XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||||
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture - D.L. n. 163/2005 - A.C. 6117 - Lavori preparatori al Senato | ||||||
Serie: | Decreti-legge Numero: 199 Progressivo: 1 | ||||||
Data: | 07/10/05 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
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Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture D.L. 163/2005 - A.C. 6117 Lavori preparatori al Senato |
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n. 199/1
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xiv legislatura 7 ottobre 2005 |
Camera dei deputati
SIWEB
Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica
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File: D05163a.doc
INDICE
Esame in sede referente presso l’8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)
- 8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta del 21 settembre 2005 (antimeridiana)
Seduta del 21 settembre 2005 (pomeridiana)
Seduta del 21 settembre 2005 (notturna)
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 28 settembre 2005 (antimeridiana)
Seduta del 28 settembre 2005 (pomeridiana)
- 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale)
Seduta del 4 ottobre 2005 (antimeridiana)
Seduta del 4 ottobre 2005 (pomeridiana)
Seduta del 5 ottobre 2005 (antimeridiana)
Seduta del 5 ottobre 2005 (pomeridiana)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3587
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal
Presidente del Consiglio dei ministri
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 2005* |
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Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
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Onorevoli Senatori. – Il provvedimento legislativo urgente in esame reca nel complesso una serie di disposizioni volte ad assicurare la funzionalità del settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alle dighe, nonché a garantire l’efficienza degli apparati amministrativi che sono preposti alla cura di tale settore strategico nell’economia nazionale.
L’articolo 1 detta disposizioni urgenti per assicurare la piena funzionalità dell’ente Registro italiano dighe (RID). Si tratta di un ente pubblico non economico, costituito il 1º luglio 2003 a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, ed i suoi organi di amministrazione sono stati costituiti solamente dal 1º gennaio 2005. L’Ente svolge la delicata attività di vigilanza e controllo nel sistema delle dighe, ai fini della pubblica incolumità, nonché nella gestione delle fasi di emergenza idraulica ed idrica. Il personale attualmente in servizio presso l’Ente consta di 102 unità e risulta inferiore del 50 per cento rispetto a quello previsto a regime e, quindi, assolutamente insufficiente per garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione tecnico-amministrativa, soprattutto alla luce delle nuove competenze conferite all’Ente dalle recenti disposizioni regolamentari e della delicata e complessa fase di avvio.
Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 febbraio 2004, recante: «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2004, sono stati affidati al RID ulteriori compiti tecnici ed operativi nell’ambito della gestione delle emergenze, con particolare riguardo all’affiancamento tecnico-scientifico delle Autorità di protezione civile, per il governo delle piene nei corsi d’acqua. Inoltre, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005, il RID è stato individuato quale «centro di competenza» e quindi, nell’ottica della citata direttiva del 27 febbraio 2004, sarà chiamato a fornire «servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici» nell’ambito degli scenari d’evento e di criticità idraulica nel governo delle piene, sia in relazione della regolazione dei deflussi, che nella definizione dei piani di laminazione preventivi. La citata direttiva inserisce inoltre il RID anche nelle unità di comando e controllo per quanto attiene la sicurezza e la funzionalità delle dighe. E’ pertanto indispensabile procedere a talune specifiche modifiche normative per assicurare la piena funzionalità dell’Ente.
Il comma 1 consente al RID di dotarsi temporaneamente di specifiche e peculiari professionalità in relazione ai delicati compiti istituzionali, in attesa che si completino operativamente tutte le procedure di assunzione del personale previsto dalla pianta organica. Pertanto, nelle more dei tempi tecnici, non immediati, per completare le predette procedure, la deroga consente al RID di adottare misure urgenti e temporanee per riordinare e supportare la propria struttura organizzativa, particolarmente carente nel settore giuridico-amministrativo-contabile, attraverso l’utilizzazione di personale a tempo determinato, tramite convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione. I relativi oneri sono posti direttamente a carico dell’Ente.
Il comma 2 prevede per il RID l’esclusione dell’applicazione dell’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ai fini dell’assunzione dei mutui per la messa in sicurezza delle dighe di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in quanto tale misura restrittiva, prevista dalla predetta legge finanziaria 2005, è confliggente con le finalità di sicurezza pubblica che ha dato origine al disposto di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 79 del 2004.
Il comma 3 si rende necessario per individuare un congruo trattamento economico per il Presidente del RID. Infatti, per gli enti di nuova istituzione, quale è il RID, l’utilizzazione di taluni parametri e criteri individuati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001 (indici finanziari, consistenza di personale, assetto organizzativo, e così via) non consente di definire in modo equilibrato gli importi degli emolumenti da riconoscere, in considerazione del fatto che gli stessi non risultano sufficientemente coerenti né con gli aspetti peculiari che connotano la gestione dell’Ente, anche in relazione al particolare e determinante ruolo operativo che lo stesso è chiamato a svolgere nella fase di avvio, né sotto il profilo delle responsabilità amministrative e gestionali del relativo organo di vertice.
L’articolo 2 detta disposizioni per migliorare l’efficienza della gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT). In particolare, l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, ha istituito, quali organi decentrati del Ministero, nove SIIT, articolati in due settori organici di attività, rispettivamente denominati Settore infrastrutture e Settore trasporti, derivanti dalla soppressione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche (organi periferici dell’ex Ministero dei lavori pubblici) e degli Uffici della Motorizzazione civile (quali organi decentrati dell’ex Ministero dei trasporti e della navigazione). Per la gestione economico-finanziaria degli ex Provveditorati regionali alle opere pubbliche si applicavano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, recante: «Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamenti già esclusive dell’amministrazione centrale».
Com’è noto, infatti, l’articolo 2 della predetta legge n. 908 del 1960 dispone, tra l’altro, che per ogni esercizio finanziario, ai fini dell’assunzione degli impegni di spesa, le Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, qualora non vi siano in bilancio stanziamenti specifici per le spese di competenza di ciascun ufficio, provvedono, con decreti ministeriali da registrare alla Corte dei conti, alla ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra gli uffici periferici medesimi. Considerato che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non sono iscritte in bilancio specifiche risorse per spese di competenza dei SIIT, l’articolo 2 del decreto-legge dispone l’applicazione delle norme di cui alla legge n. 908 del 1960 per la gestione economico-finanziaria di tali strutture decentrate. Tale disposizione non importa nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L’articolo 3 risponde all’obbligo del Governo derivante da un errore materiale contenuto nel testo del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante: «Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34». Infatti, in sede di approvazione del citato decreto legislativo, il Governo aveva ritenuto di doversi adeguare ai rilievi della Commissione europea, che aveva adito la Corte di giustizia assumendo che la riserva ai Centri di assistenza fiscale (CAF) del compito di assistere i contribuenti nella compilazione del modello 730 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche violava il Trattato dell’Unione europea, tenuto conto anche delle conformi conclusioni formulate in tale giudizio dall’Avvocato generale. Per tali ragioni la norma, ora riproposta, era stata inserita nel testo del citato decreto legislativo, ma per un errore materiale di trasmissione la stessa disposizione non risulta poi compresa nel testo finale.
L’articolo 4 reca disposizioni per l’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e mira a salvaguardare i livelli occupazionali relativamente ai lavoratori precari (lavoratori socialmente utili-LSU, attività socialmente utili-ASU, e così via) stabilizzati da parte di enti locali, con particolare riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.
La norma prevede l’erogazione ai predetti comuni, che dal 1º luglio 2004 abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, di un contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, ma ne sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio.
Si tratta, nella fattispecie, di erogare un beneficio una tantum esclusivamente nei confronti dei comuni che, avendo provveduto autonomamente e con risorse finanziarie proprie a riassorbire lavoratori precari, non hanno usufruito precedentemente di alcun tipo di provvidenza economica.
Tali benefici, che rivestono un valore altamente sociale, consentiranno di tradurre in occupazione stabile e duratura posizioni lavorative precarie.
L’articolo 5, nell’ottica di agevolare gli investimenti nelle aree svantaggiate, chiarisce che la disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura (ai sensi dell’articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d’impresa ai sensi dell’articolo 53 del medesimo testo unico.
L’articolo 6 è finalizzato al superamento di talune difficoltà insorte in sede di applicazione del regime di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) per particolari categorie di immobili di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, precisandone l’ambito di applicazione sia soggettivo che oggettivo.
L’articolo 7 regola l’entrata in vigore del decreto-legge.
Articolo 1:
Il comma 1 prevede la possibilità per il RID di assumere personale a tempo determinato tramite convenzioni o altre forme di flessibilità e di collaborazione entro un limite massimo di spesa di euro 2.500.000, per assolvere adeguatamente ai propri compiti istituzionali, atteso che la vigente dotazione organica risulta scoperta per circa il 50 per cento.
Il comma 2, tenuto conto della situazione di pericolo derivante dalla mancata messa in sicurezza delle dighe, prevede per l’attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, che autorizza un limite di impegno quindicennale di 1.570.000 euro per l’anno 2005, finalizzato alla messa in sicurezza delle stesse dighe, la deroga al comma 57 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale deroga comporta, per l’anno 2005, un effetto negativo sui conti pubblici, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutabile in 17.500.000 euro, importo corrispondente all’attivazione dei mutui connessi al limite di impegno in parola. Conseguentemente il comma in questione reca la necessaria compensazione dei predetti effetti, con riduzione, dello stesso importo, della possibilità di accedere da parte degli enti locali, per le spese in conto capitale, al Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti SpA ai sensi del comma 27 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
Il comma 3 è inteso a disciplinare la materia del compenso spettante al Presidente del Registro italiano dighe (RID) in coerenza con quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, per la determinazione dei compensi degli amministratori degli enti pubblici.
Tenuto peraltro conto
delle peculiarità organizzative e gestionali del suddetto organismo, la norma
stessa prevede altresì che il compenso in questione, che resta comunque a
carico del bilancio del RID, possa essere determinato nella misura
corrispondente al trattamento economico già in godimento nel caso in cui
l’incarico di Presidente sia conferito ad un dipendente di una pubblica
amministrazione collocato in aspettativa senza assegni. Sotto tale profilo la
norma non comporta comunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Articolo 4:
La norma prevede un contributo statale – che costituisce limite invalicabile di spesa – diretto ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che abbiano già avviato iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti in essere con lavoratori socialmente utili e che non abbiano goduto in passato di analoghi benefici.
Le assunzioni coperte dal
contributo finanziario di cui al presente articolo possono avvenire in deroga
ai limiti fissati dalla vigente normativa. Ulteriori iniziative di
stabilizzazione non potranno che essere disposte nei limiti dei contigenti
numerici e dei relativi vincoli finanziari previsti dalla normativa in vigore
per le assunzioni a tempo indeterminato.
Articolo 6:
La disposizione reca una norma interpretativa con cui si precisa che l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, si applica anche qualora questi svolgano anche attività di natura commerciale.
(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
Art. 1.
... Omissis ...
119. Proroga contratti a tempo determinato personale APAT.
.. Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
... Omissis ...
Art. 91. - (Registro italiano dighe – RID).
1. Ai sensi dell’articolo 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe – RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all’approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l’approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.
3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l’organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all’interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005, n. 139
Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. - (Oggetto della professione).
... Omissis ...
3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività:
a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall’autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell’accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l’asseverazione della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche;
b) le valutazioni di azienda;
c) l’assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d) l’incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l’incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali;
f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall’articolo 2409 del codice civile;
g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull’andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d’investimento;
h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall’articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;
l) l’attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
m) l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici;
n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell’Albo.
... Omissis ...
DISEGNO DI LEGGE 1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2005.
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni volte ad assicurare la
funzionalità e l’efficienza del settore delle infrastrutture;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
(Misure urgenti per la funzionalità del Registro Italiano Dighe)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 119 è inserito il seguente: «119-bis). Il Registro Italiano Dighe può procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, tramite convenzione o altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro Italiano Dighe.».
2.
Il Registro Italiano Dighe provvede, per l’anno 2005, all’attuazione
dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne
derivano, per l’anno 2005, sul fabbisogno e sull’indebitamento netto,
l’autorizzazione di spesa di cui al comma 27 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 17.500.000,00 euro.
3. Nel comma 3 dell’articolo 91
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Al Presidente del Registro Italiano Dighe – R.I.D. è riconosciuto il
compenso determinato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 gennaio 2001, con l’imputazione a carico del bilancio del R.I.D.,
fatto salvo, ove dipendente di pubbliche amministrazioni collocato in posizione
di aspettativa senza assegni da parte dell’amministrazione di appartenenza,
esclusivamente il trattamento economico già in godimento.».
(Gestione economico-finanziaria
dei Servizi integrati
infrastrutture e trasporti)
1.
Alla gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e
trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti
dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184, si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.
(Competenza sull’assistenza fiscale)
1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: «q-bis) l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
(Incremento dei livelli occupazionali)
1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1º luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, per 10 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito (IRE).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d’impresa ai sensi dell’articolo 53 del citato testo unico.
(Esenzione dall’ICI per particolari immobili)
1. L’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all’articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addì 17 agosto 2005.
CIAMPI
Berlusconi – Lunardi – Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
giovedi' 15 SETTEMBRE 2005
492a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE REFERENTE
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Esame e rinvio)
Il presidente GRILLO (FI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che mira alla conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante – tra le altre - disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, volte ad assicurare la funzionalità di tale settore, con particolare riferimento alle dighe e all’efficienza dei relativi apparati amministrativi.
In particolare, l’articolo 1 detta disposizioni urgenti relative all’ente Registro Italiano Dighe (RID), che svolge l’attività di vigilanza e controllo nel sistema delle dighe, anche con riferimento alla gestione delle fasi di emergenza idraulica ed idrica ai fini della pubblica incolumità. Il comma 1 permette infatti al RID di dotarsi temporaneamente delle professionalità necessarie per i delicati compiti istituzionali da svolgere, in attesa del completamento delle procedure di assunzione del personale previsto dalla pianta organica. La norma in esame permetterà al RID di adottare misure urgenti e necessarie al riordino della propria struttura organizzativa attraverso l’impiego di personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibili. Gli oneri relativi sono posti a carico dello stesso Ente. Il comma 2 prevede poi ai fini dell’assunzione dei mutui per la messa in sicurezza delle dighe, l’esclusione dal limite incrementale delle spese del 4,5 per cento, stabilito dall’articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), poiché tale misura restrittiva è contrastante con le finalità di sicurezza pubblica perseguite dal RID. Il comma 3 stabilisce il trattamento economico del Presidente del RID. Sempre con riferimento al settore delle infrastrutture, l’articolo 2 detta disposizioni per migliorare l’efficienza economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2004, quali organi decentrati del Ministero. In particolare dispone l’applicazione delle norme di cui alla legge n. 908 del 1960 per la gestione economico-finanziaria di tali strutture decentrate. Tale disposizione non importa nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L’articolo 3 rimedia ad un errore materiale contenuto nel testo del decreto legislativo n. 139 del 2005, relativo alle competenze degli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che a causa di tale errore non contiene la disposizione con cui il Governo si era adeguato ai rilievi della Commissione europea, secondo cui la riserva ai Centri di assistenza fiscale del compito di assistere i contribuenti nella compilazione del modello 730 violerebbe il trattato dell’Unione Europea. L’articolo 4 reca disposizioni per l’incremento dei livelli occupazionali nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260 del 1999, con particolare riferimento ai Comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti. La norma prevede l’erogazione in favore di tali Comuni - che dal 1° luglio 2004 hanno avviato iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili - di un contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 da ripartire proporzionalmente tra le amministrazioni comunali interessate. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati certificati dai Comuni interessati. Al beneficio non sono ammessi Comuni che abbiano già goduto di analogo trattamento. L’articolo 5 dispone agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, prevedendo che il comma 7 dell’articolo 8 della legge n. 388 del 2000 si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività di impresa, ai sensi dell’articolo 55 del Testo unico per le imposte sui redditi. L’articolo 6 reca una norma interpretativa con cui si precisa che l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, si applica anche qualora questi svolgano anche attività di natura commerciale. L’articolo 7 regola infine l’entrata in vigore del decreto-legge.
Conclusa l’illustrazione del provvedimento, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì, 20 settembre 2005, alle ore 15.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
MARTedi' 20 SETTEMBRE 2005
493a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Seguito dell'esame e rinvio)
Il presidente GRILLO (FI) dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) interviene rilevando preliminarmente la illegittimità costituzionale del decreto-legge in esame, privo dei requisiti di necessità ed urgenza che presuppongono l’impiego di tale strumento normativo. L’assenza di tali requisiti è infatti evidente se si considera che oggetto del decreto-legge sono argomenti come il fabbisogno di personale del Registro italiano dighe, le procedure di spesa dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), le competenze degli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e la soluzione della annosa vicenda dei lavoratori socialmente utili. Il decreto-legge risulta inoltre carente sotto il profilo della omogeneità delle materie trattate e completamente incongruente nella corrispondenza del contenuto al titolo. Si sofferma poi su talune questioni di merito del provvedimento, con particolare riferimento alla previsione dell’articolo 3 e alle assunzioni, a tempo determinato, autorizzate in favore del Registro italiano dighe, sottolineando che, in questo caso, il Governo ha eluso i limiti agli incrementi della spesa introdotti con l’ultima legge finanziaria. Conclude infine sottolineando l’imbarazzo del suo Gruppo nel discutere un provvedimento di così scarso rilievo strategico, mentre il dibattito politico nazionale è condizionato dalla proposta di modifica della legge elettorale avanzata dalla maggioranza.
Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) fa presente la evidente incostituzionalità del decreto-legge in esame che rappresenta un caso da manuale della assenza dei requisiti di necessità ed urgenza che presuppongono l’impiego di tale strumento normativo. L’abuso della decretazione di urgenza rappresenta pertanto un vulnus all’ordinamento talmente rilevante da configurare la violazione dei principi costituzionali fondamentali. Sostiene pertanto la necessità di modificare il provvedimento, al fine di renderlo congruo rispetto alle finalità che con esso si vogliono perseguire. Si riserva infine di approfondire alcune questioni di merito nel corso dell’esame in Assemblea, auspicando che già in sede di Commissione possano essere individuati gli opportuni interventi correttivi del provvedimento.
Il senatore MONTALBANO (DS-U) si associa alle considerazioni espresse dai senatori Paolo Brutti e Zanda in merito alla insussistenza dei presupposti di urgenza e necessità alla base della decretazione d’urgenza. Nel merito del provvedimento esprime poi la propria perplessità sulle modalità di assunzione del personale relative al Registro italiano dighe e critica la disposizione contenuta all’articolo 4, relativa alla soluzione delle vicende dei lavoratori socialmente utili della città di Catania, evidentemente finalizzata all’esclusivo vantaggio delle esigenze elettorali del Sindaco di quella città. Sotto questo profilo il provvedimento appare incostituzionale, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, poiché privilegia i lavoratori socialmente utili di Catania penalizzando quelli di altre città che – sulla base dei requisiti previsti dal citato articolo 4 - non possono accedere ai vantaggi economici previsti dal decreto-legge. Al richiamo del Presidente della Repubblica sulla necessità di stabilire una scala di priorità con riguardo ai provvedimenti da adottare in chiusura di legislatura, la desolante risposta della maggioranza consiste nell’inserire in un decreto-legge privo dei necessari presupposti costituzionali i criteri per la fissazione della retribuzione del Presidente del Registro italiano dighe.
Poiché non vi sono altri interventi, il Presidente dichiara conclusa la discussione generale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
MERCOLedi' 21 SETTEMBRE 2005
494a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 settembre.
Il Relatore, presidente GRILLO (FI), in sede di replica, fa presente che i rilievi sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità avanzati dai senatori dell’opposizione nel corso della discussione generale appaiono infondati in considerazione della necessità di assicurare l’efficienza della struttura amministrativa del Registro italiano dighe, ente preposto a delicate funzioni nel campo della prevenzione del rischio idrico ed idraulico. Requisiti di straordinarietà ed urgenza sono altresì ravvisabili nell’esigenza di assicurare l’efficace attività amministrativa dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti.
Il rappresentante del Governo, vice ministro MARTINAT, rinuncia alla replica.
Si passa, quindi, alla trattazione degli emendamenti.
Il presidente GRILLO dichiara preliminarmente improponibili ai sensi dell’articolo 76 bis, comma 2, del Regolamento gli emendamenti 1.0.8 e 4.21.Invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti alla loro illustrazione.
Il senatore DEMASI (AN) illustra l’emendamento 1.0.1 che mira alla realizzazione di misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo.
Il senatore CICOLANI (FI) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 1.0.10 e 1.0.11, che recano anch’essi misure di rilancio degli investimenti negli aeroporti nazionali finalizzati anche alla sicurezza del trasporto aereo. Illustra poi l’emendamento 2.1 che mira a rispondere alle esigenze organizzative del Servizio integrato infrastrutture e trasporti della regione Sardegna.
Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 2.0.2 che reca norme in materia di separazione delle fasi di progettazione e di esecuzione di lavori pubblici, al fine di rilanciare la progettazione ingegneristica nazionale anche attraverso il ricorso a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione nella forma del Project and Construct Management (PCM).
Il presidente GRILLO (FI), relatore, illustra l’emendamento 3.3 che estende ai consulenti del lavoro l’attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa.
Il senatore GUASTI (FI) illustra l’emendamento 3.6 che interviene in materia di definizione delle controversie nel settore delle opere pubbliche.
Il senatore MONTALBANO (DS-U) illustra l’emendamento 4.3 che mira ad estendere le disposizioni relative ai lavoratori socialmente utili, previste dall’articolo 4 solo per la città di Catania, ad una platea più ampia di enti locali. La norma in questione determina infatti ingiustificabili discriminazioni rispetto ad amministrazioni locali con caratteristiche analoghe a quelle del comune siciliano.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) interviene incidentalmente associandosi alla posizione espressa dal senatore Montalbano e rilevando che l’attuale formulazione della norma penalizza altre amministrazioni comunali che hanno problemi analoghi a quello della città siciliana. Andrebbe inoltre chiarito il senso della disposizione recata dall’articolo 4 che ingenera dubbi interpretativi.
Il presidente GRILLO (FI) illustra l’emendamento 6.0.1 che si propone di modificare il modello funzionale dell’ANAS, ponendo tale ente al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione attraverso l’assoggettamento a pedaggi reali o figurativi di tratte stradali o autostradali oggetto di concessione. L’eventuale cessione di partecipazioni nelle società subconcessionarie da parte dell’ANAS sarà disciplinata con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sottolinea infine che obiettivo dell’emendamento non è procedere ad un frazionamento dell’ANAS ma al contrario al rilancio di tale ente.
Il presidente GRILLO (FI) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti nella giornata di oggi, mercoledì 21 settembre 2005, alle ore 11,30.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,35.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
MERCOLedi' 21 SETTEMBRE 2005
495a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n.163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il presidente GRILLO (FI), relatore, interviene in sede di illustrazione degli emendamenti per riformulare l'emendamento 6.0.1 (6.0.1 (testo 2)) del quale illustra il contenuto e le differenze rispetto alla versione originaria. Illustra poi l'emendamento 6.0.2, che prevede un incremento delle tariffe applicabili per i servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il senatore COLLINO (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.0.6, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.A., società che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività delle imprese italiane all'estero.
Il senatore CICOLANI (FI) illustra l'emendamento 6.0.18 che interviene nella procedura di designazione dei presidenti delle Autorità portuali di taluni porti italiani, che lo stesso emendamento eleva a rango di impianti portuali di rilevanza europea.
Il senatore TUNIS (UDC) illustra l'emendamento 6.0.19 relativo ad interventi mirati a favorire l'utilizzo del GPL e del metano per autotrazione e dichiara poi di sottoscrivere l'emendamento 2.1.
Anche il senatore COLLINO (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 2.1.
Il senatore GRILLOTTI (AN) illustra poi l'emendamento 2.2 che interviene sulla normativa relativa al contratto di lavoro degli auto-ferrotranvieri.
Conclusa l'illustrazione delle proposte emendative, i senatori CICOLANI (FI) COLLINO (AN) e BARELLI (FI) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 5.4.
Il senatore COLLINO (AN) dichiara altresì di sottoscrivere l'emendamento 6.0.6.
Il senatore CHIRILLI (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.0.7.
Il senatore GUASTI (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.0.17.
Si procede quindi all'espressione del parere da parte del Relatore e del Rappresentante del Governo sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati al testo del decreto-legge.
Il relatore, presidente GRILLO, formula un parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.9, 1.0.10, 2.2, 2.0.1, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.7, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.0.1, 3.0.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.22, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 e 6.6. Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti 6.0.1/1, 6.0.1/2, 6.0.1/3, 6.0.1/4, 6.0.1/5, 6.0.1/6, 6.0.1/7 e 6.0.1/8. Si rimette poi al parere del Governo in merito agli emendamenti 2.0.2 e 2.0.6, formulando un parere favorevole su tutti gli altri emendamenti sino all'emendamento 6.0.1 (testo 2) incluso.
Il rappresentante del Governo, vice ministro MARTINAT, formula il medesimo parere del relatore sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati al testo del decreto-legge sino all'emendamento 6.0.1 (testo 2). Esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.0.2 e parere favorevole sull'emendamento 2.0.6.
In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, il presidente GRILLO propone di proseguire l'espressione dei pareri da parte del Relatore e del Rappresentante del Governo in una seduta notturna da convocare nella serata di oggi.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA
Il presidente GRILLO avverte che la Commissione è convocata oggi, 21 settembre 2005, alle ore venti, per proseguire l'esame del disegno di legge n. 3587 recante la conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3587
al testo del decreto-legge
Art. 1.
1.1
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Misure urgenti per la funzionalità del Registro italiano dighe). – 1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 119 e inserito il seguente:
"119-bis Il Registro italiano dighe può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale di comprovata esperienza nel settore e avente requisiti di professionalità tecnico-scientifica, tramite convenzione o altra forma di flessibilità, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro italiano dighe".
2. Il Registro italiano dighe provvede, per l’anno 2005, all’attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l’anno 2005, sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 27 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 17.500.000,00 euro.
3. Le assunzioni di cui al comma 1, devono comunque garantire il reperimento di professionalità idonee all’espletamento delle valutazioni dell’impatto ambientale delle opere esistenti e delle condizioni strutturali delle stesse, procedendo secondo un criterio di priorità che assicuri comunque la completa messa in sicurezza delle opere. A tal fine le regioni, le province autonome e le autorità di bacino segnalano al Registro italiano dighe entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la presenza nel loro territorio di eventuali ulteriori impianti fuori esercizio o di situazioni di rischio o di criticità ambientale, tenendo anche conto delle risultanze dell’attività straordinaria di ricognizione lungo i corsi d’acqua di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365».
1.2
Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini
Sopprimere il comma 1.
1.3
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 119 è inserito il seguente:
"119-bis). Per l’attuazione dei compiti connessi all’attività di vigilanza prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363, della messa in sicurezza delle dighe fuori esercizio di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2004, n. 139 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe" nonchè per lo svolgimento dei compiti istituzionali connessi alla pubblica incolumità e alla vigilanza sulle dighe, il Registro italiano dighe (RID) può procedere ad assunzioni di personale qualificato a tempo determinato, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro italiano dighe"».
1.4
Il Relatore
Al comma 1, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».
1.5
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, al comma 119-bis) richiamato, premettere le seguenti parole: «Per il potenziamento dell’organico, finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riguardo all’esigenza di effettuare, presso le sedi dell’Ente, attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l’altro, gli aspetti di sicurezza sismica e idraulica».
1.6
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, al comma 119-bis) richiamato, prima delle parole: «Il Registro italiano dighe», inserire le seguenti: «Ai fini della rivalutazione delle condizioni di sicurezza sismica e idraulica delle grandi dighe di cui all’articolo 4 della legge 28 maggio 2004, n. 139 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe" e avendo riguardo altresì alla variata classificazione sismica dei siti overo dei ridotti franchi di sicurezza idraulica e allo svolgimento dei relativi interventi,».
1.7
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, dopo le parole: «Registro Italiano dighe» inserire le seguenti: «avendo riguardo anche all’esigenza di effettuare, presso le sedi dell’Ente, attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l’altro, gli aspetti di sicurezza idraulica e sulla base della situazione delle criticità idraulica nelle diverse regioni,».
1.8
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, dopo le parole: «può procedere» inserire le seguenti: «con l’obiettivo di assicurare l’incolumità delle popolazioni, il monitoraggio degli effetti delle dighe sugli ecosistemi e lo svolgimento dei compiti connessi all’approvazione tecnica dei progetti e alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari degli impianti, nonché la predisposizione della normativa tecnica in materia di prestazione di assistenza e perizia tecnica specialistica,».
1.9
Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini
Al comma 1, sostituire le parole da: «di personale» fino a: «e di collaborazione» con le seguenti: «, tramite concorso pubblico, di personale a tempo indeterminato necessario al completamento della pianta organica».
1.10
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, dopo le parole: «di personale» inserire le seguenti: «avente alti profili di professionalità nel settore della sicurezza delle dighe».
1.11
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 2.500.000,000» con le seguenti: «euro 2.500.000».
1.12
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l’attuazione dei compiti tecnici ed operativi connessi alla gestione delle emergenze nell’ambito del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico».
1.13
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il personale deve essere selezionato tra soggetti di comprovata professionalità tecnico-scientifico o amministrativa, che siano in possesso di laurea e per i quali non ricorrano casi di incompatibilità amministrativa per collaborazioni in essere o pregresse con le società direttamente o direttamente riconducibili al concessionario o al gestore di opere soggette alla vigilanza del R.I.D.».
1.14
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate garantendo il reperimento di professionalità qualificate per lo svolgimento delle attività connesse all’elaborazione dei dati per la messa in sicurezza sismico-idraulica, lo svolgimento di interventi per il governo delle piene dei corsi d’acqua e la regolazione dei deflussi e delle criticità idrauliche di cui al decreto del Capo del dipartimento protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005».
1.15
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota di personale di cui al presente comma è impiegata altresì nel monitoraggio degli interventi eseguiti per la massa in sicurezza degli impianti nonchè per la valutazione dell’impatto sugli ecosistemi e la biodiversità degli interventi medesimi. L’onere per gli adempimenti connessi alle verifiche e alla messa in sicurezza delle dighe ricade comunque sui concessionari o sui gestori laddove previsto dalla concessione o dal foglio di condizione».
1.16
Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini
Sopprimere il comma 3.
1.17
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Sopprimere il comma 3.
1.18
Il Relatore
Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».
1.19
Il Relatore
Al comma 3, sopprimere le parole: «Registro italiano dighe -».
1.20
Il Relatore
Al comma 3, sostituire le parole: «direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001,» con le seguenti: «direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001,».
1.0.1
Demasi
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle insfrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 95 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005), è autorizzato ai sensi dell’articolo 1, commi 96 e 97 della medesima legge finanziaria 2005, ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 130 unità di personale a tempo indeterminato, incluso il personale a tempo determinato in servizio presso l’Enac alla data del 31/12/2004, che ha espletato selezione pubblica, da destinare ai settori della sicurezza del volo.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell’Ente di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1.0.2
Pedrini, Rollandin
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle insfrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è autorizzato ai sensi dell’articolo 1, commi 96 e 97 della medesima legge ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 130 unità di personale a tempo indeterminato, incluso il personale a tempo determinato in servizio presso l’Enac alla data del 31/12/2004, che ha espletato selezione pubblica, da destinare ai settori della sicurezza del volo.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell’Ente di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1.0.3
Ognibene, Cirilli
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle insfrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è autorizzato ai sensi dell’articolo 1, commi 96 e 97 della medesima legge ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 130 unità di personale a tempo indeterminato, incluso il personale a tempo determinato in servizio presso l’Enac alla data del 31/12/2004, che ha espletato selezione pubblica, da destinare ai settori della sicurezza del volo.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell’Ente di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1.0.4
Forte, Tunis
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle insfrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 95 della legge finanziaria n. 311 del 2004, è autorizzato ai sensi dell’articolo 1, commi 96 e 97 della medesima legge ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 130 unità di personale a tempo indeterminato, incluso il personale a tempo determinato in servizio presso l’Enac alla data del 31/12/2004, che ha espletato selezione pubblica, da destinare ai settori della sicurezza del volo.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell’Ente di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1.0.5
Brutti Paolo
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle insfrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l’ENAC, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ai sensi dell’articolo 1, commi 96 e 97 della medesima legge, ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 109 unità di personale a tempo indeterminato da destinare ai settori della sicurezza del volo.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del precedente comma si provvede mediante le entrate proprie dell’ENAC, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1.0.6
Cicolani
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Per il personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
1.0.7
Cicolani
Dopo l’articolo 1, aggiungere il segeunte:
«Art. 1-bis.
All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
"12-ter. I provvedimenti di conferimento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo, devono essere corredati dalle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e trasmessi agli organi di controllo e revisione, nonché inviati alla Corte dei Conti"».
1.0.8
Il Governo
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge anche per far fronte a spese d’investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ENAC comunica l’ammontare delle disponibilità di cui al presente articolo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
2. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 95 della legge finanziaria n. 311 del 2004, è autorizzato ai sensi dell’articolo 1, comma 96 e 97 della medesima legge ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 109 unità di personale a tempo indeterminato da destinare ai settori della sicurezza del volo.
3. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell’Ente di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1.0.9
Brutti Paolo
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. Al fine di garantire la massima economicità, efficacia ed efficienza dell’ENAC nello svolgimento dei suoi compiti d’autorità di vigilanza dell’aviazione civile, nonché per ridurre al minimo i tempi di attivazione dell’autorità stessa, l’ENAC è autorizzato ad assumere e ad integrare nella propria struttura organizzativa anche parte del personale dell’ENAV s.p.a., già in servizio come pubblici dipendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 65 del 1996 ed in possesso di appropriati requisiti professionali ed esperienza del settore.
2. Il transito di tale personale può avvenire su richiesta diretta degli interessati, la cui domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’ENAC valuta autonomamente le richieste pervenute e stabilisce, congiuntamente con ENAV s.p.a. la quota di personale da transitare, in base alle esigenze legate allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti, nonché i tempi di rilascio del personale prescelto. Questo ultimo viene inquadrato applicando le modalità ed i criteri definiti nell’ordinamento professionale dell’ENAC, valutando titoli professionali e qualifiche possedute, avvalendosi se necessario di apposite tabelle di equiparazione e fatti salvi i diritti maturati prima del transito.
3. Agli eventuali maggiori oneri finanziari derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 si provvede mediante le entrate proprie dell’ENAC, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello stato.
1.0.10
Brutti Paolo, Cicolani
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. In deroga all’articolo 3, comma 53, della legge n. 350 del 2003, per l’assolvimento delle funzioni di autorità dell’aviazione civile italiana, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’ENAC alla data del 31 dicembre 2003, che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, e inquadrato, con effetto immediato e nel numero massimo di 60 unità, nei ruoli del personale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all’allora Ente poste italiane in posizione di comando presso l’ENAC, nelle categorie e nei profili corrispondenti, nonché il personale di cui all’articolo 9 della legge n. 250 del 2000.
2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante le entrate proprie dell’ENAC, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello stato».
1.0.11
Brutti Paolo, Cicolani
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali, disponibili nel proprio bilancio alla data d’entrata in vigore della presente legge, anche per far fronte a spese d investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data d’entrata in vigore della presente legge, l’ENAC comunica l’ammontare delle disponibilità di cui al presente articolo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse».
1.0.12
Il Relatore, Cicolani
All’articolo 115, del testo unico n. 267 del 2000, aggiungere il seguente comma:
«7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni ordinarie e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni».
Art. 2.
2.1
Cicolani, Tunis, Collino
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«2. Nel comma 2-ter dell’articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 300, in luogo della parola: "e Abruzzo" sono inserite le seguenti: "Al SIIT competente per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, che si articola in due settori infrastrutture, di cui sono riservato specificatamente alla Sardegna, ed uno trasporti è preposto un dirigente generale".
3. Conseguentemente, al comma 2, dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1994, n. 184, è aggiunta la frase: "il SIIT Lazio, Abruzzo, Sardegna è articolato in tre settori organici denominati settore infrastrutture per il Lazio e l’Abruzzo, settore infrastrutture per la Sardegna, e settore trasporti"».
2.2
Grillotti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 3, secondo periodo dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».
2.0.1
Cicolani
Dopo l’articolo 2, aggingere i seguenti:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di localizzazione dei Centri prova autoveicoli (CPA) e degli Uffici Speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF)
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:
"Tali uffici sono i seguenti:
1. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Piemonte e la Valle d’Aosta "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Torino;
2. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Lombardia e la Liguria "Ufficio SF eciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Milano;
3. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Venezia;
4. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per l’Emilia Romagna e le Marche "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" sede in Bologna;
5. Per il Servizio Integrato Infrastrl tture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Toscana e l’Umbria "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Firenze;
6. Per il Servizio Integrato Infrastrutt Ire e Trasporti – Settore Trasporti – per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Roma;
7. Per il Servizio Integrato InfrastrL tture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Campania e il Molise "Ufficio Speoiale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Napoli;
8. Per il Servizio Integrato Infrastruth re e Trasporti – Settore Trasporti – per la Puglia e la Basilicata "Ufficio Speciale pel i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Bari;
9. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Calabria e la Sicilia "Ufficio Speciule per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Catanzaro".
2. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:
«Tali uffici sono i seguenti:
1. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Piemonte e la Valle d’Aosta "Cento Prova Autoveicoli" con sede in Torino;
2. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Lombardia e la Liguria "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Milano e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Brescia;
3. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Ve ezia Giulia "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Verona;
4. Per il Servizio Integrato Infrastrutt Ire e Trasporti – Settore Trasporti – per l’Emilia Romagna e le Marche "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Bologna;
5. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Toscana e l’Umbria "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Firenze;
6. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna "Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi con sede in Roma e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Pescara;
7. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Campania e il Molise «Centro Prova Autoveicoli» con sede in Napoli;
8. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Puglia e la Basilicata "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Bari;
9. Per il Servizio Integrato Infrastru ture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Calabria e la Sicilia "Centro Prova utoveicoli" con sede in Catania e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Palermo".
Art. 2-ter.
(Miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastruffure
e dei trasporti)
1. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e stabilito un aumento delle tariffe applicabili per le operazioni di cui all’articolo 18 d lla legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare su base annua, maggior entrate pari a 45 milioni di euro.
Dette maggiori entrate annue sono destinate, quanto a 15 milioni di euro all’avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei traspor i, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e svilu po delle professionalita e quanto a 30 milioni di Euro al funzionamento ed allo sviluppo del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle aumentate competen. e derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il Ministro dell’economia e delle finanze e autorizzato a disporre annualmente, a partire dall’anno 2006, l’assegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero del infrastrutture e dei trasporti, degli stanziamenti di cui al presente comma.
2. In relazione alla pubblica utilita del servizio erogato dal Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la pier a continuita nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento ella gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all’articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e autorizzata l’ulteriore proroga del contratto vigente, per il tempo necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento, in relazione alla disponibilita finanziaria di cui al precedente comma».
2.0.2
Zanda, Brutti Paolo
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Nuove norme in materia di separazione delle fasi di progettazione
ed esecuzione di lavori pubblici)
1. All’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 10 e sostituito dal seguente:
"10. Gli incarichi di progettazione di lavori affidati da tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, per un importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria, sono affidati con le procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 157 del 1995 e successive modificazioni ovvero per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo n. 158 del 1995 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo 20 agosto 2002, n. 190.".
2. Al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, sono abrogate le parole "progettazione e";
b) all’articolo 1, comma 7, lettera m) sono abrogate le parole "progettazione e";
c) all’articolo 1, comma 7, lettera n) sono abrogate le parole "progettazione e";
d) all’articolo 2, comma 2, lettera b) sono abrogate le parole "da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati";
e) all’articolo 3, comma 1, le parole "soggetti aggiudicatori" sono sostituite con le parole: "progettisti individuati con le procedure di cui all’articolo 16 della legge quadro";
f) all’articolo 3, e abrogato il comma 2;
g) all’articolo 3, comma 4, le parole "soggetti aggiudicatori" sono sostituite con le parole: "soggetti incaricati della progettazione, individuati con le procedure di cui all’articolo 16 della legge quadro";
h) all’articolo 4, comma 3, le parole "da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale" sono sostituite con le parole: "da parte dei soggetti incaricati della progettazione";
i) all’articolo 5, comma 2, le parole ", a cura del soggetto aggiudicatore," sono sostituite con le parole: "a cura dei soggetti incaricati della progettazione, »;
j) all’articolo 6, comma 1, e abrogata la lettera b);
k) all’articolo 8, comma 3, le parole "il promotore" sono sostituite con le parole: "il soggetto incaricato della progettazione";
l) all’articolo 9, comma 1, sono abrogate le parole "redatto dal soggetto aggiudicatore e";
m) all’articolo 9, comma 2, sono abrogate le lettere a) e c);
n) all’articolo 9, comma 3, lettera a) sono abrogate le parole ", ove detto progetto non sia stato posto a base di gara";
o) all’articolo 9, e abrogato il comma 5;
p) all’articolo 9, comma 3, e abrogato l’ultimo periodo;
q) all’articolo 13, comma 4, sono abrogate le parole "apportati dal soggetto aggiudicatore".
3. Al fine di dotare le amministrazioni appaltanti degli strumenti tecnici più adeguati a svolgere con efficacia ed efficienza la alta sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale, per la realizzazione delle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo, e fatto obbligo alle Amministrazioni appaltanti di prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione nella forma del Project and Construct Management (P.C.M.), forniti da soggetti qualificati scelti con procedure a evidenza pubblica tra i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge quadro.
2.0.3
Zanda, Brutti Paolo
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Nuove norme in materia di separazione delle fasi di progettazione
ed esecuzione di lavori pubblici)
1. All’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 10 e sostituito dal seguente:
"10. Gli incarichi di progettazione di lavori affidati da tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, per un importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria, sono affidati con le procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 157 del 1995 e successive modificazioni ovvero per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo n. 158 del 1995 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo 20 agosto 2002, n. 190.".
2. Al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, sono abrogate le parole "progettazione e";
b) all’articolo 1, comma 7, lettera m) sono abrogate le parole "progettazione e";
c) all’articolo 1, comma 7, lettera n) sono abrogate le parole "progettazione e";
d) all’articolo 2, comma 2, lettera b) sono abrogate le parole "da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati";
e) all’articolo 3, comma 1, le parole "soggetti aggiudicatori" sono sostituite con le parole: "progettisti individuati con le procedure di cui all’articolo 16 della legge quadro";
f) all’articolo 3, e abrogato il comma 2;
g) all’articolo 3, comma 4, le parole "soggetti aggiudicatori" sono sostituite con le parole: "soggetti incaricati della progettazione, individuati con le procedure di cui all’articolo 16 della legge quadro";
h) all’articolo 4, comma 3, le parole "da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale" sono sostituite con le parole: "da parte dei soggetti incaricati della progettazione";
i) all’articolo 5, comma 2, le parole ", a cura del soggetto aggiudicatore," sono sostituite con le parole: "a cura dei soggetti incaricati della progettazione, »;
j) all’articolo 6, comma 1, e abrogata la lettera b);
k) all’articolo 8, comma 3, le parole "il promotore" sono sostituite con le parole: "il soggetto incaricato della progettazione";
l) all’articolo 9, comma 1, sono abrogate le parole "redatto dal soggetto aggiudicatore e";
m) all’articolo 9, comma 2, sono abrogate le lettere a) e c);
n) all’articolo 9, comma 3, lettera a) sono abrogate le parole ", ove detto progetto non sia stato posto a base di gara";
o) all’articolo 9, e abrogato il comma 5;
p) all’articolo 9, comma 3, e abrogato l’ultimo periodo;
q) all’articolo 13, comma 4, sono abrogate le parole "apportati dal soggetto aggiudicatore".
3. Al fine di dotare le amministrazioni appaltanti degli strumenti tecnici più adeguati a svolgere con efficacia ed efficienza la alta sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale, per la realizzazione delle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo, e fatto obbligo alle Amministrazioni appaltanti di prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione, forniti da soggetti qualificati scelti con procedure a evidenza pubblica tra i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge quadro.
2.0.4
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 1º agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti")
1. All’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Dall’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 e escluso il progetto per l’attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate:
a) per l’ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia;
b) per il potenziamento, il raddoppio, l’elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.
1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera aggiorna l’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».
2.0.5
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente.
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 1º agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti")
1. All’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Dall’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 e escluso il progetto dell’autostrada Livorno-Civitavecchia. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per l’ammodernamento della SS1 ‘Aurelia’.
1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera aggiorna l’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ’ "».
2.0.6
Demasi
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. La disposizione di cui all’articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».
2.0.7
Cicolani
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Norma di interpretazione sull’organizzazzione SIIT-settore trasporti)
1. All’articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter sono aggiunte infine le seguenti parole: "I Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti-settore trasporti, per la peculiarità delle funzioni svolte, sono da intendersi operanti sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposte dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri anche in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli uffici e come tali sono assimilati agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall’articolo 5, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 300 del 1999"».
Art. 3.
3.1
Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini
Sopprimere l’articolo.
3.2
Veraldi, Cambursano
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 3, lettera q-bis) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, stabilendo i criteri e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività ivi previste, le relative modalità di svolgimento, nonchè i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell’amministrazione finanziaria.
1-ter. I regolamenti di cui al comma 1-bis si ispirano a principi di omogeneità con la normativa operante per i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241».
3.3
Il Relatore
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Svolgono l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
3.4
Forte, Cicolani, Tunis
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’assistenza fiscale, di cui al comma 1, potrà essere svolta anche da tutti gli intermediari fiscali abilitati».
3.5
Veraldi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nel regolamento di esecuzione del Codice della strada, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni:
a) all’articolo 386, comma 1, la parola "notarile" è soppressa;
b) all’articolo 402, comma 7, sono soppresse le parole da: "nonché dai notai" a "M.C.T.C." e le parole da: "ovvero entro" fino a: "facoltà di acquisto"».
Conseguentemente alla rubrica dell’articolo 3 sono aggiunte le seguenti parole: «e amministrativa».
3.6
Il Relatore, Guasti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4-bis dopo le parole: "tutte le disposizioni" sono aggiunte le parole: "ancorché previste da leggi speciali"».
3.0.1
Novi
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Incremento della funzionalità dei centri di prima accoglienza e delle comunità della giustizia minorile (decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 - articolo 9 e 10)
1. Il Ministero della giustizia – dipartimento per la giustizia minorile è autorizzato ad assumere n. 80 unità di personale di "Assistente di vigilanza" – posizione economica B3, anche in temporaneo soprannumero, mediante immissione in ruolo del personale che svolge da ameno tre anni, ancorché in regime di convenzione, attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione, sia diurna che notturna, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità.
2. L’assunzione è subordinata al superamento di una prova di esame teorico pratico, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare.
3. All’onere economico derivante dall’attuazione del presente emendamento stimato in euro 2.229.497, per l’anno 2006 e per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
3.0.2
Veraldi
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Abrogazione di disposizioni in materia di assistenza amministrativa)
1. È soppresso il corso di formazione professionale previsto dal comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, disciplinante l’attività di consulenza ed assistenza automobilistica, e successive modificazioni; sono soppresse inoltre tutte le disposizioni che in detta legge e nella legge 4 gennaio 1994, n. 11, vi fanno riferimento. È conseguentemente soppresso il vincolo di frequenza del citato corso per l’autorizzazione definitiva all’esercizio della menzionata attività e per l’accesso all’esame di cui all’articolo 5 della predetta legge n. 264 del 1991, ferme le deroghe previste al possesso del titolo di studio».
Art. 4.
4.1
Ripamonti, Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Zancan
Sopprimere l’articolo.
4.2
Ripamonti, Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Zancan
Sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. 1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni che, dal 1º gennaio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di euro, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente: "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 10 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito (IRE).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, Ie occorrenti variazioni di bilancio».
4.3
Montalbano, Stanisci, Iovene, Brutti Paolo, Rotondo, Montino, Viserta Costantini
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alla disposizioni di cui all’articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
4.4
Stanisci
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che abbiano avviato con esito positivo iniziative, anche attraverso l’eventuale costituzione di società partecipate dagli enti locali, per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, oltre che per i lavoratori assunti dagli enti locali a tempo determinato o con altra forma di flessibilità e di collaborazione, con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto Iegislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alla disposizioni di cui all’articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
4.5
Stanisci
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che, dal 1º luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative, anche attraverso l’eventuale costituzione di società partecipate dagli enti locali, per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, oltre che per i lavoratori assunti dagli enti locali a tempo determinato, con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alla disposizione di cui all’articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
4.6
Dato
Al comma 1, sostituire le parole da: «nelle aree individuate dall’obiettivo 1» fino alle parole: «avviato con esito positivo» con le seguenti: «nei comuni capoluogo di provincia con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, nonchè nei comuni colpiti da calamità naturali ricompresi nelle aree di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con legge 27 dicembre 2002, n. 286,».
4.7
Dato
Al comma 1, sostituire le parole da: «nelle aree individuate dall’obiettivo 1» fino alle parole: «avviato con esito positivo» con le seguenti: «nei comuni con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, nonchè nei comuni colpiti da calamità naturali ricompresi nelle aree di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con legge 27 dicembre 2002, n. 286».
4.8
Dato
Al comma 1, sostituire le parole: «ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1º luglio 2004, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato dal rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,» con le seguenti: «nonchè nelle aree colpite di calamità naturali di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con legge 27 dicembre 2002, n. 286, per favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili impiegati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attività essenziali per il livello e la qualità dei servizi erogati ai cittadini, i comuni ubicati nelle suddette aree».
4.9
Stanisci, Montalbano, Iovene, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini, Rotondo
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai comuni con popolazione superiore» fino a: «del presente decreto» con la seguente: «agli enti locali che».
4.10
Iovene, Stanisci, Brutti Paolo, Montalbano, Rotondo, Montino, Viserta Costantini
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «con popolazione superiore» fino a: «del presente decreto» con la seguente: «che».
4.11
Montino, Montalbano, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini
Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».
4.12
Montalbano, Brutti Paolo, Rotondo, Montino, Viserta Costantini
Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «30.000 abitanti».
4.13
Rotondo, Montalbano, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini, Iovene
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dal 1º luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».
4.14
Montalbano, Rotondo, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini, Iovene
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «18 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
4.15
Il Governo
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il Ministero dell’interno» inserire le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,».
4.16
Montalbano, Rotondo, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini, Stanisci, Iovene
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «sei mesi».
4.17
Montalbano, Rotondo, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini, Stanisci, Iovene
Al comma 1, sopprimere il quarto comma.
4.18
Ripamonti, Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Zancan
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,» con le seguenti: «dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,».
4.19
Il Relatore
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «articolo 47, comma 2» con le seguenti: «articolo 47, secondo comma».
4.20
Eufemi
All’articolo 4 aggiungere i seguenti commi:
«1-bis. L’assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali è modificato secondo le disposizioni che seguono al fine di assicurare: l’uniformità di indirizzi dell’attività amministrativa in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, anche con riferimento alle disposizioni introdotte dall’articolo 2-quater del decreto-legge n. 63 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal presente articolo, la coerenza dell’attività medesima con le normative comunitarie e la sua rispondenza agli obblighi internazionali, il coordinamento con l’attività svolta dalle Regioni e dagli altri enti territoriali nella stessa materia.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 3 e istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Direzione generale per gli affari legali e il contenzioso. La Direzione generale svolge funzioni e compiti di. armonizzazione, sul territorio nazionale, delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, trattazione del contenzioso scaturente dallo svolgimento delle predette attività, indirizzo e controllo relativamente all’applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di circolazione internazionale. Il Direttore generale, in particolare:
a) cura le problematiche concernenti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, tenendo anche conto delle nuove disposizioni citate al comma 1, e offre consulenza giuridica alle strutture dipartimentali, in raccordo con l’Ufficio legislativo;
b) tratta le questioni afferenti la circolazione internazionale di cose di interesse culturale e di beni culturali al fine di assicurare la puntuale ed uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli accordi internazionali in materia, esercitando le attività di cui al Capo V del Titolo I della Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004. In tale ambito, provvede anche all’adempimento degli obblighi informativi imposti dalle predette normative verso la Commissione europea e il Parlamento nazionale;
c) predispone, in raccordo con l’Ufficio legislativo, gli atti di indirizzo, gli schemi e i modelli-tipo di bandi di gara e di accordi in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, esercitando, a tal fine, le attività di cui al Capo II del Titolo II della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e curando il monitoraggio delle iniziative avviate a livello territoriale e del relativo andamento Offre il necessario sostegno tecnico-giuridico per l’elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione; per l’individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, ivi compresa la costituzione di nuovi organismi, per la predisposizione dei bandi di gara e delle specifiche convenzioni da stipularsi tra i soggetti pubblici e privati interessati;
d) tratta il contenzioso concernente i provvedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, cura l’istruttoria dei ricorsi amministrativi in materia, presentati anche ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonchè delle istanze di riesame dei vincoli in essere, proposte ai sensi del citato articolo 128, comma 3, acquisendo anche i pareri dei competenti organi consultivi, tiene i necessari rapporti con gli organi giurisdizionali e l’Avvocatura dello Stato.
1-quater. L’articolazione della Direzione generale in non più di quattro uffici dirigenziali di seconda fascia e le funzioni e i compiti assegnati ai medesimi uffici sono stabiliti con decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo, comma 4-bis), lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-quinques. Al fine di assicurare l’effettivo rispetto del principio dell’invarianza della spesa, l’onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare dell’incarico dirigenziale di livello generale di cui al comma 4 e compensato sopprimendo, contestualmente al conferimento del nuovo incarico, due posti di livello dirigenziale di seconda fascia, individuabili anche fra quelli resi indisponibili, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3. L’articolazione della Direzione generale in uffici dirigenziali di seconda fascia, ai sensi comma 5, e attuata nei limiti della dotazione organica attualmente stabilita, in relazione a tale area dirigenziale, per il Ministero per i beni e le attività culturali. Ai fini di cui al presente comma 4, incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo, attribuiti ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legisiativo n. 3 del 2004, sono ridotti, contestualmente al conferimento dei nuovi incarichi, dall’attuale numero di sei fino al numero di quattro.
1-sexies. All’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3:
– le parole "dieci uffici" sono sostituite dalle parole "undici uffici";
– le parole "dieci unità" sono sostituite dalle parole "undici unità";
1-septies. È abrogata ogni disposizione in contrasto con quanto stabilito ai commi precedenti. In particolare, sono abrogate la lettera r), limitatamente alle parole "di acquisto all’esportazione" e "70", e la lettera t), dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, nonchè la lettera m), limitatamente alle parole "di acquisto all’esportazione" e "70", e la lettera o), dell’articolo 9, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004».
4.21
Il Governo
All’articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. È autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 1.000.000 e a decorrere dall’anno 2006 la spesa di euro 4.500.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva integrativa, all’incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri, in ragione dei maggiori impegni derivanti dalle attività di contrasto all’immigrazione clandestina, da quelle attinenti la preparazione e lo svolgimento del voto degli italiani all’estero ed in considerazione della situazione di maggior rischio che il personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari chiamato ad affrontare nella attuale situazione internazionale.
1-ter: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
4.22
Tofani
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, è erogata a favore dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall’anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l’Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l’Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall’Ente, a decorrere dal 1º gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.
Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Art. 5.
5.1
Il Relatore
Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».
5.2
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «articolo 53» con le seguenti: «articolo 55».
5.3
Eufemi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per finalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, si dispone quanto segue:
a) la disposizione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 si applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l’anno 2005, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, può utilizzare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, le disponibilità finanziarie della Soprintendenza archeologica di Pompei esistenti al 30 giugno 2005 presso la tesoreria unica, previo accertamento della non sussistenza di impegni contrattuali o giuridici sulla destinazione delle giacenze medesime. Le predette somme sono versate dalla Soprintendenza archeologica di Pompei all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali – Centro di responsabilità amministrativa Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;
b) a chiusura di ciascun esercizio finanziario, i fondi di cui all’articolo 5, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, finalizzati alla concessione dei contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali immobili per la realizzazione di interventi conservativi autorizzati, previsti dall’articolo 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che non risultino più utilizzabili, affluiscono in entrata al bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per interventi conservativi sui beni culturali, statali e non statali. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio. Per il corrente esercizio finanziario 2005, i fondi suddetti non più utilizzabili, nella misura di 5 milioni di euro, affluiscono immediatamente in entrata al bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per interventi conservativi sui beni culturali, statali e non statali».
5.4
Falcier, Cicolani, Collino, Barelli
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Comuni di nuova istituzione)
1. All’articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo il 1º gennaio 1999».
Art. 6.
6.1
Turroni, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Zancan
Sopprimere l’articolo.
6.2
Montalbano, Rotondo, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini
Sopprimere l’articolo.
6.3
Il Relatore
Al comma 1, sopprimere le parole: «e successive modificazioni,».
6.4
Turroni, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Zancan
Al comma 1, sostituire le parole: «si intende applicabile» con le seguenti: «può essere applicata dai comuni con proprio regolamento».
6.5
Montalbano, Rotondo, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini
Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all’articolo 16» fino a: «o di culto» con le seguenti: «nei quali non vengano svolte attività in forma commerciale».
6.6
Montalbano, Rotondo, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini
Al comma 1, sostituire le parole: «pur svolte in forma commerciale» con le seguenti: «fatta eccezione per gli immobili nei quali vengano svolte attività in forma commerciale anche».
6.0.1/1
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, sopprimere la lettera f).
6.0.1/2
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, sopprimere la lettera g).
6.0.1/3
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, capoverso g), sostituire la parola: «partecipate» con la seguente: «controllate».
6.0.1/4
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, capoverso g), sostituire le parole: «affidare a società partecipate» con le seguenti: «affidare, mediante gara di evidenza pubblica a società controllate,».
6.0.1/5
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, capoverso g), dopo la parola: «affidare» inserire le seguenti: «, previo esperimento di gara di evidenza pubblica,».
6.0.1/6
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, capoverso g), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il soggetto al quale saranno affidati i compiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 sarà scelto mediante gara di evidenza pubblica».
6.0.1/7
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, capoverso g), dopo la parola: «Finanze» inserire le seguenti: «, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».
6.0.1/8
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, sopprimere il comma 2.
6.0.1
Il Relatore
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1-bis è soppresso;
b) al comma 1-quater dopo le parole: "fondo speciale di importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis del "sono sostituite dalla seguente "al";
c) al comma 1-quinquies le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall’autorizzazione dei beni demaniali trasferiti all’ANAS spa ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite da "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall’autorizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 al cui riscossione;
d) al comma 3 lettera d) la parola: "30" è sostituita dalla seguente: "60";
e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f);
f) le modalità per l’assoggettamento a pedaggi reali e/o figurativi e/o corrispettivi di servizio a valoridi mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonchè le modalità per la determinazione per il corrispettivo di concessione; tale corrispettivo andrà a compensazione delle risorse di cui alla precedente lettera c);
g) L’ANAS spa, può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affidare a società partecipate i compiti ad essa affidati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggio reale e/o figurativo e/o corrispettivi di servizio a valore di mercato. L’eventuale cessione di partecipazioni nelle società subconcessionarie da parte di ANAS spa, sarà disciplinata con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. È abrogato l’articolo 1, comma 450 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
6.0.1 (testo 2)
Il Relatore
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1-bis è soppresso;
b) al comma 1-quater dopo le parole: "fondo speciale di importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis del "sono sostituite dalla seguente "al"
c) al comma 1-quinquies le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall’autorizzazione dei beni demaniali trasferiti all’ANAS spa ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite da "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall’autorizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 al cui riscossione;
d) al comma 3 lettera d) la parola: "30" è sostituita dalla seguente: "60";
e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f);
f) le modalità per l’assoggettamento a pedaggi reali e/o figurativi e/o corrispettivi di servizio a valoridi mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonchè le modalità per la determinazione per il corrispettivo di concessione; tale corrispettivo andrà a compensazione delle risorse di cui alla precedente lettera c);
g) L’ANAS spa, può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affidare a società partecipate i compiti ad essa affidati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggio reale e/o figurativo e/o corrispettivi di servizio a valore di mercato.
2. È abrogato l’articolo 1, comma 450 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
6.0.2
Il Relatore
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito un aumento delle tariffe applicabili per le operazioni di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare su base annua maggiori entrate pari a quarantacinque milioni di euro. Dette maggiori entrate sono destinate, quanto a quindici milioni di euro, all’avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità e, quanto a trenta milioni di euro, al funzionamento ed allo sviluppo del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall’anno 2006, l’assegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli stanziamenti di cui al presente comma.
2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all’articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata l’ulteriore proroga del contratto vigente, per il tempo necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento, in relazione alla disponibilità finanziaria di cui al precedente comma».
6.0.3
Il Governo
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Procedure di evidenza pubblica in caso di istanze per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio delle concessioni demaniali per la realizzazione di porti turistici, nelle aree escluse dal conferimento di funzioni a favore delle regioni in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, è soggetto all’obbligo della gara ad evidenza pubblica.
2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 è sostituito dal seguente:
«Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione a spese del richiedente mediante:
a) affissione nell’albo del comune ove è situato il bene richiesto;
b) affissione nell’albo della capitaneria di porto nella cui giurisdizione è situato il bene richiesto;
c) inserzione nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea".
3. Rimangono ferme le previgenti disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come modificato da ultimo a seguito dell’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per i procedimenti in relazione ai quali siano già stati rilasciati provvedimenti ai sensi dell’articolo 38 del codice della navigazione ovvero per i procedimenti che risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».
6.0.4
Il Governo
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di coadiutore notarile)
1. Il secondo comma dell’articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, aggiunto dall’articolo unico della legge 1983, n. 179, è sostituito dal seguente:
"I dirigenti dell’Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di osservatore, di cui almeno 10 nelle qualifiche dirigenziali, dopo la cessazione dal servizio, d’ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
2. L’articolo 45, comma 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
"Un coadiutore temporaneo può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, al notaio assente per servizio militare o, in luogo del delegato di cui all’articolo 44, al notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il Presidente del Consiglio notarile ovvero il consiglio, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio".
3. Il secondo comma dell’articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 179 è abrogato».
6.0.5
Il Governo
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, le parole: "tra dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti" sono sostituite dalle seguenti: "tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni"».
6.0.6
Demasi, Collino
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 1, comma 6)
1. All’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il Consiglio di Amministrazione della SIMEST SpA è composto da undici membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina sette membri dello stesso, compreso il Presidente: sei su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di cui due designati, rispettivamente, da Ministri degli Affari Esteri e dell’Economia e delle Finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
2. All’entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST S.p.A. e viene adeguato lo statuto della società».
6.0.7
Pedrini, Rollandin, Chirilli
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)
1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "Tali parcheggi" aggiungere "od autorimesse"; dopo "possono essere realizzati," aggiungere "senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini", e dopo "ad uso esclusivo dei residenti, anche" aggiungere "sul suolo"».
6.0.8
Pedrini, Rollandin
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)
1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Tali parcheggi" aggiungere le seguenti: "od autorimesse"».
6.0.9
Pedrini, Rollandin
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)
1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "possono essere realizzati," aggiungere le seguenti: "senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini"».
6.0.10
Pedrini, Rollandin
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)
1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "ad uso esclusivo dei residenti, anche," aggiungere le seguenti: "sul suolo"».
6.0.11
Pedrini, Rollandin
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 9 gennaio 1989, n. 13)
1. All’articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Qualora le opere di cui all’articolo 2 consistano nella costruzione di un ascensore, il condominio, previa deliberazione dell’assemblea con le maggioranze ivi previste, può chiedere, in caso di necessità, al sindaco del Comune, dove è ubicato il fabbricato, l’emissione di decreto di espropriazione della proprietà privata, occorrente alla realizzazione dell’impianto, dietro versamento, all’avente titolo, di indennizzo del valore, secondo il prezzo di mercato, risultante dalla perizia di stima dell’ufficio tecnico comunale e subordinamente alla dichiarazione di idoenità del progetto da parte dei competenti uffici"».
6.0.12
Pedrini, Rollandin
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)
1. All’articolo 1, al comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, eliminare le seguenti parole: "e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori"».
6.0.13
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente.
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 1º agosto 2002, n. 1667 recante "Disposizioni in materia di infrastutture e trasporti")
1. All’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono esclusi dall’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia »Mo.s.e.« e l’attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:
a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manuntenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;
b) per l’ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l’elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.
1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».
6.0.14
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente.
«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale")
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il comma 5 e sostituito dal seguente:
"5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Nel caso che le varianti modifichino l’area di sedime su cui insiste il tracciato o l’area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5 per cento anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimensionale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell’opera, il Ministro dispone nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati"».
6.0.15
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale")
Al comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole da: "ove ritenga", fino a: "sull’ambiente" sono sostituite con le seguenti: ", nel caso che le varianti modifichino l’area di sedime su cui insiste il tracciato e l’area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5 per cento anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimensionale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell’opera».
6.0.16
Cicolani
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia del Fondo Immobli Pubblici)
All’articolo 1, comma 276 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "l’Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell’anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d’intesa con l’Agenzia del demanio. L’anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l’anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" sono sostituite dalle seguenti: "viene aperto presso la tesoreria centrale un apposito conto corrente intestato al Dipartimento del tesoro. Con le risorse affluite su tale conto corrente il Dipartimento del tesoro provvede alle attività connesse al pagamento delle somme di cui al primo periodo e, qualora esse non fossero sufficienti, chiede al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, per l’importo necessario, anticipazioni di tesoreria che devono essere estinte non appena saranno affluite sul conto le risorse corrispondenti"».
6.0.17
Cicolani, Guasti
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
All’articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4-bis dopo le parole: "tutte le disposizioni" sono aggiunte le parole: "ancorchè previste da leggi speciali, previo l’esperimento delle procedure di cui all’articolo 31-bis della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche"».
6.0.18
Cicolani
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Sono elevati a rango di impianti portuali si rilevanza europea i seguenti porti: Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Gioia Tauro, Palermo, Cagliari, Taranto, Ravenna, Venezia, Trieste.
Per tali impianti, quanto previsto dall’articolo 8 della legge n. 84 del 1994 non viene applicato in quanto di competenza diretta dello Stato e quindi la designazione e la scelta dei Presidenti delle relative Autorità Portuali viene riservata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.
Relativamente a detti porti il Presidente deve essere persona di massima e comprovata qualificazione in materia portuale e di trasporti ed è nominato per un mandato di quattro anni con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, previo parere delle commissioni parlamentari. Egli può essere confermato una sola volta; salvo il disposto dell’articolo 7, comma 4-bis, le sue funzioni sono prorogate fino a rinnovo del mandato o a nomina del successore».
6.0.19
Tunis, Forte
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Interventi in favore dell’utilizzo di GPL e metano per autotrazione)
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall’articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2005.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione dì impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d’imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall’interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.
2-ter. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto dì cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
3. il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell’ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
4. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del decreto-1egge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell’accordo dì programma ivi indicato.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
6.0.20
Eufemi
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 29, comma 9, secondo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole "un rappresentante del Ministero", sono aggiunte le seguenti: "il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato a tutti gli effetti al diploma di laurea specialistica o magistrale,".
2. I commi 1 e 2 dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono abrogati.
3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall’articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli effetti dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore conservatore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
4. In via transitoria, fino alla data ed agli effetti indicati al comma 3, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegue un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero presso una scuola di restauro regionale di durata non inferiore a quattro anni, ovvero consegue un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico che preveda ore di insegnamento di restauro operativo manuale in laboratori presso la struttura formativa del corso o in cantieri-scuola in consegna al soggetto formatore in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, previo accordo con la soprintendenza preposta alla tutela dei beni all’uopo utilizzati, in tutti e tre i casi purché risulti iscritto ai relativi corsi alla data dello maggio 2004;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
d) colui che ha conseguito a seguito di corso triennale un diploma presso la Scuola Europea in Formazione Specialistica dei Beni librari di Spoleto;
5. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati al comma 3, previo superamento di una prova di idoneità, secondo modalità stabilite con decreto del ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi, previo parere della Conferenza Unificata, entro il 30 ottobre 2005:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua entro il 2005 un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni.
6. Ai fini dell’applicazione dei commi 4, lettere b) e c), e 5, lettera a):
a) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore all’entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; le autorità preposte alla tutela del bene rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta;
7. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero per i beni e le attività culturali che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza degli iscritti. L’elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
8. In via transitoria, nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai medesimi effetti di cui al comma 3, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali – operatore qualificato sui beni culturali:
a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;
b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto lavori di restauro dei beni di cui al comma 1, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall’autorità preposta alla tutela dei beni;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 5 ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali – operatore qualificato sui beni culturali».
6.0.21
Eufemi
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. È istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, che cade nell’anno 2011.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri oppure, su delega, dal Ministro per i beni e le attività culturali, e ne fanno parte rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Le Istituzioni rappresentate ed ogni altro aspetto concernente la composizione del Comitato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comitato promuove, sostiene e coordina le iniziative finalizzate alla celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.
4. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Regione Piemonte e con il concorso dei soggetti proprietari o detentori di Residenze Sabaude e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, costituisce un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio culturale sabaudo, costituito dagli immobili, dalle raccolte artistiche, dai documenti, dai libri e da ogni altra testimonianza riferibile alle vicende della dinastia sabauda, attribuendo ad esso apposita soggettività giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria e provvedendo altresì al reperimento delle necessarie risorse finanziarie».
6.0.22
Eufemi
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. In caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali, le amministrazioni dello Stato, nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono conferire la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all’Area funzionale C, come individuata nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – Comparto Ministeri, allo scopo di consentire la continuità dell’azione amministrativa. L’incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All’incarico così attribuito non si applica l’articolo 2103 del Codice civile"».
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
MERCOLedi' 21 SETTEMBRE 2005
496a Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.
La seduta inizia alle ore 20,30.
IN SEDE REFERENTE
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.
Il presidente relatore GRILLO (FI) riformula l'emendamento 6.0.1 (testo 2) in un nuovo emendamento 6.0.1 (testo 3), che illustra dettagliatamente alla Commissione.
Si passa quindi all'espressione dei pareri sui restanti emendamenti.
Il presidente relatore GRILLO (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.18, 6.0.20, 6.0.21 e 6.0.22.
Esprime quindi parere favorevole sui restanti emendamenti.
Il vice ministro MARTINAT esprime parere conforme a quello del Relatore.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente GRILLO (FI) rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per domani, alle ore otto e trenta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta inizia alle ore 21.
al testo del decreto-legge
Il Relatore
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1-bis è soppresso;
b) al comma 1-quater dopo le parole: "fondo speciale di importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis del "sono sostituite dalla seguente "al";
c) al comma 1-quinquies le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall’autorizzazione dei beni demaniali trasferiti all’ANAS spa ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite da "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall’autorizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 al cui riscossione;
d) al comma 3 lettera d) la parola: "30" è sostituita dalla seguente: "60";
e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:
d-bis) le modalità per l’assoggettamento a pedaggi reali e/o figurativi e/o corrispettivi di servizio a valoridi mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonchè le modalità per la determinazione per il corrispettivo di concessione; tale corrispettivo andrà a compensazione delle risorse di cui alla precedente lettera c);
d-ter) L’ANAS spa, può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affidare a società partecipate i compiti ad essa affidati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggio reale e/o figurativo e/o corrispettivi di servizio a valore di mercato.
2. È abrogato l’articolo 1, comma 450 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Il Relatore
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1-bis è soppresso;
b) al comma 1-quater dopo le parole: "fondo speciale di importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis del "sono sostituite dalla seguente "al";
c) al comma 1-quinquies le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all’ANAS spa ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite da "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 al cui riscossione;
d) al comma 3 lettera d) la parola: "30" è sostituita dalla seguente: "60";
e) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera d-bis):
d-bis) le modalità per l’assoggettamento a pedaggi figurativi e/o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonchè le modalità per la determinazione per il corrispettivo di concessione; tale corrispettivo andrà a compensazione delle risorse di cui alla precedente lettera c); a tal fine l’ANAS spa, può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggio reale e/o figurativo e/o corrispettivi di servizio a valore di mercato.
2. È abrogato l’articolo 1, comma 450 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Il Relatore
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito un aumento delle tariffe applicabili per le operazioni di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare su base annua maggiori entrate pari a quarantacinque milioni di euro. Dette maggiori entrate sono destinate, quanto a quindici milioni di euro, all’avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità e, quanto a trenta milioni di euro, al funzionamento ed allo sviluppo del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall’anno 2006, l’assegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli stanziamenti di cui al presente comma.
2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all’articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata l’ulteriore proroga del contratto vigente, per il tempo necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento, in relazione alla disponibilità finanziaria di cui al precedente comma».
Il Governo
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
(Procedure di evidenza pubblica in caso di istanze per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio delle concessioni demaniali per la realizzazione di porti turistici, nelle aree escluse dal conferimento di funzioni a favore delle regioni in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, è soggetto all’obbligo della gara ad evidenza pubblica.
2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 è sostituito dal seguente:
"Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione a spese del richiedente mediante:
a) affissione nell’albo del comune ove è situato il bene richiesto;
b) affissione nell’albo della capitaneria di porto nella cui giurisdizione è situato il bene richiesto;
c) inserzione nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea".
3. Rimangono ferme le previgenti disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come modificato da ultimo a seguito dell’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per i procedimenti in relazione ai quali siano già stati rilasciati provvedimenti ai sensi dell’articolo 38 del codice della navigazione ovvero per i procedimenti che risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».
Il Governo
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
(Disposizioni in materia di coadiutore notarile)
1. Il secondo comma dell’articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, aggiunto dall’articolo unico della legge 1983, n. 179, è sostituito dal seguente:
"I dirigenti dell’Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di osservatore, di cui almeno 10 nelle qualifiche dirigenziali, dopo la cessazione dal servizio, d’ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89".
2. L’articolo 45, comma 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
"Un coadiutore temporaneo può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, al notaio assente per servizio militare o, in luogo del delegato di cui all’articolo 44, al notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il Presidente del Consiglio notarile ovvero il consiglio, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio".
3. Il secondo comma dell’articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 179 è abrogato».
Il Governo
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, le parole: "tra dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti" sono sostituite dalle seguenti: "tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni"».
Demasi, Collino
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 1, comma 6)
1. All’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il Consiglio di Amministrazione della SIMEST SpA è composto da undici membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina sette membri dello stesso, compreso il Presidente: sei su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di cui due designati, rispettivamente, da Ministri degli Affari Esteri e dell’Economia e delle Finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
2. All’entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST S.p.A. e viene adeguato lo statuto della società».
Pedrini, Rollandin, Chirilli
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)
1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "Tali parcheggi" aggiungere "od autorimesse"; dopo "possono essere realizzati," aggiungere "senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini", e dopo "ad uso esclusivo dei residenti, anche" aggiungere "sul suolo"».
Pedrini, Rollandin
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)
1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Tali parcheggi" aggiungere le seguenti: "od autorimesse"».
Pedrini, Rollandin
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)
1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "possono essere realizzati," aggiungere le seguenti: "senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini"».
Pedrini, Rollandin
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)
1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "ad uso esclusivo dei residenti, anche," aggiungere le seguenti: "sul suolo"».
Pedrini, Rollandin
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
(Modifiche alla legge 9 gennaio 1989, n. 13)
1. All’articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Qualora le opere di cui all’articolo 2 consistano nella costruzione di un ascensore, il condominio, previa deliberazione dell’assemblea con le maggioranze ivi previste, può chiedere, in caso di necessità, al sindaco del Comune, dove è ubicato il fabbricato, l’emissione di decreto di espropriazione della proprietà privata, occorrente alla realizzazione dell’impianto, dietro versamento, all’avente titolo, di indennizzo del valore, secondo il prezzo di mercato, risultante dalla perizia di stima dell’ufficio tecnico comunale e subordinamente alla dichiarazione di idoenità del progetto da parte dei competenti uffici"».
Pedrini, Rollandin
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)
1. All’articolo 1, al comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, eliminare le seguenti parole: "e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori"».
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente.
(Modifiche alla legge 1º agosto 2002, n. 1667 recante "Disposizioni in materia di infrastutture e trasporti")
1. All’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Sono esclusi dall’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia »Mo.s.e.« e l’attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:
a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manuntenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;
b) per l’ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l’elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.
1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443"».
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente.
(Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale")
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il comma 5 e sostituito dal seguente:
"5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Nel caso che le varianti modifichino l’area di sedime su cui insiste il tracciato o l’area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5 per cento anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimensionale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell’opera, il Ministro dispone nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati"».
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
(Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale")
Al comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole da: "ove ritenga", fino a: "sull’ambiente" sono sostituite con le seguenti: ", nel caso che le varianti modifichino l’area di sedime su cui insiste il tracciato e l’area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5 per cento anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimensionale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell’opera».
Cicolani
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
(Disposizioni in materia del Fondo Immobli Pubblici)
All’articolo 1, comma 276 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "l’Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell’anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d’intesa con l’Agenzia del demanio. L’anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l’anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" sono sostituite dalle seguenti: "viene aperto presso la tesoreria centrale un apposito conto corrente intestato al Dipartimento del tesoro. Con le risorse affluite su tale conto corrente il Dipartimento del tesoro provvede alle attività connesse al pagamento delle somme di cui al primo periodo e, qualora esse non fossero sufficienti, chiede al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, per l’importo necessario, anticipazioni di tesoreria che devono essere estinte non appena saranno affluite sul conto le risorse corrispondenti"».
Cicolani, Guasti
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
All’articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4-bis dopo le parole: "tutte le disposizioni" sono aggiunte le parole: "ancorchè previste da leggi speciali, previo l’esperimento delle procedure di cui all’articolo 31-bis della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche"».
Cicolani
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Sono elevati a rango di impianti portuali si rilevanza europea i seguenti porti: Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Gioia Tauro, Palermo, Cagliari, Taranto, Ravenna, Venezia, Trieste.
Per tali impianti, quanto previsto dall’articolo 8 della legge n. 84 del 1994 non viene applicato in quanto di competenza diretta dello Stato e quindi la designazione e la scelta dei Presidenti delle relative Autorità Portuali viene riservata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.
Relativamente a detti porti il Presidente deve essere persona di massima e comprovata qualificazione in materia portuale e di trasporti ed è nominato per un mandato di quattro anni con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, previo parere delle commissioni parlamentari. Egli può essere confermato una sola volta; salvo il disposto dell’articolo 7, comma 4-bis, le sue funzioni sono prorogate fino a rinnovo del mandato o a nomina del successore».
Tunis, Forte
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
(Interventi in favore dell’utilizzo di GPL e metano per autotrazione)
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall’articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2005.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione dì impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d’imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall’interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.
2-ter. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto dì cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell’ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
4. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del decreto-1egge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell’accordo dì programma ivi indicato.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Eufemi
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All’articolo 29, comma 9, secondo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole "un rappresentante del Ministero", sono aggiunte le seguenti: "il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato a tutti gli effetti al diploma di laurea specialistica o magistrale,".
2. I commi 1 e 2 dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono abrogati.
3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall’articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli effetti dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore conservatore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
4. In via transitoria, fino alla data ed agli effetti indicati al comma 3, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegue un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero presso una scuola di restauro regionale di durata non inferiore a quattro anni, ovvero consegue un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico che preveda ore di insegnamento di restauro operativo manuale in laboratori presso la struttura formativa del corso o in cantieri-scuola in consegna al soggetto formatore in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, previo accordo con la soprintendenza preposta alla tutela dei beni all’uopo utilizzati, in tutti e tre i casi purché risulti iscritto ai relativi corsi alla data dello maggio 2004;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
d) colui che ha conseguito a seguito di corso triennale un diploma presso la Scuola Europea in Formazione Specialistica dei Beni librari di Spoleto;
5. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati al comma 3, previo superamento di una prova di idoneità, secondo modalità stabilite con decreto del ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi, previo parere della Conferenza Unificata, entro il 30 ottobre 2005:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua entro il 2005 un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni.
6. Ai fini dell’applicazione dei commi 4, lettere b) e c), e 5, lettera a):
a) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore all’entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; le autorità preposte alla tutela del bene rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta;
7. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero per i beni e le attività culturali che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza degli iscritti. L’elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
8. In via transitoria, nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai medesimi effetti di cui al comma 3, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali – operatore qualificato sui beni culturali:
a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;
b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto lavori di restauro dei beni di cui al comma 1, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall’autorità preposta alla tutela dei beni;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 5 ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali – operatore qualificato sui beni culturali».
Eufemi
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
1. È istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, che cade nell’anno 2011.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri oppure, su delega, dal Ministro per i beni e le attività culturali, e ne fanno parte rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Le Istituzioni rappresentate ed ogni altro aspetto concernente la composizione del Comitato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comitato promuove, sostiene e coordina le iniziative finalizzate alla celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.
4. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Regione Piemonte e con il concorso dei soggetti proprietari o detentori di Residenze Sabaude e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, costituisce un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio culturale sabaudo, costituito dagli immobili, dalle raccolte artistiche, dai documenti, dai libri e da ogni altra testimonianza riferibile alle vicende della dinastia sabauda, attribuendo ad esso apposita soggettività giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria e provvedendo altresì al reperimento delle necessarie risorse finanziarie».
Eufemi
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. In caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali, le amministrazioni dello Stato, nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono conferire la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all’Area funzionale C, come individuata nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – Comparto Ministeri, allo scopo di consentire la continuità dell’azione amministrativa. L’incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All’incarico così attribuito non si applica l’articolo 2103 del Codice civile"».
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2005
497a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n.163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.
La Commissione procede alla votazione delle proposte emendative presentate al testo del decreto-legge, pubblicate in allegato ai resoconti della seduta pomeridiana e notturna di ieri.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.1, facendo presente la necessità di dotare il Registro Italiano Dighe di professionalità di carattere tecnico-scientifico necessarie all'espletamento dei compiti di istituto di tale ente.
Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.1, associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Paolo Brutti e manifestando perplessità sulla destinazione delle risorse finanziarie che il decreto-legge prevede in favore del Registro Italiano Dighe.
Verificata la presenza del numero legale il presidente GRILLO (FI) pone ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.
Posti separamene ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.2 ed 1.3.
E' quindi posto ai voti l'emendamento 1.4, che risulta approvato.
In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, mentre risulta approvato l'emendamento 1.11.
Con voti distinti sono altresì respinti gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.
Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 1.16 e 1.17 risultano respinti.
All'esito di distinte votazioni gli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20 risultano approvati.
Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, sono altresì approvati gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.
All'esito di distinte votazioni sono invece respinti gli emendamenti 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.9 e 1.0.10.
Con voti distinti sono poi approvati gli emendamenti 1.0.11, 1.0.12 e 2.1.
Con voti distinti sono invece respinti gli emendamenti 2.2 e 2.0.1.
Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) riformula l'emendamento 2.0.2 nell'emendamento 2.0.2 (testo 2).
I senatori GUASTI (FI), CHIRILLI (FI) e VERALDI (Mar-DL-U) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 2.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.
Previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, il predetto emendamento è posto ai voti e quindi approvato.
Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.
All’esito di votazioni distinte, l'emendamento 2.0.6 risulta approvato, mentre l'emendamento 2.0.7 è respinto.
Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.
L'emendamento 3.3, posto ai voti, è approvato.
Con voti distinti sono poi respinti gli emendamenti 3.4 e 3.5.
Il senatore CICOLANI (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3.6 sul quale esprime il proprio voto favorevole.
Posto ai voti l'emendamento 3.6 risulta approvato.
Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.
All'esito di votazioni successive sono altresì respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14.
Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 4.15.
Con votazioni distinte sono quindi respinti gli emendamenti 4.16, 4.17 e 4.18, mentre l'emendamento 4.19 risulta approvato.
Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 4.20.
Il senatore TOFANI (AN) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.22, che, all’esito del voto, risulta respinto.
Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 5.1 e 5.2.
L'emendamento 5.3 è posto ai voti e respinto.
E' quindi posto ai voti l'emendamento 5.4 che risulta approvato.
All'esito del voto congiunto, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 6.1 e 6.2 risultano respinti.
E' quindi posto ai voti l'emendamento 6.3 che risulta approvato.
Con distinte votazioni sono successivamente respinti gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U), in dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per la formulazione dell'emendamento 6.0.1 (testo 3), presentato dal Relatore, osservando tuttavia che, nella sede opportuna, dovrà essere approfondita la questione relativa al duplice ruolo di concessionario e concedente di altre concessionarie che l'ANAS S.p.A. si troverebbe a rivestire.
Preclusa la votazione dei subemendamenti relativi all'emendamento 6.0.1, sostituito dall’emendamento 6.0.1 (testo 3), quest’ultimo è posto ai voti e quindi approvato all'unanimità.
In esito a distinte votazioni sono poi approvati gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.3.
L'emendamento 6.0.4 è posto ai voti e quindi respinto.
Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 6.0.5 e 6.0.6.
Posti separatamente ai voti, sono infine respinti gli emendamenti 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16.
L'emendamento 6.0.17 viene quindi dichiarato dal presidente GRILLO precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.6.
Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 6.0.18, 6.0.19, 6.0.20, 6.0.21 e 6.0.22.
La Commissione procede quindi all'esame degli ordini del giorno.
Il rappresentante del Governo, Vice ministro MARTINAT, dichiara di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno 0/3587/1/8a e 0/3587/2/8a .
Posti separatamente ai voti sono invece respinti gli ordini del giorno 0/3587/3/8a e 0/3587/4/8a .
Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS) dichiara il voto contrario a nome del gruppo dei Democratici di Sinistra.
Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) dichiara il voto contrario a nome del gruppo della Margherita.
La Commissione conferisce infine il mandato al Relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti approvati, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.
La seduta termina alle ore 9.20.
al testo del decreto-legge
Zanda, Brutti Paolo, Guasti, Chirilli, Veraldi
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
(Nuove norme in materia di separazione delle fasi di progettazione
ed esecuzione di lavori pubblici)
1. Al fine di dotare le amministrazioni appaltanti degli strumenti tecnici più adeguati a svolgere con efficacia ed efficienza la alta sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale, per la realizzazione delle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo, e fatto obbligo alle Amministrazioni appaltanti di prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione nella forma del Project and Construct Management (P.C.M.), forniti da soggetti qualificati scelti con procedure a evidenza pubblica tra i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge quadro.
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
La Commissione 8ª, in sede di esame del disegno di legge 3587 «Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture»,
considerato che:
l’articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a garantire una migliore funzionalità del Registro italiano dighe (RID);
considerato che la legge affida al RID compiti relativi alla rivalutazione della sicurezza sotto il profilo sismico ed idrogeologico degli impianti che costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumità,
impegna il Governo:
ad assicurare la messa in sicurezza delle grandi dighe con ordinanze di protezione civile nei casi di pericolo imminente per le popolazioni a valle, attivando celermente le ordinarie procedure per tutti gli altri interventi che dovessero essere necessari ai fini della ordinaria e straordinaria manutenzione.
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
La Commissione 8ª, in sede di esame del disegno di legge 3587 «Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture»,
considerato che:
l’articolo 1 del provvedimento in esame reca misure urgenti per la funzionalità del Registro italiano dighe (RID)
gli impianti oggetto dell’attività istituzionale del RID hanno un rilevante impatto sull’ambiente nei quali sono collocati;
gli stessi interventi di messa in sicurezza affidati al RID decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, possono influire in materia sensibile sulla biodiversità e sulla natura dei luoghi che ospitano grandi dighe, anche dismesse;
impegna il Governo:
a garantire, attraverso l’impiego di personale qualificato da assumere ai sensi del presente decreto, lo svolgimento di tutte le opportune valutazioni d’impatto ambientale degli interventi in fase di attuazione delle opere per la messa in sicurezza degli impianti.
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
La Commissione 8ª, in sede di esame del disegno di legge 3587 «Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture»,
considerato che:
l’articolo 1 del provvedimento autorizza il Registro italiano dighe (RID) ad assumere professionalità per l’adempimento dei propri compiti istituzionali e reca altresì misure finanziarie volte ad assicurare il reperimento dei fondi necessari all’attuazione di quanto previsto dal decreto legge 29 marzo 2004 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.139,
impegna il Governo:
a garantire che una quota di personale di cui al presente comma venga impiegata nella verifica di eventuali comportamenti omissivi pregressi in materia di sicurezza degli impianti nonché a prevedere che l’onere per gli adempimenti connessi alle verifiche e alla messa in sicurezza delle dighe ricada sui concessionari o sui gestori laddove previsto dalla concessione o dal foglio di condizione.
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamontt Zancan
La Commissione 8ª, in sede di esame del disegno di legge 3587 «Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture»,
considerato che:
l’articolo 1 del provvedimento autorizza il Registro italiano dighe (RID) ad assumere professionalità per l’adempimento dei propri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai compiti urgenti di cui al decreto legge 29 marzo 2004 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139,
impegna il Governo:
a garantire che il personale di cui all’articolo 1 sia reperito tra soggetti di comprovata professionalità, privilegiando i profili tecnico-scientifici necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di messa in sicurezza delle opere di intervento nelle situazioni critiche;
a garantire che, nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato, ai sensi dell’art. 4 comma 1-bis della citata legge n. 139 del 2004, il venir meno delle condizioni tecniche, economiche ed ambientali che ne giustificano l’esercizio, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispongano l’immediato avvio della procedura per la revoca della concessione di derivazione.
MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2005
543a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,05.
(omissis)
IN SEDE CONSULTIVA
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Parere alla 8a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il relatore FALCIER (FI) si sofferma sui motivi di necessità e urgenza delle norme contenute nel disegno di legge in titolo. In particolare, sottolinea l'impellenza di quelle volte a permettere il completamento dell'organico del Registro Italiano Dighe, di cui all'articolo 1, al quale sono stati affidati di recente ulteriori compiti.
Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Il senatore VILLONE (DS-U), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore, ritenendo che le disposizioni del decreto-legge, in realtà, si traducono in elargizioni e favori di natura clientelare in vista della prossima tornata elettorale. È il caso, ad esempio, della rilevante somma posta a disposizione del Registro Italiano Dighe, in particolare per l'assunzione di nuovo personale, nonché delle norme di cui agli articoli 5 e 6 che, a suo giudizio, introducono misure specifiche a vantaggio di particolari categorie o addirittura di singoli soggetti.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore FALCIER (FI), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto legge n. 163. L'articolo 1, che prevede il completamento della dotazione organica del Registro Italiano Dighe, nonché la possibilità di accendere mutui in deroga ai limiti stabiliti dalla legge finanziaria 2005, interviene in materia di protezione civile, compresa fra quelle di competenza legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
L'articolo 2, in materia di gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti, incide sull'ordinamento dello Stato, mentre l'articolo 3, che corregge un errore materiale nel decreto legislativo n. 139 del 2005, stabilendo che l'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti può essere svolta anche dai commercialisti, riguarda la materia fiscale, di competenza esclusiva dello Stato, e la materia delle professioni, di competenza concorrente.
Il successivo articolo 4, tendente a stabilizzare i rapporti di lavoro per i dipendenti occupati in lavori socialmente utili, e l'articolo 5, che introduce una agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate, riguardano entrambi la materia "tutela del lavoro", di competenza legislativa concorrente, e destinano risorse aggiuntive in favore di determinate aree, secondo quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
Infine l'articolo 6, in materia fiscale, estende l'esenzione dal pagamento dell'ICI agli immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura.
Conclude, proponendo un parere favorevole.
Il presidente PASTORE (FI) invita il relatore a considerare l'opportunità di suggerire alla Commissione di merito una diversa formulazione del titolo del provvedimento, che rispecchi la complessità del suo contenuto.
Il senatore VILLONE (DS-U), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore, in particolare per la disomogeneità del contenuto normativo.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.
La seduta termina alle ore 15,25.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE 2005
251a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 14,30
(omissis)
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n.163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)
Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull'emendamento 1.0.12, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare se un intervento legislativo statale che disciplini modalità per la privatizzazione di enti e aziende regionali non confligga con competenze legislative regionali;
- parere non ostativo sull'emendamento 3.5, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di intervenire con atto legislativo a novellare una fonte di rango regolamentare;
- parere non ostativo sull'emendamento 6.4, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare le condizioni in presenza delle quali il potere regolamentare del comune può prevedere l'esenzione di cui all'articolo 6;
- parere non ostativo sull'emendamento 6.0.18, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il mero parere del Presidente della regione interessata - anziché l'intesa, come sancito dalla legge vigente - per la nomina del presidente delle autorità portuali ivi disciplinate, segnalando altresì l'opportunità di evitare l'individuazione dell'organo regionale cui spetta esprimere la posizione della regione, che appare configgere con l'autonomia organizzativa delle regioni;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.
Conviene la Sottocommissione.
(omissis)
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 2005
252a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 14,40.
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)
Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, richiamando il parere reso lo scorso 21 settembre, propone di esprimere per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull'emendamento 1.0.12, invitando tuttavia a valutare se un intervento legislativo statale che disciplini modalità per la privatizzazione di enti e aziende regionali non confligga con competenze legislative regionali;
- parere non ostativo sugli emendamenti 2.0.20 e 2.0.102, invitando a considerare se l'obbligo ivi sancito di ricorrere a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione nella forma del Project and construct Management si imponga anche alle regioni e, in tal caso, a valutare se detto obbligo non confligga con le competenze regionali;
- parere non ostativo sull'emendamento 2.0.106, osservando tuttavia come si proponga il trasferimento di risorse alle regioni con vincolo di destinazione in una materia - quella del trasporto pubblico locale - di competenza regionale, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale in materia;
- parere non ostativo sugli emendamenti 3.2, 3.100 e 3.101, osservando tuttavia come dette proposte demandino a una fonte di rango regolamentare la disciplina di ambiti riconducibili alla materia "professioni", di competenza legislativa concorrente, in contrasto con quanto sancito dall'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
- parere non ostativo sugli emendamenti 6.4, 6.102 e 6.103, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di specificare le condizioni in presenza delle quali il potere regolamentare del comune può prevedere l'esenzione di cui all'articolo 6;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario GAGLIARDI interviene per richiamare l'attenzione sugli emendamenti 2.0.4, 2.0.5, 2.0.104, 2.0.105, che propongono di modificare, con atto legislativo, l'elenco delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, in assenza di forme di coinvolgimento degli enti territoriali interessati o della Conferenza unificata; si sofferma poi sull'emendamento 6.0.3, che interviene in materia di realizzazione di porti turistici, sollecitando una riflessione sull'opportunità di intervenire in tale materia nel senso prefigurato dall'emendamento stesso.
Il relatore presidente FALCIER (FI) osserva, a tale ultimo proposito, come la proposta formulata con l'emendamento 6.0.3 sia da ricondurre, a suo avviso, per le finalità perseguite, prevalentemente alla materia tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale; propone in conclusione di integrare la proposta di parere già formulata con le osservazioni oggetto dell'intervento del rappresentante del Governo.
La Sottocommissione concorda con il relatore.
(omissis)
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE 2005
506a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino
La seduta inizia alle ore 15,15.
(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n.163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Parere alla '8a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, evidenziando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell’articolo 1, volto a riconoscere al Registro italiano dighe (RID) la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato nel limite massimo di 2,5 milioni di euro ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dell’ente, appare suscettibile di compromettere il conseguimento dei risparmi associati al comma 116 dell’articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2005 quantificati nell’allegato 7 della legge finanziaria in 160 milioni di euro. A tal fine, ricorda che il citato comma impone alle pubbliche amministrazioni di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nel limite finanziario costituito dalla spesa media annua sostenuta per tale finalità nel triennio 1999-2001. Come segnalato dal Servizio del bilancio, ritiene poi necessario acquisire informazioni sia sulla platea dei beneficiari della norma in rapporto alle esigenze organizzative e funzionali dell’ente, sia chiarimenti in ordine alle risorse disponibili nel bilancio, tenuto conto che quota parte delle entrate del RID costituiscono trasferimenti dal bilancio dello Stato (capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
Con il comma 2 del medesimo articolo 1 viene, poi, esclusa, per l’anno 2005, l’applicazione del rispetto del tetto del 4,5 per cento all’incremento delle spese degli enti pubblici per gli interventi di messa in sicurezza delle dighe da parte del RID. Gli effetti negativi sul fabbisogno del settore statale e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni derivanti da tale esclusione vengono sterilizzati riducendo l’importo massimo del Fondo istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) di cui al comma 27, articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2005. Posto che la suddetta sterilizzazione si realizza soltanto nel caso in cui venga effettivamente ridotta la maggiore spesa in conto capitale degli enti locali, fa presente che, secondo quanto indicato nella delibera del CIPE del 27 maggio 2005 n. 71 (peraltro non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), sono pervenute dagli enti locali richieste di ricorso al Fondo per un ammontare ampiamente superiore rispetto al limite massimo previsto dalla legge finanziaria. Rileva, comunque, l’opportunità di acquisire elementi informativi volti ad assicurare la contestualità temporale degli effetti della suddetta esclusione sul fabbisogno del settore statale e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, stante i diversi criteri di contabilizzazione. Osserva, altresì, che il citato comma 27 non corrisponde ad una autorizzazione di spesa vera e propria, quanto piuttosto ad un’anticipazione di somme a favore degli enti locali per effettuare spese in conto capitale eccedenti i limiti fissati dalla legge finanziaria per l’anno 2005 e che sarebbe auspicabile specificare meglio i saldi di finanza pubblica indicati nella norma in esame.
Per quanto concerne i profili di quantificazione degli oneri connessi all’articolo 4, fa presente che sarebbe opportuno specificare la cadenza temporale del contributo ivi previsto e acquisire elementi in ordine alla platea dei potenziali beneficiari della norma e al profilo d'inquadramento degli stessi, onde valutare la congruità della somma stanziata rispetto alle presumibili esigenze finanziarie che scaturiscono dalla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU). In merito ai profili di copertura del medesimo articolo, segnala che ai relativi oneri si provvede in parte mediante ricorso al Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri, in parte mediante riduzione della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito (IRE) devoluta allo Stato, in parte mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001. Per la prima modalità di copertura, ritiene necessario acquisire conferma che sussistano sufficienti risorse nell’accantonamento indicato per la copertura finanziaria di accordi internazionali. Sulla copertura a valere sulla quota dell’8 per mille dell’IRE, data la natura aleatoria di tali risorse, il cui ammontare è subordinato alle scelte dei contribuenti, rileva, come segnalato dal Servizio del bilancio, che non sembra potersi escludere a priori l’insufficienza dei mezzi a disposizione. Infine, per quanto riguarda l’ultima modalità di copertura, osserva che andrebbe innanzitutto specificato l’intervento a carico del quale si intende operare la riduzione. Inoltre, la natura degli interventi finanziati con le suddette somme sembrano configurabili come diritti soggettivi (di natura fiscale e previdenziale): quindi, sarebbe opportuno modificare la norma sostanziale piuttosto che operare attraverso la riduzione dell’autorizzazione di spesa, ferma restando comunque l’esigenza di verificare la disponibilità di risorse a legislazione vigente rispetto alle necessità finanziarie manifestatesi.
Sull’articolo 5, concernente l’interpretazione autentica del comma 7 dell’articolo 8 della legge n. 388 del 2000, il Servizio del bilancio osserva che la retroattività della disposizione, nonché la sua emanazione a distanza di sei anni dall’utilizzo iniziale dell’agevolazione ivi richiamata, produrrà sia la chiusura del contenzioso in atto tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria che ha proceduto alla richiesta di recupero del bonus, sia un effettivo esborso finanziario, in tutti quei casi in cui il beneficio dichiarato decaduto è stato materialmente incassato dall’Amministrazione in conseguenza del pagamento da parte dei contribuenti. Rileva, quindi, l’esigenza di acquisire chiarimenti in merito agli importi finanziari che l’Erario dovrà rimborsare o a cui dovrà rinunciare.
Infine, in merito all’articolo 6, recante l’estensione dell’esenzione ICI anche ad alcune tipologie di immobili, come segnalato dal Servizio del bilancio, osserva che la disposizione interpretativa sembrerebbe suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per gli enti locali. Sarebbe quindi opportuno acquisire chiarimenti in merito alla presumibile consistenza di tali effetti che riguardano non tanto la cessazione del contenzioso in atto tra Comuni ed enti ecclesiastici, ma anche eventuali richieste di rimborso avanzate dai contribuenti qualora la norma in esame avesse efficacia retroattiva.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita una nota di chiarimenti sul disegno di legge in titolo.
Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame, al fine di permettere un esame più dettagliato della nota depositata dal rappresentante del Governo.
La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.
(omissis)
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 2005
507a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino
La seduta inizia alle ore 16.
(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)
Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell’articolo 1, volto a riconoscere al Registro italiano dighe (RID) la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato nel limite massimo di 2,5 milioni di euro ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dell’ente, appare suscettibile di compromettere il conseguimento dei risparmi associati al comma 116 dell’articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2005 quantificati nell’allegato 7 della legge finanziaria in 160 milioni di euro. A tal fine, ricorda che il comma citato impone alle pubbliche amministrazioni di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nel limite finanziario costituito dalla spesa media annua sostenuta per tale finalità nel triennio 1999-2001. Come segnalato dal Servizio del bilancio, ritiene poi necessario acquisire informazioni sia sulla platea dei beneficiari della norma in rapporto alle esigenze organizzative e funzionali dell’ente, sia chiarimenti in ordine alle risorse disponibili nel bilancio, tenuto conto che quota parte delle entrate del RID costituiscono trasferimenti dal bilancio dello Stato (capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
Con il comma 2 del medesimo articolo 1 viene, poi, esclusa, per l’anno 2005, l’applicazione del rispetto del tetto del 4,5 per cento all’incremento delle spese degli enti pubblici per gli interventi di messa in sicurezza delle dighe da parte del RID. Gli effetti negativi sul fabbisogno del settore statale e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni derivanti da tale esclusione vengono sterilizzati riducendo l’importo massimo del Fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (C.D.P.) di cui al comma 27, articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2005. Posto che la suddetta sterilizzazione si realizza soltanto nel caso in cui venga effettivamente ridotta la maggiore spesa in conto capitale degli enti locali, fa presente che, secondo quanto indicato nella delibera del CIPE del 27 maggio 2005 n. 71 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale), sono pervenute dagli enti locali richieste di ricorso al Fondo per un ammontare ampiamente superiore rispetto al limite massimo previsto dalla legge finanziaria. Rileva, comunque, l’opportunità di acquisire elementi informativi volti ad assicurare la contestualità temporale degli effetti della suddetta esclusione sul fabbisogno del settore statale e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, stante i diversi criteri di contabilizzazione. Osserva, altresì, che il citato comma 27 non corrisponde ad una autorizzazione di spesa vera e propria, quanto piuttosto ad un’anticipazione di somme a favore degli enti locali per effettuare spese in conto capitale eccedenti i limiti fissati dalla legge finanziaria per l’anno 2005 e che sarebbe auspicabile specificare meglio i saldi di finanza pubblica indicati nella norma in esame.
Per quanto concerne i profili di quantificazione degli oneri connessi all’articolo 4, fa presente che sarebbe opportuno specificare la cadenza temporale del contributo ivi previsto e acquisire elementi in ordine alla platea dei potenziali beneficiari della norma e al profilo d'inquadramento degli stessi, onde valutare la congruità della somma stanziata rispetto alle presumibili esigenze finanziarie che scaturiscono dalla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU). In merito ai profili di copertura del medesimo articolo, segnala che ai relativi oneri si provvede in parte mediante ricorso al Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri, in parte mediante riduzione della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito (IRE), in parte mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001. Per la prima modalità di copertura, ritiene opportuno acquisire conferma che sussistano sufficienti risorse nell’accantonamento indicato per la copertura finanziaria di accordi internazionali. Sulla copertura a valere sulla quota dell’8 per mille dell’IRE, data la natura aleatoria di tali risorse, il cui ammontare è subordinato alle scelte dei contribuenti, rileva, come segnalato dal Servizio del bilancio, che non sembra potersi escludere a priori l’insufficienza dei mezzi a disposizione. Infine, per quanto riguarda l’ultima modalità di copertura, osserva che andrebbe innanzitutto specificato l’intervento a carico del quale si intende operare la riduzione; inoltre, sembrando gli interventi finanziati con le suddette somme configurabili come diritti soggettivi (di natura fiscale e previdenziale), sarebbe opportuno modificare la norma sostanziale piuttosto che operare attraverso la riduzione dell’autorizzazione di spesa, ferma restando comunque l’esigenza di verificare la disponibilità di risorse a legislazione vigente rispetto alle necessità finanziarie manifestatesi.
Sull’articolo 5, concernente l’interpretazione autentica del comma 7 dell’articolo 8 della legge n. 388 del 2000, il Servizio del bilancio osserva che la retroattività della disposizione, nonché la sua emanazione a distanza di sei anni dall’utilizzo iniziale dell’agevolazione ivi richiamata, produrrà sia la chiusura del contenzioso in atto tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria che ha proceduto alla richiesta di recupero del bonus, sia un effettivo esborso finanziario, in tutti quei casi in cui il beneficio dichiarato decaduto è stato materialmente incassato dall’Amministrazione in conseguenza del pagamento da parte dei contribuenti. Osserva, quindi, la necessità di acquisire chiarimenti in merito agli importi finanziari che l’Erario dovrà rimborsare o a cui dovrà rinunciare.
Infine, in merito all’articolo 6, recante l’estensione dell’esenzione ICI anche ad alcune tipologie di immobili, come segnalato dal Servizio del bilancio, la disposizione interpretativa sembrerebbe suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per gli enti locali. Sarebbe quindi opportuno acquisire chiarimenti in merito alla presumibile consistenza di tali effetti, che riguardano non solo la cessazione del contenzioso in atto tra Comuni ed enti ecclesiastici, ma anche eventuali richieste di rimborso avanzate dai contribuenti qualora la norma in esame avesse efficacia retroattiva.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Sottocommissione aveva già avviato l’esame del testo del disegno di legge in titolo per il parere da rendere alla Commissione di merito, che ha poi concluso il relativo esame, per cui la Commissione bilancio deve ora rendere il prescritto parere direttamente all’Assemblea. Ricorda inoltre che, nel corso del precedente esame, il Governo ha depositato agli atti della Commissione una nota di chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in esame, rispetto alla quale appare tuttavia necessario approfondire ulteriormente le problematiche relative agli articoli 5 e 6, nonché quelle rimaste aperte relativamente ad altre parti del testo.
Il senatore CADDEO (DS-U) concorda sulle necessità di chiarire ulteriormente le implicazioni finanziarie dell’articolo 6 del disegno di legge in esame, per il quale chiede una specifica integrazione della relazione tecnica. Rileva infatti che la norma citata, che esclude dal campo di applicazione dell’ICI, attraverso una discutibile interpretazione giuridica, una serie di immobili legati alla prestazione di varie tipologie di servizi, anche di tipo commerciale, è suscettibile di produrre rilevanti perdite di gettito per i comuni, in quanto la disposizione avrebbe un campo di applicazione assai ampio (che potrebbe estendersi ulteriormente in caso di efficacia retroattiva), specie per alcuni comuni dove si concentrano molti degli immobili adibiti alle attività esentate dall’ICI. Sottolinea, infine, che tale disposizione, al di là degli effetti finanziari, si configura comunque come un’indebita ingerenza nel campo dell’autonomia spettante agli enti locali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione.
Il senatore FERRARA (FI) ritiene anch’egli che le disposizioni di cui all’articolo 6, ove attuate, potrebbero comportare una notevole penalizzazione per i bilanci dei comuni italiani, specialmente per quelli che hanno una particolare concentrazione degli immobili del tipo richiamato dalla norma (ad esempio di tipo religioso). Inoltre, qualora la norma si estendesse anche agli esercizi pregressi, ciò potrebbe facilmente riaprire vecchi contenziosi ovvero innescarne di nuovi tra i contribuenti e l’erario, con evidenti danni per la finanza pubblica, anche in relazione alla necessità, che potrebbe poi determinarsi, di incrementare i trasferimenti dallo Stato agli enti locali per compensarli della conseguente perdita di gettito. Invita pertanto il Governo e la Commissione a valutare con la dovuta attenzione i suddetti aspetti.
Il senatore GRILLOTTI (AN) osserva che la norma recata dall’articolo 6 appare contraddittoria e ambigua, in quanto sembra confondere funzioni religiose, assistenziali o culturali con attività di carattere meramente commerciale, che dovrebbero invece essere ben distinte. Auspica quindi un chiarimento al riguardo, anche al fine di scongiurare effetti negativi per la finanza degli enti locali interessati.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si rimette alla documentazione già depositata in relazione al disegno di legge in esame, riservandosi di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti nella successiva seduta.
Il presidente AZZOLLINI, nel concordare anch’egli sulla necessità di un’attenta valutazione degli effetti finanziari indotti dalla norma di cui all’articolo 6, propone pertanto di rinviare il seguito dell’esame del testo, nonché l’esame dei relativi emendamenti.
La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2005
508a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)
Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente AZZOLLINI chiede chiarimenti al Governo per precisare l’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001 che si intende ridurre ai fini della copertura degli oneri recati dall’articolo 4 del decreto-legge in titolo.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che l’autorizzazione richiamata nel decreto legislativo n. 228 del 2001 da ridurre è quella relativa all’articolo 1, comma 2, come determinata dall’articolo 36, comma 1. Presenta altresì una nota di chiarimenti relativa all’articolo 5 del testo.
Il presidente AZZOLLINI, essendo stati acquisiti ulteriori elementi di chiarimento sui rilievi svolti dal relatore sul testo, propone di rinviare l’esame ad altra seduta al fine di consentire la predisposizione di una proposta di parere sul testo. Propone, altresì, di rinviare l’esame degli emendamenti.
La Sottocommissione conviene infine con la proposta del Presidente di rinviare il seguito dell’esame del testo nonché l’esame dei relativi emendamenti.
La seduta termina alle ore 9,35.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2005
508a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento
La seduta inizia alle ore15,55.
(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)
Riprende l’esame del testo sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
Sulla base delle considerazioni emerse e dei chiarimenti offerti dal Governo nel corso delle precedenti sedute, il relatore NOCCO (FI) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
a) che all’articolo 1, comma 2, le parole: «l’autorizzazione di spesa» vengano sostituite dalle altre: «la dotazione del Fondo»;
b) che al comma 1 dell’articolo 4, dopo le parole: «un contributo» venga aggiunta l’altra: «annuo»;
c) che all’articolo 4, comma 1, lettera b), vengano sostituite le parole: «di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228» con le altre: «di cui all’articolo 1, comma 2, come determinata dall’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;
d) che all’articolo 5 le parole: "dell’articolo 53" siano sostituite dalle altre: "dell’articolo 55";
e) che all’articolo 6 le parole: "si intende applicabile" siano sostituite dalle altre: "possono essere applicate dai Comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,".
La Commissione osserva altresì l’opportunità di precisare l’indicazione dei saldi di finanza pubblica contenuta nel comma 2 dell’articolo 1 inserendo dopo le parole: «indebitamento netto» le altre: «delle Amministrazioni pubbliche ».".
Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell’esame del testo ad altra seduta e di passare all’esame degli emendamenti.
Il relatore NOCCO (FI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando le proposte 1.100 (limitatamente al comma 1), 1.9, 1.0.1, 1.0.5, 1.0.9, 1.0.10, 2.1, 2.0.106, 4.106, 5.3, 5.0.100, 5.0.101 e 6.0.21, in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Segnala altresì le proposte 1.0.101, 1.0.103, 1.0.105, 2.0.107, 2.0.108 (nella quale occorre esplicitare la cadenza temporale dell’onere), 2.0.109 (nella quale occorre esplicitare la cadenza temporale dell’onere), 4.3, 4.4 (analoga alle proposte 4.103, 4.104 e 4.14 nelle quali è anche assente, come nel testo del decreto-legge, la cadenza temporale dell'onere) e 5.0.102, per le quali occorre acquisire elementi di quantificazione sebbene la copertura ivi indicata sia di rilevante portata.
In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 1, segnala le proposte 1.300, da valutare in relazione al parere da rendere sul testo, e 1.0.100 del Governo (identica all’emendamento 1.0.11) in quanto occorre definire la cadenza temporale delle disposizioni che, se fosse estesa all’anno 2004 come indicato nella relazione tecnica, potrebbe determinare un impiego di risorse correnti andate in economia o di residui riassegnati alla competenza. Riscontra comunque l’esigenza di acquisire chiarimenti sulla proposta in esame per valutare se le disposizioni costituiscono una deroga al tetto all’incremento delle spese di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2005. Dato poi che i trasferimenti statali all’ENAC avvengono attraverso la tabella C, per gli oneri correnti, e attraverso la tabella D, per quelli di conto capitale, sarebbe opportuno stabilire l’importo delle spese di parte corrente da impiegare per spese di conto capitale intervenendo sulle corrispondenti leggi sostanziali. Fa altresì presente che su una proposta analoga, riferita all’atto Senato n. 3571, la Commissione bilancio ha già reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 2, osserva che occorre valutare la proposta 2.0.1 in quanto, al capoverso 2-bis, si prevede che l’aumento di un ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) sia compensato con la soppressione di 3 Centri prova autoveicoli, mentre, relativamente al capoverso 2-ter, comma 1, a fronte di una copertura a valere su maggiori entrate aleatorie si prevedono maggiori oneri predefiniti nel loro ammontare.
Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.3 (analoga all’emendamento 2.0.101) e 2.0.20 (identica all’emendamento 2.0.102 nonché al comma 3 della proposta 2.0.3). In merito all’emendamento 2.0.6 occorre, altresì, acquisire elementi informativi aggiuntivi per definire la portata della norma.
Per quanto concerne l’articolo 3, osserva poi che la proposta 3.0.104 è analoga ad altra, riferita all’atto Senato n. 3367, sulla quale la Commissione bilancio ha reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Con riferimento alle proposte riferite all’articolo 4, segnala gli emendamenti 4.2, 4.101, 4.102, 4.18 e 4.21 da valutare in relazione al parere sul testo, specificando tuttavia la cadenza temporale degli oneri.
Sulla proposta 4.20, rileva che sarebbe opportuno acquisire elementi di quantificazione debitamente verificati al fine di accertare l’invarianza della spesa, mentre sugli emendamenti 4.22, 4.108 e 4.109 occorre verificare che sussistano adeguate risorse nel fondo ivi richiamato.
In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 6, occorre inoltre valutare la proposta 6.500 in relazione al parere sul testo. Con la proposta 6.0.100, si determinano effetti finanziari di segno opposto: sembrerebbe consentire la classificazione dei conti dell’ANAS in un settore istituzionale diverso da quello delle pubbliche amministrazioni con possibili riflessi positivi sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, mentre, sopprimendo il comma 450 dell’articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2005, cui sono state associate maggiori entrate di rilevante entità, e sostituendo i trasferimenti erariali con fitti figurativi i cui rispettivi importi potrebbero differire, sembrerebbe determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Occorre pertanto acquisire elementi di quantificazione al fine di valutare l’effetto netto delle disposizioni ivi indicate. Occorre poi valutare le proposte 6.0.2 (in quanto, a fronte di una copertura a valere su maggiori entrate aleatorie, si prevedono maggiori oneri predefiniti nel loro ammontare), 6.0.101 (anche al fine di verificare se sia suscettibile di rispettare i vincoli imposti alle spese di personale nella legge finanziaria per l’anno 2005), 6.0.6 e 6.0.102 (per la quale sarebbe opportuna una quantificazione degli oneri). Osserva, altresì, che le proposte 6.0.19 e 6.0.22 risultano analoghe ad altre sulle quali la Commissione bilancio ha reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Sulla proposta 6.0.200 occorre valutare l’opportunità di porre le spese di tenuta dell’elenco a carico dei contribuenti, mentre in merito all’emendamento 6.0.200 occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dell’onere acquisendo altresì conferma che il Fondo impiegato a copertura presenti le opportune disponibilità. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell’esame degli emendamenti ad altra seduta.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE 2005
509a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino
La seduta inizia alle ore 9,15.
(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo e conclusione. Parere favorevole, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell’esame degli emendamenti)
Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha formulato una proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo.
Il senatore CADDEO (DS-U) osserva che la citata proposta di parere illustrata dal relatore, ancorché apprezzabile, non risolve tuttavia in modo soddisfacente alcune delle questioni problematiche emerse sul testo. In particolare, richiama l’esenzione dal campo dell’ICI degli immobili destinati a talune specifiche attività, introdotta in via interpretativa dall’articolo 6 del provvedimento in esame, rilevando che la condizione di cui al punto e) dello schema di parere proposto dal relatore, che rende facoltativa per i Comuni la concessione della suddetta esenzione, sia contraddittoria rispetto alla successiva condizione di invarianza finanziaria. Infatti, anche se fosse configurata come una mera facoltà, una volta attuata, l’esenzione determinerebbe una rilevante perdita di gettito per i Comuni interessati, senza contare che la norma creerebbe comunque forti aspettative e pressioni da parte della categorie interessate al beneficio.
A ciò si aggiunge il fatto che i Comuni, ove decidessero di esentare dal pagamento dell’ICI le attività richiamate nella norma, ancorché di tipo commerciale, in quanto connesse a finalità religiose, assistenziali o culturali, attuerebbero comunque una discriminazione rispetto ad altre attività commerciali dello stesso tipo che sarebbe difficilmente sostenibile o spiegabile. I Comuni, infatti, possono già oggi stabilire l’esenzione dall’ICI per determinati soggetti, ma sempre nell’ambito di categorie omogenee, mentre qui si farebbe una distinzione arbitraria all’interno della stessa categoria tra soggetti che verrebbero agevolati e altri a cui l’agevolazione verrebbe invece negata. Per tali ragioni, ritiene quindi opportuno che la Commissione bilancio formuli una condizione di soppressione della norma, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Per quanto riguarda l’articolo 5 ricorda che la norma originaria (articolo 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000) stabiliva che coloro che avevano usufruito di un credito d’imposta per l’acquisto di un immobile destinato ad un’attività d’impresa (nell’ambito delle Regioni ivi indicate) decadevano dal beneficio stesso qualora l’immobile fosse stato venduto o locato a terzi prima di cinque anni dall’acquisto. Sopprimendo tale limitazione, per giunta con una norma interpretativa di carattere retroattivo, si estende a suo giudizio la platea degli aventi diritto al credito d’imposta, che può essere ora usufruito anche dal nuovo locatario, per cui si possono determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato che andrebbero opportunamente quantificati e coperti, mentre la condizione di cui al punto d) non interviene su tale aspetto.
Anche in merito all’articolo 4, che prevede l’erogazione di un contributo in favore dei Comuni aventi le caratteristiche ivi richiamate che abbiano proceduto alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, osserva che esistono problemi di congruità della quantificazione e della copertura dei relativi oneri, non affrontati nel parere proposto dal relatore. Ciò in quanto nella norma, a suo avviso, risulta sottostimata la differenza fra il trattamento economico spettante a un lavoratore socialmente utile e quello spettante allo stesso soggetto una volta assunto a tempo indeterminato, che è naturalmente assai superiore.
Il senatore GRILLOTTI (AN), in merito all’articolo 5, ritiene che l’interpretazione autentica del comma 7 dell’articolo 8 della legge n. 388 del 2000 sia in linea con lo spirito della stessa norma originaria, volta a favorire le attività di impresa ed il potenziamento delle strutture produttive aziendali. Infatti, con tale interpretazione, allorquando l’originario beneficiario del credito d’imposta ceda in affitto l’immobile strumentale ad un altro soggetto, per la medesima finalità imprenditoriale prima dei cinque anni dall’acquisto agevolato, si concede anche al nuovo soggetto di fruire del relativo bonus. Ciò, però, non comporta minore gettito per l’erario, in quanto il nuovo locatario non potrà evidentemente fruire per intero del bonus, ma soltanto pro quota insieme al precedente beneficiario, in ragione della durata del possesso nei cinque anni, cosicché il valore complessivo del credito d’imposta rimane invariato. La norma, dunque, ha un impatto neutrale in termini finanziari e, contemporaneamente, incoraggia lo sviluppo di attività imprenditoriali da parte di nuovi soggetti.
Per quanto riguarda l’articolo 6, sottolinea che la riformulazione proposta nello schema di parere illustrato dal relatore alla lettera e) appare equilibrata e corretta, in quanto riporta all’autonoma determinazione dei Comuni la scelta di concedere o meno le agevolazioni in questione. Ricorda che già ora il regolamento dell’ICI è rimesso all’autonomia dei singoli Comuni, considerato che lo Stato centrale non può più fissare un valore minimo delle aliquote. Di conseguenza, ove i Comuni decidano di concedere le esenzioni dal pagamento dell’ICI a determinate tipologie di immobili, potranno farlo liberamente, fatta salva la necessità di compensare tale perdita di gettito intervenendo su altre voci del bilancio
Il senatore MORANDO (DS-U), relativamente all’articolo 5 del provvedimento in esame, rileva che la norma, pur in sé apprezzabile nella misura in cui intende incentivare le iniziative imprenditoriali, facilitando il trasferimento dei beni aziendali, crea tuttavia un problema di copertura finanziaria, almeno in termini formali. Infatti, la norma vigente prevede che il soggetto che gode del credito d’imposta per l’investimento in beni aziendali, lo perde ove ceda in locazione a terzi l’immobile destinato all’attività d’impresa, prima che siano decorsi cinque anni dal relativo acquisto. In tal modo, ove ciò si verifichi, per lo Stato si determina un risparmio, previsto dalla legislazione vigente, dovuto alla minore perdita di gettito, che, tuttavia, con la nuova interpretazione della norma viene meno, il che impone un onere a carico del bilancio dello Stato che deve essere coperto. Al riguardo, ritiene che una soluzione potrebbe essere quella di riformulare la norma come facoltà dell’amministrazione finanziaria di concedere il bonus al nuovo locatario, dietro specifica istanza dello stesso e fermo restando il complessivo stanziamento previsto per tale beneficio dall’articolo 8 della legge n. 388 del 2000.
Per quanto riguarda invece l’articolo 6, concorda con le osservazioni del senatore Caddeo circa gli effetti onerosi della norma: in particolare, sottolinea anch’egli la difficoltà per i comuni di operare una discriminazione limitando le esenzioni dal pagamento dell’ICI solo a certi tipi di attività, anche esercitate su base commerciale (in quanto connesse a funzioni di carattere religioso, assistenziale o culturale), senza concedere i medesimi benefici ad altre attività dello stesso tipo. Si tratterrebbe di una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, che instaurerebbe evidenti contenziosi. Ritiene che sia assai difficile trovare una soluzione che, senza ledere l’autonomia dei comuni in materia di ICI, garantisca nel contempo equità di trattamento fiscale ed invarianza di gettito, per cui propone di sopprimere direttamente l’articolo 6 dal testo in esame.
Il senatore FERRARA (FI) rileva anch’egli che l’articolo 6 del disegno di legge in titolo potrebbe comportare rilevanti effetti negativi per la finanza pubblica, specialmente per quei comuni nei quali, per ragioni contingenti, si riscontra una particolare concentrazione degli immobili richiamati nella norma come assoggettabili all’esenzione dall’ICI. Concorda altresì sulla difficoltà di discriminare correttamente tra immobili e attività appartenenti alla stessa categoria merceologica e ritiene anch’egli opportuno che la Commissione disponga la soppressione della norma, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Il presidente AZZOLLINI concorda con la proposta del senatore Morando in merito alla riformulazione dell’articolo 5 del disegno di legge, nel senso di condizionare la concessione del beneficio anche ai nuovi affittuari degli immobili nell’ambito del complessivo tetto di spesa stabilito dalle norme vigenti. Sottolinea che tale soluzione potrebbe contemperare adeguatamente sia le esigenze di salvaguardia degli equilibri finanziari, che quelle di incentivazione e agevolazione delle iniziative imprenditoriali.
In merito all’articolo 6, pur ritenendo corretta la condizione di cui alla lettera e) dello schema di parere proposto dal relatore, nella misura in cui rimette, ferma restando l’assenza di oneri per la finanza pubblica, la scelta di concedere l’esenzione dal pagamento dell’ICI all’autonoma determinazione dei singoli comuni, condivide tuttavia le perplessità sulle difficoltà tecniche di attuazione della norma, specialmente riguardo alle possibili disparità di trattamento tra immobili o attività appartenenti alla stessa categoria.
Invita pertanto il relatore a formulare una nuova proposta di parere che tenga conto delle considerazioni testé svolte, con particolare riguardo agli articoli 5 e 6 del disegno di legge in esame.
Il relatore NOCCO (FI), preso atto delle considerazioni emerse nel dibattito, riformula nel modo seguente una proposta di parere sul testo del provvedimento in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
a) che all’articolo 1, comma 2, le parole: «l’autorizzazione di spesa» vengano sostituite dalle altre: «la dotazione del Fondo»;
b) che al comma 1 dell’articolo 4, dopo le parole: «un contributo» venga aggiunta l’altra: «annuo»;
c) che all’articolo 4, comma 1, lettera b), vengano sostituite le parole: «di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228» con le altre: «di cui all’articolo 1, comma 2, come determinata dall’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;
d) che l’articolo 5, comma 1, sia sostituito dal seguente: "1. Al comma 7 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell’applicazione del secondo periodo del presente comma, nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del citato testo unico.";
e) che sia soppresso l’articolo 6.
La Commissione osserva altresì l’opportunità di precisare l’indicazione dei saldi di finanza pubblica contenuta nel comma 2 dell’articolo 1 inserendo dopo le parole: «indebitamento netto» le altre. «delle Amministrazioni pubbliche ».".
La Sottocommissione approva, infine, la nuova proposta di parere formulata dal relatore in ordine al testo del disegno di legge in titolo e conviene, altresì, di rinviare il seguito dell’esame dei relativi emendamenti al disegno di legge in titolo.
La seduta termina alle ore 10.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI’ 4 OTTOBRE 2005
512a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.
La seduta inizia alle ore 15,15
(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Parziale rettifica del parere sul testo. Seguito dell’esame e rinvio degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti.)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 settembre scorso.
Il senatore NOCCO (FI), relatore sull’atto Senato n. 3587, ricorda che nella seduta antimeridiana del 29 settembre scorso, la Sottocommissione ha reso il prescritto parere sul testo del disegno di legge in titolo includendo, fra le condizioni rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, la soppressione dell’articolo 6. Evidenzia al riguardo come, alla luce di una valutazione più approfondita, il suddetto articolo rechi norme meramente interpretative, essendo già riconosciuta di fatto, l’agevolazione IVI ivi prevista ai soggetti interessati e limitandosi la disposizione richiamata a risolvere le risutazioni di contenzioso in atto. Propone, pertanto, di revocare la condizione soppressiva già espressa sul citato articolo.
Il senatore MORANDO (DS-U) non condivide l’affermazione che l’articolo 6 riguarda una misura interpretativa volta a regolare un contenzioso già insorto. Ritiene invece che la norma introduca una nuova agevolazione. Infatti, a legislazione vigente, non esiste alcuna norma che esenti dal pagamento dell’ICI immobili destinati allo svolgimento di attività commerciale. L’articolo 6 del decreto-legge n. 163 del 2005 (atto Senato n. 3587) prevede, invece, l’esenzione dall’ICI nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all’articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto.
Sulla questione, la Commissione ha espresso parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell’articolo 6 dopo un lungo e approfondito dibattito nel quale si è convenuto che il testo del decreto-legge citato è oneroso e privo di una adeguata copertura finanziaria. La Commissione si era orientata a sopprimere il suddetto articolo anche di fronte ad una proposta del relatore di introdurre la facoltà, da parte dei comuni, di riconoscere la suddetta agevolazione. In quella sede si era infatti argomentato che anche in quella versione più garantista, dal punto di vista della finanza pubblica, si sarebbe posto il rischio di una graduale estensione dell’esenzione dell’ICI a tutte le altre attività commerciali.
Suscita, quindi, forti perplessità la proposta del senatore Nocco in quanto, senza addurre giustificate motivazioni, si intende ritornare su una decisione già adottata dalla Commissione e inoppugnabile. A ciò si aggiunga che la maggioranza, ove intenda perseguire l’intento di approvare comunque l’emendamento, in quanto ne ritiene condivisibile il merito, può sempre prevedere un’adeguata copertura delle spese connesse all’articolo in questione.
Non è invece accettabile che vi sia un mutamento delle decisioni assunte dalla Commissione dettato soltanto da una pressione politica senza un fondamento di carattere tecnico portato a giustificazione.
Il senatore CADDEO (DS-U) fa presente che l’articolo 6 citato innova rispetto ai contenuti dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Non si tratta quindi di una norma interpretativa, bensì di una previsione agevolativa a favore degli enti ecclesiastici. Neppure può essere eccepita l’esistenza di contenziosi in atto in quanto l’applicazione della norma dell’articolo 7 citato non lascia spazio a dubbi di natura interpretativa. In definitiva, si tratta di una norma onerosa senza alcuna quantificazione e che quindi necessita di una copertura finanziaria al fine di consentirne l’approvazione in ossequio al dettato costituzionale.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce, come già rilevato nelle precedenti sedute, che l’articolo 6 non produce effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) fa presente che la decisione della Commissione di esprimere parere non ostativo sul testo a condizione della soppressione dell’articolo 6 del decreto-legge citato è stato il risultato di una discussione molto approfondita nella quale sono emerse con chiarezza e senza alcun dubbio le questioni problematiche connesse all’articolo stesso. L’articolo 6 citato rappresenta una innovazione legislativa in quanto la normativa vigente esclude che possano essere esentati dall’ICI immobili destinati allo svolgimento di attività commerciale. Il parere non ostativo determinerebbe un effetto negativo sulla finanza dei comuni e, per questo motivo, occorre confermare il parere condizionato alla soppressione del suddetto articolo. Ove la maggioranza procedesse comunque operando un’indebita forzatura politica rischierebbe di compromettere il proficuo ed approfondito lavoro svolto dall’opposizione nell’ambito di un rapporto collaborativo e basato sul reciproco rispetto dei ruoli istituzionali nell’ambito della Commissione stessa. Invita pertanto il Presidente a dimostrare sensibilità istituzionale rispetto alle richieste dell’opposizione facendosi garante del rispetto di quel codice di regole usualmente condiviso ed osservato da qualsiasi maggioranza nel corso dei lavori della Commissione bilancio.
Il relatore NOCCO (FI), nonostante le richieste avanzate, formula una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, a parziale rettifica del parere precedentemente reso sul testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sull’articolo 6.".
Interviene in dichiarazione di voto il senatore MORANDO (DS-U) preannunciando la propria astensione al voto per stigmatizzare la forzatura che la maggioranza intende operare. Infatti non condivide il metodo ed il merito dell’iniziativa testé assunta e si augura che su questa vicenda venga operato un ripensamento. Per quanto concerne il metodo, fa presente che appare addirittura arrogante la scelta della maggioranza di procedere non tenendo conto di elementi oggettivi che dimostrano l’onerosità dell’articolo 6. Rileva che la strumentalizzazione del ruolo e delle prerogative della Commissione bilancio è estremamente pericolosa dal punto di vista istituzionale in quanto consente di favorire l’approvazione di norme patentemente scoperte indipendentemente dalla maggioranza del momento.
Dal punto di vista del merito invece ribadisce che l’articolo 6 citato non ha carattere interpretativo bensì rappresenta un’agevolazione fiscale priva di un’adeguata copertura finanziaria. Nemmeno può essere opposta l’argomentazione, sostenuta dal senatore Nocco, che la norma evita un contenzioso, in quanto, con la sentenza n. 4645 del 2004, la Cassazione ha affermato che l’esenzione ICI non spetta agli enti ecclesiastici se gli immobili sono destinati ad attività commerciale, per nulla rilevando la qualità ecclesiastica del soggetto proprietario bensì l’effettiva attività in essi svolta. Se la maggioranza intende sostenere questo tipo di iniziativa può più correttamente procedere corredando la norma di una quantificazione e di una adeguata copertura. E’ del tutto evidente che, in questo caso, non possono tacersi gli effetti distorsivi che la norma comunque produrrebbe sul mercato, tenuto conto anche del fatto che un’agevolazione di questo tipo, riconosciuta soltanto agli enti ecclesiastici e riferita ad esempio ad immobili adibiti all’assistenza degli anziani, costituirebbe un vantaggio comparato che spiazza tutti gli altri operatori privati nello stesso settore. Dal punto di vista della finanza comunale, inoltre, osserva che i vantaggi verrebbero riconosciuti in modo estremamente sperequato sul territorio considerata la prevalenza nelle grandi città di immobili ai quali verrebbe riconosciuta l’agevolazione.
Occorre invece che la maggioranza dimostri di assumersi esplicitamente la responsabilità politica di distogliere una quota di gettito destinato agli enti locali per favorire gli enti ecclesiastici. Alla luce della recente presentazione del disegno di legge finanziaria per l’anno 2006 e del conseguente contrasto politico tra amministrazioni centrali e sistema delle autonomie, manifesta perplessità sull’iniziativa della maggioranza di affrontare il confronto su questi temi, ancor prima dell’inizio dell’esame dei documenti di bilancio, sostenendo una norma suscettibile di determinare una riduzione del gettito ICI dell’ordine del 3 o 4 per cento, secondo stime non ufficiali ma ragionevoli.
Ribadisce infine la volontà di non partecipare al voto sulla proposta avanzata dal senatore Nocco per protestare rispetto a questo modo di procedere.
Il relatore NOCCO (FI) ribadisce la propria convinzione sull’assenza di oneri conseguenti all’articolo 6 connessa al fatto che attualmente vi è incertezza normativa sulla materia e che gli enti religiosi non hanno pertanto provveduto al pagamento dell’ICI sugli immobili in questione. E’ peraltro compito del legislatore quello di conferire certezza alle norme. Sulla base di tali considerazioni, ritiene che il mantenimento dell’articolo 6 nel testo del decreto citato non determini effetti negativi per la finanza pubblica.
Il senatore CADDEO (DS-U) interviene in dichiarazione di voto contrario sulla proposta del senatore Nocco in quanto dopo una lunga ed articolata discussione la Commissione bilancio ha già reso un parere condizionato alla soppressione del suddetto articolo 6. Non essendo pervenuti nuovi elementi che inficino la decisione già assunta, ritiene che il mantenimento dell’articolo 6 necessiti di un’adeguata copertura finanziaria.
Osserva altresì che dal 1992 ad oggi i comuni hanno necessariamente incassato le somme a titolo di ICI sui fabbricati degli enti ecclesiastici adibiti allo svolgimento delle attività commerciali, pertanto in caso di approvazione definitiva della norma vi sarebbero dei riflessi negativi sulla finanza pubblica legati alla restituzione delle somme già incassate per gli anni precedenti. A ciò si aggiunga la disomogenea distribuzione sul territorio nazionale dell’agevolazione costituita dall’articolo 6. Si verrebbe a creare, dunque, una situazione nella quale le scuole pubbliche e quelle private non possedute da enti ecclesiastici sarebbero soggetti passivi dell’ICI mentre la scuola privata detenuta da enti ecclesiastici sarebbe esentata dal tributo.
La copertura degli oneri connessi alla norma potrebbe poi essere disposta sia con un trasferimento da parte dello Stato sia prevedendo la facoltà dei comuni di aumentare il carico fiscale, quindi l’opposizione sarebbe eventualmente favorevole ad una diversa formulazione che consenta, riconoscendo piena autonomia ai comuni, di compensare con un incremento di altre entrate l’onere dell’agevolazione in questione.
Concorda altresì con le considerazioni svolte dal senatore Morando in relazione anche all’acceso confronto con le autonomie locali sorto dopo la presentazione del disegno di legge finanziaria per l’anno 2006, rilevando l’opportunità che si giunga ad una soluzione suscettibile di contemperare gli interessi generali della collettività.
Invita pertanto il Presidente della Commissione a farsi carico di rappresentare al Governo la necessità di provvedere alla quantificazione degli oneri connessi alla norma, svolgendo un ruolo di garanzia nei confronti dell’opposizione.
Ribadendo il proprio voto contrario alla proposta del senatore Nocco solleva vibrate critiche sull’eventuale decisione di deliberare un parere non ostativo senza tuttavia offrire chiari elementi di supporto alla decisione.
Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U), in dichiarazione di voto contrario sulla proposta del senatore Nocco, rileva che non può passare sotto silenzio una questione di grande rilievo. Occorre infatti evitare che nel dibattito vengano assunte decisioni sulla base di argomentazioni che non hanno un fondamento. Costituirebbe quindi un grave precedente, volendo risolvere un problema oggettivo di mancata copertura della norma, quello di procedere adottando prassi difformi rispetto alla consueta correttezza istituzionale generalmente adottata nei lavori della Commissione bilancio.
Dal punto di vista del merito, dichiara di non condividere in assoluto le perplessità sulle distorsioni del mercato derivanti dal riconoscimento di una agevolazione fiscale a enti dotati di una particolare natura giuridica, tuttavia conviene con le critiche finora avanzate.
Non è infatti con una norma interpretativa che si può riconoscere una nuova agevolazione fiscale; si potrebbe invece introdurre una facoltà delle amministrazioni comunali di offrire, in una data area territoriale, un’agevolazione del tipo di quella indicata nell’articolo 6 in esame nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario dell’ente comunale stesso. Che la norma in questione necessiti di una copertura è anche dimostrato dal fatto che una analoga proposta emendativa era stata già presentata durante l’esame della scorsa legge finanziaria ed era stata dichiarata inammissibile per mancanza di copertura.
Non comprende pertanto le ragioni di voler procedere ad una modifica dell’orientamento assunto più volte dalla Commissione su un tema così delicato creando un’occasione di inutile scontro. Il disegno di legge finanziaria per l’anno 2006 potrebbe inoltre rappresentare la sede più idonea per introdurre tale innovazione legislativa e per individuare una adeguata copertura finanziaria.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta del senatore Nocco in quanto non si tratta di una norma interpretativa giacché vi è una giurisprudenza consolidata della Cassazione che esclude l’applicazione dell’esenzione ICI agli immobili destinati allo svolgimento di un’attività commerciale. La contrarietà è altresì giustificata dalla possibilità che si determinano effetti negativi per la finanza pubblica connessi alla retroattività che la suddetta innovazione legislativa necessariamente determinerebbe. Concorda con le perplessità relative alla disparità di trattamento che si verrebbe a determinare sulle finanze pubbliche dei diversi comuni d’Italia e nel mercato. Auspica che la maggioranza possa rivedere i propri intenti rinviando la votazione ad una fase successiva e previa acquisizione di elementi più fondati. In alternativa, come suggerito dal senatore Giaretta, sarebbe auspicabile che tale iniziativa venisse assunta con il disegno di legge finanziaria.
Dopo un intervento del senatore NOCCO (FI), volto a ribadire le ragioni di un parere non ostativo, il presidente AZZOLLINI precisa che il combinato disposto dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e dell’articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, già attualmente riconosce l’esenzione ICI dalle strutture ricettive, sanitarie e didattiche.
Il senatore MORANDO (DS-U) interviene per precisare che a suo giudizio la norma contenuta nell’articolo 87 citato non riguarda gli enti ecclesiastici e non sortisce pertanto gli effetti di esenzione dall’ICI per gli immobili detenuti dagli enti ecclesiastici per lo svolgimento di attività commerciali.
La Sottocommissione approva infine la proposta di parere avanzata dal senatore Nocco.
Il presidente AZZOLLINI, stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, propone di sospendere la seduta in attesa dell’autorizzazione da parte della Presidenza del Senato, a poter riprendere i lavori per esprimere il prescritto parere sugli emendamenti al disegno di legge in titolo.
Sulla proposta del Presidente conviene la Sottocommissione.
La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,35.
Il relatore NOCCO (FI), per quanto di competenza, ricorda i rilievi svolti sugli emendamenti. Anche alla luce del parere reso sul testo, segnala le proposte 1.100 (limitatamente al comma 1), 1.9, 1.0.1, 1.0.5, 1.0.9, 1.0.10, 2.1, 2.0.106, 4.106, 5.3, 5.0.100, 5.0.101, 6.0.21 e 6.500a, in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Segnala altresì le proposte 1.0.101, 1.0.103, 1.0.105, 2.0.107, 2.0.108 (nella quale occorre esplicitare la cadenza temporale dell’onere), 2.0.109 (nella quale occorre esplicitare la cadenza temporale dell’onere), 4.4 (analoga alle proposte 4.3, 4.103 e 4.104 nelle quali è anche assente, come nel testo del decreto-legge, la cadenza temporale dell'onere) e 5.0.102, per le quali occorre acquisire elementi di quantificazione sebbene la copertura ivi indicata sia di rilevante portata. In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 1, fa presente che nella proposta 1.0.100 del Governo (identica all’emendamento 1.0.11) occorre definire la cadenza temporale delle disposizioni che, se fosse estesa all’anno 2004 come indicato nella relazione tecnica, potrebbe determinare un impiego di risorse correnti andate in economia o di residui riassegnati alla competenza. Occorre comunque acquisire chiarimenti sulla proposta in esame per valutare se le disposizioni costituiscono una deroga al tetto all’incremento delle spese di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2005, nonché valutare l’opportunità di escludere la possibilità di impiegare risorse correnti destinate alla copertura di spese obbligatorie. Dato poi che i trasferimenti statali all’ENAC avvengono attraverso la tabella C, per gli oneri correnti, e attraverso la tabella D, per quelli di conto capitale, sarebbe opportuno stabilire l’importo delle spese di parte corrente da impiegare per spese di conto capitale intervenendo sulle corrispondenti leggi sostanziali. Fa altresì presente che su una proposta analoga, riferita all’Atto Senato n. 3571, la Commissione bilancio ha già reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 2, fa presente che occorre valutare la proposta 2.0.1 in quanto, limitatamente al capoverso 2-bis, osserva che l’aumento di un ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) è compensato con la soppressione di 3 Centri prova autoveicoli, mentre, limitatamente al capoverso 2-ter, comma 1, a fronte di una copertura a valere su maggiori entrate aleatorie si prevedono maggiori oneri predefiniti nel loro ammontare. Osserva che occorre, poi, valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.3 (analoga all’emendamento 2.0.101) e 2.0.20 (identica all’emendamento 2.0.102 nonché al comma 3 della proposta 2.0.3). In merito all’emendamento 2.0.6, riscontra l’esigenza di acquisire elementi informativi aggiuntivi per definire la portata della norma. Per quanto concerne l’articolo 3, osserva che la proposta 3.0.104 è analoga ad altra, riferita all’atto Senato n. 3367, sulla quale la Commissione bilancio ha reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Con riferimento alle proposte riferite all’articolo 4, in coerenza con il parere reso sul testo, occorre indicare la cadenza temporale degli oneri recati dagli emendamenti 4.2, 4.21; 4.101 e 4.102 (per i quali occorre anche specificare l’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001 avendo acquisito previamente conferma della disponibilità delle risorse).
Sulla proposta 4.20, sarebbe opportuno acquisire elementi di quantificazione debitamente verificati al fine di accertare l’invarianza della spesa, mentre sugli emendamenti 4.22, 4.108 e 4.109 occorre verificare che sussistano adeguate risorse nel fondo ivi richiamato e che non derivino maggiori oneri dalle norme indicate nel terzo periodo del capoverso 1-bis rispetto al tetto di spesa indicato al primo periodo.
In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 6, rileva che, con la proposta 6.0.100, si determinano effetti finanziari di segno opposto: sembrerebbe consentire la classificazione dei conti dell’ANAS in un settore istituzionale diverso da quello delle pubbliche amministrazioni con possibili riflessi positivi sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, mentre, sopprimendo il comma 450 dell’articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2005, cui sono state associate maggiori entrate di rilevante entità, e sostituendo i trasferimenti erariali con fitti figurativi i cui rispettivi importi potrebbero differire, sembrerebbe determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Occorre pertanto acquisire elementi di quantificazione al fine di valutare l’effetto netto delle disposizioni ivi indicate.
Occorre poi valutare le proposte 6.0.2 (in quanto, a fronte di una copertura a valere su maggiori entrate aleatorie, si prevedono maggiori oneri predefiniti nel loro ammontare), 6.0.101 (anche al fine di verificare se sia suscettibile di rispettare i vincoli imposti alle spese di personale nella legge finanziaria per l’anno 2005), 6.0.6 e 6.0.102 (per la quale sarebbe opportuna una quantificazione degli oneri).
Le proposte 6.0.19 e 6.0.22 risultano analoghe ad altre sulle quali la Commissione bilancio, in occasione dell’esame dell’atto Senato n. 3523, ha reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e la cui copertura è a valere del Fondo per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente per un importo di 70 milioni di euro per l’anno 2005.
Sulla proposta 6.0.200 occorre valutare l’opportunità di porre le spese di tenuta dell’elenco a carico dei contribuenti, mentre in merito all’emendamento 6.0.200a occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dell’onere acquisendo altresì conferma che il Fondo impiegato a copertura presenti le opportune disponibilità.
Non riscontra infine osservazioni sui restanti emendamenti.
Il PRESIDENTE avverte che sono stati testé trasmessi dall’Assemblea due nuovi emendamenti: 6.0.100 (testo 2) e 6.0.800 (testo 2).
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario, conformemente al relatore, sulle proposte segnalate in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Esprime poi avviso contrario sulle proposte 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.17 in quanto ampliano in modo significativo la platea dei potenziali destinatari del contributo di cui all’articolo 4 del decreto-legge in titolo. Esprime altresì parere contrario sul capoverso 2-ter dell’emendamento 2.0.1 in quanto in assenza di relazione tecnica non è possibile verificare l’esatto ammontare dell’entrata derivante dalla proposta di aumenti tariffari né la congruità della spesa ivi prevista, nonché sulle proposte 2.0.3, 2.0.101, 2.0.20, 2.0.102 e 2.0.6 in quanto ritenuti suscettibili di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Precisa inoltre l’avviso contrario del Governo sulle proposte 4.20, in quanto non è assicurata la neutralità finanziaria della proposta stessa, 4.22, 4.18, 4.109, in quanto le risorse del fondo ivi richiamato risultano già ripartite e non sono più disponibili. Anche sulla proposta 6.0.100 (testo 2), l’avviso del Governo è contrario. Esprime infine avviso favorevole su tutte le restanti proposte. In particolare, in merito all’emendamento 6.0.800 (testo 2) ribadisce che il Governo, come già annunciato in sede di esame del disegno di legge n. 3523, si impegna a presentare un emendamento soppressivo dell’articolo 18 del disegno di legge n. 3533, consentendo così di revocare la prenotazione delle risorse impiegate per la relativa copertura, e che le disposizioni indicate nella proposta in questione dovrebbero essere approvate in via definitiva prima delle analoghe disposizioni recate dal disegno di legge n. 3018, già approvato dal Senato (A.C. 5181) che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse.
Il senatore FERRARA (FI) solleva vibrate proteste in merito all’avviso favorevole del Governo sull’emendamento 1.0.100 in quanto esso è volto a distogliere le risorse destinate alla continuità territoriale per finanziare nuovi interventi in conto capitale. Si tratta, pertanto, di una vera e propria espropriazione di risorse destinate dalla legge dello Stato ad altre finalità.
Il PRESIDENTE, al fine di trovare soluzione alle perplessità sollevate dal senatore Ferrara propone di esprimere avviso favorevole sull’emendamento 1.0.100 (identico alla proposta 1.0.11) a condizione che venga definita la cadenza temporale della norma e che venga esclusa la riduzione di risorse di parte corrente destinate alla copertura di spese di natura obbligatoria. Propone altresì di esprimere avviso condizionato sulle proposte 2.0.108, 2.0.109, 4.2, 4.3, 4.4, 4.103, 4.104, 4.101, 4.102 e 4.21 in coerenza con le condizioni rese sul testo. Non concorda invece con l’avviso contrario del Governo sulle proposte 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.17, in quanto i rilievi esposti attengono al merito delle stesse piuttosto che ai profili finanziari. In ordine poi agli emendamenti 4.22, 4.18 e 4.109, stanti i chiarimenti offerti dal Governo, ritiene opportuno esprimere avviso contrario salvo che, alla luce di ulteriori elementi, non possa essere rivalutato l’avviso della Commissione. In merito all’emendamento 6.0.100 (testo 2), rileva come la nuova formulazione sia idonea a superare i rilievi segnalati sul testo originario dell’emendamento. Propone inoltre di esprimere avviso favorevole sull’emendamento 6.0.800 (testo 2) nel presupposto dell’impegno ribadito dal Governo a presentare un emendamento soppressivo dell’articolo 18 del disegno di legge n. 3533, le cui correlate prenotazioni del fondo speciale di conto capitale si intendono pertanto revocate, e nel presupposto che le disposizioni indicate nella suddetta proposta 6.0.800 (testo 2) siano approvate in via definitiva prima delle analoghe disposizioni recate dal disegno di legge n. 3018, già approvato dal Senato (A.C. 5181) che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse. Propone infine di valutare le proposte 6.0.6, 6.0.102, 6.0.19, 6.0.22, 6.0.200 e 6.0.200a una volta verificati in Assemblea i presupposti per la loro proponibilità.
Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione formula quindi un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, ad eccezione delle proposte 6.0.6, 6.0.102, 6.0.19, 6.0.22, 6.0.200 e 6.0.200a, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta con le condizioni rispettivamente indicate, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle seguenti proposte:
a) 2.0.108, che le parole: "per un importo di euro 200 milioni di euro", vengano sostituite dalle altre: "per un importo annuo di euro 200 milioni, a decorrere dall’anno 2005";
b) 2.0.109, che le parole: "sono stanziati 10 milioni di euro", vengano sostituite dalle altre: "sono stanziati 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2005";
c) 4.2, 4.3, 4.4, 4.103 e 4.104 a condizione che, dopo le parole: "contributo complessivo", venga aggiunta: "annuo";
d) 1.0.100 e 1.0.11, che dopo le parole: "trasferimenti statali", vengano aggiunte le altre: "relativi agli anni 2004 e 2005" e che dopo le parole: "presente legge", vengano aggiunte le altre: ", ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie";
e) 2.0.1, che venga soppresso il capoverso 2-ter;
f) 4.101 e 4.102, che dopo le parole: "contributo complessivo", venga aggiunta l’altra: "annuo" e che le parole: "di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228", vengano sostituite con le altre: "di cui all’articolo 1, comma 2, come determinata dall’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228";
g) 4.21, che dopo le parole: "la spesa", venga aggiunta l’altra: "annua".
Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 1.100 (limitatamente al comma 1), 1.9, 1.0.1, 1.0.5, 1.0.9, 1.0.10, 2.1, 2.0.106, 4.106, 5.3, 5.0.100, 5.0.101, 6.0.21, 6.500a, 2.0.3, 2.0.101, 2.0.20, 2.0.102, 2.0.6, 3.0.104, 4.20, 4.22, 4.108, 4.109, 6.0.2 e 6.0.101, nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti esaminati.
Il parere non ostativo sull’emendamento 6.0.800 (testo 2) è reso preso atto dell’impegno ribadito dal Governo a presentare un emendamento soppressivo dell’articolo 18 del disegno di legge n. 3533, le cui correlate prenotazioni del fondo speciale di conto capitale si intendono pertanto revocate, e nel presupposto che le disposizioni indicate nella suddetta proposta 6.0.800 (testo 2) siano approvate in via definitiva prima delle analoghe disposizioni recate dal disegno di legge n. 3018, già approvato dal Senato (A.C. 5181) che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse.".
Il seguito dell’esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 18,30.
FINANZE (6a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2005
66a Seduta
Presidenza del Presidente
CANTONI
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 8a Commissione:
(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture: parere favorevole.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 2005
54a Seduta
Presidenza del presidente
FABBRI
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
(omissis)
alla 8a Commissione:
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n.163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture: parere favorevole con osservazione.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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864a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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(Pomeridiana) |
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Presidenza
del vice presidente MORO,
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Presidenza del vice presidente MORO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
(omissis)
Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (ore 16,50)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 3587: «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture».
Ricordo che, nel corso della seduta del 14 settembre, la 1a Commissione ha espresso un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto, sul parere in questione, il voto dell'Assemblea.
Domando all'estensore del parere, senatore Falcier, se intende intervenire.
FALCIER, relatore. No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ricordo che potrà prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo e per non più di dieci minuti ciascuno.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, le rinnovo anzitutto i complimenti per l'alto incarico da lei assunto. Mi consenta di farlo con tutta la stima e la simpatia.
Signor Presidente, noi Verdi riteniamo che questo decreto, l'Atto Senato n. 3587, che si riferisce appunto al decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, sia privo dei necessari requisiti costituzionali di necessità ed urgenza.
Tale provvedimento, oltre a sollevare alcuni dubbi di natura costituzionale sui requisiti di necessità e urgenza che saranno da noi ampiamente illustrati, presenta alcune criticità di natura sostanziale legate alla sua effettiva portata ed efficacia.
Riteniamo che le disposizioni di cui al decreto siano di tipo microsettoriale e clientelare. È il caso, ad esempio, della rilevante somma posta a disposizione del Registro italiano dighe (RID), in particolare per l'assunzione di nuovo personale e per l'aumento della retribuzione dei presidenti del RID, nonché delle norme di cui agli articoli 5 e 6, che introducono misure specifiche a vantaggio di particolari categorie o addirittura di singoli soggetti.
Si fa inoltre notare che la disposizione di cui all'articolo 6 del decreto potrebbe configurarsi come una violazione della competenza degli enti locali prevista dalla Costituzione agli articoli 117, 118 e 119: ampliando le categorie di esenzione dall'ICI con una norma retroattiva, risolve a favore degli enti ecclesiastici un contenzioso in atto con gli enti locali in materia di imposte sugli immobili senza neppure prevedere l'effetto della disposizione sui bilanci dei Comuni.
In queste ore, signor Presidente, mi sono chiesto, ad esempio, se talune dichiarazioni di costituzionalità di un alto esponente della gerarchia ecclesiastica apparse ieri sulla stampa e sui mezzi d'informazione non corrispondessero al guiderdone contenuto nell'articolo 6 del decreto, laddove appunto si esentano gli enti ecclesiastici, a discapito dei Comuni, stabilendo il superamento in favore dei suddetti enti di alcune difficoltà insorte in sede di applicazione del regime di esenzione dall'ICI per particolari categorie di immobili, precisandone l'ambito di applicazione sia soggettivo che oggettivo con effetti retroattivi. Tale norma cancella gli effetti di una sentenza della Cassazione e risolve l'attuale contenzioso fiscale tutto in favore degli enti ecclesiastici.
L'articolo 6, infatti, di carattere interpretativo ed estensivo, prevede l'estensione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI prevista all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, "anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte" ed è qui la questione "in forma commerciale", quindi preordinate al guadagno, all'interesse economico, "se connesse a finalità di religione o di culto". Un'università cattolica è quindi esentata dal pagare l'ICI, mentre per altre associazioni, società, enti che svolgono attività di assistenza e beneficenza l'ICI è da pagare.
Signor Presidente, si tratta di un'evidente disparità e di un evidente danno per i Comuni, introdotto con una norma che nulla ha a che fare con l'urgenza e la necessità, soprattutto perché ha carattere interpretativo e riguarda addirittura, in taluni casi, il passato.
Riteniamo che questa previsione sia iniqua, perché riferita solo ed esclusivamente ad enti che svolgono attività di tipo commerciale connesse a finalità di religione o di culto.
A tal proposito, risulta opportuno citare la sentenza n. 4645 dell'8 marzo 2004 della Corte di cassazione, secondo la quale "Per gli immobili destinati allo svolgimento di attività commerciali non spetta l'esenzione ICI, anche se appartenenti a un ente ecclesiastico". Con la sentenza citata, la Cassazione civile, sezione tributaria, introduce un nuovo concetto, peraltro non rilevabile dalla norma di legge: gli enti ecclesiastici sono esentati dall'ICI limitatamente agli immobili utilizzati per lo svolgimento della loro attività di culto o di religione. Non sarebbero esentati gli immobili destinati ad attività commerciali.
Ecco la questione che ho voluto sottolineare, la quale, insieme ad altre che adesso illustrerò brevemente, ci porta a ritenere che per il decreto in esame manchino i requisiti di necessità e di urgenza.
La Commissione affari costituzionali, nella seduta n. 543 del 14 settembre scorso, ha espresso parere favorevole in merito alla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza delle norme contenute in questo provvedimento, ritenendo che esse fossero tali da consentire il ricorso alla decretazione di urgenza. Le opposizioni, già in quella sede, hanno argomentato invece come le disposizioni del decreto-legge si risolvessero in una serie di elargizioni e favori di natura clientelare, adottati in vista della prossima tornata elettorale, che nulla hanno a che vedere con il dettato del comma 2 dell'articolo 77 della Costituzione.
Nel corso del dibattito in Commissione, da parte dei rappresentanti dell'Unione, si fece espresso riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, che dispone l'assunzione di nuovo personale, senza la previsione di alcun requisito professionale specifico, a dispetto della particolare e delicata natura istituzionale del Registro Italiano Dighe, nonché alle norme di cui agli articoli 4, 5 e 6, che introducono misure specifiche a vantaggio di particolari categorie o, addirittura, di singoli soggetti.
Signor Presidente,credo lei sappia bene, venendo da una Regione nella quale ci sono molte dighe, quanto sia necessario e opportuno che chi si occupa di dighe abbia competenza in materia, anche per evitare quei disastri che, ahimè, si sono verificati in passato. Ci vuole competenza per operare in quel settore.
Inoltre, tali articoli risultano lesivi del principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, nonché, per altro verso, incredibilmente privi di copertura finanziaria, a dispetto della palese onerosità per le casse pubbliche, con ciò contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 81 della Costituzione.
Chiedo al senatore Azzollini, che è sempre così attento, che sovente ci fa delle lezioni in quest'Aula, cosa abbia da dire a proposito di questo decreto. Lo chiedo non tanto al senatore Azzollini, quanto al Presidente della Commissione bilancio che dovrebbe occhiutamente vigilare sulla copertura finanziaria dei provvedimenti al nostro esame.
Ma l'attenzione dell'Assemblea deve essere oggi richiamata sul profilo dei requisiti di necessità e di urgenza invocati dal Governo per l'emanazione del decreto-legge n. 163 del 2005 e assentiti … (Richiami del Presidente). Grazie signor Presidente, volgo alla fine. Come dicevo, assentiti dalla 1a Commissione nel parere del 14 settembre scorso.
Per comprendere come tale parere sia stato espresso senza una sufficiente valutazione del testo del decreto stesso, occorre preliminarmente ricordare che l'articolo 77 della Costituzione, al comma 2, stabilisce che solo in casi di straordinaria necessità ed urgenza il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge. E questo, l'ho detto a chiare lettere, non è certamente il caso.
BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, come lei ha rammentato, introducendo questa nostra discussione, l'articolo 77 della Costituzione, al suo comma 2, afferma che il Governo non può adottare provvedimenti provvisori - così dice proprio la lettera della Costituzione - con forza di legge, se non in casi straordinari di necessità e di urgenza.
Ho letto il decreto-legge n. 163 del 17 agosto 2005, si osservi, emanato nel pieno dell'estate, per verificare se in qualcuno dei suoi punti si potessero ravvisare quelle condizioni straordinarie di necessità e di urgenza necessarie per poter emanare un provvedimento provvisorio con forza di legge.
Vorrei la sua attenzione, signor Presidente, e quella dei colleghi per esaminare rapidamente cosa contiene il decreto al nostro esame. All'articolo 1, comma 1, il decreto prevede l'assunzione di personale a tempo determinato, senza nemmeno indicarne specificatamente le caratteristiche, da parte del Registro Italiano Dighe. Evidentemente vi è il rischio che taluna di esse possa subire dei danni; dunque, si assumono lavoratori generici, anche amministrativi, per evitare il rischio.
Al comma 2 viene superato il vincolo del due per cento di aumento della spesa per il 2005 rispetto all'anno precedente. Gli effetti di questo provvedimento, quand'anche fosse realmente approvato, si avrebbero nei prossimi sette anni.
Al comma 3 vi è una vera perla, laddove con questo decreto, straordinario e urgente, si aumenta il compenso del presidente del Registro Italiano Dighe. In questo comma si stabilisce che, qualora il presidente sia anche un dipendente della pubblica amministrazione, il compenso non può comunque essere inferiore a quanto da lui percepito come dipendente dirigente dell'amministrazione pubblica. Dalla lettura del testo, risulta evidente che esiste qualcuno che si trova proprio in questa situazione e che quindi, con estrema urgenza, bisogna provvedere a sanare la difficoltà economica in cui potrebbe venire a trovarsi.
All'articolo 2 si stabilisce che ai Servizi integrati infrastrutture e trasporti - strutture che sostituiscono i precedenti uffici di motorizzazione ed i provveditorati alle opere pubbliche - si applicano le disposizioni in vigore sin dal 1960 per gli ex provveditorati regionali alle opere pubbliche.
All'articolo 3 si supera la riserva ai centri di assistenza fiscale per l'ausilio alla compilazione del modello 730 e la si estende ai dottori commercialisti.
All'articolo 4 si adotta una misura per stabilizzare i livelli occupazionali di alcuni lavoratori socialmente utili che abbiano avviata una procedura di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti. Anche in questo caso si tratta della fotografia di una città, Catania, e di un sindaco, Scapagnini.
All'articolo 5 non si considera destinazione - e questa è una curiosità assoluta - a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali costituenti un complesso immobiliare polifunzionale per le attività commerciali, purché vengano utilizzati per attività di impresa.
All'articolo 6 - ne ho sentito parlare adesso il senatore Turroni - si estende il regime di esenzione dall'ICI ad immobili utilizzati per svolgere attività di assistenza, beneficienza, istruzione e cultura, anche se svolte in forma commerciale (e quindi con fini di lucro), se connesse a finalità di religione o di culto.
Pare evidente dalla lettura e dal breve sunto dei commi e degli articoli che in nessuno di questi si ravvisano quei casi straordinari di necessità e tantomeno di urgenza che la Costituzione prescrive per l'adozione di provvedimenti del Governo che abbiano forza di legge.
A me pare di poter dire che la violazione costituzionale è palese, la forzatura costituzionale evidente in ciascuno dei commi: per questo ritengo che l'Aula debba pronunciarsi per la incostituzionalità del decreto a causa della mancanza di tutti i presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
Infine, non è inutile rammentare che la legge n. 400 del 1988, che disciplina l'attività e la struttura del Governo, stabilisce in modo tassativo e inderogabile, all'articolo 15, terzo comma, che i decreti debbono contenere misure di immediata applicazione (e abbiamo visto che in questo caso non c'è immediata applicazione) ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo del decreto. Nessuno di questi requisiti è rispettato dal decreto in esame.
La citata legge n. 400, peraltro, è una norma di rango costituzionale, e quindi io ravviso in questa un'altra violazione della norma costituzionale, che vieppiù rafforza la già evidente incostituzionalità del decreto al nostro esame.
Aggiungo poi che dalla prima lettura di alcuni emendamenti si constata che, data la natura polimorfa di questo provvedimento, con quegli emendamenti si introdurranno ulteriori materie del tutto estranee al titolo e alla sostanza di quelle già contenute, e dunque avremo un piccolo mostro giuridico all'esame del Parlamento, con la sola caratteristica della speranza che, poiché questo veicolo è dotato di un motore che lo fa correre velocemente, su di esso possano essere caricate valige di ogni forma e contenuto.
Per l'insieme di questi motivi, chiedo all'Aula di deliberare per l'incostituzionalità del decreto al nostro esame. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zanda).
ZANDA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi, vorrei pregiudizialmente ricordare, parlando di questo provvedimento e della sua costituzionalità, che ho presentato insieme ad altri colleghi una modifica regolamentare, perché non mi sono ancora abituato a vedere decise a maggioranza questioni come quelle relative alla costituzionalità delle leggi o ai loro profili di copertura. Non mi sono ancora abituato al fatto che per ragioni di interesse politico, per ragioni di schieramento, per ragioni connesse all'appoggio che ogni maggioranza parlamentare dà al Governo che sostiene, vengano decise anche questioni di costituzionalità delle leggi.
Se una norma è conforme o meno alla Costituzione, a me sembra essere cosa così rilevante, così importante, anche da un punto di vista generale per il Paese, che, a mio avviso, dovrebbe essere decisa sulla base di criteri, osservazioni e considerazioni diverse da quelle della mera appartenenza politica.
Signor Presidente, se svolgessi attività accademica e mi occupassi di didattica universitaria, prenderei questo provvedimento come esempio, nel primo anno della facoltà di giurisprudenza, per illustrare agli studenti in che modo un provvedimento può essere incostituzionale per assenza di quei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che l'articolo 77 della Costituzione considera necessari per consentire al Governo di emanare un atto con forza di legge.
Infatti (lo dico ad un'Aula che conosce molto bene questi temi, ma che purtroppo mi è parso troppe volte li abbia dimenticati nel momento in cui ha deciso sulla costituzionalità o meno di vari provvedimenti portati alla sua attenzione), la costituzionalità di un decreto-legge è cosa molto importante in un ordinamento democratico, incide sulla separatezza dei poteri e sulla divisione del potere legislativo da quello esecutivo.
Un Governo che emana un decreto-legge, un provvedimento di urgenza senza che siano presenti i requisiti di urgenza e necessità previsti dalla Costituzione, in realtà sta usurpando la funzione legislativa, sta sottraendo al Parlamento il compito principale che allo stesso è affidato.
Questo provvedimento (è stato già ricordato dai senatori Turroni e Paolo Brutti) in nessuno dei commi dei suoi articoli contiene i requisiti che la Costituzione prescrive un decreto-legge dovrebbe avere.
Si tratta di un decreto-legge che inizia regolamentando, all'articolo 1, la funzionalità del Registro Italiano Dighe. Tra l'altro, signor Presidente, parliamo di un Registro che è stato regolamentato con legge del dicembre 2004, quindi con un provvedimento recentissimo e pertanto stiamo modificando un provvedimento legislativo che non ha avuto nemmeno il tempo di decollare.
Il decreto-legge al nostro esame prevede l'assunzione a tempo determinato, con convenzioni o con altre forme di flessibilità e di collaborazione, di personale necessario per il funzionamento del Registro Italiano Dighe. Qui non è in ballo il merito del provvedimento, io non discuto (tra l'altro non ho elementi per poterlo dire) se il Registro Italiano Dighe abbia o no bisogno di personale ulteriore; qui non è in gioco la copertura finanziaria di questa misura: qui è in gioco il giudizio del Parlamento sull'urgenza di queste assunzioni.
Ma cosa dire, signor Presidente, del comma 3 dell'articolo 1? Vorrei che tutti i senatori ponessero personalmente attenzione al contenuto di tale comma. Siamo in presenza di una disposizione di un decreto-legge (e mi fa piacere che il senatore Bassanini ascolti questa parte del mio breve intervento, perché è materia che egli ben conosce) che stabilisce le modalità di retribuzione del presidente del Registro Italiano Dighe, prevedendo che, se tale presidente per caso fosse un dipendente di pubbliche amministrazioni collocato in posizione di aspettativa, gli spetta il trattamento economico già in godimento. Questa norma, questa disciplina personale che riguarda il presidente di un istituto pubblico è oggetto di un decreto-legge.
Ora, signor Presidente, so che è in fattura (stavo per dire "in cottura", perché mi sembra che la cucina sarebbe il luogo più corretto dove tali disposizioni potrebbero trovare applicazione) una serie di emendamenti del Governo su questo disegno di legge. Immagino che saranno loro a dargli sostanza e a fornire la spiegazione politica del perché nel mese di settembre, ad anno legislativo già iniziato, ci troviamo ad esaminare un provvedimento del genere.
Non credo, signor Presidente, che possa giustificare il decreto-legge nemmeno l'articolo 4 (tralascio gli articoli 2 e 3, che hanno a che fare con i servizi integrati di infrastrutture e trasporti e con problemi di assistenza fiscale), che presenta numerosi aspetti di incostituzionalità.
Della mancata urgenza abbiamo già detto, ma lei avrà certamente notato, scorrendo il provvedimento e leggendo tale articolo, come siano state individuate le forme e le possibilità per attribuire un contributo ai Comuni che volessero incrementare i livelli occupazionali dando stabilità ai lavoratori socialmente utili. L'origine, la motivazione di questa disposizione è comprensibile ed apprezzabile, se non fosse che l'articolo 4 regolamenta, in una certa maniera, le modalità con cui si individuano i Comuni a favore dei quali i contributi possono essere concessi.
Vediamo allora quali sono i criteri adottati. I Comuni in questione devono avere una popolazione superiore a 300.000 abitanti (quasi che al di sotto dei 300.000 abitanti non esistano lavoratori socialmente utili da stabilizzare) e non debbono avere mai ottenuto in precedenza alcun contributo in materia (basterebbe, quindi, aver ricevuto un euro per essere esclusi dal beneficio di cui all'articolo 4).
Signor Presidente, il mio tempo è scaduto. Mi lasci dire soltanto questo: questa è una norma che è stata studiata esclusivamente per dare contributi ad un determinato Comune italiano, perché c'è un solo Comune della nostra Repubblica che possiede tutti i requisiti previsti dalla norma per poter ricevere il contributo: il Comune di Catania.
Veramente chiedo all'Assemblea se possiamo proseguire l'esame di un provvedimento che contiene una disposizione di tale natura, così discriminatoria e personalizzata, a favore del sindaco di un Comune d'Italia. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Crema).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
I senatori favorevoli alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, che quindi convengono con il parere della 1a Commissione permanente, voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, vorrei verificare se i colleghi sono presenti; pertanto, le chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 163.
E' approvato.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
È approvato. (Commenti del senatore Turroni).
Ho detto chiaramente qual era la modalità di votazione. Senatore Turroni, lei è stato disattento.
GARRAFFA (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, erroneamente, al pari del senatore Montalbano, ho votato a favore. Chiedo cortesemente che ciò sia registrato.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
(omissis)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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867a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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GIOVEDI' 22 SETTEMBRE 2005 (Antimeridiana) |
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Presidenza
del vice presidente FISICHELLA,
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
(omissis)
Discussione del disegno di legge:
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (Relazione orale)(ore 12,25)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3587.
Il relatore, senatore Grillo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge alla nostra attenzione contiene argomenti di rilevante attualità e presenta le caratteristiche di urgenza, soprattutto per quanto riguarda i primi articoli riferiti al Registro italiano dighe (RID), che viene ipotizzato nell'impostazione offerta dal Governo come un centro di competenza per far fronte a servizi, informazioni, dati, elaborazioni, contributi tecnici nell'ambito degli scenari di evento di criticità idraulica che si possono verificare come nel passato.
Altri argomenti che vengono trattati in questo provvedimento riguardano la gestione economica dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), recentemente costituiti con la riforma del Ministero delle infrastrutture, una definizione sulla competenza e l'assistenza occupazionale e l'inserimento di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate.
Il passaggio in Commissione - lo ribadisco ai colleghi che non stanno seguendo a mio parere con la dovuta attenzione la questione - ha consentito di introdurre altri emendamenti che qualificano il provvedimento. Lo qualificano soprattutto nella parte in cui la Commissione all'unanimità (quindi anche con il voto favorevole dei Gruppi di minoranza) ha approvato una norma che avvia un processo di riforma dell'ANAS, l'ente di gestione delle strade e delle autostrade nel nostro Paese.
Il problema è stato - come da tempo evidenziato dal Ministero dell'economia - quello di fare uscire l'ente dal perimetro della pubblica amministrazione al fine di evitare che i debiti da esso accumulati rientrassero, in qualche modo, nel debito complessivo dello Stato italiano.
Con un emendamento presentato dal sottoscritto in qualità di relatore ed approvato da tutti i Gruppi - colgo l'occasione per ringraziare il vice ministro Martinat per l'efficace contributo fornito - abbiamo approvato il nuovo modello di funzionamento dell'ANAS in forza del quale tale ente dovrebbe, nel breve periodo, riuscire ad avere ricavi propri superiori al 51 per cento dei ricavi complessivi e così fuoriuscire dalla pubblica amministrazione.
Per fare questo, signor Presidente, al secondo comma dell'emendamento approvato abbiamo tradotto in norma quanto previsto nel recente DPEF: vale a dire la possibilità di introdurre il cosiddetto pedaggio figurativo. Non si tratta di un pedaggio reale con ricadute sulle tasche degli utenti automobilisti, ma - ripeto - di un pedaggio figurativo che consentirà da un lato per l'ANAS la certezza di avere contributi diluiti nel tempo e da parte del Ministero dell'economia l'impegno a versare tali contributi previo incasso dei tre miliardi inseriti nell'ultima legge finanziaria che rappresentavano peraltro un problema non avendo possibilità di prevedere altre coperture.
Sempre all'interno di questa norma è stato precisato che i tratti di strade statali, di superstrade o di autostrade per le quali si ipotizza la creazione del meccanismo dei pedaggi figurativi devono essere gestiti da subconcessionarie interamente partecipate dal capitale pubblico. Questo per rispondere ad alcune osservazioni critiche che scaturivano dal timore che si fosse in presenza di un tentativo di privatizzare l'ANAS o quanto meno parti del patrimonio in capo all'ANAS relativo a strade, superstrade o autostrade. Il consenso la Commissione lo ha raggiunto sul punto in cui si afferma che queste subconcessionarie devono essere interamente controllate dal capitale pubblico.
In tal modo riteniamo di aver dato l'avvio ad un processo riformatore di questo ente la cui integrità nessuno intende mettere in discussione, ma che comunque manifestava da tempo vari problemi, più volte sollecitati - ripeto - dal Ministero dell'economia.
La soluzione trovata, in conclusione, appare assolutamente congrua. A nostro avviso, essa va nella direzione di una modernizzazione del modello di gestione e mette l'ANAS nelle condizioni di far quadrare i conti in modo autonomo e diverso dal passato. Non facciamo più riferimento al vecchio modello secondo cui l'ANAS faceva quadrare i conti attraverso versamenti da parte dello Stato centrale. L'ANAS dovrà riconoscersi in prospettiva in un modello di funzionamento assolutamente innovativo.
Anche per questi motivi, ovviamente, signor Presidente, mi auguro che da parte dell'Assemblea vi sia identica sensibilità, come ha dimostrato la Commissione infrastrutture, che sull'argomento ha approvato all'unanimità l'idea proposta.
ZANDA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, a dir la verità, non avrei dovuto illustrare la questione pregiudiziale questa mattina se l'Assemblea avesse esaminato nel merito e votato quindi in relazione al merito sui presupposti di costituzionalità che abbiamo esaminato due sedute fa. Parliamo di un provvedimento la cui incostituzionalità è antecedente a quella che vado a rilevare e riguarda l'assoluta mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza.
Sulla presenza di tali presupposti, l'Assemblea ha espresso un parere sulla base di uno schema che mi permetto ancora una volta di rifiutare personalmente, uno schema politico di maggioranza e di opposizione, quasi che tali questioni possano correttamente essere affrontate in tal modo. Al di là dell'assenza dei presupposti, però, il provvedimento che andiamo ad esaminare è anche incostituzionale nel merito, in quanto contiene previsioni legislative in contrasto visibile, chiaro e palese con norme della nostra Costituzione.
Parlerò ora della incostituzionalità, in particolare, dell'articolo 4, e mi permetta, signor Presidente, di esporle il contenuto dell'articolo, iniziando con un piccolo aneddoto di carattere personale. Quando facevo pratica da procuratore legale presso lo studio di un saggio avvocato di Nuoro, mentre una mattina mi scervellavo per cercare argomenti giuridici con i quali sostenere una determinata tesi, l'avvocato mi disse: prima di guardare il codice, esponi bene il fatto, perché soprattutto da ciò il giudice capirà da che parte stanno la ragione ed il torto. Anche nell'esposizione e nella sintesi dell'articolo 4, signor Presidente, credo risulteranno dunque chiari i suoi elementi di incostituzionalità.
Esso, infatti, prevede contributi economici ai Comuni per sostenere l'incremento dei livelli occupazionali e seleziona i Comuni ai quali questo contributo economico potrà essere concesso, individuando i requisiti che il Comune beneficiario dovrà dimostrare di possedere per poter accedere al contributo pubblico.
Esso prevede, quindi, che il contributo vada ai Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, che abbiano alla data di entrata in vigore del provvedimento già avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con lavoratori socialmente utili ed esclude che questo contributo possa essere concesso ai Comuni che abbiano già goduto di analoghi benefìci.
Incrociando questi tre requisiti, signor Presidente, emerge che esiste un solo Comune del nostro Paese che può godere del contributo, e questo è il Comune di Catania. Con questo provvedimento solo il Comune di Catania potrà ricevere i contributi per favorire l'incremento dei livelli occupazionali.
Ora, come non vedere che una norma così congegnata vìola in modo palese i princìpi di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione? E come non vedere che, anche a voler ammettere che un intervento di questo genere sia giustificato, si poneva al legislatore un onere assolutamente evidente, di cercare in qualche modo di autoqualificare e rendere esplicita la natura del provvedimento adottato e di far concorrere alla decisione anche le competenze regionali che, come lei sa, signor Presidente, in materia occupazionale hanno nel nostro ordinamento una presenza assolutamente concorrente con quella dello Stato? Lei sa che la Corte costituzionale ha dichiarato più volte incostituzionali discipline legislative statali in materia di lavoro che non prevedano adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni.
Il provvedimento, signor Presidente, è sotto questo profilo assolutamente incostituzionale, ed io ritengo che, se l'Aula del Senato esaminerà con oggettività le ragioni giuridiche di questa incostituzionalità, la dichiarerà in modo palese. Ma mi permetta di aggiungere qualcosa che ha a che vedere con lo spirito di una altrettanto forte incostituzionalità.
In questa legislatura, signor Presidente, questa è l'ennesima legge omnibus, è l'ennesima legge che si presenta con un titolo che non ha nulla a che vedere con i suoi contenuti, l'ennesimo provvedimento di legge che parte, in questo caso, disponendo misure urgenti in materia di infrastrutture e poi contiene misure di natura fiscale, misure di natura organizzativa pubblica, misure, come anticipato poco fa dal presidente Grillo, che riguardano il regime delle strade statali.
Ma che normativa, signor Presidente, consegniamo ai nostri cittadini, ai cittadini del nostro Paese, ai giudici, agli avvocati, agli operatori economici? Come possiamo sperare che il nostro Paese possa essere ben amministrato, possa crescere? Lei non ritiene, signor Presidente, che anche lo stesso sviluppo economico, lo sviluppo economico della nostra società industriale, dipenda in qualche modo dalla chiarezza delle leggi, dalla modalità con cui le norme vengono predisposte dal Parlamento ed emanate? Per quale motivo dobbiamo continuare in una prassi che - direi - cozza con lo spirito generale della nostra Costituzione ed è assolutamente il contrario di quella che è stata la nostra tradizione giuridica?
Mi fermo qui, signor Presidente, auguro che il Parlamento abbia posto attenzione ai rilievi di costituzionalità, auguro al Parlamento, per la sua dignità, che anche questa volta non proceda a decidere per motivi politici, che comprenda che la costituzionalità delle leggi non ha nulla a che fare con maggioranza e opposizione, che andrebbe decisa sulla base oggettiva della corrispondenza della norma in esame con il testo costituzionale e, così facendo, respinga il provvedimento per manifesta incostituzionalità. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, anche noi Verdi intendiamo sollevare una questione pregiudiziale di costituzionalità su questo decreto.
Già due giorni fa avevamo negato che questo decreto possedesse i necessari requisiti di necessità ed urgenza e oggi, ritornando sul medesimo provvedimento, dobbiamo sottolineare come altri dubbi di costituzionalità lo vizino alla radice per la portata effettiva e la efficacia delle disposizioni contenute nel decreto medesimo.
Noi Verdi infatti rileviamo una violazione della legge n. 400 del 1988, la quale reca una norma interposta di rango costituzionale che richiede, per i decreti, i requisiti della omogeneità e della specificità.
Qualcuno qui prima ha richiamato le regole a presidio della democrazia: ebbene, devo dire, signor Presidente, che in quest'Aula spesso quelle regole sono state violate grazie anche all'interpretazione delle medesime data dalla persona che lei sostituisce in questo istante.
Nessuna delle disposizioni previste dal decreto risulta essere di immediata applicazione e neppure il contenuto del provvedimento corrisponde al titolo, come richiesto invece dall'articolo 15 della citata legge n. 400. Il decreto in esame è invece costituito da una serie di elargizioni microsettoriali e di favori di natura clientelare, che non rispondono neppure alla straordinaria necessità e urgenza - lo abbiamo già detto - prevista dall'articolo 77, comma secondo, della Costituzione.
La disomogeneità del contenuto rischia, inoltre, di essere aggravata dall'approvazione di emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, con particolare riferimento all'emendamento che è volto ad affidare ai privati pezzi della rete stradale ed autostradale, ammodernati con risorse interamente pubbliche. Impegnato come lei, signor Presidente, in Commissione, ho saputo che questa mattina tale tentativo, messo in atto, così come gli altri tentativi, a difesa di alcuni personaggi, sembra essere stato ridimensionato, grazie al lavoro dei colleghi, tutti quelli dell'opposizione, ma anche - devo dirlo - taluni della maggioranza, nonché (ieri sera ho partecipato ai lavori della Commissione e così mi è parso di capire) dallo stesso vice ministro Martinat, qui presente e che saluto in modo particolare.
Si tratta di tentativi che evidentemente stanno a cuore a qualcuno per interessi che non sono solamente di natura culturale, mi pare di capire, di cultura legislativa, ma che appartengono alla cultura materiale, signor Presidente. Ne ho parlato anche ieri nel dibattito a proposito degli interventi un po' faziosi che sono stati fatti.
Non sto a ripetere molte delle cose che ha detto l'autorevole collega Zanda, che condivido assolutamente. Noi riteniamo violati gli articoli 3 e 119 della Costituzione. Particolarmente volgare ci sembra il tentativo di sottrarre soldi alle casse dei Comuni per regalarli agli istituti religiosi, anche quando questi svolgono attività avente fine di lucro utilizzando le loro scuole, signor Presidente, perché si esentano tali istituti dal pagamento dell'ICI attraverso una norma interpretativa che peserà sulle casse delle amministrazioni locali.
Noi riteniamo che siano stati violati gli articoli 97 e 98 della Costituzione, così come evidenziamo anche la violazione dell'articolo 77 e dell'articolo 72.
Per non portare via altro tempo all'Assemblea, non posso che concludere, signor Presidente, rilevando come questo metodo dell'utilizzo dei decreti-legge per operare in sostituzione del Parlamento sia un tentativo messo in atto in maniera assolutamente inaccettabile da parte del Governo, soprattutto per l'uso che ne è stato fatto: questi decreti in particolare hanno caratteristiche di disomogeneità, ma soprattutto sono lo strumento per far passare norme di tutti i tipi, utilizzando il peso numerico della maggioranza.
Concludo il mio intervento chiedendo che la votazione sulla pregiudiziale da me avanzata, così come su quella del senatore Zanda (qualora non ve ne siano altre), sia preceduta dalla verifica del numero legale.
MONTALBANO (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTALBANO (DS-U). Signor Presidente, sia pure molto brevemente anch'io voglio sostenere la pregiudiziale di incostituzionalità avanzata dai colleghi, non solo per i motivi che qui sono stati riportati.
Mi dispiace di non poter prendere atto della valutazione del Presidente dell'8a Commissione, che nella sua relazione in questa sede ha detto che il provvedimento si è ulteriormente arricchito e qualificato, con riferimento soprattutto all'emendamento relativo ad un intervento sull'ANAS.
In Commissione abbiamo concorso in tal senso, ci siamo misurati e confrontati e c'è stata una convergenza su questo singolo aspetto, tuttavia rimane il fatto che interventi del genere non possono essere immessi in una legge calderone, in una legge omnibus varata immediatamente dopo il ferragosto, che contiene di tutto, che si riferisce al Registro italiano dighe, non tanto per le emergenze a cui esso dovrebbe sopperire, quanto per la valutazione di congruità dello stipendio del suo presidente, così come all'esercizio della professione dei dottori commercialisti per le competenze che devono avere, per non parlare delle questioni relative all'esenzione dall'ICI.
Non mi pare che, da questo punto di vista, si possa parlare di un provvedimento qualificato e serio. Si deve avere il coraggio - dovrebbero averlo anche i colleghi rappresentanti della maggioranza - di guardare in faccia la realtà e di ammettere che questo testo è partito male e via via è andato peggiorando.
Ma l'aspetto più rilevante sotto il profilo della costituzionalità del provvedimento è esattamente quello evidenziato dal collega Zanda, al pari di altri senatori: si predispone una norma fotografia solo per il sindaco di Catania Scapagnini.
Mi rendo conto, cari colleghi, che la Casa delle Libertà ha verosimilmente un debito di gratitudine verso Scapagnini, perché a Catania avete avuto quella piccola, isolata fioritura in una grande distesa di sconfitte elettorali, ma ce ne vuole per arrivare al punto di costruire una norma fotografia che stanzia 18 milioni di euro per i lavoratori precari solo di quella realtà, per i lavoratori socialmente utili dei Comuni superiori a 300.000 abitanti. E se un Comune dovesse avere tanti LSU ma 299.000 abitanti dovremmo escluderlo?
Solo quel Comune possiede i requisiti richiesti, e così si esclude la platea degli enti locali che hanno la necessità di ricorrere a politiche di stabilizzazione del precariato, si escludono i diritti di quanti, in tutti gli altri enti locali del Paese, abbisognano di interventi di varia natura. Questo ci sembra assolutamente non equanime.
Avremo modo di approfondire la questione in sede di discussione generale del provvedimento in maniera molto attenta e precisa; qui ci limitiamo a sostenere la pregiudiziale di costituzionalità e fin da ora, come hanno fatto gli altri colleghi, chiediamo che si proceda alla verifica del numero legale. (Applausi dal Gruppo DS-U).
GRILLOTTI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, ho chiesto la parola perché mi corre l'obbligo di evidenziare l'atteggiamento schizofrenico del centro-sinistra.
Sono particolarmente sorpreso dalla dettagliata rappresentazione dell'incostituzionalità dell'articolo 4, che regolarizza alcuni posti di lavoro precari, cosa che fino a ieri avete denigrato nella legge Biagi, e per di più in una Costituzione che comincia affermando che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. E' evidente che l'incostituzionalità di quest'articolo non esiste.
Ciò che trovo ancora più penoso è che si faccia finta di dire che la scelta di Catania è per simpatia con il sindaco.
TURRONI (Verdi-Un). Nooo! Non è vero!
GRILLOTTI (AN). A Napoli sono stati spesi miliardi per i rifiuti, eppure con Bassolino e Iervolino non abbiamo alcun grado di parentela. Anche i lavoratori socialmente utili (LSU) di Napoli sono stati sistemati ad hoc. Anche gli LSU della scuola, 16.500 precari, li abbiamo sistemati noi. Voi avete inventato la normativa sui lavoratori socialmente utili, ma vi siete impegnati a coprirla solo per un anno e la conseguenza è stata che sono scoppiati disordini a Napoli e in molti Comuni ai quali noi abbiamo dovuto dare soluzione. Pertanto, quando si parla di LSU e di trasformazione in posto definitivo, per favore non tiriamo in ballo la Costituzione ma le vostre enormi responsabilità.
Per chiarire fino in fondo il vostro atteggiamento schizofrenico, desidero sottolineare che poc'anzi ho assistito per due ore e mezza ad uno show per le dimissioni del ministro Siniscalco. Se una cosa del genere avviene nel centro-destra rappresenta un pericolo per la democrazia. Vorrei ricordarvi, però, che nel corso della vostra legislatura, sette mesi prima delle elezioni, avete escluso dal Governo i ministri Visco, Bindi e Berlinguer perché titolari di tre riforme divenute impopolari. Avete pertanto deciso di rimuoverli sette mesi prima delle elezioni senza sospendere i lavori parlamentari.
Vi inviterei dunque a darvi una regolata perché avete bisogno di aver presente un po' di memoria storica. (Applausi dai Gruppi AN, FI, LP e UDC. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale, sulla quale il senatore Turroni ha chiesto la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 12,55, è ripresa alle ore 13,15).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.
TURRONI (Verdi-Un) Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, le suggerirei di apprezzare le circostanze e di togliere la seduta. Qualora lei decidesse, invece, di proseguire i lavori - cosa che rientra nella sua valutazione - chiederei la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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870a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 27 SETTEMBRE 2005 (Pomeridiana) |
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Presidenza
del presidente PERA,
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Presidenza del presidente PERA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (Relazione orale)(ore 19,24)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3587.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 22 settembre il relatore ha svolto la relazione orale e i senatori Zanda e Turroni hanno presentato una questione pregiudiziale, sulla cui votazione è mancato il numero legale.
Passiamo dunque alla votazione della questione pregiudiziale.
Verifica del numero legale
PAGANO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dai banchi del centro-sinistra per la presenza di luci accese cui non corrispondono senatori presenti).
PAGANO (DS-U). Senatore Fasolino, mette una mano anche sul banco di dietro!
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Zanda e Turroni.
Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
(omissis)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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875a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 4 OTTOBRE 2005 (Antimeridiana) |
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Presidenza
del vice presidente FISICHELLA,
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,01).
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (Relazione orale)(ore 10,10)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3587.
Ricordo che nella seduta pomeridiana del 27 settembre è stata respinta una questione pregiudiziale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.
Il primo iscritto a parlare sarebbe il senatore Zanda, ma - come abbiamo testè sentito - ha dichiarato di rinunciare.
È pertanto iscritto a parlare il senatore Montalbano. Ne ha facoltà.
MONTALBANO (DS-U). Onorevole Presidente, bisogna prendere atto delle cose già dette dal senatore Zanda e con qualche rammarico manifestare disagio per una discussione generale che non godrà dell'apporto di altri colleghi, soprattutto dell'opposizione.
Noi abbiamo già stigmatizzato, in sede di pregiudiziale di incostituzionalità, quanto poco fondati siano i presupposti di necessità e di urgenza che hanno indotto il Governo a varare, il 17 di agosto, il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture.
Sarebbe stato lecito, in una situazione di grave crisi come quella che travaglia il nostro Paese, che il Governo usasse la decretazione d'urgenza per affrontare le vere priorità, le emergenze che pure languono accantonate in coda alla sua particolarissima agenda politica.
Così tuttavia non è stato! Il Parlamento è costretto a misurarsi su temi che sono prioritari solo per la maggioranza e che costituiscono le ragioni di un clima da basso impero, fatto di pretese, di tensioni, di ricatti politici al suo interno.
In tanti, colleghi della maggioranza, collega presidente Grillo, dovrete passare, nei prossimi giorni, fra le forche caudine di una devolution che voi per primi sapete essere una grave ferita inferta all'unità del nostro Paese. E in molti sarete costretti, rinnegando antiche e dimenticate convinzioni maggioritarie, a misurarvi con l'illusorio tentativo di frenare il declino elettorale, e la fine di una fase politica, ricorrendo ad una modifica della legge elettorale che oscilla pericolosamente fra vocazioni truffaldine e pastrocchi proporzionalistici. Con buona pace del plebiscitario esito del referendum del 1993.
È in questo contesto che ci misuriamo sulla conversione di un decreto-legge che si occupa di dighe, non già per fronteggiare emergenze per la sicurezza nazionale, o per fronteggiare la questione dell'approvvigionamento idrico, quanto invece per procedere ad alcune assunzioni e alla definizione di un congruo trattamento economico per il presidente del Registro italiano dighe.
Un decreto-legge che si occupa di incrementare i livelli occupazionali stabilizzando i lavoratori socialmente utili non già riferendosi alla totalità dei lavoratori e degli enti locali interessati, ma solo ed esclusivamente a quelli di un unico Comune italiano, quello di Catania, ciò non proprio in ossequio al principio di generalità e di astrattezza che deve improntare ogni norma.
Ancora, un decreto-legge che si occupa di competenze di dottori commercialisti e dell'esenzione dell'ICI sugli immobili ecclesiastici destinati ad attività commerciali. E non è tutto! Infatti, nel corso dell'esame in Commissione il Governo e la maggioranza hanno provveduto a rimpinzare il provvedimento con una miriade di emendamenti dai contenuti più svariati, non ultimo quello, pur di rilievo, che riguarda l'ANAS e che avrebbe richiesto, a nostro giudizio, una trattazione più organica ed una minore estemporaneità.
La prima stesura dell'emendamento che riguarda l'ANAS era, a nostro parere, assai grave. Grave perché consentendo la partecipazione dei privati nelle costituende società partecipate dall'ANAS e non stabilendo la misura del capitale pubblico finiva per prefigurare un colossale favore ai privati subentranti. Ora, un conto è il supposto ammodernamento dell'ANAS, la sua fuoriuscita dal perimetro della pubblica amministrazione, l'utilizzo dei pedaggi figurativi, che tuttavia non poche perplessità suscitano anche in ordine alla loro possibile futura trasformazione in pedaggi reali, altro conto è ipotizzare un assetto dell'ente che spalanca le porte alla speculazione di potenziali privati.
Così comunque non è stato e noi ne prendiamo favorevolmente atto, poiché la definitiva stesura da parte della Commissione, che fa riferimento a società a totale capitale pubblico, consegna all'ANAS potenzialità e margini di intervento di cui certo l'ente si potrà giovare garantendosi, nel contempo - e questo è un altro aspetto rilevante - il controllo parlamentare. Fatto è - lo ripeteva poco fa anche il collega Zanda - che ci troviamo di fronte alla solita leggina omnibus, con l'aggravante dell'iniziale ricorso alla decretazione d'urgenza.
È evidente, quindi, il risultato di determinare un confronto forzato, di cui noi non avvertivamo il bisogno, e non privo di qualche arroganza.
L'articolo 1, dicevamo, si occupa innanzitutto del RID. In considerazione del fatto che il Registro italiano dighe svolge attività di vigilanza e controllo sul delicato sistema delle dighe, anche e soprattutto ai fini della pubblica incolumità, si è portati a pensare che si volesse procedere a velocizzare le procedure per coprire tutti i posti vacanti in pianta organica, che sono peraltro superiori al 50 per cento. Si ricorre invece, ad assunzioni a tempo determinato tramite convenzione o altra forma di flessibilità, senza nulla dire sui profili professionali e sulle caratteristiche del personale da assumere, salvo un generico riferimento alle carenze del settore giuridico, amministrativo e contabile.
Se di questo si trattava, era proprio necessario - ci siamo chiesti - ricorrere ad un decreto-legge in pieno 17 agosto? E non era il caso, visto che si è posto il problema, di pensare con priorità all'eventuale fabbisogno di personale con requisiti di alta professionalità tecnico-scientifica al fine di sostenere più coerentemente le delicate finalità dell'ente?
E poi, con la finanziaria ormai all'esame del Parlamento, non era forse più utile e più consono adottare in questa sede, che è quella più propria a nostro giudizio, una previsione che consentisse il ricorso all'assunzione di mutui per gli interventi di messa in sicurezza delle dighe? A meno che la scelta del Governo non sia stata animata dall'opinabile necessità di adeguare lo stipendio del presidente del Registro italiano dighe. Francamente, un esempio di solerzia legislativa su cui sarebbe meglio stendere un velo pietoso.
Ma, onorevoli colleghi, ciò che è più grave in questo decreto-legge è la previsione di una norma, l'articolo 4, per la precisione, la cui finalità, oltre che la chirurgica individuazione del Comune di Catania come ente destinatario, è così vergognosamente di parte da travolgere, senza la benché minima remora, ogni principio di equità, che pure bisognerebbe avere nei confronti dei lavoratori socialmente utili, che in tanti Comuni italiani vivono il lavoro precario come permanente disagio della loro condizione sociale.
Si stanziano 18 milioni di euro solo per un Comune e si dimenticano tutti gli altri, o meglio si escludono tutti gli altri. Ma c'è anche in questo articolo 4 il disinteresse e il disprezzo del Governo per tutti quei sindaci dei tanti Comuni siciliani, pugliesi, campani e di altre Regioni, che sono alle prese con la missione impossibile di sostenere efficaci politiche di fuoriuscita dal precariato con bilanci che ogni giorno di più vengono insidiati dalle scelte politiche e legislative di questo Governo.
Il rigore e le difficoltà finanziarie, quindi, che valgono per tutti, non valgono per il Comune di Catania. Sia ben chiaro: la nostra comprensione e la nostra solidarietà nei confronti dei lavoratori precari catanesi è fuori discussione. Ma sarebbe troppo pretendere, in forza di un più alto principio di equità e giustizia, che questi interventi possono valere per tutti i Comuni italiani? Anche per quelli che non hanno avuto il piacere o la disavventura di avere per sindaco il medico personale ed il custode prezioso della longevità del presidente del Consiglio Berlusconi?
Noi ci ostiniamo a pensare che sarebbe il minimo ed anche l'indispensabile. Ecco perché questo articolo 4 è l'esempio più plateale di come non si dovrebbe concepire e varare una norma legislativa, odiosa in quanto regalia, discriminatoria perché vale per uno e non per tutti.
Altrimenti come si dovrebbe definire una previsione di legge che esclude dai benefici tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 300.000 abitanti; tutti i Comuni che non hanno avviato politiche di stabilizzazione con esito positivo dal 1° luglio 2004; tutti i Comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio? Tutti esclusi tranne Catania, i cui meriti speciali, dal punto di vista di questa maggioranza, sono costituiti dal positivo risultato elettorale nel contesto di una disfatta nelle amministrative e nelle regionali senza precedenti.
E che dire poi della previsione di ricorrere, a partire dal 2006, alla quota dell'8 per mille dell'IRPEF per finanziare a regime questo intervento. È infatti lo stesso Servizio del bilancio del Senato che ci invita a fare attenzione poiché, essendo il gettito della quota dell'8 per mille subordinato alle scelte del contribuente ed avendo le stesse fatto segnare un vertiginoso decremento, in forza del quale si è passati dai 110 milioni di euro del 2002-2003 ai 30 milioni di euro del 2004-2005, ci si viene a trovare nell'incresciosa situazione in cui «non si può escludere a priori l'insufficienza dei mezzi a disposizione».
Per parte nostra verificheremo con attenzione se la manovra finanziaria conterrà misure di equità e giustizia sociale per i lavoratori socialmente utili e precari di tutti i Comuni italiani.
Il provvedimento al nostro esame, tuttavia, non lo fa. Ed è per questo, oltre che per le considerazioni esposte in precedenza, che gode della nostra disapprovazione e del nostro voto contrario. (Applausi dal Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, il dibattito svoltosi in Commissione ha consentito di modificare, migliorandolo, il testo iniziale presentato dal Governo e dunque nel giudizio che si dà del provvedimento credo si debba tener conto anche di tale elemento.
Certamente il testo originario comprendeva una serie di norme varie per cui si configurava piuttosto come un decreto omnibus e non mirato alle infrastrutture. Abbiamo operato per mantenere le materie oggetto di normazione all'interno di questo decreto-legge nell'ambito delle questioni infrastrutturali e, soprattutto, abbiamo approvato, con largo consenso, la cosiddetta riforma dell'ANAS a cui attribuiamo particolare importanza per i motivi che già in quella sede abbiamo elencato. Mi riferisco al tentativo di conseguire l'obiettivo di portare fuori dalla pubblica amministrazione l'ente di Stato ai fini di non caricare il debito contratto da tale ente sul debito pubblico complessivo.
Abbiamo introdotto altre questioni proprio, a parer mio, nella prospettiva di migliorare il testo iniziale. Mi auguro che nel corso delle votazioni degli emendamenti sia possibile entrare un po' più nel merito delle varie problematiche che abbiamo affrontato in Commissione e quindi che ciò che non abbiamo potuto fare questa mattina in Aula sia possibile farlo - per lo meno questo è l'auspicio - questo pomeriggio, quando inizieremo a discutere, dibattere e votare i singoli emendamenti, molti dei quali licenziati dalla Commissione con lo scopo di migliorare il testo iniziale.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MOFFA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Ringrazio gli intervenuti in discussione generale, riservandomi di intervenire in sede di esame degli emendamenti.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
(omissis)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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876a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 4 OTTOBRE 2005 (Pomeridiana) |
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Presidenza
del presidente PERA,
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Presidenza del presidente PERA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (Relazione orale)(ore 17,50)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3587.
Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale, ha avuto luogo la replica del relatore, mentre il rappresentante del Governo ha rinunziato ad intervenire.
Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.
PASSIGLI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
a) che all'articolo 1, comma 2, le parole: "l'autorizzazione di spesa" vengano sostituite dalle altre: "la dotazione del Fondo";
b) che al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: "un contributo" venga aggiunta l'altra: "annuo";
c) che all'articolo 4, comma 1, lettera b), vengano sostituite le parole: "di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228" con le altre: "di cui all'articolo 1, comma 2, come determinata dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228";
d) che l'articolo 5, comma 1, sia sostituito dal seguente: "1. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del secondo periodo del presente comma, nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico.";
e) che sia soppresso l'articolo 6.
La Commissione osserva altresì l'opportunità di precisare l'indicazione dei saldi di finanza pubblica contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 inserendo dopo le parole: "indebitamento netto" le altre "delle Amministrazioni pubbliche"».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, a parziale rettifica del parere precedentemente reso sul testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sull'articolo 6».
«La 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull'emendamento 1.0.12, invitando tuttavia a valutare se un intervento legislativo statale che disciplini modalità per la privatizzazione di enti e aziende regionali non confligga con competenze legislative regionali;
- parere non ostativo sugli emendamenti 2.0.20 e 2.0.102, invitando a considerare se l'obbligo ivi sancito di ricorrere a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione nella forma del Project and construct Management si imponga anche alle regioni e, in tal caso, a valutare se detto obbligo non confligga con le competenze regionali;
- parere non ostativo sugli emendamenti 2,0.4, 2.0.5, 2.0.104, 2.0.105, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di modificare, con atto legislativo, l'elenco delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, in assenza di forme di coinvolgimento degli enti territoriali interessati o della Conferenza unificata;
- parere non ostativo sull'emendamento 2.0.106, osservando tuttavia come si proponga il trasferimento di risorse alle regioni con vincolo di destinazione in una materia - quella del trasporto pubblico locale - di competenza regionale, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale in materia;
- parere non ostativo sugli emendamenti 3.2, 3.100 e 3.101, osservando tuttavia come dette proposte demandino a una fonte di rango regolamentare la disciplina di ambiti riconducibili alla materia "professioni", di competenza legislativa concorrente, in contrasto con quanto sancito dall'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
- parere non ostativo sugli emendamenti 6.4, 6.102 e 6.103, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di specificare le condizioni in presenza delle quali il potere regolamentare del comune può prevedere l'esenzione di cui all'articolo 6:
- parere non ostativo sull'emendamento 6.0.3, nel presupposto che l'intervento così realizzato, pur concernendo la realizzazione di porti turistici, sia da ricondurre prevalentemente per le finalità perseguite alla materia tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti».
PRESIDENTE. Do lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, ad eccezione delle proposte 6.0.6, 6.0.102, 6.0.19, 6.0.22, 6.0.200 e 6.0.200a, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle seguenti proposte:
a) 2.0.108 che le parole: "per un importo di euro 200 milioni di euro", vengano sostituite dalle altre: "per un importo annuo di euro 200 milioni, a decorrere dall'anno 2005";
b) 2.0.109 che le parole: "sono stanziati 10 milioni di euro", vengano sostituite dalle altre: "sono stanziati 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2005";
c) 4.2, 4.3, 4.4, 4.103 e 4.104 a condizione che, dopo le parole: "contributo complessivo", venga aggiunta: "annuo";
d) 1.0.100 e 1.0.11, che dopo le parole: 'trasferimenti statali", vengano aggiunte le altre: "relativi agli anni 2004 e 2005" e che dopo le parole: "presente decreto", vengano aggiunte le altre: ", ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie";
e) 2.0.1, che venga soppresso il capoverso 2-ter;
f) 4.101 e 4.102, che dopo le parole: "contributo complessivo", venga aggiunta l'altra: "annuo" e che le parole: "di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228", vengano sostituite con le altre: "di cui all'articolo 1, comma 2, come determinata dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228";
g) 4.21, che dopo le parole: "la spesa", venga aggiunta l'altra: "annua";
Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 1.100 (limitatamente al comma 1), 1.9, 1.0.1, 1.0.5, 1.0.9, 1.0.10, 2.1, 2.0.106, 4.106, 5.3, 5.0.100, 5.0.101, 6.0.21, 6.500a, 2.0.3, 2.0.101, 2.0.20, 2.0.102, 2.0.6, 3.0.104, 4.20, 4.22, 4.108, 4.109, 6.0.2 e 6.0.101, nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti.
Il parere non ostativo sull'emendamento 6.0.800 (testo 2) è reso preso atto dell'impegno ribadito dal Governo a presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 18 del disegno di legge n. 3533, le cui correlate prenotazioni del fondo speciale di conto capitale si intendono pertanto revocate, e nel presupposto che le disposizioni indicate nella suddetta proposta 6.0.800 (testo 2) siano approvate in via definitiva prima delle analoghe disposizioni recate dal disegno di legge n. 3018, già approvato dal Senato (A.C. 5181) che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse».
Inoltre, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiaro improponibili, in quanto risultano estranei al contenuto del decreto-legge al nostro esame, i seguenti emendamenti: 1.0.6, 1.0.106, 4.20, 4.21, 4.300, 4.0.110, 4.0.111, 5.3, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102, 6.0.5, 6.0.101, 6.0.6, 6.0.102, 6.0.103, 6.0.104, 6.0.19, 6.0.200, 6.0.21, 6.0.22, 6.0.200a.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.100, 1.2 e 1.300. Parere favorevole sull'emendamento 1.4 della Commissione. Parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 e parere favorevole sull'emendamento 1.11, presentato dalla Commissione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 e favorevole sull'emendamento 1.500. Parere contrario sugli emendamenti 1.16 e 1.17 e favorevole sugli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20.
Esprimo favorevole sull'emendamento 1.0.1 della Commissione ed invito il senatore Brutti Paolo a ritirare l'emendamento 1.0.5, che è identico e quindi da considerare assorbito. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.0.9 e invito al ritiro dell'emendamento 1.0.10 perché esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.11 della Commissione. Parere favorevole sull'emendamento 1.0.100 e contrario sugli emendamenti 1.0.101, 1.0.102, 1.0.103, 1.0.105 e 1.0.104. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.12 della Commissione mentre risultano improponibili gli emendamenti 1.0.6 e 1.0.106.
PRESIDENTE. Senatore Grillo, lei ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1.0.1 della Commissione, sul quale però la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.
GRILLO, relatore. C'è una sollecitazione del Governo, signor Presidente, e visto quello che sta accadendo nei cieli in questo periodo, io insisterei per votarlo chiedendo anche alla Commissione bilancio di motivare il parere contrario.
PRESIDENTE. Eventualmente lo accantoneremo.
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Governo esprime parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 1.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori. (La senatrice Donati fa cenno di voler intervenire).
Non è approvato.
Senatrice Donati, potrà intervenire sul successivo emendamento.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.
DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, avevo rinunciato alla votazione dell'emendamento 1.100 perché intendevo intervenire sull'emendamento 1.2. Di questo sono dispiaciuta. Comunque, sull'emendamento 1.300 chiedo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,22).
Presidenza del vice presidente DINI
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3587
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.300.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, guardi sopra la porta!
GARRAFFA (DS-U). Chi c'è accanto al senatore Servello?
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.300, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, guardi sopra la porta.
PRESIDENTE. Sopra la porta ci sono quattro luci e solo tre senatori. Dov'è il quarto? Nell'emiciclo?
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
GARRAFFA (DS-U). Chi c'è accanto al senatore Servello? E accanto al senatore Mugnai? (Commenti della senatrice Donati).
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.
DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale. Vorrei, inoltre, invitarla a controllare, signor Presidente, perché nell'ultima fila del quadrante dell'emiciclo in cui siedono i senatori del Gruppo Forza Italia vi sono tre senatori presenti, ma nella precedente verifica risultavano cinque luci accese. (Commenti dai Gruppi FI e UDC).
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Non credo sia una osservazione da contrastare: se non risponde a verità, lo vedremo.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, controlli il terzo banco del settore di Alleanza Nazionale!
PRESIDENTE. Prego i presenti di non votare per gli assenti.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Colleghi, votate tutti correttamente per proprio conto, non per conto di altri colleghi.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 7 novembre.
La seduta pomeridiana di oggi, che potrà protrarsi anche oltre l'orario stabilito, sarà essenzialmente dedicata al prosieguo dell'esame - fino a conclusione - del decreto-legge in materia di infrastrutture e dei disegni di legge recanti rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato.
La Conferenza ha poi proceduto alla organizzazione del seguito della discussione del disegno di legge per la tutela del risparmio, per complessive 10 ore, onde consentire la conclusione dell'esame entro giovedì 6 ottobre.
Nella seduta pomeridiana dello stesso giorno, come già preannunciato, saranno rese all'Assemblea le comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.
Sempre nel corso di questa settimana saranno esaminati i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in tema di insindacabilità. Restano inoltre in calendario le ratifiche di accordi internazionali e il disegno di legge sugli emoderivati.
La sessione di bilancio avrà inizio venerdì 7 ottobre con l'assegnazione alla 5a Commissione permanente e alle altre Commissioni in sede consultiva dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.
Le Commissioni trasmetteranno entro lunedì 17 ottobre i propri rapporti alla Commissione bilancio, che avrà tempo fino a martedì 1° novembre per la conclusione dell'esame in sede referente. Gli emendamenti all'Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 3 novembre.
L'incardinamento dei documenti finanziari, congiuntamente al decreto-legge in materia fiscale, avrà luogo nella giornata di lunedì 7 novembre, secondo la scansione riportata dal calendario dei lavori.
Nelle settimane che precedono tale data, l'Assemblea tornerà a riunirsi, con orari ridotti rispetto al consueto, per la sola trattazione dei decreti-legge in scadenza (attività cinematografica; violenza negli stadi; patente a punti; influenza aviaria), al fine di consentire alle Commissioni competenti un esame attento dei documenti finanziari.
(omissis)
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587 (ore 18,40)
PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione degli emendamenti presentati al decreto-legge sulle infrastrutture.
Passiamo all'emendamento 1.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
DONATI (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Dietro il senatore Malan c'è una scheda in più. Vedo sei luci accese e cinque senatori. Rimuovete quella scheda.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.
DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, volevo nuovamente segnalare che nel quadrante dei senatori del Gruppo di Forza Italia, nell'ultimo settore, come si può vedere, ci sono quattro senatori e hanno votato in sei: provate a verificare. E accanto alla senatrice Ioannucci i voti erano due invece che uno. (Proteste dai Gruppi AN e FI). Chi deve controllare deve far rispettare le regole anche dentro quest'Aula per cortesia.
Chiedo su questo emendamento la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Colleghi, facciamo il massimo sforzo di correttezza.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Accanto al senatore Cantoni vedo una scheda in più; vi prego di rimuoverla. (Brusìo in Aula).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.
DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, la invito nuovamente a controllare. (Proteste dai Gruppi AN e FI). Io credo che almeno una volta la Presidenza dovrebbe controllare il voto a votazione conclusa, con le persone sedute, per verificare quelle cinque, sei o sette luci che si accendono nel momento in cui lei dichiara chiusa la votazione.
Ritengo che quelli siano i numeri decisivi su cui si gioca la presenza del numero legale dentro quest'Aula. Pertanto, non faccia la verifica precedentemente, ma successivamente.
CALLEGARO (UDC). Controlli anche da quella parte!
PRESIDENTE. Verificheremo che questo non avvenga. In ogni caso, il Senato è ampiamente in numero legale; tuttavia, invito i colleghi ad essere corretti. Questo è scontato.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18,47, è ripresa alle ore 19,07).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3587
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.13.
Verifica del numero legale
ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, le chiedo che sia controllata nuovamente la presenza delnumero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale). (Commenti del senatore Iovene).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.
Verifica del numero legale
ZANDA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19,09, è ripresa alle ore 19,30).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3587
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.14.
Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Anche su questo emenamento chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.500, presentato dal relatore.
E' approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16, identico all'emendamento 1.17.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.17, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 1.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
GRILLO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, chiedo un attimo di attenzione sull'emendamento 1.01, presentato dalla Commissione.
Abbiamo dibattuto a lungo in quella sede e ci era parso di sostenere con forza e convinzione la problematica che attiene, a seguito degli incidenti aerei che si sono verificati quest'estate, ad un rafforzamento delle unità di personale dell'ENAC. Ci sembrava che questa potesse essere una risposta all'altezza della situazione, considerato che per la copertura degli oneri finanziari previsti al fine di assumere personale, l'ENAC avrebbe provveduto con risorse proprie.
Siamo di fronte ad una questione molto delicata, sulla quale sono curioso di conoscere l'opinione del Governo. A noi della Commissione che abbiamo votato l'emendamento è stata fatta presente l'importanza della copertura offerta dal suo comma 2. Tengo a sottolineare che sono sempre stato rispettoso del parere della 5a Commissione, la quale ragiona in termini di quadratura complessiva del bilancio. Quindi, non c'è solo la copertura delle risorse in capo all'ENAC, ma viene meno il mancato risparmio di cui alla legge finanziaria del 2005.
Questo è oggettivamente un elemento di debolezza che a me pare dover rilevare. In questo senso, vorrei conoscere l'opinione del Governo e mi rimetto all'Aula su questo emendamento.
Per quanto riguarda gli altri emendamenti relativi all'ENAC, l'opinione della Commissione bilancio è diversa, per cui va manifestato apprezzamento per il fatto che la 5a Commissione sia d'accordo sull'utilizzo di risorse di parte corrente per gli investimenti che l'ENAC intende realizzare.
PRESIDENTE. Chiedo al Governo di pronunciarsi sull'emendamento 1.0.1. È noto che la 5a Commissione afferma che non c'è copertura finanziaria per tale emendamento.
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, come Governo e come Ministero avevamo già espresso parere favorevole in Commissione, tant'è che l'emendamento è presentato dalla Commissione, e lo confermiamo in questa sede.
BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, si tratta di un emendamento importante e il senatore Grillo ne ha spiegato il significato.
In un momento in cui abbiamo bisogno di rafforzare tutti gli enti che si occupano di sicurezza del trasporto aereo, la proposta di modifica al nostro esame va proprio in questa direzione e per di più risolve anche il problema di un certo numero di giovani precari all'interno dell'ente, che sino ad oggi sono riusciti a rimanere ma che non si sa per quanto ancora riusciranno a rafforzare, come stanno facendo, le attività dell'ENAC.
Ritengo, pertanto, che l'emendamento 1.0.1 vada approvato e chiedo ai senatori del mio Gruppo di votare in tal senso, se il Presidente lo metterà in votazione.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.0.5, come pure il successivo 1.0.9, su cui analogamente la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
PRESIDENTE. Anche l'emendamento 1.0.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si intende ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.11 (testo 2), presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 1.0.100 (testo 2), presentato dal Governo.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.101, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.102, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.103, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.105, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.104.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, su questo emendamento chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 1.0.104, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.12, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 1.0.6 e 1.0.106 sono improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.100; vorrei esprimere inoltre un'opinione sull'emendamento 2.0.20 della Commissione. Questi emendamenti, signor Presidente, vanno a regolamentare, in modo direi addirittura più corretto, l'esecuzione delle grandi opere così come sono regolamentate dalla legge obiettivo.
Il primo emendamento prevede una riscrittura della legge Merloni per quello che riguarda la separazione della realizzazione delle opere dalla progettazione; il secondo emendamento corregge la legge obiettivo che, come i colleghi sanno, prevede, a mio avviso in modo assolutamente improprio, che il general contractor non solo esegua la realizzazione delle opere, ma sia anche titolare della progettazione e addirittura della direzione dei lavori.
In questo modo, di fatto, le grandi opere sono realizzate senza nessun controllo durante la loro esecuzione e sulla base di progetti redatti dalla stessa impresa che deve eseguirli. Ricordo all'Assemblea che tale commistione di compiti è stata una delle cause prime delle gravi deviazioni del sistema dei lavori pubblici alla fine degli anni Ottanta ed inizi degli anni Novanta.
La 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario persino al comma 3 dell'emendamento 2.0.3 (poi ripreso dalla Commissione e che ha trovato l'approvazione anche del Governo oltre che del relatore) che, di fronte alla situazione di assoluta mancanza di controllo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, prevede la obbligatorietà del project management, una forma di controllo delle opere pubbliche, soprattutto di quelle più grandi, più consistenti, più costose, più lunghe e più complesse adottata in tutto il mondo.
Per questo, con l'approvazione dell'emendamento 2.0.20 della Commissione (sul quale chiedo che 15 senatori si esprimano per superare il parere contrario della 5a Commissione, sembrando chiaro che non esiste alcun ulteriore aggravio per il bilancio dello Stato) disporremo di un sistema di controllo, non dico effettivamente adeguato, ma almeno superiore all'assoluta assenza di verifiche oggi esistente nel nostro ordinamento.
MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, all'articolo 2 ho presentato 6 emendamenti che non ho il tempo di illustrare compiutamente. Mi limiterò, pertanto, a citarne i titoli, non rinunciando però a stigmatizzare il fatto che con il contingentamento dei tempi al mio Gruppo non è consentita un'esposizione completa.
Il primo emendamento, il 2.0.103, riguarda il ponte sullo Stretto. Ovviamente la nostra posizione è contraria e puntiamo al potenziamento dell'attuale sistema di trasporto, recuperando tra l'altro un'enorme dispersione di risorse utilizzate che servono in realtà ad un progetto che comporta un disastroso impatto ambientale.
Nella stessa direzione va l'emendamento 2.0.105 che riguarda le ipotesi di potenziamento del traffico ferroviario tra Italia e Francia: ci opponiamo al trasporto ad alta velocità che comporterebbe il noto scempio della Val di Susa.
Per quanto riguarda un successivo emendamento, il 2.0.107, anche in questo caso faccio un cenno al titolo. Esso riguarda il conferimento a carico del bilancio dello Stato delle indennità di malattia per gli autoferrotranvieri. Come è noto, questo è oggetto di un contenzioso molto forte a livello contrattuale nell'ambito del trasporto urbano.
Un successivo emendamento che proponiamo per il potenziamento del trasporto aereo riguarda concrete misure di riduzione dell'IVA, delle accise sul carburante e delle tariffe aeroportuali per un totale di 200 milioni di euro. Questa è misura molto concreta, che si contrappone ad altre che non condividiamo e di cui chiediamo la soppressione.
Sullo stesso argomento, anche se non di seguito dal punto di vista degli emendamenti, vi è una proposta relativa alla necessità di pubblicare l'elenco delle compagnie aeree cui è negata da parte dell'ENAC l'autorizzazione al volo. Questo è un elemento importante della discussione delle passate settimane e ritengo che questo sia il momento giusto per porre la questione.
Da ultimo, vi è l'emendamento 2.0.109 riguardante lo stanziamento di 10 milioni di euro per il salario di mancato avviamento in materia di lavoro portuale.
Mi rendo conto di aver solo elencato solo i titoli degli emendamenti, tuttavia non ho più tempo a mia disposizione e quindi chiedo che su questi emendamenti ci sia un voto dell'Assemblea.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, ovviamente sono molto interessato a conoscere l'opinione della Commissione bilancio e sono disposto anche ad adeguarmi.
In ogni caso, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 e contrario agli emendamenti 2.2, 2.0.1, 2.0.3, 2.0.100 e 2.0.101. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 2.0.20, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 2.0.102, 2.0.200, 2.0.201, 2.0.103, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.104 e 2.0.105.
Il mio parere è favorevole sull'emendamento 2.0.6 e contrario sugli emendamenti 2.0.106, 2.0.107, 2.0.108, 2.0.109 e 2.0.110.
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il mio parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
GRILLO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, per una questione metodologica, le chiederei di farci conoscere i pareri espressi dalla 5a Commissione, dato che siamo disponibili a ritirare gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Quindi, stante il parere contrario della 5a Commissione, ritiro l'emendamento 2.1.
PRESIDENTE. La 5a Commissione ha espresso parere contrario sui seguenti emendamenti: 2.1, 2.0.106, 2.0.108, 2.0.109, 2.0.3, 2.0.101, 2.0.20, 2.0.102, 2.0.3, 2.0.6 e 2.0.1, condizionato alla soppressione del capoverso 2-ter.
Metto dunque ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Grillotti.
Non è approvato. (Commenti del senatore Grillotti).
Senatore Grillotti, sul suo emendamento 2.2 c'era il parere contrario di relatore e Governo. Io ho ascoltato il relatore Grillo e il rappresentante del Governo, che ha espresso parere conforme a quello del relatore, cioè contrario all'emendamento stesso.
GRILLOTTI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, chiedo al relatore come mai ha cambiato idea in venti secondi. Prima lei, senatore Grillo, ha espresso un parere sugli emendamenti e, fra quelli sui quali il suo parere era negativo, l'emendamento 2.2 non c'era. Adesso come mai diventa contrario? Me lo motivi, per favore?
PRESIDENTE. Dia le sue motivazioni, senatore Grillo.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento è stato respinto con parere contrario del relatore e del Governo; non c'entra nulla la Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Ho dato per cortesia la parola al senatore Grillotti, tuttavia l'emendamento 2.2 era già stato respinto, quindi, non possiamo tornarci sopra. (Il senatore Grillotti si reca al banco del relatore Grillo e protesta con lui).
Passiamo all'emendamento 2.0.1, su cui il parere della 5a Commissione è favorevole a condizione che si cancelli l'articolo 2-ter. Tuttavia, senatore Cicolani, su questo emendamento, come lei ha ascoltato, ci sono i pareri contrari di relatore e Governo.
CICOLANI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CICOLANI (FI). Signor Presidente, riformulo l'emendamento 2.0.1 sopprimendo l'articolo 2-ter, quello su cui è contraria la 5a Commissione, quindi rimane in vita soltanto l'articolo 2-bis, cioè la parte che riguarda disposizioni in materia di localizzazione dei centri prova autoveicoli (i CPA) e degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (gli USTIF).
Si tratta semplicemente dell'adeguamento alla nuova situazione dei provveditorati, per la quale con i SIT sono state accorpate varie Regioni. Questo articolo 2-bis non fa altro che fotografare la situazione attuale e adeguare la normativa.
Chiedo pertanto al relatore e al Governo di riconsiderare l'emendamento 2.0.1, come riformulato.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore, senatore Grillo, e al rappresentante del Governo se confermano il proprio parere contrario oppure no.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, con la modifica apportata, cioè con il mantenimento del solo articolo 2-bis, a mio modo di vedere, l'emendamento 2.0.1 si può accogliere.
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, quindi, favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1 (testo 2).
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 2.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Cicolani.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo la votazione elettronica per superare il parere contrario della 5a Commissione sull'emendamento in esame e dichiaro il mio voto favorevole.
ZANDA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che il parere contrario della 5a Commissione è limitato al comma 3: così a me risulta e così lei aveva detto precedentemente.
PRESIDENTE. No, il parere contrario della 5a Commissione riguarda l'intero emendamento.
ZANDA (Mar-DL-U). Continuo a non capirne il motivo, signor Presidente, perché l'emendamento non comporta alcun aggravio di spesa. Mi dispiace essere in totale dissenso con il parere della 5a Commissione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, in precedenza avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.3, presentato dai senatori Zanda e Brutti Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione)
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.100.
DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, oltre a dichiarare il voto favorevole su questo emendamento, che tende a separare progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici, secondo un principio di buona amministrazione, chiedo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.100, presentato dai senatori Zanda e Brutti Paolo.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.0.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiediamo la votazione di questo emendamento del senatore Zanda, per superare il parere contrario espresso dalla 5a Commissione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
L'emendamento 2.0.101 pertanto è improcedibile.
Passiamo all'emendamento 2.0.20, sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Chiedo al relatore se mantiene l'emendamento 2.0.20 della Commissione.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, questo emendamento merita il massimo di attenzione e in Commissione lo abbiamo approvato, ma se la 5a Commissione ha espresso su di esso parere contrario è perché, evidentemente, ha individuato dei costi aggiuntivi in capo alle amministrazioni locali che dovrebbero dotarsi di questi soggetti qualificati, scelti con procedura a evidenza pubblica.
È ovvio che chiedo anche al collega Zanda di adeguarsi al parere della 5a Commissione.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Zanda se intende ritirare il proprio emendamento.
ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, quando in precedenza ho illustrato le mie proposte di modifica, ho già chiesto l'appoggio di quindici colleghi su questo emendamento, al fine di superare il parere contrario della 5a Commissione.
Torno a sottolineare che, così come per l'emendamento di cui abbiamo discusso precedentemente, anche in questo caso il parere negativo della Commissione bilancio è assolutamente privo di fondamento. Il controllo viene eseguito sui costi dell'opera già deliberata e con risorse già stanziate. Chi ha espresso il parere contrario non conosce i meccanismi dei lavori pubblici che presiedono a tale tipo di controllo.
Pertanto, non solo chiedo a quindici colleghi di sostenere la mia richiesta di votazione dell'emendamento, ma invito la maggioranza dell'Aula ad accoglierlo, avendone valutato l'importanza anche etica per un controllo, finalmente, sulla progettazione ed esecuzione delle grandi opere.
PRESIDENTE. Senatore Grillo, le chiedo se intende ritirare l'emendamento 2.0.20.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, nell'intervento precedente mi pareva di avere chiarito i motivi in forza dei quali, di fronte ad un parere contrario della 5a Commissione (che mi pare debba leggersi come verifica di un aumento dei costi in carico alle amministrazioni locali), il sottoscritto ritira l'emendamento della Commissione, proponendo al senatore Zanda di fare altrettanto con il proprio.
ZANDA (Mar-DL-U). Che c'entrano le amministrazioni locali; si tratta delle grandi opere! Mantengo dunque il mio emendamento e chiedo l'appoggio di quindici colleghi al fine di superare il parere contrario della 5a Commissione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(ex art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.102, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori .
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B)
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.200.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.200, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.201.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il senatore Segretario segnala una luce disattesa alle spalle del senatore Eufemi. Chiedo di togliere quella scheda.
Onorevoli colleghi, vi chiedo di sedervi altrimenti non possiamo fare nessuna verifica. La Presidenza intende andare avanti con questo provvedimento, ma è necessario un minimo di legalità.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.201, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.103.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.103, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.4.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.4, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.5.
DONATI (Verdi-Un). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.5, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.104.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (3587)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 1.
(Misure urgenti per la funzionalità del Registro Italiano Dighe)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 119 è inserito il seguente: «119-bis). Il Registro Italiano Dighe può procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, tramite convenzione o altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro Italiano Dighe.».
2. Il Registro Italiano Dighe provvede, per l’anno 2005, all’attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l’anno 2005, sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 27 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 17.500.000,00 euro.
3. Nel comma 3 dell’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Presidente del Registro Italiano Dighe – R.I.D. è riconosciuto il compenso determinato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, con l’imputazione a carico del bilancio del R.I.D., fatto salvo, ove dipendente di pubbliche amministrazioni collocato in posizione di aspettativa senza assegni da parte dell’amministrazione di appartenenza, esclusivamente il trattamento economico già in godimento.».
EMENDAMENTI
1.100
TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Ritirato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – (Misure urgenti per la funzionalità del Registro Italiano Dighe). – 1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, dopo il comma 119 è inserito il seguente:
"119-bis. Al fine di garantire l’espletamento dei propri compiti istituzionali, con particolare riferimento alla messa in sicurezza delle grandi dighe, il Registro Italiano Dighe (RID) può procedere ad assunzioni, tramite concorso pubblico, di personale laureato a tempo indeterminato, necessario al completamento della pianta organica, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro Italiano Dighe".
2. Il Registro Italiano Dighe provvede, per l’anno 2005, all’attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l’anno 2005, sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 27 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 17.500.000,00 euro.
3. Le assunzioni di cui al comma 1, devono comunque garantire il reperimento di professionalità idonee all’espletamento delle valutazioni dell’impatto ambientale delle opere esistenti e delle condizioni strutturali delle stesse, procedendo secondo un criterio di priorità che assicuri comunque la completa messa in sicurezza delle opere. A tal fine le regioni, le province autonome e le autorità di bacino segnalano al Registro italiano dighe entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la presenza nel loro territorio di eventuali ulteriori impianti fuori esercizio o di situazioni di rischio o di criticità ambientale, tenendo anche conto delle risultanze dell’attività straordinaria di ricognizione lungo i corsi d’acqua di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365».
1.2
BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI
Respinto
Sopprimere il comma 1.
1.300
TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, dopo il comma 119 è inserito il seguente:
"119-bis. Il Registro italiano dighe può procedere, ai fini dell’espletamento dei compiti affidatigli dalla legge, ad assunzioni a tempo determinato di personale in possesso di laurea, comprovata esperienza nel settore e idonei requisiti di professionalità tecnico-scientifica, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro italiano dighe».
1.4
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».
1.5
TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Al comma 1, al capoverso 119-bis) ivi richiamato, premettere le seguenti parole: «Per il potenziamento dell’organico, finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riguardo all’esigenza di effettuare, presso le sedi dell’Ente, attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l’altro, gli aspetti di sicurezza sismica e idraulica».
1.6
TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Al comma 1, al capoverso 119-bis) ivi richiamato, prima delle parole: «Il Registro italiano dighe», inserire le seguenti: «Ai fini della rivalutazione delle condizioni di sicurezza sismica e idraulica delle grandi dighe di cui all’articolo 4 della legge 28 maggio 2004, n. 139 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe" e avendo riguardo altresì alla variata classificazione sismica dei siti overo dei ridotti franchi di sicurezza idraulica e allo svolgimento dei relativi interventi,».
1.7
TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «Registro Italiano dighe» inserire le seguenti: «avendo riguardo anche all’esigenza di effettuare, presso le sedi dell’Ente, attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l’altro, gli aspetti di sicurezza idraulica e sulla base della situazione delle criticità idraulica nelle diverse regioni,».
1.8
TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «può procedere» inserire le seguenti: «con l’obiettivo di assicurare l’incolumità delle popolazioni, il monitoraggio degli effetti delle dighe sugli ecosistemi e lo svolgimento dei compiti connessi all’approvazione tecnica dei progetti e alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari degli impianti, nonché la predisposizione della normativa tecnica in materia di prestazione di assistenza e perizia tecnica specialistica,».
1.9
BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «di personale» fino a: «e di collaborazione» con le seguenti: «, tramite concorso pubblico, di personale a tempo indeterminato necessario al completamento della pianta organica».
1.10
TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «di personale» inserire le seguenti: «avente alti profili di professionalità nel settore della sicurezza delle dighe».
1.11
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 2.500.000,000» con le seguenti: «euro 2.500.000».
1.12
TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l’attuazione dei compiti tecnici ed operativi connessi alla gestione delle emergenze nell’ambito del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico».
1.13
TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il personale deve essere selezionato tra soggetti di comprovata professionalità tecnico-scientifico o amministrativa, che siano in possesso di laurea e per i quali non ricorrano casi di incompatibilità amministrativa per collaborazioni in essere o pregresse con le società direttamente o direttamente riconducibili al concessionario o al gestore di opere soggette alla vigilanza del R.I.D.».
1.14
TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate garantendo il reperimento di professionalità qualificate per lo svolgimento delle attività connesse all’elaborazione dei dati per la messa in sicurezza sismico-idraulica, lo svolgimento di interventi per il governo delle piene dei corsi d’acqua e la regolazione dei deflussi e delle criticità idrauliche di cui al decreto del Capo del dipartimento protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005».
1.15
TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota di personale di cui al presente comma è impiegata altresì nel monitoraggio degli interventi eseguiti per la messa in sicurezza degli impianti nonché per la valutazione dell’impatto sugli ecosistemi e la biodiversità degli interventi medesimi. L’onere per gli adempimenti connessi alle verifiche e alla messa in sicurezza delle dighe ricade comunque sui concessionari o sui gestori laddove previsto dalla concessione o dal foglio di condizione».
1.500
IL RELATORE
Approvato
Al comma 2, sostituire le parole: «l’autorizzazione di spesa» con le seguenti: «la dotazione del Fondo».
1.16
BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI
Respinto
Sopprimere il comma 3.
1.17
TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 1.16
Sopprimere il comma 3.
1.18
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».
1.19
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 3, sopprimere le parole: «Registro italiano dighe -».
1.20
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 3, sostituire le parole: «direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001,» con le seguenti: «direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001,».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.1
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 95 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005), è autorizzato ai sensi dell’articolo 1, commi 96 e 97 della medesima legge finanziaria 2005, ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 130 unità di personale a tempo indeterminato, incluso il personale a tempo determinato in servizio presso l’ENAC alla data del 31/12/2004, che ha espletato selezione pubblica, da destinare ai settori della sicurezza del volo.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell’ENAC di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1.0.5
BRUTTI PAOLO
Ritirato
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l’ENAC, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ai sensi dell’articolo 1, commi 96 e 97 della medesima legge, ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 109 unità di personale a tempo indeterminato da destinare ai settori della sicurezza del volo.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del precedente comma si provvede mediante le entrate proprie dell’ENAC, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1.0.9
BRUTTI PAOLO
Ritirato
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. Al fine di garantire la massima economicità, efficacia ed efficienza dell’ENAC nello svolgimento dei suoi compiti d’autorità di vigilanza dell’aviazione civile, nonché per ridurre al minimo i tempi di attivazione dell’autorità stessa, l’ENAC è autorizzato ad assumere e ad integrare nella propria struttura organizzativa anche parte del personale dell’ENAV s.p.a., già in servizio come pubblici dipendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 65 del 1996 ed in possesso di appropriati requisiti professionali ed esperienza del settore.
2. Il transito di tale personale può avvenire su richiesta diretta degli interessati, la cui domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’ENAC valuta autonomamente le richieste pervenute e stabilisce, congiuntamente con ENAV s.p.a. la quota di personale da transitare, in base alle esigenze legate allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti, nonché i tempi di rilascio del personale prescelto. Questo ultimo viene inquadrato applicando le modalità ed i criteri definiti nell’ordinamento professionale dell’ENAC, valutando titoli professionali e qualifiche possedute, avvalendosi se necessario di apposite tabelle di equiparazione e fatti salvi i diritti maturati prima del transito.
3. Agli eventuali maggiori oneri finanziari derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 si provvede mediante le entrate proprie dell’ENAC, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1.0.10
BRUTTI PAOLO, CICOLANI
Ritirato
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. In deroga all’articolo 3, comma 53, della legge n. 350 del 2003, per l’assolvimento delle funzioni di autorità dell’aviazione civile italiana, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’ENAC alla data del 31 dicembre 2003, che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, è inquadrato, con effetto immediato e nel numero massimo di 60 unità, nei ruoli del personale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all’allora Ente poste italiane in posizione di comando presso l’ENAC, nelle categorie e nei profili corrispondenti, nonché il personale di cui all’articolo 9 della legge n. 250 del 2000.
2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante le entrate proprie dell’ENAC, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1.0.11
LA COMMISSIONE
V. testo 2
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali, disponibili nel proprio bilancio alla data d’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data d’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ENAC comunica l’ammontare delle disponibilità di cui al presente articolo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse».
1.0.100
IL GOVERNO
V. testo 2
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali)
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche per far fronte a spese d’investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ENAC comunica l’ammontare delle disponibilità di cui al presente articolo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse».
1.0.11 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data d’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data d’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ENAC comunica l’ammontare delle disponibilità di cui al presente articolo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse».
1.0.100 (testo 2)
IL GOVERNO
Id. em. 1.0.11 (testo 2)
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali)
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per far fronte a spese d’investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ENAC comunica l’ammontare delle disponibilità di cui al presente articolo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse».
1.0.101
BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI
Respinto
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo)
1. Le disposizioni di cui al comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
2. All’onere di cui al comma 1, determinato nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
1.0.102
BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI
Respinto
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo)
1. Le disposizioni di cui al comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sino al completamento del proprio organico.
2. All’onere di cui al comma 1, determinato nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
1.0.103
BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI
Respinto
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo)
1. L’Agenzia nazionale della sicurezza del volo può continuare ad avvalersi sino al completamento delle procedure dirette all’assunzione di personale a tempo indeterminato, del personale in servizio dell’anno 2005 con contratto a tempo determinato.
2. All’onere di cui al comma 1, determinato nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
1.0.105
MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è autorizzata ad assumere 20 unità di personale a tempo indeterminato.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del precedente comma si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
1.0.104
BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI
Respinto
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo)
1. Per far fronte ai compiti di istituto è attribuito all’ANSV un incremento della dotazione finanziaria di 6 milioni di euro per il triennio 2006-2008.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
1.0.12
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 115, del testo unico n. 267 del 2000, è aggiunto il seguente comma:
"7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni"».
1.0.6
CICOLANI
Improponibile
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Per il personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
1.0.106
MAGNALBÒ, MENARDI, MEDURI, DEMASI
Improponibile
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Per il personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 2.
(Gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti)
1. Alla gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.
EMENDAMENTI
2.1
LA COMMISSIONE
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al comma 2-ter. dell’articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole "Al SIIT competente per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente generale" sono sostituite dalle seguenti "Al SIIT competente per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, che si articola in due settori infrastrutture, di cui uno riservato specificatamente alla Sardegna, ed uno trasporti, è preposto un dirigente generale".
1-ter. Al comma 2, dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il SIIT Lazio-Abruzzo-Sardegna è articolato in tre settori organici denominati settore infrastrutture per il Lazio e l’Abruzzo, settore infrastrutture per la Sardegna e settore trasporti"».
2.2
GRILLOTTI
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 3, secondo periodo dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2
2.0.1
CICOLANI
V. testo 2
Dopo l’articolo 2, aggiungere i seguenti:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di localizzazione dei Centri prova autoveicoli (CPA) e degli Uffici Speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF)
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:
"Tali uffici sono i seguenti:
1. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Piemonte e la Valle d’Aosta "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Torino;
2. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Lombardia e la Liguria "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Milano;
3. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Venezia;
4. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per l’Emilia Romagna e le Marche "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" sede in Bologna;
5. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Toscana e l’Umbria "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Firenze;
6. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Roma;
7. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Campania e il Molise "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Napoli;
8. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Puglia e la Basilicata "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Bari;
9. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Calabria e la Sicilia "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Catanzaro".
2. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:
"Tali uffici sono i seguenti:
1. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Piemonte e la Valle d’Aosta "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Torino;
2. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Lombardia e la Liguria "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Milano e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Brescia;
3. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Verona;
4. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per l’Emilia Romagna e le Marche "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Bologna;
5. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Toscana e l’Umbria "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Firenze;
6. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna "Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi con sede in Roma e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Pescara;
7. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Campania e il Molise «Centro Prova Autoveicoli» con sede in Napoli;
8. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Puglia e la Basilicata "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Bari;
9. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Calabria e la Sicilia "Centro Prova autoveicoli" con sede in Catania e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Palermo".
Art. 2-ter.
(Miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e stabilito un aumento delle tariffe applicabili per le operazioni di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare su base annua, maggior entrate pari a 45 milioni di euro.
Dette maggiori entrate annue sono destinate, quanto a 15 milioni di euro all’avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità e quanto a 30 milioni di Euro al funzionamento ed allo sviluppo del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall’anno 2006, l’assegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli stanziamenti di cui al presente comma.
2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all’articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata l’ulteriore proroga del contratto vigente, per il tempo necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento, in relazione alla disponibilità finanziaria di cui al precedente comma».
2.0.1 (testo 2)
CICOLANI
Approvato
Dopo l’articolo 2, aggiungere i seguenti:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di localizzazione dei Centri prova autoveicoli (CPA) e degli Uffici Speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF)
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:
"Tali uffici sono i seguenti:
1. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Piemonte e la Valle d’Aosta "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Torino;
2. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Lombardia e la Liguria "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Milano;
3. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Venezia;
4. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per l’Emilia Romagna e le Marche "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" sede in Bologna;
5. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Toscana e l’Umbria "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Firenze;
6. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Roma;
7. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Campania e il Molise "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Napoli;
8. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Puglia e la Basilicata "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Bari;
9. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Calabria e la Sicilia "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Catanzaro".
2. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:
"Tali uffici sono i seguenti:
1. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Piemonte e la Valle d’Aosta "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Torino;
2. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Lombardia e la Liguria "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Milano e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Brescia;
3. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Verona;
4. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per l’Emilia Romagna e le Marche "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Bologna;
5. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Toscana e l’Umbria "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Firenze;
6. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna "Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi con sede in Roma e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Pescara;
7. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Campania e il Molise «Centro Prova Autoveicoli» con sede in Napoli;
8. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Puglia e la Basilicata "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Bari;
9. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Calabria e la Sicilia "Centro Prova autoveicoli" con sede in Catania e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Palermo".
2.0.3
ZANDA, BRUTTI PAOLO
Respinto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Nuove norme in materia di separazione delle fasi di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici)
1. All’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 10 e sostituito dal seguente:
"10. Gli incarichi di progettazione di lavori affidati da tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, per un importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria, sono affidati con le procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 157 del 1995 e successive modificazioni ovvero per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo n. 158 del 1995 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo 20 agosto 2002, n. 190.".
2. Al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, sono abrogate le parole "progettazione e";
b) all’articolo 1, comma 7, lettera m) sono abrogate le parole "progettazione e";
c) all’articolo 1, comma 7, lettera n) sono abrogate le parole "progettazione e";
d) all’articolo 2, comma 2, lettera b) sono abrogate le parole "da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati";
e) all’articolo 3, comma 1, le parole "soggetti aggiudicatori" sono sostituite con le parole: "progettisti individuati con le procedure di cui all’articolo 16 della legge quadro";
f) all’articolo 3, è abrogato il comma 2;
g) all’articolo 3, comma 4, le parole "soggetti aggiudicatori" sono sostituite con le parole: "soggetti incaricati della progettazione, individuati con le procedure di cui all’articolo 16 della legge quadro";
h) all’articolo 4, comma 3, le parole "da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale" sono sostituite con le parole: "da parte dei soggetti incaricati della progettazione";
i) all’articolo 5, comma 2, le parole ", a cura del soggetto aggiudicatore," sono sostituite con le parole: "a cura dei soggetti incaricati della progettazione,";
j) all’articolo 6, comma 1, è abrogata la lettera b);
k) all’articolo 8, comma 3, le parole "il promotore" sono sostituite con le parole: "il soggetto incaricato della progettazione";
l) all’articolo 9, comma 1, sono abrogate le parole "redatto dal soggetto aggiudicatore e";
m) all’articolo 9, comma 2, sono abrogate le lettere a) e c);
n) all’articolo 9, comma 3, lettera a) sono abrogate le parole ", ove detto progetto non sia stato posto a base di gara";
o) all’articolo 9, è abrogato il comma 5;
p) all’articolo 9, comma 3, è abrogato l’ultimo periodo;
q) all’articolo 13, comma 4, sono abrogate le parole "apportati dal soggetto aggiudicatore".
3. Al fine di dotare le amministrazioni appaltanti degli strumenti tecnici più adeguati a svolgere con efficacia ed efficienza la alta sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale, per la realizzazione delle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo, è fatto obbligo alle Amministrazioni appaltanti di prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione, forniti da soggetti qualificati scelti con procedure a evidenza pubblica tra i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge quadro».
2.0.100
ZANDA, BRUTTI PAOLO
Respinto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Nuove norme in materia di separazione delle fasi di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici)
1. All’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 10 e sostituito dal seguente:
"10. Gli incarichi di progettazione di lavori affidati da tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, per un importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria, sono affidati con le procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 157 del 1995 e successive modificazioni ovvero per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo n. 158 del 1995 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo 20 agosto 2002, n. 190."».
2.0.101
ZANDA, BRUTTI PAOLO
Improcedibile
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Nuove norme in materia di separazione delle fasi di progettazione ed esecuzione di lavori relativi alle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale)
1. Al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, sono abrogate le parole "progettazione e";
b) all’articolo 1, comma 7, lettera m) sono abrogate le parole "progettazione e";
c) all’articolo 1, comma 7, lettera n) sono abrogate le parole "progettazione e";
d) all’articolo 2, comma 2, lettera b) sono abrogate le parole "da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati";
e) all’articolo 3, comma 1, le parole "soggetti aggiudicatori" sono sostituite con le parole: "progettisti individuati con le procedure di cui all’articolo 16 della legge quadro";
f) all’articolo 3, è abrogato il comma 2;
g) all’articolo 3, comma 4, le parole "soggetti aggiudicatori" sono sostituite con le parole: "soggetti incaricati della progettazione, individuati con le procedure di cui all’articolo 16 della legge quadro";
h) all’articolo 4, comma 3, le parole "da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale" sono sostituite con le parole: "da parte dei soggetti incaricati della progettazione";
i) all’articolo 5, comma 2, le parole ", a cura del soggetto aggiudicatore," sono sostituite con le parole: "a cura dei soggetti incaricati della progettazione,";
j) all’articolo 6, comma 1, è abrogata la lettera b);
k) all’articolo 8, comma 3, le parole "il promotore" sono sostituite con le parole: "il soggetto incaricato della progettazione";
l) all’articolo 9, comma 1, sono abrogate le parole "redatto dal soggetto aggiudicatore e";
m) all’articolo 9, comma 2, sono abrogate le lettere a) e c);
n) all’articolo 9, comma 3, lettera a) sono abrogate le parole ", ove detto progetto non sia stato posto a base di gara";
o) all’articolo 9, è abrogato il comma 5;
p) all’articolo 9, comma 3, è abrogato l’ultimo periodo;
q) all’articolo 13, comma 4, sono abrogate le parole "apportati dal soggetto aggiudicatore".
2.0.20
LA COMMISSIONE
Ritirato
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Esecuzione delle opere comprese nel programma sulle infrastrutture strategiche di interesse nazionale)
1. Al fine di dotare le amministrazioni appaltanti degli strumenti tecnici più adeguati a svolgere con efficacia ed efficienza la alta sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale, per la realizzazione delle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo, è fatto obbligo alle Amministrazioni appaltanti di prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione, nella forma del Project and construct Management (P.M.C.) forniti da soggetti qualificati scelti con procedure a evidenza pubblica tra i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».
2.0.102
ZANDA, BRUTTI PAOLO, CHIRILLI, CICOLANI, GUASTI, MONTALBANO
Respinto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Nuove norme in materia di sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale)
1. Al fine di dotare le amministrazioni appaltanti degli strumenti tecnici più adeguati a svolgere con efficacia ed efficienza la alta sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale, per la realizzazione delle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo, è fatto obbligo alle Amministrazioni appaltanti di prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione nella forma del Project and Construct Management (P.C.M.), forniti da soggetti qualificati scelti con procedure a evidenza pubblica tra i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge quadro».
2.0.200
DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente.
«Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale")
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il comma 5 e sostituito dal seguente:
"5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Nel caso che le varianti modifichino l’area di sedime su cui insiste il tracciato o l’area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5 per cento anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimensionale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell’opera, il Ministro dispone nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati"».
2.0.201
DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale")
Al comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole da: "ove ritenga", fino a: "sull’ambiente" sono sostituite con le seguenti: ", nel caso che le varianti modifichino l’area di sedime su cui insiste il tracciato e l’area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5 per cento anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimensionale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell’opera».
2.0.103
MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. È sospesa la procedura per l’assegnazione della progettazione, costruzione, gestione del Ponte sullo Stretto al fine di un’ulteriore verifica degli equilibri finanziari, del rapporto costi benefici anche in relazione ad altre alternative di razionalizzazione e potenziamento del trasporto marittimo nello stretto».
2.0.4
DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 1º agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti")
1. All’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Dall’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 e escluso il progetto per l’attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate:
a) per l’ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia;
b) per il potenziamento, il raddoppio, l’elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.
1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera aggiorna l’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».
2.0.5
DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente.
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 1º agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti")
1. All’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Dall’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 e escluso il progetto dell’autostrada Livorno-Civitavecchia. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per l’ammodernamento della SS1 ‘Aurelia’.
1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera aggiorna l’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443"».
2.0.104
DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente.
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 1º agosto 2002, n. 1667 recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti")
1. All’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Sono esclusi dall’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia ‘Mo.s.e.’ e l’attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:
a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manutenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;
b) per l’ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l’elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.
1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443"».
2.0.105
MALABARBA, SODANO TOMMASO
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
All’articolo 13 della legge 1º agosto 2002 n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
a) dall’elenco delle opere strategiche è escluso il tratto ferroviario Torino Lione passante per Val di Susa;
b) il governo verifica, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge altre alternative per il potenziamento del trasporto ferroviario Francia-Italia».
2.0.6
LA COMMISSIONE
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».
2.0.106
FERRARA
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro il 30 novembre 2005, sono determinati i minori oneri prodotti, alla medesima data, dall’attuazione del comma 148 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005 n. 58.
2. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, per l’anno 2005, un fondo per la concessione di contributi per il rinnovo, da parte delle regioni, del parco autobus destinato al trasporto pubblico locale. Per il medesimo anno la dotazione del fondo corrisponde all’entità della quota dei minori oneri, come determinati ai sensi del comma 1, che risulti eccedere l’importo di 40 milioni di euro.
3. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra le regioni, in proporzione alla rispettiva popolazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2005.
4. Qualora successivamente alla data di cui al comma 3 venga accertato che l’entità dei minori oneri è inferiore alla quota di cui al comma 2 il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a ripetere presso le regioni destinatarie la parte eccedente in proporzione alla quota assegnata ai sensi del comma 3».
2.0.107
MALABARBA, SODANO TOMMASO
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente.
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto locale)
1. Gli oneri derivanti dall’accordo nazionale degli autoferrotranvieri sottoscritto dalle parti il 19 settembre 2005 inerente la diaria di indennità di malattia sono a carico del bilancio dello stato.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del precedente comma si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione: a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
2.0.108
MALABARBA, SODANO TOMMASO
V. testo 2
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente.
«Art. 2-bis.
1. Ai fini della razionalizzazione e potenziamento del trasporto aereo nazionale sono diminuiti l’importo dell’IVA, delle accise sul carburante, delle tariffe aeroportuali per un importo di euro 200 milioni di euro.
2. È fatto divieto agli enti locali di finanziare compagnie aeree per i servizi nell’aeroporto di pertinenza senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del precedente comma si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione: a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
2.0.108 (testo 2)
MALABARBA, SODANO TOMMASO
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente.
«Art. 2-bis.
1. Ai fini della razionalizzazione e potenziamento del trasporto aereo nazionale sono diminuiti l’importo dell’IVA, delle accise sul carburante, delle tariffe aeroportuali per un importo annuo di euro 200 milioni, a decorrere dall’anno 2005.
2. È fatto divieto agli enti locali di finanziare compagnie aeree per i servizi nell’aeroporto di pertinenza senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del precedente comma si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione: a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
2.0.109
MALABARBA, SODANO TOMMASO
V. testo 2
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Ai fini dell’attuazione della legge n. 84 del 1994 in materia di lavoro portuale sono stanziati 10 milioni di euro per il salario di mancato avviamento.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del precedente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
2.0.109 (testo 2)
MALABARBA, SODANO TOMMASO
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Ai fini dell’attuazione della legge n. 84 del 1994 in materia di lavoro portuale sono stanziati 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2005 per il salario di mancato avviamento.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del precedente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
2.0.110
MALABARBA, SODANO TOMMASO
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente.
«Art. 2-bis.
1. Ai fini della sicurezza del trasporto aereo e della dovuta informazione ai cittadini, il governo comunica le eventuali esclusione di compagnie aeree dall’autorizzazione a volare nello spazio nazionale entro una settimana dall’applicazione dall’approvazione della presente legge».
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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877a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI' 5 OTTOBRE 2005 (Antimeridiana) |
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Presidenza
del vice presidente DINI, |
Presidenza del vice presidente DINI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (Relazione orale)(ore 9,35)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3587.
Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.104.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Dichiaro chiusa la votazione. (Commenti dai banchi della maggioranza).
Faccio presente che manca la metà dei senatori per raggiungere il numero legale!
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,56).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3587
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.0.104.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, su questo emendamento chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 9,57, è ripresa alle ore 10,17).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3587
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.0.104.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.104, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.105.
MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, come è noto, sulla questione della TAV in Val di Susa c'è una mobilitazione molto forte della popolazione. L'accoglimento di questo emendamento consentirebbe a mio avviso di rivedere meglio il rapporto di relazioni ferroviarie tra il nostro Paese e la Francia, potenziando le strutture esistenti senza compiere alcuno scempio ambientale.
Non ho molto tempo a disposizione da utilizzare, perché è contingentato, ma chiedo, prima di procedere al voto di questo emendamento, di verificare la presenza del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.105, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Chiedo pertanto al relatore di precisare la sua posizione.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, le chiedo di accantonarlo momentaneamente perché siamo in attesa di una relazione tecnica.
PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.6 è pertanto accantonato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.106 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.107, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.108 (testo 2).
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.108 (testo 2), presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.109 (testo 2).
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Senatore Agoni, accanto a lei c'è una scheda di troppo. La prego di toglierla. (Il senatore Agoni estrae la tessera).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.109 (testo 2), presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.110.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10,24, è ripresa alle ore 10,54).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3587
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di riprendere i nostri lavori, rivolgo al senatore Zanoletti l'augurio per un immediato ristabilimento, dopo il malore che l'ha colpito. Come avete potuto notare, è stato prontamente assistito; quindi, penso tornerà tra noi fra non molto. (Generali applausi).
Passiamo ora nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.0.110.
DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, credo sia opportuno da parte nostra, e dei colleghi in generale, far giungere al collega senatore Zanoletti i nostri più affettuosi auguri, con la certezza - mi pare di intendere - che si tratti di un episodio immediatamente superabile.
Prima di entrare nel vivo della discussione, anche a nome dei colleghi del Gruppo a cui appartengo, tenevo a rivolgere tale augurio al nostro collega.
Entrando, invece, nel vivo del dibattito, chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
D'ONOFRIO (UDC). Chiedere in questo momento la verifica del numero legale è veramente inopportuno. Vergognatevi!
MONTALBANO (DS-U). È più corretto sospendere! Lo ripeto, è più corretto sospendere!
D'ONOFRIO (UDC). Ciò che è grave è che il Presidente consenta ciò. È una vergogna. Vergognatevi!
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.110, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Colleghi, vi prego di mettere fine alla contestazione.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.100 e 3.101.
Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 3.3 e invito l'Assemblea ad accogliere l'emendamento 3.102.
Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, invito i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.
Esprimo, inoltre, parere contrario sull'emendamento 3.103, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 3.6.
Infine, il mio parere è contrario sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.104, sul quale ultimo anche la 5a Commissione ha espresso parere contrario.
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori Veraldi e Cambursano, identico agli emendamenti 3.100, presentato dal senatore Brutti Paolo, e 3.101, presentato dai senatori Turci e Pasquini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiedo nuovamente la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il senatore segretario mi comunica che dalla postazione di voto situata tra i senatori Cirami e Guzzanti deve essere tolta una scheda, in quanto ad essa non corrisponde la presenza di alcun senatore.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3 , presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102 (testo 2).
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.102 (testo 2), presentato dal relatore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 3.4 sono stati invitati dal relatore e dal Governo a ritirarlo.
FORTE (UDC). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 3.4.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Veraldi.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.2.
DONATI (Verdi-Un). Chiedo nuovamente la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Veraldi.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 3.0.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
DONATI (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.104, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Do lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 4.22, 4.108 e 4.109 relativi al disegno di legge in titolo, a rettifica del parere precedentemente reso, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla fine del terzo periodo dei rispettivi capoversi 1-bis siano aggiunte le seguenti parole: ",nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo"».
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, l'emendamento 4.1 prevede la soppressione (e ne ho presentati altri in subordine) di quanto previsto dall'articolo 4, ossia - come tutti sappiamo - l'erogazione al Comune di Catania di un contributo finalizzato alla stabilizzazione dei lavoratori che svolgono attività socialmente utili.
La motivazione per la quale si attua questo intervento da parte del Governo è che sia il Comune di Napoli, sia quello di Palermo hanno ricevuto contributi analoghi; quindi, è necessario procedere nella medesima direzione. Chiedo al Governo di ripensarci, perché non è possibile condurre, come sta facendo in queste settimane, una battaglia a tutto campo nei confronti degli enti locali per poi adottare specifiche misure con questa misura.
Sarebbe inoltre opportuno che il Governo chiarisse effettivamente quante persone sono così stabilizzate, qual è il loro stipendio, quali i contributi di carattere previdenziale e, infine, la reale copertura finanziaria del provvedimento.
In mancanza di tali spiegazioni, ritengo più che legittima la soppressione delle norme di cui all'articolo 4.
ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'articolo 4 deve semplicemente essere soppresso, come abbiamo già ampiamente argomentato in sede di discussione della questione pregiudiziale di costituzionalità: esso è incostituzionale, è un puro vantaggio dato al Sindaco di Catania come ricompensa politica.
In alternativa all'emendamento 4.100, vi è il 4.102, interamente sostitutivo dell'articolo, che prevede invece l'utilizzo di risorse distribuite a tutti i Comuni, senza che vi sia più l'indecente indicazione di un unico Comune d'Italia cui adesso determinati vantaggi sono concessi.
MONTALBANO (DS-U). Signor Presidente, sulle finalità che persegue l'articolo 4 si sarebbero potuti sviluppare una discussione e un confronto sia in Commissione sia in Aula. Il problema della fuoriuscita dal precariato e della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili è di grande rilievo ed interesse, che investe moltissimi Comuni italiani e richiede una soluzione complessiva.
Tuttavia, non è questa la strada seguita con l'articolo 4. Noi ci rammarichiamo del fatto che né da parte della Commissione, nel dibattito in quella sede, né nella discussione generale qui in Aula, né nella replica del Governo - che praticamente non vi è stata - sia stato espresso un parere o una valutazione sull'articolo 4. In sostanza, questo decreto è un esempio di ciò che non si dovrebbe fare in pieno agosto, il 17 del mese.
Il decreto, e in particolare l'articolo 4, fotografa un solo Comune italiano e pretende di dover elargire benefici economici e finanziari per l'assunzione e la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili soltanto ai Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, che non hanno goduto di analoghi benefici precedentemente; che hanno avviato politiche di fuoriuscita del precariato dal 1° luglio 2004 con esito positivo - anche su questo bisognerebbe interrogarsi - e che entro i due mesi dalla data di entrata in vigore della legge siano nelle condizioni di presentare tutta la fase istruttoria.
E' evidente che si tratta di una norma fotografia che esclude tutti gli altri Comuni. Ora, noi non facciamo questo rilievo all'indirizzo dei lavoratori socialmente utili o dei precari di Catania, nei confronti dei quali la nostra solidarietà è piena e incondizionata, però pensiamo a tutti quei Comuni siciliani, a tutti quei Comuni campani, calabresi, pugliesi, che, trovandosi nella stessa situazione, non possono godere dell'attenzione del Governo e del Parlamento. Del resto, questa è un'abitudine ormai consolidata da parte dell'attuale Governo, poiché si è intervenuti nella stessa maniera con il Comune di Palermo, dopo le roboanti enunciazioni del Presidente del Consiglio. Questo non è il modo in cui si può intervenire per quanto riguarda la questione del lavoratori socialmente utili.
Perché mai, presidente Grillo, questo articolo non è stato dichiarato materia estranea al decreto sulle infrastrutture? Perché mai, onorevole Martinat, non avete espunto un articolo del genere da questo decreto-legge che parla di infrastrutture? Qual è l'attinenza di materia? E nel vostro silenzio, voi ritenete che possa passare nella indeterminatezza un intervento che realizza una regalia per questioni politiche, perché nel deserto delle vostre sconfitte elettorali, cari amici della Casa delle Libertà, nelle regionali e nelle amministrative avete voluto prendere Catania come unico faro di luce di certezza elettorale e avete voluto premiare il sindaco di quella città, Scapagnini, annunciando questo tipo di provvedimento.
Questo è un modo di procedere che in Senato non può assolutamente essere valutato in modo positivo. Guarderemo con attenzione da questo punto di vista ciò che nella legge finanziaria ci sarà, se si vuole rimediare a questo sgorbio di legge, che invece rappresenta un atto di prepotenza bella e buona. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e Misto-RC).
SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, nell'illustrare il mio emendamento 4.103, desidero preliminarmente evidenziare che condivido tutte le affermazioni fatte dai colleghi e anche la ricostruzione molto puntuale del collega Montalbano, che mi ha appena preceduto. Vorrei aggiungere solamente alcuni dati, anche perché abbiamo chiesto più volte, sia in Commissione sia agli Uffici, di conoscere esattamente qual è la platea a cui fa riferimento questo provvedimento. A noi ormai è chiaro che è solo la città di Catania.
Gradiremmo tuttavia avere una risposta su quali sono gli enti che ricadono nelle condizioni previste all'articolo 4, e cioè quali sono gli enti, i Comuni con una popolazione superiore a 300.000 abitanti che abbiano avviato delle stabilizzazioni tra il 1° luglio e l'entrata in vigore del decreto. Vorremmo però capire questo anche alla luce del quadro dei lavoratori socialmente utili che sono presenti in Italia.
Presidenza del presidente PERA(ore 11,08)
(Segue SODANO Tommaso). Voglio ricordare all'Assemblea e ai colleghi delle altre Regioni che ancora oggi ci sono oltre 20.000 lavoratori socialmente utili che attendono risposte per una stabilizzazione. Nella sola Regione Campania, dove avevamo una situazione di partenza di 32.000 LSU, ce ne sono ancora 9.000.
E allora noi vorremmo capire come è possibile pensare di contemplare la sola città di Catania e di escludere altre città di grande, media o piccola dimensione, alcune delle quali hanno avviato dei processi di stabilizzazione e si sono dissanguate, mettendo in difficoltà i propri bilanci con i Patti di stabilità e i tagli apportati dalle varie finanziarie agli enti locali.
Vorremmo poi comprendere perché quei Comuni che già hanno avviato con esito positivo dei processi di stabilizzazione non possano accedere ad un contributo per portare a compimento la stabilizzazione degli altri 20.000 LSU in tutta Italia.
Credo che, prima di andare al voto sull'articolo 4, il Governo dovrebbe darci una risposta su questo punto e sugli impegni da assumere per quanto riguarda l'articolo 4, anche per spiegare come si intende stabilizzare gli altri 20.000 LSU.
Il Parlamento non può approvare una norma che riconosce solamente una parte del Paese, nello specifico una città, quella di Catania. Anche noi siamo per stabilizzare i lavoratori di Catania, ma per stabilizzare altresì tutti gli altri lavoratori socialmente utili, perché ormai è un problema che ricade pesantemente sulle amministrazioni locali. Il nostro emendamento cerca di fare questo: toglie il limite dei 300.000 abitanti e del Comune ed estende la norma a tutti gli enti locali.
Non si capisce perché si debba - ripeto e concludo - fare un provvedimento ad hoc solo per la città di Catania: questo non lo comprenderanno i lavoratori socialmente utili e i precari di tutta Italia che sono nelle stesse condizioni di quelli di Catania. (Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Battafarano).
DATO (Mar-DL-U). Signor Presidente, nell'illustrare gli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8, vorrei sottolineare che è davvero inaccettabile che, nel clima della calura estiva, arrivi un provvedimento talmente tanto generale ed astratto da essere evidentemente siglato con il nome del medico personale di Berlusconi, Sindaco di Catania, il quale sospettiamo che senza provvedimenti di questa natura non lo sarebbe stato. È con ogni evidenza una mancia elettorale che non servirà neanche alla città di Catania, perché la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili richiede un'intelligente politica di ripresa virtuosa.
Questo provvedimento non lo è. È un provvedimento assolutamente iniquo, che taglia fuori qualunque altra realtà del Paese, e vi sono realtà in cui la condizione occupazionale è drammatica. Penso al Molise, una Regione che, grazie ai Governi regionali e nazionali del centro-sinistra, era uscita dall'Obiettivo 1, ma che oggi è in condizioni difficilissime; una realtà dove chiudono quotidianamente le aziende, dove il tema dei lavoratori socialmente utili è un momento irrinunciabile per la coesione sociale, ma a cui andrebbero date risposte anche in termini di possibilità di sviluppo economico del territorio. Invece no, anche lì una serie di piccole mance, non finalizzate in alcun modo allo sviluppo, e nessun intervento serio.
Abbiamo presentato alcuni emendamenti per far sì che aree del Paese con gravissimi problemi, ad esempio colpite da calamità naturali, dove il livello di occupazione è decisamente più basso che in altre zone d'Italia, vengano ricomprese nel provvedimento.
Questo provvedimento non serve al Paese: serve al medico personale di Berlusconi e serve, forse, come disperato tentativo di questa vostra maggioranza irresponsabile.
FASOLINO (FI). Non dire sciocchezze.
DATO (Mar-DL-U). Ritirate l'articolo 4. Questa norma vi cadrà addosso come un'ulteriore vergogna di questo Governo, che assume solo provvedimenti ad personam. E questo lo è. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
IOVENE (DS-U). Signor Presidente, la maggioranza e il Governo ci hanno abituati in questi anni ad esaminare provvedimenti ad personam. Come è stato efficacemente ricordato poco fa anche dal collega Montalbano, l'articolo 4, che non ha nulla a che vedere con il merito del decreto-legge, è esattamente uno di quegli interventi ad personam; anzi, mi sono meravigliato di come non fosse scritto in maniera precisa che gli interventi andavano riferiti ai Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti il cui sindaco ha un cognome che inizia per «s» e finisce per «i» ed è medico personale del Presidente del Consiglio in carica; tutti sanno, infatti, che questo provvedimento riguarda solo ed esclusivamente il Comune di Catania.
Ora, quello dei lavoratori socialmente utili è un problema molto serio e rilevante, che riguarda gran parte delle Regioni meridionali e delle loro città. Proprio per questo ritengo giusto affrontarlo trovando il modo di stabilizzare migliaia di lavoratori socialmente utili che in questi anni hanno continuato a prestare presso gli enti locali la loro attività e hanno raggiunto età anche avanzate senza una prospettiva né di stabilizzazione, né di pensione.
L'emendamento che ho presentato e quelli che ho sottoscritto insieme alla collega Stanisci (mi riferisco, in particolare, agli emendamenti 4.4 e 4.104) tendono a dare risposta al problema generale, cercando quindi di evitare che per l'ennesima volta il Parlamento - questa maggioranza - si limiti ad interventi ad personam, a misure legate agli interessi di uno, affrontando invece il problema stesso nella sua generalità.
Ricordava il collega Tommaso Sodano che i lavoratori socialmente utili della Regione Campania sono pari a circa 9.000 unità e quelli della Regione Calabria sono altrettanti. Quindi, è importante dare risposte a tutti loro. I miei emendamenti puntano esattamente a questo, a trovare le risorse e ad individuare gli strumenti per affrontare, nell'insieme delle Regioni di cui all'Obiettivo 1, il problema della stabilizzazione e dell'uscita dalla precarietà dei lavoratori socialmente utili.
Chiedo ai colleghi della maggioranza eletti nelle Regioni meridionali (eletti in particolare in Calabria) di dare un segno di responsabilità nei confronti di migliaia di lavoratori della Regione Calabria, della Regione Campania, della Regione Puglia, delle altre Regioni meridionali.
Vorrei capire, altrimenti, con quale spiegazione, con quale motivazione, si dirà che per i lavoratori socialmente utili, certamente meritevoli, di Catania si è intervenuti e per gli altri invece non c'è stato assolutamente nulla da fare. (Applausi dal Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
GRILLO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.100, 4.2, 4.101, 4.102, 4.3, 4.4, 4.103, 4.104, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.105, 4.106, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.109.
Gli emendamenti 4.20, 4.21, 4.300, 4.0.110 e 4.0.11 sono improponibili.
Il parere del relatore è invece favorevole sugli emendamenti 4.500, 4.107, 4.15, 4.501, 4.19, 4.22 e 4.108.
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore anche sugli emendamenti presentati all'articolo 4.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.100.
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.100, presentato dal senatore Zanda.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2 (testo 2).
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.2 (testo 2), presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.101 (testo 2), identico all'emendamento 4.102 (testo 2).
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.101 (testo 2), presentato dal senatore Brutti Paolo, identico all'emendamento 4.102 (testo 2), presentato dal senatore Zanda.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3 (testo 2).
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3 (testo 2), presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4 (testo 2).
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.4 (testo 2), presentato dai senatori Stanisci e Iovene.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.103 (testo 2).
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.103 (testo 2), presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.104 (testo 2).
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.104 (testo 2), presentato dai senatori Stanisci e Iovene.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4. 6, presentato dalla senatrice Dato.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Dato.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8.
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Dato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Stanisci e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.105, presentato dai senatori Filippelli e Fabris.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 4.106, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
DONATI (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.106, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.11.
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore Montino e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.11 e l'emendamento 4.12.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.13.
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.13, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.500, presentato dal relatore, ritenuto necessario dalla Commissione bilancio.
E' approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.14.
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.107.
GRILLO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, l'approvazione dell'emendamento 4.107 preclude il successivo? Chiedo conferma.
PRESIDENTE. Sì, senatore Grillo.
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.107, presentato dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 4.15.
Metto ai voti l'emendamento 4.16, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.
Non è approvato.
BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione su una votazione già effettuata, che riguarda un emendamento del relatore, circa il quale non è stato detto se la Commissione bilancio abbia espresso un parere favorevole o contrario. Si tratta dell'emendamento 4.500, volto ad aggiungere, al comma 1, dopo le parole «un contributo», la parola «annuo».
È chiaro che tra un'erogazione e un'erogazione annua c'è una fortissima differenza e credo che la Commissione bilancio debba esprimersi su questo punto, molto delicato.
PRESIDENTE. Senatore Brutti, ho detto che era un emendamento dovuto, perché era richiesto dalla 5a Commissione come necessario.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.17.
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.17, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.18.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.501, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 4.20, 4.21 e 4.300 sono stati dichiarati improponibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.22 (testo 2).
LEGNINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 4.22 (testo 2), che vorrei sottoscrivere, con il consenso del senatore Tofani, insieme al collega Viserta Costantini.
Si tratta della stabilizzazione di 74 lavoratori dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Questi lavoratori da anni subiscono una vera e propria odissea: siccome il loro rapporto di lavoro è subordinato all'erogazione occasionale e insufficiente di risorse finanziarie e i contratti a termine scadono il prossimo 31 dicembre, l'approvazione dell'emendamento 4.22 (testo 2) costituisce un intervento giusto e tempestivo che noi sosteniamo.
TOFANI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, debbo ringraziare il Governo, oltre che il relatore, per l'attenzione e la sensibilità mostrate per l'emendamento 4.22 (testo 2) in esame. Del resto, non è una realtà isolata e solitaria l'attenzione di Alleanza Nazionale nei confronti dei lavoratori del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Infatti, abbiamo avuto modo già negli anni passati, proprio per far sì che i precari potessero continuare a percepire la loro giusta retribuzione, di coprire con altri emendamenti, per 2 milioni di euro, gli anni 2003, 2004 e 2005. Con un ulteriore finanziamento del 2005, pari a circa 4,5 milioni, siamo inoltre riusciti a risanare il bilancio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
Tengo a sottolinearlo perché siamo stati attivi e abbiamo dovuto correggere gravissimi errori di gestione relativi a quel Parco, oltre a colmare l'indifferenza della sinistra e del centro-sinistra nei confronti delle problematiche ad esso relative. Ora siamo soddisfatti che anche colleghi dell'opposizione vogliano sottoscrivere l'emendamento da me presentato.
Non posso non pensare a quei giovani e meno giovani che da tanti anni lavorano in uno stato di precarietà. Con questo emendamento, finalmente e definitivamente, potranno avere un lavoro sereno e tranquillo. Si tratta di 74 persone che riceveranno e ricevono sin d'ora una risposta, netta e secca, da parte della maggioranza e del Governo. (Applausi dal Gruppo AN).
DATO (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DATO (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo di apporre anche la mia firma all'emendamento 4.22 (testo 2), malgrado l'intervento del senatore Tofani che non condivido. (Commenti del senatore Asciutti).
TOFANI (AN). La firma è rifiutata!
IOANNUCCI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IOANNUCCI (FI). Signor Presidente, anch'io vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 4.22 (testo 2), ricordando che è dovere del Parlamento riconoscere il lavoro serio, attento e continuo di queste oltre 70 persone che hanno dato la loro vita per il Parco.
Credo, pertanto, che l'intero Parlamento unito debba votare l'emendamento in esame.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 4.22 (testo 2).
Nei quattro anni appena trascorsi, infatti, di questo tema, nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria, si è sempre parlato in riferimento ad iniziative assunte dal Governo tese a ridurre gli stanziamenti relativi al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. In particolare, venivano ridotti proprio gli stanziamenti relativi al personale del Parco. Siamo soddisfatti che ora, sia pure attraverso un decreto che ha finalità chiaramente elettorali, venga affrontato e risolto il problema relativo al personale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
Voglio solo ricordare che il Governo in questi anni ha assunto comportamenti contraddittori: in passato ha sempre tentato di diminuire gli stanziamenti, mentre ora, al termine della legislatura, accoglie un emendamento presentato dal senatore Tofani che va in direzione completamente opposta. (Applausi dal Gruppo Verdi-Un).
PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Abruzzo, Lazio e Molise. Poco fa è intervenuta la senatrice Ioannucci. Comunque, ne ha facoltà.
PASTORE (FI). Signor Presidente, non intendevo intervenire proprio perché…
PRESIDENTE. Allora, non intervenga.
PASTORE (FI). Interverrò perché ritengo si debba ricostruire la verità.
Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è stato gestito da un presidente, ben noto alla sinistra, e da un direttore, che è stato mandato via, che non hanno speso i soldi stanziati in bilancio. Ciò che è stato detto, quindi, è assolutamente falso. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.22 (testo 2), presentato dal senatore Tofani e da altri senatori.
È approvato.
Risulta pertanto assorbito l'emendamento 4.108 (testo 2).
Metto ai voti l'emendamento 4.109 (testo 2), presentato dal senatore Magnalbò.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 4.0.110 e 4.0.111 sono stati dichiarati improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.500, 5.1 e 5.2. Ricordo che gli emendamenti 5.3, 5.0.100, 5.0.101 e 5.0.102 sono improponibili.
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore anche sugli emendamenti all'articolo 5.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.500.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.500, presentato dal relatore.
È approvato.
Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 5.1 e 5.2.
Ricordo che gli emendamenti 5.3, 5.0.100, 5.0.101 e 5.0.102 sono stati dichiarati improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, con l'emendamento 6.1 intendiamo sopprimere l'articolo 6, in quanto non condividiamo il merito della norma e il fatto che essa sia contenuta nel decreto-legge in esame. Come al solito, si utilizza un provvedimento come questo per affrontare questioni che andrebbero attenzionate in modo diverso.
L'articolo 6 prevede di estendere l'esenzione dal pagamento dell'ICI, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992, agli immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, pur svolte in forma commerciale, se connesse a finalità di religione o di culto. La motivazione addotta dal Governo è che si è aperto un contenzioso, per cui occorre intervenire proponendo un'interpretazione autentica della norma.
Secondo noi, quanto previsto dall'articolo 6 è un'iniziativa tesa unicamente a favorire alcuni enti ecclesiastici. Si tratta di un'iniziativa che colpisce gli enti locali, soprattutto in un momento in cui si è aperta una battaglia a tutto campo tra il Governo e il sistema delle autonomie locali. Vi saranno, infatti, Comuni che non beneficeranno più delle entrate relative al pagamento dell'ICI. Questa iniziativa sarà quindi pagata da tutti i cittadini, anche da coloro che potrebbero ottenere un beneficio immediato da tale norma.
Inoltre, signor Presidente, secondo noi non ha senso quanto affermato dal Governo in merito all'interpretazione autentica di tale articolo. Se la norma verrà approvata, si potrebbe aprire una sorta di contenzioso in quanto, se avrà un carattere retroattivo, molti contribuenti potrebbero chiedere la restituzione dell'ICI pagata in precedenza. Quindi, si potrebbero verificare distorsioni che sarebbe opportuno evitare abrogando l'articolo in questione.
Per questi motivi, chiediamo all'Aula di votare la soppressione dell'articolo 6.
TURCI (DS-U). Signor Presidente, desidero illustrare le ragioni per le quali con l'emendamento 6.2 proponiamo anche noi la soppressione dell'articolo 6.
Innanzitutto, ricordo a tutti i senatori un fatto incredibile avvenuto in Commissione bilancio. La Commissione bilancio ha espresso un primo parere, di cui è stato dato conto in Aula, in merito alla mancanza di copertura dell'articolo 6, dal momento che esso comporterà minori entrate in carico allo Stato, e in particolare agli enti locali. Successivamente, la maggioranza, in Commissione bilancio, ha effettuato una virata di 180 gradi, stabilendo che non era necessaria la copertura perché si tratterebbe di una norma di interpretazione autentica.
Faccio presente che in materia vi è la sentenza della Cassazione n. 4645 del 2 ottobre 2003, depositata l'8 marzo 2004, relativa alla causa sollevata dall'Istituto suore Zelatrice del Sacro Cuore Ferrari di L'Aquila, istituzione ecclesiastica che gestisce pensionati con pagamento di retta. Ebbene, la Cassazione ha dato torto a quell'istituto ecclesiastico, confermando che, poiché si tratta di attività di carattere commerciale, tale istituzione era tenuta a pagare l'ICI. Quindi, non siamo di fronte a problemi di confusa interpretazione, ma ad una norma chiara, confermata, nella sua interpretazione, da una sentenza della Cassazione.
Il Governo, a metà agosto (guarda un po'), ha deciso di inserire in un decreto sulle infrastrutture un tema che non vi ha nulla a che fare e che rappresenta un autentico favore alle istituzioni ecclesiastiche, per le quali la normativa sull'ICI prevedeva… (Richiami del Presidente)…ho capito, Presidente; chiedo di finire…
MORANDO (DS-U). È proprio umiliante per tutti noi fare ciò!
PRESIDENTE. La devo avvertire, senatore Turci: il tempo è scaduto e non ne avete più a disposizione. È inutile brontolare con il cronometro, senatore Morando! Possiamo solo farlo andare ad una velocità vicina a quella della luce, come è noto, così cambia il tempo!
Concluda, senatore Turci.
TURCI (DS-U). Vorrei farle solo notare che non sto facendo ostruzionismo, ma sto spiegando le ragioni per cui secondo noi si tratta di una norma innovatrice che necessita di coperture di spesa, il cui significato è quello di un favore alle istituzioni ecclesiastiche, escluse dalla vigente normativa sull'ICI; un favore concesso a metà agosto, guarda caso, dopo la conclusione del referendum.
Se mi consente, collegando tutti gli elementi, in alcuni casi a pensare male non si fa peccato! Ecco il senso della nostra obiezione. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan).
ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, il senatore Turci ha già illustrato in modo chiaro ed ampio i motivi per cui questo articolo deve essere soppresso dall'Assemblea del Senato.
Metto l'accento sull'emendamento 6.102, che salva i Comuni da un ulteriore atto di persecuzione nei loro confronti. Mettiamo insieme l'articolo 6 con le disposizioni della finanziaria e traiamo poi la somma di che cosa accade ai nostri Comuni! Chiedo all'Assemblea, se non sopprimerà l'articolo come in prima istanza dovrebbe, di approvare almeno l'emendamento 6.102, che chiede che l'agevolazione agli enti ecclesiastici possa essere applicata dai Comuni con proprio regolamento.
BRUTTI Paolo (DS-U). Vorrei solo richiamare l'attenzione del Presidente e dell'Assemblea sul fatto che, se si approva l'articolo così com'è, poiché sono esentate dall'ICI anche le attività di natura commerciale, si sfiora una gravissima situazione morale: la induzione al peccato di simonia!
Pertanto, sarebbe opportuno che si accogliesse un emendamento con il quale, eliminando dal provvedimento le attività di natura commerciale, si sfugga almeno al rischio di finire nelle famose botole a testa in giù! (Applausi dei senatori Montalbano e Pagano).
MALAN (FI). Signor Presidente, il mio emendamento, dal quale vorrei espungere le prime parole «sanitaria convenzionata o accreditata», per evitare ulteriori complicazioni, è volto al seguente fine. Il testo dell'articolo di cui si è detto prevede l'esenzione dall'ICI per i locali di proprietà che fanno riferimento alla legge n. 222 del 1985, ossia quella che riguarda la Chiesa cattolica.
Ora, come è noto, la nostra Costituzione prevede accordi e intese con altre confessioni religiose. Queste intese sono state applicate, di conseguenza riterrei che, anche per una questione di rispetto della Costituzione, se questo articolo passa, deve includere, nella sua formulazione, non soltanto gli enti ecclesiastici che fanno riferimento alla Chiesa cattolica, ma anche quelli riconosciuti - come prevede il mio emendamento - dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese e così via.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.500 perché la proposta di sopprimere l'articolo era originata da un suggerimento della Commissione bilancio. La Commissione bilancio ha confermato l'idoneità di questo articolo, quindi ritiro tale emendamento.
Il mio parere è contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.100 e 6.101.
Ritiro l'emendamento 6.3 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.4, 6.102, 6.103, 6.500a (testo 2), 6.5 e 6.6.
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Governo conferma il mantenimento dell'articolo 6, dopo il parere della Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1, identico agli emendamenti 6.2, 6.100 e 6.101.
*EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, l'emendamento del relatore, che rivede una impostazione della Commissione bilancio, mi offre l'occasione per puntualizzare alcune cose che abbiamo sentito poc'anzi. Bene ha fatto, quindi, la Commissione bilancio a rivedere il proprio parere rispetto… (Commenti del senatore Morando).
Mi dispiace, senatore Morando, ma noi contestiamo le osservazioni iniziali che avete fatto. Non l'abbiamo vista così argomentare ieri, senatore Morando, quando c'è stata la votazione su un emendamento con un parere contrario della Commissione bilancio! Non l'abbiamo vista agitarsi con la stessa intensità di adesso! (Proteste della senatrice Pagano. Richiami del Presidente).
Contestiamo le osservazioni iniziali circa gli effetti onerosi della norma per il semplice motivo che la norma originaria prevedeva l'esenzione ICI per gli enti non commerciali. Quindi, sono state dette molte inesattezze; non vi è alcun gravame, non si possono prevedere e produrre oneri semplicemente perché si tratta di una norma interpretativa. Di conseguenza, è stata fatta chiarezza. Non viene innovato rispetto al decreto legislativo n. 504 del 1992. Non c'era bisogno di coperture perché si trattava di una norma interpretativa. Mai è stata pagata l'imposta. Si tratta di edifici da sempre esenti, quindi nessuno scippo rispetto ad enti locali che vorrebbero accrescere la loro voracità di entrate su immobili che oggi sono esenti.
VALLONE (Mar-DL-U). Non è vero!
EUFEMI (UDC). Per queste ragioni, signor Presidente, noi votiamo convintamente l'articolo 6.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che il suo Gruppo ha a disposizione 1 minuto e 45 secondi.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Impiegherò molto poco tempo, signor Presidente, giacché utilizzerò la dichiarazione di voto solo per rispondere al senatore Eufemi.
Non c'è bisogno assolutamente di interpretazione autentica, perché si è già espressa al riguardo la Corte di cassazione con la sentenza n. 4645 del 2004, nella quale si dichiara che l'esenzione dall'ICI «non spetta agli enti ecclesiastici se gli immobili sono destinati ad attività commerciale, per nulla rilevando la qualità ecclesiastica del soggetto proprietario, bensì l'attività svolta in essi». Quindi, se si svolge attività commerciale, si interviene con la norma che stiamo esaminando, questo è il punto.
Determinando un'estensione della possibilità di non pagare l'ICI, questa norma è pertanto dichiaratamente scoperta e per tale motivo, signor Presidente, chiediamo di sopprimere l'articolo 6.
DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo per chiedere la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.2, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, 6.100, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, e 6.101, presentato dal senatore Ferrara.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 6.3 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4, identico agli emendamenti 6.102 e 6.103.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo per chiedere la verifica del numero legale su questi tre emendamenti identici.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.102, presentato dal senatore Zanda, e 6.103, presentato dal senatore Brutti Paolo.
Non è approvato.
Sull'emendamento 6.500a c'è il parere contrario della 5a Commissione, però il senatore Malan ha apportato una correzione. Dunque, devo chiedere al senatore Azzollini, presidente della 5a Commissione, se mantiene il parere contrario.
PAGANO (DS-U). Per i cattolici c'è la copertura e per questo no!
MORANDO (DS-U). È veramente clamoroso! È una vergogna!
GARRAFFA (DS-U). Dica la verità, presidente Azzollini.
PAGANO (DS-U). La verità.
PRESIDENTE. Coraggio, presidente Azzollini, è come se fosse in tribunale, ci dica la verità.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, il problema è semplice ed è procedurale. Mi si chiede su un emendamento del genere di modificare, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, un parere già reso. Come è noto, ai sensi di tale articolo io posso pronunciarmi soltanto in casi assolutamente pacifici e concordati con la Commissione.
Allora, o mi date il tempo di riunire la Commissione su questo parere che, come è noto, è stato oggetto di una discussione molto ampia e non semplice in Commissione, oppure ovviamente questo non è un parere che io possa esprimere ai sensi dell'articolo 100 del nostro Regolamento, in quanto - ribadisco - pareri del genere mi è consentito esprimerli solo in casi pacifici o - come abbiamo introdotto in questa legislatura - ampiamente concordati con tutti i colleghi della Commissione.
Poiché non ricorre né l'un caso, né l'altro, ove voi vogliate un parere sulla riformulazione dell'emendamento 6.500a non posso che chiedervi di poter riunire la Commissione bilancio, operare la riflessione ed esprimere il parere su questo emendamento riformulato.
PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 6.500a (testo 2), nonché degli emendamenti 6.5 e 6.6.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.
GRILLO, relatore. Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.100/1 e favorevole sull'emendamento 6.0.100 (testo 2).
Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.2, mi adeguo al parere contrario della Commissione bilancio, con rammarico, perché mi pareva molto utile.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.0.3.
Gli emendamenti 6.0.5, 6.0.101, 6.0.6, 6.0.102, 6.0.103 e 6.0.104 sono improponibili.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.0.105 e 6.0.12.
Il parere è invece contrario sugli emendamenti 6.0.106, 6.0.107, 6.0.108, 6.0.110 e 6.0.111.
Gli emendamenti 6.0.109, 6.0.112, 6.0.113, 6.0.114 e 6.0.115 sono ritirati.
Gli emendamenti 6.0.19, 6.0.200, 6.0.21, 6.0.22 e 6.0.200a sono improponibili. Il parere è infine favorevole sull'emendamento 6.0.800 (testo 2).
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, il Governo dichiara il proprio parere conforme a quello del relatore, esprimendo rammarico per la posizione assunta dalla Commissione bilancio per quanto riguarda l'emendamento 6.0.2, che avrebbe assicurato l'avvio di un processo riorganizzativo del Ministero proprio per le funzioni citate nell'emendamento stesso.
Prendiamo atto con rammarico della decisione della Commissione e quindi ci conformiamo al parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.0.7.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.0.7, presentato dal senatore Pedrini e da altri senatori, fino alle parole «od autorimesse».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.0.7 e l'emendamento 6.0.8.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.9.
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 6.0.9, presentato dal senatore Pedrini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.10.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.10, presentato dal senatore Pedrini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.0.11, presentato dal senatore Pedrini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.100/1.
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 6.0.100/1, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.0.100 (testo 2), presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 6.0.2 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 6.0.3, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 6.0.5, 6.0.101, 6.0.6, 6.0.102, 6.0.103 e 6.0.104 sono stati dichiarati improponibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.105, identico all'emendamento 6.0.12.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Mi viene segnalato che accanto alla senatrice Boldi c'è una tessera disattesa. Invito gli assistenti parlamentari a rimuoverla. (Gli assistenti parlamentari provvedono alla rimozione della tessera).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.105, presentato dai senatori Guasti e Pedrini, identico all'emendamento 6.0.12, presentato dal senatore Pedrini e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.0.106, presentato dai senatori Guasti e Pedrini, identico all'emendamento 6.0.107, presentato dai senatori Pedrini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.108.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 12,06, è ripresa alle ore 12,29).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3587
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 6.0.108.
GRILLO, relatore. Signor Presidente, invito il presentatore a trasformare l'emendamento 6.0.108 in un ordine del giorno.
CHIRILLI (FI). Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Governo è disponibile ad accoglierlo.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non verrà posto ai voti.
L'emendamento 6.0.109 è stato ritirato.
BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, vorrei preannunciare la presentazione di una interrogazione parlamentare urgente a risposta orale indirizzata al Ministro delle comunicazioni e chiedere in questa sede l'intervento sollecito della Commissione di vigilanza perché questa mattina la RAI…
PRESIDENTE. Senatore Bobbio, poiché sono giunte altre richieste in tal senso, le chiedo di intervenire più tardi insieme agli altri colleghi che ne hanno fatto richiesta.
Metto ai voti l'emendamento 6.0.110, presentato dal senatore Moro.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.111.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.111, presentato dal senatore Moro.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 6.0.112, 6.0.113, 6.0.114 e 6.0.115 sono stati ritirati e che gli emendamenti 6.0.19, 6.0.200, 6.0.21, 6.0.22 e 6.0.200a sono stati dichiarati improponibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.800 (testo 2).
DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo dei Verdi contro questo emendamento che, sostanzialmente, recupera 222 milioni di euro per opere di interesse locale.
Di per sé potrebbe sembrare un ottimo obiettivo che anche il Gruppo dei Verdi condivide, ma purtroppo si tratta di quel meccanismo clientelare-distributivo che circola in ogni finanziaria. Con una lista di opere più o meno fantasma, si è inserito all'interno di questo provvedimento analogo meccanismo, che prevede che i Ministri competenti elaborino la lista e vengano sentite le Commissioni bilancio e lavori pubblici di entrambi i rami del Parlamento.
Il parere contrario del Gruppo dei Verdi è motivato dal fatto che riteniamo che le scarse risorse pubbliche dovrebbero essere usate in modo trasparente e non in modo distributivo ed occulto. Inoltre, esiste effettivamente un problema di opere di interesse locale che bisogna realizzare, invece delle faraoniche grandi opere di cui il Governo Berlusconi parla sempre, ma - ripeto - riteniamo che il metodo utilizzato per distribuire tali fondi sia inaccettabile.
Difatti non ci sono criteri con cui selezionare questi investimenti. Non sono indicate né priorità, né urgenze, né vi è alcuna indicazione di merito. Si tratterà quindi di una semplice trattativa che avverrà all'interno della maggioranza (mi auguro, ovviamente, con l'opposizione completamente estranea e contraria) con un meccanismo squisitamente elettorale, senza finanziare quelle opere di interesse locale di cui il nostro Paese ha grandemente bisogno.
Trovo poi scandaloso che la finanziaria appena presentata tagli risorse all'ANAS e alle Ferrovie per trasferirle, senza recuperare il saldo, alle grandi opere strategiche; si prevedono circa 2 miliardi di euro per il prossimo decennio, quindi si tratta di un'opera in perdita in termini di finanziamento per le opere infrastrutturali di cui il nostro Paese ha veramente bisogno. Reputo altresì scandaloso che contestualmente si decida di assegnare 22 milioni di euro in un modo così opaco e poco trasparente e con finalità elettorali.
Per queste ragioni, il Gruppo dei Verdi voterà contro e stigmatizza il metodo con cui si è proceduto con l'emendamento in questione: non è stato esaminato dalla Commissione, non è stato allegato al fascicolo degli emendamenti, insieme agli altri, ma è stato presentato l'ultimo giorno utile, anzi all'ultimo minuto.
ZANDA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, anch'io desidero annunciare il voto contrario sull'emendamento in questione.
Rifacendomi alle dichiarazioni appena svolte dalla senatrice Donati, intervengo per rettificarle in un punto. Quella in esame non è una norma elettorale, bensì clientelare. Ritengo che con questo modo di legiferare il Parlamento raggiunga veramente il suo punto più basso. Tale disposizione non ha nulla a che fare con l'argomento trattato nel decreto-legge; entra in una norma di conversione e viene presentata 24 ore prima della discussione in Aula degli emendamenti.
Signor Presidente, colleghi, mi meraviglio che ne sia stata consentita la discussione e chiedo all'Aula di voler riflettere sui motivi, anche di carattere etico, che ne sconsigliano in ogni modo l'approvazione.
BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma solo per esprimere un sì o un no.
BRUTTI Paolo (DS-U). La ringrazio, Presidente.
Per fare chiarezza ai colleghi, devo dire che abbiamo a che fare con quanto abbiamo cercato di respingere già altre volte, ossia le finalizzazioni di cui alla legge finanziaria dell'anno scorso che vanno e vengono tra Camera e Senato. Si tratta di un provvedimento che non doveva essere fatto, che non deve essere fatto e che, in ogni caso, non possiamo pensare si rifarà nella prossima legge finanziaria.
Presidente, le chiedo di vigilare su questa modalità di fare le leggi perché è assolutamente inaccettabile.
Per tale motivo esprimo il mio voto contrario.
DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, sull'emendamento 6.0.800 (testo 2) chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 6.0.800 (testo 2), presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G200, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GRILLO, relatore. Il parere del relatore è favorevole.
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Anche il parere del Governo è favorevole.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G200 non viene posto in votazione.
GRILLOTTI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, l'ordine del giorno G200 è stato appena accolto dal relatore e dal Governo, ma ricordo che è stato bocciato un emendamento di eguale tenore. Pertanto, ritengo doverosa una precisazione.
L'emendamento respinto, ora trasformato nell'ordine del giorno G200, era del medesimo tenore di un ordine del giorno presentato ad un precedente decreto che impegnava il Governo e che è stato accolto. Ricordo che anche in quella occasione mi era stato chiesto di ritirare l'emendamento in quanto non vi era tempo per rimandare il provvedimento alla Camera.
Adesso un emendamento di eguale tenore viene bocciato, senza nessuna motivazione laddove si tratta di un emendamento attuativo di un contratto, coperto. Ebbene, è stato miracolosamente bocciato!
Con tale proposta di modifica si intendeva solo precisare che, ove si parla di aziende ferroviarie, si intendono inclusi mezzi di trasporto quali autobus e tram se il contratto è quello relativo agli autoferrotranvieri; si includono quindi quelle aziende ferroviarie locali che applicano tale contratto a fronte del quale si sono finanziati i costi con l'aumento dell'accisa. Era quindi un emendamento che regolava lo stato di fatto ed attuava un ordine del giorno che impegnava il Governo ad adempiere al suo compito.
Trovarmi di fronte ad un voto contrario mi induce a dire che se i senatori dovrebbero quasi essere costretti ad informarsi, per il relatore ciò dovrebbe essere obbligatorio e laddove non si capisca la portata di un emendamento (che ho peraltro spiegato anche in Commissione) si deve chiedere un chiarimento. Non si bocciano le proposte tanto per far vedere che si è autoritari o che si gestisce non so quale potere.
Era assolutamente obbligatorio che io chiarissi questo aspetto riguardante una proposta ripetitiva, attuativa, già approvata dal Governo, che questa volta è stata invece bocciata! È chiaro che chiederò ai colleghi della Camera di ripresentare la proposta perché mi è stato detto che la si sarebbe recuperata nella finanziaria ma questo non è possibile perché perderemmo l'impegno per il 2005.
Quindi, il dover chiedere ad un collega dell'altro ramo del Parlamento di ripresentare la proposta di modifica facendo tornare il testo alla nostra approvazione, semplicemente perché non si è voluto capire cosa volesse dire, mi induce a ritenere che i lavori dell'Assemblea tutto sono fuorché funzionanti! (Applausi dal Gruppo LP e del senatore De Paoli).
PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Grillotti, che evidentemente, come ha appena detto, non è stato ascoltato.
Riprendiamo l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.
Chiedo al senatore Azzollini, presidente della Commissione, di esprimere il proprio parere sull'emendamento 2.0.6.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, il ragionamento è il medesimo: si tratta di argomenti complessi per i quali ora sono state presentate note che possono probabilmente far rivedere un'opinione; certamente non è un parere che posso esprimere ai sensi dell'articolo 100, per cui rimane confermato il parere espresso dalla Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore cosa intende fare.
GRILLO, relatore. Ne prendo atto e ritiro l'emendamento 2.0.6. Osservo soltanto che al riguardo vi era stata una sensibilizzazione da parte del Governo. Bisogna quindi auspicare che i vari Ministeri riescano a colloquiare tra loro in modo da accertare che, quando un Ministero dichiara che non vi è impegno di spesa, questo non vi sia davvero.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 6.500a (testo 2). Chiedo al presidente Azzollini se sul testo così riformulato conferma il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, per quanto riguarda il precedente emendamento 2.0.6, vorrei dire al collega relatore, che è stato così sensibile, che si tratta di provvedimenti che riguardano concessioni e proroghe di concessioni; quindi, questioni complesse, che talvolta possono essere molto convenienti, ma anche molto onerose, che possono essere affrontate soltanto in Commissione.
Per quanto concerne l'emendamento del senatore Malan, il testo valutato dalla Commissione aveva un carattere negativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Su quel testo, il parere non può rimanere che quello.
MORANDO (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (DS-U). Vorrei solo dire che, a mio parere, il Presidente della Commissione bilancio potrebbe procedere ai sensi dell'articolo 100 solo se il senatore Malan accettasse di espungere dal suo emendamento il riferimento all'assistenza sanitaria convenzionata o accreditata.
PRESIDENTE. Questo è già stato tolto.
MORANDO (DS-U). E allora, se questo riferimento è stato tolto - e mi rivolgo al presidente Azzollini - allora è patente che si può dare il parere ai sensi dell'articolo 100, modificando il parere della Commissione bilancio, fermo restando quello che io penso sulla totale scopertura nel merito di questo emendamento.
Sono anche in grado, avendo appena parlato con funzionari del Comune di Roma, di quantificare gli oneri. Per il solo Comune di Roma questo emendamento significa 5 milioni di euro di gettito annuo in meno e, in quanto norma interpretativa, deve essere riferita al passato, quindi dal 1993 ad oggi. Solo per il Comune di Roma, signor Presidente, stiamo approvando un emendamento che provoca una scopertura nel bilancio dello Stato di 300 milioni di euro. Vorrei che questo si sappia e che qualcuno che deve ascoltare e verificare su questo punto ascolti e verifichi.
Detto questo, una volta chiarito che il testo non ha parere contrario in base all'articolo 81 della Costituzione, sinceramente non riesco a capire come sia possibile che ce l'abbia l'emendamento Malan. Una volta tolta l'assistenza sanitaria accreditata e convenzionata, è chiaro che, se è coperto (a mio giudizio non lo è, ma per la maggioranza della Commissione bilancio lo è) il testo della legge così com'è, lo è anche l'emendamento Malan in maniera inoppugnabile.
AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, comprendo quello che dice il senatore Morando, ma non mi pare sufficiente. Il motivo per cui era stato espresso parere contrario si basava sul fatto che vi era un'estensione dei soggetti che possono ottenere questa esenzione.
MORANDO (DS-U). Se hai detto che non è oneroso per il soggetto A, non è oneroso neanche per il soggetto B.
AZZOLLINI (FI). Questo parere era stato reso sul presupposto, che è stato ampiamente illustrato dal relatore, che si trattava di norma interpretativa, che cioè fotografava la situazione così com'è. Gli enti di cui si tratta già non versavano l'ICI e c'era un contenzioso teso a verificare questa ipotesi; c'era una sentenza della Corte di cassazione, che si era espressa per una tesi di carattere restrittivo, e dunque ben l'articolo 6 poteva ritenersi interpretativo di una situazione già esistente. Ciò può essere opinabile, e il senatore Morando opina legittimamente su questo, ma non è il problema che ho di fronte in rapporto all'emendamento del senatore Malan.
Tale emendamento presenta un altro problema: rispetto a coloro per i quali c'è una situazione di mancato pagamento dell'ICI, e sulla quale si controverte, c'è un'estensione dei soggetti, sulla quale, che io sappia, non si controverte in materia di ICI; questi chiedono un'esenzione. In tal caso e per tale ragione abbiamo espresso parere contrario in Commissione.
Non mi pare che la sola espunzione delle parole: «sanitaria convenzionata o accreditata» possa farmi ex abrupto recedere dal parere che la Commissione ha espresso su questo emendamento; pertanto non posso che confermare il parere medesimo.
Ovviamente, tutto è perfettibile, ma ho dovuto spiegare che le ragioni dell'un parere e dell'altro sono diverse, e a me non paiono in questo momento, dalla correzione apportata dal presentatore, essere state superate, ragion per cui - ripeto -rimango del parere che la Commissione ha già espresso.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, comprendo le ragioni tecniche che il senatore Azzollini ha chiaramente esposto, tuttavia sottolineo che, fintanto che c'è una controversia è un conto, ma nel momento in cui questa controversia la dirimiamo per legge, tale legge deve essere conforme alla Costituzione, ivi incluso l'articolo 8.
PAGANO (DS-U). Quindi, uguale per tutti!
MALAN (FI). Di conseguenza, insisto nel chiedere il voto di questo emendamento e chiedo il sostegno dei quindici senatori necessari.
PAGANO (DS-U). Bravo!
MALAN (FI). Inoltre, invito il Governo ed il relatore a tener presente che questa norma, che è stata ampiamente discussa già nella Commissione di merito, quindi in Commissione bilancio ed in Aula, è certamente opinabile su alcuni punti, ma su questo punto non lo è, nel senso che non si può riconoscere un beneficio ad un soggetto e non ad altri.
BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Intervenga, però, per trenta secondi, perché per il suo Gruppo ha già parlato abbondantemente il senatore Morando.
BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, vorrei sostenere l'ipotesi che ora ha illustrato il senatore Malan sulla necessità di superare questa situazione con il voto.
Al senatore Azzollini dico che dovrebbe parlare con il sindaco di Assisi, che fa parte della sua stessa coalizione, perché lui afferma che questo provvedimento in Assisi produrrà una caduta del gettito ICI dell'ordine di 200.000 euro.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 6.500a (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, testé avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.500a (testo 2), presentato dal senatore Malan.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione finale.
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, ritengo sia davvero avvilente ritrovarci in occasioni come queste: è avvilente per i senatori dell'opposizione, costretti a ripetere e a rinnovare le loro critiche e le loro obiezioni nei confronti di provvedimenti in evidente contrasto con le norme costituzionali sulla decretazione d'urgenza, e in altrettanto palese contrasto con le disposizioni della legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio, quella che disciplina l'attività e la struttura del Governo, ma che dispone anche, al terzo comma dell'articolo 15, che il contenuto dei decreti debba essere specifico ed omogeneo.
Credo sia altrettanto avvilente per gran parte dei colleghi della maggioranza, chiamati qui a svolgere per l'ennesima volta lo stesso stanco rito: quello di difendere ad ogni costo provvedimenti troppe volte indifendibili, costretti loro malgrado al silenzio, grazie all'abuso del cosiddetto contingentamento, che colpisce certo l'opposizione ma limita fortemente la stessa iniziativa politica e la dignità dei parlamentari della maggioranza.
Vede, signor Presidente, già il testo del decreto, quello presentato dal Governo, era fortemente criticabile e soprattutto nessuno degli articoli che lo componevano conteneva o rispettava quei requisiti così ben chiaramente indicati nell'articolo 77 della Costituzione, a meno che non si voglia sostenere che la definizione del trattamento economico del presidente del Registro italiano dighe rivesta un carattere di straordinaria necessità ed urgenza per altri che non sia il presidente stesso; altrettanto si può sostenere circa le assunzioni presso lo stesso RID e per l'allargamento delle competenze dei dottori commercialisti.
Dunque, ripeto, già quel testo era talmente in contrasto con la legge da meritare pesantissime censure, ma il Governo non si è accontentato di questo e non ha battuto ciglio nemmeno di fronte al parere negativo della Commissione bilancio circa la copertura di alcuni articoli; e così, in sede di esame presso la Commissione, non ha esitato a presentare ulteriori articoli, che non fanno altro che approfondire la distanza di questo provvedimento dalla Costituzione e dalla legge n. 400.
Vengono infatti introdotte altre materie del tutto avulse ed estranee al titolo e alla sostanza di quelle originariamente contenute nel testo del decreto-legge e la cui necessità ed urgenza appare assolutamente oscura, come nel caso che riguarda la scadenza del consiglio di amministrazione della SIMEST, che si vuole anticipare di un anno, ovvero immediatamente dopo la conversione del presente decreto, scippando tale argomento al suo iter normale, visto che era già contenuto all'interno del provvedimento sulla competitività approvato alla Camera e attualmente all'esame della Commissione industria del Senato.
Insomma qualcuno, a ragione, ha parlato di una «legge calderone»; io direi piuttosto una legge dove si parla di un po' di tutto, ma non per tutti. Mi riferisco, in particolar modo, all'articolo 4 di questo decreto, laddove è previsto un contributo statale per i Comuni al fine di trasformare a tempo indeterminato i contratti già esistenti con i lavoratori socialmente utili.
I Comuni destinatari dì tale contributo devono avere specifiche caratteristiche quali la popolazione superiore ai 300.000 abitanti, l'aver già avviato provvedimenti di questo genere con esito positivo, ed in ultimo che non abbiano già beneficiato di contributi analoghi. Ebbene, l'unico Comune con questi tre requisiti è quello di Catania, e sinceramente sembra un premio un po' troppo costoso anche per quella che è stata salutata come la città della riscossa della Casa delle Libertà dopo la disfatta regionale.
Avendo esaurito il pochissimo tempo a disposizione del mio Gruppo, e lamentando l'impossibilità di un più congruo approfondimento di un testo ostentatamente incostituzionale, annuncio il voto contrario dei senatori dell'Udeur.
DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatrice Donati, le do un minuto.
DONATI (Verdi-Un). La ringrazio, signor Presidente. Intervengo per annunciare il voto contrario del Gruppo dei Verdi; avevamo già in diverse occasioni ribadito che si tratta di un decreto-legge non giustificato da alcuna urgenza e che man mano, durante la discussione, è stato arricchito ulteriormente di interventi parziali, se non calibrati, come è il caso di Catania, ma è stato esteso anche ad altre situazioni.
Vorrei sottolineare la questione dell'ANAS che è stata inserita in questo testo e che è stata giustamente corretta, anche se resta l'amarezza di non aver fatto un confronto rispetto alla legge finanziaria, in cui le misure finanziarie ed economiche di questo provvedimento produrranno i loro effetti. Perciò a nostro avviso sarebbe stato più logico e corretto inserire tale confronto all'interno di una strategia di finanza pubblica e di politica delle infrastrutture.
Ancora una volta, invece, si è voluto staccare l'emendamento dal resto… (Il microfono si disattiva automaticamente, poi viene riattivato)… per evitare un confronto su una misura che già in passato era stata riproposta ma che poi in sede europea (vedi il caso ISPA o ANAS Spa) non aveva dato i risultati attesi, per cui viene ora ingiustamente inserita all'interno di questo decreto-legge che, ribadisco, avrà il voto contrario del Gruppo dei Verdi.
ZANDA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, il Gruppo della Margherita voterà contro questo provvedimento. Voterà contro per i motivi specifici che sono stati ampiamente illustrati nel corso della discussione del provvedimento e dei suoi emendamenti, ma anche per un giudizio di fondo, signor Presidente, che riguarda a mio avviso questa Assemblea e sul quale voglio richiamare la sua attenzione: mi riferisco al modo con il quale facciamo le leggi.
Questi provvedimenti nascono come decreti-legge senza motivo di urgenza e che vengono intitolati ad una determinata materia (questo decreto-legge è stato intitolato alle infrastrutture), ma vengono poi arricchiti nel testo del disegno di legge di conversione anche di norme assolutamente eterogenee.
Nel corso della discussione parlamentare, con gli emendamenti presentati dalla Commissione e dal Governo sono state inserite - come nel caso che stiamo esaminando - norme per circa venticinque diverse materie che non ho il tempo di elencare, perché il tempo che è stato assegnato a noi, come secondo Gruppo di opposizione, corrisponde ad un totale di 16 minuti, comprensivi della discussione generale, dell'illustrazione degli emendamenti e di questa misera dichiarazione di voto.
Presidenza del vice presidente SALVI(ore 13)
(Segue ZANDA). Signor Presidente, richiamo la sua attenzione sul modo in cui noi stiamo legiferando. La settimana passata tutti gli italiani hanno potuto leggere un bell'articolo, un fondo del «Corriere della Sera», di Tommaso Padoa Schioppa che raccontava agli italiani che il presidente Barroso sta cercando di mettere ordine alla legislazione comunitaria, cercando di eliminare dal corpus dell'Unione Europea le norme che ne duplicano altre, cercando di semplificare quelle complicate e di rendere omogenea una normativa che, purtroppo, anche in Europa è andata molto complicandosi con effetti disastrosi per tutti gli operatori.
Ieri il ministro Tremonti è venuto qui in Aula ad illustrare la finanziaria. Io credo si sia dimenticato di ricordare all'Assemblea che tra i tanti motivi che determinano la crisi anche economica del nostro Paese c'è il disordine normativo di cui il Parlamento, purtroppo, è il primo responsabile. Nel caso del provvedimento che stiamo esaminando debbo dire, però, che la responsabilità prima è del Governo e della maggioranza che lo sostiene.
Noi voteremo contro per i motivi di merito che abbiamo ampiamente descritto, ma lo faremo in maniera convinta, anche perché pensiamo che questo modo di legiferare faccia male al Paese e comprima in modo consistente anche ogni possibilità di sviluppo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatore Brutti, il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione. Ritengo di assegnarle due minuti per una succinta dichiarazione di voto. Ha facoltà di parlare.
BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, le dico subito che il Gruppo DS voterà contro questo provvedimento. Le motivazione sono apparse chiare durante la discussione: è un decreto senza urgenza e senza necessità, non ha alcuna trasparenza legislativa e richiamo qui l'attenzione della Presidenza del Senato, perché abbiamo avuto la prova, in questo caso, di come si facciano delle leggi che sono poi assolutamente incomprensibili per gli utenti di questi stessi provvedimenti.
Ci sono provvedimenti ad personam ulteriormente infarciti durante la discussione. Segnalo fra tutti quelli sul Presidente del Registro italiano dighe; si distrugge la legislazione relativa ai Centri di assistenza fiscale estendendo la possibilità di svolgere questo tipo di attività anche a consulenti del lavoro senza effettuare però i necessari controlli e la vigilanza su di loro; sui lavori socialmente utili avete sentito che razza di provvedimento specifico e indirizzato solo alla città di Catania e al suo Sindaco sia contenuto in questo provvedimento. Infine, per quel che riguarda l'esenzione dall'ICI, apriamo una voragine la cui portata è straordinariamente grande e per la quale alcuni dei Comuni italiani potranno subire gravissime conseguenze.
Il provvedimento contiene una norma non del tutto negativa sulla riforma dell'ANAS. Faccio osservare al senatore Azzollini (che in alcuni momenti è così attento e che in altri nelle sue decisioni fa figli e figliastri) che in quella norma c'è scritto che il recupero di 3 miliardi di euro che si farà con la concessione ANAS non varrà a sanare il buco che si era determinato l'anno scorso quando si tentò l'operazione ISPA, ma verrà invece utilizzato per la prossima legge finanziaria.
Sitratta di un artificio che cerco di rendere evidente all'Aula e che sempre di più rafforza la mia contrarietà al provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo DS-U).
CICOLANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CICOLANI (FI). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia a questo provvedimento, che si è arricchito nel corso del dibattito parlamentare di alcuni elementi estremamente qualificanti, come, ad esempio, la risposta data ai fini della sicurezza del trasporto aereo per l'ENAC.
Questo provvedimento verrà ricordato soprattutto come il provvedimento della riforma dell'ANAS. Riassumo brevemente i contenuti di tale riforma che l'Assemblea oggi ha votato con amplissima partecipazione di tutti colleghi, sia della maggioranza che dell'opposizione.
Si potenzia in modo deciso questo ente portando la concessione da 30 a 60 anni. Si fa uscire l'ente - completando un lavoro già avviato sull'ANAS con la trasformazione in società per azioni - dal perimetro dei parametri di Maastricht, quindi dal perimetro della pubblica amministrazione, liberando importanti potenzialità per investimenti in infrastrutture. Si lega, inoltre, l'ANAS ad un contratto di servizio e non più ad una capitalizzazione per effetto dei trasferimenti dello Stato, quindi ad un servizio che realmente rende a quest'ultimo.
Si consente, infine, all'ANAS di strutturarsi in concessionaria attraverso un rapporto che collega i trasferimenti all'effettivo utilizzo delle strade attraverso pedaggi figurativi, consentendole altresì, sempre all'interno di capitali pubblici, di stipulare accordi e costituire società con pubbliche amministrazioni diverse, ad esempio le Regioni, avendo, quindi la possibilità di mettere a sistema sinergico gli investimenti per infrastrutture. Cito al riguardo solo un esempio: la Salerno-Reggio Calabria potrà essere una concessionaria autostradale partecipata anche dalle Regioni Campania e Calabria.
Desidero fare un'ultima notazione sull'articolo 4 e sulla polemica che in modo veramente antipatico ne è scaturita per via della personalizzazione del provvedimento con riferimento al Presidente del Consiglio ed al rapporto con il suo medico di fiducia. Mi sembra che ciò sia offensivo nei confronti della popolazione dello stesso Comune di Catania a cui è rivolto, tra glialtri, questo provvedimento. È chiaro che risolvere il problema dei lavoratori socialmente utili è un tema che deve occupare ed impegnare risorse intellettuali ed economiche da parte del Paese.
Ilcentro-destra in moltissime aree del Paese ha lavorato per risolverlo, ma mi sembra ovvio che dopo averlo affrontato nelle grandi città del Mezzogiorno come Palermo e Napoli, vada affrontato nelle aree dove si concentrano maggiormente il disagio sociale e la disoccupazione, quindi in quelle soggette ad Obiettivo 1 della Comunità Europea. Ridurre questo atteggiamento di responsabilità ad una mera personalizzazione mi sembra francamente sopra le righe da parte dell'opposizione e un'ennesima ricerca fuori misura e tono per personalizzare e riferire al Presidente del Consiglio un provvedimento che invece è utile al sistema Paese. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).
MENARDI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MENARDI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Alleanza Nazionale vota convinto questo provvedimento e ribadisce la necessità e l'urgenza del medesimo soprattutto per quanto riguarda il riordino del Registro italiano dighe in relazione alla necessità di dare sicurezza rispetto alle calamità atmosferiche.
In particolare, poi, questo provvedimento si è arricchito di alcuni elementi importanti nel corso della discussione, anche in questo caso rivolti soprattutto alla sicurezza. Al riguardo, ricordo la questione dell'ENAC (questione, quella della sicurezza del trasporto aereo, particolarmente pregnante in questi tempi) e, non ultime, le disposizioni sull'ANAS che, così come lo andremo ad approvare, finalmente dà a quest'ultima, come è stato anticipato, il contratto di servizio così come avviene per altre aziende pubbliche e definisce l'ANAS, una volta per tutte, come concessionario.
Infine, ricordo la polemica sulla questione dell'esenzione dall'ICI per gli immobili della Chiesa. Questo intervento mi pare opportuno, perché l'opera che viene svolta in questi ambienti è sicuramente sociale e credo sia inutile effettuare una partita di giro per dare a costoro, dalla finestra, ciò che gli togliamo dalla porta, erogando contributi a pioggia.
Il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà quindi convinto a favore di questo provvedimento, ringraziando tutti coloro che sono intervenuti, il relatore ed il Governo. (Applausi dal Gruppo AN).
PEDRAZZINI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEDRAZZINI (LP). Signor Presidente, colleghi, ricordo solo cosa tratta questo decreto omnibus: l'assunzione da parte del RID di lavoratori a tempo indeterminato per assicurare la propria funzionalità e la pubblica incolumità in materia di rischio idraulico; un contributo statale di 18 milioni di euro a favore dei Comuni con più di 300.000 abitanti, che hanno assunto lavoratori socialmente utili dal 1° luglio 2004 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (il dubbio è che ci si riferisca solo a pochi Comuni); l'annullamento della revoca dei contributi concessi alle imprese delle aree depresse; l'esenzione dall'ICI per gli immobili della Chiesa ove si svolgano attività connesse alle finalità di religione e culto.
Sono stati inseriti con emendamenti argomenti di competenza della Commissione, perché nel decreto omnibus che ha visto la Commissione di quanto ho citato praticamente era compreso poco o nulla, mentre alcuni di questi argomenti risolvono problemi esistenti da tempo. Mi riferisco alla riforma dell'ANAS, alla soluzione dei contenziosi e all'evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni per i beni demaniali.
Il rammarico è che con questo decreto omnibus si possono sì risolvere problemi molto diversi tra loro, ma si perde certamente in qualità e, soprattutto, non si dà la possibilità ai commissari di svolgere bene il proprio compito.
Anche questo può essere motivo di riflessione tra il Governo e la sua struttura ed il Parlamento. Come membro dell'8a Commissione permanente posso garantire l'approfondito esame e lo scrupolo riposto sugli emendamenti di nostra competenza, mentre su altri non vi è stato il medesimo approfondimento.
Pertanto, come rappresentante della Lega, posso solo esprimere con rammarico un parere favorevole, sperando di non trovarci più in futuro in situazioni simili. (Applausi dal Gruppo LP).
BISCARDINI (Misto-SDI-US). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BISCARDINI (Misto-SDI-US). Signor Presidente, sarò molto breve. Voglio sottolineare la nostra contrarietà a partire da una considerazione generale: questo disegno di legge, che nel titolo tratta della conversione di un decreto recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, contiene invece provvedimenti molto diversi tra loro, che sono sinonimo e simbolo dell'incapacità di questo Governo di legiferare in modo coerente e trasparente.
Sono provvedimenti tra loro diversi e quindi anche, per certi versi, contraddittori, che non consentono di affrontare le questioni di fondo che il titolo del provvedimento invece si propone. Non si sono voluti accogliere molti emendamenti, concernenti la trasparenza e lo snellimento delle procedure per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche e del comparto dei trasporti.
Non si è voluto affrontare questioni di merito, per risolvere invece questioni in qualche modo un'altra volta ad personam.
Intervengo, quindi, criticamente su tutto l'impianto che riguarda le questioni relativi ai sistemi infrastrutturali, sottolineando, però, in modo particolare la mia contrarietà all'articolo 6 del decreto-legge che prevede l'esenzione dall'ICI sugli immobili di proprietà della Chiesa, anche se connessi ad attività di carattere commerciale.
Non sono soltanto io a sostenerlo, ma anche i giornali, ed i Comuni protestano per un provvedimento che, probabilmente, arrecherà un disavanzo nelle casse comunali di 300 milioni di euro.
È un provvedimento negativo che porrà, come è stato sottolineato altresì da altri colleghi (dal senatore Malan, per esempio), problemi di carattere anche costituzionale. Con questo articolo non sono messe sullo stesso piano le diverse confessioni religiose ma, soprattutto, non si pongono di fronte al fisco in condizioni di parità né i cittadini, né le imprese.
Credo che con questo articolo il Governo creerà ancora una volta una falla negativa nei rapporti tra Stato e Chiesa e che si porrà la questione, grande come una casa, di ricostruire tali rapporti su un piano di serietà, modernità e buonsenso.
Voi state lacerando i rapporti fra lo Stato e la Chiesa! (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zanda).
DE PAOLI (Misto-LAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PAOLI (Misto-LAL). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto contrario a questo provvedimento omnibus che dimostra, ancora una volta, che in Italia, nonostante i cambiamenti, l'ANAS resiste e le associazioni a delinquere non si riescono ad estirpare.
DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale. Brusìo in Aula).
Onorevoli colleghi, non ci siamo proprio.
Vi prego di prendere posto. Si procederà, ora, alla rimozione delle schede di troppo.
Il Senato non è in numero legale.
In considerazione dell'ora ormai tarda, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Prima di togliere la seduta do, però, la parola ad alcuni colleghi che hanno chiesto di poter intervenire.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (3587)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EMENDAMENTO 2.0.104 E SEGUENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
2.0.104
DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente.
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 1º agosto 2002, n. 1667 recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti")
1. All’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Sono esclusi dall’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia ‘Mo.s.e.’ e l’attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:
a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manutenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;
b) per l’ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l’elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.
1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443"».
2.0.105
MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
All’articolo 13 della legge 1º agosto 2002 n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
a) dall’elenco delle opere strategiche è escluso il tratto ferroviario Torino Lione passante per Val di Susa;
b) il governo verifica, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge altre alternative per il potenziamento del trasporto ferroviario Francia-Italia».
2.0.6
LA COMMISSIONE
Ritirato
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».
2.0.106
FERRARA
Improcedibile
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro il 30 novembre 2005, sono determinati i minori oneri prodotti, alla medesima data, dall’attuazione del comma 148 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005 n. 58.
2. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, per l’anno 2005, un fondo per la concessione di contributi per il rinnovo, da parte delle regioni, del parco autobus destinato al trasporto pubblico locale. Per il medesimo anno la dotazione del fondo corrisponde all’entità della quota dei minori oneri, come determinati ai sensi del comma 1, che risulti eccedere l’importo di 40 milioni di euro.
3. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra le regioni, in proporzione alla rispettiva popolazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2005.
4. Qualora successivamente alla data di cui al comma 3 venga accertato che l’entità dei minori oneri è inferiore alla quota di cui al comma 2 il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a ripetere presso le regioni destinatarie la parte eccedente in proporzione alla quota assegnata ai sensi del comma 3».
2.0.107
MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente.
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto locale)
1. Gli oneri derivanti dall’accordo nazionale degli autoferrotranvieri sottoscritto dalle parti il 19 settembre 2005 inerente la diaria di indennità di malattia sono a carico del bilancio dello stato.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del precedente comma si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione: a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
2.0.108 (testo 2)
MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente.
«Art. 2-bis.
1. Ai fini della razionalizzazione e potenziamento del trasporto aereo nazionale sono diminuiti l’importo dell’IVA, delle accise sul carburante, delle tariffe aeroportuali per un importo annuo di euro 200 milioni, a decorrere dall’anno 2005.
2. È fatto divieto agli enti locali di finanziare compagnie aeree per i servizi nell’aeroporto di pertinenza senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del precedente comma si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione: a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
2.0.109 (testo 2)
MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Ai fini dell’attuazione della legge n. 84 del 1994 in materia di lavoro portuale sono stanziati 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2005 per il salario di mancato avviamento.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del precedente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
2.0.110
MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente.
«Art. 2-bis.
1. Ai fini della sicurezza del trasporto aereo e della dovuta informazione ai cittadini, il governo comunica le eventuali esclusione di compagnie aeree dall’autorizzazione a volare nello spazio nazionale entro una settimana dall’applicazione dall’approvazione della presente legge».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 3.
(Competenza sull’assistenza fiscale)
1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: «q-bis) l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
EMENDAMENTI
3.1
BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI
Respinto
Sopprimere l’articolo.
3.2
VERALDI, CAMBURSANO
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 3, lettera q-bis) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, stabilendo i criteri e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività ivi previste, le relative modalità di svolgimento, nonchè i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell’amministrazione finanziaria.
1-ter. I regolamenti di cui al comma 1-bis si ispirano a principi di omogeneità con la normativa operante per i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241».
3.100
BRUTTI PAOLO
Id. em. 3.2
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis Il Ministro delle finanze, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 3, lettera q-bis) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, stabilendo i criteri e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività ivi previste, le relative modalità di svolgimento nonchè i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell’amministrazione finanziaria.
1-ter. I regolamenti di cui al comma 1-bis si ispirano a principi di omogeneità con la normativa operante per i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241».
3.101
TURCI, PASQUINI
Id. em. 3.2
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis Il Ministro delle finanze, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 3, lettera q-bis) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, stabilendo i criteri e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività ivi previste, le relative modalità di svolgimento nonchè i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell’amministrazione finanziaria.
1-ter. I regolamenti di cui al comma 1-bis si ispirano a principi di omogeneità con la normativa operante per i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241».
3.3
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"1-bis. I consulenti del lavoro svolgono l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
3.102
IL RELATORE
V. testo 2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2005, n. 139, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
3.102 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2005, n. 139, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
1-ter. All’articolo 1, comma 3, alinea, del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, dopo le parole: "dell’Albo" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto disposto dalla lettera f-bis) del comma 4,"».
3.4
FORTE, CICOLANI, TUNIS
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’assistenza fiscale, di cui al comma 1, potrà essere svolta anche da tutti gli intermediari fiscali abilitati».
3.103
VERALDI
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nel regolamento di esecuzione del Codice della strada, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni:
a) all’articolo 386, comma 1, le parole da: "contenente" a "procedente" sono sostituite dalle seguenti: "con dichiarazione contenente, nel caso dei mutamenti di cui all’articolo 94, gli estremi dell’atto relativo, informa l’ufficio o il comando procedente";
b) all’articolo 402, comma 7, sono soppresse le parole da: "nonchè" a: "M.C.T.C." e le parole da: "ovvero entro" fino a. "facoltà di acquisto"».
Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 3, sono aggiunte le seguenti parole: «e amministrativa».
3.6
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 4-bis dopo le parole: "tutte le disposizioni" sono inserite le parole: "ancorché previste da leggi speciali"».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3
3.0.2
VERALDI
Respinto
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Abrogazione di disposizioni in materia di assistenza amministrativa)
1. È soppresso il corso di formazione professionale previsto dal comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, disciplinante l’attività di consulenza ed assistenza automobilistica, e successive modificazioni; sono soppresse inoltre tutte le disposizioni che in detta legge e nella legge 4 gennaio 1994, n. 11, vi fanno riferimento. È conseguentemente soppresso il vincolo di frequenza del citato corso per l’autorizzazione definitiva all’esercizio della menzionata attività e per l’accesso all’esame di cui all’articolo 5 della predetta legge n. 264 del 1991, ferme le deroghe previste al possesso del titolo di studio».
3.0.104
DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, ZANCAN
Respinto
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disciplina transitoria dei giudizi arbitrali nei lavori pubblici)
1. All’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti con i seguenti:
2-bis. Il collegio arbitrale è costituito da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, rispettivamente nella domanda d’arbitrato e nell’atto di resistenza alla stessa, scelti tra coloro che hanno i requisiti soggettivi e di professionalità fissati, ai sensi del precedente comma, dalla Camera arbitrale ed iscritti in apposito Albo. Se la parte nei cui confronti è stata proposta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina dell’arbitro provvede la Camera arbitrale. I soggetti di cui alla lettera a) del successivo comma 2-ter non possono essere nominati arbitri delle parti private.
2-ter. Possono essere ammessi all’Albo degli arbitri della Camera arbitrale:
a) i magistrati amministrativi e magistrati contabili e gli avvocati dello Stato in pensione, che ne fanno richiesta;
b) gli avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature superiori;
c) i dirigenti generali di prima fascia della pubblica amministrazione, in servizio o a riposo, aventi particolari competenze in materia di lavori pubblici;
d) i tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura abilitati all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti nei relativi albi;
e) i professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza in materia di lavori pubblici. I soggetti appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere b), c), d), ed e), in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in linea generale dalla Camera arbitrale, sono inseriti nell’Albo degli arbitri e nell’elenco dei periti su domanda corredata da curriculum ed adeguata ulteriore documentazione. L’iscrizione all’Albo degli arbitri non ha limiti temporale; ogni tre anni, tuttavia, la Camera arbitrale verifica il permanere per ciascuno degli iscritti dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti per l’iscrizione.
2-quater. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina di due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici affinchè la stessa provveda alla nomina del terzo arbitro. Il terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, è nominato dalla Camera arbitrale su indicazione concorde degli arbitri di parte o delle parti direttamente scegliendo tra i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma 2-ter. Ove arbitro di parte sia stato nominato un magistrato amministrativo, un magistrato contabile o un avvocato dello Stato a riposo, non può essere nominato presidente del collegio soggetto appartenente alla medesima categoria professionale. Allo stesso modo non possono essere nominati presidenti del collegio arbitrale gli avvocati dello Stato a riposo ove l’Avvocatura dello Stato sia difensore di una delle parti in giudizio.
2-quinquies. Resta ferma la competenza della Camera arbitrale a fissare e le modalità del deposito in acconto, la costituzione del collegio arbitrale, su convocazione del suo presidente, avrà luogo non oltre i successivi trenta giorni.
2-sexies Resta ferma la competenza della Camera arbitrale in ordine alla determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per il compenso agli arbitri, in conformità alle tariffe di cui all’allegato al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, nonchè in ordine al funzionamento del collegio arbitrale, e alle modalità di pagamento delle somme dovute dalle parti ai componenti del collegio arbitrale, al segretario e, a rimborso delle spese anticipate, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. L’ordinanza non impugnabile di liquidazione costituisce titolo esecutivo".
2. Per quanto non previsto dal comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Ai fini della nomina degli arbitri di parte, può essere utilizzato, fino alla redazione del nuovo albo, quello già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
4. È fatta salva la legittimità dei lodi già depositati presso la Camera arbitrale per lavori pubblici e delle nomine del terzo arbitro, con funzione di presidente del collegio, già operate dalla Camera arbitrale antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto.
5. I commi 2 e 3 dell’articolo 150, e i commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell’articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 sono soppressi.
6. Il comma 16-septies dell’articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è abrogato».
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 4.
(Incremento dei livelli occupazionali)
1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1º luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, per 10 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito (IRE).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTI
4.1
RIPAMONTI, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, ZANCAN
Respinto
Sopprimere l’articolo.
4.100
ZANDA
Id. em. 4.1
Sopprimere l’articolo.
4.2 (testo 2)
RIPAMONTI, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, ZANCAN
Respinto
Sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. 1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni che, dal 1º gennaio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo annuo di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di euro, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente: "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 10 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito (IRE).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4.101 (testo 2)
BRUTTI PAOLO
Respinto
Sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. 1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni che, dal 1º gennaio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo annuo di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 14 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, come determinata dall’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, per 16 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito (IRE).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4.102 (testo 2)
ZANDA
Id. em. 4.101 testo 2
Sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. 1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni che, dal 1º gennaio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo annuo di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 14 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, come determinata dall’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, per 16 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito (IRE).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4.3 (testo 2)
MONTALBANO, STANISCI, IOVENE, BRUTTI PAOLO, ROTONDO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI
Respinto
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo annuo di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
4.4 (testo 2)
STANISCI, IOVENE
Respinto
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che abbiano avviato con esito positivo iniziative, anche attraverso l’eventuale costituzione di società partecipate dagli enti locali, per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, oltre che per i lavoratori assunti dagli enti locali a tempo determinato o con altra forma di flessibilità e di collaborazione, con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo annuo di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
4.103 (testo 2)
SODANO TOMMASO, MALABARBA
Respinto
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che abbiano avviato iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di annuo 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
4.104 (testo 2)
STANISCI, IOVENE
Respinto
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative, anche attraverso l’eventuale costituzione di società partecipate dagli enti locali, per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, oltre che per i lavoratori assunti dagli enti locali a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, oltre che per i lavoratori assunti dagli enti locali a tempo determinato, con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto Iegislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di annuo 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alla disposizioni di cui all’articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
4.6
DATO
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «nelle aree individuate dall’obiettivo 1» fino alle parole: «avviato con esito positivo» con le seguenti: «nei comuni capoluogo di provincia con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, nonchè nei comuni colpiti da calamità naturali ricompresi nelle aree di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con legge 27 dicembre 2002, n. 286,».
4.7
DATO
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «nelle aree individuate dall’obiettivo 1» fino alle parole: «avviato con esito positivo» con le seguenti: «nei comuni con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, nonchè nei comuni colpiti da calamità naturali ricompresi nelle aree di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con legge 27 dicembre 2002, n. 286».
4.8
DATO
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1º luglio 2004, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato dal rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,» con le seguenti: «nonchè nelle aree colpite da calamità naturali di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con legge 27 dicembre 2002, n. 286, per favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili impiegati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attività essenziali per il livello e la qualità dei servizi erogati ai cittadini, ai comuni ubicati nelle suddette aree».
4.9
STANISCI, MONTALBANO, IOVENE, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, ROTONDO
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai comuni con popolazione superiore» fino a: «del presente decreto» con la seguente: «agli enti locali che».
4.105
FILIPPELLI, FABRIS
Respinto
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con popolazione superiore a 300.000 abitanti».
4.106
IOVENE, STANISCI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, ROTONDO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «con popolazione superiore» fino a: «del presente decreto» con la seguenti: «che».
4.11
MONTINO, MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI
Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».
4.12
MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, ROTONDO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «30.000 abitanti».
4.13
ROTONDO, MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, IOVENE
Respinto
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dal 1º luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».
4.500
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «un contributo» aggiungere la seguente: «annuo».
4.14
MONTALBANO, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, IOVENE
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «18 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
4.107
IL GOVERNO
Approvato
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il Ministero dell’interno», inserire: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per gli aspetti relativi alle assunzioni,».
4.15
LA COMMISSIONE
Precluso
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il Ministero dell’interno» inserire le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,».
4.16
MONTALBANO, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, STANISCI, IOVENE
Respinto
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «sei mesi».
4.17
MONTALBANO, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, STANISCI, IOVENE
Respinto
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
4.18
RIPAMONTI, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, ZANCAN
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,» con le seguenti: «dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,».
4.501
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228» con le altre: «di cui all’articolo 1, comma 2, come determinata dall’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
4.19
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «articolo 47, comma 2» con le seguenti: «articolo 47, secondo comma».
4.20
Improponibile
All’articolo 4 aggiungere i seguenti commi:
«1-bis. L’assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali è modificato secondo le disposizioni che seguono al fine di assicurare: l’uniformità di indirizzi dell’attività amministrativa in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, anche con riferimento alle disposizioni introdotte dall’articolo 2-quater del decreto-legge n. 63 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal presente articolo, la coerenza dell’attività medesima con le normative comunitarie e la sua rispondenza agli obblighi internazionali, il coordinamento con l’attività svolta dalle Regioni e dagli altri enti territoriali nella stessa materia.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 3 è istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Direzione generale per gli affari legali e il contenzioso. La Direzione generale svolge funzioni e compiti di. armonizzazione, sul territorio nazionale, delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, trattazione del contenzioso scaturente dallo svolgimento delle predette attività, indirizzo e controllo relativamente all’applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di circolazione internazionale. Il Direttore generale, in particolare:
a) cura le problematiche concernenti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, tenendo anche conto delle nuove disposizioni citate al comma 1, e offre consulenza giuridica alle strutture dipartimentali, in raccordo con l’Ufficio legislativo;
b) tratta le questioni afferenti la circolazione internazionale di cose di interesse culturale e di beni culturali al fine di assicurare la puntuale ed uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli accordi internazionali in materia, esercitando le attività di cui al Capo V del Titolo I della Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004. In tale ambito, provvede anche all’adempimento degli obblighi informativi imposti dalle predette normative verso la Commissione europea e il Parlamento nazionale;
c) predispone, in raccordo con l’Ufficio legislativo, gli atti di indirizzo, gli schemi e i modelli-tipo di bandi di gara e di accordi in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, esercitando, a tal fine, le attività di cui al Capo II del Titolo II della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e curando il monitoraggio delle iniziative avviate a livello territoriale e del relativo andamento Offre il necessario sostegno tecnico-giuridico per l’elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione; per l’individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, ivi compresa la costituzione di nuovi organismi, per la predisposizione dei bandi di gara e delle specifiche convenzioni da stipularsi tra i soggetti pubblici e privati interessati;
d) tratta il contenzioso concernente i provvedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, cura l’istruttoria dei ricorsi amministrativi in materia, presentati anche ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonchè delle istanze di riesame dei vincoli in essere, proposte ai sensi del citato articolo 128, comma 3, acquisendo anche i pareri dei competenti organi consultivi, tiene i necessari rapporti con gli organi giurisdizionali e l’Avvocatura dello Stato.
1-quater. L’articolazione della Direzione generale in non più di quattro uffici dirigenziali di seconda fascia e le funzioni e i compiti assegnati ai medesimi uffici sono stabiliti con decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis), lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-quinques. Al fine di assicurare l’effettivo rispetto del principio dell’invarianza della spesa, l’onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare dell’incarico dirigenziale di livello generale di cui al comma 4 è compensato sopprimendo, contestualmente al conferimento del nuovo incarico, due posti di livello dirigenziale di seconda fascia, individuabili anche fra quelli resi indisponibili, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3. L’articolazione della Direzione generale in uffici dirigenziali di seconda fascia, ai sensi comma 5, è attuata nei limiti della dotazione organica attualmente stabilita, in relazione a tale area dirigenziale, per il Ministero per i beni e le attività culturali. Ai fini di cui al presente comma 4, incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo, attribuiti ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 3 del 2004, sono ridotti, contestualmente al conferimento dei nuovi incarichi, dall’attuale numero di sei fino al numero di quattro.
1-sexies. All’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3:
– le parole "dieci uffici" sono sostituite dalle parole "undici uffici";
– le parole "dieci unità" sono sostituite dalle parole "undici unità";
1-septies. È abrogata ogni disposizione in contrasto con quanto stabilito ai commi precedenti. In particolare, sono abrogate la lettera r), limitatamente alle parole "di acquisto all’esportazione" e "70", e la lettera t), dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, nonchè la lettera m), limitatamente alle parole "di acquisto all’esportazione" e "70", e la lettera o), dell’articolo 9, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004».
4.21
IL GOVERNO
Improponibile
Dopo il comma 1 sono inserito i seguenti:
«1-bis. È autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 1.000.000 e a decorrere dall’anno 2006 la spesa di euro 4.500.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva integrativa, all’incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri, in ragione dei maggiori impegni derivanti dalle attività di contrasto all’immigrazione clandestina, da quelle attinenti la preparazione e lo svolgimento del voto degli italiani all’estero ed in considerazione della situazione di maggiori rischio che il personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari è chiamato ad affrontare nella attuale situazione internazionale.
1-ter. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
4.300
IL GOVERNO
Improponibile
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di assicurare la partecipazione dell’Italia negli Organismi Atlantici volti a promuovere la sicurezza e la cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di euro 150.000 annui a decorrere dal 2005, per il funzionamento del Comitato Atlantico italiano.
1-ter. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
4.22 (testo 2)
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, è erogata a favore dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall’anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l’Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l’Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall’Ente, a decorrere dal 1º gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo.
Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
4.108 (testo 2)
MAGNALBÒ, MENARDI, MEDURI, DEMASI, FABBRI
Assorbito
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, è erogato a favore dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise un contributo straordinario di euro 2.500.000, a decorrere dall’anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l’Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l’Ente Parco sono utilizzati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall’Ente, a decorrere dal 1º gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 116 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo.
Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
4.109 (testo 2)
MAGNALBÒ
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è erogato a favore dell’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini un contributo straordinario di euro 2.500.000, a decorrere dall’anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l’Ente Parco, sono utilizzati sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall’Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma, e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l’Ente Parco, sono utilizzati sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall’Ente, a decorrere dal 1º gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 116 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo.
Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4
4.0.110
FABBRI
Improponibile
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: f-ter) da attività di assistenza e consulenza giuridica rivolta alle pubbliche amministrazioni».
4.0.111
SANZARELLO
Improponibile
Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: f-ter) da attività di assistenza e consulenza giuridica rivolta alle pubbliche amministrazioni».
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 5.
(Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d’impresa ai sensi dell’articolo 53 del citato testo unico.
EMENDAMENTI
5.500
IL RELATORE
Approvato
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Al comma 7 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 200, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell’applicazione del secondo periodo del presente comma, nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo sviluppo di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del citato testo unico"».
5.1
LA COMMISSIONE
Assorbito
Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».
5.2
LA COMMISSIONE
Assorbito
Al comma 1, sostituire le parole: «articolo 53» con le seguenti: «articolo 55».
5.3
EUFEMI
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per finalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, si dispone quanto segue:
a) la disposizione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 si applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l’anno 2005, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, può utilizzare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, le disponibilità finanziarie della Soprintendenza archeologica di Pompei esistenti al 30 giugno 2005 presso la tesoreria unica, previo accertamento della non sussistenza di impegni contrattuali o giuridici sulla destinazione delle giacenze medesime. Le predette somme sono versate dalla Soprintendenza archeologica di Pompei all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali – Centro di responsabilità amministrativa Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;
b) a chiusura di ciascun esercizio finanziario, i fondi di cui all’articolo 5, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, finalizzati alla concessione dei contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali immobili per la realizzazione di interventi conservativi autorizzati, previsti dall’articolo 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che non risultino più utilizzabili, affluiscono in entrata al bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per interventi conservativi sui beni culturali, statali e non statali. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio. Per il corrente esercizio finanziario 2005, i fondi suddetti non più utilizzabili, nella misura di 5 milioni di euro, affluiscono immediatamente in entrata al bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per interventi conservativi sui beni culturali, statali e non statali».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5
5.0.100
LA COMMISSIONE
Improponibile
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Comuni di nuova istituzione)
1. All’articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo il 1º gennaio 1999"».
5.0.101
FORTE, TUNIS
Improponibile
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Le economie derivanti da risorse finanziarie impegnate per interventi agevolativi alle piccole e medie imprese di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, che risultano nel bilancio dello Stato, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali dei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero relative:
a) ai programmi di sviluppo e di innovazione specificamente diretti all’ideazione di nuove collezioni di prodotti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
b) alla realizzazione di marchi nonché di progetti di investimento per la formazione e la valorizzazione di stilisti di cui all’articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono diretti prioritariamente all’internazionalizzazione delle imprese, anche mediante l’associazione delle stesse nell’ambito del settore ovvero sotto forma di filiera.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi tramite bandi pubblici, con le modalità previste dall’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo procedure di attuazione individuate, entro novanta giorni, dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto di natura non regolarmentare in cui vengono favorite le forme associative e consortili tra piccole e medie imprese per iniziative comuni e vengono definite le spese ammissibili e le misure dell’agevolazione.
4. Per la gestione dell’intervento, il Ministero delle attività produttive può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i cui oneri sono posti a carico dello stanziamento previsto per la concessione degli aiuti».
5.0.102
ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU
Improponibile
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Al comma 6 dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, al secondo periodo, si sostituiscono le parole: "con meno" a "all’articolo 16" con le seguenti: ", classificati tali ai sensi dell’articolo 1".
2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’aumento, sino al 18 per cento, delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
2) articolo 26-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
3) articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
4) articolo 5, del decreto-legge n. 512/83 convertito dalla legge n. 649/83;
5) articolo 2, del decreto-legislativo n. 239/96;
6) articolo 1, del decreto-legislativo n. 546/81 convertito dalla legge n. 692/81;
7) articolo 13, del decreto-legislativo n. 461/97;
8) articolo 9, legge n. 77/83;
9) articolo 14, del decreto-legislativo n. 84/92;
10) articolo 11-bis, del decreto-legislativo n. 512/83 convertito con legge n. 649/83;
11) articolo 7, del decreto-legislativo n. 461/97;
12) articolo 5, del decreto-legislativo n. 461/97».
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 6.
(Esenzione dall’ICI per particolari immobili)
1. L’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all’articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto.
EMENDAMENTI
6.500
IL RELATORE
Ritirato
Sopprimere l’articolo.
6.1
TURRONI, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, ZANCAN
Respinto
Sopprimere l’articolo.
6.2
TURCI, MONTALBANO, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA
Id. em. 6.1
Sopprimere l’articolo.
6.100
MALABARBA, SODANO TOMMASO
Id. em. 6.1
Sopprimere l’articolo.
6.101
FERRARA
Id. em. 6.1
Sopprimere l’articolo.
6.3
LA COMMISSIONE
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «e successive modificazioni,».
6.4
TURRONI, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, ZANCAN
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «si intende applicabile» con le seguenti: «può essere applicata dai comuni con proprio regolamento».
6.102
ZANDA
Id. em. 6.4
Al comma 1, sostituire le parole: «si intende applicabile» con le seguenti: «può essere applicata dai comuni con proprio regolamento».
6.103
BRUTTI PAOLO
Id. em. 6.4
Al comma 1, sostituire le parole: «si intende applicabile» con le seguenti: «può essere applicata dai comuni con proprio regolamento».
6.500a
MALAN
V. testo 2
Al comma 1, sostituire le parole da: «istruzione, educazione e cultura» al termine, con le seguenti: «sanitaria convenzionata o accreditata, istruzione, educazione e cultura svolte da enti di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, o da enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, anche se svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto».
6.500a (testo 2)
MALAN
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «istruzione, educazione e cultura» al termine, con le seguenti: «istruzione, educazione e cultura svolte da enti di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, o da enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, anche se svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto».
6.5
MONTALBANO, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all’articolo 16» fino a: «o di culto» con le seguenti: «nei quali non vengano svolte attività in forma commerciale».
6.6
MONTALBANO, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «pur svolte in forma commerciale» con le seguenti: «fatta eccezione per gli immobili nei quali vengano svolte attività in forma commerciale anche».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6
6.0.7
PEDRINI, ANDREOTTI, COSSIGA, PETERLINI, ROLLANDIN, CHIRILLI
Le parole da: «Dopo l’articolo 6» a: «autorimesse";» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)
1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Tali parcheggi" aggiungere "od autorimesse"; dopo "possono essere realizzati," aggiungere "senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini", e dopo "ad uso esclusivo dei residenti, anche" aggiungere "sul suolo"».
6.0.8
PEDRINI, ANDREOTTI, COSSIGA, PETERLINI, ROLLANDIN
Precluso
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)
1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Tali parcheggi" aggiungere le seguenti: "od autorimesse"».
6.0.9
PEDRINI, ANDREOTTI, COSSIGA, PETERLINI, ROLLANDIN
Respinto
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)
1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "possono essere realizzati," aggiungere le seguenti: "senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini"».
6.0.10
PEDRINI, ANDREOTTI, COSSIGA, PETERLINI, ROLLANDIN
Respinto
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)
1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "ad uso esclusivo dei residenti, anche," aggiungere le seguenti: "sul suolo"».
6.0.11
PEDRINI, ANDREOTTI, COSSIGA, PETERLINI, ROLLANDIN
Respinto
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 9 gennaio 1989, n. 13)
1. All’articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Qualora le opere di cui all’articolo 2 consistano nella costruzione di un ascensore, il condominio, previa deliberazione dell’assemblea con le maggioranze ivi previste, può chiedere, in caso di necessità, al sindaco del Comune, dove è ubicato il fabbricato, l’emissione di decreto di espropriazione della proprietà privata, occorrente alla realizzazione dell’impianto, dietro versamento, all’avente titolo, di indennizzo del valore, secondo il prezzo di mercato, risultante dalla perizia di stima dell’ufficio tecnico comunale e subordinamente alla dichiarazione di idoenità del progetto da parte dei competenti uffici"».
6.0.100/1
MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
All’emendamento 6.0.100 sopprimere le lettere c) e e).
6.0.100 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1º gennaio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1-bis è soppresso;
b) al comma 1-quater dopo le parole: "fondo speciale di importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis del" sono sostituite dalla seguente: "al";
c) al comma 1-quinquies le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all’ANAS spa ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite da: "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 la cui riscossione";
d) al comma 3 lettera d) la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi del presente comma anche ai fini del rispetto dell’attuazione della lettera d-ter)";
e) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera d-bis):
d-bis) le modalità per l’assoggettamento a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione per il corrispettivo di concessione. Tale corrispettivo andrà a compensazione delle risorse di cui alla precedente lettera c); a tal fine l’ANAS spa, può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggio figurativo o corrispettivi di servizio a valore di mercato;
f) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera d-ter):
d-ter) che i pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a carico dello Stato, di cui alla lettera d-bis) devono risultare non superiori ai trasferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che vengono contestualmente soppressi".
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
6.0.2
LA COMMISSIONE
Ritirato
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito un aumento delle tariffe applicabili per le operazioni di cui alla tabella richiamata all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare su base annua maggiori entrate pari a quarantacinque milioni di euro. Dette maggiori entrate sono destinate, quanto a quindici milioni di euro, all’avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità e, quanto a trenta milioni di euro, al funzionamento ed allo sviluppo del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall’anno 2006, l’assegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli stanziamenti di cui al presente comma.
2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all’articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata l’ulteriore proroga del contratto vigente, per il tempo necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento, in relazione alla disponibilità finanziaria di cui al precedente comma».
6.0.3
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Procedure di evidenza pubblica in caso di istanze per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle concessioni demaniali per la realizzazione di porti turistici, nelle aree escluse dal conferimento di funzioni a favore delle regioni in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, è soggetto all’obbligo della gara ad evidenza pubblica.
2. Il comma 1 dell’articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 è sostituito dal seguente:
"1. Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione a spese del richiedente mediante:
a) affissione nell’albo del comune ove è situato il bene richiesto;
b) affissione nell’albo della capitaneria di porto nella cui giurisdizione è situato il bene richiesto;
c) inserzione nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea".
3. Rimangono ferme le previgenti disposizioni di cui all’articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, per i procedimenti in relazione ai quali siano già stati rilasciati provvedimenti ai sensi dell’articolo 38 del codice della navigazione ovvero per i procedimenti che risultino in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
6.0.5
LA COMMISSIONE
Improponibile
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Dirigenti della Scuola superiore di pubblica amministrazione)
All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, le parole: "tra i dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti" sono sostituite dalle seguenti: "tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni"».
6.0.101
IL GOVERNO
Improponibile
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
In relazione al divieto di assunzioni di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente all’anno 2005, le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo per l’assolvimento di inderogabili esigenze di servizio, non altrimenti fronteggiabili, possono conferire incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i contingenti ivi previsti, aumentati rispettivamente dell’1 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell’1 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti subordinatamente al rispetto dei limiti finanziari di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
6.0.6
LA COMMISSIONE
Improponibile
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 1, comma 6)
1. All’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il Consiglio di Amministrazione della SIMEST SpA è composto da undici membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina sette membri dello stesso, compreso il Presidente: sei su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di cui due designati, rispettivamente, da Ministri degli Affari Esteri e dell’Economia e delle Finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
2. All’entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST S.p.A. e viene adeguato lo statuto della società».
6.0.102
PICCIONI
Improponibile
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Bonifica dei siti inquinati)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 25-bis, è aggiunto il seguente:
"25-ter. Limitatamente all’anno 2005, il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato al netto delle spese sostenute dai comuni per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, in sostituzione dei diretti responsabili".
2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dall’attuazione del comma 1, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 80 milioni di euro».
6.0.103
MAGNALBÒ, MENARDI, MEDURI, DEMASI
Improponibile
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: "Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze le assunzioni di unità di personale, distinte per categorie e profili professionali, effettuate ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68"».
6.0.104
MAGNALBÒ, MENARDI, MEDURI, DEMASI
Improponibile
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. I segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, iscritti all’albo che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno mai preso servizio sono cancellati qualora entro dodici mesi dalla data stessa non siano stati incaricati di una sede di segreteria».
6.0.105
GUASTI, PEDRINI
Approvato
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)
1. All’articolo 1, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le seguenti parole: "e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori"».
6.0.12
PEDRINI, ANDREOTTI, COSSIGA, PETERLINI, ROLLANDIN, GRILLO, GUASTI
Id. em. 6.0.105
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)
1. All’articolo 1, al comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, eliminare le seguenti parole: "e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori"».
6.0.106
GUASTI, PEDRINI
Respinto
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)
1. All’articolo 1, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori", aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei comuni montani"».
6.0.107
PEDRINI, ANDREOTTI, COSSIGA, PETERLINI, ROLLANDIN, GRILLO, GUASTI
Id. em. 6.0.106
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)
1. All’articolo 1, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori", aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei comuni montani"».
6.0.108
CHIRILLI
Ritirato e trasformato nell'odg G6.100
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Al comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè da medici specialisti in medicina legale, in regime libero professionale"».
6.0.109
MORO
Ritirato
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 5 marzo 1990, n. 46)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, la lettera b) è sostituita con la seguente:
"b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore oppure lo svolgimento di attività libero-professionale per almeno tre anni nella specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, attestata dal Collegio provinciale di appartenenza"».
6.0.110
MORO
Respinto
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 53, comma 1, dopo le parole: "che sia ingegnere o architetto" sono inserite le seguenti: "o perito industriale o geometra";
b) all’articolo 188, comma 2, dopo le parole: "lauree in ingegneria, architettura" sono inserite le seguenti: "i diplomi di perito industriale e geometra, solo ed esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze professionali,"».
6.0.111
MORO
Respinto
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166)
1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 166 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Dall’attività di accertamento e stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti è esclusa la ricostruzione dinamica dei sinistri".
b) all’articolo 4, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulle competenze";
c) all’articolo 5, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l’esercizio dell’attività, salvo coloro che risultino in possesso di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultino iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni"».
6.0.112
MORO
Ritirato
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195)
1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 dopo le parole: "corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o" sono inserite le seguenti parole: "enti pubblici associativi ovvero"».
6.0.113
MORO
Ritirato
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)
1. All’articolo 13 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 le parole: "tecnici forniti di laurea in ingegneria" sono sostituite dalle seguenti: "professionisti specificamente abilitati"».
6.0.114
MORO
Ritirato
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128)
1. All’articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 50 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in ingegneria ambiente-risorse ovvero in geologia, o di diploma di perito industriale minerario ed abilitato all’esercizio della professione";
b) al comma 3, le parole: "di diploma in discipline tecniche industriali" sono sostituite dalle seguenti: "del diploma di perito industriale"».
6.0.115
MORO
Ritirato
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546)
1. All’articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale, i soggetti iscritti in elenchi da tenersi presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria individuati con decreto del Ministro delle finanze". Sono sostituite dalle seguenti: "ovvero l’incremento di valore, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale ed inoltre per le materie concernenti le imposte catastali e l’ICI, i soggetti iscritti in elenchi da tenersi presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria individuati con decreto del Ministro delle finanze"».
6.0.19
TUNIS, FORTE, EUFEMI
Improponibile
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Interventi in favore dell’utilizzo di GPL e metano per autotrazione)
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall’articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2005.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione dì impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d’imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall’interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.
2-ter. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto dì cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell’ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
4. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del decreto-1egge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell’accordo dì programma ivi indicato.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
6.0.200
EUFEMI
Improponibile
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 29, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 9, secondo periodo dopo le parole: "esame finale", sono aggiunte le seguenti: "abilitante alle attività di cui al comma 6, avente valore di esame di Stato", e dopo le parole: "un rappresentante del Ministero,", sono aggiunte le seguenti: "il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale,".
2) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "le regioni" sono inserite le parole: "e le università". Inoltre, al medesimo periodo, dopo le parole: "anche con il concorso" sono soppresse le parole: "delle università e".
2. I commi 1 e 2 dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono abrogati.
3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall’articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli effetti dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore conservatore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
4. In via transitoria, fino alla data ed agli effetti indicati al comma 3, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegue un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero presso una scuola di restauro regionale di durata non inferiore a quattro anni, ovvero consegue un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico che preveda ore di insegnamento di restauro operativo manuale in laboratori presso la struttura formativa del corso o in cantieri-scuola in consegna al soggetto formatore in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, previo accordo con la soprintendenza preposta alla tutela dei beni all’uopo utilizzati, in tutti e tre i casi purché risulti iscritto ai relativi corsi alla data del maggio 2004;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
d) colui che ha conseguito a seguito di corso triennale un diploma presso la Scuola Europea in Formazione Specialistica dei Beni librari di Spoleto;
5. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati al comma 3, previo superamento di una prova di idoneità, secondo modalità stabilite con decreto del ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata, entro il 30 ottobre 2005:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua entro il 2005 un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni.
6. Ai fini dell’applicazione dei commi 4, lettere b) e c), e 5, lettera a):
a) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore all’entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; le autorità preposte alla tutela del bene rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta;
7. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero per i beni e le attività culturali che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza degli iscritti. L’elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
8. In via transitoria, nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai medesimi effetti di cui al comma 3, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali – operatore qualificato sui beni culturali:
a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;
b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto lavori di restauro dei beni di cui al comma 1, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall’autorità preposta alla tutela dei beni;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 5 ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali – operatore qualificato sui beni culturali».
6.0.21
EUFEMI
Improponibile
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. È istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, che cade nell’anno 2011.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri oppure, su delega, dal Ministro per i beni e le attività culturali, e ne fanno parte rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Le Istituzioni rappresentate ed ogni altro aspetto concernente la composizione del Comitato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comitato promuove, sostiene e coordina le iniziative finalizzate alla celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.
4. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Regione Piemonte e con il concorso dei soggetti proprietari o detentori di Residenze Sabaude e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, costituisce un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio culturale sabaudo, costituito dagli immobili, dalle raccolte artistiche, dai documenti, dai libri e da ogni altra testimonianza riferibile alle vicende della dinastia sabauda, attribuendo ad esso apposita soggettività giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria e provvedendo altresì al reperimento delle necessarie risorse finanziarie».
6.0.22
EUFEMI
Improponibile
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. In caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali, le amministrazioni dello Stato, nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono conferire la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all’Area funzionale C, come individuata nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – Comparto Ministeri, allo scopo di consentire la continuità dell’azione amministrativa. L’incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All’incarico così attribuito non si applica l’articolo 2103 del Codice civile"».
6.0.200a
FERRARA
Improponibile
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. I funzionari della ex carriera direttiva, inquadrati come direttori amministrativi – qualifica funzionale C – posizione economica 3 con almeno 20 anni di anzianità, muniti di laurea e di specializzazione universitaria, che abbiano svolto su incarico dell’Amministrazione, compiti specialistici in materia di elaborazione tecnica di testi normativi, negli anni anteriori e utilmente collocati in graduatorie ancora valide relative a concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale delle Amministrazioni statali e per le quali sussiste la deroga, sono inquadrati nella qualifica dirigenziale presso l’Amministrazione di appartenenza, nei limiti dei posti in organico. Al relativo onere si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di cui al comma 96, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
6.0.800 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale)
1. È autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l’anno 2004 e di euro 122 milioni per l’anno 2005 per la concessione di ulteriore contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All’erogazione di ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell’articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2005, non risultino impegnati dagli enti pubblici, sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell’erogazione del finanziamento, l’ente beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a euro 100.000.000 per l’anno 2004 ed euro 122.000.000 per l’anno 2005, si provvede: per l’anno 2004, quanto a euro 100.000.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per l’anno 2005, quanto a euro 122.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
ORDINE DEL GIORNO
G6.100
CHIRILLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3587,
impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all’emendamento 6.0.108.
________________
(*) Accolto dal Governo.
ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 7.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ORDINE DEL GIORNO
G200
GRILLOTTI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3587,
impegna il Governo:
ad attivarsi affinché la disposizione di cui al comma 3, secondo periodo, dell’art. 1 del decreto-legge n. 16 del 2005 sia estesa anche alle aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 355 del 2003.
________________
(*) Accolto dal Governo .
(omissis)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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878a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI' 5 OTTOBRE 2005 (Pomeridiana) |
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Presidenza
del vice presidente DINI,
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Presidenza del vice presidente DINI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).
(omissis)
Votazione finale del disegno di legge:
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (Relazione orale)(ore 16,47)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge n. 3587.
Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge ed hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto finale.
Passiamo dunque alla votazione finale.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3587
PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture».
È approvato.
(omissis)
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (3587)
(V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (3587)
(Nuovo titolo)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)
ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. anche sedute 876 e 877.
(omissis)
* Già presentato alla Camera dei deputati il 18 agosto 2005 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica.