubblica e conferma la disponibilità delle risorse necessarie per assicurare anche la copertura della legge finanziaria. Rileva peraltro come il dibattito in corso, che conferma una procedura adottata in precedenti occasioni, che innova la prassi precedente, assicuri comunque uno spazio di verifica dei profili finanziari dei maxiemendamenti sui quali il Governo pone la fiducia.
Per quanto concerne poi una riflessione più ampia sul complesso della manovra, l’oratore fa presente che è stata sostenuta dall’opposizione la tesi secondo cui il Governo non potrebbe modificare le previsioni tendenziali di bilancio senza inquadrare tale modifica in una rivisitazione del quadro complessivo dei saldi della pubblica amministrazione, compito tipico, questo, del DPEF e delle relative Note di aggiornamento. Ne consegue la richiesta secondo cui un emendamento al bilancio peggiorativo dei saldi (in quanto recante una peggiore previsione di entrata) debba essere dichiarato inammissibile a meno che esso non venga inserito in un documento più ampio che mostri le cause della revisione della stima, documento che dovrebbe essere – secondo tale assunto – appunto una Nota di aggiornamento al DPEF. L’esigenza di base – quella di avere una informazione non di dettaglio – su una modifica di grande portata finanziaria appare sicuramente degna di massima attenzione. Ciò che non si può però condividere, da un punto di vista tecnico, è che tale esigenza debba essere soddisfatta attraverso la presentazione della suddetta Nota di aggiornamento del DPEF.
Vale la pena di ricordare infatti che, sulla base del nostro ordinamento contabile, tale ultimo strumento è funzionalmente collegato all’esigenza di confermare o rivedere gli obiettivi di finanza pubblica, che non è il nostro caso. Infatti, nella fattispecie il Governo ha compensato la minore previsione di entrata con misure di eguale effetto ma di segno contrario. Se il Governo, pertanto, non intende rivedere gli obiettivi non è nemmeno tenuto a presentare una Nota di aggiornamento del DPEF. Semmai la sede più opportuna per esporre eventuali modifiche ai saldi tendenziali è la nota di variazioni al bilancio.
Dichiara infine concluso il dibattito sulle comunicazioni in titolo.
La seduta termina alle ore 17,10.
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri
mercoledì 12 ottobre 2005
79ª Seduta
Presidenza del Presidente
PONTONE
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 6ª Commissione:
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria : parere favorevole.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
mercoledì 12 ottobre 2005
344ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
RAGNO
IN SEDE CONSULTIVA
(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008
- (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2006
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Rapporto alla 5a Commissione per i disegni di legge nn. 3614 e 3613. Parere alla 6a Commissione per il disegno di legge n. 3617. Esame congiunto e rinvio)
Il presidente RAGNO fa presente che insieme al disegno di legge finanziaria e allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto all'ordine del giorno, in sede consultiva, anche il decreto legge n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Dato lo stretto collegamento delle norme recate da tale provvedimento con l'impostazione della manovra di finanza pubblica all'esame, e considerato anche che nel decreto legge n. 203 sono contenute varie misure che attengono a materie di competenza della Commissione, propone di procedere congiuntamente nella discussione.
Conviene la Commissione.
Il PRESIDENTE ricorda quindi che, al termine della discussione, si procederà preliminarmente alla conclusione dell'esame congiunto dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con la votazione di eventuali ordini del giorno nonchè di eventuali emendamenti, che - ricorda - possono essere riferiti soltanto allo stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e, successivamente, con la votazione del rapporto, ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento del Senato. Ricorda che il termine per la trasmissione dei rapporti alla Commissione bilancio è stato fissato per lunedì 17 ottobre.
Comunica altresì che il senatore Tofani riferirà sui documenti di bilancio, in luogo del Presidente Zanoletti, impossibilitato a prendere parte alla sedute convocate per la corrente settimana.
Dà quindi la parola al relatore Fabbri, relatore, per le parti di competenza della Commissione, sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 203.
Il relatore FABBRI (FI) introduce l'esame, ricordando preliminarmente che nel decreto legge n. 203 del 2005, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, sono presenti varie norme che attengono alle materie di competenza della Commissione, e, in particolare, all'attuazione della delega previdenziale di cui alla legge n. 243 del 2004.
I commi 1 e 2 dell'articolo 8 disciplinano infatti le compensazioni alle imprese i cui dipendenti conferiscano il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari: essi prevedono, in favore dei datori di lavoro, misure intese a compensare la riduzione delle risorse per l'autofinanziamento, derivante dal presumibile incremento degli accantonamenti corrispondenti alle quote di TFR che verranno destinate alle forme pensionistiche complementari.
Il suddetto incremento, come è noto, dovrebbe derivare dall'applicazione del decreto legislativo recante la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari: uno schema di tale provvedimento è tuttora all'esame delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato.
Entrando più nel dettaglio, il comma 1 prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese. Al Fondo è attribuito un contributo finanziario a carico dello Stato - anche ai fini dei costi di gestione -, pari a 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni per il 2007, 424 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 e 243 milioni per il 2011.
La garanzia del Fondo copre l'intero importo, oltre ai relativi interessi, dei finanziamenti concessi alle imprese, a fronte dei summenzionati conferimenti alle forme pensionistiche complementari effettuati nel periodo 2006-2010: su tale materia, è stato concluso, nell'ottobre 2005, un protocollo di intesa tra il Governo e l'ABI.
La definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento e di gestione del Fondo è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive: il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei crediti erariali nei confronti delle imprese beneficiarie della garanzia, e potrà contemplare anche l'iscrizione a ruolo, di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
Il comma 2, insieme con l'allegata Tabella A, stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2006, una riduzione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro e di pertinenza dell'INPS.
La misura del decremento è pari a 0,12 punti percentuali per il 2006 ed aumenta ogni anno, fino al livello, a regime, di 0,28 punti, decorrente dal 2014. Tali riduzioni, tuttavia, non si applicano necessariamente per intero, bensì nella misura percentuale degli accantonamenti corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto destinati alle forme pensionistiche complementari.
Lo stesso comma 2 specifica altresì i criteri di individuazione delle aliquote contributive INPS da sottoporre a riduzione e quantifica gli oneri derivanti da quest'ultima in 46 milioni di euro per il 2006, 53 milioni per il 2007 e in 176 milioni annui a decorrere dal 2008.
Sempre in materia previdenziale - prosegue il relatore -, l'articolo 11 reca al comma 1 uno stanziamento, pari a 160 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, al fine di consentire l'attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o), della citata legge n. 243, relativa alla cosiddetta totalizzazione. Tale normativa prevede il progressivo ampliamento della possibilità di totalizzare i periodi assicurativi - cioè, di sommare gratuitamente i contributi relativi a diverse gestioni pensionistiche obbligatorie di base, con la liquidazione, da parte di ciascun fondo, di una quota del trattamento così spettante - in favore dei soggetti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che abbiano maturato un'anzianità contributiva complessiva pari o superiore a quaranta anni, di cui almeno cinque presso ogni forma pensionistica interessata dalla domanda.
Nella normativa vigente, la possibilità di totalizzazione è consentita solo qualora non sia stato conseguito il diritto ad alcun trattamento ed esclusivamente al fine di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, al trattamento previdenziale per inabilità o alla pensione liquidata integralmente con il sistema contributivo, e non, quindi, per il conseguimento del trattamento di anzianità. Inoltre, la facoltà di totalizzazione può essere esercitata dai superstiti dell'assicurato - anche se deceduto prima del compimento dell'età pensionabile -, secondo la medesima disciplina valida per quest'ultimo.
Il decreto legge in conversione regola anche, all'articolo 10, commi da 1 a 6, il trasferimento all'INPS delle funzioni attualmente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.
Secondo la disciplina vigente, il Ministero dell'economia e delle finanzeha competenze in merito ai procedimenti giurisdizionali nelle materie in esame - procedimenti in cui esso è litisconsorte necessario - e per la verifica dei requisiti sia medico-legali sia reddituali relativi alle prestazioni economiche; i trattamenti sono concessi dalle regioni, che possono, tuttavia, stipulare accordi con l'INPS, ai fini del conferimento al medesimo di tali funzioni. All'INPS compete, in ogni caso, l'attività di erogazione.
Il comma 2 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire all'INPS nonché la determinazione della data di effettivo subentro del medesimo Istituto nell'esercizio delle funzioni.
Il comma 3 specifica che le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze sono corrispondentemente ridotte e che il personale trasferito conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto degli enti pubblici non economici, nel quale è incluso l'INPS.
Alcune norme transitorie, relative ai procedimenti giurisdizionali, sono poste dai commi 4 e 5, mentre il successivo comma 6 disciplina i medesimi profili a regime - a decorrere, cioè, dalla data di effettivo subentro dell'INPS - specificando, tra l'altro, che l'Istituto, come attualmente il Ministero dell'economia, è litisconsorte necessario nei procedimenti in oggetto. La disposizione transitoria di cui al comma 5 limita ai funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e agli avvocati dipendenti dall'INPS l'àmbito dei soggetti legittimati alla difesa in giudizio, escludendo, quindi, l'Avvocatura dello Stato e gli avvocati dipendenti dall'INAIL, come previsto dalla legislazione previgente.
Inoltre, la norma a regime di cui al comma 6, terzo periodo, prevede che, limitatamente al giudizio di primo grado, l'INPS possa essere difeso in giudizio anche da propri dipendenti non avvocati, mentre nei gradi successivi, l'àmbito sembra implicitamente limitato ai soli avvocati dell'Istituto.
Si rileva che resta fermo - ai sensi del comma 6, secondo periodo - l'obbligo delle notifiche anche presso l'Avvocatura dello Stato, presumibilmente solo a fini di conoscenza, in quanto tale organo sembra venir escluso dal novero dei soggetti legittimati alla difesa in giudizio.
Sempre all'articolo 10, il comma 7 richiede che, ai fini dell'accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari, le imprese di tutti i settori presentino il documento unico di regolarità contributiva: in base alla legislazione vigente, peraltro, tale documento è previsto per i soli settori degli appalti pubblici - ivi compresi quelli di servizi e forniture - e dei servizi ed attività pubblici in regime di convenzione o concessione, nonché dei lavori edili in generale.
Sempre per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, si segnala che l'articolo 3, in materia di servizio nazionale per le riscossioni, contiene numerose disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti degli organismi che operano in tale comparto: il comma 15 stabilisce la trasformazione in società per azioni del Consorzio nazionale concessionari - C.N.C. - a decorrere dal 1° ottobre 2006 e prevede che ai lavoratori dipendenti del Consorzio medesimo vengano applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori dipendenti delle società concessionarie non acquistate da Riscossione s.p.a., ovvero dalla società costituita ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 3.
Il comma 16 concerne i medesimi dipendenti delle società non acquistate dalla Riscossione s.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro medesimo sia ancora in essere alla data del 1° ottobre 2006. Si prevede, a decorrere dalla suddetta data, il trasferimento di tali dipendenti alla Riscossione s.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative della società, e sono poste talune norme di garanzia.
Il comma 17 riguarda i dipendenti delle società acquistate, ai sensi del precedente comma 7, dalla Riscossione s.p.a.. Si fa salva la posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione e si esclude l'applicazione della disciplina sulle procedure per il trasferimento di azienda, di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni.
Ai sensi del primo periodo del comma 18,resta ferma l'applicazione del regime del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, gestito dall'INPS, mentre il secondo periodo dello stesso commaprevede un ampliamento dei termini per la presentazione della richiesta dell'assegno straordinario previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del regolamento di cui al D.M. 24 novembre 2003, n. 375, istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Si consente infatti che la domanda venga presentata entro dieci anni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, mentre l'articolo 5, comma 2, di quest'ultimo contempla un termine di sei anni, decorrente dalla medesima data.
Il terzo periodo del comma 18 dispone un elevamento dagli attuali 60 a 96 mesi della durata massima del suddetto assegno straordinario.
Il comma 19 dello stesso articolo 3 concerne invece i dipendenti - in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e per i quali il rapporto di lavoro medesimo sia ancora in essere alla data del 1° ottobre 2006 - dei seguenti organismi: l'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi; il consorzio di cui al precedente comma 15; le società da quest'ultimo partecipate.
Per tali soggetti, si prevede il trasferimento, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2006, presso la Riscossione s.p.a. ovvero presso la società di cui al comma 15, senza soluzione di continuità e con la salvaguardia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Introduce quindi l'esame congiunto dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, per le parti di competenza della Commissione, il relatore TOFANI (AN) il quale sottolinea preliminarmente che il disegno di legge finanziaria per il 2006 è incentrato prioritariamente su interventi di sostegno allo sviluppo, nella prospettiva di rafforzare la tendenza alla ripresa dell’economia registratasi nell’ultimo periodo del 2005, caratterizzata, in particolare, da una crescita del PIL pari a 0,7 per cento su base congiunturale, nonché da un rilevante incremento delle esportazioni. Tale obiettivo deve essere tuttavia coniugato con il rispetto della raccomandazione europea relativamente al contenimento del deficit, da attuarsi, per il 2006, con il conseguimento di un indebitamento netto pari al 3,8 per cento, mediante un aggiustamento strutturale pari allo 0,8 per cento del PIL, come concordato in sede Ecofin.
Passando all’analisi delle parti del disegno di legge finanziaria di competenza della Commissione, il relatore rileva che i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 36 determinano l'adeguamento per l'anno 2006 degli stanziamenti del bilancio statale in favore della gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Tali incrementi concernono, nella misura di 440,84 milioni di euro, la quota assistenziale a carico dello Stato dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall' ENPALS, ai sensi del comma 1, lettera a); e, ai sensi della successiva lettera b), concernono altresì, nella misura di 108,93 milioni di euro, lo stanziamento relativo al concorso all'onere pensionistico derivante dai trattamenti di invalidità liquidati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984.
Il comma 2 specifica che nel 2006 la quota assistenziale a carico dello Stato dei trattamenti pensionistici erogati dalle gestioni di cui al suddetto comma 1, lettera a) risulta complessivamente pari a 16.181,23 milioni di euro, a fronte dei 15.740,39 milioni dell’anno 2005. Lo stesso comma 2 determina anche lo stanziamento complessivo relativo al concorso all'onere pensionistico derivante dai trattamenti di invalidità di cui alla lettera b) del comma 1, che ammonta a 3.992,46 milioni di euro, contro i 3.889,53 milioni del 2005.
Ai sensi del comma 3, la ripartizione degli importi tra le gestioni interessate dovrà essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi; nell'ambito del primo importo di 16.181,23 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote: 1.006,21 milioni di euro, riservate in favore della gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; 2,43 milioni di euro, destinate alla gestione speciale minatori; 56,31 milioni di euro, attribuite all'ENPALS.
Il comma 4 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine di incrementare la quota di risorse da destinare alla gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, corrispondente ai maggiori oneri, valutati in 369 milioni di euro per il 2004 e in 300 milioni di euro per il 2005.
Il comma 5 sopprime il contributo dello Stato in favore dell’ENPALS disposto ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto legge n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 dello stesso anno, contributo considerato superfluo dalla relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge finanziaria, alla luce degli ultimi bilanci dell'ente.
L’articolo 44 del disegno di legge finanziaria - prosegue il relatore - istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione finanziaria pari a 1.140 milioni di euro per il 2006, al fine di assicurare l'adozione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà sociale ed economica: tale Fondo si affianca al Fondo nazionale per le politiche sociali, i cui stanziamenti sono iscritti nella Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria all'esame.
L’articolo 50 istituisce un apposito fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, destinato anche a finanziare i progetti individuati dal piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo del 17 giugno 2005 .
L’articolo 51, comma 1 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2006, una riduzione, pari ad un punto percentuale, del complesso delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il comma 2 specifica i criteri di priorità, ai fini dell'individuazione delle aliquote contributive, relative alla suddetta Gestione INPS, da sottoporre a riduzione.
L'articolo 52 del disegno di legge finanziaria per il 2006 concerne la rimodulazione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il comma 1 conferma i criteri di rideterminazione già attualmente previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, specificando che deve in ogni caso essere garantito l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni, senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 2 dispone che la rimodulazione sia operata in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno e che, in sede di prima applicazione, si provveda entro il 28 febbraio 2006.
Il relatore passa quindi ad esaminare alcuni profili attinenti al rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, che, pur esulando in parte dall'ambito di competenza della Commissione, sono comunque rilevanti ai fini di una migliore comprensione del complesso della manovra di finanza pubblica all'esame.
In particolare, l’articolo 26 del disegno di legge finanziaria provvede all’adeguamento delle risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2004-2005, dando seguito al protocollo d’intesa fra Governo e parti sociali del 27 maggio 2005. Con tale intesa, è stato riconosciuto, per il biennio contrattuale 2004-2005, un beneficio aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto dalla legge finanziaria per il 2005, pari allo 0,7 per cento, da corrispondere dal 2006. In deroga alla vigente normativa, sono inoltre posti a carico del bilancio dello Stato anche gli oneri per il personale delle amministrazioni che, in base all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, provvedono, di norma, alla copertura degli oneri contrattuali con i propri bilanci.
I commi 1 e 2 dell’articolo 27 indicano le risorse finanziarie per il prossimo biennio contrattuale 2006-2007, a favore del personale statale, in misura pari all'indennità di vacanza contrattuale. Il comma 3 precisa che gli stanziamenti previsti a copertura della spesa derivante dall'attuazione dei commi precedenti comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni, consistenti nei contributi previdenziali e nell'IRAP, mentre con il comma 4 si prevede che gli incrementi previsti al comma 1 si applichino anche ai dipendenti delle amministrazioni non statali, per le quali gli oneri contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci.
L’articolo 28 detta, al comma 1, disposizioni limitative dell’utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, disponendo che, a decorrere dal 2006, queste ultime possano avvalersi di personale a tempo determinato - anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa - solo entro il limite del 60 per cento della spesa sostenuta per tali finalità nell’anno 2003. Viene inoltre stabilito che la succitata disciplina limitativa non si applica al comparto scuola e a quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle relative, specifiche disposizioni di settore, e si precisa altresì che il mancato rispetto dei limiti di spesa in discorso integra un illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Il comma 2, dando continuità a precedenti disposizioni di salvaguardia, fa salve le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e le stipule di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati anche al miglioramento dei servizi didattici per gli studenti, effettuate da una serie di enti pubblici di ricerca, enumerati allo stesso comma 2, dalle Università ed infine dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Tale deroga è però subordinata al fatto che gli oneri derivanti dalle predette assunzioni e stipule di contratti di collaborazione non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo ordinario delle Università.
L’articolo 29 reca una serie di disposizioni di contenimento della spesa in tema di contrattazione integrativa e lavoro straordinario nell’ambito del pubblico impiego, mentre l'articolo 31 detta una serie di norme di carattere generale e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.
E' poi da segnalare, nell'ambito dell'articolo 33, recante disposizioni volte a razionalizzare l’allocazione e la distribuzione di personale delle pubbliche amministrazioni, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo finalizzato a potenziare l’attuazione della mobilità, con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
L’articolo 34 consta di 9 commi, volti a consentire ad una serie di pubbliche amministrazioni la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato.
L’articolo 35 detta disposizioni in ordine a talune assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Da segnalare, in particolare, al comma 1, la previsione dell'assunzione, per il 2006, di un contingente di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge finanziaria per il 2005.
Passando all’analisi delle tabelle, il relatore osserva che la Tabella A del disegno di legge finanziaria - che costituisce un fondo per le spese di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento - conferma, per l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le dotazioni già previste a legislazione vigente, pari a 9.570 migliaia di euro per il 2006 ed a 31.950 migliaia annui a decorrere dal 2007.
La relazione illustrativa rileva che l'accantonamento è finalizzato agli incentivi all'occupazione, a misure di sostegno dell'occupazione e di assunzioni a tempo indeterminato, a contributi in favore dei minorati della vista, alla disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali, per l'abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, per i princìpi in materia di governo del territorio.
La Tabella B - che costituisce un fondo per le spese di conto capitale derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento - non reca - così come lo stato a legislazione vigente - alcun accantonamento per il Ministero in esame.
La Tabella C - che concerne le norme per le quali la quantificazione delle dotazioni finanziarie permanenti è rimessa alla legge finanziaria - ha operato alcune rimodulazioni, inerenti lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispetto agli stanziamenti stabiliti dalla legislazione vigente. Tali rimodulazioni riguardano, in particolare, il finanziamento relativo alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'articolo 13 della legge n. 335 del 1995 - ridotto di 1.360 migliaia di euro per il 2006 e soppresso a decorrere dal 2007, in relazione alla riforma del finanziamento delle Autorità amministrative indipendenti, di cui all'articolo 14 del disegno di legge finanziaria - nonché lo stanziamento per i contributi concessi agli enti privati gestori di attività formative per le spese generali di amministrazione, relative al coordinamento a livello nazionale dei medesimi - ridotto di 40 migliaia di euro per il 2006 e di 1 migliaio di euro annuo a decorrere dal 2007 – ed infine il fondo nazionale per le politiche sociali - di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997 - diminuito di 2.492 migliaia di euro per il 2006 e di 2.760 migliaia di euro annui a decorrere dal 2007.
La Tabella D prevede un incremento della dotazione del fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236 del 1993. Tale aumento è pari a 500.000 migliaia di euro ed è relativo all'anno 2006.
Si segnala inoltre che la medesima Tabella D contempla - con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'interno – anche il rifinanziamento dei lavori socialmente utili nel Comune e nella Provincia di Napoli e nel Comune di Palermo, pari a 100.000 migliaia di euro per il 2006.
Riguardo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il relatore osserva che, mentre il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente appare rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Dicastero, gli elenchi 1 e 2 allegati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 del disegno di legge finanziaria operano una serie di riduzioni della spesa relativa ai consumi intermedi ed agli investimenti fissi lordi. Per la prima tipologia, le riduzioni per il Ministero in esame sono pari - rispetto al complesso delle dotazioni previste dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente - al 32,4 per cento; per la seconda, al 39,6 per cento. Il successivo elenco 3, allegato all'articolo 5, prevede infine una riduzione delle unità previsionali di base relative ai trasferimenti correnti alle imprese; tale riduzione è pari, per il Dicastero in oggetto, al 29,5 per cento per ciascuna delle suddette unità previsionali.
Si apre il dibattito.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) osserva che la discussione sulla manovra di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 non può prescindere da una valutazione complessiva della situazione economica del Paese, che continua a far registrare un andamento molto preoccupante. In particolare, l'anno in corso si chiuderà con un tasso di crescita del Prodotto interno lordo pari allo zero, e le previsioni per il prossimo anno non danno adito ad alcun ottimismo, anche nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea. In questo contesto, il Governo ha predisposto, nell'ambito del disegno di legge finanziaria 2006, una serie di misure che dichiara finalizzate alla promozione dello sviluppo. Tra le altre, va ricordata in primo luogo la riduzione del costo del lavoro, di un punto percentuale, prevista all'articolo 51: si tratta di una misura in sé positiva, ma insufficiente e soprattutto tardiva, poiché riprende la previsione formulata su questo punto dal cosiddetto Patto di Natale, del 1998, dopo che per molti anni sono state ignorate le richieste avanzate in tal senso sia dalle forze politiche dell'opposizione, sia dalle organizzazioni sindacali, al fine creare margini adeguati a consentire un recupero del potere di acquisto delle retribuzioni, gravemente eroso negli ultimi anni. La misura della riduzione del costo del lavoro prevista dal Governo è tuttavia troppo limitata, ed inadeguata a concorrere al recupero di competitività del sistema produttivo, da tutti auspicato. Sarebbe stato infatti necessario giungere ad un abbattimento del costo del lavoro pari ad almeno tre punti percentuali, e sarebbe stato anche possibile reperire le risorse per la copertura finanziaria, se con la legge finanziaria del 2005 non fossero stati impiegati ben 6 miliardi di euro, per ridurre l'imposizione fiscale sui redditi più elevati, senza alcun effettivo vantaggio per il rilancio dei consumi.
Un secondo intervento contemplato dal disegno di legge finanziaria riguarda l'istituzione della Banca del Sud, di cui all'articolo 54: al di là dell'irrisorio stanziamento a carico del bilancio dello Stato, pari a cinque milioni di euro, risulta sorprendente che un Esecutivo di orientamento chiaramente e nettamente liberista intenda dare vita ad una Banca di cui lo Stato è il soggetto fondatore. Si tratta infatti di una misura che avrebbe potuto essere più propriamente adottata nell'ambito di un sistema economico pianificato, di tipo sovietico, ma che non dovrebbe trovare cittadinanza in un'economia di mercato. Con tali premesse, e con risorse finanziarie così esigue, è facile prevedere che la vicenda del nuovo istituto di credito si svolgerà tra molte difficoltà e con grandi incertezze.
Anche il Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di cui all'articolo 50 del disegno di legge finanziaria, non appare destinato ad un futuro particolarmente brillante, se si considera che la relativa dotazione finanziaria dovrebbe derivare dai maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2006 derivanti da dismissioni o alienazioni di beni dello Stato, nella misura massima di 3 miliardi di euro. Si tratta dunque di un'entrata molto incerta, e comunque fortemente sovrastimata.
Dopo avere rilevato che anche le misure riguardanti i distretti industriali appaiono limitate ed insufficienti quanto agli stanziamenti previsti, il senatore Battafarano prosegue nel suo intervento rilevando che la manovra di finanza pubblica all'esame presenta numerose e gravi lacune: in particolare, è chiaro ormai che il Governo ha definitivamente rinunciato a porre mano al riordino del sistema degli ammortizzatori sociali, per il quale era prevista un'apposita delega nel disegno di legge n. 848-bis. La travagliata vicenda di questo provvedimento è nota: l'Esecutivo, cedendo alle sempre più pressanti e diffuse richieste provenienti dal mondo politico e sindacale, ha abbandonato l'ipotesi di sospendere l'efficacia dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, contemplata in quel disegno di legge, ma ha contestualmente fatto cadere il progetto di riforma degli ammortizzatori sociali, che, anche sotto il profilo delle risorse disponibili, sarebbe stato realizzabile se il Governo non avesse dato priorità alla riduzione della pressione fiscale per le fasce di reddito più elevato. Tale riforma avrebbe potuto assicurare maggiori e più estese tutele ai numerosi soggetti la cui posizione nell'ambito del rapporto di lavoro è stata resa più debole per effetto della legge n. 30 e del decreto legislativo n. 276 del 2003. Il varo di queste norme si è infatti tradotto in un incremento della precarietà, senza alcun vantaggio effettivo per i lavoratori, che, in assenza di ammortizzatori sociali efficaci, versano in una posizione di ancor maggiore debolezza ed isolamento nel mercato del lavoro.
Nel disegno di legge finanziaria non mancano poi interventi molto gravi e preoccupanti, dal taglio della spesa per i lavoratori a tempo determinato e per le collaborazioni coordinate e continuative nelle amministrazioni pubbliche, nella misura del 60 per cento della spesa destinata a tale fine nel 2003 - che comporterà una riduzione di circa 45 mila posti di lavoro nelle amministrazioni locali e di circa 27.000 posti di lavoro nelle amministrazioni statali -, al drastico ridimensionamento delle risorse destinate agli enti locali, che si riverbererà in modo molto negativo sia sull'occupazione, sia sui servizi alla cittadinanza. Mancano infine, le disposizioni di proroga della Cassa integrazione, che, probabilmente, verranno contemplate in un distinto provvedimento.
Nel complesso, dunque, l'ultima legge finanziaria dell'attuale legislatura si presenta come un provvedimento debole ed incoerente, incapace di prospettare soluzioni efficaci al problema dello sviluppo. Le forze politiche di opposizione presenteranno pertanto numerosi emendamenti, volti a correggere le distorsioni più vistose, in particolare, per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione, sulla riduzione del costo del lavoro, sul Fondo per l'innovazione e sulla Banca del Sud.
In conclusione, il senatore Battafarano annuncia altresì la presentazione di due ordini del giorno, in materia di personale precario e di ammortizzatori sociali per le piccole imprese.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) esprime preliminarmente una valutazione negativa sull'impostazione complessiva della manovra di finanza pubblica in discussione, sottolineando altresì che tutti gli indicatori sociali ed economici evidenziano la totale inadeguatezza delle politiche economiche promosse dal Governo.
In particolare, il disegno di legge finanziaria in esame risulta del tutto deludente, limitandosi a contemplare talune misure di contenimento del deficit – necessarie a seguito delle valutazioni negative espresse dall’Ecofin, segnatamente in ordine alla situazione dei conti pubblici – senza tuttavia prefigurare efficaci interventi orientati nella prospettiva del rilancio dell’economia italiana, penalizzata dalle incongrue politiche economiche e fiscali seguite nel corso della presente legislatura.
L’unica misura degna di nota - anche se tardiva - contenuta nel disegno di legge finanziaria in esame attiene alla riduzione del costo del lavoro, operata attraverso l’abbattimento del cuneo contributivo, e va peraltro ricordato che le forze politiche di opposizione da anni insistono sulla necessità e sull’importanza di tale intervento.
Sotto il profilo metodologico, il Governo ha incentrato la manovra per il 2006 su tre moduli strumentali distinti, ossia sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, sul decreto-legge n. 203 e su un maxiemendamento al disegno di legge finanziaria stesso – preannunciato, ma non ancora presentato - che è finalizzato, secondo gli intendimenti manifestati dall'Esecutivo, a colmare le lacune della manovra in esame. Va tuttavia rilevato che il percorso ipotizzato dal Governo è in realtà volto a rinviare talune importanti decisioni ad una fase successiva - e in particolare al momento della presentazione del citato emendamento - e un tale rinvio fa emergere la difficoltà per le forze politiche di maggioranza di raggiungere un accordo su profili rilevanti della manovra in questione, nonché l'incapacità delle stesse di affrontare in maniera organica e complessiva i nodi problematici esistenti.
Entrando più volte nel dettaglio dei contenuti della manovra finanziaria in esame, il senatore Montagnino segnala la sussistenza di considerevoli carenze per quel che concerne le misure di sostegno alla famiglia, nonché in relazione agli interventi inerenti alle politiche sociali. In particolare, non vengono prospettate politiche congrue ed efficaci atte a contrastare le vecchie e nuove forme di povertà, ormai diffuse su larga scala in varie aree territoriali del paese, specie in talune regioni meridionali, fra le quali va citata la Sicilia, in cui il trenta per cento dei residenti si colloca al di sotto della soglia di povertà e in cui si registrano altissimi livelli di disoccupazione.
Va inoltre sottolineato che le politiche del lavoro promosse nell'ambito della manovra di finanza pubblica in esame risultano del tutto inidonee rispetto al raggiungimento degli obiettivi occupazionali individuati in sede comunitaria dal Vertice di Lisbona, e anche le misure di rilancio dell'economia risultano del tutto aleatorie ed incongrue.
A fronte delle inefficaci politiche per lo sviluppo seguite dall'Esecutivo, peraltro, non appare più credibile la giustificazione reiteratamente addotta dalle forze politiche di maggioranza, secondo la quale tali fallimentari risultati sarebbero ascrivibili non a scelte economiche errate, ma esclusivamente alla congiuntura internazionale sfavorevole, conseguente agli eventi terroristici dell'11 settembre 2001.
Va poi sottolineato che nonostante gli impegni assunti dal Governo riguardo alla riforma degli ammortizzatori sociali - contemplata anche dal cosiddetto Patto per l'Italia - ci si è tuttavia limitati a interventi settoriali, senza operare un organica innovazione del sistema delle tutele, quanto mai necessaria, e prefigurata anche nella scorsa legislatura, in cui era stata approvata la legge n. 144 del 1999, recante, tra l'altro, una delega per il riordino del sistema degli ammortizzatori.
L'oratore si sofferma poi sulla situazione verificatasi al polo tessile di Riesi, nel quale un provvedimento giurisdizionale interdittivo, atto a precludere ad un datore di lavoro la possibilità di ottenere i finanziamenti pubblici destinati a far fronte agli oneri connessi agli ammortizzatori sociali, ha finito per impedire ai lavoratori la fruizione di tali benefici. Peraltro il Ministero del lavoro, nel caso in questione, si è limitato ad aderire a tale decisione giudiziaria, senza adottare alcuna misura finalizzata a tutelare i lavoratori.
Per quanto riguarda poi le tematiche attinenti alle misure di contrasto all’evasione fiscale, va rilevato che la disciplina contenuta nei provvedimenti in titolo risulta del tutto incongrua ed inadeguata. Il taglio delle risorse destinate agli enti territoriali, previsto nel disegno di legge finanziaria in esame, finirà poi inevitabilmente per comprimere gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi pubblici erogati da tali enti.
Il presidente RAGNO propone di fissare per le ore 19 della giornata odierna il termine per la presentazione degli ordini del giorno ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, nonché per la presentazione degli emendamenti riferiti allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
giovedì 13 ottobre 2005
345ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
RAGNO
IN SEDE CONSULTIVA
(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008
- (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2006
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Rapporto alla 5a Commissione per i disegni di legge nn. 3614 e 3613. Parere alla 6a Commissione sul disegno di legge n. 3617. Seguito e conclusione dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 3614 e 3613. Rapporto favorevole con osservazioni e raccomandazione sulla Tab. 4, per quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Disgiunzione e rinvio del seguito dell’esame del disegno di legge n. 3617)
Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente RAGNO (AN) ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha deciso di svolgere l’esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio congiuntamente con quello del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 203, per le parti di competenza.
Il senatore VIVIANI(DS-U), dopo aver ricordato che il Governo ha abbandonato l'ipotesi, rivelatasi meramente propagandistica, di procedere alla soppressione dell'IRAP, si sofferma preliminarmente sulla fragilità dei presupposti della manovra finanziaria in esame, basata su valutazioni erronee e non veritiere, caratterizzate da una sovrastima delle entrate e da una sottostima delle spese.
In realtà, le cause della crisi del sistema economico italiano non vanno ricercate nella concorrenza cinese o nell'introduzione della moneta unica europea, come invece ha sostenuto in più occasioni il ministro Tremonti, quanto nei ritardi e nelle carenze del sistema stesso sul piano della competitività, ritardi e carenze il recupero dei quali avrebbe richiesto una ben diversa politica economica, effettivamente orientata nella direzione del sostegno e della promozione dello sviluppo.
Sotto tale profilo, gli interventi incentrati sul Fondo per l'innovazione, nonché sull’istituzione della Banca del Mezzogiorno risultano del tutto incongrui ed inidonei a raggiungere le finalità sottese agli stessi, ossia il sostegno alla crescita dell’economia, soprattutto per le aree più svantaggiate.
L'unica misura individuata nell'ambito della manovra finanziaria in esame per accrescere gli standard di competitività delle imprese è quella relativa alla riduzione di un punto percentuale del costo del lavoro, sicuramente positiva, ma tardiva e insufficiente nella sua consistenza finanziaria.
Va poi rilevato che gli interventi di contrasto dei fenomeni di evasione fiscale e di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico difficilmente consentiranno l’effettivo conseguimento delle entrate indicate dal Governo.
Risultano inoltre non condivisibili i tagli operati alla sanità pubblica, che si pongono in contrasto con la crescente domanda di cura e di assistenza sanitaria, nonché la drastica decurtazione dei trasferimenti agli enti locali, che finirà inevitabilmente per determinare una significativa riduzione dei livelliqualitativi e quantitativi di importanti servizi pubblici erogati alla cittadinanza. Questa situazione sarà ulteriormente aggravata per effetto della limitazione degli stanziamenti finalizzati all'utilizzo del personale a tempo determinato nella pubblica amministrazione, che comporterà un ulteriore pregiudizio alla funzionalità degli enti locali, nei quali tali rapporti di lavoro risultano piuttosto diffusi.
Anche la normativa sui distretti industriali desta non poche perplessità, come pure va sottolineata l'inadeguatezza delle misure a favore delle famiglie, ispirate più da una logica propagandistica che da un serio intendimento di incidere con interventi strutturali in tale settore, rispetto al quale l'Italia registra significativi ritardi nel confronto con gli altri Paesi europei.
Carenze notevoli sono ravvisabili anche sul piano delle politiche del lavoro, nonostante le dichiarazioni di taluni esponenti del Governo, secondo i quali il varo della legge n. 30 e del decreto legislativo n. 276 del 2003 avrebbe prodotto effetti particolarmente positivi sull'andamento dell'occupazione. Nei fatti, tale tesi si è rivelata infondata, come ha dimostrato anche un recente studio della Fondazione Nord-Est, dal quale emerge che in tale area territoriale la sopracitata disciplina lavoristica ha trovato scarsa applicazione ed altresì che il rapporto tra crescita occupazionale e PIL negli anni precedenti all'emanazione della legge n. 30 risultava superiore all'attuale.
Un altro elemento di forte criticità della manovra all’esame riguarda la scelta di non dare corso ad un intervento organico di riforma degli ammortizzatori sociali, come pure risulta criticabile l'assenza di qualsivoglia misura atta a garantire l’integrazione di formazione e lavoro, quanto mai necessaria in un sistema occupazionale come quello italiano, caratterizzato da gravi carenze per questo aspetto. Va a tal proposito evidenziato che in ambito europeo l’Italia risulta il paese con il più bassolivello di risorse pubbliche destinate alla formazione dei lavoratori.
Per quel che concerne il pubblico impiego, la disciplina contenuta nel disegno di legge finanziaria 2006 risulta non condivisibile su molti profili, come pure risultano incongrue ed inadeguate le disposizioni atte a prospettare una consistente riduzione degli stanziamenti destinati al Fondo delle politiche sociali, nonché di quelli previsti nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro.
Riguardo al decreto-legge n. 203, occorre innanzitutto sottolineare la necessità di acquisire agli atti della Commissione il testo del protocollo di intesa siglato tra Governo e l'ABI, finalizzato a compensare le imprese della perdita del TFR conferito dai lavoratori ai fondi pensione.
Per quel che concerne la totalizzazione va rilevato che tale facoltà andrebbe estesa ulteriormente, mentre per quel che concerne la riforma del sistema di riscossione si ravvisa un percorso di pubblicizzazione di tale servizio e un assorbimento del personale in ambito pubblico, che suscita non poche perplessità.
In conclusione, la manovra finanziaria in esame presenta gravi lacune e pone in essere interventi basati su coperture virtuali e poco realistiche, oltre che scarsamente rispettose delle indicazioni emerse in sede comunitaria in materia di contenimento della spesa pubblica.
Il senatore TREU (Mar-DL-U) sottolinea che la manovra finanziaria in esame risulta del tutto incongrua ed inadeguata, in quanto, malgrado le ammissioni del Ministro dell'economia sui limiti delle politiche economiche poste in essere nel corso della presente legislatura per fronteggiare una situazione di crisi – il cui carattere strutturale non è stato compreso dal Governo –, dalla lettura dei provvedimenti all’esame non sembra emergere alcun segno di effettivo ravvedimento e di inversione di tendenza.
La politica economica prospettata risulta infatti vaga e confusa, mentre a fronte della disponibilità limitata di risorse finanziarie sarebbe stato necessario procedere preliminarmente all'individuazione di alcune priorità, in modo tale da perseguire le finalità di sostegno allo sviluppo attraverso interventi selettivi e mirati, soprattutto in materia di occupazione e lavoro. In tale ambito si rendono necessarie, tra l’altro, misure specificamente rivolte a sostenere le fasce più deboli del mercato, in particolare le donne, costrette ad una posizione sempre più marginale, che le induce spesso a rinunciare alla ricerca di un lavoro.
Le considerazioni ottimistiche espresse del relatore circa i segnali di ripresa registrati nell'ultima parte dell’anno in corso risultano poi alquanto discutibili, in quanto una certa crescita, peraltro di proporzioni ridotte, è rimasta circoscritta ad alcune aree del paese, mentre restano in una condizione di sostanziale stagnazione le aree territoriali economicamente più deboli, soprattutto nel Mezzogiorno.
Una maggiore capacità di scelta avrebbe consentito anche di rendere meno dispersive e pletoriche le politiche riguardanti i distretti industriali, per i quali occorre invece individuare percorsi di crescita e di modernizzazione tali da consentire un salto di qualità, nella direzione di quelli che vengono comunemente definiti i distretti di seconda generazione.
Va inoltre sottolineata la gravità della decisione di non procedere alla riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali, quanto mai necessaria, stante l'attuale assetto del mercato del lavoro. L'argomentazione, adottata da taluni esponenti della maggioranza, volta a giustificare tale omissione in considerazione delle ingenti risorse destinate agli interventi di cassa integrazione in deroga - a volte ispirati da logiche clientelari - risulta del tutto impropria e pone in luce la necessità di riordinare questo comparto secondo una prospettiva più organica e complessiva.
Non vengono inoltre individuate misure volte a potenziare la formazione professionale, nonostante l'importanza dei profili attinenti all'arricchimento qualitativo delle risorse umane, anche come fattore di incremento dell’occupazione.
La riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro contemplata nel disegno di legge finanziaria è valutabile positivamente, ma occorre ricordare che nella scorsa legislatura si era già operato in tale direzione in maniera ben più efficace, attraverso una riduzione di quattro punti percentuali dei sopracitati oneri.
Per quel che concerne il pubblico impiego va rilevata l’assenza di una politica di programmazione degli organici da parte del Governo, il quale si limita a operare interventi isolati senza alcuna soluzione di continuità e senza una preventiva ricognizione delle esigenze dei vari comparti, finalizzata ad individuare i settori da potenziare e quelli eventualmente da ridimensionare.
Riguardo alle dismissioni immobiliari prefigurate nell'ambito del disegno di legge finanziaria 2006, va evidenziato che l’analoga misura contemplata nella legge finanziaria per il 2005 ha sortito scarsi effetti, atteso che la gran parte degli immobili da dismettere è rimasta invenduta.
Mancano idonei stanziamenti atti ad assicurare una copertura finanziaria delle misure compensative a favore delle imprese i cui dipendenti trasferiscono il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, misure previste nell'ambito dello schema di decreto legislativo su tale materia, i cui costi risultano fortemente sottostimati, rispetto a una previsione di spesa più realistica.
La mancata previsione di stanziamenti per il cofinanziamento di opere infrastrutturali rischia inoltre di far perdere all'Italia 15 miliardi di euro di finanziamenti comunitari nel prossimo triennio.
Infine va rilevato che l'indebitamento netto ha superato per quest’anno il 5 per cento e probabilmente occorrerà un ulteriore intervento correttivo atto a limitare lo stesso. Anche l'intenzione già manifestata del Governo, di presentare un maxi-emendamento al disegno di legge finanziaria, concorre ad evidenziare l'aleatorietà delle previsioni e il clima di assoluta precarietà ed incertezza in cui si svolge il dibattito odierno, clima indicativo anche dello scarso rispetto per le prerogative del Parlamento, di cui il Governo dà sovente prova.
La senatrice PILONI (DS-U) ritiene che gli interventi dei senatori appartenenti ai Gruppi politici dell'opposizione abbiano ampiamente chiarito la fondatezza delle motivazioni con le quali è stata argomentata la contrarietà ad una manovra di finanza pubblica dai caratteri incerti, non rispondente alle esigenze del sistema economico ed inadeguata quanto alle prospettive di sviluppo. In tale contesto, anche una scelta, di per sé condivisibile, quale la riduzione di un punto percentuale del costo del lavoro, risulta inadeguata, per le risorse impegnate, e riduttiva, in quanto un'opzione più coraggiosa, di totale abbattimento degli oneri impropri gravanti sul lavoro, già avviata con positivi risultati nella precedente legislatura, avrebbe realizzato una delle condizioni necessarie per favorire un deciso recupero di competitività del sistema produttivo.
Con ritardo, anche in alcuni settori della maggioranza comincia a farsi strada la consapevolezza dei gravi effetti sociali prodotti dalla continua perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni, da tempo segnalata dall'opposizione: ciò nonostante, nella manovra di finanza pubblica all'esame, questo profilo risulta del tutto assente, e si continua ad ignorare l'indifferibilità di una misura indispensabile, come la restituzione del fiscal drag.
Resta del tutto carente anche il capitolo dedicato agli ammortizzatori sociali: non solo non si parla più di riforma complessiva del sistema, ma nel disegno di legge finanziaria non sono contemplate neanche le risorse per garantire la proroga della Cassa integrazione in scadenza. S tratta di una lacuna molto preoccupante, tanto più se si considera che per i prossimi mesi si annunciano ampi processi di ristrutturazione, che potrebbero essere meglio sostenuti mediante un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari degli ammortizzatori sociali.
Proseguendo nella sua esposizione, la senatrice Piloni si sofferma sull'articolo 11 del decreto-legge n. 203, recante la copertura finanziaria delle norme in materia di totalizzazione che dovrebbero essere adottate in forza della delega conferita al Governo dalla legge n. 243 del 2004: le risorse destinate a tale finalità appaiono piuttosto esigue, e ciò potrebbe essere indicativo dell’intento di ridimensionare la portata della nuova normativa, in sede di esercizio della delega. Infatti, nell'attuale formulazione, sussiste il rischio che la delega medesima venga attuata nel senso di prevedere che l'assenza del requisito della permanenza di almeno cinque anni in una sola gestione previdenziale possa risultare preclusivo della possibilità di effettuare la totalizzazione relativamente a periodi di permanenza presso altre gestioni rispondenti al requisito temporale richiesto dalla legge. Questo punto deve essere adeguatamente chiarito nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere sullo schema di decreto legislativo già trasmesso alle Camere, qualora il Governo intenda dettare una disciplina restrittiva utilizzando un’ambiguità nella formulazione del principio di delega di cui all’articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o) della legge n. 243 del 2004. Sempre al comma 2 dell'articolo 11, occorrerebbe comprendere meglio se le risorse ivi previste servano a dare copertura alle disposizioni vigenti in materia di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, ovvero se siano finalizzate al finanziamento di una modifica ulteriore di tale disciplina, nel senso della progressiva rimozione del divieto di cumulo.
Poiché non vi sono altre richieste di intervenire nella discussione congiunta dei disegni di legge finanziaria e di bilancio e del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 203, il presidente RAGNO la dichiara conclusa. Avverte altresì che si passerà alla votazione degli ordini del giorno presentati e, successivamente, del rapporto alla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 3613 e 3614, per le parti di competenza. Viene pertanto disgiunto l’esame del disegno di legge n. 3617, che proseguirà in altra seduta.
Dà quindi la parola al relatore Tofani e alla sottosegretaria Sestini, per le repliche.
Replica quindi agli intervenuti il relatore TOFANI (AN), rilevando preliminarmente che il dibattito svoltosi lascia trasparire un'impostazione problematica da parte delle forze politiche dell’opposizione, dalla quale, però, stentano ad emergere i lineamenti compiuti di una proposta alternativa di politica economica. Indubbiamente, sono state sollevate questioni di grande rilevanza, ma occorre tenere presente che il percorso parlamentare della manovra di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 è appena iniziato e, anche per smentire le affermazioni di quanti hanno ritenuto di ravvisare un presunto atteggiamento del Governo lesivo delle prerogative delle Camere, è proprio in questa sede che sarà possibile apportare eventuali modifiche migliorative dei disegni di legge all'esame, qualora se ne ravvisi l'opportunità.
La sottosegretaria SESTINI pone preliminarmente in luce la parzialità delle critiche espresse in taluni interventi relativamente al previsto ridimensionamento dei trasferimenti agli enti locali, in quanto esse non considerano che queste istituzioni devono assumere, anche sul piano economico-finanziario, un atteggiamento improntato a responsabilità, essendo demandata all'autonomia decisionale degli stessi - anche alla luce della riforma del titolo V della Costituzione - l'individuazione delle specifiche spese non indispensabili, da razionalizzare o da eliminare.
La riduzione del costo del lavoro espleta inoltre un’incidenza positiva, costituendo un’importante misura di sostegno a favore della competitività delle imprese, nonché uno strumento atto a favorire l’occupazione.
I rilievi mossi alle presunte lacune della manovra di finanza pubblica in discussione relativamente alla formazione e alle politiche sociali non tengono conto della positiva novità costituita dalla possibilità di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche alle attività di ricerca e volontariato, nonché al sociale: pur nel suo carattere sperimentale, tale disposizione risulta di notevole rilevanza, e suscettibile di positivi sviluppi.
Riguardo ai distretti industriali va ricordato che nel dibattito politico inerente a tale tematica vengono a volte prospettate soluzioni tendenti a privilegiare un assetto produttivo di filiera rispetto alle economie di distretto. Il Governo ha adottato a tal proposito una diversa soluzione, valorizzando i distretti attraverso la concessione agli stessi di nuovi moduli strumentali, atti ad accrescerne la competitività.
Riguardo alla tematica degli ammortizzatori sociali va sottolineato che le misure di cassa integrazione in deroga, concesse nel corso della Legislatura, hanno fatto fronte ad una impellente esigenza emersa soprattutto dal settore delle piccole imprese artigianali, rispetto alle quali le richieste di concessione di tale beneficio sono state numerose. Va peraltro ricordato che l’utilizzo delle misure di cassa integrazione in deroga risulta per le piccole imprese diverso a quello proprio delle grandi concentrazioni industriali.
Concludendo il suo intervento, la Sottosegretaria rileva che su taluni profili il Governo è disponibile a valutare attentamente i suggerimenti e le indicazioni che emergeranno in ambito parlamentare durante l’iter di approvazione dei disegni di legge in titolo.
Il presidente RAGNO avverte che si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno presentati.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra gli ordini del giorno nn. 0/3613/1/11a e 0/3613/2/11a.
Preannuncia inoltre la presentazione in Commissione bilancio di emendamenti al disegno di legge finanziaria.
Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno presentati.
Il relatore TOFANI (AN) ritiene che gli ordini del giorno illustrati dal senatore Battafarano pongono problemi concreti, e propone pertanto di accoglierli entrambi come raccomandazione.
Dopo che la sottosegretaria SESTINI, concordando con il relatore, ha dichiarato a nome del Governo di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno giorno nn. 0/3613/1/11a e 0/3613/2/11a, il senatore BATTAFARANO (DS-U) dichiara di non insistere per la votazione degli stessi.
Il relatore TOFANI (AN) illustra quindi uno schema di rapporto recante parere favorevole con osservazioni e una raccomandazione sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, per le parti di competenza.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra quindi lo schema di rapporto di cui è primo firmatario, recante un parere contrario sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, per le parti di competenza.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U), dopo aver richiamato brevemente le criticità emerse nel corso del dibattito, preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di rapporto illustrato dal relatore Tofani sottolineando che la manovra finanziaria è nel complesso deludente e che peraltro il relatore e il rappresentante del Governo hanno implicitamente confermato il carattere di provvisorietà dei testi normativi all'esame, quando hanno fatto riferimento alla possibilità che ad essi, nel corso dell’iter parlamentare di approvazione, possano essere apportate modifiche anche sostanziali.
Il relatore TOFANI (AN) precisa di non avere mai prospettato una modifica radicale dei testi in esame, ma di essersi limitato a sottolineare che le Camere, nel pieno esercizio delle loro prerogative, avranno la possibilità di approfondire ulteriormente alcuni profili nel corso della discussione nelle Commissioni e in Aula, in modo tale da verificare l’opportunità di apportare alcuni correttivi all'impostazione della manovra di finanza pubblica in discussione.
Il senatore VANZO (LP) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di rapporto illustrato dal relatore, rilevando che il Governo, senza cedere a preoccupazioni di tipo elettoralistico, ha presentato una manovra seria e responsabile, come dimostrano i condivisibili tagli alle spese dei ministeri, nonché i positivi interventi strutturali e quelli volti alla riduzione del costo del lavoro.
Il senatore MORRA (FI) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di rapporto illustrato dal relatore, evidenziando preliminarmente che la manovra finanziaria è orientata nella prospettiva del sostegno allo sviluppo economico, in un quadro complessivo di rigore nella gestione dei conti pubblici conseguente all’esigenza di assicurare l'osservanza dei parametri dettati in sede comunitaria.
Va sottolineata l’importanza delle misure strutturali di riduzione del costo del lavoro nonché di quelle volte alla detassazione degli utili investiti nella ricerca ed alla abolizione della tassa sui brevetti.
Anche le misure a favore dei distretti industrialiconsentiranno di incrementare la competitività delle imprese nelle diverse aree territoriali, atteso che il distretto stesso costituisce il perno della politica industriale sul territorio.
Molte delle critiche mosse alla decisione di dare vita ad una Banca del Sud appaiono scarsamente fondate: tale intervento esula da qualsiasi intendimento dirigista, considerato anche che, come molti degli intervenuti hanno fatto rilevare, gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato risultano piuttosto ridotti. Si tratta piuttosto di dare vita ad un istituto di credito integrato in una logica distrettuale, radicato nel territorio e in grado di interagire con esso.
Per quel che concerne i tagli operati con la manovra finanziaria in discussione, va evidenziato che gli stessi sono limitati a settori che non espletano alcuna incidenza sullo sviluppo economico. Anche le famiglie non vengono in alcun modo penalizzate da tali misure, mentre sono oggetto di interventi che non mancheranno di produrre effetti positivi.
La diminuzione degli stanziamenti destinati alle amministrazioni locali comuni si caratterizza poi per una finalità di razionalizzazione della spesa e di eliminazioni degli sprechi che, di per sé, non incide certo negativamente sulle prestazioni sociali erogate a favore della cittadinanza.
Il senatore TREU (Mar-DL-U) esprime a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di rapporto illustrato dal relatore.
Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di rapporto recante un parere favorevole con osservazioni e raccomandazione sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, per le parti di competenza della Commissione, illustrato dal relatore Tofani.
Il PRESIDENTE avverte che è conseguentemente preclusa la votazione dello schema di rapporto recante un parere contrario sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, per le parti di competenza della Commissione, illustrato dal senatore Battafarano. Tale schema verrà trasmesso alla 5° Commissione permanente come rapporto di minoranza, ai sensi dell'articolo 126, comma 6 del Regolamento del Senato.
La seduta termina alle ore 10.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
mercoledì 19 ottobre 2005
347ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
IN SEDE CONSULTIVA
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 13 ottobre scorso.
Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella precedente seduta, dopo la conclusione della discussione, svolta congiuntamente con quella relativa alle parti di competenza della Commissione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, l'esame è proseguito separatamente, essendo stato licenziato il rapporto sui documenti di bilancio, e rinviato alla seduta odierna il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo. Dà quindi la parola al relatore Fabbri.
Il relatore FABBRI (FI) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.
Il senatore VIVIANI (DS-U) preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto contrario sullo schema di parere testé illustrato, evidenziando che prima di procedere all’individuazione delle disposizioni di copertura previste all’articolo 8 del decreto-legge in conversione, sarebbe stato necessario determinare in via definitiva la disciplina attinente alle misure compensative a favore delle imprese i cui dipendenti conferiscano quote del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari. Va inoltre sottolineato che le sopracitate disposizioni di copertura finanziaria saranno probabilmente inserite in un maxi-emendamento al disegno di legge finanziaria, già preannunciato dal Governo. Alla luce di tali circostanze, risulta pertanto evidente che il percorso prefigurato dall’Esecutivo denota una notevole confusione sul piano metodologico rispetto alla tematica della previdenza complementare, la quale invece riveste un’importanza fondamentale per i lavoratori.
Peraltro, nel provvedimento in esame non mancano altri punti fortemente discutibili e contraddittori: così, ad esempio, la previsione di forme di partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge in titolo, sembra ignorare il dato del grave conflitto istituzionale insorto tra lo Stato e gli enti territoriali, a seguito del vistoso ridimensionamento delle risorse destinate ai bilanci locali effettuato nell'ambito della manovra di finanza pubblica in corso di esame al Senato.
Anche le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2, relative all'intensificazione dell'azione svolta dalla Guardia di finanza per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso e dell'immigrazione clandestina, risultano incongrue e inadeguate. In particolare, la preoccupante dimensione assunta dal fenomeno degli ingressi clandestini in Italia è ascrivibile non tanto ad una presunta insufficienza dell' azione repressiva, quanto al sostanziale fallimento della cosiddetta legge Bossi-Fini, approvata nella Legislatura in corso.
Inoltre, in contrasto con le numerose e reiterate dichiarazioni di fede liberista provenienti dai ranghi della maggioranza e dello stesso Esecutivo, il provvedimento in esame prefigura una pubblicizzazione del sistema di riscossione, orientata in una direzione diametralmente opposta rispetto a quella propria di un'economia di mercato.
Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, illustrato dal senatore Fabbri.
La Commissione approva.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3617
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni, relative al decreto-legge n. 203:
all'articolo 8, comma 1, sembra preferibile far riferimento - conformemente alla formulazione di cui al successivo terzo periodo - alla nozione di "imprese", anziché a quella di "aziende";
all'articolo 10, comma 6, terzo periodo, si prevede che, limitatamente al giudizio di primo grado, l'INPS possa essere difeso in giudizio anche da propri dipendenti non avvocati (tale estensione appare connessa al trasferimento all'Istituto del personale del Ministero dell'economia e delle finanze). Nei gradi successivi, l'àmbito sembra implicitamente limitato ai soli avvocati (dipendenti dall'INPS), ma appare comunque opportuna una formulazione più chiara della norma; si segnala che allo stesso comma si adopera il termine "liteconsorte", anziché quello esatto di "litisconsorte";
Con riferimento all'articolo 10, comma 7, si osserva che il documento unico di regolarità contributiva, richiesto a tutte le imprese per l'accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie, è attualmente previsto per i soli settoridegli appalti pubblici (ivi compresi quelli di servizi e forniture) e dei servizi ed attività pubblici in regime di convenzione o concessione, e dei lavori edili in generale. Pertanto, occorrerebbe valutare l'opportunità di fare più genericamente riferimento alla presentazione della certificazione relativa alla regolarità contributiva.
IGIENE E SANITÀ (12ª)
mercoledì 12 ottobre 2005
294ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
TOMASSINI
IN SEDE CONSULTIVA
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore TREDESE (FI) specifica preliminarmente che le parti di competenza del decreto-legge in titolo di interesse della Commissione appaiono l'articolo 8, comma 3, e l'articolo 9.
L'articolo 8, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006 il termine per il completamento, sull'intero territorio nazionale, del processo di istituzione e consegna della tessera sanitaria, di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
L'articolo 9 richiede alcuni adempimenti finanziari e contabili da parte delle regioni. Tali adempimenti sono posti come condizioni ai fini dell'attribuzione alla regione della quota integrativa di concorso statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, quota di cui all'articolo 1, commi 164 e 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome sancita dalla relativa Conferenza il 23 marzo 2005.
Gli obblighi in esame consistono nella costituzione, nel proprio bilancio, degli accantonamenti relativi alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo: dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il medesimo Servizio; dei contratti collettivi nazionali della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IGIENE E SANITÀ (12ª)
mercoledì 12 ottobre 2005
295ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
TOMASSINI
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il relatore TREDESE (FI) propone l'approvazione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.
La seduta termina alle ore 16,40.
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
mercoledì 12 ottobre 2005
103ª Seduta
Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI
IN SEDE CONSULTIVA
(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008
(Parere alla 5a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(Parere alla 6a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI, il quale esordisce rilevando come la manovra di bilancio per l'anno 2006 affianchi ai tradizionali disegni di legge di bilancio e finanziaria, un decreto-legge finalizzato a rendere già operative importanti disposizioni sul versante delle entrate finanziarie.
I disegni di legge finanziaria e di bilancio a legislazione vigente, presentati dal Governo per l’anno 2006, si presentano ancora caratterizzati dal segno congiunturale negativo dell’economia internazionale e – dunque – nazionale.
Come già anticipato alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2006-2009, la manovra finanziaria per il 2006 è caratterizzata dall'obbligo di ricondurre gli indicatori di finanza pubblica all'interno dei parametri comunitari, senza dimenticare l'equità e lo sviluppo. Se questa manovra finanziaria di fine Legislatura non ha dunque i margini di intervento per realizzare per intero un appropriato sistema finanziario Stato-Regioni-Enti locali poiché ne mancano le condizioni, può, tuttavia, tentare di porne le premesse. Si riferisce, in particolare, alla vexata quaestio dell'integrazione sulla quale egli intende ritornare in sede di parere, conformemente agli orientamenti costanti della Commissione. Il fatto che un progetto giusto non si sia potuto ancora concretizzare, non è un buon motivo per cessare di sostenerlo.
Tornando all'esame dei disegni di legge in titolo, come è noto, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, per sua natura tipica, non rileva direttamente ai fini della competenza di questa Commissione, quantificando in modo statico gli stanziamenti dei Ministeri statali.
Per quanto riguarda invece il disegno di legge finanziaria, sono qui contenute talune norme di indubbio rilievo per il ruolo e le funzioni delle Autonomie territoriali, caratterizzate dal segno del contenimento della spesa, coerentemente con il quadro di vincoli e di congiuntura sopra ricordato.
L'articolo 13, in particolare, nel ridurre opportunamente i costi della politica, disciplina al comma 3 la riduzione del 10 per cento delle indennità e dei gettoni di presenza dei consiglieri e dei membri dell'esecutivo di tutte le Autonomie territoriali. Si tratta, come detto, di una disposizione assolutamente condivisibile nella sostanza, anche tenuto conto della finalità redistributiva evidenziata dal comma 1 dello stesso articolo che incrementa, con tali ed altri analoghi proventi, il Fondo sociale.
Tuttavia il relatore, senatore ZORZOLI, esprime dei dubbi sul fatto che la soluzione normativa possa essere la stessa per le Regioni e per gli altri Enti territoriali. Nel primo caso, infatti, gli statuti regionali rimettono alla legge regionale la disciplina delle indennità, e non è del tutto certo che la legge statale - che interviene dettando principi fondamentali in tema di coordinamento della finanza pubblica - possa incidere nella previsione statutaria che conosce il solo limite posto dall'articolo 123 della Costituzione. Nel secondo caso, al contrario, lo Stato può trovare il titolo del suo intervento nella competenza esclusiva di cui alla lettera p) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Ritiene opportuno pertanto riflettere non sul merito, ma sulle modalità tecniche della scelta, e differenziare la previsione normativa tra gli Organi regionali e quelli delle altre Autonomie territoriali.
La disciplina del Patto interno è posta all'articolo 22.
Anche quest'anno - come già nella finanziaria 2005 - il Patto è disegnato in termini di spesa e non di saldo. Questa impostazione è stata criticata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ha ritenuto invece che le Autonomie territoriali debbano certamente essere responsabilizzate nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica cui ci astringono i vincoli comunitari, ma ponendo tali vincoli sugli obiettivi e non sui mezzi per raggiungerli. Liberi quindi dovrebbero essere gli Enti locali di agire sulle componenti del bilancio, purché sia garantito il risultato necessario in termini di risparmio complessivo. Su questo punto, dunque, si soffermerà la relazione, come già accaduto negli anni scorsi.
Inoltre, i limiti imposti hanno un indubbio rilievo quantitativo, rispetto a quelli imposti negli anni precedenti. Sono poi inclusi - a differenza della versione attuale del Patto - i Comuni tra i 3000 e 5000 abitanti, altro punto su cui occorre un supplemento di riflessione. Infine, il comma 11 dell'articolo 22 - che prevede limiti di spesa determinati in modo più favorevole per i Comuni più virtuosi, e più sfavorevole se il livello di spesa comunale è eccessivo - rimette la relativa determinazione ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città. La previsione di un intervento dello Stato di rango sostanzialmente regolamentare, va valutata alla luce - da una parte - della previsione costituzionale (articolo 117, comma 6) che assegna allo Stato tale potere solo nelle materie di competenza esclusiva e - dall'altra - dell'articolo 119 della Costituzione, posto che la disposizione qui in esame incide sull'autonomia finanziaria dell'Ente locale. La Conferenza interviene poi non d'intesa, ma con un mero parere.
Da apprezzare - prosegue il relatore, senatore ZORZOLI - è l'esclusione della spesa sociale dagli aggregati sottoposta al vincolo e la ripartita considerazione delle spese correnti e delle spese di investimento, con una disciplina più elastica per queste ultime.
L'articolo 23 contiene disposizioni sulla compartecipazione locale all’IRPEF, confermando le attuali aliquote di compartecipazione per i Comuni (6,5 per cento) e per le Province (1 per cento): ai Comuni e alle Province, pertanto, viene attribuito lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto per l'anno 2005 (circa 6.600 milioni di euro, di cui 430 milioni di euro alle Province). Vengono confermati anche i criteri di attribuzione dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2006.
L'articolo 25 modifica le attuali modalità di retrocessione agli Enti territoriali dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari dagli stessi emessi: attualmente tale imposta viene acquisita dallo Stato che retrocede poi agli Enti emittenti il 50 per cento del gettito che si renderebbe applicabile sugli interessi attivi. L'applicazione di tale disciplina si è rivelata - come evidenzia la relazione tecnica - causa di pregiudizi finanziari per il bilancio dello Stato, e la modifica prevede pertanto il versamento diretto agli Enti territoriali dell'imposta effettivamente acquisita.
Il comma 3 dell'articolo 26 adegua le risorse finanziarie alle conseguenze del protocollo d'intesa Governo-sindacati del 27 maggio scorso. In via di deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, i maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del Protocollo sono accollati al bilancio statale, per un importo, a decorrere dall'anno 2006, pari a 220 milioni di euro. La norma non si applica alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli Enti territoriali ricadenti sul territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono con proprie risorse. Per il riparto di queste ultime, i commi 4 e 5 rinviano a successivi provvedimenti amministrativi che non prevedono, tuttavia, neppure il parere delle Conferenze. II comma 6 riguarda gli oneri riflessi ed il comma 7 incrementa di 213 milioni di euro il contributo dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, per le finalità sopra indicate.
Il comma 4 dell'articolo 27 conferma, per il personale dipendente da amministrazioni non statali, che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
L'articolo 30 in esame pone alle Autonomie territoriali un vincolo alla spesa per il personale, ed il comma 8 dell'articolo chiarisce che le disposizioni dell'articolo qui in esame costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. Il comma 1 chiarisce quali siano esattamente le Autonomie interessate e fissa il vincolo di spesa. Le Autonomie coinvolte sono le amministrazioni regionali e gli Enti locali, cui si aggiungono gli enti del servizio sanitario nazionale. L'aggregato di spesa è definito in parte dal comma 1 in esame, in parte dal comma 2 seguente. L'aggregato è identificato in modo ampio, e quindi comprensivo degli oneri riflessi (la parte a carico delle amministrazioni, non a carico del lavoratore, come ad esempio i contributi previdenziali) e dell'IRAP sulle retribuzioni. L'aggregato sottoposto alla riduzione comprende anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Il comma conferma poi il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa per il personale fissato per il 2005 dalla legge finanziaria per quell'anno. Le riduzioni di spesa fissate dal comma in esame sono da considerare - pertanto - ulteriori ed aggiuntive.
Il comma 1 dell'articolo 37 richiama e conferma gli obblighi a carico delle Regioni definiti con l'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sancita dalla relativa Conferenza il 23 marzo 2005 e la disciplina relativa all'obbligo, per le Regioni, di adottare i provvedimenti necessari al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, nei casi in cui si prospetti, sulla base del monitoraggio trimestrale, una situazione di squilibrio. Il comma 2 seguente dispone un incremento, pari a 1.000 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, della quota di concorso statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. I criteri e le modalità per il riparto tra le Regioni di tale incremento sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I suddetti criteri devono in ogni caso prevedere, per le Regioni interessate, la stipulazione di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa. Riguardo al livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale - livello al cui finanziamento concorre lo Stato - ricorda che esso - ferme restando le condizioni suddette - è determinato dall'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e in 91.759 milioni di euro per l'anno 2007, valori che vengono incrementati ai sensi del comma 2.
I commi 1, 2, 3 e 5, dell'articolo 38 disciplinano il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi regionali e fissano norme sui tempi di attesa. Il comma 1 prevede una spesa, a titolo di regolazione debitoria, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006, ai fini del concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. Tale stanziamento è posto esplicitamente in deroga alla disciplina generale, secondo cui gli oneri di ripiano dei disavanzi in oggetto sono a carico delle Regioni. Il comma 2 specifica che la quota sopra menzionata è ripartita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e subordina l'attribuzione della medesima alla stipulazione, entro il 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008; da parte della Conferenza Stato-Regioni di un'intesa relativa all'attuazione, da parte delle stesse Regioni, del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa. Piano da adottare e da allegare all'intesa.
Il comma 3 vieta alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di sospendere l'attività di prenotazione delle prestazioni rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. Si demanda, tuttavia, alle Regioni ed alle Province autonome la definizione, sentite le associazioni dei consumatori, di una disciplina per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni suddette sia legata a motivi tecnici. Il successivo comma 5 prevede sanzioni amministrative pecuniarie - tra l'altro - per la violazione del divieto di sospensione delle prenotazioni. Il comma 4 prevede l'istituzione di una Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni.
L'articolo 39 interviene nel settore sanitario, con diversi interventi, anche di natura puntuale. In particolare - sostiene il senatore ZORZOLI - occorre valutare se la disposizione di cui al comma 1 - con cui si introduce un vincolo specifico nell'utilizzazione delle risorse destinabili all'edilizia sanitaria - riserva ad interventi relativi a presidi per acuti o per lungodegenza, con numero di posti letto predeterminato - abbia o meno natura di principio fondamentale, essendo altrimenti incompatibile con l'autonomia regionale.
L'articolo 40 dà attuazione al cosiddetto "accordo di Reggio Calabria" raggiunto tra le Regioni nel luglio scorso, circa l'applicazione del decreto n. 56 che ripartisce più di 30 miliardi di euro di compartecipazione all'IVA a fronte dei trasferimenti a suo tempo soppressi.
Il testo è sostanzialmente condiviso e dà veste normativa ad un lodo a lungo ricercato, pur senza costituire la parola definitiva su una questione che resta al centro dell'attuazione del federalismo fiscale.
L'articolo 44 stanzia 1,14 miliardi di euro a favore della famiglia. Intervento assai condivisibile nel merito, ma dubbio dal punto di vista della compatibilità costituzionale, posto che la Corte costituzionale - con sentenza n. 423 del 2004 - ha dichiarato l’incostituzionalità della legge finanziaria 2004 nella parte in cui riservava quote del Fondo per le politiche sociali, utilizzandone le risorse per ambiti di competenza regionale e ribadendo chiaramente la non praticabilità di stanziamenti statali in materie, come quella condivisibilissima di cui all'articolo 44, che restano pur sempre regionali anche alla luce della dichiarata finalità dello sviluppo socio-economico.
Il relatore, senatore ZORZOLI, riferisce successivamente sul disegno di legge di conversione del decreto legge in titolo, che contiene misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Il decreto d'urgenza consta di 13 articoli, compresa la disposizione relativa all'entrata in vigore, che riguardano per la gran parte la materia fiscale e quindi attengono alla relativa competenza statale esclusiva.
Menzione specifica merita l'articolo 1, relativo alla partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione fiscale. Esso attribuisce ai Comuni una quota dei proventi derivanti dalle attività di lotta all'evasione fiscale.
Il comma 1, in particolare, conferisce ad essi il 30 per cento - quale partecipazione all'accertamento fiscale - delle somme riscosse a titolo definitivo relativamente a tributi statali, e ciò al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Il comma 2 prevede un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città .
Con tale provvedimento sono definite: le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione, anche in via telematica, ai Comuni di copia delle dichiarazioni dei residenti; le modalità tecniche della partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1, quello - sembra così doversi intendere il disposto - relativo a tributi statali;le ulteriori materie per cui i Comuni partecipano all'accertamento fiscale. In tal caso, il provvedimento è adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza e può prevedere anche un'applicazione graduale in relazione ai diversi tributi. Non è esplicito se le ulteriori materie possano comportare ulteriori tributi. Se l'intendimento dovesse comunque essere quello di allargare, eventualmente, l'area della partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento, occorre valutare se il primo comma non debba comprendere anche tale eventuale possibilità, oltre a quella relativa ai tributi statali.
L'articolo 2 contiene alcune norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.
L'intendimento e la logica di queste disposizioni, certamente opportune, vanno - ad avviso del relatore, senatore ZORZOLI - estesi all'articolo 1. Se l'intensificato accertamento richiede più risorse umane alle Agenzie fiscali e quindi allo Stato, altrettanto deve avvenire per i Comuni il cui concorso lo Stato chiede. In questo senso intende orientare lo schema di parere che si appresta ad illustrare.
L'articolo 3 concerne disposizioni in tema di servizio nazionale della riscossione, gli articoli 4, 5, 6, e 7 riguardano disposizioni tese alla perequazione delle basi imponibili, con particolare riferimento alle plusvalenze finanziarie delle società, alle banche ed alle assicurazioni, nonché alle spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese.
L'articolo 8 istituisce un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari ed interviene in funzione compensativa relativamente al previsto esonero dal versamento dei contributi sociali. Benché si versi in ambito di previdenza complementare, l'aspetto funzionale da ritenere prevalente è quello dell'intervento finanziario a compensazione degli effetti del rilevante spostamento di risorse dalla disponibilità delle imprese, che si verifica a seguito dell'implementazione del sistema dei fondi per la previdenza integrativa, il che qualifica l'intervento dello Stato in relazione alla relativa competenza esclusiva in tema di mercato finanziario.
L'articolo 9, che riguarda la programmazione finanziaria nel settore sanitario ed in particolare le condizioni di finanziamento cui concorre lo Stato, nel rispetto del necessario equilibrio economico-finanziario: l'ambito è pertanto quello del coordinamento della finanza pubblica. Al riguardo giova ricordare la sentenza n. 36 del 2005 con cui la Corte costituzionale ha giudicato circa la costituzionalità di talune norme contenute nella legge finanziaria per il 2003, nonché nella legge finanziaria per il 2004, che subordinano l’accesso delle Regioni all’adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale alla preventiva adozione di determinati provvedimenti. La Corte ha considerato in quella occasione il quadro della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute, specialmente nell’ambito di quegli obiettivi di finanza pubblica, al cui rispetto sono tenute Regioni e Province autonome, e ciò, in particolar modo, alla luce del perdurante regime transitorio di applicazione dell’articolo 119 della Costituzione, non rinvenendo - in tale contesto - alcun contrasto con le norme costituzionali.
Gli articoli 10 e 11 riguardano infine la materia previdenziale, di competenza esclusiva dello Stato.
Il senatore VITALI, pur rilevando la propria contrarietà all'approvazione delle due proposte di parere predisposte dal relatore senatore Zorzoli e limitandosi ad un atteggiamento di astensione sul merito delle osservazione formulate dal relatore stesso, suggerisce l'utilità di inserire un'osservazione aggiuntiva al testo della legge finanziaria 2005 (A.S. 3613), volta a prevedere, all'articolo 22, la definizione dell'aggregato relativo alla "spesa sociale", esclusa dai vincoli del Patto, in termini più ampi, tali da riflettere sostanzialmente il cospicuo intervento effettuato dai Comuni in materia.
Il senatore GUERZONI, condividendo l'atteggiamento sopra espresso dal senatore Vitali, suggerisce, a sua volta, l'inserimento di un'osservazione aggiuntiva al testo del secondo parere predisposto dal relatore senatore Zorzoli, concernente il decreto-legge in titolo (A.S. 3617). In particolare, l'osservazione è volta a prevedere che sia compiuta ogni attività necessaria per implementare e completare il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative al sistema catastale.
Il relatore, senatore ZORZOLI, dà quindi lettura di due proposte di parere che sono di seguito riportate, comprendenti due osservazioni aggiuntive proposte dai senatori Vitali e Guerzoni.
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati i disegni di legge A.S. 3613, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) e A.S. 3614, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;
richiamato il proprio parere espresso in data 12 ottobre 2004 sui disegni di legge finanziaria e di bilancio per l’anno 2005, anche per quanto concerne la convinzione che la legge finanziaria costituisca la sede per la determinazione, da parte dello Stato, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, come conferma l'articolo 68, comma secondo, nonché altre disposizioni puntuali del testo;
richiamato altresì il proprio parere espresso in data 20 luglio 2005 sul Documento di programmazione economica e finanziaria, nella parte in cui si soffermava sull’opportunità di disciplinare – tra le riforme strutturali necessarie all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in tema di federalismo fiscale, analogamente a quanto a suo tempo operato per l'"Alta Commissione" di cui all'articolo 3 della legge finanziaria 2003 – la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riservando ad un successivo intervento sulle fonti regolamentari le procedure di espressione dello speciale parere ivi previsto;
tutto ciò premesso, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni riferite all'A.S. 3613, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
sia valutata l’opportunità – per quanto concerne la riduzione dei costi della politica disciplinata dall'articolo 13 – di differenziare la previsione normativa di cui al comma terzo, tra gli organi regionali e quelli delle altre autonomie territoriali, alla luce della attribuzione che molti statuti regionali - coperti da tutela costituzionale - fanno della materia alla legge regionale, e potendo dunque - per gli organi regionali - la norma in questione essere interpretata come non self-executing, ma bisognosa di successivo intervento regionale;
sia valutata l’opportunità, per quanto concerne il Patto di Stabilità, disciplinato dall'articolo 22:
al comma 1, di esentare i Comuni tra i 3000 e i 5000 abitanti;
ai commi 2 e 3 di riformulare i limiti - fermi restando gli obiettivi finanziari di contenimento - in termini non di spesa ma di saldo;
di definire l'aggregato relativo alla "spesa sociale", esclusa dai vincoli del Patto, in termini più ampi, tali da riflettere sostanzialmente il cospicuo intervento effettuato dai Comuni in materia;
al comma 11, che prevede limiti di spesa determinati in modo più favorevole per i Comuni più virtuosi, e più sfavorevole se il livello di spesa comunale è eccessivo - di prevedere non il parere, ma l'intesa con la Conferenza Stato-Città;
sia valutata l’opportunità, per quanto concerne l'articolo 26, che adegua le risorse finanziarie alle conseguenze del protocollo d'intesa Governo-sindacati del 27 maggio scorso, di prevedere il coinvolgimento del sistema delle Conferenze nei provvedimenti di ripartizione delle risorse aggiuntive stanziate, di cui al comma 3, anche nella mera forma del parere;
per quanto concerne la partecipazione dello Stato al Fondo sanitario nazionale, sia esperito ogni ulteriore tentativo di quantificarne il concorso in relazione alle esigenze del settore in termini reali, informando ogni sforzo ai principi della responsabilità e del consenso, al fine di impostare un metodo condiviso valevole per l'anno di riferimento e per gli anni successivi, a vantaggio della certezza dei diritti dei cittadini, oltreché degli operatori sanitari ed economici del settore;
sia valutata inoltre la compatibilità – per quanto concerne l'articolo 39, relativo al settore sanitario - delle norme di natura puntuale, come la disposizione di cui al comma 1 con cui si introduce un vincolo specifico nella utilizzazione delle risorse destinabili all'edilizia sanitaria, consistente in una riserva ad interventi relativi a presidi con numero di posti letto predeterminato, con il dettato costituzionale che limita ai principi fondamentali gli interventi statali in materie concorrenti;
sia valutata l’opportunità – per quanto concerne il fondo a favore delle famiglie di cui all'articolo 44 – di poter utilizzare almeno parte delle relative risorse attraverso interventi regionali effettuati senza vincolo, a valere sul Fondo delle politiche sociali, finalizzando eventualmente altre risorse verso interventi più chiaramente spettanti alla competenza statale quali - ad esempio - le imprese familiari.
sia valutata l’opportunità di modificare l'articolo 3 della legge finanziaria 2003 - anche alla luce degli adempimenti effettuati dalla ivi istituita Alta Commissione per il federalismo fiscale - subordinando la compiuta attuazione del federalismo fiscale all’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali da effettuare contestualmente e comunque per via legislativa, fermo restando l’intervento a livello dei Regolamenti parlamentari per quanto riguarda gli speciali effetti procedurali previsti dall’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e ciò anche tenuto conto dei tempi di entrata in vigore previsti dalla riforma costituzionale all'esame delle Camere".
La seconda proposta di parere, concernente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è del seguente tenore:
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge di conversione in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
che sia valutata la possibilità di inserire nell'articolo 1, in materia di concorso dei Comuni al recupero dell'evasione fiscale, una disposizione che consenta ad essi, proprio al fine di concorrere a tali finalità, di superare i limiti stabiliti dalla normativa vigente in tema di assunzioni di personale e relative spese;
che sia compiuta ogni attività necessaria per implementare e completare il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative al sistema catastale".
Il PRESIDENTE pone successivamente in votazione le due proposte di parere testé illustrate dal relatore senatore Zorzoli.
Entrambe risultano approvate a maggioranza, dopo che i senatori Vitali e Guerzoni hanno espresso il loro voto contrario.
Esame in sede referente
FINANZE E TESORO (6ª)
mercoledì 12 ottobre 2005
298ª Seduta
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
IN SEDE REFERENTE
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il presidente-relatore PEDRIZZI (AN) il quale mette a disposizione dei commissari il testo scritto della propria relazione illustrativa.
Fa presente che l'articolo 1 attribuisce ai comuni una quota dei proventi derivanti dalle attività di "lotta all'evasione fiscale". Il comma 1, in particolare, conferisce ai comuni il 30 per cento - quale partecipazione all'accertamento fiscale - delle somme riscosse a titolo definitivo relativamente a tributi statali. Il comma 2 prevede un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per definire le modalità di accesso alle banche dati e di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.
Pur tenendo conto delle difficoltà applicative che in passato si sono presentate per la partecipazione dei Comuni all'accertamento delle imposte, ritiene che l'apporto delle audizioni potrà offrire spunti di riflessione positivi.
L'articolo 2 detta una serie di disposizioni di potenziamento delle attività di contrasto all'evasione fiscale. Il comma 1 attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere di controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'IVA anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.
Il comma 2 autorizza assunzioni di personale da parte del Ministero dell’economia delle finanze, della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate, ai fini indicati di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale.
Non vanno sottovalutati gli impegni ad assunzione di nuovo personale, soprattutto per lo sforzo selettivo di concentrare le risorse dove la maggiore efficienza e produttività della Pubblica Amministrazione si risolvono in una maggiore efficacia alla lotta all'evasione.
Il comma 3 fissa l'importo minimo che l'Agenzia delle Dogane dovrà conseguire in termini di diritti accertati nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, grazie al potenziamento delle attività antifrode.
L'articolo 3realizza la riforma del sistema nazionale di riscossione dei tributi, tramite la soppressione del sistema di affidamento in concessione e l'attribuzione del servizio ad una società di nuova costituzione comunque a maggioranza pubblica.
In proposito, sottolinea come la percentuale di incassi effettivi di somme iscritte a ruolo sia particolarmente bassa e tale condizione non può non chiamare in causa anche l'opposizione per trovare una soluzione condivisa. In sintesi, con la riforma viene prevista la soppressione, dal 1° ottobre 2006, del vigente sistema di affidamento in concessione e l'attribuzione delle funzioni all'Agenzia delle entrate, che le esercita tramite una nuova società, denominata "Riscossione Spa", costituita entro 30 giorni dall'Agenzia predetta insieme all'Inps con un capitale di 150 milioni di euro. Si prevede inoltre la possibilità di svolgere ulteriori attività quali la riscossione spontanea delle entrate degli enti pubblici, anche territoriali, la possibilità da parte di Riscossione Spa di acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale delle società concessionarie, la trasformazione, sempre dal 1° ottobre 2006, del Consorzio nazionale concessionari in società per azioni.
Evidenzia poi la portata della riforma è di grande rilevanza e richiederà ulteriori approfondimenti, nella consapevolezza che le garanzie offerte ai dipendenti delle attuali società concessionarie appaiono tali da fugare dubbi e preoccupazioni su eventuali esiti negativi in termini occupazionali. Dopo aver sottolineato che l'articolo 3 modifica anche alcuni termini relativi alla sanatoria delle irregolarità compiute dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, auspica che l'introduzione della riforma possa costituire anche l'occasione per completare definitivamente la stagione degli interventi in sanatoria.
Il Presidente-relatore prosegue quindi con l'illustrazione del contenuto dell'articolo 5,recante una serie di modificazioni alla disciplina delle plusvalenze finanziarie delle società derivanti dalla cessione di partecipazioni (la cosiddetta participation exemption). Si tratta di una questione di particolare rilievo, frutto di una specifica proposta della propria parte politica e che prevede, in sintesi, l'applicazione dell’esenzione delle plusvalenze limitatamente al 95 per cento delle stesse e non più alla loro totalità. Si prevede inoltre l'estensione da 12 a 18 mesi del periodo minimo di possesso ininterrotto della partecipazione.
Dichiara peraltro la disponibilità a valutare ulteriori proposte di modifica al fine di rendere ancora più incisiva la disposizione in commento, giudicando importante segnalare anche all'opinione pubblica l'orientamento delle forze politiche circa la necessità di sottoporre a tassazione le ingenti plusvalenze che possono maturare da investimenti borsistici meramente speculativi. Per quanto riguarda poi l'articolo 6, si tratta di norme che rendono meno favorevole per le imprese di assicurazione e per gli enti creditizi alcune operazioni tributarie relative ad operazioni di bilancio di particolare rilievo per le imprese stesse.
Dopo aver compiuto un'analitica descrizione delle norme recate dall'articolo 7, in tema di trattamento tributario del canone di locazione degli immobili non strumentali alla produzione del reddito d'impresa, l'oratore fa presente che l'articolo 8 interviene in tema di compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari. I commi 1 e 2 e l'allegata Tabella A prevedono, in favore dei datori di lavoro, misure intese a compensare la riduzione delle risorse per l'autofinanziamento, quali la costituzione di un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari, nonché una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e di pertinenza dell'INPS. Il comma 3 proroga il termine per il completamento del processo di istituzione e consegna della tessera sanitaria.
Si sofferma poi sull'articolo 9, che concerne il potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario. A tal fine esso pone alcune condizioni per l'attribuzione alle regioni della quota integrativa di concorso statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. In particolare, si chiede alle regioni di costituire, nel proprio bilancio, una serie di accantonamenti per la copertura di oneri per rinnovi contrattuali.
Dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo 10, e in particolare il trasferimento all'INPS delle funzioni attualmente di competenza del Ministero dell'economia in materia di invalidità civile, l'oratore conclude commentando il contenuto dell'articolo 11, finalizzato a stanziare 160 milioni di euro l'anno per il progressivo ampliamento della possibilità di totalizzare i periodi assicurativi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 17,45.
FINANZE E TESORO (6ª)
giovedì 13 ottobre 2005
299ª Seduta
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
IN SEDE REFERENTE
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente PEDRIZZI avverte che nella giornata di martedì 18 è in programma lo svolgimento di audizioni informali dei soggetti direttamente riguardati dalle disposizioni del decreto-legge, successivamente alle quali avrà inizio la discussione generale. La discussione generale potrebbe impegnare la Commissione nella seduta di mercoledì, e potrebbe essere fissato alle ore 21 di mercoledì il termine per la presentazione degli emendamenti.
In relazione all'esame del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, richiama alcuni aspetti delle procedure relative agli emendamenti, precisando che non si tratta di indicazioni innovative rispetto all'esame dei provvedimenti d'urgenza: saranno quindi dichiarati improponibili, ai sensi dell'articolo 97 comma 1 del Regolamento, le modifiche recanti norme estranee al contenuto e alle materie del decreto-legge. Inoltre, ai fini del rispetto delle norme previste per l'esame del disegno di legge finanziaria, già oggetto della comunicazione della seduta di martedì relativamente al regime di proponibilità degli emendamenti (com'è noto da presentare esclusivamente in 5a Commissione), avverte che saranno dichiarati improponibili emendamenti al decreto-legge recanti norme di copertura che fanno riferimento a disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria (cosiddetti emendamenti 'a scavalco') ovvero recanti modifiche al disegno di legge finanziaria, ancorché prive di effetti finanziari (salvo il caso, ovviamente, di norme che interessano la stessa identica materia).
Su richiesta del senatore BRUNALE (DS-U), il PRESIDENTE specifica che il decreto-legge non è collegato alla manovra finanziaria: tuttavia, l'indiscutibile correlazione funzionale tra i due provvedimenti potrebbe suggerire ulteriori approfondimenti sul regime di ammissibilità degli emendamenti. Assicura che verrà data immediata comunicazione circa eventuali ulteriori specificazioni su tale questione.
Dopo gli interventi dei senatori CASTELLANI (Mar-DL-U) e TURCI (DS-U), la Commissione conviene di fissare per giovedì 20 ottobre 2005, alle ore 20, il termine per la presentazione di emendamenti.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
FINANZE E TESORO (6ª)
mercoledì 19 ottobre 2005
300ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
IN SEDE REFERENTE
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 ottobre scorso.
Il presidente PEDRIZZI ricorda che nella giornata di ieri si sono svolte le audizioni informali per acquisire elementi valutativi sui contenuti del decreto-legge da parte dei soggetti direttamente interessati alle misure ivi stabilite.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.
Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) rileva in premessa la carenza di una definita impostazione di fondo del provvedimento, tanto dal punto di vista dell'urgenza delle disposizioni quanto sotto il profilo delle motivazioni e degli obiettivi perseguiti. Fa infatti presente che il decreto-legge non si inquadra nell'obiettivo del Governo di diminuzione della pressione fiscale e non reca misure di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, mirando invece esclusivamente a garantire entrate che forniscano parziale copertura finanziaria alla manovra di bilancio. A tale ultimo proposito fa peraltro osservare che le stime di gettito si riferiscono essenzialmente al bilancio di competenza, non tengono conto dell'aleatorietà del maggior gettito stimato per l'incremento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale e si fondano sostanzialmente sugli introiti derivanti dai prelievi su banche e assicurazioni, consistenti nella corresponsione anticipata di imposte relative ad esercizi futuri.
Per quanto concerne specificamente il contenuto del decreto-legge, si sofferma anzitutto sull'articolo 1, relativo alla partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale: esprime dubbi sulla reale efficacia del coinvolgimento degli enti locali ed auspica che il rappresentante del Governo fornisca chiarimenti circa la effettiva portata di detta disposizione, rispetto ai compiti dei Comuni, rimarcando come la norma rinvii ad un successivo provvedimento delle Agenzia delle entrate l'individuazione delle concrete modalità attuative.
Riguardo l'articolo 2, recante norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, osserva criticamente come agli incrementi di personale non corrisponda un analogo aumento degli stanziamenti per fornire a tale personale strumenti operativi.
Relativamente all'articolo 3, in tema di riforma del servizio nazionale della riscossione, rileva che l'assetto sinora operante ha manifestato disfunzioni soprattutto in alcuni ambiti territoriali e ritiene che un giudizio circa l'efficacia della riconduzione dell'attività di riscossione nell'ambito pubblico potrà essere formulato solo alla luce degli esiti applicativi del concreto funzionamento, che risulta, comunque, ad una prima analisi farraginoso ed i cui positivi esiti in termini di gettito appaiono incerti.
Con riferimento, poi, all'articolo 5, in materia di disciplina delle plusvalenze finanziarie delle società, ritiene l'intervento realizzato insufficiente e ne suggerisce un rafforzamento, mentre in relazione all'articolo 8, riguardante le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari, chiede al rappresentante del Governo chiarimenti circa la riforma di detti trattamenti.
Infine, esprime un giudizio complessivamente critico rispetto al provvedimento e avanza il dubbio che esso, lungi dal ridurre la pressione fiscale, possa determinare negative ripercussioni sui cittadini in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 6 che, aumentando il prelievo su banche e assicurazioni, potrebbero ingenerare un peggioramento delle condizioni praticate alla clientela.
Il senatore TURCI (DS-U) interviene facendo presente che il decreto-legge n. 211 del 2005, recante misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, in quanto ricompreso nella manovra di bilancio, dovrebbe essere analizzato dalla Commissione contestualmente al provvedimento in esame; i senatori BONAVITA (DS-U) e CASTELLANI (Mar-DL-U) si associano a tali considerazioni, sottolineando l'incidenza delle misure del recente decreto-legge anche sull'esercizio finanziario 2006.
Il presidente PEDRIZZI fa presente che i Commissari possono, incidentalmente, esprimere valutazioni e giudizi sui contenuti del decreto-legge n. 211 del 2005 nel corso del dibattito, ma che tale provvedimento è stato presentato in prima lettura alla Camera dei deputati e che, pertanto, non può aversi alcun esame congiunto presso la Commissione. Fa inoltre notare che detto decreto-legge riguarda essenzialmente il riassetto dei conti pubblici per l'anno finanziario 2005 e deve essere tenuto distinto dalla manovra di finanza pubblica per il 2006, sottolineando inoltre i profili di competenza della Commissione bilancio in tale ambito.
Interviene poi il senatore PASQUINI (DS-U) il quale commenta anzitutto le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge, facendo presente che le norme sulla partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale, come emerso anche nel corso delle audizioni, è suscettibile di diverse interpretazioni circa l'ampiezza dei compiti assegnati alle autonomie locali, non risultando chiaro se dovrà esservi semplicemente uno scambio di informazioni ovvero una partecipazione attiva che presupponga la predisposizione di un'idonea struttura in ambito comunale. Esprime altresì considerazioni critiche sull'ampiezza del rinvio alla normativa secondaria di attuazione. Stante lo scarso dettaglio delle disposizioni, esse si connotano pertanto più per il loro valore di annuncio politico che per i contenuti concreti.
Per quanto concerne l'articolo 2, fa presente che il gettito stimato dal rafforzamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza non è verificabile in anticipo, fermo restando il giudizio negativo sulla riduzione degli stanziamenti destinati alla Guardia di finanza.
Con riguardo, poi, all'articolo 3, in materia di servizio nazionale della riscossione, esprime perplessità sulle conseguenze finanziarie della prevista riconduzione nell'area pubblica dell'attività di riscossione dei tributi mediante l'acquisto, da parte di Riscossione S.p.A., della maggioranza azionaria di ciascuna azienda concessionaria, auspicando una normativa di maggior precisione e dettaglio.
Relativamente all'articolo 5, ritiene le misure in materia di plusvalenze finanziarie delle società insufficienti e non coerenti con il trattamento delle minusvalenze, auspicando un chiarimento da parte del rappresentante del Governo su tale ultimo punto. Auspica pertanto la rimodulazione della disciplina in senso limitativo dell'esenzione delle plusvalenze, il che consentirebbe il riassetto di ulteriori interventi che incidono direttamente sulla collettività.
Dopo aver sottolineato il rischio che l'aumento del prelievo su banche ed assicurazioni, di cui all'articolo 6, possa incidere negativamente sulle condizioni praticate agli utenti, come prospettato nel corso delle audizioni, fa presente che il ricorso a interventi fiscali settoriali contrasta con l'esigenza di attuare una politica fiscale di ampio respiro improntata alla tutela del potere d'acquisto dei cittadini.
Infine, esprime una valutazione critica sull'articolo 7, laddove la disciplina delle spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese distingue nettamente tra le spese effettuate di anno in anno, senza prevedere temperamenti quali ad esempio la possibilità di cumulare gli esborsi.
Ha quindi la parola il senatore EUFEMI (UDC), il quale esprime un giudizio complessivamente positivo sul decreto-legge, che esplica positive conseguenze sui saldi di finanza pubblica e concorre a definire, come rilevato anche dalla Corte dei conti, una manovra di bilancio credibile e improntata al contrasto all'evasione fiscale, come da tempo sollecitato dalla propria parte politica. Ritiene, infatti, che l'articolo 1 costituisca il profilo di maggiore rilevanza, laddove prevede la partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale, potenziando il sistema delineato con il DPR n. 600 del 1973, rimasto sinora sostanzialmente inattuato. Prevede che da tale coinvolgimento potranno derivare rilevanti benefici soprattutto per quanto riguarda i tributi propri degli enti locali. Sottopone peraltro all'attenzione del rappresentante del Governo la necessità di procedere sollecitamente all'emanazione della normativa di attuazione, prodromica all'effettivo avvio dell'attività da parte dei Comuni, oltre alla possibilità di coinvolgere nell'attività di contrasto all'evasione fiscale anche le altre autonomie locali; un ulteriore suggerimento concerne l'aumento dal 30 per cento al 50 per cento delle somme riscosse della quota di partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale, nonché un intervento in tema di IVA riducendo i tempi di verifica onde garantire l'effettiva riscossione del tributo.
Con riferimento all'articolo 2, fa notare che il potenziamento delle strutture deputate alla verifica dell'evasione fiscale è da intendersi in stretta correlazione con le disposizioni di cui all'articolo 1, sottolineando altresì l'esigenza di incentivare l'operatività della Guardia di finanza non solo in un'ottica di contrasto della criminalità finanziaria ma anche a tutela dell'integrità del risparmio dei cittadini.
Per quanto concerne, poi, l'articolo 3, giudica positivamente la riconduzione nell'area pubblica del servizio nazionale della riscossione, sempre sollecitato anche dalla propria parte politica, richiamando la positiva esperienza della SOGEI: tale operazione consentirà una maggiore efficienza del servizio e una fattiva collaborazione con la Guardia di finanza, oltre ad essere conforme alla normativa comunitaria. Auspica peraltro, a tale proposito, l'introduzione di talune disposizioni che chiariscano la tempistica di attuazione della riforma della riscossione, la composizione del consiglio di amministrazione di Riscossione S.p.A., le modalità di ricorso alla figura dell'advisor nel processo di privatizzazione, nonché l'assetto del controllo sull'attività svolta dalla Riscossione S.p.A., soprattutto per quanto concerne il ruolo affidato all'Agenzia delle entrate, chiamata a fornire al Ministro dell'economia e delle finanze i risultati dei controlli effettuati sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione S.p.A. medesima. Ulteriori profili degni di approfondimento sono costituiti dall'assetto della fiscalità locale a seguito della riforma e i relativi tempi, nonché le disposizioni in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, in relazione ai quali l'oratore ricorda di aver presentato interrogazioni e di aver più volte sollecitato una continuità di disciplina.
Ricorda infine la necessità, in relazione all'articolo 5, di armonizzare la nuova disciplina sulle plusvalenze finanziarie delle società con quella sul consolidato fiscale nonché, riguardo l'articolo 6, di approfondire la disciplina degli accantonamenti per rischi su crediti effettuati dalle banche.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,05.
FINANZE E TESORO (6ª)
mercoledì 19 ottobre 2005
301ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
IN SEDE REFERENTE
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.
Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) il quale sottolinea il peggioramento dei conti pubblici dell'esercizio finanziario in corso, rilevando, da un lato, la crescita del rapporto deficit/PIL e, dall'altro, il sostanziale azzeramento dell'avanzo primario: si tratta di dati inconfutabili, che hanno costretto del resto il Governo a varare in tutta fretta una manovra correttiva per il 2005. Tale peggioramento complessivo va sicuramente ascritto alla notevole flessione delle entrate rispetto alle previsioni, e al fatto che sono venute meno le entrate straordinarie derivanti dai condoni. In tali condizioni, vista la crescita del disavanzo, c'è una oggettiva tensione sui tassi di interesse, con il conseguente ampliamento della "forcella" rispetto ai tassi di interesse internazionali e, quindi, il concreto rischio di un incremento del costo degli oneri del servizio del debito pubblico. In termini previsionali, invece, a suo parere occorre molta attenzione nel valutare l'effettiva stima di gettito derivante dalle disposizioni concernenti la lotta all'evasione fiscale. Su tale tema rimarca criticamente l'orientamento sostanzialmente nuovo del Governo, notando come sia mancata totalmente la consapevolezza che la flessione delle entrate derivi direttamente dal continuo ricorso a provvedimenti di clemenza fiscale e a sanatorie che hanno oggettivamente indebolito la lealtà fiscale dei contribuenti. Inoltre, il Governo non ha preso atto del sostanziale fallimento delle misure di "manutenzione dell'imponibile", recate dalla finanziaria dell'anno scorso, vale a dire il mancato adeguamento degli studi di settore. Tutte le considerazioni critiche svolte si condensano quindi nella richiesta al Governo di chiarimento in merito alle previsioni di entrata per il 2006 derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, circa il notevole scostamento tra le stime in termini di effetti sui saldi finanziari (più 3.000 milioni di euro) e quelle relative al fabbisogno del settore statale (più 300 milioni di euro).
Ulteriori considerazioni critiche concernono l'obiettivo del coinvolgimento dei Comuni nella lotta all'evasione fiscale - in sé condivisibile, ma affidato ad una disposizione troppo generica - nonché la insufficienza degli incrementi di organico e di risorse assegnati all'Amministrazione finanziaria in generale al fine di recuperare maggior imponibile da sottoporre a tassazione. L'oratore ricorda le enormi carenze di risorse e mezzi che non consentono alle Amministrazioni competenti, in particolare Dogane e Guardia di Finanza, di svolgere al meglio i compiti loro assegnati.
Per quanto concerne invece la riforma del sistema di riscossione, che presenta elementi di novità positive, sollecita un'attenta disamina delle valutazioni che potranno emergere in sede comunitaria circa il carattere dell'intervento stesso. Tra l'altro è indubbio che le aziende concessionarie ricevono un sostegno rilevantissimo soprattutto per quanto riguarda i profili occupazionali.
Esprime poi una valutazione critica delle norme recate dall'articolo 6, esprimendo la convinzione che i maggiori oneri addossati a banche e assicurazioni non potranno che riflettersi in termini di maggior costo sugli utenti; prosegue rimarcando il sostanziale cambio di indirizzo della maggioranza in relazione al trattamento fiscale nelle plusvalenze finanziarie delle società.
Per quanto riguarda invece le disposizioni concernenti le compensazioni alle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari, rileva criticamente come il contrasto emerso tra il ministro Maroni ed il Presidente del Consiglio non faccia che riemergere in maniera palese e indiscutibile il conflitto di interessi che grava sul capo del Governo stesso.
Conclude sottolineando il rischio che anche nell'esercizio finanziario 2006 occorrerà varare manovre correttive, causate dalla sostanziale debolezza della manovra proposta dal Governo.
Interviene quindi il senatore TURCI (DS-U) il quale, facendo esplicito riferimento al contenuto della nota di lettura predisposta dal Servizio del Bilancio sugli articoli 1 e 2 del decreto-legge, commenta criticamente il notevole scostamento tra le stime di entrata in termini di effetti sui saldi finanziari e di quelle riferite al fabbisogno del settore statale. In particolare, chiede al rappresentante del Governo di chiarire le modalità di previsione delle maggiori entrate in termini di effetti sui saldi, che ammonta a dieci volte quella in termini di fabbisogno. Il rilievo di carattere tecnico fa emergere in tutta evidenza il giudizio politico sulla inefficacia delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, che sembrano rispondere più a esigenze di carattere comunicativo che a reali effetti amministrativi. In particolare, l'articolo 1 andrebbe profondamente modificato, anche tenendo conto delle osservazioni avanzate nel corso delle audizioni da parte dei rappresentanti dell'Anci, al fine di concentrare l'eventuale collaborazione degli enti locali con l'Amministrazione finanziaria sui cespiti immobiliari. In generale ritiene che il tema del coinvolgimento diretto dei Comuni in fase di accertamento di tributi anche non propri costituisce una questione di grandissimo rilievo che andrebbe affrontata con ben altro approfondimento.
Sulla parziale correzione della disciplina delle plusvalenze finanziarie si dichiara disponibile a valutare modifiche più incisive della disciplina in commento, tenendo conto che l'obiettivo principale rimane quello di non favorire fiscalmente operazioni meramente speculative. Per quanto riguarda invece la riforma del servizio di riscossione, richiama l'attenzione sulla esigenza di coinvolgere direttamente i Comuni nell'assetto gestionale della riscossione S.p.A., motivando tale proposta con la sostanziale correlazione esistente tra i sistemi di riscossione dei tributi locali - ancorché solo in parte interessati dall'articolo 3 - e la riforma proposta dal Governo.
Il senatore BONAVITA (DS-U) concentra il proprio intervento critico sulle disposizioni volte a rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale, dichiarandosi scettico circa la portata delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 in termini finanziari. Esprime poi particolari perplessità circa la concreta partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione fiscale, poiché il potenziamento delle competenze dei Comuni rinvia ad una disposizione in vigore dal 1973, mai applicata e ormai completamente desueta. Anche il tentativo di potenziare l'organico dell'Amministrazione finanziaria, da un lato si presenta non adeguato rispetto alle reali esigenze dell'amministrazione, dall'altro non è affatto correlato con le previsioni di maggior gettito, che appaiono francamente sovrastimate. A suo parere, inoltre, l'insistenza sulla efficacia della lotta all'evasione fiscale in termini di maggior gettito e maggior imponibile sottoposto a tassazione rappresenta una totale inversione dell'orientamento finora prevalso per quanto riguarda la politica tributaria: tale cambio di strategia, peraltro, non trova corrispondenza in un chiaro disconoscimento del Governo della politica dei condoni, che ha avuto effetti negativi in termini di gettito. Le considerazioni svolte suffragano quindi la convinzione della inconsistenza delle previsioni di gettito connesse alle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2.
Passando a commentare la riforma del sistema di riscossione, ritiene che i termini effettivi e la portata concreta dell'importante modifica non siano stati chiariti dal Governo, mentre invece è ben evidente il sostegno concesso dallo Stato alle aziende concessionarie. In sostanza si tratta di un vero e proprio travaso di personale da aziende private ad una società di diritto pubblico, secondo un indirizzo che avrà certamente conseguenze ben più ampie rispetto a quanto dichiarato dal Governo.
Passando a esaminare le disposizioni concernenti le compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forma pensionistica complementare ritiene paradossale discutere in merito alla copertura finanziaria di un provvedimento i cui indirizzi fondamentali sono oggetto di un vistoso contrasto all'interno della maggioranza. D'altro canto, tale contrasto chiama in causa direttamente gli interessi privati del Presidente del Consiglio e non è che l'ennesima manifestazione del conflitto di interessi che grava sull'azione del capo del Governo. Tale situazione risulta ancora più grave se si tiene conto del fatto che la riforma del TFR mette in gioco somme che spettano di diritto ai lavoratori e che le imprese utilizzano come anticipazione a costo zero.
Interviene quindi il senatore CANTONI (FI) il quale respinge le osservazioni da ultimo formulate dal senatore Bonavita in tema di conflitto di interessi, rimarcando invece come durante la scorsa legislatura l'intreccio tra politica ed affari avesse assunto dimensioni tali da dover imporre all'opposizione maggiore cautela rispetto alle problematiche in commento. Inoltre, rileva incidentalmente che la partecipazione di esponenti di vertice di primari gruppi bancari alle votazioni per le primarie organizzate dall'Unione presentino profili di evidente inopportunità.
Passando a commentare il contenuto del provvedimento, ribadisce quanto già espresso in sede di esame del disegno di legge finanziaria, e cioè che il complesso della manovra per il 2006 rappresenta la scelta migliore formulata dal Governo nelle condizioni date, anche raffrontata con le manovre di bilancio degli anni precedenti.
Esprime un giudizio ampiamente positivo sulla partecipazione degli enti locali alla lotta all'evasione fiscale, dichiarandosi convinto che tale funzione possa conseguire effetti strutturali nel contrasto all'evasione fiscale. Analogamente formula un apprezzamento per il potenziamento degli organici dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, dei comparti delle Dogane e della Guardia di Finanza, anche in considerazione del delicato compito ad essi assegnato per contrastare la contraffazione dei marchi e le frodi produttive.
Osserva poi che le disposizioni concernenti la lotta all'evasione fiscale non rappresentano certo una novità per l'attuale maggioranza, rimarcando come l'evasione e l'elusione siano due fenomeni da contrastare non solo per tutelare gli interessi erariali, ma per garantire parità di condizioni per le aziende e gli imprenditori onesti.
A suo giudizio, inoltre, vanno nella giusta direzione le modifiche apportate alla disciplina della cosiddetta partecipation exemption, ritenendo congruo un periodo di detenzione delle partecipazioni azionarie di 18 mesi al fine di consentire l'esenzione fiscale delle plusvalenze.
Dopo aver espresso qualche perplessità sulla portata delle disposizioni tributarie relative alle spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese, si sofferma a commentare positivamente le norme sul potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario, sottolineando come, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposizione, il disegno di legge finanziaria per il 2006 preveda un consistente incremento degli stanziamenti relativi alla spesa sanitaria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
FINANZE E TESORO (6ª)
giovedì 20 ottobre 2005
302ª Seduta
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
IN SEDE REFERENTE
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Interviene il senatore EUFEMI (UDC), il quale, pur riservandosi di ascoltare la replica del Sottosegretario in merito ai rilievi svolti dai membri dell'opposizione circa lo scostamento tra le previsioni di maggior gettito relative alle disposizioni relative alla lotta all'evasione fiscale, in termini di competenza e in termini di cassa, fa presente che la propria parte politica apprezza la cautela del Governo nello stimare il maggior gettito in termini di cassa, sottolineandone il carattere realistico.
Interviene quindi in replica il presidente-relatore PEDRIZZI (AN), il quale svolge una serie di considerazioni in ordine alle osservazioni espresse nel corso della discussione generale. Contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Castellani, circa la aleatorietà delle previsioni in termini di maggior gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge, ritiene che il provvedimento, come sottolineato dal senatore Eufemi, sia adeguato e coerente rispetto agli obiettivi finanziari e di gettito, che, come noto, costituiscono una parte considerevole, sul lato delle entrate, della manovra per il prossimo triennio. Infatti, dalle audizioni è emerso con chiarezza che la macchina amministrativa (Agenzia delle Entrate, Dogane e Guardia di finanza) è, in massima parte, in grado di compiere gli accertamenti aggiuntivi e il recupero a tassazione di imponibile volti a consentire il recupero di maggiori entrate, e quindi in grado di raggiungere gli obiettivi di budget fissati dal decreto. Non si tratta quindi di stime aleatorie, ma di una precisa valutazione di processi amministrativi che hanno del resto dato già buoni risultati nei mesi scorsi (ricorda a tale proposito le indicazioni della Guardia di finanza sugli evasori cosiddetti totali, ovvero l'incremento di produttività delle entrate con l'immissione in ruolo di personale altamente qualificato). Del resto, citando analiticamente le osservazioni rese da tutti i soggetti auditi e, in particolare, dall'Associazione Bancaria Italiana, dall'INPS, dall'Ania e dall'Associazione nazionale Comuni Italiani, ribadisce il giudizio complessivamente positivo sull'impianto della manovra.
In risposta ai rilievi sollevati dai senatori Castellani, Cambursano e Turci, il Presidente-relatore sostiene, citando le dichiarazioni del Direttore generale delle Entrate, che non si è registrata alcuna flessione delle entrate erariali poiché l'andamento del gettito, ancorché non brillante, trova corrispondenza nell'andamento del prodotto interno lordo. Inoltre, anche l'incidenza dei condoni fiscali sull'andamento del gettito, come chiarito dal ministro Tremonti e come sottolineato dalla stessa Guardia di finanza, non ha assunto il carattere negativo attribuito dall'opposizione. Semmai va sottolineato il ricorso massiccio dei contribuenti a tali strumenti: da un lato, pur in maniera straordinaria e non strutturale, sono stati raggiunti gli obiettivi di gettito, dall'altro occorre interrogarsi sul fatto che per gli anni di imposta 1999-2002 è stato preferito adottare meccanismi di sanatoria: vuol dire che anche prima della presente legislatura i volumi di imponibile evaso e di imposte non pagate erano certamente notevoli. Sempre in relazione alle osservazioni del senatore Castellani ricorda, secondo i dati citati dal Governatore della Banca d'Italia, che la pressione fiscale è scesa dal 42 per cento del biennio 2000-2001 al 41 per cento del 2004.
Passando a commentare le disposizioni sul coinvolgimento dei Comuni nell'attività accertativa, condivide pienamente l'enfasi del senatore Cantoni sulla portata fortemente innovativa di tale norma e esprime apprezzamento per lo spirito collaborativo dell'Associazione nazionale dei Comuni Italiani. Ritiene quindi di particolare rilievo l'obiettivo di puntare sull'ente locale per costruire banche dati e flussi informativi su attività economiche ed elementi reddituali più legati al territorio, così come ritiene opportuno concentrare la collaborazione del comune sui cespiti immobiliari. Sulla specifica questione, rileva una qualche contraddizione tra le posizioni espresse tra i vari componenti dell'opposizione, laddove, da un lato, si sottolinea la difficoltà applicativa della norma e dall'altro si esprime il dubbio che la nuova disciplina si risolva in una mera condivisione di dati informativi. A suo parere, tale ultima ipotesi appare la più plausibile rispetto agli orientamenti espressi dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Sul punto si riserva, anche con la collaborazione del Governo, di valutare la possibilità di svincolare la norma in oggetto dalla disposizione recata dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per meglio definire l'apporto concreto degli Enti locali, condividendo il rilievo del senatore Eufemi rispetto alla desuetudine della norma citata. Non si tratta, quindi, di organizzare strutture amministrative nuove negli Enti locali, ma di realizzare una forte collaborazione nello scambio delle informazioni, in modo tale da accrescere la capacità impositiva di tutti gli enti interessati. Ritiene peraltro meritevole di approfondimento una modifica dell'articolo 1, volta a riconoscere un ulteriore incentivo economico ai Comuni, fissando una percentuale delle maggiori somme accertate grazie alla loro attività. Potrebbe inoltre essere valutata la possibilità di estendere la collaborazione con l'Amministrazione finanziaria anche alle Province e alle Regioni.
Per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale, il Presidente-relatore non ritiene si tratti di un cambio di strategia, poiché essa è stata un obiettivo che il Governo ha sempre perseguito, ricordando sia il provvedimento rivolto alla emersione di imponibile sommerso sia l'adeguamento degli studi di settore. Si riserva di valutare la possibilità di riequilibrare, anche se in misura non ingente, le risorse assegnate alle varie branche dell'amministrazione (Guardia di finanza, Dogane ed Entrate). Del resto, obiettando rispetto alle osservazioni del senatore Cambursano, valuta adeguato l'incremento di risorse per potenziare gli organici dell'Amministrazione finanziaria.
In merito alla riforma del sistema di riscossione, che ad alcuni è sembrato una sostanziale norma di favore per gli istituti bancari, fa notare che il plauso ricevuto da tutti i soggetti interessati, l'approfondita analisi compiuta nei mesi scorsi sulla portata della riforma, il coinvolgimento importante dell'INPS, la soluzione ottimale dei problemi del personale, (frutto di un dibattito tra le forze politiche) rendono l'intervento pressoché indiscutibile. Si tratta di una riforma ormai non più rinviabile, che prende le mosse dalla estrema inefficienza del sistema (ricorda che le percentuali di riscosso rispetto all'accertato sono al lordo dei versamenti dei contribuenti che pagano spontaneamente) e che punta ad un recupero in tempi rapidi di ampi margini di somme accertate. A suo parere, esiste una questione di correlazione con gli Enti locali e con la riscossione di tributi locali e ritiene opportuno valutare la possibilità di ampliare il periodo assegnato alle aziende concessionarie che creano un ramo d'azienda autonomo dedicato ai tributi locali e non riassorbite da Riscossione S.p.A. In sostanza l'opposizione ha colto alcuni aspetti di dettaglio di tipo tecnico, ma non è stato contestato il progetto complessivo di reinserire nel contesto pubblico la funzione di riscossione. Ritiene opportuno approfondire la proposta del senatore Eufemi di consentire la partecipazione al consiglio di amministrazione della Riscossione S.p.A. dei vertici dell'INAIL e dei rappresentanti dei Comuni.
Passando a commentare poi la disciplina della deducibilità delle plusvalenze, prende atto della volontà espressa dal senatore Turci di rendere più rigorosa la disciplina e ricorda come anche il senatore Castellani abbia espresso un giudizio in parte positivo, parlando di un primo passo in una direzione condivisa. Da parte di altri, invece, la disposizione è stata criticata per la disomogeneità rispetto a quanto previsto per le minusvalenze: esiste infatti una asimmetria, ma ritiene importante ribadire l'obiettivo di non agevolare fiscalmente operazioni speculative.
Per quanto concerne la disposizione recata dall'articolo 8, non ritiene pertinenti le critiche relative al merito della riforma del trattamento di fine rapporto, mentre sottolinea il valore del Fondo di garanzia, propedeutico all'effettivo sviluppo della previdenza complementare. Conclude osservando che le associazioni di categoria di banche e assicurazioni, interessate dall'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto-legge, non hanno contestato l'obiettivo in sé del reperimento di maggiori entrate, bensì le modalità del prelievo. A suo parere, tuttavia, non dovrebbero esistere margini per un recupero dei maggiori oneri a danno degli utenti di banche e assicurazioni.
Interviene in replica il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la quale, con riferimento alla partecipazione dei Comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale, fa presente che il richiamo all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 appare necessario. Infatti, è proprio tale articolo che, a seguito della riforma fiscale del 1973, ha dato ai Comuni la possibilità di partecipare all'accertamento dei redditi. Tale norma in realtà non ha trovato concreta applicazione per l'assenza di incentivi in favore dei Comuni. Con l'articolo 1, quindi, si provvede a rendere operante la collaborazione tra fisco e Comuni, attribuendo a questi ultimi una quota di partecipazione pari al 30 per cento dei tributi statali riscossi a titolo definitivo per effetto dall'attività di collaborazione svolta dai Comuni. Non ritiene invece opportuna l'estensione della partecipazione all'attività di accertamento anche a Province e Regioni.
In riferimento ai rilievi formulati sulle stime di gettito derivanti dai primi due articoli del decreto-legge, il Rappresentante del Governo precisa che la quantificazione dei maggiori accertamenti contenuta nella relazione tecnica del saldo netto da finanziare è riferita, prudenzialmente, al solo incremento della capacità operativa dell'Agenzia delle Entrate rispetto a quella già pianificata attraverso le nuove assunzioni ed il piano elaborato per una loro più efficiente dislocazione del territorio. Ricorda, infatti, che l'Agenzia soffre di significative carenze di organico proprio nelle Regioni dove è più elevato il reddito pro-capite e la relativa quota di gettito riscosso. Dopo aver dettagliatamente dato conto del piano elaborato dall'Agenzia delle Entrate per potenziarne la capacità operativa, osserva che il potenziamento dell'azione di contrasto connesso alle nuove assunzioni rende, di per sé realistici gli obiettivi di maggiori accertamenti indicati. In aggiunta, ritiene che ulteriori fattori, quali l'incremento dell'attività di contrasto all'evasione da parte della Guardia di finanza, il rinnovato coinvolgimento dei Comuni, la possibilità di intervenire con controlli nella fase di versamento e, quindi, prima ancora della presentazione della dichiarazione, possano ragionevolmente consentire di accrescere il gettito.
Sempre in riferimento all'articolo 2, relativamente ai criteri che presiedono alla determinazione degli altri due saldi (fabbisogno e indebitamento netto della Pubblica Amministrazione) il Sottosegretario fa presente che, per quanto concerne il primo, la valutazione non può che essere fatta in termini di cassa. Infatti, per le imposte iscritte a ruolo, tenuto conto delle particolari modalità di riscossione e della circostanza che possano instaurarsi attività contenziose, il rapporto tra riscosso e accertato è pari a circa il 10 per cento. In ordine, invece, all'indebitamento netto, osserva che i criteri formulati da Eurostat impongono per le imposte riscosse tramite ruolo la rivalutazione in termini di cassa, attesa l'incertezza che connota l'acquisizione di tali entrate. Ne consegue, quindi, la coincidenza nei valori per tali ultimi due saldi.
In relazione alle disposizioni concernenti le banche e le assicurazioni, di cui all'articolo 6, il Sottosegretario non ritiene che esse possano avere riflessi sui costi dei servizi delle banche e delle assicurazioni a carico degli utenti, in quanto gli accantonamenti e riserve sono obbligatori per legge e non hanno impatto diretto sull'utile. Peraltro, considerato che banche e assicurazioni operano in un mercato di tipo concorrenziale, nel quale i costi dei servizi applicati dalle aziende italiane risultano già abbastanza elevati, un ulteriore aumento di tali costi renderebbe ancor meno concorrenziali le imprese italiane rispetto a quelle degli altri Paesi.
Chiarisce poi che l'orientamento del Governo in tema di disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società a seguito della cessione di partecipazioni, è quello di disincentivare operazioni spesso effettuate per canalizzare gestioni di partecipazioni tali da generare plusvalenze esenti e minusvalenze deducibili in relazione al periodo di possesso.
Con riferimento all'articolo 8, il Sottosegretario fa presente poi che le disposizioni da esso recate non prevedono modifiche alla disciplina del trattamento di fine rapporto, ma si limitano a compensare i datori di lavoro dei maggiori oneri conseguenti al conferimento del trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari, reperendo contestualmente la necessaria copertura.
Il Sottosegretario passa poi a commentare le osservazioni espresse relativamente alla riforma del servizio di riscossione, dichiarando che si tratta di una riforma che va attuata in tempi rapidi, attesa la scarsa efficienza del sistema vigente. Il Governo propone una profonda revisione della disciplina della riscossione coattiva dei crediti vantati dallo Stato e dagli Enti pubblici, attraverso il passaggio della titolarità di tale attività dai soggetti privati che agiscono in regime di concessione ad una società per azioni di proprietà pubblica. Al di là della necessità di un periodo transitorio per realizzare il trasferimento del sistema di riscossione dai privati al settore pubblico, la rapida attuazione della riforma garantisce la realizzazione dei risparmi attesi. In merito alla congruità dei prezzi di acquisto delle quote delle aziende concessionarie da parte della società Riscossione S.p.A. - la determinazione dei quali è affidata a advisors specializzati scelti con gare ad evidenza pubblica - il Sottosegretario osserva che, avendo le aziende concessionarie come esclusivo oggetto sociale per legge lo svolgimento del servizio ad esse affidato in concessione, in prossimità della scadenza della concessione, il valore delle stesse non potrà che considerarsi molto basso.
Conclude il proprio intervento ricordando che la modifica al trattamento tributario dei canoni di locazione di immobili non strumentali posseduti da società, enti e imprese, incide esclusivamente sui proventi immobiliari delle società.
Il PRESIDENTE, nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge n. 203 del 2005 scade alle ore 20 di oggi, ribadisce i criteri di valutazione degli stessi in termini di proponibilità, facendo anche riferimento alla lettera inviata dal Presidente del Senato su tale questione e già trasmessa ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
FINANZE E TESORO (6ª)
mercoledì 26 ottobre 2005
303ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
IN SEDE REFERENTE
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.
Il presidente-relatore PEDRIZZI (AN) avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo del disegno di legge di conversione e agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.
In relazione al regime degli emendamenti al decreto-legge ribadisce che il provvedimento non ha le caratteristiche di disegno di legge collegato e tuttavia, in base a quanto comunicato dal Presidente del Senato con lettera del 12 ottobre scorso, appare condivisibile un regime procedurale degli emendamenti al decreto-legge che impedisca l'affievolimento del contributo dello stesso alla formazione dei saldi finanziari della manovra complessiva, tenuto conto della stretta correlazione funzionale del decreto-legge alla manovra finanziaria per il 2006. In base alla stessa comunicazione del Presidente del Senato non verranno considerati ammissibili gli emendamenti sui quali la 5a Commissione esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
In base ai pareri finora espressi, avverte inoltre, che in qualità di relatore, ha predisposto una serie di emendamenti che recepiscono le osservazioni della 1a e della 5a Commissione sul testo.
Ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento, in riferimento all'emendamento presentato al testo del disegno di legge di conversione, dichiara la improponibilità dell'emendamento x1.1.
In riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge, dichiara inammissibili, poiché su di essi la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, relativamente alle lettere a) e b), 1.13, 1.14, 1.18, 1.19 e 1.20.
Vengono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO viene posto ai voti, dopo la verifica del numero legale per deliberare, e respinto, l'emendamento 1.2, sottoscritto dal senatore CASTELLANI(Mar-DL-U).
Il PRESIDENTE-relatore in merito agli emendamenti da 1.3 a 1.6 fa presente che l'emendamento da lui predisposto (1.6) accoglie le richieste di modifiche avanzate dall'Anci. Propone quindi ai presentatori di ritirare gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, di portata sostanzialmente analoga, ma in parte differenti rispetto all'emendamento 1.6.
Accogliendo l'invito del RELATORE vengono ritirati gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.
Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene approvato all'unanimità l'emendamento 1.6.
Risulta quindi precluso l'emendamento 1.7.
Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene posto ai voti, per la parte dichiarata ammissibile, l'emendamento 1.11 (al quale hanno aggiunto la firma i senatori BRUNALE (DS-U) e PASQUINI (DS-U), che viene respinto.
Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.12, al quale aveva aggiunto la firma il senatore PERUZZOTTI (LP).
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti unitamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17, di identico contenuto.
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti unitamente ai voti, vengono approvati quindi gli emendamenti 1.21, 1.22 e 1.23, di analogo contenuto.
Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1.
Il PRESIDENTE avverte che la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.9 e ne dichiara l'inammissibilità.
Il PRESIDENTE-relatore illustra l'emendamento 1.0.1, sottolineandone il valore ai fini della semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese, sia in termini di maggiore trasparenza, sia in termini di verifica e controllo.
Il senatore EUFEMI (UDC) rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.2, di contenuto identico all'emendamento 1.0.1.
Il senatore PERUZZOTTI (LP) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.3, identico all'emendamento 1.0.1.
Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.4, al quale aggiungono la propria firma anche i senatori BRUNALE (DS-U) e DE PETRIS (Verdi-Un).
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.4.
Tali ultimi emendamenti vengono quindi accantonati in attesa del parere della 2a Commissione.
Il PRESIDENTE-relatore, pur prendendo atto della valutazione espressa dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.0.5, ne preannuncia una riformulazione da ripresentare in Assemblea.
Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.0.8, sottoscritto anche dal senatore CASTELLANI (Mar-DL-U).
In relazione alla necessità di valutare gli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3 alla luce del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, in attesa dello stesso, il PRESIDENTE sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 11,15 è ripresa alle ore 12.
Il PRESIDENTE-relatore avverte che si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge. Dopo aver dichiarato improponibili per estraneità all’oggetto della discussione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento gli emendamenti 2.5 e 2.23, avverte che la Commissione bilancio ha espresso sul testo dell’articolo 2 un parere ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione di nulla osta condizionato, e che l’emendamento 2.100 a propria firma è finalizzato all’accoglimento di detta condizione.
Informa poi che la Commissione Bilancio ha espresso altresì parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 2.10, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 che sono, pertanto, da considerarsi inammissibili; con riferimento agli emendamenti 2.21 e 2.22, avverte che il parere è condizionato all’inserimento, in fine, delle parole: "e comunque entro il 20 dicembre 2005".
I senatori CANTONI (FI) e SALERNO (AN) riformulano pertanto rispettivamente, in accoglimento della condizione indicata nel parere della Commissione bilancio, gli emendamenti 2.21 e 2.22 negli emendamenti 2.21 (Testo 2) e 2.22 (Testo 2).
Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma e dà per illustrati gli emendamenti 2.6 e 2.12.
Il PRESIDENTE-relatore illustra poi l’emendamento 2.7, in materia di contraffazione di merci, nonché l’emendamento 2.8, recante correzioni di tecnica legislativa.
Il senatore SALERNO (AN) illustra l’emendamento 2.0.4, finalizzato ad individuare una soluzione per la problematica concernente l’abilitazione all’assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie dei consulenti del lavoro. Sottolinea che dette figure professionali meritano di essere valorizzate anche mediante un ampliamento delle attività consentite.
I senatori CANTONI (FI) e BRUNALE (DS-U) aggiungono la propria firma all’emendamento 2.0.4 testè illustrato.
Il PRESIDENTE-relatore avverte che tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 2 nonché quelli aggiuntivi a detto articolo sono dati per illustrati e che si passa, previa espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo, alla votazione.
La Commissione conviene anzitutto di accantonare gli emendamenti 2.7, 2.11, 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9, in attesa dell’espressione del parere della Commissione giustizia.
In accoglimento dell'invito del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, il senatore SALERNO (AN) ritira poi l’emendamento 2.1, sul quale il RELATORE si era rimesso alle valutazioni del rappresentante del Governo.
Dopo che il PRESIDENTE-relatore ha espresso parere contrario e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha invitato al ritiro, il senatore PERUZZOTTI (LP) aggiunge la propria firma e ritira gli emendamenti 2.2 e 2.4.
Analogamente, alla luce del parere contrario formulato dal PRESIDENTE-relatore e dell’invito al ritiro formulato dal sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, il senatore EUFEMI (UDC) aggiunge la propria firma e ritira l’emendamento 2.3.
Con successiva votazione, viene poi accolto l’emendamento 2.100, presentato dal relatore alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo dell’articolo 2 e sul quale il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso parere favorevole.
Posto ai voti, dopo l’espressione del parere contrario del PRESIDENTE-relatore e del rappresentante del GOVERNO, l’emendamento 2.6 viene respinto.
Con successiva votazione, previo parere favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO viene quindi approvato l’emendamento 2.8 presentato dal relatore.
Posti successivamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 2.9 e 2.12, sui quali i pareri del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono contrari.
Il PRESIDENTE-relatore e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono poi parere favorevole sugli emendamenti 2.13, 2.14, nonché 2.15 e 2.16, di identico contenuto, i quali, posti separatamente ai voti, risultano accolti.
Interviene poi in relazione agli identici emendamenti 2.17 e 2.18 il senatore PASQUINI (DS-U), il quale formula rilievi critici ai quali replica il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO facendo presente che tali proposte emendative sono ispirate dall’esigenza di rendere coerente la normativa in materia di rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche. Dopo che il senatore PASQUINI (DS-U) ha preannunciato il voto favorevole e che il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole, posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.17 e 2.18 risultano accolti all’unanimità.
In relazione agli emendamenti 2.19 e 2.20, di identico contenuto, il PRESIDENTE-relatore si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO, il quale invita al ritiro degli stessi.
Il senatore EUFEMI (UDC) fa presente che l’emendamento 2.20 a propria firma reca una dettagliata disciplina degli obblighi di identificazione e registrazione delle operazioni finanziarie in relazione ai periodi di imposta antecedenti il 2006 e, dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha osservato che l’emendamento 2.15, già approvato dalla Commissione, riguarda la medesima materia, lo ritira.
Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) insiste per la votazione dell’emendamento 2.19, che viene respinto.
Il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti, di identico contenuto, 2.20 (Testo 2) e 2.21 (Testo 2) i quali, posti congiuntamente ai voti, risultano approvati. Il PRESIDENTE-relatore fa peraltro presente che le citate proposte emendative devono intendersi come collocate nell’ambito dell’articolo 3, comma 38, del decreto-legge, recante a sua volta modifiche all’articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
Interviene quindi incidentalmente il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) per esprimere il proprio rammarico per il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio sull’emendamento 2.0.1 a propria firma, facendo presente di aver proposto le misure ivi contenute a favore dei soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 più volte nel corso della legislatura. In particolare, rileva criticamente il mancato impegno del Governo nel collaborare all’individuazione di un’adeguata copertura finanziaria.
Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha fatto presente che una precisa quantificazione dell’onere correlato a tale emendamento risulta difficoltosa e che il PRESIDENTE-relatore ha sottolineato che l’espressione del parere contrario sui profili di copertura finanziaria è avvenuta da parte della Commissione bilancio, il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) rileva la delicatezza delle osservazioni del Sottosegretario rispetto al parere della Commissione bilancio e preannuncia la riformulazione dell'emendamento 2.0.1 in vista della presentazione nel corso dell’esame da parte dell’Assemblea. I senatori BRUNALE (DS-U) e SALERNO (AN) condividono l’importanza della materia trattata dall’emendamento in discorso.
Il PRESIDENTE-relatore e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono poi parere favorevole sugli identici emendamenti 2.0.4 e 2.0.5. Dopo che la senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) e i senatori PASQUINI (DS-U) e CASTELLANI (Mar-DL-U) hanno preannunciato il loro voto favorevole, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5 vengono accolti all’unanimità.
Il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 2.0.6 e 2.0.10, i quali, posti separatamente ai voti, vengono respinti.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.
Il PRESIDENTE avverte che la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.5, 3.13, 3.22, 3.23, 3.25, 3.26, 3.27, 3.29, 3.30, 3.34, 3.35, 3.45, 3.46, 3.47, 3.63, 3.67, 3.69 e 3.75, e ne dichiara quindi la inammissibilità.
Dichiara quindi inammissibile l'emendamento 3.3, relativamente alla lettera c), sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.8.
Dopo che il senatore EUFEMI (UDC) ha illustrato l'emendamento 3.3, per la parte ammissibile, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo avere espresso parere contrario su tale emendamento, fornisce delucidazioni in merito alla valutazione del Governo sugli effetti finanziari dell'emendamento.
Il RELATORE esprime parere conforme a quello espresso dal Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 3.3 viene respinto.
Viene quindi accantonato l'emendamento 3.4 del Governo.
Dopo che il senatore EUFEMI (UDC) ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.6, il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO invitano il presentatore a ritirare tale emendamento.
Insistendo il senatore EUFEMI (UDC) per la votazione, posto ai voti, l'emendamento 3.6 viene respinto.
Il senatore SALERNO (AN) illustra l'emendamento 3.7, finalizzato ad assegnare ai Ministri dell'Economia e del Lavoro la competenza di scegliere i componenti del Consiglio di Amministrazione della Riscossione S.p.A.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si dichiara contraria a tale emendamento, sottolineando la delicatezza della immediata efficacia delle norme recate dall'articolo 3 del decreto-legge.
Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento.
Analogamente si esprime il RELATORE.
Il senatore SALERNO (AN) ritira quindi l'emendamento 3.7.
I rispettivi presentatori illustrano gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12, concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione della Riscossione S.p.A. e la possibilità, tra l'altro, che in tale organismo sia rappresentato un delegato dell'Anci.
Il senatore PERUZZOTTI (LP) informa che l'emendamento 3.9 (al quale ha aggiunto la firma), è finalizzato a limitare a 11 il numero dei Consiglieri di Amministrazione.
Il PRESIDENTE-relatore motiva la contrarietà agli emendamenti testè illustrati, richiamando l'attenzione sulla possibilità che i comuni possano essere rappresentati nelle società concessionarie che operano direttamente sul territorio, mentre ritiene inopportuna una loro partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Riscossione S.p.A.
Il rappresentante del GOVERNO motiva la propria contrarietà, sottolineando la circostanza che, in applicazione delle norme contenute nel decreto-legge, gli atti relativi alla costituzione della società Riscossione sono già stati compiuti e che, comunque, un ritardo dovuto alle modifiche approvate in sede parlamentare potrebbe avere anche conseguenze in termini di effetti finanziari.
Interviene quindi il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), il quale rileva la inappropriatezza dell'osservazione del Sottosegretario rispetto agli effetti finanziari, soprattutto per quanto riguarda l'esercizio 2005. Inoltre, appare incongruo l'orientamento del Governo rispetto alle modifiche in commento, poiché la riforma della riscossione incide in maniera rilevante sulle scelte che dovranno compiere gli enti locali.
Il senatore EUFEMI (UDC) non condivide l'orientamento del Governo, giudicando l'assetto della Riscossione S.p.A. meritevole di modifiche volte a valorizzarne le competenze anche rispetto alle esigenze degli enti locali. Inoltre, a suo parere, la portata della riforma della riscossione è tale da non consentire al Governo una preclusione così decisa rispetto a modifiche di iniziativa parlamentare.
A giudizio del PRESIDENTE-relatore l'analisi del senatore Castellani è condivisibile laddove insiste nel ruolo innovativo degli enti locali sia per la lotta all'evasione sia in tema di riscossione dei tributi e, tuttavia, ritiene possibile contemperare le esigenze rappresentate anche attraverso il ritiro delle proposte emendative e la presentazione di un ordine del giorno.
Interviene quindi il senatore SALERNO (AN), il quale invita il rappresentante del Governo a valutare ulteriormente le proposte emendative, ritenendo peraltro discutibile la circostanza che gli atti costitutivi della società Riscossione siano formalmente già stati adempiuti.
Interviene quindi il senatore PASQUINI (DS-U), a giudizio del quale l'inserimento nel Consiglio di Amministrazione di uno o più rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani costituisce un opportuno riconoscimento del ruolo assegnato ai comuni con il provvedimento in esame.
Dopo un ulteriore intervento del senatore EUFEMI (UDC), il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce la richiesta di ritiro degli emendamento 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12, esprimendo in caso diverso parere contrario.
Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) e la senatrice DE PETRIS (Verdi-Un)
ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.8 e 3.11, sottoscrivendo invece l'emendamento 3.12 del senatore Eufemi.
Dopo che è stato posto in votazione e respinto l'emendamento 3.9, viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.10.
In relazione all'emendamento 3.12 il senatore SALERNO (AN), attesa la rilevanza dell'emendamento rispetto agli assetti della Riscossione S.p.A., ritiene più opportuno approfondirne la portata per discuterne in sede di Assemblea.
Insistendo il senatore EUFEMI (UDC) per la votazione dell'emendamento, il senatore SALERNO (AN) propone che la Commissione accantoni l'emendamento per esaminarlo nella seduta pomeridiana.
L'emendamento 3.12 viene quindi accantonato.
Il RELATORE illustra l'emendamento 3.200, predisposto in ossequio al parere della 5a Commissione permanente che, con il parere favorevole del Governo, viene approvato.
Il senatore SALERNO (AN) illustra quindi l'emendamento 3.14, sottolineandone l'importanza ai fini della trasparenza delle scelte degli enti pubblici e degli enti locali in merito alla società concessionaria per la riscossione dei relativi tributi.
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 3.14, sottoscritto anche dai senatori KAPPLER (AN) e EUFEMI (UDC).
Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, vengono quindi approvati gli emendamenti del relatore 3.100 e 3.15.
Il senatore PERUZZOTTI (LP) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.16; accogliendo poi l'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO ritira tale emendamento.
Il senatore SALERNO (AN) illustra l'emendamento 3.17 sul quale il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3617
Art. 1.
x1.1
Pellegrino
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Delega al Governo per i1 riordino della normativa sulla sicurezza degli impianti)
1. Il comma 44 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:
"44. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2006, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti a1l’interno degli edifici;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma.
44-bis. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui la comma 44"».
EMENDAMENTI
al testo del decreto-legge
Art. 1.
1.1
Malabarba, Sodano Tommaso, Martone, Togni
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
«Art. 1. - (Recupero evasione da enti locali). – 1. Al fine di favorire la ricerca, l’individuazione e il recupero delle somme derivanti dall’evasione totale e/o parziale fiscale e contributiva e relativa alla fiscalità generale e nazionale i Comuni – fermo restando la direzione e la responsabilità degli organismi ad oggi a ciò preposti e previe modifiche legislative necessarie al loro coinvolgimento e tese alla realizzazione e all’attuazione dell’obiettivo della lotta all’evasione fiscale e contributiva – sono chiamati a svolgere attività e opera di individuazione, indagine, controllo e riscossione delle sacche di evasione legate alla presenza di evasori parziali e/o totali residenti e/o esercitanti la propria attività sul territorio di competenza comunale. Al fine di favorire e raggiungere questo risultato, i Comuni individuano, definiscono e rendono operativi tutti gli strumenti tesi al coinvolgimento delle popolazioni amministrate garantendo, comunque, la segretezza totale in tutte le fasi dell’operazione.
2. Ai Comuni è pertanto devoluto il 50 per cento delle somme recuperate e relative all’evasione totale e/o parziale presente nel proprio territorio e al recupero essi hanno attivamente partecipato in tutte le fasi dell’operazione.
3. Da tali somme è accantonato il 2 per cento da devolvere e assegnare all’Ente Provincia di competenza.
4. Le somme e i trasferimenti a tale titolo incassate dai Comuni e dalle Province sono interamente aggiuntive rispetto a tutti gli altri trasferimenti erariali a qualsiasi titolo rivenienti dallo Stato».
1.2
Marino
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
«Art. 1. - (Partecipazione dei comuni all’accertamento delle imposte sui redditi). – 1. All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «delle persone fisiche» sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole: "dalle persone fisiche" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui scade il termine per l’accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell’articolo 43.";
c) nel terzo comma, le parole: "dalle persone fisiche ai sensi dell’articolo 2" sono soppresse;
d) nel quarto comma le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";
e) dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Una quota pari al 30 per cento delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».
2. All’articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell’ufficio,"».
1.3
Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione fra le amministrazioni, la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del Comune che abbia contribuito all’accertamento secondo quanto disposto dal comma 2».
1.4
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione fra le amministrazioni, la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso secondo i dispositivi di cui al comma seguente».
1.5
Righetti
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione interamministrativa, particolarmente urgenti e rilevanti in tale delicata materia, la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso secondo i dispositivi di cui al comma seguente».
1.6
Il Relatore
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso».
1.7
Castellani, Cambursano
Al comma 1, sopprimere le parole: «, in attuazione dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,».
1.8
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1 sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
1.9
Righetti
Al comma l sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
1.10
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, in fine, sostituire le parole da: «riscosse» fino alla fine del comma con le seguenti: «aggiuntive riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali con un anticipo del 10 per cento sull’importo iscritto a ruolo».
1.11
Budin
Al comma 1, dopo le parole: «tributi statali» aggiungere le seguenti: «al netto delle quote riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome a norma dei rispettivi statuti».
Conseguentemente:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Previa intesa con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Direzioni regionali delle Agenzie delle entrate competenti per territorio disciplinano, con proprio regolamento, le partecipazioni regionali all’attività di accertamento di cui al precedente comma 1, nonché lo scambio, tra uffici statali e regionali, di dati e informazioni concernenti il gettito dei tributi erariali compartecipativi».
b) all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
1.12
Moro
Al comma 1, dopo le parole: «tributi statali», aggiungere le seguenti: «al netto delle quote riservate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome a norma dei rispettivi statuti».
1.13
Righetti
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con un anticipo del 10 per cento sull’importo iscritto a ruolo».
1.14
Eufemi
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di partecipazione del 30 per cento è aumentata sino al 50 per cento nei casi di accertamenti effettuati nei confronti di evasori totali o di accertamenti effettuati nei confronti di soggetti che hanno dichiarato redditi inferiori del 50 per cento rispetto a quelli definitivamente accertati».
1.15
Il Relatore
Al comma 2, dopo le parole: «nonché quelle della partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali».
1.16
Righetti
Al comma 2, dopo le parole: «nonché quelle della partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «anche attraverso società ed enti partecipati dai Comuni e comunque da essi incaricati nelle attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali».
1.17
De Petris, Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita
Al comma 2, dopo le parole: «nonché quelle della partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «anche attraverso società ed enti partecipati dai Comuni e comunque da essi incaricati nelle attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali».
1.18
Vitali
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Previa intesa con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano, le Direzioni regionali delle entrate competenti per territorio disciplinano con proprio provvedimento le partecipazioni regionali all’attività di accertamento di cui al precedente comma 1, nonché lo scambio, tra uffici finanziari statali e regionali, di dati e informazioni concernenti il gettito dei tributi erariali compartecipati».
1.19
Moro
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Previa intesa con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Direzioni regionali delle entrate competenti per il territorio disciplinano con proprio provvedimento le partecipazioni regionali all’attività di accertamento di cui al precedente comma 1, nonché lo scambio, tra uffici statali e regionali, di dati e informazioni concernenti il gettito dei tributi erariali compartecipati».
1.20
Eufemi
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che le disposizioni di cui ai precedenti commi siano estese alle regioni e alle province».
1.21
Vitali
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 268 del 1992».
1.22
Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Pedrini, Andreotti
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall’articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268».
1.23
Gubert
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall’articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268».
1.0.1
Il Relatore
Dopo l’articolo 1, aggiungere, il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)
1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:
a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanate in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l’attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;
c) l’individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d’ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l’omissione della presentazione delle domande d’iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;
e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l’iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione, nonchè di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;
f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;
g) l’espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
h) l’integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive.
2. l regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. l pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1.0.2
Eufemi
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)
1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:
a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, approvate con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in esecuzione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l’attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;
c) l’individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel REA, prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d’ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l’omissione della presentazione delle domande d’iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;
e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, o att:estanti il deposito di atti a tal fine richiesti o che attestino la mancanza di iscrizione, nonchè di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;
f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;
g) l’espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
h) l’integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e della funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1.0.3
Moro
Dopo l’articolo 1, aggiungere, il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizioneal registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economicheed amministrative-REA)
1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:
a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, approvate con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in esecuzione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l’attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;
c) l’individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel REA, prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d’ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l’omissione della presentazione delle domande d’iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;
e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, o attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o che attestino la mancanza di iscrizione, nonchè di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;
f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;
g) l’espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
h) l’integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. l regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e della funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. l pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1.0.4
Giaretta
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economicheed amministrative-REA)
1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:
a) La razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, approvate con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in esecuzione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in corerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l’attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;
c) l’individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel REA, prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d’ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l’omissione della presentazione delle domande d’iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;
e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, o attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o che attestino la mancanza di iscrizione, nonchè di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;
f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;
g) l’espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonchè delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
h) l’integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dell’articolo 1, legge 24 novembre 2003, n.326.
2. I regolamenti, di cui al comma 1, sono emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e della funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del parere del Consiglio di Stato nonchè delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni Parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1.0.5
Il Relatore
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel Registro delle Imprese e nel REA presentate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
2. A tal fine il Ministero della Attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attraverso il loro sistema informatico trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all’obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l’avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale "www.impresa.gov.it".
3. A partire dal 1º gennaio 2006 i soggetti interessati dal presente articolo sono esonerati dall’obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l’anno 2007 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1º gennaio 2006».
1.0.6
Pasquini, Brunale, Turci, Bonavita
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)
1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, possono procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versarmenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e stato accertato il diritto alla restituzione; l’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali e determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
6. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. All’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera: "e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
gli articoli 9, comma 6; l’articolo 10; l’articolo 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; gli articoli 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
gli articoli 11, commi 1, 2 e 2-bis; l’articolo 12 dalle parole: "; il ruolo" fino a "di sospensione" e l’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo"».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
1.0.7
Pasquini, Brunale, Turci, Bonavita
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Attribuzioni delle funzioni catastali ai Comuni)
1. Al fine di consentire il più rapido trasferimento e l’effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l’Agenzia del territorio, senza nuovi oneri a carico del bilancio pubblico, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi quelli relativi all’accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio, garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale. L’intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Analogamente si procede per l’aggiornamento le modifiche e le variazioni al sistema di gestione, conservazione ed interscambio.
2. In caso di inerzia dell’Agenzia del territorio provvede, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1 e al comma 2, tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi e senza nuovi oneri a carico del bilancio pubblico, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all’ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1.
4. Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all’esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti, verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Conferenza Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
1.0.8
Filippelli, Righetti
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme in materia di sostegno alle famiglie mediante utilizzo dell’ICI sulle seconde case)
1. Il comma 2, dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante norme di «Riordino della finanza degli enti territoriali», a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 è sostituito dai seguenti:
"2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, e sino al 10 per mille solo per le abitazioni possedute in aggiunta alla prima casa; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
2-bis. Le maggiori entrate sono utilizzate dai comuni esclusivamente per misure di sostegno alle famiglie, in particolare monoreddito e con figli a carico, mediante l’assegnazione di bonus da spendere per l’istruzione e i corsi di lingue, l’acquisto di testi scolastici e universitari, l’acquisto di supporti informatici, la pratica di attività sportive, musicali e artistiche".».
1.0.9
Salerno
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme urgenti di precisazione e attuazione di quanto disposto dai decreti legislativi nn. 545 e 546 del 31 dicembre 1992, in materia di giurisdizione tributaria)
1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, di cui all’art. 1 del decreto legislativo 545/92, sono denominate rispettivamente "Tribunale tributario" e "Corte di appello tributaria".
2. I giudici tributari, con un organico determinato a quattromila unità, esercitano la funzione, nella stessa sezione, per un periodo non superiore al quinquennio. Ad essi si applica il disposto dell’art. 3 della legge n. 27 del 19 febbraio 1981 e dell’art. 7 della legge n. 36 del 21 dicembre 1990, così come previsto per le altre giurisdizioni. Ai Presidenti di Corte di appello e di Tribunale tributario e ai componenti l’Organo di autogoverno compete un’indennità di funzione mensile di duemila euro; ai presidenti di sezione un’indennità di millecinquecento euro; per i vicepresidenti l’indennità di funzione è di euro mille. Il comma 1 dell’art. 11 e l’art. 13 del decreto legislativo 545/92 sono abrogati.
3. Entro novanta giorni, dall’approvazione della presente legge, in attuazione dell’art. 75 del decreto legislativo 546/92, i fascicoli dei procedimenti, ancora pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, che contengono ricorso per legittimità, vengono trasmessi alla Sezione tributaria presso la Corte di Cassazione; i fascicoli dei processi da definirsi sul merito, vengono trasmessi alla Corte di Appello Tributaria, competente per territorio, il cui Presidente assegna, con istruzioni per la cessazione ovvero per la prosecuzione entro l’anno giudiziario, il procedimento a sezioni diverse da quella che lo aveva, a suo tempo, deciso.».
Art. 2.
2.1
Salerno
Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) al primo periodo dopo le parole: "l’amministrazione dell’economia e delle finanze e", aggiungere le seguenti: ", utilizzando le predette risorse nella misura di 1,9 milioni di euro per l’anno 2006 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007";
b) al terzo periodo, sostituire le parole: "39,1" e "69,5", rispettivamente, con le seguenti: "37,2" e "64,5"».
2.2
Moro
Al comma 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «utilizzando anche il personale dei concessionari della riscossione di cui al successivo articolo 3».
2.3
Cherchi
Al comma 2, sostituire le parole: «ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate» con le seguenti: «attraverso l’utilizzazione in via prioritaria delle graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, tenendo conto dell’ordine cronologico di formazione delle stesse».
2.4
Moro
Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Con il medesimo decreto sono individuate le aree territoriali e i settori economici dove è prevalente il fenomeno dell’evasione fiscale, come rilevato dai dati ISTAT riferiti all’anno 2002, in cui potenziare, con priorità, l’azione di contrasto».
2.100
Il Relatore
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell’ambito della relativa quota individuata dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007.».
2.5
Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Pedrini, Andreotti
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di cui al comma 95, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 gli enti previdenziali ubicati nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche. L’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3-ter. Al maggior onere valutato in euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante il corrispondente aumento delle aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all’articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».
2.6
Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Pedrini, Andreotti
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficenza e collaborazione interamministrativa è consentita, in caso di necessità territoriale, la mobilità di personale tra L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle dogane».
2.7
Il Relatore
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministativa";
b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all’ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo".
4-ter. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Al fine di potenziare l’attività della Simest S.p.A. a supporto dell’internalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l’acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo di quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o impresa partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST SpA".
4-quater. All’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST spa è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il Presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST spa, sono effettuate dall’Assemblea".
4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST spa e viene adeguato lo statuto della società».
2.8
Il Relatore
Al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui al comma 6».
Al comma 9, sostituire le parole: «periodo, del numero 2), del primo comma,» con le seguenti: «periodo del numero 2) del primo comma».
Al comma 14:
nella lettera a), sostituire le parole: «e ai progettisti dell’opera,» con le seguenti: «ed ai progettisti dell’opera;» e le parole: «seguenti: "immatricolazione» con le seguenti: «seguenti parole: "; immatricolazione"»;
nella lettera d), sostituire le parole: «primo comma» e: «comma 5» rispettivamente con le seguenti: «comma 1» e: «quinto comma».
2.9
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 7, sostituire le parole: «alle frodi fiscali e all’immigrazione clandestina» con le seguenti: «e alle frodi fiscali».
2.10
Salerno
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza in relazione alle finalità di cui al comma 6, il fondo previsto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è incrementato di 50 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2006. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relative al Corpo della Guardia di Finanza. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2.11
Salerno
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. L’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 63. Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.
La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L’autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o ai parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell’elenco previsto dal terzo comma o agli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.
Il Ministero delle finanze può autorizzare all’esercizio dell’assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto dell’amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali della Guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L’autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l’elenco delle persone autorizzate e comunica alla segreteria delle commissioni tributarie le relative variazioni.
A coloro che hanno appartenuto all’amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell’elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d’impiego, esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.
Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da 25,00 a 250,00 euro"».
2.12
Muzio, Marino, Pagliarulo
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. All’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:
a) al secondo comma, dopo le parole "o nell’elenco previsto dal terzo comma" inserire le seguenti: "o agli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"».
2.13
Moro
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. I soggetti indicati nell’articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono obbligati, a partire dal 1º febbraio 2006, ad effettuare i versamenti unitari indicati nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell’articolo 3 richiamato».
2.14
Cantoni
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. Nell’articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, aggiungere alla fine il seguente periodo: "A tal fine, indipendentemente dalle risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo dell’amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."».
2.15
Cantoni
Al comma 14,
a) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) all’articolo 7, sesto comma:
1) dopo la parola: "effettui" sono aggiunte le seguenti: ", per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,";
2) dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro";»
b) dopo la lettera c) del comma 14 aggiungere la seguente:
«c-bis) all’articolo 7, undicesimo comma:
1) le parole: "di cui ai commi dal primo all’ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all’ottavo";
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all’articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni".».
c) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del presente articolo hanno effetto dal 1º gennaio 2006.
14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1º gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all’articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dei relativi provvedimenti di attuazione».
2.16
Salerno
a) sostituire la lettera c) del comma 14 con la seguente:
«c) all’articolo 7, sesto comma:
1) dopo la parola: "effettui" sono aggiunte le seguenti: ", per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,";
2) dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro"»;
b) dopo la lettera c) del comma 14, aggiungere la seguente:
«c-bis) all’articolo 7, undicesimo comma:
1) le parole: "di cui ai commi dal primo all’ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all’ottavo";
2) dopo le parole: "Agenzia delle entrate." è aggiunto il seguente periodo: "Le rilevazioni e le evidenzazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".».
c) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 332, lettera b), numero 3), dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dal presente decreto, hanno effetto dal 1º gennaio 2006.
14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1º gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 600 e all’articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dei relativi provvedimenti di attuazione».
2.17
Cantoni
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. All’articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, le parole: "nei cinque precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei quattro precedenti".
14-ter. La disposizione di cui al comma 14-bis ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.18
Salerno
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. All’articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "nei cinque precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei quattro precedenti".
14-ter. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.19
Castellani, D’Amico
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. In relazione ai periodi d’imposta antecedenti il 1º gennaio 2006, le rilevazioni delle operazioni per le quali sussistono gli obblighi di identificazione e di registrazione previsti dall’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dai relativi provvedimenti di attuazione, sono utilizzate anche ai fini dell’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e i soli dati in esse contenute sono comunicati in caso di richieste ai sensi dell’articolo 32, comma 1, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 51, comma 2, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
2.20
Eufemi
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. In relazione ai periodi d’imposta antecedenti il 1º gennaio 2006, le rilevazioni delle operazioni per le quali sussistono gli obblighi di identificazione e di registrazione previsti dall’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dai relativi provvedimenti di attuazione, sono utilizzate anche ai fini dell’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e i soli dati in esse contenute sono comunicati in caso di richieste ai sensi dell’articolo 32, comma 1, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 51, comma 2, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
2.21 (testo 2)
Cantoni
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 1, comma 426, Terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma" e comunque entro il 20 dicembre 2005».
2.21
Cantoni
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 1, comma 426, Terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma"».
2.22 (testo 2)
Salerno
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 1, comma 426, Terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma e comunque entro il 20 dicembre 2005"».
2.22
Salerno
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 1, comma 426, Terzo periodo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma"».
2.23
Agogliati
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. L’istanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, delegabile esclusivamente, ricorrendo il caso, al locatario o all’usufruttuario del veicolo e che sostituisce ogni altra documentazione diversamente stabilita, deve essere sempre corredata di una fotocopia semplice della fattura di acquisto del bene, se prevista dalla normativa tributaria».
2.0.1
Castellani, Di Girolamo, Magistrelli, Cavallaro, Bastianoni, Angius, Brutti Paolo
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Regolarizzazione fiscale dei soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «95 per cento» con le seguenti: «80 per cento».
2.0.2
Cantoni
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Piano straordinario di contrasto del lavoro sommerso e irregolare)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali realizza, entro il primo semestre 2006, un piano straordinario di contrasto al lavoro sommerso e irregolare anche attraverso il coordinamento a livello nazionale, regionale e provinciale dell’attività di tutti gli organi impegnati nell’attività di contrasto al lavoro sommerso o irregolare per profili diversi da quelli di ordine pubblico e sicurezza di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ad assumere i vincitori dei concorsi per l’assunzione di 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4º serie speciale "Concorsi ed esami" n. 93 del 23 novembre 2004.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l’anno 2006 e 30,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo».
2.0.3
Salerno
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Piano straordinario di contrasto del lavoro sommerso e irregolare)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali realizza, entro il primo semestre 2006, un piano straordinario di contrasto al lavoro sommerso e irregolare anche attraverso il coordinamento a livello nazionale, regionale e provinciale dell’attività di tutti gli organi impegnati nell’attività di contrasto al lavoro sommerso o irregolare per profili diversi da quelli di ordine pubblico e sicurezza di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ad assumere i vincitori dei concorsi per l’assunzione di 795 ispettori del lavoro e di 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 93 del 23 novembre 2004.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000 n. 328, del 2000, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2.0.4
Salerno
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro ed i revisori contabili purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica".
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime", sono soppresse.
2. All’articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"I consulenti del lavoro svolgono l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."».
2.0.5
Boscetto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Norme in materia di assistenza fiscale)
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro ed i revisori contabili purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica".
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime", sono soppresse.
2. All’articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"I consulenti del lavoro svolgono l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."».
2.0.6
Ciccanti, Eufemi, Cherchi
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al comma 1, dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica a tempo indeterminato nella stessa commissione e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F 1-2-3 ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità"».
2.0.7
Salerno
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni)
1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006, l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 è effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che hanno l’obbligo di portare a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito;
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
3. Nei confronti dell’intermediario che non ottempera all’obbligo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo si applica la sanzione di cui all’articolo 7-bis. del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
2.0.8
Cantoni
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni)
1. A partire dalle dichiarazioni presente dal 1º gennaio 2006 l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 è effettuato:
a) con messi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 che hanno l’obbligo di portare a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, egli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invio;
b) mediante raccomandazione con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invio di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Nei confronti dell’intermediario che non ottempera all’obbligo di cui alla lettera a) del comma 1 si applica la sanzione di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
2.0.9
Boscetto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Prodotti con false o fallaci indicazioni)
1. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: "L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" e prima delle parole: "di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione"».
2.0.10
Compagna
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è abrogato».
Art. 3.
3.1
Salerno
Ai commi 1, 15, 16, 19 e 28 sostituire le parole: «1º ottobre 2006» con le seguenti: «1º gennaio 2007».
3.2
Salerno
Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º ottobre 2006> con le seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2006».
3.3
Ciccanti, Cantoni, Eufemi, Tarolli
a) al comma 2, dopo le parole: «l’Agenzia delle entrate» inserire le seguenti: «Poste Italiane S.p.A.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «dall’Agenzia delle entrate» inserire le seguenti: «delle Poste Italiane S.p.A.»;
c) al comma 4, dopo le parole: «dell’INPS» inserire le seguenti: «nonché del personale e delle strutture di Poste Italiane S.pA.».
3.4
Il Governo
Al comma 2, dopo le parole: «150 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «, di cui il 51 per cento versato dall’Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall’INPS».
Conseguentemente, all’articolo 12, comma 1, all’alinea ed alla lettera a), sostituire le parole: «190 milioni di euro» con le seguenti: «116,5 milioni di euro».
3.5
Kappler, Salerno Balboni
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All’atto della costituzione della Riscossione S.p.a si procede all’approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dell’Agenzia delle entrate e da esponenti degli organi di gestione dell’INPS ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti».
Dopo il comma 21 inserire il seguente:
«21-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 nonché ai soggetti appartenenti alla stessa Amministrazione di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta il trattamento economico di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con onere a carico della medesima Amministrazione. Sono fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli».
3.6
Eufemi
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All’atto della costituzione della Riscossione S.p.A si procede all’approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dell’Agenzia delle entrate e da esponenti degli organi di gestione dell’INPS ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti».
3.7
Salerno
Al comma 3, sostituire le parole da: «nomina delle cariche sociali» alla fine con le seguenti: «la nomina dei membri del consiglio di amministrazione è di competenza del Ministro dell’economia di concerto con il Miistro del lavoro ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti».
3.8
Castellani, Cambursano
Al comma 3, dopo le parole: «dell’INPS» inserire le seguenti: «, nonché da rappresentanti dei comuni designati dall’ANCI».
3.9
Moro
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a undici consiglieri».
3.10
Righetti
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) indica due suoi rappresentanti all’interno del Consiglio di amministrazione».
3.11
Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita, De Petris
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’associazione nazionale dei comuni italiani indica due suoi rappresentanti all’interno del Consiglio di Amministrazione».
3.12
Eufemi
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) indica un suo rappresentante all’interno del consiglio di amministrazione».
3.13
Kappler
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) effettua le attività strumentali a quelle dell’Agenzia delle Entrate anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tal fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connessi;».
Sopprimere il comma 6.
3.200
Il Relatore
Al comma 4, dopo la parola: «avvalendosi», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».
3.14
Salerno
Al comma 4, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica».
3.100
Il Relatore
Al comma 4, lettera b), numero 1), dopo la parola: «partecipate», aggiungere le seguenti: «; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso».
3.15
Il Relatore
Al comma 5, sostituire le parole: «previste» e: «sentito» rispettivamente con le seguenti: «previsti» e: «sentiti».
Al comma 12, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».
Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».
Al comma 19, dopo le parole: «stessa data del 1º ottobre 2006» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».
Al comma 22, nell’alinea, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».
Al comma 29, dopo le parole: «capo II» inserire le seguenti: «del titolo III della parte I».
Al comma 36, nella lettera d), n. 2), dopo le parole: «4-quater», sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,».
Al comma 40:
alla letera a), sostituire le parole: «sono inseriti i seguenti» con le seguenti: «è inserito il seguente» e le parole: «a svolgere» con la seguente: «svolgono»;
alla letera b), sostituire le parole: «72-bis» con le seguenti: «Art. 72-bis»; dopo le parole: «procedura civile» sopprimere le seguenti: «, l’ordine di pagare» e dopo le parole: «per i quali» sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,».
3.16
Moro
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. La Riscossioni S.p.A. può distaccare presso i comandi territoriali della Guardia di finanza, con compiti amministrativi, i dipendenti acquisiti dai concessionari della riscossione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, saranno stabilite le modalità operative dei distacchi».
3.17
Salerno
Al comma 7, sostituire le parole: «a condizione che il cedente» con le seguenti: «a condizione che la banca socia di maggioranza della società cedente».
3.18
Cantoni
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, nelle medesime proporzioni previste nell’atto costitutivo,».
3.19
Salerno
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, nelle medesime proporzioni previste nell’atto costitutivo,».
3.20
Moro
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro sessanta giorni dall’acquisto del 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie, Riscossione S.p.A. provvede al rinnovo del Consiglio di amministrazione delle società concessionarie; il Consiglio è composto da un numero non superiore a cinque consiglieri».
3.21
Eufemi
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell’ambito dei primi ventiquattro mesi dall’acquisto le azioni possono essere cedute, con le modalità di cui al periodo precedente, solo previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate».
3.300
Il Relatore
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione SpA».
3.22
Moro
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa rielaborazione dei bilanci societari relativi agli ultimi cinque anni secondo una metodologia uniforme sentito anche il parere di esperti in materia di contabilità esattoriali esterni alle società concessionarie. Tali bilanci hanno un valore puramente indicativo ai fini della determinazione dei prezzi».
3.23
Salerno
Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì liberate le garanzie personali rilasciate da soci della concessionaria a favore di banche con assunzione delle medesime da parte di Riscossione spa».
3.24
Il Relatore
«a) al comma 15, sopprimere il secondo periodo;
b) al comma 16, sopprimere il secondo ed il terzo periodo;
c) dopo il comma 19, inserire il seguente:
"19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito"».
3.25
Salerno
Sostituire i commi 16 e 17 con il seguente:
«Alla data del 31 dicembre 2006, tutti i lavoratori in servizio presso i Concessionari della riscossione transiteranno nella Riscossione spa. Resta immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata al 31 dicembre 2006 con il riconoscimento, al rapporto di lavoro del personale di cui al presente comma ed a quello di cui ai commi 15 e 19 dell’applicazione del CCNL del settore del credito tempo per tempo vigente. Il predetto personale non può essere trasferito senza consenso del lavoratore ad altra sede territoriale lavorativa fino alla data del 31 dicembre 2010. Resta peraltro fermo il riconoscimento dei miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in corso alla data dell’entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito».
3.26
Castellani, Brunale, De Petris, Labellarte, Pasquini, Cambursano, Turci, Bonavita, D’Amico
Al comma 16, sopprimere le seguenti parole: «, sulla base delle valutazioni delle esigenze operative di quest’ultima,».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
3.27
Eufemi
Al comma 16, sopprimere il secondo e il terzo periodo; dopo il comma 19 inserire il seguente:
«19-bis. Il personale preso in esame dal presente articolo non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Per il medesimo personale resta fermo il riconoscimento di miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito».
3.28
De Petris, Castellani, Brunale, Labellarte, Pasquini, Cambursano, Turci, Bonavita, D’Amico
Al comma 16, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
3.29
Cantoni
Al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di cui al comma 4, al personale ivi previsto è conservata la posizione lavorativa presso l’amministrazione di provenienza».
3.30
Salerno
Al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di cui al comma 4, al personale ivi previsto è conservata la posizione lavorativa presso l’amministrazione di provenienza».
3.31
Salerno
Al comma 18, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Al fine di uniformare la normativa del fondo a quanto previsto in termini di costituzione dei fondi complementari e le loro relazioni con il TFR (trattamento fine rapporto) verrà emanato dal Ministero del lavoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito regolamento sulla base degli accordi intervenuti con le Organizzazioni sindacali di categoria».
3.32
Pasquini, Castellani, De Petris, Labellarte, Brunale, Cambursano, Turci, Bonavita, D’Amico
Al comma 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di uniformare la normativa del predetto fondo a quanto previsto in termini di costituzione dei fondi complementari e loro relazioni con il trattamento di fine rapporto, è emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito regolamento sulla base degli accordi intervenuti con le Organizzazioni sindacali di categoria».
3.33
Moro
Al comma 18, dopo le parole: «sono ammessi», aggiungere le seguenti: «, su base volontaria»; le parole: «massimo di novantasei mesi» sono sostituite con le seguenti: «massimo di settantadue mesi».
3.34
Brunale, Castellani, De Petris, Labellarte, Pasquini, Cambursano, Turci, Bonavita, D’Amico
Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
«19-bis. Il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito senza il proprio consenso in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di provenienza, ivi compreso quello in corso di rinnovo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da stipulare entro i limiti di quanto già concordato nel settore del credito.
19-ter. Sono fatti salvi gli accordi di natura sindacale stipulati tra le parti nelle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, che prevedono, come forma di garanzia del personale, l’esercizio del diritto di permanenza del lavoratore all’interno del ramo credito di appartenenza».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
3.35
Eufemi
Dopo il comma 21, inserire il seguente:
«21-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 nonché ai soggetti appartenenti alla stessa Amministrazione di cui all’articolo 3, comma 27 della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta il trattamento economico di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con onere a carico della medesima Amministrazione. Sono fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli».
3.36
Eufemi
Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: «le società concessionarie» con le seguenti: «le aziende concessionarie».
Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2010»; dopo le parole: «sono gestite» inserire le seguenti: «, alle condizioni economiche in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto,».
Al comma 25, sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2010»; dopo le parole: «sono gestite» inserire il seguente periodo: «, alle condizioni economiche in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto,».
3.37
Il Relatore
Al comma 24, sostituire le parole: «società concessionarie» con le seguenti: «aziende concessionarie».
3.38
Cantoni
Al comma 24, lettera a) e al comma 25, sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «1º gennaio 2010».
Dopo il comma 25, inserire il seguente:
«25-bis. Dal 2 gennaio 2010, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società partecipate da quest’ultima possono svolgere l’attività di riscossione delle entrate delle province e dei comuni soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica».
3.39
Salerno
Al comma 24, lettera a) e al comma 25, sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «1º gennaio 2010».
Dopo il comma 25, inserire il seguente:
«25-bis. Dal 2 gennaio 2010, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società partecipate da quest’ultima possono svolgere l’attività di riscossione delle entrate delle province e dei comuni soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica».
3.40
Il Relatore
Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «1º gennaio 2010».
Dopo il comma 35, inserire il seguente:
«35-bis. Le attività previste dal comma 4, lettera b), numero 1) e dal comma 6, relativamente agli enti pubblici territoriali, sono svolte da Riscossione S.p.a. a decorrere dal 1º gennaio 2010».
3.41 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2010»;
al comma 25 sostituire le parole: «31 dicembre 2008», con le seguenti: «31 dicembre 2010», e aggiungere alla fine le seguenti parole: «, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica»;
dopo il comma 25, inserire il seguente:
«25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione SpA e le società da quest’ultima partecipate possono svolgere l’attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1º gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione SpA e dalle società da quest’ultima partecipate a decorrere dal 1º gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica».
3.41
Il Relatore
Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2008» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
3.42
Salerno
Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2010».
3.43
Righetti
Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «di spettanza di predetti enti è effettuata» aggiungere le seguenti: «a scelta degli stessi mediante ruolo ex decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, affidato alla Riscossione S.p.A. ovvero».
3.44
Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita
Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «di spettanza di predetti enti è effettuata» aggiungere le seguenti: «a scelta degli stessi mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, affidato alla Riscossione S.p.A. ovvero».
3.45
Salerno
Al comma 24, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «. Fino al 31 dicembre 2010 le società cessionarie del predetto ramo d’azienda possono utilizzare, in regime di distacco temporaneo, personale delle società cedenti nei limiti del cinque per cento del personale delle società cedenti. Il personale distaccato conserva la posizione giuridica, econimica e previdenziale del restante personale ed, al termine del distacco, riprende servizio, senza soluzione di continuità, presso la società cedente ovvero il soggeto ad essa succeduto».
3.46
De Petris, Pasquini, Castellani, Labellarte, Brunale, Cambursano, Turci, Bonavita, D’Amico
Al comma 24, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) il rapporto di lavoro del personale addetto all’attività oggetto del trasferimento del ramo d’azienda non può, a sua volta, essere trasferito presso l’acquirente senza espresso consenso dei lavoratori interessati».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
3.47
Castellani, Brunale, De Petris, Labellarte, Pasquini, Cambursano, Turci, Bonavita, D’Amico
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Con riferimento al personale interessato dai processi di cui al comma 24, si darà luogo alla procedura prevista dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel testo modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, attraverso la quale dovranno essere individuate soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali e al mantenimento dei trattamenti economici, normativi e previdenziali. L’azienda alimentante potrà cedere le attività di cui al comma 24 a condizione che l’acquirente si impegni ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro, le relative specificità e i demandi vigenti presso di essa e a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente. Qualora detto personale si venisse comunque a trovare privo di garanzia occupazionale, ovvero nella impossibilità di fruire di un trattamento di quiescenza, la salvaguardia verrà realizzata con il trasferimento del rapporto di lavoro nell’ambito della Riscossione S.p.A. o delle società dalla stessa partecipazione ai sensi del comma 7. Nel caso, il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e con il riconoscimento della posizione giuridica economica e previdenziale maturata».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
3.48
Righetti
Al comma 25, sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 2008« con le seguenti: «A decorrere dal 1º ottobre 2006».
3.49
Salerno
Al comma 25, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2008» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
3.50
Kappler
Al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti locali e le società di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
3.51
Girfatti
Dopo il comma 25, inserire il seguente:
«25-bis. A decorrere dal 1º ottobre 2006, se il comune o la provincia ha esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea delle proprie entrate, l’attività di riscossione coattiva delle stesse è svolta dalla Riscossione spa o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, previa stipula di apposita convenzione, nella quale è stabilita la misura della relativa remunerazione».
3.52
Salerno
Dopo il comma 25, inserire il seguente:
«25-bis. A decorrere dal 1º ottobre 2006, se il comune o la provincia ha esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea delle proprie entrate, l’attività di riscossione coattiva delle stesse è svolta dalla Riscossione spa o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, previa stipula di apposita convenzione, nella quale è stabilita la misura della relativa remunerazione».
3.53
Salerno
Sopprimere il comma 26.
3.54
Eufemi
Al comma 26, sopprimere le lettere a) e b) e dopo la parola: «avviene» inserire il seguente periodo: «con le modalità di cui al comma 13».
3.55
Salerno
Al comma 28, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º ottobre 2006» con le seguenti: «A decorrere dal 1º gennaio 2008».
3.56
Cantoni
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. Sul territorio della Regione Siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall’Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.A. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.A.».
3.57
Salerno
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. Sul territorio della Regione Siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall’Agenzia delle entrate mediante la Riscossione spa ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione spa».
3.58
Eufemi
Al comma 31, dopo le parole: «di cui al comma 7», inserire le seguenti: «nonché ai trasferimenti di ramo d’azienda di cui al comma 24, in qualunque forma attuati,».
3.59
Moro
Al comma 36, lettera a), sopprimere il n. 2) e il n. 3).
3.60
Il Relatore
Al comma 36, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) all’articolo 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. All’indizione degli esami per conseguire l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici"».
3.61
Moro
Sostituire il comma 37 con il seguente:
«37. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, i commi 118 e 119 sono sostituiti dai seguenti:
"118. Nell’anno 2004, 2005 e 2006 ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo annuo pari a 470 milioni di euro per l’anno 2004, a 420 milioni di euro per l’anno 2005, a 370 milioni di euro per l’anno 2006, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell’aggio di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’aggio di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l’aggio, a carico del debitore, previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, 30 novembre 2005, 30 giugno 2006 l’importo di cui al comma 118 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento per l’anno 2004, 98 per cento per l’anno 2005 e 99 per cento per l’anno 2006, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l’obbligo della redazione bilingue degli atti"».
3.62
Moro
Al comma 38, sopprimere la lettera c).
3.63
Eufemi
Al comma 38, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) dopo il comma 426-bis è inserito il seguente:
"426-ter. Le somme dovute ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito dei soggetti che hanno esercitato la facoltà prevista dal medesimo comma 426"».
3.81
Moro
Al comma 38, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) al comma 426, sostituire l’importo di: "3 euro" con: "5 euro"».
3.64
Moro
Al comma 40, sopprimere la lettera b).
3.65
Moro
Al comma 40, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) dopo l’articolo 72, è inserito il seguente:
"Art. 72-bis. - (Semplificazione delle procedure di pignoramento dei crediti presso terzi). – 1. L’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi contiene, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile, l’ordine al terzo, al datore di lavoro ovvero alla pubblica amministrazione di pagare il credito direttamente al concessionario della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento per somme maturate e non ancora corrisposte;
b) alle rispettive scadenze per le somme da corrispondere.
2. Possono essere pignorate, con le modalità di cui al comma 1, le somme dovute a qualsiasi titolo.
3. Le somme relative a rapporti di lavoro dipendente ovvero ad altre tipologie contrattuali, disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come pure le relative indennità di fine rapporto, comunque denominate, e le pensioni, le indennità che ne tengano conto o luogo, le rendite e altri assegni da chiunque erogati, nella misura della residua parte che ecceda il doppio del minimo vitale ed escluse le somme dovute per rimborso spese, possono essere pignorate nella misura del quinto, fatto salvo il simultaneo concorso delle altre cause di credito previste dall’articolo 545 del codice di procedura civile.
4. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede alla citazione del terzo e del debitore secondo le norme del codice di procedura civile. Le spese di citazione e processuali sono poste a carico della parte soccombente.
5. Il concessionario, prima di emettere il provvedimento di cui al comma 1, è tenuto ad inviare al contribuente una comunicazione contenente l’invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l’attivazione delle relative procedure nonché la corresponsione delle spese esecutive"».
3.66
Moro
Al comma 40, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, concernente la possibilità da parte del concessionario di attivare la procedura dell’espropriazione e vendita immobiliare, le parole: "tre milioni" sono sostituite con le seguenti: "ottomila euro"».
3.67
Moro
Al comma 40, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "L’iscrizione dell’ipoteca sui beni può essere effettuata se il debito totale supera complessivamente gli ottomila euro; in caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale, il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell’ipoteca sugli immobili è obbligato e tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente invito ad effettuare, entro sessanta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l’attivazione delle procedure relative all’ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive"».
3.68
Il Relatore
Al comma 40, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) nell’articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "dell’eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione";
2) al comma 3, primo periodo, le parole: "dell’eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo di assegnazione"».
3.69
Moro
Al comma 40, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo al fermo amministrativo esattoriale, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il provvedimento di fermo amministrativo può essere effettuato se il debito totale supera complessivamente mille euro e sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di fermo è obbligato ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l’invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l’attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo"».
3.70
Moro
Al comma 40, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente gli atti impugnabili in materia di contenzioso tributario, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
"e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46"».
3.71
Cantoni
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
«41-bis. All’articolo 7. comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, comunque, gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle Agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l’erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all’ACI alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico"».
3.72
Salerno
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
«41-bis. All’articolo 7. comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È, comunque, gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle Agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l’erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all’Automobile Club d’Italia alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico"».
3.73
Il Relatore
Sostituire il comma 42, con il seguente:
«42. All’articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "rivenditori di generi di monopolio," e prima delle parole: "gli ufficiali giudiziari" inserire le seguenti: "nonché presso"».
3.74
Il Relatore
Al comma 42, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«42-bis. Con regolamento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, senza oneri, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l’istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività».
3.75
Il Relatore
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«42-bis. Il comma 13-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si interpreta nel senso che non si procede alla riscossione coattiva, anche in caso di sentenza passata in giudicato, dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai soli servizi di vigilanza e custodia svolti, a mezzo di guardie giurate dipendenti nel periodo dal 2 marzo 1983 al 29 dicembre 1993, dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle somme già versate».
3.76
Cantoni
Dopo il comma 42, inserire il seguente:
«42-bis. Le disposizioni contenute nell’articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all’istituzione delle agenzie fiscali previste dall’articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall’ente pubblico economico Agenzia del demanio».
3.77
Salerno
Dopo il comma 42, inserire il seguente:
«42-bis. Le disposizioni contenute nell’articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all’istituzione delle agenzie fiscali previste dall’articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall’ente pubblico economico Agenzia del demanio».
3.78
Salerno
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«42-bis. In coerenza con l’attuazione della riforma organica del settore della riscossione prevista dal presente articolo, la definizione ai sensi del comma 426 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, estingue ogni forma di irregolarità connessa all’esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiuta alla data già indicata dal predetto comma 426 del 30 giugno 2005».
3.79
Cantoni
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«42-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione».
3.80
Salerno
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«42-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione».
3.0.1
Salerno
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Qualora, a seguito di accordi sindacali, che prevedono l’esercizio del diritto di opzione del personale, con facoltà di permanenza nel ramo bancario dell’azienda concessionaria, e conseguentemente rientro nell’Istituto di credito di appartenenza del personale che ne abbia fatto richiesta, vi siano manifeste e motivate esigenze di assicurare la continuità del servizio, la Riscossione spa ha facoltà, mediante accordo fra le parti, di utilizzare personale già dipendente delle Società di riscossione o rami d’Azienda acquisiti, remunerando l’Istituto di credito di appartenenza con un importo pro-capite pari al costo medio per addetto del comparto su scala nazionale.
2. Il personale interessato dal distacco non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010.
3. Il numero e la tipologia del personale da utilizzare con tale modalità va ricordato, annualmente, fra le parti.
4. In ogni caso, l’istituto del distacco di cui al presente articolo deve cessare entro il 31 dicembre 2010».
3.0.2
Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Dopo l’articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
"Art. 34-ter. - (Regime speciale per le imprese di pesca). – 1. Per la cessione dei propri prodotti ittici, direttamente effettuate dale imprese di pesca, comprese le cooperative fra esse costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell’articolo 19 è forfetizzata in misura pari a quella dell’imposta corrispondente all’ammontare imponibile.
2. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della disposizione del comma 1. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione dell’imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
3.0.3
Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
1. Il comma 1 dell’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 viene abrogato e sostituito dal seguente:
"Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché per gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 1998 e per i sette periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento".».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
3.0.4
Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca)
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli altri organismi pagatori, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura" (CASP) di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca, organizzazioni di produttori e pescatori autonomi o subordinati.
2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
4. Per le attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all’osservanza delle norme dettate dal decreto del Ministero delle finanze del 10 febbraio 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e successive modificazioni e integrazioni. L’attività dei CASP è comunque resa senza oneri per l’erario.
5. Ai sensi del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che siano altresì firmatarie di contratti collettivi depositati nell’archivio di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
3.0.5
Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di programma del settore pesca ed acquacoltura)
1. Al comma 19 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "e successive modificazioni", inserire le seguenti: "e comunque non inferiori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili"».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
3.0.6
Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di acquacoltura)
1. Il comma 1 dell’articolo 3-ter del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, legge 31 luglio 2005, n. 156, viene applicato, ai fini di garantire e consolidare i livelli occupazionali, anche alle imprese cooperative di produzione e lavoro che esercitano l’attività di acquacoltura».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
3.0.7
Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Estensione del regime di tonnage tax alla pesca marittima)
1. Il regime di cui al titolo II, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è esteso, in via opzionale, alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnellaggio e la ragione sociale delle imprese stesse.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 1».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
3.0.8
Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune)
1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
3.0.9
Salerno
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Con regolamento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, senza oneri, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda.
2. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado.
3. Per l’istituzione delle rivendite di cui ai commi 1 e 2 devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività».
3.0.10
Salerno
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";
b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni".
2. L’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). – 1. La nomina a una delle funzioni dei giudici tributari presso le corti di appello tributarie e i tribunali tributari non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I giudici delle corti di appello tributarie regionali e dei tribunali tributari provinciali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i giudici delle corti di appello tributarie regionali e dei tribunali tributari provinciali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima corte di appello o del medesimo tribunale per più di cinque anni consecutivi.
4. L’assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei magistrati tributari in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di giudice delle corti di appello tributaria e dei tribunali tributari è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i giudici tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i giudici che aspirano all’incarico devono presentare domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall’articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;
c) i giudici tributari, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l’espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall’articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle corti di appello tributarie o nei tribunali tributari".
3. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;".
4. All’articolo 44 comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione della sua attività" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dell’attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell’ordinamento giudiziario tributario e".
5. L’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è abrogato.
6. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "a pena d’inammissibilità deposita" sono inserite le seguenti: "o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,".
7. All’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria del tribunale tributario che ha pronunciato la sentenza impugnata.
8. Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e n. 546, le parole: "commissioni tributarie" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "organi della giurisdizione tributaria" e le parole: "commissione tributaria provinciale" e: "commissione tributaria regionale" sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "tribunale tributario" e: "corte di appello tributaria".
9. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
3.0.11 (testo 2)
Lauro
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "20 dicembre 2005"».
3.0.11
Lauro
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "31 dicembre 2005"».
3.0.12
Sambin
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "31 dicembre 2005"».
FINANZE E TESORO (6ª)
mercoledì 26 ottobre 2005
304ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
IN SEDE REFERENTE
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il presidente-relatore PEDRIZZI (AN) avverte che si passa all’esame degli emendamenti sinora accantonati, riferiti agli articoli 1 e 2 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana).
Previa espressione del parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamene ai voti, vengono approvati all'unanimità gli identici emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.
Analogamente, con il parere favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, risulta approvato l’emendamento 2.7 a firma del relatore. I senatori CANTONI (FI) e SALERNO (AN) manifestano il proprio apprezzamento per i contenuti di tale proposta emendativa.
Con successiva votazione risulta poi respinto l’emendamento 2.11, sul quale il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO avevano espresso parere contrario.
Sono poi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 2.0.7 e 2.0.8, che risultano approvati e sui quali il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO avevano espresso parere favorevole.
Posto successivamente ai voti, previa espressione del parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato l’emendamento 2.0.9.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana), riprendendo da quelli accantonati.
Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha ritirato l’emendamento del Governo 3.4, il senatore EUFEMI (UDC) interviene relativamente all’emendamento 3.12, volto a prevedere l’inserimento all’interno del consiglio di amministrazione di Riscossione S.p.a. di un rappresentante dell’ANCI, rilevando la necessità che gli enti locali possano fornire il proprio contributo in tale ambito, auspicandone l'approvazione.
Il senatore PASQUINI (DS-U) interviene per dichiarazione di voto favorevole su tale emendamento, ricordando che la propria parte politica ha presentato un’analoga proposta emendativa che prevedeva l’inserimento di due rappresentanti dell’ANCI all’interno del consiglio di amministrazione di Riscossione S.p.a., ritirata per sostenere l'emendamento 3.12.
Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) sull'emendamento 3.12, il senatore SALERNO (AN) preannuncia il voto contrario sull’emendamento, motivato dall’esigenza di evitare di incidere su nomine già avvenute, in relazione alle quali esprime peraltro rilievi critici.
Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) preannuncia il voto favorevole, ribadendo l’esigenza di coinvolgere l’organismo rappresentativo degli enti locali nelle decisioni strategiche adottate dalla Riscossione S.p.a. Ritiene inoltre che il ruolo del Parlamento non possa essere pregiudicato da operazioni già poste in essere nella vigenza del decreto-legge e sottolinea come l’articolo 3 del decreto-legge non sia produttivo di entrate.
Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno ribadito il parere contrario, posto ai voti, l’emendamento 3.12 viene respinto.
Il presidente-relatore PEDRIZZI (AN) avverte che si passa all’esame degli emendamenti successivi al 3.17, che, in accoglimento dell’invito formulato dal rappresentante del Governo, viene ritirato dal senatore SALERNO (AN).
Posti congiuntamente ai voti, vengono poi approvati gli identici emendamenti 3.18 e 3.19, sui quali il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è favorevole.
Dopo che il senatore MORO (LP) ha illustrato l’emendamento 3.20, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO formulano un invito al ritiro dello stesso. Il senatore MORO (LP) ritira pertanto l’emendamento 3.20, preannunciandone una riformulazione per l’esame da parte dell’Assemblea.
Dopo che il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) ha aggiunto la propria firma all’emendamento 3.21, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.
Posto in votazione, l’emendamento 3.21 viene respinto.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull’emendamento 3.300, presentato dal RELATORE che, posto in votazione, viene accolto.
Il PRESIDENTE-relatore illustra poi l’emendamento 3.24, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole. Posto successivamente ai voti, l’emendamento 3.24 viene approvato all’unanimità. Risulta quindi preclusa la votazione dell’emendamento 3.28.
Il PRESIDENTE-relatore ricorda che la Commissione bilancio ha espresso sugli emendamenti 3.31 e 3.32 un parere ai sensi dell’81 della Costituzione di nulla osta condizionato all’introduzione di modifiche. I senatori SALERNO (AN) e PASQUINI (DS-U) riformulano pertanto rispettivamente gli emendamenti 3.31 e 3.32 negli emendamenti 3.31 (testo 2) e 3.32 (testo 2).
Dopo che il senatore SALERNO (AN) ha manifestato la preoccupazione che la riforma del servizio nazionale della riscossione possa ripercuotersi negativamente sulle categorie di lavoratori interessate, il PRESIDENTE-relatore fa presente che la proposta emendativa a propria firma 3.24 testé approvata tende a scongiurare proprio tale rischio; formula pertanto, unitamente al rappresentante del GOVERNO, un invito al ritiro, in accoglimento del quale il senatore SALERNO (AN) ritira l’emendamento 3.31 (testo 2).
Posto poi ai voti, l’emendamento 3.32 (testo 2) viene respinto.
Il senatore CANTONI (FI) aggiunge la propria firma e dà per illustrato l’emendamento 3.36 che, previa espressione del parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull’emendamento 3.37 del relatore che, posto in votazione, viene accolto.
Il PRESIDENTE-relatore illustra poi l’emendamento 3.41 (testo 2), recante una proposta riepilogativa delle modifiche proposte ai commi 24 e 25 dell'articolo 3 del decreto-legge, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.
Posto successivamente ai voti, l’emendamento 3.41 (testo 2) viene approvato, risultando preclusa la votazione degli emendamenti 3.38, 3.39, 3.40 e 3.42.
Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario, gli identici emendamenti 3.43 e 3.44 vengono respinti.
Il PRESIDENTE-relatore dichiara decaduto l’emendamento 3.48 per assenza del proponente, dopo l'espressione del parere contrario, analogo a quello del Governo.
Accogliendo poi l’invito del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO il senatore SALERNO (AN) ritira l’emendamento 3.49.
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 3.50, onde valutarne una possibile riformulazione.
Accogliendo l’invito al ritiro del rappresentante del GOVERNO, il senatore GIRFATTI (FI) ritira l’emendamento 3.51 e il senatore SALERNO (AN) ritira gli emendamenti 3.52, 3.53 e 3.55.
Posti successivamente ai voti, sono accolti gli identici emendamenti 3.56 e 3.57, sui quali il parere del RELATORE e del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO è favorevole.
Dopo che il senatore MORO (LP) ha accolto l’invito del rappresentante del GOVERNO a ritirare l’emendamento 3.59, posto ai voti, viene approvato l’emendamento 3.60 presentato dal relatore, sul quale il rappresentante del GOVERNO aveva espresso parere favorevole.
Su invito del rappresentante del GOVERNO il senatore MORO (LP) ritira poi gli emendamenti 3.61, 3.62, 3.81 e 3.70, preannunciandone una riformulazione per l’esame da parte dell’Assemblea, trattando tali proposte emendative tematiche rilevanti quali il trattamento fiscale di quanto corrisposto in adesione a sanatorie.
Dopo che il senatore MORO (LP) ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 3.65 e 3.66, Il PRESIDENTE-relatore e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere favorevole su tali emendamenti che, posti separatamente ai voti, risultano accolti.
Il PRESIDENTE-relatore illustra poi l’emendamento 3.68, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole. Con successiva votazione l’emendamento 3.68 viene approvato.
Si danno per illustrati gli emendamenti 3.71 e 3.72.
Previa espressione del parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO gli emendamenti 3.71 e 3.72, di identico contenuto, vengono approvati.
Il PRESIDENTE-relatore rinuncia a illustrare l'emendamento 3.73.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole su tale emendamento del relatore che, posto ai voti, viene approvato.
Il PRESIDENTE-relatore riformula poi l’emendamento 3.74 nell’emendamento 3.74 (testo 2), in accoglimento del parere condizionato reso dalla Commissione bilancio.
Dopo che i senatori BRUNALE (DS-U) e CASTELLANI (Mar-DL-U) hanno espresso dubbi sull’attinenza del contenuto dell’emendamento con l’articolato del decreto-legge, ritenendo che la sede maggiormente opportuna di presentazione della proposta emendativa sarebbe stata quella del disegno di legge finanziaria, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull’emendamento 3.74 (testo 2) che, posto poi in votazione, viene accolto. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 3.0.9.
Il senatore GIRFATTI (FI) aggiunge poi la propria firma all’emendamento 3.76 e rinuncia ad illustrarlo.
Il senatore BALBONI (AN) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.77.
Il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole su tali proposte emendative, volte a precisare la possibilità per le Agenzie fiscali di disporre la sospensione dei pagamenti dello Stato verso i propri debitori.
Posti quindi congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.76 e 3.77 sono approvati.
Il senatore BALBONI (AN) aggiunge la firma all’emendamento 3.78 e, dopo una richiesta di precisazioni da parte dei senatori MORO (LP) e CASTELLANI (Mar-DL-U) volta a specificare il contenuto di sanatoria della disposizione, il senatore SALERNO (AN) ritira tale emendamento preannunciandone una riformulazione per l'esame da parte dell’Assemblea.
Dopo che il PRESIDENTE-relatore e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO hanno espresso parere favorevole, gli emendamenti 3.79 e 3.80, dal medesimo contenuto, posti congiuntamente ai voti vengono approvati.
Il senatore SALERNO (AN), accogliendo l’invito del rappresentante del GOVERNO, ritira l’emendamento 3.0.1.
Dopo l'illustrazione del senatore SALERNO (AN), i senatori CANTONI (FI) e GIRFATTI (FI) aggiungono la firma all’emendamento 3.0.10, in relazione al quale il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia che non parteciperà alla votazione, considerando il contenuto di detta proposta emendativa di natura ordinamentale e non coerente con le restanti disposizioni del decreto-legge. Il senatore BRUNALE (DS-U) si associa ai rilievi testé svolti dal senatore Pasquini.
Il senatore MORO (LP) esprime a sua volta perplessità sull’inserimento nel provvedimento in esame di disposizioni in materia di giustizia tributaria e il senatore SALERNO (AN) fa presente che la disciplina delle materie ricompresse nella giurisdizione tributaria è inclusa nella nozione di materia tributaria in senso ampio.
Su proposta dello stesso presentatore, la Commissione conviene infine di accantonare l’emendamento 3.0.10 onde consentirne un’analisi maggiormente approfondita dei contenuti.
I senatori CANTONI (FI) e GIRFATTI (FI) aggiungono la firma rispettivamente agli identici emendamenti 3.0.11 (testo 2) e 3.0.12 (testo 2), riformulandoli poi, in accoglimento del parere espresso ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio di nulla osta condizionato, negli emendamenti 3.0.11 (testo 3) e 3.0.12 (testo 3), dal medesimo contenuto.
Il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO si rimettono alle valutazioni della Commissione sulle citate proposte emendative le quali, previa dichiarazione di voto contraria del senatore PASQUINI (DS-U) e favorevole da parte del senatore CANTONI (FI), poste congiuntamente ai voti, vengono approvate.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 (pubblicati, insieme a quelli riferiti agli articoli 6 e 7, in allegato al resoconto).
In relazione al parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5a Commissione permanente, il PRESIDENTE-relatore dichiara inammissibili gli emendamenti 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11.
Il PRESIDENTE-relatore dà per illustrato l'emendamento 5.1, recante modifiche di tecnica legislativa.
Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.1 viene approvato.
Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 5.2, ribadendo le critiche espresse all'articolo 5 del decreto-legge, giudicandolo non adeguato rispetto alle effettive esigenze di equità fiscale, soprattutto in relazione alle recenti vicende che hanno visto totalmente esenti plusvalenze maturate su cessioni di quote azionarie rilevanti. Nonostante le valutazioni emerse anche all'interno della maggioranza, il mutato orientamento sulla partecipation exemption appare ancora incerto e non sufficiente.
Il PRESIDENTE-relatore motiva il proprio parere contrario sull'emendamento illustrato, facendo presente che le condizioni per fruire dell'esenzione riguardano sia la misura della indeducibilità che il periodo del possesso. Ricorda inoltre che molti Stati europei presentano una legislazione analoga a quella proposta dal Governo con l'articolo 5.
Il rappresentante del GOVERNO formula un parere contrario sull'emendamento 5.2.
Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), il quale condivide le osservazioni critiche svolte dal senatore Pasquini.
Posto ai voti l'emendamento 5.2 viene respinto.
Dopo l'illustrazione dell'emendamento 5.3 da parte del senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), il PRESIDENTE-relatore ed il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario.
Posto ai voti l'emendamento 5.3 viene respinto.
L'emendamento 5.5 (testo 2) viene accantonato.
Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 5.
Si dà per illustrato l'emendamento 5.0.1, mentre sull'emendamento 5.0.2 il senatore BRUNALE (DS-U) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrarlo.
Il rappresentante del GOVERNO ed il PRESIDENTE-relatore formulano parere contrario sui due emendamenti.
Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 5.0.1, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 5.0.2.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6.
In conseguenza del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5a Commissione permanente, il PRESIDENTE-relatore dichiara inammissibili gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.
Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 6.
Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, il PRESIDENTE-relatore dichiara improponibili per estraneità all'oggetto del decreto-legge gli emendamenti 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10.
In conseguenza del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5a Commissione permanente, il PRESIDENTE-relatore dichiara inammissibili gli emendamenti 6.0.1, 6.0.4 e 6.0.5.
Il senatore SALERNO (AN) illustra l'emendamento 6.0.2, di contenuto identico all'emendamento 6.0.3.
Il rappresentante del GOVERNO motiva l'invito al ritiro, precisando in caso diverso di esprimere parere contrario.
Il PRESIDENTE-relatore, associandosi al parere espresso dal rappresentante del GOVERNO, sottolinea peraltro il valore dell'emendamento e invita il senatore Salerno a riformularlo per l'esame in Assemblea.
A giudizio del senatore PASQUINI (DS-U) un ulteriore approfondimento della portata dell'emendamento appare opportuno, giudicando peraltro importante chiarire in via legislativa l'applicazione della disciplina in commento.
Dopo che il senatore SALERNO (AN) ha ritirato l'emendamento 6.0.2, viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 6.0.3.
Il senatore SALERNO (AN) illustra l'emendamento 6.0.7, di contenuto identico all'emendamento 6.0.6, che viene dato per illustrato.
Con il parere favorevole del PRESIDENTE-relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.0.7, di contenuto identico all'emendamento 6.0.6, viene approvato.
Il senatore SALERNO (AN) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.0.11, sul quale esprimono parere contrario il PRESIDENTE-relatore ed il rappresentante del GOVERNO.
Posto ai voti l'emendamento viene respinto.
Il PRESIDENTE-relatore avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 o ad esso aggiuntivi, specificando, peraltro, che su tali emendamenti la 5a Commissione permanente non ha ancora espresso il proprio parere.
La Commissione conviene quindi di procedere comunque all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 e aggiuntivi ad esso.
Dopo che il senatore CANTONI (FI) ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7, il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra congiuntamente gli emendamenti 7.2 e 7.7, il primo volto a sopprimere l'articolo, e il secondo finalizzato a reintrodurre il criterio della forfetizzazione delle spese sostenute. A suo parere infatti l'articolo 7 introduce un meccanismo che rischia di incrementare gli oneri per la ristrutturazione degli immobili a carico delle imprese.
Il senatore BRUNALE (DS-U) aggiunge la firma agli emendamenti 7.4, 7.5, 7.9, 7.14, 7.17 e li dà per illustrati.
Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 7.3 e 7.6.
Il senatore BALBONI (AN) aggiunge la firma e dà per illustrati gli emendamenti 7.5, 7.13 e 7.18.
Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra gli emendamenti 7.10 e 7.12, specificando che essi si riferiscono agli immobili posseduti dalle cooperative a proprietà indivisa.
Il PRESIDENTE-relatore ritira gli emendamenti 7.11 e 7.15. Illustra invece l'emendamento 7.16 finalizzato a prevedere una norma interpretativa concernente l'applicazione dell'esenzione dall'ICI per le attività assistenziali, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle attività svolte. Si tratta di una riformulazione di un emendamento già approvato nel decreto-legge concernente le infrastrutture.
A giudizio del senatore PASQUINI (DS-U) l'emendamento illustrato tenderebbe a superare le obiezioni sollevate dalla precedente proposta emendativa, poiché non contiene più alcuna limitazione soggettiva rispetto a coloro che svolgono l'attività.
Anche a giudizio del senatore BRUNALE (DS-U) l'emendamento potrebbe superare le obiezioni sollevate circa l'esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili utilizzati per determinate attività.
Si dà quindi per illustrato l'emendamento 7.17.
Il senatore CANTONI (FI) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.19.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 7.
Tutti gli emendamenti presentati dal senatore SALERNO (AN) sono sottoscritti dal senatore BALBONI (AN), che rinuncia ad illustrarli. Il senatore BALBONI (AN) rinuncia altresì ad illustrare gli emendamenti 7.0.15, 7.0.16 e 7.0.18.
Tutti gli emendamenti presentati dai senatori BASTIANONI (Mar-DL-U) e dal senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) sono sottoscritti dal senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), che rinuncia ad illustrarli. Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) rinuncia altresì ad illustrare l'emendamento 7.0.33.
Tutti gli emendamenti a firma del senatore EUFEMI (UDC) sono sottoscritti dal senatore MANUNZA (FI), che rinuncia ad illustrarli.
Il senatore MANUNZA (FI) aggiunge poi la firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 7.0.35 e 7.0.36.
Il senatore CANTONI (FI) rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti a propria firma.
Il PRESIDENTE-relatore rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.0.2.
Si dà infine per illustrato l'emendamento 7.0.3.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3617
al testo del decreto-legge
Art. 3.
3.31 (testo 2)
Salerno
Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di uniformare la normativa del fondo a quanto previsto in termini di costituzione dei fondi complementari e le loro relazioni con il TFR (trattamento fine rapporto) verrà emanato dal Ministero del lavoro senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito regolamento sulla base degli accordi intervenuti con le Organizzazioni sindacali di categoria. Lo schema del regolamento di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, commi 2 e 5, della legge n. 468 del 1978, è trasmesso, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti nonché alle Commissioni competenti per i profili finanziari».
3.32 (testo 2)
Pasquini, Castellani, De Petris, Labellarte, Brunale, Cambursano, Turci, Bonavita, D’Amico
Al comma 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di uniformare la normativa del fondo a quanto previsto in termini di costituzione dei fondi complementari e le loro relazioni con il trattamento fine rapporto, è emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito regolamento sulla base degli accordi intervenuti con le Organizzazioni sindacali di categoria. Lo schema del regolamento di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, commi 2 e 5, della legge n. 468 del 1978, è trasmesso, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti nonché alle Commissioni competenti per i profili finanziari».
3.74 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 42, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«42-bis. Con regolamento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l’istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività».
3.0.11 (testo 3)
Lauro
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "15 dicembre 2005"».
3.0.12 (testo 3)
Sambin
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "15 dicembre 2005"».
Art. 5.
5.1
Il Relatore
Al comma 1:
nella lettera a), sostituire le parole: «l’articolo 64, comma 1, è sostituito dal seguente: "1."» con le seguenti: «all’articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1."»;
nella lettera c), sostituire la parola: «sono» con la seguente: «siano»;
nella lettera d), sostituire le parole: «previsti alle» con le seguenti: «previsti al comma 1,» e, dopo le parole: «del comma 1», inserire le seguenti: «del presente articolo».
5.2
Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita, De Petris
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento» e la parola: «diciottesimo» con la seguente: «trentaseiesimo».
5.3
Castellani, Cambursano
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «95 per cento» e «diciottesimo» rispettivamente con le seguenti: «85 per cento» e «ventiquattresimo».
5.4
Cutrufo
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «95 per cento» con le seguenti: «90 per cento».
Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Fondo per il Processo di Barcellona)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo dotato di 40 milioni di euro per il 2006 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, destinato a cofinanziare con le regioni meridionali e con l’Unione europea progetti nei settori della formazione, istruzione, reti di trasporto, di energia e di risorse idriche nell’ambito del Processo di Barcellona così come definito dai Ministri degli esteri degli Stati membri dell’Unione europea.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della pubblica istruzione, le risorse di cui al comma 1 vengono assegnate entro il limite del 50 per cento del costo di ciascun progetto».
5.5 (testo 2)
Il Relatore
All’articolo 5 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento», con le seguenti: «nella misura del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere dal 2007»;
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alla regione Sicilia per la definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 50 milioni di euro dal 2008».
5.5
Il Relatore
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 90 per cento».
5.6
Il Relatore
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «nello stesso comma» fino alla fine con le seguenti: «nello stesso comma, lettera a), le parole: "ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "ininterrotto possesso, per una quota corrispondente al 2 per cento del capitale della società partecipata, dal primo giorno del diciottesimo mese"».
5.7
Eufemi
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) all’articolo 101, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificatamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’art. 87, comma 1."»;
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) nell’art. 123, comma 1, le parole: "gli articoli 85 e 87" sono sotituite con le seguenti: "all’articolo 85"»;
Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
«2-bis. All’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parola "secondo" è sostituita dalla seguente: "quarto"».
5.8
Castellani, D’Amico
Al comma 1, sostituire la lettera d), con le seguenti:
«d) all’articolo 101, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificatamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’art. 87, comma 1".
d-bis) nell’art. 123, comma 1, le parole: "agli articoli 85 e 87 sono sostituite con le seguenti: "all’articolo 85"».
5.9
Castellani, D’Amico
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parla "secondo" è sostituita dalla seguente: "quarto"».
5.10
Cantoni
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. È abrogato l’articolo 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
5.11
Salerno
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. È abrogato l’articolo 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
5.0.1
Filippelli, Righetti, Fabris
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure a favore delle famiglie mediante istituzione dell’imposta sul commercio degli immobili diversi dalla prima casa)
1. Al fine di porre un argine alle speculazioni nel mercato immobiliare e garantire all’erario entrate derivanti dal commercio immobiliare, l’incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il gettito dell’imposta è attribuito in misura del 50 per cento allo Stato e in misura del 50 per cento ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.
3. L’imposta si applica all’atto dell’alienazione a titolo oneroso o dell’acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile.
4. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell’articolo 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento, si intendono l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi e la superficie.
5. In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l’alienazione si considera avvenuta all’atto della stipulazione della vita o della locazione.
6. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1º gennaio 2006 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.
7. L’imposta non si applica all’atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all’espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità.
8. L’imposta è dovuta dall’alienante a titolo oneroso o dall’acquirente a titolo gratuito o per usucapione.
9. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l’imposta di registro, al pagamento dell’imposta e delle soprattasse stabilite dalla presente legge ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.
10. L’incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell’immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo comma 22, che l’immobile aveva alla data dell’acquisto.
11. Per la determinazione della differenza si assumono per gli immobili di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto. Per i trasferimenti assoggettati all’imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta.
12. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area l’imposta è liquidata separatamente sull’incremento di valore dell’area verificatosi sino all’inizio della costruzione e sull’incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.
13. Per la determinazione dell’incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore dell’area edificabile alla data dell’acquisto da parte della cooperativa.
14. Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale come quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell’usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l’acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l’usucapione.
15. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l’incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell’imposta di registro, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.
16. Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprietà ovvero costituito l’usufrutto, ceda, rispettivamente, l’usufrutto ovvero la nuda proprietà allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l’imposta, in relazione al secondo atto, è liquidata con riferimento all’incremento della piena proprietà salvo detrazione dell’imposta pagata in occasione del primo trasferimento.
17. La consolidazione dell’usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non dà luogo all’applicazione dell’imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l’incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all’atto dell’acquisto e dall’incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all’atto della costituzione dell’usufrutto.
18. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e abitazione.
19. La costituzione dell’enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell’enfiteuta, sono equiparati, agli effetti dell’applicazione dell’imposta prevista dal presente articolo, al trasferimento del diritto di proprietà. La devoluzione e l’affrancazione non danno luogo all’applicazione dell’imposta: nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l’incremento imponibile si determina considerandosi, quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell’enfiteuta.
20. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l’incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell’imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.
21. L’estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all’applicazione dell’imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l’incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all’atto dell’acquisto e dell’incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all’atto della costituzione del diritto di superficie.
22. Ai fini del calcolo dell’incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell’incremento stesso. Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dei commi precedenti.
23. Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all’acquisto del bene. Qualora l’acquisto abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelli per le imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato l’incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione.
24. Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l’immobile da servitù, oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori. Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo è aumentato del cinquanta per cento.
25. Per le aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a norma di legge all’accollo delle spese per l’urbanizzazione primaria o secondaria, il valore iniziale è maggiorato anche della quota parte di tali spese, ancorché non eseguite alla data del trasferimento, da computarsi, con riferimento all’edificabilità specifica dell’area, in base all’importo risultante dalle convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l’imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all’ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti.
26. L’imposta si applica per aliquote di incremento imponibile determinate dalla differenza tra il valore iniziale del bene e quella di alienazione o trasmissione, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione.
27. L’imposta si applica con le seguenti aliquote:
a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 5 per cento;
b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 10 per cento;
c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 15 per cento;
d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 20 per cento;
e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 25 per cento;
f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 30 per cento.
28. All’accertamento, liquidazione a riscossione dell’imposta provvedono gli uffici dell’amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell’atto di trasferimento o della denuncia di successione.
29. I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall’amministrazione contenente i seguenti elementi:
a) il valore iniziale del bene ai sensi dei precedenti commi 10, 11, 12, 13 e 14;
b) gli estremi di registrazione dell’atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell’accertamento effettuato per l’imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
c) il valore finale dell’area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l’ipotesi di cui ai commi 10, 11, 12, 13 e 14.
30. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all’ufficio con l’atto stesso, allegando altro esemplare dell’atto medesimo in carta semplice.
31. Le spese di cui al comma 22, se già non esposte nella dichiarazione prevista dal comma 29, debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all’ufficio al momento della registrazione dell’atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell’imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.
32. Se l’atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al comma 29 deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell’atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell’usucapione.
33. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l’ufficio liquida e riscuote l’imposta nei modi e nei termini stabiliti per l’imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell’imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini già stabiliti per l’imposta di successione.
34. Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello già definito a norma dei commi 10, 11, 12, 13 e 14, l’ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l’imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.
35. L’ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell’incremento imponibile notifica l’avviso di accertamento:
a) dei valori attribuiti al bene;
b) delle spese ritenute non ammissibili;
36. L’avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l’imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità già stabilite per l’imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi dei commi 29, 30 e 31, il termine decorre dalla data della denuncia. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto l’avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
37. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dai commi 29, 30, 31 e 32 l’ufficio può procedere all’accertamento dell’incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell’avviso il valore iniziale e il valore finale dell’immobile.
38. Quando per la determinazione dei valori ovvero per l’accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell’imposta complementare sull’incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa è effettuata nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti per la riscossione dell’imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.
39. Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione dell’immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l’imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell’imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l’imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il detto valore finale.
40. L’ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 29, 30, 31 e 32, «relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche» deve trasmettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.
41. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori già definitivi a fini delle imposte di registro o di successione.
42. Le proposte di rettifica non condivise dall’ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l’ufficio procede all’accertamento, sentito l’ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili.
43. Presso ogni ufficio del registro è costituita la commissione per l’esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell’articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso. In mancanza di proposte da parte del comune, l’ufficio del registro procede all’accertamento dell’incremento di valore imponibile ai sensi dei precedenti commi 35, 36 e 37.
44. Per l’omessa dichiarazione prevista dai commi 29, 30, 31 e 32, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. Per l’omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell’imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l’incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dei commi 10, 11, 12, 13 e 14. L’omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al presente comma, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.
45. Esenzioni e riduzioni.
Sono esenti dall’imposta gli incrementi di valore:
a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;
b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);
c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l’istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. L’esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall’acquisto mediante l’esibizione di idonea documentazione all’ufficio del registro;
d) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell’imposta sul valore globale dell’asse ereditario netto non sia superiore a euro 500.000.
46. L’imposta di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione degli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell’immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio.
47. Le obbligazioni previste dal presente articolo sono solidali tra gli alienati ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.
48. È nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l’onere dell’imposta prevista dal presente articolo.
49. Il credito derivante dall’applicazione dell’imposta di cui al presente articolo, delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell’articolo 2780 del codice civile. Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
50. Le somme riscosse per l’imposta, interessi e soprattasse sono attribuite in uguale misura allo Stato e al comune nel cui territorio è ubicato l’immobile. Per gli immobili ubicati in più comuni l’imponibile è ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l’imposta è liquidata separatamente.
51. L’ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni.
52. Le somme indebitamente percette sono rimborsate al contribuente dall’amministrazione finanziaria e, su disposizione dell’intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.
53. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate le ulteriori modalità per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo.
54. I comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull’imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell’anno precedente, a garanzia dei mutai assunti o da assumere. Quando il gettito dell’imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.
55. Per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell’imposta per decorso del decennio, quelle relative all’imposta di successione.
56. Le disposizioni concernenti il pagamento dell’imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari.
57. L’imposta deve essere restituita quando l’atto di alienazione a titolo oneroso e di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all’atto nullo o annullato. L’avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso dell’imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel comma 5.
59. Con le entrate previste dal presente articolo lo Stato assicura la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie, in particolare quelle monoreddito e con figli, e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico.
60. Le entrate previste dal presente articolo sono destinate dai comuni esclusivamente all’istituzione di misure per il sostegno alle famiglie, in particolare monoreddito e con figli a carico, mediante l’assegnazione di bonus da spendere per l’istruzione e i corsi di lingue, l’acquisto di testi scolastici e universitari, l’acquisto di supporti informatici, la pratica di attività sportive, musicali e artistiche.
5.0.2
Eufemi
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Per le società, la cui attività esclusiva consiste nell’acquisto e cessione di unità immobiliari, si applica una imposta sostitutiva pari al 43 per cento del reddito imponibile societario, per gli utili che derivano dalla cessione di immobili il cui acquisto è avvenuto entro dodici mesi precedenti alla stipula del contratto di vendita».
Art. 6.
6.1
Castellani, D’Amico
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, quanto ai commi 1 e 2, dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto al comma 3, dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2006».
Conseguentemente, dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riallineamento dei valori in sede di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali)
1. Le società che ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, redigono il bilancio di esercizio sulla base dei princìpi contabili internazionali possono ottenere, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, il riallineamento delle differenze positive o negative tra il valore risultante dal bilancio dell’esercizio di prima applicazione dei predetti princìpi contabili, per la parte derivante dalla prima applicazione medesima, e quello fiscalmente riconosciuto di singole attività o passività esistenti nel bilancio chiuso nell’esercizio precedente quello di prima applicazione. Tali valori si considerano fiscalmente riconosciuti a decorrere dall’esercizio di prima applicazione dei citati princìpi contabili.
2. L’imposta sostitutiva è applicata sulle differenze determinate ai sensi del comma 1 nella misura del 19 per cento. Il versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta di prima applicazione degli IAS di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 38 del 2005.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle aree fabbricabili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 e le modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86».
6.2
Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, quanto ai commi 1 e 2, dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto al comma 3, dal periodo d’imposta in corso alla data del primo gennaio 2006».
Conseguentemente, dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riallineamento dei valori in sede di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali)
1. Le società che ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 redigono il bilancio di esercizio sulla base dei princìpi contabili internazionali possono ottenere, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, il riallineamento delle differenze positive o negative tra il valore risultante dal bilancio dell’esercizio di prima applicazione dei predetti princìpi contabili, per la parte derivante dalla prima applicazione medesima, e quello fiscalmente riconosciuto di singole attività o passività esistenti nel bilancio chiuso nell’esercizio precedente quello di prima applicazione. Tali valori si considerano fiscalmente riconosciuti a decorrere dall’esercizio di prima applicazione dei citati princìpi contabili.
2. L’imposta sostitutiva è applicata sulle differenze determinate ai sensi del comma I nella misura del 19 per cento. Il versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta di prima applicazione degli IAS di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 38 del 2005.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle aree fabbricabili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 e le modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86».
6.3
Eufemi
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, quanto ai commi 1 e 2, dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto al comma 3, dal periodo d’imposta in corso alla data del primo gennaio 2006.».
6.0.1
Eufemi
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riallineamento dei valori in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali)
1. Le società che ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, redigono il bilancio di esercizio sulla base dei principi contabili internazionali possono ottenere, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, il riallineamento delle differenze positive o negative tra il valore risultante dal bilancio dell’esercizio di prima applicazione dei predetti principi contabili, per la parte derivante dalla prima applicazione medesima, e quello fiscalmente riconosciuto di singole attività o passività esistenti nel bilancio chiuso nell’esercizio precedente quello di prima applicazione. Tali valori si considerano fiscalmente riconosciuti a decorrere dall’esercizio di prima applicazione dei citati principi contabili.
2. L’imposta sostitutiva è applicata sulle differenze determinate ai sensi del comma 1 nella misura del 19 per cento. Il versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta di prima applicazione degli IAS di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 38 del 2005.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle aree fabbricabili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e le modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86».
6.0.2
Salerno
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondi comuni di investimento immobiliare italiani)
1. Nell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
"2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta"».
6.0.3
Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondi comuni di investimento immobiliare italiani)
1. Nell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
"2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta"».
6.0.4
Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondi comuni di investimento mobiliare italiani)
1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi, le parole: "e dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "e dai commi 1 e 6"».
6.0.5
Salerno
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondi comuni di investimento mobiliare italiani)
1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, suIl’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi, le parole: "e dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "e dai commi 1 e 6"».
6.0.6
Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondi comuni di investimento immobiliare italiani)
1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».
6.0.7
Salerno
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondi comuni di investimento immobiliare italiani)
1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».
6.0.8
Gentile
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1º gennaio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1-bis è soppresso;
b) al comma 1-quater dopo le parole: "fondo speciale di importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis del" sono sostituite dalla seguente: "al";
c) al comma 1-quinquies le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all’ANAS SpA ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite da: "Sono di competenza di ANAS SpA le entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 la cui riscossione";
d) al comma 3 lettera d) la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi del presente comma anche ai fini del rispetto dell’attuazione della lettera d-ter)";
e) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera d-bis):
"d-bis) le modalità per l’assoggettamento a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS SpA di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione per il corrispettivo di concessione. Tale corrispettivo andrà a compensazione delle risorse di cui alla precedente lettera c); a tal fine l’ANAS SpA, può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggio figurativo e/o corrispettivi di servizio a valore di mercato";
f) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera d-ter):
"d-ter) i pedaggi figurativi e/o corrispettivi di servizio a carico dello Stato, di cui alla lettera d-bis) devono risultare non superiori ai trasferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che vengono contestualmente soppressi".
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
6.0.9
Righetti, Filippelli
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni sulla cessione dei crediti delle imprese alle banche,vantati nei confronti dello Stato o delle amministrazioni pubbliche)
1. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermediazione finanziaria, iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per le operazioni di anticipazione sui crediti acquistati vantati dalle imprese nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni non può essere superiore a quello più favorevole concesso dallo Stato nell’emissione dei Buoni del Tesoro con scadenza superiore ad un anno avvenuta nel trimestre precedente.
2. Per le operazioni di anticipazione sui crediti futuri vantati dalle imprese nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni il tasso di interesse non può superare di un punto percentuale il tasso di cui al comma 1.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze rileva ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi di cui ai commi 1 e 2».
6.0.10
Righetti, Filippelli
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni per il credito al consumo delle famiglie)
1. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermediazione finanziaria, iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per il credito alle famiglie finalizzato all’acquisto di beni e servizi destinati ai minori di 25 anni non può superare di 4 punti percentuali il tasso di riferimento BCE (ex TUS).
2. 11 Ministero dell’economia e delle finanze rileva ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 i tassi di cui al comma 1».
6.0.11
Eufemi
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
All’art. 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Sono esclusi dagli obblighi previsti al comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109 (All. 6), comma 2, lettere a), b), d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria o assicurativa una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000"».
Art. 7.
7.1
Cantoni
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, il comma 1-bis dell’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
Il comma 11 dell’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.
7.2
Castellani, Cambursano
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «95 per cento» con le seguenti: «85 per cento».
7.3
Cutrufo
Sopprimere l’articolo.
7.4
Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Pedrini, Andreotti
Sopprimere l’articolo.
7.5
Salerno
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) nell’articolo 90, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di immobili locali, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentata sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, a 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito e’ determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione"».
7.6
Eufemi
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» con le seguenti: «forfetariamente del 10 per cento».
7.7
Castellani, D’Amico
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» con le seguenti: «forfetariamente del 10 per cento».
7.8
Eufemi
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite massimo del 15 per cento non si applica ai corrispettivi di godimento percepiti dalle cooperative edilizie di abitazione per gli alloggi assegnati in uso ai propri soci.».
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) nell’ultimo comma dell’articolo 90 dopo la parola: "deduzione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "salvo che si riferiscano agli alloggi assegnati in godimento o locazione ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione"».
7.9
Cherchi, Eufemi, Ciccanti
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite massimo del 15 per cento non si applica ai corrispettivi di godimento percepiti dalle cooperative edilizie di abitazione per gli alloggi assegnati in uso ai propri soci».
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) nell’ultimo comma dell’articolo 90 dopo la parola: "deduzione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "salvo che si riferiscano agli alloggi assegnati in godimento o locazione ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione"».
7.10
Pasquini, Brunale, Tuirci, Bonavita, De Petris
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il limite massimo del 15 per cento non si applica ai corrispettivi di godimento percepiti dalle cooperative edilizie di abitazione per alloggi assegnati in uso ai propri soci».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
7.11
Il Relatore
Al comma 1, aggiungere la seguente:
«b-bis) All’articolo 16, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
"1-ter. Alle giovani coppie titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle stesse, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta, in alternativa alla detrazione di cui al comma 1, una detrazione rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione. La detrazione, pari a 1.000 euro, spetta a condizione che il reddito complessivo non superi l’importo di 26.000 euro annui.".
Conseguentemente:
All’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto sostituire le parole: "nella misura del 95 per cento" con le altre: "nella misura del 93 per cento"».
7.12
Pasquini, Brunale, Turci, Bonavita
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) nell’ultimo comma dell’articolo 90, dopo la parola: "deduzione" sono aggiunte le seguenti: "salvo che si riferiscano agli alloggi assegnati in godimento o locazione ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione"».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "nella misura del 95 per cento" con le seguenti: "nella misura del 50 per cento"».
7.13
Salerno
Nella rubrica, sopprimere le parole: «Spese di manutenzione degli».
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del citato testo unico.».
Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a) e b)».
7.14
Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Pedrini, Andreotti
Sopprimere il comma 2.
7.15
Il Relatore
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Per il finanziamento del fondo istituito dall’articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, presso il ministero delle finanze per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani coppie e delle famiglie numerose, è autorizzata a decorrere dall’anno 2006 la somma di 10 milioni di euro.
2-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 2-bis si provvede utilizzando le maggiori entrate del presente decreto nel limite dell’autorizzazione di spesa del citato comma».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 93 per cento».
7.16
Il Relatore
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.».
7.17
Eufemi
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse».
7.18
Kappler
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "in favore di fondazioni o società" sono sostituite dalle seguenti: "in favore di fondazioni, associazioni riconosciute o società"».
7.19
Gentile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole: "favore di fondazioni o società" sono sostituite dalle seguenti: "in favore di fondazioni, di associazioni riconosciute o di società"».
7.0.1
Salerno
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Sono estesi i diritti di opzione di prelazione, garanzia e di prezzo, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n, 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purchè essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell’indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell’occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti.
2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purché detti conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in un’unica soluzione e senza interessi l’80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori.
3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva».
7.0.2
Il Relatore
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Privatizzazione di enti e aziende delle regioni)
1. All’articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni"».
7.0.3
D’Onofrio, Eufemi, Tarolli, Trematerra, Bergamo, Borea, Bosi, Callegaro, Cherchi, Ciccanti, Cirami, Compagna, Danzi, Forlani, Forte, Gaburro, Gubert, Jervolino, Maffioli, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi, Ruvolo, Salzano, Sanzarello, Sodano, Sudano, Tunis, Zanoletti
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure finanziarie urgenti per il contenimento delle tariffe elettriche)
1. Al fine di contenere il costo della tariffa elettrica il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede, attraverso idonee operazioni finanziarie per la cessione dei crediti residui contabilizzati, alla riduzione e stabilizzazione della componente tariffaria elettrica a copertura degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate di cui al provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992 e sue successive integrazioni e modifiche, utilizzando allo scopo istituti e società pubbliche o controllate.
2. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al precedente comma 1, che dispongono di una potenza elettrica massima oggetto della convenzione maggiore di 10 MW, hanno l’obbligo di aderire alle procedure per la cessione dei crediti residui contabilizzati a far data dal 1 gennaio 2006, ad esclusione dei titolari di impianti alimentati da fonti esclusivamente rinnovabili come definite dal provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992 e sue successive integrazioni e modifiche.
3. Gli eventuali maggiori oneri, rispetto ai costi che si avrebbero in applicazione della normativa vigente, derivanti dall’applicazione delle procedure di riassegnazione dei crediti residui dovranno ricadere sui soggetti identificati al precedente comma 2.
4. Ai fini della presente norma non si applica quanto previsto dal titolo II, punto 7-bis del decreto del Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1994».
7.0.4
Salerno
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Asseverazione degli studi di settore)
1. Nell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n 146, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
"3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati da predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all’assistenza tecnica di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546".
2. Nell’articolo 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 è abrogato».
7.0.5
Bastianoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Asseverazione dell’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dagli studi di settore)
1. All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, a 146, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
"3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’ articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all’assistenza tecnica di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546.".
2. All’articolo 3, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n 164, il secondo comma è abrogato».
7.0.6
Eufemi, Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Asseverazione dell’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dagli studi di settore)
1. Nell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
"3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’ articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all’assistenza tecnica di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546".
2. Nell’articolo 3, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n 164, il secondo comma è abrogato».
7.0.7
Montagnino
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Regime fiscale della tariffa di igiene ambientale)
1. In coerenza con la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale sostitutiva della tassa per l’asporto dei rifiuti solidi urbani (TARSU), soppressa ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come riconosciuta dalla sentenza 6 dicembre 2004, n. 101, della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sezione V, e al fine di evitare la duplicazione d’imposta, gli importi della suddetta tariffa non sono assoggettabili all’imposta sul valore aggiunto (IVA)».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «95 per cento» con le seguenti: «75 per cento».
7.0.8
Cantoni
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Redditi da associazioni in partecipazione. Apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro)
1. Al Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 344 del 12 dicembre 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 50, concernente redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, al comma 1, dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:
"c-ter) Le partecipazioni agli utili, di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 44, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
b) all’articolo 53, concernente redditi di lavoro autonomo, al comma 2, la lettera c) è abrogata;
c) all’articolo 54, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, nel secondo periodo, la lettera c) è soppressa;
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006"».
7.0.9
Salerno
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All’articolo 62-sexsies del decreto legge 30 agosto 1993, n, 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n, 427, il comma 3 è sostituto dal seguente:
"3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62-bis dei presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l’incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta"».
7.0.10
Bastianoni
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Natura degli accertamenti a mezzo studi di settore)
1. All’articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo comma è sostituto dal seguente:
"3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62-bis del presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l’incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta"».
7.0.11
Eufemi
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Natura degli accertamenti a mezzo studi di settore)
1. All’articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo comma è sostituto dal seguente:
"3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62-bis del presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l’incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta"».
7.0.12
Salerno
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Rappresentanza presso gli uffici dell’amministrazione)
1. All’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, terzo periodo, le parole: "nell’elenco previsto dal terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";
b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del presente decreto"».
7.0.13
Bastianoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Rappresentanza presso gli uffici dell’amministrazione)
1. All’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell’elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";
b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del presente decreto"».
7.0.14
Eufemi, Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Rappresentanza presso gli uffici dell’amministrazione)
1. All’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell’elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";
b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del presente decreto"».
7.0.15
Balboni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Rappresentanza presso gli uffici dell’amministrazione)
1. All’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell’elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";
b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del presente decreto"».
7.0.16
Balboni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Competenza sull’assistenza fiscale e norme di coordinamento)
1. All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
2. All’articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e 4 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono abrogate».
7.0.17
Salerno
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Rateazione dell’IVA dovuta sull’adeguamento agli studi di settore)
1. Nel primo comma dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto delle imposte" sono inserite le seguenti: "compresa l’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’adeguamento agli studi di settore"».
7.0.18
Balboni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Pagamenti rateali dell’IVA dovuta per l’adeguamento agli studi di settore)
1. Nel primo comma dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto delle imposte" sono inserite le seguenti: "compresa l’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’adeguamento agli studi di settore"».
7.0.19
Bastianoni
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Pagamenti rateali dell’IVA dovuta per l’adeguamento agli studi di settore)
1. Nel primo comma dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto dette imposte" sono inserite le seguenti: "compresa l’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’adeguamento agli studi di settore"».
7.0.20
Eufemi, Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Pagamenti rateali dell’IVA dovuta per l’adeguamento agli studi di settore)
1. Nel primo comma dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto delle imposte" sono inserite le seguenti: "compresa l’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’adeguamento agli studi di settore"».
7.0.21
Salerno
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All’articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,";
b) al comma 2, le parole: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza"».
7.0.22
Bastianoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Condizioni per la reiterazione dell’accertamento a mezzo studi di settore)
1. All’articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,";
b) al comma 2, le parole: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza"».
7.0.23
Eufemi, Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Condizioni per la reiterazione dell’accertamento a mezzo studi di settore)
1. All’articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,";
b) al comma 2, le parole: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza"».
7.0.24
Salerno
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Al comma 181 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,"».
7.0.25
Bastianoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Condizioni per la reiterazione degli accertamenti a mezzo parametri)
1. Al comma 181 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,"».
7.0.26
Eufemi, Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Condizioni per la reiterazione degli accertamenti a mezzo parametri)
1. Al comma 181 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,"».
7.0.27
Salerno
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all’ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l’importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l’applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei paragrafi precedenti"».
7.0.28
Bastianoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Pagamenti rateali delle imposte dovute su redditi soggetti a tassazione separata)
1. All’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all’ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l’importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l’applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei paragrafi precedenti"».
7.0.29
Eufemi, Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Pagamenti rateali delle imposte dovute su redditi soggetti a tassazione separata)
1. All’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all’ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l’importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l’applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei paragrafi precedenti"».
7.0.30
Eufemi, Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Entrata in vigore degli studi di settore assoggettati a revisione)
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all’articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi assoggettati a revisione sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d’imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».
7.0.31
Bastianoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Entrata in vigore degli studi di settore assoggettati a revisione)
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all’ articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi assoggettati a revisione sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d’imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».
7.0.32
Salerno
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati)
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all’articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 deIl’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il primo gennaio ed il 21 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d’imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».
7.0.33
Castellani, D’Amico
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. L’art. 168 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogato».
7.0.34
Eufemi
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. L’art. 168 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogato».
7.0.35
Azzollini
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Enti non commerciali con sede operativa nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia)
1. Agli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l’articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2005 è prorogata al 31 dicembre 2006».
7.0.36
D’Ippolito
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché il loro trasferimento successivo ad un conferimento d’azienda avente ad oggetto i medesimi beni, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività economiche, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del citato testo unico».
7.0.37
Cantoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere, il seguente:
«Art. 7-bis.
(Agevolazione tributaria per il trasferimento di beni patrimoniali agli enti non commerciali)
1. Il trasferimento a titolo gratuito di beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 giugno 2006, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, al realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività».
7.0.38
Cantoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Riduzione imposta erariale di consumo sull’energia elettrica e relativa addizionale)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, comma 2, lettera o-bis), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, deve essere inteso quale unico opificio industriale anche l’aggregazione di più soggetti giuridici che si approvvigionano di energia elettrica attraverso un unico punto di riconsegna e che pertanto costituiscono a tutti gli effetti, per la rete di distribuzione locale o la rete di trasporto nazionale, un’unica utenza».
7.0.39
Cantoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Estensione della tassazione per «cassa» agli interni per ritardato rimborso di imposte)
1. All’art. 109, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico Imposte sui redditi) dopo le parole «interessi di mora» aggiungere le seguenti "e gli interessi per ritardato rimborso dei tributi"».
7.0.40
Cantoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto)
1. Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 recante "Norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto", il secondo comma è abrogato».
7.0.41
Cantoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Assoggettamento ad IVA dei canoni di concessione demaniale portuale)
1. Tra le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni si intendono comprese le concessioni di godimento a terzi di beni demaniali da parte delle Autorità portuali di cui all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le operazioni di cui al comma precedente già effettuate resta valida l’imposta applicata senza precludere eventuali diritti di rimborso dell’imposta di registro pagata in via anticipata per i periodi successivi all’entrata in vigore della norma.
3. La disposizione di cui al primo comma ha carattere di interpretazione autentica, a norma dell’articolo 1 della legge n. 212 del 2000».
7.0.42
Cantoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(ICI beni demaniali)
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. Per i beni demaniali iscritti in catasto, il valore è costituito unicamente dall’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1º gennaio dell’anno di imposizione"».
7.0.43
Cantoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Sanatoria ruoli pregressi)
1. Si considera tempestivo il versamento delle somme dovute a saldo della sanatoria di cui all’articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, effettuato entro il 16 aprile 2005 da parte dei contribuenti che hanno regolarmente versato la prima rata entro il termine del 16 ottobre 2003».
7.0.44
Cantoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Semplificazione della certificazione fiscale nell’attività di locazione dei veicoli)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione dei veicoli ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
7.0.45
Salerno
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decerto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di base imponibile, è inserita la seguente:
"b-bis) i redditi derivanti da lavoro dipendente e la quota di trattamento di fine rapporto derivanti da attività prestata all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto in Stati o territori diversi da quelli che per tali redditi prevedono un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze".
2. Qualora i redditi siano prodotti negli Stati o nei territori individuati con il decreto di cui al comma precedente, si applica quanto previsto dal comma 8-bis dell’articolo 51 del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
7.0.46
Eufemi
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. L’articolo 26 del decerto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è così sostituito:
"Art. 26. - (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). – 1. I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.
2. L’Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all’estero o a filiali estere di banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l’Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul ‘Fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all’articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 18 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell’anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all’articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.
4. I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l’aliquota del 18 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparata di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 73.
6. I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 operano una ritenuta del 18 per cento a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Satto o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale. L’aliquota della ritenuta è stabilita al 18 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 10 dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante, e si applica a titolo d’imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d’acconto, in ogni altro caso"».
FINANZE E TESORO (6ª)
giovedì 27 ottobre 2005
305ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
IN SEDE REFERENTE
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente-relatore PEDRIZZI (AN) avverte che si passa all’esame degli emendamenti accantonati nel corso delle precedenti sedute.
Con riferimento all’emendamento 3.50, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ritiene opportuna un'ulteriore valutazione in relazione all'emendamento 3.41 (testo 2) approvato.
Il senatore KAPPLER (AN) si dichiara disponibile ad approfondirne le problematiche relative all'emendamento 3.50, al fine di rendere tale proposta emendativa coerente con l’emendamento 3.41 (testo 2) e chiede che sia accantonato.
L'emendamento 3.50 viene quindi accantonato.
Il PRESIDENTE-relatore, in relazione all’emendamento 3.0.10, recante disposizioni in materia di giustizia tributaria, si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo, il quale esprime parere favorevole.
Dopo l’intervento del senatore PASQUINI (DS-U) che preannuncia, anche a nome della propria parte politica, il voto contrario, motivato non tanto da valutazioni concernenti il merito dell’emendamento, bensì il contenuto ordinamentale dello stesso e la carenza dei requisiti per l’inserimento nell’ambito di un provvedimento di urgenza, posto ai voti, l’emendamento 3.0.10 viene approvato.
Il PRESIDENTE-relatore informa che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sull’emendamento 5.5 (testo 2), sul quale il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole.
Il senatore PASQUINI (DS-U) esprime un giudizio fortemente critico su tale proposta emendativa, ritenendo che l’entità della riduzione prevista per la deducibilità delle plusvalenze finanziarie delle società sia assolutamente insufficiente ad istituire un equo carico fiscale e costituisca un’ulteriore riprova dell’inadeguatezza della politica fiscale sinora posta in essere dall’Esecutivo rispetto allo sviluppo economico del Paese.
Interviene per dichiarazione di voto contraria la senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) la quale ritiene a sua volta che la proposta del relatore rechi una riduzione insufficiente delle plusvalenze finanziarie esenti, ricordando di aver presentato una proposta emendativa, respinta dalla Commissione, che suggeriva un intervento molto più significativo in termini di riequilibrio dell’imposizione fiscale nel settore finanziario.
Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) preannuncia il voto contrario sull’emendamento, poiché non introduce un’equa tassazione sulle plusvalenze finanziarie. Avanza peraltro il dubbio che l’intervento sulle plusvalenze sia eminentemente finalizzato a determinare un gettito da utilizzare a favore degli stanziamenti ivi previsti per la Regione siciliana per la definizione dei rapporti finanziari pregressi, in tal modo determinando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre regioni.
Il PRESIDENTE-relatore fa presente che la proposta emendativa a propria firma riveste estremo rilievo anche sotto il profilo del contrasto all’elusione della norma. Fa inoltre osservare che i caratteri fondamentali della normativa in materia di participation exemption appaiono in linea con la disciplina prevista negli altri Paesi europei, tanto sotto il profilo della misura dell’esenzione quanto con riferimento alla durata di detenzione delle partecipazioni e all’entità delle stesse, mentre una modifica di tali parametri rischierebbe di determinare uno svantaggio competitivo dell’Italia e di penalizzare l’afflusso di investimenti esteri. Per quanto concerne, poi, i rilievi mossi dal senatore Castellani, fa presente che il gettito derivante dalla prima parte dell’emendamento è in larga misura superiore alle risorse stanziate a favore della Regione siciliana.
Posto quindi in votazione, l’emendamento 5.5 (testo 2) viene approvato.
Il PRESIDENTE-relatore avverte quindi che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 7 del decreto-legge (già illustrati e pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri).
Comunica inoltre che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.14, 7.18, 7.19, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.23, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.28, 7.0.29, 7.0.30, 7.0.31, 7.0.32, 7.0.33, 7.0.34, 7.0.37, 7.0.38, 7.0.39, 7.0.40, 7.0.42, 7.0.44, 7.0.45 e 7.0.46 e ne dichiara l’inammissibilità.
Posto in votazione, previa espressione del parere contrario del PRESIDENTE-relatore e del rappresentante del Governo, l’emendamento 7.2 viene respinto.
Relativamente all’emendamento 7.12, il senatore PASQUINI (DS-U) interviene sottolineando il rilievo di tale proposta emendativa, volta a precisare che le cooperative edilizie di abitazione che assegnino alloggi in godimento o locazione ai propri soci devono essere destinatarie di una disciplina che tenga conto del fatto che gli immobili devono considerarsi beni strumentali e non già cespiti produttivi di reddito.
Il PRESIDENTE-relatore si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo, il quale esprime parere contrario, invitando peraltro i presentatori a valutare attentamente i profili di copertura finanziaria in vista di un’eventuale ripresentazione per l’esame da parte dell’Assemblea.
Posto quindi ai voti, l’emendamento 7.12 viene respinto.
Il senatore VANZO (LP) chiede chiarimenti sui contenuti dell’emendamento 7.13 e il PRESIDENTE-relatore fa presente che tale proposta tende a garantire la continuità della disciplina dei beni immobili destinati ad attività produttive anche qualora siano locate a terzi. Dopo che il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole l’emendamento 7.13 viene approvato. Risulta quindi assorbito l’emendamento 7.0.36.
Dopo che il PRESIDENTE-relatore ha informato che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sugli identici emendamenti 7.16 e 7.17, la Commissione conviene di accantonare le citate proposte emendative.
Si passa all’esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l’articolo 7.
Il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull’emendamento 7.0.1.
Alla richiesta di chiarimenti della senatrice BOLDI (LP) il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO risponde facendo presente che l’emendamento tende a risolvere la problematica degli occupanti privi di titolo degli immobili residenziali coinvolti nel processo di dismissione del patrimonio pubblico, recependo i contenuti di una risoluzione parlamentare approvata dalla Camera dei deputati da un’ampia maggioranza, senza, peraltro, il consenso del Gruppo della Lega.
La senatrice DE PETRIS (LP) aggiunge la propria firma all’emendamento 7.0.1 ritenendolo ampiamente condivisibile poiché riguarda la problematica abitativa, che costituisce un tema di particolare delicatezza.
I senatore BRUNALE (DS-U) e CASTELLANI (Mar-DL-U) preannunciano il voto favorevole e la senatrice BOLDI (LP) il voto contrario.
Posto poi in votazione, l’emendamento 7.0.1 viene accolto.
Dopo che il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) ha manifestato perplessità sui profili di copertura finanziaria dell’emendamento 7.0.2 presentato dal relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sullo stesso.
Posto ai voti, l’emendamento 7.0.2 viene accolto.
Il PRESIDENTE-relatore informa poi che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sull’emendamento 7.0.3 e la Commissione ne conviene pertanto l’accantonamento.
Il senatore BALBONI (AN) aggiunge la propria firma e ritira l’emendamento 7.0.4, mentre il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma all’emendamento 7.0.5, di identico contenuto.
Dopo che il PRESIDENTE-relatore e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO hanno espresso parere contrario, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 7.0.5 e 7.0.6, di identico contenuto, vengono respinti.
Sugli emendamenti 7.0.9, 7.0.10 e 7.0.11, di identico contenuto, il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.
Dopo che il senatore SALERNO (AN) ha ritirato l'emendamento 7.0.9, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 7.0.10, essendo decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 7.0.11.
Il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 7.0.12, 7.013, 7.0.14 e 7.0.15 di identico contenuto, a condizione che essi siano riformulati eliminando dall'emendamento la lettera b).
Dopo l'intervento del senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) che chiede delucidazioni in merito, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO specifica che gli emendamenti in votazione estendono la facoltà di rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria ai ragionieri e ai periti commerciali, ai revisori ufficiali dei conti e ai laureati in giurisprudenza e in economia e commercio, chiarendone le rispettive condizioni soggettive.
Dopo un ulteriore intervento del senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) e della senatrice BOLDI (LP) la Commissione conviene di accantonare tali emendamenti.
Il rappresentante del GOVERNO ed il PRESIDENTE-relatore esprimono quindi parere favorevole sull'emendamento 7.0.16.
Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, su richiesta del senatore PASQUINI (DS-U), ne ha chiarito la portata, il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia il voto contrario della propria parte politica, osservando che l'emendamento appare improntato esclusivamente alla logica di esautorare i CAF nello svolgimento della funzione di assistenza fiscale. Giudica quindi molto negativamente l'orientamento della maggioranza e del Governo su tale questione.
Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) nel preannunciare il voto nettamente contrario sull'emendamento giudica negativamente la volontà della maggioranza di penalizzare i centri di assistenza fiscale nella loro attività di assistenza nei confronti dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente.
Posto ai voti, l'emendamento viene quindi accolto.
Dopo che il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno formulato l'invito al ritiro sugli emendamenti 7.0.17, 7.018, 7.0.19 e 7.0.20, di identico contenuto, i rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 7.0.17, 7.018, 7.0.19.
Viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 7.0.20.
Il PRESIDENTE-relatore e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO formulano parere favorevole sull'emendamento 7.0.35.
I senatori BRUNALE (DS-U) e PASQUINI (DS-U), in considerazione del carattere oneroso dell'emendamento in votazione, rilevano criticamente la mancanza di una disposizione di copertura dei maggiori oneri e contestano la assenza di formulazione critica da parte della Commissione bilancio su tale emendamento.
Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI relativo ai criteri di valutazione della copertura finanziaria da parte della 5a Commissione, il senatore BRUNALE (DS-U) sottolinea il carattere squisitamente politico dei rilievi da lui formulati, anche in considerazione della circostanza che l'emendamento è stato presentato dallo stesso presidente della Commissione bilancio.
La senatrice BOLDI (LP), pur senza condividere i rilievi formulati propone l'accantonamento dell'emendamento 7.0.35.
Il senatore KAPPLER (AN) ritiene opportuno un ulteriore approfondimento della portata dell'emendamento 7.0.35.
La Commissione quindi conviene di accantonare l'emendamento 7.0.35.
Accogliendo l'invito del PRESIDENTE-relatore e del rappresentante del GOVERNO il senatore GIRFATTI (FI) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 7.0.41.
Sull'emendamento 7.43 il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.
Il PRESIDENTE-relatore illustra congiuntamente gli emendamenti 8.1, 8.100 e 8.200. In particolare, su tale ultimo emendamento fa presente la possibilità di far riferimento alla disciplina dei fondi già gestiti dall'Artigiancassa e dal Mediocredito Centrale, in riferimento alle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 8, comma 1.
Si dà quindi per illustrato l'emendamento 8.3, di contenuto analogo all'emendamento 8.2. La senatrice BOLDI (LP) dà per illustrato l'emendamento 8.4.
Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha formulato parere favorevole sugli emendamenti 8.1 e 8.100 - data la natura eminentemente tecnica degli stessi -, con separate votazioni, la Commissione accoglie tali emendamenti.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime perplessità sugli emendamenti 8.2 e 8.3, rilevando l'esigenza di valutarne la compatibilità rispetto ai principi comunitari della libera concorrenza.
Il senatore BRUNALE (DS-U) rileva l'importanza delle osservazioni svolte dal rappresentante del GOVERNO ed esprime quindi perplessità in merito agli emendamenti in votazione.
Anche la senatrice BOLDI (LP) ritiene opportuno approfondire la portata degli emendamenti in votazione.
Il PRESIDENTE-relatore, preso atto dell'orientamento della Commissione, dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.2 e 8.3.
Il rappresentante del GOVERNO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 8.4. Analogamente si esprime il PRESIDENTE-relatore.
La senatrice BOLDI (LP) ritira quindi l'emendamento 8.4.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
FINANZE E TESORO (6ª)
giovedì 27 ottobre 2005
306ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
IN SEDE REFERENTE
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.
Il PRESIDENTE-relatore PEDRIZZI (AN) avverte che si passa all’esame degli emendamenti accantonati nel corso delle precedenti sedute.
In riferimento all'emendamento 3.50 il rappresentante del GOVERNO, modificando la precedente valutazione, non ne ritiene necessaria una riformulazione rispetto all'emendamento 3.41 (testo 2), già accolto. L'emendamento, posto in votazione, viene quindi approvato.
Il senatore SALERNO (AN), accogliendo l'invito del Governo, riformula l’emendamento 7.0.12 nell’emendamento 7.0.12 (testo 2), limitandone il contenuto alla sola parte iniziale (lettera a)).
Dopo che gli identici emendamenti 7.0.13 e 7.0.14 sono stati dichiarati decaduti per l’assenza dei relativi proponenti, il senatore BALBONI (AN) ritira l’emendamento 7.0.15.
Il PRESIDENTE-relatore e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono quindi parere favorevole sull’emendamento 7.0.12 (testo 2) che, posto in votazione, viene accolto.
Analogamente, dopo l’espressione del parere favorevole del PRESIDENTE-relatore e del rappresentante del GOVERNO, viene accolto l’emendamento 7.0.35.
Il senatore VANZO (LP) chiede chiarimenti sul contenuto 8.2, evidenziando la necessità che la gestione del Fondo di garanzia sui trattamenti di fine rapporto sia affidata nel rispetto del principio di concorrenza e non a soggetti predefiniti normativamente.
Il PRESIDENTE-relatore ribadisce che l’emendamento a propria firma è volto a rendere applicabile all’istituito Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle aziende che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari la normativa vigente relativa al Mediocredito Centrale e all’Artigiancassa, senza limitare la concorrenza tra operatori.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si rimette alle valutazioni della Commissione.
Posto quindi in votazione, congiuntamente all’emendamento 8.3, dal medesimo contenuto, l’emendamento 8.2 viene approvato.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 (pubblicati, insieme a quelli riferiti agli articoli 10, 11 e 12, in allegato al resoconto della seduta).
Il presidente-relatore PEDRIZZI (AN) dichiara inammissibile l'emendamento 9.4 sul quale la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il PRESIDENTE-relatore illustra l'emendamento 9.1, di contenuto esclusivamente tecnico. Dopo un intervento del senatore MORO (LP) il PRESIDENTE-relatore specifica che l'emendamento è volto a correggere un mero errore materiale nella redazione del decreto-legge.
Con il parere favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, l'emendamento 9.1 viene approvato.
La senatrice DE PETRIS (Verdi -Un) aggiunge la firma e dà per illustrato l'emendamento 9.2 che, posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto.
Accogliendo l'invito del rappresentante del GOVERNO il senatore AGOGLIATI (FI) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 9.3.
In conseguenza del parere contrario espresso dalla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 9.0.1.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.
Il PRESIDENTE-relatore dichiara inammissibili per estraneità all'oggetto della discussione, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento gli emendamenti 10.28 e 10.30.
In conseguenza del parere contrario espresso dalla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il PRESIDENTE-relatore dichiara inammissibili gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.9, 10.10, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.22, 10.25, 10.26 e 10.29.
Il Presidente-relatore illustra quindi l'emendamento 10.6, di contenuto analogo agli emendamenti 10.7 e 10.8.
Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, perché di identico contenuto, vengono approvati gli emendamenti 10.6, 10.7 e 10.8.
Dopo che il RELATORE ha illustrato l'emendamento 10.11, di contenuto tecnico, il rappresentante del GOVERNO formula parere favorevole.
Posto ai voti, l'emendamento 10.11 viene approvato.
Passando poi all’esame degli emendamenti soppressivi o modificativi del comma 7 dell’articolo 10, la senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) illustra congiuntamente gli emendamenti 10.13 (testo 2), 10.24 (testo 2) e 10.27 (testo 2) - testi riformulati per una più adeguata copertura finanziaria -, e 10.12 (al quale aggiunge la firma). Rappresenta anzitutto l'esigenza di sopprimere la disposizione volta a condizionare l'accesso delle imprese di tutti i settori ai benefici comunitari alla presentazione di un documento attestante la regolarità contributiva: tale esigenza deriva dagli effetti molto gravi che la norma produce relativamente, in particolare, alle imprese operanti nel settore agricolo. Infatti, tali imprese, che attraversano un periodo di particolare crisi, hanno da sempre dovuto affrontare le problematiche correlate al versamento di contributi per i lavoratori e l'eventuale riduzione o perdita di contributi comunitari non farebbe altro che aggravare la situazione. Peraltro la problematica appare meritevole di un'ulteriore valutazione e si riserva di ascoltare il parere del Governo.
Il senatore SPECCHIA (AN) - primo firmatario dell'emendamento 10.17, fa a sua volta presente che la problematica della regolarizzazione contributiva delle imprese operanti nel settore agricolo è oggetto di specifica attenzione da vario tempo ed esprime la preoccupazione che un intervento su tale fronte volto a limitare la possibilità di accedere alle sovvenzioni comunitarie rischia di produrre un ingente danno economico.
Il senatore NOCCO (FI) condivide le considerazioni del senatore Specchia.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO formula ai presentatori degli emendamenti soppressivi o modificativi del comma 7 dell’articolo 10 l’invito a ritirare tali proposte emendative onde consentirne un’adeguata valutazione in vista dell’esame da parte dell’Assemblea, preannunciando, in caso contrario, l’espressione di un parere contrario. Fa presente che l’invito è esteso anche all’emendamento 10.20, presentato dal relatore, volto a sostituire integralmente il citato comma 7 coprendo le maggiori entrate stimate in relazione al comma 7 con la previsione di un aumento degli importi delle sanzioni amministrative collegate alle norme sulla sicurezza del lavoro.
Il senatore MORO (LP) prende atto dell’intenzione del rappresentante del Governo di rinviare la valutazione del comma 7 in sede di esame da parte dell’Assemblea, facendo peraltro presente la propria ferma contrarietà rispetto all’ipotesi di soppressione di tale disposizione. Rileva infatti che la previsione del requisito della regolarità contributiva delle imprese ai fini dell’accesso ai benefici comunitari appare in sé assolutamente condivisibile, poiché ribadisce un’indiscutibile esigenza di rispetto della legalità, oltre ad essere attinente al contenuto del provvedimento d’urgenza. Auspica pertanto che anche in sede di esame da parte dell’Assemblea la disposizione di cui al comma 7 non venga modificata o soppressa.
Il senatore SALERNO (AN) esprime invece l’auspicio che la previsione di cui al comma 7 dell’articolo 10 venga eliminata, al fine di non aggravare la già difficile situazione che caratterizza le imprese del settore agricolo anche dal punto di vista del contenzioso relativo alla regolarizzazione contributiva.
Il PRESIDENTE-relatore fa presente che la proposta emendativa a propria firma ha la finalità di superare il testo del decreto-legge, per tenere conto anche delle difficoltà che potrebbero presentarsi per il rilascio dei documenti unici di regolarità contributiva; specifica, inoltre, che l'emendamento 10.20 è volto a coprire il minor gettito derivante dalla soppressione del comma 7. Condivide peraltro l’opportunità di rinviare l’approfondimento della problematica dei benefici comunitari per le imprese in sede di esame da parte dell’Assemblea, come suggerito dal rappresentante del Governo.
La senatrice DE PETRIS (Verdi -Un), preso atto dell'orientamento del Sottosegretario insiste per la votazione dei propri emendamenti, pur dichiarandosi disponibile a riesaminare le proposte emendative in Assemblea.
Previa espressione del parere contrario del PRESIDENTE-relatore e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 10.12 e 10.13 (testo 2).
Accogliendo invece l’invito del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, il senatore NOCCO (FI) aggiunge la propria firma e ritira l’emendamento 10.14. Il PRESIDENTE-relatore ritira l’emendamento 10.20 e il senatore AGOGLIATI (FI) aggiunge la propria firma e ritira l’emendamento 10.21.
Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 10.23 (sottoscritto dalla senatrice De Petris), 10.24 (testo 2) e 10.27 (testo 2).
Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 10.
Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2, sui quali la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Viene quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 10.0.3.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.
Il PRESIDENTE-relatore illustra congiuntamente gli emendamenti 11.100, 11.200e 11.300, predisposti in ossequio al parere reso dalla 5a Commissione sul testo del decreto-legge.
Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 11.100, 11.200 e 11.300.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 11.
In conseguenza del parere contrario espresso dalla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il PRESIDENTE dichiara inammissibile gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4 e 11.0.5.
Si dà quindi per illustrato l'emendamento 11.0.6 che, per assenza del proponente viene quindi dichiarato decaduto.
Il PRESIDENTE-relatore illustra l'emendamento 11.0.7 sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.
Il PRESIDENTE relatore dà conto dell'osservazione formulata dalla 5a Commissione sull'emendamento in esame.
Posto quindi ai voti, l'emendamento 11.0.7, viene approvato.
Viene poi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 12.0.1.
In attesa del parere della 5a Commissione sugli emendamenti 7.16, 7.17 e 7.0.3, precedentemente accantonati, il PRESIDENTE sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 18,20.
Il PRESIDENTE-relatore avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 7.16 e 7.17, precedentemente accantonati, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta.
In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore EUFEMI (UDC), presentatore dell'emendamento 7.17, il quale preannuncia il voto favorevole della propria parte politica esprimendo particolare soddisfazione per il raggiungimento di una soluzione legislativa su una questione annosa, che in precedenza, rispetto ad una formulazione già approvata dal Parlamento, aveva suscitato polemiche di forte stampo anticlericale. Si tratta di una norma interpretativa resa necessaria dopo una pronuncia della Cassazione che dava un'interpretazione restrittiva di quanto previsto dal decreto legislativo n. 504 del 1992. E' importante sottolineare che il legislatore ha previsto degli elementi oggettivi ben precisi per disciplinare l'esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati direttamente alle attività assistenziali e di solidarietà. Attesa la considerazione che gli enti ecclesiastici non sono enti commerciali, è bene tener conto delle attività da esse svolte e cioè assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive etc. L'emendamento quindi consente di fare chiarezza sull'applicazione della norma di esenzione e non crea alcuna disparità di carattere religioso.
Il senatore GIRFATTI (FI), a titolo personale, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento.
Il senatore MALAN (FI) preannuncia a nome del Gruppo di Forza Italia il voto favorevole sull'emendamento 7.16, sottolineando come la formulazione dell'emendamento in votazione elimini il rischio di qualsivoglia indebita applicazione dell'esenzione.
Il senatore SALERNO (AN) preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.
Il senatore VANZO (LP) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.
Il PRESIDENTE-relatore ritiene particolarmente rilevante l'emendamento in votazione, la cui formulazione consente di superare le polemiche e le divisioni sorte nei mesi scorsi circa la applicabilità dell'esenzione ICI agli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici. Si tratta di un intervento a carattere interpretativo che non crea più alcuna divisione e consente l'applicazione dell'agevolazione fiscale agli enti non commerciali e, in particolare, a quelle associazioni e organizzazioni che si richiamano a valori religiosi e etici differenti. Il superamento di divisioni su questioni di tipo religioso, pur in un contesto tecnico come quello dell'agevolazione fiscale, rappresenta comunque un risultato di grande rilievo.
Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 7.16 e 7.17 sono approvati.
Il PRESIDENTE-relatore dichiara quindi inammissibile, in conseguenza del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.0.3.
Si passa quindi al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.
Dopo la dichiarazione di voto favorevole a nome delle rispettive parti politiche dei senatori GIRFATTI (FI), SALERNO (AN) e VANZO (LP) interviene il senatore EUFEMI (UDC) il quale, pur ribadendo le obiezioni manifestate nel corso del dibattito con qualche perplessità preannuncia il voto favorevole.
La Commissione dà quindi mandato al relatore Pedrizzi a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3617, di conversione del decreto-legge 20 settembre 2005, n. 203, unitamente alle modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo ad apportare alle modifiche approvate le correzioni di carattere formale e di coordinamento eventualmente necessarie e, nello stesso tempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore 18,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3617
al testo del decreto-legge
Art. 7.
7.0.12 (Testo 2)
Salerno
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Rappresentanza presso gli uffici dell’amministrazione)
1. All’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell’elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545"».
Art. 8.
8.1
Il Relatore
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «aziende» con la seguente: «imprese» e dopo le parole: «trattamento di fine rapporto», inserire la seguente: «(TFR)».
Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «anche il ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43» con le seguenti: «il ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni».
8.100
Il Relatore
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «copre l’intero ammontare» con le seguenti: «copre fino all’intero ammontare».
8.2
Il Relatore
Al comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: «attività produttive» è aggiunto il seguente periodo: «, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) e b) della legge n. 662 del 1996 e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto-legge».
8.3
Eufemi
All’articolo 8 comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: «attività produttive» aggiungere il seguente: «, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all’art. 2, comma 100, lettere a) e b) della legge n. 662 del 1996 e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto-legge».
8.4
Moro
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al lavoratore che non si avvale o non possa avvalersi di quanto stabilito dall’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente l’incentivo al posticipo del pensionamento, e che abbia già maturato un’anzianità contributiva pari o superiore al limite massimo di 40 anni, può esercitare il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 2007.
3-ter. In tal caso viene riconosciuta un’ulteriore anzianità contributiva pari ad un’aliquota dell’1 per cento per ogni anno di contribuzione superiore a 40».
Art. 9.
9.1
Il Relatore
Al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,», inserire le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,».
Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: «della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo» con le seguenti: «dell’area della dirigenza medico-veterinaria, dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo».
9.2
Turci, Di Girolamo, Pasquini, Brunale, Bonavita
Al comma 2, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2006».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
9.3
Cantoni
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Dopo il comma 5 dell’art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è inserito il seguente:
"5-bis. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 5 sono affette da nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice e non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere"».
9.4
Tomassini
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali volte alla prevenzione oncologica, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata a procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale, con oneri finanziari a carico dello stesso Ente. Alla determinazione ed alla ripartizione della dotazione organica si provvede secondo le disposizioni e le modalità previste dall’ordinamento dell’Ente.».
9.0.1
Vitali
Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
1. In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, relativi ai rimborsi e ai recuperi, anche mediante iscrizione a ruolo, delle tasse dovute per l’anno 2002 e dei relativi interessi e sanzioni, per effetto dell’iscrizione dei veicoli nei pubblici registri, sono differiti al 31 dicembre 2006.».
Art. 10.
10.1
Salerno
Sostituire l’articolo 10 con il seguente:
«Art. 10. - (Trasferimento all’I.N.P.S di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari) – 1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.
1-bis. A decorrere dal i gennaio 2007 il procedimento amministrativo per la concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili è attribuito all’INPS.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell’economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all’I.N.P.S.
4. 6-bis. Il comma 3 dell’art. 42 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato. La domanda giudiziale non è proponibile se non quando sia esaurito il procedimento per la composizione in sede amministrativa previsto dalla normativa in materia di prestazioni assistenziali gestite dall’I.N.P.S.
5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall’I.N.P.S.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all’I.N.P.S. presso le strutture territoriali dell’Ente secondo le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 326. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S. è rappresentato dai propri avvocati.
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.».
10.2
Sodano Calogero, Cozzolino,
Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
«1. L’articolo 42, comma 1, del decreto legge 30 settembre n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
"1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, nonché le sentenze ed ogni provvedimento ed atto resi in detti giudizi sono notificati al Ministero dell’economia e delle finanze. La notifica è effettuata presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma il Ministero dell’economia e delle finanze è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile ed è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste, in qualità di consulente tecnico di parte, un componente delle commissioni mediche di verifica indicato dal direttore della competente direzione provinciale su richiesta scritta, formulata a pena di nullità, dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice".
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali a dei Servizi del Tesoro accede alle banche dati del casellario generale delle pensioni dell’I.N.P.S. ai fini degli accertamenti reddituali e sanitari nei confronti degli invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento sono adottate le necessarie procedure da parte del Ministero stesso e dell’I.N.P.S.
3. Le Regioni e le Province trasmettono entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma, al Ministero dell’economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, gli elenchi dei disabili iscritti nelle liste di collocamento mirato, a norma della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini della verifica della sussistenza, allo stato attuale delle condizioni di disabilità. I predetti Enti provvedono ad aggiornare gli elenchi stessi entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno. Qualora il disabile compreso nei suddetti elenchi sia stato avviato al lavoro, la verifica viene effettuata anche con riferimento alla sussistenza dei requisiti all’atto dell’inserimento lavorativo.
4. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per continuare a fruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo il Ministero dell’economia e delle finanze-Direzione Centrate degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro provvede alla revoca dei relativi benefici nell’ipotesi di irreperibilità a seguito di convocazione a visita. Il provvedimento di revoca è adottato decorsi sei mesi dalla data di emissione della disposizione di sospensione dei pagamenti ed ha effetto dalla data di sospensione stessa.
5. lI Ministero dell’economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, attraverso i collegi sanitari istituiti presso gli Uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, effettua le visite mediche di verifica sulla sussistenza dei prescritti requisiti sanitari nei confronti dei cittadini italiani domiciliati all’estero titolari di provvidenze economiche di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo ed impossibilitati a recarsi presso le Commissioni mediche di verifica di residenza. Sulla base degli accertamenti e degli elementi valutati a fini diagnostici da parte dei predetti collegi sanitari istituiti all’estero, i sanitari incaricati componenti la Commissione medica di verifica competente per territorio emettono il proprio definitivo giudizio medico-legale».
Sopprimere il comma 6.
10.3
Salerno, Kappler, Balboni
Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
«1. L’art. 42, comma 1, del decreto legge 30 settembre n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituito dal seguente:
"Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, nonché le sentenze ed ogni provvedimento ed atto resi in detti giudizi sono notificati al Ministero dell’economia e delle finanze, La notifica è effettuata presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma il Ministero dell’economia e delle finanze è liticonsorte necessario ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile ed è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste, in qualità di consulente tecnico di parte, un componente delle commissioni mediche di verifica indicato dal direttore della competente direzione provinciale su richiesta scritta, formulata a pena di nullità, dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice."
2. lI Ministero dell’economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro accede alle banche dati del casellario generale delle pensioni dell’INPS ai fini degli accertamenti reddituali e sanitari nei confronti degli invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento sono adottate le necessarie procedure da parte del Ministero stesso e dell’INPS.
3. Le Regioni e le Province trasmettono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma, al Ministero dell’economia e finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del tesoro, gli elenchi dei disabili iscritti nelle liste di collocamento mirato, a norma della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini della verifica della sussistenza, allo stato attuale, delle condizioni di disabilità. I predetti Enti provvedono ad aggiornare gli elenchi stessi entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno. Qualora il disabile compreso nei suddetti elenchi sia stato avviato al lavoro, la verifica viene effettuata anche con riferimento alla sussistenza dei requisiti all’atto dell’inserimento lavorativo.
4. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per continuare a fruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo il Ministero dell’economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro provvede alla revoca dei relativi benefici nell’ipotesi di irreperibilità a seguito di convocazione a visita. Il provvedimento di revoca è adottato decorsi sei mesi dalla data di emissione della disposizione di sospensione dei pagamenti ed ha effetto dalla data di sospensione stessa.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, attraverso i collegi sanitari istituiti presso gli Uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, effettua le visite mediche di verifica sulla sussistenza dei prescritti requisiti sanitari nei confronti dei cittadini italiani domiciliati all’estero titolari di provvidenze economiche di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo ed impossibilitati a recarsi presso le Commissioni mediche di verifica di residenza. Sulla base degli accertamenti e degli elementi valutati a fini diagnostici da parte dei predetti collegi sanitari istituiti all’estero, i sanitari incaricati componenti la Commissione medica di verifica competente per territorio emettono il proprio definitivo giudizio medico-legale».
10.4
Salerno
Al comma 1, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione delle attività di verifica di cui al D.M. 293/89 e successive modifiche ed integrazioni».
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. La competenza in materia di contenzioso avverso i decreti di revoca emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze a seguito delle verifiche disposte ai sensi del D.M. 293/89, e successive modifiche ed integrazioni, rimane dello stesso Ministero. La difesa in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto legge n. 269 del 2003, da propri funzionari. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di revoca dei benefici collegati a invalidità civile, cecità civile, sordomutismo handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali delle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma la Direzione Provinciale dei Servizi Vari è liteconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca emanato in sede amministrativa. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico si applicano le stesse disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».
10.5
Il Relatore
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle verifiche straordinarie e delle verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze, di cui all’articolo 42, rispettivamente comma 4 e comma 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Relativamente alle controversie sorte in connessione con l’esercizio delle attività di verifica straordinaria e di verifica sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze di cui al comma 1 del presente articolo, continua ad applicarsi l’articolo 42 dei citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».
10.6
Il Relatore
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti».
10.7
Eufemi
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti».
10.8
Barelli
Al comma 1, infine aggiungere il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti».
10.9
Danzi, Eufemi, Cherchi
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Il comma 11 dell’articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, è abrogato.
10.10
Salerno, Kappler, Balboni
Sopprimere il comma 6.
10.11
Il Relatore
Al comma 6, nel terzo periodo, sostituire la parola: «liteconsorte» con la seguente: «litisconsorte».
Al comma 7, sostituire la parola: «comunitarie» con la seguente: «comunitari».
10.12
Murineddu, Piatti, Basso, Vicini, Flammia
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
10.13 (Testo 2)
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente all’articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
10.13
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente all’articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura dell’85 per cento».
10.14
Azzollini, Greco
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente all’articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «0,40 per cento» con le seguenti: «0,385 per cento».
10.15
Eufemi
Sopprimere il comma 7.
10.16
Salerno
Sopprimere il comma 7.
10.17
Specchia, Bongiorno, Tofani, Curto, Salerno, Bonatesta, Zappacosta, Bevilacqua, Meduri, Battaglia Antonio, Cozzolino, De Masi, Bucciero, Semeraro, Tatò
Sopprimere il comma 7.
10.18
Cutrufo
Sopprimere il comma 7.
10.19
Cantoni
Sopprimere il comma 7.
10.20
Il Relatore
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Gli importi delle sanzioni amministrative collegate alla violazione delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenziale e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono quintuplicati. La previsione di cui al periodo precedente non trova applicazione con riferimento alla sanzione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.».
10.21
Cantoni
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Gli importi delle sanzioni amministrative collegate alla violazione delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenziale e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono quintuplicati. La previsione di cui al periodo precedente non trova applicazione con riferimento alla sanzione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73».
10.22
Salerno
Al comma 7, premettere le seguenti parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2008».
10.23
Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia
Al comma 7, dopo le parole: «di tutti i settori» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle imprese del settore agricolo».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
10.24 (Testo 2)
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 7 dopo le parole: «di tutti i settori» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione del settore agricolo,».
Conseguentemente all’articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti «nella misura del 50 per cento».
10.24
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 7 dopo le parole: «di tutti i settori» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione del settore agricolo,».
Conseguentemente all’articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti «nella misura dell’85 per cento».
10.25
Cantoni
Al comma 7, dopo le parole: «di tutti i settori», inserire le seguenti: «, ad esclusione di quelle agricole,».
10.26
Cantoni
Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la disposizione del presente comma non si applica alle imprese del settore agricolo».
10.27 (Testo 2)
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Per le imprese del settore agricolo l’obbligo di cui al comma 7 decorre dal 1º gennaio 2008. Entro il 31 marzo 2006 il Ministro del lavoro, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, definisce termini e modalità per consentire la regolarizzazione delle posizioni contributive pendenti nel settore agricolo».
Conseguentemente all’articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
10.27
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Per le imprese del settore agricolo l’obbligo di cui al comma 7 decorre dal 1º gennaio 2008. Entro il 31 marzo 2006 il Ministro del lavoro, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, definisce termini e modalità per consentire la regolarizzazione delle posizioni contributive pendenti nel settore agricolo».
Conseguentemente all’articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura dell’85 per cento».
10.28
Righetti, Filippelli
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. L’indennità speciale istituita dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1º gennaio 2006 e in euro 200,00 a decorrere dal 1º gennaio 2007».
Conseguentemente all’articolo 12, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) agli oneri di cui al comma 7-bis dell’articolo 10, pari a 14.184.000 di euro per il 2006 e a 27.800.000 per il 2007 si provvede aumentando le aliquote di base, di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, dello 0,18 per cento dal 1º gennaio 2006 e a decorrere dal 1º gennaio 2007 dello 0,35 per cento».
10.29
Eufemi
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al comma 8, dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole: "2004 le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane, nonché di quelle" sono sostituite dalle seguenti: "2006 le domande di iscrizione e annotazione nel Registro delle Imprese e nel REA presentate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle". Al secondo periodo, le parole: "A tal fine le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura integrano" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro delle Attività produttive è integrata". Dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale nazionale delle imprese "www.impresa.gov.it’". Al quinto periodo la parola: "2004" è sostituita dalla seguente: "2006". Al sesto periodo le parole: "Entro l’anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Entro l’anno 2007" e alla fine le parole: "1º gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2006"».
10.30
Grillotti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore"».
10.0.1
Eufemi
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. L’articolo 14-septies, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si interpreta nel senso che, per il diritto alla pensione di inabilità in favore degli invalidi civili totali, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, si considera il reddito personale dell’interessato, calcolato agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare del quale l’invalido fa parte.
2. In aggiunta ai membri indicati nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997 n. 366, fanno parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale anche i Presidenti nazionali dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti. I comitati regionali e provinciali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sono integrati, per le funzioni riguardanti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti, da un membro dei rispettivi comitati provinciali delle Associazioni indicate nell’articolo 1».
10.0.2
Barelli
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. L’articolo 14-septies, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si interpreta nel senso che, per il diritto alla pensione di inabilità in favore degli invalidi civili totali, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, si considera il reddito personale dell’interessato, calcolato agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare del quale l’invalido fa parte.
2. In aggiunta ai membri indicati nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997 n. 366, fanno parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale anche i Presidenti nazionali dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti. I comitati regionali e provinciali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sono integrati, per le funzioni riguardanti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti, da un membro dei rispettivi comitati provinciali delle Associazioni indicate nell’articolo 1».
10.0.3
Crinò
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti)
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. I versamenti dovuti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera f) dalle agenzie di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono essere effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre"».
Art. 11.
11.100
Il Relatore
Al comma 1, dopo le parole: «160 milioni di euro» inserire la seguente: «annui».
11.200
Il Relatore
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all’articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
11.300
Il Relatore
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all’adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
Art. 11.
11.0.1
Ciccanti, Eufemi, Cherchi
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
All’articolo 75 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La commissione tributaria centrale cessa dalle sue funzioni. La competenza in ordine alle controversie di cui al comma 1 viene devoluta a sezioni speciali istituite presso le commissioni tributarie regionali.
1-ter. Ogni sezione speciale è composta da un presidente e quattro membri scelti tra i giudici delle commissioni tributarie aventi anzianità nella funzione non inferiore a 8 anni.
1-quater. Le funzioni di presidente di ogni sezione vengono assunte dal giudice avente maggiore anzianità nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le vigenti commissioni tributarie e, a parità di anzianità di servizio, secondo la maggiore età.
1-quinquies. I giudici già membri della commissione tributaria centrale possono chiedere di essere nominati nelle sezioni speciali con diritto di precedenza.
1-sexies. Il numero delle sezioni speciali, non inferiore a tre e non superiore a dieci per ciascuna commissione regionale, è fissato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il consiglio di P.G.T.
1-septies. Ciascuna sezione giuridica con l’intervento del presidente e di due membri, in caso d’impedimento del presidente, questi viene sostituito dal giudice più anziano in base ai criteri di cui al comma 1-quater.
1-octies. Il presidente della sezione ha funzioni analoghe a quelle proprie del presidente di sezione delle commissioni tributarie ordinarie. Il presidente di sezione più anziano assume le funzioni di presidente unico delle sezioni speciali con funzioni analoghe a quelle dei presidenti delle commissioni tributarie"».
11.0.2
Dato
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifica dei soggetti destinatari di forme pensionistiche complementari)
1. Le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 2, lettera 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni, si applicano anche agli iscritti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1 lettera b), sostituire le parole: «95 per cento» con le seguenti: «80 per cento».
11.0.3
Dato
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Perequazione automatica delle prestazioni)
1. Alle prestazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è applicato il meccanismo di perequazione automatica secondo quanto disposto dagli articoli 34, legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1 lettera b), sostituire le parole: «95 per cento» con le seguenti: «80 per cento».
11.0.4
Dato
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi)
1. Agli iscritti alla gestione di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso diverse gestioni, ai sensi dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184».
11.0.5
Dato
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Soggetti interessati)
1. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 sono abrogate le parole: "e non sono titolari di pensione diretta", e sono aggiunte le parole: "ancorché titolari di pensione"».
11.0.6
Vitali
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Provincie autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
11.0.7
Il Relatore
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Interventi in materia di programmazione dello sviluppoeconomico e sociale)
1. È autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l’anno 2004 e di euro 122 milioni per l’anno 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All’erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell’articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell’erogazione del finanziamento, l’ente beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a euro 100.000.000 per l’anno 2004 ed euro 122.000.000 per l’anno 2005 si provvede: quanto a euro 100.000.000 per l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; quanto a euro 122.000.000 per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005–2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a euro 5.000.000 l’accantonamento relativo a Ministero per i beni e le attività culturali:
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accorrenti variazioni di bilancio».
Art. 12.
12.0.1
Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Pedrini, Andreotti
Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite».
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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888a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 2005
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Presidenza del presidente PERA,
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Discussione congiunta dei disegni di legge:
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale)
(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,08)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3617, 3614 e 3613.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali sul bilancio e sulla legge finanziaria avranno luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
Le relazioni sui disegni di legge nn. 3613 e 3614 sono state già stampate e distribuite.
Il relatore, senatore Pedrizzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale sul disegno di legge n. 3617. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
PEDRIZZI, relatore sul disegno di legge n. 3617. Signor Presidente, onorevoli senatori, la discussione congiunta dei provvedimenti che compongono la manovra di bilancio per il 2006 mi offre l'opportunità di svolgere alcune brevi considerazioni generali sui contenuti della stessa manovra, prima di riferire sul provvedimento esaminato dalla Commissione finanze.
Dobbiamo riconoscere, in sincerità, che la posizione nella quale si era venuto a trovare il ministro Tremonti nel dover definire una complessa manovra a poche ore dalla scadenza della presentazione della finanziaria non era delle più facili ed invidiabili. Eppure, in queste difficili condizioni, il lavoro svolto appare decisamente positivo.
La manovra delineata nei vari provvedimenti che la compongono consente il rispetto degli impegni di risanamento dei conti pubblici assunti in sede comunitaria, individua spazi finanziari per alcuni selettivi ma rilevanti interventi a favore dello sviluppo economico, salvaguarda i livelli di spesa sociale rafforzando allo stesso tempo alcuni strumenti di sostegno del reddito familiare e dell'attività del settore no-profit. Le risorse non vengono ricercate in facili soluzioni di inasprimenti fiscali a pioggia, ma si dà corso ad un serio contenimento della dinamica di alcuni comparti di spesa pubblica, sia a livello centrale che di enti territoriali e, nello stesso tempo, ad un più incisivo contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale.
Molteplici sono gli interventi che vengono introdotti dalla manovra concernenti il sostegno al reddito e alle famiglie, alla solidarietà nonché allo sviluppo.
Per interventi a sostegno delle famiglie e della solidarietà vengono destinati 1.160 milioni di euro, in particolare alle famiglie più bisognose perché hanno al loro interno un portatore di handicap, per favorire la natalità o per realizzare la libertà di educazione auspicata almeno da mezzo secolo.
Viene introdotta poi la possibilità per i cittadini di destinare il 5 per mille dell'IRE a sostegno dell'attività del volontariato, della ricerca scientifica e sanitaria e delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente. Si tratta di assicurare meccanismi più certi di finanziamento in un settore essenziale della nostra società civile, attraverso il quale viene svolta un'encomiabile e capillare attività d'aiuto e di sostegno ai soggetti più deboli e in stato di disagio.
Sempre riferibile al campo della solidarietà è l'istituzione d'un Fondo volto ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno subito un ingiusto danno non altrimenti risarcito. Con formula decisamente innovativa il Fondo, operativo dal 2006, viene alimentato attraverso l'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti «dormienti» all'interno del sistema bancario e finanziario.
Quanto allo sviluppo dell'economia, significative sono le misure di riduzione dei contributi sociali tanto attese e richieste dalle imprese, e le nuove disposizioni sui distretti produttivi tese a favorire sul piano fiscale e finanziario tali aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento e di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale.
Viene istituito, inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, con l'intento di finanziare i progetti elaborati dal Consiglio europeo nell'ambito della Strategia di Lisbona. Le erogazioni operate dal fondo, individuate per l'anno 2006 con una copertura massima di 3.000 milioni di euro, sono legate ai maggiori introiti derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato.
Non mancano, infine, misure che, pur nella loro ridotta rilevanza sotto un profilo puramente finanziario, assumono un significativo valore sul piano etico-politico, soprattutto per la parte di Alleanza Nazionale che le aveva più volte caldeggiate. Si tratta dei limiti che vengono posti ai meccanismi di esenzione per le plusvalenze azionarie, che numerose e fondate critiche avevano suscitato in occasione di recenti e note operazioni effettuate sui mercati finanziari; e, soprattutto, delle misure di contenimento dei costi della politica, tra le quali la riduzione delle indennità spettanti a coloro che rivestono cariche pubbliche elettive ad ogni livello: europeo, nazionale, regionale e locale.
Va ricordato che l'ultimo incisivo intervento in questa materia, con l'eliminazione di una serie di franchigie d'imposta, risale proprio al I Governo Berlusconi, nel 1994, e sempre con il ministro Tremonti, a dimostrazione della sensibilità costantemente dimostrata dallo schieramento di centro-destra su tematiche che coinvolgono la credibilità del personale politico verso gli elettori. Non meno significativo appare il fatto che l'intervento di riduzione delle indennità, anche nella misura proposta, coincida con quello da tempo auspicato, con passione e determinazione, dall'onorevole Poli Bortone, sindaco di Lecce.
La manovra di bilancio, dunque, è responsabile, rigorosa, non elettorale e attenta a tener fede agli impegni assunti, sia dal Governo che dalla maggioranza che lo sostiene, di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica. Del resto, le annunciate correzioni alla composizione delle voci di spesa e di entrata che il Governo ha presentato al bilancio, alla legge finanziaria e allo stesso decreto-legge n. 203 del 2005 sono la testimonianza più diretta e inconfutabile della volontà di varare una manovra rigorosa. Non colgono quindi nel segno quanti hanno accusato il Ministro dell'economia di non avere il controllo dell'andamento dei conti pubblici, quando è stato lo stesso Ministro a rivendicare giustamente la responsabilità di un'operazione di trasparenza e di veridicità sui conti pubblici.
Al rigoroso controllo delle voci di spesa e alla revisione delle stime di entrata - in particolare quelle relative alla dismissioni del patrimonio pubblico immobiliare, per le quali la Relazione previsionale e programmatica aveva stimato un'entrata di 6 miliardi di euro per l'anno 2006 ed oggi invece cifra solamente un miliardo - si accompagna la volontà di indirizzare una parte cospicua delle risorse finanziarie al sostegno delle famiglie, con opzioni che la maggioranza ha valutato con attenzione, anche alla luce degli orientamenti espressi da tutte le associazioni delle famiglie italiane e ponendosi altresì in un atteggiamento di attento, ma laico ed autonomo ascolto delle recenti sollecitazioni del Santo Padre su questi temi.
Come è noto, una parte significativa della manovra sul lato delle entrate è costituita dal decreto-legge n. 203, nonché dalle disposizioni recate dal decreto-legge n. 211 del 2005 (attualmente all'esame della Camera), relative alla modifica della tassa sulle grandi reti di trasmissione di energia e gas e alla modifica della disciplina di vendita dei beni immobiliari pubblici. Completano poi il quadro le annunciate modifiche al decreto-legge in esame, con la previsione di una più stringente disciplina della deducibilità delle minusvalenze, una più rigorosa disciplina degli ammortamenti per beni strumentali e di operazioni di leasing.
La Commissione finanze e tesoro ha concluso l'iter in sede referente del disegno di legge n. 3617, apportando modifiche migliorative del testo ed inserendo alcune disposizioni di rilievo sia sul fronte della lotta all'evasione fiscale e alla contraffazione, sia sul fronte del sostegno allo sviluppo. Il provvedimento in oggetto si propone di intervenire con misure urgenti particolarmente significative al fine di potenziare l'attività di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzare il sistema della riscossione, nonché con altre misure relative all'attività d'impresa.
Una prima notazione di carattere generale riguarda il giudizio complessivo sul decreto-legge in esame che appare adeguato e coerente rispetto agli obiettivi finanziari e di gettito.
Dalle audizioni svolte dalla Commissione finanze e tesoro è emerso con chiarezza che la macchina amministrativa (Agenzia delle entrate, Dogane e Guardia di finanza) è in massima parte in grado di compiere gli accertamenti aggiuntivi e il recupero a tassazione di imponibile, volti a consentire le maggiori entrate previste. Non si tratta quindi di stime aleatorie, ma di una precisa valutazione di processi amministrativi che hanno del resto già dato buoni risultati nei mesi scorsi. Ricordo a tal proposito le indicazioni della Guardia di finanzia sui cosiddetti evasori totali ovvero l'incremento di produttività delle Entrate con l'immissione in ruolo di personale altamente qualificato.
Per quanto riguarda le entrate erariali in genere, ritengo che l'incidenza dei condoni fiscali sull'andamento del gettito, come chiarito dallo stesso ministro Tremonti e come sottolineato dalla Guardia di finanza, non abbia assunto il carattere negativo attribuito dall'opposizione. Semmai, va sottolineato il ricorso massiccio dei contribuenti a tali strumenti.
Da un lato, seppure in maniera straordinaria e non strutturale, sono stati raggiunti gli obiettivi di gettito, dall'altro occorre interrogarsi sul fatto che per gli anni di imposta 1997-2002 molti contribuenti hanno massicciamente utilizzato meccanismi di sanatoria. Questo certamente vuol dire che anche prima della presente legislatura - anzi soprattutto prima - i volumi di imponibile evaso e di imposte non pagate erano senz'altro notevoli.
Relativamente all'obiettivo di rafforzare la lotta all'evasione fiscale, la Commissione non ha modificato l'impianto del provvedimento d'urgenza, né ha apportato modifiche sostanziali che ne affievoliscano la portata. Viceversa, le novità introdotte rendono più incisive tutte le norme. Anche a tale proposito, non sono condivisibili le osservazioni di quanti parlano di una svolta tardiva nella politica tributaria. Le misure volte a favorire l'emersione del lavoro irregolare - ricorderò che questo fu uno dei primi provvedimenti, che facevano parte del pacchetto dei cento giorni, dell'attuale Governo e del ministro Tremonti - ovvero quelle per la rimodulazione degli studi di settore adottate negli anni passati andavano nella stessa direzione di far emergere imponibile non dichiarato.
Signor Presidente,passo ora molto succintamente a descrivere il contenuto dei singoli articoli, lasciando poi agli atti una dettagliata relazione sulle modifiche, con gli emendamenti approvati in Commissione, apportate dalla Commissione finanze e tesoro. Ciò anche allo scopo di non tediare codesta Presidenza e i colleghi.
Per quanto riguarda l'articolo 1 e il coinvolgimento dei Comuni nell'attività accertativa, ritengo che l'obiettivo di puntare sull'ente locale per costruire banche dati e flussi informativi su attività economiche ed elementi reddituali più legati al territorio costituiscano un punto di forza del provvedimento e la Commissione lo ha reso più aderente alla disciplina tributaria.
L'articolo 1 del decreto-legge, infatti, attribuisce ai Comuni una quota dei proventi derivanti dalle attività di lotta all'evasione fiscale, conferendo ad essi il 30 per cento delle somme riscosse quale partecipazione all'accertamento fiscale e prevedendo altresì assunzioni di personale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate, ai fini indicati di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa nonché le attività connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.
Non vanno sottovalutati quindi gli impegni ad assumere di nuovo personale, soprattutto per lo sforzo selettivo di concentrare le risorse, laddove la maggiore efficienza e produttività della pubblica amministrazione si risolve in una maggiore efficacia alla lotta all'evasione fiscale.
In tema di lotta alla contraffazione dei prodotti la Commissione - su questo emendamento mi voglio soffermare in particolare alla luce dalla sua importanza - ha introdotto una norma che stabilisce una soglia minima di 100 euro per la sanzione amministrativa prevista in caso di acquisto di prodotti contraffatti. Ha tuttavia previsto che nel caso in cui l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale (l'importatore che fa arrivare al porto di Gioia Tauro, di Napoli o di Livorno alcune decine di container con pullover e cachemire dalla Cina) la sanzione debba essere adeguata a questo tipo di operazione commerciale e quindi non rapportata all'utilizzatore, all'acquirente finale (la signora che sulla spiaggia acquista la borsetta con la griffe Fendi, e così via).
Abbiamo allora stabilito che, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale, la sanzione sia compresa fra 20.000 e un milione di euro. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 45 del 2005 laddove applicate da organi della Polizia locale, sono ripartite in parti uguali tra lo Stato e l'ente locale competente. Continuiamo, cioè, nella filosofia di rendere corresponsabili gli enti locali nella lotta all'evasione.
L'articolo 3 del decreto‑legge interviene poi riformando completamente il sistema nazionale di riscossione dei tributi tramite la soppressione del sistema di affidamento in concessione e l'attribuzione del servizio ad una società di nuova costituzione, che si chiamerà Riscossione Spa e che comunque sarà a maggioranza pubblica.
Il dato essenziale dal quale è partito il Governo, e sul quale abbiamo svolto un'approfondita riflessione in Commissione, è la percentuale risibile di incassi fino ad oggi realizzati; per quanto riguarda le somme iscritte al ruolo siamo al 3 per cento, una cifra che non può non chiamare in causa anche l'opposizione, per trovare una soluzione condivisa su un comparto strategico dell'amministrazione fiscale.
In sostanza, per questo articolo, le modifiche approvate da un lato specificano meglio alcuni passaggi dal periodo transitorio (sistema concessorio ai privati) al sistema statale, dall'altro fugano ogni dubbio sulla portata della riforma per quanto riguarda i livelli occupazionali, offrendo ampie garanzie ai lavoratori interessati. Del resto tutte le audizioni hanno confermato il favore dei soggetti interessati a questa operazione.
Si tratta, quindi, di un cambiamento radicale, che garantirà certamente maggior controllo ed efficienza sulle procedure di riscossione, con positivi riflessi in termini di entrate erariali e locali.
L'articolo 5 apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle plusvalenze finanziarie delle società derivanti dalla cessione di partecipazioni, la cosiddetta partecipation exemption. Mi soffermerò su questo articolo qualche minuto in più. Esso interviene sul comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, prevedendo anzitutto che l'esenzione per le plusvalenze si applichi limitatamente al 95 per cento delle stesse e non più alla loro totalità. In altri termini ciò significa che per effetto della modifica apportata la plusvalenza concorre alla formazione del reddito per il 5 per cento.
Altra modifica concerne poi l'allungamento da dodici a diciotto mesi del periodo minimo di possesso ininterrotto della partecipazione affinché sia applicabile il regime della participation exemption alle plusvalenze realizzate. Questo è il testo del decreto-legge. La Commissione ha portato tale percentuale al 91 per cento per il 2006 e all'85 per cento per il 2007.
Si tratta di norme che trovano anche una corrispondenza con quanto previsto dalla legge finanziaria. Il legislatore italiano, in linea con quanto previsto da altri Paesi europei, ha individuato nella forma del trattamento differenziato delle plusvalenze derivanti da operazioni meramente speculative lo strumento per porre un freno ad operazioni di borsa non giustificate da motivazioni economiche o industriali.
Solo l'Austria prevede un periodo minimo di detenzione più ampio dei diciotto mesi (due anni) mentre in alcuni Paesi viene anche prevista una percentuale minima di partecipazione al capitale sociale; in pratica, l'esenzione è consentita solamente se si possiede una quota di capitale sociale di altra società. Si va da percentuali del 20 per cento della Svizzera al 5 per cento di Spagna e Olanda. Sia il decreto-legge che la Commissione non hanno richiesto tale requisito per consentire l'esenzione.
Ricordo che la Commissione ha reso la norma più incisiva - come ho già detto prima - riducendo la percentuale di esenzione al 91 per cento per l'anno d'imposta 2006 e all'84 per cento (preciso che non si tratta dell'85) a partire dall'anno d'imposta 2007. Inoltre, avevo proposto anche l'introduzione per l'ordinamento italiano di un limite di possesso azionario del 2 per cento come requisito aggiuntivo per poter fruire dell'esenzione, anche in considerazione della citata disciplina vigente in altri Paesi europei.
Abbiamo pensato, maggioranza e opposizione, soprattutto con l'ausilio del Governo, che ringrazio per la collaborazione prestata in Commissione, che il break even, il punto di equilibrio, fosse quello di stabilire il 91 per cento e l'84 per cento oltre che i diciotto mesi di detenzione della quota, eliminando quindi la quantità di quota posseduta.
Alcuni commentatori hanno criticato il disallineamento delle disposizioni in parola rispetto al trattamento fiscale degli interessi passivi. Ritengo invece che il segnale dato dal legislatore con la modifica sulle plusvalenze assuma un valore politico ed etico di gran lunga più rilevante rispetto ad altre considerazioni di tipo strettamente tecnico. Del resto, l'opposizione ci ha sempre richiamati all'eticità e alla moralizzazione del settore. Ci sembra di muoverci in quella direzione e su questo argomento in particolare dovremmo trovare un'intesa e, quindi, anche un voto più o meno unanime.
L'articolo 6 interviene, in particolare con il comma 1, sulla disciplina della base imponibile IRAP dettata per le imprese di assicurazione. Per effetto di tale disposizione divengono indeducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le svalutazioni, le riprese di valore e gli accantonamenti; una previsione analoga concernente le banche e altre società ed enti finanziari era stata recentemente disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168.
L'articolo 7 interviene in materia di tassazione degli immobili posseduti dalle società, diversi dai beni strumentali, per l'esercizio dell'impresa. Richiamo su questo tema il Governo ad una riflessione per individuare una soluzione in modo da non rendere più gravosi gli affitti, in particolare nelle grandi città.
Per quanto riguarda la restante parte del decreto-legge, l'articolo 8 interviene in tema di compensazioni alle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari.
L'articolo 9 concerne il potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario (con riferimento alla tessera sanitaria). Tale articolo non ha subito modifiche in Commissione.
All'articolo 10 i commi da 1 a 6 disciplinano il trasferimento all'INPS di parte delle funzioni attualmente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, mentre il comma 7 chiede che, ai fini dell'accesso ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitari, le imprese presentino il documento unico di regolarità contributiva. Dovremmo svolgere una riflessione anche su questi aspetti.
L'articolo 11 reca al comma 1 uno stanziamento, pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, al fine di consentire l'attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004 relativa alla cosiddetta totalizzazione.
Ho concluso, signor Presidente; ringrazio per l'attenzione ed aggiungo che in sede di replica o di illustrazione degli emendamenti potremo soffermarci sulle singole modifiche apportate dalla Commissione finanze e tesoro. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Congratulazioni).
(omissis)
PRESIDENTE. Come stabilito, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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889a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 2005 (Pomeridiana) |
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Presidenza del presidente PERA,
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Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale)
(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 16,09)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3617, 3614 e 3613.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali sul bilancio e sulla legge finanziaria avranno luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana il relatore sul disegno di legge n. 3617 ha svolto la relazione orale e che i relatori di maggioranza e di minoranza sui disegni di legge nn. 3613 e 3614 hanno integrato le relazioni scritte.
Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.
È iscritto a parlare il senatore Curto. Ne ha facoltà.
CURTO (AN). Signor Presidente del Senato, signori del Governo, colleghi, prima ancora di addentrarmi tra le caratteristiche specifiche di questa legge finanziaria, mi sia permesso di esprimere alcune valutazioni, a mio personale avviso, irrinunciabili, utili e necessarie per un giudizio appropriato sul provvedimento in esame. Sono, lo ripeto, valutazioni di metodo che però, in quanto tali, rappresentano e riflettono lo stile e la serietà di questo Governo.
Nelle ultime settimane sia autorevoli commentatori politici che prestigiosi osservatori delle cose economiche avevano previsto una finanziaria condizionata dal cosiddetto ciclo elettorale. Non scopro nulla di particolare, infatti, se ricordo che nel corso degli anni tutti i Governi in carica, nessuno escluso, alla vigilia delle elezioni politiche, hanno dato vita a leggi finanziarie capaci di raggiungere, purtroppo contestualmente, due risultati che, se già individualmente e singolarmente potevano apparire certamente negativi, messi insieme ed accoppiati non potevano che essere devastanti: la creazione di false illusioni in alcuni particolari settori della vita sociale, da un lato, e la dilapidazione di cospicue risorse finanziarie, dall'altro.
In questo caso, nulla di tutto ciò, e lo testimonia molto autorevolmente il Fondo monetario internazionale, che ha definito responsabile la manovra finanziaria per il 2007, aggiungendo che la condotta politica sarà un fattore chiave del rilancio, con palese riferimento alla saggia condotta adottata dal Governo in questo frangente. Pur tuttavia, siamo di fronte ad una legge finanziaria assolutamente non asfittica ed anzi capace d'ingenerare meccanismi virtuosi, utili al rilancio dell'economia italiana. Cercherò pertanto, sia pur sinteticamente, di rappresentarne i punti essenziali, cercando di coglierne gli aspetti a più alto impatto sul sistema Italia.
Comincerò quindi dalla struttura della legge finanziaria che, come ha ribadito il ministro Tremonti in Commissione bilancio, si sviluppa sostanzialmente in tre fasi. La prima, quella cosiddetta ordinaria, fa riferimento esplicito agli indirizzi del Documento di programmazione economico‑finanziaria. (Brusìo in Aula).
PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, c'è un capannello d'illustri senatori presso i banchi di Alleanza Nazionale. I suoi colleghi non sono rispettosi con lei, senatore Curto.
CURTO (AN). Grazie, signor Presidente.
La seconda fase è correttiva degli andamenti dei conti pubblici dell'anno 2005 e la terza, di fatto, è modificativa del tendenziale. Tralascio le prime due fasi, sulle quali potrà esserci un adeguato dibattito politico anche dopo l'approvazione della legge finanziaria medesima per concentrare l'attenzione sulla terza fase, quella che altri Governi avrebbero potuto ignorare e che invece questo Governo ha ritenuto di sottoporre all'attenzione del Parlamento.
Il Governo ha corretto la previsione che cifrava in 6 miliardi di euro il realizzo di partite derivanti da dismissioni immobiliari, l'ha portata ad un solo miliardo, cifra ritenuta estremamente prudenziale dal Fondo monetario internazionale, e ha coperto i restanti cinque miliardi attraverso il ricorso ad una forma di prelievo operato sulla Banca d'Italia, attraverso una politica di contrasto alla vastissima area interessata dall'elusione e infine attraverso una riduzione dei trasferimenti per un miliardo e mezzo di euro. Su questo tema, cari colleghi, vorrei aprire un dibattito politico.
La riduzione dei trasferimenti determina, di norma, decise reazioni da parte degli enti locali: Sindaci, Presidenti di Provincia, Comunità montane insorgono per denunciare la malvagità dello Stato e dei Governi, rei di sottrarre loro delle risorse. Nessuno fra questi, però, né Sindaci, né Presidenti di Provincia, né responsabili di comunità montane, si è mai impegnato a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per tagliare le spese superflue, razionalizzare gli interventi, bonificare le strutture dirigenziali, alle quali la cosiddetta legge Bassanini - lo dico con il massimo rispetto e la massima considerazione per l'ex ministro Bassanini - ha conferito un enorme potere discrezionale che, se all'inizio è stato di natura semplicemente gestionale, è diventato sempre più, nelle fasi successive, di natura politica, anche a causa probabilmente dello scarso conio d'un ceto politico improvvisato e per niente professionalizzato.
Nessuno fra questi che sia capace di dimostrare l'inattendibilità delle cifre riguardanti l'elusione e l'evasione delle imposte locali, situazione consentita non solo dalla mancanza di idonea organizzazione interna, ma anche a causa di una sorta di atavica indifferenza al problema.
Non so se è il caso di riferire e di ricordare quello che è stato detto nei mesi scorsi e cioè che, se si aggiungesse la cifra odierna del sommerso in Italia al totale della cosiddetta economia legale, noi non avremmo assolutamente bisogno di fare attenzione a non sforare i cosiddetti parametri di Maastricht. Il problema reale è che il sommerso in Italia costituisce la vera palla al piede ed è l'unico settore all'interno del quale dobbiamo muoverci in maniera molto puntuale e precisa se vogliamo risolvere i problemi della finanza pubblica.
Quindi, tenuto presente questo fattore e tenuto presente che il sommerso si può combattere non soltanto da Roma ma partendo dalle autonomie locali, mi domando se vi sia scandalo a tagliare non i fondi relativi al soccorso, ma quelli che sono stati tagliati, elargitori di consulenze inutili e molte volte pilotate.
Mi chiedo se vi sia scandalo a tagliare non i fondi relativi alla sicurezza pubblica, ma quelli abnormemente utilizzati per le cosiddette auto blu, che non sono assolutamente diminuite e in qualche caso sono invece addirittura aumentate.
Mi chiedo se vi sia scandalo non a tagliare i fondi per i servizi sociali ma nel dare invece una netta sforbiciata a quelli che fanno riferimento a convegni inutili, mostre improbabili, pubblicità ingannevoli, rappresentanze indefinite, spese che soprattutto negli enti locali vengono fatte oltraggiando le ristrettezze all'interno delle quali si dibatte il popolo italiano, non sicuramente per colpa di questo Governo o a causa di una congiuntura economica che continua a persistere negativamente, ma anche a causa della situazione in cui questo Governo ha trovato le finanze pubbliche.
Non credo che vi sia scandalo. Semmai, lo scandalo è dato dal non valutare in tutta la loro portata le disposizioni contenute nel decreto-legge fiscale che è parte integrante della legge finanziaria, nella parte in cui conferisce ai Comuni titolo ad una quota di partecipazione dell'accertamento fiscale pari al trenta per cento delle somme riscosse a titolo definitivo in relazione ai tributi statali. È l'occasione per una maggiore responsabilizzazione dei Comuni, delle Province e delle stesse Comunità montane all'interno delle quali devono operarsi necessariamente alcuni risparmi di spesa che è sicuramente possibile realizzare.
Si potrebbe obiettare che si tratta di cifre aleatorie essendo già di per sé difficoltoso per l'Erario riuscire ad espungere qualcosa al contribuente. Obiezione sacrosanta alla quale se ne può però contrapporre un'altra non meno sostenibile, nel senso che fintanto che l'evasione contributiva fiscale e lo stesso sommerso non saranno contrastati dal basso, nessun risultato pregevole potrà essere conseguito e qualsiasi ipotesi di riequilibrio della finanza pubblica sarà semplicemente una pia illusione.
Non c'è dunque alcuno scandalo nei provvedimenti adottati dal Governo, semmai c'è da meravigliarsi perché, pur trovandoci alla vigilia di elezioni politiche di una valenza straordinaria, questo Governo non abbia fatto ricorso ai cosiddetti cicli elettorali.
Colleghi del centro-sinistra, questo Governo non ha manipolato i conti, li ha rispettati, non ha stravolto la struttura della legge finanziaria, l'ha mantenuta integra e non ha acceduto ad alcuna spesa pazza. In poche parole il Governo e la maggioranza attuali non hanno barato - sì, non abbiamo barato - come invece hanno fatto altri in un non lontano passato.
Questa è dunque una finanziaria sobria e nello stesso tempo - va detto con forza - una finanziaria ricca. Questa finanziaria è ricca perché molti sono i provvedimenti contenuti all'interno di questo decreto-legge. Si fa riferimento alla diminuzione strutturale del costo del lavoro attraverso un taglio di ben due miliardi di euro. Se sia poco o tanto non spetta a me dirlo.
So che certamente questa è la prima occasione in cui si è venuto incontro da parte del Governo alle aspettative delle tante imprese che oggi hanno difficoltà a confrontarsi sul campo della competitività in campo nazionale ed internazionale proprio a causa di un costo del lavoro estremamente elevato.
Intervenire, quindi, sul costo del lavoro attraverso un taglio consistente rappresenta un fatto importante ed indicativo del quale non si può non tener conto in modo particolare e se a ciò, che rappresenta sicuramente un'inversione di tendenza in un settore strategico per la nostra competitività, aggiungiamo la predisposizione da parte dell'INAIL a rendere ancora più sopportabile la contribuzione nell'ambito dell'istituto e se teniamo presente che per la prima volta dopo cinquant'anni i bilanci dell'INPS hanno presentato un parametro molto favorevole, veramente si conferma quest'inversione di tendenza della quale probabilmente non si intende tener conto.
Si tratta comunque di fatti assolutamente straordinari, di grande rilievo, che probabilmente spetta alla maggioranza portare fuori con una migliore e più forte comunicazione, dimostrando maggiore capacità, decisione e credibilità. Fino ad oggi alcuni flash che potevano essere intercettati favorevolmente dall'opinione pubblica non sono stati trasmessi con opportuna efficacia.
Ma vedete, nel momento in cui due istituti previdenziali importanti come l'INAIL e l'INPS finalmente riescono ad invertire la rotta, questa maggioranza ha il dovere, oltre che il diritto, di rappresentarlo con forza alla pubblica opinione e alle imprese, perché è il vero momento di svolta di un'economia nazionale che ha pagato fino a ieri costi durissimi per le scelleratezze del passato.
Non vi è poi solamente questo, che già di per sé potrebbe costituire un momento importante per caratterizzare la politica del Governo: vi è l'individuazione di una nuova formula di contribuzione alla ricerca universitaria e sanitaria, attraverso il trasferimento del 5 per mille dell'IRPEF. Anche questo è un fatto importante e strategico, che non si ferma solamente all'indicazione di un'opportunità e di una possibilità.
So perfettamente che questo Governo, attraverso i suoi Ministri più impegnati, sta cercando di creare le condizioni e i presupposti per coinvolgere in questo progetto ad altissima valenza politica alcune categorie professionali che possono fare molto perché i clienti, i contribuenti, indirizzino in questa materia, in tal modo, una quota importante delle risorse fiscali.
Ci aspettiamo, quindi, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, segnali importanti sotto questo aspetto, nella consapevolezza che, anche con una grande fantasia, siamo stati nelle condizioni di mettere comunque una toppa a situazioni che altri avrebbero invece affrontato in maniera completamente diversa. Non spetta a me ritornare a quanto accaduto nel passato, ai cosiddetti espropri che sono stati fatti sulla pelle dei cittadini, negli anni in cui si dice che a guidare l'Italia c'erano dei Governi illuminati.
Chi non ricorda ancora l'esproprio del 6 per mille sui conti correnti bancari del 1992 o le manovre faraoniche da 90.000 miliardi di lire, da 100.000 miliardi di lire del passato? Se oggi questo Governo avesse per un solo momento pensato di fare una manovra di tal genere, avrebbe avuto tantissimo da dare alle varie categorie presenti oggi all'interno dei vari settori dell'economia italiana. Ha preferito invece un atteggiamento sobrio, soft; ha determinato le condizioni per non irrigidire ancora di più il sistema Italia. Credo che questi siano frutti che, se è vero che vengono fuori solamente nel medio o lungo periodo, in questo caso, in quest'occasione potranno vedere la luce con notevole anticipo rispetto al passato.
Non vi è solamente questo allora - ma comunque potrebbe essere sufficiente - per fare esprimere un giudizio positivo sull'azione del Governo: vi è il miliardo previsto per il settore dei contratti, con particolare attenzione a quelli delle Forze armate e della sicurezza. Non ci siamo fermati neanche rispetto alle rivendicazioni salariali e stipendiali dei tanti dipendenti dello Stato, che svolgono in questo momento mansioni e funzioni particolarmente importanti.
Ci rendiamo conto che la sicurezza in Italia oggi costituisce una delle maggiori priorità. Ce ne rendiamo conto perché se è vero che l'11 settembre è passato da tempo, è anche vero che restano ancora in piedi tutte le problematiche, tutti i timori, tutte le preoccupazioni e tutte le angosce che hanno accompagnato, purtroppo, la nascita e la proliferazione del terrorismo in Italia nel corso di questi ultimi anni.
Anche sotto quest'aspetto si è trattato di un segnale importante, decisivo, che sta nella storia, nel costume, nel DNA del centro-destra, il quale ha sempre guardato al sistema della sicurezza e della legalità come momento straordinariamente importante per definire il proprio ruolo politico all'interno della società italiana.
C'è anche sotto questo aspetto un'inversione di tendenza. Mi riferisco al contenimento delle spese ANAS, che viene imposto. Qualcuno ha dichiarato, nel corso del dibattito svolto in Commissione, di avere il timore che si possano fermare o bloccare o addirittura diminuire gli investimenti a favore dell'ANAS. Personalmente non credo esista un timore di tal genere, in quanto in Italia non è mai esistito il problema della esiguità di risorse. I problemi semmai sono stati altri, completamente diversi e di due tipi: in primo luogo, le risorse non sempre sono state completamente spese; in secondo luogo, non sempre sono state utilizzate bene, anzi molte volte male.
Di fronte ad una situazione di tal genere abbiamo dimostrato una grande sensibilità aumentando, per l'ennesima volta, gli stanziamenti a favore del settore della sanità. Abbiamo dato un segnale anche a quei risparmiatori messi in ginocchio dalle note crisi di Parmalat e Cirio. Abbiamo lanciato un segnale forte di inversione di tendenza attraverso l'individuazione di una Banca del Mezzogiorno d'Italia, che rappresenta un cambiamento rispetto a quanto è accaduto nel passato, un passato nel corso del quale è stata svenduta la capacità meridionale di tenere banche e soprattutto di decidere all'interno del sistema creditizio.
Signor Presidente, per quanto riguarda la questione dei distretti industriali, si tratta di una operazione fortissimamente innovativa che premia la capacità di aggregazione, di inventiva e di programmazione; la capacità di sapersi modernizzare per proiettarsi sui mercati nazionali ed internazionali non più singolarmente, in quanto il nanismo industriale, commerciale e artigianale non è più possibile, ma in maniera coordinata con un unico progetto, con un'unica dimensione economica ed un'unica capacità di essere ovunque presenti.
Signor Presidente, concludo il mio intervento trattando un altro aspetto davvero innovativo. Nel corso degli ultimi anni si è parlato del costo della politica e di ciò che i parlamentari avrebbero dovuto fare e che invece non hanno fatto. Per la prima volta, con questo Governo è stato dato un taglio anche alle retribuzioni della politica. Non voglio dire se questo sia giusto o meno, ma si tratta comunque di un segnale importante, significativo della sensibilità, dello stile e del rispetto che questo Governo e la sua maggioranza nutrono nei confronti del popolo italiano.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasbarri. Ne ha facoltà.
GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso dell'esame in Commissione della manovra finanziaria per il 2006, dai Gruppi dell'opposizione è stato manifestato con forza lo sconcerto per il fatto che il Governo ha separato il complesso della manovra finanziaria in atto in diversi e distinti provvedimenti, destinati ad essere esaminati in sedi diverse e distinte; sconcerto perché - come è stato autorevolmente detto - ciò rende del tutto disorganico e confuso lo stesso esame della manovra, privando in tal modo il Parlamento della possibilità di esercitare in pieno il suo ruolo di controllo sulla politica economica e finanziaria del Governo.
Non si tratta di una novità. Infatti, in occasione dell'esame della manovra finanziaria per il 2004, abbiamo esaminato una legge finanziaria che non conteneva tutti i provvedimenti necessari alla sua stessa definizione; una manovra articolata per la prima volta in più provvedimenti e addirittura approvata con un voto di fiducia, proprio come sta avvenendo oggi in questa sede. Siamo in presenza di una indubbia coerenza.
La vera novità dell'ultima manovra finanziaria di questo Governo è che, nel pieno della sessione di bilancio per l'anno 2006, abbiamo dovuto assistere a due manovre autunnali sovrapposte l'una all'altra. In un Paese come il nostro, certamente non nuovo ad interventi correttivi, lo spettacolo offerto in questi giorni dal Governo non è certamente motivo di rassicurazione per gli italiani.
Come possono, infatti, essere tranquilli nell'assistere al non esaltante spettacolo di un Ministro che scarica ogni colpa sul suo predecessore nonché suo temporaneo sostituto? Come possono essere tranquilli nel vedere il Presidente del Consiglio, dopo che ha ostinatamente negato fino alla fine la necessità di dover ricorrere ad una correzione dei conti, varare interventi improvvisati sotto il segno dell'emergenza, interventi imposti da una situazione dei conti pubblici lasciata degenerare?
Come si fa ad essere tranquilli quando siamo in presenza di un Ministro che continua ad esercitarsi nell'arte perversa dell'inganno degli italiani accompagnando la seconda manovra con supponenti rassicurazioni, nella speranza di far dimenticare come l'attuale dissesto della finanza pubblica sia dovuto ad una disinvolta gestione delle risorse «per nuove assunzioni, progressioni di carriera, creazione di nuovi uffici e promozione di dirigenti attraverso norme e commi sparsi nei più vari e disparati provvedimenti»?
E adesso che il castello delle bugie contabili è rovinosamente crollato, si continua nel tentativo di portare avanti il gioco delle tre carte, con una manovra finanziaria ricca di tagli fittizi, di una tantum, di anticipi contabili.
Se è vero, come è vero, che la manovra finanziaria varata al termine della legislatura permette di fare un bilancio della politica economica del Governo da parte dell'opposizione, possiamo allora dire che, per quanto riguarda la Protezione civile, siamo in presenza di un bilancio fallimentare.
L'articolo 20 del disegno di legge finanziaria si limita ad autorizzare il Dipartimento nazionale della protezione civile ad erogare contributi quindicennali per la ricostruzione e per gli interventi nei territori colpiti da calamità naturali, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi della legge n. 225 del 1992, per una spesa annua di 26 milioni.
In questa manovra finanziaria, come nelle precedenti, non si parla minimamente della ricostruzione a San Giuliano di Puglia e negli altri Comuni del Molise colpiti dal terremoto del 31 ottobre del 2002. Subito dopo i funerali dei 29 bambini e delle loro maestre, il Presidente del Consiglio parlò di «due anni necessari per la ricostruzione di San Giuliano». I due anni sono passati, ne sono passati tre e proprio una settimana fa, in occasione del terzo anniversario del terremoto, dai cittadini dei Comuni del cratere è venuta una forte denuncia per questi ritardi: basti dire che di nessuna casa o edificio oggetto di ordinanza di sgombero e poi demolito è stata iniziata la ricostruzione. Le uniche opere post-terremoto realizzate sono stati gli 80 prefabbricati in legno (la cosiddetta San Giuliano provvisoria costruita con i fondi raccolti dal «Corriere della Sera» e dal TG5).
L'insufficiente finanziamento della ricostruzione nel Molise, ma anche in altre zone del nostro Paese colpite da calamità naturali, è in stridente contrasto con l'abbondanza dei finanziamenti messi a disposizione del Dipartimento nazionale per la protezione civile per l'organizzazione dei cosiddetti grandi eventi, certamente secondo quanto previsto dalla legge n. 401 del 2001, ma altrettanto certamente a scapito dei compiti più propri dell'azione di protezione civile, quali i temi della prevenzione dai rischi naturali ed antropici mediante uno studio sistematico del territorio o la ricostruzione immediata per assicurare le minime condizioni di vita nelle aree colpite.
Il ripristino delle condizioni di vita e l'avvio di un processo di ricostruzione è un passaggio di estrema delicatezza e non può essere affrontato con il pressappochismo ed il populismo di chi lancia slogan irresponsabili tipo «dalle tende alle case».
Ben altra, signor Presidente, è stata l'iniziativa dello Stato, per esempio, in occasione del sisma dell'Umbria e delle Marche, dove la concessione dei contributi economici necessari è stata accompagnata dalla creazione di strutture regionali di supporto alla ricostruzione vicine ai cittadini, ma anche fortemente coadiuvate dallo Stato nella loro fase di avvio, anche grazie alla messa a punto di procedure ed indirizzi stilati in un contesto di piena collaborazione.
Presidenza del vice presidente MORO (ore 16,35)
(Segue GASBARRI). Le difficoltà economico-finanziarie del nostro Paese non giustificano minimamente l'inerzia del Governo, non giustificano l'abbandono in cui versano quelle popolazioni.
Il silenzio totale dell'intera manovra finanziaria sul sisma dell'ottobre-novembre di tre anni fa non può essere giustificato con le difficoltà di bilancio, né con la necessità di contenere i conti dello Stato. Così come non può giustificare la disattenzione dell'impegno assunto durante l'esame della legge finanziaria 2005 di esaminare seriamente la fattibilità o meno del ricorso al sistema assicurativo per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali.
Qui non voglio indicare soluzioni, non è la sede. Voglio solo dire che è sempre più urgente un intervento legislativo che regoli la materia, che disciplini un impegno congiunto pubblico-privato, come già avviene in moltissimi altri Paesi. Anche in altri modi potrebbe esservi il contributo della Protezione civile al contenimento dei conti pubblici, mettendo per esempio mano seriamente alla gestione, per così dire allegra, che ne viene fatta a partire da poco più di quattro anni a questa parte.
Abbiamo avuto in questi anni varie occasioni per denunciare una gestione tutta all'insegna della deroga delle leggi nazionali e dei regolamenti comunitari. La dichiarazione d'infrazione avviata dalla Commissione europea della legislazione soprattutto in materia di gestione degli appalti e del personale dimostra che le nostre critiche sono motivate, sono ben fondate. Noi aggiungiamo la disinvoltura nell'erogazione dei contributi alle associazioni e la discrezionalità politica nell'erogazione dei finanziamenti.
È questo complesso intreccio di questioni che sta facendo lievitare i malcontenti e il disagio dei cittadini del cratere del sisma del novembre del 2002 in Molise; un disagio e un malcontento, signor Presidente, che sta crescendo sempre più ed al quale questa maggioranza non è minimamente interessata a dare uno sbocco positivo.
L'apposizione della questione di fiducia, infatti, sbarra la strada ad ogni possibilità di miglioramento ed anche per questo è una scelta che non condividiamo e che anzi condanniamo decisamente.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, affrontiamo oggi la manovra di bilancio per il 2006, l'ultima della legislatura, che non privilegia scelte elettoralistiche, prevalendo il segno della responsabilità e della prudenza. Il senatore Ciccanti è intervenuto stamattina come relatore sul bilancio, illustrandone i dati essenziali; da parte mia, mi soffermerò su altre questioni.
Questa sessione di bilancio ha dimostrato come sia profondamente alterato il rapporto tra Governo e Parlamento; uno squilibrio spinto da antiparlamentarismo e che consente di rilevare che la sessione stessa è divenuta un rito ormai inutile da rivedere profondamente. Essa ha fatto emergere come l'intero processo sia dominato dal Ministero dell'economia e dunque sia ineludibile la necessità di affrontare sia una riforma delle regole di finanza pubblica, passando urgentemente al consolidato pluriennale di cassa della pubblica amministrazione, come da noi sollecitato, sia di quelle regolamentari.
Condividiamo l'intervento del Presidente del Senato di venerdì scorso. Così com'è, l'attuale sistema non serve a nessuno e non regge non solo nei rapporti tra Governo e Parlamento, ma anche rispetto alla dinamica dei conti pubblici, alla necessità di una conoscenza costante dei flussi finanziari di tutti i centri di spesa, sia di governo centrale che di governo locale, che rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione.
Il sistema SIOPE è una scelta importante, irreversibile e bene ha fatto il Ministro dell'economia ad emanare direttive per renderlo operativo nella sperimentazione con 31 enti, implementandolo fino a 2.000 nel 2006, fino all'obiettivo di 25.000 enti nel 2007.
Ciò vale soprattutto di fronte all'incapacità di opporsi al fenomeno della spesa sommersa; ciò vale soprattutto per le piccole IRI che, a livello locale, continuano ad espandersi alla velocità della luce, bruciando enormi risorse pubbliche.
Questa premessa appariva doverosa insieme all'opportunità di varare un'Autorità per i conti pubblici con piena autonomia istituzionale. Non ci siamo arresi, non mi sono arreso, senatore Morando. Chi certifica il bilancio, la sua impostazione contabile e la sua correttezza non può che venire da organi assolutamente indipendenti. Servirebbe ad evitare ogni tipo di polemica su buchi ereditati o lasciati, perché l'armamentario di cui si dispone (nonostante la meritoria azione dei Servizi di bilancio del Parlamento e le relazioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato) può non essere sufficiente ad evitare quantificazioni errate sugli effetti finanziari dei provvedimenti.
Il decreto-legge che affianca la finanziaria costituisce parte rilevante della manovra di finanza pubblica per il 2006 e contiene significative correzioni di aggiustamento strutturale del deficit tendenziale.
Un'impostazione coerente, con stime assolutamente prudenziali, come per la lotta all'evasione, con differenza tra cassa e competenza, che avrebbero potuto essere ben più generose rispetto a quelle cifrate, che dimostra serietà ed è la cartina di tornasole che non si tratta di una finanziaria elettorale, così come è emerso dal giudizio del Fondo monetario internazionale, per raggiungere l'obiettivo comunitario del 3,8 per cento.
Sappiamo bene che le elezioni non si vincono regalando i soldi, ma sui risultati programmatici in termini di riforme serie, incisive, strutturali, che hanno riguardato il mercato del lavoro, il sistema previdenziale, il sistema scolastico e universitario, oltre che naturalmente il sistema delle opere pubbliche. I risultati di riforme strutturali, tuttavia, non possono essere apprezzati dai cittadini nel breve periodo, come è ovvio.
È stata fatta dunque un'operazione di trasparenza e di correttezza. Apprezziamo l'azione volta a tenere sotto controllo i flussi di finanza pubblica rispetto alle direttrici fissate dal precedente Ministro, che non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati rispetto alla manutenzione della base imponibile, alla cartolarizzazione immobiliare e al controllo della spesa corrente.
Ciò richiede di monitorare costantemente gli aggregati di finanza pubblica e la recente direttiva sul SIOPE conferma la bontà di questo progetto, riconosciuta al punto 16 del documento del Fondo monetario internazionale.
Sono previste misure significative per il contrasto all'evasione fiscale e misure di razionalizzazione a regime del sistema della riscossione.
Di particolare rilievo è il coinvolgimento e l'attribuzione ai Comuni di una quota di partecipazione all'accertamento fiscale, che può dare più forti risultati con una più puntuale, concreta ed efficace attuazione del sistema di comunicazione di informazioni fra Comuni ed uffici finanziari. Il loro coinvolgimento nel delicato meccanismo dell'accertamento tributario potrà consentire loro di trarre benefìci finanziari che saranno tanto più significativi quanto più sarà rilevante il contrasto all'evasione fiscale.
È un provvedimento coraggioso anche sotto l'aspetto delle informazioni e per l'azione di contrasto soprattutto per il più importante tributo comunale che è l'ICI. Infatti, le rendite catastali determinate dall'Agenzia del territorio rappresentano la base imponibile su cui si applicano le aliquote d'imposta del tributo ICI. Sarà necessario provvedere all'urgente emanazione dei provvedimenti attuativi al fine di consentire ai Comuni di iniziare la propria azione di accertamento e allo Stato di realizzare le previste maggiori entrate.
Altrettanto rilevanti sono le modifiche al regime IVA.
L'assetto normativo richiede un veloce accertamento nei confronti di quei contribuenti che si appropriano di imposte da loro riscosse. Di qui la necessità di anticipare i tempi di verifica proprio per evitare una situazione di rischio nella riscossione del tributo.
Corollari alle sopra descritte modifiche sono le previste norme di rafforzamento delle agenzie fiscali, delle entrate e delle dogane.
Abbiamo sottolineato il problema relativo al potenziamento delle strutture della Guardia di finanza. Tale Corpo di polizia, che non trova paragoni negli ordinamenti di altri Stati dell'Unione Europea, è sempre stato la vigile competente sentinella delle entrate dello Stato. Nella serata di venerdì un giovane appuntato della Guardia di finanza, Francesco Salerno, è caduto nell'adempimento del dovere a Brandizzo. Si deve a tale istituzione se in questo Paese sono stati sempre monitorati tutti i fenomeni di delinquenza finanziaria che sono riferiti non solo all'accertamento e alla riscossione dei contributi erariali, ma anche a tutte quelle attività che riguardano la tutela dei cittadini e dei loro risparmi, spesso oggetto di aggressione da parte di poco scrupolosi imprenditori o soggetti interessati ad attività finanziarie.
Altro punto rilevante del decreto fiscale è la decisione di internalizzare il servizio di riscossione dei tributi, come negli altri Paesi europei, attualmente affidato in concessione. È una scelta sicuramente condivisibile, sia sotto l'aspetto della coerenza, trattandosi di un'attività delicata che non può che essere direttamente gestita dallo Stato, sia sotto l'aspetto dell'efficienza, in quanto il favor fisci consente sicuramente di poter utilizzare strumenti più adeguati, così come si prevede con una più forte collaborazione della Guardia di finanza e l'utilizzo di strumenti conoscitivi più consoni.
Alcuni rilievi hanno già trovato soluzione con una maggiore chiarezza e trasparenza sull'utilizzo degli advisor, sul fermo amministrativo, sull'allungamento del termine rispetto alla prosecuzione dell'attività di fiscalità locale. Altri invece non hanno avuto esito adeguato, come il mancato inserimento nel consiglio di amministrazione di Riscossione Spa di rappresentanti dell'INAIL e degli enti locali, considerando i riflessi nei confronti di questi due settori, e una più puntuale precisazione sul contratto di lavoro applicato al settore pubblico o al settore del credito.
Perplessità sono emerse poi in ordine ai controlli sulle attività di Riscossione Spa, che vengono demandati alla stessa Agenzia delle entrate, instaurando un discutibile rapporto interno tra controllore e controllato.
Nel confermare il sostanziale giudizio positivo, permangono perplessità nel non aver voluto cogliere l'occasione delle modifiche alla PEX, per introdurre quei miglioramenti, in termini di chiarezza e maggiore trasparenza, relativamente agli IAS che avrebbero determinato maggiore gettito. Ciò al fine di evitare o comunque ridurre i disallineamenti tra valori di bilancio e valori fiscali, realizzando conseguentemente una più agevole gestione delle risultanze contabili, accordando alle imprese il riallineamento dei valori come emergenti dalla prima applicazione IAS, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.
Il provvedimento contiene poi, su iniziativa dell'UDC, anche l'importante norma interpretativa in materia di applicazione dell'ICI, da noi fortemente sostenuta. Si fa finalmente chiarezza nel segno della volontà del legislatore di fissare elementi ben precisi nell'applicazione della norma di esenzione e non si crea alcuna disparità di carattere religioso.
Siamo preoccupati per l'insorgere di perplessità interessate, letture superficiali e disinformate, polveroni mediatici, polemiche di forte stampo anticlericale che si sono incautamente spinte fino a mettere in discussione gli Accordi concordatari, che sono accordi della conciliazione, e a porre l'estremo ricatto sull'otto per mille, come se la norma non derivi da una doppia libertà, di detrazione fiscale e di libera scelta del popolo italiano di devolvere una quota di IRPEF.
Bene ha fatto un laico come Francesco Forte a sottolineare come i Comuni abbiano voluto negare e vorrebbero negare, agli enti religiosi un esonero dall'ICI, che invece riconoscono alle organizzazioni non governative (ONG), che svolgono le medesime attività di assistenza sociale, sanitaria e d'istruzione e non sono enti della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.
La soluzione ha il significato di riconoscere una parità di trattamento sulla base di elementi oggettivi ben precisi, per disciplinare l'esenzione per gli immobili destinati dagli enti non commerciali direttamente alle attività assistenziali e di solidarietà.
Non si tratta dunque di un privilegio agli organismi che fanno attività ritenute di servizio pubblico e non dipendono né dall'ARCI, né da un sindacato.
In questa manovra viene affrontata nuovamente la questione dei giochi. Abbiamo manifestato contrarietà rispetto ad un'allocazione delle macchine da intrattenimento nei supermercati, in locali fuori da ogni controllo, soprattutto con riferimento ai minori e senza alcun rispetto della normativa di pubblica sicurezza. Si intervenga con una correzione adeguata ai rilievi rappresentati. Qui non è questione di emendamenti, ma di buon senso. Si tratta di questioni su cui non vi possono essere incertezze.
Circa la valorizzazione dei distretti industriali, la loro definizione in entità giuridica appare positiva, in quanto introduce misure di valorizzazione e di sostegno per favorire la crescita economica sia a livello locale che nazionale. La riduzione del costo del lavoro va nella giusta direzione di rendere più competitiva l'impresa rispetto ai concorrenti europei; dovrebbe, però, assumere un carattere pluriennale con la riduzione di un punto l'anno per cifrare l'aliquota contributiva a livello europeo intorno al 27 per cento.
Sul piano generale, è forse mancata, dal lato dell'entrata, la determinazione necessaria per operare scelte coraggiose per armonizzare le rendite finanziarie alle aliquote europee. Avremmo preferito privilegiare i risultati di lavoro e di impresa, soprattutto industriale, piuttosto che quelli dei surfisti dell'economia, così come un efficace sistema premiante per i cittadini, affermando una cultura della solidarietà fiscale attraverso il contrasto di interesse, tale da determinare le condizioni per far emergere un sommerso eccessivo che si annida nell'economia e nelle prestazioni professionali, generando concorrenza sleale nel sistema economico e nella competitività delle imprese, oltre che insopportabile ingiustizia fiscale.
Onorevole Presidente, questa manovra di finanza pubblica ha certo l'obiettivo difficile di porre in sicurezza i dati 2005 e correggere in senso strutturale il deficit tendenziale di oltre un punto rispetto al PIL con una manovra più ampia di quella concordata a luglio.
Il nostro auspicio è che l'esame d'Aula sia più concreto di quello di Commissione. Restano alcuni nodi irrisolti. Tra questi, quelli dei tagli alla cultura. La finalità della proposta d'introdurre un'imposta di scopo è soltanto quella di rendere il cinema indipendente in modo che viva senza il sostegno dello Stato. Può essere sintetizzato nella formula «Il cinema per il cinema» in cui tutto il sistema dell'indotto partecipa al sostegno del settore, considerata la criticità del momento, facendolo uscire da una visione assistenziale.
Insoddisfacente è la risposta fornita rispetto alla regolarizzazione previdenziale - così come per le misure di efficienza gestionale dell'INPS - che riguarda non solo il settore agricolo, ma anche le imprese rispetto a situazioni di difficoltà nei flussi finanziari, in una fase di bassa crescita.
Il progetto di Lisbona è ambizioso, pone la ricerca al centro di scelte strategiche e con interventi innovativi, come la detassazione e il Fondo 5 per mille, ma non bisogna dimenticare i problemi degli enti di ricerca e la necessità di salvaguardare i ricercatori rispetto a tagli indiscriminati, se si vuole combattere la fuga dei cervelli e impedire un impoverimento della società delle conoscenze rispetto a programmi pluriennali che richiedono continuità e non brusche interruzioni.
Sia consentito dunque al Parlamento di svolgere all'interno dei saldi di finanza pubblica, all'interno del quadro macroeconomico, la sua funzione legislativa, perché il suo compito non può essere solo quello della ratifica. In tal caso, quarantacinque giorni di sessione sono troppi, ne bastano molti meno. Bisogna però avere il coraggio di cambiare le regole.
Nel quadro delle disponibilità e delle compatibilità si è guardato prioritariamente all'impresa, ponendo le condizioni per una più forte competitività e per un più forte sviluppo; si è guardato al sistema delle piccole e medie imprese con interventi mirati sui distretti industriali, come entità giuridiche ed economiche, valorizzandone le peculiarità e le potenzialità di crescita, soprattutto nella fase di internazionalizzazione e globalizzazione, con strumenti innovativi, sensibili per la crescita delle piccole e medie imprese, finanza e capitalizzazione, fisco e burocrazia. L'obiettivo è fare dei distretti la piattaforma di sviluppo e di tenuta della nostra economia.
Di particolare rilievo è l'intervento per accelerare il processo di circolazione delle conoscenze per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, promuovendo l'integrazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo.
Particolare apprezzamento dobbiamo manifestare per le misure di lotta all'evasione, con la partecipazione dei Comuni e il rafforzamento del Patto di stabilità, garantendo flessibilità per le spese di investimento e rendendo senza vincoli la spesa sociale.
Le risorse per la famiglia sono state salvaguardate e muovono nella giusta direzione di sostegno e di difesa dei redditi e di incoraggiamento alla natalità, rispetto ad andamenti demografici che devono essere modificati con interventi ancora più intensi e incisivi, soprattutto attraverso strategie di lungo periodo.
Questa legge finanziaria tiene conto delle difficoltà del presente, ma guarda alle opportunità del futuro; coniuga l'aggiustamento strutturale dei conti pubblici con il sostegno alle famiglie e la riduzione dei costi d'impresa; privilegia la competitività e la solidarietà; pone le condizioni per una crescita più forte difendendo lo Stato sociale, come dimostra il livello della spesa sanitaria.
La razionalizzazione dei conti pubblici attraverso un nuovo rapporto tra spesa corrente e spesa di investimento soprattutto per gli enti locali, premiando quelli virtuosi, è condizione indispensabile per liberare le risorse per uno sviluppo più forte ed equilibrato del Paese. (Applausi dal Gruppo UDC e della senatrice D'Ippolito. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Ippolito. Ne ha facoltà.
D'IPPOLITO (FI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, in un contesto interno ed internazionale caratterizzato dal problema del rilancio competitivo e della ripresa economica, la manovra finanziaria approntata dal Governo contiene, nel rispetto dei rigorosi vincoli di bilancio, misure adeguate a favorire la crescita del sistema produttivo italiano, stimolando nel contempo il riequilibrio territoriale del Mezzogiorno.
Le prime manovre finanziarie del Governo Berlusconi, in un contesto di economia mondiale stagnante, anche per effetto dello shock dell'11 settembre 2001, hanno conseguito il risultato straordinario di mantenere il disavanzo dello Stato al di sotto del limite fissato in sede europea del 3 per cento del PIL, di ridurre in modo progressivo l'enorme debito pubblico, evitando la recessione subita da altri Paesi europei.
Posto che anche questa manovra finanziaria, come le precedenti, ha fatto i conti con le ultime raccomandazioni europee e con il necessario e fondamentale intervento di correzione dei conti pubblici concordato con l'Unione Europea (che si quantifica in una riduzione netta dell'indebitamento di 11,5 miliardi di euro, pari allo 0,8 per cento del PIL), siamo consapevoli che quella che il Senato si accinge a votare è una legge finanziaria quantitativamente imponente e strutturale per la dimensione dei flussi coinvolti.
Essa è basata su due princìpi chiave, la stabilità dei conti e una minore invasività dello Stato nell'economia e nella vita dei cittadini. Sono molte e rilevanti le novità in essa contenute e, non potendo effettuare nel tempo a me concesso una analisi esaustiva, mi soffermerò su alcuni punti che ritengo di particolare significato rispetto proprio al suo carattere peculiare di manovra centrata sulla competitività del sistema economico. Mi riferisco, ad esempio, alle misure che riguardano le imprese, e in particolare quelle operanti nelle aree svantaggiate.
Per quanto concerne le imprese, il disegno di legge finanziaria conferma intanto le riduzioni fiscali, attraverso una serie di misure che vanno dall'abbattimento del cuneo contributivo di 2 miliardi, con conseguente diminuzione dell'1 per cento del costo del lavoro, al fondo di garanzia di 1,2 miliardi in tre anni, per favorire l'accesso al credito, alla detassazione degli utili investiti in ricerca e all'abolizione delle tasse sui brevetti. Una disposizione, questa, che rappresenta una novità assoluta in Europa, diretta a promuovere ricerca e sviluppo sempre a sostegno della competitività delle imprese. E' anche previsto un sistema di sgravi fiscali per i distretti industriali, che potranno emettere obbligazioni per finanziarsi.
L'individuazione dei distretti industriali come soggetti unici dal punto di vista fiscale, finanziario e amministrativo, oltre ad essere il riconoscimento del ruolo centrale che tali realtà rivestono nell' economia del Paese, può agevolare la riorganizzazione del sistema industriale secondo modalità che facilitino, anche in termini di aumenti di produttività, il recupero di competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali.
L'individuazione dei distretti industriali come soggetti unici dal punto di vista fiscale, finanziario ed amministrativo, oltre ad essere il riconoscimento del ruolo centrale che tali realtà rivestono nell'economia del Paese, può agevolare la riorganizzazione del sistema industriale secondo modalità che facilitino, anche in termini di aumenti di produttività, il recupero di competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali.
La centralità dei distretti nell'economia italiana è ampiamente nota: il contributo apportato dalle circa 200 realtà presenti attualmente sul territorio ammonta al 46 per cento dell'export nazionale e al 27 per cento del PIL, con un'occupazione complessivamente quantificabile in oltre due milioni di unità. Solo i settori dell'abbigliamento e dell'arredo, come ricordato dallo stesso Ministro del economia e delle finanze in occasione dell'audizione in Commissione bilancio, hanno generato un valore aggiunto per 42,4 miliardi, superando quello di uno dei settori industriali più grandi del mondo, vale a dire l'industria tedesca degli autoveicoli.
Fare dei distretti "la piattaforma di sviluppo e tenuta della nostra economia" può rivelarsi una leva capace di trasformare quello che per certi versi è un limite del nostro modello industriale, vale a dire la nettissima prevalenza di piccole e medie imprese rispetto ai grandi gruppi industriali, in un volano per la ripresa e il riposizionamento competitivo delle imprese italiane.
Il sistema dei distretti industriali punta a dare nuova linfa all'economia attraverso le cosiddette piattaforme produttive, definite come libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale nei cosiddetti distretti produttivi. L'adesione è libera e la manovra prevede disposizioni speciali in materia fiscale e finanziaria, tanto da estendere l'applicazione della disciplina del consolidato fiscale prevista per i gruppi alla realtà dei distretti.
Come prima accennato, tutte queste agevolazioni consentiranno di superare l'attuale asimmetria tra la struttura economica unitaria dei distretti e la struttura giuridica molecolare delle imprese che ad essi appartengono. I vantaggi sono indubbi, sia dal punto di vista fiscale e finanziario che per quanto riguarda la semplificazione delle procedure amministrative e burocratiche.
Se si considera inoltre che i settori in cui sono presenti i distretti sono proprio quelli delle cosiddette "quattro A" che costituiscono le punte di eccellenza della produzione nazionale, vale a dire agroalimentare, abbigliamento e moda, arredo casa e automazione meccanica, appare poi evidente come il rafforzamento del ruolo e della posizione dei distretti può costituire uno strumento per l'ulteriore valorizzazione dei principali settori produttivi nazionali e per la difesa e la promozione del made in Italy in un momento così delicato come l'attuale, in cui l'incalzare della concorrenza estera, soprattutto asiatica, sta provocando situazioni di sofferenza ed incertezza.
Anche dal punto di vista dell'innovazione l'aggregazione nei distretti potrà dare buoni risultati: l'istituzione di un'apposita Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione potrà offrire alle aziende la presenza di un referente unico che faccia da tramite con il mondo della ricerca, con grossi benefici soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni, che potranno così più facilmente introdurre quelle innovazioni di processo e di prodotto che attualmente costituiscono un fattore determinante in termini di capacità competitiva.
Considerando poi che l'attuale distribuzione territoriale segna una netta prevalenza dei distretti nelle Regioni del Centro-Nord, non possono essere trascurati gli effetti che l'intervento normativo proposto darà allo sviluppo locale, con particolare riferimento alle realtà produttive del Mezzogiorno. La nascita di nuovi poli industriali nel Sud potrà porsi come strumento della ripresa economica e del riequilibrio territoriale.
In questa ottica assumono particolare rilievo anche le disposizioni relative all'istituzione di un'apposita Banca per il Sud, come istituto finanziario radicato nel territorio, con capitale in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso. La responsabilizzazione del sistema creditizio nelle attività di supporto al sistema industriale e il coinvolgimento della classe imprenditoriale locale nel finanziamento delle imprese può, infatti, realmente fornire lo stimolo per la realizzazione di politiche creditizie che, coniugando servizi e strumenti finanziari innovativi con meccanismi di selezione virtuosa dei destinatari del credito, siano in grado di supportare efficacemente le attività per il rilancio produttivo nel Mezzogiorno.
L'istituzione della Banca per il Sud consentirà, come è stato già rilevato, un più attento monitoraggio del sistema economico meridionale e la valorizzazione di quel rapporto fiduciario tra banche e imprese indispensabile alla sua crescita.
Solo un breve cenno ad altre misure particolarmente significative, come ad esempio quelle riguardanti il recepimento dei contratti siglati dalle parti sociali; lo stanziamento di circa 1.140 milioni di euro a favore delle famiglie con misure specifiche a favore di neonati e disabili, nonché la previsione di una riduzione della pressione fiscale sulle famiglie che, grazie al secondo modulo della riforma fiscale, farà scendere la stessa dal 41,8 per cento del 2004 al 41,2 per cento del 2005; la previsione, infine, di un assegno per il coniuge a carico che, nel caso di famiglie di lavoratori dipendenti, non sarà più inserito nella busta paga del marito, ma dovrà essere versato direttamente alla moglie-casalinga che potrà gestirlo in maniera autonoma. Ed ancora, oltre all'ormai famoso bonus bebè, il rifinanziamento del Fondo prima casa per le giovani coppie e per l'acquisto di unità immobiliari in regime di edilizia convenzionata.
Mi sento di affermare che, nel complesso, nonostante la finanziaria mostri come prima finalità il contenimento della spesa - in particolare quella corrente - entro gli obiettivi fissati in ambito europeo, il Governo non ha però tralasciato alcun tipo di iniziativa possibile per azioni che possano favorire gli elementi di ripresa economica in un quadro anche di solidarietà sociale.
Respingiamo perciò le tesi dell'opposizione che negano a questa finanziaria la forza di sostenere ed affrontare problemi strutturali frenanti di processi economici di ripresa. Il recupero di competitività della nostra economia rispetto a quella di altri Paesi europei ed extraeuropei rappresenta infatti la ratio fondante della manovra al nostro esame. All'interno di un quadro economico modificato, che registra segnali di ripresa non irrilevanti, il Governo sposta la sua azione su un orizzonte nuovo che, superando una politica di sostegno ai consumi, riesca a restituire competitività al sistema Paese.
L'apprezzamento alla manovra da parte dell'Europa e della Confindustria, più spesso voce critica che plaudente dell'azione del Governo, conferma la serietà delle misure e l'impegno responsabile di un Esecutivo che, fuori da ogni tentazione elettoralistica, ha saputo rimanere attento solo ai bisogni e alle sfide del nostro Paese. (Applausi del senatore Cantoni).
PRESIDENTE E' iscritto a parlare il senatore D'Amico. Ne ha facoltà.
D'AMICO (Mar-DL-U) Signor Presidente, celebriamo in un'Aula un po' stanca l'ultimo capitolo di una commedia triste, la commedia di cinque anni di politica economica di questo Governo, o forse, purtroppo, il penultimo, perché è atteso un maxiemendamento dal quale non abbiamo da attenderci, temo, altro che danni ulteriori.
I numeri sono incerti e la manovra è frammentata fra legge finanziaria, decreto fiscale, annunciato maxiemendamento e manovre correttive. Tuttavia, io credo che dobbiamo a noi stessi, al rispetto che portiamo per il Parlamento, una discussione che riguardi, giunti a questo punto dalla legislatura, la politica economica complessiva di questo Governo e oggi, in sede di consuntivo, possiamo affermare che la conduzione della politica economica e fiscale è stata demenziale, ai limiti dell'assurdo.
Forse il principale problema da fronteggiare era la difficoltà dell'economia italiana ad adattarsi a una celere disinflazione alla fine della stagione delle svalutazioni competitive che si accompagnava all'ingresso nell'euro. Badate bene, nessuna economia europea ha tratto tanto giovamento dall'euro quanto quella italiana; se ne accorge tardivamente anche il Ministro dell'economia. Basti ricordare che pagavamo sui nostri debiti fino a 4-5 punti di interesse in più degli altri Paesi europei, che in termini odierni vorrebbe dire pagare in interessi sul debito pubblico oltre 60 miliardi di euro, cioè oltre 120.000 miliardi delle vecchie lire in più.
Tuttavia, anche l'euro non era gratis. Un'intera economia, abituata a forti dinamiche dei prezzi, a ripetute svalutazioni della moneta, alla ricostituzione dei margini di profitto, resa possibile delle svalutazioni ripetute, doveva abituarsi al nuovo regime. Ciò richiedeva tempo e politiche. L'indicatore di allarme era evidente: la caduta drastica della quota delle nostre merci sui mercati internazionali.
Era ovvio - c'è scritto sui manuali - che in quella situazione era sì necessario lasciare che la pressione della disinflazione agisse, ma, al tempo stesso, occorreva dare un po' più di tempo alle nostre imprese per adattarsi, destinando tutte le risorse disponibili a ridurre il costo del lavoro: dunque, fiscalizzazione degli oneri sociali o esclusione del costo del lavoro dall'IRAP o misure simili, comunque mirate a realizzare l'unico sostituto funzionale della svalutazione ormai possibile, ossia la riduzione del costo del lavoro.
Non si può dire che non lo si fosse capito; basti pensare alla battaglia, tanto giusta quanto perdente, compiuta in questa direzione dall'ex ministro Siniscalco appena assunto l'incarico. La scelta, invece, è stata quella irresponsabile ed elettoralistica dell'accrescimento del potere di acquisto delle persone.
Prima la Tremonti-bis e poi la riduzione dell'imposta sulle persone sono servite ad aggiungere acqua a un bidone sfondato. A causa della crisi di competitività delle nostre merci, la domanda aggiuntiva che veniva immessa nel sistema economico italiano rifluiva immediatamente verso beni prodotti all'estero; peggiorava la nostra bilancia dei pagamenti senza aiutare le imprese italiane, anche solo concedendo loro un po' più di tempo per adattarsi alla nuova situazione.
Non si può dire - come è stato fatto - che le risorse fossero scarse. Quando si parla dei 6 miliardi all'anno di minori entrate permanenti connesse al cosiddetto secondo modulo della riforma fiscale, si pensa solo ai 6 miliardi, allo 0,5 del PIL. Bisogna invece guardare non a quei 6 miliardi, ma al valore attuale delle entrate alle quali si rinuncia, che è di 120 miliardi di euro ed equivalgono al 10 per cento del debito pubblico italiano. Da sola quella misura elettoralistica non è servita neanche a far guadagnare consensi, non ha prodotto alcun beneficio all'economia italiana. Da sola quella manovra in prospettiva accresce del 10 per cento un debito pubblico come quello italiano già di per sé molto alto.
Gli errori non si fermano certo qui. Forse i più gravi sono sempre nel campo delle politiche fiscali. Non vale la pena neanche spendere troppe parole sui condoni. Nella situazione della finanza pubblica italiana e nella tradizionale propensione del nostro sistema a generare evasione fiscale, la cosa peggiore che si potesse fare era condonare generosamente un lustro di adempimenti fiscali. Come non ricordare che, prima dei condoni, l'elasticità dell'IVA rispetto al prodotto interno lordo era pari a 2; oggi è ritornata sotto l'1. In questa differenza sta la misura dei danni permanenti prodotti dai condoni fiscali - badate bene - con effetti tragici non solo sull'equità ma anche sull'efficienza del nostro sistema.
La distorsione introdotta dalle vastissime aree di evasione fiscale è una delle cause, certamente non l'ultima, della scarsa propensione alla crescita della nostra economia. Si aggiungono la fretta eccessiva e la drastica approssimazione con la quale si sono copiate le regole tedesche relative alla esenzione fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni azionarie, in Germania almeno giustificate dall'obiettivo di smontare i grandi conglomerati industriali, finanziari e bancari, praticamente assenti in Italia. Da noi forse - dicono i maligni - quell'esenzione fiscale era finalizzata a consentire al Presidente del Consiglio di vendere un po' di partecipazioni senza pagare tasse. Comunque è servita ad alimentare la rendita immobiliare, che già cresceva di suo per una bolla speculativa senza precedenti.
Infine, come si fa a non citare la disciplina del rientro dei capitali, il cui vero effetto è stato accrescere l'opacità di un mercato finanziario che era già il meno trasparente d'Europa. Il tutto inserito in una prospettiva di permanente promessa di ulteriori sgravi fiscali, quasi non si sapesse che è probabilmente vero che una riduzione del carico fiscale sui singoli può accrescere la propensione allo sviluppo (vi è incremento dell'offerta di lavoro), ma al contrario la promessa di sgravi futuri riduce l'offerta di lavoro e dunque riduce la propensione alla crescita; quasi non si sapesse che una riduzione dell'imposta sulle società accresce la propensione all'investimento, anche se solo promessa, ma la promessa deve essere affidabile e prevedere un percorso predeterminato; altrimenti, nell'incertezza, prevalgono comportamenti di attesa e di rinvio degli investimenti.
Il tutto avveniva mentre si lasciava che la spesa corresse senza freni. Oggi i numeri sono riportati sulla prima pagina del principale quotidiano italiano. Quei numeri però sono stati ricordati più volte in questi anni in Parlamento, in particolare nell'Aula del Senato. I numeri mostrano che per ben quattro anni, fra il 1996 e il 2000, la spesa delle amministrazioni pubbliche al netto degli interessi era rimasta costante in rapporto al PIL. Da allora, tra il 2000 e il 2004, è aumentata di 3,3 punti. Si tratta di un'enormità, di oltre 40 miliardi di euro. La sola spesa primaria corrente è cresciuta di 1,8 punti di PIL, 23 miliardi di euro. Tutto il problema del nostro deficit crescente sta qui.
Anche lasciando inalterata una politica fiscale come si è visto priva di logica economica, se il Governo si fosse limitato a non tagliare nulla, se avesse lasciato crescere ogni spesa in linea con l'inflazione, se anche avesse addirittura consentito a ogni singola spesa una limitata crescita reale in linea con la crescita economica, senza tagli a casaccio come quelli che abbiamo visto e che hanno accresciuto il grado di iniquità complessivo della spesa pubblica, avremmo alla fine avuto una finanza in ordine.
La verità è che è mancato proprio quello che più era necessario: il mantenimento del rigore sulla spesa, la capacità di fronteggiare lobby, richieste di intervento settoriale, meccanismi automatici e ingiustificati di crescita della spesa. Ne risulta lo stato disastroso della finanza pubblica che è sotto i nostri occhi. Il rapporto fra il debito e il PIL, celermente salito per circa tre lustri, con tanta fatica aveva cominciato a ridursi nel 1995, e da allora era sceso ogni anno. Ciò voleva dire che si era rientrati su un percorso di sostenibilità del debito.
Le scelte dissennate di questi anni hanno di nuovo portato quel rapporto a crescere, così come era successo negli anni più dissennati della prima Repubblica. Di nuovo il Paese è trascinato nella spirale della insostenibilità, con un deficit eccessivo che accresce il debito, il che accresce la spesa per interessi, e di nuovo fa crescere il deficit.
Forse qui sta la principale responsabilità del centro-destra: aver disperso anni di sacrifici degli italiani e non avere considerato con sufficiente lucidità i rischi che corre un Paese che ha collocato circa 600 miliardi di euro del proprio debito sui mercati internazionali. Solo oggi il ministro Tremonti sembra rendersi conto del vincolo e del pericolo connesso a quei 600 miliardi, dopo che per ben quattro anni ha puntato a forzare le regole europee, quelle regole che in realtà aiutavano l'Italia a evitare quei pericoli.
Da ultimo, che dire sulle politiche per il Mezzogiorno? È stato smantellato un sistema certamente costoso quale quello del credito d'imposta automatico. Occorre ricordarlo, l'unico sistema che nel dopoguerra ha portato a un volume degli investimenti per abitante nel Sud (Richiami del Presidente) abbastanza simile al volume degli investimenti per abitante nel Centro-Nord. Al credito d'imposta è stato sostituito il nulla o peggio ancora l'incertezza sistematica. Quasi non fosse, ancora una volta, la certezza sui prelievi fiscali e sui sussidi futuri la variabile decisiva per favorire investimenti che non siano di pura rapina.
Dunque, faranno bene gli italiani a mandare a casa un Governo che non ha fatto quel che si poteva e si doveva fare per migliorare la loro situazione, e che spesso ha assunto iniziative che peggioravano lo stato delle cose.
Oggi, a noi forze politiche dell'opposizione, il dovere di presentare, come abbiamo fatto in Commissione, come faremo in Aula, serie proposte alternative e il dovere di prepararci seriamente a governare. Dicendo no, un no fermo e netto a chi propone oggi, di fronte alla probabile sconfitta, improbabili grandi coalizioni, in realtà grandi inciuci che farebbero regredire la politica, la società e l'economia italiana.
Mi appresto a chiudere, signor Presidente. Gli italiani hanno misurato il centro-destra alla prova del Governo. Cinque anni di fallimenti testimoniano della complessiva inadeguatezza di questo centro-destra rispetto ai problemi del Paese. Questa finanziaria frammentaria, confusionaria, contraddittoria, costituisce il sigillo della vostra inadeguatezza. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tessitore. Ne ha facoltà.
TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, forse non riuscirò a stare nei dieci minuti: le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, intervengo per dovere d'ufficio per ciò che attiene al Ministero dell'università e della ricerca e per rendere testimonianza ai cittadini che ci ascoltano e seguono i nostri lavori. Non intervengo, ahimè, pensando di ricevere una replica che chiarisca o addirittura dimostri, in forme e modi motivati, l'erroneità delle mie affermazioni, ammesso che ciò sia possibile. Da anni ormai sono abituato ad un dialogo tra sordi e notoriamente non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire.
Poco conta osservare che, nei primi due anni di attività di questo Governo, i fondi per l'università sono stati tagliati in forme sensibili. Poi, è vero, essi sono stati riportati ai livelli precedenti ai tagli, però senza tener conto della svalutazione (parlo di quella programmata, non di quella reale), senza tener conto di altri oneri aggiuntivi derivanti da provvedimenti improvvisati e tutti per lo più adottati senza copertura finanziaria, caso mai ricorrendo all'elegante sotterfugio che le coperture sarebbero venute quando le disposizioni fossero diventate attuative in seguito a regolamenti o decreti di attuazione.
Com'è evidente, si tratta di un elegante modo truffaldino di gestione della finanza pubblica, peggiore persino di quello tradizionale di stampare carta moneta o di fare debiti vendendo BOT e cose del genere.
Poco conta ancora, come ha dimostrato il senatore Modica in Commissione cultura, che ci sia una macroscopica difformità tra le tabelle esibite e le dichiarazioni di principio, addirittura i provvedimenti proposti. Per mio conto mi limito a richiamare un dato declinato con pacata chiarezza dagli Uffici finanziari del Senato, i quali dichiarano che, rispetto all'assestato 2005, questa finanziaria prevede per il Ministero per l'università e la ricerca scientifica tagli per 1.283 milioni di euro, sia quanto a spese in conto capitale, sia quanto a spese di parte corrente.
Il Ministro o chi per lui certamente ci elencherà le cifre che sono state erogate, e poco male se le università dichiarano a gran voce che subiscono tagli insostenibili, che hanno bilanci in rosso e che - mi risulta direttamente per la mia università - i fondi per la ricerca scientifica già lo scorso anno siano stati ridotti mediamente del 60-65 per cento, ossia un taglio davvero immorale, cosa particolarmente preoccupante specie quest'anno, quando dovrebbe entrare in vigore la cosiddetta sgangherata riforma dello stato giuridico della docenza universitaria.
Ho sentito in Commissione e ho sentito in televisione che i fondi ci sono e sono abbondanti, perché nei prossimi otto anni - sì, otto anni! - si verificherà un accelerato turnover di docenti, per cui saranno liberati non so quanti milioni di euro.
Anche qui le cifre ballano. In Commissione, nel corso dell'audizione di due direttori generali, sono state fornite cifre che mi sembravano difformi da quelle poi proposte dal Ministro. Per la verità, non mi sono preoccupato di verificare perché le barzellette riescono bene anche se sono imprecise.
Anche qui poco conta che la Commissione bilancio in sede di esame dello sciancato provvedimento di riforma dello stato giuridico della docenza abbia richiesto la cancellazione di questo dettato perché contrastante con le leggi di finanza pubblica. Ma a parte ciò, nessuna risposta alla domanda che rivolsi ai direttori generali auditi: se il Ministero avesse cioè l'intenzione di sottrarre alle sedi fondi risultanti dal turnover per procedere poi a una redistribuzione, cosa peraltro che sarebbe contraria alla legge sull'autonomia e preoccupazione questa che può essere nutrita da chi è convinto di dover servire uno Stato di diritto, non da chi si considera cittadino di un regime di propaganda.
Tuttavia, se così non si facesse, la poderosa e salvifica copertura finanziaria sarebbe soggetta a due forme di casualità: da una parte l'anagrafe, ossia l'anzianità dei docenti, dall'altra la grandezza e l'anzianità delle sedi universitarie, perché è evidente che solo le grosse sedi e le più antiche, disponendo di organici consistenti, potranno godere di un relativo turnover, non così le piccole e le giovani sedi. Da qui il brillante spirito di sistema di questa sciancata riforma. Del resto, che conta? Qui la finanza creativa ha fatto un passo avanti, è diventata finanza biologica e tanti auguri di lunga vita ai docenti universitari.
Vengo specificamente a qualche misura di questa legge finanziaria che non mi appare neppure conforme all'ipotesi di riforma che è stata - ahimé! - ben capita in tutta la sua forza dissolvente della serietà e della dignità accademica. Altro che contrasto ad interessi corporativi che, se esistono, sono quelli che sono stati tutelati o si è cercato di tutelare con questa cosiddetta riforma!
L'articolo 28 riduce del 60 per cento i fondi per i contratti a tempo determinato. Ma non erano lo strumento per fare risplendere il sole dell'avvenire sulle nostre ammuffite università o per garantire ai giovani, grazie ad una sia pur precaria competitività, l'accesso nelle vecchie università per ringiovanirle?
Che importa? La riforma è passata, il Ministro è un riformatore, chissà se anche un riformista di quelli che sono stanchi di sentire sempre e soltanto dei no e sono felici di sentire dei sì, quali che essi siano.
L'articolo 49 prevede la detassazione dei brevetti e dei fondi per la ricerca. Una giusta manovra; peccato che la relazione tecnica, per evitare contestazioni di bilancio, dica che si tratta di cose già previste, di soli accomodamenti tributari, "senza ulteriori oneri per la finanza pubblica", che è la formula magica per fare le riforme di questo Governo, senza spese, per fortuna nostra di sicura inapplicabilità, tranne per i disordini provocati.
C'è certo la norma del 5 per mille. Mi auguro che non faccia la fine dell'8 per mille destinato ai beni culturali, che si è ridotto quest'anno, se non erro, a poco più di 20 miliardi, perché il Governo è intervenuto su questa cifra per altre sue esigenze.
Esisteva un articolo 62 sul "sistema di valutazione del sistema universitario" (la cacofonica ripetizione è della rubrica dell'articolo, a testimonianza dell'attenzione con cui è stato scritto), che è il documento campione di questa finanziaria burla, almeno per quanto attiene all'università. Il Presidente del Senato ne ha decretato lo stralcio e ha evitato una brutta figura al Ministro, anche se il sistema era quello determinante di garantire una valutazione in regime di terzietà tra Ministero ed università.
Ma la proposta era ben significativa: il sistema prevedeva una composizione di 15 signori, nominati dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro, a garanzia dell'autonomia, naturalmente quella degli interessi di parte. Ovviamente non era stato dimenticato il tocco della trasparenza e della modernità: la presenza di componenti stranieri, un rinnovato esempio di provincialismo culturale, che non ha rispetto del Paese e forse neppure di sé.
Una sola parola sui tagli ai fondi del Ministero per i beni e le attività culturali. Penso in particolare al FUS, tagliato del 35-40 per cento. Si è sentito dire che forse questo taglio sarebbe stato ridotto grazie ad una revisione dei fondi per la famiglia, il che naturalmente non è avvenuto, anche perché sarebbe stato difficile andarlo a dire al cardinale Ruini, specie dopo la visita resagli dal ministro Maroni, suppongo in nome della fede celtica.
In conclusione, mi siano consentite due osservazioni. Questa finanziaria, che se non sbaglio è per entità la terza delle leggi finanziarie degli ultimi decenni, è la sintesi di cinque anni di politica della scuola, della ricerca e della cultura di questo Governo di destra, cattivo non perché di destra, ma perché di una cattiva destra. È il documento di uno sfasciume, di macerie accumulate sulla strada del progresso e della modernizzazione, quello vero, non quello menzognero e virtuale.
In definitiva, per concretizzarne la filosofia, mi viene in mente una parola che fu adoperata, in un evidente momento di mancato controllo, da un Ministro della Prima Repubblica: "culturame". E del resto il Presidente del Consiglio ha detto più volte che il mondo della cultura, della ricerca e dell'università gli è nemico perché è fatto di pericolosi comunisti, di tremendi sovversivi. È dunque bene contrastarlo.
Si è tentato in ogni modo di arrecare colpi gravi a questo mondo, che è una delle eccellenze del nostro Paese. Per fortuna non siete riusciti ad abbatterlo; mi auguro che non vi riuscirete neppure con questa ridicola legge finanziaria. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Zancan. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, siamo alla fine, all'ultima finanziaria e credo che questa discussione debba svolgersi anche predisponendo un bilancio di cinque anni di Governo.
Dico questo perché non possiamo condividere le affermazioni di queste settimane del ministro Tremonti circa il fatto che lui è arrivato da poco al Ministero dell'economia e questa finanziaria è il risultato di poche ore di lavoro. Questa finanziaria è il risultato di cinque anni di politiche economiche dell'attuale Governo, per quanto riguarda sia il merito, sia il metodo dell'esame dei documenti di bilancio.
Il merito è sempre quello: siamo di fronte ad una manovra con coperture finte. Mi riferisco, in particolare, alle decisioni relative ai tagli per i Ministeri, quando tutti sanno che difficilmente si potranno realizzare, e al gettito previsto per la dismissione degli immobili, che non si è realizzato nel 2005 e non si realizzerà nel 2006, come tutti sanno. Vi sono poi le solite misure propagandistiche, come il 5 per mille e la Banca del Sud, cioè provvedimenti che non hanno significato ai fini della crescita e dello sviluppo del Paese, che però vengono presentati come grandi iniziative, come ho detto, a fini propagandistici.
Vi è la dimostrazione di una continuità anche per quanto riguarda il metodo utilizzato per l'esame dei documenti: cercando di evitare il controllo parlamentare, il decreto fiscale che prevede una copertura consistente della finanziaria è stato assegnato alla Commissione finanze, non accettando la proposta avanzata dall'opposizione di prevedere almeno un esame congiunto; la manovra di aggiustamento sui conti del 2005 è stata assegnata addirittura alla Camera, impedendo alla Commissione bilancio del Senato, nella quale si svolge la prima lettura della finanziaria, di esaminarla; e, infine, il decreto di aggiustamento sui tendenziali del 2006 viene attuato attraverso una serie di emendamenti spostati sul bilancio e sul decreto fiscale, in questo modo impedendo ancora un dibattito serrato, anche perché tutti sappiamo che su questi provvedimenti verrà poi posta la fiducia da parte del Governo (fiducia posta naturalmente contro la sua maggioranza e non tanto perché c'è un allungamento dei tempi nell'esame dei documenti).
Infine, c'è una continuità rispetto a quanto si è fatto negli anni precedenti, perché il ministro Tremonti cerca sempre un responsabile esterno rispetto a questioni che invece riguardano la sua diretta responsabilità. Mi riferisco al fatto che prima c'era l'11 settembre, poi c'era la burocrazia dell'Unione Europea, poi l'euro, che ha impoverito le famiglie, e adesso la Cina, con questa concorrenza sleale.
Credo che tutto dipenda dalle scelte e dalle politiche economiche adottate in questi anni. La maggioranza ed il Governo hanno fallito l'obiettivo della crescita, nonché quello del risanamento dei conti pubblici e l'obiettivo del rispetto del Patto di stabilità.
Credo che siamo ad un disastro e la dimostrazione di questa affermazione, signor Presidente, sta nel numero che definisce l'avanzo primario: ci avviciniamo allo zero. Ritengo di poter dire che quando abbiamo perso le elezioni, abbiamo lasciato i conti pubblici a posto e dimostrazione ne era che l'avanzo primario era a livelli abbastanza consistenti. Praticamente, abbiamo lasciato una situazione nei conti pubblici per cui ogni anno c'era un piccolo tesoro che permetteva di pagare gli interessi sul debito e permetteva di ridurre lo stock complessivo del debito pubblico. Adesso sta succedendo l'esatto contrario: adesso il nostro Governo, l'Italia, è nelle condizioni di dover creare debito per pagare gli interessi sul debito. Questo è quel che sta succedendo nel nostro Paese!
Questa è la dimostrazione del fallimento delle politiche economiche del Governo. Si sta cioè ancora una volta realizzando un circolo malefico: aumenta lo stock del debito e si fanno debiti per pagare gli interessi sul debito.
È fallito l'obiettivo di ridurre la spesa corrente, che è aumentata del 2-3 per cento in questi anni attraverso assunzioni clientelari e consulenze; altro che riduzioni della spesa corrente primaria! Si sono aumentate le spese attraverso assunzioni clientelari e consulenze. Il tendenziale sul deficit 2006 è irrealistico. Il risultato del 2005 non è controllabile; si preannuncia un buco nel 2006. Questa è l'eredità di cui stiamo discutendo, altro che Cassandre! La manovra 2005 è la dimostrazione di quanto stiamo dicendo, come lo è la manovra di 5 miliardi per il 2006.
Ora voi aspettate la ripresa. Ovviamente, come avviene in tutte le congiunture ci sono fasi in cui si scende e altre in cui si sale. Il problema è stabilire se le misure che state adottando nella finanziaria sono utili per agevolare la piccola ripresa che potrebbe verificarsi.
Avete detto che il Patto di stabilità non funziona, perché cinque dei sei Paesi più grandi non lo rispettano. Il nostro problema però non è tanto il rispetto del Patto di stabilità, e in particolare il rispetto del rapporto tra deficit e PIL, il nostro problema è il debito. Abbiamo un debito che è ancora al di sopra del 100 per cento del PIL e di questo non si parla mai. Il ministro Tremonti non parla mai di questo parametro.
Adesso si dice che abbiamo centrato l'obiettivo dell'euro grazie al Governo precedente (finalmente c'è un riconoscimento di qualcosa di buono che è stato fatto precedentemente), però si dice anche che non siamo dentro alla competizione globale internazionale. La colpa ovviamente è dell'euro e della Cina; non si guardano le scelte compiute nel nostro Paese e le ragioni della mancata crescita dell'economia. Si cercano sempre delle responsabilità esterne.
Per quanto riguarda l'euro, credo vi sia una sorta di nostalgia del tempo in cui vigeva la tecnica della svalutazione della lira. C'è una sorta di insofferenza, cioè, da parte del sistema delle imprese ma anche da parte del Governo nei confronti dell'euro, che si dice sopravvalutato nei confronti del dollaro. La nostalgia di un sistema pigro e protetto.
Credo invece che occorrerebbe aprire i mercati, non chiuderli e infatti Tremonti parla di dazi e di garantire le corporazioni non intervenendo con una riforma delle professioni. Tremonti blocca i processi di liberalizzazione laddove questi consentirebbero di avere prezzi più competitivi. Poi, quando c'era la lira, si dice, le famiglie guadagnavano di più perché sui loro risparmi c'erano alti tassi di interesse. Quindi, da questo punto di vista c'era uno stimolo ai consumi.
Ora è certamente vero che i BOT in quel periodo avevano alti rendimenti, però bisognerebbe fare un confronto vero con la possibilità che invece l'euro ha garantito alle famiglie di ottenere prestiti a bassi tassi di interesse. L'euro ha garantito stabilità dopo gli scandali finanziari. Immaginiamo cosa poteva essere il nostro Paese se non ci fosse stato l'euro a proteggerci su questo versante. L'euro ha garantito bassi tassi di interesse, quindi minori spese per quanto riguarda la spesa sugli interessi del debito e investimenti più agevolati per le aziende e per le famiglie. Poi si dice che l'euro è sopravvalutato rispetto al dollaro. Guardate, l'economia italiana non cresceva neanche quando c'era la parità euro-dollaro, perché è da anni che è ferma.
Quindi, non potete raccontare la barzelletta che esiste una sopravvalutazione. L'economia italiana non cresceva neanche quando il rapporto fra euro e dollaro era arrivato allo 0,72, lo ricordate? Quindi, il motivo per il quale l'economia italiana non cresce non è legato all'euro; credo che sia piuttosto collegato alle scelte che vengono fatte nel nostro Paese.
Non vi siete poi neanche soffermati su un altro aspetto, che l'euro ha fatto risparmiare sulla bolletta energetica. Infatti, il petrolio viene pagato in dollari e l'euro ha fatto risparmiare sulle materie prime che noi acquistiamo, perché il nostro è un Paese importatore. Non dite, inoltre, che grazie all'aumento delle accise, che si è verificato in questi ultimi mesi, il Governo ha incassato sei o sette miliardi di euro che non volete restituire ai cittadini: questa è la verità.
Il cambio non è stato neutrale, questo è quanto ha affermato il ministro Tremonti all'inizio della sessione di bilancio, quando ha illustrato il disegno di legge finanziaria in Commissione e in Aula. Innanzitutto, non è vero che c'è stato un aumento dei prezzi in tutti i Paesi europei: in Italia si è verificato un aumento dei prezzi, ma credo che questo sia dovuto alle iniziative dei grandi speculatori sia a livello di produzione che di distribuzione. Sono mancati i controlli e quindi si è verificato questo aumento, che non in tutti i Paesi europei è stato così consistente come in Italia.
Infine, la questione della Cina: si parla di concorrenza sleale, in particolare per quanto riguarda l'ultima vicenda del tessile. Si è aperto il mercato del tessile anche ai prodotti cinesi, ma questo si sapeva da dieci anni.
Cosa è stato fatto in questo periodo per fare in modo che i nostri prodotti tessili fossero più competitivi? Cosa è stato fatto in termini d'innovazione, per conquistare nuovi mercati? Cosa è stato fatto per avere prodotti più competitivi? Il nostro Paese ha avuto dieci anni di tempo per potersi regolare: si sapeva che sarebbero entrati sul mercato internazionale i prodotti cinesi, ma cosa è stato fatto? Credo che il mercato cinese possa costituire una grande opportunità per i prodotti italiani, sia quelli che possono essere acquistati da chi ha redditi più alti, sia quelli che possono essere acquistati da chi ha redditi più contenuti.
Credo che la società cinese, di un Paese, cioè, così grande, abbia bisogno di tutto: di progettazione e ricostruzione urbanistica, di tecnologie per il controllo e l'abbattimento degli inquinanti (mi riferisco all'aria, all'acqua, ai rifiuti), di sostegno per la gestione del traffico e delle acque, di tecnologie per l'agricoltura. Come è mai possibile che non si riescano a comprendere le grandi opportunità che si aprono per un Paese come il nostro, dove alcune tecnologie sono adeguate per poter garantire un alto livello di esportazione?
Potrei continuare a lungo, signor Presidente, ma mi limito a sottolineare che la Cina non rappresenta un pericolo. Non è un pericolo se si ragiona e si comprende quanto da anni gli ecologisti di tutto il mondo hanno sottoposto alla discussione anche nel WTO.
Noi da sempre sosteniamo che bisogna almeno stabilire condizioni uniformi in tema di diritti dei lavoratori, di diritti civili, di ambiente. Perché non si è operato per tempo rispetto a queste modifiche che il WTO poteva adottare? Perché non si è operato in tempo?
I nostri problemi, signor Presidente sono legati ad una scarsa competitività ed è da essa che deriva il fallimento della finanziaria. Si riducono i fondi per la ricerca, per il personale e per l'innovazione. Si evidenzia una visione chiusa ed arretrata, certamente anche da parte del sistema delle aziende, non è ovviamente tutta colpa del Governo.
C'è chi ritiene che si possa competere con bassi salari, con minori diritti per i lavoratori, con una moneta debole, con un'economia sommersa, con l'evasione fiscale e contributiva, con scarso rispetto delle regole per la tutela dell'ambiente. C'è chi ritiene di competere avendo nostalgie protezionistiche, rancori antieuropei, antiglobalizzazione e anticinesi. Vi è poi il sistema delle grandi imprese che non fa investimenti adeguati e si rifugia nella rendita della speculazione finanziaria ed immobiliare e nelle attività protette. Invece di scegliere la competizione ci si rifugia nelle cosiddette attività protette, prive cioè di concorrenza, come nel caso clamoroso della realizzazione delle autostrade nel nostro Paese.
Può reggere un Paese sulla base di queste condizioni di partenza? Credo di no e credo anche che bisognerebbe accettare le sfide della globalizzazione e fare scelte adeguate. Da anni noi cerchiamo di portare l'attenzione del Governo e della maggioranza su tali questioni e anche questa finanziaria non da una risposta adeguata.
Pensiamo, ad esempio, al Piano di Lisbona che dovrebbe costituire il fiore all'occhiello. Si prevedono finanziamenti per tre miliardi di euro che dovrebbero provenire dalle vendite immobiliari. Dal momento che non si riescono a vendere gli immobili anche il Piano di Lisbona, che prevede un finanziamento per tre miliardi di euro, non è reale. Si parla di entrate che non sono reali. Questa è la finanziaria al nostro esame. Proponete la riduzione del cuneo fiscale per un punto percentuale. Se si vuole veramente intervenire al riguardo bisogna fare di più e in modo più duraturo.
Noi abbiamo proposto - nel caso sforassi rispetto al tempo a mia disposizione resta il fatto che il Gruppo al quale appartengo ha comunque tempo sufficiente per intervenire - un intervento molto più consistente. In particolare, abbiamo proposto di sopprimere la norma sbagliata che prevedeva sgravi fiscali per i redditi alti e a carattere permanente per sei miliardi e di utilizzare tale somma per questa misura.
Si può anche ridurre il costo del lavoro però non solo a vantaggio delle aziende. Si può anche ridurre il costo del lavoro del cinquanta per cento, però garantendo contestualmente un aumento di salario ai lavoratori. È in questo modo che si può dare un "colpo" alla competitività, oltre a garantire un livello adeguato di consumi perché aumenta la disponibilità di spesa per i cittadini. Questa finanziaria mette in ginocchio gli enti locali e non garantisce le condizioni per poter competere sui mercati globali.
Signor Presidente, ritengo che questa sia una finanziaria finta rispetto alle coperture, una finanziaria pericolosa per gli enti locali e i cittadini che subiranno una riduzione dei servizi e un aumento rispetto ai pochi servizi che rimarranno, una finanziaria inefficace per lo sviluppo. Sembra quasi una finanziaria fatta da persone che stanno scappando e sanno di provocare danni per coloro che arriveranno dopo.
Noi abbiamo già fatto molto per questo Paese. Lo salveremo anche questa volta e lo rimetteremo in piedi dopo che voi lo avete messo in ginocchio. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caddeo. Ne ha facoltà.
CADDEO (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, una maggioranza estenuata arriva in Aula dopo la chiusura della discussione in Commissione, avvenuta curiosamente il 4 novembre. È stato uno spettacolo penoso, «i resti di quella che fu la maggioranza parlamentare più larga della storia repubblicana risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza». In conclusione una destra frastornata da tre manovre correttive dei conti pubblici, presentate in 30 giorni, aspetta come una liberazione il voto di fiducia.
La gestione del bilancio è sempre più «opaca», come ha detto il Fondo monetario internazionale. Il Governo continua a nascondere il deficit, tant'è che persino nella maggioranza cresce il numero di chi chiede un'autorità indipendente che faccia luce sui conti dello Stato. L'esperienza di questi anni, e ancora di più il disordine della devolution, richiedono la formazione di una forte autorità indipendente, espressione della Camera e del Senato, che fiancheggi il Parlamento nel monitoraggio dei conti pubblici, seguendo l'esperienza degli Stati Uniti.
Mentre nel mondo l'economia cresce a ritmi mai conosciuti e l'Europa rialza la testa, l'Italia dà segni di ripresa, anche se il PIL, nel 2005, resterà appena sopra lo zero. In dieci anni, però, abbiamo subìto una continua caduta di quote del mercato mondiale, passando dal 4,3 al 3 per cento. Tra il 2001 e il 2004 siamo scivolati dal ventiseiesimo al trentasettesimo posto nella classifica mondiale della competitività.
La crisi di oggi non è cominciata certo con questo Governo, ma il tremontismo non ne ha capito le cause e non ha approntato rimedi efficaci. Dopo l'attentato alle Torri gemelle del 2001 si è limitato ad attendere la ripresa mondiale nella speranza che l'Italia vi si agganciasse. L'economia internazionale è ripartita, ma noi siamo rimasti fermi al palo. Il Ministro ora ci dice che l'11 settembre non è più la causa dei nostri mali: questi sono strutturali, aggravati dalla globalizzazione, per cui non reggiamo la concorrenza della Cina, dell'India e dei Paesi emergenti.
Come si vede, la colpa è sempre degli altri. L'errore principale, a mio avviso, è invece nostro: negli ultimi quattro anni le spese correnti sono aumentate per più di due punti di PIL. Si tratta prevalentemente di spese improduttive, di troppi sprechi e clientele, lasciati correre con l'idea di «tenere» di fronte alla crisi, ma sono in gran parte risorse tolte agli investimenti, allo sviluppo.
Finalmente il Governo prende atto che servono politiche per aumentare la capacità produttiva. Con la finanziaria si riduce così di un punto il costo del lavoro, si detassano i brevetti, si consente di dedurre parte delle spese per la ricerca, si abbozza una politica per i distretti. È proprio il caso di dire: meglio tardi che mai! Resta però il rammarico per la modestia delle risorse impiegate: i sei miliardi per le inutili riduzioni fiscali dell'anno scorso sempre di più appaiono sprecati. Con quella cifra avremmo potuto ridurre il costo del lavoro di tre punti.
Per il 2006 il Governo progetta una crescita di un punto e mezzo di PIL. La Relazione previsionale e programmatica prevede che il contributo a questa crescita verrà dagli investimenti (+ 0,5 per cento), dalle spese per le famiglie (+ 0,7) dalle scorte delle imprese (+ 0,3): questa prospettiva non è però realistica. Alla famiglie manca la fiducia e le imprese non verranno sostenute negli investimenti, perché la legge finanziaria cancella le risorse a ciò dedicate.
La manovra originariamente prevedeva 11,5 miliardi di tagli di spesa per riportare il deficit al 3,8 per cento, altri tagli per 4,5 miliardi per garantire spese inderogabili e 4 miliardi e mezzo di nuove tasse. A tutto ciò, cammin facendo, si sono aggiunti 5 miliardi di tagli e di ulteriori tasse. Peserà soprattutto l'aumento della pressione fiscale sulle imprese e la riduzione della spesa sociale degli enti locali per 3 miliardi.
Gli effetti della manovra rischiano, quindi, di essere recessivi e, se va bene, come dice la Banca d'Italia, la crescita toccherà appena un punto di PIL.
Per di più mancherà totalmente il contributo degli investimenti pubblici. Si rinvia, infatti, al 2009 l'erogazione di cassa di 19 miliardi delle Ferrovie dello Stato. L'ANAS potrà spendere solo 1 miliardo e 700 milioni e fra sei mesi dovrà fermare i cantieri. Si bloccano fino al 2009 15 miliardi di fondi europei ed altrettanti di cofinanziamento statale. Il rilancio degli investimenti sarà purtroppo compito arduo di chi verrà dopo le elezioni.
A questo punto si stagliano nettamente le conseguenze catastrofiche dell'aver lasciato le briglie sciolte alle spese correnti. La finanza pubblica fuori controllo condiziona oggi la capacità d'intervento e ridurrà a lungo la libertà di scelta dei Governi.
In zona Cesarini è entrato nella manovra il Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, presentato burocraticamente a Bruxelles, senza passare in Parlamento. A distanza di 5 anni dalla sua impostazione si prende in considerazione l'Agenda europea di Lisbona per la crescita e la competitività e si affrontano - per modo di dire - i nodi strutturali per costruire l'economia della conoscenza.
Gli obiettivi del Piano non sono tuttavia quelli della finanziaria. Per realizzarli si prevedono 3 miliardi, da ricavare con la vendita di immobili, ma saranno disponibili dopo aver realizzato la cessione di immobili per un ulteriore miliardo, già previsto per il 2006, ed il programma di dismissioni per il 2005 di ben 7 miliardi. Chissà quando e quanti di questi soldi entreranno in cassa!
Del Piano restano le misure senza oneri finanziari. Per le liberalizzazioni un Governo colbertista dice di voler anticipare l'applicazione della direttiva europea Bolkestein sui servizi, applicando alle imprese estere la regolamentazione dei Paesi d'origine e non quella italiana. Ma è credibile? È credibile chi ha rifiutato la riforma delle professioni, di liberalizzare i servizi pubblici locali, l'energia e le assicurazioni?
Si promette, inoltre, di ridurre gli oneri amministrativi, ma il loro costo è aumentato di 30 miliardi, e si approva una devolution cieca che moltiplica i centri di spesa.
Col Piano si vorrebbe rafforzare l'istruzione, ma la Moratti ha ridotto le ore d'insegnamento nella scuola dell'obbligo e vuole abbandonare alla deriva la scuola tecnica e la formazione professionale.
Per le infrastrutture la finanziaria certifica il fallimento della legge obiettivo, che ha prodotto solo montagne di consulenze, di progettazioni ed il tradimento del contratto con gli italiani.
Infine, per le politiche di coesione, cioè per il Mezzogiorno, suggerite dall'Agenda di Lisbona, si porta a termine il loro completo smantellamento.
Una recente indagine ISTAT prova il preoccupante allargamento della povertà in Italia. Una famiglia di quattro persone con un milione e mezzo al mese piomba sotto la soglia di povertà. Nel Sud operai, impiegati, insegnanti, il ceto medio con un solo occupato in famiglia è quindi povero.
Ciononostante la finanziaria per il Sud opera una scelta risibile. Stanzia 5 milioni per creare la Banca del Sud e ripesca i fondi di chi ha rinunciato al credito d'imposta per nuovi investimenti o nuova occupazione. Per il resto si bloccano fino al 2009 i 30 miliardi, europei e nazionali, del Programma di sviluppo per il Mezzogiorno, che devono essere spesi e rendicontati entro il 2008, pena la perdita dei finanziamenti. Complimenti, signori del Governo, per l'alzata d'ingegno!
Ma perché quest'accanimento antimeridionale contro cittadini che, nel 2001, in gran numero vi diedero voti e fiducia? Per grettezza, per razzismo? C'è in voi una sorda animosità contro i meridionali. Lo dimostrano scelte anche di modesto impegno.
Tra le pochissime decisioni introdotte in Commissione sono state finanziate con 2 milioni e mezzo le infrastrutture d'accesso alla Fiera di Milano, un'opera indispensabile. Sono stati contestualmente negati altri 2 milioni e mezzo per uno dei tre porti di transhipment di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari. Eppure, queste tre realtà, alla pari della Fiera milanese, sono indispensabili per proiettare l'Italia nei mercati globali.
La verità è che non si coglie un'occasione irripetibile, offerta dall'esplosione dei traffici intercontinentali nel Mediterraneo, per fare della penisola la piattaforma logistica per l'approdo e la prima lavorazione delle merci dell'Estremo Oriente destinate all'Europa. Non si tratta di una svista.
La verità è che non si coglie un'occasione irripetibile, offerta dall'esplosione dei traffici intercontinentali nel Mediterraneo, per fare della Penisola la piattaforma logistica per l'approdo e la prima lavorazione delle merci dell'Estremo Oriente destinate all'Europa. Non si tratta di una svista. È il colbertismo che si rivela una concezione fuori della storia, rinuncia a competere con la Spagna e a fare in Italia quello che l'Irlanda ha fatto con i commerci provenienti dal continente americano.
Il Paese lo sa e sa di dover stringere i denti fino a primavera. Chi verrà dopo di voi dovrà rafforzare la capacità produttiva stabilizzando contemporaneamente le disastrate finanze pubbliche.
Le risorse dovranno venire dal contenimento e dalla difficile riduzione delle spese correnti, dall'allargamento delle basi imponibili e dalla lotta all'evasione, dalla tassazione delle rendite finanziarie e immobiliari per ridurre contemporaneamente il peso del fisco alle imprese ed al lavoro e per rilanciare gli investimenti in infrastrutture materiali ed immateriali. (Richiami del Presidente).
L'Italia è un grande Paese e uscirà dal binario morto in cui lo state cacciando. Saprà reagire e ritrovare il suo posto nel mondo.
Voglio ora sollevare in due minuti, signor Presidente, una questione particolare, ma di grande valenza: la crisi delle entrate di una Regione a Statuto speciale, la Sardegna.
Lo Statuto prevede il diritto dell'isola ai sette decimi dell'IRPEF e ad una quota variabile dell'IVA per il funzionamento dell'attività normale della Regione (consolidatasi nel tempo al 40 per cento), oltre a quote di tributi minori.
Dal 1992 è andata avanti una progressiva erosione delle entrate regionali, per di più simmetricamente all'aumento delle competenze devolute e delle spese di funzionamento.
Nel 1999 un'intesa Stato-Regione programmò una verifica della situazione e l'avvio a soluzione della questione; purtroppo non c'è stato alcun seguito.
Nel frattempo, le cose sono molto peggiorate. Dal 1991 al 2003 l'IRPEF dello Stato è aumentata del 38,61 per cento; l'IRPEF della Regione solo dell'1,95 per cento. La quota dell'IRPEF di spettanza regionale è scesa dal 70 al 26 per cento.
Questa situazione è documentata da uno studio elaborato dall'Ufficio studi e politiche economiche e fiscali del Ministero dell'economia, in base al quale nel 2000 il gettito sarebbe dovuto ammontare a 4.429 milioni di euro, anziché a 1.453, come poi è stato.
PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Caddeo.
CADDEO (DS-U). Trenta secondi, signor Presidente.
Per l'IVA le cose vanno anche peggio. Dal 1991 al 2003 gli introiti statali dell'IVA sono aumentati dell'81,9 per cento. L'IVA regionale è diminuita dell'11 per cento.
Questa criticità, questi problemi sono stati riconosciuti dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel complesso, il debito verso l'Isola ammonta a circa 4 miliardi di euro. A regime, mancano annualmente 900 milioni di euro.
A fronte di questi crediti, la Sardegna è la Regione che ha più debiti per abitante.
PRESIDENTE. Senatore Caddeo…
CADDEO (DS-U). Ho finito, signor Presidente, dieci secondi. Se lo Stato non paga i debiti, il bilancio regionale avrà solo tagli per le famiglie, per le imprese.
Si tratta, quindi, di una situazione non più sostenibile. Domani a Palazzo Chigi ci saranno migliaia di sardi (sindaci, consiglieri regionali, imprenditori, associazioni): reclamano giustizia e uguaglianza con il resto dell'Italia. Il Governo farebbe bene ad ascoltare.
I sardi contribuiscono, con dignità, alla vita della Nazione. Nella loro terra, nei poligoni nazionali esplode l'81 per cento delle bombe che scoppiano in Italia; ospitano una base militare nucleare (Richiami del Presidente); servono in armi la sicurezza e la difesa. Assolvendo agli obblighi, però, signor Presidente, aspettiamo il rispetto anche dei diritti. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e dei senatori Michelini e Righetti. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, questa finanziaria è la degna conclusione di cinque anni di politiche finanziarie, economiche e fiscali di questo Governo che non hanno prodotto nel nostro Paese né crescita, né sviluppo, né risanamento dei conti pubblici.
Presidenza del vice presidente DINI (ore 18,05)
(Segue De Petris). In questi cinque anni, il Governo ha portato avanti delle scelte, soprattutto in termini di politiche fiscali (e su queste mi concentrerò) che - come credo oggi lo stesso Esecutivo si renda conto - hanno prodotto nel nostro Paese effetti assolutamente negativi. Ciò non è rilevato soltanto dai dati economici o dai dati ISTAT, che ci consegnano un Paese in cui una famiglia su quattro è a rischio di povertà, ma lo suggeriscono anche gli stessi elementi della finanziaria, accompagnata dal decreto fiscale che oggi discutiamo.
Avete firmato il famoso Patto con gli italiani e pensavate che bastasse applicare una teoria nota (ma che già varie volte, anche in altre aree economiche, si è dimostrata fallimentare) perché si potesse favorire lo sviluppo e la ripresa economica del Paese. Si tratta di una teoria, che forse non avete mai abbandonato, tipica del "tremontismo", come qualcuno l'ha definito, secondo cui era sufficiente ridurre le tasse per produrre automaticamente una sorta di ripresa economica.
È per questo motivo che, nel culmine dell'applicazione di tale teoria, lo scorso anno avete praticato i tagli all'IRPEF che, come tutti i vostri provvedimenti, sono andati a favore soltanto delle fasce a reddito alto della popolazione e non hanno prodotto alcun effetto, se non ridicolo e perfino umiliante, per le fasce più basse. Non avete mai abbandonato questa teoria, che ha sostanziato il "tremontismo" e tutte le politiche e le finanziarie che avete portato avanti. Siete arrivati al punto di annunciare il varo di un finto decreto, che avrebbe dovuto tagliare l'IRAP; ovviamente non si è avuto alcun risultato.
L'altro aspetto che ha accompagnato questa idea di fondo è costituito dai continui provvedimenti di condoni e sanatorie, che hanno prodotto nel nostro Paese un lassismo fiscale, aumentando il fenomeno dell'evasione. Non voglio ricordare in questa sede tutti i provvedimenti più salienti; penso soltanto a quello relativo al rientro dei capitali, con ciò che ha comportato in termini di opacità dei mercati finanziari, di investimenti e di speculazioni immobiliari e finanziarie.
Solo ora vi siete accorti di quali danni avete prodotto, tant'è vero che vi presentate con un decreto fiscale che al primo punto reca il contrasto all'evasione. Non so se si tratta di ravvedimento, dal momento che non vi è traccia di autocritica, o se semplicemente, pur di reperire finte risorse o comunque risorse sopravvalutate, affrontate il problema in un modo che contraddice i quattro anni precedenti.
All'operazione di contrasto all'evasione fiscale, contenuta nel decreto fiscale, assegnate una possibilità di recupero di risorse non certamente esigua, perché prevede un rientro di circa 4 miliardi di euro. Ritengo, come tutti noi, che le cifre siano sovrastimate. Pertanto, debbo pensare che non si tratta di un ravvedimento rispetto alle politiche messe in atto negli anni precedenti, che hanno favorito esenzioni fiscali e hanno continuamente inviato messaggi al Paese non certamente in favore di uno sviluppo della lealtà fiscale, ma semplicemente, come al solito, di un'operazione per tentare di recuperare risorse o comunque fornire delle coperture alla finanziaria.
Inoltre, come hanno accennato in molti, l'altra questione un po' incredibile di questa finanziaria (che non poteva che essere anch'essa la degna conclusione di questi cinque anni di legislatura) è rappresentata dalle procedure scelte. È stato presentato un decreto fiscale, che è un provvedimento d'urgenza, al solo scopo di dare copertura alla manovra finanziaria; esso, però, non è stato discusso in Commissione bilancio, ma soltanto presso la Commissione finanze, pur essendo assolutamente collegato alla finanziaria, visto che deve essere votato in via pregiudiziale per fissarne, appunto, le coperture.
Insomma, ritengo che ancora una volta si sia superato ogni limite con quest'ultima finanziaria, con un grave vulnus delle procedure che regolano l'esame dei documenti di bilancio. Non so se si possa continuare in questo modo, calpestando non solo la dignità e le prerogative dell'opposizione, ma anche quelle della maggioranza e dunque di tutto il Parlamento.
Si è giunti qui con una manovra finanziaria (di cui ho già precisato le caratteristiche, a proposito anche dell'accompagnamento al decreto fiscale), preannunciando subito che sarà posta la questione di fiducia e svolgendo una discussione puramente formale presso la Commissione bilancio dove si è aspettato per ore, giorni e notti, di sapere se sarebbe infine arrivato il famoso maxiemendamento del Governo (peraltro, particolarmente ridicolo), poi giunto in tarda serata. Per la prima volta una finanziaria passa attraverso l'esame della Commissione e giunge in Aula praticamente invariata.
Adesso la scena si ripeterà per la seconda volta, in attesa del maxiemendamento che avrà chissà quali contenuti, ma la verità - e qui si congiungono merito e metodo - è che si tratta di un'altra finanziaria che contiene, per così dire, molti provvedimenti annuncio, finte innovazioni, tentativi di far sembrare che si pongano in essere politiche per lo sviluppo, anche con tutta quella discussione che si è svolta sui distretti che poi vedremo che fine farà.
La realtà dovrebbe riguardare piuttosto la strumentazione da mettere in campo per quanto riguarda lo sviluppo, ma credo che, analizzando articolo per articolo la manovra, non troveremo molto al riguardo. Di consistente, invece, troviamo qualcosa in una delle parti su cui, per così dire, c'è stato il taglio con cui si reperiscono più massicciamente le risorse, quello alle Regioni e agli enti locali.
Tra l'altro, però, il taglio che ha prodotto il Governo con questa finanziaria presso Regioni, Province, Comunità montane e Comuni è davvero inusuale; essa si caratterizza proprio per questo forte conflitto e per aver scaricato un peso insostenibile sulle amministrazioni degli enti locali: sappiamo perfettamente cosa ciò provocherà ai cittadini e alle famiglie.
Quindi, non c'è stata alcuna messa in campo, attraverso la finanziaria, di strumenti veri, reali, di intervento per quanto riguarda lo sviluppo. C'è la riduzione di un punto del cuneo fiscale, ma tornando alle questioni di politica fiscale cui mi riferivo all'inizio, i sei miliardi che sono serviti lo scorso anno a finanziare la riduzione dell'IRPEF quest'anno non ci sono.
Gli stessi miliardi potevano essere ben utilizzati per portare invece il cuneo fiscale al 3 per cento con un'operazione, come ha detto poc'anzi il collega Ripamonti, molto più fruttuosa anche sul fronte della riduzione del costo del lavoro, con una parte da ridare ai lavoratori dipendenti, intervento, questo sì, di aiuto vero non solo al reddito - in questo Paese, infatti, vi è un grande problema di reddito per quanto riguarda il lavoro dipendente - ma anche di sostegno alla domanda interna.
In questi ultimi anni con l'attuale Governo, per impostare il Patto di stabilità interno, si è passati dai saldi finanziari ai tetti della spesa, e quindi gli enti locali hanno dovuto subire tagli ai trasferimenti dal 2001 in poi. Tuttavia, non era mai accaduto come quest'anno che la manovra di finanza pubblica imponesse un tetto negativo alla spesa calcolato addirittura sui consuntivi dell'anno precedente, cioè il 2004, e quindi molto superiore a quel 6,7 per cento di cui parlate, e che ha portato la riduzione reale di spesa intorno al 13,5 per cento.
Ma quel che veramente è incredibile, dal punto di vista politico, è che avete accompagnato questo taglio consistente il quale, checché neghiate, si riversa sulla qualità della vita e sui servizi fondamentali nei confronti dei cittadini, con un'offensiva propagandistica verso l'opinione pubblica dicendo, appunto, che in realtà non vi erano tagli ai servizi, ma solo riduzioni degli sprechi, come le auto blu, le consulenze e i progetti strampalati, compiendo davvero un'operazione di falsità totale. Infatti, mi dovreste spiegare quali sarebbero, ad esempio, le consulenze di alcuni Comuni con popolazione sotto i 3.000 abitanti che spesso non hanno neanche la possibilità di avere uno staff tecnico adeguato.
Dietro questa pantomima sulle auto blu e le consulenze, sugli sprechi degli enti locali, in realtà fate passare un taglio anche alla spesa sociale di tali enti. È inutile che continuiate a negare, come ha fatto di nuovo oggi anche lo stesso relatore Azzollini, perché sapete perfettamente che di tale spesa voi indicate solo quella delle funzioni del settore sociale, che però corrisponde soltanto al 10 per cento della spesa dei Comuni, perché l'esclusione non comprende, come ben sapete, la scuola d'infanzia, le elementari, l'assistenza scolastica, il trasporto pubblico locale e tutta una serie di servizi direttamente connessa alle spese sociali.
Ciò è dimostrato dal fatto che emendamenti per escludere queste spese anche dal Patto di stabilità sono stati presentati non solo e unicamente dall'opposizione, ma anche dalla maggioranza.
Le spese sociali di un Comune sono pari al 30 per cento del suo bilancio e sono spesso incomprimibili, ma anche tutto il resto, come sapete, comporta il peggioramento delle condizioni di vita delle famiglie.
Il Governo ha poi confermato il taglio di 504 milioni di euro su 1.022 del Fondo sociale per il 2005, per non parlare del Fondo per il sostegno agli affitti (sapete perfettamente quale sia la situazione dell'emergenza abitativa nelle grandi città).
Potrei qui elencare la questione che riguarda il Fondo per la montagna e la minaccia di azzeramento delle comunità montane o il rifiuto di sottrarre al Patto di stabilità quella parte che va in cofinanziamento dei progetti europei. Peraltro, questo rifiuto è un danno per lo sviluppo del territorio, perché impedite che questi fondi possano essere adeguatamente cofinanziati, dal momento che anche questi stanno all'interno del Patto di stabilità.
Questa è la parte veramente sostanziosa della finanziaria in esame ed è inutile girarci attorno: tra finte coperture, modifiche all'ultimo momento, partite di giro e gioco delle tre carte, cui siamo abituati anche per quanto riguarda i conti, questo Governo davvero penalizza tutto il comparto Regioni ed enti locali.
Tra l'altro, nel vostro stesso Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009 si è evidenziato che all'origine dei fenomeni di sfondamento della spesa delle amministrazioni pubbliche non sono rintracciabili responsabilità da parte dei Comuni, i quali - sempre secondo il DPEF - si sono attestati su una crescita in linea con quella nazionale. Ripeto che queste sono le vostre stesse affermazioni che oggi, invece, vengono smentite dalla concentrazione dei tagli.
Poiché si tratta della vostra ultima finanziaria, abbiamo elaborato una serie di proposte volte a cambiare profondamente l'impianto del provvedimento e a prefigurare per il futuro un sistema radicalmente diverso.
La stessa questione riguarda il settore dell'agricoltura, su cui in conclusione mi concentro. Oggi vi è una giornata di mobilitazione nazionale di tutti gli addetti al settore dell'agricoltura e della pesca a significare - guarda caso in coincidenza con l'inizio della discussione sul disegno di legge finanziaria - anche in questo caso cinque anni di fallimento, tra annunci e grande capacità di comunicazione da parte del ministro Alemanno, ma poca sostanza rispetto alla crisi del settore.
Peraltro, tale crisi è stata a lungo negata; infatti, fino a qualche mese fa, si è sostenuto che tutto andava bene, a gonfie vele. A forza di negare, si è pensato di poter gestire, tramite i decreti d'urgenza, i cosiddetti decreti tampone, le varie crisi sopraggiunte di volta in volta all'interno del settore.
Ancora una volta, con questo disegno di legge finanziaria (ma ne abbiamo discusso anche oggi in occasione dell'esame del decreto-legge per gli interventi urgenti nel settore agricolo), la politica delle illusioni e delle promesse mancate è giunta al capolinea. Non si tratta più soltanto di una nostra affermazione, perché la mobilitazione di oggi e la manifestazione che si terrà domani a Bologna sono il segno del grande scontento e dei grandi problemi esistenti nel settore.
Le preoccupazioni che esprimiamo da molti mesi per la situazione a medio termine del comparto possono essere riassunte in alcuni dati, recentemente presentati non solo da Federalimentari, ma anche dalla stessa ISMEA. Si tratta di problemi strutturali molto grandi, come il trend di discesa che prosegue nell'anno in corso con un declino record nel secondo semestre del 2005 pari al 3,5 per cento per il settore agricolo e l'accentuazione del calo dei consumi dimostrano. Si tratta di questioni che non meritano interventi tampone, ma interventi seri. Vorrei sapere se è possibile, in questo settore, procedere con proroghe per quanto riguarda le agevolazioni fiscali anziché cercare di stabilizzare l'IVA.
Su tale settore bisogna intervenire tagliando i costi perché altrimenti non si capisce di quale competitività si stia parlando; bisogna affrontare, dal punto di vista strutturale, i nodi reali dell'organizzazione dell'offerta, del divario tra il prezzo all'origine pagato agli agricoltori e quello pagato dai consumatori; bisogna cercare di risolvere il problema relativo alla ristrutturazione delle varie filiere e la questione della grande distribuzione e quindi del nodo della commercializzazione.
Nel disegno di legge finanziaria in esame, invece, abbiamo avuto poco o niente: non vi è stato alcun provvedimento serio ed anzi si è previsto un taglio consistente al settore. Abbiamo ricevuto, però, una lettera (che non è stata inviata alla Commissione, ma ai singoli senatori membri della Commissione) nella quale il ministro Alemanno ci ha prospettato i suoi futuri intendimenti per la ristrutturazione di una serie di comparti e filiere. Siamo arrivati al punto che evidentemente neanche il ministro Alemanno considera il disegno di legge finanziaria uno strumento utile e, quindi, fa annunci a parte!
Un altro nodo discusso a lungo all'interno della Commissione riguarda la questione delle contribuzioni agricole. Siamo in attesa del maxiemendamento e l'unica misura concreta prevista per fronteggiare la grave crisi delle imprese del Centro-Sud è stata, anche in questo caso, solo un annuncio. Ribadisco, però, che ormai la politica delle promesse mancate, delle illusioni e soprattutto dei risultati negativi è arrivata al capolinea.
Credo dunque che i cittadini chiederanno a noi - questo è lo sforzo che abbiamo compiuto nel disegno di legge finanziaria in esame con proposte alternative ed articolate - di avviare finalmente un processo di risanamento dei conti e soprattutto di rilancio dello sviluppo del Paese. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U e del senatore Michelini).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cambursano. Ne ha facoltà.
CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, finalmente siamo all'ultima finanziaria di questa legislatura - che possiamo definire, con un eufemismo, terribile -al termine della quale un collega, il senatore Ivo Tarolli, ha potuto proclamare: "La finanza pubblica in ordine deve ritenersi un interesse nazionale". Bene, bravo, ma purtroppo sono solo parole al vento: per far sapere con precisione l'eredità che lasceranno al Paese, l'operazione verità sui conti pubblici non ci sarà.
L'istituzione di un'alta Commissione che verifichi lo stato di salute dei nostri conti pubblici non si farà, perché verrebbero a galla tutte le vostre vergogne; intanto il Paese regredisce in tutto e su tutto. Gli italiani che sono soddisfatti della propria situazione economica sono meno della metà (vedere "Il Sole-24ORE" di sabato scorso). Si sentono più povere di cinque anni fa il 54 per cento delle famiglie; un italiano su quattro ha varcato la soglia della povertà. Mentre l'economia mondiale cresceva, quella italiana era ferma.
Avete fallito. L'ha riconosciuto lo stesso ministro Tremonti quando, riferendosi alla finanziaria 2005, ha affermato testualmente: "Le principali misure si sono mostrate inefficaci". Peccato che, quando lo dicevamo noi, venivamo definiti delle Cassandre.
Il rapporto CER dimostra chiaramente che a pagare il conto della politica economica del centro-destra sono i lavoratori dipendenti, il Mezzogiorno, i più deboli. La spesa sociale e i trasporti vengono ridotti di 1.485 milioni di euro, mentre le risorse a disposizione per la famiglia, tanto decantate, arrivano appena a 1.140 milioni, con un saldo negativo di 345 milioni. A questo si aggiunga il taglio del fondo per la spesa sociale di quest'anno, una riduzione di 502 milioni. Si aggiunga, inoltre, il mancato riconoscimento del fiscaldrag. Si aggiungano, ancora, gli aumenti dei costi dei servizi pubblici già avvenuti e quelli che scatteranno dal 1° gennaio.
Si aggiungano, infine, i tagli agli enti locali, alle politiche per i minori, per gli immigrati, per gli asili nido, per le politiche per la prima casa. L'italiano medio è insicuro, è preoccupato. Nelle periferie delle città la situazione è davvero grave.
Di fronte a questo stato di cose, il Ministro butta la croce addosso al suo predecessore-successore, al suo ex direttore generale, che ha condiviso - forse subìto - ogni imposizione, ogni scelta, ogni conseguenza del suo agire, dalla Tremonti-bis all'abrogazione della tassa di successione per i grandi patrimoni, dai molteplici condoni allo scudo fiscale, dai taglia-spese ai tetti di spesa.
Troppo comodo, troppo scorretto, signor Ministro, scaricare su altri le proprie responsabilità. Prima avete individuato nel tragico attentato dell'11 settembre 2001 la responsabilità della mancata crescita, salvo constatare che invece altri Paesi nei due anni successivi sono cresciuti eccome, mentre l'Italia era al palo o al Polo; ora, individuando ogni responsabilità nella Cina e nell'euro, ancora una volta scaricando su altri, non dicendo la verità. Meno male che l'Italia è entrata nell'euro, altrimenti saremmo all'Argentina di qualche anno fa.
Lei, signor Ministro, ha nascosto la verità al Parlamento; ha tentato, ancora una volta, di imbrogliare il Parlamento, il Paese, soprattutto, ed anche il Fondo monetario internazionale e la Commissione europea. Ma questo giochetto con questi ultimi non è riuscito. Sono loro che hanno chiesto chiarimenti ed è emerso che avevate alterato i conti, abbassando artificialmente il deficit, mentre gli italiani continuano a pagare le vostre incapacità, le vostre furbizie, i vostri disastri.
Sono stati loro ad affermare che i vostri conti sono "malati di opacità", il che, tradotto, significa: truccati. E allora, facciamola questa operazione verità: la vuole, il Paese, la esige. L'ISTAT, un mese fa, certificava un deficit nel primo trimestre 2005 del 5,1 per cento e quindi per arrivare al 4,3 annuo nel secondo semestre si dovrebbe registrare un avanzo dello 0,8 per cento del PIL: mission impossible, l'avete capito anche voi, tant'è che il 14 ottobre avete emanato una manovra correttiva di quasi tre miliardi di euro, dimostratasi assolutamente insufficiente.
Questo è avvenuto perché: le cartolarizzazioni sono saltate (avevate previsto 7 miliardi di euro di entrate; risultato: un fallimento); il tetto alla crescita della spesa pubblica non c'è stato (altro fallimento); quanto agli studi di settore per combattere l'evasione fiscale, non si è visto nulla (terzo fallimento). La conseguenza di tutto ciò è che il debito cresce, il disavanzo peggiora e il differenziale tra i tassi italiani e quelli degli altri Paesi occidentali aumenta, cioè cresce il rischio Paese. Inoltre, l'avanzo primario è stato azzerato: siamo la Cenerentola dell'Europa e gli occhi dell'Europa sono tutti puntati su di noi!
Gli ispettori del Fondo monetario internazionale e della Commissione europea vi hanno imposto una manovra più pesante, vi hanno fatto togliere voci d'entrata che non avevano alcun fondamento serio: dei 6 miliardi previsti dalla vendita degli immobili 5 sono stati stralciati e saranno sostituiti da un pacchetto di misure fiscali di revisione della base imponibile, il che, tradotto, significa: più tasse per tutti per 2,5 miliardi di euro.
I funzionari del Fondo monetario internazionale nutrono altresì forti dubbi su altri capitoli: taglio drastico dei fondi dei Ministeri (non si è mai visto); tagli all'ANAS per 300 milioni di euro; tagli alle Ferrovie dello Stato per un miliardo e 200 milioni di euro; inoltre, la previsione che le Regioni spendano per la sanità il 3,8 per cento in meno rispetto al 2004 rappresenta un sogno e che i Comuni spendano il 6,7 per cento in meno costituisce un'eventualità possibile solo se taglieranno i servizi sociali. Ma questi vincoli che non hanno funzionato sinora non potranno funzionare questa volta.
Il signor Governatore, in occasione della "Giornata del risparmio", non ha condiviso questi nostri timori; chiediamoci, però, il perché: la benevolenza del Governo verso di lui non è gratuita, e viceversa. Allora, chiedo al Governatore se abbia letto la relazione preparata dai suoi Uffici, in cui si affermano cose esattamente contrarie.
Il decreto-legge in materia fiscale, collegato alla manovra finanziaria, viene calato come un asso nella manica dal prestigiatore di professione. Esso ha un'unica urgenza: reperire una copertura per la legge finanziaria, ma non ci sono i requisiti di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione.
Ciò che è peggio, è che esso si regge su fondamenta di sabbia. Dopo quattro anni di laissez faire e laissez passer e a quattro mesi dalla fine della legislatura, viene annunciata, proclamata una lotta dura senza paura all'evasione, sì, ma ad una condizione: che la facciano gli altri, cioè i Comuni!
Peccato, però, che in quattro anni l'evasione fiscale sia cresciuta del 608 per cento (fonte della Banca d'Italia) e che non abbiate fatto assolutamente nulla per combatterla seriamente, che abbiate alimentato l'evasione e l'elusione con i vari condoni fiscali, con gli scudi fiscali, con i PEX, che hanno portato le imprese a trasformare i dividendi in partecipazioni da cedere senza pagare le tasse, attivando un classico meccanismo elusivo, e ora ne riducete di poco la portata negativa. Peccato anche che per gli studi di settore, per i quali si prevedeva un'entrata di 32,5 miliardi di euro nel 2005, non siano partiti neanche i regolamenti attuativi.
Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Preventivate 3 miliardi dalla lotta alla evasione, contabilizzando 300 milioni, ma anche questi sono sovrastimati: oggi, il riscosso non è al 10 per cento, ma al 5-6 per cento dell'accertato. Coinvolgete i Comuni, chiedete loro di collaborare prospettando un compartecipazione, ma, nel contempo, date loro un pugno nello stomaco, posto che si tolgono loro pesantissime risorse e si chiede loro di mettere in campo subito risorse umane e finanziarie.
Lotta all'evasione, ma con quali risorse? Con quali strumenti? Assumete, o prevedete di assumere, 2.000 agenti della Guardia di finanza, ma a questa in finanziaria togliete risorse ordinarie (mezzi, strumenti, attrezzature). Così alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, agli agenti della DIA. Non sono inoltre previste, nel decreto, norme di carattere penale.
Ma dove volete andare, signori? Ma cosa volete davvero? Fare fumo da gettare negli occhi degli italiani. Per fortuna, il vostro tempo sta scadendo. Ci penseranno gli italiani a spazzarvi via, anche se cambiate le leggi elettorali. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Michelini. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Michelini. Ne ha facoltà.
MICHELINI (Aut). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la manovra di finanza pubblica legata a questa sessione di bilancio si compendia in una riduzione del deficit per un importo di 12,531 miliardi di euro, così come prescritto dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009. L'indebitamente netto passa così dal 4,7 al 3,8 per cento del prodotto interno lordo, si dà quindi riscontro agli accordi di revisione del Patto di stabilità e crescita sottoscritti nella primavera scorsa in sede di ECOFIN.
Tutto regolare, quindi? Da un punto di vista formale sì, ma se ci si addentra nei meandri della manovra, sorgono molti interrogativi. Il primo deriva dall'approssimazione con la quale la manovra stessa è stata scritta, in un disegno di legge finanziaria accompagnato in maniera irrituale da un decreto-legge recante misure di contrasto all'evasione fiscale, seguito, dopo qualche giorno, da un altro decreto-legge che modifica i saldi del 2005 ed il bilancio a legislazione vigente del 2006.
Provvedimenti questi, sui quali si è innestata l'ultima manovra correttiva del 2005, fatta con emendamenti che ricadono sui provvedimenti stessi, due dei quali sono al nostro esame, ed uno, l'ultimo decreto-legge citato, è all'esame della Camera, con tutte le conseguenze che da un simile modo di procedere possono derivare in termini di garanzia della copertura dei maggiori oneri e della correttezza contabile.
Il secondo deriva dalla scarsa trasparenza con la quale i precitati documenti sono stati scritti. Molte delle variabili che li compongono non sono infatti comprensibili, anche ai più esperti, cosicché il Parlamento si relaziona a questa manovra con un atto di fede, piuttosto che, come dovrebbe essere, con cognizione di causa.
Un esempio è dato dalla spesa sanitaria, nella quale, attraverso la finanziaria, si utilizza, come copertura dei suoi oneri, un risparmio di 2,5 miliardi di euro, un risparmio però che non trova riscontro in alcuna parte dei documenti, poiché la relazione tecnica alla stessa finanziaria considera questi 2,5 miliardi di euro come finanziamento aggiuntivo delle Regioni e quindi una spesa, anziché un risparmio.
La Relazione previsionale e programmatica, seconda parte, poi complica ulteriormente i conti. Sotto il capitolo del deficit di trasparenza sono poi da ascrivere le numerose norme recate dalla finanziaria, con le quali si costituiscono nuovi fondi, il cui utilizzo viene affidato alla discrezionalità, di norma, del Ministro dell'economia e delle finanze, oppure si riassegnano al bilancio dei Ministeri somme riscosse nell'esercizio di particolari servizi resi dai Ministeri stessi.
La costituzione di fondi da ripartire, così come la riassegnazione in bilancio di talune entrate, non è operazione censurabile sotto il profilo delle norme contabili; tuttavia queste operazioni inficiano il principio della certezza dell'autorizzazione di spesa e frammentano la gestione del bilancio, con la conseguenza di perdere in governabilità prima ed in capacità di controllo poi.
La manovra di finanza pubblica 2006 persegue l'obiettivo della riduzione del deficit in termini di indebitamento netto, attraverso un aumento delle entrate per 5,647 miliardi di euro ed una riduzione di spese per 6,884 miliardi di euro.
L'aumento delle entrate è stato operato principalmente sul versante delle entrate tributarie con 5,182 miliardi di euro, operazione alla quale consegue inevitabilmente un aumento della pressione fiscale; un aumento minimo, ma pur sempre un aumento che sconfessa i propositi di riduzione programmati dal Governo su questo versante.
L'aumento, anche se appare prudenziale in talune sue voci, non lo è certo in altre per la problematicità di alcune disposizioni quale quella denominata tassa sul tubo, ovvero quella relativa al contrasto dell'evasione fiscale con il coinvolgimento degli enti locali.
Rimangono comunque discutibili sotto il profilo dell'efficacia le disposizioni relative alla riforma della riscossione e quelle legate all'ultima manovra correttiva, la manovra cioè con la quale è stato ridimensionato il gettito dell'alienazione di beni immobili per 5 miliardi sui 6 del bilancio a legislazione vigente; sono stati introdotti nuovi cespiti per 3,5 miliardi di euro, ma di essi se ne parla per il momento solo alla Camera.
Sul versante della spesa, la riduzione è stata impostata quasi interamente sulla spesa corrente, in particolare su quella dei consumi intermedi ai quali è stata impressa una riduzione del 5 per cento sulle previsioni a legislazione vigente ed una dell'1,4 per cento rispetto al 2005.
L'attendibilità di queste riduzioni lascia ampio margine al dubbio. Ad esempio, nelle previsioni di spesa per il personale non è chiara l'inclusione o meno degli oneri per il rinnovo dei contratti, e in quelle per l'acquisto di beni e servizi non si riscontra la corrispondenza con le disposizioni scritte nella finanziaria senza specifica selettività. Il rischio che la manovra di contenimento venga sottesa anche nel 2006, cosi come è avvenuto quest'anno, è molto alto.
Vi è poi da dire in tema di spesa che, se le valutazioni sulle variazioni rispetto al tendenziale venissero commisurate non attraverso il conto economico delle pubbliche amministrazioni bensì attraverso la contabilità finanziaria, emergerebbero riduzioni molto consistenti anche nel campo degli investimenti per un valore di oltre 10 miliardi di euro.
Il disegno di legge finanziaria presenta qualche novità, nel senso che alcune iniziative vengono proposte per la prima volta e si distinguono per la loro stringatezza. Ne cito qualcuna: il fondo per la famiglia e la solidarietà; il fondo per il volontariato e la ricerca; gli indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie; adozione internazionale e contrasto allo sfruttamento sessuale; fondo per l'innovazione; distretti.
Ciò che colpisce di queste disposizioni non è certo la novità della materia, bensì il fatto che esse assumono forma enunciativa. Si ha l'impressione di trovarsi di fronte ad una operazione mediatica piuttosto che all'avvio di una politica innovativa. D'altra parte, è da tenere presente che disposizioni come queste appartengono alle iniziative che fanno offerta e che la politica alla quale si ispira il Governo è quella della promozione della domanda. Ecco il perché del disagio che si avverte nell'esaminare queste disposizioni e il perché esse siano minimali, appena abbozzate, con una forte delega alla delegificazione.
Vista così potrebbe trattarsi di una invasione di campo, perché quei temi sono patrimonio del centro-sinistra. Sono temi che il centro-sinistra sa trattare con maestria, certo che una politica dell'offerta costellata di puntuale progettualità sa cogliere più efficacemente gli obiettivi di sviluppo.
Il cedimento alla politica dell'offerta è forse il simbolo di una presa di coscienza di questo Governo del fallimento della propria politica coniugata sempre sul versante della domanda attraverso la leva fiscale. Dobbiamo, infatti, constatare con amarezza, pensando alle sorti del Paese, che tutti i propositi enunciati all'inizio della legislatura da questo Governo non hanno avuto successo. Non lo ha avuto lo sviluppo della ricchezza nazionale, la quale non è cresciuta secondo i programmi di Governo a un ritmo superiore al 3 per cento annuo, ma dal 2001 al 2006 ha raggranellato uno 0,4 per cento nel 2002, uno 0,3 per cento nel 2003, un 1,2 per cento nel 2004, si fermerà nel 2005 e dovrebbe raggiungere appena l'1,5 per cento nel 2006, in netta controtendenza con i parametri di sviluppo dei Paesi industrializzati.
Non lo ha avuto la politica di bilancio che non ha annullato l'indebitamento netto nel 2003 come programmato, ma lo ha ingigantito con tassi superiori al 3 per cento del PIL per ciascuno degli anni del quinquennio.
Del pari, l'avanzo primario non è stato mantenuto al di sopra di cinque punti percentuali di PIL, per consentire di pagare gli interessi sul debito senza far ricorso ad altri debiti, così come programmato, ma è stato eroso al 3,0 per cento nel 2002, al 2,1 per cento nel 2003, all'1,8 per cento nel 2004; sarà ridotto allo 0,6 per cento nel 2005 ed allo 0,9 per cento nel 2006, tutto ciò con l'evidente conseguenza di non rientrare rapidamente dal debito pubblico come era nei propositi del Governo, considerando come lo stesso, essendo attestato intorno al 108 per cento del PIL, è ben lontano dai parametri europei che lo vorrebbero vedere collocato - lo ricordiamo, signor Presidente - sotto il 60 per cento.
Dunque, un insieme di insuccessi che fanno riflettere perché gli obiettivi del ritmo di crescita della ricchezza sopra al 3 per cento all'anno sono stati affidati ad inizio di legislatura ad interventi volti alla riduzione della pressione fiscale ed al conseguente contenimento della spesa corrente.
In particolare, la pressione fiscale doveva diminuire di un punto all'anno, i contributi sociali dovevano ridurre le relative aliquote di un punto percentuale all'anno e la spesa corrente doveva diminuire di un punto di PIL all'anno. Così era scritto nel Documento di programmazione economico-finanziaria di inizio legislatura.
Tutti questi interventi presentano purtroppo un bilancio fallimentare, perché nel quinquennio la pressione fiscale non diminuirà di cinque punti, ma di appena 0,9 punti. I contributi sociali non diminuiranno le loro aliquote di cinque punti, ma di un solo punto a partire dal 2006; la spesa corrente non diminuirà di cinque punti di PIL nel quinquennio, perché nel 2005 sarà di 2,2 punti di PIL superiore a quella del 2001.
Non è dato sapere se l'obiettivo della crescita è stato mancato perché non sono stati realizzati gli obiettivi connessi alla politica di bilancio. Quello che è certo è il fatto che ambedue gli obiettivi non sono stati raggiunti. Questo è dovuto al fatto che gli obiettivi erano sbagliati? Oppure ha sbagliato il Governo nelle sue azioni di perseguimento degli stessi?
Questi quesiti devono far riflettere sia la destra che la sinistra, anche se le responsabilità di aver mancato gli obiettivi è da attribuire solo ed unicamente a questo Governo, perché delle due l'una: o ha sbagliato gli obiettivi o ha sbagliato gli interventi.
Ciò che rimane e che pesa molto sull'eredità che questo Governo lascerà è l'ingente mole della spesa corrente, che è stata aumentata nel quinquennio del 16 per cento, al punto che quest'anno rappresenterà il 40,1 per cento del PIL, quando nel 2001 ne rappresentava il 37,9 per cento (faccio riferimento alla spesa corrente al netto degli interessi).
Gli interventi promossi con questa finanziaria meritano ciascuno un commento, ma fra di essi vorrei ragionare solo su di alcuni perché rappresentano mondi che espandono la loro rilevanza nel campo della cultura politica e possono quindi produrre effetti pluridirezionali in relazione al modo con il quale vengono declinati.
Fra di essi, riprendo quello relativo agli indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Metto in secondo piano, signor Presidente, e non certo per importanza, le difficoltà di attuazione di disposizioni quali sono quelle contenute nell'articolo 46, troppo scarne per superare gli ostacoli frapposti sulla strada dell'indennizzo ed anche tali da far credere ad una operazione di facciata.
Metto invece in rilievo la questione molto incresciosa tuttora aperta attorno alla Banca d'Italia. Penso non sia superfluo ripetere la necessità di riformare l'istituto in relazione ai profondi mutamenti intervenuti in campo monetario e nel mondo del credito.
In questo senso, non possono rimanere senza conseguenza i controlli inadeguati della Banca d'Italia, non tanto sulle operazioni di fusione bancaria, quanto ed invece sulle emissioni di obbligazioni Parmalat e Cirio e sui bond argentini, ove si sono consumante impunemente vere e proprie truffe finanziarie a danno dei cittadini, vale a dire dei risparmiatori. Se su tutto questo cala il silenzio in una ritrovata sintonia tra Governo e Governatore, l'intervento di risarcimento che avverrà, se avverrà, molto lentamente nel tempo, finirà per assumere il sapore di una beffa, questa volta a carico di tutti i cittadini.
In tema di banche, merita considerazione, a mio avviso, anche la costituzione della Banca del Sud: l'iniziativa non sembra sia stata presa per affrontare problemi creditizi, perché l'attuale sistema di banche soddisfa ampiamente le richieste di finanziamento provenienti dal Mezzogiorno; sembra invece sia stata presa per affrontare problemi di identificazione del territorio con i centri decisionali del credito. Proprio per queste ragioni il mondo bancario è molto scettico, mentre l'entusiasmo del mondo politico è molto alto.
Una contraddizione - si potrebbe dire - che nasce sul terreno della competizione mondiale, dove tutte le banche del Sud hanno subito sconfitte pesantissime, essendo state assorbite (o meglio sarebbe dire salvate) dalle banche del Nord.
La ricostituzione di una Banca per il Meridione viene quindi messa nelle mani di una iniziativa dello Stato: la Banca del Sud sarà una società di capitali; lo Stato socio-fondatore partecipa con 5 milioni di euro ad un capitale sociale che dovrebbe essere a maggioranza privato, aperto all'azionariato popolare diffuso con un privilegio patrimoniale dei vecchi soci dei banchi meridionali; le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti camerali saranno, con lo Stato, i soci fondatori.
A fronte di una siffatta iniziativa vi è chi scommette in una rinascita delle banche meridionali, ma vi è anche chi paventa il pericolo dell'ennesimo carrozzone pubblico dal quale il Mezzogiorno preleverà ciò che la contribuzione collettiva vi immette. Per fugare ogni dubbio si sarebbe dovuto far tesoro degli errori del passato ed evitare quindi la politica delle donazioni, privilegiando quella del sostegno dell'iniziativa meridionale, ricca di fantasia, creatività e anche di qualificata laboriosità.
In questo senso, signor Presidente, non sarebbe diverso, ad esempio, mettere la solidarietà nazionale al servizio di una iniziativa che veda le associazioni degli imprenditori di ciascuna Regione del Sud farsi promotrici di banche popolari regionali da federare in una Banca del Sud? La prospettiva, a mio giudizio, sarebbe ben diversa perché diverso e nuovo sarebbe lo spirito che la sostiene: non più quello dell'aspettare le decisioni di altri, ma incominciare a decidere in proprio considerando che le risorse di cui dispone il Sud, prima di tutto quelle della sua cultura e non ultime quelle del suo territorio, non sono di poco conto. Esse sono comunque sufficienti perché il nostro Meridione possa partecipare con prestigio e autorevolezza ad un progetto di sviluppo del Mediterraneo. Basterebbe volerlo, a mio giudizio, solo se si operasse con spirito di altruismo.
Concludo soffermandomi brevemente sul capitolo delle autonomie locali che in questa finanziaria, come nelle precedenti, sono chiamate in causa per via del Patto di stabilità interno; un Patto che nella sostanza non ha nulla del contratto e tutto dell'imposizione, perché il Governo non dialoga con gli enti territoriali, imponendo invece loro la proprio politica finanziaria.
Il Governo impone tale politica fissando purtroppo limiti all'incremento delle spese correnti ed in conto capitale, in termini sia di competenza che di cassa. I limiti all'incremento sono diversificati a seconda del tipo di spesa. La limitazione si estende anche ai meccanismi che generano le spese stesse; eppure, elaborando patti sui livelli di spesa anziché costruirli sui saldi, si finisce per premiare chi ha speso nel passato di più, a scapito di chi a parità di condizioni sempre nel passato ha speso di meno.
Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane hanno, nella riforma del Titolo V della Costituzione, pari ruolo e dignità istituzionale dello Stato all'interno della Repubblica. Una condizione giuridica che lo Stato nella volontà di questo Governo e di questa maggioranza sottende, considerando gli enti locali come un peso piuttosto che una risorsa.
La loro consistenza finanziaria è però di tutto rilievo, è più di un terzo di quella dello Stato, e possono quindi fare massa critica per le economie locali. Potrebbero fare di più se lo scenario delle nuove competenze tracciato dalla riforma costituzionale trovasse un epilogo nella definizione di un percorso iniziato, ma non ancora terminato, quale è quello del federalismo fiscale.
Ora che l'Alta Commissione di studi per il federalismo fiscale ha concluso i propri lavori, potrebbero esservi le condizioni per tracciare la mappa delle competenze di ciascuno degli enti che compongono la Repubblica e su di essa far confluire le risorse finanziarie secondo un criterio di disponibilità che coinvolge la responsabilità di ciascuno degli enti, vale a dire dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e quanto prima, mi auguro, delle Città metropolitane. Sarebbe molto importante se venisse a cessare il tempo che qualifica oggi le autonomie locali come semplici delegate di spesa e si apra invece la stagione delle responsabilità per promuovere la crescita delle comunità, chiedendo la loro solidarietà nel finanziamento dei progetti pubblici.
Signor Presidente, questo però è un libro nuovo che il Governo di centro-destra non può aprire perché è il libro dei percorsi della politica dell'offerta che solo un Governo illuminato e progressista, a mio giudizio, può sapere intraprendere nella vasta area della politica economica che deve fare vivere la civiltà del tempo della globalizzazione per costruire garanzie di giustizia e equità e per non far vivere più nessuno nella povertà. (Applausi dai Gruppi Aut, DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.
MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, voglio anzitutto dire che la relazione di minoranza svolta dal senatore Morando a nome delle opposizioni di centro-sinistra è condivisa dai Comunisti Italiani; ne condividiamo l'analisi dei contenuti della finanziaria e le proposte avanzate dall'Unione unitariamente.
Ora, anche alla luce delle considerazioni svolte nella relazione del collega Morando, dobbiamo constatare che in tutto l'esame dei documenti contabili non si è riusciti ad imporre al Governo ed alla maggioranza una discussione seria, senza propaganda, sullo stato dell'economia reale del nostro Paese.
Non si può, cioè, non rilevare la mancanza di senso critico del Governo, che attribuisce la responsabilità dello stallo dell'economia nazionale unicamente a ragioni esterne alla concorrenza del sistema industriale cinese (come se anche gli altri Paesi europei non dovessero subire analoga concorrenza) o anche all'introduzione dell'euro, quando piuttosto il Governo dovrebbe riflettere seriamente e in maniera approfondita sulle reali cause e sulle scelte fatte dal 2001 in poi che, a nostro avviso, hanno determinato, tra l'altro, anche l'aumento del debito pubblico, l'incremento del divario tra Nord e Sud dell'Italia, tra ricchi e poveri, e il deterioramento dell'indice di sviluppo umano in Italia.
L'Italia è in declino, e lo confermano tutti i dati a disposizione. Gli indicatori lo confermano: il reddito pro capite, la produzione industriale, il tasso di occupazione relativo alla popolazione in età di lavoro, il livello della popolazione universitaria, soprattutto per quanto riguarda le discipline scientifiche; un declino che non riguarda solo l'apparato produttivo nel suo complesso e la situazione della finanza pubblica, ma lo stesso andamento demografico ed il settore della cultura in senso ampio. Questo è un quadro realistico e non pessimistico della situazione.
Non è nemmeno vero che il mantenimento dello Stato sociale e l'esigenza della crescita economica siano in contraddizione tra loro, come dimostra la stessa economia dei Paesi nordeuropei. Il recentissimo rapporto ISTAT per il 2005 indica chiaramente che è sempre più avvertita ed aumenta l'insicurezza dei cittadini per quanto concerne l'economia ed il lavoro.
Resta molto difficile la crisi delle aree industriali, e comunque qualche timido segnale di ripresa riguarda il Nord del Paese, mentre si registra in questi ultimi anni un netto rallentamento dell'economia meridionale.
A differenza degli altri Paesi europei, la nostra crescita è pressoché nulla, i consumi popolari - com'è noto - sono diminuiti, i conti non sono a posto, tanto che la stessa struttura della manovra di bilancio nel suo complesso, definita tra l'altro in modo del tutto frammentario, non pone - a nostro avviso - rimedio alla situazione o lo fa, comunque, in modo insufficiente, scaricando sul futuro Governo l'onere di un purtroppo necessario nuovo risanamento finanziario del Paese e quindi una pesante eredità.
A fronte di questo scenario (ripeto, realistico), che desta profonde preoccupazioni, si continua a dire invece che tutto va per il meglio, che la finanziaria - come ha detto anche recentemente il Vice presidente del Consiglio - è bene impostata. La manovra complessiva, ad avviso dei Comunisti Italiani, è socialmente iniqua, perché a pagare i conti sono, ancora una volta, i ceti deboli del nostro Paese, vale a dire innanzitutto i lavoratori dipendenti e il Mezzogiorno in particolare.
Con i tagli agli enti locali, inevitabilmente a scapito della qualità e quantità dei servizi pubblici essenziali, ricadranno sul sistema delle autonomie locali tutti gli effetti negativi delle scelte demagogiche fatte sinora in materia fiscale, tutte a vantaggio - tra l'altro - delle rendite finanziarie, immobiliari e speculative.
Ancora una volta, con questa finanziaria di fine legislatura, non si è voluto dire la verità sui conti, né affrontare il problema della qualità della spesa e delle scelte compiute.
Si stanzia un miliardo di euro per le missioni internazionali, mentre si riducono i fondi per la cooperazione allo sviluppo a favore dei Paesi poveri, malgrado gli impegni assunti in tutti gli organismi internazionali. E questo è solo uno dei segnali di come si vuole agire.
È mancata una seria riflessione sull'insuccesso della Tremonti-bis, che è costata tanto, non ha creato sviluppo né occupazione, ed è servita solo ad incrementare le rendite immobiliari.
Né si è riflettuto seriamente sugli effetti deleteri dei tanti condoni e sanatorie o sul perché nulla è stato posto in essere per controllare l'aumento artificioso dei prezzi e colpire la speculazione verificatasi dopo l'introduzione dell'euro.
Non si vuole riconoscere che questo stato di cose, sinteticamente ricordato, non è che il risultato inevitabile di una politica economica, seguita dal 2001 in poi, basata su errate previsioni di crescita e su scelte deleterie.
Questa è ancora una manovra in fieri. Fra qualche giorno, domani, dopodomani, ci sarà il maxiemendamento del Governo su cui molto probabilmente, anzi senz'altro, sarà posta la fiducia, e questo maxiemendamento darà definitivamente corpo alla finanziaria per il 2006.
Malgrado le rassicurazioni di voler rispettare i parametri europei per quanto riguarda il rapporto deficit-PIL (il 3,8 per cento entro il 2006), non solo si sono già rese inevitabili due manovre correttive per il 2005, ma in prospettiva, forse (anzi senza forse) sarà anche necessaria una manovra aggiuntiva per il 2006.
Ancora non riusciamo a capire a quanto ammonti il deficit tendenziale, stanti anche le perplessità e le preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti. Le previsioni di entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, malgrado il doveroso riaggiustamento di quelle derivanti dalle dismissioni immobiliari, rendono del tutto aleatori gli obiettivi, compresi quelli di sviluppo, che la finanziaria si prefigge di raggiungere.
Per intanto, il giudizio sulla finanziaria, così come presentata, è pressoché unanime: una finanziaria ingiusta per le sue ripercussioni sociali, fatta di tagli indiscriminati, di tagli ingiustificabili al Mezzogiorno e, in particolare, di decurtazioni di risorse agli enti locali, per non parlare del Fondo per lo spettacolo, della cooperazione allo sviluppo, del mancato sostegno ai redditi in funzione dell'allargamento della stessa domanda interna, dei tagli alle Ferrovie, all'ANAS e così via.
Solo la Confindustria, tra le organizzazioni audite, non ha esitato a definire la manovra equilibrata, per aver ottenuto una riduzione del costo del lavoro con l'esonero di un punto percentuale dal versamento dei contributi sociali, tra l'altro, non finalizzato.
Per il Mezzogiorno il dato più rilevante è costituito da una riduzione complessiva di risorse pari, nel triennio 2006-2008, a oltre 13 miliardi di euro (e precisamente 3.365 milioni per il 2006, 3.963 milioni per il 2007 e 5.785 milioni per il 2008).
Intanto, si decurtano il Fondo per le aree sottoutilizzate, la cui gestione è sempre più incomprensibile, e il Fondo per le politiche comunitarie. E ancora, con il decreto-legge n. 211 del 2005 viene ridotto lo stanziamento di cassa per le aree sottoutilizzate. Inoltre, si spostano sempre più in avanti i fondi del triennio 2006-2008, con il rischio reale di non ottenere i fondi dell'Unione Europea per i quali occorre provvedere, come è noto, al cofinanziamento.
Per fare un po' di propaganda elettorale, mentre al Sud vengono ancora una volta assegnate risorse inferiori a quelle già previste nelle finanziarie precedenti, si lancia l'idea di una nuova Banca del Sud, cui si dovrebbe dar vita con scarsissimi fondi a disposizione (appena 5 milioni di euro), senza alcuna indicazione concreta su quella che dovrebbe essere la sua missione.
Il Fondo per la famiglia di 1 miliardo e 140 milioni di euro, al di là della propaganda elettorale, non copre di fatto quanto invece viene tolto alle stesse famiglie con il taglio dei fondi agli enti locali e quindi ai servizi pubblici essenziali. Tra l'altro, gli enti locali attendono ancora la seconda tranche del Fondo per le politiche sociali per il 2005, di ben 504 milioni di euro.
Il taglio dei trasferimenti alle Regioni e agli enti locali non potrà non incidere negativamente sui bilanci delle famiglie, sui servizi e quindi sulla stessa occupazione perché i servizi pubblici locali sono essenziali per lo sviluppo. Non è vero che il sociale non viene toccato dalla finanziaria perché quest'ultima salvaguarda solo formalmente la spesa sociale, ma solo quella in senso stretto. Infatti, restano fuori i servizi integrativi scolastici, la mensa, il trasporto, l'assistenza dei disabili, i servizi agli anziani, le misure per fare fronte all'emergenza alloggi, le misure per il trasporto pubblico locale, che sono parti integranti dello Stato sociale.
Il taglio, soprattutto, opera indiscriminatamente per tutti i Comuni, anche per quelli che non possono consentirsi nessuna auto blu. Il tutto, quindi, peserà ancora di più sui piccoli Comuni, sulle comunità montane, nonché sui Comuni che hanno una grande estensione territoriale in rapporto alla popolazione, i quali versano in gravissime difficoltà nella gestione complessiva dei servizi primari.
Con il disegno di legge finanziaria in esame, quindi, continua il vecchio gioco di dare con una mano una parte soltanto di quello che si toglie con l'altra. In quella che è stata resa una complicata e sempre più difficile lettura del bilancio e dei documenti contabili in generale, significativa è la lettura della tabella E allegata alla finanziaria, con la quale si provvede a definanziare, in tutto o in parte, le autorizzazioni di spesa previste dalle varie leggi vigenti. Con questa finanziaria per il 2006, la tabella E è particolarmente corposa in quanto prevede riduzioni di spesa per ben 2.210 milioni di euro per il solo 2006, nonché per gli anni successivi sia pure in misura ridotta.
Al di là degli slogan propagandistici preelettorali, gli interventi da definanziare riguardano il sostegno al sistema produttivo, gli incentivi alle imprese (per la voce aree depresse ci sono ben 560 milioni di euro in meno), il patrimonio culturale, l'edilizia sanitaria, penitenziaria, giudiziaria e universitaria, i trasporti pubblici locali, le ferrovie, la ricerca applicata, gli investimenti nell'università e nella ricerca e addirittura la lotta alla criminalità organizzata e così via.
PRESIDENTE. Senatore Marino, la invito a concludere il suo intervento.
MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, concludo rapidamente.
Non si è voluto cambiare pagina, a cominciare dai problemi del fisco, rimettendo in discussione quanto operato sinora e determinando almeno un'unica aliquota sulle rendite finanziarie, tassando cioè chi in questi anni ha visto aumentare la propria ricchezza grazie alle rendite finanziarie ed immobiliari; non si può chiedere ancora di dare a chi ha già troppo dato negli ultimi anni e soprattutto ai lavoratori dipendenti.
Concludo, signor Presidente, evidenziando che, malgrado i vari rattoppi e rammendi, la manovra complessiva resta in ogni caso inadeguata non solo a far fronte al declino, ma anche a raggiungere gli obiettivi: non va per quanto riguarda la correzione degli squilibri, anzi li aggrava (come nel caso del divario Nord-Sud e di quello tra ricchi e poveri); non accresce gli investimenti pubblici, anzi li riduce; non interviene a difesa del potere d'acquisto dei ceti più deboli. Nel suo complesso, è una manovra ingiusta dal punto di vista sociale.
Signor Presidente, le chiedo di consegnare la restante del mio intervento. (Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U e dei senatori Giaretta e Malabarba).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.
*VILLONE (DS-U). Signor Presidente, in queste ore con questa ultima finanziaria del Governo in carica - l'unico punto felice è che sia appunto l'ultima - noi assistiamo alle convulsioni di una maggioranza morente. Dobbiamo soltanto sperare che tali convulsioni non arrechino al Paese ulteriori gravi danni. Si tratta di una maggioranza che, tra l'altro, nel morire non mostra nemmeno segni di resipiscenza o pentimento.
Basta guardare al balletto degli strumenti: abbiamo una legge finanziaria e, però, abbiamo anche un decreto-legge che reca pezzi di manovra. Abbiamo un buco notevole che emerge nottetempo nella finanza pubblica; avremo un maxi emendamento che, pare, verrà domani mattina e sul quale sarà posta la fiducia. Si tratta quindi di un modo del tutto inaccettabile, dal punto di vista politico-istituzionale, di gestire un passaggio delicatissimo quale quello, appunto, di fine legislatura e anche, quindi, di predisposizione delle carte per coloro che verranno a governare nella prossima legislatura.
Siamo di fronte a una finanziaria che supera i 27 miliardi di euro. Detto così non fa impressione ma, se traduciamo in lire, siamo vicini a 60.000 miliardi. Una finanziaria tra le prime in classifica nella storia repubblicana: una stangata vera e propria, che tale è perché, come diceva prima il collega Caddeo, in realtà noi non troviamo alcun elemento di sviluppo in questa finanziaria. L'effetto è recessivo e il fallimento di tutte le promesse fatte da questo Governo a partire dal famoso, ormai dovremmo dire famigerato, contratto con gli italiani.
È una finanziaria che rimane tutta nelle responsabilità di questo Governo e del suo Ministro dell'economia. Abbiamo sentito, soprattutto negli ultimi mesi, una variegata serie di argomenti e di imputazioni: era colpa, di volta in volta, dell'11 settembre, della congiuntura mondiale, dell'euro, oppure di Prodi, oppure della Cina. Ricordo che una volta nel lessico politico si diceva "piove, Governo ladro". Ma un Governo che può dire? "Non riusciamo ad andare avanti, mondo ladro"? Sono argomentazioni che veramente dimostrano una fantasia creativa quasi pari a quella di Tremonti nello sforacchiare la finanza pubblica. Una finanziaria sulla quale i colleghi del centro-sinistra che mi hanno preceduto hanno dato già tutti gli elementi e della quale io voglio solo sottolineare come vada a danno del Mezzogiorno.
Fa davvero ridere questa storia della Banca del Sud. L'avevamo già: si chiamava Banco di Napoli e, forse, qualche vicenda di questi ultimi mesi ci fa adesso tornare il dubbio che non si potesse evitare di cancellarla con le scelte che furono fatte allora, e che non si potesse invece seguire una via diversa. In ogni caso non è questa la risposta che si può oggi dare al Mezzogiorno. Quand'anche tutto andasse bene, andrebbe a regime tra anni. Il Sud richiede politiche non a futura memoria, ma politiche forti che guardino oggi, qui e ora, alle persone e ai bisogni. Di queste politiche e delle spese a tal fine dirette, come hanno ricordato i colleghi, non vi è traccia.
La spesa sociale subisce tagli pesanti, così come cala una mannaia sui trasferimenti alle Regioni e agli enti locali, con le conseguenze a cascata che sono state illustrate e sulle quali non mi soffermo. Fa davvero specie, voglio dirlo, sentire da qualche autorevole voce di maggioranza l'argomento che il taglio si giustifica per gli sprechi del governo regionale e locale.
Qui bisogna essere molto chiari: nessuno difende l'indifendibile, e certamente in questi ultimi tempi è emerso un problema di buon governo regionale e locale che attraversa destra, sinistra e centro, nord e sud. Abbiamo visto lottizzazioni in campi delicatissimi come la sanità; abbiamo visto incarichi e consulenze d'oro, contratti a parenti, amici e sodali.
Tutto questo è vero e va contrastato con regole nuove, da fare, che garantiscano il buon governo, un nuovo modo di governare, una nuova etica della politica. Ma di tali regole in questa manovra finanziaria non vi è traccia. Non si tenta nemmeno di affrontare il problema. E allora il taglio rimane quello che è: una proposta socialmente e territorialmente regressiva che reca danno alla parte debole del Paese e della società italiana.
L'Italia ha bisogno di un progetto alto di buon governo, un progetto lungimirante, di coesione, di speranza, ma di tutto questo nella presente finanziaria non vi è traccia. Per fortuna si tratta dell'ultima pessima finanziaria di un pessimo Governo! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Marino).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.
MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, siamo al completo fallimento della politica economica del Governo. Alla permanente stagnazione economica, si affiancano segnali sempre più consistenti di un'acutizzazione della crisi sociale, come ha evidenziato l'ultima rilevazione ISTAT sulla povertà in Italia, segnalando una forte crescita delle condizioni di disagio economico, particolarmente concentrata nel Mezzogiorno dove ormai un quarto delle famiglie è povera e tra le famiglie dei lavoratori dipendenti.
Il paradosso è che alla crisi economica e sociale si accompagna un aumento del deficit (oltre il 5 per cento del PIL nel 2005) e, per a prima volta da 10 anni, anche del debito pubblico. In questi anni la politica economica è stata orientata esclusivamente ad incrementare i privilegi dei ceti più abbienti e parassitari, a scapito dell'equità, dello sviluppo e anche delle casse dello Stato.
La manovra finanziaria 2006 complessivamente, tra finanziaria e decreto-legge ammonta alla ragguardevole cifra di 24 miliardi di euro, per i tre quarti concentrati sulla correzione del bilancio. Ad essere particolarmente colpita è la spesa pubblica, con pesanti tagli ai trasferimenti alle Regioni ed alle Autonomie locali, alla sanità, al pubblico impiego, ai consumi e agli investimenti delle pubbliche amministrazioni, con prevedibili effetti regressivi sul piano sociale e recessivi su quello economico.
Sul fronte delle entrate, in attesa di giudicare i cambiamenti in corso d'opera con il maxiemendamento, il Governo continua a puntare sull'incremento del gioco d'azzardo, sull'accisa sui tabacchi e su tante altre amenità. Vedremo quali amenità nuove ci porterà quindi il maxiemendamento.
I cosiddetti interventi per lo sviluppo, si concentrano per la gran parte a favore delle imprese, con la riduzione degli oneri sociali e il finanziamento dell'operazione TFR- previdenza integrativa. Il fantomatico miliardo stanziato a favore delle famiglie assomiglia più ad un fondo elettorale dato con una mano, mentre con l'altra alle stesse famiglie si toglie assai più di quanto si dà.
Le proposte presentate da Rifondazione Comunista tendono a delineare un indirizzo alternativo di politica economica incentrato sulla ridistribuzione del reddito e su un nuovo intervento pubblico nell'economia. Tutto ciò a partire dal Mezzogiorno, dove occorre abbandonare le politiche di sostegno alle imprese o di fiscalità di vantaggio per puntare su produzioni agricole di qualità, attività industriali innovative e sugli straordinari giacimenti culturali e ambientali del Sud.
L'istituzione del salario sociale, poi, è un vero strumento per arginare la devastante precarizzazione che sta sconvolgendo la vita e il futuro di un'intera generazione: un reddito sociale non sottoposto a tassazione, quindi, unitamente ad un pacchetto di servizi che vada dalla gratuità dei trasporti fino ai libri scolastici.
Allo stesso tempo intendiamo tutelare le pensioni, con l'innalzamento dei minimi previdenziali a 800 euro al mese, indipendentemente dal valore dei contributi versati e rivalutandole ogni 2 anni.
Per l'insieme del mondo del lavoro, unitamente al recupero del drenaggio fiscale, abbiamo previsto inoltre l'istituzione di un meccanismo automatico che annualmente adegui i salari e gli stipendi, procedendo a compensare la differenza tra il tasso di inflazione programmato e l'aumento dei prezzi al consumo.
Il processo di privatizzazione dello Stato sociale ha avuto con il Governo Berlusconi una brusca accelerazione e la riduzione dei finanziamenti statali agli enti locali ha drammaticamente ridotto le prestazioni sociali. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è risultato essere il più basso in assoluto tra i Paesi europei e bisogna aumentarlo in modo considerevole per dare risposte alle fasce più deboli della società.
In particolare, ci siamo mossi a sostegno dei cittadini inabili al lavoro, dell'aumento dei trasferimenti alle Regioni per garantire l'abolizione dei ticket sui farmaci essenziali e sulla diagnostica e di misure a sostegno delle politiche per la casa, della difesa dei beni comuni che, a partire dall'acqua considera anche l'aria, l'energia, la biodiversità, il territorio, e le risorse alimentari come elementi la cui non negoziabilità ed indisponibilità alle logiche di mercato è chiara e totale.
Le risorse ci sono se si comincia ad incidere sulla grande iniquità rappresentata dal sistema fiscale italiano, colpendo gli evasori fiscali e contributivi e le grandi speculazione finanziarie e immobiliari.
Con la decurtazione delle spese militari, l'istituzione della Tobin tax e l'istituzione della IGR, un'imposta sulle grandi ricchezze e la tassazione delle rendite finanziarie, si libererebbero ingenti risorse da utilizzare per il rilancio del Paese.
La nostra proposta dimostra che un'altra strada è possibile per ridurre le diseguaglianze e ridistribuire redditi in modo più equo e allargando la possibilità di accesso alle risorse per i lavoratori, i pensionati e per tutte le categorie più deboli della popolazione.
Per concludere, vorrei riferirmi ad una mobilitazione particolare, quella dei cittadini sardi che domani mattina, alle ore 10, saranno in massa davanti a Palazzo Chigi per una rivendicazione sacrosanta: la restituzione come quota-parte delle tasse riscosse di 4 miliardi di euro da parte del Governo della Regione Sardegna.
Se le cose restassero come sono, la Sardegna si troverebbe ad affrontare un bilancio in deficit di 500 milioni di euro. Quale effetto devastante si produrrebbe su una Regione già tanto martoriata? Ma abbiamo l'impressione che tra le politiche economiche del Governo e le condizioni materiali della gente di questo Paese non ci sia né rapporto né comunicazione alcuna.
Speriamo che lo sciopero generale del prossimo 25 novembre abbia più effetto delle nostre parole sulla maggioranza di Governo. (Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com e DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tunis. Ne ha facoltà.
TUNIS (UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, comprendo benissimo che di solito capita di vivere le vicende della finanziaria e del bilancio come una sorta di incubo per l'assedio al quale si viene sottoposti da parte di categorie, di zone, di aree sociali e geografiche, ciascuna delle quali pretende, in base ad esigenze tutte giustificabili, di avere una fetta di risorse finanziarie per risolvere un qualche problema.
A noi sardi, in questo particolare momento di drammaticità della situazione, quello che più sta a cuore è il futuro della nostra isola. Il problema urgente che abbiamo di fronte è quello di avere in tempi brevissimi un equilibrato rapporto delle quote di compartecipazione alle entrate tributarie, in particolare IVA e IRPEF, da assegnare annualmente alla Sardegna e attualmente determinate in difformità dal dettato statutario, e in maniera grandemente penalizzante per la nostra isola.
Finora non sono venute indicazioni chiare e precise da parte del nostro Governo su come intende agire al riguardo. Ritengo che pure con le note ristrettezze economiche del momento si possa e si debba dare il segno di un nuovo orientamento, che si dice esista ma che oggi è poco avvertito.
La straordinarietà della situazione sarda esige anche una straordinarietà di attenzione da parte del Governo, esige che si dia un segno concreto dell'attenzione verso i problemi, la cui soluzione viene avvertita come determinante per superare la contingenza drammatica in cui ci si trova attualmente in Sardegna. La nostra speranza è che il Governo vorrà valutare la situazione con attenzione, e dare ai sardi una risposta attesa che veda il tempestivo adeguamento delle risorse alle mutevoli necessità di spesa derivanti dall'espletamento delle funzioni normali della Regione. Il Governo deve dirci quali atti intende porre in essere per venire incontro a queste legittime e sacrosante richieste.
Comprendo il momento di riflessione che il Governo si è imposto, ma ritengo che insieme alla maggioranza debba avere l'obiettivo fondamentale e insostituibile di impegnarsi immediatamente senza lasciar passare un giorno di più.
Sarà questo un atto di giustizia nei confronti della Regione Sardegna e di un popolo che attende il rilancio e lo sviluppo del suo territorio.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martone. Ne ha facoltà.
MARTONE (Misto-RC). Signor Presidente, il collega Malabarba ha illustrato le nostre proposte per una legge finanziaria di giustizia e di equità, che non è certamente quella che il Governo vuole consegnare al Paese, perché essa disegna un Paese caratterizzato dall'esclusione sociale, dalla recessione economica, dall'impatto pervasivo e devastante delle grandi opere e da tagli inaccettabili alla spesa pubblica. Il Paese che questo Governo di centro-destra vuole costruire a tavolino è piegato agli interessi di poche lobby economico-finanziarie e al primato del mercato.
Oggi l'Italia si trova agli ultimi posti in Europa in termini di spesa sociale ed ambientale. Con questa finanziaria volete costruire un'Italia incapace di futuro. Come potrebbe spiegarsi altrimenti la caparbietà con la quale state smantellando gli investimenti nella ricerca, nell'innovazione e nella scuola? La vostra proposta di Fondo per la crescita, l'innovazione e l'occupazione di 3 miliardi di euro è - come dice la campagna "Sbilanciamoci", un optional, visto che quei fondi saranno disponibili solo una volta dismesso il patrimonio pubblico.
La spesa sanitaria viene tagliata di 2,5 miliardi. Gli enti locali vengono penalizzati, come pure la stessa cultura. Che futuro volete dare oggi ai vostri e ai nostri figli, a quelli che la settimana scorsa a migliaia pacificamente chiedevano il rispetto del diritto alla cultura ed allo studio e che molti parlamentari della maggioranza hanno pubblicamente sbeffeggiato? Ci direte che non ci sono soldi e che, per garantire la competitività del sistema Italia, si devono ridurre i costi del lavoro e le uscite. I fondi per le missioni militari, però, ci sono (un miliardo di euro) e la nuova portaerei che la Marina militare vuole (per grande fasto di avventure militari chissà dove nel mondo) costerà ben quattro volte il Fondo nazionale per le politiche sociali.
Il modello di Stato leggero e di apartheid sociale che volete costruire per il nostro Paese si riflette anche sulle scelte a livello internazionale. Continuiamo ad essere in guerra con il popolo iracheno e quello afghano e, nel frattempo, sferrate un duro colpo alla cooperazione e allo sviluppo. L'OCSE ci ha messo lo scorso anno al ventunesimo posto nella lista dei Paesi "ricchi" in termini di percentuale del PIL da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo.
Ciononostante, quest'anno ridurrete ancora la spesa per la cooperazione del 20 per cento, passando da 552 a 400 milioni di euro, meno della metà del Fondo per le missioni militari all'estero. Vorrei ricordare che la missione in Iraq ci costa più di quanto voi decidete di dare quest'anno alla cooperazione e allo sviluppo.
Il Paese che voi volete è pieno di canteri inutili, di ambienti degradati, di territorio lasciato alla libera mano della speculazione e dell'abusivismo. L'ambiente viene considerato una miniera inesauribile di risorse e non un bene comune, viene considerato un impedimento al mercato e non una potenzialità di modelli economici e partecipativi in netta discontinuità con il passato.
Nella storia degli Stati autoritari risulta chiaro il nesso tra opere infrastrutturali faraoniche, inutili e contro gli interessi delle comunità locali ed un modello di sviluppo imposto dall'alto, per il beneficio di poche élites finanziarie o economiche. Come si può altrimenti spiegare il Ponte sullo Stretto, che volete costruire in violazione aperta delle norme più elementari di partecipazione e valutazione di impatto ambientale? Certo, l'impresa che lo dovrebbe costruire - la Impregilo - ne trarrà grandi vantaggi, ma a costo di tagliare i bilanci sulla difesa del suolo, sulla bonifica di siti inquinati, sulle aree protette e la tutela ambientale.
Vorrei concludere il mio intervento con un'altra questione che dà il senso del livello di civiltà giuridica di un Paese e di un popolo: l'accoglienza e la costruzione di una società multiculturale. Gli stanziamenti per la voce immigrati, profughi e rifugiati ammontano in questa finanziaria ad un totale di circa 136 milioni di euro, di cui 122 solo per la gestione dei centri di permanenza temporanea, strutture detentive illegali e anticostituzionali. Le briciole che avanzano vanno ai rifugiati e ai richiedenti asilo.
Noi, quindi, ci opporremo a questa finanziaria - ce lo chiedono i cittadini del Paese, gli studenti, i migranti, i movimenti sociali e i sindacati - perché pensiamo che il nostro non debba essere un Paese fortezza, inquinato, ingiusto ed armato. (Applausi dal Gruppo Misto-RC e dei senatori Marino e Morando. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Righetti. Ne ha facoltà.
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, consentitemi di introdurre il mio intervento su questa legge finanziaria con una battuta: il Senato della Repubblica appare ormai diventato un ufficio drafting a disposizione del Governo. La Commissione bilancio ha impegnato i lavori di due settimane per approvare solo una cinquantina di modifiche formali e solo un paio di emendamenti di sostanza.
Sarebbe stato più onesto se il Governo, anziché proporre controverse leggi non accettate nemmeno al proprio interno o leggi costituzionali non condivise o leggi elettorali sbagliate, avesse adoperato le proprie forze per varare una riforma della legge di contabilità dello Stato. In quel caso si sarebbe potuto giustificare quel voto prendere o lasciare che ci viene proposto oggi.
Nel merito della manovra si può entrare solo tenendo presente che i parlamentari chiamati a discutere della legge finanziaria non conoscono il testo che verrà approvato, in quanto domani verrà presentato un maxiemendamento su cui verrà posta la questione di fiducia.
Il dibattito che si è acceso in queste ultime settimane ha riguardato in particolar modo la famiglia. L'appello del Santo Padre di mercoledì scorso ha rinnovato l'attenzione della politica su questo tema che, del resto, è sempre stato quello centrale dell'azione politica dei Popolari-Udeur. Il nostro lavoro emendativo è stato indirizzato a questo, con proposte che abbracciano una serie di idee inerenti le politiche familiari: dal problema del reddito familiare, al credito per le famiglie, alla prima casa per le giovani coppie, all'handicap, agli anziani.
Dopo grandi discussioni all'interno della maggioranza su spesa pubblica e famiglia, abbiamo il risultato finale: alla famiglia viene destinato soltanto il 5 per cento della somma complessiva della manovra finanziaria. A noi sembra troppo poco per pretendere di modificare i bilanci delle famiglie italiane. Gli aiuti proposti avranno più un effetto psicologico che concreto.
È ovvio che, a parità di reddito, non si possono mettere sullo stesso piano un single e una famiglia. La famiglia svolge un ruolo sociale e soprattutto deve coprire delle spese che una persona che vive da sola non è costretta ad affrontare. Eppure ci sono voluti anni per capirlo e per introdurre le detrazioni familiari.
Se è vero che il secondo modulo della riforma fiscale dell'imposta sui redditi ha introdotto il concetto di detrazioni per i familiari a carico (più composito di quello di deduzioni o dei semplici assegni familiari), è vero che ha immesso anche elementi di profonda ingiustizia fiscale e sociale. Ci sono parti del secondo modulo che devono essere riviste, puntando a una diminuzione del carico fiscale sulle famiglie rispetto a chi vive da solo.
Il bonus per i nuovi figli nati non poteva rimanere una boutade del 2004, per cui i nati dopo il 2004 sarebbero risultati figli di serie B. Ecco perché è stato riprodotto anche per il 2005 e il 2006. Ma non è un grande sforzo economico, se pensate che ci risulta che persino in Ucraina, Paese in cui il prodotto interno lordo pro capite è di circa un quinto rispetto a quello italiano, lo Stato versa 1.000 dollari per ogni nuovo figlio nato e 50 dollari al mese a titolo di contributo. Non parliamo poi della Germania, dove vengono assegnati complessivamente circa 6.000 euro per ogni figlio.
Gli aiuti alle giovani coppie, poi, per l'acquisto della casa - di cui si hanno solo notizie di stampa - ci auguriamo siano studiati in modo da non determinare un ulteriore aumento dei prezzi.
Dal 1999 il mercato immobiliare ha imboccato un trend crescente; a causa anche di politiche fiscali sbagliate di questo Governo si sono avuti enormi balzi dopo il 2001. Questa tendenza non mostra di volersi fermare. Il valore degli immobili è quasi ovunque più che raddoppiato rispetto ai prezzi del 1998, complice il caro petrolio, che ha portato a una crescita dei costi dei materiali da costruzione e ristrutturazione e corresponsabile la crisi internazionale.
Il risultato è stata una corsa verso l'acquisto da parte di chi aveva bisogno di una casa, affrontando mutui che ora sono accessibili sino, addirittura, al 100 per cento del valore dell'immobile. L'effetto è stato una crescita dell'indebitamento delle famiglie, che a causa di questo nuovo e più alto debito sono state costrette a ridurre gli altri consumi. La diminuzione dell'offerta di case in locazione ha portato a una ulteriore crescita della domanda; alla crescita della domanda è corrisposta una diminuzione dell'offerta; la contrazione dell'offerta ha portato ad una crescita abnorme dei prezzi e alla nascita della speculazione.
Accanto a chi ha acquistato per necessità c'è chi ha acquistato per rivendere. Stiamo vivendo ormai un mercato preda della speculazione immobiliare. Basta confrontare il nostro mercato con quello del resto d'Europa per rendersene conto. Poiché il bene casa è in cima alla spesa delle famiglie, un Governo serio non può non porsi il problema di regolamentare il mercato. Come? Intervenire direttamente sui prezzi è impossibile. L'unico modo è quello di tassare le speculazioni, ovvero chi compra e vende immobili diversi dalla prima casa, rendendo questo business meno attraente rispetto ad altri investimenti.
Il Governo, invece, ha sinora cavalcato la speculazione perché doveva vendere immobili pubblici, stimando valanghe di entrate, che ora è stato costretto a rettificare di ben 5 miliardi nel disegno di legge di bilancio. Noi riteniamo sia necessario e urgente un intervento sul fenomeno speculativo delle compravendite immobiliari.
La gestione degli enti locali sta diventando sempre più problematica a causa dei continui tagli imposti dallo Stato centrale ai bilanci dei Comuni. Così come non siamo d'accordo sui tagli, non condividiamo la creazione di commissioni o authority di controllo degli enti locali. Diciamo no a nuove e dispendiose strutture di controllo, che sarebbero comunque un costo a carico dei Comuni. Se c'è un problema di qualità della spesa e di sprechi degli enti locali, lo si risolve con una finalizzazione delle imposte locali.
L'Amministrazione locale deve poter chiedere imposte o tasse, non per finanziare la spesa corrente, ma per investimenti o interventi su progetti mirati, con una destinazione precisa e controllabile. Bisognerà poi mettere mano alle leggi nazionali sull'ICI, perché ci risulta che ormai molti Comuni applichino la aliquota massima anche per le prime case. È un salasso troppo elevato per molte, troppe famiglie.
L'aliquota massima dovrebbe essere applicata solo per gli immobili diversi dalla prima casa e se risultano non locati. Se serve, devono essere introdotte fasce di aliquote che evidenzino chiaramente questa distinzione. Un conto è chi possiede la casa in cui vive, frutto dei risparmi di una vita, altro è quello di chi, anche legittimamente, ne fa una forma di investimento. Sono due cose diverse, assolvono a funzioni sociali diverse e come tali devono essere tassate con aliquote differenti.
Sul fronte del fisco, a noi sembra che lo Stato si sia arreso nei confronti dei tanti ricchi evasori. Benissimo le norme che coinvolgono i Comuni, mediante un premio concreto, nella lotta all'evasione. I Comuni però dovranno creare delle strutture ad hoc e, inoltre, i tempi degli accertamenti e del contenzioso tributario sono veramente lunghi.
Lo Stato però, non può far credere che l'unica lotta all'evasione, per un fisco più equo, che allarghi la base imponibile, sia quella che viene dall'accertamento dei redditi individuali. Un fisco giusto non può non monitorare l'acquisto dei beni voluttuari e di lusso. Qui si può intervenire, incrementando le aliquote e facendo pagare le tasse anche a chi riesce a sfuggire dai controlli sui redditi personali e societari. Ma chi acquista una macchina importante, tanto per chiarirci, è giusto che paghi più tasse di chi acquista una utilitaria.
È anche giusto, poi, andare a verificare che cos'altro possiede chi ha in garage delle fuoriserie. Se non ci si pone il problema della redistribuzione della ricchezza proprio attraverso un sistema fiscale più corretto, si continuerà a pensare al bilancio dello Stato come a una coperta corta che non si può tirare da una parte o dall'altra per non scontentare nessuno.
Per terminare, signor Presidente, anche se non conosciamo il testo finale - e probabilmente al momento non lo conosce nemmeno il Governo - il giudizio su questa manovra di bilancio è un giudizio profondamente negativo, perché è una manovra che non ha il polso del Paese reale, delle forme di povertà e di disagio economico, che non sana le disuguaglianze sociali, e di conseguenza nemmeno quelle territoriali tra la parte ricca e quella povera, localizzata soprattutto nel Centro e nel Sud d'Italia.
C'è solo da sperare che sia veramente l'ultima volta che la finanziaria viene firmata dagli onorevoli Berlusconi e Tremonti. (Applausi dei senatori Basso, Vallone e Labellarte).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gentile. Ne ha facoltà.
GENTILE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella che il Parlamento si sta accingendo ad approvare è una buona finanziaria e non certamente una finanziaria elettorale, come si afferma dai banchi dell'opposizione. Anche in una situazione congiunturale difficile, come quella attuale, il Governo italiano ha ritenuto di rispettare i principi di stabilità, rigore e crescita, dettati dalla Comunità europea. Per il quinto anno consecutivo il Governo mantiene l'impegno preso con gli italiani.
La centralità della famiglia nelle politiche fiscali del Governo è confermata nettamente di questa finanziaria, che non ha voluto approfittare della competizione elettorale del prossimo anno.
I provvedimenti legislativi varati in tale direzione dal Governo Berlusconi sono sotto gli occhi di tutti e non possono essere confutati. Anzi, devo affermare che questo Governo non solo si è posto il problema di tagliare la spesa corrente (si pensi ai trasferimenti e alla rideterminazione delle dotazioni delle unità di base, così come al contenimento dei consumi degli interventi), ma ha pure regolato definitivamente il patto di stabilità (basti solo ricordare la riduzione del 10 per cento degli emolumenti dei senatori, dei deputati e di tutti gli amministratori pubblici del Paese) e si è assistito anche alla notevolissima riduzione delle spese nei Ministeri, che in alcuni casi è arrivata fino al 50 per cento. Questo Governo ha dunque compiuto scelte che in apparenza sembrano impopolari, mentre la manovra è collocata in un sentiero di rigorosa ed apprezzata serietà.
Un'altra questione che non dobbiamo dimenticare concerne l'incremento delle spese sociali; infatti, sulla spesa sanitaria l'attenzione del Governo è stata massima: ha ragione il presidente Azzollini quando afferma che nel corso del quinquennio di questo Governo la spesa sanitaria è aumentata di oltre 20 miliardi di euro, passando dal 5,1 al 5,9 per cento del Prodotto interno lordo. Tale misura sgombra il campo da ogni critica strumentale per ciò che concerne il problema sanitario nazionale.
Ovviamente, a questo incremento finanziario nel campo della sanità dovrà necessariamente seguire una migliore e qualificata sanità per tutti i cittadini, con responsabilità nelle scelte e oculatezza nell'uso delle risorse pubbliche. Nella sanità va fatta una seria lotta agli sprechi individuando nuovi organi di controllo di fronte all'enorme potere di erogazione che hanno le aziende ospedaliere sanitarie.
Un altro aspetto innovativo di questa finanziaria è legato alle misure per la ricerca e l'innovazione tecnologica, che riteniamo costituisca uno dei settori più significativi per lo sviluppo economico di un Paese importante come l'Italia. La misura del 5 per mille, che riguarda la ricerca ed il volontariato per il terzo settore, è apprezzata e certamente funzionerà: è la prima volta che lo Stato concorre alla spesa per la ricerca, per l'innovazione e il volontariato. Così come va ascritta a merito di questo Governo l'introduzione, nella legge finanziaria, della detassazione delle erogazioni liberali in favore della ricerca.
Da senatore eletto nel Meridione non posso non affrontare uno dei grandi temi che riguardano la questione dell'emersione del Mezzogiorno d'Italia. Le norme sul credito d'imposta e sul bonus occupazionale sono state rafforzate e dispongono di un plafond. È necessario ricordare, a tal proposito, che la costituzione della Banca del Sud contribuirà sensibilmente al rilancio dell'economia del Meridione e soprattutto a rifinanziare le piccole e medie imprese meridionali. Tutte queste risorse vanno erogate in tempi brevi e va inoltre osservata la normativa per riassegnare alle imprese i soldi che fino ad ora non sono stati impiegati.
Sono stati inoltre rifinanziati i contratti di localizzazione che abbiano dimostrato una certa efficacia e vitalità. Ovviamente, è noto a tutti che ormai è necessario cominciare a ridurre gli orpelli amministrativi e burocratici riferiti alle misure agevolate, anche perché i soldi non vengono spesi a causa delle difficoltà nell'erogazione dei contributi, soprattutto per il mantenimento dei livelli occupazionali, ed è necessario una maggiore snellezza delle procedure.
Ecco perché sul Mezzogiorno è necessario porre rimedio alla difesa dei diritti acquisiti dalle imprese meridionali. A mio sommesso parere è necessario che il Governo vada incontro anche alle migliaia di imprese del Mezzogiorno che hanno maturato il diritto al credito d'imposta anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 e che, pertanto, non vengono danneggiate solo per non avere inviato la comunicazione valutaria statistica (CVS) entro la data del 28 febbraio 2003. È necessario, dunque, che lo Stato sia presente nel Mezzogiorno (così come lo è stato in questi anni), ma soprattutto che sia affidabile.
Signor Presidente e colleghi senatori, mi avvio alla conclusione del mio intervento rilevando che la legge finanziaria oggi all'esame del Parlamento prevede ancora risorse aggiuntive per il Sud, che devono servire ad uno sviluppo organico della rete produttiva.
Inoltre, e mi avvio alla conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, la legge finanziaria oggi all'esame del Parlamento prevede ancora risorse aggiuntive per il Sud, che devono servire ad uno sviluppo organico della rete produttiva (basti pensare alle grandi opere infrastrutturali che stanno per essere avviate nel Sud) della quale il Sud è carente, attraverso l'innesto di questi meccanismi sociali tesi ad integrare le dinamiche economiche ed imprenditoriali e a tentare di attrezzare un mondo della ricerca che, attraverso le università meridionali, rappresenta la chiave principale di ingresso per il Mezzogiorno nel contesto della valorizzazione di tutta l'area del Mediterraneo. (Applausi dal Gruppo FI, del senatore Tofani e dai banchi del Governo. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brunale. Ne ha facoltà.
BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, credo non abbia riscontro nel passato, né dal punto di vista metodologico, né dal punto di vista dei contenuti, l'incertezza con cui il Parlamento è stato chiamato ad affrontare la sessione di bilancio, vuoi a causa delle reiterate correzioni dei conti pubblici che nell'arco di un mese il Ministro ha operato, senza peraltro mai chiarire, a nostro giudizio, quale sia il tendenziale del 2006 su cui siamo chiamati a decidere, vuoi perché la presentazione, da un lato, della legge finanziaria al Senato e, dall'altro, della manovra correttiva per il 2005 alla Camera, e del decreto-legge fiscale n. 203 sempre al Senato, ma non quale collegato alla legge finanziaria, hanno finito per disarticolare, a mio giudizio, il confronto e rendere meno efficace il ruolo del Parlamento.
Certo, non è una novità quest'ultima cosa per l'attuale Governo, ma di sicuro in questo ramo del Parlamento la decisione di assegnare il decreto-legge n. 203 alla Commissione finanze non congiuntamente alla Commissione bilancio non ha aiutato, data la rilevanza degli effetti che esso reca ai fini della copertura del saldo netto da finanziarie.
D'altra parte, avere introdotto in via d'urgenza con il decreto norme rilevanti ai fini della manovra di bilancio senza dar loro formale riconoscimento di norme collegate è di per sé una procedura censurabile a cui si poteva e si doveva apportare qualche correttivo, oltre a quello che l'Aula ne discute ora congiuntamente.
Questa nostra critica, signor Presidente, non appaia questione surrettizia ad un più generale giudizio negativo della manovra di bilancio e della legge finanziaria per il 2006, perché il lavoro svolto in Commissione finanze sul decreto (ed è di questo che parlerò) ha evidenziato, a nostro avviso e proprio per questi motivi, limiti oggettivi perfino in relazione alle scelte operate in materia di proponibilità e di procedibilità degli emendamenti presentati.
Specialmente con riferimento all'articolo 81 del Regolamento, si sono subite decisioni tra loro contraddittorie, che hanno riguardato sia la maggioranza, sia la minoranza, fino all'assurdo di veder dichiarati improcedibili emendamenti regolarmente coperti e procedibili, invece, emendamenti che non erano coperti, ma semmai presentati dal collega presidente Azzollini.
È evidente che qualcosa non ha funzionato e lo stesso parlare del merito del provvedimento in esame perde, almeno in parte, di significato, quando ad essere intaccate sono le regole.
Comunque, dalle misure assunte nel decreto-legge n. 203, il Governo prevede un effetto sul saldo netto da finanziarie per il 2006, pari a 4.547, 6 milioni di euro.
Le disposizioni previste riguardano: misure di contrasto all'evasione fiscale anche a mezzo della partecipazione dei Comuni, del potenziamento delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza e di modifica delle norme in materia di riscossione dei tributi; misure di riforma della riscossione con la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica, non inferiore al 51 per cento, che sostituirà le attuali concessionarie; misure fiscali di perequazione delle basi imponibili di assicurazioni, banche e imprese (ovvero nuove tasse) ed in particolare modifiche riguardanti le basi imponibili IRAP e IRES per le assicurazioni; la riduzione del limite di deducibilità delle svalutazioni di crediti per le banche e gli enti finanziari; la deduzione al 15 per cento delle spese di manutenzione degli immobili delle imprese e degli enti non commerciali; la tassazione delle plusvalenze a mezzo di una riduzione della parte esente da tassazione e a mezzo dell'aumento del periodo di possesso minimo ai fini dell'esenzione. Il decreto reca, inoltre, misure in materia di previdenza e di sanità.
L'impianto del decreto nel suo complesso giunge in Aula senza particolari e significative modificazioni, tranne che per l'avvenuta reintroduzione di norme atte a garantire l'esenzione del pagamento dell'ICI ai beni di proprietà della Chiesa, delle altre confessioni religiose e degli enti no profit a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse proprietà, così - a nostro avviso - aggravando notevolmente i bilanci degli enti locali.
Anche per questo motivo, il nostro giudizio critico rimane inalterato. Le scelte compiute, infatti, sembrano guidate nel complesso dalla ricerca affannosa di entrate utili a far quadrare i conti con l'accortezza, questa sì, di turbare il meno possibile l'opinione pubblica, semmai elargendo qua e là ingiustificatamente, come nel caso dell'esenzione ICI, favori a danno degli interessi generali che gli enti locali in questo caso devono tutelare.
Si abbandona, com'è evidente, la politica dei tagli fiscali (in modo particolare, mi riferisco all'IRAP) che, a parole, ha rappresentato fino all'altro ieri la stella polare, la guida propagandistica del Governo fin dal suo insediamento e si individua nella lotta all'evasione e in una miscellanea di provvedimenti che insistono in gran parte su campi già battuti negli anni scorsi gli strumenti per cercare di garantire all'Erario 4,5 miliardi di euro.
Signor Presidente, utilizzare come il decreto fa in modo prioritario e prevalente quali fonti di finanziamento della manovra proventi derivanti dalla lotta all'evasione, i cui esiti per definizione sono sempre incerti, non è mai stata una scelta corretta, e non lo è neanche in questo caso. Ciò è tanto più vero quando, come ora, le scelte appaiono definite in termini generici anche in funzione dell'esplicito coinvolgimento dei Comuni a cui tuttavia non sono riconosciute risorse né di natura finanziaria né di natura umana e dopo che per anni con la politica dei condoni si è alimentata a dismisura la disaffezione dei contribuenti.
Onorevoli colleghi, guardate intanto a ciò che avevate previsto lo scorso anno in materia di contrasto all'evasione e di revisione degli studi di settore per entrate aggiuntive pari a 4,1 miliardi di euro. Ci dica il Ministro se queste entrate si sono realizzate, dato che buona parte dei regolamenti attuativi non è stata ancora adottata!
La nostra critica al provvedimento investe anche quelle misure che, come nel caso della riforma del Servizio nazionale della riscossione, hanno anche per noi un serio fondamento. Perché, ad esempio, non si è voluto che nella costituita società Riscossione Spa trovassero posto, oltre ai vertici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, anche le rappresentanze dell'ANCI? Una risposta credibile non c'è stata ed anzi in Commissione anche la voce isolata di qualche senatore della maggioranza a sostegno della proposta è stata messa a tacere con modi spicci, comunque senza alcuna seria motivazione.
Ecco, signor Presidente, il cantiere fiscale - se così vogliamo chiamarlo - di questa finanziaria prevalentemente incentrato nel decreto-legge in conversione ci pare incerto nei suoi contorni e privo di misure che abbiano una loro organicità e una dignità di modifiche strutturali.
In buona parte ci troviamo di fronte, come nel caso del rilancio della partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale, più a mere enunciazioni di intenti che a vere e proprie misure in grado di raggiungere l'obiettivo di una vera lotta all'evasione.
Il Governo e la maggioranza fino ad ora hanno respinto le principali proposte presentate dal mio Gruppo e dalle opposizioni, sia quelle tese a migliorare l'impianto del decreto, come nel caso delle norme antielusive e di contrasto alle speculazioni finanziarie ed immobiliari, sia quelle tese ad introdurre modifiche strutturali e di riordino delle disposizioni da attribuire ai Comuni in materia catastale e in materia di razionalizzazione delle procedure relative alla riscossione dei tributi locali.
La riproposizione in Aula di una serie di questi emendamenti significa per noi insistere sulla necessità di un confronto rigoroso in materia che avete evitato costantemente, specie in tema di gestione della finanza pubblica.
D'altra parte, la grave situazione in cui versano i conti pubblici, la dimensione della manovra, ormai giunta a 27 miliardi di euro, e il fatto che il provvedimento in esame recherà effetti sul prossimo esercizio finanziario, nell'anno in cui appunto il Paese sarà chiamato alle urne, tutto ciò richiederebbe, secondo noi, un altro metodo di confronto che non, come sentiamo aleggiare, un'approvazione a colpi di fiducia.
Riflettete, se ancora ne avete la possibilità e la volontà. Evitate di aggiungere agli insuccessi di questi anni l'arroganza di chi pensa di continuare a governare senza ascoltare. A pagarne le conseguenze non saremmo certamente noi, le nostre persone, i nostri partiti, i nostri Gruppi parlamentari, ma sarebbero ancora una volta i cittadini, le famiglie, le imprese e di tutti loro - questo sì che è sicuro - anche voi dovrete presto verificare il consenso. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI-US).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dettori. Ne ha facoltà.
DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Vice ministro, onorevole colleghi, la manovra finanziaria in discussione, l'ultima della XIV legislatura, chiude un'esperienza di Governo di centro-destra che ha segnato profondamente l'economia del Paese, decretandone la retrocessione e di conseguenza rendendola più povera. Nel 2004 il saldo primario ha raggiunto livelli minimi e di converso il debito ha frenato la sua discesa. Quest'anno, per la prima volta, dal 1994 invertirà il trend decrescente.
A fronte di ciò, il 12 luglio 2005 il Consiglio europeo ha approvato una raccomandazione ECOFIN sulla finanza pubblica che ha certificato il ripetuto scostamento dei conti pubblici italiani dagli obiettivi fissati dal Patto di stabilità e crescita, con ciò avviando nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione per debito eccessivo.
In quel contesto l'Unione Europea ha chiesto al Governo italiano il varo di misure di rientro del rapporto deficit-PIL entro il limite del 4,3 per cento nel 2005 e del 3,8 per cento nel 2006, per tornare sotto la soglia del 3 per cento nel 2007.
Sono dati questi a cui corrisponde una preoccupante caduta di credibilità internazionale, il cui riverbero colpisce mortalmente il nostro sistema produttivo, sempre più sfiduciato e affaticato. Lo stesso disegno di legge finanziaria 2006 non sembra bastare a spegnere l'allarme sui conti pubblici, nonostante la manovrina correttiva di 2 miliardi di euro. Anzi, signor Presidente, il modo con cui è stata presentata la manovrina basta a smentire la credibilità della cornice macroeconomica in cui è iscritta la stessa legge finanziaria.
Il clima particolarmente indifferente in cui si svolge la discussione generale qui in Senato è un'ulteriore prova della scarsa credibilità che si attribuisce al documento in essere, documento che arriva all'attenzione dell'Aula dopo un percorso caratterizzato dal nulla, in quanto privo di qualsiasi apporto parlamentare.
Il ministro Tremonti, chiamato a rendere conto delle sue scelte emendative a finanziaria aperta, lo ha fatto sostenendo le ragioni delle stesse con grande sicurezza, ostentando la sua infallibilità e con essa l'insofferenza per le perdite di tempo perpetrate da quanti si sono illusi di poter offrire soluzioni migliorative alla sua proposta.
Il piatto è servito: da una parte si mortifica il lavoro parlamentare, dall'altra si denuncia lo scorsa apporto di proposte da parte dell'opposizione, denuncia clamorosamente e puntualmente smentita dagli atti parlamentari.
Come già nelle due scorse sessioni di bilancio, anche questo anno la finanziaria, nel testo presentato dal Governo al Parlamento - perché poi la finanziaria sarà ben altra cosa - deve ritenersi uno strumento secondario, privo di vero rilievo politico, in quanto solo indicativo delle opzioni definitive.
La perdita di centralità della legge finanziaria, cominciata dall'inizio dell'attuale legislatura, si conferma anche questa volta, per diversi ordini di ragioni.
Il primo: la contestuale adozioni di un atto di decretazione d'urgenza che, con la collaudata tecnica delle coperture a scavalco, entra a far parte a tutti gli effetti della manovra di bilancio per il 2006 senza, tuttavia, costituire un provvedimento tecnicamente collegato alla legge finanziaria.
Presidenza del vice presidente MORO (ore 20,05)
(Segue DETTORI). Secondo ordine di ragioni: a pochi giorni dalla presentazione della legge finanziaria alle Camera, l'aggiunta in extremis di un ulteriore decreto-legge - la cosiddetta manovrina correttiva da 2 miliardi di euro - finalizzato a correggere i saldi per il 2005 evidentemente fuori controllo, a dimostrazione della credibilità ormai nulla della cornice finanziaria posta alla base della manovra per il 2006.
Terzo ordine di ragioni: la riproposizione di tecniche "automatiche" di taglio della spesa pubblica (vedi il tetto del 2 per cento della finanziaria 2005) che non solo si sono dimostrate del tutto inefficaci, ma - per come tecnicamente realizzate - hanno stravolto l'istituto della legge finanziaria con l'inserimento in essa di misure e operazioni tipiche della legge di bilancio. Il risultato di tale confusa gestione delle politiche di bilancio ha ridotto fino a livelli inaccettabili la trasparenza e la leggibilità dei bilanci dello Stato, per di più limitando fortemente l'iniziativa emendativa del Parlamento.
Infine, ultimo ordine di ragioni, l'annunciata presentazione di un maxiemendamento finale, per il quale il Consiglio dei ministri ha già autorizzato la richiesta della fiducia, che, al solito, finirà per riscrivere integralmente la finanziaria, con ciò vanificando, o quanto meno svilendo il lavoro di esame nel frattempo svolto dal Parlamento.
Le considerazioni sul merito sono vittime della difficoltà di lettura di un quadro complesso che i documenti a disposizione non aiutano a chiarire. Infatti, se mi venisse chiesto un parere sulla questione primaria a cui si riferisce la finanziaria 2006 relativa al risanamento dei conti pubblici, sarei costretto a rispondere negativamente, perché le misure mi sembra siano totalmente inadeguate.
Una componente, indicata come qualificante dell'intervento per lo sviluppo, riguarda la nuova disciplina dei distretti produttivi, che avrebbe anche qualche interesse per alcune tipologie di imprese e di produzioni ammesse - sulla carta - ad una vasta serie di benefìci anche fiscali, se non fosse che tale disciplina risulta finanziata in misura irrisoria, con ciò smascherando l'effettiva portata dell'intervento.
A questo proposito, il dichiarato obiettivo della norma in questione (articolo 53), dovrebbe essere quello di aggregare il mondo frastagliato delle piccole e medie imprese. Si legge infatti nella relazione introduttiva: "I distretti possono surrogare la grande industria che non c'è, assumendo un ruolo non trascurabile anche nel processo di internazionalizzazione dell'economia". Ai nuovi distretti sembrerebbe riservato di tutto e di più: tassazione agevolata, semplificazione amministrativa, disponibilità della leva finanziaria.
A prescindere dalla credibilità ed efficacia di una disciplina che non contempla alcuna limitazione dimensionale o territoriale per i nuovi distretti, a ridimensionare ogni entusiasmo, riportando ad una prospettiva realistica l'effettiva portata dell'istituto, è la dotazione finanziaria per essa prevista: appena 50 milioni di euro, che non basterebbero a finanziare compiutamente nemmeno una parte delle agevolazioni previste per i "nuovi distretti".
La manovra 2006, enfatizzata dalla maggioranza come rigorosa, non è ascrivibile a questa categoria perché si presenta fortemente dispersiva, qualcuno la definirebbe "lenta", signor Presidente non "rock" per usare un linguaggio attuale. È una manovra che non convince, così come agisce sul fronte della leva sullo sviluppo e soprattutto quando si applica con operazioni di tagli indiscriminati che si scaricano con effetti del tutto imprevedibili sulle politiche sociali e di investimento.
Non sono esenti da queste sforbiciate i settori della ricerca e dell'università, misure in totale controtendenza con quanto affermano tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione per far ripartire l'Italia. La stessa fine la subiscono gli enti locali che si troveranno a ridurre gli investimenti o i servizi sociali a meno che non si gravi tutto sui cittadini.
Noi della Margherita siamo preoccupati del fatto che anche questa volta, in totale continuità con le precedenti finanziarie, gli obiettivi che la finanziaria 2006 si pone, se non verranno modificate le misure, non verranno centrati.
Per quanto riguarda le legittime rivendicazioni dei sardi, che domani con un'ampia mobilitazione guidata dal presidente Soru saranno rappresentate al presidente Berlusconi, inviterei ad una responsabile attenzione. Signor Presidente, nostro malgrado siamo costretti a guardare al nostro futuro confidando nel tavolo parallelo che il Governo ha attivato per la predisposizione del maxiemendamento. Questo per noi, per il Paese, non è un gran giorno. Il Senato espropriato di tutto subisce e non ringrazia. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI-US. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garraffa. Ne ha facoltà.
GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, doveva essere la finanziaria del bilancio economico, del superamento della crisi, della progettualità e della competitività, dei risultati e dei fatti. Così era stata preannunciata, con il solito raggiro, con una logica da spot televisivo che gli italiani ormai hanno scoperto, o meglio stanno pagando giorno dopo giorno sulla loro pelle. È una finanziaria destinata ad aggravare il deficit ed è inadeguata a rilanciare lo sviluppo.
Questo Governo è stato costretto a sanare una voragine che è andata di oltre 20 miliardi di euro al di là dei parametri di Maastricht. Con la finanza creativa del ministro Tremonti, accompagnata dagli slogan elettorali e dalle bugie del presidente Berlusconi, la Casa delle libertà gioca con le tasche degli italiani, così come si fa con i bambini, sfidandoli a indovinare dov'è la caramellina nascosta in uno dei pugni chiusi. Ma per gli italiani non c'è la caramellina, bensì il boccone avvelenato delle riduzioni dei trasferimenti agli enti locali, che danneggeranno scuole, servizi sociali, trasporti, buoni casa, servizi per gli ultimi; e quindi aumenti della tassazione locale. In altre parole, la teoria del prendi da qui e paga da lì.
La stessa logica che concede alla Sicilia milioni di euro, facendola passare come una scelta storica, o come una vittoria da portare all'incasso del governo Cuffaro, nasconde ai siciliani che simmetricamente, così come sono entrate, queste risorse dovranno uscire, perché alcuni servizi che prima erano garantiti dalle casse dello Stato d'ora in poi dovranno essere coperti dalle casse regionali. È la teoria delle mezze verità, che per fortuna anche il Sud comincia a comprendere e a non accettare.
La verità è che ci troviamo a fine legislatura, con una finanziaria che non aiuta il Paese, le imprese, gli enti locali, il Sud e le famiglie. Una finanziaria dell'antisolidarietà, che al dramma dei tagli reali associa la finanza creativa delle nuove cartolarizzazioni, nonostante l'impegno preso con la Commissione europea a non utilizzare più le una tantum e benché la Corte dei conti abbia segnalato che dei 7 miliardi di euro di cartolarizzazione inseriti nel bilancio 2005 siano stati realizzati appena 600 milioni; per non parlare delle misure di incerta realizzabilità in essa contenute, come la lotta all'evasione fiscale, la cui credibilità è insignificante a causa di un Governo che ha inaugurato la stagione dei condoni e che ha visto nel Premier l'imbonitore che moralmente giustifica l'evasione, a danno di quei contribuenti onesti che lo stesso Berlusconi raggira con una finanziaria decurtativa, che non consentirà un riequilibrio dei dissestati conti pubblici, ma anzi ne provocherà un ulteriore aggravio.
Ditelo a voi stessi ed agli italiani, signor Vice Ministro, signor Sottosegretario: il centro-destra in questi anni non è stato in grado di affrontare i problemi strutturali del Paese, che non dipendono né dalla concorrenza cinese, né dall'introduzione dell'euro. Malgrado la Cina, altri Paesi europei come Francia, Germania e Spagna hanno mantenuto le proprie quote di mercato. In Italia si pensa di concorrere senza procedere a profonde innovazioni di processi e di produzioni a più alto valore tecnologico aggiunto.
Quando, a fronte della globalizzazione dei mercati, perorata dalla cultura del profitto soprattutto in Occidente, uno Stato (che negli anni scorsi era tra i primi Paesi industriali) non investe in ricerca, in cultura, in nuove tecnologie, è costretto soccombere a logiche che sembrano inarrestabili, che portano ad aumentare il valore del PIL in quei Paesi prima deindustrializzati, poi divenuti colonia per industriali, anche nostrani, che, abbagliati dalla produzione a basso costo, hanno spianato la strada ad un percorso che ha portato la Cina ad un aumento del PIL vertiginoso e ad invadere il mercato globale con prodotti made in China, o conduce l'India ad esportare ottimi ingegneri elettronici, risorse umane altamente qualificate.
All'alibi asiatico si unisce l'euroscetticismo, causato da mancati controlli che hanno impedito l'individuazione di sacche speculative, che hanno danneggiato l'innovazione e la moneta unica europea. Ma senza l'euro, a fronte di scandali finanziari come il caso Parmalat o come le vicende che hanno coinvolto i vertici degli istituti di credito, il declino del nostro Paese sarebbe stato di certo irreversibile, perché di declino si tratta, e non certo per l'euro o per l'Est asiatico.
Sono tutti gli indicatori che parlano chiaro in merito a produzione industriale, a tasso di occupazione; ad esempio, il livello della popolazione universitaria nelle discipline scientifiche. Un declino evidente, alla luce dei dati relativi alla soglia di povertà, che, per esempio, in Sicilia vede una famiglia su tre sotto tale livello.
È un declino che non coinvolge solo l'apparato produttivo e la finanza pubblica, ma lo stesso andamento demografico ed il settore della cultura. Avete tentato di addebitare questo declino al mantenimento dello Stato sociale in quanto elemento di contraddizione rispetto alla crescita economica, ma quanto si registra nel Nord-Europa vi dà torto, forse perché, nonostante l'onorevole Berlusconi dica che stiamo bene perché in Italia tutti hanno il telefonino, dimentica che purtroppo non è in Italia che si producono i cellulari, ma in quei Paesi dove i ricchi pagano più tasse, dove lo Stato sociale garantisce servizi adeguati e dove gli investimenti per la ricerca scientifica e la produzione, improntata alla qualità tecnologica, consentono il mantenimento di quote di mercato che il nostro Paese, purtroppo, con questo Governo ha perduto.
Avete varato il disegno di legge sulla competitività, ma i frutti stentano a manifestarsi. Gli imprenditori avevano chiesto un provvedimento che desse vigore sul mercato internazionale al made in Italy. Ebbene, nonostante il nostro parere favorevole, avete addormentato questo provvedimento per tre anni alla Camera. Lo sviluppo è anche sicurezza.
Certo, con la ex Cirielli non aiutate gli italiani ad avere fiducia nella giustizia: basterà giocare sui tempi lunghi della giustizia, affidarsi ad avvocati che più che impegnarsi nel merito a discolpa di loro assistiti punteranno tutto sui tempi di prescrizione che questo Governo, con un provvedimento ad personam per salvare Previti, non vuole ridurre, dando la libertà ad incalliti delinquenti, ad usurai ed altri soggetti che meriterebbero di riabilitarsi nelle patrie galere.
C'è sicurezza se ci sono gli investimenti. Come si può assicurare giustizia, come si possono assicurare alla giustizia i boss se decurtate le risorse alle forze dell'ordine, se riducete il parco macchine di interi servizi, le strumentazioni che servono per le operazioni difficili, a partire dalle cimici a disposizione delle varie strutture per indagini, o eliminando gli straordinari per quegli operatori che lavorano anche fuori dagli orari normali?
Non gridate all'ingiuria quando vi si dice che contribuite ad alimentare la presenza della criminalità organizzata; o quando volete modificare la legge Rognoni-La Torre, o quella sulla confisca dei beni, così come proposto da un deputato di Forza Italia, che è anche avvocato del Cavaliere, in modo tale da far ritornare ai mafiosi i patrimoni costruiti sul sangue di servitori dello Stato o sulle spalle di contribuenti, ma con il contributo spesso di connivenze tra mafia e politica, di cui la Sicilia è sicuramente un esempio enorme.
Non trasecolate quando vi gridiamo che, così facendo, è semplice che i consensi procurati dal crimine giungano a voi, non lamentatevi di questo. Operate invece per dare più sicurezza al Paese, agli imprenditori che vedono prosciugarsi, per esempio, i fondi antiusura. In questi anni potevate contribuire, con una maggioranza che mai nessun Governo aveva avuto, a creare le premesse per un futuro migliore, per uomini e donne, ma soprattutto per i nostri giovani.
Avete preferito un'altra strada per garantire pochi, per arricchre i ricchi, per impoverire i poveri, gli imprenditori ed interi nuclei familiari. Augusto Boal, commediografo brasiliano, scrisse nel 1961 un testo teatrale "Rivoluzione alla sudamericana", dove il potere costruiva la figura dell'oppositore, il suboccupato, Josè, e gli ricordava sempre che ogni diritto doveva essere pagato perché anche l'aria che si respirava apparteneva al potere. Josè alla fine muore perché partecipa a un banchetto organizzato dal potere. È talmente affamato che l'ingordigia, dopo mesi di digiuno, gli toglie il respiro.
Così state facendo con gli italiani; gli state togliendo anche l'aria; con i tagli ai Comuni farete pagare i diritti fondamentali. Siete degli illusionisti. La pubblicità della rete satellitare più diffusa in Italia mostra un contabile; è come un'ombra, come una macchinetta segue e fa pagare tutto all'insofferente consumatore. Così state facendo. Avete inventato la Banca del Sud, un'altra bufala, e sperate che gli imprenditori e gli elettori del Sud possano gridare "la mia banca è diversa", parafrasando la pubblicità di un noto istituto di credito.
Ma la Banca del Sud è diversa, sì, perché senza spiccioli, perché senza denaro, così come sono senza risorse l'ANAS, le Ferrovie dello Stato; gli investimenti coprono solo un quarto di quanto avevate previsto per il 2006. I porti, le vie del mare sono senza speranza. Rispetto al traffico marittimo di merci nel Mediterraneo non riuscite a proporre nulla per gestire al meglio la presenza di navi container che potrebbero utilizzare le isole, il Sud come veri e propri porti di stoccaggio.
Diciamo che non è nelle vostre corde, nella vostra cultura.
Nel 2010 si aprirà l'area più grande di libero scambio, il Mediterraneo; la vostra politica sta portando l'Italia, il Sud, la Sicilia disarmati di fronte a questo appuntamento. (Richiami del Presidente).
Soltanto un minuto, signor Presidente, e concludo. Predrag Matvejevic nel suo breviario scrive che il Mediterraneo arriva fino a dove arriva l'ulivo, il mandorlo, il fico, il melograno, oppure fino a dove arriva una brezza marina o la bora, oppure fino a dove arrivano i sapori e profumi di certe erbe e spezie, dove arriva il cicaleccio, la foga, il canto, la passione.
Sono immagini poetiche, ma mostrano quanto importante poteva essere quest'occasione. Ma ancora una volta avete perso la battuta. Quel che è più grave è che, così operando, ma ancora per poco, fate perdere il Paese, il Sud, i giovani, le donne, gli uomini, che non vedono l'ora di respirare un'aria diversa, un'aria di democrazia, di diritti, di doveri, ma soprattutto di libertà! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI-US).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fasolino. Ne ha facoltà.
FASOLINO (FI). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con buona pace della sinistra, credo proprio che questa sia una finanziaria responsabile, seria e propositiva. Del resto, questo parere è stato espresso in modo autorevole, durante le audizioni tenute in 5a Commissione, sia dal presidente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo, sia dal governatore di Bankitalia, Fazio.
È vero che il presidente di Confindustria ha anche richiamato il Governo ad applicare le promesse norme sull'IRAP, ma voglio altresì ricordare che l'IRAP non è una gloria del centro-destra, bensì, con buon pace del senatore Morando, una gloria del centro-sinistra, quindi il Governo Berlusconi farà quanto è nelle sue possibilità e nei limiti opportuni per modificare questo impianto di tassazione.
MORANDO, relatore di minoranza sui disegni di legge nn. 3613 e 3614. Veramente avevate detto che l'abolivate. L'avevate detto voi, non io.
FASOLINO (FI). Per quanto riguarda poi le parole, altrettanto autorevoli, del Governatore di Bankitalia, Fazio ha espresso il parere che questa sia una finanziaria per lo sviluppo. Troviamo quindi solo la sinistra in accordo con le dichiarazioni rese in Commissione dalle organizzazioni sindacali, le quali si sono mostrate come quella figura dell'antica Roma, Giano bifronte, perché, mentre hanno criticato la finanziaria in quanto non aveva apportato tagli sufficientemente adeguati a creare rigore nella manovra finanziaria, al tempo stesso hanno reclamato maggiori interventi proprio là dove il Governo aveva operato i tagli.
Debbo dire anche che il Governo (era presente sempre il vice ministro Giuseppe Vegas) e il Presidente della Commissione bilancio hanno dimostrato grande rigore nel non accettare tutta la serie di emendamenti presentati sia da colleghi della maggioranza sia da colleghi dell'opposizione.
A me tocca questa sera fare anche una breve digressione su questo impianto della finanziaria e su quello che la finanziaria in genere sta cominciando a significare nella storia economica e sociale del nostro Paese, in quanto ritengo che, pur essendo una legge fondamentale e che ha semplificato molte cose, al tempo stesso però essa rappresenta l'appuntamento per tutte le parti sociali, le quali chiedono qualcosa per sé e nel ristretto ambito dei loro interessi e delle loro competenze proprio in occasione del varo di una legge che dev'essere complessiva e fondamentale.
Credo che alcune modifiche vadano fatte, nel senso sia di una maggior forza dell'Esecutivo, sia di una preventiva disamina della questione finanziaria da approvare con i Gruppi parlamentari, ai quali va data una dignità con riferimento anche alla preparazione dell'impianto legislativo.
Non concordo sul diniego espresso su alcuni emendamenti presentati nel corso del dibattito in Commissione. Penso, ad esempio, agli accordi italo-libici. Mi auguro di cuore che nella finanziaria per il 2006 si possa rimediare alla mancata attuazione dell'accordo bilaterale del 28 ottobre 2002, firmato a Tripoli dal presidente Berlusconi e dal primo ministro libico Shamek. Le aziende italiane che hanno lavorato in Libia attendono con ansia il soddisfacimento dei loro crediti. Una strada percorribile potrebbe essere quella dell'offerta di una garanzia sovrana da parte dello Stato italiano alle aziende aderenti alla AIRIL fino all' ammontare di 100 milioni di euro, creando un fondo di ammortamento che andrebbe alimentato con accantonamenti annui di 20 milioni di euro per una durata di cinque anni.
Tale operazione sarà in definitiva a costo zero, perché alla fine gli accordi dovranno essere mantenuti e gli esborsi dello Stato saranno a loro volta rimborsati. Non credo che sia giusto e l'appello che rivolgo al Governo è che vi sia un canale preferenziale, ad esempio per la Parmalat e non vi sia un'analoga possibilità di intervento dello Stato a favore di imprese che hanno onorato il nome del nostro Paese in Libia.
Un altro aspetto sul quale desidero richiamare l'attenzione del Governo è l'impianto che riguarda gli emendamenti relativi alle cure termali, per il quale il Governo ha opposto un diniego. L'articolo 39, comma 8, della finanziaria prevede la sostanziale modifica del meccanismo relativo di rimborsabilità e compensabilità delle prestazioni sanitarie, senza tener conto però della disciplina legislativa speciale riferita al settore termale in ragione della sua peculiarità anche dal punto di vista dell'articolazione territoriale.
A tale riguardo, nel segnalare che il settore termale già beneficia sul punto di una legislazione di settore, si evidenzia l'opportunità di pervenire ad una modifica che tenga conto che l'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimette l'adozione di misure di controllo e contenimento della spesa termale agli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
Si tenga conto inoltre della previsione di cui all'articolo 4, già citato, secondo il quale l'unitarietà del sistema termale è assicurata da appositi accordi nazionali, anche in riferimento alla rimborsabilità regionale, che prevedono che ciascuna azienda termale invia, entro la fine del mese successivo all'inizio del ciclo di cura, le note di addebito all'azienda ASL nel cui territorio è ubicata l'azienda termale medesima.
La previsione contenuta nel disegno di legge finanziaria 2006 realizzerebbe un'illegittima ingerenza nell'autonomia negoziale delle parti stipulanti gli accordi stessi. In aggiunta a ciò, è necessario anche considerare che, in ragione della peculiare distribuzione delle aziende termali sul territorio nazionale, ciò comporterebbe il sostanziale azzeramento delle libertà di scelta dei cittadini in materia di cure termali.
Va considerato, inoltre, che ogni singola acqua minerale presenta specifiche caratteristiche chimico-fisiche che ne rendono sostanzialmente uniche ed esclusive le proprietà terapeutiche riconosciute dal Ministero della salute. Basti pensare che le verifiche di efficacia, di cui al decreto ministeriale del 15 dicembre 1994, sono state condotte su ogni singola acqua autorizzata. Talché, nella specie, la limitazione della libertà di scelta assumerebbe il più grave effetto di minare l'appropriatezza delle cure, violando così un principio essenziale del decreto legislativo n. 229 del 1999.
Mi auguro che il Governo vorrà accogliere tali preoccupazioni, modificando l'impianto legislativo.
Una questione sulla quale mi trovo completamente d'accordo e che credo sia uno dei fiori all'occhiello di questa finanziaria riguarda i contributi agricoli.
Forza Italia condivide appieno la proposta di condono dei contributi agricoli avanzata dal Governo e voterà perché nella finanziaria per il 2006 il problema venga finalmente risolto. Il provvedimento di sanatoria, infatti, non può essere ulteriormente rinviato. Le aziende agricole interessate sono ormai al collasso e il rischio, specialmente nel Mezzogiorno, è il loro definitivo tracollo, con caduta verticale dei già precari livelli produttivi e occupazionali.
Avviandomi alla parte conclusiva del mio intervento, desidero tracciare le linee dell'impianto legislativo della finanziaria nei confronti del Mezzogiorno.
Contrariamente a quello che hanno sostenuto vari oratori della sinistra, credo che questa finanziaria coroni l'impegno virtuoso del Governo per il rilancio del Mezzogiorno. L'azione del Governo, come è nei canoni economistici, si è incentrata sul potenziamento delle infrastrutture nel Mezzogiorno e su una politica creditizia che trova spazio in una parte di questa finanziaria (finalmente ciò avviene).
Per quanto riguarda la politica delle infrastrutture, l'impegno del Governo in questi cinque anni è stato enorme, estremamente produttivo ed edificante. Credo che mai un Esecutivo, negli anni precedenti, abbia portato avanti una politica infrastrutturale così come ha fatto il Governo Berlusconi nel corso di questa legislatura.
Circa il Mezzogiorno, mi compete ricordare i lavori sulla Salerno-Reggio Calabria ed anche un fatto che mi piace rappresentare all'attenzione dei colleghi: sul maxilotto Atena lucana-Sicignano esiste oggi un maxicantiere, con un raggio di azione di circa 40 chilometri, con macchine operatrici, maestranze e dirigenti che lavorano in modo indefesso per coronare positivamente il grande sogno della riabilitazione, per così dire, europea del traffico sulla tratta Salerno-Reggio Calabria, che fa parte del corridoio europeo numero uno, su cui quindi era necessario che lo Stato intervenisse in maniera forte.
Voglio ricordare alcuni interventi sui quali lo Stato sta portando avanti la sua azione positiva nel Mezzogiorno. Mi riferisco, per quanto concerne la Provincia di Salerno, che è la mia Provincia, all'aeroporto di Pontecagnano. Finalmente questo aeroporto sta conoscendo la fine della sua lunga gestazione e sta per essere avviato alla inaugurazione dei lavori, merito di un Governo molto attento a queste problematiche, come pure l'inizio dei lavori che riguardano l'interporto di Battipaglia.
Voglio solo ricordare al Governo di puntare un po' di più, per il futuro (e mi auguro che sia ancora il Governo Berlusconi e che possano essere smentite le Cassandre della sinistra), sulla politica dei porti, perché credo che oltre alle strutture su ferro e su gomma, il Mezzogiorno abbia bisogno di una politica dei porti che conduca questo settore ad essere competitivo con gli altri porti del Mediterraneo e soprattutto del Nord-Europa.
GARRAFFA (DS-U). Per i porti, soldi niente!
FASOLINO (FI). L'ultimo aspetto che desideravo rappresentare a quest'Assemblea, è quello che riguarda l'altro braccio secolare della politica del Governo per migliorare le condizioni del Mezzogiorno, vale a dire la politica del credito, perché l'economia del mondo si regge su due pilastri: quello dei trasporti e quello della politica finanziaria.
Desidero brevemente ricordare come nel Mezzogiorno la situazione attuale è la seguente, e non deriva da responsabilità, colpe o omissioni del Governo Berlusconi: su 700 banche italiane, solo 126 hanno sede nel Mezzogiorno e non fanno parte di gruppi bancari del Centro-Nord; dal 1997 ad oggi, la presenza di banche meridionali si è praticamente dimezzata; a fine 2004, i prestiti bancari alle imprese meridionali sono stati pari a 64.865 milioni di euro, contro i 490.870 milioni di euro concessi ad imprese del Centro-Nord; solo il 12 per cento del totale del credito bancario italiano è concesso ad imprese del Mezzogiorno che, di converso, rappresenta un'area territoriale uguale al 35 per cento della popolazione italiana; nel Mezzogiorno il tasso di interesse medio - e questo è un aspetto molto importante e significativo - è l'8 per cento circa, contro il 6,1 per cento del Centro-Nord.
Se continueranno a persistere queste condizioni, non credo che la politica infrastrutturale possa bastare al Mezzogiorno. Allora c'è bisogno di una politica creditizia nuova.
Desidero accennare in rapida successione tre aspetti importanti della politica creditizia nel Mezzogiorno. Il primo, è un lavoro concettuale da realizzare già sulle ipotesi dell'immediato futuro e che riguarda la regolamentazione creditizia in base ai princìpi dell'Accordo di Basilea 2, che non sono operanti, né vincolanti sul piano legislativo, però sono una spada di Damocle che si può abbattere sul Mezzogiorno in particolare. Infatti, quando le misure restrittive colpiscono aree forti del Paese, queste sono attrezzate per rispondere, mentre quando colpiscono aree deboli come il Mezzogiorno, queste misure possono affossare definitivamente l'economia di quel territorio.
Le Autorità di vigilanza bancaria dei principali Paesi industrializzati hanno convenuto, in seno al Comitato di Basilea, di imporre alle banche vigilate nuove tipologie di limiti alla politica dei prestiti, al fine di contenere i rischi di insolvenza.
Tale Accordo, denominato Basilea 2, nella sua attuazione operativa che dovrebbe essere completata nel 2007 obbliga le banche ad una maggiore rigidità nelle politiche di concessione del credito, con il rischio di penalizzare particolarmente le imprese meridionali che, anche a causa della loro modesta dimensione media, non soddisfano del tutto i parametri economico-finanziari.
PRESIDENTE. Senatore Fasolino, la invito a concludere il suo intervento.
FASOLINO (FI). Sto per concludere, signor Presidente.
A questo punto, si inserisce il discorso fatto da Giulio Tremonti in relazione alla Banca del Sud. La costituente Banca del Sud, prevista dall'articolo 54 del disegno di legge finanziaria 2006, potrebbe perseguire la missione che storicamente è stata degli istituti di credito meridionale; in altre occasioni, parleremo dei motivi che hanno generato la fine ingloriosa di questi istituti.
Tale banca, grazie al radicamento territoriale assicurato dalla compagine azionaria, sarebbe in grado infatti di meglio comprendere le esigenze espresse dal tessuto economico locale, elaborare compiutamente le informazioni sullo stato di salute del singolo imprenditore ed applicare tassi di interesse maggiormente aderenti alla rischiosità del progetto di investimenti proposto, evitando politiche di tassi indifferenziati che penalizzano le imprese più efficienti e solvibili, in modo da attuare un'efficace politica selettiva del credito realmente premiante verso le imprese meritevoli.
Certamente il problema e la storia della Banca del Sud sono da scrivere. Io, però, sono convinto che la Banca del Sud possa essere uno strumento a favore del Mezzogiorno per la sua rinascita e il suo riscatto.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Basso. Ne ha facoltà.
BASSO (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il ministro Alemanno, intervenendo in 9a Commissione permanente, ha ammesso che la finanziaria 2006 è stata scritta in cinque giorni, ha aggiunto che risente della congiuntura internazionale e ha concluso annunciando un maxiemendamento che di fatto la riscriverà. Siamo alla resa!
Eppure una finanziaria di fine legislatura avrebbe dovuto coronare i famosi impegni assunti negli studi televisivi di Bruno Vespa. Essa è stata scritta e sarà in queste ore riscritta da un Ministro cacciato appena un paio di anni fa. Imbarazza ricordare i veti, allora posti dall'attuale Ministro degli affari esteri nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze, della spesa incontrollata e dei condoni. Tremonti è tornato ed è tornato come il salvatore di una Casa delle Libertà piuttosto in disarmo! Intanto, il mondo ci ha osservato e ci osserva con stupore.
Il disegno di legge finanziaria in esame muove tra l'ottimismo di facciata e la disperazione. Qualche novità c'è: finalmente si ammette, con un ritardo di quattro anni, che il problema dell'Italia oggi è quello della competitività; finalmente si ammette che non è più colpa dell'euro. Il limite, però, sta nelle misure che si indicano per invertire la tendenza.
Se il problema reale dell'Italia oggi è quello della caduta della competitività, sarebbe stato opportuno assumere misure a sostegno dello sviluppo, diminuire in modo consistente il costo del lavoro ed investire in infrastrutture. Aggrapparsi alla congiuntura internazionale è un esercizio assolutamente strumentale. La nostra competitività è inferiore a quella dei Paesi europei; la quota di forza commerciale della stessa Germania supera quella dell'Italia.
E poi è una finanziaria che non risponde a verità: c'è una sovrastima della crescita prevista (al di là dell'innegabile ripresina), si allarga il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo ed è cresciuto il debito; le stesse entrate sono piuttosto aleatorie e vacue, legate ad una lotta all'evasione fiscale difficilmente praticabile.
È, in una parola, una finanziaria scritta sul tavolo dell'emergenza, che sicuramente avrà effetti devastanti sulle autonomie locali.
Gli emendamenti che responsabilmente abbiamo presentato sono un contributo per il contenimento del debito pubblico e la tenuta dello Stato sociale, associando gli enti locali a una politica attiva per la ripresa dello sviluppo, ma saranno sicuramente respinti da questa maggioranza.
Nel contempo, non si interrompe la pratica di concedere mance per i collegi elettorali dei parlamentari di maggioranza: l'ultimo assalto alle casse statali per distribuire quello che resta in regalie elettorali. Sono mance elargite anche a qualche parlamentare eletto nella mia regione, il Veneto. Avremmo bisogno nel Veneto, credetemi, onorevoli colleghi, di ben altre cose! Il modello del Nord-Est presenta evidenti segni di difficoltà: problemi conseguenti alla globalizzazione, alla concorrrenza cinese, al fatto che ormai piccolo non è più bello ma solo piccolo, ad un deficit infrastrutturale antico.
Urge un riposizionamento della piccola e media impresa, necessita alzare la qualità delle produzioni, servono innovazione e ricerca, lavorare di più con l' Università. Inderogabili diventano le politiche di aiuto alle imprese per crescere, internazionalizzarsi, entrando sempre di più nella logica della filiera.
Questo dovrebbe comportare una forte proiezione dei distretti, ma su questo la finanziaria 2006 è desolatamente assente. Non basta dedicare un articolo ai distretti se poi si finanziano con risorse irrisorie. Del resto, per come sono stati previsti, appaiono piuttosto una stravaganza che non andrà mai in porto. L'Italia è diventata purtroppo fanalino di coda in Europa. Anche questa vuota finanziaria avrà un riverbero negativo per tutto il Nord-Est e il Veneto in particolare. Il tutto in perfetta continuità con gli ultimi quattro anni di Governo del centro-destra. Se questo è, non ci si può meravigliare se oltre a Lamon che passa in Trentino, altri Comuni del Veneto orientale si stanno organizzando per passare in Friuli-Venezia Giulia.
Non bastano la demagogia e gli spot del Presidente della Regione Veneto a coprire un vuoto di strategia che dura da almeno dieci anni. Anche Venezia resta a bocca asciutta, eppure il Presidente del Consiglio aveva assunto impegni formali per rifinanziare la legge speciale. Ci sono solo i soldi per il MOSE; non si è voluto separare le risorse date al MOSE da quelle per la città. Venezia ha lanciato il suo grido di allarme, ma il Governo, anche questa volta, è rimasto sordo.
A subirne le conseguenze sarà l'intero tessuto cittadino: mancheranno infatti i soldi per l'escavazione dei rii, per il restauro dei ponti; salteranno i contributi ai privati per i restauri, per l'acquisto della prima casa; si fermeranno gli accordi di programma per le isole. Su questo a Venezia c'è molta consapevolezza tant'è che gli emendamenti per il rifinanziamento della legge speciale sono stati presentati oltre che dai parlamentari di opposizione anche da quelli della maggioranza.
Concludo accennando all'impegno del Governo nella lotta per combattere la criminalità. Assistiamo in questo caso al mancato potenziamento e qualificazione degli organici delle forze di polizia, alla mancata costituzione di quelle caserme per la realizzazione delle quali il Governo si era formalmente impegnato. Anche in questo caso, ci scommetto, i nostri emendamenti saranno respinti.
In tema di ordine pubblico e sicurezza, la Lega Nord si ritaglia spazi, urla, scalpita in concomitanza con ogni furtarello. Dimentica la Lega Nord che da quattro anni e mezzo è forza di Governo, che suo è il Ministro della giustizia. E allora se non ci sono risultati nella lotta alla criminalità, si lascino almeno in pace le forze dell'ordine e i magistrati. Forse sarebbe più opportuno assumersi le proprie responsabilità anziché farsi prendere dall'ardore confusionario, tipico, mi si perdoni l'espressione, dei cagnolini da pagliaio.
Fingete di cimentarvi in misure per la limitazione del traffico, ma le nostre strade e autostrade sono sempre più intasate. Vi sfugge che le merci e persino i TIR dovrebbero viaggiare sempre più su rotaia, le persone in treno e nei mezzi pubblici. Anche su questi temi boccerete i nostri emendamenti, ne sono sicuro.
Le calamità naturali sono sempre più frequenti ma non stanziate alcunché per mettere in sicurezza i nostri fiumi, il Tagliamento, il Piave, il Livenza, ma anche in tal caso boccerete i nostri emendamenti. Con voi, colleghi della maggioranza, con voi membri del Governo, l'Italia è diventato un Paese più piccolo, un Paese a rischio, non già per mancanza di risorse, ma per assenza di classe dirigente e di progetti, un Paese con le pile scariche.
Per fortuna la primavera 2006 è vicina; speriamo si apra una nuova stagione segnata da riformismo e buongoverno. (Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Michelini, Labellarte e Castellani).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nocco. Stante la sua assenza, si intende che abbia rinunciato.
È pertanto iscritto a parlare il senatore Iovene. Ne ha facoltà.
IOVENE (DS-U). Signor Presidente, la discussione che stiamo oggi svolgendo ha luogo attorno ad una finanziaria virtuale; infatti, sappiamo tutti che tra qualche ora verrà presentato un maxiemendamento che modificherà sostanzialmente la manovra in discussione, sul quale attendiamo anche la richiesta di un voto di fiducia che ci impedirà di svolgere quel ruolo che il Parlamento sarebbe invece chiamato a svolgere, ossia quello di discutere e migliorare i testi, confrontandosi sul merito delle questioni.
Puntualmente, come ad ogni finanziaria della presente legislatura, il ministro Tremonti annuncia mirabili iniziative a favore del no profit. Abbiamo sentito questo genere di echi anche nel dibattito svoltosi oggi in Aula e il sospetto - ormai, più che di un sospetto si tratta di una certezza - è che si utilizzi il mondo del no profit, il volontariato, il terzo settore, sempre di più per verniciare di buonismo e rendere presentabili le pessime scelte finanziarie e di bilancio che sono state e sono effettuate a scapito dei più deboli, delle aree sociali più esposte, dei Paesi poveri.
Bastano pochi esempi al riguardo per rendere evidente questa situazione. Il Fondo sociale quest'anno viene tagliato concretamente per 550 milioni di euro; nel frattempo, fate propaganda al Fondo per la famiglia, del quale ancora non è chiaro quale sarà l'effettiva entità e in che direzione verrà speso.
Quanto alla cooperazione allo sviluppo, avete raggiunto l'ennesimo record negativo in termini di taglio dei fondi destinati allo sviluppo dei Paesi poveri, con una riduzione di 152 milioni di euro rispetto alle previsioni: lo 0,1 per cento; ormai, l'Italia è la maglia nera tra i Paesi sviluppati per quanto riguarda questo settore. Oltre al danno, avete aggiunto la beffa dell'ulteriore correzione negativa attuata in Commissione, con un taglio di altri 55 milioni di euro proprio su questo Fondo per far quadrare i conti delle vostre vicende interne.
Quindi, assistiamo a tagli veri, concreti, immediati a fronte di improbabili ed incerte iniziative future. Quest'anno è toccato alla quota del 5 per mille destinata al volontariato e al settore no profit, iniziativa sbandierata dal ministro Tremonti. Il ministro Tremonti, per la verità, ne inventa una l'anno, forse perché questo rappresenta il modo più facile e semplice per far dimenticare le mancate promesse, quelle non mantenute negli anni precedenti.
Vorrei ricordare che nella finanziaria di due anni fa, quella del 2004, all'articolo 19 era stata introdotta la detax a favore del settore no profit e del volontariato. Ebbene, sottosegretario Armosino, che fine ha fatto questa detax, visto che non è mai partita ed è svanita nel nulla? Vorrei che il ministro Tremonti venisse qui e ci dicesse che fine ha fatto quella misura. Ricordo che in occasione di quella finanziaria, ad un telegiornale di prima serata, egli dichiarò che sarebbe stato contento di passare alla storia per l'introduzione della detax a favore del volontariato e del settore no profit.
Stia tranquillo, il ministro Tremonti; non sarà certo per quella misura che non è mai partita che passerà alla storia, ma piuttosto per i danni che purtroppo ha prodotto a questo Paese. Basti pensare alla caparbia e alla contrarietà con la quale il vostro Governo si è opposto a destinare una parte dell'8 per mille di competenza statale a finanziarie le iniziative e i progetti del no profit, del volontariato e del terzo settore.
In tutte le occasioni in questi anni abbiamo proposto questo tema e avete sempre risposto di no; oggi invece tirate fuori questo 5 per mille per il volontariato e la ricerca. Innanzitutto, bisogna precisare che il 5 per mille non entrerà in funzione e quindi non produrrà effetti positivi concretamente - sempre che entri in funzione - prima del 2007.
Avete escluso addirittura dalla definizione del provvedimento il Ministero del welfare, che è quello che dovrebbe essere direttamente responsabile dei soggetti interessati; sostanzialmente, non avete indicato concretamente come il provvedimento verrà attuato e utilizzato.
Si potrebbe continuare a lungo, ma per quanto continuiate ad alzare polveroni nella speranza che non si colga il confine tra la dura realtà e le chiacchiere gratuite, in particolar modo per quanto riguarda i temi della solidarietà, del sostegno alle organizzazioni della realtà del volontariato, i cittadini, il mondo del no profit hanno imparato a conoscervi e a distinguere e presto vi toglieranno la fiducia. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Labellarte).
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatore Castellani. Ne ha facoltà.
CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, pochissimi colleghi rimasti, la finanziaria di quest'anno sembra avere una caratteristica negativa in più rispetto a quella degli anni decorsi: la sua indeterminatezza.
Siamo partiti da 19 miliardi che via via sono lievitati fino a 25, ma ancora esistono molte incertezze e attendiamo il maxiemendamento del Governo per avere la redazione "definitiva" di questo disegno di legge finanziaria. Questo sta a dimostrare in quale situazione effettiva si trovino i conti pubblici del Paese. Conti pubblici che sono sempre più all'attenzione della Commissione europea, del Fondo monetario internazionale, di altre istituzioni internazionali, comprese le agenzie di rating.
Tutto questo fa del nostro Paese una sorta di vigilato speciale ed ovviamente accresce la preoccupazione per la tenuta complessiva del sistema Italia, in un momento in cui pure si registrano timidi avvii di una ripresa economica, che se non sarà accompagnata da opportune misure di sostegno, toccherà in modo solo marginale il nostro Paese, rendendolo ancora giù debole nei confronti della sfida della globalizzazione e accrescendo il divario che separa l'Italia dagli altri Paesi, anche europei, in termini di competitività globale dei sistemi economici.
Eppure il Presidente del Consiglio insiste nel dipingere l'Italia come il migliore dei mondi possibili, come un Paese ricco di telefonini, ma non si sa bene di cos'altro. E come un Paese decisamente in ripresa, soprattutto ancorando il suo ottimismo al calo del tasso di disoccupazione, che invece purtroppo è dovuto in gran parte alla riduzione delle persone in cerca d'occupazione, trattandosi in prevalenza di donne che vivono al Sud e che hanno rinunciato a cercare lavoro. Del resto, il recente rapporto ISTAT sull'Italia ha rivelato come sia cresciuta la povertà nel nostro Paese e come particolarmente nel Sud ormai una famiglia su quattro sia da considerarsi povera.
Dobbiamo infatti ricordare che a livello nazionale la povertà colpisce 2 milioni 674.000 famiglie, pari all'11,7 per cento del totale, per un complesso di 7 milioni 588.000 persone, che costituiscono il 13,2 per cento della popolazione. Insomma si allarga ancora di più la forbice tra ricchi e poveri e soprattutto il rapporto ISTAT rivela che la povertà colpisce di più le famiglie numerose che superano i cinque componenti.
Ebbene, di fronte a questo quadro non certamente positivo, la finanziaria invece di affrontare i nodi strutturali del Paese cerca affannosamente di far quadrare i conti, per fugare l'ammonimento europeo, con misure di contenimento della spesa soprattutto sul versante degli enti locali, mettendo a rischio i servizi essenziali come quelli connessi al diritto allo studio (mense e trasporti scolastici) e quello sanitario.
La verità è che tra tutti i tagli predisposti appare più realistico proprio quello nei confronti degli enti locali verso i quali Berlusconi e Tremonti hanno anche lanciato una campagna di criminalizzazione molto pericolosa per la delegittimazione del sistema delle autonomie che invece rimane il vero presidio fondante della nostra democrazia.
E sul versante delle famiglie e dello sviluppo vengono previste misure assolutamente insufficienti, perché complessivamente ammontano a poco meno di tre miliardi: il Fondo per la famiglia che ha subìto prima una decurtazione e poi è stato riportato alla previsione iniziale di un miliardo e 140 milioni - anche questo sta a dimostrare l'incertezza e la contraddittorietà delle politiche del Governo - e il fondo per l'abbassamento del costo del lavoro per 1.996 milioni di euro.
Sulla famiglia si interviene ancora con un bonus per i figli nati, quando invece occorrerebbero misure di tipo strutturale e non una tantum, perché i figli nati poi crescono; bisogna avviarli allo studio, accompagnarli nella scelta del lavoro mentre poi sul costo del lavoro si ipotizza la diminuzione dell'un per cento del costo complessivo, intervenendo sui cosiddetti oneri impropri la cui eliminazione completa necessiterebbe invece di un intervento per circa 1,5 per cento.
E' da notare poi che questa misura non alleggerisce il peso contributivo e fiscale a carico dei lavoratori, per i quali è invece necessario liberare una parte della loro quota salario proprio per far fronte al processo di impoverimento dovuto all'inflazione, che non dimentichiamo è risalita al 2,2 per cento, e alla mancata restituzione del fiscal drag. Del resto come potranno riprendersi i consumi e quindi aumentare la domanda interna se attraverso il salario non si mette a disposizione delle famiglie più liquidità?
C'è da aggiungere che questo sconto fatto alle imprese, salutato positivamente un modo troppo frettoloso dalla Confindustria, che ha mutato repentinamente atteggiamento, e bisognerebbe anche chiedersi perché, è purtroppo compensato negativamente dalla sottrazione di fondi che viene effettuata nei confronti delle opere ed investimenti pubblici, che pure sono rivolti al sistema complessivo delle imprese, con pesanti decurtazioni dei trasferimenti alle Ferrovie ed all'ANAS, avvenuti anche con il decreto correttivo ultimo che è stato presentato alla Camera e che forse verrà ripresentato come emendamento alla finanziaria, e mettendo così a serio rischio il programma di ammodernamento strutturale del nostro Paese, nonostante i grandi annunci fatti nel salotto di Bruno Vespa sulla ripresa delle grandi opere pubbliche.
Ci si chiederà: ma il centro-sinistra che cosa propone in alternativa? Rispetto a questa domanda va innanzi tutto precisato che purtroppo oggi si sconta una pratica di Governo del centro-destra che non ha mai centrato un obbiettivo, neppure quello di contenimento delle spese correnti che invece sono lievitate senza alcuna giustificazione.
Questo Governo, dopo aver pomposamente annunciato di voler attivare le grandi opere pubbliche deve oggi fare i conti con la realtà messa in luce dalla Corte dei conti, che ha rivelato come il 45,8 per cento dei lavori annunciati non abbia ancora concluso neppure la fase della progettazione esecutiva, mentre sono stati resi disponibili solo 19 dei 196 miliardi di euro necessari per realizzare il programma di lavori previsto e di questi 19 solo 3,5 miliardi sono stati allocati, mentre appena 378 milioni sono stati effettivamente spesi.
Inoltre, la maggioranza non ha fatto le riforme necessarie per ridare competitività al sistema e soprattutto si è attardata in una pratica di sconti e mance di tipo clientelare che invece lo hanno appesantito. Anche la finanziaria che stiamo discutendo e che ci accingiamo a varare ne è un esempio, perché è stata appesantita improvvisamente in Commissione da mance di tipo clientelare.
Basta poi pensare alla promessa della riduzione fiscale. Il centro-destra si è limitato a togliere l'imposta sui grandi patrimoni e ad abbassare l'aliquota dell'IRE per gli alti redditi, senza alcun effetto sui consumi e sugli investimenti e, negando l'evidenza dei conti in rosso, ha portato l'Italia a sforare i parametri di Maastricht, costringendo oggi il Paese ad una finanziaria di tipo regressivo per ricondurre il deficit al 3,8 per cento nel 2006 e al 3 per cento nel 2007, senza la certezza di poter cogliere poi effettivamente questo obbiettivo, perché siamo abituati a revisioni continue. (Richiami del Presidente). Mi accingo repentinamente a concludere.
In ogni caso, occorre ricordare che il centro-sinistra ha proposto più volte un intervento equitativo sulla tassazione delle rendite finanziarie per privilegiare l'economia reale, quella che produce posti di lavoro, a scapito di quella virtuale, che invece produce solo plusvalenze esentasse; ha chiesto di rivedere tutto il secondo modulo della cosiddetta riforma fiscale, molto costosa in termini di bilancio pubblico (meno 4,3 miliardi di euro nel 2005, 6,5 miliardi nel 2006, 5,9 miliardi a partire dal 2007), che è andata tutta a beneficio degli alti redditi, come purtroppo ha potuto constatare la maggioranza delle famiglie italiane. Con alcune di queste nostre proposte si potrebbero recuperare risorse tutte da destinare ad interventi strutturali sulla famiglia e ad un intervento più incisivo e più equo anche in direzione del salario, per diminuire il cuneo fiscale sul costo del lavoro.
Queste sono alcune delle politiche che si potrebbero perseguire, ma che il Governo ha costantemente negato di prendere in considerazione.
Vi è poi la necessità di una politica diversa nel settore energetico e nel settore industriale. Non è possibile pensare che per un serio intervento sui distretti industriali… (Richiami del Presidente). Ho terminato, signor Presidente.
Non è possibile pensare - dicevo - che per un serio intervento sui distretti industriali possano bastare 50 milioni di euro e che per le politiche di Lisbona si possano stanziare somme del tutto virtuali, come lo stesso ministro Tremonti ha dovuto ammettere.
In questa finanziaria non c'è nulla per l'innovazione e per la ricerca. Come può un Paese come l'Italia pensare di risalire la china senza affrontare il nodo dei ritardi proprio nei settori più innovativi e limitarsi ad esorcizzare la Cina, senza invece dover ammettere che la Cina è purtroppo sempre più vicina?
PRESIDENTE. Senatore Castellani, la prego di concludere.
CASTELLANI (Mar-DL-U). Il disordine nei conti pubblici, l'insussistenza di politiche adeguate per rilanciare il nostro Paese, la stretta sui servizi essenziali, la mortificazione delle autonomie locali, vero perno del nostro sistema democratico, qualche sconto e mancia clientelare che si nota qua e là nella finanziaria, tutto fa pensare che il Governo e la maggioranza di centro-destra si apprestano non già ad un malinconico, ma almeno civile, abbandono, bensì ad un oscuro e drammatico tramonto. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Labellarte. Ne ha facoltà.
LABELLARTE (Misto-SDI-US). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo giunti alla quinta legge finanziaria del Governo Berlusconi. Bisogna dire che perlomeno quest'anno ci vengono risparmiati dal Governo gli aggettivi forti e le promesse mirabolanti.
Sarà utile forse ricordare ai colleghi presenti, ai membri del Governo e anche a chi ci ascolta, ai telespettatori e a chi è collegato radiofonicamente, come il presidente Berlusconi ebbe a commentare la finanziaria dell'anno scorso: parlò di «una manovra che può essere definita epocale, che segna un cambiamento profondo»; e poi disse anche Berlusconi: Nel 2006, cioè il prossimo anno, voglio ridurre l'IRPEF per un punto di PIL, pari a circa 12 miliardi di euro, non solo per lo 0,5 come previsto per ognuno dei tre anni dopo il 2005. Naturalmente non si vede quest'anno né lo 0,5, né tanto meno l'1 per cento di riduzione.
Il nostro Presidente del Consiglio l'anno scorso disse: intendo portare il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo sotto il 100 per cento ed aggiunse: le tasse devono essere tagliate a tutti, indistintamente, perché se non si rispettano gli impegni con gli elettori è meglio lasciare la politica.
Queste erano le parole dell'anno scorso; adesso, della svolta epocale non si vede più nulla. Il Ministro del tesoro, protagonista della finanziaria dello scorso anno, oggi non si sa più che fine abbia fatto. Nel frattempo i conti dello Stato peggiorano sempre di più.
Nonostante il nostro Presidente del Consiglio e il Ministro dell'economia sostengano che adesso le difficoltà economiche del Paese non sono da imputarsi più al crollo delle Torri, ma all'azione della Cina e all'euro, i dati che ci vengono presentati, come sostenuto da più di un collega, sono sempre più allarmanti. L'Eurostat lancia l'allarme del rischio povertà per 11 milioni di italiani, a cui questo Governo non si rivolge. Eppure sono 11 milioni italiani a rischio povertà!
I dati ISTAT sullo stato dei conti pubblici relativi al primo semestre del 2005 sono ancora più allarmanti. L'indebitamento netto della pubblica amministrazione nel primo semestre è balzato al 5,1 per cento del prodotto interno lordo, con un'impennata che supera il 3 per cento, rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'indebitamento netto della pubblica amministrazione nel secondo trimestre del 2005 ammonta a 11.372 milioni di euro. Le entrate totali, in termini tendenziali, sono diminuite del 4,8 per cento, le uscite sono cresciute dell'1,5 per cento. Siamo secondi solo alla Grecia nel primato del debito pubblico più alto. Il nostro deficit viaggia, insomma, oltre il 5 per cento. Come si fa a sostenere che i conti di questo Paese tornano? Eppure è quello che il Governo e anche qualche collega della maggioranza continuano a sostenere.
Il decreto fiscale da 4,5 miliardi di euro, collegato alla finanziaria, è carente, sotto il profilo tanto dell'urgenza delle disposizioni, quanto delle motivazioni e degli obiettivi perseguiti. Non si inquadra nell'obiettivo del Governo di diminuzione della pressione fiscale e non reca alcuna misura di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario; mira, invece, esclusivamente a garantire entrate che forniscano parziale copertura finanziaria alla manovra di bilancio.
Nell'articolo 1 si può notare che le norme sulla partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale, come emerso anche nel corso delle numerose audizioni sul provvedimento, è suscettibile di diverse interpretazioni circa l'ampiezza dei compiti assegnati alle autonomie locali, non risultando chiaro se dovrà esserci semplicemente uno scambio di informazioni o una partecipazione attiva, cui però dovrebbe conseguire un'idonea struttura in ambito comunale. Vista la scarsità di dettagli sulle disposizioni, esse si caratterizzano pertanto più per il loro valore propagandistico che per alcun contenuto concreto.
Riteniamo corretto il coinvolgimento dei Comuni nella lotta all'evasione fiscale, ma non possiamo non ricordare che il vero problema che il Governo non affronta sta nell'enorme carenza di risorse e di mezzi, che non consentono alle amministrazioni competenti di svolgere al meglio i loro compiti. Infatti, all'articolo 2, che reca norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane della Guardia di finanza, al potenziamento in termini di solo personale non corrisponde alcun aumento degli stanziamenti per fornire allo stesso strumenti per operare in maniera efficiente. Insomma, se si vuole fare veramente la lotta all'evasione bisogna dotare gli organi competenti delle strutture necessarie.
Limiti analoghi all'articolo 3 emergono in tema di riforma del Servizio nazionale delle riscossioni. L'assetto attualmente operante ha manifestato disfunzioni, soprattutto in alcuni ambiti territoriali, ma un giudizio circa l'efficacia della riconduzione delle attività di riscossione nell'ambito pubblico potrà essere formulato solo alla luce di concreti esiti applicativi. Il meccanismo proposto risulta però estremamente farraginoso e gli esiti positivi appaiono fortemente incerti. I termini effettivi e la portata concreta dell'importante modifica non sono stati chiariti dal Governo, mentre è invece ben evidente il sostegno concesso dallo Stato alle aziende concessionarie.
In sostanza con questo provvedimento si attua un vero e proprio travaso di personale da aziende private a una società di diritto pubblico, il che comporterà numerose complicazioni in corso d'opera.
Questo provvedimento presenta numerose altre incongruenze: prevede il passaggio della titolarità dell'attività dai concessionari privati alla società Riscossione Spa, di proprietà pubblica. Secondo le stime della relazione tecnica, rendere nuovamente pubblica la riscossione dovrebbe avere l'effetto di permettere l'estensione a tutto il territorio nazionale delle performance che il regime attuale raggiunge solo in alcune zone, garantendo, a regime, un incremento di gettito pari a 780 milioni: 600 milioni di finanziamento della manovra finanziaria per il 2006 dipendono quindi, in larga parte, dalla credibilità dell'ipotesi di un aumento di produttività nell'accertamento fiscale e nella riscossione. Chiediamo se si tratti di una ipotesi fondata o se, piuttosto, siamo di fronte all'ennesima scommessa destinata ad essere perduta.
C'è poi il capitolo di fronte al quale, come senatori dello SDI, abbiamo posto numerosi dubbi, che riguarda l'esenzione della Chiesa cattolica e delle istituzioni ecclesiastiche dal pagamento dell'ICI. In queste settimane (in questi giorni in particolare), ci sono state polemiche sulla questione dell'attuazione ed anche della necessità o meno di rivedere il Concordato. In questa materia, però, il Concordato parla molto chiaro (mi riferisco a quello attualmente vigente e che tutti tendono a difendere, spesso anche con calore).
In particolare, il Concordato prevede che le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli Enti ecclesiastici sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. Noi sostanzialmente riteniamo che, quando non si tratta di attività connesse e collegate al culto, le proprietà di beni ecclesiastici e della Chiesa Cattolica debbano esser soggette allo stesso regime, e che quindi sia giusto che anche per queste attività venga pagata l'ICI e che non vengano sottratte ulteriori risorse agli enti locali attraverso questo meccanismo.
Del resto, questa sottrazione di risorse agli enti locali conferma una sorta di caratteristica stabile dell'attività di questo Governo, vale a dire il dichiararsi, a parole, decentratore e voler approvare in tutti i modi riforme costituzionali come quella della devolution, ma in realtà dimostrarsi un Esecutivo estremamente accentratore e centralista in ogni provvedimento.
In particolare, ritroviamo ancora una volta in questo provvedimento quell'atteggiamento punitivo nei confronti degli enti locali, che parte dal presupposto che i Comuni, le Province, le Regioni siano enti di spesa incontrollata, che tale spesa vada continuamente ridotta, perché spesso ingiustificata, e che quindi non sia opportuno considerare il rapporto con le autonomie locali in termini di rispetto della loro autonomia finanziaria e della possibilità di far quadrare i loro bilanci, ma li si considera - ripeto - solo come soggetti la cui spesa deve essere controllata.
Oggi, con una popolazione che cresce e con bisogni dei cittadini amministrati sempre maggiori, si puniscono gli enti locali, imponendo una riduzione del tetto di spesa del 6,7 per cento, il che significa, come è stato abbondantemente rilevato in questo dibattito, tagliare servizi forniti ai cittadini in base alle loro necessità.
Regioni e autonomie locali hanno invano denunciato, nel corso dei pochi incontri che sono stati concessi agli enti locali e alle loro associazioni, la drastica riduzione del Fondo per le politiche sociali nel 2005. Il taglio del Fondo, di ben 500 milioni di euro, in pratica, della metà, è di fatto un attacco alle politiche di coesione sociale e ai diritti delle fasce più deboli della società, come gli handicappati, i minori, le famiglie in condizione di disagio e di povertà, gli anziani e i tossicodipendenti.
Il Fondo, quindi, non solo non deve essere tagliato, ma va adeguatamente rifinanziato, in modo da consentire di avviare, finalmente, la definizione e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.
Altro capitolo dolente, come sottolineava prima di me qualche collega, come in tutte le finanziarie di questo Governo, resta quello della ricerca. Valgano per tutte le posizioni sostenute in proposito dalla Confindustria, che ha suonato un pesante campanello d'allarme rispetto alla insensibilità confermata, finanziaria dopo finanziaria, di questo Governo nei confronti della ricerca. Si tratta di uno strumento essenziale per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese che invece, in questa finanziaria, come in tutte quelle precedenti, viene ignorato.
Del resto, l'esenzione dall'IRAP per i ricercatori non ha neanche compensato la cosiddetta tecno-Tremonti e la deducibilità delle donazioni fatte all'Università non affronta in alcun modo il tema cruciale di una maggiore collaborazione tra pubblico e privato.
Insomma, colleghi e rappresentanti del Governo, la quinta finanziaria del Governo Berlusconi non smentisce in alcun modo le altre finanziarie: nessuna soluzione ai problemi del Paese, nessuna speranza per i giovani, per le imprese, per il Sud.
La svolta epocale, insomma, non possono che darla gli elettori tra qualche mese. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Rollandin).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battafarano. Ne ha facoltà.
BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, come è noto, il problema principale dell'economia italiana in questa fase è quello della crescita della competitività. In tale campo, penso che un impulso notevole potrebbe darlo una buona riforma delle attività professionali, che aumenti il tasso di competitività e permetta ai nostri professionisti di competere a livello internazionale più di quanto non avvenga oggi.
Anche se l'Italia dispone di eccellenti professionisti, molto noti in Italia e all'estero, l'organizzazione del settore è tuttavia tale da determinare un deficit della bilancia commerciale dei servizi professionali, che nel 2003 è arrivato a 3,7 miliardi di euro.
Ci saremmo aspettati che nel corso di questa legislatura il Governo, finalmente, procedesse alla tanto agognata e attesa riforma delle professioni. C'è stato un tentativo in occasione del decreto sulla competitività che, come è noto, è fallito.
Tuttavia, alla luce anche di una recente direttiva dell'Unione Europea (quella del 6 giugno scorso sulle qualifiche professionali), diventa indispensabile, in particolare, procedere al riconoscimento delle cosiddette nuove professioni, emerse negli ultimi decenni in modo impetuoso. Un recente rapporto del CNEL ha censito in 155 le nuove professioni che hanno bisogno di essere regolamentate.
Pertanto, poiché verosimilmente la riforma delle professioni si realizzerà nella prossima legislatura, potremmo almeno utilizzare questi mesi per procedere al riconoscimento delle nuove attività professionali e delle loro associazioni, le quali, se riconosciute sulla base di criteri rigorosi, potrebbero rilasciare ai loro iscritti un attestato di competenza che garantisca il livello di professionalità.
Un attestato di valore triennale, che dovrebbe quindi essere rinnovato ogni tre anni, sarebbe un'occasione per avviare in Italia quel cosiddetto sistema duale che, salvaguardando gli ordini esistenti, ma proponendo loro una riforma approfondita, permetta allo stesso tempo di valorizzare le nuove attività professionali, procedendo finalmente al riconoscimento delle stesse. Abbiamo quindi presentato un apposito emendamento in 5a Commissione permanente.
Le associazioni delle nuove professioni hanno svolto recentemente una serie di convegni ai quali sono stati invitati parlamentari di maggioranza e di opposizione. Per la verità, nel corso di quei convegni, tanto i parlamentari di maggioranza quanto quelli di opposizione hanno concordato con le tesi sostenute dal CoLAP e da Assoprofessioni sull'esigenza di procedere finalmente al riconoscimento delle nuove attività professionali, per evitare che i nostri professionisti siano danneggiati in Europa, anche alla luce - ripeto - della citata direttiva del 6 giugno scorso sulle qualifiche professionali.
In questo breve intervento ho voluto richiamare l'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 63, a nostra firma, perché tutti sappiamo che verrà presentato un maxiemendamento del Governo nel quale confidiamo possa essere inserita una norma che permetta finalmente il riconoscimento delle nuove attività professionali e l'emersione di attività economiche magari non ancora pienamente riconosciute. Ciò potrebbe determinare anche un aumento del gettito fiscale.
Il meccanismo da noi previsto è quello di un riconoscimento del Ministero dell'economia e delle finanze su parere vincolante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Sarebbero requisiti indispensabili l'esistenza di uno statuto basato su un ordinamento democratico, una struttura organizzativa, la stipula di un'assicurazione collettiva, e così via.
Questo emendamento, qualora venisse accolto, non comporterebbe spese per l'amministrazione dello Stato, ma senz'altro un vantaggio per la crescita della competitività. In tal senso rivolgiamo un invito al vice ministro Vegas, che conosce bene la materia (ce ne siamo occupati anche in 5a Commissione permanente).
Confidiamo, infatti, che almeno questa modifica possa essere accolta per evitare che la legislatura si concluda senza avviare alcun intervento serio in materia di riforma delle professioni. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agoni. Stante la sua assenza, si intende che abbia rinunciato.
È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, anch'io voglio affrontare uno dei temi più rilevanti del disegno di legge finanziaria in esame, vale a dire quello riguardante le Regioni e le autonomie locali.
Con i colleghi Labellarte e Dettori, questa mattina ho partecipato alla presentazione di una proposta avanzata dall'Unione sull'insieme di tali problemi. La proposta è articolata sia in emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria che in un ordine del giorno di carattere programmatico nel quale svolgiamo una serie di considerazioni e proponiamo alcune misure di medio e lungo periodo.
La questione non è semplice perché nel corso degli ultimi anni si sono accumulati interventi contraddittori che si sono modificati di anno in anno, i quali hanno dato risultati molto parziali, ma soprattutto hanno prodotto una situazione di conflitto permanente tra lo Stato ed il sistema delle Regioni e delle autonomie locali. Siamo arrivati al punto che la finanziaria per il 2006 è stata illustrata ai rappresentanti delle autonomie soltanto tre giorni prima dell'approvazione in Consiglio dei ministri; ancora adesso non è stato attivato il tavolo di confronto necessario per discutere tutti i temi proposti dalle autonomie.
Eppure non c'è dubbio che quella in esame è la finanziaria più dura nei confronti del sistema delle autonomie territoriali, regionali e locali, che vi sia mai stata. Parliamo addirittura di un tetto negativo alla spesa, applicato sull'anno 2004 (meno 6,7 per cento per i Comuni e meno 3,8 per cento per le Regioni) al quale occorre naturalmente sommare l'andamento dell'inflazione.
Il risultato è una serie di tagli drastici per un complesso di 3,1 miliardi di euro sull'insieme del sistema delle Regioni e delle autonomie, senza considerare la sanità: si parla di una sottostima del Fondo sanitario di almeno 2,5 miliardi di euro. Ciò significa che una buona parte della manovra complessiva di 11,5 miliardi di euro, necessari per rientrare all'interno dei parametri del fabbisogno richiesti dall'Unione Europea, è sulle spalle del sistema delle autonomie e delle Regioni.
Si dice che questo serve a tagliare sprechi, consulenze, altre spese superflue. Nulla di più falso; non c'è dubbio che una manovra di questa entità avrà un effetto diretto sulla quantità e la qualità dei servizi resi dalle Regioni e dai Comuni, quindi andrà a colpire direttamente le famiglie, le imprese, i cittadini.
A questo - come ha giustamente ricordato il collega Labellarte poco fa - si deve assommare il mancato rifinanziamento della seconda tranche del fondo sociale per l'anno 2005: sono 504 milioni di euro che mancano alle Regioni e agli enti locali, tra altro a fine d'anno e quindi quando questo tipo di spese erano ormai state programmate. Altro che salvaguardia della spesa sociale, come vuole dire il Governo; è proprio la spesa sociale ad essere sottoposta a un durissimo attacco attraverso queste manovre.
Non voglio insistere ancora sulla parte critica - è stata svolta dai miei colleghi, anche dal relatore di minoranza, senatore Morando - quanto piuttosto sulla parte propositiva, perché non c'è dubbio che il primo punto è quello a cui facevo riferimento: occorre sostituire al conflitto, al contrasto permanente, un'intesa, una cooperazione tra Stato, Regioni e sistema delle autonomie. Solo in questo modo si possono raggiungere anche gli obiettivi di contenimento della finanza pubblica che l'Europa ci chiede e che è necessario in qualche modo perseguire.
Ma attraverso l'intesa e la cooperazione si può raggiungere anche un altro risultato altrettanto fondamentale, quello di associare il sistema delle Regioni, delle autonomie, che ormai gestisce più del 50 per cento della spesa pubblica italiana, attorno agli obiettivi di crescita e di sviluppo del Paese. Attraverso questa intesa, questa cooperazione sarà possibile ottenere anche una collaborazione nel contenimento della pressione fiscale complessiva all'interno dei limiti stabiliti.
La prima proposta è quindi questa: passare a tutt'altro sistema di valutazione, di calcolo dal patto di stabilità interno; concordare, su scala almeno triennale, tra Stato, Regioni e autonomie locali grandi obiettivi macroeconomici e, nell'ambito di questi obiettivi, realizzare un sistema di monitoraggio costante che naturalmente consenta di premiare gli enti virtuosi e di applicare sanzioni differenziate commisurate se non si rispettano gli obiettivi insieme stabiliti.
Secondo punto è quello di introdurre finalmente un elemento di certezza. Solo in questo modo infatti è possibile per Comuni, Province, Regioni programmare in modo pluriennale i propri bilanci, evitando di passare a misure che cambiano di anno in anno. Ricordo che per il 2005, con la finanziaria precedente, fu stabilito il metodo del tetto di spesa. Si disse che doveva essere un metodo mantenuto nel corso del tempo (il famoso metodo Gordon Brown) il 2 per cento della spesa, mentre oggi si arriva al tetto negativo. Anche questo obiettivo lo si può raggiungere attraverso un patto triennale.
Il terzo punto, che noi riteniamo fondamentale e attorno al quale chiediamo appunto di concentrare l'attenzione da parte della maggioranza e del Governo, è l'applicazione del federalismo solidale che è contenuto nella nostra Costituzione, in particolare nell'articolo 119.
Il federalismo solidale si applica innanzitutto sul piano finanziario e fiscale, come dice l'articolo 119 della nostra Costituzione, garantendo ai territori che hanno minori capacità fiscali per abitante un soccorso attraverso un fondo perequativo e per il resto applicando rigorosamente la responsabilità, l'autonomia del sistema regionale e locale nella diretta gestione di tributi che gli vengano trasferiti in tutto o in parte, in rapporto alle nuove funzioni che esso deve svolgere.
In questi cinque anni non c'è stato il minimo tentativo di applicare l'articolo 119 della Costituzione. Si è dato vita ad una Commissione, l'Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale che ha concluso i propri lavori lo scorso 30 settembre scorso, lavori che, naturalmente, andrebbero sottoposti ad un esame e ad una discussione.
Ebbene, la relazione che in tale sede è stata prodotta non è stata neanche trasmessa al Parlamento ed il Governo non ha minimamente tenuto conto dei suggerimenti che tale Commissione ha avanzato. Nel contempo, sono trascorsi anni di duro e soffocante centralismo, accompagnati da una propaganda sulla devolution che - ormai lo abbiamo capito - costituisce la dissoluzione del principio di unità nazionale e la disgregazione di un sistema unitario di diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.
Vi è poi un altro punto che riteniamo altrettanto importante e che deve stare alla base di un nuovo sistema di autonomia e di responsabilità per quanto riguarda la finanza locale e regionale. Ciò concerne l'attribuzione a ciascuno dei livelli istituzionali di un sistema tributario organico, coordinato, che sappia finalmente affermare un principio di reale autonomia e di corresponsabilità del sistema delle autonomie territoriali anche nella lotta contro l'evasione fiscale e per il recupero delle basi imponibili.
Nell'ordine del giorno che abbiamo presentato il Governo e la maggioranza potranno riscontrare che vi sono delle proposte molto concrete; ad esempio, per i Comuni proponiamo di trasferire l'imposta di registro, prevediamo una gestione diretta del catasto in capo ai Comuni ed, altresì, una compartecipazione all'IVA affinché la finanza comunale non debba dipendere esclusivamente dal cespite immobiliare.
Si tratta, quindi, di proposte di questo genere, molto precise e puntuali che riguardano anche le comunità montane, le Province e le Regioni.
Concludo sottolineando che tutto questo significa che l'Unione è una coalizione pronta a governare questo Paese. Su un tema complesso e difficile come questo abbiamo depositato una proposta che è praticabile sin da questa finanziaria, chiediamo alla maggioranza e al Governo di valutarla. Per quanto ci riguarda la porremo alla base della nostra proposta elettorale affinché sia possibile nella prossima legislatura, con una maggioranza che ci auguriamo profondamente diversa da quella attuale, di introdurre finalmente un meccanismo di cooperazione e collaborazione che sostituisca la conflittualità devastante e negativa voluta dal Governo in questi cinque anni nei confronti degli enti locali italiani. (Applausi del senatore Labellarte).
PRESIDENTE. Sono iscritti a parlare i senatori Salerno e Ferrara. Stante la loro assenza, si intende che abbiano rinunciato.
È iscritto pertanto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha facoltà.
ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, vorrei brevemente soffermarmi su alcune riflessioni sulla manovra finanziaria.
Sul merito della finanziaria nel suo complesso è già intervenuto con competenza il collega senatore Michelini. Mi limiterò, quindi, ad affrontare due temi specifici per sottolinearne l'impatto negativo su realtà come la Valle d'Aosta; nello specifico, mi riferisco ai temi dei trasporti e della montagna.
Il capitolo dei trasporti interessa e coinvolge pesantemente una realtà come la Valle d'Aosta, che ha due trafori di grande traffico (Monte Bianco e Gran San Bernardo), in collegamento con la rete autostradale nazionale, quindi con un impatto negativo non solo sulla stessa regione Valle d'Aosta, ma anche sull'insieme del traffico internazionale.
A questo proposito, vorrei sottolineare come proprio la sicurezza di questi trafori rappresenti un tema di grande attualità ed urgenza che purtroppo non trova risposte, malgrado gli incidenti che hanno causato decine di morti e i recenti problemi del traforo del Frejus, che hanno con particolare gravità fatto capire la necessità di intervenire subito.
Purtroppo, aspettiamo da tempo i finanziamenti per la realizzazione di tunnel di sicurezza del traforo del Gran San Bernardo e si continua a discutere sulla possibile soluzione per il tunnel del Monte Bianco, che rappresenta una via alternativa alla possibilità di attraversamento del Frejus. A seconda dei problemi di sicurezza che si verificano in periodi diversi, è possibile riversare il traffico tra questi due trafori; nell'insieme, però, non è prevedibile una soluzione definitiva né per l'uno né per l'altro.
Quanto al Monte Bianco, da tempo si discute, anche con le comunità locali francesi, per cercare di capire come si può intervenire, nel rispetto dell'ambiente, per non aumentare il traffico su strada, ma per far sì che esso si svolga in sicurezza.
Si aggiunga poi, alle difficoltà di sopperire ai problemi che ho appena enunciato, il taglio dei fondi ANAS, che penalizzerà ulteriormente gli investimenti per finanziare opere già approvate sotto il profilo tecnico, ma che purtroppo non possono essere realizzate per mancanza di fondi. Mi riferisco, in particolare, ad una variante che dà accesso al Gran San Bernardo, la variante di Saint-Oyen, già approvata e che da anni aspetta di essere realizzata.
La situazione della rete ferroviaria è molto seria in tutto il Paese, ma per quanto riguarda la Valle d'Aosta il taglio dei fondi renderà ancora più difficile una soluzione praticabile. Rimane difficile pensare che alla dichiarata disponibilità di interventi corrisponda di fatto un intervento vero, in quanto si dispone di una rete che, come sanno i responsabili del Governo, è stata da pochi anni smilitarizzata (è uno degli ultimi tratti ad esserlo stato in Italia), non è elettrificata e potrebbe essere soggetta ad un traffico non solo di persone, ma di merci interessanti.
Si parla sempre dell'opportunità di trovare un'alternativa al traffico merci su strada; però, quando si tratta di investimenti nel traffico ferroviario, si è purtroppo alle solite, vale a dire che non ci sono i fondi disponibili.
Questi temi purtroppo sono già stati rappresentati ai Ministeri competenti da tempo; malgrado questo, aspettiamo ancora una risposta che purtroppo non arriva.
L'ultimo tema è la montagna, di cui pochi hanno parlato. Ricordo che già nel lontano 2002, Anno internazionale della montagna, si diceva che sarebbe stata imminente la modifica della legge n. 97 del 1994, la legge sulla montagna. Ebbene, sono passati cinque anni dall'inizio della legislatura e purtroppo il relativo progetto di legge, in esame presso il Comitato ristretto, non giungerà a definitiva approvazione nemmeno in questa stessa legislatura.
Si penalizzano in tal modo interventi che erano il frutto di un lungo studio, anche da parte di una Commissione interparlamentare, quindi al di sopra e al di là dei singoli interessi di parte, per cercare di dare soluzioni definitive ad un tema che sta cuore a tanti e che purtroppo presenta anche in questo caso un deficit di realizzazione.
Stesso discorso dobbiamo fare per il taglio ai fondi per la montagna, che - oltre alle posizioni contro le comunità montane, che improvvidamente da parte di qualcuno sono state assunte - penalizza non solo la politica rivolta a tale comparto ma, in maniera notevolmente pesante, anche quella per l'ambiente.
Sappiamo quali sono stati gli interventi che le singole Regioni hanno dovuto sostenere per pagare i danni delle alluvioni, che purtroppo sono in gran parte conseguenza anche dell'abbandono della montagna. Quindi, sottolineiamo che, su questi due temi, non solo emerge purtroppo una carenza di investimenti, ma vi è addirittura un taglio dei fondi originariamente disponibili.
Abbiamo presentato, come tante altre forze, una serie di emendamenti per la salvaguardia dei diritti degli enti locali e delle autonomie speciali. Sappiamo che purtroppo, essendo imminente la presentazione del maxiemendamento, sarà un lavoro perfettamente inutile.
L'unico emendamento che salutiamo con favore, approvato in Commissione e che quindi ci auguriamo sia inserito nel maxiemendamento, è la salvaguardia dei diritti delle Regioni a statuto speciale; questo ci fa ben sperare che non ci sia, sotto questo profilo, una mancata attenzione o, peggio, un attacco alle specialità, come in questi ultimi giorni si era sentito.
Infine, credo che dobbiamo ancora una volta sottolineare come il voto di fiducia, di fatto, renda perfettamente inutile questo esercizio che ognuno di noi sta cercando di fare sulla finanziaria in Aula, in quanto sappiamo che tutto si risolverà con un voto: punto e a capo! Questo ci dispiace perché di fatto rende molto sterile e perfettamente inutile l'azione più importante che dovrebbe essere sottolineata a tutti i livelli: quella del Parlamento. (Applausi del senatore Dettori).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta. Domani avranno luogo le repliche dei senatori Pedrizzi, Ciccanti, Azzollini e del relatore di minoranza, senatore Morando.
Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
La seduta è tolta (ore 21,42).
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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890a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005 (Antimeridiana) |
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Presidenza del presidente PERA,
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Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale)
(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 09,37)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3617, 3614 e 3613.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali sul bilancio e sulla legge finanziaria avranno luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
Ricordo altresì che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione generale congiunta.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pedrizzi. Ne ha facoltà.
PEDRIZZI, relatore sul disegno di legge n. 3617. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, vorrei innanzi tutto ringraziare il collega senatore Cantoni che ieri pomeriggio mi ha sostituito, dato che io ero impegnato altrove per motivi istituzionali.
Limiterò il mio intervento di replica, se me lo consentono il rappresentante del Governo e i colleghi... (Brusìo in Aula).
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, sciogliamo questo assembramento attorno al ministro Giovanardi, perché il senatore Pedrizzi deve svolgere la sua replica.
Senatore Pedrizzi, stamani sono quelli del suo Gruppo ad essere indisciplinati.
PEDRIZZI, relatore sul disegno di legge n. 3617. Se mi consentono di proseguire, anzi di iniziare, io limiterò il mio intervento, signor Presidente, solamente alle osservazioni relative al disegno di legge n. 3617 di conversione del decreto-legge n. 203, avendo già espresso la mia valutazione circa il carattere complessivo della manovra di bilancio, soprattutto per quanto riguarda il suo valore in termini di salvaguardia degli obiettivi di contenimento dei punti critici. Una manovra, come ho detto già ieri, non elettoralistica, ma attenta ai vincoli europei; una manovra responsabile nei confronti delle famiglie, delle imprese, del volontariato.
Sulle tante osservazioni, sulle procedure e sul metodo per l'esame dei documenti di bilancio, sulle quali si è soffermato in particolare il senatore Eufemi, il dibattito ormai va avanti da alcuni anni proprio sulle tecniche e sulle procedure della sessione di bilancio.
In parte, quindi, condivido i rilievi del senatore Eufemi. Ritengo che l'unica risposta sia quella di predisporre una riforma di tali procedure che non affievolisca le prerogative parlamentari, assicurando al contempo al Governo il diritto di difendere le scelte compiute con la presentazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.
Desidero ringraziare i colleghi della maggioranza, in particolare i senatori Curto, Eufemi, Gentile e Fasolino, che hanno ben individuato le caratteristiche salienti del decreto-legge; prima fra tutte quella di contribuire, sul lato delle entrate, alla manovra, con una stima delle maggiori entrate aderenti alle capacitàdella macchina amministrativa. Una stima che è assolutamente prudente, come sottolineato dal senatore Eufemi, per cui non è giusto affermare - come ha fatto il senatore Labellarte - che non vi sono risorse aggiuntive.
In secondo luogo, il decreto-legge chiama direttamente in causa gli enti locali affinchè collaborino con l'amministrazione finanziaria al fine di far emergere l'imponibile evaso ovvero le imposte non pagate. Su questo punto si è soffermato in particolare il senatore Curto. Il senatore Cantoni, in Commissione, ha usato un'espressione drastica che rende bene il cambio di mentalità: egli ha parlato di rivoluzione culturale nella logica degli incassi delle imposte. Condivido inoltre la sottolineatura positiva del senatore Eufemi che ha giustamente parlato di scelta coraggiosa.
Quanto al coinvolgimento dei Comuni nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, rispetto a quanto sostenuto dai senatori Cambursano, Righetti, Brunale e Labellarte, sono convinto che le autonomie locali, senza necessità di realizzare nuovi uffici, nuove strutture o mettere in piedi nuove forme organizzative, possano fornire un contributo in tale ambito. Peraltro, il testo licenziato dalla Commissione bilancio precisa gli incentivi economici spettanti ai Comuni proprio in conseguenza della loro attività, rendendola anche più snella ed efficace.
Le stime di maggiori entrate sono congrue e non aleatorie, al contrario di quanto sostenuto dal senatore Brunale. Del resto, abbiamo ottenuto già buoni risultati nei mesi scorsi. Ricordo, a tal proposito, le indicazioni fornite dallaGuardia di finanza sui cosiddetti evasori totali ovvero l'incremento della produttività dell'Ufficio delle entrate con l'immissione in ruolo di personale altamente qualificato. Si tratta di testimonianze che abbiamo raccolto in Commissione provvedendo alle audizioni sia della Guardia di finanza che del direttore dell'Ufficio delle entrate.
Il senatore Eufemi, inoltre, ha espresso talune perplessità circa il fatto di non aver voluto cogliere l'occasione delle modifiche alla participation exemption per introdurre quei miglioramenti, in termini di chiarezza e di maggiore trasparenza, relativamente agli asset, al fine di evitare o comunque ridurre i disallineamenti tra valori di bilancio e valori fiscali.
L'impianto della nuova disciplina della PEX, come modificato dalla Commissione, costituisce in ogni caso un segnale politico ed etico importante. Tuttavia, ciò non implica, senatore Eufemi, che miglioramenti e interventi di coordinamento non possano in futuro essere valutati ed analizzati approfonditamente.
Ricordo poi al senatore D'Amico che il regime di esenzione trova corrispondenza nei maggiori Paesi europei e che la modifica dello stesso, certamente peggiorativo per gli speculatori, trova corrispondenza nella disciplina vigente in molti altri Paesi.
Infine, rispetto ai rilievi dei senatori Cambursano e Castellani, ritengo che le modifiche apportate in sede di esame del decreto-legge da parte della Commissione finanze e tesoro, con il passaggio della misura dell'esenzione dal 95 al 91 per cento e, a decorrere dal 2007, all'84 per cento, costituiscano un idoneo punto di equilibrio tra l'esigenza di porre un freno a possibili fenomeni di elusione fiscale e quella di non scoraggiare gli investimenti finanziari in Italia.
La stessa osservazione vale anche per la sollecitazione del senatore Righetti a introdurre un inasprimento del prelievo verso forme di speculazioni immobiliari.
Presidenza del vice presidente DINI (ore 9,42)
(Segue PEDRIZZI, relatore sul disegno di legge n. 3617). In pratica, da parte dell'opposizione, da un canto, si dice che l'introduzione di queste condizioni all'esenzione della PEX potrebbero determinare la fuga di capitali verso l'estero, dall'altro, si lamenta che il segnale non è di estremo rigore. Delle due, se si accetta l'una non si può accettare l'altra.
Voglio ricordare che dall'analisi delle legislazioni europee in materia di tassazione delle plusvalenze risulta che i principali Stati membri ricorrono al regime di esenzione, utilizzando però particolari correttivi per contrastare i fenomeni speculativi.
La Gran Bretagna, l'Olanda e la Spagna accordano tale regime alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni rappresentative di quote significative delle società partecipate (di solito il 5 per cento), detenute per un congruo lasso di tempo, di solito un anno. La ricorrenza di tali elementi è ritenuta incoerente con la sussistenza di un intento speculativo, vale a dire che possedere una quota significativa di una società per un lungo periodo di tempo è indice di un intento non speculativo, bensì strategico. Attraverso l'articolazione di tali due soglie, la durata del possesso e la quantità del possesso, i Paesi in esame cercano quindi di riservare regimi fiscali differenti agli investimenti duraturi rispetto a quelli meramente speculativi.
Potrei fare un elenco di Paesi che hanno introdotto limitazioni e condizionamenti alla PEX. Il Lussemburgo, uno dei paradisi fiscali, se così si può definire, ha un periodo minimo di detenzione delle quote di un anno e il 10 per cento di quantità di partecipazioni. Il 10 per cento significa, di fatto, eliminare dall'esenzione la maggior parte delle partecipazioni, perché sappiamo che, con la diffusione delle cosiddette public company, le partecipazioni (che sono più basse quanto più grande è la società) sono sempre intorno all'1-1,5 per cento, per cui stabilire la soglia del 10 per cento significa eliminare la possibilità di esenzione.
La Spagna ha un anno di detenzione ed una soglia del 5 per cento; il Regno Unito prevede un anno di detenzione ed una soglia del 10 per cento; la Francia, che sta studiando proprio in questo periodo la PEX, prevede l'introduzione di questa esenzione nel 2007, con due anni di detenzione e il 5 per cento di quantità di partecipazione.
Come si vede, abbiamo trovato un punto di equilibrio, un break-even point, che consentirà di dare un segnale etico e morale molto importante agli operatori economici, ai risparmiatori, all'opinione pubblica italiana evitando, allo stesso tempo, la fuga di capitali, perché questo tipo di limitazioni all'esenzione sono compatibili con la legislazione degli altri Paesi.
Viceversa, molti colleghi hanno lamentato, la disomogeneità con la deducibilità delle minusvalenze. Ribadisco, anche in sede di replica, che la disomogeneità è voluta proprio per dare un segnale di valenza etica rispetto a comportamenti meramente speculativi.
Faccio miei i sentimenti di cordoglio espressi dal senatore Eufemi per il giovane appuntato della Guardia di finanza Francesco Salerno, caduto nell'adempimento del proprio dovere a Brandizzo, così come rinnovo gli apprezzamenti che il sottoscritto e tutta la Commissione, in sede di analisi e di approfondimento di questo provvedimento, hanno rivolto al Corpo della Guardia di finanza, per i suoi meriti e in particolare per l'efficace lotta all'evasione fiscale e agli illeciti finanziari.
Ribadisco, inoltre, le considerazioni già svolte sull'esito dei condoni fiscali e sull'inalterata volontà della maggioranza di combattere proprio l'evasione fiscale. Del resto, l'andamento delle entrate, riconducibile al gettito dell'IVA, ma anche a tutte le altre imposte erariali, non si allontana dall'andamento del prodotto interno lordo.
Lo stesso direttore dell'Ufficio delle entrate, dottor Ferrara, ha confermato questa dinamica analoga e parallela all'andamento del PIL per quanto riguarda il gettito. In relazione proprio al gettito tributario, risulta una mancanza di osservazioni critiche da parte dell'opposizione sulla riforma del sistema di riscossione. Anzi, il senatore Brunale, attento a questo tipo di problematiche, ha ammesso che essa ha un serio fondamento e lo stesso senatore Labellarte non ne ha negato il valore strutturale. Si tratta di un tassello essenziale per assicurare certezza all'assolvimento dell'obbligazione tributaria, stante il sostanziale fallimento del vigente modello.
Si tenga conto che, secondo tutte le statistiche, l'incassato sull'accertato viaggia in questo momento al 3 per cento. In pratica, su 100 vecchie lire di pagamento di imposte se ne recuperano solamente tre. La media europea, ricordo, si muove intorno al 10 per cento.
Circa il personale oggi impiegato dai concessionari, dal consorzio di riscossione, la Commissione ha confermato le garanzie e gli impegni già previsti dal decreto-legge, con una migliore puntualizzazione e aggiungendo ulteriori garanzie proprio per il personale dipendente. Si tratta di un tassello essenziale per assicurare certezza all'assolvimento dell'obbligazione tributaria, stante appunto il fallimento del modello attuale.
Ai rilievi, infine, della senatrice De Petris e alle osservazioni svolte dai senatori Cambursano e Brunale, replico facendo presente che il rinnovato impegno del Governo nella lotta all'evasione, lungi dal costituire una sconfessione delle impostazioni di politica fiscale sinora perseguite, si inquadra in una linea di condotta che ha da sempre ispirato l'operato dell' Esecutivo.
Ricordo al riguardo i passati provvedimenti, volti a garantire l'emersione dell'economia sommersa; i primi provvedimenti del Governo Berlusconi e del ministro Tremonti, cosiddetti dei 100 giorni; gli interventi sugli studi di settore e la manutenzione effettuata proprio negli anni scorsi.
Inoltre, le stime di gettito correlate alle disposizioni in materia di contrasto all'evasione fiscale, come detto, sono ispirate a criteri prudenziali. Il Governo ha ritenuto di poter indicare in 3 miliardi il maggior gettito accertato possibile, ma ha cifrato questo importo di 3 miliardi solo limitatamente a 300 milioni per il 2007.
Da ultimo, voglio ribadire il mio pieno sostegno e la mia piena condivisione alla prevista esenzione dall'ICI degli immobili di organizzazioni no profit, della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose. Non si tratta, lo voglio riconfermare anche in quest'Aula, di una regalia, di un cadeau, come affermato dal senatore Brunale, alla Chiesa Cattolica. Anche i rilievi del senatore Labellarte sull'omogeneità della disciplina rispetto alle norme del Concordato non sembrano e non sono condivisibili, poiché la Chiesa Cattolica non è l'unico soggetto eventualmente interessato dalla misura agevolativa.
Voglio ricordare ai colleghi dell'opposizione che, contrariamente all'indicazione riportata nel provvedimento sulle infrastrutture, che limitava l'esenzione solo alla Chiesa Cattolica, nel provvedimento al nostro esame tale esenzione viene estesa a tutte le confessioni religiose riconosciute dallo Stato, ma soprattutto a tutte le organizzazioni di volontariato e a tutte le ONLUS, basta che esse svolgano un particolare servizio a favore della comunità. In particolare, debbono svolgere attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. In sostanza, si tratta di attività che vanno a favore delle famiglie italiane, delle fasce più deboli della popolazione, in pratica, di chi ha bisogno.
Per questo, il provvedimento di esenzione dall'ICI per il volontariato, settore molto importante che contribuisce, con grandi percentuali, al PIL, andava precisato, chiarendo la giurisprudenza, che aveva negato l'esenzione alla Chiesa Cattolica. Siamo partiti proprio da questa esenzione, prevista dal Concordato e dalla dottrina, per estenderla definitivamente a tutti i settori del volontariato, nell'interesse delle famiglie, di chi ha bisogno, dei portatori di handicap, di chi ha necessità di avere un luogo di accoglienza e ricreazione, che sia sportiva o assistenziale. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Congratulazioni).
omissis
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, colleghi, innanzitutto voglio ringraziare tutti gli intervenuti nel dibattito che, sinteticamente, ha raccolto le questioni che si agitano attorno alla legge finanziaria e al decreto-legge collegato in materia di entrate.
Quest'anno la manovra è composta di due tronconi, appunto la legge finanziaria e il decreto-legge. Entrambi mirano a migliorare i nostri saldi in adempimento a quanto concordato in sede di Unione Europea, per far sì che il rapporto deficit-PIL nel 2006 sia pari al 3,8 per cento, in modo da iniziare quel percorso di graduale rientro che ci porterà, nell'anno successivo, sotto la soglia del 3 per cento.
Inizio direttamente dalle contestazioni mosse poco fa dal senatore Morando, secondo il quale male avrebbe fatto il Governo a proporre una modifica della legge di bilancio che abbassa i saldi della stessa per adeguarli alla manovra in corso. Ma non poteva che essere fatto così, secondo la nostra legge di contabilità e secondo la nostra Costituzione, che impone la qualità di legge formale alla legge di bilancio, quindi diminuendo, da una parte, i saldi della legge di bilancio e, contemporaneamente, modificando, attraverso emendamenti che saranno proposti anche in quest'Aula, la legislazione sostanziale.
L'obiettivo è sostituire alcune appostazioni della nostra legislazione, segnatamente i proventi da vendite di immobili, giudicati non più realistici nei termini di sei miliardi, con altri strumenti di entrata, lasciando inalterati i tendenziali, così come descritti nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il Governo, quindi, non ha ritenuto necessaria una Nota di aggiornamento, proprio perché i saldi tendenziali non venivano assolutamente modificati.
Ovviamente, non lo si nega, c'è una certa complessità della manovra, perché insieme alla legge finanziaria e al decreto-legge, vi è stato un successivo decreto-legge che ha modificato i saldi del 2005. Il Consiglio dei ministri, inoltre, pochi giorni fa, ha deciso di presentare alcuni emendamenti, che saranno riprodotti in quest'Aula, relativamente alla sostituzione delle entrate per dismissioni di immobili con altro tipo di entrate, in modo da rendere assolutamente certo il conseguimento della manovra, così come descritta dalla finanziaria e nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Come ripeto, non si nega una certa complessità dell'insieme delle misure, ma si sa che i conti pubblici vanno monitorati, oserei dire, giorno per giorno. Credo che il Governo abbia fatto bene a svolgere questa operazione di trasparenza nell'unico obiettivo di assicurare al Paese quella stabilità dei conti indispensabile per costituire la base per lo sviluppo economico e sociale.
Molti dei senatori intervenuti hanno lamentato una scarsa qualità della legislazione finanziaria e del decreto-legge, perché, a loro avviso, i due provvedimenti non terrebbero conto delle tante richieste avanzate. Esaminando il loro contenuto vedremo però come essi costituiscano una manovra di contenimento e di limite della spesa e servano, insieme, a migliorare complessivamente la spesa del nostro Paese, anche diminuendo gli sprechi, senza trascurare, però, la necessità di incrementare la spesa sociale, laddove essa sia necessaria.
Mi riferisco principalmente alla spesa sanitaria, la quale - lo voglio ricordare a chi non si sia soffermato sull'argomento - era pari a poco più di 60 miliardi di euro nel 2001 e sarà pari a 93 miliardi nel 2006, con un incremento equivalente al 50 per cento del totale in anni di difficoltà economica. Questo significa che, di fronte ai problemi seri dei cittadini, il Governo non si è mai sottratto alla propria responsabilità, anche quando l'incremento di spesa è stato molto oneroso.
Certamente, ciò non significa che la spesa sanitaria deve essere lasciata correre. Bisogna definire - e lo si è fatto progressivamente negli anni - degli strumenti per cercare di limitare gli sprechi e per fornire un servizio sempre più efficiente e, nei limiti del possibile, sempre meno costoso, pur tenendo conto delle necessità sanitarie della cittadinanza.
In ogni caso, però, la legge finanziaria, pur guardando sicuramente al sociale, guarda anche alla necessità di far procedere il Paese verso un maggiore sviluppo e al mondo delle imprese. Per la prima volta si affronta con decisione la questione del cosiddetto cuneo contributivo, vale a dire la differenza che le imprese pagano rispetto a ciò che perviene in busta paga ai lavoratori.
Si inizia questo percorso attraverso la diminuzione di un punto percentuale rispetto ai costi della previdenza per le imprese. In termini percentuali non è sicuramente un valore risolutivo, ma rappresenta comunque un primo passo significativo che, nell'ambito di un percorso che proseguirà nei prossimi anni, mira a diminuire la pressione contributiva e i costi per le imprese e a rendere queste ultime più competitive.
Se a ciò si unisce anche quanto è già stato fatto in passato per la riduzione dell'imposta sulle persone giuridiche, per la diminuzione dell'IRAP, relativamente alle piccole imprese e ai nuovi assunti in Italia e nel Mezzogiorno, si rende evidente un percorso complessivo che consente un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali del Paese.
Si tenga anche conto che la riforma in fase di attuazione sul TFR, la vecchia liquidazione, costituirà uno strumento di garanzia non solo per i lavoratori che sono stati o saranno nei prossimi anni colpiti dalla riforma Dini, che si troveranno con trattamenti pensionistici inferiori rispetto ai loro predecessori, ma anche per i mercati mobiliari italiani, che potranno contare su notevoli disponibilità finanziarie, tali da costituire una sorta di volano di sviluppo superiore a quanto non accada oggi per le singole imprese con il mantenimento dei crediti del TFR.
Per le imprese non si parla soltanto di una riduzione del cuneo contributivo, ma anche della grande innovazione costituita della definizione dei distretti industriali. Si tratta di realtà imprenditoriali che in qualche modo fotografano il nostro Paese. Sono realtà molto frammentate dal punto di vista proprietario, ma che costituiscono, se analizzate con la lente di ingrandimento, un insieme di grandi imprese, ancorché disaggregate.
Si tratta, dunque, di cercare di dare a queste grandi imprese pluripersonali quell'unità che in altri Paesi esiste anche a livello di proprietà per poter trarre quei vantaggi di economia di scala - mi riferisco alle organizzazioni societarie, al credito e ai meccanismi di tassazione - di cui in altri Paesi godono aggregazioni di imprese più vaste. La norma sui distretti costituirà sicuramente uno strumento per dare alla peculiarità del sistema italiano quella marcia in più che finora non ha avuto.
Inoltre, la finanziaria contiene misure di grande impatto etico. Mi riferisco al fondo del 5 per mille. È la prima volta che si prevede un sistema di spesa fiscale sulla base delle scelte dei cittadini per favorire iniziative di ricerca o che in senso lato si potrebbero definire di carattere caritatevole. Ciò consente, da un lato, di far fronte ad un incremento della spesa in ricerche - e tutti sanno quanto ve ne sia bisogno - e, dall'altro, di incrementare lo spirito caritatevole nei confronti del terzo settore.
È un'impostazione etica, se si vuole, mediante un approccio di tipo anglosassone, che, mettendo nelle mani dei cittadini la responsabilità di scelte siffatte, costituisce contestualmente una leva poderosa per responsabilizzarli e non far ritenere loro che, trattandosi di responsabilità esclusive del Governo, possono anche disinteressarsi della parte che attiene ad un'azione caritatevole. In questo modo sarà quindi possibile incentivare la spesa nei settori più meritori.
Questa finanziaria compie poi una poderosa azione di lotta agli sprechi in tutti i campi - bisogna prima fare ordine in casa propria - a cominciare dalla pubblica amministrazione. Si prevedono tagli alle consulenze, alle spese inutili, insomma un'azione di «pulizia» del bilancio che non a caso si fa notare, perché la diminuzione della spesa corrente nel bilancio pubblico è di vastissima entità. Mi riferisco a 6 miliardi di euro.
Contestualmente, non poteva mancare una misura invocata da molti cittadini in termini di diminuzione, di tagli ai costi della politica. Lo si fa in misura radicale, a valere per tutti, con una diminuzione dei redditi del personale politico del 10 per cento. In proposito, non bisogna poi dimenticare, che quando sarà approvata la riforma costituzionale, sarà prevista anche una diminuzione del numero dei parlamentari.
Si va dunque nel senso di una diminuzione dei costi, verso una semplificazione della politica. La prossima riforma elettorale, inoltre, con il meccanismo dei collegi plurinominali e delle liste bloccate, evita che vi siano spese, come è accaduto in passato, per le campagne elettorali. È anch'essa una misura di carattere moralizzatorio rispetto alla vita pubblica.
MORANDO, relatore di minoranza sui disegni di legge nn. 3613 e 3614. Quindi, non sarà più necessario che i cittadini conoscano i candidati!
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Certo che i cittadini hanno sempre il dominio della politica, perché hanno il diritto di scelta, che, anzi, in questo caso verrà rafforzato. Sicuramente ci si potrebbe porre la domanda se tanti livelli istituzionali, come sono quelli organizzati nel nostro Paese, in qualche caso non siano superflui ed eccessivi. È una domanda che credo sarebbe bene porsi per arrivare alla semplificazione di incrostazioni che si sono man mano sovrapposte nel tempo: potrebbe essere utile anche ai fini del miglioramento della qualità della spesa pubblica.
Un'ultima questione, che è stata sollevata relativamente alla struttura della finanziaria, è quella relativa al Patto di stabilità interno, alla spesa degli enti locali e delle Regioni. Come abbiamo ragionato in questo campo? Il ragionamento è stato relativamente semplice, posto che ciascun livello istituzionale, in qualche modo, partecipa all'andamento della spesa pubblica. Vista la manovra che andava compiuta, si è ritenuto sostanzialmente di ripartirla in proporzione al livello di spesa di ciascun livello istituzionale, e quindi anche al comparto Regioni - per la parte non sanitaria, ovviamente - ed enti locali si è attribuito un obiettivo di contenimento della spesa che poi è stato quantificato nel 6,7 per cento per gli enti locali.
Si sostiene che questo contenimento però danneggerebbe la spesa sociale: in realtà da esso sono escluse le spese principali che riguardano il personale e la spesa sociale, così com'è indicata nel Titolo X del bilancio. È ovvio che i Comuni possono ritenere che vi siano altri tipi di spesa di carattere sociale, e quindi giustamente faranno bene ad evitare un contenimento di questo tipo di spese. Bisogna però ricordare che vi è tutta un'area piuttosto ampia, che equivale - e in molti casi supera - il 30 per cento della spesa totale degli enti locali, che riguarda le spese di funzionamento.
Incidere allora, eventualmente, in misura leggermente maggiore su questo tipo di spese, in modo da compensare il mantenimento di spesa in altri settori, credo che non sia un così grave compito per molte amministrazioni, soprattutto per quelle che funzionano nel modo migliore.
Signor Presidente, credo che l'ultima finanziaria di una legislatura possa essere anche un'occasione per redigere un bilancio di quest'ultima in termini economici. Certamente abbiamo affrontato un periodo difficile, sia per motivi di carattere internazionale - che possono avere pesato di più o di meno secondo le valutazioni delle contingenze - sia senz'altro per motivi di carattere interno.
Non bisogna dimenticare che forse proprio per il nostro Paese, ma anche per i nostri partners europei - pensiamo alla Francia o alla Germania, ad esempio - è pesato molto il fatto che l'adesione alla moneta unica sia stata necessariamente attuata - perché essa, come sappiamo, costituisce un bene per tutti - ma non con la necessaria apertura di confronto e di approccio alla materia che sarebbe stata necessaria.
Voglio dire che sicuramente tutti i Paesi europei hanno attuato politiche di bilancio e di finanza pubblica mirate all'obiettivo del 3 per cento del rapporto deficit-PIL, che non sempre è stato conseguito ed in qualche caso è stato difficile mantenere; è mancata, tuttavia, l'unificazione dell'obiettivo di politica economica, relativa alla struttura delle nostre economie.
In sostanza, abbiamo affrontato una sfida con strumenti largamente inadeguati, perché è difficile mantenere economie competitive con una finanza pubblica sostanzialmente rigida, con Stati sociali, con determinati livelli di spesa pubblica in rapporto al PIL e con «collusità» nelle scelte di politica economica e sociale come riscontriamo nei Paesi dell'Europa continentale.
Non avendo proceduto alla liberalizzazione dei mercati - mi rendo conto, senatore Morando, che questa è tra gli obiettivi fondamentali che vanno perseguiti ragionevolmente nel tempo - e ad un asciugamento della struttura delle amministrazioni centrali e periferiche, gli Stati europei si trovano in difficoltà a gestire uno strumento che potrebbe essere molto prezioso, ma che, con le difficoltà e l'inadeguatezza che li caratterizzano rispetto ai propri concorrenti, diventa spesso una sorta di macigno ingombrante.
Credo che il calendario dei prossimi anni prevedrà per tutti i Paesi la rinuncia ad un po' di sicurezza, ad un regime totalitario (come si diceva una volta, «dalla culla alla bara») dei nostri Stati sociali per consentire una possibilità di maggiore sviluppo per le nostre economie.
Questo è quanto abbiamo cercato di fare, garantendo però la socialità del nostro Paese in questi anni. Abbiamo cercato di aumentare la spesa sociale (e mi riferisco principalmente alla sanità ed alle pensioni minime), di aumentare i sostegni ai redditi (e faccio riferimento anche all'andamento dei salari e degli stipendi che in questi anni sono sempre cresciuti, anche per recuperare un certo differenziale dovuto al changeover dell'euro) e contemporaneamente di attuare riforme strutturali che vadano nel senso della modernizzazione, ancorché in prospettiva, basti pensare alla riforma della scuola, del mercato del lavoro e delle pensioni, che consente una stabilizzazione delle prospettive nei prossimi decenni.
Tutto ciò, ovviamente, è stato accompagnato da una riforma indispensabile e ineludibile, quella della tassazione. Senza una diminuzione della pressione fiscale, che porta necessariamente anche alla necessità di riconsiderare la latitudine dello Stato, non è pensabile conseguire sufficienti possibilità di sviluppo.
Questo è quanto è stato fatto in Italia. Certo, avremmo voluto fare di più ma occorre considerare le condizioni della finanza pubblica e della finanza europea e la necessità di sostenere lo Stato sociale e i redditi del cittadino. Apro una parentesi: se ciò non fosse avvenuto in quali condizioni economiche ci troveremmo? Quale sarebbe stato il tasso di sviluppo in questi anni? Avendo dovuto svolgere questo tipo di interventi, che hanno postulato una certa quantità di risorse ad essi dedicate, la diminuzione della pressione fiscale non ha potuto avere quelle dimensioni quantitative che avrebbero consentito migliori risultati. Purtuttavia, a cinque anni di distanza, l'aspetto dello Stato fiscale italiano si mostra profondamente diversificato rispetto al passato.
Le imposte sulle imprese sono diminuite, non sono più privilegiate solo le grandi imprese ma direi che il carico fiscale si è ripartito equamente anche a vantaggio di quelle più piccole. I cittadini pagano meno imposte. Le addizionali locali sono state sostanzialmente bloccate. Dobbiamo considerare non tanto i soggetti percettori delle imposte ma il soggetto che le eroga, cioè il cittadino. Dobbiamo guardare alle sue tasche per vedere quanto gli può essere richiesto (se vogliamo applicando l'articolo 53 della Costituzione), piuttosto che a quanto serve all'amministrazione per funzionare e quindi a quanto essa deve chiedere al cittadino. Se quest'ultimo è il primo soggetto dello Stato e quindi della pretesa fiscale, deve essere considerato per primo.
Tale obiettivo è stato conseguito sia con la legislazione in materia di tassazione erariale, sia con il blocco delle addizionali regionali locali, che credo vadano considerate in tale quadro.
Ci troviamo, quindi, sostanzialmente davanti ad una legislazione fiscale completamente rivista, ad un'opera di ridisegno complessivo delle funzioni dello Stato e delle sue articolazioni e sicuramente orientati verso una prospettiva di migliore funzionamento e di riforme più efficienti per il futuro, che ovviamente non possono conseguire tutti i risultati nell'immediato, ma che costruiscono comunque il primo passo fondamentale di una lunga strada che tutti insieme siamo chiamati a percorrere.
Quanto è stato fatto in questi anni rappresenta sostanzialmente la base di quanto ci proponiamo di fare nei prossimi anni, se saremo ancora chiamati dagli elettori a responsabilità di governo del Paese. In merito a ciò devo dire che non ci sono stati suggeriti modelli alternativi ragionevoli e proponibili. Sicuramente l'opposizione lamenta, da una parte, che il Governo non darebbe corso alle spese necessarie e, dall'altra, che la crescita non sarebbe sufficiente e che la politica di bilancio non sarebbe rigorosa, come necessario.
Per dirla come il Poeta, mi sembra che in molti casi si disvoglia in qualche modo ciò che si vuole: da una parte si vuole più rigore, ma dall'altra anche un incremento di spesa. Si rischia così di violare il principio di non contraddizione.
Ciò che non è chiaro e che vorremmo comprendere, anche per dare una prospettiva alla fine di una legislatura e all'inizio di un'altra, è quali possono essere le scelte alternative rispetto a quelle compiute in questi anni. Sarebbe, in sostanza, interessante sapere se, una volta cambiata la maggioranza di Governo, si proporrà un incremento o una diminuzione delle tasse e si procederà ad una diminuzione o ad un aumento della spesa sociale; si desidera sapere che cosa si vuole fare per la sanità e se si vogliono mantenere le riforme scolastiche o quelle del mercato del lavoro.
Il senatore Morando, che forse è uno dei più autorevoli rappresentanti dell'opposizione in questa sede, ha detto che la proposta alternativa sarebbe quella di ristrutturare la spesa e contemporaneamente far crescere il PIL in modo da guadagnare circa due punti percentuali. Tutti ovviamente sarebbero d'accordo su una proposta del genere, ma bisogna vedere come verrebbe ristrutturata la spesa e fatto crescere il PIL. Se la ricetta è sempre quella di diminuire la pressione fiscale, è già da tempo all'ordine del giorno italiano, e non solo italiano.
Credo sia una ricetta di cui ovviamente nessuno vuole vantare il copyright, ma possiamo dire che è propria più dei Governi di impostazione liberal-democratica che non di sinistra. La sinistra ha fino adesso teso più ad aumentare la pressione fiscale che a diminuirla. La controprova sta nel fatto che nei principali emendamenti che ha presentato al disegno di legge finanziaria troviamo impostazioni che probabilmente potranno anche essere perseguite nel futuro. Mi riferisco, ad esempio, al fatto che molte spese vengono finanziate con un aumento della pressione fiscale, segnatamente sulle rendite finanziarie, alla cancellazione del secondo modulo della riforma dell'IRPEF e alla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
A prescindere dalla valutazione sui singoli punti riferiti a tali imposte e dalla criticabilità di ciascuna delle proposte avanzate, resta il fatto che la strada che abbiamo scelto noi in questa finanziaria, che potrà essere criticabile e non essere stata seguita fino in fondo (le difficoltà sono obiettive), è quella, ad esempio, di aver diminuito il cuneo fiscale diminuendo la spesa pubblica. Si sono avuti una diminuzione moderata, ma comunque una diminuzione, della spesa e un cambiamento del rapporto tra fiscalità generale e spesa pubblica, con un aumento delle risorse complessive lasciato al sistema economico.
L'opposizione, invece, propone di cambiare il tipo di tassazione lasciando immutato il rapporto tra spesa pubblica e PIL. Questo è sicuramente uno strumento che modifica la struttura della spesa e i destinatari della spesa pubblica, ma non provoca alcuna inversione di tendenza rispetto alla necessità di sviluppo complessivo del sistema economico.
Personalmente, temo che, con un aumento della tassazione e con un ritorno indietro, non si dia altro che un segnale negativo ai mercati italiani ed esteri, provocando, quindi, esattamente il contrario di ciò che si vorrebbe, ossia una sorta di blocco, di freno all'andamento dell'economia.
In un momento in cui il principale obiettivo è la crescita e lo sviluppo, si provoca esattamente l'opposto, ossia si crea timore negli operatori economici, si lanciano segnali verso aspettative non dirette allo sviluppo e quindi, in sostanza, si frustrano quelle possibilità di ripresa che non sono brillantissime, ma che comunque tutti gli osservatori economici interni, europei ed internazionali hanno lumeggiato per il prossimo anno. Questo ovviamente sarebbe un danno grosso; spero che nessuno voglia correre tale rischio.
In conclusione, signor Presidente, credo sia molto importante sottolineare una novità assoluta di questa manovra finanziaria: è la prima volta, a memoria d'uomo (mi sbaglierò, ma non credo), che immediatamente prima delle elezioni, quindi in periodo preelettorale, si rifugge dalla lusinga di voler fare una finanziaria di spesa nell'illusione, assolutamente errata, che i cittadini italiani siano incentivati a votare per una parte politica sol che si prometta o si effettui qualche spesa. D'altronde, l'esperienza del 2001 è sotto gli occhi di tutti.
Questa è una finanziaria rigorosa, seria, a dimostrazione che il Governo è intenzionato non tanto a inseguire prospettive elettoralistiche, ma esclusivamente a perseguire il bene del Paese, cosa che è stata anche avvalorata dall'esame in Commissione del testo della finanziaria e del decreto. Infatti, la finanziaria e il decreto sono stati licenziati dalla Commissione sostanzialmente immodificati; quindi, anche la maggioranza parlamentare ha condiviso la scelta governativa di una sempre crescente serietà e soprattutto la scelta di considerare come unico parametro di riferimento il bene del Paese e le sue possibilità di sviluppo futuro.
Auspico che la manovra finanziaria possa essere approvata anche in tempi più rapidi rispetto all'ordinaria procedura, proprio per significare la volontà del Governo e del Parlamento di perseguire una strada di rientro dal rapporto deficit-PIL e di sviluppo nei tempi più rapidi possibili. Ringrazio il Senato per quanto vorrà fare per approvare rapidamente questa legge finanziaria e il decreto-legge ad essa collegato.
Un'ultima considerazione, signor Presidente. Poiché sono stati presentati molti emendamenti, occorre operare una loro valutazione. Chiedo pertanto, se non vi è nulla in contrario, una breve sospensione della seduta. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni.)
PRESIDENTE. La ringrazio, signor Vice ministro. Con la replica da parte del rappresentante del Governo si é conclusa la discussione congiunta dei provvedimenti all'ordine del giorno.
Immagino che la sua sia una promissa boni viri, per cui non ho difficoltà ad accogliere la richiesta di una breve sospensione, per meglio definire la questione degli emendamenti.
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 12.
(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 12,03).
Riprendiamo i nostri lavori.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo chiede la dilazione di un'ulteriore mezz'ora prima di proseguire nella discussione del decreto, perché sta approntando il maxiemendamento. Riteniamo che mezz'ora di tempo sia sufficiente.
PRESIDENTE. Mi auguro che mezz'ora significhi effettivamente trenta minuti.
Sospendo dunque la seduta fino alle ore 12,30.
(La seduta, sospesa alle ore 12,04, è ripresa alle ore 12,33).
Passiamo ora al seguito della discussione del disegno di legge n. 3617.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale) (ore 12,33)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3617.
Ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo annette particolare importanza a questo provvedimento in quanto collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2006.
Pertanto, a nome del Governo, già espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza dunque la possibilità di presentare subemendamenti o articoli aggiuntivi, dell'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, che faccio pervenire alla Presidenza nel testo interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3617 "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria". (Applausi ironici dal Gruppo DS-U e del senatore Malabarba).
PRESIDENTE. Preso atto della dichiarazione del Ministro, sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo per le ore 12,45.
(La seduta, sospesa alle ore 12,34, è ripresa alle ore 13,05).
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei rapidamente dare una comunicazione sui nostri lavori.
Nella seduta pomeridiana, che inizierà alle ore 18 per concludersi alle ore 22, avrà luogo la discussione sulla questione di fiducia.
La seduta antimeridiana di domani avrà inizio alle ore 9,30, con termine alle ore 13,30. Sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla questione di fiducia. A conclusione dei suddetti argomenti, avrà inizio l'esame del decreto-legge sull'agricoltura e del disegno di legge di bilancio.
Nella giornata di domani sarà presumibilmente convocata una nuova Conferenza dei Capigruppo.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617)
EMENDAMENTO 1.1000 SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.1000 (Bozza non corretta)
Il Governo
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
"1. Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale."
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203.
All’articolo 1,
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso».
Al comma 2, dopo le parole: «nonché quelle della partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 268 del 1992».
Dopo l’articolo 1, aggiungere, il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)
1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:
a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanate in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l’attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;
c) l’individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d’ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l’omissione della presentazione delle domande d’iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;
e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l’iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione, nonchè di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;
f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;
g) l’espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
h) l’integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. l pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All’articolo 2
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell’ambito della relativa quota individuata dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007.».
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa";
b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all’ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo".
4-ter. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Al fine di potenziare l’attività della Simest S.p.A. a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l’acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo di quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o impresa partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST S.p.A. ".
4-quater. All’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST spa è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il Presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST spa, sono effettuate dall’Assemblea".
4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST spa e viene adeguato lo statuto della società».
Al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui al comma 6».
Al comma 9, sostituire le parole: «periodo, del numero 2), del primo comma,» con le seguenti: «periodo del numero 2) del primo comma».
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. I soggetti indicati nell’articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, hanno facoltà, a partire dal 1º febbraio 2006, ad effettuare i versamenti unitari indicati nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell’articolo 3 richiamato».
Al comma 14:
a) nella lettera a), sostituire le parole: «e ai progettisti dell’opera,» con le seguenti: «ed ai progettisti dell’opera;» e le parole: «seguenti: "immatricolazione» con le seguenti: «seguenti parole: "; immatricolazione"»;
b) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) all’articolo 7, sesto comma:
1) dopo la parola: "effettui" sono aggiunte le seguenti: ", per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,";
2) dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro";»
c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) all’articolo 7, undicesimo comma:
1) le parole: "di cui ai commi dal primo all’ottavo" sono sostituite dalle seguenti:" di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all’ottavo";
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all’articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni".».
d) nella lettera d), sostituire le parole: «primo comma» e: «comma 5» rispettivamente con le seguenti: «comma 1» e: «quinto comma».
dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1º gennaio 2006.
14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1º gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all’articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
14-quater. All’articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, le parole: "nei cinque precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei quattro precedenti".
14-quinquies. La disposizione di cui al comma 14-quater ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14-sexies. All’articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005».
14-septies. Nell’articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, aggiungere alla fine il seguente periodo: "A tal fine, indipendentemente dalle risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo dell’amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."».
Dopo l’articolo 2, aggiungere i seguenti:
«Art. 2-bis.
(Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni)
1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006, l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 è effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito;
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
Art. 2-ter.
(Prodotti con false o fallaci indicazioni)
1. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: "L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" e prima delle parole: "di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione."».
All’articolo 3:
al comma 2, dopo le parole "150 milioni di euro" aggiungere le parole: ", di cui il 51 per cento versato dall’Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall’INPS"
al comma 4
a) dopo la parola: «avvalendosi», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».
b) nella lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;».
Al comma 5, sostituire le parole: «previste» e: «sentito» rispettivamente con le seguenti: «previsti» e: «sentiti».
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, nelle medesime proporzioni previste nell’atto costitutivo,».
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione SpA».
Al comma 12, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».
Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».
Al comma 16, sopprimere il secondo ed il terzo periodo;
Al comma 19, dopo le parole: «stessa data del 1º ottobre 2006» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
"19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito"».
Al comma 22, nell’alinea, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».
Al comma 24, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «società concessionarie» con le seguenti: «aziende concessionarie».
b) nella lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2010».
Al comma 25 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «31 dicembre 2008», con le seguenti: «31 dicembre 2010», e aggiungere alla fine le seguenti parole: «, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti locali e le società di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
dopo il comma 25, inserire il seguente:
«25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione SpA e le società da quest’ultima partecipate possono svolgere l’attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1º gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione SpA e dalle società da quest’ultima partecipate a decorrere dal 1º gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.».
Nel comma 28 aggiungere alla fine le seguenti parole: All’articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.
Al comma 29, dopo le parole: «capo II» inserire le seguenti: «del titolo III della parte I».
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. Sul territorio della Regione Siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall’Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.A. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.A.».
Al comma 36, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) all’articolo 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. All’indizione degli esami per conseguire l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici"».
b) nella lettera d), n. 2), dopo le parole: «4-quater», sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,».
Al comma 40,
a) alla lettera a), sostituire le parole: «sono inseriti i seguenti» con le seguenti: «è inserito il seguente» e le parole: «a svolgere» con la seguente: «svolgono»;
b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) all’articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, concernente la possibilità da parte del concessionario di attivare la procedura dell’espropriazione e vendita immobiliare, le parole: "tre milioni" sono sostituite con le seguenti: "ottomila euro".
b-ter) nell’articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "dell’eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione";
2) al comma 3, primo periodo, le parole: "dell’eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo di assegnazione".».
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
«41-bis. All’articolo 7. comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, comunque, gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle Agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l’erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all’ACI alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico"».
Sostituire il comma 42, con il seguente:
«42. All’articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "rivenditori di generi di monopolio," e prima delle parole: "gli ufficiali giudiziari" inserire le seguenti: "nonché presso"».
Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti commi:
«42-bis. Con regolamento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l’istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività.
42-ter. Le disposizioni contenute nell’articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all’istituzione delle agenzie fiscali previste dall’articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall’ente pubblico economico Agenzia del demanio».
42-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione».
42-quinquies. Nell’articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2008".
42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonchè in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli.
Dopo l’articolo 3, inserire i seguenti:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";
b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni".
2. L’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). – 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.
4. L’assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all’incarico devono presentare domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall’articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;
c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l’espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall’articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali ".
3. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;".
4. All’articolo 44 comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione della sua attività" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dell’attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell’ordinamento giudiziario tributario e".
5. L’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è abrogato.
6. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "a pena d’inammissibilità deposita" sono inserite le seguenti: "o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,".
7. All’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria del tribunale tributario che ha pronunciato la sentenza impugnata.".
8. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica".
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime", sono soppresse.
10. All’articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I consulenti del lavoro svolgono l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".
Art. 3-ter.
(Proroga canoni demaniali)
1. All’articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "15 dicembre 2005"».
All’articolo 5
Al comma 1:
nella lettera a), sostituire le parole: «l’articolo 64, comma 1, è sostituito dal seguente: "1."» con le seguenti: «all’articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1."»;
nella lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento», con le seguenti: «nella misura del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere dal 2007»;
nella lettera c), sostituire la parola: «sono» con la seguente: «siano»;
nella lettera d), sostituire le parole: «previsti alle» con le seguenti: «previsti al comma 1,» e, dopo le parole: «del comma 1», inserire le seguenti: «del presente articolo».
Il comma 2 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2007 i commi da 171 a 184 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati."
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alla regione Sicilia per la definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.".
3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla regione, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2008, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008. L’erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale."
Dopo l’articolo 5, inserire i seguenti:
"Art. 5-bis
(Ammortamento dell’avviamento)
1. All’art. 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ventesimo".
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti.
Art. 5-ter
(Durata del contratto di leasing immobiliare)
1. All’articolo 102, comma 7, primo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "a otto anni" fino alla fine sono sostituite con le seguenti: "alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e, comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili".
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5-quater
(Intervento sulla disciplina dettata dall’articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)
1. Il comma 2 dell’articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonché le perdite relative ai due periodi d’imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi.
Art. 5-quinquies
(Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati)
1. All’articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d) e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 87.
3-quater. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50 mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d’imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonchè le procedure e i termini delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.
4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo di imposta che ha inizio a decorre dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo.
Art. 5-sexies
(Interventi in favore dell’utilizzo di GPL e metano per autotrazione)
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall’articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2005.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d’imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall’interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.
2-ter. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell’ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
4. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell’accordo di programma ivi indicato.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dopo l’articolo 6, inserire i seguenti:
«Art. 6-bis.
(Tassa sui contratti di borsa)
1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».
Art. 6-ter
(Disposizioni concernenti l’ANAS Spa)
1. All'articolo 7, del decreto legge 6 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1-bis è soppresso;
b) al comma 1-quater dopo le parole: "fondo speciale di Importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1 bis e del" sono sostituite dalla seguente: "al". Conseguentemente, il secondo periodo dello stesso comma 1-quater è soppresso;
c) al comma 1-quinques le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite da "Sono di competenza di ANAS S.p.A. le entrate derivanti dall'utilizzazione del beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 la cui riscossione";
d) al comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole: "della convenzione di concessione", sono aggiunte le seguenti: "anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonché i relativi contratti di servizio";
e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. L'ANAS S.p.A.,in conformità con l'atto di indirizzo di cui al successivo art. 3, può subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143 relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. La società subconcessionarie, cui saranno trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti di ANAS S.p.A. agli stessi obblighi e condizioni assunti da ANAS S.p.A. nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando ANAS S.p.A., comunque responsabile dei loro adempimento nei confronti al Ministero concedente";
f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
2. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:
a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;
b) programmazione triennale attuativi della precedente letto a);
c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.
3. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, può prevedere di esercitare tali funzioni avvalendosi del supporto delle strutture appartenenti all'ANAS S.p.A. In tale caso ANAS S.p.A. conferisce ad una società da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle attività di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale società sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti. Le attività di questa società sono svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una corrispondente riduzione dei trasferimenti ad ANAS S.p.A.
4. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1 lett. e), sono disciplinate le modalità con cui ANAS S.p.A. procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie di cui al precedente comma 1 lett. e) delle tratte stradali e/o autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell’eventuale trasferimento, anche a società all’uopo costituita, delle partecipazioni già possedute da Anas S.p.A in società concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1, lett. e).
5. Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l’Anas S.pA. ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nell’articolo 7, nella rubrica, sopprimere le parole: «Spese di manutenzione degli».
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del citato testo unico.».
Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a) e b)».
All’articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.».
Dopo l’articolo 7, inserire i seguenti:
«Art. 7-bis.
1. Sono estesi i diritti di opzione di prelazione, garanzia e di prezzo, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n, 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purchè essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell’indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell’occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti.
2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purché detti conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in un’unica soluzione e senza interessi l’80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori.
3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva.
Art. 7-ter.
(Privatizzazione di enti e aziende delle regioni)
1. All’articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni"».
Art. 7-quater.
(Rappresentanza presso gli uffici dell’amministrazione)
1. All’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell’elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545"».
Art. 7-quinquies.
(Competenza sull’assistenza fiscale e norme di coordinamento)
1. All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
2. All’articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e 4 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono abrogate».
Art. 7-sexies.
(Asseverazione degli studi di settore)
1. Nell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n 146, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: "3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati da predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all’assistenza tecnica di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546".
2. Nell’articolo 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 è abrogato».
All’articolo 8:
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, sostituire la parola: «aziende» con la seguente: «imprese» e dopo le parole: «trattamento di fine rapporto», inserire la seguente: «(TFR)».
b) nel terzo periodo, sostituire le parole: «copre l’intero ammontare» con le seguenti: «copre fino all’intero ammontare».
c) nel quarto periodo, dopo le parole: «attività produttive» è aggiunto il seguente periodo: «, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) e b) della legge n. 662 del 1996 e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto-legge».
d) nel quinto periodo, sostituire le parole: «anche il ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43» con le seguenti: «il ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni».
e) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:"3-bis. Agli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l’articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2005 è prorogata al 31 dicembre 2006. A tal fine per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 500.000 euro"
3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l’anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Dopo l’articolo 8 inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Incremento dei livelli occupazionali)
1. Ai fini di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell’incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1º luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede nel limite di 18 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, provvede al reintegro di pari importo, per l’anno 2006, del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. Limitatamente al periodo necessario all’integrazione del Fondo per l'occupazione da parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
All’articolo 9:
Al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,», inserire le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,».
Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: «della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo» con le seguenti: «dell’area della dirigenza medico-veterinaria, dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo».
All’articolo 10:
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti».
Al comma 6, nel terzo periodo, sostituire la parola: «liteconsorte» con la seguente: «litisconsorte».
Al comma 7, sostituire la parola: «comunitarie» con la seguente: «comunitari».
Dopo l’articolo 10, inserire i seguenti:
"Art. 10-bis.
(Efficienza delle amministrazioni pubbliche)
1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all’attività amministrativa, anche tramite l’attivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l’esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 53. L’Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall’Ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell’individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all’articolo 55, per l’amministrazione medesima. Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei Conti le irregolarità riscontrate".
2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità.
3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l’utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 3–ter del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla data di entrata in vigore della presente legge e con invarianza del trattamento economico complessivo. L’utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia.
4. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Al fine di garantire l’efficienza e l’omogeneità su tutto il territorio nazionale dell’attività di rilevazione statistica l’Istat è autorizzata a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l’Istat e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione, è disciplinata l’organizzazione ed il funzionamento della società. I contratti di collaborazione attivati dall’Istat in essere alla data del 30 settembre 2005 finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al comma precedente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’ Istituto.".
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino e l’accorpamento degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) presenti in Italia.
7. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, è composto da 5 esperti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. Il Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui attenersi nella valutazione dei progetti e nell’individuazione delle modalità con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all’istruttoria dei progetti presentati finalizzati a realizzare l’accorpamento in un’unica sede, sita nell’area della Provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell’ONU presenti in Italia.
9. L'articolo 5, comma 8 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dal seguente: "Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del R.D. 13 agosto 1993, n. 1038, è elevato ad euro 5000,00 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei Conti.".
10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, e dell'articolo 18, comma 1, della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.
Art. 10-ter
(Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.A. ad I.S.A. S.p.A.)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Sviluppo Italia S.p.A. trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico dell'I.S.A. S.p.A., ed in coerenza con le risultanze della «Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati», predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:
a) credito risultante dal finanziamento ad I.S.A. S.p.A. erogato da Sviluppo Italia S.p.A. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;
b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;
c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;
d) disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;
e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.
2. Sono altresì trasferiti ad I.S.A. S.p.A.:
a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;
b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni.
3. Resta a carico di I.S.A. S.p.A. l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia S.p.A. in I.S.A. S.p.A. e' trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'importo di euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
5. Sviluppo Italia S.p.A. e' autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.
6. I.S.A. S.p.A iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in Sviluppo Italia S.p.A. al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.
7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, possono accedere alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
9. All’articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le seguenti parole: "relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle".
10. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il Commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., per l'attività inerente la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999.».
11. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 132 e' sostituito dal seguente: «132. L'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.»;
b) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:
«132-bis. L'I.S.A. S.p.A., con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.
132-ter. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132-bis, l'I.S.A. S.p.A. si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.».
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All’articolo 11:
al comma 1:
dopo le parole: «160 milioni di euro» inserire la seguente: «annui».
aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all’adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
sopprimere il comma 2
Dopo l’articolo 11, inserire i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale)
1. È autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l’anno 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All’erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell’articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell’erogazione del finanziamento, l’ente beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede: quanto a euro 100.000.000 mediante utilizzo delle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, risultanti dall’elenco allegato al conto consuntivo dell’esercizio 2004, ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni; quanto a euro 122.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005–2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a euro 5.000.000 l’accantonamento relativo a Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 11-ter
(Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali )
1. Per l’anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati alla presente legge.
2. L’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 è ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.
3. Per l’anno 2005 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è ridotta di 116 milioni di euro e l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e all’articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta, di 30 milioni di euro in termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.
4. Gli stanziamenti per l’anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell’Istituto superiore di sanità, dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell’Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all’articolo 2425, comma 1, lettera b), numeri 6, 7 e 8 del codice civile previsti nei rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.
5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E’ fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di Enti ed Organismi pubblici in cui gli Amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 11-ter della presente legge, un importo pari a 50 milioni di euro è iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, la cui utilizzazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata richiesta delle Amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi.
Art. 11-quater
(Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate)
1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente all’ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relative a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, numeri 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti a bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".
3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario fino all’esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.
4. Non sono ammesse alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente, concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Quanto previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e per il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. La disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
9. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.
10. Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’IRES e dell’IRAP per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell’acconto. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’IRES e dell’IRAP si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 6, sono interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Art. 11-quinquies
(Dismissione immobili)
1. Nell’ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l’alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L’Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter dell’articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Fermo restando l’applicazione dell’articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la dismissione dei beni già individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter del medesimo articolo 27, la vendita fa venir meno l’uso governativo, le concessioni in essere e l’eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto alle dichiarazioni urbanistiche nonché agli attestati inerenti la destinazione urbanistico-edilizia previsti dalla legge, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma l’applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le procedure di dismissione successive a quelle di cui al primo periodo.
3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono riconosciuti all’Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all’attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.
5. All’articolo 27, comma 13-ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’ultimo periodo è soppresso.
6. Il disposto dell’articolo 3, commi 18 e 19 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410 deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici nonché le società di cui al comma 1 sono esonerati anche dall’obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall’obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenete le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento.
7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio, n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto legge 25 settembre 2001n.351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita.
Art. 11-sexies
(Razionalizzazione ed efficientamento del settore del controllo del traffico aereo)
1. All’articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera b), le parole "ed i voli" sono sostituite dalle seguenti: ", comunitari e";
b) al comma 3 le parole da "secondo la formula:" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo la formula: "T=CTT * p * a", nella quale "T" è l’ammontare della tassa, "CTT" è il coefficiente unitario di tassazione di terminale, "p" è il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell’aeromobile al decollo come definito dall’articolo 6 della legge 11 luglio 1977. n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tenuto conto dell’effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili. Fino all’emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso è stabilito in 0,95. Il coefficiente "a" è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell’effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all’emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, "a" è pari a 1 per tutti gli aeroporti.";
c) nel comma 4 le parole da "costo complessivo previsto" a "intera rete aeroportuale" sono sostituite dalle seguenti: "costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unità di servizio pari all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b) può essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; fino all’emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita nella misura del 50 per cento.";
e) al comma 6 le parole "dall’articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411" sono sostituite dalle seguenti: "dall’articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575";
f) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all’articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma è assegnato all’Azienda un obiettivo di recupero della produttività tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonché di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l’individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati.";
g) al comma 8 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i mancati introiti dell’Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo.";
h) al comma 9 le parole da "di cui al comma 1" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di un’istruttoria effettuata dall’ENAC sentita l’Azienda".
2. Per l’anno 2006, l’obiettivo di recupero della produttività di cui al comma 7-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1989, come introdotto dal comma 1, è determinato in misura non inferiore al 5 per cento.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c) è autorizzata la spesa di 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
Art. 11-septies
(Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa)
1. All’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, le parole "per la parte eccedente 30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l’ENAV s.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV s.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,".
2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006.
Art. 11-octies
(Compensazione per gli eventi dell’11 settembre 2001)
1. E’ autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalità e i termini delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-septies dell’articolo 2 del decreto-legge n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002.
Art. 11-nonies
(Razionalizzazione ed efficientamento del settore dei gestori aeroportuali)
1. Nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 dell’articolo 10, è sostituito dal seguente: "10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l’obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra Enac e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l’obiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l’individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
d) dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell’ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.";
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. E’ soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.
10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 Unità di Carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
10-quater. La metodologia di cui al comma 10, si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonché per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.".
2. Il comma 190 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
Art. 11-decies
(Competitività del sistema aeroportuale)
1. Al fine di incrementare la competitività e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all’articolo 4 del presente provvedimento.
2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità previste nel comma 10, dell’articolo 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’articolo 4 del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all’importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma precedente. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l’individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.
3. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 si provvede ai sensi dell’articolo 12.
Art. 11-undecies
(Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali)
1. La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell’aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d’interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.
2. I piani d’intervento infrastrutturale di ENAC e di ENAV S.p.A. sono redatti in coerenza con le linee d’indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma precedente, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali.
Art. 11-duodecies
(Sicurezza aeroportuale)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’interno, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall’ENAC, sono definite le attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali è affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e responsabilità agli stessi assegnate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attività definite con il decreto di cui al comma 1, è definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.
Art. 11-terdecies
(Royalties sui carburanti)
1. In applicazione alla normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva del Consiglio 96/67/CEE del 15 ottobre 1996 non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare royalties sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l'offerta del medesimo servizio.
Art. 11-quaterdecies
1. Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.
All’articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea, modificare le parole "190" con le seguenti: "76,5";
b) al comma 1 dopo le parole "dall’attuazione" inserire le seguenti: "degli articoli da 3 a 11"
c) lettera a), sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «76,5 milioni» e aggiungere alla fine il seguente periodo: "Per la compensazione degli effetti sul fabbisogno di cassa si provvede mediante riduzione di 73,5 milioni di euro, per l'anno 2005, della dotazione di cassa relativa all'unità previsionale di base 3.2.3.20 "Banche, Fondi ed Organismi internazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".
d) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
"1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 11-sexies, comma 1, lettera c) e d), 11-septies, 11-octies e 11-decies, pari a 13 milioni di euro per l’anno 2005 e a 124 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede per l’anno 2005 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 11-quater. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater.
1-ter. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto-legge, pari a 372 milioni di euro, confluisce nel fondo per interventi strutturali di politica economicadi cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008, per 124 milioni di euro all’anno. Della predetta somma una quota pari a 30 milioni di euro resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato a copertura delle minori entrate derivanti dall’articolo 11-septies e la restante quota di 94 milioni di euro è riassegnata per provvedere alle spese recate dagli articoli 11-sexies, comma 1, lettera c) e d), 11-octies e 11-decies. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente periodo, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater. A decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
1- quinquies. Agli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.".
All’articolo 13, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies e 11-decies del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Elenco 1
Riduzione
di competenza e cassa delle spese
per consumi intermedi (categoria 2)
|
|
Riduzione di Competenza (1) |
Riduzione di Cassa |
Ministero dell'Economia e delle Finanze |
|
|
|
1.1.1.1 |
Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione |
780.227 |
780.227 |
1.1.1.3 |
Servizio consultivo ed ispettivo tributario |
91.935 |
91.935 |
1.1.5.2 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
781.562 |
781.562 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
10.095.231 |
10.095.231 |
2.1.5.2 |
Servizi del Poligrafico dello Stato |
10.521.406 |
10.521.406 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
2.749.892 |
2.749.892 |
3.1.2.16 |
Oneri per le privatizzazioni |
492.578 |
492.578 |
3.1.2.24 |
Accordi ed organismi internazionali |
60.870 |
60.870 |
3.1.5.6 |
Altri servizi di tesoreria |
322.256 |
322.256 |
3.1.5.17 |
Servizi del Poligrafico dello Stato |
5.797.691 |
5.797.691 |
3.1.7.5 |
Oneri accessori |
1.744 |
1.744 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
3.394.355 |
3.394.355 |
4.1.5.1 |
Accordi ed organismi internazionali |
99.907 |
99.907 |
4.1.5.7 |
Altri servizi di tesoreria |
331.267 |
331.267 |
4.1.5.14 |
Fondo canoni di locazione |
29.193.715 |
29.193.715 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
967.771 |
967.771 |
6.1.1.1 |
Spese generali di Funzionamento |
529.480 |
529.480 |
9.1.1.0 |
Funzionamento |
380.885 |
380.885 |
12.1.1.1 |
Commissariati di governo |
104.595 |
104.595 |
|
Totale |
66.697.367 |
66.697.367
|
Ministero delle Attività Produttive |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
311.848 |
311.848 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
442.921 |
442.921 |
2.1.5.4 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
46.143 |
46.143 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
3.121.899 |
3.121.899 |
3.1.2.7 |
Cooperative e loro consorzi |
467.930 |
467.930 |
3.1.2.9 |
Promozione turistica |
37.198 |
37.198 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
174.346 |
174.346 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
390.073 |
390.073 |
|
Totale |
4.992.358 |
4.992.358 |
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
113.797 |
113.797 |
1.1.5.2 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
177.386 |
177.386 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
44.789 |
44.789 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
64.257 |
64.257 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
152.423 |
152.423 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
92.030 |
92.030 |
6.1.1.0 |
Funzionamento |
45.904 |
45.904 |
7.1.1.0 |
Funzionamento |
62.395 |
62.395 |
8.1.1.0 |
Funzionamento |
43.406 |
43.406 |
9.1.1.0 |
Funzionamento |
220.924 |
220.924 |
9.1.2.2 |
Occupazione |
2.438 |
2.438 |
10.1.1.0 |
Funzionamento |
116.609 |
116.609 |
11.1.1.0 |
Funzionamento |
141.515 |
141.515 |
12.1.1.0 |
Funzionamento |
75.624 |
75.624 |
13.1.1.0 |
Funzionamento |
3.371.035 |
3.371.035 |
14.1.1.0 |
Funzionamento |
164.878 |
164.878 |
15.1.1.0 |
Funzionamento |
31.208 |
31.208 |
|
Totale |
4.920.618 |
4.920.618 |
Ministero della Giustizia |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
879.970 |
879.970 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
754.555 |
754.555 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
8.209.444 |
8.209.444 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
362.558 |
362.558 |
|
Totale |
10.206.527 |
10.206.527 |
Ministero degli Affari esteri |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
14.713 |
14.713 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
1.001.577 |
1.001.577 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
8.331 |
8.331 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
99.682 |
99.682 |
5.1.1.1 |
Uffici centrali |
70.655 |
70.655 |
5.1.1.2 |
Uffici all'estero |
81.965 |
81.965 |
6.1.1.1 |
Uffici centrali |
606.380 |
606.380 |
6.1.1.2 |
Uffici all'estero |
2.798.614 |
2.798.614 |
7.1.1.0 |
Funzionamento |
739 |
739 |
8.1.1.1 |
Uffici centrali |
403.928 |
403.928 |
8.1.1.2 |
Uffici all'estero |
12.575 |
12.575 |
10.1.1.1 |
Uffici centrali |
142.348 |
142.348 |
10.1.1.2 |
Istituzioni scolastiche e culturali all'estero |
63.113 |
63.113 |
10.1.2.1 |
Promozione e relazioni culturali |
16.893 |
16.893 |
11.1.1.0 |
Funzionamento |
2.621.724 |
2.621.724 |
11.1.2.2 |
Collettività italiana all'estero |
145.297 |
145.297 |
12.1.1.0 |
Funzionamento |
1.467 |
1.467 |
13.1.1.0 |
Funzionamento |
424.065 |
424.065 |
14.1.1.0 |
Funzionamento |
207.159 |
207.159 |
15.1.1.0 |
Funzionamento |
11.282 |
11.282 |
16.1.1.0 |
Funzionamento |
8.001 |
8.001 |
17.1.1.0 |
Funzionamento |
2.170 |
2.170 |
18.1.1.0 |
Funzionamento |
6.301 |
6.301 |
19.1.1.0 |
Funzionamento |
3.468 |
3.468 |
20.1.1.0 |
Funzionamento |
5.708 |
5.708 |
|
Totale |
8.758.155 |
8.758.155 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
573.835 |
573.835 |
2.1.1.1 |
Uffici centrali |
5.426.201 |
5.426.201 |
2.1.5.7 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
2.504.851 |
2.504.851 |
3.1.1.1 |
Uffici centrali |
9.060.979 |
9.060.979 |
3.1.2.5 |
Interventi diversi |
373.107 |
373.107 |
4.1.1.1 |
Uffici centrali |
2.149.323 |
2.149.323 |
4.1.1.2 |
Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche. |
43.577 |
43.577 |
7.1.1.1 |
Uffici regionali |
640.546 |
640.546 |
7.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
6.283.015 |
6.283.015 |
8.1.1.1 |
Uffici regionali |
373.638 |
373.638 |
8.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
3.528.486 |
3.528.486 |
9.1.1.1 |
Uffici regionali |
162.592 |
162.592 |
9.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
1.732.872 |
1.732.872 |
10.1.1.1 |
Uffici regionali |
444.577 |
444.577 |
10.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
4.726.173 |
4.726.173 |
11.1.1.1 |
Uffici regionali |
338.360 |
338.360 |
11.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
3.811.689 |
3.811.689 |
12.1.1.1 |
Uffici regionali |
147.925 |
147.925 |
12.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
990.875 |
990.875 |
13.1.1.1 |
Uffici regionali |
381.884 |
381.884 |
13.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
3.572.629 |
3.572.629 |
14.1.1.1 |
Uffici regionali |
100.088 |
100.088 |
14.1.1.3 |
Strutture scolastiche |
532.326 |
532.326 |
15.1.1.1 |
Uffici regionali |
447.616 |
447.616 |
15.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
9.351.728 |
9.351.728 |
16.1.1.1 |
Uffici regionali |
193.819 |
193.819 |
16.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
1.837.305 |
1.837.305 |
17.1.1.1 |
Uffici regionali |
96.337 |
96.337 |
17.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
550.244 |
550.244 |
18.1.1.1 |
Uffici regionali |
188.740 |
188.740 |
18.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
1.418.481 |
1.418.481 |
19.1.1.1 |
Uffici regionali |
497.811 |
497.811 |
19.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
2.497.750 |
2.497.750 |
20.1.1.1 |
Uffici regionali |
733.887 |
733.887 |
20.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
5.751.179 |
5.751.179 |
21.1.1.1 |
Uffici regionali |
92.901 |
92.901 |
21.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
9.396 |
9.396 |
22.1.1.1 |
Uffici regionali |
394.300 |
394.300 |
22.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
3.641.994 |
3.641.994 |
23.1.1.1 |
Uffici regionali |
199.459 |
199.459 |
23.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
1.408.926 |
1.408.926 |
24.1.1.1 |
Uffici regionali |
303.001 |
303.001 |
24.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
6.796.367 |
6.796.367 |
|
Totale |
84.310.789 |
84.310.789 |
Ministero dell'Interno |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
186.976 |
186.976 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
7.977.592 |
7.977.592 |
2.1.2.7 |
Spese elettorali (funzionamento uffici) |
80.687.505 |
80.687.505 |
2.1.5.4 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
370.383 |
370.383 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
1.138.587 |
1.138.587 |
|
Totale |
90.361.043 |
90.361.043
|
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
969.987 |
969.987 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
230.196 |
230.196 |
2.1.2.1 |
Parchi nazionali e aree protette |
1.563 |
1.563 |
2.1.2.5 |
Difesa del mare |
2.800 |
2.800 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
493.798 |
493.798 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
101.386 |
101.386 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
3.517.054 |
3.517.054 |
6.1.1.0 |
Funzionamento |
124.912 |
124.912 |
6.1.2.1 |
Manutenzione opere idrauliche |
49.481 |
49.481 |
7.1.1.0 |
Funzionamento |
739.886 |
739.886 |
|
Totale |
6.231.063 |
6.231.063 |
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti |
|
|
|
1.1.1.1 |
Gabinetto e altri uffici |
592.363 |
592.363 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
2.642.462 |
2.642.462 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
340.578 |
340.578 |
3.1.5.1 |
Manutenzione sedi uffici statali |
202.698 |
202.698 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
389.180 |
389.180 |
4.1.2.11 |
Manutenzione opere marittime |
17.381 |
17.381 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
6.406.278 |
6.406.278 |
7.1.1.0 |
Funzionamento |
285.725 |
285.725 |
|
Totale |
10.876.665 |
10.876.665 |
Ministero delle Comunicazioni |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
92.141 |
92.141 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
33.259 |
33.259 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
110.653 |
110.653 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
20.212 |
20.212 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
58.428 |
58.428 |
5.1.2.1 |
Controllo emissioni radioelettriche |
7.628 |
7.628 |
6.1.1.0 |
Funzionamento |
31.307 |
31.307 |
7.1.1.0 |
Funzionamento |
52.966 |
52.966 |
8.1.1.0 |
Funzionamento |
365.222 |
365.222 |
|
Totale |
771.816 |
771.816 |
Ministero delle Politiche agricole e forestali |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
380.947 |
380.947 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
240.103 |
240.103 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
998.979 |
998.979 |
3.1.2.1 |
Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo |
144.205 |
144.205 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
463.219 |
463.219 |
|
Totale |
2.227.453 |
2.227.453 |
Ministero per i Beni e le attività culturali |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
262.008 |
262.008 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
104.195 |
104.195 |
2.1.5.4 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
107.225 |
107.225 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
436.077 |
436.077 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
2.725.740 |
2.725.740 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
521.449 |
521.449 |
|
Totale |
4.156.694 |
4.156.694 |
Ministero della Salute |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
57.751 |
57.751 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
510.102 |
510.102 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
1.063.750 |
1.063.751 |
3.1.2.13 |
Informazione e prevenzione |
226.251 |
226.251 |
3.1.2.18 |
Nuclei antisofisticazioni e sanita' |
125.966 |
125.966 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
3.345.402 |
3.345.402 |
4.1.2.5 |
Interventi diversi |
160.228 |
160.228 |
|
Totale |
5.489.451 |
5.489.451 |
|
Totale Generale |
300.000.000 |
300.000.000 |
(1)Le misure riduttive di competenza hanno riguardato esclusivamente le spese non aventi natura obbligatoria
Elenco 2
Riduzione di cassa delle spese per investimenti fissi lordi (categoria 21)
|
|
Riduzione di Cassa |
Ministero dell'Economia e delle Finanze |
|
|
1.2.3.1 |
Informatica di servizio |
1.054.514 |
1.2.3.2 |
Beni mobili |
209.506 |
2.2.3.1 |
Informatica di servizio |
13.017.120 |
2.2.3.2 |
Beni mobili |
275.154 |
3.2.3.5 |
Informatica di servizio |
4.444.782 |
3.2.3.40 |
Beni mobili |
15.117 |
3.2.3.44 |
Giochi olimpici invernali |
55.700.411 |
3.2.3.49 |
Regioni a statuto ordinario |
11.339.018 |
4.2.3.2 |
Informatica di servizio |
41.578.637 |
4.2.3.18 |
Beni mobili |
1.427.117 |
4.2.3.30 |
Monitoraggio spesa sanitaria |
36.291.399 |
5.2.3.14 |
Informatica di servizio |
23.796 |
5.2.3.15 |
Beni mobili |
161.806 |
5.2.3.19 |
Aree sottoutilizzate |
3.789.608 |
6.2.3.1 |
Edilizia di servizio |
956.802 |
6.2.3.2 |
Informatica di servizio |
15.034.086 |
6.2.3.3 |
Beni mobili |
214.724 |
6.2.3.8 |
Gestione residui del soppresso Dipartimento delle Entrate |
412.261 |
9.2.3.1 |
Beni mobili |
36.642 |
9.2.10.2 |
Informatica di servizio |
475.204 |
12.2.3.1 |
Beni mobili |
1.192 |
Totale |
|
186.458.896 |
Ministero delle Attività Produttive |
|
|
1.2.3.1 |
Informatica di servizio |
435.544 |
1.2.3.2 |
Beni mobili |
7.234 |
2.2.3.1 |
Informatica di servizio |
638.807 |
2.2.3.2 |
Beni mobili |
95.891 |
3.2.3.1 |
Ricerca scientifica |
716.055 |
3.2.3.2 |
Informatica di servizio |
1.327.228 |
3.2.3.9 |
Beni mobili |
15.237 |
3.2.3.12 |
Proprietà industriale |
818.502 |
4.2.3.1 |
Informatica di servizio |
92.937 |
4.2.3.3 |
Piano Energetico Nazionale |
8.884.312 |
4.2.3.6 |
Beni mobili |
3.766 |
5.2.3.1 |
Informatica di servizio |
418.073 |
5.2.3.4 |
Beni mobili |
17.815 |
5.2.3.5 |
Promozione e tutela del made in Italy |
22.366.169 |
5.2.3.7 |
Sportelli all'estero e strumenti per l'internazionalizzazione |
28.133.959 |
Totale |
|
63.971.529 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
|
|
1.2.3.1 |
Informatica di servizio |
2.562 |
1.2.3.2 |
Beni mobili |
65 |
2.2.3.1 |
Beni mobili |
4.272 |
3.2.3.3 |
Beni mobili |
14.522 |
4.2.3.1 |
Beni mobili |
23.277 |
5.2.3.1 |
Beni mobili |
3.417 |
6.2.3.2 |
Beni mobili |
4.272 |
7.2.3.1 |
Beni mobili |
69.602 |
8.2.3.1 |
Beni mobili |
5.057 |
9.2.3.1 |
Beni mobili |
27.335 |
10.2.3.3 |
Beni mobili |
25.201 |
11.2.3.2 |
Beni mobili |
5.235 |
12.2.3.1 |
Informatica di servizio |
228.759 |
12.2.3.2 |
Beni mobili |
16.231 |
13.2.3.1 |
Beni mobili |
759.616 |
14.2.3.1 |
Beni mobili |
28.092 |
15.2.3.1 |
Beni mobili |
6.194 |
Totale |
|
1.223.709 |
Ministero della Giustizia |
|
|
1.2.3.2 |
Beni mobili |
135.780 |
1.2.3.3 |
Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria |
122.728.100 |
2.2.3.3 |
Beni mobili |
443.397 |
3.2.3.1 |
Edilizia di servizio |
8.199.396 |
3.2.3.2 |
Attrezzature e impianti |
12.816.572 |
3.2.3.3 |
Informatica di servizio |
21.429.483 |
3.2.3.4 |
Beni mobili |
1.502 |
5.2.3.1 |
Edilizia di servizio |
141.374 |
5.2.3.2 |
Attrezzature e impianti |
342.438 |
5.2.3.3 |
Beni mobili |
6.852 |
Totale |
|
166.244.894 |
Ministero degli Affari Esteri |
|
|
1.2.3.1 |
Beni mobili |
13.899 |
2.2.3.3 |
Beni mobili |
8.572 |
2.2.3.4 |
Altri investimenti |
226.887 |
3.2.3.1 |
Beni mobili |
535 |
4.2.3.2 |
Beni mobili |
3.584 |
5.2.3.1 |
Beni mobili |
3.658 |
6.2.3.2 |
Beni mobili |
7.174 |
6.2.3.3 |
Edilizia di servizio |
6.745.298 |
7.2.3.1 |
Beni mobili |
1.534 |
8.2.3.1 |
Beni mobili |
5.851 |
8.2.3.2 |
Informatica di servizio |
471.583 |
10.2.3.1 |
Beni mobili |
2.583 |
11.2.3.1 |
Beni mobili |
5.910 |
12.2.3.1 |
Beni mobili |
5.244 |
13.2.3.1 |
Beni mobili |
401 |
14.2.3.1 |
Beni mobili |
4.889 |
15.2.3.1 |
Beni mobili |
8.032 |
16.2.3.1 |
Beni mobili |
2.245 |
17.2.3.1 |
Beni mobili |
5.355 |
18.2.3.1 |
Beni mobili |
7.382 |
19.2.3.1 |
Beni mobili |
6.081 |
20.2.3.1 |
Beni mobili |
3.832 |
Totale |
|
7.540.529 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
|
|
1.2.3.1 |
Beni mobili |
38.219 |
2.2.3.1 |
Beni mobili |
3.636.824 |
2.2.3.3 |
Strutture scolastiche |
1.891.938 |
2.2.3.4 |
Fondi da ripartire per l'operativita' scolastica |
48.968.542 |
3.2.3.3 |
Beni mobili |
127.027 |
4.2.3.1 |
Beni mobili |
1.650 |
4.2.3.13 |
Informatica di servizio |
295.964 |
7.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
1.956.789 |
7.2.3.5 |
Strutture scolastiche |
48.467 |
8.2.3.3 |
Beni mobili |
19.573 |
8.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
1.097.341 |
9.2.3.3 |
Beni mobili |
26.526 |
9.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
349.329 |
10.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
115.568 |
10.2.3.3 |
Beni mobili |
50.829 |
10.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
816.394 |
11.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
851.720 |
12.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
56.733 |
12.2.3.3 |
Beni mobili |
30.322 |
12.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
325.532 |
13.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
78.096 |
13.2.3.3 |
Beni mobili |
63.755 |
13.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
632.570 |
14.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
19.612 |
14.2.3.3 |
Beni mobili |
13.178 |
14.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
282.711 |
15.2.3.1 |
Interventi integrativi disabili |
226.240 |
15.2.3.3 |
Strutture scolastiche |
307.376 |
15.2.3.5 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
1.327.351 |
16.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
35.371 |
16.2.3.3 |
Beni mobili |
5.939 |
16.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
460.905 |
17.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
10.155 |
17.2.3.3 |
Beni mobili |
11.834 |
17.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
140.447 |
18.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
47.977 |
18.2.3.3 |
Beni mobili |
13.598 |
18.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
465.623 |
19.2.3.3 |
Beni mobili |
18.853 |
19.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
1.183.208 |
20.2.3.4 |
Interventi integrativi disabili |
1.839.322 |
21.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
17.861 |
21.2.3.4 |
Beni mobili |
19.846 |
21.2.3.5 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
271.235 |
22.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
78.797 |
22.2.3.4 |
Beni mobili |
40.160 |
22.2.3.5 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
982.284 |
23.2.3.4 |
Beni mobili |
9.670 |
23.2.3.5 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
124.806 |
24.2.3.4 |
Beni mobili |
11.869 |
24.2.3.5 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
1.659.799 |
Totale |
|
71.105.737 |
Ministero dell'Interno |
|
|
1.2.3.1 |
Beni mobili |
718.666 |
2.2.3.1 |
Informatica di servizio |
9.504.656 |
2.2.3.2 |
Progetti finalizzati |
55.147.718 |
2.2.3.3 |
Beni mobili |
598.541 |
4.2.3.1 |
Opere varie |
47.826.425 |
4.2.3.3 |
Beni mobili |
175.876 |
4.2.3.4 |
Informatica di servizio |
3.421.176 |
Totale |
|
117.393.059 |
Ministero dell'Ambiente e della tutela e del territorio |
|
|
1.2.3.1 |
Programmi di tutela ambientale |
18.082.994 |
1.2.3.3 |
Beni mobili |
100.562 |
2.2.3.10 |
Parchi nazionali e aree protette |
14.175.700 |
2.2.3.12 |
Difesa del mare |
1.423.741 |
2.2.3.13 |
Mezzi navali ed aerei |
14.992.006 |
2.2.3.14 |
Beni mobili |
117.522 |
3.2.3.1 |
Piani disinquinamento |
3.365.560 |
3.2.3.2 |
Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo |
90.963 |
3.2.3.3 |
Intese istituzionali di programma |
2.304.776 |
3.2.3.4 |
Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie |
2.711.119 |
3.2.3.5 |
Interventi per Venezia |
10.800.994 |
3.2.3.6 |
Beni mobili |
133.098 |
4.2.3.12 |
Ricerca ambientale |
2.332.396 |
4.2.3.15 |
Accordi ed organismi internazionali |
25.009.940 |
4.2.3.16 |
Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale |
23.899.601 |
4.2.3.17 |
Beni mobili |
27.535 |
5.2.3.2 |
Piani disinquinamento |
4.767.798 |
5.2.3.6 |
Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico |
8.916.087 |
5.2.3.9 |
Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale |
11.907.894 |
5.2.3.10 |
Beni mobili |
140.559 |
6.2.3.1 |
Informatica di servizio |
4.538 |
6.2.3.3 |
Opere varie |
16.335 |
6.2.3.4 |
Calamita' naturali e danni bellici |
753.328 |
6.2.3.5 |
Opere idrauliche e sistemazione del suolo |
1.650.803 |
6.2.3.6 |
Intese istituzionali di programma |
3.773 |
6.2.3.7 |
Beni mobili |
141.467 |
7.2.3.1 |
Informatica di servizio |
378.028 |
7.2.3.4 |
Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale |
299.679 |
7.2.3.5 |
Beni mobili |
163.419 |
Totale |
|
148.712.213 |
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |
|
|
1.2.3.1 |
Informatica di servizio |
28.255 |
1.2.3.2 |
Beni mobili |
5.540 |
2.2.3.2 |
Informatica di servizio |
21.666.173 |
2.2.3.5 |
Opere varie |
20.331 |
2.2.3.8 |
Fondo progettazione opere pubbliche |
235.530 |
2.2.3.9 |
Intese istituzionali di programma |
1.506.901 |
2.2.3.10 |
Beni mobili |
438.582 |
2.2.3.14 |
Enti ed organismi portuali |
14.677.420 |
3.2.3.1 |
Edilizia di servizio |
44.727.102 |
3.2.3.2 |
Interventi nel territorio di Trieste |
2.155.825 |
3.2.3.3 |
Interventi nelle grandi citta' |
421.446 |
3.2.3.4 |
Risanamento e ricostruzione zone terremotate |
1.180.562 |
3.2.3.6 |
Edilizia scolastica |
4.758 |
3.2.3.7 |
Edilizia giudiziaria |
4.443.048 |
3.2.3.8 |
Opere stradali |
11.432.290 |
3.2.3.9 |
Opere varie |
2.430.257 |
3.2.3.10 |
Calamita' naturali e danni bellici |
5.938.484 |
3.2.3.19 |
Patrimonio culturale non statale |
1.962.681 |
3.2.3.21 |
Patrimonio culturale statale |
566.862 |
3.2.3.23 |
Intese istituzionali di programma |
2.145.460 |
3.2.3.24 |
Beni mobili |
125.376 |
3.2.3.25 |
Informatica di servizio |
6.940 |
3.2.3.28 |
Aree sottoutilizzate |
29.275.349 |
4.2.3.3 |
Opere marittime e portuali |
302.698.950 |
4.2.3.4 |
Informatica di servizio |
135.271 |
4.2.3.7 |
Sistemi Idroviari |
13.714.367 |
4.2.3.10 |
Intese istituzionali di programma |
12.191 |
4.2.3.11 |
Beni mobili |
174.183 |
5.2.3.1 |
Edilizia di servizio |
2.799.003 |
5.2.3.2 |
Attrezzature e impianti |
4.207.240 |
5.2.3.3 |
Informatica di servizio |
3.148.276 |
5.2.3.13 |
Beni mobili |
35.055 |
5.2.3.14 |
Opere varie |
5.350.743 |
7.2.3.1 |
Beni mobili |
41.697 |
7.2.3.2 |
Informatica di servizio |
40.895 |
Totale |
|
477.753.043 |
Ministero delle Comunicazioni |
|
|
1.2.3.1 |
Beni mobili |
133 |
2.2.3.4 |
Reti di comunicazione |
12.838.518 |
3.2.3.1 |
Beni mobili |
37.481 |
4.2.3.2 |
Beni mobili |
3.748 |
5.2.3.1 |
Controllo emissioni radioelettriche |
3.345.403 |
6.2.3.1 |
Beni mobili |
5.575 |
7.2.3.2 |
Beni mobili |
2.672 |
7.2.3.3 |
Ricerca scientifica |
663.197 |
7.2.3.5 |
Progetti informatici strategici |
766.845 |
8.2.3.1 |
Informatica di servizio |
224.734 |
8.2.3.2 |
Beni mobili |
141.352 |
Totale |
|
18.029.657 |
Ministero delle Politiche agricole e forestali |
|
|
1.2.3.1 |
Beni mobili |
11.293 |
2.2.3.1 |
Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo |
997.695 |
2.2.3.8 |
Beni mobili |
31.218 |
3.2.3.2 |
Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo |
33.497.180 |
3.2.3.3 |
Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario |
38.073.957 |
3.2.3.4 |
Informazione e ricerca |
2.172.663 |
3.2.3.6 |
Beni mobili |
1.024.261 |
3.2.3.8 |
Informatica di servizio |
32.895.691 |
3.2.3.13 |
Intese istituzionali di programma |
956.172 |
3.2.3.16 |
Aree sottoutilizzate |
38.766.647 |
4.2.3.3 |
Beni mobili |
1.370.187 |
4.2.3.4 |
Edilizia di servizio |
3.214.648 |
4.2.3.5 |
Informatica di servizio |
729.316 |
Totale |
|
153.740.927 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
|
|
1.2.3.1 |
Informatica di servizio |
144.767 |
1.2.3.4 |
Beni mobili |
844 |
2.2.3.1 |
Informatica di servizio |
3.025.924 |
2.2.3.4 |
Patrimonio culturale statale |
20.576.625 |
2.2.3.8 |
Beni mobili |
165 |
2.2.3.10 |
Intese istituzionali di programma |
15.527.927 |
2.2.3.11 |
Interventi a favore dei beni e delle attività culturali |
662.792 |
3.2.3.1 |
Informatica di servizio |
8.726.099 |
3.2.3.2 |
Enti ed attivita' culturali |
13.082.236 |
3.2.3.5 |
Acquisizione di beni bibliografici e archivistici |
1.766.207 |
3.2.3.8 |
Intese istituzionali di programma |
823.378 |
3.2.3.11 |
Beni mobili |
5.419 |
3.2.3.12 |
Patrimonio librario e archivistico statale |
45.536.229 |
3.2.3.14 |
Ricerca scientifica |
716.192 |
4.2.3.2 |
Informatica di servizio |
823.508 |
4.2.3.4 |
Patrimonio culturale statale |
70.057.706 |
4.2.3.5 |
Intese istituzionali di programma |
493.768 |
4.2.3.8 |
Beni mobili |
514.975 |
4.2.3.10 |
Sistema cartografico |
869.852 |
5.2.3.2 |
Informatica di servizio |
22.968 |
5.2.3.8 |
Beni mobili |
24.568 |
5.2.3.10 |
Patrimonio culturale statale |
43.088 |
Totale |
|
183.445.237 |
Ministero della Salute |
|
|
1.2.3.2 |
Beni mobili |
2.519 |
2.2.3.1 |
Beni mobili |
57.098 |
2.2.3.4 |
Informatica di servizio |
3.893.663 |
3.2.3.1 |
Beni mobili |
175.898 |
4.2.3.1 |
Beni mobili |
14.311 |
4.2.3.2 |
Tutela salute mentale |
237.081 |
Totale |
|
4.380.570 |
Totale complessivo |
1.600.000.000 |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
|
|
891a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
|
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005 (Pomeridiana) |
|
Presidenza del vice presidente MORO
|
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale) (ore 18,02)
Discussione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3617.
Ricordo che nella seduta antimeridiana il Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3617.
Le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo circa l'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia sono già state comunicate all'Assemblea.
Do lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei seguenti chiarimenti offerti dal Governo:
a) che lo scostamento tra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno e di indebitamento delle pubbliche amministrazioni delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2 è essenzialmente ascrivibile al divario tra le stime relative all'accertamento, assunte ai fini del saldo netto da finanziare, e quelle relative alle riscossioni effettive, utilizzate sia ai fini del fabbisogno che ai fini dell'indebitamento netto;
b) che il tasso di interesse applicato per la restituzione rateale ai concessionari delle somme da essi anticipate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, non possa comunque determinare in futuro effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato in quanto qualunque futura variazione dei tassi non farà venir meno il differenziale di tasso a favore dello Stato;
c) che la posposizione al 2008 della restituzione degli importi di cui alla lettera b), ai sensi del citato comma 13, viene posta a decorrere dal 2008, a fronte della copertura di cui all'articolo 3, comma 36, che decorre dal 2006, determinando maggiori entrate per lo Stato per gli anni 2006 e 2007;
d) che i compensi per l'attività di riscossione mediante ruolo stabiliti dall'articolo 3, comma 22, assicurano la copertura di tutti i costi del sistema, ivi compresi quelli originati dal trasferimento alla Riscossione Spa del personale del comparto esattoriale di cui ai commi 16, 17 e 19 del medesimo articolo;
e) che le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 20, non determinano alcuna perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente poiché riguardano operazioni societarie che in mancanza del provvedimento in esame non avrebbero avuto luogo;
f) che l'importo di 470 milioni di euro previsto dall'articolo 3, commi 22 e 37, quale remunerazione per l'attività di riscossione coattiva dei ruoli erariali negli anni 2005 e 2006 determina un onere sostitutivo e comunque non superiore rispetto a quello derivante, per il suddetto biennio, dall'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999;
g) che l'applicazione dell'imposta di registro agevolata di cui all'articolo 3, comma 40, sulle vendite di beni mobili effettuate dai concessionari non determina un minor gettito consentendo il buon fine di aste per beni mobili di modesto valore pignorati che altrimenti andrebbero deserte;
h) che le stime di incremento del gettito per effetto del nuovo sistema di riscossione di cui all'articolo 3, non risultano compromesse dalla sanatoria intervenuta a seguito dell'articolo 12 della legge n. 289 del 2002 (cosiddetta "rottamazione dei ruoli"), in quanto tale sanatoria ha operato su ruoli emessi in tempi sensibilmente lontani i cui effetti sono stati sterilizzati in sede di quantificazione,
nel presupposto che:
a) gli oneri derivanti ai Comuni dall'espletamento dei compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, siano coperti dalla quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi ivi indicali;
b) le maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame sono state stimate al netto degli oneri derivanti allo Stato dalla corresponsione ai Comuni della quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi ai sensi all'articolo 1, comma 1, e tenuto conto che dovranno essere separatamente iscritte in bilancio le maggiori entrate al lordo del contributo dell'accertamento dato dai comuni e le spese relative all'erogazione della quota indicata al citato comma;
c) eventuali comportamenti elusivi in attuazione dell'articolo 7 potranno trovare argine, come rilevato dal Governo, nella ordinaria attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ricorrendone le condizioni;
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
1) che l'articolo 1 sia riformulato in modo tale da precisare che la quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi indicati all'articolo 1, comma 1, da corrispondere ai Comuni sia calcolata in ragione delle entrate aggiuntive accertate e riscosse in virtù della partecipazione dei comuni ai relativi accertamenti fiscali;
2) che all'articolo 2, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2006 e 10 milioni di euro per l'anno 2007.»;
3) che all'articolo 3, comma 4, dopo la parola: «avvalendosi» siano inserite le altre: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»;
4) che all'articolo 3, comma 8, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale.»
5) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, le parole: «copre l'intero ammontare» siano sostituite dalle altre: «copre fino all'intero ammontare»;
6) all'articolo 11, comma 1, sia inserita una clausola di salvaguardia, riguardando l'onere ivi indicato dei diritti soggettivi che andrebbero correlati ad una previsione di spesa anziché un limite massimo di spesa, e dopo le parole: «160 milioni» sia inserita la seguente: «annui»;
7) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 11 e, conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), le parole: «190 milioni» siano sostituite dalle altre: «150 milioni».
«La 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull'emendamento 1.0.133, invitando tuttavia a prevedere un coinvolgimento delle Regioni nelle procedure di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, trattandosi di contributi destinati a soggetti privati in una materia, quella dell'agricoltura, di competenza regionale;
- parere non ostativo sull'emendamento 2-bis.100, a condizione che il suo comma 1-ter sia soppresso o modificato con una riformulazione maggiormente rispettosa delle competenze regionali in materia di commercio e di governo del territorio; si invita altresì a una riformulazione del suo comma 1 nel senso di prevedere che le regioni "possono stabilire" di destinare una percentuale minima della superficie di vendita del settore alimentare nelle grandi strutture di vendita a prodotti agricoli locali, ritenendo tale riformulazione maggiormente rispettosa delle competenze regionali in materia di commercio;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti».
Dovrei dare a questo punto la parola al senatore Azzollini, che però non è presente in Aula. Sospendo, pertanto, la seduta per dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18,04, è ripresa alle ore 18,15).
La seduta è ripresa.
Do la parola al senatore Azzollini, in qualità di presidente della Commissione bilancio, per riferire all'Aula sull'emendamento 1.1000, presentato dal Governo.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, colleghi, riferisco sul dibattito svoltosi in Commissione bilancio in merito alla copertura della legge finanziaria.
C'è stata una posizione, fra l'altro da me sostenuta, che ritiene, sulla base della relazione tecnica, di valutare coperto l'emendamento 1.1000 del Governo. I saldi sono rispettati; quindi, l'impatto di questo maxiemendamento sulla finanza pubblica è coerente con l'impostazione della manovra finanziaria. Sono riportati i risultati di tutte le proposte emendative e i risparmi attesi da questo decreto-legge - che, fra l'altro, come sappiamo, serve a coprire una parte della manovra contenuta nella legge finanziaria - sono rispettati.
Alcuni colleghi hanno, invece, sostenuto di non aver avuto il tempo necessario per poter studiare attentamente l'emendamento, valutarne la portata e gli effetti e quindi illustrare la propria posizione, anche perché la relazione tecnica è loro pervenuta dopo l'inizio della Commissione bilancio; questo nonostante ci fosse la lettera del presidente Pera che ci affidava il compito di valutare tali proposte di modifica, riportando la presentazione dell'emendamento e della relazione tecnica.
Credo di aver riportato sempre con fedeltà le questioni esposte. Ho replicato a questa osservazione sostenendo che l'emendamento e la relazione tecnica all'inizio dei lavori erano nella disponibilità della Commissione bilancio: il tempo necessario per le fotocopie e il testo è stato offerto allo studio dei colleghi dell'opposizione.
I colleghi hanno ritenuto, nonostante questa spiegazione, che il tempo fosse comunque a quel punto insufficiente per la valutazione della copertura dell'emendamento. Così, la relazione si è conclusa con il ribadire le due posizioni emerse in Commissione: l'una, tra l'altro da me sostenuta, della copertura effettiva di questo emendamento; l'altra, di chi ha sostenuto di non aver potuto esercitare la facoltà di comprensione e giudizio stanti i tempi ristretti.
Ho così riferito sulla discussione svoltasi in Commissione bilancio che, devo rilevare, non si è conclusa con un voto, ma con questa mia relazione, che mi auguro abbia riportato con fedeltà il dibattito in quella sede, con il quale si è conclusa la fase di valutazione della Commissione bilancio.
MORANDO (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (DS-U). Signor Presidente, nella lettera che il Presidente del Senato ha indirizzato al Presidente della Commissione bilancio, si afferma che è stato presentato dal Governo un emendamento "corredato della relazione tecnica". Immagino di doverne dedurre, signor Presidente, che la relazione tecnica sia stata presentata, come da Regolamento, unitamente all'emendamento, cioè, grosso modo, questa mattina attorno alle ore 12,30.
Le faccio presente, signor Presidente, che per ragioni che sfuggono alla mia conoscenza e in ogni caso alla mia comprensione, questa relazione tecnica è stata consegnata ai membri della 5a Commissione, e in ogni caso al sottoscritto, soltanto alle ore 15,50, cioè a molte ore di distanza dal deposito della stessa presso la Presidenza del Senato, a riunione della 5a Commissione ampiamente iniziata.
Dovendo procedere a intervenire in sede di Commissione sui profili di copertura entro le ore 16,45 siamo stati messi, signor Presidente, nella assoluta impossibilità, non dico di valutare l'attendibilità tecnica della relazione stessa, ma neppure di leggere le norme contenute nel maxiemendamento, mettendole ciascuna in relazione con i contenuti della relazione tecnica.
In questo modo viene totalmente vanificato il lodevole intento con cui il Presidente del Senato lo scorso anno decise di innovare la prassi invalsa fino a quel momento in occasione della apposizione della questione di fiducia sui cosiddetti maxiemendamenti interamente sostitutivi degli strumenti della manovra.
Concludo rapidamente, ma credo sia utile illustrare la realtà delle cose, perché c'è stata un'innovazione. In base a tale innovazione, quest'anno abbiamo avuto il ripetersi della prassi innovativa che avevamo giudicato positivamente l'anno scorso. Il maxiemendamento è stato conferito alla 5a Commissione perché potesse riferire all'Aula, non rendere un parere, ma riferire all'Aula sui profili di copertura. Senonché è del tutto chiaro che, se la riunione della 5a Commissione per discutere di che cosa riferire all'Aula si svolge senza che i membri della stessa abbiano in mano la relazione tecnica - lei, signor Presidente, è stato autorevole membro della Commissione bilancio per tanti anni per cui non farà fatica a comprendere quanto sto dicendo - questo conferimento è del tutto inutile.
Infine, signor Presidente, le faccio presente che lo scorso anno il testo del maxiemendamento che venne conferito alla 5a Commissione per riferire in Aula sui profili di copertura da parte del Presidente del Senato era pressoché integralmente composto, con pochissime eccezioni (veramente molto poche e lei, signor Presidente, lo ricorderà), dalla somma degli emendamenti approvati in 5a Commissione, e quindi uno per uno attentamente vagliati. Quest'anno invece - quando, come ho appena riferito, abbiamo dovuto procedere senza la relazione tecnica - il maxiemendamento è composto solo per una parte limitata da norme che erano state sottoposto all'esame della 5a Commissione, almeno sotto il profilo del giudizio di copertura, sul testo del decreto originario e poi sugli emendamenti proposti a quel decreto.
Infatti, le norme al nostro esame sono costituite in parte significativa dal testo di un decreto che stava alla Camera e che, quindi, non ha mai avuto il parere sulla copertura della 5a Commissione, e da una rilevante quantità di norme, più o meno rilevanti, tutte comunque con profilo finanziario più o meno significativo, che la 5a Commissione non ha mai esaminato, nemmeno in sede di parere sugli emendamenti.
Signor Presidente, lei capisce che in questo modo è chiarissimo che i senatori della 5a Commissione e della maggioranza fanno quello che, in senso tecnico, è definito un atto di fede; in questo caso lo possiamo chiamare un atto di fiducia: l'emendamento è coperto, perché lo dichiariamo tale, lo battezziamo tale.
Ma siccome noi non diamo la fiducia al Governo, lei capisce che chiederci un atto di fede nel Governo è un po' troppo. Quindi, signor Presidente, le faccio presente che forse, se questo è il comportamento del Governo e della maggioranza, il Presidente del Senato dovrebbe procedere a eliminare questa innovazione e tornare alla vecchia prassi, almeno non ci sarà questa finzione del Presidente della 5a Commissione che riferisce in Aula su un testo che obiettivamente la 5a Commissione, in assenza di relazione tecnica, non è in grado di valutare sotto alcun profilo e nel quale, in realtà, non sa nemmeno cosa sia scritto. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-Un e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Morando. Diamo atto delle sue lagnanze e rappresenterò al presidente Pera la parte finale della proposta che lei si è permesso di avanzare.
Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.
È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.
MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, noi Comunisti Italiani negheremo la fiducia, non solo perché siamo all'opposizione, ma anche per ragioni che riguardano sia il metodo sia i contenuti del maxiemendamento che il Governo ha presentato.
Tengo a dire ai colleghi che tale maxiemendamento non solo sostituisce l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ma reca tutta una serie di norme contenute nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 211 del 2005, corrispondente all'atto Camera n. 6139, recante misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale, nonché, signor Presidente, una congerie di norme che si riferiscono a materie mai esaminate nelle Commissioni di merito o ancora all'esame di queste ultime e tante altre disposizioni la cui unica giustificazione è soltanto l'urgenza elettorale.
Il Governo, quindi, chiede la fiducia al Parlamento su un testo a scatola chiusa, per il quale non c'è stato obiettivamente - ed è stato già detto - alcun particolare esame, anzi direi alcun esame in Commissione bilancio sotto il profilo della copertura finanziaria.
Ci troviamo di fronte a un ginepraio di disposizioni, e qui colgo l'occasione per rendere merito ai Servizi del Senato, quali il Servizio del bilancio ed il Servizio studi. Questa volta, però, di fronte alla presentazione improvvisa di un maxiemendamento del genere, mai visto nella mia sia pur breve vita parlamentare (anche se sono ormai in Parlamento già da 14 anni), non hanno potuto umanamente e obiettivamente fornirci l'ausilio necessario anche solo alla cognizione delle norme, tralasciando le valutazioni - lo ripeto - dei profili di carattere finanziario.
La relazione tecnica è giunta all'ultimo momento e, signor Presidente, la invito a leggere in pochi minuti la relazione tecnica di un maxiemendamento così complesso. Aggiungo, inoltre, che, in relazione all'articolo 81 della Costituzione, il Presidente della 5a Commissione è stato costretto a riferire questa sia pur breve informativa all'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria dell'emendamento in questione, "nel rispetto delle prerogative del Governo" .
Ebbene, signor Presidente, con tutto il rispetto per le prerogative costituzionali del Governo, credo esistano prerogative costituzionali che riguardano la nostra Assemblea e la Commissione bilancio in particolare. Io non posso quindi che esprimere addirittura un compiacimento al presidente Azzollini, il qualche è stato costretto a dire le cose che ha detto.
Tra l'altro, signor Presidente - vorrei che ella mi seguisse in questo discorso - faccio notare che la fretta di mettere insieme questa miscellanea di disposizioni ha fatto sì che nel testo del maxiemendamento - che, ripeto, accorpa varie disposizioni - compaiano una serie di errori. Più precisamente ve ne sono nel comma 6 dell'articolo 11-ter, nel comma 11 dell'articolo 11-quater ed ancora nel comma 15 dell'articolo 11-terdecies. Questo è il risultato della fretta, per cui - a mio avviso - occorrerà un altro decreto-legge per correggere questi svarioni, questi errori.
Detto ciò, signor Presidente, giacché non potrò intervenire su tutta la caterva di disposizioni, sceglierò a caso qualche argomento per poter svolgere il mio intervento, partendo proprio dall'originario disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di contrasto all'evasione fiscale.
Al riguardo, mi consenta di dire, signor Presidente, che la lotta all'evasione e all'elusione fiscale è questione strettamente connessa a quella del rafforzamento dello Stato sociale, dal momento che in ogni Stato moderno la qualità e la quantità delle provvidenze di carattere sociale dipendono dall'entità dell'intervento della fiscalità generale.
La questione fiscale - com'è stato autorevolmente detto - nel nostro Paese è questione morale, ma è anche questione decisiva e determinante per assicurare quei livelli di civiltà raggiunti in Italia dopo decenni di lotte.
Nel nostro Paese vi è una vera e propria voragine nelle entrate che dipende dal fatto che una vasta categoria di contribuenti, a cominciare dalle società di capitale, si sottrae al dovere repubblicano, al dovere tributario. Da uno studio condotto dalla stessa Banca d'Italia risulta, infatti, che il 60 per cento delle società di capitale presenta bilanci annuali in pareggio o in disavanzo anche grazie alla falsificazione.
In questa sede, signor Presidente, non possiamo non ricordare come, a differenza degli Stati Uniti d'America, in Italia si sia voluto, di fatto, depenalizzare il falso in bilancio. Ciò è d'altra parte confermato dagli ispettori del SECIT che più volte hanno segnalato il ricorso alla soprafatturazione dei costi da parte delle aziende o al gonfiamento degli stessi, in alcuni casi addirittura inventati, nonchè il triste primato italiano per imposte dirette non pagate, per imposte non corrisposte per immobili e terreni e per la stessa evasione dell'IVA. D'altra parte, la caterva di condoni e sanatorie fiscali, voluta da questo Governo dal 2001 in poi, ha allargato l'area dell'evasione e dell'elusione fiscale, determinando anche una diminuzione delle entrate. In termini di gettito, pertanto, abbiamo avuto solamente effetti negativi; a ciò si aggiunga una legislazione che, in questi ultimi anni, è stata connivente verso le rendite finanziarie e i profitti di società e di grandi patrimoni.
Tale fenomeno, impressionante per la sua entità, è in costante espansione. È stata portata avanti una politica in materia fiscale che ha letteralmente stravolto il principio costituzionale della capacità contributiva e della progressività delle imposte, attraverso un carico fiscale sempre più insopportabile sul lavoro dipendente e sugli strati inferiori del lavoro autonomo. Questa è stata la scelta, anziché utilizzare la leva fiscale in funzione della redistribuzione dei redditi dall'alto verso il basso.
Le norme già contenute nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 203 del 2005, recante "misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", a nostro avviso, non vanno in questa direzione: esse si prefiggono, in sostanza, solo l'obiettivo di procurare entrate a parziale copertura della manovra di bilancio.
Ciò si evince chiaramente dalla genericità della norma relativa al coinvolgimento dei Comuni nella lotta all'evasione fiscale, mentre sono state respinte tutte le proposte avanzate dall'Unione nel suo complesso, ma anche da noi senatori dei Comunisti Italiani, volte a rendere più incisiva ed efficace la partecipazione dei Comuni all'accertamento delle imposte sui redditi, esteso nel nostro emendamento anche all'IRPEG.
D'altra parte, sono scarse le risorse ed assolutamente insufficienti gli incrementi di organico previsti per le amministrazioni interessate - mi riferisco all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza - allo scopo di un migliore svolgimento dei compiti di istituto. Tra l'altro, i compiti assegnati alla Guardia di finanza andrebbero rivisti, a nostro avviso, nel senso di restringere il ventaglio delle molteplici funzioni previste in vari campi dalla normativa vigente per concentrare invece gli sforzi nella lotta all'evasione e all'elusione, il che richiede un grado di preparazione professionale e di specializzazione sempre più elevata.
Si tratta, in sostanza, di disposizioni, quelle già contenute nell'originario disegno di legge di conversione, a nostro avviso, assolutamente inadeguate al raggiungimento degli obiettivi e che rendono del tutto aleatorie le previsioni di entrata derivanti dalla loro attuazione.
Ma al di là dell'intensificazione, pur necessaria, dei controlli e degli accertamenti, vi è l'esigenza di introdurre nel sistema nuovi e più incisivi strumenti. Di qui la presentazione delle nostre proposte recanti norme di carattere antielusivo sistematicamente respinte in tutti questi anni; di qui le nostre proposte in materia di imposizione sulle rendite finanziarie per la revisione dei tanti regali fiscali, i regali agli amici di cui parlava Visentini, e delle norme aggiuntive al decreto-legge in materia fiscale che riguardano la privatizzazione selvaggia dell'ANAS, Sviluppo Italia, Alitalia, il sistema agricoltura.
Insomma, era ed è umanamente impossibile, signor Presidente, nel giro di qualche ora, avere appena cognizione delle disposizioni e valutarle dal punto di vista dei profili di copertura finanziaria. Mi consenta di soffermarmi - non posso farlo su tutto - almeno su una norma contenuta nel maxiemendamento, l'articolo 11-quinquies, già articolo 3 dell'originario disegno di legge, che si riferisce alla dismissione degli immobili.
Signor Presidente, mi appello alla sua sensibilità. Qui si ripete pedissequamente una disposizione già contenuta nel decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, presentato alla vigilia di Natale: nel giro di due giorni, fu ceduta alla Fintecna, a trattativa privata ed in blocco, tutta una serie di immobili già appartenenti alla Manifattura Tabacchi e ai Telefoni di Stato. La Fintecna era e tuttora è una società il cui pacchetto azionario è interamente nelle mani del Ministero dell'economia; poteva questo trovare giustificazione nell'urgenza di fare cassa. Questa norma viene ripetuta ora per una serie di immobili. Anche qui l'alienazione viene considerata urgente, per cui l'Agenzia del demanio è autorizzata con le stesse modalità a vendere i beni immobili ad uso non abitativo, appartenenti al patrimonio pubblico.
Dov'erano e dove sono i problemi, signor Presidente? Questa norma, che ripete quella precedente, fa sì che con la dismissione di questi beni vengano meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante anche a terzi in caso di rivendita, il che, signor Presidente, significa una sola cosa: o la Fintecna, con la cancellazione del diritto di prelazione spettante anche agli enti locali, venderà ai soliti ignoti o questa norma tenderà semplicemente ad arricchire chi acquisterà oggi in prima battuta!
Non si spiega diversamente la cancellazione del diritto di prelazione in caso di rivendita. Possiamo capire che, in caso di primitivo acquisto, l'urgenza faccia sì che il diritto di prelazione venga sospeso, ma il Governo non ha chiarito perché, quando l'acquirente rivenderà, dovrebbe essere cancellato il diritto di prelazione che assicura di per sé la trasparenza sui prezzi di vendita ed evita anche altro.
Lo si dica apertamente, quando la Fintecna rivenderà senza che nessuno eserciterà il diritto di prelazione, sarà stata questa una forma di ricapitalizzazione della Fintecna, guarda caso, interessata alla costruzione del Ponte sullo Stretto, o sarà semplicemente un arricchimento per la Fintecna, che lucrerà la differenza tra costo di acquisto e costo di vendita?
L'onorevole sottosegretario Armosino si ricorderà che posi questo problema sin dal dicembre 2002 e su di esso ho presentato varie interrogazioni. Ancora non sappiamo, in riferimento all'allora decreto-legge del 24 dicembre 2002, che cosa è successo di quei beni acquisiti dalla Fintecna. Ma oggi la Fintecna è ancora pubblica; mi chiedo allora perché con questa norma cancellare il diritto di prelazione anche in caso di rivendita quando non sappiamo chi acquisterà questa serie di immobili non adibiti ad abitazione.
Tra l'altro, questa disposizione dovrebbe dare un gettito di 950 milioni di euro ed anche qui non vi è chiarezza su un punto. Il Governo non ha mai chiarito in base a quale valutazione ritenga che gli incassi derivanti dagli immobili oggetto della disposizione non risultino già scontati dell'andamento tendenziale dei conti pubblici.
Signor Presidente, ho toccato solo una parte, e più precisamente solamente due delle tante norme contenute in questo maxiemendamento. Non posso che concludere il mio intervento sottolineando ancora una volta che questo, a mio avviso, è uno schiaffo al Parlamento. Non è possibile che noi si venga in Aula e si debba decidere di dare o meno la fiducia senza conoscere nemmeno per intero il significato delle disposizioni in esame o intuendo appena quello che potrebbe essere un significato recondito delle tante mance (sì, non esito a definirle tali) che questo maxiemendamento contiene.
È una brutta pagina per il Parlamento, una brutta storia. Ecco perché sia per questioni che riguardano il merito del provvedimento, sia per questioni che riguardano il metodo, che non è rispettoso delle prerogative del Parlamento (certamente vanno rispettate le prerogative costituzionali del Governo, ma vanno assolutamente rispettate, ecco perché mi rivolgo a lei, signor Presidente, le prerogative costituzionali del Senato e della Commissione bilancio), noi negheremo la fiducia al Governo. (Applausi del senatore Flammia).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giaretta. Ne ha facoltà.
GIARETTA (Mar-DL-U). In questi giorni, il Presidente del Senato, in relazione ad una dichiarazione sugli avvenimenti francesi, ha richiamato il leader dell'opposizione al dovere della prudenza e della responsabilità da parte dei leader politici.
Non è questa la sede per discuterne, ma a parte il fatto che le parole che il Presidente del Senato sta pronunciando in Italia e all'estero sul pericolo di una guerra di religione non vanno esattamente in direzione della prudenza e della responsabilità, richiamando le condizioni dell'esame di questo decreto-legge (che ha ben illustrato il senatore Morando), penso che il primo dovere degli uomini delle istituzioni sia appunto quello di usare nella sede istituzionale criteri di prudenza e di responsabilità, in modo da evitare quella così palese violazione delle regole formali e sostanziali cui stiamo assistendo con la presentazione e l'esame di questo decreto-legge.
Il rispetto delle regole è un valore fondamentale della convivenza civile. Nel nostro Paese c'è un dibattito aperto su questo tema, ma ciò vale per ogni cittadino e a maggior ragione deve valere per le istituzioni e, all'interno di queste ultime, per chi è chiamato a garantire il rispetto della legge.
Stiamo assistendo ad una manovra in cui vi è stato oggettivamente il travolgimento di ogni regola. Abbiamo un decreto fiscale discusso in sede di Commissione, per la verità anche con un certo approfondimento, che viene poi travolto da un maxiemendamento di cui non si è avuta la possibilità di esaminare, come richiesto dall'importanza della materia, il pieno rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. C'è poi un decreto correttivo sui conti del 2005 prima presentato alla Camera poi trasferito in questo decreto-legge. Infine, ci sarà la finanziaria per la quale abbiamo assistito ad un inconcludente lavoro di Commissione, terminato, dire con un "maxiemendamento" è troppo, all'interno della Commissione medesima. Sarà poi presentato un maxiemendamento in Aula, per cui è da presumere che anche in quel caso non sarà effettuato un esame serio delle clausole di copertura.
Entrando nel merito del decreto-legge, su una parte di esso i colleghi che sono intervenuti hanno già espresso un giudizio di merito. Certo, ci troviamo ad esaminare un provvedimento che dovrebbe avere caratteristiche di omogeneità di materia, mentre qui si spazia su argomenti che nulla hanno a che fare con il titolo del decreto o con quello che doveva essere - per come era stato presentato - un intervento da affiancare alla manovra.
Non parliamo poi delle caratteristiche di improrogabilità ed urgenza: molte materie hanno una sola urgenza, quella del timore della maggioranza di perdere consensi nel Paese e quindi della necessità di infarcire il decreto di norme di carattere clientelare, microsettoriale, che nei pensieri della maggioranza dovrebbero servire ad aumentare il tasso di consenso nel Paese. Ma i cittadini italiani hanno forse una maggiore serietà di quella che i loro rappresentanti pensano che essi abbiano.
Parliamo, ad esempio, della famosa "legge mancia" che, al di fuori di ogni programmazione, moltiplica una serie di interventi di collegio. I collegi non esisteranno più con la nuova legge elettorale, ma c'è un'ostinazione della classe politica nel pensare che i diritti dei cittadini possano essere inseriti nel mercato elettorale. Cito tra i tanti interventi di questo tipo quello al comma 17 dell'articolo 11-quaterdecies, che dice che è autorizzato un contributo quindicennale di un milione di euro in favore dell'ANAS per la realizzazione di lavori di raccordo stradale.
Non è un errore: non si parla di raccordi stradali. Infatti, con questa somma, di raccordo stradale se ne fa uno: si apre il concorso per sapere chi è il potente di turno che, dietro questa forma anonima, ha ottenuto per il proprio collegio il finanziamento, al di fuori di ogni programmazione, di un raccordo stradale.
Al di là del folclore negativo che si accompagna a questa infarcitura del decreto di norme localistiche, voglio soffermarmi sulla parte che provvede a tagliare in modo piuttosto cospicuo le dotazioni di competenza e di cassa per consumi intermedi e per investimenti. Si tratta di una cifra abbastanza consistente, pari a 1,6 miliardi di euro. È la prova che i conti del 2005 non erano in regola, se si interviene con questa correzione che si aggiunge ai tagli che già recava la manovra di quell'anno.
È stata presentata come un'occasione di lotta agli sprechi. Leggiamo, allora, alcune di queste voci per rendere noto all'opinione pubblica quali sarebbero gli sprechi cui, secondo il Governo, si ovvierebbe attraverso il taglio di questi stanziamenti.
Parliamo di 8,8 milioni euro per il piano energetico nazionale, del taglio di 22 milioni di euro per la tutela del made in Italy, di 28 milioni di euro per gli sportelli all'estero e gli strumenti dell'internazionalizzazione. Sono questi gli sprechi nel momento in cui diciamo che dobbiamo rafforzare la capacità del nostro sistema produttivo. Parliamo anche di 122 milioni di euro per l'edilizia carceraria, di cui noi tutti conosciamo le condizioni di grande difficoltà. Sappiamo che una parte delle politiche di sicurezza richiede un minimo di civiltà all'interno delle carceri, che già oggi non si riesce ad assicurare.
Si parla, ancora, di 148 milioni di euro in materia di disinquinamento ambientale, delle opere idrauliche; oppure del taglio di 34 miliardi di euro per la ricerca in campo agricolo, un settore che è sottoposto ad una forte concorrenza, che ha bisogno di evolvere e al quale si tolgono le poche risorse disponibili. Parliamo poi di 90 milioni di euro per il patrimonio culturale e di 45 per quello librario.
Infine, si tagliano 3 milioni di euro per gli interventi integrativi nel campo scolastico a favore di disabili. È una piccola cifra, ed è quella che rappresenta la mancanza di dignità con cui affrontate questa situazione: si taglia ai disabili per consentire a qualche senatore di potersi presentare nel suo collegio con qualche piccola opera finanziata. Non è così che si fanno gli interessi del Paese. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turci. Ne ha facoltà.
*TURCI (DS-U). Signor Presidente, anch'io ho partecipato oggi pomeriggio a questa specie di gioco a mosca cieca nell'interpretazione del maxiemendamento del Governo in cui ho visto esercitarsi molti colleghi dell'opposizione, mentre credo che se ne siano sottratti i colleghi della maggioranza in nome di quell'atto di fede, che ha ricordato prima il collega Morando, nelle buone intenzioni del Governo.
Ho partecipato, come tanti colleghi dell'opposizione, a una forzata interpretazione di fantasia di questo maxiemendamento, con relative relazioni allegate all'ultimo minuto, per cercare di capire che cosa concretamente stiamo esaminando e approvando in queste ore.
Devo dire che è una fatica improba e non sono affatto sicuro di aver colto tutti gli elementi al nostro esame, ma devo anche dire che prima di tutto è un modo umiliante di trattare non solo l'opposizione, ma il Parlamento stesso; di questo passo possiamo arrivare a chiudere il Parlamento, ridurlo a sede di qualche interrogazione cui benevolmente il Governo, quando si degna, risponde, e risparmiare i soldi delle nostre sedute.
Vediamo un po' che cosa abbiamo di fronte. Siamo davanti a un decreto-legge iniziale, il n. 203 del 2005, che costituiva quello che possiamo chiamare un provvedimento collegato alla finanziaria, anche se non si è usato il termine «collegato» in senso stretto, un decreto che conteneva già parecchi elementi fra di loro anche estranei e multiformi. A questo decreto-legge la maggioranza della Commissione ha aggiunto con molta fantasia una serie di emendamenti in materie anche diverse, non collegate alla materia del decreto-legge stesso, che hanno spaziato notevolmente.
Su questa base, l'emendamento che stamattina il Governo ci ha presentato inserisce tre decreti-legge, di cui uno decaduto, quello sulle infrastrutture, uno che era stato mandato per deviazione d'attenzione alla Camera dei deputati, cioè quello recante la prima manovrina correttiva, e uno, che era all'esame in queste ore della Commissione agricoltura, relativo all'agroindustria.
Oltre a questi tre decreti-legge che vengono impiantati sul decreto-legge base n. 203, vi sono diversi altri contenuti che è difficile definire ma su cui a campione tenterò, nel breve tempo che ho a disposizione, di dare un'idea ai colleghi della nostra Aula.
Si può cercare intanto di delineare alcuni aspetti veramente grotteschi. L'altro giorno mi ha telefonato un giornalista della stampa economica chiedendomi tutto preoccupato che fine avesse fatto la legge mancia. Io francamente son caduto dalle nuvole, osservando che non avevo presente che stessimo esaminando una legge o un emendamento che portasse il nome del collega Mancia. Poi, ci ho messo un po' di tempo, ma ho capito che cosa voleva dire: si riferiva a un emendamento inserito dalla maggioranza nel testo base del decreto-legge in esame, che veniva chiamato emendamento delle mance perché, riprendendo un articolo della legge finanziaria dell'anno scorso, stanziava altri 220 milioni in aggiunta a quelli stanziati nella precedente finanziaria. Un articolo, signor Presidente (ho fatto un conto a spanne sulle pagine stampate, come usa fare il ministro Tremonti quando esamina la legislazione), che riguarda circa 600 interventi: dall'illuminazione del campo sportivo del Comune, che non cito (perché potrebbe sembrare offensivo), fino ad altre centinaia di amenità di questo genere, distribuite fra i colleghi della maggioranza con la finanziaria dell'anno scorso.
Ora questo bell'anticipo di mance pre-elettorali viene notevolmente arricchito con ulteriori emendamenti e con il maxiemendamento del Governo. Intanto, la maggioranza, fra gli emendamenti approvati al decreto-legge, ha inserito - non si capisce perché - 25 milioni di omaggio alla Fiera di Milano (ci sono tante fiere, non si capisce perché improvvisamente compaiano 25 milioni a tale Fiera); poi, come ci ha appena ricordato il collega Giaretta, dentro al maxiemendamento del Governo di mance ce n'è un'infinità.
C'è in particolare l'articolo 11-quaterdecies che è una meraviglia, lo consiglierei come testo base per fare una tesi di laurea ai ragazzi che vogliano impegnarsi in giurisprudenza o in scienze politiche: qui si va dall'oftalmologia alla caccia agli ungulati distinti per sesso e classi di età (mi raccomando), ad omaggi di vario genere, alla proroga per cinque anni dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo, anzi, per meglio dire, del consiglio di amministrazione, così se anche perdete le elezioni, sono garantiti per i prossimi cinque anni quelli che avete nominato.
Faccio presente che questo giochino nel decreto-legge lo avete fatto anche per la SIMEST. Avete aggiunto due componenti al consiglio, fate decadere automaticamente il consiglio oggi in carica e immediatamente lo rinominate, così siete sicuri che, se perderete le elezioni (come è probabile), bene o male i vostri rappresentanti continueranno a governare la SIMEST. Di questi giochi ce ne è un'infinità: veramente non si sa se mettersi a piangere o a ridere.
Ma lasciamo stare per un momento queste mance. Ci sono questioni più rilevanti a cui è opportuno dedicarsi.
Intanto, in Commissione finanze è stato recuperato l'emendamento che avevamo discusso a lungo nell'Aula del Senato durante l'esame del decreto-legge sulle infrastrutture, poi decaduto, recante l'esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili dei beni ecclesiastici, anche se destinati ad attività commerciali.
Si è svolta una lunga discussione sul tema e vi è stata grande eco sulla stampa a proposito di tale questione; poi il decreto-legge è decaduto e naturalmente la maggioranza, visto che alcuni impegni erano stati assunti nelle settimane precedenti, dopo il referendum, ha riproposto l'emendamento nel decreto-legge, preoccupandosi di estenderlo anche alle altre confessioni religiose (e mi pare giusto, se così deve essere), ma addirittura anche a tutti gli enti non commerciali relativamente ai beni eventualmente destinati ad attività commerciali.
Faccio presente che la relazione tecnica, che ci è stata consegnata due ore fa, non cita assolutamente i costi di questo emendamento. Eppure credo che esso determini un buco nella finanza pubblica di difficile quantificazione, ma certo notevole. Ricordo che nella prima versione più restrittiva, approvata durante l'esame del decreto-legge sulle infrastrutture, solo per il Comune di Roma esso valeva 5 milioni di euro di perdita all'anno. Se facciamo un po' di moltiplicazioni, ci rendiamo conto che questa norma, il cui costo non avete voluto quantificare, determinerà un onere notevolissimo per l'erario dello Stato.
Andiamo avanti analizzando altre questioni interessanti di questo maxiemendamento. C'è tutta una serie di voci di aumento della pressione fiscale. Se ne occuperà con più compiutezza il collega Pasquini; io vorrei solo far presente che se si sommano tutte le varie voci di crescita della pressione fiscale sulle imprese (dalla participation exemption all'ammortamento dell'avviamento, e così via) emerge un aumento di prelievo che - vado un po' a braccio, ma credo di non sbagliare - si avvicina ai 3 miliardi di euro. Se ricordo che la Confindustria si è sperticata in complimenti perché questa finanziaria destina 2 miliardi di euro alla riduzione del cuneo contributivo, credo, che facendo un po' di conti, probabilmente le imprese abbiano più da perderci che da guadagnarci.
Nel merito, alcune voci sono giustificate e altre no. Sicuramente giustificata è la norma relativa alla riduzione dell'esenzione della tassazione delle partecipazioni. Dopo quello che è successo quest'estate con il signor Ricucci e compagni in BNL, era chiaro che non potevate lasciare la norma Tremonti così come l'avevate scritta nella riforma della tassazione sulle imprese.
Ci sono tante altre voci che sarebbe interessante esaminare puntualmente (lo faremo in altro intervento) riguardanti le banche, le assicurazioni, la manutenzione degli immobili. Una voce positiva è quella recante il finanziamento del Fondo di garanzia del TFR per i lavoratori delle imprese che aderiscono alla devoluzione del TFR al secondo pilastro previdenziale; sennonché, come sanno bene i colleghi della Commissione lavoro, la riforma del TFR è ancora in alto mare per le note pretese di alcune assicurazioni - di cui il Presidente del Consiglio è significativo esponente per quello che riguarda Mediolanum - di avere particolari favori che sia le imprese sia i sindacati dei lavoratori contestano. Quindi anche questa riforma è ferma.
Ci sono altre questioni che meritano attenzione. È stata inserita la riforma della riscossione, si è deciso di fare una svolta nel senso della ricentralizzazione e della ripubblicizzazione. Mi auguro solo che ciò comporti davvero un aumento di efficienza in un sistema che, da quello che ci ha detto il Ministro, riscuote sì e no il 3-5 per cento di quello che è accertato, rendendo quindi praticamente vana ogni dichiarazione di lotta all'evasione fiscale, che appare come uno dei punti principali del decreto-legge in esame.
Ebbene, il ministro Tremonti ha detto: "È finita la cuccagna, comincia la lotta all'evasione fiscale". Detto da un Ministro, che non è un born again, come si dice dei nuovi cristiani americani (perché è stato Ministro del tesoro per tre anni, ha avuto una breve interruzione di circa un anno ed infine è tornato a fare lo stesso lavoro), e che ha promosso in questi anni una serie infinita di bonifiche e sanatorie fiscali di ogni genere non è molto credibile. Tanto è vero che, dopo i grandi proclami di partenza, dalla lotta all'evasione avete cifrato per competenza 3 miliardi di euro, ma lei, Sottosegretario, sa bene - ed infatti per prudenza avete scritto solo 300 milioni di cassa - che un conto sono i proclami della lotta all'evasione fiscale, un altro è fare davvero la lotta all'evasione fiscale, soprattutto dopo tre o quattro anno di cuccagna per gli evasori fiscali.
Si potrebbe continuare con diverse altre voci di questo genere. In sostanza, siamo di fronte a un provvedimento che è veramente indigeribile.
Cito l'ultimo dato, poi, se è possibile, chiederei al collega Brunale di intervenire per illustrare meglio la nostra opinione in merito. C'è un ulteriore comma in questo super emendamento, che riguarda i giochi. Già avete inserito nella finanziaria una sbornia, una ondata di nuovi giochi di tutti i generi che, caso mai, potrebbero aggravare i fenomeni di ludopatia piuttosto che risanare le casse dello Stato. Non contenti, questa mattina avete inserito un altro comma che prevede un'ulteriore crescita di lotto, superlotto e altre cose del genere, anche con previsioni di parecchi milioni di euro di maggiori entrate. Credo non sia un modo corretto di fare finanza pubblica, credo non sia un modo educativo di rivolgersi ai contribuenti italiani, dicendo: "Guarda che non ti metto le mani in tasca, perché tanto te le faccio mettere dalle macchinette dei video-poker".
Sostanzialmente siamo di fronte ad una serie di misure inaccettabili dal punto di vista del merito, della correttezza politica, dei rapporti con il Parlamento.
L'insieme poi di queste manovre non ci dà assolutamente la certezza della tenuta di questa finanziaria. Come abbiamo detto ieri negli interventi dell'opposizione, a cominciare dal collega Morando, abbiamo evidenziato che questa è una finanziaria che, nonostante siano state già inserite dopo la pubblicazione del testo base due manovre correttive, una con effetto anche sul 2005, non ci dà assolutamente la certezza dell'attendibilità dei dati qui prospettati.
Siamo di fronte ad una finanziaria che ripropone per altre vie i buchi e le incertezze della finanziaria dell'anno in corso, una finanziaria che ha portato a un deficit superiore alle previsioni, ha costretto il Governo a ricorrere a misure integrative fino all'ultimo momento e ci consegnerà alla fine una situazione molto grave.
Bene, non possiamo fare affidamento sui risultati di questa finanziaria. É stato detto che non è una finanziaria elettorale. Potremmo dire che è una finanziaria che cerca di mascherare i drammi per arrivare intanto alle elezioni e poi vedere: se andrà bene per voi spererete nella felice congiuntura o comunque riproporrete il calice amaro dopo le lezioni, se vi andrà male i problemi saranno nostri, perché toccherà a noi raccogliere questa pesante eredità. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e del senatore Michelini).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, verrebbe da chiedersi, iniziando il mio intervento, dopo aver letto il maxiemendamento al decreto fiscale, se questo è solo l'antipasto quanto a metodo e confusione nella manovra finanziaria. Infatti, in questi quattro o cinque anni - lo ricordavo anche ieri nel mio intervento in discussione generale sul disegno di legge finanziaria e sul decreto fiscale - abbiamo già visto molti strappi, molte manovre confuse; certamente, però, quello che abbiamo visto quest'anno credo non abbia eguali.
Mi riferisco a una finanziaria uscita indenne dall'esame della Commissione; il lavoro della Commissione è stato qualcosa "tanto per passare il tempo" in attesa di un "emendamentino" e, successivamente, in attesa del maxiemendamento al decreto fiscale, tenuto separato, e alla manovrina di fine anno presentata alla Camera. Inoltre, oggi, con la presentazione del maxiemendamento 1.1000 e la fiducia sul decreto fiscale, non solo siamo stati espropriati della possibilità di una discussione nel merito e di un esame di tutta la manovra, ma vi è stata anche un'innovazione, e mi rivolgo a lei, caro Presidente, perché so che è molto attento a questi aspetti.
Infatti, non solo, come era normale, sono stati recepiti quasi tutti gli emendamenti che erano già stati approvati dalla Commissione finanze (e questo è nella norma del decreto fiscale), ma nel maxiemendamento sono confluiti il vecchio decreto sulle infrastrutture decaduto, la manovrina di fine anno e il decreto-legge n. 211, che era alla Camera (poi tornerò sull'argomento). Addirittura, vi avete inserito il testo di un decreto appena assegnato alla Commissione agricoltura del Senato, ossia il decreto-legge n. 224, recante interventi urgenti in materia di agroindustria. In più, avete introdotto - non so come definirlo - un altro "decretino" a sé: il decreto mance, l'articolone sulle mance, in cui troviamo di tutto e di più.
Altro che vulnus, come abbiamo detto e come argomentato ieri, di tutte le procedure! Siamo ormai al vulnus nel vulnus. Non solo vi è stata confusione in tutto questo procedimento, ma sono anche stati presentati in ritardo la relazione tecnica e il relativo allegato, ed è stato impossibile compiere un esame approfondito del maxiemendamento. Infatti, lo abbiamo esaminato, ma probabilmente qualcosa ci è sfuggito; man mano che leggiamo scopriamo altre norme e non abbiamo, ovviamente, il tempo per fare un'analisi (né ci vengono date informazioni per farlo) degli effetti sulle entrate, sulla manovra e sui saldi.
Siamo stati, quindi, espropriati non solo della possibilità di entrare nel merito, di svolgere un esame serio degli emendamenti secondo la procedura normale, ma non ci vengono neanche fornite informazioni per poter leggere e interpretare adeguatamente il maxiemendamento, soprattutto con riferimento alle ricadute sulla manovra finanziaria. Addirittura, decreti che non hanno neanche iniziato il proprio iter e sono stati solo assegnati alle Commissioni di merito vengono inseriti preventivamente nella manovra (ovviamente, di quei decreti, solo ciò che interessa).
Ho parlato del "decretino" mance. Al riguardo, avevamo già esaminato in Commissione finanze - lo ha ricordato poc'anzi il senatore Turci - il famoso articolo che riguardava la vecchia mancia, cioè quell'insieme di provvedimenti che poi si erano arrestati alla Camera perché troppo sotto gli occhi della stampa, poi inseriti nel decreto sulle infrastrutture e che ora sono stati approvati dalla Commissione. Ovviamente, l'inserimento di interventi in materia di programmazione e sviluppo economico e sociale dà la chiave e la strumentazione per poter poi far vivere le mance di cui all'articolo 11-quaterdecies del maxiemendamento ed eventualmente anche quelle del preannunciato maxiemendamento alla finanziaria.
Entrando nel merito del cosiddetto mance-bis (quello nuovo), troviamo cose davvero incredibili. Vorrei ricordarne alcune. Innanzitutto, fondi a istituti di cui non si ha traccia né si sa cosa siano; ad esempio, un ente morale riconosciuto della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, la Fondazione "G.B. Bietti" e l'onnipresente Istituto Jean Monnet, sul quale abbiamo avuto ampie e non so proprio se sicure informazioni in Commissione bilancio.
Vogliamo parlare dell'emendamento? A tutti i senatori autori o ispiratori di questa norma che mette al riparo tutte le deroghe, a cominciare da quella per la caccia ai cinghiali, vorrei ricordare che una stessa norma adottata dalla Provincia di Trento è stata messa in discussione da un pronunciamento della Corte costituzionale. Questa norma farà la stessa fine, già lo preannunciamo. La sola idea di voler inserire un tale principio nel provvedimento è davvero incredibile sia dal punto di vista fiscale, sia da quello delle entrate. Inoltre, non si sa se sono avviati alla trasformazione per l'industria agroalimentare e non lo comprendo.
É una norma molto pericolosa perché da una parte si compie l'operazione - anche da noi richiesta - di stabilizzare, attraverso una proroga, la situazione dei lavoratori dell'ente Parco Nazionale d'Abruzzo (anche se non si comprende per quale motivo vengano esclusi altri Parchi attigui che versano nella stessa situazione; forse, il motivo sta nell'ispiratore dell'emendamento), cui si aggancia poi una norma secondo cui si congelano, da qui a cinque anni, gli attuali organi dell'ente, in modo da evitare qualsiasi operazione di spoils system.
Potremmo continuare l'elenco tra il divertito e il preoccupato, ricordando la diga foranea di Molfetta e le regalie concesse alla Sicilia, ma ormai ci siamo abituati; sono temi già affrontati in Commissione e ulteriormente perfezionati in questa norma.
Vorrei ricordarvi, in merito alle questioni più serie poste nell'ambito della discussione del disegno di legge in esame (mi rivolgo, in particolare, al senatore Eufemi), che era stato assunto un impegno in merito all'abrogazione del comma 7 dell'articolo 10 del decreto fiscale, quello che da oggi impedirà, visto che continua a vivere e considerati i problemi relativi ai pagamenti dei contributi agricoli, l'accesso alla PAC di tutte le imprese del Centro-Sud. Questo è ciò che accadrà se non si troverà una soluzione, che non sono in grado io di suggerire, visto che non si sa che fine faranno la sanatoria contributiva e la messa a norma della riforma previdenziale.
In merito all'agricoltura - questo passaggio è molto divertente, signor Presidente - si prende l'articolo 1, che riguarda la società Sviluppo Italia, costituita lo scorso anno, per consentire la proroga dei contratti per gli istituti di ricerca (parleremo tra non molto di ricerca e di innovazione), senza però prendere in considerazione quest'ultima. Né si prendono in considerazione gli aiuti al Pakistan, mentre la sottosegretario Boniver, che oggi si trova in Pakistan, dichiara che tutto il mondo si è dimenticato del terremoto in Pakistan. Prendete, cioè, solo la parte di un decreto che vi interessa, non le entrate.
In conclusione, confermo il giudizio assolutamente negativo, dal punto di vista politico, per la confusione generata sul metodo e i contenuti del maxiemendamento, che spero non provochi ulteriori danni. Di giochi ne parleremo in occasione del maxiemendamento sul sistema Paese; avete trovato il modo di inserire di tutto in questo provvedimento: dalla caccia alla diga di Molfetta e ad altri aspetti che ognuno può ravvisare, ma non avete previsto la possibilità di dare segnali importanti per lo sviluppo del Paese.
Per non parlare della manovrina di fine anno. Cito solo due elementi: ulteriori tagli all'agricoltura (oggi si è svolta una manifestazione nazionale di protesta contro le politiche del Governo a Bologna) e un taglio enorme, come al solito, agli aiuti ai Paesi in via di sviluppo.
Credo che già i due esempi che ho appena citato bastino a indicare qual è il segno politico: molto terra terra, confusionario. Altro che rigore di questo maxiemendamento e dell'insieme della manovra, come qualcuno ha detto! (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI-US).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Paolo. Ne ha facoltà.
BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, tra le cose amene che lei ha sentito e di cui è disseminato il provvedimento che stiamo esaminando, ci sono due punti che, purtroppo, ameni non sono e suscitano profondissima preoccupazione. Credo che già nella giornata di domani ci saranno, per effetto della proposizione di questi due punti, manifestazioni in tutta Italia e comunque qui a Roma.
Si tratta innanzitutto della parte del maxiemendamento che aggiunge l'articolo 6-ter, intitolato "Disposizioni concernenti l'ANAS Spa", e della parte in cui vengono assunti provvedimenti per il trasporto aereo.
Per quanto riguarda l'ANAS, devo fare un minimo di cronistoria per far capire la gravità della posizione qui assunta dalla maggioranza. Un emendamento relativo all'ANAS fu proposto e approvato - lei lo ricorderà, signor Presidente - al decreto sulle infrastrutture. Era un emendamento che l'8a Commissione del Senato aveva presentato unitariamente, un emendamento di riforma; purtroppo, alla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione è stato abbandonato e il decreto‑legge è decaduto.
Successivamente il Presidente dell'8a Commissione fu incaricato, anche in questo caso dai senatori sia della maggioranza che dell'opposizione, di chiedere alla Presidenza del Senato se questo emendamento potesse essere riproposto all'interno del provvedimento sulla patente a punti. La Presidenza del Senato ci fece sapere, con disappunto dei colleghi e mio, che, per eterogeneità dell'argomento, non poteva essere inserito in quel disegno di legge.
Successivamente un collega - credo il senatore Gentile; mi perdonerà se commetto un errore - ha proposto lo stesso emendamento, già vagliato dalla Commissione in queste due occasioni, proprio come emendamento al decreto-legge fiscale. La 5a Commissione - vedo qui presente il presidente Azzollini - esaminando questa proposta la giudicò inammissibile, anche in questo caso per eterogeneità dell'argomento.
Ora la stessa proposta, diversamente e pericolosamente organizzata, come cercherò di dimostrare, viene invece accolta dal Governo e inserita nel maxiemendamento. Essa ha provocato una vivace reazione nella discussione svoltasi oggi pomeriggio nell'8a Commissione, tanto che unanimemente è stata scritta una lettera, firmata da tutti i senatori della Commissione, che dovrebbe essere pervenuta alla Presidenza del Senato - signor Presidente, la prego di ascoltarmi - nella quale solleviamo il problema formale della mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e dei senatori che hanno lavorato su questo emendamento.
Ci appare abbastanza inconcepibile, infatti, che una proposta concernente l'ANAS, frutto di una posizione unitaria di maggioranza e opposizione in Senato, nel lavoro parlamentare, non venga accolta per eterogeneità dell'argomento e la stessa proposta, diversamente strutturata e sulla quale la Commissione esprime un parere negativo, sia invece inserita nel maxiemendamento.
Detto questo, che trovo assolutamente pericoloso e grave, qual è la disposizione relativa all'ANAS che suscita in tutti i senatori, sia di maggioranza che di opposizione, una così grande perplessità?
Ciò riguarda sostanzialmente questo punto: viene stabilito nell'articolo 6-ter che l'ANAS può subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati dalla legge relativamente a talune tratte stradali ed autostradali, assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. Queste società, così costituite, avranno anche trasferito personale e strutture dell'ANAS. Cosa significa una tale disposizione, apparentemente innocua? Significa che vengono costituite delle società, di cui inizialmente l'ANAS è socia, magari di maggioranza, su cui viene effettuata la subconcessione.
Successivamente, al comma 4, si dice che «Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (…) sono disciplinate le modalità con cui ANAS S.p.A. procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie di cui al precedente comma 1, lett. e) delle tratte stradali e/o autostradali …». Insomma, si dice che tra trenta giorni sarà stabilito di far cedere all'ANAS le quote, addirittura di maggioranza. Si va cioè ad una privatizzazione secca delle tratte in questione - torno a dire - assoggettate a pedaggi reali o virtuali.
Non voglio tediare i colleghi spiegando cosa è il pedaggio virtuale, ma in sostanza si tratta di un altro modo per trasferire il denaro dato all'ANAS per le manutenzioni ai soggetti privati dicendo che, invece di procedere al pagamento un tanto per chilometro asfaltato, si stabilisce un tanto per automezzo che passa.
Ma questa iniziativa la si può intraprendere verso la propria struttura dedicata a tale scopo; farlo nei confronti di un privato verrebbe a costituire un arricchimento indebito dei pochi fortunati privati che operano in questo settore. Quindi è una estensione del sistema oligopolistico attuale.
Chi volesse sostenere - penso nessuno qui dentro, neanche la sottosegretario Armosino - che in realtà queste norme non sono vincolanti (ma si potrebbe anche immaginare siano state scritte per caso per cui tutto resta uguale perché l'ANAS non fa subconcessioni e comunque, in caso, mantiene la maggioranza) si vada a leggere quanto è scritto al comma 5: «Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l'ANAS S.p.A.».
Ciò naturalmente non si potrebbe fare se ANAS S.p.A. subconcedesse a sue società, perché finirebbe che queste dovrebbero trasferire allo Stato delle risorse e contemporaneamente una equivalente quota verrebbe dallo Stato sottratta al bilancio dell'ANAS; cosa che evidentemente non si può fare, a meno che non si subconceda ad un privato; quindi lo Stato decurta al soggetto subconcedente una quota esattamente pari al trasferimento introiettato dal privato.
Al di là di come quanto ho detto è scritto, sappiamo che tale problematica origina dal fatto che lo Stato deve approvvigionarsi dei 3 miliardi di euro che non sono entrati lo scorso anno per l'errore o l'imprevidenza commessi quando si volevano vendere le strade statali ad ISPA. Adesso esse sono vendute ai concessionari autostradali e si recuperano i 3 miliardi passati dello scorso anno.
Naturalmente questo genererà un subbuglio, in particolare una questione: l'ANAS ora, privata di tutti i mezzi di carattere commerciale di sostentamento, resterà una pura società. A questo punto non si capisce nemmeno perché debba essere una S.p.A. il soggetto che farà manutenzione sulla parte povera delle strade, cui dovrà comunque essere erogato un trasferimento; non uscirà dalla pubblica amministrazione; ridurrà naturalmente il personale addetto a queste funzioni, generando uno stato di disfacimento progressivo dell'ANAS stessa, quindi tensioni sociali e disfacimento operativo.
Vengo all'ultimo punto che riguarda l'articolo 11-undecies e seguenti; per la verità si tratta di un insieme di articoli, trattandosi sostanzialmente della cosiddetta legge di sistema del trasporto aereo che alla Camera aveva superato il vaglio della Commissione, ma che poi si è deciso di lasciar decadere per farla entrare qui dentro.
Che cosa ci si inventa? Sono sbalordito anche in questo. Sostanzialmente si prevede che, per dare un ristoro ai vettori aerei che operano sul cielo italiano (tutti, sia chiaro, sia quelli stranieri europei che quelli nazionali), viene decisa la misura di ridurre i diritti aeroportuali del 50 per cento; vale a dire che quando un aeroplano fa scalo in un aeroporto, invece di pagare il diritto aeroportuale per intero ne paga la metà. Corrispondentemente, ci si aspetta che si cerchi di trasferire valore alle compagnie aeree, sottraendolo alle società di gestione aeroportuale (che sono possedute da monopolisti e non da grandi imprenditori: persone che hanno avuto la fortuna di avere lo spazio terrestre, il sedime aeroportuale, magari, di Fiumicino, ma non grandissimi geni dell'impresa, considerato che non operano in considerazione del mercato). È una cosa che si può fare.
Invece non si fa questo. Infatti si prevede in sequenza logica che le società aeroportuali che hanno visto ridotti del 50 per cento i diritti che incassano pagheranno il 50 per cento di meno i canoni di concessione all'ENAC, l'Ente nazionale aviazione civile che, in ultima analisi, è il finanziatore di Alitalia, ma anche della Ryanair, della British Airways e di tutte le compagnie europee.
Naturalmente questo povero ente, che percepirà la metà degli incassi, non potrà più svolgere il suo mestiere di vigilanza e di autorità (infatti pomposamente si sostiene che l'ENAV è l'autorità del trasporto aereo) né potrà più essere più il garante delle condizioni di sicurezza. Mi spiegate allora perché fate cose di questo genere? Questo è un modo veramente aberrante di procedere.
Mi avvio a terminare il mio intervento, dato che non voglio dilungarmi. Essendo stata posta la questione di fiducia, nessuno può più modificare tutto questo in quanto, per così dire, è scritto nel bronzo, ma in un bronzo che francamente vale poco.
Voglio concludere anche io con una nota spiritosa. Certo, vale quanto è scritto all'articolo 11-quaterdecies quando si stabilisce che "Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno" - pensate che emergenza! -, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi (…)". Si presume che ciò derivi dal fatto che si teme che le piscine, così costruite, possano rompersi, esondare e allagare le città. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US, Misto-Com e Misto-RC).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amico. Ne ha facoltà.
D'AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, appena ieri, intervenendo in Aula sulla finanziaria, ho svolto alcune considerazioni sulla frammentarietà, l'incoerenza e gli errori della politica economica e fiscale di questo Governo. Oggi dunque non mi ripeterò, ma mi soffermerò su alcune delle follie contenute nel maxiemendamento alla nostra attenzione.
Il primo punto sul quale vorrei soffermarmi concerne i limiti di impegno di seconda generazione che ci siamo inventati. Provo a spiegare di cosa si tratta. Come sappiamo tutti, da anni il Paese fa i conti con problemi di deficit pubblico. Ebbene, immaginiamo che lo Stato decida di dare 100 ad un ente locale; nel momento in cui ciò avviene, aumenta di 100 il deficit pubblico ed anche il debito pubblico. È chiaro: gli abbiamo dato 100 da spendere, è aumentato il deficit e questo aumenta il debito; La questione è semplice: si tratta di una mera trascrizione nella contabilità pubblica.
Per provare a nascondere una parte di questi effetti, molti anni fa per la verità, il Governo e il Parlamento inventarono il limite di impegno: meccanismo che funzionava, considerato il fatto che ora siamo di fronte a quelli di seconda generazione: io Stato autorizzo te, ente locale (per esempio), ad accendere un mutuo e assumo su di me l'onere dell'ammortamento da esso derivante, magari entro un limite di impegno per lo Stato pari a 10 all'anno.
Ad esempio, gli enti locali ricevono 100 del mutuo, nel bilancio viene scritto 10. La cosa che succede rispetto alla normale operazione (in cui risulta 100 sia nel deficit sia nel debito) è che in questo modo si ha un grande vantaggio, cioè si fa scomparire parte del deficit: il deficit peggiora di dieci e solo il debito di 100. Sappiamo che a quel tempo il limite del 3 per cento ci aiutava.
Dopo di che sono nati i dubbi, era evidente che questi limiti d'impegno erano un modo per nascondere una corretta evidenziazione della situazione della finanza pubblica. Quindi, essi sono stati oggetto di discussione sulla contabilizzazione, sull'opportunità, ma anche sulla legittimità di questo utilizzo.
Si sarebbe immaginato di dover ritornare alla situazione precedente, più trasparente, per cui se si vuole dare 100 da spendere, lo si imputa sia al deficit sia al debito. Invece l'invenzione è stato il limite d'impegno di seconda generazione. Lo si prevede numerose volte, a partire dai famosi soldi per la Regione Sicilia, che sono una somma ingente; senza la concessione di mutui, lo Stato assegna 10 all'anno e questo 10 all'anno per ciascun ente locale ammonta a centinaia di milioni di euro.
Pertanto, ci si limita a scrivere 10, con il diritto però di ricevere dallo Stato 10 all'anno per 15 anni, quindi un credito; si può poi andare in banca e trasformarlo in un capitale, ottenendo così sempre 100. Cedendo il credito nei confronti dello Stato ad una banca, ad un istituto finanziario, si ottiene 100, al tasso di interesse del 5 per cento. Questi sono i numeri giusti. In questo caso non si peggiora il deficit di 100, ma solo di 10, quindi scompare 90 rispetto alla corretta appostazione contabile. É come il gioco delle tre carte: il debito non c'è, è pari a zero.
L'imbroglio connesso a questo modo di fare spesa pubblica è ancora più grave di quanto fosse già la pratica, secondo me disdicevole, dei limiti d'impegno e offusca gravemente la situazione effettiva della finanza pubblica. Il gioco delle tre carte serve per preparare il disastro. Spero che il Parlamento, nel momento in cui voterà questa norma e i limiti d'impegno di seconda generazione, comprenda (mi rivolgo a chi voterà a favore) che si sta rendendo complice di una gravissima operazione che fa diventare ancora meno trasparente il bilancio pubblico, che secondo quanto affermato dal Fondo monetario, appena qualche giorno fa, è il bilancio pubblico meno trasparente del mondo sviluppato.
Per quanto concerne l'attualità della legislazione, siamo in presenza di un istituto del tutto nuovo, a mio avviso, rappresentato dalla scelta di coprire alcune spese a valere su un Fondo istituito con un articolo di legge che è già decaduto perché dichiarato incostituzionale dalla Corte; non so in proposito cosa abbia detto la Commissione bilancio perché la cosa si sta svolgendo in modi non chiari. (Commenti del senatore Morando). Trovo francamente discutibile questa modalità di copertura. Ne abbiamo viste molte nel Parlamento italiano, ma la modalità di copertura a valere su un Fondo istituito con un articolo di legge già decaduto perché dichiarato incostituzionale ancora la non si era vista.
Qualcuno dei colleghi - se non sbaglio il senatore Turci - si è soffermato già sulle mance e non ritorno quindi sul tema.
Poi abbiamo la perla degli immobili. Di nuovo viene proposta una disciplina generale sulle modalità di vendita degli immobili. Alla quattordicesima volta che s'interviene sulla vendita degli immobili il dubbio che non si sappiano vendere questi immobili comincia a venire. Infatti, se ogni volta bisogna rimetterci mano, il dubbio che la qualità di questa legislazione non sia idonea a ottenere il risultato della vendita degli immobili è lecito. Ogni volta si rifanno le regole!
Ed ancora c'è la perla del comma 7 dell'articolo 11-quinquies. Questo articolo contiene una riforma generale della disciplina per la vendita degli immobili, ma poi nel comma citato si dice: "Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi 68 e via Monte Oppio 12 (...) sono esclusi da dette procedure di vendita". Credo che manchino solo il numero di telefono e la fotografia: siamo ad una legge provvedimento nella quale, all'interno di una disciplina generale in cui si vende tutto (addirittura si vende l'ANAS, come diceva il collega), si prevedono norme così specifiche per questi due immobili, che non so cosa siano.
Non è francamente questo il modo di fare le leggi dello Stato e non è il modo di affrontare la sessione di bilancio all'interno di questo Parlamento.
I colleghi che come me non sono più giovanissimi, ma in Senato è difficile esserlo, ricorderanno le polemiche sui lamellibranchi, di craxiana memoria, ma forse anche quelli più giovani ricordano le polemiche del ministro Tremonti sul diametro delle banane disciplinato a Bruxelles.
Figuriamoci come noi siamo scandalizzati dall'eccesso di legislazione! Però vorrei che concentrassimo la nostra attenzione per un attimo sulla norma così fatta: «Le Regioni e le Province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati (…)»; dopo i lamellibranchi e dopo il diametro delle banane, il ministro Tremonti è responsabile di aver inserito in una legge dello Stato italiano la questione degli ungulati, distinti - per amor del Cielo - per sesso e classi di età.
Credo, in conclusione, che finalmente stia per calare il sipario su una pessima commedia, quella che è stata rappresentata dalla politica economica di questo Governo, e spero che il Paese possa finalmente ritornare a una politica economica e a una politica fiscale degne di questo nome. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Misto-SDI-US e DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salerno. Ne ha facoltà.
SALERNO (AN). Signor Presidente, è ovvio che noi la pensiamo in maniera completamente diversa.
VALLONE (Mar-DL-U). Sarebbe grave, se non fosse così.
SALERNO (AN). L'intervento che mi accingo a svolgere, ovviamente con il rispetto dovuto per chi interviene per conto dell'opposizione, sarà un intervento di commento complessivo alla manovra economica di quest'anno, che ha un collegato fiscale e ha un corpo centrale nella legge finanziaria.
Senza dubbio tale manovra, l'ultima del Governo in carica, costituisce una svolta rispetto a quella che è stata sempre una consuetudine di ogni manovra finanziaria di fine legislatura, quando la manovra stessa si trasforma non in una legge tecnica e politica, per così dire, ma in una sorta di lotteria in cui tutti vincono qualcosa, dove alla fine comunque tutti portano a casa un risultato, senza tener più conto effettivamente dei risultati per i conti pubblici.
Io guardo il corpo centrale, l'impianto base della manovra finanziaria, non guardo le piccole cose, sulle quali, a volte, si potrebbe anche avanzare qualche critica, il piccolo intervento, il piccolo obiettivo che non è un obiettivo, per così dire, generale, molto alto, ma riguarda magari una piccola realtà e una piccola risposta; però credo che anche questo faccia parte di una politica che deve dare risposte comunque e sempre a 360 gradi.
Non mi scandalizzo quando un intervento riguarda una singola realtà, magari una piccola realtà professionale o territoriale: tutto rientra comunque in un più ampio obiettivo di sviluppo. Le cosiddette leggi mancia, come i giornali talvolta definiscono le leggi per le finalizzazioni di 100 o 200 milioni di euro, in realtà, corrispondono a interventi sul territorio, impiegano risorse, il che vuol dire modernizzare, vuol dire tante volte riconvertire, vuol dire creare infrastrutture sul territorio. Non c'è quindi nulla di scandaloso, anche questo equivale ad un intervento di sviluppo.
Possiamo dire che questa manovra finanziaria, cioè il disegno di legge n. 3613 e il disegno di legge n. 3617, ha un impianto base che tecnicamente non fa una grinza. Se guardiamo uno per uno i grandi interventi, i grandi obiettivi di questa manovra, ci rendiamo conto che sono i migliori da quando abbiamo iniziato la legislatura, che è cominciata con il famoso pacchetto dei cento giorni ed è poi proseguita con altri interventi, con i moduli di riduzione delle imposte, al 1° gennaio 2003 e al 1° gennaio 2005.
Sicuramente avremmo voluto un maggior coinvolgimento della maggioranza in questi passaggi in Parlamento del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge n. 3617. Talvolta sono stati bocciati emendamenti positivi da noi presentati, come quello sul made in Italy.
Non è accettabile, infatti - mi rivolgo al Governo - che si bocci un emendamento volto ad introdurre il requisito di italianità del prodotto al fine di evitare che un fondo inserito nella finanziaria del 2003 alla fine agevoli aziende che magari hanno la sede legale in Italia e il marchio italiano, ma di fatto producono all'estero. Il nostro emendamento proponeva di introdurre il requisito di italianità per sostenere le aziende che continuano a produrre in Italia e non si capisce perché sia stato respinto. Spero che nel passaggio parlamentare ancora in itinere si recepisca questo tipo di norma che intende premiare le aziende italiane, ma non quelle che hanno già delocalizzato.
Ugualmente, per quanto riguarda i giochi, non comprendo perché, dal momento che si prevede l'installazione di macchinette nei centri commerciali - e quindi una loro diffusione abbastanza larga e popolare sul mercato - si continui a vietarne l'installazione all'interno delle aree controllate, cioè le sale Bingo, contrariamente a quanto suggerito da un nostro emendamento. Le macchinette, così, saranno presenti nei centri commerciali, ma non nelle aree in cui maggiore è il controllo e la regolarità del gioco.
Come non sottolineare, ancora, che abbiamo dimenticato alcune fasce sociali debolissime? Ne cito una: i sordomuti, che ricevono un assegno di sostegno fermo al 1970 che potevamo - e spero ci sia ancora il tempo di farlo - adeguare e attualizzare, dopo circa trent'anni.
Una piccola critica mi permetto, quindi, di muovere al Governo per non aver ascoltato tante volte quegli interventi integrativi che di solito arricchiscono gli impianti base delle norme e per non avere permesso alla maggioranza di esprimere un patrimonio di conoscenza del territorio, di realtà professionali, territoriali ed economiche estremamente importanti.
Concludo sottolineando quanto sia pregevole questa manovra complessiva. Come non ricordare lo straordinario intervento a favore dei distretti industriali? Come non riconoscere a questa manovra finanziaria non soltanto creatività, ma anche intelligenza e accortezza? È aumentato lo stanziamento per la salute degli italiani, con oltre 3 miliardi di euro.
Fondamentale è stata la riduzione di 6 miliardi del cuneo contributivo, una diminuzione sostanziale del carico contributivo sul lavoro. E come non considerare eccezionale l'intervento per la famiglia, pari a circa 1 miliardo e 200 milioni di euro, volto a riconoscerne, più che il valore economico, il valore sociale e morale? Una famiglia che in tutti questi anni è sempre stata dimenticata. Mi verrebbe da fare una domanda all'opposizione: nei cinque anni di Governo del centro-sinistra, cosa avete fatto per la famiglia? Sembra quasi che fosse un'istituzione dimenticata.
È una finanziaria questa che continua a confermare il lavoro record di questa maggioranza, con buona pace delle televisioni, che continuano invece a dare notizie fuorvianti; un lavoro iniziato con il pacchetto dei cento giorni, con l'avvio delle grandi opere, dell'alta velocità, dei raddoppi autostradali, della modernizzazione del Paese e della Nazione, e proseguito con i moduli di riduzione delle imposte. Guai se non avessimo fatto i moduli di riduzione delle imposte al 1° gennaio 2003 e al 1° gennaio 2005! Si sono avuti complessivamente 12 miliardi di euro di riduzione. Pensiamo come sarebbe stato più negativo l'impatto del caro-euro se non ci fossero state per i redditi medio-bassi queste iniezioni di liquidità.
Bisognerebbe chiedere come è stata possibile un'introduzione dell'euro in una maniera così poco graduale, direi quasi in una maniera irresponsabile. Vorrei capire come è stato possibile che l'allora Presidente della Commissione europea, Romano Prodi, non abbia predisposto un'introduzione più graduale, una politica di maggiore attenzione in tutti i Paesi. Non è una questione di responsabilità di un Paese rispetto a un altro. A mio parere, non bastava prevedere una doppia indicazione della moneta per tre o sei mesi, ma occorreva predisporre una norma europea per dare all'introduzione dell'euro gradualità e una certa morbidezza.
A conferma di un'attenzione morale ed etica alla famiglia - e concludo - è stato stanziato, come dicevo prima, un fondo di circa 1 miliardo e 200 milioni di euro. Questo vuole essere anche un conforto per gli italiani circa la nostra vocazione verso questi valori, non solo etici ma morali: si tratta del riconoscimento che il centro-destra e questa coalizione attribuiscono al valore centrale e fondamentale della famiglia nella società italiana.
Comunichiamo anche altri valori, tra cui la stabilità di Governo. Non ci nascondiamo che questa maggioranza ha iniziato la legislatura con un Presidente del Consiglio e la finirà con lo stesso Presidente del Consiglio. Non l'abbiamo iniziata con uno e poi finita con il quarto. E' bene ricordare - esorto anche i colleghi della maggioranza - che abbiamo già visto il candidato che la coalizione di centro-sinistra vuole riproporre: un candidato che è stato cacciato dopo un anno e qualche mese dalla stessa maggioranza che allora, nel 1996, lo candidò. Non durò più di un anno e mezzo e poi quella stessa coalizione cambiò altri tre Premier per candidarne successivamente ancora uno nuovo.
Noi non facciamo così, noi siamo diversi, manteniamo fede agli impegni. Il nostro Presidente del Consiglio, che ha iniziato la legislatura, la terminerà e questo è anche un sintomo di affidabilità - non solo di continuità - ed è un messaggio chiaro anche per gli italiani.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-Un). Grazie Presidente, anch'io vorrei intervenire, in particolare sull'articolo 6-ter di questo maxiemendamento che si riferisce all'ANAS.
Purtroppo, in questo caso non si tratta di un provvedimento minimale o parziale, ma di un vero e proprio colpo di mano che avviene proprio in quest'Aula, la quale, in passato, aveva già respinto un simile tentativo di privatizzare in modo selvaggio e senza regole l'ANAS.
Voglio ricordare che sia la Commissione lavori pubblici che quest'Aula del Senato, all'interno del decreto in materia di infrastrutture, aveva immaginato un processo di societarizzazione per aumentare l'efficienza e la funzionalità dell'ANAS, ma aveva impedito quello che oggi ci viene riproposto con un voto di fiducia all'interno di questo maxiemendamento.
Vediamo che cosa si propone. Si parla di privatizzare l'ANAS che viene autorizzata a cedere tratte autostradali e stradali assoggettabili o meno a pedaggio reale o figurativo. Queste società subconcessionarie non avranno alcun vincolo di partecipazione azionaria da parte dell'ANAS che potrà cedere interamente, parzialmente o gestire direttamente la rete. Tutto questo sarà deciso con un atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia.
Vi sono, infine, altri due aspetti. Il comma 3 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa comunque esercitare direttamente delle funzioni sulla rete stradale ANAS, sulla segnaletica e sul miglioramento della sicurezza; a questo scopo potrebbe costituire una sorta di mini-ANAS, dai contorni indefiniti in questo provvedimento, che l'ANAS dovrà conferire come ramo d'azienda a una società appositamente costituita. Infine, lo Stato definanzierà, per un importo pari agli introiti netti derivanti da queste cessioni, i trasferimenti attualmente previsti per l'ANAS.
Si tratta, quindi, di una vera e propria privatizzazione selvaggia (non è un processo di liberalizzazione e spiegherò perché), invocata allo scopo, o almeno così si è sempre sostenuto, di escludere dal perimetro della pubblica amministrazione la spesa per l'ANAS, perché tutti i provvedimenti precedenti, che trasformavano l'ANAS in S.p.A. o configuravano una strategia di pedaggio figurativo, non avevano evidentemente funzionato.
Ma l'aspetto grave di questo provvedimento è che non viene nemmeno conteggiato quanto il ricavo da queste cessioni possa pesare sulla nostra finanza pubblica. In passato, si è parlato, con riferimento alle tratte più ricche sul piano commerciale della rete stradale, di introiti possibili dell'ordine di 2-3 miliardi, invece in questo provvedimento e nella relazione tecnica (pur tardiva, come ha ricordato un collega) non c'è alcun riferimento alla quantificazione finanziaria del risparmio che deriva da questo provvedimento.
Forse è anche questo indice del fatto che sono la stessa maggioranza e lo stesso Governo ad aver bisogno di andare a Bruxelles ad agitare questo provvedimento, di cui però si conoscono effettivamente le difficoltà e non solo per il dissenso sociale, sindacale e da parte dei pubblici amministratori delle città, che da domani sicuramente emergerà; evidentemente, non si crede nemmeno che questo sia un provvedimento effettivamente fattibile.
Voglio ricordare che questo provvedimento viene proposto all'Aula mentre nel testo di legge finanziaria vi sono robusti tagli all'ANAS che non assommano nemmeno agli investimenti che il Governo intende dare per la rete di grandi opere del Governo Berlusconi. Vale a dire che si taglia sulla rete ordinaria, sulla manutenzione e sulla sicurezza in nome dell'avvio di grandi opere di cui nessuno in realtà poi vedrà gli effetti e i benefici, con la logica dei tempi incerti e con costi ancora più incerti.
Altro elemento molto negativo del provvedimento in esame è che non si prevede alcun meccanismo di gara; cioè, non viene detto esplicitamente che il processo di cessione dall'ANAS ai privati di queste società debba avvenire obbligatoriamente con gare ad evidenza pubblica, proprio al fine di poter parlare di un processo di liberalizzazione che porta risorse ed efficienze nella pubblica amministrazione. Si parla soltanto di cessione a privati, tra l'altro da fare in tratte e in epoche successive, con il solito meccanismo dell'affidamento senza gara, cioè con la trattativa privata, che è proprio quella che spesso ha aumentato i costi e l'inefficienza dei processi che si volevano privatizzare.
Un altro aspetto che questo provvedimento non prevede e che invece era stato introdotto nel decreto in materia di infrastrutture, è che nel meccanismo di regolazione di questo pacchetto di misure veramente imponente e devastante per l'intera rete stradale ANAS, il Parlamento non viene mai interpellato, ad esempio, con un parere delle competenti Commissioni parlamentari, che pure era previsto proprio al fine di definire regole e misure nell'interesse generale.
Si sceglie, quindi, di procedere ad una privatizzazione selvaggia e senza regole, con una politica dei pedaggi che ancora una volta è completamente fuori da ogni strategia di politica dei trasporti.
Già domani nasceranno le polemiche sul pedaggiamento del GRA di Roma. Ho già detto in un altro intervento, e lo ribadisco, che le politiche di pedaggiamento sono anche giuste, ma devono andare di pari passo con le politiche sulla mobilità e gli introiti (vedi il caso di Londra) devono essere riversati verso i sistemi più deboli, per offrire ai cittadini alternative credibili per muoversi meglio in città: proprio ciò che questo provvedimento non fa, tendendo solo a fare cassa, a far risparmiare o a far uscire apparentemente dalla pubblica amministrazione l'ANAS.
Queste sono le ragioni per le quali riteniamo gravissimo questo provvedimento, non solo nel merito ma anche nel metodo. Come ho ricordato, si era già discusso e ragionato su questo punto ma, evidentemente, non vi è alcun rispetto per il lavoro delle Commissioni e dell'Aula.
Si va, quindi, verso una privatizzazione senza regole, con tagli alla sicurezza e verso un futuro molto incerto per la rete fondamentale del nostro Paese che, invece, ha bisogno di essere mantenuta, almeno nella sua proprietà, come un elemento assolutamente unitario e non cedibile, proprio perché costituisce un elemento di relazione e di coesione sociale fondamentale per il nostro Paese. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pasquini. Ne ha facoltà.
PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, credo che quello dinanzi a noi sia il bilancio di cinque anni presentato dal Governo al Parlamento e credo sia profondamente indicativo e significativo dei contenuti e delle modalità di svolgimento di questa sessione.
È un consuntivo fallimentare, ben rappresentato dallo spaccato di questo decreto-legge collegato ma non collegato. Ad alimentare la confusione e la disorganicità della manovra ha contribuito il Governo con tre manovre correttive nello spazio di poche settimane, addirittura di pochi giorni le ultime due, e con i semilavorati di almeno tre decreti-legge di cui si trova traccia in questo provvedimento.
Presidenza del vice presidente SALVI (ore 20)
(Segue PASQUINI). Siamo alla fine di una maggioranza allo sbando che sferra gli ultimi colpi di coda arrecando gravi ed ulteriori danni all'economia, alla finanza pubblica e all'immagine del Paese.
Questa situazione, di una gravità estrema, ha portato al mancato rispetto delle più elementari prerogative del Parlamento che il presidente del Senato Pera avrebbe dovuto ben diversamente tutelare. Sono infatti confluiti in questo decreto-legge molti provvedimenti che non sono mai stati discussi in Commissione, che abbiamo conosciuto oggi, alle ore 12,30, dei quali non abbiamo avuto una relazione tecnica e sui quali siamo chiamati ad esprimere un sì o un no.
Se le cose stanno così. La maggioranza allora si assuma la responsabilità di riformare la Costituzione, le leggi di bilancio, i Regolamenti parlamentari; sancisca che la manovra di bilancio e la politica fiscale del Governo vanno accettati a scatola chiusa non solo dall'opposizione, ma anche dalla maggioranza stessa. Si ponga dunque fine alla falsa raffigurazione di un Parlamento che controlla e che decide.
Come può un Senato degno delle sue prerogative storicamente consolidatesi rinunciare alla sua funzione principale rappresentata dal controllo della spesa del principe? Credo che questo sia uno dei problemi più rilevanti davanti a noi, come sono estremamente rilevanti i provvedimenti fiscali che, abbiamo appreso dalla stampa, sono quelli relativi alla terza manovra in quindici giorni: la manovra dei 5 miliardi.
Si tratta di un provvedimento di emergenza a lungo escluso, nonostante quanto andava denunciando l'opposizione, che serve a coprire, in parte, i 6 miliardi di vendite di immobili inserite nel bilancio tendenziale senza che fossero predisposte le procedure, le autorizzazioni, l'indicazione dei beni da cedere.
Tremonti, che è stato colto con le dita nella marmellata dall'Unione Europea, è dovuto correre ai ripari. Da qui scaturiscono gli emendamenti relativi al dividend washing, all'ammortamento dei canoni leasing e all'avviamento. Con essi si aggrava il carico fiscale sulle imprese - con soli questi tre emendamenti, poi vi sono tutti gli altri - di ben 2,5 miliardi, di cui 871 a carico dell'esercizio in corso, in barba allo Statuto del contribuente che doveva rappresentare l'inizio di un nuovo rapporto tra contribuente e fisco basato sulla fiducia reciproca e sull'esigenza di ogni impresa di poter pianificare la propria posizione fiscale.
Riferendoci anche agli altri provvedimenti fiscali, siamo di fronte ad un filo rosso che ormai contraddistingue la politica fiscale del Governo. Il fisco non mette le mani nelle tasche degli italiani, quindi, apparentemente, la faccia del Presidente di fronte al contratto con gli italiani è salva, ma ci pensano le aziende, così duramente colpite, a scaricare sui cittadini le maggiori imposte.
Come non pensare che il prelievo sulle banche e le assicurazioni non si scaricherà sulle tariffe e sui premi? Come non considerare che la tassa sul tubo, pur riformata, che da sola comporta un gettito per il primo anno superiore ai 900 miliardi non si scaricherà su un aumento delle tariffe? Come non immaginare che il provvedimento fiscale sulla manutenzione ordinaria, che colpirà in modo particolare investitori istituzionali che concedono la casa in affitto, non si tradurrà in un aumento degli affitti, poiché è evidente che non si può fare manutenzione rilevante ogni anno? Che fine ha fatto - c'è da chiedersi - in materia di politiche fiscali, il provvedimento che era stato promesso anche meno di un anno fa dal Presidente del Consiglio sul taglio dell'IRAP, oltre che sul taglio dell'IRE?
In questa finanziaria questo argomento è scomparso. Io credo che tutto ciò ci debba fare profondamente riflettere, tra l'altro, anche sul modo in cui stiamo rappresentando la situazione del nostro Paese nei confronti del consesso internazionale del mondo della finanza e delle pubbliche istituzioni.
La situazione del tendenziale è stata rilevata dal Fondo monetario internazionale, che ha posto l'accento con il recente rapporto sulla trasparenza dei nostri conti pubblici sulla necessità di una loro certificazione, il che in altre parole corrisponde ad un rilievo di inattendibilità.
Il Presidente della Confindustria aveva espresso sulla finanziaria 2006 un giudizio cautamente positivo - le cronache usano un altro termine - per l'attenzione prestata dal Governo alla riduzione del costo del lavoro (l'un per cento, pari a 2 miliardi di taglio del cuneo fiscale). Sarei curioso di sapere quale sia oggi il parere della Confindustria che, a fronte dei 2 miliardi di sgravio nella finanziaria volto a ridurre opportunamente il cuneo fiscale (benché il provvedimento sia ancora insufficiente), vede invece le imprese caricate di oneri fiscali per importi ben superiori.
Ciò comporta un saldo a perdere per il tessuto economico e produttivo e soprattutto per i cittadini che dovranno ridurre il loro potere d'acquisto e le loro condizioni di vita a carico dei consumi essenziali, per l'incidenza delle tariffe e dei prezzi al consumo.
Altri interrogativi sorgono a proposito della nota tassa sul tubo. È positivo che, a parziale ripensamento dell'impostazione contenuta nel disegno di legge finanziaria, si modifichino le modalità del prelievo, da imposta erariale a quote di ammortamento fiscalmente detraibili estese a tutte le società di trasporto e di distribuzione di gas e di energia elettrica. Questa nuova impostazione, che tuttavia non ci tranquillizza affatto circa le ripercussioni sui programmi di investimento, aumenta in noi la certezza che si tradurrà in un aumento delle tariffe, falcidiando così ulteriormente il già compromesso potere di acquisto delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati.
Parliamo della PEX, la scandalosa riforma del sistema fiscale complessivo italiano voluta dal ministro Tremonti, in base alla quale si è istituito un privilegio; lo abbiamo toccato con mano quando alcuni finanzieri, che hanno ceduto le azioni BNL, hanno realizzato esentasse una plusvalenza di 1,2 miliardi di euro.
Ma che giustizia fiscale e sociale è mai questa? E' un sistema grazie al quale alcuni finanzieri portano a casa miliardi e miliardi di risorse, non derivanti dal lavoro o dall'impegno imprenditoriale o dal rischio di impresa, ma da pure operazioni speculative, e quindi coesistono nel nostro sistema fiscale delle iniquità che qui voglio ricordare.
Una di esse è relativa al fatto che il TFR non gode della clausola di salvaguardia ed è tassato con l'aliquota minima del 23 per cento, mentre in precedenza era soggetto ad una tassazione del 19 per cento. È stata introdotta la clausola di salvaguardia per tutti: ve ne è una à la carte; ve ne sono almeno di tre tipi, ma non vi è la salvaguardia, nonostante un impegno del Parlamento che, nell'altro ramo, ha visto approvare un disegno di legge per portare in porto questa riforma. Quando lavoratori e pensionati continuano a pagare non sui redditi reali, ma su quelli maggiorati dall'inflazione perché è stato abolito il fiscal drag, quale equità fiscale c'è nei confronti dei cittadini e dei contribuenti?
La realtà è che questa politica fiscale ha un connotato di classe perché è la politica dei condoni, della participation exemption, delle rendite finanziarie esenti, dello scudo fiscale, dell'imposta sulle successioni abolita anche per le grandi ricchezze, della riduzione della progressività del sistema fiscale in barba a quello che sancisce la Costituzione, della eliminazione del secondo modulo dell'IRPEF a favore dei redditi medio-alti ed alti, di una tassazione - anche questo è un filo rosso che contraddistingue con carattere di continuità l'azione del Governo - dei consumi e solleva le rendite dai vincoli della tassazione. Questa è una costante e non un incidente di percorso.
Vi sono altri provvedimenti che potrebbero essere oggetto di un ulteriore approfondimento. Ad esempio, riteniamo che la partecipazione dei Comuni all'accertamento per una quota del 30 per cento, soprattutto nella versione più corretta che ne è scaturita, cioè nel senso di maggiori somme riscosse a seguito dell'intervento del Comune nell'accertamento, svuoti praticamente di un possibile, quanto meno a breve e medio termine, contenuto qualsiasi possibilità da parte del Comune di partecipare direttamente agli accertamenti ed alla riscossione anche perché gli uffici tributi dei nostri Comuni non sono, dalla soppressione dell'imposta di famiglia in poi, certamente adeguati a compiti di questo genere ed, in ogni caso, perché esiste una contraddizione in termini tra questa possibilità concessa ai Comuni ed il blocco della spesa che impedisce il potenziamento di tali uffici.
Questa contraddizione mette in risalto come di fatto la partecipazione dei Comuni e l'accertamento con la quota del 30 per cento sia un escamotage come un altro per poter presentare delle entrate da lotta all'evasione fiscale e da maggiori accertamenti che non si verificheranno nella realtà dei fatti e che, invece, servono al ministro Tremonti per arrotondare i bilanci dal punto di vista delle entrate.
Svolgerò un'ultima considerazione sulla giustizia tributaria. Certo, è abbastanza incongruo che in un provvedimento di necessità e di urgenza si affronti una questione di natura ordinamentale. Vi sono però una serie di questioni che meritano di essere sottolineate ed in particolare, per brevità di tempo, mi soffermerò su una sola.
PRESIDENTE. Le faccio presente, senatore Pasquini, che il tempo a disposizione del Gruppo dei Democratici di Sinistra è esaurito ed un suo collega deve ancora intervenire. La prego pertanto di concludere.
PASQUINI (DS-U). Si dà la competenza agli organi della giustizia tributaria in merito ai canoni per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche e per lo scarico, la depurazione delle acque reflue e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ci chiediamo che coerenza vi sia nell'affidare questa materia alla giustizia tributaria quando in parte questi canoni sono destinati a diventare tariffe. Ci chiediamo cosa vi abbia a che fare la giustizia tributaria. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castellani. Ne ha facoltà.
CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, non posso non esternare il mio personale disagio nel dover parlare di un decreto-legge sostanzialmente diverso da quello che abbiamo esaminato in Commissione finanze.
Non soltanto è diverso, ma è davvero un'altra cosa: sembra quasi che il Governo abbia pulito tutti gli angoli del Parlamento, abbia rinvenuto quanto era possibile nelle norme ormai dimenticate nella navetta tra Camera e Senato e poi lo abbia trasferito in questo decreto-legge. È un provvedimento che oserei definire con una espressione molto brutta, della quale mi scuso: un "decreto-legge pattumiera", dove è confluito tutto ciò che negli ultimi mesi, via via, era rimasto fermo nel procedimento legislativo.
È un decreto-legge che pomposamente si intitola "Misure di contrasto all'evasione fiscale". Sarebbe stato, invece, opportuno che il Governo, quanto meno, avesse pensato di modificare anche il titolo, oltre che l'oggetto del provvedimento, perché non c'è quasi più niente di quanto inizialmente in esso previsto ed anzi quanto c'era inizialmente è stato affogato in una miriade di norme di cui hanno lungamente parlato i colleghi che mi hanno preceduto.
Questo decreto-legge inizialmente aveva l'obiettivo (certamente troppo pomposo) di introdurre "Misure di contrasto all'evasione fiscale", perché il Governo sembrava che finalmente si fosse accinto a perseguire il nobile obiettivo della lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
Come può essere credibile un Governo che intende lottare contro l'evasione fiscale dopo aver corrotto con numerosi condoni il rapporto tra contribuente e amministrazione fiscale? Come può essere credibile un Governo quando lo stesso Presidente del Consiglio, a suo tempo (facendo una dichiarazione che lasciò interdette molte persone), dimostrò comprensione per l'evasione fiscale, fino quasi a giustificarla?
Ora, invece, il Governo e la maggioranza non sanno più come aggiustare i conti pubblici, dove reperire risorse aggiuntive per approntare una finanziaria che risponda agli avvertimenti dell'Europa per il rientro in due anni al di sotto del parametro del 3 per cento del deficit. Scopre allora improvvisamente il dovere virtuoso del contrasto all'evasione fiscale, quando in questi ultimi anni si è fatto di tutto per assecondare le furbizie degli evasori come è avvenuto - non ultimo - nel caso del provvedimento sullo scudo fiscale, che ha premiato tutti i ricchi evasori del nostro Paese che avevano esportato illegalmente capitali all'estero.
Ora si tenta di correre ai riapri con un provvedimento contraddittorio ed inefficace, che iscrive nel bilancio 2006, per competenza, un incremento di risorse pari a 3 miliardi di euro e per cassa, invece, solo 325 milioni di euro, fatto - questo -che da solo sta a dimostrare la non credibilità del provvedimento e dei mezzi messi in campo.
Del resto, la novità consisterebbe nella chiamata a collaborare effettuata nei confronti dei Comuni, che verrebbero incentivati con il premio del 30 per cento del riscosso, quando e se sarà riscosso, senza indicare gli strumenti e le modalità di questa collaborazione. Dobbiamo ricordare che i Comuni non hanno più uffici tributi atti allo scopo e inoltre dovrebbero limitare la loro collaborazione ad una semplice notifica di informazioni, mentre tutto il lavoro di indagine e di accertamento rimarrebbe in capo all'amministrazione finanziaria: insomma, è ben poca cosa.
Del resto, che questa collaborazione sia chiesta ma non realmente perseguita lo dimostra il fatto che il Governo e la maggioranza non abbiano voluto sancire tale collaborazione prevedendo la presenza di rappresentanti dell'ANCI nel consiglio di amministrazione della Riscossione Spa, la nuova struttura che dovrebbe essere l'altro caposaldo, previsto dal decreto-legge, del recupero di entrate fiscali, anche se per il 2006 vengono indicati solo 300 milioni. Infatti, un'altra misura prevista dal decreto-legge è la riforma del sistema della riscossione con una sua ripubblicizzazione.
Rispetto a questa ipotesi, che pure ha degli aspetti positivi, tenuto conto della inadeguatezza, oramai accertata, dell'attuale sistema di riscossione, non si hanno però elementi certi per esprimere un compiuto giudizio. Infatti, in ogni caso occorrerebbe dimostrare che in questo settore il pubblico è meglio del privato, ma in proposito non ci sono serie esperienze da valutare.
Quindi, è meglio per ora sospendere il giudizio, ma quanto meno ci sembra opportuno migliorare le norme che sono previste. Ora però non è più possibile farlo, perché siamo in presenza di un voto di fiducia su un decreto-legge. Certamente sarebbe stato meglio poter migliorare il testo, ad esempio ricercando una maggiore collaborazione con il sistema delle autonomie per poi verificare sul campo se ci saranno effetti positivi.
Non ci si può non chiedere come si possa ipotizzare un incremento di entrate di 300 milioni da questa riforma, che dovrebbe partire dal 1° ottobre 2006, quando è evidente che, complessa com'è, ha bisogno di un lungo periodo di rodaggio e di avvio.
Allora, è sempre più evidente la funzione di questo decreto-legge (ormai un decreto omnibus), che è quella di essere mera occasione per iscrivere nella finanziaria nuove risorse per la copertura della finanziaria stessa, senza un accertamento concreto sulla reale possibilità che queste risorse affluiscano davvero nelle casse dello Stato. A questo modo di governare siamo purtroppo abituati.
Stiamo assistendo ad una continua rincorsa del Governo alle modifiche alla finanziaria ed all'aggiustamento dei conti pubblici. Siamo oramai alla terza modifica dei conti del 2005, inclusa in questo decreto, e ancora non c'è certezza, perché non c'è trasparenza. Assistiamo addirittura ad una certa presa di distanza dell'attuale titolare dell'economia dalla finanziaria dello scorso anno, quasi non ci fosse continuità nell'opera del Governo e come se la creatività e la fantasia nella gestione dei conti pubblici non fosse stata inaugurata all'inizio di questa legislatura dallo stesso Tremonti.
La verità è che non c'è mai stato un punto fermo. Il forte scostamento tra le previsioni di entrata e le risorse veramente incassate è un dato costante e rivela la non credibilità delle manovre di bilancio; rivela soltanto il tentativo di far passare un ossequio formale alle direttive di Bruxelles per una vera politica di governo dell'economia del nostro Paese, che manca purtroppo da tempo e che lascerà una pesante eredità per il futuro.
C'è poi il timido intervento sulla PEX. Ora, per la modifica apportata in Commissione, lo sconto sulla tassazione delle plusvalenze è del 91, anziché del 95 per cento, ma l'intervento rimane sempre timido e tale in ogni caso da non fare giustizia rispetto alle enormi plusvalenze esentasse che sono state realizzate da alcuni rider quest'estate. Permane ancora nel Governo un approccio molto timido nei confronti delle rendite finanziarie, mentre continua a tassarsi il lavoro, che è invece il vero elemento di arricchimento complessivo della comunità.
C'è poi un prelievo sulle banche e assicurazioni di ben 1.317 milioni di euro. Questo incremento di pressione fiscale - perché di questo si tratta - viene realizzato con il metodo consueto. Si anticipa all'oggi quanto dovrebbe essere incassato domani.
Si prelevano nuove risorse ora per aggiustare i conti pubblici, senza preoccuparsi di quello che succederà domani. Sembra proprio che questo Governo e questa maggioranza sappiano già che dovranno abbandonare il campo, lasciando una massa di problemi irrisolti a chi verrà dopo di loro.
Questo decreto alla fine aumenta la pressione fiscale, perché aumentando il prelievo su banche e assicurazioni finirà per aumentare i costi bancari e assicurativi, che quindi si scaricheranno sugli utenti. È un sistema questo già sperimentato e che finisce per ridursi a un'ulteriore tassazione dei consumi, con un incremento della imposizione indiretta a scapito di quella diretta, che è oramai una costante del Governo di centro-destra.
C'è stato poi un enorme appesantimento di questo decreto. È diventato un decreto omnibus, con norme non coordinate, che rappresenta un ulteriore esempio di come non venga correttamente applicato dalla Presidenza il principio della ammissibilità degli emendamenti per omogeneità di materia. (Richiami del Presidente). Concludo, signor Presidente.
Si sa però che il vero obiettivo è fare di questa ultima finanziaria del centro-destra l'occasione per un improbabile recupero elettorale, per una chiamata di solidarietà da parte di una platea di clientes, ai quali quanto meno chiedere, se non un'impossibile salvezza, almeno un amichevole e malinconico saluto di commiato. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonavita. Ne ha facoltà.
BONAVITA (DS-U). Signor Presidente, mi corre l'obbligo di soffermarmi sulla lettera che il Fondo monetario internazionale ha redatto, al termine di una visita in Italia, sui nostri conti pubblici. In base a quella lettera, essi risultano non trasparenti, non attendibili e preoccupanti. Non è l'opposizione che parla: è una delle massime organizzazioni finanziarie internazionali. Questa finanziaria si inserisce in tale quadro di mancanza di chiarezza sui conti pubblici e sul disavanzo che dev'essere finanziato.
Il senatore Salerno ha vantato le glorie di questo Governo, dicendo che è stato stabile, che ha garantito governabilità al Paese. Ma se guardiamo i dati economici (e di questo dobbiamo parlare) e confrontiamo il 2001 e il 2005, notiamo che la spesa primaria nel 2001 era inferiore alla media dei dieci anni precedenti, mentre nel 2005 essa sarà pari o superiore al 2,3 per cento del Prodotto interno lordo; il gettito tributario ordinario è diminuito nello stesso periodo di 1,6 punti, mentre dopo questa finanziaria risulterà aumentato dello 0,5 per cento. È soprattutto preoccupante il bilancio pubblico, che ha subìto un peggioramento di 4 punti del prodotto interno lordo e, se defalchiamo 2 punti che debbono risultare magari dalla mancata crescita, sempre 2 punti di peggioramento rimangono.
Le riforme tributarie di Tremonti, cui hanno già accennato in precedenza alcuni miei colleghi, lo scudo fiscale e quant'altro, hanno consentito agli speculatori di non pagare le imposte sulle plusvalenze, a Mediaset di realizzare guadagni sui valori di borsa del titolo senza pagare le tasse, mentre le imprese non finanziarie, quelle che sono esposte al mercato, alla concorrenza, hanno visto crescere in modo considerevole il costo del capitale.
In tale quadro si inserisce questa finanziaria e il provvedimento al nostro esame e ci sono ragioni di metodo e ragioni di merito per negare la fiducia al Governo sulla base di questo maxiemendamento presentato alla conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. Le ragioni di metodo sono già state evidenziate da molti colleghi, ma vale la pena citare la mancanza di relazione tecnica al testo dell'emendamento. Si chiama il Senato ad esprimersi al buio su una materia complessa e delicata. È stata sottratta al Parlamento la possibilità di analizzare il contenuto di molti dei temi trattati.
Non aver avuto la possibilità di verificare i saldi evidenzia la malcelata volontà del Governo di sottrarre al Parlamento la verifica dei conti pubblici. In realtà il Governo sta nascondendo al Parlamento e al Paese un enorme buco di bilancio, una vera e propria voragine.
Cosa tratta in particolare questo decreto-legge? Sull'evasione fiscale anche gli Uffici del Servizio del bilancio del Senato hanno evidenziato la carenza di informazione nella determinazione delle nuove entrate: praticamente è una norma che non darà i risultati previsti a copertura dei saldi di bilancio.
Vengono delegate ai Comuni competenze nella lotta all'evasione fiscale, dopo aver tagliato i finanziamenti agli stessi e non aver dato loro gli strumenti per poter fare questi accertamenti.
In concreto, ci troviamo, dopo l'analisi della Commissione finanze e tesoro, ad avere un decreto-legge caricato di un'altra norma a mio giudizio pericolosissima: l'esenzione dell'ICI agli istituti religiosi e agli enti no profit. (Richiami del Presidente). Io credo che di questa norma una Repubblica democratica laica non avesse bisogno.
Non è una finanziaria di rigore, perché dà regalie senza prospettiva, e non è una finanziaria di sviluppo. Per questo il nostro voto non può che essere contrario. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grillotti. Ne ha facoltà.
GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, avrei voluto esimermi dall'intervenire, ma mi corre l'obbligo di far notare almeno qualche incongruenza negli interventi svolti dai colleghi del centro-sinistra.
A parte il fatto che ho sentito parecchie battute, anche fuori luogo, se volessi fare una battuta io, visti gli interventi circostanziati dei colleghi, pieni di saggezza, risolutivi di tutti i problemi, che ci hanno detto cosa dovevamo fare, quando e in che modo, mi verrebbe spontaneo osservare che, se fossero stati così bravi, come sembrerebbe dal dibattito svolto su questa finanziaria e sul decreto, l'Italia non avrebbe nessun problema. Usciamo da sette anni di Governo di centro-sinistra: avremmo dovuto trovare tutto a posto, visto che hanno la soluzione per ogni problema! Solo, mi pare che si tratti di una soluzione e di dichiarazioni un po' di comodo.
Voglio fare qualche flash. Della rigidità di questa finanziaria hanno parlato tutti, quindi è perfettamente inutile che ne rifaccia la storia. Posso però sottolineare che uno dei risultati di cui si sono vantati in Aula i colleghi del centro-sinistra è che l'Italia è entrata in Europa con il gruppo di testa. Non mi stancherò mai di dire che siamo entrati in Europa, 11 Paesi su 13, perché gli altri due hanno preferito non farlo, ma hanno fatto un referendum per restare fuori.
Noi in Europa non ci siamo andati: ci hanno portato, perché eravamo il bersaglio preferito, il Paese più concorrenziale in quel momento. Per le vicissitudini delle svalutazioni o per quello che volete, l'Italia aveva una bilancia dei pagamenti fortemente in attivo rispetto agli altri Paesi europei, pertanto, farci entrare in Europa ha messo noi in condizione di perdere competitività e gli altri Paesi di fronte ad un concorrente in meno. Ci hanno preso con un debito doppio rispetto a quello massimo consentito, con l'impegno di un avanzo primario del 5 per cento, quindi sapevano che ci avrebbero messo nelle condizioni nelle quali poi ci siamo trovati.
Sarebbe ora di smetterla di enfatizzare questo fatto. Siamo tutti d'accordo che era giusto entrare in Europa e avere l'euro, perché ci ha consentito di ridurre il tasso di interesse e di tenere sotto controllo il debito, però smettiamola di dire che eravamo nelle prime file per competenze o capacità nostre: eravamo nella fila di tutti gli altri. Su 13 Paesi - ripeto - l'Europa è partita con 11 perché gli altri due (Inghilterra e Danimarca) hanno detto: grazie, ma non veniamo.
Ora c'è questo problema: dobbiamo ridurre il debito pubblico in assoluto. Per farlo, bisogna alienare immobili, liberalizzare i mercati, procedere in tale direzione. Bisognerebbe essere d'accordo. Non vorrei che qualcuno pensasse che ora siamo concorrenziali per l'unica misura presa condivisa da tutti, cioè la riduzione del cuneo fiscale dell'1 per cento, che sento vendere come chissà quale soluzione ai problemi di competitività dell'Italia.
Vorrei lasciare un messaggio: siamo in leggera ripresa perché è caduto del 20 per cento il valore dell'euro; che nessuno pensi di diventare concorrenziale per l'abbattimento del costo del lavoro, perché c'è un abisso tra noi e i Paesi con i quali dobbiamo confrontarci.
Questa finanziaria, dunque, ha fatto quello che poteva e nel momento in cui si doveva, dando un'impressione di serietà e di durezza proprio perché i mercati internazionali non arrivino in alcun modo a toccare il rating, altrimenti qualunque cosa si faccia non sarebbe sufficiente. A titolo informativo, se dovessero rivedere il tasso di interesse di un punto, tre punti di Prodotto interno lordo all'Italia non servirebbero a niente.
Quindi, l'obbligo era di fare quello che l'Europa, il Fondo monetario e gli istituti internazionali chiedono. Per farlo abbiamo dovuto stringere i tempi e predisporre una finanziaria di questo tipo. Che nessuno pensi che se ne poteva fare un'altra: si può dire, ma non ho visto proposte alternative, se non quella di reinserire le tasse dell'anno scorso per ridurre di 2 punti il cuneo fiscale. Non è vero. Non avremmo competitività, che avremo solo se riusciremo a tenere duro e se arriveremo finalmente alla parità euro/dollaro. Quella è l'unica strada per avere una ripresa; tutto il resto è fantasia pura.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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892a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005 (Antimeridiana) |
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Presidenza del vice presidente SALVI,
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Seguito della discussione del disegno di legge:
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale) (ore 9,36)
Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3617.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione sulla questione di fiducia.
Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3617, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, noi Comunisti italiani negheremo la fiducia sia per il metodo seguito, sia per i contenuti di questo provvedimento, che accorpa tutta una serie di disposizioni contenute nel disegno di legge di conversione esaminato alla Camera e nell'altro al nostro esame, che con altisonante titolo reca misure per la lotta contro l'evasione fiscale e contiene una congerie di disposizioni sulle quali nessuna Commissione del Senato si è pronunziata o ha iniziato l'esame. Si tratta di un provvedimento che è umanamente impossibile da esaminare in Commissione bilancio, sia per il ritardo con il quale è pervenuta la relazione tecnica, sia perché la massa di disposizioni ha impedito la cognizione dei contenuti stessi del provvedimento.
Io non posso che ribadire quanto già ho affermato ieri in discussione generale. Voglio solamente soffermarmi su due punti: ancora una volta viene ridotto il Fondo per le aree sottoutilizzate di 30 milioni di euro e soprattutto viene riprodotta una norma già contenuta nel decreto-legge del dicembre 2002, per cui si arriverà alla vendita per trattativa privata e in blocco di una serie di immobili non adibiti ad abitazione, cancellando le concessioni in uso, gli usi esistenti, e soprattutto il diritto di prelazione spettante agli enti locali anche in caso di rivendita. È una norma che viene riprodotta in tutta la sua scelleratezza - mi perdoni, signor Presidente - perché cancellare il diritto di prelazione anche in caso di rivendita significa cancellare ogni misura di trasparenza sull'operazione, sia per quanto concerne il prezzo sia per quanto riguarda i soliti noti che acquistano.
Non posso ulteriormente soffermarmi, stante il tempo a disposizione, e ribadisco pertanto quanto già detto ieri in discussione generale, preannunciando il nostro voto contrario.
SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, non abbiamo più parole per esprimere lo sdegno, l'amarezza e la preoccupazione per la mancanza di cultura istituzionale e democratica del Governo.
Era chiaro da settimane che il Governo non avrebbe superato lo scoglio delle lacerazioni profonde che investono la sua stessa maggioranza e che si sarebbe andati all'ennesimo voto di fiducia sulla manovra finanziaria. Si è imposta una discussione finta, su un testo diverso da quello su cui oggi chiedete la fiducia e ancora non si conosce il destino della legge finanziaria.
In questo caso possiamo senz'altro affermare che avete superato il limite della decenza; un decreto-legge che dovrebbe avere caratteristiche di omogeneità di materia, mentre spazia invece su argomenti estranei al titolo, e che dovrebbe avere caratteristiche di improrogabilità ed urgenza. L'unica urgenza è quella di pagare il prezzo di una politica clientelare, nella speranza di mantenere il consenso del Paese che vi ha voltato le spalle. Un decreto-legge che, nelle intenzioni dichiarate, aveva l'obiettivo del "contrasto all'evasione fiscale", ma che in realtà nel testo finale ritroviamo solo nel titolo.
Del resto, quale credibilità può avere un Governo che intende lottare contro l'evasione fiscale, dopo aver adottato in questi anni la pratica del condono in tutte le sue forme, e dopo aver fatto di tutto per favorire le furbizie degli evasori, come nel caso del provvedimento sul rientro dei capitali posseduti illegalmente all'estero?
Nel merito, pur tra le difficoltà oggettive di interpretazione del testo, si colgono accanto alle palesi operazioni elettoralistiche e clientelari, con una miriade di interventi a pioggia, anche misure che destano preoccupazione per il futuro. Si recupera la misura a sostegno della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili per la sola città di Catania, una decisione che procura un'odiosa divisione tra i lavoratori precari del nostro Paese. Si tratta di lavoratori socialmente utili generati da processi di deindustrializzazione, che sono presenti anche in altre realtà, soprattutto del Mezzogiorno, e che aspettano dal 1995 di riacquistare la dignità di lavoratori.
Ci sono poi misure discutibili, diseducative, che riguardano la proliferazione dei giochi, a partire dall'estensione del Lotto, che più che risanare le casse dello Stato manderanno in rovina altre famiglie. Sostanzialmente siamo di fronte ad una serie di misure inaccettabili dal punto di vista del merito, della correttezza politica, dei rapporti con il Parlamento.
Si va verso una privatizzazione selvaggia dell'ANAS, senza regole, determinando un futuro molto incerto per la rete fondamentale del nostro Paese che, invece, ha bisogno di mantenere, nella sua proprietà, il carattere unitario, perché costituisce un elemento di relazione e di coesione sociale fondamentale per il nostro Paese.
La manovra nel suo insieme è stata presentata, in modo strumentale e demagogico, come un'occasione di lotta agli sprechi. A leggere alcuni dei tagli operati si colgono invece il tratto effettivo della manovra e le sue ricadute. Si tagliano 3 milioni di euro per gli interventi integrativi nel campo scolastico a favore dei disabili, che, unitamente ai tagli agli enti locali previsti nella finanziaria, impediscono politiche di sostegno e di integrazione dei diversamente abili. C'è il taglio di 122 milioni di euro per l'edilizia carceraria; noi tutti conosciamo le condizioni disumane in cui vivono i detenuti. Ancora, i 148 milioni di euro in materia di disinquinamento ambientale, oppure il taglio dei fondi per la ricerca in campo agricolo.
È un'altra occasione perduta, ma Rifondazione Comunista, nel negare ovviamente la fiducia al Governo, ritiene che è proprio a partire dalla lotta alla grande evasione fiscale che si potranno liberare risorse per ridurre le ingiustizie. Una fiducia negata oggi e un impegno per il futuro per cambiare il Paese.
DE PAOLI (Misto-LAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PAOLI (Misto-LAL). Signor Presidente, la grave crisi economica che attanaglia il Paese, che vede un numero crescente di famiglie al limite della sopravvivenza, non trova spazio nel Palazzo. Il Governo Berlusconi, chiedendo nuovamente la fiducia, impedisce di fatto alle opposizioni di portare, attraverso gli emendamenti, un contributo per risolvere i problemi che stiamo subendo. L'arroganza del potere trionfa contro la logica che dovrebbe vedere tutte le forze politiche unite per arginare la crisi strisciante.
Contro questo atteggiamento irresponsabile e qualunquista del Governo, la Lega per l'Autonomia lombarda voterà contro.
FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, ancora una volta il Governo, per paura della propria maggioranza, pone la questione di fiducia, tra l'altro sulla conversione di un decreto-legge abbastanza innocuo, sul quale il centro-sinistra aveva offerto un lavoro emendativo in punta di bisturi, se così si può dire, presentando un numero di emendamenti non da capogiro.
Nelle loro repliche alla discussione generale sulla manovra finanziaria i relatori hanno sostanzialmente affermato che l'opposizione non è propositiva: chiede di più, e tutti sono capaci di farlo, in assenza delle necessarie risorse.
Eppure, abbiamo presentato emendamenti chiedendo di aumentare gli stanziamenti per le famiglie, con delle coperture certe che avrebbero offerto l'ulteriore vantaggio di calmierare il mercato immobiliare, preda delle speculazioni.
Abbiamo proposto una ICI differenziata tra prima e seconda casa non locata - mentre sappiamo che ormai molti Comuni applicano per la prima casa le aliquote massime - facendo muovere anche il mercato delle locazioni. Abbiamo proposto di agire sul sistema bancario per calmierare i tassi di credito al consumo delle famiglie che investono sull'istruzione dei propri figli o proposto di non far applicare tassi da usura - cosa che oggi avviene, specialmente nel Meridione, altrimenti non avremmo presentato un emendamento al riguardo - alle imprese che cedono i propri crediti alle banche.
Abbiamo proposto, insomma, una serie di emendamenti di buonsenso. Quindi, di che cosa ha paura il Governo? Non delle nostre proposte, perché non hanno la maggioranza in quest'Aula. Perché, dunque, il Governo chiede la fiducia sul calar della notte della XIV legislatura? Manca la logica del confronto democratico, non solo quello auspicabile tra la maggioranza e l'opposizione, ma anche quello che è sempre esistito in Parlamento tra il Governo e la propria maggioranza.
Purtroppo, questa maggioranza subisce e non determina la politica economica del Paese, che è rimasta prerogativa del Governo, e si limita a proporre emendamenti per avere qualcosa in più nel collegio, sempre cercando di non scontentare chi deciderà le liste bloccate alle prossime elezioni politiche.
Il Governo ha concesso qualcosa agli amici. Lo si è visto negli emendamenti, ora nel maxiemendamento con norme del tipo "mancia", con le norme Scapagnini, quelle sul milione di euro che non si nega a nessuno degli amici e così via. Chi ci rimette, oltre ai parlamentari di maggioranza chiamati ormai ad un umiliante voto di ratifica delle decisioni prese, sono soprattutto i cittadini italiani che subiscono scelte di politica economica sbagliate, per non parlare di quelli del Mezzogiorno che durante il Governo Berlusconi hanno visto peggiorare le loro condizioni grazie alla diminuzione degli impegni per uno sviluppo economico del Sud che erano stati messi in atto dai Governi del centro-sinistra.
Il voto dell'Udeur è quindi un convinto voto contrario alla fiducia richiesta da questo Governo sulla conversione del decreto-legge fiscale.
LABELLARTE (Misto-SDI-US). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LABELLARTE (Misto-SDI-US). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto le minestre riscaldate non sono mai un granché. Questa legge finanziaria che ci viene servita dal ministro Tremonti, dopo un anno di permanenza in frigorifero, non sfugge alla regola: è un piatto assolutamente immangiabile. Non che le prime finanziarie di questo Governo ci abbiano mai convinto, ma almeno parevano fare riferimento ad un qualche disegno e la scoppiettante finanza creativa poteva, se non altro, trarre in inganno gli elettori più ingenui.
Poi, lo scorso anno, accantonato il mago della finanza creativa, si è tentata la carta della riduzione delle tasse. Sarà bene ricordare, a chi non le ricordi, le parole con le quali il presidente del Consiglio Berlusconi salutò l'approvazione della manovra del 2005. «È una svolta epocale» disse Berlusconi «che segna un cambiamento profondo» e poi aggiunse: «Nel 2006 voglio ridurre l'IRPEF di un punto di PIL, pari a circa 12 miliardi di euro». Tutto questo oggi è finito nel dimenticatoio. Sono finiti nel dimenticatoio Domenico Siniscalco, la sua svolta epocale e la riduzione delle tasse; rimane una manovra priva di speranza e di coraggio, la manovra di una maggioranza che non ha più alcuna carta da giocare e non sa più con quale lingua rivolgersi al Paese.
Questa mattina siamo chiamati a votare il primo atto di questa manovra. Un provvedimento fiscale, nato già disorganico e incoerente, con l'aggiunta del subemendamento è diventato uno dei peggiori provvedimenti mai votati di questo Governo. Noi, senatori dello SDI, voteremo in maniera convinta contro questa norma perché ancora una volta, come è abitudine del ministro Tremonti, crea finte entrate che rimarranno sulla carta, come quelle previste dalla vendita degli immobili. In essa infatti sono presenti veri e propri colpi di mano, come quello di una sostanziale e surrettizia privatizzazione dell'ANAS, giacché propone una riforma del sistema di riscossione in cui è evidente il sostegno alle aziende attualmente concessionarie ma è del tutto aleatorio il risultato finale in termini di aumento del gettito per lo Stato.
Infine, noi senatori dello SDI e della nascente "Rosa nel pugno", siamo contrari a questo provvedimento anche perché prevede l'esenzione dell'ICI per i beni di proprietà degli enti ecclesiastici. Il testo del Concordato attualmente vigente prevede testualmente che le attività diverse da quelle di religione e di culto sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. Pertanto, le argomentazioni svolte in materia dal senatore Pedrizzi, del quale pure apprezziamo la coerenza ma si può essere coerenti anche nell'errore, non ci convincono. Su questo punto, come sull'attuale modalità di applicazione dell'8 per mille e della selezione degli insegnanti di religione, che comportano complessivamente un onere per lo Stato di 3 miliardi di euro, quindi 6.000 miliardi di vecchie lire, occorrerà tornare a confrontarsi.
Per questi motivi e per molti altri vi negheremo la fiducia, anzi vi confermeremo la nostra totale sfiducia. (Applausi dei senatori Biscardini e Dalla Chiesa).
MICHELINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICHELINI (Aut). Signor Presidente, il Governo chiede la fiducia al Senato sul provvedimento di conversione del decreto-legge n. 203, recante misure di contenimento dell'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria, nonché sulle diverse e variegate disposizioni contenute nel maxiemendamento.
Il Gruppo Per le Autonomie apprezza il riscontro dato alle competenze attribuite alle Province autonome di Trento e Bolzano con lo Statuto di autonomia e in materia di collaborazione con lo Stato negli accertamenti degli imponibili fiscali dell'erario, ma esprime la propria contrarietà al fatto che tale riscontro non sia stato dato alle Regioni a statuto speciale in materia di privatizzazione di enti e aziende delle Regioni (articolo 7-ter) e in materia di caccia (articolo 11-quaterdecies).
Esprime poi il proprio rammarico per non aver trovato riscontro alle competenze statutariamente garantite alle Regioni ad autonomia differenziata, nonostante ciò risulti molto utile in un provvedimento che chiama in causa le Regioni in varie sue disposizioni ovvero legifera in materie attribuite alle competenze delle Regioni stesse come l'agricoltura, l'amministrazione pubblica e i trasporti, per citarne alcune.
Nel merito ci si chiede quale sia il filo conduttore che informa un provvedimento che tratta materie tanto eterogenee, che vanno dalla riforma del servizio nazionale della riscossione alla disciplina della caccia di selezione degli ungulati. Ben si sa - ci potrebbe essere risposto - che il provvedimento in esame fa parte della manovra di finanza pubblica per il 2006 e che l'eterogeneità delle materie in esso trattate deriva dal fatto che il maxiemendamento riprende tutte le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 211, assegnato alla Camera in quanto correttivo anche dei conti 2005, parte delle disposizioni con le quali sono state ridotte di 5 miliardi le previsioni di entrata 2006 attribuite inizialmente alla vendita di beni immobili, alcune disposizioni di legge che non trovano conclusione nelle Commissioni e infine una numerosa serie di emendamenti presentati sulla finanziaria 2006.
Dunque, si tratta di un provvedimento rivolto ad affrontare i problemi che affliggono la nostra economia ed i nostri conti pubblici. Ma se così fosse, nell'esaminarlo dovremmo imbatterci in disposizioni che danno risposte alla crisi di competitività in cui versa il Paese, ovvero ai conti che non tornano.
Quanto ai conti, la relazione tecnica che accompagna il maxiemendamento riscontra effetti sull'indebitamento netto 2006 della pubblica amministrazione per 2,721 miliardi di euro tra maggiori entrate e minori spese, dunque di maggiori risorse, le quali però non concorrono alla riduzione del deficit in quanto sostituiscono per 2,5 miliardi di euro un'entrata inattendibile quale era quella di 6 miliardi di euro per alienazione di beni immobili.
Le nuove risorse per detto importo sono tutte entrate tributarie che gravano sulle imprese alle quali si aggiungono altre entrate derivanti dall'ampliamento delle possibilità di gioco. Queste ultime vengono destinate al finanziamento di una miriade di piccoli interventi, che sembrano orientati non già a dare risposte ai problemi del Paese bensì a soddisfare le esigenze ambientali dei loro padrini.
Quanto alla risposta alla crisi di competitività, non vi è traccia nel provvedimento degli effetti delle sue disposizioni sul recupero di qualità e di costo dei prodotti nazionali, ai quali affidare il compito di aumentare le esportazioni.
Le disposizioni contenute in questo provvedimento tentano, a nostro giudizio, di dare risposte ai piccoli o grandi problemi del quotidiano, ma non assolvono di certo la missione per la quale il provvedimento è stato scritto, a meno che non si creda che, mettendo le slot machines nei bar e nelle sale Bingo e fare così migliaia di nuovi casinò, si creino le condizioni per dare un futuro sereno al nostro Paese.
Noi non lo crediamo ed è per questo che non daremo la fiducia al Governo. (Applausi dal Gruppo Aut e della senatrice De Petris).
DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si consuma oggi l'ennesimo, stanco rito della fiducia, usata e abusata ormai in quest'Aula per tenere insieme una maggioranza nervosa, frammentata (ne abbiamo avuto echi anche ieri), che cerca di difendersi malamente da una sconfitta che sarà inesorabile. Si consuma l'ennesimo strappo alla dialettica parlamentare, alle prerogative del Parlamento. Si è espropriato per l'ennesima volta - e questa volta, credo, passando ogni limite - il Senato, le sue Commissioni e i senatori del loro potere di discutere gli emendamenti, di intervenire e modificare, di avere conoscenza della effettiva realtà dei conti. Si è sottratta al Senato la possibilità di discutere seriamente su una manovra finanziaria di cui si vota oggi la prima parte; anzi, per la verità, la sua copertura, il decreto fiscale.
Questa è la vostra ultima manovra finanziaria, la degna conclusione di cinque anni di politiche economiche, fiscali e di finanza creativa che hanno portato i conti fuori controllo, con un ritmo di crescita della spesa arrivato al 2,5 per cento, e il Paese al declino, con il peggioramento delle condizioni di vita di milioni di cittadini. La forbice tra chi più ha e chi meno ha in questo Paese è aumentata a dismisura. Le statistiche di ogni giorno, di ogni provenienza, parlano chiaro. Uno su quattro dei cittadini italiani, delle famiglie, è sulla soglia di povertà.
L'economia, come voi adesso enfatizzate, mostra forse un solo barlume di ripresa, dettato da esclusivi fattori esterni. In questo quadro, vi presentate con una manovra che non affronta, non dico seriamente, ma neanche parzialmente nessuno dei problemi del Paese: i problemi di competitività, i problemi della ripresa, i problemi di alcuni settori che versano in una situazione di crisi molto grave.
È una finanziaria che non mette in campo alcuna misura di natura strutturale che sia in grado di favorire la ripresa, di sostenere i nostri molti settori in crisi e di venire incontro ai milioni di cittadini che hanno sempre maggiori difficoltà ad arrivare alla fine del mese. È della condizione di questi cittadini, di tantissime famiglie italiane che non vi siete assolutamente preoccupati.
La manovra che ci avete presentato (su una parte della quale oggi si vota appunto la fiducia) non ha affrontato i problemi veri dei cittadini e del Paese. Vi riempite molto la bocca con la parola "famiglia", ma ancora una volta vi apprestate ad erogare forse un po' di elemosine e non mettete in campo provvedimenti atti a migliorare seriamente le condizioni di vita dei cittadini e delle famiglie.
Potevamo sperare almeno che i vostri trucchi e trucchetti, di cui avete abusato mai come questa volta, i vostri strappi procedurali e del Regolamento sul bilancio, l'opacità dei conti avessero trovato una seppur minima giustificazione in una manovra seria ed efficace, basata su idee precise, ma purtroppo così non è.
Parliamo ora del maxiemendamento riferito al decreto fiscale, su cui avete posto la fiducia. Con ciò avete davvero passato il segno della decenza: in un decreto fiscale che già presentava molti limiti, avete inserito praticamente altri quattro provvedimenti.
Mi riferisco in primo luogo al decreto sulle infrastrutture, che era decaduto, nel quale è contenuta un'operazione che è un vero e proprio colpo di mano, cioè la privatizzazione dell'ANAS (si ritorna tra l'altro alla vecchia versione, rispetto a quella esaminata in Commissione).
In secondo luogo, reinserite ancora una volta la questione della dismissione degli immobili, tramite la quale fingete di far cassa. Sappiamo bene, infatti, quali realtà hanno rivelato in questi anni le presunte entrate ottenute dalla vendita degli immobili.
Inserite inoltre la manovrina di fine anno, che era in discussione alla Camera, apportando tagli molto pesanti al bilancio di alcuni Ministeri e in alcuni settori. Ne ho citati alcuni ieri, ma potremmo continuare: penso, ad esempio, al risanamento ambientale, alle politiche sociali, all'agricoltura, ai fondi per i Paesi in via di sviluppo.
Infine, inserite addirittura un decreto che era stato appena assegnato alla Commissione competente (si tratta del decreto-legge n. 224 del 2005, recante interventi urgenti in materia di agroindustria) e aggiungete - perché non possono mai mancare - una serie di interventi a pioggia. Qualcuno ieri si è dispiaciuto della definizione di "mance", ma purtroppo questa è la dura realtà: si tratta di tanti interventi a pioggia, finanziati ad esempio con una proliferazione dei giochi. Dovreste spiegare questa misura alle tante famiglie che vivono in casa il problema della dipendenza dal gioco; invece addirittura, con la manovra finanziaria, pensate di estendere la collocazione delle famose macchinette addirittura ai supermercati. E tutto questo sempre per la vostra maledetta ossessione di far cassa.
Si tratta quindi di una manovra ancora una volta confusa, senza un'idea vera per lo sviluppo del Paese.
Vorrei tornare però sul decreto fiscale. Nel titolo del provvedimento avete annunciato per la prima volta - sembra la svolta di questo Governo - una politica di contrasto all'evasione fiscale, in totale contraddizione con le politiche che avete portato avanti in questi quattro anni, che hanno previsto solo sanatorie, condoni, un allentamento della lealtà fiscale e soprattutto hanno comunicato continuamente al Paese il messaggio dell'evasione.
Potremmo discutere a lungo sugli effetti perversi, perché ci sono stati. Oggi scoprite che si è allargata l'area dell'evasione fiscale e allora, per far cassa e dare una copertura a questa manovra senza colore e senza senso, riscoprite la lotta all'evasione fiscale, con un gettito previsto, ancora una volta, assolutamente aleatorio. Forse non ci troviamo dunque davanti ad un cambio di rotta, bensì, ancora una volta, ad uno dei tanti trucchi, ad una delle tante illusioni che avete disseminato in questi anni.
Avete poi disseminato il decreto di una serie di strette fiscali sulle imprese, alcune forse giuste, altre, anche in questo caso, semplicemente per fare cassa.
Tutto questo, per dare risorse smisurate alla Sicilia, sia nel decreto fiscale, sia con il provvedimento scandaloso sui lavoratori socialmente utili; scandaloso non per gli LSU, ma perché fatto solo per il Comune di Catania, come se tutti gli altri precari nel nostro Paese non avessero alcun diritto: vale a dire che, in questo Paese, bisogna avere padrini importanti, specialmente siciliani, per poter avere risposte nella manovra finanziaria.
Avete disseminato il maxiemendamento di una serie di provvedimenti ridicoli, frammentati, senza alcun senso, che tutto fanno meno che dare un segno chiaro a questa manovra.
Non avete voluto affrontare i nodi veri e vi illudete di potere ancora una volta scaricare le responsabilità della situazione del Paese su qualche evento esterno e vi sta anche andando bene: in questi due giorni di sciopero della stampa questa manovra vergognosa forse non sarà all'attenzione dei cittadini.
Questi sono i motivi - e sono tanti - per cui il Gruppo dei senatori Verdi voterà contro la fiducia a questo Governo.
La politica delle illusioni e delle promesse mancate è arrivata al capolinea e credo che il re ormai sia nudo completamente: i cittadini sono coscienti di cosa avete fatto a questo Paese e toccherà a noi … (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Aut).
MORO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORO (LP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame, funzionalmente collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2006-2008, contiene una serie di disposizioni di notevole importanza, quali il rafforzamento degli strumenti da adottare per la lotta all'evasione fiscale, la tanto attesa riforma del servizio di riscossione, il trasferimento all'INPS delle funzioni di controllo in materia di invalidità civile, nonché norme dirette a realizzare maggiori entrate per gli equilibri di bilancio.
Il lavoro svolto in 6a Commissione è stato intenso e caratterizzato da numerose proposte emendative, alcune delle quali hanno contribuito al miglioramento del testo. In particolare, voglio evidenziare l'impegno della Lega Padana che ha proposto in Commissione norme dirette ad una maggior tutela dei contribuenti più deboli, quali la riformulazione della norma sul pignoramento del quinto dello stipendio, che nella sua stesura originaria si presentava eccessivamente vessatoria, nonché l'emendamento che fissa un importo pari a 8.000 euro del debito tributario al di sotto del quale non si può procedere all'espropriazione del bene immobile del contribuente su cui era stata iscritta l'ipoteca.
Con rammarico evidenzio che la nuova formulazione della norma sul pignoramento del quinto dello stipendio non è stata riproposta nel maxiemendamento del Governo. La ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento non ha consentito un maggior approfondimento sulle norme che regolano la riscossione.
Con la presentazione del maxiemendamento sottoposto alla fiducia il testo del decreto-legge diventa necessariamente corposo, dovendo recepire, per questioni di opportunità temporale, anche il testo del decreto-legge n. 211 del 2005, che contiene norme dirette a consentire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sia per il 2005 che per il 2006, quali le disposizioni in materia di ammortamento di beni strumentali per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, disposizioni per incrementare la dismissione degli immobili del patrimonio pubblico, disposizioni in materia di trasporto aereo e di razionalizzazione del settore dei gestori aeroportuali.
La Lega Padana ha colto l'occasione del maxiemendamento per inserire norme attese quali la proroga della rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili posseduti dai privati alla data del 1° gennaio 2005, una norma importantissima interpretativa sull'applicazione dell'ICI alle aree edificabili previste dai piani regolatori, la cui mancanza avrebbe creato difficoltà ai Comuni, le disposizioni che agevolano il contributo lavorativo di studenti e pensionati nell'esecuzione di vendemmie.
Concludendo, in merito alle modifiche in materia fiscale e di riscossione ritengo opportuno invitare i colleghi senatori ed il Governo a rivedere la normativa conciliando l'esigenza di ridurre l'evasione fiscale con la necessità di mantenere e migliorare il rapporto fra il fisco ed i contribuenti nello spirito della collaborazione reciproca.
La Lega Padana esprime voto favorevole sul provvedimento in esame e concede la fiducia la Governo. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Cantoni).
EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in pieno ciclo elettorale siamo oggi chiamati all'approvazione della prima parte della manovra di finanza pubblica per il 2006, l'ultima della legislatura, che mette in sicurezza anche i conti del 2005. Tutto ciò in un quadro di scelte responsabili, coerenti e nient'affatto elettorali e in quanto tali apprezzate dal Fondo monetario internazionale.
Si tratta di politiche di bilancio in linea con gli impegni comunitari. Crediamo tuttavia che il nuovo Parlamento non potrà sottrarsi ad indispensabili modifiche delle regole di contabilità e della disciplina della sessione di bilancio. L'alternativa alla costituzione di un'Autorità dei conti pubblici, come riaffermato dal Fondo monetario, è innanzi tutto un rafforzamento sostanziale dei Servizi del bilancio del Parlamento, sul modello del Budget Council, con poteri effettivi verso le componenti di tutta la pubblica amministrazione centrale e periferica.
Una riforma questa che non appartiene alla maggioranza o all'opposizione, ma al sistema Paese, un sistema di regole di cui il SIOPE è scelta irreversibile, richiesta dalla complessità della situazione che impone un monitoraggio costante dei conti pubblici e una loro valutazione senza rischi. Purtroppo non abbiamo sentito specifiche obiezioni; hanno prevalso anche dalle opposizioni sterili polemiche politiche, considerazioni generiche, senza penetranti analisi e proposte alternative.
Questo provvedimento si pone innanzi tutto l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e l'indebitamento sommerso dei centri decentrati di spesa, per opporsi alle tante IRI locali, piccole conglomerate che bruciano enormi risorse. Il coinvolgimento dei Comuni nell'accertamento fiscale è una scelta coraggiosa. Essa può dare più forti risultati consentendo loro di trarre benefici finanziari, tanto più significativi quanto più efficace sarà la loro azione e con effetti importanti anche sull'ICI.
Ciò richiede un potenziamento delle strutture delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza. Una nuova fase di responsabilità che, oltre a coinvolgere la spesa per garantire il patto di stabilità interno, coinvolge anche il fronte dell'entrata e viene affermata salvaguardando la spesa sociale e la flessibilità per le spese di investimento, che premiamo gli enti locali virtuosi. Si afferma dunque una cultura della virtuosità e non dello spreco.
Particolarmente significativa appare la scelta d'internalizzare il servizio di riscossione tributi in linea con i Paesi europei, in coerenza con la sua delicatezza che va coniugata con un più forte recupero di efficienza. Abbiamo posto con forza la necessità di raccordare la PEX, con l'introduzione dei nuovi principi contabili per evitare disallineamenti tra valori di bilancio e valori fiscali. E' un'esigenza di trasparenza e responsabilità inascoltata che auspichiamo possa trovare presto soluzione, onorevole Vegas. Con la norma interpretativa sull'ICI, proposta dal Gruppo UDC, si fa chiarezza nel segno della inequivocabile volontà del legislatore, sulla base di elementi oggettivi ben precisi, in materia di esenzioni nelle finalità sociali verso le comunità, senza creare alcuna disparità di carattere religioso.
Non possiamo tacere rispetto alle evidenti strumentalizzazioni di forte stampo anticlericale portate avanti da chi vorrebbe negare agli enti religiosi ciò che si riconosce ad organizzazioni non governative che svolgono la stessa attività. Non vi è dunque alcun privilegio!
La lettura di questa decisione di bilancio non può essere separata dalla lettura delle altre misure previste nella legge finanziaria, in favore delle imprese, delle famiglie e della ricerca. Tra queste rientrano gli interventi per il contenimento dei costi di impresa e la riduzione del costo del lavoro; la valorizzazione dei distretti industriali come piattaforma di sviluppo per la tenuta della nostra economia caratterizzata da piccole e medie imprese che devono essere accompagnate nella fase di crescita e nella internazionalizzazione con strumenti innovativi e sensibili come finanza, capitalizzazione, fisco e burocrazia.
È indispensabile favorire il processo di circolazione delle conoscenze per una più forte diffusione delle tecnologie per l'innovazione, realizzando un'integrazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo.
Strumenti fiscali come la detassazione e il fondo 5 per mille costituiranno la base finanziaria per realizzare l'ambizioso progetto di Lisbona, che non è solo un obiettivo numerico, ma la capacità di essere competitivi rispetto alla società delle conoscenze.
Il provvedimento, inoltre, si fa carico, con realismo, di alcune disposizioni: per le dismissioni immobiliari attraverso il coinvolgimento dei privati con ulteriore valorizzazione dell'attivo; per il riequilibrio delle infrastrutture aeroportuali, al fine di migliorarne la competitività, e quelle stradali ridefinendone il complessivo assetto dei rapporti con le istituzioni; sul piano fiscale con l'indeducibilità delle minusvalenze sui dividendi, con modificazioni al regime degli ammortamenti riconosciuti nel settore energetico e nel leasing immobiliare; con disposizioni antielusive su operazioni degli intermediari creditizi e finanziari nel trading; con misure di contrasto al gioco illegale e di sostegno a quello legale, nonché di contrasto a forme elusive ed erosive delle basi imponibili. Si interviene sulla specificità di alcuni comparti del Paese con misure condivisibili, mentre su altre non abbiano nascosto le nostre perplessità.
Vice ministro Vegas, la 6a Commissione permanente aveva licenziato un'altra cosa! È prevalso un meccanismo incontrollabile.
PEDRIZZI, relatore. Bravo!
EUFEMI (UDC). L'impostazione iniziale del provvedimento è stata in un certo modo mortificata dall'inserimento improprio ed inopportuno di alcune norme localistiche e microsettoriali.
Il senso di responsabilità, che è prevalso in taluni di noi, doveva prevalere in tutti! (Applausi dei senatori Pedrizzi e Fasolino).
Onorevole Presidente, questo provvedimento di affiancamento della legge finanziaria, nonostante il sovraccarico dell'ultima ora, razionalizza gli interventi della decisione di bilancio, rende possibile l'aggiustamento strutturale dei conti pubblici, riduce i rischi e pone le condizioni per una crescita più forte dell'economia e quindi per uno sviluppo qualitativo e quantitativo del sistema Italia.
L'UDC si è fatto carico delle difficoltà del presente guardando con fiducia alle opportunità del futuro, muovendosi nel segno della responsabilità e della coerenza. Abbiamo guardato a scelte che privilegiano la competitività per le imprese e la solidarietà per le famiglie. (Commenti del senatore Caddeo).
Per queste ragioni, il Gruppo UDC voterà la fiducia al Governo. (Applausi dai Gruppi UDC e AN e del senatore Cantoni.Ccongratulazioni).
D'AMICO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, questa discussione dovrebbe riguardare la politica economica e finanziaria del nostro Paese. Quest'ultima, però, purtroppo è frammentata tra una pluralità di provvedimenti in un percorso parlamentare reso accidentato dalle forzature del Governo, nella sostanziale impossibilità per il Parlamento e per il Paese di rendersi conto del reale contenuto della manovra finanziaria in esame.
Nel corso di questo confuso dibattito, noi dell'opposizione - i colleghi del mio Gruppo parlamentare e quelli dell'intera Unione - abbiamo cercato di rendere chiare le debolezze della manovra finanziaria del Governo, le quali in realtà sono purtroppo coerenti con le debolezze complessive manifestate da questo Esecutivo nell'esercizio delle sue funzioni di politica economica nel corso dell'intera legislatura.
In particolare, abbiamo denunciato la frammentarietà, l'incoerenza e gli errori, veri e propri, presenti nel complesso della manovra finanziaria articolata, come ho letto, in una pluralità di provvedimenti, incluso quello alla nostra attenzione. Non mi ripeterò: credo purtroppo che il Paese sia ormai in grado di giudicare la complessiva inadeguatezza della politica economica di questo Governo. Tuttavia, non possiamo non cogliere questa occasione per denunciare ulteriormente il progressivo degrado nella qualità della legislazione di questo Paese e l'ulteriore ricorso, più grave forse ancora di quello passato, che oggi avviene con questo decreto, a strumenti che nascondono lo stato effettivo della finanza pubblica italiana.
È appena di qualche giorno fa la denuncia del Fondo monetario internazionale che, con parole dure, ha spiegato al mondo come purtroppo la contabilità pubblica italiana, le informazioni che questo Paese rende sullo stato della finanza pubblica siano inadeguate non solo in assoluto, ma in rapporto alla media della trasparenza e della qualità delle informazioni rese sulle finanze pubbliche dagli altri Paesi. Tuttavia, si procede purtroppo ulteriormente sulla strada del ricorso a strumenti che riducono la qualità, la trasparenza delle informazioni relative al nostro bilancio.
Farò un esempio per tutti che tengo rimanga agli atti del Parlamento: come sappiamo da molti anni, la finanza pubblica italiana si trova a fare i conti con i problemi di bilancio. Ciò vuol dire che registriamo da molti anni un bilancio pubblico in deficit. Questo ha suggerito purtroppo molte volte accorgimenti che hanno teso a ridurre l'impatto di singole misure sul deficit pubblico, alcune volte nel senso positivo di riduzione delle spese effettive o aumento delle entrate effettive; altre volte con artifici contabili.
Uno degli strumenti utilizzato ormai da molti anni è quello del cosiddetto limite di impegno. Vediamo di capire come funziona questa operazione con un esempio semplice: normalmente quando lo Stato dà un contributo pari a 100 ad un ente locale per accrescere la sua capacità di spesa, questo accresce il deficit pubblico dello Stato; poiché lo Stato, come abbiamo detto, è normalmente in deficit, tale operazione accresce anche il debito pubblico; quindi un contributo pari a 100 determina un aumento del deficit ed un aumento del debito pubblico. È il modo normale di registrare questa transazione.
Per cercare di limitare l'impatto sul deficit pubblico di operazioni di questo genere, alcuni anni fa fu inventato il discusso limite di impegno. Come si articolava il suo ricorso? Anziché concedere un contributo pari a 100 all'ente locale, più volte si è fatto ricorso alla tecnica, secondo la quale lo Stato, autorizzando l'ente locale a contrarre un debito, si impegnava a pagare le rate di ammortamento del debito entro un certo limite annuo, per esempio pari a dieci.
Cosa voleva dire? L'ente pubblico locale si indebitava (ad esempio, se il tasso fosse stato pari al 5 per cento in quindici anni sarebbe risultato sostanzialmente un debito, pari a 100) ed otteneva risorse pari a 100 per la spesa. L'effetto sul deficit pubblico complessivo era semplicemente dieci; sul debito restava però un impatto complessivo pari a 100, essendo il debito riferito alle pubbliche amministrazioni nella loro interezza, ma l'impatto sul deficit - ripeto - veniva ridotto a dieci. Scompariva cioè una parte dell'impatto sul deficit. Questo ci aiutava, per esempio, a rispettare i vincoli di bilancio relativi al deficit pubblico, contenuto nel Trattato di Maastricht e nella disciplina europea.
Era uno strumento discutibile che riduceva la trasparenza della contabilità pubblica e l'impatto di misure di spese sul deficit pubblico. È stato a lungo discusso; è stata discussa anche l'accettabilità di questo strumento ed il criterio di contabilizzazione, nonché gli effetti ai fini delle registrazioni contabili considerate a livello europeo.
Era ragionevole immaginare che l'Italia, in nome di una maggior trasparenza per la propria contabilità pubblica, avrebbe rinunciato a questo strumento del limite di impegno. In effetti, oggi l'Italia rinuncia a questo strumento ma fa ricorso purtroppo ad uno strumento ancora peggiore che riduce ulteriormente la trasparenza del bilancio pubblico italiano. Lo potremmo chiamare limite d'impegno di seconda generazione.
Qual è la caratteristica di cui è infarcito questo decreto? Richiamo l'attenzione del Parlamento che, nell'approvare un decreto di questo genere, si assume la responsabilità di un ulteriore peggioramento dello stato della finanza pubblica italiana e della veridicità del bilancio pubblico italiano. Anziché dare all'ente locale - è il caso utilizzato sistematicamente per le misure a favore della Sicilia - 100, ci si impegna per 15 anni a concedere dieci all'anno; questo vuole dire che neldeficit pubblico comparirà solo quel dieci all'anno, ma il soggetto che riceve il contributo può rivolgersi all'intermediario finanziario, cedere questo credito nei confronti dello Stato, ottenere sempre 100 e quindi accrescere la propria capacità di spesa di 100.
Allora nell'esempio più semplice, quello di registrazione ordinaria, dando 100 di contributo, aumenta di 100 il deficit e aumenta di 100 il debito e, grazie all'artificio contabile al quale si fa ampio ricorso in questo decreto, sostanzialmente avviene, al contrario, che si dà 100 di capacità di spesa all'ente locale ma viene registrato zero nel debito e solo dieci nel deficit. Questo peggiora gravemente lo stato dei conti pubblici italiani e credo che possa dare un contributo importante al peggioramento delle prospettive complessive economiche del Paese e di allargamento di una spesa pubblica e di un deficit pubblico, che già viaggia lungo una linea molto preoccupante.
Numerosi sono gli esempi in questo decreto di ulteriore peggioramento nella capacità di dare rappresentazione veritiera allo stato della finanza pubblica; interventi microsettoriali e un intervento pesante sull'ANAS. Voglio ricordare che solo due anni fa in questo Parlamento fu approvato un rassetto complessivo del modo di funzionamento dell'ANAS. Anche in quel caso esprimemmo il sospetto che la manovra avesse la finalità pura e semplice di nascondere o di rendere più opaca la rappresentazione del bilancio pubblico italiano, e tuttavia di fronte a una riforma che aveva quella portata, approvata appena qualche anno fa in questo Parlamento, da questo Governo, su proposta del medesimo, in questa legislatura, oggi all'improvviso, senza un dibattito parlamentare - perché è contenuta nel maxiemendamento sul quale è stata posta la fiducia - il Governo ci propone un riassetto complessivo totalmente diverso.
Numerosi colleghi si sono soffermati sulle obiezioni di merito rispetto a questa proposta, ma non si tratta solo di obiezioni di merito. Purtroppo la proposta che oggi ci viene fatta sull'ANAS, che contraddice drasticamente quello che lo stesso Governo aveva imposto al Parlamento appena qualche tempo fa sulla stessa materia, manifesta la contraddittorietà complessiva dell'azione di questo Governo, l'incapacità di programmare - mi si passi il bisticcio di parole - la propria capacità di intervento sull'economia e sugli stessi enti strumentali della pubblica amministrazione.
Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio pasticcio, ad una manovra assolutamente insufficiente rispetto ai problemi del Paese e oggi alle forze d'opposizione resta il dovere di presentare, come abbiamo fatto in Commissione, come stiamo facendo nel corso dell'esame di questa manovra finanziaria, proposte alternative e il dovere di dire no con chiarezza alle proposte che questo Governo ci sottopone.
Gli italiani hanno misurato il centro-destra alla prova del Governo: cinque anni di fallimenti testimoniano la complessiva inadeguatezza di questo centro‑destra rispetto ai bisogni del Paese. Questa manovra finanziaria e questo decreto sono confusionali, contraddittori e costituiscono il sigillo dell'inadeguatezza complessiva di questo Governo.
Per questi motivi il Gruppo della Margherita voterà no alla richiesta di fiducia. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
PEDRIZZI, relatore. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEDRIZZI, relatore. Signor Presidente, non mi dilungherò sul decreto-legge del quale sono stato relatore sia in Commissione sia in Aula anche se il Governo nel suo maxiemendamento ha introdotto numerose altre materie che molto probabilmente sarebbe stato meglio lasciare fuori da questo provvedimento. Alcune di esse sono sicuramente compatibili con lo spirito e la funzione del provvedimento: mi riferisco in particolare all'ammortamento dell'avviamento, alla durata del contratto dei leasing immobiliari, all'intervento sulle minusvalenze di Banca d'Italia, e alle indeducibilità delle minusvalenze sui dividendi non tassati, alla razionalizzazione, al potenziamento, alla competitività, allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.
L'opposizione si è soffermata in particolare gridando allo scandalo sull'articolo che riguarda la cosiddetta legge mancia, la mancia dei senatori. Voglio dire all'opposizione che proprio su tale articolo c'è poco da discutere, perché la copertura finanziaria che viene prevista al riguardo si riferisce al Fondo per le infrastrutture degli enti locali, dei Comuni, delle Province e delle Regioni; Fondo di cui viene cambiata solamente la gestione: la si attribuisce al Parlamento, riconoscendogli la centralità e il ruolo che gli spetta, indipendentemente dalle impostazioni e dagli orientamenti del Governo.
La seconda obiezione, contestazione che viene fatta dall'opposizione riguarda l'articolo 11-quaterdecies, che reca alcune finalizzazioni, destinazioni di somme. Io voglio sperare che queste finalizzazioni siano serie, perché non sono state esaminate né dalla 6a né dalla 5a Commissione. Sfido l'opposizione ad individuare solamente una di queste finalizzazioni che riguardi innanzitutto il relatore e poi i componenti della 6a Commissione parlamentare. (Applausi del senatore Eufemi).
Voglio trattare un ultimo argomento, prima di sviluppare un ragionamento di tipo politico, perché in questo momento affrontiamo la questione della fiducia a questo Governo da parte della maggioranza di centro-destra. Mi riferisco alla questione dei giochi, argomento sul quale si è affaticata la Commissione, che ho l'onore di presiedere. Abbiamo compiuto un'indagine conoscitiva durata due anni, che si è conclusa con un documento votato all'unanimità dalla maggioranza e dall'opposizione.
Sono intervenuto in 5a Commissione invitando i colleghi a ritirare tutti gli emendamenti perché ritenevo che un argomento così complesso e spinoso dovesse essere affrontato in una visione organica, globale e non nell'ambito di un maxiemendamento per la fiducia, sul quale non siamo in grado di intervenire, di avanzare proposte e proporre rettifiche. È avvenuta una scorrettezza unica e noi, naturalmente, saremo costretti a votare questa fiducia anche se non concordiamo sul metodo utilizzato.
È evidente che non voglio entrare sul contenuto e sul merito dell'articolo che riguarda i giochi. Probabilmente, tutto il contenuto potrebbe anche essere condivisibile, ma il metodo (aver espropriato, scavalcato, bypassato la 6a Commissione) non ci convince e non possiamo consentire che questo provvedimento possa diventare definitivo. (Applausi del senatore Passigli). Infatti, il Governo avrà tempo per emanare dei regolamenti: maggioranza e opposizione si danno dunque appuntamento in occasione dell'emanazione di quei regolamenti, quando dovranno essere ascoltate le categorie interessate e gli organismi più rappresentativi dell'intero mondo dei giochi; ci diamo un nuovo appuntamento fra qualche mese, con il Governo, con l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Veniamo ora alle argomentazioni politiche, quelle che ci interessano in questo momento per quanto riguarda la questione di fiducia.
«L'Italia sarebbe finita, se dovesse tornare a vincere il centro-destra» ha detto il professor Romano Prodi, negli ultimi mesi ormai abituato a fare profezie di sventura, ad alzare i toni del dibattito politico fino all'insulto, a condurre insomma un tipo di opposizione più spregiudicata che dura. Tutto questo non gli fa onore naturalmente, ma non è ciò, ancora, l'essenziale. L'essenziale da rilevare è altro; è che Prodi non fa una cosa che da leader politico dell'opposizione che ambisce a governare il Paese ci si aspetterebbe facesse. Prodi non ci dice, non dice agli italiani, non dice alla sinistra che dovrebbe guidare qual è il suo progetto per l'Italia, qual è l'idea dell'Italia che vorrebbe, come vuole governarla, con quali orientamenti di politica interna ed estera, con quali politiche economiche.
CAMBURSANO (Mar-DL-U). Noi lo sappiamo e lo sanno anche gli italiani!
PEDRIZZI, relatore. Il professor Prodi, onorevoli colleghi, non ha un programma, e non ce l'ha perché non può averlo. È difficile infatti fare un programma che metta d'accordo chi vuole restare in Iraq e chi un minuto dopo l'eventuale vittoria del centro-sinistra se ne vuole andare. (Commenti del senatore Cambursano). Ieri sera a "Porta a Porta" si è evidenziata questa suddivisione, questa contrapposizione tra i moderati e gli estremisti dell'Unione. È molto difficile trovare la sintesi tra chi in Italia vuole la riforma di Zapatero sui cosiddetti diritti civili, Pacs e matrimoni omosessuali, e chi li respinge.
È molto difficile trovare la quadratura su chi intende revisionare o abolire il Concordato e chi invece non intende toccarlo, tra chi vuole le riforme economiche e chi grida alla macelleria sociale ad ogni minimo tentativo di intraprenderle, tra chi vuole la TAV e chi invece fa le barricate per impedirla.
Certo, ci vuole un bel coraggio a dire che l'Italia sarebbe finita se dovesse tornare a vincere il centro-destra. Ci vuole spregiudicatezza soprattutto a rovesciare la realtà e la verità: perché è vero esattamente il contrario.
CAMBURSANO (Mar-DL-U). Siamo più poveri!
PEDRIZZI, relatore. Senatore Cambursano, l'ho ascoltata con grande attenzione e ho replicato correttamente, se mi fa sviluppare il mio discorso la ringrazio.
CAMBURSANO (Mar-DL-U). La sto ascoltando.
PRESIDENTE. Senatore Cambursano, ha fatto un paio di battute, ora la finirei qui.
PEDRIZZI, relatore. Signor Presidente, naturalmente mi farà recuperare questo tempo. È vero esattamente il contrario: l'Italia sarebbe finita se a vincere dovesse essere questa sinistra divisa e litigiosa, confusa e contraddittoria, unita fino a quando resta all'opposizione, ma destinata a sfasciarsi e a non durare nemmeno sei mesi qualora dovesse vincere le elezioni della prossima primavera. Ecco perché questa sinistra è costretta a fare la filologia delle mancanze altrui e a farne l'unico motivo di propaganda politica. Ecco perché è costretta a diffondere la menzogna irresponsabile che l'Italia è un Paese allo sfascio, destinato persino a fare la fine della Francia per quanto riguarda il degrado delle periferie. Ma che irresponsabile questo Prodi a ventilare questa possibilità per le nostre città, la maggior parte delle quali è amministrata dal centro-sinistra. Bel regalo fa Prodi ai sindaci di centro-sinistra! Certo che i problemi ci sono e non saremo noi a negarli. Malgrado i problemi però quello che si doveva fare, quello che si era promesso di fare si è fatto. Non tutto certamente, non perfettamente. Ci sembra però che siano accadute cose di cui si dovrebbe tener conto in parallelo a questa legislatura, che comunque sarà l'unica della storia repubblicana ad arrivare a fine mandato.
È necessario ricordare che a pochi mesi dalla vittoria del centro-destra una sequenza di congiunture negative, sfavorevoli, ha costretto il Governo a procedere controvento: la lunga crisi economica internazionale; la crescita esponenziale di alcune economie asiatiche; gli scandali di grandi industrie e, da ultimo, il buco di 37.000 miliardi di vecchie lire.
PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, le do due minuti di recupero.
PEDRIZZI, relatore. Mi sembra che sia il coronamento di un grande sforzo e di un impegno che merita fiducia, perché il centro-destra ha ancora bisogno di fiducia e sostegno per portare avanti la stagione di riforme che si è aperta con il Governo Berlusconi. In politica estera questa coalizione ha dimostrato che il Paese è in grado di mantenere gli impegni e restare fedele alle alleanze. Ha dimostrato, sul fronte della difesa della legalità e dell'identità nazionale, che è possibile varare leggi severe come quella Bossi-Fini, e non è male avendo di fronte quello sta succedendo in Francia. Ha varato inoltre una riforma delle pensioni, ha intrapreso una seria politica per la famiglia, non ha parlato di matrimoni omosessuali insomma, ma ha inteso favorire quelli naturali.
Vogliamo ricordare anche la riforma delle pensioni con la legge Biagi, che ha pagato con la vita quella riforma. Questo Governo ha fatto persino la riforma della scuola e dell'università, ha varato una stagione di grande opere pubbliche.
Ha dato milioni di posti di lavoro, 190 milioni di adempimenti fiscali soppressi, 31 milioni di contribuenti che pagano meno imposte, 2.600 poliziotti e carabinieri di quartiere, tanto per citare qualche dato.
Ecco allora la necessità di andare avanti su questa strada, sulla strada della rivoluzione nazionale conservatrice e liberale italiana. Rivoluzione nazionale perché questo è forse il primo Governo nella storia della Repubblica che ha coltivato una memoria storica e un'idea di interesse nazionale senza nessun complesso di colpa e nessuna vergogna. Rivoluzione conservatrice perché questo Governo ha difeso i valori e i princìpi e ciò che innerva e incardina nella società questi valori e princìpi: la vita e la famiglia. Rivoluzione liberale perché questo Governo ha varato progetti di mirata liberalizzazione e privatizzazione.
Ecco perché si deve andare avanti. Ecco perché questo Governo merita fiducia e sostegno. Ecco perché se dovesse vincere Romano Prodi e la sinistra si tornerebbe indietro. Non sarà la fine certo di questo Paese, questo no, perché il nostro è un grande Paese con una fibra forte e con una società civile e matura, ma l'Italia certamente tornerebbe indietro. Questa possibilità, questo pericolo deve essere evitato. La rivoluzione italiana deve andare avanti, deve portare a termine un progetto che ha cominciato a camminare cinque anni fa e che ha di fronte a sé molte altre tappe da raggiungere e realizzare nella prossima legislatura.
Per questo Alleanza Nazionale voterà la fiducia al Governo Berlusconi-Fini. (Applausi dal Gruppo AN).
CADDEO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CADDEO (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Aula è chiamata a dare la fiducia su un decreto fiscale strettamente connesso alla legge finanziaria e a suo tempo qualificata dal Presidente del Consiglio come rigorosa, responsabile, non elettorale.
Col maxiemendamento la portata del provvedimento è via via lievitata, con 43 pagine ha assunto una dimensione ipertrofica, patologica. Ricomprende ora la manovra correttiva del bilancio 2005, con un miliardo e 900 milioni di tagli alla spesa, a suo tempo presentata alla Camera e gran parte della manovrina di 5 miliardi a sua volta già correttiva della finanziaria per il 2006, con l'imposizione di 2 miliardi e mezzo di nuove tasse.
Come se non bastasse vi sono stati attaccati altri tre decreti‑legge con l'aggiunta di una lunga sequela di norme sfuse; è venuto fuori un provvedimento raccogliticcio, farraginoso, tipico di chi, prima di andare via, cerca affannosamente il consenso di lobby, gruppi di pressione, singole personalità. Il Ministro dell'economia ha presentato la finanziaria promettendo rigore e il rispetto degli impegni assunti a Bruxelles per far scendere il deficit del 2006 al 3,8 per cento. Quest'obiettivo resta però l'incognita più grande e i centri di ricerca lo pronosticano molto superiore.
Agli occhi del Fondo monetario internazionale il rigore non c'è, manca la trasparenza. Neanche le tre manovre in poche settimane tranquillizzano le autorità internazionali, la finanza pubblica è sempre più fuori controllo e chi governa sta lasciando una pesante eredità a chi verrà dopo le elezioni.
Il maxiemendamento contiene comunque misure severe. La pressione fiscale per le imprese, ad esempio, aumenta di 2 miliardi e mezzo. L'ammortamento delle spese di avviamento avverrà d'ora in poi in venti anni e non più in dieci; così sarà anche per i contratti di leasing, che passano da otto a sedici anni. Per le imprese rappresenta una dolorosa stangata. Con una mano si alleggerisce il costo del lavoro per 1 miliardo e 900 milioni, con l'altra si sottraggono 2 miliardi e mezzo costringendo la Confindustria ad incassare con eleganza. Si colpiscono imprese industriali e di servizio con il risultato che le prime perdono capacità concorrenziale, le seconde scaricheranno sui consumatori i maggiori costi.
È un modo di mettere le mani nelle tasche degli italiani. E lo stesso avviene con la riforma dell'ANAS, che riceve la possibilità di dare in concessione tratti di strade a privati, che potranno imporre il pedaggio. Lo Stato potrà così ridurre drasticamente i suoi finanziamenti alla società, che si rivarrà sugli automobilisti. Per di più, le aree periferiche del Paese pagheranno caro l'impoverimento dell'ANAS, che non potrà assicurare regolari manutenzioni, con conseguenze penalizzanti per il loro sviluppo e la competitività nazionale.
Il provvedimento cammina dunque su due gambe: la prima è l'aggravio della tassazione, la seconda è rappresentata dai tagli ai Ministeri per 1.900 milioni di euro. Vengono colpiti soprattutto gli investimenti in infrastrutture e ne fanno le spese in particolare quelli per la giustizia, la cultura, l'ambiente. Come di consueto, si taglia lo sviluppo.
Tutte queste scelte potrebbero apparire dolorose ma obbligate, frutto di un destino avverso e di un'economia che non cresce, come dice il senatore Pedrizzi. La crisi tuttavia è stata alimentata proprio sacrificando gli investimenti e favorendo invece le spese correnti, improduttive, aumentate in questi anni di 30 miliardi, cioè di due punti di PIL, troppo spesso per sprechi e clientele.
Si continua così su questa strada. Sbucano infatti nel provvedimento ben 220 milioni destinati alle mance nei collegi: il prezzo della acquiescenza e della sudditanza dei parlamentari della maggioranza.
Si tagliano 300 milioni all'ANAS, ma le si concede un milione per un particolare raccordo stradale. Si dichiara un'area comunque fabbricabile, se è utilizzabile a scopo edificatorio. Si liberalizza la caccia agli ungulati, a patto che si programmi un abbattimento equilibrato di maschi e di femmine, ed è l'unica liberalizzazione attuata in questi anni.
Si divide in due Sviluppo Italia, trasferendo all'Istituto agroalimentare italiano 200 milioni, crediti e personale, per consentire al Ministro delle politiche agricole di farsi la campagna elettorale a spese dell'erario.
Il maxiemendamento è quindi figlio di un lungo ed impetuoso ciclo elettorale. Il voto di fiducia doveva servire a salvaguardare il rigore della manovra, ad evitare il temuto assalto alla diligenza, ma sull'ultimo treno per Yuma i gendarmi hanno svestito le divise e svaligiano le casse pubbliche.
È evidente a tutti il ruolo pernicioso del Governo, che non può più nascondersi dietro gli emendamenti firmati dai parlamentari amici. Il Parlamento sta subendo colpevolmente la sua arroganza: in Commissione non ha modificato alcuna proposta dell'Esecutivo ed ora voterà a scatola chiusa. Sbaglia la maggioranza a consentire l'umiliazione di chi rappresenta la sovranità popolare e a tollerare lo stravolgimento delle procedure della democrazia di bilancio.
La manovra sfugge ad una responsabilità ed elude una opportunità. L'economia europea rialza la testa ed anche in Italia il mondo della produzione dà segni di ripresa. Questo movimento andrebbe accompagnato da misure che consolidino la fiducia ed aiutino la crescita. Nel disegno di legge finanziaria è stato inserito il fondo per l'innovazione, per finanziare un piano per la competitività. Vi si afferma la necessità di ridurre il costo del lavoro e la tassazione delle imprese, di rilanciare l'innovazione tecnologica e la ricerca, di qualificare l'istruzione, di semplificare la burocrazia e di ridurre i costi amministrativi, di potenziare gli investimenti in infrastrutture.
Il maxiemendamento, però, smentisce tutte queste scelte e va in senso opposto. Un Governo nato per abolire l'IRAP e abbattere le tasse alle imprese conclude la sua attività salvaguardando le rendite finanziarie e quelle immobiliari, rendendo più acuta la tassazione sulle imprese, dopo aver sprecato 6 miliardi per una inutile riduzione dell'IRE, che preclude l'alleggerimento di tre punti del costo del lavoro.
Cinque anni fa il contratto con gli italiani disegnava una penisola innervata da grandi infrastrutture strategiche. La legge obiettivo ha invece prodotto solo una montagna di carta. Oggi si riducono ai minimi termini gli investimenti, per dare spazio a spese e clientele.
Al fondo di tutto ciò c'è una grande irresponsabilità, che genera il cedimento ad uno sfrenato ciclo elettorale. Si manifesta così il fallimento di una legislatura, di un Governo con la maggioranza più ampia della storia della Repubblica.
A questo fallimento, frutto dell'irresponsabilità, della mancanza di rigore e dell'elettoralismo opporremo un sonoro voto contrario. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Aut. Congratulazioni).
CANTONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANTONI (FI). Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, signori Sottosegretari e Ministri, questa finanziaria è una delle migliori dell'attuale legislatura, anche se mi convinco sempre di più che la finanziaria dovrebbe essere abolita come sovrastruttura di un Paese democratico come il nostro, dove, ahimè, nella finanziaria si vedono gli egoismi e i localismi esagerati e quindi è un provvedimento che, a mio avviso, non rappresenta le vere esigenze del nostro popolo. E i provvedimenti che caratterizzano questa sessione di bilancio lo dimostrano.
Tra l'altro, per tornare al problema della finanziaria, tutti i Paesi più evoluti non hanno più questa messa cantata che, nel caso specifico dell'Inghilterra, viene proposta dal Primo Ministro, viene discussa a livello collegiale dai Ministri e viene approvata nel termine di una sessione.
Presidenza del presidente PERA (ore 10,48)
(Segue CANTONI). È un ritmo troppo lungo, una lungaggine e una farraginosa dimostrazione dei poteri politici personalistici.
Il decreto fiscale e la finanziaria coniugano il rilancio dello sviluppo con la stabilizzazione dei conti pubblici, quantomeno con un rigore che in questa finanziaria il Governo Berlusconi ha voluto inserire, con il ministro Tremonti, il vice ministro Vegas e gli altri Sottosegretari. Il tutto, in linea con gli impegni assunti in sede europea.
È stata criticata la relazione dell'ultima sezione del Fondo monetario internazionale, mentre noi vorremmo mettere in evidenza che lo stesso Fondo dichiara che i segnali di ripresa per il nostro Paese sono positivi e ci portano a prevedere un +0,2 per cento nel 2005 e un +1,6 nel 2006. Con questi risultati, l'obiettivo del rapporto deficit-PIL previsto dal Governo al 4,3 per cento è raggiungibile nel 2006 e il 3,8 è un dato ritenuto ragionevole dallo stesso Fondo monetario internazionale.
Da più rilevazioni, ampiamente riportate dalla stampa, si evince che è tornata la fiducia e crescono gli ottimisti. Il sistema produttivo aumenta gli ordinativi e migliora il turn over. Rimangono, è vero, le difficoltà sul fronte dei conti pubblici, che sono in parte dipese da fattori distorsivi, anche per l'invasione dei prodotti cinesi, indiani e dei Paesi emergenti; fragilità - ripeto - dei conti pubblici ereditate dal Governo Berlusconi e raggiunte a deficit nei Governi precedenti.
Due sono pertanto gli obiettivi da rispettare: risanare il bilancio contenendo il deficit e, nello stesso tempo, far ripartire l'economia. Quindi, rigore e sostegno allo sviluppo.
La situazione economica di tutti i Paesi dell'area euro non è brillante. E qui ricordo che basta guardare il dato della disoccupazione (che in Germania è all'11,7 per cento, un record assoluto nella storia di quel Paese, in Francia è al 9,9 per cento, e in Italia - voglio ricordarlo - è al 7,7 per cento) e la crescita del deficit in Francia e in Germania è nettamente superiore da alcuni anni rispetto alla nostra.
È quindi necessario intraprendere tutte le azioni utili per tornare a crescere: crescita e occupazione sono stati i princìpi ispiratori del miracolo economico italiano e concetti dei nostri maestri ben conosciuti, da Einaudi a Guido Carli, per citarne alcuni. Ma ora, con l'euro che, ripeto, è l'unico collante, ahimè, di un'Unione Europea senza Costituzione, non si possono più fare le svalutazioni competitive che negli anni scorsi sono state il fattore determinante per compensare le carenze del sistema.
Nel disegno di legge n. 3617 il Governo ha avviato una nuova strategia di contrasto all'evasione fiscale coinvolgendo i Comuni nell'attività accertativa e rafforzando l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, alla quale va la nostra gratitudine per il lavoro altamente professionale. Viene previsto che i proventi della lotta alla contraffazione (le sanzioni da 20.000 euro sono state portate ad un massimo di 1 milione di euro) saranno divisi a metà tra gli enti locali e lo Stato.
È stato inserito ciò che il ministro Tremonti ha definito come una "rivoluzione", ovvero la soppressione del sistema di concessione del servizio di riscossione dei tributi. Lo strumento usato dal Governo è la creazione di una nuova società pubblica, la Riscossione S.p.A..
Ovviamente non voglio dilungarmi perché gli illustri relatori che mi hanno preceduto hanno ampiamente e molto bene evidenziato tutti quegli aspetti, quindi ne citerò solo alcuni. Sono state apportate modifiche alla disciplina delle plusvalenze finanziarie derivanti dalla cessione di partecipazioni, individuando nel trattamento differenziato per le plusvalenze derivanti da operazioni meramente speculative uno strumento per porre un freno a operazioni, che possiamo chiamare estroverse, non giustificate da motivazioni economiche o industriali. La PEX è stata ampiamente cambiata. Si è intervenuti sulla disciplina della base imponibile IRAP dettata per le imprese di assicurazione, per rendere indeducibili le svalutazioni, le riprese di valore e gli accantonamenti.
Vengono esentati dal pagamento dell'ICI tutti gli immobili, ancorché usati a fini commerciali, appartenenti a Chiese che abbiano un'intesa con lo Stato italiano o ad associazioni e enti assistenziali no-profit.
E ancora, riordino della giustizia tributaria, compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari, potenziamento degli strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario, trasferimento all'INPS di parte delle funzioni attualmente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di invalidità civile e ampliamento della possibilità di totalizzare i periodi assicurativi, dismissioni e, infine, interventi a favore del trasporto aereo.
Ripeto, la nostra economia è in tangibile ripresa e tra gli imprenditori crescono gli ottimisti. Un trend al rialzo che va associato alle importanti riforme portate a compimento dal Governo Berlusconi che hanno prodotto risultati davvero rilevanti. Oltre 22 milioni di italiani hanno un posto di lavoro e il 90 per cento a tempo indeterminato, mentre sono in fase ormai di avanzata realizzazione le infrastrutture che serviranno a modernizzare il Paese e si registra ancora una partecipazione esagerata dello Stato nell'economia.
In modo particolare, la presenza pubblica a livello locale si rafforza evidenziando una liberalizzazione dei mercati al rovescio invece di coniugare meno Stato e più mercato. Il pubblico avanza ovunque, a destra e a sinistra, e le aziende municipalizzate, le Regioni, i Comuni, le Province e le fondazioni ed enti vari invadono il mercato con buona pace dei liberisti in fuga. Il settore pubblico si allarga a dismisura e si consolida. In parte questo fenomeno determina un declino economico che ci spiazza competitivamente con la globalizzazione, perché in mancanza di liberalizzazione e di fronte invece ad un esagerato allargamento del settore pubblico i costi dei servizi, i costi bancari e i costi dell'energia sono esageratamente alti rendendo poco competitive le nostre imprese.
Dobbiamo però sottolineare che le cassandre della sinistra, che non hanno fatto una sola proposta alternativa per il programma di rilancio dell' economia e che sembrano rallegrarsi in modo proporzionale alle difficoltà del Paese, sono state clamorosamente smentite. Anzi, la Sinistra usa sempre la stessa ricetta economica: aumentare le tasse e gli sprechi, senza tener conto dei bisogni reali degli italiani. Non abbiamo mai messo le mani nelle tasche degli italiani!
È arrivato il momento di passare dalle garanzie e dalle promesse agli impegni e ai doveri. Non ci servono soluzioni buone per il passato, ma ci servono soluzioni buone per il futuro. Questo è quanto il Governo Berlusconi intende fare.
Quella in esame non è una manovra elettorale, ma popolare. La politica deve ritrovare la capacità di risolvere i problemi, partendo dal basso e dall'economia, ed è da qui che ripartiamo con la manovra finanziaria.
Per tale motivo, il Gruppo Forza Italia voterà sì, dando fiducia al proprio Governo, perché la fiducia è il collante sociale necessario al rilancio dell'economia e al miglioramento della qualità della vita e della competitività del sistema Paese. (Applausi dai Gruppi FI e UDC. Congratulazioni).
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, vorrei dar conto di alcune correzioni di carattere formale all'emendamento 1.1000, riportate nel testo distribuito in Aula e volte ad integrare tale emendamento del Governo.
All'articolo 3, al comma 40, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) alla lettera b) sopprimere le parole: ", l'ordine di pagare"».
La proposta elimina un errore materiale presente nel testo originario del decreto.
All'articolo 3-bis, comma 7, sostituire le parole: «l'ufficio di segreteria del tribunale tributario» con le seguenti: «l'ufficio di segreteria della commissione tributaria».
La proposta mira a correggere un erroneo coordinamento.
All'articolo 3-ter, inserire la seguente rubrica: «Differimento di termine».
All'articolo 6-ter, al comma 1, lettera e), capoverso 5-bis, sostituire le parole: «l'atto di indirizzo di cui al successivo articolo 3» con le seguenti: «l'atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».
La proposta integra un mancato coordinamento interno.
All'articolo 7-bis inserire la seguente rubrica: «Disposizioni in materia di unità immobiliari degli enti previdenziali».
All'articolo 10-bis, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «dalla pubblicazione della presente disposizione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 10-ter, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
La proposta è volta a consentire l'applicazione della disposizione in oggetto.
All'articolo 11-ter, comma 6, sostituire le parole: «attuazione dell'articolo 11-ter della presente legge» con le seguenti: «attuazione dell'articolo 11-quater del presente decreto».
La proposta corregge un errato riferimento interno.
All'articolo 11-quater, al comma 11, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 6» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6».
La proposta corregge un errato riferimento interno.
All'articolo 11-quinquies, al comma 6, dopo le parole: «le società di cui al comma 1» inserire le seguenti: «del citato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001».
La proposta esplicita, a fini di chiarimento, un riferimento normativo.
All'articolo 11-decies: al comma 1, sostituire le parole: «articolo 4 del presente provvedimento» con le seguenti: «articolo 11-nonies del presente decreto»; al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 4» con le seguenti: «articolo 11-nonies».
La proposta mira a correggere un errato riferimento interno.
All'articolo 11-quaterdecies, inserire la seguente rubrica: «Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione».
All'articolo 11-quaterdecies, al comma 9, sostituire le parole: «16 luglio 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2005».
La proposta tende a correggere un'errata citazione di disposizione vigente.
All'articolo 11-quaterdecies, al comma 13, sostituire l'alinea con il seguente:
«Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:»
La proposta tende ad eliminare un'impropria formulazione, possibile fonte di ambiguità.
All'articolo 11-quaterdecies, al comma 15, sostituire le parole: «articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 426» con le seguenti: «articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426».
La proposta è volta a correggere un errato riferimento normativo.
All'articolo 11-quaterdecies, al comma 19, sostituire le parole: «La prima parte del comma 10 dell'articolo 155» con le seguenti: «Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155».
La proposta è volta a correggere un errato riferimento normativo.
All'articolo 11-quinquiesdecies, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, alla raccolta a distanza».
La proposta mira a correggere un errore materiale.
All'articolo 11-quinquiesdecies, al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: «giochi di cui al comma 29» con le seguenti: «giochi di cui al comma 292 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004».
La proposta tende a correggere un errato riferimento normativo.
Trasformare il comma 1-bis dell'articolo 13 in un autonomo articolo 11-sexiesdecies.
La proposta mira a collocare più opportunamente la disposizione concernente la decorrenza dell'applicazione di taluni articoli introdotti nel decreto.
Come si può notare, signor Presidente, si tratta di correzioni di pura forma.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3617 di conversione del decreto-legge n. 203, nel testo comprensivo delle correzioni introdotte dal Governo al proprio testo, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Indíco pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.
Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Castellani).
Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Castellani.
DENTAMARO, segretario, fa l'appello.
(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente SALVI - ore 10,04 -, indi il
vice presidente FISICHELLA - ore 11,30 -).
Rispondono sì i senatori:
Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Andreotti, Archiutti, Asciutti, Azzollini
Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boscetto, Bosi, Brignone, Bucciero
Calderoli, Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Cirami, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Cozzolino, Cursi, Curto
D'Alì, Danieli Paolo, De Corato, Dell'Utri, Delogu, Del Pennino, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio
Eufemi
Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Firrarello, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo, Frau
Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillo, Grillotti, Guasti, Gubetti, Guzzanti
Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo
Kappler
La Loggia
Maffioli, Magnalbò, Malan, Manfredi, Mantica, Manunza, Marano, Meduri, Meleleo, Menardi, Minardo, Moncada, Monti, Moro, Morra, Morselli, Mugnai, Mulas
Nania, Nessa, Nocco, Novi
Ognibene
Pace, Palombo, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo, Provera
Ragno, Ronconi, Ruvolo
Salerno, Salzano, Sambin, Sanzarello, Saporito, Scarabosio, Schifani, Scotti, Semeraro, Sestini, Siliquini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni, Sudano
Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Trematerra, Tunis
Ulivi
Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini
Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli
Rispondono no i senatori:
Acciarini, Amato, Angius, Ayala
Baio Dossi, Baratella, Basile, Bassanini, Basso, Bastianoni, Battaglia Giovanni, Bedin, Betta, Bettoni Brandani, Biscardini, Boco, Bonavita, Bonfietti, Bordon, Brunale, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Budin
Caddeo, Calvi, Cambursano, Carella, Castellani, Cavallaro, Chiusoli, Cortiana, Coviello, Crema
Dalla Chiesa, D'Amico, D'Andrea, Danieli Franco, Dato, Debenedetti, Dentamaro, De Paoli, De Petris, Dettori, De Zulueta, Di Girolamo, Di Siena, Donadi, Donati
Fabris, Falomi, Fassone, Filippelli, Flammia, Forcieri, Formisano
Gaglione, Garraffa, Gasbarri, Giaretta, Gruosso
Iovene
Kofler
Labellarte, Latorre, Legnini, Liguori, Longhi
Maconi, Magistrelli, Malabarba, Mancino, Manieri, Manzella, Manzione, Marini, Marino, Maritati, Mascioni, Michelini, Modica, Montagnino, Montalbano, Monticone, Montino, Morando, Murineddu, Muzio
Nieddu
Occhetto
Pagano, Pagliarulo, Papania, Pascarella, Pasquini, Passigli, Pedrini, Peterlini, Petrini, Piatti, Piloni, Pizzinato
Righetti, Rigoni, Ripamonti, Rollandin
Salvi, Scalera, Sodano Tommaso, Soliani, Stanisci
Tessitore, Togni, Tonini, Treu, Turci, Turroni
Vallone, Veraldi, Vicini, Villone, Viserta Costantini, Vitali, Viviani
Zancan, Zanda, Zavoli.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.
(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3617, di conversione in legge del decreto-legge n. 203, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:
Senatori votanti |
|
289 |
Maggioranza |
|
145 |
Favorevoli |
|
163 |
Contrari |
|
126 |
Il Senato approva.
Restano pertanto preclusi gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 203.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617)
(V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617)
(Nuovo titolo)
EMENDAMENTO 1.1000, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
1.1000 (Bozza non corretta)
Il Governo
Approvato con le correzioni di carattere formale di seguito riportate
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
"1. Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale."
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203.
All’articolo 1,
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso».
Al comma 2, dopo le parole: «nonché quelle della partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 268 del 1992».
Dopo l’articolo 1, aggiungere, il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)
1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:
a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanate in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l’attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;
c) l’individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d’ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l’omissione della presentazione delle domande d’iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;
e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l’iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;
f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;
g) l’espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
h) l’integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. l pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All’articolo 2
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell’ambito della relativa quota individuata dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007.».
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa";
b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all’ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo".
4-ter. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Al fine di potenziare l’attività della Simest S.p.A. a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l’acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo di quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o impresa partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST SpA".
4-quater. All’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST spa è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il Presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST spa, sono effettuate dall’Assemblea".
4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST spa e viene adeguato lo statuto della società».
Al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui al comma 6».
Al comma 9, sostituire le parole: «periodo, del numero 2), del primo comma,» con le seguenti: «periodo del numero 2) del primo comma».
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. I soggetti indicati nell’articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, hanno facoltà, a partire dal 1º febbraio 2006, ad effettuare i versamenti unitari indicati nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell’articolo 3 richiamato».
Al comma 14:
a) nella lettera a), sostituire le parole: «e ai progettisti dell’opera,» con le seguenti: «ed ai progettisti dell’opera;» e le parole: «seguenti: "immatricolazione» con le seguenti: «seguenti parole: "; immatricolazione"»;
b) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) all’articolo 7, sesto comma:
1) dopo la parola: "effettui" sono aggiunte le seguenti: ", per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,";
2) dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro";»
c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) all’articolo 7, undicesimo comma:
1) le parole: "di cui ai commi dal primo all’ottavo" sono sostituite dalle seguenti:" di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all’ottavo";
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all’articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni".».
d) nella lettera d), sostituire le parole: «primo comma» e: «comma 5» rispettivamente con le seguenti: «comma 1» e: «quinto comma».
dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1º gennaio 2006.
14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1º gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all’articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
14-quater. All’articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, le parole: "nei cinque precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei quattro precedenti".
14-quinquies. La disposizione di cui al comma 14-quater ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14-sexies. All’articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005».
14-septies. Nell’articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, aggiungere alla fine il seguente periodo: "A tal fine, indipendentemente dalle risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo dell’amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."».
Dopo l’articolo 2, aggiungere i seguenti:
«Art. 2-bis.
(Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni)
1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006, l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 è effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito;
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
Art. 2-ter.
(Prodotti con false o fallaci indicazioni)
1. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: "L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" e prima delle parole: "di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione."».
All’articolo 3:
al comma 2, dopo le parole "150 milioni di euro" aggiungere le parole: ", di cui il 51 per cento versato dall’Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall’INPS"
al comma 4
a) dopo la parola: «avvalendosi», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».
b) nella lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;».
Al comma 5, sostituire le parole: «previste» e: «sentito» rispettivamente con le seguenti: «previsti» e: «sentiti».
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, nelle medesime proporzioni previste nell’atto costitutivo,».
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione SpA».
Al comma 12, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».
Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».
Al comma 16, sopprimere il secondo ed il terzo periodo;
Al comma 19, dopo le parole: «stessa data del 1º ottobre 2006» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
"19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito"».
Al comma 22, nell’alinea, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».
Al comma 24, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «società concessionarie» con le seguenti: «aziende concessionarie».
b) nella lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2010».
Al comma 25 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «31 dicembre 2008», con le seguenti: «31 dicembre 2010», e aggiungere alla fine le seguenti parole: «, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti locali e le società di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
dopo il comma 25, inserire il seguente:
«25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione SpA e le società da quest’ultima partecipate possono svolgere l’attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1º gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione SpA e dalle società da quest’ultima partecipate a decorrere dal 1º gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.».
Nel comma 28 aggiungere alla fine le seguenti parole: All’articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.
Al comma 29, dopo le parole: «capo II» inserire le seguenti: «del titolo III della parte I».
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. Sul territorio della Regione Siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall’Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.A. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.A.».
Al comma 36, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) all’articolo 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. All’indizione degli esami per conseguire l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici"».
b) nella lettera d), n. 2), dopo le parole: «4-quater», sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,».
Al comma 40,
a) alla lettera a), sostituire le parole: «sono inseriti i seguenti» con le seguenti: «è inserito il seguente» e le parole: «a svolgere» con la seguente: «svolgono»;
b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) all’articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, concernente la possibilità da parte del concessionario di attivare la procedura dell’espropriazione e vendita immobiliare, le parole: "tre milioni" sono sostituite con le seguenti: "ottomila euro".
b-ter) nell’articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "dell’eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione";
2) al comma 3, primo periodo, le parole: "dell’eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo di assegnazione".».
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
«41-bis. All’articolo 7. comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, comunque, gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle Agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l’erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all’ACI alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico"».
Sostituire il comma 42, con il seguente:
«42. All’articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "rivenditori di generi di monopolio," e prima delle parole: "gli ufficiali giudiziari" inserire le seguenti: "nonché presso"».
Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti commi:
«42-bis. Con regolamento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l’istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività.
42-ter. Le disposizioni contenute nell’articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all’istituzione delle agenzie fiscali previste dall’articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall’ente pubblico economico Agenzia del demanio».
42-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione».
42-quinquies. Nell’articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2008".
42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonchè in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli.
Dopo l’articolo 3, inserire i seguenti:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";
b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni".
2. L’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). – 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.
4. L’assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all’incarico devono presentare domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall’articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;
c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l’espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall’articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali ".
3. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;".
4. All’articolo 44 comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione della sua attività" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dell’attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell’ordinamento giudiziario tributario e".
5. L’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è abrogato.
6. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "a pena d’inammissibilità deposita" sono inserite le seguenti: "o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,".
7. All’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria del tribunale tributario che ha pronunciato la sentenza impugnata.".
8. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica".
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime", sono soppresse.
10. All’articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I consulenti del lavoro svolgono l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".
Art. 3-ter.
1. All’articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "15 dicembre 2005"».
All’articolo 5
Al comma 1:
nella lettera a), sostituire le parole: «l’articolo 64, comma 1, è sostituito dal seguente: "1."» con le seguenti: «all’articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1."»;
nella lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento», con le seguenti: «nella misura del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere dal 2007»;
nella lettera c), sostituire la parola: «sono» con la seguente: «siano»;
nella lettera d), sostituire le parole: «previsti alle» con le seguenti: «previsti al comma 1,» e, dopo le parole: «del comma 1», inserire le seguenti: «del presente articolo».
Il comma 2 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2007 i commi da 171 a 184 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati."
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alla regione Sicilia per la definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.".
3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla regione, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2008, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008. L’erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale."
Dopo l’articolo 5, inserire i seguenti:
"Art. 5-bis
(Ammortamento dell’avviamento)
1. All’art. 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ventesimo".
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti.
Art. 5-ter
(Durata del contratto di leasing immobiliare)
1. All’articolo 102, comma 7, primo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "a otto anni" fino alla fine sono sostituite con le seguenti: "alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e, comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili".
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5-quater
(Intervento sulla disciplina dettata dall’articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)
1. Il comma 2 dell’articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonché le perdite relative ai due periodi d’imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi.
Art. 5-quinquies
(Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati)
1. All’articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d) e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 87.
3-quater. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50 mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d’imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonchè le procedure e i termini delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.
4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo di imposta che ha inizio a decorre dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo.
Art. 5-sexies
(Interventi in favore dell’utilizzo di GPL e metano per autotrazione)
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall’articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2005.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d’imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall’interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.
2-ter. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell’ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
4. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell’accordo di programma ivi indicato.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dopo l’articolo 6, inserire i seguenti:
«Art. 6-bis.
(Tassa sui contratti di borsa)
1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».
Art. 6-ter
(Disposizioni concernenti l’ANAS Spa)
1. All'articolo 7, del decreto legge 6 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1-bis è soppresso;
b) al comma 1-quater dopo le parole: "fondo speciale di Importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1 bis e del" sono sostituite dalla seguente: "al". Conseguentemente, il secondo periodo dello stesso comma 1-quater è soppresso;
c) al comma 1-quinques le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite da "Sono di competenza di ANAS S.p.A. le entrate derivanti dall'utilizzazione del beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 la cui riscossione";
d) al comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole: "della convenzione di concessione", sono aggiunte le seguenti: "anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonché i relativi contratti di servizio";
e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. L'ANAS S.p.A.,in conformità con l'atto di indirizzo di cui al successivo art. 3, può subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143 relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. La società subconcessionarie, cui saranno trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti di ANAS S.p.A. agli stessi obblighi e condizioni assunti da ANAS S.p.A. nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando ANAS S.p.A., comunque responsabile dei loro adempimento nei confronti al Ministero concedente";
f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
2. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:
a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;
b) programmazione triennale attuativi della precedente lett. a);
c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.
3. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, può prevedere di esercitare tali funzioni avvalendosi del supporto delle strutture appartenenti all'ANAS S.p.A. In tale caso ANAS S.p.A. conferisce ad una società da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle attività di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale società sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti. Le attività di questa società sono svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una corrispondente riduzione dei trasferimenti ad ANAS S.p.A.
4. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1 lett. e), sono disciplinate le modalità con cui ANAS S.p.A. procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie di cui al precedente comma 1 lett. e) delle tratte stradali e/o autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell’eventuale trasferimento, anche a società all’uopo costituita, delle partecipazioni già possedute da Anas S.p.A in società concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1, lett. e).
5. Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l’Anas S.pA. ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nell’articolo 7, nella rubrica, sopprimere le parole: «Spese di manutenzione degli».
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del citato testo unico.».
Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a) e b)».
All’articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.».
Dopo l’articolo 7, inserire i seguenti:
«Art. 7-bis.
1. Sono estesi i diritti di opzione di prelazione, garanzia e di prezzo, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n, 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purchè essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell’indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell’occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti.
2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purché detti conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in un’unica soluzione e senza interessi l’80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori.
3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva.
Art. 7-ter.
(Privatizzazione di enti e aziende delle regioni)
1. All’articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni"».
Art. 7-quater.
(Rappresentanza presso gli uffici dell’amministrazione)
1. All’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell’elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545"».
Art. 7-quinquies.
(Competenza sull’assistenza fiscale e norme di coordinamento)
1. All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
2. All’articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e 4 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono abrogate».
Art. 7-sexies.
(Asseverazione degli studi di settore)
1. Nell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n 146, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: "3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati da predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all’assistenza tecnica di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546".
2. Nell’articolo 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 è abrogato».
All’articolo 8:
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, sostituire la parola: «aziende» con la seguente: «imprese» e dopo le parole: «trattamento di fine rapporto», inserire la seguente: «(TFR)».
b) nel terzo periodo, sostituire le parole: «copre l’intero ammontare» con le seguenti: «copre fino all’intero ammontare».
c) nel quarto periodo, dopo le parole: «attività produttive» è aggiunto il seguente periodo: «, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) e b) della legge n. 662 del 1996 e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto-legge».
d) nel quinto periodo, sostituire le parole: «anche il ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43» con le seguenti: «il ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni».
e) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:"3-bis. Agli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l’articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2005 è prorogata al 31 dicembre 2006. A tal fine per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 500.000 euro"
3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l’anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Dopo l’articolo 8 inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Incremento dei livelli occupazionali)
1. Ai fini di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell’incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1º luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede nel limite di 18 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, provvede al reintegro di pari importo, per l’anno 2006, del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. Limitatamente al periodo necessario all’integrazione del Fondo per l'occupazione da parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
All’articolo 9:
Al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,», inserire le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,».
Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: «della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo» con le seguenti: «dell’area della dirigenza medico-veterinaria, dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo».
All’articolo 10:
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti».
Al comma 6, nel terzo periodo, sostituire la parola: «liteconsorte» con la seguente: «litisconsorte».
Al comma 7, sostituire la parola: «comunitarie» con la seguente: «comunitari».
Dopo l’articolo 10, inserire i seguenti:
"Art. 10-bis.
(Efficienza delle amministrazioni pubbliche)
1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all’attività amministrativa, anche tramite l’attivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l’esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 53. L’Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall’Ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell’individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all’articolo 55, per l’amministrazione medesima. Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei Conti le irregolarità riscontrate".
2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità.
3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l’utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 3–ter del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla data di entrata in vigore della presente legge e con invarianza del trattamento economico complessivo. L’utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia.
4. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Al fine di garantire l’efficienza e l’omogeneità su tutto il territorio nazionale dell’attività di rilevazione statistica l’Istat è autorizzata a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l’Istat e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione, è disciplinata l’organizzazione ed il funzionamento della società. I contratti di collaborazione attivati dall’Istat in essere alla data del 30 settembre 2005 finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al comma precedente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’Istituto.".
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino e l’accorpamento degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) presenti in Italia.
7. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, è composto da 5 esperti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. Il Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui attenersi nella valutazione dei progetti e nell’individuazione delle modalità con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all’istruttoria dei progetti presentati finalizzati a realizzare l’accorpamento in un’unica sede, sita nell’area della Provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell’ONU presenti in Italia.
9. L'articolo 5, comma 8 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dal seguente: "Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del R.D. 13 agosto 1993, n. 1038, è elevato ad euro 5000,00 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei Conti.".
10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, e dell'articolo 18, comma 1, della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.
Art. 10-ter
(Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.A. ad I.S.A. S.p.A.)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Sviluppo Italia S.p.A. trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico dell'I.S.A. S.p.A., ed in coerenza con le risultanze della «Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati», predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:
a) credito risultante dal finanziamento ad I.S.A. S.p.A. erogato da Sviluppo Italia S.p.A. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;
b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;
c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;
d) disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;
e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.
2. Sono altresì trasferiti ad I.S.A. S.p.A.:
a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;
b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni.
3. Resta a carico di I.S.A. S.p.A. l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia S.p.A. in I.S.A. S.p.A. e' trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'importo di euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
5. Sviluppo Italia S.p.A. e' autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.
6. I.S.A. S.p.A iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in Sviluppo Italia S.p.A. al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.
7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, possono accedere alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
9. All’articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le seguenti parole: "relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle".
10. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il Commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., per l'attività inerente la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999.».
11. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 132 e' sostituito dal seguente: «132. L'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.»;
b) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:
«132-bis. L'I.S.A. S.p.A., con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.
132-ter. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132-bis, l'I.S.A. S.p.A. si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.».
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All’articolo 11
al comma 1:
dopo le parole: «160 milioni di euro» inserire la seguente: «annui».
aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all’adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
sopprimere il comma 2
Dopo l’articolo 11, inserire i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale)
1. È autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l’anno 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All’erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell’articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell’erogazione del finanziamento, l’ente beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede: quanto a euro 100.000.000 mediante utilizzo delle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, risultanti dall’elenco allegato al conto consuntivo dell’esercizio 2004, ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni; quanto a euro 122.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005–2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a euro 5.000.000 l’accantonamento relativo a Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 11-ter
(Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali )
1. Per l’anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati alla presente legge.
2. L’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 è ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.
3. Per l’anno 2005 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è ridotta di 116 milioni di euro e l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e all’articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta, di 30 milioni di euro in termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.
4. Gli stanziamenti per l’anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell’Istituto superiore di sanità, dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell’Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all’articolo 2425, comma 1, lettera b), numeri 6, 7 e 8 del codice civile previsti nei rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.
5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E’ fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di Enti ed Organismi pubblici in cui gli Amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 11-ter della presente legge, un importo pari a 50 milioni di euro è iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, la cui utilizzazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata richiesta delle Amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi.
Art. 11-quater
(Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate)
1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente all’ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relative a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, numeri 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti a bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".
3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario fino all’esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.
4. Non sono ammesse alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente, concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Quanto previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e per il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. La disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
9. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.
10. Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’IRES e dell’IRAP per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell’acconto. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’IRES e dell’IRAP si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 6, sono interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Art. 11-quinquies
(Dismissione immobili)
1. Nell’ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l’alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L’Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter dell’articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Fermo restando l’applicazione dell’articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la dismissione dei beni già individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter del medesimo articolo 27, la vendita fa venir meno l’uso governativo, le concessioni in essere e l’eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto alle dichiarazioni urbanistiche nonché agli attestati inerenti la destinazione urbanistico-edilizia previsti dalla legge, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma l’applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le procedure di dismissione successive a quelle di cui al primo periodo.
3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono riconosciuti all’Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all’attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.
5. All’articolo 27, comma 13-ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’ultimo periodo è soppresso.
6. Il disposto dell’articolo 3, commi 18 e 19 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410 deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici nonché le società di cui al comma 1 sono esonerati anche dall’obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall’obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenete le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento.
7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio, n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto legge 25 settembre 2001n.351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita.
Art. 11-sexies
(Razionalizzazione ed efficientamento del settore del controllo del traffico aereo)
1. All’articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera b), le parole "ed i voli" sono sostituite dalle seguenti: ", comunitari e";
b) al comma 3 le parole da "secondo la formula:" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo la formula: "T=CTT * p * a", nella quale "T" è l’ammontare della tassa, "CTT" è il coefficiente unitario di tassazione di terminale, "p" è il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell’aeromobile al decollo come definito dall’articolo 6 della legge 11 luglio 1977. n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tenuto conto dell’effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili. Fino all’emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso è stabilito in 0,95. Il coefficiente "a" è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell’effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all’emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, "a" è pari a 1 per tutti gli aeroporti.";
c) nel comma 4 le parole da "costo complessivo previsto" a "intera rete aeroportuale" sono sostituite dalle seguenti: "costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unità di servizio pari all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b) può essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; fino all’emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita nella misura del 50 per cento.";
e) al comma 6 le parole "dall’articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411" sono sostituite dalle seguenti: "dall’articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575";
f) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all’articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma è assegnato all’Azienda un obiettivo di recupero della produttività tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonché di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l’individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati.";
g) al comma 8 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i mancati introiti dell’Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo.";
h) al comma 9 le parole da "di cui al comma 1" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di un’istruttoria effettuata dall’ENAC sentita l’Azienda".
2. Per l’anno 2006, l’obiettivo di recupero della produttività di cui al comma 7-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1989, come introdotto dal comma 1, è determinato in misura non inferiore al 5 per cento.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c) è autorizzata la spesa di 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
Art. 11-septies
(Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa)
1. All’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, le parole "per la parte eccedente 30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l’ENAV s.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV s.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,".
2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006.
Art. 11-octies
(Compensazione per gli eventi dell’11 settembre 2001)
1. E’ autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalità e i termini delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-septies dell’articolo 2 del decreto-legge n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002.
Art. 11-nonies
(Razionalizzazione ed efficientamento del settore dei gestori aeroportuali)
1. Nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 dell’articolo 10, è sostituito dal seguente: "10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l’obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra Enac e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l’obiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l’individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
d) dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell’ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.";
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. E’ soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.
10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 Unità di Carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
10-quater. La metodologia di cui al comma 10, si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonché per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.".
2. Il comma 190 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
Art. 11-decies
(Competitività del sistema aeroportuale)
1. Al fine di incrementare la competitività e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all’articolo 4 del presente provvedimento.
2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità previste nel comma 10, dell’articolo 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’articolo 4 del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all’importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma precedente. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l’individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.
3. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 si provvede ai sensi dell’articolo 12.
Art. 11-undecies
(Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali)
1. La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell’aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d’interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.
2. I piani d’intervento infrastrutturale di ENAC e di ENAV S.p.A. sono redatti in coerenza con le linee d’indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma precedente, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali.
Art. 11-duodecies
(Sicurezza aeroportuale)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’interno, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall’ENAC, sono definite le attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali è affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e responsabilità agli stessi assegnate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attività definite con il decreto di cui al comma 1, è definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.
Art. 11-terdecies
(Royalties sui carburanti)
1. In applicazione alla normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva del Consiglio 96/67/CEE del 15 ottobre 1996 non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare royalties sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l'offerta del medesimo servizio.
Art. 11-quaterdecies
1. Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.
All’articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea, modificare le parole "190" con le seguenti: "76,5";
b) al comma 1 dopo le parole "dall’attuazione" inserire le seguenti: "degli articoli da 3 a 11"
c) lettera a), sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «76,5 milioni» e aggiungere alla fine il seguente periodo: "Per la compensazione degli effetti sul fabbisogno di cassa si provvede mediante riduzione di 73,5 milioni di euro, per l'anno 2005, della dotazione di cassa relativa all'unità previsionale di base 3.2.3.20 "Banche, Fondi ed Organismi internazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".
d) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
"1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 11-sexies, comma 1, lettera c) e d), 11-septies, 11-octies e 11-decies, pari a 13 milioni di euro per l’anno 2005 e a 124 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede per l’anno 2005 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 11-quater. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater.
1-ter. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto-legge, pari a 372 milioni di euro, confluisce nel fondo per interventi strutturali di politica economicadi cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008, per 124 milioni di euro all’anno. Della predetta somma una quota pari a 30 milioni di euro resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato a copertura delle minori entrate derivanti dall’articolo 11-septies e la restante quota di 94 milioni di euro è riassegnata per provvedere alle spese recate dagli articoli 11-sexies, comma 1, lettera c) e d), 11-octies e 11-decies. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente periodo, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater. A decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
1- quinquies. Agli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.".
All’articolo 13, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies e 11-decies del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Elenco 1
Riduzione
di competenza e cassa delle spese
per consumi intermedi (categoria 2)
|
|
Riduzione di Competenza (1) |
Riduzione di Cassa |
Ministero dell'Economia e delle Finanze |
|
|
|
1.1.1.1 |
Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione |
780.227 |
780.227 |
1.1.1.3 |
Servizio consultivo ed ispettivo tributario |
91.935 |
91.935 |
1.1.5.2 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
781.562 |
781.562 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
10.095.231 |
10.095.231 |
2.1.5.2 |
Servizi del Poligrafico dello Stato |
10.521.406 |
10.521.406 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
2.749.892 |
2.749.892 |
3.1.2.16 |
Oneri per le privatizzazioni |
492.578 |
492.578 |
3.1.2.24 |
Accordi ed organismi internazionali |
60.870 |
60.870 |
3.1.5.6 |
Altri servizi di tesoreria |
322.256 |
322.256 |
3.1.5.17 |
Servizi del Poligrafico dello Stato |
5.797.691 |
5.797.691 |
3.1.7.5 |
Oneri accessori |
1.744 |
1.744 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
3.394.355 |
3.394.355 |
4.1.5.1 |
Accordi ed organismi internazionali |
99.907 |
99.907 |
4.1.5.7 |
Altri servizi di tesoreria |
331.267 |
331.267 |
4.1.5.14 |
Fondo canoni di locazione |
29.193.715 |
29.193.715 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
967.771 |
967.771 |
6.1.1.1 |
Spese generali di Funzionamento |
529.480 |
529.480 |
9.1.1.0 |
Funzionamento |
380.885 |
380.885 |
12.1.1.1 |
Commissariati di governo |
104.595 |
104.595 |
|
Totale |
66.697.367 |
66.697.367
|
Ministero delle Attività Produttive |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
311.848 |
311.848 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
442.921 |
442.921 |
2.1.5.4 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
46.143 |
46.143 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
3.121.899 |
3.121.899 |
3.1.2.7 |
Cooperative e loro consorzi |
467.930 |
467.930 |
3.1.2.9 |
Promozione turistica |
37.198 |
37.198 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
174.346 |
174.346 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
390.073 |
390.073 |
|
Totale |
4.992.358 |
4.992.358 |
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
113.797 |
113.797 |
1.1.5.2 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
177.386 |
177.386 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
44.789 |
44.789 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
64.257 |
64.257 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
152.423 |
152.423 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
92.030 |
92.030 |
6.1.1.0 |
Funzionamento |
45.904 |
45.904 |
7.1.1.0 |
Funzionamento |
62.395 |
62.395 |
8.1.1.0 |
Funzionamento |
43.406 |
43.406 |
9.1.1.0 |
Funzionamento |
220.924 |
220.924 |
9.1.2.2 |
Occupazione |
2.438 |
2.438 |
10.1.1.0 |
Funzionamento |
116.609 |
116.609 |
11.1.1.0 |
Funzionamento |
141.515 |
141.515 |
12.1.1.0 |
Funzionamento |
75.624 |
75.624 |
13.1.1.0 |
Funzionamento |
3.371.035 |
3.371.035 |
14.1.1.0 |
Funzionamento |
164.878 |
164.878 |
15.1.1.0 |
Funzionamento |
31.208 |
31.208 |
|
Totale |
4.920.618 |
4.920.618 |
Ministero della Giustizia |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
879.970 |
879.970 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
754.555 |
754.555 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
8.209.444 |
8.209.444 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
362.558 |
362.558 |
|
Totale |
10.206.527 |
10.206.527 |
Ministero degli Affari esteri |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
14.713 |
14.713 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
1.001.577 |
1.001.577 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
8.331 |
8.331 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
99.682 |
99.682 |
5.1.1.1 |
Uffici centrali |
70.655 |
70.655 |
5.1.1.2 |
Uffici all'estero |
81.965 |
81.965 |
6.1.1.1 |
Uffici centrali |
606.380 |
606.380 |
6.1.1.2 |
Uffici all'estero |
2.798.614 |
2.798.614 |
7.1.1.0 |
Funzionamento |
739 |
739 |
8.1.1.1 |
Uffici centrali |
403.928 |
403.928 |
8.1.1.2 |
Uffici all'estero |
12.575 |
12.575 |
10.1.1.1 |
Uffici centrali |
142.348 |
142.348 |
10.1.1.2 |
Istituzioni scolastiche e culturali all'estero |
63.113 |
63.113 |
10.1.2.1 |
Promozione e relazioni culturali |
16.893 |
16.893 |
11.1.1.0 |
Funzionamento |
2.621.724 |
2.621.724 |
11.1.2.2 |
Collettività italiana all'estero |
145.297 |
145.297 |
12.1.1.0 |
Funzionamento |
1.467 |
1.467 |
13.1.1.0 |
Funzionamento |
424.065 |
424.065 |
14.1.1.0 |
Funzionamento |
207.159 |
207.159 |
15.1.1.0 |
Funzionamento |
11.282 |
11.282 |
16.1.1.0 |
Funzionamento |
8.001 |
8.001 |
17.1.1.0 |
Funzionamento |
2.170 |
2.170 |
18.1.1.0 |
Funzionamento |
6.301 |
6.301 |
19.1.1.0 |
Funzionamento |
3.468 |
3.468 |
20.1.1.0 |
Funzionamento |
5.708 |
5.708 |
|
Totale |
8.758.155 |
8.758.155 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
573.835 |
573.835 |
2.1.1.1 |
Uffici centrali |
5.426.201 |
5.426.201 |
2.1.5.7 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
2.504.851 |
2.504.851 |
3.1.1.1 |
Uffici centrali |
9.060.979 |
9.060.979 |
3.1.2.5 |
Interventi diversi |
373.107 |
373.107 |
4.1.1.1 |
Uffici centrali |
2.149.323 |
2.149.323 |
4.1.1.2 |
Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche. |
43.577 |
43.577 |
7.1.1.1 |
Uffici regionali |
640.546 |
640.546 |
7.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
6.283.015 |
6.283.015 |
8.1.1.1 |
Uffici regionali |
373.638 |
373.638 |
8.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
3.528.486 |
3.528.486 |
9.1.1.1 |
Uffici regionali |
162.592 |
162.592 |
9.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
1.732.872 |
1.732.872 |
10.1.1.1 |
Uffici regionali |
444.577 |
444.577 |
10.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
4.726.173 |
4.726.173 |
11.1.1.1 |
Uffici regionali |
338.360 |
338.360 |
11.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
3.811.689 |
3.811.689 |
12.1.1.1 |
Uffici regionali |
147.925 |
147.925 |
12.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
990.875 |
990.875 |
13.1.1.1 |
Uffici regionali |
381.884 |
381.884 |
13.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
3.572.629 |
3.572.629 |
14.1.1.1 |
Uffici regionali |
100.088 |
100.088 |
14.1.1.3 |
Strutture scolastiche |
532.326 |
532.326 |
15.1.1.1 |
Uffici regionali |
447.616 |
447.616 |
15.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
9.351.728 |
9.351.728 |
16.1.1.1 |
Uffici regionali |
193.819 |
193.819 |
16.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
1.837.305 |
1.837.305 |
17.1.1.1 |
Uffici regionali |
96.337 |
96.337 |
17.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
550.244 |
550.244 |
18.1.1.1 |
Uffici regionali |
188.740 |
188.740 |
18.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
1.418.481 |
1.418.481 |
19.1.1.1 |
Uffici regionali |
497.811 |
497.811 |
19.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
2.497.750 |
2.497.750 |
20.1.1.1 |
Uffici regionali |
733.887 |
733.887 |
20.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
5.751.179 |
5.751.179 |
21.1.1.1 |
Uffici regionali |
92.901 |
92.901 |
21.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
9.396 |
9.396 |
22.1.1.1 |
Uffici regionali |
394.300 |
394.300 |
22.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
3.641.994 |
3.641.994 |
23.1.1.1 |
Uffici regionali |
199.459 |
199.459 |
23.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
1.408.926 |
1.408.926 |
24.1.1.1 |
Uffici regionali |
303.001 |
303.001 |
24.1.1.2 |
Strutture scolastiche |
6.796.367 |
6.796.367 |
|
Totale |
84.310.789 |
84.310.789 |
Ministero dell'Interno |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
186.976 |
186.976 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
7.977.592 |
7.977.592 |
2.1.2.7 |
Spese elettorali (funzionamento uffici) |
80.687.505 |
80.687.505 |
2.1.5.4 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
370.383 |
370.383 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
1.138.587 |
1.138.587 |
|
Totale |
90.361.043 |
90.361.043
|
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
969.987 |
969.987 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
230.196 |
230.196 |
2.1.2.1 |
Parchi nazionali e aree protette |
1.563 |
1.563 |
2.1.2.5 |
Difesa del mare |
2.800 |
2.800 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
493.798 |
493.798 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
101.386 |
101.386 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
3.517.054 |
3.517.054 |
6.1.1.0 |
Funzionamento |
124.912 |
124.912 |
6.1.2.1 |
Manutenzione opere idrauliche |
49.481 |
49.481 |
7.1.1.0 |
Funzionamento |
739.886 |
739.886 |
|
Totale |
6.231.063 |
6.231.063 |
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti |
|
|
|
1.1.1.1 |
Gabinetto e altri uffici |
592.363 |
592.363 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
2.642.462 |
2.642.462 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
340.578 |
340.578 |
3.1.5.1 |
Manutenzione sedi uffici statali |
202.698 |
202.698 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
389.180 |
389.180 |
4.1.2.11 |
Manutenzione opere marittime |
17.381 |
17.381 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
6.406.278 |
6.406.278 |
7.1.1.0 |
Funzionamento |
285.725 |
285.725 |
|
Totale |
10.876.665 |
10.876.665 |
Ministero delle Comunicazioni |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
92.141 |
92.141 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
33.259 |
33.259 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
110.653 |
110.653 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
20.212 |
20.212 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
58.428 |
58.428 |
5.1.2.1 |
Controllo emissioni radioelettriche |
7.628 |
7.628 |
6.1.1.0 |
Funzionamento |
31.307 |
31.307 |
7.1.1.0 |
Funzionamento |
52.966 |
52.966 |
8.1.1.0 |
Funzionamento |
365.222 |
365.222 |
|
Totale |
771.816 |
771.816 |
Ministero delle Politiche agricole e forestali |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
380.947 |
380.947 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
240.103 |
240.103 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
998.979 |
998.979 |
3.1.2.1 |
Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo |
144.205 |
144.205 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
463.219 |
463.219 |
|
Totale |
2.227.453 |
2.227.453 |
Ministero per i Beni e le attività culturali |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
262.008 |
262.008 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
104.195 |
104.195 |
2.1.5.4 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
107.225 |
107.225 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
436.077 |
436.077 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
2.725.740 |
2.725.740 |
5.1.1.0 |
Funzionamento |
521.449 |
521.449 |
|
Totale |
4.156.694 |
4.156.694 |
Ministero della Salute |
|
|
|
1.1.1.0 |
Funzionamento |
57.751 |
57.751 |
2.1.1.0 |
Funzionamento |
510.102 |
510.102 |
3.1.1.0 |
Funzionamento |
1.063.750 |
1.063.751 |
3.1.2.13 |
Informazione e prevenzione |
226.251 |
226.251 |
3.1.2.18 |
Nuclei antisofisticazioni e sanita' |
125.966 |
125.966 |
4.1.1.0 |
Funzionamento |
3.345.402 |
3.345.402 |
4.1.2.5 |
Interventi diversi |
160.228 |
160.228 |
|
Totale |
5.489.451 |
5.489.451 |
|
Totale Generale |
300.000.000 |
300.000.000 |
(1)Le misure riduttive di competenza hanno riguardato esclusivamente le spese non aventi natura obbligatoria
Elenco 2
Riduzione di cassa delle spese per investimenti fissi lordi (categoria 21)
|
|
Riduzione di Cassa |
Ministero dell'Economia e delle Finanze |
|
|
1.2.3.1 |
Informatica di servizio |
1.054.514 |
1.2.3.2 |
Beni mobili |
209.506 |
2.2.3.1 |
Informatica di servizio |
13.017.120 |
2.2.3.2 |
Beni mobili |
275.154 |
3.2.3.5 |
Informatica di servizio |
4.444.782 |
3.2.3.40 |
Beni mobili |
15.117 |
3.2.3.44 |
Giochi olimpici invernali |
55.700.411 |
3.2.3.49 |
Regioni a statuto ordinario |
11.339.018 |
4.2.3.2 |
Informatica di servizio |
41.578.637 |
4.2.3.18 |
Beni mobili |
1.427.117 |
4.2.3.30 |
Monitoraggio spesa sanitaria |
36.291.399 |
5.2.3.14 |
Informatica di servizio |
23.796 |
5.2.3.15 |
Beni mobili |
161.806 |
5.2.3.19 |
Aree sottoutilizzate |
3.789.608 |
6.2.3.1 |
Edilizia di servizio |
956.802 |
6.2.3.2 |
Informatica di servizio |
15.034.086 |
6.2.3.3 |
Beni mobili |
214.724 |
6.2.3.8 |
Gestione residui del soppresso Dipartimento delle Entrate |
412.261 |
9.2.3.1 |
Beni mobili |
36.642 |
9.2.10.2 |
Informatica di servizio |
475.204 |
12.2.3.1 |
Beni mobili |
1.192 |
Totale |
|
186.458.896 |
Ministero delle Attività Produttive |
|
|
1.2.3.1 |
Informatica di servizio |
435.544 |
1.2.3.2 |
Beni mobili |
7.234 |
2.2.3.1 |
Informatica di servizio |
638.807 |
2.2.3.2 |
Beni mobili |
95.891 |
3.2.3.1 |
Ricerca scientifica |
716.055 |
3.2.3.2 |
Informatica di servizio |
1.327.228 |
3.2.3.9 |
Beni mobili |
15.237 |
3.2.3.12 |
Proprietà industriale |
818.502 |
4.2.3.1 |
Informatica di servizio |
92.937 |
4.2.3.3 |
Piano Energetico Nazionale |
8.884.312 |
4.2.3.6 |
Beni mobili |
3.766 |
5.2.3.1 |
Informatica di servizio |
418.073 |
5.2.3.4 |
Beni mobili |
17.815 |
5.2.3.5 |
Promozione e tutela del made in Italy |
22.366.169 |
5.2.3.7 |
Sportelli all'estero e strumenti per l'internazionalizzazione |
28.133.959 |
Totale |
|
63.971.529 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
|
|
1.2.3.1 |
Informatica di servizio |
2.562 |
1.2.3.2 |
Beni mobili |
65 |
2.2.3.1 |
Beni mobili |
4.272 |
3.2.3.3 |
Beni mobili |
14.522 |
4.2.3.1 |
Beni mobili |
23.277 |
5.2.3.1 |
Beni mobili |
3.417 |
6.2.3.2 |
Beni mobili |
4.272 |
7.2.3.1 |
Beni mobili |
69.602 |
8.2.3.1 |
Beni mobili |
5.057 |
9.2.3.1 |
Beni mobili |
27.335 |
10.2.3.3 |
Beni mobili |
25.201 |
11.2.3.2 |
Beni mobili |
5.235 |
12.2.3.1 |
Informatica di servizio |
228.759 |
12.2.3.2 |
Beni mobili |
16.231 |
13.2.3.1 |
Beni mobili |
759.616 |
14.2.3.1 |
Beni mobili |
28.092 |
15.2.3.1 |
Beni mobili |
6.194 |
Totale |
|
1.223.709 |
Ministero della Giustizia |
|
|
1.2.3.2 |
Beni mobili |
135.780 |
1.2.3.3 |
Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria |
122.728.100 |
2.2.3.3 |
Beni mobili |
443.397 |
3.2.3.1 |
Edilizia di servizio |
8.199.396 |
3.2.3.2 |
Attrezzature e impianti |
12.816.572 |
3.2.3.3 |
Informatica di servizio |
21.429.483 |
3.2.3.4 |
Beni mobili |
1.502 |
5.2.3.1 |
Edilizia di servizio |
141.374 |
5.2.3.2 |
Attrezzature e impianti |
342.438 |
5.2.3.3 |
Beni mobili |
6.852 |
Totale |
|
166.244.894 |
Ministero degli Affari Esteri |
|
|
1.2.3.1 |
Beni mobili |
13.899 |
2.2.3.3 |
Beni mobili |
8.572 |
2.2.3.4 |
Altri investimenti |
226.887 |
3.2.3.1 |
Beni mobili |
535 |
4.2.3.2 |
Beni mobili |
3.584 |
5.2.3.1 |
Beni mobili |
3.658 |
6.2.3.2 |
Beni mobili |
7.174 |
6.2.3.3 |
Edilizia di servizio |
6.745.298 |
7.2.3.1 |
Beni mobili |
1.534 |
8.2.3.1 |
Beni mobili |
5.851 |
8.2.3.2 |
Informatica di servizio |
471.583 |
10.2.3.1 |
Beni mobili |
2.583 |
11.2.3.1 |
Beni mobili |
5.910 |
12.2.3.1 |
Beni mobili |
5.244 |
13.2.3.1 |
Beni mobili |
401 |
14.2.3.1 |
Beni mobili |
4.889 |
15.2.3.1 |
Beni mobili |
8.032 |
16.2.3.1 |
Beni mobili |
2.245 |
17.2.3.1 |
Beni mobili |
5.355 |
18.2.3.1 |
Beni mobili |
7.382 |
19.2.3.1 |
Beni mobili |
6.081 |
20.2.3.1 |
Beni mobili |
3.832 |
Totale |
|
7.540.529 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
|
|
1.2.3.1 |
Beni mobili |
38.219 |
2.2.3.1 |
Beni mobili |
3.636.824 |
2.2.3.3 |
Strutture scolastiche |
1.891.938 |
2.2.3.4 |
Fondi da ripartire per l'operativita' scolastica |
48.968.542 |
3.2.3.3 |
Beni mobili |
127.027 |
4.2.3.1 |
Beni mobili |
1.650 |
4.2.3.13 |
Informatica di servizio |
295.964 |
7.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
1.956.789 |
7.2.3.5 |
Strutture scolastiche |
48.467 |
8.2.3.3 |
Beni mobili |
19.573 |
8.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
1.097.341 |
9.2.3.3 |
Beni mobili |
26.526 |
9.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
349.329 |
10.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
115.568 |
10.2.3.3 |
Beni mobili |
50.829 |
10.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
816.394 |
11.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
851.720 |
12.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
56.733 |
12.2.3.3 |
Beni mobili |
30.322 |
12.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
325.532 |
13.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
78.096 |
13.2.3.3 |
Beni mobili |
63.755 |
13.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
632.570 |
14.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
19.612 |
14.2.3.3 |
Beni mobili |
13.178 |
14.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
282.711 |
15.2.3.1 |
Interventi integrativi disabili |
226.240 |
15.2.3.3 |
Strutture scolastiche |
307.376 |
15.2.3.5 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
1.327.351 |
16.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
35.371 |
16.2.3.3 |
Beni mobili |
5.939 |
16.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
460.905 |
17.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
10.155 |
17.2.3.3 |
Beni mobili |
11.834 |
17.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
140.447 |
18.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
47.977 |
18.2.3.3 |
Beni mobili |
13.598 |
18.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
465.623 |
19.2.3.3 |
Beni mobili |
18.853 |
19.2.3.4 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
1.183.208 |
20.2.3.4 |
Interventi integrativi disabili |
1.839.322 |
21.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
17.861 |
21.2.3.4 |
Beni mobili |
19.846 |
21.2.3.5 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
271.235 |
22.2.3.2 |
Interventi integrativi disabili |
78.797 |
22.2.3.4 |
Beni mobili |
40.160 |
22.2.3.5 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
982.284 |
23.2.3.4 |
Beni mobili |
9.670 |
23.2.3.5 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
124.806 |
24.2.3.4 |
Beni mobili |
11.869 |
24.2.3.5 |
Igiene e sicurezza sul lavoro |
1.659.799 |
Totale |
|
71.105.737 |
Ministero dell'Interno |
|
|
1.2.3.1 |
Beni mobili |
718.666 |
2.2.3.1 |
Informatica di servizio |
9.504.656 |
2.2.3.2 |
Progetti finalizzati |
55.147.718 |
2.2.3.3 |
Beni mobili |
598.541 |
4.2.3.1 |
Opere varie |
47.826.425 |
4.2.3.3 |
Beni mobili |
175.876 |
4.2.3.4 |
Informatica di servizio |
3.421.176 |
Totale |
|
117.393.059 |
Ministero dell'Ambiente e della tutela e del territorio |
|
|
1.2.3.1 |
Programmi di tutela ambientale |
18.082.994 |
1.2.3.3 |
Beni mobili |
100.562 |
2.2.3.10 |
Parchi nazionali e aree protette |
14.175.700 |
2.2.3.12 |
Difesa del mare |
1.423.741 |
2.2.3.13 |
Mezzi navali ed aerei |
14.992.006 |
2.2.3.14 |
Beni mobili |
117.522 |
3.2.3.1 |
Piani disinquinamento |
3.365.560 |
3.2.3.2 |
Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo |
90.963 |
3.2.3.3 |
Intese istituzionali di programma |
2.304.776 |
3.2.3.4 |
Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie |
2.711.119 |
3.2.3.5 |
Interventi per Venezia |
10.800.994 |
3.2.3.6 |
Beni mobili |
133.098 |
4.2.3.12 |
Ricerca ambientale |
2.332.396 |
4.2.3.15 |
Accordi ed organismi internazionali |
25.009.940 |
4.2.3.16 |
Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale |
23.899.601 |
4.2.3.17 |
Beni mobili |
27.535 |
5.2.3.2 |
Piani disinquinamento |
4.767.798 |
5.2.3.6 |
Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico |
8.916.087 |
5.2.3.9 |
Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale |
11.907.894 |
5.2.3.10 |
Beni mobili |
140.559 |
6.2.3.1 |
Informatica di servizio |
4.538 |
6.2.3.3 |
Opere varie |
16.335 |
6.2.3.4 |
Calamita' naturali e danni bellici |
753.328 |
6.2.3.5 |
Opere idrauliche e sistemazione del suolo |
1.650.803 |
6.2.3.6 |
Intese istituzionali di programma |
3.773 |
6.2.3.7 |
Beni mobili |
141.467 |
7.2.3.1 |
Informatica di servizio |
378.028 |
7.2.3.4 |
Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale |
299.679 |
7.2.3.5 |
Beni mobili |
163.419 |
Totale |
|
148.712.213 |
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |
|
|
1.2.3.1 |
Informatica di servizio |
28.255 |
1.2.3.2 |
Beni mobili |
5.540 |
2.2.3.2 |
Informatica di servizio |
21.666.173 |
2.2.3.5 |
Opere varie |
20.331 |
2.2.3.8 |
Fondo progettazione opere pubbliche |
235.530 |
2.2.3.9 |
Intese istituzionali di programma |
1.506.901 |
2.2.3.10 |
Beni mobili |
438.582 |
2.2.3.14 |
Enti ed organismi portuali |
14.677.420 |
3.2.3.1 |
Edilizia di servizio |
44.727.102 |
3.2.3.2 |
Interventi nel territorio di Trieste |
2.155.825 |
3.2.3.3 |
Interventi nelle grandi citta' |
421.446 |
3.2.3.4 |
Risanamento e ricostruzione zone terremotate |
1.180.562 |
3.2.3.6 |
Edilizia scolastica |
4.758 |
3.2.3.7 |
Edilizia giudiziaria |
4.443.048 |
3.2.3.8 |
Opere stradali |
11.432.290 |
3.2.3.9 |
Opere varie |
2.430.257 |
3.2.3.10 |
Calamita' naturali e danni bellici |
5.938.484 |
3.2.3.19 |
Patrimonio culturale non statale |
1.962.681 |
3.2.3.21 |
Patrimonio culturale statale |
566.862 |
3.2.3.23 |
Intese istituzionali di programma |
2.145.460 |
3.2.3.24 |
Beni mobili |
125.376 |
3.2.3.25 |
Informatica di servizio |
6.940 |
3.2.3.28 |
Aree sottoutilizzate |
29.275.349 |
4.2.3.3 |
Opere marittime e portuali |
302.698.950 |
4.2.3.4 |
Informatica di servizio |
135.271 |
4.2.3.7 |
Sistemi Idroviari |
13.714.367 |
4.2.3.10 |
Intese istituzionali di programma |
12.191 |
4.2.3.11 |
Beni mobili |
174.183 |
5.2.3.1 |
Edilizia di servizio |
2.799.003 |
5.2.3.2 |
Attrezzature e impianti |
4.207.240 |
5.2.3.3 |
Informatica di servizio |
3.148.276 |
5.2.3.13 |
Beni mobili |
35.055 |
5.2.3.14 |
Opere varie |
5.350.743 |
7.2.3.1 |
Beni mobili |
41.697 |
7.2.3.2 |
Informatica di servizio |
40.895 |
Totale |
|
477.753.043 |
Ministero delle Comunicazioni |
|
|
1.2.3.1 |
Beni mobili |
133 |
2.2.3.4 |
Reti di comunicazione |
12.838.518 |
3.2.3.1 |
Beni mobili |
37.481 |
4.2.3.2 |
Beni mobili |
3.748 |
5.2.3.1 |
Controllo emissioni radioelettriche |
3.345.403 |
6.2.3.1 |
Beni mobili |
5.575 |
7.2.3.2 |
Beni mobili |
2.672 |
7.2.3.3 |
Ricerca scientifica |
663.197 |
7.2.3.5 |
Progetti informatici strategici |
766.845 |
8.2.3.1 |
Informatica di servizio |
224.734 |
8.2.3.2 |
Beni mobili |
141.352 |
Totale |
|
18.029.657 |
Ministero delle Politiche agricole e forestali |
|
|
1.2.3.1 |
Beni mobili |
11.293 |
2.2.3.1 |
Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo |
997.695 |
2.2.3.8 |
Beni mobili |
31.218 |
3.2.3.2 |
Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo |
33.497.180 |
3.2.3.3 |
Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario |
38.073.957 |
3.2.3.4 |
Informazione e ricerca |
2.172.663 |
3.2.3.6 |
Beni mobili |
1.024.261 |
3.2.3.8 |
Informatica di servizio |
32.895.691 |
3.2.3.13 |
Intese istituzionali di programma |
956.172 |
3.2.3.16 |
Aree sottoutilizzate |
38.766.647 |
4.2.3.3 |
Beni mobili |
1.370.187 |
4.2.3.4 |
Edilizia di servizio |
3.214.648 |
4.2.3.5 |
Informatica di servizio |
729.316 |
Totale |
|
153.740.927 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
|
|
1.2.3.1 |
Informatica di servizio |
144.767 |
1.2.3.4 |
Beni mobili |
844 |
2.2.3.1 |
Informatica di servizio |
3.025.924 |
2.2.3.4 |
Patrimonio culturale statale |
20.576.625 |
2.2.3.8 |
Beni mobili |
165 |
2.2.3.10 |
Intese istituzionali di programma |
15.527.927 |
2.2.3.11 |
Interventi a favore dei beni e delle attività culturali |
662.792 |
3.2.3.1 |
Informatica di servizio |
8.726.099 |
3.2.3.2 |
Enti ed attivita' culturali |
13.082.236 |
3.2.3.5 |
Acquisizione di beni bibliografici e archivistici |
1.766.207 |
3.2.3.8 |
Intese istituzionali di programma |
823.378 |
3.2.3.11 |
Beni mobili |
5.419 |
3.2.3.12 |
Patrimonio librario e archivistico statale |
45.536.229 |
3.2.3.14 |
Ricerca scientifica |
716.192 |
4.2.3.2 |
Informatica di servizio |
823.508 |
4.2.3.4 |
Patrimonio culturale statale |
70.057.706 |
4.2.3.5 |
Intese istituzionali di programma |
493.768 |
4.2.3.8 |
Beni mobili |
514.975 |
4.2.3.10 |
Sistema cartografico |
869.852 |
5.2.3.2 |
Informatica di servizio |
22.968 |
5.2.3.8 |
Beni mobili |
24.568 |
5.2.3.10 |
Patrimonio culturale statale |
43.088 |
Totale |
|
183.445.237
|
Ministero della Salute |
|
|
1.2.3.2 |
Beni mobili |
2.519 |
2.2.3.1 |
Beni mobili |
57.098 |
2.2.3.4 |
Informatica di servizio |
3.893.663 |
3.2.3.1 |
Beni mobili |
175.898 |
4.2.3.1 |
Beni mobili |
14.311 |
4.2.3.2 |
Tutela salute mentale |
237.081 |
Totale |
|
4.380.570 |
Totale complessivo |
1.600.000.000 |
CORREZIONI DI CARATTERE FORMALE ALL'EMENDAMENTO 1.1000 INTRODOTTE DAL GOVERNO
1. All’articolo 3, al comma 40, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a- bis) alla lettera b) sopprimere le parole: ", l’ordine di pagare"».
2. All’articolo 3-bis, comma 7, sostituire le parole: «l’ufficio di segreteria del tribunale tributario» con le seguenti: «l’ufficio di segreteria della commissione tributaria».
3. All’articolo 3-ter, inserire la seguente rubrica: «Differimento di termine».
4. All’articolo 6-ter, al comma 1, lettera e), capoverso 5-bis, sostituire le parole: «l’atto di indirizzo di cui al successivo articolo 3» con le seguenti: «l’atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,».
5. All’articolo 7-bis inserire la seguente rubrica: «Disposizioni in materia di unità immobiliari degli enti previdenziali».
6. All’articolo 10-bis, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «dalla pubblicazione della presente disposizione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
7. All’articolo 10-ter, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
8. All’articolo 11-ter, comma 6, sostituire le parole: «attuazione dell’articolo 11-ter della presente legge» con le seguenti: «attuazione dell’articolo 11-quater del presente decreto».
9. All’articolo 11-quater, al comma 11, sostituire le parole: «ai sensi dell’articolo 1, comma 6» con le seguenti: «ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 6».
10. All’articolo 11-quinquies, al comma 6, dopo le parole: «le società di cui al comma 1» inserire le seguenti: «del citato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001».
11. All’articolo 11-decies:
al comma 1, sostituire le parole: «articolo 4 del presente provvedimento» con le seguenti: «articolo 11-nonies del presente decreto»;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 4» con le seguenti: «articolo 11-nonies».
12. All’articolo 11-quaterdecies, inserire la seguente rubrica: «Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l’occupazione».
13. All’articolo 11-quaterdecies, al comma 9, sostituire le parole: «16 luglio 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2005».
14. All’articolo 11-quaterdecies, al comma 13, sostituire l’alinea con il seguente:
«Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:»
15. All’articolo 11-quaterdecies, al comma 15, sostituire le parole: «articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 426» con le seguenti: «articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426».
16. All’articolo 11-quaterdecies, al comma 19, sostituire le parole: «La prima parte del comma 10 dell’articolo 155» con le seguenti: «Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 155».
17. All’articolo 11-quinquiesdecies, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «,alla raccolta a distanza».
18. All’articolo 11-quinquiesdecies, al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: «giochi di cui al comma 29» con le seguenti: «giochi di cui al comma 292 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004».
19. Trasformare il comma 1-bis dell’articolo 13 in un autonomo articolo 11-sexiesdecies.
____________
N.B. - IN CONSIDERAZIONE DEL LORO NUMERO, GLI EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE, NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.1000, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NON VENGONO PUBBLICATI NELL'ALLEGATO A E SONO DISPONIBILI IN BOZZA DI STAMPA NEL FASCICOLO N. 2 DEL 7 NOVEMBRE 2005.
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3617
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
ART. 1.
Non posto in votazione (*)
1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
(*) Approvato, con correzioni di carattere formale, l'emendamento 1.1000 interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
TITOLO I
CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE
Articolo 1.
(Partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale)
1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all’accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali.
2. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale di cui al comma 1. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d’intesa con il Direttore dell’Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.
Articolo 2.
(Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell’Agenzia delle entrate, della Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza)
1. All’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405»;
b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta,».
2. Al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, alle frodi fiscali e all’economia sommersa, nonché le attività connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, è autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2006, di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per l’amministrazione dell’economia e delle finanze e all’incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell’ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell’amministrazione dell’economia e delle finanze, nonché all’incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità. In relazione al maggior impegno derivante dall’attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilità di cui al primo periodo, l’Agenzia delle entrate è autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L’Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l’Agenzia delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici dell’Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.
5. Le intese di cui al comma 59 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.
6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l’espletamento delle ordinarie attività ispettive nell’ambito delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi.
7. Per le finalità di cui al comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell’impiego delle risorse di personale nel contrasto all’economia sommersa, alle frodi fiscali e all’immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno 2005.
8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «o dell’articolo 63, primo comma», sono inserite le seguenti: «, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
9. Al primo ed al secondo periodo, del numero 2), del primo comma, dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti parole: «, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
10. All’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta»;
b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta,».
11. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,».
12. Il quarto comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.
13. Il comma 5 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, è sostituito dal seguente:
«5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei princìpi fissati dall’articolo 2219 del codice civile, è detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed è dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima scritturazione».
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: «concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni e ai progettisti dell’opera», sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi»;
b) nell’articolo 7, quinto comma, dopo le parole: «attivata l’utenza» sono aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»;
c) nell’articolo 7, sesto comma, dopo le parole: «operazione di natura finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro»;
d) nell’articolo 13, primo comma, lettera c), dopo le parole: «codice fiscale», sono aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all’articolo 7, comma 5».
Titolo II
RIFORMA DELLA RISCOSSIONE
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione)
1. A decorrere dal 1º ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2.
2. Per l’immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro.
3. All’atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all’approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dall’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi di personale dell’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:
a) effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b) può effettuare:
1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate;
2) altre attività, strumentali a quelle dell’Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.
5. Ai fini dell’esercizio dell’attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell’Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall’acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate.
9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.
10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l’obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell’attività di riscossione svolta fino alla data dell’acquisto, nonché di quelle dovute per l’eventuale adesione alla sanatoria prevista dall’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall’articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.
12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società acquistate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008.
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d’interesse pari all’euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell’euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d’interesse pari all’euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell’euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall’obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l’intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall’anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità.
14. Il Ministro dell’economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell’attività di riscossione; a tale fine, l’Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell’economia e delle finanze i risultati dei controlli da essa effettuati sull’efficacia e sull’efficienza dell’attività svolta dalla Riscossione s.p.a..
15. A decorrere dal 1º ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari (C.N.C.), previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16.
16. Dal 1º ottobre 2006, i dipendenti delle società non acquistate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1º ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest’ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto personale non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento di miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito.
17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati dall’articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.
19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell’associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest’ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1º ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1º ottobre 2006 alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall’imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.
21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell’attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l’anno 2007, 160 milioni di euro per l’anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
22. Per lo svolgimento dell’attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa acquistate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
b) successivamente, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.
24. Fino al momento dell’eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le società concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d’azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino al 31 dicembre 2008 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l’ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino al 31 dicembre 2008, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell’ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7.
26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità;
b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.
28. A decorrere dal 1º ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini di cui all’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all’articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l’anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all’applicazione delle predette disposizioni.
29. Ai fini di cui al capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all’approvazione del bilancio di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all’obbligo di preventiva autorizzazione.
32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;
2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;
3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere a trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
b) nell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;
c) nell’articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore»;
d) nell’articolo 59:
1) è abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater, è sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006»;
3) al comma 4-quinquies, le parole: «1º ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2006».
37. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 118:
1) le parole: «Nell’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;
2) dopo le parole: «un importo», è inserita la seguente: «annuo»;
b) nel comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».
38. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
b) nel comma 426-bis:
1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;
3) le parole: «1º novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1º ottobre 2006»;
c) dopo il comma 426-bis è inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;
d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
39. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 47, sono inseriti i seguenti: «Art. 47-bis. - (Gratuità di altre attività e misura dell’imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). – 1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e a svolgere gratuitamente le attività di cui all’articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro»;
b) dopo l’articolo 72, è inserito il seguente: «72-bis. - (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). – 1. L’atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l’ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile, l’ordine di pagare:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro».
41. Le disposizioni dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.
42. All’articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole da: «già» a: «2004,» sono sostituite dalla seguente: «autorizzati».
Titolo III
PEREQUAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI
Articolo 4.
(Ambito di applicazione)
1. In anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l’anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo.
Articolo 5.
(Plusvalenze finanziarie delle società)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 64, comma 1, è sostituito dal seguente: 1. «Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2»;
b) all’articolo 87, comma 1, nell’alinea, dopo le parole: «Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti» sono inserite le seguenti: «nella misura del 95 per cento»; nello stesso comma, lettera a), la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;
c) all’articolo 97, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni sono possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d’imposta»;
d) all’articolo 101, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per i beni di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere b), c) e d), l’applicazione del comma 1 è subordinata all’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente».
2. All’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parola: «secondo» è sostituita dalla seguente: «quarto».
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 6.
(Banche ed assicurazioni)
1. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell’articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173».
2. All’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole: «in misura pari al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 60 per cento».
3. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,60 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento».
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 7.
(Spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 90, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione»;
b) nell’articolo 144, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, ultimo periodo».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Titolo IV
PREVIDENZA E SANITÀ
Articolo 8.
(Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari)
1. È istituito un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre l’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente anche il ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1º gennaio 2006, è riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari.L’esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all’articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l’importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’I.N.P.S. medesimo. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 46 milioni di euro per l’anno 2006, 53 milioni di euro per l’anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
3. All’articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
2006…………………………………. |
0,12 punti percentuali |
2007…………………………………. |
0,16 punti percentuali |
2008…………………………………. |
0,19 punti percentuali |
2009…………………………………. |
0,21 punti percentuali |
2010…………………………………. |
0,23 punti percentuali |
2011…………………………………. |
0,25 punti percentuali |
2012…………………………………. |
0,26 punti percentuali |
2013…………………………………. |
0,27 punti percentuali |
dal 2014……………………………... |
0,28 punti percentuali |
.
Articolo 9.
(Potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario)
1. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell’ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, a decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 204, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN, nell’ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui al decreto del Ministro della sanità in data 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, e al decreto del Ministro della sanità in data 28 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all’articolo 6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.
2. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell’ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, per l’anno 2005, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo e del personale del comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell’ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui ai citati decreti in data 16 febbraio 2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all’articolo 6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.
Articolo 10.
(Trasferimento all’I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari)
1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell’economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all’I.N.P.S..
4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall’I.N.P.S.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all’I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell’I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S. è liteconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Articolo 11.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311)
1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’esercizio del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
2. La dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata dell’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2005.
Articolo 12.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a 190 milioni di euro per l’anno 2005, 412 milioni di euro per l’anno 2006, 655 milioni di euro per l’anno 2007 e 987 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a) per l’anno 2005, quanto a 190 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) per gli anni successivi, quanto a 86 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante utilizzo di parte delle risorse riveniente dalla soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevista dall’articolo 3, comma 36, lettera d), numero 1);
c) quanto a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in relazione a quanto disposto dall’articolo 3, comma 21;
d) quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per il 2007 e 741 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 13.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .